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Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di ### dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 Il Giudice - preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza; - rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 23/10/2025 nella causa n. 144/2023 avente ad oggetto “prelazione agraria” e vertente tra ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### e ### - attore - e ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuto - nonché ### (C.F./P.IVA: ###), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuta - ###udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. ###. ### atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso che […], coltivatore diretto ed imprenditore agricolo, è proprietario, tra l'altro, di alcuni cespiti in ### distinti al fl. 16 con le p.lle 252, 335, 336. Con atto per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021, il sig. ### proprietario di alcuni cespiti confinanti, distinti con al fl 16 con le p.lle 87 e 90, ed al fl 17 con p.lla 705, ha donato i detti terreni alla sig.ra ### Con ulteriore atto, stipulato in pari data, sempre per notaio ### il sig. ### ha alienato ai coniugi ### e ### (genitori della donataria ###, i cespiti non confinanti con quelli di proprietà dell'istante, distinti al fl. 17 con le p.lle 166, 334, 118. Tenuto conto che, per effetto della riforma attuata con L. 154/2016, il diritto di prelazione agraria è riconosciuto anche all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale dell'### la donazione dei cespiti
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### confinanti con quelli di proprietà del sig. ### effettuata lo stesso giorno in cui il sig. ### ha venduto i terreni non soggetti a diritto di prelazione, ha indotto l'istante a ritenere che tale procedimento sia stato finalizzato, in frode alla legge, per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Con istanza notificata il giorno venerdì 10 giugno 2022, attraverso l'ufficio ### del Tribunale di Avellino, sia al venditore che all'acquirente, l'istante ha chiesto di avviare il procedimento di mediazione ex ### 28/208 e successive modifiche, al fine di verificare la sussistenza di spazi per consentire bonariamente l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso sig. ### istante, in relazione ai cespiti in #### distinti al fl. 17 con le p.lle 87 e 90 ed al fl. 16 con p.lla 705, ex p.lla 319. Fissato per il giorno 30.06.2022 l'incontro preliminare, la procedura di mediazione si è conclusa con esito negativo. […] e ritenuto che […] - ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965 l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa; - la domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale; - la comunicazione della richiesta di mediazione alle parti può avvenire con ogni mezzo purché idoneo ad assicurare la ricezione e si ritiene applicabile l'art. 149 c.p.c. che, in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario; - come si legge dalla relata di notifica posta in calce all'istanza di mediazione, l'ufficiale giudiziario incaricato ha dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica a mani proprie nei confronti della sig.ra ### stante la irreperibilità della stessa e di non aver effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale (come previsto in tali casi dall'art. 140 c.p.c.) a causa della chiusura (???) degli stessi uffici comunali; - per pacifica giurisprudenza la notificazione, ancorché effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con ogni utile conseguenza sugli effetti della prescrizione; - come si rileva dalla perizia asseverata redatta dal geom ### del 26.06.2022, che ha effettuato un'indagine comparativa, è emerso che il valore di terreni omogenei, posti nella stessa località di quelli alienati ai coniugi ### (anch'essi oggetto di donazione in favore della figlia) è pari a circa 1,00 €/mq; - con atto per notaio ### del 17.12.2019, rep. 100006, racc. 24917, terreni omogenei, aventi le stesse caratteristiche e posti in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio, sono stati venduti con un valore di circa 0,50 €/mq; - nel caso in esame, inoltre, l'assenza di un qualsiasi legame parentale o affettivo con la sig.ra ### (distante dal donante sia anagraficamente che geograficamente) fa dubitare dell'esistenza dell'animus donandi e lascia quanto meno presumere un procedimento funzionalmente collegato e finalizzato a
