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Tribunale di Novara, Sentenza n. 407/2019 del 14-05-2019

... 2017 di euro 6549. E' proprietaria esclusiva dell'immobile ove risiede con il figlio, immobile gravato però da una rata mensile di mutuo pari ad oggi a circa euro 400,00 (doc. 8), nonché degli oneri condominiali ad esso relativi. Ha inoltre documentato di aver ottenuto l'accoglimento di due istanze di rateazione per debiti nei confronti dell'### piani di rateazione ancora in corso (docc. 5, 6). Risulta quindi evidente la netta sproporzione tra i redditi dei coniugi. A nulla rileva peraltro in proposito quanto affermato dalla difesa del sig. ### secondo la quale l'apporto offerto dall'attore in costanza di matrimonio nella misura di euro 66.000 per l'acquisto dell'abitazione di proprietà della convenuta, ove la signora ### vive con il figlio, per l'arredamento della dimora coniugale, nonché per la ristrutturazione del negozio ove la signora svolge la propria attività dovrebbe essere posto a fondamento di una riduzione dell'importo per il mantenimento del figlio: si tratta, infatti, di circostanza non provata e del tutto inidonea ad incidere sul quantum attualmente dovuto per il mantenimento della prole. Ritiene pertanto il Collegio di determinare il contributo dell'attore al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ### in persona dei sigg.ri magistrati: Dott. ### Dott. ### Dott.ssa ### rel est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il cui studio in #### dei ### n. 4 è elettivamente domiciliat ###atti ATTORE contro ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### presso lo studio delle quali in ####. ### d'### n. 18/e è elettivamente domiciliat ###atti ### e con l'intervento del ### avente ad oggetto: divorzio contenzioso ### Per parte attrice all'udienza del 18.12.2018 “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le seguenti ### 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal #### e dalla ###ra ### in data ###, trascritto presso il Registro dello stato civile del Comune di ### num.12, parte II, serie A, anno 2003.  2) Ordinare all'### di Stato civile le trascrizioni ed annotazioni di legge.  3) Confermare che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autonomi.  4) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minorenne ### ad entrambi i genitori.  5) Dichiarare che il sig. ### potrà vedere il figlio ### tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni del figlio.  6) Dichiarare che il sig. ### corrisponderà alla signora ### a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne ### la somma mensile di ### 250,00, somma da rivalutare in base agli indici ### da versare entro il giorno 25 del mese.  7) Dichiarare che le spese straordinarie, documentate, per ### siano a carico di entrambi i genitori al 50%, ovvero quelle di carattere medico non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive da concordarsi preventivamente tra i genitori.  8) Dichiarare la perdita del cognome ### per la signora ### 9) Confermare che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione del minore sullo stesso. 
In via istruttoria In ogni caso con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria in esito alla prosecuzione del giudizio ed alle eventuali deduzioni di controparte. Si chiede di essere ammessi ad interpello e per testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
Per parte convenuta all'udienza del 18.12.2018 “La sig.ra ### come in atti rappresentata, domiciliata e difesa rassegna le definitive seguenti ### - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri ### e ### in ### in data ### e trascritto al n° 12 parte ### A dell'anno 2003 nei registri di ### del predetto Comune; - ordinare all'### di ### del Comune di ### di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza; - confermare l'affidamento condiviso di ### con collocazione abitativa presso la madre con ampia possibilità per il padre di vedere e tenere presso di sé ### secondo accordi raggiunti direttamente tra padre e figlio e comunque almeno con la seguente calendarizzazione: “a week-end alterni oltre un pomeriggio alla settimana con eventuale pernottamento da concordare tra i coniugi, per una settimana durante le festività natalizie (dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 6/01) in alternanza con la madre per tre giorni durante le vacanze pasquali, nonchè 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno”; - confermare l'assegnazione del domicilio coniugale alla madre collocataria della prole con i relativi arredi; - porre a carico del sig. ### un assegno di €.500,00 mensili indicizzati a favore del figlio, da corrispondersi alla sig.ra ### in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario; il padre contribuirà altresì al mantenimento del figlio pagando o rimborsando nella misura del 70% le spese straordinarie che verranno affrontate in favore di ### seguendo la ripartizione prevista e disciplinata nel provvedimento emesso dal ### del Tribunale di ### in data 14 giugno 2017 come di seguito indicate: I) spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal ### d) tickets sanitari; II) spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) ### dentistiche ortodontiche con apparecchi e oculistiche con i relativi occhiali non presso il S.S.N; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### d) farmaci particolari; III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) ### scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensabuoni pasto; IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) ### scolastiche universitarie di istituti privati; b) corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso sia la sede ###affitto; f) materiale scolastico non di acquisto corrente (es acquisti di inizio anno scolastico); V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b vacanze e viaggi; c) tempo prolungato, pre-scuola e post scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuata la spesa nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta; - disporre che il sig. ### versi entro il giorno 30 di ogni mese alla sig.ra ### l'importo mensile degli assegni familiari nonché gli eventuali arretrati di cui lo stesso ha beneficiato dal momento della separazione e gli eventuali arretrati che gli verranno riconosciuti e corrisposti stante la disponibilità manifestata dal sig. ### all'esito dell'udienza del 9/01/2018; - disporre la perdita del cognome ### da parte della sig.ra ### In via istruttoria ### le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., ammettere tutte le istanze di ammissione della prova disattese. 
Con il favore delle spese”. 
Per il P.M., in data ### “Visto e conclude per l'accoglimento”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### ha adito il Tribunale di ### chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora ### in ### il ###; ha chiesto inoltre di confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore ### (nato il ###), con il più ampio diritto di visita a proprio favore; il ricorrente ha chiesto altresì di disporre a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 250,00, in luogo dell'importo fissato in euro 350,00 in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Si è costituita in giudizio in data ### la signora ### la quale ha aderito alla domanda sullo status, ha contestato le avverse richieste in punto riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore, chiedendo, anzi, un aumento dell'importo già previsto fino a 500,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. 
All'udienza presidenziale tenutasi in data ### sono comparsi entrambi i coniugi ed i rispettivi legali che si sono richiamati ai propri scritti difensivi; all'esito della predetta udienza, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il ### si è riservato. 
In data ###, a scioglimento della riserva assunta, il ### ha confermato l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, la collocazione abitativa presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ### è stato altresì statuito l'obbligo del padre di contribuire indirettamente al mantenimento del figlio versando alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 350 mensili e pagando o rimborsando il 60% delle spese straordinarie.  ### ha quindi rimesso le parti avanti al ### istruttore, fissando l'udienza del 19.09.2017, differita d'ufficio al 12.12.2017. 
All'udienza del 12.12.2017 fissata per la comparizione delle parti, ha presenziato la sola sig.ra ### la quale ha rappresentato una situazione critica con riferimento ai rapporti tra il figlio ### ed il padre. 
All'esito della predetta udienza il ### istruttore ha disposto l'interrogatorio libero delle parti e l'audizione del minore, fissando l'udienza del 9.01.2018. 
Sentite le parti e terminata l'audizione del minore i procuratori hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di trovare un accordo e rassegnare precisazioni congiunte. ### ha quindi rinviato all'udienza del 27.3.2018.Nel corso dell'udienza del 27.3.2018 le parti ed i procuratori delle stesse hanno dato atto del persistente contrasto in merito al profilo afferente l'importo dell'assegno di mantenimento del minore; all'esito dell'udienza, stante l'impegno assunto dal sig. ### a formulare a breve una proposta in punto mantenimento, il giudice ha rinviato all'udienza del 17.04.2018.All'udienza del 17.04.2018 le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo e hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; il giudice istruttore ha concesso i termini e rinviato per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 17.07.2018, all'esito della quale ha rigettato tutte le prove dedotte nelle memorie istruttorie depositate dalle parti e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.12.2018. 
All'esito della predetta udienza il ### istruttore ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, assegnando alle parti i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Tribunale in ### di Consiglio allo spirare dei termini. 
In data ### il ### ha concluso per l'accoglimento del ricorso.  *** 
Il materiale probatorio In via del tutto preliminare, si osserva che entrambe le parti hanno reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Ritiene tuttavia il Collegio di confermare le determinazioni assunte in proposito dal ### in quanto il materiale probatorio acquisito è idoneo a pronunciare una motivata decisione su ogni aspetto della controversia. 
