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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 40/2026 del 22-01-2026

... della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio. Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv. ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 del ###, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente TRA ### (### Fisc. ###), nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo -attore ###'### nato il l'8 aprile 1967 a ####, c.f.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### -convenuto
E ### (cod. fisc. ###), residente ###studio in ### al ### n. 40, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.  -convenuto - attore in riconvenzionale
E ### (### Fisc. ###), nato a ### il ###, in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### al C.so Garibaldi n. 107, -convenuto
E ### S.p.A., con sede in ####, via ### 14 (iscrizione nel ### di ### C.F. e ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti conferita a rogito notaio dott. ### N. 186905 di rep/N.### Racc. del 18 dicembre 2014 (doc. 1 - procura generale alle liti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### n. 40.  ### (### S.A. - ### per l'### con sede in #### 8 (C.F. e P.IVA. ###), in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### S.p.A. (c.f. ###, P.IVA ###) in persona del Dott. ### procuratore ad negotia munito di poteri di rappresentanza giusta procura in autentica del 29.12.21 per ### di ### rep.  n. 95917, racc. n. 11664, sede ###### alla ### 45, domiciliat ######. ### n. 82/B, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - terze chiamate - MOTIVAZIONE ### ha convenuto in giudizio gli avv.ti ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare sussistere rispettiva responsabilità professionale dell'Avv. ### D'### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### negli espletati incarichi professionali in favore del sig. ### 2. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### e ### oltre che l'Avv. ### D'### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 492.896,60 (euro quattro cento novantaduemila ottocentonovantasei/60), per perdita di retribuzioni globali di fatto e T.F.R. nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; i €.85.000,00 (euro ottantacinquemila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per mancata proposizione della domanda risarcitoria ex art. 39 paragrafo n°3 dell'allora vigente C.I.A. (anno 2011), dipendente dalla colposa inerzia dei convenuti legali; i €. 201.448,00 (euro duecentounmila quattrocento quarantotto /00), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo per mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014; i €. 480.816,00 (euro quattrocentoottantamila ottocentosedici /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, per perdita del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2014 sino alla presumibile cessazione della vita dell'attore; i €. 339.033,34 (euro trecento trentanovemila trentatre /34), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di perdita di chance relativo alla personalizzazione del danno, richiesto in ricorso nella misura del 38% del danno biologico permanente; i €. 1.036,00 (euro mille trentasei /00), a titolo di penale, disposta dalla Cassazione con Sentenza n°19973/2017 - R.G. 20444/2014, somma quest'ultima in via solidale con riguardo ai soli Avv.ti ### e ### i €. 353.280,00 (euro trecento cinquantatremila duecento ottanta/00), per mancato ricevimento di indennità per ferie e festività relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (ossia per ciascuna annualità, con riferimento alla singola decorrenza) sino al soddisfo; per lo più solo in via meramente orientativa, nella complessiva somma di €. 1.953.509,90 (euro un milione novecentocinquantatremila cinquecentonove /90), ma di non agevole liquidazione, secondo le voci indicate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 3. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### D'#### e ### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 2.608.270,50 (euro duemilioni seicentottomila duecento settanta /50), per danni da mobbing, maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dovuto sino alla data di effettivo soddisfo, per perdita di indennità preavviso e perdita del risarcimento dipendente dal mancato ristoro della trasferta, differenze retributive, risarcimento per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed alla dignità, immagine e professionalità, oltre che dequalificazione, danno alla vita di relazione, danno morale e tutte le altre voci di danno certe nell'an ma di difficile accertamento nel quantum, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 4. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### i seguenti ulteriori importi: i €. 43.427,68 (euro quarantatremila quattrocento ventisette /68), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti da ### nonché ricevuti giusta liquidazione di cui alle sentenze n°126/2014 e n°554/2014 della Corte d'Appello di ### per essersi egli dichiarato antistatario benché avesse riscosso i compensi dal proprio assistito ed i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 1.100,00 (euro millecento /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, richiesto dal professionista per asseriti compensi del domiciliatario, benché anche tali compensi fossero stati versati direttamente dal ### i €. 2.072,00 (euro duemila settandue /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, per asseriti contributi unificati dei quali otteneva rimborso dalla controparte, benché i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 6.877,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al dì di effettivo soddisfo, a titolo di spese di lite sostenute per la domanda di revocazione di sentenza n°554/2014 della Corte d'Appello di ### palesemente tardiva e dichiarata inammissibile proprio in ragione della sua intempestività; e così alla complessiva e parziale ulteriore somma determinabile in €.53.476,68 (euro cinquanta tremila quattrocento settantasei /68), ovvero quantificabile, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; i €. 846.176,60 (euro ottocento quarantaseimila centosettantasei/60) oltre interessi e rivalutazione da maggio 2014 dal dovuto sino al soddisfo, per mancata proposizione tempestiva di domanda di revocazione della sentenza n°554/2014 resa dalla Corte di Appello di ### (in via alternativa rispetto al punto 2 delle conclusioni primo e quinto capoverso), 5. ancora per l'effetto, condannare l'Avv. ### D'### a versare in favore del sig. ### l'importo di €. 10.055,35 (euro diecimila cinquantacinque /35), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, dipendente dall'avere prima indicato, nel corpo del ricorso, tale importo come differenza spettante, tra il dovuto e corrisposto, a titolo di indennità stabilita dal C.I.A. 2004 art. 34 lett. e) e poi dall'averne omesso la relativa domanda nelle conclusioni, il tutto sempre per le motivazioni innanzi esposte; 6. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 1.500,00 (euro mille cinquecento /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 7. sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Avv. ### D'### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 8. condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'istante, da determinarsi in via equitativa e, comunque, rispettivamente in non meno di €. 409.599,188 l'Avv.  #### di €. 1.012.051,56 (euro un milione dodicimila cinquantuno /56) l'Avv. ### e di €. 1.001.656,22 (euro un milione mille seicento cinquanta sei /22) l'Avv. ### o, comunque, sempre con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, pure con valutazione equitativa; 9. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di lite.  ### ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ###ni S.p.A. sino all'8.10.2002, quando era licenziato per asserito superamento del periodo di comporto; di essersi fatto rappresentare dai convenuti in tre giudizi contro il datore di lavoro, ossia il giudizio di reintegra sul posto di lavoro e relative domande risarcitorie (curato in primo e secondo grado dall'avv. ### che procedeva alla redazione anche del ricorso per Cassazione nel quale procedimento subentrava poi l'avv. ### definito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19699/2017 - n.752/2018 resa il ### dal giudice di rinvio della Corte di Appello di ### giudizio avente ad oggetto la condotta di mobbing posta in essere da parte datoriale, nonché varie domande di natura risarcitoria, connesse all'accertamento della dequalificazione, curato, in primo grado, dall'avv.  #### in appello dall'avv. ### che predisponeva anche il ricorso in Cassazione, giudizio che era poi proseguito e concluso dall'avv. ### definito con sentenza n.19973/2017; giudizio curato dal solo avv. ### avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014.  ### lamenta che l'attività professionale prestata dai convenuti in suo favore è risultata carente sotto molteplici profili, per cui agisce per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (anche futuri, quali perdita di pensione, nonché morali ed esistenziali) in occasione ed a causa della condotta professionale tenuta nella gestione delle pratiche che lo hanno riguardato, in ragione di imperizie e/o negligenze e/o infedele patrocinio dei professionisti stessi. 
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. 
D'### ha chiesto in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; condannare l'attore sig.  ### al pagamento delle spese processuali; condannare l'attore al versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la palese temerarietà della lite; ha chiamato in causa la ### s.p.a. per essere manlevato.  ### ha chiesto: nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile; - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo ### in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ### tenuto a garantire e manlevare il convenuto dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore dell'attore stesso, in virtù e nei limiti della copertura assicurativa, come richiamata in narrativa; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto a corrispondere in favore dell'avv. ### per le causali sopra descritte ed a titolo di competenze professionali per le controversie in atto analiticamente indicate con i relativi importi spettanti, la complessiva somma di euro 78.665,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri ed accessori di legge nonché interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore del medesimo professionista, detratto l'acconto ricevuto di euro quattromila; - con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la chiamata del terzo, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.  ### ha chiesto: la chiamata in causa della soc. ### per essere manlevato in ordine a sue eventuali riconosciute responsabilità professionali; nel merito, in via preliminare, dichiarare nulla ed inammissibile la domanda come svolta partitamente sopra e, ancora nel merito, altrettanto e come partitamente per i motivi che precedono, integralmente, rigettarla con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.  ### S.p.A. ha chiesto in relazione alla domanda principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti dell'avv.  #### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In relazione alla domanda di garanzia e manleva: solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'avv.  #### dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e #### (### S.A. si è riportata a quanto eccepito e dedotto dal convenuto in merito all'infondatezza delle domande svolte nei confronti dell'avv. ### e chiedendone quindi il rigetto; in subordine, ha rilevato la manifesta inoperatività della ### instando per il rigetto della domanda di manleva.  ### S.p.A. ha chiesto preliminarmente, rilevata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto Avv. ### pronunciare, con sentenza, previo assenso delle altre parti, l'estromissione dal giudizio del convenuto ### e della terza chiamata ### nel merito, in via principale, rigettare la domanda promossa dall'attore ### nei confronti del convenuto Avv. ### siccome inammissibile e infondata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese giudiziali anche in favore della terza chiamata ###ni e, si opus sit, al pagamento previsto dall'art. 96, 3° co. c.p.c.; subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda azionata dall'attore, accertare la gravità delle condotte dei singoli convenuti, con la specifica del grado di colpa di ciascuno e verificare l'entità delle conseguenze ascrivibile a ognuno dei convenuti, dando atto della riserva dell'azione di regresso formulata dalla terza chiamata nei confronti degli altri condebitori per l'insperato caso di condanna solidale e, comunque, ridurre la pretesa del ### in ragione del suo concorso ex art. 1227, 1° co.  c.c., previa esclusione dei pregiudizi non imputabili all'Avv. ### nonché dei danni insussistenti, inammissibili, infondati, indimostrati, eccessivi ed evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.c. e, relativamente, alla domanda di garanzia esperita dall'assicurato Avv. ### nei confronti della terza chiamata ### contenere la manleva, anche in caso di condanna solidale, nei limiti del massimale di € 2.000.000 e applicare la franchigia di € 500,00 gravante sull'assicurato, ponendo le spese giudiziali a suo esclusivo carico, vinte o compensate le spese processuali con l'attore. 
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.  per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ******* 
Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### di nullità / inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. 
Si rileva in primo luogo come l'eccezione non specifica quale dei requisiti del contenuto dell'atto introduttivo si assume violato. 
Se si intende far riferimento all'art. 164, comma 4, in relazione all'art. 163 n.3 c.p.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681). 
Nel caso in esame è possibile scorgere con sufficiente chiarezza quale sia il provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum formale) e su quali fatti e circostanze l'attore fondi la sua pretesa, evidenziando che nell'atto introduttivo ### dedica distinti paragrafi agli addebiti mossi ai singoli professionisti. Le doglianze mosse dal convenuto attengono piuttosto al merito della controversia e saranno affrontate se e quando si dovrà stabilire a quale professionista addebitare gli errori professionali denunciati dall'attore e, nel caso in cui siano da addebitare a più di essi, se a titolo solidale o meno e quindi l'incidenza della condotta di ciascuno dei convenuti sull'esito dei contenziosi. 
Le cause patrocinate dai legali convenuti 1) ### del licenziamento per superamento del periodo di comporto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### impugnava il licenziamento comminato da UGF assicurazioni s.p.a. in data ### e ai sensi dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito. 
Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Avverso tale decisione proponeva gravame la ### si costituiva ### rappresentato e difeso dall'avv. ### che proponeva ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19669/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale ritenendo in sostanza che non si fosse formato alcun giudicato in riferimento alla eccezione sollevata dalla ### di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di ### in diversa composizione per l'accertamento di validi atti interruttivi della prescrizione. 
Il giudizio di rinvio riassunto sia dalla ### che dal ### che si costituiva con il patrocinio dell'avv. ### era definito con sentenza della Corte d'Appello di ### 752/2018 che respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.  2) Risarcimento del danno per mobbing Con ricorso depositato il #### con il patrocinio dell'avv.  #### adìva il Giudice del lavoro di ### lamentando la violazione ad opera della ### s.p.a. della normativa posta a tutela della integrità psicofisica, il demansionamento e la mancata corresponsione di differenze retributive, indennità e rimborsi spese. 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.48/11, in parziale accoglimento del ricorso, condannava UGF a corrispondere al ### la complessiva somma di € 145.000 per il danno non patrimoniale ed € 48.990,08 per differenze retributive, indennità e rimborsi spese, oltre accessori e spese processuali. 
Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese.  3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv.  ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte di ### di ### sulla base del dedotto errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto predisposto il ricorso di primo grado in data ### ed aveva conseguentemente ridotto il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Con pronuncia n.610/15 la Corte d'### di ### dichiarava la domanda inammissibile poiché il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato notificato in data ### mentre il ricorso per la revocazione era stato depositato in data ### e quindi oltre il termine breve di 30 giorni ex lege previsto, con conseguente condanna del ### alle spese di lite. 
Gli errori professionali denunciati dall'attore Relativamente all'avv.  #### la cui attività professionale si è limitata al patrocinio del ### nel primo grado del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing ed altro, le doglianze dell'attore attengono a: a) Mansioni superiori, preavviso ed indennità ex art. 34 C.I.A.: in sintesi il convenuto nel ricorso introduttivo avrebbe trascurato la dimostrazione del quinto livello con riguardo agli scatti automatici, la domanda di preavviso non sarebbe stata correttamente proposta tanto da essere rigettata in appello, la domanda di missione sarebbe stata erroneamente avanzata in luogo di quella di rimborso degli esborsi per i viaggi. 
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel ricorso l'avv.  #### oltre al danno da dequalificazione professionale, ha domandato, tra le voci di danno, anche quello relativo alla «mancata progressione dal IV al V livello, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità ex art. 34 C.I.A. Il danno da mancata progressione è stato richiesto non sulla base delle mansioni superiori effettuate, ma in virtù dell'automatica progressione di carriera dopo un certo numero di anni; inoltre, sono state richieste anche le differenze dovute per tale indennità. Tali domande sono state accolte dal giudice del lavoro di primo grado che nella sentenza n.48/11 ha riconosciuto in favore del ### tutta una serie di importi spettanti per i titoli richiesti. La circostanza per cui in secondo grado la Corte d'### di ### abbia in parte rigettato le domande, ridimensionato il quantum, non significa affatto che il ricorso presentasse carenze o errori, in quanto la Corte d'### semplicemente non ha condiviso in toto l'iter argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, sulla base di diverse considerazioni giuridiche. 
Sembra che l'attore voglia far derivare in maniera automatica l'esito dell'appello a lui sfavorevole da carenze dell'atto introduttivo del primo grado, senza tuttavia spiegare in maniera chiara come l'avv.  #### avrebbe dovuto diversamente predisporre il ricorso e se un ricorso elaborato in maniera differente avrebbe determinato un diverso e favorevole esito del contenzioso. Non può condividersi il ragionamento che fa derivare sic et sempliciter il mancato riconoscimento di un diritto da parte del giudice da errori dell'atto introduttivo asseritamente compiuti ad opera del difensore, piuttosto che alla mera infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. 
Rappresenta pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (da ultimo Cass. sez.3, ordinanza 7462 del 20/03/2025). 
Nel caso di specie l'essere state le domande svolte in ricorso accolte dal giudice di primo grado dimostra come il ricorso stesso fosse basato su argomentazioni giuridiche valide, ancorché opinabili, per cui l'esito finale del giudizio non può in alcun modo essere addebitato a responsabilità professionale dell'avv.  #### Uguali considerazioni vanne spese in relazione alla domanda di missione, accolta in primo grado e respinta in appello, con alcune aggiunte. Il rigetto in appello è derivato dalla applicazione del diverso sistema “a piè di lista” con quella “a diaria”: l'odierno attore sostiene che l'avv.  #### avrebbe dovuto ben qualificare la domanda sin dal ricorso introduttivo e chiedergli le pezze giustificative da produrre in giudizio per ottenere il rimborso delle spese: sennonché, tale discorso si scontra con l'insormontabile carenza di prova in merito alla esistenza di tali pezze giustificative: ### non prova la effettiva esistenza di documentazione giustificativa delle spese per cui, anche se l'avv.  #### avesse formulato la domanda nel senso voluto dall'attore, deve ritenersi che essa sarebbe stata comunque rigettata. ### non ha dimostrato l'esistenza di detta documentazione che, secondo la sua prospettazione, l'avv.  #### avrebbe dovuto richiedergli, il che non consente nemmeno di quantificare il supposto danno.  b) Sulla mancata richiesta di rinnovo della CTU contabile del dott. ### l'attore ha genericamente sostenuto come il predetto c.t.u. avrebbe omesso di considerare alcune voci, come le indennità di viaggio e trasferta e le ulteriori di cui all'art. 27 del C.I.A.  ### 2004 ed art. 59 del ### 1999, senza tuttavia allegare che tali voci erano state oggetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo, che egli ne avesse effettivamente diritto e in che misura. Il giudice del lavoro ha comunque valutato la correttezza dei calcoli effettuati dal dott. ### ponendola a base della liquidazione delle varie voci di danno e indennità riconosciute al ### con la sentenza n. 48/11.  c) Sulla mancata o errata richiesta del danno non patrimoniale, il ### contesta all''avv.   #### di avere, nel ricorso per “mobbing”, indicato il risarcimento del danno biologico da malattia professionale, di natura permanente, in misura percentuale del 30- 35% (richiedendo tuttavia l'importo di soli € 51.000,00), peraltro, nei confronti dell'### anziché verso l'### senza tuttavia procedere ad una personalizzazione del danno per invalidità permanente e temporanea ed altrettanto erroneamente avrebbe riportato il reddito percepito dall'attore, con conseguente pregiudizio del calcolo relativo alla determinazione del danno alla capacità lavorativa specifica, anche in tal caso senza aver richiesto il rinnovo della c.t.u. medica del dott. ### Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attore lamenta anche che l'avere indirizzato la domanda al datore di lavoro piuttosto che all'### avrebbe determinato la perdita del diritto ad ottenere la differenza da tale ultimo Ente. 
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo che l'avv.  #### ha richiesto la quantificazione dei danni non patrimoniali sulla base delle perizie di parte allegate al ricorso unitamente a tutta una serie di documenti, determinata nella percentuale più favorevole del 30-35%; ha quantificato il danno biologico in € 51.645,69, ma ha richiesto anche il danno alla lesione della dignità e all'immagine, il danno alla vita di relazione e il danno morale che, sommariamente, ha indicato in misura non inferiore a € 210.000, oltre il danno per la invalidità temporanea (per giorni 808), pari a ulteriori € 28.210,80. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, si è chiesto al Giudice di liquidare il danno anche nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e salva la diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria. Sta di fatto che il giudice di primo grado nel complesso ha condiviso la quantificazione operata in ricorso, dal momento che per il danno da mobbing ha riconosciuto l'intero importo di € 290.000 (51.645,69+29.210+210.000), salvo poi ridurlo del 50% in virtù della quantificazione del danno biologico da parte del c.t.u. e del mancato riconoscimento dell'invalidità lavorativa specifica. Il giudice di primo grado, dunque, ha accolto il sistema di calcolo proposto dal ricorrente, che vedeva il danno patrimoniale composto da più voci autonomamente liquidabili, criterio questo all'epoca propugnato da un certo orientamento giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale. 
Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, limitandosi a sostenere che l'avv.  #### avrebbe potuto far leva sulle modalità particolarmente mortificanti del mobbing perpetrato ai danni del ### senza tuttavia dimostrare un effettivo e peculiare pregiudizio che poteva essere posto alla base della personalizzazione. Se il ### non ha offerto idonei elementi in tal senso in questa sede ###li abbia offerti nemmeno all'avv.  #### prima di predisporre il ricorso, per cui il convenuto non può oggi dolersi della mancata indicazione nell'atto di elementi che egli doveva fornire al suo difensore dell'epoca. 
Infine, l'attore lamenta che la domanda risarcitoria sia stata rivolta unicamente alla parte datoriale, quando invece, come ritenuto dalla Corte d'### a quest'ultima poteva far carico solo il c.d. danno differenziale, dovendosi per la restante parte rivolgere la domanda all'### In primo luogo si rileva che tale questione è stata posta dalla ### per la prima volta in appello, mentre il giudice del lavoro in primo grado ha accolto evidentemente la diversa tesi secondo cui tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo se il ### avesse effettivamente tentato di duplicare il risarcimento del danno, avendo ottenuto dall'### somme poi domandate anche all'### In ogni caso, l'attore non spiega la ragione per la quale, dopo la decisione della Corte d'### non abbia rivolto la domanda risarcitoria all'### Nessun danno è dunque prospettabile a carico del ### per effetto dell'opera professionale dell'avv.  #### considerato anche che nel ricorso quest'ultimo non si è limitato a chiedere alla ### il danno differenziale, ma ha chiesto il risarcimento dell'intero danno patìto, tentando di far ottenere al cliente il massimo risultato; se avesse circoscritto sin dall'inizio la domanda al danno differenziale, nessun vantaggio avrebbe ricevuto il cliente, dal momento che comunque la Corte d'### ha riconosciuto soltanto tale danno. In ogni caso l'attore non ha dimostrato di aver dato mandato all'avv.   #### di agire anche nei confronti dell'### Si evidenzia, infine, che dalle dichiarazioni della teste ### si desume che il contenuto del ricorso è stato condiviso con il ### che ha fornito suggerimenti e materiale tecnico giuridico, ha proposto modifiche ed integrazioni del ricorso di natura tecnico - giuridica ed anche di natura medica, nonché di quantificazione del danno; inoltre, è stato il ### a non voler effettuare la richiesta risarcitoria all'### anche se informato di questa possibilità e ha inteso rivalersi unicamente nei confronti della ### per redigere il ricorso ci sono stati numerosi incontri, sia preliminari, sia per selezionare il materiale ed anche per redigere il ricorso stesso; inoltre, relativamente alle spese del trasferimento il ### non aveva la documentazione analitica e per questo veniva adottato il sistema contrattuale. 
Il Tribunale disattende l'eccezione, sollevata dall'attore negli scritti conclusionali, di incapacità a testimoniare di ### poiché non risulta che la stessa abbia ricevuto mandato difensivo dal ### per essere assistito nella causa per mobbing, per cui la stessa non risulta portatrice di alcun interesse patrimoniale ad una certa definizione della presente causa. 
Non v'è dubbio che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (in questo senso Cass. sez.3, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Nel caso in esame, però, la scelta difensiva di agire nei confronti del datore di lavoro per l'intero danno è seguita ad una precisa scelta del cliente, scelta peraltro condivisa dallo stesso Giudice di primo grado ed ha comunque consentito a quest'ultimo di ottenere il c.d. danno differenziale, salva la possibilità per il ### comunque di agire anche nei confronti dell'### in separata sede. 
Relativamente all'avv. ### la cui attività professionale ha riguardato la difesa del ### nei due giudizi di cassazione definiti con le sentenze 19973/2017 ### e 19699/2017 ### e di rinvio dinanzi alla Corte d'### di ### (sentenza 752/2018), si osserva quanto segue.  a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta l'omessa precisazione da parte dell'avv. ### che trattavasi di un licenziamento nullo (in quanto intimato prima che scadesse il periodo di comporto, adoperando come spunto pure quanto contenuto da nota del 22.07.2005 ad opera dell'### e non meramente annullabile e, ai fini della quantificazione del risarcimento, qualsiasi riferimento all'art.70 del CCNL 1999. Tali omissioni avrebbero determinato la definitiva reiezione della domanda di impugnazione del licenziamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, nel giudizio di rinvio incardinato avanti alla Corte di ### di ### di cui all'R.G.  746/2017, dopo la sentenza della Cassazione n. 19699/2017, a fronte del fatto che il collegio che componeva la Corte di ### di ### era composto dai medesimi giudici che già avevano deciso e si erano già espressi (nell'ambito del giudizio con R.G. n.51/2015 mediante precedente sentenza n.610/2015 sempre della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio. 
Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv.  ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del 8.10.2002, perché fondato su una ragione, il superamento del periodo di comporto, di fatto insussistente. 
La Cassazione con la sentenza 19699/17 qualificava espressamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento comminato senza che vi fosse stato superamento del periodo di comporto come azione di annullamento, che si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e richiamava svariati precedenti giurisprudenziali. 
E' noto che proprio in quel periodo storico si confrontavano in Cassazione due distinti orientamenti giurisprudenziali vertenti proprio sulla qualificazione di questo tipo di azione, contrasto che veniva ricomposto dalle ### solo nel 2018 con la sentenza n. 12568 del 22.5.2018. Dunque, anche ammettendo che, come sostiene l'attore, l'avv. ### avesse potuto produrre l'ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017, le ### non si erano ancora pronunciate e il Collegio giudicante evidentemente aderiva all'orientamento che qualificava il licenziamento annullabile, non nullo; peraltro, deve ritenersi che la Corte fosse ben a conoscenza sia del contrasto giurisprudenziale formatosi in ### (prova ne è il richiamo a diversi precedenti), sia della rimessione della questione alle ### per cui una eventuale allegazione da parte dell'avv. ### nel senso indicato dall'attore con ogni probabilità non avrebbe determinato alcun effetto sulla decisione che poi ha assunto la Cassazione con la sentenza n. 19699/17, peraltro adottata di contrario avviso rispetto al parere del P.M. (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29194, secondo cui “Non si configura un errore professionale determinato da negligenza se l'operato dell'avvocato si basava su un orientamento giurisprudenziale che, all'epoca, era oggetto di un vivace contrasto e che solo successivamente è stato risolto da una sentenza delle ### della Corte di Cassazione in senso opposto”). 
Quanto al giudizio di rinvio, si rileva in primo luogo che il rilievo secondo cui l'avv. ### avrebbe dovuto ricusare i giudici della Corte d'### perché gli stessi del Collegio che aveva emesso la sentenza n. 610/2015 stride con le argomentazioni pure allegate dall'attore circa la natura del giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i rigidi limiti segnati dalla sentenza di annullamento. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 752/2018, si è limitata a prendere atto del principio stabilito dalla Cassazione e della assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, peraltro compensando le spese processuali, così adottando una decisione di molto favorevole all'attore. Probabilmente l'avv. ### otteneva tale risultato proprio in virtù del fatto che egli stesso riassumeva il giudizio di rinvio, unitamente alla controparte, per cui non è riscontrabile alcuna responsabilità professionale del predetto difensore per tale riassunzione, dal momento che era prevedibile che l'avrebbe comunque esperita la parte datoriale.  ### non precisa quale ulteriore vantaggio patrimoniale avrebbe potuto ottenere da una Corte con una diversa composizione. Risulta poi che gli stessi ### richiedevano di astenersi al Presidente della Corte d'### il quale però non autorizzava l'astensione (v.  verbale del 19.4.2018 e decreto del 26.4.2018). Peraltro il convenuto ha documentalmente dimostrato come il ### non abbia inteso proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza 752/2018. 
Infine, priva di pregio è l'allegazione attorea relativa alla omessa proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 19699/17, non avendo indicato su quale motivo, verosimilmente fondato, avrebbe potuto reggersi un simile ricorso, non essendo prospettabile un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4) c.p.c.  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'avv. ### spiegava intervento nel giudizio di cassazione con una procura dichiarata nulla dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 19973/17 perché non conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c. Ciò, secondo l'attore, avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di intervento che comunque aveva un contenuto generico. 
Sul punto è sufficiente osservare che la comparsa di intervento del 21.11.2016 non conteneva alcuna deduzione, allegazione o argomentazione difensiva poiché appunto era unicamente diretta alla costituzione in giudizio dell'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### e per effetto della nullità della procura ### rimaneva difeso da quest'ultimo. La nullità, inoltre, non incideva né poteva incidere sul merito della controversia, ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19973/17 procedeva all'esame dei motivi di ricorso incidentali proposti dal ### cosa che avrebbe fatto nella stessa identica maniera anche nel caso in cui la procura all'avv. ### fosse stata valida. Dunque alcuna incidenza ha sortito l'invalidità della procura all'avv. ### sulla definizione della causa e tale argomentazione assorbe tutte le ulteriori questioni relative alla trasmissione dell'incarto processuale da parte dell'avv. ### all'avv. ### ed al conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, proprio perché l'attore non specifica in quale maniera tutto già abbia potuto incidere sulla decisione della Cassazione. 
Relativamente all'avv. ### a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta che il professionista non avrebbe nel ricorso introduttivo di primo grado richiesto tutti i danni conseguenti all'illegittimo licenziamento, non avrebbe chiaramente indicato le ragioni di diritto e le domande poste a fondamento delle richieste avanzate, non era stata articolata la domanda relativa all'indennità di preavviso; inoltre, non aveva prospettato che quello intimato all'odierno attore dalla ### era un licenziamento e non già meramente annullabile. 
Sulla questione della nullità/ annullabilità del licenziamento si è già sopra ampiamente argomentato, rilevando in sintesi che l'avv. ### aveva prospettato sin dal ricorso introduttivo in primo grado anche la nullità del licenziamento e che era prima la Corte d'### e poi la Corte di Cassazione, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a qualificare la domanda in termini di annullamento di licenziamento illegittimo, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte d'### in sede di rinvio, della prescrizione. Dunque alcun profilo di responsabilità professionale è rinvenibile nell'attività defensionale svolta dall'avv. ### nell'interesse del ### in relazione alla prospettazione della tipologia di licenziamento impugnato, richiamando sul punto anche quanto sopra argomentato in relazione all'avv. ### il che determina la conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze dell'odierno attore, perché, pur ammettendo che la domanda fosse carente sotto taluni aspetti relativi ad alcune voci di danno o di indennità, la dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento ha determinato la non debenza da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza eventualmente connessa alla invalidità del licenziamento. 
Per il medesimo ordine di motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ### in relazione alla tardiva proposizione del giudizio di revocazione del 19.01.2015. Infatti, tale giudizio di revocazione era diretto ad ottenere la revocazione della sentenza n. 554/14 nella parte in cui la Corte d'### aveva erroneamente ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c. risaliva al 26.6.2007 e non al 29.12.2011. Premesso che è pacifico che nel ricorso fosse stato indicata una data errata e che sulla base di tale erronea indicazione la Corte d'### nella sentenza n. 554/14 aveva ritenuto configurarsi un concorso colposo del danneggiato ### nella misura del 50% del danno complessivamente sofferto, tutto ciò è diventato del tutto irrilevante a seguito della dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento, poiché, anche se il giudizio di revocazione fosse stato presentato tempestivamente e fosse stato accolto, alcun giovamento ne avrebbe potuto trarre il ### che, come già detto, per effetto della prescrizione dell'azione, non aveva ormai più diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez.3, ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'attore lamenta che i motivi di impugnazione erano privi del requisito di autosufficienza, come statuito nella sentenza della Suprema Corte n.19973/2017); inoltre l'avv. ### non proponeva domanda di revocazione avverso la sentenza n.126/2014 della Corte di ### di ### a fronte degli errori in cui era incorsa la stessa Corte allorché aveva: 1) ritenuto che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale; 2) escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate; inoltre, l'avv. ### non poneva in evidenza un dato che avrebbe potuto esser determinante, specie il fatto che la ### in separato giudizio di cui all'R.G.L. n.574/2013 sempre avanti alla Corte di ### di ### aveva espressamente riconosciuto che il ### “nei tre anni ... di lavoro al call center ### di compagnia ### s.p.a. aveva maturato una specifica formazione nell'attività amministrativo / gestionale dei sinistri assicurativi nell'ambito della impresa assicurativa, cui si aggiungevano competenze amministrative sviluppate nel periodo di attività al Csl di ### ...”. In particolare, poiché la domanda del ### era pure quella di vedersi riconosciuto il livello superiore svolto, il difensore avrebbe dovuto dare atto e porre in evidenza che dato pacifico ed incontroverso era lo svolgimento delle mansioni su elencate per il periodo stabilito da contratto ### che avrebbe comportato in automatico il diritto all'inquadramento al livello superiore. 
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che avverso la sentenza n.48/11 del Tribunale di ### che aveva avuto esito in gran parte positivo per il #### proponeva appello e l'avv. ### predisponeva appello incidentale con cui si richiedevano chiarimenti sulle ctu, mediche e contabili, sulle quali si era fondata la sentenza di primo grado e si invocava una rideterminazione del danno biologico, istanze che però non venivano accolte, anche perché non erano state depositate le ### di #### l'odierno attore, la Corte d'### erroneamente riteneva che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale e aveva escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate. 
Ebbene, tali doglianze sono state oggetto proprio del ricorso incidentale in Cassazione, pure predisposto dall'avv. ### Con la sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte, pur censurando la modalità di proposizione dei motivi del ricorso incidentale proposto dal ### per difetto del requisito della autosufficienza, comunque ha proceduto all'esame anche nel merito della maggior parte di essi, rigettandoli. Con specifico riferimento ai motivi non esaminati nel merito, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che essi avrebbero potuto essere, se diversamente esposti, in qualche modo accolti, mentre invece si è limitato a lamentare l'inammissibilità degli stessi. Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente dar prova di una omissione in cui sia incorso il professionista, ma è necessario che tale omissione abbia direttamente causato un danno patrimoniale concreto e quantificabile. 
Nel caso in esame la Cassazione, con la sentenza 19973/17, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla ### sia quello incidentale del ### sostanzialmente concordando con quanto statuito dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 126/14. 
La strategia processuale di proporre ricorso in Cassazione piuttosto che la revocazione avverso la sentenza di secondo grado non è né censurabile, considerato che la ### intanto aveva presentato ricorso in Cassazione, né fonte di responsabilità professionale dell'avv.  ### non essendo emerso né che il ### abbia dato mandato in tal senso all'avv.  ### né che i dedotti motivi di revocazione effettivamente rientravano nei casi di cui all'art. 395 c.p.c. 
Si osserva per inciso che le doglianze dell'attore sono generiche, confuse e non consentono di valutare compiutamente di cosa effettivamente questi si lamenta e se le pretese creditorie del ### potevano sortire qualche esito positivo. Sul punto si condividono le argomentazioni difensive del convenuto laddove, ad esempio, rileva che relativamente alla censura della sentenza d'appello riguardante la negazione implicita di alcune voci di danno che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto, l'accoglimento del motivo avrebbe probabilmente condotto non al riconoscimento di altre voci danno, ma alla modifica della motivazione della sentenza. Peraltro, il primo motivo di ricorso incidentale era stato ritenuto ammissibile dal ### presso la Cassazione che aveva concluso chiedendone il rigetto nel merito. 
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le domande attrici, comprese quelle di restituzione dei compensi, sui quali peraltro non è stata nemmeno fornita la prova della loro corresponsione, devono essere integralmente respinte perché infondate. 
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. ### si osserva in primo luogo che l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'attore non può trovare accoglimento. 
Infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art.  2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Nel caso di specie ### contesta il diritto dell'avv. ### ad ottenere il compenso professionale in relazione alle cause da questi patrocinate, contesta la quantificazione dei compensi come effettuata nella domanda riconvenzionale, sostiene di aver già versato i compensi, ma in misura inferiore a quella richiesta e nelle conclusioni dell'atto di citazione chiede la restituzione di quelle asseritamente versate al difensore. 
Nel merito, l'avv. ### chiede i seguenti compensi professionali: a) causa n. 5283/2011 ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore causa indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase trattazione: € 3.000,00; fase decisoria: € 3.750,00 - totale € 11.250,00; b) causa n. 574/2013 ### di ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (promossa per la riforma della suddetta sentenza n. 574/2013 di impugnativa di licenziamento): artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00; fase trattazione: € 8.240,00; fase decisoria: € 8.748,00 - totale € 25.376,00; c) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 29381/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00; d) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del ricorso per revocazione iscritto al n. 51/2015: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00 - totale € 8.379,00; e) causa n. 47/2012 ### di ### (avverso la sentenza n. 48/2011 resa dal ### del ### di ### - Dott. Palladino), definita dalla ### d'### di ### con sentenza n. 126/2014: artt. 1-###.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase di studio: € 3.600,00; fase introduttiva: € 1.800,00; fase trattazione: € 3.600,00; fase decisoria: € 4.500,00; totale € 13.500,00; f) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 126/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 20444/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00. 
Sul diritto dell'avv. ### al compenso professionale in relazione alle cause sopra indicate, si osserva in generale che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico e di prospettare le conseguenze: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. sez.2, ordinanza n.25889 del 22/09/2025, ord.  19520/2019). 
Come già detto, nella attività professionale dell'avv. ### non sono rinvenibili carenze od errori che possano fondare l'azione del ### di responsabilità professionale e la conseguente pretesa risarcitoria. In relazione all'attività professionale che non ha garantito all'odierno attore gli esiti sperati e soprattutto in relazione al giudizio di revocazione presentato tardivamente, dalla espletata prova testimoniale (v. testi ### e ### è emerso che il ### non solo è stato sempre reso edotto della strategia processuale, ma ha anche partecipato alla stesura degli atti processuali condividendone il contenuto con il difensore; in relazione alla domanda di revocazione è emerso che l'avv.  ### lo abbia informato del fatto che erano ormai spirati i termini decadenziali ma era proprio ### ad insistere nel presentare comunque la domanda, anche se tardivamente.  ### è pertanto tenuto a corrispondere al legale i compensi dovuti per tutta l'attività difensiva da questi espletata. 
Relativamente al quantum, il convenuto in riconvenzionale ha correttamente preso in considerazione i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nel teste vigente prima dell'aggiornamento di cui al D.M. 147/2022), ad eccezione della causa di impugnativa di licenziamento di primo grado e dell'appello della causa di mobbing, per le quali ha applicato il D.M. n. 140/2012, vigente all'epoca delle relative sentenze. 
Ritiene il ### che sia da condividere l'adozione dei parametri nella misura massima, avuto riguardo alla complessiva delle controversie e delle questioni affrontate negli atti processuali predisposti oltre che alla qualità dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, ad eccezione del ricorso per revocazione avverso la sentenza d'### 554/2014, per il quale, in ragione dell'esito scontato, devono adottarsi i parametri minimi: fase studio: € 1.418,00; fase introduttiva: € 910,00 - totale € 2.328,00; ###. ### vanta pertanto un credito complessivo di € 72.614,00 e, avendo ricevuto acconti per soli € 4.000, come dichiarato dallo stesso convenuto, e non risultando provati ulteriori esborsi da parte del ### o della controparte processuale, l'attore è tenuto a corrispondere la differenza pari ad € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Va disattesa la domanda dell'attore ex art. 89 c.p.c., peraltro formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta nelle conclusionali, poiché le frasi e le espressioni utilizzate dalle controparti non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione e si iscrivono nella normale dialettica difensiva e risultano funzionali a rafforzare l'assunto della infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, adottando i parametri medi che appaiono congrui rispetto all'attività difensiva espletata. 
Infine, si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'attore di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle controparti, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., essendo emersa non solo la totale infondatezza delle domande attrici, ma anche la loro strumentalità: l'odierna azione, infatti, è stata evidentemente intrapresa dal ### al fine di lucrare dai suoi difensori vantaggi che non è riuscito ad avere dalle numerose cause intentate contro il datore di lavoro dell'epoca, che oggi è anche terzo chiamato perché compagnia assicurativa di uno dei convenuti e che vanta nei confronti del ### un credito di notevole entità per la mancata restituzione di somme in conseguenza degli esiti giudiziari delle cause lavoristiche. Inoltre, come già detto, è emerso che il complesso dell'attività professionale svolta dagli odierni convenuti è stata frutto di precise scelte da questi concordate proprio con il ### P.Q.M.  A) Rigetta le domande attrici; B) ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; C) ### al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali che si liquidano in € 25.000 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute e dei terzi chiamati (quelle dell'avv. ### da distrarre in favore dei suoi difensori: avv. ### avv. ### e avv. ### di ### dichiaratisi anticipatari); D) ### l'attore al versamento in favore di ciascuna delle altre parti dell'importo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.  ### 19 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 10/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Izzi

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26245/2025 del 26-09-2025

... procedimento a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione, ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -6- soltanto le parti avrebbero potuto procedere con la riassunzione nel termine di sei mesi; il decreto presidenziale che ha fissato d'ufficio l'udienza per la prosecuzione del giudizio e così i provvedimenti che avevano fissato le successive udienze del 12 luglio e del 13 dicembre 2018 sarebbero, perciò, irrituali e nulli. 1.1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha g ià, invero , precisat o che la presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende mai, per sé sola considerata, il procedimento nel quale è presentata: la sola proposizione del ricorso per ricusazione no n determina ipso iure la sospensio ne del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimen to può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 29907 - 2019 proposto da: ### e ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec; - ricorrenti - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### 72, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; - controricorrente - Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -2- avverso la sentenza n.2267/2019 della CORTE ### di MILANO, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio d el 29/1/2025 dal consigliere #### 1. Per una più agevole comprensione dei fatti di causa è utile premettere che, con contratto del 22 ottobre 2009, ### e ### promisero di vendere ad ### s.r.l. di Milano, per sé o per persona da nominare, due appezzamenti di terreno per il prez zo di euro 410.000,00, di cui euro 85.000,00 contestualmente versati a titolo di caparr a confirmatoria ed euro 325.000,00 da versarsi al contratto definitivo, da stipulare entro il 31 gennaio 2010; furono, poi, versati alcuni acconti per un importo complessivo pari a euro 49.800,00, ma il rogito fu successivamente rinviato più volte; sui fondi insistevano due immobili che sarebbero stati demoliti per la realizzazione di un immobile commerciale, sicché nel preliminare era stato inoltre previsto, all'art. 7, che l'acquirente avrebbe presentato una richiesta di titolo edilizio per la costruzione del nuovo fabbricato di cui furono allegate le planimetrie. Intanto, il 14 giugno 2011, fu comunicato il subentro di ### s.r.l. ad ### s.r.l. negli obblighi e diritti derivanti dal cont ratto preliminare di compravendita. Il 3 0 sett embre 2011 , in p endenz a ancora del preliminare, fu approvata una variante del ### di governo del territorio (###, pubblicata il successivo 16 novembre, sicché fu necessario controllare se risu ltasse ancora adeguato l'or igin ario progetto edificativo; secondo parte acquirente, non erano da escludersi possibili conseguenze sull'ammontare del prezzo pattuito; nel febbraio 2012, fu quindi contestato ai promittent i venditori d i non aver provveduto a sottoscrivere i progetti e le prati che necessarie al conseguimento del titolo edilizio, oltre al mancat o smaltimento del ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -3- materiale inquinante e alla mancanza di certificazione energetica; non si addivenne, perciò, ad alcuna stipula del definitivo.  2. Con atto di citazione del 21/3/2012, ### s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, sez. distaccata di #### e ### e, premesso che al loro inadempimento era imputabile la mancata stipula del definitivo, chiese il trasferimento coattivo dell'immobile ex art. 2932 cod. civ., previo ordine ai convenuti di sottoscrivere i progetti, come da accordi, con riduzione del prezzo di vendita a e uro 354.240,0 0 e risarcimen to dei danni conseguent i all'inadempimento. 
In via subordinata, manifestando l'intento di recedere, chiese di accertare l'inadempimento dei convenuti e di condannarli al pagamento di euro 170.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto e alla rifusione di tutte le spese e oneri sostenuti per la progettazione, con vittoria di spese. 
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero in riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per l'inadempimento di ### s.r.l., con diritto a trattenere la caparra confirmatoria, salvo l'obbligo di rimb orsare l'acconto ricevuto, con vi ttoria delle spese di lite e risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc.  La società attrice dichiarò, quin di, di rinunc iare alla domanda principale ex art. 2932 cod. civ., insistendo per l'accoglimento della domanda subordinata.  3. Con sentenza n. 2114/2014, il Tribunale di Monza rigettò le domande dell'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò l'intervenuta risolu zione del contratto preliminare per inadempimento di ### s.r.l., con conseguente diritto dei convenuti al trattenimento della capa rra, vint e le spese di lite e rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -4- 4. Avverso la sentenza n. 2114/2014 del Tribunale di Monza, ### s.r.l. propose impug nazione dinanzi la Co rte d'appello di Milano che espletò una c.t.u. per accertare se i disegni tecnici consegnati, per la firma, dalla società promissaria acquirente ai due promittenti venditori fossero necessari pe r ottenere il titolo ed ilizio richiamato nella clausola 7 del preliminare e se l'area edificabile così come risultante dalla planimetria allegata fosse rimasta immutata o fosse stata modificata, in conseguenza delle varianti al ### nelle more della udienza di precisazione delle conclusioni, ### s.r.l. propose ricorso per seque stro conservativo, concesso con provvedimento dell'11 gennaio 2018. 
