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Tribunale di Massa, Sentenza n. 681/2025 del 17-11-2025

... per la quale occorrerebbe evidentemente il comune consenso di entrambe e sulla quale, ancor più inconfutabilmente, non sussiste accordo tra le stesse, accordo non surrogabile con statuizione giudiziale di sorta - detto obbligo solutorio non può che gravare, nei confronti dell'istituto creditore, su entrambi i mutuatari coobbligati, in via solidale tra loro. La pronuncia divorzile non esplica incidenza di sorta sull'obbligo già assunto dal ### in sede di separazione consensuale omologata, di intestare ai tre figli la quota (50%) di comproprietà di sua pertinenza della suddetta casa familiare, obbligo che pertanto - a fronte della realizzazione della condizione sospensiva di efficacia dello stesso (rappresentata dall'estinzione del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile) - deve considerarsi tuttora in essere, avendone evidentemente le parti concordato l'assunzione in capo al marito in funzione di equilibrata definizione delle condizioni economiche del nucleo familiare ed anche, in prospettiva futura, allo scopo di sovvenire ai bisogni dei figli (tra i quali, in particolare, il figlio ### in considerazione della patologia di cui il medesimo risulta portatore). ### del (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI MASSA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei ###ri magistrati dott. ### - Presidente relatore dott. ### - Giudice relatore dott.ssa ### - Giudice ha pronunciato la presente ### causa n. 692/2022 R.G. per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ### (### Fisc. ###), nato a ####, iL ###, residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliat #######, ### n. 3 attore nei confronti di ### (### Fisc. G###), nata a ####, il ###, ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### elettivamente domiciliat #######, ### n. 65 resistente ### notiziato del procedimento, non intervenuto ### scioglimento degli effetti civili del matrimonio ### Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###, in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024): “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte tardivamente dalla resistente: 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L. 898/1970 e ss. mod. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in #### tra il #### e la ###ra ### in data ### e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di #### al n. 2, anno 1987, parte II, serie A.  2) Accertata la sussistenza dei mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### e l'esistenza di una sua relazione stabile con altro uomo, dichiarare, anche a parziale modifica dei ### che nessun contributo al mantenimento deve essere erogato a suo favore e dunque che nessun assegno divorzile dovrà esserle corrisposto dal ricorrente.  3) Accertata la stabilità delle relazioni sentimentali della ###ra ### sin dal 2010 o comunque dal 2013, condannare la stessa, alla restituzione a favore del ricorrente, di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di assegno di mantenimento a far data dal 2010 o comunque dal 2013 ad oggi oltre interessi e rivalutazione ex art. 2033 cc o in diversa somma ritenuta giusta.  4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale di ### 8, #### a favore della ###ra ### per la sopravvenuta cessazione delle ragioni di legge come in atti esposto, confermando la revoca disposta con i provvedimenti ### 5) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere dovuto a favore della ###ra ### un assegno divorzile, voglia il Tribunale tenere conto, per la quantificazione di tale assegno, anche a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, delle peggiorate condizioni economiche del #### dell'eventuale conferma della assegnazione della casa coniugale a favore della coniuge, della circostanza che la ###ra ### è comproprietaria al 50% dell'immobile ove attualmente abita, della circostanza che dal novembre 2020 la ###ra ### è sentimentalmente impegnata e che convive con i figli ### e ### entrambi economicamente indipendenti.  6) Disporre che la ###ra ### sia tenuta dal dì della domanda sino all'estinzione del contratto di mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale di cui la stessa è comproprietaria, al pagamento per intero, ovvero in subordine nella misura del 50%, delle rate del mutuo e delle spese straordinarie di manutenzione dell'immobile di ### 8, #### ove la stessa attualmente vive.  7) Modificare quanto scritto in sede ###ordine all'intestazione della parte di casa del ricorrente ai figli ##### visto che le condizioni familiari del ricorrente, con la nascita di una nuova figlia e l'esistenza di una nuova compagna, sono cambiate e l'impegno allora assunto risulterebbe illegittimo oltre che ingiusto.  8) Confermare quanto statuito con l'ordinanza ### in ordine ai figli della coppia, ovvero dichiarare che stante la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli #### e ### nessun assegno a titolo di contributo per il loro mantenimento sia dovuto da parte del ricorrente e ciò a far data dal momento della loro indipendenza economica. 9) In subordine confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente ###ordinanza del 30.07.2022.  10) Disporre che la ### trasmetta copia della sentenza di scioglimento del matrimonio all'### dello ### di ### 11) Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge anche in ragione della pretestuosità, infondatezza e temerarietà di quanto letto negli atti di controparte”. 
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di trattazione scritta in funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, depositate in data ###) “Piaccia al Tribunale Ill.mo, “adversi rejectis”, A) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ###ri ### e ### in #### in data ### e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di #### al n 2, a. 1987, parte II, serie A; B) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente relativamente alla questione del mantenimento del figlio ### essendo lo stesso economicamente autosufficiente ma non più convivente con la madre e quindi unico legittimato passivo relativamente alle richieste formulate dal padre di cessazione del mantenimento nei di lui confronti; C) Confermare il mantenimento per la resistente, nella misura stabilita con la sentenza di separazione consensuale, considerato che la stessa non convive, non ha migliorato la propria condizione economica dalla data di separazione, non ha una relazione stabile, non ha alcun supporto economico da terzi, non ha alcuna famiglia di fatto e si occupa con quella somma di curare il figlio ### D) Respingere la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla resistente così come operata dal ricorrente al punto 3 delle conclusioni, in quanto infondata nei fatti ed in diritto; E) Relativamente alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, confermare la statuizione della sentenza di separazione, considerata sia la malattia del figlio ### sia che la figlia ### è priva di un lavoro e ivi abita;
F) Confermare l'impegno preso dal ricorrente in sede di separazione, ovvero intestare il 50% di proprietà della casa coniugale ai figli #### e ### G) Respingere la richiesta di contribuzione da parte della resistente, nel pagamento del 50% delle restanti rate del mutuo con scadenza nel 2024 e del 50% delle spese per la manutenzione straordinaria, per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta; H) Respingere la richiesta formulata da controparte, di cui al punto 8 del ricorso introduttivo, considerato che la cessazione del mantenimento avviene solamente dal momento della richiesta giudiziale qualora riconosciuto in sentenza; Vinte le spese, spese forfettarie e competenze professionali.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### proponendo domanda volta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle stesse parti in ####, il giorno 29 marzo 1987 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 2, serie A, anno 1987, parte II, scegliendo il regime della separazione dei beni) ed istando, in tale contesto, per l'accoglimento delle condizioni di divorzio prospettate in atto introduttivo, tra le quali quella contemplante la cessazione dell'obbligo, già posto a proprio carico nelle condizioni di separazione personale omologate da questo stesso Tribunale con decreto del 01.02.2011 di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli maggiorenni #### e ### (per gli importi già stabiliti in sede di separazione, pari ad € 450,00 mensili per ciascuno dei figli e ad € 1.000,00 mensile per la coniuge), quanto questi ultimi in quanto, nelle more, divenuti ed economicamente autosufficienti, quanto alla ### per avere ella reperito un'occupazione lavorativa ed intrapreso altra stabile relazione sentimentale, nonchè per aver egli subito, nella sua veste di legale rappresentante ed amministratore unico di un'agenzia di viaggi, una contrazione della propria capacità patrimoniale, in ragione della crisi registrata negli ultimi anni nel settore turistico, sia per gli oneri economici correlati alla propria esigenza abitativa, conseguente all'assegnazione alla moglie della casa familiare a suo tempo concordata in sede di separazione consensuale, sia, infine, in quanto tenuto al mantenimento di altra figlia, nata nel 2013 da altra relazione. 
Deduceva il ricorrente: che, dopo aver conseguito la laurea, tutti e tre i figli avevano deciso di lavorare per l'agenzia immobiliare di famiglia ### s.r.l. (### dal 2012, ### e ### dal 2017); di essersi trovato costretto, al fine di far fronte ai propri impegni finanziari, ad accendere un prestito personale di € 15.000,00, implicante il pagamento di rate mensili di rimborso pari ad € 485,43, risultando egli complessivamente tenuto, considerati anche gli obblighi contributivi stabiliti in sede di separazione personale, al pagamento di somme ammontanti complessivamente ad € 2.765,43, oltre al pagamento delle utenze domestiche e delle spese quotidiane di pertinenza del proprio nuovo nucleo familiare; che la convenuta nell'anno 2020 aveva trovato un'occupazione lavorativa, essendosi resa economicamente indipendente ed iniziato una relazione stabile con il sig. ### Si costituiva la ### associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo, altresì, la conferma dell'obbligo contributivo gravante sul ### nei confronti sia propri che dei figli ### e ### nelle misure già stabilite con il decreto di omologa, riconoscendo l'autosufficienza economica medio tempore raggiunta soltanto in relazione al figlio ### non contestandola esplicitamente per il figlio ### pur rilevandone l'esigenza di assistenza e cura in ragione della patologia dalla quale è affetto (sindrome di ###. 
A seguito dell'assunzione dei provvedimenti presidenziali in via provvisoria ed urgente, all'esito dell'udienza tenutasi in data ###, con ordinanza ex art. 708 c.p.c.  depositata il ### (con la quale, in particolare, venivano revocate le condizioni previste nel decreto di omologa della separazione, salva la riduzione ad € 250,00 mensili del contributo al mantenimento della moglie gravante sul ###, la causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza di termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ed è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale. 
§§§§§§§§§§§§§ ### la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza dall'esercizio delle facoltà difensive, spiegata dal ricorrente in riferimento alla memoria integrativa della controparte ex art. 709 comma 3 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis alla controversia), per essere stata essa depositata (in data ###) successivamente alla scadenza del termine perentorio all'uopo previsto dalla citata disposizione codicistica, da computare rispetto alla data (25.10.2022) fissata per l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al G.I.. In proposito, è appena il caso di precisare che la decadenza contemplata dalla richiamata disposizione concerne unicamente la facoltà di proporre domanda riconvenzionale ed eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio, domanda ed eccezione che non risultano affatto proposte dalla convenuta con la suindicata memoria integrativa; non potendosi considerare tali, in particolare, le allegazioni in forza delle quali la ### ha resistito alle avverse pretese, trattandosi di mere difese, in quanto tali non precluse, e risultando la domanda volta al riconoscimento di assegno divorzile ed alla conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare già in precedenza avanzate con la comparsa di costituzione depositata il ### nel corso della fase presidenziale, così come la richiesta di conferma delle altre condizioni contemplate in sede di omologa della separazione consensuale inter partes, pertanto ancor prima della stessa assegnazione (in forza di ordinanza presidenziale riservata resa il ###) dell'anzidetto termine perentorio ex art. 709 ter comma 3 c.p.c. per il deposito della memoria integrativa di parte convenuta. Va del resto evidenziato, al riguardo, che, in difetto di revisione di sorta medio tempore intervenuta ex art. 710 c.p.c. (nel testo applicabile alla controversia ratione temporis) - revisione ammissibile qualora risulti pendente il giudizio di divorzio sempre che non siano stati adottati, nel corso dello stesso, provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (cfr. Cass. n. 27205/2019, Id. n. 1779/2012), ciò che è invece avvenuto nel caso in esame - la perdurante efficacia delle condizioni di separazione fino al nuovo regime eventualmente stabilito attraverso la sentenza di divorzio (o per effetto dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.) deriva, de plano, dall'ultrattività di quelle stesse condizioni già stabilite nel precedente giudizio, che non vengono meno in virtù della mera introduzione del procedimento divorzile. 
Quanto al merito della controversia, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla ### 01.12.1970 n. 898, modificata dalla ### 74 del 1987 (e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. In effetti, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso ed il fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione personale del 09.06.2022 dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita; nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. 
Per quanto attiene alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta, la stessa risulta fondata, per quanto di ragione. Detto assegno, per consolidata giurisprudenza, l'assegno divorzile, assolve una funzione compensativa-perequativa, dovendo essere parametrato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza del nucleo, in particolare dei figli; ciò anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o risorse personali e sociali, al fine di sovvenire ai bisogni della famiglia e di consentire la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Ha diritto all'assegno divorzile, in definitiva, il coniuge che, col suo sacrificio, ha permesso la crescita professionale dell'altro e ciò attraverso la prova che il suo significativo contributo alla conduzione della vita familiare abbia consentito all'altro coniuge di conseguire vantaggi economici o professionali (cfr. Cass. n. 24759/2025, conf. Id. n. 23008/2024). 
Nel caso in esame, emerge dagli atti e dalle prove testimoniali assunte che la ### nel corso dell'unione matrimoniale, si è esclusivamente e costantemente dedicata alla crescita e all'educazione dei tre figli, in particolare alla cura del secondo, ### affetto dalla sindrome di ### permettendo in tal modo al marito di dedicarsi prevalentemente all'attività lavorativa. Risulta, inoltre, che la stessa convenuta ebbe a contribuire all'acquisto della casa familiare (non a caso intestata ad entrambi i coniugi) attraverso risorse economiche postele a tal fine a disposizione dai propri genitori. 
Non osta con il diritto all'assegno divorzile della resistente, di per sé sola, la stabile relazione già da tempo dalla stessa intrapresa con altro uomo (tale ### - circostanza pacifica in causa (essendo stata riconosciuta, in limine litis, in comparsa di costituzione e comunque confermata dall'istruttoria testimoniale) - non valendo siffatto nuovo legame sentimentale, di per sé solo, a determinare necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in virtù della rilevanza assunta dalla componente compensativa di detta prestazione (cfr. Cass. n. 22288/2024, Id.  2684/2023, Id. n. 14256/2022). Per consolidata giurisprudenza, nel caso in cui l'ex coniuge instauri una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, tale situazione può incidere sulla debenza dell'assegno divorzile, o sul diritto alla sua revisione, così come sulla sua quantificazione, in virtù del progetto di vita intrapreso e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano; non determinando necessariamente siffatta nuova situazione sentimentale, tuttavia, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa, laddove il coniuge economicamente più debole si presenti “privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi” (cfr. Cass. 8277/2023, Id. n. ###/2022, conf. Id. n. 10874/2023, Id. n. ###/2021), fatta salva la possibilità, per quanto già chiarito, che, in virtù dell'eterogeneo fondamento giustificativo dell'assegno, la nuova relazione assuma rilievo soltanto quale criterio di quantificazione della prestazione (se del caso anche in funzione di revisione di condizioni divorzili già stabilite), tenuto conto delle circostanze. 
Nè osta alla concessione dell'assegno di divorzio la titolarità, in capo a taluno dei coniugi, capacità lavorativa, avendo, in particolare, la convenuta effettivamente lavorato, sia pure in maniera saltuaria e/o intermittente, negli anni successivi alla separazione, come del resto dalla medesima riconosciuto nei propri scritti difensivi; dovendo essere comunque valutato, in tale contesto, il contributo che ha dato, nel corso degli anni, alla realizzazione della vita familiare, in termini di sacrificio delle aspettative professionali personali in favore delle prevalenti esigenze della famiglia, di modo che anche le scelte condivise di organizzazione familiare che hanno comportato la rinuncia ad opportunità lavorative devono essere considerate nella determinazione dell'assegno, occorrendo riconoscere il contributo domestico e di cura della famiglia in un'ottica solidaristica del vincolo matrimoniale, specie in relazione alla durata del rapporto. ### dell'assegno divorzile, in ogni caso, non può essere determinato senza tenere conto della capacità e lavorativa del richiedente, sicché, laddove lo stesso sia nelle condizioni fisiche ed intellettuali tali da poter aspirare ad un'occupazione, ciò assume indubbio rilievo ai fini della sua quantificazione (cfr. Cass. n. 21101/2024, conf. App. Perugia, 95/2024, Trib. ### n. 2080/2024). 
Nel caso in questione, dall'istruttoria orale espletata non è emersa conferma che il legame sentimentale tra la convenuta ed il ### - per quanto connotato da una tendenziale stabilità (avendone la stessa ### riconosciuto, a seguito dell'interruzione della relazione già in precedenza intrapresa, la permanenza fin dal 2020) si sia sostanziato in una effettiva convivenza, avendo ciascuno di essi mantenuto la propria residenza ed essendo emersi soltanto taluni incontri nel corso della settimana comprensivi di pernottamento. Né è stata acquisita dimostrazione di una reale costituzione di un progetto di vita in comune comprensivo di contribuzione economica reciproca (o, comunque, in favore della resistente, per quanto in questa sede rileva). 
Come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, in effetti, “il diritto all'assegno non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona”, assumendo tale circostanza rilievo soltanto “ove si dia la prova, da parte dell' … onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca "in melius" sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza”, ancorchè non consolidatasi in una costante coabitazione, pur potendo la relativa prova essere “anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno” (cfr. Cass. 24056/2006, conf. Id. n. 12557/2004, Id. n. 16982/2018, Id. n. ###/2021 cit.). Sotto il profilo appena evidenziato, pare evidente la lacuna assertiva, ancor prima che la carenza di supposto probatorio, circa l'ipotetica reciprocità di assistenza morale e materiale derivata dal nuovo legame sentimentale intrattenuto dalla ### costituente presupposto della revoca, ex adverso invocata, dell'obbligo di sovvenire economicamente alle esigenze di vita della stessa. Né può affermarsi che l'attuale legame affettivo di quest'ultima osti al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore in virtù dell'affermazione in chiave presuntiva di vantaggi economici dalla stessa tratti dal vincolo, ove si consideri che, anche a prescindere dall'interruzione della relazione con il ### (già intrapresa in precedenze e poi interrotta, per poi essere ripresa a far tempo dal 2020), la convenuta ha intrattenuto anche altre relazioni sentimentali, tra le quali quella con il teste ### che fu per l'appunto parte di una di esse. Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, peraltro, mentre dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla convenuta è dato evincere una capacità patrimoniale obiettivamente modesta, il ricorrente, dal canto suo, ha provveduto a dimettere in giudizio le proprie - in riferimento al periodo rilevante ai fini della decisione - soltanto in riferimento agli anni di imposta 2019 e 2021, di modo che non è emerso riscontro della flessione della propria situazione economica, dal medesimo addotta a fondamento della resistenza all'avversa pretesa; in particolare che la crisi del settore turistico successiva all'epidemia ### abbia determinato una stabile e duratura contrazione del proprio reddito consolidatasi anche negli anni successivi e tuttora permanente. ### accensione del prestito personale per € 15.000,00 ed il pagamento, da parte de ricorrente, della retta dell'istituto scolastico privato paritario frequentato dall'altra figlia, ### sofia, nata nel 2013 dalla nuova relazione intrattenuta dal ### con altra donna (retta ammontante al non trascurabile importo annuo di € 1.900,00), del resto, costituiscono univoci riscontri di obiettiva capacità patrimoniale in capo allo stesso ricorrente (cfr. docc. 11 e 12 allegati al ricorso), a ben vedere verosimilmente superiore rispetto a quella palesata dalle dichiarazioni dei redditi dallo stesso versate in atti. 
Nel caso in questione, in definitiva, avuto riguardo alla durata del vincolo coniugale, al contributo fornito dalla ### al menage familiare, alla capacità lavorativa dalla stessa dimostrata, sia pure mediante occupazioni saltuarie, all'età della donna (nata nel 1964), alla proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali, quali desumibili ex actis, nonchè ad ogni altra circostanza del caso, si stima conforme a giustizia determinare in € 500,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile in favore della medesima convenuta, tenuto anche conto della conferma dell'assegnazione alla stessa della causa familiare (di cu si dirà nel prosieguo), trattandosi di statuizione rilevante anche ai fini delle condizioni a contenuto economico, quale è, per l'appunto, quella relativa alla determinazione della contribuzione al mantenimento o dell'assegno divorzile (cfr.  n. 27599/2022, Id. n. 7961/2024). 
La domanda del ### tesa alla revoca del contributo al mantenimento dei tre figli, posto a suo carico in sede di separazione consensuale, merita accoglimento, atteso che gli stessi figli sono ormai divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, trattandosi di circostanza concordemente prospettata da entrambe le parti negli scritti difensivi conclusivi; quanto alla ricorrente, in particolare, in comparsa conclusionale, a pag. 3, con allegazione che, per quanto contrastante con le precedenti difese in relazione alla figlia ### è compatibile con il raggiungimento medio tempore dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima, così come del figlio ### in pendenza di causa, essendo state prodotte, in riferimento all'uno come all'altro, soltanto la busta paga relativa al mese di ottobre 2022, di formazione successiva all'introduzione del giudizio (cfr. docc. 17a e 17b prodotti dal ricorrente). Non a caso, del resto, già nelle conclusioni della convenuta trascritte in memoria ex art. 183 comma VI n 1 c.p.c.  depositata il ### (così come in quelle precisate) non si rinviene più menzione di sorta della pretesa di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del ### già avanzata dalla prima in limine litis. Quanto appena esposto consente di escludere ragionevolmente soccombenza di sorta a carico della stessa convenuta in riferimento alla domanda di revoca dell'obbligo contributivo già posto a carico del padre. Per altro verso, non assume rilievo ostativo all'accoglimento di siffatta domanda che la figlia ### si trovi attualmente (o si sia trovata per qualche tempo) priva di attività lavorativa, non valendo ciò a giustificare la permanenza dell'obbligo contributivo in capo al padre. Per consolidata giurisprudenza, in effetti, tale obbligo è destinato a cessare qualora il figlio maggiorenne abbia avuto accesso al mondo del lavoro e dimostrato adeguata capacità di svolgere un'attività lavorativa a titolo oneroso, senza che possa assumere rilevo la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur rendendolo momentaneamente privo di sostentamento, non escludono che lo stesso possa nuovamente reperire altra occupazione ed imporre il ripristino in capo al genitore di un obbligo contributivo i cui presupposti siano già in precedenza venuti meno. In tal guisa, è stato precisato che la prestazione di un'attività retribuita, ancorché in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto lavorativo in tal modo già instaurato (cfr. Cass. n. 7195/1997, Id. n. 260259/2005, Id. n. 1585/2014, Id. n. 3769/2023, Id. n. 8892/2024). E' appena il caso di precisare, al riguardo, che la legittimazione passiva della ### in riferimento alla domanda appena trattata sussiste, essendo stato l'adempimento dell'obbligo contributivo per la prole posto a carico del marito previsto mediante versamenti mensili da effettuare in favore della stessa odierna convenuta, quale genitore della figlia minore ### a quel tempo minorenne, ed in considerazione della carenza di indipendenza economica degli altri due figli, anch'essi già all'epoca conviventi con la madre, per quanto allora non ancora economicamente autosufficienti. Non essendo stato il contributo al mantenimento dei figli già a quel tempo maggiorenni disposto, in sede di omologa delle condizioni di separazione, mediante versamenti pecuniari diretti in favore di questi ultimi (bensì destinati alla madre con gli stessi conviventi), pertanto, in conformità a consolidata giurisprudenza permane la legittimazione passiva della convenuta in riferimento alla domanda di revoca di quello stesso obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 18869/2014, Id. n.- ###, Id. n. 22951/2012, Id. n. 4296/2012, Id. n. 11320/2005). 
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, è emerso che attualmente con la ### (assegnataria della stessa) convivono ancora, nel medesimo immobile (in comproprietà tra i genitori), i figli ### e ### per quanto essi risultino, come già chiarito, economicamente indipendenti. Detta perdurante convivenza tra i due figli (il primo dei quali, come già evidenziato, affetto da sindrome di ### condizione tale da limitarne verosimilmente l'autonomia sotto vari profili, al di quello economico) ed il genitore già assegnatario della familiare - attestata per tabulas dallo stato di famiglia prodotto - esclude l'accoglibilità della pretesa di revoca dell''assegnazione della medesima abitazione, avuto riguardo al fondamento giustificativo del provvedimento previsto ex art. 337 sexies c.p.c., notoriamente rappresentato dall'esigenza di tutela dell'interesse dei figli alla salvaguardia dell'habitat domestico in cui sono cresciuti ed al mantenimento delle proprie abitudini quotidiane di vita (cfr., ex plurimis, Cass. 20452/2022, Id. n. 25604/2018) In effetti, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (cfr. Cass. n. 4555/2012, Id. n. 16134/2019, Id.  14458/2025). Anche sotto tale profilo il ricorrente non ha fornito la prova che gli incombeva circa l'asserita cessazione della convivenza (nel senso appena precisato) dei figli ### e ### con la madre nell'abitazione familiare; non potendosi che confermare, quindi, in mancanza di dimostrazione dell'ipotetica cessazione della convivenza dei predetti figli con la madre, l'assegnazione dell'abitazione familiare alla medesima convenuta, già disposta in sede di separazione personale. 
In merito alla domanda del ### volta alla restituzione, da parte di quest'ultima, delle somme dalla stessa percepite a titolo di mantenimento a far tempo dal 2013, occorre fare applicazione del principio secondo cui “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, nel caso in cui nel corso del giudizio si accerti l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, seppure riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, si applica la regola generale della condictio indebiti, che può essere derogata - con conseguente applicazione del principio di irripetibilità - esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: nel caso si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia; nel caso in cui si proceda ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano finalizzate al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (cfr. Cass. n. 8283/2023, conf. Id. n. ###/2022, Id.  n. 17577/2023). Nel caso di specie, il contributo al mantenimento sinora goduto dalla ### - a fronte delle condizioni economiche della stessa - deve ragionevolmente ritenersi essere stato destinato a soddisfare esigenze assistenziali della medesima, ricadendosi in una delle due eccezioni di irripetibilità dianzi menzionate, non essendovi margine e ragione, del resto, per provvedere a rivalutare ex tunc le sue condizioni patrimoniali, risultando esse giustificative, già ab origine, della prestazione già stabilita in suo favore in sede di separazione personale; operando, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme versate dal marito nel corso del tempo a titolo di mantenimento di quest'ultima. 
Per quanto concerne la domanda volta alla declaratoria dell'obbligo della convenuta di concorrere al pagamento delle rate del contratto di mutuo stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale, risulta dagli atti che il pagamento di tali rate sia terminate nell'anno 2024 e, già solo per tale ragione, non occorre pronunciarsi sul punto. 
Anche se così non fosse, pare peraltro dirimente, al riguardo, la considerazione per la quale, in difetto di ipotetico accollo interno tra le parti avente ad oggetto la quota di compartecipazione di taluna delle stesse all'obbligo di rimborso del ridetto mutuo - soluzione per la quale occorrerebbe evidentemente il comune consenso di entrambe e sulla quale, ancor più inconfutabilmente, non sussiste accordo tra le stesse, accordo non surrogabile con statuizione giudiziale di sorta - detto obbligo solutorio non può che gravare, nei confronti dell'istituto creditore, su entrambi i mutuatari coobbligati, in via solidale tra loro. 
La pronuncia divorzile non esplica incidenza di sorta sull'obbligo già assunto dal ### in sede di separazione consensuale omologata, di intestare ai tre figli la quota (50%) di comproprietà di sua pertinenza della suddetta casa familiare, obbligo che pertanto - a fronte della realizzazione della condizione sospensiva di efficacia dello stesso (rappresentata dall'estinzione del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile) - deve considerarsi tuttora in essere, avendone evidentemente le parti concordato l'assunzione in capo al marito in funzione di equilibrata definizione delle condizioni economiche del nucleo familiare ed anche, in prospettiva futura, allo scopo di sovvenire ai bisogni dei figli (tra i quali, in particolare, il figlio ### in considerazione della patologia di cui il medesimo risulta portatore).  ### del ricorrente diretta alla “modifica/revoca” dell'ordinanza datata 13.02.2023 ed alla conseguente ammissione dei mezzi di prova dedotti nelle proprie memorie ex art.  183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. cui non si è dato in precedenza sfogo - istanza contenuta in memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale - non può che essere disattesa, in quanto palesemente tardiva, non essendovene traccia nelle conclusioni precisate, dovendosi tali mezzi istruttori considerare tacitamente rinunciati e precludendo, in ogni caso, la riproposizione della relativa istanza soltanto in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la facoltà della controparte di controdedurre in ordine alla stessa (cfr. Cass. n. 3229/2019); ciò che vale a determinare, anche (o non fosse altro che) sotto tale profilo l'inammissibilità della medesima richiamata istanza. 
Anche diversamente opinando al riguardo, peraltro, essa non merita accoglimento, dovendosi ribadire anche in questa sede la motivazione contenuta nella succitata ordinanza in riferimento all'esclusione dei mezzi di prova non ammessi; motivazione che non risulta essere stata oggetto di specifica censura e non è comunque infirmata, di per sé sola, dalla mera riformulazione, in sede di memoria di replica all'avversa conclusionale, delle istanze istruttorie già disattese con il provvedimento già reso in corso di giudizio. Per quanto occorrer possa, quanto appena esposto vale anche per la richiesta (anch'essa ribadita dal ricorrente nella medesima memoria appena richiamata) di dar corso ad indagini di ### sulle condizioni patrimoniali della convenuta, atteso che, come chiarito dalla Corte regolatrice, l'esercizio del potere discrezionale del Giudice previsto ai sensi dell'art. 5, comma 9, della L. n. 898/1970, “può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova”, non potendo invece … “essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge … devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (cfr. Cass. n. 23263/2013, conf. Id.  14336/2013, Id. n. 2098/2011). 
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex artt. 91 e ss. c.p.c., come da dispositivo che segue. P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, provvede come di seguito: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### e ### in ####, in data ### e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 2, serie A, anno 1987, parte II, alle seguenti condizioni: - 1) I ###ri ### e ### continueranno a vivere tra loro separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano.  - 2) ### è tenuto a corrispondere a ### a titolo di assegno divorzile, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ### e da versare entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario.  - 3) Resta assegnata alla ###ra ### la casa coniugale sita in ####, ### n. 8, secondo quanto già stabilito in sede di omologa delle condizioni di separazione personale. 
Ordina all'### dello ### del Comune di #### di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza. 
Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla resistente #### alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14.11.2025 

