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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4753/2025 del 26-11-2025

... obbligazioni derivanti dalla scrittura privata di riconoscimento del debito datata 28.6.2023. Le parti dunque hanno espressamente pattuito che la cessione al sig. ### della quota del sig. ### pari al 40% del capitale sociale della ### B s.r.l., veniva eseguita a titolo di datio in solutum ovvero hanno convenuto di sostituire, nel solo rapporto tra il ricorrente ed il resistente, la prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa, attribuendo a tale diversa prestazione effetti liberatori (all'art. 3 della transazione del 26.2.2025 si legge “il sig. ### si obbliga ad estinguere il debito della soc. ### B nei confronti del dott. ### per la porzione da esso garantita con la scrittura privata del 28.6.23 (euro 19.040,00), cedendo al creditore o ad altro soggetto che lo stesso si riserva di nominare prima della sottoscrizione dell'atto di cessione, le sue quote di partecipazione nella stessa società ### B s.r.l. del valore nominale di euro 4.000,00 pari al 40% del capitale sociale, dunque ad espresso titolo di datio in solutum”). E' fuor di dubbio che le odierne parti, nel pieno esercizio del proprio potere negoziale, abbiano scientemente deciso di limitare gli effetti della (leggi tutto)...

testo integrale

n.r.g. 5200/2025 TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE Sezione specializzata in materia di imprese ###.o.p., dott.ssa ### all'esito dell'udienza cartolare del giorno 18.11.2025 nel giudizio pendente tra ### contro ### e ### lette le note conclusionali depositate dalle parti lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c.  visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.  il G.o.p.  pone la causa in decisione. 
Si comunichi. 
Palermo, 18.11.2025 ###.o.p.  dott.ssa ### riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa ### della ####, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5200/2025 pendente TRA ### C.F.: ###, nato a ### il ###, ivi residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli ###ti ### C.F.: ### (###) ed ### C.F.: ### (###), che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente - ricorrente ### - ### C.F.: ### nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, C.F.: ###, che lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### C.F.: ### - resistente - ### C.F. ###, nato a ### il giorno 27.2.1987 ivi residente ### - resistente contumace ### Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del 18.11.2025 ### sig. ### ha depositato ricorso nei confronti del sig. ### e del di lui figlio ### per veder convalidare l'offerta per intimazione di pagamento notificata in data ###. 
A mezzo del ricorso il sig. ### ha rappresentato: di essere titolare della quota di partecipazione di € 4.000,00 pari al 40% del capitale sociale della ### B s.r.l., società sede ###### via ### n. 122; di avere formalizzato l'offerta per intimazione di pagamento ex art. 1208 c.c., in data ###, al fine di adempiere l'obbligazione assunta a mezzo dell'atto di transazione stipulato con i convenuti in data ###; che, in ragione della mancata adesione del creditore - sig. ### alla predetta offerta si rendeva necessaria l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di convalida. 
Per meglio specificare le ragioni della pretesa il sig. ### ha riferito che, con atto di transazione del 26.2.2025 aveva convenuto, unitamente ai sigg.ri ### e ### di estinguere l'obbligazione assunta, nei confronti del sig. ### con la scrittura privata del 28.6.2023, cedendo la propria quota di partecipazione alla ####.r.l. del valore nominale di € 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, a titolo di datio in solutum allo stesso ### ovvero a persona da lui indicata, convenendo quale termine ultimo per la stipula dell'atto di cessione quote il giorno 3.3.2025. 
Spirato il termine pattuito e notificato ai convenuti atto stragiudiziale di diffida ad adempiere con contestuale offerta per intimazione ex art. 1209 c.c., stante la mancata adesione senza giustificato motivo da parte del sig. ### il ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia dichiarativa di convalida dell'offerta ai sensi degli artt. 1208, 1214 c.c. con la conseguente costituzione in mora del creditore, sig. ### ex art. 1206 c.c., manlevando in tal modo il ricorrente da ogni responsabilità a qualsiasi titolo connessa con la mancata stipula dell'atto di cessione quote. 
Il tutto con vittoria di spese e compensi. 
Con comparsa di costituzione del 5.09.2025 si è costituito in giudizio il sig. ### il quale, contestando le ragioni del ricorso, ha chiesto di dichiarare l'offerta per intimazione presentata dal ricorrente in data ### non aderente alle caratteristiche della legge e, per l'effetto, di rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese compensi. 
Il sig. ### benché ritualmente convenuto in giudizio è rimasto contumace. 
Con decreto del 5.05.2025 veniva indicata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 16.09.2025. 
Alla prefata udienza concessi alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 17.11.2025 nelle modalità della trattazione scritta. 
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che provvedeva con decreto del 30.10.2025 al differimento per il giorno 18.11.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Per un corretto inquadramento giuridico della vicenda de quo va preliminarmente osservato che l'offerta per intimazione di pagamento è istituto che tutela il debitore il quale dimostra di voler adempiere correttamente l'obbligazione, anche in presenza di un rifiuto ingiustificato del creditore ovvero della inerzia dello stesso, permettendogli di liberarsi con effetti solutori dall'obbligazione laddove l'offerta rispetti i canoni dell'art. 1208 c.c. . 
Più segnatamente: “### l'offerta sia valida è necessario:1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (art. 1208 c.c.). 
La ratio è quella di permettere al debitore di liberarsi dall'obbligazione attraverso un'offerta precisa e formale, facendo così cessare la sua responsabilità per inadempimento e costituendo il creditore in mora qualora rifiuti l'adempimento senza motivo legittimo. 
E' normativamente sancito che quando l'offerta riguarda cose mobili da consegnare in luogo diverso ex art. 1209, comma 2, c.c. la stessa viene fatta mediante atto notificato al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione ovvero, come stabilito art. 75 disp. att.  “### di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre. 
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.” Orbene per tutto quanto ut supra osservato la domanda del ricorrente va accolta. 
Dalla disamina dei documenti offerti dalle parti del giudizio è emerso che l'offerta per intimazione presentata dal sig. ### in data ### è conforme a quanto previsto dagli artt. 1208, 1209 c.c. nonché dall'art. 75 disp. att. c.c. avendo l'offerente rispettato i requisiti, anche formali, di validità prescritti dalla legge.  ### presentata in data ### dal ricorrente ### ha effetti solutori di tutti i rapporti negoziali relativi alle parti dell'odierno giudizio e ciò in quanto: è stata presentata da persona che può validamente adempiere l'obbligazione, è indirizzata al creditore, nonché al di lui figlio ### - soggetto indicato dal creditore quale cessionario delle quote - ed ha ad oggetto la totalità della somma o delle cose dovute, circostanze tutte provate dalla documentazione versata in atti (vedasi raccomandata allegata al ricorso documento 3). 
Non v'è dubbio che l'offerta comprenda la totalità della somma dovuta dal sig. ### in quanto recepisce e richiama in tutto il suo contenuto gli accordi presi in seno alla transazione del 26.2.2025. 
Orbene è dato osservare che il prefato atto di transazione del 26.2.2025 sottoscritto dal sig.  ### personalmente e nella qualità di socio della ### B s.r.l., dal sig. ### quale socio ed amministratore p.t. della ### B s.r.l. e dal sig. ### ha inteso regolare le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata di riconoscimento del debito datata 28.6.2023. 
Le parti dunque hanno espressamente pattuito che la cessione al sig. ### della quota del sig. ### pari al 40% del capitale sociale della ### B s.r.l., veniva eseguita a titolo di datio in solutum ovvero hanno convenuto di sostituire, nel solo rapporto tra il ricorrente ed il resistente, la prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa, attribuendo a tale diversa prestazione effetti liberatori (all'art. 3 della transazione del 26.2.2025 si legge “il sig. ### si obbliga ad estinguere il debito della soc.  ### B nei confronti del dott. ### per la porzione da esso garantita con la scrittura privata del 28.6.23 (euro 19.040,00), cedendo al creditore o ad altro soggetto che lo stesso si riserva di nominare prima della sottoscrizione dell'atto di cessione, le sue quote di partecipazione nella stessa società ### B s.r.l. del valore nominale di euro 4.000,00 pari al 40% del capitale sociale, dunque ad espresso titolo di datio in solutum”). 
E' fuor di dubbio che le odierne parti, nel pieno esercizio del proprio potere negoziale, abbiano scientemente deciso di limitare gli effetti della scrittura privata del 26.2.2025 ai soli rapporti obbligatori intercorrenti tra i sottoscrittori dell'accordo ed abbiano recepito e trasferito tale volontà nella offerta per intimazione. 
Nessuna statuizione riguardante rapporti di debito o credito tra la società ####.r.l. ed il sig. ### è rinvenibile nella scrittura privata del 26.2.2025 ed essendo la predetta ### B s.r.l. un autonomo soggetto giuridico, è evidente che eventuali pretese debitorie o creditorie vantate dalla stessa nei confronti di terzi debbano essere avanzate dal soggetto giuridicamente legittimato a presentarle, ovvero l'amministratore p.t. sig. ### soggetto, peraltro, rimasto contumace nell'odierno giudizio. 
Conseguentemente non può condividersi la interpretazione di parte convenuta laddove riconosce agli accordi presi in seno alla scrittura privata del 26.2.2025 “effetto tombale” anche in relazione ai rapporti intercorrenti tra il sig. ### e la società ####.r.l. . 
E' altresì fuor di dubbio che la pronuncia dell'odierno decidente sia limitata al petitum del ricorso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c. e non possa avere un contenuto che, andando ultra petita, superi e si sostituisca al libero esercizio dell'autonomia privata esprimendo una volontà - quale quella di definire i rapporti tra la società ### B s.r.l. ed il sig. ### - che le parti, pur potendo esprimere, non hanno fino ad ora manifestato. 
Infine, quale effetto della convalida dell'offerta per intimazione di pagamento il creditore sig. ### è costituito in mora, ex art. 1207, comma 3, c.c. . 
Va rilevato che la costituzione in mora del creditore avviene quando lo stesso senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli ma anche quando - il creditorenon compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206 c.c.). 
E' emerso dai documenti prodotti in giudizio che l' impossibilità per il debitore ### di eseguire la prestazione è discesa dal rifiuto del sig. ### di aderire alla offerta ricevuta (con pec del 16.4.2025 il procuratore del sig. ### anticipava che il suo cliente non avrebbe aderito all'invito ricevuto dal ### giacché “ non sussistono, allo stato, valide ragioni per procedere al perfezionamento di un atto di cessione di quote sociali, in considerazione della mancanza di presupposto”). 
Alla luce delle suesposte motivazioni va accolta la domanda del ricorrente. 
Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, devono porsi a carico del sig.  ### ed in favore del sig. ### e vanno liquidate secondo i parametri del D. M. 55/2014, operando una riduzione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in ragione della ridotta attività istruttoria, rispetto ai valori medi indicati nello scaglione valoriale di riferimento, in ### 2.540,00 e così specificate € 460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 istruttoria e/o di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, #### P.Q.M Il Tribunale di ####, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: - Convalida l'offerta per intimazione di pagamento datata 4.4.2025 presentata dal sig. ### ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c.; - Dichiara la costituzione in mora del sig. ### a far data dal 4.4.2025 ai sensi dell'art. 1207 comma 3, c.c.; - Dichiara che ai sensi dell'art. 1207, comma 1, c.c. per effetto della costituzione in mora del creditore sig. ### allo stesso non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore; - Condanna il sig. ### a pagare al sig. ### le spese di lite liquidate come in parte motiva in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e ### Così deciso in ### il ####.O.P dott.ssa ### 

causa n. 5200/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Mascellino, Ceraolo Flavia

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10931/2025 del 24-11-2025

... gli estratti ed ha riconosciuto l'intera esposizione debitoria, riconoscendone le operazioni più rilevanti”), la ricezione dei medesimi estratti (che non deve avvenire necessariamente mediante lettera raccomandata -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 27 giugno 2023, n. 18352) può ritenersi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il riconoscimento del debito di euro 14.201,00 “corrispondente al saldo contabile” del conto 1000/5386 (doc. 5 del fascicolo monitorio -oggetto di sottoscrizione che il c.t.U. ha ritenuto autografa) e la conseguente formulazione di un piano di rientro in 12 mensilità (che appaiono difficilmente compatibili con la mancata, compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di conto corrente); ii) il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. (attribuibile, per quanto detto, all'odierno opponente) dal quale risulta che il ### ha ammesso l'erronea contabilizzazione sul proprio conto di accrediti per complessivi euro 45.010,59 (nel medesimo documento così, in particolare, si legge: “Da una mia autonoma verifica” -la quale, a maggior ragione alla luce del complessivo tenore della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14628/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie TRA ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in ### alla via ### n. 3, è elettivamente domiciliato #### s.p.a. (###), in persona del procuratore, ### mandataria di ### s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio della quale, in Napoli, piazza ### n. 6, è elettivamente domiciliata #### s.p.a. (###), in persona dei procuratori ### e ### rappresentata e difesa dagli avv. ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec ### e ##### s.p.a. (###), in persona dei procuratori ### e ### procuratrice di ### s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec ### e ###### ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025.  ### s.p.a. ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il ###.  ### s.p.a., non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3440/2020 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad ### s.p.a., quale procuratore di ### s.p.a., la somma di euro 92.105,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del saldo del conto corrente n. 1000/### (conto che, a far data dal 20.05.2015, ha assunto il numero 5386) acceso presso la filiale di ### d'### del ### di ### s.p.a. il ### assistito, a dar data dal 07.07.2011, da apertura di credito sino ad euro 15.000,00 (revocata il ###). ###, eccepita la generica fascicolazione degli atti (con violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.) peraltro neppure risultando prodotti tutti gli atti riportati nel foliario e disconosciuti taluni documenti depositati nel fascicolo monitorio (alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio così si legge: “### tale file, di pessima qualità grafica, si compone di 14 fogli i quali sono parzialmente illeggibili. ### le pagine 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 presentano una parte nera che compromette la lettura delle clausole contrattuali. 
Allo stato anche la sottoscrizione non è riconducibile all'opponente ### per cui viene disconosciuta, ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc, con riserva di riconoscerla al momento dell'esibizione ed esame dell'originale. Si disconosce ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc il documento due che si compone di 13 fogli rappresentando che lo stesso è privo di data e che le sottoscrizioni risultano apposte a pagina 8 mentre a pagina 13 manca la firma. In relazione al documento tre si rileva che lo stesso non è mai stato ricevuto per cui si disconosce la sottoscrizione. In relazione alla revoca, al punto 4 si disconosce la conformità nonché la sottoscrizione illeggibile apposta sulla ricevuta di ritorno. In relazione al documento 5 denominato “proposta di rientro” si contesta la conformità della stessa sia l'autografia in quanto ### non ha mai inviato e/o sottoscritto il detto documento, disconoscendo le firme ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc. Si contesta la sottoscrizione sul documento datato 8.6.2016 e non fascicolato sia in quanto mai sottoscritto sia in quanto non conforme all'originale. Del pari si contestano la conformità del documento 8 e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia ordinare la produzione della richiamata documentazione in originale.”) ha: 1) dedotto di non avere mai ricevuto la consegna degli estratti conto, sussistendo pertanto proprio interesse a ricevere tale documentazione ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed ha disconosciuto la paternità delle operazioni riportate alle pagine 10 - 27 dell'atto di citazione in opposizione affermando l'esistenza del proprio diritto alla “consegna della copia della singole operazioni ex part. 119 TULB” (p. 27 dell'atto di citazione); 2) “contestato” le operazioni di addebito in data ### le quali avrebbero per presupposto l'erroneo accredito sul proprio conto corrente in data precedente il ### di un versamento in contanti di euro 8.150,00 e del versamento di 7 assegni per la somma complessiva di euro 36.860,59; 3) contestato “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” (p. 27 dell'atto di citazione).  ### ha pure proposto domanda riconvenzionale relativamente al “rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti”, alla consegna “degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate” ed alla “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996” (p. 29 dell'atto di citazione in opposizione).  ### s.p.a., mandataria di ### s.p.a., premesso che non sussiste alcuna violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che il disconoscimento reso deve ritenersi inammissibile, generico e pretestuoso (e formulata in ogni caso istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che le istanze istruttorie di esibizione dei documenti giustificativi di tutti gli ordini di addebito sono inammissibili (non essendosi la parte preventivamente avvalsa dello strumento previsto dall'art. 119 t.u.b.); ii) che, in ogni caso, lo stesso ### ha, per un verso, chiesto (doc. 5 del fascicolo monitorio) di rientrare dall'esposizione debitoria di euro 14.201,01 a fronte della quale la banca ha revocato l'apertura di credito il ### (doc. 4 del fascicolo monitorio) e, per altro verso, ha (doc. 4) riconosciuto di avere indebitamente ricevuto sul proprio conto la somma non dovuta di euro 45.010,59 (proponendone -stante l'utilizzo nelle more effettuatonela restituzione rateizzata) pur avendo nel presente giudizio dedotto di non aver autorizzato lo storno di tale somma; iii) che dagli estratti conto e dal contratto prodotto non emerge alcuna indebita capitalizzazione degli interessi. 
Esclusa l'opportunità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni, con provvedimento reso alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. Successivamente concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stato nominato consulente grafologo. In data ### è intervenuta ### s.p.a. quale cessionaria (sulla base di contratto concluso con ### s.p.a. il 25 giugno 2021) di crediti in blocco identificabili mediante i criteri indicati nell'“avviso pubblicato sulla ### della ### - ### n. 118 del 5 ottobre 2021 (all. 2), valido ai sensi e per gli effetti del predetto art. 58 T.UB.  della L. 130/1999 anche ai fini della notifica della cessione ai debitori ceduti” (p. 4 della memoria di costituzione). Depositata la relazione del consulente grafologo, è stata pure depositata la relazione del (successivamente nominato) consulente contabile ed è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, in data #### s.p.a. si è costituita quale mandataria di ### s.p.a. (incorporante -doc. 5 allegato alla memoria di costituzione### s.p.a. la quale ultima, per effetto di atto di scissione, ha acquistato da ### s.p.a., “il compendio di attività e passività, dettagliatamente identificato in atto, e nel quale sono ricompresi, tra altro, i crediti “### Loans”, classificati e qualificati come esposizioni scadute, inadempienze probabili e crediti in sofferenze derivati dai rapporti di titolarità della scissa” -pp. 4 e 5 della memoria di costituzione, ove si fa pure riferimento all'avviso pubblicato in ### e prodotto quale documento 8 ai fini della individuazione dei crediti ceduti). All'udienza del 14.1.2025, previa contestazione, da parte dell'opponente, del”la legittimazione attiva di ### sia in relazione alla materiale esistenza della cessione del credito, sia in relazione all'inclusione del credito tra quelli ceduti ove la cessione sia mai esistita”, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per essere poi rimessa in istruttoria (anche al fine del prosieguo delle operazioni da parte del c.t.U. grafologo) con provvedimento depositato il ### ed essere da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.  2. ### è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. 2.1. Preliminarmente occorre dare atto della mancata necessità di esaminare le contestazioni sollevate dal ### quanto alla titolarità del credito in capo a ### s.p.a. La cessione di credito determina infatti la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di ### sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Con riferimento al presente giudizio, in assenza del consenso espresso -da tutte le partialla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti della -eventualecessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa (pure in ordine alle spese di lite) nei confronti delle parti originarie sì che, revocato in parte qua il provvedimento adottato il ###, non può che ritenersi irrilevante ai fini della presente decisione l'accertamento della titolarità del credito in capo ad ### s.p.a. ed ad ### s.p.a.  2.2. Tanto detto, i documenti di seguito indicati devono ritenersi effettivamente sottoscritti dal ### 2.2.1. Questo Giudice ritiene di poter richiamare integralmente le conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologo nominato dal Tribunale nell'elaborato depositato il ###. In particolare, all'esito di approfondito esame, con valutazioni fondate su rigorosi presupposti scientifici ed esenti da vizi logici, il consulente ha ritenuto riconducibili alla grafia di ### in modo “estremamente forte” (cioè con il più elevato grado di probabilità derivante dai criteri di giudizio condivisi dalla comunità scientifica -cfr. p. 19 della relazione depositata il ###) le sottoscrizioni apposte sui documenti da ### depositati sub 1 (contratto di conto corrente), sub 2 (“concessione di apertura di credito in conto corrente”) e sub 5 (proposta -in data ###- di rientro “della somma di € 14201,00, corrispondente al saldo contabile”). 
Tali conclusioni (per le ragioni poc'anzi indicate) non possono ritenersi inficiate dalle contrastanti valutazioni del consulente nominato dall'opponente il quale, sulla base di non meglio precisate ragioni (cfr. p. 117 dell'elaborato depositato dal c.t.U.), ha formulato una ### ipotesi di imitazione a mano libera che il c.t.U. ha ampiamente e condivisibilmente confutato sotto molteplici profili (pp. 117 ss. dell'elaborato che qui integralmente si richiama).  2.2.2. Anche il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposta deve essere attribuito al ### 2.2.2.1. A tale conclusione deve pervenirsi, prima ancora che sulla base dell'esito delle indagini grafologiche (che, non oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico, pure consentono di attribuire la paternità della sottoscrizione ivi apposta all'opponente), in ragione dello stesso comportamento processuale tenuto dal ### Pur avendo, successivamente alla costituzione di ### s.p.a., disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sul richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (si veda il verbale dell'udienza del 9.10.2020), il ### nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (unica memoria depositata ai sensi del comma 6 del richiamato articolo e primo atto depositato dopo aver visionato gli originali dei documenti disconosciuti -si veda, tra l'altro, la nota per la trattazione scritta depositata il 29 maggio 2021 nella quale l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a visionare -ed estrarre copia degli originali dei documenti depositati dall'opposta e custoditi in cassaforte), si è infatti limitato a disconoscere (ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 214 c.p.c.) i ### “seguenti documenti: 01). contratto conto corrente 1389 modificato successivamente in n. 5386 e relativi estratti conto dalla stipula alla voltura a sofferenza; 02). Comunicazione concessione affidamento €. 15.000,00; 04). Revoca 26.02.2016 ed invito al pagamento; 05). Proposta ripianamento ### del 10 marzo 2016; 06). Invito al pagamento del 7.04.2017; 07). Preavviso classificazione a sofferenza del 21.04.2017; 08). Lettera sollecito legale del 13.02.2020” corrispondenti ai documenti 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del fascicolo monitorio. In questo senso univoco risulta il contenuto delle pagine 15 e 16 della richiamata memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ove sono elencati -tutti e solii documenti effettivamente disconosciuti alla data del deposito della medesima memoria. Né in senso contrario può valorizzarsi la pagina 1 della memoria da ultimo richiamata. Tale pagina, infatti, contiene un mero riepilogo dello svolgimento del processo (in questo senso si giustifica il riferimento al disconoscimento -svolto peraltro precedentemente al deposito degli originali dei documenti disconosciutidel documento 4 allegato alla comparsa di costituzione) e non, anche, un disconoscimento attuale (risultando, in realtà, il disconoscimento attuale reso solo mediante l'elencazione dei documenti contenuti alla pagina 15 della memoria istruttoria). 
Ebbene, il richiamato comportamento tenuto dall'opponente non può che essere valutato quale rinunzia al disconoscimento degli ulteriori documenti in relazione ai quali, pure, precedentemente, la parte aveva inteso avvalersi dell'istituto disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c. Tale rinunzia appare ancor più univoca ove si consideri che nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno 1.3.2022 il ### si è limitato a sottoporre all'attenzione del Tribunale le ### richieste istruttorie formulate “nell'opposizione prima e nelle note istruttorie poi” e cioè in atti che non contengono il disconoscimento del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (non potendo, l'atto di citazione in opposizione, contenere il rituale disconoscimento di un documento ancora non prodotto -perché allegato solo all'atto di costituzione della parte oppostadel tutto irrituale -non essendone stato in alcun modo autorizzato il depositodovendo ritenersi il “preverbale” depositato il giorno 8.10.2020 -peraltro superato dal contenuto della memoria ex art.  183, co. 6, n. 2 c.p.c. successivamente depositatae, per quanto detto, non recando l'unica memoria istruttoria depositata disconoscimento del documento da ultimo richiamato). Né può sottacersi che, ancora nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025 (ed espressamente richiamata al fine della precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025), il ### si è limitato a disconoscere ### ai sensi dell'art. 214 c.p.c. i soli atti richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e non, anche, il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. 
Proprio alla luce dell'univoco comportamento processuale della parte opponente il c.t.U. (chiamato a valutare “l'autenticità delle sottoscrizioni contestate” -così il provvedimento del precedente istruttore depositato il giorno 8.3.2022) ha ### ritenuto oggetto di disconoscimento i soli documenti richiamati alla (sopra parzialmente ritrascritta) pagina 15 della memoria depositata dal ### (così si legge alla pagina 3 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il ###: “In sede ###data 5 luglio 2022, alla presenza delle parti (cfr. verbale) si precisavano i documenti oggetto di contestazione: i documenti contestati da parte opponente sono richiamati nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 CPC dell'Avv. ### e precisamente i documenti elencati a pag. 15 ai nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; precisando altresì che le sottoscrizioni oggetto di accertamento sono individuabili esclusivamente sui documenti nr. 1, 2, 4, 5 e 8, specificando che le sottoscrizioni dei documenti ai nr. 4 e 8 risultano apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate”). Né, a fronte di una simile (si ribadisce, condivisibile) limitazione dell'attività svolta dal c.t.U., il ### (sul quale -a dispetto di quanto dalla stessa parte osservato nella nota depositata il giorno 8.5.2025- gravava il relativo onere stante il reiterato comportamento processuale tenuto) ha (senza necessità di valutare, in questa sede, la ritualità di una simile -non formulata istanza) disconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (il che conferma ulteriormente -pur non essendovene necessità - per quanto dettola maturata rinunzia al disconoscimento del documento da ultimo richiamato).  2.2.2.2. Non il ### bensì la parte opposta avrebbe allora dovuto dolersi del provvedimento con il quale è stata disposta l'integrazione delle operazioni rimesse al grafologo nominato dal Tribunale. 
Integrazione effettivamente non necessaria alla luce delle considerazioni che precedono (fermo restando che le spese per la c.t.U. integrativa andranno poste a carico della originaria opposta -che non ha richiesto, in parte qua, la revoca del provvedimento depositato il ###).  ### canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al capo 2.2.2.1 di questa sentenza) non può non rilevarsi come l'attribuzione al ### della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ben possa essere argomentata ### alla luce dell'elaborato dal consulente grafologo depositato il giorno 1.7.2025 (elaborato che, pure, formato nel rigoroso rispetto delle leges artis del settore ed esente da vizi logici -nonché da censure da parte dello stesso opponentepuò qui essere integralmente richiamato). Infatti, ove pure si volesse non condividere l'accertata rinunzia al disconoscimento del documento 4 qui in esame, non sarebbe comunque ravvisabile (a fronte della pretesa -e, per quanto detto, non rinvenibileomissione da parte del tecnico nominato dal Tribunale) alcuna nullità della consulenza, ben potendo -piuttosto il giudice (senza necessità di istanza di parte) disporre una integrazione della c.t.U. da intendersi (si ribadisce, nella non ravvisabile prospettiva di una mancata rinunzia al disconoscimento) relativa, per come formulato il quesito sottoposto al consulente, pur sempre anche (ed ab origine) al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. (sì che il provvedimento depositato il ### non potrebbe che essere inteso come esclusivamente volto al conseguimento di un elaborato conforme al quesito sottoposto al c.t.U. -esplicita in questo senso risultando del resto la locuzione “così come originariamente previsto” contenuta al punto 1 del dispositivo del medesimo provvedimento).  2.2.2.3. Non assume invece rilievo l'accertata, verosimile apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute delle raccomandate prodotte da ### s.p.a. quali documenti 4 ed 8, sia perché la privazione dell'efficacia probatoria di tali documenti presuppone l'esperimento di una querela di falso che non è stata proposta dal ### sia (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) perché, in ogni caso, tali documenti assumono rilevanza non decisiva per la risoluzione delle questioni oggetto del presente giudizio.  2.2.3. Da ultimo, l'efficacia probatoria dei documenti depositati sin dalla fase monitoria non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. Ferma restando l'assorbente circostanza relativa alla produzione degli originali di tali documenti, non può non rilevarsi come tale disconoscimento sia stato formulato in modo irrituale, non avendo la parte indicato in modo sufficientemente puntuale i profili della prospettata difformità delle copie rispetto agli originali (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902), tanto dovendo affermarsi anche in relazione al documento 1 del fascicolo monitorio (unico documento in relazione al quale la parte ha svolto una contestazione -per profili ulteriori rispetto a quelli dell'autografia della sottoscrizioneappena più approfondita la quale, tuttavia, si è sostanziata nella lamentata, mancata visibilità di una parte del documento).  2.3. Tanto detto, escluso che la (in tesi) scorretta fascicolazione degli atti possa comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a maggior ragione in considerazione della produzione integrale degli estratti conto (si veda, sul punto, anche la pagina 6 dell'elaborato contabile depositato dal nominato c.t.U.), con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1) e 2) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue. 
Esclusa la mancata contestazione in ordine all'allegato, omesso invio degli estratti conto (si veda, in particolare, la pagina 7 della comparsa di costituzione ove l'opposta, sottolineata l'incompatibilità delle contestazione con i documenti 4 e 5, ha espressamente dedotto che “l'opponente ha sempre ricevuto tutti gli estratti ed ha riconosciuto l'intera esposizione debitoria, riconoscendone le operazioni più rilevanti”), la ricezione dei medesimi estratti (che non deve avvenire necessariamente mediante lettera raccomandata -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 27 giugno 2023, n. 18352) può ritenersi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il riconoscimento del debito di euro 14.201,00 “corrispondente al saldo contabile” del conto 1000/5386 (doc. 5 del fascicolo monitorio -oggetto di sottoscrizione che il c.t.U. ha ritenuto autografa) e la conseguente formulazione di un piano di rientro in 12 mensilità (che appaiono difficilmente compatibili con la mancata, compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di conto corrente); ii) il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. (attribuibile, per quanto detto, all'odierno opponente) dal quale risulta che il ### ha ammesso l'erronea contabilizzazione sul proprio conto di accrediti per complessivi euro 45.010,59 (nel medesimo documento così, in particolare, si legge: “Da una mia autonoma verifica” -la quale, a maggior ragione alla luce del complessivo tenore della dichiarazione, non può non presupporre un'attenta ricostruzione del complessivo andamento del rapporto di conto corrente“emerge che effettivamente tali importi non derivano da operazioni di conto corrente di cui ero beneficiario e quindi, per quanto di mia competenza, autorizzo il loro storno”) chiedendo, stante l'impiego delle somme, una rateizzazione su base mensile del debito complessivamente pari a circa euro 60.000,00 (stante l'ulteriore, già riconosciuto debito di “circa” euro 14.800,00); iii) la mancata formulazione di (almeno una) richiesta di invio degli estratti conto nonostante la lunga durata del rapporto e le segnalate verifiche costituenti il presupposto delle richiamate dichiarazioni ricognitive dei debiti. 
La prova così raggiunta in ordine alla ricezione degli estratti conto consente, avuto riguardo all'art.  1832 c.c., di ritenere accertata la veridicità storica delle operazioni risultanti dai qui prodotti estratti conto con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1).
Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) (il quale, per la verità, rasenta la temerarietà), sostanziandosi lo stesso in una contestazione delle operazioni di addebito in data ### che, in realtà, lo stesso ### ha espressamente ammesso essere giustificate tanto da autorizzarne lo storno ferma la formulazione di un piano di rientro in ragione della mancata disponibilità di fondi (così il già richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).  2.4. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) non può essere accolto, risultando lo stesso formulato secondo modalità tanto generiche da non consentire l'espletamento della consulenza tecnica (sì che gli esiti della consulenza disposta dal precedente istruttore non potranno essere in questa sede valutati). 
Premesso che la consulenza tecnico-contabile è strumento mediante il quale è possibile ricostruire l'effettivo rapporto di dare/avere nei limiti delle allegazioni svolte dalle parti (risultando, in un giudizio quale quello che viene qui in rilievo, insuperabile il principio dispositivo) e che, per risultare processualmente rilevanti, le allegazioni devono essere munite di una adeguata puntualità (non potendo rimettersi al giudice poteri sostanzialmente inquisitori), è opportuno qui riprodurre il contenuto delle doglianze svolte dal ### così da meglio percepire le ragioni alla base della presente decisione. 
Alle pagine 27 e 28 dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel paragrafo intitolato “5.  #### DOVUTE” così si legge: “Ferma, ripetuta e reiterata ogni contestazione si ribadisce e si contesta ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita. In particolare dall'esame della lettera di costituzione in mora emerge l'indicazione della seguente asserita creditoria scoperto di conto alla data del 23.05.2017 66.410,47 competenze di chiusura alla data del 31.12.2017 6.165,88 interessi di mora 19.528,92. Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale. È poi da precisare che il rapporto per cui è causa è stato volturato a sofferenza in data ###, momento nel quale si è chiuso il conto corrente di corrispondenza con appostazione del saldo nel conto a sofferenza ove vengono prodotti solo ed esclusivamente gli interessi legali. Gli interessi richiesti ammontano ad €. 25.694,80 per il ridotto periodo dal 31.12.2017 ad 31.12.2019 per un capitale dell'importo di €66.410,47. Si chiede che la ### produca l'estratto conto a sofferenza dal 23.05.2017 ad oggi in quanto si contesta espressamente che dopo il passaggio a sofferenza in tale conto gli interessi convenzionali vengono azzerati e non possono essere conteggiati al tasso convenzionale del 14,43% come erroneamente attestato nel certificato ex art. 50 TULB a firma di ### Bortoli”. Precisato che tali allegazioni non possono ritenersi integrate da un elaborato contabile di parte (ciò già solo per il mancato deposito di un simile elaborato, sì che neppure è necessario approfondire la questione -oggetto di divergenti orientamenti in giurisprudenzarelativa alla integrabilità delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio mediante una consulenza di parte) e non sono state oggetto di integrazione ad opera del ### (il quale, come già osservato, non ha depositato la memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), non può non osservarsi: i) che la contestazione relativa ad “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” risulta svolta in modo generico poiché del tutto avulso dalle condizioni economiche riportate alla pagina n. 1 del contratto di conto corrente (doc. 1 prodotto già in sede monitoria) e dalle “pattuizioni contrattuali” riportate a partire dalla pagina 3 del medesimo documento 1 (le quali sono indice di una compiuta pattuizione relativa agli interessi in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata svolta dal correntista); ii) che il passaggio nel quale il ### ha dedotto che “Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale” è, in realtà, indice di una doglianza che attiene al contenuto del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (contenuto sul quale si tornerà a breve) e che alcun rapporto è, sotto il profilo giuridico e contabile, ravvisabile tra l'asserita, inadeguata indicazione delle “singole voci di credito” e la capitalizzazione trimestrale della quale, è bene precisare, neppure viene prospettata l'illiceità (l'opponente si è infatti limitato a richiamare una sola capitalizzazione trimestrale la quale, avuto riguardo al momento nel quale è sorto il rapporto contrattuale, neppure può ritenersi indebita in presenza di una pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi -ed è bene sottolineare che la parte si è ben guardata dal prospettare un diverso regime della capitalizzazione il quale, a ben vedere, è espressamente escluso dalla pattuizione relativa alla “periodicità di capitalizzazione degli interessi” riportata alla pagina 2 del file relativo al documento 1 depositato sin dalla fase monitoria); iii) che la restante parte del motivo di opposizione (consistente nel passaggio già sopra ritrascritto e qui, per brevità, non riproposto) è indice di una non condivisibile lettura del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. Infatti, fermo restando che la doglianza è stata formulata senza tener conto dell'importo di 6.165,88 dovuti (secondo quanto espressamente risulta dal documento ex art. 50 t.u.b.) per “competenze di chiusura” (in relazione alle quali alcuna specifica doglianza è stata svolta dalla parte), sì che la somma chiesta per interessi non è (come sostenuto dal ### pari ad euro 25.694,80, ma ad euro 19.528,92 e che non sussiste espressa -e correttacontestazione a riguardo, tale ultimo importo, tenuto conto della pacifica chiusura del conto e della data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta eccedente la complessiva entità degli interessi moratori (quantificati nella misura del 13,75% secondo pattuizione espressamente risultante nelle condizioni economiche -richiamate nelle pattuizioni contrattualicui l'odierno opponente non ha in alcun modo fatto riferimento) dovuti sul ### capitale indicato nel documento ex art. 50 t.u.b. 
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (sulla base di un'indagine eccedente l'effettivo contenuto delle allegazioni di parte) non possono essere accolte, dovendo piuttosto ritenersi che, provate (per le ragioni sopra illustrate), nel proprio storico verificarsi, le operazioni risultanti dalla sequenza (completa -secondo quanto rilevato pure dal c.t.U.) dei prodotti estratti conto, in assenza di puntuali contestazioni (secondo quanto appena osservato), il credito deve essere quantificato nella misura riportata già nel (sufficientemente esaustivo, vista anche la distinzione delle diverse componenti dell'importo complessivamente ivi indicato) documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.  3. Anche la domanda riconvenzionale formulata dal ### risulta infondata. 
Tale domanda (così formulata alla pagina 29 dell'atto di citazione in opposizione: “1.azione di rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti ((cfr. . Cass. civ. Sez. I, Ord., 15-09-2017, n. 21472 - Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, 1584- Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04/04/2016, n. 6511 - Cass., Sez. 6 Civ., Ord. n.. 3875 dell' ###); 2. diritto ad ottenere la consegna degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate; 3). illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) può, anche sotto il profilo logico, essere esaminata distintamente quanto alla pretesa di documentazione ed alla pretesa ripetitoria.  3.1. Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate ai punti 1 e 2 della pagina 29 della citazione in opposizione, deve rilevarsi come la parte opposta abbia prodotto tutti gli estratti relativi al conto corrente oggetto di causa (in questo senso si veda anche la relazione depositata dal c.t.U.), come non vi sia stata (a fronte di tale produzione) una specifica contestazione di talune operazioni (non potendo tale specifica contestazione ravvisarsi nell'elencazione contenuta a partire dalla pagina 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la maturata decadenza -per quanto detto prevista dall'art. 1832 c.c.) e come la domanda tesa ad ottenere la documentazione giustificativa delle singole operazioni annotate in conto sia sprovvista di interesse (la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c., infatti, non consentirebbe di alterare le risultanze degli estratti conto) e, in ogni caso, non accoglibile (poiché -ove se ne ravvisasse l'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.- la stessa finirebbe con l'esser tesa ad aggirare la decadenza nella quale la parte è incorsa).  3.2. Neppure è possibile accogliere la domanda riconvenzionale formulata sub n. 3 dell'atto di citazione in opposizione. Tale domanda (tesa a conseguire la ripetizione di somme asseritamente indebite stante la “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) risulta infatti formulata in modo estremamente generico. ### quanto già osservato con riferimento alla genericità, in parte qua, delle doglianze svolte al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo ed alla conferma della statuizione contenuta nel decreto opposto, non può non osservarsi come la domanda riconvenzionale non sia fondata su allegazioni assistite da una sia pur minima puntualità. Basti pensare (a mero titolo esemplificativo e ferme le considerazioni sopra svolte anche in relazione al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che non è dato comprendere in alcuna misura quali sarebbero gli errori contabili compiuti dalla banca in relazione a voci che neppure risultano adeguatamente indicate (il passaggio dell'atto di opposizione ritrascritto fa riferimento, indistintamente ad errori nella imputazione del capitale, degli interessi e/o di qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate -la prova delle quali ultime, per quanto sopra osservato, neppure può ritenersi offerta) e che la stessa prospettazione della violazione della l.  108/96 è stata svolta senza neppure indicazione delle voci da ricomprendersi nel t.e.g. e del tasso valutato quale soglia in concreto operante alla luce della disciplina in materia di usura (cfr, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).  4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese della c.t.U. contabile e della prima c.t.U. grafologica, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opponente. 
A carico della parte opposta, per la ragione indicata al punto 2.2.2.2 della presente sentenza, devono essere invece poste le spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento in data ###. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante quanto osservato al punto 2.1 della presente sentenza, devono essere liquidate in favore di ### s.p.a. Avuto riguardo all'attività effettivamente svolta da tale ultima parte, tali spese vanno liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione quanto alla fase istruttoria P.Q.M.  Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3440/2020; 2) rigetta le domande riconvenzionali proposte; 3) pone, in via integrale e definitiva, a carico di ### le spese di c.t.U. liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il giorno 1.12.2023 ed a carico di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento in data ###; 4) condanna ### al pagamento, in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.015,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge. 
Così deciso in ### il 24 novembre 2025. 
Il Giudice dott.

causa n. 14628/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fiengo Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16414/2023 del 09-06-2023

... 3 dalla sentenza <<vertevano non già su un riconoscimento del debito da parte della sig.ra ### idoneo a interrompere la prescrizione, ma sull'esistenza di un accordo tra le parti, idoneo a procrastinare il momento del pagamento>>; i t esti escuss i avevano confermato che in tre distinte circostanze nel 200 3, nel 2008 e nel 2010 la sig.ra ### aveva richiesto al dott. ### ed da questi ottenuto il consenso, a p rocastinare il pagamento delle prestazioni al momento in cui fosse stata riconosciuta la sua qualità di erede legittimaria; pertanto, se la ### locale avesse di ciò tenuto conto <<avrebbe dovuto far decorrere il termin e prescrizion ale dal 6.6.2011, momento di deposito della sentenza civile da parte della ### di ### di ### ch e riconosceva il d iritto della>>, con la conseguenza che all'inizio del 2013 non era decorso il triennio; - non era dubbio che, almeno per fatto concludente, il perito, aveva accettato la proposta della ### avendo chiesto il proprio compenso solo dopo il depo sito della sentenza ci vile che av eva riconosciuto il diritto della cliente. 4.1. Il complesso censuratorio è fondato. 4 di 5 A norma dell'art. 2935 cc “la prescrizione comincia a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso R.G. 19997/2018 proposto da: ### elettivame nte domiciliat ####### 162, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; -ricorrente contro ### elettivam ente domiciliato in #### 2, presso lo studio dell' avvocato ### rappresentato e difeso dagli avvocati #### FORGIONE; -controricorrente avverso la senten za n. 7 77/2018 della ####'APPELLO di TORINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal ###. ### Osserva 2 di 5 1 ### avendo svolto l'incarico di consul ente grafologo di parte in alcuni processi penali e civili nell'interesse di ### ottenne d al Tribunale condanna dell'erede di quest'ultima, ### al pagament o della somma d i € 11.000,00, disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva, che non avrebbe potuto operar e, avendo <<le parti concord ato un differimento ovvero un frazionamento dell'adempimento>>; - la ### d'appello di Torino, accolta l'impugnazione del ### dichiarò il credito prescritto e rigettò la domanda.  1.1. ### d'appello, sulla base del vaglio p robatorio, ha reputato che tra il consulente e l'assistita era int ervenuto un accordo extragiudiziale con il quale le parti avevano convenuto che le comp etenze del consulente sarebbero state saldate solo al momento del riconoscimento dell a proprietà controversa dell'immobile di cui si trattava e della conseguente liquidazione del relativo valore. Un tale accordo aveva interrott o il corso della prescrizione; la successiva ammissione della ### risalente agli inizi del 2010, aveva determinato il decor so “ex novo” della prescrizione, il cui termine era venuto a scadere nei primi mesi del 2013, quindi ben prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 24/7/2003. Per contro l'appellato non aveva fornito la prova di una nuova interruzione del termine prescrizionale. Le prove testimoniali non erano circostanziali in ordine al dato te mporale.  ### attività professional e svolta dal ### andava individuata nella stesura, in data ###, d elle osservazioni relative alla perizia disposta dalla ### d'appello in sede penale. 
Infine, la prova testim oniale richiest a dall'appellato doveva reputarsi inammissibile e superflua, in quanto al fine di privare di valore l'eccezione di prescrizione presuntiva, sarebbe occorso deferire il giuramento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che nelle more la cliente fosse deceduta. 3 di 5 2. ### sellini ricorre av verso l sentenza d'appello sulla base di q uattro m otivi, ulteriormente illu strati da memoria, e ### resiste con controricorso 3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è stato oggetto di rinuncia manifestata espressamente con la memoria e quindi va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cpc.  4. Con il secondo e il terzo m otivo, tra loro correlat i, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.   Questo l'assunto impugnatorio: - i capit oli di prova riportati a pagin a 2 e 3 dalla sentenza <<vertevano non già su un riconoscimento del debito da parte della sig.ra ### idoneo a interrompere la prescrizione, ma sull'esistenza di un accordo tra le parti, idoneo a procrastinare il momento del pagamento>>; i t esti escuss i avevano confermato che in tre distinte circostanze nel 200 3, nel 2008 e nel 2010 la sig.ra ### aveva richiesto al dott. ### ed da questi ottenuto il consenso, a p rocastinare il pagamento delle prestazioni al momento in cui fosse stata riconosciuta la sua qualità di erede legittimaria; pertanto, se la ### locale avesse di ciò tenuto conto <<avrebbe dovuto far decorrere il termin e prescrizion ale dal 6.6.2011, momento di deposito della sentenza civile da parte della ### di ### di ### ch e riconosceva il d iritto della>>, con la conseguenza che all'inizio del 2013 non era decorso il triennio; - non era dubbio che, almeno per fatto concludente, il perito, aveva accettato la proposta della ### avendo chiesto il proprio compenso solo dopo il depo sito della sentenza ci vile che av eva riconosciuto il diritto della cliente.  4.1. Il complesso censuratorio è fondato. 4 di 5 A norma dell'art. 2935 cc “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. 
Sulla scorta delle emergenze di causa (il ricorso a pagg. 3 e 4 trascrive le deposizioni dei testi nelle parti di rilievo) risulta che le parti (vi era stata una proposta della ### accettata dal ### avevano stabilito che il pagamento del compenso professionale non avrebbe potuto essere domandato prima della soluzione della lite concernente l'immobile. Lite definita con la sentenza della ### d'appello di ### depositata il ###; la sentenza impugnata, pur avendo ricostruito i fatti nei predetti termini, non ne ha tratto le debite conseguenze giuridiche per calcolare il dies a quo della prescrizione, avendo omesso di considerare il patto tra le parti sul momento del pagamento e la sentenza della CA del 6.6.2011 che aveva definito la causa testamentaria e quindi riconosciu to la proprietà dell'immobile. A tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio.  5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia omissione di mot ivazione per avere la ### locale affermato non po tere ammettere la prova per testi avanzata dal ricorrente con la formula sopra riportata, prova che, invece, era stata ammessa ed espletata e di conseguenza non era data cogliere la coerenza logica minima della motivazione d el tutto difforme dalle e mergenze di causa, risulta assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo.  5. Cassata la sentenza per quanto sopra, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dic hiara inammissibile il primo e assorbito il quarto, cas sa e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla ### d'appello di Torin o, altra composizione, anche per la liquidazione delle sp ese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso il giorno 13 aprile 2023 ### 5 di 5 (###  

causa n. 19997/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21623/2021 del 28-07-2021

... eccezionali ragioni sottostanti la compensazione e il riconoscimento della fondatezza della pretesa possessoria. 2.1 I primi due motivi del ricorso principale, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte fondati. I due motivi di ricorso, infatti, devono essere accolti solo con riferimento alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo della tettoia. Dalla stessa sentenza impugnata, infatti, si evince che lo spoglio era iniziato il 2 ottobre 2007 ed era cessato in data 16 settembre 2008 con l'arretramento della scala che ostacolava l'apertura della porta di accesso alla tettoia (pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello, tuttavia, nel quantificare il danno per il mancato utilizzo della tettoia ha utilizzato come parametro il valore locativo del bene di euro 200 mensili, moltiplicandolo solo per sei mesi di mancato utilizzo. Il suddetto calcolo, tuttavia, non tiene conto della durata effettiva dello spoglio che, come sopra evidenziato, si è protratto per oltre undici mesi, dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008. La restante parte delle censure relative alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo dell'autovettura (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 27820-2016 proposto da: ####### elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ##### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.to ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - sul ricorso 27820-2016 proposto da: avverso la sentenza n. 2203/2016 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; Ric. 2016 n.27820 sez. ### - ud. 09/04/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal ###. #### 1. ##### e ### agivano nei confronti di #### e ### lamentando di aver subito lo spoglio del possesso di una tettoia munita di portone realizzato mediante l'apposizione di una fioriera e di una scala in muratura nella zona antistante il portone di accesso alla medesima tettoia.  2. Il Tribunale di ### accoglieva parzialmente la domanda, ordinando la rimozione della fioriera e, successivamente in sede di reclamo, disponeva anche l'arretramento della scala al fine di consentire l'accesso completo alla tettoia.  3. ##### e ### instauravano anche il cosiddetto merito possessorio e chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in C 45.000.  4. Il Tribunale di ### condannava i convenuti al pagamento di C 26.150 a titolo di risarcimento del danno.  3. #### e ### proponevano appello avverso la suddetta sentenza.  4. La Corte d'Appello di Venezia, per quel che ancora rileva, accoglieva il settimo motivo d'appello avente ad oggetto la quantificazione del danno. ### il giudice del gravame, la condotta illegittima degli appellanti, convenuti in primo grado, si era protratta dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008, data di arretramento della scala, mentre la fioriera era stata rimossa precedentemente nel mese di marzo dello stesso anno. Ciò premesso, secondo la Corte d'Appello non poteva essere riconosciuto il danno da fermo tecnico dell'autovettura ### in quanto la stessa era oggetto di radiazione e, quindi, destinata a non circolare e per la medesima ragione non poteva essere riconosciuto il danno per l'assicurazione pagata nonostante il veicolo non avesse circolato, non essendo tale circostanza riconducibile allo spossessamento ma alla radiazione. Inoltre, la somma riconosciuta per l'impossibilità di utilizzare la tettoia per circa sei mesi doveva essere ridotta alla stregua del valore locativo del bene quantificato in euro 200 mensili e dunque in complessivi euro 1200.  5. ##### e ### hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.  6. #### e ### hanno resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle loro richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell'articolo 1168 e 2043 La censura ha ad oggetto la quantificazione dell'entità del danno con l'esclusione del fermo tecnico, dell'assicurazione del veicolo e della tassa di circolazione. Con riferimento al fermo tecnico della autovettura la radiazione dell'autoveicolo sarebbe avvenuta solo l'8 novembre 2007, dunque a distanza di ben 37 giorni dallo spoglio. I ricorrenti avrebbero acquistato una nuova vettura, essendo impossibilitati all'utilizzo di quella di proprietà. Dunque, sarebbe illegittimo il diniego del danno da fermo tecnico per il periodo di 37 giorni. Inoltre, i ricorrenti hanno pagato anche l'assicurazione dell'autoveicolo nonché la tassa di circolazione. La censura, inoltre, attiene alla riduzione del risarcimento per la mancata utilizzazione della tettoia la quale era rimasta inutilizzata per 11 mesi e 21 giorni atteso che l'arretramento della scala che ne inibiva l'apertura era avvenuto solo in data 16 settembre 2008. Tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dallo stesso collegio e dunque la riduzione a sei mesi con riferimento al periodo di durata dello spoglio sarebbe erronea.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell'articolo 132, n. 4, c.p.c. 
La censura è ripetitiva di quella di cui al primo motivo ed è posta sotto il profilo del vizio di motivazione e della sua contraddittorietà o illogicità. Un'ulteriore censura è posta sulla compensazione delle spese di lite senza indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni sottostanti la compensazione e il riconoscimento della fondatezza della pretesa possessoria.  2.1 I primi due motivi del ricorso principale, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte fondati. 
I due motivi di ricorso, infatti, devono essere accolti solo con riferimento alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo della tettoia. Dalla stessa sentenza impugnata, infatti, si evince che lo spoglio era iniziato il 2 ottobre 2007 ed era cessato in data 16 settembre 2008 con l'arretramento della scala che ostacolava l'apertura della porta di accesso alla tettoia (pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello, tuttavia, nel quantificare il danno per il mancato utilizzo della tettoia ha utilizzato come parametro il valore locativo del bene di euro 200 mensili, moltiplicandolo solo per sei mesi di mancato utilizzo. Il suddetto calcolo, tuttavia, non tiene conto della durata effettiva dello spoglio che, come sopra evidenziato, si è protratto per oltre undici mesi, dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008. 
La restante parte delle censure relative alla quantificazione del danno per il mancato utilizzo dell'autovettura dei ricorrenti non possono essere accolte, in quanto la decisione della Corte d'Appello è fondata su una valutazione di fatto relativa alla avvenuta radiazione dell'autovettura che non può essere oggetto di sindacato in sede di giudizio di legittimità, anche perché congruamente motivata. La censura relativa alla compensazione delle spese è assorbita dall'accoglimento della censura relativa al mancato utilizzo della tettoia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 Ai sensi dell'articolo 1224 c.c. nelle obbligazioni pecuniarie sarebbero dovuti dal giorno della mora gli interessi legali. Qualora il debito derivi da fatto illecito detti interessi sarebbero dovuti dal giorno in cui il danno si è verificato. Gli interessi, quindi, avrebbero dovuto decorrere dal verificarsi del danno avvenuto il 2 ottobre 2007 data dell'inizio dello spoglio e non dalla sentenza.  31. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (### 1, Ord. n. 8766 del 2018). 
La Corte d'Appello ha erroneamente riconosciuto gli interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo e non con decorrenza dal verificarsi dello spoglio.  4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione avendo riconosciuto il danno relativo all'impossibilità di utilizzare la tettoia per sei mesi nonostante la relativa domanda fosse stata rigettata e gli stessi non avessero impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado.  4.1 D primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 
I ricorrenti incidentali affermano erroneamente che la domanda di risarcimento del danno per l'impossibilità di utilizzo della tettoia sia stata rigettata in primo grado. Peraltro, gli stessi ricorrenti incidentali hanno appellato la sentenza di primo grado con otto motivi, di cui anche uno relativo alla quantificazione del danno in relazione a tutte le voci riconosciute. Ne consegue che con l'appello si è riaperta la cognizione anche su tale aspetto, espandendosi nuovamente il potere della Corte di Appello di riconsiderare complessivamente l'entità del risarcimento in relazione alle voci di danno. Nella specie, peraltro, proprio in accoglimento del settimo motivo di appello proposto dal ricorrente incidentale e relativo alla quantificazione del danno, l'entità del risarcimento è stata notevolmente ridotta.  5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione art. 132, comma 4, c.p.c. che impone l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione assunta. 
Vi sarebbe contraddizione tra il documento che proverebbe l'avvenuta consegna del veicolo per la radiazione in novembre e dunque la possibilità per l'autovettura di passare per la porta di accesso nonostante la fioriera e il verbale nel quale, in dicembre, l'autovettura era ancora sul posto, coperta da un telo e senza targa. ### 1 D secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 
Il ricorrente sotto l'ombrello del vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione ex art. 132, comma 4, c.p.c. richiede invece una rivalutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità. 
Peraltro, non vi è alcuna contraddizione tra l'affermazione dell'avvenuta radiazione del veicolo e il fatto che lo stesso stazionava senza targa nella tettoia oggetto dello spoglio perché, come affermato dalla Corte d'Appello, può accadere che alla radiazione dell'autovettura con ritiro della targa non segua la materiale rottamazione del mezzo.  6. In conclusione la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso limitatamente all'erronea quantificazione del risarcimento per il mancato utilizzo della tettoia rispetto alla durata dello spoglio, accoglie il terzo motivo di ricorso relativo al dies a quo di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.  7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso limitatamente all'erronea quantificazione del risarcimento per il mancato utilizzo della tettoia rispetto alla durata dello spoglio, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2" ### civile in data 9 aprile 2021 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23084/2025 del 11-08-2025

... aprile 2008, n. 81. 5 1.4 ### parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL si sarebbe p osto in ap erto contrasto con la predetta norma primaria che stabilisce, si ripete, che la formazione (in materia di sicurezza e di salute, n .d.r.) dei lavoratori e quella d ei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro. 2. In conclus ione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte re spinge il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell 'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 3 0 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussisten za dei presupposti pro cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23660-2021 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 9, presso lo studio dell 'avvocato ### LUBERTO, rappresentat o e difeso dall'avvocato ### ARIOTTO; - ricorrente - contro ###'ISTRUZIONE (già MINISTERO ### E ###, i n persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la senten za n. 74/2021 della CORTE ### d i ### depositata il ### R.G.N. 174/2019; ####.G.N.23660/2021 Cron. 
Rep. 
Ud.19/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal ###. #### 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di #### docente con rapporto di lavoro a temp o indeterminato di “laboratorio di fisica e fisica appli cata” in servizio p resso l'### L. Allevi - A. da San gallo, con completamento orario presso l'### S. Pertini di ### compreso tra il personale destinatario del corso (in quanto si era rifiut ato di svolgerne un altro an alogo t enutosi in precedenza), ha richiesto il pagamento delle ore impiegate nella frequenza del corso, qualificand ole come o re di lavoro aggiuntive (art. 30 CCNL) rispetto a quelle contrattualmente previste, trattandosi di attività pomeridiana e quindi al di fuori dell'orario di lavoro, e rientrando tra gli obblighi di servizio del personale docente solo le attivit à di insegnamento (art. 28 CCNL) e quelle funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL) programmate ed inserite nel piano annuale delle attività.  1.1 Il Tribunale accoglieva il ricorso stabilendo che le ore in cui il ricorre nte era stato impegnato in u n corso sull a sicurezza dell'ambiente di lavoro, nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno 2016, dovevano qualificarsi come o re di lavoro ag giuntive a quelle contrattualmente previste, non rientrando tale attività tra quelle funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL ed anche ammetten do una lettura estensiva del comma 3° di quest'ultima disposizione regolante l'att ività collegiale del docente, non essendo stata fornita la prova che le ore dedicate alla formazione d el docente sulla s icurezza fossero state previste nel piano annuale delle attività ulteriori rispetto a quelle riservate alla didattica in senso stretto. 3 2. La Corte di Appello di ### riformava la sentenza di primo grado escludendo che la frequenza al corso fosse avvenuta al di fuori dell'orario di lavoro, non risultando all'epoca il docente in ferie e dunque essendo lo stesso in servizio a tutti gli effetti. 
La Corte precisava che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l'attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali pre visto per le at tività di insegnamento dalla contrattazione collettiv a. ### parte, il ### non aveva né allegato né provato di aver già completato nel mese di giugno il monte ore predetto per cui la Corte dist rettuale riteneva verosimile il suo mancato superamento, avuto riguardo alla sospension e delle lezioni coincidente con la chiusura dell'anno scolast ico all'in izio del mese di giugno. 
Né, ad avviso della Corte, poteva ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 30 CCNL con la possibilità di retribuire le ore di frequenza al corso come ore aggiuntive e d'insegnamento in eccedenza.  3. Ricorreva in cassazione il dipendente con un solo motivo di ricorso cui resisteva con controricorso il Ministero dell'istruzione (già ###. 
Il ricorrente depositava altresì memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa appli cazione degli artt. 28-29-30 CCNL 20 06-2008 in relazione all'art. 37, comma 2. D.lgs. n. 81/08.  1.1. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che i corsi di formazione sulla sicurezza rientrino fra le attività funzionali 4 all'insegnamento ai sensi dell'art. 29 CCNL, atteso che la formazione in tema di sicurezza costituisce un obbligo in capo a qualsiasi dipendente sia pubblico che privato.  1.2 Il motivo è infondato.  1.3 ###. 37, comma 2° del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che: “La formazione (in materia di sicurezza e di salute, n.d.r.) dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi parit etici, ove p resenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.  1.4 La Corte di merito ha correttam ente qualificato la formazione quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. 
Ciò posto, la sentenza impugnata ha riten uto rientrante nell'orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all'art. 29 CCNL, quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l'at tività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le at tività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. 
In altri termini, la Corte di merito ha correttamente applicato la normativa primaria e quella contrattuale nel rispetto del limite orario stabilito in 18 ore settimanali in considerazione dell'impegno formativo per 12 ore complessive , tale da far ritenere non superato il limite orario massimo, come richiesto dall'art. 37 comma 2° del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 5 1.4 ### parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL si sarebbe p osto in ap erto contrasto con la predetta norma primaria che stabilisce, si ripete, che la formazione (in materia di sicurezza e di salute, n .d.r.) dei lavoratori e quella d ei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro.  2. In conclus ione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.  P.Q.M.  La Corte re spinge il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell 'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 3 0 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussisten za dei presupposti pro cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Garri Guglielmo

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