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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4511/2025 del 20-02-2025

... opportunamente censurato ( Cass. n. 9275 del 2018). Il rigetto del primo motivo e il consolidamento dell'accertamento fattuale operato dai giudici distrettuali sulla base della relazione peritale espletata in giudizio - a sua volta fondata sui rilievi topografici e sulle mappe catastali - esclude la fondatezza della censura concer nente la violaz ione della distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'on ere della prova in modo errone o, cioè attribuen do l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598); infondata è, pertanto, la asserit a violazione dell'art 2697 c.c. che non si configura quand o, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbia ritenuto assolto implicitamente l'onere probatorio, apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020). Ne risulta assorbito altresì il (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 14673/2023 proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), con sede ###### al ### n. 125 - ###, in persona del suo procuratore speciale (giusta procura per notar ### rep. 65104, racc. ###, del 17 marzo 2022, re gistrata il 21 marzo 2022) e rappresent ante Dott .ssa ### nata a #### il 15 .05.1969 (C.F.: ###), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###; indirizzo posta pec: e.p ###; fax: 06/8419500) e ### (C.F.: NCSRM ### U; indirizzo posta pec: ###; fax: 06/8419500), entrambi Avviso accertamento ### - ### con ca vi per la produzione di energia elettrica del foro di ### in forz a di procu ra speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio “### - ### e Tributario”, in ### alla ### n. 14; - ricorrente - contro Comune di ### a ### ( C.F.: ### e P.IVA: ###), con sede in ### a ####, alla ### zza ### n. 5 - 86070, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù della delibera di ### comunale n. 48 del 20.07.2017 e della determinazio ne comunale di ### a ### n. 129 del 14.09.2017, come da mandato in calce al controricorso, dall'A vv.  ### (C. F.: ###), ed elettivamente domiciliat ###il seguen te indirizzo pec: (fax: 0874/43 8969; indirizzo pec: ###); - controricorrente - -avverso la sent enza n. 427/3/2022 emessa dalla ### in data ### e non notificata; udite le conclusion i orali rassegnate dal P.G. Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti. 
Fatti di causa 1. L'### s.p.a. impugnava innanzi alla ### di ### l'avviso di accertamento prot. n. 414 del 27/01/2018 con i l quale il Comune di ### ta al V olturno le aveva richiesto il pagamento della somma di € 13.520,59 a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### non versata nell'anno 2016 per opere di proprietà della ricorrente insistenti sul territorio comunale. 
La ricorrente censurava: la carenza di adeguata motivazione dell'avviso impugnato; il difetto di prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla congruità ed alla correttezza della pretesa, non avendo l'ente impositore svolto alcuna istruttoria; il difetto di presupposto impositivo ex art. 38 del d.lgs. n. 3 507/1993, non essendo state adeguatamente individuate le superfici la cui occupazione avrebbe consentito l'applicazione della tassa; la m ancata applicazione della tariffazione agevolat a ex artt. 46 e 4 7 del d.lgs.  507/1993, applicabile, a suo dire, agli impianti ed ai manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.  2. ### di ### con sentenza n. 147/2020 del 21/09/2020, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le pretese comunali in conformità agli esiti dell'accertamento istruttorio peritale d'ufficio espletato.  3. Sull'imp ugnazione della contribuente, la CTR del ### rigettava il gravame, affermando che: a) l'avviso impugnato conteneva il riferimento alle particelle interessate dall'attraversamento della condotta di adduzione di cui si discuteva e l'indicazione della tariffa applicata in relazione a ciascun tratto di suolo comunale per il quale era chiesto il pagamento della tassa, oltre che gli im porti singo larmente dovu ti; b) l'erroneità della pretesa comunale per la sovrastima delle superfici occupate e tassate non incideva sul fondamento della pretesa, rimanendo immutato l'an debeatur; c) del resto, alla errata qu antificazione dell a pretesa comunale av eva posto rimedio, condivisibilmente, il primo giudice che, attraverso l'accertamento compiuto con lo strumento istruttorio peritale, aveva individuato in maniera corretta la misura dei beni comunali occupati; d) da un lato, l'art. 1, commi 816 e ss., della l. n. 160/2019 è espressamente applicabile dal 2021 e non è retroattivo e, dall'altro lato, l'art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 21/10/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 215 del 17/12/2021, contenente l'interpretazione autentica della disposizione normativa del 2019, fa riferimento alle aziende che esercitano bensì attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, ma relativamente alla trasmissione di energia elettrica (già prodotta), non c onsentendo la disposizione normativa richiamata d i far riferimento all'attività di produzione quale attività strumentale alla erogazione del servizio.  4. Avverso tale sentenza ha p roposto ricorso per cassazione l'### s.p.a. sulla base di quattro motivi. ### di ### al ### ha resistito con controricorso. 4 In prossi mità dell'udienza pubblica en trambe le parti hanno deposita to memorie illustrative. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrent e dedu ce la nullità della sentenz a impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 7, comma 1, d.lgs.  n. 546/1992 e 99, 112, e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, 4, c.p.c., per aver la Corte di ### di ### del ### ritenuto sussistere nel caso di specie il presupposto impositivo ### alla luce dell a qualificazione giu ridica - quale “patrimonio indispo nibile” del Comune dei terreni oggetto di accertamento - effettuata dal consulente tecnico d'ufficio del tutto incidentalmente e, soprattutto, extra-petita, nella propria relazione, non costituendo la natura giuridica dei terreni un quesito commessogli dal giudice.  2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 38 d.lgs.  507/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte di ### di ### del ### ritenuto legittimo l'avviso di accertamento nonostante il Comune non avesse, a suo dire, fornito alcuna prova circa l'appartenenza dei terreni su cui insistono le opere oggetto di accertamento al patrimonio indisponibile del ### ne, così come asseritamente indicato nell'atto impugnato.  3. I due mot ivi, da trattarsi congiun tamente, siccome strettamen te connessi, sono infondati. 
In primo luogo, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali d edotti dal le parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rileva bili d'u fficio, o l'acquisizione nei prede tti limit i di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass., U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). 5 Non è revocabil e in du bbio che la ricomprensio ne nel patrimonio indisponibile comunale dell'area oggetto di occupazione privata e, come tale, sottoposta ad imposizione fosse stata dedotta sin dal primo grado di giudizio, rientrando nell'ambito dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. 
In particolare, non è in contestazione la circostanza che quei fatti siano stati oggetto di allegazione tempestiva, ad opera della stessa parte onerata, posto che l'avviso di accertamento, stralcio del quale è trascritto in ricorso, si riferiva all'occupazione delle aree pubbliche, la quale deve appunt o riguardare il patrimonio indisponibile o quello demaniale. 
Ciò post o in fatto, quanto all'extra-petizione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d'ufficio, va ribadito che lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della senten za, se è stata assicu rata alle parti la possibilità d i interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice (Cass., Sez. 3, Ordinanza 13/9/2024, n. 24695).  ###, nel caso in esame, ricorrente ha omesso di attestare di aver tempestivamente eccepito sin dal primo grado di giudizio, ed all'esito del deposito della relazione peritale, la nullità (relativa ) della consulenza tecnica d'ufficio. Inver o, ha trascritto, in osservanza d el principio di autosufficienza, a pagina 16 del ricorso, solo il passaggio dell'atto di appello nel quale ha espressamente, ma tardivamente, sollevato la questione della nullità della c.t.u.  3.2. La valutazione operata dal giudicante avrebbe potuto essere censurata sul presu pposto della violazione dell'art. 116 c. p.c., assumendo che il collegio d'appello, nel valutare le risultanze della consulenza, non avrebbe operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e div erso valore op pure il valore che il legislat ore attribuisce ad una differe nte risultanz a probatoria (come, ad esempio, valore di prova leg ale), o ppure, qualora la prova sia soggetta ad una 6 specifica regola di valut azione, abbia dichiarato di val utare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. ### del 2019, n. 20867 del 2020); con la conseguenza che risulta inammissibil e la diversa doglianza proposta dalla ricorrente con riferimento ai profili processuali concernenti la consulenza di ufficio disposta in altro giudizio tra le medesime parti ed acquisite nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata con l'odierno ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016; Cass. n. 9507/2023).  3.3. La censura concernente la dedotta violazione del precetto di cui all'art.  2697 c.c. - per avere il giudice omesso di porre a carico dell'ente impositivo l'onere di prova re i fatt i costituitivi della pre tesa ed, in particolare, di dimostrare la riconducibilità delle aree occupate al patrimonio indisponibile comunale, nonostante le contestazioni sollevate dalla contribuente che ne affermava invece l'appartenenza al patrimonio disponibile - si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il rico rrente di anelare ad una impropria trasform azione del giudizio di legittimità in un nuovo, no n consentito, giudizio di m erito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinan zi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). 
E, difatti, una volta esclusa la fondatezza della prima censura concernente la ded otta nullità della consulenza espletata, l'accertamento dell'appartenenza delle strade vicinali e comunali al patrimonio indisponibile del ### così come effettuata dal collegio d'appel lo non può essere rivalutato dalla Corte. 
Come questa ### e ha più volte sottoline ato, compito dell a ### di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una 7 rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapp orre la propria valutazione delle p rove a que lla compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare e che, comunque non è stato opportunamente censurato ( Cass. n. 9275 del 2018). 
Il rigetto del primo motivo e il consolidamento dell'accertamento fattuale operato dai giudici distrettuali sulla base della relazione peritale espletata in giudizio - a sua volta fondata sui rilievi topografici e sulle mappe catastali - esclude la fondatezza della censura concer nente la violaz ione della distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. La violazione dell'art.  2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'on ere della prova in modo errone o, cioè attribuen do l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598); infondata è, pertanto, la asserit a violazione dell'art 2697 c.c. che non si configura quand o, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbia ritenuto assolto implicitamente l'onere probatorio, apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.  360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020). 
Ne risulta assorbito altresì il profilo di censura concernente la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92.  4. Con il secondo mot ivo la ricorrente denunci a la viola zione e falsa applicazione degli artt. 7 d .lgs. n. 212/200 0 e 1, comm a 162, l.  296/2006, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la ### di ### di ### del ### ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nonostante: ### l'assenza di un apparato motivazionale tale da consentire alla società di comprendere in modo chiaro e preciso: ### i 8 presupposti di fatto e di diritto dell'accertamen to; ### i crite ri di qualificazione dell'occupazione; e (iii ) i criteri di quantificazione della pretesa impositiva.  4.1. Il motivo è infondato. 
La contribuente si duole, in particolare, della mancata indicazione, negli avvisi di accertamento impugnati, dei criteri di determinazione utilizzati per la quantificazione della tassa e per l'individuazione e la liquidazione della tariffa applicata. 
In tem a di tributi local i, l'obbligo mo tivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conosce re la pre tesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare eff icacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, re stando, poi, affidate al giudizio di impugnaz ione dell'atto l e questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017; v. al tresì Cass., Se z. 5, Sentenza n. 7360 del 31/03/2011 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27800 del 30/10/2019). 
Non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento abbia evidenzia to i momenti ricognitivi logico-deduttivi essenziali (le caratteristiche dell'occupazione, la superficie occupata, il terreno oggetto di imposizione, la tariffa comunale applicata, la normativa di riferimento - art.  4 dell e ### con rid uzione del 50% - e l'impo sta dovuta - unitamente alle sanzioni e agli interessi -), consentendo, di conseguenza, al dest inatario di svolgere efficacemente la propria dif esa attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto. 
La odier na ricorrente ha, del resto, dimostrato, attraverso le censure 9 formulate sin dal primo grado di giudizio, di avere avuto piena conoscenza dei presupp osti dell'imposizione, per averli, app unto, puntualmente contestati. 
La senten za impugnata si è at tenuta ai suddetti principi laddove h a correttamente ritenuto per un verso che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertam ento re lativo alla ### che indicasse la su perficie imponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dalla legge, ossia gli eleme nti costitut ivi della pretesa tributari a avendo così l'### posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenzia li e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'an ed il quantum debeatur e per un altro verso che una de libera del Com une, in quanto assistit a da presunz ione di conoscenza, fosse conoscibile dalla parte contribuente; né è emerso quale sarebbe il concreto ed effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa che quest'ultima avrebbe asseritamente subito.  5. Con il quarto motivo la ricorren te si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 46 e 47 d.lgs. n . 507/199 3, 63, d.lgs.  446/1997, 1, commi 3 e 4, l. n. 10/1991, e 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la ### di ### di ### del ### ritenuto legittimo l'avviso di accertam ento al l'interno del quale il ### no n ha fatto applicazione del regime ridotto ### omet tendo di valorizzare lo svolgimento di un'attività strumentale a quelle di pubblico servizio da parte della società nella, a suo dire, erronea considerazione che la veste giuridica di società per azioni della ricorrente e, quindi, di ente con scopo di lucro, non consentisse di ritenerla tale.  5.1. Il motivo è fondato. 
La que stione che pone la do glianza in esame è se spetta la tariff a “agevolata” prevista dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/93 all'impresa di produzione dell'energia elettrica. 
Sul piano unionale, se è vero che la separazione tra imprese produttrici e imprese distributrici è imposta dal diritto unionale (vedi direttiva 2009/72 10 e cfr. il considerando 24: “La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta la ### sia alle imprese della ### sia alle imprese non comunitarie”, posto che, in base al considerando 9, “In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti”; cfr. altresì i punti 35 e 80 di ### giust. in causa C-718/18), è altrettanto vero che la separazione non esclude, tuttavia, che le imprese separate concorrano ai fini della prestazione del servizio energetico, la definizione del quale è fornita dall'art. 1, n. 7 della direttiva 2012/27/UE, applicabile ratione temporis (il “servizio energetico” è “la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili”). 
Pertanto, mentre analizzando il profilo soggettivo si perviene (per ragioni di concorrenza) all'affermazione della separazione tra le imprese produttrici e le altre della filiera, ponendo l'angolo prospettico dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario.  5.2. Per fornire una risposta all'indicato que sito è, comunque , imprescindibile ricostruire dal punto di vita normativo interno e sistematico la fattispecie in esame. 
Le norme che hanno rilevanza diretta sono gli artt. 46 d.lgs. 15 novembre, n. 507 (in tema di ###, e 63 l. 15 dicembre 1997, n. 446 (in tema di ###. 
La prima, al comma 1, stabilisce che: 11 <<Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impian ti in genere ed altri manufatt i destin ati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.>> (la sottolineatura è dello scrivente) La seconda prevede che: 1. <<Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, s ia permanente che temporanea, di strade, aree e re lativi sp azi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare d ella concessione, de terminato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di are e private sogg ette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.>> 2. <<Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificaz ione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) ind icazione analitica della tariffa de terminata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; 12 e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi al tro manu fatt o da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipo logia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri: […]>> (la sottolineatura è dello scrivente) Dalla formulaz ione letterale delle disposizioni rip ortate si evince che , mentre per la ### il regime ridot to è riconosciuto solo nel caso di “erogazione di pubblici servizi”, q uanto alla ### il detto reg ime è contemplato altresì per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi pubblici.  5.3. ### in tema di criteri di applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, ha rimarcato che dette disposizioni dettano un criterio differenziato, ed agevolato, di determinazione della tassa (per ragioni di pubblica utilità), di ti po forfetario, fondato sui parametr i costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte d i essa effettivam ente o ccupata, e calcolato sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare; ove, dunque, l'agevolazione consiste in ciò che - abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, e prevista, invece, l'unità di misura costituita dal km lineare, quale che sia la sezione delle condutture, o l'ingombro dei cavi, o l'area o ccupata - la base im ponibile del tributo va determinata tenendo conto dei due limiti costituiti, rispettivamente, dalla lunghezza del cavo - con conseguente indifferenza dei tratti che non siano effettivamente occupati - e dalla lunghezza della strada (qualora quella del cavo risulti superiore, come nel caso di posa di più cavi o condutture parallele, o di realizzazione di "bretelle" di allacciamento laterali; così Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555). 13 Invece, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubb liche, isti tuito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, modificato dall'art. 31 della legge 448 del 1998 , è stato concep ito dal legislatore come un quid di ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (v., tra le tante, Cass. n. 18037/2009).  ###. 51 del d.lg s. 15 dice mbre 1997, n. 446, relativo al c anone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. ###, ha previsto, al secondo comma del citato articolo, l'abolizione, dal 1° gennaio 1999, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### di cui al capo II del d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
La norma, tuttavia, è stata abrogata, con effetto dal primo gennaio 1999, dall'art. 31, comma 14, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e contestualmente il legislatore, sostituendo l'art. 63, primo comma, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che le province e i comuni potessero prevedere che l'occupazione di suolo pubblico fosse "assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa". 
In simil e ambito, la determin azione del canone era origin ariamente disciplinata dall'art. 63, secondo comma, lett. f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La norma prevedeva ch e il canone fosse dete rminato mediante l'applicazione di "una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridott a non meno del 50 per cento". Più specificamente, "in sede di prima applicazione" il canone doveva essere determinato forfetariamente e la sua misura doveva essere calcolat a mediante l'applicazione della tariffa al numero complessivo delle utenze. 
Tale regime è stato modificato dall'art. 18, primo e secondo comma, della 14 legge 23 dic embre 1999 , n. 488, previa adozione dei nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone e riformulazione dell'art. 63, secondo comma, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997. Donde la norma prevede infine l'adozione, <<per le o ccupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con q ualsiasi altro manufatto da az iende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi >>, di un canone d eterminato forfeta riamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale, commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a determinate classi di comuni; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, determinandolo nell a misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. 
Cosicché il metodo alternativo di determinazione forfetaria del canone, che avrebbe dovuto essere adottato solamente "in sede di prima applicazione", è divenuto il normale criterio di quantificazione del ### E quest'ultimo deve, infine, essere commisurato al num ero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa prevista in relazione a ciascuna classe di comune. 
Con effett o dal primo gennaio 2000 , peraltro, l'art . 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha adottato alcune mod ifiche all'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, ha stabilito che "per la det erminazio ne della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lett. f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone”.  5.4. Tanto preme sso in merito all'evoluzione no rmativa dei canoni di determinazione della ### e dell a ### occorre verifi care se il terzo comma dell'art. 63 cit. abbia sostituito i criteri di cui all'art. 47 d.lgs.  507/1997. 
Al quesito hanno già dato risposta le sezioni unite di questa ### (Cass., sez. un., Sentenza 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11; in termini, in 15 motivazione, Cass. n. ###/ 21), secondo cu i l'art.18 della legge 488/1999, sostituendo la lettera f) del secondo comma dell'art.63 del d.lgs.  n.446/97, recante la disciplina del ### , ha introdotto u na partico lare modalità di determinazione de l canone per tale tipo di occupazione permanente, basata sul numero di utenze attivate e ha esteso l'applicazione di tale criterio di calcolo anche alla ### dovuta sulla medesima tipologia di occupazioni. La disposizione, hanno aggiunto le sezioni unite, è stata introdotta allo scopo di semp lificare il criterio d i determin azione della ### ritenend osi il metodo basato sulle utenze attiv e di più facile applicazione rispetto al precede nte metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. 
In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. 15 dicembre 1997, 446, pur avendo interessato un'entrata di carattere ext ratributario (il ###, hanno avuto un'incidenza anche sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, in quanto alla tassa è stata infine estesa proprio la nuova disciplina per la determinazione forfetaria del canone per le o ccupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi. Con la conseguenza che per una tale tipologia di occupazioni, dal primo gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazione for fetaria della tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore. 
Sebbene l'art. 51, comma 2, lett. a) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avesse previsto l'abrogazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha soppresso tale abolizione, mantenendo di fatto l'applicazione della suddetta tassa che è regolamentata negli artt. 38-57 del d. lgs. 507/1 993; tuttavia, la disposizione di cui all'art. 47 d.lgs. n. 507/1993 risulta, in parte, abrogata con l'introduzione del terzo comma dell'art. 63 cit. 
Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 47 citato continuano ad operare con 16 riferimento alle occupazioni (ad esempio, temporanee) non riconducibili a quelle disciplinate dal d.lgs. n. 446 del1997, art. 63, comma 2, lett. f), cit..  5.5. In quest'ott ica, alla società ### s.p.a. è applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs.  446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio (aspetto sostanziale). 
Invero, la stessa possiede entrambi i ridetti requisiti di cui all'art. 63, lett.  f): essa svolge in effetti attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio, ossia la distribuzione dell'energia elettrica, senza allacci diretti con l'utenza finale ma con la sola rete di trasporto (du nque soltanto con i soggetti che erogano i pubblici servizi). La citata norma si applica, infatti, anche alle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente. In particolare, tra le società esercenti attività s trumentali all'erogazione di serviz i pubblici rientrano anche le aziende che , p ur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura. 
Ne consegue, dunque, che il concetto di rete di erogazione di pubblic i servizi, cui il legislato re ha in teso att ribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso u nitario (così Cass., 20 maggio 2015, n. 10345 e Cass. ###/2021); l'attività svolta dalle aziende di prod uzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'energia elettrica. 
Gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare “direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete” secondo la definizione utilizzata 17 dal d.l. n. 146/2021 (come convertito dalla l. n. 215/2021), ricadendo, così, nel campo di applicazione del canone agevolato. 
Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione.  ###à d'impresa svolta dalle società di produzione d'energia costituisce, così, una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui: - in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà); - tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).  ###à svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'energia elettrica. 
Del resto, secondo la giurispruden za interna e sovranazionale (la quale parla in genere di servizi di inte resse gene rale), i fattori dist intivi del pubblico servizio sono, da un la to, l'idoneità de l servi zio, sul p iano finalistico, a soddisfare in modo diretto esi genze proprie d i una platea indifferenziata di utenti, e, dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme d i continuità, regolarità, capacità e qualità. Requisiti, entrambi, compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impianto capace di dare luogo ad un "servizio" e destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare u na esigenza di rilevanza "pubblica”. A tal riguardo è opportuno evidenziare che l'art. 46 parla in generale di manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. 18 Nel solco di tale impostaz ione, Cass. nn. 1974/2005 e 25479/2008 affermano quanto segue: <<Il concetto di "rete di erogazione di pubblici servizi", a cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione pertanto della possibilità di considerare, e di tassare, autonomamente i singoli segmenti di rete e con la conseguenza che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 1993/507, vanno riferiti all'ultima frazione di rete, che non raggiunga l'unità di misura minima […]. In particolare non può condividersi la tesi sostenuta dalla ### di ### secondo cui la forfetizzazione con arrotondamento al chilometro lineare superiore dovrebbe essere effettuata con riferimento alle occupazioni ricomprese in ogni singolo atto di concessione […]. Infatti l'autonoma rilevanza attribuita ai singoli atti di concessione contrasta con il ruolo determinante assunto, sotto un profilo normativo e ai fini della regolamentazione del particolare regime impositivo in esame, dal concetto unitario di "rete di erogazione di pubblici servizi">>. 
Del re sto, come nitidamente h a spiegat o da Cass. n. ###/2021 (in motivazione): <<ove, dunque, l'ag evolazione consiste in ciò che, - abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, e prevista, invece, l'unità di misura costituita dal km. lineare, quale che sia la sezione delle condutture, o l'ingombro dei cavi, o l'area occupata, - la base imponibile del tributo va determinata tenendo conto dei due limiti costituiti, rispettivamente, dalla lunghezza del cavo, - con conseguenza indifferenza dei tratti che non sia no effettivamente occup ati, - e dall a lunghezza della strada (qualora quella del cavo risulti superiore, come nel caso di posa di più cavi o conduttu re parallele, o di realizzazione di "bretelle" di allacciamento laterali; così Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555); - ne consegue, altresì, che il concet to di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislat ore ha inteso attribuire u n ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilità di considerare (e di tassare) autonomamente i singoli segmenti di rete, - così come nella 19 fattispecie la ricorrente assume essere avvenuto con riferimento ai distinti provvedimenti concessori, - 8 e ch e gli arr otondament i al chilome tro, previsti dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, c. 2, debbono essere riferiti all'ultima frazione di rete che non raggiunga l'unità di misura minima (v. Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555, cit., cui adde, ex plurimis, Cass., 20 ottobre 2008, n. 2547 9); - laddove l'applicazione del crite rio (cd.  dell'utenza) che, nell'ipotesi di occu pazione permanente, ha segnato il superamento, come detto, del règime incentrato sull'unità di misura del chilometro lineare, ha inteso rispondere «al fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore» (così Cass., 20 maggio 2015, n. 10345)>>.  5.6. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime ridotto la circostanza che l'### sia una società per azioni che persegue scopi di lucro. 
Anche al riguardo, giova richiamare Cass., sez. un., n. 8628/20, secondo cui nessuna rilevanza può essere ascritta all'elemento dato dalla ritrazione dalla relazione materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: “In aderenza al dettato normativo di cui all'art.39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per individuare il soggetto passivo de lla ### diventa, infatti, irrile vante indagare a chi sia riconducibile l'interesse privato ritratto dall'occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esi stente tra l'e nte territoriale e il contribuente autorizzato, qu ale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l'### territoriale ha al lo stesso trasferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati”. 
È dunque irrilevante ai fini del riconoscimento della tariffa ridotto in esame, della natura di s. p.a. della contribue nte, vi eppiù se si considera che l'attenzione deve essere concentrata sul tipo di attività svolta, e non già sulla veste del soggetto che la esercita. 
In ambit o nazionale, si pens i alla l. n. 146 del 1990 , che q ualifica l'approvvigionamento di energie e dei prodotti ene rgetici, come servi zi 20 pubblici essenziali, alla direttiva attuativa della ### del Consiglio dei ministri del 27 gen naio 1994, alla legge ist itutiva della ### amministrativa per l'energia e il gas ex l. 14 novembre 1995, n. 481. Anche tale produzione normativa è stata il frutto di un prolungato dib attito interpretativo, essendosi passati, nel temp o, dalla preferenza p er un inquadramento "soggettivo" dell'attributo "pubblico" riferito al servizio, ad una lettura in vece in senso "ogge ttivo" che riconosce rilevanza al le prestazioni dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. 
Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall'imposizione, ai sensi dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993. 
Senza tralasciare che un servizio pubblico può essere assicurato anche da soggetti privati.  5.7. Parimenti, non p ossono valorizzarsi in senso contrar io alla impostazione che si è inteso privilegiare le pronunce di questa ### ( nn. 13142/2 022 e 13332/2022) secondo cui, in tem a di tass a per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ###, e con rigu ardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio e d alla manutenz ione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, second o tale indirizzo, non sare bbe estensibile alle occupazioni con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali non sussisterebbero nelle occupazioni con impianti privati (Cass. n. 16539 del 2017). 
Invero, come condivisibilmen te evidenziato dalla odierna ricorrente, a mezzo del rinvio alla pronuncia Cass. n. 16539/2017, l'occupazione da essa operata viene equiparata ad un'occupazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica, non considerando che i beni ogg etto di accertamento appartengono ad una rete che costituisce la infrastruttura prima e principe ai fini della erogazione del pubblico servizio di distribuzione 21 di energia. 
Sotto tale profilo non può non assumere considerazione la rilevanza - senza dubbio nazionale - dell'infrastruttura di proprietà della società rispetto a quella meramente privata oggetto della citata sentenza n. 16539/2017. 
Il precedente, che fonda le pronunce già emesse da codesta ### ha, quindi, ad oggetto fattispecie non ass imilabili a quella che oggi ci occupa, in quanto si riferisce ad un'occupazione operata con un impianto irriguo di un soggetto persona fisica per la soddisfazione di un bisogno personale non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla filiera nazionale dell'energia.  5.8. Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma “agevolativa”, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed in terpretazione rigorosamen te conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (C.d.S. n. ###/2013). 
Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio ordinario di det erminazione della tariffa di determinati beni. 
In partic olare, il legislatore ha così effe ttuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'ent rata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e qu ello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (### Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382; ### Stato n. 9184/2023.). Dunque in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubbl ico, trovano parziale ma notevole compensazione nel 22 soddisfacimento degli interessi dei con sociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale ( benefici sociali) che la st essa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preo rdinate, p er loro natura, allo svo lgimento di un determinato servizio in favore dell a medesima collettività di ri ferimento territoriale. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono. non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva.  5.9. Per quanto non sia applicabile ratione temporis (posto che l'art. 1, comma 816, l. 160/2019 ha introdotto il canone patrimoniale ivi previsto a decorrere dal 2021) alla fattispecie in oggetto, depone nel senso che si è inteso avallare anche la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 21/10/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 215 del 17/12/2021, il quale stabilisce che <<Il comma 831 dell'articolo 1 d ella legge 27 dicembre 20 19, n. 160, si interpreta nel senso che: [ …] b) per occu pazioni permane nti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono inten dersi anche qu elle effettuate dalle aziend e esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale>>. 
Proprio la dispos izione d i interpretazione autentica fa riferimento alle aziende che esercit ano attività strumentali alla fornitura di ser vizi di pubblica utilità, dovendo l'espressione “quali la trasmissione di energia elettrica e il t rasporto di g as naturale” essere intesa come a titolo meramente esemplificativo.  ###, anche il ### di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esempio, ### Stato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strumentalità dell'attività svolta dalle aziende d i produzione rispet to alla fornit ura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'ene rgia e lettrica, così superando il precedente orientamento (di cui resta, tuttavia, espressione ### Stato, 23 25 novembre 2022, n. 10382).  5.10. Sulla base dei rilievi che precedono, va enunciato il seguente principio di dirit to: <<In tem a di ### alla società d i produzione dell'energia elettrica (### s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolg e attività strumentale alla erogazione di un pu bblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di forn ire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)>>.  6. Alla st regua delle consid erazioni che precedono, in ac coglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla ### di giustizia tributaria di secondo grado del ### P.Q.M.  accoglie il quarto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla ### di giustizia tributaria di secondo grado del ### in differente composizione. 
Cosi deciso in ### nella camera di consiglio della V ### civile della 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Penta Andrea

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 616/2025 del 12-11-2025

... legge. ### - si chiede nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già ritualmente formulate nelle memorie in atti, non superflue né esplorative ma concretamente volte a comprovare elementi già allegati, e segnatamente: 1. l'audizione dei testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., i quali saranno escussi sui capitoli di prova di cui alla medesima; 2. nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova da n. 10 a n. 15 compresi di controparte, si chiede nuovamente di essere ammessi alla controprova indicando quale testimone il sig. ### residente ###- 59100 - #### così come richiesto con la nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.. 3. ove se ne Per la società convenuta: come da note scritte del 3/6/20252 ### ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ### S.r.l. ricorreva al Tribunale di ### al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di ### la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti avente ad oggetto l'opera del maestro ### dal titolo ### 1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio, e sentirlo condannare alla restituzione, in favore della ### s.r.l., della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628/2022 R.G.  promossa da: ### s.r.l. (C.F. ### - P.I. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti ### e ### del foro di ### elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE CONTRO Avv. ### (c.f. (c.f. ###) in proprio ex art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, disgiuntamente, dall'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il proprio studio ,giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE OGGETTO: Vendita di cose mobili ### 09/3/2023 ### 6/6/2025 ### delle parti: Per la ricorrente: come da note scritte del 3/6/20251 1 “Piaccia all'###mo Sig. Giudice del Tribunale di ### respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. ### per avere quest'ultimo consegnato alla ### s.r.l. un bene completamente diverso da quello pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta; - accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ### s.r.l. ed il sig.  ### avente ad oggetto l'opera del maestro ### dal titolo ### 1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa; per l'effetto, - condannare il sig. ### alla restituzione, in favore della ### s.r.l., della somma di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 14/02/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge. ### - si chiede nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già ritualmente formulate nelle memorie in atti, non superflue né esplorative ma concretamente volte a comprovare elementi già allegati, e segnatamente: 1. l'audizione dei testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., i quali saranno escussi sui capitoli di prova di cui alla medesima; 2.  nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova da n. 10 a n. 15 compresi di controparte, si chiede nuovamente di essere ammessi alla controprova indicando quale testimone il sig. ### residente ###- 59100 - #### così come richiesto con la nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.. 3. ove se ne Per la società convenuta: come da note scritte del 3/6/20252 ### ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ### S.r.l. ricorreva al Tribunale di ### al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di ### la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti avente ad oggetto l'opera del maestro ### dal titolo ### 1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio, e sentirlo condannare alla restituzione, in favore della ### s.r.l., della somma di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, oltre risarcimento del danno. 
A fondamento delle domande esponeva: - che con contratto stipulato in ### in data ###, aveva acquistato dal sig.  ### che ne garantiva “l'autenticità e la legittima provenienza”, un quadro del maestro ### e, più specificatamente, l'opera dal titolo ### 1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm, al prezzo convenuto di € 13.000,00; - di avere provveduto regolarmente al pagamento del corrispettivo dell'opera; - che, su richiesta della ### l'opera compravenduta era stata affidata all' “### Dorazio” ravvisi l'opportunità - attesa la già accertata non autenticità dell'opera de qua - si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (### sull'opera ### al fine di verificarne l'autenticità, previo ordine di esibizione al sig. ### di consegna dell'originale della autentica del quadro”.  2 “Voglia l'###mo Tribunale adito ex art. 702 bis cpc, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del ### del consumatore individuato nel Tribunale di ### e per l'effetto condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio. In via principale: accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità di ogni azione ulteriore o diversa rispetto a quella ex art. 1453 c.c., originariamente proposta da parte ricorrente. Nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità di diversa azione di risoluzione contrattuale ex art 1497 c.c. o di riduzione prezzo ex art. 1492 c.c., dichiarare l'intervenuta decadenza e/o l'intervenuta prescrizione dell'azione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dal ricorrente e della conseguente domanda restitutoria e In ogni caso, il sottoscritto chiede fissarsi udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine anticipatorio per note conclusive e, in denegata ipotesi, che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche trattandosi di un procedimento introdotto con il vecchio rito ante riforma ### Con espressa riserva di ogni facoltà, anche di replica, in relazione alle deduzioni a verbale e note scritte della controparte. Con osservanza”. affinché, all'esito di ogni opportuna verifica, fosse ufficialmente inserita nel catalogo del maestro; - che in data ### l'archivio ### diffidava la ### a “NON porre in circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera”, in quanto “non archiviabile”; - che, analizzata l'opera de qua, l'archivio ### affermava che non vi era corrispondenza fra il numero di registro di studio e l'opera acquistata dalla ### e, soprattutto, che ad una più attenta disamina, l'opera venduta dal sig. ### alla ### si palesava “solo una diligente imitazione ( …) una copia”; - che, pertanto, il resistente aveva venduto un bene completamente diverso da quello pattuito e, soprattutto, palesemente inidoneo a fornire l'utilità richiesta; - che, dunque, poteva richiedersi la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio e, conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'opera, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del danno, domande per le quali insisteva. 
Si costituiva ritualmente in giudizio ### il quale contestava le domande spiegate, evidenziando che la ricorrente aveva omesso e travisato circostanze decisive, deducendo: - di avere acquistato l'opera olio su tela “### III” misura 65x75 allorchè il ### deceduto nel 2005, era ancora in vita e di avere avuto modo di far verificare personalmente allo stesso l'autenticità del lavoro; - che in effetti il maestro ### aveva rilasciato e sottoscritto la certificazione di autentica dell'opera su foto costituita da immagine su carta fotografica a colori, formato 20x22,5 cm con al retro: “n. 1723 ### c, 65x75 anno 1985” (scritto a mano in alto); timbro “### Dorazio” con numero 1723 al centro; timbro “questo dipinto a olio su tela (scritto a mani) è opera di una mano originale ed autentica” con firma ### a penna nera; firma in basso a destra di soggetto non identificato; - che nell' anno 2014 aveva conferito mandato alla ### di vendere in asta, unitamente ad altra opera di maggior valore, l'opera del maestro ### per cui è causa; - che le opere poste in vendita, quindi anche l'opera ### unitamente all'autentica che la accompagnava, venivano ritirate dalla ### arte presso il suo studio e successivamente valutate e pubblicate nel catalogo d'arte edito da ### n. 168/1, con il n. 459, ove in calce alla descrizione dell'opera di ### si dava atto della presenza di “foto autenticata dall'artista, con timbro studio ### e 1723”; - che nella sessione d'asta risultarono vendute entrambe le opere affidate ed in particolare quella di ### risultava venduta al prezzo di € 16.500,00, come dichiarato dalla stessa casa d'arte nei propri “risultati d'arte”, pubblicati nel sito della stessa ### e in tutte le pubblicazioni di settore; - che tuttavia la ### aveva poi riferito al proprietario che il quadro era rimasto invenduto ed aveva ottenuto di trattenerlo per altri tentativi di vendita in galleria; - che l'opera era stata poi nuovamente messa in vendita sul catalogo d'arte n° 176 del 27/5/2016 al numero di lotto 405 con la medesima descrizione precedente al prezzo minimo di € 13.000,00; - che anche in questo caso, sebbene l'opera risultasse battuta al prezzo di € 12.500,00, ### dopo qualche tempo, gli aveva riferito telefonicamente che l'opera era rimasta nella loro disponibilità in quanto non venduta; - di avere verificato personalmente che in data ### l'opera era stata esposta nella galleria ### sede ###vendita al prezzo di € 30.000,00; - che, contrariato dal constatare che la propria opera “viaggiasse” tra varie gallerie, ne aveva chiesto telefonicamente la restituzione; - che tuttavia anche nei mesi successivi l'opera era rimasta invenduta, pertanto ne aveva sollecitata la restituzione; - che successivamente ### per conto di ### gli aveva proposto telefonicamente l'acquisto dell'opera (già nella detenzione/custodia della ### dal 2014), e pertanto, era stata sottoscritta in ### la relativa dichiarazione di vendita, predisposta unilateralmente dall'acquirente su suo formulario, restituita via e-mail alla ### in data ###, la quale provvedeva al pagamento del corrispettivo concordato; - che successivamente all'acquisto la ### pubblicava sul catalogo n° 184 I del 8/6/18 al lotto 346 con la medesima descrizione (anche dell' autentica) e poi batteva in asta e vendeva l'opera in data ### al prezzo di € 17.000; -che solo successivamente a tale “vendita” in data #### trasmetteva senza altre richieste o comunicazioni dichiarazione dell'### In diritto deduceva: - l'applicabilità del foro speciale ed esclusivo del consumatore ex art. 66 bis D.lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionista e consumatore, e dunque del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, e quindi il Tribunale di ### - l'inammissibilità dell'azione ex art. 1492, terzo comma c.c., in quanto pare ricorrente non aveva dato disponibilità né provata la possibilità di restituzione sia dell'opera che della sua autentica; - l'infondatezza dell'azione ex art. 1453 c.c., in quanto l'articolo 64 del ### dei ### che prevede l'obbligo di consegnare al compratore la documentazione che ne attesti l'autenticità o la probabile attribuzione e provenienza, si applica unicamente ai venditori professionali di opere d'arte e non ai venditori non commercianti; - l'insussistenza del presupposto della consegna di un bene diverso da quello acquistato, avendo la ### acquirente professionista, la detenzione del bene in forza di pregresso e mandato a vendere ed avendo quindi eseguito approfondita verifica sull'opera. Inoltre evidenziava: - che, la ### pur essendo a conoscenza della non archiviabilità comunicata il ###, aveva nuovamente messo in vendita l'opera nel proprio catalogo n. 184 I del 8/6/2018 al lotto 346; -di avere, da parte sua, adempiuto ad ogni proprio obbligo avendo allegato il certificato di autenticità, benchè non obbligato. Contestava altresì la “identità” dell'opera sottoposta al parere dell'### con quella consegnata alla ### e poi acquistata nel 2018. Per il caso di accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, formulava altresì domanda riconvenzionale di restituzione in integrum del bene venduto; - contestava la fondatezza delle domande di condanna al pagamento di interessi moratori, di rivalutazione e di risarcimento danni e chiedeva la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., riservando automa azione per danni. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di ### con vittoria delle spese; nel merito per la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione e per il suo rigetto con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., e, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, per la restituzione dell'opera del maestro ### e dell'originale su fotografia dell'autentica, dichiarando parte convenuta tenuta alla restituzione del prezzo pagato, con respingimento di tutte le domande accessorie. 
Con provvedimento emesso in data 136/2023, all'esito delle note scritte depositate dalle parti, il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento di rito da sommario ad ordinario di cognizione. 
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove orali, ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. 
Con ordinanza emessa fuori udienza in data ###, il Giudice, ritenuta opportuna la formulazione della proposta conciliativa alle parti personalmente differiva l'udienza al 28/01/2025; a tale udienza, il Giudice formulava alle parti ex art.  185 bis c.p.c. una proposta conciliativa volta alla definizione del giudizio mediante restituzione del corrispettivo ricevuto contestuale alla restituzione del quadro oggetto di giudizio, a spese compensate. Il procuratore di parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta quale formulata dal Giudice e controproponeva di definire la lite mediante rinuncia all'azione da parte di ### e vittoria di spese a fronte di rilascio di patto di riservatezza sul contenuto della causa. Parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, ma di non accettare la controproposta dell'Avv. ### Pertanto, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 3/6/2025, ove le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e venivano assegnati i di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione pregiudiziale di applicabilità del ### speciale del consumatore ex art. 66 bis D.Lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionisti e consumatore. 
Infatti, la normativa cui fa riferimento il convenuto, quella del ### del ### è incentrata sulla tutela del consumatore - quale contraente debolenella veste di acquirente, prevedendo invece la normativa contenuta del codice tutta una serie di responsabilità a carico del venditore professionale. Nel caso di specie, il convenuto consumatore agisce nella veste di venditore, sebbene non professionale, e non può pertanto avvalersi della disciplina di favore di cui al ### del ### Ne consegue che la presente controversia è stata correttamente radicata, in forza delle regole generali di cui all'art. 20 c.p.c., avanti al giudice del luogo nel quale l'obbligazione è sorta. 
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e va respinta. Parte attrice, nel presente giudizio ha avanzato domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del dipinto de quo assumendo l'inadempienza del venditore ### per consegna di “aliud pro alio” e chiedendo la conseguente condanna del venditore stesso alla rifusione-restituzione del prezzo pagato dal compratore per l'acquisto. 
Ha rassegnato, infatti, le seguenti conclusioni: “### all'###mo Sig. Giudice del Tribunale di ### respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. ### per avere quest'ultimo consegnato alla ### s.r.l. un bene completamente diverso da quello pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta; - accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ### s.r.l. ed il sig. ### avente ad oggetto l'opera del maestro ### dal titolo ### 1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa; per l'effetto, - condannare il sig. ### alla restituzione, in favore della ### s.r.l., della somma di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge”. 
E' noto, alla luce di quanto ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, (sentenze 05/02/2016 n.2313; n. 28419 del 2013; 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n.9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999), che: “…la consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale…ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto”. 
Nel caso di specie, non paiono sussistere dubbi sul fatto che la vendita di un dipinto del quale veniva garantita l'autenticità e la legittima provenienza (dichiarazione di vendita del 18/2/2018), che si riveli una mera copia, configuri un caso di vendita di aliud pro alio, in quanto si tratta di un bene completamente diverso da quello dichiarato e che risulta assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. 
Quando si configura la vendita aliud pro alio, l'acquirente è legittimato ad agire ex art. 1453 c.c., e l'azione, quindi, non soggiace ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., applicabili solo nelle ipotesi di garanzia ex artt. 1490, 1494 e 1497 del codice civile, né tantomeno a quelli previsti dal codice del consumo all'art. 132. 
Pertanto, l'azione generale di risoluzione per inadempimento è quella astrattamente correttamente esperibile. 
E' pacifico che, a seguito della risoluzione del contratto con efficacia retroattiva ex articolo 1458 c.c., trovano applicazione le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 (ex multis Cass. 30/11/2022, n. ###); infatti la ripetizione dell'indebito ricomprende, in generale, tutte le ipotesi di mancanza del titolo, da qualunque causa dipenda (nullità, annullamento, rescissione, risoluzione oppure titolo mancante in origine). ### retroattiva della risoluzione e dell'annullamento comporta che il pagamento effettuato in esecuzione del contratto diventi pagamento non dovuto e se le prestazioni corrispettive, adempiute da ambo i lati, sono integralmente ed esattamente ripetibili, la “restitutio” non pone problemi, a condizione che sia stata proposta la relativa domanda. Infatti, l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'atro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. 29916/2022, Cass. Ord. 5651/2023). 
Nel caso di specie è emerso in corso di causa che l'opera è stata venduta da ### S.r.l. nella battura d'asta del 9/6/2018, catalogo 346, al prezzo di ### 17.000,00. La circostanza, che formava oggetto di capitolo di prova, è stata confermata da ### legale rappresentante della società attrice, che l'ha ammessa in sede di interrogatorio formale. 
Pertanto, è certo che l'attrice, in mancanza di elementi di segno contrario non dedotto da essa attrice, non ha più nè la proprietà né il possesso del quadro, alienato a terzi. 
Va dunque affrontata la questione della sorte delle prestazioni restitutorie, conseguenti alla risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive quando una di essere risulti impossibile. 
Sul punto si osserva che una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che la norma di cui all'articolo 1492, comma 3 c.c, abbia una portata generale, e che quindi non sia possibile chiedere la risoluzione quando il compratore ha alienato la cosa consegnata; altra giurisprudenza, invece, ritiene che per negare la redibitoria non è sufficiente l'oggettiva impossibilità della restitutio in integrum, ma si richiede altresì un'attività che manifesti la volontà univoca dell'acquirente di accettare il bene nonostante i vizi, in quanto “l'alienazione o la trasformazione del bene impediscono l'azione redibitoria solo in quanto costituiscono una non equivoca manifestazione della volontà di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi” (Cass. 1434/2004; 29029/2008) e fa leva sul principio per il quale le obbligazioni restitutorie sono indipendenti l'una dall'altra, e l'impossibilità in natura di una delle due prestazioni, resta a carico del creditore, che perde il diritto alla ripetizione del bene in natura, ma deve restituire il prezzo. 
Nel caso di specie, anche ad accedere a questa seconda opinione, va osservato che parte attrice, aveva ricevuto in data ### comunicazione da parte dell'archivio ### con cui si dava atto che l'opera presentata “### III”, 1986, o/t, 75,5x65,5, non era archiviabile, e le si intimava espressa diffida a non porre in circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera. 
Sebbene il ### del ### per la verifica delle ### di ### presenti date contradditorie, facendo riferimento ad una richiesta del 23/1/2018, ad una riunione di esame che si sarebbe tenuta il ### e nel contempo il ###, mentre il report risulta datato 9/5/2018, è indubbio che già alla data della raccomandata a/r del 4/4/2018 (inviata dall'### l'attrice fosse a conoscenza che il quadro non era archiviabile, ma soprattutto che doveva esserci qualche seria ‘criticità' in relazione a tale oggetto, visto che l'### l'aveva espressamente diffidata a non porre in circolazione il dipinto e perfino a non esporlo in spazi pubblici. 
Infatti, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, la comunicazione dell'### datata 4/4/2018, non può qualificarsi come un mero parere preliminare, contenendo, invece espresso giudizio di non archiviabilità, senza riserva alcuna, con palese diffida a non esporre l'opera in spazi pubblici, e, conseguentemente, tanto più il quadro non avrebbe potuto essere venduto all'asta. Ciò malgrado il dipinto è stato comunque posto in vendita nell'asta del 8-9/6/2018 e venduto per un corrispettivo di € 17.000,00 ( a fronte dei 13.000 euro pagati ad ### e chiesti in restituzione). 
Questo costituisce, a parere di questo giudicante, manifestazione della volontà di accettare il bene malgrado la difformità. 
Tale circostanza preclude la possibilità di dichiarare la richiesta risoluzione contrattuale. 
Sul punto dell'intervenuta vendita, si rileva che parte attrice non ha in alcun modo preso posizione, né fornito, nel corso del processo, alcun chiarimento, senza neppure argomentare sulla specifica domanda riconvenzionale di restituzione avanzata dal convenuto. Solo con il deposito della memoria di replica del 25/9/2025 parte ricorrente ha affermato a pagina 1, l'avvenuto annullamento della citata vendita all'asta, senza tuttavia fornire alcuna evidenza della circostanza dell'avvenuto annullamento e, soprattutt,o dell'avvenuto mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione. 
Ne consegue che la domanda della ricorrente non può essere accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, -rigetta integralmente il ricorso; -condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare ad ### le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e Cap come per legge. 
Così deciso.  ### 12/11/2025 

IL GIUDICE
dott.### (Giudice Onorario)


causa n. 2628/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Vanni

M
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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 697/2025 del 29-12-2025

... poi memorie ex art.183, comma 6, n.2, cpc, avanzando istanze istruttorie; l'opponente replicava alle deduzioni di prova contraria con la terza memoria. Il giudice, rilevata la nullità dell'atto di chiamata dei terzi per difetto di vocatio in ius, ma non anche la decadenza dal potere di chiamata, in quanto dall'opponente esercitato seppure in modo non pienamente conforme alla disposizione di cui all'art. 163 cpc, revocava la declaratoria di contumacia dei terzi e disponeva la rinnovazione dell'atto di chiamata. Rinnovato l'atto di chiamata di terzo, mediante notifica di un atto di citazione con cui l'opposta ### srl chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente ed , in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento, chiedeva condannare i terzi chiamati a manlevarla per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di ### si costituiva il ### dei ### geom. ### ed eccepiva preliminarmente la nullità della chiamata in causa del terzo per i motivi già rilevati dall'opponente ### s.r.l. ; chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza del 06.03.2024 con cui era stata disposta la rinnovazione dell'atto di chiamata e, sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa ### ha emesso la seguente ### causa civile iscritta al n. 1011/2022 R.G.AA.CC. 
OGGETTO: ###.I.  #### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, p.iva ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato ### (cf. ###; pec. ###; telefax 0923.711134) e, con lei, elettivamente domiciliata in ### p.zza Piemonte e ### n.13.   //OPPONENTE// ### service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva ###, elettivamente domiciliata presso lo ### dell' avv. ### (c.f.: ###, fax 0923.1954489 , pec ###), che la rapp.ta e difende per mandato in atti.   //OPPOSTA// E nei confronnti di geom. ### C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fiscale: ###), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti //###/ Nonché nei confronti di ### P.I. ###, in persona dell'omonimo legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### (C.f.  ### -fax 0923.23821 - pec ###), del foro di ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.   //###/ ### come da verbale d'udienza del 20.10.2025 : ###.#### conclude riportandosi alle domande formulate nell'atto introduttivo ed insiste nell'accoglimento della domanda riconvenzionale; chiede termini di cui all'art.190 cpc.  ###.#### conclude per il rigetto dell'opposizione proposta al d.i. da ### con la conferma integrale del d.i. opposto e con rigetto di ogni domanda riconvenzionale e risarcitoria avanzata dall'opponente; chiede accertare e dichiarare che eventuali vizi o opere incomplete sono imputabili a soggetti diversi da ### condannare l'opponente alle spese di lite e di ctu, con distrazione in favore del procuratore antistatario e con concessione dei termini ex art.190 cpc , anche ridotti.  ###. ### (terzo chiamato) conclude come da comparsa di costituzione e risposta, in particolare in via preliminare chiede emettersi ordinanza di estromissione dal giudizio e in subordine respingere la domanda di manleva avanzata dall'opposta ### con condanna di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.  l'avv.### (terzo chiamato) in via preliminare ribadisce la richiesta dei mezzi di istruttori o dei capitoli non ammessi dal GI; nel merito, conclude riportandosi alle domande rassegnate nella propria comparsa di costituzione, rinunciando alla domanda di distrazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da ### s.r.l. al decreto ingiuntivo n.124/2022, emesso dal Tribunale di ### il ###, su ricorso della ### s.r.l., per la somma di €.27.052,27 oltre interessi e spese, fondato sulle fatture n.1377 del 16/08/2021 e n.1453 del 16/09/2021, emesse a titolo di corrispettivo dei lavori di cui al contratto di engineering del 28.05.2020, scaturito dalla partecipazione di ### s.r.l. al Bando di finanziamento ISI 2018, indetto dall'### per il miglioramento delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro (cfr.all.2 atto introduttivo). 
In particolare, in esito all'ammissione al finanziamento (all.3 atto introduttivo), con il detto contratto del 28.05.2020 ### s.r.l. commissionava alla ### s.r.l. i lavori di: ”### e smaltimento, secondo le norme di legge in vigore, del manto di copertura in lastre ondulate in amianto “eternit” dei tetti dei magazzini “B”, “E”, “H”, “### Uffici”, “pensilina Bilico” siti presso la sede dello stabilimento vinicolo delle ### oltre la fornitura e posa in opera di guaina ardesiata autoadesiva previa rasatura delle superfici di posa dei magazzini “B”, “E” ed “H” oltre la fornitura e collocazione di lamiera grecata per “pensilina bilico” e “tetto uffici”. Fornitura e collocazione di elementi metallici per manutenzione ordinaria della “pensilina bilico”. Il tutto compreso la fornitura ed istallazione a norma di legge di ### ove necessario, il noleggio di piattaforme aeree e il trasporto a discarica di sfabbricidi e materiali di risulta provenienti dalle dismissioni varie “ (cfr.all.1 atto introduttivo). ### srl con contratto del 14.12.2020 subappaltava una parte dei lavori (lavori di impermeabilizzazione dei tetti di copertura dei magazzini con tetto a botte) all'impresa ### (all. 06 atto introduttivo).
Con l'opposizione in questione lamentava l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria per aver già essa versato all'appaltatrice la somma di € 107.637,17, quindi quasi l'intero prezzo del contratto (di € 95.128,00 oltre iva), e comunque sollevava eccezione di inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c. di ### s.r.l. per mancata realizzazione di tutte le opere commissionate entro il termine fissato per la conclusione dei lavori (con scadenza ultima, in seguito a proroga, al 02.09.2021), nonché per mancata esecuzione a regola d'arte di quelle opere invece realizzate e per l'abbandono del cantiere senza “sgombero” e “pulitura” dello stesso, cui pure era tenuta ### in forza dell'art.8 del contratto di engineering del 28.05.2020, dolendosi di aver riportato, in conseguenza del suddetto inadempimento, danni per perdita parziale del finanziamento, per la necessità di realizzare, con maggiorazione di costi conseguente al rincaro dei prezzi, i lavori lasciati incompleti, per il prolungamento della polizza fideiussoria per proroga ### del fine lavori e per l'eliminazione di difetti occulti, danni tutti che quantificava in € 35.235,45. 
Chiedeva quindi la revoca del d.i. n.124/2022 ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione e falsa applicazione degli artt.643 e 127 c.p.c.., rectius l'inefficacia della notifica del d.i. per mancanza di attestazione di conformità della copia notificata del d.i. stesso. 
Si costituiva l'opposta contestando integralmente la domanda attorea, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'insussistenza del difetto di notifica del d.i. e di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori e la ditta subappaltatrice “ad integrazione del contraddittorio” e nel merito, escludendo la propria responsabilità, che addossava alla committente e/o al direttore dei lavori e/o alla ditta subappaltatrice e/o all'esecuzione di lavori extra non concordati,chiedendo il rigetto della domanda di ### srl e la sua condanna al pagamento delle due fatture per la complessiva somma di euro 27.052,27. 
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, eccepiva l'opponente il mancato deposito dell'atto di citazione per chiamata nel termine di dieci giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 165 c.p.c., come richiamato dall'art.  269 c.p.c, e pertanto chiedeva dichiararsi la decadenza dell'opposta dalla possibilità di chiamare in causa i predetti terzi. 
Il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rilevava che il termine fissato dall'art. 269 c.p.c. per il deposito dell'atto di citazione deve considerarsi ordinatorio e la sua inosservanza non è causa di improcedibilità della domanda proposta nei confronti del terzo né, tanto meno, di estinzione del processo e neppure incide sulla validità e regolarità del processo (C. 3441/198) e, pertanto, dichiarava la contumacia dei terzi, che, pur regolarmente citati, non si erano costituiti ed assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. 
Con memoria n.1 ex art.183,comma 6, cpc , l'opponente chiedeva la revoca della dichiarazione di contumacia resa nei confronti dei terzi chiamati, sostenendo la nullità assoluta dell'atto di chiamata in giudizio dei terzi ( ditta ### e geom. ### per assenza della citazione a comparire che, ai sensi dell'art.269 c.p.c., doveva essere rivolta ai terzi, chiedendo contestualmente dichiarazione di decadenza dell'opposta dalla facoltà di chiamare in causa i terzi per inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art.269 cpc per la chiamata ed insistendo nella dichiarazione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per violazione e falsa applicazione degli artt.643 e 127 c.p.c.. e quindi nella declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato in copia non autentica e ribadendo nel merito l'inadempimento di ###
Opponente ed opposta depositavano poi memorie ex art.183, comma 6, n.2, cpc, avanzando istanze istruttorie; l'opponente replicava alle deduzioni di prova contraria con la terza memoria. 
Il giudice, rilevata la nullità dell'atto di chiamata dei terzi per difetto di vocatio in ius, ma non anche la decadenza dal potere di chiamata, in quanto dall'opponente esercitato seppure in modo non pienamente conforme alla disposizione di cui all'art. 163 cpc, revocava la declaratoria di contumacia dei terzi e disponeva la rinnovazione dell'atto di chiamata. 
Rinnovato l'atto di chiamata di terzo, mediante notifica di un atto di citazione con cui l'opposta ### srl chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente ed , in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento, chiedeva condannare i terzi chiamati a manlevarla per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di ### si costituiva il ### dei ### geom. ### ed eccepiva preliminarmente la nullità della chiamata in causa del terzo per i motivi già rilevati dall'opponente ### s.r.l. ; chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza del 06.03.2024 con cui era stata disposta la rinnovazione dell'atto di chiamata e, sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità/irritualità della richiesta di chiamata in causa, stante la totale assenza di domande formulate da ### s.r.l. nei confronti dei terzi; nel merito, chiedeva dichiararsi la mancanza di responsabilità del D.L. in ordine ai fatti di causa (responsabilità che invece attribuiva all'appaltarice chiamante). 
Si costituiva pure la subappaltatrice ditta ### e contestava tutto quanto prospettato dalla chiamante e sostenendo l'inadempimento di ### srl e la propria estraneità rispetto ai fatti per i quali la ### srl avanzava domanda di manleva, chiedeva di essere estromessa, stante l'autonoma posizione contrattuale del chiamato rispetto alle pretese economiche avanzate dalla committente e stante la pendenza di autonomo giudizio (Rg 239/2022) riguardante l' opposizione al D.I.  866/2021 , notificato da ### a ### srl in data ### per il pagamento di somme maturate a credito, a fronte di lavorazioni tutte regolarmente eseguite, quale ditta subappaltante rispetto al contratto principale di engineering. Chiedeva altresì di respingere la domanda di garanzia e di condannare in ogni caso ### ex art. 91 cpc. 
Il giudice, confermata l'ordinanza del 6 marzo 2024, demandata alla fase decisoria ogni altra determinazione in merito alle ulteriori questioni sollevate dalle parti circa il contenuto e la qualificazione della chiamata effettuata dalla convenuta, riassegnati i termini ex art.183 comma 6 cpc in conseguenza della costituzione dei terzi chiamati, onerava il terzo chiamato ### a depositare gli atti introduttivi del giudizio (239/2022) con la convenuta ### s.r.l. per meglio valutare i rapporti fra i due giudizi, cioè il presente e quello n.239/2022. 
Le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 cpc; la ditta ### anche gli atti del giudizio n.239/2022 RG unitamente a sentenza 748/2024 di definizione del suddetto giudizio, passato in giudicato. 
Veniva quindi formulata proposta ex art.185 bis cpc, accettata da tutte le parti ad eccezione dell'opponente. 
Seguiva quindi la fase istruttoria con ctu tecnica e prova testimoniale. 
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.10.2025 e, quindi, alla suddetta data, precisate le conclusioni davanti a questo giudice, cui nel frattempo perveniva la causa dopo precedente assegnazione, veniva assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc ridotti a gg 30+20 per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Così delineati i fatti di causa, va preliminarmente esaminata l'eccepita nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.124/2022 per violazione e falsa applicazione degli artt.643 e 127 c.p.c.., rectius l'inefficacia della notifica del d.i. per mancanza di attestazione di conformità della copia notificata del d.i. stesso. 
Detta eccezione non appare meritevole d'accoglimento in considerazione dell'avvenuta costituzione dell'opponente avente natura sanante per raggiungimento dello scopo dell'atto, non avendo l'opponente peraltro espressamente disconosciuto la conformità all'originale della copia notificata del d.i. 
Ancora preliminarmente va affrontata la questione della chiamata dei terzi; al riguardo, precisato che trattasi di chiamata in garanzia impropria, va osservato che la rinnovazione della citazione in seguito all'ordinanza del 06.04.2024, il cui contenuto anche in questa sede si ribadisce, ha sanato il vizio della precedente chiamata che effettivamente non conteneva né la vocatio in ius dei terzi, né domande nei loro confronti .  ### di citazione per chiamata di terzo rinnovato nei termini assegnati dal giudice si presenta invero rinnovato in modo corretto con l' integrazione della vocatio in ius e della domanda di manleva, consentendo in tal modo agli effetti della domanda di prodursi fin dalla prima notifica ed al processo di poter utilmente proseguire, in presenza peraltro di costituzione dei terzi. 
Da ultimo sempre in via preliminare va rigettata la ribadita richiesta del terzo chiamato geom.### di ammissione dei mezzi istruttori o dei capitoli non ammessi per tutti i motivi di cui all'ordinanza riservata dell'8-09/10/2025, da intendersi qui riprodotti e trascritti. 
Infine, sempre in via preliminare, in relazione al teste ### di cui l'opposta non aveva accettato la rinuncia operata dal terzo chiamato ed accettata dalle altre parti, si precisa, da un lato, che si ha motivo di ritenere l'inattendibilità del teste, alla luce di quanto avvenuto all'udienza del 07.07.2025 e, dall'altro, che,in ogni caso, la sua escussione, alla luce della ctu espletata, si ritiene superflua. 
Tutto ciò detto, si tratta ora di stabilire se la pretesa monitoria di ### srl sia fondata o meno. 
Va al riguardo detto che -in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. n.16092/2002; n.13533/2001; n.7027/2001; n. 1041/1998; n. 7860/1995; n.2369/1994)- al creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art.2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. 
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. 
Questo principio, generale, non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. 22123/2009; n.8718/2000; 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). 
Calando questo principio al caso in esame è possible affermare che ### srl ha provato il fatto costitutivo del suo credito ed infatti dalla documentazione in atti (contratto di engineering, contratto di subappalto, appendice del subappalto, SAL e corrispondenza fra le parti) risulta dimostrato che ### srl abbia avuto commissionati dall'opponente non solo i lavori di cui al bando ### ma anche altri lvori, fuori bando, propedeudici alle lavorazioni del bando e/o necessari per consegnare i lavori a regola d'arte e precisamente quelli dell'appendice al subappalto; di contro, l'opponente non ha provato di aver adempiuto al pagamento del prezzo nella misura richiesta.  ### infatti non contesta specificatamente la fatt.n. 1377 del 16/08/2021 per l'importo di € 24.888,00, in acconto sui lavori de quibus e la fattura n. 1453 del 16/09/2021 per l'importo di € 2.164,27, in stato di avanzamento lavori finale, limitandosi genericamente ad affermare che le dette fatture riguardano lavorazioni non eseguite (cfr. All.12 atto di citaz. in opp. -riscontro missiva del 16.09.2021), ma non provando che l'opposta abbia con esse richiesto il pagamento di opere non realizzate e/o non commissionate, ma contabilizzate. 
Ed anzi riconoscendo l'opponente come dovute le somme richieste, attesa la pec dell'8.09.2021 (cfr.all.19 comparsa costituzione ### con cui ### srl, in riscontro al sollecito di pagamento della fattura n. 1377 del 16/08/2021 per un importo di € 24.888,00, riconosceva implicitamente il credito vantato da ### s.r.l. , comunicando che avrebbe liquidato la fattura sollecitata , una volta ricevuto il saldo del bando ### (cfr.all.19 comparsa responsiva ###. 
Peraltro, le superiori due fatture risultano giustificate sulla scorta dei lavori eseguiti e certificatI dal D.L.  attraverso SAL n.4 del 09.08.2021 (all.11 comparsa ### srl ) e SAL n.5 finale del 31.08.2022 ( all.16 comparsa ### srl), non contestati . 
Come noto, gli stati di avanzamento approvati dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta ( Cass. 106/2011,) Nel caso in esame l'opponente non ha allegato in modo specifico se vi siano state quantità contabilizzate nel S.A.L. in questione eventualmente non eseguite. 
Del resto, non risulta che l'opposta abbia richiesto il pagamento di opera non contabilizzate nei predetti ### Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non avendo l'opponente fornito una prova contraria capace di smentire le inequivoche risultanze probatorie fornite dall'opposta, non può che concludersi per la correttezza della richiesta di pagamento avanzata da ### srl delle residue somme dovute per tutti i lavori realizzati. 
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato. 
Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale di ### srl per mancata realizzazione di tutte le opere commissionate entro il termine fissato per la conclusione dei lavori e per i vizi riscontrati nel realizzato , si osserva quanto segue. 
Anzitutto risulta per tabulas (cfr. all.3 comparsa ### srl ,certificato di regolare esecuzione dei lavori del 02.09.2021), oltre ad essere pacifica, la mancata realizzazione di tutte le opere commissionate (non sono stati eseguiti i lavori di rifacimento manto di copertura con fornitura e posa in opera di massetto fibrorinforzato e guaina ardesiata sul tetto del magazzino “B” e di rifacimento della copertura “pensilina bilico”); lo stesso ctu nominato acclarava la mancata realizzazione delle suddette opere. ### sul punto ha eccepito che detta mancata realizzazione era dovuta ai ritardi provocati dall'esecuzione da parte della ditta ### di lavori extra bando non concordati con l'appaltatore, che veniva di essi lasciato all'oscuro, ma che invece erano concordati con ### accondiscendente il geom.### . 
Di tale circostanza però non veniva fornita prova ed anzi vi è prova che tutti i lavori realizzati, anche quelli aggiuntivi e di cui all'appendice del subappalto, siano stati concordati fra committenza, appaltatore e subappaltatore (cfr. Sentenza n. 784/2024 depositata il ### da ### srl, ma anche appendice al contratto di subappalto sottoscritta da committenza, appaltatore, subappaltatore a direzione lavori di cui all'all.10 comparsa di costituzione ### srl) , ma comunque, a prescindere, non vi è prova che il mancato completamento dei lavori sia imputabile all'esecuzione delle opere extra, che ha comportato il mancato rispetto del termine di consegna; peraltro non è contestato, oltre ad essere documentato (cfr. all.3 atto di citaz. In opp. a d.i. - certificato di regolare esecuzione all.3 atto di cit. in opp.), il pagamento senza rimostranza alcuna da parte dell'opponente delle varie fatture corrispondenti ai vari Sal emessi (Sal 1,2,3,4 e 5 -all.ti 6,12,13,14,15 memoria istruttoria ### srl 18.09.2023- tutti non contestati e come tali approvati e comprendenti sia opere intra che extra bando), pagamento che diversamente non sarebbe avvenuto; tutto ciò peraltro senza trascurare infine che appare assolutamente non credibile l'esecuzione di opere non concordate. 
In ordine poi ai vizi lamentati dall'opponente sull'eseguito, si osserva, che, anche sotto questo aspetto, l' inadempimento dell'opposta risulta adeguatamente provato sulla base del video infiltrazioni (cfr., all.27 del deposito dell'opponente dell'1.04.2025) e delle risultanze della ctu (relazione ctu definitiva). 
A proposito di detti vizi, di cui l'opposta eccepiva l'inesistenza, alla luce del certificato di regolare esecuzione del 02.09.2021, con cui il D.L., geom. ### dichiarava che “i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze”, e di cui l'opposta attribuiva , nell'eventualità, la piena responsabilità della ditta ### ai sensi dell'art.8 del contratto di subappalto, è sufficiente osservare che ### srl non può esonerarsi da responsabilità, addossandola a soggetti terzi, posto che, nei confronti della committenza, è sempre l'appaltatore a rispondere dell'inadempimento ex art.1667 c.c. , pur in ipotesi di difetti imputabili al subappaltatore (il quale a sua volta è responsabile nei confronti dell'appaltatore) ed inoltre che, trattandosi incontestatamente di vizi occulti, appalesatisi successivamente alla consegna definitiva delle opere (cfr. denuncia vizi del 20.10.2021- all.14 atto di citaz. in opp.), essi non potevano riscontrarsi nel certificato del 02.09.2021 . 
L' esistenza di detti vizi, ricavata dall'espletata ctu e dal video infiltrazioni il cui deposito è stato autorizzato con ordinanza del 31.03.2025 , è sicuramente da ricondurre alla mancata regola d'arte nella realizzazione delle coperture dei magazzini, non senza però precisare che il ctu ha potuto riscontrare solo microfessurazioni, richiedenti interventi in zone circoscritte. 
Così acclarato l'inadempimento dell'opposta , tanto sotto l'aspetto della mancata esecuzione dei lavori che sotto l'aspetto della non conformità alle regole dell'arte sull'eseguito, provato altresì l'inadempimento all'art.8 del contratto di appalto per abbondono del cantiere senza sgombero dello stesso (cfr all.ti 01 e da 17 a 23 dell'atto di citazione) e rammentato che ex art.1218 cc il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ed osservato che detta prova l'opposta, pur essendone gravata, non ha fornito, non resta che passare alla liquidazione dei danni. 
Si prendono all'uopo le mosse dalla ctu espletata.
Il ctu ha quantificato in € 3.826,00 il costo dei lavori necessari per il ripristino dei vizi accertati e riguardanti i tetti della palazzina uffici, del magazzino posto lateralmente al magazzino E, del magazzino E, del magazzino H) ed ha stimato in €.18.988,41, le somme necessarie per il completamento delle opere non realizzate, compresi di oneri tecnici, di cui €. 9.988,41 per il tetto magazzino B) ed €. 9.000,00 per il rifacimento della pensilina bilico espressamente indicata in contratto tra le opere da eseguire. 
Le valutazioni e le stime svolte dal ctu si ritengono condivisibili e pertanto si fanno proprie in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi da parte del ctu, il quale del resto ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti. 
Va quindi accolta la domanda riconvenzionale di ### srl e vanno quindi riconosciute a ### srl le predette somme di € 3.826,00 per eliminare i vizi accertati e di € 18.988,41 per completare le opere non realizzate (non inglobandovi la maggiorazione da rincaro prezzi, essendo la stima del ctu riferita ai prezzi dell'anno 2024) . 
Su dette somme, trattandosi all'evidenza di debito di valore, vanno pure riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, in conformità, peraltro, alla Suprema Corte, secondo cui:”### di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/01/2022, n. 1627). 
Va invece escluso dal risarcimento sia il danno per perdita del finanziamento, realizzandosi, in caso contrario, un'inammissibile duplicazione di voci risarcitorie ( essendo già stato riconosciuto il danno per completare i lavori), sia il danno per il prolungamento della polizza fideiussoria, risultando per tabulas la sua scaturigine dall'emergenza ### “### i tempi sono stati dilati a causa della pandemia ###19” (cfr.all.8 atto di citaz. opp. a d.i.). 
Complessivamente quindi la somma che l'opposta deve corrispondere all'opponente a titolo risarcitorio risulta pari ad € 22.814,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria come infra. 
Va quindi a questo punto esaminata la domanda di manleva, avendo ### srl chiesto nell'eventualità di essere manlevata dall'impresa ### e dal ### dei ### geom.### Detta domanda non appare meritevole d'accoglimento, a ciò ostandovi, quanto alla ditta ### il giudicato costituito dalla Sentenza n.784/2024, che coprendo il dedotto ed il deducibile, impediscn a questo giudice di procedere all'accertamento di ogni questione già dedotta o che poteva ### essere dedotta nel giudizio n. 239/2022 RG e, quanto al DL geom.### la fornita prova dell'adempimento da parte del DL dell'obbligazione di vigilare adeguatamente sulla corretta esecuzione delle lavorazioni, come ricavabile dall'esito del'espletata ctu che consente di ritenere i vizi lamentati non gravi, laddove il ctu acclara che trattasi di microfori e microfessurazioni , risolvibili con interventi circoscritti . Nè al D.L. geom. ### può essere attribuita la responsabilità in ordine ai ritardi ed alla parziale esecuzione delle opere previste, atteso che la ditta ### è stata scelta da ### (cfr contratto di subappalto) , i lavori extrabando risultano concordati con ### (cfr. sentenza passata in giudicato), il D.L. ha sollecitato i lavori (cfr. all.5 comparsa ### -stato avanzamento lavori e scadenze improrogabili).
Da ultimo, occorre precisare che, nel caso in esame, sebbene l'opponente non abbia accettato l'unica proposta conciliativa formulata dal giudice ex art.185 bis cpc, non si ritengono sussistenti le condizioni per sanzionare la parte ai sensi dell'art.96 cpc, avendo la stessa opponente spiegato le ragioni del proprio rifiuto alla proposta. 
Va altresì respinta la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. e quella del terzo chiamato geom.### di condanna dell'opposta ai sensi del predetto art.96 cpc Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.96, prima comma, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr., Cass. civ. 9080/2013); ed ancora, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cifr., Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015). 
Infine, per quanto riguarda il regime delle spese processuali, tenuto conto dell'entità del credito vantato da ### srl e dell'entità dell'importo riconosciuto all'opponente in conseguenza della sua domanda riconvenzionale, si ritiene di procedere a compensazione integrale delle stesse fra opponente ed opposta; in virtu' del principio della soccombenza, poi, l'opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute sostenute dai terzi chiamati , per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo. 
Si applicano i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.ii.mm. (scaglione da € 26.001 a € 52.000), minimi tabellari per la semplicità delle questioni giuridiche affrontate. 
Va mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta -poi opponenteal pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.  P.Q.M.  ###.O.P. del Tribunale di ### Dott.ssa ###, definitivamente pronunciando fra le parti nel giudizio n. 1011/2022, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 124/2022 emesso dal Tribunale di ### il ###,dichiarandolo definitivamente esecutivo.  ### l' opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 22.814,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria , secondo i criteri di calcolo di cui in parte motiva. 
Compensa per intero le spese di lite fra opponente ed opposta. 
Lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.  ### l'opposta al pagamento, in favore dei terzi chiamati ditta ### e geom.### delle spese di lite, che liquida, per ognuno, in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali nella misura legalmente dovuta e da distrarre, in relazione alla subappaltatrice, in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario avv.### Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, come in atti liquidate.
Cosi' deciso in ### 29.12.2025 Dott.ssa

causa n. 1011/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesina Palermo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1790/2025 del 24-01-2025

... sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza li mitarsi al richiamo gene rico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversament e, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione››. Tale principio, come già precisato da questa Corte con successive pronunce (Cass., sez. 2, 10/11/2021, n. ###), nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.), deve essere coordinato con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contegno process uale del difensor e in sede di precisazione delle conclusio ni, ed in particolare con q uello secondo cui, quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronuncia to espre ssamente sull e istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29542/2022 R.G. proposto da: ### in q ualità di erede di ### o ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall 'avv.  ### domicilio digitale: ### - ricorrente - contro ####### S.R.L.  - intimati - avverso la senten za della Corte d'appello di Messina n. 489/2021, pubblicata in data 25 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal ### dott.ssa ### A. P. ### di causa 1. ### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, ### chiedendo la risoluzione della scrittura privata del 23 agosto 2002, con cui il convenuto le aveva ceduto i diritti a lui derivanti dalla scrittura del 12 novembre 1998, intercorsa tra lo stesso convenuto e ###### e ### a transazione di altro giudizio tra le stesse parti pendenti, per effetto della quale questi ultimi si erano impegnati a trasferire al ### l'i mmobile sito in ### fraz. 
Divieto, distinto in catasto al foglio 1, part. 3047, sub. 15; l'attrice, deduceva l'inadempimento del convenuto, al quale aveva corrisposto la somma di euro 20.000,00 come acconto sul maggior prezzo di euro 60.000,00, e chiedeva la restituzione del doppio della caparra.   Il convenuto, costituendosi in giudizio, oltre a chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio ### e ### e la società ### ione Me ridionale s.r.l., alla quale era stata trasferita la propriet à dell'im mobile, per essere dagli stessi manlevato, spiegava domanda riconvenzionale ex art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere il trasferimento della proprietà del bene in proprio favore o in favore dell'attrice, instando altresì per il risarcimento dei danni allo stesso arrecati, ivi compresi quelli derivanti dal mancato godimento dell'immobile, e per il pagamento del residuo prezzo.   Il Tribunale adito rigettava tutte le domande.   2. In esito all'appello proposto dalla #### in qualità di erede di ### M erlino, reiterava, con ap pello incidentale, le domande già avanzate in p rimo grado e la Corte 3 d'appello di Messina rigettava ent rambi i g ravami, compensando integralmente le spese di lite nel rapporto tra gli appellanti, nonché tra l'appe llante e la ### del ### della società ### s.r.l.   In sint esi, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenuta l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti della ### del ### della ### s.r.l., perché dirette a far va lere una pretesa cre ditoria soggetta al regime concorsuale, i giudici di secondo grado, con sp ecifico riferimento all'appe llo incidentale, hanno qualificato la scritt ura intercorsa tra le parti appellanti quale cessione di cred ito, escludend o al contempo la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni fatta valere dal ### con la precisazione, quanto al periodo successivo alla data del 23 ago sto 2002, che nessun danno po teva essere derivato al ### dal mancato trasferimento dell' immobile da parte dei ### avendo egli ceduto il proprio diritto alla ### e, quanto al perio do precedente, decorrente dal 7 giugno 2000, data in cui l'inadempimento era divenuto definitivo pe r essere st ato l'immobile trasferito alla ### s. r.l., che l'appellante nessuna specifica censura av eva svolto avverso l'argomentazione posta dal primo giudice a sostegno del rigetto della domanda, basato sulla mancanza di diffida ad adem piere. Hanno, infin e, disatteso la richiesta di giu ramento d ecisorio, già rigettata in primo grado, ritenendola abbandonata, perché non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello.  3. ### o, nella qualità di erede di An tonino ### propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato a tre motivi.  ### L orenzo #### e la ### del ### s.r.l. 4 non hanno svolto attività difensiva in questa sede ###data 29 gennai o 2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., con cui è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso, perché ‹‹diretto a sollecitare un riesame del fatto, della prova e delle valutazioni assunte dal giudice di merito, precluso in sede di legittimità››. 
Il ricorrente ha depositato istanza di decisione.  5. La trattaz ione è stata fissata in camera d i consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. , in p rossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo mot ivo è den unziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1176 e 2118 e 1454 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare, in capo a ### e ### l'inadempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti con la scrittura del 12 novembre 1998 e i conseguenti danni da esso derivati. 
Ribadisce di avere ceduto, con la scrittura del 2 3 agosto 2002, alla ### il diritto nascente dalla scrittura del 12 novembre 1998, dietro pagamen to di un corrispettivo, che avrebb e dovut o, dall'acquirente, essere versato al mom ento del trasferimento dell'immobile, che, tuttavia, non era mai stato effettuato dai ### la man cata stipula dell'atto pu bblico di vendita gli av eva quindi impedito di conseguire il pagamento del corrispettivo pattuito. A ciò aggiunge di essere legittimato a richiedere il risarcimento del danno connesso all'inade mpimento dei ### dato che la cessione del credito non aveva trasferito alla cessionaria anche le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto che continuavano ad appartenere al cedente. 5 Sotto diverso profilo, nel censurare la deci sione impugnata là dove si esclude il diritto al risarcimento dei danni anche per il periodo precedente il 7 giugno 2000, contesta alla Corte d'appello di avere ritenuto rilevante la diffida ex art. 1454 cod. civ., sebbene que sta debba essere predisposta ai fini della risoluzione del contratto.  1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.  1.2. La Corte d'appello, aderendo alla prospettazione di fensiva dell'odierno ricorrente, allora appellante incidentale, ha qualificato la scrittura privata del 23 agosto 2002 come cessione di credito, ma ha al contempo escluso che il ### potesse reclamare il risarcimento dei danni. 
La questione posta dalla censura impone, dunque, di verificare se il ### o, in conseguenza della cessio ne di credito in favore della ### fosse legittimat o ad e sperire azione risarcitoria nei confronti dei ### 1.3. Per la soluzione di tale questione occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento di quest a Corte che distingue tra cessione di contratto e cessione di credito, individuando i conseguenti effetti che da esse discendono.  ### quanto già statuito da Cass. n. 776 del 1967, ‹‹mentre la cessione de l co ntratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diri tti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo d iritto di credito derivato al cedent e da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolari tà di esso, che resta all'originario cre ditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei dirit ti derivant i dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e 6 le az ioni dirette al l'adempimento della prest azione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla e ssenza del precede nte contratto, fra cui quella d i risolu zione pe r inadempimento, po iché esse afferiscono alla titolarità del negoz io, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito››. 
Si è, al riguardo, precisato che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. cod. civ., si verifica una sostituzione nella figura di ‹‹parte›› di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'uni co legittimato a ricevere la prestazione e ad avva lersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto. 
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte d el contratto costitutiv o del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebi ta ingerenza nella sfera giuridic a del cedente, il quale invece, nonostan te la cessione, è sempre parte del contratto originario. 
Si è, pertanto, evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto 7 di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diri tti e le azioni rivolt i alla real izzaz ione del credito ceduto ed all'ad empimento dell a prestazione, non anche le azioni contrattu ali; la previ sione dell'art. 1263, primo c omma, cod.  civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anch e con gli "a ltri accessori", deve essere int esa nel senso che nell'oggetto d ella cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta ( Cass., sez. 1, 15/09/1999 n. 9823; Cass., sez. 3, 06/07/2018, 17727; Cass., sez. 1, 10/02/2020, n. 3034).  1.4. Partendo da tale premessa, deve reputarsi che, per effetto della cessione di credito dal ### alla ### solo quest'ultima avrebbe potuto esercitare le azioni poste a tutela dell'adempimento dell'obbligazione ceduta - ossia il trasferimento della proprie tà dell'immobile - non eseguita dai ### mentre l'odierno ricorrente, seppure legittimato a richiedere la declaratoria di risoluzione de l contratto costitutivo del credito concluso in data 12 novembre 1998, nessun risarcimento per il manca to trasferimento della propriet à dell'immobile in favore della ### poteva pretendere nei confronti dei ### avendo ormai ceduto l'origin ario diritto nascente dalla scrittura del 19 98 in favore dell a ### a nu lla rilevando che la seconda scrittura prevedesse che la cessionaria fosse tenuta al versamento de l residuo prezzo pattuito (euro 40.000,00 ) “contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita”.  1.5. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, concernente il periodo precedente il 7 giugno 2000, la censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio della decisione che ha rilevato 8 l'assenza di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva parimen ti respinto la domanda di risarcime nto dei danni sull'assunto che fosse mancata una diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.  2. Con il secondo motivo il ricorre nte censura la sentenza impugnata ‹‹per violazione e falsa applicazione degli artt. 233, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del decreto legge 19 maggio 2 020, n. 34, anche in riferimento al protocollo (### 1) delle ### virtuali e con trattazione scritta (allegato 2, p. 6), valido per tutto il territorio nazionale trasmesso al CNF dal ### e degli artt. 2697 e 2736 c.c., con omessa valutazione di circostanze determinanti, con riferimento all'art. 360, prim o comma, n. 3, c.p.c. per avere d ichiarato inammissibile il chiesto giuramento decisorio sulla considerazione che la relativa istanza, già formulata in primo grado ed in appello, non sarebbe stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni››. 
Si duole che i giudici d'appello abbiano ritenuto “abbandonata” la richiesta di giura mento decisorio, già avanzata in primo grado, sebbene avesse costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame e fosse stata successivamente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, nel verbale di udienza a trattazione scritta, in conformità alla normativa vigente durante la p andemia di ### nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica.  2.1. Il mot ivo è inammissibile, anch e se la motivazione de lla sentenza deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., nei termini che di seguito si precisano.  2.2. Si evince dal contenuto del verbale di udienza a trattazione scritta, riportato in ricorso nel rispetto della prescrizione di cui all'art.  366, primo comma, n. 6, cod. proc civ., che effettivamente l'odierno ricorrente nel precisare le conclusioni in grado di appello, aveva fatto 9 espresso riferimento al contenuto della comparsa di costituzione ed appello incidentale, nella quale aveva insistito nella richiesta di giuramento decisorio.  2.3. La Corte d'appello, nel disattendere la richiesta di giuramento decisorio, ha richiamato la sentenza n. 5741/2019 di questa Corte, secondo cui ‹‹la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza li mitarsi al richiamo gene rico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversament e, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione››. 
Tale principio, come già precisato da questa Corte con successive pronunce (Cass., sez. 2, 10/11/2021, n. ###), nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.), deve essere coordinato con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contegno process uale del difensor e in sede di precisazione delle conclusio ni, ed in particolare con q uello secondo cui, quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronuncia to espre ssamente sull e istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Cass., sez. 1, 19/02/2021, n. 4487) ; ciò comporta ch e il t ema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni deve essere risolto nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. 
Ebbene, nel caso de quo, tale verifica non è st ata svolta dal giudice di appello, che si è limit ato a rilevare la mancanza d i una 10 specifica reiterazione dell'ist anza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, pre scindendo da una doverosa ind agine volta ad accertare se, effettiv amen te, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo emergesse una volontà inequivoca di insistere sulla richiest a pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione e poi la comparsa conclusionale e la comparsa di replica. 
Va, tuttav ia, rilevato che, anche se la condot ta processuale dell'odierno ricorrente, evincibile dag li scritti difensivi depositati in grado di appello, lasciasse ritenere la volontà di riproporre la richiesta di giurame nto decisorio anche in sede di pre cisazione delle conclusioni, ciò non toglie che l'istanza istruttoria di cui si lamenta la mancata ammissione, per le ragioni già sopra esposte con riguardo al primo mot ivo, non fosse decisiv a ai fini della valutazione della domanda risarcitoria avanzata d all'odierno ricorrente. Ne discend e, previa correzione dell a motivazione della sent enza, l'inammissib ilità del motivo in esame, che resta del tutto inconferente, per essere il giudice del merito, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sott oposto al suo esame (v. ex mul tis, 17/11/1999, n. 12753; Cass., sez. 6 -3, 28/05/2019, n. 14476).  3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e falsa applicaz ione dell'art . 91 c. p.c. nel testo vigente ratione temporis, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere conside rato che non fosse po ssibile procedere alla compensazione delle spese nel rapporto intercorrente tra il ricorrente e la re sistente sig.ra ### rimasta soccombente nei riguardi del ricorr ente mede simo, in mancanza di una espo sizione, anche e concisa, delle ragioni di fatto e di diritto giustificative di una 11 tale compensazione››. 
Contesta alla Corte di appell o di essere pervenu ta alla compensazione delle spese di lite tra le parti appellanti senza tenere conto che tu tte le do mande proposte dalla Be rtolami nei suoi confronti con l'appello principale erano state respinte e che l'appello incidentale non riguardava la posizione della ### ma piuttosto quelle dei ### e della ### tà ### s.r.l. 
Il motivo è infondato. 
Ai sensi d ell'art. 91 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, ‹‹se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti››. 
La Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'odierno ricorrente e la ### in ragione della rilevata socco mbenza reciproca dell e parti, essendo stato respinto non solo l'appello principale proposto dalla ### ma anche quello inciden tale con cui il ### av eva insistito per l'accoglimento delle domande riconvenzionali, già spiegate in primo grado, non solo nei confronti d ei ### igno, ma anch e nei confronti della originaria parte attrice.  4. ###à ed infondatezza dei motivi impone il rigetto del ricorso. 
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. 
Considerato che la presente d ecisione è sostanzialme nte conforme alla proposta di definizione accelerata (v. Cass., sez. U, 27/12/2023, n. ###) e che la trattaz ione del pro cedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 38 0-bis, ult imo comma, cod. proc. 12 civ. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte deve applicare il quarto comma dell'artico lo 96, com e testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/09/2023 , n.27433).  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,0 0 in favore della ### delle am mende, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello dovuto p er il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consig lio della ### ione 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Condello Pasqualina Anna Piera

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2069/2025 del 05-12-2025

... natura meramente oppositiva, di interloquire sulle istanze istruttorie avversarie, di prendere parte alle udienze, alla consulenza tecnica d'ufficio ed alla mediazione demandata, nonché di avvalersi dei rimedi impugnatori conseguenti alla decisione. Va, pertanto, precisato che la tardiva costituzione del convenuto, da un lato, comporta la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - sicché le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ### non possono essere esaminate e restano irrilevanti ai fini del decidere - e, dall'altro lato, non determina la sua estromissione né impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito anche nei suoi confronti, alla luce dei fatti allegati dall'attrice e delle prove ritualmente acquisite, potendosi valorizzare le sole difese non soggette a preclusione (mere contestazioni dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea). Coerentemente, le eccezioni di decadenza e prescrizione saranno valutate esclusivamente in quanto tempestivamente proposte dalla co-convenuta ### s.r.l., la quale si è costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; quanto, invece, alla posizione del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - ### Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4120/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###/C, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv.  #### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. #### giusta mandato in atti CONVENUTO/I ### parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.11.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 21.11.2024, con provvedimento del 13.03.2025 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.  ### ha esposto di aver affidato alla società ### s.r.l., con contratto del 12.4.2005, la ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in ### dei ### piazza ### n. 4, progetto e direzione lavori essendo stati assunti dal geom. #### aveva ad oggetto la radicale ristrutturazione dell'edificio, con interventi sia interni che esterni, fra cui il rivestimento a lastre lapidee della facciata prospiciente via dei #### veniva ultimata ed accettata nell'estate del 2005, con immissione dell'attrice nel possesso dell'immobile, senza riserve formali sulla regolare esecuzione dei lavori.
In data ###, a distanza di circa otto anni dalla consegna, si verificava il distacco di una porzione del rivestimento esterno in lastre lapidee applicate sulla facciata prospiciente via dei ### le lastre precipitate al suolo colpivano un'autovettura ### targata ### di proprietà di un terzo, parcheggiata lungo la strada, cagionando rilevanti danni al veicolo.  ###, oltre ad esporre a responsabilità verso il terzo proprietario del mezzo, evidenziava - secondo parte attrice - gravi difetti costruttivi dell'opera, tali da comprometterne la sicurezza e l'uso normale.  ### denunciava l'accaduto al Comune di ### dei ### che attestava la sussistenza di condizioni meteorologiche avverse in zona nello stesso periodo, con raffiche di vento e danni diffusi ad altri edifici. Contestualmente provvedeva a far riparare l'autovettura danneggiata presso la carrozzeria ### sopportando il costo di € 3.146,00 come da fattura n. 95/2013, ed incaricava la ditta G.R.A. Costruzioni di eseguire opere urgenti di messa in sicurezza e rimozione del materiale pericolante, per un corrispettivo di € 400,00, documentato in atti. 
Assumendo che il distacco delle lastre fosse dovuto alla non corretta esecuzione del rivestimento esterno da parte dell'impresa appaltatrice ed alla carente direzione dei lavori da parte del tecnico, l'attrice ha convenuto in giudizio ### s.r.l. e il geom. ### chiedendo accertarsi la loro responsabilità - in via contrattuale e, segnatamente, ai sensi dell'art. 1669 c.c. - per i gravi difetti dell'opera, con condanna solidale al risarcimento dei danni subiti: costi di ripristino dell'immobile, costi di riparazione del veicolo, spese di messa in sicurezza, nonché ogni ulteriore voce di pregiudizio, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.  ### s.r.l., costituitasi con comparsa depositata il ###, ha in via preliminare eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. per mancata denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, assumendo l'applicabilità del termine biennale decorrente dalla consegna dell'opera. Nel merito ha negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che i danni fossero dovuti a caso fortuito costituito da un evento meteorologico eccezionale (raffiche di vento, trombe d'aria) che aveva colpito l'intero territorio comunale, come emergerebbe dalla missiva del Comune prodotta dall'attrice. Ha aggiunto che l'opera era stata eseguita a regola d'arte, senza contestazioni per oltre otto anni dalla consegna. 
La società convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, deducendo di essere ancora creditrice nei confronti della committente della somma di € 7.000,00 a saldo del prezzo contrattuale e di ulteriori importi per lavori extra contratto (pavimento in pietra al piano rialzato in sostituzione di quello previsto, realizzazione di tappeto nella pavimentazione, demolizione e rifacimento scala, fornitura e posa di nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di un vano w.c., chiusura di un vano porta, posa di ringhiere su prospetto, demolizione canna fumaria), per un totale di € 29.050,00, chiedendo la condanna di ### al pagamento di tale complessiva somma oltre accessori. 
Il geom. ### costituitosi con comparsa del 17.1.2014, ha chiesto la propria estromissione dal processo, ritenendosi estraneo alla vicenda e deducendo che l'eventuale responsabilità per vizi dell'opera doveva imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice. Ha in ogni caso eccepito, analogamente ad ### la decadenza dell'attrice dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, insistendo per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. 
Nel corso del giudizio, espletata la fase ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno articolato prove orali. 
Con memoria istruttoria del 20.11.2014, l'attrice ha chiesto l'escussione, tra gli altri, del coniuge ### sulle circostanze della denuncia del vizio e dei successivi sopralluoghi dell'impresa, del legale rappresentante della G.R.A. 
Costruzioni sul sopralluogo, preventivo ed esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza, del titolare della carrozzeria ### sulla riparazione dell'autovettura e sul pagamento della fattura, nonché la prova per testi su modalità di posa del rivestimento e mancata pronta eliminazione del vizio nonostante le segnalazioni. ### ha, a sua volta, richiesto prova testimoniale sul contenuto del contratto di appalto, sulla consegna dell'opera nell'agosto 2005 senza contestazioni, sulla richiesta da parte dell'attrice di numerosi lavori extra contratto e sul mancato pagamento di parte del corrispettivo e delle opere aggiuntive, articolando capitoli in tal senso. 
Con ordinanza resa all'udienza del 12.5.2015 il Giudice Istruttore ha ammesso le prove ritenute rilevanti e non superflue, rinviando per l'escussione dei testi e per l'interrogatorio formale deferito all'attrice all'udienza del 1.12.2015. 
Alle udienze del 1.12.2015 e dell'8.3.2016 veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ### ed escussi i testi ammessi; alle udienze del 31.5.2016 e dell'8.11.2016 le parti rinunciavano reciprocamente all'escussione di alcuni dei testi originariamente indicati. 
Dai verbali di prova emergono, in particolare, le dichiarazioni del titolare della carrozzeria ### sig. ### che ha confermato l'avvenuta riparazione dell'autovettura ### danneggiata dalla caduta delle lastre e l'integrale pagamento, da parte dell'attrice, della fattura n. 95/2013 di € 3.146,00; le dichiarazioni del rappresentante della G.R.A. Costruzioni circa l'esecuzione di opere urgenti di messa in sicurezza per l'importo di € 400,00; nonché le dichiarazioni del coniuge dell'attrice in ordine alla dinamica del distacco del rivestimento, ai primi interventi posti in essere ed ai contatti con l'impresa ed il geom. ### All'udienza dell'8.11.2016 il Giudice disponeva CTU tecnica, nominando l'arch. ### la quale ha svolto le operazioni peritali con sopralluoghi in contraddittorio, deposito di relazione ed allegati.  ### ha esaminato la facciata, le modalità di posa delle lastre, i materiali e la stratigrafia degli strati di rivestimento, nonché la documentazione tecnica e fotografica prodotta. 
Valutati gli esiti dell'istruttoria e della ### il Giudice, all'udienza del 3.10.2017, disponeva mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, richiamando anche il limitato valore economico della controversia. ### attivava il procedimento presso organismo di mediazione in data ###; il tentativo si concludeva con esito negativo il ###.  ### la fase istruttoria, con decreto del 11.11.2024 veniva disposta per l'udienza del 20.11.2024, la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127- ter c.p.c.; rilevata la regolare comunicazione del decreto e preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 13.03.2025 il giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica. 
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover esaminare l'eccezione, sollevata da parte attrice, di tardività della costituzione del convenuto geom. ### con la correlata richiesta di dichiarare improponibili tutte le eccezioni da lui formulate, ivi comprese quelle di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell'azione. 
Dagli atti risulta che l'udienza di prima comparizione era originariamente fissata, nell'atto di citazione, per il giorno 15 gennaio 2014 e che il convenuto ### ha depositato la propria comparsa di risposta in data 17 gennaio 2014, dunque oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (venti giorni liberi prima dell'udienza indicata in citazione). Non risulta, né è stato provato, che alla data del deposito della comparsa fosse già intervenuto un provvedimento di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., tale da spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine per la costituzione del convenuto. Deve pertanto ritenersi che la costituzione del geom. ### sia avvenuta tardivamente, con le conseguenze previste dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. 
Quest'ultima disposizione impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. non comporta la nullità della comparsa, né l'estromissione del convenuto dal giudizio, ma determina soltanto la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto, nonché la preclusione alla deduzione di nuovi mezzi istruttori, ferma la possibilità di svolgere mere difese e di partecipare alle successive attività processuali (così, originariamente nel rito del lavoro, Cass. 24 gennaio 1997, n. 717; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2571; Cass. 28 marzo 2008, n. 8134, che afferma espressamente la decadenza dall'eccezione di prescrizione in caso di tardiva costituzione; in termini generali, con riguardo al rito ordinario, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467; Cass. 7 marzo 2019, n. 6623). 
In applicazione di tali principi, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal geom. ### - pacificamente qualificabili come eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio dal giudice - devono ritenersi tardive e, come tali, inammissibili, con conseguente impossibilità di esaminarle nella prospettiva autonoma del medesimo convenuto. Analoga sorte subisce ogni altra eccezione in senso stretto eventualmente formulata dal ### ove non riconducibile alla categoria delle mere difese, ossia alla semplice contestazione dei fatti allegati dall'attrice a fondamento della propria pretesa. 
Diversamente, non può essere accolta la tesi dell'attrice nella parte in cui pretende di far discendere dalla tardiva costituzione una sorta di nullità insanabile della partecipazione del convenuto al giudizio, tale da imporne l'estromissione. 
Né il dato normativo né l'elaborazione giurisprudenziale consentono una simile conclusione. La tardività della costituzione del convenuto incide sul regime delle preclusioni processuali (impedendogli di introdurre eccezioni in senso stretto, domande riconvenzionali e nuovi mezzi di prova), ma non determina alcuna carenza di legittimazione processuale, né alcun difetto di valida instaurazione del contraddittorio. Il rapporto processuale con il geom. ### si è, infatti, validamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione; la successiva costituzione, ancorché oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., vale comunque quale atto di difesa che consente al convenuto di partecipare al giudizio, di svolgere deduzioni difensive di natura meramente oppositiva, di interloquire sulle istanze istruttorie avversarie, di prendere parte alle udienze, alla consulenza tecnica d'ufficio ed alla mediazione demandata, nonché di avvalersi dei rimedi impugnatori conseguenti alla decisione. 
Va, pertanto, precisato che la tardiva costituzione del convenuto, da un lato, comporta la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - sicché le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ### non possono essere esaminate e restano irrilevanti ai fini del decidere - e, dall'altro lato, non determina la sua estromissione né impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito anche nei suoi confronti, alla luce dei fatti allegati dall'attrice e delle prove ritualmente acquisite, potendosi valorizzare le sole difese non soggette a preclusione (mere contestazioni dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea). Coerentemente, le eccezioni di decadenza e prescrizione saranno valutate esclusivamente in quanto tempestivamente proposte dalla co-convenuta ### s.r.l., la quale si è costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; quanto, invece, alla posizione del geom. ### il giudizio sul merito della domanda potrà svolgersi solo sulla base delle deduzioni difensive ammissibili e delle risultanze istruttorie regolarmente formatesi nel contraddittorio delle parti. 
Il Tribunale ritiene infondata anche l'eccezione con cui l'attrice ha dedotto la nullità, se non addirittura l'inesistenza, della procura alle liti rilasciata da ### s.r.l. in favore dell'avv. ### per asserita mancata indicazione del legale rappresentante della società e per l'illeggibilità della relativa sottoscrizione. 
In fatto, risulta che la comparsa di costituzione di ### reca, in epigrafe, l'indicazione della società con esatta denominazione sociale e sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore”, nonché la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio del difensore. A margine del medesimo atto è apposta la procura alle liti, con la consueta formula di conferimento di ampio mandato al difensore “### in pers. leg. rappresentante”, sottoscritta dal rappresentante della società e seguita dalla dicitura “Per autentica” con la sottoscrizione dell'avv. ### La firma del conferente, pur non essendo calligraficamente perfetta, è leggibile come “###”; in ogni caso, la difesa convenuta ha prodotto in atti visura camerale dalla quale risulta che, alla data di conferimento della procura, l'amministratore unico e legale rappresentante di ### s.r.l. era appunto il sig. #### non ha mai allegato in concreto che quella sottoscrizione provenisse da soggetto diverso dal predetto amministratore, limitandosi a prospettare un vizio meramente formale di leggibilità. 
Sul piano del diritto, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata nella sua denominazione, non determina di per sé invalidità della procura, quando l'identità e la carica del sottoscrittore siano comunque ricostruibili dal testo della procura, dall'atto cui essa accede, dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero dall'indicazione di una specifica funzione o carica che consenta di identificarne il titolare tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese. ### hanno chiarito che solo quando la firma illeggibile non sia accompagnata da nessun elemento idoneo a consentire l'individuazione del soggetto che l'ha apposta - e neppure mediante il richiamo ad una funzione o carica specifica - si configura una nullità relativa della procura, eccepibile dalla controparte ai sensi dell'art. 157 c.p.c., che può essere sanata mediante successiva, tempestiva integrazione del dato mancante. 
In questo solco si colloca, tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cassazione 27 giugno 2017, n. 16005, che - richiamando precedenti quali Cass. 4199/2012, 24112/2013, 7179/2015 e 27403/2014 - ha ribadito che l'illeggibilità della firma non è causa di nullità quando il nome del conferente e la sua qualità di legale rappresentante siano desumibili dal contesto dell'atto o da documenti come la visura camerale; solo in mancanza di tali elementi si ha nullità relativa, sanabile mediante chiara indicazione del nominativo nella prima difesa utile. 
Applicando tali principi al caso di specie, non ricorrono i presupposti della nullità prospettata dall'attrice. La società è esattamente individuata in atti; la procura è effettivamente esistente, rilasciata “in persona del legale rappresentante pro tempore”, regolarmente autenticata dal difensore; l'identità del sottoscrittore è oggettivamente riconducibile al sig. ### sia in base alla grafia della firma, sia - e soprattutto - in base alla visura camerale prodotta, che ne attesta la qualità di amministratore unico. In una simile situazione, la possibile difficoltà di lettura immediata della sottoscrizione non incide sulla validità della procura, poiché l'identità e la carica del conferente sono pienamente verificabili aliunde, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata. 
Ne consegue che non è configurabile né un'inesistenza della procura (che presupporrebbe la totale assenza del conferimento di mandato difensivo), né una nullità in senso tecnico, trattandosi al più di una irregolarità formale comunque superata dalla chiara individuazione, in atti, del soggetto che ha rilasciato il mandato e della sua qualità rappresentativa.  ### di nullità o inefficacia della procura alle liti di ### s.r.l. va, pertanto, disattesa, con conseguente piena legittimazione del difensore costituito a rappresentare la società nel presente giudizio. 
Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, il Tribunale osserva che il distacco delle lastre del rivestimento lapideo dei cantonali non integra un mero vizio di finitura ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma un “grave difetto” dell'opera ai sensi dell'art. 1669 La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che rientrano nella previsione dell'art. 1669 non solo i vizi che incidono direttamente sulla stabilità dell'edificio, ma anche quelli che riguardano elementi secondari o accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti), quando tali difetti pregiudichino in modo apprezzabile la funzionalità globale del bene, la sua sicurezza o il suo normale godimento, compromettendone la durata e il valore economico. ###, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756, hanno espressamente affermato che sono gravi difetti “anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa”, estendendo l'ambito applicativo dell'art. 1669 anche ad interventi di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti. In linea con tale impostazione, la successiva Cass. 24 aprile 2018, n. 10048, ha ribadito che la gravità del difetto va valutata in relazione alle conseguenze sulla fruibilità e sulla sicurezza dell'immobile, e non già in base alla sola entità materiale del vizio, includendo fra i “gravi difetti” infiltrazioni, distacchi di rivestimenti ed altre alterazioni che rendano necessario un intervento di rifacimento significativo. 
Nel caso concreto, il distacco di lastre lapidee di notevole peso, applicate a tutta altezza sui cantonali della facciata prospiciente la pubblica via, ha determinato un oggettivo pericolo per l'incolumità di persone e cose e ha imposto la rimozione integrale del rivestimento e la sua ricostruzione con criteri tecnicamente corretti. Si tratta, dunque, di un difetto che incide in modo rilevante sulla sicurezza e sulla normale utilizzazione dell'immobile, rientrando a pieno titolo nella nozione di “grave difetto” elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 1669 c.c. e non di un semplice vizio di finitura soggetto alla disciplina più ristretta dell'art. 1667 In presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c., il termine di responsabilità dell'appaltatore (e del progettista-direttore dei lavori, cui la giurisprudenza riconosce posizione di garanzia autonoma) è decennale dal compimento dell'opera; la denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla denuncia. Il dies a quo del termine di decadenza annuale non coincide con la mera percezione di inconvenienti di scarsa rilevanza, ma con il momento in cui il committente acquisisce una “conoscenza sicura” della gravità del difetto e delle sue cause, conoscenza che può richiedere, secondo Cassazione, anche l'espletamento di accertamenti tecnici necessari a comprendere la reale portata del fenomeno e il nesso causale. In tal senso, la Corte ha più volte affermato che “il termine per la denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e delle loro cause, e tale consapevolezza può essere postergata all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”. 
Rapportando tali principi alla vicenda in esame, va rilevato che l'opera è stata ultimata nel 2005 e che il distacco delle lastre, con manifestazione esterna del difetto strutturale del rivestimento, è avvenuto il 2 febbraio 2013, dunque entro il termine decennale di operatività della garanzia. È solo in tale data che l'attrice ha potuto percepire la gravità del fenomeno (distacco e caduta di lastre su pubblica via, con danno a veicolo di terzo) e la sua riferibilità ad un vizio costruttivo dell'opera; la successiva comunicazione ai convenuti e l'introduzione del presente giudizio nel corso del 2013 risultano pertanto eseguite entro il termine annuale di decadenza e di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. Le eccezioni di decadenza e prescrizione fondate sui termini di cui all'art. 1667 c.c. (sessanta giorni per la denuncia e due anni dalla consegna per l'azione) non possono trovare ingresso, perché muovono da una qualificazione della fattispecie come “vizi semplici” che il Tribunale non condivide; e, comunque, anche volendo in astratto richiamare l'art. 1667, la decorrenza del termine dalla “scoperta” del vizio imporrebbe di riferirsi al momento in cui il difetto si è esteriorizzato in modo apprezzabile, e cioè proprio all'episodio del 2 febbraio 2013, sicché anche sotto tale diverso profilo la denuncia risulta tempestiva. 
Neppure può accogliersi la tesi difensiva che vorrebbe far decorrere i termini di garanzia dalla consegna dell'opera nel 2005, assumendo che l'attrice avrebbe potuto accorgersi sin da subito della non corretta posa delle lastre. Come chiarito dalla giurisprudenza, il committente non è tenuto ad una indagine tecnica specialistica sull'opera, ma solo ad una diligenza ordinaria; pertanto, non può ritenersi “scoperto” un vizio che si manifesta solo nel tempo e che, per essere compreso nelle sue cause, richiede accertamenti tecnici. Nel caso di specie, la posa delle lastre e la mancanza di ancoraggi erano circostanze di natura tecnica, non percepibili dal mero esame visivo della facciata da parte del committente medio, sicché la scoperta del vizio coincide con il momento del distacco e con gli accertamenti conseguenti. 
Quanto all'esimente del caso fortuito, evocata dai convenuti sul presupposto dell'esistenza, il 2 febbraio 2013, di condizioni meteorologiche avverse (raffiche di vento, trombe d'aria) nel territorio comunale, il Tribunale ritiene che non siano stati allegati né provati i requisiti necessari perché l'evento atmosferico possa qualificarsi come causa esclusiva del danno, idonea ad interrompere il nesso causale. In linea generale, la giurisprudenza ritiene che i fenomeni naturali possano integrare caso fortuito solo quando presentino congiuntamente i caratteri della eccezionalità, dell'imprevedibilità e della inevitabilità, da accertarsi in concreto, sulla base di dati oggettivi (statistici, meteorologici, pluviometrici, ecc.), e purché l'evento si presenti come unica causa efficiente del danno, non già come mera occasione che si innesta su una situazione di originaria inadeguatezza o pericolosità della cosa. 
In materia di responsabilità da cose in custodia, ma con principio estensibile anche all'inadempimento dell'appaltatore, la Corte ha ripetutamente affermato che non basta invocare genericamente piogge intense o raffiche di vento per escludere la responsabilità, ma occorre dimostrare l'eccezionale deviazione dell'evento dai normali parametri statistici e la sua assoluta imprevedibilità, unitamente alla prova di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alla natura e funzione dell'opera. Nel caso di specie, i convenuti si sono limitati a richiamare una nota del Comune che segnala danni diffusi nel territorio, senza fornire alcun elemento oggettivo da cui desumere il carattere davvero eccezionale del vento rispetto alle condizioni meteorologiche normalmente prevedibili nella zona e nel periodo considerato. 
Soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il distacco delle lastre non è stato determinato da un improvviso evento esterno incidente su un'opera intrinsecamente solida, bensì dalla progressiva perdita di aderenza del rivestimento, dovuta alla posa su strato di pittura al quarzo non idoneo, alla carenza di fughe e, soprattutto, alla mancanza degli ancoraggi meccanici prescritti per lastre di quelle dimensioni e peso. Il vento ha agito, in questa prospettiva, come mera occasione scatenante di un fenomeno che era già in atto per effetto del vizio costruttivo originario: esso ha inciso su un rivestimento che si trovava già in condizioni di instabilità, determinandone la caduta, ma non ha creato il pericolo né lo ha reso imprevedibile. 
In assenza di prova di un evento meteorologico eccezionale, e alla luce degli accertati difetti di progettazione/esecuzione, non può ritenersi integrato il caso fortuito idoneo ad esonerare l'appaltatore e il direttore dei lavori da responsabilità. Grava infatti su chi invoca il caso fortuito l'onere di dimostrare che l'evento naturale, per intensità e imprevedibilità, si ponga come causa esclusiva del danno, spezzando il nesso eziologico tra l'opera difettosa e l'evento lesivo; onere che nella specie non è stato assolto. 
Ne consegue il rigetto dell'esimente dedotta dai convenuti. 
Quanto al profilo soggettivo della responsabilità, il Tribunale osserva che gli inadempimenti accertati in causa coinvolgono, a diverso titolo ma in modo concorrente, sia l'impresa appaltatrice ### s.r.l., sia il geom. ### quale progettista e direttore dei lavori dell'intervento di ristrutturazione. 
Per quanto riguarda l'impresa, ### era tenuta, in base al contratto di appalto intercorso con l'attrice, ad eseguire le opere commissionate “a regola d'arte”, con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., assumendo il rischio tecnico dell'intervento e garantendo il risultato finale promesso. In presenza di gravi difetti dell'opera, come quelli accertati nel caso di specie, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c., che - come chiarito dalle ### con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756 - si estende non solo alle nuove costruzioni ma anche alle opere di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti, ove sussistano vizi idonei a compromettere in modo serio la funzionalità e la sicurezza del bene. ### ha accertato che le lastre lapidee furono posate su uno strato di pittura al quarzo non idoneo a garantire l'adesione del collante, senza adeguate fughe e soprattutto in assenza degli ancoraggi meccanici previsti dalla regola dell'arte per elementi di quelle dimensioni e peso. Si tratta di carenze macroscopiche, relative non a dettagli marginali ma al sistema stesso di ancoraggio del rivestimento, tali da incidere direttamente sulla sicurezza del manufatto. A fronte di tali risultanze, l'impresa appaltatrice non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento né ha dimostrato che il vizio derivi da causa ad essa non imputabile: si è limitata ad invocare generiche condizioni meteorologiche avverse, che, come già rilevato, non integrano un caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale, non essendo dimostrata né la loro eccezionalità, né la loro idoneità a determinare da sole il distacco di un rivestimento tecnicamente corretto. 
In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), una volta che il committente abbia allegato e provato il difetto dell'opera e il danno subito, incombe sull'appaltatore l'onere di provare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile; onere che ### non ha assolto. La responsabilità dell'impresa per i gravi difetti ex art. 1669 c.c. deve, dunque, ritenersi pienamente integrata. 
Diverso ma complementare è il profilo della responsabilità del geom. ### Dagli atti risulta che egli non si è limitato a svolgere un ruolo meramente formale, ma ha assunto l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, ponendosi come figura tecnica di riferimento dell'intervento. In tale veste, il direttore dei lavori è tenuto ad una prestazione professionale di mezzi ma connotata da elevata specializzazione tecnica: egli deve controllare che l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità al progetto ed alla regola dell'arte, vigilando sulle fasi costruttive più critiche e intervenendo per impedire o far eliminare tempestivamente le difformità e i vizi che rientrano nel suo ambito di controllo. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità per i gravi difetti dell'immobile ex art. 1669 grava non solo sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che, avendo partecipato alla realizzazione dell'opera “con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità”, abbiano assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, tra cui il progettista e il direttore dei lavori. 
In particolare, con ordinanza 19 luglio 2022, n. 22575, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il danno rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (quest'ultimo per omessa vigilanza sull'operato dell'impresa), entrambi rispondono in via solidale dei danni subiti dal committente, trovando il vincolo di solidarietà il proprio fondamento nell'art. 2055 c.c. e nel concorso efficiente delle rispettive condotte, anche se riconducibili a titoli di responsabilità diversi. 
Nel caso in esame, il grave difetto riscontrato dal CTU - posa di lastre pesanti su supporto inidoneo e senza ancoraggi - investe esattamente l'ambito nel quale il direttore dei lavori è tenuto ad esercitare una vigilanza qualificata: si tratta di una scelta esecutiva che incide in modo diretto sulla stabilità del rivestimento e sulla sicurezza dei luoghi, e che un tecnico diligente non può non valutare e, se del caso, vietare o correggere. Non risulta che il geom. ### abbia impartito specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di fissaggio delle lastre, né che abbia contestato le scelte esecutive dell'impresa, né, soprattutto, che abbia adottato alcuna iniziativa per imporre l'uso di idonei sistemi di ancoraggio meccanico. Le deduzioni difensive circa possibili interventi di terzi successivi alla consegna restano prive di riscontro probatorio e non scalfiscono il nucleo dell'addebito, che riguarda il difetto originario del sistema di posa. 
In un contesto siffatto, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori non può essere considerata un profilo secondario: essa integra una violazione degli obblighi di controllo che la giurisprudenza individua come contenuto tipico dell'incarico di direzione lavori, obbligando il professionista ad un'attività di “alta sorveglianza” sull'esecuzione dell'opera e non alla sola verifica contabile o formale.
Il Tribunale ritiene, in definitiva, che il geom. ### debba rispondere in via solidale con l'impresa appaltatrice del danno subito dall'attrice. Il fatto dannoso è unico (distacco e caduta delle lastre del rivestimento con conseguenti danni al veicolo di terzo e necessità di rifacimento dell'opera), ma è riconducibile al concorso di più condotte colpose: da un lato, l'esecuzione a regola d'arte mancata da parte di ### dall'altro, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori sulle modalità di posa del rivestimento e sull'adozione di idonei sistemi di ancoraggio. 
Sia l'appaltatore che il direttore dei lavori hanno assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, partecipando, con proprie autonome scelte tecniche e gestionali, alla realizzazione dell'opera; le loro condotte, seppure riconducibili a distinti rapporti obbligatori (contratto d'appalto per l'impresa, contratto d'opera intellettuale per il professionista), hanno concorso in modo efficiente alla produzione del medesimo evento lesivo. In applicazione dell'art.  2055 c.c., la responsabilità di più soggetti per il medesimo danno, determinato dal concorso di azioni od omissioni, comporta l'obbligazione solidale degli stessi verso il danneggiato, il quale può pretendere l'integrale risarcimento da ciascuno di essi, restando la ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità affidata ad eventuali azioni di regresso. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere la configurabilità della responsabilità solidale di appaltatore e direttore dei lavori per i gravi difetti dell'opera, allorché il danno rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. ed emerga che il progettista/direttore dei lavori, omettendo la dovuta vigilanza sull'esecuzione, abbia concorso con la propria condotta colposa alla produzione del vizio (cfr., tra le altre, Cass. 27 marzo 2017, n. 7756; Cass. 19 luglio 2022, n. 22575). 
In questa prospettiva, la condanna in solido di ### s.r.l. e del geom. ### discende non da una mera “responsabilità per fatto altrui” del professionista, ma dal concorso di autonome condotte colpose che si sono cumulate nella determinazione del medesimo pregiudizio in capo all'attrice. 
Quanto alla determinazione del pregiudizio risarcibile, il Tribunale osserva che, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., sono rimborsabili, a titolo di danno emergente, le sole spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso e del grave difetto dell'opera, adeguatamente provate nel loro an e nel loro quantum. 
In primo luogo, è documentalmente e oralmente provato che l'attrice ha sostenuto il costo di € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura ### colpita dalla caduta delle lastre. In atti è prodotta la fattura n. 95/2013 dell'officina “### Roma”, intestata a ### per l'importo anzidetto; il titolare dell'officina, escusso come teste, ha confermato di avere eseguito le riparazioni sul veicolo danneggiato in occasione del distacco del rivestimento e di avere ricevuto dall'attrice il pagamento integrale della fattura. La deposizione, precisa e coerente con la documentazione, non è stata infirmata da elementi di segno contrario e consente di ritenere pienamente dimostrato l'esborso, che è direttamente riconducibile all'evento dannoso, essendo il danno al veicolo effetto immediato della caduta delle lastre. 
Parimenti dimostrata è la spesa di € 400,00 per le opere urgenti di messa in sicurezza della facciata e rimozione del materiale pericolante. ### ha prodotto quietanza rilasciata dalla ditta G.R.A. Costruzioni; il rappresentante della stessa, escusso come teste, ha dichiarato di essere intervenuto, su incarico dell'attrice, subito dopo l'episodio del 2 febbraio 2013, per rimuovere le parti instabili del rivestimento e mettere in sicurezza l'area sottostante, al fine di prevenire ulteriori cadute e danni a persone o cose. Anche tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione in atti e nella stessa logica della vicenda, sicché l'importo sostenuto per la messa in sicurezza deve essere integralmente rimborsato, trattandosi di spesa necessaria imposta dalla situazione di pericolo determinata dal vizio dell'opera. 
Quanto, infine, ai costi di ripristino definitivo dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha stimato in € 3.469,83 la spesa necessaria per la realizzazione di un nuovo rivestimento lapideo a regola d'arte, previa idonea preparazione del supporto, utilizzo di materiali adeguati e installazione dei necessari sistemi di ancoraggio meccanico, comprensiva delle opere accessorie di finitura. La stima è fondata su un'analitica ricostruzione delle lavorazioni occorrenti e sui correnti prezzi di mercato; le censure mosse dai convenuti hanno carattere meramente assertivo e non scalfiscono l'affidabilità tecnica delle conclusioni peritali, cui il Tribunale ritiene di aderire. Tale importo rappresenta il costo indispensabile per riportare il bene in condizioni di normale fruibilità e sicurezza e va, quindi, riconosciuto in favore dell'attrice quale danno emergente futuro. 
Non risultano allegati e provati ulteriori pregiudizi patrimoniali (quali, ad esempio, mancato godimento dell'immobile o danni da mancato reddito locativo), né sono state dedotte e circostanziate voci di danno non patrimoniale; la pretesa risarcitoria deve, pertanto, arrestarsi alle tre voci sopra indicate, che trovano adeguato supporto nelle risultanze istruttorie. 
In conclusione, il danno patrimoniale direttamente imputabile al grave difetto dell'opera ed all'evento del 2 febbraio 2013 è quantificabile nella somma complessiva di € 7.015,83, così composta: - € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura; - € 400,00 per la messa in sicurezza urgente della facciata; - € 3.469,83 per il rifacimento del rivestimento a regola d'arte. 
Trattandosi di pregiudizi incidenti su beni e costi di ripristino, il relativo credito ha natura di debito di valore; ne consegue che sulle somme riconosciute spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data dell'evento dannoso o, in coerenza con la domanda attorea, dalla data di messa in mora (1° marzo 2013) fino al saldo, oltre interessi legali, con funzione compensativa, calcolati sulle somme via via rivalutate fino all'effettivo soddisfo. 
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l., con la quale la società assume di essere ancora creditrice nei confronti di ### della complessiva somma di € 29.050,00, di cui € 7.000,00 a titolo di residuo saldo del corrispettivo contrattuale ed il resto quale compenso per numerosi lavori “extra contratto” che sarebbero stati richiesti in corso d'opera dalla committente. 
La riconvenzionale non può essere accolta. 
In linea generale, l'impresa appaltatrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo (o del saldo) è gravata dall'onere di provare non solo l'esistenza del contratto e l'esecuzione dei lavori, ma anche l'ammontare del corrispettivo convenuto e, soprattutto, l'esatto adempimento delle prestazioni dovute ovvero, in presenza di contestazioni del committente, la non gravità degli eventuali inadempimenti. ###. 2697 c.c. impone, infatti, che sia il creditore a dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre al debitore compete la prova di fatti estintivi o impeditivi; nel contratto d'appalto, tuttavia, quando è l'appaltatore ad agire per il prezzo, l'esistenza di vizi e difformità dell'opera - come nel caso di specie - si traduce in un problema di prova del corretto adempimento, che resta a carico dell'impresa. In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve dimostrare di avere eseguito l'opera a regola d'arte e conformemente al contratto, mentre il committente, che eccepisce la presenza di vizi, può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sino alla rimozione o eliminazione di tali vizi. 
Applicando tali principi al caso concreto, va ricordato che in questa sede è stato accertato, sulla base della CTU e delle complessive risultanze istruttorie, un grave difetto dell'opera imputabile all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. e da imporre addirittura il rifacimento integrale del rivestimento lapideo. 
Un'opera affetta da un vizio così rilevante non può reputarsi “eseguita a regola d'arte”, sicché già solo sotto questo profilo difetta uno dei presupposti necessari perché l'impresa possa pretendere il saldo del corrispettivo; l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è, pertanto, fondata e legittima. 
Quanto alla specifica pretesa di ### di ottenere € 7.000,00 a titolo di residuo prezzo sul contratto originario, la società si è limitata a richiamare in modo generico il corrispettivo pattuito e a dedurre che la committente avrebbe versato soltanto parte delle somme dovute. Non è però stato prodotto un quadro contabile analitico, né documentazione fiscale (stato avanzamento lavori, fatture, ricevute) da cui risulti con certezza l'ammontare complessivo del prezzo, gli acconti incassati e il residuo effettivamente rimasto insoluto. ###, dal canto suo, ha contestato di dovere ulteriori somme in presenza di un'opera viziata; l'istruttoria orale non ha offerto elementi univoci in senso contrario. Alcuni testi hanno confermato che, nel corso del rapporto, vi furono pagamenti e accordi per stati di avanzamento, ma nessuno ha fornito un riscontro puntuale dei conteggi richiamati in via riconvenzionale dalla società. In mancanza di una contabilità di cantiere precisa, e a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice, non può ritenersi dimostrato il credito di € 7.000,00 per residuo prezzo. 
Ancor più carente è la prova in ordine ai pretesi lavori extra contratto. ### ha indicato, in modo sommario, una serie di interventi ulteriori (pavimentazione in pietra del piano rialzato in luogo di quella originariamente prevista, realizzazione di “tappeto” nella pavimentazione, demolizione e rifacimento della scala interna, nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di vano w.c., chiusura di una porta, posa di ringhiere, demolizione di canna fumaria, ecc.), ma non ha fornito, per ciascuno di essi, la prova specifica: - della richiesta della committente (o comunque di un accordo, anche solo per facta concludentia, idoneo a giustificare una variazione del corrispettivo rispetto al contratto originario); - dell'effettiva esecuzione delle singole opere; - del relativo valore economico, distinto per voci, e del mancato integrale pagamento.  ### orale, pur dando conto del fatto che in corso d'opera vi furono modifiche e qualche “miglioria” rispetto al progetto iniziale, non consente di ricostruire, con sufficiente attendibilità, un vero e proprio pactum de pretium exceptionis per i lavori extra né di verificare che le somme già pagate non li abbiano in tutto o in parte ricompresi. I testi escussi (anche quelli indicati dall'impresa) hanno riferito, in termini generici, di varianti e richieste dell'attrice, ma senza precisare il contenuto dettagliato di tali accordi, né l'entità dei maggiori corrispettivi pattuiti, né lo stato dei pagamenti; in particolare, nessuno ha confermato in modo chiaro e circostanziato la pretesa quantificazione di € 22.050,00 per extras, né la sussistenza di un saldo complessivo di € 29.050,00 ancora dovuto. 
In mancanza di documenti (preventivi firmati, ordini di variazione, fatture specifiche per extras riferibili al presente immobile) e a fronte di una prova orale così generica, la domanda riconvenzionale si fonda su mere allegazioni di parte, prive del necessario supporto probatorio. Va aggiunto che parte della documentazione contabile richiamata da ### è stata espressamente riferita, dalle stesse parti, ad altro immobile (“### Merletti”) oggetto di autonoma vicenda, con ulteriore motivo di inidoneità a dimostrare il credito rivendicato nel presente giudizio. 
In questo quadro, non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa del preteso credito, mancando il presupposto stesso dell'an debeatur: il Tribunale non può colmare, con l'equità, un vuoto probatorio strutturale sulla sussistenza e consistenza del credito azionato, specie in presenza di un grave inadempimento dell'appaltatore che, se del caso, avrebbe semmai giustificato una riduzione del corrispettivo in favore del committente. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l. deve essere integralmente rigettata, sia per difetto di prova in ordine al dedotto residuo prezzo e alle poste relative ai lavori extra contratto, sia perché, in presenza di gravi difetti dell'opera imputabili all'impresa, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è idonea, in ogni caso, a paralizzare la pretesa creditoria. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste integralmente a carico, in solido, di ### s.r.l.  e del geom. ### non ricorrendo i presupposti per compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La relativa liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo riconosciuto (sino ad € 26.000,00) e ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Restano a carico dei medesimi convenuti, in solido, anche gli esborsi documentati, comprese le spese per il procedimento di mediazione demandata e le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Si da atto che allo studio della pratica e alla redazione della comparsa conclusionale di parte attrice hanno partecipato il ### e la Dott.ssa ### per l'espletamento della pratica forense.  P. Q. M.  Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 4120/2013 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, - accerta che i vizi lamentati da ### in relazione al rivestimento lapideo dei cantonali della facciata dell'immobile sito in ### dei ### piazza ### n. 4, integrano gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.  1669 c.c.; - dichiara ### s.r.l. e il geom. ### responsabili, in solido tra loro, dei danni derivati all'attrice dal distacco del rivestimento verificatosi in data 2 febbraio 2013; - per l'effetto, condanna ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.015,83 (settemilaquindici/83), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di messa in mora (1 marzo 2013) sino al saldo e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla medesima data fino all'effettivo soddisfo; - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l.; - rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti; - condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in € 768,86 per esborsi di cui €. 554,86 per spese di mediazione demandata) , con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t. , e del geom. ### in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto. 
Foggia, 5 dicembre 2025 

Il Giudice
onorario Avv.


causa n. 4120/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Siciliani

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