Il Giudice
estensore ### dott. ### dott.


causa n. 692/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Provenzano Domenico, Giuntoli Giulio Lino Maria

M

Tribunale di Novara, Sentenza n. 213/2024 del 28-10-2024

... dirigenti non potevano compiersi senza l'espresso consenso di tali organi. ### l'impostazione accusatoria, i dirigenti, tra cui la ricorrente, avrebbero impostato l'intera contabilità, nei suoi aspetti più importanti ed evidenti (quali la registrazione dei costi e delle entrate) seguendo principi erronei e in definitiva, irregolari. Corretta, o meno, sia quest'ultima affermazione, dal punto di vista tecnico, vi è che la dirigente, per molti anni, ha operato non già con la tolleranza, ma con l'espresso consenso dei massimi organi della datrice di lavoro, i cui indirizzi ha attuato, sicché, a prescindere da ogni valutazione della condotta dal punto di vista penale (che non compete a questo Giudice), non può certamente affermarsi una responsabilità della medesima per inadempimento contrattuale. Sotto altro profilo, di natura formale, anche a voler ritenere una responsabilità della ricorrente, se le irregolarità erano evidenti a chiunque, come sostenuto dal CT della ### il cui parere è stato fatto proprio da parte convenuta, esse avrebbero dovuto essere contestate e sanzionate ben prima dell'apertura di un procedimento penale, avvenuta anni dopo il loro compimento. 8. Tutela per (leggi tutto)...

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### il Tribunale Ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 386/2021 promossa da: ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva; - convenuta e contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'### in ### C.so della ### n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.  ###, giusta procura generale in atti; - terzo chiamato #### individuale per giusta causa - retribuzione i ### delle parti, come sopra costituiti, così #### In relazione al capo A del presente ricorso ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2 dell'### H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### (cfr. paragrafo 2 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020, per violazione dell'art. 4 del ### del ### dell'### (cfr. paragrafo 3 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 1, comma primo del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### e dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cfr. paragrafo 4 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei ### - indeterminatezza delle contestazioni di cui alla “comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare” (prot. AIES 58/RISdel 1° Febbraio 2013); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per tardività delle contestazioni stesse rispetto ai termini prescritti dal 3° comma dell'art. 1 -all. H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per totale insussistenza, in capo alla dott.ssa ### dei presupposti alla base delle contestazioni disciplinari relative alle iniziative pubbliche denominate ###, ###, ### e ### - paragrafo II del provvedimento di licenziamento di cui al provvedimento ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020; ### altresì e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per improcedibilità e/o insussistenza delle contestazioni relative alla materia attinente alla redazione dei bilanci (cfr. par. IV del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) ### e dichiarare, comunque, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per mancanza di specificità e, comunque, per insussistenza delle contestazioni relative alla iniziativa pubblica ### (cfr. par. V del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) e, per l'effetto anche di uno solo dei motivi di impugnazione sopra richiamati ### conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, all'immediato reintegro della dott.ssa ### con la qualifica di Dirigente del ###; in relazione al ### B del presente ricorso: accertare e dichiarare che la ### a partire dalla adozione del “provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 7 dell'### H del CCNL”, di cui al prot. ### 518/ris del 12 Ottobre 2012, ha omesso di versare alla dott.ssa ### ogni voce retributiva e previdenziale connessa al rapporto di lavoro in essere con la odierna ricorrente; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### a partire dal mese di Ottobre del 2012, ha maturato il diritto di percepire - ### (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - Indennità sostituiva per ferie non godute, dall'adozione del provvedimento di sospensione ad oggi; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato il diritto di percepire il rimborso delle spese di difesa (spese legali e dei consulenti tecnici) sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino, per complessivi €. 123.085,72; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in conseguenza della illegittima sospensione della retribuzione disposta dall'### non ha potuto usufruire totalmente dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019e 2020, ritualmente prodotte in giudizio; condannare, conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: - €. 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non versate a partire dal mese di Ottobre del 2012 ad oggi (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - €. 15.452,63 Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - €. 145.975,87 a titolo di ### sostitutiva ferie non godute dal 2012 al Giugno 2021; - €. 123.085,72 a titolo di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino; - €. 107.397,00 a titolo di danno emergente, in relazione alla mancata possibilità, per la dott.ssa ### di usufruire dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ritualmente prodotte in giudizio - Complessivamente: €. 1.875.821,34 Oltre alle retribuzioni dal provvedimento che disporrà il reintegro, fino all'effettivo reintegro e ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché ad ogni contributo previdenziale ### ed ### con riferimento ai singoli anni di maturazione, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### in via subordinata: condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### dell'indennità di mancato preavviso, di cui all'art. 61 del ### pari a 10 mensilità, e, quindi, della somma di €. 127.545,00, commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto sull'anno completo 2020 (10 mesi su 14), o nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### In relazione al capo C del presente ricorso In ogni caso, ed indipendentemente dall'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in relazione agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aveva percepito dall'### a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza (riconosciuti al ### ed impiegatizio in forza di ### del Consiglio di ### dell'### 23/12/1968, n. 8, successivamente integrata con ### del Consiglio d'amministrazione 20/12/1990 n. 24/G) l'importo di €.  178.334,00; accertare e dichiarare che l'importo di cui al punto superiore veniva versato, per richiesta della dott.ssa ### sulla polizza assicurativa n. 5211/P, sottoscritta dall'### con ### S.p.a. - ### S.p.a. e denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, accertare e dichiarare che l'### ometteva di versare alla dott.ssa ### le somme che la ### S.p.A. -### / ### S.p.a.  aveva liquidato in relazione alla polizza assicurativa n. 5211/P denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, pari a non meno di €. 178.334,00 e, comunque, per l'importo che dovrà essere accertato in corso di causa; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato, a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari) l'importo di €.  88.489,00; condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: in via principale: importo non inferiore ad €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, per come liquidati dalla ### S.p.a. (ora ### S.p.a.) all'### in forza della polizza n. 5211/P, denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, decorrenti dalla liquidazione della polizza; in via subordinata: importo di €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso, e in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti: €. 88.489,00 per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari), oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
In ogni caso per le somme che il Giudice del ### riterrà dovute a favore della ricorrente con liquidazione degli interessi ex art.1284 IV comma c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oneri di legge, I.V.A. e C.P.A.e contributo unificato come di legge.  ### (di seguito ###: In via preliminare, di rito, - disporsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la riunione della presente causa con la causa ### 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022 In via preliminare, di merito, - accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale (ovvero, in subordine, decennale) in relazione a tutti i titoli ex adverso azionati rispetto ai quali non sia intervenuto idoneo atto interruttivo; In ogni caso, nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avversarie domande, disporsi la compensazione degli importi ritenuti dovuti con le maggior somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in favore di ### nell'ambito del procedimento RG 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022, di cui si chiede la riunione ### Piaccia al Tribunale Ill.mo adito giudicare sulle domande proposte da #### e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'entità della base retributiva a carico di ### con riserva dell'### di determinare l'esatto ammontare dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori secondo il regime vigente in materia previdenziale. 
Spese come per legge. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ricorreva al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. 
La ricorrente premetteva di agire in opposizione al licenziamento per giusta causa intimatole il ### (doc. 1 ric.) e dalla stessa tempestivamente impugnato. Il provvedimento espulsivo si era fondato sulle risultanze di un complesso procedimento penale. 
In particolare, riferiva che il ###, le era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (doc. 6 ric.) e conseguentemente, ### il ###, aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio (doc. 7 ric.). In seguito alla cessazione della misura, il ###, la ricorrente aveva ricevuto notificazione dell'ordinanza presidenziale recante la sospensione facoltativa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 8 all. H ### (doc. 8 ric.). Il ###, la convenuta, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza cautelare, aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare (doc. 9 ric.), in attesa dell'esito di quello penale. 
In data ###, a seguito dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio (doc. 4 ric.), ### aveva inviato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare, integrativa della precedente, con espresso riferimento ai capi d'imputazione A, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, EE e QQ (doc. 10 ric.).
Con sentenza 30.10.2019-28.1.2020 (doc. 5 ric.), il Tribunale di ### aveva assolto la ricorrente dai reati ascritti ai capi A, B, M, N, U, V, X, Y, EE, GG, MM, NN, OO e PP perché il fatto non sussiste, da quelli ascritti ai capi Q, BB, DD e HH perché il fatto non costituisce reato e aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, R, S, T, FF, II, LL, QQ e RR, per intervenuta prescrizione. 
Depositata la motivazione della sentenza penale, il ###, ### aveva comunicato alla ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni, la prosecuzione del procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, Q e QQ e la sua sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. Quest'ultima era stata, poi, impugnata dalla ### generale presso la Corte d'appello di Torino, il ###, limitatamente ai capi A e Q. 
Il ###, ### aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di riavvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, all. H ### (doc. 13 ric.), nel quale aveva integrato e specificato le contestazioni, in riferimento a: - iniziative ###, ###, ###, ###, in relazione alla falsificazione delle rendicontazioni delle ore lavorate (capi D, E, F, G, H, I); - iniziativa ### (capi O e P), contestazione poi abbandonata; - bilanci ### dal 2005 al 2011 (capo QQ); - iniziativa ### (capi J-L).   Il ###, per mezzo del proprio ### la ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni (doc. 14 ric.).   Il ###, in seguito all'esperimento del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, all. H ### la ricorrente era stata licenziata per giusta causa.   Agiva, in questa sede, per sentir accertare l'illegittimità del recesso datoriale, per ragioni formali e sostanziali.   Lamentava, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 2, all. H ### in relazione ai vizi procedurali che avrebbero inficiato i lavori della ### prevista dalla citata clausola contrattuale, consistenti, in particolare, nella convocazione a opera di ### e non del presidente, dello svolgimento dei lavori presso la sede ###la partecipazione del segretario di ### la ### inoltre, si era limitata a un esame formale degli atti del procedimento disciplinare, senza entrare nel merito dello stesso. Riteneva che la nullità dei lavori della ### predetta avesse inficiato l'intero svolgimento del successivo procedimento disciplinare.   In secondo luogo, riteneva la nullità del licenziamento in quanto la ### per il personale aveva dato mandato Presidente e al direttore generale di ### di procedere al recesso, in supposto contrasto con l'art. 39 dello statuto di ### (docc. 18- 19 ric.) e del ### V, art. 4, del regolamento di funzionamento dell'Ente (doc. 20 ric.), che riservava al c.d.a. i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo, tra cui rientrava la ricorrente (docc. 21-22 ric.). A suo avviso, infatti, essa, con il riconoscimento dello status “di ruolo”, aveva acquisito il diritto alla stabilità ex art. 81 ### Argomentava, quindi, che il suo licenziamento era illegittimo, in quanto non deliberato dal c.d.a.   In terzo luogo, deduceva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 1 ### e dell'art. 7 St. lav., per mancata adozione di un codice disciplinare da parte di ### e comunque per la sua omessa affissione.   Lamentava, in quarto luogo, l'indeterminatezza delle contestazioni di cui alla nota del 1.2.2013, integrata, da ultimo con provvedimento del 12.6.2020. Riteneva che l'avvio del procedimento disciplinare fosse stato integrato esclusivamente dalla prima nota del 2013, contenente la contestazione e che essa fosse nulla per la sua assoluta genericità, tale da impedire una compiuta difesa della lavoratrice. Qualunque successiva integrazione avrebbe costituito un'inammissibile modificazione della prima contestazione, che espressamente eccepiva.   Denunciava, in quinto luogo, la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 1.1.2013, per violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, terzo comma, all. H ### pur essendo ### a conoscenza degli addebiti fin dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari dell'ottobre 2012 e di quella del 12.6.2020, posto che le motivazioni della sentenza penale erano state depositate il ###.   Nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti, che precisava essere stati direttamente tratti dai capi di imputazione, riportati nel decreto che disponeva il giudizio, affermando la propria totale estraneità alle condotte contestate.   Quanto alle rendicontazioni delle ore lavorate dal personale nelle iniziative ###, ###, ### e ###, evidenziava che la contestazione si era limitata a riprodurre i capiti di imputazione da D a I, nonostante l'assenza di accertamento di responsabilità della ricorrente in sede penale. Allegava l'inattendibilità delle registrazioni nel sistema informatico di ### (###, l'assenza di danno per gli enti finanziatori, l'estraneità della suddetta attività di rendicontazione dai compiti della dirigente (essendo la stessa in carico al ### operativo bonifica e procedure), tanto che la stessa non aveva mai sottoscritto le dichiarazioni trasmesse agli enti finanziatori, né l'ufficio da lei diretto aveva ricevuto i documenti contenenti le suddette rendicontazioni, non facendo gli stessi parte della contabilità. Di fatto, sosteneva che la registrazione delle ore lavorate era rimessa alla buona volontà dei singoli e che i prospetti estratti dal sistema informatico di ### erano incompleti, citando gli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale e della consulenza di parte ivi prodotta (doc. 27 ric.), che aveva evidenziato la mancata registrazione delle ore lavorate da fondamentali figure professionali. In ogni caso, deduceva che non vi fosse alcun obbligo legale, né ordine datoriale, per i dipendenti di registrare le ore lavorate per le singole iniziative e che ### fosse soltanto tenuta a indicare il costo del personale forfettariamente, ovvero attraverso valutazioni di massima. La rendicontazione analitica era stata inviata, su iniziativa altrui, per mera finalità di trasparenza e le correzioni alle risultanze del sistema ### erano state rese necessarie dall'incompletezza delle registrazioni.   Negava di aver minacciato di licenziamento ### non avendone il potere. 
Riteneva, peraltro, che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero imprecise, oltre che non riferibili ad alcuna irregolarità contabile consumata, trattandosi di richieste di anticipazioni per spese da sostenere e non saldo di iniziative da chiudere.   Per altro verso, sottolineava che le rendicontazioni erano state inviate al MEF con nota protocollata il ### e inviata il ###, mentre la ricorrente era rientrata al lavoro il ###, dopo tre mesi di assenza per malattia (doc. 29 ric.).   Negava la propria responsabilità sul sistema ### la cui creazione era stata appaltata a una società terza e in generale sulla contabilizzazione delle ore dedicate alle iniziative pubbliche, la quale era affidata al ### operativo bonifica e procedure, incaricato di fornire i dati per la predisposizione dei bilanci della gestione speciale bonifica.   Contestava altresì l'accusa per cui con le suddette rendicontazioni si sarebbe realizzato un raggiro in danno del ### in quanto fondata sull'assunto (a suo dire indimostrato) per cui le spese realmente sostenute da ### sarebbero state inferiori a quelle dichiarate.   Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della contestazione relativa alla redazione dei bilanci degli anni 2009-2011 (irregolarità nella gestione dei residui attivi e passivi) poiché, a seguito della contestazione dell'addebito con nota datata 8.8.2014 (doc. 32 ric.), ella aveva domandato l'esibizione di documentazione a propria difesa con nota datata 4.9.2014 (doc. 33 ric.) e l'istanza era stata rigettata (doc. 35 ric.). La stessa, con nota datata 10.9.2014, unitamente alle giustificazioni, aveva richiesto l'audizione personale (doc. 34 ric.), istanza ribadita il ### (doc. 36 ric.). ### non aveva fornito più alcuna risposta. Dal che ella desumeva l'avvenuto abbandono del procedimento disciplinare relativo a tali presunte condotte e sosteneva l'inammissibilità della riproposizione delle medesime contestazioni, a distanza di sei anni.   Sul punto, poi, rilevava che ### si era limitata a riproporre il contenuto del capo di imputazione QQ, in relazione al quale non vi era stato alcun accertamento di responsabilità in sede penale. La lettera di licenziamento aveva, poi, risposto apoditticamente alle giustificazioni, sostenendo che ogni contestazione avrebbe dovuto essere svolta in sede ###di procedimento disciplinare.   Nel merito, osservava che, sebbene fosse stata lei a predisporre le bozze dei rendiconti consuntivi contestati, a eccezione di quello relativo alla ### speciale bonifica, la loro approvazione era avvenuta a opera dell'### dei delegati, previa sottoposizione a revisione contabile.  Quanto alle condotte contestate, rinviava alla relazione tecnica del CT della difesa dott. ### (doc. 37 ric.), a confutazione della tesi del consulente del PM. Sosteneva che quest'ultimo aveva indebitamente applicato i principi contabili relativi alle società commerciali, che non aveva considerato che tali documenti non erano bilanci, ma rendiconti e che agli stessi non avrebbero dovuto applicarsi le regole previste dal codice civile e dai principi contabili. Reclamava la correttezza dell'applicazione del principio di prudenza, nella redazione dei bilanci, anche in considerazione della natura dell'attività svolta da ### che richiedeva la capacità finanziaria per far fronte a eventi improvvisi.   Evidenziava, comunque, di non aver mai realizzato riserve occulte, né posto in essere ammanchi o distrazioni di fondi consortili e che i rendiconti successivi alla sospensione dal lavoro della ricorrente erano stati redatti secondo con gli stessi criteri, da parte di altri soggetti.   Contestava la tesi per cui ella avrebbe creato riserve occulte, dissimulando gli utili di esercizio, richiamando i pareri dei ### e ### resi nel processo penale (docc. 39-40 ric.). I consulenti avevano rappresentato la necessità di creare accantonamenti per far fronte alle necessità di manutenzione delle opere, attingendo alle eccedenze della gestione ordinaria e rilevato che, comunque, i residui non erano stati occultati, ma risultavano nella cassa esposta a bilancio.   Richiamava l'opinione del ### in relazione alle contestazioni relative a spese inesistenti o maggiorate e quella del ### sulle iscrizioni a bilancio di investimenti e partecipazioni.   Negava, poi, la fondatezza del presunto movente di occultare le condizioni floride del ### agli associati e agli enti finanziatori.   In ogni caso, sottolineava che la competenza per l'approvazione della bozza di bilancio era del consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto di ### Lamentava il difetto di specificità della contestazione concernente l'iniziativa ### e la sua indebita integrazione nel provvedimento di licenziamento.   Nel merito, evidenziava trattarsi della trasposizione in sede disciplinare dei capi d'imputazione J e L, in relazione a cui deduceva la propria totale estraneità, trattandosi, ancora una volta, di rendicontazioni di ore lavorate, trasmesse alla ### Richiamava la deposizione del teste ### nel processo penale (doc. 43 ric.).   In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, chiedeva il riconoscimento di euro 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, come da conteggio, che produceva sub doc. 44, comprendente il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, le festività, l'indennità speciale (doc. 49 ric.), che qualificava come superminimo, poiché erogato in via fissa e continuativa.   Domandava, inoltre, la corresponsione della somma di euro 15.452,63 a titolo di indennità per ferie arretrate nel periodo lavorato e di euro 145.945,87 per ferie non godute nel periodo di sospensione (dal 2012 al giugno 2021).  In relazione a tali voci retributive, domandava altresì il pagamento delle differenze contributive.   Richiamando il disposto dell'art. 36 ### dirigenti consorzi di bonifica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per difendersi nel processo penale, come da fatture che produceva, per un totale di euro 123.085,72.   Chiedeva il risarcimento del danno che asseriva esserle derivato dalla mancata fruizione delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, che quantificava in euro 107.397 (docc. 67-68 ric.).   ### agiva per ottenere la corresponsione degli importi corrisposti al personale dirigente per compiti superiori e per l'espletamento di straordinari. Richiamava il combinato disposto delle delibere del c.d.a di ### 23.12.1968, n. 8, 20.12.1990, 24/G e del provvedimento n. 1 del 9.2.1996 della commissione del personale (docc. 69- 70-55). Precisava che, di anno in anno, il direttore generale proponeva al presidente di ### la modalità di quantificazione dei suddetti compensi (docc. 71-72 ric., riferiti agli anni 2007 e 2008) e quest'ultimo la approvava. Essa era, di fatto, rimasta analoga di anno in anno (docc. 73-74 ric.).   Su richiesta degli interessati, tali emolumenti erano stati versati sulla polizza RAS n. 5211/P (doc. 75 ric.), intestata ad ### ma a favore dei dirigenti. La ricorrente si era avvalsa di tale facoltà e aveva ottenuto varie liquidazioni, possibili ogni cinque anni (docc. 76-77-78 ric.). Per gli anni dal 2007 al 2010, alla ricorrente era stato erogato l'importo di euro 178.334 per il titolo summenzionato, versati sulla polizza ### unitamente alle somme per il 2011 e il 2012. Domandava, quindi, la corresponsione dell'importo riveniente dalla polizza, riscattato da ### Si costituiva ### con memoria difensiva depositata il ###. 
Argomentava, innanzitutto, circa la natura obbligatoria, ma non vincolante, del parere della commissione di cui all'art. 5, comma 2, lett. h ### confrontando le clausole applicabili nel caso di specie con quelle previste per dirigenti pubblici di altri settori. Evidenziava trattarsi di rapporto di impiego privato, in relazione a cui non avrebbe potuto spogliarsi il datore di lavoro del potere di recesso, previsto dall'art. 2119 c.c. Negava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi procedimentali, lamentati dalla ricorrente, rilevando che la convocazione era stata inviata da ### su iniziativa del presidente della commissione e che la riunione si era tenuta presso la sede di ### stante l'indisponibilità delle strutture regionali per ragioni sanitarie connesse all'emergenza pandemica. Osservava, poi, che la norma contrattuale nulla imponeva, circa il contenuto del parere. 
Quanto all'eccezione relativa al soggetto che aveva irrogato il licenziamento, evidenziava l'antinomia sussistente tra l'art. 39 dello statuto ### che attribuiva tale competenza alla commissione del personale, su proposta del direttore generale e l'art. 4 del capo IV del regolamento ### che riservava al consiglio di amministrazione i provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale di ruolo. Riteneva che lo statuto dovesse necessariamente prevalere sul regolamento, adottato con delibera consiliare. 
Per altro verso, riteneva che la delibera del c.d.a (doc. A conv.) che aveva conferito mandato al ### per resistere nel presente giudizio, costituisse ratifica del licenziamento stesso. 
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, osservava che le violazioni contestate riguardavano la violazione di norme penali, sì da rendere superflua tale forma di pubblicità. 
Replicava all'eccezione di indeterminatezza della contestazione disciplinare richiamando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 ### che, a suo dire, imponevano la sospensione del procedimento disciplinare, fino a conclusione di quello penale e legavano inscindibilmente le sorti del primo a quelle del secondo, imponendo la coincidenza della contestazione disciplinare con i fatti accertati in sede penale. 
Pertanto, la comunicazione di avvio e sospensione del procedimento disciplinare del 1.2.2013 non conteneva il dettaglio dei fatti contestati, in quanto gli elementi ricavabili dall'ordinanza cautelare erano ancora insufficienti e solo con la contestazione del giugno 2020 la ricorrente era stata chiamata a rendere le proprie giustificazioni. 
Anche l'immutabilità avrebbe dovuto valutarsi soltanto tra la contestazione definitiva del 2020 e il provvedimento di licenziamento e non già in relazione a quelle precedenti. 
Quanto alla tempestività, rilevava che il procedimento era stato tempestivamente aperto e sospeso, che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, la quale aveva potuto difendersi nel processo penale, che il termine di 30 giorni di cui all'art. 1, comma 3, all. H ### decorreva dalla completa conoscenza del fatto, non predicabile in seguito alla sola ordinanza cautelare e che nemmeno sussisteva la tardività in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, che la dirigente non aveva notificato al consorzio, così impedendo il decorso del termine decadenziale. 
Contestava la domanda attorea di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, sostenendo che esse non erano dovute, stante la mancata offerta di prestazione lavorativa. In ogni caso, riteneva che le tutele conseguibili, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, fossero soltanto quelle previste dal ### di riferimento. 
Rammentava che quest'ultimo (all. H) prevedeva il diritto alle retribuzioni nel periodo di sospensione, soltanto in caso di assoluzione con formula piena o mancata riattivazione del procedimento disciplinare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 
Quanto ai conteggi della retribuzione, deduceva: - che nel 2013 la ricorrente avesse percepito, non avendone diritto, l'importo di euro 28.945,20 a titolo di assegno alimentare; - che l'indennità speciale (euro 885.866,35) non costituisse un superminimo e pertanto non fosse dovuta, essendo subordinata allo svolgimento di compiti superiori e di lavoro straordinario; - che l'indennità sostitutiva delle ferie non fosse dovuta, stante la mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.   Evidenziava il carattere eventuale del compenso per lavoro straordinario e compiti superiori e comunque ne negava la spettanza, non essendo stati assegnati alla ricorrente compiti superiori alle proprie funzioni. Confermava l'avvenuto versamento del suddetto compenso, per gli anni dal 2007 al 2010, nella polizza ### su richiesta della ricorrente, precisando che aveva, poi, provveduto a modificare l'indicazione del beneficiario nella stessa ### sicché la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun importo. Per gli anni 2011-2012, contestava l'assenza di prove dello svolgimento di compiti superiori alle funzioni di competenza.   Negava la debenza del rimborso delle spese legali, richiamando l'art. 36 ### e ritenendo che fosse stato accertato il dolo o la colpa grave. Eccepiva, comunque, che il rimborso avrebbe potuto essere attribuito nei soli limiti delle tariffe medie. Contestava l'avversaria domanda, osservando che era stato chiesto il rimborso di tutte le spese indistintamente, che non vi era il parere di congruità degli organismi professionali e che non era noto il criterio di quantificazione.   Contestava altresì la domanda di danno fiscale, affermando la legittimità della sospensione, negando la riferibilità del presunto danno al fatto di ### ex art. 1223 e la sussistenza della prova del diritto di credito e della sua quantificazione.   Argomentava, quindi, sulla natura dirigenziale del rapporto di lavoro con la ricorrente e la particolare rilevanza del vincolo fiduciario, rammentando le mansioni della dirigente, ai sensi dell'art. 11 del capo V del regolamento ### Nel merito del licenziamento, riteneva che la fondatezza degli addebiti, ciascuno dei quali sufficiente a fondare il recesso, fosse stata accertata, con efficacia di giudicato, in sede ###particolare, quanto alle rendicontazioni delle iniziative ###, ###, ### e ###, la sentenza penale, ad avviso della convenuta, aveva accertato che la ricorrente aveva concorso con altri dipendenti a fornire sistematicamente, agli enti finanziatori, rendicontazioni false circa le ore di lavoro del personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere.   Sul punto, riteneva, innanzitutto, che la ricorrente, in quanto responsabile dei sistemi informatici e del bilancio dell'associazione, aveva partecipato alla redazione dei consuntivi, che il periodo a cui si riferivano le rendicontazioni false andava dal 2005 al 2011 e che in ogni caso, la ricorrente aveva partecipato a mantenere in essere la prassi di inviare agli enti rendicontazioni false. Citava quanto dichiarato dai testi ### e ### nell'udienza penale del 17.5.2019, nonché le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini (doc. 28 conv.), allegando un ruolo attivo della dirigente nella condotta in questione, tanto da minacciare di licenziamento un dipendente, nel caso in cui le avesse rivelate. Nel dettaglio, il fatto era consistito nella comunicazione di ore in numero superiore a quello risultante dal sistema informatico ### Tanto era stato accertato, grazie all'esame di documentazione extracontabile, reperita dalla ### di finanza, in occasione della perquisizione della sede di ### come riferito dal teste ### nel processo penale.   Citava, quindi, ampi stralci della sentenza penale, relativamente all'alterazione delle rendicontazioni e alla consapevolezza degli imputati. Produceva, quindi, i verbali delle dichiarazioni rese, da vari soggetti, alla PG (docc. 35-65 conv.). Allegava che la falsità aveva comportato il blocco dei rimborsi, da parte degli enti finanziatori.   Quanto alla contestazione relativa ai bilanci ### dal 2005 al 2011, richiamava le conclusioni del CT della ### (doc. 98 conv.), secondo il quale essi erano stati redatti in spregio ai principi contabili e si erano caratterizzati per gravi irregolarità, consistenti, in particolare, nella creazione di riserve occulte, impiegate in acquisizioni di partecipazioni commerciali e finanziamenti alle società partecipate. Tali irregolarità, ad avviso del CT, “sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci”, caratterizzati da “evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze”.   Quanto alla contestazione relativa all'iniziativa ### richiamava, ancora, la testimonianza di ### in sede penale (doc. 26 ric.).   Riteneva, pertanto, che la creazione di rendicontazioni false, la redazione di un bilancio con gravi irregolarità e la minaccia di licenziamento nei confronti di un dipendente che aveva osservato l'esistenza di irregolarità, costituissero giusta causa di licenziamento.   In ogni caso, evidenziava trattarsi di rapporto di lavoro dirigenziale, caratterizzato da licenziabilità ad nutum.   Fallito il tentativo di conciliazione, stante la domanda di regolarizzazione contributiva, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e ordinata alla convenuta l'esibizione dei provvedimenti del Presidente e/o del ### generale, di autorizzazione all'erogazione dei compensi per compiti superiori e lavoro straordinario (che ### dichiarava di non aver reperito), negli anni dal 2007 al 2011 e della liquidazione della polizza RAS 5211/P, con specificazione degli importi relativi all'attività lavorativa di ### (che veniva esibita) Per il resto, si dava atto della presenza in atti del copioso materiale istruttorio derivante dal processo penale, tale da rendere superflua l'ulteriore escussione di testi.   Si costituiva l'### con memoria difensiva depositata il ###.   L'### svolgeva osservazioni circa la prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995 e sul calcolo della retribuzione imponibile, rimettendosi al Tribunale sulla fondatezza delle domande attoree e riservandosi di determinare, in caso di accoglimento, i contributi dovuti in via amministrativa.  Stante la complessità e molteplicità degli argomenti delle parti, la discussione veniva svolta in varie udienze, fissate secondo apposito calendario e all'esito, la causa veniva decisa, non definitivamente, mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.  ***  1. Premessa: criteri di valutazione della legittimità del licenziamento. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.   Deve essere innanzitutto trattata la questione della legittimità del licenziamento, dalla cui decisione dipende l'esito di quasi tutte le restanti domande. Prima di esaminare i singoli motivi di recesso e contestazione dello stesso, è necessario svolgere una premessa circa la normativa applicabile nel caso di specie, al fine di individuare il criterio di valutazione della legittimità del licenziamento e le tutele applicabili.   È pacifico e documentalmente dimostrato che la ricorrente fu assunta dalla convenuta, come funzionaria, dal 1.10.1993 (doc. 45 ric.), promossa dirigente dal 1.10.1995 (doc. 47 ric.) e al momento del licenziamento (provvedimento del 17.11.2020, con decorrenza dal 1.2.2013, doc. 1 ric.) aveva qualifica di dirigente e mansioni di responsabile amministrativo-contabile di ### La natura dirigenziale del rapporto di lavoro, al momento della sua cessazione, non è stata oggetto di controversia.   Trattasi, peraltro, di un rapporto soggetto a disciplina assai peculiare, prevista dal ### per i dirigenti dei consorzi di bonifica (doc. 2 ric.), la cui applicabilità risulta parimenti pacifica, sulla base di quanto riferito dalle parti e dall'intero compendio documentale in atti.   Sul punto, deve essere richiamata la recente sentenza della Corte d'appello di Torino n. 130/2023 (r.g. n. 1/2023), resa in un caso riguardante altro dirigente dello stesso consorzio, con applicazione del medesimo ### Il Tribunale condivide tale precedente e intende conformarsi ad esso, nel decidere la presente causa. Ricostruendo i limiti contrattuali al recesso datoriale, la Corte ha osservato che “La sicura appartenenza alla categoria dirigenziale di per sé escluderebbe la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita dal regime di libera recedibilità del datore di lavoro come costantemente ritenuto dal giudice di legittimità (cass. 2895/23; 21748/10). 
Occorre tuttavia esaminare la disciplina contrattuale invocata dal reclamante e prevista dall'art. 57 lett i) ccnl. La norma contrattuale elenca le cause di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, alla lettera i), include “il recesso del ### dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.” Ritiene il collegio di dover condividere l'opzione interpretativa suggerita dal reclamante: nel richiamare la legge 604/66 le parti collettive hanno infatti chiaramente inteso assoggettare il recesso datoriale all'impianto normativo della legge 604/66 nel suo insieme tant'è vero che il richiamo testuale alla legge è operato sia con riferimento ai limiti (termine incompatibile con la libera recedibilità del rapporto) sia con riferimento alle modalità. 
In caso di dubbi interpretativi è necessario applicare ai sensi dell'art. 1367 c.c. il criterio della conservazione del negozio giuridico: l'interpretazione proposta dalla reclamata, tesa a valorizzare l'impedimento legale previsto dall'art. 10 legge 604/66, comporterebbe la sostanziale abrogazione della clausola contenuta nella lettera i) che resterebbe priva di significato ed effetti.  ### interpretazione consentita, aderente al tenore letterale della clausola contrattuale, è quindi quella di attribuire alla clausola stessa l'effetto di assoggettare il recesso ai limiti stabiliti dalla legge 604/66 con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'obbligo di repechage quale secondo elemento costitutivo della legittimità del recesso datoriale”. Nella stessa sentenza, conseguentemente, la Corte ha attribuito al dirigente, ritenendone illegittimo il licenziamento, le tutele di cui all'art. 8, l.  604/1966.   Tali conclusioni comportano che, salva la ricorrenza di un'ipotesi di nullità radicale del licenziamento, in nessun caso può accogliersi la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ma che, per contro, la legittimità del recesso va valutata alla stregua della suddetta normativa e non di quella ordinariamente applicabile ai dirigenti.  2. Le contestazioni formali. Esclusione della nullità del licenziamento. Ciò premesso, non ritiene il Tribunale di poter condividere le contestazioni di natura formale, sollevate dalla ricorrente, fatto salvo quanto si dirà più avanti, sulla tardività della contestazione disciplinare relativa ai bilanci.   Iniziando da quella potenzialmente più grave, ovverosia la sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte di soggetto non legittimato, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, secondo cui lo ### di ### e il regolamento di funzionamento dell'Ente, comporterebbero che l'atto di recesso sia deliberato, a pena di nullità, dal consiglio di amministrazione, non vi è dubbio che quest'ultimo abbia inteso ratificare e fare proprio il licenziamento. Si legge, infatti, nella delibera con cui è stato conferito il mandato al ### della convenuta (doc. A conv.) che è “pertanto interesse dell'Ente ottenere in sede giudiziaria la conferma dei provvedimenti disciplinari di licenziamento”, espressione che univocamente denota il consenso del Consiglio rispetto alla determinazione presidenziale di recesso (doc. 1 ric.).   In relazione alla presunta carenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che sottoscrisse la lettera di licenziamento, possono, quindi, richiamarsi le argomentazioni già spese da questo Tribunale nella sentenza n. 129/2022, per cui “si ritiene peraltro assorbente la considerazione che, in applicazione analogica alla rappresentanza organica del principio stabilito dall'art. 1399 c.c. per la rappresentanza volontaria ( Cass., n. 2681/1993), nonché dell'applicabilità del suddetto art. 1399 c.c. anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti (cfr. Cass. n. 1250/1985; n. 11733/1997; n. 28514/2008), il licenziamento deve intendersi ratificato dalla società, quantomeno, tramite la memoria di costituzione depositata nel presente giudizio, così soddisfacendo per la ratifica il requisito di pari forma rispetto all'atto da ratificare previsto dall'art. 1399 c.c.”. La correttezza di tale percorso argomentativo ha trovato, peraltro, ampi riscontri motivazionali, anche di recente, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 4.7.2019, n. 17999, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Si deve, in proposito, ancora rammentare che non è affatto contestata la riferibilità dell'atto di recesso alla datrice di lavoro, quanto, piuttosto, la sua sottoscrizione a opera di un soggetto che si asserisce privo del relativo potere.  3. Ulteriori contestazioni formali. Assorbimento. Le restanti eccezioni di tipo procedimentale si incentrano su presunte violazioni dell'allegato H al ### (doc. 2 ric.), il quale regola il procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sono nemmeno astrattamente idonee a determinare la radicale nullità del recesso, ma concretano denunce di vizi formali dello stesso, suscettibili, ove fondati, di dare luogo alla declaratoria della sua illegittimità. Nessuna delle norme asseritamente violate è, infatti, sanzionata con la nullità assoluta, né tale gravissima sanzione può essere ricavata in via interpretativa.   Le restanti doglianze, suscettibili di riverberarsi sulla regolarità formale del procedimento, restano assorbite dalle conclusioni relative al merito del recesso, che di seguito si esporranno. La disciplina applicabile, infatti, comporta l'unitarietà delle forme di tutela per i casi di illegittimità formale e sostanziale. 
Le questioni relative all' immediatezza e immutabilità della contestazione, saranno, nella sede opportuna, esaminate nei limiti in cui esse rilevano, ai fini della legittimità della sospensione cautelare.  4. Le questioni sul merito del licenziamento. Sintesi. Nel merito, le ragioni poste alla base del licenziamento vanno, innanzitutto, individuate nella comunicazione di riavvio del procedimento disciplinare datata 12.6.2020, sub doc. 13 ric. Essa richiama le precedenti comunicazioni del 1.2.2013 e dell'8.7.2016, la prima delle quali inviata al momento dell'inizio della sospensione facoltativa dal servizio e la seconda al momento della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio.   La nota del 12.6.2020 riprende le accuse penali, rispetto alle quali era stata dichiarata la prescrizione del reato. Esse vengono suddivise in tre gruppi: - il primo riguarda le iniziative pubbliche ###, ###, ### e ### e in particolare la condotta consistita nella “redazione e comunicazione dolosa, all'Ente pubblico committente e finanziatore delle opere, di rendicontazione delle ore di lavoro effettuate dal personale ### in misura eccedente al vero”, in relazione ai capi D, E, F, G, H, I del decreto che disponeva il giudizio, compiuta altresì mediante minaccia di licenziamento al dipendente ### nel caso in cui avesse rivelato le irregolarità che si stavano (in thesi) compiendo; - la predisposizione e trasmissione, al ### di una falsa perizia di variante (capi O e P nel processo penale), contestazione poi abbandonata, in quanto relativa ad altro soggetto (doc. 1 ric.); - il terzo gruppo riguarda presunte irregolarità nei rendiconti di ### nel periodo 2005-2011 (capo QQ nel processo penale), mediante contabilizzazione di spese inesistenti o maggiorate o mancata contabilizzazione di proventi, - il quarto gruppo concerne sempre ipotesi di invio agli enti finanziatori (in particolare, la ### di rendiconti falsi delle ore lavorate, in relazione all'iniziativa pubblica ### (capi J e L nel processo penale).   A tale comunicazione fecero seguito le giustificazioni della ricorrente (doc. 14 ric.) e quindi l'attivazione del procedimento che portò all'irrogazione del licenziamento qui impugnato, con nota datata 17.11.2020 (doc. 1 ric.). In quest'ultima, respinte le eccezioni formali, ### affermò che i fatti contestati erano, ormai, stati accertati con efficacia di giudicato in sede penale ed erano, quindi, incontrovertibili e che dalle statuizioni della sentenza emergeva una chiara responsabilità della ricorrente.  5. Efficacia di accertamento della sentenza penale nel presente giudizio. Occorre ribadire che il licenziamento si fonda esclusivamente sulle accuse in relazione a cui è stata dichiarata la prescrizione del reato. Ciò rende necessario esaminare l'efficacia di giudicato dell'accertamento penale in questa sede.   Deve farsi applicazione del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; ### U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass., sez. II, 12.6.2024, 16422; nello stesso senso, tra le molte, oltre a quelle citate, v. Cass., sez. III, 12.4.2017, n. 9358).   Le parti hanno versato nel presente fascicolo, oltre al provvedimento conclusivo, l'intero compendio istruttorio raccolto nel processo penale, tanto da rendere superfluo dare ingresso a un'istruttoria, che si sarebbe sostanziata in una duplicazione di quella già svolta in altra sede ###entrambe le parti. Queste ultime, d'altro canto, nulla hanno obiettato all'utilizzo, in questa sede, del materiale probatorio raccolto nel processo penale, come, d'altro canto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v., oltre ai precedenti appena citati, Cass, sez. III, 6.5.2016, n. 9242; Id., 19.7.2018, 19203, Cass., sez. II, 4.7.2019, n. 18025).   La stessa sentenza penale (doc. 5 ric., pp. 13 ss.), svolge un'accurata ricostruzione dei rapporti tra prescrizione e assoluzione, a cui deve, in questa sede, farsi rinvio: mette conto evidenziare che il Tribunale penale avverte, richiamando precedenti della S.C., che avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione, in presenza di reati prescritti, nei soli casi di assoluta evidenza o dell'assenza di prove della colpevolezza, o di una prova positiva dell'innocenza, emergenti in maniera del tutto incontestabile e con esclusione di ogni caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della materia.   Ciò comporta che non possa ritenersi valido l'assunto, che pare aver fondato l'agire di ### per cui in presenza di una pronuncia di prescrizione, debba senz'altro ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento. In altre parole, questo Giudice, pur potendo e dovendo tener conto delle prove assunte in sede penale, è chiamato a un'autonoma valutazione della sussistenza e della rilevanza giuridica del fatto, ai fini che qui interessano.  