testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 20360 - 2022 proposto da: ### s.a.s. d i ### & C., in perso na del legale rappresentan te pro tempo re, ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrenti - contro C.M.V. s.r.l., in perso na del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'avv. ### dal qu ale è rappresentata e difesa con l'avv. ### giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; - controricorrente - Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -2- e contro ### s. p.a. (già ###.ni sp a, divisione ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### - intimati - avverso la sentenza n. 760/2022 della CORTE ### di ANCONA, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa svolta n ella camera di consiglio dell'8/5/2024 dal consigliere ### lette le memorie delle parti. ### 1. Nel 2013, ### s.n.c. (oggi ### s.a.s. di ### & c.) convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ### C.M.V. di ### e ### & c. s.n.c. (oggi C.M.V. s.r.l.) esponendo che aveva acquistato dal la convenuta u n impianto di verniciatura a polveri, che non erano stati rispe ttati i tempi di consegna, che il macchinario presentava sin da subito evidenti vizi e difetti a causa della negligenza e imperizia del personale addetto al montaggio e alla cattiva qualità dei materiali impiegati, che a causa di tali difett i l'impianto, ancor prima di entrare in fu nzione, aveva provocato ingenti danni alla pavimentazione del capannone ove era stato posizionato e che era entrato parzialmente in funzione soltanto alla data d el 30/3/09, senza rispettare gli sta ndard di produzione prospettati alla vendita.
Pertanto, poiché nonostante le innumerevoli denunce dei vizi e difetti del macchinario e le diffide a l risarcimento dei danni, la convenuta non aveva mai provveduto ad effettuare le opere necessarie per il rego lare funz ionamento dell'impianto, lamentando danni per perdita di fatturato e costi accessori necessari per il ripristino della ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -3- pavimentazione del capannone, la società attrice chiese la condanna della convenuta ### s.n.c. di ### e ### & C. al pagamento in suo favore della somm a di ### 1.534.200,00, a ti tolo di risarcimento. 2. Costituendosi, per quel che qui ancora rileva, la CMV chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la ###ni spa, divisione ### (oggi ###ni s.p.a.), al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di una sua accertata responsabilità; chiese, altresì, che fosse accertata l'intervenuta rinuncia da parte della società istante all'azione di garanzia o, in ogni caso, la prescrizione o la decadenza dall'azione; chiese, infine, in riconvenzionale, la condanna di ### s.n.c. e, in solido, dei soci illimitatamente responsabili #### e ### che pure chiamò in causa, al pagamento in suo favore della complessiva somma di ### 181.500,00 a t itolo di residuo prezzo non corrisposto o alla maggiore o m inor somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituì pure la terza chiamata la ###ni spa, divisione ### chiedendo fosse accertat a la non operativi tà della polizza; ### e ### rimasero contumaci. 3. Espletato l'accertamento tecnico chiesto dalla società attrice, con sentenza non definitiva n.881/2014, il Tribunale di ### rigettò le eccezioni preliminari; quindi, espletata consulenza tecnica e rigettate le al tre istanze istrut torie, con sent enza n. 438/2018 , accolse la domanda attrice e condannò la società convenuta al risarcimento del danno in misura di ### 11.500,00 oltre interessi; rigettò la domanda di manleva e condannò la società convenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti della società assicuratrice chiamata in causa; accolse, altresì, la domanda riconvenzionale e condannò la società attrice, in solido con i soci ### e ### al pagamento della ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -4- somma di ### 181.500,00 oltre interessi in favore della società CMV a titolo di saldo prezzo del macchinario. 4. Con sentenza 760/022, la Corte d'appello di Ancona rigettò l'impugnazione della ### s.n.c. e dei soci ### e ### Per que l che qui ancora rile va, la Corte d'ap pello escluse la valenza probatoria della c.t.u per la prova del danno di cui era stato chiesto il risarcimen to (la perdita di fatturato), escluse la valenza confessoria dell'avvenuto pagamento del prezzo della dichiarazione resa da CMV alla terza società di leasing ### in cui peraltro era dichiarata soltanto l'avvenuta corresponsione di un acconto e non dell'intero; infine, ritenne comunque che la società attrice, acquirente, non avesse adempiuto al suo onere di provare il pagamento del prezzo, come preteso in riconvenzionale dalla venditrice, seppure affermò di condividere l'assunto, valorizzato nella sentenza parziale richiamata in appello, che in citazione, con la contestazione dei vizi del bene, fosse stata contestata anche l'obbligazione di pagamento. 5. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### s.a.s. e ### in proprio, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; ### s.r.l. ha resistito con controricorso, pure depositando memoria. ### s.p.a. e ### non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., ### s.n.c. e ### hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 cod. civ., per avere la Corte d'appello affermato che la dichiarazione resa dalla CMV all' impresa di leasing, estranea al processo , non possa essere considerata una confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ.; al Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -5- contrario, infatti, secondo il primo comma dell'articolo suindicato, la confessione stragiudiziale fatta a un terzo è comunque «liberamente apprezzata dal giudice», sicché, pur non avendo la stessa valenza della dichiarazione resa alla parte, non avrebbe potuto essere apprezzata alla stregua di un mero indizio, perché conserva la valenza oggettiva di prova, sulla quale il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento. 1.1. Il motivo è infondato.
In diritto, interpretando l'art. 2735 cod. civ., questa Corte ha chiarito che l'articolo, prevedendo che la confessi one stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiud iziale fatta a lla parte, e può, quindi, esser e liberamente apprezzata dal giudic e, ha inte so ricondurre la portata probatoria di questa dichiarazione, rispet to al diritto di cui s i controverte e che necessita di accertamento, alla valutazione in fatto del Giudice di merito; di questa valutazione, in conseguenza, è esclusa la sindacabilità in sede di legittimità se a sorreggerla è stata resa una motivazione adeguata (ex plu rimis, Cass. Sez. L, n. 11898 del 18/06/2020).
In fatto, come riportato in controricorso, era stato convenuto che il prezzo della prima fornitura dell'impianto, commissionata da ### e ### a ### fosse coperto dal leasing, fatta eccezione per l'iniziale acconto di ### 97.500 che l'utilizzatrice ### avrebbe dovuto corrispondere alla fornitrice ### per difetto di liquidità sufficiente al pagamento di questo acconto in unica soluzione, ### aveva convenuto con CMV il pagamento di lazionato in 6 rate d i ### 16.259,00, a mezzo ricevute bancarie poi rima ste tutte insolute; intanto, tuttavia, ### confidando nel pagamento dell'acconto, aveva rilasciato comunque a ### la dichiarazione di ricevuta perché necessaria all'erogazione del leasing. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -6- Era, poi, rimasto insoluto il pagamento della som ma di ### 84.000,00 come portata dalla fattura n.65 /00, d ovuta per l'ampliamento dell'impianto, consistente nell'allungamento del tunnel di lavaggio; il pagamento di questo ampliamento non era compreso nel leasing.
Nella specie, dunque, la Corte d'appello, richiamata la dettagliata motivazione di primo grado, ha rilevato che «la dichiarazione rilasciata dalla CMV alla ### (la terza impresa di leasing, n.d.r.) - riferita comunque all'acconto di ### 97.5 00,00 e n on al pagamen to della fornitura integrativa per ### 84.000,00 - in quanto dichiarazione resa ad un terzo estrane o al processo, non pu ò essere considerata una confessione stragiudiziale (ex art. 2735 cod. civ.) ed è stata condivisibilmente valutata di per sé insufficiente a supplire, da un lato, alla mancata contestazione, nell'an e nel quantum, dell'importo dovuto e, dall'altro, alla ordinaria po ssibilità di p rovare documentalmente l'avvenuto pagamento, anche solo parziale. Quanto alle richieste istruttorie, richiamate genericamente, l'appellante non chiarisce in che termini le stesse consentirebbero di supplire alle evidenziate carenze probatorie».
È evidente, allora, che la Corte d'appello ha svolto una corretta e adeguata valutazione della insufficienza della valenza probatoria della dichiarazione resa da CMV al terzo ### 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente e i due soci hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c. 2 n . 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d 'appello reso una motivazione in sé contraddittoria: in partico lare, avrebbe contraddittoriamente affermato di condividere «l'assunto, valorizzato nella sentenza parziale richiamata dagli appellanti, che la contestazione della validità della fornitura da parte degli attori implicava anche quella ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -7- della sussistenza della correlata obbligazione il cui adempimento era stato azionato in via riconvenzionale», e su bito do po che la dichiarazione rilasciata dalla CMV al la ### fosse insufficien te a «supplire da un lato alla mancata contestazione, nell'an e nel quantum, dell'importo dovuto e dall'altro alla ordinaria possibilità di p rovare documentalmente l'avvenuto pagamento, anche solo parziale». 2.1. Il motivo è infondato. Nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della Corte d'appello, atteso che la selezione dei fatti non contestati, l'individuazione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove raccolte costitu iscono momenti del processo de cisionale distinti e autonomi: in tal senso, l'avvenuta contestazione della debenza del pagamento era differente dalla contestazione del quantum del prezzo ancora dovuto (cioè l'accon to e l'importo della fattura relativa all'ampliamen to) e non spost ava certam ente a carico de l venditore - creditore l'onere di prova re il m ancato a dempimento, atteso che, per principio consolidato, in applicazione del più generale principio di necessaria vicinanza della prova, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancat o pagamento, che, come tale, integra un fatto estintivo e deve perciò essere necessariamente provato dal debitore che l'eccepisca (Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente e i due soci hanno lamentato la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto di poter escludere la valenza probatoria della c.t.u., nonostante il Giudice istruttore avesse esplicitamente chiesto al consulente, in primo grado, di quantificare i danni lamentati in citazione e in atti fosse stato versato un documento, denominato «stima dei costi di ge stione annu ali ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -8- dell'impianto di verniciatura di cui al ### 116/004/08» in cui, a p agina 12, era ind icato un «fatturato annuo st imato ### 2.399.000,00». La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe considerato l'avvenuta formazione del giudicato sull'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale fallimentare nel decreto di rigetto avverso l'istanza di fallimento presentata dalla stessa CMV nei confronti di ### in cui era stata consid erata, invece, la valenza probatoria della dichiarazione di avvenuta ricezione dell'acconto. Infine, la Corte non avrebbe neppure giustificato la evidente ed insanabile contraddittorietà esistente tra la proposta conciliativa formulata dal Giudice, in primo grado, ai sensi d ell'art. 185 bis cod. proc. civ. e la sent enza successivamente pronunciata. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La Corte d'appello ha richiamato e chiaramente condiviso la motivazione del primo Giudice sulla valenza probatoria della c.t.u e, in conseguenza, anche della relazione di stima (pag. 9 ultimo capoverso della sentenza), in riferimento all'assenza di adeg uati riscontri probatori che l'attrice avrebb e potuto e dovuto fornire, qual i la documentazione fiscale e di riscontro di perdite di commesse, dell'effettività e durata del fermo degli impianti, degli specifici vizi riscontrati nei prodotti realizzati: in conseguenza di questo difetto di prove, il consulen te non aveva potuto accertare «inequivocamente l'eziologia dei danni lamentati - solo ‘verosimilmente' ricollegabili al bene fornito dalla convenuta - e aveva evidenziato come molti difetti del macchinario fossero ricollegabili a comportamenti dell'attrice» (così in sentenza).
In diritto, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., come qui formulata, è ammissibile soltanto se sia allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo «prudente appre zzament o», preten dendo di ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -9- attribuirle un altro e div erso valore o il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale) oppure abbia dichiarato, sebbene la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l'esercizio non corretto del «prudente apprezzament o» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (### U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).
Ciò post o, deve allora conside rarsi che il principio del lo iudex peritus peritorum comporta non soltanto che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consu lente d'uffi cio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attrave rso studi o ricerche perso nali, ma anche che egli, esamin ando dire ttamente la documentazione su cui si basa la relazione de l consulente t ecnico, possa disattenderne le argomentazioni, in qu anto sorre tte da motivazioni contraddittorie o insufficienti o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche; l'unico onere è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex plurimis, Cass. Sez. 2, n. ### del 21/12/2017; cfr. Sez. 3, n. ### del 25/11/2021).
In tal senso, allora, la censura non è ammissibile perché diretta in effetti a censurare soltanto l'esercizio del prudente apprezzamento e perciò, la m otivazio ne sull'utilizzo delle risultanze della c. t.u.: la censura della motivazione, tuttavia, è preclusa nella fattispecie dalla pronuncia doppiamente conforme in merito, ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabi le alla fattispecie pe rché l'appello è stato proposto nel 2018. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -10- 3.2. Infondato è il profilo di censura fondato sulla valenza di giudicato degli accertamenti in fatto svolti dal Tribunale di ### nel decreto di rigetto dell'istanza di fallimento di ### in merito alla dichiarazione rilasciata da CMV a ### Per principio consolidato, tanto il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggett ivi; in consegu enza, non rileva che le domande proposte in un diverso procedimento ripercorrano, in fatto, la questione già dibattuta nella precedente sede fallimentare perché il rigetto pronun ciato in quella sede ###diritt o sostanziale (Cass. Sez. 1, n. 158 06 del 07/06/2021, in o rdine ai rapporti tra il rigetto di una domanda di estensione di fallimento ex art. 147 l. fall. a un amministratore di una s.a.s. e la proponibilità della successiva azione risarcitoria nei confronti dello stesso soggetto; vi sono riportati numerosi precedenti conformi). 3.3. Infondata è, ugualmente, la censura fondata sulla violazione dell'art. 185 bis cod. proc. civ.. Nella formulazione applicab ile alla fattispecie ratione temporis la proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. pot eva essere formulat a dal Giudice alla prima ud ienza, ovvero sino a quan do fosse esaurita l'istruzione; in t al senso, i ricorrenti si sono lim itat i a riportare che il ### ice di primo grado avrebbe formulato la proposta all'esito della c.t.u. «sostanzialmente» prospettando «il rigetto in toto» tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale, laddove avrebbe poi deciso la causa in modo «diametralmente opposto», «accogliendo in toto la sola domanda riconvenzionale». ## disparte, allora, ogni considerazione sul fatto che anche la domanda principale è stata accolta, sia pure per una somma limitata, sicché la narrazione dei fatti di causa a base della censura non risulta ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -11- precisa e, soprattutto, difetta di autosufficienza perché il contenuto della proposta for mulata dal giudi ce non risulta dalla sentenza di merito, deve rimarcarsi, in diritto, che la proposta conciliativa ha lo specifico scopo di consentire alle part i di raggiun gere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso per entrambe, in termini più brevi e, soprattutto, più economici; per questa sua funzione specifica, la proposta implica, dunque, reciproche concessioni e non un vincitore e un soccombente come nel provv edimento d ecisionale (almeno ordinariamente).
Come tale, dunque, l'art. 185 b is cod. proc. civ. n on può precludere al giudice di rivedere, in sede di decisione, l'assetto degli interessi disegnato nella proposta, perché, da un canto, egli conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua atte nzione fino all' ultimo mome nto utile e, d'altro canto, la parte conserva il diritto a vedersi integralmente riconosciuto, sul piano del diritto sostanziale, quanto ad essa spettante all'esito del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, n. 200 dell'11/01/2021, in motivazione; Corte Costituzionale n. 268 dell'11/12/2020). 4. Il ricorso è perciò respinto, con con seguente condanna in solido dei ricorrenti ### s.a.s. e ### in proprio al rimborso delle spese processuali in favore di ### s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di #### e ### perché non hanno svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -12- La Corte rigetta il ricorso; condanna ### s.a.s. e ### in proprio al pagamento, in favore di ### s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge.
Dà at to della sussis tenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della seconda