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### N 437/2020 RG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 febbraio 2020 con il n. 437/2020 del ruolo ### avente per oggetto: accertamento credito, azione di nullità e ripetizione indebito; vertente tra ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### e dell'avv. ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione; Fax: 0574/611144 Pec: ### Pec: #### rappresentata dalla mandataria ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 16, come da procura allegata alla comparsa di risposta; Fax: ### Pec: #### a seguito della trattazione in forma cartolare dell'udienza fissata per il 7 maggio 2025, con decreto emesso in data 14 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la società attrice: “… ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda: 1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa; 2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla ### della Repubblica competente; 3) accertare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ### convenuta ha indebitamente incamerato dalla società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ordinario n. 197936 di € 671.907,85= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 4) condannare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la ### convenuta a ripetere in favore della società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ipotecario n. 197835 la somma di € 614,83= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 5) accertare per i motivi di cui in narrativa, che il ### s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n. 197936, il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; 6) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della ### per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2018 per il conto corrente ordinario n. 197936; 7) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 197936; 8) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione; 9) respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca convenuta per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto perché infondata in fatto ed in diritto. 10) col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, costo CTU e costo ###. Cantini per complessivi € 3.206,40=.…”.
Per la società convenuta: “… ### via preliminare 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l., di ottenere dal ### S.p.a. la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda di mediazione. In via principale ### tutte le domande formulate dalla società ### S.r.l. nei confronti del ### S.p.a. in quanto infondate per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale ### e dichiararsi che il ### S.p.a. va creditore nei confronti della società ### s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede ###, c.f. e p.iva ###, della somma complessiva di € 540.675,79 alla data del 25/02/2020 derivante dal corrente conto unico n. 197936, oltre ai successivi interessi ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale al saldo, e conseguentemente condannarsi la medesima società ### s.r.l., a corrispondere al ### S.p.a. la somma di € 540.675,79, o la eventuale diversa minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre ai successivi interessi dal 25/02/2020 al saldo ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale, anche operando le opportune compensazioni con l'eventuale credito di cui dovesse risultare titolare la parte attrice. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.”. ### Con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020 la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva: - di avere intrattenuto con la ### ( già ###, in persona del legale rappresentante p.t., il rapporto di conto corrente ordinario n 197936, aperto in data ###, che alla data del 31 dicembre 2018 presentava un saldo a debito di € 511208,07 nonché quello di conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012, con saldo zero; - che per entrambi i contratti non risultavano i contratti di apertura dei conti correnti in forma scritta e i documenti contenenti le condizioni economiche, documenti che la banca non aveva consegnato nonostante la formale richiesta alla banca ai sensi dell'art 119 TUB; - che in assenza della formale sottoscrizione i contratti erano affetti da nullità per il contrasto con il disposto dell'art 117 , comma 3, ### e avrebbero dovuto essere considerati indebite le somme versate a titolo di CMS , di interessi ultralegali o usurari, di voci e costi non concordati e per indebita capitalizzazione anatocistica; - che attraverso consulenza di parte aveva potuto riscontrare che esclusi gli importi non dovuti, la società attrice era in realtà creditrice dell'importo di € 161.314,61 sul conto ordinario n 197936, pari alla differenza di € 672.522,68 rispetto al saldo apparente di € 511.280,07, e di € 614,83 sul conto ipotecario n 197835, pari alla differenza rispetto al saldo zero; - che era interesse dell'attrice conseguire una sentenza di accertamento delle somme indebitamente trattenute ed incamerate sul conto corrente ordinario e di condanna alla restituzione degli importi trattenuti sul conto corrente ipotecario.
Tanto premesso conveniva la ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la ### si costituiva in giudizio tramite la mandataria ### contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio.
In particolare, eccepiva: - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito; - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi e delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari; Eccepiva, in ogni caso, l'incidenza della prescrizione sul diritto di controparte di ottenere la ripetizione dell'indebito, anche se inteso ed azionato nella forma della rettifica del saldo di conto corrente attualmente aperto, in applicazione dell'art 2935 c.c. con decorrenza dalle date delle singole rimesse qualificabili come solutorie nonché di eventuali interessi attivi in applicazione dell'art 2948, n 4, e concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per l'accoglimento del pagamento della somma di € 540.675,79, ovvero di eventuale diversa minor somma, dovute dalla cliente, con vittoria di spese e compensi professionali.
In data 2 giugno 2021 veniva emessa ordinanza di esibizione a carico della banca dei contratti e della documentazione negoziale e in data 14 dicembre 2021 era disposta CTU per la ricostruzione contabile dei rapporti. ### ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con sentenza non definitiva n. 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, erano rigettare le domande di nullità dei contratti per la violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., e dichiarata la nullità parziale del regolamento negoziale, disponendo con ordinanza la integrazione degli accertamenti tecnici.
A seguito del deposito delle relazioni integrative, le parti precisavano le conclusioni e con decreto emesso in data 14 maggio 2025, in esito alla trattazione dell'udienza in forma cartolare su richiesta delle parti, venivano nuovamente assegnati i termini di cui all'art 190 cpc . MOTIVI DELLA DECISIONE A. ###. ### essere fatto integrale richiamo al contenuto della sentenza non definitiva 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, sulla scorta degli accertamenti tecnici espletati, sono state espressamente disattese le domande di accertamento di nullità contrattuale fondate sulla violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. ( pag. 15-19 in motivazione; capo a del dispositivo) , così che - sulle stessedeve ritenersi preclusa ogni ulteriore pronuncia e valutazione. Con la medesima sentenza è stata invece accolta la domanda di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente sia al conto corrente ordinario n 197939, aperto in data ### ( saldo a debito di € 511208,07, computato alla chiusura del 25.2.2020 ) ed al conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012 ( saldo zero).
Entrambi i rapporti avevano avuto origine con ### di ### incorporata per fusione nel ### nel 2011 e successivamente per fusione in ### subentrata a titolo universale nei rapporti prima dell'introduzione del giudizio. Conseguentemente, con separata e contestuale ordinanza, è stata quindi disposta la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati e riservando all'esito degli accertamenti di provvedere in ordine alla prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 2010. ### del processo, pertanto, rimane ad oggi delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c ed alla domanda di ripetizione, in attuazione di quanto già disposto, di guisa che nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.
I) NULLITA' ##### Nella sentenza non definitiva è stato riconosciuto l'interesse ad agire dell'attrice e, in ogni caso, è stata acquisita la chiusura del rapporto alla data di accertamento dei saldi, antecedente alla introduzione del giudizio.
In merito all'azione di nullità formale , si è dato conto che nella relazione depositata in data 11 ottobre 2022 la ### dott.ssa ### aveva già evidenziato l'assenza di forma scritta non avendo rinvenuto, tra i documenti prodotti, il contratto di conto corrente originario, pur risultando la documentazione contabile presente dal IV trimestre 2006.
In assenza di valida pattuizione negoziale, conforme alle disposizioni T.U. bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) è stata dichiarata la nullità delle specifiche clausole del conto corrente ordinario n 197936, precedentemente individuato dal n ###, e ciò con particolare riferimento all'applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, oltre che delle singole commissioni e voci di costo prive di formale sottoscrizione della correntista. La declaratoria di nullità - è stato precisato (pag. 9)- comporta l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli computati dalla banca, dovendosi escludere l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, del d.lgs n 385 del 1993, riservata ai differenti casi di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione ( Cass., 18.6.2020, n 11876), nonché l'espunzione degli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto o di altro tipo, non concordate nelle forme prescritte.
Alle medesime conclusioni si perviene per quanto concerne il conto corrente ipotecario n 197935, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7 maggio 2012.
