testo integrale
### N 1912/2014 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 18 aprile 2014 con il n. 1912/2014 del ### ed avente per oggetto: nullità di vendita di cose immobili e leasing immobiliare, promossa da ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 10, come d amandato a margine dell'atto di citazione.
FAX 0574/545912 PEC ### Attrice contro: ### ( già ### e ### S.p.a. e incorporante anche ### ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.
FAX 030.2809525 PEC ### Convenuta con intervento di ### in persona del legale rappresentante p.t., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e incorporata nel corso del giudizio da ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.
FAX 030.2809525 PEC #### S.R.L., rappresentata da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore . quale cessionaria di ### S.p.a., quindi successore a titolo particolare, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.
FAX 030.2809525 PEC ### Terze intervenute ###udienza del 17 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'attrice: "… ### l'###mo Tribunale di ### disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in via istruttoria: estendere il quesito posto al CTU anche alla sussistenza dei requisiti del patto commissorio e, conseguentemente, il CTU accerti, in particolare: 1) la strumentalità dell'immobile per cui è causa all'esercizio dell'attività di impresa e la sua effettiva destinazione per la durata del contratto di leasing; 2) l'esistenza di una situazione di debito-credito tra la società ### s.r.l., da un lato, e le società ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), ### s.p.a. stessa e ### di ### di ### s.p.a., dall'altro lato, e gli effetti della cessione immobiliare nella posizione di ### s.r.l. con riferimento alle plusvalenze; 3) le difficoltà economiche dell'impresa utilizzatrice ### s.r.l.; 4) la sperequazione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo netto versato in sede di compravendita. - nel merito in tesi: accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 21/12/2011, ai rogiti del ###. ### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 e del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art. 2744 c.c. e per l'effetto: dichiarare la società ### s.r.l. esclusiva e piena proprietaria dell'immobile posto in ####, ### n. 29, identificato a N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 20, particella 1.454, subalterni 500 (categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 503, rendita catastale ### 13.430,51) e 501 (categoria A/10, classe U, consistenza vani 14, rendita catastale ### 6.037,38), ed ai beni comuni rappresentati al ### del Comune di ### al foglio 20 particella 1.454, subalterni 502 e 503 e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla società ### s.p.a. (fusa per incorporazione in ### s.p.a.) in esecuzione del contratto di leasing immobiliare ###/001 del 21/12/2011 per cui è causa, quantificate in ### 452.537,52 o in quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla prima in esecuzione degli accordi per cui è causa, quantificate in ### 554.831,13 o in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla prima in esecuzione degli accordi per cui è causa, quantificate in ### 500.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; - nel merito in ipotesi: accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi relativa al contratto di leasing immobiliare ###/001 del 21/12/2011 stipulato dalle parti per violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. in quanto con tale contratto sono stati addebitati alla società ### s.r.l. interessi superiori al tasso usurario, e per l'effetto: condannare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla società ### s.p.a. (fusa per incorporazione in ### s.p.a.) a titolo di interessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio …" Per la convenuta e per le intervenute: “ ###, stante le contestazioni alla ### come depositata in data ###, già dedotte con la ### della scrivente difesa per la trattazione scritta dell'udienza del 16.11.2023 e da intendersi qui interamente richiamate, la scrivente difesa insiste affinché il ### Giudice voglia rimettere la causa in istruttoria e disporre: - A) in principalità la rinnovazione della ### D'### lasciando a ### Giudice la valutazione in ordine all'opportunità di sostituire il ### d'### incaricato; - B) in subordine, l'integrazione della ### D'### ad opera del medesimo CTU già incaricato ed in ordine agli errori, discrepanze ed anomalie sopra rilevate; - C) in ulteriore subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU al fine di porre rimedio ai predetti errori, discrepanze ed anomalie nel contradditorio tra le ### ed i rispettivi consulenti tecnici. * * * #### accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di ### in favore del Tribunale di Milano in virtù della competenza territoriale esclusiva di quest'ultimo in forza della scelta contrattualmente effettuata dalle parti, ovvero in via subordinata come foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., con ogni riserva di appello rispetto alla sentenza parziale non definitiva n. 384/2018 emessa in corso di causa; ###': dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa; #### - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande attoree relativamente alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita e di leasing dedotti nel presente giudizio, accertare e dichiarare che ### S.r.l. è obbligata (e per l'effetto condannare la medesima) alla restituzione delle somme tutte che ### S.p.a. già ### S.p.a. e/o il suo attuale successore le ha corrisposto in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità; - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande attoree relativamente alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita e di leasing dedotti nel presente giudizio, in accoglimento della sopra indicata domanda di restituzione delle somme corrisposte da ### S.p.a. già ### s.p.a. e/o il suo successore, disporre l'iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di causa, a garanzia della restituzione delle somme che ### S.p.a. già ### S.p.A. (e/o il suo successore) hanno corrisposto alla ### S.r.l. in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità; ### con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e I.V.A. e C.P.A. come per legge;;. ### Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2014, ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. esponeva: - di avere sempre operato nel settore immobiliare e che tra il 2009 ed il 2010 presentava esposizioni debitorie , in particolare, nei confronti di ### a fronte della concessione di un finanziamento ( n 2422524) garantito da ipoteca, per un importo residuo di circa 720.000,00 e nei confronti di ### a fronte di un concessione di linea di credito, per circa € 500.000,00; - che per ottenere liquidità necessaria si era rivolta alla ### della #### di ### , la quale aveva manifestato disponibilità di concedere il finanziamento prospettando la vendita di immobile a società di leasing ad una società del medesimo gruppo bancario, che avrebbe concesso l'utilizzo a fronte di pagamento di rate mensili di leasing, con opzione di riscatto della proprietà al termine del leasing; - che aveva stipulato con la società ### successivamente fusa per incorporazione nella ### contratto di sale and lease back, avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale, posto in ### via ### , 29, identificato al ### del Comune di ### al foglio di mappa 20, part.lla 1454, subalterni 500 e 501 ed i beni comuni di cui al foglio 20, part.lla 1454, subalterni502 e 503; - che l'operazione era costituita dal contratto di compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011, per rogiti notar ### di ### con il quale ### vendeva alla ### l'immobile sopra indicato e conseguente contratto di leasing immobiliare n ###/001, con il quale ### concedeva in locazione finanziaria il medesimo immobile; - che rispetto a quanto prospettato inizialmente, con canoni mensili pari a circa 5000,00 € e nessuna garanzia collaterale, tale accordo aveva comportato un aggravio per la società attrice a seguito di ripetuti ingiustificati rinvii da parte della ### , comportando canoni di circa 10.000 € al mese e rilascio di garanzie fideiussorie da parte di società correlate all'attrice; - che sino ad ottobre 2012 aveva provveduto regolarmente al pagamento dei canoni di leasing , versando € 291.200,00 più IVA a titolo di maxirata iniziale, e l'ulteriore importo complessivo di € 98.718,90; - che a seguito delle difficoltà finanziarie, in data ### aveva inoltrato domanda di sospensione del pagamento, come previsto dalle nuove misure per il credito alle ### sottoscritto da ### - che ### aveva adottato un comportamento dilatorio e contrario a buona fede, reiterando richieste di documenti già trasmessi, ed infine aveva comunicato in data 23 gennaio 2013 il rigetto della richiesta di sospensione; - che , successivamente, in data ###, ### aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento di ### senza preventiva richiesta di pagamento , né messa in mora; - che le vicende esposte disvelavano come l'operazione posta in essere fosse un'operazione di finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia, tale da aggirare il divieto di patto commissorio di cui all'art 2744 c.c.; - che pertanto il contratto di sale and lease back era affetto da nullità per violazione dell'art 2744 c.c. nonché per la previsione di interessi in misura superiore ai limiti di cui all'art 1815, comma 2, c.c..
Tanto premesso, conveniva ### e ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011 e del contratto di leasing immobiliare in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art 2744 c.c.., e delle clausole relative al computo delle voci accessorie, dichiarando la proprietà dell'attrice del bene oggetto del trasferimento e la condanna della ### alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia di ### si costituiva in giudizio ### eccependo in via pregiudiziale la incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di MILANO in ragione delle previsioni contrattuali sottoscritte.
Nel merito , rilevava: - che ### e ### erano soggetti distinti , sicché non era ipotizzabile una imposizione di ### per ottenere il rientro dell'esposizione debitoria di controparte con riferimento a pretese di ### - che negli accordi intercorsi non era configurabile un patto commissorio , trattandosi di figura strumentale a consentire al venditore locatore di procurarsi immediata liquidità finanziaria , interesse ritenuto meritevole di tutela secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente; - che la violazione del divieto di patto commissorio, infatti, era prospettabile soltanto quando lo scopo di garanzia costituiva non un mero motivo del contratto, ma la causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita, da valutare in base a dati oggettivi specifici ed in riferimento ad una serie di indici rivelatori della volontà elusiva delle parti; - che, in ogni caso, gli interessi applicati erano assolutamente conformi rispetto alle previsioni di legge e nei limiti dei c.d. tassi soglia.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, per il rigetto delle avverse richieste, chiedendo in riconvenzionale l'accertamento del credito alla restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto.
Nel corso del giudizio, spiegava intervento ### facendo presente che - a seguito di scissione del 22 settembre 2015- era subentrata nel rapporto dedotto in giudizio ed insisteva nell'accoglimento di quanto dedotto da ### Si procedeva quindi ad istruttoria con acquisizione di documenti e con sentenza non definitiva n 384/2018, emessa in data 12 giugno 2018, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta e, con contestuale ordinanza, disposto il completamento della fase istruttoria.
Con comparsa depositata in data #### S.p.a. ha allegato di essere subentrata in tutti i rapporti facenti capo a #### in ragione della fusione avvenuta con atto per notar ### del 30.10.2019, nn 15286/8188 di ### La medesima società, in data 30 giugno 2023, faceva altresì presente che con atto per notar ### del 3 aprile 2023, n 15082/8167 di ### anche ### era stata incorporata per fusione.
Quindi, con comparsa depositata in data 21 settembre 2022 ### S.r.l., rappresentata da ### interveniva nel giudizio facendo presente di essere subentrata a titolo particolare nei crediti di #### oggetto dell'atto di cessione sottoscritto il 22 novembre 2021 (pubblicato in ### n. 141 del 27.11.2021 -, con effetti giuridici al 29 novembre 2021 ed effetti economici decorrenti dal 31 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “### sulla Cartolarizzazione”), ha acquistato pro-soluto dalla Cedente, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di leasing, tra cui quello qui in contestazione ### in esito all'istruttoria con produzione di documenti ed espletamento di ### acquisiti ulteriori chiarimenti ed integrazioni dall'ausiliario, la causa era infine trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ###' #### In primo luogo si deve dare atto della successione nel rapporto controverso in quanto è stato allegato che ### spa si è fusa per incorporazione in ### S.p.a giusta atto di fusione del 30.10.2019, nn. 15286/8188 di ###/### del #### è stata incorporata in ### , con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal 25 febbraio 2019. Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11- 2016, n 23255, vedi anche Cass., 24 settembre 2019, n 23641), con conseguente applicazione del disposto dell'art 110 c.p.c. ### a sua volta, prima dell'instaurazione del presente giudizio, era subentrata a ### con atto di fusione per incorporazione del 20.12.2013, per notar ### così che tra i rapporti oggetto della successione risulta quello in oggetto. ### S.P.A., intervenendo nel giudizio, ha allegato di esserne divenuta in forza di successione a titolo di #### S.p.a. a seguito dell'atto di scissione parziale concluso con atto per notar ### del 22 settembre 2015 ( Rep 1930 e ### n 1396) di parte del patrimonio della società scissa, tra l'altro, derivante da operazioni di leasing finanziario della società scissa … e comprendente, con riferimento ai procedimenti in corso, le cause passive e quelle attive, recuperatorie o non recuperatorie, gli elementi attivi , inclusi i beni immobili di proprietà della società scissa inclusi nel ### di cui all'allegato al contratto. ### in data 30 giugno 2023, ha ulteriormente allegato con atto per notar ### del 3 aprile 2023, n 15082/8167 di ### anche ### era stata incorporata per fusione, con ulteriore una successione a titolo universale e applicazione del disposto dell'art 110 c.p.c. Sempre in corso di giudizio, ### S.r.l., rappresentata da ### ha poi rappresentato che in forza di contratto di cessione di crediti del 29 novembre 2021( con effetti economici decorrenti dal 31.12.2020), ha poi acquisito - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### e degli artt 1,4, e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n 130 alcuni crediti nella titolarità di ### , come da avviso di cessione pubblicato nella ### della ### n. 141 del 27.11. 2021, ###.
Invero, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - solo qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).
Nondimeno, tale eventuale inidoneità presuppone la contestazione da parte del debitore ceduto, con conseguente onere della cessionaria di dimostrare la titolarità attuale del credito, secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata in quanto l'eventuale difetto di documentazione a riguardo non può essere rilevato d'ufficio.
In assenza di tempestive contestazioni sul punto, trattandosi di successioni a titolo particolare, per effetto del disposto dell'art 111, III e IV comma, cpc, deve essere riconosciuta dapprima la titolarità di #### e, successivamente, la legittimazione e l'interesse concreto ad intervenire anche di ### S.r.l. in proprio , tenuto che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che in ipotesi può agire esecutivamente (Cass., 23/06/2022, n 20315). 2. ###. #### Nell'atto introduttivo, tale società ha prospettato che il contratto di compravendita immobiliare ed il successivo contratto di leasing immobiliare n ###/001 - conclusi entrambi nella medesima data del 21 dicembre 2011- rappresentano due momenti di un'unica operazione diretta a consentire l'erogazione di significative disponibilità finanziarie, predisponendo garanzie in violazione del divieto del c.d. “ patto commissorio”.
Di qui la domanda di accertamento di nullità di entrambi i contratti, oltre che delle fideiussioni prestate, e le domande di accertamento della proprietà e di restituzione di somme. ### parte principale di entrambi i contratti, risulta tuttavia essere stata oggetto di fusione per incorporazione in #### con atto a rogito del notaio ### del 20 dicembre 2013 ( Rep n 202/### n 137) con efficacia dal I gennaio 2014.
Rispetto alla pluralità delle azioni cumulativamente proposte in unico giudizio, la clausola derogatoria della competenza - nella sua massima estensione interpretativa - può riguardare esclusivamente le domande relative alla interpretazione ed esecuzione del regolamento negoziale di cui al contratto di leasing, e quindi quella avente ad oggetto la determinazione delle voci accessorie ( onde valutare l'eventuale contrasto con l'art 1815, comma 2, c.c.) e, conseguentemente, di ripetizione delle somme indebitamente versate.
A differente conclusione deve invece pervenirsi, per quanto concerne e la valutazione del complessivo assetto di interessi perseguito dalle parti attraverso una complessiva valutazione delle differenti manifestazioni di volontà- di cui i contratti ed in negozi rappresenterebbero nella prospettiva attorea la concreta attuazionee, vieppiù, delle domande inerenti all'accertamento della validità del contratto di compravendita traslativo di proprietà, del tutto estranee all'ambito applicativo della convenzione.
A riguardo, è opportuno precisare che l'analisi del Tribunale dovrà essere circoscritta a quelle operazioni negoziali che, in concreto - nella prospettiva dell'attriceappaiono funzionalmente collegate, realizzando in concreto una violazione del divieto di patto commissorio prescritto dall'art 2744 delimitando il perimetro del presente giudizio con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione delle dedotte invalidità ed alla legittimazione attiva della società a farne valere gli effetti ### invece esclusi dall'oggetto del giudizio, e prive di fondatezza, le richieste concernenti le ragioni di credito vantate da ### e da ### e gli atti preesistenti.
Tali ragioni integrano invero il substrato che ha conformato la situazione di difficoltà finanziaria alla base degli atti sottoscritti il 21 dicembre 2011, permeandone - in ipotesila concreta funzione economico-sociale e la dedotta invalidità dei cui effetti, tuttavia, non possono risentire retroattivamente né riflettersi, in assenza della dimostrazione di un collegamento negoziale, su pagamenti effettuati.
In tale prospettiva, le censure incentrate del divieto di patto commissorio non possono investire né il finanziamento ipotecario n 2422524,concesso con atto per notar ### il 18 luglio 2006 ( ### N 28245 e ### N 4570), né la concessione di linea di credito da parte di ### pure evocata in giudizio, e non possono quindi trovare accoglimento le domande di restituzione delle somme corrisposte per l'estinzione dei crediti esigibili.
Correttamente, quindi, ### è stata evocata in giudizio in quanto legittimata passivamente rispetto alle domande afferenti le operazioni concluse il 21 dicembre 2011, in ragione della successione universale a ### in data antecedente la notifica dell'atto introduttivo, non in veste di creditrice rispetto al contratto di finanziamento.
Non sussistono, invece, le condizioni di legittimazione in ordine al contratto di finanziamento del 18 luglio 2006, né di ### - in tale qualità rimasta comunque contumacesull'apertura credito in conto corrente.
Neanche possono avere ingresso, e devono essere ritenute inammissibili, le domande di nullità delle fideiussioni prestate da ### e ### S.r.l., in assenza di dimostrazione del collegamento con le operazioni di lease back e della sussistenza di un interesse da parte di soggetto diverso di per sé non legittimato attivamente all'azione di nullità ( ex art 1418 c.c.).
A riguardo, infatti, non è sufficiente la lettera mail dell'11 ottobre 2011 (doc. 27 del fascicolo di parte attrice), con la quale ### comunicava, tra i termini e le condizioni della locazione finanziaria, le fideiussioni di ### S.r.l e di ### ( già garante del finanziamento), non richiamate nel contenuto del contratto del 21 dicembre.
Differente conclusione, in ipotesi, dovrà trarsi per la richiesta di canalizzazione dei canoni di affitto delle società ### S.r.l. e ### S.r.l., trattandosi di negozio plurilaterale (delegazione di pagamento) direttamente collegato al contratto di leasing e, in ipotesi di accertata nullità, destinato ad essere travolto.
Tanto precisato e disattesa con sentenza non definitiva emessa in data 12 giugno 2018, la questione di competenza sollevata da ### l'esame del Tribunale dovrà quindi essere portato sul merito delle domande proposte da ### S.r.l. sussumendole nell'ambito del modello contrattuale utilizzato. 3. IL “ ###” ###. ###'OPERAZIONE.
In generale - si osservail «sale and lease back» (vendita con locazione finanziaria di ritorno, c.d. «leaseback»), è contratto d'impresa socialmente tipico (frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari). Nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo), al fine di ottenere con immediatezza liquidità, vende ("sale") un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all'esercizio della sua attività, ad un'impresa di leasing o ad una società finanziaria la quale ne paga il prezzo e , contestualmente ovvero dopo aver versato il prezzo pattuito, entro un breve lasso di tempo, concede il bene in leasing all'alienante ("lease back”) allo stesso venditore che ne mantiene la disponibilità ininterrottamente, verso il pagamento di un canone.
Alla scadenza del contratto, l'alienante -utilizzatore ( "seller-lessee") potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero riacquistarne la proprietà, esercitando il diritto d'opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto ai valore effettivo dei bene stesso. (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/07/2020, n. 15024; Cass. sez. 5, 29/03/2006, n. 7296; Cass. sez. 3, 14/03/2006, n. 5438; Cass. sez. 3, 21/01/2005, n. 1272; Cass. sez. 3, 21/07/2005, n. 13580; Cass. sez. 1, 22/04/1998, n. 4095; Cass. sez. 3, 16/10/1995 Rv. 494256-01).
A differenza, dello schema contrattuale tipico del leasing "ordinario", attraverso il quale l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel "sale and lease back", siffatto bene è già in proprietà del "seller-lessee", sicché l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde appunto all'esigenza di ###finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto. Gli interessi perseguiti secondo tale schema oramai socialmente tipizzato sono ritenuti meritevoli di tutela - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. proprio perché rispondente all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevoimente collocabile sui mercato, conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n: 18327, non massimata).
Il «leaseback» ha dunque una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un'artificiosa scomposizione a fini tributari (in merito si vedano: Corte giust., sentenza 27 marzo 2019, ###/Stato belga, C-201/18, proprio con riferimento a sale and lease back; Corte giust., sentenza 21 febbraio 2008, ### C-425/06, EU:C:2008:108, punti 53, e giurisprudenza ivi richiamata, e 54, in termini più generali circa l'unicità della prestazione nel caso in cui due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo siano a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, ovvero un'unica operazione).
Si tratta, dunque, di operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia, “nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto" (così Cass., 6 luglio 2017, n. 16646, non massimata).
Tuttavia, la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell'operazione di «lease back»: e, segnatamente, a chiedersi “se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di «lease back» possa costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ." (così, nuovamente, Cass. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.).
Ferma la generale astratta validità dello schema contrattuale del «lease back», in quanto “contratto d'impresa socialmente tipico", al contempo emerge la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell'art. 1344 cod civ., in relazione all'art. 1418, comma 2, cod. Per i profili di illiceità del «leaseback» se tale da sostanziarsi in un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto quindi ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio, tra le tante: Cass. sez. 6 -1, 07/08/2018, n. 20634, Rv. 6502002-01; Cass. sez. 1, 25/05/2018, n. 13305, Rv. 649159-01; Cass. sez. 2, 11/09/2017, n. 21042, Rv. 645552-01; Cass. sez. 1, 28/01/2015, n. 1625, Rv. 634838-01; Cass. sez. 3, 02/02/2006, n. 2285, Rv. 58691-01; Cass. sez. 3, 06/08/2004, n. 15178, Rv. 575914-01).
In tale ottica, già Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5438, , nonché, tra le più recenti, e sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 11 settembre 2017, 21402; Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, hanno sottolineato che il patto commissorio sia "ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2020, n. 23553; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 2004, n. 9466).
Sempre al fine , di verificare se una specifica operazione di "sale and lease back" sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ., la S.C. ha proceduto ad prospettare metodologicamente una serie di elementi significativi, caratteristici e ordinariamente sintomatici della frode alla legge, che, in estrema sintesi, sono stati individuati : 1) nella presenza dì una situazione di credito e debito tra la società finanziaria ### e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) nelle difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.).
Peraltro, secondo un primo filone interpretativo è soltanto ii "concorso" di tali elementi sintomatici che "vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 25552 del 2008, cit., Cass. Sez. 3, sent. n. 16646 del 2017, cit., Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.; "contra", invece, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13305).
Si osserva a riguardo che la "compresenza" di tutti gli indici sintomatici suddetti che risponde alla necessità - evidenziata anche in dottrina, di non circoscrivere eccessivamente l'impiego del "sale and lease back", nonché, più in generale, di non ostacolare l'emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di "nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del debitore", dovendo, invero, riconoscersi come l'autonomia privata risulti essersi da tempo "indirizzata verso strumenti solutori alternativi all'espropriazione forzata", e ciò nel tentativo di contemperare due diverse esigenze: "da un iato, la necessità di offrire un'idonea sicurezza al creditore, attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall'altro, quello di rendere meno gravosa per il debitore o per il terzo garante !a prestazione della garanzia".
In una differente prospettiva ( Cass.,8 giugno 2023, n 16367) , è stato invece affermato che ai fini della violazione non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, non mancando di sottolineare che al riguardo sono idonei anche altri e diversi indici rivelatori, in quanto ad assumere fondamentale rilievo è la causa concreta di garanzia ( in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni ) che la complessiva operazione negoziale è volta a realizzare in contrasto con il divieto normativo.
E tali indici rivelatori, il cui accertamento rientra comunque nei poteri del giudice di merito, sono stati riscontrati, in via meramente esemplificativa: a) nella sostanziale inesistenza di una effettiva differente soggettività giuridica delle ### rispetto alle società di leasing trattandosi di società interamente partecipata da un'altra; b) nella sussistenza di una crisi finanziaria pienamente apprezzata nella sua reale consistenza da operatori qualificati quali gli istituti di credito, c) nella apparente congruità del valore di stima del compendio immobiliare ceduto e l'importo del finanziamento erogato solo nominalmente entrato nella disponibilità per essere immediatamente restituito; d) nel ritardo con cui si era addivenuti alla stipula. 4. ###, nella presente fattispecie ad avviso del Tribunale i dati acquisiti conducono ad affermare la compresenza di molteplici indici rivelatori dell'effettiva realizzazione di un collegamento negoziale funzionale all'elusione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 cod. * La verifica dell'effettiva realizzazione di un collegamento negoziale funzionale all'elusione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 cod. civ. deve portare all'analisi della situazione di credito-debito tra le banche e la società attrice che aveva concluso il negozio, tenendo conto che il leasing è stato concluso da una diversa società, all'epoca non esercenti l'attività bancaria. In tale ottica, appare evidente la sussistenza di una situazione di credito-debito preesistente tra le banche riconducibili al gruppo di ### e la società ### che ha concluso i negozi.
I due contratti in esame sono stati conclusi da società ( ### invero non esercente attività bancaria ma che, tuttavia, era pacificamente soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ### ed appartenente al ### la quale, come risulta ampiamente documentato, aveva concesso finanziamento sottoforma di apertura di credito in conto corrente.
Al medesimo gruppo, peraltro, faceva riferimento anche “ ### Spa”, appartenente al “### Intesa”, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo ### come espressamente riconosciuto nel contratto di finanziamento concluso il 18 luglio 2006, rispetto al quale al momento del contratto di leasing vi era una notevole esposizione debitoria. ### relativo a una pregressa ragione di credito in favore del lessor, nel caso di specie le società di leasing, appare quindi sussistente sulla base del collegamento societario esistente tra la società di leasing cd. capofila e le banche creditrici, sicché non rileva la distinta soggettività giuridica delle società di capitali, in presenza di una situazione di controllo societario in senso sostanziale. Nella prospettiva deformalizzata da adottare, la sostanziale identità di soggetto creditore emerge ion modo indiscutibile, al di là dello schema formale del controllo societario (sul punto si veda: Cass. n. 24943 del 07/10/2019), atteso che, anche al di là delle vicende societarie successive, che hanno visto direttamente le banche creditrici subentrare alla posizione di ### ( prima ### S.p.a. e successivamente ####, par chiaro già ex ante emergere in modo evidente di una identificazione soggettiva tra i soggetti che avevano erogato i finanziamento e il soggetto in cui favore si è verificato l'acquisto del bene immobile, in evidente violazione del divieto di cui all'art. 2744 cod. * Per altro verso appare sussistente e concretamente apprezzabile la situazione di difficoltà economica sulla base delle risultanze dei documenti prodotti, che lasciano emergere una situazione di forte criticità di ### S.r.l. desumibile in modo chiaro dai bilanci del 2009, del 2010 e del 2011, tutti chiusi con perdite rilevanti, e direttamente apprezzabile agevolmente da operatori bancari e finanziari esperti e, particolarmente, dalle società creditrici e dalla società di leasing, tutte facenti parte di unico gruppo di riferimento. La situazione di difficoltà economica di ### è poi manifestata espressamente nella corrispondenza che ha preceduto la conclusione dell'operazione e che nel corso delle trattative è andata accentuandosi sino ad essere particolarmente acuta proprio nel periodo immediatamente precedente rispetto alla sottoscrizione degli atti ed in vista delle scadenze dei ratei dei finanziamenti concessi. *
Il prezzo che , per quanto emerge dal testo della compravendita era già stato corrisposto alla venditrice al momento dell'atto, non è stato utilizzato per investimenti nell'attività produttiva ma, secondo quanto allegato dall'attrice e non contestato in modo sufficientemente dettagliato, sottratto l'importo della prima rata di € 291.200,00, è stato interamente utilizzato per far fronte ai debiti preesistenti a favore del medesimo gruppo bancario ( € 665.000,00 a favore di ### ed € 200.000,00 per ridurre lo scoperto di conto in favore di ###.
In questo contesto, appare particolarmente significativa, quale consapevolezza di ### della effettiva causa dell'intera operazione la contestuale cancellazione dell'ipoteca di pigioni iscritta sul bene a favore di ### e della trascrizione di pigioni a favore della medesima banca, di cui viene dato atto nello stesso contratto di compravendita ( paragrafo 10). *
A tali dati, già altamente sintomatici e univoci circa lo scopo realmente perseguito dalle parti con l'intera operazione, si aggiungono ulteriori elementi pure univocamente convergenti, rappresentati dalle caratteristiche e del valore reale del compendio immobiliare ceduto a fronte dell'importo del finanziamento erogato solo nominalmente entrato nella disponibilità per essere immediatamente restituito.
Infatti, il bene oggetto della vendita non era strumentale allo svolgimento di alcuna attività produttiva direttamente svolta da ### in quanto è pacifico che fosse stato concesso in locazione a terzi e non direttamente utilizzato e, in ragione di tale circostanza, non appare di difficile collocazione sul mercato immobiliare.
Quanto alla stima, a fronte di una mera clausola di stile inserita nel contratto di compravendita, quale la dichiarazione del venditore, è documentato che a fronte di un prezzo di € 1.456.000,00 al dicembre 2011, il bene trasferito era il medesimo sul quale era stata iscritta ipoteca cinque anni prima ( nel luglio 2006) per € 2.205.000,00 e a garanzia di un capitale finanziato di € 1.260.000,00. E v'è certamente da ritenere che tale valore non avesse subito diminuzioni tali da risultare insufficiente alla sicurezza della ### poiché non ha mai ritenuto di avvalersi della clausola di cui all'art 4, lett. b , del contratto di finanziamento del 18 luglio 2006.
In senso contrario non rileva il maggior importo del canone della locazione finanziaria - pari ad € 9.971,89 - rispetto ai canoni locazione € 6825,00 ( 1200,00 da ### s.r.l. - € 3625,00 da ### ed € 2.000,000 da ### S.r.l.) .
Anzi, la differenza riscontrabile sembra valutabile in senso opposto, ove si consideri che il secondo rappresenta il corrispettivo del mero godimento dei beni, mentre nel contratto di locazione finanziaria con effetti traslativi il canone in parte remunera il mero godimento del bene, in parte sconta il prezzo del futuro acquisto che potrà essere perfezionato con l'esercizio dell'opzione.
Parimenti, di scarsa rilevanza appare la specifica clausola (quella di cui all'articolo 12) che, per il caso di inadempimento dell'utilizzatore e conseguente risoluzione anticipata del contratto, ne consente la vendita (cosiddetto "patto marciano" ), in quanto ad escludere l'illiceità della causa in concreto del contratto di "sale and lease back", per violazione del divieto di patto commissorio, è solo quella pattuizione accessoria attraverso cui le parti abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, “ sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia" (Cass. Sez. 1, sent. 28 gennaio 2015, 1625). In forza degli accordi sottoscritti dalle parti, non sono qui stabiliti tempi certi per la stima dei bene (e criteri oggettivi per la stessa) in vista della vendita, ma, soprattutto, essa formava oggetto di previsione quale mera facoltà e non obbligo, con un termine incongruo - date le caratteristiche dell'immobile - di appena 15 giorni per la segnalazione di altro acquirente e prevedendo che, trascorso tale termine, nessuna eccezioni o contestazione potrà essere sollevata dall'utilizzatore in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di ricollocazione dell'immobile. *
Ulteriore elementocomunque aventi valore di indicatore della causa in concreto perseguitaè costituito dal ritardo nella conclusione dei contratti e dal contenuto delle condizioni infine concordate per concludere l'intera operazione. Invero, in presenza di una conclamata esposizione debitoria nei confronti della banche appartenenti al medesimo gruppo, ### aveva ricevuto il preventivo sulla ipotesi di sale and lease back per un importo di € 1.224.000,00 nel novembre 2010 nonché, di lì a pochi giorni, per l'importo di € 1400.000,00, da rimborsare in 216 mesi e con prima rate di anticipo di € 210.000,00. ### della corrispondenza prodotta dall'attrice, rispetto al contenuto delle condizioni proposte il 9 novembre 2010, non giustifica in alcun modo la durata delle trattative sino al dicembre dell'anno successivo. A fronte del medesimo prezzo del bene, concesso quale forma di finanziamento, le condizioni concordate si presentano maggiormente gravose per l'utilizzatrice e chiaramente accettate in un quadro economico significativamente peggiore rispetto a quello iniziale e molto più vantaggioso per le banche creditrici e la stessa società concedente che - lo si ricorda facevano riferimento ad unico gruppo societario. *
Risalta, infine, sul piano oggettivo l'evidente sproporzione nell'operazione finanziaria posta in essere, in considerazione delle garanzia concesse e degli accordi diretti a far confluire i pagamenti dei canoni di locazione del bene al pagamento dei canoni, a fronte della previsione di una rata iniziale significativamente elevata ( € 291.200,00, oltre ### pari a quasi un quarto dell'intero prezzo contestualmente), elevate spese e costi accessori.
In definitiva, a fronte di un incasso netto di € 1.456.000,00, nei 18 anni di durata del rapporto, l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere a titolo di canone di locazione il ben maggiore importo di € 2.413.656,35, con possibilità di versare un'ulteriore somma di 291.200,00 per esercitare il diritto di riscatto del bene, tanto che in ordine alle condizioni concordate la società attrice ha fondatamente prospettato il superamento dei tassi soglia di cui alla legge 108/1996 e s.m. e che deve essere scrutinato autonomamente. 5. #### Con riferimento contratto di locazione finanziaria n 88550 sottoscritto dalla società attrice in data 21 dicembre 2011 con ### avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in via ancona 29, ### oggetto del trasferimento effettuato nella medesima data, per l'importo di € 1.456.000,00 della durata di 216 mesi a partire dalla data di consegna.
Le condizioni contrattuali particolari prevedevano che il corrispettivo totale di € 2.413.656,35 avrebbe dovuto essere pagato in 216 canoni dei quali il primo , anticipato, da pagarsi alla consegna, di € 291.200,00, gli altri dell'importo ciascuno di € 9.871,89 da pagarsi mensilmente dal I giorno del periodo successivo alla consegna del bene, oltre al prezzo per l'opzione finale di acquisto di € 291,200,00. Il tasso corrispettivo era pari a 8,35% nominale annuo, con indicizzazione dei canoni periodici in base al parametro ### 3 M x 365/360, con un valore base del parametro pari ad 1,4950%.
Gli interessi di mora per ritardato pagamento erano pari al tasso soglia (all'epoca 6,21%) ed era prevista una penale per risoluzione anticipata determinata tramite attualizzazione dei flussi ( canoni +valori finali) al tasso di riferimento indicato in contratto diminuito di un punto percentuale.
Come riportato già nella prima CTU depositata in data ###, il regolamento contrattuale prevedeva una serie di costi e spese tutte a carico della utilizzatrice che vengono di seguito riportati ( pag. 5-6 relazione) 5.a) ###'### premesso, in linea generale, che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la ### ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". ###. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
A riguardo , nella relazione depositata in data ###, come integrata in data 18 febbraio 2020 la ### dott. ### ha fatto riferimento al tasso soglia per la categoria “ leasing ” , in conformità alle istruzioni della ### d'### ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF .
Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella ### ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso ), aumentato della metà". Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite viene rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra il 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art. 644 c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd. "tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con ### del ###'#### (già ###), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". ### ha rilevato che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal ### inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente degli interessi di mora. 5. b) ### dalla prima relazione che il tasso effettivo (### alla data della stipula del primo contratto del 19 dicembre 2011, risultava pari rispettivamente all'8,67 %, a fronte di un TAN contrattuale indicato nell'8,35 %, ma che assurge al 9,14 % considerando gli elementi di costo sopra elencati. La consulente, in proposito, non ha mancato di segnalare che dalla compressiva regolamentazione, non è risultato in modo specifico e puntuale il tipo di regime finanziario , con riflessi sulla univocità e trasparenza del costo complessivo del finanziamento. Infatti, il medesimo ### dell'8,67 % ,in regime di capitalizzazione composta, corrisponde ad un tasso pari al 67,30 % annuo in regime di applicando il regime di capitalizzazione composta e quello del 9,14 % al 108,91%.- incluse o meno le spese di istruttoria.
Tale tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione (usura contrattuale).Con decreto del ### dell'### e delle ### del 26 settembre 2011 (pubblicato sulla ### - ### del 30 settembre 2011, n. 228, sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile - 30 giugno 2011, così che individuato il tasso medio per le operazioni di leasing su immobili al tasso variabile al 4,14 %, per il periodo I ottobre - 31 dicembre 2011 , il TSU era pari al 9,175%. Conseguentemente il tasso corrispettivo concordato e ricostruito dalla prima consulente, considerati i costi del regime applicato è addirittura risultato superiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 (### , comprensivo di spese, maggiorato del 50%).
Di conseguenza, in base alla prima verifica, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, certamente dovrebbe ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto concluso in data 21 dicembre 2011. 5. c) ### rilevato, il contratto in esame prevedeva l'applicazione del tasso di mora, facendo riferimento ai c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996. Anche a tal riguardo, ad avviso della ### l'incidenza di tutte le spese finisce per determinare in ogni caso il superamento del tasso soglia richiamato, facendo astratta applicazione degli scenari possibili.
Ora, la norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di finanziamento, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla ### con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di ### 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. Nondimeno, è stato ancora sottolineato chela disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato".. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura ha fatto però seguito la constatazione nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso ### suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. ### tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di ### d'### sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla ### d'### solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il ### ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. ### la ### quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di ### in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il ### così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597).
Facendo corretta applicazione delle istruzioni della ### d'### vigenti all'epoca della conclusione del contratto (pubblicate nel mese di agosto 2009), il secondo consulente, dott. ### indica i costi rilevanti per l'ammontare di € 11.102,00 ( pag. 12), secondo il seguente elenco: Le ulteriori verifiche effettuate, sul presupposto che il regime di computo degli interessi - semplice o compostonon è coessenziale al c.d. ammortamento alla francese” ha portato a computare il tasso corrispettivo in regime semplice degli interessi nella misura del 13,145 %, confermando in ogni caso la conclusione del superamento del tasso soglia determinato ai sensi del DM 26.9.2011 ( in GU n 228 del 30.9.2011) del 9,175% per la categoria di operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile, e ciò anche individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato di tale percentuale trattandosi di valori omogenei. Per come rilevato dal ### considerando quale paramento di confronto la soglia usura all'epoca di stipula con il ### in accordo con il criteri di controllo effettuati da ### d'### sugli intermediari, la soglia usura per gli interessi moratori risulta pari a 10,4896 % (### + maggiorazione di 2,1 + , aumento del 25%+ 4 punti percentuali), così che il tasso di mora determinato nel 13,145 % risulta comunque superiore anche in applicazione del c.d. principio di ### 6. ### Le superiori considerazioni sono quindi sufficienti per ritenere la nullità delle pattuizioni di compravendita del bene immobile, ai rogiti del #### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 nonché del contratto di leasing immobiliare n. ###/001, entrambi conclusi in data 21 dicembre 2011, in quanto in concreto in contrasto con il divieto di cui all'art 2744 c.c.. Alla nullità di tali contratti consegue il venir meno degli effetti reali relativi al trasferimento del bene immobile di cui alla compravendita, con ripristino della situazione di proprietà a favore di ### S.r.l. del bene immobile a destinazione commerciale, posto in ### via ### , 29, identificato al ### del Comune di ### al foglio di mappa 20, part.lla 1454, subalterni 500 e 501 ed i beni comuni di cui al foglio 20, part.lla 1454, subalterni502 e 503 meglio descritto nell'atto a favore di ### S.r.l. e diritto della società a ripetere tutte le somme versate a titolo di costi e canoni di locazione.
Dalla documentazione prodotta risulta che ### S.r.l. in ragione del contratto di leasing ha corrisposto i seguenti importi: • € 353.818,62 (291.200,00, oltre ###) nel dicembre 2011 a titolo di maxi rata iniziale; • € 98.718,90 versati tra il I gennaio 2012 ed il I ottobre 2012, a titolo di canoni mensili di locazione; • € 21.486,00 a titolo di spese e costi computati alla data di conclusione dei contratti; ### complessivamente dovuto all'attrice, ai sensi dell'art 2033 ammonta quindi a complessivi € 474.023, 52 all'ottobre 2012.
Al contempo, ### costituendosi tempestivamente, ha formulato in via subordinata domanda riconvenzionale di “ accertare e dichiarare che ### s.r.l. è obbligata ( e per l'effetto condannare la medesima) alla restituzione delle somme tutte che ### ( poi ### le ha corrisposto in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità” tale domanda è stata richiamata da tutte le società subentrate nella medesima posizione e titolarità del credito. Dallo stesso contratto di compravendita risulta, invero, che ### aveva versato il prezzo concordato dell'immobile, pari ad € 1.456.000, così che - sussistendo gli estremi per la compensazione giudiziale di cui all'art 1243 c.c. - dovrà essere riconosciuto il diritto alla restituzione del prezzo previa detrazione degli importi dovuti in ragione della nullità del contratto di leasing e determinati in € 981.976,48 (1456000-474.023, 52 = 981.976,48 ).
Per tale importo, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### e richiamata dalla società cessionaria intervenuta nel corso del giudizio. In punto di diritto, per entrambe le richieste si osserva che va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cass., 4.4.2014, n 7897).
A riguardo, infatti, è stato evidenziato come ai fini della nascita dell'obbligazione restitutoria del pagamento dell'indebito viene in considerazione il fatto stesso del ricevimento di un pagamento non dovuto o perché privo di causa originaria (condictio indebiti sine causa) o perché la stessa sia successivamente venuta meno (condictio indebiti ob causa finitam).
In assenza di domande in ordine agli interessi ovvero sull'ulteriore risarcimento del maggior danno di cui all'art 1224 c.c., nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta (Cass., 4.7.2023, n 18922; Cass., 9.8.2021, n 22521; Cass. 19.3.2018, n 6684; Cass, 26/02/2015, n 3954; Cass., 01/10/2013, n 22429; Cass, 17/12/2010, n 25589;Cass,, sez. un., 16.7.2008, n 19499; Cass. Sez. Un. 31 luglio 2007, n. 16871) sono dovuti i soli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, evidenziando che ai sensi dell'art 2818 c.c. la sentenza di condanna costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Infine, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e con riferimento al complessivo esito del giudizio, segue la condanna in solido delle banche costituite in giudizio al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in linea con i parametri medi del DM 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2014, nei confronti di #### S.p.A e di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con intervento in causa di #### e di ### S.r.l., rappresentata da ### ,in persona del legale rappresentante p.t. e di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 21/12/2011, ai rogiti del #### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 e del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art. 2744 c.c; e, per l'effetto, ### s.r.l. proprietaria dell'immobile posto in ####, ### n. 29, identificato a N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 20, particella 1.454, subalterni 500 (categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 503, rendita catastale ### 13.430,51) e 501 (categoria A/10, classe U, consistenza vani 14, rendita catastale ### 6.037,38), ed ai beni comuni rappresentati al ### del Comune di ### al foglio 20 particella 1.454, subalterni 502 e 503; b) dichiara il diritto di ### S.r.l. alla restituzione delle somme corrisposte in forza del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, accertate in € 474.023, 52 all'ottobre 2012; c) dichiara il diritto di ### S.p.a. e delle società subentrate nella titolarità del credito alla restituzione del prezzo corrisposto in ragione della compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011, pari ad € 1.456.000,00 alla data del contratto; d) condanna, ### S.r.l., operata la compensazione giudiziale tra i controcrediti di cui ai capi b e c, al pagamento delle somme residue pari ad € € 981.976,48, con interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento, a favore della società attualmente titolare del credito; e) rigetta. ogni ulteriore domanda introdotta nel giudizio; f) condanna, in solido le società convenute e intervenute al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi € 22.457,00 per compenso di avvocato, IVA , CAP e spese generali nella misura di legge, nonché delle CTU nella misura liquidata con separati decreti e spese vive sostenute per iscrizione a ruolo e notifica.
Così deciso in data 1 novembre 2024 dal Tribunale di ### in persona del G.I., dott. ### in funzione di giudice unico. Il Giudice
istruttore dott. ###
causa n. 1912/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele