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anc REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di ### riunita in ### di Consiglio nelle persone di: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1032/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1655/23 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ### TRA ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e ### in proprio e quale avente causa di ### tutti rapp.ti e difesi dall'avv. ### - ### - E ### s.r.l., in persona del ### p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### - ### - appellante incidentale - Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni ### del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 1655/23 il Tribunale di ###, ha così statuito: “A) con riferimento al giudizio avente r.g. n. 1877/2013: ###) accoglie l'azione revocatoria proposta dal ### s.r.l. (già ### s.r.l., fall. n. 18/2012 del 05.07.2012); ###) dichiara l'inefficacia ex art. 66 l.f. ed art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), dell'atto sottoscritto il ###, avente ad oggetto il conferimento alla ### s.r.l. del “ramo d'azienda relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti per ingegneria, da cantiere e di altra strumentazione commercializzata con i marchi “GEOMAX” e “LEICA”, ramo di azienda comprendente anche la seguente consistenza immobiliare: complesso immobiliare costituito dal fabbricato sito in ### alla via ### n. 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part. 273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato); ###) condanna la ### s.r.l. alla restituzione del suindicato ramo di azienda in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) dichiara l'inefficacia ex art. 66 l.l. ed art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), dell'atto di scissione parziale rogato il ###, per effetto della quale la ### s.r.l. ha trasferito alla ### s.r.l. (oggi ### s.r.l.) il ramo di azienda composto - tra le altre cose - dal 99% della partecipazione societaria nella ### s.r.l., quest'ultima proprietaria del seguente immobile: fabbricato sito in ### alla via ### 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat.
C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, 20 comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part. 273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato); ###) condanna la ### s.r.l. alla restituzione del suindicato ramo di azienda in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) condanna ### e ### alla restituzione, in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012) delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.; ###) condanna ### s.r.l., ### s.r.l., ### e ### al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi ed euro 458,00 per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese di ctu ove la curatela abbia già provveduto al pagamento anticipato delle stesse; B) con riferimento al giudizio avente r.g. n. 5013/2017: ###) rigetta la domanda del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) compensa integralmente le spese di lite.” In relazione al giudizio iscritto al n. 1877/13 R.G., il Tribunale ha preliminarmente escluso che la domanda di revoca della scissione parziale ex art. 64 l.f. formulata con la memoria ex art. 183 n. 1 potesse integrare una nuova domanda, come eccepito dai convenuti, ritenendola, invece, una mera precisazione della domanda originaria, siccome relativa alla medesima vicenda processuale dedotta in giudizio.
Nel merito, alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali tracciate e tenuto conto delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, ha revocato l'atto del 30.12.09 con il quale la fallita ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) ha costituito la società ### s.r.l. (partecipata al 99% dalla ### s.r.l. ed all'1% da ###, assegnandole un capitale di euro 100.000,00 e trasferendole il ramo d'azienda “relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti per ingegneria, da cantiere e di altra strumentazione commercializzata con i marchi “GEOMAX” e “LEICA”, comprensivo del complesso immobiliare costituito dal fabbricato sito in ### alla via ### n. 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part. 273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato).
Escluso che tale atto potesse qualificarsi come atto a titolo gratuito -atteso che, come riscontrato dal ### a fronte di tale conferimento del ramo di azienda della ### s.r.l. a quest'ultima era stata assegnata una quota di partecipazione al capitale sociale della ### s.r.l. del 99% oltre alla riserva di sovrapprezzo di euro 755.394,00 - il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, accertato la sussistenza dell'eventus damni, ravvisato nella mancata soddisfazione di ingenti debiti della fallita ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) sorti prima dell'atto di conferimento nei confronti di ### sud, ### delle #### s.p.a., ###, ### s.p.a. e di taluni lavoratori.
Quanto alla scientia damni, integrata dalla mera conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il Tribunale ha ritenuto che la società in bonis non potesse non essere a conoscenza della propria rilevante esposizione debitoria all'epoca dell'atto di conferimento, tenuto conto della notifica, nel marzo del 2008, di una cartella di pagamento per euro 409.343,80 e della consistente esposizione debitoria risultante dalla situazione contabile al 30.11.09 e del bilancio al 21.12.2009, riportante debiti per oltre 5.600.000,00.
Il Tribunale, infine, ha desunto la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori della conferente nella circostanza che l'intera operazione negoziale conclusa dalla ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) in favore della ### s.r.l. era stata posta in essere da soggetti partecipanti in entrambe le società: la ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) era, infatti partecipata al 99% da ### ed all'1% da ### mentre la ### s.r.l., il cui amministratore unico era ### era partecipata al 99% dalla ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) ed al'1% da ### a tanto si aggiunga che subito dopo il conferimento d'azienda, comprensivo dell'immobile, quest'ultimo era stato concesso in locazione alla conferente, che aveva così continuato ad utilizzarlo. ### s.r.l. è stata, quindi, condannata alla restituzione del citato ramo d'azienda in favore del ### s.r.l.
Il Tribunale ha parimenti ritenuto revocabile l'atto di scissione parziale de 15.3.11, per effetto del quale, come osservato dal ### se, da un lato, l'immobile posto a garanzia dei crediti (anche privilegiati) della scissa ### s.r.l. è stato sottratto ai creditori di quest'ultima e trasferito alle newco ### s.r.l. (oggi ### s.r.l.) a garanzia di crediti chirografari, dall'altro, sono state lasciati alla fallita i debiti verso banche, erario ed enti previdenziali, così consentendo alla newco ### s.r.l. di proseguire l'attività fino a quel momento esercitata dalla scissa ### s.r.l.
Quanto, invece, al presupposto soggettivo, il primo Giudice ha ritenuto accertata la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori di quest'ultima, ribadendo quanto rilevato in ordine alla avvenuta esecuzione dell'intera operazione da parte di soggetti aventi ruoli apicali in entrambe le società.
Per effetto della dichiarazione di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. la ### s.r.l. è stata, dunque, condannata alla restituzione dell'azienda in favore del fallimento ### s.r.l. e ### e ### alla restituzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.
In relazione al giudizio iscritto al n. 5013/17 R.G., il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di carenza della procura alle liti e di improcedibilità dell'azione, sollevate dalla società convenuta ### s.r.l., ha, invece, rigettato la domanda della ### sulla base del rilievo per cui l'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di scissione impedisce di esperire il rimedio “endosocietario” previsto dall'art. 2506 quater c.c., il cui presupposto è proprio l'esistenza di un atto di scissione valido ed efficace.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato il ###, le società ### s.r.l. e ### s.r.l. nonchè ### in proprio e quale avente causa di ### hanno proposto appello, affidato a sei motivi, così concludendo: “### 2. dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e, in accoglimento integrale di tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettando tutte le difese, istanze ed eccezioni ex adverso articolate, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riformare la sentenza #### 1655/2023 pubblicata il ### all'esito del procedimento civile R.G. 1877/2013, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui di seguito si riportano: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità delle domande tutte formulate dal ### S.r.l. e comunque rigettare, in ogni caso, le domande tutte formulate dal ### S.r.l. poiché infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, con l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali, nonché ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presso la competente ### dei ### di ### con esonero di qualsivoglia responsabilità del ### 2) Condannare il ### attesa la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, nessun eccettuato, nella misura che sarà determinata e ritenuta di giustizia in via equitativa dall'adito ### 3) Condannare in ogni caso il ### al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché dei giudizi ante causam, oltre spese generali del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e ### con attribuzione al sottoscritto difensore quale anticipatario. ###: 3. con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre anche in ragione delle difese di controparte;”.
Si è costituito il ### s.r.l. che, nel resistere al gravame, ha proposto appello incidentale, affidato a due motivi, così concludendo: “### II) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello principale e confermare in parte qua la sentenza n. 1655/2023 del ### di ### ex adverso gravata; III) in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale proposto, ed in riforma del capo con esso impugnato della sentenza n. 1655/2023 del ### di ### condannare l'appellante principale #### S.R.L., ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., al pagamento della somma di €. 453.095,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dal 15.03.2011; IV) in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale proposto, ed in riforma del capo con esso impugnato della sentenza n. 1655/2023 del ### di ### condannare gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite relative al primo grado del giudizio in misura non inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da 2 MLN/€ a 4 MLN/€ (tenendo conto dell'attivo distratto con gli atti revocati, come risultante dalla CTU in 3,7 MLN/€) e quindi in non meno di €. 28.668, come dettagliato in narrativa; ovvero, in subordine, in misura non inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da 1 MLN/€ a 2 MLN/€ (tenendo conto dell'netto patrimoniale distratto con gli atti revocati, come risultante dalla CTU in 1,3###€) e quindi in non meno di €. 28.668, come innanzi dettagliato l'appellante principale ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., al pagamento della somma di €. 453.095,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dal 15.03.2011; in ogni caso, oltre esborsi, spese generali, accessori di legge e spese di ### come già statuito dalla sentenza impugnata.
V) condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.” Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 24.4.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il ###. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali contestano il rigetto dell'eccezione di mutatio libelli, assumendo che la richiesta di revocatoria della scissione societaria del 15.3.11 anche ex art. 64 l.f. fosse una domanda diversa rispetto a quella formulata in citazione, con la sua conseguente inammissibilità.
Nel merito eccepiscono, in ogni caso, la infondatezza di tale domanda, non potendosi qualificare detta scissione come atto a titolo gratuito, atteso che gli elementi contabili e patrimoniali assegnati alla newco risultavano composti da attivo per € 1.815.116,00 e passivo per € 1.541.700,00.
Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto, per come formulato, si risolve in una critica priva di specificità; infatti gli appellanti neanche argomentano, a supporto della doglianza, in quali termini la qualificazione di detto atto come “oneroso” possa incidere sulla decisione di accoglimento della domanda, tanto più che il giudice di primo grado, nell'argomentare sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di detta domanda (proposta dalla curatela nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto co.,c.p.c.), ha specificato che “la precisazione che segue non sia rilevante ai fini della decisione” (v. sent. pag. 10).
Del resto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di primo grado ha specificamente motivato sulla consapevolezza del pregiudizio da parte della beneficiaria (tanto che gli appellanti, con altro motivo, ne eccepiscono l'insussistenza), stato soggettivo del tutto irrilevante in tema di revocatoria di atti a titolo gratuito.
Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo, gli appellanti principali lamentano la insussistenza dei presupposti per la revocatoria del conferimento del ramo di azienda da parte della ### s.r.l. (poi denominata ### s.r.l.) in favore della ### s.r.l. contestualmente fondata dalla prima e dal socio di maggioranza nonché amministratore, ### In particolare negano, innanzitutto, che dalla suddetta operazione sia derivato un pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni) evidenziando che il conferimento era stato effettuato sulla base di una perizia giurata di stima da cui emergevano attività per € 1.892.593,00 e passività per € 1.038.201,00, importo che la ### s.r.l. si era, dunque, accollata, così liberando la ### s.r.l.
Gli appellanti principali aggiungono, inoltre, che, seppur le attività risultassero prevalenti rispetto alle passività, la ### s.r.l. aveva sottoscritto il 99% del capitale sociale della ### s.r.l. (avente valore nominale di € 99.000,00 ma valore reale di € 856.616,00), sicché all'operazione doveva attribuirsi un valore sostanzialmente neutro.
La buona fede delle parti sarebbe poi dimostrata, secondo gli appellanti principali, dalla circostanza che la ### s.r.l. non aveva proceduto né alla distribuzione della riserva di sovrapprezzo iscritta in bilancio né alla alienazione del complesso immobiliare conferito.
Quanto alla mancata soddisfazione degli ingenti debiti anteriori al 31.12.2009, gli appellanti principali evidenziano: 1. che la Cartella di ### n. ###230885000, oggetto di istanza di rateazione, era stata regolarmente pagata fino al 30.4.11, per poi essere oggetto di un nuovo provvedimento di concessione di rateazione “in proroga”, impugnato per un errore di calcolo, ma comunque concesso per un importo inferiore a quello indicato dalla ### 2. che l'Avviso di ### n. ###/2012 non rappresenta un debito definitivo, ma solo potenziale - che per tale ragione non avrebbe dovuto essere ammesso al passivo - attesa la presentazione, da parte di ### di una istanza di accertamento con adesione; 3. che le posizioni “#### lavoratori subordinati e contenzioso tributario” erano contestate ed oggetto di contenzioso; 4. che il debito esistente nei confronti della ### di € 99.468,10 era garantito da titoli per l'importo complessivo di € 100.000,00, con la conseguente possibilità, per la ### di consentire alla banca creditrice l'escussione dei titoli, così riducendo le passività, ovvero di escutere essa stessa i titoli ed ammettere la banca per l'intero credito.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va rammentato che, in tema di azione revocatoria ordinaria proposta a norma degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'eventus damni, quale presupposto oggettivo dell'azione richiede che il curatore dimostri la consistenza dei crediti sorti dopo l'atto impugnato ed ammessi al passivo del fallimento, la sussistenza al momento dell'atto di una situazione patrimoniale della società debitrice idonea a compromettere la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia costituita dal patrimonio della società.
Nel quadro di tale costante indirizzo anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria e tale deve ritenersi la sostituzione di un complesso aziendale, peraltro comprensivo di immobili, con partecipazioni societarie, come avvenuto nella specie con l'atto di conferimento del ramo di azienda impugnato; è noto che queste sono soggette a maggiori mutamenti di valore in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, rispetto a quello dei beni conferiti (sul tema, da ultimo, con ampia trattazione, Cass. 20232/2023; in precedenza Cass. n. 10359/1996; Cass. n. 2817/1995). È evidentemente diverso il valore di una quota di partecipazione societaria, collegato intrinsecamente al patrimonio netto della società e al suo andamento economico-finanziario, dal valore oggettivo di un ramo di azienda, costituito nella specie da beni mobili e da un immobile di consistente valore, oltretutto molto più facilmente suscettibili di liquidazione e collocazione sul mercato. ### di conferimento impugnato risulta avere in concreto pregiudicato le ragioni creditorie esistenti nei confronti della ### s.r.l. in quanto ha comportato la sostituzione di cespiti patrimoniali determinati e aggredibili in via esecutiva (del valore complessivo di euro 1892.596, attribuito dalla perizia giurata allegata all'atto costitutivo della ### s.r.l.) on un cespite, la quota di partecipazione al capitale della conferitaria ### s.r.l. del valore nominale di euro 99.000,00, ontologicamente di qualità deteriore ai fini della liquidazione esecutiva in quanto esposto al rischio di impresa proprio della partecipazione al capitale di società commerciale.
La sorte della partecipazione nella ### S.r.l. che, a seguito di scissione parziale della ### s.r.l., veniva conferita appena un anno dopo nella new co ### s.r.l., del resto, comprova tale assunto.
Del tutto fuori luogo ai fini che qui rilevano è l'assunto degli appellanti secondo cui l'atto impugnato sarebbe atto sostanzialmente neutro perché, seppur le attività risultassero prevalenti rispetto alle passività, il valore reale della quota sottoscritta dalla ### s.r.l. fosse pari ad euro 856.616,00 stante la variabilità del patrimonio netto sulla base del quale va calcolato il valore reale di una quota.
A nulla rileva, invece, il rilievo degli appellanti secondo cui a fronte del trasferimento del ramo di azienda, conferito alla società ### s.r.l., quest'ultima si sarebbe assunta una debitoria di euro 1.038,201,00.
Al di là del fatto che questa costituiva solo una parte di quella totale all'epoca gravante sulla conferente che rimaneva gravata di debiti in gran parte di natura erariale, è dirimente osservare che in ipotesi di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda (cui va equiparato in conferimento in società) la sorte delle attività cedute è disciplinata dall'art. 2560 c.c. il quale in modo univoco e senza alcuna possibilità di fraintendimento recita che "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito." La responsabilità solidale, in tutto o in parte, della società conferitaria per i debiti della conferente non esclude la sussistenza dell'eventus damni; invero l'art. 2901 c.c. richiede che l'atto dispositivo, qual è il conferimento di un ramo di azienda, si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, tuttavia non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass. ###/2019; Cass. n. 6486/2011; Cass. n. 12770/2007; Cass. 11251/1990).
In altri termini non elimina il pregiudizio negativo ingenerato dall'uscita del cespite dal patrimonio del debitore e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del credito l'eventuale responsabilità solidale, in tutto o in parte della società conferitaria.
Né valgono ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice le contestazioni di alcuni debiti; in ordine ad esse il ### si è già pronunciato con motivazione non oggetto di specifica critica.
Rimane comunque dimostrata la consistente debitoria rimasta insoddisfatta alla data del fallimento in capo alla ### s.r.l. (già ### s.r.l.) dall'avvenuta ammissione al passivo del ### appellato dei crediti esistenti alla data dell'atto impugnato, come già rilevato dal primo giudice, con argomentazioni affatto scalfite dalle doglianze proposte dagli appellanti.
Quanto alla contestazione dell'elemento soggettivo, giova rammentare che su detto piano, ai sensi dell'art. 2901 c.c., "quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo (scientia damni), non essendo necessaria la collusione tra gli stessi (consilium fraudis), né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione; la prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni" (cfr. ex multis, Cass., n. 23666/2015), "fondate sulla qualità delle parti del negozio e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore" (cfr. n. 6795/2014; conf. Cass. n. 25016/2008) o "valutando unitariamente tutte le attività negoziali poste in essere dalle parti e tendenti tutte alla sottrazione della garanzia patrimoniale dei creditori" (cfr. Cass. 1904/2000).
Corretta è, dunque, la logica derivazione della scientia damni dalla sostanziale sovrapponibilità della compagine della società conferente con quella della beneficiaria nonché della pacifica circostanza dell'avvenuta concessione in locazione dell'immobile alla ### s.r.l., immediatamente dopo il conferimento del ramo di azienda, e della continuità del suo utilizzo da parte della di quest'ultima per l'esercizio della sua attività.
Nel caso di specie la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, da parte sia del debitore che del terzo contraente, è insita nella qualità stessa delle parti dell'atto pregiudizievole impugnato, ossia nel fatto che la società conferente (all'epoca denominata ### s.r.l.), il cui socio di maggioranza era ### unitamente a quest'ultimo, fondava la conferitaria ### s.r.l., il cui amministratore unico veniva nominato nella persona di ### socio anche della ### s.r.l.
Il terzo ed il quarto motivo vanno congiuntamente esaminati perché all'evidenza fra loro connessi.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti principali deducono la inammissibilità della revocatoria della scissione societaria.
Oltre a sostenere che siffatta operazione debba ritenersi priva del carattere dispositivo richiesto dalla relativa disciplina, assumono che l'unica azione concessa dal legislatore ai creditori della società scissa è l'opposizione all'operazione ai sensi dell'art. 2503 c.c., cui si affiancano i rimedi successivi previsti dall'art. 2506 quater c.c. (responsabilità solidale della beneficiaria nei confronti dei creditori della scissa nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnatole mediante l'operazione e azione risarcitoria a favore dei soci o dei terzi).
Il rimedio revocatorio sarebbe, pertanto, incompatibile con tali strumenti “speciali” di garanzia espressamente previsti in materia di scissione societaria.
Con particolare riferimento ai debiti erariali, invece, specifica tutela viene ravvisata nella responsabilità del conferitario, solidalmente con il conferente, salvo il beneficio di escussione, entro i limiti del valore del ramo di azienda conferito, per il pagamento di imposte e sanzioni dell'ultimo triennio (art. 14, comma 1, d. lgs. 472/1997).
Diversamente opinando, secondo gli appellanti principali, si finirebbe col penalizzare irreversibilmente la beneficiaria, vanificando il senso dell'operazione con il concreto rischio, peraltro, di incostituzionalità degli gli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., in rapporto con l'art. 2506 quater c.c. e con le ulteriori norme in tema di scissione, per violazione degli artt. 3, 24, e 41 della Costituzione.
Con il quarto motivo gli appellanti principali censurano la pronuncia impugnata laddove afferma la sussistenza dei presupposti per la revocatoria della scissione societaria.
In particolare, assumono che la scientia damni ed il consilium fraudis non erano stati dimostrati dalla ### né potevano essere provati per presunzioni e che la consapevolezza del terzo era addirittura inconfigurabile, in quanto la società beneficiaria non preesisteva alla scissione.
Deducono, inoltre, che l'operazione non aveva avuto intento fraudolento né effetto pregiudizievole, ma che aveva invece prodotto effetti favorevoli per la ### S.r.l. (poi ### S.r.l.), che nel 2011 si era “liberata” di ingenti debiti, pagati dalla ### S.r.l.
Gli appellanti principali rimarcano, quindi, tanto la natura onerosa dell'operazione, effettuata in piena trasparenza, con l'accollo in capo alla ### s.r.l. di ingentissimi debiti, a fronte dell'attribuzione di minima parte dell'attivo patrimoniale, quanto la mancata sottrazione, da parte di quest'ultima, alla responsabilità ex art. 2506 quater c.c., non essendo stati effettuati atti dispositivi sulla partecipazione nella ### s.r.l. né atti dispositivi di questa dell'immobile di sua proprietà. ### gli appellanti principali avrebbe, inoltre, errato il primo Giudice nell'affermare che l'immobile posto a garanzia dei crediti (anche privilegiati) della scissa ### s.r.l. era stato sottratto ai creditori di quest'ultima e trasferito alla newco ### s.r.l. a garanzia di crediti chirografari e con evidente lesione della par condicio creditorum, in quanto con la scissione non era stato operato alcun trasferimento dell'immobile, già di proprietà della ### s.r.l. ed, in ogni caso, gli elementi attivi assegnati in sede di scissione erano stati posti a garanzia di tutti i creditori della scissa nonché degli ulteriori creditori ad essa non assegnati, in virtù della responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater Relativamente ai debiti ante 30.12.09 assegnati alla ### s.r.l., gli appellanti principali evidenziano, poi, che alcune posizioni debitorie erano sensibilmente diminuite post scissione.
Contestano, infine, la statuizione con la quale il Giudice di prime cure ha condannato ### e ### “alla restituzione, in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012) delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.”, trattandosi di statuizione che si spinge a determinare modifiche della struttura societaria della ### S.r.l. e che nulla ha a che vedere con le attribuzioni patrimoniali assegnate a tale società in occasione della scissione, né con la funzione dell'azione revocatoria.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Al di là del fatto che essi, in parte, si limitano a riproporre le originarie difese senza confutare specificamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione, è sufficiente ricordare che la scissione parziale - la quale si configura come un'operazione straordinaria, disciplinata dagli artt. 2506 s. c.c., come modificati dal D.Lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del patrimonio societario ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa - si traduce in una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio (ex multis Cass. Sez. U n. 23225/2016; Cass. n. ###/2018, Cass. n. 6967/2023).
Quanto alla contestata ammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di scissione societaria, si osserva che l'art. 2504 quater c.c., che esclude la declaratoria di invalidità dell'atto di scissione una volta avvenuta l'iscrizione del registro delle imprese, risulta pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul piano della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato.
In tema la giurisprudenza di legittimità, come già posto in evidenza dal primo giudice, è ferma sul principio, qui condiviso, per cui "conformemente a quanto statuito dalla Corte di ### (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta" (Cass. 12047/2021, 2754/2020, ###/2019); ciò vale anche per l'analoga azione del curatore ex art. 66 l.f., per cui è causa (Cass. n. 2153/2021).
Sulla base di tali considerazioni l'azione revocatoria deve ritenersi ammissibile anche ove diretta contro un atto di scissione (rectius: contro gli effetti patrimoniali scaturenti dall'atto di scissione), proprio perché, mediante tale azione, non si mira a ricostituire l'assetto societario preesistente all'atto di scissione, ma solo alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore inciso da tale operazione mediante la declaratoria di inefficacia dei trasferimenti patrimoniali scaturiti dalla stessa.
Quanto all'ulteriore doglianza con la quale, nella sostanza, gli appellanti contestano la revocabilità dell'atto di scissione impugnato perché inidonea ad arrecare un pregiudizio ai creditori della scissa essendo la società beneficiaria solidalmente obbligata per i debiti erariali con la società scissa ai sensi dell'art. 14, comma 1, d. lgs. 472/1997, si osserva, innanzitutto, che la normativa invocata è riferibile alle cessioni di azienda (oltre a non essere applicabile ratione temporis perché entrata in vigore nell'anno 2015, v. Cass. n. ###/2019), atteso che alla scissione, anche parziale (v. Cass. n. 13059/2015 e n. 2222/2016) si applica l'art. 173 del TUIR e l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997; in ogni caso è dirimente osservare che il pregiudizio alle ragioni creditorie va accertato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore e non effettuando indagini sull'eventuale solvibilità dei condebitori solidali” (Cass. 6486/2011; 12770/2007; Cass. 11251/1990).
Quanto ai paventati profili di incostituzionalità degli “artt. 66 l.f. e 2901 c.c., in rapporto con l'art. 2506 quater c.c. e con le ulteriori norme in tema di scissione” per violazione degli artt. 3, 24, e 41 della ### (v. atto di appello pagg.39,40, 41), essi appaiono infondati alla luce di quanto appena rilevato in merito alla possibilità per i creditori di agire con diverse forme per la tutela dei propri diritti nei confronti dei debitori nonché del dirimente rilievo secondo cui la declaratoria di inefficacia del trasferimento patrimoniale scaturente dalla scissione non incide sugli aspetti soggettivi e organizzativi delle società interessate.
Nella specie, come accertato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado (le cui conclusioni contenenti anche le risposte alle osservazioni del ctp dei convenuti, condivise dal giudice di primo grado, non sono state oggetto di specifica critica da parte degli appellanti), non può negarsi che l'operazione di scissione della società poi fallita ha determinato un pregiudizio concreto alle ragioni dei creditori posto che: “…b) una consistente parte del patrimonio sociale, del valore contabile dichiarato in atti di €. 1.815.116, comprensiva della quota di partecipazione pari al 99% nella società ### srl (proprietaria dell'immobile) viene trasferita, senza corrispettivo alcuno, dalla vecchia ### srl (cioè, dalla società fallita, ora denominata ### srl) alla ### srl, le cui quote di partecipazione venivano assegnate per il 99% a ### e per 1% a ### (docc. 19‐21). 1.8. Il ###, a completamento del disegno, ### si disfaceva della partecipazione di controllo (99%) nella ### srl, ormai svuotata dell'attivo e destinata al fallimento, trasferendola alla ### srl (doc. 29)… la ### srl si è spogliata prima (il ###) in favore di ### srl dell'immobile acquistato nel 2001, trasformandolo nella partecipazione pari al 99% della ### srl; e poi, il ###, si è spogliata in favore dei suoi soci ### e ### e della ### attualmente denominata ### srl dell'azienda comprendente il 99% della società ### srl, alla quale la proprietà immobiliare era stata trasferita.
Allo stato, risultano insoddisfatti i seguenti crediti della fallita ### srl, sorti prima del 30.12.2009 (data del conferimento immobiliare): ### spa per ruoli d'imposta anno 2004, cartella n. R ######, notificata il ###, per €. 409.343,80 (doc, 12); ### spa per ruoli d'imposta anno 2004, cartella n. R ######7200190000 notificata il ### per €. 150.212,90 (doc. 13); ### delle ### in base al verbale ###/2012 relativo all'anno d'imposta 2008, che ha accertato maggiori imposte evase per €. 268.015 (doc, 14); #### spa, ammesso al passivo per crediti risalenti al 2005, per €. 178.818,24 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc. 15/e); ### ammesso al passivo per crediti risalenti al 8/2009‐11/2009, per €. 158.532,08 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc, 15/h); ### spa, ammesso al passivo per crediti risalenti al 05/2009, per €. 99.468,10 oltre interessi (doc. 15/n); i lavoratori ######## ammessi al passivo per ragioni di credito in parte maturate prima del 30.12.2009 (doc. 15/d‐f‐g‐ H‐m).
Risultano parimenti insoddisfatti i seguenti crediti della fallita ### srl, sorti tra il ### ed ii 15.03.2011 (data della scissione): ### srl, ammesso al passivo per crediti risalenti ai febbraio/maggio 2011, per €. 19.934,55 oltre interessi maturati alla data del fallimento (doc. 15/a); ### srl, ammesso al passivo per crediti risalenti al 02/2011, per €. 15.270,20 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc. 15/b).
A fronte di tali accertamenti, aventi riscontro documentale e fatti pacifici, si rivela destituito di pregio e di fondamento l'assunto degli appellanti secondo cui “l'operazione non aveva avuto intento fraudolento né effetto pregiudizievole, ma che aveva invece prodotto effetti favorevoli per la ### S.r.l. (poi ### S.r.l.), che nel 2011 si era “liberata” di ingenti debiti, pagati dalla ### S.r.l” e “che alcune posizioni debitorie erano sensibilmente diminuite post scissione”.
Neanche la critica vertente sulla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo risulta fondata.
Sul punto il ### ha così argomentato “… per quanto concerne la conoscenza del pregiudizio recato ai creditori della scissa ### s.r.l., è sufficiente osservare che la neocostituita ### s.r.l. era partecipata al 99% da ### (quest'ultimo anche amministratore unico) ed all'1% da ### sicché anche stavolta l'intera operazione negoziale veniva posta in essere da soggetti aventi ruoli apicali in entrambe le società.
Ancora, le quote della newco ### erano detenute da ### e ### e non già dalla scissa ### s.r.l., da ciò essendo conseguita la sottrazione ai creditori della fallita della garanzia patrimoniale su tutto l'attivo trasferito”.
Anche in questo caso corretta è la logica ricostruzione dell'elemento soggettivo operata dal primo giudice e che, in quanto non specificamente contestata in fatto in alcuna delle sue articolazioni, vale a depotenziare radicalmente la generica affermazione degli appellanti principali secondo cui la curatela “non ha provato l'elemento soggettivo” e che detto elemento “non può essere provato per presunzioni”, affermazione quest'ultima in contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata in tema di prova dell'elemento soggettivo nell'ambito dell'azione revocatoria.
Inconcludente è poi l'affermazione secondo cui non sarebbe configurabile il consilium fraudis nella società beneficiaria, la ### s.r.l., perché non ancora esistente e priva di personalità giuridica.
È noto che gli stati soggettivi di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze non possono essere riferiti alla persona giuridica come tale, poiché presuppongono atteggiamenti psichici ipotizzabili solo rispetto agli esseri umani.
Appunto per questo si ritiene che, quando l'acquisto è riconducibile all'attività dei soggetti che costituiscono il necessario tramite dell'azione della persona giuridica (i c.d. organi), assumono rilevanza gli stati soggettivi di colui che ha posto in essere l'atto, giusta un principio che, enunciato espressamente dal legislatore in tema di rappresentanza (art. 1391 c.c.), va ritenuto applicabile anche in relazione all'attività delle persone giuridiche.
Prima dell'iscrizione della costituenda società, la verifica in capo ad essa della scientia damni passa allora necessariamente per il tramite dell'atteggiamento psichico dei soci fondatori.
Nella specie questi ultimi sono stati ### e ### ossia gli stessi componenti della società scissa poi fallita, la ### s.r.l. (che contestualmente veniva denominata ### s.r.l.), i quali non potevano non conoscere la consistente debitoria, soprattutto di natura erariale, di cui continuava ad essere gravata in via esclusiva la scissa e alla quale alcuna quota di partecipazione veniva assegnata nella società di nuova costituzione; anzi, dalle complessive operazioni poste in essere, ossia quelle oggetto di impugnazione da parte della curatela, emerge, per le modalità e i tempi della loro esecuzione, un chiaro intento fraudolento volto allo “svuotamento” patrimoniale della società ### s.r.l. (denominata in sede di scissione ### s.r.l.), che già alla data della prima operazione di conferimento del ramo aziendale (2009) aveva integralmente perso il capitale sociale, continuava ad essere gravata da consistente debitoria, era rimasta priva di beni aziendali e di altre risorse per farne fronte, tanto che solo un anno dopo l'avvenuta scissione veniva dichiarata fallita.
Pure priva di fondamento è la critica concernente l'avvenuta condanna dei soci ### e ### alla restituzione al ### delle quote della beneficiaria, la ### s.r.l., atteso che la ricostituzione della garanzia patrimoniale in favore della massa dei creditori, conseguente al positivo esperimento del rimedio revocatorio, non potrebbe che avvenire a mezzo la restituzione alla società scissa di dette quote; infatti, come correttamente osservato dall'appellato ### il trasferimento del compendio scisso alla newco ### s.r.l., ha anche determinato la creazione delle nuove quote che nell'atto di scissione sono state assegnate ai soci della società scissa anziché alla fallita ### s.r.l. (v. atto di scissione del 15.11.2011, nel fascicolo dell'appellato).
Con il quinto motivo gli appellanti principali si dolgono della affermazione di effetti restitutori in favore della ### non previsti dall'art. 66 l.f.
A loro avviso, l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non produrrebbe, infatti, effetti restitutori in favore del fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettamento alla esecuzione concorsuale.
Il motivo è infondato e va rigettato. ### degli appellanti principali è in netto contrasto con il consolidato principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questa Corte, secondo cui “l'azione revocatoria in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. 10233/2017; Cass. 15982/2018; Cass. ###/2018): in particolare è stato chiarito, in un caso parzialmente sovrapponibile a quello in esame in cui all'accoglimento di essa era seguita la condanna dell'acquirente alla restituzione dell'immobile al fallimento, che tale capo della decisione "come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 17590 del 2005 cit.), assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (vedi Cass. Sez. 1 n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1 2936 del 1978). ### del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi della L.Fall., art. 31, l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa." (cfr. Cass. ###/2018 in motivazione).” (così Cass. n.22153/2021).
Con il sesto motivo gli appellanti principali contestano la disciplina delle spese di lite.
Oltre a ritenere ingiusta la soccombenza nel primo grado del giudizio, essi censurano il criterio di attribuzione delle spese adottato in quanto iniquo e contraddittorio.
Mentre, infatti, nel giudizio iscritto al n. 5013/17 R.G. al rigetto delle domande della ### è seguita la compensazione delle spese per la “novità della questione” e la circostanza che “l'ammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione parziale - con le conseguenti ricadute circa i rapporti con il rimedio di cui all'art. 2506 quater c.c. - è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità soltanto successivamente all'instaurazione del giudizio”, nel giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G., pur vertente sulla medesima questione ritenuta nuova (l'ammissibilità o meno della revocatoria di scissione), il Giudice ha optato per la condanna alle spese delle parti convenute.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite per il giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G. è stata chiaramente fondata sul principio della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Va rammentato poi che la compensazione delle spese del giudizio è l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge e non un diritto delle parti, sebbene il giudice non possa mai addebitare le spese a una parte totalmente vittoriosa senza gravi ed eccezionali ragioni.
In ogni caso, la decisione del primo giudice non si è fondata solo sulla questione dibattuta (l'ammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione) che avrebbe potuto costituire in ipotesi una ragione per la loro compensazione.
Passando all'esame dell'impugnazione proposta dall'appellato ### (come illustrata nell'atto di costituzione), essa - nella parte in cui ha ad oggetto l'autonoma statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c., proposta in diverso giudizio, recante il n. 5013/2017 R.G., riunito in primo grado per ragioni di opportunità” (v. ordinanza del 1° dicembre 2022) a quello iscritto al n. 1877/2013 R.G. (avente ad oggetto l'azione revocatoria)- va dichiarata inammissibile.
Nella specie, ad avviso di questa Corte, Il termine per l'impugnazione della decisione deve ricondursi alla data del 13.09.2023 (v. notifica della sentenza nel fascicolo degli appellanti), nella quale lo stesso ### ha eseguito la notificazione della sentenza nei confronti degli appellanti; infatti “In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti” (Cass. S.U. n° 6278/2019); sicché alla data del deposito della comparsa contenente l'appello avverso la decisione di rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., avvenuto il ###), il termine breve per l'impugnazione era ampiamente decorso.
Va dunque, esaminato l'altro motivo, questo da qualificarsi come appello incidentale, con il quale la ### contesta la statuizione relativa alla liquidazione delle spese nel giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G., poste a carico dei soccombenti, siccome operata facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dai d.m. n. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
Assume che il valore della controversia era ben determinabile all'esito dell'istruttoria, tenuto conto della documentazione prodotta in atti e della espletata CTU (che ha quantificato in 3,7 MLN/€ l'attivo distratto con gli atti revocati ed in 1,3 MLN/€ il netto patrimoniale distratto con gli atti revocati) e che, pertanto, il ### erroneamente applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, abbia liquidato un compenso inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione corretto.
Il motivo è infondato.
Nei giudizi di revocatoria il valore della causa non si determina con riferimento al valore dei cespiti sottratti alla garanzia dei creditori.
Infatti il D.M. n. 155 del 2014, art. 5, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/22, stabilisce, con specifico riferimento ai giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente deve aversi riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
E ciò, peraltro, in conformità con l'univoco orientamento della Suprema Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., n. 3697/2020; Cass. 10089/2014; Cass., n. 18348/2004).
Nella specie, tuttavia, in mancanza di una specifica indicazione da parte dell'appellante incidentale del complessivo ammontare dei crediti a tutela dei quali è stata esperita l'azione, correttamente il giudice di primo grado ha considerato la causa di valore indeterminabile; ciò in conformità al disposto di cui al comma 5 del menzionato articolo secondo cui “### il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono l'appello proposto dal ### avverso la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c. (n. 5013/2017 R.G.) va dichiarato inammissibile perché tardivo e gli appelli, principale e incidentale, vanno rigettati con la conferma della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte, ###, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. dichiara inammissibile l'appello proposto dal ### avverso la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c. (n. 5013/2017 R.G.); 2. rigetta l'appello principale e incidentale e conferma la sentenza impugnata; 3. compensa tra le parti le spese di lite; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti, principali e incidentale, siano tenuti al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quanto stabilito per l'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002. ### nella ### di consiglio del 23 settembre 2025 ### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa
causa n. 1032/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Forno Maria Elena, Giuliano Giuliana