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### perseguire, in elusione del dettato normativo, una compravendita il cui corrispettivo è contenuto nel contestuale atto in favore dei coniugi ### e ### mascherata dalla donazione in favore della figlia ### … - la giurisprudenza ha precisato che “in tema di prelazione agraria, il ricorso ad un'operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c., ma consente, al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di proiezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante la sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge” ( Civ. n. 5201/2015). […], conveniva in giudizio ### e #### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni [...] - in via pregiudiziale, in considerazione di tutti i motivi esposti, preso atto della tempestività della consegna dell'istanza di mediazione nelle mani dell'ufficiale giudiziario in data ###, disporre la rimessione in termini per consentire il tentativo di mediazione che il sig. ### non ha potuto espletare nei confronti della sig.ra ### per omesso perfezionamento della notifica da addebitarsi a responsabilità dell'ufficiale giudiziario; - accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021 con il quale il sig. ### valente ha donato i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, alla sig.ra ### siccome in quanto dissimulante una compravendita finalizzata ad eludere una disposizione normativa, con analogo ordine da impartire al ### dei ### - accertare e dichiarare il diritto di prelazione in favore del sig. ### c.f. ### e per l'effetto condannare il sig. ### c.f. ### a trasferire in suo favore i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, previa corresponsione del prezzo pari all'effettivo valore di mercato degli stessi; […]. Costituitosi in giudizio, ### nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, articolava le seguenti eccezioni […] 1. ###'ART. 8 - LEGGE 590/65 - ### Preliminarmente, e con rilievo assorbente, si eccepisce l'inammissibilità dell'avversa domanda per essere l'odierno attore incorso in insanabile e documentata decadenza dal diritto di prelazione e riscatto, per violazione del termine annuale di cui all'art. 8 della L. 590/65. È, infatti, pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### come l'atto di donazione per ### - per cui è causa - sia stato trascritto in data ###. È altrettanto pacifico ed incontrovertibile che “il termine annuale di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto inizia a decorrere dalla trascrizione dell'atto che l'avente diritto ritiene simulato, sia che si tratti di donazione, sia che si tratti. di altro atto di trasferimento apparentemente non a titolo oneroso” (cfr. tra le tante, Cass. n. 5680/2001, 10487/96; n. 8939/87). Ciò posto, per incontestata ammissione di parte attrice, la dichiarazione di retratto non è mai stata comunicata alla sig.ra ### né, tantomeno e per quanto subito si dirà, nei termini di ### al dott. ### Sotto tale profilo, priva di pregio giuridico, oltre che irrilevante, si palesa la richiesta di rimessione in termini ex adverso formulata, atteso che il termine annuale di decadenza di cui alla ### 590/65 è previsto dal legislatore con riferimento non all'esercizio di una azione giudiziale, bensì con riguardo all'esercizio del diritto di riscatto agrario, ossia di un diritto potestativo di natura sostanziale. Ne discende che l'esercizio di un diritto potestativo azionato - per la prima volta - mediante un'istanza di mediazione, come appunto nel caso che ci occupa, non consente certamente la rimessione in termini, atteso che istituto invocato dalla controparte riguarda i termini di natura processuale (il punto è pacifico in quanto l'articolo 152 parla di “termini per il compimento degli atti del processo”) e non certamente quelli previsti per i diritti di natura sostanziale. In altri termini, la volontà di riscattare il bene andava espressa entro un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione - 11/06/2021 - con manifestazione unilaterale ricettizia, indipendentemente dalla proposizione della mediazione e del successivo atto di citazione. Sia la mediazione che la citazione, infatti, avrebbero potuto essere proposte ben dopo il termine decadenziale annuale se il diritto di riscatto fosse stato tempestivamente esercitato entro tale termine. In conclusione, la richiesta di rimessione in termini si rivela inammissibile perché ha ad oggetto un termine relativo ad un diritto sostanziale e non processuale e in ogni caso, pur volendo ammettere in via meramente teorica la rimessione in termini come riferita alla mediazione, essendo ormai decorso il termine decadenziale annuale dell'esercizio del diritto di riscatto, controparte non avrebbe alcun interesse alla rimessione in termini della mediazione in quanto il riscatto risulterebbe comunque inammissibile, per intervenuta decadenza. Ma vi è di più. Anche a voler riconoscere carattere interruttivo del termine di decadenza all'istanza di mediazione asseritamene depositata dalla controparte in data ### e portata alla notifica, a cura dello stesso ### di ### in data ###, la stessa si rivelerebbe comunque inidonea allo scopo preteso da parte attrice. ###. 5, comma 6, del d. lgl. n. 28/2010, infatti, sancisce che la domanda di mediazione impedisce la decadenza dall'azione - per una sola volta -
