testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel. dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (cf. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###) in proprio e quali eredi del defunto ### nato a ### di ### il ### (c.f. ###) e deceduto il ###, nonché la società ### di G. ### s.n.c., (c.f. ###) in persona dell'amministratore in carica ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliat ###località ### di ### via ### snc; #### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentate e difese dall'avv.to ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATE-#### (c.f. ###) rappresentata e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATA ### (c.f. ###), in proprio ed in qualità di erede della sig.ra ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### area urbana di ### via ### n. 27/d; ### 3 S.A.S (p.i. ###), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difesi, giusta procura - rilasciata su foglio separato di cui è stata estratta copia per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto - dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### area urbana di ### via ### n. 27/d; APPELLATA ### c.f. ###), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv.to ### su autorizzazione del GD del 14.12.2023 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presenta grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via ### n. 312; APPELLATO-#### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to dardano ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via degli ### n. 15; ###: appello contro sentenza n. 1377/2023 del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1.1. ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### s.n.c., ha convenuto ####### e la ### del ### e ### deducendo: a) di aver acquistato dai coniugi ### e ### con scrittura privata del 25 ottobre 1982, i beni immobili meglio descritti in citazione, facenti parte di un unico complesso edilizio sito in ### al prezzo di lire 615.000.000; b) di aver acquistato da ###### e ### ciascuno per la propria parte, con scrittura privata del 5 maggio 1987, la parte residua del citato complesso al prezzo di lire 600.000.000; c) che le parti hanno stabilito anche le modalità di estinzione dei mutui relativi agli immobili in esame concessi da ### d) che gli immobili di cui alla scrittura del 5 maggio 1987 sono ancora nel possesso dei venditori, essendo, quindi, necessaria una sentenza che ne trasferisca la proprietà oltre al possesso; e) che, con sentenza 149/89, il Tribunale di ### ha dichiarato il fallimento della società di fatto esistente tra ### e ### Ha chiesto, pertanto: a) di dichiarare la società attrice proprietaria dei citati immobili e di ordinarne il rilascio in suo favore; b) la condanna di ###### e ### al pagamento dei danni da liquidarsi in via equitativa “per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”, nonché di quelli per il mancato godimento dei beni. 1.2. Si è costituito il fallimento, eccependo l'inammissibilità della domanda rivolta nei suoi confronti e, previo esercizio del diritto di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72, comma 4 legge fallimentare, chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni dovuti fano a che la società attrice avesse occupato l'immobile. 1.3. Risultano costituiti anche ### e ### in proprio. 1.4. Si è costituita anche ### a seguito della revoca della sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti, eccependo l'inadempimento della parte attrice delle obbligazioni di pagamento sulla medesima gravanti e chiedendo, quindi, la risoluzione dei contratti. 1.5. Nelle more del giudizio è stata anche formulata una domanda di rilascio nei confronti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### acquirenti all'asta dei beni per cui è causa. 1.6. La società ### 3 s.a.s. ha richiesto la cancellazione della domanda giudiziale in esame, in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Il Tribunale di ### con provvedimento del 4 novembre 2008 ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da parte attrice, dichiarandola inefficace con sentenza n. 84/2012, in entrambi i casi per essere intervenuta la trascrizione della domanda in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento in conseguenza del quale la società ### 3 ha acquistato gli immobili. 1.7. Si sono costituite anche ### e ### chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti. 1.8.
Con sentenza n. 418/2018 il Tribunale di Castrovillari (ex ### ha definito la causa. 1.9. Successivamente, con sentenza n. 1136/2021, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità di detta sentenza per omessa notifica della riassunzione nei confronti di ### 1.10. Il giudizio è stato, quindi, riassunto in primo grado. 1.11. Si è costituito anche ### 1.12. Con ordinanza del 18 novembre 2022, il Giudice, rilevata l'assenza in atti dei fascicoli di parte, ne ha ordinato la ricostruzione.>> Successivamente il Tribunale, con ordinanza 10 marzo 2023 così disponeva: <<Dispone la notifica dell'atto di riassunzione e del presente provvedimento a #### e ### quali eredi di ### nonché a ### 3 s.a.s., ### e ### entro il ### e rinvia all'udienza del 14/7/23 ore 10.00.>> All'udienza del 14 luglio 2023 il tribunale sulla premessa: << che #### e ### risultavano già costituite al momento dell'adozione della precedente ordinanza del 10/3/23, con cui è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione anche nei confronti di dette parti, revoca detta ordinanza nella parte in cui ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti delle stesse >> invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ai verbali di causa e chiedevano che la causa venisse decisa. Il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 4 ottobre 2023 dinanzi al collegio, assegnando termine sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e sino a 5 giorni prima per memorie di replica.
