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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30571/2023 del 03-11-2023

... in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016). 3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017). 4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16922-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 2, presso l o studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso LA C ANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ####.G.N. 16922/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G. 646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal ###.  #### 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della sussistenza, tra ### e ### di un rapporto di lavoro da data antecedente l'1.7.2004, data di stipulazione del contratto tra le parti (nel quale era stato inserito un patto di prova corrispondente a 15 giorni).  2. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività - nello stesso periodo - sia la ditta di ### (padre del ricorrente) sia la ditta di ### e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di ### in data precedente l'1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta ### piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del ###.   3. Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il ### con controricorso. 3 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: nel caso di specie, a pag. 7/9 nonché 18 dell'atto di appello il ### aveva citato la deposizione del teste ### ove si faceva riferimento alla “documentazione di valutazione de i rischi” (ove ### risultava assunto in data ###) e aveva dedotto di allegare il suddetto documento da ritenersi ammissibile, anche se prodotto tardivamente, “stante la sua indispensabilità”; la Corte di appello, invece, ha deciso la cont roversia applicando il principio dell'onere della prova e ritenendo sfornita di prova la retrocessione del vincolo di subordinazione a data precedente (28.6.2008) la stipulazione del contratto di lavoro (1.7.2004), elemento che avrebbe cons eguentemente comportato l'illegittimità del licenziamento intimato, il ###, per mancato superamento del periodo di prova.  2. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare il fatto 4 storico, decisivo, dell'inserimento di ### nel documento di valutazione dei rischi quale dipendente assunto in data ###.  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1 Questa Corte ha afferm ato che, nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc.  civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi i struttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652 del 2016).  3.2. Invero, in base al combinato disposto dell'art.  416 cod. proc. civ. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di 5 primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro forma zione o dall'evolver si della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costit uzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005).  3.3. ### le ### della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in 6 causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limit arsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo di motivare — in ossequio a quanto prescritto dall'art.  111, primo comma, ### sul giusto processo regolato dalla legge — in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016).  3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017).  4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto alcuna, embrionale, spiegazione per disattendere la 7 richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato nell'atto di appello (la documentazione di valutazione dei rischi), mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.  5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.  6. In conclusione, va acco lto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di Messina che , in diversa composizione, provvederà al tresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.   La Corte accoglie il pri mo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14914/2024 del 28-05-2024

... deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27098/2019 R.G. proposto da ###### I; #### FORMICA; ##### VALLETTA; ##### MIGGIANO; ######## I; ###### O ###### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dipendenti civili ### - ### retributive R.G.N. 27098/2019 Ud. 10/05/2024 ###. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 2 di 9 ################ E ############; ### BUCCARELLA; #### D'#### ORINI; ##### elettivamente domiciliati in ### GAURICO 9/11, presso lo studio dell'avvocato #### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appell o ### n. 208/2019, depositata in data ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019, la Corte d'app ello di ### nella regolare cost ituzione dell'app ellato ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 3 di 9 ###, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5249, del 5 dicembre 2014.  2. I ricorrenti, tutti dipendenti civili del ### in servizio presso l'aeroporto militare di ### avevano agito per l'accertamento del diritto "alle differenz e retributive nella voce di stipendio tra la propria fascia retribut iva rispet to a q uella di maresciallo" e per la conseguente condann a del ### alla corresponsione di dette differenze. 
La maggioranza dei ricorrenti aveva invocato a proprio favore il fatto che, con pre cedente sentenza d el T ribunale di ### 4899/2005, passata in giudicato, era già stato loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità prevista dagli artt. 3, comma 1, ### 78/1983, e 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995, per gli importi che erano stati successivamente quantificati dallo stesso Tribunale di ### con ulteriore sentenza n. 5121/2011.  3. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha: − escluso che le precedenti sentenze del Tribunale di ### nn.  4899/2005 e 5121/2011 costituissero giudicato vincolante, in quanto le stesse erano riferite ad una causa petendi costituita dall'espletamento, da parte del personale civile, di compiti di supporto tecnico-amministrativo a stretto contatto con quello militare "nelle medesime condizioni ambientali", nonostante il personale militare godesse di un trattamento economico differenziato volto a compensare i maggiori sforzi lavorativi, senza che tuttavia le sentenze medesime avessero accertato una vera e propria identità di mansioni tra quelle svolte dai ricorrenti e quelle tipic he dell a figura del maresciallo, equiparazione peraltro esclusa dal la ulteriore ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 4 di 9 caratterizzazione delle mansioni riservate al solo personale militare e rientranti nella sua esclusiva competenza; − rilevato che, in ogni caso, l'iniziativa dei ricorrenti si sarebbe tradotta in un abusivo fraziona mento dell a domanda, non potendosi ritenere che la proposizione della stessa si fosse resa possi bile solo a seguito delle ### U nite di que sta Corte n. 25837/2007, in quanto già l'art. 52, D.Lgs.  165/2001 prevede il diritto al trat tamento economico prescritto dalla contrattazione d i comparto in ipotesi d i protratto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione effettivamente svolte; − ulteriormente escluso la violazione del princ ipio di eguaglianza del trattamento retribu tivo alla luce de lla non sovrapponibilità del contenuto delle mansioni, avuto riguardo sia al d iverso status del personale militare - chiamato a svolgere attività non sovrapponibili per loro natura a quelle assegnate al personale civile - sia al principio generale per cui i trattame nti economici dei dipendenti pubblici trovano fondamento solo nei contratti collettivi stipulati nelle forme, con le modalità ed i soggetti previsti dall'art. 2, D. Lgs.  165/2001.  − infine, rilevato che per 13 dei ricorrenti che non erano stati parte dei giudizi conclusi con sentenze del Tribunale di ### la domanda risultava priva di allegazioni, basandosi solo sulla deduzione dell'equiparazione del loro trattamento economico a quello del maresciallo ex art. 36 Cost.  4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ricorrono i lavoratori in epigrafe. 
Resiste con controricorso il ### Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 5 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
I ricorrenti hanno depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, tutti rubricati, letteralmente, “omessa insufficient e e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controve rsia. Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto”, e con i quali la sentenza impugnata viene censurata: − per aver violato gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. non rilevando il vincolo di giudicato derivante dalle precedenti decisioni del Tribunale di ### nn. 4899/2005 e 5121/2011 (quest'ultima passata in giudicato a seguito delle decisioni della Corte d'appello di ### n. 2307/200 6 e di qu esta Corte 29768/2018); − per avere e rroneamente rit enuto che anche prima della decisione delle ### n. 25837/2007 fosse possibile affermare l'esistenza del diritto al trattamento economico in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori; − per avere affermato la sussistenza di una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, laddove la pretesa dei ricorrenti sarebbe risultata azionab ile solo dopo la deci sione delle ### n. 25837/2007; − ravvisato un ostac olo all'accoglime nto delle pretese dei ricorrenti nella diversità tra lo status del personale militare e quello del personale civile, in tal modo violando l'art. 52, D. 
Lgs. n. 165/2001; ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 6 di 9 − in relaz ione ai 13 ricorrenti che non erano stati parte d ei giudizi decisi dal Tribunale di ### con le sente nze nn.  4899/2005 e 5121/2011, omesso di rilevare la mancata contestazione da parte del ### delle allegazioni concernenti lo svolgimento delle mansioni superiori.  2. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso del ### avendo i ricorrenti dedotto che il controricorso sarebbe stato notificato - e conseguentemente depositato - oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. 
Si deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). 
Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). 
Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. 
Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., deducendo sia la viola zione del giudicato de rivante da pre cedenti decisioni di merito sia la violazione della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., senza tuttavia procedere né ad una adeguata riproduzione, né alla localizzazione negli atti del giudizio, dei passaggi fondamentali delle sentenze di merito e della comparsa dell'odierno controricorrente da cui dovrebbe desumersi tale mancat a contestazione, in tal modo precludendo qualsiasi vaglio di detti profili. 
Inammissibile, in secondo luogo, nella parte in cui deduce un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L.  n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contradd ittorietà e insuf ficienza de lla motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiest o dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motiv azione quale requisito e ssenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione app arente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 8 di 9 Inammissibile, infine, ai sensi dell'art. 36 0-bis, n. 1), c.p.c. , in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elemen ti per confermare o mutare detto orientamento. 
Si deve, infatti, rammen tare che questa Corte ha esclu so l'operatività del principio di cui all'art. 45, comma 2, D. Lgs.  165/2001 nella comparazione tra personale civile e personale militare, essendo il trattamento economico del primo regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora regolato da una disciplina di esclusivo diritto pubblico (cfr. art. 3, D. 
Lgs. n. 165/ 2001), dal che deriva la p reclusione a d una completa equiparazione tra personale militare e personale civile del ### della difesa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 26/04/2016 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18898 del 28/07/2017).  4. Il ricorso deve quindi e ssere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusion e in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - sulla scorta anche del numero di ricorrenti - direttamente in dispositivo.  5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 /02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contri buto unificato, p ari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spe ttando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contribut o, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M. Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 9 di 9 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale in data 10 maggio 

causa n. 27098/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1484/2025 del 23-06-2025

... 3465-1/2020 r.g.), introdotto dalla parte attrice con ricorso ex art. 700 c.p.c., riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64, vale a dire nel luogo in cui venivano notificati il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ed il decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza; peraltro, si osserva che anche nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale e acquisito al presente procedimento) il condominio, odierno convenuto, si costituiva con comparsa in cui si riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64; deve ritenersi, pertanto, che la notifica al condominio odierno convenuto dell'atto introduttivo e del decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza sia stata rituale, in quanto eseguita nel domicilio del suo amministratore e legale rappresentante p.t.; • rilevato che il predetto subprocedimento ex art. 700 c.p.c. veniva dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese, all'udienza del 27.09.2022 a seguito di rinuncia della parte ricorrente, accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### - Il Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3465 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore ### di ### n. 18 e ### in #### (c.f. ###), convenuto - non costituito E ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (C.F. ###), quali eredi di ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### altri convenuti ###udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, che qui si intendano integralmente trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE • rilevato che ### quale proprietario dell'immobile sito in #### in ### n. 18, riportato nel catasto fabbricati al fg. 115, p.lla 1930, sub 48, facente parte del condominio di C.so ### n. 18, piano 6°, conveniva davanti a questo Tribunale il condominio in epigrafe indicato, dolendosi delle infiltrazioni assertivamente causate dallo stato di degrado della terrazza a livello di pertinenza dell'appartamento posto al 7° piano del medesimo edificio e di parte della facciata condominiale; rilevava che prima del presente giudizio di merito si era svolto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata espletata una consulenza tecnica che aveva accertato le predette cause, individuando i lavori da eseguire per la loro rimozione e gli interventi idonei a rimediare ai danni subiti dall'appartamento del ### stimati, questi ultimi, in € 1.300,00, oltre iva; chiedeva, pertanto, che il condominio convenuto fosse condannato ad eseguire i lavori idonei a rimuovere le cause delle lamentate infiltrazioni, come indicate nella c.t.u depositata nel procedimento preventivo, nonché a pagare la somma di € 1.300,00, oltre iva, quali spese ripristinatorie per le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'attore in seguito alle infiltrazioni subite, nonché a risarcire tutti i danni conseguenti al limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, oltre al danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa; • rilevato che il condominio in epigrafe indicato non si costituiva; • rilevato che, su richiesta della parte attrice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'appartamento sito al 7° piano del medesimo edificio (sovrastante quello attoreo), vale a dire nei confronti di ### verso la quale la parte attrice estendeva, per quanto di ragione, le domande di condanna avanzate nei confronti del condominio; • rilevato che la ### costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle domande attoree; • rilevato che, a seguito del decesso della ### dichiarata l'interruzione del processo e riassunto lo stesso su iniziativa della parte attrice, si costituivano #### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 ### e ### in qualità di eredi di ### i quali si riportavano a quanto dedotto dalla propria de cuius; • osservato che i dubbi rappresentati con provvedimento del 23.03.2021 in ordine alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al condominio convenuto (e la conseguente necessità dei chiarimenti richiesti alla parte attrice con il medesimo provvedimento) sono venuti meno in conseguenza del fatto che il condominio, nel costituirsi nel subprocedimento (iscritto al n. 3465-1/2020 r.g.), introdotto dalla parte attrice con ricorso ex art. 700 c.p.c., riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64, vale a dire nel luogo in cui venivano notificati il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ed il decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza; peraltro, si osserva che anche nel procedimento ex art.  696 bis c.p.c. (iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale e acquisito al presente procedimento) il condominio, odierno convenuto, si costituiva con comparsa in cui si riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64; deve ritenersi, pertanto, che la notifica al condominio odierno convenuto dell'atto introduttivo e del decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza sia stata rituale, in quanto eseguita nel domicilio del suo amministratore e legale rappresentante p.t.; • rilevato che il predetto subprocedimento ex art. 700 c.p.c. veniva dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese, all'udienza del 27.09.2022 a seguito di rinuncia della parte ricorrente, accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di lastrico solare e di danni da infiltrazioni vigono i seguenti principi di diritto, tratti dall'interpretazione degli artt. 1117 e 1126 c.c.: 1) il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini e ad analogo regime è soggetta la terrazza a livello, in quanto assolve alla medesima funzione; 2) la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura del lastrico o della terrazza a livello deve essere rivolta nei confronti del condominio e lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza; 3) sussiste, invece, la legittimazione passiva del proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza nel caso in cui i danni siano stati provocati da un diretto comportamento dello stesso e non dipendano da un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. n. 20/10; Cass. n. 3676/06; Cass. n. 10233/02; Cass. n. 642/03; Trib. Bari 05.05.2010 n. 1562); • rilevato che nella relazione del c.t.u., geom. ### redatta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 556/2019 si legge, tra l'altro, che “[…] ### base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite, nell'appartamento del ### sono stati riscontrati fenomeni infiltrativi sull'intradosso del solaio ed in corrispondenza del piede di alcuni muri esterni, determinando negli ambienti interessati uno stato di insalubrità generale In particolare si è riscontrata una fenomenologia di percolazione diretta in concomitanza di eventi piovosi continuativi con formazione di macchie d'acqua localizzate sia nell'angolo Sud del soggiorno che nella cameretta dell'immobile del ### nonché nel sottocielo del balcone prospiciente la via ### Nello specifico sull'intradosso del solaio è stata accertata l'esfoliazione dello strato di pittura nonché il distacco dello strato di intonaco. Inoltre, nella camera da letto ed anche nella cameretta sono stati accertati fenomeni di infiltrazione ai piedi della muratura esterna che hanno generato l'evoluzione e la proliferazione di muffe nonché l'esfoliazione della pittura. Pertanto alla luce di quanto sopra, lo scrivente ### sulla base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite e documentate fotograficamente, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 nell'appartamento del ### ha accertato la presenza di fenomeni di infiltrazione e successivi stati di degrado determinati in esfoliazione di pittura, distacco dello strato di intonaco e proliferazione di muffe in corrispondenza dei solai ed in alcune zone delle pareti.  […]. ### base dei sopralluoghi effettuati e delle rilevazioni eseguite, i fenomeni di ammaloramento, oggetto della presente relazione di consulenza tecnica, sono sicuramente dovuti a infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo a livello del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ### sovrastante l'immobile del ### Infatti, la pavimentazione del terrazzo del settimo piano risulta essere la causa dei problemi di infiltrazione in quanto vi è diretta percolazione dallo stesso all'interno dell'alloggio del ### Al fine di accertare le cause, sul terrazzo della sig.ra ### è stata eseguita una ispezione accurata dei luoghi, con particolare attenzione proprio delle zone poste in corrispondenza delle massime manifestazioni di degrado dell'appartamento sottostante. In seguito agli accertamenti eseguiti è emerso, su più punti della pavimentazione del terrazzo, uno scarso stato di manutenzione, riscontrando, un distaccamento delle fughe in diverse zone della stessa pavimentazione ed il deterioramento e sfaldamento della maggior parte dei giunti di dilatazione presenti. In definitiva, le cause dei problemi lamentati dal ### riscontrati in prossimità dei solai e nelle parti superiori delle murature perimetrali sono da attribuire allo stato di degrado e vetustà dello strato impermeabilizzante del terrazzo del sovrastante piano settimo attico. I fenomeni di ammaloramento presenti ai piedi delle murature esterne delle due camere sono da attribuire allo stato di degrado in cui versano le facciate esterne dell'intero fabbricato e che sono state già occasione di rifacimento in alcune zone del complesso. […]. Lo scrivente ### prima di procedere a determinare le soluzioni tecniche utili alla eliminazione delle problematiche infiltrative riscontrate, deve necessariamente dire che i lavori, commissionati dal “condominio di corso ### n.18 e via Pisanelli”, effettuati sul terrazzo del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ###, sovrastante l'immobile del ### non hanno in definitiva sortito alcun beneficio all'appartamento del ricorrente. Le opere eseguite dalla ditta D&F ### di D'#### non sono stati altro che dei semplici interventi di manutenzione ordinaria, che hanno dato un beneficio solo per un determinato e limitato periodo di tempo, e, che, purtroppo, in seguito, non avendo eseguito ulteriori e necessari lavori di manutenzione, non hanno eliminato i danni lamentati dal ### In definitiva il CTU ritiene che l'unico intervento idoneo che renda funzionale lo smaltimento delle acque piovane sul terrazzo del settimo piano attico e, quindi, di conseguenza, eliminare i fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente sia il rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione dello stesso. […]; da quanto innanzi riportato si evince, ad avviso di questo Tribunale, che i danni subiti dall'attore siano da imputare a responsabilità del solo condominio, posto che non è emerso che gli stessi danni siano stati provocati da un diretto comportamento del proprietario della sovrastante terrazza a livello (vale a dire da un comportamento dannoso attivo dello stesso), né è stato adeguatamente dimostrato che detto proprietario abbia frapposto impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati; gli stessi danni appaiono, piuttosto, riconducibili a difetti di manutenzione di detta terrazza e di parte della facciata condominiale; le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento preventivo appaiono condivisibili e, peraltro, non sono state oggetto di una specifica e convincente critica; • ritenuto, pertanto che il condominio convenuto debba essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge, corrispondente alla somma stimata dal c.t.u. innanzi citato per eseguire i lavori di ripristino dei danni riportati dall'appartamento del ### in conseguenza delle lamentate infiltrazioni; detta somma deve essere rivalutata dal 12.12.2019 (data della relazione di c.t.u. redatta nel corso del procedimento preventivo) alla data di pubblicazione della presente sentenza e spettano, inoltre, all'attore gli interessi legali dalla data del 28.01.2019 (data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) al soddisfo sulla somma mediamente devalutata; il medesimo condominio deve essere, inoltre, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 condannato ad eseguire i lavori tesi all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come specificati, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del predetto c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; • ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato un apprezzabile danno conseguente alla impossibilità di utilizzo del bene ed un preteso danno esistenziale non meglio specificato, tenuto anche conto della relativamente modesta spesa stimata dal c.t.u. per porre rimedio ai danni medesimi; • rilevato che il condominio convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza; le spese della c.t.u. espletata nel medesimo procedimento preventivo, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del condominio convenuto; fra l'attore e gli eredi di ### le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che il coinvolgimento del proprietario della terrazza sulla quale occorrerà eseguire gli interventi di manutenzione descritti dal c.t.u. nella relazione depositata nel procedimento preventivo non appariva priva di ragionevolezza; P.T.M. 
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare al primo la somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione; condanna, inoltre, il medesimo condominio ad eseguire le opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore, come descritte, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale; b) rigetta le domande proposte dall'attore originariamente nei confronti di ### e poi dei suoi eredi, in epigrafe indicati; c) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; pone le spese relative al compenso del c.t.u., geom. ### come liquidate nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, definitivamente a carico del condominio convenuto; d) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese di questo giudizio, che liquida in € 299,23 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p.  ed i.v.a. come per legge; e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale fra l'attore e gli eredi di ### in epigrafe indicati. 
Taranto, 23.06.2025 Il giudice dott. ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00

causa n. 3465/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lisco Remo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4035/2025 del 17-02-2025

... eventualmente prodotti dal nucleo familiare. 6. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valu tazione dell a documentazione re ddituale già prodotta dal ricorrente, de lla quale si p ostula la sufficienza. Valutazione in questa sede ###ammissibile in quanto il sind acato sull'apprezzamento dei fat ti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valut azione dell e prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione. 7. I documenti esaminati dal giudice di appello non hanno la natura della prova legale documentale come p revista dagli artt .2700 e 2702 cod. civ., né tale nat ura viene postula ta dalla parte ricorrente. 8. Deve per l'effetto ritenersi che non sussistano i requisiti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### e che il motivo di ricorso debba essere rigettato. 9. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfe ttarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9967/2022 R.G. proposto da: ### con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro INPS - ### S ### in persona del legale rappresent ante pro tempore, elettivamente do miciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ### 29, rappre sentato e difeso dal l'avvocato #### unitamente all'avvocato ### e #### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 47/2022 pubblicata il ###.  2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal #### 1. La Corte d 'appello di Bologna, con la sentenza n.47/2022 pubblicata il ### ha rigettato il gravame proposto da ### nella controversia con l'I.N.P.S.  2. La controversia ha per oggetto il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino di paese non appartenente alla ### euro pea (Se negal), residente in It alia e titolare di permesso di soggiorno per soggiorn anti di lungo perio do, con riferimento ai familiari residenti in stato extra UE (###.  3. ### nale di ### rigettava la d omanda, ritenendo che mancasse la prova del requisito reddituale.  4. La Corte territoriale nel confermare la decisione ha richiamato un suo precedente conforme ed ha ritenuto la mancanza di allegazione degli eventuali redditi dei componenti del nucleo familiare.  5. Per la cas sazione de lla sentenz a ricorre ### con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'### previdenziale resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via prelimina re e pregiud iziale il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Co rte di ### izia della ### eu ropea, per il quesito di seguito riportato: «se una prestaz ione come quella prevista dall'art. 2 della legge 153/1988, denominata “### al ### Familiare” cost ituisca una prestazione assisten ziale ed essenziale ai sensi dell 'art. 11 , paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n . 2003/109/CE così come interpre tato e stabi lito dalla ### nella sentenza re sa in data 25.11 .2020 nella causa “### vs. V.R.” n. C-3030/19”; “In caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla 3 di 7 ### nella sentenza resa in data ### nella causa “### vs. 
V.R.” n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di ### recepito ex art. 118 c.p.c., dal Tribunale di Forlì, sezione Lav oro, e confermat o dalla Corte d'Appello, di ### sezione ### Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano, e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988, recepito in sede di conversione dalla L.  153/1988 (in materia di ###, la ci tata pronunci a di merito preclude, di fatto, al lavoratore di pae se terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per lun go soggiornanti, reside nte sul territorio ### di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale (peraltro ritenuto erroneamente essenziale ai fini del riconoscimento del diritto e non, come dis pone la norma, q uale base di calcolo per la li quidazione dell 'importo spett ante) d el proprio nucleo familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale italian a ### 730 non riten uta idonea e valida al fine di poter determinare la fascia di provvidenza spettant e al richiedente».  2. Indi, con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione dell'art.2 della legge n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi per aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (### per il ###, con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; la violazione o falsa applicazione dei principi di d iritto dispo sti dalla ### comunitaria (direttame nte applicabile e self executing) 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della ### resa in data ### nella causa “### vs V.R.” n. C-303/2019/CE per aver richiesto al ricorrent e, tit olare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista d alla norma in 4 di 7 materia di ANF (### per il nucleo familiare) legge n.153/1998, sempre con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc.  3. Per quan to concerne il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere il reddito del nucleo familiare un requisito necessario al fine del riconoscimento della prestazione previdenziale, e non una mera base di calcolo per la determinazione dell'importo dell'assegno. Lamenta che la Corte territoriale non ha debitamente valutato la produzione documentale afferente al reddito familiare, dimessa dal ricorrente nel giudizio di primo grado.  4. Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### della ### europea, si intende dare cont inuità all'orientamento di 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguo no: «### ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va este so il trattam ento in quest ione in base al la legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in que sti termini - esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrent e, secondo la quale l'individuazione de l reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva diff icoltà di dim ostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nost ro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamig lia considerata insufficiente in via p resuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favo re del n ucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della 5 di 7 famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.441 9 del 2000). Quanto alla p rova circa il po ssesso del requisito reddituale del n ucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 1671 0 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art.  76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si e vince che la parte ritenga di av ere ottemp erato all'onere della prova allegando il solo m odello ### ciò n on è sufficiente a giustificare l'ad emp imento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è app ena rilevato, t ale certificazione non attesta i l reddito del nu cleo familiare, bensì quello del solo richiedente . Da ciò consegu e che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/ o europeo quanto del cit tadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il manca to riferimento alla loro pro venienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce - questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura st essa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare . Pertant o, non essendo possib ile muovere nessuna censura di vi olazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio p regiudiziale alla 6 di 7 Corte eur opea di ### avanzata dal rico rrente per asserita violazione del principio di parità di t rattamento» (v. anche 13/02/2023, n.4377).  5. Si è già rilevato ch e la Corte ter ritoriale — in confo rmità di quanto già ritenuto d al giudice d i prime cure — ha rigettat o la domanda per difetto d i allegazione circa i re dditi eventualmente prodotti dal nucleo familiare.  6. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valu tazione dell a documentazione re ddituale già prodotta dal ricorrente, de lla quale si p ostula la sufficienza. 
Valutazione in questa sede ###ammissibile in quanto il sind acato sull'apprezzamento dei fat ti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valut azione dell e prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.  7. I documenti esaminati dal giudice di appello non hanno la natura della prova legale documentale come p revista dagli artt .2700 e 2702 cod. civ., né tale nat ura viene postula ta dalla parte ricorrente.  8. Deve per l'effetto ritenersi che non sussistano i requisiti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### e che il motivo di ricorso debba essere rigettato.  9. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfe ttarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compen si oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 7 di 7 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst o per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gandini Fabrizio

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Giudice di Pace di Lecce in Persona Del, Sentenza n. 342/2026 del 23-01-2026

... Giudice di ### di ### defi nitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### vanna nei confronti del Comune di ### avverso i verbali di accertamento e contesta zione n. ###/2024, ogni altra i stanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)### il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; 2) ### anna il Comune di ### in persona del ### p.t., a riva lere l'opponente delle spese di giudizio, l iquidate in € 38 9,00, di cui € 43 ,00 per esborsi.ed € 34 6,00 per competenze, olt re spese ge nerali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiarato procuratore. Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in ### oggi 22/01/2026 ### (Dott. ### 4 (leggi tutto)...

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N.RG 13104 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 13104 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###) - !Avv. ### -#### opponente: come in atti; opposto: come in atti. ### ha op posto il verbale di accertamen to e conte stazione n. ###/2024, elevato dal ### di ### di #### territoriale si é costituito in giudizio, chiedend o il ri getto del ricorso e depositando gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione. La causa ist ruita con dep osito di documenti, è st ata defin ita con sentenza contestuale letta all'udienza del 22/01/2026e depositata telematicamente. La domanda può trovare accoglimento. Considerato che il presente giudizi o è, a se guito del la riforma di cui al D.L gs. 150/2011, disciplinato dal ####, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente - che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale - fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni f ormulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi “almeno dieci giorni prima dell'udienza” di comparizione parti, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“ (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ. , Sez. III, 19/07/1999, n. 3 741; Cass. Civ ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826). Chiarito ciò, va ritenuto i l difetto d i omolo gazione dello strumento ele ttronico denominato “####r”, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 27/04/2016, lo stesso non è stato omologato ma approvato. Aderendo alla costante giurisprudenza di merito (### Lecce, Sez. civ I, Sentenza, 15/10/2025, n. 2876; ### Lecce, Sente nza, 27/0 6/2024, n. 2279) e di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913), deve ritenersi che omolog azione non sia sinonimo di approvazione , trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito da ll'art. 192, D.P.R. 495/ 1992 (### di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono. Ed invero , nel mentre l'omolo gazione richied e “la rispond enza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” ed impone ch e “### è tenuto a fornire le u lteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno d ei prot otipi resti depositato presso l'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, in ca so di approvazione “trattasi di richiesta relat iva ad el ementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. 2
Stante la differenza tra omolog azione ed approvazione e stabil endo l'art . 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - indubitabilmente norma speciale che deroga la norma generale di cui all'art. 45, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […] , come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della respon sabilità del conducente il veicolo di propri età dell'opponente. Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 17/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che “spetta all'### ne La prova positiva dell'iniziale omologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)” ed in modo conforme ma più specifico le condivise ordinanze della Corte di Cassazione, ### 18/04/2024, n. 10505 e 26/07/2024, n. 20913. Inoltre, risultando che il certificato di taratura depositato dall'ente resistente è stato rilasciato alla Pa.L.Mer. Scarl. con sede ###destinatario ### S.r.l., con sede in ####, l'ente resistente avrebbe dovuto fornire prova di quali attività abb ia esternalizzato per gli acce rtamenti e le contest azioni delle violazioni dell'art. 142, D.Lgs. 285/1992, ad esempio producendo il relativo contratto di appal to, al fine di verificarne il procedimento , non potendosi ipotizzare che l'organico possa averne gestito, perlomeno da solo - come emerge dal numero del verbale opposto - 25 601 alla data del 01 /07/20 22, accertate dallo strumento elettronico denominato ####r attivato sulla S.S. 16 il 05/ 03/2022 (ossia una media di più di duecentocinquanta al giorno, oltre a tutti gli altri servizi della ### - come emerge da notizie dei mass media locali rinvenibili online e, pertanto, dato il largo e diffuso accesso, considerabile fatto notorio. In assenza d i prova incombente sull'ente resistente - essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi iure et de iure o iuris tantum ma neppure ricorrendo a presunzioni se mplici - non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento. Ogni ulteriore motivo rimane assorbito. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 3 P.Q.M. l'Ufficio del Giudice di ### di ### defi nitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### vanna nei confronti del Comune di ### avverso i verbali di accertamento e contesta zione n. ###/2024, ogni altra i stanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)### il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; 2) ### anna il Comune di ### in persona del ### p.t., a riva lere l'opponente delle spese di giudizio, l iquidate in € 38 9,00, di cui € 43 ,00 per esborsi.ed € 34 6,00 per competenze, olt re spese ge nerali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiarato procuratore. Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in ### oggi 22/01/2026 ### (Dott. ### 4

causa n. 13104/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvano Trane

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