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n. 1529/2022 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### d'### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8842/2021 emessa in data ### dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 75197/2011 - vertente tra ### (C.F. ###), in qualità di erede di ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in #### n. 27; appellante e ### s.r.l., in liquidazione (C.F. ###), in persona del ### rappresentato e difeso dall'### D'### elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, ### n. 51; appellante incidentale nonché ### (C.F. ###) nella qualità di erede di ### contumace nonché ### (C.F. ###), residente ###; appellato contumace nonché ### (C.F. ###), in proprio e quale rappresentante di ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti quali eredi di ### appellati contumaci nonché ### (C.F. ###), residente ###; appellato contumace #### come da note di trattazione scritta; Per la Curatela: come da note di trattazione scritta; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il giudizio di primo grado 1.1 Con atto di citazione dell'8.03.2011, il ### s.r.l., in liquidazione, esponeva: a) di essere creditore di euro 1.177.602,09 nei confronti di ### stante la responsabilità da questi maturata nei confronti della ### s.r.l.; b) ### nel tentativo di eludere le pretese dei suoi creditori, aveva posto in essere diverse alienazioni inerenti all'unico bene immobile di sua proprietà; c) con atto del 15.2.2007 aveva venduto a ### per il prezzo di euro 99.000,00: “A) appartamento per civile abitazione al piano terra a destra entrando nel vialetto di accesso, composto da cinque vani compresa la cucina, oltre accessori, terrazzi e resede della superficie di mq. 110 ### ed un locale ad uso cantina al piano seminterrato al piano seminterrato collegata da una porta interna all'unità immobiliare descritta al punto B); B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, la quarta a destra entrando nella corsia di disimpegno comune, che si diparte a sinistra della rampa condominiale contraddistinta dal numero interno 68 di via ### composta da unico vano, collegata tramite porta interna all'unità immobiliare descritta alla lettera A)…”; d) con atto del 30.7.2009 ### istituito procuratore il figlio ### aveva venduto a ### i beni prima indicati, per il prezzo di euro 285.000,00; e) con atto del 2.11.2009, ### aveva venduto i beni a ### e ### per il prezzo di euro 285.718,54. ### parte attrice, l'analisi dei tre atti rilevava l'intento di ### di spogliarsi del proprio bene, mentre gli elementi di prova a sostegno consentivano “… di collegare gli attuali proprietari del bene direttamente al debitore #### atto (III alienazione), nel caso in cui si dovesse accertare la simulazione delle tre alienazioni, dissimulerebbe il vero alienante in ### e i veri acquirenti nei sig.ri ###Svetoni” (cfr. pagine 11 e 12 della citazione in primo grado).
Per parte attrice, che illustrava il fenomeno dell'interposizione fittizia, i ###ri ### avevano “… partecipato all'accordo simulatorio conoscendone tutti i particolari. Il dato emerge con chiarezza dal fatto che essi avrebbero pagato un complessivo acconto del prezzo allo ### senza poter esibire una promessa di compravendita, avrebbero consentito che il bene fosse alienato al ### pur avendo già pagato un consistente acconto e, dopo soli tre mesi, lo hanno acquistato. ### fittizia di pennacchio è stata, inoltre, programmata al solo fine di evitare il coinvolgimento del bene di ### nella vicenda successoria del ### Iazzetta” ( pag. 11).
Sempre secondo la ### (ancora pag. 12), l'atto dissimulato tra ### quale venditore, e gli attuali proprietari (###, andava revocato ai sensi dell'art. 2901 cc.
In subordine, la ### ha prospettato comunque la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cc, delle tre vendite. ###, dunque, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, ### nonché ####### e ### questi ultimi quali eredi di ### ed ancora #### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 15 febbraio 2007 per notar ### D'### di ### repertorio 43428, ### 8990 (all.7), tra ### e ### inoltre, b) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 30 luglio 2009, per notar ### di ### repertorio 26371, raccolta 5432 (all.12), tra ### a mezzo suo procuratore speciale e ### inoltre, c) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 (all.16), tra ### e i sig.ri ### e ### d) in caso di simulazione di tutti gli atti che precedono [precisamente: atto notaio ### D'### di ### repertorio 43428, ### 8990 del 15 febbraio 2007 (all.7), atto notaio ### di ### repertorio 26371, raccolta 5432 del 30 luglio 2009 (all.12), atto notaio ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 del 2 novembre 2009 (all.16)] e di accertamento dell'esistenza di una vendita dissimulata tra il sig. ### (quale venditore dissimulato) e i sig. ### e ### (quali dissimulati acquirenti), accertare la sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della compravendita dissimulata; per l'effetto, in ogni caso, e) dichiarare che il ### S.r.l. (fallimento n. 26/2010) (codice fiscale ###) in persona del curatore, dott. ### potrà sottoporre ad esecuzione il bene sito nel Comune di ### (###, località ### via ### già via ### 21, e precisamente: “A) appartamento per civile abitazione al piano terra a destra entrando nel vialetto di accesso, composto da cinque vani compresa la cucina, oltre accessori, terrazzi e resede della superficie di mq. 110 ### ed un locale ad uso cantina al piano seminterrato al piano seminterrato collegata da una porta interna all'unità immobiliare descritta al punto B); B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, la quarta a destra entrando nella corsia di disimpegno comune, che si diparte a sinistra della rampa condominiale contraddistinta dal numero interno 68 di via ### composta da unico vano, collegata tramite porta interna all'unità immobiliare descritta alla lettera A). Confini: ### bene descritto al punto A), cantina sub. 18, parti comuni, s.s.a. All'ufficio del ### di #### dei ### del Comune di ### detti beni sono rappresentati nel foglio di mappa 1 della particella 665 - * subalterno 506, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, rendita catastale € 777,27, ubicazione località ### via #### T-S/1, l'appartamento; * subalterno 12, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 20, rendita catastale 76,44, ubicazione ### via ### n. 68, piano S/1, l'autorimessa”; per l'effetto, in ogni caso, f) ordinare al ### dei ### di ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2652, n. 5, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità. g) In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto dell'azione simulatoria e dell'azione revocatoria, condannare tutti i soggetti che, a vario titolo hanno concorso nella sottrazione del bene oggetto degli atti citati in precedenza, al pagamento in favore del ### s.r.l. del valore di mercato dell'immobile…”.
Dall'esame complessivo degli atti di primo grado (per vero, non tutti correttamente collazionati) e dalla visione della sentenza impugnata, si desume che si costituivano #### e ### contestando l'avverso dedotto.
In data 21 gennaio 2012 la ### integrava il contraddittorio nei confronti della minore ### citando ### quale esercente la potestà genitoriale su di essa.
All'udienza del 20.6.16 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso di #### procedeva alla riassunzione del giudizio, all'esito della quale si costituiva in giudizio, quale erede testamentaria, ### 1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando la simulazione assoluta delle prime due cessioni disposte sia tramite l'atto notarile del 15.2.2007, rep. 43428, racc. 8990, con cui ### lo aveva trasferito a ### sia tramite l'atto notarile del 30.7.2009, rep. 26371, racc. 5432, con il quale quest'ultimo lo aveva successivamente trasferito a ### Tuttavia, il Giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia di simulazione del terzo atto, dichiarandone però l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice (appunto, atto per notar ### del 2.11.2009, rep. 194871, racc. 9630, tra il #### e i ### e ###.
Il Giudice di prime cure, dopo avere richiamato principi normativi e giurisprudenziali in materia di simulazione e revocatoria ordinaria, ha così argomentato la statuizione della simulazione assoluta dei primi due atti di trasferimento: “in specie la parte attrice avversa tre atti: essi consistono nel trasferimento disposto dal debitore ### nei confronti di ### e da costui in favore di ### ed infine dal ### ai coniugi ### La ricostruzione dei passaggi così come dedotta dall'attore è ritenuta assolutamente attendibile da questo Tribunale, innanzitutto per il dato temporale che accosta inesorabilmente il primo trasferimento del 2007 all'accensione delle ipoteche sul bene e alla cessazione dell'attività sociale da parte del ### A ciò si aggiunge il rapporto di affinità tra ### e ### e il mancato passaggio di denaro tra le parti nonostante la stipula del primo atto notarile. Il prezzo concordato accompagna verosimilmente un intento simulatorio, laddove il bene all'epoca aveva un valore di quasi tre volte superiore al prezzo pattuito. Il secondo atto, risalente al luglio del 2009, avvenne a ridosso della morte di ### ed in favore del ### nonostante le trattative preliminari per l'acquisto del bene in favore dei coniugi ### fossero già in corso. La prova documentale di ciò risiede nella dazione di denaro di due tranche del prezzo pattuito (10.000,00 e 50.000,00) dagli acquirenti direttamente in favore di ### estraneo alla compravendita stipulata nel novembre 2009. Nessuna giustificazione è stata fornita dalle parti rispetto a passaggi di denaro che, unitamente agli altri elementi, consentono di accertare agevolmente l'accordo simulatorio posto in essere.
Ritiene il Tribunale che i suddetti elementi assumano la gravità richiesta per farne discendere il carattere fittizio e pregiudizievole dei trasferimenti immobiliari effettuati tra il ### e il ###, accordi raggiunti da ### e ### con la chiara conoscibilità degli intenti da parte del ### e dei coniugi #### atteso il passaggio di denaro assolutamente insolito avvenuto in occasione della loro vendita e il collegamento dello stesso ### alla vita della società amministrata dal ### attesa la coincidenza tra la sede della stessa e la residenza del ###
In altre parole, l'epoca in cui essi provvedono ai trasferimenti in parola, sostanzialmente coincidente con quella di emersione della crisi della società e delle ipoteche sul bene, la scelta comune del mezzo con cui sottrarre alla garanzia dei creditori il proprio bene e dei soggetti di cui avvalersi ai fini, la partecipazione alla fattispecie di alcuni membri della famiglia che, in quanto tali, appare logico ritenere consapevoli della debitoria insorta, della condizione di difficoltà della parte debitrice, del conseguente pericolo di subire l'aggressione del ceto creditorio e del disegno perpetrato per aggirare detta ipotesi, paiono costituire elementi gravi e concordanti tra loro che consentono logicamente di dedurre, con il criterio di certezza ispirato dall'id quod plerumque accidit, quello ignoto della simulazione assoluta delle convenzioni patrimoniali collegate.
In altri termini, la situazione deficitaria della ### sud srl e la prospettiva di vedere attinti i propri beni a seguito dell'azione di responsabilità intentata dal ### nei confronti dell'amministratore hanno verosimilmente indotto ### e ### affine del ### nonché socio della medesima, srl e il successivo acquirente ### a loro collegato in via diretta, a mettere in piedi una serie di attività volte a porre in sicurezza il patrimonio personale del ### ricollocandolo all'interno della famiglia.
La domanda di simulazione assoluta proposta avverso i primi due trasferimenti, meglio indicati in atti, va quindi accolta.” Come accennato, in ordine al terzo atto di trasferimento, per il Tribunale, “se la scelta di “vendere” il bene controverso ad un prossimo congiunto (il marito della sorella) potrebbe convincere dell'adozione della prima opzione, a contrastare la conclusione in relazione alla terza vendita si pone quanto meno il difetto di prova della sua retentio possessionis successivamente all'atto.
Ai fini della ricostruzione non pare decisiva, del resto, neppure la incongruenza emersa in sede di vendita sull'ipoteca legale, pur a fronte di un pagamento ampiamente frazionato da parte dell'acquirente e in parte versato al dante causa del proprio acquirente”.
Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, giungendo alla conclusione che “il contegno assunto dai terzi acquirenti non lascia spazio a dubbi in ordine alla piena conoscenza che gli stessi avevano delle ipoteche sull'immobile, rivelatrici di importanti esposizioni debitorie del ### e alla riconducibilità della vendita al medesimo e al suo familiare, ### addirittura personalmente conosciuto presso l'immobile, così come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso Giuliani”.
Il Giudice di primo grado ha così disposto: “…B) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: dichiara la simulazione assoluta rispetto all'attrice della cessione patrimoniale di cui all'atto per notar ### D'### di ### del 15 febbraio 2007, rep. 43428, racc. 8990, con cui ### aveva trasferito a ### il seguente cespite in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44; dichiara la simulazione assoluta rispetto all'attrice della cessione patrimoniale di cui all'atto pubblico per notaio ### di ### del 30.7.2009, rep. 26371, racc. 5432, con il quale ### aveva trasferito a ### la piena proprietà del seguente immobile in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44; dichiara l'inefficacia e la conseguente revoca ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice della compravendita per notar ### di ### del 2.11.2009, rep. 194871, racc. 9630, in forza del quale ### aveva venduto a ### E ### la piena proprietà del seguente immobile, facente parte del fabbricato in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44”. 1.3 Avverso la detta sentenza, con atto del 5.4.2022, ### in proprio e quale erede di ### ha promosso appello, costituendosi in data ### e deducendo: 1) il difetto di vocatio in ius nel giudizio di primo grado di ### e ### per essere state, sebbene minori, citate, rispettivamente, in data ### ed in data ###, in proprio quali eredi di ### e non già nella persona di ### quale esercente la potestà genitoriale sulle stesse; 2) la violazione dell'art. 2901 c.c. stante l'inesistenza dei presupposti della propria scientia fraudis e partecipatio fraudis; 3) l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite in via solidale con le altre parti convenute, sia perché la ### era stata ammessa al gratuito patrocinio sia in quanto mancavano i presupposti per la condanna in via solidale. 1.4 A fronte della prima udienza del 10.10.2022 fissata in citazione, in data ###, si è costituita la ### che oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha spiegato impugnazione incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata anche la simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra ### e ### con la motivazione, ritenuta non idonea e sufficiente, della mancanza della prova della retentio possessionis.
In particolare, la ### ha chiesto accertarsi l'interposizione fittizia tra ### originario debitore, e ### e #### incidentale ha chiesto la conferma della sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della terza compravendita dissimulata intercorsa tra ### e ### e per l'effetto, in ogni caso, la declaratoria del proprio diritto a sottoporre ad esecuzione i ben in questione [“accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 (all.16, produzione di primo grado), tra ### e i sig.ri ### e ### 3) conseguentemente, accertata e dichiarata l'esistenza di una vendita dissimulata tra il sig. ### (quale venditore dissimulato) e i sig. ### e ### (quali dissimulati acquirenti), accertare o comunque confermare la sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della compravendita dissimulata”: cfr. pag. 32 dell'appello incidentale].
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto la condanna di tutti i soggetti che, a vario titolo avevano concorso nella sottrazione del cespite, al pagamento in proprio favore del suo valore di mercato. 1.5 Con ordinanza del 20/04/2023, rilevato l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della convenuta non costituita ### il processo è stato interrotto e poi riassunto dall'appellante in data ###.
Nelle more si è costituita ### quale erede accettante con beneficio di inventario l'eredità di ### deceduta in data ###, manifestando la volontà di proseguire l'odierno giudizio di appello.
Si è disposta infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### altro erede della ### 2. Questioni preliminari e premessa sistematica 2.1 In via preliminare, si rileva che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto “che non si è costituito in riassunzione il convenuto ### Francesco”, dichiarandone la contumacia (l'appello principale è stato notificato sia al precedente difensore sia in proprio, mentre quello incidentale, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, è stato notificato in ogni caso a quest'ultimo in proprio).
Va aggiunto che nel corso del giudizio si è resa necessaria la notificazione a ### e a seguito della morte di ### si è costituita ### quale erede della predetta.
Vi è stata integrazione del contraddittorio nei riguardi di altro erede, accettante con beneficio di inventario, e cioè ### mentre gli altri eredi (#### e ### oltre ai figli delle ultime due), hanno rinunciato all'eredità. 2.2 Dunque, Il presente giudizio, dalla particolare complessità, anche in ragione delle vicende in rito che lo hanno caratterizzato, trae origine dalla stipulazione di tre atti che la ### ritiene intimamente collegati.
Ed infatti, con una analitica ricostruzione, parte attrice in primo grado ha sostenuto che ### al fine di trasferire il proprio bene a un terzo e nella specie i ### e ### unitamente a questi ultimi e a ### e ### ha posto in essere complessa operazione negoziale collegata: il primo atto di vendita in favore di ### il secondo tra quest'ultimo e ### e il terzo, questo sì voluto (ma nei limiti di cui si dirà), tra ### da una parte e i ### dall'altra.
Nondimeno, al fine di fare reggere la complessa ricostruzione, la ### ha avuto cura di precisare che il terzo atto, in sostanza, fosse affetto da interposizione fittizia mediante l'accordo simulatorio che vedeva coinvolti ####, ### e #### e i terzi acquirenti ### e ### Solo all'esito di questa valutazione, infatti, si reputa possibile emettere una pronuncia di revoca del terzo atto, perché solo in questo caso è possibile agganciare il presupposto principale dell'azione ex art. 2901 cc - e cioè l'esistenza del credito - al terzo atto da revocare, essendo il solo ### l'effettivo debitore.
Di contro, l'appellante principale, ### ed ora ### ha sostenuto la mancanza dei requisiti ex art. 2901 cc, ed in particolare della consapevolezza dei ### e ### oltre che del credito.
Va infatti evidenziato come, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata appare claudicante, poiché, il Tribunale, pur avendo dichiarato simulate le prime due vendite e avendo sostenuto che “il contegno assunto dai terzi acquirenti non lascia spazio a dubbi in ordine alla piena conoscenza che gli stessi avevano delle ipoteche sull'immobile, rivelatrici di importanti esposizioni debitorie del ### e alla riconducibilità della vendita al medesimo e al suo familiare, ### addirittura personalmente conosciuto presso l'immobile, così come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso Giuliani” (pag. 10), non ha espressamente pronunciato l'interposizione fittizia per ciò che riguarda la terza vendita.
Dunque, questione cruciale che deve esaminare il Collegio è quella di stabilire se vi sia o meno questo collegamento complessivo tra le tre vendite, tale da far ritenere che ### abbia in realtà trasferito lui il bene a ### e ### 3. il Merito 3.1. Il primo motivo dell'appello principale, con il quale si è dedotta la violazione delle norme sul contraddittorio per avere la ### citato le minori ### e ### in proprio e non già nella persona della esercente la potestà genitoriale, non può essere accolto.
In primo luogo, si rileva che ogni violazione nei riguardi di ### è stata sanata con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nella persona di ### quale soggetto esercente la potestà genitoriale sulla stessa, mentre ### è risultata destinataria dell'appello principale (così come ### e non ha inteso promuovere a sua volta impugnazione, neppure incidentale tardiva.
Ebbene, in ogni caso e in primo luogo, va detto che la sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata dall'art. 182 c.p.c., comma 2, bensì dall'art. 164 c.p.c., comma 2 (Cass. civ., Sez. Unite, 19/04/2010, n. 9217).
E va aggiunto che nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia ### del convenuto/appellante (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/07/2023, n. 19265).
E tuttavia va anche chiarito che, in applicazione del combinato disposto del secondo comma dell'art. 157 cpc (“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”) e del primo comma dell'art. 161 cpc (“la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”), solamente ### (e comunque solo il soggetto eventualmente leso) avrebbe potuto fare valere il detto vizio, promuovendo apposito motivo di appello.
Ed infatti, i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14434).
Il primo motivo dell'appello principale va quindi disatteso.
Peraltro, anche a volere aderire all'impostazione degli appellanti (ma davvero non si vede come), il risultato sarebbe comunque il medesimo, stante le risultanze che inducono la Corte a ritenere sussistente un vero e proprio accordo simulatorio avente ad oggetto le tre vendite. 3.2 Ed infatti, vanno a questo punto esaminati congiuntamente sia il secondo motivo dell'appello principale che l'appello incidentale.
È noto che il primo presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito (su questo punto pure subito infra).
E' evidente che, qualora si aderisse all'impostazione, quantomeno formale, fatta propria nella sentenza, mancherebbe proprio il primo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, atteso che, come allegato dalla parte appellante, “…il dante causa dei ### (### non è debitore di nessuno” (pag. 12).
E tuttavia, non può essere sottaciuta la valenza dell'appello incidentale, volto a ritenere sussistente la simulazione anche della terza vendita nei termini prima indicati e cioè dell'interposizione fittizia.
Effettivamente, con la sentenza si è iniziato il ragionamento da un di vista sistematico corretto: si è sostenuto - cioè - che, per effetto delle due vendite simulate, la terza vendita sia stata di fatto riconducibile al #### e cioè all'originario proprietario.
Quest'ultima considerazione, tuttavia, presuppone necessariamente la dichiarazione di simulazione anche della terza vendita. ### l'insegnamento della Suprema Corte, il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto, ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto di appello (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/09/2015, n. 17899).
Orbene, gli elementi a sostegno della pretesa della ### sono molteplici: • gli atti in questione sono stati stipulati a distanza di tempo di meno di tre anni, mentre il secondo e il terzo a distanza di circa quattro mesi; • nel terzo atto di vendita si dà atto che il prezzo è stato in parte pagato in favore del primo acquirente/secondo alienante e cioè ### “dante causa del #### ed all'epoca proprietario degli enti immobiliari della presente compravendita” (pag. 5 dell'atto del 2.11.2009); • la grave differenza di prezzo di acquisto tra le prime due vendite: nella prima il prezzo è di euro 99.000,00, nella seconda è di euro 285.000,00; • la simulazione assoluta dei primi due atti, in forza del passo motivazionale prima riportato con la pronuncia impugnata e assolutamente condivisibile; • la circostanza che, alla data del 17.2.2011, l'assegno 2134344771 (o I), utilizzato quale mezzo di pagamento della prima vendita, era risultato “mai pervenuto all'incasso” (cfr. risposta della filiale di ### del ### di ### spa, nella produzione della curatela); • la circostanza che, alla data del 28.7.2010, i tre assegni 1119176148, 1119176149 e 1119176150, utilizzati quale mezzo di pagamento della seconda vendita, erano risultati “ancora in essere, ossia non incassati” (cfr. risposta della filiale di ### del ### dei ### di ### nella produzione della curatela); • le affermazioni di ### rese in primo grado in sede di interrogatorio formale (udienza del 5.11.2014): a) circa l'anomala circostanza che il preliminare di vendita non fu trascritto e fu addirittura strappato all'esito della stipula del definitivo; b) di non conoscere l'esistenza di ipoteche iscritte sul bene se non al momento della stipula; c) di non sapere che ### fosse deceduto se non al momento della stipula; d) di aver fatto conoscenza del #### proprio in quella sede; • mentre nella terza vendita si dà atto del pagamento del prezzo, anche di quello corrisposto con assegni di euro 50.000,00 e 13.080,00, a seguito di richiesta di informazioni da parte della ### vi è stata risposta del legale di parte appellante incidentale in cui si legge: “gli assegni circolari n. Se 401401496-04 dell'importo di ### 50.000,00.= e n. Re 4030961035-10 dell'importo di ### 13.080,54.= sono stati emessi all'ordine del notaio Bon il quale dopo averli messi all'incasso ha disposto un bonifico di pari importo in favore dell'### Spa”. Ed ancora: “per quanto riguarda l'assegno circolare n. We 4012443970-02 di ### 11.000,00.= ed intestato al notaio Bon si trova tutt'oggi in deposito presso il medesimo per l'eventuale decadenza per i benefici prima casa”. • dunque, appare fortemente anomala la circostanza che parte del prezzo fu incassato dal ### che ha poi provveduto lui all'estinzione delle ipoteche gravanti sul bene [cfr. capo r) delle articolazioni istruttorie e risposta del ### “si trattava di un'ipoteca a favore della ### cui poi era subentrata ### provvidi personalmente ad estinguere il debito di modo che ### estinguesse l'ipoteca”]; • nell'atto di vendita del 15.2.2007 era stato riportato l'obbligo di ### di cancellare “nel più breve tempo possibile” le ipoteche (pag. 4), mentre in quello del 30.7.2009 era stato scritto che tali annotazioni costituissero solo “formalità relative a debiti estinti e che sono in corso di cancellazione nei modi di legge” ( pag. 5); • le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 5.11.2014) da ### sono in parte contraddittorie ed in contrasto con quanto riferito da ### 1) il #### ha dichiarato che ha incontrato il notaio Bon sia in occasione della stipula del preliminare di vendita del 18.11.2008 sia in occasione della stipula del rogito definitivo del 2.11.2009, mentre ### ha dichiarato di essersi recata dal notaio Bon soltanto in occasione del rogito definitivo; 2) mentre il #### ha riferito che il soggetto alienante presente al rogito (e cioè ### era “giovane di età”, la ### ha raccontato che “era un signore di circa 60 anni”. • le dichiarazioni rese da ### e ### e quelle del notaio escusso in sede di prova testimoniale delegata (cfr. udienza del 16.10.2015 presso il Tribunale di ###: quest'ultimo, sul capo di prova m) della memoria istruttoria di ### (DVC che al rientro delle ferie (settembre 2009) il notaio Bon contattò il ### informandolo che, nel frattempo, era cambiata l'intestazione dell'immobile in quanto certo ### aveva acquistato da ### ha risposto “sì, da voci incontrollate seppi che essendo lo ### malato terminale per evitare che l'immobile cadesse in successione, decise di trasferire l'immobile ad un suo congiunto il sig. Pennacchio”, laddove il #### ha dichiarato di aver saputo della morte del sig. ### “dal ### al momento della stipula dell'atto definitivo”; • la poco convincente motivazione in ordine alla impossibilità di mostrare il contratto preliminare che si assume stipulato con ### (“quando fu redatto l'atto notarile di compravendita mi fu detto che non serviva e lo strappai”); la decisione di strappare il preliminare appare effettivamente incomprensibile considerando che vi era stata corresponsione a ### di somme da parte del #### mentre quest'ultimo aveva appena appreso della morte di ### e - sempre stando a quanto riferito in sede di interrogatorio formale - si trovava di fronte a un nuovo venditore del tutto sconosciuto; • sempre in merito alle incongruenze contenute nelle dichiarazioni rese da ### in sede di interrogatorio, si rileva che questi ha dichiarato prima che “### mi sembra sia il nome della persona, giovane di età, presente come venditore al momento dell'atto definitivo”, e poi che “in quella sede il giovane presente come parte alienante, mi fu indicato con il nome di Iazzetta”.
Dunque, tutti questi numerosi elementi, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere dimostrata non solo la simulazione dei primi due atti di vendita, ma anche la compartecipazione di ### e ### al generale e complessivo accordo simulatorio, nel senso di considerare, quale parte acquirente, ### Orbene, fermo il potere-dovere di qualificazione, spettante al ### dell'azione promossa, è noto che l'azione diretta a far riconoscere l'interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto, in tal caso l'individuazione del soggetto deriva direttamente dall'accertamento della simulazione, sicché la relativa azione ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile. In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. civ. Sez. II, 05/03/2021, 6212).
Va poi chiarito che l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente. Ne consegue che l'intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale e che la proposizione dell'una non interrompe il termine di prescrizione dell'altra (Cass. civ. Sez. II, 21/10/1994, n. 8616).
E perché si possa configurare la fattispecie più grave dell'interposizione fittizia è necessaria la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio.
Giova nondimeno rammentare che la ### assume la posizione di terzo.
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (Cass. civ., Sez. VI - 2, Sentenza, 02/07/2015, n. 13634; cfr. anche Cass. civ., II, 21.3.2024, n. 7630).
E solo per completezza va chiarito che, l'esistenza di precedente vendita da parte di ### anche se al fine di successivo acquisto dal #### non assume valenza decisiva, posto che, appunto, la terza vendita è sì voluta, ma simulata soggettivamente.
Pertanto, in aggiunta alla dichiarata simulazione dei primi due atti, va anche dichiarata la simulazione di quello del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra #### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### A valle di questa complessa ricostruzione fattuale e normativa, in ragione dell'appello principale spiegato, occorre adesso esaminare la pronuncia di revocatoria che tuttavia il Tribunale ha accolto, ritendo appunto sussistenti tutti i requisiti. 3.3 Come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: • che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; • che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria - come accennato - è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. ### damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. ###., 27/02/2024, n. 5113). ### probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; civ. Sez. ###., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., II, 17/05/2010, n. 12045). 3.4 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, quanto al credito, è stata prodotta visura della società fallita dalla quale si desume la carica di ### quale amministratore dal 14.10.2002 al 26.1.2006, nonché atto di citazione con il quale si sono fatte valere, nei confronti del predetto, pretese risarcitorie per euro 1.177.602,09, in solido con altro soggetto, anche per vicende antecedenti alle vendite.
Va qui ribadito sia che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, 3369, già citate), sia che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. n. 23208/2016, cit.), e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. civ., VI-III, 19.2.2020, n. 4212).
E si è già detto come non debba farsi riferimento al momento dell'accertamento giudiziale del credito ma al momento in cui questo sorge.
In base all'art. 2901 c.c., ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. ### l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 14/07/2023, n. 20232).
I rilievi finora effettuati inducono dunque la Corte a ritenere sussistenti i requisiti oggettivi ai fini della revocatoria dell'atto in questione, stante la vendita dei beni del debitore.
Quanto poi all'elemento soggettivo, come accennato, è noto che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” ( civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Si è già detto della consapevole partecipazione, in ogni caso anche in termini di preordinazione, dei ### e ### al complessivo accordo simulatorio.
Pertanto, anche questo secondo motivo di appello principale va rigettato. 3.5 Circa il motivo inerente alle spese, vi è stata pronuncia di correzione di errore materiale della sentenza (“in dispositivo dove si legge: “…alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 21.385,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge” deve leggersi e correggersi “…alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 21.385,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dell'###. 3.6 La censura inerente alla condanna in solido dei convenuti va pure disattesa, in ragione sia della soccombenza sia dell'accertamento operato con la presente sentenza, con la quale si è ritenuta la partecipazione di tutti i protagonisti all'accordo simulatorio. 4. Considerazioni conclusive e spese 4.1 Pertanto, l'appello principale va rigettato, mentre va accolto, come visto, quello incidentale, con conseguente dichiarazione di simulazione non solo delle prime due vendite, ma anche dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra ### e i sig.ri ### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### Va chiarito che, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza del richiamo normativo operato dalla ### ogni adempimento successivo alla sentenza in termini di formalità, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'art. 2668 cc, è rimesso alla volontà delle parti (cfr. anche, più in generale, Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2024, n. ###).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra la ### nonché, in solido, #### e ### mentre, negli altri, la carenza di specifico interesse per alcuni e le vicende in rito per altri inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
Va infine rilevato che la ### è stata ammessa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato e pertanto va fatta applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 115/2002, a tenore del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Vale inoltre richiamare il principio a tenore del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ., II, 11/09/2018, 22017; cfr. anche Cass. civ., IV, 3.5.2019, n. 11590).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi resa per ### che ha coltivato la pretesa dell'originaria appellante. P.Q.M. La Corte d'Appello di ### definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 8842/2021 emessa in data ### dal Tribunale di ### nel procedimento 75197/2011, così provvede: • rigetta l'appello principale; • accoglie l'appello incidentale e - per l'effetto - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara anche la simulazione dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra #### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### • conferma, per il resto, l'impugnata sentenza; • condanna #### e ### in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ### che liquida in euro 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge; • dispone che il pagamento delle spese indicate al capo che precede sia eseguito in favore dello Stato; • dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti; • dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere ### tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in ### in data ### Il consigliere relatore dott. ### dott.ssa ### d'
causa n. 1529/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Magistro Fabio, D' Amore Assunta