La domanda di divorzio La domanda di status deve essere accolta poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett.  b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74. 
E' infatti provata l'esistenza della sentenza di separazione del Tribunale di ### n. 530/2012, pubblicata il ### e passata in giudicato (doc. 3 ric.); inoltre la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente da ben oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale di ### nella procedura di separazione personale; non risulta infine eccepita un'intervenuta riconciliazione, né parte attrice ha dato atto che da allora sia ripresa la convivenza. 
Deve essere pertanto pronunciato propriamente lo scioglimento del matrimonio. 
Si deve infatti evidenziare in proposito che, così come emerge dall'atto di matrimonio, nel caso di specie viene in rilievo un matrimonio religioso acattolico, in quanto celebrato secondo il rito della ### di ### dei ### degli ### trascritto nei registri di ###, al quale possono riconoscersi effetti civili in virtù della L. n. 1159/1929; tale unione è da intendersi, quindi, come variante del matrimonio civile, con conseguente necessità di una pronuncia di suo scioglimento e non già di cessazione dei soli effetti civili, applicabile al matrimonio concordatario. 
Affidamento e collocamento del figlio minore In assenza di profili di pregiudizio per la prole e considerate le concordi conclusioni delle parti sul punto, ritiene il Collegio di non dover derogare al regime ordinario di affido, disponendo quindi l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. 
Per quanto concerne i tempi di frequentazione tra il figlio ed il ricorrente, ritiene il Collegio che, considerata l'età del minore (16 anni) ed il desiderio da questi manifestato in sede di audizione di intrattenere un rapporto più stretto e profondo con la figura paterna, primariamente i tempi di permanenza di ### presso il padre debbano essere concordati in maniera libera tra il minore ed il sig.  ### secondo quanto disposto in sede presidenziale, tenendo conto delle esigenze scolastiche e ludico ricreative del minore e lavorative del padre. 
In ogni caso, il sig. ### avrà diritto, in difetto di accordo, di vedere e tenere con sé ### a weekend alterni oltre un pomeriggio alla settimana con eventuale pernottamento da concordare tra i genitori, per una settimana durante le festività natalizie (dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 6/01), in alternanza con la madre per tre giorni durante le vacanze pasquali, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. 
Assegnazione della casa coniugale La casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra ### deve essere assegnata alla resistente ex art. 337ter c.c., in quanto collocataria prevalente della prole. 
Contributo al mantenimento della prole ### ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la propria domanda di ridurre il contributo mensile per il figlio dagli attuali 350,00 euro a 250,00 euro, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, laddove la resistente ha richiesto un aumento del contributo contributo ad euro 500,00, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie. 
In sede presidenziale è stata disposta la conferma dell'importo di euro 350,00 mensili, già vigente al tempo della separazione, oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie. 
Ritiene il Collegio che la domanda svolta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento e che, anzi, il contributo al mantenimento del minore debba essere rideterminato in aumento. 
In primo luogo, osserva il Collegio che, al tempo della pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi, ### non aveva ancora compiuto nove anni, laddove invece oggi è un adolescente di sedici anni. Ritiene pertanto il Tribunale che, con l'età, siano senz'altro aumentate anche le necessità di vita del minore, circostanza che non abbisogna di prova specifica (Cass. Sez. 1, Sentenze n. 10119/06; 400/10; 8927/12; ### Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014). 
Evidenzia ancora il Collegio che, sebbene il padre abbia dichiarato una ampia disponibilità a vedere e tenere con sé il figlio, è emerso all'esito dell'istruttoria da quanto dichiarato in sede di interrogatorio libero dal sig. ### e dall'audizione del minore, che i tempi di permanenza di ### presso il padre siano piuttosto contenuti e limitati al fine settimana. 
Quanto, infine, alle condizioni economiche delle parti, dai documenti versati in atti emerge che l'attore, maresciallo presso l'### ha percepito per l'anno 2015, al netto di imposte ed addizionali, un reddito di circa euro 21984,00; per l'anno 2016 non risulta essere stata depositata la dichiarazione; mentre per l'anno 2017 ha percepito un reddito di oltre euro 34.000, avendo goduto di agevolazioni fiscali dovute a lavori di ristrutturazione. 
Lo stesso sig. ### peraltro, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile di circa euro 1850. 
Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che il sig. ### sia comproprietario di due unità immobiliari e proprietario esclusivo di altre tre unità immobiliari. Dalle dichiarazioni dei redditi emerge inoltre, come peraltro sostenuto dalla convenuta in assenza di contestazioni, che il sig. ### percepisca dei frutti dalla locazione degli immobili di cui è proprietario.  ### risulta inoltre intestatario di una autovettura. 
Viceversa, la convenuta esercita l'attività di parrucchiera, con un reddito che per l'anno solare 2016 è risultato pari ad euro 9.403 e per l'anno 2017 di euro 6549. 
E' proprietaria esclusiva dell'immobile ove risiede con il figlio, immobile gravato però da una rata mensile di mutuo pari ad oggi a circa euro 400,00 (doc. 8), nonché degli oneri condominiali ad esso relativi. 
Ha inoltre documentato di aver ottenuto l'accoglimento di due istanze di rateazione per debiti nei confronti dell'### piani di rateazione ancora in corso (docc. 5, 6). 
Risulta quindi evidente la netta sproporzione tra i redditi dei coniugi. 
A nulla rileva peraltro in proposito quanto affermato dalla difesa del sig. ### secondo la quale l'apporto offerto dall'attore in costanza di matrimonio nella misura di euro 66.000 per l'acquisto dell'abitazione di proprietà della convenuta, ove la signora ### vive con il figlio, per l'arredamento della dimora coniugale, nonché per la ristrutturazione del negozio ove la signora svolge la propria attività dovrebbe essere posto a fondamento di una riduzione dell'importo per il mantenimento del figlio: si tratta, infatti, di circostanza non provata e del tutto inidonea ad incidere sul quantum attualmente dovuto per il mantenimento della prole. 
Ritiene pertanto il Collegio di determinare il contributo dell'attore al mantenimento del figlio in euro 400,00 mensili, da versarsi alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ### Il contributo nella misura indicata deve ritenersi decorrente dalla mensilità di maggio 2017 (ricorso depositato il ###) in forza del noto principio per cui il tempo del giudizio non deve andare a detrimento della parte che ha ragione e ritenuta la sussistenza dei presupposti per la determinazione dell'assegno nella misura indicata sin dal momento della introduzione del giudizio. 
Per quanto concerne invece le spese straordinarie, ritiene il Collegio di dover disporre il contributo dell'attore alle spese straordinarie nella misura del 70%, attesa la già illustrata sperequazione reddituale tra le parti. 
Osserva infine il Collegio che in forza dell'art. 211 della legge 151 del 1975 spettano al coniuge affidatario, da intendersi a seguito della riforma del 2006 il collocatario del minore, gli assegni familiari corrisposti per il figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato. 
Nel caso di specie, gli assegni familiari, anche qualora riconosciuti a titolo di arretrati, spettano dunque alla signora ### la quale è, infatti, sin dal tempo della separazione, collocataria prevalente della prole. 
Spese di lite In considerazione del carattere necessario della pronuncia sullo status e del parziale accoglimento, con riferimento al quantum, della domanda svolta dalla convenuta, nonché della necessità di sopire la conflittualità, ancora accesa, tra le parti, le spese di lite devono essere compensate.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M.: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ### il ### tra #### nato a ####, il giorno 18.01.1973 e ### nata a ### (### il ###, iscritto nei registri di ### del Comune di ### al n. 12, parte II serie A; 2. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; 3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso ed, in difetto di accordo, a week-end alternati, oltre un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì), con eventuale pernottamento da concordare tra i genitori, per una settimana durante le festività natalizie (dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 6/01), in alternanza con la madre per tre giorni durante le vacanze pasquali, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno; 4. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ### in quanto collocataria prevalente della prole; 5. dispone che il sig. ### corrisponda alla sig.ra ### a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2017, importo che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ### costo-vita ### oltre al 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), previamente concordate e successivamente documentate. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della signora ### a percepire gli assegni familiari in quanto genitore collocatario della prole; 6. dispone la perdita del cognome ### per la sig.ra ### 7. da atto che i coniugi hanno espresso reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 8. manda alla ### affinché, al passaggio in giudicato, trasmetta copia autentica della presente sentenza all'### di stato civile del Comune di ### per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; Spese compensate. 
Così deciso nella ### di Consiglio della sezione civile del ### di ### in data ###.  ### dott. ### relatore ed estensore dott. ### n. 1335/2017

causa n. 1335/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Iaquinta Francesca, Lamanna Filippo, Uglietti Valeria

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 17/2026 del 01-01-2026

... locazione, per sei anni (dall'11/6/2016 al 10/6/2022) di un immobile comunale destinato a struttura per l'esercizio dell'attività di accoglienza, ospitalità ed integrazione di cui alla richiamata convenzione; contratto quest'ultimo il cui corrispettivo di € 1.000,00 mensili avrebbe dovuto essere regolato per contanti quanto ad € 300,00, mentre la restante quota di € 700,00 sarebbe stata compensata con lavori a farsi dalla conduttrice, e quindi - considerato che l'immobile veniva rilasciato dalla ### all'atto del subentro di ### - l'ammontare complessivo dei canoni risulta pari ad € 36.000,00, onorato da parte conduttrice solo quanto ad € 16.968,56, di cui € 7.968,56 per i lavori eseguiti sull'immobile, certificati e quantificati da tecnico a tal fine espressamente incaricato dal Comune (doc. 28), con conseguente residuo credito per l'Ente di € 19.031,44; che la polizza fideiussoria fornita dal soggetto attuatore a garanzia degli adempimenti contrattuali, rilasciata da ####. ### era risultata emessa da un soggetto non abilitato al rilascio di polizze fideiussorie in favore della PA e pertanto era (doc. 16 pag. 4, righi 8-10, nonché elenco ### d'### dei soggetti non più abilitati al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO della ### Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### promossa da: ### (CF ###), in persona del ### pro tempore ATTORE con il patrocinio dell'avv. ### (#####), elettivamente domiciliat ###atti contro ### del ### “#####.N.L.U.S.” (CF ###) in persona del ### dott. ### (#####) CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. ### (#####), elettivamente domiciliat ###atti ### opposizione a decreto ingiuntivo ### dell'attore: A) in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Fallimentare per le causali di cui a detto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione; B) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il titolo del Comune a conseguire il pagamento degli importi, allo stato non determinabili nel loro esatto ammontare, che l'Ente si dovesse vedere costretto a restituire al Ministero dell'### in conseguenza della disposta revoca del finanzia-mento; importi da liquidarsi in separata sede. C) Condannare l'opposta ### al pagamento delle spese processuali.  del convenuto: 1) in via principale rigettare l'opposizione de qua per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, stante la loro palese infondatezza in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma del D.I. n. 125/2023 opposto; 2) in subordine riconoscere in ogni caso la debenza, a favore di parte opposta, della somma di euro 70.748,57; 3) in relazione alla complessiva domanda riconvenzionale articolata da parte opponente dichiarare la stessa, per i motivi innanzi esposti, improcedibile/inammissibile. 4) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20.6.2023, il Comune di ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso (sulla base di 3 fatture) a suo carico in favore del ### della ### per l'importo di € 202.148,57, oltre interessi fino al soddisfo, nonché interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese; esponeva che con convenzione del 6.10.2017 il Comune aveva affidato a R.T.I. ### O.N.L.U.S. ### - ### Soc. ### e ### Soc. ### l'attività di accoglienza, ospitalità e integrazione socio-lavorativa di n. 16 cittadini stranieri richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito del ### nazionale di protezione e accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (c.d. S.P.R.A.R.), con riferimento a quattro esercizi (2017, 2018, 2019 e 2020), nonché, per ciascun esercizio, del costo complessivo, specificato nella convenzione, cui far fronte in parte attraverso un contributo del Ministero dell'### ed in parte con un cofinanziamento del Comune, soggetto gestore; che era previsto all'articolo 8 che “il soggetto attuatore (R.T.I. di cui era mandataria l'odierna fallita) predisporrà gli atti relativi alla rendicontazione del progetto secondo quanto stabilito dal Ministero”, specificando al successivo articolo 10 che “il soggetto attuatore rendiconta trimestralmente al Comune le spese effettivamente affrontate”, in modo da consentire a fine anno la rendicontazione del Comune al Ministero dell'### che invece il soggetto attuatore aveva del tutto omesso di rendere i previsti e doverosi rendiconti trimestrali posti a fondamento della correttezza contabile e quindi della trasparenza e della liceità dell'intera operazione, e ciò nonostante le continue e reiterate richieste e diffide ad adempiere in tal senso formalizzate, anche in riscontro a note dell'odierna fallita nel corso di un intercorso carteggio (docc. 3-8), dal Comune, che teneva informati al riguardo il Ministero dell'### ed il ### dottor ### (doc. 9), portando a conoscenza di tale situazione, con nota in data 12 settembre 2019 prot. 8758 (doc. 10), la Procura della Re-pubblica di ### della ### sottolineando che l'odierna fallita non ha inteso prendere atto dell'evidenza, costituita dalla sua omissione in ordine all'indispensabile rendicontazione, continuando ad emettere fatture e ad inoltrarle al Comune, che le ha costantemente e motivatamente rifiutate (doc. 11, 12 e 13), configurandosi un grave inadempimento contrattuale, ove si consideri che così si era determinata l'impossibilità per il Comune di rendicontare a sua volta, quale Ente gestore dei relativi finanziamenti pubblici, al Ministero dell'### il quale reiteratamente richiedeva e sollecitava il rendiconto da parte dell'opponente, fino a revocare detti finanziamenti (doc.  14); inoltre, la fallita non aveva pagato le utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'attività di accoglienza, determinandone la disattivazione per morosità e costringendo l'Ente ad intervenire in sostituzione per porre doveroso rimedio ad una situazione divenuta insostenibile per i soggetti ospitati, versando la complessiva somma di € 9.191,04 (doc. 19); il Comune era peraltro destinatario - quale terzo pignorato - di procedure esecutive ex art. 543ss c.p.c., promosse da dipendenti della cooperativa (doc. 20 e 21), ed era costretto ad intervenire in sostituzione del soggetto attuatore, con un ulteriore esborso di € 16.103,00, per il pagamento di arretrati dovuti a dipendenti del soggetto attuatore e da questi non corrisposti (doc. 22); a fronte del persistere dell'inadempimento del soggetto attuatore, nonostante le varie diffide ad adempiere, il Comune di ### anche sulla scorta della clausola contrattuale di cui all'art. 12 della convenzione, oltre che della normativa di rilevanza pubblica, con motivata deliberazione della ### n. 123 del 20/6/2019 (doc. 23) procedeva alla risoluzione per grave inadempimento della convenzione de qua, disponendo di conseguenza l'escussione della polizza fideiussoria a garanzia delle liquidazioni effettuate, affidando la gestione dello S.P.R.A.R. alla ### già mandante del raggruppamento temporaneo di imprese resasi a tal fine disponibile (doc.  24); analogamente il Comune, con deliberazione della ### n. 135 dell'1/7/2019 (doc. 26), disponeva la risoluzione per grave inadempimento di altro concomitante contratto intercorso con il soggetto attuatore in data ### (doc. 27), relativo alla locazione, per sei anni (dall'11/6/2016 al 10/6/2022) di un immobile comunale destinato a struttura per l'esercizio dell'attività di accoglienza, ospitalità ed integrazione di cui alla richiamata convenzione; contratto quest'ultimo il cui corrispettivo di € 1.000,00 mensili avrebbe dovuto essere regolato per contanti quanto ad € 300,00, mentre la restante quota di € 700,00 sarebbe stata compensata con lavori a farsi dalla conduttrice, e quindi - considerato che l'immobile veniva rilasciato dalla ### all'atto del subentro di ### - l'ammontare complessivo dei canoni risulta pari ad € 36.000,00, onorato da parte conduttrice solo quanto ad € 16.968,56, di cui € 7.968,56 per i lavori eseguiti sull'immobile, certificati e quantificati da tecnico a tal fine espressamente incaricato dal Comune (doc. 28), con conseguente residuo credito per l'Ente di € 19.031,44; che la polizza fideiussoria fornita dal soggetto attuatore a garanzia degli adempimenti contrattuali, rilasciata da ####. ### era risultata emessa da un soggetto non abilitato al rilascio di polizze fideiussorie in favore della PA e pertanto era (doc. 16 pag. 4, righi 8-10, nonché elenco ### d'### dei soggetti non più abilitati al rilascio di polizze fideiussorie - doc. 29), a riprova di un modus procedendi contra legem; chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nulla dovere per i titoli portati dal decreto, nonché in via riconvenzionale la condanna al pagamento, in favore del Comune di ### della complessiva somma di € 44.325,48 (di cui € 9.191,04 per il pagamento, in sostituzione della cooperativa resasi moro-sa, delle utenze per forniture idriche ed elettriche; € 16.103,00 per il pagamento di emolumenti arretrati dovuti ai dipendenti del soggetto attuatore e da quest'ultimo non corrisposti; € 19.031,44 a titolo di importo residuo dei canoni di locazione), nonché, sempre in via riconvenzionale, al pagamento, in favore del Comune di ### delle somme che quest'ultimo si dovesse vedere costretto a restituire al Ministero dell'### in conseguenza della disposta revoca del finanziamento; somme da liquidarsi in separata sede ###determinabili nel loro ammontare.
Si costituiva il ### contestando la narrativa attorea, in quanto le fatture risultavano correttamente riportate nell'ambito delle scritture contabili della società fallita, con particolare riferimento alla loro inclusione sia nel Registro delle ### (pag. 1/2018 e 2/2018) sia nel ### (pag.  10/2018, pag. 27/2018 e 30/2018), e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando che comunque gli era dovuta la somma di € 70.748,57. 
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposizione in questa sede di ogni pretesa di pagamento nei confronti del ### che dovrà essere reincanalata con le rituali forme previste dalla legge concorsuale, ai sensi dell'art. 151 ccii. 
Nel merito, l'opposizione è pienamente fondata. 
La mancata rendicontazione dovuta da parte della “### O.N.L.U.S.” non ha mai messo in condizione l'Ente opponente di conoscere quali e quante prestazioni siano state effettivamente svolte da essa società cooperativa, ed ha perciò impedito di stabilire debenza ed entità dei pagamenti pretesi dal ### La incontestabile mancata rendicontazione dei servizi prestati in virtù della convenzione del 6/10/2017 ha altresì determinato la conseguenza della revoca del finanziamento pubblico (v. doc. 14) concesso al Comune dal Ministero dell'### nei confronti del quale il Comune stesso non ha mai potuto procedere a sua volta a rendicontare, per non aver ricevuto l'indispensabile rendicontazione trimestrale dal soggetto attuatore. 
Con riferimento alle fatture commerciali poste a base del ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione, esse, consistendo nella dichiarazione unilaterale, indirizzata all'altra parte, di fatti relativi ad un rapporto in essere, non possono costituire come tali valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 4 gennaio 2022 n. 128). 
Il grave inadempimento della ### O.N.L.U.S.  si è sostanziato non solo nell'omissione di rendere i prescritti rendiconti trimestrali, ma altresì nel mancato pagamento dei canoni delle utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'attività di accoglienza ed altresì degli emolumenti dovuti ai dipendenti, costringendo il Comune ad intervenire direttamente per far fronte a detti oneri (docc. 19 e 22) ed in tal modo evitare che i soggetti ospitati restassero privi di servizi essenziali quali l'energia elettrica, l'acqua potabile ed il supporto del personale specializzato e quindi esposti a gravi conseguenze, anche di ordine igienico-sanitario.  ###, sempre al fine di assicurare la continuità dei tali servizi essenziali in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati ospitati nella struttura, si vedeva altresì costretto ad affidare la gestione dello S.P.R.A.R. alla ### (doc. 24).
In sintesi, le obbligazioni rimaste inadempiute dalla fallita che hanno giustificato la risoluzione della convenzione da parte del Comune sono state: - omessa rendicontazione, espressamente prevista nella convenzione inter partes del 6/10/2017 agli articoli 8 (“il soggetto attuatore predisporrà gli atti relativi alla rendicontazione del progetto secondo quanto stabilito dal Ministero”) e 10 (“il soggetto attuatore rendiconta trimestralmente al Comune le spese effettivamente affrontate”); - omesso pagamento, per un ammontare complessivo di € 9.191,04, di utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'accoglienza, determinandone la disattivazione per morosità (docc. 34, 35 e 36, prodotti con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.); - omesso pagamento, per un ammontare complessivo di € 16.103,00, di emolumenti arretrati dovuti ai dipendenti (doc. 37); - omesso pagamento della somma di € 19.031,44, dovuta al Comune a titolo di importo residuo dei canoni di locazione (docc. 38 e 39). 
In via assorbente, in ogni caso, la grave omissione della rendicontazione risulta dal verbale di verifica amministrativa e contabile del ### istituzionalmente preposto al controllo della regolarità contabile della pratica (doc. 16 attoreo), dalla cui pagina 8, primo capoverso risulta che “la rendicontazione prodotta dalla ### risultava gravemente carente, sia per quel che concerne l'annualità 2017, che per le annualità successive” . 
La fallita, per parte sua, ha ammesso (doc. 4 attoreo) di non aver presentato la rendicontazione nei termini previsti (30.4.2019), chiedendo una proroga di 15 gg, cui all'evidenza non è seguito l'adempimento (nonostante la proroga fosse stata concessa fino al 15.5.2019 - doc. 5), attesa la totale mancanza di documentazione in tal senso da parte del #### ha fatto valere in data ### (docc. 7-8) la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto al n. 12 (doc. 2). 
La narrativa attorea risulta, in definitiva, pienamente confermata dalla documentazione prodotta, che non può che ritenersi attendibile, sia perché si tratta di documenti pubblici, sia perché non è stata efficacemente contestata dal ### Il mancato pagamento delle fatture in questione deve ricondursi al grave inadempimento della società fallita, cui è seguita la risoluzione del contratto, fatta valere il ###, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione, né risultano contestazioni da parte della fallita rispetto alla comunicazione contenuta nel doc. 8 attoreo. 
Le spese seguono, per legge, la soccombenza, da ravvisare integralmente nel ### che ha dato luogo alla presente causa per una pretesa ictu oculi infondata. P. Q. M.  il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi degli artt. 189 e 281- quater c.p.c., in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunciando; ogni contraria e diversa istanza rigettata; revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 125/2023), notificato il 10 maggio 2023, recante l'ingiunzione al Comune di ### di pagare la somma di € 202.148,57; dichiara che nulla è dovuto dal Comune di ### in forza dei titoli portati dal decreto revocato, attesa l'intervenuta risoluzione della convenzione inter partes, fatta valere il ###; dichiara inammissibili le domande riconvenzionali tutte proposte dal Comune di ### nei confronti del ### condanna il ### della “### Onlus” al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di ### che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### della ### il ###.   Il Giudice.

causa n. 685/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Limitone Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33479/2024 del 19-12-2024

... locatore, che hanno determinato l'inutilizzabilità dell'immobile per gli scopi perseguiti dalla conduttrice”. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. ###. G. ha formulato concl usioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: la parte controricorrente ha eccepito il difetto di interesse al ricorso in quanto la ### ha comunque esercitato il diritto di recesso dal contratto per giusta causa ed ha riconsegnato l'immobile al locatore, così da non essere più titolare di alcun interesse al ricorso. ### è privo di fondamento, atteso che il rilascio dell'immobile non fa venire affatto meno l' interesse alla decisione sull'esistenza della causa di risoluzione del contratto oggetto dell'azione esercitata dalla ricorrente. In secondo luogo, la parte controricorrente ha prodotto una sentenza del Tribunale di ### sopravv enuta al ricorso , che avrebbe dichiar ato risolto il contatto per inadempime nto della ricorrente, ma non ha documentato se è passata in cosa giudicata. In ogni caso, il deposito è tardivo ai (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2350/2022 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elett ivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### 14, pec: -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'av vocato #### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in #### 271, pec: --controricorrente nonchè contro ### -intimata avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 7398/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2024 dalla ### Rilevato che: La società ### del ### s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di #### allegando: di aver preso in locazione un immobile ad uso commerciale, di proprietà del convenuto, sito in ### in via ### destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione, birreria, rosticceria, pizzeria fast food , co me ben noto al proprietario che aveva autorizzato l'installazione di canne fumarie; di a ver ottenuto autorizzazione verbal e, dall'amministratore del condominio, per l'installazione delle canne fumarie; di aver provveduto alla loro installazione ma di aver appreso, dopo pochi giorni, che le canne fumarie erano state danneggiate da ignoti; che il Comune di ### ne aveva ingiunto la rimozione per mancanza del preventivo permesso della ### per i beni architettonici; che, installata una canna fumaria a carboni attivi, non aveva potuto utilizzare il forno a legna e per di più era venuta a conoscenza del fatto che, pur essendo indicato in contratto l'immobile nella sua interezza, con un piano terra di mq 62 ed un piano interrato di mq 119, il solo il piano terra aveva la classificazione per l'esercizio dell'attività commerciale mentre il piano interrato ne era privo. 
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiese che il contratto di locazione fosse dichiarato risolto per fatto e colpa del locatore e c he il medesimo foss e condannato al risarcimento del dan no per l'imp orto di € 215.339,00 e alla restituzione dei canoni pagati in eccedenza dal mese di ago sto 2011; in subordine chiese di accertare il diritto di essa conduttrice al pagamento di un canone ridotto, da determinarsi previa CTU e la condanna del locatore alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione della canna fumaria.  ### nel costituirsi in giudizio, resistette alle domande e propose domanda riconvenzionale, nei confronti della società attrice, per sentir accertare l'inadempimento contrattuale della c onduttrice agli obblighi assunti con il 3 contratto di locazione, tra cui l'avvenuta sublocazione alla società ### e per sentir pronunciar e la risoluzione del contratto per inadempimento dell a stessa conduttrice; invocò, a sostegno della domanda riconvenzionale, l'art. 7 del contratto con il quale la parte conduttrice aveva dichiarato di aver esaminato i locali e di averli trovati idonei all'uso assumendosi l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. 
Il Tribunale adito rigettò sia la domanda principale sia quella subordinata della conduttr ice che la ricon venzionale del locatore, ri tenendo che l'autorizzazione all'installaz ione delle canne fumarie fosse subordinata all'approvazione, da parte del condominio, e che in ogni caso l'onere di ottenere le autorizzazioni fosse a carico della società conduttrice, non avendo il locatore assunto alcuna obbligazione in tal senso. 
La conduttrice propose appello lamentando che il Tribunale avesse omesso di rilevare che il locatore non aveva alcun potere dispositivo sulle parti comuni, interne al fabbrica to, tanto da non poter autor izzare alcu na install azione, subordinata all'approvazione del condominio e che, in ogni caso, il locatore non aveva collaborato con il conduttore; con il secondo motivo di appello lamentò un vizio motivazional e per a ver ritenuto la desti nazione d'uso del solo locale commerciale di mq 62 e non anche del locale interrato anch'esso destinato ad attività commerciale.  ### nel costitui rsi in giu dizio, propose appello incidentale lamentando che il diniego del condominio fosse causato dagli inadempimenti della conduttrice, sia con riferimento alla regolarità amministrativa della canna fumaria sia all'immissione di fumi ed odori. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza n. 7398 del 9/11/2021, ha rigettato l'appello principale e dichiarato improcedibile l'incidentale, ritenendo che il conduttore a veva dichiarato di aver esami nato i locali oggetto della locazione e di averli trovati idonei all'uso per il quale era stipulato il contratto e che gli stessi locali erano destinati ad un intervento radicale di ristrutturazione per poter essere adi biti al loro uso commerciale , con cura ed onere del conduttore di eseguire tutte le opere necessarie, di installare le canne fumarie a 4 condizione dell'approvazione del condominio e di ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni e licenze amministrative; con assunzione pertanto, da parte della conduttrice, del rischio economico leg ato all'eventuale impossibilità d i utilizzazione dell'immobile per la mancata acquisizione dei titoli amministrativi. 
La corte territoriale ha alt resì ribadito che la locatric e non aveva assunt o contrattualmente alcuno specifico obbligo in ordine al rilascio dei titoli amministrativi, che la mancanza di detti titoli non era dipesa da caratteristiche proprie del l'immobile e che la con duttrice er a comunque rimasta nella disponibilità del medesimo fino alla scadenza del contratto; conclusivamente ha escluso la sussistenza dei presupp osti per la risolu zione del contratto di cui all'art. 1578 c.c. non essendovi stata alcuna assunzione di specifica obbligazione da parte del locatore in ordine all'acquisizione dei permessi necessari. 
Avverso la sentenza la società ### del ### s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### con controricorso.  il ### ha formulato una proposta di definizione anticipata del ricorso nel senso qui di seguito riportato: “il primo moti vo è inammissi bile: lungi dal far emergere un a erronea qualificazione giuridica della fattispecie, in relazione al disposto dell'evocato art.  1578 c.c., impinge esclusivamente nella ricognizione della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, nu m. 5, cod. proc. civ.; il secondo motivo è inammissibile per analoghe considerazioni: la violazione del principio di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, è dedotta sulla base di una ricognizione fattuale che non trova alcun riscontro in sentenza ed è peraltro prospettata con riferimento a fatti o documenti dei quali, in massima parte, si offre una indicazione inos servante degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 2 c.p.c.; il terzo motivo è inammissibile sotto vari prof ili: anzitu tto per la palese inosserva nza dell'onere di specifica indicazione dei documenti sui cui esso si fonda (visura catastale allegata al contratto di locazione; concessione in sanatoria rilasciata in data ###; 5 comunicazione dell'Asl dell'11/8/2011); in sec ondo luogo per la mancata illustrazione della decisività dei fatti in tesi documen tati da dette fonti, illustrazione tanto più necess aria a fronte delle co nsiderazioni, svolte in sentenza, circa le diverse convergenti ragioni, non imputabili ad inadempimento del locatore, che hanno determinato l'inutilizzabilità dell'immobile per gli scopi perseguiti dalla conduttrice”.   La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.  ###. G. ha formulato concl usioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria. 
Considerato che: la parte controricorrente ha eccepito il difetto di interesse al ricorso in quanto la ### ha comunque esercitato il diritto di recesso dal contratto per giusta causa ed ha riconsegnato l'immobile al locatore, così da non essere più titolare di alcun interesse al ricorso.  ### è privo di fondamento, atteso che il rilascio dell'immobile non fa venire affatto meno l' interesse alla decisione sull'esistenza della causa di risoluzione del contratto oggetto dell'azione esercitata dalla ricorrente. 
In secondo luogo, la parte controricorrente ha prodotto una sentenza del Tribunale di ### sopravv enuta al ricorso , che avrebbe dichiar ato risolto il contatto per inadempime nto della ricorrente, ma non ha documentato se è passata in cosa giudicata. In ogni caso, il deposito è tardivo ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. nuovo testo, giacché non avvenuto quindici giorni prima dell'adunanza. 
Con il primo motivo di ricorso - deducente violazione e falsa applicazione dell'art. 1578 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - si lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, rig uardo al locale semin terrato, era stata solt anto presentata istanza di co ndono, sicché il bene non aveva le caratteristiche proprie per 6 ottenere il cambio di destinazione d'uso. Da ciò si desume che il mancato rilascio delle autorizzazioni sarebbe dipeso da un vizio intrinseco dell'immobile taciuto dal locatore, con la conseguente violazione, da parte della corte del merito, dell'art. 1578 c.c. per no n aver co nsiderato che la mancanza dei titoli amministrativi, necessari allo svolgiment o dell'attività imprenditoriale, er a riconducibile a fatto e colpa del locatore. 
Il motivo è inammissibile perché prospetta la denunciata violazione e falsa applicazione della norma solo all'esito di una sollecitazione a rivalutare circostanze fattuali, riguardo alle quali nemmeno rispetta l'art. 366 n. 6 c.p.c.  quanto all'onere di indicazione specifica degli atti su cui si fonda. 
Il motivo, sotto il primo aspetto, non osserva le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C.  di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass, 3, n. 20870 del 26/7/2024, Cass., 6-3, n. 16038 del 26/6/2013). 
Con il secondo motivo - deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1375 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.  - si lamenta che la corte territoriale non ha considerato che l'aver concesso l'autorizzazione, da parte del locator e, all'installazione della canna fumaria comportava necessariamente il potere dispositivo sulla cosa atteso che, diversamente, sarebbe stata tamquam non esset, e so prattutto avrebbe consentito al conduttore di esercitare i diritti e le azioni spettanti al proprietario ai sensi dell'art. 1102 c.c. Nel sostenere la necessità dell'autorizzazione da parte del condominio la corte avrebbe disatteso i poteri del proprietario. Inoltre, non 7 avrebbe considerato la violazione, da parte del medesimo propriet ario, dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. 
Il motivo è inammissibile perché, come condivisibilmente ritenuto dalla proposta, la viola zione del principio di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, è dedotta sulla base di una ricognizione fattuale che non trova alcun riscontro in sentenza. 
Per mera complete zza si aggiunge, invece , che la valutazione del ### delegato sul secondo motivo non appare condivisibile quanto alla seconda ragione di inammissibilità, quella prospettata per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto il requisito di autosufficienza risulta soddisfatto dal ricorso. 
Trattandosi di un rilievo meramente aggiuntivo esso non è tale da incidere sulla sostanziale adesione del Collegio alla proposta di inammissibili tà del secondo motivo. 
Con il terzo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che la corte del merito ha fondato la propria decisione sulla visura catastale allegata al contratto di locazione (ove l'immobile è contraddistinto come ###) assumendo che da tale documento sarebbe derivata la consapevolezza della conduttrice dell'inidoneità dei locali all'uso convenuto, con la conseguenza dell'assunzione dei relativi rischi, senza considerare, invece, che proprio l'indicazione catastale non corrispondente alla realtà - essendo ### la sola porzione del piano terra e non anche quella interrata - aveva indotto la conduttrice a stipulare il contratto. 
Come con divisibilmente ritenuto dalla proposta, il terzo mo tivo è inammissibile sotto vari profili: anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti sui cui esso si fo nda (visura catastale allegata al cont ratto di locazione; concessione in sanatoria rilasciata in data ###; comunicazione dell'Asl dell'11/8/2011); in secondo luogo per la mancata illustrazione della decisività dei fatti in tesi documentati da dette fonti, illustrazione tanto più necess aria a fronte delle co nsiderazioni, svolte in sentenza, circa le diverse convergenti ragioni, non imputabili ad inadempimento del locatore, che hanno determinato l'inutilizzabilità dell'immobile per gli scopi perseguiti dalla conduttrice. 8 ### egio ritiene anche, nel confermare la proposta del consiglier e delegato dichiarando l'inammissibilità del ricorso, di dissentire dalla tesi del P.G., che - ignorando e disinteressandosi dei profili di inammissibilità delle censure prospettati nella proposta - ha sostenuto che il ricorso sarebbe da accogliere per non avere la corte territoriale <<per nulla affrontato il tema della categoria catastale del seminterrato con riferimento al profilo dell'inadempimento di parte locatrice, peraltro non dimostrando neanche di aver avuto esatta percezione del reale andamento dei fatti riguardo all'obliterata cennata domanda di condono>. 
La tesi non solo non chiarisce come e perché e che cosa giustificherebbe lo scrutinio proposto, ma, inoltre, indulge in un'affermazione circa la non esatta percezione dei fatti, che è confesso ria del carattere del tutto inidoneo della censura a valere quale mezzo di impugnazione secondo quanto correttamente indicato dalla proposta di definizione del relatore. 
Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, anche ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma c.p.c., liquidate come in dispositivo. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.  P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile.  ### la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.500 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, e in € 2.000 ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c.; la condanna altresì al versamento di € 1000 alla ### per le ammende. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 9 Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20503/2025 del 21-07-2025

... avevano concluso un prelimin are di comp ravendita di un immobile sito in località ### Lamentavano che l'impresa aveva omesso di prestare fideiussione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 e che in oltre l'immobile era privo delle caratteristiche promesse ed affetto da vizi; chiedevano pertanto la dichiarazione della legittimità del recesso dal contratto o, in via subordinata, la dichiarazione della nullità del contratto, in ogni caso con condanna alla restituzione della caparra. Si costituiva l'impresa promittente venditrice, resistendo ed alt resì chiedendo, in via riconven zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data del 18 Aprile 2007 fino a quell a dell'effettivo rilascio, occupazione illegittima in conseguenza della nullità dell'atto concluso tra le parti. 2. Con sentenza n. 2000 del 24 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del contratto preliminare, per non av ere l'impresa promi ttente venditrice prestato la fideiussione prevista dalla leg ge, e per l'eff etto la condannava alla restituzione della caparra, mentre rigettava la domanda di risar cimento del danno proposta sia dagli attori (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23477/2021 R.G. proposto da: ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvoca to ### domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -ricorrente contro #### -intimati avverso la SENTENZA del la CORTE ### di CAGLIARI 382/2020 depositata il ###.  2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Do nato ### e ### rri convenivano in giudizio avanti al Tr ibunale di Cagliari la E dil ### i di ### e ### s.n.c., con cui avevano concluso un prelimin are di comp ravendita di un immobile sito in località ### Lamentavano che l'impresa aveva omesso di prestare fideiussione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 e che in oltre l'immobile era privo delle caratteristiche promesse ed affetto da vizi; chiedevano pertanto la dichiarazione della legittimità del recesso dal contratto o, in via subordinata, la dichiarazione della nullità del contratto, in ogni caso con condanna alla restituzione della caparra. 
Si costituiva l'impresa promittente venditrice, resistendo ed alt resì chiedendo, in via riconven zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data del 18 Aprile 2007 fino a quell a dell'effettivo rilascio, occupazione illegittima in conseguenza della nullità dell'atto concluso tra le parti.  2. Con sentenza n. 2000 del 24 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del contratto preliminare, per non av ere l'impresa promi ttente venditrice prestato la fideiussione prevista dalla leg ge, e per l'eff etto la condannava alla restituzione della caparra, mentre rigettava la domanda di risar cimento del danno proposta sia dagli attori sia, in riconvenzionale, dall'impresa.  3. Avverso tale sentenza la ### di ### e ### s.n.c. proponeva app ello; si costituivano, resistendo al gravame, ### e ### 3 di 16 4. Con sentenza n. 382 del 7 lu glio 2020 la ### e d'Appello di Cagliari rigettava l'appello, integralm ente confermando l'impugnata sentenza.  5. Avverso tale sentenza l'impresa propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 
Restano intimati i resistenti.  6. ### delegato formulava proposta di decisione accelerata, avente il seguente tenore: <<ritenuto: - che il primo motivo - con cui si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. e dell'ar t. 2697 cod. civ., sul presupposto che non spettasse alla società promittente venditrice “l'onere di dimostrare di aver ricevuto la pien a disp onibilità dell'immobile una volta risolto il prelimin are il 2 dicembre 2006 per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei ###ri ### e Serri” - appare inammissibile, giacché, in disparte il rilievo che esso fa riferimento ad una norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a principi enunciati con riferimento alla locazione, non cog lie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inammissi bilità: Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza m ostra di dubitar e che “l'immobile sia stato realmente abit ato dai convenuti” e, dunque, che essi siano stati immess i nella disponibilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di confut are attrav erso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione dell'art. 2697 cod. civ., “ configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era 4 di 16 onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 6588 40-01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valut azione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovv iamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) , qui neppure evo cati; - che il secondo motivo - con cui è lamentata violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 cod.  civ. “circa il mancato riconos cimento della sussistenza dell'indebito legato alla dichiarazione di nullità del contratto preliminare”, oltre a violazione e falsa applicazione deli artt.  115 e 116 cod. proc. civ., nonché 1223, 1226, 2056 e 2727 cod. civ., “in tema di prova del riconoscimento del danno da illegittima occupazione” - appare, nuovamente, inammissibile; - che, per vero, ess o - investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure of ferto “elementi sufficienti a dimos trare, anche mediante un meccanismo presunt ivo, che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si appunta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella so pra illustrata (che ha escluso, come detto, esservi prova che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile og getto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta 5 di 16 infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censur e relative alle altre ragi oni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'interv enuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); 3 - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussis tenza di un “defic it probatorio”, anche quanto alla dimostrazio ne del danno da illegittima occupazione (oltre che, “in lim ine” dell 'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una censura che s i esplica attrav erso una “rilettura” del materiale istruttorio, evidentemente preclusa nella presente sede di legitti mità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazione delle prove documentali of ferte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; - che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sancisce il prin cipio secondo cui il giudice decide “iuxta allig ata et probata p artium” - può essere dedotta co me vizio di legittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); - che parimenti inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio 6 di 16 della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovver o, all'oppo sto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultan za probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass . Sez. 3 , sent. 10 giugno 2016, n. 1189 2, Rv. 640193-01, nell o stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il rifiuto di comp iere un ragionamento presuntivo è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa app licazione delle norme degli a rtt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “n ella motivazione d ella sentenza di merito” si colga e, quindi si denu nci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rif iuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “rifiu to espresso e motivato di individuare una presunzi one «hominis»” deve essere trattato “allo stesso mo do dell'applicazione di un a presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati 7 di 16 dall'art. 2729 co d. civ.”, visto che i n “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiu to espresso e” (soprattut to) “motivato”, presente nell a sentenza impugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.; - considerato, pertanto, che il ricorso appare inammissibile.>>. 
Il di fensore della società ricor rente depositava istanza motivata di decisione del ricorso, che pertanto veniva avviato all'udienza camerale.  ### non ha depositato conclusioni. 
La società ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che 1. Con il prim o motivo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione ex art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. delle norme di cui agli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. in tema di consegna di immobile e di offerta creditore di prenderne possesso e della norma di cui all'art. 2697 cod.  civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova”. 
Censura l'impugnata sentenza là dove afferma (v. p. 9) che “n on è dato comp rendere se l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti e nel caso per quanti mesi o anni e se lo stesso sia ancora occupato”. 
Deduce che non spettava certamente alla società promittente venditrice l'onere di dimostrare di aver ricevuto la perf etta e piena disponibi lità del l'immobile una volt a risolto il preliminare per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei signori ### e ### sarebbe invece stato preciso 8 di 16 onere degli odierni resistenti provar e il fatto di aver riconsegnato l' appartamento occupato e di aver formalmente intimato all a società e di scavi di prendere nuovamente possesso a termini dell'art 1216 cod.  Pertanto, l'impugnata sentenza avrebbe violato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, che nel caso di specie incombeva sui coniugi ### 1.1. Il motivo è inammissibile. 
Lo è, in primo luogo, per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata, e cioè che “in disparte il rilievo che esso fa riferiment o ad un a norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a princip i enunciati con rif erimento alla locazione, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inam missibilità: Ca ss. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza mostra di du bitare che “l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti” e, dunque, che essi siano s tati im messi nella disponib ilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di co nfutare attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione del l'art. 2697 cod. civ., “confi gurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quell a che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840 -01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la v alutazione che il giudice abb ia 9 di 16 svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ov viamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), qui neppure evocati”. 
Le co nsiderazioni svolte dalla società ricorrente prim a nell'istanza di decisione e poi nella memoria illustrativa, ignorano completamente le ampie citazioni di giurisprudenza svolte nella proposta di definizione accelerata e finiscono per proporre una propria oppositiva versione dei fatti di causa, peraltro in maniera del tutto assertiva e generica. 
In sec ondo luogo l'inammissib ilità sussiste, perché nel motivo la società ricorrente trascura di consid erare che l'impugnata sentenza ha confermato il rigetto della domanda di risarciment o del danno per occupazione illeg ittima, sul rilievo del difetto di prova, financo presuntiva, del quantum risarcitorio, sia riportando e facendo propria la motivazione con cui il tribunale ha rilevato che “è co munque evidente come spetti alla parte che intende ottenere il risarcimento offrire elementi sufficienti a dimostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo, che il bene era c ommerciale e idoneo a produrre reddito, oltre che quantomeno allegare un valore locativo medio degli immobili della zona medesima al quale poter commi surare il danno gran disponibilità. in mancanza di tali specificazioni risultano del tut to insussistenti anche i mini mi elementi di fatto sui quali basare le presunzi oni semplici necessarie alla liquidazione del danno … nel caso di specie la convenuta non ha indicato alcun elemento car atterizzato da una potenzi ale efficacia probatoria cosicché il danno per l'occupazione dell'immobile non pu ò essere li quidato neanche sulla base di prove 10 di 16 presuntive …” (v. p. 7); sia specificatamente rilevando che pochi mesi dopo dalla immissione in possesso, quando già erano sorte contestazioni sullo stato del l'immobile, “il Comune di ### rra a seguito di eventi atmosferici, con ordinanza del 31.10.2008 numero 66/2008, dichiarav a la totale in agibilità del fabbricato inibendone l'utili zzo” (p. 8 dell'impugnata sentenza). 
Orbene, tali rationes decidendi - in forza delle quali la corte territoriale ha affermato che non è dato comprendere se all 'immobile possa attribuirsi un valore commercial e e che non è dunque possibile, neppure per presunzioni, liquidare un danno da occupazione illegittima, non sono state sp ecificatamente impugnate e su di esse la motivazione dell'impugnata sentenza si consolida. 
Come ques ta ### e ha già più volte avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel sen so che ognu na di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazi one di una di essere rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebb ero produrre in nessun cas o l'annullamento della sentenza (v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione; Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641).  2. Con il sec ondo motivo la ri corrente denuncia “### falsa applicazione della norma di cui all'art. 2033 c.c. ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. circa il mancato riconoscimento della sussistenza dell' indebito legato all a dichiarazione di nullità del contratto preliminare e violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 11 di 16 c.p.c. nonché 1223 , 1226, 2056 e 2727 c.c. in tema di prova sul riconoscimento del danno da illegittima occupazione causato dai resistenti”. 
Lamenta che la ### di territoriale non ha applicato il principio consacrato nel la disposizione di cui all'art. 2033 cod. civ., in tema di indebito oggettivo, sul presupp osto, errato, che l'odierna ricor rente non avrebb e dimostrato di aver subito un danno dall'occupazione illegittima del proprio immobile ad opera dei resistenti.  2.1. Il motivo è inammissibile. 
La proposta di definizione accelerata, rispetto alla quale le difese svolte dalla ricorrente nella istanza di decisione e nella memoria illustrativa, non apportano alcun elemento di novità, ha molto anal iticamente rilevato che il motivo in scrutinio “investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure offerto “elementi sufficienti a di mostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo , che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si app unta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella sopra illustrata (che ha escluso, come detto, esse rvi pro va che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile oggetto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a so rreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidend i” rend e inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l e censure relative alle altre ragioni esplici tamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l' intervenuta definitività delle altre, alla cassazione 12 di 16 della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un “deficit probatorio”, anche quanto alla di mostrazione del danno da illegittima occupazione (oltre che, “i n limine” dell'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una c ensura che si esplica attravers o una “rilettura” del materiale istruttorio , evidentemente preclusa nella presen te sede di legit timità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazion e delle prove documental i offerte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; -che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sanci sce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta all igata et probata partium” - può essere dedotta c ome vizio di leg ittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); -che parimenti inammis sibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, val uti secondo prudente apprezzamento una prova o risul tanza probatoria soggetta ad un diverso regim e” (Cass. Sez. 3, 13 di 16 sent. 10 giugno 2016 , n. 11892, Rv. 640193-01, nel lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi le, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di leg ittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il ri fiuto di compiere un ragionamento presuntivo è “deducibi le senza dubbi o come vizio di fal sa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “nella motiva zione della sentenza di merito” si colg a e, quindi si denunci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rifiu ta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di appli care una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “ rifiuto esp resso e moti vato di individuare una presunzione «hominis»” deve essere trattato “al lo stesso modo dell'appl icazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ.”, visto che in “entra mbi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiuto espresso e” ### 14 di 16 “motivato”, presente nella sentenza im pugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.”. 
La motivazione della proposta di definizion e è dal Collegio pienamente condivisa.  2.2. Il motivo, inoltre, lo si aggiunge ad abundantiam, svolge censure in relazione alla prospettazione dell'indebito oggettivo, di cui l'im pugnata sentenza non fa alc una menzione; né la ricorr ente specifica, locali zza o trascrive, perlomeno indire ttamente, se, dove e quando avesse, nel precedente contesto processuale, anche formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno da occupazione legittima, domande fondate sulla violazione dell'art. 2033 cod.  Con il motivo in scrutinio, dunque, la ricorrente parrebbe allora anche dedurr e una questione nu ova, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità; al riguardo, costante orientamento afferma che “In te ma di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del prin cipio di autos ufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devo no investire questioni già comprese nel "thema decid endum" del giudizio di appello, essendo preclusa all e parti, in sede di legit timità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio” (v., tra le tante, Cass., 01/07/2024, n. 18018).   3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “### 15 di 16 e falsa appli cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  nonché dell'ar t. 2727 cod. civ. circa la va lutazione delle prove documentali offerte dalle parti in causa con riferimento all'accertato disconoscimento della commerciabilità dell'immobile occupato dai resistenti a motivo della dichiarata esistenza di un vincolo di sequestro e/o ra ta di pignoramento a favore di ### ia e di un privato”. 
Lamenta che la corte terri toriale avrebb e errato nel negare la commer ciabilità dell'immobile, in relazione all'iscrizione di un vincolo di sequestro con succes sivo pignoramento a favore prima di ### e poi di un privato, dal momento che l'immobile avrebb e comu nque, se non fosse stato occupato dai resistent i, essere locato a t erze persone, favorendo così l'abbattimento del debito nei confronti di ### ed a tal proposito evoca gli artt. 2912 e 820 cod. civ. secondo cui “i frutti e i fitti della cos a pignorata (compreso il corrispettivo di un'eventu ale locazione) spettan o al credit ore pignorante” (p. 18 del ricorso).  3.1. Il motivo è inammissibile. 
Ferma la piena condivi sibilità di quanto argomentato dalla proposta di definizione, si rileva che viene censurato un passaggio motivazionale che la corte territoriale ha svolto meramente ad abundantiam (come si evince dal fatto che inizia con “peralt ro”: v. p. 9 dell'impugnata sentenza), mentre, nuovamente, omette di censurare le rationes decidendi illustrate in sede di scrutinio del primo motivo e sulle quali la motivazione dell'impugn ata sentenza si consolida.  4. In conclusione, il ricorso deve essere dichi arato inammissibile. 16 di 16 5. Non è luogo a provved ere in ordin e alle spese del giudizio di legittimità, dato che i re sistenti sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensiva.  6. Consi derato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.  proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata nel senso della in ammissibilità del ricorso, la ### avendo definito il giudizi o in conf ormità della proposta, deve applicare il quarto co mma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc.  (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso.  ### la società ricorrente al pagame nto della somma di euro 5.000,00 alla ### delle ### ai sensi dell'art. 96, comma quarto, cod. proc.  Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ric orrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Tassone Stefania

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1331/2025 del 05-12-2025

... dell'ASL di ### del 14.12.2016 che ha attestato che l'immobile in questione è da considerare “non abitabile” per le condizioni igienico-sanitarie accertate. Con missiva del 31.12.2016 prodotta in atti la conduttrice ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore e ha rilasciato l'immobile. Pertanto, non risultano dovuti i canoni richiesti. In seguito al rilascio dell'immobile da parte della conduttrice deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. In conseguenza del grave inadempimento del locatore, non sono dovuti i canoni pretesi dallo stesso ### soccombenza segue la condanna di ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### nella misura di euro 542,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e ### con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Sentenza n. cronol. ###/2025 del 05/12/2025 P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi nel procedimento di sfratto per morosità intimato da ### contro ### dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; rigetta la domanda di convalida (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2170/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI - ### - Dott. ### ha emesso la seguente ### causa civile a n. 2170/2017 R.G., avente ad oggetto “### del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” TRA ### (c.f.: ###) Rappresentato e difeso dall'Avv. ### RICORRENTE E ### (c.f.: ###) Rappresentata e difesa dall' Avv. ### CONVENUTA _____________________________ ### Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data ###, ### intimava sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in #### alla ### di proprietà dell'intimante. 
Assumeva di aver concesso in locazione l'immobile oggetto di causa alla sig.ra ### con regolare contratto sottoscritto in data ###, registrato in data ###, pattuendo un canone mensile di € 300,00. 
Lamentava che la conduttrice non corrisposto il canone per due mensilità e, pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto con convalida dello sfratto ed emissione di ingiunzione di pagamento in danno della ### per un ammontare complessivo di € 600,00 (pari a 2 mensilità inevase). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 05/12/2025
Con comparsa di risposta del 21.02.2017 si costituiva la sig.ra ### contestando la richiesta di convalida dello sfratto ed eccependo preliminarmente l'inadempimento contrattuale dell'intimante e lamentando che il locatore non si era mai adoperato per rendere godibile il bene locato, nonostante le ripetute rimostranze. 
Sosteneva che l'immobile non era abitabile per la carenza delle condizioni igenico-sanitarie, così come accertato sia con sopralluogo effettuato dai tecnici dell'#### di prevenzione servizio di igiene e sanità pubblica, sia dai CC della ### di ### All'udienza di prima comparizione delle parti del 03.03.2017, il Giudice Onorario si riservava sulle richieste delle parti. Successivamente, a scioglimento della detta riserva, disponeva il rilascio da parte dell'intimato per la data del 06.06.2017 e disponeva per il prosieguo del giudizio davanti a questo ### con mutamento del rito. 
Con memoria integrativa i ricorrenti si riportavano integralmente al contenuto e alle relative conclusioni contenute nel ricorso introduttivo. All'udienza del 28.11.2017 l'intimante precisava che le morosità della conduttrice, sig.ra ### ammontava ad € 2.100,00, per le mensilità da settembre 2016 a marzo 2017, mese dell'avvenuto rilascio dell'immobile. 
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'intimante, l'escussione di testi e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c della relazione di servizio dei carabinieri di ### intervenuti sull'immobile su richiesta dell'intimata. Infine, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 07.10.2025 con lettura del dispositivo in pubblica udienza, motivazione riservata nei sessanta giorni. 
IN DIRITTO Il rapporto di locazione si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive: il locatore deve assicurare al conduttore il godimento dell'immobile locato garantendone, uno stato di manutenzione medio, anche in relazione alla destinazione convenzionale; a fronte di ciò il conduttore è tenuto al pagamento di un canone.  ###. 1578, comma 1, c.c. sancisce che "se al momento della consegna la casa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, allorché si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili". 
Le principali obbligazioni a cui è tenuto il locatore sono: la garanzia dai vizi, il mantenimento della cosa in stato da servire all'uso convenuto (ex art. 1576, comma 1, c.c. "il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore") e di assicurarne il pacifico godimento durante la locazione (ex art.  1585, comma 1, c.c. "il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima"). 
La violazione di tali obblighi può condurre alla risoluzione del contratto di locazione. 
Nel caso in esame, la conduttrice ha documentalmente provato che l'immobile locato non era idoneo all'uso pattuito. Risulta prodotto in atti, infatti, un certificato dell'ASL di ### del 14.12.2016 che ha attestato che l'immobile in questione è da considerare “non abitabile” per le condizioni igienico-sanitarie accertate. 
Con missiva del 31.12.2016 prodotta in atti la conduttrice ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore e ha rilasciato l'immobile. Pertanto, non risultano dovuti i canoni richiesti. 
In seguito al rilascio dell'immobile da parte della conduttrice deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. In conseguenza del grave inadempimento del locatore, non sono dovuti i canoni pretesi dallo stesso ### soccombenza segue la condanna di ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### nella misura di euro 542,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e ### con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 05/12/2025 P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi nel procedimento di sfratto per morosità intimato da ### contro ### dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; rigetta la domanda di convalida dello sfratto.  ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### nella misura di euro 542,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e ### con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Motivazione riservata nei sessanta giorni. Dispositivo letto in pubblica udienza.  ### 01.12.2025 IL GIUDICE Dott. ### redatto con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ### Sentenza n. cronol. ###/2025 del 05/12/2025

causa n. 2170/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Marzo Stefano

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