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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5284/2024 del 22-12-2024

... in fatto e in diritto - .1. Con ricorso depositato il #### aveva proposto ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di ### nei confronti della coniuge, ### con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in ### in ### l' 8 settembre 2018 e dal quale non erano nati figli. Il ricorrente aveva dedotto che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per la condotta della ### che aveva assunto comportamenti irascibili e violenti dettati da una gelosia morbosa nei suoi confronti, al punto tale da sottoporlo a violenze sia fisiche che verbali. ### aveva inoltre dedotto di essere stato percosso dal suocero e dalla moglie nonché cacciato fuori dalla propria abitazione, senza poter recuperare le chiavi dell'auto e dello scooter di sua proprietà, subendo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: Dott.ssa ###.ssa ###ssa ### D'### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 2716/2023 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1871/2023, pubblicata il ###, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” proposto DA ### nata a Napoli il ### ( c.f. ###) rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. ### ( c.f.  ###) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec della predetta
PEC: ### appellante nei confronti di ### nato a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predettoPEC : ### appellato #### presso la Corte interventore ex lege ### Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione. 
La parte appellante ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e ha chiesto: “in parziale riforma della impugnata sentenza, statuire la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del #### b) in caso di opposizione con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.” La parte appellata ha così concluso: “rigettare integralmente l'atto di appello e la domanda di riforma parziale della Sentenza di primo grado n. 1871/2023 del Tribunale di ### avanzata da parte appellante e per l'effetto confermare la predetta sentenza di primo grado; con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio di appello, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.  ### non ha rassegnato conclusioni in assenza di figli minori. 
Motivi della decisione in fatto e in diritto - .1. Con ricorso depositato il #### aveva proposto ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di ### nei confronti della coniuge, ### con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in ### in ### l' 8 settembre 2018 e dal quale non erano nati figli. 
Il ricorrente aveva dedotto che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per la condotta della ### che aveva assunto comportamenti irascibili e violenti dettati da una gelosia morbosa nei suoi confronti, al punto tale da sottoporlo a violenze sia fisiche che verbali. ### aveva inoltre dedotto di essere stato percosso dal suocero e dalla moglie nonché cacciato fuori dalla propria abitazione, senza poter recuperare le chiavi dell'auto e dello scooter di sua proprietà, subendo anche delle minacce, per cui aveva chiesto anche la condanna della resistente al pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria da liquidarsi in via equitativa per mancato accesso alla casa familiare.  .
Tanto premesso il ricorrente aveva chiesto pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, nonché disporsi la vendita della casa familiare con ripartizione del ricavato in parti uguali, al netto della somma pari ad € 32,000.000 a titolo di spese da lui affrontate. 
Il ricorrente aveva poi formulato domande concernenti la restituzione dei mobili e delle suppellettili presenti nella casa familiare, da lui acquistati; la divisione degli altri mobili, suppellettili e regali di nozze e in caso di rigetto della domanda di addebito aveva chiesto che non fosse previsto nulla a titolo di mantenimento per la resistente in quanto economicamente autosufficiente; con vittoria di spese processuali. 
Si era costituita ### la quale, pur non opponendosi alla separazione, aveva contrastato l'avverso dedotto ed aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito. 
La resistente aveva inoltre spiegato domanda riconvenzionale di addebito a carico del marito per condotte violente ed offensive in suo danno avendola costretta, in costanza di matrimonio, a subire vessazioni ed umiliazioni che le avevano procurato un vero attacco alla propria stima e considerazione di sé.  ### aveva inoltre dedotto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale che era stata la causa della rottura definitiva tra le parti ed aveva chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al ricorrente nonché accertarsi l'inammissibilità e/o il rigetto delle domande di divisione e di restituzione formulate; aveva inoltre chiesto di determinare un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento nonché l'assegnazione della casa familiare e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 
All'udienza presidenziale celebrata il ### il Presidente, all'esito dell'audizione delle parti, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente, escludendo ogni disposizione in ordine alla assegnazione della casa familiare in difetto dei presupposti di legge ed aveva, altresì dichiarato inammissibili le domande con le quali era stata formulata la richiesta di vendita della casa familiare e di restituzione delle somme e dei beni da parte del ricorrente. 
Il presidente ###aveva previsto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente, tenuto conto delle condizioni reddituali dei coniugi sostanzialmente paritarie. Il ricorrente svolgeva difatti l'attività di impiegato con una retribuzione di €.1.200,00 circa mensili e, pur essendo gravato dall'onere di un finanziamento per il quale versava la rata mensile di €. 370,00, non era onerato da spese di alloggio in quanto residente presso i genitori; la resistente lavorava come impiegata con una retribuzione di circa €.1.200,00 euro, era comproprietaria della casa familiare ed era gravata dalla rata mensile del mutuo, relativo alla casa coniugale, per la somma di €.345,00 mensili. 
Esaurita l'attività istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale richiesta ed articolata, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.   Il Tribunale di ### con la sentenza n. 1871/223 pubblicata il ### aveva pronunciato la separazione personale dei predetti coniugi con addebito della separazione a carico di entrambi, argomentando al riguardo che, dalle risultanze di causa ed in particolare dalle prove testimoniali , erano emersi “ atteggiamenti violenti (verbali e non) posti in essere da entrambi i coniugi” per cui aveva ritenuto che la definitiva dissoluzione dell'unione fosse da imputarsi ai reciproci comportamenti posti in essere da entrambi i coniugi in contrapposizione tra loro e ciò alla stregua dell'accertamento globale delle reciproche condotte.   Il Tribunale aveva inoltre ritenuto non provata la dedotta relazione extraconiugale del ### e soprattutto aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata “l'efficienza causale tra la relazione intrattenuta con un'altra donna e la rottura dell'unione familiare, avendo i testi di parte attrice escluso l'esistenza di relazioni in corso di matrimonio”, non essendo emerso né un comportamento contrario ai doveri coniugali da parte del predetto, né che lo stesso fosse causalmente ricollegabile alla intollerabilità della convivenza. 
Quanto alle statuizioni economiche ed alle ulteriori domande formulate, il giudice di primo grado aveva deciso in conformità a quanto statuito dal Presidente all'esito dell'udienza presidenziale e quindi senza nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, in assenza dei presupposti di legge; in merito poi al mantenimento richiesto dalla resistente aveva rigettato la relativa domanda, dichiarando inoltre inammissibili le domande accessorie formulate dal ricorrente, con compensazione delle spese di lite -2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato l'8/6/2023, ha proposto appello ### censurando la decisione impugnata in relazione al rigetto della domanda di addebito della separazione al marito per la relazione extraconiugale dal medesimo intrattenuta in costanza di matrimonio. 
In particolare l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione ad opera del primo giudice delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati che avrebbero riferito circostanze relative alla condotta tenuta dal marito di cui avevano avuto diretta conoscenza e non già de relato in merito alla dedotta relazione sentimentale dal predetto intrapresa in costanza di matrimonio ed ha quindi concluso affinché in riforma della sentenza impugnata fosse pronunciato l'addebito della separazione al ### per violazione dei doveri coniugali.   Si è costituito ### il quale ha contestato l'appello proposto e le censure formulate dall'appellante ed ha evidenziato, al riguardo, il corretto operato del primo giudice nella valutazione complessiva del materiale probatorio.  ### ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.   Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine fissato, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed il P.G. non ha rassegnato conclusioni, in assenza di figli minori. 
La causa, pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 13/11/2024, veniva riservata in decisione.  -3. Passando all'esame dell'unico motivo di gravame, va rilevato che la ### ha lamentato l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice, censurando in particolare l'apprezzamento che il Giudice di primo grado ha operato delle risultanze istruttorie, soprattutto della prova testimoniale.  ### l'appellante il primo giudice non avrebbe valutato nella loro interezza le deposizioni testimoniali, non avendo considerato che i testi escussi non “avevano escluso l'esistenza di relazioni extraconiugali” da parte del marito con una persona attualmente indicata da tutti i testi escussi come l'attuale compagna del #### ha quindi criticato il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito, assumendo che la condotta del ### non poteva considerarsi un elemento privo di rilievo dovendo invece la stessa reputarsi quale unica causa della dissoluzione dell'unione coniugale, sicché solo al marito e non alla coppia doveva addebitarsi la responsabilità della separazione. 
Ciò posto, al fine di esaminare il motivo di gravame di cui si tratta appare opportuno premettere che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di addebito della separazione formulata dalla ### fondata sul presupposto della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, in quanto ha ritenuto che la crisi del rapporto coniugale fosse riconducibile alla “pregressa incompatibilità caratteriale delle parti che è stata la fonte di continui litigi ed incomprensioni”, piuttosto che a ”specifiche violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio” , avendo i testi riferito circostanze dalle quali poteva desumersi “un progressivo deterioramento della situazione affettiva tra i coniugi”. 
In tale quadro, ad avviso del giudice di prime cure, la relazione extraconiugale intrattenuta eventualmente dal ### poteva essere valutata come conseguenza del “venir meno dell'affectio coniugalis” e non quale causa di insorgenza della crisi del rapporto di coppia. 
Tanto premesso si deve ancora sottolineare in diritto, che in tema di separazione tra coniugi l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta senz'altro una violazione particolarmente grave, che normalmente determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che costituisce una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Quanto sopra non esclude tuttavia che incombe su chi richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ( Cass. Ord. n. 16691/20). Al contempo è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi ( come nel caso di specie ) dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Ord.  n. 3923/18 ) dovendosi inoltre evidenziare che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Ord. n. 20866/2021 ).  -4. Tanto rilevato in via di principio e ricordato che la ### ha posto le condotte aggressive e vessatorie, ma soprattutto il tradimento del marito, a fondamento della richiesta di addebito dalla predetta formulata, si devono ora esaminare le censure formulate dalla predetta alla sentenza di primo grado, afferenti alla valutazione operata dal giudice di primo grado delle dichiarazioni testimoniali che, secondo l'assunto della appellante, avrebbero sostanzialmente provato il menzionato tradimento commesso dal marito in costanza di matrimonio. 
Ebbene, reputa la Corte che il Tribunale abbia condivisibilmente valutato le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado e che l'appellante fondi le proprie doglianze su di una lettura unilaterale ed invero parziale delle deposizioni testimoniali, sul presupposto che i propri testi abbiano riferito della dedotta esistenza di una relazione extraconiugale del marito. 
Ciò posto ritiene la Corte che la censura in esame sia infondata in quanto la motivazione sviluppata dal giudice della cautela si presenta esauriente e immune da vizi di sorta. Tanto si afferma in quanto dall'esame dei verbali di causa ben può evincersi che dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi non emerge la prova certa di una relazione extraconiugale da parte del ### in costanza di matrimonio, ma soprattutto che la stessa sia stata la causa della crisi coniugale. 
Va difatti sottolineato che tutti i testi escussi, sia quelli di parte ricorrente che di parte resistente, hanno riferito che “c'erano screzi tra i coniugi perché ### ha un carattere particolare….aveva una forte gelosia nei suoi confronti…” ( v. dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente ### circostanza peraltro confermata dalla teste di parte resistente, ### che ha riferito di liti tra i coniugi che “ capitavano anche alla presenza dei familiari di lei, dei cugini, a volte i litigi capitavano in nostra presenza e poi continuavano in disparte”, e dall'altra teste di parte resistente, ### la quale ha dichiarato “ ho assistito a litigi della coppia…capitava che loro litigavano e si allontanavano e poi ### tornava piangendo… so che lui usciva da solo..-. perché spesso stavo a casa con mia nipote per stare con lei”. 
Ebbene, dalle dichiarazioni appena riportate emerge con chiarezza che era già in atto una crisi coniugale tra le parti poi sfociata nella violenta lite avvenuta nella notte tra il 21 e 22 dicembre 2019, che aveva visto coinvolti amici e familiari della coppia ed a seguito della quale il marito si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno. 
Diversamente, dalle suddette dichiarazioni testimoniali, non emerge alcuna prova concreta in merito alla specifica questione della relazione extraconiugale intrapresa dal ### I testi di parte ricorrente hanno difatti riferito di non sapere di relazioni sentimentali extraconiugali del ### in costanza di matrimonio; in particolare il teste ### ha dichiarato che durante la lite avvenuta nella notte del 21 dicembre 2019 “dalle urla non si capiva cosa stesse accadendo. Poi abbiamo capito che si parlava di un presunto tradimento con una donna si parlava di una prova ma in realtà era un post senza alcun numero di telefono” ; la teste di parte ricorrente ### ha riferito al riguardo “non ho mai sentito di una relazione extraconiugale del ricorrente con un'altra donna, per come lo conosco.”
Per quanto poi concerne i testi escussi indicati dalla ### va rilevato che la teste ### ha riferito” non ho mai visto ( il marito) in atteggiamenti intimi con altre donne…ho letto gli screen che mi ha fatto leggere ### , parlava con una ragazza Martina…non ricordo il contenuto dei messaggi era una chat di Instagram….durante il matrimonio non ho mai visto nulla; ho però sentito dire da amici che l'avevano visto già prima insieme a questa ragazza ”. La teste ### ha dichiarato: “ Non sono a conoscenza diretta di relazioni extra coniugali durante il matrimonio……. So che ### era venuta a conoscenza della storia con un'altra persona….” Orbene va a questo punto rilevato che quanto appreso dalle testi, ### e ### de relato non ha di per sé valore probatorio, ma può divenire un valido elemento di prova laddove sia suffragato da risultanze probatorie che ne rafforzino la credibilità. 
Nella fattispecie, tuttavia, le testi si sono limitate genericamente ad affermare di avere saputo da amici e familiari dell'esistenza di detti messaggi di cui però non ricordano i contenuti, senza altra specificazione e contestualizzazione temporale, offrendo in tal modo scarni elementi alla stregua dei quali non è possibile ritenere che il marito avesse effettivamente intrapreso una relazione sentimentale con altra persona, venendo meno al dovere di fedeltà. 
Ritine pertanto la Corte che la ricostruzione della vicenda matrimoniale prospettata dall'appellante, quanto alla condotta attribuita al marito e concernente detta relazione sentimentale, non abbia trovato conferma alcuna nell'attività istruttoria svolta essendo emerso invece, pur senza entrare specificamente nel merito delle vicende appena richiamate, che le dichiarazioni testimoniali stesse esprimano comunque una situazione di disagio e tensione familiare riconducibile ad una convivenza che già da tempo si presentava intollerabile. 
Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che nel caso in esame non sia stata raggiunta la prova che il tradimento ascritto al ### sia stato la causa della crisi coniugale tra le parti quanto piuttosto l'effetto della stessa. 
Ne discende che l'appello proposto dalla ### volto ad ottenere l'addebito della separazione nei confronti del marito debba essere pertanto rigettato.  5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi a norma del DM n. 55\14, aggiornato dal DM n. 37\18 e n. 147\2022, in considerazione del valore della causa (scaglione compreso fra euro 5.201 ed euro 26.000) e della non particolare complessità delle questioni trattate (art. 4 comma 4), con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta avv. ### -6. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 qua-ter T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - sezione ### e ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 1871/2023 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###, così provvede: a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.  b) condanna ### al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in euro in euro 2.776,20, per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali da attribuire al procuratore anticipatario; c) pone a carico della parte appellante, e della parte appellante in via incidentale, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto ### deciso in Napoli in camera di consiglio il 13 novembre 2024 ### estensore dott.ssa ### D'### dott.ssa

causa n. 2716/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Onofrio Ida, Gaviano Efisia

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1376/2025 del 21-11-2025

... E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente notificato, ### e ### hanno evocato in giudizio ### al fine di ottenere la cancellazione giudiziale della trascrizione presso la ### dei ### della domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto pubblico di compravendita rogato in data 10 agosto 2007 dal ### repertorio 118563, raccolta n. ### in quanto, il relativo atto di citazione, non era stato iscritto a ruolo. 1.1. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato e dedotto: - di aver acquistato dalla società ### S.a.s. di ### & C., con atto a rogito del ### rep. n. 137156, raccolta n. 10406, del 16 maggio 1988, un appezzamento di terreno urbano sito in ### via ### D'### della superficie catastale complessiva di mq. 4250, censito come rustico alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice ### visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1599 del ### dell'anno 2025 tra ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) in giudizio con l'avv. ### -ricorrenti e ### (C.F. ###) -resistente non costituito *** 
OGGETTO: Proprietà.  ###: - ###: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: - ### e dichiarare la mancata iscrizione a ruolo della causa promossa da ### nei confronti dei signori ### notificata in data 10 luglio 2014 per l'udienza del 27 dicembre 2014, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto pubblico di compravendita rogato in data 10 agosto 2007 dal ### repertorio n. 118563, raccolta n. ###; - ### che l'atto di citazione sopra indicato, pur mai iscritto a ruolo, è stato trascritto presso i ### andando indebitamente a gravare sull'immobile attualmente intestato ai signori ### e ### i quali sono totalmente estranei alla suddetta controversia; - per l'effetto, ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione promosso da ### eseguita presso i ### del competente ### relativa all'immobile sito in ### degli ####, via ### D'### censito al ### del Comune di ### degli ### foglio 33, particella 672, della superficie di mq 3.510, derivante dalla particella originaria n. 284, con rendita dominicale € 33,54 e rendita agraria € 21,75; Condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio. 
Con espressa riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti”.  *** 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente notificato, ### e ### hanno evocato in giudizio ### al fine di ottenere la cancellazione giudiziale della trascrizione presso la ### dei ### della domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto pubblico di compravendita rogato in data 10 agosto 2007 dal ### repertorio 118563, raccolta n. ### in quanto, il relativo atto di citazione, non era stato iscritto a ruolo.  1.1. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato e dedotto: - di aver acquistato dalla società ### S.a.s. di ### & C., con atto a rogito del ### rep. n. 137156, raccolta n. 10406, del 16 maggio 1988, un appezzamento di terreno urbano sito in ### via ### D'### della superficie catastale complessiva di mq. 4250, censito come rustico alla partita n. 7553, foglio 33, particella 284 (tale immobile era pervenuto alla società venditrice in sede di costituzione, a titolo di conferimento del socio ### per l'acquisizione di quote sociali pari al 95%); - che la proprietà della particella 284 alla ### S.a.s. derivava da precedente atto di divisione, stipulato con il sig. ### avente ad oggetto i beni ricompresi nella successione "mortis causa" dei sigg. #### e ### a ministero del ### rep. 129402, racc. 16552, in data 18 aprile 1984; - che, successivamente all'acquisto avevano proceduto al frazionamento catastale della particella n. 284, da cui erano derivate: - la particella n. 672 della superficie di mq. 3510, sulla quale hanno realizzato un fabbricato ad uso residenziale; - la particella n. 673 della superficie di mq. 1010, destinata ad area pertinenziale, servizi e parcheggio; entrambe le nuove particelle risultano loro intestate, ciascuno per la quota del 50%, in virtù del titolo di provenienza sopra richiamato e delle volture intervenute successivamente; - che il ###, l'### di ### dell'### del ### aveva comunicato che l'unità immobiliare sita nel Comune di ### e censita al foglio 33, particella 672 (già 284), era stata modificata nel titolo e nella quota a seguito della domanda di voltura 3036/2007 presentata dal sig. ### per testamento olografo di ### sicché, con tale operazione, il sistema catastale aveva attribuito la modifica con apposizione di ### a loro tutela, già titolari del diritto di proprietà per la quota del 50% ciascuno; - che il resistente, ### in data ###, con atto a rogito del ### in ### rep. n. 118563, raccolta n. ###, aveva ceduto ai sig.ri ### e ### diritti pari a 18/48 sull'immobile sito in ### degli ### foglio 33, particella 672, derivata dal frazionamento della particella 284; - che avverso la notifica di classamento n. TB###, emessa dall'### del ### di ### essi ricorrenti, nella loro qualità di unici ed esclusivi proprietari, per l'intero, della particella n. 672, avevano proposto ricorso alla ### di ### la quale, con sentenze nn. 1 e 2 del 2008, aveva accertato l'illegittimità del titolo invocato da ### annullando l'avviso di classamento; - che l'immobile di cui alla particella 672 era gravato da trascrizione giudiziale ad istanza del resistente relativamente all'atto di citazione in data ###, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto pubblico di compravendita del 10.08.2007, rogito ### successivamente trascritto nei ### mai iscritto a ruolo.  2. Nonostante la regolarità della notifica ricevuta dal destinatario in data ###, il resistente non si è costituito in giudizio e pertanto, preliminarmente, viene dichiarata la sua contumacia.  3. La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/11/2025.  4. La domanda è fondata e merita accoglimento.  4.1. La presente azione ha ad oggetto la cancellazione della ### di trascrizione ### Gen. 8806 - Reg. 
Part. 6637 - presentazione n. 19 del 23.07.2014 presso il registro immobiliare di ### effettuata ad istanza dell'odierno resistente nell'ambito del giudizio inerente la “### - ####”. 
Sul punto, si osserva quanto segue. 
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. 
Unanimemente, la dottrina ritiene la cancellazione una forma di pubblicità negativa, con la quale si rende pubblico che una precedente trascrizione deve considerarsi giuridicamente inesistente. 
In concreto, la cancellazione consiste in una iscrizione a margine della trascrizione analoga all'annotazione. 
Tuttavia, l'annotazione ha una funzione positiva, in quanto completa il quadro della vicenda resa pubblica mediante la trascrizione (che non viene intaccata), laddove la cancellazione elimina radicalmente la trascrizione. 
In base all'art. 2668, co. I c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.  2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue, innanzitutto, quando è debitamente consentita dalle parti interessate.  4.1. Nel caso di specie, dall'attestazione di cancelleria prodotta dai ricorrenti, si evince come la domanda avanzata dal resistente nell'atto di citazione notificato in data ### non sia stata utilmente coltivata dal medesimo ### non avendo in effetti dato seguito all'istaurazione del procedimento tramite iscrizione a ruolo della causa. 
Sicché, in difetto di cooperazione del ### va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale R.G. n. 8806 R.P. n. 6637, presentazione n. 19 del 23/07/2014.  5. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (parametri relativi al giudizio di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia indeterminabile con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 in ragione della bassa complessità del procedimento; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta in assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale ordinario di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da ### e ### nei confronti di ### così provvede: − DICHIARA la contumacia del resistente ### − ORDINA al competente ### dei ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (### di trascrizione ### Gen.  8806 - Reg. Part. 6637 - presentazione n. 19 del 23.07.2014) effettuata ad istanza di ### per le ragioni di cui in parte motiva; − ### a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per onorari ed euro 573,10 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. 
Così deciso in ### il 21 novembre 2025. 
IL GIUDICE

causa n. 1599/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Bordin

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-02-2025

... sul ricorso 20360 - 2022 proposto da: ### s.a.s. d i ### & C., in perso na del legale rappresentan te pro tempo re, ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrenti - contro C.M.V. s.r.l., in perso na del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'avv. ### dal qu ale è rappresentata e difesa con l'avv. ### giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; - controricorrente - Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -2- e contro ### s. p.a. (già ###.ni sp a, divisione ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### - intimati - avverso la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20360 - 2022 proposto da: ### s.a.s. d i ### & C., in perso na del legale rappresentan te pro tempo re, ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrenti - contro C.M.V. s.r.l., in perso na del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'avv. ### dal qu ale è rappresentata e difesa con l'avv. ### giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; - controricorrente - Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -2- e contro ### s. p.a. (già ###.ni sp a, divisione ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### - intimati - avverso la sentenza n. 760/2022 della CORTE ### di ANCONA, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa svolta n ella camera di consiglio dell'8/5/2024 dal consigliere ### lette le memorie delle parti.  ### 1. Nel 2013, ### s.n.c. (oggi ### s.a.s. di ### & c.) convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ### C.M.V. di ### e ### & c. s.n.c. (oggi C.M.V. s.r.l.) esponendo che aveva acquistato dal la convenuta u n impianto di verniciatura a polveri, che non erano stati rispe ttati i tempi di consegna, che il macchinario presentava sin da subito evidenti vizi e difetti a causa della negligenza e imperizia del personale addetto al montaggio e alla cattiva qualità dei materiali impiegati, che a causa di tali difett i l'impianto, ancor prima di entrare in fu nzione, aveva provocato ingenti danni alla pavimentazione del capannone ove era stato posizionato e che era entrato parzialmente in funzione soltanto alla data d el 30/3/09, senza rispettare gli sta ndard di produzione prospettati alla vendita. 
Pertanto, poiché nonostante le innumerevoli denunce dei vizi e difetti del macchinario e le diffide a l risarcimento dei danni, la convenuta non aveva mai provveduto ad effettuare le opere necessarie per il rego lare funz ionamento dell'impianto, lamentando danni per perdita di fatturato e costi accessori necessari per il ripristino della ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -3- pavimentazione del capannone, la società attrice chiese la condanna della convenuta ### s.n.c. di ### e ### & C. al pagamento in suo favore della somm a di ### 1.534.200,00, a ti tolo di risarcimento.  2. Costituendosi, per quel che qui ancora rileva, la CMV chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la ###ni spa, divisione ### (oggi ###ni s.p.a.), al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di una sua accertata responsabilità; chiese, altresì, che fosse accertata l'intervenuta rinuncia da parte della società istante all'azione di garanzia o, in ogni caso, la prescrizione o la decadenza dall'azione; chiese, infine, in riconvenzionale, la condanna di ### s.n.c. e, in solido, dei soci illimitatamente responsabili #### e ### che pure chiamò in causa, al pagamento in suo favore della complessiva somma di ### 181.500,00 a t itolo di residuo prezzo non corrisposto o alla maggiore o m inor somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. 
Si costituì pure la terza chiamata la ###ni spa, divisione ### chiedendo fosse accertat a la non operativi tà della polizza; ### e ### rimasero contumaci.  3. Espletato l'accertamento tecnico chiesto dalla società attrice, con sentenza non definitiva n.881/2014, il Tribunale di ### rigettò le eccezioni preliminari; quindi, espletata consulenza tecnica e rigettate le al tre istanze istrut torie, con sent enza n. 438/2018 , accolse la domanda attrice e condannò la società convenuta al risarcimento del danno in misura di ### 11.500,00 oltre interessi; rigettò la domanda di manleva e condannò la società convenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti della società assicuratrice chiamata in causa; accolse, altresì, la domanda riconvenzionale e condannò la società attrice, in solido con i soci ### e ### al pagamento della ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -4- somma di ### 181.500,00 oltre interessi in favore della società CMV a titolo di saldo prezzo del macchinario.  4. Con sentenza 760/022, la Corte d'appello di Ancona rigettò l'impugnazione della ### s.n.c. e dei soci ### e ### Per que l che qui ancora rile va, la Corte d'ap pello escluse la valenza probatoria della c.t.u per la prova del danno di cui era stato chiesto il risarcimen to (la perdita di fatturato), escluse la valenza confessoria dell'avvenuto pagamento del prezzo della dichiarazione resa da CMV alla terza società di leasing ### in cui peraltro era dichiarata soltanto l'avvenuta corresponsione di un acconto e non dell'intero; infine, ritenne comunque che la società attrice, acquirente, non avesse adempiuto al suo onere di provare il pagamento del prezzo, come preteso in riconvenzionale dalla venditrice, seppure affermò di condividere l'assunto, valorizzato nella sentenza parziale richiamata in appello, che in citazione, con la contestazione dei vizi del bene, fosse stata contestata anche l'obbligazione di pagamento.  5. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### s.a.s. e ### in proprio, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; ### s.r.l. ha resistito con controricorso, pure depositando memoria.  ### s.p.a. e ### non hanno svolto difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., ### s.n.c. e ### hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 cod. civ., per avere la Corte d'appello affermato che la dichiarazione resa dalla CMV all' impresa di leasing, estranea al processo , non possa essere considerata una confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ.; al Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -5- contrario, infatti, secondo il primo comma dell'articolo suindicato, la confessione stragiudiziale fatta a un terzo è comunque «liberamente apprezzata dal giudice», sicché, pur non avendo la stessa valenza della dichiarazione resa alla parte, non avrebbe potuto essere apprezzata alla stregua di un mero indizio, perché conserva la valenza oggettiva di prova, sulla quale il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento.  1.1. Il motivo è infondato. 
In diritto, interpretando l'art. 2735 cod. civ., questa Corte ha chiarito che l'articolo, prevedendo che la confessi one stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiud iziale fatta a lla parte, e può, quindi, esser e liberamente apprezzata dal giudic e, ha inte so ricondurre la portata probatoria di questa dichiarazione, rispet to al diritto di cui s i controverte e che necessita di accertamento, alla valutazione in fatto del Giudice di merito; di questa valutazione, in conseguenza, è esclusa la sindacabilità in sede di legittimità se a sorreggerla è stata resa una motivazione adeguata (ex plu rimis, Cass. Sez. L, n. 11898 del 18/06/2020). 
In fatto, come riportato in controricorso, era stato convenuto che il prezzo della prima fornitura dell'impianto, commissionata da ### e ### a ### fosse coperto dal leasing, fatta eccezione per l'iniziale acconto di ### 97.500 che l'utilizzatrice ### avrebbe dovuto corrispondere alla fornitrice ### per difetto di liquidità sufficiente al pagamento di questo acconto in unica soluzione, ### aveva convenuto con CMV il pagamento di lazionato in 6 rate d i ### 16.259,00, a mezzo ricevute bancarie poi rima ste tutte insolute; intanto, tuttavia, ### confidando nel pagamento dell'acconto, aveva rilasciato comunque a ### la dichiarazione di ricevuta perché necessaria all'erogazione del leasing. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -6- Era, poi, rimasto insoluto il pagamento della som ma di ### 84.000,00 come portata dalla fattura n.65 /00, d ovuta per l'ampliamento dell'impianto, consistente nell'allungamento del tunnel di lavaggio; il pagamento di questo ampliamento non era compreso nel leasing. 
Nella specie, dunque, la Corte d'appello, richiamata la dettagliata motivazione di primo grado, ha rilevato che «la dichiarazione rilasciata dalla CMV alla ### (la terza impresa di leasing, n.d.r.) - riferita comunque all'acconto di ### 97.5 00,00 e n on al pagamen to della fornitura integrativa per ### 84.000,00 - in quanto dichiarazione resa ad un terzo estrane o al processo, non pu ò essere considerata una confessione stragiudiziale (ex art. 2735 cod. civ.) ed è stata condivisibilmente valutata di per sé insufficiente a supplire, da un lato, alla mancata contestazione, nell'an e nel quantum, dell'importo dovuto e, dall'altro, alla ordinaria po ssibilità di p rovare documentalmente l'avvenuto pagamento, anche solo parziale. Quanto alle richieste istruttorie, richiamate genericamente, l'appellante non chiarisce in che termini le stesse consentirebbero di supplire alle evidenziate carenze probatorie». 
È evidente, allora, che la Corte d'appello ha svolto una corretta e adeguata valutazione della insufficienza della valenza probatoria della dichiarazione resa da CMV al terzo ### 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente e i due soci hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c. 2 n . 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d 'appello reso una motivazione in sé contraddittoria: in partico lare, avrebbe contraddittoriamente affermato di condividere «l'assunto, valorizzato nella sentenza parziale richiamata dagli appellanti, che la contestazione della validità della fornitura da parte degli attori implicava anche quella ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -7- della sussistenza della correlata obbligazione il cui adempimento era stato azionato in via riconvenzionale», e su bito do po che la dichiarazione rilasciata dalla CMV al la ### fosse insufficien te a «supplire da un lato alla mancata contestazione, nell'an e nel quantum, dell'importo dovuto e dall'altro alla ordinaria possibilità di p rovare documentalmente l'avvenuto pagamento, anche solo parziale».  2.1. Il motivo è infondato. Nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della Corte d'appello, atteso che la selezione dei fatti non contestati, l'individuazione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove raccolte costitu iscono momenti del processo de cisionale distinti e autonomi: in tal senso, l'avvenuta contestazione della debenza del pagamento era differente dalla contestazione del quantum del prezzo ancora dovuto (cioè l'accon to e l'importo della fattura relativa all'ampliamen to) e non spost ava certam ente a carico de l venditore - creditore l'onere di prova re il m ancato a dempimento, atteso che, per principio consolidato, in applicazione del più generale principio di necessaria vicinanza della prova, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancat o pagamento, che, come tale, integra un fatto estintivo e deve perciò essere necessariamente provato dal debitore che l'eccepisca (Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).  3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente e i due soci hanno lamentato la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto di poter escludere la valenza probatoria della c.t.u., nonostante il Giudice istruttore avesse esplicitamente chiesto al consulente, in primo grado, di quantificare i danni lamentati in citazione e in atti fosse stato versato un documento, denominato «stima dei costi di ge stione annu ali ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -8- dell'impianto di verniciatura di cui al ### 116/004/08» in cui, a p agina 12, era ind icato un «fatturato annuo st imato ### 2.399.000,00». La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe considerato l'avvenuta formazione del giudicato sull'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale fallimentare nel decreto di rigetto avverso l'istanza di fallimento presentata dalla stessa CMV nei confronti di ### in cui era stata consid erata, invece, la valenza probatoria della dichiarazione di avvenuta ricezione dell'acconto. Infine, la Corte non avrebbe neppure giustificato la evidente ed insanabile contraddittorietà esistente tra la proposta conciliativa formulata dal Giudice, in primo grado, ai sensi d ell'art. 185 bis cod. proc. civ. e la sent enza successivamente pronunciata.  3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 
La Corte d'appello ha richiamato e chiaramente condiviso la motivazione del primo Giudice sulla valenza probatoria della c.t.u e, in conseguenza, anche della relazione di stima (pag. 9 ultimo capoverso della sentenza), in riferimento all'assenza di adeg uati riscontri probatori che l'attrice avrebb e potuto e dovuto fornire, qual i la documentazione fiscale e di riscontro di perdite di commesse, dell'effettività e durata del fermo degli impianti, degli specifici vizi riscontrati nei prodotti realizzati: in conseguenza di questo difetto di prove, il consulen te non aveva potuto accertare «inequivocamente l'eziologia dei danni lamentati - solo ‘verosimilmente' ricollegabili al bene fornito dalla convenuta - e aveva evidenziato come molti difetti del macchinario fossero ricollegabili a comportamenti dell'attrice» (così in sentenza). 
In diritto, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., come qui formulata, è ammissibile soltanto se sia allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo «prudente appre zzament o», preten dendo di ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -9- attribuirle un altro e div erso valore o il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale) oppure abbia dichiarato, sebbene la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l'esercizio non corretto del «prudente apprezzament o» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc.  civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (### U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). 
Ciò post o, deve allora conside rarsi che il principio del lo iudex peritus peritorum comporta non soltanto che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consu lente d'uffi cio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attrave rso studi o ricerche perso nali, ma anche che egli, esamin ando dire ttamente la documentazione su cui si basa la relazione de l consulente t ecnico, possa disattenderne le argomentazioni, in qu anto sorre tte da motivazioni contraddittorie o insufficienti o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche; l'unico onere è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex plurimis, Cass. Sez. 2, n. ### del 21/12/2017; cfr. Sez. 3, n. ### del 25/11/2021). 
In tal senso, allora, la censura non è ammissibile perché diretta in effetti a censurare soltanto l'esercizio del prudente apprezzamento e perciò, la m otivazio ne sull'utilizzo delle risultanze della c. t.u.: la censura della motivazione, tuttavia, è preclusa nella fattispecie dalla pronuncia doppiamente conforme in merito, ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabi le alla fattispecie pe rché l'appello è stato proposto nel 2018. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -10- 3.2. Infondato è il profilo di censura fondato sulla valenza di giudicato degli accertamenti in fatto svolti dal Tribunale di ### nel decreto di rigetto dell'istanza di fallimento di ### in merito alla dichiarazione rilasciata da CMV a ### Per principio consolidato, tanto il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggett ivi; in consegu enza, non rileva che le domande proposte in un diverso procedimento ripercorrano, in fatto, la questione già dibattuta nella precedente sede fallimentare perché il rigetto pronun ciato in quella sede ###diritt o sostanziale (Cass. Sez. 1, n. 158 06 del 07/06/2021, in o rdine ai rapporti tra il rigetto di una domanda di estensione di fallimento ex art.  147 l. fall. a un amministratore di una s.a.s. e la proponibilità della successiva azione risarcitoria nei confronti dello stesso soggetto; vi sono riportati numerosi precedenti conformi).  3.3. Infondata è, ugualmente, la censura fondata sulla violazione dell'art. 185 bis cod. proc. civ.. Nella formulazione applicab ile alla fattispecie ratione temporis la proposta conciliativa ex art. 185 bis cod.  proc. civ. pot eva essere formulat a dal Giudice alla prima ud ienza, ovvero sino a quan do fosse esaurita l'istruzione; in t al senso, i ricorrenti si sono lim itat i a riportare che il ### ice di primo grado avrebbe formulato la proposta all'esito della c.t.u. «sostanzialmente» prospettando «il rigetto in toto» tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale, laddove avrebbe poi deciso la causa in modo «diametralmente opposto», «accogliendo in toto la sola domanda riconvenzionale».  ## disparte, allora, ogni considerazione sul fatto che anche la domanda principale è stata accolta, sia pure per una somma limitata, sicché la narrazione dei fatti di causa a base della censura non risulta ### 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -11- precisa e, soprattutto, difetta di autosufficienza perché il contenuto della proposta for mulata dal giudi ce non risulta dalla sentenza di merito, deve rimarcarsi, in diritto, che la proposta conciliativa ha lo specifico scopo di consentire alle part i di raggiun gere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso per entrambe, in termini più brevi e, soprattutto, più economici; per questa sua funzione specifica, la proposta implica, dunque, reciproche concessioni e non un vincitore e un soccombente come nel provv edimento d ecisionale (almeno ordinariamente). 
Come tale, dunque, l'art. 185 b is cod. proc. civ. n on può precludere al giudice di rivedere, in sede di decisione, l'assetto degli interessi disegnato nella proposta, perché, da un canto, egli conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua atte nzione fino all' ultimo mome nto utile e, d'altro canto, la parte conserva il diritto a vedersi integralmente riconosciuto, sul piano del diritto sostanziale, quanto ad essa spettante all'esito del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, n. 200 dell'11/01/2021, in motivazione; Corte Costituzionale n. 268 dell'11/12/2020).  4. Il ricorso è perciò respinto, con con seguente condanna in solido dei ricorrenti ### s.a.s. e ### in proprio al rimborso delle spese processuali in favore di ### s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valore. 
Non vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di #### e ### perché non hanno svolto difese. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M. Ric. 2022 n. 20360 sez. ### - ud. 8-5-2024 -12- La Corte rigetta il ricorso; condanna ### s.a.s. e ### in proprio al pagamento, in favore di ### s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge. 
Dà at to della sussis tenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della seconda 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Papa Patrizia

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 487/2024 del 14-06-2024

... R.G. n. 127/2022 Oggetto: Separazione giudiziale. Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/12/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. ### ricorso depositato il ###, ### rolina ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge ### con il quale aveva contratto matrimonio in data ###, a ### (###, atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ##### all'atto n°19, P. II, serie C, dalla cui unione era nato il figlio ### il ###. Ha dedotto, a fondamento della domanda, che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa delle relazioni extraconiugali che il ### intratteneva e di cui la ### era venuta a conoscenza. Ha rappresentato, di essere dipendente della ### s.r.l. di cui il marito è socio amministratore, (leggi tutto)...

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Tribunale di Marsala sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### rel.  dr. ### dr.ssa ### dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 127 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### nata in ### zuela in data ###, (Avv. ###; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ### il ###, (Avv.  ####); - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - - 2 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/12/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.  ### ricorso depositato il ###, ### rolina ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge ### con il quale aveva contratto matrimonio in data ###, a ### (###, atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ##### all'atto n°19, P. II, serie C, dalla cui unione era nato il figlio ### il ###. 
Ha dedotto, a fondamento della domanda, che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa delle relazioni extraconiugali che il ### intratteneva e di cui la ### era venuta a conoscenza. 
Ha rappresentato, di essere dipendente della ### s.r.l. di cui il marito è socio amministratore, collaborando con il ### in ogni attività imprenditoriale che lo stesso ha posto in essere precisando che il resistente non le aveva più consentito di recarsi al lavoro e che l'ultima retribuzione percepita risaliva al mese di Settembre 2021. 
Deducendo che le richieste di addivenire ad una separazione consensuale con il marito non avevano prodotto frutti a causa del rifiuto dello stesso di consentire l'assegnazione al coniuge dell'uso esclusivo della casa familiare in comproprietà tra i coniugi nonchè di accordarle una somma di denaro per il mantenimento della stessa e del figlioletto ### ha in ultimo, chiesto di: Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al #### no ### Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e regolamentare - 3 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 il diritto del padre di vederlo in giorni prefissati. Attribuire alla ###ra ### l'uso esclusivo della casa familiare e dell'arredo, sita in ### nella SS. nella SS 115 diramazione km n.3/300, dove la stessa continuerà a vivere insieme al figlio. Onerare il #### del pagamento mensile in favore della ###ra ### di € 500,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, ed € 500,00 quale contributo al mantenimento della coniuge.   Con comparsa di risposta depositata il ### si è costituito in giudizio ### il quale non si è opposto alla domanda di separazione fra i coniugi ma ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso dalla ### negando, in primo luogo, di aver intrattenuto relazioni extraconiugali e di aver impedito alla ### di recarsi sul luogo di lavoro dove, al contrario, questa aveva continuato a lavorare almeno sino al 24/3/2022 malgrado la sua abitudine ad allontanarsi spesso per andare a fare acquisti. 
Negando qualunque contribuzione prestata dalla ### alle proprie attività imprenditoriali in quanto la medesima era soltanto addetta alla cassa del Bar di proprietà del resistente e di altri suoi familiari ed asserendo che l'abitazione familiare costituita da una villetta di due piani poteva essere agevolmente divisa tra i coniugi realizzando due ingressi autonomi, si è opposto alle domande di contenuto economico formulate dalla moglie adducendo di aver spese fisse mensili pari ad € 550,00 per un mutuo, € 100,00 per l'impianto fotovoltaico e € 150,00 per l'apparecchio dissalatore dell'acqua di pozzo, oltre a dover onorare un residuo debito di € 5.000,00 per l'impianto elettrico dell'appartamento familiare, ha in definitiva chiesto di: pronunziare la separazione dei coniugi senza addebito a carico del resistente ### - dichiarare ### non responsabile della violazione dei doveri coniugali come asserito dal - 4 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 ricorso di contro parte; - In linea riconvenzionale - dichiarare la casa di abitazione familiare che si erge su due piani divisibile in due unità autonome con ingressi separati ed assegnare il piano terra al marito ### che coabiterà col proprio figlio minore ### e il piano secondo alla moglie ### che coabiterà con il loro figlio minore ### - determinare l'assegno mensile a carico del ### quale concorso al mantenimento del figlio minore ### nella misura di €.300,00 a titolo di contributo economico, oltre oneri eccezionali nella misura del 50%; - determinare a carico della comproprietaria della casa familiare il pagamento del 50% delle rate mensili del mutuo bancario (€.550,00), dell'impianto fotovoltaico (€.100,00), di quello dissalatore dell'acqua del pozzo (€.150,00) e il pagamento della quota spettante per il residuo debito (€.5.000,00) comune dell'impianto elettrico, così come sopra indicati; - determinare l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre al primo piano dell'appartamento familiare autonomo della SS 115 Km. 30/300 a ### - autorizzare il diritto di visita del figlio minore ### in favore del padre ogni martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per un fine settimana con pernottamento a cadenza quindicinale dalle ore 16:00 del sabato, alle ore 20:00 della domenica; il periodo estivo per quindici giorni alternativamente a luglio o agosto e parimenti durante le vacanze natalizie in alternativa a capodanno; - con il favore delle spese di lite. 
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 15.4.22, il ### del Tribunale, preso atto dell'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari nel procedimento penale n. 973/22 RGNR nei confronti di ### indagato per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. perché in data ### “sbattendola contro il muro e sferrandole un pugno alle costole, cagionava alla ### … delle lesioni personali … con prognosi iniziale di giorni 15”, con ordinanza resa in data ###, ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha affida- 5 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 to il figlio minore ### ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre a cui ha assegnato l'intera casa familiare senza alcuna divisione, regolamentando il diritto di visita del ### in ragione di due pomeriggi a settimana con possibilità di pernottamento nei fine settimana alternati, regolamentando anche la facoltà del padre di tenere il figlio nel mese di luglio o nel mese di agosto e durante le festività; ha posto a carico del ### l'obbligo di corrispondere alla ### a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ### l'importa mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti il minore come regolamentata nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021, ponendo altresì a carico del ### l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della moglie - ritenuto che la stessa ha una situazione patrimoniale molto meno agiata se si tiene doverosamente conto non solo dei redditi dichiarati dal ### ma anche della circostanza che con i familiari e socio di un'attività commerciale consolidata, tenuto conto dell'impossibilità per la ### di continuare a lavorare presso l'azienda della famiglia del marito attesi i rapporti davvero complessi tra le parti, considerato il fatto che la stessa ha fattivamente collaborato all'attività della società amministrata dalla famiglia cascino (il ruolo di addetto alla cassa e in tal senso certamente significativo poiché si tratta di maneggiare i soldi della società), considerato altresì che l'attuale attività lavorativa non potrebbe certo consentirle di avere un tenore di vita simile a quello del matrimonio ove godeva dei vantaggi derivanti dall'attività commerciale della famiglia cascino vi partecipava attivamente - l'importo mensile di euro 200,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici ### da versarsi con decorrenza - 6 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 immediata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. 
In corso di causa è stata acquisita la sentenza penale di assoluzione n.1331/2023 emessa il ### dal Tribunale penale di ### in composizione monocratica nei confronti di ### nel procedimento pen. 973/2022 R.g.n.r. per i fatti accaduti il ###, appellata nei termini dalla ### nonché del decreto di archiviazione del procedimento penale n. 1929/2022 R.g.n.r. contro la ### scaturito dalla querela presentata dal ### per violazione di domicilio e sottrazione di minore per i medesimi fatti accaduti il ###, ed infine, di un'ulteriore denuncia querela contro il ### per gli atti vandalici asseritamente posti in essere dallo stesso in danno della casa familiare (all.2 Memoria integrativa della ricorrente del 18/5/2022). 
Ascoltate le parti ed il figlio minore all'udienza del 7/6/2022, il ### preso atto delle dichiarazioni di quest'ultimo che ha riferito: “con papà va un po' così così; non mi piace molto la sua compagnia; ero in macchina solo con lui e mi ha fatto venire una paura inimmaginabile; mi sono spaventato molto perché mi faceva domande sulla giornata in cui era con una ragazzina e dicevano di vedersi i cartoni ma invece… ### tutti questi insulti da parte della ragazza verso mia madre, non sapevo che fare, mi sono allontanato un attimo, ho fatto il numero della polizia e nel frattempo facevano del male a mia madre sia mentalmente che fisicamente. Si insultavano perché mia madre sapeva che quella situazione era sbagliata e voleva sistemare ma loro sono stati così stupidi che hanno reso la serata terribile e hanno denunciato mia madre perché la ragazzina si era fatta un graffio mentre mia madre subiva pure pugni. … Il pugno lo so che è accaduto. A casa non - 7 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 si può stare tranquilli, mio padre ha rotto la scalinata di marmo interna; l'ho visto con i miei occhi; ha preso una kettlelbell (colorata di rosso) di 6 chilogrammi e l'ha sbattuta sul pavimento e sui muri, danneggiando tutto e oltre ai danni si vedono i segni rossi. … Ci siamo chiusi in camera a chiave con mia madre, per dormire sereni, poiché non è tanto bello dormire con un pazzo con la porta aperta, un giorno mentre noi non c'eravamo ha rotto la maniglia (e di conseguenza l'intera porta) affinché noi non potessimo mai chiuderci in stanza e per rabbia. Dopo l'accaduto non rispondevo più ai messaggi di mio padre, ero arrabbiato e lui mi ha inviato diversi messaggi in cui accusava mia madre e me di tutto, quasi prendendomi per stupido …. io non voglio passare del tempo con lui. Una volta mentre ero con lui in macchina gli ho detto che non avrei voluto dormire con lui da solo, non me la sento, anche perché non c'è internet in campagna, e lui di punto in bianco mi ha tirato fuori gli argomenti di quella serata con un tono aggressivo e mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, avevo paura di morire, io gli ho detto di andare dai nonni affinché ci fossero altre persone così lui non poteva tenere comportamenti violenti, poi una volta dai nonni mi sono fatto i compiti. Al ritorno dal viaggio in macchina, ha ripreso l'argomento dei fatti chiedendomi se lo avrei difeso e in caso di condanna se mai sarei andato a trovarlo in carcere. Infatti se devo vederlo da ora in poi preferisco andare con ### per non stare da solo con mio padre, anche se ### alle volte ha degli atteggiamenti aggressivi verso di me. (…) Io preferirei vedere papà solo insieme a ### anche perché chiunque altro potrebbe difendere mio padre in caso di eventi spiacevoli essendo che in molti sono suoi parenti. Preferirei che mio padre non conoscesse mai il contenuto delle mie dichiarazioni odierne perché temo davvero possa farmi del male. … non ho voglia di dormire con lui, penso che vederlo due volte a settimana sia un giusto compromesso, martedì e venerdì va bene”, ha ritenuto opportuno modificare l'ordinanza presidenziale del 19.4.2022 disponendo che gli incontri tra il minore ed il padre avvengano presso il ### spazio neutro del Co- 8 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 mune di ### secondo un apposito calendario di incontri stabilito dal ### stesso e compatibile con gli impegni di lavoro del ### disponendo inoltre, la presa in carico da parte del ### di ### - ### namento di ### dell'ASP di ### al fine di chiarire l'eventuale necessità di interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto del figlio, di collocazione dello stesso e di frequentazione dei genitori. 
Concessi i termini ex art 183, sesto comma, c.p.c., esperita l'attività istruttoria con l'audizione delle parti, del figlio minore ### e di nove testi, acquisite le relazioni del ### di ### dell'ASP di ### del 15.11.2022 dei ### del Comune di ### del 16.11.2022, 13.7.2022, 16.11.2022 e 8.9.2023 riguardanti la valutazione del nucleo familiare e gli incontri padre-figlio svolti nello ### all'udienza del 14.12.2023 la causa è stata posta in decisione, tuttavia in data ### il ### ha ritenuto necessario disporre la comparizione personale delle parti nonché l'audizione del figlio minore della coppia rimettendo, pertanto, la causa in istruttoria. 
Udite le parti all'udienza del 16.5.2024 ed il minore ### in modalità protetta, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di termini MOTIVI DELLA DECISIONE Va senz'altro accolta la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca - 9 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. 
Deve adesso esaminarsi la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente. 
Va, innanzitutto, evidenziato come in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, debba valutarsi se sia stata raggiunta la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del coniuge nei cui confronti viene spiegata la domanda di addebito. 
Infatti, perché possa giungersi a una pronuncia di separazione con addebito è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento tenuto sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza non vi potrà esserci alcuna pronuncia di separazione con addebito (cfr. Cass. n. 14840/2006; Cass. 5593/83). 
In altri termini, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
A tal proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza della ### - 10 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 Corte di Cassazione che «ai fini dell'addebitabilità della separazione, il ### di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010 n. 21245; 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566). 
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito al ### la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà avendo la ricorrente scoperto nell'estate del 2021 che il marito aveva nel tempo intrecciato delle relazioni extraconiugali con tale ### e poi con tale ### rica, incrinando in maniera irreversibile la fiducia che la ricorrente riponeva nel proprio marito, il quale aveva progressivamente anche posto in essere comportamenti denigratori nei confronti della moglie, circostanze queste che hanno determinato il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale ed hanno reso intollerabile ed improseguibile la convivenza e la ricostituzione dell'u- nità familiare (così pag. 1 della memoria integrativa). 
Grava, però, sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si - 11 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Ord. 3923/2018). 
Ebbene, nel caso di specie, non risulta configurato, all'esito dell'istruttoria svolta, quel rapporto di causa-effetto tra la condotta del coniuge, assunta come lesiva dei doveri coniugali, e la crisi coniugale, tale da giustificare l'addebito come preteso dalla ricorrente. 
Al di là della non sicura configurabilità, nella specie, di una relazione extraconiugale del ### già rappresentata in maniera indefinita dalla stessa ### l'incidenza di siffatta evento sulla crisi non appare confermata all'esito dell'istruttoria svolta che, per converso, induce invero a collocare temporalmente la crisi in un periodo antecedente. 
Va infatti considerato il materiale probatorio acquisito con le espletate prove testimoniali, in primo luogo, con il teste ### fratello della ricorrente escusso all'udienza del 19.1.2023 come anche con la teste ### a sua volta escussa all'udienza del 2.3.2023, i quali si sono limitati a citare circostanze riguardanti gli asseriti tradimenti del ### in quanto riferite dalla stessa ricorrente. 
In particolare la ### ha dichiarato “la ### mi ha riferito che il marito frequentava una ragazza, ma io non so chi sia”, limitandosi poi a confermare quanto ancora una volta riferitole dalla ### e cioè che il marito le aveva confessato di avere avuto una relazione con la dipendente ### e poi con la commessa del negozio vicino al ### tale ### anche se la teste precisava che “non posso confermare i nomi indicati in articolato poiché non li ricordo”. 
A sua volta, anche il fratello della ricorrente, oltre a limitarsi a conferma- 12 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 re “che la ###ra ### mi disse che aveva chiesto al marito se avesse relazioni extraconiugali e che questi gli aveva confessato di avere avuto una relazione con la dipendente ### e poi con la commessa del negozio vicino al ### tale ### Ippolito”, aggiungendo ancora che “mia sorella mi disse che si era anche vantato delle prestazioni sessuali di tali donne”, ha riferito in modo del tutto generico “che nell'estate del 2021 mio cognato ha detto a mia sorella che aveva tutte le donne che voleva e di lei poteva farne a meno” circostanza questa “accaduta in mia presenza durante il litigio. Era già accaduto durante altri litigi” , limitandosi in ultimo a confermare ancora una volta in modo generico e senza alcun riferimento di tempo e di luogo che “mio cognato più volte ha detto a mia sorella che aveva una relazione con una ragazza che lavorava al suo bar di nome ### Stefano”. 
In ordine a tali dichiarazioni, rileva innanzi tutto il Collegio che, come è noto, la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato" ex parte) di per sè sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario in assenza, come nel caso di specie, di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. (cfr. Cassazione civile , sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 1109 e Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 1998 , n. 10297). 
Inoltre, gli scarni elementi probatori desumibili dai fatti riferiti dal fratello della ricorrente in ordine a circostanze apprese direttamente ed addotti a sostegno delle asserite relazioni extraconiugali del ### non meritano di essere valorizzati in quanto, oltre ad essere del tutto generiche, risultano in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dagli ulteriori testi sentiti nel corso dell'attività istruttoria. 
Può a tal fine rilevarsi, in primo luogo, che il teste ### - 13 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 escusso all'udienza del 16.2.2023, precisando di gestire un piccolo chiosco per la vendita di souvenir posto davanti al ### ha dichiarato “non ho mai visto i coniugi litigare, anzi li ho sempre visti affettuosi” aggiungendo in ultimo che “posso dire che una sola volta li ho visti litigare al lavoro, se non erro nel periodo durante o post covid, sono intervenuto invitando la ### che si trovava nella sala mentre il marito era alla cassa, a lasciare stare perché c'era il bar pieno di gente. Lei era arrabbiata e non mi ha dato retta. Poi non so più nulla”. 
Inoltre, i testi ### e ### dipendenti della società ### di cui il ### è socio, escussi all'udienza del 2.3.2023, hanno entrambi dichiarato “non ho mai visto il ### minacciare o avere atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie” … “non sono a conoscenza di tradimenti del ### non ricordo discussioni tra i coniugi per motivi di gelosia”, precisando in ultimo il ### che “nel 2022 … posso dire che urlava (la ### accusandolo di averla tradita e affermando che il marito aveva una relazione con tale ### altra dipendente dell'Oasi”. 
Il teste ### anch'egli dipendente del ### escusso all'udienza del 30.3.2023, ha affermato “non sono a conoscenza di relazioni extraconiugali del Cascino” ed anche il teste ### non confermando le asserite relazioni extraconiugali del ### si è limitato a riferire “vedevo i coniugi tra loro molto amorevoli, poi, ad un certo punto, ho capito che hanno litigato, ho sentito dire per motivi di gelosia della moglie nei confronti del marito. Posso aggiungere poi che una volta ho cercato di far fare loro pace; poi per circa tre settimane non ho più frequentato il bar per motivi di salute e poi ho saputo che si erano lasciati. Io non li ho mai visti litigare, avevo capito che c'erano delle discussioni per il loro atteggiamento. Poi ho cercato di contattare telefonicamente la ### per invitarla a fare pace con il marito ma lei non mi ha mai rispo- 14 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 sto”… “è stata una mia iniziativa, ovviamente prima ho parlato separatamente con entrambi. ### mi disse che doveva pensarci e mi sembrava quasi convinta, mi disse che avevano litigato per gelosia. Il sig. ### mi disse che era disponibile a fare pace con la moglie. Prima ho parlato con il ### che mi disse che voleva fare pace”. 
In ultimo, la teste ### sorella del resistente, ha affermato che “la ### era morbosa nei confronti del marito, era gelosa del tempo e delle attenzioni del marito per i figli. ### si collegava in videochiamate spesso con i familiari residenti in ### e mio fratello si lamentava perché tali collegamenti toglievano tempo alla coppia; in mia presenza avvenivano in tarda serata. Mio fratello per abitudine andava a letto presto, non più tardi di mezzanotte, per motivi di lavoro; ### ad esempio, che eravamo tutti insieme a casa mia e mio fratello volesse rientrare perché si era fatto tardi ma la ### che era in collegamento con il ### gli diceva di aspettare. ### era possessiva del figlio ### intromettendosi nel rapporto tra ### e ### perché lo doveva difendere, non capisco da cosa”. 
La domanda di addebito della separazione, pertanto, non merita accoglimento, non essendo stata conseguita la prova che la crisi coniugale sia stata causata dall'asserita infedeltà coniugale del ### potendola invero ricondurre ad una situazione prolungatasi per una gran parte del rapporto matrimoniale, rivelatosi quasi subito intollerabile come riferito dalla medesima ### la quale nel corso della già richiamata udienza presidenziale ebbe a dichiarare che “Con mio marito abbiamo sempre avuto un rapporto difficile a causa delle sue intemperanze….. mio marito facilmente perde la calma e in certi casi anche violenze fisiche…, ricordo un occasione, mentre ero in avanzato stato di gravidanza in cui mi ha colpito con un pugno sulla pancia, un altro sul costato e sul braccio”.  ### ora alle questioni riguardanti il minore, il Tribunale non può, - 15 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 innanzi tutto, astenersi dal considerare il complessivo atteggiamento serbato dalle parti nel corso del processo, indicativo di una persistente conflittualità né trascurare, tuttavia, la precisa volontà espressa più volte dal minore di poter effettuare gli incontri padre-figlio al di fuori dello ### frequentando il padre con maggiore assiduità, volontà del tutto condivisa dal ### senza tuttavia pernottare da questi, così come asserito dal minore nel corso dell'audizione del 5.10.23 avendo egli dichiarato “### essere io a decidere quanto tempo e quando trascorrere delle giornate con lui. Non voglio dormire con papà. ### recuperare un po' di fiducia; un'altra cosa, durante gli incontri non vorrei vedere ### polito, già mi è bastata vederla quella serata …. Preciso che preferisco vedere papà in posti pubblici. … Posso anche vederlo a casa dei nonni, invece nella sua villa in cui siamo da soli mi sento meno sicuro … Mi va di trascorrere poco tempo con papà, magari andiamo gradualmente … ### papà mi dimostra più attenzioni e non come adesso che neppure mi telefona, mi piace. Cetto non mi piace trascorrere troppo tempo con lui, ma mi piace che lui faccia qualche cosa per restaurare il nostro rapporto.” Orbene, il puntuale monitoraggio effettuato dai ### del Comune di ### sull'andamento degli incontri padre-figlio svoltisi presso lo ### oggetto, in ultimo, della relazione del 22.1.2024, ha confermato la necessità - già suggerito dai medesimi ### in data ### - di interromperli, consentendo incontri liberi e autonomi. 
Infatti, se nella prima relazione è stato ritenuto fosse “funzionale alla crescita della relazione padre-figlio la possibilità di sperimentare nuovi percorsi di autonoma, anche in modo graduale, fuori dal contesto spazio neutro che, al momento, rimane riduttivo e limitato e non consente una reale interazione tra padre e figlio”, nell'ultima pervenuta all'intestato Tribunale, i ### hanno confermano che “la relazione pa- 16 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 dre-figlio sembra avere avuto una crescita soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della fiducia(uscite anche fuori sede)” , ma soprattutto che “lo spazio neutro sia diventato un limite e che gli stessi lo vivono come un obbligo da eseguire sentendo invece la necessità e il bisogno di condividere gli spazi liberi in autonomia”. 
Sul punto, il Collegio ritiene di dove valorizzare quanto dichiarato dal minore ### nel corso della sua audizione protetta avendo lo stesso riferito in modo del tutto lucido e consapevole che “il rapporto tra me e mio padre sia leggermente migliorato … non dico sia migliorato di molto ma dico che lo spazio neutro si possa abolire e iniziare a uscire per incontri una volta a settimana … per poi tornare a casa”. 
Emerge, dunque, chiaramente dal complesso delle dichiarazioni di Lorenzo (sicuramente più maturo di quanto indichi la sua età anagrafica) la precisa richiesta di interrompere lo ### neutro sebbene residui la ferma resistenza a trascorrere con il genitore un periodo di tempo più lungo, avendo lo stesso bambino dichiarato di non voler pernottare fuori casa con il padre casa e di non voler trascorrere con lui l'intera giornata. 
Al riguardo, egli ha infatti precisato che “la durata si può decidere in base alle attività che facciamo per esempio se andiamo a giocare a bowling il tempo sarà più prolungato di una cena”, indicando infine, nella giornata del sabato pomeriggio quella in cui poter svolgere gli incontri con il padre “poiché è raro che ho molti impegni” . 
In ultimo, ### ha chiaramente rappresentato la volontà di non incontrare la compagna del padre denunciando di provare imbarazzo anche soltanto ascoltando i racconti del padre aventi ad oggetto la nuova relazione e la figlia della compagna. 
Ritiene, a questo punto, il Collegio, di dover disporre l'interruzione degli - 17 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 incontri presso lo ### non più funzionali all'evoluzione del rapporto padre/figlio, e mantenendo la domiciliazione prevalente di ### presso la madre, prevedere che gli incontri tra il ### e ### avvengano per un giorno a settimana nel pomeriggio del sabato per la durata che padre e figlio concorderanno di volta in volta, compatibilmente con gli impegni scolastici o di svago del minore, non prevedendosi allo stato attuale che ### possa pernottare con il padre. 
La domiciliazione prevalente di ### presso la madre giustifica, poi, l'assegnazione a quest'ultima dell'intera casa così come disposto in sede presidenziale. 
Ritiene ancora il Collegio che debba continuare la presa in carico da parte dei servizi specialistici preposti (### di entrambi i genitori per “supportarli al fine di non essere di nocumento nella crescita del figlio Lorenzo” ( pag. 2 relazione del 22.12024) e che i ### dei ### di ### trano relazionino semestralmente al ### tutelare - presso cui va pure aperta la vigilanza - sulle condizioni del minore e sulla capacità di entrambi i genitori di cooperare, far fronte e supportare adeguatamente le esigenze del bambino nel nuovo contesto originatosi dalla crisi. 
Per ciò che attiene alle questioni di ordine economico, va ribadito il contributo al mantenimento del minore che il ### è tenuto a versare alla ### entro il giorno 5 di ogni mese nella misura di €. 500,00 come fissato in sede presidenziale, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ### da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti il minore come regolamentata nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno - 18 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 2021. 
Con riguardo, infine, al mantenimento preteso dalla ### la disomogeneità tra le complessive condizioni economico-reddituali tra i coniugi, che appare persistente anche all'esito delle dichiarazioni della ricorrente la quale all'udienza del 11.7.2023 ha dichiarato “### in un bar-pasticceria. In un mese guadagno circa 550 euro” e di quelle del ### rilasciate all'udienza del 14.12.2023 “Il mio compenso da amministratore è di 750 euro mensili. Il bar ha avuto un fatturato di 1.700.000 nel 2022 con utile di circa 100.000 euro. Ci sono molti debiti” - su cui le parti hanno comunque avuto modo di prendere reciproca posizione nei relativi scritti conclusionali - induce a reputare fondata la domanda svolta dalla convenuta.  ###à di siffatto contributo va definitivamente fissata in €. 500,00, tenuto conto - oltre che della pacifica integrale corresponsione ad opera del Cascino delle rate del muto bancario ### contratto dai coniugi, erogato il 1 luglio 2021; delle rate mensili del finanziamento ### ottenuto il 5 dicembre 2021 per l'impianto fotovoltaico; del residuo debito riguardante l'impianto elettrico ed il dissalatore della casa familiare - della capacità lavorativa comunque mostrata dalla ### e della idoneità, dunque, della resistente, a produrre un reddito. 
In considerazione del complessivo esito del giudizio, stante la soccombenza parziale reciproca, in particolare con riferimento alle domande di addebito e di natura economica, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande indicate in - 19 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi ### semary ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in data ###, a ### (###, atto di matrimonio trascritto nei registri dello ### del Comune di ##### all'atto n°19, P. II, serie C; - respinge la domanda di addebito come avanzata da ### te ### - dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di ### re, con domicilio prevalente dello stesso presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto precisato in parte motiva; - assegna alla ricorrente l'intera casa coniugale sita a ### nella ### 115, ### n.3 /300, a ### senza alcuna divisione; - dispone che i ### dei ### di ### attuino il monitoraggio indicato in parte motiva, relazionando semestralmente al ### tutelare - presso cui va pure aperta la vigilanza - sulle condizioni del minore e sulla capacità di entrambi i genitori di cooperare, far fronte e supportare adeguatamente le esigenze del bambino nel nuovo contesto originatosi dalla crisi e che continui la presa in carico da parte dei servizi specialistici preposti (### sultorio ### di entrambi i genitori; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere mensilmente a ### a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ### la somma di € 500,00 e la somma di - 20 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 € 500,00 a titolo di mantenimento della ### lina, somme da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I., oltre al pagamento nella misura del 60% delle spese straordinarie concordate e documentate - compensa tra le parti le spese di lite; - dispone la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di ### e al ### di ### dell'ASP di ### - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile del Comune di ### per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il ……….  ### est.  ### n. 127/2022

causa n. 127/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Ruvolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-05-2025

... 7 7.−Per quan to esposto, il ricorso va rigettato con con danna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà at to della su ssistenza dei presup posti processuali per il versamen to, da parte d ella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ####.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo st udio di quest'ultim o in ### via B. Croce, 62 -ricorrente ### , rappresent ata e dife sa dall'Avv.  ### del foro de L'### -controricorrente ### conto corrente ### S.R.L. ### -intimata
Avverso la sentenza del tribunale de L'### n. 124/2021 pubblicata il ###, notificata il ###.   Udita la relazione svolta nella camera di consigli o del 24.4.2025 dal #### 1.− Con atto di citazione in appello ### S.p.A. ha proposto gravame avverso la sentenza resa il ### dal Giudice di ### di L'### con la quale era stata accolta la domanda di condanna a favore di ### e nei confronti dell'appellante alla restituzione ai sensi dell'art.  125, comma Il, T.U.B. dell'importo complessivo di € 1.998,26 oltre interessi legal i dalla data dell'ant icipata estinzione del finanziamento sino al saldo a titolo di oneri per commissioni e spese di intermediazione non integralmente maturati.  ### S.p. A. ha notificato l'att o di citazione in appello sia alla ###ra ### sia alla ### S.p.A., società erogatrice dell'importo finanziato. 
Con l'appello venivano proposti tre motivi di gravame: a) il difetto di legittimazione passiva di ### s.p.a. con riferimento alla pretesa re stitutoria azion ata dalla ###ra ### b) l'erronea individuazione delle norme applicabili ratione temporis all'estinzione anticipata del finanziamento; c) la mancata applicazione delle pattuizioni contrattuali che prevedevano specificamente, all'art. 1.2, l'irripetib ilità delle somme versate a titolo di intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata. 3 2.─. ### s.p.a. proponeva gravame dinanzi al Tribunale de L'### Il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello.   3.─ Per quan to qui di interesse il ### ice di merit o ha precisato che: a) quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di ### s.p.a. per essere intervenuta nel rapporto ogget to di giudizio quale mera mandataria, va considerato che la pre tesa azionata dal la ### ra ### va qualificata come restitutoria di un indebito pagamento, in quanto in primo grado è stata richiesta in via giudiziale la restituzione degli importi per spese e commissioni al soggetto che le ha incassate, dunque all'accipiens della corresponsione di cui trattasi. 
Nel caso di specie è vero (e non contestato) che l'appellante ha stipulato il contratto di finanziamento quale mera mandataria di ### s.p.a., ma va tenuto conto del fatto che, come notato nella sentenza di prime cure, la condanna alla restituzione di € 1.998,26 è relativa alle spese e commissioni "dovute alla ### tà ### qual e intermediario incaricato"; b) va conside rato che l'estinzione antic ipata del finanziamento è avvenuta nel 2007, con la conseguenza che al finanziamento de quo non può applicarsi l'art. 125-sexies T.U.B.  e neppure la sentenza C-### LEXITOR della C.G.U.E., che si riferisce alla normativa sopravvenuta; c) la norma da applicarsi al caso di spe cie va, dunque, individuata nell'art. 125, comma 2, T.U.B. nel testo in vigore dal 1.1.1994 al 4.9.2010, in base al quale in caso di adempimento anticipato il consumatore «ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### 4 d) l'operatività della norma di cui all'art. 125, comma 2, T.U.B., nel testo in vigore nel periodo di durata del rapporto contrattuale, non era condizion ata all'emanazione del provvedimento ### cui detto articolo rinviava pe r la determinazione delle modalità di riduzione del costo del credito, stante la vigenza della norma (già vincolante per l'intermediario e correttamente richiamata dall'appellante), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del ### del ### 8 luglio 1992 in materia di credito al consumo, co ntenente l' esaustiv a indicazione delle modalità, alle quali, in assenz a di diverse previsioni da parte della fonte successivamente richiamata, le parti del rapporto dovevano ritenersi già vincolate; e) con riferimento alla doglianza relativa alla circostanza per cui le previsioni contrattuali prevedevano specifi camente, all'art. 1.2, l'irripet ibilità delle somme ver sate a titolo di "intermediazione bancaria-finanziaria" in caso di estinzione anticipata, va notato che tali pattuizioni sono da considerarsi nulle in quanto direttamente contrastanti con la normativa di settore, che come visto prevedeva l'equa riduzione dei costi in combinato disposto con l'art. 127 T.U.B., che sancisce la derogabilità delle previ sioni del titolo in cui è in serita tale disposizione solo in senso favorevole al cliente; f) la determinazione degli oneri dovuti dal mutuatario è stata correttamente calcolata mediante la previa divisione del loro importo complessivo per il numero delle rate previste in contratto (nel caso di specie 84) e d ella succes siva moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero delle rate non usufruite (42), con il corollario, in caso di pagamento dell'intera somma, della rimborsabilità d elle sole voci (c.d.  "recurring') soggette a maturazione n el tempo, e della non rimborsabilità di quelle (c.d. "up front") riguardanti attività 5 preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, trattandosi di criterio la cui validità riposa su ragioni logiche che prescindono dal rilievo giuridico o nomofilattico delle pronunce che abbiano fatto applicazione di norme sopravvenute (in particolare, dell'art. 125 -sexies T .U.B.) e che coincidono con quelle poste alla base del criterio di calcolo previsto nell'### 2 del D.M. ci tato per il conteg gio del capitale residuo non dettagliatamente previsto in contratto.  4. ─ ### s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi, ed anche memoria.  ### ha present ato controricorso ed anche memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 5. ─ Con il primo motivo : violazione di legge. Erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1372, 1388, 1709, 1720 c.c. e falsa applicazione di legge degli artt.2033 e 2041 c.c. (art.  360, n. 3, c.p.c.).  5.1─ Va, prelimi narmente, precisato che la somma oggetto della restituzione è specificamente collegata all'att ività di intermediazione ed è stata adempiuta nei confronti direttamente della ### s.p.a. a remunerazione dell'attività prestata a favore della mandante, erogatrice del finanziamen to. La censura su ll'errata qualificazione in termini di pagam ento senz a causa è inammissibile: la qualificazione in termini di indebito oggettivo non è ratio decidendi, ma costituisce argomento per superare il motivo di appello del difetto di legittimazione passiva, ed avendo il giudice di ap pello ri conosciuto il diritto sulla base dell'art. 125, comma 2, ### 6 6.− Con il secondo motivo: ### applicazione di norma di legge per mancata corretta applicazione della legge in vigore al momento della stipula del contratto e dell'estinzione anticipata (art. 360, n. 3, c.p.c.).  6.1 La vicend a prospettata riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato di un finanziamento e la recuperabilità delle spese inizialmente programmate per l'intera durata del rapporto. E' noto che normalmente all'interno di tali costi si distingue tra costi upfront e recurring, e si discute se i primi siano (tutti o almeno una buona parte) veramente costi c.d. sunk, cioè affondati e non recuperabili. 
La questione è stata già valutata da questa Corte che, con due ordinanze (la prima n. 25977/2023 e la seconda n.14836/2024; conforme Cass., n. 26 917/2024), ha statu ito che la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 125 TUB in assen za della delibera ### non è fondata. La dog lianza si pon e in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una t utela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesi stenza di una norma secondaria, la deliberazione del ### che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenz a di una norma attu ativa del ### il consumatore non può e ssere privato del suo d iritto al rimb orso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive ci tate.  ### delle direttive obb liga il ### ice di merito ad interpretare la normativa interna di recepiment o in modo conforme al diritto europe o e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limi tare la stessa in caso di restituzione anticipa ta del finanziamento. 7 7.−Per quan to esposto, il ricorso va rigettato con con danna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà at to della su ssistenza dei presup posti processuali per il versamen to, da parte d ella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Valentino Daniela

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