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### dal momento della comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito della stessa presso l'### di ### Tale comunicazione, a cui avrebbe potuto (e dovuto) attendere anche la parte attrice personalmente, risulta del tutto omessa nei confronti della ### e tardivamente notificata, solo in data ### (e dunque ben oltre l'anno dalla trascrizione dell'atto a firma del ### al dott. ### Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità dell'odierna azione, per essere la controparte incorsa in irrimediabile decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione di cui alla L. 590/65. 2. INAMMISSIBILITA' DELL'###'### DEL###. 1415 C.C. ### decadenza dal diritto di prelazione agraria priva, altresì, la controparte dell'interesse ad agire per la pretesa - quanto naturalmente inesistente - simulazione dell'atto di donazione intercorso tra gli odierni convenuti. A norma dell'art. 1415 c.c., infatti, “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti” ; non vantando parte attrice nessun diritto di prelazione nell'ambito della vicenda dispositiva della proprietà del dott. ### così come intercorsa con la sig.ra ### la domanda di accertamento della pretesa simulazione dell'atto di donazione non può validamente essere esperita dal ### non avendovi, quest'ultimo, giuridico interesse. La domanda di condanna del convenuto dott. ### a trasferire in favore di parte attrice i terreni di cui all'atto di donazione per ### si rivelerebbe comunque (giuridicamente infondata ed) inammissibile, atteso che l'esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte dell'avente diritto alla prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, produrrebbe “la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto diretto, da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato” (Cassazione Civile, sez. III, 26-10-1994, n. 8789). 3. ###. È opportuno premettere che, in forza della previsione contenuta nell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, il diritto di prelazione e riscatto agrario può essere esercitato oltre che dal titolare - quale coltivatore diretto - di un contratto di affitto (mezzadria, colonia od enfiteusi) concluso con il proprietario del fondo oggetto del trasferimento, anche dal proprietario confinante coltivatore diretto, ai sensi della l. 14 agosto 1971, n. 817, ed ora - in base a recente normativa (l. 28 luglio 2016, n. 154) - dall'imprenditore agricolo professionale (### iscritto nella previdenza agricola. … è pacifico che sia onere del retraente, che abbia agito per far valere il proprio diritto di prelazione, dare la prova dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ivi compresa la propria qualifica soggettiva (Cass. 1° aprile 2003, n. 4914, in ### civ. Mass., 2003, 4). Eccepitane l'inesistenza e fermo tale onere probatorio in capo a parte attrice,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### occorre altresì contestare fermamente le avverse affermazioni in punto di pretesa simulazione dell'atto di donazione intercorso tra l'avv. ### e la sig.ra ### frutto di mere supposizioni le quali, prive di qualsiasi supporto probatorio, restano confinate allo stato di mere allegazioni. In punto, destituite di ogni fondamento sono le asserzioni di controparte con le quali si tende a dimostrare l'assenza dell'animus donandi in quanto: A) con riferimento alla pretesa distanza della ### dal donante sotto il profilo geografico, è vero l'esatto contrario in quanto la distanza del paese di ### dal luogo di residenza del dott. ### (Napoli, viale ### ha comportato, nel corso degli anni che quest'ultimo si sia più volte avvalso della disponibilità della ### nello specifico, l'affermazione di controparte non tiene conto della circostanza che il donante, nato a ### e discendente di famiglia ivi ben nota, è ivi proprietario di un immobile in via ### n. 17, consistente in tre fabbricati uniti, aventi una superficie complessiva di circa 1000 mq e annesso fondo con superficie superiore a 5000 mq, in relazione al quale la sig.ra ### nel corso degli ultimi anni, si è sempre resa disponibile ogni qualvolta siano sorti problemi di carattere gestionale, evitando al proprietario ### persona anziana attualmente di anni 81, di doversi recare personalmente presso la sua proprietà; ed è proprio in considerazione di ciò che quest'ultimo ha donato il fondo in questione; B) eguali rilievi valgano per quanto riguarda la distanza della ### dal donante sotto il profilo anagrafico: è infatti, come detto, proprio la differenza di età tra i due che ha comportato che la prima, nel corso degli ultimi anni, si mettesse più volte a disposizione del secondo a titolo del tutto gratuito, evitando una serie di incombenze alle quali difficilmente il dott. ### avrebbe potuto ottemperare, in considerazione della sua età avanzata. C) ancora, non può non tenersi conto del modesto valore del bene che è stato donato, circostanza questa del tutto compatibile con la esigenza del ### di volersi “sdebitare” nei riguardi della ### per la serie di servizi resi a titolo gratuito. Ciò posto, l'onus probandi nella simulazione cede in capo a chi l'allega, in ragione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni […] - in via principale - ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate in fatto e diritto le avverse istanze e, per l'effetto, rigettarle con vittoria di spese ed onorari; in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione - voglia l'adito giudicante determinare il giusto prezzo dei terreni per cui è causa, contestandosene espressamente il valore allegato dalla controparte. […]. Costituitasi in giudizio, anche ### nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, articolava le seguenti e sovrapponibili eccezioni
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### […] I- ### dal diritto di riscatto ex art. 7 legge 817 del 1971 ed art. 8 legge 590 del 1965 per omessa notifica della dichiarazione di riscatto nel termine annuale. … non vi è dubbio che per l'esercizio del riscatto agrario ex art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 (esteso ex art. 7 legge 817 del 1971 anche al proprietario confinante coltivatore diretto) la manifestazione della volontà di riscattare dell'avente diritto, costituente una dichiarazione unilaterale di carattere negoziale, deve pervenire nella conoscenza (ancorché legale) del soggetto al quale è diretto (terzo acquirente) entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma, atteso che la ricezione della dichiarazione costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie decadenziale. … Nel caso in esame, il trasferimento della titolarità reale dei terreni [detti confinanti con quelli di asserita proprietà del retraente] è avvenuto con l'atto di donazione [secondo la controparte dissimulante una compravendita] stipulato dal notaio ### in data ### e trascritto l'11 giugno successivo, come confessato dallo stesso ### nell'atto di citazione. Ebbene, nessuna dichiarazione di riscatto risulta notificata alla donataria (asserita acquirente) ### entro la data dell'11 giugno 2022, id est entro il termine decadenziale di un anno dalla trascrizione della donazione (11 giugno 2021). Con la inevitabile conseguenza che il preteso retraente (### è irrimediabilmente decaduto dal relativo diritto. Tenuto anche per fermo che il libello introduttivo della lite, contenente la manifestazione della volontà (per la prima volta esternata alla ### di acquistare i terreni, risulta notificato alla comparente solamente in data 13 gennaio 2023, quindi abbondantemente dopo lo scadere del termine decadenziale di cui innanzi è menzione. IIINAMMISSIBILITA' della richiesta di rimessione in termini. Non può valere ad evitare la decadenza (irrimediabilmente verificatasi) la richiesta di rimessione in termini, avanzata con il libello introduttivo, assolutamente inidonea a colmare la inesistenza della notifica della dichiarazione unilaterale di carattere negoziale. A tal riguardo l'attore, sulla erronea premessa a- che la domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale; b- che la comunicazione della richiesta di mediazione alle parti può avvenire con ogni mezzo e che si ritiene applicabile l'art. 149 c.p.c. che ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario; asserisce che la tempestiva consegna all'### in data 10 giugno 2022, dell'istanza di mediazione (... per verificare la possibilità di consentire bonariamente l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso sig. ### …) sarebbe atto idoneo a legittimare la pretesa di rimessione in termini e, di conseguenza, idoneo ad impedire la decadenza.
