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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 del ###, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente TRA ### (### Fisc. ###), nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo -attore ###'### nato il l'8 aprile 1967 a ####, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### -convenuto
E ### (cod. fisc. ###), residente ###studio in ### al ### n. 40, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. -convenuto - attore in riconvenzionale
E ### (### Fisc. ###), nato a ### il ###, in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### al C.so Garibaldi n. 107, -convenuto
E ### S.p.A., con sede in ####, via ### 14 (iscrizione nel ### di ### C.F. e ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. ### in forza di procura generale alle liti conferita a rogito notaio dott. ### N. 186905 di rep/N.### Racc. del 18 dicembre 2014 (doc. 1 - procura generale alle liti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### n. 40. ### (### S.A. - ### per l'### con sede in #### 8 (C.F. e P.IVA. ###), in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### S.p.A. (c.f. ###, P.IVA ###) in persona del Dott. ### procuratore ad negotia munito di poteri di rappresentanza giusta procura in autentica del 29.12.21 per ### di ### rep. n. 95917, racc. n. 11664, sede ###### alla ### 45, domiciliat ######. ### n. 82/B, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - terze chiamate - MOTIVAZIONE ### ha convenuto in giudizio gli avv.ti ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare sussistere rispettiva responsabilità professionale dell'Avv. ### D'### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### negli espletati incarichi professionali in favore del sig. ### 2. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### e ### oltre che l'Avv. ### D'### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 492.896,60 (euro quattro cento novantaduemila ottocentonovantasei/60), per perdita di retribuzioni globali di fatto e T.F.R. nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; i €.85.000,00 (euro ottantacinquemila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per mancata proposizione della domanda risarcitoria ex art. 39 paragrafo n°3 dell'allora vigente C.I.A. (anno 2011), dipendente dalla colposa inerzia dei convenuti legali; i €. 201.448,00 (euro duecentounmila quattrocento quarantotto /00), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo per mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014; i €. 480.816,00 (euro quattrocentoottantamila ottocentosedici /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, per perdita del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2014 sino alla presumibile cessazione della vita dell'attore; i €. 339.033,34 (euro trecento trentanovemila trentatre /34), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di perdita di chance relativo alla personalizzazione del danno, richiesto in ricorso nella misura del 38% del danno biologico permanente; i €. 1.036,00 (euro mille trentasei /00), a titolo di penale, disposta dalla Cassazione con Sentenza n°19973/2017 - R.G. 20444/2014, somma quest'ultima in via solidale con riguardo ai soli Avv.ti ### e ### i €. 353.280,00 (euro trecento cinquantatremila duecento ottanta/00), per mancato ricevimento di indennità per ferie e festività relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (ossia per ciascuna annualità, con riferimento alla singola decorrenza) sino al soddisfo; per lo più solo in via meramente orientativa, nella complessiva somma di €. 1.953.509,90 (euro un milione novecentocinquantatremila cinquecentonove /90), ma di non agevole liquidazione, secondo le voci indicate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 3. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### D'#### e ### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 2.608.270,50 (euro duemilioni seicentottomila duecento settanta /50), per danni da mobbing, maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dovuto sino alla data di effettivo soddisfo, per perdita di indennità preavviso e perdita del risarcimento dipendente dal mancato ristoro della trasferta, differenze retributive, risarcimento per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed alla dignità, immagine e professionalità, oltre che dequalificazione, danno alla vita di relazione, danno morale e tutte le altre voci di danno certe nell'an ma di difficile accertamento nel quantum, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 4. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### i seguenti ulteriori importi: i €. 43.427,68 (euro quarantatremila quattrocento ventisette /68), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti da ### nonché ricevuti giusta liquidazione di cui alle sentenze n°126/2014 e n°554/2014 della Corte d'Appello di ### per essersi egli dichiarato antistatario benché avesse riscosso i compensi dal proprio assistito ed i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 1.100,00 (euro millecento /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, richiesto dal professionista per asseriti compensi del domiciliatario, benché anche tali compensi fossero stati versati direttamente dal ### i €. 2.072,00 (euro duemila settandue /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, per asseriti contributi unificati dei quali otteneva rimborso dalla controparte, benché i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 6.877,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al dì di effettivo soddisfo, a titolo di spese di lite sostenute per la domanda di revocazione di sentenza n°554/2014 della Corte d'Appello di ### palesemente tardiva e dichiarata inammissibile proprio in ragione della sua intempestività; e così alla complessiva e parziale ulteriore somma determinabile in €.53.476,68 (euro cinquanta tremila quattrocento settantasei /68), ovvero quantificabile, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; i €. 846.176,60 (euro ottocento quarantaseimila centosettantasei/60) oltre interessi e rivalutazione da maggio 2014 dal dovuto sino al soddisfo, per mancata proposizione tempestiva di domanda di revocazione della sentenza n°554/2014 resa dalla Corte di Appello di ### (in via alternativa rispetto al punto 2 delle conclusioni primo e quinto capoverso), 5. ancora per l'effetto, condannare l'Avv. ### D'### a versare in favore del sig. ### l'importo di €. 10.055,35 (euro diecimila cinquantacinque /35), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, dipendente dall'avere prima indicato, nel corpo del ricorso, tale importo come differenza spettante, tra il dovuto e corrisposto, a titolo di indennità stabilita dal C.I.A. 2004 art. 34 lett. e) e poi dall'averne omesso la relativa domanda nelle conclusioni, il tutto sempre per le motivazioni innanzi esposte; 6. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 1.500,00 (euro mille cinquecento /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 7. sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Avv. ### D'### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 8. condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'istante, da determinarsi in via equitativa e, comunque, rispettivamente in non meno di €. 409.599,188 l'Avv. #### di €. 1.012.051,56 (euro un milione dodicimila cinquantuno /56) l'Avv. ### e di €. 1.001.656,22 (euro un milione mille seicento cinquanta sei /22) l'Avv. ### o, comunque, sempre con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, pure con valutazione equitativa; 9. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di lite. ### ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ###ni S.p.A. sino all'8.10.2002, quando era licenziato per asserito superamento del periodo di comporto; di essersi fatto rappresentare dai convenuti in tre giudizi contro il datore di lavoro, ossia il giudizio di reintegra sul posto di lavoro e relative domande risarcitorie (curato in primo e secondo grado dall'avv. ### che procedeva alla redazione anche del ricorso per Cassazione nel quale procedimento subentrava poi l'avv. ### definito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19699/2017 - n.752/2018 resa il ### dal giudice di rinvio della Corte di Appello di ### giudizio avente ad oggetto la condotta di mobbing posta in essere da parte datoriale, nonché varie domande di natura risarcitoria, connesse all'accertamento della dequalificazione, curato, in primo grado, dall'avv. #### in appello dall'avv. ### che predisponeva anche il ricorso in Cassazione, giudizio che era poi proseguito e concluso dall'avv. ### definito con sentenza n.19973/2017; giudizio curato dal solo avv. ### avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014. ### lamenta che l'attività professionale prestata dai convenuti in suo favore è risultata carente sotto molteplici profili, per cui agisce per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (anche futuri, quali perdita di pensione, nonché morali ed esistenziali) in occasione ed a causa della condotta professionale tenuta nella gestione delle pratiche che lo hanno riguardato, in ragione di imperizie e/o negligenze e/o infedele patrocinio dei professionisti stessi.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.
D'### ha chiesto in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; condannare l'attore sig. ### al pagamento delle spese processuali; condannare l'attore al versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la palese temerarietà della lite; ha chiamato in causa la ### s.p.a. per essere manlevato. ### ha chiesto: nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile; - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo ### in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ### tenuto a garantire e manlevare il convenuto dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore dell'attore stesso, in virtù e nei limiti della copertura assicurativa, come richiamata in narrativa; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto a corrispondere in favore dell'avv. ### per le causali sopra descritte ed a titolo di competenze professionali per le controversie in atto analiticamente indicate con i relativi importi spettanti, la complessiva somma di euro 78.665,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri ed accessori di legge nonché interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore del medesimo professionista, detratto l'acconto ricevuto di euro quattromila; - con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la chiamata del terzo, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge. ### ha chiesto: la chiamata in causa della soc. ### per essere manlevato in ordine a sue eventuali riconosciute responsabilità professionali; nel merito, in via preliminare, dichiarare nulla ed inammissibile la domanda come svolta partitamente sopra e, ancora nel merito, altrettanto e come partitamente per i motivi che precedono, integralmente, rigettarla con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. ### S.p.A. ha chiesto in relazione alla domanda principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti dell'avv. #### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In relazione alla domanda di garanzia e manleva: solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'avv. #### dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e #### (### S.A. si è riportata a quanto eccepito e dedotto dal convenuto in merito all'infondatezza delle domande svolte nei confronti dell'avv. ### e chiedendone quindi il rigetto; in subordine, ha rilevato la manifesta inoperatività della ### instando per il rigetto della domanda di manleva. ### S.p.A. ha chiesto preliminarmente, rilevata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto Avv. ### pronunciare, con sentenza, previo assenso delle altre parti, l'estromissione dal giudizio del convenuto ### e della terza chiamata ### nel merito, in via principale, rigettare la domanda promossa dall'attore ### nei confronti del convenuto Avv. ### siccome inammissibile e infondata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese giudiziali anche in favore della terza chiamata ###ni e, si opus sit, al pagamento previsto dall'art. 96, 3° co. c.p.c.; subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda azionata dall'attore, accertare la gravità delle condotte dei singoli convenuti, con la specifica del grado di colpa di ciascuno e verificare l'entità delle conseguenze ascrivibile a ognuno dei convenuti, dando atto della riserva dell'azione di regresso formulata dalla terza chiamata nei confronti degli altri condebitori per l'insperato caso di condanna solidale e, comunque, ridurre la pretesa del ### in ragione del suo concorso ex art. 1227, 1° co. c.c., previa esclusione dei pregiudizi non imputabili all'Avv. ### nonché dei danni insussistenti, inammissibili, infondati, indimostrati, eccessivi ed evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.c. e, relativamente, alla domanda di garanzia esperita dall'assicurato Avv. ### nei confronti della terza chiamata ### contenere la manleva, anche in caso di condanna solidale, nei limiti del massimale di € 2.000.000 e applicare la franchigia di € 500,00 gravante sull'assicurato, ponendo le spese giudiziali a suo esclusivo carico, vinte o compensate le spese processuali con l'attore.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. *******
Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### di nullità / inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c.
