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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8341/2024 del 27-03-2024

... nell'adunanza camerale del 25/10/2023 dal ###. ####À Retratto agrario R.G.N. 27456/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 Adunanza camerale ### 1. ### ricorre per la cassazione della sentenza 734/22, dell'11 maggio 2022, della Corte d'appello di Bari, che - nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 2721/18, del 30 ottobre 2018, del Tr ibunale di Foggia - ha co nfermato l'accoglimento della domanda di retratto agr ario, proposta da ### in relazione all'app ezzamento di terreno sito in agro di ### di ### alla co ntrada “###”, oggetto di acqui sto da parte della ### in virtù di contratto di compravendita concluso il 3 luglio 2012. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal ### il quale - sul presupposto di essere proprietario e coltivatore di un terr eno agricolo confinante con quello oggetto di vendita - assumeva non essere stato des tinatario di “denuntiatio”, ai fini d ell'esercizio della prelazione agraria. Costituitasi in giudizio, la ### contestava la domanda, deducendo la nu llità della determina n. 269 del 15 luglio 2008 con cui il Comune di ### di ### aveva dato luogo all'affra ncazione del terreno in favore del ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 27456-2022 proposto da: ### domi ciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentata e difesa da sé medesima; - ricorrente - contro ### domiciliato presso l'indirizzo di posta elett ronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'### - controricorrente - Avverso la sentenza n. 734/2022 della Corte d'appello di Bari, depositata l'11/05/2022; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/10/2023 dal ###. ####À Retratto agrario R.G.N. 27456/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/10/2023 Adunanza camerale ### 1. ### ricorre per la cassazione della sentenza 734/22, dell'11 maggio 2022, della Corte d'appello di Bari, che - nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 2721/18, del 30 ottobre 2018, del Tr ibunale di Foggia - ha co nfermato l'accoglimento della domanda di retratto agr ario, proposta da ### in relazione all'app ezzamento di terreno sito in agro di ### di ### alla co ntrada “###”, oggetto di acqui sto da parte della ### in virtù di contratto di compravendita concluso il 3 luglio 2012.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal ### il quale - sul presupposto di essere proprietario e coltivatore di un terr eno agricolo confinante con quello oggetto di vendita - assumeva non essere stato des tinatario di “denuntiatio”, ai fini d ell'esercizio della prelazione agraria. Costituitasi in giudizio, la ### contestava la domanda, deducendo la nu llità della determina n. 269 del 15 luglio 2008 con cui il Comune di ### di ### aveva dato luogo all'affra ncazione del terreno in favore del ### chiedendo, inoltre, darsi corso a consulenza tecnica d'ufficio per verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei diritti di prelazione e retratto in capo all'attore. 
Accolta la domanda dal prim o giud ice, la decisione veniva confermata in appello.  3. Avverso la sen tenza della Corte pu gliese ha proposto ricorso per cassazione la ### 3.1. Il motivo, indicato in ricorso sub A), denuncia - ex art.  360, comma 1, “lettera c)”, cod. proc. civ. - violazione dell'art. 3 102 cod. proc. civ., assumendo che, a seguito dell'affrancazione, da parte del ### del terreno posto a confine di quello per cui è causa, essendo lo stesso in regime di comunione legale dei beni, anche la moglie dell'allora attore avrebbe dovuto partecipare al presente giudizio, in veste di litisconsorte necessaria.  3.2. Il motivo indicato sub ###) denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.  167, comma 1, 115, comma 1, e 416, comma 3, cod. proc. civ., nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7, comma 2, n. 2), della legge 14 agosto 1971, n. 817, oltre che dell'art. 2697, comma 1, cod.  Nell'evidenziare di aver preso specifica posizione sulle condizioni per l'esercizio, da parte del confinante, del diritto di retratto (nei limiti in cui l'es istenza dei fatti e comportamenti fondanti tale diritto risulti conoscibile, potendo “essere non nota a chi subisce il retratto”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver “ritenuto la Corte d'Ap pello erroneamente provate le condizioni dell'azione”.  3.3. Il motivo indicato sub ###), proposto con riferimento alla legge n. 817 del 1971, art. 7, “in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.”, lamenta “omesso esame di un fatto decisivo e controverso, mancando una condizione essenziale del diritto di prelazione”, vale a dire “la conduzione diretta da parte del ### del terreno attigu o a quello di causa”, avendo il medesimo attore “confessato” che l'esercizio avviene ad opera di terzi, com e sarebbe emerso anche dalla deposizione del teste ### 3.4. Il motivo indicato sub ###) denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - “omesso esame di un fatto decisivo e 4 controverso”, ovvero che, “secondo il giudice di prime cure”, la “contestazione del l'avvenuta affrancazione del terreno” di proprietà del ### “era av venuta solo con la comparsa conclusionale e non anche con la c omparsa di costit uzione e risposta”.  3.5. Il motivo indicato sub ###) denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.  167, comma 1, 415, comma 1, e 416, comma 3, cod. proc. civ., nonché dell'art. 8, comma 1, della legge n. 590 del 1965 e dell'art.  7, comma 2, n. 2), della legge n. 817 del 1971, oltre che dell'art.  2697, comma 1, cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto, erroneamente, “non contestata la qualifica di coltivatore diretto in capo al Noviello”.  3.6. Il motivo indicato sub ###), proposto con riferimento alla legge n. 817 del 1971, art. 7, “in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.”, lamenta “omesso esame di un fatto decisivo e controverso”, mancando una condizione essenziale del diritto di prelazione, ovvero “l a coltivazione bi ennale dei terreni agricoli confinanti di proprietà” del ### La ricorrente censura la sentenza im pugnata per aver ritenuto, erroneament e, non contestata tale circostanza, sebbene tali “documenti probatori” non fossero “esaminabili dal giudicante”, in quanto parte di essi “contenuta nel fascicolo di parte attrice depositato oltre il termine di cui al l'art. 169 cod. proc. civ. in assenza di app osita autorizzazione del Giudicante”, né potendo tale carenza “essere sopperita dalla consulenza tecnica d'ufficio”.  3.7. Il motivo indicato sub ###), proposto con riferimento alla legge n. 817 del 1971, art. 7, “in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.”, lamenta “omesso esame di un fatto decisivo 5 e controverso”, e ciò “mancando una condizione essenziale del diritto di prelazione: il non avere effettuato vendite di fondi rustici con imponibi le superiore a lire mille”, non potendo, all'uopo, valere la visura catastale, anche perché “ricompresa nel fascicolo di parte tardivamente depositato”.  3.8. Il motivo indicato sub B) lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e ciò in relazione alla questione attinente alla validità dell'affrancazione del fondo divenuto di proprietà del ### questione erroneamente riten uta, dal Tribunale foggiano, sollevata, per la prima volta, solo in comparsa conclusionale.  3.9. Il motivo indicato sub ###) lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ”, visto che dall'espletata CTU emergerebbe, erroneamente, che “i fondi oggetto della richiesta prelazione, in aggiunta agli altri già posseduti dall'attore, non superano il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”, avendo il consulente “effettuato un calcolo matematico in percentuale errato e privo di fondamento scientifico”.  3.10. Il moti vo indicato sub ###) denunci a, nuovamente, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, lamentando che, “avendo la difesa fatte proprie os servazioni ritenute essenziali” - sul contenuto della consulenza - “le stesse dovevano necessariamente essere prese in considerazione dal ### ed oggetto di chiarimenti da parte del CTU”.  3.11. Il motivo indicato sub C) denuncia erronea applicazione dell'art. 169 cod. proc. civ. e dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., 6 lamentando che la decisione è sta ta adottata su lla base di documentazione presente nel fascicolo di parte ritirato e tardivamente depositato. 
Difatti, il Tribunale ha ritenuto il termine di cui all'art. 169, comma 2, cod. proc. civ. non perentorio, escludendo che dalla sua inosservanza conseguano preclusioni all'esame dei documenti inseriti nel fascicolo, che il giudice, pertanto, ben può esaminare, qualora la co ntroparte non abbia sollevato al rig uardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare i l deposito tardivo. 
In questo modo, tuttavia, sarebbe stato disatteso il principio, enunciato da questa Corte di legittimità, secondo cui il fascicolo di parte deve essere depositato con la comparsa conclusionale al fine di consentire alla controparte, nel rispetto del contraddittorio, l'ultimo esame della documentazione prodotta, sicché, in difetto, il giudice non può porre a fondamento del la sua decisione la documentazione prodotta presente nel fasci colo de positato tardivamente e non autorizzato. (viene citata Cass. Sez. 2, sent.  26 aprile 2012, n. 6522).  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  7. Non consta, invece, la presentazione di memoria scritta da parte del ### presso questa Corte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va rigettato.  8.1. Il motivo sub A) non è fondato.  8.1.1. Dev e, infatti, esclu dersi che vi sia stata la pretermissione di un li tisconsorte necessar io, occorrendo dare seguito alla risalen te affermazione di questa Corte - mai, per vero, contradetta dalla giurisprudenza successiva - secondo cui i “comproprietari co ltivatori diretti del fondo confinante a quello posto in vendita sono autonomamente ti tolari del diritto di prelazione, secondo la previsione degli artt. 8 del la legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817”, essendosi, inoltre, precisato che “tale principio non soffre deroga nel caso in cui detti comproprietari siano coniugi e soggetti al regime della comunione legale dei beni, trattandosi di circostanza che può incidere sugli effetti dello acquisto effettuato nell'esercizio del diritto di prelazione, ma non sulla titolarità del diritto stesso da parte di ciascuno di essi”, donde l'insussistenza del litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 1983, 4787, Rv. 429675-01).  8.2. Il motivo sub ###) è, invece, inammissibile.  8.2.1. Esso, per un verso, si risolve in una - non consentita - censura sul l'apprezzamento dei risultati probatori, dogl ianza insuscettibile di assumere ri lievo in rel azione a ciascuna delle norme di diritto che si assumono, invece, violate. 
Non è ipotizzabile, difatti, neppure astrattamente la violazione dell'art. 8, comma 1, del la legge 26 maggi o 1965, n. 590 e dell'art. 7, comma 2, n. 2), della legge 14 agosto 1971, n. 817, 8 se è vero che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.  civ. “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessar iamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un 'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398 -01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto tale vizio “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia c onsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizi o di sussunzione ogni critica che i nvesta la ricostruzione del fatto material e, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l' ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erro nea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediat a dal la contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442 ). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.  ### parte, la dogl ianza oggetto del presente motivo neppure potrebbe ricondursi alla violazione dell'art. 2697 cod.  civ., visto che essa, “censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 9 360, co mma 1, n. 3), cod. proc . civ., è confi gurabi le soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01). 
Né, infine, potrebbe ipotizzarsi - anche solo in astratto - la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium”, giacché essa “può ess ere dedotta come vizi o di legittimità solo denunciando che il giudic e ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv.  640192-01; Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01). 
Per alt ro verso, e sempre con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., la stessa neppure potrebbe rilevare sotto il pr ofilo - adombrato in ricorso - di un'er rata applicazione del principio di “non contestazione”. 
Anche tale censura, infatti, è inammissibile, non essendo stata formulata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc.  civ.; l' osservanza di tale norma, infatti, esige che la parte ricorrente abbia provveduto - anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte - sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486- 01). 10 8.3. I ril ievi da ultimo sv olti comportano l'inammissibilità anche del motivo sub ###). 
Neppure in tale caso la denuncia - questa volta esplicitata - di errata applicazione del principio di non contestazione si presenta conforme alla prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., giacché la ricorrente non ha riprodotto stralci dei propri scrit ti defensional i che attesti no l'avvenuta contestazione della qualità di coltivatore diretto in capo al ### 8.4. I motivi sub ###), ###), ###) e ###), nonché quelli sub B) e ###) - che ipotizzano tutti il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - sono inammissibili per una comune , du plice, ragione. 
