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1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 289/2026 del 14-01-2026

... dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###; condanna l'### alla rifusione delle spese di lite in favore degli istanti che si liquidano in € 1650,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 118,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data ### . il Giudice Dott. ### n. 12011/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 14/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12011/2025 R.G. promossa da: ### SOCIETÀ ####.L. e ### D'### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### I, 23, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: INPS, con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###. ### 55, NAPOLI; RESISTENTE OGGETTO: opp ###: come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-###, per l'importo complessivo di euro 11.944,39, notificata il ###, a titolo di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi di dicembre 2022 e da gennaio a maggio 2023, ex art. 2, comma 1 bis della l. 638/1983; all'uopo conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'### per chiedere l'annullamento dell'ordinanza eccependo la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della l. 689/1981. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.  *****  ### è tempestiva essendo stata azionata nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione. 
Opportuno premettere che, secondo l'orientamento espresso dalle ### n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è l'"accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione". 
Ciò che invero rileva in questi giudizi è "la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (Cass. n. 63/2000). 
Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, che pur resta il "veicolo di accesso" al giudizio, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice" (Cass. Sez.Un., 28/1/2010, n. 1786; Cass. 16/2/2016, n. 2959; Cass. 21/05/2018, 12503; Cass. 10/10/2018, n. 25124) che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede ###quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. 10/5/2010, n. 11280; Cass. 16/2/2016, n. 2959). 
Da ciò consegue che alla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). 
E' fondata l'eccezione di decadenza, sotto il profilo del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 della l. 689/1981. 
Ad avviso dell'### il d.lgs. n. 8/2016, con cui è stata disposta la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit. non ha in alcun modo comminato la decadenza per il caso in cui l'amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. 
Il motivo è infondato. 
Orbene, l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore (Cass. n. 7641 del 22/03/2025). 
Il termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). 
La giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che tale termine trovi applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs del 2016, ha precisato, poi, che trattasi di “una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). 
Diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost.  n. 151 del 2021, cit.). 
Acclarata l'applicabilità della previsione decadenziale ex art. 14 della l.  n.689/1981, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - occorre valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'### procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza, potersi sostituire all'### nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 20977 del 26/07/2024; Cass. n. 8326 del 04/04/2018). 
Si è, altresì, precisato che il dies a quo del termine non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» ( Cass. 27702 del 29/10/2019). 
Va, poi, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 7641 del 22/03/2025 cit.), ovvero, nella specie, grava a carico dell'### previdenziale. 
Nella fattispecie in esame, si ritiene che, ai fini dell'individuazione del predetto termine, occorre considerare la data di invio dei dati ### del 19-6-2023 (v.  denunce nella produzione di parte convenuta), per il versamento dei contributi, i quali afferiscono al periodo dicembre 2022 e da gennaio a maggio 2023 (v. anche Cass. 9015/2025 sulla decorrenza del termine dall'inserimento delle denunce nei flussi ###. 
E' pur vero che il momento in cui l'### ha acquisito il fatto materiale del mancato pagamento dei contributi alle scadenze di legge non coincide ex se con la verifica finale dell'esistenza della violazione. 
Gli è, però che, nello stesso atti di accertamento della violazione, notificato in data ###, è proprio l'### a dare atto che le violazioni sono emerse ‘da una verifica”. 
In sede processuale l'### ha dedotto un blocco della procedura informatica (cd ### per il periodo dal 4-11-2024 al 6-11-2024 che avrebbe giustificato la necessità di un tempo maggiore per acquisire e valutare l'irregolarità al fine dello spostamento del dies a quo di decadenza. 
A parte che ciò conforta il convincimento che tutti i dati erano già in possesso dell'### e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, gli è che alla data del blocco informatico -peraltro privo di rilievo giuridico ai fini della eventuale sospensione dei terminiil termine di 90 giorni dalla violazione era ampiamente trascorso.  ### violazione del termine di 90 giorni discende, per legge, la decadenza della potestà sanzionatoria.  ### va, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.  P.Q.M.  Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###; condanna l'### alla rifusione delle spese di lite in favore degli istanti che si liquidano in € 1650,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 118,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Così deciso in data ### .  

il Giudice
Dott. ### n. 12011/2025


causa n. 12011/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 682/2023 del 02-02-2023

... sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente. PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. Così deciso in Napoli, il ### IL GIUDICE Dott. ### n. 16393/2020 (leggi tutto)...

testo integrale

### dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 2.02.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16393/2020 #### nato il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### E ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### l'istante esponeva: - di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2016 al 30.04.2019, svolgendo mansioni di operaio edile e carpentiere, sottoposto al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; - di avere lavorato sempre in squadre composte da 3/6 persone , occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di ### , dei locali dell'### e del ### , e della ristrutturazione di abitazioni private; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 con un'ora di pausa, percependo una paga mensile di euro 800,00; che il rapporto di lavoro era cessato in data ### a seguito di licenziamento orale. 
Tanto premesso, il ricorrente lamentava di essere stato regolarmente inquadrato soltanto per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, peraltro con riconoscimento del livello I ### del ### inadeguato alle mansioni svolte, riconducibili al superiore livello II; di non aver mai ricevuto nulla a titolo di compenso per lavoro straordinario, permessi, ferie, di non avere percepito la 13 e 14 mensilità, oltre che le competenze di fine rapporto .   Dedotto di avere vanamente, con pec del 11.10.2019. tentato di ottenere in via stragiudiziale dalla convenuta il pagamento delle pretese retributive, chiedeva con le conclusioni del ricorso al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della #### srl dal 01/01/2016 al 30/04/2019, con le modalità descritte in premessa; - accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi descritti in premessa; - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del licenziamento orale, e condannare la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 81/2015, oltre al risarcimento nella misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria; - per l'effetto condannare la #### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### al ### n. 5 e sede ###Napoli alla via ### n. 349, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di ### 49.489,24 di cui ### 5.385,55 a titolo di TFR per le causali descritte nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso in quanto generico; nel merito chiedeva il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto, dato che il ### aveva lavorato alle sue dipendenze soltanto nei periodi in cui era stato regolarmente inquadrato, ossia dal 21.11.2016 al 28.02.2017, svolgendo mansioni di manovale inquadrato nella categoria I del ### di riferimento, e dal 03.04.2018 al 31.05.2018 con mansioni di carpentiere di II livello. 
All'udienza del 13.05.2021, fallito il tentativo di conciliazione il giudice ha emesso ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc, ponendo provvisoriamente a carico della convenuta il pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga egli atti, tenendo conto del fatto che la convenuta - che nel costituirsi aveva prodotto le predette buste paganon aveva in alcun modo contestato la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00.  ### ammessa ed espletata la prova per testi; all'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. 
La domanda è solo parzialmente fondata e dunque andrà accolta nella misura di cui appresso.   Giova richiamare che, a fronte del formale inquadramento del ricorrente alle e dipendenze della convenuta per due limitati e separati periodi, in particolare per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, è invero controversa tra le parti la esistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro tra le parti, che seguendo la tesi del ricorrente sarebbe cominciato già in data ### per poi svilupparsi senza soluzione di continuità sino al 31.05.2018, oltre che la qualità delle mansioni svolte dallo stesso ed il nastro orario secondo il quale si era effettivamente svolta la prestazione del ricorrente. 
La prova per testi svolta tuttavia non ha dimostrato gli assunti attorei non avendo alcuno dei testi ascoltati, neppure i due di lista di parte ricorrente, confermato quanto dedotto in ricorso circa la costituzione del rapporto di lavoro già dal 1.1.2016 e per l'effetto circa la fittizietà dei due ridotti inquadramenti, per essere invece il rapporto intercorso per l'intero periodo dal 1.1.2016 al 31/05/2018; nessuno dei testi invero ha saputo collocare la prestazione lavorativa del ### nel tempo, né quantificarne la consistenza per durata, se non vagamente. 
Certamente risulta una certa opacità delle dichiarazioni dei testi ascoltati, essendo inverosimile che in una piccola realtà produttiva qual'è stata negli anni di causa - secondo la narrazione dei testi stessi - la convenuta (cfr. dichiarazioni del teste dì ###, i testi - tutti, secondo le loro stesse dichiarazioni, a parte il teste ### colleghi di lavoro del ricorrente - non abbiano saputo render dichiarazioni sugli appena disaminati punti ( durata della prestazione del collega e collocazione nel tempo della stessa), potendosi solo ipotizzare che le dichiarazioni raccolte in istruttoria abbiano risentito della circostanza che i testi ascoltati erano, alla data della loro deposizione, dipendenti di ### Inoltre, a parte il già sopra indicato teste ### che ha dichiarato di avere cominciato a lavorare per ### nel febbraio del 2019 e di non avere sentito solo parlare dai colleghi del ### quale soggetto che aveva lavorato per ### prima di lui, tutti gli altri testi ascoltati non hanno supportato con le loro dichiarazioni la allegazione di cui al ricorso in merito all'orario di lavoro ed alle mansioni difformi da quelle di inquadramento.   Dunque parte ricorrente, eccezion fatta per quanto infra, non ha fornito in giudizio - com'era suo onere - la prova dei fatti costitutivi delle sue pretese retributive. 
Visto che nessuno dei testi ascoltati ha reso dichiarazioni utili alla tesi del ricorrente, dunque considerato che non ricorre la ipotesi in cui dalla esclusione della attendibilità delle dichiarazioni di alcuni testi può scaturire la genuinità degli altri, alcun valore probatorio può assumere, di per sé sola, in assenza di altri riscontri, la circostanza che la convenuta, seppure onerata dal giudice con ordinanza del 20.10.2022 per la produzione in giudizio, oltre che dei modelli ### , anche dei LUL aziendali per gli anni di causa all'espresso scopo di verificare la attendibilità dei testi ( come da verbale della udienza del 20.10.2022), abbia inteso produrre solo i modelli ###. 
Ciò posto dagli atti di causa emerge comunque il diritto del ### ad ottenere in via definitiva le somme di cui alla ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc già resa all'udienza del 13.05.2021, dovendo pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga agli atti. La convenuta nel costituirsi in giudizio ha infatti prodotto in giudizio le predette buste paga, senza contestare la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00; né parte convenuta ha documentato in atti di avere erogato a conclusione di ciascuno dei due rapporti di lavoro il tfr e le competenze di fine rapporto, a fronte della precisa allegazione in ricorso del mancato riconoscimento di tali voci. Vista dunque la assenza della eccezione di pagamento, ricorre il diritto del ### ad ottenere dette voci retributive. 
Con ordinanza del 09/12/2022, il Giudice adito ha invitato la difesa di parte ricorrente “a voler riformulare i conteggi indicando negli stessi esclusivamente quanto spettante al ricorrente a titolo di tfr, ratei tredicesima e ratei di quattordicesima in relazione a ciascuno dei due rapporti di lavoro a termine intercorsi formalmente con la convenuta nei periodi indicati in ricorso”; con note depositate in vista dell'udienza del 2.02.2023 la difesa di parte ricorrente ha rilevato che sulla scorta dei dati orari e retributivi indicati nei cedolini paga, le uniche differenze retributive erano costituite dalle somme di cui all'ordinanza ex art. 423, c.p.c., pari a ### 4.152,71. 
Infine, in merito alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento orale di cui alle conclusioni del ricorso, richiamando quanto già sopra detto in merito alle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che nessun teste ha reso dichiarazioni da cui trarsi che il rapporto di lavoro si era concluso in data ###, data di scadenza del secondo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, per licenziamento verbale. 
Per completezza, si rileva che solo tardivamente nelle note di discussione e dunque inammissibilmente la difesa di parte ricorrente ha inteso proporre la questione della illegittimità dei contratti a termine per mancata sottoscrizione degli stessi e dunque della clausola appositiva del termine; da tanto consegue la impossibilità di considerare tale questione. 
Attesi gli esiti della lite, che ha portato al riconoscimento del diritto del ### ad ottenere alcune differenze di retribuzione, seppure in misura ridotta rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. 
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. 
Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. 
Così deciso in Napoli, il ### 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 16393/2020


causa n. 16393/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lazzara Anna Maria

M
1

Tribunale di Messina, Sentenza n. 62/2026 del 14-01-2026

... iscritto al n. 557/2024 R.G.; 2) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore del ### 78 ### che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.660,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3) visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto che l'appello è stato dichiarato TRIBUNALE di ### improcedibile e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla ### per quanto di competenza. Così deciso in ### lì 14.01.2026. Il Giudice (dott. ### RG n. 2673/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE di ### di ### (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 14 del mese di Gennaio dell'anno 2026, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2673/25 R.G.. 
È comparso, per l'appellato, l'avv. ### per delega dell'avv. ### il quale, preliminarmente, dichiara di non accettare la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. formulata dall'appellante e depositata in data ###. 
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, in particolare all'eccezione di improcedibilità del giudizio e chiede la decisione del giudizio con il favore delle spese.  ###.U.  dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
Le parti discutono oralmente la causa.  ###.U.  esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Verbale chiuso alle ore 11.26.   TRIBUNALE di MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### sezione civile Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2673 del ### 2025 TRA ### c.f. ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata in #### is. 78 ###. 78 ### con sede in ### Via dei ### isol. 78, n. 271, C.F. e P.IVA: ###, in persona dell'### p.t., Dott.ssa ### elettivamente domiciliat ###, is. 78, presso e nello studio ### & ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### avente per ### appello avverso sentenza del Giudice di #### procuratore dell'appellato ha concluso come da verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### del procedimento è l'appello, proposto da ### nei confronti del ###. 78 ### avverso la sentenza n. 836 del 03/06/2025, emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio iscritto al n. 557/2024 R.G..   TRIBUNALE di #### è improcedibile.  ###. 359 c.p.c. prevede che “Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”.  ###. 348 c.p.c. prevede che “### è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. 
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.  ###à dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”. 
La Suprema Corte ha affermato che “###. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (v. Cass. Civ., ord. n. 6369/17; ###, sent. n. 10864/11). 
Orbene, preso atto della mancata accettazione, da parte dell'appellato, della rinuncia agli atti del giudizio manifestata dall'appellante con la nota depositata in data ###, come previsto dall'art. 306 c.p.c., un primo motivo di improcedibilità si rinviene nella mancata comparizione dell'appellante sia alla prima udienza del 09.01.2026, sia all'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c..   TRIBUNALE di ### Secondariamente, sollevata dall'appellato l'eccezione di tardività della costituzione dell'appellante - che, come noto, avviene tramite l'iscrizione a ruolo del procedimento nel termine di gg. 10 dalla notifica dell'appello - l'appellante non ha fornito prova della tempestività della suddetta iscrizione che appare tardiva in quanto, indicata dall'appellato la data di notifica dell'atto di appello nel 04.07.2025, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data ###, appunto oltre il termine di gg. 10 dalla notifica dell'atto di appello, come previsto dall'art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 347 c.p.c.. 
Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo l'appello è improcedibile.  ###. 
Le spese processuali seguono la soccombenza; vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'appellato, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.660,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### nei confronti del #### 78 ### 1) accerta e dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da #### nei confronti del ### 78 ### avverso la sentenza n. 836 del 03/06/2025, emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio iscritto al n. 557/2024 R.G.; 2) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore del ### 78 ### che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.660,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3) visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto che l'appello è stato dichiarato TRIBUNALE di ### improcedibile e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 14.01.2026.   

