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n. RG 1631/2023 TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel giudizio iscritto al n. R.G. 1631/2023, vertente TRA ### di ### n.30/2022, dichiarato con sentenza n. 30/2022 del Tribunale di Nola (c.f.: ###), in persona del ### dott.ssa ### (c.f.: ###) con studio in ####, alla via ### 78 , rappresentato e difeso, giusta decreto autorizzativo del G. D. del Tribunale di Nola, ### dott. G. ### del 30/11/2022 con contestuale ammissione del ### al patrocinio a spese dello stato, dall'avvocato ### del ### di Napoli (c.f.: ###) - difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica pec: ### e al telefax n. 081/2311906 - ed elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'avv. ### in ### (NA, alla via ### n.71 #### (CF: ###), nato a ### il ###, n.q. di titolare della ditta ### di ### R. (P.Iva ###), fallita con provv. Tribunale di Nola n. 30/2022, rapp.to e difeso dall'Avv. ### (###) presso il cui studio elett.te domicilia in #### alla ### n. 60 in virtù di procura alle liti in calce (Per le comunicazioni di cancelleria #### email pec ###) ###' ### (CF: ###), nato a ### di #### il ### e residente in ### alla via ### 39, e il sig. ### (CF. ###), nato a ### di #### il ###, rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (CF: ###) e dall'avv. ### (###) presso il cui studio elett.te domicilia in #### alla #### isola C/2 in virtù di procura alle liti in calce (Per le comunicazioni di cancelleria #### email pec ### e ###) CONVENUTI MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento ### di ### n.30/2022 ha convenuto in giudizio il fallito ### titolare della ditta ### di ### nonché i suoi figli, ### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande proposte dalla ### così provvedere: - accertare e dichiarare che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### è atto nullo, ovvero un atto simulato e quindi nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., avendo in realtà la parti voluto compiere e compiuto non un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o comunque un atto a titolo gratuito pertanto inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art.163 CCII (già art.64 L.F.); - in via gradata, sussistendone i presupposti, in accoglimento della domanda del ### accertare e dichiarare ex art.524 c.c., o gradatamente ex art.2901 c.c., che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875 con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### deceduto il ### in ### è revocato o comunque inefficace nei confronti del ### che potrà accettare l'eredità al posto del rinunciante quindi acquisire alla massa fallimentare le quote di 2/9 di proprietà indivisa rispettivamente di: - immobile sito in ####, via delle antiche querce 8, immobile distinto nel ### dei ### del Comune di ####, sezione urbana, al foglio 11, particella 1389, sub.4, cat.###, cl.4, r.c. €.475,14; - - immobile sito in ####, via ### 37, immobile distinto nel ### dei ### del Comune di ####, sezione urbana, al foglio 02, particella 821, sub.14, cat.###, cl.6, r.c. €.587,47 e soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito della massa creditoria”.
Il fallimento attore è giunto alle suesposte conclusioni evidenziando come: 1) l'atto di rinuncia all'eredità con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### con conseguente subingresso nella successione, per rappresentazione, dei di lui figli, ### e ### è un atto simulato e quindi nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., avendo in realtà le parti voluto compiere e compiuto non un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o, comunque, un atto a titolo gratuito, inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art.163 CCII; 2) in subordine, laddove non ritenuto simulato, l'atto di rinuncia all'eredità in favore dei figli sarebbe comunque impugnabile ex art. 524 c.c. perché lesivo dei diritti dei creditori o, comunque, revocabile ex art.2901 c.c. ed inefficace nei confronti del ### Si sono costituiti, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, sia ### che i figli ### ed ### eccependo: 1) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 3 e 164 quarto comma c.p.c. per genericità e indeterminatezza delle domande proposte; 2) l'improcedibilità per genericità della domanda; 3) l'infondatezza della domanda di simulazione ex art. 1414 c.c., non configurabile in caso di atto di rinuncia all'eredità, trattandosi di atto unilaterale non recettizio che sfugge alla disciplina della simulazione; 4) l'infondatezza ed inammissibilità dell'azione ex art. 524 e dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. alla luce della mancanza di prova della titolarità dei beni in capo al de cuius, dell'omessa allegazione e dimostrazione dell'eventus damni, della carenza del consilium fraudis e della scientia damni, nonché dell'assenza di partecipatio fraudis.
Hanno concluso chiedendo al Tribunale adito: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n.° 3 e 164 quarto comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento; nel merito, di accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1414 cc, dall'art 524cc e dall'art. 2901 cc e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da parte attrice.
Precisate le domande e articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire l'asse ereditario di ### alla data dell'apertura della successione e determinare le quote di proprietà degli immobili caduti in successione e la titolarità delle stesse sia al momento dell'apertura della successione sia all'attualità, determinandone contestualmente il valore di mercato.
Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni come da atti e verbali di causa, il giudice istruttore, ritenuta la procedura matura per la decisione, ha riservato la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda sollevata dai convenuti.
Come noto, secondo l'orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013; cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019 che si esprime nei seguenti termini: "In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.").
Ciò premesso, considerato che il ### attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità. 3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito evidenziati. 3.1 La domanda principale proposta dalla curatela al fine di accertare e dichiarare che l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### è atto simulato e, quindi, nullo ai sensi dell'art.1414 c.c., non avendo le parti voluto porre in essere un atto unilaterale di rinuncia all'eredità ma un atto di donazione o, comunque, un atto a titolo gratuito, inefficace per legge nei confronti della massa fallimentare ai sensi dell'art. 64 L.F., va rigettata.
La rinuncia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale non recettizio che non richiede l'accordo di altre parti per produrre effetti, essendo sufficiente la dichiarazione del chiamato all'eredità (fatta davanti a notaio o al cancelliere del Tribunale). A causa della sua natura unilaterale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la rinuncia all'eredità non può essere oggetto di un'azione di simulazione in senso stretto (art. 1414 c.c.), poiché manca l'accordo simulatorio bilaterale tipico dei contratti simulati.
Come evidenziato di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio che, per sua natura, non si presta a forme di simulazione, mancando la possibilità stessa di un accordo tra dichiarante e destinatario.
Il creditore del chiamato che ritenga di subire pregiudizio dalla rinuncia può, però, far valere la propria posizione mediante l'impugnazione prevista dall'art. 524 c.c.: tale rimedio consente di ottenere la declaratoria di inefficacia della rinuncia limitatamente ai creditori, permettendo loro di soddisfarsi sui beni ereditari. Una volta esaurite le ragioni creditorie, la rinuncia riacquista i suoi effetti: il chiamato non diviene erede, così come non lo diventa il creditore che abbia promosso l'impugnazione. ### residuo non torna al rinunciante, ma si consolida in capo al successivo chiamato che abbia accettato l'eredità. Neppure un accordo interno tra il rinunciante e i chiamati per rappresentazione, volto a modulare gli effetti della rinuncia, incide sulla posizione dei creditori, i quali conservano sempre la possibilità di chiederne l'inefficacia ai sensi dell'art. 524 Al di fuori della tutela collegata ai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore resta del tutto estraneo sia alla delazione del rinunciante sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può esigere che il debitore assuma la qualità di erede in sostituzione dei successivi chiamati, potendo soltanto ottenere la temporanea strumentalizzazione dell'eredità ai fini della soddisfazione del credito (cfr. in tal senso Cass. 24524/2021 che si è espressa nei seguenti termini: “La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo fra dichiarante e destinatario (Cass. n. 4162/2015; n. 1474/1969; n. 1026/1967; 970/1967)…omissis… ### chiarito da questa Corte nel precedente ampiamente richiamato nella sentenza impugnata (Cass. n. 4162/2015), il creditore del chiamato, in ipotesi pregiudicato dalla rinuncia, ha a disposizione un apposito strumento di tutela, costituito dalla impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. ### della rinuncia, prevista da tale norma, è volta a far dichiarare l'inefficacia della stessa rinuncia nei confronti dei creditori al solo fine di consentire a costoro di agire sul patrimonio ereditario. Soddisfatte le ragioni dei creditori, la rinuncia del chiamato conserva la sua efficacia: egli non diventa erede, così come non diventa erede il creditore che si avvalga del rimedio.
Ciò che sopravanza le ragioni del creditore non va all'autore della rinunzia, ma è acquisito dal chiamato successivo al rinunciante che ha accettato l'eredità successivamente alla rinuncia stessa. Il creditore del chiamato non è neanche pregiudicato dall'eventuale accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia (cfr. Cass. n. 1476/1971). Egli avrebbe pur sempre il diritto di fare accertare, ex art. 524 c.c., l'inefficacia della rinuncia nei suoi confronti.…omissis… ###infuori della tutela offerta dai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore è estraneo sia alla delazione del rinunciante, sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può pretendere, oltre l'acquisizione dell'eredità nella sfera del rinunciante in funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, che il debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati in ordine successivo”).
Alla luce dell'evidenziata natura di negozio unilaterale non recettizio, la domanda principale di simulazione dell'atto di rinuncia all'eredità va rigettata. 3.2 Va, di contro, accolta la domanda subordinata proposta ex art. 524 Giova porre preliminarmente in rilievo come il curatore fallimentare sia legittimato ad impugnare la rinuncia all'eredità compiuta dal fallito mediante ricorso allo strumento specificamente previsto dall'art. 524 ### disciplinata dall'art. 524 c.c. si configura come una tutela peculiare, distinta dall'azione revocatoria ordinaria benché accomunata alla medesima finalità conservativa della garanzia patrimoniale.
Diversamente dalla revocatoria, l'impugnazione della rinunzia da parte del curatore ad un'eredità di cui all'art. 524 c.c. non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioè un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello d'impedirne l'ingresso.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che l'azione promossa dal creditore del chiamato rinunciante si distingue nettamente dall'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., poiché non è diretta a far confluire nel patrimonio del chiamato i beni oggetto della delazione ereditaria. Essa si differenzia, altresì, dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non richiedendo la dimostrazione della frode del rinunciante, ma unicamente la insufficienza del suo residuo patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.
Nondimeno, sul piano degli effetti, tale rimedio finisce per produrre risultati analoghi a quelli dell'azione revocatoria, consentendo ai creditori del chiamato che abbia omesso l'accettazione — e, nella specie, alla curatela fallimentare — di far valere le proprie ragioni sui beni rifluiti agli altri eredi.
In tal modo, l'effetto della rinuncia viene reso inefficace nei confronti del creditore del chiamato, permettendo l'aggressione esecutiva dei beni come se la rinuncia non fosse stata posta in essere. ### non comporta l'invalidazione della rinuncia né attribuisce al fallito la qualità di erede: la rinuncia rimane valida e ferma nei suoi effetti.
Il curatore agisce in nome e per conto della massa dei creditori del fallito al fine non di annullare la rinuncia all'eredità (che rimane valida), né di far acquisire la qualità di erede al fallito: il fine ultimo è quello di consentire ai creditori (tramite il curatore) di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, ma solo ed esclusivamente con l'obiettivo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Perché l'azione possa essere validamente esercitata, devono sussistere crediti insoddisfatti nei confronti del fallito e la rinuncia deve avere arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, pregiudizio che emerge quando il patrimonio del debitore risulti insufficiente a far fronte alle obbligazioni.
In ambito fallimentare, la giurisprudenza riconosce normalmente una presunzione di danno o, quantomeno, ammette una prova attenuata, posto che l'insolvenza del debitore è già stata accertata.
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta, nell'ambito dei presupposti di applicazione dell'art. 524 c.c., affermando che il requisito del danno ai creditori, derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva da parte del debitore, si ha come presunto nel caso di dichiarazione di fallimento dello stesso, legittimando, quindi, i creditori ad agire, ex art. 524 c.c., attraverso l'accettazione “surrogata” dell'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante. ### la Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di fallimento costituirebbe di per sè un elemento tale da far ritenere altamente probabile e verosimile che il patrimonio del debitore, accertato lo stato d'insolvenza, sia insufficiente a soddisfare tutte le pretese creditorie, configurandosi, perciò, la rinuncia ad un'eredità attiva, da parte del debitore, come un atto in danno ai creditori, che vedrebbero vanificata la possibilità di incrementare l'attivo su cui potersi soddisfare (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 29-04-2016, n. 8519; cfr. in tal senso anche Corte d'appello civile ### sentenza n. 1517 del 5 settembre 2025: “In tema di rinuncia all'eredità pregiudizievole per i creditori ex art. 524 c.c., la dichiarazione di fallimento del rinunciante costituisce elemento da cui presumere che il patrimonio del debitore, dato l'accertato stato di insolvenza, non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, rendendo altamente verosimile il danno ai creditori derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva. Una volta dimostrata dal creditore l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni creditorie, grava sul rinunciante l'onere di provare che il proprio patrimonio personale, nonostante la rinuncia, sia comunque capiente e idoneo a soddisfare i diritti di credito. Tale prova non può risolversi in una mera elencazione dei cespiti disponibili, ma richiede la dimostrazione concreta dell'idoneità delle risorse patrimoniali al soddisfacimento dello stato passivo, tenuto conto dello stato di insolvenza accertato con la sentenza dichiarativa di fallimento”; cfr. anche Tribunale civile ### sentenza n. 4166 del 30 dicembre 2024: “###azione di impugnazione della rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c., l'unico presupposto oggettivo richiesto è che la rinuncia da parte del debitore rappresenti un pregiudizio prevedibile per i creditori, verificabile quando il patrimonio personale del debitore non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie e l'eredità presenti un attivo. È sufficiente che il danno sia sicuramente prevedibile al momento della proposizione dell'azione, ricorrendo fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare i creditori. Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, una volta che il creditore abbia dimostrato l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le proprie ragioni creditorie, è onere del debitore rinunciante dimostrare che il proprio patrimonio personale, nonostante la rinuncia, sia comunque in grado di soddisfare il diritto di credito vantato. La dichiarazione di fallimento del debitore costituisce elemento idoneo a far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del medesimo non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori”).
Diversamente da quanto previsto per l'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la dimostrazione dell'intento fraudolento del debitore: la rinuncia è impugnabile anche se compiuta in totale assenza di frode (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 2394/1974: “Per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata; né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere per i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori”).
In definitiva, l'art. 524 c.c. offre al curatore un rimedio mirato ed efficace per recuperare alla garanzia patrimoniale dei creditori i beni ereditari che il fallito abbia sottratto con la sua rinuncia, assicurando così un più pieno soddisfacimento della massa concorsuale, sulla base della verifica di ricorrenza di due condizioni oggettive: ### la rinuncia all'eredità da parte del debitore; ### l'insufficienza del patrimonio residuo del rinunciante a soddisfare le pretese creditorie.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultano pienamente sussistenti e adeguatamente dimostrate.
Anzitutto, la legittimazione del ### quale creditore del rinunciante, ### trova solido fondamento nella sentenza dichiarativa di fallimento e nello stato passivo reso esecutivo, dal quale emerge che la debitoria complessiva di ### titolare della impresa individuale ### quale cristallizzata nello stato passivo reso esecutivo, ammonta ad euro 200.825,37 ( documentazione allegata dal fallimento attore).
Vale, altresì, il caso di evidenziare - come debitamente dedotto e provato dal ### attore - che le fatture e i documenti di trasporto insoluti richiamati nella sentenza dichiarativa di fallimento e posti a base del decreto ingiuntivo n. 8282/2021 del Tribunale di Milano, ottenuto da ### s.r.l. e non opposto, sono tutti anteriori all'atto di rinuncia del 2 ottobre 2020 (cfr. documentazione allegata dal fallimento attore). Non può pertanto ritenersi, con plausibile fondamento, che il debitore ignorasse di avere maturato una rilevante esposizione debitoria (pari ad euro 61.976,85 verso la sola ### s.r.l.) né che, nella sua qualità di imprenditore, non prevedesse l'attivazione delle iniziative giudiziarie necessarie al recupero del credito.
La rinuncia all'eredità da parte del fallito è provata mediante atto pubblico (cfr. documentazione allegata dal fallimento attore).
La carenza o, meglio, l'inesistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili a soddisfacimento della massa è confermata dalla documentazione prodotta dalla curatela, ivi comprese le risultanze catastali dell'### delle ### nonché dagli esiti negativi delle procedure esecutive individuali promosse da diversi creditori.
In ogni caso, come sopra posto in rilievo, la stessa dichiarazione di fallimento costituisce elemento sintomatico dell'incapienza del patrimonio del debitore, atteso che l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza implica, di per sé, l'insufficienza dell'attivo a soddisfare l'insieme delle ragioni creditorie.
Ne discende che la rinuncia, concernente un'eredità attiva, integra un atto pregiudizievole per i creditori, in quanto idoneo a sottrarre beni suscettibili di incrementare la massa attiva.
Deve dunque ritenersi incontrovertibilmente provata l'inesistenza di beni utilmente aggredibili di proprietà di ### e, conseguentemente, il pregiudizio arrecato dall'atto di rinuncia alle legittime pretese creditorie della procedura.
Per tutte le ragioni esposte, accertati e provati i presupposti richiesti dall'art. 524 c.c., l'atto di rinuncia all'eredità reso da ### in data 2 ottobre 2020 dinanzi al notaio ### rep. 3394 - racc. 2875, deve essere revocato ai sensi dell'art. 524 c.c. e dichiarato inopponibile, o comunque inefficace, nei confronti della curatela attrice, la quale dovrà essere autorizzata ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale ( Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili i parametri per i procedimenti di valore indeterminabile complessità bassa del DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio - studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del 2002; 3) viene riconosciuto un aumento del 20% per l'assistenza di un unico soggetto (il ### vittorioso) contro più soggetti (i convenuti) aventi medesima posizione processuale (art. 4, comma 2); 4) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido. PQM Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ### del ### di ### n.30/2022 così provvede: 1) Rigetta la domanda principale di accertamento della simulazione della rinuncia all'eredità di ### 2) Accoglie la domanda subordinata ex art. 524 c.c. e revoca l'atto di rinuncia all'eredità per notar ### di ### del 02/10/2020, repertorio n.3344, raccolta n.2875, con il quale ### ha rinunciato all'eredità di ### per l'effetto, autorizza il ### di ### n.30/2022, in persona del ### fallimentare, ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti accertati in sede concorsuale; 3) condanna i convenuti #### e ### in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'### che si liquidano in € 4.569,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge; 4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido. 5) Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Nola, 05-12-2025 Il giudice
dott. ssa ###
causa n. 1631/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Napolitano Rosa