blog dirittopratico

3.660.293
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
5

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 622/2025 del 19-11-2025

... 6 a 8 Sul punto occorre rammentare che in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. ### civile sez. I, 30/06/2020, n.13169: nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita). 2.3.2) In secondo luogo, la circostanza che la cedente si fosse contrattualmente obbligata anche “a liberare il bene in parola” dall'ipoteca (cfr. allegato 6 a pag. 4 nel fascicolo di parte attrice) senza prevedere alcuna sanzione (ad esempio, attraverso la (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 1 a 8 N. 87/2025 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 R.G. dell'anno 2025 tra: ### “### S.R.L. (C.F.  ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ### e ### S.R.L. (C.F. ###) rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ### avente ad oggetto: ### revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..  ###'udienza del 12 novembre 2025: per la curatela attrice, l'avv. ### discute la causa riportandosi alle note conclusive ritualmente depositate; per la convenuta, l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e alle successive note conclusive, insistendo per il rigetto della domanda attorea, rilevando “che non vi è alcuna prova ex art. 2697 dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza del terzo in ordine alla circostanza che
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 2 a 8 l'atto dispositivo potesse in concreto nuocere alle ragioni del singolo creditore essendo la generica menzione di singola ipoteca ben lontana dai richiesti indizi gravi, precisi e concordanti, rimasti indimostrati”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti.  1.1) Con atto di citazione depositato in data ### la ### della ### s.r.l ha convenuto in giudizio la ### s.r.l. per sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., della scrittura privata del 3/8/2020 con firme autenticate da ### in ### n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a ### il ### al n. 19247 Serie ###, iscritta presso il registro delle imprese l'11/8/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di ### il ### ai nn. 13465/8667, con la quale ### s.r.l. ha ceduto a ### s.r.l. il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in ### loc. 
Fulgatore, SS 113 Km.361+245, ### A sostegno della propria pretesa, l'odierna attrice ha dedotto che: - con sentenza depositata in data ### il Tribunale di Marsala dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta “### s.r.l.” (n.1/2023 Reg. L.G.), p.  iva ###, già esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili, di prodotti petroliferi e di prodotti gassosi, con relativo deposito (all. 03); - in detta procedura liquidatoria risulta - ad oggi - accertato un passivo pari a complessivi € 3.997.575,19, di cui € 2.674.446,44 in privilegio ed €.1.323.128,75 in chirografo, a fronte di un attivo realizzato per complessivi € 353.939,16 (all. 05); - il ramo d'azienda per cui è causa, in particolare, era costituito dalla piena proprietà dei seguenti cespiti: N.2 distributori a doppia erogazione di benzina, collegati a tre serbatoi di mc.10 cadauno; N.2 distributori a doppia erogazione di gasolio, collegati a due serbatoi di mc.10 cadauno; N.1 distributore a doppia erogazione di ### collegato a un serbatoio di mc.30; N.1 serbatoio per oli esausti da mc.1; apparecchiature self-service pre-pay dei prodotti esitati; pensilina in acciaio e tettoia in legno in struttura precaria; oltre le relative concessioni amministrative d'esercizio, nelle quali la cessionaria acquisiva il diritto di subentro ad ogni effetto di legge; il corrispettivo della cessione veniva convenuto in complessivi €.100.000,00, interamente corrisposti;
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 3 a 8 - che “nessun dubbio può sussistere sulla revocabilità ex artt. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c. del già citato atto dispositivo mediante il quale ### s.r.l., spogliandosi di un rilevante ramo d'azienda pochi mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha scientemente arrecato un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, rendendone più difficoltosa la soddisfazione come acclarato dalle risultanze emerse nel corso della procedura concorsuale. 
Consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, peraltro, sussistente anche in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda, per quanto sarà appresso precisato. Sulla scorta dei superiori elementi, il ### ha autorizzato la curatela ad avviare la presente azione revocatoria”.  ### attrice ha, pertanto, chiesto al Tribunale: “ritenere e dichiarare inefficace, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudi-ziale “### s.r.l.” (p. iva ###), in persona dei cu-ratori pro tempore, e quindi revocare, la scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da ### in ### n.1389 rep. / n.1001 racc., registrata a ### il ### al n.19247 Serie ###, iscritta presso il registro delle imprese il ###, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di ###ni il ### ai nn. 13465/8667, con la quale ### s.r.l. in bonis ha ceduto a ### s.r.l. il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in ### loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, ### dichiarare la sentenza soggetta a trascrizione e/o annotazione da parte del competente ### dei ### e del Registro delle ### con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.  1.2) Costituitasi tardivamente in data ###, la ### S.r.l. ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto, in particolare evidenziando la mancata prova dell'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie ex art. 2901 c.c..  1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del 12/11/25.  2) Fondatezza della domanda.  2.1) ### revocatoria esercitata dal curatore ex art. 165 C.C.I.I. (già art. 66 l. fall.) ha natura concorsuale ma resta disciplinata, quanto ai presupposti sostanziali, dall'art. 2901 c.c., che richiede la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore e al terzo avente causa.
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 4 a 8 2.2) Per ciò che attiene all'elemento oggettivo è noto che il curatore agente in revocatoria sia chiamato a documentare, anche attraverso presunzioni, il pregiudizio arrecato alle ragioni del ceto creditorio (eventus damni) allegando: ### la sussistenza e la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi allo stato passivo; ### la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e ### lo svantaggioso mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto del compimento dell'atto assoggettato a revocatoria. Il pregiudizio potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta più difficoltosa l'esazione del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. 02 marzo 2021 n.5658; Cass. Civ. sez. I, 27/02/2024, n.5113; più di recente: Cass. Civ. sez. I, 29/04/2025, n.11296).  2.2.1) Ebbene, l'atto dispositivo con cui ### s.r.l. ha ceduto un ramo d'azienda a ### s.r.l. ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto, dalla documentazione prodotta in atti emerge che: - già alla data di stipula dell'atto (3/8/2020) la cedente presentava una notevole esposizione debitoria come emergente, ad esempio, dall'insinuazione al passivo (n. 36) di ### delle ### per oltre € 100.000,00 in relazione a “imposta sul valore aggiunto, rit.fonte retribuzioni, ### capitale, ### saldo, addiz.region. all'imposta sul reddito persone fisiche, costo notifica atti, correlate sanzioni ed interessi, per gli anni 2017 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2021” (cfr. all. 9 della curatela attrice) e dall'insinuazione al passivo (n. 23) di ### del ### per € 386.603,09, in forza “del decreto ingiuntivo n. 563/2016 R.G.  emesso dal Tribunale di Marsala in data ###, opposto con atto notificato in data ### e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal G.I. Dott. ### in data ### nell'ambito del giudizio di opposizione, iscritto al n. 2677/2016 R.G. 
Tribunale di Marsala”; - l'attivo complessivo realizzato al 15/5/2025 (€.989.080,36) è risultato largamente insufficiente a fronteggiare le passività accertate (€ 3.997.575,19) (cfr. all. 02 dep. 10/06/2025 fascicolo curatela); - la cessione del ramo d'azienda ha comportato la fuoriuscita dal patrimonio della società di beni facilmente aggredibili dai creditori, sostituiti da denaro per la quasi totalità non rinvenuto in sede concorsuale, giacché al momento dell'apertura della procedura concorsuale, i curatori
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 5 a 8 hanno rinvenuto valori di cassa e giacenze bancarie irrisorie, pari a circa € 5.000,00 (cfr. all. 5 fascicolo curatela). 
È dunque integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni, consistente nel rendere più difficoltosa l'esazione dei crediti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5658).  2.2.2) Ai sensi dell'art. 2901 c.c., circa l'elemento soggettivo per l'impugnazione degli atti onerosi compiuti dopo il sorgere del credito - come nella specie - l'assoggettamento a revocatoria è subordinato alla prova della scientia damni in capo al debitore ed all'accipiens, ossia alla prova della consapevolezza dei contraenti in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori del cedente, attraverso l'alterazione della garanzia patrimoniale di quest'ultimo, rendendo più difficoltosa l'esazione dei crediti. 
Sul punto, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, per gli atti di disposizione compiuti successivamente al sorgere del credito è sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000; più di recente, v. 
Cass. Civ. sez. III, 13/04/2025, n.9649), del pregiudizio che, mediante l'atto dispositivo, sia arrecato o arrecabile alle ragioni di uno o più creditori. La prova di tale requisito può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999). 
Ed inoltre, qualora l'azione sia promossa dal curatore, la prova del requisito dell'anteriorità del credito tutelato dalla revocatoria ben può essere assolta - come già sopra esposto - con l'allegazione dell'anteriorità all'atto revocando dei crediti ammessi - o di alcuni dei crediti ammessi - al passivo (cfr. Cass. Civ. 18847/2012; più di recente, v. Cass. Civ. sez. I, 29/04/2025, n.11296; Cass. Civ. sez. I, 06/11/2025, n.29435).  2.3) Orbene, nel caso di specie, la consapevolezza del pregiudizio in capo alla ### s.r.l. risulta corroborata da tre indizi gravi precisi e concordanti.  2.3.1) Innanzitutto, è pacifico (e non contestato) che nell'atto di cessione fosse menzionata l'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (pure attestata, come visto sopra, in sede di verifica dello stato passivo, con riguardo alla domanda di insinuazione n. 23 della ### s.p.a.), iscritta a ### il 20 luglio 2017 (### Gen. n.13747/ Reg. Part. n.1200), a favore della ### del ### S.p.A. di importo pari ad € 380.000,00 (cfr. art. 3 dell'atto di cessione).
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 6 a 8 Sul punto occorre rammentare che in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. ### civile sez. I, 30/06/2020, n.13169: nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita).  2.3.2) In secondo luogo, la circostanza che la cedente si fosse contrattualmente obbligata anche “a liberare il bene in parola” dall'ipoteca (cfr. allegato 6 a pag. 4 nel fascicolo di parte attrice) senza prevedere alcuna sanzione (ad esempio, attraverso la previsione di una penale ovvero di una clausola risolutiva espressa) a ben vedere non fa che rafforzare ulteriormente l'assunto della piena consapevolezza, da parte dell'accipiens, della preesistenza del debito ipotecario gravante in capo alla cedente e dell'ovvio pregiudizio che la dismissione del ramo aziendale avrebbe comportato alle ragioni dei creditori.  2.3.3) A ciò si aggiunge la prova dei rapporti commerciali pluriennali tra le parti emergente dalla verifica dello stato passivo da cui, in particolare (istanza di ammissione n. 6) emerge che ### s.r.l. vantava crediti significativi verso ### s.r.l. già al momento della stipula ed era pertanto consapevole dell'incapacità di quest'ultima di adempiere alle proprie obbligazioni.  ### s.r.l. risulta, infatti, ammessa al passivo per l'importo di € 76.686,34 in chirografo per fornitura; € 36.232,75 in chirografo per ### € 107.603,33 in privilegio per accise; € 125,00 in prededuzione (cfr. ### N°6 - all. 07 fascicolo curatela); il credito della ### s.r.l. si fonda su varie fatture impagate, emesse nei confronti di ### s.r.l.  sino al dicembre 2020 per fornitura di carburante (fatture nn. 3085/11, 3086/11, 3126/11, 3195/11, 3226/11, 3227/11, 3228/11, 3312/11, 3325/11, 3471/11, 3472/11, 3513/11, 3664/11, 3749/11, 3750/11, 3824/11, 3883/11, 4013/11, 4014/11, 4121/11, 4253/11, 4364/11, 4365/11, 4410/11, 4497/11, 4531/11, 4614/11, 4615/11, 4740/11, 4741/11, 4855/11, 4912/11, 5214/11,
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 7 a 8 5628/11, 5867/11, 6268/11, 6270/11, 6578/11 relative al periodo intercorrente tra il mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2020, cfr. pag. 6 allegato 7 nel fascicolo della curatela).  2.4) Sussiste dunque, anche in capo all'accipiens, la scientia damni, intesa come consapevolezza, anche solo generica, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2004, n. 20813; più di recente, v. Cass. Civ. sez. III, 12/03/2024, n.6583) con conseguente totale accoglimento della domanda proposta dalla ### 3) Ne consegue la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 3 agosto 2020. 
Come richiesto da parte attrice, deve essere disposta l'annotazione della presente sentenza presso i ### Non può, invece, darsi seguito alla richiesta di annotazione presso il registro delle imprese, non rientrando la sentenza che dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del ramo d'azienda nell'elenco (tassativo ex art. 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581) degli atti che devono essere iscritti nel registro.  4) Spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (scaglione “indeterminabile complessità media”, così come indicato da parte attrice nella propria “nota spese”), con l'opportuna modulazione resa necessaria dalla sostanziale assenza dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ### della liquidazione giudiziale di ### s.r.l. contro ### s.r.l., così provvede: 1) dichiara l'inefficacia, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale “### s.r.l.” (p. iva ###), in persona dei curatori pro tempore, della scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da ### in ### n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a ### il ### al n.19247 Serie ###, iscritta presso il registro delle imprese il ###, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di ### il ### ai nn. 13465/8667, con la quale
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 8 a 8 ### s.r.l. in bonis ha ceduto a ### s.r.l. il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in ### loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, ### 2) dispone che il competente ### dei ### provveda ad annotare la presente sentenza; 3) condanna la società convenuta ### s.r.l. a rifondere la ### attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### Così deciso in ### in data ###.

causa n. 87/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo

M
4

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 809/2025 del 29-09-2025

... avente r.g. n. 1877/2013: ###) accoglie l'azione revocatoria proposta dal ### s.r.l. (già ### s.r.l., fall. n. 18/2012 del 05.07.2012); ###) dichiara l'inefficacia ex art. 66 l.f. ed art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), dell'atto sottoscritto il ###, avente ad oggetto il conferimento alla ### s.r.l. del “ramo d'azienda relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti per ingegneria, da cantiere e di altra strumentazione commercializzata con i marchi “GEOMAX” e “LEICA”, ramo di azienda comprendente anche la seguente consistenza immobiliare: complesso immobiliare costituito dal fabbricato sito in ### alla via ### n. 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part. 273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato); ###) condanna la ### s.r.l. alla (leggi tutto)...

testo integrale

anc REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di ### riunita in ### di Consiglio nelle persone di: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1032/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1655/23 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ### TRA ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e ### in proprio e quale avente causa di ### tutti rapp.ti e difesi dall'avv.  ### - ### - E ### s.r.l., in persona del ### p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### - ### - appellante incidentale - Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni ### del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio. 
Con la sentenza n. 1655/23 il Tribunale di ###, ha così statuito: “A) con riferimento al giudizio avente r.g. n. 1877/2013: ###) accoglie l'azione revocatoria proposta dal ### s.r.l. (già ### s.r.l., fall. n. 18/2012 del 05.07.2012); ###) dichiara l'inefficacia ex art. 66 l.f. ed art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), dell'atto sottoscritto il ###, avente ad oggetto il conferimento alla ### s.r.l. del “ramo d'azienda relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti per ingegneria, da cantiere e di altra strumentazione commercializzata con i marchi “GEOMAX” e “LEICA”, ramo di azienda comprendente anche la seguente consistenza immobiliare: complesso immobiliare costituito dal fabbricato sito in ### alla via ### n. 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. C/1 R.C.  3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part.  273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato); ###) condanna la ### s.r.l. alla restituzione del suindicato ramo di azienda in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) dichiara l'inefficacia ex art. 66 l.l. ed art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), dell'atto di scissione parziale rogato il ###, per effetto della quale la ### s.r.l. ha trasferito alla ### s.r.l. (oggi ### s.r.l.) il ramo di azienda composto - tra le altre cose - dal 99% della partecipazione societaria nella ### s.r.l., quest'ultima proprietaria del seguente immobile: fabbricato sito in ### alla via ### 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. 
C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, 20 comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part. 273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato); ###) condanna la ### s.r.l. alla restituzione del suindicato ramo di azienda in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) condanna ### e ### alla restituzione, in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012) delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.; ###) condanna ### s.r.l., ### s.r.l., ### e ### al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012), che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi ed euro 458,00 per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese di ctu ove la curatela abbia già provveduto al pagamento anticipato delle stesse; B) con riferimento al giudizio avente r.g. n. 5013/2017: ###) rigetta la domanda del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012); ###) compensa integralmente le spese di lite.” In relazione al giudizio iscritto al n. 1877/13 R.G., il Tribunale ha preliminarmente escluso che la domanda di revoca della scissione parziale ex art. 64 l.f. formulata con la memoria ex art. 183 n. 1 potesse integrare una nuova domanda, come eccepito dai convenuti, ritenendola, invece, una mera precisazione della domanda originaria, siccome relativa alla medesima vicenda processuale dedotta in giudizio. 
Nel merito, alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali tracciate e tenuto conto delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, ha revocato l'atto del 30.12.09 con il quale la fallita ### s.r.l.  (allora ### s.r.l.) ha costituito la società ### s.r.l. (partecipata al 99% dalla ### s.r.l. ed all'1% da ###, assegnandole un capitale di euro 100.000,00 e trasferendole il ramo d'azienda “relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti per ingegneria, da cantiere e di altra strumentazione commercializzata con i marchi “GEOMAX” e “LEICA”, comprensivo del complesso immobiliare costituito dal fabbricato sito in ### alla via ### n. 98 (ex n. 24), dell'estensione di mq 459 coperti (di cui mq 365 posti al piano terra e mq 94 posti al piano interrato) e di mq 150 di area scoperta, identificata in ### di ### al foglio 10, part. 273, sub 4, cat. C/1 R.C. 3.073,48 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano terra, comprensiva dell'area scoperta pertinenziale), nonché al folio 10, part.  273, sub 31, cat. C/6, R.C. 121,37 (relativamente alla porzione di fabbricato posta al piano interrato). 
Escluso che tale atto potesse qualificarsi come atto a titolo gratuito -atteso che, come riscontrato dal ### a fronte di tale conferimento del ramo di azienda della ### s.r.l. a quest'ultima era stata assegnata una quota di partecipazione al capitale sociale della ### s.r.l. del 99% oltre alla riserva di sovrapprezzo di euro 755.394,00 - il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, accertato la sussistenza dell'eventus damni, ravvisato nella mancata soddisfazione di ingenti debiti della fallita ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) sorti prima dell'atto di conferimento nei confronti di ### sud, ### delle #### s.p.a., ###, ### s.p.a. e di taluni lavoratori. 
Quanto alla scientia damni, integrata dalla mera conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il Tribunale ha ritenuto che la società in bonis non potesse non essere a conoscenza della propria rilevante esposizione debitoria all'epoca dell'atto di conferimento, tenuto conto della notifica, nel marzo del 2008, di una cartella di pagamento per euro 409.343,80 e della consistente esposizione debitoria risultante dalla situazione contabile al 30.11.09 e del bilancio al 21.12.2009, riportante debiti per oltre 5.600.000,00.
Il Tribunale, infine, ha desunto la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori della conferente nella circostanza che l'intera operazione negoziale conclusa dalla ### s.r.l.  (allora ### s.r.l.) in favore della ### s.r.l. era stata posta in essere da soggetti partecipanti in entrambe le società: la ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) era, infatti partecipata al 99% da ### ed all'1% da ### mentre la ### s.r.l., il cui amministratore unico era ### era partecipata al 99% dalla ### s.r.l. (allora ### s.r.l.) ed al'1% da ### a tanto si aggiunga che subito dopo il conferimento d'azienda, comprensivo dell'immobile, quest'ultimo era stato concesso in locazione alla conferente, che aveva così continuato ad utilizzarlo.  ### s.r.l. è stata, quindi, condannata alla restituzione del citato ramo d'azienda in favore del ### s.r.l. 
Il Tribunale ha parimenti ritenuto revocabile l'atto di scissione parziale de 15.3.11, per effetto del quale, come osservato dal ### se, da un lato, l'immobile posto a garanzia dei crediti (anche privilegiati) della scissa ### s.r.l. è stato sottratto ai creditori di quest'ultima e trasferito alle newco ### s.r.l. (oggi ### s.r.l.) a garanzia di crediti chirografari, dall'altro, sono state lasciati alla fallita i debiti verso banche, erario ed enti previdenziali, così consentendo alla newco ### s.r.l. di proseguire l'attività fino a quel momento esercitata dalla scissa ### s.r.l. 
Quanto, invece, al presupposto soggettivo, il primo Giudice ha ritenuto accertata la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori di quest'ultima, ribadendo quanto rilevato in ordine alla avvenuta esecuzione dell'intera operazione da parte di soggetti aventi ruoli apicali in entrambe le società. 
Per effetto della dichiarazione di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. la ### s.r.l. è stata, dunque, condannata alla restituzione dell'azienda in favore del fallimento ### s.r.l. e ### e ### alla restituzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.
In relazione al giudizio iscritto al n. 5013/17 R.G., il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di carenza della procura alle liti e di improcedibilità dell'azione, sollevate dalla società convenuta ### s.r.l., ha, invece, rigettato la domanda della ### sulla base del rilievo per cui l'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di scissione impedisce di esperire il rimedio “endosocietario” previsto dall'art. 2506 quater c.c., il cui presupposto è proprio l'esistenza di un atto di scissione valido ed efficace. 
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato il ###, le società ### s.r.l. e ### s.r.l. nonchè ### in proprio e quale avente causa di ### hanno proposto appello, affidato a sei motivi, così concludendo: “### 2. dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e, in accoglimento integrale di tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettando tutte le difese, istanze ed eccezioni ex adverso articolate, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riformare la sentenza #### 1655/2023 pubblicata il ### all'esito del procedimento civile R.G.  1877/2013, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui di seguito si riportano: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità delle domande tutte formulate dal ### S.r.l. e comunque rigettare, in ogni caso, le domande tutte formulate dal ### S.r.l. poiché infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, con l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali, nonché ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presso la competente ### dei ### di ### con esonero di qualsivoglia responsabilità del ### 2) Condannare il ### attesa la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, nessun eccettuato, nella misura che sarà determinata e ritenuta di giustizia in via equitativa dall'adito ### 3) Condannare in ogni caso il ### al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché dei giudizi ante causam, oltre spese generali del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e ### con attribuzione al sottoscritto difensore quale anticipatario.  ###: 3. con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre anche in ragione delle difese di controparte;”. 
Si è costituito il ### s.r.l. che, nel resistere al gravame, ha proposto appello incidentale, affidato a due motivi, così concludendo: “### II) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello principale e confermare in parte qua la sentenza n. 1655/2023 del ### di ### ex adverso gravata; III) in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale proposto, ed in riforma del capo con esso impugnato della sentenza n. 1655/2023 del ### di ### condannare l'appellante principale #### S.R.L., ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., al pagamento della somma di €. 453.095,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dal 15.03.2011; IV) in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale proposto, ed in riforma del capo con esso impugnato della sentenza n. 1655/2023 del ### di ### condannare gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite relative al primo grado del giudizio in misura non inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da 2 MLN/€ a 4 MLN/€ (tenendo conto dell'attivo distratto con gli atti revocati, come risultante dalla CTU in 3,7 MLN/€) e quindi in non meno di €. 28.668, come dettagliato in narrativa; ovvero, in subordine, in misura non inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da 1 MLN/€ a 2 MLN/€ (tenendo conto dell'netto patrimoniale distratto con gli atti revocati, come risultante dalla CTU in 1,3###€) e quindi in non meno di €. 28.668, come innanzi dettagliato l'appellante principale ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., al pagamento della somma di €. 453.095,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dal 15.03.2011; in ogni caso, oltre esborsi, spese generali, accessori di legge e spese di ### come già statuito dalla sentenza impugnata. 
V) condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.” Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 24.4.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali contestano il rigetto dell'eccezione di mutatio libelli, assumendo che la richiesta di revocatoria della scissione societaria del 15.3.11 anche ex art. 64 l.f. fosse una domanda diversa rispetto a quella formulata in citazione, con la sua conseguente inammissibilità. 
Nel merito eccepiscono, in ogni caso, la infondatezza di tale domanda, non potendosi qualificare detta scissione come atto a titolo gratuito, atteso che gli elementi contabili e patrimoniali assegnati alla newco risultavano composti da attivo per € 1.815.116,00 e passivo per € 1.541.700,00. 
Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto, per come formulato, si risolve in una critica priva di specificità; infatti gli appellanti neanche argomentano, a supporto della doglianza, in quali termini la qualificazione di detto atto come “oneroso” possa incidere sulla decisione di accoglimento della domanda, tanto più che il giudice di primo grado, nell'argomentare sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di detta domanda (proposta dalla curatela nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto co.,c.p.c.), ha specificato che “la precisazione che segue non sia rilevante ai fini della decisione” (v. sent. pag. 10). 
Del resto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di primo grado ha specificamente motivato sulla consapevolezza del pregiudizio da parte della beneficiaria (tanto che gli appellanti, con altro motivo, ne eccepiscono l'insussistenza), stato soggettivo del tutto irrilevante in tema di revocatoria di atti a titolo gratuito. 
Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 
Con il secondo motivo, gli appellanti principali lamentano la insussistenza dei presupposti per la revocatoria del conferimento del ramo di azienda da parte della ### s.r.l. (poi denominata ### s.r.l.) in favore della ### s.r.l. contestualmente fondata dalla prima e dal socio di maggioranza nonché amministratore, ### In particolare negano, innanzitutto, che dalla suddetta operazione sia derivato un pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni) evidenziando che il conferimento era stato effettuato sulla base di una perizia giurata di stima da cui emergevano attività per € 1.892.593,00 e passività per € 1.038.201,00, importo che la ### s.r.l. si era, dunque, accollata, così liberando la ### s.r.l. 
Gli appellanti principali aggiungono, inoltre, che, seppur le attività risultassero prevalenti rispetto alle passività, la ### s.r.l. aveva sottoscritto il 99% del capitale sociale della ### s.r.l. (avente valore nominale di € 99.000,00 ma valore reale di € 856.616,00), sicché all'operazione doveva attribuirsi un valore sostanzialmente neutro. 
La buona fede delle parti sarebbe poi dimostrata, secondo gli appellanti principali, dalla circostanza che la ### s.r.l. non aveva proceduto né alla distribuzione della riserva di sovrapprezzo iscritta in bilancio né alla alienazione del complesso immobiliare conferito. 
Quanto alla mancata soddisfazione degli ingenti debiti anteriori al 31.12.2009, gli appellanti principali evidenziano: 1. che la Cartella di ### n. ###230885000, oggetto di istanza di rateazione, era stata regolarmente pagata fino al 30.4.11, per poi essere oggetto di un nuovo provvedimento di concessione di rateazione “in proroga”, impugnato per un errore di calcolo, ma comunque concesso per un importo inferiore a quello indicato dalla ### 2. che l'Avviso di ### n. ###/2012 non rappresenta un debito definitivo, ma solo potenziale - che per tale ragione non avrebbe dovuto essere ammesso al passivo - attesa la presentazione, da parte di ### di una istanza di accertamento con adesione; 3. che le posizioni “#### lavoratori subordinati e contenzioso tributario” erano contestate ed oggetto di contenzioso; 4. che il debito esistente nei confronti della ### di € 99.468,10 era garantito da titoli per l'importo complessivo di € 100.000,00, con la conseguente possibilità, per la ### di consentire alla banca creditrice l'escussione dei titoli, così riducendo le passività, ovvero di escutere essa stessa i titoli ed ammettere la banca per l'intero credito. 
Il motivo è infondato e va rigettato. 
Va rammentato che, in tema di azione revocatoria ordinaria proposta a norma degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'eventus damni, quale presupposto oggettivo dell'azione richiede che il curatore dimostri la consistenza dei crediti sorti dopo l'atto impugnato ed ammessi al passivo del fallimento, la sussistenza al momento dell'atto di una situazione patrimoniale della società debitrice idonea a compromettere la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia costituita dal patrimonio della società. 
Nel quadro di tale costante indirizzo anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria e tale deve ritenersi la sostituzione di un complesso aziendale, peraltro comprensivo di immobili, con partecipazioni societarie, come avvenuto nella specie con l'atto di conferimento del ramo di azienda impugnato; è noto che queste sono soggette a maggiori mutamenti di valore in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, rispetto a quello dei beni conferiti (sul tema, da ultimo, con ampia trattazione, Cass. 20232/2023; in precedenza Cass. n. 10359/1996; Cass. n. 2817/1995). È evidentemente diverso il valore di una quota di partecipazione societaria, collegato intrinsecamente al patrimonio netto della società e al suo andamento economico-finanziario, dal valore oggettivo di un ramo di azienda, costituito nella specie da beni mobili e da un immobile di consistente valore, oltretutto molto più facilmente suscettibili di liquidazione e collocazione sul mercato.  ### di conferimento impugnato risulta avere in concreto pregiudicato le ragioni creditorie esistenti nei confronti della ### s.r.l. in quanto ha comportato la sostituzione di cespiti patrimoniali determinati e aggredibili in via esecutiva (del valore complessivo di euro 1892.596, attribuito dalla perizia giurata allegata all'atto costitutivo della ### s.r.l.) on un cespite, la quota di partecipazione al capitale della conferitaria ### s.r.l. del valore nominale di euro 99.000,00, ontologicamente di qualità deteriore ai fini della liquidazione esecutiva in quanto esposto al rischio di impresa proprio della partecipazione al capitale di società commerciale. 
La sorte della partecipazione nella ### S.r.l. che, a seguito di scissione parziale della ### s.r.l., veniva conferita appena un anno dopo nella new co ### s.r.l., del resto, comprova tale assunto. 
Del tutto fuori luogo ai fini che qui rilevano è l'assunto degli appellanti secondo cui l'atto impugnato sarebbe atto sostanzialmente neutro perché, seppur le attività risultassero prevalenti rispetto alle passività, il valore reale della quota sottoscritta dalla ### s.r.l. fosse pari ad euro 856.616,00 stante la variabilità del patrimonio netto sulla base del quale va calcolato il valore reale di una quota. 
A nulla rileva, invece, il rilievo degli appellanti secondo cui a fronte del trasferimento del ramo di azienda, conferito alla società ### s.r.l., quest'ultima si sarebbe assunta una debitoria di euro 1.038,201,00. 
Al di là del fatto che questa costituiva solo una parte di quella totale all'epoca gravante sulla conferente che rimaneva gravata di debiti in gran parte di natura erariale, è dirimente osservare che in ipotesi di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda (cui va equiparato in conferimento in società) la sorte delle attività cedute è disciplinata dall'art. 2560 c.c. il quale in modo univoco e senza alcuna possibilità di fraintendimento recita che "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito." La responsabilità solidale, in tutto o in parte, della società conferitaria per i debiti della conferente non esclude la sussistenza dell'eventus damni; invero l'art. 2901 c.c. richiede che l'atto dispositivo, qual è il conferimento di un ramo di azienda, si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, tuttavia non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass. ###/2019; Cass. n. 6486/2011; Cass. n. 12770/2007; Cass. 11251/1990). 
In altri termini non elimina il pregiudizio negativo ingenerato dall'uscita del cespite dal patrimonio del debitore e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del credito l'eventuale responsabilità solidale, in tutto o in parte della società conferitaria. 
Né valgono ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice le contestazioni di alcuni debiti; in ordine ad esse il ### si è già pronunciato con motivazione non oggetto di specifica critica. 
Rimane comunque dimostrata la consistente debitoria rimasta insoddisfatta alla data del fallimento in capo alla ### s.r.l. (già ### s.r.l.) dall'avvenuta ammissione al passivo del ### appellato dei crediti esistenti alla data dell'atto impugnato, come già rilevato dal primo giudice, con argomentazioni affatto scalfite dalle doglianze proposte dagli appellanti. 
Quanto alla contestazione dell'elemento soggettivo, giova rammentare che su detto piano, ai sensi dell'art. 2901 c.c., "quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo (scientia damni), non essendo necessaria la collusione tra gli stessi (consilium fraudis), né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione; la prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni" (cfr. ex multis, Cass., n. 23666/2015), "fondate sulla qualità delle parti del negozio e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore" (cfr.  n. 6795/2014; conf. Cass. n. 25016/2008) o "valutando unitariamente tutte le attività negoziali poste in essere dalle parti e tendenti tutte alla sottrazione della garanzia patrimoniale dei creditori" (cfr. Cass. 1904/2000). 
Corretta è, dunque, la logica derivazione della scientia damni dalla sostanziale sovrapponibilità della compagine della società conferente con quella della beneficiaria nonché della pacifica circostanza dell'avvenuta concessione in locazione dell'immobile alla ### s.r.l., immediatamente dopo il conferimento del ramo di azienda, e della continuità del suo utilizzo da parte della di quest'ultima per l'esercizio della sua attività. 
Nel caso di specie la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, da parte sia del debitore che del terzo contraente, è insita nella qualità stessa delle parti dell'atto pregiudizievole impugnato, ossia nel fatto che la società conferente (all'epoca denominata ### s.r.l.), il cui socio di maggioranza era ### unitamente a quest'ultimo, fondava la conferitaria ### s.r.l., il cui amministratore unico veniva nominato nella persona di ### socio anche della ### s.r.l. 
Il terzo ed il quarto motivo vanno congiuntamente esaminati perché all'evidenza fra loro connessi. 
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti principali deducono la inammissibilità della revocatoria della scissione societaria.
Oltre a sostenere che siffatta operazione debba ritenersi priva del carattere dispositivo richiesto dalla relativa disciplina, assumono che l'unica azione concessa dal legislatore ai creditori della società scissa è l'opposizione all'operazione ai sensi dell'art. 2503 c.c., cui si affiancano i rimedi successivi previsti dall'art. 2506 quater c.c. (responsabilità solidale della beneficiaria nei confronti dei creditori della scissa nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnatole mediante l'operazione e azione risarcitoria a favore dei soci o dei terzi). 
Il rimedio revocatorio sarebbe, pertanto, incompatibile con tali strumenti “speciali” di garanzia espressamente previsti in materia di scissione societaria. 
Con particolare riferimento ai debiti erariali, invece, specifica tutela viene ravvisata nella responsabilità del conferitario, solidalmente con il conferente, salvo il beneficio di escussione, entro i limiti del valore del ramo di azienda conferito, per il pagamento di imposte e sanzioni dell'ultimo triennio (art. 14, comma 1, d. lgs. 472/1997). 
Diversamente opinando, secondo gli appellanti principali, si finirebbe col penalizzare irreversibilmente la beneficiaria, vanificando il senso dell'operazione con il concreto rischio, peraltro, di incostituzionalità degli gli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., in rapporto con l'art. 2506 quater c.c. e con le ulteriori norme in tema di scissione, per violazione degli artt. 3, 24, e 41 della Costituzione. 
Con il quarto motivo gli appellanti principali censurano la pronuncia impugnata laddove afferma la sussistenza dei presupposti per la revocatoria della scissione societaria. 
In particolare, assumono che la scientia damni ed il consilium fraudis non erano stati dimostrati dalla ### né potevano essere provati per presunzioni e che la consapevolezza del terzo era addirittura inconfigurabile, in quanto la società beneficiaria non preesisteva alla scissione. 
Deducono, inoltre, che l'operazione non aveva avuto intento fraudolento né effetto pregiudizievole, ma che aveva invece prodotto effetti favorevoli per la ### S.r.l. (poi ### S.r.l.), che nel 2011 si era “liberata” di ingenti debiti, pagati dalla ### S.r.l. 
Gli appellanti principali rimarcano, quindi, tanto la natura onerosa dell'operazione, effettuata in piena trasparenza, con l'accollo in capo alla ### s.r.l. di ingentissimi debiti, a fronte dell'attribuzione di minima parte dell'attivo patrimoniale, quanto la mancata sottrazione, da parte di quest'ultima, alla responsabilità ex art. 2506 quater c.c., non essendo stati effettuati atti dispositivi sulla partecipazione nella ### s.r.l. né atti dispositivi di questa dell'immobile di sua proprietà.  ### gli appellanti principali avrebbe, inoltre, errato il primo Giudice nell'affermare che l'immobile posto a garanzia dei crediti (anche privilegiati) della scissa ### s.r.l. era stato sottratto ai creditori di quest'ultima e trasferito alla newco ### s.r.l. a garanzia di crediti chirografari e con evidente lesione della par condicio creditorum, in quanto con la scissione non era stato operato alcun trasferimento dell'immobile, già di proprietà della ### s.r.l. ed, in ogni caso, gli elementi attivi assegnati in sede di scissione erano stati posti a garanzia di tutti i creditori della scissa nonché degli ulteriori creditori ad essa non assegnati, in virtù della responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater Relativamente ai debiti ante 30.12.09 assegnati alla ### s.r.l., gli appellanti principali evidenziano, poi, che alcune posizioni debitorie erano sensibilmente diminuite post scissione. 
Contestano, infine, la statuizione con la quale il Giudice di prime cure ha condannato ### e ### “alla restituzione, in favore del ### s.r.l. (fall. n. 18/2012) delle rispettive quote di partecipazione al capitale della ### s.r.l.”, trattandosi di statuizione che si spinge a determinare modifiche della struttura societaria della ### S.r.l. e che nulla ha a che vedere con le attribuzioni patrimoniali assegnate a tale società in occasione della scissione, né con la funzione dell'azione revocatoria. 
I motivi non possono trovare accoglimento.
Al di là del fatto che essi, in parte, si limitano a riproporre le originarie difese senza confutare specificamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione, è sufficiente ricordare che la scissione parziale - la quale si configura come un'operazione straordinaria, disciplinata dagli artt. 2506 s. c.c., come modificati dal D.Lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del patrimonio societario ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa - si traduce in una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio (ex multis Cass. Sez. U n. 23225/2016; Cass. n. ###/2018, Cass. n. 6967/2023). 
Quanto alla contestata ammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di scissione societaria, si osserva che l'art.  2504 quater c.c., che esclude la declaratoria di invalidità dell'atto di scissione una volta avvenuta l'iscrizione del registro delle imprese, risulta pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul piano della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato. 
In tema la giurisprudenza di legittimità, come già posto in evidenza dal primo giudice, è ferma sul principio, qui condiviso, per cui "conformemente a quanto statuito dalla Corte di ### (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta" (Cass. 12047/2021, 2754/2020, ###/2019); ciò vale anche per l'analoga azione del curatore ex art. 66 l.f., per cui è causa (Cass. n. 2153/2021).
Sulla base di tali considerazioni l'azione revocatoria deve ritenersi ammissibile anche ove diretta contro un atto di scissione (rectius: contro gli effetti patrimoniali scaturenti dall'atto di scissione), proprio perché, mediante tale azione, non si mira a ricostituire l'assetto societario preesistente all'atto di scissione, ma solo alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore inciso da tale operazione mediante la declaratoria di inefficacia dei trasferimenti patrimoniali scaturiti dalla stessa. 
Quanto all'ulteriore doglianza con la quale, nella sostanza, gli appellanti contestano la revocabilità dell'atto di scissione impugnato perché inidonea ad arrecare un pregiudizio ai creditori della scissa essendo la società beneficiaria solidalmente obbligata per i debiti erariali con la società scissa ai sensi dell'art. 14, comma 1, d. lgs. 472/1997, si osserva, innanzitutto, che la normativa invocata è riferibile alle cessioni di azienda (oltre a non essere applicabile ratione temporis perché entrata in vigore nell'anno 2015, v. Cass. n. ###/2019), atteso che alla scissione, anche parziale (v. Cass. n. 13059/2015 e n. 2222/2016) si applica l'art. 173 del TUIR e l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997; in ogni caso è dirimente osservare che il pregiudizio alle ragioni creditorie va accertato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore e non effettuando indagini sull'eventuale solvibilità dei condebitori solidali” (Cass. 6486/2011; 12770/2007; Cass. 11251/1990). 
Quanto ai paventati profili di incostituzionalità degli “artt. 66 l.f. e 2901 c.c., in rapporto con l'art. 2506 quater c.c. e con le ulteriori norme in tema di scissione” per violazione degli artt. 3, 24, e 41 della ### (v. atto di appello pagg.39,40, 41), essi appaiono infondati alla luce di quanto appena rilevato in merito alla possibilità per i creditori di agire con diverse forme per la tutela dei propri diritti nei confronti dei debitori nonché del dirimente rilievo secondo cui la declaratoria di inefficacia del trasferimento patrimoniale scaturente dalla scissione non incide sugli aspetti soggettivi e organizzativi delle società interessate. 
Nella specie, come accertato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado (le cui conclusioni contenenti anche le risposte alle osservazioni del ctp dei convenuti, condivise dal giudice di primo grado, non sono state oggetto di specifica critica da parte degli appellanti), non può negarsi che l'operazione di scissione della società poi fallita ha determinato un pregiudizio concreto alle ragioni dei creditori posto che: “…b) una consistente parte del patrimonio sociale, del valore contabile dichiarato in atti di €. 1.815.116, comprensiva della quota di partecipazione pari al 99% nella società ### srl (proprietaria dell'immobile) viene trasferita, senza corrispettivo alcuno, dalla vecchia ### srl (cioè, dalla società fallita, ora denominata ### srl) alla ### srl, le cui quote di partecipazione venivano assegnate per il 99% a ### e per 1% a ### (docc. 19‐21). 1.8. Il ###, a completamento del disegno, ### si disfaceva della partecipazione di controllo (99%) nella ### srl, ormai svuotata dell'attivo e destinata al fallimento, trasferendola alla ### srl (doc. 29)… la ### srl si è spogliata prima (il ###) in favore di ### srl dell'immobile acquistato nel 2001, trasformandolo nella partecipazione pari al 99% della ### srl; e poi, il ###, si è spogliata in favore dei suoi soci ### e ### e della ### attualmente denominata ### srl dell'azienda comprendente il 99% della società ### srl, alla quale la proprietà immobiliare era stata trasferita. 
Allo stato, risultano insoddisfatti i seguenti crediti della fallita ### srl, sorti prima del 30.12.2009 (data del conferimento immobiliare): ### spa per ruoli d'imposta anno 2004, cartella n. R ######, notificata il ###, per €.  409.343,80 (doc, 12); ### spa per ruoli d'imposta anno 2004, cartella n. R ######7200190000 notificata il ### per €. 150.212,90 (doc. 13); ### delle ### in base al verbale ###/2012 relativo all'anno d'imposta 2008, che ha accertato maggiori imposte evase per €. 268.015 (doc, 14); #### spa, ammesso al passivo per crediti risalenti al 2005, per €. 178.818,24 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc. 15/e); ### ammesso al passivo per crediti risalenti al 8/2009‐11/2009, per €. 158.532,08 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc, 15/h); ### spa, ammesso al passivo per crediti risalenti al 05/2009, per €. 99.468,10 oltre interessi (doc. 15/n); i lavoratori ######## ammessi al passivo per ragioni di credito in parte maturate prima del 30.12.2009 (doc. 15/d‐f‐g‐ H‐m). 
Risultano parimenti insoddisfatti i seguenti crediti della fallita ### srl, sorti tra il ### ed ii 15.03.2011 (data della scissione): ### srl, ammesso al passivo per crediti risalenti ai febbraio/maggio 2011, per €. 19.934,55 oltre interessi maturati alla data del fallimento (doc. 15/a); ### srl, ammesso al passivo per crediti risalenti al 02/2011, per €. 15.270,20 oltre interessi moratori maturati alla data del fallimento (doc. 15/b). 
A fronte di tali accertamenti, aventi riscontro documentale e fatti pacifici, si rivela destituito di pregio e di fondamento l'assunto degli appellanti secondo cui “l'operazione non aveva avuto intento fraudolento né effetto pregiudizievole, ma che aveva invece prodotto effetti favorevoli per la ### S.r.l. (poi ### S.r.l.), che nel 2011 si era “liberata” di ingenti debiti, pagati dalla ### S.r.l” e “che alcune posizioni debitorie erano sensibilmente diminuite post scissione”. 
Neanche la critica vertente sulla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo risulta fondata. 
Sul punto il ### ha così argomentato “… per quanto concerne la conoscenza del pregiudizio recato ai creditori della scissa ### s.r.l., è sufficiente osservare che la neocostituita ### s.r.l. era partecipata al 99% da ### (quest'ultimo anche amministratore unico) ed all'1% da ### sicché anche stavolta l'intera operazione negoziale veniva posta in essere da soggetti aventi ruoli apicali in entrambe le società. 
Ancora, le quote della newco ### erano detenute da ### e ### e non già dalla scissa ### s.r.l., da ciò essendo conseguita la sottrazione ai creditori della fallita della garanzia patrimoniale su tutto l'attivo trasferito”. 
Anche in questo caso corretta è la logica ricostruzione dell'elemento soggettivo operata dal primo giudice e che, in quanto non specificamente contestata in fatto in alcuna delle sue articolazioni, vale a depotenziare radicalmente la generica affermazione degli appellanti principali secondo cui la curatela “non ha provato l'elemento soggettivo” e che detto elemento “non può essere provato per presunzioni”, affermazione quest'ultima in contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata in tema di prova dell'elemento soggettivo nell'ambito dell'azione revocatoria. 
Inconcludente è poi l'affermazione secondo cui non sarebbe configurabile il consilium fraudis nella società beneficiaria, la ### s.r.l., perché non ancora esistente e priva di personalità giuridica. 
È noto che gli stati soggettivi di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze non possono essere riferiti alla persona giuridica come tale, poiché presuppongono atteggiamenti psichici ipotizzabili solo rispetto agli esseri umani. 
Appunto per questo si ritiene che, quando l'acquisto è riconducibile all'attività dei soggetti che costituiscono il necessario tramite dell'azione della persona giuridica (i c.d. organi), assumono rilevanza gli stati soggettivi di colui che ha posto in essere l'atto, giusta un principio che, enunciato espressamente dal legislatore in tema di rappresentanza (art.  1391 c.c.), va ritenuto applicabile anche in relazione all'attività delle persone giuridiche. 
Prima dell'iscrizione della costituenda società, la verifica in capo ad essa della scientia damni passa allora necessariamente per il tramite dell'atteggiamento psichico dei soci fondatori. 
Nella specie questi ultimi sono stati ### e ### ossia gli stessi componenti della società scissa poi fallita, la ### s.r.l.  (che contestualmente veniva denominata ### s.r.l.), i quali non potevano non conoscere la consistente debitoria, soprattutto di natura erariale, di cui continuava ad essere gravata in via esclusiva la scissa e alla quale alcuna quota di partecipazione veniva assegnata nella società di nuova costituzione; anzi, dalle complessive operazioni poste in essere, ossia quelle oggetto di impugnazione da parte della curatela, emerge, per le modalità e i tempi della loro esecuzione, un chiaro intento fraudolento volto allo “svuotamento” patrimoniale della società ### s.r.l.  (denominata in sede di scissione ### s.r.l.), che già alla data della prima operazione di conferimento del ramo aziendale (2009) aveva integralmente perso il capitale sociale, continuava ad essere gravata da consistente debitoria, era rimasta priva di beni aziendali e di altre risorse per farne fronte, tanto che solo un anno dopo l'avvenuta scissione veniva dichiarata fallita. 
Pure priva di fondamento è la critica concernente l'avvenuta condanna dei soci ### e ### alla restituzione al ### delle quote della beneficiaria, la ### s.r.l., atteso che la ricostituzione della garanzia patrimoniale in favore della massa dei creditori, conseguente al positivo esperimento del rimedio revocatorio, non potrebbe che avvenire a mezzo la restituzione alla società scissa di dette quote; infatti, come correttamente osservato dall'appellato ### il trasferimento del compendio scisso alla newco ### s.r.l., ha anche determinato la creazione delle nuove quote che nell'atto di scissione sono state assegnate ai soci della società scissa anziché alla fallita ### s.r.l.  (v. atto di scissione del 15.11.2011, nel fascicolo dell'appellato). 
Con il quinto motivo gli appellanti principali si dolgono della affermazione di effetti restitutori in favore della ### non previsti dall'art. 66 l.f. 
A loro avviso, l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non produrrebbe, infatti, effetti restitutori in favore del fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettamento alla esecuzione concorsuale. 
Il motivo è infondato e va rigettato.  ### degli appellanti principali è in netto contrasto con il consolidato principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questa Corte, secondo cui “l'azione revocatoria in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr.  10233/2017; Cass. 15982/2018; Cass. ###/2018): in particolare è stato chiarito, in un caso parzialmente sovrapponibile a quello in esame in cui all'accoglimento di essa era seguita la condanna dell'acquirente alla restituzione dell'immobile al fallimento, che tale capo della decisione "come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 17590 del 2005 cit.), assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (vedi Cass. Sez. 1 n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1 2936 del 1978). ### del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi della L.Fall., art. 31, l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa." (cfr. Cass. ###/2018 in motivazione).” (così Cass. n.22153/2021). 
Con il sesto motivo gli appellanti principali contestano la disciplina delle spese di lite. 
Oltre a ritenere ingiusta la soccombenza nel primo grado del giudizio, essi censurano il criterio di attribuzione delle spese adottato in quanto iniquo e contraddittorio. 
Mentre, infatti, nel giudizio iscritto al n. 5013/17 R.G. al rigetto delle domande della ### è seguita la compensazione delle spese per la “novità della questione” e la circostanza che “l'ammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione parziale - con le conseguenti ricadute circa i rapporti con il rimedio di cui all'art. 2506 quater c.c. - è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità soltanto successivamente all'instaurazione del giudizio”, nel giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G., pur vertente sulla medesima questione ritenuta nuova (l'ammissibilità o meno della revocatoria di scissione), il Giudice ha optato per la condanna alle spese delle parti convenute. 
Il motivo è infondato e va rigettato. 
La condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite per il giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G. è stata chiaramente fondata sul principio della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". 
Va rammentato poi che la compensazione delle spese del giudizio è l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge e non un diritto delle parti, sebbene il giudice non possa mai addebitare le spese a una parte totalmente vittoriosa senza gravi ed eccezionali ragioni. 
In ogni caso, la decisione del primo giudice non si è fondata solo sulla questione dibattuta (l'ammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione) che avrebbe potuto costituire in ipotesi una ragione per la loro compensazione. 
Passando all'esame dell'impugnazione proposta dall'appellato ### (come illustrata nell'atto di costituzione), essa - nella parte in cui ha ad oggetto l'autonoma statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c., proposta in diverso giudizio, recante il n. 5013/2017 R.G., riunito in primo grado per ragioni di opportunità” (v. ordinanza del 1° dicembre 2022) a quello iscritto al n. 1877/2013 R.G. (avente ad oggetto l'azione revocatoria)- va dichiarata inammissibile. 
Nella specie, ad avviso di questa Corte, Il termine per l'impugnazione della decisione deve ricondursi alla data del 13.09.2023 (v. notifica della sentenza nel fascicolo degli appellanti), nella quale lo stesso ### ha eseguito la notificazione della sentenza nei confronti degli appellanti; infatti “In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod.  proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti” (Cass. S.U. n° 6278/2019); sicché alla data del deposito della comparsa contenente l'appello avverso la decisione di rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., avvenuto il ###), il termine breve per l'impugnazione era ampiamente decorso. 
Va dunque, esaminato l'altro motivo, questo da qualificarsi come appello incidentale, con il quale la ### contesta la statuizione relativa alla liquidazione delle spese nel giudizio iscritto al n. 1877/2013 R.G., poste a carico dei soccombenti, siccome operata facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dai d.m. n. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminabile. 
Assume che il valore della controversia era ben determinabile all'esito dell'istruttoria, tenuto conto della documentazione prodotta in atti e della espletata CTU (che ha quantificato in 3,7 MLN/€ l'attivo distratto con gli atti revocati ed in 1,3 MLN/€ il netto patrimoniale distratto con gli atti revocati) e che, pertanto, il ### erroneamente applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, abbia liquidato un compenso inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione corretto. 
Il motivo è infondato. 
Nei giudizi di revocatoria il valore della causa non si determina con riferimento al valore dei cespiti sottratti alla garanzia dei creditori. 
Infatti il D.M. n. 155 del 2014, art. 5, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. 147/22, stabilisce, con specifico riferimento ai giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente deve aversi riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta. 
E ciò, peraltro, in conformità con l'univoco orientamento della Suprema Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., n. 3697/2020; Cass. 10089/2014; Cass., n. 18348/2004). 
Nella specie, tuttavia, in mancanza di una specifica indicazione da parte dell'appellante incidentale del complessivo ammontare dei crediti a tutela dei quali è stata esperita l'azione, correttamente il giudice di primo grado ha considerato la causa di valore indeterminabile; ciò in conformità al disposto di cui al comma 5 del menzionato articolo secondo cui “### il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”. 
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono l'appello proposto dal ### avverso la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c. (n. 5013/2017 R.G.) va dichiarato inammissibile perché tardivo e gli appelli, principale e incidentale, vanno rigettati con la conferma della sentenza impugnata. 
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. 
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.  P.Q.M.  La Corte, ###, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. dichiara inammissibile l'appello proposto dal ### avverso la statuizione di rigetto della domanda ex art. 2506 quater c.c. (n. 5013/2017 R.G.); 2. rigetta l'appello principale e incidentale e conferma la sentenza impugnata; 3. compensa tra le parti le spese di lite; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti, principali e incidentale, siano tenuti al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quanto stabilito per l'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.  ### nella ### di consiglio del 23 settembre 2025 ### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa

causa n. 1032/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Forno Maria Elena, Giuliano Giuliana

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3512/2025 del 11-02-2025

... 2025 dal ### R.G.N. 26202/2020 C.C. 29/01/2025 VENDITA - ### REVOCATORIA 2 di 8 letta la memoria depositata dal controricorrente. ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### - essendo creditore nei confronti di ### o della som ma di euro 10.80 6,93, oltre rivalutazione ed interessi, i n forza del de creto ingiuntivo provvisoriamente e secutivo n. 568/13 emesso il 22 novembre 2013 dal ### unale di ### e non opposto - conveniva in giudizio dinanzi al lo stesso ### il medesim o ### nonché ### per la declarator ia di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 17 maggio 2010 per notar ### (rep. n. 74786, racc. 21666), con il quale il ### aveva trasferito al ### la piena proprietà di cespiti immobiliari siti in #### alla via ### n. 119 e meglio individuati nell'atto in questione. A sostegno di tale domanda, l'attore deduceva come dovesse ritenersi evidente che, dietro il suddett o atto traslati vo, si celasse un int ento fraudolento delle parti di sottr arre i beni immobili oggetto della compravendita alle sue ragioni creditorie. Si costituiv ano in giudizio ### onio e ### niello ### i quali chiedevano a l ### dichiararsi l'im (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26202/2020) proposto da: ### rappresentato e difeso, in virtù di procur a apposta in calce al ricorso, dall'Avv.  ### na Carlomag no ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in #### n. 168; - ricorrente - contro ### rappre sentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. ### e con i ndicazione del domicilio digita le all'indiri zzo pec: ###; - controricorrente - e ### - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 116/2020, pubblicata l'8 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal ### R.G.N. 26202/2020 C.C. 29/01/2025 VENDITA - ### REVOCATORIA 2 di 8 letta la memoria depositata dal controricorrente.  ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### - essendo creditore nei confronti di ### o della som ma di euro 10.80 6,93, oltre rivalutazione ed interessi, i n forza del de creto ingiuntivo provvisoriamente e secutivo n. 568/13 emesso il 22 novembre 2013 dal ### unale di ### e non opposto - conveniva in giudizio dinanzi al lo stesso ### il medesim o ### nonché ### per la declarator ia di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 17 maggio 2010 per notar ### (rep. n. 74786, racc.  21666), con il quale il ### aveva trasferito al ### la piena proprietà di cespiti immobiliari siti in #### alla via ### n. 119 e meglio individuati nell'atto in questione. 
A sostegno di tale domanda, l'attore deduceva come dovesse ritenersi evidente che, dietro il suddett o atto traslati vo, si celasse un int ento fraudolento delle parti di sottr arre i beni immobili oggetto della compravendita alle sue ragioni creditorie. 
Si costituiv ano in giudizio ### onio e ### niello ### i quali chiedevano a l ### dichiararsi l'im procedibili tà e l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda a ttorea, assumendo l'insussistenza dei presupposti e dell e condizioni dell 'esperita simulazione e revocatoria, ovver o il di fetto del “consilium fraudis” e l'assenza di prova sulla diminuita capacità patrimonia le del debitore ##### con sentenza n. 569/2015, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto di compravendita sopra citato, con condanna in via solidale di entrambi i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.  2. ### e ### proponevano - con distinti atti separati - appello avverso la citata sentenza di primo grado, lamentando entrambi la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 3 di 8 116 c.p.c. e 2727 e ss. c.c., il vizio di motivazione apod ittica ed insufficiente, il travisamento dei fatti e degli atti del giudizio. 
In par ticolare, gli appellanti sostenevano che il ### di ### avesse erroneament e accolto la domanda revocatoria, valorizzando, con specifico riferimento al “consilium fraudis” in capo al ### un unico indizio rel ativo al la perdur ante occupazione dell'immobile da parte di ### e non considerando la prova contraria consistente nella produzione in giudizio (ad opera dei convenuti) di un contratto di comodato f unzionalm ente collegato al contratto di compravendita. 
Si costituiva in entrambi i giudizi di gravame ### il quale instava per il rigetto di entram bi gli appel li e per la conferma della sentenza impugnata. 
Disposta la riunione dei due gi udizi di appello siccom e concernenti l'impugnazione della stessa pronuncia, con la sentenza n. 116/2020, la Corte di ap pello di C ampobasso rigettava entram bi i grav ami, confermando la sentenza impugnata e condanna ndo gli appellanti, in via solidale tra loro, a rimborsare al costituito appel lato ### le spese del grado. 
A sostegno dell'adottata decisione, la citata Corte territoriale riteneva di dover condividere la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, essendo la sentenz a appella ta - oltre che sorretta d a congru a ed esaustiva motivazione - perfettamente aderente nel suo percorso logico-interpretativo al costante e consolidato orienta mento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale , ai fini della configurazione dell'”eventus damni” di cui all'art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso incerto o anche solo più difficile il soddisfacimento coattivo del credito , così come debba considerarsi bastevole la consapevole zza di arrecare pregi udizio agl i interessi della parte cre ditrice (non essendo, invece , necessario l'”animus nocendi”). 4 di 8 3. Contro la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ### Ha resisti to con controricorso, illustra to da m emoria, ### E' rimasto intimato ### CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo m otivo, il r icorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 269 7 c.c. in relazione al la ritenuta sussistenza, in capo allo stesso , del requisito rel ativo alla “scient ia damni”, nonché la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza della sua consapevolezza di ragioni creditorie ai danni del disponente. 
In particolare, il citato ricorrente deduce che la Corte di appello non ha fatto corretta a pplicazione dell'art . 2901 c.c. in tema di azione revocatoria ordinaria in relazione all'elemento soggettivo della “scientia damni” del terzo acqu irente, in quant o comprensivo anche della consapevolezza della sussistenza di ragioni creditorie ai danni de l disponente.  2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta - con riferimento all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c., nonché - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 
In dettaglio, secondo il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente sussunto gli elementi di fatto emersi agli atti nell'a mbito appli cativo dell'art. 2729 c.c. e ha travisato la relativa prova contraria inerente il contratto di comodato quale titolo g iustificativo de lla perdurante occupazione dell'immobile da parte dell'alienante, fatto quest'ultimo da considerarsi, invece, decisivo per il giudizio.  3. Il primo motivo è del tutto infondato. 
Infatti, la Corte di appello - diversamente da quanto prospettato con la censura - ha adott ato una motivazione a ssolutamente adeguata e rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. 5 di 8 nell'individuazione della sussistenza delle condizioni oggettiv e e soggettive per ravvisare - in consonanza, del resto, con la decisione di primo grado - la fondate zza dell'azione revocatoria formul ata dal ### e tanto in base ad un complesso argomentativo basato su idonei accertamenti di merito, la cui valut azione è insindacabile nella presente sede di legittimità. 
A tal proposito, la Corte molisana ha individuato una serie di elementi fattuali che, inserendosi in un complessivo quadro indiziario poggiante su presunzioni caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, ha determinato un sicuro convincimento in ordine al raggiungimento della prova circa la sussistenza delle condizioni propriament e previste dall'art. 2901 In par ticolare, il giudice di appello ha - in conform ità al percorso logico-giuridico-argomentativo del giudice di prime cure - evidenziato come, sul presup posto paci fico della preventiva f ormazione di una ragione di credito del ### e ### (riconducibile ad un decreto ingiuntivo non opposto), l'atto di vendita imp ugnato - oltretutto (circostanza mol to rilevante) riferito agli uni ci beni immobiliari del suo patrimonio - fosse stato concluso in un arco temporale successivo in cui il ### rese non poteva non avere la consapevolezza della sua condizione debitoria nei confronti del citato creditore, aggravata dal fatto che lo stesso non aveva posto in essere alcuna attività idonea a soddisfare tale debito, rimanendo, peraltro, nel godimento dell'immobile in forza di un comodato concluso con l'acquirente, peraltro di dubbia data e senza che fosse rimasto riscontrato alcun suo collegame nto funzionale con la stipulata compravendita. 
Al contempo la Corte territorial e ha ravv isato l'irrile vanza degli argomenti contrari addotti da l ### in ordine alle modalità di pagamento del prezzo da parte del compratore ### Alla stregua della convergenza di tutti gli elementi indicati, il giudice di appello - conformandosi all'univoca giurisprudenza di questa Corte - 6 di 8 ha ritenuto sussistenti sia la condizione oggettiva (“eventus damni”) che di quella sogg ettiva (“consilium fraudis”), anche avuto riguardo alla condotta parte cipativa del terzo acquirente, non essendo ammissibile, nella presente sede, una r ivalutazione di me rito in proposito, una volta che siano r imasti acce rtati i presupposti p er la configurazione di un quadro presuntivo rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 2729 c.c. (cfr., ad es. , Cass. n. 16986/20 07; Cass. 16221/2019).  4. Il secondo motivo è inammissibile. 
Lo è con riferimento al dedotto vizio ricondotto al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per la preclusione da doppia conformità delle motivazioni dei due giudici di merito (e se nza che il r icorrente abbia ev idenzia to utili elementi per poterne evincere la non comple ta convergenza); ciò ai sensi dell' art. 348-ter, ultimo com ma, c.p.c., “ratione te mporis” applicabile. 
Lo è in relazione alla supposta violazione degli artt. 2729 c.c. e alla prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendosi, al riguardo, un vizio incasellato nell'art. 360, n. 4, c.p.c., perché, con tali doglianze, il ricorrente tende - ancora una volta - a riso llecitare, nella presente sede di legi ttimità, una rivalutazione degli accertamenti di me rito spettante all'apprezzamento della Corte di appello, la quale - come già evidenziato nella disamina del p rimo motivo - è giun to al convincimento della sussistenza de lle condizioni per rav visare la fondatezza della proposta domanda ex art. 2901 c.p.c., sulla scorta di una legitt ima ricostruzione delle idonee e conve rgenti presunzioni (Cass. n. 3676/2011 e Cass. n. 18315/2015) desumibili dalle accertate circostanze oggettive e soggettive come in precedenza poste in risalto (che non sono solo quelle indicate dal ricorrente a pag. 12 del ricorso, nel periodo inziale), senza, quindi, che possa ritenersi configuratasi la prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c. 
E' appena il caso di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione appena indi cata, occorre denunciare che il 7 di 8 giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma d isposte di sua iniziativa f uori dei pote ri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valut are le prove proposte dalle parti, abb ia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( Cass. SU n. 20867/2020 e Cass. n. 16016/2021).  5. In def initiva, il ricorso deve essere respint o, con la conse guente condanna del ricorrente al pagamento - in favore del controricorrente - delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione a vantaggio dell'avv. ### per dichiarato anticipo. 
Infine, ai sensi dell' art. 13, co mma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contri buto unifica to pari a quello prev isto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte ri getta il r icorso e condanna il ricorrente al pagam ento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in compl essivi euro 2.400,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario , iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione a vantaggio dell'avv. ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr ente, di un ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 8 di 8 Così deciso nella camera di consiglio della ### civile della 

causa n. 26202/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Carrato Aldo

M
7

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4139/2025 del 08-09-2025

... acquirente del bene, dell'esistenza di una precedente vendita o promessa di vendita, rilevante sia ai fini della sua responsabilità extracontrattuale restitutoria sia rispetto alla proposta azione revocatoria. Ebbene, non può dubitarsi della consapevolezza, da parte di ### del fatto che la villetta donatagli da ### fosse stata precedentemente promessa in vendita al ### il quale la abitava da epoca antecedente alla stipula della locazione, e l'aveva integralmente ristrutturata a proprie spese. Sussistono, pertanto, rispetto alla proposta azione revocatoria, i requisiti del pregiudizio alle ragioni creditorie in termini di variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa della garanzia patrimoniale generica degli obbligati e di consapevolezza, in capo al terzo donatario, di tale pregiudizio. Circa il quantum, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (ex ### A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel./est.  dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 1126/2019, 4442/2022 E 4498/2022 R.G.A.C., riservate in decisione all'udienza collegiale del 13.5.2025, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., e vertenti TRA ### (###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (###) - ###, e ### (###) - ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.so ### I n. 90 ###. N. 1126/2019 E ### N. 4498/2022 - #### N. 4442/2022 ### (###), ### (###), ### (###), tutti elettivamente domiciliati in Frattamaggiore ### alla via ### n. 68, nello studio dell'avv. ### (###) - ### , che li rappresenta e difende ### - ### N. 1126/2019 NONCHE' ### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (###) - ### , presso il cui studio elettivamente domiciliano in ### d'### alla P.zza ### n. 26 ### 1126/2019 - ### 4442/2022 - #### 4498/2022 - Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 10987/2018 del 19.12.2018 e n. 2686/2022 del 17.03.2022 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di ### E ### 1. La sentenza n. 10987/2018 Con citazione del 18.2.2009 ### n.q. di erede testamentario del coniuge (da cui era legalmente separata) ### conveniva in giudizio ### e ### al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., una pronuncia di accertamento dell'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto del 29.12.2008, trascritto il ###, con il quale ### aveva donato a ### l'immobile sito in ### d'### alla ### n. 135, con annesse pertinenze. 
A sostegno della domanda deduceva che il medesimo immobile, quando era ancora un rudere, aveva costituito oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, col quale ### si era obbligato a vendere il bene, entro il ###, al suo defunto marito ### al prezzo di euro 51.000,00, ricevendo acconto di euro 15.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare, e, successivamente, il saldo del prezzo, pari a euro 36.000,00, mediante tre pagamenti successivi in contanti del promissario acquirente.
Deduceva che, a giustificazione del versamento del saldo del prezzo prima della stipula del definitivo, le parti avevano stipulato un contratto di locazione “simulato”, che prevedeva il versamento di tre rate da euro 12.000,00 cadauna. 
Subito dopo la stipula del preliminare il ### aveva preso possesso dell'immobile, e proceduto alla sua totale ristrutturazione, trasformando il rudere in una villetta con giardino, affidando i lavori all'impresa edile “### Caputo”, cui aveva corrisposto, nell'anno 2005, il complessivo importo di euro 223.344,00, regolarmente fatturato.  ### decedeva il ### e la vedova, avvedutasi del fatto che l'immobile risultava ancora intestato a ### ne sollecitava la regolarizzazione mediante la stipula del definitivo. 
Non avendo costui aderito agli inviti bonari, in data ### notificava al ### un atto di diffida stragiudiziale, contenente l'invito a presentarsi dinanzi al notaio.  ### riscontrava l'invito disconoscendo la scrittura preliminare di compravendita e chiedendo il pagamento di ulteriori annualità del canone di locazione. 
In data ### la ### notificava atto di citazione con richiesta di esecuzione in forma specifica del preliminare, ovvero di restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione, ma, al momento della trascrizione della domanda giudiziale, scopriva una preesistente trascrizione del 5.1.2009, relativa all'atto di donazione datato 29.12.2008, col quale ### aveva ceduto a titolo gratuito l'immobile a ### Tutto quanto premesso - evidenziato che, per i fatti esposti, aveva presentato denuncia - querela - chiedeva dichiararsi inefficace nei suoi confronti la donazione del bene, e ordinarsi al ### dei ### la trascrizione dell'emananda sentenza. 
Radicatasi la lite, si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione attorea.  ### disconosceva formalmente la sottoscrizione, apparentemente a lui riconducibile, apposta in calce al contratto preliminare di compravendita del 14.5.2004.  “In via gradata” i convenuti eccepivano la nullità della scrittura per mancanza di elementi formali essenziali (es.: sottoscrizione in calce alla prima pagina), e la sua inopponibilità ai terzi in ragione della mancanza di autenticità e di certezza della data.
Eccepivano che l'unico contratto “realmente intercorso” tra le parti era quello di locazione, stipulato il ###, regolarmente registrato, e pertanto opponibile al nuovo proprietario ### tanto che di esso vi era menzione nell'atto di donazione. 
A confutazione della prospettazione attorea deducevano che, all'epoca della stipula della locazione, l'immobile si trovava in ottime condizioni di manutenzione, essendo descritto in contratto come una “villetta arredata”; che, pertanto, le opere di ristrutturazione asseritamente eseguite dal ### non erano state mai realizzate, o, se eseguite, non erano state assentite dal proprietario locatore. 
Esibivano documentazione attestante la realizzazione di opere di manutenzione a cura e spese del proprietario in epoca antecedente alla stipula della locazione. 
Eccepivano l'irrisorietà del prezzo del contratto preliminare. 
Deducevano che, in ogni caso, la stipula del contratto di locazione successivamente a quella del preliminare di vendita rivelava la volontà di risoluzione consensuale del preliminare. 
Eccepivano, inoltre, la risoluzione del contratto di locazione per omesso pagamento del canone, e chiedevano, in via riconvenzionale, il rilascio dell'immobile, previa estensione del contraddittorio ai figli dell'attrice, ##### e ### quali chiamati all'eredità di ### Chiedevano, inoltre, la riunione del giudizio a quello, precedentemente incardinato, introdotto dall'attrice con ricorso per sequestro conservativo e successivo giudizio di esecuzione specifica, nel quale ### aveva spiegato intervento volontario. 
Il giudice autorizzava la chiamata in causa, a seguito della quale si costituivano #### e ### i quali depositavano atto di rinuncia all'eredità, mentre restava contumace ### Disattesa l'istanza di riunione dei giudizi per ritenuta insussistenza di connessione, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale, interrogatorio formale e acquisizione degli atti del separato giudizio introdotto con ricorso per sequestro conservativo, nel quale era stata svolta attività tecnica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al preliminare. 
Interrotta in conseguenza del decesso di ### riassunta dai convenuti ### ed ### costituitasi dopo la riassunzione ### n.q. di erede dell'attrice, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 10987/2018, con la quale il Tribunale rigettava integralmente le domande attoree e, in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiarava l'estinzione del rapporto di locazione, l'occupazione illegittima dell'immobile da parte dell'attrice ### e, a seguito della sua morte, dell'erede ### e, per l'effetto, condannava ### all'immediato rilascio del bene in favore di ### libero e vuoto di persone e cose, oltre al pagamento della somma di euro 122.000,00 per canoni locativi non corrisposti a partire dal 5.10.2008 fino alla sentenza.  ### al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, nonché di quelle di c.t.u., compensandole tra le altre parti. 
Disponeva la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica di Napoli per l'eventuale accertamento del reato di falsa testimonianza a carico dei testi escussi #### e ### Riteneva, in sintesi, il primo giudice, che la delibazione della controversia non potesse essere limitata al solo accertamento della fondatezza della domanda revocatoria, ma estendersi all'oggetto delle domande riconvenzionali, e che fosse, pertanto, necessario indagare sulla validità e la efficacia dell'uno o dell'altro contratto così che l'esito positivo o negativo di tale indagine potrebbe condurre all'accoglimento o al rigetto delle rispettive domande. 
Tanto premesso, sulla scorta dei principi richiamati dalla difesa di parte attrice, del contenuto dei due contratti e dei comportamenti tenuti dalle due parti successivamente alla loro stipula, il Tribunale ipotizzava una consensuale risoluzione dell'atto cd. “compromesso di compravendita” a seguito della conclusione del contratto di locazione. Dalla comparazione tra i due contratti evinceva la volontà novativa delle parti di sostituire il contratto preliminare di vendita, rimasto inattuato, con quello di locazione. 
Escludeva la simulazione del contratto di locazione, come argomentata da parte attrice, non comprendendosi perché le parti avrebbero dovuto simulare la locazione, pur non essendovi alcuna apparente ragione che giustificasse la artificiosa creazione di un sistema negoziale così complesso. 
Peraltro, secondo il primo giudice, residuavano, anche all'esito della c.t.u., incertezze in ordine alla genuinità della sottoscrizione apposta da ### in calce al contratto preliminare di compravendita, già affetto da grave disabilità fisica all'epoca in cui il compromesso di vendita era stato sottoscritto. 
Riteneva che la stipula del contratto di locazione fosse stata confermata da numerosi testi escussi, mentre erano rimaste oscure le modalità che avevano portato alla stipula del preliminare di vendita.
A fronte di una sicura capacità economica del promittente venditore (rectius: promissario acquirente), dimostrata dal pagamento in unica soluzione di oltre 200.000,00 euro per lavori edili asseritamente eseguiti, in tempi peraltro molto brevi, riteneva il primo giudice che sarebbe stato normale che la vendita venisse conclusa in tempi ragionevoli, piuttosto che a distanza di tanti anni e per una data risultata successiva al decesso del sig. ### Riteneva, comunque, poco credibili i testi di parte attorea, e pertanto non dimostrata la circostanza che ### avesse realizzato presso il fabbricato le opere che la attrice aveva dichiarato invece essere state eseguite. 
Sulla base di tali premesse riteneva il rapporto di locazione estinto, ex art. 6 della legge n. 392 del 1978, dopo il decesso di ### atteso che alcuno dei parenti legittimati conviveva con lo stesso e che la stessa badante si è allontanata spontaneamente dalla abitazione, e utilmente esperita l'azione di rilascio nei confronti di ### nella qualità di erede che deteneva l'immobile, la quale doveva rispondere delle obbligazioni scadute al momento della avvenuta successione e non soddisfatte dal suo dante causa.  2. La sentenza n. 2686/2022 Con precedente citazione del 14.1.2009 ### premesse in fatto le medesime circostanze poste a fondamento della separata azione revocatoria, aveva convenuto in giudizio ### al fine di conseguire, nei suoi confronti, una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., con effetto traslativo della proprietà dell'immobile promesso in vendita; in via gradata, aveva chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione “di tutte le somme versate dal ### per i lavori straordinari di rifacimento e trasformazione dell'immobile e sue pertinenze, nella misura di € 223.344,00”, ovvero della maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità per l'incremento di valore apportato alla consistenza immobiliare; in via ancora gradata, aveva chiesto condannarsi il convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento, nonché alla restituzione dell'importo di € 51.000,00, versato dal ### quale prezzo della vendita, al risarcimento dei danni subiti, delle spese notarili e delle spese di lite. 
Radicatasi la lite, si era costituito il convenuto ### ed era intervenuto autonomamente, ma con il medesimo atto, ### nella qualità di attuale proprietario della consistenza immobiliare in oggetto, per averla ricevuta in donazione con l'atto di cui si è detto, i quali proponevano le medesime difese di cui al precedente giudizio.
Come nell'altro giudizio, ### chiedeva disporsi la chiamata in causa di ##### e ### chiamati all'eredità del de cuius ### per vedere, in caso di accettazione dell'eredità, estese anche nei loro confronti le domande formulate in riconvenzionale, consistenti nella dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare, nella dichiarazione di estinzione/risoluzione del rapporto di locazione e di occupazione illegittima, e nella condanna dei detentori all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni locativi non corrisposti o dell'indennità di occupazione.  #### nel corso del giudizio, formulava -con esito positivoistanza di sequestro conservativo ex art. 671 cpc. ### di sequestro veniva impugnata dal ### e dall'### e il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa verificazione della scrittura privata disconosciuta, che si concludeva con la declaratoria di autenticità della sottoscrizione apposta da ### in calce al preliminare, revocava il provvedimento cautelare per mancanza di perculum, in ragione del fatto che costui era titolare di altri beni immobili. 
Negata dal Tribunale la chiesta riunione tra i due giudizi separatamente introdotti dalla ### (l'uno per la revocatoria della donazione, l'altro per la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), costituitisi anche nel giudizio ex art. 2932 c.c. i chiamati all'eredità di ### che documentavano la loro rinuncia all'eredità della ### espletata istruttoria mediante prova testimoniale e interrogatorio formale, la causa veniva interrotta a causa del decesso dell'attrice, e, dopo la riassunzione ad iniziativa di ### e il completamento dell'istruttoria, veniva decisa con la sentenza n. 2686/2022. 
Con la citata sentenza il Tribunale, nella persona del medesimo estensore della precedente sentenza, rigettava la domanda di emissione di pronuncia sostitutiva del contratto non concluso, accoglieva la domanda di restituzione della somma di euro 51.000,00 versata in adempimento del contratto preliminare di compravendita, condannava ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, rinunciatari all'eredità, e le compensava tra le altre parti. 
Riteneva, in sintesi, il Tribunale che la domanda proposta da ### come riassunta dalla avente causa ### fosse solo parzialmente fondata. 
Richiamando le risultanze della CTU grafologica in termini diametralmente opposti rispetto a quanto argomentato nella sentenza n. 10987/2018, e ritenendo, pertanto, senz'altro autentica la sottoscrizione di ### riteneva che tra le parti fosse intercorsa effettivamente una scrittura privata di compromesso di vendita, con versamento del prezzo e differimento della stipula del contratto definitivo e con immissione nel possesso in favore del ###
Altrettanto era a dirsi in merito al contratto di locazione che, a parere del Tribunale, dissimulava effettivamente una compravendita (anche sul punto in contrasto con la precedente sentenza). 
Escludeva l'opponibilità di tali atti al nuovo proprietario, ### che aveva ricevuto il bene in donazione, riconoscendo all'attrice esclusivamente il diritto al rimborso del prezzo pagato per la compravendita del bene poi non perfezionata, che poneva a carico del promittente venditore, non potendo trovare invece accoglimento, perché non adeguatamente provate, né la domanda di risarcimento danni né quella di rimborso delle spese di ristrutturazione asseritamente sostenute da ### 3. Gli appelli a. Avverso la sentenza n. 10987/2018 ha proposto appello ### con citazione dell'1.3.2019. 
Ha dedotto erronea e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., erronea valutazione dei fatti e della c.t.u., violazione e falsa applicazione delle norme sulla novazione, sulla risoluzione, sulla successione dei contratti, e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. 
Con comparsa del 21.5.2019 (per l'udienza dell'11.6.2019, differita di ufficio al 16.7.2019) si sono costituiti #### e ### aderendo alle difese dell'appellante principale e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nel senso della loro estromissione dal giudizio anche per avere rinunciato all'eredità relitta da ### oltre che a quella, a suo tempo, relitta da ### Con comparsa del 22.5.2019 si sono costituiti ### e ### resistendo al gravame e concludendo per il rigetto, eventualmente previo espletamento di nuova c.t.u. grafologica.  b. Avverso la sentenza n. 2686/2022 ### e ### hanno proposto appello con citazione del 17/10/2022. 
Hanno eccepito la contraddittorietà della pronuncia rispetto a quella resa nel giudizio instaurato a seguito della proposta azione revocatoria, e hanno chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'integrale rigetto delle domande proposte in primo grado dall'originaria attrice. ### si è costituita con comparsa del 13.1.2023 (per l'udienza del 3.2.2023, differita di ufficio all'8.2.2023) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di emissione di sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso. 
Ha chiesto preliminarmente riunirsi il giudizio con quello avente ad oggetto l'appello da ella autonomamente proposto avverso la medesima sentenza (rubricato sub n. 4498/2022 r.g.a.c.), nel quale si sono costituiti anche #### e ### aderendo alle difese di ### I giudizi nn. 4442 e 4498/2022, aventi ad oggetto i distinti appelli proposti avverso la sentenza 2686/2022, sono stati riuniti con ordinanza del 15.2.2023. 
Nel giudizio n. 1126/2019, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10987/2018, con ordinanza resa in data ###, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata. 
Mutati la ### e il relatore, all'udienza di precisazione delle conclusioni in epigrafe indicata la Corte ha disposto la riunione di tutti i giudizi; la difesa di ### e ### riportandosi ad una perizia grafologica di parte depositata in data ### nel proc. n. 4442/2022, ha chiesto disporsi la rinnovazione della c.t.u. grafologica espletata in primo grado; la Corte, riservato ogni provvedimento sulle formulate richieste istruttorie, sulle rinnovate conclusioni delle parti ha riservato la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Richiamate in fatto le complesse vicende negoziali ed umane in premessa riepilogate, reputa la Corte che le questioni sollevate vadano affrontate secondo un rigoroso ordine logico-giuridico-sistematico, che non può prescindere dal nucleo centrale della questione, da individuarsi nella verifica circa la validità e l'opponibilità del contratto preliminare di compravendita - stipulato in data ### tra ### (promittente venditore) e ### (promissario acquirente) - al terzo acquirente a titolo gratuito del medesimo bene promesso in vendita, ### Con la proposta azione ex art. 2932 c.c. (introdotta con citazione del 14.1.2009) ### aveva chiesto, infatti, una pronuncia sostitutiva del contratto preliminare non concluso, o, in subordine, la restituzione delle somme versate dal suo dante causa per la ristrutturazione, e con l'azione revocatoria incardinata poche settimane dopo (con citazione del 18.2.2009) aveva chiesto dichiararsi l'inopponibilità, nei suoi confronti, della donazione del bene promesso in vendita. 
Ciò detto, è incontestato in atti che la trascrizione della domanda giudiziale proposta da ### ex art. 2932 c.c. sia successiva a quella dell'atto dispositivo di donazione compiuto dal ### sul medesimo bene. 
La donazione risulta, infatti, trascritta il ###, mentre l'atto di citazione risulta notificato il ###. 
Da ciò discende che giammai avrebbe potuto emettersi sentenza costitutiva del contratto non concluso, stante la precedente alienazione del bene a terzi, residuando unicamente la questione inerente la ripetizione delle somme a vario titolo versate da ### Rispetto a tali somme va affermata l'ammissibilità dell'azione revocatoria separatamente proposta, a garanzia del soddisfacimento del relativo credito. 
In diritto va richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione, si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante, in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ. (v. Sez. 2, Sentenza 8403 del 18/08/1990 Rv. 468915; Sez. 2, Sentenza n. 76 del 08/01/1982 Rv. 417767; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 15/06/1988 Rv. 459190). 
Il principio, affermato in caso di doppia alienazione immobiliare, vale logicamente anche nel caso, come quello di specie, di preliminare di vendita a seguito del quale il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto ed il promissario acquirente non abbia, in precedenza, trascritto la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ( sez. II, 07/10/2016, n. 20251).
In definitiva, vanno accertate le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del promittente venditore e del terzo donatario rispetto ai crediti restitutori azionati, non potendo rimettersi in discussione la titolarità del bene, definitivamente acquisita in capo al donatario, stante la trascrizione dell'atto di liberalità prioritariamente rispetto ad ogni altra trascrizione. 
Nel caso in esame, pregiudiziale all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'alienante ed extracontrattuale del successivo acquirente in ordine al ristoro delle somme asseritamente a vario titolo versate da ### è, indubbiamente, l'accertamento dell'esistenza e validità del contratto preliminare di compravendita del 14.5.2004. 
Sul punto, le difese svolte in primo grado da ### sono state connotate da una certa ambiguità, avendo egli sia disconosciuto la firma apparentemente a lui riconducibile, sia, in via gradata, eccepito la nullità della scrittura contenente la sottoscrizione disconosciuta, per mancanza di “elementi formali”, tra cui la sottoscrizione in calce alla prima pagina, la mancanza di registrazione, e, quindi, di data certa del contratto. 
Reputa la Corte che non possa dubitarsi della genuinità della sottoscrizione contestata. 
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo dell'immobile ha consentito, infatti, di acclararla con tranquillizzante grado di certezza. 
Si legge, invero, nell'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in sede ###atti) che la c.t.u.  grafologica “ha accertato l'autografia della sottoscrizione in esame sulla base di argomentazioni esaurientemente e convincentemente motivate e fondate su elementi obiettivi di riscontro, quali le scritture autentiche in atti e il saggio grafico eseguito dal ### nel corso delle operazioni peritali; va pure evidenziato che il ctu ha esaurientemente risposto ai rilievi del ct di parte reclamante, rimanendo ferma nelle sue conclusioni” (cfr. ordinanza citata, resa nel proc.  24676/2009). 
A fronte di tali emergenze, non tempestivamente contestate, né fatte oggetto di specifiche censure dal ### avverso le due pronunce oggi impugnate, deve dichiararsi l'inammissibilità di qualsivoglia istanza di rinnovazione della perizia grafologica domandata in questa sede ###il proposto appello avverso la sentenza n. 2686/2022, nella quale il Tribunale ha ritenuto autentica la sottoscrizione, il ### si duole, infatti, (terzo motivo) della contraddittorietà della pronuncia rispetto a quella n. 10987/2018, nella quale il medesimo estensore avrebbe espresso dubbi sull'attendibilità dell'accertamento peritale, senza, peraltro, spingersi sino a dichiarare il carattere apocrifo della sottoscrizione. 
Osserva la Corte che su tali dubbi il Tribunale non ha fondato, come era logico che fosse, la riconvocazione del c.t.u. o la rinnovazione delle operazioni peritali, relegando nel limbo dell'insuperabile incertezza - dopo una disquisizione di svariate pagine - la questione dell'autenticità della sottoscrizione, e preferendo risolvere in altro modo la questione, ipotizzando la risoluzione consensuale del preliminare a seguito della conclusione del contratto di locazione.  ### non ha impugnato la pronuncia nella parte in cui è rimasta incerta l'attribuibilità della sottoscrizione apparentemente a lui riconducibile, e non può, per l'effetto, dolersi della statuizione di opposto tenore resa dal medesimo estensore nell'altra pronuncia, nella quale, invece, le sottoscrizioni sono state ritenute autentiche. 
Il motivo di appello è fondato esclusivamente sulla ritenuta inconciliabilità delle pronunce, che va, invece, esclusa, poiché in nessuna delle due sentenze impugnate si esclude l'autenticità della sottoscrizione. 
In definitiva, non residuano margini per l'accoglimento della chiesta rinnovazione delle operazioni peritali, dovendosi ritenere definitivamente accertate sia la autografia della sottoscrizione sia la validità del preliminare cui essa afferisce. 
Può dirsi, pertanto, accertato che ### ha promesso in vendita a ### il bene al prezzo convenuto di 51.000,00 euro, con l'impegno di addivenire alla stipula del definitivo entro il ###. 
In tale atto il bene è stato descritto come un “rudere”, “comunque non abitabile”, “abbisognevole di profonde ristrutturazioni”. 
Il promissario acquirente è stato immesso immediatamente nel possesso dell'immobile, e il promittente venditore lo ha autorizzato “fin dalla sottoscrizione del presente atto alla ristrutturazione dell'immobile”. 
Che a tale ristrutturazione il ### abbia effettivamente provveduto è documentato in atti sia dagli ingenti esborsi eseguiti con modalità tracciabile nei confronti dell'impresa edile ### che ha rilasciato fattura n. 1 del 14.2.2005, del complessivo importo di euro 223.344,00 per le opere eseguite, dettagliatamente descritte, nell'immobile per cui è causa (cfr. fattura in atti), sia dalla considerazione che, nel contratto di locazione successivamente stipulato tra le medesime parti del preliminare in data ###, l'immobile, già rudere, veniva invece descritto come una “villetta arredata”, senz'altro abitabile. 
Dunque, tra la stipula del preliminare e la stipula della locazione il bene è stato ristrutturato dal ### che ne aveva la disponibilità e il possesso fin dalla stipula del preliminare. 
Le ragioni per le quali le parti del preliminare abbiano deciso di stipulare, nelle more della stipula del definitivo (il cui termine finale era fissato al 31.12.2008, ovvero dopo oltre 4 anni dal preliminare), anche un contratto di locazione, possono essere le più varie, e sono, in base agli atti, non agevolmente ricostruibili. 
Non sfugge, peraltro, il collegamento negoziale con il preliminare, avuto particolare riguardo alla anomala previsione, quale corrispettivo della locazione, di un canone annuo, e non mensile, di euro 12.000,00 “da pagarsi anticipatamente in una unica soluzione ed in contanti nel domicilio della parte locatrice”, le prime due annualità versate prima e all'atto della sottoscrizione, e la terza entro il 1° ottobre 2006. 
E' verosimile che, stante l'indisponibilità di una o di entrambe le parti ad addivenire in tempi brevi al rogito di vendita, e la circostanza che il promissario acquirente era già entrato nel pieno possesso del bene, il promittente venditore si sia voluto precostituire un titolo idoneo all'esazione delle rate del prezzo della vendita prima della stipula del definitivo. 
Di fatto, proprio il contratto preliminare precedentemente stipulato tra le stesse parti rileva quale controdichiarazione idonea a dimostrare la fittizietà della locazione. 
In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 239 del 07/01/2025). 
Così ricostruiti i termini della vicenda, non può dubitarsi dell'inadempimento di ### rispetto alle obbligazioni scaturenti a suo carico dal contratto preliminare, avendo disposto del bene in favore del nipote ### in data ###, ovvero due giorni prima della scadenza contrattualmente convenuta per la stipula del rogito di vendita (fissata al 31.12.2008), quantunque gravemente malato, tanto che l'atto di liberalità fu rogato presso la sua abitazione, ove il notaio si era appositamente recato, come emerge dalla nota di trascrizione allegata all'atto di citazione per revocazione. 
Vero è che il promissario acquirente era deceduto qualche mese prima, a luglio, ma è anche vero che nulla impediva di perfezionare il rogito con i suoi eredi. 
Resta, a questo punto, da verificare la consapevolezza, da parte del nuovo acquirente del bene, dell'esistenza di una precedente vendita o promessa di vendita, rilevante sia ai fini della sua responsabilità extracontrattuale restitutoria sia rispetto alla proposta azione revocatoria. 
Ebbene, non può dubitarsi della consapevolezza, da parte di ### del fatto che la villetta donatagli da ### fosse stata precedentemente promessa in vendita al ### il quale la abitava da epoca antecedente alla stipula della locazione, e l'aveva integralmente ristrutturata a proprie spese. 
Sussistono, pertanto, rispetto alla proposta azione revocatoria, i requisiti del pregiudizio alle ragioni creditorie in termini di variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa della garanzia patrimoniale generica degli obbligati e di consapevolezza, in capo al terzo donatario, di tale pregiudizio. 
Circa il quantum, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide con la trascrizione dell'atto) ed il prezzo pattuito (v. Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012 Rv. 624195; Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008 Rv. 605254). 
Nel caso di specie, deve presumersi che il prezzo della vendita promessa sia stato interamente corrisposto. In tal senso depone la circostanza dell'immediata immissione nel possesso del bene, in uno alla considerazione che, nel contratto di locazione, era previsto il pagamento in contanti dei canoni, corrispondenti alle rate di prezzo della vendita promessa e non perfezionata. 
Pertanto, avuto riguardo al prezzo interamente corrisposto della vendita promessa e non perfezionata, e alle somme impiegate dal promissario acquirente per la ristrutturazione, la differenza di cui alla giurisprudenza citata può equitativamente determinarsi nell'importo di euro 300.000,00, già in esso compresi la rivalutazione e gli interessi maturati, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Al pagamento di tale importo vanno condannati, in solido - in favore di ### nella qualità di erede di ### che aveva, a sua volta, agito quale erede di ### - ### e ### l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale, in accordo alla giurisprudenza di legittimità sopra citata (Cass. sez. II, 07/10/2016, n. 20251). 
In accoglimento della proposta azione revocatoria, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di donazione avente ad oggetto l'immobile per cui è lite. 
Emerge in atti la rinuncia all'eredità di ### formalizzata con atti notarili del 2.2.2018 e del 23.2.2018 da #### e ### In accoglimento dell'appello incidentale proposto da costoro avverso la sentenza n. 10987/2018, va dunque dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei predetti anche rispetto alla loro qualità di chiamati all'eredità di ### ed avendo il Tribunale limitato la statuizione di analogo tenore resa nei loro confronti alla sola qualità di chiamati all'eredità di ### Le esposte argomentazioni comportano il rigetto degli appelli proposti da ### e ### Ogni altra questione resta assorbita.  ### del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423). 
Pertanto, le spese del doppio grado sostenute da ### anche n.q. di erede dell'originaria attrice deceduta, e quelle sostenute da #### e ### seguono la soccombenza di ### e ### e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, facendo applicazione dei parametri di cui di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore delle liti (indeterminabile - complessità media), ai medi della tariffa. 
Nulla va disposto in ordine alle spese di c.t.u., in quanto espletata in un separato giudizio, diverso da quelli definiti con le sentenze oggi appellate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ### e ### per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale nel proc. n. 1126/2019 e per quella principale nel proc. n. 4442/2022.  P. Q. M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso le sentenze in epigrafe indicate, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - In accoglimento degli appelli proposti da ### ed in riforma delle sentenze appellate, dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'appellante, dell'atto di donazione dell'immobile per cui è lite rogato in data ### e trascritto in data ###; - condanna, in solido, ### e ### al pagamento, in favore di ### del complessivo importo di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo; - dichiara la carenza di legittimazione passiva di #### e ### rinunciatari all'eredità relitta da ### - rigetta gli appelli proposti da ### e ### - condanna ### e ### al pagamento, in solido, delle spese processuali sostenute nei loro confronti dalle altre parti in lite, che liquida come segue: in favore di ### euro 1269,39 per esborsi ed euro 21.720,00 per compensi, complessivamente determinati per entrambi i giudizi di primo grado, ed euro 1.608,00 per esborsi ed euro 24.312,00 complessivamente determinati per entrambi i giudizi riuniti di secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti ### e ### in favore di #### e ### euro 21.720,00 per compensi, complessivamente determinati per entrambi i giudizi di primo grado, ed euro 831,00 per esborsi ed euro 24.312,00 per compensi complessivamente determinati per entrambi i giudizi riuniti di secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. ### - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ### e ### per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni proposte. 
Così deciso in Napoli, 05.09.2025 #### dott.ssa ### dott. ###

causa n. 1126/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ceccarelli Natalia, Forgillo Eugenio

M
5

Tribunale di Roma, Sentenza n. 13773/2025 del 07-10-2025

... cessione tra familiari), l'incongruità del prezzo di vendita rispetto al valore del bene, la mancata prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo, il permanere di situazioni fattuali incompatibili con l'effettivo trasferimento (come la mancata modifica della denominazione sociale), nonché irregolarità nelle dichiarazioni fiscali relative all'operazione. Non rileva, ai fini dell'interesse e della legittimazione ad agire del creditore che propone l'azione di simulazione, che il credito sia stato accertato e determinato in data successiva alla stipulazione dell'atto simulato. ### del giudice di merito circa la valutazione degli elementi presuntivi resta incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica. ### di simulazione si distingue dall'azione revocatoria per contenuto e finalità, risultando pertanto inconferenti, nel giudizio di simulazione, le argomentazioni relative ai presupposti della revocatoria Pag. 7 a 9 ordinaria, tra cui la dolosa preordinazione dell'atto” (Cass. 230/2025). Difettano nel caso in esame gli elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata dell'alienazione in questione; quanto dedotto dalle parti attrici non consente (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### civile in funzione di ### specializzata in materia di impresa Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. ### presidente rel.  dott. ### giudice dott.ssa ### giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 75227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22-4-2025 e vertente TRA ### (C.F. ###.I ###), con sede ###persona del l.r.p.t., nonché ### nato a ### il ### (C.F. ###) e ### nata a ### il ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ##### s.r.l.,
Pag. 2 a 9 C.F. e P.I.: ###, con sede ###via ### - ### Colleferro ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### E ### S.R.L. (p.iva ###), con sede ###### - Colleferro ###, via ### snc, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### E ### (C.F. ###), nato a #### il ### e ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22-4-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione ###: Con atto di citazione ritualmente notificato, #### e la ### convenivano in giudizio la ### S.r.l., nonché la ### S.r.l. e ### ed ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, ovvero per le causali e titoli tutti di cui in premessa - acclarata ed accertata la fattispecie di cui agli artt.  1414 e 1416 cod. civ., dichiarare la simulazione assoluta del “###' A ### LIMITATA”, in data ###, nello studio del Dott.
Pag. 3 a 9 ### di ### registrato in ### di ### in data ###, num prot. RM-2022-19312 naturalmente con dichiarazione di nullità di detta compravendita quindi inefficace nei confronti della ### srl e/o terzo creditore; ciò con ogni conseguente provvedimento, ovvero anche con ordine al ### del Registro delle ### della annotazione della emananda sentenza con esonero da responsabilità di sorta. - Posto quanto sopra, accertare e dichiarare la risoluzione del “trasferimento di partecipazioni sociali” della ###net srl a ### in data ###, per ### di ### rep 24730-racc 6961, registrato in ### di ### in data ###, num prot. RM-2019-85280 (ciò con ogni conseguente provvedimento, ovvero anche con ordine al ### del Registro delle ### della annotazione della emananda sentenza con esonero da responsabilità di sorta), per esclusiva responsabilità dell'inadempiente ### altresì condannando quest'ultimo a rifondere la ### srl per l'importante danno arrecatole, quantomeno per entità equivalente al prezzo che fu della cessione; o comunque subordinatamente per inadempimento contrattuale. - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per inadempimento di ### relativamente al trasferimento di cessione delle di lui partecipazioni sociali della ### srl a ### ed ### (“trasferimento di partecipazioni sociali” in data ###, per ### di ### rep 24728-racc 6960), altresì condannandolo, ex art. 1218 cod. civ., alla ripetizione in favore di questi ultimi di quanto dai medesimi versato per il medesimo trasferimento di partecipazioni sociali e/o per somma pari al doppio del prezzo che fu per la cessione delle medesime. - Accertare e dichiarare la responsabilità di ciascun convenuto al danno indiretto pervenuto agli attori, per ciascuno in propria ragione, quale ulteriore conseguenza del predetto inadempimento di ### se non per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., per l'effetto condannando i convenuti in solido a titolo di maggior danno derivato agli esponenti per il predetto diffuso
Pag. 4 a 9 inadempimento di ### e/o in precostituita volontà con quest'ultimo, nei suoi diversi status, di danneggiare i medesimi attori. - Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ### nella nefasta attività di amministratore che fu in ### srl; piuttosto che nella preordinata commistione - già in quel periodo non sospetto e per i recenti fatti - degli altri convenuti in questo giudizio per fin anche porsi in sottrazione di commesse alla ### srl storno illecito di personale di quest'ultima; per l'effetto mandando in solido i convenuti tutti al pagamento di una somma allo stato indeterminabile ma comunque non inferiore a due milioni di euro, già ragionevolmente guardando all'equivalente di quanto per volume d'affari non è stato sviluppato dalla ### srl in ragione d'anno per “sottrazione di commesse”. Con ogni più ampia riserva di meglio specificare e quantificare il danno alla immagine, alla reputazione ed alla impresa delle parti attrici, per il quale sin da ora pure si chiede condanna di pagamento in solido dei convenuti. ### di spese”. 
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dalle parti attrici perché infondato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori ed in particolare, la ### S.r.l.: “rigettare le domande delle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra specificati; in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”. 
Svolta l'istruttoria nel corso della quale veniva espletata una c.t.u., all'udienza del 22-4-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Pag. 5 a 9 Giova evidenziare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che le parti attrici nel presente giudizio hanno chiesto, in via principale, accertarsi la simulazione assoluta dell'“###' A ### LIMITATA”, in data ###, nello studio del Dott.  ### di ### registrato in ### di ### in data ###, num prot. RM-2022-19312, con conseguente declaratoria di nullità del contratto stesso; le controparti hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, ritenendole peraltro sfornite di adeguato riscontro probatorio e, quindi, ne hanno domandato l'integrale rigetto.   Orbene, prima di esaminare nel merito la fattispecie de qua, giova ricordare che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità, e che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. ### del 24-11-2023, la simulazione ex art. 1414 c.c. “postula che i soggetti pattuiscano che il negozio costituisca una mera apparenza, non li vincoli e sia quindi privo di qualsiasi funzione (simulazione assoluta) ovvero che il negozio apparentemente posto in essere serva ad occultare un diverso ed effettivo impegno negoziale dei soggetti, che abbia una funzione autonoma (simulazione relativa): nel primo caso l'operazione mira a creare, di fronte ai terzi, l'apparenza di un regolamento negoziale; nel secondo l'operazione è più complessa e mira a creare, oltre all'apparenza di un negozio, la sostanza di un negozio diverso, ma che si preferisce mantenere occulto davanti ai terzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 19/12/2019; ### 2, Sentenza n. 25055 del 27/11/2009). Per l'effetto, la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci
Pag. 6 a 9 residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale; si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso”.   Ciò posto, non sussistono dubbi in ordine agli elementi caratterizzanti la simulazione: a) l'apparenza contrattuale, derivante dalla creazione di una doppia simultanea situazione giuridica soggettiva dei simulanti, l'una nei rapporti con i terzi e l'altra nei rapporti tra loro b) l'accordo simulatorio, cioè l'intesa raggiunta tra le parti per dar vita al negozio simulato (che, nel caso della simulazione assoluta, è del tutto privo degli effetti sostanziali).   A ciò aggiungasi che: “In tema di simulazione assoluta del contratto, il creditore, in quanto terzo rispetto al contratto simulato, può provare la simulazione anche mediante presunzioni, spettando al giudice di merito valutare gli elementi presuntivi non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, secondo l'id quod plerumque accidit. La prova della simulazione può fondarsi su plurimi indizi, purché precisi e concordanti, quali: la circostanza temporale della stipulazione, l'identità delle parti contraenti (come nel caso di cessione tra familiari), l'incongruità del prezzo di vendita rispetto al valore del bene, la mancata prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo, il permanere di situazioni fattuali incompatibili con l'effettivo trasferimento (come la mancata modifica della denominazione sociale), nonché irregolarità nelle dichiarazioni fiscali relative all'operazione. Non rileva, ai fini dell'interesse e della legittimazione ad agire del creditore che propone l'azione di simulazione, che il credito sia stato accertato e determinato in data successiva alla stipulazione dell'atto simulato.  ### del giudice di merito circa la valutazione degli elementi presuntivi resta incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica. ### di simulazione si distingue dall'azione revocatoria per contenuto e finalità, risultando pertanto inconferenti, nel giudizio di simulazione, le argomentazioni relative ai presupposti della revocatoria
Pag. 7 a 9 ordinaria, tra cui la dolosa preordinazione dell'atto” (Cass. 230/2025). 
Difettano nel caso in esame gli elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata dell'alienazione in questione; quanto dedotto dalle parti attrici non consente l'integrazione delle presunzioni atte a configurare in maniera convincente ed apprezzabile la sussistenza della simulazione assoluta invocata; ciò sia riguardo il prezzo di vendita che l'incasso dello stesso.   Invero, alle argomentazioni degli attori si contrappongono le seguenti considerazioni che ne elidono sostanzialmente gli eventuali effetti quali la constatazione che il contratto di trasferimento delle quote societarie, a titolo oneroso, è valido, efficace e le parti contraenti ne hanno voluto gli effetti; peraltro l'atto di cessione è stato regolarmente comunicato al Registro delle ### e le quote sono realmente e validamente uscite dal patrimonio del cedente (che ne aveva la libera disponibilità) per entrare a far parte di quello del cessionario.   Anche le altre domande delle parti attrici non possono essere accolte in difetto di idonea e convincente prova. 
Non solo devono essere richiamate in questa sede le argomentazioni già illustrate nell'ordinanza resa in data ### di rigetto del ricorso ante causam ex art. 671 c.p.c.  iscritto al n.r.g. 63191/2021, proposto dalle parti attrici, ma la ctu espletata, le cui argomentazione solamente in parte appaiono condivisibili, non ha consentito di superare le gravi lacune documentali ascrivibili alla carenza di appropriata documentazione che gli attori non hanno offerto. 
In buona sostanza ed in via risolutiva non può non evidenziarsi che anche nella ctu è stata evidenziata l'incompletezza della documentazione in atti al punto che il c.t.u. ha testualmente riferito con riferimento alla verifica dell'effettiva sovrapponibilità delle rispettive reti di vendita delle parti (### / ### / ### nel territorio nazionale, quindi della natura e dell'incidenza delle rispettive politiche commerciali, che “### si volesse scendere più nel
Pag. 8 a 9 dettaglio per inquadrare le singole reti di vendita delle tre società è ovvio che si rende necessario acquisire ulteriore documentazione quale: - organigramma aziendale (personale, addetti alla vendita, etc.); - registri IVA vendite e fatture emesse (clientela e area geografica di attività in cui viene svolta la vendita dei prodotti e/o servizi)”. (cfr. pagine 36-37 della c.t.u.); anche con riferimento al secondo quesito il c.t.u. ha testualmente riferito che “### scorta della documentazione esaminata non è però possibile quantificare la eventuale perdita di commesse della ### a seguito del trasferimento delle partecipazioni sociali della ### Srl” con la conseguenza che non è possibile apprezzare adeguatamente la problematica in esame. 
Giova in proposito riportare il seguente passaggio della c.t.u.: “### precisa che i bilanci di esercizio sono stati gli unici documenti consultabili che potessero permettere di rispondere al quesito in relazione agli effetti depressivi e generali determinatisi per la ### nel periodo in esame. Per quanto attiene, invece, all'eventuale perdita di commesse, alla pag. 22 della propria relazione lo scrivente CTU ha chiaramente evidenziato come non fosse possibile procedere ad una quantificazione. È evidente che un'analisi più approfondita potrà essere realizzata solo dopo aver acquisito la ulteriore documentazione individuata nelle note alle osservazioni del quesito precedente (registri IVA vendite, fatture emesse, personale, etc.)”. (pagine 37-39). 
Circa l'indicazione dell'eventuale mancato guadagno dovuto alla contrazione delle vendite dei servizi della ### a causa della contemporanea vendita degli stessi da parte della #### e della ### (3° quesito) il CTU ha riferito che la documentazione esaminata non consente di quantificare l'eventuale mancato guadagno da parte della ### e che “occorre anzitutto premettere che non è neppure dimostrato né dimostrabile il nesso causale tra la contrazione delle vendite della ### e l'incremento delle vendite della ### ed ### (pagina
Pag. 9 a 9 23 e pagina 29 della consulenza) concludendo che la documentazione disponibile non è sufficiente per rispondere al quesito. 
Anche con riferimento alla dedotta attività concorrenziale che le parti convenute avrebbero posto in essere non sono stati offerti esaustivi elementi probatori. 
Analoga conclusione deve essere adottata circa l'attività gestoria del ### Le argomentazioni che precedono risultano assorbenti per la decisione della causa. 
Le spese di lite del presente giudizio, incluse quelle per la ctu, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: respinge le domande formulate da #### e la ### nei confronti di ### S.r.l., ### S.r.l., ### ed ### condanna le parti attrici, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti convenute, delle spese di lite, comprese le spese sostenute nel giudizio cautelare, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 12.535,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore di ciascuno dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. 
Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu liquidata come da separato provvedimento. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, in data 9-9- il Presidente est.   Dott.

causa n. 75227/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Salvo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22504 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.155 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3042 utenti online