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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3532/2025 del 11-02-2025

... termine. ### equiparazione tra l'esistenza del patto di retrovendita e la fissazione di un termine per l'adempimento del credito, che in realtà era scaduto ed estinto da anni, integra l'assoluta mancanza di motivazione>>. 7 di 12 Infine, non constava un o stato di dif ficoltà economica della ### la quale aveva maturat o il d ebito a cagione de lle sue indebite appropriazioni, quindi, non sussistevano i presupposti del patto commissorio, avendo il debitore accettato preventivamente il trasferimento dell'immobile; né vi era sproporzione e, se è lecito il “patto marciano”, non potrebbe essere nullo un contratto di vendita con patto di retrovendita. 6. Il comp lesso censo rio deve essere disatteso, in quanto in parte infondato e per altra parte inammissibile. 6.1. In primo luogo chiaramente inammissibile risulta il profilo di censura co n il quale si è denuncia ta l'assenza di motivazione, costituita da mera apparenza. La giu stificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparent e; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa ### e, allorquando essa, benché graficamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###/2019 R.G. proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ### elettivamente domiciliate in #### 9 , presso lo studio dell'avvocato ### PELLICCIARI, rappresentate e dif ese dall'avvocato ### CELLUCCI giusta procura in atti; - ricorrenti - contro #### A. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in #### 19, presso lo studio dell'avvocato ### che l e rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5837/2 019 della CORTE D'### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal ### 2 di 12 La Corte osserva 1. ### & C. s.a.s. con atto di citazione espose di avere accumulato u n debito ammontante a € 86. 379,21 ne i confronti di ### inando s.a. s., con la quale aveva intrattenuto rapporti di agenzia, per omessi riversamenti di premi assicurativi e che, in violazio ne del divieto di patt o commissori o, ceduto il credi to a ### obiliare s.r.l., la espo nente aveva stipulato un contratto con i l quale ave va venduto a quest'ultima l'immobile di sua proprietà, all'in terno del quale cond uceva la propria attività d'imp resa, per il prezzo sottosti mato di € 75.000,00, con patto di riscatto in esito all'e stinzione del de bito. 
Concluse chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto anzidetto. 
Sulla resistenza d i ### s.r.l. e di ####, l'adito Tribunale, dichiarata inammissibile la dom anda nei confronti di F erdinando ### lieri s.a.s. e la carenza d'interesse di ### dichiarò la nullit à dell'atto di compravendita di cui detto , condannando ### s.r.l. e ### i al pagamento delle spese.  2. ### e d'app ello di ### rig ettò l'impugnazione di ### s.r.l. e di ### 2.1. La Corte distrettuale ha, in sintesi, ragionato come appresso.  ### bunale aveva appurato che amministr atore della soci età cessionaria del credito era ### do ### il prezzo di vendita (atto del 19/6/2003) era stato indicato in € 28.000,00 e quello di retrovendita fissato in € 75.000,00; l'immobile era rimasto in comodato alla venditrice fino al 31/12/2005; in caso di mancato riscatto entro quest'ultima data l'alienante avrebbe dovuto pagare un canone di locazione; le spese notarili erano state poste a carico 3 di 12 della venditrice; non erano state indicate le modalità di pagamento del corrispettivo di € 28.000,00, dovendosi, quindi, concludere che fosse mancato l'effettivo pagamen to, al contrario di quel che avviene in un normale contratto d i scambio; nella scrittura integrativa il diritto al riscatto era condizionato al versamento della somma di € 75.000,00, ritenuta “valore attuale di vendita” e non prezzo della vendita. 
Da ciò quel ### ice aveva dedotto che <<la ven dita non ha avuto una funzio ne di scamb io, essendo invece funzionale a garantire la restituzione della somma di euro 75.000,00 dovuta a ### s.a.s., il cui amministratore si è avvalso dello schermo societario di altra società a lui riconducibi le al fin e di attuare un trasferime nto riten uto più sicuro sotto il profilo giuridico>>. 
In def initiva, <<l'acquisto in capo ad essa [### è stato solo un espediente pe r celare la cau sa di garanzia del trasferimento della proprietà dell'immobile>>. 
Il cont ratto stipulato presentava <<una causa eff ettiva divergente da quella tipica della compravendita ed avente natura di causa ill ecita, in quanto volta a fr odare il d ivieto di patto commissorio attraverso il ricorso ad un procedimento simulatorio>>. 
Sempre il ### di p rime cure, riporta ancora la Corte d'appello, aveva evidenziato gli elementi sint omatici che denunciavano il patto commissorio: esi stenza di u na situazione debitoria e la sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in garanzia. 
In def initiva, per il primo ### ricorda ancora la sentenz a d'appello, il contratto di vendita era nullo ai sensi degli artt. 1344 e 2744 cod. civ., <<atteso che il rapp orto di d ebito-credito 4 di 12 intercorrente tra ### e il ### ieri, le condizioni di difficoltà economica della debitrice, la circostanza che la situazione di fatto dell'immobile s ia rimasta invariata nonostante il trasferimento ### dello stesso, il fatto che non sia stata data prova del prezzo, per altro vile, i ndicato nell'atto di compravendita, e la fissazione di euro 75.000,00 per il riacquisto della proprietà manifestano che esso non mirava a realizzare uno scambio, bensì a garantire l'adempimento d el debito, avendo dunque uno scopo di garanzia>>. 
Quanto sopra ripreso, riportate le censure d'appello, la Corte locale conferma il ragionamento del ### nale, speci ficando ulteriormente quanto di seguito.  ### <<Non solo la stipulazione d i un prest ito, ma anche la fissazione di un termine di scadenza di credito insorto per le più diverse ragioni indi ca la funzione di garanzi a del patto di trasferimento, destinato a segnare l'irrevocabil ità del primo trasferimento, e come tale nullo quale negozio in frode alla legge diretto a eludere il divieto di patto commissorio>>.  ### Mancava la stima imparziale del valore del bene.  ### Il div ieto d i patto commissorio sarebbe ri masto violat o anche nell'ip otesi in cui <<l'immobile ceduto avrebbe ### avuto un valore inferiore al credito garantito perché [esso divieto] è sostanzialmente volto a tutelare la par condicio creditorum>>.  ### Non assumeva rilievo la circostanza che ### & C. s. a.s. si era appro priata d i somme di danaro ai danni di ### s.a.s. e che ### s.r.l. era soggetto giuridico distinto, in quanto la scrittura integrativa del 19/6/2003, che aveva p erfezionato i l patto vietato, era intercorsa fra tutti i soggetti coinvolti. 5 di 12 Infine, sotto altro pro filo, l'interve niente, che nepp ure aveva contestato la propria carenza d 'inter esse, era da reputarsi soccombente.  3. ### s.r.l. e ### ricorrono sulla base di cinque mot ivi. ### i e ### A. & C. s.a.s.  resistono con controricorso. 
Con atto d el 17/7/2024 per le contr oricorrenti si è costituito l'avv. ### in sostituzione del precedente difensore. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  4. Con il pr imo motiv o ### in proprio, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 91, 132 cod. proc. civ . e 111 Cost., assu mendo l'ingi ustizia della di lei condanna alle spese, fond ata sull'errato presuppost o che fosse priva d'interesse. 
Interesse che, invece, a d ire della ri corrente, sussisteva, avendo rivestito il ruolo di liquidatore. Per cont ro, l'espo nente sottolinea che la sentenza aveva reputato ch e spett asse ai soci subentrati e non all'ultimo l iquida tore informar e il giudice della cancellazione della società. La sente nza aveva riconosciuto l a legittimazione degli ex soci, negandola per l a ricorrente, nonostante che un tale ruolo la stessa avesse rivestito.  4.1. Il motivo è privo di fondamento. 
La ricorrente è intervenuta senza avervi interesse, non potendo assumere rilievo la circostanza addotta, secondo l a quale lo avrebbe fatto al fine d i dichiarare che l a società era stata cancellata.  ### invero , siccome si trae dalla sentenza (pag. 2) era int ervenuta i n proprio , a fronte dell'atto giudiziario notificato alla stessa nella qu alità di ultimo liquidatore di società oramai cancellata dal R egistro delle im prese. Né, è bene 6 di 12 soggiungere, la stessa ha dimostrato di avere allegato la qualità di ex socio, che oggi prospetta.  5. Col secon do, il te rzo e il quarto mot ivo, tra loro osmotici, denuncianti violazione e falsa applicazione degli artt. 2744, 1320, 1344, 1418, 1963, 2033, 1197, 1500 cod. civ., 111 Cost., 132 cod.  proc. civ. le ricorrenti propongono un'alternativa ricostruzione della vicenda. 
In particolare, deducono essersi trattato di “datio in solutum” di un credito scaduto, sorto a causa dell'appropriazione indebita della ### e, in mancanza di prova del mutuo, non avrebbe potuto operare il divieto di patto commissorio. 
Non si era t rattato , quindi, a dire delle esponenti, di un trasferimento in assenza di pagamento del prezzo e a solo scopo di garanzia, ma d'una operazione di scambio. 
Per cont ro, proseguono le ricorre nti, <<### sentenza s i desume il risorgere dell'obbligazione debitoria (già estinta) con la concessione di un termine plurienn ale, come e ffetto della mera pattuizione di un patto di riscatto della vend ita>>. Inve ce, si soggiunge, <<non è logicamente ipotizzabile che la datio in solutum che ha est into q uel debito, considerata la f acoltà di riacquist o prevista nella vendita, abbia generato una so rta di rinascita dell'obbligazione e rimessione in termini per il debi tore. La pronuncia con netto salto logico, disancorato dalla fattispecie reale, afferma che vi sia la f issazione d i un term ine di scadenz a del credito determinando co sì la funzione di garanzia dell'atto. Nell a fattispecie, invece, non vi è alcuna fissazione del termine.  ### equiparazione tra l'esistenza del patto di retrovendita e la fissazione di un termine per l'adempimento del credito, che in realtà era scaduto ed estinto da anni, integra l'assoluta mancanza di motivazione>>. 7 di 12 Infine, non constava un o stato di dif ficoltà economica della ### la quale aveva maturat o il d ebito a cagione de lle sue indebite appropriazioni, quindi, non sussistevano i presupposti del patto commissorio, avendo il debitore accettato preventivamente il trasferimento dell'immobile; né vi era sproporzione e, se è lecito il “patto marciano”, non potrebbe essere nullo un contratto di vendita con patto di retrovendita.  6. Il comp lesso censo rio deve essere disatteso, in quanto in parte infondato e per altra parte inammissibile.  6.1. In primo luogo chiaramente inammissibile risulta il profilo di censura co n il quale si è denuncia ta l'assenza di motivazione, costituita da mera apparenza. 
La giu stificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparent e; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa ### e, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argoment azioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionam ento seguito dal giudi ce per la formazione d el proprio co nvincim ento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche co ngetture (### 6, n. 13977, 23 /5/2019, Rv.  654145; ma già S.U. n. 22232/2016). 
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un model lo argomentativo apriori, ch e prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto. 8 di 12 Siccome ha già avuto modo questa ### di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 de lle preleggi, come riduzi one al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi so tto l'aspet to materiale e grafico", ne lla "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perpl essa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffici enza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/20 14, Rv.  629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). 
È nul la la sentenza sorrett a da un costrutto motivazionale d i pura ed evid ente appare nza, attraverso il quale il giud ice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragi oni della propria decisione, la quale s'impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nud o atto di libera, anzi arbitrari a, manifes tazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, no n essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfo ndita disamina lo gica e giu ridica, rendendo, in tal modo, impossib ile ogni controllo sull 'esattezza e 9 di 12 sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). 
Nullità che ricorre tutte le volte in cui resti insondabil e il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione a riguardo della censura d'appello, potendosi affermare versarsi nell'ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rili evo l'atto del p uro volere del giudice (r igetto dell'impugnazione), privo del costrutto giustificativo, in tot ale difformità del modello imposto dall'art. 111 Cost. 
Per cont ro, nel caso in esame la se ntenza rende motivazione compiuta, collegata alle risu ltanze istruttorie e lo gicamente ripercorribile, nel mentre la parte ricorrente perora un alternativo assetto motivazionale che avrebbe potuto darle ragione.  6.2. Posta la ricostr uzione fattuale operata dalla sentenza d'appello, qui non censurabile, le allegate violazioni di legge sono infondate. 
In presenza, non di un debito scaduto, bensì di una complessa operazione di dilazione d'un cre dito conte stualmente riscontrato, correttamente la ### di ### ha accertato un patto commissorio.  ###, siccome verificata, in altri te rmini, implica la predisposizione della modalità del pagamento del novato debito e non soddisfa la causa della compravendita (nessun prezzo risulta essere stato pro vatamente pagato ), dimostrata dall'anomala e sintomatica valutazione del pre zzo di riscatto, indicato quale “valore attuale di ve ndita” e non prezzo di vendit a nella controscrittura. Di conseguenza, il “prezzo di r iscatto”, altr o non rappresenta che la restituzione del debito novato. 
La concl usione di cui sopra trova confor to nella co stante giurisprudenza di questa ### 10 di 12 Si è, invero, spiegato che la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttam ente un patt o commissorio, può rappresentare un me zzo per sottr arsi all'applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto d ella propriet à, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute ( ### 1, n . 4514, 26/2/2018, Rv. 647431; conf. Cass. nn. 8957/2014, 10986/2013). 
Ed ancora, la vendita con pat to di riscatto o di retrovend ita, anche quando sia previsto il trasferi mento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendit a, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla caus a di scambio propria della vendita. Pur non integrand o direttam ente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ., costituisce un mezzo per eludere tale norma im perativa ed esprim e perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 cod.  civ. (Sez. 2, n. 9900, 20/7/2001, Rv. 548347). 
E infine, in materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, 11 di 12 ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizio ne del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale consegue nza della mancata estin zione di un suo debito (### 2, n. 13210, 14/5/2024, Rv. 671129). 
Sotto altro profil o, correttamente è stato escluso un lecito “patto marciano”, non essendo stata effettu ata alcuna impar ziale stima dell'immobile, in danno della “par condicio creditorum”. 
A proposito di quest'ultimo patto questa ### ha spiegato che il div ieto del patto commissorio san cito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserit o un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende i l bene, p revia stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1 851 c.c. ed è ispirata alla mede sima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri ogget tivi ed automati ci oppure affidata ad una persona indipe ndente ed esperta, la quale a tal i parametri debba fare riferimento (### 3, n. 844, 17/01/2020, Rv.  656813).  7. Il qui nto motivo, con il qual e le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell 'art. 9 1 cod. pro c. civ., rivendicando le spese in loro favore, costituisce un “non motivo”, 12 di 12 come tale in ammissibile, in q uanto invoca una conseguenza di legge qui non ver ificatasi, a causa del mancato avve ramento dell'auspicata soccombenza della controparte.  8. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le ste sse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della quali tà della causa, nonché d elle s volte attività, siccome in dispositivo, in favore delle controricorrenti.  9. Ai sen si dell'art . 13, comma 1-quater D.P.R. n. 11 5/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali p er il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legit timità, che liquida in euro 8.000,00, o ltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbor si liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presuppo sti processuali per il versamento da p arte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto per il ricorso, a n orma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 4 dicembre 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Grasso Giuseppe

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 910/2020 del 26-11-2020

... stessa andrebbe qualificata in termini di patto di retrovendita, con conseguente rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi la ### al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo dalla data della compravendita sino all'effettivo rilascio, tra cui euro 4.000 per le spese di intermediazione corrisposte ad un mediatore immobiliare dopo che il tentativo di vendita a terzi dell'immmobile da parte del ### era fallito proprio in ragione dell'occupazione in atto da parte dell'attrice. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, ha chiesto che la stessa sia condannata al rimborso di tutte le somme indebitamente pagate dal ### per un complessivo ammontare di euro 185.238,03, oltre gli interessi previsti dal mutuo e le ulteriori spese occorrenti. All'udienza del 2.3.2018, il difensore della parte attrice ha esibito l'originale della controscrittura e la controparte non l'ha disconosciuta. Nelle memorie di cui all'appendice scritta ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice ha altresì rappresentato di aver corrisposto al ### per il tramite della moglie, euro 34.600; circostanza non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 26.11.2020, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c.  la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3599/2016 promossa da: ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliata in ###. COLAGROSSO, 8 FORMIA presso lo studio del difensore ATTORE contro ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ###. ### 3 PAL. #### FORMIA presso lo studio del difensore ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.11.2020. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ### ha convenuto in giudizio ### deducendo che: - con atto pubblico del 27 settembre 2011 (notaio dott.  ### rep. N. 77672, racc. n. 27824), l'attrice aveva venduto al convenuto l'appartamento con annesso garage sito in ### alla via ### n. 16, già via ### distinto al catasto urbano di ### al foglio 9, particella 183, subalterno 20, z.c. 1, cat. a/2, classe 2, vani 6, rendita euro 526,79, piano 3 ### e al foglio 9, particella 183, subalterno 7, z.c. 1, cat. C/&, classe 3, rendita euro 106,80 ###; - contestualmente, le parti avevano redatto e firmato una controscrittura nella quale avevano dichiarato il carattere assolutamente simulato del negozio. Alla luce di tali circostanze, la ### ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta dell'anzidetta compravendita.   Nel costituirsi, il ### ha contestato le deduzioni della parte attrice, esponendo che: - come risulta dall'atto di vendita, costui aveva corrisposto il prezzo all'alienante, pari ad euro 129.574,20, mediante n.2 assegni circolari emessi dalla ### il primo, di euro 60.907,89 in favore della parte venditrice; il secondo, di euro 68.666,31 in favore di ### S.P.A. per espressa richiesta della parte venditrice, e ciò al fine di estinguere le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli allora gravanti sull'immobile compravenduto; inoltre, il ### il convenuto aveva corrisposto alla parte attrice la somma di euro 20.000,00 mediante bonifico bancario con la causale “compromesso” e in data ###, proprio per far fronte al pagamento del prezzo della compravendita, il ### aveva contratto un mutuo con la ### in forza del quale il ### si era obbligato a versare una rata variabile mensile di circa euro 500,00 sino alla scadenza del piano di ammortamento prevista per l'1/10/2041; ancora, il ### aveva sostenuto tutte le spese notarili, pari ad euro 8.250,00, nonché aveva provveduto da allora al pagamento di tutti i tributi e degli oneri condominiali, così corrispondendo alla parte attrice ulteriori euro 6.200 mediante n.3 bonifici bancari e poi versando complessivi euro 7.000 per tributi ed euro 10.213,83 per oneri condominiali. In virtù delle predette circostanze, la parte convenuta ha dunque prospettato la simulazione ovvero lo scioglimento per mutuo dissenso della controscrittura, ovvero che la stessa andrebbe qualificata in termini di patto di retrovendita, con conseguente rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi la ### al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo dalla data della compravendita sino all'effettivo rilascio, tra cui euro 4.000 per le spese di intermediazione corrisposte ad un mediatore immobiliare dopo che il tentativo di vendita a terzi dell'immmobile da parte del ### era fallito proprio in ragione dell'occupazione in atto da parte dell'attrice. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, ha chiesto che la stessa sia condannata al rimborso di tutte le somme indebitamente pagate dal ### per un complessivo ammontare di euro 185.238,03, oltre gli interessi previsti dal mutuo e le ulteriori spese occorrenti.   All'udienza del 2.3.2018, il difensore della parte attrice ha esibito l'originale della controscrittura e la controparte non l'ha disconosciuta.   Nelle memorie di cui all'appendice scritta ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice ha altresì rappresentato di aver corrisposto al ### per il tramite della moglie, euro 34.600; circostanza non contestata dalla parte convenuta, che però ha sostenuto trattarsi di acconto sull'indennità di occupazione dovuta in suo favore. ### per contro, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, ha corrisposto ulteriori complessivi euro 2.405,86 per oneri condominiali.   Ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, il ### ha negato di aver ricevuto dalla parte attrice le provviste necessarie per sostenere le spese notarili e gli altri costi afferenti alla proprietà.   Il Giudice indicato in epigrafe, subentrato nel ruolo in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha ordinato la discussione orale ex art. 281-sexies all'udienza del 26.11.2020.   2. La domanda attorea di accertamento della simulazione assoluta della compravendita è fondata. 
Al riguardo, giova anzitutto rammentare che l'art. 1417 c.c. esclude che la domanda di simulazione proposta dalle parti possa essere provata per testimoni, salvo che sia diretta a far valere l'illiceità del negozio dissimulato; ciò esclude, altresì, in ragione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2729 c.c., la possibilità di far ricorso alle presunzioni. Le parti hanno dunque l'onere di provare la simulazione mediante la c.d. controscrittura, ossia il documento mediante il quale i paciscenti manifestano o attestano il loro accordo simulatorio. 
Orbene, nel caso che occupa, la parte attrice ha prodotto tale controscrittura, contestuale rispetto al negozio di compravendita, nella quale le parti espressamente rappresentano che la vendita è “fittizia e assolutamente simulata”, che “in realtà non è stato pagato nessun prezzo” e che “la retrocessione della proprietà del bene avverrà a semplice richiesta della parte venditrice”. 
A fronte di tale significativo riscontro probatorio, le controdeduzioni della parte convenuta non persuadono. 
In primo luogo, l'argomento secondo cui le parti avrebbero a loro volta simulato l'accordo simulatorio non è stato in alcun modo riscontrato, dovendo peraltro ritenersi che la prova di tale circostanza, in coerenza con quanto disposto dalla surriferita disciplina, dovesse essere parimenti offerta mediante l'esibizione di una controdichiarazione. 
Né, in secondo luogo, potrebbe ritenersi che l'effettivo pagamento del prezzo della compravendita in favore della parte venditrice, avvenuto in parte mediante la contrazione di un mutuo, e il pagamento delle spese notarili, degli oneri condominiali e dei tributi relativi all'immobile da parte del convenuto escluda il fenomeno simulatorio e radichi un'ipotesi di scioglimento del vincolo per mutuo dissenso o di “patto di retrovendita”. Trattasi, infatti, di circostanze del tutto equivoche, soprattutto a fronte del fatto che: - contrariamente a quanto dichiarato nel negozio di compravendita, è pacifico tra le parti che il ### non sia mai stato immesso nel possesso del bene, tanto che costui ha agito in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo del bene dalla data del rogito notarile; - risulta dagli atti che la ### ha versato al ### per il tramite della moglie, complessivi euro 34.600, che costui conferma di aver ricevuto, ma - a suo dire - a titolo di acconto sulla indennità di occupazione, senza tuttavia aver fornito prova che detta indennità sia mai stata richiesta alla parte attrice prima del presente giudizio. 
In altri termini, tutte le surriferite circostanze non privano di portata probatoria le produzioni della parte attrice tenuto conto: - del chiaro tenore della controscrittura; - del fatto che è documentalmente provato che anche la parte attrice ha corrisposto alla parte convenuta, pochi giorni dopo rispetto alla stipulazione dell'atto (cfr. doc. 1 della seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice) una somma di importo considerevole rispetto al prezzo della vendita; - della circostanza, anch'essa pacifica, che la ### non ha mai lasciato l'appartamento venduto, mentre il ### ne ha chiesto il rilascio soltanto il ###, ossia qualche giorno prima rispetto alla notifica dell'atto di citazione e a distanza di ben cinque anni dalla compravendita, ciò che ulteriormente corrobora l'assunto, cristallizzato nella controscrittura, di assoluta simulazione del negozio. 
Da quanto precede, discende l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta. 
Deve, invece, essere parzialmente accolta la domanda proposta in via subordinata dal ### volta ad ottenere la condanna al pagamento delle somme indebitamente corrisposte alla parte attrice o, comunque, versate nel suo interesse. 
Al riguardo, emerge dagli atti che il ### ha corrisposto alla parte attrice o nel suo interesse: - euro 20.000 mediante bonifico bancario con causale “compromesso” (vd. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta); - euro 129.574,20 a titolo, apparente, di prezzo della compravendita; - euro 6.200 corrisposti alla parte attrice mediante n.3 bonifici bancari (vd. doc. 5 della comparsa); - complessivi euro 2.128 per tributi, e non euro 7.000 come prospettato dalla convenuta (sommatoria delle voci di cui all. 6 della comparsa); - complessivi euro 12.619,69 per oneri condominiali (all. 7 alla comparsa e documenti allegati alla memoria n. 2, ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte convenuta). 
Non può invece essere accolta la richiesta di ripetizione delle spese notarili, giacché l'accertamento del fenomeno simulatorio non implica che quell'onere fosse a carico dell'attrice; in altri termini, il ### avrebbe dovuto fornire prova dell'indebito, ossia che le parti ne avessero pattuito una diversa regolamentazione. Parimenti irrilevanti sono gli interessi dedotti nel piano di ammortamento del mutuo, giacché non v'è prova alcuna che detto negozio sia stato contratto per soddisfare un esclusivo interesse della parte attrice. 
Dall'ammontare sopra determinato, pari a complessivi euro 164.321,89, devono essere sottratti euro 34.600, indebitamente versati dalla parte attrice in favore della convenuta, così determinandosi l'indebito in complessivi euro 129.721,89, con interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale (21.12.2016) sino al soddisfo.  3. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 27 settembre 2011, a rogito del notaio dott. ### (rep. N. 77672, racc. n. 27824); - condanna ### a corrispondere in favore di ### euro 129.721,89, con interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale (21.12.2016) sino al soddisfo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente le spese di lite; - autorizza il competente ### dei ### a compiere le relative formalità, esonerandolo all'uopo da ogni responsabilità. 
Cassino, 26 novembre 2020 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3599/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Tonnara Pierluigi, Di Ruzza Luigi

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3500/2019 del 06-02-2019

... piuttosto una vendita a scopo di garanzia con patto di retrovendita, certamente vietato perché in violazione del disposto degli artt. 1344 e 2744 c.c." Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso il signor ### e la ### s.r.I., sulla scorta di sei motivi. I signori ### e ### hanno depositato controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo di impugnazione, al quale ### e la ### s.r.l. hanno replicato con controricorso ex art. 371, comma 4 c.p.c. Distinto controricorso è stato depositato anche dal ### s.r.l. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 18.7.18, per la quale solo i ricorrenti principali hanno depositato memoria e nella quale il ### generale ha concluso come in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della compravendita del 21.11.2011 tra le società ### s.r.l. e ### s.r.I., per violazione del divieto di patto commissorio, senza che fosse stato accertatq, in giudizio la sussistenza di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 21975-2014 proposto da: #### elettivamente domiciliati in #### 35, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in #### 54, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### BONGIORNI; - controricorrente - #### 3000 #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 35, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 2403/2014 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2018 dal ### COSENTINO; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale; udito l'### con delega depositata in udienza dell'### difensore del ricorrente e c/ricorrente all'incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'### difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. ### atto di citazione notificato in data ###, il signor ### la signora ### la società ### s.r.l.  e la società ### 3000 s.r.l. convenivano davanti al tribunale di Milano, il signor ### e la società ### s.r.I., per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 21.11.2005, con cui ### s.r.l. aveva ceduto in favore di ### s.r.l. la piena proprietà di due unità immobiliari, site in ### via ### n. 3, foglio 43, mappale 11, sub. nn. 47 e 48. 
A sostegno di tale domanda gli attori esponevano che nel corso dell'anno 2005 ### trovandosi in una situazione di grave carenza di liquidità, aveva chiesto un prestito per un ammontare di euro 220.000 a ### il quale, a garanzia di tale esborso, aveva richiesto il trasferimento dei due suddetti appartamenti, con la promessa di ritrasferirli all'atto della restituzione delle somme date a mutuo, destinate quindi ad apparire quale prezzo della compravendita immobiliare. Gli attori riferivano che, in esecuzione di detto accordo, gli immobili in questione erano stati venduti dalla società ### s.r.I., amministrata dal sig. ### cognato dell'attore, alla società ### s.r.I., amministrata di fatto da ### per il prezzo dichiarato di euro 280.000 oltre ### con atto pubblico del 21.11.2005 e che, in pari data, l'acquirente ### s.r.l. aveva stipulato con la figlia di #### un contratto di locazione turistica avente ad oggetto il godimento dei medesimi immobili per la durata di nove mesi, con attribuzione alla conduttrice della facoltà di acquistare la piena proprietà degli stessi entro il termine del 30.08.2006 al prezzo di euro 300.000. In seguito, con due distinti preliminari entrambi in data ###, ### s.r.l. aveva promesso t di vendere, entro il ###, gli immobile/ da lei acquistati, uno, per il prezzo di euro 128.500, a ### e uno, per il prezzo di 171.500, alla ### 3000 s.r.I., società di cui era amministratrice unica la signora ### sorella di ### Contestualmente alla stipula di detti preliminari vennero versati a ### "a titolo di acconto della caparra confirmatoria" e tramite la consegna di assegni bancari rilasciati dalla società ### 3000, le somme di euro 70.000, quanto all'immobile promesso in vendita a ### e di euro 80.000 quanto all'immobile promesso in vendita alla stessa ### 3000. A saldo del corrispettivo delle suddette compravendite, in data ###, ### aveva consegnato a ### due assegni postdatati, sempre a firma della ### s.r.I., rispettivamente per gli importi di euro 58.500,00 e euro 91.500,00. 
Sulla base di questa esposizione, gli attori chiedevano accertarsi che l'intera operazione negoziale era nulla, in quanto destinata ad assolvere la funzione di garanzia del prestito erogato da ### in violazione degli artt. 1344 e 2744 c.c.; in subordine, chiedevano la rescissione della compravendita del 21.11.2005, ai sensi dell'art. 1448 c.c. ed in via ancora gradata chiedevano accertarsi l'inadempimento della società promittente venditrice e per l'effetto disporsi ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà degli immobili in favore dei rispettivi promissari acquirenti o il risarcimento del danno. 
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda degli attori e rassegnando plurime domande riconvenzionali. 
Il tribunale di Milano dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulata tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in data ###. 
La corte di appello di Milano, investita del gravarne proposto da ### e da ### srl, ha confermato interamente la pronuncia di primo grado, ritenendo che "proprio dalla considerazione della complessa operazione immobiliare posta in essere dalle parti, valutata non solo nella specificità dei singoli negozi stipulati ma soprattutto nella sua globalità ed unitarietà, si evince, con la necessaria certezza, che le parti abbiano voluto porre in essere non un atto di vendita fine a sé stesso, ma piuttosto una vendita a scopo di garanzia con patto di retrovendita, certamente vietato perché in violazione del disposto degli artt. 1344 e 2744 c.c." Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso il signor ### e la ### s.r.I., sulla scorta di sei motivi. 
I signori ### e ### hanno depositato controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo di impugnazione, al quale ### e la ### s.r.l. hanno replicato con controricorso ex art. 371, comma 4 c.p.c. 
Distinto controricorso è stato depositato anche dal ### s.r.l. 
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 18.7.18, per la quale solo i ricorrenti principali hanno depositato memoria e nella quale il ### generale ha concluso come in epigrafe.  RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della compravendita del 21.11.2011 tra le società ### s.r.l. e ### s.r.I., per violazione del divieto di patto commissorio, senza che fosse stato accertatq, in giudizio la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra ### e ### col relativo passaggio di denaro, a garanzia della cui restituzione sarebbe stato disposto il trasferimento immobiliare. 
Col secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, 3, c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della compravendita del 21.11.2011 tra le due società immobiliari, per violazione del divieto di patto commissorio, in mancanza di qualsiasi prova circa lo stato di bisogno del signor ### Col terzo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della compravendita del 21.11.2011 tra le due società immobiliari, per violazione del divieto di patto commissorio, senza che fosse statg accertatckin giudizio la 3 sussistenza dell'approfittamento del ### e della sproporzione tra il valore degli immobili ed il corrispettivo versato. 
I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché denunciano, sotto diversi profili, la violazione del medesimo articolo 2744 c.c.; tutti tali motivi vanno disattesi, perché, deducendo tutti il vizio di violazione di legge, non indicano specifiche affermazioni in diritto esplicitamente o implicitamente contenute nella sentenza gravata che risultino in contrasto con il disposto dell'articolo 2744 c.c., ma si risolvono nella censura, formulata senza rispettare i canoni fissati dal nuovo testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis), degli accertamenti di fatto operati dalla sentenza gravata, In particolare, il primo motivo attinge l'accertamento della sussistenza di un pregresso rapporto debito-credito tra le parti, a cui si sarebbe aggiunto un ulteriore prestito concesso dal ### il secondo motivo attinge l'accertamento della sussistenza dello stato di bisogno di ### (pag. 9, primo capoverso, della sentenza: "risultano, quindi, comprovati ... ea sussistenza dello stato di bisogno e comunque di difficoltà economiche dello stesso ###); il terzo motivo attinge l'accertamento della sussistenza della sproporzione tra il valore dell'immobile ed il prezzo di trasferimento pattuito tra le parti. Si tratta di accertamenti di fatto che, in quanto tali, non possono essere censurati sotto il profilo del vizio di violazione di legge ed in relazione ai quali la corte territoriale ha dato conto - nel rispetto del minimo costituzionale della motivazione (cfr. SSUU 8053/14) - delle ragioni della propria decisione, facendo riferimento al valore degli immobili trasferiti, alla portata delle deposizioni testimoniali, al tenore dei contratti stipulati dopo il trasferimento degli immobili. 
Col quarto motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando la nullità della compravendita del 21.11.2011 tra le due società immobiliari, per violazione del divieto di patto commissorio, nonostante che le parti del dedotto contratto di mutuo e quelle della compravendita non fossero coincidenti, né le seconde, \### società commerciali, fossero riconducibili alle persone fisiche che avevano stipulato il contratto di mutuo. Il motivo è infondato, giacché la corte distrettuale si è correttamente attenuta al principio, enunciato da questa Corte nella sentenza n. 9466/04, che "il patto commissorio - con la conseguente sanzione di nullità - è ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati, ... a prescindere dalla natura del contratto, .... e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia". Tale orientamento deve essere qui ribadito, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che le parti coinvolte nei trasferimenti immobiliari siano le società ### s.r.I., ### s.r.l. e ### 3000 s.r.I., piuttosto che le persone fisiche che conclusero il contratto di mutuo, dal momento che la corte di appello ha ritenuto, con una statuizione costituente giudizio di fatto, che tali società erano comunque riconducibili alle persone di ### (la ### s.r.I.) e di ### (la ### s.r.l. e la ### 3000 s.r.I.). Inammissibile deve poi considerarsi il mezzo in esame laddove, pur prospettando un vizio di violazione di legge, pretende di censurare il suddetto giudizio di fatto; tale censura è formulata in termini non riconducibili al paradigma del nuovo articolo 360 n. 5 c.p.c., in quanto non enuclea un fatto storico il cui esame, omesso dalla corte territoriale, sarebbe stato decisivo per orientare diversamente l'accertamento di fatto del giudice di merito, ma si risolve nella sollecitazione a questa Corte a procedere ad una revisione, inammissibile in sede di legittimità, dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte milanese. 
Col quinto mezzo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel dichiarare la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, della compravendita conclusa tra le due società immobiliari il ###, nonostante che, differenti essendo le parti tra cui sarebbe intercorso il mutuo e le parti che hanno stipulato la compravendita, la 5 ritenuta interposizione fittizia di persona non fosse stata validamente provata mediante la produzione di una scrittura - necessaria, secondo la ricorrente, trattandosi di beni immobili - che documentasse il presunto un accordo simulatorio. 
La censura va disattesa. I ricorrenti, in sostanza, chiedono di affermare il principio che, per poter affermare che la compravendita fra due soggetti (nella specie, le due società) dissimula un patto commissorio intercorso fra soggetti diversi dei contraenti (nella specie, i soci di controllo delle due società), sarebbe necessaria la prova dell'interposizione fittizia di persona nel contratto di compravendita. ### non può essere condiviso, perché contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, qualora si agisca in giudizio per far valere l'illiceità della fattispecie negoziale unitaria costituita dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto con un soggetto diverso dal mutuante, la quale dissimuli un patto commissorio, la prova della simulazione della compravendita può essere data anche per testimoni o per presunzioni a norma dell'art. 1417 c.c. ( 7740/99, Cass. 23617/17). 
Col sesto motivo del ricorso principale i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pervenendo ad una dichiarazione di nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, della compravendita conclusa il ### tra le due società immobiliari, senza tuttavia aver dettagliatamente accertato gli elementi sintomatici del carattere fraudolento della vicenda negoziale (non ultimo, il collegamento stesso tra i vari negozi). 
Anche tale motivo risulta inammissibile, in quanto, pur deducendo un vizio di violazione di legge, si risolve in una censura - inammissibile in sede di legittimità - dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie sulla cui base la corte territoriale ha motivatamente ritenuto che il prezzo della vendita immobiliare costituisse il retratto del mutuo concesso dal socio di controllo della società compratrice al socio di controllo della società venditrice. Con l'unico mezzo di ricorso incidentale, riferito all'art. 360, comma 1, 5., si denuncia la "mancanza di motivazione circa le domande subordinate formulate dagli stessi (ricorrenti incidentali) già in primo grado e riformulate in grado di appello", vale a dire: a) la domanda di rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di compravendita concluso il ### tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l.; b) la domanda di accertamento dell'inadempimento della società ### s.r.l. ai contratti preliminari dalla stessa conclusi il ### con ### 3000 s.r.l. e con ### con conseguente condanna della stessa ### s.r.l.  all'esecuzione in forma specifica di detti preliminari o al risarcimento dei danni in favore di ### 3000 s.r.l. ### (danni indicati negli importi, rispettivamente/ di C 80.000 e di C 70.000, da questi rispettivamente versati all'atto della stipula di detti preliminari del 20.9.2006). 
Il motivo del ricorso incidentale presentkdiversi profili di inammissibilità. 
In primo luogo, esso, pur facendo riferimento all'articolo 360, comma 1, 5, c.p.c. e lamentando una "mancanza di motivazione" circa le suddette domande, denuncia in effetti un vizio di omessa pronuncia; tale denuncia, tuttavia, viene proposta senza in alcun modo dedurre la nullità della sentenza gravata; ed è fermo insegnamento di questa Corte, che, nel caso in cui il ricorrente lamenti il vizio di omessa pronuncia - pur non essendo indispensabile la esatta riconduzione della doglianza alla previsione del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c. - è tuttavia indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; cosicché va dichiarato inammissibile il gravame che si limiti, come nella specie, a sostenere la mancanza motivazione (in termini, Cass. n. 17931/13; da ultimo, 10862/18).  7 In secondo luogo, gli stessi ricorrenti incidentali danno atto che le domande su cui lamentano l'omissione di pronuncia da parte della corte d'appello erano state "formulate in via di subordine e di estremo subordine" (pag. 16 del controricorso) e ciò, del resto, risulta dalla trascrizione delle loro conclusioni che si legge nell'epigrafe della sentenza impugnata. È dunque evidente che la corte d'appello, avendo accolto la domanda principale degli appellati odierni ricorrenti incidentali (vale a dire la domanda di nullità del contratto concluso il ### tra la ### s.r.l. e la ### s.r.I.), non era tenuta ad esaminare le loro domande di subordine e di estremo subordine. 
In terzo luogo, va infine rilevato che i medesimi ricorrenti incidentali danno atto che le domande su cui lamentano l'omissione di pronuncia da parte della corte d'appello erano state "formulate dagli stessi in primo grado e riformulate in grado di appello" (pag. 16 del controricorso) e che, d'altra parte, la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia su tali domande (si veda la sintesi del contenuto della sentenza di primo grado che si legge a pag. 2 del controricorso); gli odierni ricorrenti incidentali erano quindi tenuti a proporre appello incidentale per far valere il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il primo giudice, essendo inammissibile, in tale situazione, la mera riproposizione delle domande in sede di gravame ( 20690/18; vedi anche Cass. 10406/18); donde l'inammissibilità della doglianza in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. 
In definitiva, quindi, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale vanno rigettati. 
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti principali e il controricorrente ### mentre si compensano nei rapporti tra i ricorrenti principali i-ricorrenti incidentali, attesa la reciproca soccombenza. 
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, del raddoppio del contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02. PQM La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale. 
Condanna i ricorrenti a rifondere al contro ricorrente ### immobiliare s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il 18 luglio 2018.  ###. estensoie ### Antonello###osdtino ###.ssa Si • :2,10 a ### e 6 fa 2013 ### --------------------------- 

Giudice/firmatari: Matera Lina, Cosentino Antonello

M
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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 749/2025 del 10-07-2025

... della parte alienante; -sul fatto che il patto di retrovendita contenuto nel contratto prevedesse la possibilità di un “riscatto” dell'immobile per un prezzo superiore di lire 1.130.000.000 rispetto alla somma ricevuta. Sulla base di tali elementi di prova, appare evidente che, al momento della stipula, il signor ### fosse a conoscenza dell'importante esposizione debitoria dell'alenante e che, tra il trasferimento della proprietà del complesso immobiliare facente parte del fondo “Pantaleo” e la realizzazione di una “garanzia” da offrire in cambio di un prestito di lire 2.470.000.000, ad un tasso estremamente oneroso (rappresentato dalla somma di lire 1.130.000.000 “trattenuta” anticipatamente dagli acquirenti), vi fosse una stretta relazione. Significative, in tale senso, sono la consegna, da parte dell'acquirente, delle somme direttamente alla banca creditrice e la previsione della facoltà di retrovendita, da esercitare entro un anno dalla stipula e per un corrispettivo già comprensivo di elevati interessi sulla somma realmente corrisposta, pertanto, con modalità non compatibili con la causa negoziale tipica della compravendita. E, la giurisprudenza di legittimità, (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del ### la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta: 1) dott. ### presidente rel.  2) dott.ssa ### consigliere 3) dott.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1793/2019 RGAC (ci è riunito il procedimento n. 1839/2019) vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### di ### e dall'avv. ### presso il cui studio sito in ### alla via ### 127 è elettivamente domiciliato; appellante e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### presso il cui studio sito in ####, alla via ### 17, è elettivamente domiciliato; appellato-appellante nella casa n. 1839/2019 nonché ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### presso il cui studio sito in ####, alla via ### 17, è elettivamente domiciliata appellata ### l'appellante ### “### all'###ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectiis, accogliere per le ragioni espresse nella narrativa che precede, il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari n. 407 del 13.09.2018 in procedura nº 358/1997 nella parte in cui - nº 2 del dispositivo - rigetta la domanda nei confronti di ### dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato inter partes in data ### rep. n. ###, racc. n. 10173 per ### relativamente all'acquisto di ### Con vittoria di spese ed onorari”. 
Per l'appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del presente giudizio con quello promosso dal sig. ### ed iscritto al n.r.g.  1839/2019 di codesta Corte di Appello di Catanzaro-###, rigettare l'appello parziale proposto dal sig. ### e per l'effetto confermare, per quanto di ragione, la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 407/2018 emessa nella causa n.r.g. 358/1997 del Tribunale di Castrovillari - ex Tribunale di ### depositata e pubblicata in data 13 settembre 2018. Vinte le spese anche di questo grado di giudizio”. 
Per l'appellato ### “### l'###ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari - ex ### n. 407/2018, pubblicata il ###, rigettare, per le motivazioni esposte in atto di appello, la domanda attorea, ritenendo e dichiarando la validità e liceità del contratto stipulato per atto notar ### dell'8 febbraio 1996, rep. n.###, anche tra il sig. ### ed il sig. ### dante causa del sig. ### Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, nonché con vittoria delle spese relative alla fase cautelare di cui al sub procedimento n°1793- 1/2019 RGAC e di cui al procedimento n°411/2020 RGAC ###”. 
In fatto ed in diritto Il sig. ### con atto notificato in data ###, conveniva i signori ### e ### dinanzi il Tribunale di ### esponendo: -che, con atto per notar ### dell'8.2.1996 aveva concluso, con i coniugi conventi, un contratto di compravendita, con patto di riscatto, di un fondo rustico denominato “Pantaleo”, sito in agro di ####, per il prezzo di £ 3.600.000.000; -che, al posto del corrispettivo dichiarato nell'atto pubblico, aveva ricevuto £. 2.470.000.000; -che la differenza tra il corrispettivo dichiarato e quello ricevuto corrispondeva agli interessi pattuiti per poter avere l'immediata disponibilità della somma, necessaria per definire una procedura espropriativa avviata nei suoi confronti dalla s.p.a. Carical, rimanendo nella possibilità di rientrare nella titolarità del bene attraverso l'esercizio del riscatto; -che la complessa operazione posta in essere rappresentava una palese violazione del divieto contemplato dall'art. 2744 C.C. e, comunque, realizzava una significativa alterazione degli interessi delle parti. 
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto di compravendita con condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni o che fosse pronunciata la rescissione dello stesso contratto, sempre con condanna al risarcimento dei danni. 
I coniugi ### e ### si costituivano in giudizio contestando la domanda di controparte e sostenendo che il sig. ### aveva realmente voluto acquistare il fondo da lui già condotto in locazione e che il patto di riscatto era stato inserito nel contratto per volontà del venditore, il quale, essendo in procinto di concludere una vertenza con ### relativa ad un esproprio su altro fondo di sua proprietà, confidava nella possibilità di ottenere, in tempi ristretti, una somma di denaro sufficiente per estinguere il debito oggetto della procedura esecutiva pendente con la banca ### e poter, così, rientrare nella disponibilità dell'immobile. 
Gli stessi convenuti sostenevano, poi, che il valore del compendio immobiliare oggetto di controversia era in realtà di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato dal venditore, come era emerso da una precedente perizia di parte, prodotta in un ulteriore procedimento esecutivo instaurato ai danni dell'attore. 
Il sig. ### inoltre, dichiarava di essersi procurato parte della somma necessaria per l'acquisto del compendio immobiliare accendendo un mutuo bancario per £ 400.000.000 e che, in ogni caso, era ormai maturata la prescrizione con riferimento alla domanda di rescissione. 
All'udienza dell'8 marzo 1999 il giudizio veniva sospeso in ragione della pendenza del procedimento penale, iscritto al n. r.g.n.r. 505/1997 della procura della repubblica presso il tribunale di ### instaurato a carico degli acquirenti per i reati ex artt. 110 e 664 c.p.. 
Il sig. ### con ricorso del 16.12.2009, dopo la definitiva conclusione del procedimento penale con sentenza n. 20868/09 della corte di cassazione, riassumeva il giudizio in sede civile, insistendo nell' accoglimento delle richieste originariamente formulate. 
All'udienza del 23.04.2014, il processo veniva interrotto a seguito del decesso del sig. ### In data 18 luglio 2014 veniva depositato ricorso per riassunzione da parte del sig. ### erede universale del sig. ### Con sentenza n. 407 del 13.9.2018, il tribunale accoglieva la domanda proposta e dichiarava la nullità dell'atto pubblico per notar ### dell'8.02.1996, limitatamente all'acquisto di ### condannava quest'ultimo alla restituzione all'attore della sua quota del bene oggetto del contratto suindicato; accertava il diritto dell'attore di essere risarcito dei danni subìti, da liquidarsi in altra sede; rigettava le domande nei confronti di ### dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali del convenuto ### condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore; condannava ### alla refusione delle spese di lite a favore di ### Il sig. ### con atto del 19.8.2019, proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui, aveva ritenuto che, in una operazione del tutto unitaria, quale la compravendita dell'8.2.1996, e la cui articolazione complessa non poteva che essere il frutto dell'attività consapevole di tutte le parti contraenti, fosse possibile “scindere” la posizione di un contraente, quale appunto la sig.ra ### rispetto a quella dell'altro contrente, il sig. #### la difesa di parte appellante, il fatto di non aver raggiunto, in sede di giudizio penale, prove sufficienti a carico della sig.ra ### in relazione alla sua concreta partecipazione alla stipula del patto commissorio, non poteva incidere sulla dichiarazione in merito alla responsabilità di quest'ultima nella conclusione dell'operazione negoziale. 
In data ### si costituiva la sig.ra ### La difesa di quest'ultima dichiarava che, in merito alla ritenuta erronea applicazione delle disposizioni in tema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, era emerso come nel giudizio di primo grado non fosse mai stato accertato il riconoscimento da parte della stessa sig.ra ### dell'avvenuto versamento di prezzo in misura inferiore a quello indicato nel rogito notarile, essendosi piuttosto “limitato” il sig. ### a richiedere - in via assolutamente autonoma e tenuto conto della sua quota partecipativa nell'acquisto del 50% dell'immobile oggetto di causa - il rimborso, in ipotesi di confermata statuizione a lui pregiudizievole, “della somma corrispondente al 50% di quella complessivamente versata per l'acquisto del ### ed altresì di quella pari al 50% del valore dei miglioramenti apportati al ### Pantaleo”. La stessa difesa ribadiva, inoltre, la ormai consolidata certezza della non responsabilità della sig.ra ### nella vicenda in corso, in virtù del giudicato formatosi con la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti in sede penale. Di conseguenza, accertata la estraneità della sig.ra ### rispetto alla commissione del reato di usura ed alla stipulazione di patto commissorio, il giudice di primo grado correttamente aveva dichiarato la validità del contratto di compravendita relativamente alla posizione dell'odierna appellata. 
In data 11 dicembre 2019, parte appellante depositava ricorso ex art. 669 quater e 670 c.p.c., necessario ad impedire, nelle more di definizione del giudizio de quo, l'esercizio del diritto controverso da parte dei convenuti e il definitivo ed irreparabile deterioramento del pregevole complesso immobiliare ricadente nel fondo “Pantaleo”. 
Il ricorso veniva rigettato dal collegio con ordinanza dell'11.02.2020. Il rigetto veniva confermato, in seguito, con ordinanza del 9.07.2020, che decideva il reclamo depositato dall'appellante in data ###, La Corte disponeva, quindi, la riunione del presente procedimento con quello recante ### 1839/2019, introdotto a seguito di impugnazione di ### quest'ultimo censurava la decisione del tribunale chiedendo che fosse dichiarata la validità del contratto notar ### del 1996. 
All'udienza del 13.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. 
Con un unico motivo di impugnazione, ampiamente articolato, il signor ### ha censurato la sentenza n. 407/2018 nella parte in cui ha ritenuto possibile distinguere la posizione di responsabilità del signor ### da quella della signora ### e, di conseguenza, ha accolto la domanda di nullità della compravendita solo nei confronti del primo. 
La censura può essere accolta nei termini di seguito indicati. 
Occorre premettere che il tribunale, nella decisione gravata, ha, in parte, ripreso le considerazioni in relazione al tasso “usuraio” del prestito concesso ### mediante la compravendita con patto di riscatto dell'8.2.1996, effettuate dai giudici che, in sede penale, si erano occupati del procedimento a carico di ### e di ### così facendo ha valorizzato la motivazione della sentenza di condanna nella parte in cui si prospettava che l'attività negoziale fosse chiaramente riconducibile ad “una specifica operazione finanziaria, assistita dalla garanzia reale costituita dalla vendita con patto di riscatto del fondo ### in forza del quale l'### a mutuato all'### la citata somma (ovverossia £.  2.500.000.000) e nell'ambito della quale la differenza non versata (pari a £. 1.100.000.000) rispetto al prezzo indicato nell'atto ha costituito la quota dovuta a titolo di interessi”. 
Ha, poi, evidenziato che il verificato divario tra quanto realmente corrisposto e quanto indicato nel contratto (fatto oggetto di accertamento, in sede penale, avente forza di giudicato) fosse effettivamente rappresentativo di “un comportamento difficilmente spiegabile, se non con la volontà di costituire i presupposti per rendere apparentemente lecito un patto di retrovendita per una somma più elevata rispetto a quella ricevuta dall'alienante”, somma, peraltro, corrispondente al debito dell'### nei confronti della s.p.a. ### Ha, infine, individuato i termini della responsabilità del signor ### sulla scorta degli accertamenti del giudice penale, pronunciando sulla nullità del contratto limitatamente alla quota di proprietà immobiliare acquistata da quest'ultimo e ritenendo che l'assoluzione della signora ### dal reato di usura impedisse di incidere sulla quota dalla stessa acquistata. 
Ebbene, il rinvio operato dal tribunale ai fatti già accertati in sede ###linea con il disposto dell'art. 654 c.p.p., secondo cui “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”, e offre elementi di prova più che sufficienti: -sul fatto che tra le parti sia stato effettuato il pagamento di un prezzo di vendita di lire 2.470.000.000, inferiore di lire 1.130.000.000 rispetto a quello dichiarato nell'atto pubblico dellì8.2.1996; -sul fatto che il signor ### abbia operato il versamento di lire 2.470.000.000 (a volte indicato come di lire 2.500.000.000) direttamente alla s.p.a. ### (creditrice dell'### e non nelle mani della parte alienante; -sul fatto che il patto di retrovendita contenuto nel contratto prevedesse la possibilità di un “riscatto” dell'immobile per un prezzo superiore di lire 1.130.000.000 rispetto alla somma ricevuta. 
Sulla base di tali elementi di prova, appare evidente che, al momento della stipula, il signor ### fosse a conoscenza dell'importante esposizione debitoria dell'alenante e che, tra il trasferimento della proprietà del complesso immobiliare facente parte del fondo “Pantaleo” e la realizzazione di una “garanzia” da offrire in cambio di un prestito di lire 2.470.000.000, ad un tasso estremamente oneroso (rappresentato dalla somma di lire 1.130.000.000 “trattenuta” anticipatamente dagli acquirenti), vi fosse una stretta relazione. Significative, in tale senso, sono la consegna, da parte dell'acquirente, delle somme direttamente alla banca creditrice e la previsione della facoltà di retrovendita, da esercitare entro un anno dalla stipula e per un corrispettivo già comprensivo di elevati interessi sulla somma realmente corrisposta, pertanto, con modalità non compatibili con la causa negoziale tipica della compravendita. 
E, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento completamente condiviso da questa corte, ha ripetutamente affermato che “l'art. 2744 deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito” (cfr., tra le tante, Cass. n. 13210 del 14.5.2024) cosicché non vi è motivo per porre nuovamente in discussione la valutazione del tribunale sulla riconducibilità dell'operazione posta in essere all'ipotesi di contratto in frode alla legge o, meglio, in violazione del divieto di stipula di “patto commissorio”. 
Tuttavia, in risposta alle censure formulate dal signor ### non si può non considerare la reale portata della elusione del divieto di cui all'art. 2744 C.C. sul regolamento negoziale degli interessi delle parti. 
Occorre, in altri termini, verificare su quali elementi essenziali del rapporto contrattuale incide la delineata “frode alla legge”, completando il percorso logico-giuridico seguito dal tribunale per dichiarare la nullità parziale della compravendita dell'8.2.1996. 
Ora, è agevole osservare che il trasferimento della proprietà di un bene immobile con patto di retrovendita, allo scopo di costituire la garanzia di un prestito di una somma di denaro profittando della situazione del debitore, realizza un'operazione che non soddisfa la funzione tipica della compravendita ma che, attraverso il collegamento della vendita ad un mutuo, con un tasso di interesse definito usuraio dal giudice penale, e con la previsione della possibilità, per l'alienante/debitore, di rientrare nella titolarità del bene solo attraverso l'adempimento della propria obbligazione, finisce per essere caratterizzato da una causa illecita in relazione alla violazione del divieto di patto commissorio. 
Ma l'illiceità della causa è un motivo di nullità del contratto che prescinde dalla colpa o dal dolo delle parti contraenti e rappresenta una “situazione patologica oggettiva” del rapporto cosicché, l'assoluzione della signora ### dal reato di usura in concorso con il coniuge ### con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, sul presupposto che la stessa non avesse “concretamente avuto parte nella complessa vicenda in esame, salvo intervenire, in misura, quindi, del tutto marginale, per la sottoscrizione dell'atto notarile, sostanzialmente quale coniuge in comunione legale dei beni con il coimputato, sola circostanza che induce, quantomeno, a dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico” (sentenza del tribunale di ### n. 360 del 29.4.2005, pag.  22) non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio civile. 
Peraltro, il trasferimento di proprietà dell'8.2.1996, seppur effettuato a favore di due coniugi che stavano acquistando in regime di comunione legale dei beni, è il risultato di un'unica operazione contrattale e, di conseguenza, la nullità per illiceità della casa, non po' non riguardare l'intero negozio giuridico formalizzato con l'atto notar ### rep.  ###, racc. n. 10173, dell'8.2.1996.  ### della domanda di nullità del contratto anche nei confronti della signora ### assorbe ogni altra questione di merito e comporta il rigetto dell'appello proposto dal signor ### La signora ### deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio mentre il signor ### già soccombente in primo grado, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, nella misura indicata in dispositivo. 
Le altre statuizioni, non espressamente impugnate, devono essere confermate. 
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante ### l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### e di ### nonché sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del tribunale di ### n. 407 del 13.9.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: -accoglie l'appello proposto da ### e, in riforma della sentenza n. 407/2018 del tribunale di ### dichiara la nullità del contratto stipulato con atto ### rep. n. ###, racc. n. 10173, dell'8.2.1996, nei confronti di entrambi gli appellati ### e ### -rigetta l'appello proposto da ### -condanna ### al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di ### liquidate in € 17.002,00, oltre spese generali IVA e ### -condanna ### al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore di ### liquidate in € 18.200,00, oltre spese generali, IVA e ### per il I grado ed in € 17.002,00, oltre spese generali, IVA e ### per il II grado; -conferma, nel resto, l'appellata sentenza; -dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.  115/2002, comportanti, per l'appellante ### l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Catanzaro 14.5.2025. 
Il presidente est. 
Dott. ### 

causa n. 1793/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Filardo Alberto Nicola

M

Tribunale di Prato, Sentenza n. 830/2024 del 04-11-2024

... concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita, da valutare in base a dati oggettivi specifici ed in riferimento ad una serie di indici rivelatori della volontà elusiva delle parti; - che, in ogni caso, gli interessi applicati erano assolutamente conformi rispetto alle previsioni di legge e nei limiti dei c.d. tassi soglia. Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, per il rigetto delle avverse richieste, chiedendo in riconvenzionale l'accertamento del credito alla restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto. Nel corso del giudizio, spiegava intervento ### facendo presente che - a seguito di scissione del 22 settembre 2015- era subentrata nel rapporto dedotto in giudizio ed insisteva nell'accoglimento di quanto dedotto da ### Si procedeva quindi ad istruttoria con acquisizione di documenti e con sentenza non definitiva n 384/2018, emessa in data 12 giugno 2018, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta e, con contestuale ordinanza, disposto il completamento della fase istruttoria. Con comparsa depositata in data #### S.p.a. ha allegato di (leggi tutto)...

testo integrale

### N 1912/2014 R.G. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 18 aprile 2014 con il n. 1912/2014 del ### ed avente per oggetto: nullità di vendita di cose immobili e leasing immobiliare, promossa da ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 10, come d amandato a margine dell'atto di citazione. 
FAX 0574/545912 PEC ### Attrice contro: ### ( già ### e ### S.p.a. e incorporante anche ### ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.  ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. 
FAX 030.2809525 PEC ### Convenuta con intervento di ### in persona del legale rappresentante p.t., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e incorporata nel corso del giudizio da ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. 
FAX 030.2809525 PEC #### S.R.L., rappresentata da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore . quale cessionaria di ### S.p.a., quindi successore a titolo particolare, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. 
FAX 030.2809525 PEC ### Terze intervenute ###udienza del 17 aprile 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'attrice: "… ### l'###mo Tribunale di ### disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in via istruttoria: estendere il quesito posto al CTU anche alla sussistenza dei requisiti del patto commissorio e, conseguentemente, il CTU accerti, in particolare: 1) la strumentalità dell'immobile per cui è causa all'esercizio dell'attività di impresa e la sua effettiva destinazione per la durata del contratto di leasing; 2) l'esistenza di una situazione di debito-credito tra la società ### s.r.l., da un lato, e le società ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), ### s.p.a. stessa e ### di ### di ### s.p.a., dall'altro lato, e gli effetti della cessione immobiliare nella posizione di ### s.r.l.  con riferimento alle plusvalenze; 3) le difficoltà economiche dell'impresa utilizzatrice ### s.r.l.; 4) la sperequazione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo netto versato in sede di compravendita. - nel merito in tesi: accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 21/12/2011, ai rogiti del ###. ### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 e del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art. 2744 c.c. e per l'effetto: dichiarare la società ### s.r.l. esclusiva e piena proprietaria dell'immobile posto in ####, ### n. 29, identificato a N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 20, particella 1.454, subalterni 500 (categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 503, rendita catastale ### 13.430,51) e 501 (categoria A/10, classe U, consistenza vani 14, rendita catastale ### 6.037,38), ed ai beni comuni rappresentati al ### del Comune di ### al foglio 20 particella 1.454, subalterni 502 e 503 e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla società ### s.p.a. (fusa per incorporazione in ### s.p.a.) in esecuzione del contratto di leasing immobiliare ###/001 del 21/12/2011 per cui è causa, quantificate in ### 452.537,52 o in quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla prima in esecuzione degli accordi per cui è causa, quantificate in ### 554.831,13 o in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; e per l'effetto: condannare altresì la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla prima in esecuzione degli accordi per cui è causa, quantificate in ### 500.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio; - nel merito in ipotesi: accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi relativa al contratto di leasing immobiliare ###/001 del 21/12/2011 stipulato dalle parti per violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. in quanto con tale contratto sono stati addebitati alla società ### s.r.l. interessi superiori al tasso usurario, e per l'effetto: condannare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società ### s.r.l. le somme da quest'ultima corrisposte alla società ### s.p.a. (fusa per incorporazione in ### s.p.a.) a titolo di interessi. 
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio …" Per la convenuta e per le intervenute: “ ###, stante le contestazioni alla ### come depositata in data ###, già dedotte con la ### della scrivente difesa per la trattazione scritta dell'udienza del 16.11.2023 e da intendersi qui interamente richiamate, la scrivente difesa insiste affinché il ### Giudice voglia rimettere la causa in istruttoria e disporre: - A) in principalità la rinnovazione della ### D'### lasciando a ### Giudice la valutazione in ordine all'opportunità di sostituire il ### d'### incaricato; - B) in subordine, l'integrazione della ### D'### ad opera del medesimo CTU già incaricato ed in ordine agli errori, discrepanze ed anomalie sopra rilevate; - C) in ulteriore subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU al fine di porre rimedio ai predetti errori, discrepanze ed anomalie nel contradditorio tra le ### ed i rispettivi consulenti tecnici.  * * *  #### accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di ### in favore del Tribunale di Milano in virtù della competenza territoriale esclusiva di quest'ultimo in forza della scelta contrattualmente effettuata dalle parti, ovvero in via subordinata come foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., con ogni riserva di appello rispetto alla sentenza parziale non definitiva n. 384/2018 emessa in corso di causa; ###': dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa; #### - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande attoree relativamente alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita e di leasing dedotti nel presente giudizio, accertare e dichiarare che ### S.r.l. è obbligata (e per l'effetto condannare la medesima) alla restituzione delle somme tutte che ### S.p.a. già ### S.p.a. e/o il suo attuale successore le ha corrisposto in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità; - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande attoree relativamente alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita e di leasing dedotti nel presente giudizio, in accoglimento della sopra indicata domanda di restituzione delle somme corrisposte da ### S.p.a. già ### s.p.a. e/o il suo successore, disporre l'iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di causa, a garanzia della restituzione delle somme che ### S.p.a. già ### S.p.A. (e/o il suo successore) hanno corrisposto alla ### S.r.l. in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità; ### con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e I.V.A. e C.P.A.  come per legge;;.  ### Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2014, ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. esponeva: - di avere sempre operato nel settore immobiliare e che tra il 2009 ed il 2010 presentava esposizioni debitorie , in particolare, nei confronti di ### a fronte della concessione di un finanziamento ( n 2422524) garantito da ipoteca, per un importo residuo di circa 720.000,00 e nei confronti di ### a fronte di un concessione di linea di credito, per circa € 500.000,00; - che per ottenere liquidità necessaria si era rivolta alla ### della #### di ### , la quale aveva manifestato disponibilità di concedere il finanziamento prospettando la vendita di immobile a società di leasing ad una società del medesimo gruppo bancario, che avrebbe concesso l'utilizzo a fronte di pagamento di rate mensili di leasing, con opzione di riscatto della proprietà al termine del leasing; - che aveva stipulato con la società ### successivamente fusa per incorporazione nella ### contratto di sale and lease back, avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale, posto in ### via ### , 29, identificato al ### del Comune di ### al foglio di mappa 20, part.lla 1454, subalterni 500 e 501 ed i beni comuni di cui al foglio 20, part.lla 1454, subalterni502 e 503; - che l'operazione era costituita dal contratto di compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011, per rogiti notar ### di ### con il quale ### vendeva alla ### l'immobile sopra indicato e conseguente contratto di leasing immobiliare n ###/001, con il quale ### concedeva in locazione finanziaria il medesimo immobile; - che rispetto a quanto prospettato inizialmente, con canoni mensili pari a circa 5000,00 € e nessuna garanzia collaterale, tale accordo aveva comportato un aggravio per la società attrice a seguito di ripetuti ingiustificati rinvii da parte della ### , comportando canoni di circa 10.000 € al mese e rilascio di garanzie fideiussorie da parte di società correlate all'attrice; - che sino ad ottobre 2012 aveva provveduto regolarmente al pagamento dei canoni di leasing , versando € 291.200,00 più IVA a titolo di maxirata iniziale, e l'ulteriore importo complessivo di € 98.718,90; - che a seguito delle difficoltà finanziarie, in data ### aveva inoltrato domanda di sospensione del pagamento, come previsto dalle nuove misure per il credito alle ### sottoscritto da ### - che ### aveva adottato un comportamento dilatorio e contrario a buona fede, reiterando richieste di documenti già trasmessi, ed infine aveva comunicato in data 23 gennaio 2013 il rigetto della richiesta di sospensione; - che , successivamente, in data ###, ### aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento di ### senza preventiva richiesta di pagamento , né messa in mora; - che le vicende esposte disvelavano come l'operazione posta in essere fosse un'operazione di finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia, tale da aggirare il divieto di patto commissorio di cui all'art 2744 c.c.; - che pertanto il contratto di sale and lease back era affetto da nullità per violazione dell'art 2744 c.c. nonché per la previsione di interessi in misura superiore ai limiti di cui all'art 1815, comma 2, c.c.. 
Tanto premesso, conveniva ### e ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011 e del contratto di leasing immobiliare in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art 2744 c.c.., e delle clausole relative al computo delle voci accessorie, dichiarando la proprietà dell'attrice del bene oggetto del trasferimento e la condanna della ### alla restituzione delle somme indebitamente versate. 
Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia di ### si costituiva in giudizio ### eccependo in via pregiudiziale la incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di MILANO in ragione delle previsioni contrattuali sottoscritte. 
Nel merito , rilevava: - che ### e ### erano soggetti distinti , sicché non era ipotizzabile una imposizione di ### per ottenere il rientro dell'esposizione debitoria di controparte con riferimento a pretese di ### - che negli accordi intercorsi non era configurabile un patto commissorio , trattandosi di figura strumentale a consentire al venditore locatore di procurarsi immediata liquidità finanziaria , interesse ritenuto meritevole di tutela secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente; - che la violazione del divieto di patto commissorio, infatti, era prospettabile soltanto quando lo scopo di garanzia costituiva non un mero motivo del contratto, ma la causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita, da valutare in base a dati oggettivi specifici ed in riferimento ad una serie di indici rivelatori della volontà elusiva delle parti; - che, in ogni caso, gli interessi applicati erano assolutamente conformi rispetto alle previsioni di legge e nei limiti dei c.d. tassi soglia. 
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, per il rigetto delle avverse richieste, chiedendo in riconvenzionale l'accertamento del credito alla restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto. 
Nel corso del giudizio, spiegava intervento ### facendo presente che - a seguito di scissione del 22 settembre 2015- era subentrata nel rapporto dedotto in giudizio ed insisteva nell'accoglimento di quanto dedotto da ### Si procedeva quindi ad istruttoria con acquisizione di documenti e con sentenza non definitiva n 384/2018, emessa in data 12 giugno 2018, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta e, con contestuale ordinanza, disposto il completamento della fase istruttoria. 
Con comparsa depositata in data #### S.p.a. ha allegato di essere subentrata in tutti i rapporti facenti capo a #### in ragione della fusione avvenuta con atto per notar ### del 30.10.2019, nn 15286/8188 di ### La medesima società, in data 30 giugno 2023, faceva altresì presente che con atto per notar ### del 3 aprile 2023, n 15082/8167 di ### anche ### era stata incorporata per fusione. 
Quindi, con comparsa depositata in data 21 settembre 2022 ### S.r.l., rappresentata da ### interveniva nel giudizio facendo presente di essere subentrata a titolo particolare nei crediti di #### oggetto dell'atto di cessione sottoscritto il 22 novembre 2021 (pubblicato in ### n. 141 del 27.11.2021 -, con effetti giuridici al 29 novembre 2021 ed effetti economici decorrenti dal 31 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “### sulla Cartolarizzazione”), ha acquistato pro-soluto dalla Cedente, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di leasing, tra cui quello qui in contestazione ### in esito all'istruttoria con produzione di documenti ed espletamento di ### acquisiti ulteriori chiarimenti ed integrazioni dall'ausiliario, la causa era infine trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ###' #### In primo luogo si deve dare atto della successione nel rapporto controverso in quanto è stato allegato che ### spa si è fusa per incorporazione in ### S.p.a giusta atto di fusione del 30.10.2019, nn. 15286/8188 di ###/### del #### è stata incorporata in ### , con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal 25 febbraio 2019. Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11- 2016, n 23255, vedi anche Cass., 24 settembre 2019, n 23641), con conseguente applicazione del disposto dell'art 110 c.p.c.  ### a sua volta, prima dell'instaurazione del presente giudizio, era subentrata a ### con atto di fusione per incorporazione del 20.12.2013, per notar ### così che tra i rapporti oggetto della successione risulta quello in oggetto.  ### S.P.A., intervenendo nel giudizio, ha allegato di esserne divenuta in forza di successione a titolo di #### S.p.a. a seguito dell'atto di scissione parziale concluso con atto per notar ### del 22 settembre 2015 ( Rep 1930 e ### n 1396) di parte del patrimonio della società scissa, tra l'altro, derivante da operazioni di leasing finanziario della società scissa … e comprendente, con riferimento ai procedimenti in corso, le cause passive e quelle attive, recuperatorie o non recuperatorie, gli elementi attivi , inclusi i beni immobili di proprietà della società scissa inclusi nel ### di cui all'allegato al contratto.  ### in data 30 giugno 2023, ha ulteriormente allegato con atto per notar ### del 3 aprile 2023, n 15082/8167 di ### anche ### era stata incorporata per fusione, con ulteriore una successione a titolo universale e applicazione del disposto dell'art 110 c.p.c. Sempre in corso di giudizio, ### S.r.l., rappresentata da ### ha poi rappresentato che in forza di contratto di cessione di crediti del 29 novembre 2021( con effetti economici decorrenti dal 31.12.2020), ha poi acquisito - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### e degli artt 1,4, e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n 130 alcuni crediti nella titolarità di ### , come da avviso di cessione pubblicato nella ### della ### n. 141 del 27.11. 2021, ###. 
Invero, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - solo qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). 
Nondimeno, tale eventuale inidoneità presuppone la contestazione da parte del debitore ceduto, con conseguente onere della cessionaria di dimostrare la titolarità attuale del credito, secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata in quanto l'eventuale difetto di documentazione a riguardo non può essere rilevato d'ufficio. 
In assenza di tempestive contestazioni sul punto, trattandosi di successioni a titolo particolare, per effetto del disposto dell'art 111, III e IV comma, cpc, deve essere riconosciuta dapprima la titolarità di #### e, successivamente, la legittimazione e l'interesse concreto ad intervenire anche di ### S.r.l. in proprio , tenuto che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che in ipotesi può agire esecutivamente (Cass., 23/06/2022, n 20315).  2. ###.  #### Nell'atto introduttivo, tale società ha prospettato che il contratto di compravendita immobiliare ed il successivo contratto di leasing immobiliare n ###/001 - conclusi entrambi nella medesima data del 21 dicembre 2011- rappresentano due momenti di un'unica operazione diretta a consentire l'erogazione di significative disponibilità finanziarie, predisponendo garanzie in violazione del divieto del c.d. “ patto commissorio”. 
Di qui la domanda di accertamento di nullità di entrambi i contratti, oltre che delle fideiussioni prestate, e le domande di accertamento della proprietà e di restituzione di somme.  ### parte principale di entrambi i contratti, risulta tuttavia essere stata oggetto di fusione per incorporazione in #### con atto a rogito del notaio ### del 20 dicembre 2013 ( Rep n 202/### n 137) con efficacia dal I gennaio 2014. 
Rispetto alla pluralità delle azioni cumulativamente proposte in unico giudizio, la clausola derogatoria della competenza - nella sua massima estensione interpretativa - può riguardare esclusivamente le domande relative alla interpretazione ed esecuzione del regolamento negoziale di cui al contratto di leasing, e quindi quella avente ad oggetto la determinazione delle voci accessorie ( onde valutare l'eventuale contrasto con l'art 1815, comma 2, c.c.) e, conseguentemente, di ripetizione delle somme indebitamente versate. 
A differente conclusione deve invece pervenirsi, per quanto concerne e la valutazione del complessivo assetto di interessi perseguito dalle parti attraverso una complessiva valutazione delle differenti manifestazioni di volontà- di cui i contratti ed in negozi rappresenterebbero nella prospettiva attorea la concreta attuazionee, vieppiù, delle domande inerenti all'accertamento della validità del contratto di compravendita traslativo di proprietà, del tutto estranee all'ambito applicativo della convenzione. 
A riguardo, è opportuno precisare che l'analisi del Tribunale dovrà essere circoscritta a quelle operazioni negoziali che, in concreto - nella prospettiva dell'attriceappaiono funzionalmente collegate, realizzando in concreto una violazione del divieto di patto commissorio prescritto dall'art 2744 delimitando il perimetro del presente giudizio con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione delle dedotte invalidità ed alla legittimazione attiva della società a farne valere gli effetti ### invece esclusi dall'oggetto del giudizio, e prive di fondatezza, le richieste concernenti le ragioni di credito vantate da ### e da ### e gli atti preesistenti. 
Tali ragioni integrano invero il substrato che ha conformato la situazione di difficoltà finanziaria alla base degli atti sottoscritti il 21 dicembre 2011, permeandone - in ipotesila concreta funzione economico-sociale e la dedotta invalidità dei cui effetti, tuttavia, non possono risentire retroattivamente né riflettersi, in assenza della dimostrazione di un collegamento negoziale, su pagamenti effettuati. 
In tale prospettiva, le censure incentrate del divieto di patto commissorio non possono investire né il finanziamento ipotecario n 2422524,concesso con atto per notar ### il 18 luglio 2006 ( ### N 28245 e ### N 4570), né la concessione di linea di credito da parte di ### pure evocata in giudizio, e non possono quindi trovare accoglimento le domande di restituzione delle somme corrisposte per l'estinzione dei crediti esigibili. 
Correttamente, quindi, ### è stata evocata in giudizio in quanto legittimata passivamente rispetto alle domande afferenti le operazioni concluse il 21 dicembre 2011, in ragione della successione universale a ### in data antecedente la notifica dell'atto introduttivo, non in veste di creditrice rispetto al contratto di finanziamento. 
Non sussistono, invece, le condizioni di legittimazione in ordine al contratto di finanziamento del 18 luglio 2006, né di ### - in tale qualità rimasta comunque contumacesull'apertura credito in conto corrente. 
Neanche possono avere ingresso, e devono essere ritenute inammissibili, le domande di nullità delle fideiussioni prestate da ### e ### S.r.l., in assenza di dimostrazione del collegamento con le operazioni di lease back e della sussistenza di un interesse da parte di soggetto diverso di per sé non legittimato attivamente all'azione di nullità ( ex art 1418 c.c.). 
A riguardo, infatti, non è sufficiente la lettera mail dell'11 ottobre 2011 (doc.  27 del fascicolo di parte attrice), con la quale ### comunicava, tra i termini e le condizioni della locazione finanziaria, le fideiussioni di ### S.r.l e di ### ( già garante del finanziamento), non richiamate nel contenuto del contratto del 21 dicembre. 
Differente conclusione, in ipotesi, dovrà trarsi per la richiesta di canalizzazione dei canoni di affitto delle società ### S.r.l. e ### S.r.l., trattandosi di negozio plurilaterale (delegazione di pagamento) direttamente collegato al contratto di leasing e, in ipotesi di accertata nullità, destinato ad essere travolto. 
Tanto precisato e disattesa con sentenza non definitiva emessa in data 12 giugno 2018, la questione di competenza sollevata da ### l'esame del Tribunale dovrà quindi essere portato sul merito delle domande proposte da ### S.r.l. sussumendole nell'ambito del modello contrattuale utilizzato.   3. IL “ ###” ###.  ###'OPERAZIONE. 
In generale - si osservail «sale and lease back» (vendita con locazione finanziaria di ritorno, c.d. «leaseback»), è contratto d'impresa socialmente tipico (frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari). Nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo), al fine di ottenere con immediatezza liquidità, vende ("sale") un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all'esercizio della sua attività, ad un'impresa di leasing o ad una società finanziaria la quale ne paga il prezzo e , contestualmente ovvero dopo aver versato il prezzo pattuito, entro un breve lasso di tempo, concede il bene in leasing all'alienante ("lease back”) allo stesso venditore che ne mantiene la disponibilità ininterrottamente, verso il pagamento di un canone. 
Alla scadenza del contratto, l'alienante -utilizzatore ( "seller-lessee") potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero riacquistarne la proprietà, esercitando il diritto d'opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto ai valore effettivo dei bene stesso. (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/07/2020, n. 15024; Cass. sez. 5, 29/03/2006, n. 7296; Cass. sez. 3, 14/03/2006, n. 5438; Cass. sez. 3, 21/01/2005, n. 1272; Cass. sez. 3, 21/07/2005, n. 13580; Cass. sez. 1, 22/04/1998, n. 4095; Cass. sez. 3, 16/10/1995 Rv. 494256-01). 
A differenza, dello schema contrattuale tipico del leasing "ordinario", attraverso il quale l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel "sale and lease back", siffatto bene è già in proprietà del "seller-lessee", sicché l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde appunto all'esigenza di ###finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto. Gli interessi perseguiti secondo tale schema oramai socialmente tipizzato sono ritenuti meritevoli di tutela - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. proprio perché rispondente all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevoimente collocabile sui mercato, conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n: 18327, non massimata). 
Il «leaseback» ha dunque una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un'artificiosa scomposizione a fini tributari (in merito si vedano: Corte giust., sentenza 27 marzo 2019, ###/Stato belga, C-201/18, proprio con riferimento a sale and lease back; Corte giust., sentenza 21 febbraio 2008, ### C-425/06, EU:C:2008:108, punti 53, e giurisprudenza ivi richiamata, e 54, in termini più generali circa l'unicità della prestazione nel caso in cui due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo siano a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, ovvero un'unica operazione). 
Si tratta, dunque, di operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia, “nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto" (così Cass., 6 luglio 2017, n. 16646, non massimata). 
Tuttavia, la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell'operazione di «lease back»: e, segnatamente, a chiedersi “se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di «lease back» possa costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art.  1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ." (così, nuovamente, Cass. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). 
Ferma la generale astratta validità dello schema contrattuale del «lease back», in quanto “contratto d'impresa socialmente tipico", al contempo emerge la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell'art. 1344 cod civ., in relazione all'art. 1418, comma 2, cod.  Per i profili di illiceità del «leaseback» se tale da sostanziarsi in un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto quindi ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio, tra le tante: Cass. sez. 6 -1, 07/08/2018, n. 20634, Rv. 6502002-01; Cass. sez. 1, 25/05/2018, n. 13305, Rv. 649159-01; Cass. sez. 2, 11/09/2017, n. 21042, Rv.  645552-01; Cass. sez. 1, 28/01/2015, n. 1625, Rv. 634838-01; Cass. sez. 3, 02/02/2006, n. 2285, Rv. 58691-01; Cass. sez. 3, 06/08/2004, n. 15178, Rv.  575914-01). 
In tale ottica, già Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5438, , nonché, tra le più recenti, e sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 11 settembre 2017, 21402; Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, hanno sottolineato che il patto commissorio sia "ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2020, n. 23553; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 2004, n. 9466). 
Sempre al fine , di verificare se una specifica operazione di "sale and lease back" sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ., la S.C. ha proceduto ad prospettare metodologicamente una serie di elementi significativi, caratteristici e ordinariamente sintomatici della frode alla legge, che, in estrema sintesi, sono stati individuati : 1) nella presenza dì una situazione di credito e debito tra la società finanziaria ### e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) nelle difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). 
Peraltro, secondo un primo filone interpretativo è soltanto ii "concorso" di tali elementi sintomatici che "vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 25552 del 2008, cit., Cass. Sez. 3, sent. n. 16646 del 2017, cit., Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.; "contra", invece, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13305). 
Si osserva a riguardo che la "compresenza" di tutti gli indici sintomatici suddetti che risponde alla necessità - evidenziata anche in dottrina, di non circoscrivere eccessivamente l'impiego del "sale and lease back", nonché, più in generale, di non ostacolare l'emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di "nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del debitore", dovendo, invero, riconoscersi come l'autonomia privata risulti essersi da tempo "indirizzata verso strumenti solutori alternativi all'espropriazione forzata", e ciò nel tentativo di contemperare due diverse esigenze: "da un iato, la necessità di offrire un'idonea sicurezza al creditore, attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall'altro, quello di rendere meno gravosa per il debitore o per il terzo garante !a prestazione della garanzia". 
In una differente prospettiva ( Cass.,8 giugno 2023, n 16367) , è stato invece affermato che ai fini della violazione non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, non mancando di sottolineare che al riguardo sono idonei anche altri e diversi indici rivelatori, in quanto ad assumere fondamentale rilievo è la causa concreta di garanzia ( in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni ) che la complessiva operazione negoziale è volta a realizzare in contrasto con il divieto normativo. 
E tali indici rivelatori, il cui accertamento rientra comunque nei poteri del giudice di merito, sono stati riscontrati, in via meramente esemplificativa: a) nella sostanziale inesistenza di una effettiva differente soggettività giuridica delle ### rispetto alle società di leasing trattandosi di società interamente partecipata da un'altra; b) nella sussistenza di una crisi finanziaria pienamente apprezzata nella sua reale consistenza da operatori qualificati quali gli istituti di credito, c) nella apparente congruità del valore di stima del compendio immobiliare ceduto e l'importo del finanziamento erogato solo nominalmente entrato nella disponibilità per essere immediatamente restituito; d) nel ritardo con cui si era addivenuti alla stipula.  4. ###, nella presente fattispecie ad avviso del Tribunale i dati acquisiti conducono ad affermare la compresenza di molteplici indici rivelatori dell'effettiva realizzazione di un collegamento negoziale funzionale all'elusione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.  * La verifica dell'effettiva realizzazione di un collegamento negoziale funzionale all'elusione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 cod. civ. deve portare all'analisi della situazione di credito-debito tra le banche e la società attrice che aveva concluso il negozio, tenendo conto che il leasing è stato concluso da una diversa società, all'epoca non esercenti l'attività bancaria. In tale ottica, appare evidente la sussistenza di una situazione di credito-debito preesistente tra le banche riconducibili al gruppo di ### e la società ### che ha concluso i negozi. 
I due contratti in esame sono stati conclusi da società ( ### invero non esercente attività bancaria ma che, tuttavia, era pacificamente soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ### ed appartenente al ### la quale, come risulta ampiamente documentato, aveva concesso finanziamento sottoforma di apertura di credito in conto corrente. 
Al medesimo gruppo, peraltro, faceva riferimento anche “ ### Spa”, appartenente al “### Intesa”, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo ### come espressamente riconosciuto nel contratto di finanziamento concluso il 18 luglio 2006, rispetto al quale al momento del contratto di leasing vi era una notevole esposizione debitoria.  ### relativo a una pregressa ragione di credito in favore del lessor, nel caso di specie le società di leasing, appare quindi sussistente sulla base del collegamento societario esistente tra la società di leasing cd. capofila e le banche creditrici, sicché non rileva la distinta soggettività giuridica delle società di capitali, in presenza di una situazione di controllo societario in senso sostanziale. Nella prospettiva deformalizzata da adottare, la sostanziale identità di soggetto creditore emerge ion modo indiscutibile, al di là dello schema formale del controllo societario (sul punto si veda: Cass. n. 24943 del 07/10/2019), atteso che, anche al di là delle vicende societarie successive, che hanno visto direttamente le banche creditrici subentrare alla posizione di ### ( prima ### S.p.a. e successivamente ####, par chiaro già ex ante emergere in modo evidente di una identificazione soggettiva tra i soggetti che avevano erogato i finanziamento e il soggetto in cui favore si è verificato l'acquisto del bene immobile, in evidente violazione del divieto di cui all'art. 2744 cod.  * Per altro verso appare sussistente e concretamente apprezzabile la situazione di difficoltà economica sulla base delle risultanze dei documenti prodotti, che lasciano emergere una situazione di forte criticità di ### S.r.l.  desumibile in modo chiaro dai bilanci del 2009, del 2010 e del 2011, tutti chiusi con perdite rilevanti, e direttamente apprezzabile agevolmente da operatori bancari e finanziari esperti e, particolarmente, dalle società creditrici e dalla società di leasing, tutte facenti parte di unico gruppo di riferimento. La situazione di difficoltà economica di ### è poi manifestata espressamente nella corrispondenza che ha preceduto la conclusione dell'operazione e che nel corso delle trattative è andata accentuandosi sino ad essere particolarmente acuta proprio nel periodo immediatamente precedente rispetto alla sottoscrizione degli atti ed in vista delle scadenze dei ratei dei finanziamenti concessi.  * 
Il prezzo che , per quanto emerge dal testo della compravendita era già stato corrisposto alla venditrice al momento dell'atto, non è stato utilizzato per investimenti nell'attività produttiva ma, secondo quanto allegato dall'attrice e non contestato in modo sufficientemente dettagliato, sottratto l'importo della prima rata di € 291.200,00, è stato interamente utilizzato per far fronte ai debiti preesistenti a favore del medesimo gruppo bancario ( € 665.000,00 a favore di ### ed € 200.000,00 per ridurre lo scoperto di conto in favore di ###. 
In questo contesto, appare particolarmente significativa, quale consapevolezza di ### della effettiva causa dell'intera operazione la contestuale cancellazione dell'ipoteca di pigioni iscritta sul bene a favore di ### e della trascrizione di pigioni a favore della medesima banca, di cui viene dato atto nello stesso contratto di compravendita ( paragrafo 10).  * 
A tali dati, già altamente sintomatici e univoci circa lo scopo realmente perseguito dalle parti con l'intera operazione, si aggiungono ulteriori elementi pure univocamente convergenti, rappresentati dalle caratteristiche e del valore reale del compendio immobiliare ceduto a fronte dell'importo del finanziamento erogato solo nominalmente entrato nella disponibilità per essere immediatamente restituito. 
Infatti, il bene oggetto della vendita non era strumentale allo svolgimento di alcuna attività produttiva direttamente svolta da ### in quanto è pacifico che fosse stato concesso in locazione a terzi e non direttamente utilizzato e, in ragione di tale circostanza, non appare di difficile collocazione sul mercato immobiliare. 
Quanto alla stima, a fronte di una mera clausola di stile inserita nel contratto di compravendita, quale la dichiarazione del venditore, è documentato che a fronte di un prezzo di € 1.456.000,00 al dicembre 2011, il bene trasferito era il medesimo sul quale era stata iscritta ipoteca cinque anni prima ( nel luglio 2006) per € 2.205.000,00 e a garanzia di un capitale finanziato di € 1.260.000,00. E v'è certamente da ritenere che tale valore non avesse subito diminuzioni tali da risultare insufficiente alla sicurezza della ### poiché non ha mai ritenuto di avvalersi della clausola di cui all'art 4, lett. b , del contratto di finanziamento del 18 luglio 2006. 
In senso contrario non rileva il maggior importo del canone della locazione finanziaria - pari ad € 9.971,89 - rispetto ai canoni locazione € 6825,00 ( 1200,00 da ### s.r.l. - € 3625,00 da ### ed € 2.000,000 da ### S.r.l.) . 
Anzi, la differenza riscontrabile sembra valutabile in senso opposto, ove si consideri che il secondo rappresenta il corrispettivo del mero godimento dei beni, mentre nel contratto di locazione finanziaria con effetti traslativi il canone in parte remunera il mero godimento del bene, in parte sconta il prezzo del futuro acquisto che potrà essere perfezionato con l'esercizio dell'opzione. 
Parimenti, di scarsa rilevanza appare la specifica clausola (quella di cui all'articolo 12) che, per il caso di inadempimento dell'utilizzatore e conseguente risoluzione anticipata del contratto, ne consente la vendita (cosiddetto "patto marciano" ), in quanto ad escludere l'illiceità della causa in concreto del contratto di "sale and lease back", per violazione del divieto di patto commissorio, è solo quella pattuizione accessoria attraverso cui le parti abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, “ sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia" (Cass. Sez. 1, sent. 28 gennaio 2015, 1625). In forza degli accordi sottoscritti dalle parti, non sono qui stabiliti tempi certi per la stima dei bene (e criteri oggettivi per la stessa) in vista della vendita, ma, soprattutto, essa formava oggetto di previsione quale mera facoltà e non obbligo, con un termine incongruo - date le caratteristiche dell'immobile - di appena 15 giorni per la segnalazione di altro acquirente e prevedendo che, trascorso tale termine, nessuna eccezioni o contestazione potrà essere sollevata dall'utilizzatore in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di ricollocazione dell'immobile.  * 
Ulteriore elementocomunque aventi valore di indicatore della causa in concreto perseguitaè costituito dal ritardo nella conclusione dei contratti e dal contenuto delle condizioni infine concordate per concludere l'intera operazione. Invero, in presenza di una conclamata esposizione debitoria nei confronti della banche appartenenti al medesimo gruppo, ### aveva ricevuto il preventivo sulla ipotesi di sale and lease back per un importo di € 1.224.000,00 nel novembre 2010 nonché, di lì a pochi giorni, per l'importo di € 1400.000,00, da rimborsare in 216 mesi e con prima rate di anticipo di € 210.000,00. ### della corrispondenza prodotta dall'attrice, rispetto al contenuto delle condizioni proposte il 9 novembre 2010, non giustifica in alcun modo la durata delle trattative sino al dicembre dell'anno successivo. A fronte del medesimo prezzo del bene, concesso quale forma di finanziamento, le condizioni concordate si presentano maggiormente gravose per l'utilizzatrice e chiaramente accettate in un quadro economico significativamente peggiore rispetto a quello iniziale e molto più vantaggioso per le banche creditrici e la stessa società concedente che - lo si ricorda facevano riferimento ad unico gruppo societario.  * 
Risalta, infine, sul piano oggettivo l'evidente sproporzione nell'operazione finanziaria posta in essere, in considerazione delle garanzia concesse e degli accordi diretti a far confluire i pagamenti dei canoni di locazione del bene al pagamento dei canoni, a fronte della previsione di una rata iniziale significativamente elevata ( € 291.200,00, oltre ### pari a quasi un quarto dell'intero prezzo contestualmente), elevate spese e costi accessori. 
In definitiva, a fronte di un incasso netto di € 1.456.000,00, nei 18 anni di durata del rapporto, l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere a titolo di canone di locazione il ben maggiore importo di € 2.413.656,35, con possibilità di versare un'ulteriore somma di 291.200,00 per esercitare il diritto di riscatto del bene, tanto che in ordine alle condizioni concordate la società attrice ha fondatamente prospettato il superamento dei tassi soglia di cui alla legge 108/1996 e s.m. e che deve essere scrutinato autonomamente.  5. #### Con riferimento contratto di locazione finanziaria n 88550 sottoscritto dalla società attrice in data 21 dicembre 2011 con ### avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in via ancona 29, ### oggetto del trasferimento effettuato nella medesima data, per l'importo di € 1.456.000,00 della durata di 216 mesi a partire dalla data di consegna. 
Le condizioni contrattuali particolari prevedevano che il corrispettivo totale di € 2.413.656,35 avrebbe dovuto essere pagato in 216 canoni dei quali il primo , anticipato, da pagarsi alla consegna, di € 291.200,00, gli altri dell'importo ciascuno di € 9.871,89 da pagarsi mensilmente dal I giorno del periodo successivo alla consegna del bene, oltre al prezzo per l'opzione finale di acquisto di € 291,200,00. Il tasso corrispettivo era pari a 8,35% nominale annuo, con indicizzazione dei canoni periodici in base al parametro ### 3 M x 365/360, con un valore base del parametro pari ad 1,4950%. 
Gli interessi di mora per ritardato pagamento erano pari al tasso soglia (all'epoca 6,21%) ed era prevista una penale per risoluzione anticipata determinata tramite attualizzazione dei flussi ( canoni +valori finali) al tasso di riferimento indicato in contratto diminuito di un punto percentuale. 
Come riportato già nella prima CTU depositata in data ###, il regolamento contrattuale prevedeva una serie di costi e spese tutte a carico della utilizzatrice che vengono di seguito riportati ( pag. 5-6 relazione) 5.a) ###'### premesso, in linea generale, che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. 
Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la ### ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". ###.  1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". 
A riguardo , nella relazione depositata in data ###, come integrata in data 18 febbraio 2020 la ### dott. ### ha fatto riferimento al tasso soglia per la categoria “ leasing ” , in conformità alle istruzioni della ### d'### ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF . 
Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella ### ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso ), aumentato della metà". Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite viene rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra il 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art.  644 c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd. "tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con ### del ###'#### (già ###), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".  ### ha rilevato che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal ### inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente degli interessi di mora.  5. b) ### dalla prima relazione che il tasso effettivo (### alla data della stipula del primo contratto del 19 dicembre 2011, risultava pari rispettivamente all'8,67 %, a fronte di un TAN contrattuale indicato nell'8,35 %, ma che assurge al 9,14 % considerando gli elementi di costo sopra elencati. La consulente, in proposito, non ha mancato di segnalare che dalla compressiva regolamentazione, non è risultato in modo specifico e puntuale il tipo di regime finanziario , con riflessi sulla univocità e trasparenza del costo complessivo del finanziamento. Infatti, il medesimo ### dell'8,67 % ,in regime di capitalizzazione composta, corrisponde ad un tasso pari al 67,30 % annuo in regime di applicando il regime di capitalizzazione composta e quello del 9,14 % al 108,91%.- incluse o meno le spese di istruttoria. 
Tale tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione (usura contrattuale).Con decreto del ### dell'### e delle ### del 26 settembre 2011 (pubblicato sulla ### - ### del 30 settembre 2011, n. 228, sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile - 30 giugno 2011, così che individuato il tasso medio per le operazioni di leasing su immobili al tasso variabile al 4,14 %, per il periodo I ottobre - 31 dicembre 2011 , il TSU era pari al 9,175%. Conseguentemente il tasso corrispettivo concordato e ricostruito dalla prima consulente, considerati i costi del regime applicato è addirittura risultato superiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 (### , comprensivo di spese, maggiorato del 50%). 
Di conseguenza, in base alla prima verifica, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, certamente dovrebbe ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto concluso in data 21 dicembre 2011.  5. c) ### rilevato, il contratto in esame prevedeva l'applicazione del tasso di mora, facendo riferimento ai c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996. Anche a tal riguardo, ad avviso della ### l'incidenza di tutte le spese finisce per determinare in ogni caso il superamento del tasso soglia richiamato, facendo astratta applicazione degli scenari possibili. 
Ora, la norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di finanziamento, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla ### con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di ### 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. Nondimeno, è stato ancora sottolineato chela disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. 
Tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato".. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura ha fatto però seguito la constatazione nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso ### suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. ### tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di ### d'### sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla ### d'### solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il ### ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. ### la ### quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d.  principio di ### in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il ### così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). 
Facendo corretta applicazione delle istruzioni della ### d'### vigenti all'epoca della conclusione del contratto (pubblicate nel mese di agosto 2009), il secondo consulente, dott. ### indica i costi rilevanti per l'ammontare di € 11.102,00 ( pag. 12), secondo il seguente elenco: Le ulteriori verifiche effettuate, sul presupposto che il regime di computo degli interessi - semplice o compostonon è coessenziale al c.d.  ammortamento alla francese” ha portato a computare il tasso corrispettivo in regime semplice degli interessi nella misura del 13,145 %, confermando in ogni caso la conclusione del superamento del tasso soglia determinato ai sensi del DM 26.9.2011 ( in GU n 228 del 30.9.2011) del 9,175% per la categoria di operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile, e ciò anche individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato di tale percentuale trattandosi di valori omogenei. Per come rilevato dal ### considerando quale paramento di confronto la soglia usura all'epoca di stipula con il ### in accordo con il criteri di controllo effettuati da ### d'### sugli intermediari, la soglia usura per gli interessi moratori risulta pari a 10,4896 % (### + maggiorazione di 2,1 + , aumento del 25%+ 4 punti percentuali), così che il tasso di mora determinato nel 13,145 % risulta comunque superiore anche in applicazione del c.d. principio di ### 6. ### Le superiori considerazioni sono quindi sufficienti per ritenere la nullità delle pattuizioni di compravendita del bene immobile, ai rogiti del #### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 nonché del contratto di leasing immobiliare n. ###/001, entrambi conclusi in data 21 dicembre 2011, in quanto in concreto in contrasto con il divieto di cui all'art 2744 c.c.. Alla nullità di tali contratti consegue il venir meno degli effetti reali relativi al trasferimento del bene immobile di cui alla compravendita, con ripristino della situazione di proprietà a favore di ### S.r.l. del bene immobile a destinazione commerciale, posto in ### via ### , 29, identificato al ### del Comune di ### al foglio di mappa 20, part.lla 1454, subalterni 500 e 501 ed i beni comuni di cui al foglio 20, part.lla 1454, subalterni502 e 503 meglio descritto nell'atto a favore di ### S.r.l. e diritto della società a ripetere tutte le somme versate a titolo di costi e canoni di locazione. 
Dalla documentazione prodotta risulta che ### S.r.l. in ragione del contratto di leasing ha corrisposto i seguenti importi: • € 353.818,62 (291.200,00, oltre ###) nel dicembre 2011 a titolo di maxi rata iniziale; • € 98.718,90 versati tra il I gennaio 2012 ed il I ottobre 2012, a titolo di canoni mensili di locazione; • € 21.486,00 a titolo di spese e costi computati alla data di conclusione dei contratti; ### complessivamente dovuto all'attrice, ai sensi dell'art 2033 ammonta quindi a complessivi € 474.023, 52 all'ottobre 2012. 
Al contempo, ### costituendosi tempestivamente, ha formulato in via subordinata domanda riconvenzionale di “ accertare e dichiarare che ### s.r.l. è obbligata ( e per l'effetto condannare la medesima) alla restituzione delle somme tutte che ### ( poi ### le ha corrisposto in esecuzione del contratto di compravendita oggetto della richiesta declaratoria di nullità” tale domanda è stata richiamata da tutte le società subentrate nella medesima posizione e titolarità del credito. Dallo stesso contratto di compravendita risulta, invero, che ### aveva versato il prezzo concordato dell'immobile, pari ad € 1.456.000, così che - sussistendo gli estremi per la compensazione giudiziale di cui all'art 1243 c.c. - dovrà essere riconosciuto il diritto alla restituzione del prezzo previa detrazione degli importi dovuti in ragione della nullità del contratto di leasing e determinati in € 981.976,48 (1456000-474.023, 52 = 981.976,48 ). 
Per tale importo, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### e richiamata dalla società cessionaria intervenuta nel corso del giudizio. In punto di diritto, per entrambe le richieste si osserva che va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cass., 4.4.2014, n 7897). 
A riguardo, infatti, è stato evidenziato come ai fini della nascita dell'obbligazione restitutoria del pagamento dell'indebito viene in considerazione il fatto stesso del ricevimento di un pagamento non dovuto o perché privo di causa originaria (condictio indebiti sine causa) o perché la stessa sia successivamente venuta meno (condictio indebiti ob causa finitam). 
In assenza di domande in ordine agli interessi ovvero sull'ulteriore risarcimento del maggior danno di cui all'art 1224 c.c., nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta (Cass., 4.7.2023, n 18922; Cass., 9.8.2021, n 22521; Cass. 19.3.2018, n 6684; Cass, 26/02/2015, n 3954; Cass., 01/10/2013, n 22429; Cass, 17/12/2010, n 25589;Cass,, sez. un., 16.7.2008, n 19499; Cass. Sez. Un. 31 luglio 2007, n. 16871) sono dovuti i soli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. 
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, evidenziando che ai sensi dell'art 2818 c.c. la sentenza di condanna costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. 
Infine, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e con riferimento al complessivo esito del giudizio, segue la condanna in solido delle banche costituite in giudizio al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in linea con i parametri medi del DM 55/2014.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2014, nei confronti di #### S.p.A e di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con intervento in causa di #### e di ### S.r.l., rappresentata da ### ,in persona del legale rappresentante p.t. e di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 21/12/2011, ai rogiti del #### di #### 36.661, raccolta n. 8.230 e del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, in quanto stipulati in frode al divieto di cui all'art. 2744 c.c; e, per l'effetto, ### s.r.l. proprietaria dell'immobile posto in ####, ### n. 29, identificato a N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 20, particella 1.454, subalterni 500 (categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 503, rendita catastale ### 13.430,51) e 501 (categoria A/10, classe U, consistenza vani 14, rendita catastale ### 6.037,38), ed ai beni comuni rappresentati al ### del Comune di ### al foglio 20 particella 1.454, subalterni 502 e 503; b) dichiara il diritto di ### S.r.l. alla restituzione delle somme corrisposte in forza del contratto di leasing immobiliare n. ###/001 del 21/12/2011, accertate in € 474.023, 52 all'ottobre 2012; c) dichiara il diritto di ### S.p.a. e delle società subentrate nella titolarità del credito alla restituzione del prezzo corrisposto in ragione della compravendita immobiliare del 21 dicembre 2011, pari ad € 1.456.000,00 alla data del contratto; d) condanna, ### S.r.l., operata la compensazione giudiziale tra i controcrediti di cui ai capi b e c, al pagamento delle somme residue pari ad € € 981.976,48, con interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento, a favore della società attualmente titolare del credito; e) rigetta.  ogni ulteriore domanda introdotta nel giudizio; f) condanna, in solido le società convenute e intervenute al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi € 22.457,00 per compenso di avvocato, IVA , CAP e spese generali nella misura di legge, nonché delle CTU nella misura liquidata con separati decreti e spese vive sostenute per iscrizione a ruolo e notifica. 
Così deciso in data 1 novembre 2024 dal Tribunale di ### in persona del G.I., dott. ### in funzione di giudice unico.  

Il Giudice
istruttore dott. ###


causa n. 1912/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele

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