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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 584/2025 del 07-07-2025

... del contratto di mutuo fondiario, di “disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido”, nonché di dichiarare la nullità della ipoteca volontaria e della clausola relativa agli interessi e, infine, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente. 2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, si è costituita la spa ### quale procuratrice speciale di ### srl, deducendo: a) che il ### la ### aveva acquistato il credito oggetto di causa dalla ### sa di ### di ### spa (contraddistinto col numero ndg 95179006); b) che ### aveva rilasciato procura speciale a ### spa con rogito notaio ### del 16.4.2021; c) che era infondata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da ### risparmio di ### a spa ### perché essa era sufficientemente determinata; d) che era analogamente infondato il dubbio sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, perchè “sono state rese garanzie personali accessorie al contratto di mutuo, che consentono di elevare il predetto limite alla soglia del 100%”; e) che, comunque, i beni ipotecati avevano un valore di € 974.000,00 e quindi l'80% di detto valore, pari a € (leggi tutto)...

testo integrale

+ 1860/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nelle cause civili riunite di I ### iscritte al n. r.g. 3947/2020 e al nr. 1860/202 con OGGETTO: ### a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) entrambe promosse da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### ATTRICE contro ### spa quale procuratrice di ### srl ### dall'avv. ### e dall'avv. ### Svolgimento del processo A) Causa 3947/2020: 1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il ###, la srl ### ha evocato in giudizio la ### tra Avvocati per ### spa, quale procuratrice della ### di ### di ### proponendo opposizione al precetto ritualmente notificato l'11 dicembre 2020 ed esponendo: a) che la convenuta aveva intimato il pagamento di € 388.963,50, per il mancato pagamento di alcune rate di mutuo fondiario; b) che la procura rilasciata dalla ### di ### di ### alla ### spa era nulla perché indeterminata ex art. 1346 c.c. e invocava il precedente costituito dalla sentenza della Corte di ### nr. 22735 del 22.11.2019; c) che il mutuo fondiario era nullo perché era stato superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB e dalla delibera ### del 22.4.1995; d) che non ha alcuna rilevanza la perizia di stima disposta dalla banca in sede di erogazione del finanziamento, e) che, qualora si ritenesse di convertire il mutuo fondiario in mutuo ordinario, esso avrebbe dovuto essere notificato e, quindi, proponeva opposizione agli atti esecutivi. 
La opponente ha quindi chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, di “disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido”, nonché di dichiarare la nullità della ipoteca volontaria e della clausola relativa agli interessi e, infine, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.  2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, si è costituita la spa ### quale procuratrice speciale di ### srl, deducendo: a) che il ### la ### aveva acquistato il credito oggetto di causa dalla ### sa di ### di ### spa (contraddistinto col numero ndg 95179006); b) che ### aveva rilasciato procura speciale a ### spa con rogito notaio ### del 16.4.2021; c) che era infondata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da ### risparmio di ### a spa ### perché essa era sufficientemente determinata; d) che era analogamente infondato il dubbio sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, perchè “sono state rese garanzie personali accessorie al contratto di mutuo, che consentono di elevare il predetto limite alla soglia del 100%”; e) che, comunque, i beni ipotecati avevano un valore di € 974.000,00 e quindi l'80% di detto valore, pari a € 779.200,00, era superiore alla somma mutuata (€ 400.000,00); analogamente, qualora si dovesse tener conto del valore cauzionale dei beni ipotecati, esso era pari a € 675.200,00 e quindi superiore alla somma mutuata; f) che, anche ammesso che il contratto di mutuo fondiario fosse nullo, esso si convertirebbe in mutuo ordinario.  ### ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la conversione in mutuo ordinario e, in via riconvenzionale, la condanna di ### a restituire la somma precettata.  3. Con ordinanza del 25.3.2021 il Giudice ha sospeso l'efficacia del precetto, avendo ritenuto “dubbio il rispetto del limite di finanziabilità”.  4. La causa è stata istruita con produzione di documenti. 
B) Causa 1860/2021: 5. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il ###, la srl ### ha proposto opposizione avverso un secondo atto di precetto, notificato il 26 maggio 2021, citando in giudizio la ### spa ed esponendo: a) che col nuovo precetto era stato intimato il pagamento di € 424.207,96; b) che l'efficacia del primo precetto era stata sospesa con ordinanza del 25.3.2021; c) che la procura rifasciata da ### alla spa ### era nulla perché indeterminata ex art. 1346 c.c.; invocava il precedente costituito dalla sentenza della Corte di ### nr. 22735 del 22.11.2019; d) che la sola pubblicazione dell'avviso sulla ### ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo a ### srl; e) che l'art. 58 TUB prescrive anche l'iscrizione nel registro delle imprese; f) che il mutuo fondiario era nullo perché era stato superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB e dalla delibera ### del 22.4.1995; g) che non ha alcuna rilevanza la perizia di stima disposta dalla banca in sede di erogazione del finanziamento; h) che, qualora si ritenga di convertire il mutuo fondiario in mutuo ordinario, esso avrebbe dovuto essere notificato; proponeva, quindi, opposizione agli atti esecutivi. 
La opponente ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, di “disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido”, nonché di dichiarare la nullità della ipoteca volontaria e della clausola relativa agli interessi e, infine, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.  6. Con comparsa di costituzione depositata il ###, la spa ### si è costituita quale procuratrice speciale della srl ### deducendo: a) che ### aveva acquistato il credito di ### di ### di ### nei confronti della srl ### b) che nel procedimento 1860/2021 il Giudice aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, per superamento del limite di finanziabilità; c) che con ordinanza dell'11 novembre 2021, pronunciata in sede di reclamo, il ### nale aveva confermato la sospensione, ma per un motivo diverso e, cioè, perché aveva ritenuto che la disponibilità giuridica della somma non era stata contestuale alla stipula; d) che, però, con atto di quietanza del 19.7.2020 la parte mutuataria aveva dato atto di aver ricevuto la somma; e) che la procura conferita da ### a ### era valida perché specifica e determinata; f) che vi era la prova della cessione del credito da ### di ### a ### srl; g) che non vi era alcun superamento del limite di finanziabilità, perché oltre alla garanzia ipotecaria la banca aveva acquisito le fideiussioni personali dei sig.ri #### e ### h) che, comunque, i beni ipotecati avevano un valore di € 974.000,00 e quindi l'80% di detto valore, pari a € 779.200,00, era superiore alla somma mutuata (€ 400.000,00); analogamente, qualora si dovesse tener conto del valore cauzionale dei beni ipotecati, esso era pari a € 675.200,00 e quindi superiore alla somma mutuata; i) che, anche ammesso che il contratto di mutuo fondiario fosse nullo, esso si convertirebbe in mutuo ordinario.  ### ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la conversione in mutuo ordinario e, in via riconvenzionale, la condanna di ### a restituire la somma precettata.  7. La causa è stata istruita con produzione di documenti.  8. Con ordinanza del 6.2.25 le due cause sono state riunite, perché entrambe riguardano lo stesso mutuo fondiario del 18.6.2010.  9. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 20.3.2025.  10. Le due cause sono state assegnate a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc. 
Motivi della decisione 11. Procura rilasciata dalla ### di ### di ### alla ### (causa 3947/2020): ## srl ### ha sostenuto che è nulla la procura rilasciata dalla ### di ### mio di ### alla spa ### che ha intimato il precetto notificato l'11 dicembre 2020, con cui ha intimato il pagamento di € 388.963,50, perché indeterminata ex art. 1346 La tesi è infondata. 
In primo luogo, la sentenza citata dall'opponente (nr. 22735 del 22.11.2019 della Corte di ### non si è minimamente occupata dei requisiti di validità della procura. 
Ad ogni modo, può certamente convenirsi che la norma sulla determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) si applica non solo ai contratti ma anche ai negozi giuridici unilaterali. 
Ciò posto sul piano giuridico, va però evidenziato che la procura rilasciata dalla ### di ### di ### ala ### tra ### spa con rogito notaio ### del 16.11.2018 (cfr. doc. 5 fasc. att.) è oltremodo specifica, perché: a) ha ad oggetto i “crediti classificati nella categoria delle sofferenze”; b) specifica che si tratta di crediti “indicati ed identificati dal ### al ### tario mediante comunicazione telematica via PEC”; a tal proposito, va rilevato che l'attrice non ha chiesto di ordinare alla convenuta l'esibizione in giudizio di tale PEC e, quindi, non ha contestato che il credito oggetto di causa fosse contemplato nella suddetta mail; c) e, infine, enumera con puntigliosa precisione tute le attività che la mandataria ### era delegata a compiere, tra cui - espressamente - “sottoscrivere …. precetti e ricorsi”. 
Pertanto, va fugato ogni dubbio sulla validità della procura, perché l'oggetto è ben evidenziato, sia per quanto riguarda il credito verso la ### srl, sia per quel che concerne l'attività demandata alla ### spa.  12. Procura rilasciata dalla srl ### a ### spa (causa 1860/2021): Anche la procura rilasciata dalla srl ### a ### spa è certamente immune dal vizio di nullità per indeterminabilità dell'oggetto. 
La procura è contenuta nell'atto del notaio ### del 16.4.2021 (cfr. doc. 1 fasc. conv.), che: a) quanto all'oggetto, menziona espressamente i “crediti dei quali la ### è divenuta titolare in forza dell'operazione di cartolarizzazione … avente origine dal contratto di cessione sottoscritto in data 22 dicembre 2020 con ### di ### mio di Volterra”; b) quanto alle attività demandate da ### srl a ### spa, indica con espressone onnicomprensiva “tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni perla migliore realizzazione dell'incarico di riscossione, liquidazione e gestione, in via giudiziale o stragiudiziale, dei crediti”; al nr. 4, la procura fa espresso riferimento alla notifica “anche a mezzo di pubblico ufficiale di precetti e ricorsi”. 
Pertanto, anche con riguardo alla procura rilasciata da ### srl a favore della ### spa, ogni dubbio sulla sua validità è manifestamente infondato, perché l'atto è oltre modo specifico.  13. Prova della cessione del credito da ### di ### di ### a ### srl (causa 1860/2021): #### srl ha contestato che la ### srl sia titolare del credito della ### di ### di ### nei suoi confronti, rilevando: a) che la sola pubblicazione dell'avviso sulla ### ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo a ### srl; b) che l'art. 58 TUB prescrive anche l'iscrizione nel registro delle imprese. 
La tesi è manifestamente infondata.  ### spa ha prodotto tutta la documentazione idonea a dimostrare che la ### dante, ### srl, ha acquisito la titolarità del credito di ### di ### nei confronti della ### srl e cioè: a) proposta di ### del 22.12.2020 (doc. nr. 6a fasc. conv.); b) accettazione di ### di ### del 22.12.2020 (doc. nr. 6b fasc.  conv.); c) avviso di ricevimento telematico dell'inserimento dell'avviso di cessione nel registro delle imprese (doc. nr. 5a fasc. conv.), in data ###; d) visura camerale della srl ### che nella sezione “altri riferimenti statutari” contiene la menzione del predetto avviso di inserimento del 19.1.2021; e) inserzione sulla ### ufficiale n. 7 del 16.01.2021 (doc. nr. 4 fasc. conv.). 
Pertanto, non sembra possibile nutrire alcun ragionevole dubbio sul fatto che la srl ### sia titolare del credito verso la srl ### perché è stata rispettata appieno la norma di cui all'art. 58 TUB.  14. Nullità del mutuo fondiario del 18.6.2010 per superamento del limite di finanziabilità (causa 3947/2020 e causa 1860/2021): ###. 38 TUB (d.lgs. 385/1993) dispone al comma 2: “### d'### in conformità delle deliberazioni del ### determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.  ### con la delibera del 22 aprile 19995 ha stabilito che “### massimo dei finanziamenti di credito fondiario e' pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale puo' essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, …”. 
In giurisprudenza si sono registrati indirizzi contrastanti, in ordine alle conseguenze sulla validità del contratto di mutuo fondiario, in caso di erogazione di somma superiore all'80% del valore dei beni ipotecati. 
Nel 2013 la Corte di ### ha ritenuto che il superamento del limite di finanziabilità non configurasse nullità per violazione dell'art. 117 del TUB (Cass. 26672/2013), perché la norma che lo prevede non incide sul sinallagma contrattuale e perché “il rispetto del limite del finanziamento non risulta essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento”. 
A partire dal 2017, però, si sono registrate varie pronunce che hanno affermato il principio contrario e, cioè, che “la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della ### d'### ex art. 38, comma 2, t.u.b. "si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perchè un contratto di mutuo possa dirsi "fondiario" (Cass. 19016/2017). 
La questione ha trovato definitiva soluzione con la sentenza ### del 2022, con cui le ### hanno stabilito che la violazione del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto di mutuo fondiario. La Corte ha osservato che l'art. 38, comma 2, TUB contiene una disposizione di carattere comportamentale, perché pone a carco della banca l'obbligo di attenersi a una determinata condotta “nella fase precontrattuale e contrattuale”. 
La norma non prevede la nullità come sanzione per la violazione, né prescrive che il contratto di mutuo indichi, come requisito di forma prescritto ad substantiam, il valore dei beni ipotecati. Infine, non è ravvisabile alcun interesse pubblico che possa giustificare la sanzione della nullità. 
La Corte ha quindi concluso che “la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario …. perchè quel limite attiene alla "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.)” e, quindi, ha rilievo esclusivamente disciplinare, nel rapporto tra la banca e l'autorità di vigilanza. 
Non vi sono ragioni per disattendere l'autorevole pronuncia delle #### a quanto sostenuto dall'attrice (cfr. pag. 6 conclusionale depositata il ###), il principio di diritto stabilito dalla Corte si applica a tutte le ipotesi di superamento del limite di finanziabilità e non soltanto alla c.d. “forchetta tra 80% e 100%”. 
Ne consegue che va respinta la domanda, proposta in entrambe le cause, di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 18.06.2010 per aver la ### di ### di ### erogato una soma superiore al c.d. “scarto di garanzia”. 
Ovviamente, va confermata l'ordinanza con cui il Giudice ha revocato il precedente provvedimento con cui era stata disposta la stima del valore dei beni ipotecati.  15. Nullità del contratto di mutuo condizionato: Come già esposto in premessa, con ordinanza dell'11 novembre 2021, pronunciata in sede di reclamo, il ### ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ma per un motivo diverso (rispetto al superamento del limite di finanziabilità) e, cioè, perché aveva ritenuto che la disponibilità giuridica della somma non era stata contestuale alla stipula. 
E' noto che con sentenza n. 5968/2025 le ### hanno chiarito che è perfettamente valido ed efficace, anche come titolo esecutivo, il mutuo ipotecario che preveda che la banca metta a disposizione del mutuatario la somma mutuata, anche se immediatamente dopo essa è vincolata in attesa del consolidamento della garanzia ipotecaria. 
Con la stipula del mutuo, sorge immediatamente “una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione”, anche quando prevede “la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti”. 
Nel caso di specie, l'art. 1, nr. 3, del rogito notaio ### del 18.6.2010 prevede che l'erogazione della somma di € 400.000,00 sarà somministrata “mediante stipula di atto pubblico di erogazione e quietanza, allorquando il presente contratto sia divenuto esecutivo” e, cioè, previa dimostrazione che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali.  ### di erogazione e quietanza è del 19.7.2010 (doc. nr.3 fasc. conv.) e contiene il riconoscimento della parte mutuataria “di ricevere dalla ### quale erogazione del mutuo ipotecario …. la somma di euro 400.000,00”.  ### di erogazione e quietanza contiene un espresso richiamo al mutuo del 18.6.2010. 
La mutuataria si è anche accollata le spese “per il rilascio di una copia in forma esecutiva”. 
Da quanto su esposto appare evidente che non viene in rilievo il principio di diritto stabilito dalla citata sentenza delle ### n. 5968/2025. Infatti, nel caso di specie, non vi è stata erogazione della somma con contestuale vincolo fino al consolidamento della garanzia ipotecaria. 
La somma mutuata, invero, è stata erogata in via definitiva, senza creazione di alcun vincolo a tutela o per il rafforzamento della garanzia ipotecaria, perché è stata accreditata dalla banca quando tutte le attività necessarie per costituire e consolidare la garanzia ipotecaria erano state compiute. 
Occorre quindi chiedersi se l'atto di erogazione e quietanza abbia l'efficacia di titolo esecutivo. A tal fine, va premesso che il predetto atto è un rogito notarile, redatto dal notaio ### stiani.  ###. 474 n. 3 cpc dispone che sono titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio”. 
Con ordinanza n. 17408/2024 la ### ha stabilito che l'atto di erogazione e quietanza ha efficacia di titolo esecutivo, se documentato con atto pubblico (o scrittura privata autenticata). 
Ad analoghe conclusioni la giurisprudenza era già pervenuta con sentenza n. 41791/2021, che ha stabilito che “la necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile (sia che abbia la forma dell'atto pubblico sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, deriva, infatti, dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto …. con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinchè esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.”. 
Ne consegue che l'atto di erogazione e quietanza del 19.7.2010 ha certamente efficacia di titolo esecutivo, perché redatto da notaio e perché contempla l'avvenuta erogazione da parte di CRV della somma mutuata (€ 400.000,00) e l'obbligazione restitutoria, mediante richiamo agli artt. 3 r 4 del contratto di mutuo del 18.6.2010.  16. ### soccombenza consegue l'obbligo di ### srl di rifondere a ### spa le spese processuali di entrambe le cause (3947/2020 e 1860/2021), liquidate come in dispositivo.  PQM Il Giudice definitivamente decidendo nelle cause iscritte al nr. 3947/2020 e al nr. 1860/2021, così provvede: a) respinge le domande; b) condanna la srl ### a rifondere a ### spa le spese processuali, liquidate in: - € 16.000,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - spese successive occorrende. 
Livorno, 6.7.2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3947/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Orlando Massimo, Luigi Pagano

M
2

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2541/2025 del 01-12-2025

... invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. Siffatta clausola, al contrario della tesi sostenuta dalla convenuta, intende meramente assicurare il recupero da parte della banca del capitale erogato o utilizzato in caso di invalidità, inefficacia o inesistenza delle obbligazioni garantite, confermando la natura accessoria del rapporto fideiussorio. La circostanza che l'art. 9 preveda anche che: “###iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali …” interpretata nel complesso del contenuto contrattuale sopra richiamato non è sufficiente a trasformare per ciò solo il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ. n. ###/2024). La garanzia dedotta in causa va, dunque, qualificata a tutti gli effetti come fideiussione specifica limitata. Ciò posto, si ritiene irrilevante, ai fini della domanda di rilievo, il presunto difetto di interesse dell'attrice in ragione delle altre garanzie personali e reali prestate per il medesimo mutuo, quali l'ipoteca (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### all'esito della discussione tenutasi mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 726 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente ###.A.T.I.M. ### S.r.l. (P.IVA ###), in liquidazione, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante protempore, ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), per procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di ### S.r.l., (P.IVA ###), in persona degli amministratori e legali rappresentanti, ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.  ### . ### (c.f. ###) dall'Avv.  ### . ### (c.f. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) per procura in calce alla memoria di costituzione; - resistente
Oggetto: azione di rilievo ex art. 1953 c.c.; Conclusioni delle parti: come da atti e note depositate ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine dell'1.12.2025; FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data ###, la S.a.t.i.m. ### turistici ### S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore - legale rappresentante protempore, (nel prosieguo breviter: “Satim”), in qualità di fideiussore del contratto di mutuo fondiario n. rep. 136.167 e n. racc. 22.777 registrato il ### al n. 8555 serie ###, concesso dalla ### S.p.a. in favore di ### S.r.l., per l'importo di € 6.500.000,00 ha proposto azione di rilievo ai sensi dell'art. 1953 nn. 2 e 4 c.c., chiedendo la liberazione dalla fideiussione o, in mancanza, il rilascio delle garanzie necessarie per assicurarsi il soddisfacimento nel caso di un'eventuale azione di regresso. 
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: - che il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine e/o decadenza dal beneficio del termine, perché la debitrice principale ### S.r.l. è morosa dal 10.04.2014 nel pagamento delle rate del mutuo suindicato; - che, in qualità di socio della ### S.r.l., aveva richiesto all'assemblea dei soci la concessione di garanzie, la quale però è stata rigettata; -che, comunque, la ### S.r.l. verserebbe in stato di insolvenza poiché il ### della ### S.r.l., nella relazione unitaria all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell'anno 2023 ha dichiarato che: “la società potrebbe non essere in grado di realizzare le proprie attività o fare fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale”. 
Con provvedimento del 24.2.2025 l'attrice è stata onerata al deposito dell'atto introduttivo e della documentazione allegata nel termine di cinque giorni, perché gli atti non erano leggibili. 
Con decreto del 03.04.2025 è stata fissata l'udienza di prima comparizione con assegnazione al convenuto del termine di costituzione non oltre dieci giorni prima dell'udienza. 
Si è quindi costituita la ### S.r.l., in persona degli amministratori e legali rappresentanti, ### e ### la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente, ritenendoli infondati poiché la ### debitrice non verserebbe in stato di insolvenza e in quanto la concessione del finanziamento è garantita sia da ipoteca volontaria su beni immobili della ### S.r.l. sia da fideiussione concessa da ### S.r.l., concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese. 
Instaurato il contraddittorio, le parti sono comparse all'udienza del 09.06.2025 e sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
Successivamente, all'udienza dell'11.09.2025, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° dicembre 2025, con assegnazione del termine per eventuali note conclusive sino al 21.11.2025.  *** *** *** *** *** 
La domanda di rilievo ex art. 1953 c.c. è fondata e deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta fondata sulla circostanza che la garanzia concessa in favore della ### s.r.l. in relazione al mutuo fondiario registrato il ### al n. 8555 serie ###, concesso dalla ### S.p.a.  non abbia natura di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia in relazione al quale non potrebbe esperirsi azione di rilievo ex art. 1953 c.c..  ### S.r.l. ha dedotto che la presenza della clausola di pagamento del credito a prima richiesta scritta, della clausola di deroga all'art. 1945 c.c. e di quella di deroga all'art. 1957 unitamente alla dichiarazione delle parti contenuta nell'art. 9 del contratto, secondo cui la garanzia rilasciata è astratta ed autonoma, consentono di qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia. 
Invero, si ritiene che la garanzia in esame debba qualificarsi come fideiussione anche essendo connotata della esplicita previsione dell'escussione della garanzia a prima richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore ex art. 8 e della indicazione del carattere autonomo e astratto della garanzia di cui all'art. 9 (v. contratto di fideiussione in atti). 
Infatti, l'inserimento della clausola di pagamento immediato, “a prima richiesta”, “anche in caso di opposizione del debitore” e quella di definizione della garanzia come autonoma e astratta nella disposizione sulla reviviscenza non è di per sé idoneo a qualificare un contratto come autonomo di garanzia e ad escludere il vincolo di accessorietà della garanzia al rapporto principale. 
Appunto, l'interpretazione contrattuale ai fini della corretta qualificazione deve eseguirsi considerando le clausole in relazione all'intero contenuto contrattuale. 
Orbene, dalla disamina della fideiussione, dei dati letterali presenti e valutati nel complesso del contenuto contrattuale, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25842/2014, risulta che nel contratto de quo sono presenti: il dato letterale rilevante dell'espressa qualificazione data dalle parti nell'intestazione di fideiussione specifica limitata; la compatibilità della previsione secondo cui il garante deve pagare a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore con il contratto di fideiussione cui accede in questi casi un patto solve et repete ex art. 1462 c.c.; la presenza nel contratto dell'espressa deroga al termine indicato dall'art. 1957 c.c., a dimostrazione che sarebbe stata superflua se il contratto fosse stato ideato come contratto autonomo di garanzia. 
Anche il tenore della clausola di cui all'art. 9 fa deporre in senso contrario alla natura autonoma del rapporto di garanzia instaurato. A tal proposito, l'articolo 9 recita “### atto che ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. Siffatta clausola, al contrario della tesi sostenuta dalla convenuta, intende meramente assicurare il recupero da parte della banca del capitale erogato o utilizzato in caso di invalidità, inefficacia o inesistenza delle obbligazioni garantite, confermando la natura accessoria del rapporto fideiussorio. 
La circostanza che l'art. 9 preveda anche che: “###iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali …” interpretata nel complesso del contenuto contrattuale sopra richiamato non è sufficiente a trasformare per ciò solo il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ. n. ###/2024). 
La garanzia dedotta in causa va, dunque, qualificata a tutti gli effetti come fideiussione specifica limitata. 
Ciò posto, si ritiene irrilevante, ai fini della domanda di rilievo, il presunto difetto di interesse dell'attrice in ragione delle altre garanzie personali e reali prestate per il medesimo mutuo, quali l'ipoteca concessa sui beni immobili della ### potenzialmente idonea a coprire l'intera esposizione debitoria garantita, poiché la decisione di sciogliersi dal vincolo fideiussorio, sussistendone i presupposti, rientra in una valutazione discrezionale di opportunità rimessa al garante. 
Proseguendo nel merito della domanda, deve ritenersi provato il fatto costitutivo per l'esercizio dell'azione di rilievo di cui al punto n. 4 dell'art. 1953 c.c., il quale dispone che: “ Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: … quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine”.  ###. 1953 c.c. consente al fideiussore di esercitare il diritto al rilievo solo in cinque casi tassativi, tra cui l'ipotesi in cui il debito sia divenuto esigibile per scadenza del termine.
Si tratta di un rimedio a carattere preventivo e non ripristinatorio definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza come avente natura cautelare in senso ampio. 
Pertanto, l'oggetto della domanda è una condanna ad un obbligo di facere infungibile: la liberazione del fideiussore ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (c.d. rilievo per cauzione). 
Dall'esame dei documenti prodotti è emerso che, con atto notarile n. rep. 136.167 e n. racc.  22.777 registrato il ### al n. 8555 serie ###, la ### S.p.a. ha concesso alla ### S.r.l. un mutuo fondiario per € 6.500.000,00 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione).  ### S.p.a. si è fusa per incorporazione in ### dei ### di ### S.p.a., subentrando in tutti i diritti della incorporata e nei confronti della quale, con successivo atto del 23 febbraio 2010 allegato agli atti, la ### ha confermato le garanzie già prestate in favore della ### s.r.l. (cfr. all. n. 4 comparsa di costituzione). 
Successivamente, in data 25 novembre 2020, è stato stipulato l'atto di scissione per il trasferimento da MPS ad ### (di seguito, breviter, “AMCO”) di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati, incluso quello verso ### S.r.l.  ### con contratto di fideiussione specifica limitata del 23.01.2008 ha prestato la garanzia in favore di ### S.r.l. sull'apertura di credito per importo determinato da mutuo fondiario fino alla concorrenza di € 6.500.000,00. (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione). 
Dalla documentazione allegata dalla convenuta è poi emersa la prova dell'esigibilità del debito per scadenza del termine avvenuta nel momento della comunicazione della ### di decadenza del beneficio del termine del 16.04.2024 (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione). 
Nella suddetta comunicazione la ### ha espressamente dichiarato che a detta data l'esposizione debitoria di ### relativa al ### era pari ad € 6.669.621,83 e che “ … stante il perdurare dell'inadempimento del ### con la presente ### comunica 1) per quanto riguarda il ### la revoca degli affidamenti a suo tempo concessi con la contestuale decadenza dal beneficio del termine e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile prevista dall'art. 10 del Contratto di ### dichiarando così risolto il ### di ### Ipotecario”. (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta). 
Ciò posto, si ritiene sussistente anche il presupposto di cui al n. 2 dell'art. 1953 c.c. secondo cui: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: … quando il debitore è divenuto insolvente”.
Infatti, lo stato di insolvenza in cui versa la ### S.r.l. può rilevarsi dalla lettura del bilancio abbreviato d'esercizio al 31.12.2023, dal quale emerge una situazione economica precaria: risultando debiti esigibili entro l'esercizio successivo per oltre € 3.818.591; perdite d'esercizio ammontanti ad € 165.850 a fronte di disponibilità liquide pari ad € 334.517 e crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari ad € 707.656 e, quindi, nettamente inferiori alle passività. 
Tale situazione contabile patrimoniale, unitamente alla circostanza che la società garantita non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti delle rate di mutuo dovuti alla ### porta a ritenere che la ### S.r.l. versi in una situazione economica tale da alterare, in senso peggiorativo, le garanzie prestate per l'adempimento delle proprie obbligazioni (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione). 
Ne discende l'accoglimento della domanda della ### di rilievo dalla fideiussione prestata in favore della ### S.r.l. di cui al contratto di fideiussione del 23.01.2008. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa individuato sulla base dell'importo della fideiussione.  P.Q.M.  Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società ### S.r.l. a procurare la liberazione della S.a.t.i.m. ### S.r.l., in liquidazione, dal vincolo fideiussorio assunto con atto del 23.01.2008 nei confronti della ### S.p.a. (ora ### o, in mancanza, a prestare le garanzie reali (ipoteca legale su beni immobili di proprietà della ### s.r.l. liberi da vincoli) o personali necessarie, nei limiti del valore residuo della garanzia fideiussoria prestata, per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso; - condanna la ### S.r.l., in persona degli amministratori e legali rappresentanti, alla rifusione delle spese di lite in favore di S.a.t.i.m. ### S.r.l., in liquidazione, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante protempore, che si liquidano in € 32.070,00 oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 
Catanzaro, lì 3 dicembre 2025 

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 726/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

... tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica.   Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria.   Resiste con controricorso la società ### s.p.a.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  4, c.p.c.   Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>. 
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>. 
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>. 
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>. 
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>. 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. 
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). 
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). 
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. 
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). 
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). 
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785). 
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. 
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).  ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). 
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273).  ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). 
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367). 
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). 
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ). 
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl. 
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>. 
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. 
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. 
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. 
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>. 
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>. 
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>. 
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento. 
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). 
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>. 
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. 
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>). 
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>. 
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). 
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  ### 20 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15424/2025 del 05-11-2025

... domanda di estinzione e inefficacia delle fideiussioni prestate da quest'ultima a garanzia del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data ### con la ### di condannare la convenuta allo “svincolo, in favore della ### della totalità della somma di € 250.025,00 trattenuta sotto forma di pegno su polizza assicurativa” oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 6 delle CGA dalla data del pagamento al beneficiario fino al saldo. Si costituiva in giudizio ### E ### S.p.A. che, in via preliminare, rilevava l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, eccepiva la piena validità della fideiussione nonché l'irrilevanza della scadenza dell'efficacia prevista dal contratto di garanzia. Quanto alla richiesta di svincolo delle somme, eccepiva come il pegno della polizza assicurativa fosse posto a garanzia di ulteriori rapporti rispetto a quello per cui la ricorrente agiva. Ha concluso quindi per il rigetto di tutte le domande attoree avanzate e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. Disposto il mutamento del rito, respinta la richiesta di chiamata del terzo ed istruita documentalmente la causa, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### sezione civile - ### in materia di ### in persona del Giudice, dott.ssa ### e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da: ### S.r.l. con gli Avv.ti ### e ### E ### E ### S.p.A. con l'Avv. ### OGGETTO: ### come da note depositate per l'udienza del 11/06/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato, la società ### conveniva, innanzi a questo Tribunale, il ### E ### S.p.A. chiedendo, in accoglimento della domanda di estinzione e inefficacia delle fideiussioni prestate da quest'ultima a garanzia del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data ### con la ### di condannare la convenuta allo “svincolo, in favore della ### della totalità della somma di € 250.025,00 trattenuta sotto forma di pegno su polizza assicurativa” oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 6 delle CGA dalla data del pagamento al beneficiario fino al saldo. 
Si costituiva in giudizio ### E ### S.p.A. che, in via preliminare, rilevava l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, eccepiva la piena validità della fideiussione nonché l'irrilevanza della scadenza dell'efficacia prevista dal contratto di garanzia. 
Quanto alla richiesta di svincolo delle somme, eccepiva come il pegno della polizza assicurativa fosse posto a garanzia di ulteriori rapporti rispetto a quello per cui la ricorrente agiva. 
Ha concluso quindi per il rigetto di tutte le domande attoree avanzate e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. 
Disposto il mutamento del rito, respinta la richiesta di chiamata del terzo ed istruita documentalmente la causa, all'udienza del 11/06/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***** 
La domanda di parte attrice va accolta, per le motivazioni che seguono. 
La controversia verte, sulla richiesta di svincolo delle somme della società date in pegno a controgaranzia della fideiussione bancaria prestata a favore del contratto di affitto d'azienda stipulato tra ### S.r.l. e la ### Va quindi esaminata la questione avuto riguardo l'accertamento della validità, efficacia e vincolatività della fideiussione ###12/0011, emessa in data 13 febbraio 2012 dalla ### di ### e della ### S.p.a. (cfr. doc. n. 4 attrice). 
La clausola contrattuale secondo cui “il ### resta obbligato a pagare su semplice ### richiesta… senza l'osservanza di particolari formalità, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., con espressa rinuncia alle eccezioni ex art. 1945 c.c. e alle eccezioni ex art. 1957 c.c.” evidenzia la volontà delle parti di configurare un'obbligazione di garanzia autonoma, svincolata dalle vicende del rapporto principale. 
Tale formulazione si discosta dai caratteri tipici della fideiussione codicistica, che è per sua natura accessoria e subordinata all'obbligazione del debitore principale. La rinuncia espressa ai benefici e alle eccezioni previsti dagli articoli 1944, 1945 e 1957 c.c. elimina i principali strumenti di difesa del garante, rendendo l'obbligazione immediatamente esigibile a semplice richiesta del creditore. 
In conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la presenza di tali clausole è sintomatica della volontà di costituire un contratto autonomo di garanzia, nel quale l'obbligazione del garante è indipendente da quella del debitore principale e si attiva senza necessità di accertamento del rapporto sottostante. 
In tale contesto, si richiama il principio secondo cui è nel potere del Giudice qualificare giuridicamente il contratto, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalle parti. Ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., il Giudice deve interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti e la funzione economico-sociale dell'accordo, potendo attribuire una qualificazione giuridica diversa da quella formalmente indicata. 
Pertanto, alla luce del contenuto letterale della clausola, della volontà delle parti e della funzione dell'obbligazione assunta, il contratto in esame deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. 
Quanto all'obbligazione assunta, dall'esame della lettera prodotta in atti, risulta che i convenuti si sono impegnati “a garanzia dell'esatto adempimento delle somme dovute…in dipendenza degli obblighi contrattuali [di cui sopra] …fino al 30/09/2012 e dopo tale data… tacitamente rinnovata di anno in anno fino alla scadenza naturale del contratto, e comunque non oltre il ###…resta inteso che, divenuto nullo, il presente atto dovrà esserci restituito per regolarità amministrativa”. 
Nel contratto oggetto del presente giudizio, il termine indicato si riferisce a un evento futuro e certo, dal quale dipendono gli effetti della garanzia prestata. In tale contesto, il termine deve essere interpretato come termine di cessazione dell'efficacia della garanzia, e non “come data di cessazione ultima delle obbligazioni che quella garanzia era deputata a presidiare” come sostenuto dalla convenuta con la conseguenza che l'obbligazione del fideiussore permane fino al verificarsi dell'evento indicato. Questa interpretazione è conforme ai principi di autonomia contrattuale e di buona fede, e consente di tutelare l'equilibrio tra le esigenze del beneficiario e la legittima aspettativa del garante di non essere vincolato indefinitamente. 
A differenza della fideiussione, il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dalla non accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto al rapporto principale - dove manca quindi l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante - e non è escluso che le parti possano convenzionalmente delimitare temporalmente l'efficacia della garanzia, subordinandola al verificarsi di un evento certo e futuro - che nella fattispecie in esame coincide, tra l'altro, con la fine dell'esecuzione del contratto. Si deve, pertanto, distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza - peraltro in questo caso derogato contrattualmente dalle parti - finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass. civ.  ###/2022). 
Per di più è documentalmente provato che la stessa ### abbia trasmesso ai beneficiari una comunicazione formale attestante la restituzione dell'originale del credito di firma, ormai definitivamente scaduto, nonché “la registrazione dell'estinzione della garanzia fideiussoria” (cfr. doc.08 attrice). Tale documento costituisce prova inequivoca dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della garanzia.  ### del rapporto principale altresì provata dal verbale di riconsegna dell'immobile oggetto del rapporto garantito (cfr. doc.14 attrice), nonché dalle trattative intercorse tra i contraenti del contratto di affitto in ordine alla liquidazione dei canoni impagati avvenuti durante la pandemia (cfr. doc. 10-11-12 attrice). 
In proposito, può accogliersi l'istanza di parte attrice che ha chiesto il deposito della sentenza del 15 ottobre 2025 del Tribunale di Roma, V ### n. 14212/2025, in quanto documento sopravvenuto al deposito delle memorie di replica e che, sia pure in modo non definitivo, accerta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione durante il periodo pandemico e la conseguente riduzione del canone dovuto ai sensi dell'art. 1464
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle circostanze accertate, deve ritenersi che la garanzia sia da considerarsi estinta, con conseguente rigetto delle pretese avanzate dalla ### nei confronti garantito. 
Quanto alla validità della clausola di pegno omnibus inserita all'art. 3 della lettera di pegno (doc. n. 5 attrice), la quale espressamente stabilisce che “Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, - già in essere o che dovesse sorgere a favore della ### verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi”, il Tribunale osserva quanto segue. 
In virtù di tale clausola, denominata pegno omnibus, si costituisce su un dato bene una garanzia per tutti i futuri rapporti di debito che intercorreranno tra due soggetti. 
In queste ipotesi, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel pegno rotativo e nel pegno di cosa futura, ove l'indeterminatezza affligge il bene costituito in pegno, l'elemento indeterminato è rappresentato dal credito garantito. Proprio sotto tale profilo si sono innestati orientamenti contrastanti in ordine alla legittimità o meno del pegno omnibus, poiché potenzialmente violativo dell'art. 2787, comma 3, c.c. che impone, ai fini dell'efficacia della prelazione, un atto scritto di data certa che contenga la sufficiente descrizione tanto del bene oggetto di pegno quanto dei crediti che esso va a garantire. 
Infatti, un primo orientamento giurisprudenziale ha sostenuto la nullità della clausola del pegno omnibus, in quanto inconciliabile con il requisito di “sufficiente indicazione” prescritto dall'art. 2787, comma 3, c.c. ### tale interpretazione, la norma in esame andrebbe a tutelare l'intera massa dei creditori, in quanto la banca, forte della clausola omnibus, potrebbe continuare a erogare al debitore crediti oltre misura, essendo sicura della sua soddisfazione sui titoli costituiti in pegno; e tale condotta potrebbe essere sopportata esclusivamente dal debitore, ma allo stesso tempo incidere anche sulle posizioni e sulle aspettative degli altri creditori. 
Per tali ragioni, il suddetto orientamento ritiene che i requisiti indicati dall'art. 2787, comma 3, c.c. debbano essere interpretati in maniera più restrittiva rispetto al generale principio di determinatezza e determinabilità dell'oggetto sancito dall'art. 1346 c.c., con la conseguenza che la clausola omnibus è affetta da nullità per indeterminatezza assoluta del credito garantito, non essendo sufficiente un generico riferimento a tutti i crediti che intercorrono tra le parti. 
Un diverso orientamento minoritario scinde, invece, il piano della validità da quello della opponibilità, ritenendo che la clausola omnibus, pur se valida, abbia efficacia solo inter-partes e non sia quindi opponibile agli altri creditori. 
Tuttavia, una lettura siffatta andrebbe a snaturare la ratio dell'istituto in esame, che è proprio quella di creare un privilegio per la ### finanziatrice opponibile ai terzi.  ### oggi maggioritario supera la nullità della clausola omnibus ammettendo sia un rinvio per relationem al rapporto fondamentale che lega la ### al cliente sia l'utilizzo e l'interpretazione degli elementi estrinseci alla clausola stessa che possono far chiarezza sull'effettiva consistenza del rapporto di credito instaurato tra le parti. 
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che “affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato non occorre che esso venga specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa” (Cass., 26 gennaio 2006 n. 1532). 
Tuttavia, tale interpretazione non può indurre ad ammettere una incondizionata estensione della garanzia anche a crediti sorti in dipendenza di un rapporto comunque già esistente, tanto che, recentemente, la stessa Corte di Cassazione ha affermato la necessità, ai fini della validità del contratto, della “determinazione o determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte” (Cass., 5 dicembre 2016 n. 24790; conf. Cass. 25 marzo 2009 n. 7214).
Alla stregua dei principi innanzi indicati, appare evidente come la clausola inserita all'art. 3 della lettera di pegno presenti anche una clausola omnibus generica, in quanto, oltre al conto corrente specificamente individuato, fa riferimento ad eventuali ulteriori crediti (“ogni altro credito”) in modo indefinito, senza far riferimento alcuno ad una fonte precisa e determinata. 
Per tali ragioni, la clausola di pegno omnibus inserita nella garanzia di cui trattasi, laddove fa riferimento ad “ogni altro credito”, va ritenuta affetta da nullità per violazione dell'art. 2787, comma 3, Nullità della clausola che alla luce del regolamento contrattuale e delle condotte delle parti, apprezzati, nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti agli atti di causa, tutti gli elementi di fatto rilevanti nel caso in esame, appare non essenziale rispetto allo scopo perseguito dalle parti con il contratto di pegno e pertanto non travolge l'intera garanzia. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “un generico riferimento “ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore” oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benché affetta da nullità per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma terzo, cod. civ., non travolge “ipso facto” la efficacia della prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della “essenzialità” o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata, pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null'altro che una clausola di stile, la cui nullità parziale non si comunica all'intero negozio.” (Cass. 11 agosto 1998 n. 7871). 
Non può, inoltre, ritenersi giustificata l'applicazione della clausola del pegno omnibus per il solo fatto che la parte abbia contratto con la banca un finanziamento chirografario (cfr. doc.  12 memoria 183 n.2 convenuta), peraltro assistito da garanzia pubblica. Tale circostanza, infatti, non è idonea a dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e il vincolo reale, né consente di estendere automaticamente l'efficacia del pegno a rapporti non espressamente contemplati. 
La clausola omnibus, per sua natura, richiede una specifica e consapevole adesione da parte del debitore, non potendo essere applicata in via estensiva o presuntiva. In assenza di un chiaro riferimento contrattuale che colleghi il pegno al finanziamento in questione, la sua operatività deve ritenersi esclusa. 
Pertanto, a prescindere dall'eccezione di tardività sollevata, non può attribuirsi valore probatorio al report prodotto dalla banca sui rapporti intercorsi con la parte attrice (cfr. doc. 11 memoria 183 n.2 convenuta), trattandosi di documento di produzione unilaterale, privo di sottoscrizione della controparte e sprovvisto di qualsivoglia riferimento contrattuale che ne attesti la rilevanza ai fini del presente giudizio. Tale documento, in quanto redatto unilateralmente, non può costituire prova idonea a fondare l'applicazione della clausola di garanzia reale. 
Tanto basta ad accogliere integralmente la domanda attorea: la convenuta va dunque condannata allo svincolo allo svincolo, in favore di parte attrice, della totalità della somma di € 250.025,00 trattenuta sotto forma di pegno su polizza assicurativa. 
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - accoglie la domanda proposta da ### S.r.l. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della fideiussione ###12/0011, emessa in data 13 febbraio 2012 e condanna ### E ### S.p.A. allo svincolo della totalità della somma di € 250.025,00 trattenuta sotto forma di pegno su polizza assicurativa; - condanna ### E ### S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ### S.r.l. che liquida in complessivi € 12.046,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. 
Così deciso in ### il 4 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 44183/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Garrisi Stefania

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 649/2025 del 30-11-2025

... e avrebbero dovuto essere considerati indebite le somme versate a titolo di CMS , di interessi ultralegali o usurari, di voci e costi non concordati e per indebita capitalizzazione anatocistica; - che attraverso consulenza di parte aveva potuto riscontrare che esclusi gli importi non dovuti, la società attrice era in realtà creditrice dell'importo di € 161.314,61 sul conto ordinario n 197936, pari alla differenza di € 672.522,68 rispetto al saldo apparente di € 511.280,07, e di € 614,83 sul conto ipotecario n 197835, pari alla differenza rispetto al saldo zero; - che era interesse dell'attrice conseguire una sentenza di accertamento delle somme indebitamente trattenute ed incamerate sul conto corrente ordinario e di condanna alla restituzione degli importi trattenuti sul conto corrente ipotecario. Tanto premesso conveniva la ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, la ### si costituiva in giudizio tramite la mandataria ### contestando nel merito i presupposti di fatto e di (leggi tutto)...

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### N 437/2020 RG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 febbraio 2020 con il n. 437/2020 del ruolo ### avente per oggetto: accertamento credito, azione di nullità e ripetizione indebito; vertente tra ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### e dell'avv.  ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione; Fax: 0574/611144 Pec: ### Pec: #### rappresentata dalla mandataria ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 16, come da procura allegata alla comparsa di risposta; Fax: ### Pec: #### a seguito della trattazione in forma cartolare dell'udienza fissata per il 7 maggio 2025, con decreto emesso in data 14 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. 
Per la società attrice: “… ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda: 1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa; 2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla ### della Repubblica competente; 3) accertare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ### convenuta ha indebitamente incamerato dalla società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ordinario n. 197936 di € 671.907,85= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 4) condannare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la ### convenuta a ripetere in favore della società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ipotecario n. 197835 la somma di € 614,83= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 5) accertare per i motivi di cui in narrativa, che il ### s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n. 197936, il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; 6) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della ### per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2018 per il conto corrente ordinario n. 197936; 7) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 197936; 8) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione; 9) respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca convenuta per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto perché infondata in fatto ed in diritto. 10) col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, costo CTU e costo ###. Cantini per complessivi € 3.206,40=.…”. 
Per la società convenuta: “… ### via preliminare 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l., di ottenere dal ### S.p.a. la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda di mediazione. In via principale ### tutte le domande formulate dalla società ### S.r.l. nei confronti del ### S.p.a. in quanto infondate per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale ### e dichiararsi che il ### S.p.a. va creditore nei confronti della società ### s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede ###, c.f. e p.iva ###, della somma complessiva di € 540.675,79 alla data del 25/02/2020 derivante dal corrente conto unico n. 197936, oltre ai successivi interessi ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale al saldo, e conseguentemente condannarsi la medesima società ### s.r.l., a corrispondere al ### S.p.a. la somma di € 540.675,79, o la eventuale diversa minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre ai successivi interessi dal 25/02/2020 al saldo ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale, anche operando le opportune compensazioni con l'eventuale credito di cui dovesse risultare titolare la parte attrice. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.”.  ### Con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020 la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva: - di avere intrattenuto con la ### ( già ###, in persona del legale rappresentante p.t., il rapporto di conto corrente ordinario n 197936, aperto in data ###, che alla data del 31 dicembre 2018 presentava un saldo a debito di € 511208,07 nonché quello di conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012, con saldo zero; - che per entrambi i contratti non risultavano i contratti di apertura dei conti correnti in forma scritta e i documenti contenenti le condizioni economiche, documenti che la banca non aveva consegnato nonostante la formale richiesta alla banca ai sensi dell'art 119 TUB; - che in assenza della formale sottoscrizione i contratti erano affetti da nullità per il contrasto con il disposto dell'art 117 , comma 3, ### e avrebbero dovuto essere considerati indebite le somme versate a titolo di CMS , di interessi ultralegali o usurari, di voci e costi non concordati e per indebita capitalizzazione anatocistica; - che attraverso consulenza di parte aveva potuto riscontrare che esclusi gli importi non dovuti, la società attrice era in realtà creditrice dell'importo di € 161.314,61 sul conto ordinario n 197936, pari alla differenza di € 672.522,68 rispetto al saldo apparente di € 511.280,07, e di € 614,83 sul conto ipotecario n 197835, pari alla differenza rispetto al saldo zero; - che era interesse dell'attrice conseguire una sentenza di accertamento delle somme indebitamente trattenute ed incamerate sul conto corrente ordinario e di condanna alla restituzione degli importi trattenuti sul conto corrente ipotecario. 
Tanto premesso conveniva la ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, la ### si costituiva in giudizio tramite la mandataria ### contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio. 
In particolare, eccepiva: - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito; - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi e delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari; Eccepiva, in ogni caso, l'incidenza della prescrizione sul diritto di controparte di ottenere la ripetizione dell'indebito, anche se inteso ed azionato nella forma della rettifica del saldo di conto corrente attualmente aperto, in applicazione dell'art 2935 c.c. con decorrenza dalle date delle singole rimesse qualificabili come solutorie nonché di eventuali interessi attivi in applicazione dell'art 2948, n 4, e concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per l'accoglimento del pagamento della somma di € 540.675,79, ovvero di eventuale diversa minor somma, dovute dalla cliente, con vittoria di spese e compensi professionali. 
In data 2 giugno 2021 veniva emessa ordinanza di esibizione a carico della banca dei contratti e della documentazione negoziale e in data 14 dicembre 2021 era disposta CTU per la ricostruzione contabile dei rapporti.  ### ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con sentenza non definitiva n. 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, erano rigettare le domande di nullità dei contratti per la violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., e dichiarata la nullità parziale del regolamento negoziale, disponendo con ordinanza la integrazione degli accertamenti tecnici. 
A seguito del deposito delle relazioni integrative, le parti precisavano le conclusioni e con decreto emesso in data 14 maggio 2025, in esito alla trattazione dell'udienza in forma cartolare su richiesta delle parti, venivano nuovamente assegnati i termini di cui all'art 190 cpc .  MOTIVI DELLA DECISIONE A.  ###.  ### essere fatto integrale richiamo al contenuto della sentenza non definitiva 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, sulla scorta degli accertamenti tecnici espletati, sono state espressamente disattese le domande di accertamento di nullità contrattuale fondate sulla violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. ( pag. 15-19 in motivazione; capo a del dispositivo) , così che - sulle stessedeve ritenersi preclusa ogni ulteriore pronuncia e valutazione. Con la medesima sentenza è stata invece accolta la domanda di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente sia al conto corrente ordinario n 197939, aperto in data ### ( saldo a debito di € 511208,07, computato alla chiusura del 25.2.2020 ) ed al conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012 ( saldo zero). 
Entrambi i rapporti avevano avuto origine con ### di ### incorporata per fusione nel ### nel 2011 e successivamente per fusione in ### subentrata a titolo universale nei rapporti prima dell'introduzione del giudizio. Conseguentemente, con separata e contestuale ordinanza, è stata quindi disposta la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati e riservando all'esito degli accertamenti di provvedere in ordine alla prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 2010.  ### del processo, pertanto, rimane ad oggi delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c ed alla domanda di ripetizione, in attuazione di quanto già disposto, di guisa che nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi. 
I) NULLITA' ##### Nella sentenza non definitiva è stato riconosciuto l'interesse ad agire dell'attrice e, in ogni caso, è stata acquisita la chiusura del rapporto alla data di accertamento dei saldi, antecedente alla introduzione del giudizio. 
In merito all'azione di nullità formale , si è dato conto che nella relazione depositata in data 11 ottobre 2022 la ### dott.ssa ### aveva già evidenziato l'assenza di forma scritta non avendo rinvenuto, tra i documenti prodotti, il contratto di conto corrente originario, pur risultando la documentazione contabile presente dal IV trimestre 2006.
In assenza di valida pattuizione negoziale, conforme alle disposizioni T.U.  bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) è stata dichiarata la nullità delle specifiche clausole del conto corrente ordinario n 197936, precedentemente individuato dal n ###, e ciò con particolare riferimento all'applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, oltre che delle singole commissioni e voci di costo prive di formale sottoscrizione della correntista. La declaratoria di nullità - è stato precisato (pag. 9)- comporta l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli computati dalla banca, dovendosi escludere l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, del d.lgs n 385 del 1993, riservata ai differenti casi di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione ( Cass., 18.6.2020, n 11876), nonché l'espunzione degli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto o di altro tipo, non concordate nelle forme prescritte. 
Alle medesime conclusioni si perviene per quanto concerne il conto corrente ipotecario n 197935, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7 maggio 2012. 
II) #### Ancora, si è dato conto dell'esistenza di affidamenti concessi nel tempo sul conto corrente ordinario, omettendo anche per tali rapporti di concordarne la regolamentazione in forma scritta. 
Anche per tali affidamenti di carattere accessorio dovrà quindi tenersi conto nella ricostruzione complessiva, attenendosi ai medesimi criteri contabili nella determinazione degli importi a credito e a debito, confluiti nel conto corrente principale. 
Di qui la ricostruzione dei rapporti derivanti dai contratti principali ed accessori, tenendo conto - per tutti - del tasso legale, da estendere anche ai rapporti accessori collegati a quelli principali, in considerazione dell'assenza di specifiche pattuizione idonee a regolarne la disciplina ( pag. 12 della sentenza).
III) ###'### ricostruzione dei rapporti - è stato affermato ( pag. 10)- impone la rideterminazione dei saldi finali, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova ( Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148), facendo carico alla parte che assume di essere creditrice. Nella ricostruzione dei saldi, in punto di disciplina dell'onere della prova, si è fatto espresso riferimento al principio ( Cass., 2.5.2019, n 11543), in virtù del quale per la mancanza di alcuni estratti conto ed il primo risulti un saldo a debito, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio, come appunto nell'ipotesi in cui agisca in ripetizione. Coerentemente, l'onere si sposta sulla convenuta - attrice sostanzialerelativamente alla pretesa di credito oggetto dalla domanda riconvenzionale. 
Nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). 
In forza delle statuizioni, insuscettibili di rivalutazione, i criteri adottati per la ricostruzione dei saldi sono i seguenti: a) sul contratto di conto corrente ordinario n 197936( già ###), applicando il tasso di interesse legale dal IV trimestre 2006 sino al I trimestre 2020, senza alcuna capitalizzazione e senza #### creditizia e ### b) sul contratto di conto corrente ipotecario, n 197835, dal 28 febbraio 2008, scomputando le voci qualificate negli estratti conto come “ interessi e spese” (non quelle relative alle imposte applicati) . 
IV) #### ➢ ###. 
Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto dei criteri che di seguito verranno richiamati anche se, in considerazione delle contestazioni insorte in sede di operazioni di ### è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Intanto, non v'è dubbio che l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Ed è parimenti condivisibile l'affermazione che tale onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. 
Occorre tuttavia considerare che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).  ### questione ancora irrisolta con la sentenza non definitiva, concerne gli effetti della eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, in ordine alla quale si sono già offerte alcune indicazioni sul tracciato da seguire.  ➢ ### In ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. 
La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). In primo luogo, si è dato atto che mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e si è chiarito che nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo qualora i versamenti abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista. 
A differente conclusione dovrà invece pervenirsi qualora le rimesse siano qualificabili come pagamenti, in ragione della preminente funzione solutoria (pag. 20 della motivazione). Infatti, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E, come si è già avuto modo di argomentare, questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). 
Come già rilevato, ciò comporta la necessaria verifica preliminare della esistenza di affidamenti (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). 
Invero, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamentoallora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. 
Diversamente, qualora i versamenti nei conti consistano in meri atti ripristinatori della provvista, , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pur sempre nella disponibilità del cliente, gli stessi non saranno qualificabili come pagamenti e quindi inidonei a fare decorrere il termine prescrizionale. 
I versamenti ripristinatori ( entro il fido concesso), non soddisfano il creditore, ma ampliano ( o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sinché il rapporto di apertura di credito in conto corrente permane, mentre potrà parlarsi di “pagamento” al versamento del saldo finale. ###, o meno, di una apertura di credito spiega dunque incidenza decisiva sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando se esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie ( Cass., 17.7.2023, n 20455). 
E tale problematica, si inserisce in quelle più generali afferenti la necessità di sollevare l'eccezione in relazione ai singoli pagamenti e sulla ripartizione dell'onere della prova, a cui il giudice di legittimità ha dato univoche risposte, con la sentenza a ### n 15895 del 13 giugno 2019, più volte richiamata ed alla quale questo giudice, nella pronuncia non definitiva ha espressamente aderito. In forza di tale impostazione, si è detto, il correntista che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione; di contro, la banca, che eccepisce la prescrizione, non è tenuta ad individuare le singole rimesse che costituiscono “ pagamenti” , ma può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare, poiché è tale inerzia che costituisce elemento costitutivo necessario della prescrizione estintiva delineata dall'art 2934 c.c.. 
Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). Di qui l' ulteriore corollario in tema di affidamenti: qualora l'esistenza di una apertura di credito non venga allegata, ovvero non venga specificata l'effettiva entità dell'affidamento, la banca non è tenuta a dedurre e dimostrare l'inesistenza di un tale contratto ed è colui che agisce in ripetizione a dovere provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione. 
Infatti, poiché la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria, la presenza del contratto di apertura di credito, in quanto fatto impeditivo o modificativo della prescrizione è in ogni caso idonea ad escluderne la decorrenza dal momento dell'attuato versamento (fatto impeditivo per Cass. n. 2650 del 2019; fatto modificativo, per Cass. n. 27704 del 2018).
Pertanto, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., è a carico del correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (( Cass., 17.7.2023, n 20455; Cass. n 10026 del 2023; Cass., n ### del 2019). 
Al contempo viene osservato che, poiché l'esistenza di un affidamento rileva sul piano fattuale, l'affermazione di un tale onere si accompagna all'ulteriore principio in forza del quale la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). La deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito - si precisava qualificata come eccezione in senso lato, in quanto non costituisce esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare per il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; n. 18602 del 2013). Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018.) Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, cfr. Cass. n. 14958 del 2020, a tenore della quale «la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare»). 
Unico limite alla rilevanza dell'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente sulla decorrenza della prescrizione) è quindi costituito dalla necessità di fondarsi su elementi documentali che non siano stati acquisiti al processo nei termini di cui all'art. 183 cod. proc.
Non ricorre la necessità che risulti che il contratto di apertura di credito sia stato redatto in forma scritta.   Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di anatocismo), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa. 
In definitiva, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n ###).  ###.C., a riguardo , ha infatti puntualizzato che ( Cass., 24.1.2024, n 2338) la nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta a seguito dell'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs.  n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385), costituisce comunque una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sicché ove la declaratoria del vizio non risponda al suo interesse, non può negarsi allo stesso la possibilità di fornire diversamente la prova del contratto. ### parte, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe - in ipotesi di inesistenza del documento - ad una probatio diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni. Coerentemente, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. 
E così si è stato espressamente affermato che ai fini dell'esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente “ …non può ritenersi insussistente una apertura di credito, per il solo fatto che i clienti non hanno fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, senza considerare che la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, ai quali restava in tal modo precluso l'accoglimento della domanda riconvenzionale: la insussistenza di un affidamento, imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto, comportava infatti, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857), la necessità di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione alla data di effettuazione dei singoli addebiti, anziché a quella (più recente) di chiusura del conto, in tal modo impedendo alla correntista ed ai fideiussori di ottenere la restituzione degl'importi illegittimamente addebitati o corrisposti in epoca anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda”. Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. E tale dimostrazione può essere fornita anche indirettamente, attraverso dai indiziari e presuntivi, se concordanti e univoci, rispondenti al modello imposto in generale dall'art 2709 ➢ #### Ora, in punto di analisi del conto principale, la ### dott.ssa ### sin dalla prima relazione depositata l'11 ottobre 2022, ha rilevato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, traendo il convincimento da alcuni dati indicativi, quali la presenza di “sconfinamenti perduranti” e costanti sin dal primo trimestre traendone anche i limiti via via variati nel corso del tempo. 
Dalla lettura degli estratti conto e degli altri documenti presenti nel fascicolo, infatti, la CTU ha rilevato che il c/c ordinario n. ###, di cui sono presenti gli estratti conto dal 31/12/2006 sino al 30/06/2007, giorno in cui riportava un saldo negativo di € 1.823.830,41, dal trimestre successivo ha subito una variazione di numerazione dal trimestre successivo, venendo ad essere identificato dal n. 197936.   Tali conclusioni vengono correlate ai seguenti dati di carattere presuntivo e indiziario ( pagg 10 e ss relazione): ✓ Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  ✓ E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  ✓ E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  ✓ E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  ✓ Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF . 
Tali dati sono corroborati, quanto all'ipotesi di un fido di fatto, corrispondente al massimo scoperto, dalle seguenti ulteriori circostanze: ✓ La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ✓ ###à del saldo debitore. ✓ ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ✓ ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido. 
Convenendosi sul principio che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e possa risultare da ulteriori documenti e, addirittura, da fatti concludenti quali la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo debitore; l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro; la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida, tali dati, già nella sentenza non definitiva sopra richiamata, erano stati ritenuti altamente significativi sul piano probatorio, pur non apparendo convergenti in ordine all'entità dell'affidamento, laddove la stessa consulente aveva segnalato al punto 1.9.1. ( pag. 10 relazione) che “ il C/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso”. 
In assenza di una tale delimitazione, la permanenza dell'incertezza sull'entità dell'affidamento tollerato, avrebbe imposto di considerare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente a tutte le rimesse contabilizzate nel periodo precedente i dieci anni, dovendosi fare carico alla correntista la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di affidamenti, ma anche della presumibile entità degli stessi. 
Sugli importi sopra indicati, tuttavia, in ragione della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse antecedenti al termine decennale, la concreta determinazione dei saldi relativi al primo conto corrente impone la verifica, tramite CTU integrativa percipiente, dell'entità delle rimesse aventi natura solutoria, non potendosi accedere - in assenza di dati più precisisulla qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie di affidamenti o fidi di fatto non certi quanto alla relativa entità.
Invero, nella relazione depositata in data 12 giugno 2024, unitamente ai dati presuntivi già elencati ha altresì evidenziato in modo più analitico il riscontro di cui alle rilevazioni della ### coerenti con quanto riportato negli estratti conto. 
Tali rilevazioni, già presenti agli atti in quanto allegate alla consulenza di parte attrice redatta dal dott. ### come precisato dalla stessa CTU a fronte delle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. ###, hanno colmato le incertezze sull'entità dell'affidamento, segnalate rispetto ai primi accertamenti. esplicitando i riferimenti già contenuti nella tabella allegata al punto 14.
Le rilevazioni della ### allegate alla ### ma puntualmente analizzate dalla CTU hanno offerto dati dirimenti di riscontro ulteriori estremamente precisi. 
Per quanto si desume dalla seconda relazione, le rilevazioni della centrale ### hanno confermato anche la concessione del fido di fatto in aggiunta al fido concordato che appare sugli estratti: la ### segnala il fido accordato, il fido utilizzato (cioè, come specifica la stessa ### rischi, l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente) e il saldo medio dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle apertura di credito in conto corrente A fronte di queste segnalazioni, per tutta la durata del rapporto di C/C la ### non ha mai effettuato richiami al correntista, ha sempre eseguito le operazioni effettuate dal correntista e quindi di fatto ha autorizzato il proseguimento di tale prassi di affidamento. In sostanza, tutti gli indizi emersi nella documentazione agli atti di causa risultano convergere in modo univoco non solo sulla concessione del credito, ma anche sulla relativa entità, dando un riscontro probatorio adeguato alle cifre riportate nell'allegato n. 14 sono documentali in quanto ripresi dagli estratti conto e dalle rilevazioni della ### ad esclusione dell'affidamento SBF relativo ai trimestri: dal 4°/2006 al 2°/2008, 4°/2009 e 1°/2010 (trimestri evidenziati in giallo).
B.  #### i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositata in data 12 giugno 2024 - integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisiteche ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nella precedente relazione depositate l'11 ottobre 2022 , con il contributo offerto dai ### per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi, escludendo il computo alternativo espletato nell'elaborato dell'aprile 2025. 
Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata, includendo quelle rimesse qualificabili come ripristinatorie rispetto all'entità degli affidamenti il termine a cui fare riferimento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello della notifica dell'atto introduttivo. Come si è avuto modo di rilevare, le considerazioni svolte dal CTU in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l'accertamento dell'affidamento di fatto si presentano conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata e, in linea generale, bene argomentate, giungendo alla conclusione di escludere in modo deciso una differente conclusione. A fronte del rilievo che l'esame dettagliato dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, non avrebbe consentito di pervenire ad una unica linea di affidamento media tollerata, il CTU ha elaborato una ricostruzione coerente per dimostrare che l'affidamento medio negli anni era costante e ha dato ampio spazio alle risultanze dei dati documentali per acquisire la dimostrazione coerente, ai criteri relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. In ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è dettoin conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.  ### prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858). La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza ### nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Di seguito, le risultanze della ricostruzione dei saldi da parte della #### “ A. ###. 197835 1. Analisi c/c ipotecario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ipotecario: non esiste il contratto di apertura del C/C.  1.2 ###/C: 28.02.2008.  1.3 Interessi: la ### non ha calcolato interessi in quanto il C/C di fatto non è stato “movimentato”. 1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la ### 1.5 Indennità di sconfinamento: la ### ha applicato detta indennità.  1.6 Spese trimestrali: la ### ha applicato le spese trimestrali.  1.7 Il totale delle competenze addebitate ammonta a € 624,44 ed stato girato, trimestre per trimestre, al C/C ### 1.8 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 1° trim. 2008 al 07.05.2012. In tale data il C/C corrente è stato estinto.  1.9 Saldi contabili: 1.9.1 Saldo iniziale al 28.02.2008: Zero.  1.9.2 Saldo contabile finale al 07.05.2012: Zero.  2. RETTIFICHE e conteggi: 2.1 Competenze a debito: ammontano a € 624,44, sono state eliminate perché non concordate per iscritto e verranno stornate sul C/C ordinario B. ### N. 197936 (già c/c n. ###) 1. Analisi del C/C ordinario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ordinario: esiste un contratto di apertura del C/C del 13.10.2006, ma non risulta firmato dalle parti e non vi sono riportate le condizioni economiche.  1.2 Trattasi di C/C ordinario, seppure per alcuni periodi gli estratti conto riportino la dizione “### cedenti SBF”.  1.3 Capitalizzazione interessi: la ### ha applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, sia per gli interessi passivi. Detta capitalizzazione non risulta concordata per iscritto.  1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la CMS ma non risulta concordata per iscritto.  1.5 ### disponibilità creditizia trimestrale: non risulta concordato per iscritto.  1.6 Indennità per sconfinamento trimestrale: non è stata concordata per iscritto.  1.7 CIV. Commissione istruttoria veloce: non è stata concordata per iscritto.  1.8 . Spese trimestrali: non sono state concordate per iscritto.  1.9 Affidamento.  1.9.1 ###/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso. 
Molteplici elementi confermano l'affidamento: - Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  - E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  - E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  - E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  - Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8).  - La sottoscritta ha determinato, trimestre per trimestre, la rettifica dei numeri debitori e dei saldi di C/C, e gli affidamenti (### nn. 11, 14).  1.9.2 Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto.
Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: - La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  - ###à del saldo debitore.  - ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  - ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido.  - Peraltro, Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5472/2021 e sentenza del 23.07.2022 ha affermato che ai sensi dell'art. 1852 c.c., in costanza del rapporto non è configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto.  1.10 Rettifica numeri debitori e dei saldi di C/C. In riferimento al fido, la sottoscritta ha tenuto conto anche delle sentenze della Corte di ### 3858/2021, n. 17634/2021, n. 9141/2020 (rettifica numeri debitori e dei saldi di c/c).  1.11 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 4° trim. 2006 al 25.02.2020. 
In tale data il rapporto è stato trasferito a sofferenza.  1.12 Saldi contabili: 1.12.1. Saldo iniziale: ### 1.12.2. Saldo contabile finale al 25.02.2020: - 540.675,79 1.13. Ius variandi: la ### si è riservata il diritto di applicare lo ius variandi. 
Rettifiche conto corrente ordinario Al fine di procedere allo sviluppo dei conteggi, la sottoscritta CTU ha effettuate le seguenti rettifiche: 2.1 Interessi attivi/passivi: ha applicato il tasso legale, perché manca il contratto di apertura del C/C e perché le competenze non sono state concordate per iscritto.  2.2 E' stato eliminato l' anatocismo perché non è stato concordato per iscritto.  2.3 E' Stata eliminata CMS per tutto il periodo, perché non concordata per iscritto.  2.4 E' stato eliminato il corrispettivo disponibilità creditizia perché non è stato concordato per iscritto.  2.5 E' stata eliminata l'indennità per sconfinamento perché non è stata concordata per iscritto.  2.6 Sono state eliminate le spese trimestrali perché non sono state concordate per iscritto.  2.7 E' stata accreditata la somma di € 624,44 relativa al C/C ipotecario.  3. ###/C ### Alla luce delle rettifiche sopra indicate, è stato elaborato il seguente conteggio. 
I conteggi analitici sono riportati negli allegati nn. 9, 10, 11.  1 ### al 25/02/2020 -540.675,79 2 Differenza competenze da ricalcolo al 5/02/2020 672.846,15 4 ### ricalcolato al 25/02/2020 132.170,36 La somma complessiva a ### di parte attrice ammonta a euro 132.170,36 NB. La differenza di € 46,42 rispetto all'allegato 11 è dovuta agli interessi conteggiati al momento della chiusura del conto per passaggio a sofferenze.
Su tale conto sono state addebitate competenze del conto accessori, in ordine ai quali la ricostruzione dovrà attenersi ai criteri coerenti con quanto disposto con la sentenza intervenuta. 
Nella relazione depositata il 12 giugno 2024, ai fini della verifica della prescrizione ha preso in considerazione le rimesse operate nel periodo ricompreso tra l'apertura del conto fino al 12 febbraio 2010, termine decennale antecedente la introduzione del processo. 
Non sono presenti negli agli atti di causa i contratti di affidamento. Tuttavia, i seguenti elementi confermano l'affidamento: Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti; E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia; E' stata applicata l'indennità per sconfinamento; E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce; Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8 dell'allegato A).  i dati riportati nelle rilevazioni della ### in alcuni mesi, sono più vantaggiosi per il correntista di quanto riportato negli estratti conto: ad esempio il fido per rischi autoliquidanti risulta pari a € 50.000,00 e il fido di € 1.800.000,00 figura già nel mese di novembre 2006; Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto. Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ###à del saldo debitore.  ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido..:” Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata sugli estratti conti considerati.   In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dall'attore va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. 
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( media complessità), compensandole per un quinto in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'introduzione del giudizio e del parziale rigetto delle domande complessivamente formulate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020, dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### ( già ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.,, nei ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito complessivamente vantato dalla società attrice nei confronti della società convenuta, in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 132.170,36 alla data di conclusione del conto ordinario principale; b) condanna la banca convenuta al pagamento delle somme di cui al capo a), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a favore dell'attrice; c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CTU nella misura liquidata con distinti decreti e di CTP in misura pari ad € 3206.40, compensandole tutte per un quinto. 
Così deciso in data 30 novembre 2025 dal Tribunale di ### in persona del G.I.  dott. ### in funzione di Giudice Unico 

Il Giudice
Istruttore Dott. ### .


causa n. 437/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele

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