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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 53/2026 del 14-01-2026

... della soccombenza con riguardo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, in esse comprese quelle della fase cautelare possessoria. Il motivo è fondato. La motivazione di prime cure nel rapporto processuale tra gli attori e le assegnatarie degli immobili in esito alla vendita all'asta di detti cespiti è inconferente e viola il criterio della soccombenza. Il tribunale ha fatto riferimento, per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, alla abnorme complessità della causa ed alla vetustà della controversia che sfuggono ai criteri ripetutamente enunciati dalla suprema Corte che ammette la compensazione, parziale o integrale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. ### non ha considerato la nuova formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. introdotta dapprima con la L. n. 69/2009 [che innovando il precedente testo normativo - che ammetteva la compensazione delle spese di lite ove ricorressero giusti motivi - aveva prescritto che la compensazione potesse essere disposta - in assenza di reciproca soccombenza - soltanto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel.  dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (cf. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f.  ###) in proprio e quali eredi del defunto ### nato a ### di ### il ### (c.f.  ###) e deceduto il ###, nonché la società ### di G. ### s.n.c., (c.f. ###) in persona dell'amministratore in carica ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliat ###località ### di ### via ### snc; #### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentate e difese dall'avv.to ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATE-#### (c.f. ###) rappresentata e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATA ### (c.f. ###), in proprio ed in qualità di erede della sig.ra ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### area urbana di ### via ### n. 27/d; ### 3 S.A.S (p.i. ###), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difesi, giusta procura - rilasciata su foglio separato di cui è stata estratta copia per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto - dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### area urbana di ### via ### n. 27/d; APPELLATA ### c.f. ###), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv.to ### su autorizzazione del GD del 14.12.2023 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presenta grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via ### n. 312; APPELLATO-#### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to dardano ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via degli ### n. 15; ###: appello contro sentenza n. 1377/2023 del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1.1. ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### s.n.c., ha convenuto ####### e la ### del ### e ### deducendo: a) di aver acquistato dai coniugi ### e ### con scrittura privata del 25 ottobre 1982, i beni immobili meglio descritti in citazione, facenti parte di un unico complesso edilizio sito in ### al prezzo di lire 615.000.000; b) di aver acquistato da ###### e ### ciascuno per la propria parte, con scrittura privata del 5 maggio 1987, la parte residua del citato complesso al prezzo di lire 600.000.000; c) che le parti hanno stabilito anche le modalità di estinzione dei mutui relativi agli immobili in esame concessi da ### d) che gli immobili di cui alla scrittura del 5 maggio 1987 sono ancora nel possesso dei venditori, essendo, quindi, necessaria una sentenza che ne trasferisca la proprietà oltre al possesso; e) che, con sentenza 149/89, il Tribunale di ### ha dichiarato il fallimento della società di fatto esistente tra ### e ### Ha chiesto, pertanto: a) di dichiarare la società attrice proprietaria dei citati immobili e di ordinarne il rilascio in suo favore; b) la condanna di ###### e ### al pagamento dei danni da liquidarsi in via equitativa “per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”, nonché di quelli per il mancato godimento dei beni. 1.2. Si è costituito il fallimento, eccependo l'inammissibilità della domanda rivolta nei suoi confronti e, previo esercizio del diritto di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72, comma 4 legge fallimentare, chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni dovuti fano a che la società attrice avesse occupato l'immobile. 1.3. Risultano costituiti anche ### e ### in proprio. 1.4. Si è costituita anche ### a seguito della revoca della sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti, eccependo l'inadempimento della parte attrice delle obbligazioni di pagamento sulla medesima gravanti e chiedendo, quindi, la risoluzione dei contratti. 1.5. Nelle more del giudizio è stata anche formulata una domanda di rilascio nei confronti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### acquirenti all'asta dei beni per cui è causa. 1.6. La società ### 3 s.a.s. ha richiesto la cancellazione della domanda giudiziale in esame, in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Il Tribunale di ### con provvedimento del 4 novembre 2008 ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da parte attrice, dichiarandola inefficace con sentenza n. 84/2012, in entrambi i casi per essere intervenuta la trascrizione della domanda in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento in conseguenza del quale la società ### 3 ha acquistato gli immobili. 1.7. Si sono costituite anche ### e ### chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti. 1.8. 
Con sentenza n. 418/2018 il Tribunale di Castrovillari (ex ### ha definito la causa. 1.9. Successivamente, con sentenza n. 1136/2021, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità di detta sentenza per omessa notifica della riassunzione nei confronti di ### 1.10. Il giudizio è stato, quindi, riassunto in primo grado. 1.11. Si è costituito anche ### 1.12. Con ordinanza del 18 novembre 2022, il Giudice, rilevata l'assenza in atti dei fascicoli di parte, ne ha ordinato la ricostruzione.>> Successivamente il Tribunale, con ordinanza 10 marzo 2023 così disponeva: <<Dispone la notifica dell'atto di riassunzione e del presente provvedimento a #### e ### quali eredi di ### nonché a ### 3 s.a.s., ### e ### entro il ### e rinvia all'udienza del 14/7/23 ore 10.00.>> All'udienza del 14 luglio 2023 il tribunale sulla premessa: << che #### e ### risultavano già costituite al momento dell'adozione della precedente ordinanza del 10/3/23, con cui è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione anche nei confronti di dette parti, revoca detta ordinanza nella parte in cui ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti delle stesse >> invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ai verbali di causa e chiedevano che la causa venisse decisa. Il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 4 ottobre 2023 dinanzi al collegio, assegnando termine sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e sino a 5 giorni prima per memorie di replica. 
§ 2. - Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1377/2023 così statuiva: <<1. Dichiara l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### 2. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da ### 3. Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali articolate dalla ### del fallimento ### 4. Rigetta tutte le domande attoree; 5. Compensa le spese.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. In via preliminare, deve rilevarsi la mancanza di molti verbali di causa, ma, tenuto conto degli atti e della documentazione presente nel fascicolo, ciò non impedisce di giungere ad una decisione. Ovviamente, con riferimento ai fascicoli e agli atti di parte, la decisione viene adottata sulla base di quanto presente in atti al momento della decisione, anche a seguito del deposito della documentazione ad opera delle parti a seguito dell'ordine di ricostruzione sopra citato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 6 settembre 2013, n. 20587, secondo cui “poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che l'appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cass. 11. 15060/2003)”). 2.1. 
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### Infatti, è la stessa parte attrice a dedurre che, con sentenza n. 149 del 16 giugno 1989 il ### è stato dichiarato fallito. Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio (anno 1994), la domanda non poteva essere rivolta nei suoi confronti, essendo legittimata unicamente la ### fallimentare. 2.2. Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### con la comparsa di intervento depositata il 27 aprile 1999. Al riguardo, merita osservare che la ### si è costituita a seguito della revoca del fallimento in precedenza dichiarato nei suoi confronti e, in ogni caso, a seguito della maturazione delle preclusioni previste per la proposizione di domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d'ufficio secondo la disciplina codicistica applicabile ratione temporis¸ secondo cui domande riconvenzionali e eccezioni in senso stretto dovevano essere articolate nella comparsa di risposta da depositarsi entro 20 giorni prima della prima udienza. Per tale ragione, premesso il difetto di legittimazione della ### al momento dell'introduzione del giudizio in virtù dell'esistenza di una intervenuta declaratoria di fallimento per effetto della citata sentenza n. 148/1989 del Tribunale di ### la sua costituzione va qualificata come intervento del successore a seguito della revoca del fallimento. A questo punto, si osserva che “la pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito, sicchè quest'ultimo, una volta tornato "in bonis", potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo allorquando questi lo rappresentava” (Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2015, n. 11854; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2018, n. ### che, equiparando la revoca del fallimento alla sua apertura ha chiarito che “l'art. 43, comma 3, l. fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”). Di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla ### medesima. 2.3. Da ultimo in via preliminare, si osserva che dal frontespizio dell'originario fascicolo di causa risulta che ### e ### erano costituiti con gli avvocati ### e ### Tuttavia, pur a seguito dell'ordine di ricostruzione dei fascicoli di parte disposto con ordinanza del 18 novembre 2022, non è stata depositata la relativa comparsa di risposta, ragion per cui, anche in ossequio ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, non è possibile verificare la tempestività della costituzione e, quindi, l'ammissibilità di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (onere che grava su chi propone le domande e le eccezioni, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 16 luglio 2019, n. 19094, secondo cui “i criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni”), nonché l'eventuale fondatezza delle stesse. Ad ogni modo, dal tenore dell'appello proposto da ### e ### (vds.  pag. 14-15), sembrerebbe che nella comparsa di risposta sarebbe stata articolata un'eccezione di inadempimento della parte attrice, finalizzata, quindi, semplicemente a paralizzare la relativa pretesa. Di conseguenza, in considerazione di quanto si dirà nel prosieguo, l'esame di detta eccezione risulta irrilevante. 3. Nel merito si osserva quanto segue. In primo luogo, si osserva che i contratti per cui è causa sono dei contratti di vendita e non già dei contratti preliminari. In tal senso milita l'inequivoco tenore testuale dei medesimi, denominati rispettivamente “compravendita di un complesso edilizio” e “scrittura privata di compravendita”, in cui le parti non hanno assunto l'obbligo di stipula di un successivo contratto definitivo, stabilendo, invece, che i venditori “cedono e vendono…” (cfr. contratto del 25 ottobre 1982) e “dichiarano di cedere, come in effetti cedono…” (cfr. contratto del 5 maggio 1987). Viene, poi, fissato il prezzo complessivo e le modalità di versamento e in alcuna parte è previsto un impegno ad una vendita futura.  3.1. Tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda articolata dalla curatela. Detta domanda, infatti, presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., nella versione applicabile ratione temporis, di potersi sciogliere dal vincolo. Tale facoltà, invece, non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà, verificatosi nel caso di specie, salvi, ovviamente, gli effetti della trascrizione ai fini indicati nel prosieguo. 3.2. La domanda proposta da parte attrice, con cui viene chiesto di dichiarare la stessa parte proprietaria dei beni venduti, va, invece, giuridicamente qualificata come domanda di adempimento del contratto di vendita, in quanto è diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante sulla parte venditrice di trasferire alla parte acquirente la proprietà dei beni dedotti in contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40327, che, con riferimento alla domanda finalizzata all'adempimento degli obblighi del compratore, ma i cui principi sono applicabili anche all'adempimento degli obblighi del venditore, ha affermato che “l'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c.”). Per tale ragione, trattandosi di domanda di natura personale, la stessa è inammissibile nei confronti del fallimento, dovendo essere proposta nelle forme fallimentari. La medesima domanda, invece, è ammissibile nei confronti delle altre parti, in quanto “l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis attractiva del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito sulle domande riguardanti il rapporto e la tutela della propria posizione all'interno dell'impresa (per la distinzione dell'ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare si rinvia a Cass. n. 12833 del 2020)” (Cass. civ. Sez. lav., 16 marzo 2021, n. 7352). 3.4. Detta domanda, tuttavia, non può essere accolta. 
Infatti, anche se non vi sono ostacoli a ritenere perfettamente validi ed efficaci i contratti di vendita del 25 ottobre 1982 e del 5 maggio 1987, con conseguente trasferimento della proprietà dei beni immobili ivi indicati in capo alla parte acquirente, tale trasferimento vale, ovviamente, fatti salvi gli effetti della trascrizione. Per tale ragione, considerato che con i provvedimenti sopra citati il Tribunale di ### ha accertato la posteriorità della trascrizione della domanda attorea rispetto alla trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 (###, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda medesima (cfr. provvedimento del 4 novembre 2008) e dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 s.a.s. (cfr. sentenza 84/2012), ad oggi la proprietà dei beni in esame risulta attribuita a coloro che li hanno acquistati all'esito di detta procedura esecutiva. Pertanto, gli acquisti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### devono ritenersi salvi. Inoltre, considerato che il pignoramento immobiliare indicato ha avuto ad oggetto l'intera costruzione e che non è stato dedotto da alcuna delle parti che, quanto meno alcune delle unità immobiliari non sono state vendute all'asta e sono state restituite al debitore pignorato, la domanda non può essere accolta anche in relazioni a eventuali parti residue del fabbricato non acquistate da ### 3 s.a.s. e da ### e ### in quanto gli eventuali acquirenti all'asta hanno fatto o faranno salvo il proprio acquisto per le ragioni anzidette. 3.5. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda di rilascio articolata da parte attrice. 3.6. Passando, quindi, alla prima domanda risarcitoria, la stessa è articolata in questi termini: “### il convenuto ###### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”. Ebbene, in primo luogo la stessa è inammissibile nella prima parte, in quanto articolata in termini del tutto incomprensibili, non essendo chiaro né a chi è riferita la locuzione “quest'ultimo” né il significato del danno per mancato versamento di somme versate. Ove, poi, la si volesse intendere come restituzione di rate di mutuo pagate dall'acquirente per conto del venditore, la stessa sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto non sarebbe stato neppure allegato l'importo da restituire che, trattandosi di rimborso, non potrebbe essere oggetto di alcuna liquidazione equitativa. La domanda medesima va, in ogni caso, respinta in relazione a eventuali somme da pagare in futuro, costituente voce del tutto ipotetica, che non implica alcun pregiudizio subito dalla parte. Peraltro, nella parte in cui richiede la liquidazione in via equitativa di detti danni, non è ammissibile, non essendo stato né dedotto né dimostrato che la prova del quantum sia eccessivamente difficile o impossibile (cfr. (Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod.  proc. civ; dando luogo non già ad un giudizio ‘di equità', ma ad un giudizio ‘di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicché, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato, risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa (tra le altre: Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011)”). 3.7. 
Per quel che riguarda, invece, la domanda risarcitoria relativa al mancato godimento dei beni, si osserva che, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto, comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi, attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poiché non si compie l'effetto di cui al comma 1 per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della ### le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva” (Cass. civ. Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. ###). Ciò premesso, nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice ha allegato, ma non provato, che avrebbe adibito i beni acquistati a scuola privata. Tale circostanza, poi, non risulta mai indicata negli atti di vendita, né è stato dedotto e provato alcun elemento da cui desumere che tale circostanza fosse nota alle controparti. Per tale ragione, dovendo ritenersi che la volontà di adibire gli immobili a scuola privata non fosse nota alle controparti, non opera il principio di non contestazione né con riferimento alla perdita né con riferimento al lucro cessante. Di conseguenza, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non avendo la parte provato il danno lamentato, anche tale domanda deve essere respinta.  4. Le spese di lite vengono compensate in ragione della abnorme complessità della causa determinata anche dall'anomalo andamento processuale e dalla vetustà della controversia.>> § 4. - Hanno proposto appello ##### in proprio e quali eredi di ### nonché ### di G. ### s.n.c. in persona dell'amministratore pt. ### evocando gli appellati a comparire per l'udienza del 30 aprile 2024; formulavano due motivi di gravame di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< A- ### dichiarato l'avvenuto trasferimento di proprietà degli immobili di cui alle scritture private di compravendita in data ### e 5/05/87 e che, quindi, la società attrice venga riconosciuta proprietaria degli immobili descritti in dette scritture, fatti salvi gli effetti della trascrizione; B- ### obbligo, conseguentemente, ai convenuti di immettere la società istante nel possesso materiale degli immobili indicati nelle scritture del 25/10/82 e 5/05/87; C- ### obbligo al ### dei registri ### di ### di trascrivere la emananda sentenza con l'esonero dello stesso da ogni responsabilità: D- ### i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla ### E- Dichiarare i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili, in solido, dei danni per mancato godimento, da parte della società istante, degli immobili compravenduti con il contratto del 5/05/87, danni pari al valore del canone locativo (per uso commerciale, nella specie scuola privata), oltre accessori, per come sarà determinato dalla disponenda C.T.U. F- ### obbligo ai convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### di pagare immediatamente, col vincolo solidale, in favore della società istante le somme a titolo di risarcimento danni e di rimborso, di cui ai punti sub D e E, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, sino al soddisfo. G- ### i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite.>> § 4.2 - Si costituivano in data 27 febbraio 2024 ### e ### per resistere al gravame di cui chiedevano il rigetto; spiegavano appello incidentale in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese di lite, affidato ad un unico motivo, di seguito illustrato e rassegnavano le seguenti conclusioni: << si conclude col chiedere che l'###ma Corte rigetti il proposto gravame e confermi la statuizione operata dal Giudice di primo grado con la sentenza n.1377/2023 relativo e riferito alle sig.re ### e ### con conseguenziale condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, e, ancora, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, accolga l'appello incidentale e condanni , in solido, gli appellanti tutti alla rifusione delle spese e competenze a favore della ### e ### delle spese e competenze dell'avanzato procedimento possessorio ed alle spese e competenze del primo grado del giudizio, nonché del presente.>> § 4.3 -- Si costituiva in data 27 febbraio 2024 ### per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<conclude col chiedere il rigetto del proposto appello e la conferma della resa sentenze, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite, quest'ultime da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipante.> § 4.4 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### per eccepire l'inammissibilità delle domande di cui alle lettere D), E) ed F) delle conclusioni dell'atto di appello non essendo stati impugnati relativi capi di sentenza 3.6.e 3.7; eccepiva che fosse sceso il giudicato sui punti 2.1 e 3.2, Chiedeva il rigetto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni: <<Voglia l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G.  ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza in parte qua; sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.5 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### 3 sas per eccepire l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello con riferimento alla posizione processuale di essa ### 3 sas ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: ### l'acquisto di ### 3 s.a.s. nel procedimento 22/85 G.E. del ### di ### del 3.10.2006, coperto dal giudicato ed in ogni caso, fatto salvo rispetto alle pretese degli appellanti; per l'effetto, respingere in parte qua l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###.Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.6 -- Si costituiva in data 2 aprile 2024 la ### del ### per chiedere il rigetto del gravame e spiegare appello incidentale affidato ad un solo motivo, di seguito illustrato, ### le seguenti conclusioni: <<### l'On. Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza n. 1377/2023, resa dal ### di Castrovillari nel procedimento n. 2575/2021, pubblicata il ###, notificata alla curatela fallimentare, in data ###, in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.>> § 4.7 -- Si costituiva in data 19 aprile 2024 ### per chiedere il rigetto del gravame principale. ### le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto; 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.8 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione riservava al merito ogni valutazione sulle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. 
§ 4.9 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.10 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 17 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. 
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso: l'avv.to Dardano riportandosi; l'avv.to ### per ### 3 sas riportandosi; l'avv.to ### per ### riportandosi; l'avv.to ### riportandosi. 
§ 4.11 - La causa veniva trattenuta in decisione. 
§ 5. - i motivi di gravame principale § 5.1 - Con il primo motivo titolato << in relazione al capo 3.4 della sentenza>> gli appellanti censuravano il suddetto passo motivazionale, sopra trascritto, evidenziando che la circostanza che gli acquisti di ### 3 sas e di ### e ### fossero salvi in quanto la domanda giudiziale degli attori risultava trascritta dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 del tribunale di ### era circostanza nuova, rilevata d'ufficio dal ### senza sottoporre preventivamente la stessa alla valutazione delle parti. Sostenevano che ricorreva un'ipotesi scolastica di c.d. “sentenza della terza via” resa in violazione del contraddittorio e dell'art. 101 c.p.c. Con ulteriore profilo evidenziavano che il ### muovendo da tale erroneo presupposto [che il pignoramento trascritto prioritariamente avesse consentito l'acquisto all'asta da parte dei predetti ### 3 sas e di ### e ###, aveva ulteriormente errato poiché aveva rigettato la domanda in relazione a tutti gli immobili e non solo a quelli pignorati. Rappresentavano che: << ### errore si evince facilmente dalla lettura dell'atto di pignoramento stesso del 3/05/1985 posto in essere da ### di ### di ### e di ### nei confronti di ### e ### a firma dell'avv. ### sicuramente già in atti e presente nel fascicolo di primo grado, che pur non indicando in maniera compiuta gli immobili pignorati, fa riferimento solo ad alcune parti della costruzione di maggiore consistenza descrivendo gli immobili, non ancora censiti al catasto, come localizzati al piano terra, I° e ### mentre nella scrittura privata dell'82 vengono descritti immobili facenti parte di una costruzione di maggiore consistenza di quattro piani e in quella dell'87 si arriva al quinto e sesto piano fuori terra>> da cui traevano la conclusione che :<< ### evidenza potrebbe essere di per sé sufficiente a rendere nulla la parte di sentenza con la quale i giudici di primo grado rigettavano le richieste di parte attrice, oggi appellante, ma la presunta tutela di ulteriori ed “eventuali” acquirenti all'asta, mai verificati, rafforza prepotentemente tale condizione rendendo palese l'emissione di una c.d.  “sentenza della terza via”, come già esposto, pacificamente ritenuta nulla da dottrina e giurisprudenza poiché basata su circostanze sottratte al contraddittorio delle parti ma anche ad una puntuale verifica di una ctu, che i giudici potevano far espletare, qualora fosse stato ritenuto necessario l'accertamento dello stato dei luoghi, vista la vetustà del giudizio de quo, prossimo al compimento del trentesimo anno di età.>> § 5.2 - Con il secondo motivo titolato: << in relazione al capo 3.5 della sentenza>> gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza di rigetto della domanda di rilascio degli immobili, essendo essa fondata sull'errato rigetto della domanda principale di rigetto della domanda di riconoscimento della proprietà sicché, accolto il primo motivo, andava riformato anche detto capo. 
§ 6. - ### incidentale di ### e ### § 6.1 - Le appellanti incidentali censurano il capo di sentenza con cui le spese di lite, in violazione del criterio della soccombenza, risultano compensate tra esse convenute e gli attori. Evidenziavano di essere state evocate nel giudizio possessorio e nella fase di reclamo, fasi in cui gli attori erano rimasti soccombenti; che il giudice del cautelare aveva rimesso la statuizione delle spese al merito ed il ### pronunciando nella fase di merito, aveva compensato le spese senza avvedersi che esse ### erano rimaste evocate in giudizio, impropriamente, anche nella fase di merito poiché le parti attrici non avevano effettuato alcuna rinuncia nonostante la conclamata estraneità di esse convenute. Sottolineavano che la motivazione spesa dal ### non era pertinente al rapporto processuale tra esse e le parti attrici in quanto il comportamento di queste ultime integrava, nei confronti di esse ### la colpa grave e non era riconducibile ad una mera posizione di soccombenza rispetto alla domanda principale. 
§ 7. - ### incidentale della ### del ### § 7.1 -### censura il punto 2.2 dell'impugnata sentenza nella parte in cui il ### ha affermato: << di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla curatela medesima>> ### che quello sopra trascritto era l'unico passo motivazionale in cui il ### si pronunciava sulla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla ### lamentava che non fosse dato comprendere come il ### fosse giunto a tale conclusione dal momento che sin dall'originaria comparsa di costituzione la ### aveva avanzato siffatta domanda: << dichiarare risolti i contratti di cui alle scritture private dal 25.10.82 e 5.5.87 per grave inadempimento dell'attore e perché il curatore fallimentare si è avvalso di tale facoltà; dichiarare che non sussistono i presupposti per l'azione intrapresa dalla controparte per grave inadempienze contrattuali ad essa ascrivibili; accogliere la domanda riconvenzionale>> ### che il ### era incorso in errore avendo ritenuto che non fosse stata proposta da parte di essa ### la domanda di risoluzione contrattuale posto che il tenore delle conclusioni da essa rassegnate non potevano lasciare dubbi di sorta avendo così conformemente concluso: <<### l'###mo ### in virtù di quanto esposto negli atti e verbali di causa, e per i motivi ivi contenuti, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice (..)>> ### che trattavasi di domanda riconvenzionale e non di semplice eccezione sulla quale il ### aveva omesso ogni pronuncia. Con ulteriore profilo evidenziava che risultava omessa la pronuncia in relazione alla richiesta, spiegata sempre in via riconvenzionale, di pagamento in favore di essa ### dei canoni di locazione da parte dell'odierna parte appellante per il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione. 
§ 8 - le questioni preliminari Va osservato preliminarmente che le domande contenute ai punti D, E ed F delle conclusioni sono inammissibili in quanto volte ad ottenere la riforma delle statuizioni di rigetto dei capi di domanda risarcitoria e restitutori di rimborso avanzati dalle parti attrici trattate dal ### ai punti 3.6 e 3.7 della motivazione senza che risultino svolti specifici motivi di gravame. 
E' pertanto sceso il giudicato, per avvenuta acquiescenza e mancata proposizione di specifico motivo di gravame, sul rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento che ### e ### e ora, per essi, i loro eredi, sono responsabili dei danni subiti, da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento della somme versate a titolo di pagamento del mutuo fondiario e condannarli alla ripetizione di tutte le somme che parte appellante sarà tenuta a versare a ### dei danni per mancato godimento da parte della società istante degli immobili compravenduti con il contratto 5.05.1987 pari al valore del canone locativo, da determinarsi a mezzo ### con condanna al risarcimento dei danni per le domande di cui ai detti capi D ed E. 
§ 9 - ### dei motivi del gravame principale § 9.1 - il primo motivo non è fondato. 
Osserva la Corte che il ### non ha emesso una sentenza a sorpresa sulla base del rilievo d'ufficio di questione nuova, quale l'anteriorità della trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 ex tribunale di ### rispetto alla trascrizione della domanda attorea. 
Va osservato, infatti, che tale accertamento risultava patrimonio acquisito nel contraddittorio delle parti tant'è che apparteneva alla documentazione versata in atti il provvedimento del 4 novembre 2008 con il quale il ### suddetto aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda di parte attrice dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 sas (sentenza n. 84/2012). Inoltre, gli appellanti sono stati posti a conoscenza nel corso del giudizio che ### e ### sempre in seno a detta procedura esecutiva, avevano acquistato all'asta degli immobili e proprio sulla scorta di tale conoscenza gli odierni appellanti avevano proposto ricorso possessorio volto ad ottenere nei confronti delle predette un provvedimento di reintegra nel possesso che veniva rigettato sia in fase cautelare che di reclamo. 
Il tribunale ha deciso nei sensi sopra precisati sulla base della documentazione versata in atti essendo incontroverso che gli immobili di cui alle scritture private sono stati sottoposti ad ipoteca ed al conseguente pignoramento da parte della cassa di ### di ### e ### per effetto del mancato pagamento della rate di mutuo ipotecario. Il pignoramento immobiliare risulta versato in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado di ### e nella descrizione dei beni figurano sottoposte a pignoramento: << le unità immobiliari costituenti l'intera costruzione>> dandosi atto che le stesse non risultavano ancora censite perché appunto di nuova costruzione ma sono state dichiarate all'### Segue la descrizione (cfr. atto di pignoramento). 
Va infine osservato che il motivo nella parte in cui lamenta che il tribunale ha tutelato d‘ufficio eventuali terzi assegnatari di immobili all'asta, << mai verificati>> è infondato un quanto il passo motivazionale può essere compreso solo se valutato nel contesto della più ampia motivazione a cui si riferisce. La motivazione integrale è trascritta al superiore paragrafo 3; si osserva che il ### muove dalla premessa di carattere generale che gli immobili acquistati all'asta sono intangibili in quanto il pignoramento risulta iscritto prima della trascrizione della domanda di parte attrice; che il pignoramento afferiva all'intera costruzione e che alcuna delle parti aveva mai dedotto e dimostrato che esso si riferisse solo ad alcuni appartamenti e non a tutti di talché traeva la conclusione, sempre di carattere generale, che ogni acquisto fosse intangibile. Gli appellanti avrebbero dovuto formulare un motivo di gravame specifico, atto a contrastare detta motivazione, muovendo dal rilievo che il pignoramento era solo parziale e non involgeva tutti gli appartamenti di talché erano intangibili solo gli acquisti degli appartamenti per i quali il ### aveva ordinato la cancellazione della domanda e non i residui. Si osserva che gli appellanti, che chiedono la restituzione di immobili, non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che vi erano immobili non attinti da pignoramento e per i quali la domanda di restituzione poteva essere accolta. Trattasi di fatto costitutivo della domanda, la presenza del bene, la cui dimostrazione spetta a chi invoca l'utilità di tale decisione disattesa dal primo giudice. 
§ 9.2 - il secondo motivo
È anch'esso infondato. Esso si riferisce al mancato accoglimento della domanda di rilascio che va confermata per effetto del rigetto del primo motivo del quale rappresenta la logica conseguenza. 
§ 10 - ### del motivo del gravame incidentale di ### e ### § 10.1 - il motivo afferisce alla violazione del criterio della soccombenza con riguardo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, in esse comprese quelle della fase cautelare possessoria. 
Il motivo è fondato. 
La motivazione di prime cure nel rapporto processuale tra gli attori e le assegnatarie degli immobili in esito alla vendita all'asta di detti cespiti è inconferente e viola il criterio della soccombenza. Il tribunale ha fatto riferimento, per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, alla abnorme complessità della causa ed alla vetustà della controversia che sfuggono ai criteri ripetutamente enunciati dalla suprema Corte che ammette la compensazione, parziale o integrale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.  ### non ha considerato la nuova formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.  introdotta dapprima con la L. n. 69/2009 [che innovando il precedente testo normativo - che ammetteva la compensazione delle spese di lite ove ricorressero giusti motivi - aveva prescritto che la compensazione potesse essere disposta - in assenza di reciproca soccombenza - soltanto ove ricorressero "gravi ed eccezionali ragioni", le quali dovevano trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza: così Cass. 21083/2015)], che il vigente testo, nuovamente novellato con la L.  162/2014, che ha ulteriormente ridotto la discrezionalità del giudice e prescritto che - in assenza di reciproca soccombenza - la possibilità di compensazione possa essere applicata nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 
Esse vengono liquidate in € 10.860,00 sulla base dello scaglione di valore di causa da individuarsi nella causa di valore indeterminabile complessità media, nei valori medi. 
§ 11 - ### del motivo del gravame incidentale della ### § 11.1 - il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure. La curatela imputa al ### di non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987, spiegata da essa #### incidentale svolge la sua censura criticando la motivazione di cui al punto 2.2 in cui il tribunale affronta la disamina della posizione di ### una volta tornata in bonis e la correlazione tra le domande da essa proposte e quelle proposte dalla ### Viceversa, il passo motivazionale che la ### avrebbe dovuto attingere è il punto 3.1 in cui in maniera specifica il ### rigetta la domanda di risoluzione del contratto spiegata dalla #### muove dalla premessa contenuta al punto 3 in cui evidenzia che i contratti 25.10.1982 e 05.05.1987 sono dei contratti di vendita e non dei contratti preliminari. 
Osserva il Collegio che tale passo motivazionale è trascorso in giudicato non essendo attinto da specifico motivo di gravame. 
Osserva il Collegio che, a seguire, al punto 3.1 il ### spiega che tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda della curatela in quanto la domanda presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento ai sensi dell'art 72 co. 4 LF di potersi sciogliere dal vincolo significando che, al contrario, tale facoltà non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà.  ### passo motivazionale non risulta attinto da motivo né criticato e palesemente si riferisce all'unica, articolata domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nelle pregresse fasi: <<ritualmente spiegata la domanda riconvenzionale da parte della ### nel giudizio già celebratosi, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione di legge, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria.>> § 12. - Le spese del grado, in relazione al rapporto processuale tra le parti appellanti e la ### possono venir interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza dovuta al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dalla ### per i restanti rapporti processuali seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ( indeterminabile complessità media) per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoriatrattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i valori medi dimidiati, con distrazione in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario.
§ 13. - Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale spiegato dalla ### ammessa al GP, comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale ed incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). 
Il criterio così enunciato dalla Suprema Corte va osservato anche per l'ipotesi, come quella in esame, in cui parte appellante incidentale, rimasta soccombente, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: <<Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n. 8982/2024) PQM La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### di G. ### snc in persona del legale rappresentante pt. da #### e ### nei confronti di ###### 3 sas, ### e ### nonché sull'appello incidentale spiegato dalle predette nonché contro la curatela del fallimento ### nonché sull'appello incidentale spiegato da detta ### contro la sentenza resa tra le parti dal ### di Castrovillari n. 1377/2023 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile quello incidentale spiegato dalla ### e, per l'effetto, conferma la sentenza così impugnata; 2. accoglie l'appello incidentale spiegato da ### e ### e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 5 del dispositivo, condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di ### e ### che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle predette anche delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; 3. spese del grado compensate tra gli appellanti e la ### 4. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle restanti parti appellate che liquida in € 10.313,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatari, dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario. 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti principali in solido e dell'appellante incidentale ### l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto, se dovuto. 
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione ### civile in data 13 gennaio 2026.   ### est.   dott.ssa

causa n. 1858/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 264/2025 del 14-02-2025

... assorbita nella motivazione di cui sopra. 2.Sulle spese di lite. Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. PQM Il Tribunale di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1889/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1. Rigetta la domanda di parte attrice; 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale della ### s.r.l. dichiara la risoluzione, tra la ### srl e ### & ### srl, del contratto preliminare di compravendita del immobiliare del 6.6.2013 e successiva integrazione del 5.11.2014; 3. Condanna la ### s.rl. alla restituzione in favore della ### & ### s.r.l. alla somma di euro 200.000,00 oltre Iva se versata, in ripetizione del prezzo già versato in esecuzione al contratto preliminare di vendita; 4. Ordina, a spese e cura della ### &### srl, la cancellazione della domanda di giudiziale, trascritta sui beni immobili di proprietà della ### srl e su quelli trasferiti a ### srl. 5. Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti L'### s.r.l. e ### s.r.l. avente ad oggetto l'azione revocatoria (leggi tutto)...

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R.G. n. 1889/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1889/2019 promossa da: ### & ### S.R.L, rappresentato e difeso dall'Avv. ### Attore contro L'### S.R.L. , rappresentata e difesa dall'Avv. #### S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. #### inadempimento contrattuale.  CONCLUSIONI: ### in atti; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c.  introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. 
Con atto di citazione del 28.6.2019, la ### & ### s.r.l. premesso che: a) In data 6 giugno 2013 il sig. ### ed il sig. ### ciascuno nelle proprie qualità di rappresentati legali delle rispettive società, stipulavano contratto preliminare avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito in ### del Comune di ###
Rossano, riportato nel ### del comune di ### al ### 38, p.lla 1022, agrumeto 2, HA 0.10.93 - RD 33,87, RA 11,85; P..LLA 1023, agrumeto 2, HA 0.77.19, RD 239,19, RA 83,72; b) Il 5 novembre 2014 le parti sottoscrivevano un atto integrativo del contratto preliminare per dare atto dell'intervenuto integrale pagamento del prezzo, così come previamente pattuito nel contratto preliminare, pari a complessivi € 200.000,00 oltre ### le parti, altresì, (clausola n.3) stabilivano che la stipula del rogito notarile di compravendita avvenisse entro il ### avanti ad un ### indicato dalle parte acquirente e che al momento della stipula del rogito dovessero essere rispettate le clausole del nulla osta rilasciato dall'### c) il possesso del bene veniva trasferito al promissario acquirente, il quale provvedeva ad effettuare una serie di lavorazioni; d) L'### s.r.l.  non intendeva dare seguito alla stipulazione dell'atto definitivo ed anzi, con p.e.c. del giorno 1 giugno 2019, comunicava al sig. ### di voler risolvere il contratto preliminare stipulato, chiedendo altresì l'indicazione dell'### del c/c dove riaccreditare le somme pattuite per la vendita e regolarmente corrisposte dal venditore; e) il promissario acquirente aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai predetti negozi giuridici, ivi compreso il pagamento integrale del prezzo del quoziente di terreno compravenduto e precisava, altresì, che era stato acquisito il nulla osta dell'ASI datato 4.11.2014 n° 29 e che lo stesso alla data era ancora pienamente valido ed efficace; f) L'### sr.l (promissario venditore) aveva posto in essere gravissimi inadempimenti, in quanto allo stato, da una ispezione ipocastale dell'immobile compravenduto, contrariamente agli impegni contrattuali assunti, non erano stati ancora cancellati i pregiudizi esistenti sul compendio immobiliare e rivenienti dall'atto notarile a rogito del ### Fino (rep.: 56197) trascritto il 4 gennaio 2007 (nn° 305/415); g) il comportamento tenuto dal legale rappresentante dell'### s.r.l. presentava i caratteri della mala fede, configurandosi altresì come un abuso di diritto, considerato che il venditore aveva incamerato da anni le somme pattuite per la vendita del terreno de quo, (trasferendo peraltro il possesso del bene) e non aveva mai sollecitato la stipulazione del rogito, iniziando ad accampare pretese infondate e pretestuose contro la società attrice solo quando era venuto a conoscenza delle trattative in corso tra il ### nella qualità di l.r.p.t.  della ### e ### srl., e la società ###s, interessata all'acquisizione del terreno per la realizzazione di un nuovo ristorante e ciò allo scopo chiaro di riavere indietro il terreno acquistato dalla ### dell'attore al fine di rivenderlo ad un prezzo maggiore alla società terza interessata; h) il promissario acquirente intendeva formalizzare con atto pubblico il proprio acquisto e porre poi in essere tutte le attività amministrative in prima persona per il rilascio del nulla osta e per il rilascio del permesso a costruire. A tal fine, con lettera del 10.6.2019 invitava l'### s.r.l. a recarsi dal notaio per procedere alla formalizzazione dell'atto pubblico;
Sulla scorta di quanto premesso, sosteneva la sussistenza di un vero e proprio atto di vendita, già esplicativo dei suoi effetti nei confronti della venditrice e dell'acquirente, in quanto, l'acquirente aveva già integralmente versato la somma pattuita per la vendita del terreno e la venditrice, proprio in funzione dell'avvenuto pagamento del prezzo, trasferiva la disponibilità del bene all'acquirente e che, pertanto, sussisterebbero i presupposti per emettere una sentenza ex art.  2657 c.c. o in subordine ex art. 2932 c.c., oltre al riconoscimento in suo favore del risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi; Tanto premesso, la società attrice concludeva chiedendo: “a) in via principale: emettere sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private del 2013 e del 2014 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la soc. ### & ### s.r.l., in persona del l.r.p.t., è proprietaria esclusiva del compendio di terreni sito in ### ed identificato in ### sino al 03-06-2019 al ### 38, p.lla 1022, agrumeto 2, HA 0.10.93 - RD 33,87, RA 11,85 e P..LLA 1023, agrumeto 2, HA 0.77.19, RD 239,19, RA 83,72 (a seguito di frazionamento eseguito il giorno 04-06-2019 p.lla 1023 si trasforma in P.LLA 1759 agrumeto 2, HA 0.45.19, RD 140,03 RA 49,01 e P.LLA 1760 agrumeto 2, HA 0.32.00 RD 99,16 RA 34,71); b) in via subordinata e condizionata: accertare il diritto dell'attore ad acquistare il terreno ricadente in #### ed identificato in ### al ### 38, p.lla 1022, agrumeto 2, HA 0.10.93 - RD 33,87, RA 11,85 e P..LLA 1023, agrumeto 2, HA 0.77.19, RD 239,19, RA 83,72 (a seguito di frazionamento eseguito il giorno 04-06-2019 p.lla 1023 si trasforma in P.LLA 1759 agrumeto 2, HA 0.45.19, RD 140,03 RA 49,01 e P.LLA 1760 agrumeto 2, HA 0.32.00 RD 99,16 RA 34,71) ed emettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento della ### srl e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze; c) sempre in via principale: condannare la convenuta al pagamento dei danni subiti e subendi da parte della ### attrice, da quantificarsi nell'importo di € 800.000, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa; d) in via principale e condizionata al mancato accoglimento delle precedenti domande: condannare la ### convenuta al risarcimento dei danni per violazione dei canoni di buona fede e correttezza e per abuso di diritto. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze processuali, di cui si chiede sin da ora la distrazione.” Detto procedimento veniva iscritto al n. 1889/2019 RG..
Si costituiva in giudizio L'### S.r.l., la quale contestava le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che Il bene immobile oggetto della promessa di vendita ricadeva in zona ### agglomerato di ### ed era stato acquisito dalla ### srl al fine di poter svolgere “ attività commerciale, di servizio, direzionale, di ristorazione ed alberghiera, come da progetto esecutivo, acquisito al ### dell'ente in data ### al 1697, approvato dal ### con nulla-osta n.14 del 12.5.14, sulla scorta del plano volumetrico, approvato in data ### con Determina n. 8; A tal fine, in data ### la ditta ### srl e la ### srl sottoscrivevano una convenzione con il ### di ### avente ad oggetto la realizzazione di un parco commerciale da destinare a servizi, attività commerciale, uffici e albergo. Tra gli obblighi assunti vi era quello di non procedere (a pena di nullità degli atti) a vendite o locazioni del lotto e\o dei fabbricati su di esso esistenti senza il preventivo nulla-osta del ### nella stessa data, la ditta ### srl, per la realizzazione del suddetto progetto, aveva sottoscritto contratto preliminare di vendita per la fascia di rispetto stradale ed individuata al NCT al foglio 38 particella 1673 del comune di ### di mq. 2.400; a seguito delle intraprese trattative e della volontà della società ### & ### srl, di subentrare all'iniziativa volta alla realizzazione dell'approvato progetto esecutivo con a capo dell'iniziativa ### srl e ### srl, acquisito al ### dell'ente in data ### al n. 1697, l'ASI (odierno Corap) rilasciava il ### per la cessione dell'area, di proprietà della ditta ### srl, alla ditta ### & ### srl, ovviamente a patto di rispettare tutte le obbligazioni assunte dalla cedente, compreso l'acquisto della fascia di rispetto ed il pagamento del 20% sia sul valore del lotto sia sulla fascia di rispetto, per totale di circa €. 156.000,00 iva compresa. ### n. 29 del 04.11.2014 veniva sottoscritto per presa visione, espressa accettazione di ogni disposizione e ricevuta di consegna dalle ditte ### srl ### e dalla ditta ### e ### srl in data ###. 
Alla luce di quanto precisato, L'### s.r.l. rilevava che la conclusione del contratto definitivo di compravendita, risultava essere subordinato al rispetto delle obbligazioni in ordine al nulla osta dell'Asi per la cessione, in favore della società ### & figlio s.l.l., a titolo oneroso del bene oggetto di promessa di vendita; precisava che, le stesse parti stabilivano che “la detta stipula potrà essere posta in esecuzione ed avanti al notaio di riferimento allorquando, per come sopra detto, sia stato definito il procedimento con l'ASI circa l'acquisizione del nulla osta per la detta stipula ed il conseguente pagamento di quanto richiesto, ad oggi pari al 20% del valore di trasferimento effettivo”.
Eccepiva, dunque, l'inadempimento del promissario acquirente in ordine alla definizione del procedimento con ASI circa l'acquisizione del ### per la stipula dell'atto pubblico di compravendita avente ad oggetto l'appezzamento di terreno. Tanto risultava dalla rinuncia formalizzata da ### & ### s.r.l. con raccomandata del 29/7/16, ricevuta l'8/8/16, con la quale veniva comunicato al ### “la rinuncia all'iniziativa intrapresa nella zona ASI di ### quindi di non intendere procedere con l'iniziativa e l'iniziativa sarà portata avanti, come originariamente, da L'### S.r.l.” ; Contestava, altresì, la circostanza dell'asserito possesso del terreno da parte della società ### & ### s.r.l., la quale, di fatto, non vantava neppure la detenzione. 
Sosteneva, il grave inadempimento del promissario acquirente, società ### & ### s.r.l., in relazione a tutti gli obblighi stabiliti nell'originario accordo preliminare inter partes del 6 giugno 2013 e successiva integrazione del 5 novembre 2014, previsti quale condizione necessaria per il rilascio da parte dell'Ente del ### espletati i previsti e necessari adempimenti e pagamenti, per la realizzazione delle finalità economiche a cui la società attrice riteneva di dover rinunciare, determinando la risoluzione del contratto preliminare di compravendita. 
L'### s.r.l., concludeva chiedendo: “il rigetto di tutte le domande avanzate dalla società attrice poiché infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale, nel merito pronunciare la risoluzione del contratto preliminare del 6.6.2013 e dell'integrazione “a contratto preliminare del 6/6/13” del 5.11.2014, per inadempimento grave della promissaria acquirente, odierna attrice e comunque per aver causato l'impossibilità giuridica alla stipula del contratto definitivo, per come rappresentato in parte motiva. - per l'effetto ordinare, a spese e cura dell'attrice, la cancellazione della domanda di giudiziale per cui è causa, trascritta sui beni immobili di proprietà della convenuta; - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. 
Il giudizio veniva iscritto al n.1889/19. 
Con atto di citazione del 23.10.2019 (2892/2019 RG) la ### & ### S.r.l. conveniva in giudizio L'### S.r.l. nonchè la ### s.r.l. premettendo che: a) In data 6 giugno 2013 il sig.  ### ed il sig. ### ciascuno nelle proprie qualità di rappresentati legali delle rispettive società, stipulavano contratto preliminare avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito in ### del Comune di ### riportato nel ### del comune di ### al ### 38, p.lla 1022, agrumeto 2, HA 0.10.93 - RD 33,87, RA 11,85; P..LLA 1023, agrumeto 2, HA 0.77.19, RD 239,19, RA 83,72; b) Il 5 novembre 2014 le parti sottoscrivevano un atto integrativo del contratto preliminare per dare atto dell'intervenuto integrale pagamento del prezzo, così come previamente pattuito nel contratto preliminare, pari a complessivi € 200.000,00 oltre ### le parti, altresì, (clausola n.3) stabilivano che la stipula del rogito notarile di compravendita avvenisse entro il ### avanti ad un ### indicato dalle parte acquirente e che al momento della stipula del rogito dovessero essere rispettate le clausole del nulla osta rilasciato dall'###c) sosteneva di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e che era stato acquisito nulla osta dell'ASI n.29 del 4.11.2014 e che lo stesso risultava essere ancora pienamente valido ed efficace. Precisava che, nel contratto preliminare non veniva stabilito un termine essenziale per la stesura del definitivo e/o per l'ottenimento di un valido nulla osta da parte di ASI (oggi ###; d) con lettera del 10.6.2019 diffidava, l'### s.r.l.  dal compiere atti e/o attività che potessero pregiudicare la posizione della ### & ### srl, evidenziando, altresì, che il comportamento tenuto dalla ### s.r.l. presentava i caratteri della mala fede e abuso di diritto, considerato che il venditore aveva incamerato, da anni, somme pattuite per la vendita del terreno de quo, senza sollecitare la stipulazione del rogito, iniziando ad accaparrare pretese infondate solo quando veniva a conoscenza delle trattative in corso fra la ### & ### srl e la società ###s, quest'ultima interessata all'acquisizione del terreno per la realizzazione di un nuovo ristorante; e) tale circostanza, risultava essere confermata dal fatto che la ### & ### srl aveva commissionato la realizzazione di progetti esecutivi (redatti dall'#### da presentare al ### per ottenere un nuovo nulla osta dal ### (ex ### sulla base di progetti consegnati dalla società ###s. La relativa pratica veniva inoltrata, dal legale rappresentante della ### perché intestataria formale del terreno de quo, all'ASI per la richiesta di nulla osta ed al Comune di ### per la richiesta del permesso a costruire; f) tuttavia, L'### s.r.l., benchè invitata a recarsi presso il notaio per la stipula dell'atto pubblico di compravendita, declinava l'invito ed anzi con pec del 1.6.2019 comunicava di voler risolvere il contratto preliminare per inadempimento della società attrice ed, altresì, chiedeva indicazione dell'### ove riaccreditare le somme pattuite e regolarmente corrisposte; g) in data ### veniva trascritto preliminare di vendita, avente ad oggetto l'appezzamento di terreno in questione, sottoscritto tra L'### e la ### s.r.l. a fronte del pagamento dell'importo di euro 170.000,00 oltre ### h) detto contratto preliminare intercorso tra L'### s.r.l. ed ### s.r.l. aveva la finalità di sottrarre un bene alle ragioni creditorie della ### & ### srl; ### & ### srl sosteneva, pertanto, la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2901 cc per la dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare; Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c. civ., per come descritti in narrativa e nei motivi di diritto, disporre la revocatoria del contratto preliminare sottoscritto il ### e trascritto il ### tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto negoziale suindicato; b) condannare in solido le convenute al pagamento dei danni subiti e subendi da parte della ### attrice, da quantificarsi nell'importo di € 800.000, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa c) il tutto sempre con vittoria di spese e competenze processuali, di cui si chiede sin da ora la distrazione”. 
Detto procedimento veniva iscritto al 2892/19 RG; Si costituiva in giudizio L'### S.r.l , la quale resisteva alla domanda della società attrice avente ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 2901 cc finalizzata alla dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare tra L'### s.r.l. e la ### srl. In particolare, contestava la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, in quanto l'azione revocatoria è data a tutela non di un facere ma di un diritto di credito, evidenziando che l'azione revocatoria non travolge l'atto di disposizione, ma lo rende inefficace nei confronti del creditore che l'abbia esperita vittoriosamente, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto della revocatoria l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Sulla base di tale orientamento, sosteneva il rigetto della domanda. 
Concludeva, chiedendo: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto sopra dedotto ed eccepito, anche alla luce della eccezione di intervenuta risoluzione del preliminare tra le parti, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto; per l'effetto ordinare, a spese e cura dell'attrice, la cancellazione della domanda di giudiziale per cui è causa, trascritta sui beni immobili di proprietà della convenuta e su quelli trasferiti legittimamente all'### srl. Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari.” Si costituiva, altresì ### s.r.l., la quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione per omessa formulazione dell'invito a comparire dinnanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c, con conseguente violazione della previsione di cui all'art. 163, n. 7 del codice di rito; nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti richiesti per al fine del possibile esperimento dell'actio pauliana, primi fra tutti la stessa sussistenza del credito nonché l'atto dispositivo da sottoporre a revoca così come, con specifico riferimento alla posizione della ### srl, la partecipatio fraudis, non potendo alla società convenuta in alcun modo imputarsi né la consapevolezza dell'asserito ed indimostrato carattere pregiudizievole rispetto ad atto invero privo di carattere dispositivo rispetto ad eventuali e sconosciute pretese creditorie della ### né tanto meno dolosa partecipazione nella produzione di tale effetto. Contestava, altresì, la domanda di risarcimento danni della somma di euro € 800.000,00 quale somma corrispondente a quanto avrebbe ricavato dalla vendita del terreno in questione alla ###s perché infondata in fatto ed in diritto trattandosi di una azione risarcitoria riconducibile nell'area della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., venendo conseguentemente attratta anche al relativo regime dell'onere probatorio che esige ed impone l'allegazione e dimostrazione innanzitutto della condotta lesiva, del danno ingiusto cagionato, nonché del nesso di causalità sussistente tra tali due poli. 
Ed infine, la ### srl avanzava domanda risarcitoria per i danni da trascrizione ingiusta della proposta domanda giudiziale, il cui quantum dovrà essere determinato in via equitativa, nella acclaranda sussistenza dei requisiti giudizialmente richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 2, c.p.c. 
Concludeva, chiedendo:”in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 7, c.p.c. e nel merito rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della stessa al risarcimento dei danni da trascrizione ingiusta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Vinte le spese”. 
Con atto di citazione del 18.11.2019 (3165/2019 RG) la ### & ### S.r.l. conveniva in giudizio L'### S.r.l. nonchè la ### s.r.l. premettendo che: a) di aver incardinato innanzi al Tribunale di Castrovillari il giudizio iscritto al n. 2892/2019 RG nei confronti della società L'### srl e ### srl avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc finalizzata alla dichiarazione di inefficacia del contratto preliminare tra L'### srl e ### srl, trascritto presso la ### dei beni ### in data ### ad oggetto la promessa di vendita del quoziente di terreno censito in catasto nel Comune di ### - ### al ### di ### 38, p.lla 1760, a fronte del pagamento dell'importo di € 170.000 oltre iva. b) nonostante la notifica e la trascrizione della domanda di revocatoria ordinaria, con atto rep n. 280, stipulato innanzi al ### in data ###, ### e ### ciascuno nelle rispettive qualità, provvedevano alla stipulazione dell'atto di compravendita. 
Tanto premesso, la ### & ### srl riteneva di dover procedere alla richiesta giudiziale di revocatoria ordinaria anche della intervenuta compravendita de qua, in considerazione dell'ovvia circostanza che il prefato contratto ha l'evidente finalità di sottrarre un bene alle ragioni creditorie dell'attore e, pertanto, deve essere dichiarato inefficace ed improduttivo di effetti ex art.  2901, in quanto sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma; Concludeva, chiedendo:” accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c. civ., per come descritti in narrativa e nei motivi di diritto, disporre la revocatoria del contratto di compravendita stipulato il ### (rep. N. 280) tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto negoziale suindicato; b) condannare in solido le convenute al pagamento dei danni subiti e subendi da parte della ### attrice, da quantificarsi nell'importo di € 800.000, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa c) il tutto sempre con vittoria di spese e competenze processuali, di cui si chiede sin da ora la distrazione”. 
Detto procedimento veniva iscritto al 3165/2019 RG; Si costituiva ### srl la quale contestava l'avversa domanda evidenziando l' insussistenza dei requisiti codicisticamente richiesti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc ; ### evidenziava, ulteriore motivo onde denegare la accoglibilità della domanda proposta dalla ### & ### srl, fosse integrata dalla circostanza dell'avvenuta trascrizione tanto del contratto preliminare stipulato tra la ### e L'### quanto del contratto definitivo in epoca in cui rispetto al medesimo bene non solo non era stato trascritto il preliminare intercorso nel 2013 tra L'### e la ### ma neanche domanda giudiziale alcuna diretta ad ottenere ora l'emanazione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ora la proposizione di azione revocatoria. 
Sosteneva che, trattasi di circostanze rispetto alla quale non possono non trovare applicazioni le regole, non suscettibili né di manipolazione interpretativa né di deroga alcuna, di cui all'art. 2644 c.c. in forza del quale una volta intervenuta la trascrizione - e dunque realizzata idonea e non sostituibile forma di pubblicità - non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. Contestava, anche in relazione a tale giudizio, la richiesta di risarcimento del danno e formulava richiesta di risarcimento del danno da trascrizione ingiusta della proposta domanda giudiziale, il cui quantum dovrà essere determinato in via equitativa, nella acclaranda sussistenza dei requisiti giudizialmente richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 2, c.p.c.; Ed infine, formulava espressa richiesta nei confronti de L'### s.r.l.  in persona del l.r.p.t. di garanzia per l'evizione ai sensi degli artt. 1483 e ss. c.c. per l' ipotesi di accoglimento della domanda svolta dalla ### & ### srl, con tutte le connesse consequenziali in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi secondo il disposto dell'art.  1479 c.c.; Concludeva, chiedendo: “ rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della stessa al risarcimento dei danni da trascrizione ingiusta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in via gradata, per la non concessa e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, chiedendo di essere tenuta indenne del danno subendo dalla ### & ### s.r.l. in persona del l.r.p.t. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1483 e ss. c.c.”
Si costituiva, altresì, L'### srl la quale contestava l'avversa domande perchè infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto e per l'effetto l' ordine, a spese e cura dell'attrice, della cancellazione della domanda di giudiziale per cui è causa, trascritta sui beni immobili di proprietà della convenuta e su quelli trasferiti legittimamente all'### srl. Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari. 
Con ricorso ex art. 671 e 669 quater c.p.c. incardinato nel giudizio n. 3165/2019 R.G.A.C., ### & ### srl, chiedeva al Tribunale adito di ordinare a norma dell'art. 669 sexies c.p.c. e decreto inaudita altera parte, nei confronti de L'### s.r.l. e della ### s.r.l., il sequestro conservativo dei seguenti beni immobili: “terreno contraddistinto in catasto nel Comune di ### - ### al ### di ### 38, p.lla 1760, oggetto di contratto di compravendita del 31 ottobre 2019 (rep. N. 280) nonché dei terreni contraddistinti al foglio 38 - p.lle 1022 e 1759, provvedento alla nomina del custode degli stessi.” Detto procedimento cautelare veniva iscritto al 3165-1/2019 ### ordinanza del 26.01.2021, il G.I. nel procedimento cautelare iscritto al 3165-1/2019 RG, rigettava il ricorso per sequestro conservativo; Con ordinanza del 17.9.2021, il G.I., stante la sussistenza di evidenti profili di connessione, disponeva la riunione del giudizio n. 2892/2019 RG (già riunito al 3165/2019 RG giusta ordinanza del 18.02.2021 resa nel giudizio 3165/2019 RG) a quello iscritto al n.1889/2019 RG; Con memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. del 30.5.2022, la ### & ### s.r.l. contestava le questioni sollevate dalla ### srl nella propria costituzione e nel contempo precisava che:1. il contratto posto in essere tra le parti è un vero e proprio contratto di vendita, in quanto l'attrice ha versato l'intero importo pattuito nel preliminare e, a fronte del versamento dell'importo, ha avuto il trasferimento del possesso del bene; 2. con la comunicazione di rinuncia alla iniziativa intrapresa, la ### & ### s.r.l. non intendeva rinunciare all'acquisto del terreno, stante l'efficacia del vincolo contrattuale esistente;3. Il nulla osta del 4.11.2014 (emesso da ASI in favore della ### & ### srl ) non era stato dichiarato decaduto; 3. dalla ricostruzione dei fatti, il contratto preliminare ed il contratto definitivo intercorso tra la ### srl e la ### s.r.  riguardava, soltanto, una parte dell'intero quoziente di terreno oggetto di compravendita tra la ### e la ### & ### srl.; Tanto dedotto, la ### & ### srl ad integrazione così ulteriormente precisava le conlusioni: “nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di revocatoria avanzate dalla odierna deducente nella due cause iscritte ai numeri RG 2892/2019 e R.G.  3165/2019, è evidente che l'odierna deducente ha diritto di proprietà ovvero diritto ad ottenere una sentenza ex art. 2932 c. civ. sulla particella non vendute dalla ### alla ### con conseguente riduzione del prezzo per un importo pari ad € 170.000 (somma pari al prezzo di acquisto della particella da parte di ###. In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda di risoluzione del contratto svolta in via riconvenzionale dalla ### nella comparsa depositata nel presente giudizio, condannare comunque la ### stessa alla restituzione della somma versata dalla odierna deducente quale corrispettivo dell'acquisto; All'udienza del 07.11.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.  1. Nel merito 1.1.Così ricostruite, in punto di fatto, le vicende di cui al presente giudizio, preliminarmente, si ritiene di dover verificare se le parti, con le richiamate scritture private del 6.6.2013 e integrazione del 5.11.2014, abbiano concluso un contratto preliminare ovvero un definitivo di vendita del bene immobile in questione. 
La società attrice, in relazione alle suddette scritture, formula richiesta di accertamento di un vero e proprio atto di vendita tra le parti già esplicativo dei suoi effetti reali, sul presupposto della intervenuta esecuzione contrattuale, ossia il pagamento della somma pattuita in favore della società venditrice ed il trasferimento della disponibilità del bene all'acquirente. 
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 
Invero , nel caso in esame, non vi è prova del trasferimento della disponibilità del bene in favore della società attrice. 
Le fatture allegate in atti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare che i lavori eseguiti siano in relazione ai terreni in questione, né tantomento il possesso della società attrice. 
Tale circostanza, contestata dalla società convenuta, risulta al contrario smentita dalla scrittura del 6.6.2013 ove le parti stabilivano che “il possesso ed il materiale godimento di quanto oggetto verrà dato alla parte promittente acquirente alla stipula dell'atto pubblico”. 
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che il contratto intercorso tra le parti debba essere qualificato come contratto preliminare, in cui le stesse hanno concordato una serie di obbligazioni prodromiche alla conclusione di un contratto definitivo. Si legge infatti all'art.1 che “ la società ### s.r.l. , per come rappresentata si impegna e promette di vendere al sig. ### che nella detta qualità, a sua volta si impegna ed obbliga ad acquistare, anche in nome e per conto di terzi, il seguente bene immobile… ### dunque in rilievo impegni ed obblighi di vendita e di acquisto, piuttosto che la traslatio effettiva della res.
Sulla scorta del chiaro tenore letterale delle scritture in atti, non sussistono dubbi in ordine alla deducibilità del negozio giuridico intercorso tra le parti in data ### ed integrazione contrattuale del 5.11.2014, nella categoria del contratto preliminare di compravendita immobiliare. 
A tal fine, giova evidenziare come il preliminare di vendita non sia più inquadrabile come un mero pactum de contrahendo, ma come un negozio destinato già a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il definitivo di vendita, sicchè il suo oggetto non è solo e tanto un facere, consistente nel manifestare successivamente una volontà predeterminata, quanto alle parti e al contenuto, ma piuttosto un dare, che si sostanzia nel garantire il trasferimento del diritto sul bene, che costituisce il risultato pratico voluto dai contraenti.  (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 11624 del 18.5.2006) Con il contratto preliminare, infatti, non si assume solo l'obbligo di prestare il consenso, ma anche e soprattutto l'obbligo di approntare e rendere possibile l'esecuzione delle prestazioni, alle condizioni concordate, tutte finalizzate alla all'esito del definitivo. 
Da tale ordine di considerazioni e dalla predetta qualificazione del preliminare, la cui causa è il programma prestazionale finale, appare logico osservare che integra inadempimento del preliminare non solo il rifiuto opposto da una delle parti alla stipula del definitivo, ma anche l'omissione di tutte quelle attività preparatorie necessarie per rendere quel risultato finale utilmente conseguibile. 
Venendo all'esame del merito della questione dedotta dalla società attrice sull'inadempimento dell'obbligo a contrarre, si osserva che assume carattere dirimente la circostanza che il bene immobile, oggetto della promessa di vendita, ricade all'interno di un agglomerato industriale delle ### operative del ### (oggi #### per lo sviluppo delle ### Tanto comporta che chiunque abbia la facoltà di esercitare un diritto reale su un suolo ricadente all'interno di tali aree, qualora voglia porre in essere un'iniziativa di carattere imprenditoriale, debba necessariamente presentare un'istanza a detto ente pubblico, il quale si occuperà di vagliare la compatibilità del progetto con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 
Dunque, è evidente che il bene immobile in questione fosse collegato ad un'iniziativa economica già intrapresa da ### srl. 
Ciò comporta che la cessione del bene, dalla ### srl in favore della ### & ### srl, implica necessariamente la presentazione di un'istanza al ### di ### (oggi ### per il rilascio del nulla osta per la cessione dell'area e contestuale subentro nella iniziativa di carattere imprenditoriale.
In tale contesto, va registrato che con contratto preliminare del 6.6.13 ed atto integrativo “a contratto preliminare del 6/6/13” del 5/11/14, l'### srl si era impegnata a vendere alla società ### & figlio l'appezzamento di terreno de quo, sito in ### del Comune di ### riportato in catasto terreni al fg. 38, p.lla 1022 e 1023; Il corrispettivo della vendita era stato concordato in euro 200.000,00; la data di stipula del contratto definitivo, inizialmente prevista entro il ### e successivamente, a seguito dell'accordo integrativo, entro il ###, in subordine alla definizione del procedimento di cui al nulla osta ASI necessario per la cessione a titolo oneroso del bene oggetto del preliminare di vendita. 
Ed infatti, sempre nella scrittura integrativa al preliminare di compravendita, le parti stabilivano “detta stipula potrà essere posta in esecuzione davanti al notaio di riferimento, allorquando, per come sopra detto, sia stato definito il procedimento con l'ASI circa l'acquisizione del nulla osta per la detta stipula ed il conseguente pagamento di quanto richiesto, ad oggi pari al 20% del valore del trasferimento effettivo”. 
E' indubbio che la definizione del procedimento con ASI rappresentasse per le parti la condicio sine qua non per addivenire alla stipula del successivo contratto definitivo di compravendita. 
Detto ciò, la disamina della domanda della società attrice circa l'emissione di una sentenza che tenga luogo ad un contratto non concluso tra le parti, implica necessariamente un accertamento sull'esatto adempimento contrattuale della parte che invoca l'esperibilità del rimedio di cui all'art.2932 cc. 
Occorre, pertanto, indagare sulla condotta delle parti contraenti, per verificare se il mancato compimento dell'attività prodromica alla stipula del contratto definitivo, secondo la previsione contrattuale sopra richiamata, sia imputabile alla società attrice. 
Detta analisi va condotta, in punto di fatto, tenendo conto del principio giurisprudenziale fissato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale o per l'adempimento, deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento“ (Cass. Sez. Unite n. 13533 del 30.10.2001) Orbene, dalla documentazione in atti, risulta la presentazione ad #### per lo sviluppo industriale della provincia di ### (istanza presentata congiuntamente da ### s.r.l. e ### e figlio s.r.l., protocollata al n. 1929 del 16.9.2014 avente ad oggetto il rilascio di nulla osta consortile per la “cessione dell'immobile di proprietà della ### srl alla ### & Figlio” per lo svolgimento dell'attività commerciale , di servizio e direzionale, di ristorazione e alberghiera, come da progetto esecutivo approvato con ### osta n. 14 del 12.05.2014, ubicato in zona #### di ### identificato al NCU del Comune di ### al foglio n.38 particelle 1022, 1023 e 1673” nonchè il rilascio del nulla osta ASI n. 29 del 4.11.2014 con una serie di disposizioni inderogabili ivi determinate dall'###.  (doc.6 deposito telematico 1.7.2019 parte attrice proc. 1889/###). 
Tuttavia si osserva che a fronte delle contestazioni mosse dalla società convenuta, non vi è prova in atti degli adempimenti gravanti sul promissario acquirente rispetto agli impegni assunti con il sopra richiamato contratto preliminare, non avendo questi dato prova di essersi attivato ad eseguire le disposizioni inderogabili di cui al nulla osta n. 29 del 4.11.2014 finalizzati alla cessione a titolo oneroso del bene in questione e, dunque, al perfezionamento del contratto definitivo.  ### con comunicazione del 29.7.2016 la società attrice formalizzava, al ### espressa rinuncia all'iniziativa intrapresa nella zona ASI di ### già autorizzata con nulla osta n.29 del 4.11.2014 e nella medesima comunicazione dava atto, altresì, che il relativo progetto sarebbe stato portato avanti come in origine da ### s.r.l.. Tale documento costituisce elemento utile a comprovare la gravità dell'inadempimento della società attrice, l'impossibilità di procedere alla conclusione del contratto definitivo per causa ad essa imputabile ed il venir meno degli obblighi contrattuali del promissario acquirente derivanti dal preliminare di vendita e successive integrazioni. Per quanto concerne, invece, le somme già corrisposte dalla società attrice in sede di accordi preliminari, è dimostrato documentalmente, nonché incontestato, che con comunicazione telematica dell'1.6.2019 la promissaria venditrice ### si rendeva disponibile per la restituzione, sulla scorta del venir meno degli accordi intercorsi. (doc.14 deposito telematico 19.11.2019 parte attrice proc. 3165/###). 
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, dichiararsi intervenuta la risoluzione del contratto preliminare tra le parti ex art. 1458 cc e per l'effetto, la restituzione in favore della società attrice della somma di euro 200.000,00 oltre ### in ripetizione del prezzo della vendita già versato in favore della ### s.r.l e non contestata nel presente giudizio. 
Appare altresì irrilevante, allo stato degli atti e stante il grave inadempimento della società attrice, ogni deduzione in ordine alla prospettata consapevolezza della ### srl, peraltro non provata, in ordine alla trattativa intrapresa con la multinazionale ###s.  1.2 Analogamente è infondata la domanda avanzata dalla società attrice nei confronti della ### srl e di ### s.r.l volta ad ottenere l'inefficacia del contratto preliminare 19.6.2019 e contratto di compravendita stipulato in data ### avente ad oggetto la vendita del bene immobile in questione; il contratto preliminare del 6.6.2013, come già detto, è stato risolto per inadempimento della ### &### srl; tutto quanto avvenuto successivamente con riguardo al medesimo bene è, pertanto, del tutto irrilevante rispetto al risolto contratto preliminare di compravendita.  1.3 Da ultimo va disattesa la condanna al risarcimento dei danni per l'ingiusta trascrizione della domanda di revocatoria, non avendo la parte ben circostanziato il pregiudizio subito e non potendosi ritenere accertato che l'istante abbia agito con mala fede o colpa grave nell'intraprendere l'azione giudiziaria.   Alla luce di quanto esposto, ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.  2.Sulle spese di lite. 
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.  PQM Il Tribunale di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1889/19 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1. Rigetta la domanda di parte attrice; 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale della ### s.r.l. dichiara la risoluzione, tra la ### srl e ### & ### srl, del contratto preliminare di compravendita del immobiliare del 6.6.2013 e successiva integrazione del 5.11.2014; 3. Condanna la ### s.rl. alla restituzione in favore della ### & ### s.r.l. alla somma di euro 200.000,00 oltre Iva se versata, in ripetizione del prezzo già versato in esecuzione al contratto preliminare di vendita; 4. Ordina, a spese e cura della ### &### srl, la cancellazione della domanda di giudiziale, trascritta sui beni immobili di proprietà della ### srl e su quelli trasferiti a ### srl.  5. Rigetta la domanda di parte attrice nei confronti L'### s.r.l. e ### s.r.l. avente ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 2901 cc; 6. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da ### s.r.l.; 7. Spese compensate. 
Castrovillari, 14.02.25 ###ssa ### Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'### U.P.P. ###ssa

causa n. 1889/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Beatrice

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1926/2025 del 22-09-2025

... 30.01.2023; e) chiusura di tutti i contenziosi in corso con compensazione delle spese di giustizia e stipula di nuovo contratto di locazione. Tuttavia, all'udienza del 28.07.2022, le parti comparivano personalmente e S.M. ### dopo aver dato atto di aver bonificato € 1.500,00, in pari data, proponeva di corrispondere la somma di € 11.500,00 quale saldo residuo sino al 31.05.2022 ed € 2.600,00 per il periodo dal 01.06.2022 al 30.09.2022, nonché € 650,00 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, mentre, dal 1.1.2023, il canone sarebbe divenuto di € 750,00 mensili. All'udienza del 26.09.2022, venivano prodotte le contabili dei pagamenti, chiedendo un rinvio, a breve, al fine di verificare l'esattezza dei pagamenti. Invece, la dichiarava, nell'immediatezza, la mancata ricezione di entrambi i pagamenti e il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva. Alla successiva udienza del 23.02.2023, S.M. ### faceva presente che ### aveva ricevuto le seguenti somme: a. € 2600,00, in data ###; b. € 650,00 in data ###; c. € 3.500,00 in data ###; d. € 1.300,00 ed € 750,00 in data ###, per complessivi € 8.800,00. In verità, il bonifico di € 2.600,00 andava a buon fine, mentre quello di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, ### in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tenutasi mediante trattazione scritta all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2933/2024 R.G. vertente ###.M. ### S.R.L.S. (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C. Maletta (c.f.  ###) per procura a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo; -attrice opponente
E ### S.R.L. (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), per procura allegata alla comparsa di costituzione; - convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 240/2024 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 18/09/2025. 
Fatto e diritto 1. Con ricorso ritualmente notificato la S.M. ### s.r.l.s. (nel prosieguo S.M. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.240/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della ### s.r.l. di € € 28.927,64, oltre interessi, come da domanda e spese di procedura per € 1.656,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati. 
A sostegno della proposta opposizione la S.M. ### ha premesso quanto di seguito: - di aver stipulato in data ### con la ### S.r.l. un contratto di locazione - relativo all'appartamento sito in ### alla ### n. 30; - che, con atto del 4.2.2021, la ### S.r.l. intimava alla S.M. ### sfratto per morosità e finita locazione della ridetta unità immobiliare, per il pagamento dei canoni dovuti dall'1.1.2020; - che nel relativo giudizio, iscritto al n. 790/2021 r.g., la S.M. ### S.r.l.  eccepiva la sottoscrizione di un accordo tra le parti, col quale si sospendeva, a causa della pandemia da ###19, il pagamento dei canoni di locazione dall'1.3.2020 al 30.4.2021 e si quietanzava quello relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2020; - che la ### S.r.l. proponeva, in via incidentale, querela di falso, con atto del 23.3.2021, sostenendo la falsità della suddetta scrittura in quanto asseritamente redatta da soggetto ignoto al fine di paralizzare l'azione di sfratto, con riempimento di foglio in bianco sottoscritto dal sig. ### ovvero con firma copiata digitalmente da altro documento; - che ### nella sua qualità di legale rappresentante della S.M. ### proponeva a sua volta esposto-querela alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### nei confronti di ### per aver sostenuto la falsità del suddetto documento; - che, all'udienza del 9.4.2021, fissata per la convalida dello sfratto, le parti definivano, bonariamente, la controversia e il giudizio veniva dichiarato estinto per cessata materia del contendere; - che, in particolare, l'accordo transattivo prevedeva: a) la rinuncia da parte della ### S.r.l alla querela di falso e il ritiro dell'esposto-querela da parte della S.M. ### S.r.l.; b) il pagamento dei canoni dall'1.3.2020 al 30.4.2021, secondo l'accordo “###19” sottoscritto tra le parti, che aveva previsto altresì la rimodulazione del canoni; c) il pagamento da parte della ### S.r.l. della somma di euro 1.500,00 in favore dell'avv. ### d) il riconoscimento della durata legale pari ad anni 6 più 6 dell'originario contratto di locazione; - che, successivamente, la S.M. ### chiedeva alla ### di voler definire la rimodulazione del canone alla stregua dell'accordo intercorso, al fine di procedere al pagamento del dovuto; - che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l'odierna opponente inoltrava la richiesta di rimodulazione al ### della ### S.r.l., senza esito; - che, alla mediazione del 26.11.2021, la ### S.r.l. non si presentava, inviando, a mezzo pec, comunicazione di non voler aderire ad alcuna mediazione; - che, pertanto, alla opponente viene richiesto il pagamento di canoni, i cui importi non sono mai stati rimodulati e/o concordati, nonostante apposito obbligo in tal senso e nonostante la condotta di S.M. ### sia stata volta alla definizione dell'esatto importo. 
Sulla base di tali premesse, la S.M. ### ha contestato l'importo dei canoni richiesti in monitorio ed ha eccepito la violazione del principio di buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale e che, di conseguenza, i canoni di cui al periodo dall'1.3.2020 al 30.04.2021 non sono dovuti per la condotta tenuta della intimante. 
Inoltre, la ### conduttrice e opponente ha aggiunto che, a seguito di opposizione a precetto per il rilascio dell'immobile, S.M. ### offriva una soluzione transattiva alla ### difatti all'udienza del 26.05.2022, l'odierna opponente proponeva di erogare: a) € 4.550,00 per il periodo locatizio dal 01.03.2020 al 30.04.2021; b) € 6.500,00 per il periodo dal 01.05.2021 al 30.05.2022; c) il pagamento del corrente nella misura di € 500,00 dal 30.06.2022 al 31.12.2022; d) la erogazione di € 600,00 mensili con decorrenza dal 30.01.2023; e) chiusura di tutti i contenziosi in corso con compensazione delle spese di giustizia e stipula di nuovo contratto di locazione. 
Tuttavia, all'udienza del 28.07.2022, le parti comparivano personalmente e S.M. ### dopo aver dato atto di aver bonificato € 1.500,00, in pari data, proponeva di corrispondere la somma di € 11.500,00 quale saldo residuo sino al 31.05.2022 ed € 2.600,00 per il periodo dal 01.06.2022 al 30.09.2022, nonché € 650,00 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, mentre, dal 1.1.2023, il canone sarebbe divenuto di € 750,00 mensili. 
All'udienza del 26.09.2022, venivano prodotte le contabili dei pagamenti, chiedendo un rinvio, a breve, al fine di verificare l'esattezza dei pagamenti. Invece, la dichiarava, nell'immediatezza, la mancata ricezione di entrambi i pagamenti e il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva. 
Alla successiva udienza del 23.02.2023, S.M. ### faceva presente che ### aveva ricevuto le seguenti somme: a. € 2600,00, in data ###; b. € 650,00 in data ###; c. € 3.500,00 in data ###; d. € 1.300,00 ed € 750,00 in data ###, per complessivi € 8.800,00. In verità, il bonifico di € 2.600,00 andava a buon fine, mentre quello di € 11.500,00 veniva annullato dalla banca destinataria. Inoltre, nel corso della citata udienza del 23.02.2023, la odierna comparente offriva banco iudicis la somma di € 8.650,00 con due distinti assegni circolari intestati alla ### a soddisfo e saldo di quanto concordato alla precedente udienza del 28.07.2022 ma la ### rifiutava l'offerta, integrando così una ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c.. 
Pertanto, in via riconvenzionale, spiegava domanda di risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000, patiti a causa della mora del creditore che non ha reso possibile l'adempimento della prestazione. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituita la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse deduzioni e precisando che, dopo l'estinzione della prima procedura di sfratto per morosità (n. 790/2021 r.g.), ha intimato nuovo sfratto per morosità per grave inadempimento, iscritto al n. 2287/21 r.g., riservandosi di richiedere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti. 
Con ordinanza del 22/07/2021, il Tribunale di ### accertato il grave inadempimento della S.M. ### S.r.L. ha convalidato lo sfratto, ordinando il rilascio dell'immobile entro il ### e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (doc. 8 e 9) e l'immobile veniva definitivamente rilasciato nel mese di aprile del 2023. Inoltre, la ### ha specificato di essere creditrice di tutti i canoni di locazione dovuti dal mese di marzo del 2020 al mese di aprile 2023, per complessivi € 28.500,00 oltre Iva e che la S.M. ### era morosa dell'importo di € 6.527,64, a titoli di oneri condominiali, sulla scorta del bilancio traS.M.esso dal dott. ### amministratore del ### Poiché nelle more, la S.M. ### ha corrisposto un primo acconto di € 2.600,00, in data ###, ed un secondo acconto di € 3.500,00, in data ###, la ### risultava creditrice, decurtati detti acconti, della complessiva somma di € 28.927,64, importo poi chiesto e ottenuto in via monitoria.
Ha concluso quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. 
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti, con ordinanza del 5/9/2024 è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. 
Conclusosi detto procedimento con esito negativo per la mancata partecipazione all'incontro della S.M. ### il giudizio, istruito documentalmente, è stato rinviato all'udienza del 18/9/2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c. da tenersi mediante trattazione scritta.  *** *** *** *** *** 
La presente opposizione risulta infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente si respinge l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 164 c.p.c. poiché il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ### è stato articolato in maniera precisa, puntuale con specifici riferimenti alla documentazione allegata. 
Ancora, in via preliminare, si rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto il legislatore ha previsto all'art. 5- bis D. lgs. n. 28/2010 che, nel caso di procedimento monitorio, la mediazione non è obbligatoria e diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Nel caso in esame, dopo l'emissione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato esperito il procedimento di mediazione con esito infruttuoso per la mancata partecipazione della parte opponente. 
In ordine alla mancata rimodulazione dei canoni di cui all'accordo transattivo del 9/4/2021, da cui discenderebbe, secondo l'assunto di parte opponente, che la ### center non abbia diritto a richiedere il pagamento dei canoni intercorrenti dal 01/01/2020 al 30/04/2021 (periodo ###, si ritiene fondata la tesi di parte opposta secondo cui, al contrario, l'accordo invocato da controparte è stato risolto per grave inadempimento della S.M. ### che, nel termine perentorio contrattualmente stabilito del 31/05/2021, non ha manifestato alcuna intenzione di volervi adempiere (v. all. D ricorso). 
Inoltre, si fa presente che, condivisibilmente, l'invito alla mediazione datato 15/11/2021 è stato espletato quando il termine previsto per il pagamento era già scaduto e, di conseguenza, la ### aveva già intimato alla S.M. ### il secondo sfratto per morosità (notificato l'8/6/2021), per tale motivo la ### creditrice ha preferito non aderirvi, essendo la questione già rimessa alla valutazione del nuovo Giudice. 
Il Tribunale di ### difatti, con ordinanza del 22/07/2021 emessa nel procedimento n. 2287/2021 r.g., accertato il grave ed ulteriore inadempimento della S.M.  ### S.r.L., ha convalidato lo sfratto, ordinando il rilascio dell'immobile entro il ### e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (v. doc. 8 e 9 allegati comparsa di costituzione). 
Per tali motivi, l'eccezione in esame oltre ad essere infondata è anche coperta da giudicato implicito, avendo il Tribunale di ### accertato e dichiarato l'inadempimento di parte opposta anche al suddetto accordo ###19. 
In ordine poi alla mora accipiendi dedotta dall'opponente, poiché la ### ha rifiutato una serie di pagamenti, alcuni banco iudicis, si conviene con la ricostruzione operata dalla parte opposta che ha evidenziato come anche l'accordo del 26/05/2022 è stato poi risolto per inadempimento della S.M. ### (v. all. G e H ricorso). 
La società opponente, invero, ha corrisposto solamente un primo acconto di € 2.600,00, in data ###, ed un secondo acconto di € 3.500,00, in data ###. 
Il bonifico di € 11.500,00, è stato “annullato dalla ### Destinataria” ossia la ### banca della S.M. ### che aveva ricevuto l'ordine di bonifico (v. all. L ricorso), tant'è vero che all'udienza del 23/02/2023, correttamente, essendo scaduto l'ennesimo termine per l'adempimento, la ### rifiutava ulteriori termini di pagamento dilatori (v. all. M ricorso). 
Non può quindi venire in rilievo alcuna mora credendi nel caso in cui i pagamenti siano parziali e /o effettuati oltre i termini pattuiti. 
In ordine poi alla deduzione della ### secondo cui gli ulteriori pagamenti effettuati dalla S.M. ### di € 650,00, € 1.300,00 ed € 750,00 sarebbero estranei all'odierno giudizio, perché corrisposti a pagamento parziale delle spese legali cui la società opponente è stata condannata nel corso dell'annosa vicenda, si osserva che nonostante tali pagamenti non siano documentalmente provati dalla debitrice, sono comunque riconosciuti dalla creditrice che ne dà atto. 
Ora, in assenza di una precisa imputazione da parte del debitore al momento del pagamento e da parte del creditore in sede di quietanza, detti pagamenti debbono essere imputati agli interessi, ai sensi dell'art. 1194 c.c., non intaccando quindi la sorte capitale come portata dal decreto ingiuntivo opposto. 
Infine, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla S.M. ### volta ad ottenere la condanna della ### al pagamento della somma del risarcimento dei danni subiti in ragione della mancata accettazione dei pagamenti, si rileva che la stessa sia del tutto sfornita di prova e, dunque, viene respinta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa e distratte in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Infine, in ragione della mancata partecipazione della S.M. ### s.r.l.s. al procedimento di mediazione, si condanna la stessa al pagamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - respinge l'opposizione proposta da S.M. ### s.r.l.s. nei confronti del decreto ingiuntivo n. 240/2024 emesso dall'intestato Tribunale che si dichiara esecutivo; - rigetta la doamnda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla S.M.  ### s.r.l.s. nei confronti della ### s.r.l.; - condanna la S.M. ### s.r.l.s. alla rifusione delle spese di lite in favore della ### s.r.l., che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spesse generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta; - condanna la S.M. ### s.r.l.s. al pagamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.  ### 22 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2933/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 10/2026 del 14-01-2026

... l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata con conseguente totale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico dell'opponente in favore dell'opposta. Le spese del presente giudizio vengono liquidate, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive delle parti, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ex D.M. 147/2022 in € 7.052,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. P.Q.M. il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1439 /2024 Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo con totale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dichiara tenuta condanna parte opponente al pagamento in favore (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Asti in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. n. 1439/2024 promosso da A.S.L.##### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### Parte attrice ##### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### Parte convenuta #### dei crediti ### Parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, in via istruttoria accogliere la richiesta di mezzi istruttori di cui all'atto di citazione e non disposti nel corso del giudizio; nel merito, accertare che nulla è dovuto a ### per inesigibilità dei crediti del fornitore cedente ### e in parte perché oggetto di pignoramento da parte di creditori del cedente per i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, annullare comunque e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge”. 
Parte convenuta ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto ###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, - Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare: - che alcun effetto liberatorio può esser riconosciuto agli evocati ed in atti descritti versamenti effettuati dall'##### - Bra a favore dell'### (per un importo complessivo di € 66.611,85), in sede di intervento sostitutivo, in relazione alle azionate fatture nn. ###, ###, ### emesse il ###; nn. 610 EN, ###, ###, ### emesse il ###; nn. ###, ###, emesse il ###; nn. ###, ###, ### emesse il ###; nn.  ### e ### emesse il ###; nn. ### e ### emesse il ###; nn.  ### e ### emesse il ###; - l'inopponibilità del/i pagamento/i eseguito/i nel corso del 2019 dall'##### - Bra a seguito del pignoramento notificato il ### da parte di creditori del cedente (per un importo complessivo di € 12.643,13) in relazione alle azionate fatture nn. ###, ### e ### del 28.02.2019, nn. ### e ### del 30.03.2019, nn. ###, ### e ### del 30.04.2019, in quanto conseguenti a pignoramento intervenuto successivamente alla notifica ed accettazione della cessione del credito di cui è causa, e per l'effetto, b) dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettare in toto ogni domanda avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Asti n. 533/2024 del 21/05/2024 (R.G. n. 715/2024) per l'importo di € 79.254,98, e quindi condannare l'odierna opponente al pagamento di detta somma, maggiorata degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo o, in subordine, di quella maggiore o minore, che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto.  - In via subordinata: a) accertare e dichiarare: - che alcun effetto liberatorio può esser riconosciuto agli evocati e sopra descritti versamenti effettuati dall'##### - Bra a favore dell'### (per un importo complessivo di € 66.611,85), in sede di intervento sostitutivo, in relazione alle azionate fatture nn. ###, ###, ### emesse il ###; nn. 610 EN, ###, ###, ### emesse il ###; nn. ###, ###, emesse il ###; nn. ###, ###, ### emesse il ###; nn.  ### e ### emesse il ###; nn. ### e ### emesse il ###; nn.  ### e ### emesse il ###; - l'inopponibilità del/i pagamento/i eseguito/i nel corso del 2019 dall'##### - Bra a seguito del pignoramento notificato il ### da parte di creditori del cedente (per un importo complessivo di € 12.643,13) in relazione alle azionate fatture nn. ###, ### e ### del 28.02.2019, nn. ### e ### del 30.03.2019, nn. ###, ### e ### del 30.04.2019, in quanto conseguenti a pignoramento intervenuto successivamente alla notifica ed accettazione della cessione del credito di cui è causa, e per l'effetto, b) dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettare in toto ogni domanda avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Asti n. 533/2024 del 21/05/2024 (R.G. n. 715/2024) per l'importo di € 79.254,98, e quindi condannare l'##### - Bra in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di ### S.p.A., degli importi di cui in narrativa e/o di ogni diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento derivato dal tardivo pagamento delle fatture di capitale ad essa cedute ed azionate con il presente giudizio. 
Con vittoria di spese e competenze di lite.”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Parte attrice con atto di citazione datato 27 giugno 2024, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 533 del 2024, ha evocato in giudizio parte convenuta che si è costituita con comparsa di costituzione datata 10 ottobre del 2024. 
Con ordinanza datata 21 marzo 2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione. 
In punto istanze istruttorie di parte opponente si richiama integralmente quanto già osservato nell'ordinanza datata 21 marzo 2025 alla quale si rinvia. 
Nel merito si osserva quanto segue. 
Come ribadito ripetutamente ribadito in giurisprudenza ad esempio da Tribunale di Firenze, ### n. 3304/2023: “... Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha confermato il detto principio di diritto con l'ordinanza n°13240/2019 aggiungendo inoltre che la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Corte di Cassazione, 21101 del 2015; Corte di Cassazione, n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Corte di Cassazione, n. 5915 del 2011; Corte di Cassazione, n. 5071 del 2009). Anche la giurisprudenza di merito ha sempre ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale e che in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. ..." (in senso analogo anche Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, mn.  12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). 
All'esito del presente giudizio la convenuta opposta ha fornito prova dei fatti sui quali si fondano le proprie pretese mentre sono risultate prive fondamento le eccezioni sollevate da parte attrice in opposizione. È risultato documentalmente dimostrato (cfr documento 3 fascicolo monitorio) che in data 31 maggio 2018 l'odierna opponente ha comunicato all'odierna opposta la propria adesione alla cessione dei crediti da ### all'opposta. 
Ai sensi del disposto dall'articolo 1264 del codice civile la cessione di crediti ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi la ha accettata. 
Ai sensi dell'articolo 1248 del codice civile il ceduto che abbia accettato la cessione non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. 
La cessione di crediti, anche quella relativa a crediti futuri, come ribadito di recente dalla Suprema Corte (Cassazione, sezione prima, n. 4085 del 2024) è immediatamente traslativa. 
Ai sensi dell'articolo 1264, codice civile, dunque al cessionario possono essere opposte dal ceduto tutte le eccezioni che il ceduto avrebbe potuto opporre al cedente solo se fondate su fatti anteriori alla accettazione della cessione. 
Non sono pertanto opponibili al cessionario dal ceduto eccezioni fondate su fatti verificatisi successivamente all'accettazione della cessione né per il ceduto sono liberatori nei confronti del cessionario pagamenti effettuati a soggetti diversi dal cessionario successivamente all'accettazione della cessione. 
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non sono dunque opponibili dal ceduto al cessionario ### irregolari relativi al cedente successivi all'accettazione della cessione né pignoramenti presso terzi notificati al ceduto in data successiva alla accettazione della cessione né pagamenti effettuati dal ceduto a terzi in data successiva all'accettazione della cessione. 
Risalendo i ### irregolari relativi al cedente e gli atti di pignoramento presso terzi notificati all'opponente a data successiva all'accettazione da parte della stessa opponente della cessione dei crediti in favore dell'opposta (cfr pagg. 3 e segg. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), tali ### irregolari relativi al cedente e tali atti di pignoramento presso terzi non sono opponibili all'odierna opposta, così come non sono liberatori per l'opponente nei confronti dell'opposta, i pagamenti effettuati dalla medesima opponente in favore di terzi in data successiva l'accettazione della cessione con conseguente infondatezza dell'opposizione oggetto del presente giudizio. 
In conclusione sulla base di quanto sino ad ora osservato, che assorbe ogni ragione fatta valere dalle parti anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356, Tribunale di Asti 18.01.2019, Tribunale di Asti 12.04.2019, Tribunale di Asti 01.10.2019, Tribunale di Asti 26.09.2020, Tribunale di Asti 02.10.2020, Tribunale di Asti 18.05.2021, Tribunale di Asti 18.01.2022, Tribunale di Asti 08.02.2022, Tribunale di Asti 09.02.2022, Tribunale di Asti 04.03.2022, Tribunale di Asti 22.07.2022, Tribunale di Asti 28.4.2023, Tribunale di Asti 04.11.2023, Tribunale di Asti 30.04.2024, Tribunale di Asti 07.10.2025), l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata con conseguente totale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico dell'opponente in favore dell'opposta. 
Le spese del presente giudizio vengono liquidate, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive delle parti, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ex D.M. 147/2022 in € 7.052,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A.  P.Q.M. il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1439 /2024 Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo con totale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Dichiara tenuta condanna parte opponente al pagamento in favore dei parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. 
Così deciso in data ### 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.


causa n. 1439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosboch Marco

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 173/2026 del 07-01-2026

... domanda di assegno di mantenimento per la moglie va rigettata. Spese di lite ### di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento. P.Q.M Il Tribunale di #####, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della sentenza parziale n. 9290/2024 pubblicata il ###, così provvede: RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da ### PONE a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento per il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 160,00 euro, come già rivalutata, oltre adeguamento ### indice F.O.I.; PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio ### determinate come da ### del Tribunale di ### a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; ASSEGNA la casa familiare sita in #### n. 22 a ### quale genitore convivente con il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente; RIGETTA la domanda di mantenimento per la moglie, spiegata da ### COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14959/2022 tra ### (C.F ###), rappresentata e difesa dagli Avv. ### e ### giusta delega in atti; RICORRENTE e ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ####, giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale con addebito ### Per parte ricorrente: “### il Tribunale di Roma, contrariis reiectis, alla luce delle mutate circostanze come sopra esposte, disporre le seguenti condizioni di separazione: - i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto; - la separazione sarà addebitata al marito a causa del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; - il sig. ### corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 che sarà versato al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### - la casa coniugale in ### di ### n. 22, di proprietà della sig.ra ### in ragione della convivenza con il figlio ### sarà assegnata al marito sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio; - il figlio ### maggiorenne, ma non indipendente economicamente, rimarrà a vivere con il padre. Non sussistendo i presupposti per la regolamentazione del regime di afÌido data la sua maggiore età, il figlio vedrà la madre liberamente; - la madre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 150,00, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, che sarà versato al domicilio del padre entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### - le spese per lo studio del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; - le spese sportive e mediche rimarranno a carico dei coniugi al 50% così come quelle straordinarie concordate tra i genitori. In ogni caso, per quel che concerne le spese straordinarie, si fa riferimento al ### di ### in uso tra il Tribunale Ordinario di ### e l'Ordine degli Avvocati di ### In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di tutte le prove, così come formulate nelle memorie 183 VI comma c.p.c.- II e III termine, da intendersi qui integralmente” Per parte resistente: “### al Tribunale adito, preso atto che con sentenza parziale del 30/05/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con ordine all'UfÌiciale dello ### del Comune di ### di annotare la suddetta sentenza nel registro degli atti dello stato civile, nonché, con provvedimento del 26/03/2025, è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento e della contribuzione alle spese straordinarie già stabilita a carico della ###ra ### per la figlia ### rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente perché del tutto destituita di fondamento, nonché rigettare la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ###ra ### nei confronti del marito #### per carenza dei presupposti atteso che la stessa dispone di adeguati mezzi di sostentamento ed è perfettamente in grado di mantenersi con i proventi della propria attività lavorativa, come è emerso dalla documentazione fiscale e reddituale acquisita nel corso del giudizio; confermare l'obbligo a carico della ###ra ### di corrispondere mensilmente sul conto del marito, quale contributo al mantenimento per il figlio ### l'importo di €.  160,00 mensili (già € 150,00 così come oggi rivalutata) o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ### confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in #### n.22, in favore del #### in quanto con lui continuano a convivere i due figli ed in particolare ### maggiorenne ma non autosufÌiciente economicamente; disporre che le spese straordinarie riguardanti il figlio ### così come individuate e disciplinate nel protocollo d'### del Tribunale di ### del 2014, siano ripartite al 50% tra i coniugi, purché previamente concordate fra gli stessi. Rigettare ogni avversa domanda eventualmente anche formulata in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.  MOTIVI DELLA DECISIONE i fatti controversi Con sentenza parziale n. 9290/2024, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### ha pronunciato la separazione tra le parti; la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulle domande accessorie alla separazione. 
Pertanto, la presente sentenza concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie, la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di mantenimento per moglie e figlio maggiorenne non autosufÌiciente.  - il merito della lite ### della separazione La domanda di addebito della separazione svolta da ### va rigettata per quanto di seguito esposto. 
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, 23071). 
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
Infatti, come insegna la Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efÌiciente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. n. 40795 del 20/12/2021). 
Nel caso di specie, ### non ha provato la ricorrenza dei presupposti necessari a fondare una pronuncia di addebito. 
Le generiche prospettazioni della ricorrente - in ordine alla riconducibilità causale del fallimento del matrimonio a contegni assunti dal marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - sono rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio. 
I capitoli di prova, come genericamente formulati, non sono idonei a dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento del resistente e la fine del matrimonio. ### richiesta dalla ricorrente è stata, infatti, dichiarata inammissibile stante l'eccessiva genericità ed irrilevanza dei capitoli di prova articolati, dai quali, difatti, non sarebbe potuta discendere la prova della riferibilità del fallimento del matrimonio ai comportamenti del ### asseritamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Ne deriva che anche la domanda di rimessione della causa in istruttoria va rigettata. 
Conclusivamente, la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. 
Mantenimento per il figlio ### domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ### va accolta, per quanto di seguito esposto. 
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 3922). 
In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, mentre l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, soggetta alle circostanze del singolo caso.
Nel caso di specie, risulta incontestato tra le parti la ormai raggiunta indipendenza economica della figlia ### (attualmente di 25 anni), come già accertato in sede di subprocedimento. 
Quanto al figlio ### (di anni 23 e convivente con il padre), il ragazzo nelle more del giudizio ha terminato gli studi avendo conseguito il diploma di “tecnico orologiaio” presso l'Accademia dell'### in ### Inoltre, in aderenza agli studi svolti si è specializzato in “tecnica della lucidatura” presso il centro svizzero di formazione e perfezionamento di orologeria “Wostep” con sede a ### (### ed ha svolto un tirocinio formativo oramai cessato. ### non è, pertanto, autosufÌiciente. 
In relazione al quantum dell'assegno di mantenimento a carico della madre, attesa la convivenza di ### con il padre, va osservato che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti è emerso che: la ricorrente lavora presso il Ministero dell'### e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00; ha percepito per l'anno 2022 un reddito lordo annuo complessivo pari ad € 45.379,00, nell'anno 2023 pari ad € 66.931,00 ed infine nel 2024 pari ad € 85.660,00; è onerata dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui vive di euro 800,00 mensili; attualmente lavora presso l'### come precisato nella comparsa conclusionale; è proprietaria della casa coniugale sita in #### n. 22, assegnata al marito. 
Con riferimento alle condizioni patrimoniali del resistente, ### è dipendente del Ministero dell'### dal giugno 2005, attualmente è in “comando” presso la ### del Consiglio dei ### con stipendio mensile netto di circa euro 2.000,00; ha percepito un reddito complessivo annuo lordo pari ad euro 39.292,00 per il 2023, pari ad euro 43.607,00 per il 2024, pari ad euro 43.875,00 per il 2025; è assegnatario della casa coniugale. 
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti, delle spese abitative della ricorrente, del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, valutate altresì le esigenze di vita del figlio ### che si sta inserendo nel mercato del lavoro, reputa equo il Collegio confermare a carico della madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, quanto già previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti ovvero euro 160,00 mensili, come già rivalutati, oltre ### indice F.O.I, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo il protocollo di questo Tribunale. 
Assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente va accolta, attesa la convivenza con il figlio ### Infatti, come noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufÌicienti, conviventi con i genitori (Cass.civ. n. 3015/2018). La ratio protettiva della norma tutela, infatti, l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti. 
Pertanto, essendo ### convivente con il padre, la casa familiare va assegnata a ### Assegno di mantenimento per la moglie La domanda di mantenimento svolta dalla moglie va rigettata, per quanto di seguito esposto. 
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). 
La prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento è a carico di chi chiede il mantenimento. 
Nella specie, la ricorrente svolge attività lavorativa retribuita come dipendente pubblico ed è proprietaria della casa coniugale.
Pertanto tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, valutato altresì, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il contegno processuale della ### che ha parzialmente disatteso l'ordine del ### non depositando in maniera esaustiva e completa la propria documentazione fiscale, rilevato altresì che la parte richiedente l'assegno non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine al tenore di vita delle parti goduto in costanza di matrimonio, la domanda di assegno di mantenimento per la moglie va rigettata. 
Spese di lite ### di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento.  P.Q.M Il Tribunale di #####, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della sentenza parziale n. 9290/2024 pubblicata il ###, così provvede: RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da ### PONE a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento per il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 160,00 euro, come già rivalutata, oltre adeguamento ### indice F.O.I.; PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio ### determinate come da ### del Tribunale di ### a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; ASSEGNA la casa familiare sita in #### n. 22 a ### quale genitore convivente con il figlio ### maggiorenne non economicamente autosufÌiciente; RIGETTA la domanda di mantenimento per la moglie, spiegata da ### COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ### in camera di consiglio il ####

causa n. 14959/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tania Monetti, Marta Ienzi

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