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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29321/2021 del 21-10-2021

... del 9 luglio 1975, acquisendo il cognome ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone i figli naturali riconosciuti del defunto, ##### per sentir dichiarare aperta la successione del padre, deceduto il 15 Febbraio 1952 senza testamento, procedendo pertanto alla divisione dei beni ereditari. Analoga domanda era proposta in un separato giudizio introdotto in data 20 settembre 1973 da ### a sua volta riconosciuta figlia naturale del de cuius con successiva sentenza del 21 febbraio 1977 (acquisendo anche lei il cognome ###. Si costituivano nella prima causa i convenuti che eccepivano la prescrizione del diritto degli attori e l'usucapione dei beni caduti in successione, ma entrambe le eccezioni erano rigettate dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 5 novembre (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso ###-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 26, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ##### elettivamente domiciliati in #####, 1, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### - ricorrenti incidentali - nonchè ### elettivamente domiciliata in ### VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ### ZIMATORE, che la rappresenta e difende; ### & ### , ### elettivamente domiciliati in ### VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ### ZIMATORE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - con troricorrenti - nonchè contro ########################################################### - intimati - avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE ### di CATANZARO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. ### Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per raccoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed incidentale, ed il rigetto degli altri motivi; Lette le memorie depositate nell'interesse dei ricorrenti incidentali e della controricorrente ### MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione dell'Il gennaio 1972, #### e ### nella qualità di figli naturali di ### (qualità che sarebbe stata loro riconosciuta con successiva sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 luglio 1975, acquisendo il cognome ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone i figli naturali riconosciuti del defunto, ##### per sentir dichiarare aperta la successione del padre, deceduto il 15 Febbraio 1952 senza testamento, procedendo pertanto alla divisione dei beni ereditari. Analoga domanda era proposta in un separato giudizio introdotto in data 20 settembre 1973 da ### a sua volta riconosciuta figlia naturale del de cuius con successiva sentenza del 21 febbraio 1977 (acquisendo anche lei il cognome ###. 
Si costituivano nella prima causa i convenuti che eccepivano la prescrizione del diritto degli attori e l'usucapione dei beni caduti in successione, ma entrambe le eccezioni erano rigettate dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 5 novembre 1984, pubblicata in data 15 gennaio 1985, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2326 del 1990. La Corte d'AppelloL Per-CI con la stessa sentenza rimetteva la causa al giudice di primo grado essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di ### che aveva, come detto, proposto un separato giudizio. 
Riassunta la causa, decedevano gli originari attori, cui succedevano i loro eredi, così come pure decedevano i convenuti ### e ### Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 34 del 1993 disponeva la divisione dei beni ereditari con la formazione di 7 quote, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico ufficio ed in particolare riteneva che la massa ereditaria fosse composta dai soli beni caduti in successione. 
Avverso tale sentenza proponevano appello #### e gli eredi di ### ma con sentenza del 12 luglio 1994, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava la nullità della decisione del tribunale, attesa la necessità di dover integrare il contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredita di ### Riassunto il giudizio e riunito allo stesso il processo separatamente introdotto da ### poi divenuta ### il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 207 del 18 marzo 2005, dichiarava aperta la successione del de cuius assumendo che l'eredità si era devoluta in favore di tutti gli otto figli naturali, ed ove deceduti, dei loro eredi; stabiliva che le eccezioni di prescrizione e di usucapione sollevate dei convenuti erano inammissibili in quanto già rigettate con sentenza passata in giudicato; dichiarava che il compendio ereditario era costituito oltre che dai beni relitti, anche da ### 2019 n. ### sez. 52 - ud. 10-06-2021-4- quelli donati con atti dell'8 dicembre 1949 in favore dei convenuti; dichiarava l'inefficacia degli atti traslativi trascritti in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale; rigettava le domande riconvenzionali di riconoscimento di un compenso ovvero di un rimborso per il lavoro manageriale, per i miglioramenti, le spese per contributi agricoli unificati, nonché per le spese di successione proposte da parte dei convenuti; approvava il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, condannando i convenuti e gli intervenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori.  2. Avverso tale sentenza proponevano appello ###### in proprio e quale procuratore di ### e di ### nonché ### in qualità di procuratore speciale di ### nceschi na . 
Si costituivano ####### (eredi di ### fu ### e ### i quali concludevano per il rigetto dell'appello. 
Si costituivano altresì ##### quale amministratore di sostegno di ### che a loro volta contestavano la fondatezza dell'impugnazione. 
Nel corso del giudizio gli appellati chiedevano disporsi il sequestro giudiziario degli immobili loro attribuiti per effetto della sentenza di primo grado, ma durante il procedimento cautelare veniva dichiarata la morte di ### ed il giudizio cautelare era pertanto interrotto. 
Riassunta la causa la Corte d'appello disponeva il sequestro giudiziario dei beni nominando come custode il dottor ### che aveva già svolto le funzioni di consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado. 
Nel prosieguo del giudizio di merito, dichiarata a sua volta l'interruzione per il decesso di ### procedutosi alla riassunzione del giudizio, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 699 del 30 agosto 2010, non definitivamente pronunciando, ordinava la cancellazione delle frasi offensive contenute nella comparsa conclusionale di ### rigettava l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio; dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da ### in merito alla procura rilasciata da ### in primo grado; rigettava il primo motivo di appello concernente l'inesistenza ovvero la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ed accoglieva solo il secondo motivo di appello, dichiarando assorbiti i motivi da tre a sei, affermando che il compendio ereditario era costituito solo dai beni relitti con esclusione di quelli donati con gli atti dell'8 dicembre 1949. 
Rimetteva pertanto la causa sul ruolo per il rinnovo delle operazioni divisionali. 
Per quanto ancora rileva in questa sede, la sentenza osservava che i giudici di primo grado avevano ritenuto che operasse in maniera retroattiva la nuova disciplina della collazione così come introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. 
Viceversa, bisognava fare applicazione della normativa previgente, posto che la successione si era aperta in epoca anteriore, mancando una previsione espressa nella legge n.  151 del 1975 che deponesse per la retroattività delle relative norme anche ai fini successori. Per l'effetto, tenuto conto della norma preesistente, doveva escludersi che, in caso di successione di soli figli naturali, potesse essere invocato l'istituto della collazione.  3. Formulata riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva, il processo era interrotto a seguito della morte di ### ed era riassunto con ricorso del 14 novembre 2014 a cura degli appellati. Era nuovamente interrotto il giudizio all'udienza del 6 dicembre 2016, essendo stata dichiarata la morte di ### ed il processo era in questo caso riassunto a cura di ### A seguito della riassunzione, si costituiva ### che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di riassunzione e l'estinzione del giudizio di appello. 
Disattese tali eccezioni, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1523 del 17 luglio 2019, definitivamente pronunciando confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese del giudizio di appello e del procedimento cautelare, previa revoca del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, con la restituzione dei beni ai condividenti in conformità del progetto di divisione approvato. 
In primo luogo, riteneva ammissibili gli interventi in appello degli eredi di ### e della ### agricola ### e figli S.r.l. 
Ancora, rigettava le eccezioni di estinzione del giudizio di appello fondate sulla irritualità degli atti di riassunzione assumendo che gli atti in questione erano stati tempestivamente depositati in cancelleria ed avevano un contenuto che consentiva agevolmente di individuare il giudizio che si intendeva far proseguire. I ricorsi, poi, non dovevano essere notificati a ### essendo contumace e come tale non avente diritto alla notifica, non assumendo rilievo la circostanza che nel ricorso in riassunzione, depositato dopo la morte di ### fosse stata citata la legge di riforma della filiazione, trattandosi di elemento che non comportava un radicale mutamento della precedente situazione processuale. 
La sentenza riteneva poi di dover esaminare la questione, sollecitata dagli appellati, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, relativa all'applicabilità alla controversia del decreto legislativo n. 154 del 2013, contenente la disciplina transitoria della riforma della filiazione di cui alla legge n. 219 del 2012.  ### i giudici di appello, la parificazione compiuta da tale legge tra i figli nati al di fuori del matrimonio e quelli invece nati all'interno del matrimonio avrebbe potuto spiegare efficacia nel presente giudizio e ciò in ragione del comma 6 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 154 del 2013, che prevede l'immediata applicabilità anche degli effetti della riforma dell'articolo 74 del codice civile, con il solo limite del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge n.  219 del 2012. La disciplina transitoria, che ha superato anche il vaglio di costituzionalità, assicurerebbe quindi anche nelle controversie pendenti, la totale parificazione quanto al trattamento successorio dei figli naturali e, nella fattispecie la norma poteva trovare applicazione, stante la riconducibilità all'azione di petizione ereditaria anche dell'azione di divisione, laddove, come nel caso in esame, tale domanda abbia una funzione recuperatoria dei beni caduti in successione. 
Una volta quindi riconosciuta la potenziale applicabilità della novella anche al giudizio in esame, la sentenza definitiva si poneva il problema relativo alla incidenza su tale efficacia del contenuto della precedente sentenza non definitiva che, riformando la decisione del tribunale, aveva escluso dalla massa da dividere, i beni donati in favore dei convenuti. Ad avviso dei giudici di appello, bisognava valorizzare il principio della ragionevole durata del processo, il quale deve essere rispettato non solo dal legislatore ma anche dal giudice. Ciò imponeva di dover disapplicare il capo della sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva appunto escluso la collazione dei beni donati nel 1949, in quanto frutto dell'applicazione di una norma non più applicabile, capo che sarebbe comunque destinato ad essere annullato con inutile dispendio di tempo ed attività processuali, costringendo la parte soccombente a dover promuovere un giudizio di legittimità. Nel caso in cui l'esigenza di disattendere una statuizione di carattere non definitivo derivi dall'applicabilità di una disciplina sopravvenuta alla sentenza non definitiva, si impone l'obbligo di disapplicare quanto in precedenza statuito, cosicché bisognava procedere alla divisione includendo anche i beni oggetto della donazione. 
L' ulteriore questione sulla quale la sentenza si pronunciava era quella concernente l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la quale aveva previsto, con gli articoli 2668 bis e 2668 ter c.c., un limite temporale all'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, prevedendo che, per mantenerne gli effetti, fosse necessaria la sua rinnovazione alla scadenza del ventennio. Inoltre, per le trascrizioni già ultraventennali alla data di entrata in vigore della novella, si concedeva un termine di 12 mesi per la rinnovazione, onde salvaguardarne gli effetti. 
Nella specie gli appellanti, nonché gli eredi di ### sostenevano che la trascrizione della domanda di divisione non fosse stata validamente rinnovata nel termine concesso dalla legge, così che la stessa era divenuta inefficace. 
Tuttavia, secondo la Corte distrettuale la questione non era rilevante, posto che già il Tribunale di Crotone conla sentenza appellata, aveva dichiarato l'inefficacia di tutti gli atti traslativi aventi ad oggetto i beni ereditari, senza che tale capo di sentenza fosse stato oggetto di impugnazione, passando pertanto in giudicato ancor prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009. 
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di appello, sui quali non si era pronunziata la sentenza non definitiva, ritenuta inammissibile la censura che investiva le modalità di attuazione della collazione, era disattesa la doglianza concernente il preteso perimento di alcuni dei beni donati oggetto della collazione nonché quella relativa all'assegnazione fittizia di beni della massa ereditaria venduti dai coeredi che ne avevano avuto nelle more il possesso. 
Era del pari rigettata la richiesta di estendere la collazione anche alle donazioni asseritamente ricevute da parte degli attori, confermandosi l'infondatezza dell' eccezione secondo cui nulla poteva esigere ### a seguito di una transazione del 28 giugno 1962, trattandosi di transazione che aveva riguardato solo il diritto alimentare di cui all'articolo 580 c.c. previgente. 
La sentenza disattendeva poi tutte le contestazioni relative alla valutazione dei beni caduti in successione e si soffermava ad esaminare le censure che invece afferivano al diritto riconosciuto agli attori di ricevere il controvalore dei frutti non percetti.  in primo luogo, la sentenza ribadiva come il calcolo dei frutti fosse stato effettuato a far data dal 1972, e cioè a partire dalla domanda di petizione di eredità, e non anche facendo riferimento all'anteriore data dell'azione giudiziale di riconoscimento della paternità (1965). 
Era poi ritenuta incensurabile la conclusione secondo cui le somme dovute a titolo di addebito dei frutti fossero dovute da tutti i coeredi possessori in maniera unitaria. 
In relazione alla tesi secondo cui erano intervenuti due atti di divisione tra i coeredi possessori nel 1980 e nel 1981, che avevano fatto cessare il possesso congiunto dei beni ereditari, la sentenza osservava che mancava la prova che dopo tali atti vi fosse stata una corrispondente ripartizione del possesso dei beni. 
Inoltre, dal!' articolo 1148 c.c. si evince il principio per cui, una volta proposta domanda di restituzione dei frutti, il possessore si libera da responsabilità soltanto con la restituzione del bene e non con un diverso atto di dismissione del possesso, rispondendo dei frutti percetti o che avrebbero potuto essere percepiti con l'ordinaria diligenza anche nel caso in cui decida 4 in corso di giudizio di dismettere in tutto 'in parte il possesso. 
Ad analoghe conclusioni si perviene anche laddove si ritenga di dover applicare i principi generali in materia di responsabilità civile (contrattuale o e###tracontrattuale). 
A ragionare diversamente si consentirebbe al possessore di malafede, o comunque consapevole dell'esistenza di una domanda nei suoi confronti, finalizzata *restituzione restituzione dei frutti, di sottrarsi all'obbligo restitutorio dei frutti, costringendo l'attore a formulare nuove e potenzialmente infinite domande giudiziali nei confronti dei successivi possessori. Tale principio a maggior ragione opera nell'ambito dei giudizi di divisione di beni non contestati come comuni, giacché il debitore dei frutti potrebbe sottrarsi all'obbligo di dovere rispondere anche di quelli maturati in corso di causa, consentendo agli altri condividenti di godere del bene comune secondo le norme sulla comunione, il che non era avvenuto nel caso in esame. Tali considerazioni rendevano evidente anche l'infondatezza della pretesa degli eredi di ### di sottrarsi all'obbligo di restituzione dei frutti. 
Infatti, non vi era prova che i beni rilasciati ai creditori, nell'ambito della procedura di accettazione beneficiata del defunto ### coincidessero con quelli oggetto di causa, restando fermo che l'obbligo di rendiconto cessa solo con la restituzione dei beni ereditari agli attori e non può venir meno nel caso in cui i beni abusivamente posseduti in via esclusiva siano stati altrettanto abusivamente rilasciati ai creditori, non già del de cuius originario, ma del loro dante causa. 
Mancava poi la prova che tra i creditori avvisati ai sensi dell'articolo 507 comma 2 del codice civile vi fossero anche gli attori del giudizio di primo grado, che comunque erano creditori per i frutti stessi.  ### canto, emergeva che il rilascio non aveva avuto alcuna funzione pratica di soddisfare i pochi creditori avvisati di ### posto che i beni stessi erano stati poi restituiti agli aventi diritto, senza alcuna liquidazione degli stessi e dei debiti ereditari. 
Quanto alla critica per cui i frutti erano stati calcolati anche durante il periodo in cui i beni erano stati sequestrati, andava ribadito che la responsabilità per i frutti cessa solo con la restituzione dei beni, ed inoltre il motivo di appello era inammissibile in quanto non specificava quali beni fossero stati sequestrati né i periodi per i quali si era protratta la misura cautelare, né i provvedimenti che l'avevano disposto. Peraltro, dalla consulenza tecnica d'ufficio, come recepita nella sentenza impugnata, emergeva che non si era tenuto conto del sequestro in quanto, come emergeva dalle relazioni dei custodi, i convenuti non avevano mai cessato di gestire i beni dell'eredità, e tale affermazione non era stata oggetto di censura. 
La Corte distrettuale disattendeva poi le varie critiche mosse ai criteri in base ai quali erano stati calcolati i frutti naturali e civili nonché al metodo di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti sulle somme dovute a tale titolo. 
Sempre, per quanto rileva in questa sede, la sentenza disattendeva il motivo di appello che contestava la regolare approvazione del progetto di divisione in primo grado, in quanto non erano state separatamente e prioritariamente risolte le questioni sollevate circa il diritto di procedere alla divisione, evidenziando che non è prescritto che tale decisione debba necessariamente precedere l'approvazione del progetto, potendosi invece unitariamente affrontare sia le questioni relative all'an dividendum sit che al quomodo della divisione. 
Inoltre, non poteva lamentarsi il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 789 c.p.c., anche in merito alla comunicazione del progetto alle parti contumaci, e ciò sia perché gli appellanti, che non erano contumaci, non potevano lamentare un vizio che poteva essere dedotto solo dalla parte contumace, sia perché è possibile pretermettere il procedimento di cui all'art. 789 c.p.c. ove il giudice si convinca, in ragione delle posizioni difensive delle parti, che non possa addivenirsi alla divisione consensuale di cui alla norma in esame, e che debbano invece invitarsi le parti a precisare le conclusioni in vista della decisione con sentenza. 
Nella specie le reiterate critiche alle conclusioni del CTU lasciavapresagire che il progetto stesso non sarebbe stato approvato per assenza di contestazioni e che quindi era giustificato l'immediato invito a precisare le conclusioni.  4. Per la cassazione della sentenza definitiva della Corte d'Appello propone ricorso ### sulla base di quattro motivi. 
A tale ricorso hanno resistito con controricorso ### e ### quale titolare dell'### & ### S.r.l. 
Hanno resistito con controricorso anche ### e ### che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a sette motivi. 
Al ricorso incidentale hanno resistito con controricorso ### e ### nella qualità di titolare dell'### & ### S.r.l. 
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 
I ricorrenti incidentali e ### hanno depositato memorie in prossimità delli'udienza.  RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, e, pertanto come derivata, del ricorso incidentale, come sollevate dalla difesa di parte controricorrente. 
Si evidenzia, in particolare, che il ricorso principale è stato tardivamente notificato, oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, a due soggetti che erano contumaci in appello, e cioè ### e ### non potendo valere ad escludere la tardività la circostanza che una prima notifica fosse stata richiesta in data anteriore alla scadenza del termine, posto che tale richiesta faceva riferimento ad indirizzi in alcun modo riconducibili ai destinatari delle notifiche. 
Si tratta quindi di notifiche affette da giuridica inesistenza, come peraltro precisato anche dalla giurisprudenza delle #### è però destituito di fondamento. 
Infatti, questa Corte ha ribadito che (cfr. Cass. n. 10934/2015) in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.  331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (conf. e### multis Cass. n. 27616/2018).  ###à è impedita, però, oltre che in caso di adempimento all'ordine di cui all'art. 331 c.p.c., anche nel caso in cui la parte provveda spontaneamente ad integrare il contraddittorio, essendosi precisato che (Cass. n. 15466/2011) nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell'impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 cod. proc. civ. e rendendone inutile l'emissione (conf. e### multis Cass. n.  6821/1983).  ### notifica del ricorso anche alla parte inizialmente non risultata destinataria della notifica, sebbene avvenuta oltre il termine perentorio previsto per l'impugnazione, beneficia in ogni caso dell'effetto conservativo ricollegabile alla prima notifica tempestiva ad uno dei litisconsorti, escludendo quindi che la parte possa incorrere nella sanzione dell'inammissibilità. 
Né appare fondata la deduzione che il ricorso incidentale sarebbe di per sé inammissibile in quanto tardivo, atteso che lo stesso risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c. decorrente dalla data individuata calcolata ai sensi dell'art. 370 c.p.c. ed in relazione alla data dell'ultima notifica del ricorso principale, e ciò avuto anche riguardo alla natura inscindibile della controversia in esame, che impone di considerare non la data della notifica ai ricorrenti incidentali, ma la data dell'ultima notifica, a decorrere dalla quale scatta il termine per il deposito del ricorso principale (cfr. Cass. n.  5578/2003; Cass. n. 8906/1999).  2. Il primo motivo del ricorso principale deduce la nullità del procedimento di riassunzione con la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 303, 305 e 156 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c. 
Si richiama la sollevata eccezione di nullità degli atti di riassunzione del giudizio di appello, in quanto carenti dei requisiti indefettibili richiesti dalla legge, allorché si tratta di proseguire il giudizio interrotto a seguito, non già del decesso del difensore, ma delle stesse parti.  ### è quella di porre i soggetti, sino a quel momento estranei al giudizio, a conoscenza della lite pendente in relazione a tutti i suoi estremi. 
Nella specie i ricorsi in riassunzione non contenevano l'indicazione di tutte le parti del giudizio, essendo state pretermesse alcune delle stirpi degli originari condividenti, mentre altre stirpi erano state erroneamente individuate. 
La nullità dell'atto di riassunzione non poteva poi dirsi sanata, atteso che non tutti gli eredi delle parti defunte si era costituiti. 
Analogo contenuto presenta il primo motivo del ricorso incidentale. 
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi. 
In primo luogo, gli stessi si presentano evidentemente inammissibili per difetto di specificità e### art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. 
Occorre a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha, nella sua più autorevole composizione, affermato che (Cass. S.U. n. 8077/2012), quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (conf. Cass. n. 134/2020). 
Trattasi di principi che appaiono sicuramente estensibili anche al caso in esame, nel quale viene denunciato l'omesso rilievo della nullità dell'atto di riassunzione, per il mancato rispetto degli elementi prescritti dalla legge processuale a pena di validità. 
Tuttavia, i motivi, oltre a nemmeno specificamente individuare quali sarebbero gli atti di riassunzione di cui si sostiene la nullità, potendosi ricavare tale identificazione solo dalla lettura della sentenza gravata (pag. 33), risultano evidentemente carenti della adeguata illustrazione delle ragioni che determinerebbero la asserita nullità, in assenza di una sia pur sintetica riproduzione del contenuto degli atti stessi. Trattasi di considerazione che appare avvalorata, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che ha invece affermato, come peraltro precisato anche in precedenti ordinanze collegiali, con le quali era stata già disattesa l'eccezione de qua, che il contenuto dei ricorsi in riassunzione permetteva di agevolmente individuare il giudizio che si intendeva far proseguire, non essendo a tal fine indispensabile riprodurre in dettaglio tutti gli elementi della domanda, ovvero indicare tutte le parti del giudizio. 
Ritiene comunque la Corte, ancorché il rilievo di inammissibilità abbia carattere assorbente, che la deduzione di parte ricorrente sia infondata nel merito. 
Questa Corte ha infatti affermato che (Cass. n. 11193/2018) l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti, la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (conf. Cass. n. 13597/2004, per la quale è sufficiente che il ricorso per riassunzione, anche a seguito di morte della parte, contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta; Cass. n. 7055/2002; Cass. n.- 7611/2008 che espressamente ritiene che non sia determinante ai fini della validità, l'erronea identificazione della controparte nel ricorso; Cass. n. 17679/2009). 
Il giudice di merito ha ritenuto che il contenuto dei ricorsi in riassunzione consentisse agevolmente di identificare le domande a loro tempo proposte, elemento questo reputato essenziale per il raggiungimento dello scopo, e non avendo invece carattere determinante anche la corretta e puntuale individuazione delle parti, che peraltro può essere ricavata anche per relationem una volta che siano stati indicati gli elementi identificativi delle domande con il riferimento al giudizio che si intendeva riassumere.  ###à del giudizio del giudice di appello trova poi conforto nella lettura dei controricorsi che invece riportano per ampi passaggi i ricorsi oggetto di causa, i quali denotano come vi fosse un puntuale riferimento alla domanda originaria, ed all'indicazione degli originari condividenti (dai quali poter anche agevolmente trarre le conseguenze in merito all'individuazione delle parti necessariamente da coinvolgere nel giudizio per effetto delle varie successioni medio tempore intervenute), all'esito del giudizio di primo grado, all'oggetto della materia ancora devoluta all'attenzione del giudice di appello, anche per effetto della sentenza non definitiva, dovendosi pertanto escludere che ricorra la dedotta violazione delle norme indicate in rubrica.  3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la nullità del procedimento di riassunzione e violazione e/o falsa applicazione degli art. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la sentenza definitiva di appello ha affermato che ### era un soggetto contumace, non avente diritto alla notificazione dell'atto di riassunzione. 
Si evidenza che, però, la qualità di contumace non rilevava, una volta che, per effetto del richiamo nell'atto di riassunzione agli effetti della novella n. 154/2013t. si era determinato un mutamento della posizione processuale che imponeva la notifica della riassunzione a tutti i soggetti partecipi del giudizio, anche se contumaci. 
Analogo contenuto ha il secondo motivo del ricorso incidentale, che sottolinea come fossero contumaci anche altri soggetti, quali gli eredi di ### e di ### I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. 
La giurisprudenza di questa Corte, come correttamente ribadito dal giudice di appello, ha affermato che (cfr. da ultimo Cass. n.  13015/2018) l'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza , mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente dì presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione (conf. Cass. n.  13981/2011). 
Il solo riferimento nell'atto di riassunzione alla necessità di dovere tenere conto ai fini della decisione della controversia dell'intervento dello ius superveníens costituito dalla riforma della filiazione e della correlata disciplina di diritto transitorio, non ha però determinato alcun mutamento della situazione processuale delle parti, essendo rimasta immutata la posizione dì contrapposizione, quanto alla pretesa di far includere anche le donazioni effettuate ai convenuti nella massa ereditaria per effetto del meccanismo della collazione, essendo stata posta in discussione solo la normativa effettivamente applicabile. 
Risulta quindi incensurabile la decisione che ha escluso la necessità della notifica dell'atto di riassunzione anche alle parti già contumaci.  4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 277 co. 2, 279 co. 2 n. 4 e 361 c.p.c., nonché degli artt. 2907, 2909 c.c. e 111 Cost. nonché dei principi di uniformità dei giudicati e del giusto processo. 
Si ricorda come la stessa Corte d'Appello con la sentenza non definitiva, accogliendo uno dei motivi proposti avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, aveva ritenuto che, stante l'applicazione della disciplina sostanziale precedente la novella di cui alla legge n. 151/1975, non fosse possibile - in caso di successl'one tra soli figli naturali - includere ai fini della collazione, anche le donazioni effettuate in vita dai de cuius ad alcuni dei condividenti. 
Nei confronti di tale sentenza la parte appellata aveva formulato tempestiva riserva di ricorso. 
La stessa Corte d'Appello, però, nel prosieguo del giudizio, nonostante la questione fosse stata già esaminata e decisa con la precedente sentenza, ha ritenuto di dover dare immediata applicazione allo ius superveniens, rappresentato all'art. 104 del D. Lgs. n. 154/2013, affermando quindi la necessità di dover disapplicare la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva, risolvendo la controversia in base alla norma sopravvenuta e, quindi, confermando quanto deciso in primo grado, circa la necessità di tenere conto anche delle donazioni ai fini della collazione. 
Assume il ricorrente che però in tal modo si è contravvenuto al principio pacificamente ribadito dal giudice di legittimità che afferma l'intangibilità, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi con la sentenza definitiva, delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, atteso che sulle relative questioni con la prima decisione lo stesso giudice Ùj è spogliato della potestas iudicandi. Ricostruito il sistema processuale che ha previsto il meccanismo della riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva, il mezzo di impugnazione ribadisce che, anche in caso di riserva, la sentenza non definitiva sia suscettibile di autonoma impugnazione, non solo quando si verifichi l'estinzione del processo in prosecuzione, ma anche quando intervenga la sentenza definitiva, ben potendo la parte soccombente decidere di gravare solo la sentenza non definitiva, confidando quanto alla sentenza definitiva sugli effetti espansivi scaturenti dalla cassazione o riforma della pronuncia non definitiva. 
Ha quindi errato la sentenza impugnata nel momento in cui, sia pur facendo richiamo all'intervento dello ius superveniens, ha disapplicato indebitamente le decisioni prese in punto di collazione con la precedente sentenza, in quanto in tal modo, ancorché motivando con il riferimento all'art. 111 Cost., ha riconosciuto un diritto senza che però fosse stata validamente proposta la domanda, in quanto la riforma della decisione non definitiva doveva avvenire tramite la sua impugnazione. 
Analoghe argomentazioni sono spese nel terzo motivo del ricorso incidentale, che denuncia altresì il vizio di cui all'art.  360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti e documenti decisivi (denuncia quest'ultima che però non trova sviluppo nel corpo del motivo). 
I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. 
La Corte d'Appello, dopo aver premesso l'applicabilità in via astratta della norma di dritto transitorio anche alla vicenda in esame, attesa l'ampia portata dell'art. 104 del D. Lgs. n.  154/2013, e la riconducibilità anche della controversia in esame nel novero dell'azione di petizione ereditaria, espressamente richiamata nella norma in esame, ha ritenuto che non potesse essere di ostacolo all'applicazione dello ius superveniens la pronuncia della precedente sentenza non definitiva, che, essendo stata fatta oggetto di riserva di ricorso, non era passata in cosa giudicata. 
Pur consapevole del principio che vieta al giudice della causa che prosegue di intervenire sulle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, ha ritenuto di doversi discostare dallo stesso, facendo leva sulla necessità di dare applicazione al principio della durata ragionevole del processo, che imponeva quindi la disapplicazione della decisione in precedenza adottata, con la decisione della causa in conformità della normativa sopravvenuta, la quale ha eliminato ogni differenza di trattamento tra figli nati all'interno ovvero all'esterno del matrimonio, non trovando più giustificazione alcuna la differente soluzione in tema di collazione nel caso di concorso nella successione di figli tutti naturali. 
A tal fine ha osservato che, poiché la sentenza non definitiva si fondava su una norma di diritto non più applicabile, la mancata disapplicazione avrebbe mantenuto in vita una sentenza che sarebbe poi stata impugnata dalla parte interessata e sicuramente cassata, con la necessità di un nuovo giudizio di merito. 
Ritiene il Collegio che la soluzione alla quale é pervenuto il giudice di merito, sia pure ispirata ad un encomiabile intento di assicurare una durata ragionevole del processo, onde privilegiare il principio di economia processuale, non trovi però riscontro nelle norme di rito, in relazione ai rapporti tra sentenza non definitiva e successiva sentenza definitiva, per come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. 
E' stato, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 13513/2007) nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio, non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (conf. e### multis Cass. n. 6689/2012 che ribadisce la possibilità per il giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la violazione di tale regola, ancorché la sentenza non definitiva non fosse ancora passata in giudicato; Cass. n 10889/2006; Cass. n. 18898/2009; Cass. n. 23862/2015; Cass. n. 18834/2017). 
In particolare, Cass. n. 2533/2016 ha sostenuto che la preclusione endoprocessuale posta dalla sentenza non definitiva al giudice della prosecuzione sia assimilabile a quella del giudicato interno il che, avuto riguardo alla vicenda in esame, imporrebbe di ritenere che il limite del giudicato alla portata retroattiva dello ius superveniens in materia di filiazione, si estenda anche al profilo relativo al vincolo in esame.  ### rileva a tal fine la necessità che la riforma della sentenza non definitiva debba necessariamente passare attraverso il sistema delle impugnazioni (cfr. Cass. n.  10067/2020, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede ###con la sentenza definitiva successivamente resa), il che esclude, avuto riguardo alla fattispecie in esame che, sebbene l'intento di voler poi impugnare la sentenza non definitiva possa intuirsi in ragione della formulata riserva, si darebbe allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva la possibilità di ritornare sulla propria decisione, senza che però quella riserva sia stata effettivamente sciolta e soprattutto senza che il potere della parte di chiedere la revisione della decisione impugnata sia veicolato nelle forme che la legge impone per la denuncia dei vizi della decisione. 
Inoltre, ed in disparte l'opinabilità della soluzione in punto di diritto anche in merito alla effettiva possibilità di invocare lo ius superveníens (che nella specie è anche oggetto di un autonomo motivo di ricorso, e che ha imposto al giudice di appello di doversi interrogare circa i limiti della norma di diritto transitorio), il richiamo al principio della durata ragionevole del processo, quale deroga alle regole processuali dettate in tema di rapporti tra sentenza definitiva e non definitiva potrebbe anche allargarsi alle diverse ipotesi in cui, pur non venendo in gioco il tema del diritto sopravvenuto, si prospetti, anche per effetto di un mutamento della giurisprudenza, la evidente erroneità della decisione adottata dal giudice nella sentenza non definitiva, pervenendosi quindi nella sostanza alla significativa compromissione delle regole imposte nei rapporti tra pronunce definitive e non definitive nell'ambito del medesimo processo, che si fondano sulla conclusione per cui sulle questioni già decise interviene una sostanziale perdìta della potestas ludicand,i che è invece attribuita, ove sia fatta riserva, al solo giudice dell'impugnazione. 
Ritiene quindi il Collegio di dover ribadire la propria risalente giurisprudenza secondo cui (Cass. n. 3069/1963) il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri capi di domanda, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va, tuttavia, applicata dal giudice di appello, che sia stato investito della impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 
Né tale conclusione può ritenersi validamente contraddetta dal principio secondo cui il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza, nella specie, concernente l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente (Cass. Sez. U n. 21691/2016), posto che nel precedente richiamato dalla difesa dei controricorrenti, il diritto sopravvenuto è applicato dal giudice che è legittimamente investito della decisione sull'intera controversia, a differenza del caso in esame, ove il potere del giudice del prosieguo è già delimitato dal contenuto della sentenza non definitiva che assume per lo stesso carattere intangibile. 
Né appare pertinente il richiamo, come precedente contrario, a quanto affermato da Cass. n. 16061/2000, secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione di suoli edificabili, i criteri introdotti dall'art. bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, sono applicabili in tutte le ipotesi in cui, alla data della sua entrata in vigore, l'indennità non sia ancora "definita", e cioè non sia stata ancora liquidata, mentre non può costituire limite all'applicabilità di detto "ius superveniens" la precedente pronuncia, non definitiva, con la quale sia stata dichiarata l'applicabilità, nella specie, del criterio del valore venale del bene di cui alla legge n. 2359 del 1865, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 385 del 1980, atteso che tale soluzione risente della diversa affermazione per cui, in ordine alla individuazione dei criteri legali di stima, non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo (così Cass. S.U. n. 9872/1994), così che, esclusa la formazione di siffatto giudicato, con la sentenza definitiva va fatta in ogni caso applicazione delle nuove norme. Viceversa, la questione sulla quale nella fattispecie ebbe a pronunciarsi la sentenza non definitiva, ove non validamente impugnata, avrebbe potuto evidentemente costituire un giudicato autonomo. 
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, che si atterrà alle statuizioni della sentenza non definitiva peraltro non fatta oggetto di impugnazione, sebbene a suo tempo seguita dalla riserva di ricorso.  5. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 104 del D. Lgs. n. 154/2013, recante la disciplina transitoria della riforma della filiazione di cui alla legge n. 219/2012, nonché degli artt. 533 e 737 c.c. 
Si sostiene che la sentenza impugnata ha esteso gli effetti retroattivi della novella, come dettati dalla norma di diritto transitorio, anche al presente giudizio che invece non ha ad oggetto un'azione di petizione ereditaria e### art. 533 c.c. 
Nella specie la domanda di petizione ereditaria i che pur risultava inizialmente proposta, sotto forma dì giudizio volto all'accertamento della qualità di erede, era stata decisa dal Tribunale di Crotone in senso favorevole agli attori, senza che tale statuizione fosse stata impugnata in appello, che invece verteva solo sulla divisione. 
La Corte d'Appello ha invece inopinatamente sostenuto che il carattere recuperatorio tipico dell'azione di petizione non può essere scisso dalla contestuale azione di divisione proposta, atteso che anche la divisione mira ad assicurare all'erede il recupero dei beni ereditari, in questo caso, per la quota di sua spettanza. 
Inoltre, ab origine non è mai stata avanzata una domanda di petizione di eredità, ma una semplice domanda di accertamento della qualità di erede, il che impedisce di poter applicare lo ius superveniens. 
Di analogo tenore è il contenuto del quarto motivo del ricorso incidentale. 
I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, restano assorbiti per effetto dell'accoglimento dei terzo motivo del ricorso principale ed incidentale.  6. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 co. 4 e 62 della legge n. 69/2009 e degli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., con la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in merito all'applicazione dello ius superveniens. 
Si deduce che nelle more del giudizio di appello era intervenuta la legge n. 69/2009 che ha previsto, al fine di conservare effetti alla trascrizione della domanda giudiziale, la necessità della sua rinnovazione entro un ventennio, dettando anche una disciplina di diritto intertemporale per le trascrizioni risalenti ad ### 2019 n. ### sez. 52 - ud. 10-06-2021 -29- oltre venti anni prima della novella, prevedendo che entro un anno dalla sua entrata in vigore fosse necessario effettuare la rinnovazione della trascrizione. 
Era stata posta la questione dell'applicazione della norma anche nel presente giudizio e gli appellanti e gli eredi di ### tra cui i ricorrenti incidentali, avevano sostenuto che l'omessa rinnovazione avrebbe fatto salvi gli atti traslativi intervenuti nel corso del giudizio nonché due atti di divisione dei beni comuni, conclusi tra i coeredi che ne avevano il possesso. 
Poiché nella specie la rinnovazione era stata inizialmente effettuata in maniera invalida (non essedo stata rivolta anche agli aventi causa degli originari convenuti), la successiva rettifica si palesava tardiva e quindi non idonea a mantenere in vita gli effetti della originaria trascrizione. 
La sentenza impugnata ha ritenuto che la questione fosse irrilevante, posto che già il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'inopponibilità alla massa di tutti gli atti traslativi senza che tale statuizione fosse stata fatta oggetto di impugnazione, essendo quindi la relativa decisione passata in giudicato. 
Deducono i ricorrenti incidentali che in realtà era stato proposto uno specifico motivo dì appello in merito alla valenza degli atti di divisione, come confermato dalla decisione impugnata, che si è posta il problema della rilevanza di tali atti. 
Per l'effetto la questione era rilevante e la Corte d'Appello avrebbe dovuto riscontrare l'inefficacia della trascrizione della domanda, in quanto non validamente rinnovata nel termine di legge. 
Il motivo deve essere disatteso. 
In primo luogo, difetta evidentemente di specificità e### art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, pur asserendo che i motivi di appello avessero posto in discussione l'affermazione del Tribunale circa l'inopponibilità alla massa degli atti traslativi posti in essere dai singoli condividenti e delle divisioni, sempre intervenute solo tra alcuni coeredi, omette però di riportare in ricorso il contenuto dell'atto di appello, quanto all'esplicita formulazione dei motivi direttamente idonei a censurare il dictum del Tribunale. 
Né appare verosimile che l'appello avesse potuto investire anche la questione dell'opponibilità degli atti traslativi alla massa, posto che la sentenza del Tribunale risulta emessa in epoca ben anteriore all'entrata in vigore della novella del 2009, il che rendeva ragionevolmente non contestabile la correttezza dell'affermazione del giudice di prime cure fondata sulla piana applicazione della norma all'epoca vigente. 
Peraltro, ove si voglia dare credito all'affermazione contenuta nel motivo di ricorso, secondo cui tra i motivi di appello proposti vi fosse anche quello relativo alla valenza degli atti di divisione intervenuti tra i coeredi che avevano il possesso dei beni ereditari tra il 1980 ed il 1981, ciò consente in primo luogo di escludere che fosse stata fatta oggetto di appello anche la diversa questione relativa all'inopponibilità alla massa anche degli atti traslativi a favore dei terzi. 
Relativamente poi ai soli atti di carattere divisorio, in disparte il rilievo che essendo intervenuti tra gli stessi condividenti e già parti del giudizio pendente, non assume rilevanza la trascrizione della domanda giudiziale (che invece mira ad assicurare l'opponibilità dell'emananda decisione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti nella pendenza del processo), in quanto per le parti del processo spiega efficacia di per sé la sentenza emessa, a prescindere dalla eventuale trascrizione della domanda giudiziale (e ciò anche a voler sorvolare sulla inidoneità della trascrizione della domanda giudiziale a risolvere conflitti tra aventi causa, attesa la peculiare funzione che tale trascrizione assume), resta assorbente il rilievo che trattandosi di atti negoziali di carattere divisorio intervenuti solo tra alcuni dei condividenti, comproprietari dei beni in comunione, gli stessi sono affetti da radicale nullità e quindi in radice privi di efficacia. 
Questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 1335/2000) per l'esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino, anche aderendo in tempi diversi, alla sua stipulazione per iscritto, e a tal fine è sufficiente la produzione del relativo atto in giudizio per farlo valere. Se invece taluno dei comunisti non ha firmato il documento, la divisione non è valida e il relativo vizio, ai sensi degli articoli 1350 n. 11, 1418, secondo comma, e 1421 cod. civ., può esser denunciato in Cassazione, anche per la prima volta, ed altresì da chi vi ha aderito, ma l'ha impugnata nei gradi di merito per altri vizi. 
Assumendo gli stessi ricorrenti che la divisione sarebbe intervenuta solo tra alcuni dei coeredi, risulta quindi evidente, ed il rilievo è ammesso anche in sede di legittimità (Cass. S.U.  n. 26242/2014) come siffatte divisioni siano affette da nullità, e quindi comunque inopponibili alla massa, a prescindere dalla valida rinnovazione o meno della trascrizione della domanda di divisione.  7. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 c.p.c. e 789 c.p.c., nonché degli artt. 507 e 508 c.c. 
La sentenza gravata ha ritenuto che non inficiasse la validità della sentenza che aveva approvato la divisione dei beni caduti in successione l'omessa comunicazione ai contumaci, quale nella specie il curatore nominato per l'eredità accettata con beneficio di inventario di ### del progetto di divisione e dell'udienza fissata per la discussione.  ### notifica al contumace ha invece inficiato la correttezza dell'intero procedimento divisionale. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
La sentenza impugnata ha correttamente ricordato come il Tribunale avesse approvato il progetto di divisione con sentenza, senza quindi ricorrere al procedimento non contenzioso invece dettato dall'art. 789 c.p.c. 
La decisione sulla domanda di divisione con sentenza rendeva quindi superflua la previa notificazione dell'udienza fissata per l'approvazione del progetto di divisione alle parti contumaci. 
Ritiene la Corte che la soluzione del giudice di merito sia incensurabile avendo lo stesso fatto corretta applicazione del tradizionale principio secondo cui nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 cod. proc.  civ. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria. (Cass. n. 242/2010; Cass. n. 7525/1983; Cass. n. 13621/2017; Cass. n.  27405/2013). 
In motivazione sono state puntualmente richiamate le condotte processuali delle parti, rappresentate dalle plurime contestazioni alle conclusioni del ### che lasciavano presagire l'impossibilità di un'approvazione del progetto di divisione con ordinanza secondo le forme di cui all'art. 789 c.p.c., palesandosi quindi non censurabile la decisione del giudice di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni in vista della decisione con sentenza, scelta questa che esonerava dal rispetto delle formalità procedimentali di cui all'art. 789 citato, tra le quali si pone anche la necessità della previa comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione del progetto alle parti contumaci.  8. Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1148, 507, 508 e 2697 co. 2 c.c., nonché l'omesso esame di fatti e documenti decisivi e### art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. 
La censura investe la decisione della Corte d'Appello quanto alla condanna delle parti ricorrenti incidentali al rimborso in favore degli attori del valore dei frutti percetti per effetto del godimento esclusivo dei beni in comunione. 
Si richiama l'erronea applicazione dell'art. 1148 c.c. laddove si è tratta da tale norma la conseguenza che i ricorrenti si potessero liberare dall'obbligazione de qua solo con la restituzione dei beni, omettendo però di considerare che tale norma non è applicabile alla divisione. 
Ancora è stato erroneamente ritenuto che la decorrenza dell'obbligo di restituzione dei frutti vada fatta risalire al 1972, occorrendo invece avere riguardo alla data di proposizione della domanda (1995) o al più alla data cui risalirebbe l'accertamento giudiziale della paternità degli attori. 
Inoltre, stante l'inapplicabilità dell'art. 1148 c.c., è erronea l'affermazione secondo cui i ricorrenti incidentali, quali eredi di ### avrebbero avuto il godimento dei beni, in quanto non si è tenuto conto dell'avvenuto rilascio dei beni stessi ai creditori nell'ambito della procedura di accettazione beneficiata. 
Del pari non si è tenuto conto dell'efficacia degli atti di divisione intercorsi tra i condividenti, sicché bisognava calcolare i frutti in ragione dell'effettivo possesso dei beni ereditari, a seguito delle divisioni del 1980-81. 
Inoltre, ha errato nel ritenere che nonostante il sequestro, i beni fossero rimasti nel godimento dei convenuti e dei loro aventi causa, trascurando la documentazione prodotta. 
Il motivo deve essere rigettato, sebbene debba procedersi in parte alla correzione della motivazione del giudice di appello. 
Effettivamente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 20394/2013), sebbene in materia di comunione il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo debba corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, tale obbligazione non trova la sua giustificazione nell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante (conf. Cass. n. 640/2014). 
Ma, avuto riguardo alla causa giustificativa della pretesa di rimborso dei frutti naturali e civili da parte dei coeredi che non abbiano avuto il godimento materiale dei beni, la domanda risulta in ogni caso meritevole di accoglimento, ancorché sul piano normativo la sua giustificazione non debba rinvenirsi nella norma di cui all'art. 1148 c.c. 
Ed, infatti, essendo dovere del giudice individuare, sulla base dell'allegazione dei fatti compiuti dalla parte, la norma effettivamente applicabile, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 640/2014) il rimborso dei frutti è dovuto quale ristoro della privazione del godimento "pro quota" (conf. Cass. n. 7881/2011) e ciò al fine di evitare un indebito arricchimento in conseguenza dell'uso della cosa comune compiuto da parte del singolo condividente in violazione del precetto di cui all'art. 1102 c.c. con privazione del diritto degli altri condividenti a trarre i vantaggi scaturenti dall'uso della cosa comune. 
E' stato poi affermato che (Cass. n. 4162/2015) ove i comproprietari abbiano gestito insieme il bene comune, senza distinzioni di ruolo o ambiti diversi di attività, sono obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore e a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la "causa obligandi", sia la "res debita". 
Inoltre, (cfr. Cass. n. 7255/1986) l'obbligo del coerede nei confronti della massa - relativamente alla restituzione dei frutti goduti manente comunione in virtù di un mero rapporto di detenzione del bene ereditario comune, che li ha prodotti - decorre dal giorno dell'apertura della successione e non già da quello ### di proposizione dell'istanza di divisione giudiziale, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma dell'art. 1148 cod. civ. - attributiva al percettore di buona fede dei frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale - non estende la propria operatività fuori dell'ambito della sfera possessoria (in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 2320/1987 nonché Cass. n.  21013/2011, secondo cui il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, mentre - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente "manente comunione" - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede, dovendo quindi, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione). 
E' stato, infine, precisato che (Cass. n. 16700/2015) la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti. 
Una volta richiamati tali principi si evidenzia l'infondatezza delle censure mosse dal motivo in esame. 
Ed, infatti, richiamata la nullità degli accordi divisionali intercorsi tra solo alcuni dei condividenti, va evidenziato che la sentenza impugnata ha tuttavia riscontrato che mancava la prova che( il possesso originariamente esercitato in comune da parte dei convenuti, fosse stato modificato nelle sue modalità di esercizio per effetto della divisione invocata dai ricorrenti incidentali, così che in assenza della prova di tale mutamento, correttamente l'obbligo di rimborso delle spese è stato posto in solido a carico dei convenuti e dei loro discendenti. 
Ancora, si palesa priva di fondamento la richiesta di spostare al 1995 la data di maturazione dei frutti, atteso che nel fissare la decorrenza al 1972 ( e cioè alla data della domanda originaria), la Corte ha offerto una soluzione comunque più favorevole ai convenuti, che invece sarebbero stati tenuti a rendere il conto del godimento esclusivo a far data dall'apertura della successione. 
Quanto poi alle specifiche doglianze afferenti alla posizione degli eredi di ### la sentenza impugnata ha riscontrato che non era stato dimostrato che i beni rilasciati ai creditori dell'eredità beneficiata e### art. 507 c.c. fossero proprio quelli oggetto del presente giudizio, aggiungendo che in ogni caso non poteva essere effettuato il rilascio, trattandosi di beni dei quali non avevano la titolarità esclusiva, e non essendo stato compiuto al fine di soddisfare creditori del comune dante causa. 
Tale motivazione non risulta autonomamente e specificamente attinta dal motivo di ricorso, il che rende inammissibile la censura nella parte in cui invoca, come causa di esonero dall'obbligazione de qua, le vicende collegate al rilascio dei beni ai creditori (e ciò anche a voler sorvolare circa il difetto di specificità del motivo nella parte in cui sostiene che la prova della veridicità delle proprie affermazioni risiederebbe in una non meglio specificata documentazione che è sì allegata al fascicolo di parte per il giudizio di legittimità, ma senza che sia stato specificato, come imposto dall'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., quando tale documentazione fosse stata prodotta nella fasi di merito ed ove la stessa sia reperibile all'interno delle produzioni di parte). 
Analoga inammissibilità colpisce la censura nella parte in cui invoca l'omessa valutazione delle procedure di sequestro giudiziario dei beni disposte in corso di causa, atteso che la stessa non si confronta con il contenuto della decisione impugnata che ha sottolineato che mancava nell'appello la concreta individuazione di quali fossero stati i beni sottoposti a sequestro (affermazione questa non attinta dal motivo di ricorso in esame) e che il vincolo giuridico derivante dalla misura cautelare adottata non aveva però privato i convenuti del potere di gestione dei beni, accertando quindi in fatto che fosse rimasto intatto il godimento esclusivo dei beni. 
Trattasi di valutazione in fatto rimessa in esclusiva al giudice di merito che non risulta nemmeno direttamente censurata con il motivo di ricorso. 
In definitiva anche tale motivo deve essere disatteso.  9. Attesa la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, il giudice del rinvio, come sopra designato nella Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, e rigettati gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

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Tribunale di Treviso, Sentenza n. 1871/2023 del 19-10-2023

... parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile che comporti cambiamento del cognome intervenga per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, questi possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove esso sia oramai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale. Nel caso qui considerato, la minore è stata riconosciuta dall'attore subito dopo la nascita, ma l'azione è stata promossa circa sei mesi dopo; ad oggi la bambina ha tre anni. La minore, quindi, ancora in tenera età, non ha una propria vita sociale indipendente dalla madre, tale da vedersi identificata nei rapporti sociali con il cognome dell'attore. Tanto vale a ritenere che ben possa essere accolta la (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO Il Tribunale di Treviso, nella seguente composizione ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, di ruolo generale R.G. n. 2802/2021 del Tribunale di Treviso e promossa da: ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso; - attore - ### (C.F.: ###) - convenuta contumace
Con l'intervento di ### (C.F.: ###) in persona dell'AVV. ### FAVARIN del ### di ### quale Curatore Speciale Causa decisa dal Tribunale di ### sulle seguenti conclusioni: Per parte attrice: Nel merito - previa nomina di un curatore speciale per la minore ### ai sensi dell'art. 247 comma 2 c.c.; - accertare e dichiarare che il #### non è il padre di ### nata a ### il ### e per l'effetto, ordinare all'### dello Stato Civile del Comune di ### di fare la prescritta annotazione nel relativo Registro degli ### di nascita per l'anno 2020, parte seconda, serie A, n. 10; - Con vittoria di spese. 
In via istruttoria ### ove le prove documentali ed in particolare il certificato relativo al test comparativo prodotto in allegato non vengano ritenute sufficienti a provare la fondatezza della domanda, disporsi il test comparativo del DNA tra il #### la bambina ### e la ###ra ### Ammettersi altresì la prova per interpello formale e per testimoni al fine di accertare che l'odierno attore non è il padre della bambina, ma frutto della relazione con altro uomo al quale l'odierna convenuta si accompagnava nel periodo del probabile concepimento. Testi riservati; Per la minore intervenuta, in persona del curatore speciale: accertare e dichiarare che la minore ### (C.F.: ###) non è figlia del signor ### (C.F.: ###) e conseguentemente dichiarare inefficace il riconoscimento effettuato a mezzo atto n. 177 P. I S. A Reg. Uff. 2020 in Conegliano il ### dal signor ### (C.F.: ###). 
Conseguentemente, ### l'###mo Tribunale ordinare all'### di Stato Civile del Comune di ### di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal D.P.R. n. 396/2000. Con ogni conseguente statuizione di legge. ### l'adito Tribunale pronunciarsi in merito alla sostituzione del cognome della minore “### Jimenez” con quello della sola madre “### Rodriguez”. IN OGNI CASO: con spese, anticipazioni e compensi di lite nonchè costi di C.T.U. per la comparazione del DNA interamente a carico del signor ### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 13.04.2021 il signor ### ha convenuto in giudizio la signora ### madre di ### nata a ### il ###, per sentir dichiarare che egli non è il padre della minore e richiedere in via preventiva la nomina di un curatore speciale per la bambina affinché fosse rappresentata nel procedimento intrapreso.  ### ha rappresentato che nel settembre 2020 la convenuta aveva dato alla luce la piccola ### all'epoca le parti erano legate da una relazione sentimentale e pertanto la minore era stata dichiarata figlia di entrambi. 
Però entrambe le parti, aggiunge l'attore, sono di origine dominicana e di pelle scura, a differenza della minore, e nel presumibile periodo di concepimento della bimba la signora ### si trovava in ### e l'attore a ### A fronte dei sospetti sulla paternità della figlia, pertanto, l'attore sottoponeva la minore al test del DNA presso la “### S.r.l.” ed il 2 ottobre 2020 il ### comunicava che “### dei marcatori polimorfi ha evidenziato la non compatibilità tra i soggetti in esame, pertanto si esclude l'esistenza di un rapporto di paternità tra ### e ### Crisleidy”. All'esito dei risultati, la convenuta aveva ammesso di aver avuto una relazione con un altro uomo nel periodo di concepimento della minore; da qui la proposizione dell'azione attorea. 
All'udienza del 26.05.2022 il ### ha dichiarato la contumacia della signora ### ha nominato il ### speciale della minore con termine per costituirsi sino al 14.10.2022 ed ha disposto C.T.U. genetica nominando all'uopo il Dott. ### Il curatore speciale avv. ### si è costituito in data ###, nulla opponendo all'accoglimento delle domande proposte dall'attore, qualora la relazione del ctu avesse evidenziato l'assenza di legame genetico tra lo stesso e la minore e chiedendo, in tale evenienza, che il cognome paterno della bambina potesse essere sostituito con quello materno. 
In data ### il ctu ha depositato la propria relazione, accertando l'assenza di compatibilità genetiche. 
Con ordinanza 27.6.2023 il ### ha mandato il fascicolo al PM per il proprio intervento e si è riservato di riferire al Collegio.  *** 
Alla luce dell'esito dell'istruttoria compiuta la domanda deve essere accolta. 
Anche dopo la parificazione dello status di tutti i figli, avvenuta con la legge 10 dicembre 2012,n 219 e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, l'accesso allo status filiationis continua ad essere logicamente diverso a seconda che il figlio nasca nel matrimonio o fuori da matrimonio. Nel primo caso lo status di figlio si acquista automaticamente in virtù della nascita nel corso del matrimonio (art. 232 c.c.), mentre nel secondo caso è necessario un atto di riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori (art. 250 e seguenti c.c.). Conseguentemente permane una diversificazione dei mezzi di ripristino della verità nel caso in cui lo status legale non coincida con il dato biologico/genetico a causa di un riconoscimento non veritiero. Perciò nel caso in cui il figlio nato nel matrimonio sia biologicamente figlio di un padre diverso dal marito lo status filiationis non veritiero può essere eliminato con l'azione di disconoscimento (art. 243 e seguenti c.c.) mentre nel caso in cui il figlio nato fuori dal matrimonio sia riconosciuto come figlio da persona che non ne è il genitore biologico la verità può essere ripristinata con l'impugnazione del riconoscimento. In verità l'impugnazione del riconoscimento è un'azione prevista anche per ipotesi ulteriori rispetto a quella del ### riconoscimento effettuato da persona che non è biologicamente il genitore. In particolare l'azione è prevista anche per il caso il cui il riconoscimento sia effettuato conformemente al dato biologico ma in caso di violenza sessuale (art. 265 c.c.) o in stato di interdizione giudiziale (art. 266 c.c.). Si tratta di casi in cui il riconoscimento è di fatto annullato a causa della condizione di non volontarietà in cui è stato fatto, e non per la falsità del riconoscimento. 
Nel caso in esame l'azione esperita è quella di impugnazione per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), dal momento che le parti non erano coniugate. 
La giurisprudenza ritiene che l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio. (Cassazione civile, ### I, sentenza n. 17095 del 10 luglio 2013).  ### per difetto di veridicità (l'articolo ha mantenuto la rubrica originaria), che in precedenza poteva essere promossa dallo stesso autore del riconoscimento senza limiti temporali, è ora imprescrittibile solo per il soggetto riconosciuto, mentre il suo autore può proporre l'azione entro il ristretto termine di un anno, decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita o, se prova di avere ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, ma comunque non oltre il termine di cinque anni dall'annotazione predetta. 
E' noto che l'art. 263 c.c., nella sua formulazione originaria, è andato incontro a plurime censure di legittimità costituzionale, proprio sotto il profilo della insussistenza di un termine per l'esercizio dell'azione (a differenza di quanto previsto dall'art. 244 c.c. previgente), che esponeva il figlio al rischio di vedersi privato "ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio status da parte dell'autore del riconoscimento. 
Il legislatore delegato, introducendo un limite temporale all'impugnabilità del riconoscimento, ha infatti realizzato il contemperamento degli interessi potenzialmente coinvolti dall'impugnazione ed in relazione ai quali erano stati in precedenza sollevati i dubbi di costituzionalità. 
In primo luogo, nella fissazione di identici termini per l'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione di cui si discute, ha eliminato ogni distinzione tra figli matrimoniali e non matrimoniali. 
Inoltre, con la fissazione di un limite temporale, ha individuato il punto di equilibrio tra l'esigenza di verità del riconoscimento e quella, di favore per la persona, di conservazione dello status di figlio, che diviene prevalente sul primo decorso un anno dal giorno dell'annotazione del riconoscimento, fatta eccezione per l'ipotesi di riconoscimento in buona fede determinato dall'ignoranza della propria condizione di impotenza, ove comunque il bilanciamento degli interessi non può superare il limite del quinquennio, oltre il quale lo status diventa intangibile. 
Si consideri infatti che l'esigenza di verità del riconoscimento risponde anche ad un interesse tutelato in sede penale, essendo l'alterazione di stato sanzionata dall'art. 567, 2° comma c.p. e la falsa dichiarazione in atti dello stato civile su qualità personali proprie o di altri dall'art. 495, 2° comma c.p., nonchè a quello di evitare abusi finalizzati ad eludere l'applicazione di norme poste a tutela degli stessi minori: basti considerare che, nel caso dell'adozione del figlio del coniuge prevista dall'art. 44 della legge 184/83 (cui, secondo la prospettazione della terza intervenuta, poteva essere assimilato, nelle intenzioni dell'autore del riconoscimento, il caso concreto in esame), la semplice manifestazione di volontà da parte degli interessati costituisce presupposto necessario, ma da solo non sufficiente, per l'adozione del provvedimento, dovendo il Tribunale per i minorenni effettuare le ulteriori valutazioni previste dall'art. 57 della legge citata.  ### ha esercitato l'azione nel termine legislativamente previsto. 
Egli ha inoltre dato prova della fondatezza delle proprie ragioni, a mezzo dello svolgimento di una perizia, che ha messo in luce l'assenza di compatibilità genetica tra l'attore e la minore. 
La curatrice speciale, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda, in caso di esito conforme della perizia, ha chiesto che la minore possa modificare il proprio cognome, senza mantenere quello paterno, che sarebbe sostituito con quello materno. 
Va premesso che il principio della conservazione del cognome anche nell'ipotesi in cui venga accertato che esso non corrisponde a quello che spetterebbe per legge al soggetto secondo lo status familiae è stato da tempo affermato dalla Corte Costituzionale. 
Con sentenza n. 13/1994 è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 165 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per contrasto con l'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile che comporti cambiamento del cognome intervenga per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, questi possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove esso sia oramai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale. 
Nel caso qui considerato, la minore è stata riconosciuta dall'attore subito dopo la nascita, ma l'azione è stata promossa circa sei mesi dopo; ad oggi la bambina ha tre anni. 
La minore, quindi, ancora in tenera età, non ha una propria vita sociale indipendente dalla madre, tale da vedersi identificata nei rapporti sociali con il cognome dell'attore. 
Tanto vale a ritenere che ben possa essere accolta la domanda della curatrice speciale e, per l'effetto possa essere sostituito il cognome dell'attore con quello materno, in modo tale da consentire alla bambina una crescita armoniosa nel riconoscimento delle proprie origini. 
In ragione della particolarità della controversia e dell'esito della decisione si ritiene di dover compensare le spese di lite. 
Non si ritiene di dover provvedere in merito alla liquidazione delle spese di ctu, né di quelle relative all'attività della curatrice speciale, non essendo pervenute le relative istanze.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale effettuato da ### nei confronti di ### nata a ### il ###; • sostituisce il cognome della minore “### Jimenez” con quello della sola madre “### Rodriguez” • manda all'### di Stato Civile del ### di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge (registro degli ### di nascita per l'anno 2020, parte seconda, serie A, n. 10); • compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 3.10.2023 ### n. 2802/2021

causa n. 2802/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Barbazza Alberto, Righi Marina

Tribunale di Bari, Sentenza n. 3243/2019 del 05-08-2019

... al di là di qualche pur opportuna rettifica di indole lessicale, il sottoscritto magistrato ritiene che i richiamati principi di uguaglianza e di paritaria partecipazione al procedimento di formazione delle prove frappongano un ostacolo insormontabile ad un eventuale ingresso degli allegati de quibus nell'ambito del materiale probatorio su cui poter legittimamente fondare il libero convincimento giudiziale. ### stregua di tutte le superiori considerazioni, re melius perpensa, ferma restando l'immutata sostanza del provvedimento ordinatorio in scrutinio del 12.11.2015, la declaratoria di inammissibilità della “produzione documentale” allegata alla memoria n. 2 degli odierni convenuti, va più correttamente riformulata in termini di distinta declaratoria di “inutilizzabilità” in sede (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott. ### nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n. 7368/2014 e vertente fra le parti: ### nata a ### il 2 gennaio 1966, residente ### (cod. fisc. ###), rappresentata e difesa in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione dal prof. Avv.  ### ed elettivamente domiciliata in ### alla via ### da ### n. 35, presso lo studio legale ### & ### e ### S.p.A., in persona dell'### in virtù di procura ### in data 13 novembre 2008, ### n. 26350, registrata a ### in data 17 novembre 2008, con sede ###, iscritta al ### con numero 1192794, ### e Registro Imprese di ####, P. I.V.A. ###, ### MULÈ, (codice fiscale ###), residente in #### 35 e ### AMADORI (codice fiscale ###), residente in ####, ### 13, tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva, dagli Avvocati Prof. #### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in #### 6, giusta procure a margine della comparsa di costituzione e risposta -### OGGETTO: “### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (### 2043 c.c. e norme speciali)”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni convenuti, l'attrice, come sopra generalizzata e rappresentata, evocava in giudizio i ridetti convenuti ed esponeva che: -in data 31 ottobre 2012, nella qualità di Giudice per l'udienza preliminare, ella attrice definì il procedimento penale n. 10543/12 r.g.n.r. contro il Dott.  ### e l'Avv. ### assolvendo entrambi gli imputati dal reato loro ascritto [concorso in abuso di ufficio in merito alla nomina di un primario dell'### di ###, «perché il fatto non sussiste»; -in data 22 gennaio 2013, quindi, depositò nel termine fissato di 90 giorni la motivazione della sentenza; -subito dopo la lettura del dispositivo con cui erano stati assolti gli imputati si era scatenata una violenta campagna diffamatoria nei confronti di ella attrice, diretta al solo scopo di delegittimarne la figura professionale, campagna condotta da varie testate giornalistiche e siti internet e basata su un presunto legame che sarebbe esistito tra ella attrice e la sorella dell'imputato ### -attraverso un'informazione del tutto incompleta e parziale si era voluto ingenerare nel lettore la convinzione o anche solo il sospetto che il predetto legame sarebbe stato alla base della sentenza di assoluzione; -era appena il caso di ricordare che ### era il Presidente della ### ed era il leader del partito "### e ###; -fondamentale era ricostruire i fatti nel loro effettivo accadimento, avvenuti subito dopo la pronuncia del dispositivo (31 ottobre 2012); -qualche giorno dopo la lettura del dispositivo era apparsa sui giornali la notizia che i due pubblici ministeri, titolari dell'indagine, ossia la Dott.ssa Desirèe Digeronimo e il Dott. ### avevano inviato un esposto "riservato" al ### di ### Dott. ### al ### della Repubblica del Tribunale di ### Dott. ### e al ### della stessa ### della Repubblica, Dott. ### nel quale sollevavano dubbi sull'imparzialità di ella attrice, in quanto a loro avviso quest'ultima sarebbe stata amica della sorella del ##### -a tale riguardo, fin d'ora, non si poteva non sottolineare che i due pubblici ministeri si erano ben guardati dal prospettare nella competente sede giudiziale siffatti dubbi, ad esempio invitando il Giudice ad astenersi o anche ricusandolo, e si erano invece decisi, solo perché la sentenza era di assoluzione, a inviare un esposto "riservato", finito però stranamente dopo qualche giorno sui giornali locali e nazionali; -un'iniziativa che tuttavia non aveva trovato consenso nel mondo giudiziario; -in primo luogo tutti gli altri sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di ### avevano preso le distanze dall'iniziativa dei Dott.ri Digeronimo e ### ed avevano sottolineato, in una lettera inviata alla ### distrettuale della A.N.M.  di ### che i magistrati avevano «il dovere di utilizzare esclusivamente nella sede processuale, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, le informazioni di cui dispongono, così come di promuovere, nei tempi e nelle forme previste, ogni contestazione che abbia ad oggetto le decisioni giudiziarie. Soltanto il rispetto delle regole costituisce garanzia irrinunciabile dei diritti di ogni cittadino e fonda la legittimazione delle ### -in secondo luogo l'iniziativa dei due pubblici ministeri era stata criticata anche dal Presidente del Tribunale di ### il quale l'aveva definita «irrituale ed improvvida», perché «nel caso in cui ci fossero stati gli estremi o dubbi sulla terzietà del Giudice, i p.m. avrebbero dovuto e potuto farlo prima, e non dopo l'assoluzione». «Il diritto è buon senso e logica, che in questo caso sono mancate»; -aveva affermato il Presidente del Tribunale, il quale aveva poi aggiunto: «nel caso in cui il presidente ### fosse stato condannato quella lettera sarebbe stata scritta?»; -in terzo luogo anche la ### dell'### in una nota diffusa a seguito delle indiscrezioni giornalistiche, aveva rimarcato «il carattere assolutamente irrituale dell'iniziativa, che si poneva in violazione di ogni regola processuale oltre che di canoni di lealtà che dovevano presidiare la condotta delle parti all'interno del processo», sottolineando «sconcerto per questo grave episodio, del tutto al di fuori di una cornice istituzionale, non senza manifestare viva solidarietà alla collega ### da tutti apprezzata per serietà e scrupolo professionale»; -era bene fin d'ora chiarire i termini esatti di quella che in modo del tutto improprio era stata chiamata, da parte dei pubblici ministeri Dott.ri Digeronimo e ### «amicizia» tra ella attrice e la ###ra ### termine poi ripreso "a mani basse" dai giornalisti all'evidente fine di screditare agli occhi del lettore ella attrice; -ella attrice aveva avuto modo di conoscere la ###ra ### in occasione di incontri con comuni amici; -negli ultimi 5-6 anni la frequentazione di ella attrice con la ###ra ### si era limitata a sporadici incontri avvenuti in feste o cene, tenutesi in locali pubblici, per lo più organizzate da colleghi di ella attrice; -era sicuramente "singolare" la circostanza che alcune di quelle feste fossero state organizzate proprio dalla Dott.ssa Digeronimo in occasione di proprie ricorrenze, ossia dal pubblico ministero titolare del procedimento suindicato, la quale aveva invitato tanto ella attrice, quanto la ###ra ### -orbene, ad eccezione di quelle saltuarie occasioni, ella attrice non aveva mai frequentato direttamente la ###ra ### nel senso che non si era mai recata presso la sua abitazione e la ###ra ### non si era mai recata presso l'abitazione di ella attrice; -così come non era accaduto che avessero fatto acquisti insieme e non avevano mai trascorso vacanze insieme; -sicché non si poteva parlare di «amicizia», ma tutt'al più di semplice conoscenza, che in quanto tale non comportava da parte del ### né un dovere né una opportunità di astensione da un processo assegnato; - certamente nei rapporti umani non valeva la regola transitiva: se A è amico di B e B è amico di C non necessariamente C è amico di A; -cio nonostante, era bene evidenziare, che ella attrice aveva portato a conoscenza del Presidente aggiunto della ### tale situazione; -più precisamente con nota del 17 settembre 2012, ella attrice segnalò al Presidente aggiunto della ### — ### Dott. ### che «in data ### l'Avv. ### R. Chiusolo, co-difensore dell'imputata ### si è presentato presso la mia ### e, in mia assenza, ha chiesto al ### Dott.ssa ### se il Giudice "avesse depositato istanza di astensione". 
Alla risposta negativa della Dott.ssa ### — la quale comunque gli manifestò sorpresa e, precisando che "non le risultava" alcuna astensione, invitò l'### a parlare direttamente con il ### — il difensore soggiunse che il Giudice si sarebbe astenuto in quanto "commensale abituale della sorella del ###, confermando tuttavia che ne avrebbe parlato con il Giudice»; -ella attrice, dopo avere aggiunto che «da allora non mi è stato richiesto alcun colloquio», così continuò: «preciso che ho avuto modo di conoscere ### sorella di ### in occasione di incontri con amici comuni, la mia frequentazione con la stessa si è limitata, nel corso degli ultimi 5-6- anni, a sporadici incontri in feste o cene, tenutesi in locali pubblici, per lo più organizzate da colleghi (ed anzi ricordo che alcune di tali feste erano state organizzate dalla stessa dr.ssa ### P.M. titolare del procedimento suindicato, in occasione di proprie ricorrenze); ad eccezione di tali saltuarie occasioni non ho mai frequentato la signora ### tanto è vero che, ad esempio non mi sono mai recata presso la sua abitazione, né lei ha mai avuto occasione di recarsi presso la mia, non abbiamo mai trascorso vacanze insieme, etc. Pertanto, non sono "commensale abituale" — per usare l'espressione impropriamente utilizzata dall'avvocato, né ho alcun altro rapporto preferenziale o di semplice frequentazione con alcuno degli imputati o con qualcuno dei loro prossimi congiunti»; -alle luce di quanto esposto ella attrice affermò che «è mia opinione, pertanto, che non ricorra alcuna grave ragione di convenienza che imponga la mia astensione o anche semplicemente che la consigli o la renda opportuna. Aggiungo che nel mese di maggio u.s.  sono stata titolare di altro procedimento a carico del predetto ### — relativo a richiesta di rinvio a giudizio a seguito di ordinanza resa dal Gip ai sensi degli artt. 209 e 410 c.p.p. con la quale veniva ordinata la formulazione dell'imputazione; non avendone motivo alcuno, non ho presentato — e tanto meno sono stata a tanto sollecitata dalle parti, tra le quali l'agguerrita parte civile che si era opposta all'archiviazione — alcuna dichiarazione di astensione»; -ella attrice concluse quindi rilevando che «tanto Le relaziono anche perché ho la sensazione che quanto sopra riferito possa essere in qualche modo strumentalizzato al fine di distogliere dal processo il Giudice naturale precostituito per legge ed inoltre, ovviamente, ai fini di ogni Sua eventuale determinazione»; -con nota del 21 settembre 2012 il ### aggiunto, prese atto della nota di ella attrice, dal momento che a detta dello stesso non vi era «motivo alcuno per un qualsivoglia intervento di questo ### Agg., non essendo state evidenziate circostanze che parevano incidere sulla libertà di determinazione del Giudice nel processo»; -a partire da febbraio 2013 il giornalista ### del settimanale ### diede inizio ad una violenta campagna diffamatoria nei confronti, tra le altre persone, di ella attrice, evidentemente responsabile di avere assolto l'imputato ### -era importante porre in evidenza che in quel momento ella attrice aveva già depositato la sentenza, sicché le ragioni dell'assoluzione potevano essere agevolmente desunte dalla lettura del provvedimento giudiziale; -al contrario, tutti gli articoli del giornalista ### prescindevano dalla lettura della sentenza e dalle motivazioni che avevano portato il Giudice ad assolvere gli imputati, evidenziando invece fatti esterni, peraltro esposti in modo suggestivo, incompleto, parziale, al fine di indurre il lettore invece a ritenere che l'assoluzione dell'imputato ### trovasse la sua ragione in un altro elemento (ossia 1' "amicizia" tra il Giudice e la sorella), al fine evidente di danneggiare l'immagine, la professionalità, la storia personale di ella attrice; -nell'articolo apparso sul numero di ### del 20 febbraio 2013 il giornalista ### iniziò la sua campagna diffamatoria; -suggestivo era certamente il titolo dell'articolo: «Le relazioni pericolose della sorella di ### -così come suggestiva era anche la pubblicazione delle fotografie, la sistemazione e quella delle didascalie; -venne pubblicata una fotografia di ella attrice insieme con la Dott.ssa ### (altro sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ### accanto a due fotografie, una che vedeva ritratte la Dott.ssa ### la ###ra ### e la Dott.ssa ### (cugina di ### e ### e un'altra che vedeva ritratte oltre alla predette Dott.ssa #### e Dott.ssa ### anche il Dott. Gianrico Carofiglio (e### sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ### ed all'epoca ### della Repubblica); -nel corpo dell'articolo poi si anticipava quanto sarebbe stato oggetto di pubblicazione nei numeri seguenti (ossia l'esistenza di una foto scattata in occasione di un pranzo avvenuto nel 2006), con una aggiunta finale chiaramente diffamatoria nei confronti di ella attrice: «Un'ultima notazione. II 7 gennaio l'assessore regionale alle ### e il governatore ### sono stati assolti dall'accusa di diffamazione. Li aveva denunciati il giornalista di ### bollato in un comunicato ufficiale della regione come «ignorante» e «mestierante», oltre che come cronista che «cazzeggia a fini di lotta politica». Chi ha chiesto l'archiviazione? ### lei, ### imperturbabile alle polemiche»; -laddove era noto che non era il Giudice (Gip o Gup che sia) a chiedere l'archiviazione; -ma ciò non rilevava per il giornalista ### - l'importante era ingenerare nel lettore la convinzione che fosse stata ella attrice a chiedere l'archiviazione e che la stessa fosse «imperturbabile alle polemiche»; -nel numero di ### del 27 febbraio 2013, poi, il giornalista ### continuò nella sua campagna diffamatoria, descrivendo, con grande abilità, sia un tentativo — telefonico — da parte di un signore sconosciuto di vendere alcune fotografie, sia un contatto con una altrettanto sconosciuta signora, la quale gli mostrò alcune foto che ritraevano «il governatore della ### seduto a una festa vicino a ### -le foto risalivano al 2006 ed erano state scattate nel corso di una festa organizzata dalla Dott.ssa ### per festeggiare il suo compleanno; -nel corpo dell'articolo, poi, il giornalista ### attribuì a questa sconosciuta signora, che peraltro si professava amica del ### un'affermazione a dir poco allusiva ma del tutto falsa: «### non gliela posso dare (la fotografia). Pubblicarla adesso, a pochi giorni dalle elezioni, sarebbe dirompente: è un'immagine dove si vede un'amicizia, una familiarità. Stanno proprio vicini, ### e ### -il giornalista ### aveva usato una fantomatica persona per farle dire una cosa assolutamente falsa e cioè che tra il presidente ### ed ella attrice vi fosse amicizia, familiarità, dal momento che «stanno proprio vicini»; -evidente era la diffamazione dal momento che nessuna amicizia vi era mai stata tra ella attrice e il ### così come non vi era mai stata amicizia tra ella attrice e la ###ra ### -diffamazione che non venne meno per il sol fatto che il giornalista aveva creato la figura della sconosciuta amica di ### ed aveva fatto dire a lei una frase che era invece propria del giornalista; -così come era diffamatorio un altro passo dell'articolo apparso sul numero di ### del 27 febbraio 2013; -anche in questo caso il giornalista aveva utilizzato una terza persona, il ### Santorsola, «che conosce ### dai tempi dell'### al quale faceva dire che «quando ### ha dichiarato che in caso di condanna si sarebbe ritirato dalla vita politica, indubbiamente ha esercitato una forte pressione psicologica sulla mia amica ### -e il giornalista ### aveva aggiunto: «Ha ragione: forse vuole dire che non dev'essere stato agevole, per un ### che ha frequentato familiari e amici del governatore pugliese, emettere una sentenza dalla quale avrebbe potuto dipendere la sua carriera politica»; - evidente era il discredito che il giornalista lanciava nei confronti di ella attrice, incline a suo dire ad assolvere solo perché in caso contrario sarebbe finita la carriera politica del ### -mai il giornalista si era preoccupato di leggere ed esaminare la sentenza resa da ella attrice; -ci si trovava in presenza di un'altra notizia falsa e diffamatoria, che veniva tuttavia prospettata come verità assoluta, sì da ingenerare nel lettore la convinzione che ella attrice avesse assolto il presidente ###perché l'accusa nei suoi confronti era infondata ma per evitare che la condanna comportasse la fine della carriera politica del ### -nel numero di ### del 6 marzo 2013 vennero pubblicate le foto del "famoso" pranzo tenutosi a ### nel lido "### nel 2006 (una foto venne anticipata sul sito ###it del 21 febbraio); -le foto ritraevano una tavolata di numerose persone, tutte vestite informalmente, tranne proprio il presidente ###solo non risultava vicino ad ella attrice, ma sembrava essere rispetto a tutti gli altri commensali "estraneo" al clima conviviale; -ebbene, quelle foto vennero pubblicate senza mettere in evidenza che si trattava di una vicenda risalente nel tempo; -più precisamente nel corpo dell'articolo mai si fece riferimento alla data, che compariva una sola volta nella didascalia a fianco della foto a pag. 74/75, così ingenerando il dubbio che potesse trattarsi di una vicenda molto recente; -orbene, non solo il giornalista non si preoccupò di appurare se quella vicenda fosse rimasta isolata, ma insinuò il sospetto che altre foto sarebbero in giro relative ad altre situazioni, una delle quali addirittura sarebbe nella casa del senatore del Partito Democratico Dott. Gianrico Carofiglio; -a tale proposito era bene precisare che le foto erano state scattate ad una festa organizzata dalla Dott.ssa ### per il suo compleanno presso il ### di ### nel 2007, e solo in seguito ella attrice aveva appreso che la festeggiata era pro-cugina dei ### -gli invitati erano sicuramente più di venti e la festa si era svolta sulla spiaggia sin dalla tarda mattinata (era fine aprile) e comprendeva un pranzo informale; -verso la fine del pranzo era giunto ### unitamente al compagno, come solo successivamente ella attrice ebbe modo di appurare; -in quell'occasione ella attrice non aveva avuto alcun tipo di contatto con il presidente ###gli era stato presentato; non aveva scambiato alcuna parola; non si era creato alcun rapporto, neppure di semplice conoscenza; -peraltro il presidente ### si era trattenuto poco tempo, lasciando la festa dopo il taglio della torta; -in altri termini in quella occasione non si era venuto a creare alcun tipo di contatto tra ella attrice e il presidente ### -sicché era del tutto falsa l'affermazione per la quale vi fosse amicizia, familiarità tra ella attrice ed il ### una affermazione che era propria del giornalista ### anche se lo stesso la attribuiva ad una sconosciuta signora che girava per ### facendo vedere delle foto ad un giornalista di ### -ma del tutto falsa era anche l'affermazione del giornalista ### (su il ### quotidiano), che il giornalista ### riprendeva e faceva sua: «certamente la dottoressa ### sapeva di avere pranzato col governatore ### e avrebbe dovuto astenersi dal processo a suo carico»; -se solo il giornalista si fosse informato, come dovere di ogni giornalista, soprattutto quando poi si vuole accusare qualcuno, avrebbe potuto appurare che ella attrice non aveva mai pranzato con il presidente ### -se solo i giornalisti che avevano accusato e diffamato ella attrice avessero assunto qualche minima informazione, sentendo i partecipanti a quella festa, avrebbero potuto facilmente appurare: ### che per il pranzo il ristoratore aveva organizzato una lunga tavolata; ### che il ### non aveva pranzato con gli invitati, dal momento che si era presentato verso la fine della festa, al momento del taglio della torta; ### che il ### era andato via subito dopo; ### che tra il ### ed ella attrice non vi era stato alcun tipo di contatto e che nessuno aveva presentato il presidente ### ad ella attrice; -era appena il caso di sottolineare che era dovere del giornalista appurare la verità dei fatti e non offrire una informazione parziale e incompleta, con evidente finalità diffamatoria; -la circostanza che in un contesto privato o pubblico due persone possano essere presenti non significa in alcun modo che le due persone si conoscano, si trattino, siano amiche, abbiano familiarità; -anzi era ben possibile che in un unico ambiente, sia pure ristretto, venissero a trovarsi persone che tra loro non avevano alcun tipo di rapporto e continuassero a non averlo anche successivamente; -era questo quanto accaduto nel caso di specie; -ma il giornalista ### non aveva ritenuto di svolgere alcuna indagine al riguardo, essendo la sua attività finalizzata solo a diffamare e delegittimare il Giudice che aveva assolto ### -d'altra parte non era un mistero che ### ossia il settimanale sul quale ### aveva pubblicato i suoi articoli, facesse parte del ### di proprietà della famiglia ### avversario politico di ### -il giornalista ### continuò nella sua violenta campagna diffamatoria anche nel numero di ### del 13 marzo 2013, con un articolo dal titolo oltremodo suggestivo e diffamatorio: «II Giudice che assolse ### inguaiato anche da un sms»; -in questo articolo il giornalista, dopo avere detto che «della decisione di ### di non rinunciare al giudizio si occuperà la procura generale della Cassazione», aggiunge che alla procura generale della Cassazione «sono state inviate dal Csm le dichiarazioni dei due p.m., ### e ### ...» i quali «hanno riferito di avere ricevuto dopo la sentenza da ### collega gip di ### questo sms: "### assolto dagli amici". Un grave sospetto indotto dal vicino di stanza del Giudice»; -non contento il giornalista riportò una ulteriore grave illazione: «### ha anche raccontato di aver cercato prima della sentenza conferma alle voci sull'amicizia tra ### e ### sorella di Nichi”; -la p.m. ### legata ad entrambe e pure lei immortalata nella foto del pranzo, avrebbe così commentato: "Non sono così amiche, certo ### farebbe bene ad astenersi"»; -si era di fronte a informazioni deliberatamente parziali, incomplete e volutamente denigratorie ed in parte anche false; - con riguardo all'episodio del sms, andava osservato quanto di seguito specificato; -ascoltato dal ### il Dott.  ### aveva precisato che il suo sms era del tutto ironico e scherzoso, non faceva riferimento ad ella attrice ed era stato invece completamente frainteso dal destinatario, al punto che il Dott. ### aveva chiesto e ottenuto di astenersi dal presiedere le udienze in cui l'accusa era rappresentata dal p.m. ### «per gravi ragioni di convenienza»; -in alcuni giornali peraltro si era anche affermato che il Dott. ### si sarebbe riservato azioni a propria tutela per violazione del segreto epistolare; -ebbene di questa evoluzione della vicenda il giornalista ### si guardava bene dal riferire, perché avrebbe incrinato la sua impostazione accusatoria a senso unico; -quanto alla dichiarazione attribuita alla p.m. ### si trattava di un'affermazione che non risultava mai essere stata fatta; -un'affermazione che attribuita ad un pubblico ministero che aveva partecipato al famoso pranzo serviva proprio per delegittimare la figura professionale di ella attrice; -ecco allora che l'informazione che il giornalista ### forniva era volutamente parziale ed incompleta, oltre che in alcune parti falsa; -a ben vedere il giornalista ### usava una tecnica che però non lo assolveva: riferire alcune frasi come dette da terzi soggetti, come se fossero stati questi a usare espressioni lesive della dignità di ella attrice; -la verità era che quelle espressioni erano proprie del giornalista ### ed era lui responsabile delle espressioni denigratorie; -infine, il giornalista ### concludeva l'articolo richiamando "un Giudice romano", il quale avrebbe scritto ad alcuni colleghi «sembra una guerra per bande. La magistratura è troppo politicizzata, questo è il male da curare»; - questa conclusione confermava l'impostazione diffamatoria seguita dal giornalista ### il quale utilizzava terze persone, per lo più anonime, per proseguire nella sua opera di diffamazione e denigrazione; -dopo un periodo di relativa tregua il giornalista ### tornò alla carica nel numero di ### del 10 aprile 2013, con un articolo dal titolo «### assolto: tutti gli "svarioni" del gip contestati dalla procura»; -era importante riportare nella sua interezza l'articolo, compresi i "neretti" sotto il titolo, per comprendere come il giornalista travisasse finanche l'atto di appello presentato dalla procura pur di denigrare pesantemente ella attrice; - "Indebita", "pesante", "addomesticata": duri i giudizi dell'aggiunto di ### sulla sentenza a favore del governatore; inoltre nei motivi di appello si scopriva che "###, "pesante" e "illegittima interferenza", "intervento invasivo", "procedura addomesticata", favoritismo in assenza di qualunque valido motivo di interesse pubblico": con queste sferzanti motivazioni, nei giorni precedenti, il procuratore aggiunto di #### aveva presentato appello contro l'assoluzione, datata 31 ottobre 2012, del governatore pugliese ### accusato di aver fatto riaprire i termini di un bando in favore di un primario che avrebbe infine ottenuto l'incarico in palio; - un proscioglimento, quello deciso dal gup (ella attrice), che fu aspramente criticato dai p.m. ### e ### per un'ipotizzata vicinanza fra Giudice e imputato, tanto da convincere la ### di ### e il Csm ad aprire due procedimenti per verificare tali sospetti; -rapporti sempre negati dai diretti interessati, ma plasticamente confermati da un'inchiesta a puntate di ### che a febbraio aveva pubblicato foto e testimonianze sui frequenti incontri conviviali a cui parteciparono, in compagnia di amici comuni, ### o qualche suo famigliare ed ella attrice; -pertanto, il procuratore aggiunto impugnava la penna blu e sottolineava i presunti "strafalcioni" del (gup, trattata come una studentessa al primo anno di giurisprudenza. Citando a campione: "1'argomentazione non è corretta", "il Giudice elude", "si trincera", "omette di approfondire", "minimizza", fa "inutili distinzioni", cita "riferimenti non pertinenti", ha un "erroneo approccio", "non si vede come possa desumere l'insussistenza del fatto"; -### non collegava mai questi presunti svarioni a questioni personali, ma le accuse restavano durissime; -per lui non si poté, non notare "1'evidente alterazione dell'iter procedimentale", fase in cui non era "in alcun modo previsto un qualche apporto del presidente della giunta regionale"; -sul punto il procuratore aggiunto riportava le dichiarazioni dell'e#### generale della Asl di #### coimputata di ### la quale sosteneva di aver provato a obiettare con il governatore che la riapertura dei termini del bando "sarebbe stata illegittima", ottenendo in cambio questa rassicurazione: "Ti copro io!"; -la donna decise di non ribattere: "In questa vicenda i toni adoperati da ### normalmente gentili, erano spesso alterati. Ritenni che non potevo rifiutarmi di aderire alla richiesta del presidente ###amministratore in quota ###; -infine ### desumeva "l'insussistenza dell'interesse pubblico" da una logica considerazione: il primario sponsorizzato da ### lavorava già per il servizio sanitario regionale e precisamente a ### "### anche questo, trascurato dal Giudice"»; -quanto ai "neretti" sotto il titolo: il giornalista riferiva gli aggettivi «indebita», «pesante», «addomesticata» come se fossero giudizi del ### riguardo la sentenza di assoluzione; così però non era perché quegli aggettivi venivano riferiti nell'atto di appello alla procedura amministrativa seguita dalla pubblica amministrazione; -ancora un modo di alterare la realtà dei fatti pur di denigrare, di delegittimare l'operato di ella attrice; -non solo, perché, con grande disinvoltura, il giornalista ### parlava di «svarioni» del gip, «strafalcioni» del gup (mostrando così sicuramente scarsa conoscenza del sistema processuale penale) «trattata come una studentessa al primo anno di giurisprudenza»; -il giornalista usava espressioni assai crude, violente e gravemente offensive, tanto più che nell'atto di appello il pubblico ministero non usava tali concetti; -peraltro sfuggiva al giornalista ### che nel nostro sistema penale il pubblico ministero è una parte e che quello che il pubblico ministero scrive nei suoi atti altro non è che l'affermazione della propria linea difensiva; -avendo la procura sostenuto nel processo di primo grado l'accusa ed avendo la stessa procura visto rigettare l'impianto accusatorio, inevitabilmente il pubblico ministero nell'atto di appello aveva cercato di segnalare quello che a suo avviso non andava nella motivazione del Giudice, nel percorso argomentativo seguito dal Giudice; -e a ben vedere sarebbe stato effettivamente strano che, dopo il clamore suscitato, uno dei pubblici ministeri che avevano sostenuto l'accusa in primo grado non proponesse l'appello e non tentasse di ottenere la riforma della sentenza di assoluzione; -e per giungere a questo risultato era ovvio che non poteva dirsi che il Giudice avesse ben operato; -in buona sostanza la ### non poteva che criticare la sentenza del Giudice a quo; -ma sull'appello avrebbe deciso un altro Giudice, nel corso di un processo, nel quale accusa e difesa avevano uguali poteri e diritti; -certamente non era assolutamente detto che l'iniziativa accusatoria della ### fosse fondata; -così come non era assolutamente detto che l'appello proposto dalla ### fosse fondato; -ne derivava che discorrere di svarioni, di strafalcioni, di penna blu e di studentessa del primo anno di giurisprudenza nei confronti di un Giudice che era sempre stata considerata da tutti un Giudice serio, preparato e scrupoloso (anche dai p.m. #### e ### prima della assoluzione di ### significava ledere la dignità personale e professionale di ella attrice; -il giornalista ### non aveva esercitato il diritto di cronaca e di critica, cosa della quale nessuno lo avrebbe accusato; -egli aveva invece volutamente leso la reputazione e la professionalità di ella attrice, colpevole solo di avere assolto ### -nell'articolo apparso nel numero del 10 aprile 2013 peraltro a fianco della foto della ###ssa Digeronimo venne riportata volutamente e suggestivamente una inesattezza: “la procura di ### e il Csm hanno aperto due procedimenti di verifica non per «le critiche mosse» dalla ### bensì perché questa ha presentato un esposto contro la ###ssa ### esposto che obbligatoriamente ha comportato l'apertura di due procedimenti da parte della procura di ### e del Csm”; -qualche giorno dopo, il giornalista ### nel numero, del 24 aprile 2013 tornò sull'argomento; -a ben vedere il contenuto dell'articolo concerneva i magistrati che entravano in politica [«lo sfogo di ####», segretario generale di ### indipendente ed attuale sottosegretario alla Giustizia]; eppure il giornalista ### non mancava di ricordare «soprattutto il ### che nell'ottobre 2012 assolverà, tra le polemiche, ### dall'accusa di abuso d'ufficio. Dopo quel proscioglimento i due p.m.  ### e ### hanno stigmatizzato (finendo sotto inchiesta al ### la vicinanza tra alcuni magistrati baresi e la famiglia ### -laddove era evidente che quel riferimento non aveva nulla a che vedere con l'articolo, dal momento che ella attrice non aveva mai pensato di candidarsi o di entrare in politica, ma serviva solo per continuare nella sua opera di diffamazione di ella attrice; -panorama tornò ad occuparsi di ella attrice nel numero del 24 luglio 2013, nell'ambito di un articolo che a ben vedere riguardava altre persone, fornendo comunque notizie non rispondenti alla verità dei fatti, oltre che diffamatorie, come ad esempio quando, per contrastare l'affermazione del ### il quale riferiva «sono passato da un compleanno, mi sono fermato a mangiare una fetta di torta, non conoscevo quasi nessuno se non la persona che festeggiava il compleanno, otto anni fa», riteneva di desumere dalla circostanza che sulla tavola erano «visibili cestini di pane, caraffe di vino e diverse pietanze», come ad esempio «una caprese di pomodori e mozzarella», che il «### si era unito alla combriccola ben prima del dessert»; -laddove non solo la circostanza che sul tavolo vi fossero determinati cibi non provava che il ### avesse detto il falso, ma l'uso del termine "combriccola" era stato usato in senso chiaramente dispregiativo; -il vocabolario della lingua Italiana Treccani così si esprime a proposito del sostantivo "combriccola": «### compagnia di persone unite per scopi generalmente non lodevoli o equivoci»; -oppure quando riferisce di un incontro al quale erano presenti ella attrice e la signora ### che sarebbe avvenuto «a casa di ### l'1 maggio 2012, pochi giorni prima dell'inizio del processo contro ### -o ancora quando riferiva che ella attrice, alla quale era stato assegnato il fascicolo relativo ad una denuncia per furto e ricettazione nei confronti dei sigg.ri Ladognana e ### si era astenuta, «diversamente da quanto accaduto con ### -infine, andavano richiamati i provvedimenti che i magistrati della Corte di appello di ### avevano reso sulla vicenda de qua, che se, da un lato, testimoniavano l'assoluta correttezza del comportamento tenuto da ella attrice, dall'altro, dimostravano come la campagna di stampa organizzata e condotta dal giornalista ### e dal settimanale ### fosse contrassegnata dalla chiara intenzione di ledere gravemente l'immagine, la reputazione e la professionalità di ella attrice, di delegittimarne la figura professionale offrendo una rappresentazione parziale ed incompleta dei fatti e comunque senza avere verificato, come era dovere di ogni giornalista, il reale svolgimento dei fatti ed il contesto nel quale quei fatti erano avvenuti; -in una prima richiesta di archiviazione, datata 1° febbraio 2013, il ### della Repubblica di ##### «rileva che la ###ssa ### GUP del Tribunale di ### non ha commesso illeciti di alcun genere nel giudicare, con rito abbreviato, ### (presidente della ### e nel pronunciarne il proscioglimento. E ciò non solo sul piano formale, visto che la ###ssa ### «aveva preventivamente messo il capo del suo ufficio a conoscenza della situazione, nei termini in cui essa era definibile (come poi sarebbe stato accertato in questo procedimento)», ma anche sul piano sostanziale, atteso che il rapporto esistente tra ella attrice e la ###ra ### non poteva essere qualificato con il termine di frequentazione, ragion per cui non vi era «alcun motivo di grave convenienza per astenersi», rapporto non di amicizia, ma di «semplice conoscenza»; - tale richiesta non era stata però inoltrata al Gip poiché in data 15 febbraio 2013 era pervenuto un esposto anonimo ed il ### aveva ritenuto di doverne verificare il contenuto «al fine di acquisire una eventuale valida notizia di reato»; -inoltre il ### aveva ritenuto di dovere approfondire anche fatti pubblicati sui numeri del 20 febbraio 2013 e del 6 marzo 2013 del settimanale ### -all' esito delle indagini il ### in data 24 luglio 2013 aveva richiesto al GIP la pronuncia di un decreto di archiviazione; -infatti, nella richiesta aveva affermato che «le investigazioni disposte non hanno consentito di acquisire alcuna valida notizia di reato sulla circostanza segnalata dall'anonimo di un viaggio in ### circostanza anzi smentita dalla ###ssa ### - inoltre il ### della Repubblica si era così espresso relativamente alle fotografie pubblicate su "###: «le fotografie pubblicate su "### non costituiscono affatto smentita delle dichiarazione rese da ### sui suoi rapporti con ### (confermati da ### in quanto la fotografia che ritrae la ### seduta allo stesso tavolo cui sede ###un contesto conviviale, non documenta alcuna frequentazione tra i due e non esclude l'occasionalità della partecipazione di ### a quell'incontro, peraltro risalente, secondo le stesse indicazioni giornalistiche, ad oltre sette anni fa durante i quali, evidentemente, non era stata trovata alcun'altra fotografia che ritraesse ### "insieme" con una persona che sei anni dopo sarebbe stata da lei giudicata [sottolineature nel corpo della richiesta di archiviazione]. ### canto, i commenti che negli articoli pubblicati accompagnano le fotografie, sembrano più indirizzati ad alimentare un clima di "caccia alle streghe", che ad indicare elementi dai quali ricavare motivi per cui la ###ssa ### avrebbe dovuto astenersi dal giudicare ### -sempre nella richiesta di archiviazione il ### della Repubblica sottolinea «le dimensioni dell'incontro conviviale in occasione del quale erano state scattate le fotografie pubblicate da "### ... la marginalità della partecipazione della ###ssa ### (la cui presenza era stemperata tra trenta-quaranta persone) e la occasionalità della presenza del presidente ### sopraggiunto alla fine del pranzo per assistere al taglio della torta da parte della cugina della quale si festeggiava il compleanno»; -in data 17 ottobre 2013 il GIP del Tribunale di ##### accolse la richiesta di archiviazione, facendo proprie tutte le considerazioni e le osservazioni esposte dal ### della Repubblica; -anche il GIP del Tribunale di ### rilevava che «i commenti che negli articoli pubblicati accompagnano le fotografie, sembrano più indirizzati ad alimentare un clima di "caccia alle streghe", che ad indicare elementi dai quali ricavare motivi per cui la ###ssa ### avrebbe dovuto astenersi dal giudicare ### -tutti gli articoli innanzi riportati dimostravano la chiara intenzione del giornalista ### di ledere gravemente l'immagine, la reputazione e la professionalità di ella attrice, di delegittimarne la figura professionale offrendo una rappresentazione parziale ed incompleta dei fatti e comunque senza avere verificato — come era dovere di ogni giornalista — il reale svolgimento dei fatti ed il contesto nel quale quei fatti erano avvenuti; -è principio ormai acquisito nel nostro ordinamento giuridico e affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che «in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella costituzione il suo fondamento normativo (corte cost. 184/1986, 479/1987), in particolare nell' art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; -l'art. 2 cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che «l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità; l'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela «del pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3 cpv cost. (implicitamente su questo punto corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13); infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della costituzione; trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto» (Cass., 10 maggio 2001, n. 6507); -né poteva il giornalista ### invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica; -andava subito detto che questa difesa ed ella attrice non intendevano in alcun modo negare o sottrarsi al diritto di cronaca e di critica, anche quando oggetto di tali cronache e/o critiche fosse l'attività giudiziaria; -come afferma la giurisprudenza di merito «il ### benché sia tenuto a tollerare le critiche al proprio operato, ha comunque il diritto-dovere di pretendere che il suo modo di agire venga riferito dagli organi di stampa con la necessaria chiarezza e completezza, attesi i connotati e le ricadute di pubblico interesse della funzione da lui esercitata, che, al tempo stesso, si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione» (### Brescia, 18 settembre 2008, in ### it., Rep. 2009, voce ### n. 58); -ecco allora che il diritto di cronaca e/o di critica non è assoluto, perché incontra un limite sia nella altrui reputazione e professionalità, sia nella verità dei fatti: «l'esimente del diritto di cronaca e di critica va esclusa quando non ricorre il requisito della veridicità della notizia» (Cass. civ. 23 maggio 2001, n. 7025); -d'altra parte, come afferma la Cassazione, «è corretto ritenere l'offensività, per un uomo prima che per un ### di frasi che attribuiscono fatti specifici che sottendono mancanza di personalità, di dignità, di autonomia di pensiero, di coerenza e di onestà morale, nonché comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dai propri doveri d'ufficio» (Cass. pen. 9 ottobre 1998); -il giornalista era stato certamente abile nel rappresentare i fatti in modo incompleto e parziale, colorandoli con asserzioni non veritiere e con suggestive allusioni al fine di colpire l'immaginario collettivo, nel "creare" o nell'utilizzare altri soggetti per affermare cose non vere; -come affermato da Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11060, «l'esimente del diritto di cronaca non può essere invocata dal giornalista che, negli articoli in cui dà conto delle dichiarazioni con cui un soggetto ha leso la reputazione di un terzo, aggiunga ulteriori circostanze, oggettivamente false, atte ad accreditare presso il pubblico un'impressione di veridicità del contenuto delle anzidette dichiarazioni»; -in questo modo non aveva informato i lettori, ma aveva dato loro una percezione distorta della professionalità e della personalità di ella attrice; - ci si trovava, a ben vedere, di fronte ad una aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione di ella attrice, che, come ha evidenziato la Suprema Corte, esclude l'esimente del diritto di critica (Cass. 16 maggio 2008, n. 12420); -sottolinea ancora la Suprema Corte (7 ottobre 2011, n. 20608) che «il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi»; -nella specie, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare; -sulla stessa linea è la Cassazione penale (sez. V, 21 dicembre 2000, ###, la quale afferma che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando, cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate»; -ed ancora che «nessun contesto polemico può escludere la consapevolezza di pronunciare affermazioni lesive dell'altrui reputazione, tanto meno prescindendo dalla verità o dalla verifica della verità dei fatti» (Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2010, n. ###); - evidenzia la Cassazione che «i requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza della diffamazione in danno di un ### ben noto nell'ambiente giudiziario romano, benché il fatto addebitato fosse riferito a un ufficio giudiziario del quale aveva fatto parte un ### avente il medesimo cognome del danneggiato, ma non quest'ultimo) (Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14774); -ed infine «la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore può considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca solo a condizione che le notizie rispondano al canone della verità oggettiva» (### Genova, 3 settembre 2001, in ### it., Rep. 2004, voce ### civile, n. 240); -una volta assodato che il giornalista ### aveva gravemente offeso e diffamato ella attrice ed esclusa la possibilità di invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non era revocabile in dubbio che la condotta del giornalista ### configurasse gli estremi del reato di diffamazione ai danni di ella attrice, aggravata dall'uso della stampa e dall'attribuzione di un fatto preciso e circostanziato; -a tal riguardo giovava ricordare che, secondo il disposto dell'art. 595, co. 1, 2 e 3, c.p., «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516»; -l'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, dispone a sua volta che «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258»; -orbene, era agevole riscontrare la piena sussistenza di tutti gli elementi che compongono tali fattispecie di reato in relazione ai numerosi articoli pubblicati sul settimanale ### -sotto il profilo oggettivo, era sufficiente una lettura superficiale degli articoli del #### per percepire inequivocabilmente la grave offesa arrecata alla reputazione di ella attrice, presentata alla pubblica opinione come un ### non terzo e parziale, che assolve l'imputato non perché l'accusa prospettata fosse infondata ma perché «amica di famiglia», che non ritiene di astenersi dal giudicare pur trovandosi in una situazione di incompatibilità. 
Prima della pubblicazione di tali articoli, ed a prescindere dalla loro fondatezza sotto il profilo tecnico, il giornalista ed il ### del quotidiano avrebbero dovuto verificare attentamente i fatti e riportarli nella loro effettiva portata, onde evitare di coinvolgere ella attrice in accuse gravi ed infamanti; -secondo la migliore dottrina penalistica, «###. 595 c.p., al pari del precedente, non esige un dolo specifico. Bisogna, quindi, in applicazione del concetto generale del dolo, ritenere che per la sua esistenza basti che il colpevole abbia voluto l'azione (comunicazione dell'addebito offensivo a più persone) e, nel tempo stesso, si sia almeno reso conto del discredito che col suo operato egli cagionava o poteva cagionare all'altrui reputazione»; -elementi dei quali non poteva fondatamente dubitarsi in relazione all'operato del giornalista ### -ma anche in relazione all'operato del #### il quale aveva consentito la pubblicazione degli articoli, non poteva non configurarsi la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione aggravata, o quanto meno per il reato colposo previsto dall'art. 57 c.p. («salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il ### o il ### responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, e punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo»); -le condotte del giornalista e del ### concretizzavano comunque gli estremi dell'illecito e###tracontrattuale e### art. 2043 c.c., in quanto caratterizzate dalla colpevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, cui deve ricondursi eziologicamente l'enorme discredito ad esso arrecato (cfr.  per tutte Cass. 2 luglio 1997, n. 5947); -tutti i convenuti dovevano comunque rispondere dei danni arrecati all'attrice; -quanto al giornalista ed al ### del settimanale, vale il principio secondo cui «affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso; ne consegue che il ### responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso rispondere a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso rispondere a titolo di dolo)» (così Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); -né poteva revocarsi in dubbio il fatto che la responsabilità del ### del settimanale, promanando dalla commissione di un fatto astrattamente previsto come reato (concorso in diffamazione aggravata, ovvero, subordinatamente, del reato di cui all'art. 57 c.p.), si estenda anche alla sanzione pecuniaria e### art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47; -anche a tal riguardo è stato più volte affermato che: «in tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al ### del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato» (così Cass. pen, sez. V, 15 marzo 2002; in termini, #### 13 aprile 2000, in ### it., 2000, I, 3004); - quanto alla sussistenza della responsabilità solidale dell'editore, essa trova pieno fondamento normativo nell'art.  11 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, secondo cui «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore» ed include anche l'obbligo del risarcimento del danno non patrimoniale; -secondo la giurisprudenza, infatti, «la obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto, che dell'evento è tenuto a rispondere (nel caso di specie il principio è stato affermato a proposito della responsabilità dell'editore di un quotidiano in relazione al danno conseguente a una diffamazione a mezzo stampa)» (così Cass. 3 marzo 2000, n. 2367; in termini, Cass. 19 settembre 1995, n. 9892; #### 25 marzo 1998, in ### it., Rep. 2000, voce ### ed editoria, n. 13, secondo cui «la corresponsabilità dell'editore e del proprietario della pubblicazione va riferita a tutti i danni derivanti dal reato, sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale, sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile»; ### Roma 6 aprile 1988, ivi, ### 1988, voce cit., n. 83, secondo cui «in caso di pubblicazione di articoli lesivi della reputazione e dell'onore la responsabilità per il fatto del giornalista e del ### responsabile si estende, e### art. 2049 c.c. e 11, 1.  47/1948 al proprietario e all'editore senza necessità che il danneggiato debba proporre la propria domanda nei confronti dei primi»); -né l'editore può ritenersi esonerato dalla riparazione pecuniaria contemplata dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, posto che «per essere passibili della sanzione civile della riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 1. n. 47/1948 è necessario e sufficiente dovere rispondere civilmente dei danni da reato di diffamazione a mezzo stampa o avere la veste di responsabile civile, con la conseguenza che la stessa sanzione può essere applicata sia al ### responsabile — quando la sua responsabilità sia dichiarata non in concorso con l'autore del reato, ma e### art. 57 c.p. per omesso controllo colposo — sia all'editore civilmente responsabile, in solido con l'autore della diffamazione, ai sensi dell'art. 11 1. n. 47/1948» (così #### 16 aprile 2004, in ### giur. civ., 2004, I, 500; in termini, #### 13 aprile 2000, in ### it., 2000, I, 3004); -orbene, la lesione della reputazione, della professionalità e della stessa identità personale e sociale di ella attrice, che come detto integrava la fattispecie penalmente rilevante della diffamazione, determinava il sorgere dell'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale patito da ella attrice; -a tale riguardo era utile richiamare la nota sentenza delle ### unite (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), le quali nell'affermare che «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate», hanno stabilito che «il danno non patrimoniale risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati e### ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal ### -relativamente poi al danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, quali la reputazione, l'onore, il nome, l'immagine, la professionalità, come è nel caso di specie, le ### hanno sancito che il danno «è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità»; -inoltre, sempre secondo Cass., sez. un., n. 26972/2008, «quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità)»; -orbene, ella attrice aveva subito danni notevolissimi dalla campagna diffamatoria del giornalista ### -l'immagine che il giornalista aveva inteso offrire ai suoi lettori era stata quella di un ### non terzo e parziale, che aveva assolto l'imputato non perché l'accusa prospettata fosse stata infondata, ma perché «amica di famiglia», che non ritenne di astenersi dal giudicare pur trovandosi in una situazione di incompatibilità; - evidenziata la piena sussistenza della responsabilità di ciascuno dei convenuti, restava da dire in merito alle conseguenze risarcitorie invocate a loro carico; -orbene, la intera vicenda originata proprio dagli articoli apparsi sul settimanale ### aveva avuto una notevole diffusione non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, non fosse altro perché l'imputato, presidente della ### era il leader del partito "### (###; -peraltro secondo la Corte Suprema, «in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione sia avvenuta su quotidiani a diffusione solamente locale, l'elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi in re ipsa, poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare il discredito sociale» (così Cass. 1° agosto 2002, n. 11420); -a seguito della ricordata evoluzione giurisprudenziale, che ha portato ogni precedente categoria di danno non patrimoniale (morale soggettivo ed esistenziale) nell'alveo dell'art. 2059 c.c., senza che sia necessaria l'astratta verifica della sussistenza di un reato ed a condizione che vengano lesi diritti inviolabili di copertura costituzionale (tra i quali rientrano a pieno titolo quelli all'onore ed alla reputazione), il risarcimento deve essere unico ed omnicomprensivo; -ove mai possa contestarsi che la diffamazione a mezzo degli organi di informazione produce inequivocabilmente e direttamente una disistima della reputazione del diffamato nel proprio ambiente di relazioni professionali e sociali, deve ritenersi comunque legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, considerato che l'automatismo del nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo del contenuto e delle modalità di diffusione delle affermazioni lesive [cfr. in tal senso Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 6481; in termini, Cass. 23 giugno 2010, n. 15224, secondo cui la non futilità del pregiudizio conseguente alla lesione diffamatoria può essere provato anche mediante presunzioni semplici; Cass. 3 dicembre 2007, n. 25171, secondo cui «la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, così come per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione equitativa del ### e sfugge, inevitabilmente, ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il ### del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la sua valutazione risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata»; Cass. 8 agosto 2007, n. 17395, secondo cui «in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico»; ### Roma 6 ottobre 2011, in ### civ. e prev., 2012, 3, 938, il quale ha recentemente affermato che «ai fini del ristoro del pregiudizio non patrimoniale viene in considerazione la sofferenza patita per effetto del reato di diffamazione, ai sensi degli artt.  2043 e 2059 c.c. (secondo l'interpretazione delle S.U. n. 26972/2008). Il danno non patrimoniale, verificatane la sussistenza, non può essere liquidato che con criteri equitativi, servendosi della prova presuntiva»]; -quanto alla determinazione concreta dell'ammontare del risarcimento dovuto, noti sono i criteri elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui vanno considerati: a) il tipo della notizia diffamatoria (gravità dell'offesa); b) l'intensità dell'elemento psicologico; c) la diffusione della pubblicazione; d) l'ampiezza ed il risalto dei fatti diffamatori; e) le condizioni economiche del responsabile; f) l'utile ricavato dalla pubblicazione; g) la notorietà del soggetto offeso; h) le sue condizioni sociali e collocazione professionale; i) l'entità della lesione alla reputazione in relazione a tali contesti; -particolare importanza hanno gli elementi sub a), c), d), g) ed h), avendo la giurisprudenza di legittimità affermato in particolare che «il danno non patrimoniale derivante da diffamazione per mezzo della stampa si determina in base al criterio della gravità del fatto, considerata sia sotto il profilo oggettivo (gravità dell'accusa mossa) sia sotto il profilo soggettivo (personalità del soggetto offeso e incidenza dell'accusa sullo stesso), nonché in base al criterio della natura e diffusione del mezzo di informazione» (così Cass. 19 settembre 1995, n. 9892; in termini, Cass. pen, sez. V, 4 dicembre 1996, in ### it., Rep. 1997, voce ### penali, n. 5, che fa specifico riferimento all'entità del discredito causata all'offeso); -ad identiche conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di merito secondo cui «nella liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali arrecati alla reputazione dalla diffamazione a mezzo stampa, occorre tener conto del clamore provocato dalle pubblicazioni, della posizione sociale del soggetto diffamato, delle ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità, delle conseguenze negative nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione, ed infine della sofferenza patita per le infamanti accuse; al riconoscimento del medesimo reato consegue, inoltre, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47» (così ### Roma, 28 settembre 1993, in ### it., 1995, I, 1021; in termini, ### Venezia 29 febbraio 2000, ivi, ### 2001, voce ### civili, n. 200; ### Roma 24 novembre 1992, ivi, ### 1993, voce cit., n. 117; #### 27 giugno 1991, ivi, ### 1992, voce cit., n. 145; ### Napoli 28 ottobre 1989, ivi, ### 1990, voce cit., n. 136; ### Roma 25 settembre 1989, ivi, ### 1991, voce cit., n. 105; ### Roma 5 ottobre 1987, ivi, ### 1988, voce cit., n. 138); -muovendo da tali presupposti, nella fattispecie andavano quindi apprezzati l'estrema gravità dell'offesa diffamatoria, il grado di particolare intensità del dolo o quanto meno nella grave colpa delle condotte del giornalista e del ### per non aver operato le dovute verifiche, la ripetitività e l'alto numero degli articoli diffamatori, l'enorme diffusione della portata dell'offesa in relazione al discredito determinato non solo negli ambienti professionali, ma anche nello stesso contesto sociale, la posizione sociale e la preminente collocazione professionale di ella attrice, il giudizio particolarmente diffamatorio espresso nei suoi confronti, la natura e l'elevata diffusione del mezzo di informazione; -era quindi del tutto lecito aspettarsi la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale per la gravissima lesione della reputazione di ella attrice nella misura complessivamente indicata di € 400.000,00; -a carico dei convenuti andava infine applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47; -ed infatti tale sanzione era pienamente applicabile nella fattispecie, dovendosi aggiungere al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio (cfr. Cass. 7 novembre 2000, n. 14485); -questo perché «la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12, 1. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa — nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa — è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al ### civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.» (così Cass. pen, sez. V, 23 aprile 1991, in ### it., Rep. 1992, voce ### ed editoria, n. 15; in termini, Cass. pen, sez. V, 15 marzo 2002, ivi, ### 2002, voce ### n. 68; Cass. pen, 13 aprile 1989, ivi, ### 1990, voce ### ed editoria, n. 35); -e poiché essa deve essere commisurata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dallo stampato, risultava equa la sua liquidazione nella somma di € 100.000,00; il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n.  272, all'art. 5 dispone che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ... risarcimento del danno derivante ... da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità ... è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...»; -ella attrice aveva ritualmente promosso il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 dinanzi all'### di mediazione e conciliazione costituito presso l'Ordine degli Avvocati di ### con esito negativo dal momento che le controparti nel primo incontro fissato il giorno 25 marzo 2014 avevano dichiarato — ai sensi del 5, comma 2- bis — di non essere disponibili ad un accordo; -ultimo aspetto da trattare, potremmo dire ad abundantiam, al solo fine di sgombrare il campo da possibili eccezioni di controparte, concerneva la ragione per la quale la presente controversia veniva promossa dinanzi al ### di ### -dopo pronunce contrastanti anche della Corte di Cassazione, la questione della competenza del ### era stata finalmente risolta dalle ### le quali, con l'ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661 hanno affermato che «in relazione alle controversie scaturenti dalla lesione di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), prodotti dai mass media, il foro competente per l'instaurazione della lite è quello ove l'attore danneggiato ha il proprio centro di interessi, che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo ovvero con la sede legale, se offesa sia una persona giuridica; non può essere ritenuto competente il ### del luogo in cui il convenuto danneggiante abbia la propria sede legale né quello ove lo stesso disponga dei propri uffici più importanti»; -ne deriva che alla luce di questa decisione la controversia doveva essere promossa dinanzi al tribunale di ### competente per territorio e per valore, dal momento che ella attrice risiedeva a ### -poiché ella attrice, all'epoca, ricopriva le funzioni di ### di Corte di appello presso la Corte di Appello di ### sezione distaccata di ### ne derivava che, nella specie, non trovava applicazione l'art. 30 bis c.p.c., il quale statuisce che «le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il ### esercita le proprie funzioni, sono di competenza del ### ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale». 
Tutto quanto sopra premesso, l'attrice ### come sopra rappresentata e difesa concludeva chiedendo che: -fosse accertata e dichiarata, in via incidentale, la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art.  595, 3° comma, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. e dell'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, a carico del #### autore degli articoli comparsi sul settimanale ### del 20 febbraio 2013, 27 febbraio 2013, 6 marzo 2013, 13 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 24 luglio 2013; -fosse accertata e dichiarata in via incidentale, la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 595, 3° comma, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. e dell'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, in concorso con il #### ovvero, subordinatamente, degli estremi del reato di cui all'art. 57 c.p., a carico del #### nella sua qualità di ### responsabile del settimanale ### relativamente alla pubblicazione degli articoli comparsi sui numeri del 20 febbraio 2013, 27 febbraio 2013, 6 marzo 2013, 13 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 24 luglio 2013; -fosse accertata e dichiarata, in ogni caso, l'illiceità civile della condotta in relazione alla quale erano stati evocati in giudizio i ###ri ### e ### nelle rispettive qualità, e il ### -per l'effetto, fossero condannati gli stessi ###ri ### ed ### in solido tra loro e con il ### quest'ultimo in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ella attrice della complessiva somma di € 400.000,00, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta equa dall'On.le ### adito, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla data dell'evento lesivo fino a quella dell'integrale pagamento; -per l'effetto, fossero condannati gli stessi ###ri ### e ### in solido tra loro e con il ### n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ella attrice della ulteriore complessiva somma di € 100.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria e### art. 12, L. 8 febbraio 1948, n. 7, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta equa dall'On.le ### adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla data dell'evento lesivo fino all'integrale pagamento; -fossero condannati, altresì, i convenuti, in solido tra loro, all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata per l'udienza del 6.10.2014, si costituivano in giudizio i ridetti convenuti, i quali a loro volta esponevano che: - prima di entrare nel merito della vicenda (per accertare comunque, in concreto, l'infondatezza delle avverse richieste), andava eccepita, in via pregiudiziale e/o comunque preliminare, l'incompetenza per territorio del ### di ### a decidere l'odierna causa sotto diversi profili; -la questione controversa della competenza territoriale del ### adito, peraltro, veniva accennata da controparte (pag. 36 citazione) "ad abundantiam, al solo fine di sgombrare il campo da possibili eccezioni di controparte"; - l'attrice, infatti, dopo aver citato la decisione delle ### della Cassazione del 13 ottobre n. 21661 scrivendo che (pag. 37 citazione) "alla luce di questa decisione la controversia" doveva "essere promossa dinanzi d ### di ### competente per territorio e per valore, dal momento che la ###sa ### risiede a ###, sostiene che nel caso in esame non troverebbe applicazione l'art. 30 bis c.p.c., atteso che "la ###ssa De felice ricopre attualmente le funzioni di ### di Corte d'Appello presso la Corte d'Appello di ### sezione distaccata di ###; -tale prospettazione non convinceva e si eccepiva quindi l'incompetenza territoriale del ### adito sotto i profili di seguito indicati; --anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, si riteneva che nel caso in esame vada applicato quanto disposto dall'art. 30 bis c.p.c.; -come noto, l'articolo in questione sancisce che "Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il ### esercita le proprie funzioni, sono di competenza del ### ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale"; -successivamente, con sentenza 147 del 2004, era intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un ### nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale; -venendo ora al caso di specie, atteso che l'attrice chiedeva nel presente giudizio, seppur incidentalmente e ai fini risarcitori, che il ### civile accertasse (ved. avverse conclusioni) "la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 595, 3° comma, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. e dell'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47" era chiaro che ci si trovasse di fronte a una delle fattispecie residuali di applicazione della norma colpita, per il resto, dalla dichiarazione di incostituzionalità; -come statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza "ove sia esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, l'azione è regolata dall'art. 11 cod. proc.  pen., che sottrae all'ordinaria competenza territoriale ed assoggetta ad una regola di competenza derogatoria i procedimenti penali in cui un ### assuma la qualità di persona sottoposta ad indagine o di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, e che sarebbero di competenza di un ufficio giudiziario del distretto in cui egli esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto. ### può peraltro essere esercitata direttamente in sede ###toglie che - dovendo il ### civile valutare il fatto di reato in via incidentale, così giudicando la stessa vicenda per la quale il legislatore, nel processo penale ha previsto lo spostamento di competenza - anche in tal caso ricorrano le ragioni del bilanciamento di interessi cui si ispira la regola di competenza derogatoria posta dall'art. 11 cod. proc. pen."; -se, quindi, detta norma si applicava anche ai casi come quello in oggetto, la questione non mutava per il sol fatto che l'attrice svolgesse ora le proprie funzioni all'interno di un distretto di Corte d'Appello, quello di ### all'interno del quale non rientra il ### di ### atteso che si sarebbe dovuto far riferimento al momento in cui erano usciti gli articoli sulla scorta dei quali controparte avanzava oggi la propria richiesta risarcitoria, ovvero al momento in cui la stessa svolgeva le proprie funzioni di ### a ### -diversamente non si seguirebbe la ratio che aveva sorretto anche la citata sentenza della Corte Costituzionale che è fondata proprio sul "bilanciamento - alla quale questa Corte si è più volte riferita - fra i due interessi, entrambi costituzionalmente garantiti, all'imparzialità-terzietà del ### ed all'effettività della tutela giurisdizionale nella specifica categoria di controversie"; -ed allora, considerata l'applicazione, nel caso in esame, di quanto statuito dall'art. 30 bis c.p.c. in riferimento all'art. 11 c.p.p., dalla tabella prevista per gli “spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un ### assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato” dal distretto di ### si sarebbe passati a quello di ### -considerato, però, così come previsto dal 2^ comma dell'art. 11 c.p.p., il fatto che “Se nel distretto determinato ai sensi del comma I il ### stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il ### che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1”, la medesima tabella prevedeva che dal distretto di ### la competenza fosse spostata a ### -ecco, quindi, che sulla scorta di quanto sopra, il ### territorialmente competente a decidere le domande avanzate nel presente giudizio dalla ###ssa ### non avrebbe potuto che essere il ### di ### -premesso quanto sopra, senza che ciò potesse in alcun modo essere considerata rinuncia, neanche parziale, a quanto eccepito (con la competenza territoriale indicata nel ### di ###, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ### adito avesse ritenuto di non dover aderire alla tesi prospettata con applicazione dell'art. 30 bis c.p.c., l'adito ### di ### sarebbe stato comunque territorialmente incompetente anche sotto un altro rilevante profilo; -nel presente giudizio, infatti, l'attrice aveva citato ### (il giornalista), il #### (### responsabile del settimanale ### anche al momento dell'uscita degli articoli) e la ### (### editrice del settimanale); -orbene, era evidente che, così facendo, l'attrice si era ### avvalsa del disposto di cui all'art. 33 c.p.c. che, come era noto, regolava il cumulo soggettivo di cause contro più convenuti (il caso di specie) ove esistesse una connessione qualificata per l'oggetto e per il titolo; -in tali casi, infatti, l'articolo in questione (33 c.p.c.) autorizza l'attore e/o l'attrice a proporre cumulativamente le cause, davanti al ### del luogo di residenza o domicilio" di ### uno dei convenuti, ma con riferimento esclusivo, dunque, ai soli cd. "fori generali" delle persone fisiche e/o giuridiche individuati dagli artt. 18 e 19 c.p.c.; -l'art. 33 c.p.c., peraltro, non ammette pacificamente una interpretazione estensiva (ed analogica) e, pertanto, non consente la proposizione cumulativa delle domande contro una pluralità di convenuti, né dinanzi al foro elettivo o convenzionale (ancorché esclusivo) di uno di essi, né dinanzi ad altri fori diversi da quelli di residenza o domicilio di uno dei convenuti; -la stessa costante giurisprudenza, peraltro, ha avuto modo di sottolineare che "La modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute" (Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9369. in Giust. Civ., Mass. 2000, 1552); -ancora: "In tema di competenza territoriale, il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33 c.p.c.), non suscettibile di interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza solo con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 c.p.c., operanti nei riguardi di una delle parti convenute" (Cass. Civ., sez. I, 11 gennaio 2001, n. 313, in Giust. Civ., Mass. 2001, 65); -da ultimo: "###. 33 c.p.c., il quale, in ipotesi di cause contro più persone connesse per l'oggetto o per il titolo, che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi in applicazione dei criteri di competenza territoriale dettati dagli art. 18 e 19 c.p.c., consente l'instaurazione di un unico processo davanti al «### del luogo di residenza o domicilio di una di esse», si riferisce esclusivamente al foro generale della persona convenuta e, pertanto, non autorizza detto simultaneo processo davanti a un ### che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal comma 2 dell'art. 18 c.p.c. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello Stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ai diritti di obbligazione" (Cassazione civile , sez. I, 11 giugno 2007, n. 13675, in ### al diritto 2007, 39 65); -andava prodotto, sul punto, un precedente del ### di Roma (anche qui si lamentava una presunta diffamazione a mezzo stampa) nel quale l'attore aveva utilizzato lo strumento processuale del cumulo soggettivo previsto dall'art. 33 c.p.c. senza, però, scegliere per il giudizio nessun foro generale dei convenuti; -aveva statuito, quindi, il ### che: "l'attore ha proposto una domanda nei confronti degli attuali convenuti avvalendosi dell'art. 33 c.p.c. che regola il cumulo soggettivo di cause contro più convenuti, ove esista una connessione per l'oggetto o per il titolo. In base a tale norma l'attore può proporre cumulativamente le causa "davanti al ### del luogo di residenza o domicilio" di uno dei convenuti. Si tratta di un riferimento esclusivo ai soli c.d. fori generali" delle persone fisiche e/o giuridiche, individuabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c.. La norma non è però suscettibile di interpretazione estensiva e pertanto non permette la proposizione cumulativa delle domande né dinanzi al foro elettivo o convenzionale, ancorché esclusivo, di uno solo dei convenuti, né dinanzi a fori diversi da quello della residenza e del domicilio, come quelli di cui all'art. 18, 2 co., o di cui all'art. 20"; -alla luce di quanto sopra, quindi, e sempre in subordine rispetto all'indicazione del ### di ### per l'applicazione dell'art. 30 bis c.p.c.., non si poteva non prendere atto del fatto che, in realtà, nessuno dei criteri di collegamento residenza o domicilio e sede) previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c., relativi ai cd. "fori generali" delle persone fisiche e giuridiche, consentisse di individuare il ### di ### quale ### territorialmente competente a conoscere della controversia radicata dagli attori; -a tale proposito, andava rilevato che la ### S.p.A. risultava avere la propria sede ###, il #### la propria residenza in #### 35 e il ### la residenza in ### ( RM), ### 13; -nessuna delle suindicate località era pacificamente ricompresa nella competenza del ### di ### -ciò premesso, quindi, in base alla regola del cd. "cumulo soggettivo" dell'art.  33 c.p.c., l'azione in questione (sempre in via subordinata rispetto all'applicazione dell'art. 30 bis c.p.c.) avrebbe dovuto essere promossa innanzi o al ### di ### (sede legale di ### e residenza del ####, o al ### di Civitavecchia (residenza del convenuto ###, ma mai, comunque, avanti al ### di ### -quanto agli altri ### fori "alternativi" astrattamente previsti dall'art. 20 c.p.c., non poteva non rilevarsi la loro concreta inapplicabilità nel caso di specie, alla luce del fatto che gli stessi fori alternativi perdevano tale qualità in base all'applicazione dell'art. 33 c.p.c., con l'onere, da parte di chi eccepiva l'incompetenza per territorio, di contestare solo il criterio indicato e non, anche, tutti gli altri astrattamente individuabili; -conseguentemente, agli stessi criteri, controparte non avrebbe potuto far riferimento controparte al fine di radicare il presente giudizio avanti ad un ### territorialmente incompetente; -sotto questo profilo, anche la giurisprudenza citata da controparte non si riteneva potesse superare il fatto ### che la causa fosse stata promossa nei riguardi di più convenuti con applicazione, quindi, di quanto previsto dall'art. 33 c.p.c.; -nel caso in esame, infatti, era l'applicazione dell'art. 33 c.p.c. a superare ogni quesitone relativa ai fori alternativi di cui all'art. 20 che la stessa sentenza della Suprema Corte citava nella propria motivazione; -in ogni caso, sempre in mero subordine senza rinuncia alcuna a quanto sopra eccepito, andava sottolineato come "La lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica obbliga l'autore dell'illecito a risarcire il danno cagionato determinando, quindi, l'insorgenza di un'obbligazione di fonte e###tracontrattuale. Al fine del radicamento della competenza in materia di adempimento di obbligazioni nascenti da fatto illecito l'art.  20 c.p.c. individua il foro alternativo del forum "destinatae solutionis" e del "forum commissi delicti”; -infatti, in tema di risarcimento di danno e###tracontrattuale per diffamazione commessa a mezzo stampa, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. era, alternativamente, il ### del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, perciò, idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti, ovvero il ### del luogo ove il danneggiante ha la residenza od il domicilio ('forum destinatae solutionis'), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza" (#### III, 17 maggio 2011 n. 1710); -quindi, considerato che per il settimanale ### la stampa viene effettuata a ####, ### 2, atteso che le sede legale della ### è a ### così come la residenza del #### mentre la residenza di ### risulta essere a ### l'eventuale competenza territoriale anche sotto tali profili non mutava, trattandosi in ogni caso del ### di ### o di quello di ### -quanto al merito della causa per sottolineare sin da subito che, contrariamente a quanto così tenacemente sostenuto da controparte nell'avversa citazione, gli articoli così censurati dall'attrice non rivestivano in alcun modo le caratteristiche ### lamentate dalla stessa; -nella citazione, infatti, si parla di una "violenta campagna diffamatoria nei confronti della ###ssa ### diretta al solo scopo di delegittimarne la figura professionale, campagna condotta da varie testate giornalistiche e siti internet e basata su un presunto legame che sarebbe esistito tra la stessa ###ssa ### e la sorella dell'imputato ### e, partendo da tale presupposto, si forniva una lettura degli articoli pubblicati su ### parziale ed errata; -come ben noto, infatti, la (presunta e contestata) lesività degli stessi articoli non poteva certo essere intesa in modo generico, atteso che, nell'ambito dei diversi articoli pubblicati sul settimanale ### occorreva soffermarsi sui passi e sulle singole affermazioni che la ###ssa ### (comunque erroneamente) considerava diffamatori e lesivi della propria persona, circoscrivendo, così, il perimetro all'interno del quale il giudizio del ### avrebbe dovuto formarsi; -fatta questa debita premessa, era d'obbligo però contestare, sin da subito, l'avversa prospettazione secondo la quale l'obiettivo degli articoli pubblicati su ### di cui si sarebbe detto poi, sarebbe stato, nella sostanza, quello di attaccare l'attrice delegittimandone, in sostanza, la propria figura di ### -in realtà, i diversi articoli, lungi dall'avere tale scopo, rappresentavano il frutto di una delicata quanto scrupolosa indagine giornalistica, condotta da ### che aveva scritto e riferito circostanze, nomi e fatti dopo che degli stessi aveva avuto un serio e concreto riscontro; -come si sarebbe visto nel prosieguo, infatti, il giornalista, contrariamente alla tesi di controparte, non aveva certo creato, per utilizzare le parole indicate nella citazione, nessuna “figura della sconosciuta amica di Vendola” facendo di “fatto dire a lei una frase che era invece propria del giornalista”, né aveva utilizzato una "terza persona, il ### Santorsola” al quale, secondo l'avversa tesi, il giornalista avrebbe fatto dire qualcosa utilizzato poi dal medesimo per attaccare l'attrice, atteso che, come si sarebbe provato, tutto quanto scritto era stata realmente detto al giornalista che, sul punto, non si era certo inventato nulla; -ma andando con ordine, rileggendo in ordine cronologico quanto pubblicato sul settimanale ### oggetto del presente giudizio e valutando, articolo per articolo, quello che, in concreto, veniva considerato diffamatorio dall'attrice, per poi valutare, al termine, se quanto pubblicato non potesse legittimamente essere inquadrato (come si credeva) nell'ambito di un corretto e legittimo esercizio del diritto di cronaca/critica e### art. 21 Cost., andava svolto il seguente discorso differenziato; -in ordine all'articolo pubblicato su ### del 20.2.2013 dal titolo "Le relazioni pericolose della sorella di ###, in tale articolo, anzitutto, si dava atto di una notizia che poi era quella che, nella sostanza, aveva portato il giornalista di ### ad occuparsi del caso con gli sviluppi che successivamente lo stesso aveva avuto; -la notizia era il fatto che, a fine gennaio 2013, il procuratore di #### aveva convocato "nel suo ufficio ### sorella del governatore pugliese"; -a questo punto il giornalista spiegava che la convocazione aveva ad oggetto frequentazioni della signora con il ### che, "tre mesi prima, aveva assolto il fratello"; -scriveva, infatti, ### "«è mai stata a casa della dottoressa ###» è stata la domanda ripetuta più volte da ### La donna ha negato. «Anche se da qualche anno ho improvvisi vuoti di memoria e per questo sono andata anche da un neurologo» precisa ### a ### avvolta dagli effluvi del suo elegante parfum bar, una boutique per amanti delle essenze esclusive" dove ### intervista lungamente proprio la sorella del ### -l'articolo così continuava: "### sua deposizione a #### ha ammesso la conoscenza (più che l'amicizia) con il ### a partire dal 2004, in seguito alle frequentazioni con ### e#### barese e oggi parlamentare pd, e con la di lui moglie, ### altra p.m. del capoluogo pugliese. Ha dichiarato la sorella di ### «Ho condiviso amici e feste con ### per diversi anni, con una cadenza di circa un incontro al mese, sino al 2009, da allora, dopo che è mancato mio padre, ci saremo viste cinque o sei volte, non di più». Facciamo qualche conto: un incontro al mese per quattro anni, più altre cinque o sei serate, fa più di una cinquantina di occasioni conviviali trascorse con la stessa compagnia, ### compresa"; -già questa prima lettura smentiva in modo netto l'affermazione di controparte secondo la quale il giornalista, peraltro a seguito di un'intervista con ### mai smentita dall'interessata e, in ogni caso, legittimamente registrata, non avrebbe, in tutti i suoi articoli, parlato (pag. 6 citazione) "delle motivazioni che [avevano] portato il ### ad assolvere gli imputati, [evidenziando] invece fatti esterni, peraltro esposti in modo suggestivo, incompleto, parziale, al fine di indurre il lettore invece a ritenere che l'assoluzione dell'imputato ### [trovasse] la sua ragione in un altro ### (ossia l'amicizia" tra il ### e la sorella), al fine evidente di danneggiare l'immagine, la professionalità, la storia personale della ###ssa ###; -orbene, fermo restando il fatto che qui non si discuteva in alcun modo delle motivazioni giuridiche e della solidità processuale della sentenza emessa dall'attrice (non ne era la sede), era chiaro che la questione era invece squisitamente giornalistica e che, come tale, il giornalista non faceva altro che dare atto di quanto al medesimo riferito dalla ### che parlava di "conoscenza" e non di "amicizia"; -questo era quello che aveva scritto ### non altro; -nel prosieguo dell'articolo ### spiegò quanto già emerso e pubblicato da altri organi di stampa, ovvero che dopo l'assoluzione, da parte della ###ssa ### del ### "### e ### [avevano] presentato una segnalazione ai loro superiori: «### stati ,contattati da molti amici e colleghi» avevano scritto i due p.m. «che ci hanno chiesto come fosse stato possibile che a giudicare il governatore fosse stata un'amica della sorella di ### Ci sono arrivati messaggi sul telefonino, alcuni colleghi si sono meravigliati del fatto che non avessimo ritenuto di rilevare formalmente nel processo questa circostanza». La domanda è: perché la questione è stata sollevata soltanto dopo la sentenza? La spiegazione dei due magistrati è duplice: solo al termine del processo avrebbero scoperto che il rapporto tra ### e il ### era in città «un fatto notorio»; in più, hanno scritto, «l'eventuale astensione, nel caso il ### non si sentisse sereno, è rimessa dal codice unicamente alla discrezionalità del ### La lettera «riservata e personale», 24 ore dopo l'invio, è stata pubblicata sulla Repubblica, nelle cronache baresi. Immediatamente quasi tutti i p.m. della procura hanno espresso solidarietà a ### come la locale sezione dell'associazione dei magistrati. Mentre i consiglieri di ### (la corrente di sinistra) del Csm avrebbero proposto l'apertura di una pratica per incompatibilità ambientale contro ### Il tutto «solo e sorprendentemente sulla base di notizie di stampa» ha sottolineato la p.m. in una nota scritta"; -qui era chiaro che ogni considerazione dell'attrice sulla condotta di citati pubblici ministeri i quali (pag. 2 Avv. citazione) "si erano ben guardati dal prospettare nella competente sede giudiziale siffatti dubbi, ad esempio invitando il ### ad astenersi o anche ricusandolo", era questione che non poteva certo investire il giornalista il quale, invece, diede correttamente la notizia di indubbio e rilevante interesse pubblico; -ma v'era di più; - ### nel proprio articolo, correttamente riferiva che la ###ssa ### "prima della sentenza sul presidente della regione... aveva scritto al suo capo per informarlo di conoscere ### facendo riferimento alcune cene a casa di amici comuni, tra cui una nell'appartamento del p.m. ### Ma quella segnalazione non aveva avuto conseguenze"; -l'informazione, quindi, risultava corretta ed erano indicate in modo chiaro e specifico le diverse fonti; -il virgolettato era attribuito alle persone che venivano citate nell'articolo e il resto dello stesso era la cronaca di quello che stava accadendo; -il presente giudizio, infatti, doveva attenersi scupolosamente a quanto pubblicato negli articoli di ### nei singoli passi considerati lesivi dalla ###ssa ### chiarendo che la ### posizione del giornalista è quella di dare le notizie verificando le stesse, indipendentemente dal fatto che le stesse siano, per così dire, "favorevoli" o "sfavorevoli" all'una o all'altra parte nell'ambito del contrasto che si era venuto a creare a ### -nell'articolo, peraltro, si parlava di una fotografia (a dire del giornalista già offerta a ### che, avrebbe ritratto "allo stesso tavolo ### e ### il ### dell'udienza preliminare che lo ha assolto, ### non lo esclude: «Ma di certo non si può trattare di istantanee recenti e quindi riferibili ai mesi delle inchieste su mio fratello"; -anche qui ### scriveva quello che emergeva dall'intervista con la ### tant'è che poi, nell'articolo, si faceva l'ipotesi che la fotografia potesse essere stata fatta "«### alla festa per i miei quarant'anni, in una discoteca di ### nel 2005. Fu un party con 400 invitati dopo la vittoria di ### alle elezioni. Oppure ai festeggiamenti in una masseria di ### per i miei 42 anni e mezzo»" e, da ultimo, "un pranzo in onore della cugina ### commercialista, in un lido di ### nel 2006: «Lì eravamo una quindicina di persone e uno scatto con ### e ### nella stessa inquadratura non posso escluderlo»"; -a questo punto, l'articolo si chiudeva con una annotazione di carattere giudiziario considerata però (pag. 7 citazione) "chiaramente diffamatoria nei confronti della ###ssa ###; -il passo doveva essere così riportato: "il 7 gennaio l'assessore regionale alle ### pubbliche ### e il governatore ### sono stati assolti dall'accusa di diffamazione. Li aveva denunciati il giornalista di ### bollato in un comunicato ufficiale della regione come «ignorante» e «mestierante», oltre che come cronista che <cazzeggia a fini di lotta -###. Chi ha chiesto l'archiviazione? ### lei, ### imperturbabile alle polemiche"; -partendo dal presupposto che la notizia dell'archiviazione della denuncia del giornalista ### era notizia verificata col medesimo giornalista così come si sarebbe provato in corso di causa, al di là della questione -processuale"; -evidenziata in citazione su chi richiedesse l'archiviazione e chi, invece, su tale richiesta decidesse, non pareva si potesse considerare in qualche modo diffamatoria o denigratoria la locuzione finale utilizzata nell'articolo, ovvero che la ###ssa ### fosse "imperturbabile alle polemiche"; -non poteva, di certo, detta affermazione ledere sotto nessun profilo la persona dell'attrice, né mettere in dubbio in alcun modo la professionalità della stessa come ### che aveva deciso la questione; -quanto, poi, all'articolo pubblicato su ### del 27.2.2013 dal titolo "### giudici a tavola con ###, andava osservato quanto di seguito dedotto; -con l'articolo del 27.2.2013, ### continuò ad occuparsi della questione delle fotografia che avrebbe ritratto, allo stesso tavolo, il ### con alcuni magistrati tra cui l'attrice; -a tal proposito, nonostante le infondate affermazioni di controparte secondo le quali il giornalista, continuando "nella sua campagna diffamatoria" avanzando dubbi sul fatto che le cose fossero, nella realtà, andate come descritto nell'articolo, scriveva quanto di seguito (pag. 8 citazione): "il giornalista ### attribuisce a questa sconosciuta signora, che peraltro si professa amica del ### un'affermazione a dir poco allusiva ma del tutto falsa: <### non gliela posso dare (la fotografia). 
Pubblicarla adesso, a pochi giorni dalle elezioni, sarebbe dirompente: è un'immagine dove si vede un'amicizia, una familiarità. Stanno proprio vicini. ### e ###"; -sempre ad avviso di controparte, il giornalista avrebbe utilizzato (sempre pag. 8 citazione) "una fantomatica persona per farle dire una cosa assolutamente falsa e cioè che tra il presidente ### e la ###ssa ### vi è amicizia, familiarità, dal momento che <stanno proprio vicini>". Partendo da tale (vedremo poi errato!) presupposto, ci sarebbe quindi una elidente diffamazione ai danni dell'attrice (ancora pag. 8 citazione) "dal momento che nessuna amicizia vi è tra la ###ssa ### e il ### Diffamazione che non viene meno per il sol fatto che il giornalista ha creato la figura della sconosciuta amica di ### ed ha fatto dire a lei una frase che è invece propria del giornalista"; - tale affermazione era errata; -### infatti, non si era creato nessuna fantomatica sconosciuta, ma aveva invece intervistato, nella scrupolosa ricerca delle notizie e nella corretta individuazione delle fonti, la collega giornalista ### la quale fu la persona che, per prima, mostrò a ### la fotografia che poi sarebbe stata pubblicata; -la ### che mostrò la foto ad ### in quanto presente al pranzo e seduta al tavolo con la ###ssa ### comunicò ad ### che la foto era del 2006 (in realtà 2007 ma poco cambiava), ma che non l'avrebbe pubblicata e tanto meno consegnata ad ### -la giornalista, poi, diceva testualmente ad ### che "il fatto è che pubblicarla adesso sarebbe dirompente perché tra l'altro è una foto in cui, cioè, si vede un'amicizia insomma, cioè una familiarità, un afflato"; -su questo si indicava, sin d'ora, come teste proprio la giornalista ### -nessuna invenzione, quindi, ma scrupolosa ricerca delle fonti e indicazione, nell'articolo, di circostanze riferite da una persona che era al tavolo con l'attrice nella foto che sarebbe stata poi pubblicata su ### -medesima questione (ovvero verità di quanto riportato con corretta indicazione della fonte) valeva anche per quanto contestato dall'attrice riferito ad altro passo del medesimo articolo; -scriveva controparte (pag. 8 citazione): "è diffamatorio un altro passo dell'articolo apparso sul numero di ### del 27 febbraio 2013. Anche in questo caso il giornalista utilizza una terza persona, il ### Santorsola, <che conosce ### dai tempi dell'###, al quale fa dire che <quando ### ha dichiarato che in caso di condanna si sarebbe ritirato dalla vita politica, indubbiamente ha esercitato una forte pressione psicologica sulla mia amica ###"; -anche in questo caso, l'affermazione era errata e la tesi avanzata infondata; -il giornalista ### non "utilizza una terza persona" alla quale "fa dire" qualcosa, ma scrive correttamente nell'articolo quello che il ### gli aveva concretamente riferito nel corso della conversazione avvenuta con lo stesso; -ancora, quindi, nulla di inventato da parte del giornalista di ### - sotto tale profilo, era utile, sin d'ora, sottolineare come le dichiarazioni rese ad ### nel corso di una intervista, togliessero ogni dubbio sul fatto che le stesse potessero in qualche modo essere considerate non vere e comunque, in ogni caso, fermo restando il fatto che non le si considerava certamente diffamatorie"; -di queste dichiarazioni, eventualmente, non avrebbe potuto certo essere chiamato a rispondere il giornalista (### che le aveva riportate nel proprio articolo, “atteso che le stesse erano state riferite proprio nel corso di una intervista”; -a tal proposito, era utile ricordare che il caso di pubblicazione di dichiarazioni rilasciate da terze persone costituisce un'ipotesi del tutto peculiare da tempo oggetto anche di un vivace contrasto giurisprudenziale; -come noto, infatti, in tema di dichiarazioni ### diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un'intervista, ad un primo indirizzo in base al quale a carico del cronista sussiste sempre il limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare, se ne è contrapposto un altro, secondo cui l'obbligo della verità, cui deve attenersi il giornalista, avrebbe ad oggetto solo la fedeltà al testo dell'intervistato e non anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, purché di interesse pubblico; -in tal senso sarebbe configurabile l'esimente putativa del diritto di cronaca in favore del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'intervistato, quanto dalle qualità di quest'ultimo idonee a determinare un particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni; -il riferito contrasto è stato risolto, come noto, dalla sentenza n.  ###/2001 delle ### della Corte di Cassazione; -la stessa afferma, in particolare, come il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati, non possa "ritenersi suscettibile di generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti in cui uno dei tre suddetti requisiti, e cioè l'interesse sociale della notizia, può acquistare un importanza tale da comportare anche la prevalenza -nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronacasugli altri due". Ciò può verificarsi, in particolare, quando un personaggio che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale "rilasci dichiarazioni pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati"; -in tal caso, continua la Corte di legittimità "è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate" ovvero "dalla intrinseca offensività delle espressioni utilizzate", che non possono influire sulla responsabilità penale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni"; - in ipotesi siffatte è perciò indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in sé della dichiarazione del personaggio qualificato, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (così, sempre, Cass. Pen., Sez. ####/2001); -traendo le conclusioni dal ragionamento sopra riportato, la Cassazione si è pertanto pronunciata in ordine al quesito se sia configurabile, e in quali limiti, la responsabilità penale di un giornalista che riporti il testo di un intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi, affermando che "Il giornalista che assuma una posizione imparziale può essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia di discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo". In tal caso infatti, "il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore"; -è evidente, quindi, che la pronuncia delle ### citata "supera" il ricordato contrasto giurisprudenziale in tema di intervista giornalistica (non già sulla base di astratte formule giuridiche bensì) affermando come, pur non potendosi ravvisare un'astratta e generalizzata "esimente da intervista", alla scriminante del diritto di cronaca non potesse attribuirsi una natura statica ed immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, abile di volta in volta a realtà diverse; -tali conclusioni, peraltro, sono state ribadite anche dalla giurisprudenza successiva al 2001; -si è precisato, in particolare, come il presupposto della verità oggettiva della notizia pubblicata debba ritenersi sussistente, qualora dall'articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese da altri "essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese e il contesto in cui ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità" (Cass. 13346/2004); -in altri termini, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa, non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé e, pertanto, indipendentemente dalla verità del suo contenuto; -ciò posto, sempre in riferimento all'articolo del quale si discuteva, nessun carattere diffamatorio avrebbe potuto inoltre avere quanto scritto da ### il quale, dopo aver riportato le dichiarazioni di ### così scriveva: "Ha ragione: forse vuole dire che non dev'essere stato agevole, per un ### che ha frequentato familiari e amici del governatore pugliese, emettere una sentenza dalla quale avrebbe potuto dipendere la sua carriera politica"; - sosteneva all'attualità controparte come sarebbe evidente (pag. 9 citazione) "il discredito che il giornalista lancia nei confronti della ###ssa ### incline a suo dire ad assolvere solo perché in caso contrario sarebbe finita la carriera politica del ### Mai il giornalista si è preoccupato di leggere ed esaminare la sentenza resa dalla ###ssa #### in presenza di un'altra notizia falsa e diffamatoria, che viene tuttavia prospettata come verità assoluta, sì da ingenerare nel lettore la convinzione che la ###ssa ### ha assolto il presidente ###perché l'accusa nei suoi confronti era infondata ma per evitare che la condanna comportasse la fine della carriera politica del ###; -tale forzata interpretazione non poteva essere accolta; -### infatti, non parlava certo delle motivazioni giuridiche che avevano portato la ###ssa ### ad assolvere il presidente ### dalle accuse che al medesimo erano state mosse, ma affrontava la questione sotto un altro punto di vista, più squisitamente giornalistico, sulla scorta delle dichiarazioni che al medesimo venivano concretamente rese da ### -il giornalista che, come sopra si era detto, raccolse le dichiarazioni e le considerazioni di ### fece una riflessione che non poteva certo essere inquadrata come denigratoria per l'attrice, ovvero che non doveva essere stato semplice emettere una sentenza dalla quale, per dichiarazioni dello stesso ### sarebbe dipesa la sua carriera politica; -stesse considerazioni, peraltro, si sarebbero potute fare, ogni volta che un ### (e la storia recente è piena di questi esempi) fosse chiamato a svolgere la propria funzione in relazione a persone con importanti ruoli, anche nell'ambito politico o in altri rilevanti settori, senza che, in questi casi, si potesse configurare alcunché di diffamatorio; -quanto all'articolo pubblicato su ### del 6.3.2013, andavano svolte le seguenti considerazioni; -nel successivo numero di ### del 6.3.2014 veniva quindi pubblicata la fotografia che ritraeva la ###ssa ### al tavolo con altri commensali tra cui il ### -controparte, su questo articolo, lamentava che nello stesso: 1) la foto sarebbe stata pubblicata (pag. 9 citazione) "senza mettere in evidenza che si trattava di una vicenda risalente nel tempo", che "nel corpo dell'articolo mai si" farebbe "riferimento alla data" che comparirebbe "una sola volta soltanto nella didascalia a fianco della foto a pag.  74/75, così ingenerando il dubbio che possa trattarsi di una vicenda molto recente"; 2) il giornalista non si sarebbe preoccupato (sempre pag. 9 citazione) "di appurare se quella vicenda" fosse rimasta isolata, ma anzi insinuerebbe "il sospetto che altre foto sarebbero in giro relative ad altre situazioni, una delle quali addirittura sarebbe nella casa del senatore del ####; 3) nella sostanza (pag. 10 citazione), "in quella occasione non si" era venuto a creare alcun tipo di contatto tra la ###ssa ### e il ###, sicché sarebbe falsa l'affermazione per la quale ci sarebbe stata "amicizia, familiarità tra la ###ssa ### e il ###, una affermazione sarebbe "propria del giornalista, anche se lo sesso la attribuisce ad una sconosciuta signora che gira per ### facendo vedere delle foto ad un giornalista di ###; 4) infine "sentendo i partecipanti a quella festa" i giornalisti (qui la controparte utilizza il plurale censurando anche un pezzo di ### pubblicato sul ### citato dallo stesso ### nell'articolo) — avrebbero potuto facilmente appurare: ### che per il pranzo il ristoratore aveva organizzato una lunga tavolata; ### che il ### non aveva pranzato con gli invitati, dal momento che si era presentato verso la fine della festa, al momento del taglio della torta; ### che il ### era andato via subito dopo; ### che tra il ### e la ###ssa ### non vi era stato alcun tipo di contatto e che nessuna aveva presentato il presidente ### alla ###ssa ###; -anche qui le doglianze di controparte non convincevano; -anzitutto, come peraltro ammesso da controparte, era chiaramente indicata nella didascalia che la foto in quesitone era dell'aprile 2006 (in realtà, come già scritto, la foto era del 2007) e, su questo, non si comprendeva la contestazione che la data non sarebbe emersa dal corpo dell'articolo; -la didascalia, peraltro, aveva una grafica più grande e metteva più in evidenza proprio il fatto che quella foto non era certo una immagine recente, come invece la lettura parziale di controparte voleva sottolineare; -per quanto riguardava, poi, il fatto che sarebbero stati offerti altri scatti al settimanale #### nel pezzo, descriveva come si fossero svolti i fatti; -il giornalista faceva anche riferimento all'intervista a suo tempo svolta con ### oggetto del primo articolo pubblicato sulla vicenda e, su questo, ricordava che "###ultima con ### non aveva negato rendez-vous con amici comuni tra il 2009 e il 2012: «### o sei» aveva calcolato"; - in ogni caso l'approccio del giornalista era chiaramente improntato alla prudenza come si evinceva dalla chiusura dell'articolo: "Ma qual è l'identità della fonte e come è entrata in possesso delle foto? Il percorso non è chiaro. Potrebbe essere tortuoso, financo illegale. Carbonara dice di essere un giornalista freelance e di aver videoregistrato il nostro incontro. Quindi scompare e non si fa più sentire. ### inviare alcune foto via email: «Sta a voi decidere se ringraziarmi» precisa. Un approccio indecifrabile. Anche perché nelle stesse ore il cronista incrocia ### per le vie di ### e lui fa finta di niente. Passeggia con una signora, con cui sembra in confidenza. Il cronista la riconosce: è ### Gioco o doppiogioco? In ogni caso, non è divertente"; -ancora e con espresso riferimento a quanto scritto da controparte circa la falsità dell'affermazione per la quale ci sarebbe stata "amicizia, familiarità tra la ###ssa ### e il ###, una affermazione che sarebbe "propria del giornalista, anche se lo stesso la attribuisce ad una sconosciuta signora che gira per ### facendo vedere delle foto ad un giornalista di ###, non restava che replicare quanto già esposto in precedenza; -era la giornalista ### che mostrava la foto ad ### in quanto presente al pranzo e seduta al tavolo con la ###ssa ### che disse ad ### le frasi sopra riportate commentando la foto che sarebbe stata poi pubblicata su ### -fatte queste premesse, era chiaro come fossero diametralmente diverse le conseguenze che da tali premesse venivano tratte; -nessuno, tanto meno ### aveva messo in dubbio che (pag. 11 citazione) per il "pranzo il ristoratore aveva organizzato una lunga tavolata"; -sul fatto che (sempre pag. 11 citazione) "il ### non aveva pranzato con gli invitati, dal momento che si era presentato verso la fine della festa, al momento del taglio della torta" andando "via subito dopo", la valutazione di tale circostanza (negli articoli successivi si sarebbe messo in evidenza che al momento dello scatto in tavola non risultava essere la torta, ma piatti di caprese) nulla toglieva alla valenza della fotografia pubblicata e alla oggettiva rappresentazione di quanto la fotografia offriva; -si respingeva, quindi, l'affermazione di controparte secondo la quale il giornalista avrebbe offerto (sempre pag. 11 citazione) "una informazione parziale e incompleta, con evidente finalità diffamatoria"; -sempre da respingere la lettura politica della controparte che così scriveva: "### parte non è un mistero che ### ossia un settimanale sul quale ### ha pubblicato i suoi articoli, faccia parte del ### di proprietà della famiglia ### avversario politico di ###; -qui non era, infatti, in discussione la linea politica di questo o di quel giornale, né che ### fosse avversario politico di ### (che fossero su posizioni politiche diverse appare indiscutibile), ma un accertamento del ### sulla eccepita diffamatorietà, o meno, di quanto pubblicato a seguito di una scrupolosa quanto delicata inchiesta giornalistica, nella quale si riteneva che il giornalista ### in concreto, avesse svolto la propria opera nell'ambito di un diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito; -su questo, e non su altro, avrebbe dovuto formarsi il convincimento del ### -quanto all'articolo pubblicato su ### del 13.3.2013, valevano le seguenti considerazioni: la settimana seguente, e precisamente sul numero di ### del 13.3.2013, ### aggiunse alcuni dettagli alla vicenda della quale stava scrivendo; -sulla presunta diffamatorietà del titolo che, in ogni caso, si contestava in quanto lo stesso andava valutato nell'ambito dell'intero scritto, si eccepiva comunque come fosse fatto notorio che la titolazione non rientrasse tra le attività del giornalista ma era tipicamente attività redazionale, eccependo, sotto tale profilo, un difetto di legittimazione passiva di ### su tale addebito; -in ogni caso, dopo aver dato atto del fatto che erano state inviate al CSM le dichiarazioni "dei due p.m., ### e ### che avevano chiesto per ### 20 mesi di carcere per abuso d'ufficio", scrive che "I magistrati hanno riferito di avere ricevuto dopo la sentenza da ### collega gip di ### questo sms: «### assolto dagli amici». Un grave sospetto indotto dal vicino di stanza del #### ha anche raccontato di avere cercato prima della sentenza conferma alle voci sull'amicizia tra ### e ### sorella di ### La p.m. ### legata a entrambe e pure lei immortalata nella foto del pranzo, avrebbe così commentato: «Non sono così amiche, certo ### farebbe bene ad astenersi»"; -tale ricostruzione veniva ad oggi contestata dall'attrice la quale sosteneva trattarsi di (pag. 12 citazione) "informazioni deliberatamente parziali, incomplete e volutamente denigratorie ed in parte anche false"; -a dire di controparte, infatti (ancora pag. 12 citazione), "### dal Csm il #### ha precisato che il suo sms era del tutto ironico e scherzoso, non faceva riferimento alla ###ssa ### ed era stato completamente frainteso dal destinatario"; -quanto, poi, "alla dichiarazione attribuita alla p.m. ### per controparte (sempre pag.  12 citazione) "Si tratta di un'affermazione che non risulta mai essere stata fatta"; -anche qui parte attrice tornava a sostenere l'errata tesi (già smentita sopra in occasione di quanto detto al giornalista di ### dalla collega ### secondo la quale (pag. 13 citazione) "il giornalista ### userebbe "una tecnica che però non lo assolve: riferire alcune frasi come dette da terzi soggetti, come se siano questi a usare espressioni lesive della dignità della ###ssa ### La verità è che quelle espressioni sono proprie del giornalista ### ed è lui responsabile delle espressioni denigratorie"; -### infatti, non si inventava nulla e quanto veniva riferito era costituito puramente e semplicemente dalle dichiarazioni che il #### aveva sostenuto di aver reso avanti al ### comprese quelle riferite alla p.m. ### -a tal proposito, e proprio per provare la verità di quanto scritto, andava chiesta sin d'ora, e### art. 210 c.p.c., l'acquisizione nel presente giudizio proprio delle dichiarazioni rese al CSM dal #### così da adempiere all'onere circa la verità di quanto scritto dal giornalista; - sull'interpretazione, poi, che veniva data all'SMS indicato nell'articolo "### assolto dagli amici", la valutazione attribuita dall'attrice a quel messaggio, riferendo che il #### al ### avrebbe circoscritto lo stesso come "ironico" e "scherzoso", nulla toglieva al fatto che lo stesso fosse stato in concreto inviato e che si potesse tener conto, su questo, di un'interpretazione un po' diversa, considerando il contorno di quello che via via stava accadendo e dell'oggettivo scontro che si era venuto poi a creare all'interno della ### culminato con l'appello dell'ANM sottoscritto da 25 magistrati della procura della Repubblica presso il ### di ### a seguito della nota pubblicazione sugli organi di stampa dell'iniziativa dei due ### a ### dopo la sentenza di assoluzione emessa dall'attrice nei riguardi di ### -il fatto era che l'sms esisteva e che il giornalista ne aveva legittimamente parlato, in quanto era di chiaro interesse nell'ambito dell'inchiesta giornalistica che stava portando avanti in quel periodo; -### poi, dava anche atto, nell'articolo, della presa di posizione dell'ANM (### di ### che, con un proprio comunicato, esprimeva solidarietà all'attrice proprio in seguito al presunto "esposto" (oggetto delle indiscrezioni giornalistiche) del p.m. ### e ### -nell'articolo, peraltro, correttamente veniva scritto che il procuratore di #### nel frattempo aveva "chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto contro ###; -quanto al riferimento, al termine dell'articolo, al "### romano" che aveva indicato il problema dei contrasti a ### nella "magistratura troppo politicizzata", la stessa appariva semmai una critica generale rivolta a tutti e non certo, singolarmente, all'attrice, con la conseguenza che la presunta e lamentata (pag. 13 citazione) "impostazione diffamatoria seguita dal giornalista ### il quale utilizza terze persone, per lo più anonime, per proseguire la sua opera di diffamazione e denigrazione" non convinceva ed era come stato già osservato, infondata; -in relazione all'articolo pubblicato su ### del 10.4.2013, valevano le seguenti considerazioni; -tale nuovo articolo di ### venne incentrato sull'appello che il procuratore aggiunto di ### presentò avverso la sentenza della ###ssa ### che, ad avviso della parte attrice, venne travisato dal giornalista (pag. 13 citazione) "pur di denigrare pesantemente la ###; -controparte si doleva degli aggettivi <indebita>, <pesante>, addomesticata>, come se fossero giudizi del procuratore ### riguardo la sentenza di assoluzione" mentre "quelli aggettivi venivano riferiti nell'atto di appello alla procedura amministrativa seguita dalla pubblica amministrazione"; -la tesi di controparte, però, non convinceva, atteso che in ogni caso era chiaro come la critica alla sentenza di primo grado che si intende appellare deve, per forza, passare dalla normale critica (anche forte) della prospettazione dei fatti che il ### di primo grado ha fatto e sulla base dei quali ha espresso il proprio convincimento; -ogni impugnazione processuale ha logicamente, come nucleo centrale, una critica al provvedimento che si impugna, ma questa critica, anche forte, non può certo essere considerata un attacco al ### che ha emesso il provvedimento (sia esso una sentenza o altro provvedimento); -nessun carattere denigratorio, infine, potrà avere la presunta "inesattezza" eccepita da controparte in quanto (pag. 19 citazione) "la procura di ### e il Csm hanno aperto due procedimenti di verifica non per le critiche mosse> dalla ### bensì perché questa ha presentato un esposto contro la ###ssa ### esposto che obbligatoriamente ha comportato l'apertura di due procedimenti da parte della procura di ### e del ###; -non si comprendeva, sul punto, quali fossero la conseguenza e il discredito di questa (per utilizzare i termini indicati da controparte) voluta e suggestiva inesattezza, atteso che lo stesso giornalista, nell'articolo precedente, aveva correttamente dato atto che "il procuratore di #### nel frattempo aveva "chiesto 1'archiviazione del fascicolo aperto contro ###; -in merito all'articolo pubblicato su ### del 24.4.2013, valevano le seguenti considerazioni; -questo articolo di ### intitolato "### in ### avrai un futuro ###", prende le mosse da dalle dichiarazioni di ### segretario generale di ### (definita corrente moderata delle toghe) che così si esprime: "«I cittadini vogliono una magistratura che appaia imparziale. ### l'entrata in politica di tanti magistrati esposti in indagini delicate ha disorientato non poco»", aggiungendo poi: "### che non è facile far comprendere che un ### possa un giorno indagare e il giorno dopo diventare, nello stesso territorio, avversario politico di colui sul quale indagava»"; -nell'ambito di tale discorso, l'articolo faceva cenno alle figure dell'### e del sindaco di ### (e### magistrati) e riprendeva, in parte, la fotografia già pubblicata su ### "in cui si vede ### a un pranzo conviviale (si festeggiava il compleanno della cugina) con almeno sei magistrati", tra i quali la ###ssa ### -in questo articolo, contrariamente alla lettura forzata che ne faceva controparte, non si scriveva in alcun modo che l'attrice avesse in animo di candidarsi, e anche qui non si credeva che tale accenno alla fotografia e al fatto che al tavolo ci fossero parecchi magistrati potesse contenere alcunché di denigratorio per la ###ssa ### -quanto all'articolo pubblicato su ### del 24.7.2013, contestato dall'attrice dal titolo "###, andava evidenziato come esso, nella sostanza, risultasse un riassunto, per così dire, delle puntate precedenti aventi ad oggetto l'inchiesta giornalistica condotta da ### -la stessa controparte sottolineava come l'articolo (pag. 17 citazione) "a ben vedere riguarda altre persone" ma viene lo stesso criticato sempre nell'ambito dell'eccepita campagna diffamatoria che, a dire dell'attrice, l'avrebbe colpita; -nell'articolo si riportavano le dichiarazioni di ### che, fotografato al tavolo, aveva sostenuto di essere solo passato fermandosi "a mangiare una fetta torta" e che non conosceva nessuno, "se non la persona che festeggiava il compleanno, otto anni fa"; -a questo, come già scritto, si replicava osservando che dalla fotografia in questione emergeva come, sul tavolo, ci fossero "cestini di pane, caraffe di vino e parecchie pietanze" e qui, nell'ambito del lungo articolo riassuntivo della vicenda, l'utilizzo anche del termine "combriccola" non poteva certo avere il carattere denigratorio sostenuto dalla controparte; -l'articolo parlava poi anche delle conseguenze giudiziarie che avevano colpito il giornalista e della trama (da libro giallo) che tutta la vicenda aveva preso; -il lungo articolo, poi, così terminava: "### 13.45, con questo documento sotto braccio, ### bussa agli uffici della ### e racconta la sua incredibile storia tra lo stupore dei poliziotti. Dopo poche ore la ### di ### apre un fascicolo per furto e ricettazione contro il cognato e il reporter, un procedimento giunto oggi all'incidente probatorio. Nel frattempo ### ha cambiato legale e anche il nome del ### non è più quello iniziale. In principio il fascicolo era toccato proprio a ### La signora, però, in questo caso, diversamente da quanto accaduto con ### ha ritenuto, «per evidenti gravi ragioni di convenienza», di astenersi. Insieme con le altre due colleghe di tribunale immortalate nella foto, ### e ### verosimilmente farà solo da spettatrice al travagliato processo, l'ultimo intrigante capitolo di questo romanzo d'appendice barese"; -anche qui il "diversamente da quanto accaduto con ### risultava un fatto storico e, come tale, non poteva certo essere considerato denigratorio; -ed allora, sulla scorta di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, ovvero (pag. 20 citazione) "la chiara intenzione del giornalista ### di ledere gravemente l'immagine, la reputazione e la professionalità della ###ssa De felice, di delegittimarne la figura professionale offrendo una rappresentazione parziale ed incompleta dei fatti e comunque senza aver verificato —come è dovere di ogni giornalista— il reale svolgimento dei fatti ed il contesto nel quale quei fatti sono avvenuti", nel caso concreto, al di là della ferma contestazione circa la presunta diffamatorietà e/o lesività delle dichiarazioni apparse su ### in ogni caso, andavano ritenuti sussistenti i necessari presupposti per un corretto esercizio del diritto di cronaca/critica e### art. 21 Cost.. ovvero 1) l'interesse pubblico della notizia, 2) la verità (anche putativa) della medesima notizia e 3) la continenza; -come noto, infatti, "Per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella cd. pertinenza; c) nella forma 'civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire" (Cassazione civile, ###, 20 luglio 2010, n. 16917, in ### & Giustizia 2010); -quanto al primo requisito, ovvero l'interesse pubblico, non pareva potessero sussistere dubbi circa l'interesse della collettività a conoscere i fatti oggetto dell'inchiesta giornalistica di ### -la notorietà dei personaggi e la rilevanza sociale degli argomenti trattati, infatti, testimoniavano la sussistenza di un chiaro interesse pubblico che, d'altro canto, non veniva messa in dubbio dalla controparte; -sul secondo requisito, ovvero la verità dei fatti narrati, diversamente dalle affermazioni da parte attrice che accusava (pag. 26 citazione) "il giornalista ed il ### del quotidiano (è un settimanale ma nulla cambia)" che "avrebbero dovuto verificare attentamente i fatti e riportarli nella loro effettiva portata, onde evitare di coinvolgere la ###ssa ### in accuse gravi ed infamanti", si era esposto chiaramente come il giornalista avesse sentito tutte le parti interessate di questa vicenda; -contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non aveva creato la figura della "sconosciuta amica di ### facendo di "fatto dire a lei una frase che è invece propria del giornalista", né ha utilizzato una "terza persona, il #### al quale, secondo l'avversa tesi, il giornalista avrebbe fatto dire qualcosa utilizzato poi dal medesimo per attaccare l'attrice, atteso che, come si era già scritto, tutto quanto era stato scritto, era stato realmente detto al giornalista; -partendo dall'intervista con la sorella del ### il giornalista dava atto di quanto al medesimo riferito dalla stessa che parlava (con riferimento alla ###ssa ### di "conoscenza" e non di "amicizia", per poi raccontare (fatto storico vero) dell'iniziativa del pubblici ministeri #### e ###ssa ### dopo la sentenza emessa dall'attrice; -qui era ovvio, come già sottolineato, che ogni considerazione anche critica dell'attrice sulla condotta di citati pubblici ministeri era questione che non poteva certo investire il giornalista che, invece, dava correttamente la notizia di indubbio e rilevante interesse pubblico; -l'informazione, quindi, risultava corretta ed erano indicate, in modo chiaro e specifico, le diverse fonti con i virgolettati attribuiti alla persone che quelle cose avevano detto; -questo per tutti gli articoli pubblicati così come analiticamente esposto prima, con l'indicazione di tutto quanto pubblicato su ### -a tal proposito, lo scrupolo e la diligenza del giornalista assumevano particolare rilievo, anche sotto il profilo della "verità putativa", così come anche già sancito dalla stessa giurisprudenza; -tra le altre, era possibile citare il pronunciamento del ### di ### (11.6.2011 in Red. Giuffrè) secondo il quale "### del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti normative e l'uso può essere definito legittimo quando il giornalista non solo abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della narrazione, ma abbia altresì offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per stabilire la verità sostanziale dei fatti"; -quanto al requisito della continenza, anche qui gli articoli pubblicati, diversamente dalla lettura che ne faceva controparte, non travalicavano mai i limiti più volte fissati dalla giurisprudenza in materia, mantenendosi comunque nell'ambito di un'eventuale critica che, seppur ferma, appariva legittima nei toni e nelle espressioni; -non ricorreva nessuna diffamazione, quindi, nel caso di specie, configurandosi piuttosto un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca/critica e### art. 21 Cost; -se, quindi, per gli innumerevoli motivi sopra indicati, nessuna censura poteva essere avanzata nei confronti del giornalista ### prive di fondamento apparivano le domande anche nei riguardi del #### e della ### -andava rilevato, sul punto, che la responsabilità "per colpa" attribuibile (in ipotesi) e### art. 57 codice penale non può mai arrivare a configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva, dovendosi sempre e con notevole scrupolo accertare, caso per caso, la sussistenza (o meno) di una responsabilità di tal genere; -andava da sé, quindi, che la richiesta di controparte svolta ### nei confronti di quest'ultimo, così come quella nei riguardi di #### editrice, fosse da rigettare integralmente; -premesso che l'eventuale condanna al risarcimento dei danni presupponeva l'accertamento di una condotta lesiva (inesistente nel caso in esame), per mero scrupolo difensivo, senza che ciò potesse in alcun modo essere considerata rinuncia, neanche parziale, alle argomentazioni sopra svolte, andava rilevato quanto di seguito evidenziato; -l'avversa citazione sottolineava come la ###ssa ### avrebbe (pag. 31) "subito danni notevolissimi dalla campagna diffamatoria del giornalista ###, sostenendo che quest'ultimo avrebbe offerto ai suoi lettori un'immagine "di un ### non terzo e imparziale, che assolve l'imputato non perché l'accusa prospettata è infondata ma perché <amica di famiglia, che non ritiene di astenersi dal giudicare pur trovandosi in una situazione di incompatibilità>"; -respingendo, anzitutto, la citata interpretazione degli articoli pubblicati per gli innumerevoli motivi sopra esposti e venendo in concreto alla richiesta risarcitoria avanzata, non si poteva non rilevare come, sempre in mero subordine ribadendo la legittimità dell'operato dei convenuti, l'avversa domanda fosse in ogni caso da rigettare; -per la controparte sarebbe (pag. 35 citazione) "del tutto lecito aspettarsi la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale per la gravissima lesione della reputazione della ###ssa ### nella misura complessivamente indicata di 400.000,00"; -oltre a ciò, veniva avanzata anche la richiesta di "sanzione pecuniaria" che controparte ritiene "equa" nella misura di ### 100.00,00 per un totale, quindi, pari a ### 500.000,00; -quantificazione, questa, tanto elevata quanto non provata; -andava ricordato, infatti, che anche la richiesta liquidazione equitativa di un ipotetico danno (ferma restando ogni contestazione sull'esistenza del fatto generatore del medesimo), "presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso" (Cass. Civ., Sez. III, 9.8.2007, n. 17497, in ### al ### 2007, n.  50, pag. 68); -ancora: "Il danno non patrimoniale, anche qualora sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, così disattendendo sia la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", sia la variante di tale tesi, secondo la quale nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché tale tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (T.A.R. Napoli Campania, sez. VI, 16 settembre 2009, in ### amm TAR 2009, 9); -sempre la giurisprudenza: "### il recente insegnamento di ### Un. Civ. n. 26972-5/2008, il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale e pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed oggetto di un autonomo accertamento" (### 6 giugno 2009, in ### civ. e prev. 2009, 12, 2501); -l'indirizzo era stato poi confermato anche dai successivi interventi della Corte di Cassazione, tra i quali poteva citarsi la recente Cass. Civ. sez. III, 30 marzo 2010 n. 7635, secondo la quale "...la prova della comunicazione del fatto non veritiero è solo la prova del fatto illecito altrui, ma non anche la prova del danno ingiusto che ne sia conseguito"; -e questo a fronte di una richiesta risarcitoria (500.000,00 ### oggettivamente al di fuori di qualsiasi parametro processualmente valido e rilevante; -ancora per mero scrupolo difensivo e con espresso riferimento all'avversa richiesta di riparazione pecuniaria e### art 12 legge 8.2.1948, n. 47, andava evidenziata l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza di una domanda così come quella formalizzata nell'avversa citazione, ovvero di "condanna in solido" dei convenuti, atteso che, all'editore non può essere rivolta una richiesta di tal genere; -la stessa giurisprudenza ha chiaramente statuito, con riferimento alla citata sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 47/1948, che "in quanto sanzione civile, è irrogabile anche dal ### civile, ma in quanto in defettibilmente collegata al reato di diffamazione potrà essere irrogata unicamente nei confronti dei responsabili di tale reato, con esclusione del ### responsabile che non abbia concorso nella diffamazione, nonché dell'editore" (### di Roma, 6 luglio 2004, n. 20943, in D&G — ### e giust. 2004, 43, 88; nello stesso senso Cassazione civile, 8 agosto 2007, n. 17395 in ### civ. Mass. 2007, 7-8). 
Tutto quanto sopra premesso, la ### S.p.A., ### e ### come sopra rappresentati e difesi, concludevano chiedendo che: -in via pregiudiziale e/o preliminare, fosse accertata e dichiarata, per tutti i motivi sopra esposti e come successivamente meglio specificati, l'incompetenza territoriale a conoscere la presente controversia da parte del ### di ### essendo infatti territorialmente competente a decidere la stessa, ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., il ### di ### e/o comunque, in subordine, ancora per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in via alternativa, o il ### di ### o il ### di ### -nel merito, fossero rigettate comunque, per tutti i motivi sopra esposti e come meglio successivamente specificati, tutte le domande avanzate nel presente giudizio dall'attrice ### con il proprio atto di citazione nei confronti della ### S.p.A., di ### e di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; -fosse condannata controparte al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge. 
Alla prima udienza, a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, il ### «ritenuta la necessità di assicurare pieno e regolare contraddittorio sulla eccezione di incompetenza», rinviava la causa ad altra udienza, con termine per l'attrice per il deposito di note. All'udienza del 23 ottobre 2014, i convenuti replicavano alle note dell'attrice e l'attrice svolgeva, a sua volta, le proprie controdeduzioni, sicché il ### si riservava. 
Con ordinanza depositata il 30 ottobre 2014, il G.I. rigettava l'eccezione di incompetenza ratione loci e concedeva alle parti i termini previsti nell'art. 183, 6° comma. Dopo che le parti avevano depositato le tre memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., i convenuti insistevano alle udienze del 26 marzo e del 30 aprile 2015 sulla richiesta di revoca e/o modifica dell'ordinanza con la quale era stata già espressamente ed univocamente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio. Il sottoscritto ### unico, nella veste di nuovo assegnatario del procedimento, «ritenuta definitivamente risolta la questione pregiudiziale di rito afferente alla dedotta incompetenza territoriale del ### adito, nel senso della sussistenza della potestas iudicandi in capo al ### di ### si riservava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti. 
Con ordinanza depositata il 12 novembre 2015 il G.I. ammetteva le prove testimoniali richieste dall'attrice, ammetteva, altresì, le prove orali richieste dai convenuti, eccezion fatta per quella su circostanza non rilevante ai fini del giudizio (il capitolo formulato al n. 2 della 2a memoria) e quelle su circostanze non contestate (i capitoli formulati ai nn. 3 e 4 della 2a memoria); il G.I., inoltre, nella medesima sede ###ammetteva la produzione documentale concernente le registrazioni di colloqui avvenuti tra il #### ed altre persone e le trascrizioni di tali conversazioni «atteso che codesta documentazione concerne registrazioni e trascrizioni di conversazioni avvenute tra soggetti estranei alla lite, ed, ancora, posto che parte attrice ha manifestato un'espressa e specifica opposizione all'eventualità di un'acquisizione al giudizio della documentazione medesima». 
In più occasioni, la difesa dei convenuti ha chiesto la revoca della predetta ordinanza istruttoria del 12.11.2015, nella parte in cui il sottoscritto G.U. “non ammetteva la produzione documentale concernente le registrazioni di colloqui avvenuti tra il #### ed altre persone e le trascrizioni di tali conversazioni”; veniva, infatti, più volte ribadita la pretesa erroneità del provvedimento istruttorio in scrutinio, sulla scorta di plurimi argomenti: in primis quello che valorizzava la tempestività del relativo deposito, per essere lo stesso avvenuto in occasione della memoria n. 2 ed unitamente alla stessa. Con ordinanza resa nell'udienza dell'11 febbraio 2016 il sottoscritto ### in ordine all'istanza di revoca dell'ordinanza de qua, reiterava le motivazioni già esplicitate a sostegno della delibazione in esame «evidenziando la centralità che, in un processo informato al principio dell'oralità, riveste la prova orale quale prova che si forma sotto la diretta ed immediata percezione del ### e nel contraddittorio tra le parti: un contraddittorio pieno ed effettivo, in quanto non meramente cartolare ma tale da svolgersi nella immediatezza e nella contestualità proprie dell'udienza». 
Si procedeva, quindi, all'attività di ascolto dei testimoni ritualmente citati sulle circostanze di prova come articolate dalle parti nelle rispettive memorie e come ammesse con l'ordinanza istruttoria del 12.11.2015. Nelle udienze 11 febbraio 2016, 22 giugno 2016, 14 ottobre 2016, 12 gennaio 2017 e 5 ottobre 2017 venivano sentiti tutti i testi indicati da parte attrice e dai convenuti. Sennonché, una volta esaurita l'attività di escussione testimoniale, la difesa dei convenuti insisteva ulteriormente nella propria richiesta di revoca dell'ordinanza predetta; ne seguiva che, al termine dell'udienza del 5 ottobre 2017, il sottoscritto ### nel rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 gennaio 2018, accordava alle parti termine «per il deposito di note difensive in ordine alla questione dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle trascrizioni avanzate in atti da parte convenuta». A tanto seguiva il deposito ad opera delle parti delle rispettive note. La causa, quindi, essendo stata nelle more istruita mediante documenti e prove orali, all'udienza del 25 gennaio 2018, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, veniva assunta in decisione, previa assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.. È appena il caso di evidenziare, per esigenza di completezza espositiva, che, alla ridetta udienza di p.c. del 25 gennaio 2018, i convenuti formulavano «una proposta transattiva nella misura di euro trentamila/00, con compensazione delle spese di lite». Sennonché, la proposta in discorso non riceveva la necessaria adesione ad opera della odierna attrice, sulla scorta delle seguenti motivazioni «…la somma offerta è lungi dal risarcire il danno subito, atteso che non tiene conto che si è trattato di una vera e propria campagna diffamatoria e non di un singolo articolo e che l'attrice è stata pesantemente diffamata». 
All'udienza del 21 febbraio 2019, previa ordinanza di rimessione in istruttoria del 16 gennaio 2019, le parti chiedevano congiuntamente e, quindi, ottenevano termine di gg. 30 per il deposito di memorie attraverso cui procedere ad una <<rinnovata e più articolata interlocuzione sulla specifica questione controversa dell'invocabilità, nel caso di specie, della c.d. esimente da intervista>>, sicché il procedimento veniva nuovamente assunto in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### Deve nella presente sede intendersi completamente richiamato il contenuto dell'ordinanza a firma del ### istruttore, #### datata 30.10.2014, con cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in sede di comparsa costitutiva e dagli stessi successivamente reiterata. 
UTILIZZABILITA' ### (### C.D. DELLE CONVERSAZIONI INTRATTENUTE CON TERZI DAL SIG. ### E ###, ### N. 2 ### All'esito di una complessiva rimeditazione della questione aspramente dibattuta in corso di causa, concernente il precipuo valore giuridico da ascrivere, agli effetti del presente giudizio, alle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni tra il #### odiernamente convenuto ed altri soggetti estranei alla lite, si rendono necessari i seguenti rilievi e le seguenti precisazioni. 
Si tratta, in buona sostanza, di stabilire se vi sia effettivamente stata una compromissione del diritto di difesa dei convenuti, sotto il profilo di una reale limitazione del loro intangibile diritto alla prova; i convenuti hanno, infatti, insistito in tutte le sedi processuali successive alla delibazione sui mezzi di prova di cui all'ordinanza del 12.11.2015, nell'esprimere le loro doglianze circa la pretesa erroneità in diritto, sotto plurimi profili, della ridetta ordinanza ammissiva. Sennonché, preliminarmente rispetto ad ogni altra considerazione, va osservato come i convenuti abbiano chiesto di provare, per il tramite di istanze di prova orale poi accolte, circostanze contenute nelle trascrizioni (capitoli da 6 a 12 indicati nella memoria n. 2), in vista dell'escussione, poi ritualmente ed effettivamente avvenuta, nella veste di testimoni, di quelle stesse persone indicate quali interlocutori di ### nel contesto delle conversazioni oggetto di registrazione e successiva trascrizione. 
Giova anteporre ad un'ordinata esegesi dell'art. 2712 c.c., qualche breve riflessione di carattere sistematico in tema di acquisizione al giudizio civile delle c.d. prove documentali, nonché in tema di ammissibilità nel nostro sistema processuale delle c.d. prove atipiche. 
La difesa dei convenuti insiste nel qualificare, in termini di “produzione documentale”, con un'espressione linguistica “atecnica” erroneamente recepita dall'ordinanza ammissiva a firma del sottoscritto G.U., il materiale (registrazioni fonografiche su c.d. delle conversazioni de quibus e relative trascrizioni), allegato dai convenuti alla memoria n.2. Desta non poche perplessità l'assunto interpretativo della difesa dei convenuti, secondo cui ci si troverebbe al cospetto di una “prova documentale precostituita” stricto sensu intesa, soggetta al regime processuale tipico del documento, che è, come è noto, assai diverso rispetto a quello delle c.d. prove costituende al cui novero appartiene la prova orale per eccellenza, cioè quella testimoniale. ### tradizionale bipartizione delle prove in “precostituite” e “costituende”, la prova documentale integra il primo cono dell'alternativa, contrapponendosi logicamente alla prova costituenda, il cui principale esempio è rappresentato dalla testimonianza. In particolare, la prova documentale, in quanto precostituita, preesiste al processo e vi trova ingresso con la produzione o l'esibizione, non è caratterizzata né dalla formazione nel processo (peculiari forme di prove sostanzialmente documentali che si formano nel processo, sono peraltro quelle previste dall'art. 219 c.p.c. in tema di redazione di scritture di comparazione e dall'art. 261 c.p.c. in tema di riproduzioni), né dalla preordinazione allo stesso, al contrario della prova costituenda che si forma nel corso del processo. Pertanto, la prova documentale non nasce per essere utilizzata nel processo, ma ha una valenza sostanziale che la rende pienamente idonea ad una sua utilizzazione stragiudiziale, e ciò la rende, nell'ottica del legislatore, più affidabile di quella testimoniale. 
Per le prove costituite alla cui categoria concettuale appartiene il documento, non si pone il problema del preventivo giudizio di “ammissibilità e rilevanza”, così come accade per le prove testimoniali, ma soltanto quello del successivo giudizio di utilizzabilità. Infatti, la produzione di documenti nel processo, se ritualmente effettuata secondo le previsioni di cui agli artt. 74 o 87 disp. att. c.p.c., non può essere impedita dal ### col divieto di produzione o con l'ordine di espunzione, potendo il ### stesso, successivamente, solo sancire l'inutilizzabilità processuale del documento. Tale declaratoria di inutilizzabilità processuale del documento potrà avvenire perché, ad esempio, si tratta di un documento prodotto successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie e### art.  183, comma 6 c.p.c., oppure, come nel caso di specie, per altre precipue ragioni: queste ultime, a loro volta, possono attenere al dato peculiare ed anomalo della provenienza delle dichiarazioni de quibus da terzi, anziché dalla parte contro cui le stesse si vorrebbe vengano utilizzate, oppure alla ritenuta violazione del principio di parità delle parti nel procedimento di formazione della prova. 
Gli allegati de quibus non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie legali di prova documentale (atto pubblico, scrittura privata e documento informatico); manifeste sono, poi, le differenze ontologiche tra una mera trascrizione di una registrazione di conversazioni tra presenti, in cui solo uno degli interlocutori sia parte del successivo giudizio e lo scritto proveniente da un terzo. Laddove si voglia comunque stabilire un qualche accostamento tra le trascrizioni di cui trattasi e gli scritti provenienti da terzi, appare utile svolgere qualche breve considerazione relativamente ai predetti scritti. 
Quanto agli scritti provenienti da terzi valgono i seguenti rilievi. A differenza di quanto accada per la scrittura privata che gode dell'efficacia stabilita dall'art. 2702 c.c., in quanto proviene dalle parti, per gli scritti dei terzi si pone il problema, non di univoca soluzione, della loro efficacia probatoria, trattandosi di scritti provenienti da soggetti che non sono parti del processo; a tanto consegue che tali scritti non hanno e### se un'efficacia probatoria, né per la provenienza, né per il contenuto. Ne deriva la radicale impossibilità di un'equiparazione quoad disciplinam tra la scrittura privata e lo scritto del terzo. 
In ogni caso, agli scritti provenienti da terzi la giurisprudenza riconosce un valore puramente indiziario che, in presenza di determinate circostanze, come la mancata contestazione della parte nei cui confronti sono prodotti, la presenza di strumenti che ne dimostrino l'attendibilità o la credibilità e il concorso con altri elementi probatori, possono contribuire a fondare il convincimento del ### Negano l'applicabilità della disciplina degli artt. 2702 c.c. e 214 ss. c.p.c. agli scritti dei terzi, coloro che correttamente sostengono che mai lo scritto del terzo, ancorché in assenza del disconoscimento della parte contro cui è prodotto il documento stesso, possa assurgere all'efficacia di piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c., potendo tale efficacia essere riconosciuta solo alla scrittura privata proveniente dalle parti. ### degli scritti provenienti dai terzi si colloca all'interno della tematica di più ampio respiro relativa alle cc.dd. prove atipiche (scritti di terzi a contenuto testimoniale, verbali di prove espletate in altri giudizi, atti dell'istruttoria del giudizio penale o amministrativo, chiarimenti resi al ctu, informazioni da lui assunte, risposte eccedenti il mandato, consulenza resa in altro giudizio, perizia stragiudiziale etc...) e al problema della loro ammissibilità nel sistema processuale civile italiano. In particolare, si è sostenuto che agli scritti dei terzi non possa assegnarsi un valore maggiore di quello dei meri argomenti di prova; tanto alla luce dell'esigenza di evitare che l'accertamento dei fatti si svolga senza garanzie, ed in violazione del principio di paritaria difesa.  ### di fondo sostanzialmente condivisibile nella prospettiva ermeneutica seguita dal sottoscritto magistrato è quello secondo cui una dichiarazione di un terzo (anziché di una delle parti), che si sia formata e### ante (id est anteriormente all'instaurazione del giudizio) e, quindi, al di fuori del vaglio del contraddittorio, è per sua stessa natura inidonea a fondare il giudizio di fatto. Tanto va ritenuto sia nell'ipotesi in cui si tratti di dichiarazione scritta e conservata su di un supporto cartaceo sia nella differente ipotesi in cui si tratti, come nella vicenda in scrutinio, di dichiarazioni orali conservate all'interno di un apposito supporto audio informatico di memorizzazione. Orbene, le stesse istanze garantistiche in termini di preservazione della pienezza ed effettività del contraddittorio processuale e del diritto di difesa della ### per essere stata la stessa del tutto estranea alle conversazioni de quibus, si delineano con riferimento alla questione controversa dell'attitudine delle trascrizioni allegate alla memoria n. 2 degli odierni convenuti, a concorrere a formare il materiale probatorio suscettibile di successiva utilizzazione ad opera del giudicante in sede decisoria. 
Anche a voler considerare e trattare le registrazioni audio in parola e le relative trascrizioni versate in atti dai convenuti in occasione della memoria di cui al secondo termine del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., alla stregua di “prove documentali precostituite”, non sussistono valide ragioni che giustifichino una revoca in parte qua della censurata ordinanza istruttoria, nei termini di cui alle reiterate istanze di modifica dei ridetti convenuti e per le finalità sottese alle medesime istanze. 
In altre e più semplici parole, al di là di qualche pur opportuna rettifica di indole lessicale, il sottoscritto magistrato ritiene che i richiamati principi di uguaglianza e di paritaria partecipazione al procedimento di formazione delle prove frappongano un ostacolo insormontabile ad un eventuale ingresso degli allegati de quibus nell'ambito del materiale probatorio su cui poter legittimamente fondare il libero convincimento giudiziale.  ### stregua di tutte le superiori considerazioni, re melius perpensa, ferma restando l'immutata sostanza del provvedimento ordinatorio in scrutinio del 12.11.2015, la declaratoria di inammissibilità della “produzione documentale” allegata alla memoria n. 2 degli odierni convenuti, va più correttamente riformulata in termini di distinta declaratoria di “inutilizzabilità” in sede decisoria della produzione medesima. 
A fronte, infatti, del dato oggettivo del rispetto da parte dei convenuti del termine perentorio relativo alle “produzioni documentali”, non si pone, tecnicamente parlando, un problema di “ammissibilità”, quanto piuttosto di mera “utilizzabilità”. 
Orbene, in materia di “documenti”, se, da un lato, è preclusa alla controparte la possibilità di opporsi fondatamente alla loro allegazione, dall'altro, è negata al ### la possibilità di vietarne legittimamente la produzione o di ordinarne l'espunzione dal fascicolo di causa. Naturalmente, in sede di decisione ed unitamente a tutte le altre prove acquisite nel corso del giudizio, il magistrato conserva il potere-dovere di assumere una posizione definitiva in merito alla possibilità di utilizzare tale allegazione documentale e ciò sia sotto il profilo della ritualità della relativa produzione sia sotto quello della rilevanza della prova ai fini processuali, sia, come nel caso di specie, sotto il profilo della possibile violazione del principio della paritaria difesa e del suo corollario costituito dal “principio di parità delle armi” (per utilizzare un'icastica espressione di matrice processualpenalistica). 
Giova, quindi, riprodurre nella presente sede il dettato letterale dell'art. 2712 c.c. che così dispone «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».  ### quanto già correttamente rilevato dalla difesa dell'attrice, la previsione codicistica testé riportata presuppone che tali rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose coinvolgano le parti del giudizio o quanto meno la parte nei cui confronti la rappresentazione meccanica è fatta valere. Talché, proprio con riguardo all'ipotesi peculiare della produzione in giudizio della registrazione fonografica di una conversazione e della relativa trascrizione, ai fini della loro utilizzabilità in sede decisoria, è necessario o che vi sia perfetta coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio ed i protagonisti della conversazione, oppure che, tra i protagonisti della conversazione, vi sia, almeno, la parte nei cui confronti si voglia fare valere quella registrazione. Nel caso di specie, invece, la parte nei cui confronti si vuole fare valere quella registrazione, va considerata e trattata per quello che essa oggettivamente è, id est una “persona assente”, atteso il dato oggettivo irrefutabile della sua mancata partecipazione al colloquio oggetto di registrazione e di successiva trascrizione. 
Nel caso che ci occupa, in buona sostanza, è accaduto che una delle parti e, segnatamente, uno dei convenuti, avendo previamente registrato il contenuto di precedenti conversazioni intrattenute con terzi soggetti, diversi dall'attrice contro cui le registrazioni fonografiche vengono prodotte, ha preteso e### post e tuttora pretende, insieme con gli altri litisconsorti, che il giudicante ponga a fondamento della sua decisione le dichiarazioni di terzi oggetto di trascrizione. Tanto gli odierni convenuti pretendono senza un valido fondamento giustificativo, pur a fronte di una ferma, reiterata e più che legittima opposizione dell'attrice; quest'ultima, oltretutto, al momento dell'introduzione del giudizio, ignorava, ovviamente, lo stesso fatto storico della registrazione di un colloquio fra presenti, svoltosi inter alios, concernente la propria persona, che sarebbe stato intrattenuto ante causam dal convenuto ### con terzi soggetti. Il che, a prescindere da ogni altra possibile considerazione, si pone, come già puntualmente dedotto nell'interesse di parte attrice, in aperto contrasto con il nostro ordinamento processuale nel quale le dichiarazioni dei terzi, con valenza propriamente probatoria, devono essere introdotte nel processo solo con la prova testimoniale (che può anche essere acquisita per iscritto nella ricorrenza di ben precisi requisiti: art. 257 bis c.p.c.). 
Per quanto possa venire in rilievo nel caso in esame un peculiare modus agendi del tutto coerente con le logiche, insindacabili in questa sede, che sovente presiedono alla conduzione di determinate inchieste giornalistiche, non merita condivisione l'orientamento interpretativo sotteso all'impostazione difensiva costantemente seguita sul punto dai convenuti: non coglie nel segno, almeno de iure condito, l'assunto interpretativo che affermi la possibilità, in capo alla parte che abbia registrato e### ante, magari all'insaputa del proprio interlocutore, il contenuto della conversazione con un terzo, di impiegare, in chiave di “prova documentale precostituita” e con gli effetti di una probatio plena le relative trascrizioni nell'ambito del giudizio in cui la parte stessa venga evocata. Altrimenti detto: non può trovare accoglimento la pretesa della parte che, attraverso la produzione delle trascrizioni de quibus, voglia indebitamente porre le condizioni utili affinché il ### tragga elementi di prova, per di più piena, a proprio favore. 
Gli stessi precedenti di merito rintracciabili in materia e ricavabili, per lo più, da pronunciamenti giurisdizionali resi nel contesto di controversie giuslavoristiche, afferiscono ad ipotesi di riconosciuta utilizzabilità a fini probatori di registrazioni di conversazioni tra presenti, relative a colloqui intrattenuti dall'attore con il convenuto, all'insaputa di quest'ultimo ed anteriormente all'instaurazione del giudizio. Viene, quindi, in rilievo l'ipotesi, del tutto eterogenea rispetto a quella in esame, in cui una parte, id est quella che assume l'iniziativa del giudizio, dopo aver raccolto ante causam ed accuratamente documentato, all'interno di un apposito supporto di memorizzazione, le dichiarazioni rese oralmente dal proprio contraddittore processuale, pretende e### post, del tutto legittimamente, di corredare sul piano probatorio le proprie allegazioni fattuali per il tramite delle dichiarazioni medesime. 
Abissale è la differenza, quindi, che intercorre tra la fattispecie testé descritta e l'ipotesi odiernamente in scrutinio, in cui i convenuti pretendono di utilizzare contro l'attrice, in chiave difensiva, dichiarazioni rese da terzi, nel contesto di conversazioni asseritamente avvenute prima della notifica della citazione, cui la medesima attrice restò completamente estranea, ed intrattenute dai ridetti terzi con uno dei convenuti, id est il giornalista #### Appare quanto mai utile richiamare in questa sede le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. È stato recentemente ribadito il fatto che, per il diritto penale, non costituisce un illecito la registrazione di una conversazione tra presenti. La Cassazione penale ha giudicato che: “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (così Cass. pen., sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 18908, in ###it - 31/2011). Dal punto di vista del diritto penale, infatti, non rileva il fatto che la riproduzione venga utilizzata senza il consenso della parte che non era a conoscenza della circostanza che il colloquio fosse registrato. 
Si segnala, in merito, una recentissima sentenza della Cassazione penale (3 febbraio 2017 n. 5241) con cui la Suprema Corte ha ribadito la liceità dell'utilizzo di registrazioni audio e video come prove documentali. In particolare, con la sentenza citata, si è chiarito che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari anche tramite il proprio smartphone, una conversazione con un'altra persona, senza necessità che quest'ultima debba essere preventivamente informata. Il principio ribadito da tale decisione è che: “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi (..)costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico”. Ciò, anche perché, prosegue la Suprema Corte, “la persona che registra (o come nel caso nostro, che viene filmata dallo stesso autore del fatto).. è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso”. 
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha riconosciuto che le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, quali telefoni cellulari smartphone, ecc. che posseggono le funzionalità audio e video e l'uso di applicazioni dedicate alla registrazione audio e video, consentono una documentazione oggettiva e non contestabile e come tali costituiscono un'occasione di acquisire una prova importante a livello processuale (Cass. pen. 3 febbraio 2017 n. 5241, in senso conforme: Cass. pen. 8 marzo 2010 n. 9132). Sotto il profilo penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un partecipante alla stessa non è configurabile, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 615 bis c.p. (“Interferenze illecite nella vita privata”) e la registrazione trova pieno utilizzo probatorio nel processo. 
Ovviamente, quanto affermato in sede penale dalla Suprema Corte vale, pur con i doverosi distinguo e le debite precisazioni, anche nel processo civile e, quindi, anche nel contesto delle controversie lavoristiche: anche in ambito processualcivilistico le registrazioni audio e video possono essere considerate e trattate alla stregua di prove documentali. 
Anche per ciò che riguarda la normativa a tutela della privacy non è ravvisabile alcun illecito: si evidenzia, infatti, che la normativa stessa si può ritenere violata, solo se il contenuto della registrazione sia diffuso indebitamente, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio od altrui, integrando così il reato di cui all'art.  167 d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell'interessato, può essere eseguito, anche senza che a questi sia data l'informativa di cui all'art. 13, comma 1 del citato decreto e, anche in assenza di consenso, se, come statuisce l'art.  24, comma 1, lettera f), è volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere le investigazioni difensive previste dalla legge 397/2000, e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.   Nell'ambito delle norme del ### della ### infatti, l'art. 13, comma 5, lett. b), prescrive espressamente l'utilizzo di quanto registrato occultamente “ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”. 
Al pari anche il trattamento dei dati sensibili, per i quali è richiesto il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del ### (art. 26, comma 1), se eseguito per le finalità di cui sopra, può prescindere dal consenso (art. 26, comma 4, lett. c). 
Analoghi principi operano, in ultimo, se i dati trattati siano idonei a rivelare lo stato di salute e/o la vita sessuale (c.d. dati supersensibili): il tutto, però, a condizione che il diritto da tutelare sia di livello pari e, quindi, consista in un diritto alla personalità o in altro diritto fondamentale e/o di rango costituzionale e inviolabile (art.  26, comma 4, lett. c) seconda parte). 
Rimosso ogni potenziale e legittimo dubbio in ordine alla liceità civile e penale della condotta de qua e ritornando ad un piano prettamente processualcivilistico, va osservato come la ridetta impostazione ermeneutica formatasi essenzialmente in ambito penalistico, abbia ricevuto un esplicito avallo anche da parte della Cassazione civile, con espresso e specifico riguardo alle controversie lavoristiche. 
La Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro ha, infatti, ribadito che: “la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel “genus” delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro. Ebbene, con il dictum giudiziario in esame, si è ritenuto che il dipendente sia autorizzato a registrare la conversazione con il proprio datore di lavoro, se ciò è necessario per far valere un proprio diritto in ### in un eventuale procedimento sia civile sia penale, anche in considerazione del fatto che i colleghi del lavoratore stesso, una volta chiamati a rendere la deposizione testimoniale, difficilmente si comprometteranno per difendere ad esempio un collega vessato e ciò all'evidente fine di evitare possibili ritorsioni (Cass. sez. lav., 29 dicembre 2014 n. 27424, in CED Cassazione, 2014). A tanto consegue che la registrazione operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra un illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata e### art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne, esclusivamente, l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa (Cass. sez. lav., 29 dicembre 2014 n.  27424, in CED Cassazione, 2014; in senso conforme: Cass. sent. n. 9526/10; Cass. sent. n. 27157/08). 
Attraverso la digressione testé compiuta si è proceduto ad un sintetico inquadramento giuridico di carattere interdisciplinare tanto del fenomeno sociale, peraltro in progressiva crescita, delle registrazioni audio di colloqui tra presenti realizzate con l'utilizzo dei moderni registratori vocali digitali e spesso effettuate all'insaputa dello stesso interlocutore, quanto della correlata problematica inerente alla possibilità di un loro successivo utilizzo in sede processuale.  ### luce di tanto, proprio con riguardo alla concreta vicenda processuale in esame, risultano ancora più evidenti la pertinenza e l'inconfutabilità delle puntuali obiezioni sollevate dalla difesa di parte attrice, allorché la stessa pone in risalto tutte le “barriere giuridiche” insormontabili che si frappongono ad un utilizzo in chiave probatoria delle registrazioni audio versate in atti dagli odierni convenuti. 
In primis, viene in considerazione la mancanza della necessaria certezza storica in ordine al fatto che le registrazioni de quibus siano effettivamente avvenute prima della notifica della citazione introduttiva; in secundis emerge, ovviamente, anche la mancanza di garanzie, altrettanto indispensabili, in termini di fedeltà e di genuinità delle registrazioni medesime, anche sotto il profilo viziante dell'eventuale inammissibile presenza di omissioni o di pause di registrazione. Stabilisce la Corte Suprema che «l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e### art. 2712 c.c. è subordinata, in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo, alla esclusiva volontà della parte contro la quale sono prodotte ed all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti che il producente intende provare nelle loro concrete modalità» (Cass. 8 marzo 1996, n. 1862); «il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (nella specie, cassetta audiofonica) si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli art. 214 seg. c.p.c. poiché l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche - relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente - è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente; ne con-segue che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova, limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte, non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute; l'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private» (Cass. 18 dicembre 1998, n.  12715). Evidenzia Cass. 11 settembre 1996, n. 8219 che «un nastro magnetico contenente la registrazione di un colloquio non è assimilabile ad un documento, esigendo detto nastro verifiche, anche di natura tecnica, circa le modalità di formazione e la mancanza di manomissioni (Cass. 5 maggio 1987 n 4171)», ragion per cui «la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art.  2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e con il tenore risultante dal nastro». Stabilisce Cass. 20 giugno 1969, n. 2179, che «l'art. 2712 c.c.  nell'attribuire alle riproduzioni meccaniche il valore di piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, si riferisce all'ipotesi in cui sull'esistenza e sul contenuto dell'originale non via sia contestazione tra le parti». 
Con riguardo alla vicenda processuale in scrutinio, si rende quindi necessario il seguente insuperabile rilievo: la contestazione che la parte attrice ha tempestivamente sollevato finisce, in definitiva, per togliere qualsiasi efficacia, anche in termini di mero elemento indiziario, alle registrazioni delle conversazioni ed alle relative trascrizioni, che sono pertanto insuscettibili di utilizzazione in sede decisoria. Nel caso di specie, come già posto in risalto, la difesa dei convenuti ha pervicacemente preteso, per tutto il corso del giudizio, l'acquisizione al relativo materiale probatorio, delle dichiarazioni di soggetti terzi, assunte, oltretutto, senza che questi fossero a conoscenza della registrazione, ed, in ogni caso, senza il contraddittorio con la parte contro la quale la registrazione e la relativa trascrizione sono prodotte e, soprattutto, senza il controllo del ### Va conclusivamente ribadito il dato decisivo inoppugnabile già evidenziato, relativo alla radicale assenza di garanzie di genuinità circa il contenuto delle trascrizioni in atti. Del pari, non vi è alcuna certezza circa il fatto che le registrazioni de quibus siano effettivamente avvenute prima dell'instaurazione del giudizio. Si può senz'altro legittimamente dubitare della fedeltà delle registrazioni de quibus: in particolare, non può ragionevolmente escludersi la presenza di deliberate omissioni o, ancora, di pause di registrazione. ### passibile di messa in discussione è, almeno in linea di principio, il dato dell'effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti volta per volta indicati. A tale riguardo è sufficiente considerare che i convenuti hanno preteso che venisse utilizzata a fini probatori persino la registrazione di una conversazione avvenuta con un “anonimo”. 
Giova, in ogni caso, proseguire nello svolgimento di brevi considerazioni di carattere sistematico. Le precise modalità di introduzione nel processo civile delle dichiarazioni di soggetti terzi, dettagliatamente regolate dal legislatore negli artt. 2721 - 2726 c.c. e artt. 244-257-bis c.p.c., sono poste de iure condito proprio a presidio del diritto di difesa delle parti e del principio del contraddittorio. Diritto di difesa e principio del contraddittorio che verrebbero irrimediabilmente vulnerati, se si aderisse all'assunto dell'utilizzabilità delle registrazioni audio de quibus e delle relative trascrizioni. I convenuti, quindi, non possono fondatamente dolersi di una qualsivoglia compromissione del loro intangibile diritto di difesa: il diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 24 della ### ed il principio del contraddittorio sono stati pienamente garantiti, attesa l'assunzione nel processo, con la tecnica acquisitiva dell'escussione testimoniale, delle dichiarazioni di quei terzi che sarebbero stati diretti interlocutori dell'### nell'ambito delle conversazioni dallo stesso registrate. La difesa dei convenuti ha, infatti, ritualmente chiesto di provare per testimoni le circostanze di fatto afferenti alle conversazioni de quibus ed al loro contenuto, con quegli stessi soggetti con i quali le conversazioni medesime furono intrattenute. Altrimenti detto: il contraddittorio nella formazione della prova è stato pienamente attuato, senza che il diritto di difesa dei convenuti abbia ricevuto alcuna limitazione o affievolimento di sorta. 
Sulla scorta di tutte le osservazioni in fatto ed in diritto sopra formulate, ben può dichiararsi, in via definitiva, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione della lite, delle registrazioni contenute nel supporto informatico ###, nonché delle trascrizioni delle conversazioni tra il #### ed i sigg.ri #### e ### LA CAMPAGNA DIFFAMATORIA DEL SIG. ### E ### Una breve ed ordinata ricostruzione delle tappe salienti che hanno scandito la complessa vicenda storica sottesa al presente giudizio, da un lato, e le risultanze oggettive dell'espletata istruttoria orale, dall'altro, offrono al sottoscritto magistrato elementi di giudizio plurimi e robusti, che, sinteticamente considerati, conducono verso la formazione di un solido convincimento circa la portata oggettivamente diffamatoria degli articoli in scrutinio. 
È innanzitutto emerso il dato oggettivo della sostanziale falsità, su di un piano strettamente storico, della notizia relativa all'esistenza di una relazione di «amicizia» o, comunque, di una relazione connotata da frequentazione abituale, tra la ###ssa ### e la ###ra ### all'impropria utilizzazione della parola “amicizia” e del concetto univoco che la stessa esprime da parte dei pubblici ministeri ###ri ### e ### seguì un nuovo utilizzo della medesima parola e del medesimo concetto da parte dei giornalisti all'evidente fine di screditare agli occhi del lettore la ###ssa ### Orbene, la ###ssa ### ebbe effettivamente modo di conoscere la ###ra ### in occasione di incontri con comuni amici. Negli ultimi 5- 6 anni la frequentazione della ###ssa ### con la ###ra ### si era limitata a sporadici incontri avvenuti in feste o cene, tenutesi in locali pubblici, per lo più organizzate da colleghi della ###ssa ### Desta, in ogni caso, non poche perplessità la circostanza che alcune di quelle feste fossero state organizzate proprio dalla ###ssa ### in occasione di proprie ricorrenze, ossia dal pubblico ministero titolare del procedimento suindicato, la quale aveva invitato tanto la ###ssa ### quanto la ###ra #### luce di tanto, ben può ravvisarsi un diretto nesso causale tra il determinarsi di alcune occasioni involontarie di incontro tra la ### e la ### e la decisione della stessa ### di invitare a talune proprie ricorrenze entrambe le donne. 
Ad ogni buon conto, i convenuti, ad oggi, non sono stati in grado di dimostrare, venendo con ciò meno a quello che sarebbe stato un loro precipuo onere, l'assunto della pregressa esistenza di frequentazioni dirette ed abituali, secondo il modo di essere proprio di un'“amicizia”, tra la ###ssa ### e la ###ra ### In ossequio, infatti, agli ordinari criteri di riparto dell'onus probandi operanti nell'ambito dei giudizi civili risarcitori per danni da diffamazione, compete al convenuto che tenti di paralizzare la pretesa attorea attraverso la c.d. e###ceptio veritatis, il compito di provare la fondatezza dell'eccezione medesima, e, cioè, la veridicità della notizia riportata nel dedotto esercizio del diritto di cronaca e dei giudizi eventualmente formulati, in modo esplicito o anche solo allusivo, nel preteso correlato esercizio del distinto diritto di critica. 
È rimasto sostanzialmente sfornito di prova l'assunto accusatorio sotteso alla campagna di aggressione mediatica per cui è causa: id est l'assunto relativo alla preesistenza, rispetto all'avvio del giudizio penale a carico di ### di una “relazione di amicizia”, a volte testualmente qualificata come tale, tra ### e ### Si ponga mente al riguardo al contenuto delle acquisite emergenze istruttorie. 
È sufficiente, al fine di escludere la sussistenza della ridetta relazione di “amicizia”, la considerazione del fatto che né la ###ra ### si recò mai presso l'abitazione della ###ssa ### né quest'ultima ebbe mai occasione e/o motivo di recarsi presso l'abitazione della ###ra ### né, d'altronde, è stato provato il fatto che le due donne avessero in passato fatto viaggi insieme o avessero effettuato degli acquisti insieme. Ne discende l'impossibilità di ravvisare, nella vicenda storica in esame, gli estremi di un rapporto di amicizia, dovendosi al più parlare di una semplice “conoscenza”: quella conoscenza “innocente”, nel senso della sua sostanziale involontarietà. Altrimenti detto: si delineano, nel caso che ci occupa, i contorni di conoscenza che è derivata sic et simpliciter dal fatto di essersi trovati insieme, del tutto occasionalmente, nel medesimo luogo, id est nello stesso contesto di spazio e di tempo afferente ad eventi festivi, conviviali, di intrattenimento o comunque ameni, organizzati da amici comuni. 
Viene, quindi, in evidenza, nella vicenda storica in esame, una semplice conoscenza che, per le caratteristiche che l'hanno storicamente caratterizzata, è stata tale da non determinare la configurazione né di un dovere né di una semplice opportunità di astensione da un processo assegnato. Correttamente la difesa di parte attrice ha già posto in risalto l'inoperatività, nel contesto dei rapporti umani, della regola transitiva, per la quale se A è amico di B e B è amico di C, C dovrebbe considerarsi necessariamente amico di A. 
La preesistenza di un rapporto di amicizia tra due persone, o di una diversa relazione comunque prossima all'amicizia, non può essere ritenuta sulla base di una pura congettura né tantomeno può essere affermata all'esito di un ragionamento astratto e pregiudiziale, strutturalmente esposto al rischio di “fallacie”. 
Nel momento in cui si prospetta come fatto vero o anche solo altamente verosimile, ciò che ha, in realtà, la consistenza di una mera congettura, per poi inferirne la conseguenza di un uso abusivo della funzione giurisdizionale penale da parte della persona preventivamente designata quale “bersaglio” da colpire, si sta ponendo in essere una condotta materialmente integrante il delitto di diffamazione, a sua volta sorretta dal necessario substrato psicologico del dolo. Al riguardo, è significativa la testimonianza resa dal #### detto #### nell'udienza del 22 giugno 2016: «### che, con esclusivo riferimento ai rapporti tra la ###ssa ### e la ###ra ### vi era una conoscenza superficiale, in quanto non connotata da forme di frequentazione diretta». E significative sono anche le dichiarazioni rese dalla ###ra ### teste indicato dai convenuti, nell'udienza del 14 ottobre 2016, la quale peraltro ha evidenziato la poca correttezza del #### «Il giornalista ebbe più o meno a dirmi, per quel che ricordo, “Ti conviene rispondermi altrimenti sui giornali uscirà solo la mia versione”», «Il giornalista era insistente ed io ho cominciato a rispondere perché mi sentivo intimidita». Ebbene, la ###ra ### così afferma: «...devo precisare che tra la sottoscritta e la ###ssa ### non c'era frequentazione, non ero amica, e tutte le volte in cui mi capitava di incontrarla (gli incontri avvenivano quando io frequentavo ###, gli incontri stessi avvenivano del tutto occasionalmente»; «### non ci fu alcun rallentamento, a partire dal 2009, di una pregressa frequentazione posto che detta frequentazione non c'era stata»…«### però che il #### mi chiese se fossi mai stata a casa della ### al che io risposi “No. Io non sono mai stata a casa della De Felice”». 
Deve conseguentemente affermarsi la portata oggettivamente diffamatoria dell'affermazione contenuta nell'articolo a firma del #### apparso sul settimanale ### il 24 luglio 2013, secondo cui ### «ammette di avere partecipato ad una sessantina di occasioni conviviali con comuni amici in cui era presente anche ### una falsità riportata su di un quotidiano di diffusione nazionale al fine di suffragare la gravissima accusa formulata nei confronti dell'attrice. 
Va in ogni caso posta in risalto, ad ulteriore ed inequivoca riprova della piena correttezza istituzionale dell'operato dell'attrice, in termini di fedele osservanza dei precipui doveri giuridici ed e###tragiuridici inerenti allo status di magistrato, la circostanza documentale che vide la ###ssa ### portare a conoscenza del ### aggiunto della ### tale situazione. Più precisamente, con nota del 17 settembre 2012, la #### segnalò al ### aggiunto della ##### il fatto che «in data ### l'Avv. ### R. Chiusolo, codifensore dell'imputata ### si è presentato presso la mia ### e, in mia assenza, ha chiesto al ####ssa ### se il ### “avesse depositato istanza di astensione”. ### risposta negativa della ###ssa ### - la quale comunque gli manifestava sorpresa e, precisando che “non le risultava” alcuna astensione, invitava l'### a parlare direttamente con il ### il difensore soggiungeva che il ### si sarebbe astenuto in quanto “commensale abituale della sorella del ### Vendola”, confermando tuttavia che ne avrebbe parlato con il ####ssa ### dopo avere aggiunto che «da allora non mi è stato richiesto alcun colloquio», così continuò: «preciso che ho avuto modo di conoscere ### sorella di ### in occasione di incontri con amici comuni, la mia frequentazione con la stessa si è limitata, nel corso degli ultimi 5-6- anni, a sporadici incontri in feste o cene, tenutesi in locali pubblici, per lo più organizzate da colleghi (ed anzi ricordo che alcune di tali feste erano state organizzate dalla stessa dr.ssa ### P.M. titolare del procedimento suindicato, in occasione di proprie ricorrenze). Ad eccezione di tali saltuarie occasioni, non ho mai frequentato la signora ### tanto è vero che, ad esempio, non mi sono mai recata presso la sua abitazione, né lei ha mai avuto occasione di recarsi presso la mia, non abbiamo mai trascorso vacanze insieme, etc. ### non sono “commensale abituale” - per usare l'espressione impropriamente utilizzata dall'avvocato né ho alcun altro rapporto preferenziale o di semplice frequentazione con alcuno degli imputati o con qualcuno dei loro prossimi congiunti». ### luce di quanto esposto la ###ssa ### affermò che «è mia opinione, pertanto, che non ricorra alcuna grave ragione di convenienza che imponga la mia astensione o anche semplicemente che la consigli o la renda opportuna. 
Aggiungo che, nel mese di maggio u.s., sono stata titolare di altro procedimento a carico del predetto ### relativo a richiesta di rinvio a giudizio a seguito di ordinanza resa dal Gip ai sensi degli artt. 209 e 410 c.p.p. con la quale veniva ordinata la formulazione dell'imputazione; non avendone motivo alcuno, non ho presentato - e tanto meno sono stata a tanto sollecitata dalle parti, tra le quali l'agguerrita parte civile che si era opposta all'archiviazione - alcuna dichiarazione di astensione»; -concluse, quindi, soggiungendo «tanto Le relaziono anche perché ho la sensazione che quanto sopra riferito possa essere in qualche modo strumentalizzato al fine di distogliere dal processo il ### naturale precostituito per legge ed inoltre, ovviamente, ai fini di ogni Sua eventuale determinazione» (all. n. 5 del fascicolo di parte attrice). 
Ne seguì che, con nota del 21 settembre 2012, il ### aggiunto prese atto della nota della ###ssa ### a detta dello stesso ### aggiunto, non vi era «motivo alcuno per un qualsivoglia intervento di questo ### Agg., non essendo state evidenziate, a parere dello scrivente, circostanze che paiono incidere sulla libertà di determinazione del ### nel processo» (all. n. 6 del fascicolo di parte attrice). 
Subito dopo la lettura del dispositivo con cui il ###ssa ### assolse gli imputati, si scatenava una violenta campagna diffamatoria nei confronti dell'attrice, nel contesto di una progressiva delegittimazione della sua figura professionale, campagna condotta da varie testate giornalistiche e siti internet e basata su un presunto legame che sarebbe esistito tra la stessa ###ssa ### e la sorella dell'imputato ### In particolare, a partire da febbraio 2013, il giornalista ### attraverso la pubblicazione di articoli costruiti ad arte, sulla base di notizie non vere, nonché per il tramite di modalità di presentazione delle stesse allusive e/o suggestive, ha voluto ingenerare nel lettore la convinzione o anche solo il sospetto che il predetto legame fosse stato alla base della sentenza di assoluzione. Il Sig. ### anche attraverso la tecnica comunicativa ad effetto della combinazione di titoli e sottotitoli, ha voluto convogliare sul lettore l'immagine di un ### che assolve un imputato non perché il fatto non sussiste, ma perché “amica” della sorella dell'imputato, che, all'epoca dei fatti, era il ### della ### nonché il leader del partito “### e Libertà”. 
Al fine di cogliere la peculiare gravità del richiamato avvio della campagna diffamatoria per cui è causa, si ponga mente alla circostanza che l'attrice aveva medio tempore già depositato la motivazione della sentenza di assoluzione, sicché le ragioni del proscioglimento ben potevano essere agevolmente desunte dalla lettura del provvedimento giudiziale. Sennonché, l'odierno convenuto ### prescindendo dalla lettura della sentenza e dalle motivazioni che portarono il ### monocratico designato ad assolvere gli imputati «perché il fatto non sussiste», aveva evidenziato fatti esterni, peraltro esposti in modo suggestivo, non veritiero, incompleto e parziale, al fine di ingenerare nel lettore il sospetto che l'assoluzione dell'imputato ### avesse trovato la sua ragione in un altro elemento costituito da una significativa “vicinanza” del ### medesimo alla germana di ### una vicinanza che, talvolta, viene espressamente qualificata in termini di “amicizia”. 
Non può certamente sfuggire, ai fini di una compiuta comprensione della valenza diffamatoria della campagna giornalistica messa in atto in danno dell'odierna attrice, il peculiare tenore letterale dei titoli volta per volta scelti ad arte dall'articolista: la mente corre, quindi, al titolo “ad effetto”, presente nell'articolo apparso su ### del 20.02.2013 (All. 7 fascicolo di parte attrice), composto dalle seguenti parole: «Le relazioni pericolose della sorella di ### nella prospettiva, poi, di una considerazione sintetica ed unitaria dei vari elementi rivelatori della complessiva diffamatorietà dell'articolo, è senz'altro degno di menzione il neretto a margine dell'articolo, che così recita: «Un giro di amicizie (e di fotografie) l'avvicina al ### che ha giudicato e assolto il fratello governatore. Così adesso indaga la ### di ### Si connotano, parimenti, per la loro indole suggestiva la pubblicazione delle fotografie, la loro sistemazione e quella delle relative didascalie. 
Viene, infatti, pubblicata una fotografia della ###ssa ### insieme con la ###ssa ### (all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il ### di ### accanto a due fotografie, una che vede ritratte la ###ssa ### la ###ra ### e la ###ssa ### (cugina di ### e ### e un'altra che vede ritratte, oltre alla predette ###ssa #### e ###ssa ### anche il #### (e### sostituto procuratore della Repubblica presso il ### di ### ed all'epoca ### della Repubblica). In ogni caso, ad accrescere significativamente l'offensività dell'articolo concorre quanto il giornalista decideva di scrivere a fianco delle fotografie: «### è il gip barese che il 31 ottobre 2012 ha assolto ### imputato di abuso d'ufficio. A causa della sua amicizia con ### su di lei è stata aperta un'indagine a ### Non si può odiernamente che prendere atto dell'esistenza nel corpo dell'articolo di un testuale ed inequivoco riferimento alla sussistenza di un'amicizia tra ### identificata come “il gip barese che il 31 ottobre 2012 ha assolto ### Vendola” e ### sorella germana dell'imputato; d'altra parte, nell'economia dell'articolo diffamatorio si stabilisce un diretto nesso causale tra la notizia, in sé falsa, della preesistenza di un rapporto di amicizia tra le due donne e la notizia, al contrario storicamente fondata, afferente all'apertura a ### di un procedimento penale a carico dell'attrice. 
Per quanto siano certamente pregevoli sul piano della retorica giudiziaria gli sforzi argomentativi messi in atto dalla difesa dei convenuti, che invano tenta di ricondurre la complessiva impostazione dell'articolo alle logiche proprie del c.d. giornalismo d'inchiesta, non ci si può esimere, nella presente sede, dal considerare le due circostanze sopra già richiamate, che costituiscono altrettante evidenze inoppugnabili. 
Quale che sia stato, infatti, l'effettivo contenuto dell'intervista rilasciata da ### ignara della contestuale registrazione, al giornalista ### è innegabile il fatto che il ridetto articolista, nell'articolo di ### del 20.02.2013, abbia qualificato claris verbis, in termini di “amicizia”, il rapporto tra ### e #### non revocabile in dubbio, sempre sulla scorta del tenore testuale della didascalia posta accanto alla foto che ritrae contemporaneamente ### e ### è la circostanza che l'articolista sfrutti l'occasione dell'articolo, al fine di imprimere ulteriore credibilità all'assunto, inveritiero, relativo alla pretesa “amicizia”, valorizzando la notizia, in sé storicamente vera, dell'apertura di un procedimento penale a ### (per l'ipotesi criminosa investigativa di abuso d'ufficio ndr), a carico di ### In buona sostanza, alla luce della complessiva economia del contesto comunicativo, la divulgazione della notizia oggettivamente vera, afferente all'apertura di un procedimento penale a ### a carico dell'attrice, costituì un'“arma efficace” appositamente utilizzata al fine di accreditare l'assunto falso suggestivamente espresso dalla locuzione ad effetto “Le relazioni pericolose della sorella di Nichi”. 
Appare, quindi, certamente applicabile al caso di specie l'orientamento interpretativo invocato dalla difesa dell'attrice, circa la portata potenzialmente diffamatoria, non solo del testo in senso proprio e stretto dell'articolo giornalistico, ma anche delle fotografie e delle didascalie esplicative a corredo; al riguardo la suprema Corte di Cassazione si è così espressa: «in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, al titolo e al sottotitolo di un articolo giornalistico, con annesse fotografie e didascalia esplicativa, può essere riconosciuta idoneità diffamatoria anche a prescindere dal contenuto dell'articolo» (Cass. 16 maggio 2017, n.  12012). 
La valenza diffamatoria del tenore del medesimo articolo in scrutinio, è agevolmente rilevabile anche con riferimento all'ultimo passaggio testuale, che lo stesso articolista qualifica in termini di “ultima notazione”, così scrivendo: «Il 7 gennaio l'assessore regionale alle ### e il governatore ### sono stati assolti dall'accusa di diffamazione. Li aveva denunciati il giornalista di ### bollato in un comunicato ufficiale della ### come “ignorante” e “mestierante”, oltre che come cronista che “cazzeggia a fini di lotta politica”. Chi ha chiesto l'archiviazione? ### lei, ### imperturbabile alle polemiche». Non è chi non colga il peculiare significato dell'inserimento nel corpo testuale dell'articolo dell'“ultima notazione” testé riprodotta: trattasi della narrazione di un autonomo e distinto fatto di cronaca giudiziaria, privo di un reale collegamento al procedimento penale definito in primo grado con la sentenza di assoluzione a firma del ###ssa #### in disparte l'impossibilità “giuridica” della notizia, secondo cui la richiesta di archiviazione sarebbe provenuta dall'odierna attrice (che, in quanto ### mai avrebbe potuto formulare siffatta istanza), non v'è chi non veda come il ridetto fatto di cronaca sia stato narrato, a conclusione dell'articolo, al solo fine di offrire al lettore un ulteriore elemento di convincimento, capace di suffragare l'indimostrato assunto sotteso alla campagna di aggressione mediatica: l'assunto, ab initio manifestamente privo di riscontri, secondo cui l'odierna attrice era solita orientare le proprie decisioni giudiziarie in senso favorevole ai propri “amici” e/o “conoscenti” che, per loro fortuna, si fossero trovati a beneficiare della “provvidenziale” assegnazione del procedimento ad un magistrato benevolo nei loro confronti “sempre e comunque” (n.d.r.). Tanto poi trova inequivoca conferma nel giudizio formulato dallo stesso articolista, con riferimento all'atteggiamento che sarebbe stato tenuto dal magistrato ### in ordine al procedimento penale per diffamazione conclusosi con l'assoluzione di ### e di ### allorché lo stesso giornalista riferisce che l'odierna attrice sarebbe rimasta “imperturbabile alle polemiche”. Il medesimo articolista, poi, a distanza di una sola settimana dalla pubblicazione del precedente articolo, reitera la propria condotta illecita di diffusione mediatica della notizia falsa, inerente ad un preteso rapporto di amicizia tra ### e ### con l'articolo apparso sull'edizione del medesimo settimanale “Panorama” del 27 febbraio 2013. Nel contesto, infatti, di un'autentica campagna diffamatoria “a puntate”, volta ad ingenerare nel lettore il desiderio irresistibile di conoscere una nuova notizia, ancora più “stuzzicante” della precedente, l'articolista riportò, a fianco della fotografia del volto della ###ssa ### le seguenti parole: «### è il ### barese che il 31 ottobre 2012 ha assolto ### dall'accusa di abuso di ufficio in un concorso di medici: amica di ### è ora sotto indagine a ### In secondo luogo, nel contesto letterale del medesimo articolo, il #### riferisce, con stile suggestivo e toni persuasivi, di un tentativo, telefonico, da parte di un signore sconosciuto di vendere alcune fotografie, sia di un contatto con una altrettanto sconosciuta signora, la quale gli avrebbe mostrato alcune foto che ritraggono «il governatore della ### seduto a una festa vicino a ### Orbene, sono incontestabili tutti i dati storici come di seguito riportati. Le foto che furono pubblicate nel contesto del numero del 27.02.2013, risalgono al 2006 e furono scattate nel corso di una festa organizzata dalla ###ssa ### per festeggiare il suo compleanno. Nel corpo dell'articolo, poi, il giornalista ### attribuisce alla “sconosciuta signora”, che si sarebbe presentata, su appuntamento, alle spalle della stazione centrale di ### inforcando un paio di occhiali da sole con il cronista di ### un'affermazione a dir poco allusiva ma del tutto falsa: «### non gliela posso dare (la fotografia). Pubblicarla adesso, a pochi giorni dalle elezioni, sarebbe dirompente: è un'immagine dove si vede un'amicizia, una familiarità. Stanno proprio vicini, ### e ### È di ogni evidenza come il giornalista, all'epoca dei fatti, avesse riportato le predette dichiarazioni che sarebbero state rilasciate da una “fantomatica signora”, che sarebbe stata presente ai festeggiamenti del 40° compleanno di ### al fine precipuo di accreditare il proprio assunto giornalistico: l'assunto, frutto di un puro pregiudizio o quantomeno di una “ardita” congettura, secondo cui la sentenza di assoluzione in discorso, sarebbe stata determinata esclusivamente dai preesistenti rapporti di conoscenza/amicizia tra il ### monocratico odierna attrice e la famiglia dell'imputato che venne dal medesimo ### assolto con formula ampiamente liberatoria. Non sfugga poi la circostanza che la stessa difesa dei convenuti, in sede di comparsa costitutiva, ha provveduto a dare un nome a questa “misteriosa donna”, identificandola con la persona della giornalista ### tanto è accaduto nel contesto di una ben precisa strategia difensiva attraverso cui si è cercato invano di dimostrare che l'articolista non si sarebbe inventato nulla, essendosi lo stesso, al contrario, attenuto ad una «scrupolosa ricerca delle fonti». Sennonché, l'assunto difensivo degli odierni convenuti viene univocamente confutato dalle puntuali dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla teste ### ritualmente escussa all'udienza del 5 ottobre 2017, proprio su iniziativa probatoria dei medesimi convenuti. La teste, infatti, ha così affermato: «### a precisare, con riferimento al tenore testuale della domanda 1, che, in quella foto, stando alla oggettività del suo contenuto rappresentativo, non era ravvisabile né una relazione di amicizia, né una relazione di familiarità, né un afflato tra l'odierna attrice, ###ssa ### ed il ### pro tempore della ### detto ### … «### che quando affermai che “si vede un'amicizia ... una familiarità, un afflato insomma” intesi riferirmi a quel tipo di rapporto che, all'epoca dei fatti, legava la mia persona alla famiglia #### sulla scorta delle deposizioni testimoniali testé riprodotte, deve prendersi atto dell'utilizzo abusivo ed infedele da parte dell'articolista ### delle dichiarazioni che furono rilasciate dalla ridetta teste ### al cronista di ### nel contesto dell'appuntamento cui si allude nell'articolo apparso sul settimanale ### del 27.02.2013: la teste, infatti, precisa, senza lasciare adito a dubbi di sorta, che la rappresentazione visiva di una “amicizia”, di una “familiarità”, di un “afflato”, afferiva ai rapporti fra la propria persona e la famiglia ### e non certamente tra detta famiglia e la ###ssa ### Nello stesso articolo apparso sul numero di ### del 27 febbraio 2013 vi è un altro passo diffamatorio. Anche in questo caso il giornalista utilizzò una terza persona, il #### «che conosce ### dai tempi dell'### al quale fa dire che «quando ### ha dichiarato che in caso di condanna si sarebbe ritirato dalla vita politica, indubbiamente ha esercitato una forte pressione psicologica sulla mia amica ### La diffamatorietà del tenore dell'articolo in scrutinio è, altresì, desumibile dalla successiva affermazione che il giornalista ### ebbe e### professo ad inserire nel corpo dell'articolo, allorché così si espresse: «Ha ragione: forse vuole dire che non dev'essere stato agevole, per un magistrato che ha frequentato familiari e amici del governatore pugliese, emettere una sentenza dalla quale avrebbe potuto dipendere la sua carriera politica». 
È di ogni evidenza come, ancora una volta, si sia cercato di suffragare l'assunto, ad oggi indimostrato, secondo cui la sentenza di assoluzione in discorso, lungi dall'essere stata il risultato di un corretto processo di formazione del proprio libero convincimento, sarebbe stata piuttosto riconducibile a condizionamenti “psicologici”, “emotivi”, o lato sensu “politico-ideologici” (si ponga mente e###empli gratia all'utilizzo polemico di espressioni allusive come “combriccola” “toghe rosse” et similia). 
Ad ogni buon conto, la prospettazione fattuale sottesa alla linea difensiva seguita dagli odierni convenuti viene univocamente smentita anche dalle dichiarazioni rilasciate dal ridetto #### in sede di escussione testimoniale all'udienza del 14 ottobre 2016, nella cui occasione lo stesso teste così si è espresso: «Ho incontrato talvolta ### con ### e alcune volte anche con ### … «### che non le ho mai viste passeggiare insieme. Né tanto meno ho mai visto mangiare allo stesso tavolo ### e ### Al contrario di quanto è accaduto per ### e ### che in quanto amiche mie è capitato di mangiare insieme». In occasione della deposizione, infatti, il teste, precisando l'autentico tenore e il vero significato delle dichiarazioni già rilasciate al di fuori del giudizio, si è così espresso: «### ebbi a dichiarare era, soltanto, il frutto di una mia valutazione; alla luce di quanto il ### delle ### ebbe ad esternare, relativamente a quanto egli avrebbe fatto in caso di condanna e relativamente alla pressione mediatica su tutta la questione, espressi un giudizio del seguente tenore “nessun ### avrebbe potuto operare in maniera serena, sotto tale pressione mediatica”». 
È di lapalissiana evidenza la difformità contenutistica tra le dichiarazioni rese dal teste #### e quanto riportato dal #### in ogni caso, quella espressa dal ridetto teste va considerata e trattata alla stregua di ciò che essa ontologicamente, id est una mera valutazione personale che, peraltro, non ha trovato riscontro nella realtà, se è vero come è vero che i giudici della Repubblica Italiana sono stati in grado ad oggi di esercitare il potere giudiziario anche nell'ambito di contesti caratterizzati da un più elevato tasso di pressione mediatica. In buona sostanza, si è appalesato per la sua intrinseca falsità quanto riportato dal giornalista ### allorché lo stesso ebbe ad affermare: «lo sanno tutti a ### che ### sia amica di ### di ### perché ... cioè si vedono in giro».  ### sulla scorta di un'ordinata ricostruzione cronologica delle tappe che hanno scandito la campagna giornalistica denigratoria per cui è causa, un ruolo di indiscussa centralità fu storicamente ricoperto dalla pubblicazione sul numero di ### del 6 marzo 2013 delle foto del “famoso” pranzo tenutosi a ### nel lido “Santos” nel 2006 (una foto venne anticipata sul sito ###it del 21 febbraio). Le foto ritraggono una tavolata di numerose persone, tutte vestite informalmente, tranne proprio il presidente ###risulta vicino alla ###ssa #### strumentale delle foto in discorso è reso ancor più evidente dalla circostanza che, nel corpo dell'articolo, l'articolista abbia omesso di fare riferimento alla data dell'evento conviviale ivi rappresentato: la data della più volte richiamata festa di compleanno della ###ssa ### cugina dei fratelli ### compare una sola volta nella didascalia a fianco della foto a pag. 74/75, così ingenerando il dubbio che possa trattarsi di una vicenda molto recente. Viene, quindi, nel medesimo contesto alimentato il sospetto circa l'esistenza di altre foto relative ad altre situazioni omogenee a quella rappresentata dalla foto del pranzo del 15.04.2006, una delle quali addirittura che si sarebbe trovata, sempre sulla scorta della narrazione “intrigante” del giornalista, nella casa del senatore del #### In ogni caso, non v'è prova né diretta né indiretta del fatto che, nel contesto del più volte richiamato evento conviviale, si sia effettivamente venuto a creare un qualche tipo di contatto tra la ###sa ### ed il ### Nell'ambito del medesimo contesto comunicativo diffamatorio si colloca la circostanza, documentata in atti, che vide il giornalista ### riprendere e fare propria, con il richiamato articolo apparso sul numero del 6 marzo 2013, l'affermazione del collega ### secondo cui: «certamente la dottoressa ### sapeva di avere pranzato col governatore ### e avrebbe dovuto astenersi dal processo a suo carico». 
Meritano sul punto integrale condivisione i rilievi difensivi puntualmente svolti nell'interesse di parte attrice, allorché si pone in risalto il reale valore giuridico che va correttamente attribuito ai presenti fini al fatto storico rappresentato dalla foto incriminata del 15.04.2006. Trattasi dell'assunto difensivo così sinteticamente espresso: “la circostanza che in un contesto privato o pubblico due persone possano essere presenti non significa in alcun modo che le due persone si conoscano, si trattino, siano amiche, abbiano familiarità. Anzi è ben possibile che in un unico ambiente, sia pure ristretto, vengano a trovarsi persone che tra loro non hanno alcun tipo di rapporto e continuino a non averlo anche successivamente”. 
Ben può affermarsi, anche e soprattutto sulla scorta delle emergenze istruttorie, che l'utilizzo della foto in parola ebbe a costituire, nel contesto della più ampia campagna diffamatoria messa in atto in danno della ### la “prova regina” (n.d.r.) sulle cui fondamenta è stato successivamente eretto l'intero “castello accusatorio”. Tanto ha trovato un oggettivo, compiuto ed univoco riscontro probatorio nella dichiarazione testimoniale resa da ### in ordine alle censurabili modalità di conduzione dell'indagine seguite dal giornalista ### la teste si è, infatti, così univocamente espressa: «Il giornalista ebbe più o meno a dirmi, per quel che ricordo, “Ti conviene rispondermi altrimenti sui giornali uscirà solo la mia versione”» … «Il giornalista era insistente ed io ho cominciato a rispondere perché mi sentivo intimidita». 
Si pone, quindi, in una linea di piena continuità logico-narrativa il contenuto del successivo articolo apparso sul numero di ### del 13.03.2013, nel quale il giornalista ### diede ulteriore corso alla sua campagna diffamatoria: l'articolista, da un lato, fornì ulteriori dettagli in ordine alla vicenda afferente al procedimento apertosi innanzi al Csm e, dall'altro, impresse allo stesso titolo un tono univocamente e volutamente suggestivo. Nel corpo dell'articolo intitolato ad arte: «### che assolse ### inguaiato anche da un sms», il giornalista, dopo avere detto che «della decisione di ### di non rinunciare al giudizio si occuperà la ### generale della Cassazione», aggiunse che alla ### generale della Cassazione «sono state inviate dal Csm le dichiarazioni dei due p.m., ### e ### ...» i quali «hanno riferito di avere ricevuto, dopo la sentenza, da ### collega gip di ### questo sms: “### assolto dagli amici”. Un grave sospetto indotto dal vicino di stanza del ### Nel medesimo contesto il giornalista riportò un'ulteriore grave illazione: «### ha anche raccontato di aver cercato prima della sentenza conferma alle voci sull'amicizia tra ### e ### sorella di ### La P.M. ### legata ad entrambe e pure lei immortalata nella foto del pranzo, avrebbe così commentato: “Non sono così amiche, certo ### farebbe bene ad astenersi”». 
Una versione parziale e fuorviante dei fatti è immediatamente rilevabile, anche con riguardo alla narrazione dell'episodio dell'SMS inviato dal #### ai colleghi P.M. ### e ### lo stesso ### ascoltato dal ### ebbe a precisare che il suo sms era stato del tutto ironico e scherzoso, senza che con lo stesso intendesse realmente riferirsi ad un comportamento istituzionalmente scorretto dell'odierna attrice, evidenziando come, nella sostanza, il messaggio de quo fosse stato completamente frainteso dai destinatari. Lo stesso #### poi, ha chiesto e ottenuto di astenersi dal presiedere le udienze in cui l'accusa era rappresentata dal P.M. ### «per gravi ragioni di convenienza». 
Scarsamente persuasiva, quindi, risulta la strategia difensiva dei convenuti, allorché gli stessi hanno tentato, in sede di comparsa costitutiva, di giustificare l'operato del #### facendo rilevare la circostanza che «l'sms esisteva e il giornalista ne ha legittimamente parlato in quanto era di chiaro interesse nell'ambito dell'inchiesta giornalistica che stava portando avanti in quel periodo». Certo è che il #### lungi dal limitarsi a riferire del messaggio, ebbe ad esprimere personali valutazioni circa il significato da ascrivere al dato storico dell'esistenza dell'### ingenerando o comunque legittimando presso l'opinione pubblica il sospetto che numerosi colleghi dell'odierna attrice, esercenti nel medesimo ambiente di lavoro funzioni giudiziarie penali, dubitassero dell'effettiva imparzialità della ###ssa ### nell'esercizio della giurisdizione penale. Nel titolo, infatti, l'articolista scrisse: «### che assolse ### inguaiato anche da un sms», per poi aggiungere nel corpo dell'articolo: «Un grave sospetto indotto dal vicino di stanza del ### Analoghe considerazioni in termini di portata diffamatoria del pezzo giornalistico sono certamente estensibili alla dichiarazione attribuita alla P.M. ###ssa ### Trattasi di un'affermazione la cui storicità non è mai stata provata e che è stata attribuita alla persona del ridetto magistrato inquirente, nella sua veste di commensale al famoso pranzo, al sol fine di delegittimare la figura professionale della ###ssa ### Viene in rilievo una discutibile tecnica espositiva, riassumibile con l'icastica locuzione latina “relata refero”, oggettivamente inidonea ad esonerare da responsabilità l'articolista che riferisce alcune frasi, non perdendo occasione di puntualizzare il fatto che le frasi medesime gli sarebbero state dette da terzi soggetti; in altre e più semplici parole, si sarebbe trattato di terzi che avrebbero reso propriamente ed esattamente le dichiarazioni loro attribuite dai convenuti, come se fossero stati questi terzi, e non l'articolista in prima persona, a gettare discredito sulla figura dell'odierna attrice, compromettendone l'immagine di magistrato indipendente ed imparziale. A tanto si aggiunga la circostanza che, sempre sulla scorta delle deduzioni difensive dei convenuti, il contenuto delle ridette dichiarazioni sarebbe integralmente e fedelmente documentato e, quindi, anche conservato all'interno delle registrazioni audio e delle relative trascrizioni depositate in atti in occasione della memoria n.2. 
Ferme restando tutte le osservazioni già formulate in ordine alla mancanza di garanzie circa la genuinità delle registrazioni de quibus, va stabilita, quoad effectum, una piena equiparazione tra l'ipotesi della mancata produzione del materiale in questione e quella, verificatasi nel caso di specie, dell'esplicito accertamento della sua inutilizzabilità, pur a fronte di un tempestivo deposito. Altrimenti detto: benché ci si trovi al cospetto di una formale presenza all'interno del fascicolo processuale, detto materiale va considerato e trattato tamquam non esset. 
Prive di pregio appaiono al riguardo le deduzioni difensive formulate dai convenuti in sede ###giudizio, allorché si afferma che «quanto riferito sono le dichiarazioni che il #### ha sostenuto di avere reso avanti al ### comprese quelle riferite alla P.M. ### Emerge comunque, quale dato storico inconfutabile, la circostanza che la ###ssa ### in sede di audizione davanti al C.S.M., ebbe a chiarire il reale contenuto delle dichiarazioni che la stessa rese al collega #### Giova riportare testualmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste #### nel corso dell'udienza istruttoria del 14 ottobre 2016: «### posso puntualizzare che avendo avuto accesso ai verbali relativi alle dichiarazioni rese nella stessa sede di cui sopra dalla ###ssa ### ho potuto leggere le sue dichiarazioni leggermente diverse, e cioè “che se fossi stata io al posto della ### mi sarei astenuta”. A tal punto voglio precisare che non trovo contraddizioni tra le due frasi, sicché può anche darsi che la ### ricordasse meglio il tenore letterale delle parole, che comunque io ho interpretato nel senso riferito al C.S.M.». 
In buona sostanza, se l'articolista avesse realmente voluto evitare di esporre ad un pregiudizio, anche solo potenziale, l'onore e la reputazione dell'odierna attrice, avrebbe verificato personalmente e direttamente il reale tenore delle dichiarazioni attribuite alla ###ssa ### chiedendo chiarimenti a quest'ultima. Tanto non è accaduto nel caso di specie; d'altronde, la valenza diffamatoria dell'utilizzo di queste dichiarazioni imprudentemente e negligentemente attribuite alla ###ssa ### trova riscontro nel tenore delle dichiarazioni rese dalla ridetta teste (all'epoca dei fatti pubblico ministero presso la ### della Repubblica del ### di ###, in occasione dell'udienza istruttoria del 14 ottobre 2016: «Con riferimento alla posizione ### della memoria n. 2 di parte attrice, posso precisare che non ho detto al #### collega e amico, che la collega doveva astenersi da questo processo, ma che io, al suo posto, mi sarei astenuta, in quanto avevo avuto maggiori rapporti di frequentazione nel 2005-2006 con ### con la quale feci un viaggio con ### e ### Dissi anche al collega che si conoscevano ma che il rapporto di amicizia era tra #### e ### Non v'è chi non colga la differenza sostanziale che intercorre tra il tenore delle dichiarazioni che, sulla scorta della narrazione giornalistica, sarebbero state rilasciate dalla ###ssa ### al collega ### ed il tenore effettivo che storicamente connotò le dichiarazioni medesime. 
Dopo una breve tregua di quasi un mese il giornalista ### proseguiva nella sua campagna diffamatoria, offrendo ai lettori del periodico, nel numero di ### del 10 aprile 2013, ulteriori notizie riguardanti lo sviluppo del procedimento penale a carico di ### chiaramente ed univocamente preordinate allo scopo di suffragare l'impostazione accusatoria fondata sulla prospettazione di un nesso causale tra l'assoluzione dell'imputato eccellente ed i preesistenti rapporti di amicizia, o comunque di conoscenza prossima e/o affine all'amicizia, che avrebbero legato la famiglia dell'imputato alla persona del ### estensore della sentenza medesima. 
Si trattò dell'articolo recante il titolo «### assolto: tutti gli “svarioni” del gip contestati dalla procura». Risulta certamente utile ai presenti fini riportare integralmente il testo dell'articolo in esame compresi i neretti sotto il titolo, al fine di porre nel debito risalto la circostanza che il giornalista ebbe a travisare lo stesso atto di impugnazione presentato dalla ### della Repubblica, in persona del #### avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in favore dell'imputato ### “Indebita”, “pesante”, “addomesticata”: duri i giudizi dell'aggiunto di ### sulla sentenza a favore del governatore. E nei motivi di appello si scopre che ...” «“Indebita”, “pesante” e “illegittima interferenza”, “intervento invasivo”, “procedura addomesticata”, “favoritismo in assenza di qualunque valido motivo di interesse pubblico”: con queste sferzanti motivazioni, nei giorni scorsi, il procuratore aggiunto di ### ha presentato appello contro l'assoluzione, datata 31 ottobre 2012, del governatore pugliese ### accusato di aver fatto riaprire i termini di un bando in favore di un primario che avrebbe infine ottenuto l'incarico in palio. Un proscioglimento, quello deciso dal gip ### che fu aspramente criticato dai p.m. ### e ### per un'ipotizzata vicinanza fra ### e imputato, tanto da convincere la ### di ### e il Csm ad aprire due procedimenti per verificare tali sospetti. Rapporti sempre negati dai diretti interessati, ma plasticamente confermati da un'inchiesta a puntate di ### che a febbraio ha pubblicato foto e testimonianze sui frequenti incontri conviviali a cui parteciparono, in compagnia di amici comuni, ### o qualche suo famigliare e ### Ora il procuratore aggiunto impugna la penna blu e sottolinea i presunti “strafalcioni” del gup, trattata come una studentessa al primo anno di giurisprudenza. Citando a campione: “l'argomentazione non è corretta”, “il ### elude”, “si trincera”, “omette di approfondire”, “minimizza”, fa “inutili distinzioni”, cita “riferimenti non pertinenti”, ha un “erroneo approccio”, “non si vede come possa desumere l'insussistenza del fatto”. ### non collega mai questi presunti svarioni a questioni personali, ma le accuse restano durissime. Per lui non si può non notare “l'evidente alterazione dell'iter procedimentale”, fase in cui non è “in alcun modo previsto un qualche apporto del presidente della giunta regionale”. Sul punto il procuratore aggiunto riporta le dichiarazioni dell'e#### generale della Asl di #### coimputata di ### la quale sostiene di aver provato a obiettare con il governatore che la riapertura dei termini del bando “sarebbe stata illegittima”, ottenendo in cambio questa rassicurazione: “Ti copro io!”. La donna decise di non ribattere: “In questa vicenda i toni adoperati da ### normalmente gentili, erano spesso alterati. Ritenni che non potevo rifiutarmi di aderire alla richiesta del presidente ###amministratore in quota Vendola”.  ### desume “l'insussistenza dell'interesse pubblico” da una logica considerazione: il primario sponsorizzato da ### lavorava già per il servizio sanitario regionale e precisamente a ### “### anche questo, trascurato dal Giudice”.» Una prima alterazione del reale corso degli accadimenti, rilevabile con riferimento all'ultimo citato articolo apparso sul numero del 10 aprile 2013, è riscontrabile con riferimento al contenuto dei “neretti” sotto il titolo; sul punto il giornalista, infatti, riporta gli aggettivi «indebita», «pesante», «addomesticata», come se gli stessi corrispondessero al contenuto delle censure espresse dal ### avverso la sentenza di assoluzione, nonostante che gli aggettivi medesimi, in realtà, concernessero le valutazioni formulate dal medesimo ### del pubblico ministero riguardo alla procedura amministrativa seguita dalla pubblica amministrazione. Ancora una volta ci si trova al cospetto di un travisamento della verità storica, pienamente coerente con la complessiva impostazione denigratoria di una campagna di aggressione mediatica che, una volta intrapresa, avrebbe dovuto essere condotta, come poi realmente avvenne, fino alle sue estreme conseguenze. 
La richiamata diffamatorietà invero pervade l'intero articolo. Il giornalista, infatti, non curante delle conseguenze pregiudizievoli per l'onore e per la reputazione della ###ssa ### utilizzò le locuzioni oggettivamente offensive: «svarioni» del gip, «strafalcioni» del gup «trattata come una studentessa al primo anno di giurisprudenza». Vero è, secondo quanto agevolmente desumibile dal tenore letterale dell'atto di appello, che il #### in sede di stesura dell'impugnazione, lungi dal muovere attacchi personali e gratuiti, lesivi della dignità e della professionalità della ### si limitò, nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, ad una critica del provvedimento impugnato, sul legittimo assunto della sua ingiustizia, nella prospettiva di una sua auspicabile riforma in sede di gravame. Nulla di quanto improvvidamente riferito dall'articolista è rinvenibile nel contesto dell'atto d'appello in scrutinio. Un'iniziativa, quella adottata dalla ### della Repubblica all'indomani della sentenza di assoluzione, che va con ogni evidenza ricondotta nell'alveo del fisiologico funzionamento del sistema processuale penale: la parte pubblica che ha già sostenuto senza successo un determinato impianto accusatorio, cerca di ottenere in sede di appello una sentenza di riforma che accerti e dichiari la fondatezza dell'imputazione originariamente elevata. Che, d'altronde, la sentenza di assoluzione a firma della ###ssa ### sia stata sorretta da un robusto e solido impianto motivazionale, è confermato dalla circostanza che la sentenza medesima ha poi trovato integrale conferma in sede ###può peraltro sfuggire una considerazione fattuale concernente il comportamento colpevolmente omissivo tenuto dal #### successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di ### di integrale conferma della sentenza resa dal ### a quo; il giornalista ### scelse di non informare l'opinione pubblica della circostanza che l'infondatezza dell'imputazione elevata a carico di ### fosse stata accertata e dichiarata anche dal ### ad quem. 
Si connota, altresì, per la sua attitudine a costituire un'ennesima occasione di discredito della persona dell'odierna attrice, l'articolo apparso sul numero del 24 aprile 2013, appositamente dedicato al distinto argomento relativo al fenomeno diffuso dei magistrati che, continuando ad appartenere all'Ordine giudiziario, intraprendono un'attività politica. Nel contesto di tale articolo, l'articolista attribuì al #### identificato in didascalia come leader di ### corrente moderata delle toghe, il seguente sfogo: «la gente non capisce i P.M. che si candidano contro i loro inquisiti». ### lo stesso articolista proseguì evidenziando come la platea dei magistrati che avevano fino a quel momento compiuto tale scelta, fosse stata piuttosto ampia, estendendosi la stessa dalla persona del P.M. ### che condusse indagini penali a carico di ### successivamente culminate nel suo rinvio a giudizio, alla persona di ### all'epoca dei fatti ### del Comune di ### Nell'ambito del medesimo contesto, l'articolista espresse un duro giudizio circa la discutibile vicinanza fra sinistra e ### pugliese, ancora una volta invocando a sostegno dell'assunto dell'esistenza della richiamata patologica vicinanza, il servizio fotografico già pubblicato sul periodico, relativo al pranzo conviviale organizzato dalla cugina del ### cui parteciparono almeno sei magistrati. ###, quindi, così proseguì: “Tra questi ### all'epoca P.M., la moglie ### (anche lei ### a ###, ma soprattutto il ### che nell'ottobre 2012 assolverà, tra le polemiche, ### dall'accusa di abuso d'ufficio. Dopo quel proscioglimento i due P.M.  ### e ### hanno stigmatizzato (finendo sotto inchiesta al ### la vicinanza tra alcuni magistrati baresi e la famiglia Vendola”. Non v'è chi non si avveda dell'assoluto difetto di pertinenza, che è oggettivamente riscontrabile in ordine alla menzione della persona dell'odierna attrice e delle travagliate vicende che seguirono alla pubblicazione della sentenza di condanna che l'attrice medesima ebbe a pronunciare nell'ottobre 2012 in favore dell'imputato ####, quindi, ebbe ad utilizzare l'occasione di un nuovo articolo, dedicato a tutt'altro argomento, al fine precipuo di gettare, ancora una volta, discredito sulla figura dell'odierna attrice, ridestando nella mente dei lettori il ricordo del materiale fotografico già pubblicato, relativo all'incriminato pranzo conviviale organizzato dalla cugina di ### e ### in occasione del suo 40° compleanno. ### il riferimento, del tutto fuori contesto, all'odierna attrice e alla vicenda storica dell'assoluzione dalla stessa pronunciata in favore di ### lungi dall'atteggiarsi in termini di riferimento casuale e fugace, venne con ogni evidenza formulato ad arte, in modo tale da imprimervi il massimo risalto. Tale risalto fu assicurato pubblicando, per l'ennesima volta, una foto afferente al medesimo pranzo conviviale, nella quale si riconoscevano, in modo inequivoco, i tratti fisionomici del volto della ###ssa ### che veniva ritratta con lo sguardo rivolto verso l'obiettivo; la foto in questione venne, poi, corredata da un'apposita didascalia dal titolo in maiuscolo “### GALEOTTO”, nella quale il giornalista inserì, a scopo esplicativo, le seguenti parole: “il ### (nel cerchio) e, di spalle ### durante il pranzo dell'aprile 2007. Il servizio fotografico fu pubblicato da ### nel febbraio scorso”.  ### pervicacia del giornalista nella prosecuzione della campagna di aggressione mediatica in danno della ###ssa ### è, altresì, desumibile dal tenore dell'ulteriore articolo apparso sul numero del 24 luglio 2013; nel contesto di tale articolo, in realtà concernente altre persone, il #### fornì comunque notizie non rispondenti alla verità dei fatti, oltre che diffamatorie, ancora una volta screditando gravemente la persona dell'odierna attrice. In questo articolo, infatti, il #### per contrastare l'affermazione del ### il quale aveva riferito «sono passato da un compleanno, mi sono fermato a mangiare una fetta di torta, non conoscevo quasi nessuno se non la persona che festeggiava il compleanno, otto anni fa», ritenne di poter desumere dalla circostanza che sulla tavola erano «visibili cestini di pane, caraffe di vino e diverse pietanze», come ad esempio «una caprese di pomodori e mozzarella», che il «### si era unito alla combriccola ben prima del dessert». Ebbene, meritano senz'altro condivisione i rilievi articolati sul punto dalla difesa di parte attrice: la circostanza che sul tavolo vi fossero determinati cibi non prova che il ### abbia detto il falso. Non solo. ### del termine “combriccola” è usato in senso chiaramente dispregiativo. ### in questo articolo, poi, il #### riferì di un incontro al quale sarebbero stati presenti la dottoressa ### e la signora ### incontro avvenuto «a casa di ### l'1 maggio 2012, pochi giorni prima dell'inizio del processo contro ### Sta di fatto, però, che questo incontro non avvenne mai, tanto è vero che, nel corso del processo, non ne è stata fornita la benché minima prova. 
È senz'altro riconducibile nell'alveo della medesima ed unitaria campagna giornalistica di aggressione della persona dell'attrice, l'ulteriore inserimento nel corpo dell'articolo di una notizia del tutto irrilevante nell'economia dello stesso: trattasi del passaggio in cui il #### riferì che la ###ssa ### alla quale era stato assegnato il fascicolo relativo ad una denuncia per furto e ricettazione nei confronti dei sigg.ri Ladognana e ### si astenne, «diversamente da quanto accaduto con ### Con ciò si volle fornire, ancora una volta, un ulteriore elemento di giudizio, individuato ad arte, che potesse irrobustire, nella mente dei lettori, l'idea che l'assoluzione in primo grado di ### dall'imputazione di abuso d'ufficio, fosse stata determinata da una vicinanza del ### alla famiglia dell'imputato. Una valenza diffamatoria, di pari intensità, può senz'altro attribuirsi all'ultimo articolo, dall'autore anonimo, pubblicato sempre su ### del 18 settembre 2013 a pag. 17, con il quale si ritornò sull'argomento della ###ssa ### e della famosa foto. 
Ebbene, in tale contesto, l'articolista, nel soffermarsi sul matrimonio della ###ssa ### continuò ad alimentare il sospetto della riconducibilità dell'assoluzione del ### all'amicizia che avrebbe legato la famiglia di quest'ultimo al ### estensore della sentenza di proscioglimento, in qualità di GUP all'esito di giudizio abbreviato. In tale articolo, infatti, l'anonimo articolista così si espresse: «la ### ammette che ci sono state assunzioni facili al teatro barese. ### assolve l'e### sovrintendente per abuso d'ufficio. Più o meno come fece con ### per il caso sanità»; «un'interpretazione elastica della norma giuridica che aveva già “salvato” ###..». 
La completa inconsistenza dell'impostazione accusatoria sottesa alla campagna di denigrazione dell'odierna attrice messa in atto dal quotidiano ### è univocamente desumibile, non solo dagli sviluppi del procedimento penale instaurato a carico di ### conclusosi, come già evidenziato, con la conferma in appello della sentenza di assoluzione a firma della ###ssa ### ma anche dagli esiti del procedimento penale per abuso d'ufficio apertosi a carico della stessa attrice. Si allude proprio ai provvedimenti che la ### leccese ebbe ad emettere in relazione alla vicenda de qua: da un lato la richiesta di archiviazione a firma del ### della ### e, dall'altro, il consequenziale accoglimento dell'istanza attraverso l'emissione di un decreto di archiviazione da parte del ### Ebbene, nel contesto della prima richiesta di archiviazione, datata 1° febbraio 2013, il ### della ### di ##### rileva «che la ###ssa ### GUP del ### di ### non ha commesso illeciti di alcun genere nel giudicare, con rito abbreviato, ### (presidente della ### e nel pronunciarne il proscioglimento». E ciò non solo sul piano formale, visto che la ###ssa ### «aveva preventivamente messo il capo del suo ufficio a conoscenza della situazione, nei termini in cui essa era definibile (come poi sarebbe stato accertato in questo procedimento)», ma anche sul piano sostanziale, atteso che il rapporto esistente tra la ###ssa ### e la ###ra ### non poteva essere qualificato con il termine di frequentazione, ragion per cui non vi era «alcun motivo di grave convenienza per astenersi», rapporto non di amicizia, ma di «semplice conoscenza». Richiesta, quella testé riprodotta, che non venne immediatamente inoltrata al ### poiché, in data 15 febbraio 2013, era pervenuto un esposto anonimo ed il ### ritenne di doverne verificare il contenuto «al fine di acquisire una eventuale valida notizia di reato»; inoltre lo stesso ### ravvisò la necessità di approfondire anche i fatti pubblicati sui numeri del 20 febbraio 2013 e del 6 marzo 2013 del settimanale ### Sennonché, all'esito di una serena e completa conduzione delle indagini, il ### capo, in data 24 luglio 2013, formulò formale richiesta al GIP di pronuncia di un decreto di archiviazione. Infatti, nella richiesta il #### ebbe così ad esprimersi: «le investigazioni disposte non hanno consentito di acquisire alcuna valida notizia di reato sulla circostanza segnalata dall'anonimo di un viaggio in ### circostanza peraltro smentita dalla ###ssa ### Inoltre, il medesimo ### della ### si espresse relativamente alle fotografie pubblicate su “Panorama” nei seguenti termini: «le fotografie pubblicate su “Panorama” non costituiscono affatto smentita delle dichiarazione rese da ### sui suoi rapporti con ### (confermati da ### in quanto la fotografia che ritrae la ### seduta allo stesso tavolo cui sede ###un contesto conviviale, non documenta alcuna frequentazione tra i due e non esclude l'occasionalità della partecipazione di ### a quell'incontro, peraltro risalente, secondo le stesse indicazioni giornalistiche, ad oltre sette anni fa durante i quali, evidentemente, non è stata trovata alcun'altra fotografia che ritraesse ### “insieme” con una persona che sei anni dopo sarebbe stata da lei giudicata [sottolineature nel corpo della richiesta di archiviazione]. ### canto, i commenti che negli articoli pubblicati accompagnano le fotografie, sembrano più indirizzati ad alimentare un clima di “caccia alle streghe”, che ad indicare elementi dai quali ricavare motivi per cui la ###ssa ### avrebbe dovuto astenersi dal giudicare #### della ### di ### sempre a sostegno della propria istanza di archiviazione, valorizzò alcuni ben precisi elementi di fatto, che vengono di seguito testualmente riportati: «le dimensioni dell'incontro conviviale in occasione del quale erano state scattate le fotografie pubblicate da “Panorama” ..., la marginalità della partecipazione della ###ssa ### (la cui presenza era stemperata tra trenta-quaranta persone) e la occasionalità della presenza del presidente ### sopraggiunto alla fine del pranzo per assistere al taglio della torta da parte della cugina della quale si festeggiava il compleanno». I rilievi formulati dalla ### della ### vennero poi integralmente condivisi dal ### che, con il decreto datato 17 ottobre 2013, accolse la richiesta di archiviazione. 
La peculiare lesività della condotta diffamatoria per cui è causa è immediatamente rilevabile, sol che si consideri la circostanza che l'offesa all'onore e alla reputazione dell'odierna attrice, lungi dal prodursi attraverso un singolo ed isolato articolo, si è realizzata attraverso una pluralità di articoli che hanno storicamente costituito le “tappe” di una aggressione mediatica via via più violenta, attraverso cui si è cercato di stimolare, con crescente intensità, l'“appetito” dei lettori fornendo loro notizie di fatti falsi, senza il necessario preventivo riscontro in punto di veridicità. Non v'è chi non veda la sostanziale unicità del contesto comunicativo diffamatorio in cui si situano i diversi articoli pubblicati in sequenza sui vari numeri del quotidiano di tiratura nazionale. 
Emerge incontestabilmente, ad di là della molteplicità degli articoli, il dato psichico da intendersi nel senso che verrà nel prosieguo ulteriormente chiarito, della consapevole volontà che ha sorretto la stesura di ogni singolo elaborato, di riferire ai lettori notizie di fatti oggettivamente gravi, la cui divulgazione non avrebbe potuto che essere tale da gettare grave discredito sulla persona dell'odierna attrice. ###, infatti, attraverso “malevole allusioni”, “scaltri accostamenti”, “indebite sovrapposizioni” tra notizie eterogenee prive di un reale collegamento tematico, “titoli ad effetto”, “strategici” impieghi di materiale fotografico, volta per volta artatamente collocato nello spazio, nonché munito di didascalie dal contenuto ora ripetitivo ora suggestivo, offre l'immagine deformata e dequalificante di un magistrato che, abusando della funzione pubblica attribuitale, esercita in modo parziale la giurisdizione penale, assicurando un esito assolutorio ad imputati indirettamente “vicini” al ### in ragione dei rapporti di amicizia o comunque di frequentazione abituale che legano lo stesso giudicante alla famiglia dell'imputato. 
Del resto, che il contenuto degli articoli de quibus sia stato effettivamente tale da ingenerare presso il pubblico dei lettori il sospetto di un esercizio delle funzioni giudiziarie improntato a parzialità, e, quindi, tale da turbare la necessaria serenità interiore della stessa attrice nei contesti istituzionali in cui ella era suo malgrado chiamata ad esercitare le proprie funzioni giudicanti monocratiche penali, è univocamente confermato dalle dichiarazioni rese dai testi ritualmente escussi su iniziativa della stessa ###ssa ### Il teste #### (all'epoca dei fatti G.I.P. presso il ### di ### nell'udienza del 14 ottobre 2016, si è così espresso: «### alla posizione di cui alla lettera c), confermo la circostanza ivi dedotta, posto che la ### mi esternò esplicitamente il proprio timore che gli imputati ed i rispettivi difensori fiduciari potessero dubitare della propria terzietà, a seguito della campagna di stampa posta in essere nei suoi confronti. Posso precisare che il timore in ordine alla messa in discussione della propria imparzialità concerneva, sempre alla stregua delle confidenze rivoltemi dalla ### non soltanto la classe forense, ma anche i suoi colleghi».  ### poi un contenuto sostanzialmente omogeneo l'ulteriore dichiarazione resa dalla teste ###ra ### (all'epoca dei fatti cancelliere della ###ssa ### che, in occasione dell'udienza dell'11 febbraio 2016, ha riferito: «### al timore avvertito dalla ###ssa ### di non essere più considerata imparziale dalla gente, preciso che ella ebbe modo più o meno testualmente di riferirmi: “come posso andare in udienza dopo che tutti hanno letto il giornale e quindi possono pensare che io non sia imparziale”». 
Utile poi appare il riferimento alla deposizione rilasciata dalla teste Avv. ### che, nel contesto dell'udienza del 12 gennaio 2017, ha dichiarato: «### la circostanza che sono stata avvicinata da conoscenti sia in ambito professionale che in ambito amicale, i quali hanno criticato la ###ssa ### perché aveva giudicato il ### pur essendo amica della sorella; preciso che ho sempre contestato ai miei interlocutori che vi fosse amicizia, ossia un rapporto stretto e continuativo, con la sorella del #### DELLA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRONACA Va certamente esclusa, nella vicenda che ci occupa, la ricorrenza della specifica scriminante del diritto di cronaca; è indubitabile la circostanza che anche l'operato di un magistrato sia passibile di critiche. Parimenti indubitabile è il fatto che un giornalista possa, nell'esercizio del suo diritto di cronaca, riferire fatti concernenti la persona di un magistrato, afferenti a vicende di un esercizio verosimilmente scorretto della delicatissima funzione che l'ordinamento giuridico affida agli appartenenti all'Ordine giudiziario. 
Ad ogni buon conto, ben può il magistrato che si trovi ad essere destinatario di articoli contenenti notizie di cronaca o giudizi di sorta circa le modalità di esercizio della propria funzione, pretendere che l'articolista, nella stesura del testo destinato a successiva pubblicazione, riferisca i fatti narrati con la necessaria chiarezza e completezza e, soprattutto, secondo verità; più che legittima è, quindi, la pretesa che il giornalista abbia cura di evitare di riferire notizie di fatti, che non siano state preventivamente vagliate nella loro intrinseca veridicità, e che lo stesso giornalista si astenga da giudizi puramente personali, capaci di offendere la dignità e la reputazione professionale della persona del singolo magistrato di cui sta parlando. Tanto in considerazione dei connotati e delle ricadute di pubblico interesse della funzione esercitata dal singolo ### che, al tempo stesso, si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione (cfr. ### Brescia, 18 settembre 2008, in ### it., Rep. 2009, voce ### n. 58).  ### la scriminante del diritto di cronaca non può essere fondatamente invocata dal giornalista, ogni qualvolta difetti il necessario requisito della veridicità della notizia riportata nell'articolo pubblicato (Cass. civ.  23 maggio 2001, n. 7025). 
È stato correttamente invocato dalla difesa dell'odierna attrice un principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, proprio con riferimento al delitto di diffamazione che abbia a consistere nell'attribuzione alla vittima del reato di fatti specifici espressivi di un esercizio infedele delle funzioni correlate al munus pubblicistico di cui la persona del diffamato si trovi ad essere investita. La Corte regolatrice si è così espressa: «è corretto ritenere l'offensività, per un uomo prima che per un magistrato, di frasi che attribuiscono fatti specifici che sottendono mancanza di personalità, di dignità, di autonomia di pensiero, di coerenza e di onestà morale, nonché comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dai propri doveri d'ufficio» (Cass. pen. 9 ottobre 1998). 
Ora, non può poi sfuggire la circostanza che il convenuto ### nella ideazione della struttura e del contenuto dei singoli articoli oggetto di pubblicazione, lungi dal riportare asetticamente singole notizie afferenti all'esercizio da parte dell'attrice delle funzioni giudicanti monocratiche penali nei confronti di un “imputato eccellente”, ha sistematicamente aggiunto circostanze prive di riscontri oggettivi e finalizzate ad imprimere una “persuasiva ed accattivante” parvenza di consistenza storica al sospetto di parzialità nutrito verso la persona dell'attrice (cfr. Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11060). 
Ebbene, non può escludersi, in linea di principio, che un articolista abbia a maturare, sulla scorta di più o meno solidi elementi di conoscenza che lo stesso si sia autonomamente procurato, un intimo convincimento in ordine all'esercizio “scorretto, abusivo e parziale” delle funzioni giudiziarie da parte di un singolo magistrato in una o più occasioni; tanto sul rilievo secondo cui ben è possibile che l'articolista rinvenga, all'esito di un'accurata inchiesta giornalistica, connotata da scrupolosa selezione e verifica dell'attendibilità estrinseca ed intrinseca delle singole fonti informative, elementi di giudizio che abbiano uno spessore tale da legittimare la formazione del convincimento in parola. 
Nel caso di specie, al contrario, non è dato sapere quali siano state queste solide ed attendibili fonti informative sulla cui base è stata poi divulgata la notizia falsa di una relazione di amicizia tra la ### e la ### o comunque, in un'accezione più ampia, di rapporti di frequentazione abituale, che sarebbero intercorsi tra le due donne, per poi arguirne l'avventata ed indimostrata conclusione di una riconducibilità eziologica dell'assoluzione dell'“imputato eccellente” ### ai ridetti rapporti stabilitisi e### ante tra il ### e la sorella del ### pro tempore della ### Certo è che, in mancanza di evidenze inoppugnabili, la mera partecipazione ad occasioni conviviali e ad eventi organizzati da “comuni amici”, non può legittimare l'assunto della sussistenza di un rapporto di amicizia tra l'attrice e la sorella del ### pro tempore della ### tale da determinare l'insorgenza, in capo al ### designato, di un obbligo di astensione.  #### C.D. ESIMENTE DA INTERVISTA Priva di pregio appare la prospettazione difensiva degli odierni convenuti, secondo cui la condotta lesiva dell'articolista sarebbe scriminata, nella vicenda storica in esame, da una non meglio precisata “esimente da intervista”: l'assunto interpretativo non convince in ragione della radicale impossibilità, nel caso di specie, per l'operatore giuridico, di operare quella fondamentale e decisiva distinctio elaborata dalla Cassazione a ### con la storica sentenza n° ###/2001, allorché risolse il conflitto tra i due contrapposti orientamenti ermeneutici delineatisi in ambito pretorio, proprio in relazione alla tematica in discorso. 
Trattasi della distinzione su cui fa perno l'intero ragionamento del ### nomofilattico, e cioè quella tra “intervista-evento” ed intervista quale particolare “forma di giornalismo” in cui il giornalista è il “dissimulato coautore” delle dichiarazioni dell'intervistato, ad onta dell'apparenza e dell'ufficialità sulla cui scorta le dichiarazioni medesime provengono solo dall'intervistato che, emettendole consapevolmente, ne assume la paternità ed ogni correlata responsabilità giuridica.   La questione è particolarmente complessa: qualunque opzione ermeneutica che, ferma restando l'inderogabile esigenza di tutela dei beni personali dell'onore e della reputazione dei terzi, voglia essere coerente con il complessivo quadro dei valori costituzionali, deve scongiurare soluzioni tali da limitare ingiustificatamente o, addirittura, mortificare la libertà di informazione.  ###, infatti, si atteggia, sovente, a strumento indispensabile ai fini di un libero ed efficace esercizio dell'attività giornalistica, nel contesto di un ordinamento democratico fondato sul “pluralismo dell'informazione” e sulla “libertà d'informazione” nella sua duplice accezione di libertà di informare (propria delle testate giornalistiche che divengono utile veicolo di informazione dell'opinione pubblica) e di libertà di informarsi (propria del singolo, sia esso operatore professionale dell'informazione oppure soggetto estraneo al contesto istituzionale dei media, che si attivi autonomamente alla ricerca di notizie che ritenga utili al fine di appagare un proprio legittimo desiderio di conoscenza).   Si delinea, in buona sostanza, l'attitudine dell'intervista a costituire una valido ed a volte imprescindibile strumento di esercizio del diritto di cronaca, ogni volta in cui emerga un interesse pubblico alla divulgazione della notizia: l'interesse pubblico de quo diviene poi particolarmente pregnante, nell'ipotesi in cui l'intervista sia stata rilasciata da personalità pubbliche, come personaggi dello spettacolo, uomini politici, o leader religiosi, proprio perché le loro dichiarazioni possono essere di per sé un “evento”, tale da renderne doverosa la narrazione, malgrado ci si trovi al cospetto di espressioni denigratorie in danno di terzi. Sicché, secondo quanto è stato correttamente argomentato in dottrina ed in giurisprudenza, laddove, per il fondato timore di reazioni giudiziarie in sede civile e/o penale, si ometta la pubblicazione di un'intervista di per sé meritevole di pubblicazione alla luce dell'interesse sociale alla conoscenza del fatto storico in sé dell'intervista e del tenore delle dichiarazioni rilasciate dall'intervistato, si viene a realizzare, secondo una logica illiberale di “censura”, un'inammissibile compromissione del diritto all'informazione. ### luce di tanto si coglie in pienezza il precipuo significato giuridico da ascrivere all'espresso riconoscimento pretorio della possibilità, per l'articolista, di invocare a propria discolpa, al ricorrere di debite condizioni, la più volte menzionata esimete da intervista. Ci si trova al cospetto di un lodevole sforzo ermeneutico che si situa, con ogni evidenza, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge ordinaria vigenti in subiecta materia, innanzitutto della disposizione incriminatrice del delitto di diffamazione, che venga a sua volta interpretata in ossequio al c.d. diritto vivente.   Sulla scorta del breve inquadramento testé svolto in ordine ai termini essenziali della questione, con particolare riguardo ai valori di rango costituzionale che sono indubbiamente alla stessa sottesi, è possibile “decifrare” il significato autentico della fondamentale linea di discrimine tracciata dalla Suprema Corte tra “intervista-evento”, in relazione al quale il giornalista è un “terzo osservatore” che esercita il diritto-dovere di informare i lettori, cosicché non assume responsabilità concorrente qualora la dichiarazione dell'intervistato risulti diffamatoria, e intervista quale “particolare forma di giornalismo”, in relazione alla quale il giornalista è, al contrario, il “dissimulato coautore” della dichiarazione ufficialmente resa dal solo intervistato.   È rimesso, ovviamente, al ### di merito, in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte regolatrice, il concreto “apprezzamento di fatto” consistente nella valutazione delle specifiche modalità di svolgimento dell'intervista, del contesto storico in cui la stessa si è collocata, del ruolo effettivamente ricoperto dall'articolista-intervistatore nel rivolgere le domande, nel raccogliere le risposte e nel redigere e### post l'articolo relativo all'intervista di cui trattasi. 
Un interessante precedente di legittimità, peraltro anche relativamente recente, offre utili indicazioni operative ai fini di un corretto svolgimento del predetto apprezzamento di fatto riservato al ### di merito; trattasi del dictum con cui è stata e###pressis verbis riconosciuta l'invocabilità della c.d. esimente da intervista, ogni qual volta l'intervista sia stata condotta in modo leale e corretto, al fine di preservare l'integrità e la genuinità delle dichiarazioni rese dal terzo intervistato e allo stesso attribuite.  ###à e la genuinità delle dichiarazioni successivamente riportate dall'articolista sono garantite, infatti, soltanto allorché l'intervistatore tenga, per l'appunto, durante l'intero corso dell'intervista, proprio il contegno negativo necessario allo scopo. Di altro non si tratta se non della necessità di evitare l'illecito impiego, vuoi agli esordi dell'intervista, vuoi nel mezzo della stessa, vuoi, ancora, in occasione del suo epilogo, di artifici e/o suggestioni. (Cass. Civ. Sez. III n. 4707 del 27 febbraio 2014, ### Amendola, ####. 
È stato così affermato il condivisibile principio di diritto, secondo il quale il giornalista a carico del quale venga elevata un'imputazione per il delitto di diffamazione, va esente da responsabilità, fruendo, per l'appunto, della c.d. esimente da intervista, laddove abbia processualmente ad emergere che “nell'attività dell'intervistatore, non siano presenti i caratteri della consecuzione, della suggestività, dell'articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti”. Solo queste ultime attività, secondo l'autorevole insegnamento della Corte, possono assumere rilievo ai fini della valutazione del contegno dell'intervistatore come concausa della lesione dell'altrui onore e reputazione o, addirittura, come causa esclusiva. 
Così sinteticamente lumeggiati i criteri ermeneutici che devono orientare il ### di merito nella delicata conduzione del proprio insopprimibile e discrezionale apprezzamento di fatto, risulta di immediata rilevazione l'oggettiva impossibilità di mettere in atto, nella vicenda in esame, anche un “mero tentativo” di procedere al ridetto apprezzamento. Tanto sull'insuperabile rilievo dell'assoluta ed insanabile mancanza di tutti gli elementi di giudizio attraverso cui valutare la concreta vicenda storica, sotto il peculiare profilo della “decodificazione” del ruolo storicamente ricoperto dal sedicente “intervistatore”, in vista della successiva risposta all'interrogativo decisivo se lo stesso sia stato un “terzo osservatore” che si sia limitato a narrare dell'intervista, nella sua pura e semplice dimensione di evento storico o, se, al contrario, esso sia stato un “dissimulato coautore” dell'intervista in parola. 
Giova conclusivamente dare un'ordinata e completa contezza degli ostacoli che, nel caso concreto, ostano all'operatività, in favore del giornalista, dell'esimente da intervista. 
Va innanzitutto posto in risalto il carattere di sostanziale “segretezza” del contesto in cui sono state rese e contestualmente raccolte le dichiarazioni dei terzi: gli “intervistati” hanno oltretutto talvolta ignorato il fatto stesso di venire registrati durante la conversazione. 
La mancanza ab initio di chiarezza e di trasparenza da parte dell'“intervistatore” nei confronti dei suoi diversi interlocutori, circa le effettive modalità e le reali finalità di acquisizione delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate in sede di risposta alle domande loro rivolte ha determinato un'evidente “deviazione” dal fisiologico modo di essere di un'intervista: il terzo interlocutore, infatti, non è stato posto nelle condizioni di svolgere una serena e preventiva riflessione sulla portata delle risposte volta per volta offerte. 
Non sfugga, poi, il dato negativo della mancanza di un testo scritto, che possa dirsi pubblicato successivamente al rilascio dell'intervista e che, quindi, sia stato ufficialmente dedicato all'evento storico “intervista”, in cui l'articolista, rivelando “senza segreti di sorta” l'identità dell'intervistato, abbia fedelmente ed integralmente riportato le dichiarazioni dallo stesso rilasciate. 
Parimenti degna di considerazione, sempre con riguardo al caso che ci occupa, è la conseguente impossibilità, per l'intervistato, di disconoscere, all'indomani della pubblicazione dell'articolo, la paternità di tutte o di alcune o anche di una sola della dichiarazioni attribuitegli.   Ai fini della stessa possibilità pratica di un riscontro giudiziale dell'invocabilità nel caso singolo dell'esimente da intervista, devono essere in buona sostanza predeterminate le condizioni fattuali che consentano e### post, in caso di contenzioso, un libero, aperto e trasparente contraddittorio processuale tra l'articolista che pretenda di fruire della scriminante de qua e che asserisca di essere stato un mero “terzo osservatore” e l'intervistato che ripudi la paternità di tutte o di alcune delle dichiarazioni attribuitegli dal giornalista, che presentino un contenuto oggettivamente diffamatorio. A tanto consegue con certezza l'esclusione dell'operatività, nella vicenda storica per cui è causa, della cosiddetta esimente da intervista. 
Militano, altresì, nel senso della mancata integrazione, nel caso di specie, della più volte richiamata esimente da intervista le puntuali considerazioni difensive svolte nell'interesse di parte attrice, con le note autorizzate depositate telematicamente del 22.03.2019. 
La difesa della ### ha, infatti, correttamente posto in risalto talune circostanziate anomalie che hanno storicamente caratterizzato, da un lato, la concreta conduzione delle pretese interviste e, dall'altro, la successiva utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni che gli “intervistati” avrebbero rilasciato. 
Non si può, infatti, non prendere atto in questa sede, sulla scorta di quanto è univocamente emerso all'esito dell'assunzione della prova orale, del dato fattuale relativo alle modalità quantomeno “singolari” con le quali il sig. ### ha condotto le “interviste”. 
Riferisce, infatti, la sig.ra ### teste indicato dai convenuti, nell'udienza del 14 ottobre 2016: «Il giornalista ebbe più o meno a dirmi, per quel che ricordo, “Ti conviene rispondermi altrimenti sui giornali uscirà solo la mia versione”», «Il giornalista era insistente ed io ho cominciato a rispondere perché mi sentivo intimidita» (testimonianza resa nel corso dell'udienza del 14 ottobre 2016). E precisa la sig.ra ### che «nel momento in cui conversavo con il collega ### ignoravo completamente il fatto di venire contestualmente registrata» (testimonianza resa nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2017).  ### stregua delle medesime emergenze testimoniali, va odiernamente rilevato come il sig. ### abbia compiuto delle gravi inesattezze nel riportare sul mezzo della stampa quanto riferitogli nel corso delle “interviste”, introducendo, in alcuni casi, nel corpo dell'articolo, addirittura, delle situazioni non vere, di per sé lesive della reputazione personale e professionale della dott.ssa ### Si rendono sul punto necessari i seguenti insuperabili rilievi: 1) la sig.ra ### ha parlato di conoscenza e il sig. ### invece, ha più volte utilizzato la parola “amicizia” (divergenza non trascurabile sul piano dell'intensità dell'offesa all'onore della vittima, proprio in ragione del ruolo istituzionale dalla stessa ricoperto); 2) la sig.ra ### ha detto che non ha mai inteso riferirsi alla dott.ssa ### e il signor ### invece, ha scritto che la signora ### ha parlato di un rapporto di amicizia, di una familiarità tra la dott.ssa ### ed il ### (testimonianza resa nell'udienza del 5 ottobre 2017); 3) il sig. ### ha detto di avere espresso un giudizio del seguente tenore «nessun giudice avrebbe potuto operare in maniera serena, sotto tale pressione mediatica»; il signor ### invece, gli fa dire una cosa ben differente: «quando ### ha dichiarato che in caso di condanna si sarebbe ritirato dalla vita politica, indubbiamente ha esercitato una forte pressione psicologica sulla mia amica ### (testimonianza resa nell'udienza del 14 ottobre 2016). 
In definitiva, ostano senz'altro alla fruibilità dell'invocata scriminante anche le rilevate difformità sostanziali del contenuto testuale dell'articolo di stampa rispetto al reale tenore delle dichiarazioni rilasciate dai terzi intervistati. 
ACCERTAMENTO DELLA TIPICITA' #### Va posta preliminarmente in risalto la completa irrilevanza, ai presenti fini, degli “imperscrutabili pensieri” e delle “convinzioni personali” che il giornalista convenuto #### possa aver liberamente maturato nel “foro interno”: non può, in ogni caso, fondatamente dubitarsi del fatto che lo stesso abbia agito nella piena consapevolezza di pronunciare affermazioni e di formulare giudizi, oggettivamente atti, per il loro contenuto intrinseco, a ledere ingiustamente la reputazione della persona fisica dell'attrice. 
In altri termini, ai fini della riferibilità soggettiva alla persona dell'articolista della condotta diffamatoria realizzatasi attraverso i diversi articoli in scrutinio, non è certamente indispensabile la consapevole volontà di riferire il falso e, quindi, di offendere l'onore e la reputazione della vittima. Il necessario elemento soggettivo è comunque integrato, in presenza della pura e semplice accettazione del rischio di inveridicità dei fatti narrati e, quindi, dell'oggettiva valenza diffamatoria dell'articolo destinato alla successiva pubblicazione. Né, d'altra parte, la ricorrenza in concreto di un dolo di diffamazione, può essere esclusa dal carattere di implicita polemica del contesto in cui l'articolo si inserisca; a nulla rileva, nel caso di specie, l'esistenza di un'allusione ad alcuni “condizionamenti”, magari anche inavvertiti, lato sensu “emotivi”, “psicologici” o “politico-culturali”, che avrebbero alterato il corretto e sereno esercizio delle funzioni giudicanti monocratiche nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del ### pro tempore della ### Resta fermo ed incontrovertibile il dato subiettivo della piena consapevolezza, in capo all'agente, del fatto materiale di pronunciare affermazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, che vengono incautamente poste in essere, attraverso l'attribuzione alla vittima, con il mezzo della stampa, di fatti specifici, prescindendosi dal preventivo e necessario riscontro della veridicità delle notizie riferite (cfr. Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2010, n. ###). 
La condotta del giornalista ### integra, quindi, certamente gli estremi del reato di diffamazione consumatosi in danno dell'odierna attrice, aggravato dall'uso della stampa e dall'attribuzione di un fatto preciso e circostanziato. A tal riguardo giova ricordare che, secondo il disposto dell'art. 595, co. 1, 2 e 3, c.p., «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516». Parimenti meritevole di menzione è l'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, che dispone a sua volta: «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258». 
Ricorrono, in buona sostanza, tanto l'elemento oggettivo, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, quanto quello soggettivo del dolus diffamandi.  ### in via meramente incidentale ed, in ogni caso, con effetti rigorosamente circoscritti al presente giudizio civile, dell'integrazione del delitto di diffamazione, nei peculiari termini testé espressi, presenta odiernamente plurimi profili di rilevanza. Valgano al riguardo le seguenti osservazioni. In sede civile è senz'altro accoglibile una pretesa risarcitoria anche allorché la diffusione di un messaggio denigratorio presenti natura colposa e non integri, pertanto, la fattispecie di reato di cui all'art. 595 c.p., il cui perfezionamento, al contrario, postula sempre un atteggiamento psicologico del reo di natura dolosa (Cass. civ., 19 ottobre 2007, n.  22020). 
Altrimenti detto. La ricorrenza in concreto di un atteggiamento psichico di tipo colposo, è senz'altro sufficiente ai fini dell'integrazione dell'illecito civile aquiliano, nei termini in cui lo stesso è strutturalmente tratteggiato dall'art. 2043 c.c.; tuttavia, il medesimo atteggiamento soggettivo di natura colposa, connotato, in negativo, dall'assenza di volontà del fatto tipico, rappresenta una forma di colpevolezza senz'altro insufficiente dal punto di vista del diritto penale, posto che l'integrazione del delitto di diffamazione postula sempre la ricorrenza del dolo, per essere lo stesso l'ordinario criterio di imputazione subiettiva dei delitti. Sennonché, l'accertamento, ancorché in via meramente incidentale, degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, diviene imprescindibile ai fini della possibilità di ottenere la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 47/1948, che ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al risarcimento pecuniario del danno propriamente inteso. 
Ne deriva che chi intenda ottenere, in uno al risarcimento stricto sensu inteso, anche la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 47/1948, dovrà fornire la prova del dolo, che verrà in tal caso incidentalmente accertato. (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17395). In buona sostanza, al ### civile è attribuito il potere di accertare autonomamente la sussistenza degli estremi del delitto di diffamazione, nel caso in cui il procedimento penale non sia stato instaurato o il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. 
La peculiare gravità della vicenda diffamatoria in discorso, con la spiccata offensività che l'ha storicamente connotata, discende dalla circostanza che la lesione dell'onore, del prestigio e della reputazione della vittima dell'illecito, lungi dal verificarsi attraverso un singolo articolo, si è realizzata attraverso una serie di articoli pubblicati con diffusione nazionale a breve distanza l'uno dall'altro, nel contesto di una più ampia ed unitaria campagna giornalistica con cui si è insinuato nell'opinione pubblica il sospetto circa la riferibilità all'odierna attrice di una forma di “giustizia addomesticata, a misura di potenti ed amici”.  ### più o meno esplicito da cui prese le mosse l'articolista può essere così brevemente riassunto: la ###ssa ### avrebbe dovuto astenersi a fronte di un'oggettiva situazione di incompatibilità; ne deriva, sempre sulla scorta del “teorema” in discorso, la piena legittimità del sospetto che l'attrice ebbe a pronunciare l'assoluzione con formula piena dell'imputato ### non perché intimamente convinta della insussistenza del fatto-reato (sulla scorta della formula di proscioglimento che è stata in concreto utilizzata), ma semplicemente perché volle favorire un noto personaggio politico, la cui sorella era, per l'appunto, legata al ### da un rapporto di amicizia. 
Non può non rilevarsi la circostanza che la pubblicazione degli articoli diffamatori non fu preceduta dal preventivo e rigoroso riscontro della veridicità dei fatti riportati; di talché, deve ritenersi che la divulgazione di notizie oggettivamente in grado di offendere la reputazione della vittima, sia avvenuta, se non con la specifica intenzione di offendere (animus diffamandi), quantomeno con la accettazione del rischio concreto della falsità delle circostanze riferite e, quindi, di una ingiusta denigrazione dell'immagine e della autorevolezza di un magistrato della ### Un magistrato che, quale ### naturale precostituito per legge e soggetto soltanto a quest'ultima, si limitò ad esercitare, in sede di deliberazione della sentenza, il proprio potere-dovere di formulare un giudizio sulla fondatezza dell'imputazione elevata dal Pubblico Ministero a carico dell'imputato ### Tanto avvenne all'esito di una preventiva valutazione posta in essere in modo estremamente lineare e trasparente, nonché nitidamente ripercorribile e### post da un punto di vista procedimentale, circa l'effettiva ricorrenza, nel caso di specie, di valide ragioni che potessero giustificare un'astensione del ### Altrimenti detto: un mero timore, per quanto fondato, in termini di consistenza delle probabilità di verificazione di un evento doloroso, ingiusto e pregiudizievole, quale ontologicamente è un attacco mediatico, poi effettivamente messo in atto con le modalità di un sostanziale “accanimento”, non può mai sortire l'effetto distorsivo di un'illecita distrazione dell'imputato dal suo ### naturale. 
Ad integrare il paradigma psicologico è, infatti, sufficiente la chiara consapevolezza della elaborazione di un prodotto giornalistico dai “contenuti accattivanti” e, quindi, particolarmente “appetibile” anche sul piano commerciale. 
E' opinione diffusa in dottrina che il coefficiente psicologico della fattispecie criminosa della diffamazione è modulato secondo le cadenze del dolo generico, non essendo necessario che la condotta materiale sia stata sorretta da uno specifico movente ulteriore ed estrinseco rispetto alla materialità del fatto, ma è sufficiente la colpevole volontà di realizzare il fatto tipico descritto dalla legge, costituito dalla condotta materiale posta in essere da chi abbia ad offendere l'altrui reputazione nel contesto di una comunicazione con più persone. Il secondo comma del citato art. 595 c.p., poi, contempla una modalità di realizzazione della condotta diffamatoria particolarmente lesiva, in quanto consistente nell'attribuzione alla persona del diffamato di un fatto specifico: modalità espressiva della condotta antigiuridica in discorso, che, proprio in ragione della spiccata lesività che la connota, riceve un trattamento sanzionatorio ben più aspro di quello previsto dal comma precedente.  ##### indubitabile è la responsabilità, in relazione alla vicenda illecita per cui è causa, anche del ### responsabile ### quest'ultimo è responsabile del fatto illecito in scrutinio, proprio perché omise di impedire, con ciò contravvenendo ad un precipuo dovere giuridico di controllo, la pubblicazione degli articoli de quibus e, quindi, la commissione del delitto di diffamazione che avvenne proprio per il tramite di detta pubblicazione. 
Deve, infatti, escludersi una responsabilità del ### a titolo di concorso nel reato di diffamazione aggravata; ben può per converso configurarsi una sua responsabilità per la distinta fattispecie monosoggettiva colposa, di cui all'art. 57 c.p. («salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il ### o il ### responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo»). 
Altrimenti detto; non sono emersi elementi che consentano di ritenere integrato, nella fattispecie che ci occupa, il c.d. dolo di concorso, costituito dalla consapevole volontà del singolo compartecipe di offrire un contributo, anche sotto forma di omissione, alla realizzazione del reato di cui trattasi, pur materialmente commesso da altri. È indubitabile la circostanza che, proprio con riferimento alla pubblicazione attraverso periodici di articoli diffamatori, tale contributo causale possa consistere nell'omesso colpevole impedimento della pubblicazione, pur a fronte della preventiva informazione che sia stata fornita al ### responsabile circa l'imminente pubblicazione di un testo contenente notizie e/o giudizi dal contenuto oggettivamente lesivo dell'onore e della reputazione di terzi soggetti. Un apporto concorsuale del medesimo ### responsabile, ben più consistente di quello appena delineato, potrebbe in linea di principio configurarsi: si ponga mente all'ipotesi in cui processualmente emerga che il contenuto dello scritto diffamatorio sia stato addirittura concordato in tutto o in parte dall'articolista con il ### responsabile che si atteggerebbe, nel caso in discorso, ad un autentico coautore dell'articolo pubblicato sul periodico. Nulla di tutto ciò, tuttavia, almeno sulla scorta delle acquisite emergenze istruttorie, può essere affermato con riguardo posizione del convenuto ### talché, in difetto della necessaria prova del c.d. dolo concorsuale, deve concludersi nel senso che il ### responsabile odierno convenuto ### ha comunque realizzato la fattispecie monosoggettiva tipizzata dal richiamato articolo 57 del codice penale.  ### alla fattispecie di reato di cui all'art. 57 c.p. e ai rapporti intercorrenti con la distinta fattispecie plurisoggettiva del concorso nel delitto di diffamazione aggravata, appaiono senz'altro utili le seguenti brevi considerazioni. 
La norma dell'art. 57 c.p. individua un'autonoma figura di reato omissivo improprio, relativo alla figura di ### o ### di un'azienda giornalistica, in quanto si tratta di soggetti che ricoprono un ruolo apicale, che determina l'insorgenza di una posizione di garanzia ed un conseguente obbligo di impedimento dell'evento e### art. 40 del c.p., comma 2. 
È appena il caso di porre in risalto l'imprescindibile esigenza di distinguere nettamente le ipotesi di responsabilità e### art. 57 c.p., da quelle di responsabilità concorsuale dolosa, a norma del combinato disposto degli artt. 110 e 595 c.p.. Se, infatti, il ### si mostra dolosamente inadempiente rispetto all'obbligo di garanzia cui è sottoposto, lo stesso risponderà, a titolo di concorso e### art. 110 c.p., dello specifico reato che sia stato commesso per tramite del periodico; se, invece, lo stesso ### abbia ad agire colposamente, lo stesso risponderà a norma dell'art. 57 c.p.. 
È opportuno specificare che la colpa non è qui genericamente ravvisabile nelle forme della negligenza o della imperizia, ma è espressamente individuata dalla legge nell'inosservanza della regola di controllo sul contenuto della pubblicazione, al fine di impedire la perpetrazione di reati a mezzo stampa. 
La norma in scrutinio ha assunto l'attuale configurazione successivamente all'intervento riformatore operato con l. 4 marzo 1953, n. 127 (art.1). Originariamente classificabile come esempio tipico di responsabilità oggettiva, la commissione di reati a mezzo stampa ha subito una profonda rivisitazione al fine di rendere compatibile questa peculiare fattispecie di reato con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della ### Dallo stesso tenore letterale della norma come riscritta ad opera della citata novella, si evince, infatti, che trattasi, non più di un caso di responsabilità oggettiva in cui si punisce il ### della testata solamente in base alla sua qualifica, bensì di una fattispecie in cui si viene puniti a titolo di colpa, per via di una rimproverabile omissione del dovuto controllo sugli autori dei singoli articoli. Tale controllo si esplica nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, dati dalla sua posizione di preminenza. La stessa clausola di sussidiarietà (“salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso”) chiarisce che il ### o il ### non deve nel modo più assoluto essere a conoscenza dell'illecito commesso dall'autore, pena la configurabilità del concorso di persone e### art. 110 c.p.. Che si tratti, in ogni caso, di due fattispecie nettamente distinte e autonome l'una dall'altra, è stato recentemente confermato da quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi di una remissione di querela che sia stata sporta contro il ### del giornale cui sia stato attribuito il reato di cui all'art. 57 c.p.. Orbene, si è precisato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la remissione della querela proposta nei confronti del ### del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., non estende i suoi effetti nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione, in quanto l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato. (Cassazione penale, ### V, sentenza n. ### del 23 settembre 2014). 
Evidenziato, pertanto, il dato della riferibilità soggettiva all'articolista del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa e al ### responsabile della distinta fattispecie di cui all'art. 57 c.p., è possibile affrontare il diverso piano squisitamente civilistico, afferente alla configurabilità di una responsabilità risarcitoria di tipo solidale a carico degli stessi ridetti convenuti testé menzionati. 
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, va osservato come le condotte del giornalista e del ### concretizzino comunque gli estremi dell'illecito e###tracontrattuale e### art. 2043 c.c.: viene in rilievo la colpevole ed ingiustificata diffusione di notizie lesive dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, cui deve ricondursi eziologicamente l'enorme discredito ad esso arrecato (cfr. per tutte Cass. 2 luglio 1997, n. 5947). Ne discende la responsabilità risarcitoria solidale, in relazione ai pregiudizi non patrimoniali patiti dall'attrice, di tutti gli odierni convenuti. ### peculiare ipotesi in cui il fatto illecito della diffamazione a mezzo stampa sia imputabile a più persone, vale il noto insegnamento del ### di legittimità che così si è espresso relativamente alla configurabilità di una responsabilità per danni, in solido, in capo al giornalista-articolista e al ### del settimanale: «affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso; ne consegue che il ### responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo)» (così Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157). 
Parimenti non revocabile in dubbio è la circostanza che la responsabilità del ### del settimanale, promanando dalla commissione di un fatto astrattamente previsto come reato (concorso in diffamazione aggravata, ovvero, subordinatamente, secondo quanto ritenuto dal sottoscritto ### nel caso di specie, fattispecie monosoggettiva colposa di cui all'art. 57 c.p.), si estenda anche alla sanzione pecuniaria e### art. 12 L.  8 febbraio 1948, n. 47. Anche a tal riguardo è stato più volte affermato che «in tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al ### del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato» (così Cass. pen, sez. V, 15 marzo 2002; in termini, #### 13 aprile 2000, in ### it., 2000, I, 3004). 
Parimenti dotata di un solido ed esplicito fondamento normativo è la responsabilità solidale dell'editore; è d'obbligo il riferimento all'art. 11 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, secondo cui «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». Sul punto la giurisprudenza insegna: «la obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto, che dell'evento è tenuto a rispondere (nel caso di specie il principio è stato affermato a proposito della responsabilità dell'editore di un quotidiano in relazione al danno conseguente a una diffamazione a mezzo stampa)». 
Sussiste, in buona sostanza, a fronte della integrazione del fatto illecito della diffamazione a mezzo stampa, una corresponsabilità dell'editore e del proprietario della pubblicazione, che, a sua volta, è tale da investire tutti i danni, in termini di conseguenze concretamente pregiudizievoli, che siano eziologicamente correlati al fatto-reato. La ridetta corresponsabilità sussiste tanto nell'ipotesi in cui lo stesso fatto-reato venga accertato in sede penale, quanto nell'ipotesi in cui la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai soli fini risarcitori in sede civile (così Cass. 3 marzo 2000, n. 2367; Cass. 19 settembre 1995, n. 9892). 
È appena, poi, il caso di evidenziare come, in ossequio all'orientamento pretorio prevalente in subiecta materia, la responsabilità per il fatto del giornalista autore dell'articolo diffamatorio e del ### responsabile, si estenda, a mente del combinato disposto degli artt. 2048 c.c. e 11, l. 47/1948, anche al proprietario e all'editore, senza necessità che il danneggiato debba proporre un'autonoma e distinta domanda nei confronti di questi ultimi (### Roma 6 aprile 1988, ivi, ### 1988, voce cit., n. 83). Ne discende la piena correttezza della scelta processuale dell'odierna attrice che ha optato, nel caso di specie, per la contestuale evocazione in giudizio dei tre nominati distinti soggetti giuridici: una scelta, oltretutto, che risulta ictu oculi del tutto coerente con l'unitarietà e l'inscindibilità della vicenda illecita diffamatoria per cui è causa.  #### al profilo del danno non patrimoniale patito dall'attrice, derivante dalla lesione della sua reputazione, della sua professionalità e della sua stessa identità personale e sociale, valgano le seguenti considerazioni. 
Sono pacificamente suscettibili di essere provati per presunzioni i danni-conseguenza che, in termini di sofferenza unitariamente intesa, la ### ha subito per effetto della condotta gravemente diffamatoria perpetrata in suo danno. 
Non occorre certamente un grande sforzo di immaginazione per comprendere lo sconvolgimento dell'esistenza individuale, in termini di turbamento della serenità interiore e di alterazione del normale svolgimento della vita professionale e di relazione, che viene a verificarsi per effetto della reiterata diffusione su di un organo di stampa di divulgazione nazionale, di notizie false, atte a gettare discredito sull'onore, sul prestigio, sull'autorevolezza, in una parola sulla immagine di un magistrato che ha da sempre esercitato con lealtà e correttezza la delicatissima funzione giurisdizionale. 
Orbene, le notizie false, oggettivamente capaci di offendere l'onore e la reputazione della persona fisica di un magistrato, possono essere le più disparate: è tuttavia indubitabile che la notizia diffamatoria per eccellenza, con riferimento ad un appartenente all'Ordine giudiziario, sia proprio quella costituita dall'attribuzione di fatti specifici, tali da offrire ai terzi l'immagine di un magistrato che, anziché decidere in ossequio al proprio libero convincimento, tradisca gravemente il munus affidatogli, operandone un sostanziale “pervertimento”. Tale ignobile ed odioso tradimento può avvenire, com'è noto, vuoi per volgari finalità egoistiche di indebito arricchimento personale, nel contesto di fenomeni brutalmente corruttivi, vuoi per diverse, comunque deplorevoli, finalità di indebita “protezione” di amici e/o conoscenti, secondo quanto nel caso di specie è stato ingiustamente addebitato all'odierna attrice, almeno in chiave di “infamante sospetto” suscitato e pervicacemente alimentato ad arte. 
Non v'è chi non veda come la sofferenza correlata ad un illecito diffamatorio perpetrato in danno di un magistrato, con riferimento a condotte tenute in occasione dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sia molto più intensa al ricorrere di situazioni del tipo di quella per cui è causa, rispetto ad altre eterogenee situazioni nelle quali, attraverso la divulgazione di notizie comunque false, si offra e###empli gratia all'opinione pubblica l'immagine distorta di un magistrato “imperito”, “superficiale”, “distratto”, “sbrigativo”, “fannullone” o “infingardo”. 
È di appezzabile consistenza il livello di riprovazione sociale che consegue alla divulgazione della notizia di un ### penale che, pur dovendosi astenere dal giudizio per ragioni di opportunità legate ad un asserito rapporto di amicizia che lo legherebbe un parente stretto dell'imputato, avrebbe assolto quest'ultimo soltanto in forza della ridetta amicizia, o comunque all'esito di un processo di formazione del convincimento con ogni probabilità viziato da siffatto legame. Altrimenti detto: viene in evidenza un biasimo sociale di grado ben più intenso di quello determinato dalla notizia di fatti parimenti relativi ad un contesto istituzionale di esercizio delle funzioni giudiziarie, che siano, tuttavia, diversamente espressivi di un modus agendi connotato da sciatteria, superficialità, sommarietà di giudizio, impreparazione, mancanza di coraggio, atteggiamento di arroganza o di prepotenza ad esempio nella direzione delle udienze. Chiunque è in grado di immaginare quanta sofferenza possa provare la persona fisica di un magistrato a cui si imputi l'odioso tradimento della delicatissima funzione pubblicistica affidatagli, nei termini di cui alla aggressiva campagna diffamatoria che è stata storicamente perpetrata in danno della ### Va ribadita nella presente sede l'oggettiva adeguatezza, ai fini di un corretto ed efficace assolvimento dell'onus probandi, della prova per presunzioni in materia di danni non patrimoniali in generale e di danni da diffamazione in particolare: l'assunto attoreo relativo allo sconvolgimento dell'esistenza individuale e delle relazioni interpersonali in ambito professionale ed e###traprofessionale, ha trovato, in ogni caso, un puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testi ritualmente escussi. 
Sulla scorta delle puntuali testimonianze dei testi #### (udienza del 14 ottobre 2016), ###ra ### (udienza dell'11 febbraio 2016) e Avv. ### (udienza del 12 gennaio 2017), ben può ritenersi provata la circostanza che la campagna del #### e di ### finì per ingenerare dubbi sulla imparzialità e sulla correttezza della ###ssa ### In buona sostanza, se, da un lato, il complessivo peggioramento della qualità della vita dell'attrice per un apprezzabile periodo di tempo successivo alla pubblicazione degli articoli diffamatori di cui trattasi, può già ritenersi adeguatamente provato per il tramite delle c.d. presunzioni semplici, dall'altro, le deposizioni testimoniali avvalorano ulteriormente gli esiti logici del ragionamento inferenziale. I testi chiamati a deporre sullo stato in cui l'attrice era venuta a cadere a seguito della campagna diffamatoria del #### sono stati tutti concordi nel riferire delle gravissime ripercussioni negative abbattutesi sull'esistenza della vittima per effetto della pubblicazione degli articoli su ### ripercussioni pregiudizievoli che ebbero a dispiegarsi tanto all'interno dell'ambiente di lavoro nei rapporti di colleganza, quanto nell'ambito dei rapporti con gli amici. 