6. Sui motivi di licenziamento inerenti le rendicontazioni e la minaccia di licenziamento. Il primo e l'ultimo gruppo di circostanze contestate e poste alla base del licenziamento riguarda l'invio agli enti finanziatori di rendicontazioni delle ore lavorate superiori a quelle reali, al fine di conseguire maggiori finanziamenti, in relazione alle iniziative pubbliche ###, ###, ### e ###. I capi di imputazione contestano reati di falso ideologico e truffa.   In relazione a queste accuse, il Tribunale penale ha espressamente rilevato la sussistenza di una contraddittorietà o insufficienza della prova del fatto materiale contestato (doc. 5 ric., p. 51), tale da imporre la pronuncia di improcedibilità e non di assoluzione.   ### si fonda, come si legge nella motivazione della sentenza penale (pp. 36- 37) sulla rilevata discrasia tra le ore registrate dai dipendenti nel sistema informatico ### quelle presenti nei registri extracontabili rinvenuti presso la sede di ### durante le indagini e quelle rendicontate agli ### finanziatori.   È rimasta del tutto incontroversa tra le parti la grave inattendibilità dei dati contenuti nel sistema ### riscontrata anche in sede penale (p. 19 sentenza: “Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico ‘### riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili”).   Le attività di indagine, che hanno condotto alla formulazione dell'accusa sopra riassunta, sono state riferite dal teste ### luogotenente della ### di finanza, nell'udienza penale del 12.4.2019 (stenografico sub doc. 28 ric., in part. v. pp. 40 ss.). Il teste, in sintesi, ha riferito di aver scoperto che le ore inserite nel sistema ### in cui i dipendenti avrebbero dovuto registrare il tempo impiegato per le attività riconducibili alle singole iniziative, erano state artificiosamente incrementate, in sede di trasmissione dei rendiconti agli enti finanziatori. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base del confronto con altro tabulato, sequestrato presso la sede di ### privo di intestazione e indicazione dell'autore (ciò che si evince dal confronto delle risposte date nel corso dell'esame diretto e del controesame), che avrebbe, invece, riportato le ore reali, dato, poi, utilizzato per la predisposizione dei bilanci del ### Alcuni dipendenti erano, quindi, stati sentiti a s.i.t. In tal modo, gli inquirenti avevano ricostruito le ore che, a loro avviso, sarebbero state reali.   Nella stessa deposizione, in sede di controesame (pp. 55 ss.), è, tuttavia, emerso che anche la ricostruzione delle “ore reali” presentava delle gravi aporie, quali l'assenza del tempo di lavoro dei dirigenti ### e ### il sottodimensionamento delle ore di altri dipendenti direttamente coinvolti nei progetti (per es. Platini, pp. 60 ss.) e che il teste non è stato in grado di riferire dove abbia trovato o come sia altrimenti venuto in possesso del documento recante la contabilizzazione delle ore in thesi realmente spese dai singoli dipendenti. Né risulta accertato o accertabile chi ne sia stato l'autore.   Il teste ### ha, inoltre, riferito che della raccolta dei tabulati delle ore e del suo inserimento nel sistema informatico si occupava ### impiegato amministrativo. Quest'ultimo è stato sentito nella stessa udienza (doc. 28 ric., pp. 93 ss.) e ha riferito che talvolta le ore presenti nel sistema ### venivano incrementate “perché qualcuno compilava direttamente al sistema, qualcun altro non compilava al sistema e quindi c'erano delle ore da inserire e mi indicavano: c'è da inserire una serie di ore, per questo motivo... E quindi venivano inserite”. Il teste ha, quindi, riferito che i dirigenti non registravano le ore, insieme ad altri dipendenti, sicché periodicamente le registrazioni venivano integrate, fino a raggiungere l'importo prestabilito per i costi del personale. Su domanda delle ### degli imputati, egli ha precisato che “interi uffici” e “parecchi colleghi” non registravano le proprie ore di lavoro.   La contestazione disciplinare cita altresì ampi stralci della testimonianza di ### altro dipendente di ### (stenografico sub doc. 31 ric., pp. 63 ss.), il quale, interrogato sull'iniziativa ###, ha riferito della redazione di un “libricino” delle ore lavorate dal personale, le quali venivano, poi, incrementate per raggiungere il massimo rimborso possibile, in relazione alla voce “spese generali”, su disposizione di ### dirigente di ### In relazione alle iniziative ###, ### e ###, ### ha riferito della presenza di residui, già erogati in seguito a richieste di rimborso superiori alle spese effettivamente sostenute, ma di non ricordare come il problema fosse, poi, stato risolto. Egli ha, quindi, dichiarato che gli incrementi delle ore erano stati disposti da ### e ### perché una parte di personale non segnava le ore effettivamente lavorate per le singole iniziative. Ha, inoltre, aggiunto che la circostanza doveva restare riservata e che ### gli aveva detto che “se usciva una parola di questa parte sarei stato licenziato”. Quanto alla questione dell'imputazione dei residui al bilancio della gestione ordinaria, al fine di renderli incontrollabili, il teste ha precisato che “era un'ipotesi che era stata prospettata per risolvere questo tipo di... Questo aspetto”. 
Inoltre, ha dichiarato di essere stato rimproverato per aver inoltrato alla ### un prospetto delle ore della “precedente rendicontazione”, da cui avrebbe potuto desumersi il modus operandi dei dirigenti di ### poiché da uno dei due prospetti trasmessi risultavano ore di lavoro per il valore di 27.000 e non 95.000 euro, il cui rimborso era, invece, stato domandato.   In sede di controesame, però (pp. 72 ss.) lo stesso teste ha riconosciuto l'inattendibilità delle ore su cui si era fondata la succitata “precedente rendicontazione”, da cui non risultavano le ore lavorate da molti dirigenti e dipendenti di ### che, invece, secondo il teste stesso, non potevano non aver prestato la propria opera nell'ambito dell'iniziativa.   Tale quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere, gravante, in questa sede, sul datore di lavoro, di dimostrare che “### Dirigente del ### (…) ha sistematicamente fornito agli enti finanziatori ed appaltanti le opere, rendicontazioni non veritiere ed errate con riferimento alle ore di lavoro svolte dal personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere” (lettera di licenziamento sub doc. 1 ric., pp. 5-6).   In realtà, né dagli atti del processo penale, né dalle difese datoriali in questa sede, emerge quali fossero le rendicontazioni veritiere e corrette, che la ricorrente avrebbe contribuito ad alterare. Ciò che emerge dalla lettura degli atti del processo penale è che il ### all'epoca dei fatti, non si fosse dotato di un sistema di registrazione esatta e puntuale delle ore lavorate dai dipendenti su questo o quel progetto. La mancata adozione di un simile sistema è, tuttavia, un fatto materiale diverso da quello posto a fondamento del licenziamento, ovverosia la falsificazione dolosa delle rendicontazioni. 
Né risulta adeguatamente allegato e provato che la ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per realizzare un meccanismo di precisa registrazione delle ore lavorate, addebito che non le è stato neppure contestato.   Incontroversa è rimasta, poi, la circostanza (accertata anche nella sentenza penale, ancorché ritenuta irrilevante dal Collegio ai fini penalistici - p. 48), ribadita dalla ### di parte ricorrente e non contestata dalla convenuta, per cui i provvedimenti di finanziamento non imponessero affatto la rendicontazione analitica delle ore lavorate.   A fronte di tali elementi, non pare atto a integrare la giusta causa di recesso, il fatto che i dirigenti di ### tra cui la ricorrente, abbiano trasmesso rendicontazioni basate sulla stima delle ore necessarie all'attuazione di un progetto, approvata in sede di finanziamento dello stesso, anziché sulle ore concretamente spese dai singoli dipendenti, le quali, in assenza di precisi riscontri probatori, avrebbero potuto essere inferiori o anche superiori a quelle preventivate.   Non può, invece, ritenersi totalmente escluso il rilievo disciplinare della condotta, riferita dall'### consistita nella minaccia di licenziamento rivoltagli. Sul punto si conviene con la ### di parte convenuta, che l'assenza di potere di licenziare in capo alla ricorrente non esclude che il ruolo apicale della stessa potesse incutere un timore non indifferente su un dipendente di grado inferiore, a cui venisse prospettata la cessazione del rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di condotta che avrebbe potuto giustificare la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c dell'all. H al ### per “contegno scorretto verso (...) i dipendenti” ma, in sé considerata, non legittima il licenziamento per giusta causa. 
Occorre, quindi, fare applicazione del principio, derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e 19053 del 2005)” (Cass., sez. lav., 27.3.2020, n. 7567, in motivazione).  7. Sui motivi di licenziamento relativi ai bilanci ### 2005-2011. Come già rammentato sopra, il licenziamento della ricorrente è stato altresì giustificato, sulla base dei fatti oggetto del capo d'accusa QQ del processo penale, qualificati in termini di falso in atto pubblico. Nella lettera di licenziamento (doc. 1 ric., p. 7) si legge che “###ambito del processo penale, con riferimento alla redazione dei bilanci ### nel periodo 2005-2011, il Tribunale di ### in forza anche delle risultanze ottenute dalla perizia svolta dal perito del P.M. dott. ### ha evidenziato più di un elemento idoneo a ritenere che la redazione dei bilanci nel periodo di interesse veniva eseguita, in violazione di ogni più elementare principio contabile”.   ### conclusioni della relazione del CT della ### dott. ### (doc. 98 conv., pp. 169-170) si legge che “i bilanci dell'A.I.E.S. e la sottostante contabilità, con specifico riferimento alla “### ordinaria” (che presenta i volumi più rilevanti), risultano caratterizzati da irregolarità diffuse, reiterate e sistematiche, tali da determinare profonde ed inaccettabili distorsioni nella rappresentazione dei fatti gestionali e delle condizioni economiche e finanziarie dell'ente” e che “Si segnala che le fattispecie di inveridicità riscontrate sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci, i quali - proprio a causa delle irregolarità sottostanti - manifestavano evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze; non risulta che i revisori dei conti abbiano mai sollevato alcun rilievo, fino al bilancio 2011 compreso”.   Parte ricorrente ha contestato i rilievi tecnico-contabili del consulente, facendo, a sua volta, rinvio alle consulenze eseguite su incarico degli imputati (docc. 37 e 39 ric.), i quali hanno, per contro, ritenuto che la contabilità fosse regolare e i controlli effettuati fossero adeguati.   Il Tribunale penale (pp. 114-115 sentenza penale, doc. 5 ric.), preso atto dell'intervenuta prescrizione dei reati e dei dubbi sull'innocenza degli imputati, sollevati dalla succitata perizia del P.M., non ha ritenuto di doversi addentrare nella valutazione della correttezza, o meno, dei criteri seguiti per la compilazione dei rendiconti.   Ai fini che in questa sede rilevano, dirimente, appare, tuttavia, la circostanza per cui tutti i ### hanno riconosciuto l'assoluta evidenza delle tecniche contabili adoperate nella predisposizione dei rendiconti, tale da escludere che i presunti artifici potessero sfuggire a un professionista. Tanto denota che le scelte tecniche in materia contabile non fossero un'iniziativa personale della ricorrente, ma un'opzione condivisa dai massimi organi della datrice di lavoro.   Occorre, in proposito, rammentare che l'art. 39, lett. B-e dello ### di ### vigente all'epoca dei fatti (doc. 18 ric.) stabiliva che il consiglio di amministrazione “predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo su proposta del Presidente del ### e del ### Generale” e che lo stesso organo aveva potestà regolamentare sull'“applicazione dello ### l'organizzazione esecutiva e la gestione generale del Consorzio”.   ### del consiglio di amministrazione e la nomina dei revisori dei conti spettavano, in base all'art. 34, all'assemblea dei delegati, massimo organo di ### competente per l'approvazione dei bilanci.   A fronte di un sistema così congegnato, non può che concludersi che amministratori e revisori avevano la responsabilità ultima per la predisposizione dei bilanci e che le scelte fondamentali in materia contabile dei dirigenti non potevano compiersi senza l'espresso consenso di tali organi. ### l'impostazione accusatoria, i dirigenti, tra cui la ricorrente, avrebbero impostato l'intera contabilità, nei suoi aspetti più importanti ed evidenti (quali la registrazione dei costi e delle entrate) seguendo principi erronei e in definitiva, irregolari. 
Corretta, o meno, sia quest'ultima affermazione, dal punto di vista tecnico, vi è che la dirigente, per molti anni, ha operato non già con la tolleranza, ma con l'espresso consenso dei massimi organi della datrice di lavoro, i cui indirizzi ha attuato, sicché, a prescindere da ogni valutazione della condotta dal punto di vista penale (che non compete a questo Giudice), non può certamente affermarsi una responsabilità della medesima per inadempimento contrattuale.   Sotto altro profilo, di natura formale, anche a voler ritenere una responsabilità della ricorrente, se le irregolarità erano evidenti a chiunque, come sostenuto dal CT della ### il cui parere è stato fatto proprio da parte convenuta, esse avrebbero dovuto essere contestate e sanzionate ben prima dell'apertura di un procedimento penale, avvenuta anni dopo il loro compimento.  8. Tutela per il licenziamento illegittimo. Riprendendo, ora, il discorso relativo alla tutela applicabile, a fronte della declaratoria di illegittimità del licenziamento, per le ragioni già esposte, deve farsi applicazione dell'art. 8, l. n. 604/1966, che così dispone: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.   Come già rilevato, al momento del licenziamento (che, per le ragioni che si esporranno, va individuato nel 12.6.2020) la ricorrente aveva oltre venti anni di anzianità, sicché l'indennità va commisurata tra le 2,5 e le 14 mensilità, essendo parimenti pacifico il superamento del limite dimensionale, da parte della datrice di lavoro.   Al fine della commisurazione, deve tenersi conto delle dimensioni tutt'affatto trascurabili della datrice di lavoro e della lunga anzianità di servizio, che al momento della sospensione stava già per raggiungere la soglia dei venti anni, ma anche del fatto che il licenziamento, pur infondato, non può dirsi del tutto pretestuoso: esso è giunto all'esito di una vicenda penale di notevole complessità e anche in questa sede è stata riconosciuta la rilevanza disciplinare di una delle condotte tenute dalla ricorrente, pur inidonea a giustificare il recesso per giusta causa. Ciò, pur imponendo di discostarsi, in misura rilevante, dal minimo edittale, impedisce di raggiungere il massimo: ritiene il Tribunale di doversi attestare su una misura, di poco superiore alla metà del massimo, pari a otto mensilità.   A norma dell'art. 61 ### l'assenza di giusta causa determina altresì la spettanza dell'indennità di mancato preavviso, nel numero di mensilità di cui alla domanda subordinata ###.  9. Sulla sospensione cautelare. Occorre, quindi, affrontare la questione relativa alla legittimità della sospensione cautelare e del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione.   Come concordemente riferito dalle parti, la ricorrente è stata sottoposta a sospensione cautelare obbligatoria, in quanto agli arresti domiciliari, con provvedimento del 10.12.2012, dalla stessa ricevuto il ### (doc. 7 ric.). Esso ha il suo fondamento nell'art. 7, all. H ### A seguito della revoca della misura cautelare penale, con decorrenza dal 1.1.2013, la stessa è stata sottoposta a sospensione facoltativa (doc. 8 ric.) a norma degli artt. 8-9 all. H ### il primo dei quali prevede che “### nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto” e il secondo che “### per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti”.   Il Tribunale (peraltro, in linea con la posizione delle parti, che non hanno sollevato obiezioni circa l'avvenuta sospensione in pendenza di indagini preliminari), ritiene di dare all'espressione “azione penale” un significato più ampio di quello contenuto nel codice di procedura penale e comprensivo di tutto il procedimento penale e non soltanto del processo in senso tecnico. Tale appare, infatti, l'unica esegesi in linea con la ratio della previsione contrattuale, che è quella di imporre al datore di lavoro, ove gli accertamenti siano in corso presso l'### giudiziaria, di attendere il loro esito, prima di adottare provvedimenti disciplinari.   Ciò posto, come risulta anche dalla giurisprudenza di legittimità di cui si darà conto nel prosieguo, le due sospensioni hanno natura e funzione diverse, sicché non può condividersi il tentativo della ricorrente di accomunarle: la prima, infatti, è un provvedimento necessitato dalla materiale e giuridica impossibilità di lavorare, conseguente allo stato custodiale. La seconda costituisce, invece, un atto discrezionale del datore di lavoro, volto a impedire che la presenza sul lavoro del dipendente sospettato di gravi fatti possa recare turbamento all'attività consortile.   Ne consegue che non risulta, in primo luogo, violato il termine di trenta giorni di cui all'art. 8, secondo comma, all. H ### (“nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dirigente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione”), dal momento che la prima e provvisoria contestazione disciplinare risulta essere stata spedita il ### (doc. 9 ric.) e la ricorrente ha dichiarato (p. 4 ricorso) di aver ricevuto notificazione del provvedimento di sospensione facoltativa il ###. 
Va, poi esclusa, anche ai fini della legittimità della sospensione cautelare, la violazione del termine di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, dell'all. H cit. 
Essi così dispongono: “### il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia notificato al ### la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del ### La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dirigente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.   Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8”.   Ora, la clausola riguarda i casi di assoluzione con formula diversa da “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e consente la riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del precedente art. 9. Per altro verso, essa stabilisce termini volti a porre rapidamente fine allo stato di incertezza giuridica sull'esito del procedimento, una volta che in esso possa tenersi conto delle conclusioni raggiunte in sede penale. La disposizione evidentemente presuppone che il ### sia rimasto estraneo al processo penale, sì da non avere giuridica conoscenza dell'esito dello stesso, tanto è vero che si impone al dirigente di effettuare la notificazione, che comporta la decorrenza del termine per la prosecuzione del procedimento disciplinare.   Non può, per contro, essere condivisa la tesi di ### per cui la disposizione lascerebbe nelle mani del dirigente incolpato la scelta se far decorrere, o meno, i termini per la conclusione del procedimento: diversamente, non avrebbe alcun senso prevedere un obbligo (e non una mera facoltà) per lo stesso di effettuare la notificazione.   Appurato, quindi, che la disposizione mira ad assicurare al ### la tempestiva conoscenza della decisione del giudice penale, va rammentato che nel caso di specie, l'ente ebbe a partecipare al processo quale imputato di responsabilità amministrativa da reato ex d. lgs. n. 231/2001, sicché esso ha ricevuto le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari, al pari della ricorrente.   Purtuttavia, la decorrenza del termine richiede altresì che la sentenza sia passata in giudicato e nel caso di specie, il termine per l'impugnazione della sentenza penale (depositata al novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo, il ###), previsto dall'art. 585, comma 1, lett c) c.p.p. è stato prorogato ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 36, d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sicché è scaduto il ###. La riattivazione del procedimento, con la contestazione del 12.6.2020 (doc.  13 ric.) è, quindi, intervenuta a meno di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.   Fatte queste considerazioni sulla regolarità formale della sospensione, occorre rammentare il principio da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui “la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale. 
Il datore di lavoro, cioè, in presenza di ragioni, come la pendenza di un procedimento disciplinare o penale a carico del lavoratore, che determinino condizioni di incertezza circa l'esatta osservanza, da parte del dipendente, degli obblighi che gli incombono per effetto del suo rapporto di collaborazione e circa l'esistenza di comportamenti incompatibili con le regole della medesima, sì da risultare suscettibili di sanzioni, può unilateralmente rinunciare alla prestazione lavorativa per il tempo necessario all'esaurimento dei detti procedimenti, scilicet al venir meno di quelle ragioni di dubbio costituenti fattore di turbamento dell'armonia e dell'efficienza dell'apparato organizzativo nel quale la prestazione stessa è destinata a svolgersi.  (…) La sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (in questo senso, cfr., Cass., sez. un., 26 marzo 1982, n. 1885; nonché Cass. 25 marzo 1996, n. 2517; Id. 17 luglio 1990 n. 7303; Id. 24 febbraio 1990 n. 1410; Id. 24 marzo 1988 n. 2563; Id. 13 maggio 1987 n. 4432; Id. 10 dicembre 1986 n. 7350)” (Cass., sez. un. 3.6.1997, n. 4955).   Obbligazione retributiva, la quale rimane sospesa e la cui sorte può determinarsi soltanto in esito al procedimento al procedimento disciplinare, che segue quello penale.
Infatti, “una volta conclusosi il procedimento disciplinare con esito sfavorevole al dipendente e con l'adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione cautelare dal servizio si tramuta, ad ogni effetto, in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni fin dal momento della disposta misura cautelare (vedi cass. sent.  n. 2517 del 1996)” (Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624). Per contro, “la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (### 27 ottobre 1995 n. 11175, Cass. 22 marzo 1996 n. 2517, 11 aprile 1996 n. 3370, 25 marzo 1997 n. 2633, 26 marzo 1998 n. 3209)” (Cass., sez. lav., 15.11.1999, n. 12631).   Tali principi sono stati, anche in tempi assai recenti, ribaditi dalla S.C., nella sentenza della sezione lavoro del 10.1.2024, n. 1058, della cui motivazione è utile riportare un ampio brano: “la sanzione nei confronti del lavoratore, dopo il proscioglimento in sede penale, può scaturire solo all'esito del procedimento disciplinare, che non è vincolato al rispetto di un giudicato penale che non esclude né l'esistenza del fatto, né che l'impiegato l'abbia commesso. Tuttavia, qualora la sanzione disciplinare sia meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare (come nel caso di specie, in cui è stata applicata la sanzione della sospensione per soli 15 giorni), oppure quando al processo penale non segua alcuna sanzione disciplinare, il periodo di sospensione cautelare non ha più giustificazione (in tutto o nella parte eccedente la sanzione inflitta) e con esso anche il dimezzamento della retribuzione che alla sospensione cautelare è abbinato. 
Tale principio vale sicuramente per la sospensione facoltativa, ovverosia con riguardo ai periodi in cui la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro. Ma, anche con riferimento alla sospensione obbligatoria, vale quanto considerato dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della misura sospensiva (come prevista dalle leggi n. 55 del 1990 e n. 97 del 2001), proprio evidenziando che non si tratta di una sanzione, ma di una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale (Corte cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994). Con il corollario che, una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione da applicare al lavoratore e verificare se e in che misura la sospensione cautelare risulti coerente con la sanzione applicata e sia, quindi, da questa assorbita.  "In sostanza, la natura cautelare della misura della sospensione comporta la sua provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Cass. n. 4411/2021, cit.). 5.1.2. La regola soffre eccezione solo per la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in quel caso "la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente" (ancora Cass. n. 4411/2021, cit.; conf. Cass. nn. 24117/2022, 9095/2020, ###/2018, 20708/2018, 10137/2018, 20321/2016)”.   Tali principi, mutatis mutandis, vanno applicati al caso di specie, in cui il licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare viene ritenuto illegittimo dal Tribunale, poiché avrebbe dovuto essere irrogata alla ricorrente una sanzione più lieve (come, invece, nel caso da ultimo esaminato dalla S.C., ha fatto direttamente il datore di lavoro). E ciò a prescindere dal fatto che la normativa applicabile rimetta al datore di lavoro e non al lavoratore la scelta tra la riassunzione e il pagamento dell'indennità risarcitoria, atteso che la sanzione applicabile per l'illegittimità del licenziamento non influisce sulla natura, comunque, antigiuridica dell'atto.  ### canto, diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che il datore di lavoro che abbia legittimamente applicato una sanzione conservativa è obbligato pagare le retribuzioni arretrate, mentre quello che abbia proceduto a un licenziamento illegittimo ne andrebbe esente.   Per altro verso, va esclusa qualsiasi conseguenza reintegratoria del diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione cautelare conseguente agli arresti domiciliari, stante l'equiparazione di cui all'art. 284, quinto comma, c.p.p. alla custodia in carcere.  10. Quantificazione della retribuzione spettante per il periodo di sospensione. 
Appurato il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, devono, quindi, essere stabiliti i criteri per la sua quantificazione. Stante il rilievo dell'importo, la complessità del conteggio e l'accoglimento di alcune eccezioni di parte convenuta, che impediscono di recepire senz'altro il conteggio di cui al ricorso, è necessario rimettere la liquidazione al prosieguo del giudizio, pronunciando sentenza solo parzialmente definitiva.   Al fine di determinare i criteri giuridici di quantificazione della retribuzione, vanno, quindi, affrontate le pretese della ricorrente e le eccezioni della convenuta.   In primo luogo, parte convenuta ha allegato di aver erogato, nell'anno 2013, l'importo di euro 28.945,20, a titolo di assegno alimentare non dovuto. La ricorrente non ha mai contestato tale circostanza, né ha allegato la sussistenza dei presupposti di tale erogazione (che l'art. 11 all. H ### identifica nel diritto alla percezione degli assegni familiari). Stante la non contestazione della percezione e la mancata prova del diritto, va accolta l'eccezione della convenuta, volta alla compensazione di tale importo con quanto riconosciuto in questa sede.   ### fondata è l'istanza di ### tesa a escludere dalle retribuzioni arretrate l'indennità speciale, la quale, per le ragioni che si esporranno nel prossimo paragrafo, costituisce un elemento avente natura variabile ed eventuale, dipendendo dai risultati economici del ### e da una decisione discrezionale del suo presidente, su proposta del direttore generale. Orbene, nel presente caso nulla è stato dedotto dalle parti circa tali risultati, durante gli anni di sospensione, né sulla sussistenza di tale determinazione, o di elementi altamente probabilistici che portino a concludere che, ove la ricorrente fosse stata mantenuta in servizio, essa sarebbe stata deliberata. Non vi è, pertanto, alcun elemento sulla cui base il Tribunale possa ritenere dovuto tale emolumento, né quantificarne l'ammontare. 
Per contro, va respinta la tesi per cui durante il periodo di sospensione non sarebbe spettata l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti. In proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha affermato che l'illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro comporta il “diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata - secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C- 762/18 e C-37/19) - a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore” (Cass., sez. lav., 8.3.2021, 6319). 
Non ignora il Tribunale che tale principio è stato enunciato nel caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, ma l'analogo fondamento normativo impone di farne applicazione anche nel caso di specie, in cui il periodo non lavorato è dipeso dall'estromissione non definitiva, ma temporanea dal posto di lavoro.  11. Quantificazione della retribuzione di riferimento. Non computabilità della cd.  indennità speciale. La quantificazione della retribuzione di riferimento è necessaria per determinare il concreto valore dell'indennità risarcitoria e di quella di mancato preavviso, nonché della retribuzione relativa al periodo di sospensione cautelare.   La ricorrente include nel computo della propria retribuzione il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, il compenso per le festività e l'indennità speciale. Quest'ultima le era stata riconosciuta al momento della promozione a dirigente di quarta classe (doc. 49 ric.), con rinvio al provvedimento presidenziale del 9.2.1996 (doc. 55 ric.), il quale, a sua volta, rinviava alle delibere del c.d.a. n. 8 del 1968 (doc. 69 ric.) e n. 24/G del 1990 (doc. 70 ric.). La ricorrente ha allegato di aver sempre percepito l'emolumento, fino alla sospensione, producendo i cedolini paga (doc. 56 ric.).   La convenuta ha contestato la natura di superminimo della suddetta indennità, poiché, a suo avviso, essa avrebbe avuto carattere eventuale e dipendente dall'espletamento di lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di appartenenza, in concreto non svolti dalla ricorrente.   Sul punto, le delibere di cui ai docc. 69 e 70 ric., che costituiscono la base giuridica dell'erogazione, recano: - la prima “che per il personale dirigente e con mansioni direttive, tenuto conto che, per le caratteristiche delle relative prestazioni, non può configurarsi una valutazione oraria dei maggiori lavori e compiti svolti, venga demandato al Presidente ###corso e su proposta del ### il compito di determinare annualmente gli eventuali compensi da corrispondere a titolo di indennità e gratifica per l'espletamento di lavoro straordinario e di compiti superiori alle funzioni di competenza, ed altresì di rimborso delle piccole spese di missioni non documentabili; l'entità globale di tali compensi dovrà comunque essere commisurata all'effettiva attività di bonifica svolta nell'anno”; - la seconda che “a partire dall'esercizio 1990-91 l'entità globale dei compensi di cui alla delibera 23/12/1968 n. 8 punto a) a favore dei ### e dei ### viene dal Presidente percentualmente commisurata all'ammontare dei seguenti importi annuali di consuntivo (...)” (seguono le voci di bilancio poste alla base della commisurazione.   In conformità, la stessa ricorrente ha prodotto (docc. 71-72 ric.) le proposte del direttore generale, relative gli anni 2008 e 2009, che individuano in concreto le percentuali da attribuire ai singoli dirigenti.   Si tratta, all'evidenza, di un elemento di retribuzione variabile, la cui entità dipende dai risultati economici dell'esercizio e da una scelta discrezionale del presidente, su proposta del direttore generale, relativamente alla quota da assegnare ai singoli. Non può, quindi, predicarsene la natura di superminimo individuale: essa diviene dovuta ed esigibile solo all'esito del procedimento di liquidazione e la sua entità non è determinabile a priori.   Il carattere di retribuzione ordinaria della suddetta indennità è, peraltro, escluso dalla disposizione dell'art. 23 ### che prevede che “la retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dagli aumenti periodici (...) Per ogni anno solare di servizio spettano al ### di area quattordici mensilità di retribuzione (...)”. Occorre, quindi, evidenziare che l'indennità di funzione è un emolumento diverso rispetto all'indennità speciale e solo la prima trova una compiuta disciplina nel ### applicabile.  12. Decorrenza del licenziamento. La concreta quantificazione della retribuzione globale di fatto da prendere in esame per la determinazione delle indennità e la liquidazione delle retribuzioni maturate durante la sospensione presuppone altresì la risoluzione della questione relativa alla decorrenza degli effetti del licenziamento.   La comunicazione del 17.11.2020 (doc. 1 ric.) vorrebbe far retroagire gli effetti del licenziamento al 1.2.2013, in asserita applicazione dell'art. 1, comma 41, l.  92/2012 e in considerazione della disposta sospensione cautelare.   Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.   Si è già detto della natura non disciplinare, ma cautelare della sospensione, sicché i due aspetti - cautelare e disciplinare - vanno tenuti distinti. Ciò, nonostante ### il ### abbia previsto l'obbligo di contestazione degli addebiti in caso di sospensione, ma, contestualmente, anche l'attesa della conclusione del procedimento penale per poter formulare il giudizio disciplinare.  ### interpretazione che consenta di superare la contraddizione contenuta nel ### è quella di ritenere che, in caso di pendenza del procedimento penale, la contestazione conseguente alla sospensione facoltativa ha carattere meramente provvisorio e mira essenzialmente a consentire al lavoratore di conoscere le ragioni per cui è stato sospeso e viene sottoposto a procedimento disciplinare (se per gli stessi fatti di quello penale, o per altri). 
Diversamente, ove si volesse ritenere che il licenziamento si fonda sulla contestazione del 2013, esso si scontrerebbe irrimediabilmente con i principi di immediatezza e immutabilità, il che, in caso di sospensione cautelare, per pendenza di procedimento penale è già stato escluso dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624 cit., che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.  c.p.c.). 
Per altro verso, si deve osservare che, nel caso di specie, la contestazione su cui si è fondato il licenziamento è soltanto quella del 12.6.2020 (doc. 13 ric.), successiva alla conclusione del processo penale di primo grado. E allora, la retroazione degli effetti del licenziamento all'inizio del procedimento disciplinare, prevista dal comma 41 cit., non può che intendersi riferita a quella contestazione. 
Alla data del 12.6.2020 deve, quindi, intendersi cessato il rapporto di lavoro della ricorrente e a tale data va commisurata la retribuzione globale di fatto.  13. Sui compensi speciali e i proventi della polizza assicurativa. È fondata la domanda di pagamento dei compensi speciali in concreto attribuiti alla ricorrente, secondo i criteri analizzati al punto 11.   Le parti hanno concordemente riferito che era facoltà dei dirigenti chiedere che i compensi fossero convogliati su una polizza di assicurazione sulla vita (v. doc. 78 ric.), grazie a una convenzione in essere tra il ### e l'assicuratore ### (già ### (doc. 75 ric.), consentendo, in tal modo, di conseguire vantaggi fiscali, oltre alla plusvalenza derivante dal contratto assicurativo, avente una chiara finalità di investimento.   La prima parte della domanda qui in esame riguarda i compensi relativi agli anni dal 2008 al 2010, avendo la stessa ricorrente dichiarato di aver riscosso i proventi delle polizze riguardanti gli anni precedenti. È pacifico tra le parti (cfr. p. 79 ricorso e p. 18 memoria) che, per tali anni, ### erogò la somma di euro 178.334 e su richiesta della ricorrente, essa fu versata all'assicuratore, nei termini sopra riassunti.   La ricorrente chiede, quindi, che ### sia condannata a pagarle i proventi del riscatto della polizza, che il ### ha, invece, trattenuto, ritenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c. Tale importo ammonta a euro 222.094,88 riscossi il ### da ### come risulta dalla scheda contabile esibita il ### (doc. 504 conv.), in cui esso è appostato come “ripresa saldi polizza allianz lazzarini”.   Con dichiarazione scritta inviata ad ### il ### (doc. B conv.), il Presidente di ### chiese all'assicuratore di modificare la convenzione assicurativa, “in modo che il ### risulti sempre il ### e che le richieste di rimborso possano provenire solo dal ### stesso”.  La giurisprudenza di legittimità ha rammentato che il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nel generale istituto del contratto a favore del terzo (art. 1413 c.c.), il quale dà vita a due distinti rapporti: quello tra il contraente e l'assicuratore e quello tra il primo e il soggetto a favore del quale il contratto è stipulato, evidenziandone l'autonomia (v. tra le molte Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9948). Se ne è ricavato che la causa del contratto assicurativo si distingue da quella del rapporto sottostante, che può avere natura di liberalità, di investimento, di previdenza. 
Conseguentemente, il beneficiario può opporre all'assicuratore soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non quelle proprie del rapporto con il contraente.   In questa sede ###si discute di pretese rivolte nei confronti dell'assicuratore, ma la ricorrente fa valere il rapporto sottostante, cioè quello di lavoro, invocando il proprio diritto a ricevere la retribuzione. ### canto, da lungo tempo si è affermata la validità del contratto con cui taluno si impegni a concludere un contratto di assicurazione e a pagarne i premi (v. Cass., 24.2.1955, n. 566), come è avvenuto nel caso di specie. Ed è evidente che la pattuizione per cui ### avrebbe concluso il contratto di assicurazione per conto della dirigente, con denaro di quest'ultima, non prevedeva, nella sua causa, l'arricchimento del ### con attribuzione della facoltà di incamerare i proventi della polizza a proprio piacimento, ma, per contro, era stipulato (quale benefit ulteriore del rapporto di lavoro) nel solo interesse della lavoratrice. ### ha, quindi, pieno diritto di pretendere, oggi, l'adempimento non già del contratto assicurativo, i cui effetti si sono, ormai, esauriti, ma del negozio con il ### Di ciò, d'altro canto, pare essere perfettamente consapevole ### stessa, la quale non ha confuso i proventi delle polizze stipulate per conto dei singoli dirigenti nel proprio patrimonio (v. ancora il doc. 504 esibito cit.), ma, correttamente, li ha appostati con precisa indicazione del soggetto a cui essi erano riferibili. 
Per quanto riguarda gli anni successivi e precedenti alla sospensione (2011 e 2012), la ricorrente ha prodotto la relativa richiesta di pagamento (doc. 57 ric.) e la risposta di ### che ha riconosciuto la debenza di detto importo (doc. 58 ric.).   La convenuta non ha ottemperato agli ordini di esibizione impartiti dal Tribunale circa le delibere autorizzative del pagamento dei compensi in parola, affermando di non aver reperito tale documentazione (nota depositata il ###). In considerazione di tale circostanza e in assenza di contestazione specifica del conteggio effettuato in ricorso (euro 50.562 per il 2011 ed euro 37.921 per il 2012), esso va recepito. Spettano, quindi, per tale secondo periodo, euro 88.483.  14. Sul rimborso delle spese legali. Sul punto, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 36 del ### applicabile, il quale dispone che “Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia penale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal ### sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave comporta il diritto del ### al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie”. 
Su tale base, nel ricorso viene richiesta la somma di euro 123.085,72, il cui conteggio viene contestato in quanto non si attiene alle tariffe professionali medie, non è provvisto del parere di congruità e in quanto ### ritiene di dover eventualmente rimborsare le sole spese connesse ai capi per cui vi è stata assoluzione con formula piena. Non è, invece, contestata l'effettività delle spese suddette, peraltro documentalmente dimostrata (docc. 63-64 ric.). 
Prima di analizzare tali difese, occorre premettere che la lettera della clausola contrattuale, in prima battuta, impone il rimborso di tutte le spese (non vi è, nel primo comma, il limite di cui al secondo, relativo alle tariffe medie), senza prevedere alcun potere di riduzione in base alla “congruità”. Avrebbe, per conto, potuto escludersi la rifusione di spese prive di diretto collegamento con la difesa in sede ###consta, né ### ha dedotto, che vi siano istanze di rimborso così caratterizzate.  ### eccezione è il caso di “conflitto di interesse”, palesemente insussistente nel caso di specie, sol che si pensi che ### coimputato per responsabilità ex d. lgs.  231/2001, aveva interesse al proscioglimento della ricorrente, da cui sarebbe dipesa automaticamente l'esclusione della responsabilità amministrativa, come di fatto è avvenuto (v. sentenza penale sub doc. 5 ric., p. 116). 
In esito al procedimento penale, poi, il ### prevede una facoltà di recupero parziale (“nei limiti delle tariffe professionali medie”), nel caso in cui la sentenza penale passata in giudicato “affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave” e cioè, per aver commesso un reato doloso o colposo, con l'ulteriore limite, in questo caso, del grado grave della colpa. 
La clausola in parola non lascia spazio all'interpretazione autonoma, resasi necessaria per valutare la legittimità del licenziamento, richiedendo espressamente l'affermazione di penale responsabilità del dirigente. Non resta che constatare che, nel caso di specie, come già più volte rammentato, non vi è stata alcuna affermazione di responsabilità penale nella sentenza e che la declaratoria di improcedibilità per prescrizione non è equiparabile, né punto, né poco, a una simile statuizione. 
Tali considerazioni superano le contestazioni di ### non essendo affatto richiesto un parere di congruità e non essendo nemmeno stata specificamente contestata la congruità di questa o quella spesa, nonostante l'analitica elencazione nel doc. 63 ric., richiamato nell'atto introduttivo. Né potrebbe escludersi il diritto a ottenere il rimborso di spese relative ai capi di imputazione per cui è stata dichiarata la prescrizione, in mancanza della richiesta affermazione di responsabilità penale. 
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda, svolta nel corso del giudizio (nota del 16.7.2024), di rimborso di spese ulteriori a quelle dedotte nel ricorso introduttivo, non avendo la ### attorea domandato, né ottenuto, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420, primo comma, c.p.c., pur a fronte di un'iniziale pretesa, formulata in modo specifico e analitico. 15. ###. Il pagamento del ### dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non è stato oggetto di domanda espressa nelle conclusioni del ricorso, sicché il Tribunale deve esimersi dalla quantificazione e dalla pronuncia di condanna in dispositivo.  16. Conclusioni. Invito al contraddittorio. Prosecuzione del processo. Il giudizio deve proseguire per la liquidazione dell'indennità risarcitoria, di quella sostitutiva del preavviso e dell'importo delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione cautelare.   Sulle somme attribuite a titolo retributivo, a norma dell'art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. I restanti importi vanno maggiorati dei soli interessi legali, mancando l'allegazione e la prova di un danno ulteriore per il ritardo.   Ai fini della decisione sulle domande relative al cd. danno fiscale e alla regolarizzazione contributiva, che parimenti si riservano al prosieguo del giudizio, appare opportuno invitare le parti al contraddittorio sulla questione della debenza, o meno, di contributi previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di retribuzione arretrata, anche in considerazione del loro trattamento fiscale (tassazione ordinaria o tassazione separata). Tale questione appare, infatti, rilevante ai fini della decisione sulle suddette domande e non è stata, fino a ora, oggetto del contraddittorio processuale. 
La liquidazione delle spese resta riservate alla pronuncia definitiva. 
La complessità della controversia impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  P. Q. M.  Il Tribunale Ordinario di ### in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ### a ### con nota del 17.11.2020 e condanna ### a riassumere ### entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di mancato preavviso nell'importo pari a dieci mensilità di retribuzione e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo; 2) condanna ### a corrispondere ### le retribuzioni relative al periodo di sospensione, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio secondo i criteri di cui in motivazione, previa detrazione dell'importo di euro 28.945,20, percepito a titolo di assegno alimentare e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo; 3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la liquidazione delle somme di cui ai punti precedenti e la decisione sulla domanda relativa alle mancate detrazioni fiscali e su quella di regolarizzazione contributiva; 4) condanna ### alla rifusione delle spese legali sostenute da ### nel procedimento penale, liquidate in euro 123.085,72, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti ai professionisti al saldo da parte della convenuta; 5) condanna ### a corrispondere a ### i seguenti importi: - euro 222.094,88 a titolo di restituzione del saldo della polizza assicurativa contratta con i proventi delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla riscossione della stessa (1.3.2014) al saldo effettivo; - euro 88.483 a titolo di indennità speciale maturata negli anni 2011 e 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza annuale al saldo effettivo; 6) spese al definitivo; 7) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. 
Così deciso il ###. 
Il giudice Dott.

causa n. 386/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Molinaro Gabriele, Fotia Antonia

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 657/2025 del 06-12-2025

... procedimento n. 964/2020 r.g., aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “### la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in ### del #### in data ### tra la sig.ra ### ed il sig. ### trascritto negli atti di matrimonio del Comune di ### del ### e, per l'effetto, ordinare al competente ### di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze; - ritenere e dichiarare che il #### dovrà versare la somma mensile di euro 400,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso per il mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente in favore delle figlie ### e ### - confermare per il resto le statuizioni del decreto di omologa Tribunale di Marsala n. cronol. 7216/2020 del 23.09.2020 (procedimento nr. 964/2020 R.G.), con il quale il Tribunale di Marsala omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### civile, composto dai #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 964/2025 R.G.  tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### Ricorrente e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  #### Convenuto e con l'intervento del ###; oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.  ###'udienza del 3.12.2025, le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha convenuto in giudizio ### per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con lui contratto in data ### in Mazara del #### e dal quale sono nate le figlie ### (nata il ###) e ### (nata il ###), rappresentando, pag. 2/4 preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con decreto n. 7216/2020 del 23.9.2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 964/2020 r.g., aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “### la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in ### del #### in data ### tra la sig.ra ### ed il sig. ### trascritto negli atti di matrimonio del Comune di ### del ### e, per l'effetto, ordinare al competente ### di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze; - ritenere e dichiarare che il #### dovrà versare la somma mensile di euro 400,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso per il mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente in favore delle figlie ### e ### - confermare per il resto le statuizioni del decreto di omologa Tribunale di Marsala n. cronol. 7216/2020 del 23.09.2020 (procedimento nr. 964/2020 R.G.), con il quale il Tribunale di Marsala omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 22.02.2023 sopra integralmente trascritte; - con vittoria di spese ed onorari”. 
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio ### il quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, ha formulato le seguenti richieste: “1) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. ### e la sig.ra ### 2) ### per l'effetto, all'### di stato civile del Comune di ### del ### di procedere alle dovute annotazioni; 3) ### l'obbligo in capo al sig. ### di corrispondere un assegno di mantenimento a titolo di concorso al mantenimento e le spese straordinarie per la figlia ### 4) ### in capo al sig. ### l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia ### nella misura di €100,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ### 5) Le spese straordinarie per la figlia ### saranno poste a carico del #### nella misura del 20% e della sig.ra ### nella misura della restante parte dell'80% e le somme dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. 
Tra le spese extra-assegno, così come regolate nel protocollo siglato dal locale ### vanno annoverate: spese straordinarie rimborsabili sostenute anche in assenza di preventivo accordo: • spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### d) tickets sanitari; e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole; f) spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto; • spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa; f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola; • spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, prescuola e doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare; b) spese relative ad imposta pag. 3/4 di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi: • spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal ### d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private; e) analisi cliniche; f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati; • spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter, pre -scuola e dopo -scuola) se non già presenti nell 'organizzazione familiare in costanza di matrimonio; c) viaggi e vacanze; d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell 'altro genitore; e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private; f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli; g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all 'altro con un preavviso di almeno 7 giorni; va, altresì, previsto un simmetrico onere per l 'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un 'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell 'aliquota di pertinenza); 6) Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come da legge”. 
Con ordinanza del 28.10.2025 il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa: “cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni: in parziale modifica delle condizioni di separazioni omologate con decreto del Tribunale di Marsala del 23.9.2020 n. 7216/2020, revoca dell'obbligo in capo al ### di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### (nata il ###), maggiorenne e divenuta economicamente indipendente, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 24.9.2025; obbligo a carico del ### di corrispondere alla ### entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### (nata il ###) oltre il 50% delle spese straordinarie; conferma, per il resto, di tutte le statuizioni contenute del decreto di omologa del Tribunale di Marsala n. 7216/2020 del 23.09.2020 reso nell'ambito del procedimento 964/2020 R.G.; compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”. 
Con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data ### e in data ###, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale e all'udienza del pag. 4/4 3.12.2025 hanno confermato tale volontà; indi, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il ### relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. 
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. 
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione personale avvenuta in data ###, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### e #### ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni. 
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, accettata dalle parti, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico.  ### concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, ### in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ### e ### il ###, trascritto presso l'### di ### del Comune di ### del ### al n. 98, ###, ### A, anno 1999; - dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 28.10.2025 riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte; - dichiara la compensazione integrale delle spese di lite; - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5.12.2025.   ### rel. ed est.

causa n. 964/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo, Giampaolo Bellofiore

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3664/2025 del 13-04-2025

... della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “###” di ### e poi presso abitazioni private e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua; - Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla ### - In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso; - revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia ### nella misura di euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica; - In via estremamente gradata e ferma la (leggi tutto)...

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n. 16456 2021 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice 3) #### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16456 del ### degli ### dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.
Come da note in sostituzione di udienza: per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### con declaratoria di addebito esclusivo della responsabilità al marito; 2) affidare il figlio minore ### e la figlia ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre, nella casa coniugale sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti e conseguentemente di ordinare al ### di modificare la sua residenza; 3) per quanto riguarda le modalità di visita con i figli, questa difesa chiede che il padre possa vedere i figli ### e ### due volte a settimana dalle 17 alle 20, nonché i fine settimana, a settimane alterne, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica. ### le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, i figli, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di ### con il padre ed il lunedì in ### con la madre. Nel periodo delle vacanze estive (luglio-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di sette giorni, anche consecutivi, e tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; 4) concedere in uso esclusivo alla sig.ra ### che la abiterà con i figli ### e ### la casa familiare sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti; 5) fissare un assegno di mantenimento a carico del sig. ### nella misura di € 1.500,00 ### mensili, di cui € 500,00 ### per la figlia ### e € 500,00 ### per il figlio ### ed € 500,00 ### per la moglie, prevedendo gli automatici aumenti ### annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla ricorrente; 6) stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie riguardanti i figli ### e ### (scolastiche, mediche, tempo libero, etc.) nella misura del 100%, stante la totale impossidenza della madre; 7) autorizzare espressamente, e senza previo consenso dell'altro genitore, le autorità consiliari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore ### 8) condannare il ### alle spese ed alle competenze professionali del presente giudizio. 
Per il resistente: in accoglimento della istanza di revisione e modifica parziale dell'ordinanza ### del Dr. Sinisi dell'8 marzo 2022, rimuovere la previsione dell'obbligo, da parte del #### giovan ### di corrispondere alla ### un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili per la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ### a far data dalla sua assunzione del 29.03.2023, in considerazione del fatto che, in virtù del documentato impiego assunto, la figlia è ormai economicamente autosufficiente, disponendo la restituzione in favore del ### delle somme versate dal resistente alla ### per la figlia dal 29.03.2023; - pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del ### ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie ### con integrale rigetto del ricorso avverso e dell'avversa domanda di addebito; - disporre l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza privilegiata del minore presso il padre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore, ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente che, hanno già espressamente rappresentato di voler vivere con il padre, adottando idoneo calendario di visite della madre; - assegnare la casa coniugale di proprietà della famiglia ### ovvero del fratello del resistente, concessa in comodato, sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; - porre a carico della sig.ra ### un assegno di mantenimento per il figlio minore ### di almeno € 400,00 mensili da versare al ### entro il giorno “5” di ogni mese; - porre a carico della sig.ra ### il contributo in misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc) per il figlio minore ### - dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito; - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, per il figlio minore ### e per la figlia ### pari ad € 1000,00 (€ 500,00 per ognuno), considerata l'esagerazione di simile istanza assolutamente sproporzionata e rispondente né alle esigenze e tenore di vita dei figli nè alle capacità economiche del resistente, ed atteso, inoltre, che i figli hanno chiesto di vivere con il padre, oltre alla documentata raggiunta autosufficienza economica della figlia ### - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, di € 500,00, per il mantenimento della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “###” di ### e poi presso abitazioni private e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua; - Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla ### - In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso; - revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia ### nella misura di euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica; - In via estremamente gradata e ferma la richiesta di stabilire la residenza dei figli con il padre con assegnazione a questi della casa coniugale, ove ritenuto l'obbligo di mantenimento del figlio minore ### da parte del padre, si chiede determinarsi la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio stesso, ancorandola ai minimi tabellari, nell'ordine di 250,00 euro mensili, tenuto conto del reddito del ### e della sua necessità di provvedere ad un nuovo alloggio ed alle relative spese, oltre che del tenore di vita della famiglia e dei figli stessi, spese di trasferta, quota mutuo etc; - Rigettare ogni altra contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione; - Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.  .  ###: il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente premesso il matrimonio -trascritto in #### il ### (### n. 11, P. 2, S. A, anno 2002)- con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in #### i figli ### ( il ###) e ### (n. il ###); che sin dall'inizio del matrimonio i coniugi vivono e risiedono con i figli nell'abitazione di proprietà del sig. ### sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4; che il sostentamento della famiglia è sempre pervenuto dal ### il quale è impiegato presso la ditta ### S.p.A. come operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra ### non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli; chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali. 
Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti. 
All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimiil Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto; 2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi; 3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ### ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ### 4) affida provvisoriamente il figlio minore ### (nato a ### - Napoli - 23.12.2007), ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, rimettendo al giudice istruttore ogni ulteriore approfondimento sulla effettiva e persistente preferenza del medesimo per il prevalente collocamento presso il padre (come da dichiarazione sottoscritta in atti del 5 maggio 2021), madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 della domenica; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni, il giorno di ### o il Lunedì in ### ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio; prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore; 5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 6) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente non lavora, ha oltre 50 anni ed è stata affetta da grave patologia, mentre il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00/1.800,00 mensili netti); tutto ciò considerato, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 800,00 l'importo complessivo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei due figli (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per ciascuno dei figli) oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale; tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ### Quindi rimetteva le parti innanzi al GI. 
Depositate memorie integrative ed istruttorie. 
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro e pertanto non possono essere accolte. 
Ed invero a base della domanda la ricorrente ha lamentato tra l'altro che il resistente aveva sempre avuto atteggiamento o burbero ed aggressivo ed indisponibile al dialogo, mancato sostegno del marito in occasione di patologia oncologica per cui aveva subito intervento nel 2014, relazione extraconiugale dello stesso rappresentando che quando :”la ### comunica formalmente la volontà di separarsi dal marito nel mese di febbraio, quest'ultimo lo ha recepito come una forma di sfida che ha minato il suo potere di comando e da quel giorno non le ha fatto più trovare pace, rendendole la vita quotidiana un vero inferno, proferendole spesso frasi indicibili come “ti deve venire un tumore in testa”, rappresentando aver proposto denuncia nei confronto dello stesso. 
Il resistente ha invece rappresentato che la moglie: ”con il suo allontanamento affettivo dal marito, oltre ai danni provocati alla famiglia turbata per le calunniose denunce, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio”.   In sede di scritti conclusionali il resistente ha aggiunto di aver appreso di violazione degli obblighi di fedeltà da parte della moglie. 
Il tenore generico delle doglianze, perlopiù prive di riferimenti temporali, l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di ritenere la fondatezza delle domande non potendosi neppure valutare il necessario nesso di causalità fra le dedotte e contestate violazioni dei doveri matrimoniali e l'improseguibilità della convivenza, in disparte dell'inammissibilità degli ulteriori motivi di addebto tardivamente formulati dal resistente. 
Così le domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli della coppia ### (n. il ###) e ### (n. il ###), va rilevato che la prima era già maggiorenne all'atto del deposito del ricorso pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere adottato. 
Quanto al figlio ### prossimo alla maggiore età alla decisione va rilevato che non è in contestazione l'affidamento condiviso dello stessoprevisto in via preferenziale dal legislatorema solo la collocazione dello stesso, che entrambe le parti richiedono presso di sè. 
Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e viste le richieste del P.M. nell'interesse del minore non appaiono elementi che consiglino la modifica degli assetti in atto che vanno pertanto confermati. 
Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale. 
Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura. 
Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. 
Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. 
Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore ### presso la madre. 
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di ### della vicinanza dei domicili dei genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore, con disciplina minima come previsto in ordinanza presidenziale. 
Non si è proceduto all'audizione del minore onde evitare ulteriore coinvolgimento.   Sulla domanda di assegno di mantenimento del figlio minore. 
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle minori. 
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di ### tenuto conto della capacità reddituale del padre, operatore ecologico dipendente della ### spa, che ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale, risultando così aver seppur lievemente incrementato i redditi risultanti dalle documentazione originariamente prodotta (730 dal 2018 al 2022 e CU 2022) riportante redditi da lavoro dipendente oscillanti intorno ai € 31.000,00 annui, pervenendo a retribuzione annua per il 2023 (CU 24) di circa €33.300,00, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e dei tempi di permanenza del figlio presso la famiglia paterna, si stima congrua all'attualità (e con decorrenza dalla revoca del contributo al mantenimento dell'altra figlia come di seguito si dirà) la somma mensile all'attualità di € 500,00 da corrispondersi a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### A tale somma si perviene anche in considerazione del fatto che per l'ipotesi della collocazione del figlio presso di se il ### aveva chiesto contributo al mantenimento del figlio a carico della moglie € 400,00 mensili così ammettendo che tali fossero le esigenze del minore. Così tenuto conto che i redditi del resistente sono ben maggiori e che con la revoca del contributo al mantenimento della figlia vengono meno econome di scale il contributo paterno al mantenimento del minore va determinato come suindicato in € 500,00 mensili. 
Va, altresì, posto a carico del ### . l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018 Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia ### (n. il ###), va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. 
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). 
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). 
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). 
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, 10207). 
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). 
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. 
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. 
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. 
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. 
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.  - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. 
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. 
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. 
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita. 
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro. 
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative; vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario. 
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. 
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.  ### di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. 
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. 
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. 
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. 
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). 
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. 
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. 
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). 
Posti tali principi, va rilevato che parte ricorrente nulla ha dedotto sul percorso formativo in atto, ma lo stesso resistente, in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale ha dichiarato che entrambi i figli andavano a scuola, pertanto pacifica è la debenza dell'assegno riconosciuto in via provvisoria in sede di ordinanza presidenziale che peraltro non risulta reclamata. 
Il resistente ha successivamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso che la stessa aveva intrapreso documentata attività lavorativo con contratto a termine poi prorogato. 
La ricorrente pur ammettendo attività stagionale intrapresa dalla figlia insisteva nella domanda di contributo al suo mantenimento in ragione della brevità del periodo di lavoro e del fatto che comunque la figlia gravasse sulla madre destinando i proventi del lavoro a spese personali. 
Osserva il Collegio che risulta in atti e non è contestato che la figlia nell'aprile 2023 abbia intrapreso attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione da ritenersi adeguata all'autosufficienza, con proroga dell'originario contratto stagionale sino al luglio successivo.
Seppure si tratti contratto a tempo sia a tempo determinato, la proroga dello stesso e le attuali caratteristiche del mondo del lavoro unitamente alle notorie difficoltà dello stesso in cui sempre più di rado si rinvengono contratto a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, tenuto conto della ancora giovane età della stessa e della notoria stagionalità di molte attività sull'isola va stabilita con decorrenza dal aprile 2024 (stagione successiva).   Sull'assegnazione della casa coniugale ### accolta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; ### 1, n. 18440 del 01/08/2013; Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), . 
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, ### I, 16 maggio 2017, 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art.  156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico ( Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). 
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. 
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a ### n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.  ### di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. ### negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. 
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.  “In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod.  civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878) ### del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. 
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i ### hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. 
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i ### di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto. 
Orbene, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, ma che sia solo occupata della casa e della famiglia e che il reddito familiare fosse garantito dal solo lavoro del resistente operatore ecologico con i redditi suindicati. 
Inoltre l'assenza di esperienza lavorative della ricorrente rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro, che comunque non può essere escluso per l' età della stessa, tanto che ne risulta documentato esiguo periodo. Non risulta documentata inabilità al lavoro ne percezione di provvidenze, ancorché non risulta contestato che la ricorrente sia stata affetta da patologie oncologiche di cui non è provata l'incidenza inabilitante. 
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, vista la documentazione reddituale in atti, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. 
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata quasi ventennale della convivenza coniugale, interrottasi prima della proposizione del ricorso, del reddito del resistente che ha dichiarato di percepire 1.700/1.800 € mensili, degli altri oneri contributivi a carico dello stesso e del beneficio indiretto derivato alla ricorrente dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo l'importo all'attualità di € 200,00 (duecento/00). 
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### .   Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). 
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).   Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Pronunzia la separazione personale dei coniugi; Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre; Disciplina il dirittodovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva; Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con decorrenza come dall'aprile 24. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018; revoca con decorrenza dall'aprile 24 il contributo al mantenimento disposto in via provvisoria per la figlia maggiorenne ### la casa coniugale alla signora ### per abitarla unitamente ai figli; Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione; Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della ### all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 11, parte II, s.a., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).   Compensa, per intero, le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024 ### dott.

causa n. 16456/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11381/2025 del 04-12-2025

... della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI. La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato. Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente. Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. ### re./est. 
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16969 del ### degli ### dell'anno 2022, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### RICORRENTEresistente in riconvenzionale E ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### RESISTENTE - ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ### in ### d'### il ###, dal quale sono nate le figlie ### (il ###) e ### (il ###) - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore di entrambe le figlie e l'accertamento dell'autosufficienza economica della moglie. 
In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.  4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni mese, a partire dal 1°febbraio 2009, presso il domicilio della medesima, un assegno mensile di € 1.100,00 (mille euro/00), in danaro contante o anche con assegno bancario da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ### 6. 
Ciascun coniuge potrà liberamente fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, con obbligo di comunicare ogni mutamento all'altro coniuge con lettera raccomandata. 7. I coniugi, inoltre, esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'eventuale rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. 8. Le spese e competenze del giudizio restano integralmente compensate tra le parti. questo punto l'assegno di mantenimento viene così ripartito: € 400,00 (quattrocento/00) per la moglie, € 700,00 (settecento/00) per le figlie, mentre le spese straordinarie tutte (ludiche, scolastiche, mediche) verranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento (50%), al di là delle visite libere, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; due fine settimana alterni al mese; il giorno di ### o il Lunedì in ### durante il periodo natalizio una settimana ad anni alterni; durante il periodo estivo giorni quindici consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio.” Ciò posto, con riferimento alla propria condizione economica, il ricorrente dichiarava di essere alle dipendenze, con mansioni di amministratore, della società ### srl. 
Con riguardo alla condizione economica della ### evidenziava l'autosufficienza di quest'ultima che lavorerebbe come governante presso varie abitazioni, seppur a nero. 
Infine, deduceva la raggiunta indipendenza economica di entrambe le figlie: ### (di anni 29) lavorerebbe nel settore della ristorazione in qualità di cameriera, ed ### (di anni 34) lavorerebbe presso un'azienda di Napoli come collaboratrice amministrativa.  ### evidenziava, infine, di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva il figlio ### in data ###. 
Dunque, concludeva chiedendo: a.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; (…) c.- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando il disposto mantenimento di € 400,00, atteso che la stessa gode dell'assegnazione della casa familiare; d.- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla ### dell'assegno divorzile; e.- revocare il mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti ### e ### fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi in euro 350,00 per ciascuna (700€ totali) in quanto entrambe le figlie, ripetesi, sono maggiorenni e sono divenute ormai autosufficienti. 
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la resistente che, non opponendosi alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande accessorie proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di essere disoccupata e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, se non per un breve periodo - compreso tra gli anni 1997 e 2000 in cui fu titolare della ### di ### e C ###; ciò per decisione comune. 
Dichiarava, altresì, di essere proprietaria di un unico immobile, adibito a casa familiare e residenza della stessa nonché figlie della coppia. Contestava, poi, la dedotta indipendenza economica della figlia ### lavorando quest'ultima solo saltuariamente. 
Pertanto, parte resistente concludeva chiedendo: “1. dare atto che la signora ### non si oppone alla richiesta di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio ;2. disporre che il signor ### versi in favore della signora ### anche in via provvisoria ed urgente, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### maggio-renne ma non economicamente indipendente.  4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.  5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. 
All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. 
La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”. 
Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese e questo solo nel periodo estivo. ### figlia maggiore vive a Napoli col compagno titolare di azienda e con quest'ultimo gestisce un B&B nel centro storico di Napoli. Adesso è economicamente autosufficiente. La figlia minore ha avuto un solo attacco epilettico, ma è sottoposta a controlli clinici semestrali e comunque è in cura farmacologica. La ragazza è barman alla spiaggia dei ### per 4 mesi all'anno. Complessivamente guadagna circa 4.000,00 euro annui. È il secondo anno che lavora. ### scorso non ha percepito indennità di disoccupazione a causa del periodo insufficiente. Vive ancora con me, non essendo autosufficiente, mio marito non versa alcunchè da quasi tre anni per presunte difficoltà”. 
Con ordinanza del 14.11.2022, il ### sciogliendo la riserva assunta, così provvedeva in via provvisoria: “1) preso atto della pacifica sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia ### e di quella, solo parziale, della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI. 
La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato. 
Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente. 
Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge. 
Ciò posto, con riferimento alle domande accessorie, deve evidenziarsi che l'esame si appunta sulla domanda - proposta da parte ricorrente - volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e sulla domanda riconvenzionale volta a chiedere ed ottenere l'assegno divorzile, avendo, da un lato, parte ricorrente formulato l'ulteriore domanda accessoria di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ### solo con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda nuova, e, dall'altro, avendo parte resistente rinunciato all'ulteriore domanda accessoria volta ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### divenuta maggiorenne ed autosufficiente (cfr. note sostitutive di udienza del 15.11.2023). 
Sul contributo al mantenimento di ### la resistente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del ### Nulla, pertanto, va statuito sul punto. 
Assegno divorzile. 
Quanto all'assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in suo favore ed a carico del ### di un assegno divorzile non inferiore ad € 400,00; ciò assumendo, da un lato, di non avere mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio a fronte di una decisione presa di comune accordo con il coniuge e, dall'altro, non avere mezzi idonei a garantire a sè stessa il necessario sostentamento. 
In particolare, con riferimento alla propria condizione economica, la ### deduceva di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente e solo nel periodo estivo, l'attività di cameriera presso alcune case. 
Più precisamente, asseriva di ricambiare gli aiuti economici e\o liberalità d'uso da parte di amici e parenti che si trovano in villeggiatura sull'isola nei mesi di luglio ed agosto, con servizi di pulizia o di cucina, senza che vi sia alcun carattere di continuità, subordinazione o autonomia tali da rendere autosufficiente ed economicamente autonoma la stessa, a fronte di un valore che si aggira intorno ai 400,00\600, 00 euro complessivi e non mensili. 
Con riguardo, invece, alla condizione economico - lavorativa del ### la ### assumeva che questi, lavorando presso la società ### service srl, ha guadagni mensili fissi.  ### al contrario, con riferimento alla propria condizione economica, riferiva di aver subito un'inflessione negativa; ciò a causa del calo del fatturato della società ### srl; evidenziava, altresì, di pagare un canone di locazione di € 500,00 mensili e di doversi occupare del figlio minore ### nato da una nuova relazione. 
Con riguardo alla condizione economica della ### il ### asseriva che la stessa, svolgendo - a nero - l'attività di governante/cameriera presso diverse case, nonché come “cuoca a domicilio”, organizzando anche il catering per eventi più importanti, aveva guadagni tali da consentirle di provvedere a sé stessa in via autonoma. 
Dunque, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale. 
È evidente che, nel caso di specie, è contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile. 
Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura; criteri a mente dei quali deve esaminarsi l'esito dell'istruttoria espletata nel corso del suddetto giudizio. 
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L.  74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. 
In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. 
Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle ### n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. 
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). 
Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. 
In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali ( n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). 
Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693).  ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare.  ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. 
Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). 
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle ### come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. 
Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). 
Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986). 
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. 
Ebbene, con riferimento alla condizione patrimoniale - reddituale del ### questi riveste la qualifica di amministratore della società ### s.r.l., con guadagni variabili (cfr. modello 730 del 2017 con reddito annuo di €16.089,00; modello 730 del 2018 con reddito annuale pari ad €16.743,00; modello 730 del 2019 e del 2020 con redditi annuali di €15.784 e modello 730 del 2021 con redditi annuali di €6.608,00).
Occorre, all'uopo, evidenziare altresì quanto dichiarato dal ### “ancora per poco ricoprirò la carica di amministratore della ### srl perché, essendomi lasciato con la ### stiamo iniziando le pratiche per la liquidazione della società. ### ha il 65% delle quote, e la mia carica di amministratore mi consente di percepire solo in base ed in proporzione a quanto fattura la società Io ho un contrato ### e più o menodalle mie dichiarazioni dei redditi - arrivo a circa 6-7 mila euro all'anno”. 
Con riferimento, invece, alla condizione patrimoniale - reddituale della ### occorre evidenziare che la stessa non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio; circostanza, questa, pacifica perché dedotta e mai contestata. 
Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale della ### questa, sulla quale incombe l'onere probatorio in quanto richiedente l'assegno divorzile, nulla allegava. 
Si limitava, infatti, a dedurre nei propri scritti difensivi ed a dichiarare innanzi al ### di svolgere - solo saltuariamente - l'attività di domestica presso case di suoi amici e di percepire così introiti compresi tra i 400,00 ed i 600,00 euro annuali. 
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi ### - ### ha avuto durata trentennale, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato; circostanza questa che - come detto - deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata dal ### Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della ### la condizione economica nella quale versa e la gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio - sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale - trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare. 
Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso - ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. 
Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. 
Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ### ed a carico del ### l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale - reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
Ebbene, all'uopo, come anticipato, non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della ### e, dunque, sulla base del quale verificare la sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. 
Invero, non allegava alcuna - necessaria ed indefettibile - documentazione fiscale dalla quale poter desumere l'assenza di qualsivoglia fonte di reddito, sostituendo a quest'ultima, da un lato la certificazione ai fini ### e, dall'altro, un'autocertificazione che, in quanto atti unilaterali, sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria. 
Sul punto, peraltro, se da un lato, non rilevano le dichiarazioni rese dal ### in sede di interrogatorio formale, non avendo lo stesso assolto all'esito confessorio cui è destinato, dall'altro, deve riconoscersi rilevanza - ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - al mancato interrogatorio formale - ancorchè deferito - della ### Difatti, i capi sui quali era deferito, avevano efficacia probatoria dirimente circa la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile; tuttavia, la ### non presenziava all'udienza fissata per l'espletamento. 
Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della ### nel mondo del lavoro né è stato provato che la ### ha infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni della ### si evince che questa presta attività lavorativa saltuariamente; attività verosimilmente redditizia ma rispetto alla quale non è stato fornito - dalla richiedente a ciò tenuta - al Collegio alcun elemento per verificarne il quantum - né in positivo né in negativo. 
Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della ### di un assegno divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo. 
In ordine alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della non opposizione al divorzio ed alla parziale rinuncia alle domande formulate in riconvenzionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### - compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 31 ottobre 2025 ### estensore Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### ordinario in tirocinio dott.ssa ###

causa n. 16969/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata

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