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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6168/2022 del 24-02-2022

... 2009; la Corte di ### aveva dichiarato legittima la revoca, da parte della ### della delibera n. 383 del 1994 che ammetteva la retrodatazione dell'iscrizione - e, di conseguenza, della pensione di anzianità temporaneamente liquidata in forza della retrodatazione - con successiva delibera n. 142 del 1998, in virtù del fatto che la "nuova" I. n. 335 del 1995 aveva stabilito l'irricevibilità delle contribuzioni prescritte; alla sentenza era conseguita la revoca della pensione da parte della ### atteso che l'annullamento, per via giudiziaria, dei periodi originariamente accreditati allo ### in forza della retrodatazione, aveva determinato l'insussistenza del requisito minimo di contribuzione in capo allo stesso; nelle more del giudizio, la ### con nota 17 aprile 2000, aveva proposto allo ### di sanare la propria posizione contributiva utilizzando lo strumento, contemplato nella delibera n. 142 del 1998, della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962; ### aveva rifiutato l'offerta, con lettera del 9 maggio 2000, salvo chiedere poi, il 19 giugno 2006, dopo oltre sei anni, la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1626-2016 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### CENTOFANTI; ricorrente principale contro #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 108, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### 23 - controricorrente - ricorrente incidentale - contro ### - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE ### di PERUGIA, depositata il ### R.G.N. 222/2013 + 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal ###.  ### R.G. 1626/2016 ###: il geometra ### aveva instaurato un primo giudizio diretto al riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla ### italiana di ### e ### dei ### (d'ora in avanti ### per gli anni 1960-1965, in base alla delibera n. 383 del 1994 con cui veniva consentita agli inadempienti una via per sanare i loro obblighi contributivi; tale giudizio si era definitivamente concluso con il rigetto della domanda da parte di Cass. n. 25750 del 2009; la Corte di ### aveva dichiarato legittima la revoca, da parte della ### della delibera n. 383 del 1994 che ammetteva la retrodatazione dell'iscrizione - e, di conseguenza, della pensione di anzianità temporaneamente liquidata in forza della retrodatazione - con successiva delibera n. 142 del 1998, in virtù del fatto che la "nuova" I. n. 335 del 1995 aveva stabilito l'irricevibilità delle contribuzioni prescritte; alla sentenza era conseguita la revoca della pensione da parte della ### atteso che l'annullamento, per via giudiziaria, dei periodi originariamente accreditati allo ### in forza della retrodatazione, aveva determinato l'insussistenza del requisito minimo di contribuzione in capo allo stesso; nelle more del giudizio, la ### con nota 17 aprile 2000, aveva proposto allo ### di sanare la propria posizione contributiva utilizzando lo strumento, contemplato nella delibera n. 142 del 1998, della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962; ### aveva rifiutato l'offerta, con lettera del 9 maggio 2000, salvo chiedere poi, il 19 giugno 2006, dopo oltre sei anni, la costituzione della rendita vitalizia, quando ormai la proposta della ### valida fino alla data del 30 giugno 2000, era inutilmente scaduta; contemporaneamente il geometra aveva potuto ottenere, finalmente, la liquidazione della pensione di vecchiaia, essendo nel frattempo maturati i requisiti a prescindere dall'accredito degli anni oggetto della domanda di retrodatazione, rigettata dalla ### avverso il diniego della ### di riconoscere il diritto alla costituzione alla rendita vitalizia a proprio favore previo versamento della corrispondente riserva matematica aveva proposto ricorso ### davanti al Tribunale di Spoleto, il quale aveva accolto la domanda; entrambe le parti avevano appellato la decisione di prime cure: da un lato, la ### chiedendo la ripetizione dei ratei pensionistici erogati al geometra nel periodo luglio 1998 - agosto 2005 e dallo stesso indebitamente percepiti; da un altro lato, il geometra, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica, nonché il risarcimento del danno per le perdite professionali subite a causa della cancellazione dall'albo, avvenuta dopo che la ### lo aveva "illuso" di una disponibilità a erogargli la pensione di anzianità a seguito della retrodatazione; la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del primo giudice ha rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia, sostenendo trattarsi di rimedio applicabile ai soli lavoratori dipendenti; ha ammesso la legittimità dell'estensione volontaria della misura da parte della ### geometri, secondo regole procedurali "disegnate" ad hoc, rilevando tuttavia che, nel caso di specie, esse erano state disattese avendo, lo ### fatto trascorrere inutilmente il termine dell'offerta; la sentenza d'appello ha, poi, confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto quanto alla condanna del geometra a restituire alla ### i ratei della pensione di anzianità 1998 - 2005 indebitamente percepiti, e ha rigettato la domanda risarcitoria, non riscontrando il compimento di nessun illecito da parte della ### ai danni dell'appellante; ha, infine, rigettato l'appello incidentale della ### circa la decorrenza degli interessi, la rivalutazione monetaria e l'inclusione delle ritenute fiscali nelle somme da restituire; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la ### ha opposto difese ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, avverso il quale ### ha depositato tempestivo controricorso.  ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; ### e falsa applicazione dell'art. 416 cod. proc. civ. e degli artt. 1321 e 1324 cod. civ."; sostiene che all'atto della proposizione del ricorso (2006) la delibera a lui nota (n. 142 2 del 1998) non conteneva nessun termine entro il quale avrebbe dovuto accettare fa proposta di costituzione della rendita vitalizia; che solo tardivamente la ### aveva prodotto le ulteriori delibere; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc.  civ., denuncia "### e falsa applicazione degli artt. 1326, 1337, 1338, 1174, 1362, 1364, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1324, 2043 cod. civ. - Omesso esame circa n. 8 fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti"; il motivo contesta l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla nota del 17.04.2000, segnatamente con riguardo alla fissazione del limite temporale; denuncia la sentenza per aver legittimato una sperequazione fra le parti, in violazione dei criteri sull'interpretazione del contratto, non avendo considerato che la perentorietà della validità della proposta entro un termine dato, aveva privato lo ### di una facoltà concessa in via generale a tutti i geometri posti nelle sue condizioni; afferma che egli avrebbe declinato la prima proposta poiché all'epoca percepiva la pensione di anzianità, giusta il riconoscimento giurisdizionale della retrodatazione da parte del Tribunale di Spoleto, ed era comunque impegnato nel giudizio in corso, perciò non poteva fare altro che rifiutarsi di versare la riserva matematica; segue un'altra serie di rilievi formali sulla nota della ### col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "### e falsa applicazione degli artt. 41 c.p., 1218, 1223, 1337, 1338, 2043, 2056 e 1362 c.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti"; il motivo si appunta sul rigetto della domanda risarcitoria, subordinata, di cui si denuncia l'esame frammentario ed estemporaneo da parte del giudice dell'appello, e sulla mancata ricostruzione della globalità della complessa vicenda, la quale sarebbe stata originata dall'illegittimo comportamento della ### (mancato accertamento del nesso causale); il primo motivo è infondato; la sentenza d'appello ha accertato in fatto che con nota del 17.04.2000 la ### comunicò allo ### che la somma da versare a titolo di riserva matematica per l'integrale mantenimento della pensione in godimento era di ### 64.604,496, precisando che la risposta doveva intervenire entro e non oltre il 30 giugno del 2000 (p. 5 sent.); in base a tale accertamento in fatto - che le allegazioni del ricorrente non scalfiscono minimamente - la Corte territoriale ha costruito il proprio iter motivazionale, condotto sulla base dell'assunto che l'art. 13 non è applicabile ai liberi 3 professionisti; che, così come la ### geometri ha volontariamente (e legittimamente) inteso avvantaggiare i propri iscritti prevedendo la possibilità della costituzione della rendita, ben ha potuto fissare anche una scadenza temporale alla facoltà di accettazione di tale proposta, limite disatteso dall'interessato; l'imprescrittibilità del diritto di cui al richiamato art. 13, non preclude, in definitiva, secondo la motivazione della Corte territoriale, che qui si condivide, l'introduzione di un meccanismo su base volontaria atteso che il richiamo, contenuto nella delibera della ### è operato non quanto all'applicabilità alla fattispecie dell'integrale disciplina, ma quanto alle sole modalità di calcolo della riserva matematica, al fine di scongiurare l'eventualità che l'ente previdenziale, in termini statistici, debba sopportate sia pur in minima parte il costo della rendita; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, vanno dichiarati inammissibili; quanto alle censure di violazione di legge, le prospettazioni del ricorrente mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; in particolare nel terzo motivo la sentenza gravata ha negato esplicitamente che siano state compiute illegittimità da parte della ### ma il ricorrente non contesta specificamente tale affermazione; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); quanto alle censure per omesso esame di fatti decisivi, quelli dedotti non concernono certamente "...un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"(### Un. n. 8053 del 2014); le ### di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.  civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il 4 vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» ( ### Un. n. 8053/2014); la formulazione delle doglianze da parte del ricorrente finisce, in definitiva, per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 
Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta "### dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello" sollevata dalla difesa della ### col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce "### degli artt. 112, 414,418 e 345 c.p.c."; il geometra avrebbe allegato un diverso titolo costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla costituzione della rendita vitalizia in luogo dell'originario diritto alla pensione di anzianità oggetto di causa; il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in ### 200,00 per esborsi, ### 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 5 presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale dell'Il gennaio 2022 

causa n. 1626/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Bronzini Giuseppe, De Felice Alfonsina

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 2199/2025 del 04-12-2025

... godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del ### del ### sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ### senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) ( 15 ottobre 2019, n. 26036). Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell'### è del 26.03.2024 e la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2023, per revoca pensione VO per perdita requisiti contributivi (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. ### in data odierna, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente ### nel procedimento iscritto al n. 1655/2024 R.G., e vertente TRA ### nata a S. ### di #### il ###, C.F.  ###, elettivamente domiciliata in ### d'#### via ### n. 157, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in ### presso l'### dell'###.   RESISTENTE OGGETTO: Indebito previdenziale.  ###: come da atti e verbali. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data #### esponeva di aver ricevuto provvedimento con cui l'### sede di ### gli comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.23, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10079316 per un Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 importo complessivo di €. 18.565,56 per revoca pensione VO per perdita dei requisiti contributivi a seguito di disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura dal 2013 al 2019” (indebito n. 18512442) chiedendone la restituzione. 
Parte ricorrente, in data ###, proponeva ricorso amministrativo, eccependo la genericità della richiesta e l'assenza di dolo della ricorrente, il quale veniva respinto, in data ### con delibera n. 2423630. 
Eccepiva la genericità della richiesta restitutoria e richiedeva l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 412/91, evidenziando di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell'### alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto indebitamente, ed al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 
L'### si costituiva con memoria depositata in data ### eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. 
La causa veniva istruita documentalmente. 
All'udienza odierna - lette le richieste di entrambe le parti contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza - la causa veniva decisa. 
Il ricorso non è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). 
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art. 3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del ### del ### sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ### senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) ( 15 ottobre 2019, n. 26036). 
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell'### è del 26.03.2024 e la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2023, per revoca pensione VO per perdita requisiti contributivi a seguito disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura dal 2013 al 2019 (vedi lettera ### del 26.03.2024). 
Nel caso di specie, tuttavia, emerge che presupposto della richiesta dell'### è la questione relativa al disconoscimento di un rapporto di lavoro in agricoltura. 
Tale originaria valutazione è stata svolta come da dichiarazione del lavoratore e del datore di lavoro, confutata poi dal lavoro ispettivo che ha portato l'### alla cancellazione del nominativo di parte ricorrente dagli elenchi agricoli. 
Orbene, non si può in tal caso ritenere che sussista l'elemento di un affidamento di un soggetto che comunque ha in passato formulato una dichiarazione (di lavoro) disconosciuta dall'### Né, d'altronde, il beneficiario si è offerto di dimostrare la correttezza di quanto originariamente dichiarato relativamente al lavoro agricolo eventualmente svolto e quindi confutare la ricostruzione dell'### La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens. 
Dunque, è proprio il disconoscimento del lavoro in agricoltura nonché l'assenza di ulteriore prova sul punto che permette di individuare un'ipotesi che escluda l'affidamento del ricorrente, quale frutto di una scelta volontaria dello stesso (nel dichiarare una prestazione lavorativa non effettivamente svolta). 
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. 
Ogni altra questione rimane assorbita. 
Si applica l'esonero ex art,. 152 disp att c.p.c. stante la dichiarazione in atti.  P. Q. M.  definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### con ricorso depositato in data ### nei confronti dell'### in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - Rigetta il ricorso; - Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese e x art. 152 disp att c.p.c. 
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. 
Patti, lì 4 dicembre 2025.   Il Giudice del ### (dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 1655/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carmelo Proiti, Maria Anna La Valva

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2275/2025 del 17-11-2025

... domicilio in via ### n. 104 ### TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ### (C.F. ###) - ### contro ####, c.f. ###, difesa dall'avv. ### con domicilio in #### 15 #### - ### OGGETTO: Responsabilità professionale ### Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: ### l'###mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. ### condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra ### (coniuge convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra ### (figlia convivente); €.128.585,60 in favore della sig.ra ### (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da perdita del legame parentale con la vittima; B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale subito dalla vittima; C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa da: ### c.f. ###, nata a #### il ###, ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc. ###9) rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig. ### (nato a ### il ### e deceduto il ###) rappresentate e difese difeso dall'avv. ### con domicilio in via ### n. 104 ### TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ### (C.F.  ###) - ### contro ####, c.f. ###, difesa dall'avv. ### con domicilio in #### 15 #### - ### OGGETTO: Responsabilità professionale ### Le parti hanno concluso come segue. 
Parte attrice: ### l'###mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. ### condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra ### (coniuge convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra ### (figlia convivente); €.128.585,60 in favore della sig.ra ### (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da perdita del legame parentale con la vittima; B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale subito dalla vittima; C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; D) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore delle sig.re ### e ### a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione economica al nucleo familiare; E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di Giustizia; ### in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'###mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”. 
Parte convenuta: ### all'###mo Tribunale Ordinario di ### “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva; - nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, risarcitorie restitutorie o ad altro titolo, nei confronti della ### 6, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate sotto profilo alcuno e pertanto rigettarle integralmente; - sempre nel merito, gradatamente e subordinatamente, disporre il rigetto di tutte quelle domande per le quali non sia stata rigorosamente dimostrata la fondatezza o la responsabilità dell'### convenuta; - ancora nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande attoree, stabilire per le domande accolte le somme minori rispetto a quelle richieste, secondo quanto risulterà di Giustizia; - di nuovo nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95. Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. A fondamento della domanda le attrici, rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig.  ### hanno dedotto che, in data ###, quest'ultimo era stato ricoverato presso l'U.O. di ### dell'### “### Colombo” per PTA arti inferiori 29-8-2019. 
Si trattava di un ricovero ordinario programmato su indicazione dello specialista interno, per arteriopatia ostruttiva iliaca, bilateralmente più evidente a destra. Il successivo 30.8.2019, nel corso del suddetto intervento, il sig. ### decedeva. In particolare, alle ore 11.00, al termine di procedura endovascolare da disostruzione arteria iliaca esterna destra, il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare con IOT secondo protocollo ### alle ore 11.50, decedeva.  ###. ### perito incaricato dalle attrici, ha censurato l'operato dei sanitari, rilevando che: 1) a seguito dell'arresto cardiaco, era intervenuto solo l'anestesista - non anche il cardiologo -, che aveva applicato manovre di CPR secondo protocollo ### senza che risultasse specificato il tipo di arresto cardiaco verificatosi; 2) la cartella di anestesia non era compilata, per cui era certo (visto che era stato chiamato dagli operatori successivamente all'arresto cardiaco) che l'anestesista non era presente in sala di radiologia durante l'intervento; 3) non era documentata la monitorizzazione dei parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###) del paziente, durante la procedura; 4) la rottura dell'arteria si era verificata durante la fase di dilatazione del secondo ed ultimo stent, per cui il problema doveva essere rilevato a livello locale mediante somministrazione di mezzo di contrasto; in difetto, gli operatori avrebbero dovuto intervenire con manovre endovascolari (posizionamento di stent a copertura) o chirurgicamente a cielo aperto; 5) la rottura dell'arteria si era verificata dopo il posizionamento dello stent metallico, per dilatazione della stessa da correlare verosimilmente a catetere e/o introduttore “forzati” eccessivamente dall'operatore; 6) le manovre di rianimazione erano durate 45 minuti ma non erano descritte eventuali risposte ad esse. 
Nonostante i profili di responsabilità evidenziati dal perito di parte, erano rimaste senza esito le richieste risarcitorie e la procedura di mediazione presso l'### di ### di ### In particolare, le attrici hanno così elencato i danni subiti: 1) danno non patrimoniale da morte del congiunto; 2) danno biologico cd. Terminale iure hereditatis; 3) danno patrimoniale per la sig.ra ### quale congiunto e convivente con il de cuius, in conseguenza della diminuzione delle entrate economiche familiari che il de cuius assicurava con il suo trattamento pensionistico, in quanto di ammontare maggiore rispetto al trattamento di reversibilità; 4) danno da ritardato risarcimento; 5) refusione delle spese e competenze per la procedura di mediazione. 
B. Si è costituita la ASL convenuta, che si è difesa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle attrici in qualità di eredi, non avendo le medesime dimostrato di aver accettato l'eredità; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, la sussistenza di nesso causale tra l'operato dell'### e l'evento a questa imputato. Ha comunque sostenuto che l'### convenuta e gli ### intervenuti avevano reso disponibili tutti gl'impianti e le strumentazioni necessari a garantire il miglior trattamento del caso e posto in essere tutte le procedure adeguate ad eseguire l'intervento cui doveva essere sottoposto il signor ### come documentato dalle conclusioni tecniche rese dai ### aziendali, a fronte delle contestazioni “dubitative” e prive di corrispettiva indicazione di alternative concretamente percorribili del CT di parte attrice. Ha sottolineato che tutte le carenze descrittive lamentate in relazione alla cartella clinica (mancata indicazione del tipo di arresto cardiaco, descrizione delle risposte del paziente alle manovre di rianimazione, descrizione di spandimenti di mezzo di contrasto all'insorgere della crisi) erano correlate all'insorgere dell'arresto cardiaco, momento in cui evidentemente tutte le attenzioni dei sanitari erano concentrate sulle manovre di rianimazione. Quanto alla presenza del monitoraggio dei parametri vitali, questa risultava documentata invece dai ### della ### della Repubblica. Ha spiegato poi l'assenza di anestesista perché l'intervento era in anestesia locale. 
Peraltro, il procedimento penale avviato dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (### 6070/2019) si era concluso con l'archiviazione, richiesta dal P.M. proprio alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica disposta dalla ### della Repubblica, che aveva accertato come il decesso fosse dipeso da complicanze verificatesi durante l'intervento, non prevedibili in alcun modo da parte dei sanitari. Ha infine contestato la sussistenza e la misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalle ### attrici. 
C. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una ####. In ordine all'istruttoria va rilevato che la parte attrice non ha depositato nei termini previsti dall'art. 183 cpc nel testo in vigore ante ### applicabile al giudizio de quo, le memorie previste dal comma 6 della disposizione in questione. In particolare, i suddetti termini venivano concessi con provvedimento in data 6 aprile 2023, comunicato in pari data alle parti e, dunque, con decorrenza da tale data. Peraltro, su istanza in data 26 aprile 2023 della parte convenuta, si dava conferma della decorrenza dal 6.4.23 con provvedimento in pari data. Ciononostante, la parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc in data 26 maggio 2023 e la seconda in data 26 giugno 2023, dunque entrambe dopo la scadenza dei termini concessi, motivo per cui non possono essere considerate ed utilizzate le allegazioni e le richieste istruttorie ivi articolate. 
Stante la chiarezza del testo del provvedimento emesso a chiarimenti “il ### è la data di decorrenza”, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini depositata in data ### dalla difesa attorea, in quanto motivata sulla base della circostanza che avrebbe fatto confusione con la data di emissione del provvedimento, errore che, in quanto non ingenerato da un'oggettiva equivocità del provvedimento, non giustifica l'accoglimento della richiesta.   ###. Quanto all'accertamento tecnico svolto in corso di causa, all'### è stato chiesto di dare risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, riesaminando le conclusioni del CT del PM “ciò in quanto i predetti consulenti giungono a diverse ed opposte conclusioni rispetto all'individuazione delle cause del decesso del ### ipotizzando il primo una responsabilità dei sanitari, il secondo escludendola”.  ### ha così descritto l'atto operatorio: “ecografia in sede inguinale sinistra (lato nel quale non era previsto trattamento di lesioni steno-occlusive) per localizzare con precisione il decorso della arteria femorale sinistra → puntura percutanea, sotto guida ecografica, dell'arteria femorale sinistra → introduzione di filoguida/catetere angiografico nell'arteria femorale sinistra → progressione in senso retrogrado (così definito rispetto alla direzione del flusso ematico) verso l'arteria iliaca sinistra del filoguida/catetere intrarterioso → una volta raggiunta/superata la biforcazione aortica, infusione di mezzo di contrasto attraverso il catetere, per esecuzione di angiografia diagnostica; in tal modo il mezzo di contrasto visualizza anche l'albero arterioso iliaco-femorale destro → l'angiografia dettaglia l'ostruzione del lume arterioso all'origine dell'arteria iliaca esterna di destra con riabitazione in corrispondenza del punto di passaggio tra arteria iliaca esterna e femorale comune di destra → ulteriore accesso, sempre sotto guida ecografica, in sede inguinale destra e introduzione di filoguida/catetere dall'arteria femorale del lato destro e, per via retrograda (sempre così definita rispetto alla direzione del flusso ematico) ascendente, tentativo di ricanalizzazione dell'arteria iliaca esterna destra → tale tentativo si rivela infruttuoso per l'impossibilità di rientro nel lume vero dell'arteria prossimalmente (inteso nel senso della direzione del flusso ematico arterioso) all'ostruzione → non riuscendo a progredire ulteriormente con il catetere verso l'arteria iliaca comune destra si sospende temporaneamente la procedura sul lato destro e si riutilizza l'accesso sinistro dal quale si era eseguita l'iniziale fase angiografica → si fa progredire il filoguida introdotto a sinistra fino alla biforcazione aortica e da qui verso l'arteria iliaca comune destra → attraverso una manovra combinata eseguita utilizzando i filoguida di ambo i lati si riguadagna il lume arterioso vero giungendo a ricanalizzazione dell'intero asse arterioso iliaco destro → si prosegue con la dilatazione dell'asse arterioso iliaco destro → si posizionano due stent - tra loro in parte sovrapposti longitudinalmente - per garantire la pervietà di tutto l'asse arterioso iliaco ormai ricanalizzato → gli ### sono costretti ad interrompere improvvisamente la procedura endovascolare per la indispensabilità del loro dedicarsi tempestivamente a manovre rianimatorie a causa dell'insorgenza improvvisa di arresto cardiaco che si rivelerà irreversibile, anche dopo l'arrivo - su chiamata - dell'Anestesista e del ###”. 
Ha dunque concluso: “### sequenza delle manovre operatorie endovascolari è indubbiamente conforme alla buona prassi chirurgica e a quanto riportato nella letteratura scientifica ed è facile comprendere come l'intervento chirurgico fosse di notevole impegno professionale e di complessa esecuzione tecnica e necessitasse di perizia e competenza - non soltanto manuali - per essere in grado di adottare un'adeguata flessibilità decisionale che portasse, di fase in fase, all'adozione delle scelte più opportune a risolvere le difficoltà che man mano si presentavano; in tal senso dagli atti non emerge alcun motivo per poter dubitare del fatto che i ### (Dr. ### e Dr. ###) fossero dotati della perizia e dell'esperienza necessarie all'esecuzione dell'intervento chirurgico endovascolare in esame e che lo abbiano condotto correttamente secondo i dettami della scienza medica. ### avverso insorto intraoperatoriamente (lesione parietale dell'arteria iliaca) è una complicanza rara (< 1%), potenzialmente grave ed il cui trattamento prevede l'immediata messa in atto di manovre radiologico/chirurgiche correttive”.  ### ha dunque condiviso la conclusione dei ### del ### che, nel loro elaborato, hanno affermato che “…la rottura della parete arteriosa verificatasi nel corso della procedura endovascolare…è da ritenersi una complicanza non correlabile a condotte colpose…”, motivando per richiamo il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le ### a chiusura del procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti nell'intervento.  ### si è poi interrogato sulla possibilità, da parte dei sanitari, di riconoscimento e trattamento tempestivi della lesione arteriosa iatrogena intraoperatoria, in modo tale da porvi rimedio prima che essa arrivasse a provocare uno shock emorragico di grado tale da condurre all'arresto cardiaco. Sul punto l'### ha premesso che “un'emorragia da lesione arteriosa in spazi virtuali come è quello retroperitoneale - ove è collocata l'arteria iliaca, nei quali la velocità della perdita ematica risulta inizialmente tamponata - fisiopatologicamente non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce… tali segni e sintomi progressivamente più evidenti, e derivati dall'immediata increzione di catecolamine, sono: tachicardia, ipotensione arteriosa (immediatamente manifesta o preceduta da una fase di riduzione della pressione arteriosa differenziale per incremento della pressione arteriosa minima e stabilità della pressione arteriosa massima), tachipnea, pallore di cute e mucose, ipotermia cutanea, cianosi periferica, sudorazione algida, ipossiemia, incremento della lattacidemia, ottundimento del sensorio”, motivo per cui è importante “durante l'esecuzione di atti operatori che comportino rischio di lesioni iatrogene emorragipare - quali l'intervento endovascolare in esame - l'effettuazione di un adeguato monitoraggio continuo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, ossimetria) del paziente in modo da cogliere immediatamente ogni segno/sintomo anomalo che possa far tempestivamente sospettare un'emorragia in atto così da poter assumere immediati ed idonei provvedimenti terapeutici nel transitorio e fugace momento in cui lo shock è ancora in fase di reversibilità. Tali provvedimenti - come già riportato - consistono sostanzialmente nell'identificazione della sede dell'emorragia e nel suo arresto con metodica endovascolare o convertendo in chirurgia open.” ###, dopo aver rilevato che “proprio riguardo al monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali il ### a firma del Consulente di ### esprime la censura che “…non risulta che durante la procedura di rivascolarizzazione siano stati monitorizzati, come obbligatorio, i parametri vitali (### P.A., F.C., Sp###)…” (pagina 13)”, ha evidenziato, come, invece, “su tale argomento specifico l'elaborato dei ### del ### non si esprime compiutamente riportando unicamente, a proposito di rilevazione di parametri vitali, a pagina 16:“scheda parametri vitali: 30/08/2019 ore 8.00 TC 36.2; PA 140/80…”. Ha dunque riscontrato che “### della cartella clinica agli atti conferma trattarsi di singola rilevazione della sola temperatura corporea e della pressione arteriosa, valorizzate prima del trasporto del paziente in sala operatoria radiologica, considerato che il ### recita: “30/08/2019 ore 8.30 paziente accompagnato in ### per eseguire procedura endovascolare”. Non serve sottolineare ulteriormente che il trasporto in sala operatoria radiologica è avvenuto alle 8:30, cioè dopo la rilevazione dei parametri vitali e quindi la rilevazione delle ore 8:00 non può essere considerata - da nessun punto di vista - come un report del monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali. Inoltre la cartella clinica contiene una scheda anestesiologica - che viene mostrata di seguito in estratto e che sostanzialmente corrisponde alla “griglia dei parametri vitali” che il Ministero della ### esplicitamente raccomanda che venga sempre compilata - nella quale non è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione-infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco”.” Ulteriormente il CTU ha ritenuto necessario accertare “se esista attestazione documentale della presenza in sala operatoria - durante la procedura interventistica endovascolare - di ### deputato specificamente al monitoraggio clinico-strumentale del paziente, attestato che i ### erano - correttamente e legittimamente - impegnati nell'attendere con attenzione e dedizione alla procedura chirurgica endovascolare e quindi non poteva essere loro richiesto di esercitare tale stretto controllo del paziente. Non va sottovalutato infatti che ### impegnati in procedure di tale complessità devono essere necessariamente sempre ben concentrati sull'esecuzione degli atti operatori e devono prestare costante attenzione sia al campo operatorio che allo schermo radiologico; la procedura endovascolare si svolge infatti “a cielo chiuso” e quindi la vista e l'attenzione degli ### è totalmente concentrata contemporaneamente sia sul monitor radiologico che sulle proprie mani che manovrano gli strumenti (introduttori, guide, cateteri, stent49, 60) sul sito operatorio; non è quindi logico né tanto meno prudente che anche il monitoraggio clinico/strumentale del paziente sia delegato agli ### Esaminando questo aspetto, si può affermare che nel referto dell'atto operatorio (mostrato di seguito in estratto) i nomi del ### riportato come presente all'intervento sono soltanto quelli degli ### (“Dr. ### - Dr. ### Messina”)… Non risulta quindi dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente. Da quanto sopraesposto risulta quindi evidente come anche nei documenti presentati dalla ### venga confermato che il #### non era presente nella sala operatoria della ### prima e durante l'esecuzione dell'intervento endovascolare ma è giunto solo in seguito a chiamata di emergenza per avvenuto arresto cardiaco del paziente.”. ###, infine, ha verificato l'esistenza di lineeguida/criteri/raccomandazioni/protocolli riguardanti la presenza fisica del ### durante le procedure di chirurgia endovascolare nella sala operatoria di radiologia interventistica, rilevando che “nella sala operatoria radiologica la “presenza fisica” del ### è utile ed opportuna ma non è indispensabile, mentre indispensabile è la sua “disponibilità”; contestualmente però è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato - allo scopo di poter cogliere immediatamente l'insorgenza di deviazioni, anche iniziali, dal normale decorso clinico-strumentale intraoperatorio e darne così tempestivo avviso allo ### per l'immediata messa in atto di opportune manovre diagnostico/terapeutiche correttive”. 
Ha dunque ritenuto rilevante, per rispondere al quesito, “il fatto che non risulti dagli atti né la presenza del ### né quella di ### deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente durante l'intervento del defunto ### Giacobone”, ribadendo che “la cartella clinica contiene la “griglia” (già mostrata precedentemente in estratto) della scheda anestesiologica che appare “in bianco” cioè non vi è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzioneinfusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco””.  ### ha concluso che “in tale scenario la rilevazione del sospetto emorragico diviene giocoforza tardiva; in tale scenario non diventa quindi possibile un'azione precoce e tempestiva che ponga rimedio alla lesione arteriosa iatrogena generatasi intraoperatoriamente… ### appare ancora più grave stante il fatto che il rischio di lesione iatrogena intraoperatoria di un vaso arterioso era ben noto, soprattutto ai ### ma anche al defunto paziente ### come dimostrato dal testo di ambedue i “consensi informati” - a suo tempo firmati sia da ### che da Paziente - in cui vengono riportati esplicitamente sia il rischio di complicanza emorragica che quello di “rottura arteriosa””. 
Per l'### dunque, “lo scenario tecnico-organizzativo della sala di radiologia interventistica dell'### di ### - facente parte della ####, ### nella presente causa civile - nell'occasione dell'intervento del defunto paziente ### ha mostrato gravi carenze della catena organizzativo-assistenziale; tali carenze hanno rappresentato la concausa efficiente per la quale non è stato realizzabile il riconoscimento tempestivo e la conseguente tempestiva riparazione della grave complicanza emorragica intraoperatoria, giungendo così inevitabilmente al decesso del paziente. Applicando un ragionamento controfattuale è possibile affermare che - secondo l'accezione del “più probabile che non” - in presenza di uno scenario tecnicoorganizzativo che avesse garantito un continuo e regolare monitoraggio clinico/strumentale intraoperatorio del paziente, l'evento “complicanza emorragica intraoperatoria” avrebbe potuto essere identificato tempestivamente e gestito adeguatamente, con un'alta probabilità di successo “quoad vitam” per il paziente Giacobone”. 
La difesa della ### ancora nelle memorie conclusionali, ha insistito sulle proprie osservazioni alla ### In merito si ritengono esaustive le risposte date dall'### il quale, oltre a quanto già esposto, ha chiarito, con riguardo al mancato monitoraggio dei parametri vitali, che “Nei sopracitati documenti depositati nel fascicolo telematico il 15 marzo 2023 dalla ### come allegati, riguardo alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali, si trovano solo scarni ed indiretti cenni. Nel dettaglio: nel documento di cui al sopracitato punto A (consulenza specialistica anestesiologica a firma del Dott. ### si legge: “…l'intervento è stato effettuato in ### in anestesia locale effettuata dal radiologo ed era presente monitoraggio dei parametri vitali come scritto sulla relazione del Dott. F. Cappello…” e, più oltre, “…nella relazione del Dott. 
Cappello si riporta monitoraggio dei parametri vitali…”. Sempre riguardo alla indicata “relazione del Dott. Cappello”, nel documento sopracitato al punto C (relazione medico legale a firma della Dott.ssa ### si legge: “Ho preso visione della seguente documentazione di interesse medico legale:…relazione relativa ad evento del Dr. ### con data 13/4/21 dalla quale si desume…” ### in due dei tre documenti presentati il 15 marzo 2023 dalla ### si fa riferimento ad una “relazione del Dott. Cappello” nella quale - a detta di tali due elaborati - si riscontrano evidenze relative alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali. In realtà non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### reperire nel fascicolo telematico la citata “relazione del Dott. Cappello” né è stato possibile ottenere chiarimenti in merito a questo specifico punto da parte della Dott.ssa #### di nomina della ### infatti il CTP di ### partecipando da remoto all'incontro di ### del 7 gennaio 2025 ha dichiarato a verbale che “…non avendo al momento disponibilità materiale degli ### chiede di rimandare…a nuovo incontro…” e non ha presenziato, neppure in collegamento telematico da remoto, al successivo incontro del 21 gennaio 2025. Inoltre nella cartella clinica del ricovero del 2019 il nome del Dott. ### compare soltanto in due occasioni: richiesta di ### del 14 aprile 2019 (cioè in fase di preospedalizzazione prericovero) e firma sulla richiesta di riscontro diagnostico del 30 agosto 2019. ### in definitiva, non è stato possibile per il sottoscritto ### d'### desumere dagli atti quale sia stato il ruolo professionale del Dr. ### durante la fase intraoperatoria e cosa venga riportato - nel dettaglio - nella citata relazione a sua firma….” In sede di memorie conclusionali, la difesa dell'### ha sostenuto, in merito, che “### che il CTU non ha preso visione di tale ### del Dott. ### non possono però esserne ignorate la presenza e le risultanze per come riportate in altra ### dal Dott. ### Nello specifico l'esame complessivo documentale non avrebbe dovuto portare il CTU ad escludere che la monitorizzazione sia stata eseguita, perché questo significherebbe implicare l'inattendibilità della ### del Dott. ### Inattendibilità che avrebbe dovuto essere preventivamente dimostrata, per poi dedurne la presumibile assenza di monitoraggio; e non si poteva invece, come ha fatto il ### ritenere assente il monitoraggio perché uno dei documenti che lo attestano non è reperibile e nonostante sia comunque espressamente riportato in altro documento (non inattendibile) un indizio sull'avvenuta monitorizzazione. Ecco perché non si può considerare accettabile la conclusione del CTU su questo primo assunto: perché l'esame della documentazione ha consentito d'individuare indizi di corretta monitorizzazione del paziente, mentre il CTU esclude tale elemento solo sulla base di presunzioni indimostrate.” Il rilievo, tuttavia, non ha pregio posto che un mero indizio non costituisce prova, mentre era la convenuta ASL che, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle conseguenze dannose verificatesi (Cass. n. 5922/2024). 
Ad ogni modo, come sostenuto dal ### risulta “ampiamente documentata negli atti l'assenza - durante l'intervento endovascolare del paziente ### - del monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente”. 
Per quanto riguarda la seconda osservazione alla CTU svolta da parte convenuta (“### la monitorizzazione continua sia auspicabile e raccomandata, non vi è certezza che una documentazione più completa dei parametri vitali avrebbe necessariamente portato a un'identificazione più precoce dell'emorragia in una fase in cui questa fosse ancora reversibile. Se tale evento è stato fulmineo, anche la presenza immediata dell'anestesista non sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'esito fatale”), l'### ha ribadito che “un'emorragia nello spazio retroperitoneale con sierosa retroperitoneale integra (come dimostrato dal reperto autoptico)… non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce quindi l'ipotesi (“Se…”) espressa da parte del ### di ### che l'evento sia “stato fulmineo” appare non supportata da basi scientifico-dottrinali solide”. 
Per quanto riguarda la terza osservazione (“Le linee guida citate dal CTU sottolineano la disponibilità dell'anestesista, ma non stabiliscono in modo univoco l'obbligo di presenza fisica continua dell'anestesista per procedure endovascolari di questo tipo, soprattutto in anestesia locale praticata dal radiologo, come indicato nella consulenza anestesiologica del Dott. ### La “disponibilità" è stata garantita con la chiamata immediata in caso di emergenza.”), il CTU, pur concordando, ha ribadito che “in letteratura è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante [già citati in #### 2018; ### V 2007; ### M 2014; ### 2009] - anche a cura di ### dedicato ed opportunamente formato. Preso atto quindi della - ammessa anche dal ### di ### - assenza fisica del ### (ma con accertata disponibilità su chiamata in emergenza) si evidenzia però che la documentazione agli atti non dimostra la presenza - in sala operatoria di ### durante l'intervento del paziente ### - neppure del ### dedicato alla monitorizzazione del paziente; inoltre appare superfluo sottolineare nuovamente che l'evidente assenza (si veda a pagina 40 e 41 del presente elaborato peritale) della documentazione del monitoraggio dei parametri vitali è inequivocabilmente non conforme ad una specifica raccomandazione del ### della ### pubblicata nel 2009. [già citato in #### 2009].”. 
Per quanto riguarda la quarta osservazione (“…non è possibile configurare una grave carenza organizzativa con nesso causale diretto con il decesso…”), l'### ha ribadito che “è fuor di dubbio che la grave carenza tecnico-organizzativa derivante dallo scenario già descritto alle pagine 49 e 50 del presente elaborato peritale rappresenti la base concausale efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] a rendere non attuabile in modo sufficientemente tempestivo ogni qualsivoglia manovra correttiva al momento dell'insorgenza della prevedibile - ed ampiamente prevista anche nei consensi informati forniti al paziente - complicanza emorragica intraoperatoria”. 
Per quanto riguarda la quinta osservazione (“In conclusione, considerato il verificarsi di una complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta …non sussistono elementi probatori sufficienti per affermare che gravi carenze organizzative della struttura siano causalmente riconducibili al decesso del #### Giacobone…La complicanza emorragica, purtroppo, rientrava nei rischi noti della procedura e la sua evoluzione è stata talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”), il CTU ha sostenuto che “non è chiaro innanzitutto al sottoscritto ### d'### su quali basi documentali - e/o fisiopatologiche dottrinali - il ### di ### possa affermare che l'evoluzione della complicanza emorragica sia stata “talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”, stante l'assenza agli atti di ogni report riguardante le condizioni cliniche e/o il monitoraggio strumentale dei parametri vitali durante l'intervento chirurgico del paziente ### Inoltre il sottoscritto ### d'### pur concordando pienamente con il ### di ### sul fatto che si è trattato di una “complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta” e che la complicanza emorragica “rientrava nei rischi noti della procedura”, ritiene però d'altro canto ampiamente dimostrato dal confronto tra la documentazione agli atti con i dettami della buona pratica clinica nonchè con i dati scaturiti dall'approfondito esame della letteratura scientifica riportata nella ampia bibliografia del presente elaborato, che “gravi carenze organizzative della struttura” durante l'intervento del defunto #### abbiano agito come concausa efficiente [già citati in #### C 1992; ### N 2021] nel determinismo del decesso del paziente precludendo ogni possibilità di effettuazione di tempestive manovre di riparazione (endovascolare o chirurgica) della complicanza iatrogena intraoperatoria”. 
D. Appurata nei termini suddetti la responsabilità dell'### convenuta per la morte del signor ### vanno esaminati i danni lamentati dalle attrici.  ###. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025). 
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor ### mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, la domanda va respinta per la nipote (Cass. n. 21988/2025, “…è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote - data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione - non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza”). 
Per il quantum, applicando le ### di ### si giunge ai seguenti importi: per la moglie ### convivente e di 69 anni al decesso del coniuge di anni 71, € 277.681,00, per la figlia ### non convivente, 48 anni al decesso del padre di anni 71, € 230.749,00. 
Nell'applicazione delle citate tabelle sono stati utilizzati i valori medi, in difetto di dimostrazione di particolari circostanze rilevanti al fine di attenuare o incrementare l'intensità del rapporto affettivo presumibile in ragione del vincolo, rispettivamente, di coniugio e genitoriale accertato sulla base della documentazione anagrafica in atti. 
Sul punto giova precisare che, sebbene in atto di citazione la pregressa convivenza con il de cuius sia stata allegata solo per la coniuge del suddetto, essendo stata invece la figlia espressamente indicata come non convivente, a partire dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, peraltro tardivamente depositata, la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche la figlia conviveva con il signor ### e che solo per errore era stata indicata come non convivente, modificando di conseguenza in aumento l'importo richiesto a tale titolo; a conforto probatorio dell'assunto ha richiamato la certificazione anagrafica allegata all'atto di citazione.  ### a parte il rilievo di inammissibilità delle deduzioni svolte con le citate memorie in quanto tardivamente depositate, si osserva che nell'atto di citazione a tale titolo è stato chiesto un l'importo di euro 225.554,10. 
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011). 
Ne consegue che il solo aumento ammissibile dell'importo richiesto in citazione è quello strettamente conseguente all'applicazione delle tabelle di liquidazione aggiornate, che ha determinato l'ammontare sopra indicato di € 230.749,00.  ###. Quanto al danno biologico cd. Terminale, rivendicato iure hereditatis dalle attrici, va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024). 
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della specifica posta risarcitoria in nessuna delle due declinazioni richiamate. Non la prima, perché non risulta che il signor ### abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte; né la seconda, non essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la lesione e la morte. In particolare, durante il programmato intervento per ### segnatamente durante la fase di dilatazione del secondo stent vascolare, il signor ### immediatamente dopo un'intensa sintomatologia dolorosa, ha subito un arresto cardiorespiratorio, incompatibile con la dedotta consapevolezza, tanto da richiedere immediate manovre rianimatorie, rimaste purtroppo senza successo, essendo poi deceduto da lì a meno di un'ora. 
La domanda va dunque sul punto respinta, assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella afferente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per mancata documentazione dell'accettazione dell'eredità. Giova rilevare, in ogni caso, che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).  ###. È stato poi chiesto per la sig.ra ### il danno patrimoniale connesso alla contrazione delle entrate economiche familiari in ragione del minor tenore del trattamento di reversibilità rispetto a quello pensionistico goduto dal marito. Tale voce risarcitoria, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti tempestivamente allegata, non essendo stati documentati gli importi percepiti a titolo di pensione e quelli percepiti a titolo di reversibilità, non appare comunque fondata, almeno nella generica allegazione svolta, dal momento che non tiene conto del fatto che, a fronte della dedotta riduzione del trattamento pensionistico, risulta ridotto, con il decesso del signor ### anche il numero di soggetti che da quel trattamento economico trae sostentamento.  ###. Anche il danno da ritardato risarcimento è stato genericamente dedotto. A tal fine, infatti, la parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025). 
In particolare, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito, la domanda sul punto va respinta.  ###. Vanno invece rifuse le spese e le competenze per la pregressa procedura di mediazione, le quali si liquidano in euro 1.370,00, in base allo scaglione corrispondente al valore accertato della controversia, per compenso dell'avvocato ed in euro 97,60 per rimborso spese. 
E. In conclusione la domanda va accolta nei limiti di cui sopra ovvero in favore di ### per € 277.681,00 ed in favore di ### per € 230.749,00, oltre che per le spese di mediazione sopra indicate. 
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza per il 70%, mentre il restante 30% va compensato in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che dal punto di vista quantitativo, anche soggettivo, non essendo stata accolta la domanda della signora ### Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo nella percentuale del 70% previa liquidazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa come accertato, ivi inclusi gli aumenti e le riduzioni, rispettivamente, ex art. 4 comma 2 e 4 DM 55/2014. 
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la ASL convenuta a pagare in favore di ### € 277.681,00 ed in favore di ### € 230.749,00, - rigetta per il resto la domanda, - compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta ASL alla rifusione del restante 70% e di quelle di mediazione, liquidate le prime in euro 17.606,29 già ridotte al 70%, le seconde in euro 1.370,00, oltre spese forf ed accessori di legge nonché al rimborso spese documentate per euro 1.686,00 a titolo di CU e per euro 97,60 quelle di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  - Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 14/11/2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 127/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Aratari

M
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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 624/2024 del 28-06-2024

... distinto giudizio relativo alla maturazione del diritto a pensione, dal cui ambito esulava l'oggetto della presente controversia. Né appare configurabile alcun abuso sotto il profilo della paventata duplicazione dei canali di riscossione, pacificamente non verificatasi nel caso di specie. Passando al merito, l'individuazione - ad opera del TRIBUNALE - della decorrenza della riduzione contributiva con riferimento all'epoca di maturazione del supplemento di pensione, anziché a quella del pensionamento, risulta compiutamente motivata nella sentenza e del tutto conforme all'univoco significato testuale della disciplina regolamentare applicabile al caso di specie, nonché alla ratio ad essa sottesa. Entrambi i criteri interpretativi convergono, infatti, nel porre in logico collegamento il venir meno del diritto al supplemento di pensione, spettante al professionista che resti iscritto all'### dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2, co. VII l. n. 576/1980, e la riduzione della contribuzione dovuta. Tanto si desume con tutta chiarezza dalla dagli artt. 16 e 17 del ### per le ### della ### (doc. 12 conv. I gr.). Il primo di essi (rubricato “disposizioni (leggi tutto)...

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Sent. n. 624/2024 N. 375/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai magistrati Dott. ### ssa #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3033/2023, estensore giudice ### discussa all'udienza del 13.6.2024 e promossa da: ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### (###) e dell'avv. ### LUCCISANO (###), elettivamente domiciliato in #### 11, presso l'avv. ###### E ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (###), elettivamente domiciliata in ### 47, presso il ### I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le #### “Voglia l'###mo Corte d'Appello di ### ogni contraria istanza disattesa e reietta così giudicare In via principale e preliminare ### per tutte le ragioni di cui al presente atto, l'abuso del diritto commesso dalla ### di ### e ### e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### e riformare la sentenza qui impugnata. Nel merito ### per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, l'infondatezza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo la cui validità è stata confermata nella sentenza qui impugnata e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### perché l'opponente non è sicuramente debitore dell'importo di ### 265.451,57 bensì della minor somma di ### 208.880,58 (### 53.035,68 + ### 3.535,31 = ### 56.570,99) e riformare la sentenza qui impugnata. Nel merito e in via subordinata ### per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, l'infondatezza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo la cui validità è stata confermata nella sentenza qui impugnata e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1479/2022 emesso in data ### perché l'opponente non è sicuramente debitore dell'importo di ### 265.451,57 perché comunque da detta somma dovevano dedursi quantomeno ### 24.634,00 ed ### 3.535,31 e quindi complessivamente ### 28.159,31 dal che deriva che il credito vantato dalla ### e portato dal decreto ingiuntivo non può essere superiore ad ### 237.282,26 e per effetto riformare la sentenza qui impugnata e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna della ### alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, CPA ed Iva di legge”.  ### “Nel merito In via principale - rigettare l'appello promosso dall'Avv. ### e tutte le domande ivi azionate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto, confermare la sentenza 3033/2023 - RG 8785/2022 del Tribunale di ### - #### In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, previo accertamento dell'esistenza del credito di ### di ### e ### nei confronti dell'Avv. ### condannare l'Avv. ### (C.F. ###) al pagamento della somma di € 265.451,57 oltre interessi legali maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo, o alla differente somma che risulterà dovuta coma accertata in corso di causa ma in ogni caso non inferiore ad 208.880,58 in quanto non contestata dall'opponente, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi”.  ______________ MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il ###, ### proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di ### aveva respinto l'opposizione, dallo stesso presentata avverso il decreto n. 1479/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 265.451,57, in favore della #### E ### (di seguito, la “CASSA”), a titolo di contributi e sanzioni relativi al periodo intercorso dal 2016 al 2021. 
In particolare, il primo Giudice - premessa la facoltà della ### di agire in via monitoria ed esclusa la paventata duplicazione di titoli esecutivi - nel merito aveva negato il diritto di ### all'invocata riduzione contributiva per le annualità successive al 2018, essendo l'agevolazione decorsa - non già al compimento del primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione - bensì alla scadenza dell'ultimo supplemento di pensione, spettante al professionista in ragione della prosecuzione dell'attività, e specificamente dall'annualità del 2020, ai sensi degli artt. 16 e 17 co. III del ### della ### Il TRIBUNALE non aveva, poi, considerato detraibili, dall'importo azionato in via monitoria, l'ammontare di € 5.328,71, oggetto di pignoramento presso terzi promosso dalla ### nei confronti di ### in difetto di prova della sua riferibilità al credito oggetto di causa, né la somma di € 18.726,04, pari agli arretrati di pensione maturati nel periodo decorso dal 1° luglio al 1° ottobre 2022, non essendo passata in giudicato la sentenza con cui la Corte d'Appello di ### aveva riconosciuto il relativo diritto. 
In ragione della soccombenza, ### era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.200,00 oltre oneri e accessori di legge. 
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante contestava la riconosciuta facoltà della ### di agire in via monitoria anziché mediante ruoli o tramite domanda riconvenzionale nell'ambito del separato giudizio concernente il diritto a pensione, per la possibile duplicazione di titoli esecutivi e per il conseguente aggravio di spese, pari nel caso di specie a circa € 7.000,00. 
Con il secondo motivo, ### denunciava l'omessa motivazione, ad opera del TRIBUNALE, in ordine al criterio di scelta dei due termini alternativi di decorrenza della riduzione contributiva, lamentando che fosse stato adottato quello della scadenza del supplemento di pensione - peraltro erroneamente indicato nell'agosto del 2020 anziché del 2019 - in luogo di quello, a lui più favorevole, dell'anno successivo al pensionamento. 
Nell'atto di appello veniva precisato come la pretesa della ### si sarebbe dovuta ridurre, in base a quest'ultima decorrenza dell'agevolazione, di € 53.035,68 o quantomeno, per la corretta individuazione della data di maturazione dell'ultimo supplemento (peraltro - a suo dire - mai erogato), di € 24.634,00. 
Da ultimo, l'appellante - pur riconoscendo di non avere dimostrato in primo grado la riconducibilità del pignoramento presso terzi alla pretesa azionata in via monitoria - ne invocava tuttavia la riduzione, quanto meno del minore importo di € 3.535,31 oggetto di analoga iniziativa esecutiva basata sul decreto ingiuntivo opposto, assegnato dal TRIBUNALE al creditore procedente con ordinanza del 10.1.2023. 
Pertanto, ### chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse l'abuso del diritto commesso dalla ### e l'infondatezza del credito, come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in € 265.451,57, anziché nell'importo corretto pari ad € 208.880,58, o - in via subordinata - di € 237.282,26, con condanna della ### alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge.  ### resisteva mediante memoria depositata il ###, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, ex art. 434 c.p.c., per difetto di specifiche censure avverso la decisione del TRIBUNALE. 
Nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, ovvero - in via subordinata - in caso di accoglimento anche parziale del gravame, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 265.451,57 oltre interessi legali maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo, o alla differente somma eventualmente accertata in corso di causa, ma in ogni caso non inferiore a quella di € 208.880,58, non contestata dall'opponente. 
In ogni caso, la ### invocava il favore di spese e compensi. 
All'udienza del 13.6.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.  __________________ ### va accolto limitatamente alla ### detrazione dal dovuto degli importi assegnati alla ### in sede esecutiva nelle more del giudizio, mentre deve ritenersi nel merito infondato, per le ragioni di seguito esposte. 
Con riguardo al primo motivo di gravame va, anzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità, svolta dalla parte appellata con riferimento ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). 
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista dell'invocata riforma della decisione appellata. 
La nuova formulazione della citata norma ha valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità, già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale - rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. 
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno - ancora oggi - interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). 
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che il primo motivo dell'appello proposto da ### contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art.  434 c.p.c., risultando individuata la parte della sentenza specificamente censurata ed essendo i relativi rilievi critici stati esposti in modo sufficientemente chiaro e preciso. 
Il motivo di gravame, per quanto certamente ammissibile, non appare tuttavia condivisibile, essendosi l'appellante limitato a sostenere l'abuso del diritto in base all'aggravio di spese, a suo avviso determinato dalla scelta per il recupero del credito in via monitoria. 
Tale tesi non risulta, tuttavia, in alcun modo circostanziata, in difetto di elementi idonei ad evidenziare il minor corso dell'esazione mediante ruolo, ed in ogni caso non intacca la facoltà della ### di azionare la propria pretesa creditoria tramite l'una o l'altra delle citate modalità, senza essere in alcun modo tenuta alla proposizione di apposita domanda riconvenzionale nell'ambito del distinto giudizio relativo alla maturazione del diritto a pensione, dal cui ambito esulava l'oggetto della presente controversia. 
Né appare configurabile alcun abuso sotto il profilo della paventata duplicazione dei canali di riscossione, pacificamente non verificatasi nel caso di specie. 
Passando al merito, l'individuazione - ad opera del TRIBUNALE - della decorrenza della riduzione contributiva con riferimento all'epoca di maturazione del supplemento di pensione, anziché a quella del pensionamento, risulta compiutamente motivata nella sentenza e del tutto conforme all'univoco significato testuale della disciplina regolamentare applicabile al caso di specie, nonché alla ratio ad essa sottesa. 
Entrambi i criteri interpretativi convergono, infatti, nel porre in logico collegamento il venir meno del diritto al supplemento di pensione, spettante al professionista che resti iscritto all'### dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2, co. VII l. n. 576/1980, e la riduzione della contribuzione dovuta. 
Tanto si desume con tutta chiarezza dalla dagli artt. 16 e 17 del ### per le ### della ### (doc. 12 conv. I gr.). 
Il primo di essi (rubricato “disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione di cui all'art. 2 co. I”) stabilisce, infatti, che “per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2017 al 1° gennaio 2019” - come quella oggetto di causa - spetta “unico supplemento dopo due anni dal pensionamento”. 
Il successivo art. 17 prevede, al co. III, che “a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un ### forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi precedenti, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini ### sino al 31 dicembre 2020 e del 7,50% a decorrere dall'1 gennaio 2021. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera b) dei commi precedenti l'aliquota è del 3%”. 
La locuzione “ove previsto” evidenzia con tutta chiarezza come - in caso di diritto al supplemento - il diritto alla riduzione contributiva sorga al momento del suo venir meno. 
Momento che, nel caso di specie, coincide con la maturazione dell'unico supplemento, avvenuta dopo il biennio dal pensionamento ai sensi dell'art. 16 sopra riportato. 
In altre parole, il ### in esame ha inteso - in modo del tutto univoco e coerente - disporre che la riduzione contributiva decorra dal pensionamento, oppure, qualora spetti il supplemento di pensione previsto in caso di conservata iscrizione all'### dalla sua cessazione. 
Prima di tale data, infatti, il contributo soggettivo sarà dovuto dal professionista nella misura intera, in quanto utile alla determinazione del supplemento di pensione. 
Sotto l'aspetto fattuale, occorre rimarcare come l'errore - di evidente portata meramente materiale - occorso nella motivazione della sentenza con riguardo alla data del pensionamento (indicata come 1°.8.18 anziché 1°.8.17) non abbia inciso sulla correttezza sostanziale della decisione, con la quale è stato recepito dal TRIBUNALE il calcolo operato della ### giustamente basato sulla decorrenza della riduzione dal compimento delle due intere annualità successive al pensionamento. 
Calcolo così spiegato dall'Ente nella memoria di I gr.: “l'Avv. ### in base a quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di ### oggetto di riesame in sede di legittimità, è stato ammesso al trattamento di pensione di vecchiaia dall'1.08.2017 e, pertanto, beneficiario di un unico supplemento dopo due anni dal pensionamento come disposto dal ### delle ### supplemento dal quale decorre per il pensionato di vecchiaia, ed in base all'art.  17, III° comma, del ### l'applicazione del coefficiente pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini ### sino al 31 dicembre 2020, e del 7,50% a decorrere dall'1 gennaio 2021”. 
La riduzione è stata, pertanto, applicata dalla ### a partire dall'annualità 2020: quella, cioè, successiva alla maturazione dell'unico supplemento spettante all'Avv. ### avvenuta a due anni dal pensionamento risalente al 1°.8.2017, e - pertanto - in relazione alle due successive intere annualità 2018 e 2019, con conseguente sorgere del relativo diritto il 1° gennaio 2020. 
Non ha, pertanto, ha pregio la doglianza svolta dall'odierno appellante con riguardo al mancato riconoscimento della riduzione per parte dell'annualità 2019. 
E', invece, parzialmente fondata la richiesta dell'appellante di vedersi detrarre dal totale dovuto l'importo di € 3.535,31, oggetto assegnazione nel 2023, a seguito di pignoramento presso terzi, e specificamente presso ### (v.  doc. 3 appellante). 
Effettivamente dall'ordinanza di assegnazione emerge che tale somma va imputata prima ai costi di esecuzione, liquidati in € 11,70 per spese ed € 855,00 per compensi, poi a quelli di precetto, pari ad € 540,00 (queste ultime due somme entrambe maggiorate di oneri e accessori), e infine al capitale ### dall'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 269.451,57 (di cui € 265.451,57 per capitale ed € 4.000,00 per spese), vanno detratti € 1.510,64 (pari alla somma assegnata di € 3.535,31 - € 2.024,67 per spese di precetto e pignoramento, pari agli importi sopra liquidati, con l'aggiunta di oneri e accessori). 
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo, opposto da ### in primo grado, va revocato e lo stesso deve essere condannato a pagare alla #### E ### l'importo di € 267.940,93, oltre interessi dalle scadenze al saldo. 
Si dà atto che, per mero errore materiale di battitura, quest'ultimo importo risulta indicato in dispositivo in € 267.929,24. 
La sentenza appellata merita, nel resto, conferma. 
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza n. 3033/2023 del Tribunale di ### revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1479/2022 e condanna ### a pagare alla ### E ### l'importo di € 267.929,24, oltre interessi dalle scadenze al saldo; conferma nel resto; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese della presente fase processuale, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge. 
Così deciso in ### 13/06/2024 ### estensore ### (### (### RG n. 375/2024

causa n. 375/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fazio Donatella, Pattumelli Benedetta Chiara, Picciau Giovanni

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1128/2025 del 03-12-2025

... cittadinanza (art.2, co.1, a) 1) L. 26/2019….oggetto della revoca, pertanto, non è il controllo sul requisito della residenza del richiedente la misura #####, ma il controllo sul requisito della cittadinanza dello stesso…. Si fa presente, inoltre, che ai sensi della nota ministeriale n. 805 del 27/01/2021, eventuali annullamenti delle sanzioni precedentemente disposte dai ### per i controlli di propria competenza devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma ### Ciò posto, fatta salva diversa documentazione atta a dimostrare il superamento del controllo relativo alla cittadinanza del richiedente la misura che - come detto - dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del Comune competente ai fini di una eventuale annullamento della sanzione precedentemente applicata tramite la piattaforma ### allo stato non si rinvengono i presupposti per procedere con l'annullamento della revoca della domanda RDC prot. ### RDC-2020-###. 3”. Si costituiva in giudizio il Comune di ### che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CASSINO ### R.G. 966/2024 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ### ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 966/2024 r.g.l., vertente TRA ### con l'avv. ### RICORRENTE E INPS, con l'avv. ### RESISTENTE E COMUNE DI SORA, con l'avv. ### RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data ### parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da I.N.P.S. ### della ### il ### di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di ### relativi alla revoca del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 3. condannare I.N.P.S. ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del ### di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), , detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'### alla ricorrente per il medesimo titolo; 4. con interessi e rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario”. 
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data ###; di non avere ricevuto alcun riscontro formale, ma di avere appreso in via ufficiosa che la domanda non era accoglibile in assenza del permesso di soggiorno UE; di avere quindi presentato domanda giurisdizionale per ottenere il beneficio del RDC ricorrendone tutti i presupposti di legge. 
Si costituiva in giudizio l'### che chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che il Comune di ### aveva attivato il blocco della prestazione per "mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a) 1) L. 26/2019….oggetto della revoca, pertanto, non è il controllo sul requisito della residenza del richiedente la misura #####, ma il controllo sul requisito della cittadinanza dello stesso…. Si fa presente, inoltre, che ai sensi della nota ministeriale n. 805 del 27/01/2021, eventuali annullamenti delle sanzioni precedentemente disposte dai ### per i controlli di propria competenza devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma ### Ciò posto, fatta salva diversa documentazione atta a dimostrare il superamento del controllo relativo alla cittadinanza del richiedente la misura che - come detto - dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del Comune competente ai fini di una eventuale annullamento della sanzione precedentemente applicata tramite la piattaforma ### allo stato non si rinvengono i presupposti per procedere con l'annullamento della revoca della domanda RDC prot. ###
RDC-2020-###. 3”. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. 
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in ### n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1). 
Nel caso in esame il punto contestato al ricorrente non è quello reddituale ma è quello dello “status” di cittadino di stato terzo soggiornante di lungo periodo con permesso di soggiorno UE, poiché la normativa prevede per i paesi terzi, quali la ### al fine di poter accedere al reddito di cittadinanza il possesso del permesso di soggiorno UE. 
Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dalla stessa legge e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari (art. 9 d.lgs. 286/1998). 
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito ad altre prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione e assegno di inabilità) parificando ai cittadini italiani gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano e precisando che “è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini” (Corte Cost. 29 luglio 2009, n. 306). 
Ciò detto, il ricorrente ha provato di essere residente sul territorio italiano dal 2009 (certificato storico di residenza) e di avere una carta di soggiorno in corso di validità (dal febbraio 2023 al 2028). Si può pertanto affermare che il ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha comunque dimostrato di trovarsi, al momento della domanda del 28.03.2023, nella situazione di residente da oltre 10 anni nel territorio nazionale. 
La domanda merita accoglimento. 
Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di ### P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l'### al pagamento; Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 1.400,00 oltre rimb forf. cassa ed iva da distrarsi.  03.12.2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025

causa n. 966/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valeria Caminada

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