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro in cui si svolgeva la vita professionale dell'attrice, prima che sulla sua esistenza si abbattesse la “tempesta” della pubblicazione degli articoli su ### risultano particolarmente significative le deposizioni della teste ###ra ### nell'udienza dell'11 febbraio 2016, che si è così espressa :«### il fatto che, prima della pubblicazione su ### degli articoli in questione, la dottoressa ### al momento del suo arrivo in ufficio, era solita incontrarsi con i propri colleghi, con il personale di cancelleria, scherzando ed intrattenendosi con colleghi ed amministrativi»….«### ai consueti inviti per il caffè, di cui alla posizione lettera b della memoria n. 2, depositata nell'interesse di parte attrice, preciso che la ###ssa de ### era solita, come tutti i suoi colleghi, recarsi in ufficio pressoché tutti i giorni; tanto faceva sì che i predetti inviti fossero consueti; quanto alla vicenda relativa ai pranzi organizzati con i suoi colleghi, preciso che della loro esistenza nonché del loro frequente svolgimento venivo a conoscenza per il fatto che i colleghi per raggiungere la ###ssa ### dovevano gioco forza passare per la stanza del mio ufficio». Si ponga mente anche alla deposizione del teste #### che, nell'udienza del 14 ottobre 2016, ha affermato: «### la posizione di cui alla lettera ### della memoria n. 2 di parte attrice»…«### a precisare che nell'ufficio c'era una situazione di armonia tra colleghi sicché sovente capitava di scambiare qualche parola e di trascorrere qualche minuto.  ### ogni tanto nell'arco della giornata consumavamo un caffè alla macchinetta dell'ufficio». Parimenti degne di attenzione sono le ulteriori dichiarazioni rese dalla teste ###ssa ### che, nell'udienza del 14 ottobre 2016, ha affermato: «### la posizione della lettera ### della memoria n. 2 di parte attrice, precisando che la ###ssa De felice prima della pubblicazione in argomento appariva serena e tranquilla». Per quanto riguarda i rapporti con gli amici, prima della pubblicazione degli articoli su ### sono significative le seguenti testimonianze. La teste ###ra ### nell'udienza dell'11 febbraio 2016 ha affermato: «### che è vero che l'attrice, prima che apparissero gli articoli in questione, era solita accogliere gli inviti da me formulati per uscire, andare a cinema, a cena e che sovente era la stessa ### ad invitarla ad uscire, ad andare a cinema, a cena fuori. Ciò accadeva con la periodicità di ogni fine settimana». ### di un repentino stravolgimento della normale esplicazione della vita di relazione è stato, altresì, confermato dalla teste Avv. ### che, nell'udienza del 12 gennaio 2017, ha riferito «### la circostanza sub a) della memoria e### art. 183, VI comma, n. 2 di parte attrice e cioè che, prima della pubblicazione degli articoli apparsi sul settimanale ### la ###ssa ### era solita accogliere gli inviti da me formulati per uscire, andare a cinema, a cena e che sovente era la ###ssa De felice ad invitarmi ad uscire, andare a cena, a cinema». Concorre ancora a suffragare sul piano probatorio l'assunto attoreo la deposizione rilasciata dal teste #### detto #### nell'udienza del 22 giugno 2016, che ha affermato:« ... posso precisare che gli inviti per il cinema, la cena o, comunque, per uscite varie, venivano rivolti alla odierna attrice non soltanto dal sottoscritto, ma anche da mia moglie; preciso, ancora, che gli inviti venivano reciprocamente rivolti, nel senso che a volte la mia famiglia invitava la famiglia della ###ssa ### altre volte era la ###ssa ### ad invitarci». 
In ordine poi alle ripercussioni negative abbattutesi sulla persona della vittima, con la conseguenza di un grave turbamento della ordinaria serenità dell'ambiente di lavoro, appare illuminante la deposizione resa sul punto dalla teste ###ra ### in occasione dell'udienza dell'11 febbraio 2016, allorché la teste, escussa sulla specifica circostanza di prova articolata nell'interesse di parte attrice, ha risposto: «### il fatto che, dopo la pubblicazione degli articoli apparsi su ### la ###ssa ### non appena arrivava in ufficio, si chiudeva nella propria stanza, evitando di intrattenersi con i colleghi e con i cancellieri» …«### la posizione di cui alla lettera c della medesima memoria, in particolare confermo il fatto che la ###ssa ### dopo la pubblicazione degli articoli apparsi su ### mi disse, almeno una volta certamente, prima di recarsi in udienza: “come faccio ad andare in udienza”, “io sono una persona molto riservata, questo fatto mi ha sconvolto»…«### dire che anche io, prima ancora che la ###ssa ### mi esternasse il proprio stato d'animo, io compresi che la stessa versava in uno stato di disagio, meglio capì che la stessa era sconvolta»….«### al timore avvertito dalla ###ssa ### di non essere più considerata imparziale dalla gente, preciso che ella ebbe modo più o meno testualmente di riferirmi: “come posso andare in udienza dopo che tutti hanno letto il giornale e quindi possono pensare che io non sia imparziale». La medesima teste ha poi soggiunto: «### il fatto che la ###ssa ### mi rappresentò la circostanza che, dopo la pubblicazione su ### degli articoli in questione, si sentiva molto demoralizzata, a causa della campagna di stampa denigratoria nei suoi confronti. ### posso dire che ogni volta che usciva questo discorso alla ###ssa ### venivano le lacrime agli occhi»…«### il fatto che, subito dopo la pubblicazione su ### degli articoli in questione, la ###ssa ### appariva sempre pallida, con le occhiaie, con il viso smunto; posso anche affermare che avevo la chiara percezione che la ### avesse anche subito un notevole calo di peso». Di tenore sostanzialmente analogo appaiono le dichiarazioni rese sul punto dalla teste ###ssa ### nell'udienza del 14 ottobre 2016, laddove la stessa ha affermato: «Con riferimento alla posizione della lettera b) della memoria n. 2 di parte attrice, posso confermare che la ###ssa ### appariva provata, posto che da quel momento in poi soleva declinare i miei inviti a mangiare insieme nella pausa pranzo»…«### vista anche piangere; eravamo in ufficio e ricordo che in quella occasione non voleva vedere tutti i colleghi»...«In diverse occasioni è accaduto che la ### parlasse con me della vicenda, esprimendomi il fatto di essere seccata e provata della circostanza che negli articoli pubblicati si mettesse in dubbio la sua imparzialità»…«Con riferimento alla posizione ### della memoria n. 2 di parte attrice, evidenzio di avere già risposto, nel senso che ne confermo la circostanza»…«Con riferimento alla posizione ### della memoria n. 2 di parte attrice, confermo la circostanza che era affranta». 
Del pari puntuali ed univoche con riguardo al tema di prova della verificazione, in danno della ### di un consistente pregiudizio di indole non patrimoniale, in termini di pretium doloris, nonché di peggioramento della qualità delle relazioni con i ### nel proprio ambiente di lavoro, risultano la dichiarazioni rese dal teste #### che, nell'udienza del 14 ottobre 2016, ha riferito :«### alla posizione ### della medesima memoria ... posso affermare che, relativamente ai colleghi della stessa, la ### evitava di intrattenersi con loro. ### confermo la circostanza che l'attrice, giunta in ufficio, si chiudeva nella propria stanza. Io stesso, almeno durante la prima settimana, ho invitato la ### a trascorrere qualche minuto con me e con i colleghi; ma, capendo che ella non gradiva in quel periodo incontrarsi con noi fuori della sua stanza, io ritenni opportuno il fatto di non insistere»…«### alla posizione di cui alla lettera c), confermo la circostanza ivi dedotta, posto che la ### mi esternò esplicitamente il proprio timore che gli imputati ed i rispettivi difensori fiduciari potessero dubitare della propria terzietà, a seguito della campagna di stampa posta in essere nei suoi confronti. ### precisare che il timore in ordine alla messa in discussione della propria imparzialità concerneva, sempre alla stregua delle confidenze rivoltemi dalla ### non soltanto la classe forense, ma anche i suoi colleghi»…«### alla posizione i) della medesima memoria, tengo a precisare che la ### in occasione di una mattina, mi raggiunse nel mio ufficio, si accomodò sulla sedia ed iniziò a piangere, manifestando il proprio disagio perché vedeva compromessa la propria immagine di ### imparziale e sereno»…«### alla posizione di cui alla lettera j), posso confermare che, dopo la pubblicazione degli articoli apparsi su ### la ### si presentava affranta e posso anche dire “sciupata in viso” e non so dire se dimagrita». 
In ordine, poi, alla compromissione del sereno svolgimento degli stessi rapporti di amicizia e, più in generale, della ordinaria vita sociale, viene in rilievo il contenuto delle ulteriori dichiarazioni testimoniali rese al riguardo. La teste ###ra ### nell'udienza dell'11 febbraio 2016, ha affermato: « ### la circostanza che, successivamente alla pubblicazione degli articoli apparsi su ### e relativi alla assoluzione del ### e della ###ssa ### mia cognata, odierna attrice, ha declinato i miei inviti per uscire»…«### il fatto che la ###ssa ### ebbe modo di rappresentarmi i motivi sottesi al fatto che declinava gli inviti, correlati al disagio che ella provava nel rapportarsi con gli altri, in ragione della campagna denigratoria di cui era convinta essere stata vittima»…«### alla posizione contrassegnata con la lettera g, mi risulta che la ###ssa ### si fosse chiusa in casa, evitando qualsiasi incontro conviviale»…«### che, sempre successivamente alla pubblicazione su ### degli articoli in questione, la sottoscritta non è stata più invitata dalla ###ssa ### ad uscire, andare a cinema, a cena»…«### il fatto che la ###ssa ### mi rappresentò la circostanza che, sempre successivamente alla pubblicazione degli articoli in parola, ella era demoralizzata a seguito della campagna di stampa denigratoria nei propri confronti»…«###ssa ### mi rappresentava di provare malessere fisico, episodi di insonnia»…«### confermare il fatto di avere visto la ###ssa ### nella occasioni in cui ci siamo incontrate, smagrita. ### la circostanza che il fatto che la ###ssa ### fosse affranta lo ho verificato, sia sulla scorta dei discorsi che la stessa mi ha rivolto, sia dalle espressioni che ebbi modo di leggere sul suo volto» … «### che quando gli incontri si fecero meno frequenti per le ragioni innanzi esplicitate, gli incontri avvenivano nella mia abitazione o in quella della ###ssa ### La teste Avv. ### interrogata sulle medesime circostanze di fatto, nell'udienza del 12 gennaio 2017, ha così risposto: «E' vero che subito dopo la pubblicazione degli articoli apparsi su ### la ###ssa ### ha declinato i miei inviti per uscire, andare a cinema, a cena» … «E' vero che la ###ssa ### mi ha rappresentato il profondo disagio nel rapporto con gli altri a causa della campagna di stampa denigratoria nei suoi confronti» … «E' vero che dopo la pubblicazione degli articoli e nell'immediatezza dei fatti, non mi ha più invitata ad uscire, andare a cinema, a cena» … «E' vero che, subito dopo la pubblicazione degli articoli, la ###ssa ### mi ha riferito di essere demoralizzata a causa della campagna denigratoria nei suoi confronti, vivendola come un'ingiustizia» … «E' vero che la ###ssa ### dopo la pubblicazione degli articoli, si presentava smagrita e affranta». Il teste #### detto #### (amico dell'attrice) nell'udienza del 22 giugno 2016, ha affermato: «... posso precisare che effettivamente, successivamente all'evento della pubblicazione degli articoli per cui è causa, la ###ssa ### declinava gli inviti della mia famiglia per uscire, andare a cinema, a cena, andare fuori» … «### alla posizione di cui alla lettera f) della memoria e### art. 183, 6° comma, n. 2 di parte attrice, preciso che la ###ssa ### con riferimento ai fatti di causa, ebbe più volte a rappresentarmi il suo stato d'animo; e posso confermare che si trattava di uno stato a mezza strada tra la rabbia e la depressione»…«### che più volte la ###ssa ### ebbe ad esprimermi il suo estremo disagio soprattutto con riferimento alla falsità intrinseca della notizia divulgata dai media secondo la quale vi sarebbe stata una conoscenza pregressa o, addirittura, una amicizia pregressa tra lei ed il ### Vendola»…«###ssa ### cominciò ad evitare quasi esclusivamente le uscite in pubblico o per meglio dire tendeva ad evitarle»…« Con riferimento alla posizione di cui alla lettera h) della memoria e### art. 183, 6° comma, n. 2 di parte attrice, confermo che non uscivamo in locali pubblici»…«### confermare integralmente la circostanza di cui alla lettera l) della memoria e### art. 183, 6° comma, n. 2 di parte attrice, nel senso che la ###ssa ### all'indomani della pubblicazione degli articoli in discorso, mi riferì di essere demoralizzata; devo aggiungere che, sulla scorta di quello che io ho avvertito, l'espressione demoralizzata non rende adeguatamente l'effettivo stato d'animo dell'attrice, sicché ritengo che debba dirsi che la stessa fosse molto demoralizzata»…«### alla posizione di cui alla lettera j) della predetta memoria, posso dire che la ###ssa ### in occasione degli eventi di causa appariva sciupata». 
Sull'ammissibilità della liquidazione per via equitativa dei pregiudizi non patrimoniali subiti dalla ### a motivo della campagna denigratoria messa in atto in suo danno, giova svolgere le seguenti brevi considerazioni. 
Deve preliminarmente osservarsi come l'intera vicenda illecita diffamatoria, particolarmente dolorosa per la vittima odierna attrice, si sia storicamente concretizzata nella pubblicazione dei numerosi articoli, sopra già valutati singulatim nella loro portata offensiva, che apparvero cinque anni fa sul settimanale ### ne seguì una notevole diffusione delle notizie lesive della reputazione dell'attrice sia a livello nazionale, sia a livello locale. Da un lato, il settimanale ### ha una diffusione su tutto il territorio nazionale e, dall'altro, l'imputato assolto, il #### era, all'epoca, il ### della ### leader inoltre del partito “### Libertà” (###. 
È senz'altro utile richiamare in questa sede l'insegnamento del ### di legittimità secondo cui è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, considerato che l'automatismo del nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo del contenuto e delle modalità di diffusione delle affermazioni lesive [cfr. in tal senso Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 6481; in termini, Cass. 23 giugno 2010, n. 15224, secondo cui la non futilità del pregiudizio conseguente alla lesione diffamatoria può essere provato anche mediante presunzioni semplici; Cass. 25 maggio 2017, n. 13153, per la quale «in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa»; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25739, secondo cui «in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico»; Cass. 3 dicembre 2007, n. 25171, secondo cui «la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, così come per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione equitativa del ### e sfugge, inevitabilmente, ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il ### del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la sua valutazione risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata»; Cass. 8 agosto 2007, n. 17395, secondo cui «in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico»; ### Roma 6 ottobre 2011, in ### civ. e prev., 2012, 3, 938, il quale ha recentemente affermato che «ai fini del ristoro del pregiudizio non patrimoniale viene in considerazione la sofferenza patita per effetto del reato di diffamazione, ai sensi degli art. 2043 e 2059 c.c.  (secondo l'interpretazione delle S.U. n. 26972/2008). Il danno non patrimoniale, verificatane la sussistenza, non può essere liquidato che con criteri equitativi, servendosi della prova presuntiva». Ancora più di recente la Cassazione ha affermato che «in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. 25 maggio 2017, n. 13153). 
In ordine, quindi, al piano del quantum debeatur, giova dare contezza dei criteri che, secondo l'insegnamento pretorio in subiecta materia, devono orientare il ### nella quantificazione dell'importo pecuniario da accordare a titolo di risarcimento del danno alla vittima di un illecito diffamatorio: tanto con peculiare riguardo all'ipotesi in cui la condotta lesiva dell'onore e della reputazione del danneggiato, si sia materialmente realizzata con il mezzo della stampa. 
Ferma restando l'ammissibilità della liquidazione equitativa a fronte della riscontrata produzione di pregiudizi conseguiti alla lesione di interessi non economici inerenti alla persona della vittima, la giurisprudenza ha elaborato i ridetti criteri ermeneutici al fine di offrire al ### investito della cognizione della pretesa risarcitoria un valido ausilio nell'assolvimento dell'ineludibile compito della individuazione di un quantum risarcitorio che possa dirsi congruo, id est adeguato rispetto alla concreta gravità dell'offesa arrecata, nonché rispetto all'effettiva consistenza dei pregiudizi patiti dalla ridetta vittima. Il richiamato sforzo ermeneutico si rende necessario proprio in ragione dell'indole non patrimoniale dei pregiudizi da ristorare; trattasi, in buona sostanza, di una somma di danaro che, in termini di equivalente monetario del valore del bene perduto, assolve la peculiare ed insostituibile funzione di compensazione di un pregiudizio non economico, ontologicamente distinto da una decurtazione patrimoniale pura e semplice, abbisognevole di una mera ed altrettanto agevole reintegrazione. A tanto consegue l'eterogenea molteplicità dei criteri di liquidazione elaborati in sede ###definitiva, il loro fondamento giustificativo nell'ineludibile necessità di assicurare al danneggiato un quantum risarcitorio attraverso cui possa realizzarsi una riparazione tendenzialmente integrale del pregiudizio; un pregiudizio conseguente alla lesione di interessi non economici afferenti alla personalità dell'essere umano, che sia stato, come è accaduto nel caso di specie, puntualmente allegato, nonché e### post efficacemente provato per presunzioni semplici ed eventualmente, secondo quanto parimenti accaduto nella vicenda processuale che ci occupa, anche mediante prove orali. È appena il caso di richiamare in questa sede i criteri de quibus che vengono qui di seguito ordinatamente elencati: a) il tipo della notizia diffamatoria (gravità dell'offesa); b) l'intensità dell'elemento psicologico; c) la diffusione della pubblicazione; d) l'ampiezza ed il risalto dei fatti diffamatori; e) le condizioni economiche del responsabile; f) l'utile ricavato dalla pubblicazione; g) la notorietà del soggetto offeso; h) le sue condizioni sociali e collocazione professionale; i) l'entità della lesione alla reputazione in relazione a tali contesti. Viene in rilievo un interessante corredo di criteri di giudizio, alcuni dei quali di indole oggettiva, altri di indole soggettiva, che devono per l'appunto orientare il ### nella delicata e complessa attività di valutazione dell'entità del danno non patrimoniale concretamente patito dalla vittima. 
Utile appare ai presenti fini il riferimento all'insegnamento pretorio di legittimità e di merito, dal quale è desumibile il seguente principio di diritto: «il danno non patrimoniale derivante da diffamazione per mezzo della stampa si determina in base al criterio della gravità del fatto, considerata sia sotto il profilo oggettivo (gravità dell'accusa mossa) sia sotto il profilo soggettivo (personalità del soggetto offeso e incidenza dell'accusa sullo stesso), nonché in base al criterio della natura e diffusione del mezzo di informazione» (così Cass. 19 settembre 1995, n. 9892; in termini, Cass. pen, sez. V, 4 dicembre 1996, in ### it., Rep. 1997, voce ### penali, n. 5, che fa specifico riferimento all'entità del discredito causata all'offeso)… «nella liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali arrecati alla reputazione dalla diffamazione a mezzo stampa, occorre tener conto del clamore provocato dalle pubblicazioni, della posizione sociale del soggetto diffamato, delle ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità, delle conseguenze negative nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione, ed infine della sofferenza patita per le infamanti accuse; al riconoscimento del medesimo reato consegue, inoltre, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47» (così ### Roma, 28 settembre 1993, in ### it., 1995, I, 1021; in termini, ### Venezia 29 febbraio 2000, ivi, ### 2001, voce ### civili, n. 200; ### Roma 24 novembre 1992, ivi, ### 1993, voce cit., n. 117; #### 27 giugno 1991, ivi, ### 1992, voce cit., n. 145; ### Napoli 28 ottobre 1989, ivi, ### 1990, voce cit., n. 136; ### Roma 25 settembre 1989, ivi, ### 1991, voce cit., n. 105; ### Roma 5 ottobre 1987, ivi, ### 1988, voce cit., n. 138).  ### stregua dei principi di diritto testé richiamati, va osservato come, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sofferto dall'odierna attrice, vadano utilizzati i seguenti imprescindibili elementi di giudizio, come di seguito ordinatamente individuati ed esplicitati. In primis, vanno considerati la ripetitività e l'alto numero degli articoli diffamatori: come già più volte rilevato, si tratta di ben sette articoli (otto se si considera quello pubblicato il 18 settembre 2013, senza firma), con l'ulteriore precisazione secondo cui la connotazione oggettivamente diffamatoria concerne ciascuno degli articoli medesimi. Non sfugga poi al riguardo la circostanza che ogni singolo articolo ha trovato un'importante collocazione all'interno del settimanale venendo, altresì, artatamente posto in risalto per il tramite di appositi titoli, opportunamente studiati e di altrettante apposite fotografie strategicamente collocate. In secundis, occorre aver riguardo all'estrema gravità dell'offesa diffamatoria, per essersi la stessa realizzata in danno di un ### al quale è stata rivolta l'accusa, tanto infamante quanto infondata, di non essere stato “terzo” ed “imparziale”, per aver assolto un imputato non perché il fatto non sussistesse (come poi effettivamente accertato in sede di appello), ma perché amico della sorella dell'imputato. In tertiis, va considerata l'enorme diffusione della portata dell'offesa in relazione al discredito determinato non solo negli ambienti professionali ma anche nello stesso contesto sociale. 
In ordine a tale ultimo aspetto, non può sfuggire alla considerazione del sottoscritto G.U. la seguente circostanza di fatto che può così riassuntivamente esprimersi: l'odierna attrice non è certamente un “personaggio pubblico” in senso proprio e stretto, almeno nella peculiare accezione con cui lo sono senz'altro i personaggi politici, oppure gli uomini dello spettacolo, o ancora i giornalisti di particolare fama, in primis quelli televisivi ed in secundis, in misura oggi decisamente inferiore, anche quelli della carta stampata. 
È, in ogni caso, innegabile che la stessa attrice ricopra una funzione pubblica di elevato prestigio, oltre che di altissima responsabilità, all'interno di un contesto istituzionale in cui è necessario costantemente preservare l'immagine di ogni singolo magistrato: un'immagine che non può non subire grave nocumento dal discredito che abbia a derivare da campagne di aggressione mediatica, che mettano in discussione, più o meno esplicitamente, l'autorevolezza, l'equilibrio, l'indipendenza e l'imparzialità del singolo magistrato. Di talché, la compressione dell'immagine del singolo ### che abbia a verificarsi in conseguenza di una campagna di aggressione giornalistica del tipo di quella per cui è causa, sortisce, quale effetto inevitabile, lo sconvolgimento della serenità interiore del diffamato che si trova e### abrupto a dover suo malgrado esercitare le proprie funzioni giudiziarie, nel quotidiano ambiente di lavoro, nonostante la contestuale messa in atto di una delegittimazione mediatica, o comunque a breve distanza di tempo dalla sua cessazione. In buona sostanza, la portata dell'offesa è indissolubilmente correlata alla posizione sociale e alla preminente collocazione professionale della vittima che, nel caso di specie, all'epoca dei fatti, svolgeva le funzioni di ### penale presso il ### di ### Non ci si può poi esimere dal prendere in considerazione la complessiva portata dei pregiudizi prodotti dalla condotta diffamatoria: la notevole ampiezza dei pregiudizi medesimi, unitariamente intesi in termini di pati, è immediatamente rilevabile sol che si abbia riguardo alla circostanza che la vittima è stata pesantemente e dolorosamente colpita sia nella sfera personale che in quella professionale.   Emergono, poi, due ulteriori elementi che hanno storicamente accresciuto in modo significativo l'offensività della condotta diffamatoria: da un lato, l'utilizzo da parte dell'articolista di espressioni profondamente denigratorie e dequalificanti e, dall'altro, la circostanza di aver riportato fatti non veri, come si è accertato nell'esame dei singoli articoli.   Non può poi sfuggire la considerazione del dato di indiscusso rilievo, costituito dall'elevata diffusione del settimanale ### a livello sia locale sia nazionale; altrettanto degna di menzione è la circostanza, già più volte evidenziata ad altri fini, costituita dall'attitudine della condotta materialmente realizzata dall'articolista ad integrare il diritto di diffamazione.  ### stregua di tutte le superiori considerazioni, si stima equo liquidare, nella complessiva misura di € 70.000,00 (euro settantamila/00), l'importo, già determinato in valori monetari attuali, da riconoscersi all'odierna attrice, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa puntualmente dedotto e provato nel corso del giudizio.  ### luce, infatti, di tutti i rilievi in fatto ed in diritto sopra formulati, appare oggettivamente incongruo l'importo transattivamente offerto dagli odierni convenuti, nella modesta misura di € 30.000,00; i convenuti hanno, infatti, proposto per la prima volta all'odierna attrice, soltanto in occasione della prima udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2018, una definizione bonaria della controversia, che si realizzasse per il tramite del riconoscimento del ridetto insufficiente quantum risarcitorio, nonché per il tramite di un'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.  ### In ordine, poi, alla domanda accessoria volta alla corresponsione di interessi, nei termini con cui la stessa è stata formulata dall'odierna attrice in sede di richieste conclusive, valgono le seguenti considerazioni. 
Trattandosi di debito di valore, detto importo va rivalutato, secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data della decisione, risultando così pari a complessivi € 70.000,00 (importo globale che viene quindi già liquidato in termini monetari correnti). Sulla somma complessiva di € 70.000,00 non possono, tuttavia, riconoscersi all'attrice, in difetto di prova, gli interessi compensativi, che, nei debiti di valore, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione ### e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. 3268/2008; 22347/2007). 
In buona sostanza, gli interessi compensativi, nell'obbligazione relativa a debito di valore, allorquando venga adottato come criterio di risarcimento del danno quello per equivalente (cioè della conversione in danaro, mediante aestimatio, del valore del bene perduto da reintegrarsi mediante l'obbligazione risarcitoria e, dunque, di una perdita patrimoniale non costituita essa stessa da una somma di danaro), assolvono la funzione di attribuire al creditore, a condizione che egli dia dimostrazione dei relativi fatti integratori, il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio sofferto per non aver potuto comunque disporre della somma che all'epoca dell'insorgenza del debito sarebbe stata idonea a coprire il valore e l'utilità del bene perduto e quindi dell'equivalente monetario del bene stesso, in modo da poterla reimpiegare per ottenere la massima remunerazione e redditività possibile: se questa remunerazione e redditività venga accertata come maggiore di quella coperta con la mera rivalutazione della somma stessa fino al momento della liquidazione, può essere liquidato un danno ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione ed esso, in via equitativa, può commisurarsi agli interessi legali (se il giudice non ritenga di liquidarlo altrimenti). 
È, tuttavia, onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che dipenderà, prevalentemente, dal rapporto tra rimuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile. In termini più espliciti: se il danno era di 100 in relazione ai valori monetari dell'epoca del fatto ### e quella somma equivalga a 150 alla data della sentenza ###, il creditore potrà (in via generale) sostenere di aver subito un danno da ritardo non assorbito dalla rivalutazione (ovvero dalla diretta liquidazione in valori monetari attuali) soltanto se sia presumibile che, ove avesse immediatamente conseguito 100, disporrebbe all'epoca della sentenza di una somma superiore a 150; in tutti i casi in cui così non sia in ragione di una redditività media del denaro inferiore al tasso di svalutazione nel periodo che viene in considerazione, un danno da ritardo non può essere (in via generale) presunto. 
È allora chiaro come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscano una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 22347/2007; 9410/2006; 15823/2005; 12452/2003).  ### ragionamento testé svolto in tema di ammissibilità del richiesto cumulo fra rivalutazione ed interessi, può essere sinteticamente riformulato nei termini come di seguito specificati. Essendo stato l'importo del risarcimento quantificato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria; sulla medesima somma non possono riconoscersi neanche interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che, qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007). 
In definitiva, con riguardo al caso di specie, va rilevato che parte attrice non ha allegato in modo specifico (né tanto meno provato, sia pure in via presuntiva) un danno da ritardo, che possa dirsi derivante dalla mancata disponibilità della somma; né tantomeno la stessa attrice è stata in grado di provare l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del preteso danno da mancato guadagno.  ### si è limitata a richiedere, del tutto genericamente ed in aggiunta alla rivalutazione, la corresponsione dei ridetti interessi compensativi, sicché la peculiare voce di danno da mancato guadagno non può esserle riconosciuta. Ne consegue, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido fra loro, a pagare all'attrice, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di € 70.000,00, su cui dovranno corrispondersi gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'integrale soddisfo. Tanto in considerazione del noto fenomeno della conversione dell'obbligazione risarcitoria da debito in valore in debito di valuta, che viene a verificarsi per effetto della liquidazione giudiziale: un debito che, per sua stessa natura, nasce illiquido viene a cristallizzarsi in un preciso ammontare, così diventando “liquido ed esigibile”, e, cioè, assumendo solo e### post i citati caratteri che sono strutturalmente propri del debito di valuta, efficacemente e sinteticamente espressi dal richiamato sintagma. 
Va, altresì, applicata a carico dei convenuti la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47; trattasi di un ulteriore importo pecuniario che, lungi dal sostituirsi al risarcimento del danno cagionato dall'illecito diffamatorio, si aggiunge allo stesso. Illuminante al riguardo è l'insegnamento del ### di legittimità che assegna alla sanzione pecuniaria de qua la precipua funzione di concorrere, insieme con il risarcimento in senso proprio e stretto, al raggiungimento della concreta finalità di assicurare alla vittima dell'illecito un'integrale riparazione del pregiudizio patito, nell'ipotesi in cui, peraltro, il danno non patrimoniale sofferto sia storicamente derivato da un fatto integrante un'ipotesi delittuosa (e### multis Cass. 29 luglio 2015, n.  16054; Cass. 7 novembre 2000, n. 14485).   Ulteriori chiarimenti in ordine al significato da attribuire, sul piano del diritto sostanziale, all'ulteriore importo pecuniario in discorso (aggiuntivo rispetto al quantum propriamente risarcitorio), nonché al ruolo che è chiamato ad assolvere il ### civile innanzi al quale vengano contestualmente proposte le due distinte domande a contenuto economico, provengono, ancora una volta, dagli imprescindibili insegnamenti del ### di legittimità che si è così univocamente espresso: «la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12, l. n. 47 del 1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa - nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 c.p., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa - è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al ### civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 c.p.» (così Cass. pen, sez. V, 23 aprile 1991, in ### it., Rep. 1992, voce ### ed editoria, n. 15; in termini, Cass. pen, sez. V, 15 marzo 2002, ivi, ### 2002, voce ### n. 68; Cass. pen, 13 aprile 1989, ivi, ### 1990, voce ### ed editoria, n.  35).   È stata quindi compiutamente esplicitata la finalità prevalentemente riparatoria dell'ulteriore importo pecuniario preteso dall'attrice, a norma dell'art. 12, l. n. 47 del 1948, in relazione alla campagna di diffamazione a mezzo stampa di cui la stessa è stata vittima; trattasi di un'impostazione ermeneutica che è peraltro del tutto coerente con le logiche proprie di un giudizio civile, in cui il ### adito accerta soltanto incidentalmente il fatto-reato ed ai soli fini della cognizione delle pretese economiche azionate in via principale. Ben può quindi valere, anche ai fini della equa liquidazione dell'ulteriore somma di danaro di cui trattasi, una parte consistente delle considerazioni già svolte con riferimento alla problematica testé affrontata della c.d. ta###atio, id est dell'individuazione dell'equivalente monetario, aggiornato all'attualità, del valore del bene perduto. Nulla osta, in buona sostanza, ad un richiamo dei criteri liquidativi già menzionati in sede di concreta commisurazione del quantum risarcitorio: trattasi di un richiamo che trova, in ultima analisi, il suo fondamento giustificativo nella sostanziale omogeneità della prospettiva ermeneutica concretamente seguita, sorretta dalla finalità pratica di assicurare alla vittima di un torto aquiliano dalla spiccata lesività, dotato per l'appunto anche di rilevanza penale, un importo monetario che possa dirsi congruo; è stata parimenti già esplicitata la nozione di congruità dell'importo pecuniario oggetto della statuizione di condanna, per tale intendendosi l'adeguatezza dello stesso rispetto alle peculiarità del caso concreto, in termini di consistente gravità dell'offesa arrecata ai beni personali dell'onore e della reputazione presidiati dal diritto oggettivo e di elevata intensità del pati unitariamente inteso che ne è poi inevitabilmente scaturito. Si stima conseguentemente equo determinare, nella complessiva somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00), l'importo da accordare alla vittima dell'illecito diffamatorio, a titolo di sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47. 
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE ### alla regolamentazione delle spese processuali, si rendono necessari i seguenti rilievi. In primis, in ordine alla determinazione del “valore della controversia”, agli specifici fini della successiva liquidazione giudiziale degli onorari da porsi a carico del soccombente, la giurisprudenza di Cassazione insegna che deve aversi riguardo non già al disputatum (importo preteso dall'attore), bensì al decisum (importo effettivamente accordato all'attore medesimo con il provvedimento decisorio che definisce la lite).   Il criterio ermeneutico testé richiamato va osservato, ogniqualvolta ci si trovi al cospetto di giudizi per pagamento di somme o, come nel caso di specie, di liquidazione di danni, siano essi danni cagionati da illecito e###tracontrattuale, come nel caso che ci occupa, oppure da inadempimento di una preesistente obbligazione.   Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, infatti, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari liquidati dal ### in relazione all'attività professionale effettivamente svolta. In buona sostanza, vige in subiecta materia un principio di prevalenza del decisum sul disputatum; tanto sull'insuperabile rilievo secondo cui è il decisum che, in definitiva, dà la misura dell'effettiva portata della controversia e quindi del suo “valore”.   Una volta individuato nel decisum l'importo da prendere in considerazione, ai fini della identificazione dello scaglione di appartenenza della controversia e della successiva liquidazione delle spese processuali, occorre affrontare la distinta e correlata questione relativa alla possibilità di disporre una compensazione delle spese di lite, se del caso solo parziale, a fronte di un esito di soccombenza reciproca.   Le problematiche de quibus ovviamente non si pongono allorché la domanda venga accolta integralmente e, quindi, ci sia piena corrispondenza tra disputatum e decisum. Ma se la domanda è accolta solo parzialmente, si impone sempre un adeguamento degli onorari oggetto di commisurazione giudiziale all'effettiva portata della controversia, che è quella espressa dal decisum.   Ebbene, occorre porre mente, ai presenti fini, al recente dictum del 2016, con cui la Corte regolatrice ha chiarito, in materia di liquidazione delle spese processuali, quali sono i casi in cui si verifica la reciproca soccombenza e quali sono i criteri in base ai quali possa essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese di lite (Cass. civ. sez. III sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016).   In primo luogo, la Suprema Corte ha voluto chiarire la distinzione tra la nozione di soccombenza, in quanto tale, e i c.d. principi di causalità e di soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite: il principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., costituisce il criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno dunque imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Per il caso in cui, invece, vi sia parziale reciproca soccombenza, l'art. 92 c.p.c., comma 2, si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite (possibilità, si ricorda, prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni; successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi è stato mutamento di giurisprudenza), ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta.   Con la sentenza in discorso la Corte di legittimità ha individuato tali criteri. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, va infatti ravvisata: • in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti; • in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia nel caso in cui essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, sia laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. Resta inteso che, qualora sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.   Con riguardo, poi, ai criteri attraverso cui individuare, in caso di compensazione parziale, la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, la Cassazione ha posto in essere le seguenti precisazioni. ### la Suprema Corte, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria, ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità: dovrà pertanto “imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate e operare una ideale compensazione tra essi in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente”.  ### sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, tali da giustificare la integrale compensazione o, comunque, una modifica del carico delle spese sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa. La Corte ha altresì precisato che, in tale ideale compensazione, “alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate”.   Venendo ora al caso di specie si delineano due distinti elementi di giudizio che costituiscono una valido ed imprescindibile ausilio ai fini della valutazione discrezionale in parola, che è a sua volta fondata, come già evidenziato, sul principio di causalità. 
In primis, emerge il dato oggettivo della parzialità quantitativa dell'accoglimento delle pretese economiche attoree; in secundis si ravvisa la possibilità di individuare negli odierni convenuti la parte processuale, unitariamente intesa, alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali. Tanto sulla scorta di due distinte ed insuperabili considerazioni. Va considerata, innanzitutto, la circostanza che la necessità dell'instaurazione della presente lite discende, eziologicamente parlando, proprio dalla pregressa realizzazione di una condotta gravemente diffamatoria e dalla conseguente produzione, in danno dell'attrice, dei seri pregiudizi non patrimoniali di cui si è fondatamente richiesto un congruo ristoro.   Parimenti meritevole di considerazione è l'ulteriore circostanza, anch'essa di indole oggettiva, relativa al fatto che gli odierni convenuti hanno resistito alle fondate pretese attoree, per tutta la fase di trattazione ed istruzione della causa, giungendo a formalizzare un'espressa proposta transattiva, solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2018, con l'offerta di un importo rifiutato da parte attrice, a motivo dell'“intempestività” dell'offerta in parola, nonché dell'evidenziata inidoneità dell'importo proposto ad assicurare un'effettiva ed adeguata riparazione dei pregiudizi subiti.   Si ritiene conseguentemente equo compensare, nella misura di un ½, le spese del presente giudizio, con la conseguenza che la residua metà va posta a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, in omaggio al principio di causalità, nei termini in cui lo stesso è stato precedentemente esplicitato nella sua portata precettiva.  P.Q.M.  - accoglie per quanto ragione la domanda introduttiva e per l'effetto: 1) accerta e dichiara, in via incidentale, nonché ai limitati ed esclusivi effetti del presente giudizio, la riferibilità soggettiva al #### quale autore degli articoli comparsi sul settimanale ### del 20 febbraio 2013, 27 febbraio 2013, 6 marzo 2013, 13 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 24 luglio 2013, del reato di cui all'art. 595, 3° comma, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. e dell'art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47; 2) accerta e dichiara in via incidentale, nonché ai limitati ed esclusivi effetti del presente giudizio, la riferibilità soggettiva al #### nella sua qualità di ### responsabile del settimanale ### relativamente alla pubblicazione degli articoli comparsi sui numeri del 20 febbraio 2013, 27 febbraio 2013, 6 marzo 2013, 13 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 24 luglio 2013, della distinta fattispecie di reato di cui all'art. 57 c.p.; 3) accerta e dichiara, in ogni caso, l'illiceità, a norma dell'art. 2043 c.c., della condotta diffamatoria pregiudizievole, in relazione alla quale sono stati evocati in giudizio i ###ri ### e ### ciascuno nella rispettiva qualità soggettiva, e il ### S.p.a.; 4) accerta e dichiara, quindi, la responsabilità risarcitoria solidale, a norma del combinato disposto degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c., dei ridetti convenuti nella causazione dei pregiudizi di indole non patrimoniale per cui è causa; 5) condanna, in via consequenziale, gli stessi convenuti ###ri ### e ### in solido tra loro e con il ### S.p.a., quest'ultimo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di € 70.000,00 (euro settantamila/00), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ritualmente allegati e provati dalla medesima attrice; 6) condanna gli stessi ###ri ### e ### in solido tra loro e con il ### S.p.a., quest'ultimo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della medesima attrice, dell'ulteriore complessiva somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00), a titolo di sanzione pecuniaria e### art. 12, L. 8 febbraio 1948, n. 47, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; 7) previa compensazione nella misura di ½ delle spese del procedimento, condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'attrice, della residua metà che liquida in complessivi € 7.838,00, di cui € 1.123,00 per esborsi documentati ed € 6.715,00 per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e ### come per legge; Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.  ### 19 luglio 2019 ### unico #### 

causa n. 7368/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Carra Alessandro

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2772/2023 del 23-11-2023

... del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di ### mediante la cancellazione dell'attribuita paternità in capo a ### e per l'effetto disporre la correzione del cognome da ### a ### Nell'interesse del Pubblico Ministero: accoglimento della domanda. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, ### assumendo: - di aver dato alla luce in data ### un bimba di nome ### in costanza di convivenza con il resistente, dal quale ha avuto un altro figlio ### (13.02.2015); - di aver riconosciuto unitamente al resistente la bambina in data ###, presso l'### del Comune di ### - di aver intrattenuto all'epoca del concepimento rapporti con altra persona, con la quale (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prima Sezione Civile, composto dei ### Dott. #### rel.  #### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2353 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da: ### nata a ### Bacau ### il ###, c.f.  ###, rappresentata e difesa e domiciliata presso lo studio dell'avv.to ### in ### via ### n. 82, giusta procura speciale in atti, ### CONTRO ### nato a ### il ###, C.F. ### e residente ###via ### n. 12 C , elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO Avv. ### D'### quale curatore speciale della minore ### nata a ### il ### elettivamente domiciliata in ### presso il proprio studio professionale; CONVENUTO e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, ### CONCLUSIONI Nell'interesse di parte ricorrente: “ 1) dichiarare che ### non è il padre naturale di ### nata a ### il ### e che pertanto è nullo per difetto di veridicità il riconoscimento di paternità effettuato dallo stesso l'08/04/2019 presso l'### del Comune di ### 2) ordinare all'### dello Stato Civile competente di eseguire le necessarie annotazioni sull'atto di nascita della minore; 3) disporre che ### riprenda il cognome ### . ” Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'### mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione e### adverso formulata: 1) dichiarare che ### non è il padre naturale di ### nata a ### il ### e che pertanto è nullo per difetto di veridicità il riconoscimento di paternità effettuato dallo stesso l'08/04/2019 presso l'### del Comune di ### 2) ordinare all'### dello Stato Civile competente di eseguire le necessarie annotazioni sull'atto di nascita della minore; 3) disporre che ### riprenda il cognome ### 4) con compensazione delle spese di lite .” Nell'interesse del curatore speciale: 1) Accertare l'esistenza del rapporto di filiazione tra ### e ### e, per l'ipotesi di accertamento dell'insussistenza del rapporto, ordinare all'### di Stato Civile del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di ### mediante la cancellazione dell'attribuita paternità in capo a ### e per l'effetto disporre la correzione del cognome da ### a ### Nell'interesse del Pubblico Ministero: accoglimento della domanda. 
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha evocato in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, ### assumendo: - di aver dato alla luce in data ### un bimba di nome ### in costanza di convivenza con il resistente, dal quale ha avuto un altro figlio ### (13.02.2015); - di aver riconosciuto unitamente al resistente la bambina in data ###, presso l'### del Comune di ### - di aver intrattenuto all'epoca del concepimento rapporti con altra persona, con la quale all'attualità convive unitamente ai propri figli; - di aver richiesto al resistente di effettuare l'esame del dna per fugare ogni dubbio circa la reale paternità della bambina e che l'esito dell'esame ha confermato che ### non è figlia dello ### - che pertanto sussiste la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla rilevazione, e### art. 263 c.c., del difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dallo ### in data ### presso l'### del Comune di ### Tanto premesso parte attrice ha chiesto che fosse dichiarato che ### non è il padre naturale della minore ### e, per l'effetto, la nullità per difetto di veridicità il riconoscimento di paternità effettuato l'08.04.2019 presso l'### del comune di ### Ha domandato altresì che la figlia ### acquisisca il suo cognome ### Con comparsa depositata in data ### si è costituito ### assumendo di nulla opporre alle richieste formulate dall'attrice, stanti le inequivocabili risultanze degli esami svolti e ha concluso conformemente alle richieste di parte attrice.   All'udienza dell'8/09.2023 è stato nominato quale curatore speciale della minore ### l'avv. ### D'### la quale si è costituita con comparsa depositata in data ###. 
Il Curatore ha rilevato in particolare che la minore ### e lo ### non fanno parte dello stesso nucleo familiare e che sussiste il preminente interesse della minore alla propria identità biologica. Ha evidenziato altresì che è difficile considerare corrispondente all'interesse materiale e spirituale della minore la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti, rendendosi, pertanto, necessario accertare giudizialmente l'eventuale incompatibilità genetica tra la minore ### ed il ### La causa, istruita con le prove documentali prodotte dalle parti, all'udienza del 25.09.2023 a seguito di discussione orale, ritenuto non necessario acquisire ulteriori elementi di prova, è stata rimessa al Collegio per la decisione.   ******* 
La domanda di disconoscimento della paternità è fondata. 
Nel caso di specie, al di fuori del giudizio, è stato effettuato un test di paternità prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio che ha escluso la paternità del convenuto.  ### ha ritenuto di non esperire in corso di causa ### ritenendola superflua in ragione dell'esame già effettuato presso l'### che ha definitivamente accertato la mancanza del legame genetico tra l'odierno convenuto e la piccola #### del risultato chiarisce che le indagini molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto da tampone buccale di ### e da tampone buccale di ### hanno consentito di rilevare che vi è incompatibilità assoluta con l'ipotesi di paternità biologica d ### nei confronti di ### Non è sorta questione in ordine alla tempestività dalla proposizione della domanda da parte dell'attrice, autrice del riconoscimento, nel rispetto del termine decadenziale di un anno come previsto dall'art. 263 c.c. 
Nella specie posto che la minore è nata il ###, l'azione di disconoscimento promossa con atto di citazione datato 20.03.2023 nel rispetto del termine decadenziale generale di 5 anni previsto dall'art. 263 c.c..: Quanto al termine decadenziale di un anno per la proposizione della domanda per cui è causa da parte dell'autore del riconoscimento, la Corte costituzionale con sentenza del 25.6.2021 n.133 ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art. 163 c.c. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'impugnazione (per difetto di veridicità) decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.  ### del DNA è stato eseguito in data ### con l'esito sopra indicato e la domanda è stata proposta in data ### con il deposito del ricorso. 
Per completezza deve ulteriormente rilevarsi che il convenuto in merito ha evidenziato di aver appreso solo nell'ultimo periodo della relazione coniugale della compagna, allorquando la ### ha messo in rilievo la necessità di procedere ad un test del dna sussistendo dei dubbi sulla paternità della bambina per la mancata somiglianza con il resistente. 
Nel merito, va ricordato il principio di diritto della Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'accoglimento della domanda oggetto di giudizio, al pari di quella di disconoscimento di paternità, a tutela dell'identità personale della minore, è doveroso operare un bilanciamento tra la verità biologica e l'interesse alla conservazione dei legami affettivi creatisi in ambito familiare. 
Con sentenza n.127/2020 della Corte Costituzionale, è stata dichiara l'infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. nella parte in cui consente l'impugnazione per difetto di veridicità, all'autore del riconoscimento di paternità nella consapevolezza della sua non paternità. 
Nell'argomentare sulla questione, rilevata per altri aspetti la non assimilabilità del divieto posto dall'art. 9 L. 40/2004 (che regolamenta le pratiche di fecondazione assistita) al genitore che abbia prestato il consenso alla procreazione eterologa, è stata valorizzata la necessità del bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare e### se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro”. È pertanto necessario comparare gli interessi in gioco e valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello status, mettendo sulla bilancia in primis il diritto all'identità personale del figlio (inevitabilmente correlato ai legami instauratisi nella famiglia) e poi ulteriori variabili, quali: la durata del rapporto di filiazione; l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore; il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico Nel caso di specie, da un lato, è stato accertato con esame diagnostico eseguito fuori dal giudizio, come sopra anticipato, che lo ### non è il padre biologico di #### lato, ai fini del riconoscimento della prevalenza del favor veritatis, occorre altresì considerare in tal caso le seguenti circostanze: la tenera età della minore (nata nel 2019 ) ed il fatto che ormai la medesima ha costituito un aggregato familiare con la madre e colui che dovrebbe essere il padre naturale. E inoltre la disgregazione del nucleo familiare costituito dalle parti in causa come allegato dalla ricorrente e non contestato dal resistente. 
A ciò va infine aggiunta la non opposizione del curatore speciale che, nella propria comparsa costitutiva, ha osservato e documentato che la minore ### e lo ### non fanno parte dello stesso nucleo familiare e che sussiste il preminente interesse della minore alla propria identità biologica. Il curatore ha evidenziato altresì che è difficile considerare corrispondente all'interesse materiale e spirituale della minore la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti, rendendosi, pertanto, necessario accertare giudizialmente l'eventuale incompatibilità genetica tra la minore ### ed il ### Per completezza deve rilevarsi che all'udienza di comparizione delle parti e trattazione lo stesso curatore speciale ha domandato che la causa fosse tenuta in decisione senza ulteriore istruzione nell'interesse della minore e stante l'urgenza manifestata dalla ricorrente in ragione della disgregazione del nucleo familiare ### Per tutte le ragioni sopra esposte, l'interesse alla certezza dello status e l'interesse a non incidere nè sulla consolidata identità sociale della minore né sulla stabilità dei suoi rapporti familiari, nel caso di specie, in virtù di quanto è stato sopra esposto, non si ritiene debba prevalere sull'interesse alla identità biologica della minore. 
Infine, quanto alle conseguenze sul mutamento di cognome, stante per l'appunto la tenera età della minore che ha appena quattro anni e dunque non ha ancora iniziato neanche la scuola elementare, non rappresenterebbe ancora un autonomo segno distintivo della sua identità personale e### art. 95 D.P.R.  n. 39/2000. 
Va, pertanto, accolta la domanda della parte ricorrente. 
Stante la natura di giurisdizione costitutiva del giudizio le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, che hanno formulato conclusioni sostanzialmente conformi.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento di ### nata a ### 30.3.2019 quale figlia propria da parte di ### nato a ### il ###; 2. dispone che il cognome attuale di ### sia sostituito dal cognome materno ### 3. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello Stato Civile del comune di ### per l'annotazione nell'atto di nascita della minore; 4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite ### deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data ###.  ##### 

causa n. 2353/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Mario, Tamponi Ignazio

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2163/2023 del 14-07-2023

... 2017 (governo ###. In pratica, la rettifica legislativa offriva ai ### la possibilità di sospendere il pagamento all'### di due rate (2014 e 2015) da oltre 55 milioni di euro ciascuna in cambio di un piano di «interventi urgenti» per la messa in sicurezza delle autostrade ###. e 125. ### da restituire allo Stato in tre rate da 37 milioni tra il 2028 e il 2030, quindi 15 anni dopo la loro scadenza naturale. Ma nelle carte sequestrate presso lo studio legale fiorentino del ### gli investigatori hanno trovato una cartellina che dimostra come fossero molti i finanziatori che si proponevano per emendamenti e leggi ad hoc. Nessuna obiezione viene mossa dall'attore al contenuto dell'articolo, il quale ne contesta esclusivamente il titolo, che veicolerebbe il messaggio suggestivo ed infamante (leggi tutto)...

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### In composizione monocratica Giudice dott.ssa ### Ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7616/2020 Promossa da: ### nato/a il ### c.f. ### rapp.ta e difesa da ### c.f.### ATTORE #### nato/a il C. F. n. ### CONVENUTO/I OGGETTO: danni da diffamazione ### Nell'interesse dell'attore: - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti di ### per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 57, 595.1 e 3 c.p., 13 legge n.  47/1948) e la natura di illecito e###tracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.). Condannare, quindi, i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, e### artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 indicati nella somma di ### 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia; - in ipotesi ferma la declaratoria di responsabilità dei convenuti ### (quale direttore responsabile) e ### s.r.l. e La Vertità digitale s.r.l. (quali editori) nei confronti di ### per tutti i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 57, 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) esposti con il presente atto di citazione e la natura di illecito e###tracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, e### artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia; ### il Tribunale accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del convenuto ### (nella qualità di articolista) nei confronti di ### per i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (art. 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) realizzati mediante gli articoli del 29 aprile 2019, 1° luglio 2019, 14 dicembre 2019 e la natura di illecito e###tracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.); per l'effetto condannarlo quindi, in solido con ### (quale direttore responsabile) e ### s.r.l. e La Vertità digitale s.r.l. (quali editori), al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, e### artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 nella limitata somma che sarà ritenuta di giustizia; - ordinare, in ogni caso, la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani "### della ###, "La Repubblica", "### 24 Ore", "###, "###, “####I###”, "###, “Libero”, "il ###, "L'###, salvo altri; - ordinare, in ogni caso, la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul periodico cartaceo “La Verità” entro un mese dal deposito della sentenza e per un periodo di almeno cinque giorni consecutivi (e### art.  9 legge n. 47/1948); - ordinare, inoltre e comunque, la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute nel periodico digitale “### digitale” per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della sentenza (e### art. 9 legge n. 47/1948). Condannare la parti convenute alla refusione delle spese di lite”. 
Nell'interesse dei convenuti: ### il Tribunale di Firenze Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. 
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ### CPA e spese generali come per legge. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione del 6 luglio 2020, l'attore conveniva in giudizio ### srl, ### srl, quali editori, il #### quale direttore della testata e articolista, nonché il giornalista ### autore di alcuni degli scritti diffamatori costituenti il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (e### art. 595.1 e 3 c.p. e art. 2043 c.c.) e dunque a titolo di risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, e### artt.  185 c.p., 1226, 2059 c.c. indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva la diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia. ### chiedeva altresì la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani "### della ###, "La Repubblica", "### 24 Ore", "###,. 
In particolare, l'attore ha esposto che sussistono le seguenti fattispecie diffamatorie: 1) ### “A ### PROGRESSIVA” La condotta dei convenuti integrerebbe la cd. diffamazione a formazione progressiva. 
La ragione per cui tale genus diffamatorio meriti una trattazione autonoma rispetto alle pubblicazioni singolarmente considerate (articoli e titolazioni) è duplice: il primo motivo ha natura oggettiva ed è costituito dal fatto che, diversamente dalla diffamazione “classica”, rientrano, nella “progressiva”, anche tutti quegli scritti o affermazioni che, sebbene di per sé singolarmente presi siano privi di un'autonoma portata offensiva, la assumono nel momento in cui si reiterano e si collocano nell'alveo di un più ampio “disegno criminoso” (elemento teleologico): «(…) è vero che un articolo, in sé non diffamatorio, può diventare tale se inserito in un contesto di pubblicazioni, cronologicamente e teleologicamente collegate, in modo tale che la portata offensiva dell'una si propaghi all'altra od alle altre, sì da determinare un aggravamento della posizione del diffamato» (Cass. Civ., Sez. III, n. 13153/2017). 
Il secondo motivo (conseguenza di quello ora illustrato) ha un carattere di tipo soggettivo ed investe tanto la particolare intensità volitiva di colui che pone in essere la condotta diffamatoria, quanto l'effetto significativamente degradante e di prostrazione per il destinatario e ciò proprio a cagione della reiterazione della condotta offensiva (a tal proposito sottolineando il particolare disvalore derivante dalla reiterazione delle condotte la Cassazione ha avuto, inoltre, cura di rilevare come: «il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, prese di per sé, ben potrebbero risultare neutre», Cass. Civ., Sez. III, n. 13153/2017).  ### risulta identificato con l'epiteto di “bullo” in 583 articoli e in 134 prime pagine (v. doc.ti 48 e 48-bis dell'atto di citazione). Addirittura, se in un primo momento il quotidiano identificava l'odierno attore come “### il bullo”, per poi evolversi in “### il ### di Rignano”, per poi ancora svilupparsi in “il ### di Rignano”, ha finito per identificarlo direttamente come “il Bullo” (si badi bene con la “B” maiuscola in modo da individuarne la persona) senza più fare riferimento né al suo nome o cognome, né al paese di ### sull'### (luogo di crescita di ###. 
In sostanza, non c'è più bisogno di accostare la parola “bullo” al nome di ### poiché tali e tanti sono stati gli articoli che lo hanno etichettato come una medesima entità, da giungere al risultato che per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non è più necessario specificare chi si celi dietro l'espressione “il Bullo”, essendo inequivocabile che ci si riferisca a ### Il tutto, con un'evidente lesione non solo dell'onore e della reputazione, ma altresì dell'identità personale quale bene costituzionalmente garantito all'art. 2 della Costituzione (Cass. Civ. n. 978/1996). 
Ma non solo: ### viene altresì sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali - a titolo di mero esempio - “### Cazzaro”, “### Cazzaro”, “Ducetto”, “### fiorentino”, “### di Ringnano” “### Cazzone” (cfr. doc.ti 49 e 50 dell'atto di citazione). 
Nessun diritto di cronaca o di critica può essere invocato a giustificazione di tali gravissime condotte: non è giustificabile rivolgersi costantemente nei confronti di una persona denominandolo “Bullo”, “### Cazzaro”, “### Cazzaro”, “Ducetto”, “### fiorentino”, “### di Rignano” “### Cazzone”. E (si badi bene) questo non è giornalismo, nulla a che vedere con il giornalismo perché si tratta di pura e grave contumelia.  2) ### Trattasi del complesso di articoli-titoli-immagini che il quotidiano ha pubblicato, nell'arco temporale di riferimento, in relazione a cinque casi di cronaca giudiziaria (“il caso dei fratelli Conticini” (n. 1), “i casi relativi ai processi dei signori ### e ### Bovoli” (n. 2), “il caso Open” (n. 3), “il caso Consip” (n. 4) e “il caso ### Renzi” (n. 5) - pp. 11 ss. e docc. da 4 a 8 dell'atto di citazione). 
Il primo profilo è di ordine tecnico-formale ed attiene all'adozione, da parte del quotidiano, di particolari forme comunicative suggestionanti: titolazioni ambigue, ricorso “sapiente” e continuo all'uso del neretto, in chiave diffamatoria; accostamenti allusivi, anche per il tramite di un linguaggio associativo, epiteti offensivi e ridicolizzanti. 
Il secondo è di carattere più sostanziale ed è costituito dall'obiettivo avuto di mira dal giornale: portare il lettore a ritenere che ### fosse effettivamente coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus e### machina, responsabile sostanziale, “connivente”, colui che sovrintende) nei fatti narrati. 
Così facendo il giornale ha distorto la realtà di tali complesse inchieste giudiziarie e riportato notizie e fatti falsi. 
Ebbene, la circostanza che si tratti ### di cronaca giudiziaria è la ragione che determina la particolare gravità della condotta censurata ed al contempo il motivo per cui questa difesa ha inteso “isolarla” dalle altre categorie diffamatorie sopra analizzate. 
Si tratta, infatti, di un ambito che, più di ogni altro, richiede al cronista una particolare cautela, sia nella rappresentazione dei fatti, sia nelle modalità espositive da adottarsi, che devono mantenersi quanto più possibile rigorose, asettiche e “fredde”, per evitare pericolosi fraintendimenti o indebite anticipazioni di colpevolezza. Ed infatti, i danni che - in tale ambito - possono derivare dalla divulgazione di fatti falsi o dell'enfatizzazione di fatti veri, assumono spesso la veste dell'irreversibilità: il valore ultimo tutelato è quello della dignità della persona, nelle sue declinazioni del principio di non colpevolezza e del - riflesso - diritto di ciascuno ad essere presunto innocente. 
Nel caso di specie, nessuna di tali prescrizioni comportamentali è stata rispettata. Ed infatti, il quotidiano: ### SI È AVVALSO REITERATAMENTE DI TITOLAZIONI INSINUANTI ED AMBIGUE foriere di frequenti voluti fraintendimenti in ordine al ruolo assunto da ### nelle vicende penali in parola.  ### HA UTILIZZATO LO STRUMENTO GRAFICO DEL NERETTO, AL SOLO SCOPO DI DISTOGLIERE IL ### REALTÀ dei fatti di cronaca riportati ed incentrarli sulla persona di ### Renzi5. 
Tale modalità narrativa si osserva, in particolare nei seguenti: - articolo del 25 maggio 2019 intitolato «### sul caso dei soldi ### contraffatte» (doc. 24 dell'atto di citazione). 
Nonostante gli unici interessati dall'inchiesta siano i fratelli ### il nome di ### compare in più punti evidenziato in neretto. Basta, infatti, soffermarsi sulle prime righe del testo per trovare ben due volte impropriamente il nome di quest'ultimo: «### si dice fare carte false. Tra le segnalazioni dell'### informazione finanziaria che, dal 2012, lanciano allarmi su ### e le sue manovre sui fondi per i bambini africani, ce n'è una che ha impegnato più delle altre la ### di ### E' del 22 gennaio 2015, quando sul conto corrente del parente della famiglia ### (### è il fratello del cognato di ### arriva un bonifico di 372.000 dollari, pari a circa 318.000 euro». 
Evidenziare in neretto le parole “Renzi” e “### Renzi” - del tutto estraneo alla vicenda - accostandole al nome di ### - realmente indagato dall'### giudiziaria - porta il lettore a ritenere che ### sia coinvolto nei fatti riportati; - articolo del 10 dicembre 2019 intitolato «la ### smentisce i magistrati sull'archiviazione di babbo ### (doc. 25 dell'atto di citazione). 
Il nome di ### evidenziato in neretto compare addirittura prima di quello di ### soggetto principale del pezzo giornalistico: «### la ### di ### sta investigando a pieno regime sugli affari del ### magico e sui crac aziendali dei genitori di ### aumentano gli interrogativi sull'archiviazione a ### di ### dall'accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta della ### post srl». 
Il riferimento a ### ed agli “interrogativi sull'archiviazione” si commentano da soli, anche con riguardo al fatto che non vi era alcun fondato motivo per cui l'articolista si ponesse degli interrogativi, se non quello denigratorio e di volersi “sostituire” ai magistrati (PM e ###; - articolo del 27 settembre 2019 intitolato «Il gruppo ### finanziava ### direttamente» (doc. 26 dell'atto di citazione) ed avente ad oggetto la presunta irregolarità del finanziamento effettuato da una società alla fondazione ### Il nome di ### sottolineato in neretto, è il primo a comparire, ed è presente proprio nell'incipit dell'articolo: «### anche la ### spa tra i finanziatori della fondazione ### di ### (…) il suo amministratore delegato è attualmente indagato (…)». E' ripetitivo ma è inevitabile precisare nuovamente come, anche in questo caso, ### non sia coinvolto nelle indagini sulla ### (al contrario “La Verità” addirittura gli attribuisce la paternità-proprietà-titolarità gestoria “la fondazione ### di ### Renzi”) né abbia avuto rapporti con ### - articolo del 17 settembre 2017 intitolato «### punti da chiarire sull'affare ### (doc. 27 dell'atto di citazione). 
Nuovamente, stando al “percorso guidato” suggerito dai neretti, si legge, in quest'ordine: «### (…) ### (…) il procuratore capo di #### puntava a ### (…) ### e ### (…) ### (…) ### (…) ### (…) ### In pratica, il nome “Renzi” o “### Renzi”, si alterna continuamente ai nomi degli inquirenti (PM e PG) del caso ### Prima che “La Verità” riferisca il nome dell'unico “Renzi” realmente interessato dalla vicenda, ovvero ### si è quasi giunti a fine dell'articolo. La commistione quindi del nome di ### che in questo procedimento non è mai stato indiziato è del tutto impropria e serve soltanto a collegare il ### con tutti i protagonisti della vicenda che non lo riguarda minimamente.  - articolo del 20 febbraio 2020: intitolato «### sull'### del ### si indaga per truffa aggravata». 
Ancora, è il nome di ### il“Bullo” (doc. 28 dell'atto di citazione), il primo ad essere rimarcato in relazione ad un'indagine per “truffa aggravata” alla quale risulta del tutto estraneo.  #### “ASSOCIATIVO” (####, mediante: c.1) vocaboli o preposizioni intrinsecamente “associativi”, attraverso cui ### viene di fatto “chiamato in causa” nelle vicende narrate. A questi appartengono: sia le espressioni che mettono in rilievo il vincolo relazionale che lega la persona di ### ai protagonisti reali dei casi giudiziari (essendo spesso contenuti in titoli e occhielli, indirizzano il lettore ad analisi dei fatti - e dei “ruoli” - “viziate in partenza”), sia le preposizioni di carattere intrinsecamente associativo, funzionali a sottolineare il legame di carattere “proprietario” di ### con un dato oggetto. Ne fanno parte: ### con riferimento al filone diffamatorio relativo al c.d. caso dei fratelli ### le espressioni: i parenti di Matteo”, “i parenti di Renzi”, “il cognato di Renzi” (### che più genericamente diviene anche solo “il cognato” (“### di famiglia se ne va pure l'avvocato del cognato”); “il fratello del cognato di Renzi” (riferito ad ### che neppure ha legami di parentela con l'attore) e ancora, l'espressione adottata dal quotidiano per individuare il decreto varato dal governo ### (che estendeva la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato), diviene “il decreto che salva i parenti di Renzi” (docc. da 29 a 34 dell'atto di citazione); ### con riferimento al filone diffamatorio relativo alle vicende giudiziarie dei sig.ri ### e ### le espressioni: “babbo e mamma Renzi”, “i genitori di Renzi”, “### Tiziano” (articolo del 10 dicembre 2019, intitolato “Gdf ai Pm: sbagliato archiviare ### Tiziano”), “l'amico di ### Renzi” (docc. da 35 a 38 dell'atto di citazione); ### con riferimento al filone diffamatorio relativo al c.d. caso ### le espressioni: “la cassaforte di Renzi” o “### Spa” (doc. 39 dell'atto di citazione) ### con riferimento al filone diffamatorio relativo al c.d. caso “### Renzi”, le espressioni: “l'### di Renzi” e l'“### del bullo” (docc. 40 e 41 dell'atto di citazione); c.2) l'“associazione tra fatti” di diversa natura, che nulla hanno in comune tra loro (ossia - solitamente - degli illeciti o delle vicende giudiziarie oggetto delle campagne diffamatorie, con i fatti, provvedimenti o scelte che riguardano il ruolo istituzionale ricoperto da ###; modalità narrativa attraverso cui l'attore viene “attirato”, in sfere di interesse cronistico (i.e. quella giudiziaria) totalmente estranee al suo operato istituzionale. 
Tra le pubblicazioni più esemplificative: ### con riferimento al filone diffamatorio relativo al cd.  caso dei fratelli ### risulta particolarmente rappresentativa la prima pagina del 1° ottobre 2018. Il titolo, «E sui fondi ### i parenti di ### perdono le staffe», è accostato al titolo «Ma la piazza del Pd contro la paura è vuota da far paura» (doc. 42 dell'atto di citazione). T ali titolazioni sono associate sia graficamente, in quanto sono inserite nel medesimo riquadro ed hanno come trait d'union la foto del ### incorniciata dal titolo: «### sta correndo, vi spiego dove va», sia terminologicamente, attraverso la congiunzione avversativa “Ma”. La costruzione grafica ora commentata rimanda, in verità, a tre articoli dal contenuto totalmente diverso: se il primo di questi attiene alla vicenda di cronaca giudiziaria dei fratelli ### gli altri due riguardano, invece, l'attività politica del ### Per comprendere a pieno l'effetto associativo che tale coacervo di pubblicazioni può ingenerare nel lettore, basti aprire a pagina quattro “La Verità” del 1° ottobre 2018 (doc. 42).  ### riguardante l'inchiesta ### intitolato «I parenti di ### perdono le staffe e lanciano sospetti contro i pm», si unisce all'articolo contiguo, intitolato «### e poteri forti Il piano del ### per tornare in corsa». E' chiaro che, la prima impressione induce a ritenere che l'attività politica del ### sia in qualche modo relazionabile all'inchiesta #### con riferimento al filone diffamatorio relativo alle vicende giudiziarie dei sig.ri ### e ### basti richiamare la prima pagina del 23 ottobre 2019, dal titolo a tutto campo del seguente tenore «I genitori di ### accusati di aver evaso 200.000 euro», specificato dall'occhiello «### i PM, sono il provento di fatture false. Se condannata, la coppia dovrebbe finire in galera in base alle nuove norme che vogliono il ### e i grillini. Ma alle quali, guarda caso, si oppone il partito del figlio». In continuazione narrativa, compare, inoltre, l'editoriale del direttore, intitolato: «E il ### è contro le manette a chi non paga le tasse» (doc. 43 dell'atto di citazione). 
In questo caso, “La Verità” non si limita ad associare graficamente nel medesimo articolo fatti di natura diversa (l'inchiesta sulle tre cooperative riconducibili ai sig.ri ### e ### e l'attività politica del partito di cui ### è leader), ma lo fa anche verbalmente sia attraverso l'utilizzo delle congiunzioni “Ma” ed “E”, sia con modalità insinuanti particolarmente gravi giungendo ad affermazioni che costituiscono un evidente falso. Il messaggio che “La Verità” veicola è, infatti, cristallino: ### (chiamata “partito del figlio”) e ### (ovviamente chiamato “il Bullo”), risulterebbero contrari all'inasprimento del regime sanzionatorio in materia di evasione fiscale esclusivamente per favorire gli interessi personali dei genitori del ### Tale affermazione oltre ad essere in sé falsa, induce il lettore a ritenere che ### abbia fatto un uso strumentale del proprio potere politico per fini personali, il che è gravissimo ed inaccettabile; ### con riferimento cd. caso ### si richiama l'articolo del 20 settembre 2019, dal titolo «### l'uomo della cassaforte di ### seguito dall'occhiello «### hanno perquisito lo studio dell'e### presidente della fondazione ### e hanno portato via molti documenti (…) ### dopo la scissione: il ### vale appena il 3,4%, ### al 33. Netto calo di Pd e ###s» (doc. 44 dell'atto di citazione). Nuovamente “La Verità” inserisce in un pezzo di cronaca giudiziaria che non lo riguarda i dati di un sondaggio, finendo addirittura per parlare di ### e della sua attività politica.  c.3) una comunicazione per immagini, anch'essa associativa, messa a punto dal quotidiano convenuto al fine di “spostare” la notizia dai suoi reali protagonisti su ### Trattasi delle pubblicazioni in cui la foto del ### è impiegata in funzione “sostitutiva” di quelle dei reali protagonisti (ovvero “in affiancamento” a queste) delle vicende giudiziarie, come nei casi: ### della prima pagina del 19 agosto 2018, nella quale, immediatamente sotto al titolo «### il crocevia di tutti gli affari tra i ### e i ### - ### tracce dei soldi sottratti all'### secondo i pm», compare, in maniera del tutto avulsa dal contenuto dell'articolo, una foto del #### in primo piano; ### dell'articolo del 12 giugno 2019, intitolato «### sottratti all'### indagini dei ### sui parenti di ### (doc. 46 dell'atto di citazione). In calce allo scritto compaiono, in quest'ordine, la foto di ### quella di ### con la moglie e quella di un rendering di un hotel in #### come detto ripetutamente, a) non è parente di ### b) è totalmente estraneo all'indagine richiamata dall'articolo. Nonostante ciò, la foto del ### crea un'associazione visiva di carattere sicuramente negativo ed immediato, espressiva di una rappresentazione distorta della realtà; ### dell'articolo del 6 maggio 2018 (doc. 47), intitolato «Lo gnorri di ### - dieci domande a ### dieci risposte che ### deve agli italiani» [rappresentazione guidata ad hoc, in stile “mappa concettuale”, impiegata in funzione descrittiva per meglio evidenziare il collegamento tra le varie inchieste giudiziarie ed il ### accompagnato da un'immagine esplicativa in cui, dal volto del ### posto al centro della “mappa concettuale”, si dirama una serie di frecce collegate a volti di vari soggetti, tutti sottoposti ad indagine. Scopo evidente, ancora una volta, è quello di far credere al lettore che parte attrice sia al centro, se non addirittura il trait d'union e la forza motrice delle inchieste giudiziarie richiamate, quando invece ne è totalmente estraneo.  ### HA UTILIZZATO, ### E NORMALITÀ, EPITETI OGGETTIVAMENTE OFFENSIVI (v. quanto detto sopra in punto di diffamazione a formazione progressiva). 
I convenuti si sarebbero limitati a contestare la singola valenza diffamatoria di solo alcune (due, tre) delle espressioni che l'attore ha censurato, i convenuti hanno perduto, ancora una volta, la visione di insieme. Il “problema” non è tanto (come sostenuto alle pagg. 31 ss. della comparsa) la singola espressione “i genitori di Renzi” o “### Renzi”, quanto il coacervo di pubblicazioni, di varia natura, che (non solo singolarmente, ma soprattutto) nel loro complesso sono divulgative di un'immagine, sempre negativa e del tutto falsata dell'attore. 
Che idea può farsi, di ### il lettore che si trovi di fronte ad un articolo di cronaca giudiziaria: • • in cui non solo il soggetto indagato, prima ancora di essere chiamato per nome, viene identificato come “parente” o “amico” di ### • • in cui non solo i fatti illeciti alla base della notizia vengono in parte associati o si commistionano senza alcuna ragione logica a fatti politici che riguardano il medesimo ### • • ma in cui anche troneggia la sua immagine? II. LE SINGOLE PUBBLICAZIONI DIFFAMATORIE ### ha censurato i singoli articoli (e segnatamente quelli riportati ai docc. 51-55 dell'atto di citazione) che sono autonomamente diffamatori. Essi presentano alcuni tratti comuni e ricorrenti ovvero: ### l'utilizzo costante di argomenti ad hominem, ### l'impiego di un linguaggio volutamente suggestivo/allusivo, ### il superamento del limite della veridicità, ora quale effetto delle suggestioni provocate ad arte nel lettore, ora per torsione e per non aver approfondito e verificato le fonti. 
Tali caratteri diffamatori si ravvisano al pari nelle titolazioni. Rispetto alle quali va, però, precisato quanto segue. La loro portata offensiva si coglie in particolare nel loro effetto di far assumere a ### il ruolo di protagonista negativo (se non di presunto indagato) in vicende (di solito giudiziarie) alle quali egli è del tutto estraneo. A tale scopo, si fa ricorso a titolazioni volutamente generiche (è il caso, ad es., dei titoli che parlano del “caso Renzi”) e contenenti accostamenti forzati (tra fatti illeciti altrui e fatti riguardanti l'attore). Il risultato: una vera e propria “strumentalizzazione” dell'informazione ai danni dell'attore (sul punto torneremo meglio infra). Inoltre, le titolazioni hanno da sé sole autonoma portata diffamatoria. Anche i soli titoli, quale strumento comunicativo particolarmente efficace, “fanno la notizia” soddisfacendo le esigenze informative dei “lettori frettolosi”6. ### pertanto, così da soli, l'illecito diffamatorio. 
Articolo del 29 aprile 2019 a firma ### dal titolo «Lo strano 25 aprile di ### d'### nel ### che crocifigge i dissidenti», accompagnato dall'occhiello: «Il senatore semplice ha fatto perdere le sue tracce nel giorno della ### Era ospite dei sauditi, che in quei giorni ordinavano 37 esecuzioni. Gli stessi che da premier gli consegnarono una valigia di ### (doc. 51 dell'atto di citazione). 
Stando alla ricostruzione fattuale, specificata ‘a chiarimento' nell'occhiello, ### da Presidente del Consiglio, avrebbe ricevuto in regalo dai “sauditi” “una valigia di Role###” al ritorno da un viaggio istituzionale nei ### Diversamente da quanto asserito dal quotidiano, ### non ha mai ricevuto orologi in regalo dai rappresentanti di tali ### Trattasi, pertanto, di una notizia falsa. 
Quanto affermato è, dunque, diffamatorio, sia perché contiene un falso obiettivo sul conto del ### sia perché tale non veridicità viene strumentalizzata attraverso una ricostruzione ad hoc (la combinazione tra fatti tra loro scollegati e lontani nel tempo) volta a creare nel lettore un giudizio negativo direttamente sulla persona del ### e sulla sua vita ed attività privata (ciò che avrebbe fatto il 25 aprile 2019). Orbene, tale circostanza (il relativo onere di prova avrebbe fatto carico al convenuto, non essendo possibile per l'attore dare prova di una circostanza negativa) è accertata sulla base delle stesse dichiarazioni del convenuto che, nella sua comparsa, tenta di cancellare gli effetti diffamatori dell'occhiello in parola, affermando che, in realtà, nessuna valigia di ### fu consegnata a ### (cfr. comparsa di costituzione pag. 45 nonché il doc. n. 51 prodotto e### adverso). 
In questa parte della comparsa è chiaramente detto che ### non ricevette alcun dono da parte dell'### Ed allora, se così è, spieghi la difesa avversaria come sia possibile conciliare il non aver avuto alcun dono con l'affermazione secondo cui i sauditi consegnarono all'e#### una valigia di ### Per mero scrupolo difensivo si fa notare poi a controparte come individuare direttamente ### come destinatario della valigia di ### anziché la delegazione italiana (fatto, questo, comunque non provato dai convenuti) costituisce un'evidente torsione dei fatti, volta ad alimentare nel lettore l'idea che ### in persona avesse ricevuto gli orologi “a ricompensa” di non meglio precisati opachi rapporti intrattenuti con il ### ospitante. Peraltro, nel caso di specie la torsione dei fatti è ancor più grave, dal momento che non solo ### è indicato quale il protagonista “della turpe vicenda dei Role###” (mai verificatasi), ma anche perché tale fatto falso è messo in stretto collegamento con un viaggio privato in ### del 25 aprile 2019 (quasi quattro anni dopo) e ciò al solo fine di gettarne sopra “ombre oscure”. 
Articolo del 1° luglio 2019 a firma ### dal titolo: ««### in ### per cedere la ### all'emiro e ### dice cosa fa la ### accompagnato dal seguente ulteriore titolo: «Lotti a cena con ### per le nomine delle toghe «E ### venderà la ### (doc. 52 dell'atto di citazione). Stando al tenore letterale sembrerebbe che ### sia andato in ### per vendere la società calcistica ### Ciò è falso: egli non ha mai trattato l'acquisto della ### né è mai stato incaricato di venderla. Trattasi, pertanto, di una falsità di cui non è dato capire la finalità se non quella di rappresentarlo come un “affarista a tutto campo”, una persona “pronta a tutto” e disposta a “strumentalizzare il proprio ruolo e posizione politica” per meri fini di lucro. Ed anche questo non va bene ed è inaccettabile. “La Verità” ha deciso in maniera del tutto arbitraria di inserire in virgolettato le frasi ««### in ### per cedere la ### all'emiro»” e «### venderà la ### come se queste fossero state effettivamente scritte o pronunciate da qualcuno. In realtà l'unico riferimento al quale “La Verità” ‘si appiglia' per trarre l'assurda conclusione di cui alle titolazioni citate e ai virgolettati, è la seguente intercettazione di ### «### era a ### (inc.) ha detto “oh io la compro la Roma” c'era scritto “io la compro davvero la ### ma lo stadio si fa o no? e ### gli ha risposto: “### vediamoci a ### con ### la settimana prossima…». 
A nulla valgono, dunque, le difese dei convenuti laddove affermano che la legittimità della pubblicazione sarebbe da ravvisarsi nell'aver riportato fedelmente la fonte: il virgolettato è volutamente modificato dal quotidiano, sì da conferire un suo proprio apporto diffamatorio alla pubblicazione. 
Prima pagina e editoriale del 4 agosto 2019 a firma ### dal titolo «Per gli abusi di ### non ha voce» accompagnato dall'editoriale del direttore dalla titolazione «Le amnesie degli indignati speciali sulla sfilza di abusi del ### (doc. 53 dell'atto di citazione) attribuiscono indebitamente ed in maniera del tutto inaspettata, a ### tutta una “sfilza” di comportamenti, testualmente definiti “abusi”, che però nulla avevano a che vedere con l'episodio ### narrato. Tale articolo è gravemente diffamatorio perché: ### esorbita al solito il limite della continenza espressiva, appellando il ### con l'epiteto “Bullo”, ### denigra lo stesso in termini calunniatori, attribuendogli fatti illeciti (id est la “sfilza di abusi”) totalmente falsi. E in particolare: • • è falso che ### ha minacciato il giornalista ### di “spezzargli le gambe” (tale episodio è, peraltro, oggetto di distinta azione risarcitoria ed è stato nelle immediatezze contestato e negato dal ###; • è falso che il capo scorta di ### abbia minacciato un giornalista del ### della ### per aver (testualmente “LaVerità”) «osato prendere una stanza nello stesso hotel in cui soggiornava, in vacanza con la famiglia, l'e#### (anche tale episodio - peraltro riferito dal ### in termini significativamente diversi da come fa “La Verità” - è oggetto di distinta azione risarcitoria ed è stato nelle immediatezze contestato e negato dal ###. 
Del tutto inconferenti risultano, sul punto, le difese dei convenuti. Posto che comunque ### aveva l'onere di verificare la fondatezza di quanto divulgato, ancora una volta il direttore conferisce agli episodi narrati una lettura diffamatoria autonoma: non ci si limita, invero, a riferire fatti narrati da terzi, ma si attribuiscono arbitrariamente a ### fatti abusivi, “prendendo per vero” e riportando in chiave volutamente scandalistica quanto narrato.  editoriale del 23 ottobre 2019 a firma ### dal titolo «I genitori di ### accusati di aver evaso 200.000 euro», specificato dall'occhiello: «### i pm, sono il provento di fatture false. Se condannata, la coppia dovrebbe finire in galera in base alle nuove norme che vogliono il ### e i grillini. Ma alle quali, guarda caso, si oppone il partito del figlio», seguito dall'affermazione (in neretto ed a carattere marcatamente più grandi di quelli di testo, a titolazione dell'editoriale): «E il ### è contro le manette a chi non paga le tasse» (cfr. doc. 54 dell'atto di citazione). 
Si tratta di una continuazione narrativa che prendendo le mosse dalla contestazione rivolta a ### e ### di evasione fiscale (in particolare, si specifica nel testo dell'editoriale, si tratterebbe di emissioni di fatture per o.o.i. art. 8 d.lgs. n. 74/2000) afferma sorprendentemente che la coppia, se condannata, dovrebbe finire in galera «in base alle nuove norme che vogliono il ### e i grillini. Ma alle quali, guarda caso, si oppone il partito del figlio» e conclude, in evidente collegamento, che ### (anzi “il Bullo”) «è contro le manette a chi non paga le tasse». 
Ebbene, l'indagine nei confronti dei genitori di ### e l'attività politica di quest'ultimo e del partito ### sono tenute insieme da un falso davvero evidente e grave: l'azione politica di ### sarebbe stata diretta ad evitare che il c.d. d.l. fiscale (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124) potesse inasprire la pena per i suoi genitori che, conseguentemente, dovrebbero “finire in galera” o “ai ceppi” o “dietro le sbarre “ (tutte espressioni queste utilizzate nel testo dall'editoriale). Al di là del fatto che il direttore responsabile parla senza neppure aver letto né la sentenza di primo grado resa nel proc. pen. n.  5551/18 RG Dib., né la richiesta di rinvio a giudizio ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel proc. pen. 2123/16 RGNR (o forse lo ha fatto, essendo pubblici, ma volutamente ne ha distorto il significato, basti il richiamo del tutto oscuro alla evasione di 200.000 euro), ### fa una affermazione gravissima, contraria addirittura al principio costituzionale di irretroattività (att. 25.2 Cost. e 2.1 e 4 c.p.), nel momento in cui riconosce efficacia retroattiva al d.l. fiscale 2019 e lo fa per denigrare ### Tutto ciò è gravissimo ed inaccettabile. ### diffamatorio del direttore trova pienamente conferma nel testo dell'articolo, laddove: - Si esordisce affermando: «Di imprenditori accusati a torto o ragione di aver fatto i furbi, emettendo fatture false e contribuendo in maniera truffaldina al dissesto aziendale sono piene le aule di tribunale. La vicenda però non può essere liquidata come un fatto di cronaca perché si innesta con una questione politica. In particolare, con una misura che dovrebbe far parte della manovra del nuovo governo, ovvero con le manette agli evasori». ### chiarisce così fin da subito il rilievo non solo cronistico, ma anche politico della vicenda giudiziaria che vede coinvolti i genitori di ### e ciò poiché tali fatti determinerebbero (rectius condizionerebbero) l'azione politica del ### e partito ### viva. 
Affermazione questa gravissima in quanto falsa.  - Si prosegue chiarendo: «a ### viva proprio non piace l'approccio manettaro alla lotta all'evasione. Evidentemente loro la caccia ai furbi la vorrebbero soft. Fin qui la faccenda potrebbe sembrare una delle classiche dispute politiche fra partiti che fanno parte della stessa coalizione. Uno vuole fare una cosa, l'altro invece ha in testa l'esatto contrario. Ma il dibattito parlamentare, guarda caso, si interseca con una vicenda giudiziaria che riguarda i genitori del leader di ### viva, i quali in questo momento sono accusati proprio per fatture false per centinaia di migliaia di euro e la soglia di punibilità per gli evasori di cui si discute a ### e tra ### e ### è proprio di 100.000 euro». Il prosieguo dell'editoriale corrobora quanto affermato fin dagli esordi dell'articolo, ovvero l'esistenza di un vero e proprio legame eziologico (causa-effetto) tra la posizione politica assunta da ### e dal proprio partito ### con riferimento alla proposta di riforma del d.lgs. 74/2000 e la necessità di favorire e salvaguardare la posizione processuale dei propri genitori. 
Le affermazioni di ### si fanno poi ancora più gravi nel momento in cui entrano nel merito del contrasto politico e richiamano concetti ed istituti giuridici dal contenuto tecnico ben preciso quali “soglia di punibilità” che, come noto, rappresentano il discrimine tra penalmente rilevante e lecito.  ### è gravissima: ### avrebbe voluto innalzare la soglia di punibilità per far sì che i fatti di reato contestati ai propri genitori divenissero non più penalmente rilevanti perché sotto soglia (di qui il richiamo nel titolo ai 200.000 euro di evasione e nel testo al fatto che la contrapposizione politica fosse attorno alla non volontà di indicare in soli 100.000 euro la soglia). Davvero si disconosce il diritto ed anche il lessico minimo del d.lgs. 74/2000 e segnatamente dei delitti di evasione fraudolenta (che ### dà conto invece di “conoscere” quando non esita a parlare di emissione di fatture false art. 8 d.lgs.  n. 74/2008 da parte dei genitori di ### per i quali (sia prima che dopo il d.l. n. 124/2019) non sono previste soglie di punibilità né se ne è discusso in sede governativa e/o parlamentare (tanto meno da parte di ###. Le parole usate sono, dunque, ancora una volta gravissime e tradiscono il chiaro intento diffamatorio del direttore e della linea editoriale da questi attuata. 
Ed ancora: «Naturalmente noi non vogliamo pensare male, anche perché, come diceva ### a pensare male si fa peccato (però il leader democristiano aggiungeva anche che quasi sempre ci si azzecca). Tuttavia non possiamo non notare la coincidenza. A ### i genitori di ### sono appena stati condannati a 1 anno e 9 mesi per false fatture (…) e ora nel capoluogo toscano babbo e mamma dell'e### premier rischiano un altro processo per bancarotta e false fatturazioni. Guarda caso negli stessi giorni a ### si discute di innalzare le pene per gli evasori e ### viva, il partito di ### si oppone. Certo i casi della vita sono strani.» Con linguaggio canzonatorio ed il ricorso ad espressioni e figure retoriche il direttore responsabile de “La Verità” rafforza ulteriormente il proprio messaggio comunicativo. ### “del partito di Renzi” alla proposta di “innalzare le pene per gli evasori” è, infatti, inequivocabilmente collegata alla volontà di favorire e financo ‘salvare' i “genitori di ### Renzi”: “### i casi della vita sono strani”.### nel proprio editoriale prende spunto dalla vicenda giudiziaria e politica esaminata per fare un ulteriore collegamento anch'esso gravemente diffamatorio: «### come strana fu una modifica al codice penale che, ai tempi del governo ### rese non più procedibile d'ufficio l'appropriazione indebita, con il risultato che le indagini sul cognato di ### senza querela del presunto danneggiato, rischiarono di arenarsi. Infatti, nonostante ci fossero di mezzo milioni sottratti secondo l'accusa ai bambini africani, in assenza di una querela dell'### non sarebbe stato possibile il processo. In e###tremis, quando già si rischiava l'archiviazione, la legge fu cambiata, per far ritornare l'appropriazione indebita un reato da perseguire d'ufficio. Per farlo ci volle un governo nuovo e non quello di ### Ovviamente, una semplice coincidenza». Del caso ### si è già detto ampiamente retro a pagina 12 sub punto 1.  . Ebbene, vale solo la pena ricordare che: - è falso che il ### abbia promulgato una legge per favorire il cognato di ### - è falso che ### (l'unico ad essere cognato di ### per aver sposato la sorella ### sia accusato di appropriazione indebita; - è falso che ### (e quindi il cognato di ### abbia sottratto milioni di euro ai bambini africani; - è falso che la posizione processuale di ### sia stata avvantaggiata da una legge adottata dal ### - è falso che la prosecuzione del procedimento a carico dei fratelli #### ed ### (“altrimenti archiviato”) sia dipesa dal “ritorno” della appropriazione indebita a reato perseguibile d'ufficio per l'opera di “un governo nuovo”. 
Si tratta addirittura di ben cinque falsi in un terzo di colonna di articolo: impresa davvero non propriamente facile. Le frasi del direttore responsabile ed articolista ### si commentano, pertanto, da sole. 
Prima pagina ed editoriale del 29 novembre 2019 a firma ### dal titolo in prima pagina: «### 800.000 euro ad ### e ### lo fece eleggere con il ### con occhiello «Il versamento con successiva candidatura legittima alla grande i sospetti degli inquirenti. ### come il prestito di 700.000 euro per la villa da parte di chi era stato nominato in Cdp dall'e### premier. Lui finge di non capire e straparla di attentato alla democrazia. Ma è solo codice penale» erano seguiti dall'editoriale del direttore dal titolo «### fa ancora finta di non capire. Purtroppo per lui, gli italiani no» ed ancora all'occhiello «### l'amico messo nel cda di un'azienda di Stato che gli presta 700.000 euro. Poi la ma###i donazione da parte di un politico rilanciato in ### «Tutto chiaro», dice il senatore. ### ma da chiarire c'è molto di più» (doc. 55 dell'atto di citazione). 
Il messaggio che l'articolo in commento ha inteso divulgare è quello secondo cui il ### avrebbe esercitato il proprio potere politico per “ricompensare” i finanziatori della fondazione ### o i propri personali sostenitori economici attraverso la “distribuzione” di candidature e cariche pubbliche. 
Ciò lo si evince, in particolare, dal titolo richiamato ove, da un lato, la candidatura del ### viene rappresentata come conseguenza immediata e diretta del versamento di denari disposto in favore della fondazione ### e, dall'altro, tale somma di denaro viene rappresentata come un vero e proprio corrispettivo per il “favore ottenuto”, nonché dall'occhiello in cui il negotium turpem intercorrerebbe anche tra il prestito di 700.000 euro e la nomina in Cdp di ### Circostanze, queste, mai verificatasi né oggetto di indagine, in quanto è assolutamente falso il fatto che ### abbia preso parte ad un meccanismo di “scambio di favori” quale quello riportato dai titoli in esame. 
La gravità, falsità e malanimo del giornalista costella, poi, l'intero testo dell'articolo e per rendersi conto di ciò basta riportarne gli stralci secondo la sequenza della narrazione.  ### si afferma «i pm cercano di capire se, con la scusa della fondazione, un furbacchione non abbia trovato il modo di finanziare la sua attività politica e magari i suoi affari in maniera illecita», «la sua fondazione».  ### facendo “LaVerità” afferma espressamente: ### che ### è al centro di un'indagine penale (da cui è, invece, documentalmente estraneo, in quanto non è neppure indagato nel c.d. caso ### v. retro pag. 12 sub punto 1.), ### che ### detiene la paternità ed il controllo gestorio della fondazione, ### che ### ha ideato (studiandola ad arte) e determinato le modalità di operatività della fondazione ### per ottenere vantaggi illeciti sul piano sia politico che affaristico-personale. 
Di poi, continua il direttore ### «### se qualcuno inventa uno schermo, o una fondazione, per farsi dare quattrini da privati e aziende senza dichiararlo e, dunque aggirando le norme, commette un reato (…) c'entra il codice penale, al quale anche lo statista toscano è chiamato ad attenersi (e quindi la ### sarebbe stata costituita per dare seguito) ad un giro di denaro che avviene in maniera opaca». Con tale affermazione si corrobora quanto già detto in precedenza: la fondazione ### è opera di ### è da lui diretta e gestita, a lui servente e ciò costituisce un delitto. 
Di seguito ancora, passando a trattare la vicenda del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile di famiglia del ### si afferma: «come è ovvio, chiunque è libero di comprarsi la villa dei suoi sogni, a patto però che abbia i soldi e cioè che non ricorra ad artifizi per ottenerli» artifizio costituito dal «fatto che ### l'amico che stacca un assegno da 700.000 euro per tramite della madre, sia stato nel consiglio di amministrazione della ### depositi e prestiti immobiliare». 
Chiude, in maniera canzonatoria il direttore ### e dopo comunque aver più volte ribadito nel testo e nel titolo “che si tratta di codice penale”: «Oh, ovvio, non cè nulla di male nel fatto che un amico nominato nel cda di un ente dal governo ### poi conceda un prestito allo stesso #### come non c'è niente di strano che un imprenditore come ### un parlamentare eletto con un partito scomparso come ### civica e in cerca di una casa politica, finanzi con 800.000 euro la fondazione di ### finendo poi candidato nel Pd dallo stesso ### Chi non ha un amico che presta 700.000 a un tizio che appena a pochi mesi prima ha dichiarato di essere squattrinato? E chi non trova un imprenditore intenzionato a fare carriera in politica pronto a sborsare 800.000 euro?». 
Le frasi del direttore responsabile ed articolista ### ancora una volta si commentano da sole. 
Titolo del 14 dicembre 2019 «Leggi su misura per i finanziatori di ### (doc. 56 dell'atto di citazione). La titolazione richiamata deve essere considerata diffamatoria ### perchè si avvale di un linguaggio volutamente ambiguo, teso a creare un'immedesimazione soggettiva tra la fondazione ### e #### perché mediante tale espediente linguistico determina nei fruitori della notizia la suggestione secondo cui il ### sarebbe protagonista di un illecito meccanismo criminoso. Scrivere, infatti, “finanziatori di Renzi”, anziché “finanziatori di Open” (considerato che i versamenti sono confluiti nelle casse di quest'ultima e non in quelle del ### è frutto di una strategia comunicativa predeterminata e fortemente diffamatoria, volta ad identificare ### nella persona di ### Conseguenza di tale immedesimazione soggettiva è la creazione nel lettore della suggestione per cui il medesimo ### e/o il ### di suo indirizzo fossero in uso adottare provvedimenti legislativi in favore di chi avesse contribuito alla fondazione. «Leggi su misura per i finanziatori di ### è un titolo che veicola, infatti, il messaggio suggestivo ed infamante secondo cui ### sarebbe stato partecipe di un “mercimonio della funzione pubblica” e di uno “scambio di favori”. 
Titolo del 30 settembre 2018 «Ville e 59.200 euro al mese dall'### e altre ### beneficenza a casa ### (doc. 9 dell'atto di citazione). ### lettura del titolo si è portati fuor di dubbio a ritenere che sia ### ad aver fatto un uso speculativo di denari destinati alla beneficenza (al contrario, come evidenziato in citazione, il delitto di appropriazione indebita è contestato ai soli signori ### e ### che nessun rapporto neppure di parentela o affinità hanno col ###. 
Titolo del 24 maggio 2019 «C'è anche il nome di ### nell'inchiesta ### sui soldi sottratti all'### seguito da un articolo con titolo di identico significato «###inchiesta sui ### c'è anche il nome di ### (doc. 10 dell'atto di citazione). Anche questo non è vero e conduce indubbiamente il lettore frettoloso (e non solo) a ritenere che ### sia in qualche modo coinvolto nell'inchiesta giudiziaria citata il che, come detto, è falso; Titolo del 24 aprile 2019 «Ho salvato ### al processo di ### e mi hanno dato lavoro alla #### titolo del 24 aprile 2019 «### minaccia “La Verità” perché non può fermare i ### (doc. 11 dell'atto di citazione); Titolo del 16 novembre 2017 «Dirigeva la ### del caso ### il suo lavoro è lavapiatti in nero»; ### titolo del 16 novembre 2017 (articolo a firma del giornalista ###, «### la ### del caso ### adesso faccio il lavapiatti in nero» (doc.  12 dell'atto di citazione); Titolo del 16 dicembre 2018 «### svolta nell'inchiesta per bancarotta», nonché del corrispondente articolo a firma del giornalista ### intitolato «Si aggravano le bancarotte di casa ### (doc. 13 dell'atto di citazione). 
In tutte le titolazioni riportate, risulta davvero evidente l'intento del quotidiano di coinvolgere in prima persona il ### nelle inchieste citate. Scrivere genericamente “Renzi”, senza specificazioni ulteriori, induce a riferire la notizia a “quel Renzi” che riveste un ruolo istituzionale e che è ben noto all'opinione pubblica, e non certo, ad “altri Renzi”, ancorché familiari del primo. Basti, peraltro, osservare come sia la stessa “La Verità” a utilizzare il termine “Renzi” per riferirsi a ### ne è riprova il fatto che quando intende rivolgersi ad “altri Renzi” o utilizza il solo nome (es. ### ovvero il nome e cognome (es. ###, oppure, ancora, il nome preceduto dal legame parentale con ### (es. babbo, mamma, cognato, fratello, sorella, cugina ###, ed è così che avrebbe dovuto fare, proprio per non generare confusione e coinvolgere ### Titolazione del 28 novembre 2019 «### - l'inchiesta sulla cassaforte del giglio magico si allarga, mentre si scopre che il ### si era comprato la famosa villa da 1,4 milioni di euro grazie ad un prestito di 700.000 euro fatto da uno dei finanziatori della ### Lui continua ad attaccare i magistrati, ma salta» (doc. 14 dell'atto di citazione). Anche in questo caso il titolo coinvolge la responsabilità di ### nell'inchiesta c.d. ### da cui è, invece, estraneo, ‘giocando' nel trasformare la fondazione ### nella “### Spa” e richiamando, altresì, l'idea di un'organizzazione a delinquere (del tipo “### Spa”). Comunque, affermare “la cassaforte del giglio magico” è una illazione perché l'indagine non interessa ### l'aggancio, poi, tra l'inchiesta ### e l'acquisto di una “villa da 1,4 milioni di euro” è falso non essendoci in realtà collegamento alcuno. 
Altrettanto falso è il riferimento al prestito di denaro ed il suo collegamento con la fondazione ### (ci dobbiamo comunque domandare dove tali informazioni false siano state prese); Titolo del 28 giugno 2017 «### chi tocca ### muore», seguito dal titolo dell'editoriale «E' ufficiale, chi tocca ### fa una brutta fine» (doc. 15 dell'atto di citazione). ### di giudicare l'“eleganza” delle espressioni utilizzate, anche in questo caso, il “Renzi” a cui si riferisce l'articolo è ### ma a cui si allude nella titolazione è ### Titolo del 20 febbraio 2020 «### sull'### del ### si indaga per truffa aggravata», ### titolo del 20 febbraio 2020 seguito dall'articolo intitolato «### per truffa sull'air force del ### (doc. 16 dell'atto di citazione); Titolo del 15 settembre 2018 «C'è un'indagine su l'### titolo del 15 settembre 2018 seguito da un articolo intitolato «### del Mit condannato rivela: ### penale sul super aeroplano di ### (doc. 17 dell'atto di citazione). 
Dai titoli si evince chiaramente che ### da un lato, risulta coinvolto nelle presunte indagini relative al velivolo e, dall'altro, che abbia fatto un uso uti dominus di un bene dello Stato, tacendo viceversa il fatto che il ### in realtà non lo abbia addirittura mai utilizzato. Al contrario ### non è mai stato oggetto di quell'indagine e, quindi, il richiamo al suo nome è un gravissimo falso. 
Titolo del 13 novembre 2018 «I ricchi conti correnti dei ### nell'era del ### a palazzo ### seguita dall'occhiello «### al 2014 i genitori del senatore di ### non navigavano in buone acque, costretti a chiedere prestiti e a vendere casa. Ma quando il figlio diventa premier gli affari volano e con loro i depositi. Anche all'estero».  ### titolo del 13 novembre 2018 «### a ### i conti di famiglia si sono gonfiati» e con il seguente occhiello: «Nel genitori erano in crisi finanziaria, poi però il rottamatore è diventato premier: i depositi bancari sono lievitati e ne sono spuntati anche due all'estero. Il babbo, sempre in cerca d'affari, voleva infilarsi al ### (doc. 18 dell'atto di citazione). 
È evidente che con tali titoli “La Verità” ha veicolato l'accusa di “impiego distrattivo”, da parte di ### dei poteri che gli derivavano dalla sua carica - quella di Presidente del Consiglio dei ### - per agevolare gli affari dei genitori. Trattasi di deduzione falsa e comunque non risultante dai fatti oggetto di notizia; Titolo del 18 marzo 2018 «Fatture sospette in ditta quando c'era il #### titolo del 18 marzo 2018 «Fatture sospette in ditta quando c'era ### (doc. 19 dell'atto di citazione). Di nuovo, il quotidiano fornisce una ricostruzione ed una falsa allegazione dei fatti, associando il “Bullo” alla vicenda delle false fatturazioni contestate ai suoi genitori. Come se ### avesse giocato un qualche ruolo nelle presunte irregolarità della “ditta dei genitori” e si fa ciò, peraltro, attraverso un richiamo temporale del tutto falso (nessuna falsa fattura è mai stata contestata alla Eventi6 s.r.l. nel momento in cui ### era dipendente). Il comportamento del giornale è gravissimo e del tutto inqualificabile; Titolo del 29 novembre 2019 «### 800.000 euro a ### e ### lo fece eleggere col ### (doc. 20 dell'atto di citazione); Titolo del 1° agosto 2018 «L'### di #### costare caro chiudere il contratto di leasing» (doc. 22 dell'atto di citazione); Titolo del 21 ottobre 2019 «Perché volano basso sull'aereo del ### (doc. 23 dell'atto di citazione). 
Con tali titoli si afferma che ### avrebbe utilizzato l'aereo di Stato e che tale velivolo sarebbe addirittura un vero e proprio vizio personale “del Bullo”. Al contrario il ### come più volte già precisato, mai ha utilizzato in alcun modo tale aereo, né l'articolista aveva alcun elemento, neppure indiziario, di tale falsa “Verità”. Evidente è come con questa affermazione si miri esclusivamente ad offendere l'onore e la reputazione del ### II.5) LA DIFFAMAZIONE GRATUITA E ### Appare evidente come ci si trovi al cospetto di un attacco senza precedenti che si indirizza non solo nei confronti di un soggetto politico, ma che mira anche ad offendere direttamente e gratuitamente la persona e l'uomo di ### Si travalicano i fatti per andare contro l'uomo. 
Per anni, tramite migliaia di offese, centinaia e centinaia di articoli e titoli falsi, insinuanti ed associativi, premeditate campagne diffamatorie con sfondo inchieste giudiziarie dalle quali risulta totalmente estraneo, ### è stato, infatti, offeso nell'onore e nella reputazione attraverso un chiaro ed evidente disegno criminoso. 
Tale contegno, integra senza alcun dubbio la fattispecie di diffamazione così come delineata in via giurisprudenziale nel principio giuridico del c.d. “argumentum ad hominem”. 
I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che qualora le modalità espositive impiegate dal giornalista siano tali da tradursi in un attacco personale, volto a denigrare non già l'operato, bensì la persona in quanto tale, si integra un comportamento diffamatorio. ### principio censura in modo netto la condotta di chi appunto “trasforma la notizia in un argumentum ad hominem, il cui scopo, lungi dall'essere quello di formulare una censura articolata e giustificata dell'operato del soggetto in questione, è esclusivamente quello di denigrare la persona in quanto tale” (Cass. Civ., Sez. V, n.  ###/2012). 
II.6) ### (TRIB. FI, 3311/2022; ### DOTT. DONNARUMMA; ### A) Da ultimo, vale la pena soffermarsi su una recentissima sentenza del ### di ### con cui il Giudice Unico, Dott. Donnarumma, ha ritenuto che la reiterazione nel tempo dell'offesa, pur non costituendo l'ipotesi penalistica di reato a formazione progressiva, realizza comunque un aggravamento dell'illecito da risarcire. 
Da parte nostra, tuttavia, pur facendo presente il precedente del ### come abbiamo visto retro, riteniamo che sia da ritenersi integrata l'ipotesi da noi configurata della fattispecie a formazione progressiva (la sentenza è stata impugnata dai convenuti). 
DIFESA DEI CONVENUTI
Si sono costituiti i convenuti eccependo che l'odierna iniziativa giudiziaria nient'altro è se non un attacco alla libertà del giornalismo e di critica politica, sottolineando che l'odierna iniziativa giudiziaria, ove vengono contestati a distanza di anni centinaia di articoli, alcuni perfino risalenti al 2016 (con conseguente maggiore difficoltà per l'articolista di dare prova delle informazioni diffuse), e ove viene formulata un'aberrante richiesta risarcitoria di 2 milioni di euro, è paradigmatica di tale pericolosa tendenza; ha richiamato il caso del numero di denunce per diffamazione che avevano colpito la giornalista ### prima di essere uccisa, il 16 ottobre 2017, a ### È dunque più che mai necessario che la soluzione alla presente controversia sia somministrata sulla base delle radicate regole di origine pretoria che go-vernano l'esercizio del diritto di critica, e segnatamente di critica politica da parte dei giornalisti, in modo che questi ultimi non debbano arretrare dinanzi al giudizio dell'operato del potere politico, soprattutto alla luce dei falliti tentativi già posti in essere da ### per silenziare ### e suoi giornalisti. 
I convenuti hanno dunque richiamato l'esimente della critica giornalistica citando plurime pronunzie anche internazionali che difendono la critica quasi senza limiti in quanto espressione della libertà fondamentale sancita dall'art. 10 CEDU. 
In particolare hanno sostenuto che nel caso della critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (### 5, n.25518 del 26/09/2016, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014 - dep. 2015 Rv. 264064, Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Rv. 249239). 
Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della ### dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi e### art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica". 
In riferimento agli enunciati limiti, la ### ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fonda-mento o di concreti riferimenti fattuali. 
In tal senso, la ### si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica.  ### delineata prospettiva si pone la sentenza ### vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della ### in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - e###aggeration or even provocation, sia neutra-lizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio. 
Anche in base alla Giurisprudenza italiana ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (cass. Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004; cass.Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005). 
Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (### 5, n. 8824 del 01/12/2010; ### 5, n. ### del 25/09/2001).  4.5 In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (### 5, n. 27339 del 13/06/2007). 
Quindi il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (### 5, n. 15236 del 28/01/2005). 
Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (### 5, n. 11662 del 06/02/2007) ### fattispecie a formazione progressiva I convenuti poi hanno contestato la fattispecie della diffamazione a formazione progressiva rilevando che il precedente citato dall'attore riguarda altra ipotesi: la sent. ### civile sez. III, 25/05/2017, n.13153, ha negato la ricorrenza della fattispecie della diffamazione a formazione progressiva, in un caso di tre articoli pubblicati nei giorni del 13, 14 e 15 gennaio 2010, nel primo dei quali era stato denunciato il posizionamento di telecamere nascoste e di sistemi di registrazione nei luoghi di lavoro di una cooperativa per "spiare” la condotta dei dipendenti, e solo nei due articoli successivi emergeva un coinvolgimento consapevole del soggetto ritenutosi diffamato. 
Ebbene, nulla di tutto ciò si registra nel caso di specie, ove controparte neppure deduce il nesso teleologico e il profilo temporale che legherebbe gli articoli contestati in un'ottica di diffamazione a formazione progressiva. 
E, infatti, l'attore si duole del fatto che i giornalisti de ### avessero espresso, con toni corrosivi e troppo frequentemente, un giudizio critico nei suoi confronti. 
Ma - come è noto - il nostro ordinamento non contempla il divieto di esprimere giudizi negativi, come suggerisce la liberticida impostazione della citazione e neppure il diritto a non essere frequentemente “presi di mira”, soprattutto ove si tratti di un soggetto pubblicamente esposto. 
A tal proposito, la ### di ### ha in più di un'occasione avuto modo di affermare efficacemente che “E, invero qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (cfr. Cass. n. 12420/2008). 
Sostenere una tesi diversa, del resto, significherebbe in concreto affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso in cui questo consista in approvazioni e non in critiche, negando lo stesso diritto di libertà di espressione. 
Il principio è stato recentemente ribadito a livello sovranazionale dalla ### che con decisione del 18 aprile 2019 ha colto l'occasione per ribadire che “la libertà di espressione si applica non solo alle informazioni e alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma soprattutto a quelle che offendono, turbano o disturbano”. 
Afferma testualmente la ### al punto 45 della decisione: “### reiterates that freedom of e###pression is applicable not only to information and ideas that are favoura-bly received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb”.  ### poi oggetto di critica è un soggetto che riveste un rilevantissimo ruolo politico, come avviene nel caso di specie, la soglia di tolleranza relativa all'offensività delle espressioni deve necessariamente essere più elevata. 
Tale principio è stato rimarcato, sempre dalla ### con sentenza del 31 maggio 2016, resa nel caso ### c. RUSSIA (ricorso n. ###/05), nella quale la ### ha avuto modo di affermare che i politici hanno l'obbligo di innalzare, a differenza dei comuni cittadini, la soglia di tolleranza rispetto alle critiche e alle offese rivolte nei loro confronti. Per tale ragione non si possono dolere per un'invettiva particolarmente aspra: affinché infatti possa configurarsi il reato di diffamazione verso un politico, ritiene la ### è necessario “qualcosa in più” rispetto alla condotta tenuta nei confronti di una persona comune, perché scelgono volontariamente di scendere nell'arena pubblica sottoponendosi a un controllo della collettività. La sentenza, inoltre, autorizza il giornalista a esercitare un certo grado di esagerazione e provocazione, sul presupposto che la scelta dello stile costituisce parte integrante del diritto alla libertà di espressione. 
Quanto alla pretesa insistenza con la quale ### si è occupata dell'e### premier, quando egli era in carica (come se fosse anomalo che un quotidiano a tiratura nazionale dedichi quotidianamente articoli sul Presidente del Consiglio), come affermato dal ### di ### sent. 17366/2011 (doc. 6) nel celebre caso che vedeva opposto l'e### premier ### al quotidiano ### in merito alla quotidiana pubblicazione dal 26 giugno 2009 delle famose 10 domande (ritenute dal primo "capziose e suggestive" e perciò diffamatorie): “la critica al potere politico ed a chi ricopre posizioni di particolare responsabilità pubblica, in uno stato democratico pluralista, può essere effettuata anche in maniera incalzante, graffiante, molesta o impietosa, può essere anche uno strumento di lotta politica realizzata con la modalità di diffusione delle idee quanto più possibile insistente, purché essa sia agganciata ad un persistente interesse pubblico alla informazione su fatti, comportamenti e vicende della persona protagonista di spicco della vita politica nazionale ed all'attualità del dibattito di opinioni sulla rilevanza dei detti comportamenti sulla vita pubblica”. 
La predetta sentenza è stata poi confermata dalla ### di Appello capitolina (doc. 7), la quale ha espressamente qualificato le domande ossessivamente reiterate dal giornalista di ### come "lecite" e "fondate su fatti veri", aggiungendo che "sarebbe stato strano se, alla luce di ciò che stava accadendo, nessuno le avesse fatte". Di più: quelle domande rispondevano "a un interesse di rango elevato, sicuramente tutelato dalla ### perché avevano come oggetto notizie che potevano concorrere a definire le scelte politiche individuali". 
Vi è poi che l'attore, sotto il cappello della diffamazione a formazione progressiva, accorpa centinaia articoli pubblicati dall'esponente, contestandone indiscriminatamente il contenuto, ciò che si pone in contrasto con il principio secondo il quale “In tema di diffamazione, infatti, è onere della parte che lamenta il contenuto diffamatorio enunciare specificatamente quale espressione - ancorché calata in un contesto più ampiosia connotata da un tale effetto con particolare rilievo al rispetto in concreto del principio di specifica allegazione rispetto ai plurimi contenuti della pubblicazione” (cfr. Sentenza del ### di Milano n. 5329/2016 pubbl. il ###). 
In concreto, l'attore lamenta l'utilizzo nei predetti articoli degli epiteti “bullo”, “ducetto”, “cazzaro”, “gran cazzaro” a lui rivolti. 
Ma la questione, allora, è quella di verificare se le superiori espressioni rispettino o meno il requisito della continenza, quella sorta di galateo semantico in base al quale la forma espositiva della critica deve essere strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, tanto da non trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. 
Naturalmente si tratta di una valutazione che deve tener conto della evoluzione delle “consuetudini espressive” della collettività, del modificarsi delle modalità comunicative. E, da tempo, dottrina e giurisprudenza5 hanno chiarito che il limite della continenza varia a seconda dei vari contesti in cui la comunicazione si svolge. ### ad esempio, si è ritenuto che, nell'ambito delle competizioni politiche, si possa far ricorso ad espressioni forti, pungenti, corrosive, mentre altro è il linguaggio richiesto quando si polemizza in altri settori (es. in campo scientifico, artistico, nella critica storica ecc.).
Ai politici sono sempre stati affibbiati soprannomi, e negli ultimi anni questa tendenza ha conosciuto una accelerazione, che ha modificato in maniera irreversibile il discorso pubblico, e che ha riguardato anche ### (doc. 8-9). Orbene, in questo contesto si collocano gli innocui epiteti di cui si duole l'attore, che in ambito politico devono giudicarsi affatto continenti. Con l'uso dei termini ### e ### il quotidiano e i suoi giornalisti hanno inteso stigmatizzare un comportamento ritenuto arrogante, accentratore e prevaricatore da parte del ### Sono termini che, quindi, sinteticamente ed efficacemente, consentono di esprimere una valutazione complessivamente negativa sull'operato di un politico in modo facilmente comprensibile anche per i comuni cittadini. Non vi è dubbio, quindi, che tali termini non siano un argumentumad hominem, ma devono essere ritenuti come espressione di una critica politica del tutto legittima. 
È appena il caso di considerare, a tal proposito, che la ### ha qualificato legittimo l'uso del termine “Fascista”, se riferito ad un politico, al fine di evidenziarne il contegno arrogante e antidemocratico (### Cass. sezione V penale - Sentenza 20 luglio 2007, n. 29433); ###ass. pen., sez. V, 13 gennaio 2004, 24087, CED 228900; 13 giugno 2007, n.27339,###;10 settembre 1985,n.7951,###. 
Vi è poi che, nel rivolgersi al ### come ### o #### è in ottima compagnia, visto che i predetti epiteti sono frequentemente utilizzati da altri soggetti che si riferiscono all'e### premier (doc. 10 -16). 
E a conferma di tale assunto, si noti che è stato perfino pubblicato un libro-inchiesta dal titolo: “il ducetto di ### sull'Arno”. 
E anche l'attore, peraltro, non ha esitato a etichettare gli avversari politici come “bulli” (doc. 17), ritendendo evidentemente l'epiteto continente in un contesto di critica politica. 
Quanto agli epiteti ### e ### cazzaro. 
Anche questi non sono diffamatori; i convenuti hanno depositato una sent. GIP del ### di Milano (doc.  18) nel recente caso che ha visto contrapporsi ### a ### che lo aveva reiteratamente definito “### verde” e che è stato archiviato. 
E anche in questa ipotesi, l'espressione usata dal quotidiano di ### non si discosta da quella degli altri organi di stampa (doc. 19 - 21). Il 30 settembre 2014 il ### della ### scriveva: “### pare quasi di avvertire il lavorìo che sta riprendendo per non lasciare al cazzaro fiorentino mano libera cazza sul ### E i voti contro i vati ### o ### sono i chiari segni del caos che si determinerà man mano che ci si avvicinerà alla data fatale.” (cfr. doc. 19). 
Ma l'aspetto che più rileva, in ordine al profilo temerariamente sollevato dall'attore, è che una decisione che ne accogliesse le pretese si porrebbe in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza della ### sulla materia. 
Con sentenza n. 1799/07 pubblicata il 5 luglio 2016, la ### ha legittimato quasi senza limiti l'utilizzo di espressioni sarcastiche, ironiche o irriverenti in articoli di stampa che hanno per oggetto uomini politici. E ciò anche quando singole espressioni, come “stupido” e “lento a capire”, sono in sé offensive, perché i giornalisti hanno diritto a usare tecniche stilistiche, su questioni di interesse pubblico, con sarcasmo e ironia anche eccessivi. 
Con la recente sentenza depositata il 24 settembre 2019, resa nei casi ### e ### da ### contro ### (ricorsi n. 75637/13 e n. 8114/14), la ### di ### ha ulteriormente ampliato l'esercizio del diritto di opinione e di critica da parte dei giornalisti - garantiti anche nei casi in cui utilizzino un linguaggio provocatorio - allorquando i destinatari degli articoli “irriverenti” siano politici che scendono volontariamente nell'“arena pubblica”. 
La sentenza della ### riunisce due ricorsi. Il primo è stato presentato da un giornalista di un settimanale regionale portoghese che aveva pubblicato un articolo dal titolo “### chickens were left”, che conteneva aspre critiche nei confronti della classe politica portoghese e, in particolare, verso l'allora ### di Stato all'agricoltura, alle foreste e allo sviluppo rurale. Quest'ultimo era stato definito “…the most idiotic politician I know”. Con riferimento a tale vicenda, la ### ha rilevato che, anche se nell'esprimere la propria opinione il giornalista aveva utilizzato un linguaggio colorito definendo il politico “idiotic”, tale espressione doveva essere considerata un legittimo giudizio di valore nei con-fronti del politico, che nella valutazione della ### non richiede un collegamento con una base fattuale.  4. ### asserite campagne stampa diffamatorie. 4.1 Le vicende oggetto di inchiesta.  a) Il caso dei fratelli ### data 10 agosto 2018, il quotidiano ### pubblicava un articolo di commento a firma di ### in relazione ad alcune dichiarazioni rese dall'e### premier ### attraverso il proprio profilo ### nell'ambito delle quali quest'ultimo annunciava imminenti azioni da parte delle ### ita-liane nei confronti dei membri dell'allora ### guidato dalla coalizione ### 5### Nel criticare l'intervento del senatore fiorentino, ### evidenziava la poca cautela mostrata dall'e### premier nel paventare indagini giudiziarie nei confronti dei propri avversari politici, là dove proprio la ### si era interessata nel recente passato a persone vicine allo stesso ### attraverso indagini nelle quali era (ed è tutt'oggi) coinvolto, insieme ai suoi fratelli, ### marito della sorella di ### (###.  ### stesso giorno, a pagina 2 del quotidiano, veniva pubblicato un articolo a firma del giornalista ### che riprendeva il contenuto dell'inchiesta a carico dei fratelli ### anche alla luce degli sviluppi che questa aveva avuto in quei giorni.  ###articolo, il giornalista de ### ripercorreva il contenuto dell'indagine della ### di ### evidenziando come si riferisse a condotte iniziate nel 2011, allorquando - secondo gli inquirenti - i fratelli di ### anche per il tramite della società ### si sarebbero indebitamente appropriati di alcuni fondi destinati a scopi umanitari, che sempre secondo la ### sarebbero poi stati in parte riciclati da ### che li avrebbe reinvestiti in partecipazioni societarie della ### 6 s.r.l. (doc. 22) (società della famiglia ### e anch'essa oggetto di indagini da parte della ### e cogestita di fatto dallo stesso ### (doc. 23) e strumenti finanziari. 
Proprio in relazione alla fattispecie per la quale erano indagati i fratelli ### il giornalista rilevava come essa ricadesse nell'alveo dei reati per i quali, in seguito a una delle ultime riforme varate dal ### il decreto legislativo n. 36/2018, sarebbe stata necessaria la querela di parte ai fini della procedibilità dell'azione penale. 
In data 12 agosto 2018, sul quotidiano ### veniva pubblicato l'articolo in-titolato “### compra case il parente di ### con i soldi sottratti ai bimbi africani” in cui il sottotitolo specificava “Il fratello del cognato dell'e### premier risulta gestire una immobiliare con sede nel quartiere chic di ### - E il decreto del vecchio governo, oltre al processo ### può condizionare quelli di #### e «Sole»”, a firma del giornalista ### che proseguiva a pagina 3 del giornale, ove venivano riportati al centro il titolo “Gli affari immobiliari dei ### a Cascais” e il sottotitolo “La pista dei milioni che i fratelli del cognato di ### avrebbero sottratto ai bimbi africani porta fuori #### portoghese ### risulta gestore di un'immobiliare. A giugno la società ha cambiato forma, forse per allargare il giro di affari”.  ### approfondiva gli investimenti realizzati dai fratelli di ### al vaglio della ### di ### rilevando come i soggetti indagati sarebbero sospettati di aver utilizzato parte dei soldi destinati a fondi umanitari per finanziare investimenti immobiliari in ### Da ultimo, a pagina 2 della medesima edizione del quotidiano, veniva pubblicato un articolo a firma del giornalista ### il quale commentava gli effetti dell'approvazione del decreto legislativo 36/2018 da parte del ### con il quale, come si è detto, si estendeva l'obbligo di procedere a querela di parte per alcune tipologie di reato tra cui la truffa e l'appropriazione indebita aggravata, e nel far ciò evidenziava inizialmente co-me - appunto - la nuova misura di legge investisse anche i reati contestati ai parenti dell'odierno attore, per poi passare in rassegna tutte le personalità di rilievo pubblico e i relativi parenti che avrebbero beneficiato di tale nuova previsione.  b) I processi ai danni dei genitori dell'attore: ### e ### data 6 ottobre 2017 il quotidiano “La Verità” pubblicava un articolo intitolato “### le aziende dei Renzi”, di cui si riporta lo stralcio iniziale: “### nere si addensano sulle aziende dei ### Dopo aver festeggiato un fatturato di circa 10 milioni di euro con ### 6 e la coop ### il braccio operativo della stessa ### ieri le due società sono state visitate dalla ### di finanza nell'ambito di un'indagine della ### di #### gialle si sono fatte trovare davanti alle due aziende all'ora di apertura (intorno alle 7 del mattino) e se ne sono andate verso le 16. 
Sono stati impegnati una decina di finanzieri in borghese e anche le auto erano senza insegne. Ieri mattina una ### argentata era parcheggiata davanti alla ### 6 a ### sull'### senza dare nell' occhio. I militari hanno portato via numerosi scatoloni con all'interno i documenti delle due amministrazioni e hanno anche eseguito una copia dei dati presenti nei server dei computer aziendali. 
Gli investigatori hanno guardato in tutti i cassetti, dentro ai mezzi (furgoni e auto) e persino nei frigoriferi. ###à è collegata alle indagini sul fallimento della ### service, una cooperativa nata nel 2009 con sede legale presso ### (le coop bianche) in piazza ### 1 a ### Nel decreto di perquisizione era specificato che gli investigatori erano alla ricerca di eventuali collegamenti tra questa coop, la ### service srl (altra cooperativa con sede in piazza ### e tutt' ora attiva), la ### 6 e la ### Evidentemente gli inquirenti che investigano sul crac di ### ritengono che tra queste società ci sia uno scambio di fatture e lavori da approfondire.  ### dava, per primo, la notizia dell'esistenza di due inchieste che coinvolgevano i genitori dell'allora segretario del ### i quali, secondo l'accusa, avrebbero amministrato di fatto tre diverse società cooperative fornitrici di servizi alla ### 6 (#### e ###, provocandone, volontariamente e sistematicamente, il dissesto finanziario, per generare illeciti vantaggi economici alla società di famiglia. 
E difatti, nell'ambito del primo procedimento penale relativo alla bancarotta delle predette cooperative (2123/16 RGNR), in data 13 febbraio 2019 ### e la moglie ### sarebbero stati destinatari di un provvedimento cautelare di arresti domiciliari (doc. 24), emesso dal GIP del ### di ### A pag. 95 dell'ordinanza (cfr. (doc. 24) si legge eloquentemente quanto segue: “II modus operandi adottato da ### e ### affinché "### 6" potesse avere a disposizione manodopera senza essere gravata di oneri previdenziali ed erariali, è consistito nel costituire e nell'av-valersi delle cooperative "###, "### e "###modiv", poi destinandole all'abbandono non appena esse raggiungevano uno stato di difficoltà economica, difficoltà economica più che prevedibile in considerazione che sulle stesse gravava ### previdenziale, e con riferimento a ### anche ### fiscale derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire evasione di imposta a ### 6.” ###estratto delle indagini della GdF (cfr. doc. 23) si afferma: A pag. 21 del doc. 4, a dimostrazione del collegamento tra ### 6 e ### pervicacemente negato da ### 6 nel corso del giudizio di primo grado, la GdF riporta una email del 2015 da ### all'avv. ### (patrono di ### 6 nel giudizio di primo grado) dal contenuto inequivoco In data 7 gennaio 2020, i coniugi ### sarebbero stati rinviati a giudizio con l'accusa ### di aver cagionato il fallimento delle tre cooperative sopra menzionate, omettendo sistematicamente di versare gli oneri previdenziali e le imposte e ### di aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti (doc. 25).  ###ambito del parallelo procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/00 (4844/16 RGNR), intanto, che aveva determinato un ordine di consegna di documenti sempre eseguito in data 5 ottobre 2017, i coniugi ### venivano condannati alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, tra l'altro, per aver utilizzato la ### 6 per l'emissione di una fattura (la n. 202 del 30.6.2015) per € 140.000,00 oltre i.v.a. in relazione a uno studio di fattibili-tà che non era mai stato effettuato (doc. 26). 
Le superiori evidenze documentali confermavano, impietosamente, due cose: #### 6 società della famiglia ### nella quale aveva lavorato an-che ### il quale avrebbe rassegnato le proprie dimissioni nel 2014 solo dopo le polemiche suscitate da un'inchiesta de ###diano (doc. 27 e 28), al centro di inchieste giudiziarie, come dimostrato dall'arresto (cfr. doc. 24) e dal rinvio a giudizio (cfr. doc. 25), nell'ambito di una inchiesta, e addirittura dalla condanna in primo grado (cfr. doc. 26) dei coniugi ### nell'ambito di un'altra inchiesta, per aver utilizzato l'azienda di famiglia per la commissione di illeciti; ### il collegamento tra la ### 6 e ### cognato di ### e coinvolto nell'inchiesta sopradescritta (cfr. doc. 23). 
Resta da aggiungere che davanti il ### di Cuneo pende un altro giudizio che interessa la madre dell'e### premier (docc. 29 - 32), nel quale ### è accusata di aver applicato alla società ### srl il medesimo meccanismo sopra descritto. La Direkta era una delle subappaltatrici della società ### 6 per la distribuzione di volantini, la quale, a propria volta, subappaltava tale attività a della cooperative; un'attività molto remunerativa, che andò in crisi a causa di crediti non esigibili dalla ### 6, che si erano trasformati in debiti con le cooperative, alcune delle quali collegate all'amministratore della ### (che secondo gli inquirenti ### avrebbe messo a gestire la ### - cfr. doc. 23), che eseguivano materialmente il volantinaggio, e con i fornitori. 
La società fu dichiarata fallita nel 2014, e nel 2018 l'amministratore ### patteggiò 1 anno e 8 mesi per bancarotta fraudolenta documentale distrattiva. Un'altra condanna a 2 mesi arrivò poi per emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsità nelle denunce previdenziali. Se la vicenda processuale di ### si è conclusa, come si diceva, è ancora in corso quel-la che per concorso in bancarotta fraudolenta, false fatturazioni e omissione di contributi, in cui sono coinvolti gli altri soggetti legati a quella bancarotta, tra cui la l'amministratrice della ### 6 s.r.l. ### madre dell'e### premier ### La contestazione contro ### è legata all'imprenditore alessandrino ####, impegnato con quattro cooperative nel settore del volantinaggio, raccontò di avere un credito di 1.7 milioni nei confronti della ### s.r.l., la quale, per non saldare il proprio debito, si sarebbe difesa affermando che il proprio cliente (la ### 6), destinata-ria dei servizi delle cooperative, avrebbe contestato dei disservizi.  ### gli inquirenti, tuttavia, tale contestazione è artificiale, concordata tra ### da una parte, ### e ### dall'altra, al solo fine di consentire alla ### di opporsi ai decreti ingiuntivi nelle more richiesti e ottenuti dalle cooperative di ### In particolare, la ### s.r.l., nella persona di ### il 13 apri-le 2013, scrive questa mail alla ### e al cognato ### «### a tutti come detto al telefono ad ### avrei bisogno di avere delle richieste su carta intestata ### 6 di note di credito per penali e disservizi con data ante-cedente di un giorno o due alla data dell' emissione delle note di credito con la dicitura: si richiede nota di credito per penali e disservizi in riferimento ai lavori da voi svolti per nostro conto di € …… "in riferimento alle fatture numero” ecc. Grazie. Ci sentiamo dopo che avete parlato con ### (doc. 30) Tali lettere di contestazione (palesemente retrodatate) sarebbero state poi predisposte da ### 6 (doc. 31) e riguardano 8 fatture emesse tra il 2011 e il 2012, periodo nel quale ### era dirigente in aspettativa della ### 6.  c) Il caso ### nel 2012 e chiusa nell'aprile 2018, in sei anni la fondazione ### ha raccolto circa sette milioni di euro, destinati anche a finanziare le iniziative politi-che di ### tra cui anche la ### Ma sulle attività di ### a più di un anno dalla sua cessazione, si sono accesi i fari della ### di ### Ne è scaturito un procedimento (doc. 33) che vede tra gli indagati l'e### presidente della fondazione, l'avvocato fiorentino ### e ### già componente del cda di ### e amico di ### I PM ipotizzano che il denaro arrivato nelle casse di ### sarebbe sta-to utilizzato senza rispettare la legge sul finanziamento ai partiti.  ### l'accusa ### è stata una specie di “cassaforte” impiegata come una vera e propria "articolazione del partito" di ### Gli inquirenti hanno altresì investigato sui rapporti tra ### e gli imprenditori che finanziavano la fondazione. ### è partita a settembre 2019 con accertamenti sull'e### presidente di ### accusato di traffico di influenze illecite e di finanziamento illecito ai partiti. Reato, quest'ultimo contestato, anche a ### considerato dagli inquirenti il contatto tra ### e alcuni finanziatori che lui stesso avrebbe presentato alla fondazione. 
Nel corso dell'indagine sono state effettuate perquisizioni (nel novembre del 2019) tra ########## Napoli e ### I controlli hanno riguardato anche case e uffici di finanziatori della medesima fondazione. Le indagini svolte avrebbero fatto emergere "significativi intrecci" tra prestazioni professionali rese da ### e dai suoi col-laboratori, e i finanziamenti alla fondazione. 
Il caso ### ha ###acceso il dibattito sui finanziamenti ai partiti, con il leader del ###s ### che ha invocato "una commissione d'inchiesta su fondi e finanziamenti ai partiti" (doc. 34) e con l'odierno attore che si è scomposta-mente scagliato contro la ### (doc. 35 - 36). 
Da ultimo, anche il senatore ### è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di ### nell'inchiesta sulla fondazione ### anch'egli accusato di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione che organizzava la ### e - more solito - ### si è scagliato scompostamente nei confronti dei PM fiorentini, accusati di essere in cerca di visibilità (doc. 37).  d) Il caso ### c.d. “caso Consip” è un'inchiesta che ha largamente occupato il dibattito politico degli ultimi anni.  ### ha due filoni: nel primo, l'imprenditore napoletano ### è accusato di aver corrotto un funzionario di ### e aver promesso denaro a ### nel secondo filone, l'allora ### dello ### del ### è accusato, insieme ad altri dirigenti e ufficiali delle forze dell'ordine, di aver riferito ad alcuni dirigenti ### l'esistenza di un'indagine in corso nei loro confronti.  ### amministratore di #### aveva infatti riferito ai magistrati di essere stato avvertito in quattro differenti occasioni da ### (Presidente di ### S.p.a.), da ### dal Presidente di ### e da ### di essere intercettato nell'ambito di una indagine penale all'epoca dei fatti coordinata dalla ### della ### di Napoli e di aver fatto perciò bonificare il proprio ufficio da una ditta specializzata, la quale aveva rimosso le microspie collocate dagli inquirenti (doc. 38, 38 bis e 38 ter).  e) Il caso “### Renzi” Con il termine ### la stampa designa l'### 340-500 voluto da ### quando era presidente del Consiglio e su cui pende un'indagine per truffa aggravata (doc. 39). Il fascicolo è stato aperto dalla procura di ### che ha formalizzato la sua ipotesi di reato sul contratto firmato tra #### e ### Questi, in breve, i fatti. Il 17 maggio 2016 Ali-talia ha siglato un contratto con il Ministero della ### per la fornitura di un servizio di mobilità aerea per le esigenze istituzionali delle massime ### dello Stato.  ### doveva rispondere all'esigenza delle cariche dello Stato di effettuare voli intercontinentali senza doversi fermare per uno scalo. Una prerogativa dell'### 340, che però è un modello che non è mai stato premiato dal mercato, tanto è vero che il costruttore ne aveva sospeso la produzione nel 2011. Tuttavia, il ### sembrava interessato a quello specifico veicolo, tanto da identificarlo con il numero di matricola dello stesso. Insomma: non vo-levano un aereo, volevano quell'aereo. 
Dopo essere stato utilizzato pochissime volte, l'### è rima-sto parcheggiato in un hangar all'esterno dell'aeroporto di #### più volte ha dichiarato di essere estraneo alla vicenda perché quell'aereo non lo avrebbe mai utilizzato (doc. 40). Ma è proprio questo il punto: il mancato utilizzo di un velivolo da quest'ultimo fortemente voluto.  4.2 Le ragioni della piena liceità degli articoli de ### In definitiva, le inchieste di cui si è occupato il quotidiano ### presentano, tutte, un evidente interesse pubblico, nel cui novero rientrano tutti "quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali era essenziale alla formazione della pubblica opinione" (cfr. da ultimo ### penale sez. V, 15/10/2014, n. 14549). 
Ciò dovutamente premesso, afferma controparte che ### non è mai stato coinvolto nelle suddette indagini. Di conseguenza, ne risulterebbe totalmente estraneo (cfr. citazione e### adverso, pag. 13, 14, 15) Ebbene, in nessuno degli articoli contestati lo si afferma o si ingenera nel lettore tale convinzione (l'iscrizione nel registro degli indagati di ### in relazione al caso ### è infatti per la prima volta divulgata da ### in data 7 novembre 2020) (doc. 41). 
La mancata iscrizione nel registro degli indagati, tuttavia, non implica, come l'attore temerariamente asserisce, che il giornalista non possa comunicare la relazione che intercorre tra l'attore e quei fatti o i soggetti indagati, ossia il le-game tra l'e### premier e tali inchieste, sotto il profilo soggettivo (### Con-sip ed ### 6) oppure oggettivo (### ed ###. 
Tale legame è un fatto che, se riguarda un politico influente, interessa la collettività e non può essere sottaciuto. E il giornalista che si imbatta in quel lega-le è tenuto, dal proprio codice deontologico, a darne notizia. Glielo impone, quale primario dovere, l'art. 2, primo comma, del ### dei doveri del giornalista, il quale stabilisce che il giornalista “ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti”. 
Nel possibile contrasto che può registrarsi fra l'interesse dell'e### Presidente ###vedere accostato il proprio nome nell'ambito delle predette in-chieste e l'interesse della collettività ad essere informata ### del predetto collegamento, deve ritenersi prevalente senz'altro l'interesse pubblico ad informare e ad essere informati (cfr. ### sez. I, 03/02/2010, in ### merito 2010, 10, 2444).  la ### ha avuto modo di evidenziare che il concetto di "lettore medio" (parametro da utilizzare per la diffamazione) non coincide con quello di "lettore frettoloso", incapace di andare oltre la lettura di titoli e fo-to, perché tale impostazione sminuisce la capacità dello stesso di sapersi orientare nella lettura e nell'analisi di tutti gli aspetti della pubblicazione di interesse (cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent.,01-04-2020, n.  10967). 
A ciò si aggiunga che è la stessa giurisprudenza incautamente e### adverso ri-chiamata a decretare che l'ambiguità di un titolo (che nella specie è comunque da escludere) non implica alcuna diffamazione. Cass. n. 12012/2017 afferma infatti che, in linea di principio, anche il solo titolo di un articolo, eventualmente letto unitamente all'occhiello e al sottotitolo, può rivestire di per sé portata diffamatoria autonoma rispetto al contenuto dell'articolo stesso, ma - precisa opportunamente il Giudice di legittimità che - “A tal fine, tuttavia, è necessa-rio che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo”.  veniamo alla fragile accusa dell'utilizzo “distorto” fatto da ### dello strumento grafico del neretto.  ### si duole del fatto che il nome di ### compare in più punti evidenziato in neretto. Ma l'attore tace su un aspetto dirimente della questione: per scelta editoriale, tutti gli articoli de ### evidenziano in grassetto i nomi di persona. Nessuno escluso. 
Parte attrice contesta ai giornalisti de ### di chiamare le cose con il loro nome, e dunque i parenti dell'attore come “i parenti di Matteo” o “i parenti di Renzi”, il sig. ### come “il cognato di Renzi”, e genitori di ### come “babbo e mamma Renzi”, “i genitori di Renzi”. Lamenta l'attore che il sig. ### padre dell'attore, è spesso “### Tiziano” ed il sig. ### viene designato “addirittura” (a dire di controparte) come “l'amico di ### Renzi”. ### finisce per ritenere diffamatorio l'uso del termine “parente” nei confronti del cognato di ### che sarebbe ### un “af-fine”, quando sono gli stessi pm fiorentini a dichiarare "### i parenti di ### o non potrete avere i soldi", come riportato da diversi organi di stampa (doc. 43 bis).  1. Articolo del 29 aprile 2019, a firma del giornalista ###dori, dal titolo «Lo strano 25 aprile di ### d'### nel ### che crocifigge i dissidenti». 
Nel predetto articolo, il giornalista ### svolge alcune riflessioni sulla opportunità da parte dell'e### Presidente del ### di celebrare la ricorrenza del 25 aprile in ### dove, appena 2 giorni prima, il mondo intero si era indignato per la macabra esecuzione di 37 perso-ne accusate di terrorismo, per la maggior parte sciite. 
In particolare, secondo il comunicato dell'agenzia di stampa saudita, uno dei condannati era stato crocefisso, gli altri erano stati uccisi seguendo le regole islamiche, e cioè decapitati (doc. 49). 
Proprio il posto giusto dove festeggiare la festa della ### rilevava ironicamente il giornalista de ### Non nega di aver ricevuto ### ma smentisce di averne trattenuto uno, confermando così quanto riportato dagli organi di stampa 2. Articolo del 1° luglio 2019, a firma del giornalista ### dal titolo: «### in ### per cedere la ### all'emiro e ### dice cosa fa la #### in questione riporta alcune intercettazioni tra l'e### membro del ### della ### e ### fedelissimo di ### intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio del 2019. (doc. 51 bis) Nel corso della conversazione, si fa riferimento anche un viaggio in ### dell'e### premier ### sulla vendita del club giallorosso all'#### svela alla moglie: “Lo sai che mi ha detto ### che sta facendo da intermediario per far comprare al ### la Roma”. ### magistrato affronta poi la vicenda del nuovo stadio della squadra giallorossa citando ### e un suo recente viaggio in ### “### era a ### (inc.) ha detto 'oh io la compro la ### c'era scritto io la compro davvero la ### ma lo stadio si fa o no?" e ### gli ha risposto: '### vediamoci a ### con ### la settimana prossima...' oh ### lo stadio non gli si può garantire! Non siamo in grado di garantire lo stadio... il problema dello stadio si chiama ### che è contro questa operazione... di solito siete voi magistrati che arrivate su 'ste (inc.) non noi politici... ma come fai a garantire...”. ### da incontrare in ### secondo il giornalista, potrebbe essere ### l'imprenditore arrestato per corruzione nel 2018 proprio per il progetto dello stadio della ### che dovrebbe sorgere sui terreni di proprietà di una sua società.  ### contesta la verità della notizia, che ritiene diffamatoria, nella misura in cui l'e### premier sarebbe rappresentato “come un “affarista a tutto campo”, una persona “pronta a tutto” e disposta a “strumentalizzare il proprio ruolo e posizione politica” per meri fini di lucro.” (cfr. citazione, pag. 44). “Ed anche questo non va bene ed è inaccettabile” chiosa parte avversaria. 
Ma l'unica cosa che “non va bene” per la libertà di stampa è che l'atto di cita-zione avversario è teso a censurare articoli che, obiettivamente, non costituiscono offesa all'onore e alla reputazione di nessuno, e che la particolare suscettibilità dell'offeso non può rendere artificialmente diffamatorie (Cass. pen. 24 marzo 1995, n. 3247). 
Che si attribuisca a qualcuno il ruolo di intermediario nella compravendita di una società di calcio di prestigio è semmai motivo di vanto e non certo di biasimo. 
A ciò si aggiunga che la notizia della cui verità si deve indagare non è se ### abbia o meno svolto un ruolo di intermediazione nelle possibili trattative afferenti alla società calcistica romana ma se ### lo abbia o meno riferito a ### Ciò perché la notizia, in questo caso, è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza dei linguaggio adottato; pretende-re che il giornalista controlli la verità storica del contenuto delle dichiarazioni intercettate comporterebbe una grave limitazione alla libertà di stampa (cfr. ### penale, sez. V, 21/04/2016, n.  ###; Cass., sez. 5^, 11.4.2013, n. 28502, nonché Cass., sez. U., 30.5.2001, n. ###). E tale notizia è veicolata dal giornalista senza i giudizi poco lusinghieri riferiti da controparte, la quale, violando i precetti di cui all'art. 88 c.p.c., riporta un virgolettato del tutto assente nel testo dell'articolo: non vi è un singolo passaggio all'interno dell'articolo pubblicato su ### in cui si definisca l'attore come un “affarista a tutto campo”, una persona “pronta a tutto” e disposta a “strumentalizzare il proprio ruolo e posizione politica” per meri fini di lucro. Tali affermazioni costituiscono arbitrarie illazioni di controparte.  3. Articolo del 4 agosto 2019, a firma di ### dal titolo «Per gli abusi di ### non ha voce» Il 30 luglio del 2019, mentre si trovava a ### il figlio minorenne di ### era colto da un videomaker de ### su una moto d'acqua della ### pilotata da un agente. Il videomaker riprendeva la scena ma era intimidito dagli uomini della scorta dell'e### ministro. 
Ecco quanto scrive ### il giorno stesso dell'accaduto (doc. 52): “Il figlio di ### al mare sulla moto d'acqua della polizia. E gli agenti vietano le riprese A ### il figlio sedicenne del ministro dell'### sale su una moto d'acqua della ### di Stato per un giro davanti alla spiaggia. Due uomini cercano di bloccare il videomaker che filma la scena: "È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà". Si qualificano come poliziotti e adducono ragioni di “privacy” in un luogo pubblico. Alle richieste di chiarimenti del giornalista, omettono che sul mezzo delle forze dell'ordine ci sia il figlio del vicepremier. Il giornalista resta sul posto e i due innervositi lo seguono per l'intera mattinata fino all'ora di pranzo, cercando di oscurare le riprese mettendosi davanti alla telecamera. Poi uno dei due cambia versione: “Non abbiamo mai detto di essere poliziotti, se vieni con me ti faccio spiegare chi sono". ### a terra c'era questo confronto, qualcuno chiamava il pilota della moto in questione e lo invitava a tornare a riva in un punto della battigia molto distante dal reporter. 
Interpellata da ### sull'episodio, la ### di ### spiega di aver avviato "un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell'amministrazione". La prima reazione del mondo della politica arriva dall'onorevole ### che definisce l'episodio "###. 
A due ore dalla pubblicazione del video, il commento del ministro dell'### "Mio figlio sulla moto d'acqua della #### mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro ###. 
Il giorno seguente la questione assumeva un'altra piega: l'episodio veniva interpretato come una aggressione al diritto di cronaca, tanto che ### presidente della ### nazionale della ### italiana affermava "### può intimare a un cronista di abbassare la videocamera" (doc. 53). 
Il 31 luglio, ### tuonava “Non basta ammettere "l'errore da padre" per giustificare il giro sulla moto della ### compiuto dal figlio. Perché quella vicenda coinvolge anche il diritto di cronaca. E ### dovrebbe chiedere scusa soprattutto al giornalista minacciato mentre svolgeva il proprio lavoro. E' questa la posizione dell'Ordine dei ### sulla vicenda che ha coinvolto il videomaker di ### "Anziché difendere la polizia da un suo errore di padre ### avrebbe dovuto stigmatizzare il comportamento di chi ha provato ad impedire il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Su questo dal giornalista professionista e ministro dell'### ci aspettiamo delle scuse", dice il presidente ### E ### durante una diretta ### affronta l'argomento solo con una battuta: "### di quali sport nautici si occuperanno oggi i media". (cfr. doc. 53) Su questa vicenda si innesta l'editoriale del ### de ### la cui critica, si badi, è indirizzata alla testata ### rea di non aver mostrato pari indignazione quando episodi del tutto sovrapponibili avevano riguardato l'e### premier ### Ecco il passaggio contestato dell'articolo. 
Con uno stile pungente e corrosivo, il ### sottolinea che, talvolta, smaliziate pratiche di critica politica indossano il vestito delle battaglie a difesa della stampa e della sua libertà di espressione. 
Rispetto all'articolo sopra menzionato, l'attore si duole nuovamente d'esser definito bullo, ma si sono ampiamente chiarite le ragioni per le quali l'uso di tale epiteto è affatto lecito. 
Sotto diverso profilo, l'e### premier eccepisce la falsità di due dei tre episodi narrati nell'articolo: • sarebbe falso che ### abbia minacciato il giornalista ### di “spezzargli le gambe”; • sarebbe falso che il capo scorta di ### avrebbe minacciato un giornalista del ### della ### per aver soggiornato nello stesso hotel in cui soggiornava, in vacanza con la famiglia, l'e### premier. 
Ebbene, qui l'attore sembra ancora una volta ignorare la distinzione tra la verità oggettiva della notizia come fatto in sé e la verifica del fatto oggetto della notizia. E' stato infatti affermato (cfr. cit. Cass.n.2751 del 8 febbraio 2007) che: “…quando la notizia di un fatto presenti notevole interesse per la vita pubblica il giornalista è tenuto a darla per non venire meno al suo dovere di informazione anche se non sia vera, ma in questo caso deve mettere in evidenza che la verità si limita alla notizia come fatto storico e non si estende all'oggetto di es-sa, indicando, ove possibile, le fonti di propagazione della notizia.” (Cass. 26.7.2002, n.  11060; Cass.2.10.2001, n. 12196; Cass. 12.12.1988, n. 6737). 
Ebbene, l'articolo non afferma che gli episodi citati siano realmente occorsi, ma si limita a riportare che essi sono stati narrati dai due ### circostanza, quest'ultima, riconosciuta dallo stesso attore, che asserisce di aver agito in giudizio nei confronti di due illustri giornalisti (doc. 54 e 55). 
Sul punto è bene sin da subito chiarire che la porzione dell'articolo di cui si discute si colloca nell'alveo della critica, il cui esercizio comporta la lecita compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, a condizione che ricorrano gli ormai consolidati presupposti fondanti tale scriminante: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica in relazione alla materia in discussione; b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma secondo il c.d. principio della continenza; c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, con la precisazione che, “proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'espressione di fatti oggettivi, il limite della “verità” del fatto (previsto, invece, per il diritto di cronaca) è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate: pertanto, affinché sia riconosciuta la scriminante dell'articolo 51 del c.p. non si richiede che la critica - a differenza della cronaca - sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, richiedendosi solo che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisa-ti e manipolati” (Cass. pen. Sez. V, 01-07-2005, n. 29509). 
Se questo è il modo di intendere la verità nell'esercizio del diritto di critica, non vi è dubbio che il nucleo delle informazioni veicolate dall'articolo corrisponde al vero: sugli episodi narrati dai due ### la cui divulgazione è riconosciuta dallo stesso ### si è legittimamente innestato il giudizio critico del convenuto, rivolto peraltro ai giornalisti de ### e non certo all'attore.  4. Articolo del 23 ottobre 2019 a firma di ### dal titolo «I genitori di ### accusati di aver evaso 200.000 euro». 
Nei consueti termini scomposti, l'attore contesta al ### del quotidiano ### di aver insinuato che l'ostilità del partito ### avverso norme per l'inasprimento delle pene per l'evasione fiscale sarebbe collegata ai guai giudiziari dei genitori dell'e### premier, là dove nessuna modifica al codice penale avrebbe potuto pregiudicare la posizione dei coniugi ### in virtù del principio di irretroattività della legge penale.  ### contesta altresì il fondo dell'articolo, sotto il profilo della verità, nella parte in cui evoca le modifiche legislative effettuate dal ### che resero non più procedibile d'ufficio l'appropriazione indebita, affermando “che le indagini sul cognato di ### senza querela del presunto danneggiato, rischiarono di arenarsi”. 
In sostanza, a dire dell'attore, sarebbe falso affermare che la posizione politi-ca di ### e del ### sia stata influenzata dalle vicende del-la famiglia ### Ebbene, la palmare infondatezza delle doglianze avversarie deriva da un erro-re di prospettiva dal quale muove parte attrice: quest'ultima colloca erronea-mente i brani litigiosi nell'alveo dell'esercizio del diritto di cronaca, giungendo alla fallace conclusione che, nella specie, non ricorrerebbero i presupposti per applicare la relativa scriminante per difetto di veridicità di quanto affermato dal ### Ma le porzioni dell'articolo di cui si discute non sono riconducibili alla cronaca; esse, al contrario, si collocano nell'alveo della critica. 
Sul punto, infatti, bisogna intendersi. Altro è dar conto al pubblico di fatti funzionali alla formulazione di una opinione; altro è fare cronaca. Si tratta di due fattispecie assolutamente distinte e che non a caso parte attrice confonde. ### prima, infatti, l'attività di “cronaca” rimane in posizione subordinata, essendo strumentale alla formulazione di un giudizio; nella seconda, per converso, l'attività di informazione è l'oggetto stesso dell'attività di cronaca. 
Come chiarito dalla ### (Cass. civ. n. 11470/2004), è “cronaca” l'attività condotta “allo scopo di dare puntuale e specifica informazione su vicende fattuali”; per converso, è “critica” l'attività consistente nell'“illustrare e commentare” alcuni fatti, “prendendo semplicemente spunto” da essi, per svolgere osservazioni critiche e formulare giudizi. 
Si applichi ora, al caso che interessa il presente giudizio, il criterio di distinzione tra cronaca e critica utilizzato nella sopracitata sentenza n. 11470/2004: i passaggi oggetto di contestazione non hanno affatto fornito al pubblico dei lettori una “puntuale e specifica informazione su vicende fattuali” ma, al contra-rio, hanno veicolato al lettore una lettura “critica” delle ragioni sottese al curio-so atteggiamento politico di ### e alle altrettanto discutibili scelte legislative del #### correttamente inquadrata la fattispecie, l'articolo per cui è causa deve ritenersi senz'altro scriminato dal diritto di critica, in quanto il nucleo delle informazioni veicolate dai brani oggetto del contendere corrisponde, nella sua es-senza, al vero: ### è un fatto (invero non contestato) che sul finire del 2019 ### si è scontrata con il ### 5 ### sul trattamento dei reati fiscali, chiedendo un approccio più morbido, con un'ulteriore riduzione delle pene e un innalza-mento delle soglie dove scatta la punibilità per i reati fiscali (doc. 56); ### è un fatto che i procedimenti penali ai danni dei coniugi ### (e sono i ### a scriverlo) hanno fatto emergere un modo di operare da parte di costoro volto alla sistematica violazione della legge (doc. 28 - pag. 96); È questo, e solo questo, il nocciolo di informazioni che deve passare il vaglio del principio di verità. 
Ebbene, ognuna di queste informazioni è veritiera, e non si vede dunque co-me possa considerarsi violato il principio di verità nel caso di specie.  ### base di questi elementi, il sig. ### non consegna ai propri lettori un fatto storico, ma una critica (una “lettura” delle ragioni sottese ad un certo comportamento): che - si badi - non consiste nel vantaggio che i familiari dell'e### premier potrebbero ottenere in ordine ai processi in corso ma la possibilità che la posizione politica dell'e### premier sia inquinata dalle vicende che occupano i familiari di quest'ultimo. 
È, questa, l'opinione di ### e, in quanto tale, non è predicabile in termini di verità, in quanto “proprio perché attività speculativa e congetturale, attraverso la lettura o la rivisitazione di fatti veri, la stessa non può pretendersi del tutto asettica, quasi fedele riproposizione di quegli accadimenti, perché, se così fosse, sarebbe cronaca e non già giudizio di valore. Insomma, la critica deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, socio-politico, storico, culturale, letterario o religioso, ma - per sua stessa natura - consiste nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione” (Cass. pen., n.  6419/2004, ma anche Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2009, n. 40408). 
Veniamo adesso al riferimento nell'articolo a ### (cognato di ### e al ### È vero e incontestato che i fratelli del ### erano indagati per il reato di appropriazione indebita aggravata, in quanto sospettati di essersi appropriati di somme di denaro erogate da alcune organizzazioni umanitarie internazionali e destinate a prestare assistenza all'infanzia in ### (doc.  24). 
È altresì vero e incontestato che tale indebita appropriazione sarebbe avvenuta anche per il tramite della società ### in quanto - secondo gli inquirenti - parte dei fondi distratti dagli indagati sarebbero transitati dai conti della summenzionata società (doc. 24). 
Inoltre è vero e incontestato che il sig. ### era indagato per il rea-to di riciclaggio di cui all'art. 648-ter del codice penale, la cui fattispecie prescrive che “### fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493” (doc. 24). 
È altresì vero e incontestato che tale condotta, a dire degli inquirenti, si sarebbe inserita nell'ottica di un medesimo disegno criminoso concordato tra ### e i propri fratelli, per conto dei quali l'attore stesso avrebbe reinvestito parte dei fondi originariamente destinati ad attività benefiche in partecipazioni societarie (### 6 s.r.l., la società di famiglia dei ### e in finanziamenti in conto soci (doc. 24). 
Sotto altro profilo, la riforma della giustizia del ### divenne legge il 23 giugno 2017: il testo prevedeva la delega al ### per l'adozione di una serie di decreti legislativi su varie materie, una delle quali era appunto la procedibilità a querela (e dunque non più d'ufficio) per alcune tipologie di reati. #### manifestò perplessità rispetto al-la scelta in ordine al reato di appropriazione indebita; d'accordo con lui si dichiararono ### e ###. Il relatore promise una più approfondita analisi sul punto e, nella seduta successiva, accolse la richiesta di prevedere, tra le condizioni per il parere positivo, la soppressione dell'art. 13 dello schema di d.lgs.” (quello appunto sull'appropriazione indebita). Anche il capogruppo Pd si disse d'accordo. ###, tuttavia, non seguì le superiori indicazioni, con-fermando la procedibilità del reato solo a querela di parte. Non solo. ### de-lega al ### si prevedeva che i reati contro il patrimonio fossero comunque perseguibili d'ufficio laddove “il danno sia di rilevante gravità”. Tale previsione, tuttavia, rimasta per i reati di truffa e frode informatica, era assente proprio per l'appropriazione indebita. 
E' allora solo il caso di evidenziare che ### avrebbe tratto beneficio in via indiretta dall'approvazione di tale norma dal momento che, venendo meno la procedibilità dei reati ascritti dalla ### di ### ai signori ### e ### per effetto del decreto, sarebbe di conseguenza decaduta anche la fattispecie per la quale era indagato ### la qua-le presuppone la natura illecita della provenienza dei proventi che lo stesso avrebbe reinvestito; illiceità che sarebbe venuta meno in caso di mancata querela da parte degli enti benefici lesi dalle condotte dei fratelli dell'attore. 
Ancora una volta, sulla base di fatti, il ### del quotidiano ### ha legittimamente veicolato proprie considerazioni critiche.  5. In data 29 novembre 2019, “La Verità” pubblicava in prima pagina il seguente titolo «### 800.000 euro ad ### e ### lo fece eleggere con il ### Non ci ripeteremo: anche in questo caso l'articolo in questione è scriminato dal diritto di critica. 
È un fatto che ### sia individuato dagli inquirenti come “l'esponente di rifermento e il beneficiario effettivo della ### (doc. 57, pag. 13); Gli inquirenti definiscono la ### un'articolazione politico amministrati-va del PD. A pag. 18 del doc.  57 si legge: “La compresenza di tali elementi porta a ritenere la “### Open” quale soggetto che nel tempo ha operato: - a supporto, soprattutto economico-finanziario: delle attività politiche di ### di un raggruppamento interno al ### facente capo a ### - dal dicembre 2013 al marzo 2018, anche quale articolazione politico-organizzativa del partito stesso, avente nella personalità di ### l'esponente di rifermento (segretario nazionale del PD e capo del ###. 
La funzione della “### Open”, come articolazione politico-organizzativa del ### trova conferma nelle finalità della stes-sa, che si rispecchiano in alcune delle fasi più importanti della vita politica del partito. 
Basti pensare che le reali circostanze che hanno portato all'esaurimento delle finalità statutarie e allo scioglimento della ### (29.06.2018), sono dovute: “al quadro seguito all'esito del referendum del 4 dicembre 2016” “alle dimissioni di ### dalla segreteria del PD” “alle elezioni politiche del 4 marzo 2018”.” È un fatto che ### e### deputato Pd passato con ### abbia donato alla fondazione ### la cifra di euro 900.000 e che sia stato candidato nel Pd nelle elezioni del 4 marzo 2018, e che poi sia passato ad ### (doc. 58). A pag. 455 del doc. 58 si legge: “### (c.f. ###), nato a #### il ###, residente a ####, ### 13, sono riferibili contributi volontari a favore della “### Open” ammontanti a 900.000 euro, erogati tramite le società: - ### (c.f. ###) di cui l'on. ### risulta rappresentante legale dal 17.02.1992; - ### (c.f. ###), di cui l'on. LI-BRANDI risulta rappresentante legale dal 12.10.1998; entrambe con sede ###sede #######, ### 14: Data del versamento ### / donatore ### della donazione 08/12/2017 ### 200.000,00 09/01/2018 ### 200.000,00 04/12/2017 ### 200.000,00 03/01/2018 ### 200.000,00 04/07/2018 ### 50.000,00 11/07/2018 ### 50.000,00 Totale 900.000,00 La posizione del predetto finanziatore è stata trattata con annotazione di P.G. del 09.10.2019. 
Da fonti aperte, l'### già ### della ###ra, risulta essere un imprenditore nel campo dell'illuminazione con finalità di risparmio energetico. Dal 2004 è in politica con varie formazioni e, all'esito delle elezioni del marzo 2018, è stato proclamato ### in quota PD della ### successivamente transitato ad “### Viva”.” Quanto ai rapporti tra la ### e la famiglia ### a pag. 305 del doc. 58 si legge: “Alla famiglia ### sono riferibili contributi a favore della “###ne Open” già “Big Bang” ammontanti a 300.000 euro, erogati da: - ### nato ad #### il ###, deceduto il ###, ha erogato un contributo di 150.000 in data ###; - “### SRL” (c.f. ###), con sede legale Via S. Allende (R.L. ###, ha erogato un contributo di € 50.000 in data ###; - “### SRL” (c.f. ###), con sede legale Via S. Allende (R.L. ###, ha erogato un contributo di € 30.000 in data ###; - “### SPA” (c.f. ###), con sede legale Via S. Allende (R.L. ###, ha erogato un contributo di € 70.000 in data ###. 
E ancora: “Per quanto concerne i rapporti della famiglia “Maestrelli” con gli esponenti della ### e con la personalità di ### si rappresenta che questo ### con la nota n. ###/2018 del 24.10.2018, ha trasmesso alla S.S L.L. la segnalazione prot. UF### concernente, fra l'altro, il bonifico di euro 700.000, recante la causale “prestito”, che la ### vedova di ### madre di #### e ### ha disposto in data ### a favore del conto corrente n. 1000/15074 intrattenuto presso il ### di Napoli dai coniugi ### e ### RENZI” È un fatto, poi, che ### sia stato nominato nel consiglio di amministrazione della ### il 5 maggio 2015, mentre a ### governava l'e### sindaco di ### (doc. 59). 
Questi fatti ponevano e pongono delle domande, che ogni giornalista che pos-sa definirsi tale avrebbe dovuto porsi, imposte da una opacità incompatibile con la trasparenza che dovrebbe caratterizzare la sfera personale di chi ambisce a fare politica ad altissimi livelli. 
Quanto al dubbio del ### de ### sul fatto che ### servisse a finanziare il partito ebbene il dubbio era tutt'altro che infondato come dimostrato dal fatto che la ### ha recentemente iscritto il senatore ### nel registro de-gli indagati per finanziamento illecito ai partiti il dubbio del ### de ### fosse tutt'altro che infondato è data è dimostrato dal fatto che il dubbio è il medesimo che si è posto la ### che ha recentemente iscritto il senatore ### nel registro de-gli indagati per finanziamento illecito ai partiti 400.000 euro) è poi stato girati sui conti correnti della fondazione ### e del ### per il sì al referendum. Sul punto, a pag. 276 del doc. 58 si legge: “1-###ANAS”, del promemoria in esame, si evidenzia che l'avv. ### avrebbe consegnato all'On. ### il testo dell'emendamento: “relativo alle ####/### che ### mi dice ### essere frutto di un'intesa tra loro e ### e quindi andrebbe bene sia a ### che ad ###”. 
In questo frangente, emerge come l'avv. ### (legale di “Toto”) stia suggerendo all'On. ### cosa “andrebbe detto a Armani”. 
Con riferimento allo specifico contesto, si evidenzia il frontespizio della cartellina intestata ### e l'appunto datato “11/4/18”, in essa contenuto, concernente la pratica “###ANAS”. 
Il tenore degli appunto mettono in luce che l'avv. ### avrebbe informato MC, da intendersi ### e LL, da intendersi l'### sull'evoluzione della pratica ###” A pag. 211 del doc. 58 si legge: “Nel corso della perquisizione del 26.11.2019 effettuata presso lo studio dell'avv. ### è stata rinvenuta la dichiarazione dattiloscritta di una pagina datata 09.04.2018 intestata: “###Studio”, firmata “Alberto”, nella quale l'avv. ### spiega ai colleghi di studio avv.  ### e avv. ### FANTAPPIÈ, l'iter relativo ai contratti stipulati con la ed ai compensi corrisposti da “### “sia lui che all'associazione professionale (all. 3/43). 
Emerge chiaramente che l'importo di 400.838,00 euro menzionato nella lettera del 12.09.2016, è da riferire interamente alla “### SPA”, la quale, facendo figurare un incarico diretto all'avv. ### tale da giustificare un compenso ulteriore, ha inteso, in realtà, con-tribuire “in una forma peculiare alle attività della ### Open”.  ### documentazione acquisita dagli acquirenti (doc. 58), raccontano i giornalisti, era presente la stampa dell'emendamento che modificava l'articolo 52,- quinquies del decreto legge 50 del 24 aprile 2017, convertito, un mese dopo, nella legge 96 del 21 giugno 2017 (governo ###. In pratica, la rettifica legislativa offriva ai ### la possibilità di sospendere il pagamento all'### di due rate (2014 e 2015) da oltre 55 milioni di euro ciascuna in cambio di un piano di «interventi urgenti» per la messa in sicurezza delle autostrade ###. e 125. ### da restituire allo Stato in tre rate da 37 milioni tra il 2028 e il 2030, quindi 15 anni dopo la loro scadenza naturale. 
Ma nelle carte sequestrate presso lo studio legale fiorentino del ### gli investigatori hanno trovato una cartellina che dimostra come fossero molti i finanziatori che si proponevano per emendamenti e leggi ad hoc. 
Nessuna obiezione viene mossa dall'attore al contenuto dell'articolo, il quale ne contesta esclusivamente il titolo, che veicolerebbe il messaggio suggestivo ed infamante secondo cui ### sarebbe stato partecipe di un “mercimonio della funzione pubblica” e di uno “scambio di favori” mediante l'immedesimazione soggettiva tra la fondazione ### e ### Ma se i fatti riportati nell'articolo non sono contestati, come in verità non lo sono, il titolo ne rappresenta una ineccepibile sintesi. ### per il tramite del suo avvocato presidente, si è attivata per proporre al governo alcune istanze provenienti dai suoi finanziatori. ### poi tra la fondazione ### e ### non è una suggestione ma è, anch'esso, un fatto oggettivo (doc. 57 - 63). 
Ebbene, anche nella (qui non configurabile) ipotesi in cui la diffusione degli articoli oggetto del contendere fossero qualificabili come fatto illecito, e di esso fossero chiamati a rispondere i convenuti, l'attore ha offerto alcuna dimostra-zione del pregiudizio subìto, che risulta in ogni caso quantificato in termini abnormi, anche alla luce delle recenti ### milanesi 2018. ### come risulta abnorme la misura della pubblicazione dell'emananda sentenza e### adverso richiesta. 
Tutto ciò premesso i convenuti, hanno concluso per rigetto delle domande evidenziando l'importo abnorme preteso da parte attrice in rapporto alle tabelle di ### La causa è stata istruita su base documentale e spedita a sentenza in data ### con note scritte e discussione. 
MOTIVAZIONE La domanda dell'attore è infondata per i seguenti motivi. 
Sul primo gruppo di condotte ossia i 583 articoli pubblicati da ### in cui figurerebbero gli epiteti riferiti a ### di “### ducetto, bullo di ### gran cazzaro, premier cazzaro, ducetto fiorentino”, espressioni giudicate alla lunga, per la loro ripetizione, espressive della diffamazione in fattispecie a formazione progressiva, con danno alla personalità, deve darsi conto del fatto che la stessa giurisprudenza italiana e ancor più quella internazionale sono molto tolleranti con riguardo agli epiteti ai politici e alla critica politica e satira politica, considerate un pilastro di democrazia. 
In particolare, per quanto riguarda il carattere «necessario in una società democratica» di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione i principi sono stati sintetizzati nella sentenza ### c. 
Svizzera ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016) in questi termini: « La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica, ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. ### salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le «informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». 
Come sancita dall'articolo 10, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono tuttavia di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente (...). ii. ### «necessarie», ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica un «bisogno sociale imperioso». 
Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare l'esistenza di un tale bisogno, margine che è tuttavia associato a un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente.  ### è dunque competente per decidere in ultima analisi sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione protetta dall'articolo 10.  iii. ### esercita il suo controllo, la ### non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma di verificare, sotto il profilo dell'articolo 10, le decisioni emesse da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale.  36. ### rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico - nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza - o delle questioni di interesse generale (#### e ### c.  ### [GC], nn. 21279/02 e ###/02, § 46, ### 2007 IV). 
I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini; di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza (### c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). 
Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano ### e ### c. Spagna, nn.  51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). 
Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della ### affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (Medžlis ### Brčko e altri c. BosniaErzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017). 
Si veda anche la decisione assunta su due ricorsi riuniti dalla ### di ### in data 24 September 2019 (case of ### and ### da ### v. Portugal ricorsi n. 75637/13 and 8114/14) con riferimento all'art. 10 convenzione, con condanna del ### per illecita restrizione della libertà di espressione dove si esclude caratteri diffamatorio all'epiteto “idiotic” frequentemente attribuito ad un certo uomo di spicco, e dove i afferma che anche un linguaggio esagerato e provocatorio è protetto dall'art. 10, che prevale sulla reputazione che si assume lesa, per cui costituisce un attacco ai diritti sanciti dalla ### la condanna interna al risarcimento del danno a carico del giornalista: ### 48. Moreover, regarding, in particular, the use of the word “idiotic” when referring to R.B., the ### cannot but conclude, contrary to the domestic courts, that it did not constitute a personal attack on R.B., but should rather be read in the conte###t of the political situation and the article itself. In this line of reasoning, it should be reiterated that journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of e###aggeration, or even provocation (see for e###ample ### v. Austria (no. 2), 1 ### 1997, § 33, ### of ### and ### 1997-IV, in which the word “idiot” was likewise at issue; see also, mutatis mutandis, ### da ### v. Portugal, no. ###/97, § 34, 28 September 2000; ### v. Portugal, no. 43924/02, § 30, 23 January 2007; and ### v. Portugal, no. 29288/02, § 43, 18 April 2006).  49. Lastly, as regards the proportionality of the sanction, the ### observes not only that a criminal sanction was imposed on the first applicant but also that the amount of EUR 2,500 which he was ordered to pay Mr R.B in damages was substantial (see paragraph 9 above).  50. In view of the above, the first applicant's conviction was not reasonably proportionate to the legitimate aim pursued, having regard to the interest of a democratic society in ensuring and maintaining the freedom of the press. Therefore, in the particular circumstances of the first applicant's case, there are strong reasons to substitute the ###s view for that of the domestic courts (see the case-law quoted in paragraph 43 above).  51. It follows that there has been a violation of ### 10 of the ### in respect of the first applicant ### effettivamente l'art. 10 della ### dei diritti dell'### viene interpretata in senso di massima espansione della libertà di espressione in caso di critica politica o di satira politica, senza quasi alcun limite, come correttamente sostengono i convenuti. 
Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, che non può che muoversi nel solco di quella europea, si cita la sent. del trib. GIP di ### dott.ssa ### n. 17366/2011 confermata anche in appello, sul caso ### che aveva riportato le considerazioni della stampa internazionale sul primo ministro “libidinoso” ### con una panoramica piuttosto graffiante della stampa internazionale; anche detto tribunale esprime proprio questo concetto secondo cui l'art. 21 della ### è teso “a proteggere la libertà proprio di quelle opinioni che urtano, scuotono o inquietano”; anche lì ### aveva chiesto 1 milione di euro di danni ma la richiesta venne rigettata con archiviazione penale delle accuse in conformità alle richieste del pubblico ministero e sentenza confermata dalla ### d'Appello. 
Significativa sul tema della critica politica è anche ad es. Cass. pen., 48712/14) che recita: “la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica (### 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, ### Rv. 249708); l'esercizio del diritto in parola consente l'utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta….. omissis… il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica…..omissis. 
Oltre a queste pronunce richiamate e### multiis, vi sono poi anche dei casi specifici in cui sono stati considerati non diffamatori degli epiteti molto simili a quelli di cui oggi si duole il senatore ### già primo ### Parte convenuta ha prodotto una gran quantità di documenti tratti da articoli di altri giornali che riportano questi stessi epiteti: ### duce, o ### ducetto o ### bullo di ### a significare che essi non erano impiegati esclusivamente dai convenuti; ad es. ha prodotto la copertina di un libro venduto su ### dello scrittore ### dal titolo “### di ### sull'Arno” con la foto dell'attore; anche su ### compare in data ### un articolo caricaturale che ritrae ### in tenuta militare con la scritta: ### Idem altri articoli anche riferiti ad altri politici; addirittura, dal doc. 17 prodotto dai convenuti emerge che lo stesso ### su ### nel 2018 ha dichiarato: “### che ### abbia fatto il bullo con 629 poveri disgraziati ma non cambia niente”. ### titola in grande con immagine di ##### fa il bullo. 
C'è poi il doc. 23/10/2020 di ### che epìteta sia ### che ### : «### è un fascista, ### un bullo». L'### di oggi vista da ### - l'### https://espresso.repubblica.it/attualita/2018/07/18/news/giampaolo-pansa-salvini-un-fascista-e- renzi-un-bullo-1.### 1/4 «### è un fascista, ### un bullo». L'### di oggi vista da ### «Il ministro dell'### è un uomo prepotente. E poi questa arroganza e questa impreparazione, che si accoppia con quella del #### 18 luglio 2018 E ancora l'articolo del 16/10/2020 ### contro ### "È un capetto e un ducetto. E le ha sbagliate tutte" - ###it https://www.ilgiornale.it/news/massimo-cacciari-contro-renzi-capetto-e-ducetto-e-ha-1612714.html 1/2 Franco Grilli - ### 07/12/2018 - 14:03 Il filosofo non le manda a dire all'e### segretario del ### E su ### "### il ### 5 ### Tralasciando dunque di riportare anche tutti gli altri documenti prodotti dai convenuti si può concludere che l'attributo “bullo” quand'anche ripetuto e diffusamente impiegato verso uno stesso uomo politico non possa essere considerato diffamatorio per l'ampia disamina giurisprudenziale sopraesposta, nazionale ed internazionale.  ### parte emerge dallo stesso vocabolario che il termine “bullo” abbia una duplice valenza: negativa di “tepistaccio” e positiva di “bellimbusto” ma entrambe sono non diffamatorie per un uomo politico in un contesto in cui il giornalista riporti fatti politici e inchieste giornalistiche o della magistratura aventi un nucleo fattuale effettivo come accade dalla disamina degli articoli prodotti dall'attore. 
Queste conclusioni si confermano legittime se si guarda ad es. alla sorte che ha visto il termine moderno “cazzaro”, che è stato considerato giudizialmente non diffamatorio da parte ad es.  del GIP di ### nel proced. ###/2018 a proposito della querela di ### contro ### che lo aveva definito “cazzaro verde” (vd. Doc. 18 parte convenuta). 
Il Giudice afferma in quel caso che il termine “cazzaro” non è offensivo, volendo significare “fanfarone” come intendeva dire ### a proposito dei fatti narrati. 
Analogamente può dirsi per il termine #### o fascista, ritenuti non diffamatori da ampia giurisprudenza penale e civile citata anche dai convenuti. 
La legittimità di un'informazione anche congetturale trova conferma peraltro nelle sentenze citate dai convenuti e anche ad es. in cass. Pen. 7340/2019, dove si è affermato: il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Proprio perché l'esercizio del diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell'interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. 
Le ampie maglie della critica politica e nell'espressione anche semantica dei giudizi valutativi negativi agli uomini politici è stata riportata anche nella sent. ### contro ### del 27.2.2013 citata dai convenuti da cui si ricava che l'uso di frasi volgari non è determinante nella valutazione di una espressione, ma può essere una scelta stilistica del giornalista che non può essere censurato solo per questo. Nei confronti dell'homo publicus la ### ammette una particolare virulenza e anche dose di esagerazione o di provocazione, e nella sua giurisprudenza non vi è traccia di un dovere di moderazione nel linguaggio. 
Non si ritiene quindi che sulla base di queste sentenze e dell'orientamento garantista delle ### internazionali e italiane rispetto alla prevalenza dell'art. 10 della ### possa stigmatizzarsi l'operato dei convenuti che avevano utilizzato anche ripetutamente gli epiteti descritti dall'attore, perché tenuto conto anche del contesto in cui sono stati impiegati, ossia sempre nell'ambito della narrazione di determinati fatti di interesse pubblico, non sono considerabili degli attacchi oggettivamente offensivi sia a livello professionale che personale. 
Quanto alla dedotta fattispecie a formazione progressiva si esamina il precedente giurisprudenziale indicato dall'attore ossia la sent. Civ. cass. 13153/2017 che i convenuti sostengono riguardi un caso diverso. 
Orbene detta sentenza si occupò di un dirigente ### della ### che a suo dire era stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria dalla testata di ### e dai suoi giornalisti , in prevalenza il dott. ### orbene traendo dei passi direttamente dalla sentenza: “ in particolare era stato denunciato il posizionamento di telecamere nascoste e di sistemi di registrazione nei luoghi di lavoro ### per "spiare la condotta dei dipendenti", sostenendosi il coinvolgimento dei dirigenti della società sia in questa attività illecita di controllo sia in altri illeciti relativi a pagamenti in nero e formazione di fatture per operazioni inesistenti; - in riferimento a detta campagna di stampa, gli articoli erano i seguenti: 4 - - a) 13 gennaio 2010, con titolo e sottotitolo a tutto campo in prima pagina «### ti spia - Un "grande fratello" nei supermercati della ### ascoltava le telefonate, filmava dipendenti, sindacalisti e ...», ed, in seconda e terza pagina, «### nascoste, intercettazioni audio e ambientali per ascoltare i dipendenti. Dossier sui lavoratori, il ruolo di un dirigente Pd: un "super occhio" nei supermercati»: vi si affermava che la ### aveva commissionato ad una società, indicata nella ### di ### registrazioni ed intercettazioni; si citava ### come partecipante ad un incontro avvenuto presso la sede della ### di viale ### a ### nel corso del quale era stato consegnato un cd rom contenente le conversazioni intercettate/captate; lo si individuava come «già vice sindaco di ### in quota Pds poi arrestato per concussione durante ### pulite, uno dei dirigenti di rilievo del colosso della distribuzione in regione»; - - b) 14 gennaio 2010 con titolo «### vengono spiati dipendenti e clienti»: era riportato il contenuto di un intervista a tale "### R." (risultato poi essere il detto ###, che riferiva i contenuti dell'incontro di cui era stato detto nell'articolo del giorno prima (nel quale incontro, secondo l'intervistato, sarebbe stata, tra l'altro, raccomandata riservatezza sul tema delle intercettazioni); in un testo a margine dell'intervista, di cui era autore il ### era riepilogato il contenuto del primo articolo e, quanto al ### era aggiunto che «[...] nel 2004 uscì assolto dalle accuse, veltroniano, oggi è direttore sviluppo e affari istituzionali di ### nella direzione di 5 ### e partecipa all'assemblea regionale del ### _ - c) 15 gennaio 2010 con titolo «### spia e ### lo sapeva»: veniva pubblicata un'ennesima puntata che riportava un'altra vicenda che aveva coinvolto i soci (gli originari convenuti ### e ### di una società, già incaricata della sicurezza aziendale, i quali, tra l'altro, avevano riferito (relativamente ad un incontro avvenuto tra gli stessi e ### un anno prima -del quale l'articolo riferiva i particolari) sia di illegittime intercettazioni audio e video che di pagamenti in nero effettuati ai dirigenti ### per l'affidamento dei servizi di sicurezza; al termine dell'articolo il giornalista menzionava ancora una volta il ### ricordandone la presenza all'incontro in viale ### oggetto dell'articolo del 13 gennaio; - -d) 16 e 17 gennaio 2010: articoli in cui si pubblicavano stralci delle intercettazioni e si tornava a parlare di coinvolgimenti di dirigenti ### nelle attività illecite sopra descritte……..omissis.  ### affermò ivi che “è vero che un articolo, in sé non diffamatorio, può diventare tale se inserito in un contesto di pubblicazioni, cronologicamente e teleologicamente collegate in modo tale che la portata offensiva dell'una si propaghi all'altra od alle altre, sì da determinare un aggravamento della posizione del diffamato; tuttavia, nel caso di specie -con accertamento in fatto nemmeno censurato (cfr. pag. 8 cit., nonché pag. 10 della sentenza)- il giudice ha presupposto che la campagna di stampa non fosse rivolta contro la persona del ### in quanto tale, bensì contro la ### s.c. ed i suoi dirigenti; poiché il bersaglio della campagna («denigratoria», secondo il ricorrente incidentale), è stato individuato prescindendo dalla persona di quest'ultimo, è corretta in diritto la sentenza che non ha considerato tutti quanti gli articoli e l'insieme degli stessi, bensì l'autonoma portata offensiva di ciascun articolo specificamente nei confronti del Ferrè”.  ### effettivamente non soltanto il giudice non ritenne in quel caso la responsabilità dell'imputato, ma emerge che i criteri della diffamazione a formazione progressiva non sono configurabili nel caso di che si tratta in questo giudizio, ossia della ripetizione per oltre 500 volte di certi epiteti contro l'uomo politico di spicco.  ### la dottrina e la giurisprudenza, infatti, il criterio discretivo tra diffamazione a mezzo stampa “classica” e la diffamazione a mezzo stampa “a formazione progressiva” è rappresentato dalla presenza in quest'ultima del nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale. 
In questa forma di diffamazione il profilo temporale assume una connotazione particolare, poiché, le notizie si collocano all'interno di un obiettivo che l'autore della notizia si pone, che si concretizza nella diffamazione realizzata attraverso un vero e proprio progetto diffamatorio. 
Il nesso teleologico va individuato nel confronto tra le notizie ed il profilo temporale. Se si ipotizza che il giornalista scriva più articoli all'interno di un progetto diffamatorio e che gli stessi vengano pubblicati in tempi separati, se dalla lettura complessiva degli articoli emerge proprio la realizzazione del progetto diffamatorio, non ci si troverà di fronte alla classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la cui realizzazione è immediata nel momento in cui l'espressione diffamatoria viene percepita dai terzi, ma davanti a quella che viene definita diffamazione a formazione progressiva. Ciò che, pertanto, distingue le due forme di diffamazione è la presenza, nella diffamazione a formazione progressiva, di un nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale in cui avviene la loro pubblicazione. 
Orbene è facile osservare che effettivamente, come eccepito dai convenuti, qui non possa ipotizzarsi quel collegamento teleologico la cui spia rivelatrice è da un lato il contenuto, e non anche un epiteto e dall'altra la consequenzialità temporale, per ritenere sussistente una “campagna diffamatoria” perché quegli epiteti in sè non offensivi per le ragioni anzidette, non sono tra loro né collegati contenutisticamente né consequenziali nel tempo in modo da esprimere detto collegamento teleologico in un progetto diffamatorio, per cui deve ritenersi che detti epiteti restino sempre nell'irrilevanza giuridica, cioè non assurgano ad un grado di offensività della reputazione dell'uomo politico tale da meritare la tutela risarcitoria dei giornalisti e della testata, risultando indubbiamente prevalente, secondo le pronunce (vincolanti per l'interprete) delle ### internazionali sopra richiamate, oltre quelle menzionate dai convenuti, il valore democratico della libertà di espressione e di stampa, di critica giornalistica e satira, come previsti da art. 10 ### art. 11 Carta di ### e art. 21 ### Quanto poi ai singoli fatti riportati, i vari casi #### caso dei ### acquisto villa, finanziamenti ### giglio magico, caso ### ecc. ci si limita ad osservare che tutti i nomi sono scritti in neretto e non risulta sia stato scritto il falso ossia che l'attore fosse iscritto nel registro degli indagati, ma era stato rappresentato un oggettivo e soggettivo collegamento di quei fatti e delle persone coinvolte, alla persona dell'attore, in quanto oggettivamente parenti o affini; d'altra parte è di interesse pubblico sapere che per es. i genitori o i fratelli del cognato di un uomo che abbia la gestione della cosa pubblica siano indagati per reati come quelli descritti negli articoli di cui si duole l'attore, che dunque infondatamente vorrebbe impedire al libero giornalismo di informare la popolazione di questi fatti, solamente perché egli non era iscritto nel registro degli indagati; anche il mero collegamento con gli indagati, come ad es. i suoi genitori, era stato, quindi, legittimamente riportato dai convenuti. Idem per tutti gli altri articoli, risultati caratterizzati da un nucleo fattuale nemmeno esaurientemente contestato. 
Quanto all'allusività di grafica occhielli, primi piani, accostamenti o impiego di immagini ed espressioni suggestive, espedienti che potrebbero portare ad un'errata informazione del lettore frettoloso, oltre a richiamarsi le superiori sent. ### di ### che tutelano la libertà di espressione anche in termini di stile, scelte linguistiche e grafica dell'articolo giornalistico, come sopra evidenziato, si riporta e### multis la recente sent. di #### V, 10 gennaio 2023 (ud. 13 ottobre 2022), n. 503 che, ponendosi peraltro nel solco di un orientamento consolidato, anche richiamato dai convenuti, ha espresso il seguente principio: “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia”. 
Per tutti questi motivi la domanda è destituita di fondamento in quanto tutte le condotte descritte in citazione sono espressive della libertà di espressione di cui all'art. 21 cost., art. 10 ### art. 11 Carta di ### e non possono quindi essere censurate con una condanna per risarcimento dei danni chiesti nell'eccessiva somma di euro 2 milioni di euro, ossia quasi sette volte il pretium doloris della perdita di un figlio secondo le tabelle milanesi per il danno parentale; invero, in base alle tabelle milanesi specifiche per la diffamazione, il massimo che ordinariamente si potrebbe richiedere per diffamazione è la somma di 50 mila euro. 
Tutto ciò appalesa anche la sproporzione ed eccessività della domanda attorea nel quantum, come fondatamente eccepito dai convenuti. 
Le spese seguono la soccombenza, calibrate sull'importo della domanda rigettata, come in dispositivo.  P.Q.M.  ### Con sentenza che definisce il giudizio ### la domanda dell'attore e lo condanna a rimborsare ai convenuti le spese del giudizio che si liquidano in euro 37.951,00 oltre accessori di legge.  ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 7616/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Zanda Susanna

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