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Tribunale di Vibo Valentia, Ordinanza del 20-11-2021

... codesto punto, giova evidenziare che l'obbligo di tracciabilità, per come riformato dalla legge di bilancio per il 2017, impone all'amministratore di condominio talune regole più stringenti e vincolate nella gestione contabile, in modo da garantire la tracciabilità - appuntodi tutte le entrate e le uscite condominiali. In attuazione del principio suddetto a seguito della riforma del 2012 si impone all'amministratore di “far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al ### 27 condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. ### del conto corrente deve avvenire in modo esclusivo: devono transitarvi tutte le somme in entrata ed in uscita. È evidente qui la finalità di garantire la tracciabilità dei flussi di cassa. La riforma prevede, poi, tra le attribuzioni dell'amministratore, la tenuta dei quattro registri condominiali: il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di ###, ###, nelle persone dei ### dott.ssa ### Presidente; dott. ### Giudice; dott. ssa ### Giudice rel.; riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento n. 478/19 R.G., avente ad oggetto: ricorso per revoca giudiziale amministratore di condominio, riservato per la decisione all'udienza camerale del 6 ottobre 2021 e vertente TRA Ricorrente E Resistente FATTO E #### ricorso depositato in data 8 luglio 2019, il dott. adiva innanzi l'intestato Tribunale, il dott. , in qualità di amministratore del condominio sito in ### al fine di sentir dichiarare la revoca giudiziale dell'incarico di amministratore di condominio allo stesso conferita con nomina del 16 maggio 2016, e rinnovata di anno in anno, in ragione delle plurime violazioni dei doveri sullo stesso incombenti e così sinteticamente richiamate: - caldeggia soluzioni gradite solo ad alcuni condomini; ### 2 - rivolge espressioni poco riguardose e ripetuti avvertimenti nei confronti dell'odierno ricorrente, che palesano anche atteggiamenti ritorsivi, senza neppure avere riguardo della normativa sulla privacy; - effettua lavori, quali l'impianto di conduzione del gas, senza essere autorizzato dall'assemblea del condominio, senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e senza farsi rilasciare le idonee dichiarazioni di conformità dell'impianto in questione, in palese violazione della legge, con ogni conseguenza anche in punto di incolumità pubblica, come più volte denunciato dal dott.  - ha consentito alla ditta pagata dai condomini e, quindi, anche dal dott. di eseguire l'appalto commissionato in assenza di un valido ### in violazione quindi della normativa contributiva, previdenziale e fiscale, nonché senza farsi consegnare, nel termine previsto dal ### la polizza prevista per la correttezza dei lavori; - non ha mai comunicato ai condomini la notifica della sanzione avvenuta in data ### da parte né il provvedimento relativo all'abusività delle tubazioni del gas; - non ha mai riscontrato le richieste di informazioni avanzate dal condomino volte ad appurare la corretta esecuzione dei lavori sulle tubature del gas metano e dei lavori finalizzati a risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana nell'immobile, il rilascio di tutte le dovute certificazioni da parte delle ditte incaricate di tali opere, le fatture relative al pagamento dei soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori, la copia della documentazione condominiale; - ha agito in via monitoria nei confronti dell'odierno ricorrente per recuperare un importo pretesamente dovuto per i lavori appaltati alla , nonostante quest'ultima non abbia esibito alcuna polizza fideiussoria a garanzia decennale, così come prevista nel contratto di appalto; - assume decisioni unitamente ad alcuni condomini al di fuori dell'assemblea, in violazione del codice civile e, soprattutto, ad esclusivo danno del ricorrente; ### 3 - nonostante quanto accaduto e denunciato in relazione ai lavori di cui alle delibere del 2.08.2016 e 29.07.2017, chiede ai condomini di potersi avvalere dei medesimi professionisti (### , che di certo non hanno tutelato gli interessi, patrimoniali e non, del ### Sulla base di quanto richiamato il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: revocare il dott. dall'incarico di amministratore del condominio “### 1” di ### ai sensi degli artt. 1129 e ss. c.c. e 64 disp. att.  e comunque per tutte le ragioni meglio dedotte in corso di causa. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20 settembre 2019, si costituiva in giudizio il dott. , contestando ed impugnando quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente ed insistendo per il rigetto della domanda ex adverso formulata. 
Integrato il contraddittorio tra le parti, autorizzata la produzione documentale ulteriore richiesta reiteratamente dalle parti, era fissata udienza di discussione. 
All'udienza del 6 ottobre 2021, all'esito della discussione orale, la causa era riservata in decisione. 
Nel merito ### come noto, ai sensi dell'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore può essere disposta, oltre che dall'assemblea dei condomini, dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino: a) nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 1131, ovvero se l'amministratore contravvenga all'obbligo, sancito dal comma 3 dello stesso articolo, di informare tempestivamente l'assemblea di essere stato convenuto in giudizio per fatti esorbitanti dalle sue attribuzioni.  b) se non rende il conto della gestione. ### 4 In particolare, la ### del 2012 ha previsto la revocabilità dell'amministratore di condominio in caso di assoluta mancanza di resa del conto anche per il singolo anno, dando il giusto rilevo all'ordinaria dimensione annuale della gestione condominiale. ### può dirsi adempiuto purché l'amministratore abbia presentato il rendiconto in assemblea, o comunque sottoposto ai condomini una relazione contabile evidenziante, mediante indicazione delle entrate e uscite, una chiara situazione della gestione condominiale.  c) in caso di gravi irregolarità. 
Il legislatore del 2012, all'interno del comma 12 dell'art. 1129 c.c., ha provveduto poi a indicare determinate ipotesi che possono costituire, “tra le altre, gravi irregolarità”, espressamente prevedendo le seguenti ipotesi: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. 
Così richiamato il dato normativo, deve infine evidenziarsi come l'elenco delle ipotesi costituenti "gravi irregolarità" contenuto all'art. 1129 c.c. deve ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo, dovendo essere completato da altre fattispecie ricomprendenti tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione anomala della cosa comune da parte dell'amministratore o che siano indici di una condotta poco trasparente da parte di quest'ultimo. 
I fondati sospetti di gravi irregolarità devono, tuttavia, consistere in supposizioni che trovino riscontro in elementi e dati oggettivi, non essendo sufficiente un dubbio o una mera impressione. 
Un intervento autoritativo esterno che si sovrapponga alla volontà dell'assemblea è, infatti, sempre previsto in funzione sussidiaria e del tutto residuale, in ipotesi e situazioni non altrimenti giustificabili ed evitabili ( Tribunale Milano, sez. XIII, 20/06/2018, n. 1963). 
Ciò posto, giova esaminare separatamente ciascuno dei comportamenti dedotti e posti da parte ricorrente a fondamento della richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore del condominio quali integranti fattispecie tipiche ed atipiche di gravi irregolarità, ai sensi dell'art. 1129 c.c. richiamato. 
I. #### Il ricorrente lamenta la realizzazione delle opere di posa delle condutture del gas metano, insistenti anche sulla facciata della sua proprietà, senza che le stesse fossero state mai “autorizzati dall'### né tantomeno sottoposti alla necessarie autorizzazioni paesaggistiche”. 
In particolare deduce che: - le tubazioni del gas a cui si riferiva il provvedimento n. 181414 del 15.12.2016 , non sono state mai preventivamente autorizzate dalla ### né dal dott. né soprattutto dall'assemblea condominiale, avendo i competenti ### rilasciato in data #### 6 l'autorizzazione paesaggistica “con prescrizioni”, solo per la “realizzazione nicchia nella muratura per alloggiamento quadro contatori gas metano” e non anche per la diramazione dei relativi tubi verso le unità immobiliari condominiali, su cui la competente ### non si è mai pronunciata, come si legge nel provvedimento contraddistinto con protocollo 1433 del 15.02.2017, a firma della e la ; - con provvedimento ### n. 3173 del 19.02.2019, il Responsabile dell'### n. 4, arch. , ha rilevato “[…] che per la tubazione del gas non risulta rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e s.m.i. atteso che l'area in questione ricade in zona sottoposta a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/04 e s.m.i.  e pertanto è da ritenersi abusiva”; - la posa dei tubi del gas, costituisce servitù di appoggio a carico delle mura condominiali perimetrali da parte di alcuni dei condomini in danno della collettività condominiale; - per la costituzione di una servitù di appoggio sulle mura condominiali occorre l'unanimità dei consensi dei condomini partecipanti al condominio, a norma dell'art. 1108, terzo comma, c.c., secondo cui “è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”, applicabile al condominio in virtù del richiamo di cui all'art. 1139 c.c.; - non risultano agli atti le certificazioni di legge relative alla sicurezza ed alla conformità delle tubazioni del gas in questione . 
Il dott. , quindi, senza averne titolo, e pur essendo stato diffidato e avvisato di quanto sopra con la missiva del 18.03.2019, avrebbe da ultimo presentato una ### in sanatoria, in assenza di alcuna delibera condominiale totalitaria costitutiva della servitù di appoggio delle tubazioni, nonché in assenza di una delibera che lo avesse autorizzato a presentare in nome e per conto di condomini interessati qualsivoglia comunicazione di inizio attività. [...] ### 7 ### dall'esame della documentazione allegata dalle parti emerge quanto segue.  - In data 29 gennaio 2013 l'assemblea dei condomini deliberava di eseguire i lavori per la realizzazione della condotta che collegasse gli impianti del gas dei singoli condomini alla rete di distribuzione. I condomini deliberavano positivamente, oltre che la realizzazione della nicchia di allocazione dei contatori anche la realizzazione degli impianti di collegamento per i singoli condomini (cfr. doc. 2 parte resistente).  - In data 27 settembre 2013, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ### per i beni architettonici e paesaggistici per le province di e , rilasciava parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione nicchia nella muratura per alloggiamento quadro contatori gas metano (cfr. doc. n. 32 parte ricorrente).  - In data 20 luglio 2014 il ricorrente autorizzava il sig.  a sottoscrivere il contratto per la fornitura del gas per il proprio appartamento in ### - Con comunicazione inviata in data 30 agosto 2016, il ricorrente metteva al corrente il resistente delle opere realizzate con riferimento all'impianto del gas e chiedeva di adoperarsi al fine di effettuare le verifiche necessarie, rilevando come le stesse fossero state realizzate in spregio alla normativa di settore vigente (cfr. doc. n. 24 parte ricorrente).  - In data 16 ottobre 2016 il resistente, a riscontro delle richieste formulate da parte ricorrente, evidenziava che le opere di allaccio dei singoli appartamenti fossero state autorizzate in assemblea dai singoli condomini e che, in ogni caso anche il ricorrente provvedeva a sottoscrivere contratto di fornitura ad uso personale; che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto della normativa così come attestato dalla ditta esecutrice con certificazione di regolare esecuzione (cfr. doc. 4 parte resistente).  - In data 25 ottobre 2016 il ricorrente comunicava la propria impossibilità a partecipare al sopralluogo programmato per il 26 ottobre 2016. ### 8 - In data 7 novembre 2016 la società , a seguito di segnalazione del ricorrente, comunicava a quest'ultimo la perfetta regolarità dell'impianto di adduzione del gas che si estende dalla condotta stradale alle mensole di montaggio dei contatori, rilevando come la denuncia di irregolarità inoltrata riguardasse gli impianti interni dei singoli utenti non di competenza della società (cfr. doc. 33 bis parte ricorrente).  - A mezzo email, in data 19 novembre 2016, l'amministratore di condominio comunicava a tutti i condomini, incluso il ricorrente, che all'esito delle perizie elaborate dall'ing. e dall'ing. si sarebbe dovuto procedere alla sospensione dell'erogazione del gas, alla rimozione dei tubi incanalati lungo il vialetto con ingresso da ### e della scossalina di protezione degli stessi, nonché al ripristino della facciata in corrispondenza dei tubi rimossi. Mentre, in corrispondenza dell'androne condominiale i tubi del metano sarebbero stati inseriti in apposita canalina tinteggiata dello stesso colore delle pareti, con rispetto di tutti i requisiti di sicurezza in materia, riservando di porre all'ordine del giorno della successiva assemblea l'intera questione. Dalla perizia redatta dall'ingegnere , allegata alla comunicazione suddetta, emergeva che i lavori per il posizionamento della cassetta per alloggiamento dei contatori del gas fossero stati autorizzati nel 2013; che sui luoghi si era accertata la presenza di tubi di collegamento del gas diramanti dalla cassetta suddetta posizionata su via ### che le opere suddette sono state realizzate dall'### che rilasciava regolare certificazione di conformità; che, l'impresa che realizzava i lavori dichiarava che solo per una delle tubature fosse stata rilasciata una certificazione condizionata alla esecuzione del coperchio in lamiera durante i lavori di rifacimento della facciata della scala interna dell'ingresso Si richiamava poi la normativa vigente, affermando che nel caso di specie si fosse optato per la realizzazione di tubazioni in canalina, sebbene, secondo il perito, trattandosi di centro storico si sarebbe dovuto optare per la tubazione a vista. Il secondo perito, ing. concordando con quanto accertato dall'ing. , rilevava che l'unica tubazione non rispettosa con la normativa fosse ### 9 quella sotto intonaco, concordando con le due soluzione prospettate dall'ing. . (cfr. doc. n. 31 parte ricorrente).  - Con comunicazione del 21 dicembre 2016 la società comunicava al ricorrente che all'intervento programmato per il 12 dicembre 2016 per la prova di tenuta dell'impianto non era presente nessun condomino e che l'amministratore si dichiarava indisponibile ad intervenire sui luoghi, pertanto non si poteva procedere ad effettuare la prova richiesta né a chiudere le valvole. Evidenziava infine come non fosse pervenuta alcuna richiesta dalle autorità competenti di chiusura delle valvole ( doc. 33 parte ricorrente).  - Con email del 15 dicembre 2016 l'UTC di ### inviava comunicazione al ricorrente, al resistente ed al comando di polizia municipale di ### affermando che, in sede di sopralluogo tecnico presso l'immobile in oggetto, alla presenza del personale di polizia municipale e dell'amministratore resistente, quest'ultimo si era impegnato a regolarizzare le difformità. Ed infatti con nota prot. N. 17299 del 25 novembre 2016 il medesimo si impegnava ad avviare i lavori necessari. 
La scrivente quindi invitava l'amministrazione condominiale ad avviare entro trenta giorni le opere necessarie.  - In data 10 gennaio 2017 il ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, intimava e diffidava il resistente di metterlo a conoscenza delle iniziative attivate per la messa in sicurezza dell'edificio e per l'immediato ripristino del decoro architettonico della facciata con accesso da via ### nonché di fornire tutte le certificazioni relative all'impianto di fornitura del gas istallato corredato di certificazione di conformità rilasciata dalla ditta marchese nel 2014, con tutti gli allegati e i depositi provisti dalla legge, oltre che provvedere a sospendere in via cautelare la fornitura del gas e provvedere al riposizionamento della casetta di alloggiamento dei contatori.  - Con comunicazione del 24 gennaio 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ### per i beni architettonici e paesaggistici per le province di e , comunicava che non fosse stata depositata alcuna richiesta per i lavori ### 10 relativi a posa in opera di tubi per l'erogazione del gas, posizionamento manufatto-cisterna e motore aspirante (cfr. doc. n. 50 parte ricorrente).  - In data 30 gennaio 2017 il resistente, con email inoltrata anche al ricorrente trasmetteva fotografie dell'impianto di metano per come risistemato (cfr. doc. 35 ter parte ricorrente).  - In data 7 marzo 2017 il ricorrente diffidava nuovamente il resistente dal fornire le certificazioni richieste e chiarimenti sulle attività di messa in sicurezza poste in essere nonché sui lavori di rifacimento degli impianti per come evincibili dalla documentazione fotografica inoltrata (cfr. doc 36 parte ricorrente).  - All'assemblea condominiale del 29 luglio 2017, l'amministratore di condominio rendeva edotti i condomini della corrispondenza intervenuta con parte ricorrente e delle molteplici diffide ad ostendere le certificazioni richieste, oltre che a rimuovere l'impianto del gas metano. ### deliberava in quella sede ###voler prendere in considerazione la richiesta di risarcimento dei danni alla facciata perché non eziologicamente riconducibile alla realizzazione dell'impianto ma preesistente, nonché di voler mantenere in funzione l'impianto del gas, dispensando l'amministratore da ogni altro adempimento, competendo ad ogni singolo condomino doversi dotare delle certificazioni richieste (cfr. doc. n. 8 parte resistente).  - Con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2019, prot. 3171, il comune di ### diffidava il condominio a procedere alla demolizione delle opere relative all'impianto di tubazione del gas metano, o in alternativa alla regolarizzazione dello stesso, mediante presentazione di una comunicazione di inizio attività edilizia asseverata in sanatoria con allegata procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 d.lgs. 42/2004.  ### dalla documentazione richiamata è possibile desumere molteplici elementi. ### 11 a. Preliminarmente i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto del gas sono stati autorizzati e realizzati in un momento antecedente la nomina del resistente quale amministratore di condominio.  b. La realizzazione della nicchia dove inserire la cassetta dei contatori è stata regolarmente dotata di autorizzazioni sin dal 2013.  c. ### di conduttura dalla rete stradale ai contatori è stata realizzata in modo regolare, per come accertato dalla società .  d. La certificazione di regolarità dell'impianto e delle opere realizzate è stata fornita dall'impresa per come allegata al fascicolo di parte resistente, ed ostesa alla ricorrente, che tuttavia ne contestava l'autenticità e regolarità.  e. Le problematiche relative al mancato rispetto della normativa esistente ed al rilascio delle autorizzazioni richieste ha riguardo alle sole condutture di allaccio dei singoli utenti.  f. Il provvedimento emesso dal comune di ### nel 2019 è rivolto al condominio, e non all'amministratore, ed ha infatti ad oggetto le singole tubazioni, per le quali si richiede la rimozione ovvero la presentazione di in sanatoria. 
Ciò posto, a questo punto deve evidenziarsi come il passaggio di tubature del gas, che servono l'abitazione privata del singolo condomino, con passaggio lungo le pareti esterne dell'edificio condominiale, non necessita di servitù di passaggio, costituendo ipotesi di esercizio del diritto al pari uso sulla cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a prescindere dal conferimento di autorizzazione o dalla prestazione del consenso da parte degli altri compossessori (cfr. Corte d'appello di Campobasso, sentenza del 18 ottobre 2012 n. 279: l'apposizione della tubatura non ha alterato lo stato dei luoghi, ma lo ha solo modificato, sicché il condòmino ha usato il bene comune senza recare alcun pregiudizio al diritto altrui). 
Pertanto, se non sussistono specifici ed espressi divieti all'interno del regolamento condominiale, il condòmino può utilizzare il muro condominiale perimetrale per l'installazione di tubature del gas a servizio del proprio appartamento, senza dover chiedere permessi o delibere autorizzative da parte ### 12 dell'assemblea dei condòmini, atteso che l'apposizione di tubature non altera la destinazione della parte in comune, ossia la facciata dell'edificio e che non impedisca agli altri condòmini il diritto di farne parimenti uso (ai sensi dell'art.  1102 c.c.) (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza del 3 dicembre 2018 5355). 
La giurisprudenza è costante e conforme nell'affermare che "a norma dell'art.  1102 c.c., comma 1, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi. 
Alle "modificazioni" consentite al singolo ex art. 1102 c.c., comma 1, sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'art.  1120 c.c. in tema di innovazioni. Ritenendo che il divieto di ledere il decoro architettonico del fabbricato - previsto esplicitamente per le nuove opere, deliberate dall'assemblea - non riguardi anche le modificazioni, apportate a vantaggio proprio dal singolo condomino, questi, operando individualmente, subirebbe, nell'uso delle parti comuni, restrizioni minori di quante ne incontri la maggioranza dei partecipanti riuniti in assemblea (così Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179)" (cfr. Cass. 13 novembre 2020 n. 25790). 
Gli orientamenti richiamati se da un lato, quindi, qualificano l'apposizione di tubature lungo i muri perimetrali esterni dell'edificio come esercizio del diritto all'utilizzo della cosa comune, dall'altro, ne impongono il rispetto della disciplina dettata in tema di innovazioni. 
Da ciò se ne desume come, preliminarmente, l'installazione delle condutture per i singoli appartamenti non è esente dal rispetto della normativa vigente nel settore, ma, d'altro canto, ricade sui singoli condomini il rispetto della disciplina suddetta. 
Di talché quanto rilevato da parte ricorrente circa la mancata delibera assembleare di costituzione di una servitù di passaggio non è meritevole di condivisione. 
Sul punto deve tuttavia evidenziarsi come, in primo luogo con assemblea del 29 gennaio 2013 l'assemblea di condominio approvava non solo la realizzazione della nicchia ma anche dell'impianto per servire ogni singolo appartamento, ed in secondo luogo, come il provvedimento di diffida del comune di ### del 2019 sia stato emesso nei confronti del invitandolo alla rimozione ovvero alla presentazione di in sanatoria. 
Ebbene, per come emerge dalla documentazione depositata da parte resistente, la in sanatoria depositata, concordemente con l'orientamento poc'anzi richiamato, è stata richiesta dai singoli proprietari degli immobili insistenti nel condominio. 
Di talché, le doglianze mosse all'operato dell'amministratore per non aver sottoposto all'assemblea l'eventuale proposizione di in sanatoria, non è meritevole di considerazione, la proposizione della documentazione in sanatoria essendo stata correttamente predisposta e depositata dai soggetti direttamente interessati. 
Ancora, ed infine, deve rilevarsi come, con comunicazione del 26 marzo 2019, la società , all'esito della prova di tenuta dell'impianto, e di controllo delle tubature esistenti, verificavano la regolare tenuta degli impianti ed il negativo riscontro di dispersione del gas, diffidando peraltro il ricorrente a coinvolgere ulteriormente la società nelle richieste inoltrate reiteratamente ( doc 7 parte resistente). 
Per tutto quanto esposto, con riguardo alla prima delle condotte rappresentate, quali integranti ipotesi di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c., deve concludersi per l'infondatezza della pretesa qualificazione. ### 14 Sul punto appare pregnante l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui, Per ottenere il provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, secondo i casi previsti dall'elenco -non esaustivodell'art. 1129 c.c., ci si deve trovare di fronte a gravi irregolarità basate su «supposizioni che trovino riscontro in elementi e dati oggettivi, non essendo sufficiente un dubbio o una mera impressione». 
Le conclusioni suddette, assorbono, ritenendole irrilevanti, anche le successive doglianze mosse in sede di note conclusionali depositate, circa le successive evoluzioni della vicenda suddetta, ed in particolare, circa l'ordine di demolizione delle opere descritte, non spostando, il provvedimento amministrativo con cui non è stata accolta la in sanatoria presentata dai singoli condomini, il ragionamento poc'anzi esposto, e dunque la concreta individuazione dei soggetti responsabili per le stesse. 
II. ###À ###### L'####. #### Nella specie, le gravi irregolarità suddette, si sarebbero estrinsecate in: - l'assenza di qualsivoglia “causa” che giustifichi l'esborso di una cifra considerevole a fronte di lavori non preventivati, non urgenti e già oggetto di computo metrico; - l'insussistenza di qualsivoglia “causa” che giustifichi l'esborso di una cifra così considerevole a fronte di prestazioni negligenti, imperite e dannose compiute dalla ditta appaltatrice; - l'inesistenza per tabulas di qualsiasi contestazione da parte dell'### dei lavori dott. nonché del ### dei ### ; ### 15 - la mancanza/inesistenza della polizza ; - l'inesistenza del - la testimonianza resa in assemblea da parte di due condomini - sig.  e sig.ra - i quali hanno dichiarato che “gli operai dell'impresa appaltatrice erano nell'atto di forzare la condotta dello scarico dell'androne, nel tentativo di disotturare la suddetta condotta”; - la mancata denuncia del ritardo nei lavori e quindi la mancata richiesta delle penali; - la mancata informativa al dott. dei lavori extracapitolato, dei danni e delle negligenze della , nonostante le plurime richieste, tra cui quella del 22.08.2017 e quella dell'8.02.2017.  ### ricorrente ha rilevato, sulla base delle argomentazioni richiamate, come il dott. avrebbe indotto l'assemblea dei condomini, sulla base di informazioni false e fuorvianti, a riconoscere all'### l'ulteriore somma “concordata”, pari ad euro 4.950,00 per i lavori di cui ad oggi non è dato conoscere l'oggetto, non preventivati, fuori computo metrico e senza contratto, decurtando dalla stessa gli asseriti e non provati costi sostenuti dal ed imputabili alle negligenze dell'impresa, quantificati (arbitrariamente e scorrettamente) in totali euro 1.240,33, per un importo totale riconosciuto di euro 3.709,67 da corrispondere al ricevimento della polizza fideiussoria assicurativa o bancaria decennale postuma a prima richiesta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori appaltati. 
Tale importo sarebbe stato poi inammissibilmente imputato ai condomini nell'assemblea del 20.07.2018, nonostante dovesse essere riportato “a credito”, non avendo ad oggi la ditta esibito né consegnato alcuna polizza fideiussoria a garanzia decennale, così come prevista nel contratto di appalto e così come previsto nel verbale della verifica finale dei lavori del 4.08.2017. 
Sul punto deve evidenziarsi come, il Tribunale in intestazione, con sentenza emessa in data 3 novembre 2020, n. 621/2020, si sia già pronunciato relativamente alle contestazioni in questa sede poste a supporto della richiesta #### 16 revoca giudiziale dell'amministratore del condominio per come dedotto dallo stesso ricorrente, allegando la sentenza richiamata in data 10 febbraio 2021. 
In particolare, sulla dedotta insussistenza dell'urgenza dei lavori e sulla circostanza per cui gli stessi di fatto interessassero un unico appartamento, ovvero le infiltrazioni subite all'appartamento del sig. senza che la decisione suddetta fosse preceduta da alcun accertamento preventivo in merito alla causa delle infiltrazioni suddette, il Tribunale così statuiva: “Ebbene, parte attrice desume l'assenza di urgenza dei lavori approvati dalla circostanza per cui l'amministratore non abbia ordinato lo svolgimento degli stessi in assenza di approvazione assembleare, come previsto dall'art. 1135 Al riguardo deve evidenziarsi che la disposizione richiamata, al comma 2 dell'art. 1135 c.c., attribuisce all'amministratore la facoltà - in deroga alla previsione ordinariadi ordinare lo svolgimento di lavori in assenza di consenso dei condomini laddove rivestano il carattere di urgenza, a condizione che ne riferisca alla prima assemblea. 
Ebbene, la disposizione richiamata attribuisce all'amministratore un potere facoltativo in deroga, dal quale non può di certo desumersi che laddove l'amministratore non decida per un affidamento per così dire diretto allora i lavori approvati dall'assemblea non possano rivestire il carattere dell'urgenza extra ordinem. 
Di talché non può condividersi quanto sostenuto dall'attore non ravvisandosi dalla pregressa approvazione in assemblea dei lavori appaltati un vizio tale da inficiarne la legittimità. 
Analogamente la circostanza per cui gli stessi, secondo l'attore, andassero a risolvere una problematica relativa unicamente al condomino non è supportata da alcun elemento probatorio, né è dato cogliere il nesso eziologico tra la circostanza suddetta e la illegittimità della delibera approvata”. 
A quanto richiamato deve poi aggiungersi che, per come evincibile dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente in questa sede, la decisione di ### 17 svolgere i lavori suddetti era già stata discussa ed acquisita ben prima che fosse nominato amministratore l'odierno resistente. 
Ciò è evincibile dal computo metrico allegato, a firma della dott.ssa , del 1.9.2015, per i lavori necessari alla eliminazione delle infiltrazioni. (cfr. doc. 51 parte ricorrente). 
Ancora, con riferimento all'effettivo inizio dei lavori in data successiva al 24 ottobre 2016, ovvero in data 5 dicembre 2016, quindi in data successiva al termine di copertura della polizza stipulata, deve rilevarsi come la circostanza suddetta è documentata da parte ricorrente tramite allegazione del messaggio di posta elettronica (cfr. doc. 57 parte ricorrente) inoltrato dall'avv. ### ad altro indirizzo non corrispondete ad alcuna parte in causa, il cui mittente originario era lo studio dell'amministratore del convenuto, ed in cui si dà atto che i lavori deliberati in data 2 agosto 2016 sarebbero iniziati in data 5 dicembre 2016. 
La circostanza suddetta si pone in contrasto con quanto affermato in sede di assemblea condominiale del 29 luglio 2017, in cui il ricorrente era presente con delega al proprio difensore di fiducia. 
Dal verbale dell'assemblea si evince che i lavori sono iniziati il 24 ottobre 2016 e terminati il 27 giugno 2017, ovvero circa sei mesi dopo il termine previsto in contratto (cfr. verbale assemblea del 29 luglio 2017, doc. 8 parte resistente).  ### stessa assemblea, i condomini approvavano di riconoscere all'impresa appaltatrice l'ulteriore somma di € 4.950,00 per i lavori non preventivati, decurtando alla stessa tutti i costi sostenuti dal condominio ed imputabili alla negligenza dell'impresa, quantificati in € 1.240,33, per un importo totale di € 3.709,67 da corrispondere al ricevimento della polizza fideiussoria assicurativa postuma (cfr. doc 8 parte resistente).  ### documentazione allegata emerge che vi sia prova unicamente della circostanza per cui i lavori siano stati conclusi in ritardo e che per gli stessi si era deliberato nella medesima assemblea di sottoscrivere una polizza [...] ### 18 assicurativa postuma a seguito della quale si sarebbe provveduto al pagamento dei lavori successivamente eseguiti. 
Preme sul punto rilevare come alla suddetta assemblea l'odierno ricorrente fosse presente, ed abbia avuto percezione diretta di tutto quanto discusso e conseguentemente abbia partecipato ad una votazione, prendendo atto della decisione presa dalla maggioranza. 
Sicché tutte le contestazioni circa la mancata conoscenza delle circostanze discusse appaiono prive di rilevanza. 
Ancora, a seguito di quanto deliberato all'assemblea del 29 luglio 2017, alla successiva assemblea condominiale del 20 luglio 2018, oltre a confermare la quantificazione del prezzo già effettuata, i condomini confermavano altresì che il pagamento alla ditta appaltatrice sarebbe stato subordinato alla esibizione della polizza postuma (cfr. doc. 12 parte resistente). 
Ciò tuttavia non sposta che il bilancio straordinario consuntivo per il 2017/2018 fosse stato in quella sede ###determinazione delle somme per come ripartite in ragione delle tabelle millesimali. 
La circostanza per cui la mancata esibizione della polizza e conseguentemente il mancato pagamento del prezzo alla ditta avrebbe costituito una computazione a credito dei singoli condomini in virtù di quanto partitamente versato, non esime i singoli condomini al versamento delle somme per come approvate. 
Quanto poi all'indicazione in contratto del conferimento di incarico di direttore lavori allo studio , e non all'ing. , come indicato in sede di assemblea del 2 agosto 2016, si deve evidenziare che la deliberazione in merito al conferimento dell'incarico all'ing. avveniva all'assemblea del 2 agosto 2016, relativamente al punto n. 5, ovvero il conferimento di incarico di tecnico per la gestione della pratica amministrativa e direzione dei lavori. 
Il rilievo per cui il pagamento di una parcella al geom. come pagamento di un compenso per prestazioni mai deliberate ed approvate in assemblea non è condivisibile. ### 19 Il computo metrico dei lavori era stato conferito ed effettuato dal medesimo studio tecnico , di cui l'ing. fa evidentemente parte, di talché era perfettamente presumibile da parte dei condomini che gli incarichi successivamente conferiti sarebbero stati espletati dal medesimo studio che aveva effettuato il computo metrico, non potendosi ritenere l'elemento suddetto circostanza rilevante tale da incidere sulla corretta formazione della volontà dei votanti o a far ritenere mai posto a conoscenza degli stessi il conferimento di incarico allo studio richiamato. 
III. ### L'### DEL ### NONCHÉ L'#### DATA 30.07.2018. 
Sul punto deve rilevarsi che, per come evincibile dalla documentazione depositata da parte ricorrente, è pacifica ed incontestata la circostanza per cui la ditta , al momento della sottoscrizione del contratto, non fosse in regola con il stante la missiva a firma del resistente inoltrata alla stessa ditta appaltatrice con cui la informava della intrapresa di azioni penali al riguardo con termine di dieci giorni per addivenire ad una conclusione bonaria.  ### con comunicazione del 1 ottobre 2018, l'### del ### comunicava al ricorrente che i provvedimenti emessi riguardassero esclusivamente la sfera giuridica del dott. e del dott. , non anche il condominio di ### Con comunicazione del 5 ottobre 2018 il medesimo ente dava comunicazione, al ricorrente istante, di aver adottato i provvedimenti sanzionatori opportuni. 
Con comunicazione del successivo 29 novembre 2018, l'### del ### comunicava, ancora, al ricorrente di aver trasmesso n. 3 informative alla ### della ### territorialmente competente, desumendo che vi fosse stata iscrizione di notizia di reato nell'apposito registro avente ad oggetto fatti non suscettibili di comunicazione. ### 20 Invero, circa la sanzione comminata, oltre ad esservi certezza che la stessa abbia riguardato la sfera giuridica personale del dott. e del dott.  , non riguardando il nulla emerge circa il contenuto della stessa, né quindi se sia effettivamente riferibile alla vicenda del per i lavori appaltati per il Ad ogni modo, deve evidenziarsi che, in termini generali, il ### è sempre obbligatorio per i lavori edili di un condominio. La richiesta va fatta dal condominio committente, rappresentato dal suo amministratore. I riferimenti normativi vanno individuati nel D.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori).  ### l'articolo 26, infatti, un datore di lavoro, nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.  ### 89 definisce la idoneità tecnico-professionale, individuandola nel possesso di capacità organizzative, nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare. 
La regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del ### ferma la non contestazione, rectius ammissione ed avvedimento da parte del resistente della circostanza per cui la ditta appaltatrice non fosse in regola con il nonché la circostanza per cui al dott. , in proprio, sia stata notificata una sanzione dall'ispettorato del lavoro che attesta non riguardare il condominio ciò che in ques ta sede assume rilevanza è l'accertamento circa la qualificazione del comportamento suddetto, ovvero aver consentito lo svolgimento dei lavori dietro presentazione di autocertificazione sostitutiva della regolarità fiscale e previdenziale della ditta ### 21 appaltatrice quale grave irregolarità nell'operato dell'amministratore ai fini della sua revoca giudiziale. 
Ancora, e nello stesso senso, l'accertamento della rilevanza allo stesso fine della mancata comunicazione della comminata sanzione al ### come noto, la disciplina in materia di presentazione del durc al fine di partecipare ad una gara d'appalto, o in termini generali, al fine di ottenere l'aggiudicazione di un appalto, è stata oggetto di molteplici riforme ed interventi normativi che hanno inciso, tra gli altri, anche sulla disciplina di cui al DPR 445/2000, occasionandone, conseguentemente, da un lato, il formarsi di differenti orientamenti giurisprudenziali in materia, e dall'altro, l'adozione di diverse circolari dei ministeri direttamente coinvolti dalla dichiarazione unica suddetta. 
Appare sul punto pacifico che, anche in un passato recente, si siano sovrapposte circolari ministeriali, dati normativi ed orientamenti giurisprudenziali in contrasto tra loro. 
Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità si è infatti espressa nei termini che seguono.  ### disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del ### unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura «destinato a provare la verità» delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali. 
La ratio e il tenore letterale della legge è quello di attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici e secondo la quale «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale», il linea con l'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto - notaio o altro pubblico ufficiale - che lo emana secondo le previste formalità, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede.  ### l'art. 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ### 22 destinatario del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico.   In particolare, l'art. 47, in tema di «### sostitutive dell'atto di notorietà» stabilisce la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.   Il secondo comma della norma aggiunge che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.   Il terzo comma della norma - nell'ottica dichiarata del perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa - prevede che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 siano comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.   E' dunque evidente ed incontestabile la specifica funzione probatoria delle dichiarazioni ex art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 in quanto dimostrative di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante. 
La autodichiarazione in disamina sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. attraverso una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione avente natura di autocertificazione ex art. 76 D.P.R.  445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante - regolarità e - rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell'evasione. 
Con la conseguenza che solo il possesso della predetta autocertificazione - che tiene luogo del rilascio del da parte degli enti interessati - legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici. ### 23 Di guisa che la stessa natura della attestazione sostituisce, da un lato, una pubblica certificazione ed è, dall'altro, destinata a pubblico ufficiale, come specificamente statuito dal citato art. 76 d.P.R. 445/2000; mentre è l'art.47 ad attribuire, con formulazione generale e omnicomprensiva, efficacia probatoria alle dichiarazioni del privato rivolte alla pubblica amministrazione, sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (cfr. Cass. Pen. sentenza n. ### del 22 luglio 2019). 
Al contrario, invece, il , con nota prot. n. 37/###/###.###, con riferimento ai contratti di appalto stipulati con la pubblica amministrazione ha evidenziato come l'### dovrebbe necessariamente richiedere all'operatore economico la produzione del in quanto la sua eventuale semplice autocertificazione sarebbe irrilevante. 
La tesi è stata confermata anche nella successiva comunicazione dell' , d'intesa con il (### .60010.26/01/ 2012.###), in data 26 gennaio 2012. 
La posizione espressa dai ministeri con le circolari richiamate si fonda su una interpretazione restrittiva del dato testuale di cui all'art. 46 DPR 445/2000, lett. p, dovendosi intendere il riferimento alle autocertificazioni anche relative agli obblighi contributivi come non applicabile al durc. 
Di contro, L'### del Consiglio di Stato n. 10 del 2016 ha chiarito la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al ### che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso. 
Da quanto brevemente richiamato emerge pacificamente che sul punto, e dunque in merito alla producibilità o meno di dichiarazione sostitutiva del durc, vi siano orientamenti contrastanti. 
Il dato suddetto per quanto non escluda il fatto che, in concreto, l'impresa appaltatrice non avesse il durc al momento dell'aggiudicazione e dello ### 24 svolgimento dei lavori, con tutte le conseguenze sul punto, non può essere ascritto ad elemento rilevante ai fini della qualificabilità della circostanza suddetta come riconducibile ad una responsabilità dell'amministratore qualificabile come grave irregolarità ai sensi del comma 12 dell'art. 1129 Ed infatti, alla luce anche della missiva dallo stesso inoltrata alla ditta appaltatrice, nonché dalle conversazioni intercorse con lo stesso ricorrente in cui chiedeva delucidazioni in merito alla disciplina dalla quale emergeva la non producibilità di dichiarazione sostitutiva del durc, è possibile concludere per la totale assenza di preordinazione, o quantomeno nella consapevolezza concreta in capo al resistente, che la produzione di quella certificazione sostitutiva fosse qualificabile come omissione di un dato necessario. 
Quanto poi alla mancata comunicazione all'assemblea dei condomini della comminazione di una sanzione da parte dell'ispettorato del lavoro in capo al dott. , non si ravvisa nella circostanza suddetta un comportamento rilevante. 
Per come emerso dalle comunicazioni inoltrate dall'ente comminante, la sanzione irrogata ha coinvolto personalmente il dott. , non interessando in alcun modo il Di talchè non si ritiene sussistente alcun dovere di comunicazione all'assemblea dei condomini del fatto suddetto. 
IV. ###À ### : L'###, #### Sul punto basti rilevare come l'atteggiamento ostile ritorsivo ed omissivo sia ricondotto da parte ricorrente in concreto alla esistenza, tra i vari, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal nei confronti dell'odierno ricorrente, di cui qu est'ultimo paventa l'insussistenza del credito vantato.  ### deve rilevarsi come, in primo luogo, si richiede in questa sede, al fine di ritenere integrato l'atteggiamento ritorsivo, una delibazione circa fatti già ### 25 oggetto di altro giudizio e, in secondo luogo, si mette in correlazione diretta l'eventuale accertamento di non debenza delle somme con la provata sussistenza di un atteggiamento ritorsivo od ostile dell'amministratore nei confronti dell'odierno ricorrente. ### non può ex ante condividersi l'assioma così designato.  ### accertamento di non debenza delle somme non potendo certo qualificarsi ex se come prova di un atteggiamento ritorsivo nei confronti dell'odierno ricorrente da parte del resistente. 
Ancora, il contenuto delle conversazioni richiamate, rectius, alcuni tratti delle conversazioni, per quanto non celino un disaccordo ed animosità tra le parti, deve evidenziarsi come il disaccordo suddetto sia ben ascrivibile ad entrambe le parti in causa, e, ancora, non possa essere qualificato come elemento dal quale desumere un unilaterale atteggiamento ostile o ritorsivo del resistente nei confronti del ricorrente. 
Si rilevi solo il dato che l'odierno ricorrente ha introdotto nei suoi riguardi ben 4 giudizi sulle medesime vicende. 
Sicchè se questi dati dovessero essere qualificati come prova della sussistenza di ostilità e atteggiamento ritorsivo allora dovrebbe concludersi anche per la reciprocità della stessa. 
Ancora, quanto alla assunta mancata ostensione della documentazione richiesta, rectius, non immediata ostensione di tutta la documentazione richiesta, appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale sul punto affermatosi. 
Non sono ravvisabili i "fondati sospetti di gravi irregolarità" che comportano la revoca giudiziale dell'amministratore nel rifiuto da questi opposto alla richiesta di un condomino di ritirare, per effettuarne il controllo, tutti i documenti del condominio (cfr. Tribunale Parma, 12/03/1999). 
V. ### E ### “### COMUNE” A ### : L'### DE ### 26 Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi come, benchè sia pacificamente qualificabile come grave irregolarità il mancato adempimento da parte dell'amministratore delle comunicazioni previste dalla legge, alla fattispecie suddetta non possa ricondursi la mancata inclusione tra i destinatari di un generico messaggio di posta elettronica inoltrato dall'amministratore di condominio. 
Con riferimento specifico poi alla conversazione tramite email, indicizzata al doc. 106 di parte ricorrente, deve evidenziarsi come il periodo richiamato dall'odierno ricorrente, nella parte in cui il resistente afferma “suggerirei che detti lavori venissero eseguiti senza alcun accenno nelle prossime assemblee”, ha riguardo alla richiesta verosimilmente effettuata dai condomini destinatari della email con cui si richiedeva al dott. di interessarsi dei lavori temporanei da eseguirsi sulle scale condominiali. 
Il resistente, dopo aver affermato di non poter assumere la responsabilità di autorizzare questi lavori senza una delibera condominiale, precisava che il mancato transito in assemblea dei lavori in assemblea avrebbe escluso l'addebitabilità di costi degli stessi sugli altri condomini.  ### così contestualizzato il periodo richiamato da parte ricorrente non appare invero qualificabile come espressione di una parziarietà dell'amministratore del condominio o comunque di una gestione illecita della cosa comune. 
Con riferimento, poi, al mancato rilascio delle fatture, per quanto questo Tribunale si sia già espresso anche su codesto punto, giova evidenziare che l'obbligo di tracciabilità, per come riformato dalla legge di bilancio per il 2017, impone all'amministratore di condominio talune regole più stringenti e vincolate nella gestione contabile, in modo da garantire la tracciabilità - appuntodi tutte le entrate e le uscite condominiali. 
In attuazione del principio suddetto a seguito della riforma del 2012 si impone all'amministratore di “far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al ### 27 condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.  ### del conto corrente deve avvenire in modo esclusivo: devono transitarvi tutte le somme in entrata ed in uscita. È evidente qui la finalità di garantire la tracciabilità dei flussi di cassa. 
La riforma prevede, poi, tra le attribuzioni dell'amministratore, la tenuta dei quattro registri condominiali: il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell'amministratore, il registro di contabilità.   Quest'ultimo consiste in un libro cassa, nel quale il mandatario deve annotare in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata ed in uscita; la registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni da quello dell'effettuazione del movimento; è possibile la tenuta con modalità informatizzate. 
La legge di bilancio per il 2017, art. 1, comma 36, si è innestata nella disciplina suddetta modificando l'art. 25 ter del DPR 600/1973 inserendo i comma 2 bis e 2 ter del seguente tenore: «2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. 
Il è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.   2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ### dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ### della ### 28 presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».  ### deve chiarirsi che, in disparte la disciplina fiscale richiamata, in termini generali, il condominio è considerato alla stregua di un consumatore finale privato e rimane pertanto, in linea di massima e salvo casi specifici, estraneo alla normativa ### Questo significa che per le spese condominiali non è necessaria la fattura ma risulta bastevole la ricevuta fiscale.  ### suddetta regola generale deroga la previsione poc'anzi richiamata che, nel prevedere al comma 1 dell'art. 25 ter DPR 600/73 l'applicazione di una ritenuta d'acconto al 4% da parte del nei pagamenti dei compensi dovuti agli appaltatori laddove si superi l'importo di € 500,00, implica anche che in tali casi sia emessa fattura per le prestazioni effettuate in favore del condominio.  ### sulla base delle premesse suddette, ed analizzando la documentazione allegata, deve evidenziarsi che, le ricevute degli artigiani allegate da parte ricorrente hanno riguardo a forniture di valore inferiore ai 500,00, con conseguente esclusione della disciplina richiamata. 
Ancora, per quanto riguarda l'incarico per le pulizie alla sig.ra , deve dichiararsi l'insussistenza della materia del contendere in quanto la predetta non ha accettato l'incarico delibato dall'assemblea, con conseguente mancato conferimento di qualsiasi incarico. 
In ogni caso deve evidenziarsi come il conferimento dell'incarico alla stessa fosse stato oggetto di delibera assembleare cui partecipava anche l'odierno ricorrente, con voto favorevole. 
Queste tutte le irregolarità riportate in ricorso dal dott. 
VI. Deve a questo punto procedersi con l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate solo in sede di note conclusionali, ### 29 relativamente alla fraudolenta gestione del conto corrente condominiale. 
In astratto, deve ritenersi ammissibile l'ulteriore produzione documentale della parte ricorrente con successiva individuazione delle irregolarità paventate nella tenuta della contabilità, atteso che la documentazione prodotta fa riferimento a materiale documentale consegnato solo in un momento successivo alla introduzione del giudizio. 
Inoltre, deve altresì evidenziarsi come, per quanto il rito camerale applicabile escluda le preclusioni proprie del giudizio a cognizione ordinaria, non sarebbe in ogni caso ammissibile, perché in violazione della corretta esplicazione del contraddittorio tra le parti, una mutatio libelli. 
Ad ogni modo, nel caso di specie, non può dirsi mutata la domanda a seguito della produzione documentale successivamente effettuata e delle conseguenti contestazioni mosse, essendo stati introdotti unicamente fatti nuovi, perché sopravvenuti, a sostegno della medesima domanda posta a fondamento del giudizio in questa sede introdotto, volto, comunque, alla revoca giudiziale dell'amministratore di resistente. 
Ciò posto, con riferimento specifico alle doglianze mosse, deve preliminarmente rilevarsi, con riguardo al paventato ridotto versamento delle somme sul conto corrente del condominio per come versate dai condomini, come la denunciata parziaria contabilità e registrazione dei versamenti, ha riguardo a soggetti diversi rispetto al ricorrente. 
Ne consegue che lo stesso non possa avere una contezza effettiva e specifica delle causali dei versamenti effettuati a mezzo bonifico da terzi e se le cifre versate siano unicamente riconducibili alle registrazioni contabili che si asseriscono errate.  ### le voci dei bilanci di cui si discute, asseritamente erronee, sono state approvate in assemblea anche dai condomini indicati. 
Ad ogni modo, dall'esame della documentazione allegata, in particolare allegato 17, doc. 164 del fascicolo di parte ricorrente, il bonifico effettuato dal ### 30 condomino in favore del condominio per € 2.200,00 riporta in causale “spese straordinarie 2016/2017 eur 240,08, ordinarie 2017/2018 EUR 844,64, Larg 2.200 eur spese: 4,###”. 
Mentre il documento sub. 2, n. 166, ovvero il registro contabilità condominiale, alle righe 12,13,14,15, riporta il versamento delle quote per spese straordinarie 2017/2018 ed il saldo quota per spese ordinarie 2017/2018 per il medesimo condomino. 
Ne deriva, quindi, che tra i dati confrontati non vi è una esatta corrispondenza come sostenuto da parte ricorrente, con la conseguenza che le conclusioni rassegnate dal dott. non possano essere condivise, non rinvenendosi quella esatta corrispondenza documentale che si sostiene. 
Con maggiore impegno esplicativo, se si raffrontano sintesi di pagamento causalmente riconducibili a determinati debiti con voci di contabilità riferite ad altre spese, è naturale che non vi sia corrispondenza tra i dati presi in considerazione. 
Quanto, poi, all'assunto bonifico effettuato dalla condomina in data ###, non risulta, all'allegato in esame, alcuna disposizione di bonifico effettuata in quella data dalla sig.ra Si rinviene, invece, un bonifico effettuato in data ### per complessivi € 1370,46 con causale “s.do quote ordinarie e straordinarie anno 2017/2018”. 
Nel registro di contabilità depositato, invece, alle righe da 37 a 40, richiamate da parte ricorrente, sono indicati i vari acconti e saldi per spese straordinarie 2017/2018 e una sola quota acconto spese ordinarie 2017/2018 (riga 40), per un totale di € 1218,04. 
A ciò si aggiunga che alla riga 30, è registrato un versamento su c/c per € 1.424,26 per saldo quota ordinaria 2017/2018, a nome di . 
Sicchè dalla sommatoria aritmetica non pare riscontrarsi l'ammanco assunto. ### 31 Con riguardo, ancora, alla condomina in data ### risulta un solo bonifico effettuato per complessivi € 1.369,30 con causale “esercizio 2017/2018 spese legali 1369,30 eur”. 
La riga 46 del registro contabilità, messa in correlazione, riporta invece il versamento del saldo quota spese straordinarie anno 2017/2018. 
Anche in questo caso le due voci non corrispondono. 
Ancora, riferita alla stessa causale, ovvero saldo quota spese straordinarie 2017/2018, alla riga 29 del medesimo registro è stato contabilizzato l'ulteriore pagamento di € 405,7, per complessivi € 1.081,08 riferiti alle spese straordinarie, cui devono aggiungersi le somme singolarmente dovute per le spese legali, contabilizzate tuttavia a parte, con riferimento all'emissione delle fatture per il pagamento dei compensi dovuti al legale nominato nei singoli giudizi pendenti. 
Per il condomino , in data ### risulta un bonifico per complessivi € 1029,10 con causale “rata preventivo ordinario 2017/2018 + straordinaria 2016/2017”. 
Al registro contabilità, alle righe 61 e 62, sono indicati € 224,54 per saldo quota straordinaria anno 2017/2018, ed € 466,22 per saldo quota ordinaria anno 2017/2018. 
Anche in questo caso sono state prese in considerazione voci del registro di contabilità non corrispondenti alla causale del bonifico. 
Infine, con riferimento al condomino in data 2 gennaio 2018, risulta effettuato un bonifico di complessivi € 1998,00 con causale “II rata 2017 1998,00 eur”. 
La riga 63 del registro di contabilità richiamato da parte ricorrente fa riferimento alla somma di € 887,06 quale somma dovuta a titolo di saldo quote ordinario anno 2017/2018. ### 32 Alle precedenti righe da 50 a 53 sono registrati ulteriori versamenti del condomino indicato tutte riferite ai pagamenti di quote ad acconto e saldo per spese ordinarie e straordinarie. 
Sicchè anche in questo caso, l'inesatta corrispondenza dei dati raffrontati non consente di ritenere provate le conclusioni rassegnate da parte ricorrente. 
Ciò posto, con riferimento alle contestazioni relative ai prelevamenti effettuati sul conto corrente del condominio, l'odierno ricorrente muove molteplici rilievi. 
Dapprima, genericamente contesta che l'amministratore abbia effettuato una serie di prelevamenti, per come indicati nella tabella riportata a pagina 9 della nota depositata in data 10 febbraio 2021, senza tuttavia formulare specifiche contestazioni sul punto. 
Di seguito, rileva che per le operazioni effettuate in data 16 aprile 2020 (per € 324,50), 15 maggio 2020 (per € 2.414,00), 15 giugno 2020 (per € 965,00) e 19 giugno 2020 (per € 1535,00) non risultino le c.d. “pezze giustificative”. 
Successivamente contesta che il versamento di € 324,50 da parte della condomina , benché risulti dal registro contabilità, non risulti sui versamenti in conto corrente. 
Sul punto non può non evidenziarsi la contraddittorietà di quanto dedotto da parte ricorrente. 
Da un lato si contesta che i movimenti indicati siano privi di pezza giustificativa, nonostante lo stesso ricorrente indichi le causali dei movimenti contestati, e dall'altro si rileva che uno solo dei movimenti indicati non risulti in conto corrente. 
Delle due l'una, o i movimenti sono privi di giustificazione, tale da non poterne avere un riscontro in conto corrente, o sono individuabili in entrambe le contabilità perché identificabili. 
Ancora, parte ricorrente contesta che dal registro di contabilità per il periodo 1.7.2019-30.6.2020, emerge che: ### 33 - sono stati effettuati dal dott. dal 19.07.2019 al 30.08.2019 “prelievi per lavori decisi dall'assemblea e adempimenti” in contanti per l'importo di euro 5.600,00; con riferimento a questi prelievi contesta che non siano state fornite fatture rispetto ai pagamenti effettuati in favore dei prestatori d'opera e che le prestazioni non siano state deliberate dall'assemblea.  - in data ### sono stati prelevati euro 200,00 per “lavori di pulizia griglie di scolo condominiali”; - dal 9.09.2019 al 30.10.2019 sono stati prelevati gli importi complessivi di euro 4.000,00 quali “prelievo per spese legali necessarie per recupero crediti”; per un totale di complessivi € 9800,00 di prelievi in contanti.  - che dal 16.04.2020 al 19.06.2020 sono stati versati dal dott.  sul conto corrente del condominio somme “non utilizzate per mancata consegna di materiale per impianto autoclave condominiale a causa delle restrizioni ###19”, ovvero “non utilizzate per mancata pulizia delle cantine con smaltimento di inerti a causa restrizioni ###19 e spese legali non sostenute per avvenuto versamento oneri condominiali”.  - Infine contesta i prelevamenti anticipati, nelle date del 9.09.2019, 17.09.2019, 28.10.2019 e 30.10.2019 a titolo di spese legali per (l'ipotesi di) un recupero coatto degli importi da parte dei condomini morosi, atteso che le scadenze dei pagamenti non fossero ancora intervenute.  ### deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame della documentazione contabile e dei documenti di sintesi bancaria, per il periodo indicato, emerge che siano stati complessivamente prelevati € 9.800,00. 
In particolare, € 5.600,00 sono stati prelevati per il pagamento dei vari acconti per i lavori deliberati in sede di assemblea del 17.7.2019. 
La somma di € 200,00 è stata prelevata per il pagamento dei lavori di pulizia delle griglie di scolo. 
Mentre complessivi € 4.000,00 sono stati prelevati per le spese legali di recupero crediti. ### 34 ###esame della successiva contabilità, relativamente alle somme successivamente riversate sul conto corrente del condominio nel periodo 16 aprile-29 giugno 2020, risultano versati nuovamente sul conto corrente del condominio complessivi € 9.476,05. 
Con la conseguenza, dunque, che le somme in contanti prelevate ed effettivamente spese risultano quantificate in complessivi € 323,95. 
La cifra così individuata va raffrontata alla documentazione contabile allegata da parte resistente relativamente ai pagamenti in contanti, per il periodo ricompreso tra il 19 luglio 2019 e il 29 giugno 2020, data dell'ultimo versamento in contanti.  ### documentazione indicata risultano comprovati pagamenti in contanti per complessivi € 280,94 per il periodo strettamente preso in considerazione. 
Sicchè la somma in contanti complessivamente allo stato non correlabile alla documentazione depositata in atti è di complessivi € 43,01. 
A questo punto deve evidenziarsi come, in linea generale, all'amministratore di condominio non è preclusa la facoltà di prelevare somme di denaro in contanti dal conto corrente del condominio, ferma la necessità di dare giustificazione delle somme prelevate in contanti, nella specie provando che le stesse somme siano spese per il condominio, o comunque per attività deliberate e nell'interesse del condominio amministrato. 
Nel caso in esame, quanto sostenuto da parte ricorrente, ovvero della mancata giustificazione causale dell'utilizzo di complessivi € 9.800,00 prelevati in contanti dall'amministratore di condominio non è risultata condivisibile per tutte le ragioni appena espresse.  ### di riscontro documentale giustificativo di complessivi € 43,01, non pare invero elemento idoneo a ritenere sussistente una grave irregolarità nella gestione del patrimonio condominiale da parte del resistente, non ravvisandosi né dati comprovanti la confusione del patrimonio personale con quello del né elementi a sostegno della asserita mancata chiarezza della tenuta delle scritture contabili riferibili al ### 35 Infine, quanto all'asserita assenza di ulteriori 5 fatture ad acconto alla ditta , di cui invero ris ultano due pagamenti a mezzo bonifico bancario per le fatture emesse in data 30 maggio 2020 e 8 giugno 2020, non si rinvengono agli atti elementi a sostegno del pregresso pagamento di 5 acconti in contanti per la ditta suddetta, non potendo qualificarsi in tal senso idoneo ed utile elemento di prova l'allegazione di comunicazione a mezzo email inoltrata dal ricorrente al resistente, in cui il primo sostiene la tesi suddetta. 
Da ultimo, per quanto concerne le paventate discrasie tra i saldi attivi indicati nei bilanci del per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con i saldi effettivi su conto corrente, alla data di chiusura del bilancio, deve rilevarsi come il confronto tra i documenti indicati non possa ritenersi corretto, ponendosi a confronto il dato di sintesi del parziale attivo della gestione condominiale riferita all'intero anno, dato che, come noto, concerne plurimi dati all'attivo (ovvero il residuo cassa, il saldo attivo bancario, i crediti esistenti ecc.), raffrontandolo di fatto con una delle voci componenti il saldo attivo del bilancio, peraltro fotografato con riferimento alle movimentazioni dell'ultimo trimestre. 
Ne deriva, pertanto, che l'assunta discrasia in passivo e in attivo non possa ritenersi provata con i dati posti a confronto. 
Da ultimo, quanto alla decisione di chiudere il conto corrente acceso presso la per aprirne un altro presso altro istituto di credito, in virtù della mancata possibilità di ottenere un home banking presso la non si ravvisano elementi concreti a sostegno della tesi astrattamente assunta da parte ricorrente, secondo cui non sarebbe verosimile la motivazione addotta dal dott. nell'operazione suddetta. 
Ciò posto, per tutte le ragioni esposte, questo Tribunale non ritiene sussistenti fondati motivi per accogliere la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, così come formulata da parte ricorrente. 
Le spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [...] ### 36 P.Q.M.  rigetta la domanda, per le causali di cui alla parte motiva; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 2.698,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge; manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 19 novembre 2021.  

Il giudice
relatore ###ssa ####ssa ### Passarelli


causa n. 478/2019 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4023/2025 del 25-11-2025

... sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; d) attività di consulenza: • consulenze tecniche di ufficio e/o di parte svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole ### con specifica procedura annessa al piano aziendale nel rispetto dell'equità, della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; • consulenze svolte in regime di ricovero ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente prenotabili, tracciabili e pagabili presso le sedi aziendali”. Tali linee guida sono state integrate con d.c.a. del 22 luglio 2019 ed hanno specificato, all'art. 2, che l'attività intramuraria può esercitarsi nelle seguenti forme: “a) attività di libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale a pagamento svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott. ### relatore riunita in camera di consiglio il 10 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1181/2023 del ###, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. #####.S.L. Avellino, in persona del ### generale, rappresentata e difesa dall'Avv. #### OGGETTO: A.s.l. - A.l.p.i. - consulenze medico legali - convezione - risarcimento del danno.  ### 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 789/2023 del 9.11.2023, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda proposta dal lavoratore, dirigente medico dell'U.O.D.S. Medicina legale dell'A.s.l. di Avellino, con rapporto di esclusività. 
La materia del contendere attiene al diritto, preteso dal ### di erogare in regime di A.l.p.i., e sulla base di un'autorizzazione generale concessagli sin dal 2000, le prestazioni di consulenza affidategli, con scelta intuitu personae, dalla compagnia assicurativa ### s.r.l.; diritto negato dall'A.s.l. nella forma pretesa dal dirigente medico. ### la prospettazione dell'### infatti, tale tipologia di attività potrebbe essere resa solo previe specifica autorizzazione specifica e apposita convenzione stipulata con la compagnia, senza indicazione del nominativo del dott. ### il datore di lavoro, infatti, dovrebbe riservarsi, sostiene l'### nella stipulanda convezione, la scelta, in base a criteri di turnazione, del dirigente medico cui affidare di volta in volta le singole attività da erogare alla ### s.r.l. 
Conseguenziale ambito di accertamento è, quindi, l'eventuale sussistenza di un diritto al risarcimento del danno, la sua qualificazione e quantificazione.  2. La vicenda giudiziaria è stata introdotta con un ricorso ex art. 700 c.p.c.  ### ha rappresentato di essere stato autorizzato sin dal 27.3.2000 (con atto deliberativo n. 812 del 27.3.2000) allo svolgimento dell'attività intramuraria presso il proprio studio privato e di aver assunto l'incarico di consulente medico legale della compagnia di assicurazioni ### S.p.A.  dal 10.4.2014, sulla scorta di apposita convenzione fiduciaria con tale società. 
Il dirigente medico ha lamentato che, con missiva prot. n. 80 del 18.1.2019, il datore di lavoro ha comunicato che la predetta autorizzazione non poteva consentire l'espletamento di attività intramuraria con la compagnia assicurativa in assenza di un'apposita convenzione tra quest'ultima e la A.S.L. nella quale (come comunicato con successiva nota del 14.1.2020) non poteva essere indicato il nominativo del medico essendo l'### a dover, invece, volta per volta indicare il dipendente al quale affidare la singola consulenza. 
Il lavoratore ha eccepito che, al contrario, sarebbe stata sufficiente l'autorizzazione già rilasciata nel 2000, trattandosi di una prestazione di consulenza e non già di attività da svolgersi in convenzione ex art. 2 co. 2 lett. d) D.C.A. 95/2018. 
Ha riferito che, nelle more, il datore di lavoro gli aveva di fatto impedito di continuare a svolgere l'A.L.P.I., inibendogli l'accesso alla piattaforma informatica per la fatturazione e l'erogazione degli importi già liquidati e pagati alla stessa A.S.L. 
Ha lamentato che, in ragione di ciò, la ### dal mese di dicembre 2019, aveva sospeso il conferimento degli incarichi e manifestato la propria contrarietà alla stipula di una convenzione con l'A.S.L., nella modalità prospettata, la quale non avrebbe garantito la sua scelta fiduciaria che ricadeva sul solo ### Ha indicato che, nel corso dell'anno 2019, aveva maturato compensi per € 43.644,00 versati alla A.S.L. Avellino e da questa non corrispostigli. 
Col ricorso d'urgenza, quindi, il ### ha chiesto di ordinare all'A.S.L. di consentirgli l'esercizio dell'A.L.P.I., in modo da riattivare il rapporto con ### S.p.A., anche attraverso l'abilitazione all'accesso al sistema informatico per le fatturazioni, riservandosi di agire per il risarcimento di ogni danno patito. 
Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19.5.2020, non reclamata, ritenendo sussistenti i presupposti della tutela cautelare, ha accolto il ricorso ed ordinato al datore di consentire tutto quanto da egli domandato.  3. Con il ricorso di primo grado il ### ha esposto che, nonostante la favorevole ordinanza cautelare non reclamata, l'ASL ha posto in essere un comportamento omissivo, e, pertanto, non era stato possibile riattivare il rapporto con ### la quale, con missive del 6.3.2020 e del 16.3.2020, stante l'impossibilità di fruire delle prestazioni del dirigente medico, aveva esercitato il recesso contrattuale nei suoi confronti.  ### ha lamentato la lesione del proprio diritto soggettivo ad espletare l'attività in questione, rivendicando l'efficacia vincolante del predetto provvedimento cautelare nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies co. 9 c.p.c., nella parte in cui era stata ritenuta insussistente la necessità di una convenzione tra ### ed A.S.L. 
Ha chiesto, quindi, sulla base dell'illegittimità della condotta dell'A.S.L., la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal danno emergente in termini di perdita del reddito producibile, anche quale chance reddituale, con gli emolumenti che avrebbero potuto percepire da ### a tal uopo indicando i redditi prodotti sin dal 2014 per A.L.P.I. 
Ha prospettato che la durata pregressa del rapporto con la compagnia, per 6 anni, avrebbe reso verosimile la sua prosecuzione, con perdita del reddito. 
Ha aggiunto di avere diritto al risarcimento anche del lucro cessante, per una somma pari al totale dei compensi percepiti negli anni predetti, decurtati dei soli contributi previdenziali. 
Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno biologico. 
Ha, quindi, convenuto in giudizio l'A.s.l. Avellino chiedendo, previa declaratoria d'illegittimità della condotta del datore di lavoro, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di ogni danno conseguente, per € 400.000,00, ovvero per la diversa misura di giustizia, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.  4. Il Tribunale di Avellino, ribaltando la decisione assunta in sede cautelare, ha accolto solo parzialmente la domanda del medico. 
Ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall'A.s.l. per pretesa violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo. 
Ha, poi, respinto la exceptio iudicati articolata dal ricorrente con riferimento al provvedimento cautelare non reclamato. 
Nel merito ha affermato che le prestazioni in questione, pur essendo richieste, intuitu personae, al ### dovessero passare attraverso una istanza volta all'A.s.l. nell'ambito di un rapporto trilaterale tra utente, datore di lavoro e medico prescelto. 
Per quanto riguarda il periodo di vigenza del ### interno A.l.p.i. del 2014 (2014 - fine 2017), la sentenza ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lett. 
C), ultima parte (laddove si fa riferimento all'A.l.p.i. in materia medico legale resa in favore di soggetti sia pubblici che privati). Per il periodo 2014-2018, pertanto, non era prevista la necessità di apposita convenzione ma di una specifica autorizzazione non ricompresa in quella generale già concessa al ### dal 2000 e che avrebbe dovuto verificare la compatibilità della prestazione con gli impegni orari del dirigente medico. Nel periodo de quo, quindi, l'attività svolta dal lavoratore non avrebbe avuto la prescritta formale copertura. 
Per quanto riguarda il periodo di vigenza del ### interno A.l.p.i. del 2017 (dalla fine del 2017), la sentenza ha ritenuto che non fosse più necessaria una specifica autorizzazione (riespandendosi, quindi, nel caso de quo, la precedente autorizzazione generale rilasciata al ### nel 2000) ma fosse necessaria, questa volta, la stipula di una apposita convenzione con la ### dovendosi sussumere la fattispecie nell'art. 3, lett. C). La fattispecie regolamentare, ha affermato il Tribunale, andrebbe letta alla luce dell'art. 117, co. 2, del C.c.n.l. del 19.12.2019 per il triennio 2016- 2018, che, in linea con l'art. 58, co. 2, del previgente C.c.n.l. del 2000, ha espressamente previsto l'ipotesi della prescelta fiduciaria del medico da parte dell'utente, lasciando all'### la possibilità di disciplinare la procedura in concreto con proprio atto interno. La convenzione avrebbe la funzione di assicurare un limite massimo di incarichi tali da garantire il riposo necessario per il lavoratore; funzione assicurata nella vigenza del precedente ### dalla specifica autorizzazione. 
La sentenza, alla luce di tale ricostruzione del formante normativo, ha ritenuto l'illegittimità del comportamento dell'A.s.l. nella parte in cui questa ha preteso la rotazione degli incarichi, da espletarsi in favore della ### tra tutti i medici dell'### escludendo, così, la scelta inuitu personae da parte della compagnia nei confronti del ####.s.l. avrebbe dovuto, in altri termini, garantire l'inserimento di un'apposita clausola nella convenzione tale da garantire la scelta dell'attuale appellante da parte dell'utente. 
Il comportamento dell'A.s.l. che ha escluso l'inserimento di detta clausola nella convenzione, continua il Tribunale, avrebbe determinato la scelta della ### di interrompere il conferimento degli incarichi.  ###.s.l. avrebbe, poi, leso l'affidamento del ### nella legittimità dell'attività di consulenza dallo stesso posta in essere in favore della compagnia di assicurazione, in quanto avrebbe comunicato al lavoratore la causa ostativa solo nel 2019, consentendogli, così di espletare l'attività sino a tale data ma impedendogli, di fatto, di portarla a buon esito attraverso la sospensione dell'accesso del ### alla piattaforma informatica per la fatturazione; circostanza ulteriore, questa, che ha determinato la ### al recesso. 
La sentenza di prime cure ha, quindi, qualificato la domanda dell'attore come risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento ed ha ravvisato nelle circostanze sopra riportate il nesso di causalità rispetto al danno. 
In punto di individuazione e quantificazione del danno, la sentenza ha, innanzitutto, rigettato la domanda di risarcimento del lucro cessante quantificato dal lavoratore in euro 167.651,72 quale sommatoria dei redditi percepiti a titolo di A.l.p.i. dall'inizio della collaborazione con la ### nel 2014, sino al 2019. La proiezione verso il futuro della lesione dell'affidamento, ha affermato, impedirebbe di riconoscere somme maturate nel passato le quali, del resto, sarebbero già stata corrisposte al ### Il Tribunale ha, invece, accolto in parte la domanda di condanna al risarcimento del lucro cessante, quale aspettativa reddituale, quantificandolo, quanto alla durata, in un anno di protrazione del rapporto con la ### che il lavoratore avrebbe potuto ragionevolmente attendersi stante il rinnovo annuale previsto dalla bozza di convenzione prodotta. Sulla quantificazione il Tribunale ha ritenuto di utilizzare come parametro il valore minimo annuale tra i compensi percepiti negli anni precedenti (quello del 2017 pari ad euro 11.965,70). 
La sentenza di prime cure, poi, sulla base di una ### ha riconosciuto al ### il danno biologico riconoscendo quale concausa maggioritaria determinante il comportamento tenuto dall'A.s.l. che dopo aver per lungo tempo consentito al lavoratore di espletare le consulenze per ### ne ha, poi ex abrupto, precluso l'erogazione attraverso l'inibizione dell'accesso alla piattaforma per le fatturazioni causando uno stato di prostrazione psicologica con conseguente violazione dell'art. 2087 c.c. In punto di quantificazione, sulla base della ### il giudice di prime cure ha riconosciuto un'invalidità permanente pari al 13% (euro 23.270,00) e temporanea (per complessivi euro 7.177,50). 
E' stato escluso il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica in assenza di allegazioni in ricorso. Dal danno biologico è stato detratto quanto il ### avrebbe potuto percepire dall'### in misura pari a 6.967,84. 5. ### ha censurato la decisione sulla base delle seguenti argomentazioni.  5.1. Ha contestato, innanzitutto, la decisione di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha rimesso in discussione il decisum dell'ordinanza cautelare che, in quanto non reclamata, non poteva essere messo in discussione nel giudizio di merito. Il lavoratore, infatti, avrebbe proseguito il giudizio solo per sentir accertare il suo diritto al risarcimento del danno. 
Sul punto l'appellante ha precisato che, ad ogni modo, la sentenza di prime cure avrebbe accertato il suo diritto a espletare in A.l.p.i. l'attività di consulenza in favore di ### 5.2. Quanto al periodo 2014 - 2018, nella vigenza del ### interno ### del 2014, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il ### avesse erogato la prestazione di consulenza in assenza di autorizzazione, essendone, invece, in possesso sin dal 2000 (delibera n. 812 del 24.3.2000).  5.3. La sentenza avrebbe errato nel ritenere legittimo il ### nella parte in cui richiede un'apposita convenzione tra l'ASL e ### l'atto normativo interno, invece, sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 2, co. 1, lett. d), del decreto commissariale della ### n. 95 del 5.11.2018 e con le ### guida di cui al d.c.a. n. 56 del 4.7.2019 che, invece, non prevedevano alcuna convenzione. Al più, continua l'appellante, occorrerebbe una convenzione tra dipendente e datore di lavoro che regoli l'orario e la retribuzione della prestazione.  5.4. La sentenza avrebbe, ad ogni modo, accertato l'illiceità del comportamento datoriale nella parte in cui ha preteso la stipula di una convenzione che non garantisse la scelta intuitu personae del dott.  ### operata dalla ### che, pertanto, si è determinata a risolvere ogni accordo con il medico. 
In particolare, ha ritenuto che il comportamento dell'A.s.l. abbia leso il legittimo affidamento maturato dall'appellante. 
Al riguardo il ### ha contestato la qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa come affidamento invece che come pieno diritto all'esercizio dell'attività di consulenza in regime A.l.p.i. 
Ha lamentato, inoltre, la identificazione e la liquidazione del danno subito per le seguenti ragioni.  5.4.1. Innanzitutto, la sentenza avrebbe erroneamente ridotto il quantum accertando, ex art. 1227, co.  2, c.c., il concorso di colpa del ### Tale affermazione contrasterebbe con la insussistenza della necessità di stipulare una convenzione, con l'accertata violazione del datore di lavoro, il quale si è rifiutato di inserire nella stessa una clausola che garantisse, in favore del medico, l'intuito personae preteso dalla ### nonché con l'inibizione dell'accesso del ### alla piattaforma informatica per la fatturazione.  5.4.2. Il giudice di prime cure, erroneamente, non avrebbe individuato, quale componente del danno, sia il danno emergente che il lucro cessante ai sensi dell'art. 1223
Quanto, in particolare, al danno emergente lo stesso corrisponde, nel caso de quo, alla perdita del bene della vita consistente nella probabilità di conseguire guadagni dalla futura collaborazione con la ### Quanto, poi, al lucro cessante, la sentenza avrebbe errato nel ritenere equitativamente di individuarlo sulla base del reddito annuale più basso percepito negli ultimi tre anni, dovendo, invece, essere accertato sulla base di quello più alto (Cass. 11759 del 2018).  5.4.3. La sentenza del primo grado sarebbe, poi, erronea nella parte in cui ha liquidato il danno biologico. 
In particolare, sarebbe erronea la detrazione del potenziale indennizzo ### Questo, infatti, non è stato mai richiesto dal ### non è stato allegato un fatto di reato, non è stata formulata domanda di danno differenziale, per cui sarebbe stato violato l'art. 112 c.p.c. Apodittica, del resto, sarebbe la quantificazione in euro 6.967,84.  6. Ricostituito il contraddittorio, si è costituita l'A.s.l. Avellino chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando impugnazione incidentale.  6.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'### ha riproposto l'eccezione, formulata in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto depositato cartaceamente e non telematicamente.  6.2. Con il secondo motivo l'A.s.l. ha contestato il riconoscimento di un affidamento incolpevole del ### e di un comportamento illecito da parte della P.a. 
Innanzitutto, non sarebbe corretto affermare che sotto la vigenza del ### interno A.l.p.i del 2018 non fosse necessaria un'autorizzazione ma solo una convenzione. Questa, al contrario, implicherebbe la prima. 
La necessità di un'autorizzazione e di una convenzione derivava dalla circostanza che l'attività espletata dal ### sarebbe qualificabile come extraistituzionale e non semplicemente quale libera professione intramuraria; necessitando, quindi, di una valutazione circa il possibile conflitto di interessi con gli scopi aziendali. 
La necessità di una convenzione e di un'autorizzazione escluderebbe la formazione dell'affidamento.  ### dell'accesso alla piattaforma informatica per la fatturazione, poi, sarebbe stata inevitabile conseguenza dell'illegittimità del rapporto tra il ### e la ### Ad ogni modo il denegato affidamento avrebbe potuto aver rilievo solo per il passato. Sennonché per il periodo precedente sarebbe pacifico che il ### abbia percepito i relativi compensi. 6.3. La convenzione, poi, doveva necessariamente garantire la rotazione degli incarichi tra i medici dell'A.s.l. in un'ottica di imparzialità e buon andamento. 
Del resto, la d.c.a. n. 95 del 5.11.2018, invocata dal ### nella parte in cui disciplina l'esercizio dell'A.l.p.i anche attraverso consulenze tecniche di parte, prevederebbe, comunque, che l'esercizio debba avvenire secondo modalità stabilite dall'A.s.l. che può disciplinare tempi e modalità.  6.4. Con il terzo motivo di appello incidentale l'### ha contestato l'esistenza di un danno risarcibile in quanto lo stesso sarebbe escluso dalla sussistenza di un profilo di colpa in capo al ### che ha agito in spregio alle disposizioni regolamentari e contrattual-collettive, e che era comunque a conoscenza dell'illegittimità della sua condotta dal 2016 allorquando, con apposita nota del 18.11.2016 (all. 10), era stata comunicata la necessità di apposita convenzione. 
Circa la quantificazione del danno all'affidamento l'A.s.l. ha contestato la parte in cui il giudice di prime cure ha preso quale parametro di riferimento, arbitrariamente, il reddito atteso per un anno successivo all'inibizione della condotta (18.1.2019). 
Circa il riconosciuto danno biologico l'appellante incidentale eccepisce la insussistenza di una violazione dell'art. 2087 c.c. non essendo configurabili violazioni nella condotta dell'### Del resto, le conseguenze sarebbero state imprevedibili, e comunque la consapevolezza del divieto non sarebbe maturata ex abrupto, ma progressivamente a partire dal 2016. Tanto escluderebbe, altresì, il nesso di causalità. 
La consulenza tecnica d'ufficio, poi, presenterebbe profili di illegittimità in quanto esplorativa, inammissibilmente integrativa di lacune ed in quanto avrebbe acquisito documentazione non ritualmente depositata in primo grado. Inoltre, il consulente avrebbe fruito dell'apporto di un altro professionista (dott.ssa ###. 
All'esito della udienza, tenuta con le modalità della trattazione scritta e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per ragioni di ordine logico, va, preliminarmente, esaminato il primo motivo di appello incidentale con il quale l'A.s.l. di Avellino ha riproposto l'eccezione, formulata in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto depositato cartaceamente e non telematicamente. 
Il motivo è infondato.  ### introduttivo del primo grado è stato legittimamente depositato in modalità cartacea in data 17 luglio 2020.
Al riguardo l'art. 83 del d.l. 18 del 2020, al comma 11, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. 
Il periodo temporale dell'obbligo di deposito telematico, quindi, andava dal 9 marzo al 30 giugno del 2020. 
Con il d.l. 34 del 2020, art. 221, co. 3, è stato previsto che “negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1- bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo”. 
Quanto al periodo temporale di efficacia, il comma 2 ha precisato che “fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”. 
Le disposizioni da ultimo citate del d.l. 34 del 2020 sono entrate in vigore in data ###; ed infatti, l'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della ### 17 luglio 2020, n. 77, solo in sede di conversione, mentre la versione precedente non disponeva alcuna proroga dell'efficacia dell'art. 83, co. 11, del d.l. 34 del 2020. 
Per tali ragioni deve ritenersi che il ricorrente si sia legittimamente avvalso della facoltà di deposito cartaceo dell'atto introduttivo.  2. Vanno, a questo punto, esaminati congiuntamente il motivo di appello incidentale e quello dell'appello principale sull'inquadramento dell'attività svolta dal ### ritenendo così, assorbita l'eccezione circa l'allegato giudicato della fase cautelare.  2.1. Orbene, l'art. 6 del C.c.n.l. della dirigenza medica 2016- 2018, ha previsto che, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle ### ed ### nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le ### possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende anche in tema di criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.  ###. 115, poi, distingue le tipologie di attività libero professionale intramuraria la quale, quindi, si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'### o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati. 
Tale previsione riporta quanto già previsto dalla precedente contrattazione, sin dalle annualità 1998- 2001, nell'art. 55. 
In attuazione di quanto disposto dal citato art. 6, con d.c.a ### n. 60 del 5.7.2018 e successive modifiche sono state adottate le linee guida di indirizzo per l'adozione dei ### interni delle singole ####. 2, in particolare, specificando le tipologie previste dal C.c.n.l. ha distinto tra “a) attività non mediche con le medesime modalità rese in regime istituzionale; attività mediche in regime ambulatoriale, ambulatoriale di ricovero …; b) attività in convenzione, articolabili nelle seguenti forme: • attività libero professionale richiesta da ### e/o ### pubblici o soggetti privati, a dirigenti aziendali in regime di intramoenia, da svolgersi, all'interno o all'esterno della struttura di appartenenza, previo specifico atto di convenzione da stipularsi tra ### ed Ente richiedente, con accurata disciplina dell'impegno orario richiesto, della rendicontazione dello stesso, dell'inizio e fine dell'attività in convenzione; nei citati atti di convenzione risulta necessario specificare l'importo orario dovuto al professionista e l'esatta attribuzione di pagamento ### di norma a carico del reale fruitore delle prestazioni, nel caso specifico l'Ente esterno richiedente …; • attività libero professionale richiesta dalla ### ai propri dirigenti per l'abbattimento delle liste di attesa ai sensi della normativa vigente e del ### disciplinata da specifico atto deliberativo; c) attività di visite domiciliari, nell'ottica della continuità assistenziale, per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; d) attività di consulenza: • consulenze tecniche di ufficio e/o di parte svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole ### con specifica procedura annessa al piano aziendale nel rispetto dell'equità, della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; • consulenze svolte in regime di ricovero ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente prenotabili, tracciabili e pagabili presso le sedi aziendali”. 
Tali linee guida sono state integrate con d.c.a. del 22 luglio 2019 ed hanno specificato, all'art. 2, che l'attività intramuraria può esercitarsi nelle seguenti forme: “a) attività di libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale a pagamento svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) attività non mediche con le medesime modalità rese in regime istituzionale; d) attività mediche in regime ambulatoriale, ambulatoriale di ricovero …; e) attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; in particolare le attività in convenzione sono articolabili nelle seguenti forme: • attività libero professionale richiesta da ### e/o ### pubblici o soggetti privati, a dirigenti aziendali in regime di intramoenia, da svolgersi, all'interno o all'esterno della struttura di appartenenza, previo specifico atto di convenzione da stipularsi tra ### ed Ente richiedente, con accurata disciplina dell'impegno orario richiesto, della rendicontazione dello stesso, dell'inizio e fine dell'attività in convenzione; nei citati atti di convenzione risulta necessario specificare l'importo orario dovuto al professionista e l'esatta attribuzione di pagamento ### a carico del reale fruitore delle prestazioni, nel caso specifico l'Ente esterno richiedente; è vietato esercitare, in regime di intramoenia e di intramoenia allargata, in strutture sanitarie private accreditate con il SSR le attività in convenzione innanzi riportate; • attività libero professionale richiesta dalla ### ai propri dirigenti per l'abbattimento delle liste di attesa ai sensi della normativa vigente e del ### nonché del ### 2019-2021, disciplinata da specifico atto deliberativo contenente i programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati; le prestazioni richieste dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto del ### 2019- 2021, devono essere prestate in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale. f) attività di visite domiciliari, nell'ottica della continuità assistenziale, per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni, dell'impegno orario e dei relativi pagamenti; g) attività di consulenza: • consulenze tecniche di ufficio e/o di parte svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole ### con specifica procedura annessa al piano aziendale nel rispetto dell'equità, della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni, dell'impegno orario e dei relativi pagamenti; • consulenze svolte in regime di ricovero ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente prenotabili, tracciabili e pagabili presso le sedi aziendali”. 
Nell'esercizio della sua autonomia organizzativa l'A.s.l. di Avellino ha adottato nel 2014 e, poi, nel 2017, ### per l'attività libero professionale intramuraria.  ### del 2014 ha previsto, tra le altre, la seguente ipotesi: sotto la lettera C): “attività di consulenza: espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'### che ne riceve richiesta da parte di terzi”.  ### al riguardo, ha chiarito che tale attività viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: “A. attività ambulatoriale: viene esercitata dai ### attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali interne o esterne all'### pubbliche o private non accreditate, con le quali l'### stipula apposita convenzione.
Comprende: … prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizie, visita necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.) rese anche a domicilio del paziente/utente su specifica richiesta, prestazioni di laboratorio.  … C. attività di consulenza: espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'### che ne riceve richiesta da parte di terzi.  … D. attività di consulto: espletamento di prestazioni professionali da parte di un dirigente sanitario specificamente indicato dall'utente nella richiesta all'Azienda”.  ### del 2017 ha conservato la medesima struttura circa la classificazione. Dall'ipotesi sub A) è stata espunta la prestazione medico legale; per quanto riguarda l'ipotesi sub C) è stato generalizzato l'obbligo di convenzione o accordo con il terzo interessato.  2.2. Tanto premesso circa la classificazione delle ipotesi operata ai diversi livelli di regolamentazione (dalla contrattazione collettiva ai regolamenti aziendali), va preliminarmente chiarito in quale delle ipotesi previste dalle fonti superiori (C.c.n.l. e ### guida regionali) vada inquadrata l'attività svolta dal ### tenendo conto del fatto che, secondo la prospettazione datoriale, invece, detta attività sarebbe da qualificare come extraistituzionale e sarebbe disciplinata, quindi, dall'art. 53 del T.u. sul pubblico impiego. 
Orbene, tale ultima ricostruzione non può essere condivisa. Il sistema dell'attività medica intramuraria, infatti, costituisce un sistema speciale, disciplinato, come si vedrà di seguito, da apposita normativa che, quindi, deve prevalere su quella generale del d.lgs. 165 del 2001 e trova, quindi, la sua disciplina di dettaglio, oltre che nella normativa primaria che nel prosieguo si analizzerà, nella contrattazione collettiva e nella normativa secondaria. 
Venendo, quindi, alla classificazione sopra riportata, è incontestato che il ### abbia svolto in favore della ### un'attività di consulenza medico legale, sulla scorta di apposita convenzione fiduciaria. 
Tale attività deve essere sussunta, quanto al C.c.n.l. di settore 2016-2018, nella lett. a), co. 1, dell'art.  115, essendo “caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utentedel singolo professionista cui viene richiesta la prestazione”, e rientrando nella descrizione dell'attività intramuraria resa nell'art.  114, co. 4 (“attività che detto personale individualmente … esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale … in favore e su libera scelta dell'assistito”). 
Quanto alle linee guida regionali, invece, le prestazioni rese dal ### vanno inquadrate, evidentemente, nell'attività di consulenza prevista dall'art. 2, co. 1, lett. d). Si tratta, infatti, di consulenze tecniche di parte svolte da un dirigente a rapporto esclusivo, per un privato committente.  2.3. Tanto chiarito e ai fini del decidere, i ### aziendali assumono rilievo recessivo rispetto alle fonti sovraordinate: gli atti interni dell'azienda, infatti, sono destinati a regolare le modalità organizzative e le procedure da seguire ma non possono modificare la classificazione operata dal C.c.n.l. e dalle linee guida regionali. 
In particolare, i ### interni sarebbero illegittimi ove interpretati nel senso che, quanto alle consulenze, le stesse andrebbero richieste dal terzo all'### senza scelta fiduciaria del dirigente medico oppure che tra i terzi legittimati a chiedere detta attività non possano figurare società di assicurazione. 
Il rilievo dei ### interni, invece, rimane quanto alla procedura prevista: la potestà di autoorganizzazione interna, infatti, è strutturalmente appartenente a tutte le ### amministrazioni e finalizzata ad attuare il necessario contemperamento dell'interesse del dirigente medico a espletare le attività intramurarie, con quello della ### a garantire un servizio efficiente. 
In tale ottica le disposizioni regolamentari interne, a dispetto della discontinuità indicata dalle parti tra quella del 2014 e quella del 2018, sembrano, invece, seppure con diversa terminologia, essere ispirati alla medesima ratio. ### o la convenzione rispondono, infatti, alla stessa esigenza di garantire che le attività intramurarie vengano rese in maniera da garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi e la compatibilità con l'orario di lavoro, con l'attività d'istituto e, non da ultimo, con la necessità di garantire al dirigente medico il necessario riposo. 
La pretesa di una specifica autorizzazione che valuti la peculiare attività o di una convenzione che ne disciplini l'erogazione non sarebbe, pertanto, in contrasto con la normativa sovraordinata, purché, però, non vengano incisi i principi scolpiti nelle fonti superiori i quali evidenziano come consustanziale all'attività intramuraria sia la libera scelta del dirigente medico da parte dell'utente. 
Orbene, il ### del 2014 non prevedeva un'apposita convenzione per le attività di consulenza. Questa, infatti, è richiesta nel caso di attività resa in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, o presso aziende pubbliche o private non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, o presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, presso strutture sanitarie private, ecc. In nessuna di tali ipotesi è riconducibile il rapporto con la ### Tanto, però, non esclude che sia prevista una autorizzazione che consenta di apprezzare la sussistenza delle condizioni previste dallo stesso ### Né sarebbe stato illegittimo che l'### richiedesse una apposita convenzione, anche se non prevista espressamente, in quanto ritenuta più adatta a garantire il rispetto delle finalità d'istituto.  ### del 2017, invece, è espressamente prevista detta convenzione in tutti i casi di attività di consulenza in favore di terzi. 
Orbene, se deve ritenersi legittima la richiesta di un'apposita convenzione, non parimenti legittima, invece, alla luce della ricostruzione sopra proposta, è la pretesa di superare il connotato fiduciario imponendo la rotazione degli incarichi tra tutti i dirigenti medici dell'### Dagli atti risulta che già nel 2016 (nota del 18.11.2016), era stata comunicata ai dirigenti medici che per l'attività di consulenza in favore di società di assicurazione fosse necessaria un'apposita convenzione non essendo sufficiente l'autorizzazione. 
Tale pretesa risulta, come premesso, legittima. Non è, però, contestato che, anche successivamente a detta data, il ### abbia continuato ad erogare la sua prestazione secondo le pregresse modalità e a usufruire, fino al 2019, della piattaforma per la fatturazione elettronica, per cui, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l'### con il suo comportamento ha ingenerato un legittimo affidamento circa la possibilità di proseguire la sua attività. Del resto l'affidamento è giustificabile anche alla luce del fatto che, come visto, la convenzione, nella vigenza del ### del 2014, non era obbligatoriamente prevista da questa fonte e che, del resto, le funzioni dell'autorizzazione e della convenzione convergono verso la sessa finalità di assicurare la compatibilità tra l'attività di consulenza e quella di servizio, compatibilità la cui sussistenza, nel caso de quo, era già implicitamente stata valutata dall'### che nulla aveva osservato al riguardo prima del parere della ### A.l.p.i.. 
Da quanto indicato deriva che la prestazione in favore della ### in tale periodo, sia stata erogata legittimamente e che, quindi, i compensi siano stati debitamente corrisposti. 
Quanto, poi, al periodo di vigenza del ### del 2017, nel quale la necessità di una convenzione era positivamente prescritta, è emerso dagli atti che il ### fosse disponibile alla sottoscrizione della stessa a patto di conservare la scelta fiduciaria (è stata prodotta una ### con l'indicazione intuitu personae del ### sottoscritta da questo e dalla ### ma non dall'###: è incontestato, e ammesso dall'A.s.l., che la convenzione non sia stata sottoscritta in quanto l'### (illegittimamente secondo questo Collegio), pretendeva di imporre nella convenzione una clausola di rotazione degli incarichi tra i dirigenti medici, in violazione dell'art 115 del C.c.n.l. e delle linee guida regionali che, come visto, nel rispetto della normativa primaria, prevedono proprio la scelta fiduciaria del professionista.  2.4. Chiarito, quindi, che il comportamento tenuto dall'A.s.l. nel 2019 deve ritenersi violativo della normativa, occorre analizzare le conseguenze in punto di diritto. 
A tale fine è necessario qualificare la posizione giuridica soggettiva configurabile in capo al ### Si deve richiamare, al riguardo, il principio espresso dalla ### corte nella sentenza n. ### del 2023 e nell'ordinanza n. 12785 del 2023, che hanno riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui "...### dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del ### sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse...", e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 10, che ha sancito l'obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l'esercizio della professione: "...In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono...". 
Rilevano, inoltre, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1, secondo cui, per quel che qui interessa, "1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del ### sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro… 3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le e'quipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.....10. Resta fermo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72". 
In tutte le versioni succedutesi nel tempo, è dunque rimasto invariato l'art. 15-quinquies, comma 1 secondo cui il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 
Ciò premesso, va evidenziato che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciare sulla legittimità costituzionale della L. R. Liguria 31 marzo 2014, n. 6, artt. 1, 2 e 3 rispetto all'art. 117 Cost., con la sentenza n. 54/2015 ha qualificato come vero e proprio diritto soggettivo la posizione giuridica dei dirigenti medici con rapporto di esclusività all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia.  ###. n. 120 del 2007, art. 1 ha stabilito che "le ### debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli ### di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio", ed ha individuato le modalità con cui tale finalità deve essere assicurata. 
In particolare, è prevista l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro (comma 4, lett. a); il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del ### sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (comma 4, lett. b); la definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari (comma 4, lett. c); la prevenzione delle situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma 4, lett. e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria "al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale" (comma 4, lett. g). 
Il giudice delle leggi ha, dunque, valorizzato la circostanza che lo svolgimento dell'attività liberoprofessionale all'interno della struttura sanitaria è stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario e le ha attribuito il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione, deponendo in tal senso la circostanza che nel settore sanitario l'esercizio dell'attività libero-professionale si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari sia quanto alle conseguenze che l'opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative all'organizzazione delle strutture sanitarie nelle quali essa è esercitata. 
Sotto il primo profilo ha rimarcato che l'opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria determina l'assoggettamento del sanitario al rapporto di lavoro esclusivo (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quater, comma 1), con la conseguente totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'azienda, nonché l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività libero-professionale extra moenia, secondo quanto stabilito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 5. 
Sotto il secondo profilo ha evidenziato che la necessità per le strutture sanitarie di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria per il personale medico e sanitario che abbia esercitato la relativa opzione determina il sorgere dell'onere per le stesse di assumere le iniziative volte a reperire gli spazi a tal fine necessari, predisporre gli strumenti organizzativi per le attività di supporto (quali il servizio di prenotazione e di riscossione degli onorari), individuare sistemi e moduli organizzativi per il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, prevenire situazioni che possano determinare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale (L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4). 
La Corte Costituzionale ha, dunque, individuato una relazione di corrispettività tra il diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale inframuraria per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario ed il loro assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo, evidenziando che la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria realizza una mediazione tra contrapposti interessi. 
Si collocano nella medesima direzione le disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11, secondo cui: "… la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale”. 
Gli obblighi imposti al ### il cui inadempimento impedisce il rinnovo dell'incarico, del quale giustifica anche la revoca nei casi di maggiore gravità, escludono che possa sostenersi la discrezionalità degli atti finalizzati all'attivazione dell'attività professionale intramuraria. 
Le disposizioni collettive, come visto, si collocano nella medesima prospettiva. 
In conclusione, dal complesso delle disposizioni legali e contrattuali fin qui esaminate, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015, si desume che la posizione giuridica del dirigente medico è stata configurata dal legislatore come diritto soggettivo; ne consegue che va riconosciuto il risarcimento del danno qualora l'### si renda ingiustificatamente inadempiente (Cass. sent. n. ### del 2023). ### dell'### e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001.  2.5. Tanto premesso, deve ritenersi che la resistenza dell'A.s.l. di Avellino alla stipula di una convenzione che garantisse il diritto del ### all'attività intramuraria in favore della ### integri una violazione del formante normativo sopra illustrato e fondi il diritto al risarcimento del danno. 3. Accertata l'illiceità della condotta dell'A.s.l. occorre, a questo punto, procedere alla qualificazione del danno. 
Sul punto non appare condivisibile la ricostruzione articolata dal giudice di prime cure che ha invocato il danno alla posizione di affidamento del dipendente. 
Tale figura giuridica, se è ben richiamata per descrivere la condizione del ### nel periodo fino al diniego espresso della convenzione, non si attaglia, invece, per individuare la posizione giuridica lesa nel caso de quo. 
Nella tutela risarcitoria fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio dell'attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.  ### plenaria del Consiglio di stato (n. 21 del 2021) ha affermato in generale che “l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo”.  ### maturato dal ### nella legittimità dell'attività di erogazione della prestazione in favore della ### nel periodo fino al 2018 (per le ragioni più sopra esposte) rileva al fine di escludere ogni rilevo disciplinare e che le somme incassate siano indebite. 
Diversamente è a dirsi in relazione alla posizione lesa dal diniego di stipulare la convenzione intuitu personae. 
In tal caso, infatti, ad essere leso, come visto, è un diritto soggettivo pieno allo svolgimento dell'attività intramuraria. 
Sussiste, innanzitutto, un danno patrimoniale, un pregiudizio economico, cioè, che colpisce la sfera del danneggiato provocando un impoverimento. 
Come è noto, tale danno, pur essendo unitario, è formato da due componenti: il danno emergente, ossia la perdita subita a causa dell'inadempimento o del fatto illecito; il lucro cessante vale a dire il mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Orbene, nel caso de quo il danno patrimoniale subito dal ### si divide in due corni. 
Da un primo punto di vista, infatti, è configurabile un lucro cessante. 
E' agli atti la ### stipulata dal dirigente medico con la ### la quale prevede la durata annuale e la tacita proroga. 
Non è contestato che il rapporto fosse in essere al momento in cui è stata sospesa la fatturazione elettronica e, poi, è stata negata la stipula di una convenzione intuitu personae. 
E' pure provato che il rapporto è durato fino al 6 marzo 2020, data nella quale è provato che la ### ha comunicato al ### il recesso motivandolo proprio con il diniego dell'A.s.l. di stipulare la convenzione. 
Per il periodo precedente al 18.1.2019, data nella quale l'A.s.l. ha comunicato al dipendente che lo stesso non poteva ritenersi autorizzato ad erogare le prestazioni in favore della compagnia di assicurazioni, come visto, la situazione di affidamento giustifica la ritenzione delle somme percepite o percipiende. 
Per il periodo successivo al 18.1.2019, invece, devono ritenersi operanti gli effetti dell'illecito diniego a garantire la scelta intuitu personae del ### Senonché, dalla lettera di recesso della ### risulta che la stessa si è dichiarata disponibile a liquidare i compensi spettanti. Lo stesso lavoratore chiede il risarcimento del danno per il periodo successivo al 2020, per cui deve ritenersi insussistente una perdita per questa annualità. 
Per il periodo successivo al recesso della ### dal rapporto con il ### invece, risulta maturato un danno da lucro cessante. Risulta, infatti, dalla documentazione citata che l'### era disposta a rinnovare il contratto anche per l'annualità 2020. La perdita, quindi, non consiste nell'astratta possibilità di ottenere un guadagno ma nella perdita di un bene la cui acquisizione nel patrimonio del lavoratore era certa. 
Per cui va riconosciuta al ### una somma che sia idonea a quantificare il valore delle prestazioni che, con certezza, avrebbe reso nel periodo de quo. 
Se è certo che la convenzione sarebbe stata stipulata, in assenza del comportamento illecito dell'A.s.l., non è certa la somma che il dirigente medico avrebbe guadagnato in quanto nell'accordo non è previsto un numero minimo di prestazioni. Il danno, pertanto, va liquidato in base ad un criterio equitativo. In particolare, appare equo richiamare l'articolo 44 del decreto legge n. 857 del 1976, come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, il quale dispone che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile; tale reddito si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni. 
Orbene, sulla scorta di tali principi, il reddito da lavoro autonomo-redditi assimilati più elevato, dichiarato dall'appellante ai fini ### nell'ultimo triennio (documentazione prodotta in primo grado), è quello di cui all'anno 2017, ed è pari ad € 56.067,21. 
Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, pure inquadrabile nel lucro cessante, in quanto sul punto non è stato spiegato appello e comunque le allegazioni del primo grado sono generiche. 
Quanto, invece, al periodo successivo alla scadenza annuale della convenzione non vi è prova certa che la stessa sarebbe stata rinnovata. 
Il concetto, quindi, che viene in rilievo è quello del danno emergente da perdita di chance. 
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, co decisione del 07/03/2025, n.6116, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso. 
Orbene, nel caso de quo, in base al criterio del più probabile che non deve ritenersi che fosse altamente probabile che la convenzione sarebbe stata rinnovata alla scadenza della stessa. 
Tanto si desume, innanzitutto, dalla circostanza che la convenzione stessa prevedeva una clausola di tacito rinnovo. Inoltre, il rapporto tra il ### e la ### durava dal lontano 2014, era, perciò, durato, fino al marzo 2020, per più di sei anni ed era certo il rinnovo per il settimo anno. Tanto è sicuro indice di stabilità della relazione e reciproca fiducia tra il medico e la società. Ulteriore indice è rinvenibile nella circostanza che la società di assicurazioni ha proceduto a comunicare il recesso non al ricorrere della prima difficoltà di fatturazione del lavoratore ma solo dopo che questi abbia per lungo tempo tentato di ottenere la stipula della convenzione o, comunque, la collaborazione dell'### Circa l'entità del danno emergente e, quindi, la quantificazione si può ritenere, alla luce della già motivata stabilità del rapporto tra il ### e la ### che sussistesse una seria ed apprezzabile chance che lo stesso durasse per un periodo di poco inferiore a quello di sette anni e tre mesi già intercorso e tenendo conto del certo ultimo rinnovo (dal 2014 al marzo 2020, oltre l'ultimo anno); quindi, applicando su tale durata un ragionevole abbattimento del 40% circa, si arriva a una seria chance di durata pari a ulteriori 4 anni. ###à dei guadagni può essere equitativamente individuata nella media di quelli percepiti negli anni passati pari ad una somma di euro 29.320,00 annuali. Per cui la somma che spetta al ### è pari ad euro 117.280,00 a titolo di danno emergente da perdita di chance. 
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, si condivide quanto accertato dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la descritta condotta non ha solo leso l'aspettativa reddituale del ricorrente, ma ne ha anche determinato uno stato di prostrazione psicologica, poi sfociato nella lamentata patologia. 
Sul punto, vanno richiamate le valutazioni espresse dal C.T.U. del primo grado, dott. ### il quale, come emerge dalla relazione in atti, nel rispondere ai quesiti, ha rilevato quanto segue: “Il suddetto disturbo rappresenta intrinsecamente una risposta psicologica allo stress identificabile della vicenda conflittuale lavorativa descritta nel ricorso introduttivo, con sviluppo di sintomi emotivi clinicamente significativi in via preponderante ed efficiente. Ciò in considerazione della contemporanea presenza di una cardiopatia ischemica che qualche contributo etiologico può aver dato al ### dell'### in questione, ma in misura ragionevolmente contenuta e minoritaria posto che ad essa non fanno riferimento né i certificati medici elencati nella “documentazione sanitaria disponibile”, né la stessa relazione della consulenza psichiatrica fatta praticare. Pertanto, in definitiva, nel sicuro legame etiologico del ### con lo stress indotto dalla vicenda lavorativa può ritenersi presente anche un apporto concausale della cardiopatia ischemica, ma, come si è detto, minoritario rispetto alla assai più consistente e determinante vicenda per cui è causa. … il ### dell'### è tipicamente conseguente all'esposizione anche ripetuta e perdurante ad uno stressor, cioè un evento che modifica più o meno sostanzialmente l'assetto esistenziale della persona. I sintomi insorgono solitamente in risposta ad un evento stressante di portata inferiore rispetto a quello sotteso all'insorgenza di un ### da ### e da ### (come nel caso di un evento che ha minacciato la vita), ma pur sempre si tratta di reazione ad un obiettivo stress che quand'anche di entità minore, per la particolare personalità di chi lo subisce, evoca una risonanza emotiva di rilievo. Orbene, non v'è dubbio che la richiamata vicenda lavorativa possa ritenersi di valore stressante in chi la vive, per cui il predetto ### (peraltro inserito nel ###5 nell'area delle reazioni ad eventi stressanti e non più -come nelle edizioni precedenticonsiderato quale categoria autonoma, definibile come “residuale”) può a pieno titolo ritenersi insorto e manifestato quale conseguenza effettiva del lamentato pregiudizio alla sfera lavorativa … La predetta cardiopatia ischemica è antecedente ai fatti di causa in quanto, secondo i dati emersi in anamnesi, insorta sintomatologicamente nel 2006 e trattata con intervento di rivascolarizzazione miocardica. Nell'ottobre 2020 essa diede una SCA (### che portò ad un ricovero ospedaliero per parziale occlusione della coronaria destra, trattata e superata con ### (angioplastica coronarica). Da allora regressione dei disturbi, in trattamento dietetico-farmacologico. Tali notizie sono rimaste anamnestiche e per la loro attendibile linearità non si è ritenuto di doverle integrare, dopo la visita, attraverso l'acquisizione della scheda di dimissione ospedaliera, che, pertanto, non è stata tenuta in conto. Rimane comunque il fatto che la SCA si è presentata a circa un anno dall'inizio degli eventi di causa per cui è ragionevolmente recepibile che questi abbiano potuto avere un sia pur moderato ruolo nell'evoluzione della cardiopatia ischemica per effetto di qualche negativo riverbero dello stress anche sull'apparato cardiovascolare, come di comune cognizione”.  ###.T.U., quindi, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la vicenda lavorativa e la patologia psichica lamentata dal ricorrente, escludendo un'incidenza preponderante della patologia cardiaca. 
Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno. Del resto, appare illuminante la successione cronologica tra le comunicazioni inoltrate dall'A.s.l. al ### e la prima manifestazione della psicopatologia, risalente ad agosto 2019. 
Va, poi, condivisa la quantificazione operata dal C.T.U. in quanto correttamente motivata come segue: “### pienamente tali valori (di fatto sovrapponibili) tabellari e tenuto conto che il ### dell'### misto con ansia e depressione complicato nel caso di specie è di grado moderato-grave, ci sembra equo valutarlo nella misura del 13%. … ###à di lavoro specifico, stanti gli innegabili aspetti cognitivi che connotano l'attività medico-legale svolta dal ricorrente, può essere quantizzata nella misura dell'8%. La temporanea, sia biologica che lavorativa, può essere valutata, secondo criteri scientifici filtrati alla luce della comune esperienza clinica e tenuto conto dei tempi di evoluzione della psicopatologia fino alla stabilizzazione (cronicità), in una ITP progressivamente decalante al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 140 giorni”. 
Circa la liquidazione, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, si devono applicare le cc.dd. tabelle di ### (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982), come riviste nell'anno 2021, in forza del criterio di attualità della liquidazione. 
Considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti (2019, 61 anni), il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e danno dinamico-relazionale, in corrispondenza ad una I.P. pari al 13%, ammonta ad € 23.270,00.
La sentenza di primo grado va in parte riformata laddove non ha riconosciuto la componente del danno morale. 
Come di recente ribadito dalla ### corte (ord. n. 8475 del 2025) il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute, essendo un'ordinaria componente, oltre a quella fisica e come tale relazionale, del danno biologico tabellarmente liquidato, salva specifica allegazione di parte, e relativa prova, diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore; la giurisprudenza di legittimità ha perciò confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno (cfr., ad esempio, di recente, Cass., 24/07/2024, n. 20661). Com'è stato sottolineato che alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamicorelazionali, per così dire, ordinarie; così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020.)" (Cass., n. 20661 del 2024, cit., pag. 7). 
Nel caso de quo l'entità della menomazione pari al 13%, come accertato dal ### fa logicamente presumere l'esistenza del danno morale. 
Per tale ragione alla somma già liquidata dal giudice di prime cure di euro 23.270,00 va aggiunto l'incremento per la sofferenza soggettiva, per cui l'A.s.l. va condannata al pagamento della somma totale di euro 30.018,00 a titolo di danno non patrimoniale. Dal danno biologico va detratto, nella non contestata misura di euro 6.967,84, come ha fatto il giudice di prime cure, il potenziale indennizzo ### in quanto la malattia occorsa al ### è qualificabile come derivante dall'attività lavorativa, per cui la somma spettante è pari ad euro 23.050,16. 
Il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita ### anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'### che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cassazione civile sez. lav., 31/05/2017, n.13819). 
Non può essere accolto, invece, l'appello nella parte in cui il ### chiede anche il riconoscimento della personalizzazione del danno e del danno all'incapacità lavorativa specifica. Al riguardo, infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni del primo grado non appaiono sufficienti. 
Va, pure, confermata la liquidazione del danno da invalidità temporanea, operata in primo grado sulla scorta dei criteri monetari fissati nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 99,00 die), criteri in forza dei quali sono stati correttamente determinati i seguenti importi: per 30 giorni di I.T.P. al 75%, € 2.227,50; per 30 giorni di I.T.P. al 50%, € 1.485,00; per 140 giorni di I.T.P. al 25%, € 3.465,00; il tutto per complessivi € 7.177,50.  4. Occorre, adesso, valutare gli altri motivi di appello incidentale, i quali vanno integralmente rigettati. 
Non coglie nel segno la censura con la quale l'A.s.l. ha lamentato che erroneamente il giudice del primo grado avrebbe riconosciuto la sua responsabilità nella causazione del danno al ### per la insussistenza di una violazione dell'art. 2087 Al contrario, come visto, la condotta dell'### è qualificabile come illecita per violazione della normativa sull'esercizio dell'attività intramuraria. 
Nemmeno coglie nel segno l'appellante incidentale nella parte in cui ha sostenuto che le conseguenze sarebbero state imprevedibili, e comunque la consapevolezza del divieto non sarebbe maturata ex abrupto, ma progressivamente a partire dal 2016. 
Le conseguenze psicologiche di una condotta illecita in ambito lavorativo, lungi dal costituire conseguenza inattesa integrano, invece, una delle più frequenti dinamiche conseguenti alle condotte datoriali violative dei diritti dei dipendenti. 
Nemmeno è possibile invocare la nota del 2016, che anticipava la posizione aziendale, per escludere il nesso di causalità. Detta comunicazione, infatti, non ha avuto immediato seguito e, al contrario, il comportamento dell'A.s.l. ha determinato, come visto, la nascita di un affidamento nel lavoratore circa la possibilità di proseguire nel rapporto con la ### Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio resa in primo grado le censure circa il carattere esplorativo e circa l'acquisizione di documenti non ammessi appare generica non chiarendo qual sarebbero detti documenti e in quale misura avrebbero inciso sull'esito delle operazioni. 
Va rigettata, infine, la domanda spiegata nell'appello incidentale di restituzione delle somme percepite e versate dall'### in adempimento spontaneo in quanto, come visto, sono state legittimamente corrisposte o, comunque, sono irripetibili sulla scorta dell'ingenerato affidamento.  5. In conclusione deve affermarsi che sussisteva nel periodo in esame il diritto del dirigente medico a svolgere attività intramoenia di erogazione di consulenze in favore della #### nel periodo 2014-2019 ha legittimamente incassato le somme per l'espletamento dell'attività in favore della compagnia assicuratrice. E' qualificabile come illecita la condotta dell'A.s.l. consistente nel rifiuto di stipulare una convenzione con il ### e la ### che contemplasse la scelta intuitu personae del dirigente medico nell'espletamento dell'attività intramoenia. 
Conseguentemente, va accolto in parte l'appello del ### e, per l'effetto, l'A.s.l. di Avellino va condannata al risarcimento del danno da lucro cessante che si quantifica in euro 56.067,21; va condannata, altresì, al risarcimento del danno da perdita di chance che si quantifica in euro 117.280,00, oltre interessi e rivalutazione. Deve, poi, condannarsi l'### al risarcimento del danno biologico e morale che si quantifica in euro 23.050,16., oltre interessi e rivalutazione, nonché del danno da invalidità temporanea nella misura di euro 7.177,50, oltre interessi e rivalutazione. 
Va, invece, rigettato l'appello incidentale dell'A.s.l. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte così provvede: accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 56.067,21, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 117.280,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 23.050,16 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma dui euro 7.177,50, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre interessi e rivalutazione; rigetta l'appello incidentale dell'A.s.l. di Avellino; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento delle spese del grado che liquida complessivamente in euro 7.160,00, oltre spese generali, IVA e ### con distrazione. 
Napoli, 13.11.2025 ### estensore ####ssa

causa n. 1181/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Arturo Avolio

M

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 3114/2024 del 13-11-2024

... sottoscritti dai lavoratori, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni; • delega al professionista incaricato; • autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci; • libretti ### • richieste ### e fascicolo aziendale; • fatture di acquisto e vendita; • titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta; • visite mediche per sorveglianza sanitaria; • Estratto dei conti correnti bancari e/o postali della società con lista movimenti. Nel giorno stabilito per la consegna della documentazione, presso gli uffici della sede ###si è presentato nessuno, né il sig. ### né il suo consulente del lavoro e/o i suoi collaboratori della sede del MAB (### di ### di ### Alla casella istituzionale di PEC della sede ###data ### dall'indirizzo PEC del MAB di ### (###.), parte della documentazione richiesta con la seguente precisazione: “…la documentazione mancante non è in nostro possesso e che il lavoro svolto relativamente la consulenza del lavoro è terminato a metà anno 2021, come da allegati”. Particolare rilevanza ai fini della verifica, e per le determinazioni che saranno assunte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona della giudice, dott.ssa ### di ### dopo l'udienza del 13.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA mediante deposito telematico della stessa, nella causa civile iscritta al n. 7739/2023 R.G.L., cui sono state riunite ex art. 151 disp. att. c.p.c. le cause iscritte ai nn. 7742/2023 R.G.L., 7747/2023 R.G.L., 8027/2023 R.G.L., 8028/2023 R.G.L., 8029/2023 R.G.L., 8030/2023 R.G.L., 8034/2023 R.G.L., 8037/2023 R.G.L., 8038/2023 R.G.L., 8040/2023 R.G.L. e 8041/2023 R.G.L., vertenti ######## MICHELINA, ###### e ### con l'avv. ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'### (avv. ### nei giudizi 7739/2023, 8030/2023 e 8040/2023 R.G.L.; avv. ### nei giudizi nn. 7742/2023 e 8038/2023 R.G.L.; avv.ti ### e ### nei giudizi nn. 7747/2023 e 8037/2023 R.G.L.; avv.  ### nei giudizi nn. 8027/2023 e 8034/2023 R.G.L.; avv. ### nei giudizi nn.  8028/2023, 8029/2023 e 8041/2023 R.G.L.) RESISTENTE Oggetto: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli; indebito/prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - I ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli nel 2019 (DISANTO nel giudizio n. 8037/2023 R.G.L.), nel 2020 (####### nel giudizio n. 8038/2023 R.G.L., ### nel giudizio 8040/2023 R.G.L.) e nel 2021 (####### nel giudizio n. 8041/2023 R.G.L.) per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi e di essere stati assunti dall'azienda agricola “### s.r.l.” (tutti i ricorrenti eccetto ### nel giudizio n. 8037/2023 R.G.) e dall'azienda agricola “### s.r.l.” (### nel giudizio n. 8037/2023 R.G.). 
In particolare, i ricorrenti tutti hanno esposto di aver svolto mansioni di varia natura (raccolta, taglio, potatura, stralcio di erba con decespugliatore, diramatura, aratura, potatura verde, spampanatura, ecc.) su terreni siti in diverse aree geografiche (##### e ###, sui quali insistono vigneti, carciofeti, frutteti, piante di pomodori, oliveti o adibiti a fotovoltaico, di proprietà di ### (terreni siti in ### e ### e di ### (terreni siti in ### e ###, i quali avrebbero impartito loro le direttive. 
Assumendo che la “### s.r.l.” aveva in compartecipazione detti terreni e che tale compartecipazione comportava l'assunzione di manodopera agricola da parte della società medesima, i ricorrenti hanno censurato l'operato dell'### laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione dagli elenchi OTD delle giornate denunciate in loro favore dalla “### s.r.l.” . 
I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il loro diritto alla permanenza negli elenchi OTD per l'anno e per il numero di giornate indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi, anche a fini contributivi e di “b) dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in costanza di tale iscrizione, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto o richiesto in forza del provvedimento di disconoscimento”; con condanna dell'### alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. 
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l'### che, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito (giudizi nn. 7747/2023, 8037/2023 R.G.L.), l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970(giudizi nn. 7747/2023, 8037/2023 R.G.L.), la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 (giudizi nn. 7747/2023, 8037/2023 R.G.L.), l'assenza di interesse ad agire in merito al capo di domanda sub b) (giudizi nn. 7742/2023, 7747/2023, 8037/2023 R.G.L.), nonché l'intervenuta prescrizione del diritto (giudizi nn. 7747/2023, 8037/2023, 8038/2023 R.G.L.) e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato), invocandone il rigetto. 
Nel merito - con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili - la parte convenuta ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato/richiamato nella memoria di costituzione) e ne ha chiesto il rigetto. 
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti e disattese le istanze di prova orale, dopo l'udienza del 13.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., le cause sono state decise, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti e previa riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.  2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall'### per effetto di disconoscimento del rapporto di lavoro sulla base del medesimo verbale ispettivo. 
Infondata è, poi, l'eccezione di difetto di giurisdizione, in alcuni casi sollevata dal resistente, spettando al giudice ordinario del lavoro l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali. 
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L.  83/1970 in alcuni casi spiegata dall'### risultando i ricorsi giudiziari cui tale eccezione si riferisce preceduti dal rimedio amministrativo e depositati nel termine di legge. 
Quanto all'eccezione ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la stessa non appare pertinente, non avendo nessuno degli odierni ricorrenti agito per il pagamento di prestazioni previdenziali. 
Lo stesso dicasi per l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata dall'### in alcuni giudizi.  3. - Nel merito, le domande attoree concernenti il diritto all'iscrizione sono infondate e devono essere respinte sulla scorta della motivazione di seguito esposte. 
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le ### della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). 
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). 
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. 
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, 18605), «### di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs.  375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». 
Com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'### del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita ### gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008). 
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, si è affermato che: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996), di recente, nello stesso senso, si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. lav. n. 10427 del 2014). 
In tale prospettiva è corretto affermare che se da un lato la fede privilegiata del verbale di ispezione è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le suddette dichiarazioni non sono totalmente prive di efficacia probatoria. 
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. 3527/01, Cass. n. 9384/95). 
Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede ###quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; 16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.). 
Ciò posto, nel caso di specie, in tutti i giudizi (tranne che in quello iscritto al n. 8029/2023 R.G.L., in cui il verbale ispettivo è integralmente trascritto nella memoria di costituzione e risulta, in ogni caso, acquisibile in virtù della disposta riunione anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) l'### ha depositato il verbale ispettivo n. 2022006780/DDL redatto in data ###, riferito al periodo dal 01/07/2019 al 13/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità dedotte nel presente giudizio) e relativo all'azienda “#### S.R.L.S.”, dal quale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di rapporti di lavoro denunciati all'### da tale società, inclusi quelli sottoposti ad odierno scrutinio. 
Segnatamente, da tale verbale emerge che la società “SOCIETÀ #### S.R.L.S.”, intestataria di partita IVA n. ###, risultava essere iscritta con la qualifica di impresa agricola presso la ### di ### al numero ### 252527 dal 13/03/2007 per esercitare l'attività di “### dei terreni, vigneti uliveti” - ### 01.31.1 con data di inizio attività 02/04/2007. 
La società, precedentemente denominata “### S.R.L.”, ha assunto l'attuale denominazione in seguito alla variazione della compagine sociale avvenuta in data ###, con la cessione dell'intera quota societaria dal sig. ### (C.F. ###), originario proprietario, al sig. ### (C.F. ###) nato a ### il ###, che è divenuto socio unico e amministratore, modificandone il nome in “SOCIETÀ #### S.R.L.S.”. 
Con altro atto di pari data veniva deliberato anche il trasferimento della sede legale da ### - #### 40, all'attuale ### di ### - ### delle ### n. 7. 
Le variazioni appena descritte, riportate nella visura camerale, sono state comunicate all'### in data ### con lettera raccomanda a firma del sig. ### con la quale si chiedeva agli uffici amministrativi che eventuali comunicazioni e/o notifiche riguardanti la società potevano essere trasmesse sempre allo stesso indirizzo PEC ###, utilizzato dalla precedente società. 
Dalla consultazione degli archivi telematici dell'### si rilevava che la società, per lo svolgimento dell'attività agricola e al fine di poter assumere manodopera, ha presentato all'### in formato elettronico, una sola ### (D.A.) valida in data ###, con cui si qualificava come “### senza terra”, definizione data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli. 
Con l'unica denuncia aziendale presentata, la società ispezionata dichiarava di aver acquistato una partita di broccoli alla pianta coltivata su un fondo sito in agro di ### di Ha 12.50 di proprietà del sig. ### (C.F. ###), allegando alla D.A. la relativa fattura di acquisto datata 16/03/2020. 
Per l'esecuzione dei lavori agricoli necessari alla raccolta dei broccoli riportava nella D.A. un fabbisogno lavorativo aziendale di 450 giornate di lavoro. 
Sempre dagli stessi archivi si rilevava che la ditta ha denunciato all'### di aver assunto per ogni anno il numero dei lavoratori con le giornate e le retribuzioni imponibili riportate nella seguente tabella: Risaltava immediatamente la denuncia di un numero consistente di giornate di lavoro nel corso dell'anno 2019, in assenza di una D.A. valida per lo stesso periodo e in considerazione della data di inizio attività della società (15/11/2019), nonché l'enorme sproporzione tra il fabbisogno lavorativo quantificato in 450 giornate di lavoro annue, proporzionato alla consistenza aziendale, e l'elevato numero di giornate e di lavoratori denunciati nel corso degli anni 2020 e 2021. 
Inoltre, per tutta la manodopera agricola denunciata in tutto il periodo di attività la ditta ha interamente omesso il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale in favore dei soggetti denunciati in qualità di operai agricoli, ed ha maturato un debito contributivo, calcolato fino al secondo trimestre dell'anno 2021 di € 443.779,49, così come evidenziato e riportato dettagliatamente nella seguente tabella.  ### d.  ### imponibili 2019 OTD 46 2.895 € 157.842 2020 OTD 122 10.185 € 554.652 2020 OTI 1 145 € 9.579 2021 OTD 79 6361 € 364.629 ###.  ###.  % 2019 3 € 8.158,59 € 0,00 € 3.432,66 € 0,00 € 8.158,59 100 % 4 € 24.900,45 € 0,00 € 10.520,57 € 0,00 € 24.900,45 100 % Totale 2019 € 33.059,04 € 0,00 € 13.953,23 € 0,00 € 33.059,### % 1 € 3.620,54 € 0,00 € 1.573,87 € 0,00 € 3.620,54 100 % 2 € 11.810,05 € 0,00 € 5.134,19 € 0,00 € 11.810,### % 3 € 47.023,75 € 0,00 € 20.163,95 € 0,00 € 47.023,75 100 % 4 € 52.923,60 € 0,00 € 23.006,02 € 0,00 € 52.923,60 100 % Totale 2020 € 115.377,94 € 0,00 € 49.878,03 € 0,00 € 115.377,94 100 % 1 € 860,97 € 0,00 € 360,23 € 0,00 € 860,97 100 % 2 € 1.636,89 € 0,00 € 775,26 € 0,00 € 1.636,89 100 % 3 € 20.816,85 € 0,00 € 8.919,83 € 0,00 € 20.816,85 100 % 4 € 50.138,01 € 0,00 € 21.293,88 € 0,00 € 50.138,### % Totale 2021 € 73.452,72 € 0,00 € 31.349,20 € 0,00 € 73.452,72 100 % Totale generale € 443.779,40 € 0,00 € 190.360,92 € 0,00 € 443.779,40 100 % Un altro elemento considerato ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al fabbisogno aziendale è desumibile dal confronto tra i ricavi dell'attività commerciale, riportati nelle denunce IVA e i costi denunciati per retribuire la manodopera utilizzata. 
Nella tabella seguente sono riassunti per ciascun anno i dati economici prelevati dagli archivi dell'### delle ### in sede di istruttoria della verifica, dai quali si rileva la notevole sproporzione tra le retribuzioni imponibili denunciate all'### e i ricavi in ciascun anno di attività.  ### acquisti ### d'affari ### denunciate 2019 € 5.955 € 15.000 € 9.045 € 157.842 2020 € 17.806 € 13.682 Negativo € 564.231 2021 € 8.031 € 0 Negativo € 364.629 Un tale squilibrio di valori, unitamente all'analisi degli altri componenti positivi e negativi di reddito, mette in evidenza una antieconomicità dell'impresa protrattasi nel tempo, dal momento che di per sé il basso volume di affari dichiarato non può coprire i costi di tutta la manodopera denunciata ad ### con gli oneri contributivi che ne conseguono. 
Considerati gli elementi di criticità emersi già sul piano istruttorio, i verbalizzanti iniziavano gli accertamenti ispettivi, al fine di constatare la congruità tra la manodopera denunciata e l'effettivo fabbisogno aziendale, nonché di verificare la correttezza degli adempimenti contributi. 
In data ###, gli ispettori #### e ### si recavano presso il Comune di ### alla ### della ### per effettuare un accesso ispettivo nella sede legale della società e dare inizio alla verifica con la consegna del verbale di primo accesso ispettivo. 
Giunti nel paese indicato, dopo aver acquisito informazioni da alcuni cittadini del posto e successivamente anche telefonicamente da impiegati del Comune, venivano a conoscenza dell'inesistenza dell'indirizzo della sede legale di codesta società sul territorio comunale di ### di ### Successivamente, a seguito di formale richiesta inviata con pec al Comune di ### di ### si acquisiva formale risposta del ### …l'indirizzo della sede legale della ### s.r.l. dichiarata dalla suddetta società e riportata anche in anagrafica ### è inesistente sul territorio comunale di ### di ###”. 
Accertata l'inesistenza della sede ###mancanza di sedi operative aziendali alle quali poter accedere, i funzionari ispettivi chiedevano la collaborazione dei ### di ### per notificare al sig. ### amministratore unico della società, un invito a comparire presso la ### dei ### di ### per acquisire informazioni sulla sua attività di imprenditore agricolo. 
Il sig. ### pur ritirando personalmente dai militari l'invito a comparire in data ###, non si è poi presentato nel giorno stabilito (21/09/2022) alla convocazione né ha fornito alcuna giustificazione in merito. 
In seguito, gli ispettori hanno provato a contattarlo telefonicamente per riuscire a fissare un incontro presso la stazione dei ### o la sede ### di ### ma il ### pur dichiarandosi apparentemente disponibile, di fatto non si è mai presentato nei giorni con lui concordati. 
Vista l'impossibilità di stabilire un contatto diretto con il legale rappresentante della società o con un suo diretto collaboratore, gli ispettori inviavano il Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica, in via telematica all'indirizzo PEC “###” comunicato all'### e riportato nella visura camerale, nonché con raccomandata A/R all'indirizzo della residenza anagrafica, via ### 33, a ### Essendo la casella di posta elettronica certificata risultata inattiva, il verbale non è stato consegnato tematicamente. 
Peraltro, il registro delle imprese ha aggiornato la visura camerale della società il ###, registrando la determina di cancellazione dell'indirizzo PEC per effetto della revoca da parte del gestore, nonché l'invito a comunicare nuovo indirizzo al fine di assolvere all'obbligatorietà prevista dal CAD e dall'art. 37 d.l. 76/2020. 
Così pure non è stata recapitata la raccomandata all'indirizzo anagrafico, che è ritornata al mittente con la dicitura utente trasferito. 
Pertanto, il sig. ### sia come persona fisica, sia come rappresentante della società di cui è amministratore, risultava di fatto irreperibile. 
Un ulteriore e definitivo tentativo di riuscire ad acquisire informazioni utili alla verifica dal responsabile dell'impresa veniva effettuato coinvolgendo i militari della G.d.F. di ### che procedevano a notificare anch'essi nelle mani del sig. ### un invito a comparire presso i loro uffici il giorno 15/11/2022, ma anche questo tentativo non sortiva l'effetto sperato poiché il sig.  ### senza fornire alcuna giustificazione, non si presentava. 
Nell'esercizio dei poteri ispettivi, gli ispettori si recavano in data ###, presso la sede del MAB (### di ### di ### l'associazione alla quale il sig. ### in qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ ### S.R.L.S.  risultava aver conferito mandato per la tenuta del LUL e per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, fiscale e contabile. Nella circostanza rilasciavano alla signora ### nata a ### il ###, qualificatasi come collaboratrice dello studio di consulenza ### il Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica e una nuova convocazione del rappresentante legale, ### per il giorno 16/11/2022. 
La documentazione richiesta con verbale di primo accesso da esibire presso la sede ### di ### o trasmettere in formato elettronico in data ### era la seguente: • LUL (libro unico del lavoro), prospetti paga sottoscritti dai lavoratori, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni; • delega al professionista incaricato; • autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci; • libretti ### • richieste ### e fascicolo aziendale; • fatture di acquisto e vendita; • titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta; • visite mediche per sorveglianza sanitaria; • Estratto dei conti correnti bancari e/o postali della società con lista movimenti. 
Nel giorno stabilito per la consegna della documentazione, presso gli uffici della sede ###si è presentato nessuno, né il sig. ### né il suo consulente del lavoro e/o i suoi collaboratori della sede del MAB (### di ### di ### Alla casella istituzionale di PEC della sede ###data ### dall'indirizzo PEC del MAB di ### (###.), parte della documentazione richiesta con la seguente precisazione: “…la documentazione mancante non è in nostro possesso e che il lavoro svolto relativamente la consulenza del lavoro è terminato a metà anno 2021, come da allegati”. 
Particolare rilevanza ai fini della verifica, e per le determinazioni che saranno assunte successivamente, va attribuita al fatto che non sono stati esibiti: • il LUL dei mesi da luglio 2021 in poi; • i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori per tutto il periodo di attività; • la delega al MAB di ### per la tenuta del LUL e per gli adempimenti previdenziali e fiscali; • la documentazione fiscale obbligatoria attestante le vendite giornaliere riportata nei ### dei ### degli anni 2019, 2020 e 2021; • gli estratti conto bancari e/o postali della ditta relativi al periodo di attività o in alternativa i sottoconti dei conti bancari o postali. 
Gli ispettori, dunque, procedevano con l'esame della documentazione acquisita. 
Tutta la documentazione trasmessa alla sede ###la D.A. e quella inviata dal MAB di ### è stata attentamente esaminata e confrontata con le informazioni contenute negli archivi telematici dell'### della C.C.I.A. di ### e dell'### delle ### In particolare, il personale ispettivo dell'### procedeva con l'attività di verifica e riscontro delle operazioni commerciali attestate nelle fatture esibite e trasmesse sulla piattaforma elettronica, riportate nei documenti contabili e scritture private, che la società ha presentato per ogni anno di attività. 
Dall'esame della documentazione avente data certa poiché già presente negli archivi telematici dell'### dell'### delle ### e sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche, emergeva che la “SOCIETÀ ### S.R.L.S.” ha denunciato all'### di aver occupato operai agricoli a partire da luglio del 2019. 
Dai dati economici rilevati in fase di istruttoria della verifica, si evinceva che nel corso dell'anno 2019 la società avrebbe sviluppato un fatturato di appena € 15.000,00 e fatto acquisti per € 5.955,00. 
Ciò premesso, dall'esame della documentazione fiscale, si è rilevato che la società, nel corso dell'anno 2019, ha emesso due sole fatture, non per la vendita di prodotti agricoli, bensì una per la vendita di una quantità imprecisata di “#### 120” per € 10.000 e l'altra per la vendita di una macchina agricola ### per € 5.000, entrambe emesse il ### e trasmesse regolarmente sulla piattaforma elettronica dell'### delle ### Non risultava, invece, alcuna fattura per l'acquisto di eventuali partite di prodotti agricoli alla pianta. 
Dal momento che con la cessione delle quote sociali e il cambio di denominazione la SOCIETÀ ### S.R.L. ha mantenuto la stessa partita iva e operato con lo stesso ### della società cedente, gli ispettori hanno ritenuto opportuno acquisire informazioni anche dal sig. ### amministratore della società cedente ### S.r.l. 
In data ### il sig. ### ha dichiarato agli ispettori di aver cessato ogni attività con la società ### s.r.l. alla fine dell'anno 2018 e di non aver più occupato operai dal 2019, riconoscendo solo i lavoratori assunti dalla sua società fino al 2018, dichiarando di non conoscere i lavoratori che risultavano denunciati all'### dalla SOCIETÀ #### S.R.L. e di non averli assunti. 
Come anticipato, detta società ha inviato all'### la prima e unica D.A. valida in data ###, allegando una sola fattura, emessa in data ###, per l'acquisto alla pianta di una piantagione di broccoli estesa ha 12,50 sita in agro di ### di proprietà del sig. ### nato a ### il ###. 
In data ### gli ispettori hanno interrogato il sig. ### il quale, dopo aver confermato di aver coltivato broccoli e rape nei suoi terreni, non ha saputo dare informazioni più precise circa l'anno e il periodo dell'anno in cui li avrebbe coltivati, non è stato in grado di indicare il nome dell'acquirente al quale avrebbe venduto l'intera partita, nonostante si trattasse, a suo dire, dell'unica coltura orticola praticata negli ultimi due o tre anni, né ha ricordato il nome della ditta o della persona dalla quale avrebbe comprato le piantine. 
Alla domanda: “Ha documenti che dimostrano quando ha coltivato ortaggi per l'ultima volta? Fatture di acquisto, fornitura di carburante?” ha risposto: “### solo che questi documenti sono presso lo studio di commercialista che mi segue, che si trova a Cerignola”, impegnandosi a consegnare ai funzionari ispettivi presso la sede ### di ### il giorno 03/10/2022 tutta la documentazione attestante la coltivazione e la vendita della citata partita di broccoli. 
Tuttavia, pur avendo dato ampie garanzie, il ### non si è presentato nella data fissata e, per questo, in data ### i funzionari di vigilanza gli hanno inviato a mezzo PEC una formale richiesta della seguente documentazione: contratto stipulato in data ### con la ### s.r.l.; fatture di acquisto di piantine di ortaggi per gli anni 2019 e 2020; riscontro tracciato della riscossione della vendita di cui alla fattura n. 1 del 16/03/2020. 
La documentazione in questione non è mai pervenuta, né la richiesta formale risulta essere stata recapitata al destinatario in quanto anche l'indirizzo PEC di quest'ultimo è risultato inattivo. 
Inoltre, ### moglie del ### che figura tra gli operai assunti dalla società ispezionata nel corso dell'anno 2021, convocata dagli ispettori presso la sede ### di ### per rendere informazioni sul rapporto di lavoro apparentemente instaurato con detta società, non si è presentata senza fornire alcuna giustificazione. 
Attraverso ripetuti sopralluoghi sul fondo riportato in fattura e su quelli circostanti, i funzionari ispettivi rilevavano l'assenza di colture orticole in quei luoghi. 
Inoltre, in data ### raccoglievano testimonianza scritta da parte di ### nato a ### il ###, proprietario di un fondo confinante con quello del sig. ### il quale, alla domanda: “### è coltivato il terreno confinante al suo, in direzione del mare, di proprietà di ### Luigi”?, ha risposto: “### terreno, come il mio, da oltre cinque anni è sempre stato coltivato a grano ed orzo e mai ad ortaggi, ne sono certo. […] Posso dire che tutti i terreni di tale zona almeno da 60 anni sono stati coltivati solo a seminativo e mai ad ortaggi, in quanto non ci sono pozzi ed inoltre anche l'acqua del torrente ### non è utilizzabile per l'irrigazione in quanto trattasi di acqua salmastra”. 
Gli ispettori evidenziano anche che della consistente partita di ortaggi acquistati alla pianta non vi è traccia nelle fatture di vendita, poiché la società del ### nel corso dell'anno 2020 ha emesso solo tre fatture, la prima in data ### per la vendita di un trattore e le altre due entrambe il ### per la vendita di olive da tavola, delle quali, però, non è dimostrata la provenienza, in quanto non ci sono né fatture di acquisto di olive alla pianta né dichiarazione di conduzione di oliveti, né ciò è emerso nel corso della verifica. 
Sempre per l'anno 2020, dalla consultazione delle banche dati dell'### delle ### e del fascicolo aziendale ### si rileva che la società avrebbe condotto in qualità di affittuaria circa 8 ettari di terreno in agro di ### alla c.da ### di proprietà del sig. ### nato a ### il ###, per il quale la società non ha comunicato alcuna variazione della consistenza aziendale attraverso la trasmissione di una nuova D.A. 
Gli ispettori hanno più volte provato a contattare il sig. ### per avere informazioni sui terreni da lui concessi in affitto, ma le convocazioni inviate agli indirizzi della sua residenza anagrafica e a quella del coniuge non sono state mai recapitate e il sig. ### è risultato di fatto irreperibile. 
Dopo aver effettuato dei sopralluoghi sul fondo citato, gli ispettori hanno acquisito informazioni da alcune persone trovate sul posto, che sono risultate utili ad individuare nella persona del sig. ### nato a ### il ###, titolare di un allevamento di bovini e di un'autodemolizione, l'attuale conduttore del fondo. 
In data ###, nell'ufficio della sede dell'autodemolizione, il sig. ### alla domanda: “Da quando conduce il terreno agricolo seminativo che si trova in località ### di cui al fg. 403 p.lle 24 e 25 dell'agro di ### e di proprietà del sig. ###, rispondeva: “conduco il terreno di cui mi chiedete da prima dell'inizio del ### e cioè da prima dell'anno 2020, da circa tre anni. ### terreno l'ho seminato in questi anni a foraggio per gli animali e lo mantengo a titolo gratuito senza contratto scritto con il sig. ### Su questo terreno, almeno in questi ultimi tre anni non ho mai coltivato ortaggi né è stato coltivato da altre persone”. 
Pertanto, gli accertamenti condotti sulle attività attestate dagli unici documenti di data certa già presenti negli archivi #### e sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche per gli anni dal 2019 al 2021 hanno messo in evidenza che queste ultime sono inesistenti perché la società né ha coltivato fondi in affitto né ha raccolto broccoli alla pianta.  ### è proseguito con l'esame della documentazione esibita dal MAB di ### in data ### e la verifica dell'attività ivi indicata. 
In particolare, il MAB ha trasmesso tre scritture private denominate “### di compartecipazione agraria”, una per ciascun anno di attività 2019, 2020 e 2021, aventi ad oggetto la coltivazione in forma associata di terreni agricoli posseduti dal sig. ### (C.F. ###) dal 01/07/2019 al 31/12/2019, nonché I registri di corrispettivi per vendite al dettaglio giornaliere di prodotti agricoli non specificati effettuate a partire dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021, da quali si rilevano i seguenti ricavi: € 160.516,00 per l'anno 2019, € 287.313,00 per l'anno 2020 e € 269.335,00 per l'anno 2021. 
Solo in data ###, dopo la notifica del verbale di primo accesso ispettivo con la richiesta della documentazione necessaria all'ispezione, e il giorno prima che questa venisse trasmessa via PEC agli ispettori, il MAB di ### ha trasmesso all'### delle ### per conto della società, tre denunce IVA integrative, una per ciascun anno (2019, 2020 e 2021), in seguito alle quali il fatturato della società, per effetto dei corrispettivi delle vendite al dettaglio, è passato per l'anno 2019 dai € 15.000,00 riscontrati ad inizio ispezione, a € 168.017,00; per l'anno 2020, da € 13.682,00 a € 287.964,00; e, infine, per l'anno 2021, da € 0 a € 257.499,00. 
In merito al contenuto e alla validità dei contratti di compartecipazione esibiti, gli ispettori verbalizzanti hanno osservato e precisato quanto segue. 
Il contratto di compartecipazione è un contratto atipico, che rappresenta una forma di esercizio congiunto dell'attività agraria e prevede che due soggetti, entrambi imprenditori agricoli, si accordino per svolgere una coltivazione a carattere stagionale. ### e la gestione dell'impresa deve essere comune, il compartecipante, che di solito è colui che possiede i terreni, non può rimanere estraneo alla gestione. 
Le coltivazioni oggetto dell'accordo devono essere rappresentate da una singola coltura stagionale e con riferimento ad un preciso appezzamento di terreno. 
Pertanto, affinché il contratto di compartecipazione agraria possa essere ritenuto valido, è necessario che sia redatto in forma scritta e definisca la quota di reddito da ripartire e da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. 
La durata del contratto deve essere quella propria del ciclo della coltura stagionale oggetto del contratto e non può essere quella dell'annata agraria. 
Entrambe le parti debbono partecipare effettivamente alla coltivazione/conduzione associata e la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionata all'apporto effettivo di ognuna delle parti. 
Ciascuna di esse provvederà in proprio alla commercializzazione, emettendo fattura, e, qualora si stabilisca che l'intero prodotto sia nella disponibilità di una sola delle parti, questa procederà alla vendita e restituirà all'altra parte la quota di denaro corrispondente agli accordi di ripartizione prestabiliti. 
Nella compartecipazione agraria entrambi i contraenti devono essere persone fisiche e imprenditori agricoli, mentre nel caso di specie il compartecipato è una società di capitali. 
La durata dei contratti coincide con l'intera annata agraria e riguarda colture arboree, viti e pescheti, certamente non a carattere stagionale. 
Dalla lettura dei contratti in questione, si evince che in essi non si stabilisce una effettiva compartecipazione dei contraenti, poiché negli stessi è previsto che il compartecipante ### si limita alla sola concessione dei terreni, all'acquisto dei fitofarmaci e alle spese elettriche ed idriche, mentre tutto ciò che riguarda la conduzione dei terreni e l'organizzazione dei fattori di produzione ricade interamente nella responsabilità de ### Inoltre, in entrambi i contratti non vi è alcun riferimento alla commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati e alla modalità di riparto dei ricavi delle vendite, per le quali non è stata esibita documentazione di data certa che attesti il ricavato di ciascuna quota di compartecipazione. 
Infine, dall'esame delle dichiarazioni fiscali dei contraenti si rileva che il sig. ### possessore dei terreni, nelle sue dichiarazioni fiscali per gli anni 2020 e 2021 ha sempre denunciato per intero il reddito agrario dei fondi concessi, invece che in quota, come avrebbe dovuto fare per effetto della compartecipazione. 
Da ultimo, nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla società del ### non vi è traccia di redditi fondiari per la conduzione di fondi agricoli.  • Il contratto esibito per l'anno 2019, datato 23.11.2019, aveva decorrenza dal 1.07.2019 al 31.12.2019. 
Con riferimento a questo contratto, si rilevava che l'acquisizione delle quote della ### con cambio della denominazione, è avvenuta il ###. 
Ciò significa che, quantomeno nel periodo dal 1.07.2019 al 15.11.2019, il ### non poteva fare operazioni commerciali e assumere manodopera in qualità di rappresentante e gestore della società de quo, la quale apparteneva formalmente al sig. ### non solo il ### non aveva ancora acquistato le quote, ma non vi erano neanche trattative in corso, dal momento che il sig. ### nel corso della audizione con i funzionari ### alla specifica domanda “quando ha conosciuto per la prima volta il sig. ###”, ha risposto “dal notaio, il ###, giorno di cessione della società”. 
Gli elementi raccolti dimostrano che fino a novembre 2019 il ### non poteva spendere una qualità giuridica che non aveva - amministratore di ### - al fine di assumere operai agricoli, quindi i rapporti di lavoro instaurati e denunciati all'### tra il ### - 15.11.2019 non possono essere confermati a carico della ditta ### né possono essere ricondotti all'attività del sig. ### in quanto, come già acclarato, l'originario titolare della società ha dichiarato che non aveva svolto alcuna attività aziendale nel 2019 e non aveva avuto necessità di occupare alcun lavoratore.  • Tutti i terreni oggetto dei contratti di compartecipazione erano in parte di proprietà della signora ### (C.F. ###), madre del sig. ### che risultava essere stata assunta dalla SOCIETÀ ### S.r.l. nel corso dell'anno 2021 per 92 giornate di lavoro. 
Alla signora ### per effetto di accertamenti ispettivi già conclusi nei confronti di altre aziende, erano state annullate le giornate denunciate all'### negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.  • I contratti esibiti non avevano data certa in quanto trattasi di una data solo riportata in una scrittura privata senza essere registrata o comunicata agli enti; inoltre, essi recavano una firma del sig. ### apparentemente diversa da quella dallo stesso apposta sulle convocazioni notificate a mani proprie il ### e il ### da ### e ### di ### di ### nonché da quella riportata e conservata presso l'### anagrafe del Comune di ### • I contratti esibiti non erano stati inseriti nei fascicoli aziendali ### né nella denuncia aziendale inviata all'### a luglio del 2020, come dovuto nell'assolvimento dell'obbligo di comunicare la reale consistenza aziendale.  • Inoltre, nel 2022, risultava trasmessa sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche una fattura emessa dalla società in data ###, l'unica per questo anno, per l'esecuzione di lavori di raccolta uva nei terreni aziendali del sig. ### È evidente che la raccolta uva non poteva che riferirsi all'anno 2021 poiché non era possibile che fosse stata eseguita a febbraio o gennaio dell'anno 2022. 
In sostanza, il compartecipante ### s.r.l.s. avrebbe chiesto un corrispettivo per l'esecuzione di quegli stessi lavori per i quali egli si era obbligato in forza del contratto di compartecipazione.  • Infine, la società non aveva mai denunciato unità operative, né in sede di verifica è emerso che avesse utilizzato locali o negozi per la vendita al dettaglio di ortaggi, verdura e altri prodotti agricoli. 
Per quanto acclarato in fase ispettiva, i contratti di compartecipazione esibiti non sono apparsi idonei a dimostrare che la società avesse realmente condotto i terreni indicati. 
Per quanto riguarda i registri dei corrispettivi inviati, che attestavano consistenti vendite al dettaglio giornaliere di non specificati prodotti agricoli, con ricavi elevati ma comunque insufficienti a far fronte all'elevato costo della manodopera denunciata, si osservava quanto segue. 
Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'### delle ### per gli anni 2019, 2020 e 2021, comprese quelle integrative del 16/11/2022, si rilevava che la SOCIETÀ #### S.R.L. aveva manifestato la volontà di adottare il regime ordinario di imputazione e calcolo della citata imposta. 
Le imprese agricole, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'### hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali. 
Ebbene, i registri dei corrispettivi sono risultati del tutto inattendibili poiché la società non aveva esibito o inviato con PEC la documentazione fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari, attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario. 
Per cui, i registri dei corrispettivi costituiscono una documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati. 
Per quanto attiene agli adempimenti formali in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, dalla consultazione degli archivi informatici del Ministero del ### e in particolare dalle comunicazioni obbligatorie ai competenti centri per l'impiego, si rilevava che la società, per un certo numero di lavoratori denunciati all'### non ha neanche inviato la dovuta comunicazione di assunzione. 
In dettaglio, risultavano inviate le comunicazioni di assunzione di appena 15 lavoratori rispetto ai 46 denunciati all'### nel 2019, 90 rispetto ai 123 del 2020 e 69 rispetto ai 79 del 2021. 
Nel corso del 2022 la società, pur inviando la comunicazione di assunzione a 22 presunti lavoratori alla data di definizione del suindicato verbale, non aveva ancora trasmesso all'### le denunce mensili con i dati occupazionali degli operai. 
Infine, nel 2020 e 2021 molti lavoratori denunciati dal ### per effetto di una sovrapposizione di altri rapporti di lavoro, risultavano avere un numero di giornate lavorative mensili che superavano il numero massimo di giorni lavorabili, ovvero anche circa 40 o 50 giornate lavorative in un mese. 
Al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate all'### dalla SOCIETÀ ### S.R.L., nonché sulla legittimità dei rapporti giuridico previdenziali che ne sono conseguiti, gli ispettori convocavano n. 73 operai agricoli presso le sedi ### di ### e ### il comando della ### locale di ### i ### di #### e ### Solo 10 soggetti si presentavano alle convocazioni e rendevano dichiarazioni (agli atti del fascicolo) significativamente lacunose ed incongruenti in ordine ad aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore. 
Cosicché, anche dette dichiarazioni, come anche la documentazione esaminata dagli ispettori, sono state ritenute prove sufficienti ad avvalorare la tesi del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, dal che è discesa l'impossibilità di riconoscere ai fini previdenziali i rapporti di lavoro. 
In particolare, alcuni dei braccianti convocati, tutti provenienti dallo stesso paese e convocati nelle stesse giornate, pur sapendo il nome della società datrice di lavoro, non sono stati in grado di riferire il nome del responsabile aziendale o eventualmente di altri soggetti intermediari ai quali avrebbero consegnato i propri documenti e dai quali sarebbero stati seguiti e controllati durante l'esecuzione dei lavori. 
Per questi lavoratori, occupati nel secondo semestre del 2021, non è stato esibito il LUL con i prospetti paga mensili. 
Altri, pur dichiarando di aver lavorato nel periodo indicato nelle denunce mensili inviate dalla società, non hanno saputo indicare né il nome della società né alcun nome di persone in qualche modo collegate alla società datrice di lavoro: titolare, responsabili aziendali o nomi di altri compagni di lavoro. 
Due dei soggetti interrogati non sapevano neanche di essere stati assunti per la società negli anni nei quali risultano denunciati all'### Un altro dei soggetti intervistati, dopo aver dichiarato di non aver svolto alcuna attività nell'anno in cui risultava assunto, alla domanda dei verbalizzanti se conoscesse il sig. ### ha risposto di sì, per poi dichiarare, subito dopo, di aver ricevuto la lettera di assunzione ed indicare terreni e colture per i quali non vi è nessuna evidenza. 
Interrogato nel corso di una precedente verifica ispettiva a carico di un'altra ditta, un altro dei soggetti denunciati dalla società ispezionata, richiesto in merito al rapporto di lavoro intercorso con ### aveva indicato come suo datore di lavoro una persona diversa dal ### e dichiarato di aver raccolto pomodori in agro di ### di ### - località ### circostanze delle quali non v'è traccia alcuna nella documentazione esaminata. 
Inoltre, la maggior parte dei soggetti assunti nel periodo oggetto della verifica dalla SOCIETÀ ### S.R.L. è stata già interessata da provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in uno o più anni, in virtù di precedenti verifiche ispettive eseguite sempre per contrastare il fenomeno dei rapporti fittizi. 
In dettaglio, erano 29 i nominativi già interessati da provvedimenti di disconoscimento su un totale di 49 denunciati nell'anno 2019; 85 nominativi su 137 nel 2020 e altri 46 sui 78 denunciati nel 2021. 
Infine, nonostante sia stato richiesto alla società ispezionata e ai singoli lavoratori, non è emersa l'esistenza di alcun pagamento tracciato delle retribuzioni. 
Per quanto illustrato, attese in particolare l'inesistenza di una sede legale e/o operativa della società, il riscontro del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, gli esiti delle verifiche contabili e delle audizioni dei lavoratori, con il verbale sopra citato sono stati disconosciuti tutti i rapporti bracciantili denunciati ad ### dalla società agricola ### s.r.l.s. nel periodo da luglio 2019 a dicembre 2021.  ### svolta dagli ispettori appare particolarmente accurata ed attendibile in quanto fondata su dati certi, oggettivi e facilmente riscontrabili (sopralluogo sui fondi e presso la sede legale della società ispezionata ed acquisizione di notizie dagli attuali proprietari/conduttori dei fondi confinanti con quelli in apparenza nella disponibilità della società ispezionata, dagli attuali conduttori dei fondi in precedenza risultati come condotti in affitto dalla medesima società e dell'ex socio unico e legale rappresentante della società ### S.r.l. - vecchia denominazione della società colpita da verifica ispettiva, analisi della documentazione contabile e fiscale e dei contratti della società ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione dei soggetti denunciati come lavoratori). 
A fronte di siffatta indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata. 
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che i ricorsi introduttivi dei giudizi non esprimano allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento dei ricorrenti nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso e, soprattutto, in merito ai rapporti di compartecipazione agraria che giustificherebbero la disponibilità dei fondi agricoli in capo alla “##### S.R.L.” (qualificatasi nell'unica D.A. trasmessa all'### come “### senza terra”, quindi priva di terreni). 
Difatti, tutti i ricorrenti si sono limitati a richiamare in via del tutto generica presunti rapporti di “compartecipazione” tra la “#### S.R.L.” , ### e ### rapporti in forza dei quali la prima avrebbe assunto manodopera agricola e a dedurre che il secondo e il terzo, proprietari dei fondi, avrebbero loro dato direttive - indicazioni sulle opere da espletare. È agevole cogliere il carattere estremamente approssimativo di tale prospettazione attorea, del tutto priva di riferimenti ai requisiti essenziali della richiamata forma contrattuale (compartecipazione agraria). 
Si deve, al riguardo, evidenziare che nella compartecipazione agraria due soggetti si associano per la coltivazione di una coltura stagionale mettendo in comune i fattori produttivi e condividendo il rischio di impresa. 
Detto contratto ha, pertanto, natura associativa ed è caratterizzato dalla breve durata del rapporto, che deve coincidere con il ciclo colturale del prodotto stagionale oggetto di coltivazione. 
Quest'ultima caratteristica è di particolare importanza ed è desumibile direttamente dalla ### 203 del 3 maggio 1982, che, nel ricondurre tutti i contratti agrari nell'alveo dell'affitto di fondo rustico, ha fatto eccezione esclusivamente per la “compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali” per le “concessioni per coltivazioni intercalari” o per le “vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria”. 
Il necessario carattere stagionale dei prodotti oggetto di compartecipazione è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13631 del 22 luglio 2004: “###. 56 della L. 203/82 evidenzia che esistono contratti di affitto di fondi rustici, che, sottratti alla disciplina generale dell'affitto, sono sottratti anche alla norma sulla durata e, quindi, possono durare un periodo di tempo (di gran lunga) inferiore a quello previsto e sancito in via generale dall'art. 1 della stessa ### […] Caratteristica fondamentale, come rileva la dottrina, è la circostanza che in tutte le ipotesi previste dell'articolo 56, il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a certe colture, concede ad altri (o, nel caso della compartecipazione, si accorda per esso con altri) il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina o piantagione.” In altri termini, il contratto deve riguardare una singola coltura stagionale e non la generica coltivazione di un determinato appezzamento di terreno; la coltura stagionale non può riguardare l'intera azienda del concedente; la durata del contratto non può coincidere con l'intera annata agraria. 
Altro requisito essenziale della compartecipazione agraria è il suo carattere associativo, che deve trovare effettivo riscontro nelle risorse che entrambe le parti mettono a disposizione per l'esercizio in comune dell'attività di coltivazione. 
Pertanto, non può ricondursi ad un contratto di compartecipazione agraria l'ipotesi in cui le spese di coltivazione (seme, concimi, antiparassitari, ecc.) siano sostenute integralmente dal concedente e il compartecipante risulti estraneo alla gestione dell'impresa prestando esclusivamente attività lavorativa manuale e neanche quella in cui il concedente non partecipi al processo produttivo percependo comunque un corrispettivo. 
Nella prima ipotesi il rapporto fra le parti potrebbe essere riqualificato in lavoro subordinato, nella seconda ipotesi in un affitto di fondo rustico. 
Altro aspetto particolarmente importante è quello della ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune. 
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante. 
È prevista la forma scritta a fini fiscali, che consente alle parti di fissare la quota di reddito da ripartire e, conseguentemente, la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi (art. 33 comma 2, del ###. 
Il compartecipante, oltre a coltivare il fondo del concedente in forma associata, dovrà svolgere anche l'attività agricola in proprio e, conseguentemente, detenere terreni a titolo di proprietà e/o affitto. 
Inoltre, il compartecipante che partecipa attivamente ai lavori colturali e alla loro organizzazione dovrà essere iscritto nella gestione ### quale CD (coltivatore diretto) o IAP (imprenditore agricolo principale). 
Orbene, nel caso di specie, nessuno dei suddetti requisiti essenziali del contratto di compartecipazione agraria è stato ben delineato dai ricorrenti nei ricorsi introduttivi dei giudizi e la stessa criticità si riscontra nei capitoli di prova ivi articolati sub 1), 2), 3) dei ricorsi: 1. “Vero che la società che rappresenta aveva in compartecipazione i terreni in ### e ### rispettivamente di proprietà di ### e ### Matteo”; “### che la compartecipazione comportava da parte della sua società l'assunzione di manodopera per la copertura di tutto il ciclo dei terreni ovvero della fase di preparazione, manutenzione e raccolta”; 2. “### che è proprietario dei terreni in ### di ### come rappresentati nella planimetria che qui si mostra in visione”; “### che detti terreni sono in compartecipazione con la società ### agricoltura s.r.l.”; ### che sui terreni di cui è proprietario la società ### s.r.l. provvedeva ad assumere manovalanza per completare l'intero ciclo ovvero tutte le fasi: dalla preparazione, manutenzione, raccolta”; “### che dava indicazione al ricorrente sulle opere da espletare”; 3. “### che è proprietario dei terreni siti in ### come rappresentati nella planimetria che qui si mostra in visione”; “### che detti terreni sono in compartecipazione con la società ### agricoltura s.r.l.”; “### che sui terreni di cui è proprietario provvedeva la società ### agricoltura s.r.l.  ad assumere manovalanza per completare l'intero ciclo ovvero tutte le fasi: dalla preparazione, manutenzione e raccolta”; “### che dava indicazione al ricorrente sulle opere da espletare”. 
Si è, infatti, al cospetto di un generico richiamo all'istituto della “compartecipazione”, privo di alcun tipo di riferimento, neppure generico, al ciclo delle colture stagionali oggetto dei contratti, alle concrete modalità di partecipazione dei compartecipi alla conduzione/organizzazione associata (o, il che è lo stesso, all'apporto effettivo di ognuna delle parti), alle modalità esecutive del contratto, ovvero alla commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati e alle modalità di ripartizione proporzionata del prodotto e dei ricavi delle vendite. 
Trattasi di circostanze che non si desumono neppure dai contratti di compartecipazione richiamati nei verbali ispettivi, in relazione ai quali gli ispettori dell'### hanno eccepito la mancanza di data certa, senza che gli odierni ricorrenti abbiano replicato alcunché. 
Alcune delle colture indicate dai ricorrenti (es. vigneti, oliveti, frutteti), poi, sono prive del carattere stagionale e, quindi, addirittura incompatibili con l'istituto della compartecipazione agraria, come del resto già evidenziato dagli ispettori in relazione ai contratti acquisiti in sede ispettiva (privi, come si è detto, di data certa). 
Per il resto, le allegazioni contenute in ricorso e nei capitoli di prova sub 4) non appaiono affatto circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola ### agricoltura s.r.l., priva di terreni, l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro. 
Ed invero, se, sul piano assertivo, i ricorrenti si sono limitati ad evidenziare di essere statti assunti dalla ### (e dall'azienda agricola “### s.r.l.”; v.  ricorso ### iscritto al n. 8037/2023 R.G.), i capitoli di prova sub 4), oltre a riferirsi alla “### S.r.l.”, società diversa da quella (### indicata nei capitoli di prova sub 1), 2), 3), contengono generici riferimenti all'impiego dei ricorrenti su determinati terreni adibiti a determinate coltivazioni e sono del tutto privi di riferimenti specifici alle concrete modalità di estrinsecazione del potere etero-direttivo, al contrario indicate in maniera assai generica ed identica per tutti i ricorrenti (“sotto le costanti e continue direttive del datore di lavoro o delle persone da lui delegate”), al nominativo del soggetto-persona fisica che avrebbe impartito le direttive (genericamente indicato come “datore di lavoro” o “persone da lui delegate”) o corrisposto la retribuzione in contanti, ai nominativi dei soggetti che avrebbero composto le squadre di lavoro (essendo stata indicata solo la composizione numerica delle squadre stesse). 
Parimenti generiche, oltre che identiche per tutti i ricorrenti, sono le descritte modalità di raggiungimento dei campi: “vero che ci si organizzava con altri braccianti per l'utilizzo dell'auto anche mediante turnazione, per raggiungere i campi del datore di lavoro”. 
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori.  ### dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche della controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.  ### se non bastasse, gli assunti della ricorrente ### (assunzione nel luglio 2019 dalla società ### S.r.l.: v. ricorso n. 8037/2023 R.G.) risultano del tutto incompatibili con quanto riferito agli ispettori da ### ex socio unico e legale rappresentante della società ### S.r.l. - vecchia denominazione della “##### S.R.L.”: “…confermo di aver assunto e occupato braccianti agricoli con la ### fino al dicembre 2018 e non oltre” (v. dichiarazione ### doc. 4 allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio n. 8037/2023 R.G.). 
Inoltre, significativamente nessuno dei ricorrenti che ha azionato l'annualità 2020 ha indicato come prodotto agricolo oggetto delle mansioni asseritamente svolte i broccoli, unico ortaggio coerente, quanto meno in astratto, con l'unica denuncia aziendale trasmessa all'### e con la relativa fattura di acquisto alla pianta di una piantagione di broccoli. 
Quanto al 2021, i terreni e le coltivazioni indicati dai ricorrenti non trovano riscontro nella documentazione esaminata dagli ispettori (unica denuncia aziendale trasmessa su terreni in agro di ### coltivati a broccoli) e risultano, inoltre, inconciliabili con quanto riferito in sede ispettiva da ### attuale proprietario del fondo confinante con quello in apparenza nella disponibilità della “#### S.R.L.”. 
Si deve al riguardo precisare - anche per corrispondere alle deduzioni dei ricorrenti contenute nelle note di trattazione scritta - che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai proprietari/conduttori dei fondi confinanti con quelli apparentemente riconducibili alla “##### S.R.L.” sono dotate di particolare pregnanza, trattandosi di soggetti estranei ai fatti di causa e pertanto disinteressati. 
Sempre con riferimento al 2021, poi, ### indicato come teste dalla ricorrente ### (giudizio n. 8034/2023 R.G.), in sede ###ha indicato tale ricorrente come propria compagna di lavoro addetta alla raccolta dell'uva, attività che la ### sostiene in giudizio di aver espletato (v. dichiarazione di ### (v. dichiarazione ### doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio n. 8034/2023 R.G.). 
Similmente, i ricorrenti ### e ### (giudizi n. 7742/2023 e 7747/2023 R.G.) hanno chiesto di provare i rapporti di lavoro asseritamente svolti alle dipendenze della “#### S.R.L.” nell'anno 2021 con il teste ### il quale, escusso in sede ispettiva, ha dichiarato di non aver mai lavorato per tale società negli anni precedenti al 2022 (v. dichiarazione ### doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio n. 7742/2023 R.G.L. nonché doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio n. 7747/2023 R.G.L.). 
Passando alle prove offerte dagli odierni ricorrenti, si evidenzia innanzitutto che, come più volte affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ###particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. 
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. 
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari). 
Quanto detto vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui, come si è detto, al tratto di penna del presunto datore di lavoro non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali. 
Pertanto, la prova della esistenza e della natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio non può trarsi dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (modelli ### comunicazioni di assunzione, ### buste paga), dovendosi precisare che in alcuni casi si registra un'ulteriore anomalia e, cioè, che i rapporti di lavoro sono denunciati non già dalla ### S.r.l. (dalla quale i ricorrenti sostengono di essere stati assunti), ma dalla “### S.r.l.” (vecchia denominazione sociale della ### S.r.l.). 
Ne deriva che l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che - tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato. 
Ed infatti, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale - che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, 19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali; c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. - sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. 
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192), perché se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. 
Nel caso di specie, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette insanabilmente sui capitoli di prova testimoniale per le ragioni già ampiamente esposte. 
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto di una valida attività di vigilanza condotta da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. 
In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall'### venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né la documentazione prodotta, né le prove testimoniali - così come in concreto articolate - hanno questa attitudine. 
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato, l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa (quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo; dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione). 
Essendo rimasti indimostrati i rapporti di compartecipazione agraria tra la ### S.r.l., ### e ### e, quindi, l'effettiva disponibilità di fondi agricoli in capo a tale società e non essendo stata rinvenuta in sede di ispezione documentazione idonea ad attestare l'effettiva disponibilità di altri fondi e l'effettivo esercizio di attività agricola da parte della stessa, deve concludersi per l'inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato dedotti in giudizio. 
Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione, appaiono infondate, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.  4. - Va dichiarata l'inammissibilità del capo di domanda sub b) dei ricorsi introduttivi dei giudizi (“dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in costanza di tale iscrizione, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto o richiesto in forza del provvedimento di disconoscimento”) per difetto di interesse ad agire limitatamente ai ricorrenti ######## e ### per i quali non risulta documentata, neppure in corso di causa, l'esistenza di provvedimenti di indebito (o trattenute conseguenti ad indebiti) riferiti a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni azionati nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi, con la precisazione che tale connessione non si ricava dalla documentazione integrativa prodotta dalle ricorrenti ### (v. documenti allegati alle note di TS depositate dalla ricorrente in questione in data ###, nei quali non sono indicati né l'anno della prestazione previdenziale oggetto di piano di recupero rateale, né la prestazione oggetto di indebito-trattenuta) e ### (v. pagina 8 del documento allegato alle note di TS depositate dalla ricorrente in questione in data ###, già allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio 8040/2023 R.G., dal quale non si evince che gli indebiti indicati nel riquadro “lista indebiti” si riferiscano a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni azionati dalla ### anche a causa della mancata coincidenza degli importi degli indebiti con quelli che la ricorrente risulta aver percepito a titolo di ### 2020 e indennità di maternità dal 1.4.2021 al 14.5.2021: v., in particolare, estratti del cassetto previdenziale del cittadino allegati alla memoria di costituzione ### depositata nel giudizio n. 8040/2023 R.G.). 
Non può, infatti, ravvisarsi un interesse ad agire concreto ed attuale in capo ai ricorrenti che hanno chiesto accertarsi l'illegittimità di inesistenti richieste restitutorie (i.e. indebiti previdenziali) o di inesistenti trattenute conseguenti ad indebiti previdenziali. 
Quanto ai restanti ricorrenti, all'accertata inesistenza del diritto all'iscrizione consegue l'infondatezza e, quindi, la reiezione del suddetto capo di domanda.  5. - Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositate dai ricorrenti #### e ### siano valide ai fini dell'esenzione, avendo gli stessi documentato, sia pure in corso di causa, l'esistenza di indebiti riferiti a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni azionati nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi. 
Non altrettanto può dirsi con riferimento alle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositate dagli altri ricorrenti, i quali non hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda, tra le altre, Cass. Civ. sez. Lav. 4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire). 
Infatti, come si è avuto modo di evidenziare, per i ricorrenti in questione non è risultata documentata l'esistenza di indebiti (o di trattenute conseguenti ad indebiti) riferiti a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni azionati nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi. 
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (fasi di studio, introduttiva e istruttoria e/o di trattazione: scaglione fino ad €. 1.100,00 per la causa 8041/2023 R.G.; scaglione da €. 1.101 ad €. 5.200 per le cause nn. 8028/2023 R.G. e 8034/2023 R.G.; scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 per le restanti cause, individuati tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali; in tal senso, vedasi Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ.  Lav. 2.3.2023, n. 6346). 
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m.  37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, determinato nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti: - rigetta le domande di accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD avanzate da tutti i ricorrenti; - dichiara l'inammissibilità del capo di domanda sub b) dei ricorsi introduttivi dei giudizi per difetto di interesse ad agire limitatamente ai ricorrenti ######## e ### - rigetta ogni altra domanda; - dichiara irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite limitatamente ai giudizi promossi da #### e ### - condanna i ricorrenti ######## e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'### liquidandole in complessivi €. 13.180,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.  ### 15.11.2024 

Il Giudice
dott.ssa ### di ### n. 7739/2023


causa n. 7739/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Leo Valentina

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 952/2025 del 17-03-2025

... monitoraggio della rendicontazione prevista e funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari come indicato dal bando di gara. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, la cooperativa opposta, ### SOC. ### esponeva di essere uno dei membri dell'Ati costituita in data ### al fine di gestire il servizio di “prima accoglienza dei cittadini extra comunitari e per la gestione di tutti i servizi ad esso connessi ” e che per le prestazioni rese in favore dei predetti aveva emesso nel tempo una serie di fatture, che erano state puntualmente pagate dall'opponente capofila con bonifici bancari: nn. 03 del 23/05/2014 (rif. Pref. ###; 04 del 21/06/2014 (rif. Pref. ###; 06 del 25/07/2014 (rif. Pref. ###; 07 del 24/08/2014 (rif. Pref. ###; 08 del 31/08/2014 (rif. Pref. Avellino); 13 del 30/09/2014 (rif. Pref. ###; 14 del 30/09/2014 (rif. Pref. Avellino); 16 del 31/10/2014 (rif. Pref. ###. Successivamente, dal mese di dicembre 2014 e sino al 31/08/2015, l'opponente non aveva più adempiuto avendo l'opposta continuato a fornire i dovuti servizi di assistenza, senza che mai fosse stata fatta una contestazione da parte della ### tenuta al pagamento. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### civile in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3084/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento prestazioni in regime di ###' ### rappresentata e difesa dall' avv. ### come da procura in atti; ###' ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### la ### a r.l. ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 543/2017 per euro 11.642,09 ad essa notificato dalla ### deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione depositata in monitorio, per mancanza di prova delle prestazioni esseritamente rese; 2) l'inammissibilità di pagamenti da parte della capofila ### per le prestazioni rese dopo il ###, termine della convenzione stipulata dall'Ati con la ### di ### 3) la non debenza dell'Iva sulle prestazioni rese, atteso che la società opponente aveva aderito alla normativa prevista dall'art.10 bis del ### 633 DEL 1972 che prevede per le ### l'esenzione IVA sulle prestazioni effettuate per una serie di destinatari, tra i quali quelli oggetto di convenzione (richiedenti asilo politico), per cui le fatture azionate in monitorio erano state emesse dalla società opposta in difformità alla normativa fiscale con R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 imposizione del 4%; 4) il pagamento della fattura n. 22 del 30.11.2014 pari ad euro 520,00 interamente saldata in data ###, come da estratto conto bancario con evidenza del bonifico, mentre la fattura n. 36 del 31.08.2015 pari ad euro 832,00 era stata stornata con nota di credito n 7 del 31.12.2015 mediante comunicazione a mezzo pec, atteso che il periodo di prestazione oggetto di convenzione con la cooperativa sociale ### era iniziato il ### e terminato il ###; 5) la contestazione da parte di essa opponente, nella qualità di capofila in base all'Ati sottoscritta per il bando di gara aggiudicato con la ### di ### delle fatture relative all'anno 2014 e 2015, come da pec del 13.11.2015 prodotta in atti; 6) la scadenza in data ### dell'Ati e della convenzione sottoscritta con la ### senza nessuna proroga in capo all'### in quanto il rinnovo dell'affidamento era avvenuto solo in capo alla società opponente, come da comunicazioni della ### di ### con protocollo n. ### del 29.12.2014 con validità sino al 15.04.2015 e proroga al 31.07.2015 con prosecuzione sino al 30.10.2015, per cui nessun rapporto giuridico ed economico era intercorso con la società cooperativa sociale ### nell'anno 2015. Pertanto, per le fatture relative all'anno 2015, complessivamente pari ad euro 2.600,00, non solo non vi era stato nessun tipo di prestazione prodotta, ma in ogni caso risultavano fuori convezione; 7) la violazione dell'art. 4 comma 6 della convenzione sottoscritta dalla società opposta in data ###, per il quale “i soggetti partners, al fine del trasferimento delle rispettive quote di liquidazione da parte della ### dovranno presentare a quest'ultima, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate previa presentazione di fattura riportante il codice ### in conformità alla vigente normativa, oltre alla presentazione del ### in caso di rapporti di lavoro instauratisi, in relazione allo stato di avanzamento delle attività realizzate, con relativa documentazione giustificativa, nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta”. Tale documentazione giustificativa, indispensabile per il pagamento della prestazione mediante fattura n. 26 del 31.12.2014 pari ad euro 520,00 nonché per tutte le fatture prodotte per l'anno 2014 e 2015 erano manchevoli di idonea documentazione contabile e fiscale, nel caso di specie del ### Inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo: “I soggetti partners si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire al capofila la documentazione relativa alla rendicontazione delle prestazioni e servizi resi con cadenza mensile. In caso di mancata trasmissione al capofila della documentazione contabile e fiscale indicata…..” La documentazione necessaria era quella fiscale e contabile concernente il capitolato speciale R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 dell'accordo quadro, che non era stata mai prodotta dalla società opposta, sebbene indispensabile ai fini del monitoraggio della rendicontazione prevista e funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari come indicato dal bando di gara. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la cooperativa opposta, ### SOC.  ### esponeva di essere uno dei membri dell'Ati costituita in data ### al fine di gestire il servizio di “prima accoglienza dei cittadini extra comunitari e per la gestione di tutti i servizi ad esso connessi ” e che per le prestazioni rese in favore dei predetti aveva emesso nel tempo una serie di fatture, che erano state puntualmente pagate dall'opponente capofila con bonifici bancari: nn. 03 del 23/05/2014 (rif. Pref. ###; 04 del 21/06/2014 (rif. Pref. ###; 06 del 25/07/2014 (rif. Pref. ###; 07 del 24/08/2014 (rif. Pref. ###; 08 del 31/08/2014 (rif. Pref. Avellino); 13 del 30/09/2014 (rif. Pref. ###; 14 del 30/09/2014 (rif. Pref. Avellino); 16 del 31/10/2014 (rif. Pref. ###. Successivamente, dal mese di dicembre 2014 e sino al 31/08/2015, l'opponente non aveva più adempiuto avendo l'opposta continuato a fornire i dovuti servizi di assistenza, senza che mai fosse stata fatta una contestazione da parte della ### tenuta al pagamento. Riguardo alla asserita scadenza del termine della convenzione, deduceva che l'### di ### resta in vita per il tempo coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse, ossia con l'avvenuto incasso del corrispettivo finale. 
Questo non esclude tuttavia che un'ATI costituita per la partecipazione ad una gara d'appalto possa nel frattempo partecipare ad altre gare ed eventualmente aggiudicarsi altre commesse che ne prolungano pertanto l'esistenza. Nel caso in esame la ##### aveva partecipato ad altra gara, aggiudicandosela, in data ###, ed è da tale data che essa cooperativa opposta, che non aveva partecipato alla gara, non aveva più fornito le prestazioni in favore della cooperativa #### ammetteva che la fattura n. 22 del 2014 pari ad euro 520,00 era stata pagata dall'opponente con il bonifico bancario anno 2015 e che era stata emessa la nota di credito n.7/2015 relativamente alla fattura n.ro 36/2015. Deduceva che era incorsa in un mero errore giustificato dalla circostanza che le scritture contabili prima collocate presso lo studio professionale di un commercialista, erano passate ad altro professionista. Riduceva, pertanto, la somma pretesa dall'importo di euro 11.642,08 indicato in decreto ingiuntivo, a quella minore di euro 10.246,07 risultante dalla decurtazione della somma di euro 1.396,01. 
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 Relativamente alla contestazione dell'aliquota IVA applicata, ossia pari al 4% (attualmente al 5%) eccepiva che l'Ati è considerata autonomo soggetto IVA solo se le opere da realizzare sono indivisibili o le imprese si comportano come un unico soggetto, per cui, quando eseguono prestazioni per conto dell'### sono tenute ad assoggettarle all'### come da risoluzione ministerialeprot. 550231/1988. Le cooperative sociali, infatti, esercitando attività d'impresa, sono soggette all'Iva ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n° 633 del 1972, ma godono di alcune agevolazioni su tale imposta. Con la circolare n. 31/E del 15.07.2015, l'### dell'### ebbe a fornire un quadro del nuovo regime Iva sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotto dalla ### 2016 (commi 960, 962 e 963, legge 208/2015) per allinearsi alle regole. Comunitarie, per cui, con le modifiche introdotte dalla ### di ### 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono l'aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, l'esenzione dall'imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ### l'aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non ### a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972). La circolare chiarisce che tali disposizioni sull'Iva si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, per cui, per i contratti stipulati entro tale data, come quelli oggetto di giudizio, le cooperative continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione. Peraltro, l'opposta, rilevava che le fatture pagate anno 2014 dall'opponente erano addirittura comprensive di IVA al 10%. Per tali motivi chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 10.246,07 oltre interessi moratori. 
Alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.  ### è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. 
Invero l'associazione temporanea di imprese è un raggruppamento di più imprese che solitamente si costituisce per la realizzazione di un appalto pubblico, per il quale sono richieste competenze differenziate o comunque superiori a quelle di cui dispone la singola impresa partecipante: di conseguenza, le diverse aziende aderenti danno mandato a una sola di esse R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 (l'impresa capofila) affinché rappresenti l'intero raggruppamento nei confronti del committente. Il conferimento del mandato (ed, eventualmente, della rappresentanza) a una sola delle imprese partecipanti non implica, tuttavia, che il raggruppamento assuma una propria individualità e, in particolare, che si abbia la nascita di un nuovo soggetto giuridico: infatti, ciascuna impresa, pur operando in concerto con gli altri membri della riunione, si presenta munita della propria struttura ed esperienza, nonché dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari. Ciascun aderente mantiene la propria individualità ed opera con le proprie potenzialità, pur tenendo presente che dovrà coordinare il suo lavoro con quello degli altri componenti dell'### in quanto occorrerà fornire al committente un prodotto unico, che sarà quindi valutato a livello globale e non con riferimento alla prestazione specifica svolta dal singolo membro dell'associazione. ### è, dunque, semplicemente uno strumento approntato, in una particolare occasione, al fine di consentire a più imprese di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto alle quali singolarmente esse non avrebbero altrimenti potuto partecipare, per mancanza dei requisiti tecnici e finanziari o per l'eccessivo rischio. Del resto, nello stesso ### di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici è chiarito che "il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali". 
Ciò premesso, la cooperativa ### ha fornito i suoi servizi fino al momento dell'aggiudicazione della nuova gara da parte della cooperativa ### ha diritto di essere pagata dalla capofila, la quale non ha contestato le prestazioni eseguite dall'opposta, né mai ha contestato le fatture azionate, se non per quelle che la stessa opposta ha riconosciuto di aver erroneamente richiesto in pagamento con il ricorso monitorio: la fattura n. 22 del 30.11.2014 pari ad euro 520,00 interamente saldata dall'opponente con bonifico bancario in data ### e la fattura n. 36 del 31.08.2015 pari ad euro 832,00 che era stata stornata con nota di credito n 7 del 31.12.2015. 
Tutti gli altri motivi dedotti dalla cooperativa opponente sono infondati. 
La cooperativa ### deve pagare i servizi resi dall'opposta come membro Ati finchè ne ha beneficiato, indipendentemente dalla scadenza o meno della convenzione con la ### poi rinnovata direttamente in capo all'opponente e non all'### R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6 Non è contestato che il rapporto tra opponente e opposta ebbe termine solo in data ###, solo dopo la quale la cooperativa ### non avrebbe potuto rendere alla prefettura le prestazioni previste dal bando. 
Sull'applicazione dell'Iva agevolata l'opposta ha reso compiutamente conto della normativa applicabile, per cui questo giudicante richiama quanto sopra esposto, ritenendo legittima l'applicazione in fattura dell'Iva al 4%. 
Riguardo, poi, alle motivazioni di natura burocratica (documentazione da esibire da parte dell'opposta) basta rilevare che se l'opponente non ne fosse stata già in possesso come capofila, non avrebbe potuto nemmeno partecipare al bando e aggiudicarselo. 
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con una condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 10.246,07 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo. 
Sussistono giusti motivi per compensare per un quarto le spese di giudizio e porre i restanti tre quarti a carico dell'opponente, in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 10.246,07 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo 2) ### per un quarto le spese di giudizio e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei restanti tre quarti delle spese di giudizio e cioè di euro 3.807,75 per compensi di difesa, oltre rimborso generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. 
Così deciso in data ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3084/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Cusani Flavio

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 275/2024 del 03-10-2024

... “annullare il decreto ingiuntivo n. 135/2023 e comunque revocarlo per inammissibilità o infondatezza della domanda monitoria; dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto alle lavoratrici #### e ### per le causali di cui al loro ricorso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 monitorio (nell'eventualità disapplicando o annullando ogni atto invalido o illegittimo); nel merito e in via subordinata: accogliere almeno in tutto o in parte i motivi di opposizione esposti, con riguardo a tutte o alcune soltanto delle suddette posizioni lavorative e conseguentemente: annullare il decreto ingiuntivo n. 135/2023 e comunque revocarlo, in quanto in toto o almeno in parte illegittimo, relativamente a tutte e tre le lavoratrici opposte o almeno con riguardo ad alcune soltanto delle loro singole posizioni; nell'eventualità dichiarala debitrice delle lavoratrici #### e/o ### nei limiti di quanto a loro spettante e condannarla a versare, a loro favore, le relative somme in misura inferiore a quella ingiunta, che riterrà di giustizia eventualmente da determinarsi mediante c.t.u. (accertando i pagamenti indicati sub IV; accertando e/o disponendo la compensazione indicata sub XI della precedente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 02.10.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 645/2023 TRA ### 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (C.F./P. 
IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Cannati (C.F.: ###) Ricorrente/#### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentate e difese dall'Avv. L. ### (C.F.: ###) Resistenti/### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del ### nel procedimento n.R.G.  532/2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore delle odierne resistenti/opposte #### e ### rispettivamente, le somme di € 1.500,00, € 1.800,00, € 2.400,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della loro attività lavorativa prestata con inquadramento nella qualifica di infermiere per il P.O. di Vasto nel corso dell'anno 2021. 
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente ha dedotto che le resistenti/opposte hanno prestato tali attività - nella specie concretatesi nello svolgimento di attività di vaccinazione contro il virus ### 2 - in assenza di apposito contratto debitamente sottoscritto dalle stesse e dal ### in assenza di autorizzazione a firma dello stesso ### nonché omettendo di rendere il loro turno istituzionale di lavoro ordinario già programmato, con la diretta conseguenza che dette attività sono state correttamente qualificate non già come “prestazioni aggiuntive”, bensì come attività istituzionale ordinaria, per la quale hanno ricevuto la debita retribuzione ordinaria loro spettante, di talché nulla sarebbe dovuto dalla ASL ricorrente/opponete. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: nel merito e in via principale: “annullare il decreto ingiuntivo n. 135/2023 e comunque revocarlo per inammissibilità o infondatezza della domanda monitoria; dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto alle lavoratrici #### e ### per le causali di cui al loro ricorso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 monitorio (nell'eventualità disapplicando o annullando ogni atto invalido o illegittimo); nel merito e in via subordinata: accogliere almeno in tutto o in parte i motivi di opposizione esposti, con riguardo a tutte o alcune soltanto delle suddette posizioni lavorative e conseguentemente: annullare il decreto ingiuntivo n. 135/2023 e comunque revocarlo, in quanto in toto o almeno in parte illegittimo, relativamente a tutte e tre le lavoratrici opposte o almeno con riguardo ad alcune soltanto delle loro singole posizioni; nell'eventualità dichiarala debitrice delle lavoratrici #### e/o ### nei limiti di quanto a loro spettante e condannarla a versare, a loro favore, le relative somme in misura inferiore a quella ingiunta, che riterrà di giustizia eventualmente da determinarsi mediante c.t.u. (accertando i pagamenti indicati sub IV; accertando e/o disponendo la compensazione indicata sub XI della precedente parte in “Diritto”; disapplicando o annullando ogni atto invalido o illegittimo, ecc.)”. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. 
Costituitesi il giudizio, le resistenti/opposte hanno domandato il rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto e, dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte nelle more tra l'emissione del decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle somme così rideterminate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, anche eventualmente ai sensi dell'art. 2126 c.c., ovvero, in subordine, la corresponsione di indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non è meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti. 
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020). 
Ciò posto, in riferimento all'an debeatur, il petitum del giudizio richiede di vagliare la natura delle prestazioni rese dalle odierne resistenti/opposte nel periodo e nei turni lavorativi dedotti in ricorso, al fine di verificare se le stesse possano rientrare nella qualifica di prestazioni aggiuntive, oppure di prestazioni eseguite nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale programmata, accertamento, questo, che costituisce il presupposto logico-giuridico per determinare la debenza o meno delle somme invocate. 
In questa ottica, deve anzitutto ricostruirsi la disciplina normativa di riferimento operante ratione temporis. 
A tal proposito, tenuto conto dell'oggetto della domanda, dei titoli giustificativi delle somme richieste e del contesto temporale di riferimento, deve osservarsi che la materia è regolata dalla disciplina emergenziale varata dal legislatore per far fronte alla pandemia da ### 2. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 In particolare e per quanto qui interessa, la L. n. 178/2020 - entrata in vigore nel dichiarato intento di consentire alla sanità pubblica, fortemente provata dall'emergenza epidemiologica e dalla difficoltà di farvi fronti attraverso l'ordinario utilizzo delle risorse umane a disposizione mediante l'ordinaria attività lavorativa istituzionale o anche attraverso il regime degli straordinari - ha previsto la possibilità per le singole aziende sanitarie di ricorrere ad ulteriori prestazioni, giustappunto “aggiuntive”, cui adibire i propri dipendenti, incentivando a tal fine il personale con la previsione di un compenso aggiuntivo per ogni ora di servizio aggiuntivo prestato. 
Più nello specifico, l'art. 1, comma 457, L. n. 178/2020 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus ###2, il ### della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da ###2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”; i commi da 458 a 467 del medesimo art. 1 hanno di seguito previsto una serie di misure cui le aziende sanitarie avrebbero potuto ricorrere per adempiere all'obbligo di attuazione del piano vaccinale. 
Per quanto concerne la specifica misura delle prestazioni aggiuntive, il comma 464 ha stabilito che “Le aziende e gli enti del ### sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla ### n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del ### sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla ### n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”. 
In buona sostanza, la normativa emergenziale ha previsto per il personale infermieristico il ricorso alle prestazioni aggiuntive, come già disciplinate dall'art. 6, comma 1, lett. d), CCNL di comparto per il triennio 2016-2018, da compensare con una tariffa oraria di € 50,00 lordi, a condizione che dette prestazioni vengano svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e che siano direttamente finalizzate alle attività utili a dare attuazione al piano vaccinale previste dai commi 457 a 467, ivi compresa, certamente, l'attività di vaccinazione. 
In sintonia con la citata disciplina emergenziale, l'azienda sanitaria resistente ha emanato la delibera n. 356 del 02.04.2021, la quale, nel richiamare proprio la normativa primaria emergenziale, in particolare i commi 464 e 467 del già menzionato art. 1, ha approvato l'aggiornamento del ###
Cov-2, prevedendo, tra gli altri, l'impiego nella campagna vaccinale del personale infermieristico, mediante attività di vaccinazione da svolgersi, di norma, in orario di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 servizio e, nel caso di attività svolta al di fuori dello stesso, la necessaria autorizzazione del ###, in regime di prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a tariffa oraria di € 50,00 onnicomprensivi. 
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra citato, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute da parte ricorrente/opponente, secondo cui, affinché la prestazione svolta possa essere inquadrata nel regime delle prestazioni aggiuntive, con la conseguenze corresponsione dei compensi all'uopo previsti, sarebbe necessaria la sottoscrizione di ulteriore apposito contratto, o che le disposizioni di servizio vengano sottoscritte anche dal ### e restituite a quest'ultimo per accettazione e conferma. Invero, nessuna disposizione tra quelle regolanti la materia in trattazione ha previsto espressamente detti ulteriori requisiti, contemplando esclusivamente la necessità di autorizzazione da parte del ###. 
Del resto, tali requisiti non avrebbero avuto ragion d'essere, atteso che, come previsto dalla normativa primaria e regolamentare, le attività di attuazione del piano vaccinale, ivi compresa quella di vaccinazione, potrebbero essere demandate anche al personale già in forza presso l'azienda sanitaria e la singola struttura ospedaliera, per il quale è quindi già esistente un rapporto di servizio, senza la necessità di pattuire un ulteriore contratto. Difatti, le predette prestazioni aggiuntive non possono essere equiparate all'attività libero professionale, per la quale occorre la sottoscrizione di ulteriore ed apposito contratto, trattandosi si attività che viene resa nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro in essere con l'azienda sanitaria, seppure al di fuori dell'ordinario orario di servizio istituzionale, nel senso che la medesima si colloca all'interno dello stesso rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, di talché non vi è necessità alcuna di stipulare ulteriore pattuizione negoziale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 In conclusione, unici requisiti previsti ai fini della corresponsione degli specifici emolumenti in regime di prestazioni aggiuntive sono l'autorizzazione da parte del ### e lo svolgimento di dette prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro ordinario ed istituzionale. 
Orbene, nel caso di specie, tali requisiti risultano essere sussistenti. 
Invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. nn. 3, 3-bis, 3-ter fascicolo parte resistente), risultano le disposizioni di servizio a firma del ### e del ### contenenti il comando nei confronti delle resistenti/opposte allo svolgimento dell'attività di vaccinazione, peraltro espressamente nomenclata come prestazione aggiuntiva, con l'individuazione dei relativi turni ed orari, come indicati in ricorso dalle resistenti/opposte medesime; inoltre, dai cartellini marcatempo depositati in atti (cfr. doc. nn. 1, 1-bis, 1-ter fascicolo parte resistente) risultano, proprio in corrispondenza dei turni e gli orari oggetto di comando, le timbrature con il codice 07, ovvero quello pacificamente predisposto dalla ASL ricorrente per segnare e rendicontare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive. Pertanto, risulta dimostrato documentalmente che le resistenti/opposte hanno reso le prestazioni in oggetto sulla base di disposizioni di servizio (comandi/autorizzazioni) di provenienza del ###, in coerenza con la sopra riportata normative primaria e regolamentare. 
Quanto al secondo requisito, ossia lo svolgimento al di fuori e in aggiunta all'orario di servizio ordinario, la medesima documentazione attesta e comprova la sussistenza anche di quest'ultima condizione. 
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/opponente, se è vero che le resistenti/opposte hanno chiuso i mesi di riferimento a debito orario, è altrettanto vero che, rapportando tale debito orario con i crediti maturati evidentemente nelle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 mensilità precedenti, risulta un saldo complessivo sempre in attivo. Tanto dimostra che le resistenti/opposte hanno sempre concluso i mesi di riferimento in cui hanno svolto le prestazioni in trattazione in credito orario, ciò che, a sua volta, comprova che tali attività sono state espletate in aggiunta all'ordinario orario di lavoro istituzionale. 
Tanto trova conferma anche dalle risultanze della prova orale escussa. 
In particolare, il primo teste di parte resistente/opposta, ###ra ### escussa in qualità di infermiera dell'O.C. di Vasto, ha confermato la circostanza che, secondo la prassi invalsa nella Asl ricorrente/opponente, i coordinatori infermieristici, dopo aver redatto la turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, trasmettevano all'ufficio ### l'elenco nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario, al riguardo precisando che “### ma questo solo nel primo periodo delle vaccinazioni. Nel secondo periodo no, in quanto, avendo i nostri numeri, ci chiamavano personalmente. Ad esempio, avendo lavorato io il 2 agosto, sono stata raggiunta telefonicamente il giorno 3, affinché mi recassi ad effettuare le vaccinazioni a ### Quando ho risposto al dr. ### (### di ### dicendogli che ero a riposo, avendo lavorato il giorno prima, egli mi ha replicato che si trattava di un'emergenza e me lo ha chiesto per favore, spiegandomi che non aveva trovato nessuna disponibilità. Infatti, essendo agosto, alcune mie colleghe erano in ferie. Egli ha aggiunto che le prestazioni sarebbero state pagate regolarmente; mi ha anche detto che l'emergenza consisteva nel fatto che vi erano già le persone in fila organizzate per ricevere i vaccini, e tra di loro vi erano persone provenienti anche da altri comuni… La trasmissione della turnistica al ### da parte del coordinatore infermieristico è prassi: è una cosa che sanno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 tutti. Io posso essere chiamata da ### perché lì hanno la turnistica ed il mio nome”. ### inoltre, ha confermato la circostanza che l'ufficio ### provvedeva ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano trasmessi agli interessati, precisando che “### dire che tramite mail mi arriva la comunicazione del turno da eseguire e dove, con relativo orario. Questo, previa telefonata, che chiedeva la conferma della disponibilità ad effettuare detto turno”. Infine, ha confermato la circostanza che la questione relativa all'espletamento delle prestazioni aggiuntive nelle giornate di riposo era stata oggetto di una telefonata chiarificatrice, in viva voce, tra il personale impegnato nelle sedute vaccinali ed il dott. ### in qualità di referente ### il quale rassicurava il personale interessato che le prestazioni aggiuntive per le sedute vaccinali, svolte in qualunque giornata, sarebbero state regolarmente remunerate con la tariffa di 50 euro lordi, poiché debitamente autorizzate dall'ufficio ### precisando al riguardo che “### è corretto. ### affermar di aver assistito alla telefonata in questione”. 
Le suddette circostanze hanno trovato risconto anche nella deposizione del secondo teste di parte resistente/opposta, #### escusso in qualità di infermiere alle dipendenze di parte opponente, il quale ha in merito riferito che “### è vero. Tanto so, in quanto sono stato anch'io uno degli interessati, ricevendo una telefonata e poi una mail di conferma, anche al fine di una tracciabilità, che mi comunicavano l'hub vaccinale della zona, dove dovevo recarmi nonché giorno ed orario… ### è vero tanto so in quanto parlando anche con il dr. ### responsabile del ### ero al corrente che la comunicazione veniva fatta da tutti i coordinatori in modo da poter gestire l'attività vaccinale… ### è vero, la telefonata l'ho fatta personalmente io al dr. ### in viva voce con i miei colleghi, quelli presenti al momento chiedendo lumi riguardo allo svolgimento dell'attività in caso di riposo ed il dr. ### stesso ci rassicurava che per la carenza di personale, per la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 situazione pandemica corrente, non ci dovevamo preoccupare riguardo al pagamento di queste sedute fatte in regime di riposo”. 
Non vi è motivo di dubitare della credibilità e della attendibilità dei testi escussi, ivi compreso il teste ### nonostante lo stesso abbia ammesso di avere contenzioso analogo con la Asl ricorrente/opponente, attesa la linearità e precisione delle rispettive deposizioni, nonché la stretta concordanza delle stesse, essendo coincidenti in ogni punto e prive di contraddizioni tra loro. 
Dalle suddette testimonianze, quindi, è emerso che la prassi invalsa all'interno della Asl opponente rispecchiava in massima parte le disposizioni primarie e regolamentari in materia di prestazioni aggiuntive, le quali, per poter essere classificate come tali, necessitavano unicamente di disposizioni di servizio e/o comandi da parte del ### responsabile, nonché dello svolgimento delle prestazioni in aggiunta all'ordinario orario istituzionale, senza che fosse necessaria la stipula di ulteriori contratti o altri requisiti di sorta. E così emerso che l'ufficio ### riceveva l'elenco nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario, come predisposto dai coordinatori infermieristici dopo la redazione della turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, e lo stesso ufficio provvedeva così ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano infine trasmessi agli interessati. Questi ultimi venivano così comandati allo svolgimento delle prestazioni, anche in caso di turni di riposo. 
Tanto comprova sia l'esistenza di autorizzazioni/comandi a mezzo di ordini di servizio a firma del Dirigente responsabile, sia la necessità che dette prestazioni venissero svolte aggiunta all'ordinario orario di lavoro istituzionale, come avvento nel caso di specie, in ragione della già menzionata documentazione prodotta in atti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 A tal riguardo, deve ulteriormente osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla azienda sanitaria ricorrente, ai fini della qualifica di una prestazione come aggiuntiva, con la conseguente remunerazione maggiorata, non occorre anche l'ulteriore requisito dello svolgimento di detta prestazione nella stessa giornata in cui si effettua il normale orario istituzionale. 
Invero, tale ulteriore requisito non è previsto da alcuna disposizione primaria di cui alla già menzionata disciplina emergenziale operante ratione temporis, unica che deve trovare applicazione nel caso di specie. Inoltre, a tutto concedere, detto ulteriore requisito è stato inserito dall'azienda sanitaria ricorrente a mezzo di apposito atto regolamentare interno (cfr. doc. n. 24 fascicolo parte ricorrente), atto datato 12.12.2023 e relativo alla disciplina interna delle prestazioni aggiuntive riferibili all'anno 2022, ovvero un periodo successivo a quello oggetto di giudizio e, quindi, in radice non operante nel caso di specie. Pertanto, inconferente appare il richiamo a tale atto ed al predetto requisito ulteriore operato da parte ricorrente/opponente al fine di giustificare l'impossibilità di qualificare le prestazioni oggetto di causa come aggiuntive, in quanto effettuate in difetto di svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale nella medesima giornata. In ragione di tanto, non possono ritenersi dirimenti la relazione di servizio redatta e prodotta agli atti dalla azienda sanitaria (cfr. doc. n. 24 fascicolo parte ricorrente/opponente), né le deposizioni rese sul punto dai testi di parte ricorrente/opponete. 
Conclusivamente, può dirsi dimostrato l'an del diritto vantato dalle resistente/opposte a vedersi corrispondere la specifica remunerazione di € 50,00 orari prevista dalla disciplina emergenziale primaria e regolamentare propria della Asl ricorrente operanti ratione temporis. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 In ordine al quantum debeatur, non è contestato da parte ricorrente/opponente - oltre ad essere documentalmente provato dalle buste paga prodotte agli atti - che le resistente/opposte abbiano ricevuto per le prestazioni aggiuntive svolte la retribuzione prevista per l'attività istituzionale ordinaria. Del resto, è la stessa ricorrente/opponente ad affermarlo, essendosi limitata a giustificare tali remunerazioni sul presupposto che le attività in questione non potessero qualificarsi come prestazioni aggiuntive e che, quindi, non potessero essere retribuite con la tariffa maggiorata di € 50,00 all'ora prevista dalla disciplina di riferimento, argomentazione che va disattesa per tutte le ragioni innanzi esplicitate. 
Di contro, deve ritenersi corretta la quantificazione operata da parte resistente/opposta, atteso che i calcoli delle somme dovute sono stati effettuati moltiplicando l'importo orario di € 50,00 per tutte le ore lavorate nei turni aggiuntivi dedotti, come prescritto dalla normativa applicabile. Più nello specifico, dai conteggi elaborati da parte resistente/opposta - da valutarsi sulla base di quanto emerso dalla già citata documentazione agli atti (ordini di servizio del ### e cartellini marcatempo recanti le timbrature con codice 07) - emerge effettivamente che: la resistente ### ha svolto prestazioni aggiuntive nelle giornate 08.02.2021, 11.04.2021, 21.04.2021, 20.05.2021, 04.06.2021, per un totale di 30 ore, da cui scaturisce la somma di € 1.500,00 (€ 50,00 moltiplicati per 30 ore di prestazioni aggiuntive); la resistente ### ha svolto prestazioni aggiuntive nelle giornate 11.04.2021, 15.05.2021, 19.06.2021, 11.07.2021, 17.07.2021, 24.07.2021, per un totale di 36 ore, da cui scaturisce la somma di € 1.800,00 (€ 50,00 moltiplicati per 36 ore di prestazioni aggiuntive); la resistente ### ha svolto prestazioni aggiuntive nelle giornate 10.04.2021, 25.04.2021, 01.05.2021, 11.05.2021, 02.06.2021, 20.06.2021, 29.06.2021, 16.07.2021, per un totale di 48 ore, da cui scaturisce la somma di € 2.400,00 (€ 50,00 moltiplicati per 48 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 ore di prestazioni aggiuntive). Tuttavia, come ammesso e non contestato della stessa parte resistente/opposta - oltre che documentalmente provato dalla documentazione prodotta agli atti da parte ricorrente/opponente (cfr. doc. nn. 28 e 29 per ### - cedolino novembre 2023 - doc. nn. 26 e 27 per ### - cedolino novembre 2021), solo successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, la resistente ### ha ricevuto il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel corso del turno svolto nella giornata del 08.02.2021, per un totale di € 175,00, mentre la resistente ### ha ricevuto il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel corso del turno svolto nella giornata del 10.04.2021, per un totale di € 300,00. Pertanto, con riguardo alla posizione di queste ultime, il quantum debeatur va rideterminato nelle somme di € 1.325,00 per ### ed € 2.100,00 per ### Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 135/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del ### nel procedimento n.R.G.  532/2023, deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.325,00 in favore di ### € 1.800,00 in favore di ### ed € 2.100,00 in favore di ### a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del diritto sino al soddisfo; per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento di € 1.325,00 in favore di ### € 1.800,00 in favore di ### ed € 2.100,00 in favore di ### a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del diritto sino al soddisfo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in ragione del decisum, tenuto conto del complessivo ammontare dato dalla somma di quanto dovuto a ciascuna delle resistenti/opposte) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Il compenso unico così determinato va aumentato del 60%, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.  55/2014, attesa la medesimezza delle posizioni processuali delle parti vittoriose (3) assistite dal medesimo avvocato, nonché successivamente ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, atteso che la prestazione professionale nei confronti degli stessi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 135/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 Giudice del ### nel procedimento n.R.G. 532/2023, deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.325,00 in favore della resistente/opposta ### € 1.800,00 in favore della resistente/opposta ### ed € 2.100,00 in favore della resistente/opposta ### a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, tutte oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del diritto sino al soddisfo; - condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposa, delle spese di lite, che liquida in di € 1.325,00 in favore della resistente/opposta ### € 1.800,00 in favore della resistente/opposta ### ed € 2.100,00 in favore della resistente/opposta ### a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, tutte oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del diritto sino al soddisfo; -condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Vasto, 02.10.2024 Il Giudice Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

causa n. 645/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Deluca Aureliano

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