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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23784/2025 del 23-08-2025

... € 8.498,36 lordi (con riferimento ai redditi da lavoro percepiti dalla lavoratrice, rigettando la domanda di detrazione dell'indennità di disoccupazione - ###; 3. la società propone ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; resiste 3 con controrico rso la lavoratrice; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 61, primo comma, d. lgs. n. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta e corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo professionale, alla luce delle scrutinate risultanze della prova orale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazioni) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera; vie ne censurata l'applicazione della conversione del contratto per la presenza nel rapporto degli indici della (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20548-2021 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e difesa dagli avvocati #### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 964/2020 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 1171/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal ###. #### a progetto R.G.N. 20548/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/06/2025 CC ### 1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, respingeva l'appello della società ### avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 81/2019, dichiarativa della nullità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati con ### del successivo contratto di apprendistato, della sua risoluzione il ###; dichiarativa della sussistenza tra le parti di un rapporto di la voro subordinato a tempo indeterminato e par ziale al 50%, con inquadramento nel IV livello ### zione ### a decorrere dal 26.11.2009; di condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro, riammettendo in servizio la lavoratrice; di condanna della società al pagamento della somma di € 5.167,74 a titolo di differ enze retributive e al pagamento dell' indennità risarcitoria mensile di € 924,25 dalla risoluzione del rapporto di apprendistato fino all'effettiva riammissi one in servizio, oltre rivalutazione e interessi legali; 2. inoltre, la Corte di ### o, in accoglimento dell 'appello incidentale della lavor atrice, condanna va la società al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.762,24 lordi a titolo di differenze retributive lorde relative al periodo dal 3.6.2013 al 2.7.2016, oltre acc essori; e disponeva, ferma restando l'indennità risarcitoria, la detrazione dell'aliunde perceptum nella misura di € 8.498,36 lordi (con riferimento ai redditi da lavoro percepiti dalla lavoratrice, rigettando la domanda di detrazione dell'indennità di disoccupazione - ###; 3. la società propone ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; resiste 3 con controrico rso la lavoratrice; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 61, primo comma, d. lgs. n. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta e corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo professionale, alla luce delle scrutinate risultanze della prova orale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazioni) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera; vie ne censurata l'applicazione della conversione del contratto per la presenza nel rapporto degli indici della subordinazione; 2. con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p. c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c., 115, 116, 409, n. 3, c.p.c. , per la natura effettivamente parasubordinata dei rapp orti instaurati tra le parti, corrispond enti alla volontà formalizzata a norma degli artt. 61, 62 d. lg s. n. 276/2003, congruente con la collaborazione, variabile e fl essibile (appunto a programma), necessaria alla società; vien e censurata la con versione automatica del contratto di assenza di specifico progetto; 3. i predetti motivi, connessi , non sono meritev oli di accoglimento; 4 4. la Corte di Mi lano ha, in propos ito, richiamato la ricostruzione del ### ale, fondata sul la giurisprudenza formatasi in materia di successione di contr atti a termine, secondo la quale, se uno dei contratti a termine sia convertito in contr atto a tempo indeterminato, la stipulazione dei successivi contratti a termine non incide sulla già avvenut a trasformazione del rapporto; nella specie, poi, l'ultimo contratto stipulato tra le parti, di apprend istato, risul tava trav olto, ab origine, dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendo stata esclusa l'esistenza, nei contratti impugnati, di un progetto nei termini delineati dalla normativa in materia; in ogni caso, ha osservato che, anche ritenendo sussistente il progetto, l'istrutto ria sv olta aveva di mostrato l'assenza in concreto dell'autonomia della lavoratrice; 5. in realtà, la sussistenza dell'elem ento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indi ci sintomati ci, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l' inserimento de l lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto in sindacabile in sede di legittimità, tanto più in situazione di pron uncia di merito c d. doppia conforme; la qualificazione giuridica del r apporto di lavoro effettuata dal giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l' accertamento degli elementi, che riveli no l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello , costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze 5 processuali (cfr. Cass. n. ###/2024, n. 18254/2023, 3407/2022, n. 5436/2019, n. 14434/2015); 6. nel caso in esame, per quanto riguarda il giudizio di fatto, la Corte d'Appello ha effettuato la tipica valutazione di merito che le competeva, con valutazione scevra da vizi logici e giuridici che, nel la complessiva valut azione del materiale istruttorio, resiste alle censure con le quali parte ricorrente pretende, in realtà, di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, laddov e, invece, tutti gli elementi rip ortati, unitariamente considerati, sono ampiamente sufficienti a sostenere la conclusione assunta dalla Corte di merito; 7. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010, censurando l'appli cazione, da parte della Corte territoriale, del parametro di cui all'art. 8 della legge 604/1966 e non di quello previsto dalla legge n. 183/2010; 8. il motivo non è accoglibile, perché non si confro nta compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; 9. come osservato da parte controricorrente, nella fattispecie in esame l'indennità risarcitoria non è conseguita alla conversione dei contratti a progetto, ma alla mancata conferma della lavor atrice allo spirare del contr atto di apprend istato professionalizzante, intervenuto dopo la cessazione del rapporto illegittimamente qualificato come parasubordinato; si tratta di un fenomeno diverso, appunto di contratto di apprendistato nullo e di recesso dallo stesso parimenti nullo, in relazione al quale è stata applicata la tutela di diritto comune, e non quella di cui all'art. 8 legge n. 604/1966, né quella di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010; né tantomeno risulta applicabile 6 la tu tela di cui all 'art. 36, comma 5 , del T.U. sul pubbli co impiego, vista la natura privata della società e del rapporto di lavoro con l'odierna controricorrente; 10. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1241 ss. c.c. in re lazione alla leg ge n. 183/2010 e al d.lgs.  165/2001; censura la detrazione a titolo di aliunde perceptum solo delle retribuzioni percepite e non dalla ### 11. il motivo non è fondato; 12. la statui zione censurata è, in vero, conforme all a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ### prestazione di ### sociale per l'### (### è una prestazione previdenzial e non pensionistica (Cass. 11659/2024), sicché, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavo ratore a tal e titolo non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagl i incr ementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegit timamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventual e non spettan za a un indebito previdenziale, ripetibile dall'### nei limiti di legge ( Cass n. 7794/2017, n. 11989/2018, richiamata nel la motivazione della sentenza impugnata); 13. con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 175 c.p.c., nonché 1227 c.c. in relazione all 'art. 111, secondo comma ###, e agl i artt. 6 e 17 ###, sostenendo che la lavoratrice ha aggravato il danno non proponendo un a procedura d'urgenza; 14. il motivo non è ammissibile; 7 15. in tema di ricorso per cassazione, qualor a siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nel la sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, m a anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del gr ado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già c omprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non tr attati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass n. 18018/2024); 16. del resto, risulta dagli atti la tempestiva impugnazione del recesso con offerta di prestazioni, e va escluso che vi sia un dovere processuale di proporre ricorso d'urgenza (al contrario, sottoposto a stringenti requisiti di ammissibilità) e che la durata del processo sia valutata contro il creditore; 17. in ragion e della soccombenza, parte ricorre nte deve essere condannata alla rifusione delle spese del present e giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario; 18. al rig etto dell'impugnazi one consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 8 Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nell' ### camerale del 12 giugno 

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19455/2025 del 15-07-2025

... danno subìto dalla mandante. Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato. 7. Con il secondo motivo vengono denunciate: «### e falsa applicazione di norme di legge. Vio lazione e falsa applicazion e dell'articolo 12 delle preleggi. ### e falsa applicazione de gli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civil e. Interpretazione della disciplina del contra tto di assicuraz ione denominato "### responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro" stipulato da ### e ### in data 31 dicembre 2012 condotta dalla Corte d'Appello con violazione a falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del ### del ### del ### non ché in violazio ne e falsa applicazione d el disposto dell'articolo 12 delle preleggi . Violazio ne e falsa interpretazio ne 24 dell'articolo 635 codice penale». Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.. La senten za impugnata è censurata p er avere erroneamente interpretato la “### responsabilità civi le verso terzi e verso prestatori di lavoro” av ente numero 2550/60 /510000, stipulata da ### s.c.p.a. con ### l### s.p.a. in d ata 31 dicembre 2012, ritenendo circoscritto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1120/2021 R.G., proposto da ### società cooperativa per azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempo re; rappresentata e difesa dagli ### e ### in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ### s.p.a. (già ### dell'### Coop.), quale incorporante ### ol ### s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli ### e Rob erto ### in virtù di p rocura in calce al controri corso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente nonché di ### s.p.a., in perso na del procuratore ad negotia; rappre sentata e difesa dall'Avv.  ### o Lusetti , in v irtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente nonché di ### dei ###s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. 1860197, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'### dei ###s; rappresentati e difesi dall'Avv. ### ti, in virtù d i pro cura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente e di ### dei ###s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'### dei ###s; rappresentati e difesi dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; 3 -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2420/2020 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 settembre 2020; udìta la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2025 dal ### udìto il ### lico Ministero, in persona de l ### che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso; udìto l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### per la ricorrente ### società cooperativa per azioni; udìto l'Avv. ### per la controricorrente ### s.p.a.; udìto l'Avv. ### per la controricorrente ### s.p.a.; udìto l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### per i controricorrenti ### dei ###s che h anno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. 1860198; udìto l'Avv. ### per i controricorrenti ### dei ###s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. 1860197.  ### 1. Il 13 febbraio 2013 ### s.p.a. stipulò con ### s.c.p.a. un contratto “per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori”, in base al quale ### si obbligò, da un lato, alla fornitura d iretta a ### l ### di servizi di trasp orto e 4 trattamento valori nell'ambito territoriale di sua competenza e, dall'altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi. 
Nel contratto era stato specificato (art. 2) che ### aveva “precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l'### con il quale il ### stesso viene perfezionato” e che l'### avrebbe potuto “assicurare i ### anche tramite istituti ter zi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità dell'### nei confronti della ### per l'operato degli IVP in questione”; inoltre, ### si era impegnata (art. 5) “ad assumersi il rischio relativo a i valori e ffettivamente traspor tati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi”. 
In esecuzione del rapp orto contrattuale, ### service s.c.p.a.  individuò, quale istituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a ### s.p.a. i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la società ### s.p.a.. 
Questa società, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milion i di ### depositat o presso due caveau ubicati in provincia di ### e a ### in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite della mandataria, con conseguente perdita per ### stimabile nel complessivo importo di ### 3.228.785,00.  ### s.p.a. citò ### s.c.p.a. in giudizio risarcitorio 5 dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali.  ### s.c.p.a. si costituì in giudizio, eccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le proprie compagnie assicurative, ovverosia gli assicuratori dei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 e la ### s.p.a.. 
Si costituirono le compagnie assicurative, eccependo l'inoperatività delle polizze; gli assicuratori dei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepirono anche la tardività della chiamata in causa e la mancanza di autorizzazione alla stessa.  il Tribunale accolse la domanda principale e condannò ### s.c.p.a. a pagare a ### s.p.a., a titolo risarcitorio, la somma di ### 3.228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data della notifica della citazione); rigettò le domande di manleva.  2. La Corte d'appello di Bologna, previo rigetto dell'impugnazione principale proposta da ### s.c.p.a. e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da ### s.p.a., ha confermato la condanna della pri ma al pagamento, in favore della seconda, della somma di ### 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data della messa in mora stragiu diziale) la decorrenza dell'obbligo di corresponsione degli interessi. 
La Corte territoriale, fermo il rigetto delle domande di manleva, con 6 riguardo a quella principale risarcitoria ha ritenuto: - che il contratto stipulato tra ### s.p.a. e ### s.c.p.a. avesse previsto a carico della seconda l'obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi (unica modalità consentita dalla legge nell'ambito territoriale posto al di fuori della sua competenza), con attribuzione alla mandataria della piena, diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti della mandante per l'operato degli istituti terzi di cui si fosse avvalsa, del quale aveva assunto espressamente il rischio; - che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito da ### s.c.p.a., non era invocabile, in fu nzione dell'esclusione della responsabilità della mandataria per il fatto del terzo, l'art.1715 cod.  civ., in quanto tale dis posizione era derogata dalla rich iamata pattuizione contrattuale, per effetto della quale, tra l'altro, tornava applicabile anche la regola generale di cui all'art.1228 cod. civ.; - che, inoltre, neppure era invocabile, in funzione del rilievo di nullità della pattuizione contrattuale di responsabilità piena e diretta di ### s.c.p.a., l'art.1938 cod. civ., in quanto essa pattuizione non era qualificabile in termini di negozio di garanzia (né fideiussorio, né atipico , né autonomo), stante, in particolare , l'asse nza di accessorietà tra obbligazione del terzo e que lla del mandat ario, la sussistenza di un unico impegno di ### ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestazioni di servizi” (pag. 12 della sentenza impugnata) e il carattere specifico ed attuale (pertanto, non futuro) di tale obbligazione. 7 3. Ha proposto ricorso per cassazione ### s.c.p.a. sulla base di sei articolati mot ivi, il primo dei quali diretto a censurare l'accoglimento della domanda principale risarcitoria e i restanti ( ad eccezione dell'ultimo, concernente le spese di lite) diretti a censurare il rigetto delle domande di garanzia. 
Hanno risposto con distinti controricorsi ### s. p.a. (in qualità di soggetto incorporante ### s.p.a.), ### s.p.a., gli ### dei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860197 e gli ### dei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198. 
La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale tut te le parti avevano depositato memoria, me ntre il ### pre sso la Corte, nella persona del ### tuto ### aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri), è stat a rinviata alla pubblic a udienza con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27380.  il ### lico ### presso la Corte, sempre nella persona d el ### ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le già formulate conclusioni. 
Ulteriori memorie per l'udienza sono state depositate anche da tutte le parti private.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo vengono denunciate: «### e falsa applicazione di norme di legge. ### e falsa applicazione degli 8 articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile. ### e falsa applicazione dell'art. 1938 codice civile. ### e falsa applicazione dell'articolo 1715 codice civile. ### e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civi le. Vi olazion e e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 1 8 maggio 1931 n. 773 ###.  ### e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1 940 n. 635 (Regolamen to di esecuzione del ###. Vio lazione e falsa ap plicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269».  ### s.c.p.a. censura la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da ### s.p.a.  (ora ### s.p.a.). 
La censu ra riguarda p recipuamente il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale con cui ### s.c.p.a. aveva assunto il rischio relativo ai valori e ffettivament e trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presup posto che la respon sabilità verso la mandante per gli atti posti in essere dai terzi con cui aveva contrattato avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissaz ione di un importo mass imo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola p eculiare (ma com unque dispositiva) di c ui all'art.1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa) dell'art. 1938 cod.  civ.. 9 2. La delibazione dell'illustrata censura presuppone l'individuazione della natura del contratto stipulato il 13 febbraio 2013 tra ### s.p.a. e ### s.c.p.a..  ### le allegazioni della controricorren te ### s.p.a. , esso sarebbe qualificabile come un unico contratto di appalto di servizi, in base al quale l'appaltatrice ### s.c.p.a. si sarebbe impegnata personalmente a fornire alla committente ### s.p.a. servizi di trasporto e trattamento valori nell'ambito territoriale di sua competenza, salva la possibilità di avvalersi, anche mediante contratti di subappalto, di istituti di vigilanza terzi per l'espletamento dei servizi da erogare in favore delle filiali ### indicate nell'allegato E (“### Operativi”) per le ##### e per alcune filiali in ### con particolare riferimento alla zona di ### Se fosse corretta questa configurazione della natura del contratto stipulato inter partes, le censure rivolte con il primo motivo di ricorso alla sentenza d'appello sarebbero manifestamente infondate. 
In presenza di un unico contratto di appalto, infatti, sarebbe esclusa in radice l'applicabilità dell'art. 1715 cod. civ. (che regola la diversa fattispecie contrattuale del mandato) e la conseguente possibilità di individuare, nelle clausole contrattuali con cui ### s. c.p.a.  aveva assunto il rischio relativo ai valori trasportati o lavorati da parte di istituti terzi, un patto contrario in deroga alla regola di irresponsabilità del mandatari o privo di rappre sentanza stabilita dalla predetta disposizione. 
Piuttosto, la facol tà attribuita a ### “affinché stipuli e 10 gestisca in proprio nome ma per conto della ### su tutto il territorio nazionale, contratti con ### di ### Privata” (### A) delle ### del contratto), al di là del formale riferimento alla figura del “mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.”, andrebbe intesa come mera autorizzazione (arg. ex art. 1656 cod. civ.) ad avvalersi di terzi ausiliari nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto, cosicché, per un verso, gli eventuali contratti di subappalto da essa conclusi con gli istituti terzi integrerebbero nient'altro che la fonte del rapporto di “ausiliarietà” costituito tra le parti stipulanti (rapporto che, per giurispru denza consolidata, può trovare la sua fonte non solo nell'ipotesi classica del lavoro subordinato, ma in ogni ipotesi in cui il debitore si avvalga dell'attività di terzi per eseguire la prestazione, a prescindere dal rapporto intercorrente tra essi e il debitore medesimo: cfr., ad es., Cass. 31/08/2011, n. 17853); per altro verso, una volta che, in base a tale rapporto, l'attività degli ausiliari fosse stata inserita nel procedim ento esecutivo dell'obbligazione, esclu so ogni rapporto diretto tra questi ultimi e ### (cfr., ad es., Cass. 7/01/2025, n.940), Coo pservice avrebbe risposto del fatto d oloso o colposo commesso dagli istituti terzi in applicazione della regola generale di cui all'art. 1228 cod. civ., la quale non prevede alcun limite quantitativo ma obbliga il deb itore al risarcimento del danno effettivo subito dal creditore, ove tale danno sia st ato necessar iamente occasionato dall'incarico conferito all'ausiliario.   3. La tesi del contratto unico non sembra tuttavia attendibilmente sostenibile, apparendo corretta la dive rsa ricostruzione oper ata dal 11 giudice del merito - cui è riservata, tra l'altro, l'attività di interpretazione e qualificazione del negozio giuridico -, il quale ha condiviso al riguardo le premesse argomentative sulla fattispecie contrattuale, formulate dalla ricorrente ### s.c.p.a., in o rdine a l carattere “duale ” della pattuizione, quale articolantesi in un appalto di servizi e in un mandato senza rappresentanza, pur rifiutandone le implicazioni tratte in ordine alla relativa disciplina, con specifico riguardo all'invocata operatività della regola dispositiva dell'irresponsabilità del mandatari o senza rappresentanza per l'inadempimento dei terzi con cui abbia contrattato (art.1715 cod. civ.) e della regola imperativa della necessaria previsione di un limite quantitativo massimo diretto a circoscriver ne la responsabilità, ove pattiziamente stabilita (art. 1938 cod. civ.): la prima, reputata derogata dalla contraria clausola apposta al contratto; la seconda, ritenuta non applicabile in ragione della natura di detto patto contrario, di cui è stata esclusa la causa di garanzia. 
La qualificazione nei predetti termini della fattispecie negoziale, nonché plausibile, app are - come detto - decisamente corretta, in quanto l'insuperabile tenore testuale del contratto del febbraio 2013 evidenzia chiaramente i due nuclei della pattuizione e, quindi, i due distinti contratti stipulati tra le parti: da un lato, un contratto di appalto concernente la fornitura diretta di servizi d i trasporto e trattamento valori per l'ambito territoriale di competenza; dall'altro, un mandato senza rappresentan za avente ad oggetto la stipula di subappalti o subforniture con soggetti terzi per a mbiti territ oriali diversi, in conformità alle disposizioni d el ### o delle ### di ### 12 Sicurezza. 
Il contra tto di subfornitura di servizi di traspo rto e custodia dei valori, da svolgersi al di fuori del territorio di diretta competenza della ### era stato da questa con concluso con la società ### s.p.a. in esecuz ione del man dato senza rappresentanz a attribuitale da ### s.p.a., per modo che, con riguardo all'ipotesi di inad empimento del subfornitore, i rapporti tra ma ndante e mandataria dovevano effettivamente ritenersi regolati dall'art. 1715 cod. civ., che stabilisce la rego la dell'irresponsabilità del mandata rio verso il mandante, salvo che la contraria regola della responsabilità sia pattiziamente prevista o che l'insolvenza del terzo fosse nota o dovesse essere nota al mandatario all'atto della conclusione del contratto (art.  1715, ultima parte, cod. civ.). 
Ricostruita, dunque, la fattispecie neg oziale come fattispecie “duale”, articolantesi nei due distinti contratti dell'appalto di servizi e del mandato senza rappresen tanza, la delibazion e in iure delle censure veicolate con il primo motivo di ricors o per cassazione si fa più complessa, implicando - come già evidenziato nell'ordinanza interlocutoria - la risoluzione di diver se questioni giuridiche, concernenti: a) l'individuazione del fondamento della regola di irresponsabilità di cui all'art. 1715 cod. civ., quale regola dispositiva peculiare, caratterizzantesi, ad un tempo, come norma di parte speciale derogatoria di quella generale del rapporto obbligatorio codificat a nell'art. 1228 cod. civ., e come norma generale della disciplina tipica del mandato senza rappresentanza, derogabile dalla diversa volontà delle 13 parti; b) l'individuazione della causa del “patto contrario” eventualmente stipulato in deroga alla re gola g enerale dell'irresponsabilità del mandatario, con particolare riferimento alla questione se esso debba necessariamente avere una funzione distinta da quella del contratto a cui accede, oppure se, avuto riguardo all'interesse perseguito dalle parti nel caso concreto, possa avere una giustificazione funzionale all'interno della causa del mandato; c) la conseguente soluzione del problema se il detto “patto contrario”, nel derogare alla regola dell'irresponsabilità del mandatario, debba però necessariamente stabilire l'importo massimo entro il quale circoscrivere la sua responsabilità verso il mandante, in conformità al dettato della norma (questa, invece, imperativa) di cui all'art. 1938 cod. civ..  4. Come si è accennato, l'art. 1715 cod. civ., nello stabilire che il mandatario che agisce in nome proprio non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con cui ha contrattato, prevede che a questa regola generale si faccia eccezione in due casi: a) quando le parti abbiano espressamente convenuto che il mandatario possa essere chiamato a rispondere dal mandan te; b) quando l'insolvenza del terzo fosse o dovesse essere nota al mandatario all'atto della conclusione del contratto.  ### del fondamento di quest a regola postula una ricognizione della disciplina generale del m andato senza rappresentanza, con particolare riferimento alla puntualizzazione soggettiva delle situazioni giuri diche soggettive, at tive e passive, derivanti dalla sua esecuzione. 14 ### questa disciplina, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto col mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.). 
Pertanto, gli effetti del contratto concluso con il terzo si producono nella sfera giuridica del mandatario, mentre ad esso rimane estraneo il mandante, anche nell'ipotesi in cui i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato.   Tuttavia, il mandante, «sostituendosi al mandatario», può, di norma, «esercitare i diritti di credi to derivanti dall'esecuzione del mandato» (art.1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ).  4.1. ### e la natura del “potere di sostituzione” del mandante (e della relativa legittimazione processuale) sono stati al centro di un travagliato contrasto giurisprudenziale che ha recepito, di volta in volta, le diverse opinioni formulate in dottrina. 
Sotto il profilo dell'oggetto ci si è domandati se il mandante, oltre all'azione di adempimento, sia legittimato ad esercitare, nei confronti dei terzi che hanno contrattato con il mandat ario, anche le azioni contrattuali, tra cui, in particolare, quella di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. 
In senso restrittivo si è argomentato dal carattere eccezionale di tale potere in confronto a quello, invece, generale del principio sancito dal primo comma dell'art. 1705 cod. civ.; principio che sarebbe svuotato di contenuto se si riconoscesse al mandante la legittimazione ad esercitare azioni diverse da quella di adempimento, specificamente finalizzata alla 15 tutela dei diritti ### di credito che derivano al mandatario dall'esecuzione dell'incarico gestorio (ex aliis , Cass. 8/06/20 07, n.13375; Cass. 26/08/2006, n. 18512; Cass. 21/01/2005, n. 1312; Cass. 5/11/1998, n. 11118). 
In senso estensivo si è argomentato dalla ricostruzione del potere del mandante, non quale eccezione alla regola di cui all'art. 1705, primo comma, cod. civ., ma piuttosto quale generale legittimazione ad agire in giudi zio per il soddisfacimento dei crediti derivanti dal mandat o, mediante l'impiego di tutte le azioni scaturenti dal contratto. 
Questa generale legittimazione processuale troverebbe fondamento, sul piano sostanziale, in una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto, la quale implicherebbe il riconoscimento della corrispondente legittimazione del terzo che ha contrattato col mandatario ad agire a sua volta contro il ma ndante, esercitando nei suoi c onfronti ogni azione derivante dal contratto o, quanto meno, a domandarne la condanna all'adempimento delle obbligazioni correlative ai diritti fatti valere verso di lui d al mandan te (ex aliis , Cass. 27/07/2006 n. 17145; 10/06/2004, n.11014; Cass. 10/08/1998 n. 7820). 
Con riguardo alla natura del meccanismo funzionale di cui all'art.  1705, secondo com ma, secondo periodo, cod. civ., l'opinione più risalente, movendo dalla lettera della norma, vi individuava una ipotesi di azione surrogatoria, in forza della quale il mandante eserciterebbe nei confronti del terzo un diritt o di cui sar ebbe t itolare il mandatario, sostituendosi a quest'ultimo. 
A tale opinione si è in tempi più recenti contrapposta quella della 16 c.d. azione diretta, fondata sull'argomento negativo diretto a rilevare l'assenza di uno dei presupposti fondamentali dell'azione surrogatoria (l'inerzia del debitore: arg. e x art.2900 co d. civ.), non ché sull'argomento positivo diretto ad individu are una modificazione soggettiva attiva nella titolarità dei diritti personali derivanti dai contratti stipulati dal mandatario in nome proprio per conto del mandante, in perfetta sincronia con la omologa modificazione soggettiva stabilita dal successivo art. 1706, primo comma, cod. civ., in relazione ai diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario sempre in nome proprio e per conto del mandante, il quale è legittimato, al riguardo, ad esercitare l'azione di rivendicazione, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.  4.2. Il contrasto, come è noto, è stato composto dalle ### di questa Corte con la sentenza 8/10/2008, n. 24772, la quale, con estremo rigore dogmatico, da un lato, ha ribadito il carattere generale della regola per cui il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.); dall'altro lato ha qualificato come eccezionali - e dunque, di stretta interpretazione - quelle disposizioni (in particolare, gli artt. 1705, secondo comma, secondo periodo e 1706, primo comma, cod. civ.), che, in deroga al richiamato, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del di ritto (di credito o reale) da parte del mandante. 
Pertanto, mentre, per un verso, l'oggetto del potere riconosciuto al 17 mandante dall'art. 1705, secondo comma, secondo periodo cod. civ., formalmente limitato all'esercizio dei «diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato», deve ritenersi rigorosamente circoscritto all'esercizio ### dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con consegu ente esclusione delle azioni poste a tute la dell'intera posizione contrattuale (annulla mento, risoluzione, rescissione) o comunque di diritti diversi, anche succedanei, ai diritti di credito da essa derivanti ###, per altro verso, la natura della legittimazione processuale implicata dal meccanismo funzionale previsto dalla norma in esame si riconduce necessariamente alla figura dell'azione diretta, la quale postula sullo sfondo la titolarità sostanziale del diritt o giudizialmente esercitato in capo al mandante e non in capo al mandatario, sia pure per effetto dell'operatività di una vicenda di translatio limitata al solo profilo attivo del credito e non estesa all'intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario, la quale ultima, non solo, al contrario della prima, non potrebbe operare in difetto del consenso del contraente ceduto (arg. ex art. 1406 cod. civ. in relazione all'art. 1260 stesso codice), ma, soprattutto, non sarebbe conciliabile con il sistema delle disposizioni contenute negli artt. 1705 e 1706 cod.  civ., imperniato sulla ricostruzione dell'immediata azionabilità del diritto (personale, con azione di adempimento, o reale, con azione di rivendica), da parte del mandante, come eccezione alla regola generale della sua estraneità al contratto stipulato per suo conto, ma in nome proprio, dal mandatario.  4.3. Si delinea, in tal modo, il fondamento della regola dispositiva 18 contenuta nell'art. 1715 cod. civ., che esonera il mandatario che agisce in nome proprio dalla responsabilità, verso il mand ante, per l'adempimento delle obbligazio ni assunte dai terzi con cui ha contrattato. 
Infatti, se, da un lato, il soggetto passivo di detti rapporti obbligatori (il titolare della posizione di debito) continua ad essere il terzo che ha contrattato con il mandatario, dall'altro lato, il soggetto attivo (il titolare della posizione di credito) non è quest'ultimo, sebbene abbia contrattato in nome proprio, bensì il mandante, in capo al quale si sono trasferiti, per effetto della surrichiamata translatio, sia i diritti personali derivanti dall'esecuzione del mandato, sia i diritti reali sulle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario. 
Pertanto, mentre, in ragione del carattere circoscritto della translatio, limitata al profilo attivo del credito, il mandatario conserva la titolarità della complessiva posizione contrattuale (e, con essa, la legittimazione esclusiva ad agire verso il terzo e ad essere da questi convenuto in relazione a tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi, ad eccezione dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato), invece la legittimazione, parimenti esclusiva, ad esercitare questi diritti di credito compete in via diretta al mandante, il quale può far valere il diritto di cui è titolare direttamente nei confronti del terzo obbligato, ottenendone la condanna all'adempimento e con tando sulla sua conseguente responsabilità patrimoniale in sede esecutiva. 
La sussistenza, entro tali limiti, di un rapporto giuridico obbligatorio tra il manda nte e il terzo esclude la necessità d i ritenere ex lege il 19 mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo e giustifica la previsione della regola generale, benché dispositiva, di irresponsabilità.  5. ### del fondamento della regola dispositiva di cui all'art.1715 cod. civ. consente di risolvere la questione, logicamente conseguente, concernente l'individuazione della causa dell'eventuale “patto contrario”, con il quale le parti, derogando alla predetta regola, attribuiscano pattiziamente al mandatar io senza rappresentanza la piena e diretta responsabilità, verso il mandante, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato. 
Avuto riguardo al fondamento della norma in esame, l'assunto posto a base delle censure formulate dalla società ricorrente - per il quale il “patto contrario” dovrebbe necessariamente avere una funzione di garanzia (in quanto riconducibile, secondo le varie prospettazioni, alla fideiussione, al negozio autonomo di garanzia, allo “star del credere” o, persino, ad una garanzia atipica) - non è evidentemente condivisibile. 
Esso, del resto, oltre che poggiare sull'erronea premessa dogmaticometodologica che ancora indulge ad indagini sulla causa meramente astratte, condotte con riguardo alla tipologia della pattuizione contrattuale di riferimento e senza tener conto dello specifico e concreto interesse effettivamente perseguito dalle parti stipulanti, non trova riscontro nell'attuale stadio dell'elaborazione dottrinale, la quale, pur avendo in pas sato lungamente riconosciuto, all' obbligazione pattiziamente assunta verso il mandante d al mand atario senza rappresentanza, il carattere di obbligazione di garanzia, in tempi più 20 recenti ha individuato altrove la natura del “patto contrario” di cui all'art.  1715 cod. civ., talora qualificandolo come promessa del fatto del terzo, talaltra come generica obbligazione di risultato, dest inata a divenire attuale in caso di inadempimento. 
Ebbene, ove si consideri - come sopra evidenziato - che la regola dispositiva dell'art. 1715 cod. civ. trova fondamento nella circostanza che i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, pur puntualizzandosi inizialmente sulla sfera giur idica del mandatario, vengono poi trasferiti su quella del mandante, il quale può agire per l'adempimento in via diretta (e non surrogatoria) nei confronti del terzo (così escludendosi, in deroga alla regola generale dell'art. 1228 cod. civ., la neces sità di ritenere ex lege il man datario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo), all'eventuale contraria clausola pattizia, con la quale le parti, nell 'esercizio della propria autonomia cont rattuale, attribuiscano liberamente al mandatario tale responsabilità, non può attribuirsi altro scopo che quello di ripristinare - adattandolo al meccanismo effettuale specificamente previsto, per il mandato senza rappresentanza, dagli artt. 1705 e 1706 cod. civ. - il prin cipio generale che esige c he il debitore che per l'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponda anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. 
La causa del patto contrario previsto dall'art. 1715 cod. civ. quale eccezione convenzionalmente stabilita dalle parti alla regola dell'irresponsabilità del mandatario per le obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato in nome proprio, si rinviene, allora, all'interno 21 della stessa disciplina del mandato senz a rappresentanza, corrispondendo, in piena armonia alle istanze espresse dall'art. 24 Cost., alla funzion e di tutela dell'interesse del mandante - pur nei li miti derivanti dal generale meccanismo effettuale di cui all'art. 1705, primo comma, cod. civ. - al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. 
Per il soddisfacimento di questi peculiari diritti, infatti, la legge - pur nell'ambito di un regime generale che vede le situaz ioni soggettive, attive e passive, derivanti dagli atti compiuti con i terzi puntualizzarsi esclusivamente sulla sfera giuridica del mandatario - attribuisce, non solo, di norma, al mand ante, per le ragioni sopra analiticamente evidenziate, la legittimazione ad agire per l'adempimento direttamente nei confronti del terzo, ma anche, in talune peculiari ipotesi, una tutela rafforzata, comprendente la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del mandatario. 
Tali ipotesi, come detto, si riconducono a quella dell'insolvenza del terzo, con osciuta o conoscibile dal mandatario sin dal tempo della stipulazione del contratto (ipotesi che vede il mandatario responsabile a titolo di colpa) e a quella della clausola pattizia intesa a ripristinare la regola generale di cui all'art. 1228 cod. civ. (che vede il mandatario responsabile a titolo oggettivo in base al principio che chi sia appropria dell'operato altrui ne assume anche il rischio per danni arrecati a terzi).  5.1. Naturalmente, non può escludersi che, in relazione al concreto atteggiarsi dell'operazione negoziale e all'interesse pratico perseguito dalle parti, la detta pattuizione di attribuzione al mandatario della piena 22 e diretta responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo possa assumere anche una causa ulteriore, eventualmente coincidente con una funzione di garanzia. 
Ma la causa primaria e assorbente del patto contrario stipulato in deroga alla regola di irresponsabilità di cui a ll'art.1715 co d. civ. va rinvenuta all'interno di quella del mandato senza rappresentanza, corrispondendo alla funzione di tutela dell'esigenza che il mandante - pur nell'ambito di un sistema che esclude di massima ogni suo rapporto con i terzi che hanno contrattato col manda tario - possa esercitar e pienamente i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.  6. Ciò posto in ordine alla causa della clausola convenzionale intesa a derogare al disposto dell'art. 1715 cod. civ., è agevole osservare che nella vicenda in esame la clausola apposta al contratto stipulato tra le parti - prevedendo la “piena e diretta responsabilità” della mandataria ### s.c.p.a. nei confronti della banca mandante per l'operato degli istituti di vigilanza terzi (art.5 del contratto); stabilendo a carico di ### l'assunzione del “rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi”; ed evidenziando il “precipuo interesse” di ### s.p.a. ad “avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l'### con il quale il ### stesso viene perfezionato” (art.2) - assume con evidenza la portata di regola pattizia derogatoria alla norma dispositiva di cui all'art. 1715 cod. civ., trovando la sua causa nella funzione di tutela della posizione del mandatario senza rappresentanza all'interno del meccanismo effettuale di cui ag li 23 artt.1705 e 1706 cod. civ., per modo che deve escludersi che la stessa sia invalida per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1938 cod.  civ., per avere omesso di circoscrivere la responsabilità di ### verso ### per l'inadempimento della ### s.p.a.  entro un limite massimo garantito. 
La detta norma impera tiva non trova in fatti applicazione ne lla fattispecie, già in ragion e dell'estraneità della richiamata pattu izione contrattuale ai negozi di garanzia, sicché deve ritenersi che la clausola stessa correttamente è stata reputata valida dal giudice del merito, il quale, altrettanto correttamente, ha accertato, in base ad es sa, la responsabilità della mandataria per l'inadempimento del terzo con cui aveva contrattato, condannandola al risarcimento del danno subìto dalla mandante. 
Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato.  7. Con il secondo motivo vengono denunciate: «### e falsa applicazione di norme di legge. Vio lazione e falsa applicazion e dell'articolo 12 delle preleggi. ### e falsa applicazione de gli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civil e. 
Interpretazione della disciplina del contra tto di assicuraz ione denominato "### responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro" stipulato da ### e ### in data 31 dicembre 2012 condotta dalla Corte d'Appello con violazione a falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del ### del ### del ### non ché in violazio ne e falsa applicazione d el disposto dell'articolo 12 delle preleggi . Violazio ne e falsa interpretazio ne 24 dell'articolo 635 codice penale». 
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.. 
La senten za impugnata è censurata p er avere erroneamente interpretato la “### responsabilità civi le verso terzi e verso prestatori di lavoro” av ente numero 2550/60 /510000, stipulata da ### s.c.p.a. con ### l### s.p.a. in d ata 31 dicembre 2012, ritenendo circoscritto l'ambito di op eratività della garanzia assicurativa a tre casi specificatamente individuati, ossia «per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose».  8. Con il terz o motiv o vengono denunciate : «### e falsa applicazione di norme di legge. Vio lazione e falsa applicazion e dell'articolo 12 de lle prelegg i. ### e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civil e. 
Interpretazione della disciplina del Con tratto di assicurazion e 1860197 stipulato con ### dagli ### dei ###s che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condot ta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel ### del ### del ### de l Co dice Civile nonché del disposto dell'articolo 12 delle prel eggi. ### e fal sa interpretazione del disposto dell'articolo 635 c.p.». 
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti d egli ### d ei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860197.   ### s.c.p.a. rammenta che il giudice del merito, sia di 25 primo che di secondo grado, ha escluso l'operatività della polizza in ragione della clausola prevista dal comma 6.03 dell'articolo 6 dell'allegato al contratto di assicurazione, la quale sottraeva dall'ambito della copertura assicurativa la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento di servizi di vigilanza e, precisamente, dei servizi di “trasporto e contazione valori”, nonché di “gestione di caveaux, cassette di sicurezza e mezzi forti”. 
Osserva che, peraltro, essa società non aveva mai svolto nella ### servizi di vigil anza né aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso, atteso che lo svolgimento di tali servizi sarebbe subordinato ad autorizzazione ex art. 134 ###, da essa richiesta ed ottenuta in relazione ad una diversa area territoriale. 
Al contrario, con riguardo alla Reg ione Ve neto, essa società si sarebbe limitata ad operare come mandataria senza rappresentanza di ### a fine di reperire, per suo conto ma in proprio nome, istituti di vigilanza autorizzati che eseguissero i predetti servizi. 
Tale attività, posta in essere in esecuzione del mandato ricevuto e culminata nella stipulazione del contratto con ### s.p.a., sarebbe sottratta all'ambito di operatività della surrichiamata clausola di esclusione.   Sulla base di tali argomentazioni, ### s.c.p.a. sostiene che, pertan to, la Co rte d'appello avrebbe violato e falsamente interpretato la normativa in tema di interpretazione del contratto. 
Si duo le, infine, del rigetto delle is tanze istruttorie da essa formulate. 26 9. Con il quarto motivo vengono denunciate: «### e falsa applicazione di norme di legge. Vio lazione e falsa applicazion e dell'articolo 12 delle preleggi. ### e falsa applicazione de gli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civil e. 
Interpretazione della disciplina del Con tratto di assicur azione 1860198 stipulato con ### dagli ### dei ###s che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condot ta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del ### del ### quarto del ### n onché del dispos to dell'articolo 12 delle preleggi». 
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti d egli ### d ei ###s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198. 
La sentenza impugnata è censurata per avere escluso l'applicazione della polizza stipulata con gli ### dei ###s sul presupposto che la copertura assicurativa non si estendesse all'ipotesi di «colpa grave e dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge».  ### al riguardo, che la propria responsabilità verso la banca mandante per il fatto dell' istituto te rzo trovava la sua fonte esclusivamente nel contratto e non in una no rma di legge, no n trovando applicazione, in part icolare, né l'art. 1715 cod. civ. né l'art.1228 cod. civ..  10. I m otivi appena illustrati (il secondo, il terzo e il quarto) possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'evide nte, 27 reciproca connessione. 
Essi sono manifestamente inammissibili. 
Ad onta della formale intestazione, le censure proposte attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d'appell o, ome ttendo di considerare che l'accertamento delle circostanze di fatto (tra cui rientra l'individuazione dell'ambito di operatività delle p olizze assicurative), nonché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti, sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 
Con particolare rig uardo alle doglianze con cui viene censurata l'interpretazione della portata e de i limiti delle p olizze assicurative fornita dalla Corte d'appello, va r ibadito che l'interpretazione del contratto, traducendosi in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al gi udice di merito , non sind acabile in sede ###per violazione delle regole ermeneutiche, per vizio motivazionale o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 4/04/2022, n. 10745; Cass. 14/07/2016; v. anche, tra le meno recenti, Cass. 22/06/2005, n. 13399), restando 28 invece inammissibile la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpre tazioni (Cass. 15/ 11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319; vedi anche, tra le meno recenti, 2/05/2006, n. 10131 e Cass.20/11/2009, n. 24539). 
Ne discend e la manifesta inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.  11. Con il quinto motivo viene denunciata la «### e falsa applicazione dell'articolo 269 c.p.c.».  ### s.c.p.a. sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 269 cod. proc. civ. per aver trattato “per inciso”, pur avendolo dichiarato assorbito, il motivo di appello incidentale con il quale gli ### dei ###s, che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198, avevano eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa. 
Il quin to motivo resta assorbito p er effetto del rigett o dei precedenti.  12. Con il sesto motivo viene denunciata la «### e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.». 
La società ricorrente invoca una riforma delle statuizioni sulle spese dei gradi di merito per effetto dell'accoglimento degli altri motivi di ricorso, o, in subordine, l'annullamento di quella emessa dal giudice 29 d'appello, per non avere disp osto la compensazione delle spe se in ragione dell'«assoluta novità delle questioni trattate». 
Anche questo motivo è inammissibile. 
Nella parte in cui invoca la riforma delle «decisioni in materia di spese contenute nelle sentenze della Corte d'Appello e del Tribunale di ### la società ricorrente pone, invero, un “non motivo” (Cass.9/12/2024, n. ###; Cass. 8/08/2024, n. 22452), dal momento che l'auspicata rinnovazione del regolamento delle spese, in senso ad essa favorevole, postulerebbe l'accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che de ve ess ere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo. 
Invece, nella parte in cui si duole della mancata compensazione delle spese in ragione della assoluta novità delle questioni trattate, la ricorrente omette di considerare che la regola ch e deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla socco mbenza (art.9 1 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. ci v. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondament o in un potere di natu ra discrezionale, il cui esercizio è di no rma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2 019, n. 1781 6; Cass. 26/0 7/2021, 21400) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. ###; Cass. 26/11/2020, n. 26912). 
Ne discende la complessiva inammissibilità del motivo in esame.  13. In defi nitiva, il ricorso pro posto da Coo pservice s.c.p.a. va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibili gli altri.  14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorr ente e vengo no liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controrico rrente, in ragione dell'at tività difensiva spiegata.  15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la società ricorrente a rimborsare alle società controricorrenti le sp ese del giudizio di legittimit à, che liquida, per ciascuna di esse, in ### 12.200 ,00 per compe nsi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in ### 200,00 e gli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il ver samento, d a parte del la società ricorrente, al competente ufficio d i merito, 31 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Spaziani Paolo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1232/2025 del 17-01-2025

... riportato dal ### e trascritto ritualmente nel motivo di ricorso per cassazione (a pagina 9), ove si chiarisce perfett amente che «sebbene l'ubic azione dei terreni oggetto di esproprio sia marginale, ovvero sebbene de tte particelle siano collocate tutte nella zona dell'azienda posta più a nord, lungo un tratto della già esistente autostrada, l'espropriazione ha comportato di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, conducendo inevitabilmente repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato» (cfr. pagina 120 della ###. A pag ina 15 del ricorso per cassazione si rich iama quanto riportato dal CTU a pagina 121 e, dunque, che «l'azienda, che basava la sua re dditivit à su colture che necessita obbligat oriament e di interventi irrigui per poter crescere fruttificare, e che quindi proprio per questo era dotata di pozzi ed impianti irrigui, si è trovata repentinamente in una condizione di siccità, non p otendo più i proprietari utilizzare l'acqua proveniente dai pozzi». Allo stesso modo, a chiarire l'esistenza dell'unitarietà aziendale, nel motivo di ricorso, a pagina 15, si riporta quanto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 3543/2019 r.g. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro ### per le ### già ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa ex lege 2 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12.  - controricorrente e Prefettura di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e Società Italiana per Condotte d'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate avverso la senten za della Corte di appello di ### 411/2018 depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. ### era proprietario delle particelle, di cui al foglio 12, numeri 281 (ex n. 72 di mq 150),238 (ex 73 di mq 7427), 279 (ex 24, di mq 5633), 246 (ex 25 di mq 480), 242 (ex 26 di mq 104), 240 (ex 77, di mq 1501), 244 (ex 91 di mq 3578), 158, di mq 200,159, di mq 280,160, di mq 30,161 di mq 1400,179 di mq 240.  ### era proprietario della particella n. 248 (ex 20) di mq 1774. 
Tali terren i venivano coinvolti nell'espropriazione relativa alla variante tecnica per l'ammodernamento dell'autostrada #### riguardava alcune particelle facenti parte di un più vasto complesso fondiario «riconducibile all'azienda agraria dei due ### [] costituita da tre corpi immobiliari, il primo posto a nord ed in adiacenz a alla carre ggiata autostradal e direzione ### rno### il secondo, più grande, posto a sud ed adiacente alla carreggia ta autostradale ### il terzo, 3 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### costituito dalla particella n. 26 del foglio di mappa 13, posto a sud rispetto alla strada provinciale che da ### conduce a ### di ### strada dalla quale si accede all'azienda». 
L'### con delibera n. 365 del 24/12/1999 dichiarava l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 
Con decreto n. 364 del 6/6/2000 la ### di ### autorizzava l'occupazione temporanea ed urgente delle particelle sopra indic ate fino al 23/12/200 4, con la successiva p roroga apportata dal decreto n. 28709 del 9/12/2004, fino al 22/11/2005. 
In data ### la società Condotte d'### in nome e per conto dell'A nas, comunicava la determinazione dell'inde nnità provvisoria pari ad euro 3,10 al metro quadrato, per la somma di euro 68.128,70, oltre all'indennità di occupazione pari a 1/12 ed oltre all'indennità per fabbricati, soprassuolo e danni. 
Veniva offerta l'indennità provvisoria, al fine di giungere ad un accordo bonario, di euro 364.490,67, di cui euro 68.128,70 per il valore dell'area espropriata, per mq 21.977 X euro 3,10 al metro quadrato; euro 136.257,40 per la maggiorazione sp ettante al proprietario coltivatore diretto; euro 68.128,70 per l'occup azione temporanea dell'area agricola; euro 91 .975,87 per indennità per soprassuolo.  ### veniva respinta dagli attori. 
La società Condotte d'### depositava la somma di euro 68.128,70 presso la ### depositi e prestiti. 
In dat a 22/11/2005 il ### di ### ado ttava il decreto di esproprio, su autorizzazione dell'### con provvedimento n. 40143 del 7/11/2005. 
La società Condotte d'### notificava il decreto di esproprio ai proprietari il ###. 4 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. A seguito di opposizione alla stima, la corte d'appello, dopo l'espletamento della ### determinava in complessivi euro 113.459,12 la somma totale dovuta a ### e in complessivi euro 1 0.156,76 la somm a totale dovuta a ### a t itolo di indennità di espro priazione ed ind ennità di occupazione legittima dei fondi.  2.1. Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione passiv a della societ à italiana Condotte d'### la quale aveva agito non in nome proprio, ma in nome e per conto della società appaltante, e q uindi dell'A nas, «unica protagonista della vicenda».  2.2. Quanto all'intimazione nei confronti del ### si rilevava che tale ad empimento asso lveva ad una mera esigenza di informazione, senza porre de tta auto rità nella qualifica d i parte formale, né sostanziale. Ne discendeva che la notifica alla ### era stata effettuata da parte attrice a soli fini informativi ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, non essendo d unque necessario dichiarare il difetto di legittimazione della ### 2.3. Chiariva poi la Corte d'appello che, poiché la dichiarazione di pub blica utilità era avvenuta i l 24/12/1999 con la deli bera dell'### n. 365, il regime normativo applicabile era quello dettato dalla legge n. 2359 del 1865.  2.4. Venivano escluse le domande di indennizzo relative alle particelle nn. 158,159,160,161 e 179, del foglio di mappa 12, in quanto le stesse «non erano in proprietà di ### all'epoca dell'occupazione di urgenza per cui è causa (1999/2 000), né all'epoca del decreto di espropriazione (2005), nonostante le diverse indicazioni testuali contenu te nell'elenco delle ditte al legato al decreto di occupazione». 5 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 3. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un'ipotesi di espropriazione parziale. 
Invero, secondo l'assunto dei ricorrenti occorreva tener conto «nella determinazione delle indennità di espropriazione, oltre che della parte materialmente ablata, anche del deprezzamento subito dalla porzione di fondo rimasta in […] proprietà, quale conseguenza diretta del distacco della prima dal la seconda, sostenendo in particolare che i lavo ri autostradal i avre bbero sezionato l'est eso appezzamento di proprietà ### creando zone di interclusione o difficilmente raggiungibili, e determinan do così una sicura diminuzione di valore della parte residua, non espropriata». 
Per gli att ori, infatti, «i terreni residui e quelli espropriati facevano parte dello stesso fond o, essendo tra loro contigui, e soprattutto erano utilizzati nella stessa azienda agricola, sussistendo tra loro un vincolo struttu rale, funziona le ed economico; la diminuzione di valore della p arte rimanen te di azienda agricola sarebbe stata, nella specie, concreta ed obiettiva, e, pur tuttavia, non era stata presa in consider azione dall'ente espro priante al momento della quantificazione della relativa indennità». 
Tale assunto - a giudizio della Corte di merito - non era fondato, in ragione della peculiarità del caso concreto.  3.1. La Corte territoriale muoveva dall'assunto per cui il CTU aveva spiegato «che le porzioni di terreno espropriate, nonostante la loro marginale ubicazione e la loro ridotta dimensione rispetto all'intero compendio aziendale avevano esplicato, sino al momento della occupazione e contestuale immissione in possesso, un ruolo funzionale importante per l'attività produttiva tut ta, poiché su di esse, secondo la descrizione contenuta nel “verbale di accertamento dello stato di consistenza di immissione in possesso” del 18/8/2000, ricadeva la gran parte delle strutture costituenti l'impianto e la rete 6 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### di dist ribuzione idrica a servizio di tutt a l'azienda, divenu te sostanzialmente inutilizzabili a seguito della procedura ablatoria di che trattasi». 
Ed infatti, l'azienda era inizialmente dotata di n. 5 pozzi, di cui 2 ubicati sulla particella n. 73 (oggetto di esproprio per mq 7427), ora n. 238, immessi nel p ossesso dall'espropriante, unitamente alla cabina elettrica con quadri elettrici di comando, uno ubicato sulla particella 91, ora n. 244, di mq 3578 , anch'esso immesso nel possesso dalla società espropriante, e 2 ubicati sulla particella n. 24, ora 279, per mq 56, posti in adiacenza ad una vasca di accumulo e dei quali solo uno era stato immesso nel possesso dall'espropriante. 
Chiariva la Corte di merito che i pozzi «avevano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte essenziale di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovav ano in condizioni di regolare emungimento, tale che il re lativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione struttur ato su uno schema ad anello (è costituito da vasche di raccolta di varie dimensioni, una condotta irrigua principale automatizzata, un impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare e serviva così tutte le piantagioni, in massima parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, non ceti, uliveti)». 
Si evid enziava anche che, ad avviso del ###, «sarebbe da ritenere esistente, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vasta parte residua del fondo agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultate unite tra loro da un vincolo strumen tale ed obiettivo (tale, cioè, da conf erire 7 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior parte delle strutture cost ituenti l'impianto idrico a ser vizio dell'intera azienda, ed in particolare dei pozzi immessi in possesso dall'### l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupaz ione finalizzat a all'espropriazione ha determinato la trasformazione del complesso aziendale da irriguo a d asciutto, compromettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà a causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagione di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante innaffiamento per la loro crescita e produzione».  4. Tuttavia, la Corte d'appello escludeva la sussistenza dell'espropriazione parziale, in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'### espropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni delle rispett ive particelle 73, di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica ed i quadri di comando), 92 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
Ciò emergeva dal giudizio per risarcimento dei danni instaurato da ### dinanzi al tribunale di ### nel 2003, «riguardante i pretesi danni su biti da ll'azienda agricola a seguito dell'occupazione di una parte di essa a fini di espropriazione». 
Per tale ragione, l'ente espropriante si era impossessato «del cuore dell'impianto idrico costituito dai pozzi suddetti», senza «un titolo giuridico, essendo la dichiarazione di pub blica utilità non 8 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### riferibile ### a quelle porzioni di particelle in cui si trovava la maggior parte dei pozz i occupati e poi acquis iti dall'ente espropriante, con la conseguenza che, riguardo ad essi, la acclarata trasformazione del terreno n on può che ritenersi di mero fatto, tutelabile, se del caso, in via risarcitoria, ma non certo valutabile ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione». 
Ai fini della config urazione dell'espropriazione parziale mancherebbe un presupposto essenziale, o ssia «la regola re espropriazione dei siti in cui si trovavano i pozzi stessi , elementi essenziali dell'impianto idrico, la cui impossibilità di utilizzo avrebbe […] incis o in maniera negativame nte pre gnante sulla capacità produttiva dell'azienda tutta».  5. Quanto poi all'ulteriore aspetto relativo al cambiamento della viabilità all'interno dell'azienda, la Corte d'appello rilevava che su parti del fondo immesso nel possesso erano presenti delle stradine interpoderali che mettevano in comunicazione il relato sud con il lato nord dell'azienda, in particolare con le attuali particelle 280 (ex 24) e 282 (ex 72). 
A seguito dell'espropriazione, invece, «per potervi accedere si è reso nec essario attraversare, oltre agli scatolari con funzione idraulica e/o sottopassaggi autostradali, alc une strade in terra battuta di proprietà ### s.p.a.»; sicché, «se in precedenza era necessario percorrere i sottopassi autostradali per raggiungere le aree poste a nord dell'azienda, a seguito dell'espropriazione, oltre ai sottopassi, il proprietario è o bbligato a percorrere delle stradine divenute ora di proprietà del predetto ### per raggiungere, dalla parte sud, le particelle ubicate a nord del compendio aziendale». 
Ciononostante, per la Corte di merito, «il parziale mutamento nelle caratteristiche di collegamento viario verificatosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta 9 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### interclusa porta a riten ere che non si possono configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale ed obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte del ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282».  6. La Corte d'appello, poi, respingeva la richiesta dell'indennità aggiuntiva fondata sulla circostanz a della lavorazione dire tta del suolo da parte degli attori e sul fatto di trarre il loro reddito proprio dall'azienda agricola menomata dall'espropriazione. 
Non risultava p rovato, infatti, l'elemento fattuale relativo alla lavorazione diretta del suolo. Anzi, dagli elementi raccolti emergeva, «anche in considerazione d ella vast ità dell'azienda», che i V itale erano «”imprenditori agricoli” […] quali soggetti […] che esercitano la coltivaz ione e produzione agricola con preval enza del fattore capitale sul lavoro e con impe gno prevalente di manod ope ra subordinata», non aventi quindi dir itto alla pretesa indennità aggiuntiva.  7. Nelle more, peraltro, interveniva la pronuncia del Consiglio di Stato n. 978 del 2012 che accoglieva in parte l'appello proposto da ### reputando l'illegittimità del decreto di proro ga n. 28709 del 9/12/200 4 nella part e in cui aveva autorizzato l'occupazione eccedente il quinquennio scadente il ###, in quanto «considerato che la proroga ha operato sino al 22 novembre 2005, il decreto non vale ad attribuire idoneo titolo per i 3 mesi su ccessivi, periodo d urante il quale l'occupazione è da ritenersi illecita e produttiva di danno». 10 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### qui la quantifi cazione «in via equitativa nella misura degli interessi legali sulla somma pari al valore venale degli i mmobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a favore di ### di euro 70,00 a favore di ### 8. Inoltre, nelle more veniva pronunciata sentenza da parte del tribunale di ### n. 806/2014 depositata il ###.  9. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso per cassa zione ### e ### , depositando anche memoria scritta.  10. Ha resistito con controricorso l'### s.p.a (ora ### per le ###.  11. Sono rimaste intimate la prefettura di ### e la Società Italiana per Condotte d'### s.p.a.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarietà e con particolare riferimento all'art. 1027 e 1031 c.c., in materia di costituzione della servitù di passaggio». 
In particolare, ai fini dell'individuazione dell'esplorazione parziale non poteva non farsi riferimento al «frazionamento di un'azienda agricola». 
Ad avviso dei ricorrenti, il ### aveva dato atto dell'esistenza dell'unitarietà aziendale, evidenziando che «l'espropriazione ha comportato, di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, 11 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### conducendo, ine vitabilmente e repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato».  ### ha indicato - a giudizio del ricorrente - due criteri oggettivi per dimostr are l'esistenza dell'unitarietà aziendale e la perdita di valore della parte re sidua causa dell'esp roprio. Essi erano identificabili, da un lato, nella impossibil ità di ut ilizzare i pozz i e dall'altra nelle strade interpoderali. 
Per la Corte d'appello, invece, tali criteri, pur se oggettivamente individuati per dimostrare la preesistente unitarietà aziendale ed il successivo danneggiamento della parte residua, erano inidonei «a determinare l'unitarietà e il d iritto all'indennizzo del ### per inesistenza dell'unitarietà aziendale». 
Si sarebbe dunque in presenza di «un'erronea applicazione delle norme di diritto in materia di valutazione dell'indennizzo, servitù ed interclusione». 
La Corte di merito ha dichiarato che le particelle n. 280 e n. 282 non espropriate e rimaste intercluse, lo sarebbero solo i n via di diritto, dovendo gli attori per raggiungere loro proprie tà «obbligatoriamente attraversare la proprietà ### rimanendo [tali aree] di fatto interclusione». 
E t uttavia, gli attori potrebbero com unque di fa tto passare attraverso i terreni di proprietà dell '### per raggiungere una porzione esigua di terreno. 
Sul punto , gli attori evidenziano ch e «detta in terclusione era inesistente prima dell'esproprio e riguarda un'estensione di mq 32.000,00». 
Non rileva in alcun modo quanto affermato dalla Corte territoriale per cui la «mera interclusione» sarebbe ininfluente in quanto «l'#### di fatto tollera il passaggio e la superficie è esigua». 12 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### per i ricorrenti «l'interclusione di un fondo può essere vinta solo con la costit uzione di u na ser vitù a car ico del fondo servente, diversamente, il fondo interclusione è privo di un accesso costituito per titolo». 
Insomma, per i ricorrenti «l'unitarietà del bene originario non può essere esclu sa utilizzando un principio contro diritto, cioè la negazione della necessità di una servitù costituita per titolo»; sicché «i fondi interclusi […] non possono essere raggiunti con la “tolleranza” dell'### atteso che la tolleranza può cessare in qualsiasi momento». 
Tra l'altro, non può dimenticars i che «all'interno dei fondi interclusi, come evidenziato anch e d alla Corte d'appello insistono due pozzi per l'emungimento dell'acqua di irrigazione, detti pozzi sono rimasti in proprietà ### ma a causa dell'interclusione sono inutilizzabili, perché irraggiungibili». 
Di qui l'evidenza de lla «unitarietà aziendale ante esproprio» come p ure del «deprez zamento de lla proprietà residua a seguito della perdita di unitarietà, quale conseguenza dell'esproprio». 
Del resto, il tribunale di ### con sentenza n. 806 del 2014, ha affermato che « l'interclus ione delle due particelle non dipende dalle attività materiali di esecuzione lavori, ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### […] In definitiva i profili irreversibili di dan no subiti dalla parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei con cetti di occupazione e di espropriazione parziale e danno diritto ad un'unica indennità». 
Nella zona di interclusione insistono due pozzi per l'emungimento delle acque da dest inare all'irrogazione de ll'azienda. Si t ratta de i pozzi numeri 3 e 4, insistente sulla particella 2 80, ex 24. Tale interclusione non consente l'accesso dei pozzi. 13 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarie tà con riferime nto all'esistenza dell'impiant o irriguo». 
La Corte d 'appello ha escluso l'esistenza dell'unitarie tà dell'azienda agricola in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi ne l possesso dell'ente esp ropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, b ensì, […] all'este rno rispetto al confine determinato dall'espropriazione». 
In realt à, però, l'oggettiv a unitarietà dell'azienda ag ricola è l'elemento che determina il diritto alla percezione dell'indennizzo di esproprio ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865. 
Ad avviso dei ricorrenti, allora, «la Corte d'appello stravolge il concetto di unitarietà, laddove ritiene che l'ubicazione dei pozzi di emungimento sia elemento idoneo a dete rminare la suddetta unitarietà». 
In realt à, «l'unitarietà non è data dal pozzo, che può rappresentare un elemento, ma non il criterio, ma l'unitarietà deve essere valutata in maniera oggettiva per verificare quanto e come prima dell'esp roprio l'azienda rappresentasse un tutt'u no e dopo l'esproprio l'ablazione di u na superficie ha determinato un deprezzamento ed una diminuzione di valore del residuo, rispetto al suo valore ante esproprio». 
Ciò che deve rilevare, ai fini della sussist enza dell'unitarietà aziendale, è costituito «dalla preesistenza di un impianto idrico ad anello che interessava l'intero compendio aziendale, il pozzo è un elemento dell'impianto, non è l'unico, è il sist ema di irrigazione 14 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### diffuso su tutt a azienda in ma niera inscindibile che d etermina l'unitarietà». 
Esisteva dunque un impianto di irrigazione unitario che, a seguito dell'esproprio, non era più funzionante. 
Ciò che rileva - proseguono i ricorrenti - «è la comple ssità dell'impianto ai fini della sua ramificazione all'interno dell'intera azienda, per conferire alla stessa unitarietà». 
Va conside rato che «l'impianto senza tub azione non può funzionare» mentre «sono state divelte e mai ripristinate tutte le tubazioni che ricadevano in tutta la zona di esproprio». 
Senza dimenticare l'esproprio dell'impianto viario, in quanto le tubazioni principali dell 'impianto idrico non si snodano in zone coltivate, «ma sempre in corrispondenza delle strade interpoderali per facilitare le opere di manutenzione». È stato dunque eliminato l'impianto idrico sottostante al sistema viario.  3. I motiv i pri mo e secondo, che vanno esam inati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.  3.1. La Corte d'appello, nel reputare l'assenza dell 'unità funzionale dell'azienda agraria, ha violato il costante orientamento giurisprudenziale in tema di espropriazione parzia le, non aven do tenuto conto, da un lato, dell'ormai avvenuta totale interclusione della parte residua dei fondi degli attori, e quindi delle particelle 280, ex 24, sulla quale peraltro erano insediati i pozzi numeri 3 e 4, nonché della particella n. 282, ex 72, entrambe posizionate al nord, dall'altra parte dell'autostrada, e dall'altro, ha omesso di considerare che l'impianto di irrigazione era uno soltanto, unitario, coinvolgente l'intera azienda agricola, e pur muov endo dai 5 pozzi di emungimento delle acque (collocati appunto nella parte ###, si dipanava ad anello per irrogare tutte le piante che si trovavano nel territorio aziendale, sia nella parte centrale che a Sud dell'azienda. 15 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 4. Per questa Corte, infatti, in t ema di espropriazione per pubblica utilità, quell a parziale per la quale l'indennit à va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicend a ablativa invest a parte di un complesso immo biliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferiment o soltanto alla porzione espropriata, per effetto dell a compromission e o comunque dell'alterazione delle possibilità di ut ilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 2/7/2020, n. 13598; Cass., 1, 11 ot tobre 2021 , n. 27555). ### n on può riguardare soltanto la porzione espro priata, ma anche la comp romissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il d istacco d i una parte del fondo e l'esecuzione dell'ope ra pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass., 1, 15/6/2017, n. 14891). 
Pertanto, è necessario, da un lato, che ai fini della configurazione dell'espropriazione parziale, che la parte residua d el fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'int ero immobile il carattere di unità economica e funzionale (Cass., 10/7/19 98, 6722) e, dall'altro, che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogn i valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua (Cass. n. 14891 16 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del 2017; Cass., sez. 1, 3/7/2013, n. 16616; Cass., 4/11/2005, 21401). 
La ratio di tale disciplina - che muove dai principi di cui all'art.  40 della legge n. 2359 del 1865, qui applicabile ratione temporis - è quella di tenere conto della circostanza che quando, come spesso accade, l'esproprio ha ad oggetto soltanto una parte della proprietà, la porz ione residua, pur no n interessata, può però subire un significativo deprezzamento; per la dottrina, dunque, l'indennità per la parte espropriata deve tenere conto, oltre che del valore della stessa in sé, anche della diminuzione di valore che l'ablazione della porzione proietta sul bene residuo. 
Pertanto, il pregiudizio prov ocato al proprietario di un fondo unitario dall'espropriazione parziale vie ne compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'inden nizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessiv amente considerato, avendo a riferimento ogni alterazione della potenzialità di utilizzo della porzione residua. 
La previsione dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001 (art. 40 della legge n. 2359 del 1865), dunque, è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, i quali esigono non solo che l'indennizzo sia commisurato al valore venale del b ene espropriato, ma anche che esso, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione d ell'opera pu bblica in fluiscano negativamente sulla parte residua, sia calcolato tenendo conto della compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione di quest'ultima, in modo da compensare il pregiudizio ad essa arrecato dall'ablazione. 
Ai fini della determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento non solo all'esiste nza di u na connessione funzionale tra la parte oggetto dell'espropriazione e quella non interessata, sicché le due 17 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### parti - appartenenti allo stesso proprietario - siano considerate come un'unicum sotto il profi lo funzionale di economico (Cass., sez. 1, 23/11/2004, n. 2210; Cass., sez.1, 9/4/1997, n. 561), ma anche l'effettivo “degrado” della parte non e spropriata, non essend o sufficiente la mera esecuzione di un'opera integrale tale requisito.  5. Nella specie, emerge dalla stessa motivazione della sentenza della Corte d'appello che la porzione residua di proprietà in capo ai ### costituita dalle particelle n. 280, ex 24, e n. 282, extra 72, è rimasta del tutto interclusa, a seguito dei lavori effettuati dall'### per l'ammodernamento dell'autostrada ### Tali terren i, che si trovano a n ord dell'apprez zamento complessivo, erano prima col legati attraverso sottopassag gi autostradali, mentre ora, pur essendo ancora disponibili tali sottopassaggi, tuttavia i terreni si ti a nord ed a sud di tale sottopassaggi sono divenuti di prop riet à esclusiva dell'### ne consegue la assoluta interclusione di tali appezzamenti di terreno, ove sono situati due pozzi di emungi mento, con r iferimento alla particella n. 280, ex 24. 
Deve anche precisarsi che, attraverso l'espropriazione, solo uno dei due pozzi è stato immesso nel possesso, mentre l'altro pozzo è rimasto nella disponibilità dei proprietari, ma, essendo stata distrutta l'intera rete di dist ribuzione idrica, che si trovava al di sotto dei terreni espropriati, anche tale pozzo è risultato inservibile, con la conseguente perdita di produt tività dell'inte ro compend io espropriato e anche della parte non espropriata (per un'ipotesi di espropriazione parziale di un'aziend a agricola cf r. Cass., sez. 1, 14/9/1995, n. 9586, in cui la diminuzione dell'azienda agricola era avvenuta per il frazionamento dei terreni e la maggiore onerosità della gestione; si è ritenuto sussist ere, po i, un'esp ropriazione parziale di immob ili a destin azione industria le, in relazione al 18 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### deprezzamento dei beni mobili facenti parte dell'a ttrezzatur a industriale, in relazione ai costi legati alla rimozione e reimpianto ovvero per il fatto di non essere altrimenti utilizzabili; vedi Cass., Sez. U., 8/6/1998, n. 5609). 
Neppure può essere condivis a l'affermazione della Corte di merito per cui i fondi siti a nord, e precisamente quelli sopra indicati di cui ai numeri 280 e 282, sarebbero comunque raggiungibili, di fatto, in virtù della mera tolleranza dell'### Come ricordato dai ricorrenti, infatti , tale tol leranza potrebbe venir meno in ogni momento, con la definitiva interruzione di ogni possibile attività intrapresa per lo sfruttamento agricolo dei fondi.  6. Con riferimento alla mancanza di interclusione, dunque, risulta erronea l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte d'appello per cui «il parzia le mutamento ne lle caratteristiche di collegamento viario verifica tosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta interclusa porta a ritenere che no n si possano configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale d'obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte dei ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282». 
È sufficiente, con riguardo all'interclusione sicuramente avvenuta dei fondi di cui alle particelle n. 280 e 282, poste al nord rispetto all'appezzamento di terreno espropriato ed all'autostrada, osservare, da un lato, che si è in presenza di un'unica azienda agricola che concerneva tutti i terreni di proprietà dei ### anche e soprattutto attraverso un sistema di distribuzio ne idrico particolarmente 19 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### raffinato, con la presenza di ben 5 pozzi di emungimento delle acque, e, dall'altro , che i due terreni posti a nord sono div enuti irraggiungibili, con una interclusione totale deg li stessi , non superabile certo con la mera tolle ranza da parte dell' ### del passaggio dei ricorrenti per accedere ai terreni di loro proprietà.  7. Sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello si rinviene la sussistenza di un'unica azienda agricola. Ed infatti, è lo stesso giudice di merito ad affermare con granitica evidenza che i pozzi e le adduzioni idriche « avev ano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte e ssenziale d i approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovano in condizioni di regolare emungimento, tale che il relativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione strutturato su uno schema d'anello (e costituito da vasch e di raccolta di varie dimensio ni, una condotta irrigua principale automatizzata, u n impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare serviva così tutte le piantagioni, in passi ma parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, noceti, uliveti)». 
Prosegue la Corte d'appello nel riferire che, sulla scorta d el giudizio del ### «sarebbe da ritenere, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vast a parte residua del fon do agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultati unite tra loro da un vincolo strumentale d'obiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior part e delle strutture costitu enti l'impianto idrico a 20 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### servizio dell'inter a azienda, e in particolare dei pozzi im messi in possesso dall'ente, l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupazione finalizzata all'espropriazione ha determinato la trasformazione del compendio aziendale da irr igua da asciutto, comp romettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagioni di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante annaffia mento per la loro crescita e produzione». 
La perfe tta ricostruzione in fatto delle circostanze relative all'espropriazione ed alle caratteristiche essenziali del fondo utilizzato dall'impresa agricola non può poi essere messa in disparte semplicemente con l'affermazione per cui «i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'e nte esp ropriante non ricad evano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni d elle rispe ttive particelle 73 (di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica dei quadri di comando), 91 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
La presenz a di un unitaria azienda agricola, perfettament e funzionante, poi sostanzialmente completamente distrutta a seguito dell'esproprio, non può perdere i caratteri della unitarietà esclusivamente perché i pozzi di emungimento si trovavano all'interno di particelle che non risultavano espropriate, in quanto ciò che rileva è proprio la sussistenza di un impianto idrico unitario, costituito non solo dai pozzi, ma anche dalle condotte irrigue, sia da quella principale a utomatizzata, sia dall'impianto di i rrigazione a 21 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### baffo, sia dalla condotta principale, sia dalle strade interpoderali, sia dei fossi di scolo, sia dalla cabina elettrica di comando. 
Sul punto, va considerato proprio quanto riportato dal ### e trascritto ritualmente nel motivo di ricorso per cassazione (a pagina 9), ove si chiarisce perfett amente che «sebbene l'ubic azione dei terreni oggetto di esproprio sia marginale, ovvero sebbene de tte particelle siano collocate tutte nella zona dell'azienda posta più a nord, lungo un tratto della già esistente autostrada, l'espropriazione ha comportato di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, conducendo inevitabilmente repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato» (cfr. pagina 120 della ###. 
A pag ina 15 del ricorso per cassazione si rich iama quanto riportato dal CTU a pagina 121 e, dunque, che «l'azienda, che basava la sua re dditivit à su colture che necessita obbligat oriament e di interventi irrigui per poter crescere fruttificare, e che quindi proprio per questo era dotata di pozzi ed impianti irrigui, si è trovata repentinamente in una condizione di siccità, non p otendo più i proprietari utilizzare l'acqua proveniente dai pozzi». 
Allo stesso modo, a chiarire l'esistenza dell'unitarietà aziendale, nel motivo di ricorso, a pagina 15, si riporta quanto affermato dal CTU a pagina 125, e quindi che «in seguito, poi, all'inizio dei lavori […] sono intervenuti problemi con alcuni tubi di adduzione che sono stati tranciati. Sono state riscontrate otturazioni degli impianti di irrigazione. Insomma, nei fatti l'azienda non ha più potuto essere irrigata. Il sistema d i irrigazione d ell'intera azienda agraria era costituito e basato su di uno schema ad anello che si dipartiva dai pozzi diramandosi in tutta l'azienda in modo circolare». 
Sempre ad evidenziare l'unitarietà aziendale nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 15, si riportano anche ulteriori affermazioni 22 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del ### indicate nelle pagine 103,100 e 105, ove si chiarisce in modo inoppugnabile che «sull'area insistono le seguenti costruzioni cabina elettrica co n quadri elettrici di comando […] ### 'intera azienda agricola […] esiste un sistema di filtraggio delle acque […] l'azienda è titolare di quattro contratti ### per uso irriguo […] ### di raccolta acqua […] In funzione di tutto questo, l'importanza dei terreni in oggetto per tutta l'azienda agricola diventa fondamentale, poiché essi di fatto, ricoprivano un ruolo primario e finalizzato alla gestione economico pro duttiva e quindi all'e sercizio di tutta l'azienda». 
Sempre nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 16 ed a pagina 17 del ricorso, si riportano stralci della CTU (pag. 136), da dove emerge continuamente il richiamo all'unitarietà aziendale, con la precisazione per cui «per la determinazione del valore di mercato della proprietà rim asta in ditta, in seguito all'esproprio, occorre premettere che […] d) il sistema irriguo dell'intera azienda agraria che si ripartiva dai pozzi ubicati nella zona posta a nord dell'azienda, e che con uno schema ad anello andava a raggiungere e quindi ad irrigare tutta la vegetazione arborea presente nell'azienda, a causa dell'immissione in possesso dei predett i pozzi da parte dell'ente espropriante, conducendo quindi l'intera azienda nell'impossibilità di essere produttiva e quindi compromettendo nella sua redditività; e) le particelle facenti parte dell'azienda residua, sulle quali insistevano agrumeti e frutteti produtt ivi, dovranno essere in massim a p arte espiantati e reimpiantati», con la precisazione per cui l'espropriazione ha comportato «un'interclusione di alcune particelle rimaste in propriet à attorea . Più precisamente, le particelle che risultano ubicate a nord del tracciato autostradale. Detta interclusione, viene così configurata: gli attori, per poter giungere alla particella 280 (ex particella 24) ed alla particella n. 282 (ex 23 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### particella 72), devono obbligatoriamente percorrere le superfici che sono state oggetto di esproprio che sono in ditta ### S.p.A. e che si trovano nel lato nord e nel lato sud del tracciato autostradale» Per il ### dunque, la diminuzione di valore di dette particelle coincide esattamente con la totale perdita di valore di mercato, non potendo le stesse essere apprezzare dal mercato in m ancanza assoluta di domanda delle stesse nelle condizioni attuali. 
Senza che si possa dimenticare an che quan to affermato dal tribunale di ### nel procedimento n. 2955 del 2003, con la senten za n. 806 del 2014 , per cui l'in terclusione delle due particelle non dipende dall'attività materiale di esecuzione dei lavori ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### Pertanto «i profili irreversibili di danno subiti dal la parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei concetti di occupazione e di espropriazione parziale ed hanno diritto ad un'unica indennità». 
Neppure è condivisibile l'affermazione dell'### per cui sarebbe ancora possibile provvedere alla sistemazione dell'impianto irriguo, sicché non vi sarebbe una perdit a di valore definit iva dell'area rimasta in proprietà degli attori.  ### sul punto è sufficient e osservare che due poz zi, fondamentali per l'emungimento delle acque e per la distribuzione idrica a tutta la porzione residua, sono in realtà su due fondi del tutto interclusi ed irragiungibili; sicché anche provvedendo al rifacimento complessivo dell'impia nto idrico ad anello, mancherebbe l'acqua derivante dai pozzi ubicati sui fondi integralmente interclusi.  8. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione a 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 40 del d.p.r . n. 327 del 2001 , in relazione al l'applicazione della maggiorazione dell'indennità ai ricorrenti quali imprenditori agricoli». 24 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### d 'appello ha escluso la sussistenza dei req uisiti per riconoscere agli attori il compe nso aggiun tivo relativo alla coltivazione dei terreni in forma diretta. Ciò ha fatto, sia in assenza della prova della qualifica di coltivatore diretto in capo a ### e da ### sia perché l'attività non è esercitata con «il lavoro diretto prevalente». 
Per i ricorren ti, inv ece, che sono imprenditori agricoli, la maggiorazione sarebbe comunque dovuta, proprio in relazione a tale qualifica. 
Dovrebbe cioè trovare applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 che ha abrogato le norme precedenti. 
Trattasi di una norma che disciplina le modalità di liquidazione dell'indennità di esproprio e, dunque, de ve essere applicata ai procedimenti in corso. 
Del re sto, tale norma era vi gente al m omento in cui è stato emesso il decreto di determinazione della stima provvisoria.  8.1. Il motivo è infondato. 
Trova applicazione, infatti, nella fattispecie in esame l'art. 17 della legge n. 865 del 22/10/1971, vigente ratione temporis.  ###. 17 della legge 22/10/19 71, n. 865, stabilisce, al primo comma, che «nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misu ra tripla rispetto all'in dennità provviso ria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo». 
Pertanto, al proprietario coltivat ore diret to non spetta una indennità aggiuntiva, ma la disposizione si limita, nell'ipotesi di cessione volontaria, ad aumentare il prezzo di cessione in misura tripla [fino al 29/17/1977 er a doppia ] rispetto all'indennità provvisoria. 25 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'aumento del prezzo anche alle ipotesi di perdita del terreno in virtù di decre to di esproprio o di o ccupazione espropriat iva, non limitandolo più esclusivamente all'ipotesi della cessione volontaria del cespite (di recente Cass., sez. 1, 3/10/2024, n. 25972).  9. ### ha chiarito, con varie pronunce, la natura di coltivatore diretto, che consente la liqu idazione dell'indennità aggiuntiva in favore dei sogg etti non p roprietari, operando una distinzione rispetto alla qualifica di imprenditore agricolo, cui non spetta tale indennità (Cass., n. 25972 del 2024).  9.1. Si è, infatti, escluso dal novero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esi stente tra il predetto e d i soggetti menzionati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (Cass., sez. 1, 31/7/2019, n. 20658: che richiama Cass. n. 3706 del 24/2/2015; Cass., n. 12306 del 15/5/2008; Cass. n. 2477 del 19/2/2003). 
Nella giurisp rudenza più datata, la nozione di imprendito re agricolo viene rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 2083, 2135 e 2751-bis c.c., trascurand o altre definizioni ad efficacia settoriale.  ### qualificante della coltivazione diretta sussiste, invece, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo 26 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n. 17714). 
Resta escluso dal novero degli a venti diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che e serciti la coltivaz ione e la p roduzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
Si è in oltre ch iarito che tale ragionam ento, se vale per l'imprenditore individuale, a maggior ragione deve valere quando il soggetto sia costituito in forma di società commerciale. 
Nessun dubbio con riferimento alle società di capitali, munite di personalità giuridica e costituenti, perciò, enti del tutto distinti dalle persone dei soci, ma ad analoghe conclusioni deve giungersi per le società commerciali costituite in forma di società di persone, perché anche tali organismi, ancorché privi di personalità giuridica, sono soggetti di diritto dis tinte le persone dei soci, (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
La qualità di imprenditore agricolo deve, invece, essere provata dal convenu to che la invochi in via di eccezione ( Cass., sez. 1, 15/5/2008, n. 12306).  10. Solo con l'art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 si è previsto che «al propriet ario coltivatore diretto o im prenditore agricolo a titolo princip ale spettano in dennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate». 
Tale norma, però , non può esser e utilizzata per fattispecie ricadenti nel regime normativo anteriore al d.p.r. n. 327 del 2001.  ### in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della individuazione della disciplina applicabile si applica alle controversie il regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, in caso di 27 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651). 
Ed infat ti, nei giu dizi aventi ad ogget to la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procediment i in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dich iarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (Cass., sez. 1, 6/9/2019, n. 22373). 
Nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori è stata effettuata dall'### con delibera n. 365 del 24/12/1999, mentre la ### di ### con decreto 364 del 6/6/2000 ha autorizzato l'occupazione temporanea.  11. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 324 c.p.c. in materia di giudicato, con conseguente errata indicazione del prezzo di esproprio, nonché in relazione alla violazione dell'art. 40 della legge 2359/1865 e 40 d.P.R. 327 del 2001 sempre in relazione alla determinaz ione del pre zzo di esproprio».  ### d 'appello ha fatto proprie le risultanze de lla ### evidenziando che era eccessivo «oltre che n on adeguatamen te riscontrata con dati oggettivi […] il maggior valore di euro 6,00/mq specificamente invocato da parte attrice in sede di com parsa conclusionale». 
Tale affermazione sarebb e erronea in qu anto la sentenza del Consiglio di Stato n. 978 del 2012, affermato che « […] valore venale 28 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### degli immobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) […]». 
Per la ### d'appello tale statuizione non sarebbe utilizzabile in quanto tale decisione sarebbe stata em essa, incidentalmente, in altro giudizio. 
Per il ricorrente, invece, tale decisione sarebbe stata emessa nel giudizio di opposizione all'esproprio, svoltosi tra le stesse parti, con l'autorità decidente che ha accolto, parzialmente, il ricorso proprio in relazione ad una statuizione relativa alla determinazione del valore del terreno, fini dell'esproprio. 
Si tratterebbe di decisione assunta dal giudice amministrativo, «vincolante nel presente giudizio, in quanto è suscettibile di formare cosa giudicata, in tutte le sue componenti essenziali ed opponibili, cosicché la det erminazione d el valore del terreno, costituisce un elemento essenziale, coperta dal g iudicato che d eve essere applicato».  12. Il motivo è infondato, ma va corretta la motivazione, tenendo conto dei limiti oggettivi del giudicato effettivamente formatosi.  12.1. A presci ndere dalla circostanza che i ricorren ti neppure hanno trascritto la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato citata, tuttavia il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittima del provvedimento di proroga del termine d i occupazione, di cu i al decreto n. 28709 del 9/12/2004. Il termine quinquennale scadeva il ###, mentre con tale provvedimento il termine è stato prorogato sino al 22/11/ 2005, con un'occup azione illecita e produttiva di danno esclusivamen te per i tre mesi successivi al 18/8/2005. 
Per tale r agione, il Consiglio d i Stato ha quantificato «in via equitativa» nella misura degli interessi legali su una somma pari al 29 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### valore venale deg li immobili, «consideran do come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per mq. (Somma dichia rata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a fa vore di ### di euro 70,00 a favore di #### giudizio, però, non ricade nei limiti oggettivi del quel giudicato; mentre il presente giudizio è relativo alla determinazione del controvalo re per un atto lecito della ###, l'accertamen to del giudicato amministrativo è relativo ad un fatto illecito, al quale non può estendersi la problematica del giudicato est erno, che presuppone la distinzione (propria del l'ambito negoziale) fra un rapporto fondamentale e la singola coppia diritto/obbligo, perché nel fatto illecito i re lativi elementi (caus alità , requisito soggettivo, danno) sono allineati sullo stesso piano e dunque concernono solo la fattispecie oggetto di giudizio.  13. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine motivi accolti, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa compo sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.  ### 

causa n. 3542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19719/2025 del 16-07-2025

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22204/2021 R.G. proposto da: ### rappre sentato e dife so dall'Avv. ### i congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### con domicilio digitale legale -ricorrente contro Ministero dell'istruzione e del merito, ### io ### p er la ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 150/2021 depositata il ###. Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 04/06/2025 dal #### 1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame proposto da ### dipe ndente del ### di ### 1 in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado, che aveva pure respinto la domanda avanzata per l'accertamento del diritto ad ottenere «ex art. 30, 33 dl.gs. 165/2001 e art. 4 comma 3 bis del Dl 31.08.2013 n. 101, l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria e/o la sentenza costitutiva di cessione del 2 di 5 rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c., ex art. 4 DL 101/2013, e art. 33 comma 7 e 3 0 D.lgs 165/2001» con in quadramento nel profilo di collaboratore scolastico. 2. La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra consider azione l'inapplicabi lità del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22204/2021 R.G. proposto da: ### rappre sentato e dife so dall'Avv. ### i congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### con domicilio digitale legale -ricorrente contro Ministero dell'istruzione e del merito, ### io ### p er la ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 150/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 04/06/2025 dal #### 1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame proposto da ### dipe ndente del ### di ### 1 in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado, che aveva pure respinto la domanda avanzata per l'accertamento del diritto ad ottenere «ex art. 30, 33 dl.gs.  165/2001 e art. 4 comma 3 bis del Dl 31.08.2013 n. 101, l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria e/o la sentenza costitutiva di cessione del 2 di 5 rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c., ex art. 4 DL 101/2013, e art. 33 comma 7 e 3 0 D.lgs 165/2001» con in quadramento nel profilo di collaboratore scolastico.  2. La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra consider azione l'inapplicabi lità del d.lgs. n. 165 del 2001 in ragione della natura di ente pubblico economico del ### in questione, natura desunta dalle previsioni statutarie, con particolare riferimento alla possibilità di compiere operazioni im mobiliar i, industriali e commerciali, senza richiamare le disposizioni di legge gli enti locali.  3. Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.  4. ### dell'istruzione e del merito è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., dell'art.  30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 1, commi 47, 95, 97 e 101, nonché degli artt. 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3. c.p.c.  1.1. La censura, nei termini prospettati, si rivela inammissibile. 
Premesso che, nella specie, il ricorrente invoca il diritto alla mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, il motivo intende sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il ### è ente pubblico non economico perché p artecipato unicame nte da ent i locali, aggiungendo che le disposi zioni statutarie sono tutte nel senso dell a gestione con carattere p rivo de lle caratteristiche proprie dell'imprenditorialità. In questo senso, si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nella interpretazione dello ### e nel valorizzare il mancato richiamo al testo unico degli enti locali, applicabile a prescindere dalle previsioni statutarie, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno, nel merito, della domanda. 3 di 5 Le censure così proposte in relazione all'accertamento svolto dai giudici d'appello in ordine alla natura del ### sono inammissibili, come già ritenut o da questa Corte (Cass. Sez. L, 13/02/ 2024, n. 3944). In particolare, nel citato precedente è stata richiamata la giurisprudenza già consolidata di questa Corte, a mente della quale la strut tura deg li e nti consortili è suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scop i stat utari dell'Ente - potendo quest'ultimo rientrare, a certe condizioni, anche fra le amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - ed è stato chiarito che l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo. La riconducibilità della qualificazione della natura del consorzio alla disciplina legale o, alternativamente, alla disciplina statutaria comporta tuttavia una significativa differenza, avendo questa Corte (Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060) già chiarito che, se, da un lato, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertan to, in different i prospettazioni o posizioni delle parti), dall'altro lato, quando la natura dell'ente abbia le radici in atti dell'autono mia delle persone, il compito del giudice di legit timità risulta circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c. Ciò in quanto le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo con la duplice conseguenza che ad essi non risulta applicabile il principio iura novit curia (Cass. Sez. 3, 20/12/2019, n. ###) e che, conseguentemente, in sede di legittimità risulta denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c.  soltanto la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. Sez. L, 20/11/2017, n. 27456). 
Nella specie, la natura di ente pubblico economico è stata ravvisata dalla Corte d'appello in base alle disposizioni statutarie e le censure, pur 4 di 5 denunciando formalmente la violazione dei canoni di ermeneutica con riferimento allo statuto, nella sostanza si limi tano a p rospettare un'interpretazione alternativa, senza indicare le rag ioni per le qua li la sentenza impugnata si sarebbe discostata da quei canoni (fra molte, Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319).  2. Con il secondo mo tivo si deduce la nullità della sentenza p er violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciando l'apparenza della motivazione addotta in ordine alla ritenuta natura di ent e pubblico economico in base al le dispos izioni statutarie.  2.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispett o del «minim o costituzionale» richiesto dall'art. 111 , comma 6, ###, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente , ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affe rmazioni inconcil ianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultan ze processuali (fra molte, Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090). 
Nella specie la motivazione non è apparente né mancante e la censura è sviluppata in base al testo dello ### del ### 3. Con il terzo mezzo si deduce l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento al mancato esame delle clau sole statutarie dalle q uali emergerebbe la natura di ente pubblico non economico del ### 3.1. La censura è inammissibile solo che si consideri - in disparte i rilievi già svolti in ordine ai precedenti motivi - che l'omesso esame non attiene ad un fatto storico bensì ad una valutazione resa dal giudice di merito in ordine alle risultanze processuali (v. Cass. Sez. 3, 10/06/2016, 11892). 5 di 5 4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.  5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte del Ministero.  6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 04/06/2025.   

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Fedele Ileana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12154/2025 del 08-05-2025

... della lavoratrice, nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa; 3. il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la vio lazione dei massimi tariffari e sp ettando alla discreziona lità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché, a meno di motivare 9 di 10 espressamente, non al di sopra di tali massimi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537); si è del resto a nche spiegato che la parte, la quale inten da impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha p ur sempre l'one re di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai qua li il giudice di merit o sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve rit enersi inammiss ibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in e ccesso) rispet to alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 11657 del 30/ 4/2024: « In tema di ricorso per cassazione, è inamm issibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11529/2022 R.G. proposto da: ### rapp resentato e difeso dall'avvoc ato ### CORTESE; - ricorrente - contro ####'#### E ### '####### - intimato - avverso la sentenza n. 94/20 22 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 266/2020; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Addetto lavori idraulic o forestale - reiterazione contratti a termine - risarcimento del danno 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal ####; ### 1. la Corte d '### di ### in riform a della sent enza del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 18 3/2010 , la domand a proposta da ### ‒ operaio assunto a termine per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai sensi della legge reg. ### 16/1996 e dell'art. 43 legge reg. ### n. 14/2006 ‒ con la quale era stata denunciata l'illegittima reiterazione nel tempo di contratti a termine tra le parti; 2. erano intercorsi, infatti, con gli ### in epigrafe, dal 1987 al 201 4, plurimi contratti a termine pe r un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi e il la voratore aveva ottenuto, in primo grado, la condanna delle amminis trazioni al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per l'abusiva reiterazione del termine; senonché, la Corte d'### andando di contrario avviso, aveva stabilito che i contratti a termine tra il 2001 e il 2010 avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 gg. decorrenti dal 1° gennaio 2012, mentre i successivi «avrebbero dovuto essere im pugnati entro 60 gg. o entro 120 gg., a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge n. 92/20 12, secondo la n ormativa vigente ratione temporis» e tut to ciò anche se i contratti erano privi di forma scritta; in definitiva, poiché nessuno dei contratti era stato impugnato nei termini di decadenz a ‒ neanche l'ultimo che era cessato il ### ‒ la domanda era inammissibile; 3 di 10 3. contro tal e decisione il lavoratore ha propo sto ricorso per cassazione articolato in due motivi, men tre gli ### sono rimasti intimati; ### 1. nel primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 nonché dell'articolo 116 cod. proc. civ. e dell'articolo 12 delle preleggi; egli sostiene che, diversamente da quanto rit enuto dall a Corte d'### la decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, che non atteneva alla nullità del termine contrattuale ma, piuttosto, al superamento del limite di durata dei 36 mesi, sicché, in applicazione dell'articolo 5 comma 4- bis d.lgs. n. 368/2001, l'impugnativa poteva essere proposta in tal caso entro il termine di prescrizione ordinario; il ricorrente rileva, in particolare, che non v'è richiamo, da parte dell'art. 32, nel testo vigente ratione temporis al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado ( cioè nel 201 5), all'ipotesi prevista dall'art. 5, com ma 4 bis del d.lgs. n . 368 del 2001, che è quella invocata nella specie; assume che la previsione della decadenza ha carattere eccezionale, con la conseguenza che la disposizione prevista per l'impugnativa del contratto a termine non è applicabile analogicamente; evidenzia che la Corte d'### di ### avrebbe dovuto rilevare che nessun atto datoriale era stato impugnato (né con riferimento alla nullità del termine apposto al co ntratto né alla sua proroga) essendosi richiesto - ancorché in via subordi nata - il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge n. 183/2010 per l'abuso contrattuale perpetrato in oltre vent'anni di rapporti reiterati, al momento del superamento dei limiti temporali, domanda di natura non impugnatoria di alcun 4 di 10 atto datoriale e c he poteva essere propost a nel termine di prescrizione ordinario; 1.1 il motivo è infondato; con esso viene in sostanza contestato il passaggio argomentativo in cui la Corte d'### afferma che la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. a) , della legge n. 180/2010 si riferisce non soltanto all'azione di nul lità de l termine apposto al contratto d i lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001 ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5 comma 4-bis del d.lgs.  n. 368 d el 2001, in cui si fa valere l'abu siva reiterazione dei contratti a termine; 1.1.1 la censura deve essere disattesa, anche se la motivazione della pronuncia impugnata, conforme a diritto nel suo dispositivo, merita di essere rivista e integrata ex art. 384 comma 4 cod. proc.  civ.; il rilievo della Corte distrettuale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti ricalca Cass. n. 8038/2022, precedente sottoposto a rimeditazione in pron unce successive, alle qual i va dat a in questa sede continuità, essendosi ivi chiarito come, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abus iva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32 comma 4 lett. a) della legge 183 del 2010 , «deve essere osservato e decorre dall'ul timo (ex latere actoris) dei contratti interco rsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (così Cass., Sez. L, n. 4960 del 16/2/2023; cui adde Cass., Sez. L, n. ### del 12/12/2023); si è comunque precisato, in tutte le pronunce sopra richiamate, che la decad enza opera sul piano della cer tezza dei rapporti ed è 5 di 10 imprescindibile in ragion e della "ratio" della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte; si è anche aggiunto che il risarcime nto de l danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmen te decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, p otendo anc he quelli stipulati oltre d ieci anni prima d ella richiesta di risarcimen to avere inciden za sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così Cass., ###/2023 cit.); 1.1.2 né vale obiettare ‒ per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 1 83/2010, nel testo v igente prima delle modifiche apportate dalla legge 2 8 giugno 2012, n . 92 ‒ che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001; 1.1.3 come recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5/2/2025), il suddetto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604/1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 , n. 3 68, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3 lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2 001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di 6 di 10 legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4 lett. a e b); la ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, ratio con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di que lle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicit amente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. ### del 20/10/2022 che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183/2 010 anche alle azioni di nullità del termin e per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368/2001); il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nu llità, che può riguardare sia il t ermine apposto al contratto (art. 1), anc he se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4); il richia mo non è, invece, finalizz ato ad operare u na distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violaz ioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto; conferma questa interpretazione la lettera b) del comma 4 dell'art.  32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a t ermine già conclusi alla d ata di entrata in vigore dell a nuova 7 di 10 legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368/2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile; d'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prende ndo le mosse da de tta applicabilità, ha affermato, e va qui ribad ito, ch e, qualora il superamento derivi dalla stipulaz ione in successione di p iù contratti, è sufficien te che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorr e ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. ###/2023 citate); 1.1.4 avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 20 01, come riformulato dal d.l .  20/3/2014, n. 34, conv. in legge n. 78/2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi , comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]»; se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della legge n. 183/2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non v'è (evi dentemente) alcuna ragi one di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui 8 di 10 il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro; 1.1.5 in conclusione, d eve ritene rsi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anch e in relazione all'azio ne per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina rispo nde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche ( sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014); 1.1.6 nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decaden za in relazione a ogni singolo contratto a tempo determinato, ha aggiunto tuttavia, con accertamento di fatto che ha valenza decisiva e che non è stato specificamente censurato in sede ###che in relazione all'ultimo cont ratto concluso inter partes il termin e di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, cit., non è stato affatto rispettato; ne consegue che il dictum di inam missibilità della domanda reso dalla corte territoriale rimane esente da censure; 2. nel secondo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 5 cod.  proc. civ., per avere la Corte d'### condannato la lavoratrice al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.800,00 quanto al giu dizio di primo grado e in €. 3.308, 00 quanto al p resente giudizio di appello, oltre spese generali; si tratta di spese che si assum e siano state liquidate in modo “eccessivo”, senza conside rare la difficoltà della mat eria del contendere, il contegno delle parti e le condizioni economiche della lavoratrice, nonché la natura dei crediti di lavoro oggetto di causa; 3. il mot ivo è in ammissibile perché non ded uce la vio lazione dei massimi tariffari e sp ettando alla discreziona lità del giudice del merito liquidare le spese di lite purché, a meno di motivare 9 di 10 espressamente, non al di sopra di tali massimi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537); si è del resto a nche spiegato che la parte, la quale inten da impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (o dei massimi) tariffari, ha p ur sempre l'one re di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai qua li il giudice di merit o sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve rit enersi inammiss ibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in e ccesso) rispet to alla tariffa massima (Cass., Sez. 1-, n. 18584 del 30/06/2021; cui adde Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 11657 del 30/ 4/2024: « In tema di ricorso per cassazione, è inamm issibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari ‒ ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti ‒, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegan done le ragioni, né d ella mancata distinzione fra compensi ed esborsi»); nel caso di specie, il motivo è privo di argomentazioni specifiche rispetto ai valori tariffari e dunque non restano integrati neanche i presupposti richiesti dalla giurisprudenza appena citata; 4. conclusivamente il ricorso va rigettato; 5. tale e sito esime, pe r il principio della dur ata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l'### generale dello Stato (il c ui patrocinio per l'Amm inistrazione reg ionale siciliana è previsto dall'art . 1 de l d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso alle ### regionali intimate, che parte ricorre nte ha erroneamente eseguito presso l'A vvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020); 10 di 10 6. nulla v a disposto in o rdine alle sp ese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della S ezione 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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