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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4937/2025 del 14-10-2025

... si pone quanto meno il difetto di prova della sua retentio possessionis successivamente all'atto. Ai fini della ricostruzione non pare decisiva, del resto, neppure la incongruenza emersa in sede di vendita sull'ipoteca legale, pur a fronte di un pagamento ampiamente frazionato da parte dell'acquirente e in parte versato al dante causa del proprio acquirente”. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, giungendo alla conclusione che “il contegno assunto dai terzi acquirenti non lascia spazio a dubbi in ordine alla piena conoscenza che gli stessi avevano delle ipoteche sull'immobile, rivelatrici di importanti esposizioni debitorie del ### e alla riconducibilità della vendita al medesimo e al suo familiare, ### addirittura personalmente conosciuto presso l'immobile, così come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso Giuliani”. Il Giudice di primo grado ha così disposto: “…B) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: dichiara la simulazione assoluta rispetto all'attrice della cessione patrimoniale di cui all'atto per notar ### D'### di ### del 15 febbraio 2007, rep. 43428, racc. 8990, con cui (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1529/2022 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### d'### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8842/2021 emessa in data ### dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 75197/2011 - vertente tra ### (C.F. ###), in qualità di erede di ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in #### n. 27; appellante e ### s.r.l., in liquidazione (C.F. ###), in persona del ### rappresentato e difeso dall'### D'### elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, ### n. 51; appellante incidentale nonché ### (C.F. ###) nella qualità di erede di ### contumace nonché ### (C.F. ###), residente ###; appellato contumace nonché ### (C.F. ###), in proprio e quale rappresentante di ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti quali eredi di ### appellati contumaci nonché ### (C.F. ###), residente ###; appellato contumace #### come da note di trattazione scritta; Per la Curatela: come da note di trattazione scritta; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il giudizio di primo grado 1.1 Con atto di citazione dell'8.03.2011, il ### s.r.l., in liquidazione, esponeva: a) di essere creditore di euro 1.177.602,09 nei confronti di ### stante la responsabilità da questi maturata nei confronti della ### s.r.l.; b) ### nel tentativo di eludere le pretese dei suoi creditori, aveva posto in essere diverse alienazioni inerenti all'unico bene immobile di sua proprietà; c) con atto del 15.2.2007 aveva venduto a ### per il prezzo di euro 99.000,00: “A) appartamento per civile abitazione al piano terra a destra entrando nel vialetto di accesso, composto da cinque vani compresa la cucina, oltre accessori, terrazzi e resede della superficie di mq. 110 ### ed un locale ad uso cantina al piano seminterrato al piano seminterrato collegata da una porta interna all'unità immobiliare descritta al punto B); B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, la quarta a destra entrando nella corsia di disimpegno comune, che si diparte a sinistra della rampa condominiale contraddistinta dal numero interno 68 di via ### composta da unico vano, collegata tramite porta interna all'unità immobiliare descritta alla lettera A)…”; d) con atto del 30.7.2009 ### istituito procuratore il figlio ### aveva venduto a ### i beni prima indicati, per il prezzo di euro 285.000,00; e) con atto del 2.11.2009, ### aveva venduto i beni a ### e ### per il prezzo di euro 285.718,54.  ### parte attrice, l'analisi dei tre atti rilevava l'intento di ### di spogliarsi del proprio bene, mentre gli elementi di prova a sostegno consentivano “… di collegare gli attuali proprietari del bene direttamente al debitore #### atto (III alienazione), nel caso in cui si dovesse accertare la simulazione delle tre alienazioni, dissimulerebbe il vero alienante in ### e i veri acquirenti nei sig.ri ###Svetoni” (cfr. pagine 11 e 12 della citazione in primo grado). 
Per parte attrice, che illustrava il fenomeno dell'interposizione fittizia, i ###ri ### avevano “… partecipato all'accordo simulatorio conoscendone tutti i particolari. Il dato emerge con chiarezza dal fatto che essi avrebbero pagato un complessivo acconto del prezzo allo ### senza poter esibire una promessa di compravendita, avrebbero consentito che il bene fosse alienato al ### pur avendo già pagato un consistente acconto e, dopo soli tre mesi, lo hanno acquistato.  ### fittizia di pennacchio è stata, inoltre, programmata al solo fine di evitare il coinvolgimento del bene di ### nella vicenda successoria del ### Iazzetta” ( pag. 11). 
Sempre secondo la ### (ancora pag. 12), l'atto dissimulato tra ### quale venditore, e gli attuali proprietari (###, andava revocato ai sensi dell'art.  2901 cc. 
In subordine, la ### ha prospettato comunque la dichiarazione di inefficacia, ex art.  2901 cc, delle tre vendite.  ###, dunque, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, ### nonché ####### e ### questi ultimi quali eredi di ### ed ancora #### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 15 febbraio 2007 per notar ### D'### di ### repertorio 43428, ### 8990 (all.7), tra ### e ### inoltre, b) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 30 luglio 2009, per notar ### di ### repertorio 26371, raccolta 5432 (all.12), tra ### a mezzo suo procuratore speciale e ### inoltre, c) accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione o, in alternativa, la revocatoria dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 (all.16), tra ### e i sig.ri ### e ### d) in caso di simulazione di tutti gli atti che precedono [precisamente: atto notaio ### D'### di ### repertorio 43428, ### 8990 del 15 febbraio 2007 (all.7), atto notaio ### di ### repertorio 26371, raccolta 5432 del 30 luglio 2009 (all.12), atto notaio ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 del 2 novembre 2009 (all.16)] e di accertamento dell'esistenza di una vendita dissimulata tra il sig. ### (quale venditore dissimulato) e i sig. ### e ### (quali dissimulati acquirenti), accertare la sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della compravendita dissimulata; per l'effetto, in ogni caso, e) dichiarare che il ### S.r.l. (fallimento n. 26/2010) (codice fiscale ###) in persona del curatore, dott. ### potrà sottoporre ad esecuzione il bene sito nel Comune di ### (###, località ### via ### già via ### 21, e precisamente: “A) appartamento per civile abitazione al piano terra a destra entrando nel vialetto di accesso, composto da cinque vani compresa la cucina, oltre accessori, terrazzi e resede della superficie di mq. 110 ### ed un locale ad uso cantina al piano seminterrato al piano seminterrato collegata da una porta interna all'unità immobiliare descritta al punto B); B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, la quarta a destra entrando nella corsia di disimpegno comune, che si diparte a sinistra della rampa condominiale contraddistinta dal numero interno 68 di via ### composta da unico vano, collegata tramite porta interna all'unità immobiliare descritta alla lettera A). Confini: ### bene descritto al punto A), cantina sub. 18, parti comuni, s.s.a. All'ufficio del ### di #### dei ### del Comune di ### detti beni sono rappresentati nel foglio di mappa 1 della particella 665 - * subalterno 506, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7, rendita catastale € 777,27, ubicazione località ### via #### T-S/1, l'appartamento; * subalterno 12, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 20, rendita catastale 76,44, ubicazione ### via ### n. 68, piano S/1, l'autorimessa”; per l'effetto, in ogni caso, f) ordinare al ### dei ### di ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2652, n. 5, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità. g) In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto dell'azione simulatoria e dell'azione revocatoria, condannare tutti i soggetti che, a vario titolo hanno concorso nella sottrazione del bene oggetto degli atti citati in precedenza, al pagamento in favore del ### s.r.l. del valore di mercato dell'immobile…”. 
Dall'esame complessivo degli atti di primo grado (per vero, non tutti correttamente collazionati) e dalla visione della sentenza impugnata, si desume che si costituivano #### e ### contestando l'avverso dedotto. 
In data 21 gennaio 2012 la ### integrava il contraddittorio nei confronti della minore ### citando ### quale esercente la potestà genitoriale su di essa. 
All'udienza del 20.6.16 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso di #### procedeva alla riassunzione del giudizio, all'esito della quale si costituiva in giudizio, quale erede testamentaria, ### 1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando la simulazione assoluta delle prime due cessioni disposte sia tramite l'atto notarile del 15.2.2007, rep. 43428, racc. 8990, con cui ### lo aveva trasferito a ### sia tramite l'atto notarile del 30.7.2009, rep. 26371, racc.  5432, con il quale quest'ultimo lo aveva successivamente trasferito a ### Tuttavia, il Giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia di simulazione del terzo atto, dichiarandone però l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice (appunto, atto per notar ### del 2.11.2009, rep. 194871, racc. 9630, tra il #### e i ### e ###. 
Il Giudice di prime cure, dopo avere richiamato principi normativi e giurisprudenziali in materia di simulazione e revocatoria ordinaria, ha così argomentato la statuizione della simulazione assoluta dei primi due atti di trasferimento: “in specie la parte attrice avversa tre atti: essi consistono nel trasferimento disposto dal debitore ### nei confronti di ### e da costui in favore di ### ed infine dal ### ai coniugi ### La ricostruzione dei passaggi così come dedotta dall'attore è ritenuta assolutamente attendibile da questo Tribunale, innanzitutto per il dato temporale che accosta inesorabilmente il primo trasferimento del 2007 all'accensione delle ipoteche sul bene e alla cessazione dell'attività sociale da parte del ### A ciò si aggiunge il rapporto di affinità tra ### e ### e il mancato passaggio di denaro tra le parti nonostante la stipula del primo atto notarile. Il prezzo concordato accompagna verosimilmente un intento simulatorio, laddove il bene all'epoca aveva un valore di quasi tre volte superiore al prezzo pattuito. Il secondo atto, risalente al luglio del 2009, avvenne a ridosso della morte di ### ed in favore del ### nonostante le trattative preliminari per l'acquisto del bene in favore dei coniugi ### fossero già in corso. La prova documentale di ciò risiede nella dazione di denaro di due tranche del prezzo pattuito (10.000,00 e 50.000,00) dagli acquirenti direttamente in favore di ### estraneo alla compravendita stipulata nel novembre 2009. Nessuna giustificazione è stata fornita dalle parti rispetto a passaggi di denaro che, unitamente agli altri elementi, consentono di accertare agevolmente l'accordo simulatorio posto in essere. 
Ritiene il Tribunale che i suddetti elementi assumano la gravità richiesta per farne discendere il carattere fittizio e pregiudizievole dei trasferimenti immobiliari effettuati tra il ### e il ###, accordi raggiunti da ### e ### con la chiara conoscibilità degli intenti da parte del ### e dei coniugi #### atteso il passaggio di denaro assolutamente insolito avvenuto in occasione della loro vendita e il collegamento dello stesso ### alla vita della società amministrata dal ### attesa la coincidenza tra la sede della stessa e la residenza del ###
In altre parole, l'epoca in cui essi provvedono ai trasferimenti in parola, sostanzialmente coincidente con quella di emersione della crisi della società e delle ipoteche sul bene, la scelta comune del mezzo con cui sottrarre alla garanzia dei creditori il proprio bene e dei soggetti di cui avvalersi ai fini, la partecipazione alla fattispecie di alcuni membri della famiglia che, in quanto tali, appare logico ritenere consapevoli della debitoria insorta, della condizione di difficoltà della parte debitrice, del conseguente pericolo di subire l'aggressione del ceto creditorio e del disegno perpetrato per aggirare detta ipotesi, paiono costituire elementi gravi e concordanti tra loro che consentono logicamente di dedurre, con il criterio di certezza ispirato dall'id quod plerumque accidit, quello ignoto della simulazione assoluta delle convenzioni patrimoniali collegate. 
In altri termini, la situazione deficitaria della ### sud srl e la prospettiva di vedere attinti i propri beni a seguito dell'azione di responsabilità intentata dal ### nei confronti dell'amministratore hanno verosimilmente indotto ### e ### affine del ### nonché socio della medesima, srl e il successivo acquirente ### a loro collegato in via diretta, a mettere in piedi una serie di attività volte a porre in sicurezza il patrimonio personale del ### ricollocandolo all'interno della famiglia. 
La domanda di simulazione assoluta proposta avverso i primi due trasferimenti, meglio indicati in atti, va quindi accolta.” Come accennato, in ordine al terzo atto di trasferimento, per il Tribunale, “se la scelta di “vendere” il bene controverso ad un prossimo congiunto (il marito della sorella) potrebbe convincere dell'adozione della prima opzione, a contrastare la conclusione in relazione alla terza vendita si pone quanto meno il difetto di prova della sua retentio possessionis successivamente all'atto. 
Ai fini della ricostruzione non pare decisiva, del resto, neppure la incongruenza emersa in sede di vendita sull'ipoteca legale, pur a fronte di un pagamento ampiamente frazionato da parte dell'acquirente e in parte versato al dante causa del proprio acquirente”. 
Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, giungendo alla conclusione che “il contegno assunto dai terzi acquirenti non lascia spazio a dubbi in ordine alla piena conoscenza che gli stessi avevano delle ipoteche sull'immobile, rivelatrici di importanti esposizioni debitorie del ### e alla riconducibilità della vendita al medesimo e al suo familiare, ### addirittura personalmente conosciuto presso l'immobile, così come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso Giuliani”. 
Il Giudice di primo grado ha così disposto: “…B) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: dichiara la simulazione assoluta rispetto all'attrice della cessione patrimoniale di cui all'atto per notar ### D'### di ### del 15 febbraio 2007, rep. 43428, racc. 8990, con cui ### aveva trasferito a ### il seguente cespite in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44; dichiara la simulazione assoluta rispetto all'attrice della cessione patrimoniale di cui all'atto pubblico per notaio ### di ### del 30.7.2009, rep. 26371, racc.  5432, con il quale ### aveva trasferito a ### la piena proprietà del seguente immobile in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44; dichiara l'inefficacia e la conseguente revoca ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice della compravendita per notar ### di ### del 2.11.2009, rep. 194871, racc.  9630, in forza del quale ### aveva venduto a ### E ### la piena proprietà del seguente immobile, facente parte del fabbricato in ### (###, località ### via ### già via ### n. 21: piena proprietà dell'immobile sito a piano terra della superficie di mq. 11 ed un locale al piano seminterrato ad uso autorimessa di mq 20, riportati al catasto dei fabbricati del Comune di ### foglio di mappa 1, p.lla 665, rispettivamente sub 506, cat. A/2, cl 4, consistenza vani 7, rendita catastale euro 777,27; sub 12, cat. C/6, cl 4, consistenza mq 20, rendita catastale 76,44”.  1.3 Avverso la detta sentenza, con atto del 5.4.2022, ### in proprio e quale erede di ### ha promosso appello, costituendosi in data ### e deducendo: 1) il difetto di vocatio in ius nel giudizio di primo grado di ### e ### per essere state, sebbene minori, citate, rispettivamente, in data ### ed in data ###, in proprio quali eredi di ### e non già nella persona di ### quale esercente la potestà genitoriale sulle stesse; 2) la violazione dell'art. 2901 c.c. stante l'inesistenza dei presupposti della propria scientia fraudis e partecipatio fraudis; 3) l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite in via solidale con le altre parti convenute, sia perché la ### era stata ammessa al gratuito patrocinio sia in quanto mancavano i presupposti per la condanna in via solidale.  1.4 A fronte della prima udienza del 10.10.2022 fissata in citazione, in data ###, si è costituita la ### che oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha spiegato impugnazione incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata anche la simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra ### e ### con la motivazione, ritenuta non idonea e sufficiente, della mancanza della prova della retentio possessionis. 
In particolare, la ### ha chiesto accertarsi l'interposizione fittizia tra ### originario debitore, e ### e #### incidentale ha chiesto la conferma della sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della terza compravendita dissimulata intercorsa tra ### e ### e per l'effetto, in ogni caso, la declaratoria del proprio diritto a sottoporre ad esecuzione i ben in questione [“accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni per la dichiarazione di simulazione dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630 (all.16, produzione di primo grado), tra ### e i sig.ri ### e ### 3) conseguentemente, accertata e dichiarata l'esistenza di una vendita dissimulata tra il sig.  ### (quale venditore dissimulato) e i sig. ### e ### (quali dissimulati acquirenti), accertare o comunque confermare la sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria della compravendita dissimulata”: cfr. pag. 32 dell'appello incidentale]. 
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto la condanna di tutti i soggetti che, a vario titolo avevano concorso nella sottrazione del cespite, al pagamento in proprio favore del suo valore di mercato.  1.5 Con ordinanza del 20/04/2023, rilevato l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della convenuta non costituita ### il processo è stato interrotto e poi riassunto dall'appellante in data ###. 
Nelle more si è costituita ### quale erede accettante con beneficio di inventario l'eredità di ### deceduta in data ###, manifestando la volontà di proseguire l'odierno giudizio di appello. 
Si è disposta infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### altro erede della ### 2. Questioni preliminari e premessa sistematica 2.1 In via preliminare, si rileva che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto “che non si è costituito in riassunzione il convenuto ### Francesco”, dichiarandone la contumacia (l'appello principale è stato notificato sia al precedente difensore sia in proprio, mentre quello incidentale, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, è stato notificato in ogni caso a quest'ultimo in proprio). 
Va aggiunto che nel corso del giudizio si è resa necessaria la notificazione a ### e a seguito della morte di ### si è costituita ### quale erede della predetta. 
Vi è stata integrazione del contraddittorio nei riguardi di altro erede, accettante con beneficio di inventario, e cioè ### mentre gli altri eredi (#### e ### oltre ai figli delle ultime due), hanno rinunciato all'eredità.  2.2 Dunque, Il presente giudizio, dalla particolare complessità, anche in ragione delle vicende in rito che lo hanno caratterizzato, trae origine dalla stipulazione di tre atti che la ### ritiene intimamente collegati. 
Ed infatti, con una analitica ricostruzione, parte attrice in primo grado ha sostenuto che ### al fine di trasferire il proprio bene a un terzo e nella specie i ### e ### unitamente a questi ultimi e a ### e ### ha posto in essere complessa operazione negoziale collegata: il primo atto di vendita in favore di ### il secondo tra quest'ultimo e ### e il terzo, questo sì voluto (ma nei limiti di cui si dirà), tra ### da una parte e i ### dall'altra. 
Nondimeno, al fine di fare reggere la complessa ricostruzione, la ### ha avuto cura di precisare che il terzo atto, in sostanza, fosse affetto da interposizione fittizia mediante l'accordo simulatorio che vedeva coinvolti ####, ### e #### e i terzi acquirenti ### e ### Solo all'esito di questa valutazione, infatti, si reputa possibile emettere una pronuncia di revoca del terzo atto, perché solo in questo caso è possibile agganciare il presupposto principale dell'azione ex art. 2901 cc - e cioè l'esistenza del credito - al terzo atto da revocare, essendo il solo ### l'effettivo debitore. 
Di contro, l'appellante principale, ### ed ora ### ha sostenuto la mancanza dei requisiti ex art. 2901 cc, ed in particolare della consapevolezza dei ### e ### oltre che del credito. 
Va infatti evidenziato come, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata appare claudicante, poiché, il Tribunale, pur avendo dichiarato simulate le prime due vendite e avendo sostenuto che “il contegno assunto dai terzi acquirenti non lascia spazio a dubbi in ordine alla piena conoscenza che gli stessi avevano delle ipoteche sull'immobile, rivelatrici di importanti esposizioni debitorie del ### e alla riconducibilità della vendita al medesimo e al suo familiare, ### addirittura personalmente conosciuto presso l'immobile, così come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso Giuliani” (pag. 10), non ha espressamente pronunciato l'interposizione fittizia per ciò che riguarda la terza vendita. 
Dunque, questione cruciale che deve esaminare il Collegio è quella di stabilire se vi sia o meno questo collegamento complessivo tra le tre vendite, tale da far ritenere che ### abbia in realtà trasferito lui il bene a ### e ### 3. il Merito 3.1. Il primo motivo dell'appello principale, con il quale si è dedotta la violazione delle norme sul contraddittorio per avere la ### citato le minori ### e ### in proprio e non già nella persona della esercente la potestà genitoriale, non può essere accolto. 
In primo luogo, si rileva che ogni violazione nei riguardi di ### è stata sanata con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nella persona di ### quale soggetto esercente la potestà genitoriale sulla stessa, mentre ### è risultata destinataria dell'appello principale (così come ### e non ha inteso promuovere a sua volta impugnazione, neppure incidentale tardiva. 
Ebbene, in ogni caso e in primo luogo, va detto che la sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata dall'art. 182 c.p.c., comma 2, bensì dall'art. 164 c.p.c., comma 2 (Cass. civ., Sez. Unite, 19/04/2010, n. 9217). 
E va aggiunto che nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia ### del convenuto/appellante (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/07/2023, n. 19265). 
E tuttavia va anche chiarito che, in applicazione del combinato disposto del secondo comma dell'art. 157 cpc (“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”) e del primo comma dell'art. 161 cpc (“la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”), solamente ### (e comunque solo il soggetto eventualmente leso) avrebbe potuto fare valere il detto vizio, promuovendo apposito motivo di appello. 
Ed infatti, i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14434). 
Il primo motivo dell'appello principale va quindi disatteso. 
Peraltro, anche a volere aderire all'impostazione degli appellanti (ma davvero non si vede come), il risultato sarebbe comunque il medesimo, stante le risultanze che inducono la Corte a ritenere sussistente un vero e proprio accordo simulatorio avente ad oggetto le tre vendite.  3.2 Ed infatti, vanno a questo punto esaminati congiuntamente sia il secondo motivo dell'appello principale che l'appello incidentale. 
È noto che il primo presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito (su questo punto pure subito infra). 
E' evidente che, qualora si aderisse all'impostazione, quantomeno formale, fatta propria nella sentenza, mancherebbe proprio il primo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, atteso che, come allegato dalla parte appellante, “…il dante causa dei ### (### non è debitore di nessuno” (pag. 12). 
E tuttavia, non può essere sottaciuta la valenza dell'appello incidentale, volto a ritenere sussistente la simulazione anche della terza vendita nei termini prima indicati e cioè dell'interposizione fittizia. 
Effettivamente, con la sentenza si è iniziato il ragionamento da un di vista sistematico corretto: si è sostenuto - cioè - che, per effetto delle due vendite simulate, la terza vendita sia stata di fatto riconducibile al #### e cioè all'originario proprietario. 
Quest'ultima considerazione, tuttavia, presuppone necessariamente la dichiarazione di simulazione anche della terza vendita.  ### l'insegnamento della Suprema Corte, il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può essere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l'esistenza del collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto, ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l'atto di appello (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/09/2015, n. 17899). 
Orbene, gli elementi a sostegno della pretesa della ### sono molteplici: • gli atti in questione sono stati stipulati a distanza di tempo di meno di tre anni, mentre il secondo e il terzo a distanza di circa quattro mesi; • nel terzo atto di vendita si dà atto che il prezzo è stato in parte pagato in favore del primo acquirente/secondo alienante e cioè ### “dante causa del #### ed all'epoca proprietario degli enti immobiliari della presente compravendita” (pag. 5 dell'atto del 2.11.2009); • la grave differenza di prezzo di acquisto tra le prime due vendite: nella prima il prezzo è di euro 99.000,00, nella seconda è di euro 285.000,00; • la simulazione assoluta dei primi due atti, in forza del passo motivazionale prima riportato con la pronuncia impugnata e assolutamente condivisibile; • la circostanza che, alla data del 17.2.2011, l'assegno 2134344771 (o I), utilizzato quale mezzo di pagamento della prima vendita, era risultato “mai pervenuto all'incasso” (cfr. risposta della filiale di ### del ### di ### spa, nella produzione della curatela); • la circostanza che, alla data del 28.7.2010, i tre assegni 1119176148, 1119176149 e 1119176150, utilizzati quale mezzo di pagamento della seconda vendita, erano risultati “ancora in essere, ossia non incassati” (cfr. risposta della filiale di ### del ### dei ### di ### nella produzione della curatela); • le affermazioni di ### rese in primo grado in sede di interrogatorio formale (udienza del 5.11.2014): a) circa l'anomala circostanza che il preliminare di vendita non fu trascritto e fu addirittura strappato all'esito della stipula del definitivo; b) di non conoscere l'esistenza di ipoteche iscritte sul bene se non al momento della stipula; c) di non sapere che ### fosse deceduto se non al momento della stipula; d) di aver fatto conoscenza del #### proprio in quella sede; • mentre nella terza vendita si dà atto del pagamento del prezzo, anche di quello corrisposto con assegni di euro 50.000,00 e 13.080,00, a seguito di richiesta di informazioni da parte della ### vi è stata risposta del legale di parte appellante incidentale in cui si legge: “gli assegni circolari n. Se 401401496-04 dell'importo di ### 50.000,00.= e n. Re 4030961035-10 dell'importo di ### 13.080,54.= sono stati emessi all'ordine del notaio Bon il quale dopo averli messi all'incasso ha disposto un bonifico di pari importo in favore dell'### Spa”. Ed ancora: “per quanto riguarda l'assegno circolare n. We 4012443970-02 di ### 11.000,00.= ed intestato al notaio Bon si trova tutt'oggi in deposito presso il medesimo per l'eventuale decadenza per i benefici prima casa”.  • dunque, appare fortemente anomala la circostanza che parte del prezzo fu incassato dal ### che ha poi provveduto lui all'estinzione delle ipoteche gravanti sul bene [cfr. capo r) delle articolazioni istruttorie e risposta del ### “si trattava di un'ipoteca a favore della ### cui poi era subentrata ### provvidi personalmente ad estinguere il debito di modo che ### estinguesse l'ipoteca”]; • nell'atto di vendita del 15.2.2007 era stato riportato l'obbligo di ### di cancellare “nel più breve tempo possibile” le ipoteche (pag. 4), mentre in quello del 30.7.2009 era stato scritto che tali annotazioni costituissero solo “formalità relative a debiti estinti e che sono in corso di cancellazione nei modi di legge” ( pag. 5); • le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 5.11.2014) da ### sono in parte contraddittorie ed in contrasto con quanto riferito da ### 1) il #### ha dichiarato che ha incontrato il notaio Bon sia in occasione della stipula del preliminare di vendita del 18.11.2008 sia in occasione della stipula del rogito definitivo del 2.11.2009, mentre ### ha dichiarato di essersi recata dal notaio Bon soltanto in occasione del rogito definitivo; 2) mentre il #### ha riferito che il soggetto alienante presente al rogito (e cioè ### era “giovane di età”, la ### ha raccontato che “era un signore di circa 60 anni”.  • le dichiarazioni rese da ### e ### e quelle del notaio escusso in sede di prova testimoniale delegata (cfr. udienza del 16.10.2015 presso il Tribunale di ###: quest'ultimo, sul capo di prova m) della memoria istruttoria di ### (DVC che al rientro delle ferie (settembre 2009) il notaio Bon contattò il ### informandolo che, nel frattempo, era cambiata l'intestazione dell'immobile in quanto certo ### aveva acquistato da ### ha risposto “sì, da voci incontrollate seppi che essendo lo ### malato terminale per evitare che l'immobile cadesse in successione, decise di trasferire l'immobile ad un suo congiunto il sig. Pennacchio”, laddove il #### ha dichiarato di aver saputo della morte del sig. ### “dal ### al momento della stipula dell'atto definitivo”; • la poco convincente motivazione in ordine alla impossibilità di mostrare il contratto preliminare che si assume stipulato con ### (“quando fu redatto l'atto notarile di compravendita mi fu detto che non serviva e lo strappai”); la decisione di strappare il preliminare appare effettivamente incomprensibile considerando che vi era stata corresponsione a ### di somme da parte del #### mentre quest'ultimo aveva appena appreso della morte di ### e - sempre stando a quanto riferito in sede di interrogatorio formale - si trovava di fronte a un nuovo venditore del tutto sconosciuto; • sempre in merito alle incongruenze contenute nelle dichiarazioni rese da ### in sede di interrogatorio, si rileva che questi ha dichiarato prima che “### mi sembra sia il nome della persona, giovane di età, presente come venditore al momento dell'atto definitivo”, e poi che “in quella sede il giovane presente come parte alienante, mi fu indicato con il nome di Iazzetta”. 
Dunque, tutti questi numerosi elementi, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere dimostrata non solo la simulazione dei primi due atti di vendita, ma anche la compartecipazione di ### e ### al generale e complessivo accordo simulatorio, nel senso di considerare, quale parte acquirente, ### Orbene, fermo il potere-dovere di qualificazione, spettante al ### dell'azione promossa, è noto che l'azione diretta a far riconoscere l'interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto, in tal caso l'individuazione del soggetto deriva direttamente dall'accertamento della simulazione, sicché la relativa azione ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile. In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. civ. Sez. II, 05/03/2021, 6212). 
Va poi chiarito che l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente. Ne consegue che l'intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale e che la proposizione dell'una non interrompe il termine di prescrizione dell'altra (Cass. civ. Sez. II, 21/10/1994, n. 8616). 
E perché si possa configurare la fattispecie più grave dell'interposizione fittizia è necessaria la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio. 
Giova nondimeno rammentare che la ### assume la posizione di terzo. 
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (Cass. civ., Sez. VI - 2, Sentenza, 02/07/2015, n. 13634; cfr. anche Cass. civ., II, 21.3.2024, n. 7630). 
E solo per completezza va chiarito che, l'esistenza di precedente vendita da parte di ### anche se al fine di successivo acquisto dal #### non assume valenza decisiva, posto che, appunto, la terza vendita è sì voluta, ma simulata soggettivamente. 
Pertanto, in aggiunta alla dichiarata simulazione dei primi due atti, va anche dichiarata la simulazione di quello del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra #### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### A valle di questa complessa ricostruzione fattuale e normativa, in ragione dell'appello principale spiegato, occorre adesso esaminare la pronuncia di revocatoria che tuttavia il Tribunale ha accolto, ritendo appunto sussistenti tutti i requisiti.  3.3 Come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: • che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; • che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 
Necessario presupposto dell'azione revocatoria - come accennato - è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione. 
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511). 
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522). 
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161). 
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369). 
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.  ### damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ.  VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866). 
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.). 
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. ###., 27/02/2024, n. 5113).  ### probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; civ. Sez. ###., 27/02/2024, n. 5113, cit.). 
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034). 
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio. 
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792). 
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489). 
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art.  2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr.  civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898). 
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., II, 17/05/2010, n. 12045).  3.4 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, quanto al credito, è stata prodotta visura della società fallita dalla quale si desume la carica di ### quale amministratore dal 14.10.2002 al 26.1.2006, nonché atto di citazione con il quale si sono fatte valere, nei confronti del predetto, pretese risarcitorie per euro 1.177.602,09, in solido con altro soggetto, anche per vicende antecedenti alle vendite. 
Va qui ribadito sia che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, 3369, già citate), sia che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. n. 23208/2016, cit.), e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. civ., VI-III, 19.2.2020, n. 4212). 
E si è già detto come non debba farsi riferimento al momento dell'accertamento giudiziale del credito ma al momento in cui questo sorge. 
In base all'art. 2901 c.c., ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.  ### l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 14/07/2023, n. 20232). 
I rilievi finora effettuati inducono dunque la Corte a ritenere sussistenti i requisiti oggettivi ai fini della revocatoria dell'atto in questione, stante la vendita dei beni del debitore. 
Quanto poi all'elemento soggettivo, come accennato, è noto che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” ( civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489). 
Si è già detto della consapevole partecipazione, in ogni caso anche in termini di preordinazione, dei ### e ### al complessivo accordo simulatorio. 
Pertanto, anche questo secondo motivo di appello principale va rigettato.  3.5 Circa il motivo inerente alle spese, vi è stata pronuncia di correzione di errore materiale della sentenza (“in dispositivo dove si legge: “…alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 21.385,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge” deve leggersi e correggersi “…alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 21.385,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dell'###.  3.6 La censura inerente alla condanna in solido dei convenuti va pure disattesa, in ragione sia della soccombenza sia dell'accertamento operato con la presente sentenza, con la quale si è ritenuta la partecipazione di tutti i protagonisti all'accordo simulatorio. 4. Considerazioni conclusive e spese 4.1 Pertanto, l'appello principale va rigettato, mentre va accolto, come visto, quello incidentale, con conseguente dichiarazione di simulazione non solo delle prime due vendite, ma anche dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra ### e i sig.ri ### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### Va chiarito che, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza del richiamo normativo operato dalla ### ogni adempimento successivo alla sentenza in termini di formalità, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'art. 2668 cc, è rimesso alla volontà delle parti (cfr. anche, più in generale, Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2024, n. ###). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra la ### nonché, in solido, #### e ### mentre, negli altri, la carenza di specifico interesse per alcuni e le vicende in rito per altri inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate. 
Va infine rilevato che la ### è stata ammessa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato e pertanto va fatta applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 115/2002, a tenore del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. 
Vale inoltre richiamare il principio a tenore del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ., II, 11/09/2018, 22017; cfr. anche Cass. civ., IV, 3.5.2019, n. 11590). 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. 
La pronuncia va quindi resa per ### che ha coltivato la pretesa dell'originaria appellante.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 8842/2021 emessa in data ### dal Tribunale di ### nel procedimento 75197/2011, così provvede: • rigetta l'appello principale; • accoglie l'appello incidentale e - per l'effetto - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara anche la simulazione dell'atto del 2 novembre 2009 per notar ### di ### repertorio 194871, raccolta 9630, tra #### e ### nel senso dell'interposizione fittizia di ### in luogo dell'effettivo venditore ### • conferma, per il resto, l'impugnata sentenza; • condanna #### e ### in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ### che liquida in euro 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge; • dispone che il pagamento delle spese indicate al capo che precede sia eseguito in favore dello Stato; • dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti; • dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere ### tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Così deciso, in ### in data ### Il consigliere relatore dott. ### dott.ssa ### d'

causa n. 1529/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Magistro Fabio, D' Amore Assunta

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15688/2025 del 12-06-2025

... previdenziali di durata l'effetto ca ratteristico della soluti retentio dei ratei della provvidenza che sono stati corrisposti in epoca precedente al fatto estintivo del diritto alla medesima, ma costituisce piuttosto un “annullamento”, con efficacia ex tunc, del provvedi mento origin ario di concessione della provvidenza, che la legge reputa ab origine illegittimo, come si evince chiarament e dalla necessità che il beneficiario restituisca “quanto indebitamente percepito”. Tanto premesso, deve concludersi che anche l'insussistenza, a car ico del richiedent e, di sentenze di applicazione della pena su richiesta per taluno dei rea ti previsti dall'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, costituisca un particolare “requisito di onorabilità” (giusta l'espressione di Corte cost. n. 126 del 2021), introdotto al fine di circoscriver e l'in tervento della solidarietà collettiva ad esclusivo beneficio di coloro che ne fossero realmente meritevoli secondo una valutazion e discrezionale del legislatore che non app are, prima facie , affetta da alcuna arbitrar ietà, ben potendosi giustificare, 5 specie nell'ottica della limitatezza delle risorse disponibili, che il sostegno solidaristico non si estenda (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 15192-2024 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del leg ale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e di feso dagli avvocati #### SFERRAZZA, ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in #### 128, presso lo studio del l'avvocato ### GALLONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2024 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 2161/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal ###. #### R.G.N. 15192/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 11/02/2025 PU udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### udito l'avvocat o ### per delega verbale avvocato #### sentenza depositata il ###, la Corte d'appello di ### in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di ### volta a conseguire il reddito di cittadinanza con decorrenza dal giugno 2022 , rifiutatogli dall'### in sede a mministrativa sul presupposto che egli avesse riportato, nei dieci anni precedenti la domanda, una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'art. 7, comma 3, d. l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nel testo modificato dall'art. 1, comma 74, lett. f), l. n. 234/2021. 
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la circostanza che l'istante fosse stato destinatario, nei dieci anni precedenti la domanda, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex ar t. 444 c.p.p., non potesse ess ere ostativa della concessione del re ddito di cittadinanza, essendo tal e sentenza prevista soltanto quale causa di revoc a della provvidenza e non costitu endo di per sé sentenza di condanna. 
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'### deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. ### i ha resistito co n controricorso. ### ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'### denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, d.l.  n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nonché dell'art. 12 prel. 3 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la sussistenza di una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta a carico del richiedente del reddito di cittadinanza rilevasse soltanto ai fini della revoca della provvidenza già concessa e non anche ai fini della concessione del beneficio assistenziale. 
Il motivo, nei termini che seguono, è fondato. 
Va premesso che l'art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019, nel testo vigente ratione temporis prima dell'abrogazione della misura assistenziale del reddito di cittadinanza dispo sta con l.  197/2022, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, alla lett. c-bis), che il richiedente che intendesse conseguire il beneficio non dovess e esser e stato sottoposto a “misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo” ovvero a “condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta” per taluno dei delitti indicati nel successivo ar t. 7, comma 3, d.l.  4/2019, cit.- Dal canto suo, l'art. 7, comma 3, ult. cit., stabiliva che “alla condanna in via definitiva” riportata per una cospicua serie di reati ivi indicati nonché alla “sentenza di applicazione della pena su richiesta” per i medesimi, consegu iva “di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva”, con obbligo del beneficiario di provvedere “alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. 
Ciò posto, i giudici territoriali hanno ritenuto che il combinato disposto delle due norme dianzi cit. prevedesse, quale unica condizione ostativa della co ncessione del reddito di cittadinanza, la presenza di condanne definitive, intervenute nei dieci ann i precedenti la richiest a, per t aluno degli anzidetti reati; di conseguenza, reputando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse costituire sentenza di condanna e che quest'ultima potesse rilevare soltanto ai fini della revoca del beneficio già concesso, hanno 4 concluso che del tutt o illeg ittimamente all'odierno controricorrente fosse stato negato il beneficio de quo. 
Deve tuttavia rilevarsi, in contrario, che, sebbene l'art. 7, comma 3, ricolleghi testualmente la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta soltanto alla “revoca” del beneficio e non anche alla sua iniziale concessione, solidi indizi di natura testuale inducono a ritenere che anche l'applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, possa precludere in radice la concessione del reddito di cittadinanza: operando “con eff icacia retroattiva” e comportando l' obbligo del beneficiario di provveder e “alla restitu zione di quanto indebitamente percepito”, tale “revoca” non è punto assimilabile ad una revoca per sopravvenien za, che - operando ex nunc - determina nei rapporti previdenziali di durata l'effetto ca ratteristico della soluti retentio dei ratei della provvidenza che sono stati corrisposti in epoca precedente al fatto estintivo del diritto alla medesima, ma costituisce piuttosto un “annullamento”, con efficacia ex tunc, del provvedi mento origin ario di concessione della provvidenza, che la legge reputa ab origine illegittimo, come si evince chiarament e dalla necessità che il beneficiario restituisca “quanto indebitamente percepito”. 
Tanto premesso, deve concludersi che anche l'insussistenza, a car ico del richiedent e, di sentenze di applicazione della pena su richiesta per taluno dei rea ti previsti dall'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, costituisca un particolare “requisito di onorabilità” (giusta l'espressione di Corte cost. n. 126 del 2021), introdotto al fine di circoscriver e l'in tervento della solidarietà collettiva ad esclusivo beneficio di coloro che ne fossero realmente meritevoli secondo una valutazion e discrezionale del legislatore che non app are, prima facie , affetta da alcuna arbitrar ietà, ben potendosi giustificare, 5 specie nell'ottica della limitatezza delle risorse disponibili, che il sostegno solidaristico non si estenda a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all'adempi mento dei propri doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l'aiu to; e così ricos truita la fattispecie, deve ritenersi che affatto erroneamente i giudici territoriali hanno reputato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse di per sé precludere all'odierno controricorrente il conseguimento del reddito di cittadinanza. 
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cavallaro Luigi

M

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 248/2025 del 25-02-2025

... prescrizione quinquennale degli addebiti, la c.d. soluti retentio degli interessi versati ex art.2034 c.c., la legittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale o quanto meno annuale, invocando il rigetto dell'avversa domanda ripetitoria. Così incardinatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione processuale, e di apposita riserva ex art.184 c.p.c., con ordinanza istruttoria dell'8/4/14 veniva disposta la invocata CTU econometrica, con indicazione di pertinenti quesiti aventi ad oggetti i criteri rideterminativi da applicarsi per la ricostruzione del saldo effettivo, all'esito della quale, senza ulteriore istruttoria, la causa perveniva all'udienza decisoria del 26/9/2018. Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale tranese definiva la controversia bancaria accogliendo parzialmente la domanda attorea nei limiti di cui appresso e compensando le spese processuali. Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria. Premetteva il Tribunale non esserci prova delle pattuizioni di tassi, valute ed altre condizioni economiche regolanti il conto dal 14/5/90. Aggiungeva ancora (leggi tutto)...

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### nr.916/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, ### riunita in ### di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. ### Presidente dott. ### dott. ### Giudice Ausiliario Relatore Ha pronunciato la seguente ### causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa ### nato a ### il ###, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti appellante ### spa (già ### di ### spa), in persona del legale rappresentante, con sede in ### ed elettivamente domiciliato in ### di ### alla via ### n.3 presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti appellata ^^^^^ Oggetto:appello avverso la sentenza n.2348/2018, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data ###, pubblicata il ###, a definizione del giudizio n.698/2013 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell'avente causa dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “accertamento del credito e ripetizione d'indebito bancario ”. 
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 22/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: ”in accoglimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa, del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto saldo dare-avere tra le parti del rapporto di conto corrente per cui è causa, sulla base della riclassificazione contabile così come ricalcolata dal ### tenendo conto delle scritture di raccordo, superata l'eccezione di prescrizione,, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente del 14/5/1990 alla chiusura dello stesso del 18/10/2002; condannare, per l'effetto, l'odierna appellata alla restituzione in favore dell'odierno appellante, della somma di €26.000,00 così come rideterminata per ragioni di economia processuale, anzichè quella di €463,00 e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto; dichiarare l'appellata tenuta al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”; per la società' appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diretto, con integrale conferma della gravata sentenza e condanna degli appellanti alle spese e competenze del grado. 
Svolgimento del processo Con citazione dell'1/3/2013 il ### conveniva dinanzi il Tribunale di Trani il ### di ### spa per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità, per violazione degli artt.1284 e 1346 c.c., delle clausole contrattuali riferite al rapporto di conto corrente n.27/2078 allo stesso intestato, relative alla determinazione degli interessi passivi nella misura ultralegale secondo le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi a tasso ultralegale applicati nel corso dell'intero rapporto; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dlel'art.1283 c.c., delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, c.m.s., spese ed oneri applicati per tutta la durata del rapporto e, per l'effetto, dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte ai predetti tio9li; accertare e dichiarare non dovute, in quanto non pattuite e comunque per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso per mancanza di causa, le somme addebitate per c.m.s. calcolate dalla convenuta in costanza dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del predetto rapporto di conto corrente, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo da accertarsi con disponenda ### rideterminando il saldo effettivo al momento della chiusura, ricalcolandolo sin dall'apertura del rapporto del 14/5/1990, gli interessi passivi al tasso sostitutivo legale via via dovuto, con capitalizzazione annuale, ovvero, in caso di novazione contrattuale successiva alla legge 154/1992, con applicazione del tasso sostitutivo ex art.17 TUB, depurando altresì il conto di ogni effetto anatocistico sia sugli interessi, sia sulle cms e sulle spese, eliminando qualsiasi somma a titolo di ### di massimo scoperto e spese non dovute e determinando il ristoro effettivo finale delle somme dovute in restituzione dalla convenuta; in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €30.479,86 (dettagliatamente indicata voce per voce)o comunque di quella somma che risulterà alla data di chiusura del conto all'esito della disponenda ### oltre interessi e rivalutazione, ovvero in subordine, condannare la convenuta al pagamento del predetto importo complessivo quale indennità di arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tale somme: Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, istruttoriamente richiedendo l'ammissione di CTU contabile e rideterminativa del rapporto e emissione ordine ex art.210 c.p.c. di esibizione, da parte della ### convenuta, della lettera-contratto inerente il rapporto in questione”. 
A supporto di tale articolato petitum e quale espressa causa petendi assumeva di aver intrattenuto con la filiale di ### della ### convenuta un rapporto di conto corrente dal 14/5/1990 sino all'ottobre del 2002, allegando i correlativi estratti conti periodici dal 2° trimestre del 1990 al 18/10/2002, in merito al quale, in diritto, contestava l'applicazione di interessi passivi a tasso ultralegale mai pattuiti o concordati, con capitalizzazione trimestrale degli stessi, c.m,.s. e spese mai pattuite sino alla chiusura del rapporto, allegando commissionata perizia contabile rideterminativa del rapporto, propria comunicazione del 26/3/09 e verbale di esperito tentativo di mediazione. 
Asseriva, quindi che a seguito della corretta rideterminazione contabile, fosse in credito rispetto alla ### convenuta della complessiva somma di €30.479,86, come da allegata perizia di parte, concludendo come in epigrafe. 
Con comparsa del 13/5/2019 si costituiva la ### convenuta, eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione introduttiva ex art.164 c.p,.c., la prescrizione quinquennale degli addebiti, la c.d. soluti retentio degli interessi versati ex art.2034 c.c., la legittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale o quanto meno annuale, invocando il rigetto dell'avversa domanda ripetitoria. 
Così incardinatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione processuale, e di apposita riserva ex art.184 c.p.c., con ordinanza istruttoria dell'8/4/14 veniva disposta la invocata CTU econometrica, con indicazione di pertinenti quesiti aventi ad oggetti i criteri rideterminativi da applicarsi per la ricostruzione del saldo effettivo, all'esito della quale, senza ulteriore istruttoria, la causa perveniva all'udienza decisoria del 26/9/2018. 
Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale tranese definiva la controversia bancaria accogliendo parzialmente la domanda attorea nei limiti di cui appresso e compensando le spese processuali. 
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria. 
Premetteva il Tribunale non esserci prova delle pattuizioni di tassi, valute ed altre condizioni economiche regolanti il conto dal 14/5/90. 
Aggiungeva ancora che il ### sulla scorta della documentazione in atti, avesse rielaborato le operazioni contabilizzate sul c/c, applicando, come richiesto, il tasso legale ex art.1284 c.c. tempo per tempo vigente, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le spese e le cms, azzerando gli addebiti trimestrali contabilizzati a titolo di liquidazione a suo favore ed ordinando le operazioni per data contabile. 
Evidenziava che la ### aveva eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione, sebbene infondatamente con riguardo alla prescrizione quinquennale anziché, più correttamente, a quella decennale. 
In ogni caso, rilevava, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come questione giuridica concernente la identificazione del diritto stesso e del correlativo regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. 
Ne conseguiva, quindi, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implicava che ad essa fosse fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo o di manifestare la volontà di voler profittare di quest'effetto, non anche di indicare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, di guisa che il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso, dovendo, in ogni caso, far riferimento alla distinzione delle rimesse solutorie con quelle ripristinatorie, sulla scorta della rilevante pronuncia della Suprema Corte n.24418 del 2020. 
Venendo quindi alla disamina del rapporto in questione, rilevava il primo giudice un'apertura di credito documentata dal 6/12/91, con conseguente decorrenza da tale momento per l'affidamento ( e quindi di rimesse ripristinatorie), con primo atto interruttivo della prescrizione del 18/1/2012 e conseguente prescrizione delle rimesse anteriori al 18/1/2002. 
Nell'effettiva dinamica processuale, risultava che l'attore avesse prodotto gli estratti conto partendo dal 1° del 23/4/1990 (saldo zero) fino all'ultimo del 18/10/2002 (con un saldo a credito di €117,01), con molteplici buchi documentali e, quindi, sulla scorta di una documentazione incompleta per mancanza di diversi estratti conto, evincendosi una rielaborazione completa solamente per il periodo 31/8-18/10/12 e, atteso che tale periodo rientrava interamente nel decennio anteriore l'atto interruttivo predetto del 18/1/2012, il CTU aveva eseguito il doppio conteggio richiestogli come da quesito del quale il secondo(elaborato su sollecitazione del CTP del correntista) non si configurava corretto in quanto elaborato senza tener conto della prescrizione. 
Detta ricostruzione, invero, risultava elaborata dall'inizio del rapporto sulla scorta di scritture di raccordo indicate dal ### A tale riguardo, rilevava il Tribunale che la rideterminazione di un saldo contabile conseguente all'esclusione della validità della pattuizione d'interessi ultralegali a carico del correntista per mancanza dei requisiti di legge, debba avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, configurandosi, invece, inutilizzabili alternativi criteri presuntivi ed approssimativi. 
Non reputava, quindi, condivisibile la metodologia di calcolo indicato dalla difesa attorea, in quanto il risultato ottenuto derivava dall'inserimento di scritture di raccordo e non dalla verifica di tutti i movimenti e operazioni effettivamente registrate sul conto. 
Il primo calcolo effettuato dal CTU si basava, invece, sull'esame di una serie continua di estratti conto, sebbene limitatamente all'ultimo periodo dello stesso. 
In definitiva, pertanto, ricostruito il rapporto depurandolo di tutti gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni non pattuite ed ordinando le operazioni registrate negli estratti conto per data contabile, si ottiene un saldo a credito del correntista pari ad €463,19, maggiore di quello riportato nell'ultimo estratto conto di €117,01. 
Deve quindi accertarsi, concludeva il primo giudice, in tale misura il saldo creditore alla data di chiusura del conto del 18/10/02, dovendosi condannare la ### convenuta alla effettiva restituzione della differenza tra il saldo corretto di cui innanzi e quello contabile del conto, pari ad €346,18 oltre i dovuti interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Quanto alla regolamentazione delle spese, ravvisava il Tribunale ricorrere nella fattispecie una ipotesi di reciproca soccombenza, atteso il notevole divario tra quanto richiesto con l'atto introduttivo e quanto deciso e riconosciuto a credito. 
Avverso siffatta statuizione insorgeva il ### proponendo l'appello in esame, a supporto del quale adduceva una duplice motivazione rappresentata, in primo luogo, da una prospettata errata valutazione degli elementi di fatto e diritto determinanti ai fini decisori, ovvero, nella specie, l'errata esclusione dell'utilizzo delle scritture di raccordo ai fini della ricostruzione del saldo ed errata valutazione della prescrizione decennale riferibile agli interessi anatocistici, allegando a supporto del primo profilo della doglianza, la esiguità dei periodi non documentati, limitati ad alcuni mesi, nell'ambito di un rapporto pluridecennale e, in secondo luogo, da una errata statuizione compensativa delle spese processuali atteso l'accoglimento parziale della domanda introduttiva di ripetizione d'indebito. 
Si costituiva la ### appellata, nelle more del giudizio incorporata dalla ### spa, contestando l'infondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa ed insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conseguenziale conferma dell'impugnata sentenza e spese del grado a carico dell'appellante. 
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/11/2019, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 7/5/2021, differita, per rilevato carico di ruolo, a quella del 5/11/2021, nel corso della quale veniva trattenuta in decisione per essere, con successiva ordinanza del 7-13/2/2023, rimessa sul ruolo per acquisire una integrazione peritale demandata allo stesso CTU già designato in primo grado. 
La rimessione in istruttoria si rendeva necessaria in quanto il Collegio riteneva non condivisibile l'operata esclusione della ricostruzione contabile mediante scritture di raccordo da limitarsi, tuttavia, in conseguenza dell'eccepita prescrizione e dell'evento interruttivo dell'operata mediazione con istanza del 18/1/2012, al periodo decorrente dal 18/1/2002 fino alla data di estinzione del conto del 18/10/2002, escluso dalla prescrizione decennale predetta, così richiedendo, in questi termini, una nuova rielaborazione contabile relativa al periodo 18/1/02-18/10/02 da elaborarsi con utilizzo di eventuali raccordi contabili. 
All'esito della predetta rideterminazione peritale (evidenziando il CTU per il periodo predetto e sulla scorta di due raccordi un saldo a credito del correntista di €565,73 ancora maggiore di quello contabile di €117,01) la causa perveniva alla nuova udienza decisoria del 22/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione con concessione di ulteriori termini difensivi ex art.190 c.p.c. 
Motivazione della decisione Per quanto la predetta ordinanza istruttoria del 13/2/2023 abbia già evidenziato l'orientamento del Collegio, completezza motivazionale impone una più approfondita disamina e risoluzione della rilevante questione introdotta con il primo motivo d'impugnazione, ovvero quella della legittimità di una rielaborazione ricostruttiva del conto in presenza di alcune limitate lacune documentali, con utilizzazione di valide ed idonee “scritture di raccordo”. 
Il primo giudice, in effetti, nell'escludere la possibilità di ricorrere alle scritture di raccordo per emendare le lacune documentali del rapporto contestato nella sua interezza, disapplicava un contrapposto principio, coevo alla sentenza ed in seguito consolidatosi, in virtù del quale, qualora la lacuna documentale sia limitata ad un breve periodo in confronto alla durata dell'intero rapporto, tale circostanza non deve legittimare il rigetto integrale della domanda e né, come avvenuto nel caso di specie, limitare la stessa al solo periodo continuo rendicontato, ben potendo avvalersi il giudice di mezzi alternativi di matematica finanziaria per sanare il buco documentale predetto, potendo pertanto la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde” ( Cass. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente tecnico che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (v. Cass. n.20621/2021). 
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto ultradecennale (dal 2° trimestre del 1990 all'ottobre del 2002, la lacuna documentale riguardava solamente alcuni sporadici mesi, ben consentendo al CTU (vedi seconda ipotesi ricostruttiva) una rideterminazione del saldo con il ricorso allo strumento della scrittura di raccordo, idonea a sanare la lacuna di qualche sporadico estratto mensile intermedio tra i due estratti precedenti e successivi, salva, evidentemente, l'epurazione delle rimesse solutorie coperte da un'eccepita prescrizione (come nel caso di specie).  ### giurisprudenziale “derogativa” al rigoroso onere della produzione integrale della serie completa degli estratti periodici, con conseguente doveroso rigetto della domanda ripetitoria in caso di omesso assolvimento al suddetto onere gravante sul correntista attore in ripetizione somme, ribadìta con la nota ordinanza n.24948 del 2017, ha avuto origine poco dopo la predetta statuizione con una pronuncia del dicembre del 2018 (Cass. 3/12/2018 n.###) che lasciava intravedere un nuovo orientamento, maggiormente aperto a soluzioni alternative. 
Con la pronuncia innovativa di cui innanzi la Suprema Corte individuava, invero, un'ipotesi alternativa alla produzione integrale documentale configurabile allorché il correntista versasse la documentazione del rapporto in modo lacunoso ed incompleto, assumendo che in tali casi il giudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, potesse “integrare” la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio e, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare-avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile ed acquisito agli atti. 
Nel caso esaminato dagli ### peraltro, la Corte territoriale di merito aveva affermato che “la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi (questi ultimi oggetto di onere probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione d'indebito) non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili. 
Nel caso concreto, poi, la Corte medesima, sulla base del proprio prudente apprezzamento, aveva fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche, ovvero con le c.d. scritture di raccordo. 
Il principio suddetto è stato poi successivamente avvalorato da concordi pronunce similari (v. Cass. n.4718 del 14/2/2022) con le quali si precisava che la mancanza di documentazione relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista. 
Si è anche precisato che l'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, possa senza dubbio offrire la prova del conto stesso, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i c.d. riassunti scalari mediante cui il consulente tecnico d'ufficio può operare un'adeguata ricostruzione, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista è onerato (Cass. n.10293 del 18/4/2023), non essendo certo che l'estratto conto costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario (v. Cass. n.### ddel 27/12/20122. 
Deve pertanto evidenziarsi che “ l'estratto conto, pur costituendo il mezzo di prova cardine per offrire concreto riscontro in giudizio circa le movimentazioni contabili e l'effettivo versamento delle rimesse, l'andamento del rapporto può essere offerto anche mediante le contabili bancarie riferite alle singole operazioni di conto corrente, mediante le risultanze delle scritture contabili (v. Cass. ordinanza n.6983 del 15/3/2024). 
In definitiva, quindi, deve riconoscersi portata “integrativa” ai fini probatori anche all'artificio matematico costituito dalla scrittura di raccordo, allorchè, come nel caso in esame, le lacune documentali siano frammentarie e limitate ad alcune sporadiche mensilità intermedie a fronte di un rapporto ultradecennale. 
Condiviso quindi il primo profilo della censura in esame la stessa si configura invece inaccoglibile con riguardo all' invocato superamento della proposta eccezione prescrittiva ordinaria e decennale degli effettivi pagamenti solutori. 
Nel caso di specie, il periodo prescritto atteneva a quello antecedente il decennio precedente l'introduzione del giudizio e, nel caso specifico, assumendo l'istanza di mediazione incontestato valore interruttivo della prescrizione, il periodo prescritto doveva estendersi al periodo antecedente il decennio decorrente a ritroso dalla presentazione della predetta istanza del 18/1/2012 e quindi anteriori al 18/1/2002 con riferimento alle rimesse, con conseguente rilevanza del periodo del rapporto da rielaborare dalla predetta data del 18/1/02 alla data di chiusura del rapporto del 18/10/2002 (dieci mesi esatti), partendo quindi dal saldo contabile del 18/1/02 (€11.869,87 a debito del correntista) come rideterminato con utilizzo di scritture di raccordo. 
La rideterminazione contabile richiesta con la predetta ordinanza istruttoria, svolta, con utilizzo di scritture di raccordo ed epurata delle rimesse solutorie prescritte antecedenti il ### conduceva al riconoscimento di un credito, pur sempre a favore del correntista, pari ad €565,73 e quindi a determinare la somma oggetto di condanna ripetitoria, pari ad €448,72 al netto del saldo contabile a credito di €117,01 presumibilmente già versato all'atto di chiusura del rapporto. 
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del grado, reputa il Collegio potersi confermare la statuizione integralmente compensativa già adottata dal primo giudice, atteso che l'accoglimento parziale del gravame da un lato e il notevole ridimensionamento di quanto richiesto con l'atto introduttivo, persista a configurare, anche in questo grado processuale, una chiara ipotesi di reciproca soccombenza.  PQM La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n.2384/2018, resa dal Tribunale monocratico di ### in data ###, pubblicata il successivo 27/11/2018, così provvede: 1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza 2)accerta e dichiara che, alla data del 18/10/2002, il rapporto di conto corrente n.27/2078 presentava un saldo a credito del correntista pari ad €575,73 e, per l'effetto 3)### la società appellata, ### spa, alla restituzione in favore dell'appellante ### della somma di €448,72 oltre interessi dalla domanda al soddisfo; 4)Dichiara integralmente compensate le spese del grado. 
Così deciso nel corso della ### di consiglio in videoconferenza dell'11/2/2025.   ### (dott. ### 

Il Giudice
Ausiliario estensore (avv. ###


causa n. 916/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Labellarte Filippo, Leonardo Nota

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4067/2025 del 11-08-2025

... rapporto di parentela tra le parti; la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto. Orbene, il tribunale, ha valutato vari elementi di prova acquisiti in giudizio, procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario, isolatamente e in connessione con gli altri. Condivisibilmente, sono state valorizzare dal giudice di prime cure diverse circostanze che, nel loro insieme, hanno condotto a ritenere simulata l'alienazione degli immobili oggetto di causa. Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra #### e ####, rispettivamente figlia e madre. Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame. A rafforzare tale indizio ha contribuito la circostanza che la ### abbia riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante su tutti i beni alienati (appartamenti e un box auto), avendo la stessa solo formalmente ceduto la nuda proprietà, continuando a mantenere un uso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa ### D'### presidente dott. ### consigliere dott.ssa ### consigliere rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 2940/2020 R.G. di appello avverso la sentenza 4831/20 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, t r a ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ###) che le rappresenta e difende; APPELLANTI e ### (c.f. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###); ###: simulazione ### come da note di udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio ### ed ### innanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data ### a rogito per notaio ### da Napoli rep. 14730 racc. 7451, e con il quale la sig.ra ### ha alienato in favore della sig.ra ### la proprietà superficiaria delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Napoli alla ### n. 91, vale a dire appartamento al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo scala C int. 46, composto al piano quindicesimo di vani quattro ed accessori ed al piano sedicesimo di vani quattro ed accessori con annessi terrazzi di proprietà esclusiva, oltre box auto al piano seminterrato secondo, int.83, di mq.18, il tutto riportato dall' ### del ### di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati - alla sez. PON - foglio 17 - ### n. 91 - zc.9 - pt: - 378/ sub.389 (ex sub. 129)-P/ 15-16-int.46-scala C-cl.3-vani 11,5, cat. /A 2-
RC.Euro 1.069,07; -378/sub. 336-P/###-int.83-c1.4-mq. 18-RC. euro 65,07, cat. C/6, è affetto da simulazione assoluta e perciò è nullo ed inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1416 cod. civ. per l'effetto, accertare e dichiarare che detto immobile è tutt'ora di proprietà della sig.ra ### 2) Ordinare conseguentemente al ### dei ### di ### di procedere alla annotazione della presente sentenza a norma dell'art.  2652 cod. civ. con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.  3)Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite”.  ### a fondamento della domanda deduceva: -di essere stata assunta in data ### con mansioni di cameriera ai tavoli presso la ###s ### S.a.s., rappresentata da ### socia accomandataria e legale rappresentante della società, con sede ###; -che il rapporto di lavoro si era svolto in modo continuativo fino al 27/01/2002, quando era stata licenziata verbalmente; - che, in conseguenza di ciò, decideva di impugnare il licenziamento e di proporre ricorso (ex art. 414 c.p.c., depositato il ###) per il riconoscimento di differenze retributive, indennità e ### - che nel frattempo, ### aveva ceduto le proprie quote al coniuge ### il quale mutava la denominazione sociale in ###s ### S.a.s. di ### - che, successivamente, ### aveva ceduto l'azienda nuovamente alla ### divenuta amministratrice e legale rappresentante della ### S.r.l., società poi sciolta e cancellata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci; -che con sentenza n. 8747/2007, il Giudice del ### accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/09/1999 al 27/01/2002, aveva condannato la s.a.s ###s ### di ### & C. al pagamento in suo favore di € 36.079,13, oltre interessi e rivalutazione ### - che, non avendo ottenuto alcun pagamento, essa attrice aveva agito giudizialmente contro ### per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2290 c.c., al pagamento della somma di € 27.059,34, pari al 75% del credito, quale ex socia accomandataria, responsabile per le obbligazioni sociali sorte durante il suo mandato; - che il Tribunale di Napoli - ### Civ. - con sentenza n. 8996/2011, aveva accolto la domanda, ma la ### aveva proposto appello, eccependo la nullità della notifica e l'infondatezza della pretesa; - che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 793/2014, dichiarata la nullità della notifica e della sentenza di primo grado, aveva disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado; - che, riassunto il giudizio con comparsa ex art. 354 c.p.c., aveva dunque reiterato la richiesta di condanna per responsabilità patrimoniale ed il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12427/2016, l'aveva accolta nuovamente, condannando la ### al pagamento di € 27.059,34, oltre rivalutazione, interessi e spese legali. ### di precetto successivamente notificato era rimasto privo di esito.  - di avere appreso, tuttavia, nel corso del giudizio, che con atto del 30/01/2012 rogato dal ### la ### aveva trasferito alla madre ### la proprietà superficiaria di alcune unità immobiliari in Napoli (via ### n. 91), riservandosi il diritto di abitazione sull'immobile e uso del box auto; - che l'immobile in questione era sito al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo della scala "C" distinto dall'int. 46, composto al piano quindicesimo da quattro vani, cucina, due bagni e disimpegni, con annessi terrazzi a livello in proprietà esclusiva, confinante con appartamento int.45 e con cortile comune per due lati, con pertinenza della predetta unità costituita dal box auto al piano seminterrato secondo, distinto dall'int. 83, della superficie di mq.18 circa, il tutto riportato dall' ### del ### di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati - alla sez. PON - foglio 17 - ### n. 91 - 2c.9 - pt: - 378/sub.389 (ex sub. 129)-P / 15- 16-int.46-scala C-cl,3-vani 11,5, cat./A 2-RC.Euro 1.069,07; -378/sub.336-
P/###-int.83-cl.4-mq. 18-RC.Euro 65,07, cat. C/6; -che il prezzo dichiarato era di € 55.200,00, apparentemente versato tramite 6 assegni circolari emessi da ### S.p.A. in data ###; - che il suddetto atto del 30/01/2012 era affetto da simulazione assoluta, non essendo mai avvenuto il reale trasferimento della proprietà, in quanto lo stesso era solo finalizzato a sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale del creditore; - che, a riprova di tale assunto deponevano i seguenti elementi: - il prezzo manifestamente irrisorio rispetto al valore reale; - la riserva di diritti vitalizi alla venditrice; - la stretta parentela tra le parti; -l'assenza di prova effettiva del pagamento; -che, dunque, l'atto di compravendita doveva ritenersi nullo per simulazione, avendo la ### posto in essere un comportamento fraudolento, volto ad eludere le proprie obbligazioni nei suoi confronti. 
Si costituivano in giudizio ### e ### con comparsa depositata in data ###, così instando all'adito giudice: “### la domanda proposta dalla ###ra ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; - condannare la ###ra ### al pagamento delle spese di giustizia con distrazione in favore dei procuratori attributari”. 
Eccepiva, in particolare, da un lato, che la ### avrebbe avuto conoscenza della prima pronuncia giudiziale solo in epoca successiva alla stipula dell'atto di compravendita; dall'altro, che il corrispettivo sarebbe stato regolarmente versato mediante assegni circolari, successivamente incassati. 
La causa veniva istruita unicamente attraverso la produzione documentale e trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Con sentenza del 09/07/2020, il Tribunale di Napoli così statuiva: “Dichiara privo di effetti perché simulato, l'atto di compravendita stipulato tra ### e ### per atto del notaio ### del 30.1.2012 rep.1470 racc.7451; 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 624,38 (spese prenotate a debito) per spese, ed € 5.885 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. 3) Dispone la trascrizione della presente sentenza, con onere a carico di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2652 n. 4 c.c.” Il giudizio di appello ### e ### con atto di appello notificato a mezzo pec in data ###, a ### hanno impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A totale riforma della Sentenza n. 4831/20 del Tribunale di Napoli rigettare tutte le domande avanzate dalla ###ra ### nel giudizio R.g.  ###/17; - ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria presso l'ufficio territoriale Napoli 1 reg. gen. n. 1680 reg. part.  1320 e della Sentenza 4831/20 con tutte le statuizioni del caso; - condannare la ###ra ### al pagamento delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore attributario”. 
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data #### rassegnando le seguenti conclusioni: “### la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; 2) Dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.  348 c.p.c. 3) Dichiarare l'appello per come proposto inammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell' artt. 342 c.p.c.; 4) Nella non creduta ipotesi in cui venisse disatteso quanto sopra, dichiarare l'appello destituito di ogni fondamento in punto di fatto e in linea di diritto e per l'effetto rigettarlo. 5) Condannare le appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette ai poteri ex officio dell'on. il collegio e, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre i.v.a.  e c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione”. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c. 
I motivi della decisione In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.  ### giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del ### nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. 
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.  ### deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con l'unico motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta, deducendo l'omissione da parte del primo giudice di un'adeguata valutazione del contesto familiare, economico e patrimoniale in cui si collocherebbe l'atto di compravendita oggetto di causa, nonché delle prove documentalmente acquisite agli atti. 
In particolare, evidenziano che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile da parte di ### - madre dell'alienante ### - risponderebbe a finalità legittime di natura familiare e patrimoniale, legate alla volontà della ### di tutelare e conservare il patrimonio a favore dei propri nipoti, figli della ### Tale intervento si sarebbe reso necessario a seguito delle difficoltà economiche della figlia, che, non riuscendo a vendere l'immobile al prezzo inizialmente richiesto (€ 300.000), si era dichiarata disposta ad accettare una consistente riduzione del corrispettivo. 
Al fine di evitare una vendita svantaggiosa, la ### avrebbe dunque deciso di procedere all'acquisto della sola nuda proprietà, consentendo alla ### di ottenere liquidità immediata senza dover abbandonare l'immobile, grazie alla riserva del diritto di abitazione, espressamente pattuita in sede contrattuale. 
Tale operazione, dunque, sarebbe stata posta in essere solo per intenti di solidarietà familiare e pianificazione patrimoniale, senza alcuna finalità dissimulatoria. 
A conferma della genuinità del negozio, le appellanti richiamano la documentazione prodotta in primo grado (assegni circolari ed estratti conto bancari - all.ti 2, 4 e 5), asseritamente comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito (€ 55.200,00) ed osservano che, nonostante la rilevanza probatoria di tali elementi, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo, incorrendo nella violazione dell'art.  116 c.p.c. 
Ulteriore elemento confermativo dell'effettività del trasferimento sarebbe costituito dal comportamento successivo delle parti, in quanto la ### subito dopo l'atto, si era trasferita stabilmente nell'immobile oggetto della vendita, esercitando il diritto di abitazione, in coerenza con quanto pattuito. 
Il giudice di primo grado avrebbe dunque accolto la domanda attorea in assenza di qualsivoglia prova dell'accordo simulatorio tra le parti, in violazione dell'art. 2697 c.c., essendosi l'attrice limitata a dedurre un generico pregiudizio ai propri diritti di credito, senza fornire prova, né dell'inesistenza della volontà negoziale, né dell'esistenza di un accordo simulatorio. 
Peraltro, la pretesa creditoria della ### originava da una sentenza del 2016, emessa in esito a un giudizio instaurato nel 2014, quindi successivamente alla compravendita (stipulata il 30 gennaio 2012); in forza di tale assunto, la ### afferma di essere venuta a conoscenza del credito vantato dall'odierna appellata solo il 14 gennaio 2013, in occasione della notifica della sentenza n. 8996/2011 (poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello con sentenza n. 793/2014). 
Ne conseguirebbe l'insussistenza, alla data dell'atto, di qualsiasi consapevolezza circa eventuali azioni esecutive in corso, con conseguente esclusione di intenti fraudolenti. 
Quanto al prezzo di vendita, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sua incongruità quale indizio di simulazione, richiamando genericamente il listino della ### senza considerare che oggetto della cessione era la nuda proprietà, e che la riserva del diritto di abitazione era in favore di una persona trentottenne. In base ai coefficienti di capitalizzazione, il valore della nuda proprietà sarebbe pari a circa il 15% della piena proprietà, rendendo il corrispettivo di € 55.200,00 pienamente congruo in rapporto al valore stimato dell'immobile (€ 368.000,00). 
Inoltre, il rapporto di parentela tra venditrice e acquirente non potrebbe, da solo, integrare un elemento idoneo a fondare la presunzione di simulazione, essendo del tutto legittima la stipula di contratti tra familiari, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. 
Infine, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il principio, sancito anche da Cass. civ., sez. III, sent. 21 marzo 2017, n. 5326, secondo cui, in materia di simulazione assoluta, l'effettivo pagamento del prezzo - se documentato - esclude la natura fittizia del contratto. che, nel caso di specie, sarebbe stata fornita in modo puntuale e non contestata.  ### non può trovare accoglimento. 
Ai fini della prova della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, occorre dimostrare che le parti non abbiano realmente voluto la produzione degli effetti del contratto impugnato. 
La posizione di terzietà della ### nella fattispecie in esame, le consente di fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c., che disciplinano rispettivamente la simulazione del contratto e la possibilità di provare la stessa anche mediante testimoni o presunzioni. 
In materia di simulazione contrattuale, infatti, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale l'onus probandi dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio, a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato, o soggetti terzi, loro eredi agenti per la riduzione, o aventi causa, i quali assai difficilmente potrebbero avere accesso ai documenti contenenti la dichiarazione di volontà necessaria a porre nel nulla quella contenuta nel contratto simulato. 
In considerazione di tale difficoltà di reperimento, l'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, ex multis, Cass. n. 5765 del 17.3.2005), stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo alle parti di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché si tratti di presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 In tal senso, noto indirizzo giurisprudenziale stabilisce che, “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. II, 24.11.2003, n. 17858; v., tra le altre: Cass. civ., Sez. III, 28.10.2014, 22801; Cass. civ., Sez. III, 26.11.2008, n. 28224). 
Nel più specifico ambito della prova per presunzioni, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cassazione civile sez. II, 22/07/2014 - ud. 28/05/2014, dep. 22/07/2014- n.16691) “il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E' pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento”. 
In relazione al contratto di compravendita, ove si contesti la simulazione assoluta, è necessario provare che le parti non abbiano realmente inteso produrre gli effetti giuridici del contratto, il che implica la dimostrazione che l'alienazione del bene non sia stata effettivamente voluta. 
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato alcuni elementi indiziari tipici che, in un caso come quello in esame, possono condurre a ritenere che il contratto sia stato simulato.
Tali elementi sono: la causa simulandi, cioè il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza; il rapporto di parentela tra le parti; la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto. 
Orbene, il tribunale, ha valutato vari elementi di prova acquisiti in giudizio, procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario, isolatamente e in connessione con gli altri. 
Condivisibilmente, sono state valorizzare dal giudice di prime cure diverse circostanze che, nel loro insieme, hanno condotto a ritenere simulata l'alienazione degli immobili oggetto di causa. 
Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra #### e ####, rispettivamente figlia e madre. 
Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame. 
A rafforzare tale indizio ha contribuito la circostanza che la ### abbia riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante su tutti i beni alienati (appartamenti e un box auto), avendo la stessa solo formalmente ceduto la nuda proprietà, continuando a mantenere un uso esclusivo degli immobili. 
Ulteriore elemento rilevante attiene al momento in cui è avvenuta l'alienazione, ossia il 30 gennaio 2012, quando il giudizio promosso da ### contro ### era già stato introdotto. Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non riscontrata la tesi della venditrice di essere all'oscuro del credito vantato nei suoi confronti. 
Invero, è emerso dagli atti che la causa di lavoro da cui originava il credito della ### nei confronti della ### si era già conclusa con la sentenza n. 8747/2007. 
Inoltre, le condotte poste in essere nel corso della vertenza di lavoro tra le parti hanno rafforzato la tesi della consapevolezza del debito da parte della ### stessa.
Quest'ultima, infatti, aveva ceduto le proprie quote della società ###s ### al marito, ### (titolare della società debitrice), il quale a sua volta aveva nuovamente ceduto l'azienda alla srl ### amministrata sempre dalla ### Questo susseguirsi di passaggi societari, durante la pendenza della lite, è stato correttamente considerato altro elemento sintomatico di una precisa strategia volta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, oltre che conferma della piena consapevolezza dell'esistenza del credito da parte della ### Alla luce di tutti questi elementi - legame familiare, riserva del diritto di abitazione, consapevolezza pregressa del credito, artificiose operazioni societarie e prezzo ritenuto irrisorio - il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita intercorso tra le parti. 
Le appellanti, nel proprio atto di impugnazione, prospettano una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio, tesa, nella sostanza, a negare valenza indiziaria agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado e ad offrire una diversa ricostruzione della vicenda in esame. 
Tuttavia, la tesi delle stesse proposta non convince. 
Diversi elementi comprovano la c.d. causa simulandi (ovvero il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere il contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza), ritenuta dal giudice di prime cure. 
A tal proposito, deve essere esclusa, in primo luogo, la presunta ignoranza, da parte della ### del credito di lavoro oggetto di contestazione, ancora dedotta in questa sede. 
Va infatti considerato che l'atto di trasferimento immobiliare, oggetto di giudizio, è stato stipulato il 30 gennaio 2012, ovvero dopo la notifica degli atti rilevanti del precedente giudizio di lavoro e successivamente alle due diffide ad adempiere inviate dalla ### a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In proposito, il primo giudice, argutamente, osserva: “la causa di lavoro contro la società ###s ### di ### marito della convenuta ### che ha accertato l'esistenza del credito di lavoro della attrice, è stata definita con sentenza n. 8747/2007, quindi ben prima della intervenuta alienazione degli immobili; nelle more della causa di lavoro la ### socia accomandataria della ###s ### ha ceduto al coniuge le proprie quote di partecipazione nella predetta società e successivamente, sempre nelle more della vertenza, ### ha ceduto l'azienda alla srl ### di cui ### è diventata amministratrice. Le vicende sin qui descritte dimostrano la piena consapevolezza della ### della esistenza di un credito (quantomeno litigioso) di ### già al momento della compravendita”. 
Inoltre, l'atto di compravendita è stato formalizzato a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione della sentenza n. 8996/2011, con la quale il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della ### ai sensi dell'art. 2290 c.c. (sebbene tale sentenza sia stata successivamente dichiarata nulla per difetto di contraddittorio). 
Anche la tempistica dell'atto di acquisto dell'immobile non può dunque ritenersi neutra, anzi rappresenta un rilevante indizio della simulazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tenuto anche conto del fatto che il notaio rogante è stato espressamente esonerato dall'eseguire finanche le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie per dichiarati motivi di urgenza, che tuttavia non sono mai stati chiaramente esplicitati o provati. 
Pienamente integrato risulta poi l'elemento della “retentio possessionis” da parte dell'apparente venditore/cedente, atteso che, dal contenuto dell'atto di compravendita, emerge come il trasferimento della nuda proprietà in favore della ### non abbia comportato alcuna modifica della situazione di fatto, avendo la ### mantenuto il possesso e l'uso esclusivo dell'immobile grazie alla riserva del diritto di abitazione contenuta nello stesso atto, mentre l'acquirente, ### non ha tratto dall'acquisto alcuna utilità concreta. 
Quanto all'asserito reale pagamento del prezzo indicato nel contratto, premesso che, come rilevato dal giudice di prime cure, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la prova del pagamento non può consistere nella dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta in un rogito notarile (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5372), deve rilevarsi che, dalla documentazione in atti, non emerge un effettivo collegamento tra gli assegni circolari indicati in contratto ed i versamenti risultanti dagli estratti conto della ### prodotti in giudizio. 
Invero, l'atto di compravendita datato 30 gennaio 2012, prevedeva il rilascio di sei assegni circolari (che nel contratto si assume essere stati emessi il 27 gennaio 2011 e non il 27 gennaio 2012) per un valore complessivamente pattuito in euro 55.200,00, mentre le operazioni bancarie risultanti sul conto corrente - indicate nella descrizione degli estratti conto depositati come “versamento assegni circolari” - documentano accrediti per l'importo complessivo di soli euro 40.000,00 (inferiore al prezzo pattuito nel contratto di compravendita), peraltro effettuati a distanza di circa due mesi dalla data di stipula dell'atto ( estratti conto ### intestato ad ### che documentano un primo accredito per euro 20.000,00 in data 28 marzo 2012 ed un secondo accredito, di uguale importo, in data 29 marzo 2012). 
Non è stata inoltre fornita alcuna prova in ordine alle asserite condizioni di difficoltà economica della ### né risulta documentata l'offerta in vendita degli immobili sul mercato immobiliare per il prezzo di euro 300,000; mentre al contrario, il prezzo pattuito, pure tenendo conto della giovane età dell'acquirente, in base ai parametri OMI (dai quali si ricava un valore dei detti immobili sicuramente superiore rispetto a quello indicato dalle appellanti) si rivela certamente incongruo. 
Non convince, in ogni caso, neanche la tesi sostenuta dalle appellanti, secondo cui la ### avrebbe deciso di acquistare gli immobili per € 55.200,00, con l'unico intento di aiutare la figlia in un presunto stato di difficoltà economica. 
Innanzitutto, come detto, alcuna prova è stata infatti fornita in ordine a tale condizione della ### né alla necessità impellente di compiere l'atto di compravendita per le dedotte finalità assistenziali (per giunta con esonero del notaio dal compimento dall'eseguire le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie); inoltre incoerentemente con i dichiarati motivi di urgenza, gli accrediti del danaro ricevuto dalla asserita vendita della nuda proprietà degli immobili, sarebbero poi avvenuti non nell'immediato, bensì, come già rilevato, dopo due mesi dalla stipula.
La dedotta funzione concreta di sostegno economico alla ### che si assume sottesa all'atto di compravendita, non appare peraltro assolutamente giustificata, risultando rispetto ad essa eccessivo ed eccentrico l'atto concretamente posto in essere, in base al quale, come rilevato dalla parte appellata, “l'acquirente, classe 1947, avrebbe conseguito il possesso materiale dei beni solo nel caso di premorienza della figlia-venditrice, classe 1973… ###… quest'ultima, in ipotesi di successione materna, avrebbe conseguito nuovamente la totale proprietà di detto compendio per cui anche in relazione a ciò, non avrebbe avuto alcun senso e/o funzione la dinamica contrattuale ex adversa pretesa”. 
Di contro, non può non rilevarsi come le dedotte finalità assistenziali avrebbero potuto essere agevolmente conseguite mediante strumenti giuridici sicuramente più consoni ed adeguati a disciplinare gli indicati interessi perseguiti dalle parti, piuttosto che attraverso la stipula, “con urgenza” dell'atto di trasferimento immobiliare ad oggetto. 
Alla luce di tutte le esposte considerazioni, non sussistono dubbi che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti, pervenendo alla giusta conclusione che il contratto di compravendita per cui è causa sia simulato. 
Ne deriva il totale rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 
Va rigettata, altresì, la domanda proposta dalla parte appellata ex art. 96 c.p.c. 
Giova rammentare che «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che le appellanti abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure; né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio. 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.  115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il ### (Cass. SS.UU. 3774/2014).  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli -###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### con atto di appello notificato in data ###, avverso la sentenza n. 4831/20 emessa dal Tribunale di Napoli - ### - in data ###, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata; 2) condanna ### e ### al pagamento, in favore della parte appellata e con attribuzione all'avvocato ### dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione Napoli, nella ### di Consiglio del 26 giugno 2025 ### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa ### D'

causa n. 2940/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Minauro Lucia, D'Ambrosio Aurelia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23920/2023 del 07-08-2023

... della domanda di accertamento del diritto alla soluti retentio; va, dunque, data continuità a Cass. n. 24365 del 2022 che ha ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il giudizio in cu i era stata dedotta "l'illegittimità del provvedimento dell'### di ripetizio ne delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa d ella mancata iscrizione negli elenchi dei braccia nti agricoli, p er gli anni in contestazione" e non, invece, alla più recente pronuncia di Cass. n. ### del 2022, pervenuta ad opp oste conclusioni; deve, peraltro, osservarsi che è intervenuta anche n. ### del 2022 che, affrontan do la mede sima questione, ha affermato il principio seco ndo cui "il beneficio dell'esenzione dal pagamen to delle spe se processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è prop osta uni tamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione"; la Corte di appello di Milano non si è attenuta agli indicati principi perché ha condannat o l'odierna ricorr ente, nonostante la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 18/20, presso l'####, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati #### R.G.N. ###/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/06/2023 CC ##### PASSARELLI, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2020 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 657/2019; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio del 15/06/2023 dal ###. ### CALAFIORE. 
RILEVATO che: la Corte di appello di Milano, rigettato il gravame proposto da ### ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla ste ssa, volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità de l provvedimento di "ripetizione" della somma di ### 23.634,07 a titolo di indebita percezione, nel periodo compreso dal 2011 al 2014, di quote di integrazione al minimo sulla pensione percepita non spettante per superamento del reddito previsto; a fond amento della decisione, la Corte d i appello ha osservato come fosse stata accertata, in favore de lla ricorrente e del marito della stessa, la fruizione di redditi nell'anno 2009 a titolo di rendita da assicurazione e che per quell'anno non fosse stata presentata dichiarazione dei reddit i; da tale circostanza era derivata l'erronea erogazione dell'integrazione al minimo negli anni seguenti; alla statuizione principale seguiva quella accessoria sulle spese, regolate, per entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenz a in conside razione della irrilevanza della presentazione della richiesta di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi di accertamento negativo di indebito e non di prestazioni; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ### deducendo un unico motiv o di censura; l'INPS ha resistito, con controricorso; chiamata la causa all'adunanza camerale del 15 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); ### con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta falsa applicazione dell'art. 152 disp. att.  c.p.c., come formulato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. con modif . i n L. n. 326 del 200 3, per aver e la sentenza impugnata, pur in presenza della dichiarazione ex art. 1 52 dis p. att. c.p. c., resa dalla parte personalmente, erroneamente condannato la stessa al pagamento delle spese giudiziali; il motivo, ritualmente argomentato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione di cui all''art. 366 n. 6 c.p.c. e all'art. 369 n. 4 c.p.c., è fondato; l'art. 152 disp. att. c.p.c. stabilisce, nella parte che qui interessa, che "Nei giudizi prom ossi per ott enere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art.  96, comma 1, c.p .c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titola re, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini ### risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.  76, commi da 1 a 3, e art. 77. ### to che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sost itutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttiv o e si impegna a comunicare, fino a ch e il processo non sia definito, le va riazioni rilevanti dei limiti d i reddito verificatesi nell'anno precedente (...)"; nel confrontarsi con la disposizione in oggetto, la Corte ha osservato come il beneficio dell 'esonero de gli oneri processuali in caso di soccombenza, introdotto dalla L.  533 del 1973, art. 11, sulle basi della L. n. 153 del 1969, previgente art. 57, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale avesse, nel tempo, ampliato l'amb ito di estensione sia dal punto di vista soggettivo, includendovi l'### dal lato passivo (Corte Cost. n. 23 del 1973) ed i congiunti superstiti del lavoratore (Corte Cost. n. 98 del 1987), sia dal punto di vista oggettivo, ricomprendendo (Corte Cost. n . 85 del 1979 ) anche le contro versie assistenziali, per l'assimilabilità delle du e situazioni sul piano sostanziale e processuale; la Corte h a anche e videnzia to come, soprattutto n ella vigenza della precedente versione della dispo sizione (quella introdotta dalla L. n. 533 del 1973, art. 11), si fosse realizz ata, grazie agli interventi d ella Corte Costituzionale richiamati, la massima forza espansiva della ratio normativa, tesa a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando "si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" (v. in motivaz. Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020). Nel con tempo, ha osservato che, così individuata la finalità che sorregge la logica di favore di cui la disp osizione è espressione, essa deve legarsi strettamente "non a qualsiasi domanda ine rente al la materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domand a tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali", trattandosi di "disciplin a (...) espressione di diritto singolare, che non si p resta dunque ad essere applicato a casi no n espressamente indicati" (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. n. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente pr ima della modifica di cui al D. L. n. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come "### del lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese ### subordinato al fatto che questi ### ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali"); Cass. n. 16676 del 2020, cit., seguita dalla successiva Cass. n.6572 del 2023, ha pure osservato che la medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che "il diritto alla prestazione ### l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento"; il ben eficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condan na dell'istituto previd enziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli; non si intende ora rimettere in discussi one i p rincipi esposti, tut tavia, la fattis pecie concreta non è riconducibile ai precedenti della Co rte, per ave re un petitum diverso e più ampio; oggetto del giudizio non è solo l'accertame nto de lla illegittimità della pretesa dell'### ma anche del diritto a trattenere la quota di pensione pretesa dall'### il diritto alla prestazione previdenziale è, quindi, l'oggetto della domanda g iudiziale e non mera conseguenz a "indiretta ed eventuale" della domanda di accertamento del diritto alla soluti retentio; va, dunque, data continuità a Cass. n. 24365 del 2022 che ha ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il giudizio in cu i era stata dedotta "l'illegittimità del provvedimento dell'### di ripetizio ne delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa d ella mancata iscrizione negli elenchi dei braccia nti agricoli, p er gli anni in contestazione" e non, invece, alla più recente pronuncia di Cass. n. ### del 2022, pervenuta ad opp oste conclusioni; deve, peraltro, osservarsi che è intervenuta anche n. ### del 2022 che, affrontan do la mede sima questione, ha affermato il principio seco ndo cui "il beneficio dell'esenzione dal pagamen to delle spe se processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è prop osta uni tamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione"; la Corte di appello di Milano non si è attenuta agli indicati principi perché ha condannat o l'odierna ricorr ente, nonostante la rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., al pagamento delle spese del grado; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata ex art. 382, comma 3, c.p.c. nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente, a titolo di spese processuali, al pagamento della somma di ### 1.9 00,00, (v., in relazione alla cassazione senza rinvio, la recente Cass. 12454 del 2022); le sp ese del giudi zio di cassazione si compensano in ragione degli evidenziati contrasti.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odier na ricorrente al pagamento delle spese di lite per il grado d'appello del giudizio, come indicato in parte motiva. 
Compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella came ra di consigli o del 15  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Calafiore Daniela

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