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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### - Il Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3465 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore ### di ### n. 18 e ### in #### (c.f. ###), convenuto - non costituito E ### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (C.F. ###), quali eredi di ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### altri convenuti ###udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, che qui si intendano integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE • rilevato che ### quale proprietario dell'immobile sito in #### in ### n. 18, riportato nel catasto fabbricati al fg. 115, p.lla 1930, sub 48, facente parte del condominio di C.so ### n. 18, piano 6°, conveniva davanti a questo Tribunale il condominio in epigrafe indicato, dolendosi delle infiltrazioni assertivamente causate dallo stato di degrado della terrazza a livello di pertinenza dell'appartamento posto al 7° piano del medesimo edificio e di parte della facciata condominiale; rilevava che prima del presente giudizio di merito si era svolto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata espletata una consulenza tecnica che aveva accertato le predette cause, individuando i lavori da eseguire per la loro rimozione e gli interventi idonei a rimediare ai danni subiti dall'appartamento del ### stimati, questi ultimi, in € 1.300,00, oltre iva; chiedeva, pertanto, che il condominio convenuto fosse condannato ad eseguire i lavori idonei a rimuovere le cause delle lamentate infiltrazioni, come indicate nella c.t.u depositata nel procedimento preventivo, nonché a pagare la somma di € 1.300,00, oltre iva, quali spese ripristinatorie per le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'attore in seguito alle infiltrazioni subite, nonché a risarcire tutti i danni conseguenti al limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, oltre al danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa; • rilevato che il condominio in epigrafe indicato non si costituiva; • rilevato che, su richiesta della parte attrice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'appartamento sito al 7° piano del medesimo edificio (sovrastante quello attoreo), vale a dire nei confronti di ### verso la quale la parte attrice estendeva, per quanto di ragione, le domande di condanna avanzate nei confronti del condominio; • rilevato che la ### costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle domande attoree; • rilevato che, a seguito del decesso della ### dichiarata l'interruzione del processo e riassunto lo stesso su iniziativa della parte attrice, si costituivano #### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 ### e ### in qualità di eredi di ### i quali si riportavano a quanto dedotto dalla propria de cuius; • osservato che i dubbi rappresentati con provvedimento del 23.03.2021 in ordine alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al condominio convenuto (e la conseguente necessità dei chiarimenti richiesti alla parte attrice con il medesimo provvedimento) sono venuti meno in conseguenza del fatto che il condominio, nel costituirsi nel subprocedimento (iscritto al n. 3465-1/2020 r.g.), introdotto dalla parte attrice con ricorso ex art. 700 c.p.c., riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64, vale a dire nel luogo in cui venivano notificati il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ed il decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza; peraltro, si osserva che anche nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale e acquisito al presente procedimento) il condominio, odierno convenuto, si costituiva con comparsa in cui si riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64; deve ritenersi, pertanto, che la notifica al condominio odierno convenuto dell'atto introduttivo e del decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza sia stata rituale, in quanto eseguita nel domicilio del suo amministratore e legale rappresentante p.t.; • rilevato che il predetto subprocedimento ex art. 700 c.p.c. veniva dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese, all'udienza del 27.09.2022 a seguito di rinuncia della parte ricorrente, accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di lastrico solare e di danni da infiltrazioni vigono i seguenti principi di diritto, tratti dall'interpretazione degli artt. 1117 e 1126 c.c.: 1) il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini e ad analogo regime è soggetta la terrazza a livello, in quanto assolve alla medesima funzione; 2) la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura del lastrico o della terrazza a livello deve essere rivolta nei confronti del condominio e lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza; 3) sussiste, invece, la legittimazione passiva del proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza nel caso in cui i danni siano stati provocati da un diretto comportamento dello stesso e non dipendano da un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. n. 20/10; Cass. n. 3676/06; Cass. n. 10233/02; Cass. n. 642/03; Trib. Bari 05.05.2010 n. 1562); • rilevato che nella relazione del c.t.u., geom. ### redatta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 556/2019 si legge, tra l'altro, che “[…] ### base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite, nell'appartamento del ### sono stati riscontrati fenomeni infiltrativi sull'intradosso del solaio ed in corrispondenza del piede di alcuni muri esterni, determinando negli ambienti interessati uno stato di insalubrità generale In particolare si è riscontrata una fenomenologia di percolazione diretta in concomitanza di eventi piovosi continuativi con formazione di macchie d'acqua localizzate sia nell'angolo Sud del soggiorno che nella cameretta dell'immobile del ### nonché nel sottocielo del balcone prospiciente la via ### Nello specifico sull'intradosso del solaio è stata accertata l'esfoliazione dello strato di pittura nonché il distacco dello strato di intonaco. Inoltre, nella camera da letto ed anche nella cameretta sono stati accertati fenomeni di infiltrazione ai piedi della muratura esterna che hanno generato l'evoluzione e la proliferazione di muffe nonché l'esfoliazione della pittura. Pertanto alla luce di quanto sopra, lo scrivente ### sulla base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite e documentate fotograficamente, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 nell'appartamento del ### ha accertato la presenza di fenomeni di infiltrazione e successivi stati di degrado determinati in esfoliazione di pittura, distacco dello strato di intonaco e proliferazione di muffe in corrispondenza dei solai ed in alcune zone delle pareti. […]. ### base dei sopralluoghi effettuati e delle rilevazioni eseguite, i fenomeni di ammaloramento, oggetto della presente relazione di consulenza tecnica, sono sicuramente dovuti a infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo a livello del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ### sovrastante l'immobile del ### Infatti, la pavimentazione del terrazzo del settimo piano risulta essere la causa dei problemi di infiltrazione in quanto vi è diretta percolazione dallo stesso all'interno dell'alloggio del ### Al fine di accertare le cause, sul terrazzo della sig.ra ### è stata eseguita una ispezione accurata dei luoghi, con particolare attenzione proprio delle zone poste in corrispondenza delle massime manifestazioni di degrado dell'appartamento sottostante. In seguito agli accertamenti eseguiti è emerso, su più punti della pavimentazione del terrazzo, uno scarso stato di manutenzione, riscontrando, un distaccamento delle fughe in diverse zone della stessa pavimentazione ed il deterioramento e sfaldamento della maggior parte dei giunti di dilatazione presenti. In definitiva, le cause dei problemi lamentati dal ### riscontrati in prossimità dei solai e nelle parti superiori delle murature perimetrali sono da attribuire allo stato di degrado e vetustà dello strato impermeabilizzante del terrazzo del sovrastante piano settimo attico. I fenomeni di ammaloramento presenti ai piedi delle murature esterne delle due camere sono da attribuire allo stato di degrado in cui versano le facciate esterne dell'intero fabbricato e che sono state già occasione di rifacimento in alcune zone del complesso. […]. Lo scrivente ### prima di procedere a determinare le soluzioni tecniche utili alla eliminazione delle problematiche infiltrative riscontrate, deve necessariamente dire che i lavori, commissionati dal “condominio di corso ### n.18 e via Pisanelli”, effettuati sul terrazzo del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ###, sovrastante l'immobile del ### non hanno in definitiva sortito alcun beneficio all'appartamento del ricorrente. Le opere eseguite dalla ditta D&F ### di D'#### non sono stati altro che dei semplici interventi di manutenzione ordinaria, che hanno dato un beneficio solo per un determinato e limitato periodo di tempo, e, che, purtroppo, in seguito, non avendo eseguito ulteriori e necessari lavori di manutenzione, non hanno eliminato i danni lamentati dal ### In definitiva il CTU ritiene che l'unico intervento idoneo che renda funzionale lo smaltimento delle acque piovane sul terrazzo del settimo piano attico e, quindi, di conseguenza, eliminare i fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente sia il rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione dello stesso. […]; da quanto innanzi riportato si evince, ad avviso di questo Tribunale, che i danni subiti dall'attore siano da imputare a responsabilità del solo condominio, posto che non è emerso che gli stessi danni siano stati provocati da un diretto comportamento del proprietario della sovrastante terrazza a livello (vale a dire da un comportamento dannoso attivo dello stesso), né è stato adeguatamente dimostrato che detto proprietario abbia frapposto impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati; gli stessi danni appaiono, piuttosto, riconducibili a difetti di manutenzione di detta terrazza e di parte della facciata condominiale; le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento preventivo appaiono condivisibili e, peraltro, non sono state oggetto di una specifica e convincente critica; • ritenuto, pertanto che il condominio convenuto debba essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge, corrispondente alla somma stimata dal c.t.u. innanzi citato per eseguire i lavori di ripristino dei danni riportati dall'appartamento del ### in conseguenza delle lamentate infiltrazioni; detta somma deve essere rivalutata dal 12.12.2019 (data della relazione di c.t.u. redatta nel corso del procedimento preventivo) alla data di pubblicazione della presente sentenza e spettano, inoltre, all'attore gli interessi legali dalla data del 28.01.2019 (data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) al soddisfo sulla somma mediamente devalutata; il medesimo condominio deve essere, inoltre, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 condannato ad eseguire i lavori tesi all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come specificati, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del predetto c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; • ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato un apprezzabile danno conseguente alla impossibilità di utilizzo del bene ed un preteso danno esistenziale non meglio specificato, tenuto anche conto della relativamente modesta spesa stimata dal c.t.u. per porre rimedio ai danni medesimi; • rilevato che il condominio convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza; le spese della c.t.u. espletata nel medesimo procedimento preventivo, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del condominio convenuto; fra l'attore e gli eredi di ### le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che il coinvolgimento del proprietario della terrazza sulla quale occorrerà eseguire gli interventi di manutenzione descritti dal c.t.u. nella relazione depositata nel procedimento preventivo non appariva priva di ragionevolezza; P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare al primo la somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione; condanna, inoltre, il medesimo condominio ad eseguire le opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore, come descritte, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale; b) rigetta le domande proposte dall'attore originariamente nei confronti di ### e poi dei suoi eredi, in epigrafe indicati; c) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; pone le spese relative al compenso del c.t.u., geom. ### come liquidate nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, definitivamente a carico del condominio convenuto; d) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese di questo giudizio, che liquida in € 299,23 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale fra l'attore e gli eredi di ### in epigrafe indicati.
Taranto, 23.06.2025 Il giudice dott. ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00
causa n. 3465/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lisco Remo