Il Giudice
(dott. ### RG n. 2673/2025


causa n. 2673/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Catanese

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 35061/2024 del 30-12-2024

... alla soccombenza dell'Asl segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 15.688,00) - si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. Così deciso in ### il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione. Il presidente ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ##### D'####.17/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2075 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da ### 1 Centro (c.f. ###), in persona del ### ing. ### legale rappresentante pro tempore, con sede ###/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico n. 50 dell'11 gennaio 2024, dall'avv. ### (c.f. ###), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax ### e alla pec ###, con cui è elettivamente domiciliata in ####. S. Nitti, 11, presso lo studio dell'avv. ### Ricorrente contro ### laboratorio analisi cliniche ### sas, sede ###### al C.so ### n. 61, in persona del suo legale rappresentate p.t. Dott.sa ### P.IVA ###, rapp.to e difeso giusta procura speciale alla lite rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscritta allegata al controricorso dall'avv. ### (CF ####) elett.te domiciliata presso il di lui studio in ### alla via G.A. Diaz n. 26 (84122) e domicilio digitale ###, ove dichiara, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio. 
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n° 2740 depositata il 14 giugno 2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere #### 1.- Con sentenza n° 10646/2019 il tribunale di ### accoglieva la domanda dell'attore ### laboratorio analisi cliniche ### s.a.s. diretta ad ottenere la condanna della convenuta ### 1 Centro al pagamento delle prestazioni sanitarie attinenti alla branca di patologia clinica effettuate nel marzo e nell'aprile 2017, per le quali erano state emesse le fatture n° 3 del 5 aprile e n° 4 del 5 maggio 2017.  2.- ### dell'Asl veniva respinto con la sentenza indicata in epigrafe. 
Osservava la Corte (dopo aver respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario) che il tribunale aveva correttamente deciso la lite: l'### pur avendone l'onere, non aveva provato il superamento del tetto di spesa (circostanza impeditiva del diritto azionato) e le sue due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017) erano inidonee a tale dimostrazione, trattandosi di documenti di provenienza dalla stessa ### pubblica.  ### parte, l'Asl non aveva prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia la delibera del direttore generale dell'### che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, avrebbe dovuto attestare lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe verificato, oltre ad indicare la parte di fatturato di ciascun centro che non poteva essere remunerata perché resa senza rispetto del tetto di spesa. 
Ne derivava l'irrilevanza della successiva critica alla sentenza, secondo la quale - anche a voler ritenere che in atti vi fosse la prova del superamento del tetto di spesa alla data del 28 febbraio 2017, indicata nella nota prot. 53853/2017 - la domanda avrebbe dovuto comunque essere accolta, in quanto non sempre il verificarsi del superamento è circostanza da sola sufficiente per giustificare il rifiuto del pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese oltre il budget. 
Nel caso di specie, il meccanismo contrattuale indicato dall'appellante (art. 5 del contratto) non era, infatti, invocabile, in quanto la mancata dimostrazione del superamento del tetto era assorbente. 
In ogni caso, come correttamente rilevava l'appellata, la comunicazione previsionale ed effettiva dello sforamento del limite di spesa era stata tardivamente inviata alla struttura privata nel maggio 2017, quando il primo trimestre di quell'anno era ampiamente decorso: ne derivava che la struttura, non avendo l'Asl adottato alcun tempestivo provvedimento di regressione tariffaria, come previsto dall'art. 5 lettera a) del contratto, aveva continuato legittimamente a rendere prestazioni pienamente remunerabili. 
Da ultimo, la Corte, conformemente alla decisione del primo giudice, escludeva che con la pattuizione dell'art. 11 del contratto il ### avesse espresso una preventiva rinuncia a tutelarsi in sede ###relazione ai provvedimenti di determinazione di tetti di spesa ed alle tariffe prestazionali, rendendo quindi improcedibile l'azione giudiziale introdotta. 
La rinunzia espressa nel citato articolo, infatti, concerneva i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuivano all'individuazione del contenuto dello stesso. 
Essa non incideva, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. 
Inoltre, la clausola richiamava atti aventi natura autoritativa, sicché non era estensibile a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'### 3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ### 1, affidando il gravame a due motivi. 
Resiste il ### che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.  Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo l'Asl ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.  civ., nonché violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3 e 4, cod. proc.  La Corte di Appello e, prima, il Tribunale avrebbero omesso di rilevare d'ufficio l'inesistenza del contratto con riferimento alle mensilità (marzo e aprile 2017) in cui sarebbero state eseguite le prestazioni per il cui saldo il laboratorio aveva agito in giudizio, tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti il 7 dicembre 2017 era privo di efficacia retroattiva.  5.- Il mezzo è infondato. 
Va premesso che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n° 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n° 19161). 
La Corte d'appello, dunque, ben può - in tesi - rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657). 
Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della decisione di primo grado riportata nella sentenza d'appello, il tribunale aveva condannato l'### 1 a pagare al laboratorio attore euro 15.688,00 oltre accessori. 
Tale condanna - che presuppone dal punto di vista logico e giuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata anche per il periodo marzo-aprile 2017 - non è stata impugnata da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi di appello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle eccezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo), il malgoverno dell'onere probatorio sul tetto di spesa (secondo motivo), il mancato rispetto del procedimento di determinazione della regressione tariffaria (terzo mezzo), l'esistenza di una esplicita e preventiva rinuncia del ### (ex art. 11 del contratto) a tutelarsi in via giurisdizionale e la conseguente improcedibilità della domanda (quarta doglianza). 
Come è dato notare, anche la Asl era partita dal presupposto dell'esistenza e validità del contratto (anche per le prestazioni di marzo ed aprile 2017), tanto da invocare la clausola contenuta nell'art. 11 dell'accordo: sicché la questione della sussistenza del contratto, positivamente affermata dal primo giudice, doveva ritenersi coperta dal giudicato, in ragione dell'art. 346 cod. proc.  civ., e, come tale non più contestabile dalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale. 
Questa preclusione opera, ovviamente, anche nel presente grado di giudizio, dove la Corte di cassazione non può che partire dal presupposto della validità di un contratto almeno per il periodo marzo-aprile 2017, coperto, come già detto, dal giudicato.  6.- Col secondo motivo l'Asl deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.. 
Lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe applicato al caso l'art.  5, lettera a), del contratto, senza considerare che le prestazioni erano state erogate nei mesi di marzo e aprile 2017 e fatturate nei mesi di aprile e maggio 2017, quindi, dopo la data (24 febbraio 2017 quella prevista e 28 febbraio 2017 quella accertata) di esaurimento del limite di spesa, con la conseguenza che l'Asl non doveva applicare la regressione tariffaria, ma doveva solo comunicare al ### lo sforamento. 
Inoltre, nonostante la Corte avesse ritenuto provato il superamento del budget, non vi era alcuna norma prevedente l'obbligatorietà di una deliberazione di accertamento e applicazione della regressione tariffaria, mentre il rispetto del tetto doveva essere dimostrato dalla struttura privata. 
Mancando, inoltre, anche la delibera del tavolo tecnico, il credito non era né certo, né liquido, né esigibile. 
Con un ultimo profilo (pagina 27 sub lettera m), l'Asl censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 11 del contratto non contenesse una rinuncia del ### alla propria tutela in sede giurisdizionale.  7.- Il mezzo è, anzitutto, inammissibile in quanto - pur sotto l'egida del n° 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. - tratta in modo promiscuo mezzi di ricorso eterogenei. 
Non è infatti consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso, in quanto il motivo, con tale tecnica espositiva, finisce per riversare impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche alla decisione impugnata (ex plurimis, ### III, 23 giugno 2017 n° 15651; ### VI, 4 dicembre 2014 n° 25722; ### II, 31 gennaio 2013 n° 2299; ### III, 29 maggio 2012 n° 8551; ### I, 23 settembre 2011 n° 19443; ### V, 29 febbraio 2008 n° 5471). 
In altre parole, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa sposta sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc.  civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendogli, inammissibilmente, il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., sez. I, 23 settembre 2011, n° 19443). 
Nel motivo, infatti, la ricorrente si lamenta della “motivazione illogica, contraddittoria ed erronea” e della “violazione o falsa applicazione” di norme di legge. 
Ebbene, sol che si legga il motivo in esame, si può agevolmente notare che esso contiene censure diverse, riconducibili all'art. 360, n° 3 e n° 5 (peraltro con riferimento al testo pregresso del n° 5), benché l'intestazione della censura faccia riferimento all'art. 360 n° 4. 
Ne discende, pertanto, come già anticipato, l'inammissibilità della censura in esame. 
In secondo luogo, il motivo non coglie nemmeno le plurime rationes decidendi della decisione.  ### la prima ratio (esposta alle pagine 13-14) non vi era prova del superamento del tetto di spesa, diversamente da quanto addotto dalla ASL appellante (secondo cui il Tribunale lo aveva accertato). 
Stando alla seconda ratio (pagine 13-19), la Asl aveva impugnato la sentenza di primo grado fraintendendone la motivazione. 
Il primo giudice, infatti, non aveva predicato il mancato superamento del tetto di spesa, ma aveva affermato che l'Asl era onerata di dimostrare tale travalicamento e non lo aveva fatto; e che, comunque, anche a ritenere la prova di esso, la domanda era ugualmente da respingere, poiché non sempre il superamento del tetto era circostanza da sola sufficiente a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese ultra budget: tanto che, nella fattispecie, la data previsionale di sforamento del primo trimestre era stata comunicata alle strutture private solo il 3 maggio 2017, ossia a trimestre ampiamente scaduto. 
E dato che il provvedimento di regressione tariffaria non era stato adottato (come ammesso dalla stessa Asl nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.), non sussistevano cause modificative o estintive del credito del ### Anche l'applicazione - invocata dall'Asl - dell'art. 5, lettera b), del contratto ### era irrilevante, poiché, una volta chiarito che non vi era prova del superamento del tetto di spesa per inidoneità delle note prodotte dall'### non avevano senso le ulteriori osservazioni fondate sulla diversa ipotesi in cui, invece, tale nota fosse risultata idonea allo scopo. 
Terza ratio: la tesi dell'Asl (avvenuto superamento del tetto) era comunque indimostrata, poiché l'appellante non aveva provveduto al deposito in sede di gravame dei documenti versati in atti in primo grado. 
A fronte di tali percorsi motivazionali, la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che le prestazioni erogate nel marzo-aprile 2017 erano state fatturate ad aprile e maggio 2017, quindi dopo la data di esaurimento del limite (pagina 16, lettera b); che non vi era obbligo per l'Asl di adottare un provvedimento di regressione tariffaria (pagina 16-17, lettera c); che era la controparte onerata di dimostrare il mancato superamento del limite (pagina 17, lettera d); che la ricostruzione storica del dato normativo evidenziava che il superamento del limite di spesa non consente alla struttura di pretendere il pagamento dei servizi (pagine 17-19, lettera e); che la dimostrazione dell'insussistenza del travalicamento deve essere data dalla struttura privata (pagina 19, lettera f); che, in mancanza della delibera del tavolo tecnico, il credito della struttura privata non è esigibile (pagina 19, lettera g); che anche la giurisprudenza di merito condivide tale tesi (pagine 19-26, lettera h); che l'onere di provare il mancato sforamento spetta alle singole strutture (pagina 26-27, lettera i); che nessuna norma impone all'Asl di deliberare la regressione tariffaria (pagina 27, lettera l); che l'art.  11 del contratto inter partes prevedeva la rinuncia della struttura a qualsivoglia contestazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto (pagine 17-28, lettera m); che spettava alla controparte provare l'eventuale erroneità dei tagli subiti al fatturato liquidato (pagina 28, lettera n); che controparte era comunque consapevole degli sforamenti dei tetti fissati di anno in anno, avendo sempre ricevuto i monitoraggi, le date di esaurimento dei tetti di spesa e i consuntivi (pagina 28, lettera o); che anche la giurisprudenza del Consiglio di stato recepiva tali tesi (pagina 28- 29, lettera p). 
Ora, la ricorrente - pur partendo dal presupposto corretto che il limite di spesa è invalicabile e che la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della ### amministrazione (ex multis: Cass., sez. 1, 19 settembre 2024, n° 25184) - non aggredisce adeguatamente, con le plurime ed eterogenee critiche, i passaggi motivazionali con i quali è stata ribadita la carenza di prova del tetto e del suo superamento e l'inidoneità a tal fine delle due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017), limitandosi a censurare la decisione con le critiche fuori fuoco sopra riassunte e che, quanto all'onere della prova del superamento del tetto, contrastano apertamente con l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte (per tutte, Cass., sez. I, 13 febbraio 2023, n° 4375). 
La Corte, dunque - lungi dal dare per riconosciuto o provato il superamento del tetto di spesa (come invece vorrebbe la ricorrente) - ha ritenuto che l'onere probatorio a carico dell'Asl di dare prova dell'intervenuto sforamento del budget fosse rimasto inadempiuto, come correttamente aveva già sostenuto il primo giudice, e che anche la questione della applicabilità del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 5 non era dirimente. 
La terza ratio sopra riassunta è stata, poi, del tutto pretermessa dall'Asl ricorrente. 
Ad abundantiam va aggiunto che nemmeno sembrano condivisibili i due precedenti della Corte d'appello di ### del 2016 e del 2018 (trascritti in ricorso alle pagine 20-26), posto che l'orientamento in essi espresso è stato superato proprio da quello contrario e più recente di questa Corte, sopra indicato. 
Quanto, infine, alla questione interpretativa dell'art. 11, il mezzo si appalesa stravagante anche per la ragione che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di queste regole non può dirsi sussistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti): profili totalmente mancanti nel motivo in esame.  8.- In conclusione, il ricorso va respinto e alla soccombenza dell'Asl segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 15.688,00) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.  p.q.m.  la Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. 
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione. 
Il presidente ### 

causa n. 2075/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 415/2026 del 08-01-2026

... ricorso. 4.- Il ricorrente dev'essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. 5.- In conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in ### 2.500,00 per compensi, in ### 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile del 10 ottobre 2025. ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 1450-2019 proposto da ### rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato ### con domicilio eletto in #### 36, presso lo studio dell'avvocato ### - ricorrente - contro ### A ### (###, in persona del legale rappresent ante pro tempo re, rappre sentato e difeso, in forza d i procura conferita in calce al contro ricorso, d agli avvocati #### L #### ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'### in #### 29 - controricorrente - per la cassazione della sent enza n. 228 del 2018 della CORTE D'###, depositata il 2 luglio 2018 (R.G.N. 276/2017). 
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal ####.G.N. 1450/2019 Cron. 
Rep. 
C.C. 10/10/2025 giurisdizione ### della pensione. 
Efficacia di un pregresso giudicato sugli obblighi contributivi.   - 2 - 1.- Per quel che riguarda i profili rilevanti nell'odierno giudizio, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ri tenuto che il giudic ato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell'### dal banco di ### e della ### ligure, ex datore di lavoro del ### - giudizio nel quale è intervenuto lo stesso ### a sostegno delle tesi dell'### - coprisse anche l'ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d'appello). 
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall'### nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione. 
Dev'essere respinta la domanda di ricalcolo del la pensi one di anzianità, volta a includere il premio annuo aziendale di rendimento e l'importo una tantum spettante al compimento del venti cinques imo anno di servizio, in quanto non è più consentito all'appellante «mettere ora in d iscussione l'operato dell'### che di quelle voci non av eva tenuto conto nella determinazione dei contributi dovuti dal ###o] di ### (la già menzionata pagina 7 della pronuncia d'appello).  2.- Il signor ### impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza d'appello.  3.- L'### si difende con controricorso.  4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.  5.- ### non ha depositato conclusioni scritte.  6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., - 3 - in relazione all'art. 105 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell'attribuire forza vincolante a un giudicato concernente il diverso rapporto giuridico che sorge tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale. Su tale rapporto il lavoratore non potrebbe incidere in alcun modo, in virtù della natura pubblicistica degl'interessi coinvolti (art. 2115 cod. civ.), e l'intervento volontario (art. 105 cod. proc. civ.), finalizzato a sostenere le ragioni d ell'Ist ituto, confermerebbe l'autonomia dei due rapporti e la conseguente inopponibilità d el giudicato formatosi nel giudizio sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.  2.- Le censure non sono fondate.  2.1.- Nell'esame della domanda d i ricalcolo della pen sione corrisposta al ricorrente, la Corte di merito ha correttamente affermato l'efficacia preclusiva del giudicato (la sentenza n. 26946 del 2007, resa da questa Corte e depositata il 20 dicembre 2007), senza travalicarne i limiti oggettivi e soggettivi, addotti a supporto dell'odierno ricorso.  2.2.- Invero, della controversia oramai definita con la res iudicata, il ricorrente è stato parte e, in quella sede, ha potuto articolare ogni più appropriata difesa a tutela della propria posizione, come anche la Corte d'appello ricorda: al giudizio hanno partecipato il datore di lavoro, l'### e lo stesso lavoratore, in virtù dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 cod. proc.  2.3.- Occorre, inoltre, avere riguardo allo specifico tem a controverso nel giudizio oramai approdat o a una sentenza inoppugnabile: la r etribuzione im ponibile e, dunqu e, anche quella pensionabile, tra loro legate da un nesso di necessaria implicazione, come rimarca l'### nel controricorso (pagina 5), con argomenti che il ricorso non confuta.  2.4.- Alla luce di tali pecu liarità, il giu dicato, form atosi nel contraddittorio con l'odierno ricorrente, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel pre sente giudizio, in q uanto investe un punto - 4 - fondamentale comune (la retribuzione imponibile, corrispondente a quella pensionabile oggi dibattuta e comput ata senza le voci oggi rivendicate dal ricorrente).  2.5.- Né si possono trarre contrari argomenti dall'indisponibilità degli obblighi contributivi che il ricorso pone in risalto: nella specie, non viene in rilievo un assetto negoziale di obb lighi cogenti, m a l'accertamento definitivo intervenut o in sede ###pienezza di garanzie, e idoneo a conformare in maniera armonica, in tutte le sue interrelazioni, l'unitario rapporto controverso.  3.- Dai rilievi illustrati deriva il complessivo rigetto del ricorso.  4.- Il ricorrente dev'essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.  5.- In conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in ### 2.500,00 per compensi, in ### 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile del 10 ottobre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Marchese Gabriella, Cerulo Angelo

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