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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 promossa da: ### nato a ### (###, il ###, residente in ### 738, ### (###; ### nato a #### il ###, residente in ### 57, ### 24, ### (### in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori ### nato a ### (### il ### e ### nato a ### (### 14/12/2010, unitamente a #### nata a ### (### il ###,residente in ### 1470, ### 92, ### (###; ### nato a ### da ### (### il ###, residente in ###, 266, ### (###, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### (####) unitamente all'### (C.F. ###) avvocato ### presso il foro di ### (####), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in ### alla ### n. 21 B, giusta procura alle liti in calce al presente atto; -ricorrenti contro ###'INTERNO (C.F. ###) in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il ### e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadino italiano ### nato a ### comune in provincia di ####, il ### da ### e ### (cfr. doc. in atti n. 1) la quale era emigrato in ### dove si era unito in matrimonio con ### in data ###, a ### (### (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale erano nate in ### i figli ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 2), ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 7) e la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti 10). ### italiano era poi deceduto in ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 1) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 10) e successivamente in data ### divorziavano. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ###, ### (cfr. doc. in atti n. 11) poi deceduto in data ###; - in data ###, ### contraeva matrimonio con ### e dalla loro unione nasceva, in data ###, ### (cfr. doc. in atti n.12), odierno ricorrente; - in data ###, ### si univa in matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### in data ### ( doc. in atti n.14), odierni ricorrenti; Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti lamentano di essere “impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis” a causa della condizione di stallo in cui verserebbe il ### d'### a ### (### in quanto, la piattaforma “Prenotami” adibita alle registrazione e alle prenotazioni, risulta essere bloccata non consentendo, pertanto, l'inoltro delle richieste da parte degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, la difesa ha precisato che, sulla base delle comunicazioni pubblicate sul sito del consolato, risultano essere in via di presentazione le richieste di prenotazione riferibili all'anno 2011 aggiungendo che, dalle liste pubblicate sul sito del ### riguardanti gli anni 2018, 2019, 2020 fino ad ottobre 2021 le prenotazioni risultano essere in numero superiore alle novantamila rendendo, per questo motivo, i tempi di attesa per la sola presentazione dei documenti superiore ai 15 anni.
La difesa ha altresì evidenziato che, nel caso de quo, si è verificato un passaggio generazionale per linea materna antecedente all'entrata in vigore della ### che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di domanda amministrativa. Invero, ha affermato che gli odierni ricorrenti discendano dalla cittadina italiana ### nata a ### (### il ###, figlia di ### e ### figlia dell'avo italiano ### sottolineando che, in seguito alla evoluzione giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”. ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. ***
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa altresì che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati.
Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della ### riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza ( Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della ### costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la ### ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la ### ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la ### costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della ### appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948. ### di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune ### semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'### che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il ###, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai tre rami di discendenza dell'avo ### tenuto conto della discendenza in linea paterna per quanto riguarda i nipoti e bisnipoti di ### e ### ed infine, della discendenza per linea materna con passaggio generazionale per i discendenti di ### Con riguardo ad ### e a ### e alla loro discendenza: Per i discendenti #### e ### il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### Orbene, occorre specificare che, la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso l'### se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva, in merito, che i ricorrenti, diretti discendenti dell'antenato italiano, deducono che la piattaforma di riferimento “###mi” del ### di ### risulta bloccata, impedendo l'inoltro delle richieste da parte degli stessi richiedenti, lamentando altresì, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare che comporterebbe una grave lesione del loro diritto soggettivo.
E' vero che, gli odierni richiedenti, hanno provato di aver effettuato tale richiesta di prenotazione, depositando la schermata personale di riferimento del sito @### recante l'avviso: “### lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (### doc. in atti n. 15) ma da tali screenshot prodotti, non è evincibile in alcun modo, la data del tentativo di prenotazione effettuato, pertanto, non può darsi una collocazione temporale precisa all'evento che potrebbe anche essere risalente nel tempo. Di conseguenza, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede ###è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti in quanto, sulla base della documentazione prodotta, questi ultimi non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @### del consolato generale d'### a ### del ### Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent. n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, ### n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti discendenti di ### e di ### non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate.
Infine, è opportuno focalizzare l'attenzione sull'ulteriore circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato competente sarebbero molto lunghi; si osserva, da un lato, che la circostanza in questione è stata allegata in modo generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa delle istanze in generale e poi, nello specifico, di quelle presentate nel 2024, ossia nell'anno di presentazione del ricorso, dopo avere, a loro dire, tentato la via amministrativa dando dimostrazione della circostanza per cui essi siano superiori ai 730 giorni di legge.
Con riguardo alla discendenza di ### Diversamente, per i discendenti #### e ### in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinchè possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: ### Brscia, sent. 10.11.2018; ### Roma, ord. 18/04/2018; ### Roma, ord. 19/02/2018; ### Roma, sent. 18/09/2017; ### Roma, sent. 6/04/2017; ### Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo ### alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della ### di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio o alla figlia di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo intervenuto nel caso de quo, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che ### figlia del dante causa ### (nata a #### il ###, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dalla certificazione rilasciata dal ### di ### del ### di Giustizia, in data ###, secondo la quale il cittadino italiano non risulta presente nel registro di naturalizzazione brasiliano; cfr. doc. n.1), nonostante sia nata in epoca pre-costituzionale (segnatamente, in ### il ###) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana al figlio ### nato in data ###, e ai suoi discendenti.
Pertanto, con riguardo ai discendenti di quest'ultimo - ### e i figli di quest'ultimo ### e ### deve essere accolta la domanda dichiarando tali ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. ### di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ### nata il ###, in #### e ### nato il ### in #### e ### nato il ###, in #### , il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa; ordina, conseguentemente, al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti #### e ### - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. ### resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in ### 17.05.2025 ### unico Dott.
causa n. 2/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio