... la vendita con patto di riscatto o con obbligo di retrovendita, le quali, pur nella loro diversità strutturale -avendo la prima efficacia reale e la seconda invece effetti obbligatoriprevedono l'immediato trasferimento della proprietà del cespite assunto come garanzia, con diritto del debitore cedente di riacquistarla in caso di adempimento all'obbligazione nei confronti del creditore cessionario. In queste ipotesi, secondo la Corte di merito, la funzione del negozio non è di scambio, ma di garanzia.
Non è invece ravvisabile alcuna violazione del divieto del patto commissorio, secondo la Corte romana, quando la compravendita venga conclusa per soddisfare un debito rimasto insoluto e non sia prevista, né esplicitamente, né implicitamente, la possibilità del debitore cedente di riacquistare la proprietà del cespite ceduto in caso di adempimento della sua precedente obbligazione.
Tali affermazioni risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che a partire dalle sentenze delle ### n. 1611 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1611 del 03/04/1989, Rv. 462397) e n. 1907 del 1989 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1907 del 21/04/1989, Rv. ###), ha abbandonato il criterio formalistico (leggi tutto)...