II) #### Ancora, si è dato conto dell'esistenza di affidamenti concessi nel tempo sul conto corrente ordinario, omettendo anche per tali rapporti di concordarne la regolamentazione in forma scritta.
Anche per tali affidamenti di carattere accessorio dovrà quindi tenersi conto nella ricostruzione complessiva, attenendosi ai medesimi criteri contabili nella determinazione degli importi a credito e a debito, confluiti nel conto corrente principale.
Di qui la ricostruzione dei rapporti derivanti dai contratti principali ed accessori, tenendo conto - per tutti - del tasso legale, da estendere anche ai rapporti accessori collegati a quelli principali, in considerazione dell'assenza di specifiche pattuizione idonee a regolarne la disciplina ( pag. 12 della sentenza).
III) ###'### ricostruzione dei rapporti - è stato affermato ( pag. 10)- impone la rideterminazione dei saldi finali, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova ( Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148), facendo carico alla parte che assume di essere creditrice. Nella ricostruzione dei saldi, in punto di disciplina dell'onere della prova, si è fatto espresso riferimento al principio ( Cass., 2.5.2019, n 11543), in virtù del quale per la mancanza di alcuni estratti conto ed il primo risulti un saldo a debito, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio, come appunto nell'ipotesi in cui agisca in ripetizione. Coerentemente, l'onere si sposta sulla convenuta - attrice sostanzialerelativamente alla pretesa di credito oggetto dalla domanda riconvenzionale.
Nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).
In forza delle statuizioni, insuscettibili di rivalutazione, i criteri adottati per la ricostruzione dei saldi sono i seguenti: a) sul contratto di conto corrente ordinario n 197936( già ###), applicando il tasso di interesse legale dal IV trimestre 2006 sino al I trimestre 2020, senza alcuna capitalizzazione e senza #### creditizia e ### b) sul contratto di conto corrente ipotecario, n 197835, dal 28 febbraio 2008, scomputando le voci qualificate negli estratti conto come “ interessi e spese” (non quelle relative alle imposte applicati) .
IV) #### ➢ ###.
Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto dei criteri che di seguito verranno richiamati anche se, in considerazione delle contestazioni insorte in sede di operazioni di ### è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Intanto, non v'è dubbio che l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Ed è parimenti condivisibile l'affermazione che tale onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore.
Occorre tuttavia considerare che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). ### questione ancora irrisolta con la sentenza non definitiva, concerne gli effetti della eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, in ordine alla quale si sono già offerte alcune indicazioni sul tracciato da seguire. ➢ ### In ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio.
La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). In primo luogo, si è dato atto che mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e si è chiarito che nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo qualora i versamenti abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista.
A differente conclusione dovrà invece pervenirsi qualora le rimesse siano qualificabili come pagamenti, in ragione della preminente funzione solutoria (pag. 20 della motivazione). Infatti, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E, come si è già avuto modo di argomentare, questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418).
Come già rilevato, ciò comporta la necessaria verifica preliminare della esistenza di affidamenti (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372).
Invero, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamentoallora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti.
Diversamente, qualora i versamenti nei conti consistano in meri atti ripristinatori della provvista, , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pur sempre nella disponibilità del cliente, gli stessi non saranno qualificabili come pagamenti e quindi inidonei a fare decorrere il termine prescrizionale.
I versamenti ripristinatori ( entro il fido concesso), non soddisfano il creditore, ma ampliano ( o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sinché il rapporto di apertura di credito in conto corrente permane, mentre potrà parlarsi di “pagamento” al versamento del saldo finale. ###, o meno, di una apertura di credito spiega dunque incidenza decisiva sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando se esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie ( Cass., 17.7.2023, n 20455).
E tale problematica, si inserisce in quelle più generali afferenti la necessità di sollevare l'eccezione in relazione ai singoli pagamenti e sulla ripartizione dell'onere della prova, a cui il giudice di legittimità ha dato univoche risposte, con la sentenza a ### n 15895 del 13 giugno 2019, più volte richiamata ed alla quale questo giudice, nella pronuncia non definitiva ha espressamente aderito. In forza di tale impostazione, si è detto, il correntista che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione; di contro, la banca, che eccepisce la prescrizione, non è tenuta ad individuare le singole rimesse che costituiscono “ pagamenti” , ma può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare, poiché è tale inerzia che costituisce elemento costitutivo necessario della prescrizione estintiva delineata dall'art 2934 c.c..
Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). Di qui l' ulteriore corollario in tema di affidamenti: qualora l'esistenza di una apertura di credito non venga allegata, ovvero non venga specificata l'effettiva entità dell'affidamento, la banca non è tenuta a dedurre e dimostrare l'inesistenza di un tale contratto ed è colui che agisce in ripetizione a dovere provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione.
Infatti, poiché la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria, la presenza del contratto di apertura di credito, in quanto fatto impeditivo o modificativo della prescrizione è in ogni caso idonea ad escluderne la decorrenza dal momento dell'attuato versamento (fatto impeditivo per Cass. n. 2650 del 2019; fatto modificativo, per Cass. n. 27704 del 2018).
Pertanto, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., è a carico del correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (( Cass., 17.7.2023, n 20455; Cass. n 10026 del 2023; Cass., n ### del 2019).
Al contempo viene osservato che, poiché l'esistenza di un affidamento rileva sul piano fattuale, l'affermazione di un tale onere si accompagna all'ulteriore principio in forza del quale la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). La deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito - si precisava qualificata come eccezione in senso lato, in quanto non costituisce esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare per il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; n. 18602 del 2013). Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018.) Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, cfr. Cass. n. 14958 del 2020, a tenore della quale «la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare»).
Unico limite alla rilevanza dell'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente sulla decorrenza della prescrizione) è quindi costituito dalla necessità di fondarsi su elementi documentali che non siano stati acquisiti al processo nei termini di cui all'art. 183 cod. proc.
Non ricorre la necessità che risulti che il contratto di apertura di credito sia stato redatto in forma scritta. Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di anatocismo), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa.
In definitiva, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n ###). ###.C., a riguardo , ha infatti puntualizzato che ( Cass., 24.1.2024, n 2338) la nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta a seguito dell'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385), costituisce comunque una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sicché ove la declaratoria del vizio non risponda al suo interesse, non può negarsi allo stesso la possibilità di fornire diversamente la prova del contratto. ### parte, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe - in ipotesi di inesistenza del documento - ad una probatio diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni. Coerentemente, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
E così si è stato espressamente affermato che ai fini dell'esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente “ …non può ritenersi insussistente una apertura di credito, per il solo fatto che i clienti non hanno fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, senza considerare che la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, ai quali restava in tal modo precluso l'accoglimento della domanda riconvenzionale: la insussistenza di un affidamento, imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto, comportava infatti, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857), la necessità di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione alla data di effettuazione dei singoli addebiti, anziché a quella (più recente) di chiusura del conto, in tal modo impedendo alla correntista ed ai fideiussori di ottenere la restituzione degl'importi illegittimamente addebitati o corrisposti in epoca anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda”. Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. E tale dimostrazione può essere fornita anche indirettamente, attraverso dai indiziari e presuntivi, se concordanti e univoci, rispondenti al modello imposto in generale dall'art 2709 ➢ #### Ora, in punto di analisi del conto principale, la ### dott.ssa ### sin dalla prima relazione depositata l'11 ottobre 2022, ha rilevato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, traendo il convincimento da alcuni dati indicativi, quali la presenza di “sconfinamenti perduranti” e costanti sin dal primo trimestre traendone anche i limiti via via variati nel corso del tempo.
Dalla lettura degli estratti conto e degli altri documenti presenti nel fascicolo, infatti, la CTU ha rilevato che il c/c ordinario n. ###, di cui sono presenti gli estratti conto dal 31/12/2006 sino al 30/06/2007, giorno in cui riportava un saldo negativo di € 1.823.830,41, dal trimestre successivo ha subito una variazione di numerazione dal trimestre successivo, venendo ad essere identificato dal n. 197936. Tali conclusioni vengono correlate ai seguenti dati di carattere presuntivo e indiziario ( pagg 10 e ss relazione): ✓ Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti. ✓ E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia. ✓ E' stata applicata l'indennità per sconfinamento. ✓ E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce. ✓ Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF .
Tali dati sono corroborati, quanto all'ipotesi di un fido di fatto, corrispondente al massimo scoperto, dalle seguenti ulteriori circostanze: ✓ La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento. ✓ ###à del saldo debitore. ✓ ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria. ✓ ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido.
Convenendosi sul principio che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e possa risultare da ulteriori documenti e, addirittura, da fatti concludenti quali la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo debitore; l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro; la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida, tali dati, già nella sentenza non definitiva sopra richiamata, erano stati ritenuti altamente significativi sul piano probatorio, pur non apparendo convergenti in ordine all'entità dell'affidamento, laddove la stessa consulente aveva segnalato al punto 1.9.1. ( pag. 10 relazione) che “ il C/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso”.
In assenza di una tale delimitazione, la permanenza dell'incertezza sull'entità dell'affidamento tollerato, avrebbe imposto di considerare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente a tutte le rimesse contabilizzate nel periodo precedente i dieci anni, dovendosi fare carico alla correntista la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di affidamenti, ma anche della presumibile entità degli stessi.
Sugli importi sopra indicati, tuttavia, in ragione della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse antecedenti al termine decennale, la concreta determinazione dei saldi relativi al primo conto corrente impone la verifica, tramite CTU integrativa percipiente, dell'entità delle rimesse aventi natura solutoria, non potendosi accedere - in assenza di dati più precisisulla qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie di affidamenti o fidi di fatto non certi quanto alla relativa entità.
Invero, nella relazione depositata in data 12 giugno 2024, unitamente ai dati presuntivi già elencati ha altresì evidenziato in modo più analitico il riscontro di cui alle rilevazioni della ### coerenti con quanto riportato negli estratti conto.
Tali rilevazioni, già presenti agli atti in quanto allegate alla consulenza di parte attrice redatta dal dott. ### come precisato dalla stessa CTU a fronte delle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. ###, hanno colmato le incertezze sull'entità dell'affidamento, segnalate rispetto ai primi accertamenti. esplicitando i riferimenti già contenuti nella tabella allegata al punto 14.
Le rilevazioni della ### allegate alla ### ma puntualmente analizzate dalla CTU hanno offerto dati dirimenti di riscontro ulteriori estremamente precisi.
Per quanto si desume dalla seconda relazione, le rilevazioni della centrale ### hanno confermato anche la concessione del fido di fatto in aggiunta al fido concordato che appare sugli estratti: la ### segnala il fido accordato, il fido utilizzato (cioè, come specifica la stessa ### rischi, l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente) e il saldo medio dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle apertura di credito in conto corrente A fronte di queste segnalazioni, per tutta la durata del rapporto di C/C la ### non ha mai effettuato richiami al correntista, ha sempre eseguito le operazioni effettuate dal correntista e quindi di fatto ha autorizzato il proseguimento di tale prassi di affidamento. In sostanza, tutti gli indizi emersi nella documentazione agli atti di causa risultano convergere in modo univoco non solo sulla concessione del credito, ma anche sulla relativa entità, dando un riscontro probatorio adeguato alle cifre riportate nell'allegato n. 14 sono documentali in quanto ripresi dagli estratti conto e dalle rilevazioni della ### ad esclusione dell'affidamento SBF relativo ai trimestri: dal 4°/2006 al 2°/2008, 4°/2009 e 1°/2010 (trimestri evidenziati in giallo).
B. #### i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositata in data 12 giugno 2024 - integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisiteche ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nella precedente relazione depositate l'11 ottobre 2022 , con il contributo offerto dai ### per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi, escludendo il computo alternativo espletato nell'elaborato dell'aprile 2025.
Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata, includendo quelle rimesse qualificabili come ripristinatorie rispetto all'entità degli affidamenti il termine a cui fare riferimento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello della notifica dell'atto introduttivo. Come si è avuto modo di rilevare, le considerazioni svolte dal CTU in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l'accertamento dell'affidamento di fatto si presentano conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata e, in linea generale, bene argomentate, giungendo alla conclusione di escludere in modo deciso una differente conclusione. A fronte del rilievo che l'esame dettagliato dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, non avrebbe consentito di pervenire ad una unica linea di affidamento media tollerata, il CTU ha elaborato una ricostruzione coerente per dimostrare che l'affidamento medio negli anni era costante e ha dato ampio spazio alle risultanze dei dati documentali per acquisire la dimostrazione coerente, ai criteri relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. In ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è dettoin conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. ### prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858). La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza ### nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Di seguito, le risultanze della ricostruzione dei saldi da parte della #### “ A. ###. 197835 1. Analisi c/c ipotecario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue. 1.1 Contratto di apertura del C/C ipotecario: non esiste il contratto di apertura del C/C. 1.2 ###/C: 28.02.2008. 1.3 Interessi: la ### non ha calcolato interessi in quanto il C/C di fatto non è stato “movimentato”. 1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la ### 1.5 Indennità di sconfinamento: la ### ha applicato detta indennità. 1.6 Spese trimestrali: la ### ha applicato le spese trimestrali. 1.7 Il totale delle competenze addebitate ammonta a € 624,44 ed stato girato, trimestre per trimestre, al C/C ### 1.8 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 1° trim. 2008 al 07.05.2012. In tale data il C/C corrente è stato estinto. 1.9 Saldi contabili: 1.9.1 Saldo iniziale al 28.02.2008: Zero. 1.9.2 Saldo contabile finale al 07.05.2012: Zero. 2. RETTIFICHE e conteggi: 2.1 Competenze a debito: ammontano a € 624,44, sono state eliminate perché non concordate per iscritto e verranno stornate sul C/C ordinario B. ### N. 197936 (già c/c n. ###) 1. Analisi del C/C ordinario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue. 1.1 Contratto di apertura del C/C ordinario: esiste un contratto di apertura del C/C del 13.10.2006, ma non risulta firmato dalle parti e non vi sono riportate le condizioni economiche. 1.2 Trattasi di C/C ordinario, seppure per alcuni periodi gli estratti conto riportino la dizione “### cedenti SBF”. 1.3 Capitalizzazione interessi: la ### ha applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, sia per gli interessi passivi. Detta capitalizzazione non risulta concordata per iscritto. 1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la CMS ma non risulta concordata per iscritto. 1.5 ### disponibilità creditizia trimestrale: non risulta concordato per iscritto. 1.6 Indennità per sconfinamento trimestrale: non è stata concordata per iscritto. 1.7 CIV. Commissione istruttoria veloce: non è stata concordata per iscritto. 1.8 . Spese trimestrali: non sono state concordate per iscritto. 1.9 Affidamento. 1.9.1 ###/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso.
Molteplici elementi confermano l'affidamento: - Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti. - E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia. - E' stata applicata l'indennità per sconfinamento. - E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce. - Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8). - La sottoscritta ha determinato, trimestre per trimestre, la rettifica dei numeri debitori e dei saldi di C/C, e gli affidamenti (### nn. 11, 14). 1.9.2 Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto.
Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: - La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento. - ###à del saldo debitore. - ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria. - ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido. - Peraltro, Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5472/2021 e sentenza del 23.07.2022 ha affermato che ai sensi dell'art. 1852 c.c., in costanza del rapporto non è configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto. 1.10 Rettifica numeri debitori e dei saldi di C/C. In riferimento al fido, la sottoscritta ha tenuto conto anche delle sentenze della Corte di ### 3858/2021, n. 17634/2021, n. 9141/2020 (rettifica numeri debitori e dei saldi di c/c). 1.11 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 4° trim. 2006 al 25.02.2020.
In tale data il rapporto è stato trasferito a sofferenza. 1.12 Saldi contabili: 1.12.1. Saldo iniziale: ### 1.12.2. Saldo contabile finale al 25.02.2020: - 540.675,79 1.13. Ius variandi: la ### si è riservata il diritto di applicare lo ius variandi.
Rettifiche conto corrente ordinario Al fine di procedere allo sviluppo dei conteggi, la sottoscritta CTU ha effettuate le seguenti rettifiche: 2.1 Interessi attivi/passivi: ha applicato il tasso legale, perché manca il contratto di apertura del C/C e perché le competenze non sono state concordate per iscritto. 2.2 E' stato eliminato l' anatocismo perché non è stato concordato per iscritto. 2.3 E' Stata eliminata CMS per tutto il periodo, perché non concordata per iscritto. 2.4 E' stato eliminato il corrispettivo disponibilità creditizia perché non è stato concordato per iscritto. 2.5 E' stata eliminata l'indennità per sconfinamento perché non è stata concordata per iscritto. 2.6 Sono state eliminate le spese trimestrali perché non sono state concordate per iscritto. 2.7 E' stata accreditata la somma di € 624,44 relativa al C/C ipotecario. 3. ###/C ### Alla luce delle rettifiche sopra indicate, è stato elaborato il seguente conteggio.
I conteggi analitici sono riportati negli allegati nn. 9, 10, 11. 1 ### al 25/02/2020 -540.675,79 2 Differenza competenze da ricalcolo al 5/02/2020 672.846,15 4 ### ricalcolato al 25/02/2020 132.170,36 La somma complessiva a ### di parte attrice ammonta a euro 132.170,36 NB. La differenza di € 46,42 rispetto all'allegato 11 è dovuta agli interessi conteggiati al momento della chiusura del conto per passaggio a sofferenze.
Su tale conto sono state addebitate competenze del conto accessori, in ordine ai quali la ricostruzione dovrà attenersi ai criteri coerenti con quanto disposto con la sentenza intervenuta.
Nella relazione depositata il 12 giugno 2024, ai fini della verifica della prescrizione ha preso in considerazione le rimesse operate nel periodo ricompreso tra l'apertura del conto fino al 12 febbraio 2010, termine decennale antecedente la introduzione del processo.
Non sono presenti negli agli atti di causa i contratti di affidamento. Tuttavia, i seguenti elementi confermano l'affidamento: Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti; E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia; E' stata applicata l'indennità per sconfinamento; E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce; Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8 dell'allegato A). i dati riportati nelle rilevazioni della ### in alcuni mesi, sono più vantaggiosi per il correntista di quanto riportato negli estratti conto: ad esempio il fido per rischi autoliquidanti risulta pari a € 50.000,00 e il fido di € 1.800.000,00 figura già nel mese di novembre 2006; Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto. Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento. ###à del saldo debitore. ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria. ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido..:” Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata sugli estratti conti considerati. In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dall'attore va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens.
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( media complessità), compensandole per un quinto in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'introduzione del giudizio e del parziale rigetto delle domande complessivamente formulate. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020, dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### ( già ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.,, nei ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito complessivamente vantato dalla società attrice nei confronti della società convenuta, in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 132.170,36 alla data di conclusione del conto ordinario principale; b) condanna la banca convenuta al pagamento delle somme di cui al capo a), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a favore dell'attrice; c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CTU nella misura liquidata con distinti decreti e di CTP in misura pari ad € 3206.40, compensandole tutte per un quinto.
Così deciso in data 30 novembre 2025 dal Tribunale di ### in persona del G.I. dott. ### in funzione di Giudice Unico Il Giudice
Istruttore Dott. ### .
causa n. 437/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele