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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3362/2025 del 12-12-2025

... al notaio ### rep. 3394 - racc. 2875, deve essere revocato ai sensi dell'art. 524 c.c. e dichiarato inopponibile, o comunque inefficace, nei confronti della curatela attrice, la quale dovrà essere autorizzata ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice. Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 (leggi tutto)...

testo integrale

n. RG 1631/2023 TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel giudizio iscritto al n. R.G. 1631/2023, vertente TRA ### di ### n.30/2022, dichiarato con sentenza n. 30/2022 del Tribunale di Nola (c.f.: ###), in persona del ### dott.ssa ### (c.f.: ###) con studio in ####, alla via ### 78 , rappresentato e difeso, giusta decreto autorizzativo del G. D. del Tribunale di Nola, ### dott. G. ### del 30/11/2022 con contestuale ammissione del ### al patrocinio a spese dello stato, dall'avvocato ### del ### di Napoli (c.f.: ###) - difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica pec: ### e al telefax n. 081/2311906 - ed elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'avv. ### in ### (NA, alla via ### n.71 #### (CF: ###), nato a ### il ###, n.q. di titolare della ditta ### di ### R. (P.Iva ###), fallita con provv. Tribunale di Nola n. 30/2022, rapp.to e difeso dall'Avv. ### (###) presso il cui studio elett.te domicilia in #### alla ### n. 60 in virtù di procura alle liti in calce (Per le comunicazioni di cancelleria #### email pec ###) ###' ### (CF: ###), nato a ### di #### il ### e residente in ### alla via ### 39, e il sig. ### (CF. ###), nato a ### di #### il ###, rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (CF: ###) e dall'avv. ### (###) presso il cui studio elett.te domicilia in #### alla #### isola C/2 in virtù di procura alle liti in calce (Per le comunicazioni di cancelleria #### email pec ### e ###) CONVENUTI MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. 
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento ### di ### n.30/2022 ha convenuto in giudizio il fallito ### titolare della ditta ### di ### nonché i suoi figli, ### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande proposte dalla ### così provvedere: - accertare e dichiarare che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### è atto nullo, ovvero un atto simulato e quindi nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., avendo in realtà la parti voluto compiere e compiuto non un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o comunque un atto a titolo gratuito pertanto inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art.163 CCII (già art.64 L.F.); - in via gradata, sussistendone i presupposti, in accoglimento della domanda del ### accertare e dichiarare ex art.524 c.c., o gradatamente ex art.2901 c.c., che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875 con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### deceduto il ### in ### è revocato o comunque inefficace nei confronti del ### che potrà accettare l'eredità al posto del rinunciante quindi acquisire alla massa fallimentare le quote di 2/9 di proprietà indivisa rispettivamente di: - immobile sito in ####, via delle antiche querce 8, immobile distinto nel ### dei ### del Comune di ####, sezione urbana, al foglio 11, particella 1389, sub.4, cat.###, cl.4, r.c. €.475,14; - - immobile sito in ####, via ### 37, immobile distinto nel ### dei ### del Comune di ####, sezione urbana, al foglio 02, particella 821, sub.14, cat.###, cl.6, r.c. €.587,47 e soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito della massa creditoria”. 
Il fallimento attore è giunto alle suesposte conclusioni evidenziando come: 1) l'atto di rinuncia all'eredità con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### con conseguente subingresso nella successione, per rappresentazione, dei di lui figli, ### e ### è un atto simulato e quindi nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., avendo in realtà le parti voluto compiere e compiuto non un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o, comunque, un atto a titolo gratuito, inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art.163 CCII; 2) in subordine, laddove non ritenuto simulato, l'atto di rinuncia all'eredità in favore dei figli sarebbe comunque impugnabile ex art. 524 c.c. perché lesivo dei diritti dei creditori o, comunque, revocabile ex art.2901 c.c. ed inefficace nei confronti del ### Si sono costituiti, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, sia ### che i figli ### ed ### eccependo: 1) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 3 e 164 quarto comma c.p.c. per genericità e indeterminatezza delle domande proposte; 2) l'improcedibilità per genericità della domanda; 3) l'infondatezza della domanda di simulazione ex art. 1414 c.c., non configurabile in caso di atto di rinuncia all'eredità, trattandosi di atto unilaterale non recettizio che sfugge alla disciplina della simulazione; 4) l'infondatezza ed inammissibilità dell'azione ex art. 524 e dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. alla luce della mancanza di prova della titolarità dei beni in capo al de cuius, dell'omessa allegazione e dimostrazione dell'eventus damni, della carenza del consilium fraudis e della scientia damni, nonché dell'assenza di partecipatio fraudis. 
Hanno concluso chiedendo al Tribunale adito: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n.° 3 e 164 quarto comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento; nel merito, di accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1414 cc, dall'art 524cc e dall'art. 2901 cc e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da parte attrice. 
Precisate le domande e articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire l'asse ereditario di ### alla data dell'apertura della successione e determinare le quote di proprietà degli immobili caduti in successione e la titolarità delle stesse sia al momento dell'apertura della successione sia all'attualità, determinandone contestualmente il valore di mercato. 
Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni come da atti e verbali di causa, il giudice istruttore, ritenuta la procedura matura per la decisione, ha riservato la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda sollevata dai convenuti. 
Come noto, secondo l'orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc.  postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019 che si esprime nei seguenti termini: "In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c."). 
Ciò premesso, considerato che il ### attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.  3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito evidenziati.  3.1 La domanda principale proposta dalla curatela al fine di accertare e dichiarare che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### è atto simulato e, quindi, nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., non avendo le parti voluto porre in essere un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o, comunque, un atto a titolo gratuito, inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art. 64 L.F., va rigettata. 
La rinuncia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale non recettizio che non richiede l'accordo di altre parti per produrre effetti, essendo sufficiente la dichiarazione del chiamato all'eredità (fatta davanti a notaio o al cancelliere del Tribunale). A causa della sua natura unilaterale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la rinuncia all'eredità non può essere oggetto di un'azione di simulazione in senso stretto (art. 1414 c.c.), poiché manca l'accordo simulatorio bilaterale tipico dei contratti simulati. 
Come evidenziato di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio che, per sua natura, non si presta a forme di simulazione, mancando la possibilità stessa di un accordo tra dichiarante e destinatario. 
Il creditore del chiamato che ritenga di subire pregiudizio dalla rinuncia può, però, far valere la propria posizione mediante l'impugnazione prevista dall'art. 524 c.c.: tale rimedio consente di ottenere la declaratoria di inefficacia della rinuncia limitatamente ai creditori, permettendo loro di soddisfarsi sui beni ereditari. Una volta esaurite le ragioni creditorie, la rinuncia riacquista i suoi effetti: il chiamato non diviene erede, così come non lo diventa il creditore che abbia promosso l'impugnazione.  ### residuo non torna al rinunciante, ma si consolida in capo al successivo chiamato che abbia accettato l'eredità. Neppure un accordo interno tra il rinunciante e i chiamati per rappresentazione, volto a modulare gli effetti della rinuncia, incide sulla posizione dei creditori, i quali conservano sempre la possibilità di chiederne l'inefficacia ai sensi dell'art. 524 Al di fuori della tutela collegata ai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore resta del tutto estraneo sia alla delazione del rinunciante sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può esigere che il debitore assuma la qualità di erede in sostituzione dei successivi chiamati, potendo soltanto ottenere la temporanea strumentalizzazione dell'eredità ai fini della soddisfazione del credito (cfr. in tal senso Cass. 24524/2021 che si è espressa nei seguenti termini: “La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo fra dichiarante e destinatario (Cass. n. 4162/2015; n. 1474/1969; n. 1026/1967; 970/1967)…omissis… ### chiarito da questa Corte nel precedente ampiamente richiamato nella sentenza impugnata (Cass. n. 4162/2015), il creditore del chiamato, in ipotesi pregiudicato dalla rinuncia, ha a disposizione un apposito strumento di tutela, costituito dalla impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. ### della rinuncia, prevista da tale norma, è volta a far dichiarare l'inefficacia della stessa rinuncia nei confronti dei creditori al solo fine di consentire a costoro di agire sul patrimonio ereditario. Soddisfatte le ragioni dei creditori, la rinuncia del chiamato conserva la sua efficacia: egli non diventa erede, così come non diventa erede il creditore che si avvalga del rimedio. 
Ciò che sopravanza le ragioni del creditore non va all'autore della rinunzia, ma è acquisito dal chiamato successivo al rinunciante che ha accettato l'eredità successivamente alla rinuncia stessa. Il creditore del chiamato non è neanche pregiudicato dall'eventuale accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia (cfr. Cass. n. 1476/1971). Egli avrebbe pur sempre il diritto di fare accertare, ex art. 524 c.c., l'inefficacia della rinuncia nei suoi confronti.…omissis… ###infuori della tutela offerta dai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore è estraneo sia alla delazione del rinunciante, sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può pretendere, oltre l'acquisizione dell'eredità nella sfera del rinunciante in funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, che il debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati in ordine successivo”). 
Alla luce dell'evidenziata natura di negozio unilaterale non recettizio, la domanda principale di simulazione dell'atto di rinuncia all'eredità va rigettata.  3.2 Va, di contro, accolta la domanda subordinata proposta ex art. 524 Giova porre preliminarmente in rilievo come il curatore fallimentare sia legittimato ad impugnare la rinuncia all'eredità compiuta dal fallito mediante ricorso allo strumento specificamente previsto dall'art. 524 ### disciplinata dall'art. 524 c.c. si configura come una tutela peculiare, distinta dall'azione revocatoria ordinaria benché accomunata alla medesima finalità conservativa della garanzia patrimoniale. 
Diversamente dalla revocatoria, l'impugnazione della rinunzia da parte del curatore ad un'eredità di cui all'art. 524 c.c. non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioè un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello d'impedirne l'ingresso. 
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che l'azione promossa dal creditore del chiamato rinunciante si distingue nettamente dall'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., poiché non è diretta a far confluire nel patrimonio del chiamato i beni oggetto della delazione ereditaria. Essa si differenzia, altresì, dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non richiedendo la dimostrazione della frode del rinunciante, ma unicamente la insufficienza del suo residuo patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie. 
Nondimeno, sul piano degli effetti, tale rimedio finisce per produrre risultati analoghi a quelli dell'azione revocatoria, consentendo ai creditori del chiamato che abbia omesso l'accettazione — e, nella specie, alla curatela fallimentare — di far valere le proprie ragioni sui beni rifluiti agli altri eredi. 
In tal modo, l'effetto della rinuncia viene reso inefficace nei confronti del creditore del chiamato, permettendo l'aggressione esecutiva dei beni come se la rinuncia non fosse stata posta in essere.  ### non comporta l'invalidazione della rinuncia né attribuisce al fallito la qualità di erede: la rinuncia rimane valida e ferma nei suoi effetti. 
Il curatore agisce in nome e per conto della massa dei creditori del fallito al fine non di annullare la rinuncia all'eredità (che rimane valida), né di far acquisire la qualità di erede al fallito: il fine ultimo è quello di consentire ai creditori (tramite il curatore) di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, ma solo ed esclusivamente con l'obiettivo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. 
Perché l'azione possa essere validamente esercitata, devono sussistere crediti insoddisfatti nei confronti del fallito e la rinuncia deve avere arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, pregiudizio che emerge quando il patrimonio del debitore risulti insufficiente a far fronte alle obbligazioni. 
In ambito fallimentare, la giurisprudenza riconosce normalmente una presunzione di danno o, quantomeno, ammette una prova attenuata, posto che l'insolvenza del debitore è già stata accertata. 
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta, nell'ambito dei presupposti di applicazione dell'art.  524 c.c., affermando che il requisito del danno ai creditori, derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva da parte del debitore, si ha come presunto nel caso di dichiarazione di fallimento dello stesso, legittimando, quindi, i creditori ad agire, ex art. 524 c.c., attraverso l'accettazione “surrogata” dell'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante. ### la Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di fallimento costituirebbe di per sè un elemento tale da far ritenere altamente probabile e verosimile che il patrimonio del debitore, accertato lo stato d'insolvenza, sia insufficiente a soddisfare tutte le pretese creditorie, configurandosi, perciò, la rinuncia ad un'eredità attiva, da parte del debitore, come un atto in danno ai creditori, che vedrebbero vanificata la possibilità di incrementare l'attivo su cui potersi soddisfare (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 29-04-2016, n. 8519; cfr. in tal senso anche Corte d'appello civile ### sentenza n. 1517 del 5 settembre 2025: “In tema di rinuncia all'eredità pregiudizievole per i creditori ex art. 524 c.c., la dichiarazione di fallimento del rinunciante costituisce elemento da cui presumere che il patrimonio del debitore, dato l'accertato stato di insolvenza, non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, rendendo altamente verosimile il danno ai creditori derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva. Una volta dimostrata dal creditore l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie, grava sul rinunciante l'onere di provare che il proprio patrimonio personale, nonostante la rinuncia, sia comunque capiente e idoneo a soddisfare i diritti di credito. Tale prova non può risolversi in una mera elencazione dei cespiti disponibili, ma richiede la dimostrazione concreta dell'idoneità delle risorse patrimoniali al soddisfacimento dello stato passivo, tenuto conto dello stato di insolvenza accertato con la sentenza dichiarativa di fallimento”; cfr. anche Tribunale civile ### sentenza n. 4166 del 30 dicembre 2024: “###azione di impugnazione della rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c., l'unico presupposto oggettivo richiesto è che la rinuncia da parte del debitore rappresenti un pregiudizio prevedibile per i creditori, verificabile quando il patrimonio personale del debitore non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie e l'eredità presenti un attivo. È sufficiente che il danno sia sicuramente prevedibile al momento della proposizione dell'azione, ricorrendo fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare i creditori. Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, una volta che il creditore abbia dimostrato l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le proprie ragioni creditorie, è onere del debitore rinunciante dimostrare che il proprio patrimonio personale, nonostante la rinuncia, sia comunque in grado di soddisfare il diritto di credito vantato. La dichiarazione di fallimento del debitore costituisce elemento idoneo a far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del medesimo non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori”). 
Diversamente da quanto previsto per l'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la dimostrazione dell'intento fraudolento del debitore: la rinuncia è impugnabile anche se compiuta in totale assenza di frode (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 2394/1974: “Per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata; né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere per i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori”). 
In definitiva, l'art. 524 c.c. offre al curatore un rimedio mirato ed efficace per recuperare alla garanzia patrimoniale dei creditori i beni ereditari che il fallito abbia sottratto con la sua rinuncia, assicurando così un più pieno soddisfacimento della massa concorsuale, sulla base della verifica di ricorrenza di due condizioni oggettive: ### la rinuncia all'eredità da parte del debitore; ### l'insufficienza del patrimonio residuo del rinunciante a soddisfare le pretese creditorie. 
Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultano pienamente sussistenti e adeguatamente dimostrate. 
Anzitutto, la legittimazione del ### quale creditore del rinunciante, ### trova solido fondamento nella sentenza dichiarativa di fallimento e nello stato passivo reso esecutivo, dal quale emerge che la debitoria complessiva di ### titolare della impresa individuale ### quale cristallizzata nello stato passivo reso esecutivo, ammonta ad euro 200.825,37 ( documentazione allegata dal fallimento attore). 
Vale, altresì, il caso di evidenziare - come debitamente dedotto e provato dal ### attore - che le fatture e i documenti di trasporto insoluti richiamati nella sentenza dichiarativa di fallimento e posti a base del decreto ingiuntivo n. 8282/2021 del Tribunale di Milano, ottenuto da ### s.r.l. e non opposto, sono tutti anteriori all'atto di rinuncia del 2 ottobre 2020 (cfr. documentazione allegata dal fallimento attore).   Non può pertanto ritenersi, con plausibile fondamento, che il debitore ignorasse di avere maturato una rilevante esposizione debitoria (pari ad euro 61.976,85 verso la sola ### s.r.l.) né che, nella sua qualità di imprenditore, non prevedesse l'attivazione delle iniziative giudiziarie necessarie al recupero del credito. 
La rinuncia all'eredità da parte del fallito è provata mediante atto pubblico (cfr. documentazione allegata dal fallimento attore). 
La carenza o, meglio, l'inesistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili a soddisfacimento della massa è confermata dalla documentazione prodotta dalla curatela, ivi comprese le risultanze catastali dell'### delle ### nonché dagli esiti negativi delle procedure esecutive individuali promosse da diversi creditori. 
In ogni caso, come sopra posto in rilievo, la stessa dichiarazione di fallimento costituisce elemento sintomatico dell'incapienza del patrimonio del debitore, atteso che l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza implica, di per sé, l'insufficienza dell'attivo a soddisfare l'insieme delle ragioni creditorie. 
Ne discende che la rinuncia, concernente un'eredità attiva, integra un atto pregiudizievole per i creditori, in quanto idoneo a sottrarre beni suscettibili di incrementare la massa attiva. 
Deve dunque ritenersi incontrovertibilmente provata l'inesistenza di beni utilmente aggredibili di proprietà di ### e, conseguentemente, il pregiudizio arrecato dall'atto di rinuncia alle legittime pretese creditorie della procedura. 
Per tutte le ragioni esposte, accertati e provati i presupposti richiesti dall'art. 524 c.c., l'atto di rinuncia all'eredità reso da ### in data 2 ottobre 2020 dinanzi al notaio ### rep. 3394 - racc. 2875, deve essere revocato ai sensi dell'art. 524 c.c. e dichiarato inopponibile, o comunque inefficace, nei confronti della curatela attrice, la quale dovrà essere autorizzata ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante.  4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice. 
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art.  133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale ( Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167). 
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili i parametri per i procedimenti di valore indeterminabile complessità bassa del DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio - studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del 2002; 3) viene riconosciuto un aumento del 20% per l'assistenza di un unico soggetto (il ### vittorioso) contro più soggetti (i convenuti) aventi medesima posizione processuale (art. 4, comma 2); 4) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%. 
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.  PQM Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ### del ### di ### n.30/2022 così provvede: 1) Rigetta la domanda principale di accertamento della simulazione della rinuncia all'eredità di ### 2) Accoglie la domanda subordinata ex art. 524 c.c. e revoca l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### per l'effetto, autorizza il ### di ### n.30/2022, in persona del ### fallimentare, ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti accertati in sede concorsuale; 3) condanna i convenuti #### e ### in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'### che si liquidano in € 4.569,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge; 4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido.  5) Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. 
Nola, 05-12-2025 

Il giudice
dott. ssa ###


causa n. 1631/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Napolitano Rosa

M
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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1408/2022 del 05-09-2022

... del credito); b) l'atto di disposizione oggetto di revoca, a contenuto patrimoniale ed idoneo a comportare una modificazione della situazione economica del debitore; c) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio sussistente non solo quando l'atto dispositivo ha determinato la perdita in tutto o in parte della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., ma anche qualora ne siano derivate maggiori difficoltà o incertezze o dispendio nell'esazione coattiva del credito. In tale contesto, l'eventus damni può consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa, ad esempio derivante dalla conversione del patrimonio immobiliare in beni facilmente occultabili (Cass. 18 giugno 2019, 16221); d) la scientia damni del debitore, cioè l'effettiva consapevolezza del determinarsi del predetto pregiudizio in conseguenza dell'atto dispositivo o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicarne l'adempimento e, in caso di negozio a titolo oneroso, il consilium fraudis da parte del terzo (requisito non richiesto in caso di disposizioni (leggi tutto)...

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Tribunale di ### sezione civile Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITLIANO Il Tribunale di #### civile nella persona del Presidente ###composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 14 luglio 2022 e decisa senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente ### di ### (C.F.: ###), titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di ### in persona del curatore fallimentare, avv. ### autorizzato alla proposizione della presente azione giusta con decreto del Giudice delegato al fallimento, del 20.01.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in calce all'atto di citazione attore E ### (C.F.: ###), nata a ### il ### ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta ### azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 2901 e ss Motivi della decisione 1. La curatela del ### della dott.ssa ### titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di ### ha citato in giudizio la sig.ra ### esercitando l'azione di cui agli artt. 66 L.F.  e 2901 e ss c.c. al fine di vedere dichiarare inefficace nei confronti della curatela medesima l'atto di vendita in ### del 03.02.2016 (Rep. n. 76208; Reg. 21327), premettendo che con il citato atto il sig. ### - n.q. di procuratore speciale della sig.ra ### - aveva trasferito alla sig.ra ### madre della medesima, ¼ della quota indivisa di un fabbricato ad area libera sito nel comune di ### via ### n. 72/74 al foglio 216 Mappali: 2662 sub.3 P.T e 1 z.c.1 Cat.A/4 Cl.3 vani 8,5 superficie catastale mq. 206 R.C.Euro 371,38; 2662 sub.4 - p.t.- z.c.1 Cat.C/6 Cl.3 metri quadri 24 superficie catastale mq.30 R.C.Euro 63,2, che risultano essere integrati i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria in quanto: a) Eventus damni: al momento in cui è stato posto in essere l'atto di vendita vi era una notevole esposizione debitoria e, successivamente, non sono residuati ulteriori beni di rilievo tali da consentire ai creditori il soddisfacimento dei propri interessi, b) ### damni: in via presuntiva dalla circostanza che la cessione è intervenuta a fronte di una situazione debitoria della ditta individuale della cedente già consistenti al momento della pattuizione impugnata, c) ### fraudis: ricavabile dallo stretto vincolo di parentela tra dante ed avente causa, nonché dalla asserita fraudolenza delle modalità di pagamento essendo stato tratto l'assegno impiegato per pagare il prezzo in data ###, ovvero 6 anni prima della stipula del rogito. 
Tutto ciò premesso la ### fallimentare ha chiesto, in sintesi, che l'atto di vendita in ### del 03.02.2016 (###.76208 ###. 21327), ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 e ss. c.c., venga dichiarato inefficace nei confronti della deducente, condannando altresì la convenuta a corrispondere alla curatela fallimentare i frutti civili maturati - o che sarebbero potuti maturare con la immediata messa a disposizione in favore della curatela della porzione dell'immobile oggetto della presente azione, da accertarsi anche a mezzo disponenda ### 2. In via preliminare, va effettuata la corretta qualificazione giuridica della domanda giudiziale, anche a fronte delle eccezioni mosse dalla convenuta, la quale ritiene, in modo particolare, che l'azione revocatoria in esame non possa essere esercitata in applicazione dell'art. 67 co. 3 L.F. 
Tale norma stabilisce che “Non sono soggetti all'azione revocatoria: … c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del ### civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”. 
Tuttavia, come risulta sia dalla specifica enunciazione della curatela attrice, che dalla complessiva prospettazione in diritto ed in fatto, ritiene il Tribunale che l'azione proposta dalla curatela sia la c.d. actio pauliana o revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c. che tende a tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tende fraudolentemente a sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 Orbene, come ha avuto modo di precisare la S.C. “In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza” (Cass. n. ###/2021). 
Ne consegue che l'invocata (dalla convenuta) norma dell'art. 67 legge fall.  riguarda la diversa fattispecie della revocatoria fallimentare, quale motivo di esenzione dalla relativa azione, e non la revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e 66 legge fall., alla quale quella specifica disciplina non è applicabile.  3. Passando all'esame nel merito dell'actio pauliana, essa richiede, com'è noto: a) La sussistenza di un diritto di credito dell'attore verso il debitore, con la precisazione che in tema di dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3369, secondo cui il giudizio di revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito); b) l'atto di disposizione oggetto di revoca, a contenuto patrimoniale ed idoneo a comportare una modificazione della situazione economica del debitore; c) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio sussistente non solo quando l'atto dispositivo ha determinato la perdita in tutto o in parte della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., ma anche qualora ne siano derivate maggiori difficoltà o incertezze o dispendio nell'esazione coattiva del credito. In tale contesto, l'eventus damni può consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa, ad esempio derivante dalla conversione del patrimonio immobiliare in beni facilmente occultabili (Cass. 18 giugno 2019, 16221); d) la scientia damni del debitore, cioè l'effettiva consapevolezza del determinarsi del predetto pregiudizio in conseguenza dell'atto dispositivo o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicarne l'adempimento e, in caso di negozio a titolo oneroso, il consilium fraudis da parte del terzo (requisito non richiesto in caso di disposizioni a titolo gratuito, come nel caso della donazione), con la precisazione che la prova della "participatio fraudis" del terzo, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di parentela o di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. 9 giugno 2019, 10928).  4. Nel caso in esame, alla luce delle prospettazioni della curatela fallimentare e delle argomentazioni dei convenuti, ritiene il Tribunale che sussistano tutti i requisiti prima enunciati per l'accoglimento della domanda.  4.1 - Infatti, il requisito dell'atto dispositivo del patrimonio non è contestato e risulta comunque provato documentalmente, essendo stato prodotto il rogito notarile; così come risulta parimenti dimostrato il rapporto obbligatorio tra la sig.ra ### per il tramite della curatela, ed i creditori ammessi allo stato passivo del fallimento.  4.2 - Analogo discorso è possibile compiere per l'eventus damni. Infatti, la ctu finalizzata alla stima bene trasferito della sig.ra ### ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuto peggioramento del patrimonio, essendo quantificato il valore della quota indivisa nella misura di € 38.000,00. 
Pertanto, la sottrazione di questo bene immobile (con la sostituzione con il relativo valore di realizzo, facilmente disperdibile o occultabile) ha sicuramente arrecato un danno ai creditori ammessi allo stato passivo che vedono più incerto il soddisfacimento anche coattivo del loro credito.  4.3 - Sotto il profilo soggettivo, dato che i crediti concorsuali ammessi allo stato passivo sono sorti prima dell'atto di compravendita, è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore e non già il maggiore (e più stringente) requisito della dolosa preordinazione; inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, è richiesto che il terzo, ovvero l'odierna convenuta, fosse a conoscenza del pregiudizio. 
In particolare, dall'esame della complessiva vicenda nella quale la dott.ssa ### andava progressivamente ad incrementare i debiti nei confronti dell'erario, si desume che la stessa non poteva non rendersi conto che tale trasferimento della quota indivisa alla madre avrebbe reso più arduo l'adempimento degli obblighi assunti. 
A ciò si aggiunga che, anche la convenuta, nella qualità di madre dell'attrice ed in forza di questo stretto legame, non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della figlia, sicché sig.ra ### appare consapevole del pregiudizio che veniva arrecato ai creditori. 
È proprio il legame di parentela a poter essere impiegato dal giudice al fine di ritenere dimostrato il requisito del c.d. consilium fraudis del terzo così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e pienamente condivisibile.  ###.C. ha, infatti, statuito che “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente) (Cass. n. 1286/2019). 
Sulla questione la convenuta argomenta che già da tempo con la figlia fosse intervenuta una lite familiare tale da spingere la seconda a partecipare al rogito di compravendita per mezzo di procuratore speciale e non personalmente. 
Sebbene la sig.ra ### abbia effettivamente rilasciato la procura speciale su indicata, tale asserita lite non appare dimostrata, rimanendo una mera affermazione labiale sicché, così da sola considerata ed in assenza di altri elementi a supporto di questa ricostruzione, appare preferibile ritenere che la madre fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della figlia.  5. Essendo assolto l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria invocata, in accoglimento della domanda principale deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti della curatela del ### di ### l'atto di in ### del 03.02.2016 (repertorio n.76208 - fascicolo n. 21327).  6. Va altresì accolta la domanda della curatela di condanna ai frutti civili maturati - o che sarebbero potuti maturare con la immediata messa a disposizione in favore di parte attrice - della porzione dell'immobile oggetto della presente azione, posto che la ritardata consegna del bene non può che creare pregiudizio all'attrice. 
Sulla base dell'accertamento del c.t.u. (che è pienamente idoneo a provare il quantum, stante il criterio esposto dal tecnico e l'assenza di contestazioni sul punto), il quantum può determinarsi in una misura che appare congrua ed equa nei limiti di € 130,00 mensili dalla notifica della citazione al soddisfo, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamsento.  7. ### del giudizio in ordine alle domande attoree determinano il rigetto della domanda di lite temeraria formulata dalla convenuta.  8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'### essendo la curatela stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
Il costo della c.t.u. va posto definitivamente a carico della convenuta..  P.Q.M.  Il Tribunale di #### sezione civile, in persona del giudice unico dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 600/2020 R.G.  1. accoglie le domande della curatela del ### di ### e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della stessa l'atto in ### del 03.02.2016 (repertorio n.76208 - fascicolo n. 21327) di vendita in favore della convenuta della piena proprietà di un immobile sito in ### nella via ### n.ri 72 e 74 e precisamente: <<quota indivisa di 1/4 (un quarto), stante che i 3/4(tre quarti) sono già di proprietà della compratrice, di un fabbricato ad area libera, composto da un garage di mq.30 ### a piano terra e da un appartamento distribuito tra piano terra e primo piano di sette vani, accessori, terrazza e scoperto, ai confini con la detta via, proprietà ### proprietà ### e proprie-tà aventi causa ####.C.E.U.  del comune di ### via ### n. 72/74 al foglio 216 Mappali: 2662 sub.3 P.T e 1 z.c.1 Cat.A/4 Cl.3 vani 8,5 superficie catastale mq. 206 R.C.Euro 371,38; 2662 sub.4 -p.t.- z.c.1 Cat.C/6 Cl.3 metri quadri 24 superficie catastale mq.30 R.C.Euro 63,21”.  2. ### a pagare alla curatela la somma di € 130,00 mensili dalla notifica della citazione al soddisfo, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento.  3. Rigetta ogni altra domanda; 4. ### a pagare alla curatela attrice (e, per essa, all'erario) le spese di lite liquidate in € 7.254,00 (€ 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria, € 2.767,00 per fase decisoria), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.  5. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, l'1 settembre 2022 ### est.  (dott. ### 

causa n. 600/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Minutoli Giuseppe

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 429/2025 del 11-12-2025

... previa accertamento della illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ### Per come condivisibilmente affermato dalla S.C.: “In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione (leggi tutto)...

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N. 630/2023 V.G. 
Tribunale di ### sezione civile ........................................................  ### giudice monocratico del Tribunale di ### prima sezione civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 630/2023 V.G.., vertente TRA ### nata a Napoli il ### (###), e Avv. ### elettivamente domiciliati in ####, alla via ### n. 1, presso lo studio del secondo che, quale avvocato, rappresentata e difende entrambi anche in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.   ###, in persona del ### p.t., RESISTENTE - ###: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 Conclusioni: Ricorrenti: accoglimento del ricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c., 15 d.lgs 150/2011 e 99 e 170 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002, ### e l'avv. ### in proprio, ciascuno per quanto di interesse, proponevano opposizione avverso il decreto del 22.03-2023, comunicato a mezzo p.e.c. del 30.03-2023, con il quale il Tribunale di ### ha disposto la revoca dell'ammissione al ### a spese dello Stato di ### e rigettato l'istanza di liquidazione del difensore. 
I ricorrenti evidenziavano che la prima era stata ammessa al p.s.s. con delibera 1167/2018 del 10/07/2018, in riferimento al giudizio n. 5460/2018 R.G. instaurato innanzi a questo tribunale avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### e che il Tribunale aveva disposto la revoca della predetta ammissione in quanto il reddito complessivo del nucleo familiare della richiedente era superiore al limite di reddito previsto dall'art. 76 d.p.r. n. 155 del 30-5-2002 (pari ad euro 11.746,68), avendo la stessa percepito in totale 18.946,68 euro, per l'anno d'imposta 2021. 
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il Tribunale aveva considerato, oltre al reddito pari ad euro11.236,54 risultante dalla certificazione ### rilasciata in data ###, anche l'assegno mensile di 600,00 euro che la ### percepiva a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli minori così come disposto dalla sentenza di separazione giudiziale n. 133/2017 e confermato altresì dal provvedimento presidenziale del 10.1.2019. 
Nell'impugnare il predetto decreto i ricorrenti deducevano che: ### a supporto della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, giusta richiesta del 21/02/2023 del Collegio, dato atto del persistere per tutto il corso del giudizio delle condizioni previste dalla legge per la sua ammissione, aveva depositato: A) la certificazione rilasciata dall'### delle ### relative al reddito imponibile ai fini ### sua e dei componenti il suo nucleo familiare, per gli anni dal 2018 al 2022; B) la certificazione ### per tale medesimo periodo; C) soprattutto la certificazione relativa al reddito di cittadinanza percepito dall'### rilasciato dall'Ente suddetto e completo degli emolumenti mensili effettivamente riscossi dall'accoglimento della domanda, ovvero dal mese di aprile 2019 al gennaio 2023, ivi inclusi alcuni bonus previsti dalla legge per il sostegno a persone bisognose quali, ad esempio, i bonus una tantum di € 200,00 e di € 150,00 ( ex artt.31 e 32 del DL 50/2022), sussistendone il suo diritto a percepirli; che dalla predetta documentazione risultava che aveva chiesto, ex art. 76 DPR 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio dichiarando di percepire, per tutta la durata del giudizio divorzile, solo redditi di natura assistenziale e, con particolare riferimento agli ultimi 4 anni ( dal mese di aprile 2019), solo il reddito di cittadinanza oltre che alcuni bonus una tantum, pure essi di natura esclusivamente assistenziale, e null'altro; che il Collegio aveva assunto erratamente le attestazioni ### come vere e proprie dichiarazioni di reddito ex art. 76 DPR 115/2002 laddove avrebbe invece dovuto assumere a fondamento della sua decisione, solo ed esclusivamente i redditi assistenziali espressamente dichiarati con valore di autocertificazione dalla ricorrente; che il presupposto, ai fini dell'ISR e della determinazione complessiva dell'### è che l'assegno per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. ### 159/2013, sia stato realmente percepito, sicchè in mancanza non deve essere né dichiarato nella certificazione ### e nemmeno deve essere sommato con le altre componenti reddituali dell'### che la ricorrente ### non aveva mai percepito dall'ex marito tale assegno di mantenimento per i figli, come comprovato da numerose denunce sporte nei confronti dell'ex marito e dalla sentenza penale di condanna dello stesso; che conseguentemente il Collegio non doveva in alcun modo dichiarare ai fini ### una somma mai percepita, né, a maggior ragione, doveva dichiararla ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 76 DPR 115/2002. 
Pertanto, i ricorrenti, evidenziato che il reddito complessivo del nucleo familiare era di importo inferiore a quello massimo stabilito, chiedevano l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato e di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al p.s.s.  e delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore, ponendo a carico dell'### il pagamento delle spese liquidate.  ### della Giustizia, sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr ricorso notificato a mezzo pec in data ###, depositato in pari data), non si è costituito in giudizio, restando contumace.  2. In via preliminare, va osservato che ai sensi dell'art 15 del d.lgs 150/2011, come novellato dal d.lgs 149 del 10/10/2022 come modificato dalla l. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Ciò posto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, va affermata la legittimazione attiva dell'avvocato ### costituitasi in giudizio in proprio oltre che quale difensore di ### limitatamente all'istanza di liquidazione del compenso in suo favore previa accertamento della illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di ### Per come condivisibilmente affermato dalla S.C.: “In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997)” - (Cassazione civile, sentenza n. 16424 del 30-7-2020). 
Ed ancora: “la legittimazione all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, n. 21997 del 2018). 
Nella fattispecie dunque la concorrente legittimazione attiva dell'avvocato ### va individuata in relazione all'istanza, parimenti spiegata in ricorso, di liquidazione del compenso previa accertamento della illegittimità della disposta revoca. 
Va poi affermata la legittimazione passiva del Ministero resistente in quanto l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 vede quale legittimato passivo non l'### delle entrate, ma il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (Cass. Sez. 6-2, n. 15219 del 2022; ### 6-2, n. 5806 del 2022; ### 6-2, n. 2517 del 2019; ### 2, n. 21700 del 2015)” - (Cass. civ., 18801/2023).  3. In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1 del d.P.R. n. 155 del 30- 5-2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cfr. Cass. civ., sentenza n. 4429 del 21-2-2017; conf., Cass civ., ordinanza n. 15458 del 21-7-2020). 
Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.  ###. 76 comma 3 del d.P.R. n. 155 del 30-5-2002 stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini ### risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi “esenti”, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che, pertanto, devono essere computati, ai fini in esame, anche i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli conviventi con il coniuge beneficiario (cfr. in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 24378 del 30-9-2019) nonché, a maggior ragione, di quelli versati in favore del coniuge beneficiario. 
Ne consegue che i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento, dovuti dal coniuge in favore dell'interessato o dei figli conviventi, devono essere computati ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio purché effettivamente percepiti; nel caso in cui, invece, le somme dovute a titolo di mantenimento non siano state corrisposte, non possono essere computate in quanto reddito non effettivamente percepito.  4. Alla luce dei principi enunciati, l'opposizione deve essere accolta. 
Si premette che il giudizio di divorzio contenzioso in relazione al quale la ### è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è iniziato con ricorso depositato in data ### e si è concluso con sentenza depositata in data ###. 
Per tabulas risulta che: a) dalle certificazioni ai fini ### dell'### delle ### si evince che l'interessata ed i componenti del suo nucleo familiare ( composto dai figli, tutti minorenni all'inizio del giudizio e due di essi, divenuti maggiorenni nel corso dello stesso) non hanno prodotto, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, ovvero tra l'inizio e la fine del giudizio divorzile, alcun reddito imponibile (cfr allegati 11,12,12 ricorso); b) dalle certificazioni ### si evince che la stessa, nella qualità di capo-famiglia del suo nucleo familiare, ha dichiarato: per l'anno 2018: ### € 689,19; ISR € 2687,85; ISE € 2687,85; per l'anno 2019: ### € 933,87; ISR € 3455,30; ISE € 3455,30; per l'anno 2020: ### € 1131,82; ISR € 4187,73; ISE € 4187,73; per l'anno 2021: ### € 2881,16; ### 11236,54; ISE € 11236,54; per gli anni 2022 e 2023: ### € 3507,44; ISR 11223,80; ISE € 11223.80 (cfr allegati da 16 a 20 al ricorso); c) dalle certificazioni relative al reddito di cittadinanza percepito, ivi inclusi i bonus una tantum, si evince che la stessa ha complessivamente riscosso: nel 2019 ( dal mese di aprile al mese di dicembre),circa € 8.200,00; nel 2020, per l'intero anno, circa € 10.300,00; nel 2021, per l'intero anno, circa € 11.307,22 (non risultando percepito il rateo di giugno); nel 2022, per l'intero anno, circa € 11.456,48, (cfr allegato da 21 a 24 al ricorso).
Non sommandosi a tali importi la somma di euro 600, mensili (pari a 7.200,00 annui), dovuta annualmente dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento, è evidente che non risulta superato il limite fissato dall'art.76 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di euro 11.493,82 (fissato con d.m. 16-1-2018 per il periodo in esame) e successivamente pari a 11.746,68 euro per l'anno 2022 (fissato con D.M. 23 luglio 2020). 
La predetta somma (prevista a titolo mantenimento minori) non va sommata in quanto non effettivamente percepita, come comprovato dalle denunce sporte in sede penale dalla ### nei confronti del coniuge per il reato di cui all'art. 570 c.p., dalle quali è anche scaturita una sentenza di condanna (cfr allegato 27 al ricorso denunzia in sede penale per reato di cui all'art. 570 c.p., e successivi documenti depositati in data ###, relativi al procedimento penale n. 8656/2015 ### della Repubblica c/o il Tribunale di ### contro ### per mancato versamento assegno di mantenimento, conclusosi con sentenza n. 1395/2020 del Tribunale di ### depositata il ###, di condanna del sig. ### irrevocabile dal 01/02/2021 ). 
Pertanto, previo annullamento del decreto di revoca dell'ammissione dell'interessata al patrocinio a spese dello Stato, deve essere accolta la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal difensore. 
Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre tener presente che l'art. 82, co. 1, d.P.R. n. 115 del 30.5.2002 ha individuato nei valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari e diritti (tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa), da intendersi ora riferito al valore medio di liquidazione secondo i parametri di riferimento introdotti dal d.m. 20.7.2012, n. 140 (in attuazione dell'art. 9 d.l. 24.1.2012, n.1, conv. con modificaz. in l. 24.3.2012, n. 27), come modificato dal d.m. n. 55/2014 e dal d.m. 147/2022, il limite massimo entro il quale vanno liquidati dall'autorità giudiziaria il compenso e le spese spettanti al difensore e che gli artt. 130 e 141 dello stesso decreto hanno reso obbligatoria la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore (cfr. Corte costituzionale, 29 luglio 2005, n. 350, e Corte costituzionale, 18 maggio 2006, n. 201, Corte Costituzionale, ordinanza N. 270 del 28 novembre 2012 nel senso che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari); e che, per quanto concerne le controversie in materia di separazione e di divorzio, vanno applicati i valori contemplati per le cause di valore indeterminabile, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse (Cassazione civile, sez. II, n.610/1999), e che per la controversia di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa (art. 5, co. 3). 
Nella fattispecie, tenuto conto di quanto previsto nei parametri ministeriali di cui al d.m.  55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), e considerato il valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), la nota spese, il pregio dell'attività prestata, la natura e la difficoltà dell'affare, i risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché la natura contumaciale della causa, devono essere riconosciute le seguenti somme (corrispondenti all'importo minimo previsto per le attività espletate nel giudizio, considerato che in materia di patrocinio a spese dello stato i medi corrispondono ai massimi): euro 850,50 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 1.452,50 per fase decisionale per complessivi euro 3.808,00 da dimidiare ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, con riconoscimento di un importo complessivo pari ad euro 1.904,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute ### sulla scorta di quanto illustrato, deve essere liquidata, in favore del difensore, la complessiva somma di euro 2.189,60, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute.  3. Le spese di lite, vanno compensate nella misura del 50% tenuto conto della ragioni della decisione, (il mancato versamento dell'assegno di mantenimento incidente ai fini della determinazione dei redditi è stato accertato solo nella presente sede) nonché della contumacia del resistente Ministero, che non ha inteso contestare l'opposizione e del parziale accoglimento in punto di quantum debeatur, e per il restante 50% seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo, (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: valori minimi), tenuto conto del pregio delle difese, della semplicità delle questioni della natura della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della contumacia del Ministero.  P.Q.M.  Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti del ###, in persona del ### p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie la domanda e per l'effetto, annulla il decreto di revoca dell'ammissione di ### al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile avente ad oggetto divorzio contenzioso iscritto al n. 5460/2018 del ### del Tribunale di ### e definito con sentenza pubblicata in data ###; B) liquida ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del ### sulle ### di Giustizia all'Avv.  ### per l'opera prestata nel detto giudizio la somma complessiva di euro 2.189,60 oltre IVA e CPA come per legge da documentarsi con fattura e ritenuta fiscale come per legge; C) dispone che il pagamento sia imputato al capitolo di bilancio 1360 del Ministero della Giustizia; D) compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna il ###, in persona del ### p.t., al pagamento del restante 50% delle spese di lite in favore di ### e ### che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 639,00 per compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.  ### 28.11.2025 

Il giudice
monocratico dott. ssa


causa n. 630/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Barbato Maria Rosaria

M
4

Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 91/2025 del 06-02-2025

... 4. La ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di ### assunta nella riunione del 30.10.2023. La ricorrente, nel corso del 2023, percepiva un reddito imponibile di € 15.033, superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che, essendosi la causa integralmente svolta negli anni 2023/2025, deve provvedersi alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. 5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'esigua attività svolta. P.Q.M. Il Tribunale di #### e ### pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : 1) dispone l'affidamento esclusivo di ### alla madre, con collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISTOIA ### e Persone Il Tribunale di Pistoia, ### e ### riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) ### - Presidente 2) ### - Giudice 3) ### - Giudice rel.   ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2530/2023, vertente TRA ### nata a ### di #### il ### e residente ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso lo studio della quale elegge domicilio in ### alla via dei ### n. 37; Ricorrente E ### nato in ### (ex ### il ### e residente ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso lo studio della quale elegge domicilio in ### con #### alla via #### n. 8; Resistente RAGIONI di ### e di ### della DECISIONE 1. Con ricorso, depositato in data ###, ### premetteva di avere intrattenuto una relazione con ### dalla quale nasceva il figlio ### (nato il ###). 
La ricorrente deduceva che la relazione iniziava nel 2012, ma si era, nel tempo deteriorata, tanto che, quando nasceva il figlio, nel 2016, il padre si rifiutava di riconoscerlo; il resistente manifestava, quindi, disinteresse verso il figlio, e faceva, peraltro, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che la ricorrente, nel maggio/giugno 2018, decideva definitivamente di interrompere la relazione. 
La ricorrente, nel periodo 2018/2021, si trasferiva più volte, tra il nord ### e la ### continuando a provvedere da sola a tutte le necessità del figlio, sino a che, nel novembre 2021, si trasferiva nuovamente a ### presso la famiglia del resistente; la situazione presto diveniva intollerabile a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, e a causa delle aggressioni verbali che lo stesso e sua madre perpetravano ai suoi danni; così, nel giugno 2022, decideva di trasferirsi unitamente al figlio a ### prima ospite di un'amica e poi in una casa in locazione; a ### la ricorrente reperiva anche attività lavorativa presso la ### con contratto di lavoro part time, stipulato il ### e rinnovato fino al 28.1.2024. 
Nel febbraio 2023, le veniva notificato ricorso ex art. 250 e 337 bis, con il quale il sig. ### adiva il Tribunale di Como al fine di essere autorizzato al riconoscimento del figlio e affinché fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso il padre. La resistente si costituiva in giudizio eccependo la incompetenza per territorio del Tribunale di Como, e, dopo essersi impegnate le parti a procedere al riconoscimento di ### da parte del padre, il Tribunale di Como, con decreto del 12.5.2023, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di ### il resistente, però, non riassumeva il giudizio, né assumeva iniziative per incontrare il figlio. 
La ricorrente, stante l'indifferenza dimostrata dal padre verso il figlio, richiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con collocamento dello stesso presso di sé; richiedeva, poi, che i rapporti padre/figlio fossero disciplinati previo svolgimento di percorsi di supporto in collaborazione con il servizio sociale, visto che il padre non era mai stato solo col figlio. 
La ricorrente deduceva di avere stipendio mensile di € 1.200 circa e di corrispondere € 250 a titolo di locazione; richiedeva disporsi a carico del padre contributo di mantenimento pari ad € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. 
Pertanto, la ricorrente concludeva così : 1. Affidare il minore ### in via esclusiva alla madre sig.ra ### con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre; 2. Disporre che i tempi di permanenza del minore ### con il sig.  ### siano assunti previo svolgimento di un percorso di supporto e di valutazione della figura paterna, da effettuarsi in collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente; 3. Disporre a carico del sig. ### a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra ### la somma di € 400,00 mensili, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta adeguata dal Tribunale, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre; 4. Disporre altresì a carico del sig. ### l'obbligo di rimborsare dalla sig.ra ### il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, come individuate dal ### di ### per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche in essere presso il Tribunale di ### con obbligo di rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione; 5. Disporre che gli assegni unici ed universali (### siano percepiti nella intera misura del 100% dalla sig.ra ### quale genitore affidatario in via esclusiva del minore. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### il quale contestava la ricostruzione dei fatti fornita da controparte, evidenziando che era stata la famiglia della ricorrente a comunicargli che il bimbo sarebbe stato riconosciuto solo dalla madre, e che egli, in buona fede, confidava che ciò non avrebbe pregiudicato il proprio ruolo paterno. Contestava di non essersi mai interessato al figlio, avendo, anzi, contribuito al suo sostentamento nel corso del tempo. 
La ricorrente, nel 2021, si trasferiva a ### e iscriveva il bimbo alla scuola materna, con retta pagata dalla nonna paterna, e, poi, alla scuola primaria; improvvisamente, il ###, partiva insieme al figlio, e da allora il resistente non riusciva più a vedere quest'ultimo, né a sentirlo senza le interferenze materne. 
Il resistente si rivolgeva, poi, ad un legale, e comprendeva le implicazioni del mancato riconoscimento; procedeva, così, al giudizio dinanzi al Tribunale di Como, cui conseguiva il riconoscimento da parte sua del figlio il ###. 
Il resistente richiedeva che, provvisoriamente, il minore fosse affidato ai ### Deduceva di essere in attesa di iniziare nuovo lavoro presso supermercato ### di ### con stipendio mensile di € 1.500, e deduceva di vivere in appartamento in locazione con madre e zio. 
Pertanto, il resistente concludeva così : AFFIDARE il minore ### all'Ente territorialmente competente, con collocazione presso la ### incaricando i servizi sociali di proseguire gli approfondimenti sulle capacità genitoriali, e, nel mentre, individuare tempi e modalità idonei alla ripresa dei rapporti ### DISPORRE a carico del #### l'obbligo di corrispondere alla ###ra ### la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di ### fino a che il ### resterà collocato presso la stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di ### con rinuncia del #### alla propria quota del 50% di assegno unico e universale; ### ADOTTARE, all'esito delle indagini circa la capacità genitoriale delle ### ogni opportuna decisione in merito all'affidamento e al collocamento del ### nonché al conseguente diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario, mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali. 
Le parti, in data ###, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza resa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti. 
Disposto monitoraggio dei ### ed eseguite indagini di ### la causa giungeva all'udienza del 28.1.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.  2. La ricorrente richiede l'affidamento esclusivo del figlio minore, mentre il resistente richiede che lo stesso sia affidato al ### Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori; difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. 
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ., 18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587). 
Nel caso di specie, il Tribunale, vista l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio dal giugno 2022, disponeva, con provvedimento del 19.3.2024, un percorso di incontri protetti finalizzato al riavvicinamento del minore al padre, e invitava quest'ultimo a svolgere una valutazione presso il ### competente, viste le allegazioni in atti di una sua possibile dipendenza da alcol e sostanze. 
All'esito di tale provvedimento, il ### di ### con relazione del 12.9.2024, informava il Tribunale che il padre non aveva mai preso contatti con il ### per avviare gli incontri protetti; il ### competente relazionava che il sig. ### risultava, all'esame del capello, positivo alla cocaina, e che questi saltava gli ulteriori esami, senza risultare ulteriormente reperibile, concludendo per un disturbo da uso da cocaina. 
Ebbene, il disinteresse mostrato dal padre alla ripresa dei rapporti con il figlio, (che, ad oggi, non vede da circa due anni e mezzo), l'indifferenza manifestata rispetto ai percorsi necessari per recuperare la propria capacità genitoriale, oltre che il disturbo da uso di sostanze stupefacenti certificato dal ### rendono manifesta l'inidoneità genitoriale del resistente. 
Viceversa, la ricorrente risulta essere l'unico genitore che si è, nel corso degli anni, attivamente occupato del figlio minore, stabilendosi, da ultimo, a ### ove il nucleo sta vivendo una complessiva situazione di stabilità. 
Ne consegue che deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei. La madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale. 
Gli incontri padre/figlio devono essere sospesi e gli stessi potranno riprendere esclusivamente in modalità protetta ed esclusivamente all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al ### Inoltre, prima di avviare gli incontri protetti dovrà essere eseguita una valutazione psicologica del minore, finalizzata a supportarlo e a verificare la sua effettiva disponibilità allo svolgimento degli incontri.  ### manterrà un monitoraggio sul nucleo familiare, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare, sino a quando ciò sarà ritenuto necessario dal ### operante.  3. La ricorrente domanda contributo di mantenimento in proprio favore pari ad € 400 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere l'importo di € 250 mensili. 
La ricorrente svolge attività lavorativa presso un supermercato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) ed ha dichiarato di percepire stipendio di circa € 1.000/€ 1.100 mensili, somma che trova corrispondenza nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, dalla quale risulta un reddito imponibile di € 15.033 annui che, al netto delle imposte, corrispondono a circa € 1.000 mensili. 
La ricorrente è, poi, onerata del pagamento del canone di locazione, per € 250 mensili (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). 
Il resistente, come risultato dalle indagini di ### in atti, è dipendente di un supermercato, con contratto del 15.4.2024 in scadenza al 15.4.2025, dietro retribuzione annua di € 19.403. 
Il resistente è onerato del pagamento di canone di locazione per € 450 mensili (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa), peso che, però, ripartisce con la propria famiglia convivente. 
Tenuto conto della circostanza che il minore è ad integrale carico della madre, e visti i redditi del resistente, si ritiene di porre a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili. 
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da ### del Tribunale di ### con la precisazione che, visto il disinteresse paterno e l'affidamento super esclusivo alla madre, la madre non ha necessità del previo consenso del padre per sostenere le spese straordinarie.  ### unico sarà percepito integralmente dalla madre, visto il collocamento esclusivo del figlio presso di lei.  4. La ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di ### assunta nella riunione del 30.10.2023. La ricorrente, nel corso del 2023, percepiva un reddito imponibile di € 15.033, superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che, essendosi la causa integralmente svolta negli anni 2023/2025, deve provvedersi alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.  5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'esigua attività svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### e ### pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : 1) dispone l'affidamento esclusivo di ### alla madre, con collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale; 2) dispone che gli incontri padre/figlio avverranno esclusivamente in modalità protetta, previa richiesta del padre, e solo all'esito di espletamento positivo da parte del resistente di un percorso di recupero della genitorialità e di un percorso di valutazione al ### 3) dispone l'obbligo di ### di versare a ### a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300, oltre rivalutazione ### con decorrenza dalla data della domanda; 4) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore; 5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da ### 6) revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di ### 7) condanna ### alla refusione delle spese di lite in favore di ### liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Si comunichi ai ### di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28.1.2025.  

Il Giudice
rel. ### n. 2530/2023


causa n. 2530/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Billet Stefano, Latour Nicola

M
15

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19347/2022 del 16-06-2022

... opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 al provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato riconosciuta in favore di ### in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'### “### Mission”, in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità della ricorrente; − il Tribunale di ### dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione per essere, il decreto di revoca, impugnabile solamente con ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'### finanziaria, ovvero mediante ricorso al Presidente dell'### di merito al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di revoca; − in subordine, il provvedimento del Tribunale evidenziò come l'intervento da parte di ### fosse avvenuto in proprio e non nella qualità di legale rappresentante dell'### “### Mission”, con consequenziale rigetto del ricorso in opposizione per superamento dei limiti reddituali; − avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi. − l'### delle ### non ha svolto attività difensiva; Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perchè notificato all'### dello Stato (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ### Dott. ### - ### - Dott. ### - #### - Ud. 27/05/2022 - ###. ### - ### - R.G.N. 22269/2017 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ### sul ricorso 22269-2017 proposto da: ### in qualità di presidente di “### MISSION” A.s.d., elett ivamente domiciliat ###, presso lo studio dell 'Avv. ### rappresentata e difes a dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### 1, elettivamente domiciliata in ####. 12, presso l' ###, c he la rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto de l TRIBUNALE di ### depositato il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal ###ssa ### Presidente: #### pubblicazione: 16/06/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 3 Rilevato che: − il giudizio trae origine dall' opposizione ex art. 170 D.P.R.  115/2002 al provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato riconosciuta in favore di ### in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'### “### Mission”, in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità della ricorrente; − il Tribunale di ### dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione per essere, il decreto di revoca, impugnabile solamente con ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'### finanziaria, ovvero mediante ricorso al Presidente dell'### di merito al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di revoca; − in subordine, il provvedimento del Tribunale evidenziò come l'intervento da parte di ### fosse avvenuto in proprio e non nella qualità di legale rappresentante dell'### “### Mission”, con consequenziale rigetto del ricorso in opposizione per superamento dei limiti reddituali; − avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi.  − l'### delle ### non ha svolto attività difensiva; Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perchè notificato all'### dello Stato anziché all'### dello Stato (Cass. Sez. U, n.608 /###ass. 27 aprile 2011 n.9411 e Cass. 4 ottobre 2013 22767); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all'### delle ### presso l'Avvocatura Generale Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 3 dello Stato entro il termine di s essanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M.  dichiara la nullità della n otific a del ricorso e ne dispone la rinnovazione della notifica nei confr onti dell' Avvocatur a ### dello Stato nel termine di giorni se ssanta dalla comunicazione della presente ordinanza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Suprema Corte di Cassazione in data 27 maggio 2022.   ### registro generale 22269/2017 ### sezionale 1188/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 22269/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Neri Valeria

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