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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott. ### relatore riunita in camera di consiglio il 10 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1181/2023 del ###, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. #####.S.L. Avellino, in persona del ### generale, rappresentata e difesa dall'Avv. #### OGGETTO: A.s.l. - A.l.p.i. - consulenze medico legali - convezione - risarcimento del danno. ### 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 789/2023 del 9.11.2023, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda proposta dal lavoratore, dirigente medico dell'U.O.D.S. Medicina legale dell'A.s.l. di Avellino, con rapporto di esclusività.
La materia del contendere attiene al diritto, preteso dal ### di erogare in regime di A.l.p.i., e sulla base di un'autorizzazione generale concessagli sin dal 2000, le prestazioni di consulenza affidategli, con scelta intuitu personae, dalla compagnia assicurativa ### s.r.l.; diritto negato dall'A.s.l. nella forma pretesa dal dirigente medico. ### la prospettazione dell'### infatti, tale tipologia di attività potrebbe essere resa solo previe specifica autorizzazione specifica e apposita convenzione stipulata con la compagnia, senza indicazione del nominativo del dott. ### il datore di lavoro, infatti, dovrebbe riservarsi, sostiene l'### nella stipulanda convezione, la scelta, in base a criteri di turnazione, del dirigente medico cui affidare di volta in volta le singole attività da erogare alla ### s.r.l.
Conseguenziale ambito di accertamento è, quindi, l'eventuale sussistenza di un diritto al risarcimento del danno, la sua qualificazione e quantificazione. 2. La vicenda giudiziaria è stata introdotta con un ricorso ex art. 700 c.p.c. ### ha rappresentato di essere stato autorizzato sin dal 27.3.2000 (con atto deliberativo n. 812 del 27.3.2000) allo svolgimento dell'attività intramuraria presso il proprio studio privato e di aver assunto l'incarico di consulente medico legale della compagnia di assicurazioni ### S.p.A. dal 10.4.2014, sulla scorta di apposita convenzione fiduciaria con tale società.
Il dirigente medico ha lamentato che, con missiva prot. n. 80 del 18.1.2019, il datore di lavoro ha comunicato che la predetta autorizzazione non poteva consentire l'espletamento di attività intramuraria con la compagnia assicurativa in assenza di un'apposita convenzione tra quest'ultima e la A.S.L. nella quale (come comunicato con successiva nota del 14.1.2020) non poteva essere indicato il nominativo del medico essendo l'### a dover, invece, volta per volta indicare il dipendente al quale affidare la singola consulenza.
Il lavoratore ha eccepito che, al contrario, sarebbe stata sufficiente l'autorizzazione già rilasciata nel 2000, trattandosi di una prestazione di consulenza e non già di attività da svolgersi in convenzione ex art. 2 co. 2 lett. d) D.C.A. 95/2018.
Ha riferito che, nelle more, il datore di lavoro gli aveva di fatto impedito di continuare a svolgere l'A.L.P.I., inibendogli l'accesso alla piattaforma informatica per la fatturazione e l'erogazione degli importi già liquidati e pagati alla stessa A.S.L.
Ha lamentato che, in ragione di ciò, la ### dal mese di dicembre 2019, aveva sospeso il conferimento degli incarichi e manifestato la propria contrarietà alla stipula di una convenzione con l'A.S.L., nella modalità prospettata, la quale non avrebbe garantito la sua scelta fiduciaria che ricadeva sul solo ### Ha indicato che, nel corso dell'anno 2019, aveva maturato compensi per € 43.644,00 versati alla A.S.L. Avellino e da questa non corrispostigli.
Col ricorso d'urgenza, quindi, il ### ha chiesto di ordinare all'A.S.L. di consentirgli l'esercizio dell'A.L.P.I., in modo da riattivare il rapporto con ### S.p.A., anche attraverso l'abilitazione all'accesso al sistema informatico per le fatturazioni, riservandosi di agire per il risarcimento di ogni danno patito.
Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19.5.2020, non reclamata, ritenendo sussistenti i presupposti della tutela cautelare, ha accolto il ricorso ed ordinato al datore di consentire tutto quanto da egli domandato. 3. Con il ricorso di primo grado il ### ha esposto che, nonostante la favorevole ordinanza cautelare non reclamata, l'ASL ha posto in essere un comportamento omissivo, e, pertanto, non era stato possibile riattivare il rapporto con ### la quale, con missive del 6.3.2020 e del 16.3.2020, stante l'impossibilità di fruire delle prestazioni del dirigente medico, aveva esercitato il recesso contrattuale nei suoi confronti. ### ha lamentato la lesione del proprio diritto soggettivo ad espletare l'attività in questione, rivendicando l'efficacia vincolante del predetto provvedimento cautelare nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies co. 9 c.p.c., nella parte in cui era stata ritenuta insussistente la necessità di una convenzione tra ### ed A.S.L.
Ha chiesto, quindi, sulla base dell'illegittimità della condotta dell'A.S.L., la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal danno emergente in termini di perdita del reddito producibile, anche quale chance reddituale, con gli emolumenti che avrebbero potuto percepire da ### a tal uopo indicando i redditi prodotti sin dal 2014 per A.L.P.I.
Ha prospettato che la durata pregressa del rapporto con la compagnia, per 6 anni, avrebbe reso verosimile la sua prosecuzione, con perdita del reddito.
Ha aggiunto di avere diritto al risarcimento anche del lucro cessante, per una somma pari al totale dei compensi percepiti negli anni predetti, decurtati dei soli contributi previdenziali.
Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno biologico.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l'A.s.l. Avellino chiedendo, previa declaratoria d'illegittimità della condotta del datore di lavoro, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di ogni danno conseguente, per € 400.000,00, ovvero per la diversa misura di giustizia, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. 4. Il Tribunale di Avellino, ribaltando la decisione assunta in sede cautelare, ha accolto solo parzialmente la domanda del medico.
Ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall'A.s.l. per pretesa violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo.
Ha, poi, respinto la exceptio iudicati articolata dal ricorrente con riferimento al provvedimento cautelare non reclamato.
Nel merito ha affermato che le prestazioni in questione, pur essendo richieste, intuitu personae, al ### dovessero passare attraverso una istanza volta all'A.s.l. nell'ambito di un rapporto trilaterale tra utente, datore di lavoro e medico prescelto.
Per quanto riguarda il periodo di vigenza del ### interno A.l.p.i. del 2014 (2014 - fine 2017), la sentenza ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lett.
C), ultima parte (laddove si fa riferimento all'A.l.p.i. in materia medico legale resa in favore di soggetti sia pubblici che privati). Per il periodo 2014-2018, pertanto, non era prevista la necessità di apposita convenzione ma di una specifica autorizzazione non ricompresa in quella generale già concessa al ### dal 2000 e che avrebbe dovuto verificare la compatibilità della prestazione con gli impegni orari del dirigente medico. Nel periodo de quo, quindi, l'attività svolta dal lavoratore non avrebbe avuto la prescritta formale copertura.
Per quanto riguarda il periodo di vigenza del ### interno A.l.p.i. del 2017 (dalla fine del 2017), la sentenza ha ritenuto che non fosse più necessaria una specifica autorizzazione (riespandendosi, quindi, nel caso de quo, la precedente autorizzazione generale rilasciata al ### nel 2000) ma fosse necessaria, questa volta, la stipula di una apposita convenzione con la ### dovendosi sussumere la fattispecie nell'art. 3, lett. C). La fattispecie regolamentare, ha affermato il Tribunale, andrebbe letta alla luce dell'art. 117, co. 2, del C.c.n.l. del 19.12.2019 per il triennio 2016- 2018, che, in linea con l'art. 58, co. 2, del previgente C.c.n.l. del 2000, ha espressamente previsto l'ipotesi della prescelta fiduciaria del medico da parte dell'utente, lasciando all'### la possibilità di disciplinare la procedura in concreto con proprio atto interno. La convenzione avrebbe la funzione di assicurare un limite massimo di incarichi tali da garantire il riposo necessario per il lavoratore; funzione assicurata nella vigenza del precedente ### dalla specifica autorizzazione.
La sentenza, alla luce di tale ricostruzione del formante normativo, ha ritenuto l'illegittimità del comportamento dell'A.s.l. nella parte in cui questa ha preteso la rotazione degli incarichi, da espletarsi in favore della ### tra tutti i medici dell'### escludendo, così, la scelta inuitu personae da parte della compagnia nei confronti del ####.s.l. avrebbe dovuto, in altri termini, garantire l'inserimento di un'apposita clausola nella convenzione tale da garantire la scelta dell'attuale appellante da parte dell'utente.
Il comportamento dell'A.s.l. che ha escluso l'inserimento di detta clausola nella convenzione, continua il Tribunale, avrebbe determinato la scelta della ### di interrompere il conferimento degli incarichi. ###.s.l. avrebbe, poi, leso l'affidamento del ### nella legittimità dell'attività di consulenza dallo stesso posta in essere in favore della compagnia di assicurazione, in quanto avrebbe comunicato al lavoratore la causa ostativa solo nel 2019, consentendogli, così di espletare l'attività sino a tale data ma impedendogli, di fatto, di portarla a buon esito attraverso la sospensione dell'accesso del ### alla piattaforma informatica per la fatturazione; circostanza ulteriore, questa, che ha determinato la ### al recesso.
La sentenza di prime cure ha, quindi, qualificato la domanda dell'attore come risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento ed ha ravvisato nelle circostanze sopra riportate il nesso di causalità rispetto al danno.
In punto di individuazione e quantificazione del danno, la sentenza ha, innanzitutto, rigettato la domanda di risarcimento del lucro cessante quantificato dal lavoratore in euro 167.651,72 quale sommatoria dei redditi percepiti a titolo di A.l.p.i. dall'inizio della collaborazione con la ### nel 2014, sino al 2019. La proiezione verso il futuro della lesione dell'affidamento, ha affermato, impedirebbe di riconoscere somme maturate nel passato le quali, del resto, sarebbero già stata corrisposte al ### Il Tribunale ha, invece, accolto in parte la domanda di condanna al risarcimento del lucro cessante, quale aspettativa reddituale, quantificandolo, quanto alla durata, in un anno di protrazione del rapporto con la ### che il lavoratore avrebbe potuto ragionevolmente attendersi stante il rinnovo annuale previsto dalla bozza di convenzione prodotta. Sulla quantificazione il Tribunale ha ritenuto di utilizzare come parametro il valore minimo annuale tra i compensi percepiti negli anni precedenti (quello del 2017 pari ad euro 11.965,70).
La sentenza di prime cure, poi, sulla base di una ### ha riconosciuto al ### il danno biologico riconoscendo quale concausa maggioritaria determinante il comportamento tenuto dall'A.s.l. che dopo aver per lungo tempo consentito al lavoratore di espletare le consulenze per ### ne ha, poi ex abrupto, precluso l'erogazione attraverso l'inibizione dell'accesso alla piattaforma per le fatturazioni causando uno stato di prostrazione psicologica con conseguente violazione dell'art. 2087 c.c. In punto di quantificazione, sulla base della ### il giudice di prime cure ha riconosciuto un'invalidità permanente pari al 13% (euro 23.270,00) e temporanea (per complessivi euro 7.177,50).
E' stato escluso il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica in assenza di allegazioni in ricorso. Dal danno biologico è stato detratto quanto il ### avrebbe potuto percepire dall'### in misura pari a 6.967,84. 5. ### ha censurato la decisione sulla base delle seguenti argomentazioni. 5.1. Ha contestato, innanzitutto, la decisione di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha rimesso in discussione il decisum dell'ordinanza cautelare che, in quanto non reclamata, non poteva essere messo in discussione nel giudizio di merito. Il lavoratore, infatti, avrebbe proseguito il giudizio solo per sentir accertare il suo diritto al risarcimento del danno.
Sul punto l'appellante ha precisato che, ad ogni modo, la sentenza di prime cure avrebbe accertato il suo diritto a espletare in A.l.p.i. l'attività di consulenza in favore di ### 5.2. Quanto al periodo 2014 - 2018, nella vigenza del ### interno ### del 2014, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il ### avesse erogato la prestazione di consulenza in assenza di autorizzazione, essendone, invece, in possesso sin dal 2000 (delibera n. 812 del 24.3.2000). 5.3. La sentenza avrebbe errato nel ritenere legittimo il ### nella parte in cui richiede un'apposita convenzione tra l'ASL e ### l'atto normativo interno, invece, sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 2, co. 1, lett. d), del decreto commissariale della ### n. 95 del 5.11.2018 e con le ### guida di cui al d.c.a. n. 56 del 4.7.2019 che, invece, non prevedevano alcuna convenzione. Al più, continua l'appellante, occorrerebbe una convenzione tra dipendente e datore di lavoro che regoli l'orario e la retribuzione della prestazione. 5.4. La sentenza avrebbe, ad ogni modo, accertato l'illiceità del comportamento datoriale nella parte in cui ha preteso la stipula di una convenzione che non garantisse la scelta intuitu personae del dott. ### operata dalla ### che, pertanto, si è determinata a risolvere ogni accordo con il medico.
In particolare, ha ritenuto che il comportamento dell'A.s.l. abbia leso il legittimo affidamento maturato dall'appellante.
Al riguardo il ### ha contestato la qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa come affidamento invece che come pieno diritto all'esercizio dell'attività di consulenza in regime A.l.p.i.
Ha lamentato, inoltre, la identificazione e la liquidazione del danno subito per le seguenti ragioni. 5.4.1. Innanzitutto, la sentenza avrebbe erroneamente ridotto il quantum accertando, ex art. 1227, co. 2, c.c., il concorso di colpa del ### Tale affermazione contrasterebbe con la insussistenza della necessità di stipulare una convenzione, con l'accertata violazione del datore di lavoro, il quale si è rifiutato di inserire nella stessa una clausola che garantisse, in favore del medico, l'intuito personae preteso dalla ### nonché con l'inibizione dell'accesso del ### alla piattaforma informatica per la fatturazione. 5.4.2. Il giudice di prime cure, erroneamente, non avrebbe individuato, quale componente del danno, sia il danno emergente che il lucro cessante ai sensi dell'art. 1223
Quanto, in particolare, al danno emergente lo stesso corrisponde, nel caso de quo, alla perdita del bene della vita consistente nella probabilità di conseguire guadagni dalla futura collaborazione con la ### Quanto, poi, al lucro cessante, la sentenza avrebbe errato nel ritenere equitativamente di individuarlo sulla base del reddito annuale più basso percepito negli ultimi tre anni, dovendo, invece, essere accertato sulla base di quello più alto (Cass. 11759 del 2018). 5.4.3. La sentenza del primo grado sarebbe, poi, erronea nella parte in cui ha liquidato il danno biologico.
In particolare, sarebbe erronea la detrazione del potenziale indennizzo ### Questo, infatti, non è stato mai richiesto dal ### non è stato allegato un fatto di reato, non è stata formulata domanda di danno differenziale, per cui sarebbe stato violato l'art. 112 c.p.c. Apodittica, del resto, sarebbe la quantificazione in euro 6.967,84. 6. Ricostituito il contraddittorio, si è costituita l'A.s.l. Avellino chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando impugnazione incidentale. 6.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'### ha riproposto l'eccezione, formulata in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto depositato cartaceamente e non telematicamente. 6.2. Con il secondo motivo l'A.s.l. ha contestato il riconoscimento di un affidamento incolpevole del ### e di un comportamento illecito da parte della P.a.
Innanzitutto, non sarebbe corretto affermare che sotto la vigenza del ### interno A.l.p.i del 2018 non fosse necessaria un'autorizzazione ma solo una convenzione. Questa, al contrario, implicherebbe la prima.
La necessità di un'autorizzazione e di una convenzione derivava dalla circostanza che l'attività espletata dal ### sarebbe qualificabile come extraistituzionale e non semplicemente quale libera professione intramuraria; necessitando, quindi, di una valutazione circa il possibile conflitto di interessi con gli scopi aziendali.
La necessità di una convenzione e di un'autorizzazione escluderebbe la formazione dell'affidamento. ### dell'accesso alla piattaforma informatica per la fatturazione, poi, sarebbe stata inevitabile conseguenza dell'illegittimità del rapporto tra il ### e la ### Ad ogni modo il denegato affidamento avrebbe potuto aver rilievo solo per il passato. Sennonché per il periodo precedente sarebbe pacifico che il ### abbia percepito i relativi compensi. 6.3. La convenzione, poi, doveva necessariamente garantire la rotazione degli incarichi tra i medici dell'A.s.l. in un'ottica di imparzialità e buon andamento.
Del resto, la d.c.a. n. 95 del 5.11.2018, invocata dal ### nella parte in cui disciplina l'esercizio dell'A.l.p.i anche attraverso consulenze tecniche di parte, prevederebbe, comunque, che l'esercizio debba avvenire secondo modalità stabilite dall'A.s.l. che può disciplinare tempi e modalità. 6.4. Con il terzo motivo di appello incidentale l'### ha contestato l'esistenza di un danno risarcibile in quanto lo stesso sarebbe escluso dalla sussistenza di un profilo di colpa in capo al ### che ha agito in spregio alle disposizioni regolamentari e contrattual-collettive, e che era comunque a conoscenza dell'illegittimità della sua condotta dal 2016 allorquando, con apposita nota del 18.11.2016 (all. 10), era stata comunicata la necessità di apposita convenzione.
Circa la quantificazione del danno all'affidamento l'A.s.l. ha contestato la parte in cui il giudice di prime cure ha preso quale parametro di riferimento, arbitrariamente, il reddito atteso per un anno successivo all'inibizione della condotta (18.1.2019).
Circa il riconosciuto danno biologico l'appellante incidentale eccepisce la insussistenza di una violazione dell'art. 2087 c.c. non essendo configurabili violazioni nella condotta dell'### Del resto, le conseguenze sarebbero state imprevedibili, e comunque la consapevolezza del divieto non sarebbe maturata ex abrupto, ma progressivamente a partire dal 2016. Tanto escluderebbe, altresì, il nesso di causalità.
La consulenza tecnica d'ufficio, poi, presenterebbe profili di illegittimità in quanto esplorativa, inammissibilmente integrativa di lacune ed in quanto avrebbe acquisito documentazione non ritualmente depositata in primo grado. Inoltre, il consulente avrebbe fruito dell'apporto di un altro professionista (dott.ssa ###.
All'esito della udienza, tenuta con le modalità della trattazione scritta e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per ragioni di ordine logico, va, preliminarmente, esaminato il primo motivo di appello incidentale con il quale l'A.s.l. di Avellino ha riproposto l'eccezione, formulata in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto depositato cartaceamente e non telematicamente.
Il motivo è infondato. ### introduttivo del primo grado è stato legittimamente depositato in modalità cartacea in data 17 luglio 2020.
Al riguardo l'art. 83 del d.l. 18 del 2020, al comma 11, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”.
Il periodo temporale dell'obbligo di deposito telematico, quindi, andava dal 9 marzo al 30 giugno del 2020.
Con il d.l. 34 del 2020, art. 221, co. 3, è stato previsto che “negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1- bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo”.
Quanto al periodo temporale di efficacia, il comma 2 ha precisato che “fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”.
Le disposizioni da ultimo citate del d.l. 34 del 2020 sono entrate in vigore in data ###; ed infatti, l'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della ### 17 luglio 2020, n. 77, solo in sede di conversione, mentre la versione precedente non disponeva alcuna proroga dell'efficacia dell'art. 83, co. 11, del d.l. 34 del 2020.
Per tali ragioni deve ritenersi che il ricorrente si sia legittimamente avvalso della facoltà di deposito cartaceo dell'atto introduttivo. 2. Vanno, a questo punto, esaminati congiuntamente il motivo di appello incidentale e quello dell'appello principale sull'inquadramento dell'attività svolta dal ### ritenendo così, assorbita l'eccezione circa l'allegato giudicato della fase cautelare. 2.1. Orbene, l'art. 6 del C.c.n.l. della dirigenza medica 2016- 2018, ha previsto che, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle ### ed ### nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le ### possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende anche in tema di criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. ###. 115, poi, distingue le tipologie di attività libero professionale intramuraria la quale, quindi, si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'### o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
Tale previsione riporta quanto già previsto dalla precedente contrattazione, sin dalle annualità 1998- 2001, nell'art. 55.
In attuazione di quanto disposto dal citato art. 6, con d.c.a ### n. 60 del 5.7.2018 e successive modifiche sono state adottate le linee guida di indirizzo per l'adozione dei ### interni delle singole ####. 2, in particolare, specificando le tipologie previste dal C.c.n.l. ha distinto tra “a) attività non mediche con le medesime modalità rese in regime istituzionale; attività mediche in regime ambulatoriale, ambulatoriale di ricovero …; b) attività in convenzione, articolabili nelle seguenti forme: • attività libero professionale richiesta da ### e/o ### pubblici o soggetti privati, a dirigenti aziendali in regime di intramoenia, da svolgersi, all'interno o all'esterno della struttura di appartenenza, previo specifico atto di convenzione da stipularsi tra ### ed Ente richiedente, con accurata disciplina dell'impegno orario richiesto, della rendicontazione dello stesso, dell'inizio e fine dell'attività in convenzione; nei citati atti di convenzione risulta necessario specificare l'importo orario dovuto al professionista e l'esatta attribuzione di pagamento ### di norma a carico del reale fruitore delle prestazioni, nel caso specifico l'Ente esterno richiedente …; • attività libero professionale richiesta dalla ### ai propri dirigenti per l'abbattimento delle liste di attesa ai sensi della normativa vigente e del ### disciplinata da specifico atto deliberativo; c) attività di visite domiciliari, nell'ottica della continuità assistenziale, per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; d) attività di consulenza: • consulenze tecniche di ufficio e/o di parte svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole ### con specifica procedura annessa al piano aziendale nel rispetto dell'equità, della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti; • consulenze svolte in regime di ricovero ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente prenotabili, tracciabili e pagabili presso le sedi aziendali”.
Tali linee guida sono state integrate con d.c.a. del 22 luglio 2019 ed hanno specificato, all'art. 2, che l'attività intramuraria può esercitarsi nelle seguenti forme: “a) attività di libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale a pagamento svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) attività non mediche con le medesime modalità rese in regime istituzionale; d) attività mediche in regime ambulatoriale, ambulatoriale di ricovero …; e) attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; in particolare le attività in convenzione sono articolabili nelle seguenti forme: • attività libero professionale richiesta da ### e/o ### pubblici o soggetti privati, a dirigenti aziendali in regime di intramoenia, da svolgersi, all'interno o all'esterno della struttura di appartenenza, previo specifico atto di convenzione da stipularsi tra ### ed Ente richiedente, con accurata disciplina dell'impegno orario richiesto, della rendicontazione dello stesso, dell'inizio e fine dell'attività in convenzione; nei citati atti di convenzione risulta necessario specificare l'importo orario dovuto al professionista e l'esatta attribuzione di pagamento ### a carico del reale fruitore delle prestazioni, nel caso specifico l'Ente esterno richiedente; è vietato esercitare, in regime di intramoenia e di intramoenia allargata, in strutture sanitarie private accreditate con il SSR le attività in convenzione innanzi riportate; • attività libero professionale richiesta dalla ### ai propri dirigenti per l'abbattimento delle liste di attesa ai sensi della normativa vigente e del ### nonché del ### 2019-2021, disciplinata da specifico atto deliberativo contenente i programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati; le prestazioni richieste dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto del ### 2019- 2021, devono essere prestate in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale. f) attività di visite domiciliari, nell'ottica della continuità assistenziale, per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni, dell'impegno orario e dei relativi pagamenti; g) attività di consulenza: • consulenze tecniche di ufficio e/o di parte svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, per i tribunali e/o privati committenti, secondo modalità stabilite dalle singole ### con specifica procedura annessa al piano aziendale nel rispetto dell'equità, della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni, dell'impegno orario e dei relativi pagamenti; • consulenze svolte in regime di ricovero ospedaliero di elezione espressamente e nominalmente richieste dai pazienti, analogamente prenotabili, tracciabili e pagabili presso le sedi aziendali”.
Nell'esercizio della sua autonomia organizzativa l'A.s.l. di Avellino ha adottato nel 2014 e, poi, nel 2017, ### per l'attività libero professionale intramuraria. ### del 2014 ha previsto, tra le altre, la seguente ipotesi: sotto la lettera C): “attività di consulenza: espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'### che ne riceve richiesta da parte di terzi”. ### al riguardo, ha chiarito che tale attività viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: “A. attività ambulatoriale: viene esercitata dai ### attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali interne o esterne all'### pubbliche o private non accreditate, con le quali l'### stipula apposita convenzione.
Comprende: … prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizie, visita necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.) rese anche a domicilio del paziente/utente su specifica richiesta, prestazioni di laboratorio. … C. attività di consulenza: espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'### che ne riceve richiesta da parte di terzi. … D. attività di consulto: espletamento di prestazioni professionali da parte di un dirigente sanitario specificamente indicato dall'utente nella richiesta all'Azienda”. ### del 2017 ha conservato la medesima struttura circa la classificazione. Dall'ipotesi sub A) è stata espunta la prestazione medico legale; per quanto riguarda l'ipotesi sub C) è stato generalizzato l'obbligo di convenzione o accordo con il terzo interessato. 2.2. Tanto premesso circa la classificazione delle ipotesi operata ai diversi livelli di regolamentazione (dalla contrattazione collettiva ai regolamenti aziendali), va preliminarmente chiarito in quale delle ipotesi previste dalle fonti superiori (C.c.n.l. e ### guida regionali) vada inquadrata l'attività svolta dal ### tenendo conto del fatto che, secondo la prospettazione datoriale, invece, detta attività sarebbe da qualificare come extraistituzionale e sarebbe disciplinata, quindi, dall'art. 53 del T.u. sul pubblico impiego.
Orbene, tale ultima ricostruzione non può essere condivisa. Il sistema dell'attività medica intramuraria, infatti, costituisce un sistema speciale, disciplinato, come si vedrà di seguito, da apposita normativa che, quindi, deve prevalere su quella generale del d.lgs. 165 del 2001 e trova, quindi, la sua disciplina di dettaglio, oltre che nella normativa primaria che nel prosieguo si analizzerà, nella contrattazione collettiva e nella normativa secondaria.
Venendo, quindi, alla classificazione sopra riportata, è incontestato che il ### abbia svolto in favore della ### un'attività di consulenza medico legale, sulla scorta di apposita convenzione fiduciaria.
Tale attività deve essere sussunta, quanto al C.c.n.l. di settore 2016-2018, nella lett. a), co. 1, dell'art. 115, essendo “caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utentedel singolo professionista cui viene richiesta la prestazione”, e rientrando nella descrizione dell'attività intramuraria resa nell'art. 114, co. 4 (“attività che detto personale individualmente … esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale … in favore e su libera scelta dell'assistito”).
Quanto alle linee guida regionali, invece, le prestazioni rese dal ### vanno inquadrate, evidentemente, nell'attività di consulenza prevista dall'art. 2, co. 1, lett. d). Si tratta, infatti, di consulenze tecniche di parte svolte da un dirigente a rapporto esclusivo, per un privato committente. 2.3. Tanto chiarito e ai fini del decidere, i ### aziendali assumono rilievo recessivo rispetto alle fonti sovraordinate: gli atti interni dell'azienda, infatti, sono destinati a regolare le modalità organizzative e le procedure da seguire ma non possono modificare la classificazione operata dal C.c.n.l. e dalle linee guida regionali.
In particolare, i ### interni sarebbero illegittimi ove interpretati nel senso che, quanto alle consulenze, le stesse andrebbero richieste dal terzo all'### senza scelta fiduciaria del dirigente medico oppure che tra i terzi legittimati a chiedere detta attività non possano figurare società di assicurazione.
Il rilievo dei ### interni, invece, rimane quanto alla procedura prevista: la potestà di autoorganizzazione interna, infatti, è strutturalmente appartenente a tutte le ### amministrazioni e finalizzata ad attuare il necessario contemperamento dell'interesse del dirigente medico a espletare le attività intramurarie, con quello della ### a garantire un servizio efficiente.
In tale ottica le disposizioni regolamentari interne, a dispetto della discontinuità indicata dalle parti tra quella del 2014 e quella del 2018, sembrano, invece, seppure con diversa terminologia, essere ispirati alla medesima ratio. ### o la convenzione rispondono, infatti, alla stessa esigenza di garantire che le attività intramurarie vengano rese in maniera da garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi e la compatibilità con l'orario di lavoro, con l'attività d'istituto e, non da ultimo, con la necessità di garantire al dirigente medico il necessario riposo.
La pretesa di una specifica autorizzazione che valuti la peculiare attività o di una convenzione che ne disciplini l'erogazione non sarebbe, pertanto, in contrasto con la normativa sovraordinata, purché, però, non vengano incisi i principi scolpiti nelle fonti superiori i quali evidenziano come consustanziale all'attività intramuraria sia la libera scelta del dirigente medico da parte dell'utente.
Orbene, il ### del 2014 non prevedeva un'apposita convenzione per le attività di consulenza. Questa, infatti, è richiesta nel caso di attività resa in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, o presso aziende pubbliche o private non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, o presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, presso strutture sanitarie private, ecc. In nessuna di tali ipotesi è riconducibile il rapporto con la ### Tanto, però, non esclude che sia prevista una autorizzazione che consenta di apprezzare la sussistenza delle condizioni previste dallo stesso ### Né sarebbe stato illegittimo che l'### richiedesse una apposita convenzione, anche se non prevista espressamente, in quanto ritenuta più adatta a garantire il rispetto delle finalità d'istituto. ### del 2017, invece, è espressamente prevista detta convenzione in tutti i casi di attività di consulenza in favore di terzi.
Orbene, se deve ritenersi legittima la richiesta di un'apposita convenzione, non parimenti legittima, invece, alla luce della ricostruzione sopra proposta, è la pretesa di superare il connotato fiduciario imponendo la rotazione degli incarichi tra tutti i dirigenti medici dell'### Dagli atti risulta che già nel 2016 (nota del 18.11.2016), era stata comunicata ai dirigenti medici che per l'attività di consulenza in favore di società di assicurazione fosse necessaria un'apposita convenzione non essendo sufficiente l'autorizzazione.
Tale pretesa risulta, come premesso, legittima. Non è, però, contestato che, anche successivamente a detta data, il ### abbia continuato ad erogare la sua prestazione secondo le pregresse modalità e a usufruire, fino al 2019, della piattaforma per la fatturazione elettronica, per cui, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l'### con il suo comportamento ha ingenerato un legittimo affidamento circa la possibilità di proseguire la sua attività. Del resto l'affidamento è giustificabile anche alla luce del fatto che, come visto, la convenzione, nella vigenza del ### del 2014, non era obbligatoriamente prevista da questa fonte e che, del resto, le funzioni dell'autorizzazione e della convenzione convergono verso la sessa finalità di assicurare la compatibilità tra l'attività di consulenza e quella di servizio, compatibilità la cui sussistenza, nel caso de quo, era già implicitamente stata valutata dall'### che nulla aveva osservato al riguardo prima del parere della ### A.l.p.i..
Da quanto indicato deriva che la prestazione in favore della ### in tale periodo, sia stata erogata legittimamente e che, quindi, i compensi siano stati debitamente corrisposti.
Quanto, poi, al periodo di vigenza del ### del 2017, nel quale la necessità di una convenzione era positivamente prescritta, è emerso dagli atti che il ### fosse disponibile alla sottoscrizione della stessa a patto di conservare la scelta fiduciaria (è stata prodotta una ### con l'indicazione intuitu personae del ### sottoscritta da questo e dalla ### ma non dall'###: è incontestato, e ammesso dall'A.s.l., che la convenzione non sia stata sottoscritta in quanto l'### (illegittimamente secondo questo Collegio), pretendeva di imporre nella convenzione una clausola di rotazione degli incarichi tra i dirigenti medici, in violazione dell'art 115 del C.c.n.l. e delle linee guida regionali che, come visto, nel rispetto della normativa primaria, prevedono proprio la scelta fiduciaria del professionista. 2.4. Chiarito, quindi, che il comportamento tenuto dall'A.s.l. nel 2019 deve ritenersi violativo della normativa, occorre analizzare le conseguenze in punto di diritto.
A tale fine è necessario qualificare la posizione giuridica soggettiva configurabile in capo al ### Si deve richiamare, al riguardo, il principio espresso dalla ### corte nella sentenza n. ### del 2023 e nell'ordinanza n. 12785 del 2023, che hanno riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui "...### dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del ### sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse...", e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 10, che ha sancito l'obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l'esercizio della professione: "...In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono...".
Rilevano, inoltre, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1, secondo cui, per quel che qui interessa, "1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del ### sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro… 3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le e'quipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.....10. Resta fermo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72".
In tutte le versioni succedutesi nel tempo, è dunque rimasto invariato l'art. 15-quinquies, comma 1 secondo cui il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
Ciò premesso, va evidenziato che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciare sulla legittimità costituzionale della L. R. Liguria 31 marzo 2014, n. 6, artt. 1, 2 e 3 rispetto all'art. 117 Cost., con la sentenza n. 54/2015 ha qualificato come vero e proprio diritto soggettivo la posizione giuridica dei dirigenti medici con rapporto di esclusività all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia. ###. n. 120 del 2007, art. 1 ha stabilito che "le ### debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli ### di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio", ed ha individuato le modalità con cui tale finalità deve essere assicurata.
In particolare, è prevista l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro (comma 4, lett. a); il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del ### sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (comma 4, lett. b); la definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari (comma 4, lett. c); la prevenzione delle situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma 4, lett. e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria "al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale" (comma 4, lett. g).
Il giudice delle leggi ha, dunque, valorizzato la circostanza che lo svolgimento dell'attività liberoprofessionale all'interno della struttura sanitaria è stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario e le ha attribuito il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione, deponendo in tal senso la circostanza che nel settore sanitario l'esercizio dell'attività libero-professionale si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari sia quanto alle conseguenze che l'opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative all'organizzazione delle strutture sanitarie nelle quali essa è esercitata.
Sotto il primo profilo ha rimarcato che l'opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria determina l'assoggettamento del sanitario al rapporto di lavoro esclusivo (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quater, comma 1), con la conseguente totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'azienda, nonché l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività libero-professionale extra moenia, secondo quanto stabilito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 5.
Sotto il secondo profilo ha evidenziato che la necessità per le strutture sanitarie di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria per il personale medico e sanitario che abbia esercitato la relativa opzione determina il sorgere dell'onere per le stesse di assumere le iniziative volte a reperire gli spazi a tal fine necessari, predisporre gli strumenti organizzativi per le attività di supporto (quali il servizio di prenotazione e di riscossione degli onorari), individuare sistemi e moduli organizzativi per il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, prevenire situazioni che possano determinare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale (L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4).
La Corte Costituzionale ha, dunque, individuato una relazione di corrispettività tra il diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale inframuraria per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario ed il loro assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo, evidenziando che la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria realizza una mediazione tra contrapposti interessi.
Si collocano nella medesima direzione le disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11, secondo cui: "… la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale”.
Gli obblighi imposti al ### il cui inadempimento impedisce il rinnovo dell'incarico, del quale giustifica anche la revoca nei casi di maggiore gravità, escludono che possa sostenersi la discrezionalità degli atti finalizzati all'attivazione dell'attività professionale intramuraria.
Le disposizioni collettive, come visto, si collocano nella medesima prospettiva.
In conclusione, dal complesso delle disposizioni legali e contrattuali fin qui esaminate, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015, si desume che la posizione giuridica del dirigente medico è stata configurata dal legislatore come diritto soggettivo; ne consegue che va riconosciuto il risarcimento del danno qualora l'### si renda ingiustificatamente inadempiente (Cass. sent. n. ### del 2023). ### dell'### e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001. 2.5. Tanto premesso, deve ritenersi che la resistenza dell'A.s.l. di Avellino alla stipula di una convenzione che garantisse il diritto del ### all'attività intramuraria in favore della ### integri una violazione del formante normativo sopra illustrato e fondi il diritto al risarcimento del danno. 3. Accertata l'illiceità della condotta dell'A.s.l. occorre, a questo punto, procedere alla qualificazione del danno.
Sul punto non appare condivisibile la ricostruzione articolata dal giudice di prime cure che ha invocato il danno alla posizione di affidamento del dipendente.
Tale figura giuridica, se è ben richiamata per descrivere la condizione del ### nel periodo fino al diniego espresso della convenzione, non si attaglia, invece, per individuare la posizione giuridica lesa nel caso de quo.
Nella tutela risarcitoria fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio dell'attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza. ### plenaria del Consiglio di stato (n. 21 del 2021) ha affermato in generale che “l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo”. ### maturato dal ### nella legittimità dell'attività di erogazione della prestazione in favore della ### nel periodo fino al 2018 (per le ragioni più sopra esposte) rileva al fine di escludere ogni rilevo disciplinare e che le somme incassate siano indebite.
Diversamente è a dirsi in relazione alla posizione lesa dal diniego di stipulare la convenzione intuitu personae.
In tal caso, infatti, ad essere leso, come visto, è un diritto soggettivo pieno allo svolgimento dell'attività intramuraria.
Sussiste, innanzitutto, un danno patrimoniale, un pregiudizio economico, cioè, che colpisce la sfera del danneggiato provocando un impoverimento.
Come è noto, tale danno, pur essendo unitario, è formato da due componenti: il danno emergente, ossia la perdita subita a causa dell'inadempimento o del fatto illecito; il lucro cessante vale a dire il mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Orbene, nel caso de quo il danno patrimoniale subito dal ### si divide in due corni.
Da un primo punto di vista, infatti, è configurabile un lucro cessante.
E' agli atti la ### stipulata dal dirigente medico con la ### la quale prevede la durata annuale e la tacita proroga.
Non è contestato che il rapporto fosse in essere al momento in cui è stata sospesa la fatturazione elettronica e, poi, è stata negata la stipula di una convenzione intuitu personae.
E' pure provato che il rapporto è durato fino al 6 marzo 2020, data nella quale è provato che la ### ha comunicato al ### il recesso motivandolo proprio con il diniego dell'A.s.l. di stipulare la convenzione.
Per il periodo precedente al 18.1.2019, data nella quale l'A.s.l. ha comunicato al dipendente che lo stesso non poteva ritenersi autorizzato ad erogare le prestazioni in favore della compagnia di assicurazioni, come visto, la situazione di affidamento giustifica la ritenzione delle somme percepite o percipiende.
Per il periodo successivo al 18.1.2019, invece, devono ritenersi operanti gli effetti dell'illecito diniego a garantire la scelta intuitu personae del ### Senonché, dalla lettera di recesso della ### risulta che la stessa si è dichiarata disponibile a liquidare i compensi spettanti. Lo stesso lavoratore chiede il risarcimento del danno per il periodo successivo al 2020, per cui deve ritenersi insussistente una perdita per questa annualità.
Per il periodo successivo al recesso della ### dal rapporto con il ### invece, risulta maturato un danno da lucro cessante. Risulta, infatti, dalla documentazione citata che l'### era disposta a rinnovare il contratto anche per l'annualità 2020. La perdita, quindi, non consiste nell'astratta possibilità di ottenere un guadagno ma nella perdita di un bene la cui acquisizione nel patrimonio del lavoratore era certa.
Per cui va riconosciuta al ### una somma che sia idonea a quantificare il valore delle prestazioni che, con certezza, avrebbe reso nel periodo de quo.
Se è certo che la convenzione sarebbe stata stipulata, in assenza del comportamento illecito dell'A.s.l., non è certa la somma che il dirigente medico avrebbe guadagnato in quanto nell'accordo non è previsto un numero minimo di prestazioni. Il danno, pertanto, va liquidato in base ad un criterio equitativo. In particolare, appare equo richiamare l'articolo 44 del decreto legge n. 857 del 1976, come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, il quale dispone che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile; tale reddito si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni.
Orbene, sulla scorta di tali principi, il reddito da lavoro autonomo-redditi assimilati più elevato, dichiarato dall'appellante ai fini ### nell'ultimo triennio (documentazione prodotta in primo grado), è quello di cui all'anno 2017, ed è pari ad € 56.067,21.
Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, pure inquadrabile nel lucro cessante, in quanto sul punto non è stato spiegato appello e comunque le allegazioni del primo grado sono generiche.
Quanto, invece, al periodo successivo alla scadenza annuale della convenzione non vi è prova certa che la stessa sarebbe stata rinnovata.
Il concetto, quindi, che viene in rilievo è quello del danno emergente da perdita di chance.
Come di recente ribadito dalla Cassazione civile sez. III, co decisione del 07/03/2025, n.6116, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso.
Orbene, nel caso de quo, in base al criterio del più probabile che non deve ritenersi che fosse altamente probabile che la convenzione sarebbe stata rinnovata alla scadenza della stessa.
Tanto si desume, innanzitutto, dalla circostanza che la convenzione stessa prevedeva una clausola di tacito rinnovo. Inoltre, il rapporto tra il ### e la ### durava dal lontano 2014, era, perciò, durato, fino al marzo 2020, per più di sei anni ed era certo il rinnovo per il settimo anno. Tanto è sicuro indice di stabilità della relazione e reciproca fiducia tra il medico e la società. Ulteriore indice è rinvenibile nella circostanza che la società di assicurazioni ha proceduto a comunicare il recesso non al ricorrere della prima difficoltà di fatturazione del lavoratore ma solo dopo che questi abbia per lungo tempo tentato di ottenere la stipula della convenzione o, comunque, la collaborazione dell'### Circa l'entità del danno emergente e, quindi, la quantificazione si può ritenere, alla luce della già motivata stabilità del rapporto tra il ### e la ### che sussistesse una seria ed apprezzabile chance che lo stesso durasse per un periodo di poco inferiore a quello di sette anni e tre mesi già intercorso e tenendo conto del certo ultimo rinnovo (dal 2014 al marzo 2020, oltre l'ultimo anno); quindi, applicando su tale durata un ragionevole abbattimento del 40% circa, si arriva a una seria chance di durata pari a ulteriori 4 anni. ###à dei guadagni può essere equitativamente individuata nella media di quelli percepiti negli anni passati pari ad una somma di euro 29.320,00 annuali. Per cui la somma che spetta al ### è pari ad euro 117.280,00 a titolo di danno emergente da perdita di chance.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, si condivide quanto accertato dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la descritta condotta non ha solo leso l'aspettativa reddituale del ricorrente, ma ne ha anche determinato uno stato di prostrazione psicologica, poi sfociato nella lamentata patologia.
Sul punto, vanno richiamate le valutazioni espresse dal C.T.U. del primo grado, dott. ### il quale, come emerge dalla relazione in atti, nel rispondere ai quesiti, ha rilevato quanto segue: “Il suddetto disturbo rappresenta intrinsecamente una risposta psicologica allo stress identificabile della vicenda conflittuale lavorativa descritta nel ricorso introduttivo, con sviluppo di sintomi emotivi clinicamente significativi in via preponderante ed efficiente. Ciò in considerazione della contemporanea presenza di una cardiopatia ischemica che qualche contributo etiologico può aver dato al ### dell'### in questione, ma in misura ragionevolmente contenuta e minoritaria posto che ad essa non fanno riferimento né i certificati medici elencati nella “documentazione sanitaria disponibile”, né la stessa relazione della consulenza psichiatrica fatta praticare. Pertanto, in definitiva, nel sicuro legame etiologico del ### con lo stress indotto dalla vicenda lavorativa può ritenersi presente anche un apporto concausale della cardiopatia ischemica, ma, come si è detto, minoritario rispetto alla assai più consistente e determinante vicenda per cui è causa. … il ### dell'### è tipicamente conseguente all'esposizione anche ripetuta e perdurante ad uno stressor, cioè un evento che modifica più o meno sostanzialmente l'assetto esistenziale della persona. I sintomi insorgono solitamente in risposta ad un evento stressante di portata inferiore rispetto a quello sotteso all'insorgenza di un ### da ### e da ### (come nel caso di un evento che ha minacciato la vita), ma pur sempre si tratta di reazione ad un obiettivo stress che quand'anche di entità minore, per la particolare personalità di chi lo subisce, evoca una risonanza emotiva di rilievo. Orbene, non v'è dubbio che la richiamata vicenda lavorativa possa ritenersi di valore stressante in chi la vive, per cui il predetto ### (peraltro inserito nel ###5 nell'area delle reazioni ad eventi stressanti e non più -come nelle edizioni precedenticonsiderato quale categoria autonoma, definibile come “residuale”) può a pieno titolo ritenersi insorto e manifestato quale conseguenza effettiva del lamentato pregiudizio alla sfera lavorativa … La predetta cardiopatia ischemica è antecedente ai fatti di causa in quanto, secondo i dati emersi in anamnesi, insorta sintomatologicamente nel 2006 e trattata con intervento di rivascolarizzazione miocardica. Nell'ottobre 2020 essa diede una SCA (### che portò ad un ricovero ospedaliero per parziale occlusione della coronaria destra, trattata e superata con ### (angioplastica coronarica). Da allora regressione dei disturbi, in trattamento dietetico-farmacologico. Tali notizie sono rimaste anamnestiche e per la loro attendibile linearità non si è ritenuto di doverle integrare, dopo la visita, attraverso l'acquisizione della scheda di dimissione ospedaliera, che, pertanto, non è stata tenuta in conto. Rimane comunque il fatto che la SCA si è presentata a circa un anno dall'inizio degli eventi di causa per cui è ragionevolmente recepibile che questi abbiano potuto avere un sia pur moderato ruolo nell'evoluzione della cardiopatia ischemica per effetto di qualche negativo riverbero dello stress anche sull'apparato cardiovascolare, come di comune cognizione”. ###.T.U., quindi, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la vicenda lavorativa e la patologia psichica lamentata dal ricorrente, escludendo un'incidenza preponderante della patologia cardiaca.
Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno. Del resto, appare illuminante la successione cronologica tra le comunicazioni inoltrate dall'A.s.l. al ### e la prima manifestazione della psicopatologia, risalente ad agosto 2019.
Va, poi, condivisa la quantificazione operata dal C.T.U. in quanto correttamente motivata come segue: “### pienamente tali valori (di fatto sovrapponibili) tabellari e tenuto conto che il ### dell'### misto con ansia e depressione complicato nel caso di specie è di grado moderato-grave, ci sembra equo valutarlo nella misura del 13%. … ###à di lavoro specifico, stanti gli innegabili aspetti cognitivi che connotano l'attività medico-legale svolta dal ricorrente, può essere quantizzata nella misura dell'8%. La temporanea, sia biologica che lavorativa, può essere valutata, secondo criteri scientifici filtrati alla luce della comune esperienza clinica e tenuto conto dei tempi di evoluzione della psicopatologia fino alla stabilizzazione (cronicità), in una ITP progressivamente decalante al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 140 giorni”.
Circa la liquidazione, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, si devono applicare le cc.dd. tabelle di ### (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982), come riviste nell'anno 2021, in forza del criterio di attualità della liquidazione.
Considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti (2019, 61 anni), il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e danno dinamico-relazionale, in corrispondenza ad una I.P. pari al 13%, ammonta ad € 23.270,00.
La sentenza di primo grado va in parte riformata laddove non ha riconosciuto la componente del danno morale.
Come di recente ribadito dalla ### corte (ord. n. 8475 del 2025) il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute, essendo un'ordinaria componente, oltre a quella fisica e come tale relazionale, del danno biologico tabellarmente liquidato, salva specifica allegazione di parte, e relativa prova, diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore; la giurisprudenza di legittimità ha perciò confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno (cfr., ad esempio, di recente, Cass., 24/07/2024, n. 20661). Com'è stato sottolineato che alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamicorelazionali, per così dire, ordinarie; così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020.)" (Cass., n. 20661 del 2024, cit., pag. 7).
Nel caso de quo l'entità della menomazione pari al 13%, come accertato dal ### fa logicamente presumere l'esistenza del danno morale.
Per tale ragione alla somma già liquidata dal giudice di prime cure di euro 23.270,00 va aggiunto l'incremento per la sofferenza soggettiva, per cui l'A.s.l. va condannata al pagamento della somma totale di euro 30.018,00 a titolo di danno non patrimoniale. Dal danno biologico va detratto, nella non contestata misura di euro 6.967,84, come ha fatto il giudice di prime cure, il potenziale indennizzo ### in quanto la malattia occorsa al ### è qualificabile come derivante dall'attività lavorativa, per cui la somma spettante è pari ad euro 23.050,16.
Il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita ### anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'### che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cassazione civile sez. lav., 31/05/2017, n.13819).
Non può essere accolto, invece, l'appello nella parte in cui il ### chiede anche il riconoscimento della personalizzazione del danno e del danno all'incapacità lavorativa specifica. Al riguardo, infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni del primo grado non appaiono sufficienti.
Va, pure, confermata la liquidazione del danno da invalidità temporanea, operata in primo grado sulla scorta dei criteri monetari fissati nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 99,00 die), criteri in forza dei quali sono stati correttamente determinati i seguenti importi: per 30 giorni di I.T.P. al 75%, € 2.227,50; per 30 giorni di I.T.P. al 50%, € 1.485,00; per 140 giorni di I.T.P. al 25%, € 3.465,00; il tutto per complessivi € 7.177,50. 4. Occorre, adesso, valutare gli altri motivi di appello incidentale, i quali vanno integralmente rigettati.
Non coglie nel segno la censura con la quale l'A.s.l. ha lamentato che erroneamente il giudice del primo grado avrebbe riconosciuto la sua responsabilità nella causazione del danno al ### per la insussistenza di una violazione dell'art. 2087 Al contrario, come visto, la condotta dell'### è qualificabile come illecita per violazione della normativa sull'esercizio dell'attività intramuraria.
Nemmeno coglie nel segno l'appellante incidentale nella parte in cui ha sostenuto che le conseguenze sarebbero state imprevedibili, e comunque la consapevolezza del divieto non sarebbe maturata ex abrupto, ma progressivamente a partire dal 2016.
Le conseguenze psicologiche di una condotta illecita in ambito lavorativo, lungi dal costituire conseguenza inattesa integrano, invece, una delle più frequenti dinamiche conseguenti alle condotte datoriali violative dei diritti dei dipendenti.
Nemmeno è possibile invocare la nota del 2016, che anticipava la posizione aziendale, per escludere il nesso di causalità. Detta comunicazione, infatti, non ha avuto immediato seguito e, al contrario, il comportamento dell'A.s.l. ha determinato, come visto, la nascita di un affidamento nel lavoratore circa la possibilità di proseguire nel rapporto con la ### Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio resa in primo grado le censure circa il carattere esplorativo e circa l'acquisizione di documenti non ammessi appare generica non chiarendo qual sarebbero detti documenti e in quale misura avrebbero inciso sull'esito delle operazioni.
Va rigettata, infine, la domanda spiegata nell'appello incidentale di restituzione delle somme percepite e versate dall'### in adempimento spontaneo in quanto, come visto, sono state legittimamente corrisposte o, comunque, sono irripetibili sulla scorta dell'ingenerato affidamento. 5. In conclusione deve affermarsi che sussisteva nel periodo in esame il diritto del dirigente medico a svolgere attività intramoenia di erogazione di consulenze in favore della #### nel periodo 2014-2019 ha legittimamente incassato le somme per l'espletamento dell'attività in favore della compagnia assicuratrice. E' qualificabile come illecita la condotta dell'A.s.l. consistente nel rifiuto di stipulare una convenzione con il ### e la ### che contemplasse la scelta intuitu personae del dirigente medico nell'espletamento dell'attività intramoenia.
Conseguentemente, va accolto in parte l'appello del ### e, per l'effetto, l'A.s.l. di Avellino va condannata al risarcimento del danno da lucro cessante che si quantifica in euro 56.067,21; va condannata, altresì, al risarcimento del danno da perdita di chance che si quantifica in euro 117.280,00, oltre interessi e rivalutazione. Deve, poi, condannarsi l'### al risarcimento del danno biologico e morale che si quantifica in euro 23.050,16., oltre interessi e rivalutazione, nonché del danno da invalidità temporanea nella misura di euro 7.177,50, oltre interessi e rivalutazione.
Va, invece, rigettato l'appello incidentale dell'A.s.l.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 56.067,21, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 117.280,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento, in favore del ### della somma di euro 23.050,16 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma dui euro 7.177,50, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre interessi e rivalutazione; rigetta l'appello incidentale dell'A.s.l. di Avellino; condanna l'A.s.l. di Avellino al pagamento delle spese del grado che liquida complessivamente in euro 7.160,00, oltre spese generali, IVA e ### con distrazione.
Napoli, 13.11.2025 ### estensore ####ssa
causa n. 1181/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Arturo Avolio