Tale esito si impone, in primo luogo, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc.  Al riguardo va , infatti, segnalato che - avendo l'odierno ricorrente proposto gravame contro una sentenza resa, in prime cure, in data 30 ottobre 2018 - l'atto di app ello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012. 
Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione “ratione temporis” dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. ( Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta 11 avvenuto, “di in dicare le ragi oni di fatto poste a base , rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). 
In secondo luogo, l'esito dell'inammissibilità deriva pure dalla constatazione che la ricorrente non doveva, nella presente sede di legittimità, limitarsi a indicare i fatti asseritamente “omessi” e la loro “decisività”, ma anche - ciò che non risulta, invece, avvenuto - il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essi risultino esistenti, nonché il “come” e il “quan do” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). 
In terzo luogo, poi, deve rilevarsi che i motivi qui scrutinati, lungi dal prospettare l'omesso esame di fatti, censurano, in realtà, l'apprezzamento che di essi ha fatto il giudice d'appello, donde, nuovamente la loro inammissibi lità, integrando quel tipo di censura “che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” (tale ultima è, appunto, l'ipotesi che occupa), “mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (in tal senso Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv.  656492-03).  8.5. Il motivo sub ###) è, nuovamente, inammissibile.  8.5.1. Infatti, in caso di “ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di 12 merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere gener icamente lacune d i accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico del le critiche ad essi sollevate, al fine di consent ire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione” (Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-01).  8.6. I nfine, il motivo sub C) è inammissibile, giacché la ricorrente non si confronta con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata.  8.6.1. Difatti, la Corte barese si è richi amata al principio secondo cui la “perentorietà del termine entro il quale a norma dell'art. 169, comma 2, cod. proc. civ. deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 cod. proc. civ. alle sole pr ove nuove e, quindi, ai documenti che nel giud izio si pretenda di introdurre come nuovi, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nel l'osser vanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc.  civ”. La ricorrente non coglie - né, quindi, si confronta - con l'effettivo “decisum” della sentenza impugnata, sicché il motivo risulta inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, 13 n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord.  3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).  9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, gravando sulla ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.  10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando ### a rifondere, a ### le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1219/2025 del 07-07-2025

... requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti il riscatto o retratto agrario ed errata valutazione delle testimonianze ammesse ad istanza dell'attore ### A suo dire la qualità di coltivatore diretto non poteva derivare dalla visura camerale dell'azienda poiché ciò non sarebbe sufficiente; tantomeno sarebbe sufficiente la mera iscrizione del nominativo in appositi albi od elenchi. In merito alla coltivazione almeno biennale dei fondi finitimi non sarebbe stata data prova, a niente valendo le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 16 giugno 2021. I testimoni avrebbero infatti reso deposizioni inattendibili e vaghe, non avendo identificato i beni coltivati dal ### Non sarebbe stata data prova dell'assenza di vendita di fondi rustici da parte del ### nei due anni precedenti alla compravendita dei beni per cui è causa. In merito alla forza lavoro le risultanze probatorie sarebbero derivanti dalla CTU e quindi il ### non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio, essendo ricorso all'ausiliario del giudice. Il Tribunale avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio poiché avrebbe affermato che l'onere della prova della mancata vendita dei fondi nel biennio precedente era a carico delle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile La Corte nelle persone del ###. ### - ###. ### - ###. ### - ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1784/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7- 8/1/25 promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 31 come da mandato in atti - appellante - contro ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### G. 
Ruffini, ###. Ruffini e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in ####'### 5 come da mandato in atti - appellato - ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 2 come da mandato in atti - appellata - appello contro la sentenza del Tribunale di ### n. 991/22 emessa il ### e pubblicata il ###.  CONCLUSIONI come da rispettive conclusioni delle parti costituite LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.  ###; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso #### conveniva in giudizio ### e ### per esercitare il diritto di riscatto su alcuni fondi posti a ### ed identificati al catasto della città ai fogli 33, particelle 381 e 382, confinanti con i propri. 
Affermava di essere coltivatore diretto e proprietario di terreni a ### e che la ### aveva alienato alla ### i fondi citati, in presenza dei presupposti di cui alla l. 817/1971 essendo lui coltivatore diretto, senza prima offrirglieli. Dichiarava quindi voler acquistare il compendio immobiliare alienato. 
Si costituiva in giudizio la ### contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'esercizio del riscatto e di essere lei stessa coltivatrice diretta e conduttrice dei terreni oggetti di causa in forza di contratto verbale di affitto stipulato con la ### Si costituiva altresì la ### eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. 
La causa veniva istruita attraverso prove documentali, orali e ### All'esito il Tribunale accertava che l'attore aveva dato prova dei presupposti di cui all'art. 7 n. 2), l. 817/1971 e art. 8, l.590/1965, risultando essere coltivatore diretto, proprietario dei fondi confinanti e coltivati nel biennio precedente la vendita, l'assenza di alienazione di fondi rustici e con adeguata forza lavoro per coltivare i propri fondi e quelli oggetti di causa. 
Sussisteva altresì l'ultimo requisito previsto dalla normativa, ovverosia il non insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti sui fondi oggetti di causa dal momento che l'eccezione di parte convenuta secondo cui la ### avrebbe coltivato gli stessi in forza di un contratto di affitto agrario orale, era rimasta priva di prova, non risultando alcun documento idoneo a comprovare la stipula del contratto; le dichiarazioni dei testimoni rese all'udienza del 16 giugno 2021 potrebbero considerarsi idonee a provare che la stessa abbia coltivato una parte dei terreni in questione ma non a fornire prova adeguata del titolo, ovverosia il contratto di affitto. Neppure risulta provato l'avvenuto pagamento del canone essendo sempre avvenuto in contanti e, oltretutto, le denunce annuali di contratti di affitto prodotte dalla convenuta (doc. 7 e 8) non includono i fondi oggetto di causa tra quelli da lei condotti. Il capitolo di prova con cui le convenute avrebbero voluto provare l'esistenza del contratto in via testimoniale era inammissibile poiché formulato in modo completamente generico e senza riferimenti alla stipula effettiva del contratto e al suo contenuto. 
Accoglieva quindi la domanda del ### e condannava la ### alla rifusione delle spese di lite. 
In relazione alla posizione ### visto che quest'ultima non si era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ma aveva aderito alla difesa della ### le compensava per metà e condannava l'attore alla refusione dell'ulteriore metà a vantaggio della ### Le spese di CTU venivano poste a carico dell'attore e della convenuta ### in solido. 
Appellava la sentenza la ### proponendo domanda nei confronti del solo ### il quale si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità dell'appello poiché l'atto di citazione era privo di firma digitale e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio anche la ### non solo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ma chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto e proponendo richiesta di condanna del ### al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in maniera integrale, non dovendosi operare la compensazione. 
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carenza di firma digitale sull'atto di citazione in appello la Corte conferma l'ordinanza del 21.3.23. 
Col primo motivo l'appellante lamenta omessa prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti il riscatto o retratto agrario ed errata valutazione delle testimonianze ammesse ad istanza dell'attore ### A suo dire la qualità di coltivatore diretto non poteva derivare dalla visura camerale dell'azienda poiché ciò non sarebbe sufficiente; tantomeno sarebbe sufficiente la mera iscrizione del nominativo in appositi albi od elenchi. 
In merito alla coltivazione almeno biennale dei fondi finitimi non sarebbe stata data prova, a niente valendo le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 16 giugno 2021. I testimoni avrebbero infatti reso deposizioni inattendibili e vaghe, non avendo identificato i beni coltivati dal ### Non sarebbe stata data prova dell'assenza di vendita di fondi rustici da parte del ### nei due anni precedenti alla compravendita dei beni per cui è causa. 
In merito alla forza lavoro le risultanze probatorie sarebbero derivanti dalla CTU e quindi il ### non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio, essendo ricorso all'ausiliario del giudice. 
Il Tribunale avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio poiché avrebbe affermato che l'onere della prova della mancata vendita dei fondi nel biennio precedente era a carico delle convenute. 
La difesa della convenuta era stata precisa nel contestare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto e quindi era onere dell'attore provare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. 
Il motivo è infondato. 
Contrariamente all'assunto dell'appellante il ### ha provato la qualità di coltivatore diretto non solo attraverso la produzione delle visure della ### di ### le quali comunque attestano lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli ed allevamento animali, ma anche producendo documentazione ### (all.6). Risulta inoltre documentalmente provato che svolgono attività lavorativa oltre al ### i figli (pag.5 CTU) e due dipendenti (all.7) e che la stessa ha numerose macchine agricole (doc.9). 
In aggiunta la diretta ed abituale coltivazione del fondo da parte dell'attore, oltre alla proprietà dei fondi confinanti, sono dimostrati dai ### presentati ad ### tramite ### per gli anni 2019, 2020 e 2021 (pag.5 CTU) e comunque risulta confermata la circostanza dalla CTU (pag. 7). 
È bene osservare sin da adesso che “in data 18 novembre 2021 il CTP di parte convenuta dott. #### comunica di ritenere esaustive, pertinenti e coerenti le risposte del ### nulla avendo da osservare” (pag. 11 CTU), il che fa ben intendere come, per stessa ammissione di parte appellante, la CTU sia ben redatta, logica nelle argomentazioni, ben documentata e perfettamente condivisibile nelle conclusioni. 
Non è poi condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla inattendibilità dei testimoni. E' più che credibile ed anzi dimostra la genuinità dei testimoni che essi si siano limitati a confermare che il ### sia coltivatore diretto e che “lavora i campi nella zona doc.n. 17 e 18” (teste ### e “ posso confermare di vedere dalla terrazza del ### il sig. ### coltivare i terreni vicino a quello rappresentato in rosso nel doc.17 parte convenuta” (teste ###, che sono i fondi oggetto di causa, del tutto irrilevante apparendo che non riescano ad individuare catastalmente i beni. 
Infondato quanto poi contestato in merito alla forza lavoro risultando ben chiarito dal CTU (pag. 7) e documentato il calcolo per la determinazione della stessa e, si ribadisce, né il CTP né la appellante hanno mosso censura alla perizia sul punto, svolgendo solo una generica contestazione come tale addirittura inammissibile. 
In merito poi alla prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente è senza dubbio vero che l'onere sia a carico di colui che vuol provare il diritto. 
E' altrettanto vero però che il convenuto deve contestare specificamente i fatti come affermati dalla controparte, in difetto dovendosi applicare, come nella fattispecie, l'art. 115 c.p.c.. 
Leggendo le comparse di costituzione e risposta delle convenute nel giudizio di primo grado in alcun modo appare specifica contestazione in merito alla mancata vendita di beni nel biennio precedente a quello della vendita degli immobili per cui è causa. 
Vi è soltanto una generica contestazione in merito all'onere probatorio in capo a colui che avanza il diritto di prelazione. 
Ma invero “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto all'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore all'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. 18 maggio 2011 n. 10860) ed anche “in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 9 marzo 2012 n. 3727 che richiama Cass 5/3/09 n. 5356). 
Col secondo motivo lamenta erronea valutazione della #### avrebbe superato i limiti del proprio mandato avendo violato i principi del contraddittorio e della disponibilità della prova. 
Non poteva introdurre nuovi documenti sui quali poi il Tribunale ha fondato la propria decisione. 