Successivamente, i due promittenti venditori proposero istanza di ricusaz ione dei componenti del Collegio che aveva auto rizzato il sequestro conservativo; in conseguenza, per quel che qui ancora rileva, fu disposta la sospensione del procedimento «fino a nuovo avviso». 
Rigettata l'istanza di ricusazione con ordinanza del 9 magg io 2018, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2018 fu fissata l'udienza collegiale per la prosecuzione del giudizio al 12/7/2018. 
A que ll'udienza comparve soltanto la società che chiese u n ulteriore rinvio per precisazione concl usioni; al l'udienza del 13/12/2018, fissata allo scopo, le parti appellate eccepirono la «nullità» dell'udienza per difetto di rituale riassunzione del giudizio, precisando, in subordine, le conclusioni.  4.1. Con sentenza n. 2267/2019, la Corte d'appello di Milano, in riforma della p ronuncia di primo grado, accertò la legit timità del recesso di ### nee s.r.l ., condannando ### e ### al pagamento di euro 170.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto, al pagamento delle spese di lite e alle spese di ### Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -5- La Corte rigett ò anzitu tto l'eccezione di improcedibilità per estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione, nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cod. proc. civ., ritenendo il relativo atto redatto in modo chiaro, preciso e specifico. 
In merito, la Corte giudicò, quindi, immotivata la decisione del giudice di primo grado di valutare come inattendibili le dichiarazioni del notaio ### posto che non poteva dedursi che non fosse stato attento a quanto si era verificato in sua presenza e che non avesse esaminato la documentazione pertinente all'atto da stipulare; ritenne - per quel che qui ancora rileva - la mancanza di prova dell'avvenuta consegna del certificato di destinazione urbanistica e delle certificazioni energetiche e di bonifica ambientale e l'inadempimento all'obbligo di sottoscrivere i disegni, in violazione della clausola n.7 del contratto preliminare; rilevò, infatti, che sul punto il consulente nominato, pur non avendo potuto constatare in modo specifico i l contenuto dei disegni, ne aveva comunque ritenuto l'importanza e la necessità della sottoscrizione; infi ne, sottolineò che la variazione dell'area effettivamente edificabile rendeva ingiustificato il rifiuto dei venditori a rivedere il prezzo di vendita.  5. Avve rso la sentenza n. 2267/ 2019 della Corte d'appello di Milano, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; ### s.r.l. ha resistito con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ### e ### hanno lamentato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio di secondo grado, attesa l'intervenuta estinzione dello stesso a seguito di mancata riassunzione: sospeso il procedimento a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione, ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -6- soltanto le parti avrebbero potuto procedere con la riassunzione nel termine di sei mesi; il decreto presidenziale che ha fissato d'ufficio l'udienza per la prosecuzione del giudizio e così i provvedimenti che avevano fissato le successive udienze del 12 luglio e del 13 dicembre 2018 sarebbero, perciò, irrituali e nulli.  1.1. Il primo motivo è infondato. 
Questa Corte ha g ià, invero , precisat o che la presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende mai, per sé sola considerata, il procedimento nel quale è presentata: la sola proposizione del ricorso per ricusazione no n determina ipso iure la sospensio ne del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimen to può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo (Cass. Sez. 3, Sente nza n. 22917 del 13/12/2012, con indicazione di numerosi precedenti). 
In conseguenza, la ripresa del procedimento dopo la cessazione della trattazione dell'istanza di ricusazione si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza che la rigetta o la dichiara inammissibile e può aver luogo senza formalità; il processo, pertanto, prosegue di ufficio e automaticamente dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva però alla data di definizione dell'istanza stessa (Cass. 10 marzo 2006, n. 5236): ci ò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti al l'imparziali tà di gi udizio nella specific a controversia, assicurato dalla circostanza che la ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -7- delibazione di inammissibilità del giudice a quo non può comunque assumere valore ostativo al la rimessione del ricorso al g iudice competente e il dovere di imped ire, al cont empo, l'uso distorto dell'istituto, altrimenti causato dall'automatismo dell'effetto sospensivo (### 3, n. 22917 del 13/12 /2012; Se z. 6 - 3, n. 25 709 del 04/12/2014; ### 2, n. 11225 del 24/04/2019; ### 2, n. 1624 del 19/01/2022). 
La Corte d'appello ha proprio precisato, sul punto, che entrambe le parti si erano presentate in sede di precisazione delle conclusioni, manifestando in tal modo la propria volontà di dare impulso al procedimento, non risultando così ne cessaria una riassunzione formale.  2. Con il second o motiv o, i ricorre nti hanno denunciato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione: la società appellante si sarebbe, infatti, limitata a dichiarare d i no n condividere il capo della sente nza impugnata, omettendo di formulare censure specifiche alle ragioni del provvedimento di primo grado sulla sussistenza dell'inadempimento. 
Per altro profilo, i ricorrenti hanno sostenuto che la motivazione con cu i la Corte h a rigettato l'eccezione di in ammissibil ità sarebbe meramente apparente in quan to consistente in un mero rinvio per relationem, del tutto generico, alle ragioni indicate nell'atto di appello.  2.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -8- «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato qua lora la motivazione sia total mente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilian ti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così e sclusa qualunque rilevanza del semplice «d ifetto di s ufficienza» della mo tivazione. 
Ricorre, allora, il vizio denu nciato con il secondo motivo q uando la motivazione, benché graficame nte esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compit o di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, in ultimo, ### U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) Nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte vi ha dedicato le pag. da 12 a 16 in cui, dopo aver analiticamente riportato gli articolati motivi di appello, ripro ducendo addirittura testualmente il punto 1.7. dell'atto, ha escluso la violazione dell'art.  342 cod. proc. civ. proprio in riferimento all'esposi zione dettagliata delle censure formulate, dei principi di diritto violati e delle modifiche alla sentenza impugnata richieste; in tal senso, ha ulteriormente invocato a sostegno dell'ammissibilità lo specifico punto 1.7. come in precedenza trascritto e il secondo motivo come riassunto.   Quanto al 348 bis, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -9- giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma I cod. proc. civ., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, ch e è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando e non per il solo fatto del no n esservi stata deci sione nelle form e semplificate (### 6 - L, n. ### del 29/11/2021).  3. Con il terzo motivo, ### e ### hanno prospettato, in riferimento al n. 4 e al n.3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod.  civ., per avere la Corte d'appello errato nel ritenere sussistente il loro inadempimento; il motivo è stato articolato in più profili di censura, di seguito esaminati, per ciascun fatto scrutinato in sente nza come rilevante.  3.1. In particolare, in merito al primo inadempimento riscontrato e, cioè, la mancata consegna di idone a certificaz ione energet ica dell'immobile, essi hanno rappresentato, in relazione al n. 4 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 e, in relazione al n. 3, degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.: da un canto, con la lettera del 21 gennaio 2012 il loro avvocato avrebbe comunicato ad ### che il certificato era pronto e, d'altro canto, alla lettera del 25 maggio 2012 era stata allegata la dichiarazione di non obbligato rietà di detta certificazione, per cui nessun inadempimento avrebbe potuto essere loro attribu ito; la Corte d'appello avrebbe quindi errato non soltanto nel ritenere irrilevante il certificato prodotto, ma anche nel metterne in dubbio la provenienza e, infine, nell'aver invertito l'onere probatorio sulla dichiarazione ivi contenuta.  3.1.1. La censura è inammissibile. La Corte d'appello ha riportato che, come rilevato dalla società appellante, con l'art. 4 del preliminare ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -10- le p arti venditrici si erano impegnate a fornire l'attestato di certificazione energetica de ll'immobile oggetto del contratto, da allegarsi al d efiniti vo; a p ag. 19, quin di, la Corte h a rimarcato l'irrilevanza dell'avvenuta produzione della suddetta certificazione in giudizio e non, tempestivamente, dinnanzi al notaio. 
In questa motivazione, pertanto, il rilievo sulla controvertibilità del contenut o e sulla incertezza in merito all'attend ibilità e la provenienza del documento costituisce affermazione non pregnante né decisiva, sicché ogni censura sul punto è inammissibile per difetto di interesse. 
È inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'ar gomentazio ne della sent enza impugnata svolta ad abundantiam e pertanto non costituente la ratio decidendi necessaria e suffic iente a fondare la decisione; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo e, perciò, non può essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse, in quanto improduttiva di effetti giuridici (cfr. Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018; ### 1, n. 18429 del 08/06/2022).  3.2. Quanto al secondo inadempimento e, cioè, alla certificazione di avvenuta bonifica, i ricorrenti hanno rilevato, in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 132, comma II n. 4, 342 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 3, la violazione degli artt. 115 e 116 cod.  proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.: secondo l'art. 10 del contratto preliminare, la certif icazione avrebbe dovuto essere presentata soltanto se necessaria e di tale necessità non era stato fornito alcun riscontro da parte d i ### e s.r.l.; in tal senso, allora , l a Co rte d'appello avrebbe arbitrariamen te ritenuto necessaria la bonifica ambientale, pur in assenza di alcuna prova a riguardo e non avrebbe ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -11- nemmeno potuto basarsi sulla mera deposizione del notaio che si era semplicemente limitato a dichiarare che alla data per la stipulazione del rogito questa documentazione mancava.  3.2.1. Anche questa censura è inammissibile. 
Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettiv i di identificazione dell'azione (petitum e causa pet endi), attribuen do o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini un a questione non espressamente formulata, tutte le volte ch e questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente poste (### 6 - 5, n. 17897 del 03/07/2019; Sez. 3, n. 22595 del 26/10/2009). 
Diversamente, pert anto, da quan to prospettato in ricorso , la Corte d'appello non ha affatto violato il principio dispositivo ma ha soltanto condiviso, argoment ando sul pun to, ciò che la socie tà appellante aveva sostenuto in merito alla necessità di conoscere se sul fondo si trovasse o non materiale inquinante; ha, quindi, aggiunto che, dalla deposizione del notaio incaricato del rogito, è risultato che questa documentazione non era ancora stata fornita alla data del 23/1/2012, cioè due anni dopo la data di stipula del definitivo fissata in preliminare.  3.3. In merit o alla mancan za del certificato di destinazione urbanistica, i ricorrenti hanno, quindi, sostenuto, in relazione all'art.  360, comma I n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, 112, 163, comma ### n. 3 e 4, e 183, comma V e VI cod. proc. civ. e, pure in relazione al n. 4, la violazione degli artt. 342 e 132, comma II n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, comma II disp. att. cod. proc. civ.: Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -12- la mancanza della produzione di questa certificazione sarebbe stata addebitata loro a titolo di inadempimento, per la prima volta, soltanto in sede di comparsa conclusionale di primo grado; la contestazione sarebbe stata quindi tardiva e inammis sibile e, in seco ndo luo go, sarebbe stata introdotta, nel processo, quale nuovo tema di indagine in violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e del diritto al contraddittorio; inoltre, sarebbero stati violati gli art. 112, 163 e 183 cod. proc.  perché la Corte d'appell o avrebbe p ronunciato oltre i limiti de lla domanda, anziché dichiarare l'inammissibilità della operata mutatio libelli.  3.3.1. Questo profilo è infondat o. La Corte territoriale ha rimarcato (pag. 17, ultimo capoverso e 18 della sentenza), che il notaio sentito a testimone aveva confermato che il rogito fu precluso dalla mancanza della documentazione necessaria e, in particolare, anche del certificato di destinazione urbanistica e che queste dichiarazioni «non contrasta[va]no neppure con quanto affermato da ### in atto di citazione». Ha rilevato, di seguito, che quel che si desume con certezza dalla dichiarazione del notaio rogante è che i promittenti venditori non avevano fatto pervenire, alla data prefissat a, la documentazione necessaria al rogito e che per tale mancanza non era stato possibile stipulare il definitivo. 
Ciò preci sato in fatto, era stata p roprio imp utata a titolo di inadempimento la mancata produzione di tutta la documen tazione necessaria, non soltant o del certificato di destinazione urbanistica, sicché non può ravvisarsi alcuna mutatio libelli.  3.4. Con riferimento alla mancata sottoscrizione di 8 tavole di disegni del PII (### di In tervento ), i ric orre nti hanno denunciato, in relazione all'art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 3, la connessa violazione dell'art. 2697 cod. civ.; in relazione al n. 4, la violazione ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -13- dell'art. 112 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 3, la contestuale violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 4, la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e, pure in relazione al n. 4, la violazione dell'art. 132, comma II n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ: la Co rte d'app ello avrebbe, in fatti, infondatamente considerato per la decisione la c.t.u., sebben e l'indagine fosse stata svolta senza acq uisizione in giudizio d egli elaborati grafici, perché la d ocumentazione originale non era più rintracciabile; la relazione peritale av rebbe quindi dovuto essere dichiarata nulla; la Corte d'appello, inoltre, con motivazione ancora una volta irragionevo le e contraddittoria e, perciò, app arente, avrebbe negato l'inammissibilità d ei motivi di appello sul punto e invertito l'onere della p rova dell'esatto adempimento pur in mancanza di produzione, da parte della società, delle tavole complete , non considerando che i disegni in forma di mera bozza non erano comunque presentabili e, perciò, non necessitavano di sottoscrizione.  3.4.1. Anche questa censura è infondata. La Corte d'appello, alle pag. da 21 a 2 3 della senten za, ha, con dettag liata motivazione, ricostruito perché la firma dei disegni da parte dei promittenti venditori fosse rilevan te: essi, infat ti, avevano chiesto, nel 201 0, di inserire all'interno dell'area del ### di ### integrato (### 9 i mappali 8 e 129 di loro proprietà sicché, come rilevato dal consulente nominato, era necessario attivare una convenzione tra tutti i privati proprietari dei terreni afferenti al PPI 9; in conseguenza, la Corte d'appello ha ritenuto che la firma di sottoscrizione dei disegni, sia pure «incompleti» (così in sentenza) anche da parte dei promittenti venditori proprietari di alcune particelle comprese nel PPI fosse certamente necessaria per procedere alla realizzazione d elle finalità edificatorie della societ à promissaria acquirente. Ric. 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -14- La ricostruz ione invece offerta in ricorso, allora, si ap palesa inutilmente fuorviante in diritto, atteso che era certamente onere dei promittenti venditori dimostrare di aver adempiuto all'obbli go della firma previsto in contratto come riconosciuta a loro carico in sentenza.  3.5. Infine, quanto alla riduzione d el prezzo d i acquisto, i ricorrenti hanno rappresentato, in relazione all'art. 360, comma I n. 4 cod. proc. civ., che l'asserito rifiuto è stat o loro attribuito quale inadempimento in violazione dell'art. 345, comma III cod. proc. civ. e, in relazione al n. 4, dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché, in relazione al n. 3, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: ### s.r.l. non avrebbe mai fornito la prova della diminuzione della superficie edificabile; sul punto, la c.t.u., disposta d'ufficio soltanto in secondo grado, sarebbe stata in realtà inammissibile perché assunta in violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e comunq ue nonostante la gene ricità del motivo di appello articolato sul punto; la Corte avrebbe inoltre errato, così v iolando gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nell'aver ritenuto corrispondente al vero l'asserito espresso rifiuto alla riduzione del prezzo, quando inve ce essi si sarebb ero limitati a subordinarla alla dimostrazione dell'effettiva riduzione della superficie edificabile in conseguenza della variante del PGT del Comune di ### 3.6.1. Anche questa censura è infondata. La Corte d'appello ha demandato al c.t.u. la verifica d ella rileva nza della controfirma dei promittenti venditori sul progetto condiviso e della effettiva riduzione dell'area edificabile. Per princi pio consolidato, la consulenz a tecnica di ufficio, non essendo qual ificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella va lutazione de gli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disp onibilità delle parti ed affidata a l prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non soltanto l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -15- esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giu dice ritenga che l'accertamento richieda speci fiche cognizioni tecniche (### 3, n. 3717 del 08/02/2019; ### 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009).  4. Con il quarto motivo, ### e ### hanno lamentato, in riferimento al n.5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d'appello considerato il contenuto della lettera del 26 gennaio 2011, unitamente al successivo comportamento tenuto dalla controparte, la relaz ione illustrativa delle otto tavole di disegni, la lettera del 25 maggio 2012 contenente la diffida a stipulare il contratto definitivo e infine l'esito della tentata conciliazione effe ttuata dal giudice di primo grado: in p articolare , quanto alla lettera d el 26 gennaio 2011, i ricorrenti osservano che vi sarebbe evidente la volontà di ### nee s.r.l. di non stipulare il contratto def initivo e quindi di rendersi inadempiente, laddove ha rappresentato che l'ipote si di progetto non sarebbe più realizzabile; con riferimento alla relazione illustrativa delle tavole, non sarebbe stato considerato il fatto che in essa viene attestato che i disegni costituivano semplici bozze e non progetti esecutivi e che furono presentati per la prima volta soltanto all'incontro del 23 gennaio 2011 per la mera visione e verifica; in merito alla lettera de l 25 maggio 2 012, i ricorre nti hanno sostenuto ch e rivelasse la loro volontà e intenzione di dare esecuzione al preliminare, a fronte del rifiuto della società; infine, quanto alla conciliazione, hanno ribadito che il suo fallimento deve essere interamente imputato alla società.  4.1. Il motivo è inammissibile. Il mancat o esame di un documento può essere denunciato per cassazione soltanto nel caso in ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -16- cui det ermini l'omissione di motivazion e su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circost anze di tale portata da invalida re, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che h anno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (### 1, n. 16583 del 13/06/2024). Nella specie, invece, i ricorrenti non indicano affatto documenti inequivocamente decisivi in senso opposto alle ragioni di decisione, ma prospettano soltanto una differente ricostruzione dei fatti che presuppon e una differente valutazione dell'inadempimento in base a prove diverse da quelle ritenute rilevanti. 
Il ricorso per cassazione, tut tavia, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che al Giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soltanto quello di controll are, sotto il p rofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuta in merito; al Giudice del merito resta, invece, riservato il potere di individuare le fonti del proprio convi ncimento e, all'uo po, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (### 5 n. ### del 22/11/2023; ### 2 n. 20553 del 19/07/2021). 
In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cu i la parte ricorre nte soste nga un'alt ernativa ricostruzione e valutazione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, perché è precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un ### 2019 n. 29907 sez. ### - ud. 29-1-2025 -17- nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (### 2, n. 10927 del 23/04/2024).  5. Il ricorso è perciò respinto, con consegu ente condanna di ### e ### al rimborso delle spese processuali in favore di ### s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valore. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna ### e ### al pagam ento, in favore di ### s.r.l., dell e spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 e agli accessori di legge. 
Dà at to della sussis tenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 29 gennaio 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Papa Patrizia

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1984/2025 del 28-01-2025

... All'udienza del 14.11.2019, a seguito dell'istanza di ricusazione presentata dal D'### il ### 9, il Giudice sospend eva il processo ai sensi dell'art. 52 c.p.c. Con ordinanza del 21.01.2020, comunicata il 29. 01.2020, il ### di ### in composizione collegiale, rigettava l'istanza di ricusazione, ritenendola infondata. La causa, riassunta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. dagli at tori, veniva rinvi ata all'udienza del 20.10.20 20 e riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. Nel precisare le conclusioni, i convenuti chiedevano sospendersi il giudizio in quanto uno dei convenuti contumaci, ### aveva proposto appello alla sentenza non defi nitiva n.2335/2017 emessa e pubblicata in data ### dal ### di #### rigettata la domanda di sospensione del giudizio, decideva con sentenza n.600/2021 pubblicata in data ###, a conclusione del giudizio di primo grado: 8 di 20 - quanto al proc. r.g. 13505/2008 - accoglieva le domande ed inibiva a #### e D'### di fare uso, i n ogni modo ed i n qualsivoglia occa sione, pubblica o privata del sim bolo dei DS , condannandoli al pagamento della somma di euro 30.0000 a titolo di risarcimento del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 313/2024 R.G. proposto da: ### D'### in prop rio e nella sua qualità di ### nazionale e legale rappresentante p.t.  del Partito “### di Sinistra”, ### in proprio e nell a sua qualità di segretario n azionale dei ### di ### nonché ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -ricorrenti contro ### in prop rio e in qualità di ### dei “### di Sinistra” e ### in prop rio e in qualità di Te soriere e legale rappresen tante dei “### di Sinistra”, elettiv amente domiciliati in ####. 18, pre sso lo st udio dell'avvocato R ### 2 di 20 ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE ### di BARI n. 784/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal #### 1.1. - Il procedimento definito con la sentenza n.784/2023 della Corte di ap pello di ### impugnata con ricorso per cassazione, deriva dalla riu nione, in primo grad o di due giudizi, instaurati presso il ### ale di ### (inizialmente presso la ### distaccata di ###. 
Per quanto ancora di interesse va rammentato che: 1) Il primo giudizio n. 92013505/2008 era stato promosso in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### i di Sinistra”, che aveva conv enuto in giudizio dinanzi al ### di T rani - ### di ### l'associazione denominata “De mocratici di Sinistra” in persona di ### e ### (rispettivamente Presidente ###sede in ### alla via 16 Settembre 1959 n.2/a, nonché ### e ### in proprio in giudizio avente ad oggetto: inibitoria dell'uso del simbolo dei DS - risarcimento dei danni - pubblicazione della sentenza. I convenuti, costituiti nel giudizio, avevano eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### atteso l'intervenu to recesso di questi dai DS e comun que per no n esser lo stesso ### ino tesserato nell'anno 2008 , nonché il difetto di rappre sentanza processuale dell'attore , chiedendo nel merito di rigettare le domande. Nel giudizio era intervento ### quale tesoriere 3 di 20 e rappresentante dei ### di ### il quale aderiva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo.  2) Il second o giudizio n.92013506/200 8 era stato promosso con atto di citazione notificato in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### di Sinistra”, che aveva convenuto in giudizio dinanzi al ### di ### - ### di ### - l'associazione denominata “### di Sinistra” in persona del legal e rappresent ante pro - tempore, nonché ### Fe dele #####, ### M assimiliano ### o, ###### o, ############ mitangelo, ##### lione, ### , ##### D'### chiedendo, per quanto ancora di interesse: accertare, rilevare e dichiarare che gli atti e le delibere adottate dai conven uti in ### in data 28.02 .2008 dall'Assemblea degli ### al ### dei ### di ### e dal V ### resso ### ario per la continuità de l ### dei ### di ### nonché la delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e ogni altra delibera successiva, cognita e incognita, erano inesistenti e\o nulle o, in subordine, che detti atti e delibere erano contrarie alla legge e allo ### uto del Pa rtito de i ### d i ### del 03.02.2005 ex art. 23 c.c. Si costituivano in giudizio solo alcun i dei convenuti, in particolare l'### di “### di Sinistra” in persona del T esoriere pro - tempore ### D'### nonché #### G iannone, ### M aria ### e ### D'### i quali, 4 di 20 eccependo anche questa volta preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### nonché il d ifetto di rappresentanza processuale dell'attore , chiedevano nel m erito di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. 
Anche in questo g iudizio era intervenuto ### i, quale rappresentante dei ### di ### tra, il quale ad eriva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo. 
I due giudizi venivano riuniti in primo grado all'udienza del 19 novembre 2009. 
I d ue giudizi riuniti veniv ano sospesi, per consentire la proposizione di querela di falso, con ordinanza del 9 dicembre 2012 resa fuori udienza. 
Esaurito il procedimento per qu erela di falso a seguito del rigetto, gli attori riassumevano il giudizio sospeso ai sensi dell'art.  297 c.p.c. con atto di riassunzione depositato in data ### e notificato in data ### ai difensori dei convenuti fino a quel momento costituiti. 
Si costitu iva in giudizio solo Vi to ### D'### in proprio e quale rappresentante legale dei ### di ### il qua le dichiarava, in comparsa, che era deceduto ### convenuto contumace, e per tale motivo chiedevano volersi disporre l'interruzione del giudizio. 
All'udienza del 14.04.20 16, pertanto , il primo giudice ne dichiarava l'interruzione. 
Con successivo r icorso ex art. 302 c.p.c., gli attori riassumevano il giudizio avendovi interesse; veniva pertanto fissata l'udienza di prosecuzione per il giorno 17.11.2016. 
A riguardo, l'attore e il t erzo intervenuto provved evano al la notifica nei confronti dei convenuti costituiti e nei confronti degli eredi di ### ment re la notifica agli alt ri convenut i contumaci risultava negativa. 5 di 20 Si costituiva solo D'### e alla prima udienza del 17.11.2016 il primo giudice concedeva termine, all'attore e al terzo intervenuto, per poter procedere a una nuova notificazione entro il ###.  ### e ### pertanto, non avendo provveduto alla notifica dell'atto di riassu nzione nel termine concesso in ragione delle difficoltà di reperimento degli indirizzi per le nuove notifiche, depositavano rinuncia agli atti del giud izio nei confronti dei convenuti contumaci ed in particolare, nei confronti di #################### a ##### D'### In seguito all'eccezione di interven uta estinzione del giudizio per mancata t empestiva notific a dell'atto di riassunzione nei confronti dei convenut i contumaci sollevata dal D'### il primo giudice, ritenendo di do ver decidere preliminarmente su tale eccezione, fissava l'udienza del 02.1 1.2017 per la preci sazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Con sentenza non definitiva n.23 35/2017 pubb licata in data ###, il ### di ### respingeva l'eccezione di estinzione e disponeva la prosecuz ione del giudizio, fissando l'udienza del 14.12.2017. 
A giudizio del ### non presentando l'atto di riassunzione elementi nuovi e diversi rispetto all'atto introduttivo del giudizio, gli attori non aveva no l'obbligo di no tificare l'atto di riassunzione anche ai soggetti già contumaci nella fase del giudizio precedente alla sospensione. 
Pertanto, l'ordinanza con la quale era stato concesso termine per la not ifica dell a riassunzione, non rientrando in a lcuna delle 6 di 20 tipologie di ordinanza non modificabile/non revocabile ex art. 177 c.p.c. veniva revocata. 
Al contrario, il ### rit eneva con cedersi un termine per provvedere alla rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti di ##### e ### essendo questi costituiti con i medesi mi procurator i del ### prile, prima della sospensione del giudizio. La notifica, pertanto, doveva avvenire per questi, in assenza di costi tuzione nel gi udizio di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., ai procuratori ancora costituiti e non personalmente. 
In dat a 30.11.2017 gli attori notificavano un terzo atto di riassunzione nei confronti di ### D'####### e all'udienza del 14.12 .2017 D'### reiterava tutte le precedenti eccezioni compresa quella sulla nullità delle notifiche di quest'ultimo atto di riassunzione. In particolare, il difensore di D'### sottolineava di non esser più il difensore di ##### e ### non essendo que sti più costituiti in giudizio dopo la p rima riassunzione della causa. 
Il prim o giudice rinviava la cau sa all'11.10.2018 per la ricostruzione del fascicolo andato nel frattempo integralm ente smarrito. 
All'udienza del 17.09.2019, il giudice, ritenuta non necessaria alcuna istruttoria, rinviava la causa per la precisazion e delle conclusioni al successivo 29.10.2019. 
Con nota di deposito del 28.10.2019 il D'### comunicava il decesso anche del convenuto contumace ### e contestualmente chiedeva nuovamente l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. Con ordinanza del 29.10.2019 il giudice dichiarava l'interruzione. 
Con istanza del 30.10.2019, gli attori chiedevano la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordina nza asserendo che il defunto ### 7 di 20 ### non fosse più parte in causa del giudizio, a seguito della rinuncia all'azione nei suoi confronti formulata precedentemente in data ###. 
Con ordinanza del 05.11.2019 il giudice di prime cure revocava inaudita altera parte la pred etta ordinanza di interruzione del processo, così motivando: “… rile vato che ### è convenuto contumace; rilevato che gli attori nel corso del giudizio hanno rinunciato all'azione nei confronti del ### considerato che il decesso del ### - evidenziato dai conventi all'udienza del 29.10.2 019 non ha alcuna ril evanza al fine della corre tta prosecuzione del giudizio, at teso che il ### orile non più parte sostanziale del presente giudizio, in forza della rinuncia all'azione nei confronti di questo; …”, disponeva per il prosieguo della causa, fissando l'udienza del 14.1 1.2019 per le p recisazioni delle conclusioni. 
All'udienza del 14.11.2019, a seguito dell'istanza di ricusazione presentata dal D'### il ### 9, il Giudice sospend eva il processo ai sensi dell'art. 52 c.p.c. 
Con ordinanza del 21.01.2020, comunicata il 29. 01.2020, il ### di ### in composizione collegiale, rigettava l'istanza di ricusazione, ritenendola infondata. 
La causa, riassunta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. dagli at tori, veniva rinvi ata all'udienza del 20.10.20 20 e riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. 
Nel precisare le conclusioni, i convenuti chiedevano sospendersi il giudizio in quanto uno dei convenuti contumaci, ### aveva proposto appello alla sentenza non defi nitiva n.2335/2017 emessa e pubblicata in data ### dal ### di #### rigettata la domanda di sospensione del giudizio, decideva con sentenza n.600/2021 pubblicata in data ###, a conclusione del giudizio di primo grado: 8 di 20 - quanto al proc. r.g. 13505/2008 - accoglieva le domande ed inibiva a #### e D'### di fare uso, i n ogni modo ed i n qualsivoglia occa sione, pubblica o privata del sim bolo dei DS , condannandoli al pagamento della somma di euro 30.0000 a titolo di risarcimento del danno a favore del partito dei DS, ordinava la p ubblicazione della sentenza e condannava i tre convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di ### - quanto al proc. rg. 13506/2008, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore ### dichiarava la null ità della delibera adottata in ### ta il ### dal l'### degli iscritti al ### dei ### di ### e dal V ### per la continuità del ### dei ### di ### e della delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e compensava le spese di lite.  1.2.- Con atto di citazione notificato in data 02. 11.2021, ### in proprio e in qualità di ### dei “### di Sinistra”, pro poneva appello, generando il procedimento r.g. n. 1621/2021, avverso la sentenza definitiva 660/2021 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### citando in giudizio ### e ### chiedendo, previa sospensione dell'impugn ata sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c. e previa riunione con l'a ppello r.g. n.1174/20 20, l'accoglimento dell'appello. 
Con separato att o di citazione notificato anch'e sso in data ###, D'#### e ### tutti in proprio e nella qualità rispettivamente i primi due di ### iere ### e legale rappresentant e pro tempore e d i ### dei “### i di Sinistra”, prop onevano appello, generando il procedimento r.g. n. 1635/2021, avverso la 9 di 20 sentenza n.660/202 1 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### convenendo in giudizio #### e i “### di Sinistra”, in persona de l suo asserito rappresentante pro tempore ### e rassegnavano, previa richiesta di sospensio ne dell 'efficacia delle gravate senten ze, ex artt. 283 e 351 c.p.c. e di previa riunione della causa con l'appello r.g. n.1174/2020, le medesime conclusioni del precedente atto di appello iscritto al r.g. n. 1621/2020. 
Riuniti tutti i pro cedimenti d'appello p endent i e rigettata l'istanza inibitoria, all'udienza del 07.02.2023 la cau sa era stata riservata in decisione e decisa dalla Corte di appello d ### che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2335/ 2017 - stante il decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., nonché per carenza di riserva di appello ex art. 340 cpc -, previo accertamento d el passaggio in giudicato della stessa ; ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la senten za n.660/2021; h a confermato entrambe le sentenze impugnate, provvedendo sulle spese di lite.  1.3.- #### rile in proprio e nella sua qualit à di ### nazionale e legale rappre sentante p.t. de l ### “### di Sinistra”, ### in proprio e nella sua qualità di segretario nazionale dei ### di ### nonché ### hanno proposto rico rso chiedendo la cassazione della sentenz a della Corte di appello di ### con otto mezzi, corredati da memoria.  ### in proprio e in qualit à di ### de i “### di Sinistra” e ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante dei “Dem ocratici di S inistra” hanno replicato con controricorso e memoria. 
È stata disposta la trattazione camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Il ricorso è articolato in otto motivi che deducono: 10 di 20 I) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 137, 139, 157, 160, 164, 168, 292 e 354 c.p.c. e 2697 e 2728 del c.c.; la nullità della sentenza, per inesistenza o, in via gradata, nullità della notificazione, ai convenuti contumaci, dell'atto di citazione di primo grado e per l'inesistenza della notificazione dell'atto di intervento di ### di primo grado; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I ricorrenti deducono che la Corte di appello abbia omesso di esaminare l'eccezione di nullità della sentenza definitiva di primo grado n.600/202 , contenuta nel quarto motivo di appello, argomentata sostenendo l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di ### e dell'atto di intervento di ### in relazione alla posizione dei convenuti contumaci, asserendo erroneamente - a loro parere - che l'eccezione avrebbe riguardato solo la sentenza non definitiva di primo grado e ritenendola coperta dal giudicato di questa decisione. 
I ricorrenti contestano la sussistenza del giudicato in relazione alla sentenza non definitiva di primo grado e a tal fine assumono la ricorrenza di un litisconsorzio necessario, q uanto meno processuale, tra tutti gli associati, nei cui confronti era intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da part e di ### e ### e , quindi, rimarcano che ### , secondo la loro prospett azione rimasto contumace inv olontario in primo grad o, aveva proposto appello tardivo avverso la sentenza non definit iva, avendo avu to conoscenza del processo solo in data 18 ottobre 2020 con e-mail di un difensore costituito, e poi avv erso la sentenza definitiva di primo grad o, eccependo l'inesistenza delle notificazioni, eccezioni sollevate da tutti gli altri ricorrenti con i loro atti di appello. 
II) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 306, 102, 176, 186, 101, 292, 306, 298, 300, 302, 304, 305, c.p.c . e degli artt. 24 e 111 c.p.c. e 11 di 20 dell'art. 6 della ### p er i ### dell'Uo mo; la nullità della gravata sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).  ### i ricorrenti vi sarebbe omessa pronuncia e violazione del contraddit torio in quanto la Corte territoriale n on avreb be esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe trattato di litisconsorzio necessario tra tutti i convenuti ex art. 102, secondo comma, c.p.c., soggetti che a vevano partecipato alle deliberazioni assembleari oggetto di i mpugnazione, di guisa che sarebbe stato necessario n otificare anche a loro l'atto di riassunzione del giud izio in seguito al l'interruzione verificatasi a causa della morte di ### Deducono che la rinuncia poteva essere validamente formulata solo nei confronti di tutti i convenuti litisconsorti necessari e che la mancata integrazio ne del contraddittorio nei confronti di tutti comportava che l'avverso secondo atto di riassunzione del processo di prim o grado, del 12/7 /2016, era certamente nullo e la causa andava dichiarata estinta, quanto meno a far data dal 14/4/2016, proprio in quanto su ssisteva, nel caso in esame, il li tisconsorzio necessario tra tutti i convenuti. 
III) La null ità dell a sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 291, 292, 294, 303, 325, 327, secondo comma, 331, 340, 342, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2728 c.c.; inversione dell'onere prova; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I rico rrenti lamentano che l a Corte di merito abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello interposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza non definitiva 12 di 20 n. 2335/ 2017. Sostengono che, in primis, è e rrata, la gravata sentenza, nella parte in cui h a dichiarato l'inam missibilit à dell'appello notificato da ### avverso la sentenza non definitiva, e ne deducono che l'intervenuta impugnazione della suddetta sentenza non defini tiva, da parte di uno solo d ei litisconsorti (nella fattispecie ### con il primo atto d'appello), aveva avuto l'effet to di impedire il pass aggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente obbligo dell'integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
IV) La nullità della sentenza per violazione /o falsa applicazione degli artt. 168 c.p.c. e degli artt.112, 113 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 della costituzione; l'omessa ricostruzione del fascicolo d'ufficio. 
I rico rrenti deducono che, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo d'ufficio, il G.I. ne aveva disposto prima le ricerche a cura della cancelleria e poi, non essendo stato ritrovato, ne aveva ordinato la ricostruz ione a cura delle parti; lamentano, tuttavia, che, pur sollecitato in tal senso dai difensori dell'odierno convenuto D'### il giudice aveva omesso di disporre la ricostruzione dei verbali di causa, così contravvenendo al disposto degli artt. 112 e 113 c.p.p., applicabili, analogicamente, al caso di specie. 
V) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, lette ra ff), de creto legislativo 109/2006 che riguarda l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore m acroscopico o di grave e inescusabile ne gligenz a; la violazione del principio del giusto processo e dell'imp arzialità del giud ice ex art t. 24 e 111 Costituzione (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
I rico rrenti rammentano di ave re proposto istanza di ricusazione nei confro nti del giu dice di primo grado, la mentando l'abnormità dei provvedimenti da questi emessi. Si dolgono che la 13 di 20 Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di condotte parziali o abnormi e respinto il gravame. 
VI) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 c.c. e degli artt. 75 e 100 c.p.c. per difetto di inte resse e legittimazione ad agire dei resistenti; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 8 e 24 dello statuto del partito dei democratici di sinistra; il difetto di legittimazione attiva e processua le dell'appellato ### per difetto di capacità processuale; l' inammissibilità/improponibilità dell'atto d'intervento “adesivo autonomo” dell'appellato ### (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
VII) La nullita' della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 23, 24, 27, 36 del c.c. e degli artt. 2, 18, 49 e 51 della ### la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 4, 7, 8, 913, 14, 27 e 32 dello statuto del partito dei ### d i ### la v iolazione e/o falsa ap plicazione dell'art. 112 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione del principio di dem ocraticità (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4). Sull' asse rita invalidità delle delibere de l 28 e 29 febbrai o 2008: error in iudicando, per difetto asso luto di motivazione e/o motivaz ione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia in quanto il giudice di merito avrebbe travisato i fatti di causa e le norme applicabili alle questioni sottoposte al suo vaglio, risolvendosi la motivazione in un mero elenco di norme (art.  360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5). 
VIII) La nullit à della sent enza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114 , 115 e 116 c.p. c. e degli art. 1226, 2697 e 2728 del c.c., circa le avverse domande di inibitoria e di risarcimento del danno all'i mmagine deriv ato dall'asserito utilizzo indebito del simbolo e circa la v alutazione della relativa quantificazione da parte del giudice (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.). 14 di 20 3.1.- Il primo e d il te rzo motivo, d a trattare congiuntamen te per connessione sono infondati e vanno respinti.  ### consolidati principi, la parte rimasta contumace pu ò impugnare la sentenza che l'abb ia vista socco mbente oltre la scadenza del termine an nuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti d i cui all'art. 292 c.p. c.) sia della man cata conoscenza del processo a causa di d etta nu llità (Cass. n. ### /2022), senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass. n. 532/2020). 
La decisione impugnata, con riferimento alla parte ### si è attenuta a questi principi; infatti, la Corte barese ha affermato «Nel caso di sp ecie, il T ### si è limitato ad eccepire apoditticamente il difetto della notificazione nei suoi confronti, non fornendo alcuna prova circa alcun vizio della citazione o della sua notificazione, né ha dato prova della mancata conosc enza del giudizio. Al contrario, il medesi mo ha dichi arato di aver avuto conoscenza della sentenza non definitiva solo in data ### tramite mail ricevuta d all'avv. ### ino, difensore d ei convenuti costituiti, con la quale gli si dava notizia della circostanza che il relativo processo era stato avviato e si stava celebrando a sua ins aputa; circostanza questa, di pe r sé, non sufficiente a provare la non conoscenza del giudizio di primo grado, soprattutto considerato che il ###, giorno di notifica dell'atto di appello proposto dal ### corrispo ndeva al giorno di udienza di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grad o, nella quale avrebbe potu to costituirsi per far valere le sue ragioni, sostenendo quelle degli alt ri convenuti costituiti e chied endo di esser rimesso in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c». (fol.13 sent.  imp.), dando così atto ch e ### aveva av uto conoscenza di fatto del processo di primo grado, in data 18 ottobre 2020, quando 15 di 20 il giudizio era ancora pendente e che tale circostanza gli avrebbe dato modo di costituirsi nel giudizio e di svolgere ivi le proprie difese nei modi propri.  ###à della impugnazione della senten za non definitiva di primo grado da parte di ### esclude che detta impugnazione possa avere indotto una sorta di remissione in termini per gli altri ricorrenti che non aveva impugnato la sentenza non definitiv a, né avevano fatto riserva di impugnaz ione, come dagli stessi erroneamente auspicato con i motivi di ricorso.  4.- Il secondo motivo è infondato. 
Non ricorre al cuna omessa pronu ncia, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto la Corte territoriale ha esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe realizzato un litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, tra t utti gli associati ex art. 102, comma 2° c.p.c., di guisa che sarebbe stato necessario notificare anche ai contumaci l'atto di riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione verificatasi a causa della morte di ### ed ha espressamente dichiarato in sentenza che gli appelli principali andavano respin ti con assorbimento di ogni altra questione, quale è quella che ci occupa. 
Invero, «Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla ma ncanza di u na decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimen to in altre statuiz ioni. In particolare, la figura dell'assor biment o in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di in teresse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbe nte ha conseguito la tu tela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la deci sione assorbente esclude la necessit à o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implic ito 16 di 20 rigetto di altre dom ande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazio ne è p roprio quella dell'assorbimento» (Cass. n.37/2023). 
Nel caso di specie la decisione implicita di rigetto consegue alla pronuncia con cui la rinuncia agli a tti del giu dizio formu lata da ### e ### ne i confronti dei convenuti contu maci è stata qualificata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed è stato rimarcato che non vi era necessità di e spressa accettazione d a parte dei co nvenuti contumaci, in quanto l'accettazione era necessaria solo nell'ipotesi in cui la controparte fosse stata costituita e avesse avuto interesse alla prosecuzione del giudizio. Consegue, altresì, alla collocazione della controversia - che verte sull'abuso del simbolo e del nome di un partito, cioè, di una associazione non riconosciuta, e sull'impugnazione delle delibere assembleari dell'associazione in data 28 e 2 9 febbrai o 2008 - , nell 'ambito dei rapporti tra associazioni non riconosciute e tra associazioni ed associati. 
In prop osito, va ricordato che, come stabilito dall'art. 36, comma 2, c.c. «Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro i q uali, secondo questi acco rdi, è con ferita la presidenza o la direzione» di guis a che l'impugnazione della delibera assembleare può essere validamente posta in essere nei confronti di coloro i qual i hanno la presidenz a o la direzione dell'associazione, senza che sussista alcun litisconsorzio necessario - a d ifferenza di quanto erroneam ente sembrano sostenere i ricorrenti, la cui censura non coglie nel segno - di guisa che non vi era alcuna necessità di integraz ione del contraddittorio iussu iudicis.  5.- Il quarto motivo è inammissibile. 
La Corte ha rettamente applicato il principio secondo il quale 17 di 20 «Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmen te, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali element i, il giudice ometta di disporre l a ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della mot ivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede d i legittimità ha l 'onere di ric hiamare nel ricorso il contenuto de i documenti dispersi e dim ostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.» (Cass. n. 21571/2020). 
Nel caso di specie, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo di ufficio, il giudicante ne dispose le ricerche a cura della cancelleria e successiva mente ne ordinò la ricostruz ione così assolvendo al dovere imposto al giudice in caso di smarrimento del fascicolo. 
La Corte di merito ha dato atto che gli appellanti, pur avendo lamentato la mancata ricostruzione dei verbali di causa e del sub procedimento cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, non avevano richiamato i contenuti degli stessi e non ne avevano dimostrato la rilevanza decisiva e, per tale ragione, ha disatteso il gravame.  ### censura non si confronta con la statuizione e risulta formulata in termini assertivi ed astratti, con evidente carenza sul piano della specificità ex art.366 n.6, c.p.c. in quanto risulta priva di riferimenti alle concrete vicende processuali, al contenuto dei verbali di cui si lamenta la m ancata ricostruz ione e alla loro concreta rilevanza ai fini decisori.  6.- Il quinto motivo è inammissibile. 
Come è noto, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria, non è impugnabile autonomamente con rico rso straordinario p er Cassazione, ma è suscettibile di 18 di 20 essere riesaminata n el corso dello stesso processo att raverso il controllo sulla pronunci a resa dal (o col concorso del) iudex suspectus e l'eventu ale vizio causato dalla incomp atibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n.18611/2020). 
Nel caso di specie i rico rrenti h anno interposto appell o su l punto e la Corte di merito lo ha motivatamente respinto in linea con i principi già espressi in sede di legittimità, rimarcando, da un lato, la mancanza di prove circa comportamenti non imparziali del giudice e, dall'altro, la correttezza della decisione che aveva solo parzialmente accolto le originarie domande attoree. 
Il motivo in esame, pur delineato come error in procedendo e violazione di legge, sollecita un riesame del merito, inammissibile in sede ###t ermini conformi alla aspettativa dei ricorrenti in ordine alle contestazioni mosse all'operato del giudice di primo grado.  7. - Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono globalmente da disattendere. 
I ricorrenti, pur svolgendo plurimi argomenti, contestano - nel sesto motivo - in buona sostanza l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato all'art.3, comma 8, dello ### dei DS , laddove sono indicate le ci rcostan ze fattuali che comportano l'incompatibilità dell'iscrizione ai DS, segnatamente in relazione alla iscrizione “ad un altro partito o a movimenti che presentino liste concorrenziali a quella del partito in consultazioni elettorali” , interpretazione in ragione della q uale la Corte di merito ha affermato la perdurante comp atibilità di ### e ### i con l'iscrizione nei DS, il mantenim ento delle cariche asso ciative rispettivamente rivestite, mai revocate, e la loro legittimazione. 
Il mot ivo sotto questo profilo - anche volendo prescindere dalla mancata indicazione formale di tale vizio e dell'indicazione 19 di 20 delle norme ermeneutiche violate - si rivela inammissibile. 
La den uncia della violazione, con il ricorso p er cassazione, degli artt. 1362 c.c. e segg., no n può risolversi nella m era contrapposizione tra l'interpretazione d el ricorrente e quella accolta nella sentenz a impugnata, dovendo al contrario essere proposta sotto il profilo de lla mancata osser vanza de i criteri ermeneutici di cui alle norme suindicate e, in ossequio al principio di auto sufficienza del ricorso, deve essere accompagnata dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine d i consentire , in sede di legittim ità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa (fra le molte, v. Cass. n. 13587/2010): ciò nel caso di specie non è avvenuto e incide sulla ammissi bilità del mo tivo, tanto più che l'interpretazione compiuta dalla Corte barese non è incompatibile con il dato letterale. 
Anche l'argomento ulteriormen te speso ded ucendo la partecipazione dei DS rappre sentati dai rico rrenti al la competizione elettore risulta non cond ucente, in quanto è sviluppato sull'assunto - svolto nel settimo motivo - che la lista elettorale era stata regola rmente p resentata sulla b ase delle delibere assembleari dei DS del 29 e 29 febbraio 2008, proprio le delibere dichiarate invalide d alla Corte di merito, e sull'e rrata prospettazione, disat tesa in fase di merito pro prio sulla scorta dell'interpretazione delle clauso le dello ### dei DS, che ### e ### non fossero più legittimati a rappresentare i DS (mentre lo sarebbero stati gli odierni ricorrenti). Da ciò consegue l'infondatezza del motivo, così come della critica svolta deducendo l'omesso esame della delibera ad ottata il 21 lug lio 2007 dal IV ### dei DS (fol.61/62 del ric.). Per vero, qu esto ultima circostanza è stata esaminat a dalla Corte di me rito e riso lta proprio sul rilievo che la delibera era stata adottata dagli organi del partito deputati a esprimerne la volontà generale. 20 di 20 8.- ### motivo va disat teso, sia perché gli argomenti utilizzati vertono sulle questioni g iuridiche prospettate e già disattese con i pregressi m otiv i, sia p erché sotto forma di violazione di legge viene, in buona sostanza, sollecitato un diverso esame del merito.  9.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Le spese seguo no la soccombe nza nella misura liquid ata in dispositivo. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll'ulteriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### a di ### glio della ### 

causa n. 13505/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Tricomi Laura

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14315/2024 del 22-05-2024

... declaratoria di inam missibilità dell'istanza di ricusazione), bensì, piu ttosto, il giudizio di fondatezza dell'eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dall a banca garante in funzione d i paralizzare l'iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 - già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) - piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. Nell'ambito di quest'ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legitt imità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribad ire il carattere illegittimo e abusi vo dell'escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a ### dal contratto stipulato con ### (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell'economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con ### e (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappre senta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l. , in perso na del ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e dife so dall'### (pec dichiarata : ###), in virtù di procura in calc e al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale nonché di ####, in persona del presidente del consiglio di amministraz ione e legale rappresentante pro tempo re; rappresentata e dife sa dall'### (pec dichiara ta: ###), in virt ù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; nei confronti di ### A s.r.l., in p ersona de l ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e difeso dall'### (pec dichiarata : 3 ###), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di ### -intimata e di ##### -intimati avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal ### relatore, ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### udito, con rigu ardo al ricorso iscritto al n. 2 2122/2020 , l'Avv.  ### udito il Pubb lico Ministero, in persona d el #### il quale, in relazione al ricorso iscritto al 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne h a chiesto il rigetto.  ### 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la ### di ### di ### - premesso ch e, in d ata 19 o ttobre 200 9, tra ### el ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Digitel”) e ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Televoip”) era stato stipulato un contratto in forza 4 del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla ret e locale di ### s.p.a. (di seguito an che, brevemente, “Telecom”), al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto; che, a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni, ### s.r.l. aveva prestato una polizza fideiussoria a p rima richiesta, rilasciata da essa banca, per l'importo di ### 100.000; e che, in data 14 dicemb re 2017, ### s.r.l. aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento della predetta somma - convenne in giud izio, din anzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le socie tà, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di ### s.r.l. e in favore di ### s.r.l.; b) che fosse accertat o il grave inadempimento di ### tel ### s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con ### s.r.l.; c) e che fosse dichiarata l'invalidità o l'inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di ### s.r.l.. 
Nel contradit torio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di ### s.r.l. integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia. 
Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l'inadempimento di ### tel (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con ###, per violazion e dell'obbligo, imp ostole con provvedimenti dell'### della ### e del ### di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con ### s.p.a., le era stato inibito, da parte della stessa ### l'accesso alla rete di interconnessione ### con conseguente impossibilità di 5 continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l'operatività sul mercato.  2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale ### s.r.l. (la quale invocò l'accertamento della natura di fideiussione della polizza e la d eclaratoria della sua inefficacia in ragio ne dell'inadempimento di ### ) e ap pello incidentale sia la ### di ### di ### (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa ### s.r.l., che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrispondente domanda della controparte contrattuale. 
La Corte d'appello dell'### con sentenza 15 maggio 2020, 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni della ### di ### di ### e di ### dichiarando l'inefficacia della polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.  la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l' exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento della società garantita e, per l'altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto da parte sua, per av ere richiesto l'escussione della pol izza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito, a causa dell'interruzione dell'accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confro nti dall'Aut orità ### della ### e del ### Più analiticamente, il giudice d'appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un 6 lato, era eme rso che ### aveva allegato, a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l'esistenza di una forte esposizione debitoria di ### ip nei suoi confro nti, la q uale, al febb raio 2017, sarebbe ammontata ad ### 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla ### di ### di ###, avrebbe sfiorato l'importo di ### 500.000; dall'altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, ### aveva «in corso d inanzi all'### un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con ### nel corso del quale l'### di garanzia aveva em esso due provvedimenti diretti ad inibirle l'accesso ai servizi di interconnessione della ### ed erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l'esposizione debitoria di ### nei riguardi di ### e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con cont inuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. 
Queste vicende - ad avviso della Corte territoriale - per un verso, davano conto del grave inademp imento di ### s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l'oggetto principale del negozio stipulato con ### quest'ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti; per altro verso, rendevano palese l'abuso del diritto da parte della stessa ### la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibili tà di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione della «ormai reale ed oggettiva» interruzione da parte di ### de i servizi d i interco nnession e 7 precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, «pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa».  ### rte abruzzese, pe raltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell'impugnazione di ### s.r.l., ha anche ritenuto che ### s.r.l. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del c ontratto principale per grave inadempimento della ### dichiarand o inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello.  3. La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da ### s.r.l. in liquidazione sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione. 
Quest'ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2 021, n. 1 157 della stessa Corte d'app ello dell'### in diversa composizione, contro la quale ### s.r.l.  ha proposto un distinto ricorso per cassazione.  4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la senten za dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G..   5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso la ### di ### di ### ha resistito altresì, con distinto controricorso, il ### della società ### s.r.l ., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. 
Al ricorso incidentale d el ### ha resist ito con controricorso la ricorrente principale ### s.r.l.. 8 6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il ### della società ### s.r.l., mentre non hanno svolto difese né la Ban ca di ### o ### rativo di ### a né le persone fisiche intimate, ### di ##### già soci di ### s.r.l., volontariamente inte rvenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al ### della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale.  7. La trat tazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale ### s.r.l. e la ### di ### di ### avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere e ffettuata unitame nte a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondo delle due impugnazioni. 
La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica. 
Il pub blico ministero ha presentato memorie: in relaz ione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. 
In ordine al primo ricorso tu tte le p arti costituite hann o depositato memoria per l'udienza; ### s.r.l. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. 
Con provved imento reso in udienza, il ricorso iscritto al 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al 22122/2020 R.G. (più risalente).  RAGIONI DELLA DECISIONE 9 A. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dic hiarato inammissib ile l'istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020. 
Questa Corte, infatti, ha affermato - e reiteratamente ribadito - non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere ri uniti (in quan to le due sentenze, i ntegrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente u n unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità , posso no essere ogget to di esame contestuale e di un'unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui qu estioni assumon o carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). 
A.1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. e dell'art.  402 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell'errore revocatorio di cu i all'impugnazione per revocazione, nonché per motivazi one apparente perché contraddittoria)». 
A.1.a. Nell'impugnare la sentenza d'appello (n. 684/2020) per revocazione, ### s.r.l. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ..  ### l'impugnante, precisamente, l'errore sarebbe consistito nel ritenere che l'esposizione debitoria di ### verso ### fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato 10 dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili; copia di un decret o ingiun tivo non opposto e messo dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d'appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l'escussione della garanzia era st ata richiesta p er un credit o relativo al rapporto tra ### e ### matu rato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente ver ificatesi in ordine al rapporto tra ### e ### A.1.b. Con la sent enza n. 1157/2021, la Corte d'appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la s entenza gravata pe r revocazione) h a dichiarato inammissibile l'impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha rite nuto che, «pur volendo ade rire alla tesi di ### l'individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controp arte si è tradotta in u n inesat to appre zzamento d elle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l'eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell'accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l'inadempiment o del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con ### e il provved imento inibitorio dell'### aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest'ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza. 
A.1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, ### s.r.l. si duole che essa pronuncia, «riferendosi al connotato della decisività dell'errore revocatorio, non ne 11 effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “### aspetti d ella vicenda però attengono pi ù direttamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l'eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e ome ttendo di considerare che, al cont rario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga o pportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori re quisiti, accedendo prop rio alla struttura bi fasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottopo sta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l'errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l'anteriorità dell'insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell'exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell'istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato. 
Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell'errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nel la sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso», «compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto al la base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da ### la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale qu esti one de ll'anterior ità del credito vantato da ### per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema d ell'applicabili tà dell'istituto dell'exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». 
A.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 12 A.1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. 
Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell'errore denunciato, ma anch e - prima ancora - il rilievo che, quand'anche si volesse ammettere la sussisten za del det to errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezz amento delle risultan ze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Poiché il motivo di ricorso pe r cassazione censura soltan to la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento dell'impugnata statuizione di inammissibilit à della re vocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed auton ome, ciascuna delle qu ali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustif icare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annu llament o della sentenza ( 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 
A.1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. 
Al rigu ardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 13 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiest o dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità qual e nulli tà processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la mot ivazione sia totalmente man cante o me ramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermaz ioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivame nte incom prensibile, purché il vizio emerga dal testo dell a sentenza impugn ata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 /10/2017, n. 23940; 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). 
Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l'altro, sono individuabili due distinte rationes decidendi, una delle quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame. 
A.1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decision e impugnata, giova, poi , rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione dell'errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione. 
Invero, in sede di valutazione delle prove documentali versate in atti, il giudice d'appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da 14 circa 130.000 ### a circa 500.000 ### dell'esposizione debitoria di ### verso ### el (esposizione allegata da que st'ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la ### di ### di ### in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verific azione di fatti (addirittura esitati nell'esclusione della possibilità di ### di accedere alla rete di interconnessione della ### a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall'### e, quindi, nell'impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obb ligata con il medesimo contratto d a cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione. 
Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2 017 (ritenute rilevanti in funzione dell'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d'appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all'esposizione debitoria di ### nel periodo precedente era dipeso, non già dall'erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua irrilevanza in funzione della statuizione di merito emettenda. 
Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. 
A.2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art.  360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all'istituto dell'exceptio doli, corr elati al contratto autonomo di ga ranzia ( artt.  1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio 15 revocatorio impugnato; nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile 16345/2018».  ### s.r.l. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succit ate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell'exceptio doli generalis; sostiene che, contrariament e a quanto ri tenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell'anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con T elecom e il provvedimento assunto dall'### non rappresentavano «certo fatti sopravvenu ti idonei a d eterminare l'estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da ### A.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. 
A.2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a cens urare la sentenza che ha dich iarato inammissibile l'istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo dell'eventuale errore del giudice d'appello, ma non anche l'autonoma e dist inta ratio decide ndi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunqu e nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo. 16 A.2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l'insussistenza o la non decisività dell'errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inam missibilità dell'istanza di ricusazione), bensì, piu ttosto, il giudizio di fondatezza dell'eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dall a banca garante in funzione d i paralizzare l'iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. 
Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 - già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) - piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. 
Nell'ambito di quest'ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legitt imità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribad ire il carattere illegittimo e abusi vo dell'escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a ### dal contratto stipulato con ### (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell'economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con ### e nella taciuta inibizione all'accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo de ll'eventuale errore sulla sussistenza dell'esposizione debitoria di ### nel periodo anteriore al febbraio 2017. 
Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività dell'errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statuizione di 17 inammissibilità della revocazione, quell a diretta a cen surare la mancanza dei presupposti dell' exceptio doli è inammissibile perché - come correttamente osservato dal ### - attiene, non alla revocazione de lla sentenza d'appello ma al merito dell'accoglimento, da parte della stessa, dell' exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della doman da di escussione della garanzia autonoma. 
A.3. In defi nitiva, il ricorso proposto da ### el ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### deve essere rigettato. 
B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello n. 684/2020 della Corte territo riale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i m otivi posti a fondament o del ricorso principale proposto dalla stessa ### s.r.l. in liquidazione, per poi passare al lo scrutinio dell'unico mezzo del ricorso inciden tale proposto dal ### di ### s.r.l.. 
B.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da ### nei confronti di ### attestanti l'anteriorità dei crediti di Di gitel rispetto all'insorgenza dell'obbligo infor mativo - di cui a lla ### 27/17/### del 15 novem bre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell'### del febbraio 2017 - dedotto alla base dell' exceptio doli contestata a ### La senten za impugnata è censurata per avere asse ritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di ### verso ### (e quindi dell'inadempimento di quest'ultima nei confronti della prima) rispetto all'obbligo informativo 18 sorto a carico dell a stessa ### per effett o dei provvedimenti dall'### della ### e del ### La società ricorrente de duce che la rilevante esposizione debitoria di ### nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest'ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale pe riodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria; al contrario, l'obbligo, da parte sua, di informare ### delle vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con ### e all'interruzione dell'accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti dell'### del 2017. 
Osserva, al riguardo , che la p reesistenza del proprio credito rispetto all'insorgenza dell'obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in p articolare, mediante l'estratto autentico del ### (già prodotto n el giudizio di primo grado), attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da ### nei confronti d i ###, non ché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). 
Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di ### era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l'escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relaz ione alla parallela “vicen da Telecom” a far tempo dal febbraio 2017. 19 B.1.1. Il mot ivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi. 
B.1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio - novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell'esposizione debitoria di ### verso ### (passata da circa 130.000 ### a circa 500.000 ### era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione della pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la ### di ### di ### La Corte d'appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce dell'exceptio doli sollevata dall'istituto di credito, ha debitament e preso in considerazione tale circostanza (che ha reputat o documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di ### el al giudizio di verifica del la regolarità dei rapporti con ### esitato, oltre che in in iziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l'esposizione debitoria di ### verso ### persino nell'inibizione d ella possibilità di ### di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc. dd. resellers, tra cui, in particolare, la stessa ### i ser vizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato. 
Dalla considerazione di tali vicende - che, secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, ### aveva fraudolentemente taciuto a ### - il giudice d'appello ha tratto l'altrettanto motivato - e come tale insindacabile - giudizio di merito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza. 20 La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro, nell 'omessa considerazione dell'esposizione debitoria di ### relativa al periodo precedente; al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui ### s.r.l. aveva allegato il rilevan te inadempimento di Te levoip ### s.r.l.), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che «al febbraio 2017» il debito di ### già ammontava a circa 130.000 ### per poi passare a circa 500.000 ### nel dicembre successivo; con tale considerazione, lun gi dal non considerare che il deb ito preesistesse alle vicende verificat esi in p rossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l'implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017. 
La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quan to il giudice del merito non h a omesso di considerare la situazione debitoria di ### s.r.l. anteriore al 2017, ma l'ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di merito sull'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. 
B.1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato - concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del ### - che la Corte d'appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento dell'exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintiv i della pretesa del creditore di escut ere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale) 21 circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un'eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile - sempre alla stre gua della valu tazione di merito effettuata -, la cond otta abusiva dello stesso creditore, il quale, nell'escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con T elecom e all'impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito. 
Tenuto conto di ciò, l'eventual e omessa consid erazione del carattere risalente del debito gravante su quest'ultimo, quand'anche sussistente, sarebbe stata irrilevan te (con consegu ente difetto di decisività del fatto di cui - in thesi - si sarebbe omesso l'esame) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. 
Il prim o motivo del ricorso p rincipale avverso la sentenza 684/2020, pertanto, deve essere rigettato. 
B.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «### degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da ### nei confronti di ### fatto uso dei propri poteri istruttori d'ufficio: i) richiedendo un'integrazione documentale; ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione riten uti rilevant i; ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario». 22 La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l'interruzione, da parte di T elecom, dei servizi di accesso all'infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore; la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con ### la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un'adeguata istruzione probatoria. 
Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa - anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta - aveva stigmatizzato l'inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una “cognizione sommaria”. 
Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso d ei pote ri istruttori officiosi attribuitigli dall'art. 702 ter, comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa; dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall'art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. 
Deduce, infine, che l'asserita violazione dell'obbligo di informativa (dall'accertamento della quale il giudice d'appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e 23 correttezza nell'esecuzione del contratto stipulato con ### s.r.l.) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo g rado) attestante l'avvenuta impugnazione della delibera presidenziale 72/17/### del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo; sottolinea, al riguardo, che, con l'impugnazione di tale provvedimento essa aveva in teso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da ### ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra ### e ### che gli interventi dell'### della ### e del ### cui essa aveva contestato - eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la ### ra 27/11/### - la propria indebita esclusione dai t avoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. 
B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. 
B.2.1.a. Giova premettere che, a differ enza di quan to erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal ### bis del ### I del ### del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo ### quater del ### I del ### (artt. 281 decies - 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. 
Diversamente dai procedim enti caratterizzati, sul pian o strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si 24 tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e que lli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con ri to sommario si caratte rizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrapp one ai procedimenti con rit o formale (proprio dell'ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento. 
In tal senso va letto l'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc.  (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove «è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo ch e ritiene più opportuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli «indispensabili» ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l'art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). 
B.2.1.b. Va pure osservato - sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame - che la lettura dell'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giu dizio a cogni zione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall'altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio. 
Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non att ribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle eccezioni 25 proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). 
Analogamente, l'art.702 quater cod. proc. civ. (sempre n ella formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio della disponibilità delle prove ma stabilisce i li miti entro i quali opera , per le part i, la preclusione istruttoria. 
È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d'appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le u niche ipotesi di rimessio ne in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. 
B.2.1.c. Ciò prem esso, il motivo di ricorso in esame, n el contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostan za che l'esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/ 05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stat o specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo - al di là della generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame -, avrebbe dovuto indicare al giud ice d'appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, 26 mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l'onere di evidenziare - in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle quest ioni in discussione - la ritenuta incompatibilità della causa con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). 
B.2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l'accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la qua le risulterebbe smentita dall'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall'### e dalla denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla ### Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede ###motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell'assoluta irrilevanza delle vicende evocate in ordine a quell'accertamento, atte so che sul dovere d i ### di informare ### del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall'### della ### e del ### non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l'effetto di escludere l'accesso di ### all'infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell'impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers) i servizi promessi. 
B.3. In definitiva, il ricorso principale proposto da ### s.r.l. in liqu idazione avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte d'appello dell'### va rigettato. 27 C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal ### della società ### s.r.l., quest'ultimo, con l'unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia «### dell'art. 345 1° c. Cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte terr itoriale dich iarato la inammissibilità, in quanto nuo va, della domanda (di ### di risoluzione del contratto 19 .10.2009 (“Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con D igitel ### ora ### La senten za d'appello è censurata n ella parte in cui, in sostanziale parziale accog limento dell'impugnazione proposta da ### s.r.l., ha ritenuto che ### s.r.l. non avesse «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del cont ratto principale per grave inadempimento della ### dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 34 5 cod. proc civ. , la domanda medesima formulata in appello. 
Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e rispost a in primo grado, con cui si e ra invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra ### e ### in ragione dell'inadempimento della prima. 
C.1. Il motivo è infondato. 
C.1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell'interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la ### di ### di ### e il debitore (### s.r.l.) si fossero «limitati a sollevare l'exceptio doli con riferimento all'escussione della garanzia» e ha espressamente escluso che ### avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per 28 inadempimento di ### coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla senten za di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l'inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. 
C.1.b. Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corret to eserciz io dell'operazione inte rpretativa, vengano violati i l imiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispon denza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). 
C.1.c. Nel cas o in esame, lungi dall'essersi ver ificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da ### con la comparsa di risposta in primo grado. 
Questa società, infatti, stando alla trascrizione dello stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto , all'atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, «accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto ripassato tra la ### e ### (recte: ###, stante il grave inadempimento della ### fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia d ella fideiussione prestata dalla BCC di ### in data 16 dicembre 2009». 29 Risulta, pertanto, evidente - lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invad ere il potere interpretativ o della domanda riservato al giudice del merito - che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall'istituto di credito garante, ### non aveva inteso allargare l'oggetto d el giudizio oltre i limiti della d omanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d'azione , dell'exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte d ella creditrice, l'accoglimento della quale avrebbe dovuto implicare l'accertamento, incidenter tantum, dell'inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. 
Anche il ricorso incidentale proposto dal ### della società ### s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. 
D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l.), avverso la sentenza 684/2020 della stessa Corte d'appello. 
E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a disposi tivo in favore dell'### stante l'ammissione della parte costituita vittoriosa (### s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. 
Le spese del giudizio di legittimità relative al rap porto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra Digit el ### s.r.l. e il ### s.r.l. van no compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza; quelle 30 relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra ### s.r.l. e la ### di ### di ### seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
F. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte della società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione per la cassaz ione della sentenza della Corte d 'appello dell'### 21 luglio 2021, n. 1157; condanna ### s.r.l. in liqui dazione a rimbo rsare al ### di ### s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell'### dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto; 31 2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'### 15 maggio 2020, n . 684; compensa le sp ese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ### della società ### ip ### s.r. l. e ### s.r.l. in liquidazione; condanna ### s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla ### d i ### di ### le sp ese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in ### 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e del ricorrente incidentale, al comp etente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31729/2023 del 15-11-2023

... appello e cioè la 4 violazione dell'art. 63 c.p.c. (ricusazione del consulente), la violazione dell'art. 196 c.p.c. (facoltà del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi), l'essersi il giudice discostato dalla perizia d'ufficio sul danno estetico ma l'aver poi aderito alle conclusioni del ### l'erronea valutazione delle spese mediche; Osserva il collegio come il motivo risulti, in primis, insanabilmente carente sotto il profilo del rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, perché non riporta i passaggi della CTU al fine di verificare se e come il giudice se ne sia discostato pur giungendo alle medesime conclusioni dell'ausiliare, in ciò non ottemperando ai consolidati principi dettati, in parte qua, dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante conformi, Cass., 1, n. 11482 del 3/6/2016; Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017); per altro verso, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. appare, nella sostanza, manifestamente infondata: non essendovi stata alcuna istanza di ricusazione del CTU che avrebbe dovuto essere svolta nelle forme e nei termini di cui all'art. 192 c.p.c., il giudice non era obbligato a (leggi tutto)...

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sul ricorso 9319/2020 proposto da: ### rappre sentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pec: -ricorrente - contro #### - intimati - avverso la senten za n. 3 72/2019 del ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal #### Rilevato che: ### convenne in giudizio davanti al Giudice di ### di ### e la ### (poi ### per sentir dichiarare la responsabilità delle convenute per la causazione di un incidente stradale di cui rimase vittima quando, investita dall'autovettura condotta dalla ### mentre transitava alla guida di un motociclo, cadde a terra unitamente al ciclomot ore sbattendo il viso contro un dissuasore di sosta e riportando lesioni fisiche, per le quali aveva diritto ad un risarcimento pari ad € 18.625,54; atteso di aver ricevuto dalla compagnia, nella forma dell'indennizzo diretto, la somma di € 7500, agì per ottenere il pagamento del residuo; si costituì la ### contestando la dinamica del sinistro ed il quantum richiesto, e propose domanda riconvenzionale perché, riconosciuta la responsabilità esclusiva dell'attrice nella produzione del sinistro, la ste ssa fosse condannata alla resti tuzione de lla somma pagata dalla compagnia a titolo di provvisionale; il Giud ice, disp osta CTU e acquisite prove testimo niali, accolse parzialmente la domanda principale, ritenendo l'esclusiva responsabilità di ### nella produzione del sinistro, ma liquidò somme inferiori a quanto richiesto e a quanto versatole a titolo di provvisionale, così accogliendo anche la domanda riconvenzionale della compagnia e condannando l'attrice a restituire alla stessa ### la somma di € 574,12, oltre interessi legali; la Emman uello propose appello lamentando l'erroneità della decisione di primo grado per essersi il Giudice di ### discostato solo formalmente dalla CTU medica e per averne fatto proprie tutte le sue risultanze, ritenute errate, e per non avere accolto integralmente la domanda di risarcimento del danno morale; insistette sulla domanda di condanna dei convenuti in solido a pagare la somma originariamente richiesta di € 11.152,54 previa declaratoria di nullità della CTU per difetto di imparzialità del consulente, per errata quantificazione delle spese mediche e per carenza di qualificazione specialistica del tecnico incaricato in materia di chirurgia plastica ed estetica, e di ammissione 3 di nuova CTU medico-legale affidat a ad un medico spe cialista i n chirurgia plastica ed estetica; il T ribunale di ### con sentenza d el 23/7 /2019, ha rigettato l'appello, ritenendo per quanto è ancora qui di interesse: corretta la statuizione del giud ice di prime cure che, pur discostandosi da alcu ne valutazioni del CTU a segu ito di ispezione personale della danneggiata, ne ha sostanzialmente fatto proprie tutte le conclusioni; corretta la valutazione del CTU e non tenuto il giudice di primo grado a dar conto in modo specifico delle ragioni che lo avevano indotto a far prop ri gli argomenti dell'au siliare, essendo l'obbligo della motivazione assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; corretta e congrua la quantificazione del danno morale, quale svolta dal giudice di prime cure; avverso la sentenza d'appello, che ha altresì condannato la ### alle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la compagnia intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.  la ricorrente ha depositato memoria; ### che: con l'unico motivo di ricorso - violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.c. - la ricorrente svolge una articolata censura con la quale, in sostanza, chiede a questa Corte di ripercorrere le tappe, in punto di fatto, dell'intero giudizio d'appello, lamentando un vizio di omessa pronuncia non per evidenziare uno specifico fatto processuale sottoposto all'esame del giudic e di appe llo che sarebbe stato pretermesso, ma per riproporre tut ti i mot ivi di appello e cioè la 4 violazione dell'art. 63 c.p.c. (ricusazione del consulente), la violazione dell'art. 196 c.p.c. (facoltà del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi), l'essersi il giudice discostato dalla perizia d'ufficio sul danno estetico ma l'aver poi aderito alle conclusioni del ### l'erronea valutazione delle spese mediche; Osserva il collegio come il motivo risulti, in primis, insanabilmente carente sotto il profilo del rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, perché non riporta i passaggi della CTU al fine di verificare se e come il giudice se ne sia discostato pur giungendo alle medesime conclusioni dell'ausiliare, in ciò non ottemperando ai consolidati principi dettati, in parte qua, dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante conformi, Cass., 1, n. 11482 del 3/6/2016; Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017); per altro verso, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. appare, nella sostanza, manifestamente infondata: non essendovi stata alcuna istanza di ricusazione del CTU che avrebbe dovuto essere svolta nelle forme e nei termini di cui all'art. 192 c.p.c., il giudice non era obbligato a pronunciarsi su di essa; la sentenza ha esaminato tutti i motivi di appello, come riferito nella parte espositiva in fatto, sicché nessun vizio di omessa pronuncia è dato ravvisare; la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di merito può limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente senza essere tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, essendo in tal caso l'obbligo della motiv azione assolto con l'indicazione d ella fonte dell'apprezzamento espresso (Cass., n. 14638/2004); non incorre nel vizio di caren za di motivaz ione la sentenza che re cepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dich iari di cond ividere il me rito (Cass., 17514/2016); 5 alle suesp oste considerazioni consegue la de claratoria di inammissibilità del ricorso; non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede processuale; si dà a tto de lla sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u na somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Moscarini Anna

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