§ 2. - Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1377/2023 così statuiva: <<1. Dichiara l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### 2. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da ### 3. Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali articolate dalla ### del fallimento ### 4. Rigetta tutte le domande attoree; 5. Compensa le spese.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. In via preliminare, deve rilevarsi la mancanza di molti verbali di causa, ma, tenuto conto degli atti e della documentazione presente nel fascicolo, ciò non impedisce di giungere ad una decisione. Ovviamente, con riferimento ai fascicoli e agli atti di parte, la decisione viene adottata sulla base di quanto presente in atti al momento della decisione, anche a seguito del deposito della documentazione ad opera delle parti a seguito dell'ordine di ricostruzione sopra citato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 6 settembre 2013, n. 20587, secondo cui “poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che l'appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cass. 11. 15060/2003)”). 2.1.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### Infatti, è la stessa parte attrice a dedurre che, con sentenza n. 149 del 16 giugno 1989 il ### è stato dichiarato fallito. Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio (anno 1994), la domanda non poteva essere rivolta nei suoi confronti, essendo legittimata unicamente la ### fallimentare. 2.2. Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### con la comparsa di intervento depositata il 27 aprile 1999. Al riguardo, merita osservare che la ### si è costituita a seguito della revoca del fallimento in precedenza dichiarato nei suoi confronti e, in ogni caso, a seguito della maturazione delle preclusioni previste per la proposizione di domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d'ufficio secondo la disciplina codicistica applicabile ratione temporis¸ secondo cui domande riconvenzionali e eccezioni in senso stretto dovevano essere articolate nella comparsa di risposta da depositarsi entro 20 giorni prima della prima udienza. Per tale ragione, premesso il difetto di legittimazione della ### al momento dell'introduzione del giudizio in virtù dell'esistenza di una intervenuta declaratoria di fallimento per effetto della citata sentenza n. 148/1989 del Tribunale di ### la sua costituzione va qualificata come intervento del successore a seguito della revoca del fallimento. A questo punto, si osserva che “la pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito, sicchè quest'ultimo, una volta tornato "in bonis", potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo allorquando questi lo rappresentava” (Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2015, n. 11854; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2018, n. ### che, equiparando la revoca del fallimento alla sua apertura ha chiarito che “l'art. 43, comma 3, l. fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”). Di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla ### medesima. 2.3. Da ultimo in via preliminare, si osserva che dal frontespizio dell'originario fascicolo di causa risulta che ### e ### erano costituiti con gli avvocati ### e ### Tuttavia, pur a seguito dell'ordine di ricostruzione dei fascicoli di parte disposto con ordinanza del 18 novembre 2022, non è stata depositata la relativa comparsa di risposta, ragion per cui, anche in ossequio ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, non è possibile verificare la tempestività della costituzione e, quindi, l'ammissibilità di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (onere che grava su chi propone le domande e le eccezioni, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 16 luglio 2019, n. 19094, secondo cui “i criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni”), nonché l'eventuale fondatezza delle stesse. Ad ogni modo, dal tenore dell'appello proposto da ### e ### (vds. pag. 14-15), sembrerebbe che nella comparsa di risposta sarebbe stata articolata un'eccezione di inadempimento della parte attrice, finalizzata, quindi, semplicemente a paralizzare la relativa pretesa. Di conseguenza, in considerazione di quanto si dirà nel prosieguo, l'esame di detta eccezione risulta irrilevante. 3. Nel merito si osserva quanto segue. In primo luogo, si osserva che i contratti per cui è causa sono dei contratti di vendita e non già dei contratti preliminari. In tal senso milita l'inequivoco tenore testuale dei medesimi, denominati rispettivamente “compravendita di un complesso edilizio” e “scrittura privata di compravendita”, in cui le parti non hanno assunto l'obbligo di stipula di un successivo contratto definitivo, stabilendo, invece, che i venditori “cedono e vendono…” (cfr. contratto del 25 ottobre 1982) e “dichiarano di cedere, come in effetti cedono…” (cfr. contratto del 5 maggio 1987). Viene, poi, fissato il prezzo complessivo e le modalità di versamento e in alcuna parte è previsto un impegno ad una vendita futura. 