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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2025 del 17-05-2025

... giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 promossa da: ### nato a ### (###, il ###, residente in ### 738, ### (###; ### nato a #### il ###, residente in ### 57, ### 24, ### (### in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori ### nato a ### (### il ### e ### nato a ### (### 14/12/2010, unitamente a #### nata a ### (### il ###,residente in ### 1470, ### 92, ### (###; ### nato a ### da ### (### il ###, residente in ###, 266, ### (###, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### (####) unitamente all'### (C.F. ###) avvocato ### presso il foro di ### (####), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in ### alla ### n. 21 B, giusta procura alle liti in calce al presente atto; -ricorrenti contro ###'INTERNO (C.F. ###) in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il ### e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadino italiano ### nato a ### comune in provincia di ####, il ### da ### e ### (cfr. doc. in atti n. 1) la quale era emigrato in ### dove si era unito in matrimonio con ### in data ###, a ### (### (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale erano nate in ### i figli ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 2), ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 7) e la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti 10). ### italiano era poi deceduto in ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 1) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 10) e successivamente in data ### divorziavano. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ###, ### (cfr. doc. in atti n. 11) poi deceduto in data ###; - in data ###, ### contraeva matrimonio con ### e dalla loro unione nasceva, in data ###, ### (cfr. doc. in atti n.12), odierno ricorrente; - in data ###, ### si univa in matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### in data ### ( doc. in atti n.14), odierni ricorrenti; Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti lamentano di essere “impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis” a causa della condizione di stallo in cui verserebbe il ### d'### a ### (### in quanto, la piattaforma “Prenotami” adibita alle registrazione e alle prenotazioni, risulta essere bloccata non consentendo, pertanto, l'inoltro delle richieste da parte degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, la difesa ha precisato che, sulla base delle comunicazioni pubblicate sul sito del consolato, risultano essere in via di presentazione le richieste di prenotazione riferibili all'anno 2011 aggiungendo che, dalle liste pubblicate sul sito del ### riguardanti gli anni 2018, 2019, 2020 fino ad ottobre 2021 le prenotazioni risultano essere in numero superiore alle novantamila rendendo, per questo motivo, i tempi di attesa per la sola presentazione dei documenti superiore ai 15 anni. 
La difesa ha altresì evidenziato che, nel caso de quo, si è verificato un passaggio generazionale per linea materna antecedente all'entrata in vigore della ### che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di domanda amministrativa. Invero, ha affermato che gli odierni ricorrenti discendano dalla cittadina italiana ### nata a ### (### il ###, figlia di ### e ### figlia dell'avo italiano ### sottolineando che, in seguito alla evoluzione giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.  ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza del 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. *** 
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.  n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa altresì che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. 
Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della ### riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza ( Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. 
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della ### costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la ### ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. 
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la ### ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la ### costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. 
Gli interventi della ### appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. 
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  ### di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). 
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune ### semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). 
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009). 
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'### che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il ###, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione. 
Nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai tre rami di discendenza dell'avo ### tenuto conto della discendenza in linea paterna per quanto riguarda i nipoti e bisnipoti di ### e ### ed infine, della discendenza per linea materna con passaggio generazionale per i discendenti di ### Con riguardo ad ### e a ### e alla loro discendenza: Per i discendenti #### e ### il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### Orbene, occorre specificare che, la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso l'### se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. 
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. 
Si osserva, in merito, che i ricorrenti, diretti discendenti dell'antenato italiano, deducono che la piattaforma di riferimento “###mi” del ### di ### risulta bloccata, impedendo l'inoltro delle richieste da parte degli stessi richiedenti, lamentando altresì, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare che comporterebbe una grave lesione del loro diritto soggettivo. 
E' vero che, gli odierni richiedenti, hanno provato di aver effettuato tale richiesta di prenotazione, depositando la schermata personale di riferimento del sito @### recante l'avviso: “### lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (### doc. in atti n. 15) ma da tali screenshot prodotti, non è evincibile in alcun modo, la data del tentativo di prenotazione effettuato, pertanto, non può darsi una collocazione temporale precisa all'evento che potrebbe anche essere risalente nel tempo. Di conseguenza, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede ###è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti in quanto, sulla base della documentazione prodotta, questi ultimi non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @### del consolato generale d'### a ### del ### Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent.  n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, ### n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 4984 del 04/04/2001). 
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto. 
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti discendenti di ### e di ### non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate. 
Infine, è opportuno focalizzare l'attenzione sull'ulteriore circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato competente sarebbero molto lunghi; si osserva, da un lato, che la circostanza in questione è stata allegata in modo generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa delle istanze in generale e poi, nello specifico, di quelle presentate nel 2024, ossia nell'anno di presentazione del ricorso, dopo avere, a loro dire, tentato la via amministrativa dando dimostrazione della circostanza per cui essi siano superiori ai 730 giorni di legge. 
Con riguardo alla discendenza di ### Diversamente, per i discendenti #### e ### in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinchè possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario. 
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), L.  n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. 
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: ### Brscia, sent. 10.11.2018; ### Roma, ord. 18/04/2018; ### Roma, ord. 19/02/2018; ### Roma, sent. 18/09/2017; ### Roma, sent. 6/04/2017; ### Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente. 
Dunque, questo ### alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della ### di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio o alla figlia di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. 
Pertanto, essendo intervenuto nel caso de quo, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che ### figlia del dante causa ### (nata a #### il ###, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dalla certificazione rilasciata dal ### di ### del ### di Giustizia, in data ###, secondo la quale il cittadino italiano non risulta presente nel registro di naturalizzazione brasiliano; cfr. doc. n.1), nonostante sia nata in epoca pre-costituzionale (segnatamente, in ### il ###) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana al figlio ### nato in data ###, e ai suoi discendenti. 
Pertanto, con riguardo ai discendenti di quest'ultimo - ### e i figli di quest'ultimo ### e ### deve essere accolta la domanda dichiarando tali ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ### nata il ###, in #### e ### nato il ### in #### e ### nato il ###, in #### , il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa; ordina, conseguentemente, al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti #### e ### - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. ### resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.. 
Così deciso in ### 17.05.2025 ### unico Dott.

causa n. 2/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1728/2025 del 14-11-2025

... nati prima del 1948. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis. 4. - Ciò acclarato, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in quanto la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana è frutto di una interpretazione giurisprudenziale, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la ### non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della ### Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al ### o all'ufficio di ###, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “### del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero). 4.1 - Più nello specifico, il Ministero degli ### con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il ###; sicchè, secondo l'amministrazione (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 665/2024 R.G.A.C. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, #### UE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. R.G. 665/2024 promossa da: ### C.F. ###, nata in ##### il 15 aprile 1968, residente al 466 ###, ### MI 48009-1656, e ### coniugata ### C.F. ###, nata in ##### il 3 aprile 1962, residente al 575 ###, ### MI 48009-1604, rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del ### di ### con studio in ### alla ### n. 11, ed ivi elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti depositata sul canale telematico in data ### in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato; -Ricorrenti ###'INTERNO, C.F. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - ### - Resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: Ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana ### (alias ### o ###, nata a ### comune in provincia di ####, in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in matrimonio in ### a ####, con ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente, era emigrata col marito in ### ove era nata la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6). ### italiana, una volta emigrata in ### non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti 10) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ### la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11); - quest'ultima, in data ###, contraeva matrimonio con ### (cfr. doc.  in atti n. 12) e da questa unione nascevano le odierne ricorrenti: ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 14). 
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. ### dell'### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo le ricorrenti dedotto di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'### ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”. Sull'infondatezza della domanda, deduceva che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non poteva vantare alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e che, comunque, nel caso di specie, la decisione sulla domanda attorea dipendeva “dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della ### gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non poteva essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### anche se i rapporti e le situazioni controverse non erano esauriti.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data ###, parte ricorrente, rilevando la tardiva costituzione del Ministero resistente, chiedeva un termine per esaminare e controdedurre all'avversa comparsa di costituzione e risposta. Per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Questa Giudice, dato atto della tardiva costituzione del Ministero e della richiesta della parte, rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025 concedendo termine per brevi note da depositare entro venti giorni prima dell'udienza. 
In data ### veniva depositata memoria di costituzione di nuovi difensori nell'interesse della parte ricorrente.
All'udienza del 16 aprile 2025, compariva la sola parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate, chiedendo la decisione della causa o la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. questa Giudice, rilevato che nessuno era presente per il Ministero dell'### già costituito, fissava l'udienza del 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.. 
All'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente precisava le conclusion,i riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle autorizzate del 24 marzo 2025, e discuteva la causa sostanzialmente ricimando le proprie difese. Questa Giudice, sentite le conclusioni della parte e rilevato che non era presente il Ministero convenuto già costituito, assegnava la causa a sentenza riservando la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.  2. - Tanto posto, preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».  2.1 - Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a ### e, pertanto, in comune ricadente nel territorio di ### 3. - In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Corte Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).  3.1 - Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.  3.2 - Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.  3.3 - È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.  3.4 - Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.  3.4.1- Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.  3.5 - Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  3.6 - La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art.  10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti ( 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).  3.7 - Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).  3.8 - Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. S.U. n. 4466/2009).  3.9 - Con questa sentenza, quindi, la ### di Cassazione si è espressa a favore della trasmissione dello status di cittadino italiano ai figli delle donne italiane nati prima del 1948. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.  4. - Ciò acclarato, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in quanto la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana è frutto di una interpretazione giurisprudenziale, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la ### non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della ### Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al ### o all'ufficio di ###, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “### del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).  4.1 - Più nello specifico, il Ministero degli ### con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il ###; sicchè, secondo l'amministrazione centrale, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e, quindi, la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale assunto si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.  5. - In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### ne consegue che il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, dacchè l'unica via percorribile per vedere riconosciuto il diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.  5.1 - Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede ###questo senso, si veda la giurisprudenza di merito: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; #### ord. 18/04/2018; #### ord.  19/02/2018; #### sent. 18/09/2017; #### sent. 6/04/2017; #### sent. 22/03/2017, che conferma che, per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente).  6. - Alla luce delle superiori osservazioni ed aderendo agli orientamenti della ### di Cassazione, ad avviso di questa Giudice, nella fattispecie, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948, ed affermata la trasmissione di siffatto diritto ai figli iure sanguinis.  6.1 - Pertanto, la cittadina italiana ### non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina americana, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia ### nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale (segnatamente il ###).  7.- Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle ### della ### di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre, chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).  “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).  8. - A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.  8.1 - Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana ### nata a #### il ### (cfr. doc. in atti n. 4) da ### e ### ha contratto matrimonio in ### in data ### con il concittadino ### (cfr. doc. in atti n. 5), successivamente trasferendosi, con il marito, in ### Dall'anzidetta unione è nata in data ### - in epoca pre-costituzionale - la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 6), la quale si è unita in matrimonio con tale ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 10); falla loro unione è nata in data 20.12.1934, ancora in epoca pre-costituzionale, la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11). Quest'ultima, in data ###, ha contratto matrimonio con tale ### (cfr. doc. in atti n. 12) e da questa unione sono nate le odierne ricorrenti: ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 14).  8.2 - Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in ### non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). In data ###, a tal proposito, il ### per la ### degli ### - ### e ### degli ### ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati - segnatamente il ### (### e/o ### (### - non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto ### anche conosciuta come alias #### nata il ### in ### (cfr. doc. in atti n. 7).  8.3 - Inoltre, in data ###, l'### e ### (### ha attestato che “i documenti di naturalizzazione relativi a ### (anche nota come ### non esistono” (cfr. doc. in atti n. 8) e, in data ###, il Palazzo di Giustizia della ### di ### ha certificato che, a seguito di una ricerca tra i documenti di naturalizzazione nella ### di #### non è stato individuato “alcun documento a nome di ###### o ### Non vi è alcun documento corrispondente a quei cognomi” (cfr. doc. in atti n. 9).  9. - Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana ### che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza, per il tramite della figlia ### e così è stato di madre in figlie, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti.  10. - Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti, cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti.  11. - Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, dirimenti per la vicenda trattata, sussistono le ragioni della totale compensazione tra le parti ex art. 92 c. 2 c.p.c. (invero, l'accoglimento della domanda è totalmente legato all'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, recte quello che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della ### alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale).  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 665/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezion, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti ### nata in ##### il 15 aprile 1968, e ### coniugata ### nata in ##### il 3 aprile 1962, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per quanto esposto in parte motiva; - ordina al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso in ### 14 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 665/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leonello Rosaria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15803/2025 del 12-11-2025

... dello Stato; con l'intervento del ###; OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da ### nato a #### il 07 Novembre 1885, cittadino italiano, successivamente emigrato in ### ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. ### - precedentemente costituitosi dichiarando di non opporsi all'accoglimento della domanda e invocando la compensazione delle spese - dopo la riassunzione non si è costituito. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E ### Il Tribunale, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da ### E ### (C.F. ###) nata il ### a ### Stato di ### (### e ### E ### (C.F.  ###) nata il ### a ### de ### Stato di ### (###, con il patrocinio dell'Avv. ### e ### nei confronti del ###'INTERNO, in persona del ### p.t., difeso dall'### dello Stato; con l'intervento del ###; OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da ### nato a #### il 07 Novembre 1885, cittadino italiano, successivamente emigrato in ### ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.  ### - precedentemente costituitosi dichiarando di non opporsi all'accoglimento della domanda e invocando la compensazione delle spese - dopo la riassunzione non si è costituito. 
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionalideve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ###. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le ### statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione. 
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. 
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.   p.q.m.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, - dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'### e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - spese compensate ### deciso in ### in data ### il giudice

causa n. 40328/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bile Corrado

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1085/2025 del 11-12-2025

... aveva comprovato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile; richiamava, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui spettava al coniuge richiedente dimostrare che lo squilibrio economico tra le parti derivasse da scelte condivise nel corso del matrimonio, che avessero determinato un apprezzabile sacrificio personale e professionale in favore della famiglia; la mera disparità reddituale né l'agiatezza dell'altro coniuge costituivano elementi sufficienti per il riconoscimento dell'assegno (sent. Cass. n.21234/2019); nel concreto, la parte attrice dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza, di svolgere lavori saltuari retribuiti tra € 100,00 e € 150,00 mensili, di corrispondere € 250,00 per il canone di locazione, nonché di possedere un'autovettura e di avere, inoltre, un'invalidità del 50%; le dichiarazioni rese non erano attendibili in quanto i redditi indicati non erano verosimilmente sufficienti a coprire le spese sostenute e non erano compatibili con la proprietà dell'autovettura; inoltre l'invalidità, pur riconosciuta, non comprometteva in modo integrale la capacità lavorativa; difettava, (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### sezione civile La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### dr. ### di Corte di Appello dr. ### di ### d.ssa ### rel.est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n.134/2025 #### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### al corso ### n.209- appellante E ### rappresentato e difeso dall'avv.### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via A.Gramsci n.18- appellato ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n.3106/24 pubblicata il ### e notificata il ###.  Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta la domanda di assegno divorzile e che ### fosse obbligato a versarle un assegno divorzile di € 200,00 oltre adeguamento ### il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado, oltre accessori; per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e con la condanna dell'appellante ex art.96 cpc, se ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti. 
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 13 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 27 novembre 2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### adiva il Tribunale di ### chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ### in data ###, dal quale erano nati i figli ### il ###, ### il ### e ### il ###, specificando di essersi separata consensualmente in virtù di un accordo del 20/1/2023 omologato con decreto n. 3214/2023 del 23/3/2023.  Chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuta in suo favore la somma mensile di E 200,00 a titolo di assegno divorzile.   A sostegno di tale richiesta dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza e di svolgere solo lavori saltuari, tanto di dover essere aiutata dalla sua famiglia di origine e che il resistente risultava impiegato presso il panificio “### Pastai” di ### con una retribuzione mensile tra E 1.200,00 ed E 1.300,00.   ### si costituiva in giudizio, non opponendosi al divorzio, ma chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile, sostenendo che la ricorrente fosse autonoma economicamente.   Deduceva di aver sempre sostenuto da solo il mantenimento dei figli e precisava che ### era già autosufficiente, ma non poteva contribuire alle spese perché metteva da parte i soldi per acquistare una casa, ### era occupato in modo saltuario ed ### era ancora studente universitario.   Aggiungeva di avere spese fisse per un finanziamento con rata mensile pari a E 232,72 e una polizza assicurativa con una rata mensile di E 79,42.  Rappresentava, inoltre, che la ### avesse intrapreso una nuova relazione stabile, circostanza che a suo giudizio escludeva il diritto all'assegno.   Il Tribunale, con la sentenza impugnata, emetteva le seguenti statuizioni: pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti ed ordinava che la sentenza fosse trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per gli adempimenti successivi; rigettava la domanda di assegno divorzile; compensava integralmente le spese di lite.   In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni: la ricorrente non aveva comprovato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile; richiamava, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui spettava al coniuge richiedente dimostrare che lo squilibrio economico tra le parti derivasse da scelte condivise nel corso del matrimonio, che avessero determinato un apprezzabile sacrificio personale e professionale in favore della famiglia; la mera disparità reddituale né l'agiatezza dell'altro coniuge costituivano elementi sufficienti per il riconoscimento dell'assegno (sent. Cass. n.21234/2019); nel concreto, la parte attrice dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza, di svolgere lavori saltuari retribuiti tra € 100,00 e € 150,00 mensili, di corrispondere € 250,00 per il canone di locazione, nonché di possedere un'autovettura e di avere, inoltre, un'invalidità del 50%; le dichiarazioni rese non erano attendibili in quanto i redditi indicati non erano verosimilmente sufficienti a coprire le spese sostenute e non erano compatibili con la proprietà dell'autovettura; inoltre l'invalidità, pur riconosciuta, non comprometteva in modo integrale la capacità lavorativa; difettava, comunque, qualsiasi prova di un sacrificio personale riconducibile al progetto di vita matrimoniale.  ### ha proposto appello avverso tale sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda di assegno divorzile deducendo che: in sede ###aveva richiesto alcun assegno di mantenimento, perché all'epoca era economicamente autosufficiente, mentre dal 1° gennaio 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza, a seguito della sua abolizione, e non possedeva i requisiti per accedere al reddito di inclusione; si sostentava con piccoli lavori occasionali e ricorreva spesso all'aiuto economico della famiglia di origine; soffriva di varie patologie fisiche — artrosi polidistrettuale, tunnel carpale bilaterale operato a destra, esiti di isteroannessiectomia, gastrite cronica e protusione discale — per le quali le era stata riconosciuta un'invalidità civile del 50% in sede di visita presso la ### di ### in data 13 luglio 2023; abitava in un appartamento sito in ### a ####, di proprietà della società ### S.r.l., per il quale corrispondeva un canone mensile di € 250,00, anche grazie al contributo economico dei familiari; l'ex coniuge, di contro, lavorava come dipendente del pastificio “### Pastai” di ####, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, come dallo stesso dichiarato in primo grado; la sua rinuncia all'assegno di mantenimento in sede ###le precludeva di poter richiedere l'assegno divorzile in quanto secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione gli accordi stipulati in sede ###vincolavano il giudice del divorzio e non impedivano l'accertamento di eventuali successivi mutamenti delle condizioni patrimoniali e personali delle parti; in sostanza tali accordi non potevano disporre dei diritti futuri di natura matrimoniale, essendo questi indisponibili; pertanto, dovevano essere considerati illeciti per causa (cfr.sent.Cass.n.28483/2022); il Tribunale, inoltre, non aveva fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent.  S.U.n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativaperequativa; in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale; la sua età (48 anni) e il suo stato di salute incidevano significativamente sulla capacità reddituale, configurando limitazioni oggettive, tra cui rilevanti difficoltà nella funzionalità delle mani, tali da ostacolare l'accesso al lavoro; poteva solo svolgere lavori occasionali, compatibili con le condizioni di salute certificate, i cui proventi unitamente al sostegno economico dei familiari, evidenziavano una situazione economica precaria, suscettibile di integrazione mediante un contributo dell'ex coniuge; le mutate condizioni economiche e di salute rispetto alla separazione, legittimavano il riconoscimento dell'assegno divorzile.   ### si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che: dal giorno in cui la moglie se ne era andata via di casa e, quindi dal 18 maggio 2021 provvedeva in via esclusiva all'educazione, al mantenimento e a tutte le esigenze dei figli #### e ### conviventi con lui; sosteneva tutte le spese necessarie— dal vitto all'abbigliamento, fino agli oneri universitari — oltre al pagamento di un finanziamento con rata mensile di € 232,72, in scadenza il 15 ottobre 2030, e di una polizza assicurativa auto dal costo mensile di € 79,42; non era proprietario di beni immobili e il suo reddito da lavoro dipendente non gli consentiva ulteriori esborsi, tanto meno in favore dell'ex coniuge; la ### non aveva titolo per ottenere l'assegno divorzile, non risultando affetta da condizioni di salute tali da impedirle lo svolgimento di un'attività lavorativa; il mero squilibrio economico o la difficoltà finanziaria dell'appellante non costituivano, di per sé, elementi idonei a fondare la richiesta, in assenza di un nesso causale tra lo squilibrio e le scelte condivise in costanza di matrimonio; l'appellante conviveva stabilmente con altro uomo sin dal 18 maggio 2021, configurando un legame affettivo duraturo, caratterizzato da reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, circostanza rilevante ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile; le dichiarazioni dell'ex coniuge erano inattendibili perché le spese che sosteneva facevano presumere l'esistenza di entrate ulteriori e non dichiarate; ### è fondato e come tale va accolto. 
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile ai sensi dell'art 5 legge divorzio va valutato in primis se il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili. 
Il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il reddito della ### fosse diventato esiguo per la perdita del reddito di cittadinanza, ma ha ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero attendibili perché se era vero che guadagnava solo 100,00- 150,00 E al mese non poteva sostenere i costi di un fitto mensile pari a 250,00 E e soprattutto non poteva mantenere un'auto di sua proprietà. 
In realtà la ### che dopo la perdita del reddito di cittadinanza è arrivata a percepire circa 3000,00 E all'anno aveva riferito che riusciva ad andare avanti grazie all'aiuto della sua famiglia di origine, il che è sufficiente per ritenere che le dichiarazioni siano probanti.  ### non ha un reddito adeguato e può procurarsi un reddito in maniera molto contenuta perché ha una serie di patologie che non escludono , ma incidono in modo significativo sullo svolgimento di attività lavorative di carattere manuale.
In ogni caso la ### ha anche dedotto che non era stata applicata la nota sent.S.U.18287/2018 in virtù della quale in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile rilevano anche il criterio compensativo e quello perequativo. 
Sotto tale profilo va detto che nella sentenza censurata è stato anche affermato che non era stato dimostrato che la disparità di reddito fosse l'effetto di scelte di vita concordate, che uno dei coniugi avesse per tali scelte sacrificato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi intermente alla famiglia e che lo squilibrio economico non fosse sufficiente per l'attribuzione dell'assegno divorzile. 
Ne consegue che l'assegno divorzile è stato rigettato in relazione al criterio compensativo e a quello assistenziale. 
Nulla è stato detto in relazione al criterio perequativo soprattutto se si condivide quella giurisprudenza di legittimità secondo cui il predetto criterio va disgiunto da quello compensativo; invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent.  n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent.  n.7011/25).   La prova può essere presunta e nel caso di specie la ### ha cresciuto ben tre figli e il matrimonio è durato 28 anni. 
Quanto alle condizioni economiche dell'appellato va evidenziato che: non è provato che il finanziamento documentato sia stato stipulato per ragioni familiari; dagli ultimi estratti conto risulta che lo stipendio del ### è pari a circa 1600,00 E; solo l'ultimo figlio frequenta l'università, mentre il secondogenito effettua lavori occasionali e il primo ha raggiunto l'indipendenza economica.  ### ha solo dedotto e non provato che l'ex coniuge conviva stabilmente con un altro uomo che percepisca un reddito; anzi la ### ha contestato quanto affermato da controparte ed ha esibito il certificato di residenza per dimostrare che vive da sola presso la sua abitazione.
La Corte ritiene equo quantificare l'assegno divorzile in E 150,00 E al mese da corrispondere entro il 5 di ogni mese da parte dell'appellato a favore della ### Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 1101,1 E- 5200,00 E- sulla base di un valore pari a 3600,00 E ovvero pari a due annualità dell'assegno divorzile ex art.13 Ic cpcvalori minimifase introduttivafase dello studio e fase decisionaleper la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).   PQM La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza determina in E 150,00 E l'assegno divorzile a carico di ### e a favore di ### da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### 2) condanna l'appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante e per la stessa, in quanto ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.  ### 4 dicembre 2025 ### d.ssa ### dr.

causa n. 134/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Sordi, Pizzillo Marcella

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3077/2025 del 23-08-2025

... R.G. n. 8850/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8850/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente TRA ### nata a ### - ### il ###, in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### nata a ### - ### il ###, e ### nata a ### - ### il ### (con l'avv. ### - parte ricorrente - ###'INTERNO, in persona del ### p.t. - parte resistente non costituita - e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 29 agosto 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ### (in atti anche ###, figlio dei cittadini italiani ### D'### e ### nato a ### in provincia di ### il ###, il quale il ### contraeva matrimonio con ### Dalla coppia, emigrata in ### nasceva, a ### in data ###, ### che in data (leggi tutto)...

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R.G. n. 8850/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8850/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente TRA ### nata a ### - ### il ###, in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### nata a ### - ### il ###, e ### nata a ### - ### il ### (con l'avv. ### - parte ricorrente - ###'INTERNO, in persona del ### p.t.  - parte resistente non costituita - e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 29 agosto 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ### (in atti anche ###, figlio dei cittadini italiani ### D'### e ### nato a ### in provincia di ### il ###, il quale il ### contraeva matrimonio con ### Dalla coppia, emigrata in ### nasceva, a ### in data ###, ### che in data ### contraeva matrimonio con ### Dalla loro unione nasceva in ### in data ###, ### che in data ###, contraeva matrimonio con ### Dalla loro unione nascevano ### de ### (30.12.2006) e ### (4.4.2014).   Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.   All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.  2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto. 
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata. 
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano ### il quale -mai naturalizzatosi brasilianoha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992 Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente ### d'### seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della ### n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento. 
E' fatto, oramai, notorio che i ### d'### in ### versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della ### n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..  3 - In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nata a ### - ### il ###, in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### nata a ### - ### il ###, e ### nata a ### - ### il ###, così provvede: - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### il 22 agosto2025 ### 

causa n. 8850/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Tarantino

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