Premesso che non si verte in tema di prescrizione ma di decadenza (ex art. 8 comma quinto legge 590 del 1965) va da puntualizzare che quand'anche si volesse riconoscere alla domanda di mediazione, anche nella fattispecie de qua, effetto
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### impeditivo della decadenza, tale effetto, a mente dell'art. 5, comma 6, d. lgl. 28/2010, non può che essere collegato alla comunicazione della domanda alle altre parti, tant'è che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, ... la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo". Ebbene, è fin troppo evidente, quindi, che nel caso in esame nessun impedimento della decadenza si è prodotto, atteso che nessuna comunicazione della domanda è stata effettuata nei confronti di ### Perché è lo stesso attore a riconoscere che la notificazione della istanza di mediazione nei confronti della comparente (unica legittimata a ricevere dal retraente la manifestazione della volontà di riscatto nel termine decadenziale annuale) non è avvenuta per irreperibilità del destinatario. Per giunta il relativo procedimento notificatorio non è stato nemmeno portato a compimento (come invece dovevasi) con il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con l'affissione dell'avviso e la conseguente comunicazione a mezzo raccomandata A/R, di guisa che la notifica è da considerarsi addirittura inesistente.
E nemmeno il sullodato procedimento notificatorio è stato subitaneamente riattivato per conservare gli effetti della originaria notificazione. Ne consegue che la richiesta (di rimessione in termini) è inammissibile ed infondata, oltre che del tutto inutile, per le plurime ragioni che seguono: a- il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario -enunciato dalla Corte costituzionale e successivamente normativizzato attraverso la riscrittura dell'art. 149 c.p.c.- non è applicabile quando l'atto da notificare ha funzione sostanziale, come nel presente caso, in considerazione della natura negoziale della comunicazione di riscatto; b- la dichiarazione di riscatto (ex art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590) è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 c.c., deve reputarsi da questo conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Nel segno della inapplicabilità (alla fattispecie) del principio della scissione degli effetti della notifica militano le plurime pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III 03.01.2014 n. 40; Cass. civ. Sez. III 20.07.2016 n. 14827) secondo cui, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge; c- l'istituto della rimessione in termini opera esclusivamente per i termini processuali (e non è questo il nostro caso); d- il procedimento notificatorio è riconducibile a soggetto (### di ### diverso da chi (### invoca ora, ed a sproposito, il beneficio della rimessione in termini, pur delegittimato rispetto ad esso (vedasi relata di notifica - documento telematico all. 6 di controparte); e- non sussiste il contegno incolpevole, dal momento che la richiesta di notifica dell'istanza di mediazione è stata avanzata nell'ultimo giorno utile ad evitare la decadenza annuale (imputet sibi); f- il procedimento notificatorio è inesistente, non essendo state effettuate le attività previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito, affissione, spedizione raccomandata, ecc.); g- il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività ### cui l'atto è finalizzato, non essendo consentito al giudice di assegnare un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. civ. 9411/2023); h- il procedimento notificatorio dell'istanza di mediazione non è stato nemmeno immediatamente ripreso, come invece dovevasi, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (Cass. civ. S.U. 28.04.2022 n. 13394). Ne consegue che in nessun modo potrà farsi luogo alla rimessione in termini pretesa dall'attore il quale, repetita iuvant, è irrevocabilmente decaduto dal diritto di riscatto. E su detta irrimediabile decadenza nessun effetto giuridicamente rilevante potrebbe spiegare la rinnovazione della procedura di mediazione. ###' delle domande. Le domande appaiono inammissibili alla luce della relativa formulazione. IIIaQuanto alla richiesta di declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione … in quanto dissimulante una compravendita finalizzata ad eludere una disposizione normativa (conclusioni pag. 6 dell'atto di citazione) sull'assunto che ... si realizza un contratto in frode alla legge allorché gli stipulanti raggiungono attraverso un accordo contrattuale, il medesimo risultato vietato dalla legge … (atto di citazione pag. 4 ultimi 3 righi), l'eccepita inammissibilità è sotto un duplice aspetto. In primis, per il difetto di interesse dell'attore a far valere la paventata (ma in realtà inesistente) ipotesi di contratto in frode alla legge, non sussistendo alcuna ipotesi di contratto nullo avente causa illecita. In secondo luogo, per il difetto di interesse ad invocare la sullodata declaratoria di inefficacia connesso al mancato formale esercizio del diritto e comunque alla eccepita decadenza (per le incontestabili ragioni esposte sub capitolo I). IIIbNemmeno è ammissibile la domanda di condanna (###) di ### a trasferire i terreni in favore dell'attore ### (conclusioni pag7 del libello introduttivo), non sussistendo un valido titolo giustificativo della richiesta in tal senso. IV
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### delle avverse pretese. IVaÈ infondata la pretesa di simulazione dell'atto di donazione, che non dissimula alcuna compravendita, atteso il rapporto di affezione familiare che lega il donante ### a ### e che giustifica ampiamente l'animus donandi. ### vanta origini ### (nato e cresciuto nella stessa frazione della comparente), vicino di casa della famiglia ### e ad essa legato da un vincolo di affettuosa amicizia. Per giunta non è affatto vero che l'atto di compravendita [res inter alios] stipulato da ### ed ### [non evocati in giudizio] indichi un prezzo sovrastimato in quanto, secondo l'avverso malevolo argomentare, contenente anche il corrispettivo della donazione. Men che meno è vero che terreni omogenei, aventi le stesse caratteristiche e posti in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio abbiano un valore di circa 1 euro al mq. [sotto tal profilo si contesta la perizia di controparte a firma del geom. ### perché chiaramente infondata, partigiana e di comodo]. ### di controparte (ivi compresa la valutazione ### trova sonora e documentale smentita proprio nel rogito per notar ### del 4.11.2015 rep. 94388 con il quale ### ha acquistato nel lontano novembre 2015 un terreno di are 6,61 per euro 3.300,00 [quindi pagandolo 4,99 euro al mq.], ubicato in zona montana del tutto lontana dal centro abitato e non al centro della frazione ### dove (e come) è invece ubicato il terreno acquistato dai coniugi ### - ### (al prezzo di gran lunga inferiore di euro 2,21 al mq.); terreno che, oltretutto, vanta per la intera estensione un enorme fronte strada, posto proprio sulla ### IVbLa domanda di riscatto, ove effettivamente e correttamente formulata, giammai potrebbe trovare accoglimento, per il difetto assoluto di tutte le condizioni, oggettive e soggettive, legittimanti il preteso esercizio del diritto. Tenuto per fermo che ### al di là della formale iscrizione come imprenditore agricolo, non è assolutamente coltivatore diretto, nel senso ristretto preteso dalla invocata normativa, né proprietario di terreni confinanti con quelli oggetto di donazione; non ha mai coltivato i terreni asseritamente confinanti, nemmeno nel biennio, ma invero li ha ceduti; non si è mai dedicato, né abitualmente né direttamente, alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame. Inoltre i terreni per i quali pretende di esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri posseduti in proprietà, superano il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della di lui famiglia. […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni […] 1- Preliminarmente rigettare la richiesta di rimessione in termini perché inammissibile (per tutte le motivazioni esplicitate sub capitolo II) e comunque destituita di fondamento [del tutto inutile ad impedire la verificata decadenza]. 2- Dichiarare inammissibili le domande avanzate dall'attore e comunque rigettarle perché assolutamente infondate, per le motivazioni innanzi indicate [decadenza,
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### difetto di interesse, mancata proposizione del retratto, ecc. ecc.] 3- Condannare la parte attrice alla rivalsa delle spese e competenze di lite. […]. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito del mutamento del Giudice Istruttore, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti.
II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (### 6 - L, ### n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'intervenuta decadenza dell'attore dall'azione esercitata, come debitamente eccepito da entrambe le controparti, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
Non ci si può infatti esimere dal rilevare come a mente dell'invocato art. 8 della l. 590/65, Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni (comma 3), ferma l'ulteriore previsione - rilevante nel caso di specie - che ### il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (comma 4).
La Suprema Corte ha inteso altresì chiarire che Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente (Cass. Sez. 3, 18/04/2001, n. 5680).
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ###, nella fattispecie in esame l'atto in contestazione (anche ove considerato meramente apparente) risulta essere stato trascritto in data ### (v. atto di donazione per notaio ### del 24.05.2021, rep. 2579, racc. 2041, trascritto il successivo 11.06.2021 con il quale il sig. ### ha donato i terreni distinti al fl 16 con le p.lle 87, e 90 e al fl 17 con p.lla 705, alla sig. ###, con tutto ciò che ne consegue in punto di irrimediabile tardività dell'iniziativa attorea, così come intrapresa.
Ferma difatti la risalenza della citazione addirittura al 2023 (v. atto di citazione e relativa notifica in atti), a soluzioni dissimili non potrebbe indurre il pur documentato: invio a mezzo posta della domanda di mediazione in data ### al convenuto ### con perfezionamento il ### (v. relata in atti); nonché il tentativo, comunque non andato a buon fine, di notifica della medesima domanda di mediazione all'altra convenuta, ### avutosi in data ### (v. ancora relata in atti).
Non persuadono, in particolare, le deduzioni attoree circa la rilevanza a tal fine del momento dell'avvio del procedimento di notifica (v. atto di citazione e successivi scritti difensivi), avendo la giurisprudenza costantemente affermato in materia l'opposto principio secondo cui ai fini del rispetto del termine annuale normativamente previsto è necessario che l'atto sia conosciuto dal destinatario entro il suddetto termine annuale e non che lo stesso sia stato meramente inviato dall'interessato.
Più nel dettaglio la Suprema Corte ha chiarito che La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge (### 3, ### n. 40 del 03/01/2014), con l'ulteriore precisazione che Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale (### 3 - , ### n. 14827 del 20/07/2016).
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che addivenirsi al rigetto in tutte le sue componenti della domanda attorea per l'irrimediabile tardività dell'azione, così come esercitata, con il contestuale assorbimento in applicazione dei principi di cui in apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Ragioni di completezza impongono altresì di evidenziare come il tentativo - non andato a buon fine - di notifica della domanda di mediazione nei confronti della convenuta, ### avviato soltanto in data ### (v. ancora relata in atti), non potrebbe in alcun modo giustificare la pur richiesta rimessione in termini (v. atto di citazione), trattandosi, al di là di goni altra questione, di tentativo comprovatamente effettuato a ridosso (id est: ad un giorno) dalla scadenza annuale normativamente prevista, con tutto ciò che ne consegue in punto di difficile non imputabilità della decadenza verificatasi alla condotta ### dello stesso interessato, peraltro nemmeno riattivatosi tempestivamente per porvi rimedio.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza, del resto, l'affermazione secondo cui ### della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (### 2, Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025).
Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti costituitisi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità ### della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità ### delle questioni trattate. PQM il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di #### e di ### respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta; condanna
Tribunale di Avellino n. 144/2023 R.G. ### parte attrice, ### alla rifusione in favore di parte convenuta, ### delle spese del presente giudizio, liquidate € 2.540,00 per compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi; condanna parte attrice, ### alla rifusione in favore di parte convenuta, ### delle spese del presente giudizio, liquidate € 2.540,00 per compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi; manda alla ### per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data ### entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott.
causa n. 144/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pasquariello Antonio