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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1777/2025 del 05-12-2025

... contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;”. Di seguito, all'art. 5 (Competenze delle ### comma 1, lett. c) si stabilisce che “I servizi veterinari delle ASL…provvedono ad… c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”. Pertanto, l'interpretazione sistematica della vigente normativa innanzi riportata deve portare a ritenere che il Comune è l'ente che ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio di competenza in materia di sanità ed ordine pubblico mentre i ### dell'### in quanto organo essenzialmente tecnico, hanno lo specifico compito di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 6862 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862/2024 R.G. promossa da: ### C.F. ### nata a ### il ### e residente ###, rappresentata e difesa come da mandato posto in calce al ricorso dall'Avv. ### (C.F.  ###) nel cui studio in ### alla ###. Origlia n.75 ha eletto domicilio -ricorrente contro Comune di ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in forza di delibera di ### n. 34/2025 dall'Avv. ### (C.F.  ###) unitamente al quale elettivamente domiciliat ###### al ### G. Matteotti n. 23 -resistente ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore #### domiciliat ###### alla ### n. 146, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliato presso la U.O.C. ### e ### del ### della stessa -resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025 da intendersi qui ritrascritte integralmente.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di ### e l'### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in data ###, alle ore 10:30 circa, in ### a seguito dell'aggressione di un cane randagio. 
Asseriva la ricorrente che nelle predette circostanze di tempo mentre camminava in ### delle ### con direzione ### veniva aggredita da un cane randagio di media taglia di colore chiaro, trasandato e senza collare. 
Assumeva che a seguito dell'aggressione riportava lesioni per le quali veniva accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di ### dè ### come da referto medico versato in atti. 
Precisava che numerose erano state le segnalazioni fatte al Comune di ### ed all'Asl sede di ### della presenza abituale di animali randagi su ### delle ### strada lontana dalle vie cittadine ma rientrante nel territorio di competenza del predetto Comune. 
Concludeva sostenendo di aver inviato lettera di messa in mora e di invito alla stipula della negoziazione assistita al Comune di ### ed all'### ma senza ottenere nulla. 
Si costituivano in giudizio sia il Comune di ### che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso per essere infondato in fatto ed in diritto e sia l'### che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza. 
La causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medico legale volta ad accertare sia il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate e sia a quantificare i postumi permanenti residuati sulla ricorrente in seguito al sinistro de quo. 
All'udienza del 24.11.2025 dopo la discussione lo scrivente tratteneva la causa in decisione. 
Preliminarmente deve essere rigettata la sollevata eccezione di nullità del ricorso dovendosi ritenere al contrario che tale atto contiene una esauriente indicazione del petitum con richiesta di risarcimento danni e relativa quantificazione ed una sufficiente indicazione della causa petendi con l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui esso si fonda.
Pertanto, non vi è dubbio che i resistenti sulla base di tale atto siano stati posti in grado di conoscere i termini essenziali della domanda proposta nei loro confronti in maniera tale da poter resistere alla pretesa vantata da parte ricorrente e da compiere una adeguata difesa. 
La nullità comminata dall'art.164 quarto comma c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda prescritta dal n.4 dell'art.163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati sia che la nullità della citazione deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. SS.UU. n. 8077/2012 e n.11751/2013). 
Nel caso di specie ciò non si è verificato avendo parte resistente approntato una valida e puntuale difesa. 
Ed ancora con la sentenza n.1681/2015 la Corte di Cassazione ha premesso come ai sensi dell'art.164 quarto comma c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.3 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domandaovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n.4 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. 
La Corte di Cassazione ha spiegato debitamente “che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”. 
In altri termini la nullità della domanda sussiste solo quando -a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere preclusioni ma va estesa anche alla parte espositival'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass.n.10635/2025). 
Nel ricorso sono chiaramente indicati, come già detto, sia il petitum che la causa petendi. 
Occorre precisare che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi va radicata nell'ente (o enti) cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 12495 del 18/5/2017 ed ordinanza n. 22522 del 10/09/2019 nonché, da ultimo, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). 
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la ### con la legge 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari delle ### mentre ha riservato ai comuni il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023, che, all'esito di una compiuta disamina della normativa di settore, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ### alle quali la legge regionale ### n. 16 del 2001, 'ratione temporis' vigente, ha demandato l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).
Tale riparto di competenza tra ASL e comuni in materia di randagismo è stato, successivamente, confermato dal legislatore regionale con la legge n. 3/2019 che ha abrogato la legge regionale n. 16/2001 ma, all'art. 5, comma 1, lett. c), ha confermato che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle ### Più precisamente la predetta legge n. 3/2019 della ### “### volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”, all'art. 4, (Competenze dei ### - comma 1, lett. e) dispone che “I ### singoli o associati provvedono…e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;”. Di seguito, all'art. 5 (Competenze delle ### comma 1, lett. c) si stabilisce che “I servizi veterinari delle ASL…provvedono ad… c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”. 
Pertanto, l'interpretazione sistematica della vigente normativa innanzi riportata deve portare a ritenere che il Comune è l'ente che ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio di competenza in materia di sanità ed ordine pubblico mentre i ### dell'### in quanto organo essenzialmente tecnico, hanno lo specifico compito di attivare l'accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici, ma questo sempre che la loro presenza sia segnalata sul territorio di competenza dalle autorità comunali o da altri, anche privati cittadini. 
Premesso ciò occorre precisare che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati da cani randagi trova applicazione la disciplina dell'art. 2043 c.c., con esclusione dell'applicabilità diretta o analogica dell'art. 2052 c.c., atteso che i cani randagi non costituiscono specie protetta e i compiti della pubblica amministrazione sono essenzialmente di prevenzione e non di protezione. 
La persona danneggiata ha l'onere di provare sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito.
La colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, essendo necessaria la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. 
Solo una volta fornita la prova della condotta omissiva, il nesso di causa può ammettersi ricorrendo al criterio della concretizzazione del rischio, in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare presuntivamente che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno, salva la prova contraria del caso fortuito da parte della pubblica amministrazione.  ### della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché dal mancato raggiungimento del risultato non può desumersi la colpa dell'amministrazione. 
Il teste ### escusso all'udienza del 7.04.2025, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non è dato dubitare, ha precisato con dovizia di particolari la dinamica dell'aggressione riferendo: “### che il sinistro si è verificato in ### alla ### delle ### era il ### verso le ore 10:00 - 10:30. Preciso che io stavo facendo rifornimento di benzina ero in motorino. Posso riferire di aver visto la sig.ra ### nel mentre veniva aggredita da un cane randagio di colore chiaro di media taglia senza collare che azzannava la signora alla mano destra. Posso riferire che come ho visto il cane azzannare la signora ho cominciato a suonare con il motorino ma il cane si è allontanato solo quando mi sono avvicinato e ho cominciato a suonare più forte. La signora è stata ferita alla mano destra perdeva sangue. Preciso che sulla zona non vi sono segnali di pericolo di presenza di cani randagi. Al momento dell'aggressione non sono intervenute autorità non so se la signora è andata in ospedale io mi sono offerto di accompagnarla. Preciso di aver fatto personalmente segnalazioni della presenza di cani randagi nella zona di ### delle ### sia ai vigili urbani di ### che alla Asl di ### ufficio veterinario. Preciso che le mie segnalazioni sono state tutte verbali e da me fatte in quanto io vado spesso a camminare su ### delle ### e mi sono abbattuto più volte nella presenza di cani randagi. Preciso che proprio in queste mattine ho segnalato la presenza di cani randagi anche agli spazzini in quanto questi cani prendono le buste della spazzatura e riversano il contenuto sulla strada per cercare cibo. Preciso che il cane era tutto sporco trasandato di colore chiaro ma essendo sporco il pelo era quasi marroncino e comunque è una zona dove ci sono abitazione e villette ma è una strada chiusa utilizzata spesso per fare sport. Non ho verificato se avesse microchip perché era molto aggressivo non ci si poteva avvicinare poi aveva anche qualche malattia in quanto parte della pelle era priva di pelo”. 
Dall'espletata istruttoria è stata dimostrata sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione che, come riferito dal teste, più volte è stata messa a conoscenza della presenza di cani randagi nella strada teatro della aggressione de qua e che nulla ha organizzato al fine di evitare il problema e sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito. 
Gli odierni resistenti a parere dello scrivente avrebbero dovuto, per andare esenti da responsabilità, dimostrare di aver tempestivamente predisposto adeguati controlli astrattamente idonei ad evitare o quanto meno a ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento ovvero che, nonostante avessero organizzato adeguatamente il servizio, la situazione di fatto pericolosa si è ugualmente verificata (perché per esempio l'evento per la sua repentinità non le ha consentito di intervenire tempestivamente).  ### di prova in tal senso già è indice di negligenza (e, quindi, di colpa) nell'espletamento e nella gestione del servizio. 
Nulla è stato provato in tal senso. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono la responsabilità di quanto accaduto va addebitata, a parere dello scrivente, sia all'### che al Comune di ### che, come già detto, nonostante le continue segnalazioni nulla hanno fatto per prevenire l'aggressione ovvero predisponendo adeguati controlli e organizzando tempestivamente ed adeguatamente il servizio di prevenzione. 
Quanto alle lesioni subite da ### veniva espletata CTU medico legale e il Dott. ### nella propria relazione oltre a accertare il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate quantificava i postumi permanenti residuati sulla stessa nella misura del 2% quale danno biologico, in 7 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% ed in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%.  ###, infine, riconosceva la congruità delle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 225,00. 
Relativamente alle modalità liquidative per tale invalidità lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento confermato dalla Suprema Corte (Cass.n.13982/15) per cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanenti derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal ### delle attività produttive mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore “equo” in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso già Cass.n.12408/11: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.139 cod.ass. per il caso di danni derivanti da sinistri stradali costituiscono oggetto di una previsione eccezionale come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”). 
Sulla base di quanto detto, pertanto, e tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'evento (anni 63) l'accertata invalidità deve essere liquidata nel seguente modo: -€ 2.554,00 per il 2% di danno biologico; -€ 603,75 per 7 gg. di I.T.P. al 75%; -€ 862,50 per 15 gg. di I.T.P. al 50%; -€ 431,25 per 15 gg. di I.T.P. al 25% per € 4.451,50. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 225,00 relativa alle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 4.676,50. 
Alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione versata in atti lo scrivente - accertata la responsabilità nella causazione dell'evento de quo di entrambi i resistenti condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così provvede: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo; -condanna, inoltre, in solido i predetti resistenti alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.325,00 di cui € 125,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario; -pone le spese della CTU medica ammontanti ad € 400,00 oltre oneri di legge a carico solidale degli odierni resistenti. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 6862/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

M
1

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5446/2025 del 12-12-2025

... la patologia sia insorta già da diversi anni, il ricovero si è reso necessario solo due volte, volontariamente, in strutture private e mai in TSO (###. A rinforzo va detto che, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di consulenza, la ricorrente è apparsa lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, collaborante e adeguata sul piano comportamentale. Presente è risultata la critica, la consapevolezza e la capacità di giudizio. Inoltre, non sono stati rilevati manifestazioni psicotiche come i disturbi del contenuto e/o della forma del pensiero, della percezione e cognitivi. ### è risultato moderatamente livellato verso il polo depressivo. Quanto esposto, in prospettiva ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem favorevole. Passando alla valutazione della patologia in esame, alla luce di quanto esposto al ### di tipo I° forma moderata va attribuita una percentuale pari al 55% (cod. 2203 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M. del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-94). Non valutabile l'### destra, grave, in quanto con percentuale inferiore al 10%. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'assegno mensile di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13792/2023 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.  ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 novembre 2023 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12060/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile pari almeno al 74% e nella conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3 comma 1, L. 104/92 (riconosciuti dal c.t.u. della prima fase di giudizio pur se non espressamente richiesti) rinunciando definitivamente all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3. comma 3, L. 104/92. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).  ###, costituitosi con memoria del 12 novembre 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). 
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria, in considerazione delle peculiarità delle patologie controverse (cfr. ordinanza del 4 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Re: “### la documentazione sanitaria e quanto emerso nel corso dell'accertamento si conclude che la ricorrente ### anni 49, è affetta da ### bipolare episodio misto. Ipoacusia grave destra, di tipo misto. Per tali infermità e per i motivi esposti è da ritenere invalida civile nella misura del 55% e “portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992, dalla domanda amministrativa”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti confermando la percentuale di invalidità civile del 55% indicata dal primo c.t.u. (percentuale quest'ultima ben distante dal minimo richiesto - 74% - per l'assegno mensile di assistenza), all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025: “#### (…) risulta affetta da: 1) ### di tipo ### forma moderata; 2) ### destra, grave. (…) ### la dott.ssa M.G. Re, dopo averla sottoposta a visita, la giudicava soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% e portatrice di handicap lieve, comma 1. (…) Tale giudizio, a parere dello scrivente, appare condivisibile, in quanto, il complesso delle patologie di cui risulta affetto il ricorrente non soddisfa i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. ### è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e”) diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. ### la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il ### ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in ### Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma cosiddetta mista, di tipo moderato, come dimostrato dal fatto che, l'attrice, sebbene la patologia sia insorta già da diversi anni, il ricovero si è reso necessario solo due volte, volontariamente, in strutture private e mai in TSO (###. A rinforzo va detto che, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di consulenza, la ricorrente è apparsa lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, collaborante e adeguata sul piano comportamentale. Presente è risultata la critica, la consapevolezza e la capacità di giudizio. Inoltre, non sono stati rilevati manifestazioni psicotiche come i disturbi del contenuto e/o della forma del pensiero, della percezione e cognitivi. ### è risultato moderatamente livellato verso il polo depressivo. Quanto esposto, in prospettiva ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem favorevole. Passando alla valutazione della patologia in esame, alla luce di quanto esposto al ### di tipo I° forma moderata va attribuita una percentuale pari al 55% (cod. 2203 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M.  del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-94). Non valutabile l'### destra, grave, in quanto con percentuale inferiore al 10%. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'assegno mensile di assistenza), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa. 
Vale la pena evidenziare, poi, che la nuova documentazione prodotta il 2 dicembre 2025 non giustifica il richiamo del c.t.u., visto che dalla lettura del certificato dell'11 novembre 2025 non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ### ma soltanto la prosecuzione del trattamento farmacologico di una patologia (artrosi psoriasica) risalente al mese di marzo 2025 e già valutata come irrilevante dal c.t.u. ( controdeduzioni allegate alla relazione di c.t.u. depositate il 20 giugno 2025: “le ripercussioni funzionali a carico dell'apparato osteoarticolare sono praticamente nulle in quanto priva delle complicazioni artrosiche presenti nelle forme più avanzate”). Va considerato, inoltre, che la ricorrente non ha neppure indicato la percentuale che le spetterebbe per tale patologia, né prodotto una relazione di c.t.p. a supporto dell'asserito aggravamento, prestando attenzione al fatto che la percentuale accertata per le altre patologie è ben distante da quella minima necessaria per l'assegno mensile di assistenza. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (sussistendo soltanto i requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, non oggetto, però, di domanda giudiziale: cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento). 
Visto l'esito della lite, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell'### che si liquidano come in dispositivo con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio. 
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di ### P.Q.M.  nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.  104/92; condanna ### al pagamento in favore dell'### delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico di ### le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
del ### n. 13792/2023


causa n. 13792/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Montalto

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti. ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
1

Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 561/2024 del 30-05-2024

... idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private; spese scolastiche: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più (leggi tutto)...

testo integrale

RG 882 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del ###, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: ### (###) con il patrocinio dell'Avv.  #### (###) con il patrocinio dell'Avv.  ### ricorrenti ### intervenuto ### separazione consensuale ex art. 473 - bis. 51 c.p.c. 
Conclusioni delle parti: 1) I coniugi vivranno separati come di fatto già avviene per comune accordo tra gli stessi. ###, adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale, condotto in locazione con contratto cointestato ad entrambi i ricorrenti e a riscatto resterà, al pari degli arredi che lo compongono, nella disponibilità esclusiva della ###ra ### che continuerà a versare i canoni da intendersi quale acconto sul prezzo di compravendita, liberando il #### da qualsivoglia obbligazione e intestando a se medesima l'immobile, in sede di perfezionamento dell'acquisto che avverrà nel correte anno solare. ###.ra ### dichiara di nulla aver a pretendere dal #### per i canoni già versati. ###. ### già trasferitosi in altra abitazione, dichiara di nulla aver a pretendere su beni e arredi posti nella casa coniugale e provvederà, entro 30 giorni dalla data di comparizione avanti al Tribunale, ad asportare i proprie effetti personali (nella fattispecie vestiario, calzature e oggetti personali) ancora collocati entro la casa coniugale. 2) I figli ### e ### minorenni, studenti e non economicamente autosufficienti saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna. Le parti convengono che i minori trascorrano con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo la scuola e sino al lunedì mattina quando il padre ne curerà l'accompagnamento a scuola Il ricorrente potrà inoltre, previo accordo anche telefonico con la ###ra ### vedere e tenere presso di sé i minori in una o più giornate infrasettimanali compatibilmente ai propri orari di lavoro e nel rispetto degli impegni scolastici, ludico e sportivi dei ragazzi. ### le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di comunicarsi con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia dei figli. ### e ### trascorreranno poi, alternativamente, con ciascun genitore il giorno di ### e di ### consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stesi la festività ### di trascorre quella ### e viceversa. ### le festività natalizie e nel rispetto della suddetta alternanza i minori resteranno poi con ciascun genitore o dal 25 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'### Parimenti nelle vacanze pasquali i ragazzi trascorreranno alternativamente la ### con un genitore ed il Lunedì dell'### con l'altro genitore. ### adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con i figli le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno; 3) in considerazione dei redditi percepiti tra le odierne parti in causa, degli impegni di spesa assunti da ciascun coniuge, e del fatto che della maggior parte delle spese necessarie per la prole se ne occupa la madre, il #### si obbliga a versare alla coniuge, entro il giorno 20 di ciascun mese la somma complessiva di €. 200,00# (€. 100,00# per ciascun figlio) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei minori. ### concordato come mantenimento ordinario dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ### e verrà aumentato ad €.  400,00# (€. 200,00# per ciascun minore) senza necessita di ulteriore accordo a far data dal giorno 20 agosto 2024 quando, venendo meno il finanziamento contratto dal ricorrente con ### ed ammontante ad €.333,00# mensili, lo stesso destinerà €. 200,00 di detto importo ad integrazione del mantenimento mensile dei minori. 4) I coniugi ripartiranno tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la prole e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 20 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i ###ri ### e ### concordano di contribuire al pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per i figli adottando il ### in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il ### i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private; spese scolastiche: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni; spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# annui ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo; - b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari; spese varie: saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture - patenti di cat. A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi secondo la percentuale concordata. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. 5) Le parti convengono di sostenere in misura paritetica e pertanto dividendone il costo al 50% tra di loro anche le spese per l'acquisto dei capi di abbigliamento più onerosi che avessero a rendersi necessari per i figli (a titolo esemplificativo cappotto - giacconi e scarpe invernali ecc) i costi per il taglio dei capelli nonché le ricariche mensili del cellulare in uso a ciascun ragazzo ponendo quale tetto massimo di spesa complessiva annua la somma di €. 1.000,00# e pertanto €. 500,00 a carico di ciascun coniuge. l'aasegno unico ad ora percepito dalla ###ra ### verrà dalla stessa destinato esclusivamente alle spese ed esigenze della prole. 6) ### autovettura ### targata ### resterà nella disponibilità esclusiva della ###ra ### senza che la #### abbia nulla a vantare su detto bene. Il veicolo VW modello ### targato ### resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva del #### senza che la ###ra ### abbia nulla a vantare su detto bene. 7) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro a titolo di proprio mantenimento personale e concordano di rivedere le pozioni bancarie così da chiudere ove possibile i conti cointestati e, ove tale operazione non fosse al momento effettuabile, i coniugi si danno reciproca garanzia di tenersi informati di ogni operazione di incasso e spesa che avesse ad essere effettuate per il tramite di uno dei conti cointestati. 8) I ricorrenti si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio. 9) I ricorrenti pur responsabili in solido per i costi del presente procedimento concordano di ripartire gli stessi (spese ed onorari di assistenza legale) in parte uguale tra loro. 
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole IL TRIBUNALE ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c.; visto il parere del ###; P.Q.M.  Dichiara la separazione personale dei coniugi. 
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali. 
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti. 
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'### di stato civile del Comune di ### Ferrara, 28 maggio 2024 il presidente ###/2024

causa n. 882/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bellettini Gloria, Scati Stefano

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7958/2024 del 25-03-2024

... il rientro della m adre in casa, approfittando del ricovero in ospedale, tant'è che la condotta era stata anche qualificata in termini d i spoglio con una diversa ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -5- sentenza della stessa Corte d'### Ino ltre, della condot ta dell'attore erano risultati avvertiti anche terzi estranei, avendo un teste riferito del fatt o che la ### d opo il liti gio stazionava per strada in vestaglia ed in attesa di soccorso. ### incidentale andava quindi accolto con la revocazione della donazione quanto alla quota di spettanza della madre. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone ### sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. Parte intimata ha resistito con controricorso, avendo a sua volta depositato memoria. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'### ha omesso di pronunciare sull'eccezione di inam missibilità dell'appello incidentale in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché sulla gradata eccezione di decadenza dall'azione di revocazione d ella donazione per il suo mancato esercizio nel termine di un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2022 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### STELLATO e ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'av vocato ### MAZZONI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -2- avverso la senten za n. 2618/2020 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal ###. ### lette le memorie di entrambe le parti.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### conve niva in giud izio dinanzi al ### e di ### la madre ### deducendo di essere cointestatario con la convenuta di u na ser ie di buo ni fruttiferi postali, meglio individuati in citazione, dei quali chiedeva disporsi l'incasso, non avendo con la convenuta raggiunto un accordo per l'incasso in via consensuale. 
Si costit uiva la convenuta che deduceva ch e in rea ltà in comunione vi erano anche altri buoni fruttiferi postali, emessi in data successiva alla morte del marito, e sosteneva che la provvista per la loro emissione derivava dai risparmi accumulati durante il matrimon io con il de funto marito, e che la cointestazione con l'attore era da ricondurre unicamente ad esigenze di comodità, essendo que sti l'unic o figlio ancora convivente con la madre, risultando quindi maggiormente comodo permettergli di operare sui buoni stante l'in tervenuta cointestazione. Inoltre, la cointestazione era stata voluta d'intesa con il defunt o marito, al fine di permette re con le rendite dei buoni di far fronte al le necessità d el fi glio, ancora privo di occupazione. 
In via ri convenzionale chiedeva revocarsi per ingratitudine l a donazione dell'immobile sito in S. ### dei ### alla via S. ### n. 6, eff ettuata u nitamente al marito in favore dell'attore, in quanto, sebbene la convenuta si fosse riservata l'usufrutto con ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -3- scrittura coeva alla do nazione, il figlio in data 21 giu gno 2003 l'aveva fisicament e aggredita, subendo per l'effetto d elle lesioni per le quali era stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. 
Inoltre, stante anche i dissidi con la moglie dell'attore, non aveva più potut o far rientro nella propria abitazione, rappre sentata dall'immobile donato, in quanto ave va constatato al rientro dall'ospedale come l'attore avesse sostituito la serratura di casa.  ### adito con la sentenza n. 4 del 10 gennaio 2012 ha rigettato la doman da atto rea, sul presupposto che i bu oni rientrassero nella comunione eredit aria del defunt o padre, e rigettava altresì la domanda riconvenzionale. 
Avverso tale sentenz a proponeva appe llo principale ### cui hanno resistito, proponendo a loro volta appello incidentale, ### e ### qua li eredi del la defunta ### La Corte d'### di Napoli con la sentenza n. 2618 del 14 luglio 2020 ha accolto parzialmente l'appello principale, dichiarando la comunione ordinaria tra l'attore e la convenuta ### quanto ai buoni fruttiferi postali sottoscritti in data anteriore al 9 ottobre 1992, ed in accoglimento dell'appello incidentale ha revocato per ingratitudine dell'attore la donazione della quota del 50 % dell'immobile sopra indicato, compensando integralmente le spese del doppio grado. 
Per quanto rileva in questa sede, dopo aver affermato che esulava dall'oggetto della materia del cont endere devoluta in ap pello la proprietà dei buoni postali emessi in epoca successiva alla morte di ### riteneva che i buoni emessi in precedenza fossero stati cointestati alla ### ed all'attore in quanto oggetto di una donazione indiretta da parte del defunto ### in ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -4- favore della mog lie e del figlio , così che sugli stessi si e ra instaurata una comunione che andava sciolta. 
Quanto alla doman da riconvenzionale, oggetto dell'appello incidentale, la Corte d'### respinta l'eccez ione di dife tto di legittimazione degli appellanti incidentali, in quanto successori a titolo universale d ella convenuta, riteneva che la condotta addebitata all'attore era idonea a configurare i presupposti per la revocazione per ing ratitudine d ella donazione, in quanto, anche ad ammettere lo scadimento dei rapporti personali tra madre e figlio, quest'ultimo aveva provocato la caduta della madre, costringendola ad allontanarsi in vestaglia da casa, per recarsi in ospedale, impedendole poi il rientro in casa, avendo nelle more sostituito la serratura dell'abitazione. 
La complessiva condotta post a in essere dall'appellante, sia considerata nella sua repentinità che nei successivi sviluppi, era quindi idonea a most rare un sentimento di un 'avversione non transitoria, con l'estrinsecazione di co ndotte pregiudizievoli per l'onore ed il decoro dell a madre, esprimendo un durevole sentimento di disistima delle qualità morali della donante. 
Richiamata la nozione di ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., reputava che l'alterco violento, sebbene non premeditato, con una donna anziana ed in condizione di inferiorità numerica, essendo il figlio coadiuvato d alla m oglie, con la commissione di att i di violenza fisica, era una condotta contraria al senso di riconoscenza che dovrebbe improntare l'at teggiamento del donatario, occorrendo altresì aggiungere che la condotta si era poi protratta con l'avere imped ito il rientro della m adre in casa, approfittando del ricovero in ospedale, tant'è che la condotta era stata anche qualificata in termini d i spoglio con una diversa ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -5- sentenza della stessa Corte d'### Ino ltre, della condot ta dell'attore erano risultati avvertiti anche terzi estranei, avendo un teste riferito del fatt o che la ### d opo il liti gio stazionava per strada in vestaglia ed in attesa di soccorso.  ### incidentale andava quindi accolto con la revocazione della donazione quanto alla quota di spettanza della madre.  2. Per la cassazione di tale sentenza propone ### sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. 
Parte intimata ha resistito con controricorso, avendo a sua volta depositato memoria.  3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'### ha omesso di pronunciare sull'eccezione di inam missibilità dell'appello incidentale in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché sulla gradata eccezione di decadenza dall'azione di revocazione d ella donazione per il suo mancato esercizio nel termine di un anno. 
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 801 c. c. e 110 c.p.c. , per avere la sentenz a rigettato l'eccezione di carenz a di legitt imazione attiva de gli appe llanti incidentali, trascurando che l'azione di revocazione h a natura strettamente personale e che pertanto non può essere proseguita ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Ne consegue che, proprio in relazione a tale impossibilità di prosecuzione del giudizio, quella proposta con l'appello incidentale costituisce a ben vedere una domanda di revocazione sollevata ex novo , e risp etto al la quale era stata mossa l'eccezione di de cadenza, cui la sentenza non ha dato risposta, come dedotto con il primo motivo di ricorso. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -6- I m otivi, che possono essere congiuntam ente esamina ti per la loro connessione, sono privi di fondamento. 
In primo lu ogo va qui ribadito che non è den unciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. l'omessa p ronuncia su di u n'eccezione di carattere processuale, avendo questa Corte più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (fattispecie relativa al mancato esame , da parte dell a sentenza impugna ta, di una eccezione di inammissibilità dell'intervento del terzo per asserita "errata costituzione" di quest'ultimo: Cass. n. 25154 /2018; Cass. 10422/2019). 
Peraltro, quanto alla d enuncia relativa al mancato esame dell'eccezione di inammissibili tà dell'appel lo, il mezzo di impugnazione risulta formulato in evidente violaz ione dell'art.  366, co. 1, n. 6, c.p.c. (suscettibile di trovare applicazione anche laddove sia denunciato un error in procedendo, così Cass. S.U.  8077/2012), posto che il ricorrente omette di riprodurre in ricorso sia la p arte di sente nza di p rimo grado relativa alla pronuncia sulla domanda di revocazione, sia specificamente il contenuto del motivo di appello incide ntale, che intendeva attin gere tale statuizione. 
Inoltre, anche a voler limit are l'esame ai succinti pass aggi riportati in ricorso alla pag. 6, ad avviso della Corte la censura risulta ampiamente satisfattiva dei requisiti di forma - sostanza posti dall'art. 342 c.p.c., per come interpretat i in chiave essenzialmente antiformalistica da Cass. S.U. n. 27199/2017. 
Quanto invece alla d enuncia che investe l'omessa risp osta all'eccezione di decadenza dell'azione di cui all'art. 801 c.c., come Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -7- chiarito dalla lettura d el ricorso, la mede sima appare evidentemente ancorata al presupposto di diritto secondo cui gli appellanti incidentali, qual i eredi della defunto ### non potessero proseguire nella colt ivazione della domanda di revocazione già proposta dalla genitrice, e che quindi il motivo di appello incidentale si risolverebbe in una domanda avanzata ex novo, così che l'eccepi ta decadenza sarebbe da far valere solo rispetto a tale nuova iniziativa processuale. 
La deduzione è del tutto priva di fondamento. 
La Corte d'appello a pag. 13 ha espressamente affermato che gli odierni controricorrenti e rano legittimati a proseguire ed a coltivare in appe llo la doman da di revocazione, già proposta in vita dalla madre, e ciò sul presupposto che nella specie operasse la previsione di cui all'art. 110 c.p.c., affermazione questa che, quanto meno in maniera implicita, equivale al rigetto dell'eccezione di decadenza, avendo la Corte distrettuale opinato nel senso che non si fosse di fronte ad una nuova domanda di revocazione, ma alla semplice prosecuzione di quella già avanzata dalla madre, e rispetto alla quale il ricorrente non deduce avere sollevato analoga eccezione di decadenza. 
Quanto poi alla legi ttimazione degli appellanti in cidentali alla prosecuzione del giudizio intentat o dalla genitrice, valg a il richiamo alla stessa lettera dell'art. 802 c.c., che prevede che la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine possa essere proposta dal donante o dai suoi eredi, affermazione questa che conforta la conclusione secondo cui, potendo gli eredi anche autonomamente avanzare domanda di revocazione, a maggior ragione sono legittimati alla prosecuzione della domanda già avanzata dalla dante causa. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -8- La meno recente giurisprudenza di questa Corte ha infatti ribadito che l'azione di revocazione della donazione (per ingratitudine, ai sensi dell'art 801 c.c.) e quella di annullamento della medesima (ai sensi dell 'art 775 c.c. o per vizio di volontà de l donante) spettano unicamente al d onante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Pertanto, non è legittimato ad esperirle - difettando anche d'interesse ad agire, requis ito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia - il sogget to (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l'at to di liberalità lede suoi futuri diritti successori (Cass. n. 6504/1979). 
Nel caso di specie, l'azione era sta ta già proposta in vita dalla donante, ed è stata coltivata dopo la sua morte dai suoi eredi, che proprio per effetto del fenomeno successorio nutrono non già una mera aspettat iva, ma un vero e proprio diritto a vede re reintegrato il patrimonio del donante a seguito dell'accoglimento della domanda de qua. 
Ed, invero, se il carattere personale dell'azione in esame preclude che la stessa possa essere esercitata in via surrogatoria da parte dei creditori del donante, il chiaro dettato letterale, che contempla anche gli eredi tra i soggett i legittimati, conf orta vieppiù la soluzione secondo cui è del tutto ammissibile che l'azione possa essere proseguita dagli eredi ex art. 110 c.p.c. 
Né conforta la tesi del ricorrente il richiamo alla va lutazione soggettiva spettante unic amente al donante per avvalersi dell'istituto in esame, in quanto, oltre a trascurare, come detto, la specifica previsione d i legge che prevede la legittimazione degli eredi, non tiene conto che la valutazione ci rca l'eserciz io dell'azione sul presupposto che la condotta del donatario avesse determinato una grave offesa alla donante, è stata già effettuata ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -9- allorché quest'ultima era ancora in vita, determinandosi ad agire in via riconvenzionale nei confronti del figlio, di guisa che nella vicenda si tratta di dare impulso ad un'azione che ha già visto a monte compiuta da parte della donante la valutazione soggettiva dell'offensività della condotta del ricorrente.  4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contradd ittorietà de lla motivazione con violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. 
Assume parte ricorrente che vi sare bbe una intrinseca contraddittorietà nel ragionamento dei giudici di appello che, dopo aver richiamato i precedenti di legittimità sul punt o, hanno ravvisato anche la rico rrenza di una du revole disis tima del ricorrente nei confronti della madre, trascurando però che si è in presenza di un'unica condotta c ulminata nell'episodio del 21 giugno 2003, ma senza ch e sia evidenziato il p rotrarsi d el sentimento di avversione. 
Del pari è affetta da radicale nullità la sentenza nella parte in cui ha riten uto che la condotta del ricorre nte fosse stata resa evidente anche ai terzi, ma senza avvedersi del fatto che solo il teste ### aveva vist o la madre in strada dopo il verifi carsi dell'episodio dell'alterco con il ricorrente. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Ad avviso del Collegio la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal rivelarsi contraddittoria o apparente, si presenta ampia, articolata e logicam ente coe rente, risultando quindi del tut to idonea a soddisfare il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). 
La Corte d 'appello, dopo aver puntualmente fatt o richiamo alla nozione di ingiu ria grave p rescritta dall'art. 801 c.c., qual e Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -10- presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, intesa quale manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistim a delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, ape rta ai mutamenti dei costumi sociali, do vrebbero invece improntarne l'atteggiamento (cfr. ex mult is Cass. n. 20722/2018; Cass. 17188/2008), senza limitarsi al solo episodio del litigio tra la donante, da una parte, ed il fig lio e la mo glie, dall'alt ra, ha evidenziato come le modalità dello stesso si connotassero per una obiettiva gravità, aggiungendo però che a tale litigio aveva fatto seguito l'allontanamento della madre dalla propria abitazione e la successiva sostituzione della serratura della porta di ingresso, in maniera tale da impedirne il rientro, una volta dime ssa dall'ospedale. 
La sentenza a pag. 14 ha evidenziato che le condotte, ancorché autonomamente considerate, già si presentano idonee a supportare la domanda di re vocazione, d ovevano altresì essere valutate sinergicamente e progressivamente, denotando come in realtà il sentiment o di avver sione del figlio nei confronti della madre non si fosse esaurito nella sola aggressione fisica, ma si saldava con la successiva condotta, in maniera tale da assicurare il carattere di durevolezza al sentimento di disistima di cui erano espressione le condotte contestate. 
Trattasi di considerazioni che danno evidenza di come la critica mossa dal ricorren te sia priva di fondamento e sia smentit a proprio dal testo della motivazione, che non ha mancato anche di sottolineare, onde evidenziare l'in applicabilità alla fatt ispecie di ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -11- alcuni precedenti di legittimità che avevano invece escluso la ricorrenza della fattispecie normativa (Cass. n. 23545/2011), come n on fosse stata fornita alcuna p rova di un d egrado dei rapporti familiari tale da generare antica acrimonia o disaffezione, potenzialmente idonee a giustificare anche atti di violenza fisica (come nel caso vagliato da Cass. n. 7033/2005). 
La decisione impugnata, lungi dal soffermarsi solo sulla spinta che ha provocat o la caduta della m adre, ha considerato anche la successiva condotta del ricorrente che, oltre a negare il diritto di usufrutto vantato dalla genitrice, ha posto in essere una condotta protrattasi nel tempo, al fine di priva re la madre del possesso sull'abitazione, condotta che è st ata vagliata in sede ###termini di vero e proprio spoglio. 
Né può reputarsi deficit aria la motivazione quanto al re quisito dell'ostensione a terzi della condotta offensiva, att eso che la sentenza impugnata, pur riferendo della presenza sul posto dopo l'aggressione del teste ### non ha mancato di sottolineare a pag. 16, come lo stazionamento della ### per strada, in attesa di soccorso, era potenzialmente visibile per chiunque avesse in quel momento percorso la strada (essendo stata soddisfatta anche la condizione dell'ostensio ne della condotta ingiuriosa cui fa riferimento Cass. n. 22013/2016).  5. Il quarto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co., 1, n. 5., c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, costituito dall'esito del giudizio penale, relativo al medesimo episodio del 21 giugno 2003, che aveva visto il ricorrente assolto dal giudice di pace di S. ### dei ### con la sentenza n. 3 del 2020. 
Il motivo è infondato. Ric. 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -12- ## disparte il rilievo che la norma presuppone che l'omesso esame debba concernere un fatto storico, e non anche un elemento di prova, quale è rappresentato dalla sentenza penale emessa senza la partecipaz ione al giudizio di t utte l e parti del giudizio civile (come appunto affermato da Cass. n. 2200/2001, richiamata dalla stessa difesa del ricorrente), così che non è dato invocare la violazione del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c. o ve la den uncia investa il mancato apprezzamento di un elemento di prova ( Cass. S.U. n. 8054/2014), occorre altresì rilevare che la sentenza, lungi dall'ignorare l'esito del processo penale, lo ha però reputato irrilevante, affermazione questa contenuta a pag. 14, che denota come in realtà n on vi sia stato omesso esame, ma u na valutazione dell'elemento di prova, ma in chiave recessiva rispetto alle altre prove raccolte in giudizio. 
Inoltre, va ricordato che l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c., pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per una sua auto nomia (Cass. n. 20722 /2018), distaccandosi dalla n ecessaria riconduzione della condotta in una fattispecie anche penalmente rilevante (Cass. n. 7487/2011). 
Peraltro la critica non tiene conto del fatto che il giudizio espresso dalla sentenza impugnata non è stato limitato al solo episodio che è stato poi sottoposto alla valutazione del giudice penale, ma ha complessivamente considerato anche le condotte successiv e, ed in particolare quelle volte a n egare la fruizione della pro pria abitazione alla ### ritenendo che proprio tale progressione della condotta del ricorrente fosse idonea a concretare l'ingiuria grave di cui a ll'art. 8 01 c.c., di guisa che anch e a voler pren dere in esame l'assoluzione disposta dal giudice penale, la medesima non ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -13- può coprire anche il successivo atteggiamento di avversione dal quale è stata tratta anche la caratteristica della durevolezza del sentimento di disistima. 
Le contestazioni poi sollevate nel mezzo in esame, alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice civile rispetto a quanto invece asseritame nte affermato dal giudice penale att ingono evidentemente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di devoluzione in sede di legittimità. 
Anche tale motivo va pertanto rigettato.  6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicem bre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P. Q. M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna il ricorren te al rimborso delle spese del present e giudizio che liquida in complessivi € 8.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/1 2, dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo ### 2022 n. 15657 sez. ### - ud. 21-02-2024 -14- a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024  

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Criscuolo Mauro

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