3.1. Tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda articolata dalla curatela. Detta domanda, infatti, presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., nella versione applicabile ratione temporis, di potersi sciogliere dal vincolo. Tale facoltà, invece, non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà, verificatosi nel caso di specie, salvi, ovviamente, gli effetti della trascrizione ai fini indicati nel prosieguo. 3.2. La domanda proposta da parte attrice, con cui viene chiesto di dichiarare la stessa parte proprietaria dei beni venduti, va, invece, giuridicamente qualificata come domanda di adempimento del contratto di vendita, in quanto è diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante sulla parte venditrice di trasferire alla parte acquirente la proprietà dei beni dedotti in contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40327, che, con riferimento alla domanda finalizzata all'adempimento degli obblighi del compratore, ma i cui principi sono applicabili anche all'adempimento degli obblighi del venditore, ha affermato che “l'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c.”). Per tale ragione, trattandosi di domanda di natura personale, la stessa è inammissibile nei confronti del fallimento, dovendo essere proposta nelle forme fallimentari. La medesima domanda, invece, è ammissibile nei confronti delle altre parti, in quanto “l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis attractiva del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito sulle domande riguardanti il rapporto e la tutela della propria posizione all'interno dell'impresa (per la distinzione dell'ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare si rinvia a Cass. n. 12833 del 2020)” (Cass. civ. Sez. lav., 16 marzo 2021, n. 7352). 3.4. Detta domanda, tuttavia, non può essere accolta.
Infatti, anche se non vi sono ostacoli a ritenere perfettamente validi ed efficaci i contratti di vendita del 25 ottobre 1982 e del 5 maggio 1987, con conseguente trasferimento della proprietà dei beni immobili ivi indicati in capo alla parte acquirente, tale trasferimento vale, ovviamente, fatti salvi gli effetti della trascrizione. Per tale ragione, considerato che con i provvedimenti sopra citati il Tribunale di ### ha accertato la posteriorità della trascrizione della domanda attorea rispetto alla trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 (###, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda medesima (cfr. provvedimento del 4 novembre 2008) e dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 s.a.s. (cfr. sentenza 84/2012), ad oggi la proprietà dei beni in esame risulta attribuita a coloro che li hanno acquistati all'esito di detta procedura esecutiva. Pertanto, gli acquisti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### devono ritenersi salvi. Inoltre, considerato che il pignoramento immobiliare indicato ha avuto ad oggetto l'intera costruzione e che non è stato dedotto da alcuna delle parti che, quanto meno alcune delle unità immobiliari non sono state vendute all'asta e sono state restituite al debitore pignorato, la domanda non può essere accolta anche in relazioni a eventuali parti residue del fabbricato non acquistate da ### 3 s.a.s. e da ### e ### in quanto gli eventuali acquirenti all'asta hanno fatto o faranno salvo il proprio acquisto per le ragioni anzidette. 3.5. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda di rilascio articolata da parte attrice. 3.6. Passando, quindi, alla prima domanda risarcitoria, la stessa è articolata in questi termini: “### il convenuto ###### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”. Ebbene, in primo luogo la stessa è inammissibile nella prima parte, in quanto articolata in termini del tutto incomprensibili, non essendo chiaro né a chi è riferita la locuzione “quest'ultimo” né il significato del danno per mancato versamento di somme versate. Ove, poi, la si volesse intendere come restituzione di rate di mutuo pagate dall'acquirente per conto del venditore, la stessa sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto non sarebbe stato neppure allegato l'importo da restituire che, trattandosi di rimborso, non potrebbe essere oggetto di alcuna liquidazione equitativa. La domanda medesima va, in ogni caso, respinta in relazione a eventuali somme da pagare in futuro, costituente voce del tutto ipotetica, che non implica alcun pregiudizio subito dalla parte. Peraltro, nella parte in cui richiede la liquidazione in via equitativa di detti danni, non è ammissibile, non essendo stato né dedotto né dimostrato che la prova del quantum sia eccessivamente difficile o impossibile (cfr. (Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ; dando luogo non già ad un giudizio ‘di equità', ma ad un giudizio ‘di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicché, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato, risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa (tra le altre: Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011)”). 3.7.
Per quel che riguarda, invece, la domanda risarcitoria relativa al mancato godimento dei beni, si osserva che, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto, comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi, attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poiché non si compie l'effetto di cui al comma 1 per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della ### le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva” (Cass. civ. Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. ###). Ciò premesso, nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice ha allegato, ma non provato, che avrebbe adibito i beni acquistati a scuola privata. Tale circostanza, poi, non risulta mai indicata negli atti di vendita, né è stato dedotto e provato alcun elemento da cui desumere che tale circostanza fosse nota alle controparti. Per tale ragione, dovendo ritenersi che la volontà di adibire gli immobili a scuola privata non fosse nota alle controparti, non opera il principio di non contestazione né con riferimento alla perdita né con riferimento al lucro cessante. Di conseguenza, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non avendo la parte provato il danno lamentato, anche tale domanda deve essere respinta. 4. Le spese di lite vengono compensate in ragione della abnorme complessità della causa determinata anche dall'anomalo andamento processuale e dalla vetustà della controversia.>> § 4. - Hanno proposto appello ##### in proprio e quali eredi di ### nonché ### di G. ### s.n.c. in persona dell'amministratore pt. ### evocando gli appellati a comparire per l'udienza del 30 aprile 2024; formulavano due motivi di gravame di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< A- ### dichiarato l'avvenuto trasferimento di proprietà degli immobili di cui alle scritture private di compravendita in data ### e 5/05/87 e che, quindi, la società attrice venga riconosciuta proprietaria degli immobili descritti in dette scritture, fatti salvi gli effetti della trascrizione; B- ### obbligo, conseguentemente, ai convenuti di immettere la società istante nel possesso materiale degli immobili indicati nelle scritture del 25/10/82 e 5/05/87; C- ### obbligo al ### dei registri ### di ### di trascrivere la emananda sentenza con l'esonero dello stesso da ogni responsabilità: D- ### i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla ### E- Dichiarare i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili, in solido, dei danni per mancato godimento, da parte della società istante, degli immobili compravenduti con il contratto del 5/05/87, danni pari al valore del canone locativo (per uso commerciale, nella specie scuola privata), oltre accessori, per come sarà determinato dalla disponenda C.T.U. F- ### obbligo ai convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### di pagare immediatamente, col vincolo solidale, in favore della società istante le somme a titolo di risarcimento danni e di rimborso, di cui ai punti sub D e E, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, sino al soddisfo. G- ### i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite.>> § 4.2 - Si costituivano in data 27 febbraio 2024 ### e ### per resistere al gravame di cui chiedevano il rigetto; spiegavano appello incidentale in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese di lite, affidato ad un unico motivo, di seguito illustrato e rassegnavano le seguenti conclusioni: << si conclude col chiedere che l'###ma Corte rigetti il proposto gravame e confermi la statuizione operata dal Giudice di primo grado con la sentenza n.1377/2023 relativo e riferito alle sig.re ### e ### con conseguenziale condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, e, ancora, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, accolga l'appello incidentale e condanni , in solido, gli appellanti tutti alla rifusione delle spese e competenze a favore della ### e ### delle spese e competenze dell'avanzato procedimento possessorio ed alle spese e competenze del primo grado del giudizio, nonché del presente.>> § 4.3 -- Si costituiva in data 27 febbraio 2024 ### per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<conclude col chiedere il rigetto del proposto appello e la conferma della resa sentenze, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite, quest'ultime da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipante.> § 4.4 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### per eccepire l'inammissibilità delle domande di cui alle lettere D), E) ed F) delle conclusioni dell'atto di appello non essendo stati impugnati relativi capi di sentenza 3.6.e 3.7; eccepiva che fosse sceso il giudicato sui punti 2.1 e 3.2, Chiedeva il rigetto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni: <<Voglia l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza in parte qua; sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.5 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### 3 sas per eccepire l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello con riferimento alla posizione processuale di essa ### 3 sas ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: ### l'acquisto di ### 3 s.a.s. nel procedimento 22/85 G.E. del ### di ### del 3.10.2006, coperto dal giudicato ed in ogni caso, fatto salvo rispetto alle pretese degli appellanti; per l'effetto, respingere in parte qua l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###.Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.6 -- Si costituiva in data 2 aprile 2024 la ### del ### per chiedere il rigetto del gravame e spiegare appello incidentale affidato ad un solo motivo, di seguito illustrato, ### le seguenti conclusioni: <<### l'On. Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza n. 1377/2023, resa dal ### di Castrovillari nel procedimento n. 2575/2021, pubblicata il ###, notificata alla curatela fallimentare, in data ###, in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.>> § 4.7 -- Si costituiva in data 19 aprile 2024 ### per chiedere il rigetto del gravame principale. ### le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto; 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.8 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione riservava al merito ogni valutazione sulle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.9 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.10 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 17 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso: l'avv.to Dardano riportandosi; l'avv.to ### per ### 3 sas riportandosi; l'avv.to ### per ### riportandosi; l'avv.to ### riportandosi.
§ 4.11 - La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. - i motivi di gravame principale § 5.1 - Con il primo motivo titolato << in relazione al capo 3.4 della sentenza>> gli appellanti censuravano il suddetto passo motivazionale, sopra trascritto, evidenziando che la circostanza che gli acquisti di ### 3 sas e di ### e ### fossero salvi in quanto la domanda giudiziale degli attori risultava trascritta dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 del tribunale di ### era circostanza nuova, rilevata d'ufficio dal ### senza sottoporre preventivamente la stessa alla valutazione delle parti. Sostenevano che ricorreva un'ipotesi scolastica di c.d. “sentenza della terza via” resa in violazione del contraddittorio e dell'art. 101 c.p.c. Con ulteriore profilo evidenziavano che il ### muovendo da tale erroneo presupposto [che il pignoramento trascritto prioritariamente avesse consentito l'acquisto all'asta da parte dei predetti ### 3 sas e di ### e ###, aveva ulteriormente errato poiché aveva rigettato la domanda in relazione a tutti gli immobili e non solo a quelli pignorati. Rappresentavano che: << ### errore si evince facilmente dalla lettura dell'atto di pignoramento stesso del 3/05/1985 posto in essere da ### di ### di ### e di ### nei confronti di ### e ### a firma dell'avv. ### sicuramente già in atti e presente nel fascicolo di primo grado, che pur non indicando in maniera compiuta gli immobili pignorati, fa riferimento solo ad alcune parti della costruzione di maggiore consistenza descrivendo gli immobili, non ancora censiti al catasto, come localizzati al piano terra, I° e ### mentre nella scrittura privata dell'82 vengono descritti immobili facenti parte di una costruzione di maggiore consistenza di quattro piani e in quella dell'87 si arriva al quinto e sesto piano fuori terra>> da cui traevano la conclusione che :<< ### evidenza potrebbe essere di per sé sufficiente a rendere nulla la parte di sentenza con la quale i giudici di primo grado rigettavano le richieste di parte attrice, oggi appellante, ma la presunta tutela di ulteriori ed “eventuali” acquirenti all'asta, mai verificati, rafforza prepotentemente tale condizione rendendo palese l'emissione di una c.d. “sentenza della terza via”, come già esposto, pacificamente ritenuta nulla da dottrina e giurisprudenza poiché basata su circostanze sottratte al contraddittorio delle parti ma anche ad una puntuale verifica di una ctu, che i giudici potevano far espletare, qualora fosse stato ritenuto necessario l'accertamento dello stato dei luoghi, vista la vetustà del giudizio de quo, prossimo al compimento del trentesimo anno di età.>> § 5.2 - Con il secondo motivo titolato: << in relazione al capo 3.5 della sentenza>> gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza di rigetto della domanda di rilascio degli immobili, essendo essa fondata sull'errato rigetto della domanda principale di rigetto della domanda di riconoscimento della proprietà sicché, accolto il primo motivo, andava riformato anche detto capo.
§ 6. - ### incidentale di ### e ### § 6.1 - Le appellanti incidentali censurano il capo di sentenza con cui le spese di lite, in violazione del criterio della soccombenza, risultano compensate tra esse convenute e gli attori. Evidenziavano di essere state evocate nel giudizio possessorio e nella fase di reclamo, fasi in cui gli attori erano rimasti soccombenti; che il giudice del cautelare aveva rimesso la statuizione delle spese al merito ed il ### pronunciando nella fase di merito, aveva compensato le spese senza avvedersi che esse ### erano rimaste evocate in giudizio, impropriamente, anche nella fase di merito poiché le parti attrici non avevano effettuato alcuna rinuncia nonostante la conclamata estraneità di esse convenute. Sottolineavano che la motivazione spesa dal ### non era pertinente al rapporto processuale tra esse e le parti attrici in quanto il comportamento di queste ultime integrava, nei confronti di esse ### la colpa grave e non era riconducibile ad una mera posizione di soccombenza rispetto alla domanda principale.
§ 7. - ### incidentale della ### del ### § 7.1 -### censura il punto 2.2 dell'impugnata sentenza nella parte in cui il ### ha affermato: << di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla curatela medesima>> ### che quello sopra trascritto era l'unico passo motivazionale in cui il ### si pronunciava sulla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla ### lamentava che non fosse dato comprendere come il ### fosse giunto a tale conclusione dal momento che sin dall'originaria comparsa di costituzione la ### aveva avanzato siffatta domanda: << dichiarare risolti i contratti di cui alle scritture private dal 25.10.82 e 5.5.87 per grave inadempimento dell'attore e perché il curatore fallimentare si è avvalso di tale facoltà; dichiarare che non sussistono i presupposti per l'azione intrapresa dalla controparte per grave inadempienze contrattuali ad essa ascrivibili; accogliere la domanda riconvenzionale>> ### che il ### era incorso in errore avendo ritenuto che non fosse stata proposta da parte di essa ### la domanda di risoluzione contrattuale posto che il tenore delle conclusioni da essa rassegnate non potevano lasciare dubbi di sorta avendo così conformemente concluso: <<### l'###mo ### in virtù di quanto esposto negli atti e verbali di causa, e per i motivi ivi contenuti, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice (..)>> ### che trattavasi di domanda riconvenzionale e non di semplice eccezione sulla quale il ### aveva omesso ogni pronuncia. Con ulteriore profilo evidenziava che risultava omessa la pronuncia in relazione alla richiesta, spiegata sempre in via riconvenzionale, di pagamento in favore di essa ### dei canoni di locazione da parte dell'odierna parte appellante per il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione.
§ 8 - le questioni preliminari Va osservato preliminarmente che le domande contenute ai punti D, E ed F delle conclusioni sono inammissibili in quanto volte ad ottenere la riforma delle statuizioni di rigetto dei capi di domanda risarcitoria e restitutori di rimborso avanzati dalle parti attrici trattate dal ### ai punti 3.6 e 3.7 della motivazione senza che risultino svolti specifici motivi di gravame.
E' pertanto sceso il giudicato, per avvenuta acquiescenza e mancata proposizione di specifico motivo di gravame, sul rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento che ### e ### e ora, per essi, i loro eredi, sono responsabili dei danni subiti, da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento della somme versate a titolo di pagamento del mutuo fondiario e condannarli alla ripetizione di tutte le somme che parte appellante sarà tenuta a versare a ### dei danni per mancato godimento da parte della società istante degli immobili compravenduti con il contratto 5.05.1987 pari al valore del canone locativo, da determinarsi a mezzo ### con condanna al risarcimento dei danni per le domande di cui ai detti capi D ed E.
§ 9 - ### dei motivi del gravame principale § 9.1 - il primo motivo non è fondato.
Osserva la Corte che il ### non ha emesso una sentenza a sorpresa sulla base del rilievo d'ufficio di questione nuova, quale l'anteriorità della trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 ex tribunale di ### rispetto alla trascrizione della domanda attorea.
Va osservato, infatti, che tale accertamento risultava patrimonio acquisito nel contraddittorio delle parti tant'è che apparteneva alla documentazione versata in atti il provvedimento del 4 novembre 2008 con il quale il ### suddetto aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda di parte attrice dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 sas (sentenza n. 84/2012). Inoltre, gli appellanti sono stati posti a conoscenza nel corso del giudizio che ### e ### sempre in seno a detta procedura esecutiva, avevano acquistato all'asta degli immobili e proprio sulla scorta di tale conoscenza gli odierni appellanti avevano proposto ricorso possessorio volto ad ottenere nei confronti delle predette un provvedimento di reintegra nel possesso che veniva rigettato sia in fase cautelare che di reclamo.
Il tribunale ha deciso nei sensi sopra precisati sulla base della documentazione versata in atti essendo incontroverso che gli immobili di cui alle scritture private sono stati sottoposti ad ipoteca ed al conseguente pignoramento da parte della cassa di ### di ### e ### per effetto del mancato pagamento della rate di mutuo ipotecario. Il pignoramento immobiliare risulta versato in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado di ### e nella descrizione dei beni figurano sottoposte a pignoramento: << le unità immobiliari costituenti l'intera costruzione>> dandosi atto che le stesse non risultavano ancora censite perché appunto di nuova costruzione ma sono state dichiarate all'### Segue la descrizione (cfr. atto di pignoramento).
Va infine osservato che il motivo nella parte in cui lamenta che il tribunale ha tutelato d‘ufficio eventuali terzi assegnatari di immobili all'asta, << mai verificati>> è infondato un quanto il passo motivazionale può essere compreso solo se valutato nel contesto della più ampia motivazione a cui si riferisce. La motivazione integrale è trascritta al superiore paragrafo 3; si osserva che il ### muove dalla premessa di carattere generale che gli immobili acquistati all'asta sono intangibili in quanto il pignoramento risulta iscritto prima della trascrizione della domanda di parte attrice; che il pignoramento afferiva all'intera costruzione e che alcuna delle parti aveva mai dedotto e dimostrato che esso si riferisse solo ad alcuni appartamenti e non a tutti di talché traeva la conclusione, sempre di carattere generale, che ogni acquisto fosse intangibile. Gli appellanti avrebbero dovuto formulare un motivo di gravame specifico, atto a contrastare detta motivazione, muovendo dal rilievo che il pignoramento era solo parziale e non involgeva tutti gli appartamenti di talché erano intangibili solo gli acquisti degli appartamenti per i quali il ### aveva ordinato la cancellazione della domanda e non i residui. Si osserva che gli appellanti, che chiedono la restituzione di immobili, non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che vi erano immobili non attinti da pignoramento e per i quali la domanda di restituzione poteva essere accolta. Trattasi di fatto costitutivo della domanda, la presenza del bene, la cui dimostrazione spetta a chi invoca l'utilità di tale decisione disattesa dal primo giudice.
§ 9.2 - il secondo motivo
È anch'esso infondato. Esso si riferisce al mancato accoglimento della domanda di rilascio che va confermata per effetto del rigetto del primo motivo del quale rappresenta la logica conseguenza.
§ 10 - ### del motivo del gravame incidentale di ### e ### § 10.1 - il motivo afferisce alla violazione del criterio della soccombenza con riguardo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, in esse comprese quelle della fase cautelare possessoria.
Il motivo è fondato.
La motivazione di prime cure nel rapporto processuale tra gli attori e le assegnatarie degli immobili in esito alla vendita all'asta di detti cespiti è inconferente e viola il criterio della soccombenza. Il tribunale ha fatto riferimento, per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, alla abnorme complessità della causa ed alla vetustà della controversia che sfuggono ai criteri ripetutamente enunciati dalla suprema Corte che ammette la compensazione, parziale o integrale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. ### non ha considerato la nuova formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. introdotta dapprima con la L. n. 69/2009 [che innovando il precedente testo normativo - che ammetteva la compensazione delle spese di lite ove ricorressero giusti motivi - aveva prescritto che la compensazione potesse essere disposta - in assenza di reciproca soccombenza - soltanto ove ricorressero "gravi ed eccezionali ragioni", le quali dovevano trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza: così Cass. 21083/2015)], che il vigente testo, nuovamente novellato con la L. 162/2014, che ha ulteriormente ridotto la discrezionalità del giudice e prescritto che - in assenza di reciproca soccombenza - la possibilità di compensazione possa essere applicata nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esse vengono liquidate in € 10.860,00 sulla base dello scaglione di valore di causa da individuarsi nella causa di valore indeterminabile complessità media, nei valori medi.
§ 11 - ### del motivo del gravame incidentale della ### § 11.1 - il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure. La curatela imputa al ### di non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987, spiegata da essa #### incidentale svolge la sua censura criticando la motivazione di cui al punto 2.2 in cui il tribunale affronta la disamina della posizione di ### una volta tornata in bonis e la correlazione tra le domande da essa proposte e quelle proposte dalla ### Viceversa, il passo motivazionale che la ### avrebbe dovuto attingere è il punto 3.1 in cui in maniera specifica il ### rigetta la domanda di risoluzione del contratto spiegata dalla #### muove dalla premessa contenuta al punto 3 in cui evidenzia che i contratti 25.10.1982 e 05.05.1987 sono dei contratti di vendita e non dei contratti preliminari.
Osserva il Collegio che tale passo motivazionale è trascorso in giudicato non essendo attinto da specifico motivo di gravame.
Osserva il Collegio che, a seguire, al punto 3.1 il ### spiega che tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda della curatela in quanto la domanda presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento ai sensi dell'art 72 co. 4 LF di potersi sciogliere dal vincolo significando che, al contrario, tale facoltà non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà. ### passo motivazionale non risulta attinto da motivo né criticato e palesemente si riferisce all'unica, articolata domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nelle pregresse fasi: <<ritualmente spiegata la domanda riconvenzionale da parte della ### nel giudizio già celebratosi, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione di legge, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria.>> § 12. - Le spese del grado, in relazione al rapporto processuale tra le parti appellanti e la ### possono venir interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza dovuta al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dalla ### per i restanti rapporti processuali seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ( indeterminabile complessità media) per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoriatrattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i valori medi dimidiati, con distrazione in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario.
§ 13. - Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale spiegato dalla ### ammessa al GP, comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale ed incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
Il criterio così enunciato dalla Suprema Corte va osservato anche per l'ipotesi, come quella in esame, in cui parte appellante incidentale, rimasta soccombente, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: <<Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n. 8982/2024) PQM La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### di G. ### snc in persona del legale rappresentante pt. da #### e ### nei confronti di ###### 3 sas, ### e ### nonché sull'appello incidentale spiegato dalle predette nonché contro la curatela del fallimento ### nonché sull'appello incidentale spiegato da detta ### contro la sentenza resa tra le parti dal ### di Castrovillari n. 1377/2023 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile quello incidentale spiegato dalla ### e, per l'effetto, conferma la sentenza così impugnata; 2. accoglie l'appello incidentale spiegato da ### e ### e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 5 del dispositivo, condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di ### e ### che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle predette anche delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; 3. spese del grado compensate tra gli appellanti e la ### 4. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle restanti parti appellate che liquida in € 10.313,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatari, dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario. 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti principali in solido e dell'appellante incidentale ### l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione ### civile in data 13 gennaio 2026. ### est. dott.ssa
causa n. 1858/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin