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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25631/2024 del 25-09-2024

... la predetta s entenza, R ivera ### e ### propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. ### e ### si sono difesi con controricorso. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso ed è stata perciò fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 1158 co d. civ. e del Regola mento edilizio del Comune di ### del ### in relazione all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che i coniugi ### avessero ac quistato per usucapione il dir itto a mantenere l'edificio di lo ro proprietà a una distanza inferio re a quella fissata dai r egolamenti urbanisti ci. I rico rrenti, pur ammettendo l'effettivo decorso del ventennio rispetto alla data di ultimazione del manufatto delle s ue controparti, hanno tuttavia (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2022 R.G. proposto da ### e ### A ### rappresenta ti e d ifesi dall 'avv.  ### ed elet tivamente domiciliati presso l 'indirizzo PEC del predetto; -ricorrenti contro ### e ### rappresentat i e di fesi dall'avv. ### presso il cui studio in ### del ### via ### della Repubblica, n. 3, sono elettivamente domiciliati.   -controricorrenti
Avverso la sentenza n. 5615/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma, pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù sulle distanze - ### in caso di violazione degli strumenti edilizi - ### ai fini delle distanze, della destinazione in fatto dell'area.  2 di 12 1. ### e ### che avevano citato in giudizio i loro confinanti, Re nato ### e ### onde o ttenere l'accertamento della realizzazione, da parte loro, di moltepl ici violazioni anche delle distanze, con conseguente condanna all'arretramento, e altresì, in seguito alle med esime doglianze e pedisseque domande da questi ultimi proposte, il ricono sciment o dell'acquisto, per usucapione, a mantenere il proprio fabbricato a distanza inferiore a quella di legge, impugnarono la sentenza 43/2013 con la quale il Tribunale di Cassino, ### distaccata di ### aveva accertato e dichiarato il confine tra il fondi di rispettiva proprietà, autorizzando l'apposizione di termini lapidei con oneri da ripartirsi in parti uguali; rigettato la domanda di usucapione da essi avanzata; accertato e dichiarato la violazione de lla dis tanza dal confine di entrambe le costr uzioni di rispettiva pro prietà; condannato entrambe le parti alla rimozione delle parti edificate a distanza inferiore a mt. 10; condannato la coppia ### alla rimozione del parapetto in forati posto a delimitazione del terrazzo e del muretto in blocchetti di tufo, dello spessore di circa cm. 27, posto all'interno dell'aiuola a ridosso del terrazzo, del pannello e dei tre ferri ori zzontali che lo sorreggevano, collocati nella parte retrostante il fabbricato degli attori; condannato la coppia #### alla rimozione dei lampioni collocati nel cordolo di recinzione delle piante posizi onata nella parte re trostante il fabbricato e la copertina di mattoni in cott o sporgent e sulla proprietà dei convenuti.  ### e d'Appello di Ro ma, nella resistenza di ### R ivera e ### ala, che prop osero, a lo ro volta, appello incidentale, pronunciò la sentenza n. 5615/2021, pubblicata il ###, con la quale accertò e di chiarò che ### iti e ### avevano acquistato i l diritto a mantenere alla dis tanza attuale, rispetto all'immobile di proprietà di ### e ### sia 3 di 12 l'edificio insistente sul proprio fondo, sia i due lampioni posti sul cordolo di recinzione e le piante, ordinando ai medesimi il taglio dei rami di un uliv o e tre ab eti secondo le indi cazioni del c.t.u., e rigettò per il resto l'a ppello princi pale e per intero quello incidentale.  2. Co ntro la predetta s entenza, R ivera ### e ### propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. ### e ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso ed è stata perciò fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 
Ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.   Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 1158 co d. civ. e del Regola mento edilizio del Comune di ### del ### in relazione all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che i coniugi ### avessero ac quistato per usucapione il dir itto a mantenere l'edificio di lo ro proprietà a una distanza inferio re a quella fissata dai r egolamenti urbanisti ci. I rico rrenti, pur ammettendo l'effettivo decorso del ventennio rispetto alla data di ultimazione del manufatto delle s ue controparti, hanno tuttavia criticato l'orientamento giurisp rudenziale formatosi dopo il 2007, che - pur continuando a considerare pattiziamente inderogabile dai privati la disciplina p revista dal le norme dei regolamenti locali , richiamata dal medesimo art. 873 cod. civ., in quanto rispondente 4 di 12 ad inte ressi generali di livello più alto riconducibili a ragi oni di decoro, salubrità e tute la di esigenze urbanistiche - aveva contraddittoriamente ammesso l'usucapibilità del diritto al mantenimento del fabbricato a di stanza non regolam entare per esigenze legate alla stabilità dei rapporti tra privati, così tutelando la posizione di chi si era avvantaggiato dell'inerzia del vicino e di quella notoria del la pubblica amministr azione, unica deputata a pretendere il ripristino delle situazioni contrarie agli strumenti urbanistici.  2. Col secondo motivo, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e in particolare de gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod.  proc. civ., per avere i giudici d i merito acco lto la domanda dei resistenti di acquisto per usucapi one del di ritto di servitù a mantenere alla distanza attuale i due lampioni, collocati nel cordolo della recinzione, e le piante, posizionate nella parte retrostante il fabbricato, ritenendo che tali beni fossero stati collocati in data antecedente al 1983 e non successiv a al 1986, come invec e affermato dal c.t.u. sulla base delle fotografie esaminate. Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza era viziata per difetto di motivazione, in quanto aveva escluso attendibilità ai documenti aventi data certa e ritenuto prevalente quanto affermato dai testi.  3. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ. e del Regolamento edilizio del Comune di ### del ### in relazione all'art. 360, primo comma, 3), cod . proc. civ., p erché i giudici d i merito, nel rig ettare la domanda da essi proposta onde ottenere il riconoscimento del loro diritto al mantenimento del manufatto di loro proprietà alla distanza attuale dal co nfine, non avevano adeg uatamente approfondito l'effettiva destinazione della zona in cui esso ricadeva, che, a disp ett o della qualificazione urbanistica att ribuitale 5 di 12 formalmente (zona ### agricola), risultava totalmente urbanizzata, ciò che avreb be compor tato l'applicazione della disciplina più favorevole prevista in materia di distanze.  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art.  380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o ### del ricorso avverso pronuncia su violazione distanze e rimozione manufatti, per le seguenti ragioni: 1° mot ivo: inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.. E' ammissibile l'acquisto per usucapione d i una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblici stico, senza inc idere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (### 2, n. 25843 del 5 settembre 2023; ### 2, n. 1395 del 19 gennaio 2017; ### 2, n. 3979 del 18 febbraio 2013). 2 motivo: inammissibile. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzi oni, costi tuisce un'atti vità riservata in via esclusiva all 'apprez zamento dis crezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassaz ione (Se z. 1, 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). È, in conc lusione, inammissibile il ricors o per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assol uta di moti vazione e di o messo esame circa un fatto deci siv o per il giud izio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019). 3 motivo: inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., im pone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena 6 di 12 d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la vi olazione, di esaminarne il contenut o precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza i mpugnata, che è tenuto esp ressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (### U., n. 23745 del 28 ottobre 2020; ### 5, n. 18998 del 6 luglio 2021)».  5. Il primo motivo è manifestamente infondato. 
Costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende confermare, quello secondo cui è ammissibile l'acquisto per usucapione di una serv itù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici (tra le tante, Cass., Sez. 2, 9/5/2024, n. 12733; Cass., Sez. 2, 5/9/2023, n. 25843; Cass., Sez. 2, 31/5/2021, n. 15142; Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11052; Cass., Sez. 2, 27/3/1993, 3699; Cass., Sez. 2, 8/8/1985, n. 4395). 
Le consi derazioni svolte dal ricorrente in merito all a contraddittorietà tra quest'ultimo principio e quello che, a differenza di quanto sancito co n riferimento alle norme di cui all'art. 873 cod. civ., nega la p ossibilità di deroga convenzional e delle prescrizioni contenute nei piani regolatori e negli strum enti urbanistici locali, in quanto dettate a tutela dell'interesse generale ad un pr efig urato modello urbanistico (in que sti termini, tra le tante, Cass., Sez. 2, 2/3/2018, n. 5016), p ossono es sere sconfessate richiamando Cass., Sez. 2, 22/2/2010, n. 4240, allorché spiega che l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia 7 di 12 di una deroga in tal senso, perché risponde all'esigenza ulteriore della stabilità dei rapporti giuridici in relaz ione al decor so del tempo, posto che, se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretender e che il c onfinante edifichi a distanza non inferiore a quella previst a, si deve ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga conv enzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi perm anenti e visibi li), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del d iritto a m antenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale. 
Se così non fosse, si dovrebbe ammettere l'esistenza, nei rapporti tra privati, di una perpetua instabilità, con la possibilità del vicino di agire in ogni tem po per il rispetto delle distanze, ciò che non si verifica neppure in relazi one al diritto di pr opriet à (cui accede il diritto al rispetto delle distanze), che può essere usucapito, benché il codic e dichiari imprescritti bile la proprietà. È stata spiegata da tempo, a proposito della proprietà, la dissociazione tra effe tto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo: allo stesso modo opera l'usucapione in relazione al dir itto del confinante di usucapire ( nei confronti del vicino) il diritt o a mantenere il proprio fabbricato a distanza inferiore a quella legale, via questa attraverso la quale si fa rientrare nella sfera della ordinaria disciplina civilistica il rapporto tra i privati, senza che ciò infici le facoltà d ella pubbl ica amministrazio ne (Cass., Sez. 2, 22/2/2010, n. 4240 cit.). 
In tal senso anche l e ### unite di questa Corte , che con la sentenza n. 13523 del 12/6/2006, pur prendendo posizione sulla diversa questione della necessità di trascrivere, ai sensi dell'art.2653 n.1 cod. civ., la doman da dire tta a denunziare l a violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo 8 di 12 vicino e ad ottenere l'arre trament o della sua costruzione, ha evidenziato come ciò dipenda dal fatto che la stessa ha natura di actio negatoria servitutis, siccome diretta a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione. 
Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte d'Appello, che ha fatto decorrere il termine per usucapire dal completamento della costruzione, pacificamente risalente a oltre venti anni prima l'instaurazione del giudizio. 
Ne consegue l'infondatezza della censura.  6. Il secondo motivo è inammissibile. 
Si dev e infatti ribadire come la valutazione delle prove raccolte costituisca attività riservata in v ia esclusiva all'apprezzame nto discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono s indacabili con il ricorso per cassazione, potendo l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova (e ciò vale anche per la valutazione dei contenuti della c.t.u., com e nella specie), e ssere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la pr ova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. 29/10/20 18, n. 27415; 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857). 
Nella specie, i ricorrenti hanno stigmatizzato la prevalenza data dai giudici di merito alla prova testimoniale rispetto alle considerazioni svolte nella relazione d i c.t.u. e alle riproduzioni fotografiche dei luoghi, senza considerare che i giudici di merito hanno ritenuto non 9 di 12 decisive le fotografie ed evi denziato co me il c.t.u. non si fosse espresso in termini di certe zza in m erito al periodo di me ssa a dimora delle piante. 
Va, peraltro, detto che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la co ncludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la v eridicità dei fatti ad esse sottes i, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di pr ova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche att raverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).  7. Il terzo motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. 
Se è vero che, quando nel ricorso per cassazione sia denunziata violazione o falsa applicazione di norm e di diritto , l'omessa o inesatta indicazione de lle norme di legge delle qual i si lamenta l'inosservanza non costituisce in sé motivo di inammissibilità della censura (tra le tant e Cass., Sez. 1, 6/ 11/2023, n. ###), è altrettanto vero che, giusta il dis posto di cui all'a rt. 366, prim o comma, n. 4, cod. pr oc. civ ., l a pretesa viol azione deve esser e dedotta, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motiv atamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l 'interpretazione de lle stesse fornita dalla giuris prudenza di leg ittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando alt rimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della d enunziata viol azione (tra le tante 10 di 12 Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257; Cass., Sez. V, 6 luglio 2021, n. 18998; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745), princ ipi questi del tutto disattesi nella specie, essendosi i ricorrenti limitati a l amentare il mancato approfond imento del la questione della concreta destinazione del l'area interessata dalla violazione de lle distanze. 
Peraltro, qualora una questi one giuridica - implicante un accertamento di fatto - non ris ulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ri corrente che la propo nga in sede ###incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la verid icità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la c ensura (in t al senso, Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430). 
E poiché nella sentenza impugnata non si fa cenno alla questione della reale destinazione dell'area su cui insiste il fabbricato di loro proprietà, se non nel laconico i nciso dice nte “gli ap pellanti non dimostrano la perdita della vo cazione agricola”, peraltro disancorato dalle deduzioni deg li stessi così come riportate nel provvedimento, sarebbe stato onere dei ricorrenti chiarire quando e in che termini la questione oggetto della censura fo sse stata introdotta nei gradi di merito , ciò che, ne lla specie, non è avvenuto. 
Partendo proprio dall'inc iso di cui si è detto, appar e, infine, evidente come la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, aspiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito, sì da essere, in quanto 11 di 12 tale, inammissi bile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legit timità in un ult eriore grado di merito (Cass., Sez. 1, 6/10/2 023, n. ###; Cass., Sez . 1, 4/3/2021, n. 5987; Cass. Sez. U., 27/2/2019, n.###; Cass., 6-3, 4/4/2017, n. 8758).  8. I n conclu sione, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità dei restanti, il ricorso deve essere riget tato. Le spese del giudizi o, liquidate co me in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.  9. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con consegue nte condanna d ei ricorrenti al pagam ento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  10. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre visto per la propos izione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   ### e dichiara l'inammis sibilità del ricors o e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizi o di legitti mità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misur a del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96 cod. p roc. civ., al 12 di 12 pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello previs to per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/9/2024.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2248/2025 del 30-01-2025

... e non sussistono ragioni per discostarsene. 5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. 11 di 11 A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, attesa la pluralità dei ricorrenti, secondo i criteri di cui all'ordinanza 17 aprile 2024, 10367, ribaditi dalla sentenza delle ### 14 ottobre 2024, n. 26603. Non può essere accolta, invece, l'ulteriore richiesta avanzata nel contro ricorso di condanna dei ricorrenti per responsabi lità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., posto che la rimessione alle ### della questione oggetto del secondo motivo di ricorso non consente di pronunciare tale condanna. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i rico rrenti al pagamento delle spese del giud izio di cassazione, liquidate nella somma complessiva di euro 22.720 più spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10381/2021 R.G. proposto da: ################### e ### quali eredi di ############## tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ### (###), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti contro R.G. 10381/2021 Cron. 
Rep. 
C.C. 3/12/2024 C.C. 14/4/2022 ###.  2 di 11 ###, ###, ### , UNIVERSITÀ e ####'ECONOMIA e ### rappresentati e difesi per legge dall'### (ADS###), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 4809/2020 depositata in data ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal #### 1. La dottoressa ### e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la ### del Consiglio dei ministri e gli altri ### steri indicati in epigrafe , chiedendo che fosse dichiar ato il loro diritto a percepi re un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione. 
A so stegno della domanda espos ero di essersi laureati in medicina e di aver consegu ito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all' art. 6 del decreto legislati vo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunser o che il legislatore nazionale aveva stabili to, con il de creto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - di recepimento, tra l'altro, della di rettiva 93/16/CE - un increment o del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall'anno acca demico 2006-2007. 
Conclusero, pertanto, nel senso che tal e aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, 3 di 11 essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l'anno accademico 2006-2007. 
Chiesero poi, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all'indicizzazione triennale della borsa di studio e all'adeguamento annuale della medesima. 
Si costitui rono in giudizio la ### del ### glio dei ministri e gli altri ### i convenuti, ecc ependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.  2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d'ap pello di ### con sentenza dell'8 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado. 
La Corte territ oriale ha osservato che il recepimento delle direttive dell'### europea in materia di medici specializzan di doveva ritenersi compiuto già con l'entrata in vigore del d.lgs.  257 del 1991, per cui l'aumento dei compensi stabilito col d.lgs.  368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 non poteva costituire inadempimento della direttiva 93/16/### posto che essa nulla aveva innovato rispetto all'obbligo di corresponsione di un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi. 
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, la Corte di merito ha rigettato la domanda subordi nata, richi amando la deci sione 27 luglio 2017, n. 18670, di questa Corte.  3. Cont ro la sentenza della Corte d'appell o di ### propongono ricorso ### e gli altri medici di cui in epigrafe con unico atto affidato a due motivi. 
Resistono la ### del ### io dei ministri e gli altri ### con un unico controricorso. 
La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.  proc. civ. e il ### non ha depositato conclusioni. 4 di 11 I ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il prim o motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa appli cazione degli artt. 5 e 189 del ### E, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, dell'art. 6 del d.lgs.  n. 257 del 1991, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt.  37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 8 del decreto leg islativo 21 d icembre 1999, n. 517, e dell'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme già richiamate nel primo motivo nonché dell'art. 7 del decreto-legge 19 settemb re 1992 , n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  3. Nei due motivi si contesta in vario modo che l'attuazione delle diretti ve 1975/362 CEE, 1975/363 CEE, 1982/76 CEE, 1993/16/### sia avvenuta tardivamente e si sostiene che solo con l'entrata in vig ore del d.lg s. n. 368 del 1999 sarebbe stata data effettiva attuazione alla direttiva 1993/16/### Con la conseguenza che ai ricorr enti dovrebbe essere riconosciuto il più elevato trattamento economi co di cui al d.lgs. n. 368 cit.; i motivi suindicati, inoltre, sottolineano come ai medici speci alizzandi dovessero essere riconosciuti sia la rideterminazione triennale del compenso che la rivalutazione annuale, essendo nel tempo la loro retribuzione divenuta talmente esigua da non poter garantire il soddisfacimento delle più elementari e necessarie esigenze di vita. 5 di 11 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.  360-bis n. 1) cod. proc. civ., posto che sulle questioni in esame la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.  ### egio osserva che con la sentenza 28 giugno 2018, 17051 (e numerose altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, e 30 april e 2024, n. 1163 0) questa Corte ha aff rontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende d are pi ena e convinta continui tà. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla ### di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449) e da questa ### 3.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi. 
Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attu azione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del ### stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di special izzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. 
Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennai o 1992, sulla base del tasso programmato d i inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di a deguamento venne peraltr o bloccato successivamente, con eff etto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio del la Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). 
In segui to, dando attuazione alla di rettiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sul la materia con il decreto 6 di 11 legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti diretti ve n. 75/362 e n. 75/363 ###, con le relative successive modificazioni. T ale decreto - in seguito ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di fo rmazionespecialistica”, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra ### (e ### e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota va riabile, in co ncreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, co me la ### ro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabi le nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazi one sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguente mente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l' ordinanza 27 luglio 2017, n. 1867 0, sulla scia di un consolidato orie ntamento, richiamata dall'ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). 
In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs.  n. 368 del 1999 di venne operativo solo a decorrere dal l'anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lg s. cit., nel testo risultante dalle modifiche intro dotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs . n. 257 del 1991 rimasero applicabili fin o all'ann o accademico 2005-2006. Il trattament o economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica 7 di 11 fu poi in co ncreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.  3.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innova tiva rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiu to all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. 
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. 
Ed invero la direttiva n. 9 3/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo ###, non ha una portata innovativa, prefi ggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo un ico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli ### membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato ### parte B (così l'ultimo dei ###. 
È opportuno ricord are, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell' ### alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova , senza alcuna modificazione, nell'### I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia - e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrent i non hanno colto - lo S tato italiano aveva adempiuto al proprio obblig o di fissazione di una adeguata 8 di 11 rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 ; la normativa dell'### europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizi one di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui so glia deve essere fissata dagli ### membri nell'esercizio della propria di screzionalità, la quale trova un inevitabile li mite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della ### voro, il legislatore, «nel disporre il differimen to dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha ese rcitato legitti mamen te la sua potestà leg islativa (Cass. 15362/2014), non essendo vinco lato a disciplinare il rapporto dei med ici specializzandi sec ondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). 
Né va le argomentare che lo stess o legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decor rere dall'ann o accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non posso no pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi 9 di 11 derivanti dalle di rettive comunit arie, in particolare per quan to riguarda la misura della re munerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». 
Ragione per cui l'inade mpimento dell'### agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislati vo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'### europea ha già da tempo afferm ato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C-131/97, ### e 3 ottobre 2000 - causa C-371/97, ###; e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.  3.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ip otetiche violazi oni del diritto dell'### europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs.  n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclus ivamente l'ordinamento interno» (ordinanza 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il ### egio che il di fferimento dell'entrata in vi gore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezional ità del legi slatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. su l versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vig ente può esse re fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. 10 di 11 Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 
Da tal e giurisprudenza la Corte non vede ragioni per discostarsi.  4. Analogamente inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., è il secondo motivo di ricor so, ove si censura la presunta violazione dei meccanismi di adeguamento triennale e di rivalutazione, posto che anche su questo punto la giurisprudenza della Corte è ormai da tempo consolidata. 
È stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs.  n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del ### sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di stud io ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572). 
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politic a economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le ### sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 2 3 febbraio 2018, n. 4449). 
Tale giurisprudenza ha ricevuto anche l'autorevole avallo delle ### di questa Corte nella sentenza 19 luglio 2024, 20006, e non sussistono ragioni per discostarsene.  5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. 11 di 11 A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, attesa la pluralità dei ricorrenti, secondo i criteri di cui all'ordinanza 17 aprile 2024, 10367, ribaditi dalla sentenza delle ### 14 ottobre 2024, n. 26603. 
Non può essere accolta, invece, l'ulteriore richiesta avanzata nel contro ricorso di condanna dei ricorrenti per responsabi lità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., posto che la rimessione alle ### della questione oggetto del secondo motivo di ricorso non consente di pronunciare tale condanna. 
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i rico rrenti al pagamento delle spese del giud izio di cassazione, liquidate nella somma complessiva di euro 22.720 più spese eventualmente prenotate a debito. 
Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggi o 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio della ### 

causa n. 10381/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Cirillo Francesco Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21992/2024 del 05-08-2024

... 27 dicembre 2006, n. 296». 4. Il primo m otivo di ricorso pri ncipale è fondato , con assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale. 4.1. Deve premett ersi che non può avere efficacia sulla fattispecie in esame il giudicato esterno (favorevole alla società ### s.a.s.) formatosi sulle annualità 2007, 2007, 2008 e 2009 (mentre qui è in discussione l'anno 2010), a seguito della ordinanza di questa Corte n. 117 del 2022. Trattasi di una ordinanza emessa da questa stessa Corte, con la conseguenza che il giudicato è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass., n. 16589 del 2021). E' pur vero che nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera, sebbene solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti d el rapporto, con esclusione di quel li variabili (Cass., n. 10430/2023; Cass. n. 17223/2020). Nella specie, tuttavia, il r apporto concessorio , che è evidentemente di durata, rappresenta solo il presuppost o del condono richiesto dalla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 23345/2020 r.g. proposto da: ### s.a.s. di ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale prodotta telematicamente dall'Avv. ### la quale dichiara di v oler ricevere le comunicazioni di canceller ia all'indirizzo pec indicato.   -ricorrente - contro Ministero dell'### e delle ### in persona del ### pro tempore, ### del ### in p ersona de l direttore pro 2 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### tempore, rappresentati e difesi, per mandato ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliat ###via dei ### n. 12 -controricorrente-ricorrente incidentale - E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di ### in pe rsona del legale rappresentan te pro tempore -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5533/2019, depositata in data 5 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal ### dott. ### D'#### 1.### s.a.s. di ### & C. deduceva l'illegittimità della determinazione dei canoni demaniali operata dal Comune di ### con riguardo alle concessioni demaniali nn. 8 e 9 per l'anno 2010 e l'infondatezza de lle relative pretese di pagamento (sia a titolo di canone sia a titolo di imposta regionale), con condanna del MEF e dell'### del demanio (###, ciascuna per quanto di propria competenza, a re stituire le somme indebitamente pagate a titolo di canone, e del Comune e della ### alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di imposta. 
In particolare, con riferimento ai provvedimenti di cui nn. 12033 e 12115, rispettivamente del 12 e del 13 luglio 2010, il Comune aveva comunicato alla società la determinazione dei canon i 3 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### demaniali per l'anno 2010, negli importi di euro 92.777,07, quanto alla concessione demaniale n. 8/04 e di euro 68.082,15, quando la concessione demaniale n. 9/04. 
La società, pur ritenendo infondata la pretesa del Comune, al solo scopo di evitare la procedura esecutiva, aveva versato tutti gli importi pretesi dall'amministrazione per l'anno 2010, «al contempo riservandosi di agire in giudizio p er otte nere la ripetizione dell'indebito».  ### - per quel che ancora qui rileva - avrebbe violato l'art.  3, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, come sostituito dalla legge di conversione n. 494 del 1993 , e calcolato i l canone concessorio con riferimento all'anno solare, «sebbene l'utilizzo dei beni demaniali fosse avvenuto durante la sola stagione e stiva», dovendosi tenere conto, appunto, «dell'effettiva utilizzaz ione del bene oggetto della concessione». 
La società chiedeva, dunque, che fosse accertato che gli importi corretti erano di euro 19.468,21, quanto alla concessione n. 8/04, e di euro 19.771,80, quanto alla concessione n. 9/04. 
Nel corso del giudizio entravano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013.  2. Il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ### e, in accoglimento della domanda proposta in via principale della società, accertava il suo diritto «alla definizione della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013, avendo essa corrisposto più del 30% delle somme “dovute” (intendendo per “somme dovute” quelle originariamente pretese dell'amministrazione)». 
Condannava, dunque, il Comune alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, per un importo comp lessivo di euro 112.701,47. 4 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### 3. Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli principali il MEF e l'ADD , dedu cendo l'inapplicabilità d el condono e della correttezza dei conteggi, oltre al Comune di ### Proponeva appello incidentale la società.  4. La Corte d'appello di Venezia, per quel che ancora qui rileva, non accoglieva la richiesta di condono, in quanto l'art. 1, comma 732, della legge n. 147 2013 prevedeva una speciale procedura per porre fine alle cont roversie già insorte , nelle qu ali le somme in contestazione e ritenute dovute dall'amministrazione «non siano state corrisposte». 
Al contr ario, nel caso in esame, «quanto richie sto dall'amministrazione le è già stato corrisposto in ottemperanza a tali richieste (anche se con la dicitura “salvo conguaglio”), ben prima della domanda di condono e nessun versamento è stato fatto a titolo di condono». 
Il condono appariva, pertanto, inidoneo a chiudere la vertenza «e non p resenta[va] alcuna f unzione deflattiva (cioè non soddisfaceva le esigenze per le quali era previsto e cioè evitare che l'amministrazione subisca ulteriori ritardi nel pag amento e deb ba sostenere spese giudiziarie)». 
Ribadiva che «non è intervenut o alcun pagamento a titolo di condono. Né può essere u tilizzato per perfezionare il condono l'importo precedentemente corrisposto, perché a suo tempo versato per altro titolo». 
Peraltro, «e ad abundantiam» evidenziava che la definizione si perfezionava solo se era «dimo strato l'e sito positi vo dei riscontri effettuati dall'ente impositore relativamente alla corrispondenza di tale versamento ai presupposti legali o alle condizioni individuate dalla norma di legge». 5 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### riguardo all'a ttività effe ttivamente svolta dalla società nell'ambito delle pertinenze demaniali comprese nella concessione n. 8/2004, essa consisteva nella gestione «in forma imprenditoriale ed a carattere stagionale di una piscina natatoria all'aperto, ossia in un'attività di tipo turistico-ricreativo (secondo la defi nizione contenuta nell'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 e nell a legge regionale del V eneto n. 33 del 20 02) che, sostanziandosi in una produzione di servizi, è attività collocabile nel settore terziario». 
Vi era, poi, anche la gestione di un chiosco-bar per la somministrazione al pubblico di al imenti e bevande, «rientrante nell'attività di commercio», in relazione alla concessione n. 9/2004. 
La Corte territoriale condivideva la valutazione del ### in ordine alla descrizione dell'attività aziendale, reputando che la stessa «si sostanziasse in prestazione di servizi, rientrante nel terziario». 
Inoltre, proseguiva la Corte territoriale, il pagamento del canone era su base annuale, a prescindere dalla stagionalità delle attività esercitate. Ciò sia perché le concessioni erano annuali sia perché «alcuni manufatti erano rimasti sul sedime».  ### espleta ta era e merso che «i locali compresi nelle concessioni dem aniali pur non essendo in esercizio , risultavano perlopiù occupati da attrezzature e materiali di sua proprietà e le aree occupate dai ### manufatti autorizzati». 
Peraltro, «no n risulta nemmeno p rovato che al te rmine del periodo di balneazione siano stati rimossi tutti manufatti rimovibili e l'area sia stata restituita».  5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ### s.a.s. di ### & C., depositando anche memoria scritta. 6 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### 6. Hanno resistito con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze l'Ag enzia del demanio, prop onendo anche ricorso incidentale e depositando memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
In particolare, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, in ordine alla insussi stenza dei p resupposti del condono, non è condivisibile, in quanto contrastante « con la chia ra e univoca formulazione letterale della norma». 
Del re sto, la ratio ispiratrice della prevision e è quella di consentire la rapida e generalizzata definizione di una moltitudine di contenziosi pendenti, «assicurando così introiti certi al bilancio dello Stato ed evitando l'alea e i costi con nessi alla coltivaz ione delle pretese in sede giudiziale». 
Il giudice d'appello ha ritenuto arbitrariamente non applicabile il condono nel caso in cui il pagamento delle “somme dovute” «sia già avvenuto a monte dell'instaur azione d el giudizio, con riserva di ripetizione». 
La ricorrente deduce di avere pagato per intero le somme pretese al solo fi ne di e vitare la procedura d i recupero coattivo e con espressa riserva di ripetizione. ### che non vi sia un contenzioso pendente e che l'applicazione della norma invocata dalla società non avrebbe pertanto alcuna funzione deflattiva, «è inoltre del tutto contrastante con la realtà». 
La sentenza avrebbe errato anche laddove ha affermato che «la ricorrente avrebbe omesso di i ndicare a che cifra corrispond a l'importo del 30% delle somme controverse». 7 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### realtà, il pagamento richiesto per accedere alla definizione dei contenziosi «non può che essere il 30% degli importi a suo tempo quantificati dal Comune». 
Neppure può essere condiv isa l'affermazione del giu dice d'appello, per cui sarebbe stato «necessario […] dimostra[re] l'esito positivo dei riscontri effettuati dall'ente impositore relativamente alla corrispondenza di tale versamento è presu pposti legali e alle condizioni individuate dalla norma di legge». Al contrario, «non è affatto richiesto un riscontro positivo da parte né dell'ente gestore né dell'### del demanio».  2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, del decretolegge n. 400 del 1993, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
In subordine, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, l'erroneità della sentenza d'appello si rinviene nella parte in cui, dopo aver rigettato l'istanza di definizione della controversia, ha disatteso nel merito le domande formulate dalla società in primo grado, assorbite dalla sentenza del tribunale di Venezia e riproposte in grado d'appello nella forma dell'appello incidentale condizionato. 
La società ritiene che il canone sia dovuto solo con riferimento al «periodo estivo», ovvero il periodo «nel quale essa effettivamente utilizza l'arenile oggetto di concessione». 
Tuttavia, non vi erano forme di entrata per il concessionario con riferimento alle strutture permanenti «trattandosi essenzialmente di docce e bagni, cioè servizi messi gratuitamente a disposizione dei bagnanti e che costituiscono dotazioni obbligatorie degli stabilimenti balneari».  3. Con un unico mot ivo di ricorso in cidentale il MEF e l'ADD deducono la «violazione dell'art. 2195 c.c., in combinato disposto 8 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### con l'art. 1, comma 251, n. 2.1, lettera b) legge 27 dicembre 2006 n. 296, e contestuale falsa applicazione dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dic embre 2009 , n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché dell'art. 57 della legge regionale ### 4 novembre 2002, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La sentenza della Corte d'appello ha qualificato come terziaria, anziché commerciale, l'attività di gestione della p iscina nello stabilimento balneare insistente su dem anio marittimo in concessione. T uttavia, l'art. 57 della legge regionale ### 4 novembre 2002, n. 33, stabilisce che «gli stabilimenti […] possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature […] per l'esercizio dell'attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni». 
Questa è una norma m eramente au torizzativa, ma non p uò essere impiegata per computare il canone di concessione del demanio marittimo di spettanza statale. 
Anche il richiamo al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge 194 del 2009 non è pertinente. 
Pertanto, la Corte d'appello ha falsamente applicato la normativa richiamata ed ha violato l'art. 2195 c.c., in quanto la società svolge con i ben i un'attività commercial e, non solo dedita all'acquisto e rivendita di merci, ma anche con riferimento all'attività «tipicamente svolta da parte attrice col servizio di piscina». 
È sufficiente, sul punto, che l'attrice svolga attività di produzione vendita di beni e/o ser vizi, tr attandosi di società commerciale a scopo lucrativo. 
Peraltro, la distinzione tra attività terziaria e commerciale non risulterebbe neppure rilevante, in quanto il canone concessorio è 9 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### determinato alla stessa maniera «pe r le pertinenze d estinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi ex art. 1, comma 251, n. 2.1, lettera b), legge 27 dicembre 2006, n. 296».  4. Il primo m otivo di ricorso pri ncipale è fondato , con assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale.  4.1. Deve premett ersi che non può avere efficacia sulla fattispecie in esame il giudicato esterno (favorevole alla società ### s.a.s.) formatosi sulle annualità 2007, 2007, 2008 e 2009 (mentre qui è in discussione l'anno 2010), a seguito della ordinanza di questa Corte n. 117 del 2022. 
Trattasi di una ordinanza emessa da questa stessa Corte, con la conseguenza che il giudicato è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass., n. 16589 del 2021). 
E' pur vero che nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera, sebbene solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti d el rapporto, con esclusione di quel li variabili (Cass., n. 10430/2023; Cass. n. 17223/2020). 
Nella specie, tuttavia, il r apporto concessorio , che è evidentemente di durata, rappresenta solo il presuppost o del condono richiesto dalla socie tà, adempiendo solo alla funzione di consentire la richiesta su base volontaria di adesione alla definizione di quan to dovuto. Il condon o costituisce una libera scelta della società, che può richiederlo, o meno, nell e diverse annualità, e diverge del tutto dal rapporto di durata al quale afferisce che - si ripete - è solo il presupp osto di partenza o la cornice in cui si inserisce il condono, liberamente richiesto. 10 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### in questa sede ###on degli effetti della concessione, m a degli effetti della doman da di condono, con la conseguenza che quanto deciso per alt re annualità - con il riconoscimento o meno dell'efficacia del condono da parte del giudice - non può travolgere gli effetti di una libera scelta della società per gli anni successivi.  4.2. Quanto al merito, va osservato che la l. n. 147 del 2013, art.  1, comma 732, stabilisce, testualmente: «nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni dem aniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pe rtinenze, possono essere integral mente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'### del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli in teressi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore». 
Il successivo comma prevede che «la domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lett. a) o di quelle di cui alla lett. b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La d efinizione si perfeziona con il versamento 11 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione...». 
Orbene, una prima decisione emessa da questa Corte (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2022, n. 117), ha affermato che, stando al tenore del dettato normativo, la definizione della lite rimane condizionata al fatto che: i) il procedimento giudiziario sia pendente e concerna il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze; ii) il contenzioso abbia ad oggetto l'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni; iii) sia previamente depositata una domanda in tal senso; iv) venga effettuato il versamento in un'unica soluzione o rateizzato delle somme dovute, nella percentuale suindicata, e solo nel caso di rateizzazione è necessaria l'approvazione del piano da parte dell'ente gestore.  5. Sul punto, questa Corte ha, poi, chiarito che spetta al giudice stabilire se la domanda di condono è valida o meno (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2022, n. 117), non potendo la P.A. non solo proporre, ma «addirittura […] imporre la corretta esegesi della norma». 
Si è affermato, pertanto, proprio in relazione all'interpretazione dell'art. 1, comma 732, de lla legge n. 1 47 del 201 3, che «il provvedimento impugnato erra laddove, rite nendo determinante l'assenza di un riscont ro posit ivo della d omanda in ragione della discorde interpretazione della norma fatt a dalle parti, fi nisce per attribuire alla pubblica amministrazione la funzione ermeneutica del disposto di legge, quando una simile attività faceva parte dei compiti istituzionali dell'organo giudicante, e per condizionare l'applicazione del benefi cio al contegno adesivo tenu to dall'am ministrazione, 12 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### benché le norme in discorso non prevedono affat to una simile condizione fra i loro presupposti applicativi».  5.1. Tra l'altro, in motivazione si è chiesta al giudice del rinvio una nuova attività di interpretazione, invitandolo a «impegnarsi in prima persona nell'individuazione del sig nificato proprio della normativa che governa la fattispecie […] tenendo conto, peraltro, del mutato quadro normativ o intervenuto nell e more del giudizio di legittimità ed includendo nello sforzo esegetico e nei correlati riscontri, ove ne ricorrano i presu pposti, il disposto dell'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, d.l. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. 126 /2020». La deci sione in esame non dubita, pe raltro, che l'avvenuto pagamento della percentuale di legge, prima del condono, non precluda affatto la applicabilità del beneficio in parola.  5.2. Peraltro, an che il sopraggiunto decreto legge 1 4 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7 dell'art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale) - non applicabile alla controversia in esame ratione temporis - prevede che, ai fini del condono si debba tenere conto delle «somme eventualmente già versate a tale titolo».  6. Per converso, la successiva ordinanza n. 8893 depositata il 29 marzo 2023, è pervenuta ad una diversa soluzione, respingendo il ricorso per cassaz ione della società ### s.n.c. (con riferimento all'anno 2011), con il quale si deduceva che «ha errato la Corte d'appello a ritenere che l'importo versato antecedentemente all'inizio del giudizio non potesse essere utilizzato per perfezionare il condono», mentre ad avviso della società «le somme in precedenza corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del condono». 
Per questa Corte, in t ale ultim a decisione, il pagame nto già avvenuto in precedenza ha sortito «l'effett o dell'inevitabile sua 13 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'#### imputazione all'un ico rapporto obbligatorio esistente e traente titolo dalla concessione di cui la solvens fruiva. 
Più esattam ente, quel pagamento ha comportato l'estinzione , integrale ovvero parziale, della pretesa obbligatoria traente causa della concessione e, attesa la sua irripetibilità, fatte salve, beninteso, indebite eccedenze, l'impossibilità che fosse “imputato” al rapporto obbligatorio insorto successivamente, a seguito e per effetto della presentazione della domanda di condono ai sensi dei commi 732 e 733 dell'art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27/12/2013». 
Questa Corte, dunque, nella citata decisione, condivideva i rilievi della Corte territoriale secondo cui «il pagamento e seguito ante causam aveva altro titolo ed una precisa imputazione nonché finalità soddisfattiva del debito, che al l'epoca si er a, quindi, estinto per l'importo corrisposto».  7.Tanto premesso, ritiene la Corte che debba essere preferito l'orientamento espresso dall'ordinanza n. 117 del 2022, in quanto è evidente che le somme già versate dalla società non possono non essere valutate ai fini del condono, atteso che la somma da pagare va det erminata nel 30 % delle somme « dovute», ossia di qu elle richieste dall'### nistrazione (in tal senso sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorso pe r cassazione proposto dall'### del demanio per sopravvenuta carenza di interesse vedi Cass., n. ### del 20 23). E ci ò a prescinde re dal fatto che il pagamento sia avvenuto prima della domanda di condono. 
Il dato letterale, infat ti, appare insuperabile, come pure la ragionevolezza della disposizione pe rché, secondo la diversa interpretazione proposta dalla ### la società dovrebbe pagare anche «il 30 % de lla somma ancora dovuta e in contestazione, oltre a quanto già versato. Ma è di tutta evidenza che, in tal modo opinandosi, verrebbero ad essere favoriti coloro che non 14 RG n. 23345/2020 Cons. Est. ### D'### avevano versato alcunchè, o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che avevano versato somme maggiori.  8. Quanto affermato tro va esatta corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa (### Stato., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) che si è occupata dell'argomento, affermando che «non pare inutile specificare che il 30 % d ell'importo dovu to va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal Comune», e precisando che la tesi per cui «le somme dovute di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa».  ### - prosegue il giudice amministrativo - «l'accoglimento della tesi del la parte pubblica com porterebbe […] l'inde bita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fr a preteso e versato, il che app are all'evidenza contrario al dettato normativo». 
La lettera della legge è chiara in tal senso, essendo evidente che il pagamento effettuato, pari al 30 % delle somme richieste, produce l'effetto estintivo del credito dell'amministrazione, effetto collegato dalla legge di st abilità «al p agamento spontaneo del 30 % degli importi dovuti in origine».  9.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in div ersa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 15 RG n. 23345/2020 ### Est. ### D'### accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 aprile 2024  

causa n. 23345/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30571/2023 del 03-11-2023

... in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016). 3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017). 4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16922-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 2, presso l o studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso LA C ANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ####.G.N. 16922/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G. 646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal ###.  #### 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della sussistenza, tra ### e ### di un rapporto di lavoro da data antecedente l'1.7.2004, data di stipulazione del contratto tra le parti (nel quale era stato inserito un patto di prova corrispondente a 15 giorni).  2. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività - nello stesso periodo - sia la ditta di ### (padre del ricorrente) sia la ditta di ### e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di ### in data precedente l'1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta ### piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del ###.   3. Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il ### con controricorso. 3 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: nel caso di specie, a pag. 7/9 nonché 18 dell'atto di appello il ### aveva citato la deposizione del teste ### ove si faceva riferimento alla “documentazione di valutazione de i rischi” (ove ### risultava assunto in data ###) e aveva dedotto di allegare il suddetto documento da ritenersi ammissibile, anche se prodotto tardivamente, “stante la sua indispensabilità”; la Corte di appello, invece, ha deciso la cont roversia applicando il principio dell'onere della prova e ritenendo sfornita di prova la retrocessione del vincolo di subordinazione a data precedente (28.6.2008) la stipulazione del contratto di lavoro (1.7.2004), elemento che avrebbe cons eguentemente comportato l'illegittimità del licenziamento intimato, il ###, per mancato superamento del periodo di prova.  2. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare il fatto 4 storico, decisivo, dell'inserimento di ### nel documento di valutazione dei rischi quale dipendente assunto in data ###.  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1 Questa Corte ha afferm ato che, nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc.  civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi i struttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652 del 2016).  3.2. Invero, in base al combinato disposto dell'art.  416 cod. proc. civ. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di 5 primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro forma zione o dall'evolver si della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costit uzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005).  3.3. ### le ### della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in 6 causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limit arsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo di motivare — in ossequio a quanto prescritto dall'art.  111, primo comma, ### sul giusto processo regolato dalla legge — in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016).  3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017).  4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto alcuna, embrionale, spiegazione per disattendere la 7 richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato nell'atto di appello (la documentazione di valutazione dei rischi), mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.  5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.  6. In conclusione, va acco lto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di Messina che , in diversa composizione, provvederà al tresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.   La Corte accoglie il pri mo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14914/2024 del 28-05-2024

... deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27098/2019 R.G. proposto da ###### I; #### FORMICA; ##### VALLETTA; ##### MIGGIANO; ######## I; ###### O ###### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dipendenti civili ### - ### retributive R.G.N. 27098/2019 Ud. 10/05/2024 ###. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 2 di 9 ################ E ############; ### BUCCARELLA; #### D'#### ORINI; ##### elettivamente domiciliati in ### GAURICO 9/11, presso lo studio dell'avvocato #### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appell o ### n. 208/2019, depositata in data ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019, la Corte d'app ello di ### nella regolare cost ituzione dell'app ellato ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 3 di 9 ###, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5249, del 5 dicembre 2014.  2. I ricorrenti, tutti dipendenti civili del ### in servizio presso l'aeroporto militare di ### avevano agito per l'accertamento del diritto "alle differenz e retributive nella voce di stipendio tra la propria fascia retribut iva rispet to a q uella di maresciallo" e per la conseguente condann a del ### alla corresponsione di dette differenze. 
La maggioranza dei ricorrenti aveva invocato a proprio favore il fatto che, con pre cedente sentenza d el T ribunale di ### 4899/2005, passata in giudicato, era già stato loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità prevista dagli artt. 3, comma 1, ### 78/1983, e 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995, per gli importi che erano stati successivamente quantificati dallo stesso Tribunale di ### con ulteriore sentenza n. 5121/2011.  3. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha: − escluso che le precedenti sentenze del Tribunale di ### nn.  4899/2005 e 5121/2011 costituissero giudicato vincolante, in quanto le stesse erano riferite ad una causa petendi costituita dall'espletamento, da parte del personale civile, di compiti di supporto tecnico-amministrativo a stretto contatto con quello militare "nelle medesime condizioni ambientali", nonostante il personale militare godesse di un trattamento economico differenziato volto a compensare i maggiori sforzi lavorativi, senza che tuttavia le sentenze medesime avessero accertato una vera e propria identità di mansioni tra quelle svolte dai ricorrenti e quelle tipic he dell a figura del maresciallo, equiparazione peraltro esclusa dal la ulteriore ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 4 di 9 caratterizzazione delle mansioni riservate al solo personale militare e rientranti nella sua esclusiva competenza; − rilevato che, in ogni caso, l'iniziativa dei ricorrenti si sarebbe tradotta in un abusivo fraziona mento dell a domanda, non potendosi ritenere che la proposizione della stessa si fosse resa possi bile solo a seguito delle ### U nite di que sta Corte n. 25837/2007, in quanto già l'art. 52, D.Lgs.  165/2001 prevede il diritto al trat tamento economico prescritto dalla contrattazione d i comparto in ipotesi d i protratto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione effettivamente svolte; − ulteriormente escluso la violazione del princ ipio di eguaglianza del trattamento retribu tivo alla luce de lla non sovrapponibilità del contenuto delle mansioni, avuto riguardo sia al d iverso status del personale militare - chiamato a svolgere attività non sovrapponibili per loro natura a quelle assegnate al personale civile - sia al principio generale per cui i trattame nti economici dei dipendenti pubblici trovano fondamento solo nei contratti collettivi stipulati nelle forme, con le modalità ed i soggetti previsti dall'art. 2, D. Lgs.  165/2001.  − infine, rilevato che per 13 dei ricorrenti che non erano stati parte dei giudizi conclusi con sentenze del Tribunale di ### la domanda risultava priva di allegazioni, basandosi solo sulla deduzione dell'equiparazione del loro trattamento economico a quello del maresciallo ex art. 36 Cost.  4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ricorrono i lavoratori in epigrafe. 
Resiste con controricorso il ### Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 5 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
I ricorrenti hanno depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, tutti rubricati, letteralmente, “omessa insufficient e e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controve rsia. Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto”, e con i quali la sentenza impugnata viene censurata: − per aver violato gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. non rilevando il vincolo di giudicato derivante dalle precedenti decisioni del Tribunale di ### nn. 4899/2005 e 5121/2011 (quest'ultima passata in giudicato a seguito delle decisioni della Corte d'appello di ### n. 2307/200 6 e di qu esta Corte 29768/2018); − per avere e rroneamente rit enuto che anche prima della decisione delle ### n. 25837/2007 fosse possibile affermare l'esistenza del diritto al trattamento economico in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori; − per avere affermato la sussistenza di una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, laddove la pretesa dei ricorrenti sarebbe risultata azionab ile solo dopo la deci sione delle ### n. 25837/2007; − ravvisato un ostac olo all'accoglime nto delle pretese dei ricorrenti nella diversità tra lo status del personale militare e quello del personale civile, in tal modo violando l'art. 52, D. 
Lgs. n. 165/2001; ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 6 di 9 − in relaz ione ai 13 ricorrenti che non erano stati parte d ei giudizi decisi dal Tribunale di ### con le sente nze nn.  4899/2005 e 5121/2011, omesso di rilevare la mancata contestazione da parte del ### delle allegazioni concernenti lo svolgimento delle mansioni superiori.  2. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso del ### avendo i ricorrenti dedotto che il controricorso sarebbe stato notificato - e conseguentemente depositato - oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. 
Si deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). 
Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). 
Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. 
Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., deducendo sia la viola zione del giudicato de rivante da pre cedenti decisioni di merito sia la violazione della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., senza tuttavia procedere né ad una adeguata riproduzione, né alla localizzazione negli atti del giudizio, dei passaggi fondamentali delle sentenze di merito e della comparsa dell'odierno controricorrente da cui dovrebbe desumersi tale mancat a contestazione, in tal modo precludendo qualsiasi vaglio di detti profili. 
Inammissibile, in secondo luogo, nella parte in cui deduce un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L.  n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contradd ittorietà e insuf ficienza de lla motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiest o dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motiv azione quale requisito e ssenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione app arente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 8 di 9 Inammissibile, infine, ai sensi dell'art. 36 0-bis, n. 1), c.p.c. , in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elemen ti per confermare o mutare detto orientamento. 
Si deve, infatti, rammen tare che questa Corte ha esclu so l'operatività del principio di cui all'art. 45, comma 2, D. Lgs.  165/2001 nella comparazione tra personale civile e personale militare, essendo il trattamento economico del primo regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora regolato da una disciplina di esclusivo diritto pubblico (cfr. art. 3, D. 
Lgs. n. 165/ 2001), dal che deriva la p reclusione a d una completa equiparazione tra personale militare e personale civile del ### della difesa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 26/04/2016 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18898 del 28/07/2017).  4. Il ricorso deve quindi e ssere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusion e in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - sulla scorta anche del numero di ricorrenti - direttamente in dispositivo.  5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 /02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contri buto unificato, p ari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spe ttando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contribut o, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M. Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 9 di 9 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale in data 10 maggio 

causa n. 27098/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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