Il motivo è inammissibile.  ### si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio ed invero il 30 agosto 2021 vi è stato un incontro tra il CTU ed i CTP nominati, il 25 ottobre 2021 “il collegio ha svolto sopralluogo sui fondi oggetti di causa, prendendo visione dei luoghi ed acquisendo gli elementi tecnicoconoscitivi necessari all'espletamento dell'incarico”, il 27 ottobre 2021 “l'arch. Borghi forniva al CTU i documenti di richiesti in fase di sopralluogo relativi all'azienda del ricorrente” (pag. 3 CTU), è stata quindi redatta bozza di perizia inviata ai ### cui quindi erano noti i documenti acquisiti, e non solo non è stata mossa contestazione all'acquisizione degli stessi ma il CTP della convenuta l'ha condivisa. 
Neppure alcuna eccezione in merito ai documenti acquisiti è stata mossa dalle parti nella prima difesa successiva alla produzione della ### Oltretutto il ### nei limiti dei quesiti e per rispondere agli stessi, può ben avvalersi di documentazione eventualmente non prodotta dalle parti (Cass. SS.UU. 3086/22). 
Col terzo motivo lamenta erronea valutazione delle prove documentali ed orali introdotte dalla stessa.  ### l'appellante i testi #### e ### avrebbero riferito di aver coadiuvato la ### nella loro lavorazione sin dal 2009. Il teste ### avrebbe riferito di aver visto la ### ed il marito a lavorare i terreni per cui è causa. 
Le prove orali richieste volte a dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto sarebbero state ingiustamente non ammesse. 
La prova dell'esistenza dell'affitto la si dovrebbe poi ricavare dalla matrice di un assegno su cui era riportata la dizione “affitto 2018” e l'avvenuto incasso del titolo.  ### del contratto nel piano colturale della convenuta sarebbe facilmente spiegabile in ragione del fatto “che gli ### preposti dell'### da diversi anni, non inseriscono nelle denunce annuali i canoni conclusi verbalmente” (pag. 14 appello). 
Il motivo è infondato. 
La prova dell'affitto non può senza dubbio ricavarsi dall'esistenza di una matrice di un assegno e, tanto meno, dall'avvenuto incasso di una somma, un'unica volta con assegno, non essendo possibile riferirla con certezza ai beni per cui è causa.  ### del contratto nel piano colturale è documentalmente provata e non contestata dalla stessa appellante la quale, per la prima volta in questa sede ###risultando in nessuno degli atti del giudizio di primo grado la affermazione, attribuisce la carenza al fatto, non provato e come tale non sufficiente a superare la stessa, del non inserimento nelle denunce dei contratti verbali. Oltretutto se fosse vero che sin dal 2009, come sotto emergerà, l'appellante aveva concluso un contratto d'affitto orale con la ### sarebbe stato sufficiente depositare il piano culturale relativo a quegli anni. 
Le prove testimoniali richieste volte a provare l'esistenza di un contratto orale di affitto sono inammissibili sia perché le risultanze sarebbero comunque insufficienti a ritenerne l'esistenza in carenza della prova dell'avvenuto pagamento dei canoni da dimostrarsi attraverso prova documentale e non orale, sia perché risulta condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che il capitolo di prova come formulato “4 vero che dall'anno 2009 la ###ra ### godeva il lavorava i medesimi fondi rustici in virtù di contratto verbale di affitto agrario intercorso con la ###ra ### Fioroni” è inammissibile perché generico e privo di riferimento temporale in merito alla data di stipula del citato contratto. 
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. 
La notifica dell'appello verso la convenuta costituita ### nei confronti della quale nessuno ha svolto domanda, costituisce mera litis denuntiatio; la costituzione è quindi atto volontario che non comporta diritto alla refusione delle spese di lite da parte dell'appellante (Cass. Ord. 4352/19).  ### costituita in giudizio chiedendo però la vittoria di entrambe le spese deve essere valutata e la domanda respinta perché inammissibile. 
Non è stata infatti mossa censura alcuna alla condivisibile motivazione data dal Tribunale in merito alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dal momento che la ### non si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ma aveva “aderito pienamente alle difese della Bonicelli” e da ciò era derivata la necessità per il ### di difendersi anche nel merito. 
Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### contro ### e #### avverso la sentenza del Tribunale di ### 991/22 emessa il ### e pubblicata il ###. 
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza ### l'appellante a rifondere all'appellato ### le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge. 
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25 #### dott. ### dott. ### n. 1784/2022

causa n. 1784/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giampiero Fiore, Borgioli Giampaolo, Simili Alessandra

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 968/2025 del 13-10-2025

... quindi, da un lato, simulato un contratto di affitto agrario, dall'altro avevano dissimulato un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva; - il contratto di affitto doveva ritenersi nullo per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 e 1417 c.c.; - con missiva del 3 marzo 2021, aveva esercitato il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965, invitando ### a formalizzare con atto pubblico il trasferimento della proprietà di quanto oggetto di retratto entro e non oltre la data del 20 marzo 2021 e contestualmente offrendo di pagare la somma di € 8.500,00 a titolo di prezzo dei beni nella medesima misura di quanto riportato nell'atto di compravendita del 17 dicembre 2020; Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la simulazione del contratto di affitto stipulato in data 19 agosto 2018 tra ##### e ### Nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di prelazione nell'acquisto dei fondi agricoli siti in ### e censiti in catasto al foglio 34, particelle 209, ###. Chiedeva, altresì, che i predetti terreni venissero dichiarati validamente riscattati e che, per l'effetto, nei contratti di (leggi tutto)...

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R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 2028/2021 promossa da: ### (###), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### alla ### n. 18 è elettivamente domiciliata ### contro ### (###), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 26 è elettivamente domiciliato CONVENUTO nonché contro
DELL'### (###) e ### (###) #### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 12-14 aprile 2021 ### conveniva in giudizio #### e ### premettendo che: -con atto pubblico del 17 dicembre 2020 a rogito del ### de #### aveva contestualmente acquistato da ### un appezzamento di terreno agricolo di natura oliveto, di forma rettangolare censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particelle 209, 344, pattuendo un prezzo di euro 4.500,00; da ### un appezzamento di terreno agricolo di natura uliveto di forma rettangolare censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particella 384, pattuendo un prezzo di euro 4.000,00; -i terreni oggetto di vendita confinavano con quello di sua proprietà censito in catasto terreni del Comune di ### al Fg. 34 p.lla 780; - la vendita era stata compiuta in violazione dell'art. 8 L. 590/1965, non avendo la stessa -pur possedendo la qualità di imprenditrice agricola professionale (giusta attestazione rilasciata dalla ### - #### ed ### dei ### e, dunque, pur essendo titolare del diritto di prelazione - ricevuto alcuna comunicazione della proposta di alienazione; -invero, le parti - solo per impedire l'esercizio del predetto diritto - in data 19 agosto 2018 avevano sottoscritto un contratto di affitto ex L. 203/1982 per la durata di anni 15 in virtù del quale le venditrici avevano trasferito al ### la conduzione dei fondi rustici; - le parti avevano, quindi, da un lato, simulato un contratto di affitto agrario, dall'altro avevano dissimulato un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva; - il contratto di affitto doveva ritenersi nullo per illiceità della causa ai sensi degli artt.  1343 e 1417 c.c.; - con missiva del 3 marzo 2021, aveva esercitato il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965, invitando ### a formalizzare con atto pubblico il trasferimento della proprietà di quanto oggetto di retratto entro e non oltre la data del 20 marzo 2021 e contestualmente offrendo di pagare la somma di € 8.500,00 a titolo di prezzo dei beni nella medesima misura di quanto riportato nell'atto di compravendita del 17 dicembre 2020; Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la simulazione del contratto di affitto stipulato in data 19 agosto 2018 tra ##### e ### Nel merito, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di prelazione nell'acquisto dei fondi agricoli siti in ### e censiti in catasto al foglio 34, particelle 209, ###. 
Chiedeva, altresì, che i predetti terreni venissero dichiarati validamente riscattati e che, per l'effetto, nei contratti di compravendita del 2020, il nome di ### nella qualità di acquirente, fosse sostituito con il suo. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 agosto 2021, si costituiva in giudizio ### il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che: -la domanda era inammissibile dato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010; -la domanda di simulazione era infondata, in quanto: a) egli rivestiva la qualità di coltivatore diretto sin dal 2013, con codice azienda n. 890077; b) dopo la stipula del contratto di affitto egli si era effettivamente e stabilmente insediato nei terreni oggetto di accordo; -l'attrice non aveva la qualità di imprenditrice agricola professionale, poiché era solo formalmente intestataria dell'impresa agricola, che di fatto era condotta da altri; Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010. 
Nel merito, chiedeva il rigetto integrale della domanda. 
Nelle more, parte attrice provvedeva, comunque, ad incardinare la procedura di mediazione, la quale, tuttavia si concludeva con esito negativo. 
Nessuno si costituiva in giudizio per ### e ### di talché, con ordinanza del 29 aprile 2022 ne veniva dichiarata la contumacia. 
Le convenute contumaci, pur ritualmente citate per l'udienza del 22 dicembre 2022, non si presentavano a rendere il deferito interrogatorio formale. 
Istruita la causa con l'escussione di due testimoni, il procedimento veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento. 
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.  ### sostiene che le parti contraenti abbiano simulato un contratto di affitto agrario e dissimulato un contratto compravendita, con l'intento di sottoporre detto contratto a condizione sospensiva consistente nella cristallizzazione in capo al ### del requisito della conduzione biennale dei fondi, che avrebbe permesso allo stesso di poterli acquistare con prelazione ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965. 
Pertanto, secondo la prospettazione dell'attrice, l'intento reale delle parti sarebbe stato quello di impedirle l'esercizio del diritto di prelazione, pur possedendo essa i requisiti previsti dalla legge. 
In questi termini, quindi, l'azione di simulazione risulta funzionale all'esercizio del diritto di prelazione e, quindi, di riscatto della parte attrice. 
In linea generale, la simulazione costituisce uno dei casi di divergenza tra dichiarazione e volontà e si verifica quando due o più soggetti pongono in essere un contratto o un negozio giuridico con l'accordo che lo stesso sia in realtà meramente apparente e, come tale, non produca tra loro alcun effetto (simulazione assoluta), oppure miri a nascondere un diverso contratto che le parti intendono celare nei confronti della generalità dei consociati e al quale affidano, invece, la reale regolamentazione dei reciproci interessi (simulazione relativa). 
Per il corretto esperimento dell'azione di simulazione da parte di un terzo, è necessarioai sensi dell'art. 1415 c.c., ed in ossequio al principio di cui all'art. 100 c.p.c. - che i diritti di quest'ultimo risultino pregiudicati dal contratto simulato. 
Invero, l'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto (Cass. Civ., n. 10848/1997). Qualora, pertanto, un tale diritto risulti non configurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo è privo dell'interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. 
Orbene, nel caso in esame, parte attrice, avendo esercitato il diritto di riscatto mediante invio della raccomandata al ### in data 3 marzo 2021, può legittimamente avvalersi dell'azione di simulazione. 
Attesa, quindi, la legittimazione ad agire dell'attrice, deve evidenziarsi che in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo il principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., quest'ultimo, nell'azione di simulazione, incombe su colui che, parte contraente, erede o avente causa di esso, creditore o terzo, ne alleghi l'esistenza. 
Inoltre, in materia di simulazione, diverso è il regime della prova, a seconda che la domanda sia proposta dai contraenti ovvero da terzi. 
Invero, in quest'ultimo caso, la prova è ammissibile senza limiti a dell'art. 1417 (Tribunale, ### 24/4/2023). 
Pertanto, quando la domanda sia proposta da un terzo (come nel caso di specie), spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico ( Civ., n. 28224/2008). 
Orbene, applicando detti principi al caso in esame, può serenamente concludersi che la prova della simulazione del contratto di affitto agrario del 19 agosto 2018 sia agevolmente desumibile dalle seguenti circostanze: 1) l'ammontare del canone pattuito nel contratto di affitto (€ 100,00) è irrisorio rispetto al prezzo effettivamente previsto nella compravendita e, dunque, anche rispetto al valore dei beni; 2) nei contratti di vendita del 17 dicembre 2020 le parti hanno dato atto che il prezzo di vendita è stato già corrisposto tra il 24 settembre 2018 ed il 24 gennaio 2019, quindi, due anni prima (eccezion fatta per il residuo importo di € 250,00 corrisposto contestualmente all'atto di vendita); 3) a distanza di quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di affitto dell'agosto 2018, il prezzo di quella che sarebbe stata la vendita del dicembre 2020 risulta essere stato corrisposto nella misura del 90%; 4) il prezzo di vendita è stato sostanzialmente versato due anni prima della stipula del relativo atto; 5) non vi è prova, in atti, né, sul punto, vi è stata specifica contestazione da parte del convenuto (che, da solo, avrebbe potuto provarlo, per il principio di vicinanza della prova) l'effettivo versamento dei canoni di locazione convenuti nel contratto di affitto; 6) il ### nelle proprie difese, si è limitato (in maniera tautologica) a dedurre che il suo insediamento sui terreni oggetto di causa in qualità di affittuario è idoneo a svuotare del tutto il diritto di prelazione vantato dall'attrice. 
Ed invero, l'insediamento del ### sarebbe stato legittimo solo qualora fosse stato posto in essere successivamente alla comunicazione della proposta di alienazione all'attrice, laddove quest'ultima avesse eventualmente rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione. 
Invece, le parti convenute hanno stipulato dapprima il contratto di affitto (per precostituire la sussistenza della necessaria condizione stabilita dall'art. 8 L.  590/1965), ed una volta verificatasi detta condizione, hanno formalizzato la compravendita, omettendo qualsivoglia comunicazione in favore della ### Dunque, la volontà delle parti è stata quella di “costruire artificiosamente” - attraverso la concessione in affitto dei fondi - la condizione di cui all'art. 8 L. 590/1965 in capo al ### al fine di ostacolare l'esercizio del diritto di prelazione dell'attrice. 
Sono, pertanto, evidenti tanto l'intento simulatorio del ### da un lato, e di ### e ### dall'altro lato, quanto la circostanza per cui il predetto contratto di affitto sia stato posto in essere in spregio alle norme disciplinanti la prelazione. 
Ciò premesso ed accertato l'intento simulatorio delle parti, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'attrice. 
In linea generale, deve evidenziarsi che il diritto di prelazione agraria è disciplinato dall'art. 8 della L. n. 590 del 1965 che lo prevede in favore dei coltivatori diretti affittuari, i quali abbiano in affitto un fondo che il proprietario intende alienare a titolo oneroso; l'art. 7 della L. n. 817 del 1971 estende tale diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.
Presupposti del diritto di prelazione sono: a) il coltivatore deve aver coltivato il terreno da almeno due anni; b) non avere venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a mille L.; c) che il fondo sul quale il coltivatore intenda esercitare la prelazione non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. 
Allorché il proprietario del fondo manchi di comunicare all'avente diritto la prelazione, il coltivatore diretto può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 
Nel caso in esame, risultano sussistenti tutti i presupposti fissati dalle norme richiamate. 
In particolare, per ciò che rileva nel caso in esame, è necessario: a) un trasferimento a titolo oneroso; b) la qualifica di imprenditore agricolo professionale del proprietario del fondo confinante; c) la coltivazione biennale da parte di questi del fondo agricolo confinante; d) il mancato insediamento nei terreni di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti; e) il possesso, assieme eventualmente ai componenti del proprio nucleo familiare, di una capacità lavorativa (c.d. ULI) non inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo da riscattare; e) il non aver effettuato, nel biennio precedente l'alienazione, vendite di fondi, di sua proprietà o condotti in enfiteusi, di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di vendita per ragioni di ricomposizione fondiaria) (Corte d'Appello, Napoli, 4570/2024). 
Ancora, circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale, è necessario che il soggetto: a) possegga una determinata capacità professionale, che si ritiene sussistente per la persona che abbia esercitato per almeno due anni attività agricola; b) dedichi all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; c) ricavi dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Trattandosi di fatti costitutivi il relativo onere probatorio grava su colui che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 Siffatta prova deve essere fornita in concreto, non rilevando il dato formale della iscrizione negli elenchi o altre certificazioni amministrative, ma l'effettivo abituale esercizio dell'attività agricola, con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia (Cass. Civ., n. 123/2020). 
Orbene, nel caso in esame, è stato dimostrato - non solo mediante la produzione documentale attestante l'iscrizione della ### nella previdenza agricola (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice) - ma anche mediante prova testimoniale, che l'attrice riveste di fatto la qualifica di imprenditrice agricola professionale. 
Invero, i testi escussi nell'udienza del 22 febbraio 2024, ### e ### nella loro qualità rispettivamente di bracciante ed agricoltore, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni chiare, precise, lineari e concordanti, hanno dichiarato che la ### dal 2015 al 2023, ha coltivato abitualmente e direttamente, occupandosi, anche unitamente al proprio marito ### ed al figlio ### della raccolta delle olive, dell'uva, della defogliazione del vigneto e della legatura tralci, dell'irrigazione del terreno (accensione e spegnimento impianto irriguo automatizzato), del fondo rustico sito in agro di ### censito in catasto al foglio 34 p.lla 780. 
Essi hanno, altresì, specificato che, per le opere di coltivazione manuale del proprio fondo, l'attrice si è avvalsa di manodopera bracciantile e di contoterzisti che ha delegato per lo svolgimento di lavori che comportano l'utilizzo di attrezzature agricole di cui ella non dispone. 
Inoltre, il teste ### ha aggiunto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'attrice almeno per 150-160 giornate l'anno, circostanza, quest'ultima, indicativa del tempo dedicato dalla ### all'attività agricola sul fondo in questione.
A ciò si aggiunga che è stato anche documentalmente provato il ricavo che l'attrice trae dall'attività svolta sui fondi, che rappresenta - in conformità ai requisiti richiesti dalla legge - almeno il 50% del suo reddito globale da lavoro. 
Dunque, è evidente che, essendosi dedicata direttamente dal 2015 al 2023 - dunque per oltre un biennio -, all'attività di coltivazione del fondo così come previsto dall'art.  1 D.lgs. 99/2004, ### può essere definita “imprenditrice agricola professionale”. 
Sul punto, occorre evidenziare che il momento in cui deve essere verificata la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive che assicurano l'esercizio legittimo del diritto alla prelazione agraria coincide con la denuntiatio della proposta di vendita del fondo. In difetto della trasmissione di tale atto, i presupposti devono essere verificati riguardo al tempo della stipula del negozio traslativo (ex multis Cass. Civ., 15757/2016). 
Invero, operandosi una sostituzione dell'acquirente, è al momento della vendita, e non a quello del riscatto, che occorre avere riguardo per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prelazione e il succedaneo diritto di riscatto, ivi compreso quello relativo alla sufficienza della capacità lavorativa familiare, con conseguente irrilevanza delle trasformazioni colturali realizzate nelle more ad opera dell'acquirente, la cui considerazione determinerebbe, in evidente contrasto con la ratio della normativa in esame, la possibilità per l'acquirente di modificare in senso a lui favorevole le condizioni per l'esercizio del diritto di riscatto (Corte d'Appello, ### n. 289/2024). 
Pertanto, non rileva che la ### successivamente all'instaurazione del presente giudizio, abbia concesso in affitto a ### i terreni confinanti con quelli di cui chiede il ricatto, poiché al momento della vendita (17 dicembre 2020) ella godeva della piena proprietà e gestione dei fondi, avendoli concessi in affitto al figlio solo il 30 aprile 2021.
Risulta, altresì, provata la circostanza della vicinanza dei due fondi, non essendovi stata, sul punto, alcuna contestazione da parte del convenuto. 
È, inoltre, pacifica l'ulteriore circostanza per la quale l'attrice non abbia effettuato vendite o alienazione dei fondi nel biennio precedente (si confronti, l'ispezione ipotecaria del 25 marzo 2021). 
Deve, infine, considerarsi sussistente, alla luce della già accertata simulazione del contratto di affitto agrario del 19 agosto 2018, il requisito oggettivo del mancato insediamento nei terreni confinanti - dei quali l'attrice chiede il riscatto - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti ai sensi dell'art. 7 L.  817/1971 (dunque, di ###. 
Alla luce di tali evidenze probatorie, l'attrice avrebbe dovuto quindi, essere preferita al ### nell'acquisto dei fondi oggetto di causa. 
Conseguentemente, essendo la compravendita stata stipulata in violazione del diritto di prelazione dell'attrice, la stessa ha diritto a riscattare: 1) l'appezzamento di terreno agricolo, di natura oliveto, di forma rettangolare, esteso are ventitre e centiare novantadue (are 23,92), confinante con strada vicinale “###” e con le particelle 57, 448 e 780 del foglio 34, censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particelle 209 e 344, al prezzo di € 4.500,00; 2) l'appezzamento di terreno agricolo, di natura oliveto, di forma rettangolare, esteso are ventitre e centiare novantadue (are 23,92), confinante con strada vicinale “###” e con le particelle 385, 171 e 780 del foglio 34, censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particella 384, al prezzo di € 4.000,00. 
Si precisa, infine, che con la dichiarazione di riscatto il coltivatore si sostituisce nella stessa posizione del terzo acquirente, operando una sorta di restitutio in integrum con effetto ex tunc, tale concetto ribadendo un orientamento, costante della giurisprudenza (cfr., Cass., 4-6-2007, n. 12934), che sottolinea che la pronuncia che decide sulla domanda di riscatto agrario ha carattere dichiarativo in merito alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo. 
Va, inoltre, precisato che, in caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a noma dell'art. 8 della L. n. 590 del 1965, come autenticamente interpretato dall'articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al ritrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 e segg c.c., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto (Cass. civ. 2003 n 15547). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di #### e ### in solido tra loro, e liquidate in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario, in € 5.077,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.  n. 147/2022 in ragione della media complessità delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) ed in € 264,00 per spese borsuali, oltre ### CAP e rimborso forfettario al 15%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg n. 2028/2021 introdotto da ### con atto di citazione notificato il 12-14 aprile 2021, nei confronti di #### e ### ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone: a) accoglie la domanda, e per l'effetto, accerta e dichiara la simulazione del contratto di affitto stipulato in data 19 agosto 2018 tra #### e ### registrato presso l'### delle ### -### territoriale di ### in data 17 settembre 2018, al n. 2858 -
Serie ###; b) accoglie la domanda di riscatto - proposta ex art. 8 L. 25 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche - da ### nei confronti di #### e ### avente ad oggetto: b.1.) l'appezzamento di terreno agricolo, di natura oliveto, di forma rettangolare, esteso are ventitre e centiare novantadue (are 23,92), confinante con strada vicinale “###” e con le particelle 57, 448 e 780 del foglio 34, censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particelle 209 e 344; b.2) appezzamento di terreno agricolo, di natura oliveto, di forma rettangolare, esteso are ventitre e centiare novantadue (are 23,92), confinante con strada vicinale “###” e con le particelle 385, 171 e 780 del foglio 34, censito nel ### del Comune di ### al foglio 34, particella 384; c) per l'effetto, sostituisce ### nella posizione contrattuale di ### quale acquirente dei fondi di cui al precedente punto b); d) dispone che ### provveda al pagamento del prezzo di € 8.500,00 in favore dei convenuti nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, sottoponendo l'acquisto dei fondi alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo; e) condanna i convenuti, all'esito della sostituzione contrattuale, a rilasciare i fondi di cui al precedente punto b), liberi in favore dell'attrice; f) ordina al ### dei ###, con esonero di ogni responsabilità del medesimo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza; g) condanna #### e ### in solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'avv. ### dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi ed in € 264,00 per spese borsuali, oltre ### CAP e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa all'esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Si comunichi ### 13 ottobre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2028/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Sammarco

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1599/2025 del 24-10-2025

... incontestata ammissione di parte attrice, la dichiarazione di retratto non è mai stata comunicata alla sig.ra ### né, tantomeno e per quanto subito si dirà, nei termini di ### al dott. ### Sotto tale profilo, priva di pregio giuridico, oltre che irrilevante, si palesa la richiesta di rimessione in termini ex adverso formulata, atteso che il termine annuale di decadenza di cui alla ### 590/65 è previsto dal legislatore con riferimento non all'esercizio di una azione giudiziale, bensì con riguardo all'esercizio del diritto di riscatto agrario, ossia di un diritto potestativo di natura sostanziale. Ne discende che l'esercizio di un diritto potestativo azionato - per la prima volta - mediante un'istanza di mediazione, come appunto nel caso che ci occupa, non consente certamente la rimessione in termini, atteso che istituto invocato dalla controparte riguarda i termini di natura processuale (il punto è pacifico in quanto l'articolo 152 parla di “termini per il compimento degli atti del processo”) e non certamente quelli previsti per i diritti di natura sostanziale. In altri termini, la volontà di riscattare il bene andava espressa entro un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione - (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di ### dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 Il Giudice - preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza; - rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Il Giudice dott.
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 23/10/2025 nella causa n. 144/2023 avente ad oggetto “prelazione agraria” e vertente tra ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### e ### - attore - e ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuto - nonché ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuta - ###udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate.  ###. ### atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso che […], coltivatore diretto ed imprenditore agricolo, è proprietario, tra l'altro, di alcuni cespiti in ### distinti al fl. 16 con le p.lle 252, 335, 336. Con atto per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021, il sig. ### proprietario di alcuni cespiti confinanti, distinti con al fl 16 con le p.lle 87 e 90, ed al fl 17 con p.lla 705, ha donato i detti terreni alla sig.ra ### Con ulteriore atto, stipulato in pari data, sempre per notaio ### il sig. ### ha alienato ai coniugi ### e ### (genitori della donataria ###, i cespiti non confinanti con quelli di proprietà dell'istante, distinti al fl. 17 con le p.lle 166, 334, 118. Tenuto conto che, per effetto della riforma attuata con L. 154/2016, il diritto di prelazione agraria è riconosciuto anche all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale dell'### la donazione dei cespiti
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### confinanti con quelli di proprietà del sig. ### effettuata lo stesso giorno in cui il sig. ### ha venduto i terreni non soggetti a diritto di prelazione, ha indotto l'istante a ritenere che tale procedimento sia stato finalizzato, in frode alla legge, per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Con istanza notificata il giorno venerdì 10 giugno 2022, attraverso l'ufficio ### del Tribunale di Avellino, sia al venditore che all'acquirente, l'istante ha chiesto di avviare il procedimento di mediazione ex ### 28/208 e successive modifiche, al fine di verificare la sussistenza di spazi per consentire bonariamente l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso sig. ### istante, in relazione ai cespiti in #### distinti al fl. 17 con le p.lle 87 e 90 ed al fl. 16 con p.lla 705, ex p.lla 319. Fissato per il giorno 30.06.2022 l'incontro preliminare, la procedura di mediazione si è conclusa con esito negativo. […] e ritenuto che […] - ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965 l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa; - la domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale; - la comunicazione della richiesta di mediazione alle parti può avvenire con ogni mezzo purché idoneo ad assicurare la ricezione e si ritiene applicabile l'art. 149 c.p.c. che, in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario; - come si legge dalla relata di notifica posta in calce all'istanza di mediazione, l'ufficiale giudiziario incaricato ha dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica a mani proprie nei confronti della sig.ra ### stante la irreperibilità della stessa e di non aver effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale (come previsto in tali casi dall'art. 140 c.p.c.) a causa della chiusura (???) degli stessi uffici comunali; - per pacifica giurisprudenza la notificazione, ancorché effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con ogni utile conseguenza sugli effetti della prescrizione; - come si rileva dalla perizia asseverata redatta dal geom ### del 26.06.2022, che ha effettuato un'indagine comparativa, è emerso che il valore di terreni omogenei, posti nella stessa località di quelli alienati ai coniugi ### (anch'essi oggetto di donazione in favore della figlia) è pari a circa 1,00 €/mq; - con atto per notaio ### del 17.12.2019, rep. 100006, racc. 24917, terreni omogenei, aventi le stesse caratteristiche e posti in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio, sono stati venduti con un valore di circa 0,50 €/mq; - nel caso in esame, inoltre, l'assenza di un qualsiasi legame parentale o affettivo con la sig.ra ### (distante dal donante sia anagraficamente che geograficamente) fa dubitare dell'esistenza dell'animus donandi e lascia quanto meno presumere un procedimento funzionalmente collegato e finalizzato a
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### perseguire, in elusione del dettato normativo, una compravendita il cui corrispettivo è contenuto nel contestuale atto in favore dei coniugi ### e ### mascherata dalla donazione in favore della figlia ### … - la giurisprudenza ha precisato che “in tema di prelazione agraria, il ricorso ad un'operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c., ma consente, al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di proiezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante la sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge” ( Civ. n. 5201/2015). […], conveniva in giudizio ### e #### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni [...] - in via pregiudiziale, in considerazione di tutti i motivi esposti, preso atto della tempestività della consegna dell'istanza di mediazione nelle mani dell'ufficiale giudiziario in data ###, disporre la rimessione in termini per consentire il tentativo di mediazione che il sig. ### non ha potuto espletare nei confronti della sig.ra ### per omesso perfezionamento della notifica da addebitarsi a responsabilità dell'ufficiale giudiziario; - accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021 con il quale il sig. ### valente ha donato i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, alla sig.ra ### siccome in quanto dissimulante una compravendita finalizzata ad eludere una disposizione normativa, con analogo ordine da impartire al ### dei ### - accertare e dichiarare il diritto di prelazione in favore del sig. ### c.f. ### e per l'effetto condannare il sig. ### c.f. ### a trasferire in suo favore i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, previa corresponsione del prezzo pari all'effettivo valore di mercato degli stessi; […].   Costituitosi in giudizio, ### nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, articolava le seguenti eccezioni […] 1. ###'ART. 8 - LEGGE 590/65 - ### Preliminarmente, e con rilievo assorbente, si eccepisce l'inammissibilità dell'avversa domanda per essere l'odierno attore incorso in insanabile e documentata decadenza dal diritto di prelazione e riscatto, per violazione del termine annuale di cui all'art. 8 della L.  590/65. È, infatti, pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### come l'atto di donazione per ### - per cui è causa - sia stato trascritto in data ###. È altrettanto pacifico ed incontrovertibile che “il termine annuale di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto inizia a decorrere dalla trascrizione dell'atto che l'avente diritto ritiene simulato, sia che si tratti di donazione, sia che si tratti. di altro atto di trasferimento apparentemente non a titolo oneroso” (cfr. tra le tante, Cass. n. 5680/2001, 10487/96; n. 8939/87). Ciò posto, per incontestata ammissione di parte attrice, la dichiarazione di retratto non è mai stata comunicata alla sig.ra ### né, tantomeno e per quanto subito si dirà, nei termini di ### al dott. ### Sotto tale profilo, priva di pregio giuridico, oltre che irrilevante, si palesa la richiesta di rimessione in termini ex adverso formulata, atteso che il termine annuale di decadenza di cui alla ### 590/65 è previsto dal legislatore con riferimento non all'esercizio di una azione giudiziale, bensì con riguardo all'esercizio del diritto di riscatto agrario, ossia di un diritto potestativo di natura sostanziale. Ne discende che l'esercizio di un diritto potestativo azionato - per la prima volta - mediante un'istanza di mediazione, come appunto nel caso che ci occupa, non consente certamente la rimessione in termini, atteso che istituto invocato dalla controparte riguarda i termini di natura processuale (il punto è pacifico in quanto l'articolo 152 parla di “termini per il compimento degli atti del processo”) e non certamente quelli previsti per i diritti di natura sostanziale. In altri termini, la volontà di riscattare il bene andava espressa entro un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione - 11/06/2021 - con manifestazione unilaterale ricettizia, indipendentemente dalla proposizione della mediazione e del successivo atto di citazione. Sia la mediazione che la citazione, infatti, avrebbero potuto essere proposte ben dopo il termine decadenziale annuale se il diritto di riscatto fosse stato tempestivamente esercitato entro tale termine. In conclusione, la richiesta di rimessione in termini si rivela inammissibile perché ha ad oggetto un termine relativo ad un diritto sostanziale e non processuale e in ogni caso, pur volendo ammettere in via meramente teorica la rimessione in termini come riferita alla mediazione, essendo ormai decorso il termine decadenziale annuale dell'esercizio del diritto di riscatto, controparte non avrebbe alcun interesse alla rimessione in termini della mediazione in quanto il riscatto risulterebbe comunque inammissibile, per intervenuta decadenza. Ma vi è di più. Anche a voler riconoscere carattere interruttivo del termine di decadenza all'istanza di mediazione asseritamene depositata dalla controparte in data ### e portata alla notifica, a cura dello stesso ### di ### in data ###, la stessa si rivelerebbe comunque inidonea allo scopo preteso da parte attrice. ###. 5, comma 6, del d. lgl. n. 28/2010, infatti, sancisce che la domanda di mediazione impedisce la decadenza dall'azione - per una sola volta -
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### dal momento della comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito della stessa presso l'### di ### Tale comunicazione, a cui avrebbe potuto (e dovuto) attendere anche la parte attrice personalmente, risulta del tutto omessa nei confronti della ### e tardivamente notificata, solo in data ### (e dunque ben oltre l'anno dalla trascrizione dell'atto a firma del ### al dott. ### Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'odierna azione, per essere la controparte incorsa in irrimediabile decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione di cui alla L. 590/65. 2. INAMMISSIBILITA' DELL'###'### DEL###. 1415 C.C. ### decadenza dal diritto di prelazione agraria priva, altresì, la controparte dell'interesse ad agire per la pretesa - quanto naturalmente inesistente - simulazione dell'atto di donazione intercorso tra gli odierni convenuti. A norma dell'art. 1415 c.c., infatti, “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti” ; non vantando parte attrice nessun diritto di prelazione nell'ambito della vicenda dispositiva della proprietà del dott. ### così come intercorsa con la sig.ra ### la domanda di accertamento della pretesa simulazione dell'atto di donazione non può validamente essere esperita dal ### non avendovi, quest'ultimo, giuridico interesse. La domanda di condanna del convenuto dott.  ### a trasferire in favore di parte attrice i terreni di cui all'atto di donazione per ### si rivelerebbe comunque (giuridicamente infondata ed) inammissibile, atteso che l'esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte dell'avente diritto alla prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, produrrebbe “la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto diretto, da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato” (Cassazione Civile, sez. III, 26-10-1994, n. 8789). 3. ###. È opportuno premettere che, in forza della previsione contenuta nell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, il diritto di prelazione e riscatto agrario può essere esercitato oltre che dal titolare - quale coltivatore diretto - di un contratto di affitto (mezzadria, colonia od enfiteusi) concluso con il proprietario del fondo oggetto del trasferimento, anche dal proprietario confinante coltivatore diretto, ai sensi della l. 14 agosto 1971, n. 817, ed ora - in base a recente normativa (l. 28 luglio 2016, n. 154) - dall'imprenditore agricolo professionale (### iscritto nella previdenza agricola. … è pacifico che sia onere del retraente, che abbia agito per far valere il proprio diritto di prelazione, dare la prova dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ivi compresa la propria qualifica soggettiva (Cass. 1° aprile 2003, n. 4914, in ### civ. Mass., 2003, 4). Eccepitane l'inesistenza e fermo tale onere probatorio in capo a parte attrice,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### occorre altresì contestare fermamente le avverse affermazioni in punto di pretesa simulazione dell'atto di donazione intercorso tra l'avv. ### e la sig.ra ### frutto di mere supposizioni le quali, prive di qualsiasi supporto probatorio, restano confinate allo stato di mere allegazioni. In punto, destituite di ogni fondamento sono le asserzioni di controparte con le quali si tende a dimostrare l'assenza dell'animus donandi in quanto: A) con riferimento alla pretesa distanza della ### dal donante sotto il profilo geografico, è vero l'esatto contrario in quanto la distanza del paese di ### dal luogo di residenza del dott. ### (Napoli, viale ### ha comportato, nel corso degli anni che quest'ultimo si sia più volte avvalso della disponibilità della ### nello specifico, l'affermazione di controparte non tiene conto della circostanza che il donante, nato a ### e discendente di famiglia ivi ben nota, è ivi proprietario di un immobile in via ### n. 17, consistente in tre fabbricati uniti, aventi una superficie complessiva di circa 1000 mq e annesso fondo con superficie superiore a 5000 mq, in relazione al quale la sig.ra ### nel corso degli ultimi anni, si è sempre resa disponibile ogni qualvolta siano sorti problemi di carattere gestionale, evitando al proprietario ### persona anziana attualmente di anni 81, di doversi recare personalmente presso la sua proprietà; ed è proprio in considerazione di ciò che quest'ultimo ha donato il fondo in questione; B) eguali rilievi valgano per quanto riguarda la distanza della ### dal donante sotto il profilo anagrafico: è infatti, come detto, proprio la differenza di età tra i due che ha comportato che la prima, nel corso degli ultimi anni, si mettesse più volte a disposizione del secondo a titolo del tutto gratuito, evitando una serie di incombenze alle quali difficilmente il dott.  ### avrebbe potuto ottemperare, in considerazione della sua età avanzata. C) ancora, non può non tenersi conto del modesto valore del bene che è stato donato, circostanza questa del tutto compatibile con la esigenza del ### di volersi “sdebitare” nei riguardi della ### per la serie di servizi resi a titolo gratuito. Ciò posto, l'onus probandi nella simulazione cede in capo a chi l'allega, in ragione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni […] - in via principale - ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate in fatto e diritto le avverse istanze e, per l'effetto, rigettarle con vittoria di spese ed onorari; in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione - voglia l'adito giudicante determinare il giusto prezzo dei terreni per cui è causa, contestandosene espressamente il valore allegato dalla controparte. […].   Costituitasi in giudizio, anche ### nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, articolava le seguenti e sovrapponibili eccezioni
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### […] I- ### dal diritto di riscatto ex art. 7 legge 817 del 1971 ed art. 8 legge 590 del 1965 per omessa notifica della dichiarazione di riscatto nel termine annuale. … non vi è dubbio che per l'esercizio del riscatto agrario ex art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 (esteso ex art. 7 legge 817 del 1971 anche al proprietario confinante coltivatore diretto) la manifestazione della volontà di riscattare dell'avente diritto, costituente una dichiarazione unilaterale di carattere negoziale, deve pervenire nella conoscenza (ancorché legale) del soggetto al quale è diretto (terzo acquirente) entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma, atteso che la ricezione della dichiarazione costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie decadenziale. … Nel caso in esame, il trasferimento della titolarità reale dei terreni [detti confinanti con quelli di asserita proprietà del retraente] è avvenuto con l'atto di donazione [secondo la controparte dissimulante una compravendita] stipulato dal notaio ### in data ### e trascritto l'11 giugno successivo, come confessato dallo stesso ### nell'atto di citazione. Ebbene, nessuna dichiarazione di riscatto risulta notificata alla donataria (asserita acquirente) ### entro la data dell'11 giugno 2022, id est entro il termine decadenziale di un anno dalla trascrizione della donazione (11 giugno 2021). Con la inevitabile conseguenza che il preteso retraente (### è irrimediabilmente decaduto dal relativo diritto. Tenuto anche per fermo che il libello introduttivo della lite, contenente la manifestazione della volontà (per la prima volta esternata alla ### di acquistare i terreni, risulta notificato alla comparente solamente in data 13 gennaio 2023, quindi abbondantemente dopo lo scadere del termine decadenziale di cui innanzi è menzione. IIINAMMISSIBILITA' della richiesta di rimessione in termini. Non può valere ad evitare la decadenza (irrimediabilmente verificatasi) la richiesta di rimessione in termini, avanzata con il libello introduttivo, assolutamente inidonea a colmare la inesistenza della notifica della dichiarazione unilaterale di carattere negoziale. A tal riguardo l'attore, sulla erronea premessa a- che la domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale; b- che la comunicazione della richiesta di mediazione alle parti può avvenire con ogni mezzo e che si ritiene applicabile l'art.  149 c.p.c. che ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario; asserisce che la tempestiva consegna all'### in data 10 giugno 2022, dell'istanza di mediazione (... per verificare la possibilità di consentire bonariamente l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso sig. ### …) sarebbe atto idoneo a legittimare la pretesa di rimessione in termini e, di conseguenza, idoneo ad impedire la decadenza. 
Premesso che non si verte in tema di prescrizione ma di decadenza (ex art. 8 comma quinto legge 590 del 1965) va da puntualizzare che quand'anche si volesse riconoscere alla domanda di mediazione, anche nella fattispecie de qua, effetto
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### impeditivo della decadenza, tale effetto, a mente dell'art. 5, comma 6, d. lgl.  28/2010, non può che essere collegato alla comunicazione della domanda alle altre parti, tant'è che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, ... la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo". Ebbene, è fin troppo evidente, quindi, che nel caso in esame nessun impedimento della decadenza si è prodotto, atteso che nessuna comunicazione della domanda è stata effettuata nei confronti di ### Perché è lo stesso attore a riconoscere che la notificazione della istanza di mediazione nei confronti della comparente (unica legittimata a ricevere dal retraente la manifestazione della volontà di riscatto nel termine decadenziale annuale) non è avvenuta per irreperibilità del destinatario. Per giunta il relativo procedimento notificatorio non è stato nemmeno portato a compimento (come invece dovevasi) con il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art.  140 c.p.c., con l'affissione dell'avviso e la conseguente comunicazione a mezzo raccomandata A/R, di guisa che la notifica è da considerarsi addirittura inesistente. 
E nemmeno il sullodato procedimento notificatorio è stato subitaneamente riattivato per conservare gli effetti della originaria notificazione. Ne consegue che la richiesta (di rimessione in termini) è inammissibile ed infondata, oltre che del tutto inutile, per le plurime ragioni che seguono: a- il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario -enunciato dalla Corte costituzionale e successivamente normativizzato attraverso la riscrittura dell'art.  149 c.p.c.- non è applicabile quando l'atto da notificare ha funzione sostanziale, come nel presente caso, in considerazione della natura negoziale della comunicazione di riscatto; b- la dichiarazione di riscatto (ex art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590) è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 c.c., deve reputarsi da questo conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Nel segno della inapplicabilità (alla fattispecie) del principio della scissione degli effetti della notifica militano le plurime pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III 03.01.2014 n. 40; Cass. civ. Sez. III 20.07.2016 n. 14827) secondo cui, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge; c- l'istituto della rimessione in termini opera esclusivamente per i termini processuali (e non è questo il nostro caso); d- il procedimento notificatorio è riconducibile a soggetto (### di ### diverso da chi (### invoca ora, ed a sproposito, il beneficio della rimessione in termini, pur delegittimato rispetto ad esso (vedasi relata di notifica - documento telematico all. 6 di controparte); e- non sussiste il contegno incolpevole, dal momento che la richiesta di notifica dell'istanza di mediazione è stata avanzata nell'ultimo giorno utile ad evitare la decadenza annuale (imputet sibi); f- il procedimento notificatorio è inesistente, non essendo state effettuate le attività previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito, affissione, spedizione raccomandata, ecc.); g- il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività ### cui l'atto è finalizzato, non essendo consentito al giudice di assegnare un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. civ.  9411/2023); h- il procedimento notificatorio dell'istanza di mediazione non è stato nemmeno immediatamente ripreso, come invece dovevasi, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (Cass. civ. S.U. 28.04.2022 n. 13394). Ne consegue che in nessun modo potrà farsi luogo alla rimessione in termini pretesa dall'attore il quale, repetita iuvant, è irrevocabilmente decaduto dal diritto di riscatto. E su detta irrimediabile decadenza nessun effetto giuridicamente rilevante potrebbe spiegare la rinnovazione della procedura di mediazione. ###' delle domande. Le domande appaiono inammissibili alla luce della relativa formulazione. IIIaQuanto alla richiesta di declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione … in quanto dissimulante una compravendita finalizzata ad eludere una disposizione normativa (conclusioni pag. 6 dell'atto di citazione) sull'assunto che ... si realizza un contratto in frode alla legge allorché gli stipulanti raggiungono attraverso un accordo contrattuale, il medesimo risultato vietato dalla legge … (atto di citazione pag. 4 ultimi 3 righi), l'eccepita inammissibilità è sotto un duplice aspetto. In primis, per il difetto di interesse dell'attore a far valere la paventata (ma in realtà inesistente) ipotesi di contratto in frode alla legge, non sussistendo alcuna ipotesi di contratto nullo avente causa illecita. In secondo luogo, per il difetto di interesse ad invocare la sullodata declaratoria di inefficacia connesso al mancato formale esercizio del diritto e comunque alla eccepita decadenza (per le incontestabili ragioni esposte sub capitolo I). IIIbNemmeno è ammissibile la domanda di condanna (###) di ### a trasferire i terreni in favore dell'attore ### (conclusioni pag7 del libello introduttivo), non sussistendo un valido titolo giustificativo della richiesta in tal senso. IV
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### delle avverse pretese. IVaÈ infondata la pretesa di simulazione dell'atto di donazione, che non dissimula alcuna compravendita, atteso il rapporto di affezione familiare che lega il donante ### a ### e che giustifica ampiamente l'animus donandi. ### vanta origini ### (nato e cresciuto nella stessa frazione della comparente), vicino di casa della famiglia ### e ad essa legato da un vincolo di affettuosa amicizia. Per giunta non è affatto vero che l'atto di compravendita [res inter alios] stipulato da ### ed ### [non evocati in giudizio] indichi un prezzo sovrastimato in quanto, secondo l'avverso malevolo argomentare, contenente anche il corrispettivo della donazione. Men che meno è vero che terreni omogenei, aventi le stesse caratteristiche e posti in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio abbiano un valore di circa 1 euro al mq. [sotto tal profilo si contesta la perizia di controparte a firma del geom. ### perché chiaramente infondata, partigiana e di comodo]. ### di controparte (ivi compresa la valutazione ### trova sonora e documentale smentita proprio nel rogito per notar ### del 4.11.2015 rep. 94388 con il quale ### ha acquistato nel lontano novembre 2015 un terreno di are 6,61 per euro 3.300,00 [quindi pagandolo 4,99 euro al mq.], ubicato in zona montana del tutto lontana dal centro abitato e non al centro della frazione ### dove (e come) è invece ubicato il terreno acquistato dai coniugi ### - ### (al prezzo di gran lunga inferiore di euro 2,21 al mq.); terreno che, oltretutto, vanta per la intera estensione un enorme fronte strada, posto proprio sulla ### IVbLa domanda di riscatto, ove effettivamente e correttamente formulata, giammai potrebbe trovare accoglimento, per il difetto assoluto di tutte le condizioni, oggettive e soggettive, legittimanti il preteso esercizio del diritto. Tenuto per fermo che ### al di là della formale iscrizione come imprenditore agricolo, non è assolutamente coltivatore diretto, nel senso ristretto preteso dalla invocata normativa, né proprietario di terreni confinanti con quelli oggetto di donazione; non ha mai coltivato i terreni asseritamente confinanti, nemmeno nel biennio, ma invero li ha ceduti; non si è mai dedicato, né abitualmente né direttamente, alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame. Inoltre i terreni per i quali pretende di esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri posseduti in proprietà, superano il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della di lui famiglia. […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni […] 1- Preliminarmente rigettare la richiesta di rimessione in termini perché inammissibile (per tutte le motivazioni esplicitate sub capitolo II) e comunque destituita di fondamento [del tutto inutile ad impedire la verificata decadenza]. 2- Dichiarare inammissibili le domande avanzate dall'attore e comunque rigettarle perché assolutamente infondate, per le motivazioni innanzi indicate [decadenza,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### difetto di interesse, mancata proposizione del retratto, ecc. ecc.] 3- Condannare la parte attrice alla rivalsa delle spese e competenze di lite. […].   Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito del mutamento del Giudice Istruttore, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. 
II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (### 6 - L, ### n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). 
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'intervenuta decadenza dell'attore dall'azione esercitata, come debitamente eccepito da entrambe le controparti, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. 
Non ci si può infatti esimere dal rilevare come a mente dell'invocato art. 8 della l. 590/65, Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni (comma 3), ferma l'ulteriore previsione - rilevante nel caso di specie - che ### il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (comma 4). 
La Suprema Corte ha inteso altresì chiarire che Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente (Cass. Sez. 3, 18/04/2001, n. 5680).
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ###, nella fattispecie in esame l'atto in contestazione (anche ove considerato meramente apparente) risulta essere stato trascritto in data ### (v. atto di donazione per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021 con il quale il sig. ### ha donato i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, alla sig. ###, con tutto ciò che ne consegue in punto di irrimediabile tardività dell'iniziativa attorea, così come intrapresa. 
Ferma difatti la risalenza della citazione addirittura al 2023 (v. atto di citazione e relativa notifica in atti), a soluzioni dissimili non potrebbe indurre il pur documentato: invio a mezzo posta della domanda di mediazione in data ### al convenuto ### con perfezionamento il ### (v. relata in atti); nonché il tentativo, comunque non andato a buon fine, di notifica della medesima domanda di mediazione all'altra convenuta, ### avutosi in data ### (v. ancora relata in atti). 
Non persuadono, in particolare, le deduzioni attoree circa la rilevanza a tal fine del momento dell'avvio del procedimento di notifica (v. atto di citazione e successivi scritti difensivi), avendo la giurisprudenza costantemente affermato in materia l'opposto principio secondo cui ai fini del rispetto del termine annuale normativamente previsto è necessario che l'atto sia conosciuto dal destinatario entro il suddetto termine annuale e non che lo stesso sia stato meramente inviato dall'interessato. 
Più nel dettaglio la Suprema Corte ha chiarito che La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge (### 3, ### n. 40 del 03/01/2014), con l'ulteriore precisazione che Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale (### 3 - , ### n. 14827 del 20/07/2016). 
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che addivenirsi al rigetto in tutte le sue componenti della domanda attorea per l'irrimediabile tardività dell'azione, così come esercitata, con il contestuale assorbimento in applicazione dei principi di cui in apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. 
Ragioni di completezza impongono altresì di evidenziare come il tentativo - non andato a buon fine - di notifica della domanda di mediazione nei confronti della convenuta, ### avviato soltanto in data ### (v.  ancora relata in atti), non potrebbe in alcun modo giustificare la pur richiesta rimessione in termini (v. atto di citazione), trattandosi, al di là di goni altra questione, di tentativo comprovatamente effettuato a ridosso (id est: ad un giorno) dalla scadenza annuale normativamente prevista, con tutto ciò che ne consegue in punto di difficile non imputabilità della decadenza verificatasi alla condotta ### dello stesso interessato, peraltro nemmeno riattivatosi tempestivamente per porvi rimedio. 
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza, del resto, l'affermazione secondo cui ### della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (### 2, Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025). 
Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti costituitisi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità ### della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità ### delle questioni trattate.  PQM il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di #### e di ### respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta; condanna
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### parte attrice, ### alla rifusione in favore di parte convenuta, ### delle spese del presente giudizio, liquidate € 2.540,00 per compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi; condanna parte attrice, ### alla rifusione in favore di parte convenuta, ### delle spese del presente giudizio, liquidate € 2.540,00 per compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi; manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in data ### entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. 
Il Giudice dott.

causa n. 144/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pasquariello Antonio

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 755/2025 del 13-10-2025

... legge r.g. 24/2023 590/1965, intenda esercitare il retratto agrario, deve provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza. Ove, poi, il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.” (App. Lecce, II, 15.10.2020, n. 999). 2.2. Su tale premessa, la sentenza impugnata non è errata, occorrendo tuttavia integrarne la motivazione. 3. La prima doglianza, relativa al dubbio sollevato in sentenza circa la capacità lavorativa sufficiente a condurre i terreni rivendicati dal parte del nucleo familiare dell'attrice, si vorrebbe superare rinviando alla perizia di parte prodotta nel fascicolo attoreo, le cui risultanze non sarebbero state contestate. 3.1. La Corte rileva come il riferimento alla capacità lavorativa così letteralmente si afferma in sentenza: “…in disparte ogni valutazione circa la possibilità del nucleo famigliare (formato da due persone) dell'attrice di esprimere ‘capacità lavorativa' sufficiente a condurre il terreno in (leggi tutto)...

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r.g. 24/2023 n. 24/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - ### 2a civile - composta dai ### 1) ### - Presidente 2) ### - ### 3) ### - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24/2023 R.G., promossa da ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### contro ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### APPELLATO nonché ### e ###### parti hanno concluso a mezzo note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, da intendersi qui per integralmente riportate.  #### proprietaria e coltivatrice di terreni agricoli in ### (foglio 34, ptc. 28, 27, 145, 294), confinanti con altri di proprietà di ### e ### (in varie particelle ai fogli 34 e r.g. 24/2023 28), deducendo aver appreso come i confinanti li avessero venduti a ### (atto per ### del 29.09.2017, trascritto il ###) lamentava come tale compravendita avesse violato il diritto di prelazione ad essa spettante in quanto in possesso di tutti i requisiti all'uopo prescritti dalla legge. Per tal ragione, citava i venditori e l'acquirente dinanzi al Tribunale di Lecce per sentire riconoscere in suo favore il diritto di prelazione, dichiarare inefficace l'atto di vendita, trasferire ad essa i terreni già oggetto di tale atto per la somma di €. 45.000,00; vittoria per le spese di lite. 
Si costituiva in giudizio il convenuto ### acquirente, che deduceva come quelli oggetto della vendita fossero due distinti terreni, distanti tra loro oltre quattrocento metri, uno solo dei quali confinante con quello di proprietà dell'attrice, catastalmente identificato con la particella 28, non senza precisare - peraltro - come la stessa non fosse “proprietaria” delle altre particelle elencate in citazione, ma solo utilizzatrice. Deduceva come la vendita fosse avvenuta “a corpo” e che, dunque, mancando la contiguità tra i due distinti terreni, non ricorreva il presupposto oggettivo per ottenere il retratto degli stessi. In ogni caso, precisava come nella specie non sussistessero gli altri presupposti richiesti dalla legge ai fini della prelazione. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'azione; subordinatamente e per la diniegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare i venditori coniugi ### e ### a corrispondergli la somma di €. 22.057,78 per i costi sopportati per rendere nuovamente produttivi i terreni compravenduti. Con condanna alle spese di lite per chi di ragione. 
Si costituivano altresì in giudizio i coniugi ### e ### che ugualmente eccepivano come l'attrice fosse proprietaria solo della particella 28, confinante solo con uno dei due distinti fondi compravenduti. Eccepivano, inoltre, la mancanza dei presupposti richiesti perché l'attrice potesse dirsi titolare del diritto di prelazione. Chiedevano la loro estromissione dal giudizio ed, in ogni caso, dichiararsi la infondatezza della domanda di parte attrice, da condannarsi al pagamento delle spese di lite. 
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, all'esito delle quali, precisate le conclusioni, passava in decisione all'udienza del 18.11.2022. 
Con sentenza n. 3269/2022 del 18.11.2022 il Tribunale di Lecce, escludendo aver parte attrice aver rigorosamente provato di possedere tutti i requisiti di legge per poter esercitare il diritto di prelazione, rigettava la domanda compensando integralmente le spese legali. 
La sentenza è stata impugnata da parte di ### che si duole per non aver il Tribunale fatto buon governo del materiale probatorio, dal quale emergerebbe - invece - la presenza nella fattispecie dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la invocata prelazione. Pertanto, l'appellante ha chiesto r.g. 24/2023 la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnante in primo grado, con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio. 
Si è costituito nel presente grado di giudizio ### eccependo la infondatezza dell'appello; ha altresì reiterato, pur in via subordinata e condizionata, la richiesta di essere tenuto indenne per i danni subiti e rappresentati dalla pulizia dei fondi, con ripristino finalizzato allo sfruttamento agricolo, il mancato sfruttamento degli stessi, le spese notarili sostenute. Con vittoria per le spese di lite. 
Non si sono costituiti gli appellati ### e ### dichiarati contumaci. 
All'udienza del 01.10.2024 la causa è passata in decisione dopo la precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note scritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte osserva, preliminarmente, come la sentenza abbia rigettato la domanda perché non provati i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione. In particolare il ### precisando come il positivo esercizio del diritto venga pregiudicato anche in mancanza di uno solo dei requisiti, ha richiamato espressamente (precisando “per quel che qui interessa”) i seguenti: “…proprietario di terreni confinanti; coltivatore diretto; coltivi il suo fondo da almeno due anni; non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici; abbia con la sua famiglia una capacità lavorativa tale da garantire la coltivazione di una superficie non inferiore ad un terzo di quella risultante dall'aggiunta del fondo che si intende riscattare a quelli già posseduti in proprietà od enfiteusi…”. Tali requisiti sono stato giudicati “non adeguatamente provati”. 
Rispetto a tale impostazione, l'appellante formula diverse censure, che possono sintetizzarsi nei seguenti motivi, anche seguendo la enucleazione proposta dal convenuto ### 1.1. Con il primo motivo si contesta aver il Tribunale dubitato che il nucleo familiare dell'attrice avesse una capacità lavorativa sufficiente a condurre i terreni rivendicati, oltre a quelli già detenuti. Si tratterebbe di statuizione inutile perché non posta a fondamento della decisione, nonché errata perché atterrebbe ad un requisito mai contestato dai convenuti.  1.2. Con il secondo motivo si contesta aver il Tribunale affermato non essere stata fornita la prova della coltivazione del fondo confinante da almeno due anni. Si deduce che il requisito soggettivo della coltivazione del fondo: a) non sarebbe requisito del diritto di prelazione, invece previsto per la prelazione del “coltivatore” (colono, o affittuario o mezzadro o compartecipe); sicché il suo stato di abbandono non escluderebbe il diritto, che compete al confinante a prescindere alla assenza di attività colturali sul terreno nel biennio r.g. 24/2023 precedente all'atto di trasferimento; b) tutto a voler concedere, dall'istruttoria orale emergerebbe, invece, che sia il terreno dell'attrice che quello rivendicato sarebbero stati coltivati per ben più di un biennio, ad eccezione di pochi mesi antecedenti la compravendita. Pertanto, il requisito soggettivo, per quanto non necessario, risulterebbe provato.  1.3. Con il terzo motivo si deduce aver il Tribunale errato nel ritenere che l'attrice non abbia provato adeguatamente l'ulteriore circostanza della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente. 
Si sostiene, invece, fornita la prova a mezzo della relazione tecnica di parte (mai contestata dai convenuti), peraltro con produzione delle visure catastali. Non sarebbe, poi, possibile offrire la prova negativa piena, spettando eventualmente ai convenuti la dimostrazione di eventuali vendite intervenute nel biennio precedente. Nessuna eccezione i convenuti avrebbero formulato a riguardo; né il Tribunale avrebbe ritenuto di dover invitare le parti alle integrazioni eventualmente ritenute necessarie.  1.4. Con un quarto motivo si asserisce la presenza nella fattispecie di tutti i requisiti oggettivi richiesti per la invocata prelazione, giudicando irrilevante che il terreno di proprietà ### confini con uno solo dei terreni oggetto di compravendita, venendo invece in rilievo nella legge la “unità poderale”, cioè un complesso unitario di terreni.  2. Giova premettere la condivisione, da parte della Corte, della premessa che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione: il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, compete al proprietario del fondo agrario confinante se ricorrono tutte le condizioni - nessuna esclusa - previste dall'art. 8, l. n. 590/1965, cui l'art. 7 della l. n. 81/1971 integralmente rinvia. Ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita (Cass., III, 27.03.2024, n. 8338).  2.1. Si tratta di premessa di carattere generale già seguita da questa Corte: “Per il riconoscimento del diritto di prelazione agraria ciò che rileva, oltre alle condizioni oggettive del bene, sono le condizioni soggettive di colui il quale rivendica il diritto, ovvero essere abitualmente occupato nella conduzione di fondi; non aver venduto fondi rustici di proprietà nei due anni precedenti la vendita in oggetto; e che il fondo su cui si vuole esercitare il riscatto, unitamente a quanto già di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare. Pertanto, il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge r.g. 24/2023 590/1965, intenda esercitare il retratto agrario, deve provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza. Ove, poi, il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.” (App. Lecce, II, 15.10.2020, n. 999).  2.2. Su tale premessa, la sentenza impugnata non è errata, occorrendo tuttavia integrarne la motivazione.  3. La prima doglianza, relativa al dubbio sollevato in sentenza circa la capacità lavorativa sufficiente a condurre i terreni rivendicati dal parte del nucleo familiare dell'attrice, si vorrebbe superare rinviando alla perizia di parte prodotta nel fascicolo attoreo, le cui risultanze non sarebbero state contestate.  3.1. La Corte rileva come il riferimento alla capacità lavorativa così letteralmente si afferma in sentenza: “…in disparte ogni valutazione circa la possibilità del nucleo famigliare (formato da due persone) dell'attrice di esprimere ‘capacità lavorativa' sufficiente a condurre il terreno in oggetto…”. Dunque, si tratta di riferimento meramente incidentale e, piuttosto, il Tribunale motiva il rigetto della domanda sulle considerazioni ad esso seguenti. 
Come tale, quel riferimento non è essenziale rispetto al rigetto della domanda e la specifica doglianza dell'appellante, come formulata, non è altrettanto decisiva.  3.2. Quanto alla perizia di parte che documenterebbe il possesso del requisito in esame (la capacità lavorativa familiare), redatta dall'agronomo ### giova rammentare come si tratti di produzione che non costituisce di per sé prova; tanto più che può ritenersi che il convenuto ne abbia contestato le risultanze dubitando della asserita capacità lavorativa dei coniugi ### - ### (nucleo familiare composto solo da loro due, come peraltro anche la sentenza rimarca nel riferimento incidentale di cui innanzi).  3.2.1. Peraltro, proprio quella perizia di parte (pag. 11) indica un fabbisogno lavorativo annuo per la coltivazione dei fondi ### ben superiore alla quota di 2/3, dovendo così i coniugi ### - ### ricorrere al superiore impiego di operai esterni.  3.3. Le circostanze esposte giustificano ampiamente il giudizio di non adeguatezza della prova contenuto sul punto in sentenza, giudizio che questa Corte condivide, per quanto di rilievo, come su precisato.  4. Con il secondo motivo si contesta aver il Tribunale affermato non essere stata fornita la prova della coltivazione del fondo confinante da almeno due anni. Si deduce che il requisito soggettivo della coltivazione del fondo: a) non sarebbe requisito del diritto di prelazione, invece previsto per la prelazione del “coltivatore” (colono, o affittuario o mezzadro o compartecipe); sicché il suo stato di abbandono non escluderebbe il r.g. 24/2023 diritto, che compete al confinante a prescindere alla assenza di attività colturali sul terreno nel biennio precedente all'atto di trasferimento; b) tutto a voler concedere, dall'istruttoria orale emergerebbe, invece, che sia il terreno dell'attrice che quello rivendicato sarebbero stati coltivati per ben più di un biennio, ad eccezione di pochi mesi antecedenti la compravendita. Pertanto, il requisito soggettivo, per quanto non necessario, risulterebbe provato.  4.1. La Corte giudica non condivisibile l'assunto, dedotto dall'appellante, secondo cui il requisito soggettivo della coltivazione del fondo da parte di che reclama il diritto, non sia necessario. Invero, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria “… è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.” (Cass., III, 11.10.2023, n. 28374. Requisito soggettivo richiesto anche per la “società agricola di persone”, Cass., III, 07.08.2023, n. 23989). 
Peraltro, è stato precisato come l'esercizio della prelazione agraria richiede non solo che l'interessato rivesta la qualifica di “coltivatore diretto”, ma anche che coltivi direttamente (in senso di lavoro abituale, con carattere di stabilità e continuatività, Cass., III, 31.05.2018, n. 13787) il fondo adiacente a quello posto in vendita (o quello condotto in affitto) non essendo sufficiente che eserciti altrove l'attività di agricoltore, poiché l'intento perseguito dal ### è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto (Cass., II, 14.07.2021, 20070; Cass., III, 09.08.2016, n. 166. Sicché, è del tutto pacifico come il diritto di riscatto richieda, oltre alla contiguità dei fondi (come si dirà meglio esaminando un successivo specifico motivo di appello), anche l'attività lavorativa (Cass., III, 11.03.2020, n. 7023).  4.1.2. Valgono, pertanto, a riguardo, le perplessità circa la idonea capacità lavorativa del nucleo familiare della ### come su esposte.  4.2. Non risulta acquisita agli atti prova adeguata che ### unitamente al proprio nucleo familiare (cioè con il solo ausilio del coniuge) abbia coltivato il proprio terreno per almeno un biennio antecedente all'atto di compravendita, come richiesto dalla disciplina legislativa di specie.  4.2.1. Non è possibile rinvenire detta prova nelle dichiarazioni testimoniali acquisite.  r.g. 24/2023 ## disparte il giudizio sull'attendibilità dei testi ### (figlio dell'attrice) e ### (coniuge dell'attrice), legati da stretta parentela, le cui dichiarazioni vanno comparate con le altre acquisizioni istruttorie, il teste ### nulla afferma circa la richiesta biennale conduzione da parte della ### Del resto, le dichiarazioni di ### sono alquanto generiche e da quelle di ### si evince che, per quanto a causa della xylella, il fondo era stato trascurato. A tale specifico riguardo, invece, i testi ##### e ### hanno confermato lo stato di abbandono - e, dunque, di non coltivazione -, del terreno della ### riconosciuto nella documentazione fotografica loro esibita. 
Rileva, in definitiva, come anche in questo caso parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio che le competeva.  5. Con il terzo motivo l'appellante si riferisce nuovamente alla perizia di parte prodotta nel proprio fascicolo per dedurre aver provato l'ulteriore circostanza della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente.  5.1. I convenuti hanno contestato la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il legittimo esercizio della prelazione e, dunque, anche il non aver provato le mancate alienazioni di cui qui si tratta.   5.2. Quanto alla prova ### richiesta, la Cassazione ha precisato come il coltivatore diretto proprietario del fondo confinante che esercita il diritto di prelazione e di riscatto, salvo espresso riconoscimento della controparte - del tutto mancante nella fattispecie in causa, circostanza ben rilevante - deve dimostrare la sussistenza condizione della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, “…senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari…” (Cass., III, 11.10.2023, n. 28415; III, 20.08.2015, n. 17009).  5.3. Ne consegue che lo specifico motivo in esame non coglie nel segno, non consentendo esso di superare i dubbi che hanno condotto il Tribunale al rigetto della domanda.  6. ### quanto esposto nel quarto motivo, sarebbe irrilevante che il terreno di proprietà ### confini con uno solo dei terreni oggetto di compravendita, venendo invece in rilievo nella legge la “unità poderale”, cioè un complesso unitario di terreni.  6.1. Anche in questo caso la doglianza non è fondata, dovendosi invece condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., II, 23.11.2022, n. ###; III, 13.2.2018, n. 3409), secondo cui i fondi devono essere confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione, con r.g. 24/2023 prova che, come per tutte le altre condizioni, “…deve essere fornita da colui che tale diritto da valere, anche quando trattasi di fatti negativi. Deriva da quanto precede, pertanto, in caso di riscatto esercitato dal proprietario del fondo confinante a quello posto in vendita, che spetta all'attore - tra l'altro - fornire la prova del requisito oggettivo della contiguità dei fondi (quello del retraente e quello per cui è stato esercitato il retratto), cioè della comunanza di confine in senso giuridicamente proprio e, quindi, di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), con esclusione della diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale, ossia di fondi separati ma idonei a essere accorpati in una azienda agraria (Cass., III, 15.05.2013, n. 11757; Cass., III, 17.04.2013, n. 9235; Cass., III, 27.09.2011, n. 19747), riservandosi tuttavia al giudice di merito “…accertare se lo scorporo della porzione oggetto della prelazione non pregiudichi la possibilità di coltivazione del fondo unilateralmente inteso o comporti l'imposizione, sulle restante parti, di servitù o oneri di carattere reale, tali da eliminare la loro esclusività di godimento e da menomare il loro valore di scambio.” (Cass., III, 17.04.2013, n. 9235).  7. Da quanto innanzi consegue, come su anticipato, che la sentenza qui gravata non è errata, mancando nella vicenda, da parte dell'attrice, la prova rigorosa della presenza di tutti i requisiti prescritti per legge per l'esercizio del diritto reclamato in giudizio.  8. ### va pertanto rigettato ed ogni altra considerazione è del tutto superflua, atteso che al giudice compete indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., VI, 28.1.2022, n. 2648; II, 03.11.2021, ###; II, 19.07.2017, n 17753). Sicché sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellante, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., I, 11.04.2024, n. 9776; II, 04.12.2023, n. ###; I, 24.09.2021, n. 25981; VI, 24.09.2020, n. 20017; VI, 10.06.2020, n. 11026; Cass., III, 28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).  9. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.  9.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 - della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014 e n. 4315 del 20.02.2020), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Lecce, ### definitivamente decidendo sull'appello proposto r.g. 24/2023 da ### nei confronti di ### nonché #### e ### avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3269/2022 del 18.11.2022, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituito, che liquida in ### 4.500,00, oltre rimborso spese forfettario ed oneri tutti di legge; - da atto - ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 - della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### della Corte d'Appello in data 2 Ottobre 2025.   ### (### (### 

causa n. 24/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Scagliusi, Esposito Antonio Francesco

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