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Tribunale di Milano, Sentenza n. 253/2026 del 21-01-2026

... che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  11748/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11748/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 45 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 20146 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 3/10/25, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per le ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare diritto della ricorrente sig.ra ### all'indennità sostitutiva per ferie residue non godute quale differenziale tra giorni di ferie maturati e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e, nel caso, dei giorni di ferie fruiti a domanda, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### e legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 2.081,66 o altra minore o superiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.  - condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
La parte ricorrente ha riferito: che, dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24 è stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art.  74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria; di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco riportato nel ricorso; che i ### non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. 
La parte ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull'argomento, ha quindi richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.  2. ### dell'istruzione e del ### si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie.  3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26).  4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. 
C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. 
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.  95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. 
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art.  7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. 
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. 
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.  (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.  6. ### dei principi appena richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda: è, infatti, incontestato che, al termine di ciascun anno scolastico, la parte ricorrente non abbia goduto di tutte le ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e di sospensione delle lezioni durante le festività. Ciò in assenza di specifica prova, da parte del Ministero, su cui grava il relativo onere, di aver avvisato la ricorrente dell'obbligo di fruire delle ferie e dell'avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  7. A fronte della documentazione prodotta dal Ministero e della relativa contestazione, la parte ricorrente ha elaborato conteggio, depositato il ###, con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1.229,37. ###, non comparso all'udienza odierna, non ha contestato la quantificazione effettuata. 
La domanda deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 1.229,37, non essendo, comunque in contestazione la richiesta e il godimento delle ferie e ben potendo la relativa autorizzazione sopravvenire anche in un secondo momento.   ### deve, dunque corrispondere € 1.229,37alla parte ricorrente oltre interessi legali dal dovuto al saldo stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (### 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  8. Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.  9. Superfluo appare il rinvio alla ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra).  10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. 
Milano, 21 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 11748/2025


causa n. 11748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6338/2025 del 10-03-2025

... e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19166-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio degli avvocati ### VECCHIO, ### A', rappresentato e di feso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 468/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1323/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla #### individuale - tutela - secondo licenziamento R.G.N. 19166/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di ricevimen to, era stata recapitata al destinatario l' ###, come accertato dal tribunale con statuizione non impugnata; che con la citata lettera il ### oltre a riserva re l'impugnazione dell'ordinanz a pronunciata all'esito della fas e sommaria (co municata il ###), informava il lavoratore dell'impossibilità di reintegrarlo data la cessazione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, affidato a far data dall'1.12.2016 ad altra società, obbligata da clausola sociale all'assunzione dei dipendenti impiegati nel l'appalto medesimo. I giudici di appello hanno qualificato la lettera del 3 2.10.2017 come comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituente causa sopravvenuta di cessazione del rappor to di lavoro, documento che il tribunale avrebbe dovuto acqui sire, ai sensi dell' art. 421 c.p.c., p oiché indispensabile per stabilire gli effetti della nullità del ### licenziamento oggetto di causa. In or dine ai vizi del primo licenziamento, hanno escluso la genericità della contestazione disciplinare avente, invece, un “contenuto analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della reiterata disponibilità della parte reclamante a conciliare la lite”.  3. Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cas sazione affidato a cinque m otivi. ### ccia ha 4 resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di de positare l'ordi nanza nei successivi sessanta giorni , ai sensi dell 'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che ### principale di ### 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art.  360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il rico rrente censura la s entenza d'appello per avere giudicato ammissibile, sebbene tardiva, la produzione, da parte datoriale, della lett era del 2.10.2017 (interpretata come intimazione del secondo licenziamento) avvenuta solo con le note conclusionali del 25.10.2019 nel giudizio di primo grado anziché con il ricorso in opposizione depositato il ###. 
La Corte d'appel lo avrebbe omesso di considerare che nel ricorso in opposizione il ### non aveva allegato l'intervento di un secondo licenziamento, che mancava in atti anche un inizio di prova atto a legittimare il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., esercitati pure a fronte di una lacuna difensiva di controparte.  6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., degli artt. 214 e 216 c.p.c., dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 34 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver considerato il secondo licenziamento ritualmente comunicato al lavoratore (peraltro con utilizzo di un servizio di spedizione privato) senza 5 tener conto del fatto che questi, nella memoria di costituzione e nella memoria conclusiva nel giudizio di reclamo, ha sempre contestato l'avvenuta consegna e disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che nessuna istanza di verificazione è stata avanzata da controparte. Inoltre, per avere mal e interpretato la sentenza di primo grado rinvenendo nella stessa (a p. 8, cpv. 8) un a pronuncia con effetto di giudicato sull'avvenuta consegna al lavoratore della citata missiva.  7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto.  8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare.  9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 6 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione per metà delle spese del doppio gra do anche in ragione dell'offerta conciliativa formulata d alla ditta ### senza considerare che si trattava di una proposta di assunzione a tempo determinato, che non avrebbe permesso al lavoratore di passare alle di pendenze della di tta subentrante nel relativo appalto.  ### incidentale di ### 10. Con il prim o motivo si censura la sentenza per avere disposto la reintegra del lavoratore fino alla data del secondo licenziamento (10.10.2017) anziché fin o alla data del 30.11.2016, momento di subentro di un'altra ditta nell'appalto cui era addetto il ### 11. Con il sec ondo motivo si denu ncia la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per ave re la Corte d'appel lo affermato la natura ritorsiva del licenziamento esonerando il lavoratore dal relativo onere probatorio.   12. Si esamina anzitu tto, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso incidentale che è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Tale requisito, previsto dall'art.  366, comma 1, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co l precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con 7 essa (Cass., S.U. n. 23745/2020). Il motivo in esame addebita alla Corte d'appello di avere esonerato il lavoratore dall'onere di prova della ritorsività senza in alcun modo confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza e con gli elementi di prova dalla stessa scrutinati e da ciò discende il difetto di specificità che determina l'inammissibilità del motivo.  13. Si esamina ora il primo motivo del ricorso principale che è infondato.  14. La Corte d'appello ha accertato che la lettera del 2.10.2017, relativa al secondo licenziamento, era successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del rito cd. 
Fornero, datata 1.9.2017; ha interpretato il rico rso in opposizione del datore di lavor o e ritenut o che lo stesso contenesse l'allegazione dell'intervenuto secondo licenziamento (“il giudic e di primo grado … ha erroneam ente rilevato la tardività dell'allegazione, al contrario contenuta nel ricorso in opposizione del 20.10.2017”, sentenza, p. 4, § 6); ha giudicato “indispensabile” il documento rappresentato dalla lettera di licenziamento e dal relativo av viso di ricevimento, in qu anto relativo ad una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, come tale suscettibile di acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.  421 c.p. c. ### ricorrente contesta, senza peraltro alcun riferimento ai canoni ermeneutici, l'interpretazione data nella sentenza d'appello, assumendo che il ricorso in opposizione non contenesse la dovuta allegazione ma, soprattutto, censura la decisione dei giudici di appello sulla doverosa acquisizione della lettera del 2.10.2017 poich é indispensabile, sebbene tardivamente prodotta.  15. Al riguardo deve ribadirsi che con l'art. 421, comma 2, c.p.c.  si è inteso affermare che è caratteristica precip ua del rito speciale del lavoro il contemperamento del principio dispositivo 8 con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano sig nificativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insuffici enti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provveder e d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti" (cfr. in tal senso Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è poi precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019).  16. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione contenuta nel ricorso in opposizione sul la “impossibil ità di rein tegra su un posto che non sussiste più nel la disponibilit à dell'opponente, avendo questi cessato il rapporto di appalto con il Comune di ### il ###, con conseguente cessazione del cantiere ove lo stesso opposto era addetto” (v. ricorso in opposizione trascritto a p. 30 del ricorso prin cipale per cassazione), la valutazione dei giudici di appello sulla natura indispensabile dei citati documenti (tale da giustificarne l'acquisizione da parte del tribunale) appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti concreti per l'adozione di un a statuizione di condanna alla reintegra del lavoratore e, quindi, il mancato intervento di atti successivi idonei a estinguere il rapporto medesimo. 9 17. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.  18. La Corte d'appello ha ritenut o dimostrata l'avvenuta consegna al lavoratore della lettera del 2.10.2017 facendo leva su du e elementi: la statuizione (“non oggetto di appello incidentale”) contenuta nel la sentenza del tribunale che fa riferimento alla “lettera raccomand ata recapitata in data 11 ottobre 2017” e, comunque, l'avviso di ricevimento recante la firma del lavoratore. ### ricorrente ha criticato la decisione d'appello sul punto dedu cendo di avere, nella comparsa di costituzione e nelle note conclusionali del giudizio di reclamo (trascritti per estratto a p. 59 del ricors o per cassazione, localizzati e depositati), co ntestato l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata e di avere disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.  19. La statuizione della sentenza di primo grado (p . 8), trascritta a p. 62 del ricor so per cassazione, è del seguente tenore: “pure inammissibili, in quanto tardive, sono le istanze di mezzi istrut tori articolat i nelle suddette note conclusive e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. 
Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nel l'ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018) e non è quindi configurabile rispetto alla data di recapito di una lettera.  20. Quanto poi alla sottoscrizi one dell'avviso di ricevimento, deve anz itutto darsi atto di come l'in vio dell a lettera del 2.10.2017 sia avvenuto tramite po sta privata; al riguardo questa Corte ha precisato che l'incaricato di un servizio di posta privata non rives te, a differenza dell' agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (v. Cass. n. 4035 del 2014; v. anche Cass. n. 8513 del 2020). ### del servizio di posta privata i mpedisce quindi di assegnare alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento presunzione di veridicità fino a querela di falso.  21. Deve, tuttavia, rilevarsi come il disconoscimento da parte del lavoratore non sia stato fatto tempestivamente, cioè alla prima udienza utile. Dalle stesse allegazioni del ricorrente in cassazione (ricorso, p. 35, ultimo cpv.) si evince che la lettera del 2.10.2017, con il relativo avviso di ricevimento, fu prodotta dal datore di lavoro unit amente alle note conclu sionali del giudizio di opposizione e che la difesa del lavoratore “nel verbale 11 dell'udienza di discussione del 6.11.2019 (successi va al deposito delle citate note conclusionali, ndr.) eccepì la tardività e la consequenziale inammissibilità di tal e produzione documentale” (ricorso, p. 36, primo alinea) ma evidentemente non provvid e a disconoscere la sottosc rizione dell'avviso di ricevimento. Questa Corte ha precisato che, in tema di disconoscimento della scrittu ra privata, la di sposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (così Cass. n. 9690 del 2023; 15780 del 2018). Occorre tuttavia considerare che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non è, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (v. 
Cass. n. 9690 del 2023; n. 23636 del 2019; n. 10147 del 2011; n. 9994 del 2003). Nel caso di specie, parte datoriale non ha in alcun modo all egato di aver e eccepito la tardività del disconoscimento che quindi deve ritener si va lidamente effettuato. A fronte di ciò, la decisione d'appello che ha utilizzato a fin i di prova la scrittura privata nonostante l'interv enuto disconoscimento della sottoscrizi one e l'assenza di qualsiasi istanza di verificazione, integra le violazioni di legge contestate, con riferimento agli artt. 214 e 216 c.p.c. Si è infatti osservato come, in tema di discono scimento della scr ittura privata, la mancata proposizione del l'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzi one legale, ad una dichiarazione d i non 12 volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la co nseguenza che il giudice non deve tenerne con to - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (così Cass. n. 3602 del 2024).  22. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, attinente alla interpretazione della lettera del 2.10.2017 di cui deve essere prioritariamente accertato il recapito al lavoratore, e del primo motivo di ricorso incidentale, volto a collocare in una data diversa la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del cd. secondo licenziamento .  23. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione d'appello nella parte in cui ha riconosciuto la specificità della contestazione disciplinare, è inammissibile per difetto di interesse avendo il lavoratore ottenuto la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 2, in ragione della ritorsività del licenziamento, là dove i vizi formali del licenziamento trovano disciplina nel comma 6 del citato art. 18, cui co nsegue una tutela meramente indennitaria.  24. ### motivo di ricorso principale, sulla regolazione delle spese del giudizio di appello, è anch'esso assorbi to dalla cassazione con rinvio.  25. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risul tando infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale ed il primo moti vo del ricorso incidentale; in ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugn ata deve essere cassata in 13 relazione al motivo accolt o, co n rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa compo sizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso inci dentale; cassa la sentenza impugnata in re lazione al motivo accolto e rinvia all a Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Ponterio Carla

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2749/2021 del 05-02-2021

... di Crotone, con decreto n. 1243/2019, accoglieva la richiesta presentata dal ### dell'### ai sensi dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000 e dichiarava, fra gli altri, ### già sindaco del Comune di ### non candidabile alle prime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del consiglio comunale della medesima amministrazione municipale. 2. La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito del reclamo presentato da ### dato atto che la propria indagine era volta a verificare, con riguardo all'operato del solo amministratore coinvolto, se collusioni e condizionamenti avessero determinato una cattiva gestione della cosa pubblica, riteneva che dalla documentazione prodotta non fosse possibile evincere né un chiaro collegamento tra l'operato dell'ex amministratore sul piano amministrativo e l'azione delle consorterie criminose, né un asservimento del medesimo alle volontà e agli interessi delle cosche locali, né una frequentazione del ### con esponenti di spicco delle consorterie locali. La Corte di merito, con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2019, accoglieva pertanto l'impugnazione e per l'effetto revocava (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso n. 15877/2020 proposto da: Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli ### e ### giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché contro ### presso la Corte d'appello di Catanzaro; intimato - avverso la sentenza n. 55/2019 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. Il Tribunale di Crotone, con decreto n. 1243/2019, accoglieva la richiesta presentata dal ### dell'### ai sensi dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000 e dichiarava, fra gli altri, ### già sindaco del Comune di ### non candidabile alle prime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del consiglio comunale della medesima amministrazione municipale.  2. La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito del reclamo presentato da ### dato atto che la propria indagine era volta a verificare, con riguardo all'operato del solo amministratore coinvolto, se collusioni e condizionamenti avessero determinato una cattiva gestione della cosa pubblica, riteneva che dalla documentazione prodotta non fosse possibile evincere né un chiaro collegamento tra l'operato dell'ex amministratore sul piano amministrativo e l'azione delle consorterie criminose, né un asservimento del medesimo alle volontà e agli interessi delle cosche locali, né una frequentazione del ### con esponenti di spicco delle consorterie locali. 
La Corte di merito, con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2019, accoglieva pertanto l'impugnazione e per l'effetto revocava la declaratoria di incandidabilità disposta nei confronti di ### 2 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'### prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso #### ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.  380 bis.1 cod. proc. civ.. 
Parte controricorrente ha a sua volta depositato memoria, senza però rispettare i termini previsti dalla norma appena citata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica, sollevata dal controricorrente. 
In tesi di parte controricorrente non troverebbe applicazione alla fattispecie in esame la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020, poichè la stessa non opera nell'ipotesi di procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona. 
A riprova del carattere d'urgenza che rivestirebbe questo procedimento militerebbe - aggiunge il controricorrente - "l'esclusione dell'operatività persino della sospensione feriale dei termini per il giudizi de quibus". 
Siffatti assunti non sono condivisibili.  ###. 83, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, ha disposto che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", dovendosi ritenere sospesi, fra l'altro, i termini stabiliti "per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".  3 Il termine finale così fissato è stato poi prorogato - dall'art. 36, comma 1, d.l. 23/2020, convertito con modificazioni dalla I. 40/2020 - all' 11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020. 
Non è poi possibile ritenere che questa sospensione non operi nel caso di specie in ragione del ricorrere delle eccezioni previste rispetto alla regola generale (eccezioni che, per loro natura, devono giocoforza essere oggetto di una lettura restrittiva). 
Non ricorre l'ipotesi prevista dal 30 comma dell'art. 83 d.l. 18/2020, che esclude dall'ambito applicativo della norma i "procedimenti caute/ari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona". 
In vero, se per procedimenti cautelari si devono intendere quei procedimenti, tipici o atipici, che siano funzionali ad ovviare ai pericoli che possono compromettere l'effettività della tutela giudiziaria durante il tempo occorrente per conseguirla, è evidente che il giudizio in questione, ancorché regolato dalla disciplina camerale, non ha natura cautelare, perché non è volto ad assicurare una tutela d'urgenza e anticipata strumentale a un successivo giudizio di cognizione. 
Per di più, il giudizio di incandidabilità non tutela un diritto fondamentale della persona ma intende assicurare - come si dirà da qui a breve -, in una prospettiva generale e pubblica piuttosto che individuale, l'interesse della comunità locale a che non si perpetui potenzialmente un'ingerenza inquinante di tipo mafioso nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
Né si può sostenere che il procedimento rimanesse escluso dall'ambito della sospensione in ragione del grave pregiudizio 4 arrecato alle parti dalla ritardata trattazione della lite, a mente dell'ultima parte dell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. 18/2020, perché la norma non prevede rispetto a questa ipotesi un'automatica esenzione dalla disciplina generale di sospensione dei termini, ma impone che l'esistenza di un simile pregiudizio sia verificato rispetto alla singola fattispecie ed espressamente dichiarato (dal capo dell'ufficio avanti al quale la causa deve essere introdotta ovvero dal giudice dinnanzi al quale la lite già pende). 
Nel caso di specie non risulta che questa dichiarazione d'urgenza sia mai stata fatta. 
Infine, nessun argomento può essere tratto a conforto della tesi sostenuta dal controricorrente dalla disciplina generale di sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 I. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941. 
Il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale è regolato, a mente dell'art. 143, comma 11, ultimo periodo, d. Igs. 267/2001, dalle regole dei procedimenti camerali. 
Questi procedimenti, tuttavia, non hanno natura cautelare, mancando del carattere di strumentalità che caratterizza questo tipo di giudizi, né rientrano nel loro complesso nel novero delle cause tassativamente elencate dalle norme sopra menzionate (v.  1094/2005, Cass. 2772/1999), sicché va escluso che gli stessi, in mancanza di una specifica e individualizzata dichiarazione di urgenza correlata alla constatazione del grave pregiudizio che si produrrebbe per la loro ritardata trattazione, rientrino nell'ambito dei procedimenti non ricompresi, in linea generale, nell'applicazione della disciplina comune della sospensione dei termini. 
Sul punto occorre pertanto fissare i seguenti principi: 5 - il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ultimo periodo, d. Igs. 267/2001, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 3 I. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941, poiché queste norme non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. cod.  proc. civ.; - la sospensione dei termini "procedurali" stabilita, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e 36, comma 1, d.l. 23/2020, convertito con modificazioni dalla I. 40/2020, non si applica ai giudizi di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2001, perché essi non hanno natura cautelare, mancando del carattere di strumentalità rispetto ad ulteriori procedimenti finalizzati ad assicurare in via definitiva i diritti fondamentali della persona, e sono volti ad assicurare - senza interlocuzioni strumentali e limitando diritti pubblici soggettivi - l'interesse della comunità locale ad essere preservata da ingerenze inquinanti di tipo mafioso nella sua ordinata vita democratica. 
In applicazione di questi principi nel caso di specie risultano pienamente rispettati i termini di impugnazione previsti dall'art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della loro sospensione, come stabilita dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020.  5. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2001 e l'omesso esame di un fatto decisivo: in tesi di parte ricorrente la Corte distrettuale, pur avendo correttamente enucleato la natura della misura dell'incandidabilità (tesa a verificare l'esistenza di un collegamento 6 con la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento della stessa), non avrebbe tratto le dovute conseguenze dai principi affermati, poiché a questo fine era sufficiente la constatazione, sulla base di un'analisi d'insieme degli elementi di prova offerti, dell'imputabilità anche solo per colpa al ### obbligato a vigilare e sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi municipali, della cattiva gestione della cosa pubblica, che si era trovata così esposta a ingerenze e pressioni delle associazioni criminali.  6. Il motivo è fondato.  6.1 ### la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U., 1747/2015; Cass. 15038/2018) l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata degli "amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento" del consiglio dell'ente locale - a mente dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I. 94/2009 - rappresenta una misura interdittiva volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, consentire - per dolo o colpa - l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
La misura interdittiva dell'incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale in conseguenza di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, o similare, nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto in via preventiva ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare e a salvaguardare così beni primari 7 dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni locali nonché il regolare funzionamento dei servizi, risorse capaci di alimentare la "credibilità" delle medesime amministrazioni presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento.  6.2 n procedimento giurisdizionale volto alla dichiarazione di incandidabilità assume una propria autonomia rispetto tanto alla precedente declaratoria di scioglimento del consiglio comunale, che costituisce l'antecedente storico indispensabile ma non il suo oggetto (poiché la verifica della legittimità di tale provvedimento è rimessa al giudice amministrativo in caso di impugnazione), quanto a un eventuale giudizio penale che assuma l'esistenza di una condotta dell'amministratore pubblico di partecipazione, affiancamento o agevolazione del sodalizio criminale, in ragione dei diversi presupposti che caratterizzano i due giudizi. 
La misura interdittiva di cui all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede infatti che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale (di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa), giacché ai fini dell'incandidabilità alle elezioni rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo che sia stato causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa 8 pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. 
In altri termini, la misura prevista dalla norma in discorso non è riconducibile al concetto di sanzione penale ed è applicata non quale conseguenza automatica di una condanna penale bensì all'esito di un giudizio, autonomo, il cui oggetto è costituito dall'accertamento non già di un reato, ma di una condotta anche colposa dell'amministratore che, pur senza sconfinare necessariamente nell'illecito, abbia oggettivamente favorito l'ingerenza di associazioni criminali o il condizionamento delle stesse sulla gestione dell'ente territoriale (Cass., Sez. U., 1747/2015).  6.3 La Corte d'appello, attraverso una "valutazione atomistica" dei comportamenti dell'amministratore, ha escluso che potesse imputarsi all'ex sindaco "una condotta quanto meno agevolativa, anche attraverso un agire omissivo", degli interessi delle associazioni criminali operanti nella zona, negando che questi "abbia favorito, nell'espletamento del suo mandato, l'agire delle cosche locali". 
Mancherebbe in particolare, a dire dei giudici distrettuali, l'indicazione di "alcuna specifica condotta agevolativa dell'agire delle consorterie criminose locali" e di "una vicinanza del medesimo ad esponenti di tali consorterie", così come non vi sarebbero "elementi concreti e significativi idonei a rilevare, in maniera inequivoca, l'esistenza di forti contiguità fra l'operato dei singoli amministratori e gli interessi delle consorterie criminose". 
La documentazione prodotta non sarebbe "idonea a rilevare, in maniera significativa, una collusione tra lo stesso e la criminalità organizzata" ed anzi dimostrerebbe come questi abbia inteso contrastare, a livello amministrativo e territoriale, il fenomeno mafioso.  6.4 Simili valutazioni sono minate da un duplice errore di metodo.  9 La Corte di merito, pur avendo atto correttamente atto che l'indagine a cui era chiamata aveva finalità preventive e non sanzionatorie, dovendosi di conseguenza prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale, si è posta però proprio nella prospettiva di ricerca del giudice penale e in questo modo ha compiuto un'indagine miope, perché orientata all'individuazione di condotte che deponessero per una partecipazione dell'ex sindaco, in termini diretti o di fiancheggiamento, al sodalizio criminoso. 
Depongono chiaramente in questo senso plurimi passaggi della decisione impugnata, che si preoccupa di verificare l'esistenza di un "chiaro collegamento" fra l'operato del sindaco e l'azione delle consorterie mafiose, il suo "asservimento alle volontà e agli interessi delle cosche locali", la "frequentazione del ### con esponenti di spicco delle consorterie locali", l'indicazione di una "specifica condotta agevolativa dell'agire delle consorterie criminose locali", la "vicinanza" dell'amministratore "ad esponenti di tali consorterie", la mancanza di condotte di influenza o agevolazione rispetto ad altri amministratori collegati con i sodalizi criminali, "l'esistenza di forti contiguità" fra amministratori e consorterie criminose, il verificarsi di condotte "quantomeno agevolative, anche attraverso un agire omissivo, degli interessi delle cosche", la presenza di un rapporto di collusione fra sindaco e criminalità organizzata e, in definitiva, il ricorrere di un contegno di favoreggiamento dell'agire delle cosche. 
Una simile indagine, che si spende nella ricerca di comportamenti volontari di agevolazione degli interessi delle associazioni criminose, finisce per confondere il giudizio di accertamento della responsabilità penale con quello di verifica delle condizioni di incandidabilità, quando non vi era alcuna necessità - come detto - di acclarare una simile responsabilità, anche nelle forme del concorso esterno, in ragione dell'autonomia del processo di applicazione della misura in discorso e 10 della diversità dei presupposti della stessa rispetto a ipotesi di carattere criminoso. 
Occorreva (e bastava), invece, accertare l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. 
Era necessaria, altresì, una verifica del fatto che una simile situazione fosse riconducibile - non solo per un intento doloso, ma anche per semplice colpa - all'amministratore di cui è stata proposta l'incandidabilità, essendo sufficiente l'accertamento di tale profilo nella gestione della cosa pubblica per applicare la misura interdittiva in discorso.  6.5 La Corte distrettuale ha assunto a metodo per il proprio giudizio la necessità di procedere a una valutazione individuale della condotta dell'amministratore al fine di verificare i presupposti della declaratoria di incandidabilità.  ### di un simile programma è senza dubbio corretta rispetto alle finalità dell'indagine, in quanto si trattava di verificare l'esistenza di un collegamento eziologico fra la situazione che aveva portato allo scioglimento dell'organo assembleare locale e le specifiche condotte tenute dal singolo amministratore. 
La prospettiva individuale dell'indagine, tuttavia, non doveva far dimenticare l'esigenza di una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, al fine di raggiungere una visione d'insieme che desse modo di cogliere correlazioni diversamente non evidenziabili ed elementi capaci di attestare la permeabilità dell'amministrazione scrutinata ai fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso (Cass. 10780/2019).  11 I singoli fatti emergenti dalla congerie istruttoria disponibile dovevano quindi essere ricondotti a una chiave di lettura comune, onde verificare se gli stessi fossero idonei a rappresentare una conduzione della macchina politico-amministrativa comunale sensibile (se non addirittura compiacente) con gli interessi della criminalità mafiosa. 
Ne discende che la valutazione della responsabilità personale dell'amministratore, ai fini del ricorrere delle condizioni di ineleggibilità, non poteva condurre a una valutazione atomistica delle singole risultanze probatorie acquisite che privasse il giudicante di una visione d'insieme del fenomeno che aveva già portato, in precedenza, allo scioglimento del consiglio comunale.  6.6 Allo stesso modo era necessario evitare di considerare la condotta del singolo amministratore estraniandola dal contesto a partecipazione plurima in cui operava. 
Il che significa, rispetto alla figura apicale dell'amministrazione comunale costituita dal sindaco, che, al di là della mancanza di frequentazioni e rapporti con esponenti della criminalità organizzata locale o di agevolazioni dirette della stessa, occorreva comunque estendere l'indagine alla condotta da questi tenuta nell'ambito amministrazione municipale al fine di acclarare l'apporto eventualmente dato (con azioni od omissioni) nel provocare la situazione che aveva condotto allo scioglimento dell'organo assembleare. 
E nello svolgimento di questa indagine non si poteva considerare il sindaco come una monade isolata dal contesto ove operava, al cui interno egli era, invece, chiamato ad esercitare il potere/dovere: di vigilare e sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.E.L.; di indirizzare e controllare l'operato dei soggetti a cui era affidato il compito di dare attuazione alle scelte deliberate dall'amministrazione, 12 ex art. 107, comma 1, T.U.E.L.; più in generale, di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, a mente dell'art. 54, comma 1, lett. c), T.U.E.L.. 
La trasgressione di questi doveri di vigilanza, all'evidenza, non solo è capace di determinare una situazione di cattiva gestione dell'amministrazione comunale, ma rende possibili ed agevola ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell'amministrazione municipale agli interessi malavitosi. 
Ne discende che l'accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte del sindaco agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I. 94/2009, proprio perché la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
Sul punto andrà quindi fissato il seguente principio: in tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione d'insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, T.U.E.L., tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I.  13 94/2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.  7. 
La statuizione impugnata andrà dunque cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### in data 2 dicembre 2020. 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZiONE . U.R.P. CENTRALE~! · b (We.. ~'r-~ et' ~Rf~ ~ ~~lQ..  u..~ .À:t### \v:> V , d~ros~### ~e._ ..###jos }~'~ d\sru€: )_Q U)f\J\0t] Q.UQ. u.& ~o ~<Z ( Ov ~u.Q_ <Or ~-r L-l, o### ..k_ 'f'Q/W{e_ Il o\.A, ~ J_tl w;:J:. ) L<ò'>, c::;o.,..,.-mQ. _,/-f 1 u fu<.v.o ~odo o\ . ~0 ,}(;"f /;woJ '' ~ "-.efi v.-L~ u.o..f<>-.###.  ~~Q, \i\ ).MJ.I.A \;\ .  ~M') Q_ _A-o l o~\~ / ...  r··;: <l) ~ o ·~ N ro if1 if1 ro u ·~ "' <l) t:: o u

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Pazzi Alberto

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado. P.Q.M. Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 5437/2024 del 04-12-2024

... ricorrente, in quanto lo stesso non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni. Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente. ### resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi. 5/9 Dott. ### la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 con la normativa comunitaria. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti. Innanzitutto, appare opportuno il (leggi tutto)...

testo integrale

1/9 Dott. #### Udienza del 04/12/2024 N. 10235/2024 ##### quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico RICORRENTE contro MIM - #### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elett.te dom.to presso lo studio in ### 24 ### RESISTENTE OGGETTO: ###'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti 2/9 Dott. ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il ###'#### chiedendo al ### “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precaria siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui; B) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il ### 23 settembre 2015, recante «### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; b) la nota dirigenziale della ### per le risorse umane e finanziarie, prot.  MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative; c) la nota dirigenziale del ### per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot.  MIUR.AOODIPT.### del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; d) il ### 29 novembre 2016, recante «### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui de-limita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. 
C) per l'effetto, condannare l'### resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo; D) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021condannarsi il Ministero dell'### 3/9 Dott. ### al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.  1218 del Con condanna delle ### resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ###” Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. 
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. 
IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. 
Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. 
Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.  ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. 
Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.  ### n. ### del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.  ### dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo ### del 28.11.2016. 
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.  4/9 Dott. ### condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della #### determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'### di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento. 
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del ### dell'### alla concessione in suo favore della ### elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato. 
In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del ### convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della ### elettronica. 
Si è costituito in giudizio il ### E ### chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.  ### resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile). 
Asserisce l'estinzione della pretesa del ricorrente, in quanto lo stesso non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni. 
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.  ### resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.  5/9 Dott. ### la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 con la normativa comunitaria. 
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti. 
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della ### cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato. 
In attuazione della suddetta legge, il ### n. ### del 23/9/2015 e il successivo ### del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della ### elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio. 
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di ### che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 6/9 Dott. ### concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Come anche evidenziato dalla Corte di ### non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.  ### dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. 
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del ### convenuto di escludere dal beneficio 7/9 Dott. ### i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della ### In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. 
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento. 
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della ### 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente. 
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.  ### sollevata dal ### convenuto, vertente sulla presunta decadenza del diritto del ricorrente dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al 8/9 Dott. ### fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500. 
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia; il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto. 
Sulla base ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso. 
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il ### del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. 
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie ### in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo. 
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.  9/9 Dott. ### tutte le considerazioni che precedono, il ricorrente ### ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato). 
In quanto soccombente, il ### E ### va condannato a rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to ### che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc PQM accerta il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro 1.000,00. 
Condanna il #### E ### a rimborsare all'Avv.to ### - dichiaratosi distrattario - le spese di lite che liquida in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ### 04/12/2024 il ### del #### n. 10235/2024

causa n. 10235/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Atanasio Riccardo

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