Si rileva in primo luogo come l'eccezione non specifica quale dei requisiti del contenuto dell'atto introduttivo si assume violato.
Se si intende far riferimento all'art. 164, comma 4, in relazione all'art. 163 n.3 c.p.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Nel caso in esame è possibile scorgere con sufficiente chiarezza quale sia il provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum formale) e su quali fatti e circostanze l'attore fondi la sua pretesa, evidenziando che nell'atto introduttivo ### dedica distinti paragrafi agli addebiti mossi ai singoli professionisti. Le doglianze mosse dal convenuto attengono piuttosto al merito della controversia e saranno affrontate se e quando si dovrà stabilire a quale professionista addebitare gli errori professionali denunciati dall'attore e, nel caso in cui siano da addebitare a più di essi, se a titolo solidale o meno e quindi l'incidenza della condotta di ciascuno dei convenuti sull'esito dei contenziosi.
Le cause patrocinate dai legali convenuti 1) ### del licenziamento per superamento del periodo di comporto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### impugnava il licenziamento comminato da UGF assicurazioni s.p.a. in data ### e ai sensi dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito.
Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Avverso tale decisione proponeva gravame la ### si costituiva ### rappresentato e difeso dall'avv. ### che proponeva ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19669/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale ritenendo in sostanza che non si fosse formato alcun giudicato in riferimento alla eccezione sollevata dalla ### di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di ### in diversa composizione per l'accertamento di validi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudizio di rinvio riassunto sia dalla ### che dal ### che si costituiva con il patrocinio dell'avv. ### era definito con sentenza della Corte d'Appello di ### 752/2018 che respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione. 2) Risarcimento del danno per mobbing Con ricorso depositato il #### con il patrocinio dell'avv. #### adìva il Giudice del lavoro di ### lamentando la violazione ad opera della ### s.p.a. della normativa posta a tutela della integrità psicofisica, il demansionamento e la mancata corresponsione di differenze retributive, indennità e rimborsi spese.
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.48/11, in parziale accoglimento del ricorso, condannava UGF a corrispondere al ### la complessiva somma di € 145.000 per il danno non patrimoniale ed € 48.990,08 per differenze retributive, indennità e rimborsi spese, oltre accessori e spese processuali.
Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese. 3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv. ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte di ### di ### sulla base del dedotto errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto predisposto il ricorso di primo grado in data ### ed aveva conseguentemente ridotto il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Con pronuncia n.610/15 la Corte d'### di ### dichiarava la domanda inammissibile poiché il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato notificato in data ### mentre il ricorso per la revocazione era stato depositato in data ### e quindi oltre il termine breve di 30 giorni ex lege previsto, con conseguente condanna del ### alle spese di lite.
Gli errori professionali denunciati dall'attore Relativamente all'avv. #### la cui attività professionale si è limitata al patrocinio del ### nel primo grado del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing ed altro, le doglianze dell'attore attengono a: a) Mansioni superiori, preavviso ed indennità ex art. 34 C.I.A.: in sintesi il convenuto nel ricorso introduttivo avrebbe trascurato la dimostrazione del quinto livello con riguardo agli scatti automatici, la domanda di preavviso non sarebbe stata correttamente proposta tanto da essere rigettata in appello, la domanda di missione sarebbe stata erroneamente avanzata in luogo di quella di rimborso degli esborsi per i viaggi.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel ricorso l'avv. #### oltre al danno da dequalificazione professionale, ha domandato, tra le voci di danno, anche quello relativo alla «mancata progressione dal IV al V livello, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità ex art. 34 C.I.A. Il danno da mancata progressione è stato richiesto non sulla base delle mansioni superiori effettuate, ma in virtù dell'automatica progressione di carriera dopo un certo numero di anni; inoltre, sono state richieste anche le differenze dovute per tale indennità. Tali domande sono state accolte dal giudice del lavoro di primo grado che nella sentenza n.48/11 ha riconosciuto in favore del ### tutta una serie di importi spettanti per i titoli richiesti. La circostanza per cui in secondo grado la Corte d'### di ### abbia in parte rigettato le domande, ridimensionato il quantum, non significa affatto che il ricorso presentasse carenze o errori, in quanto la Corte d'### semplicemente non ha condiviso in toto l'iter argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, sulla base di diverse considerazioni giuridiche.
Sembra che l'attore voglia far derivare in maniera automatica l'esito dell'appello a lui sfavorevole da carenze dell'atto introduttivo del primo grado, senza tuttavia spiegare in maniera chiara come l'avv. #### avrebbe dovuto diversamente predisporre il ricorso e se un ricorso elaborato in maniera differente avrebbe determinato un diverso e favorevole esito del contenzioso. Non può condividersi il ragionamento che fa derivare sic et sempliciter il mancato riconoscimento di un diritto da parte del giudice da errori dell'atto introduttivo asseritamente compiuti ad opera del difensore, piuttosto che alla mera infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
Rappresenta pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (da ultimo Cass. sez.3, ordinanza 7462 del 20/03/2025).
Nel caso di specie l'essere state le domande svolte in ricorso accolte dal giudice di primo grado dimostra come il ricorso stesso fosse basato su argomentazioni giuridiche valide, ancorché opinabili, per cui l'esito finale del giudizio non può in alcun modo essere addebitato a responsabilità professionale dell'avv. #### Uguali considerazioni vanne spese in relazione alla domanda di missione, accolta in primo grado e respinta in appello, con alcune aggiunte. Il rigetto in appello è derivato dalla applicazione del diverso sistema “a piè di lista” con quella “a diaria”: l'odierno attore sostiene che l'avv. #### avrebbe dovuto ben qualificare la domanda sin dal ricorso introduttivo e chiedergli le pezze giustificative da produrre in giudizio per ottenere il rimborso delle spese: sennonché, tale discorso si scontra con l'insormontabile carenza di prova in merito alla esistenza di tali pezze giustificative: ### non prova la effettiva esistenza di documentazione giustificativa delle spese per cui, anche se l'avv. #### avesse formulato la domanda nel senso voluto dall'attore, deve ritenersi che essa sarebbe stata comunque rigettata. ### non ha dimostrato l'esistenza di detta documentazione che, secondo la sua prospettazione, l'avv. #### avrebbe dovuto richiedergli, il che non consente nemmeno di quantificare il supposto danno. b) Sulla mancata richiesta di rinnovo della CTU contabile del dott. ### l'attore ha genericamente sostenuto come il predetto c.t.u. avrebbe omesso di considerare alcune voci, come le indennità di viaggio e trasferta e le ulteriori di cui all'art. 27 del C.I.A. ### 2004 ed art. 59 del ### 1999, senza tuttavia allegare che tali voci erano state oggetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo, che egli ne avesse effettivamente diritto e in che misura. Il giudice del lavoro ha comunque valutato la correttezza dei calcoli effettuati dal dott. ### ponendola a base della liquidazione delle varie voci di danno e indennità riconosciute al ### con la sentenza n. 48/11. c) Sulla mancata o errata richiesta del danno non patrimoniale, il ### contesta all''avv. #### di avere, nel ricorso per “mobbing”, indicato il risarcimento del danno biologico da malattia professionale, di natura permanente, in misura percentuale del 30- 35% (richiedendo tuttavia l'importo di soli € 51.000,00), peraltro, nei confronti dell'### anziché verso l'### senza tuttavia procedere ad una personalizzazione del danno per invalidità permanente e temporanea ed altrettanto erroneamente avrebbe riportato il reddito percepito dall'attore, con conseguente pregiudizio del calcolo relativo alla determinazione del danno alla capacità lavorativa specifica, anche in tal caso senza aver richiesto il rinnovo della c.t.u. medica del dott. ### Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attore lamenta anche che l'avere indirizzato la domanda al datore di lavoro piuttosto che all'### avrebbe determinato la perdita del diritto ad ottenere la differenza da tale ultimo Ente.
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo che l'avv. #### ha richiesto la quantificazione dei danni non patrimoniali sulla base delle perizie di parte allegate al ricorso unitamente a tutta una serie di documenti, determinata nella percentuale più favorevole del 30-35%; ha quantificato il danno biologico in € 51.645,69, ma ha richiesto anche il danno alla lesione della dignità e all'immagine, il danno alla vita di relazione e il danno morale che, sommariamente, ha indicato in misura non inferiore a € 210.000, oltre il danno per la invalidità temporanea (per giorni 808), pari a ulteriori € 28.210,80. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, si è chiesto al Giudice di liquidare il danno anche nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e salva la diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria. Sta di fatto che il giudice di primo grado nel complesso ha condiviso la quantificazione operata in ricorso, dal momento che per il danno da mobbing ha riconosciuto l'intero importo di € 290.000 (51.645,69+29.210+210.000), salvo poi ridurlo del 50% in virtù della quantificazione del danno biologico da parte del c.t.u. e del mancato riconoscimento dell'invalidità lavorativa specifica. Il giudice di primo grado, dunque, ha accolto il sistema di calcolo proposto dal ricorrente, che vedeva il danno patrimoniale composto da più voci autonomamente liquidabili, criterio questo all'epoca propugnato da un certo orientamento giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, limitandosi a sostenere che l'avv. #### avrebbe potuto far leva sulle modalità particolarmente mortificanti del mobbing perpetrato ai danni del ### senza tuttavia dimostrare un effettivo e peculiare pregiudizio che poteva essere posto alla base della personalizzazione. Se il ### non ha offerto idonei elementi in tal senso in questa sede ###li abbia offerti nemmeno all'avv. #### prima di predisporre il ricorso, per cui il convenuto non può oggi dolersi della mancata indicazione nell'atto di elementi che egli doveva fornire al suo difensore dell'epoca.
Infine, l'attore lamenta che la domanda risarcitoria sia stata rivolta unicamente alla parte datoriale, quando invece, come ritenuto dalla Corte d'### a quest'ultima poteva far carico solo il c.d. danno differenziale, dovendosi per la restante parte rivolgere la domanda all'### In primo luogo si rileva che tale questione è stata posta dalla ### per la prima volta in appello, mentre il giudice del lavoro in primo grado ha accolto evidentemente la diversa tesi secondo cui tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo se il ### avesse effettivamente tentato di duplicare il risarcimento del danno, avendo ottenuto dall'### somme poi domandate anche all'### In ogni caso, l'attore non spiega la ragione per la quale, dopo la decisione della Corte d'### non abbia rivolto la domanda risarcitoria all'### Nessun danno è dunque prospettabile a carico del ### per effetto dell'opera professionale dell'avv. #### considerato anche che nel ricorso quest'ultimo non si è limitato a chiedere alla ### il danno differenziale, ma ha chiesto il risarcimento dell'intero danno patìto, tentando di far ottenere al cliente il massimo risultato; se avesse circoscritto sin dall'inizio la domanda al danno differenziale, nessun vantaggio avrebbe ricevuto il cliente, dal momento che comunque la Corte d'### ha riconosciuto soltanto tale danno. In ogni caso l'attore non ha dimostrato di aver dato mandato all'avv. #### di agire anche nei confronti dell'### Si evidenzia, infine, che dalle dichiarazioni della teste ### si desume che il contenuto del ricorso è stato condiviso con il ### che ha fornito suggerimenti e materiale tecnico giuridico, ha proposto modifiche ed integrazioni del ricorso di natura tecnico - giuridica ed anche di natura medica, nonché di quantificazione del danno; inoltre, è stato il ### a non voler effettuare la richiesta risarcitoria all'### anche se informato di questa possibilità e ha inteso rivalersi unicamente nei confronti della ### per redigere il ricorso ci sono stati numerosi incontri, sia preliminari, sia per selezionare il materiale ed anche per redigere il ricorso stesso; inoltre, relativamente alle spese del trasferimento il ### non aveva la documentazione analitica e per questo veniva adottato il sistema contrattuale.
Il Tribunale disattende l'eccezione, sollevata dall'attore negli scritti conclusionali, di incapacità a testimoniare di ### poiché non risulta che la stessa abbia ricevuto mandato difensivo dal ### per essere assistito nella causa per mobbing, per cui la stessa non risulta portatrice di alcun interesse patrimoniale ad una certa definizione della presente causa.
Non v'è dubbio che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (in questo senso Cass. sez.3, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Nel caso in esame, però, la scelta difensiva di agire nei confronti del datore di lavoro per l'intero danno è seguita ad una precisa scelta del cliente, scelta peraltro condivisa dallo stesso Giudice di primo grado ed ha comunque consentito a quest'ultimo di ottenere il c.d. danno differenziale, salva la possibilità per il ### comunque di agire anche nei confronti dell'### in separata sede.
Relativamente all'avv. ### la cui attività professionale ha riguardato la difesa del ### nei due giudizi di cassazione definiti con le sentenze 19973/2017 ### e 19699/2017 ### e di rinvio dinanzi alla Corte d'### di ### (sentenza 752/2018), si osserva quanto segue. a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta l'omessa precisazione da parte dell'avv. ### che trattavasi di un licenziamento nullo (in quanto intimato prima che scadesse il periodo di comporto, adoperando come spunto pure quanto contenuto da nota del 22.07.2005 ad opera dell'### e non meramente annullabile e, ai fini della quantificazione del risarcimento, qualsiasi riferimento all'art.70 del CCNL 1999. Tali omissioni avrebbero determinato la definitiva reiezione della domanda di impugnazione del licenziamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, nel giudizio di rinvio incardinato avanti alla Corte di ### di ### di cui all'R.G. 746/2017, dopo la sentenza della Cassazione n. 19699/2017, a fronte del fatto che il collegio che componeva la Corte di ### di ### era composto dai medesimi giudici che già avevano deciso e si erano già espressi (nell'ambito del giudizio con R.G. n.51/2015 mediante precedente sentenza n.610/2015 sempre della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio.
Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv. ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del 8.10.2002, perché fondato su una ragione, il superamento del periodo di comporto, di fatto insussistente.
La Cassazione con la sentenza 19699/17 qualificava espressamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento comminato senza che vi fosse stato superamento del periodo di comporto come azione di annullamento, che si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e richiamava svariati precedenti giurisprudenziali.
E' noto che proprio in quel periodo storico si confrontavano in Cassazione due distinti orientamenti giurisprudenziali vertenti proprio sulla qualificazione di questo tipo di azione, contrasto che veniva ricomposto dalle ### solo nel 2018 con la sentenza n. 12568 del 22.5.2018. Dunque, anche ammettendo che, come sostiene l'attore, l'avv. ### avesse potuto produrre l'ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017, le ### non si erano ancora pronunciate e il Collegio giudicante evidentemente aderiva all'orientamento che qualificava il licenziamento annullabile, non nullo; peraltro, deve ritenersi che la Corte fosse ben a conoscenza sia del contrasto giurisprudenziale formatosi in ### (prova ne è il richiamo a diversi precedenti), sia della rimessione della questione alle ### per cui una eventuale allegazione da parte dell'avv. ### nel senso indicato dall'attore con ogni probabilità non avrebbe determinato alcun effetto sulla decisione che poi ha assunto la Cassazione con la sentenza n. 19699/17, peraltro adottata di contrario avviso rispetto al parere del P.M. (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29194, secondo cui “Non si configura un errore professionale determinato da negligenza se l'operato dell'avvocato si basava su un orientamento giurisprudenziale che, all'epoca, era oggetto di un vivace contrasto e che solo successivamente è stato risolto da una sentenza delle ### della Corte di Cassazione in senso opposto”).
Quanto al giudizio di rinvio, si rileva in primo luogo che il rilievo secondo cui l'avv. ### avrebbe dovuto ricusare i giudici della Corte d'### perché gli stessi del Collegio che aveva emesso la sentenza n. 610/2015 stride con le argomentazioni pure allegate dall'attore circa la natura del giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i rigidi limiti segnati dalla sentenza di annullamento. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 752/2018, si è limitata a prendere atto del principio stabilito dalla Cassazione e della assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, peraltro compensando le spese processuali, così adottando una decisione di molto favorevole all'attore. Probabilmente l'avv. ### otteneva tale risultato proprio in virtù del fatto che egli stesso riassumeva il giudizio di rinvio, unitamente alla controparte, per cui non è riscontrabile alcuna responsabilità professionale del predetto difensore per tale riassunzione, dal momento che era prevedibile che l'avrebbe comunque esperita la parte datoriale. ### non precisa quale ulteriore vantaggio patrimoniale avrebbe potuto ottenere da una Corte con una diversa composizione. Risulta poi che gli stessi ### richiedevano di astenersi al Presidente della Corte d'### il quale però non autorizzava l'astensione (v. verbale del 19.4.2018 e decreto del 26.4.2018). Peraltro il convenuto ha documentalmente dimostrato come il ### non abbia inteso proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza 752/2018.
Infine, priva di pregio è l'allegazione attorea relativa alla omessa proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 19699/17, non avendo indicato su quale motivo, verosimilmente fondato, avrebbe potuto reggersi un simile ricorso, non essendo prospettabile un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4) c.p.c. b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'avv. ### spiegava intervento nel giudizio di cassazione con una procura dichiarata nulla dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 19973/17 perché non conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c. Ciò, secondo l'attore, avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di intervento che comunque aveva un contenuto generico.
Sul punto è sufficiente osservare che la comparsa di intervento del 21.11.2016 non conteneva alcuna deduzione, allegazione o argomentazione difensiva poiché appunto era unicamente diretta alla costituzione in giudizio dell'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### e per effetto della nullità della procura ### rimaneva difeso da quest'ultimo. La nullità, inoltre, non incideva né poteva incidere sul merito della controversia, ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19973/17 procedeva all'esame dei motivi di ricorso incidentali proposti dal ### cosa che avrebbe fatto nella stessa identica maniera anche nel caso in cui la procura all'avv. ### fosse stata valida. Dunque alcuna incidenza ha sortito l'invalidità della procura all'avv. ### sulla definizione della causa e tale argomentazione assorbe tutte le ulteriori questioni relative alla trasmissione dell'incarto processuale da parte dell'avv. ### all'avv. ### ed al conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, proprio perché l'attore non specifica in quale maniera tutto già abbia potuto incidere sulla decisione della Cassazione.
Relativamente all'avv. ### a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta che il professionista non avrebbe nel ricorso introduttivo di primo grado richiesto tutti i danni conseguenti all'illegittimo licenziamento, non avrebbe chiaramente indicato le ragioni di diritto e le domande poste a fondamento delle richieste avanzate, non era stata articolata la domanda relativa all'indennità di preavviso; inoltre, non aveva prospettato che quello intimato all'odierno attore dalla ### era un licenziamento e non già meramente annullabile.
Sulla questione della nullità/ annullabilità del licenziamento si è già sopra ampiamente argomentato, rilevando in sintesi che l'avv. ### aveva prospettato sin dal ricorso introduttivo in primo grado anche la nullità del licenziamento e che era prima la Corte d'### e poi la Corte di Cassazione, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a qualificare la domanda in termini di annullamento di licenziamento illegittimo, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte d'### in sede di rinvio, della prescrizione. Dunque alcun profilo di responsabilità professionale è rinvenibile nell'attività defensionale svolta dall'avv. ### nell'interesse del ### in relazione alla prospettazione della tipologia di licenziamento impugnato, richiamando sul punto anche quanto sopra argomentato in relazione all'avv. ### il che determina la conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze dell'odierno attore, perché, pur ammettendo che la domanda fosse carente sotto taluni aspetti relativi ad alcune voci di danno o di indennità, la dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento ha determinato la non debenza da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza eventualmente connessa alla invalidità del licenziamento.
Per il medesimo ordine di motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ### in relazione alla tardiva proposizione del giudizio di revocazione del 19.01.2015. Infatti, tale giudizio di revocazione era diretto ad ottenere la revocazione della sentenza n. 554/14 nella parte in cui la Corte d'### aveva erroneamente ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c. risaliva al 26.6.2007 e non al 29.12.2011. Premesso che è pacifico che nel ricorso fosse stato indicata una data errata e che sulla base di tale erronea indicazione la Corte d'### nella sentenza n. 554/14 aveva ritenuto configurarsi un concorso colposo del danneggiato ### nella misura del 50% del danno complessivamente sofferto, tutto ciò è diventato del tutto irrilevante a seguito della dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento, poiché, anche se il giudizio di revocazione fosse stato presentato tempestivamente e fosse stato accolto, alcun giovamento ne avrebbe potuto trarre il ### che, come già detto, per effetto della prescrizione dell'azione, non aveva ormai più diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez.3, ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”). b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'attore lamenta che i motivi di impugnazione erano privi del requisito di autosufficienza, come statuito nella sentenza della Suprema Corte n.19973/2017); inoltre l'avv. ### non proponeva domanda di revocazione avverso la sentenza n.126/2014 della Corte di ### di ### a fronte degli errori in cui era incorsa la stessa Corte allorché aveva: 1) ritenuto che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale; 2) escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate; inoltre, l'avv. ### non poneva in evidenza un dato che avrebbe potuto esser determinante, specie il fatto che la ### in separato giudizio di cui all'R.G.L. n.574/2013 sempre avanti alla Corte di ### di ### aveva espressamente riconosciuto che il ### “nei tre anni ... di lavoro al call center ### di compagnia ### s.p.a. aveva maturato una specifica formazione nell'attività amministrativo / gestionale dei sinistri assicurativi nell'ambito della impresa assicurativa, cui si aggiungevano competenze amministrative sviluppate nel periodo di attività al Csl di ### ...”. In particolare, poiché la domanda del ### era pure quella di vedersi riconosciuto il livello superiore svolto, il difensore avrebbe dovuto dare atto e porre in evidenza che dato pacifico ed incontroverso era lo svolgimento delle mansioni su elencate per il periodo stabilito da contratto ### che avrebbe comportato in automatico il diritto all'inquadramento al livello superiore.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che avverso la sentenza n.48/11 del Tribunale di ### che aveva avuto esito in gran parte positivo per il #### proponeva appello e l'avv. ### predisponeva appello incidentale con cui si richiedevano chiarimenti sulle ctu, mediche e contabili, sulle quali si era fondata la sentenza di primo grado e si invocava una rideterminazione del danno biologico, istanze che però non venivano accolte, anche perché non erano state depositate le ### di #### l'odierno attore, la Corte d'### erroneamente riteneva che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale e aveva escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate.
Ebbene, tali doglianze sono state oggetto proprio del ricorso incidentale in Cassazione, pure predisposto dall'avv. ### Con la sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte, pur censurando la modalità di proposizione dei motivi del ricorso incidentale proposto dal ### per difetto del requisito della autosufficienza, comunque ha proceduto all'esame anche nel merito della maggior parte di essi, rigettandoli. Con specifico riferimento ai motivi non esaminati nel merito, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che essi avrebbero potuto essere, se diversamente esposti, in qualche modo accolti, mentre invece si è limitato a lamentare l'inammissibilità degli stessi. Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente dar prova di una omissione in cui sia incorso il professionista, ma è necessario che tale omissione abbia direttamente causato un danno patrimoniale concreto e quantificabile.
Nel caso in esame la Cassazione, con la sentenza 19973/17, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla ### sia quello incidentale del ### sostanzialmente concordando con quanto statuito dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 126/14.
La strategia processuale di proporre ricorso in Cassazione piuttosto che la revocazione avverso la sentenza di secondo grado non è né censurabile, considerato che la ### intanto aveva presentato ricorso in Cassazione, né fonte di responsabilità professionale dell'avv. ### non essendo emerso né che il ### abbia dato mandato in tal senso all'avv. ### né che i dedotti motivi di revocazione effettivamente rientravano nei casi di cui all'art. 395 c.p.c.
Si osserva per inciso che le doglianze dell'attore sono generiche, confuse e non consentono di valutare compiutamente di cosa effettivamente questi si lamenta e se le pretese creditorie del ### potevano sortire qualche esito positivo. Sul punto si condividono le argomentazioni difensive del convenuto laddove, ad esempio, rileva che relativamente alla censura della sentenza d'appello riguardante la negazione implicita di alcune voci di danno che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto, l'accoglimento del motivo avrebbe probabilmente condotto non al riconoscimento di altre voci danno, ma alla modifica della motivazione della sentenza. Peraltro, il primo motivo di ricorso incidentale era stato ritenuto ammissibile dal ### presso la Cassazione che aveva concluso chiedendone il rigetto nel merito.
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le domande attrici, comprese quelle di restituzione dei compensi, sui quali peraltro non è stata nemmeno fornita la prova della loro corresponsione, devono essere integralmente respinte perché infondate.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. ### si osserva in primo luogo che l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'attore non può trovare accoglimento.
Infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Nel caso di specie ### contesta il diritto dell'avv. ### ad ottenere il compenso professionale in relazione alle cause da questi patrocinate, contesta la quantificazione dei compensi come effettuata nella domanda riconvenzionale, sostiene di aver già versato i compensi, ma in misura inferiore a quella richiesta e nelle conclusioni dell'atto di citazione chiede la restituzione di quelle asseritamente versate al difensore.
Nel merito, l'avv. ### chiede i seguenti compensi professionali: a) causa n. 5283/2011 ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore causa indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase trattazione: € 3.000,00; fase decisoria: € 3.750,00 - totale € 11.250,00; b) causa n. 574/2013 ### di ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (promossa per la riforma della suddetta sentenza n. 574/2013 di impugnativa di licenziamento): artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00; fase trattazione: € 8.240,00; fase decisoria: € 8.748,00 - totale € 25.376,00; c) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 29381/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00; d) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del ricorso per revocazione iscritto al n. 51/2015: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00 - totale € 8.379,00; e) causa n. 47/2012 ### di ### (avverso la sentenza n. 48/2011 resa dal ### del ### di ### - Dott. Palladino), definita dalla ### d'### di ### con sentenza n. 126/2014: artt. 1-###.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase di studio: € 3.600,00; fase introduttiva: € 1.800,00; fase trattazione: € 3.600,00; fase decisoria: € 4.500,00; totale € 13.500,00; f) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 126/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 20444/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00.
Sul diritto dell'avv. ### al compenso professionale in relazione alle cause sopra indicate, si osserva in generale che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico e di prospettare le conseguenze: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. sez.2, ordinanza n.25889 del 22/09/2025, ord. 19520/2019).
Come già detto, nella attività professionale dell'avv. ### non sono rinvenibili carenze od errori che possano fondare l'azione del ### di responsabilità professionale e la conseguente pretesa risarcitoria. In relazione all'attività professionale che non ha garantito all'odierno attore gli esiti sperati e soprattutto in relazione al giudizio di revocazione presentato tardivamente, dalla espletata prova testimoniale (v. testi ### e ### è emerso che il ### non solo è stato sempre reso edotto della strategia processuale, ma ha anche partecipato alla stesura degli atti processuali condividendone il contenuto con il difensore; in relazione alla domanda di revocazione è emerso che l'avv. ### lo abbia informato del fatto che erano ormai spirati i termini decadenziali ma era proprio ### ad insistere nel presentare comunque la domanda, anche se tardivamente. ### è pertanto tenuto a corrispondere al legale i compensi dovuti per tutta l'attività difensiva da questi espletata.
Relativamente al quantum, il convenuto in riconvenzionale ha correttamente preso in considerazione i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nel teste vigente prima dell'aggiornamento di cui al D.M. 147/2022), ad eccezione della causa di impugnativa di licenziamento di primo grado e dell'appello della causa di mobbing, per le quali ha applicato il D.M. n. 140/2012, vigente all'epoca delle relative sentenze.
Ritiene il ### che sia da condividere l'adozione dei parametri nella misura massima, avuto riguardo alla complessiva delle controversie e delle questioni affrontate negli atti processuali predisposti oltre che alla qualità dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, ad eccezione del ricorso per revocazione avverso la sentenza d'### 554/2014, per il quale, in ragione dell'esito scontato, devono adottarsi i parametri minimi: fase studio: € 1.418,00; fase introduttiva: € 910,00 - totale € 2.328,00; ###. ### vanta pertanto un credito complessivo di € 72.614,00 e, avendo ricevuto acconti per soli € 4.000, come dichiarato dallo stesso convenuto, e non risultando provati ulteriori esborsi da parte del ### o della controparte processuale, l'attore è tenuto a corrispondere la differenza pari ad € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va disattesa la domanda dell'attore ex art. 89 c.p.c., peraltro formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta nelle conclusionali, poiché le frasi e le espressioni utilizzate dalle controparti non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione e si iscrivono nella normale dialettica difensiva e risultano funzionali a rafforzare l'assunto della infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, adottando i parametri medi che appaiono congrui rispetto all'attività difensiva espletata.
Infine, si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'attore di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle controparti, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., essendo emersa non solo la totale infondatezza delle domande attrici, ma anche la loro strumentalità: l'odierna azione, infatti, è stata evidentemente intrapresa dal ### al fine di lucrare dai suoi difensori vantaggi che non è riuscito ad avere dalle numerose cause intentate contro il datore di lavoro dell'epoca, che oggi è anche terzo chiamato perché compagnia assicurativa di uno dei convenuti e che vanta nei confronti del ### un credito di notevole entità per la mancata restituzione di somme in conseguenza degli esiti giudiziari delle cause lavoristiche. Inoltre, come già detto, è emerso che il complesso dell'attività professionale svolta dagli odierni convenuti è stata frutto di precise scelte da questi concordate proprio con il ### P.Q.M. A) Rigetta le domande attrici; B) ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; C) ### al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali che si liquidano in € 25.000 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute e dei terzi chiamati (quelle dell'avv. ### da distrarre in favore dei suoi difensori: avv. ### avv. ### e avv. ### di ### dichiaratisi anticipatari); D) ### l'attore al versamento in favore di ciascuna delle altre parti dell'importo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. ### 19 gennaio 2026 Il Giudice
dott.ssa ###
causa n. 10/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Izzi