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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23477/2021 R.G. proposto da: ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvoca to ### domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti. -ricorrente contro #### -intimati avverso la SENTENZA del la CORTE ### di CAGLIARI 382/2020 depositata il ###. 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Do nato ### e ### rri convenivano in giudizio avanti al Tr ibunale di Cagliari la E dil ### i di ### e ### s.n.c., con cui avevano concluso un prelimin are di comp ravendita di un immobile sito in località ### Lamentavano che l'impresa aveva omesso di prestare fideiussione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 e che in oltre l'immobile era privo delle caratteristiche promesse ed affetto da vizi; chiedevano pertanto la dichiarazione della legittimità del recesso dal contratto o, in via subordinata, la dichiarazione della nullità del contratto, in ogni caso con condanna alla restituzione della caparra.
Si costituiva l'impresa promittente venditrice, resistendo ed alt resì chiedendo, in via riconven zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data del 18 Aprile 2007 fino a quell a dell'effettivo rilascio, occupazione illegittima in conseguenza della nullità dell'atto concluso tra le parti. 2. Con sentenza n. 2000 del 24 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del contratto preliminare, per non av ere l'impresa promi ttente venditrice prestato la fideiussione prevista dalla leg ge, e per l'eff etto la condannava alla restituzione della caparra, mentre rigettava la domanda di risar cimento del danno proposta sia dagli attori sia, in riconvenzionale, dall'impresa. 3. Avverso tale sentenza la ### di ### e ### s.n.c. proponeva app ello; si costituivano, resistendo al gravame, ### e ### 3 di 16 4. Con sentenza n. 382 del 7 lu glio 2020 la ### e d'Appello di Cagliari rigettava l'appello, integralm ente confermando l'impugnata sentenza. 5. Avverso tale sentenza l'impresa propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Restano intimati i resistenti. 6. ### delegato formulava proposta di decisione accelerata, avente il seguente tenore: <<ritenuto: - che il primo motivo - con cui si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1590 cod. civ. e dell'ar t. 2697 cod. civ., sul presupposto che non spettasse alla società promittente venditrice “l'onere di dimostrare di aver ricevuto la pien a disp onibilità dell'immobile una volta risolto il prelimin are il 2 dicembre 2006 per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei ###ri ### e Serri” - appare inammissibile, giacché, in disparte il rilievo che esso fa riferimento ad una norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a principi enunciati con riferimento alla locazione, non cog lie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inammissi bilità: Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), visto che la sentenza m ostra di dubitar e che “l'immobile sia stato realmente abit ato dai convenuti” e, dunque, che essi siano stati immess i nella disponibilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di confut are attrav erso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione dell'art. 2697 cod. civ., “ configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era 4 di 16 onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 6588 40-01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valut azione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovv iamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) , qui neppure evo cati; - che il secondo motivo - con cui è lamentata violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. “circa il mancato riconos cimento della sussistenza dell'indebito legato alla dichiarazione di nullità del contratto preliminare”, oltre a violazione e falsa applicazione deli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché 1223, 1226, 2056 e 2727 cod. civ., “in tema di prova del riconoscimento del danno da illegittima occupazione” - appare, nuovamente, inammissibile; - che, per vero, ess o - investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure of ferto “elementi sufficienti a dimos trare, anche mediante un meccanismo presunt ivo, che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si appunta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella so pra illustrata (che ha escluso, come detto, esservi prova che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile og getto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta 5 di 16 infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censur e relative alle altre ragi oni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'interv enuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); 3 - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussis tenza di un “defic it probatorio”, anche quanto alla dimostrazio ne del danno da illegittima occupazione (oltre che, “in lim ine” dell 'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una censura che s i esplica attrav erso una “rilettura” del materiale istruttorio, evidentemente preclusa nella presente sede di legitti mità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazione delle prove documentali of ferte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art. 2727; - che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc. - norma che sancisce il prin cipio secondo cui il giudice decide “iuxta allig ata et probata p artium” - può essere dedotta co me vizio di legittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); - che parimenti inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio 6 di 16 della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovver o, all'oppo sto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultan za probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass . Sez. 3 , sent. 10 giugno 2016, n. 1189 2, Rv. 640193-01, nell o stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il rifiuto di comp iere un ragionamento presuntivo è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa app licazione delle norme degli a rtt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “n ella motivazione d ella sentenza di merito” si colga e, quindi si denu nci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod. si rif iuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “rifiu to espresso e motivato di individuare una presunzi one «hominis»” deve essere trattato “allo stesso mo do dell'applicazione di un a presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati 7 di 16 dall'art. 2729 co d. civ.”, visto che i n “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiu to espresso e” (soprattut to) “motivato”, presente nell a sentenza impugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ.; - considerato, pertanto, che il ricorso appare inammissibile.>>.
Il di fensore della società ricor rente depositava istanza motivata di decisione del ricorso, che pertanto veniva avviato all'udienza camerale. ### non ha depositato conclusioni.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che 1. Con il prim o motivo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione ex art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. delle norme di cui agli artt. 1216 e 1590 cod. civ. in tema di consegna di immobile e di offerta creditore di prenderne possesso e della norma di cui all'art. 2697 cod. civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova”.
Censura l'impugnata sentenza là dove afferma (v. p. 9) che “n on è dato comp rendere se l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti e nel caso per quanti mesi o anni e se lo stesso sia ancora occupato”.
Deduce che non spettava certamente alla società promittente venditrice l'onere di dimostrare di aver ricevuto la perf etta e piena disponibi lità del l'immobile una volt a risolto il preliminare per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei signori ### e ### sarebbe invece stato preciso 8 di 16 onere degli odierni resistenti provar e il fatto di aver riconsegnato l' appartamento occupato e di aver formalmente intimato all a società e di scavi di prendere nuovamente possesso a termini dell'art 1216 cod. Pertanto, l'impugnata sentenza avrebbe violato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, che nel caso di specie incombeva sui coniugi ### 1.1. Il motivo è inammissibile.
Lo è, in primo luogo, per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata, e cioè che “in disparte il rilievo che esso fa riferiment o ad un a norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a princip i enunciati con rif erimento alla locazione, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inam missibilità: Ca ss. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), visto che la sentenza mostra di du bitare che “l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti” e, dunque, che essi siano s tati im messi nella disponib ilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di co nfutare attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione del l'art. 2697 cod. civ., “confi gurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quell a che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840 -01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la v alutazione che il giudice abb ia 9 di 16 svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ov viamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), qui neppure evocati”.
Le co nsiderazioni svolte dalla società ricorrente prim a nell'istanza di decisione e poi nella memoria illustrativa, ignorano completamente le ampie citazioni di giurisprudenza svolte nella proposta di definizione accelerata e finiscono per proporre una propria oppositiva versione dei fatti di causa, peraltro in maniera del tutto assertiva e generica.
In sec ondo luogo l'inammissib ilità sussiste, perché nel motivo la società ricorrente trascura di consid erare che l'impugnata sentenza ha confermato il rigetto della domanda di risarciment o del danno per occupazione illeg ittima, sul rilievo del difetto di prova, financo presuntiva, del quantum risarcitorio, sia riportando e facendo propria la motivazione con cui il tribunale ha rilevato che “è co munque evidente come spetti alla parte che intende ottenere il risarcimento offrire elementi sufficienti a dimostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo, che il bene era c ommerciale e idoneo a produrre reddito, oltre che quantomeno allegare un valore locativo medio degli immobili della zona medesima al quale poter commi surare il danno gran disponibilità. in mancanza di tali specificazioni risultano del tut to insussistenti anche i mini mi elementi di fatto sui quali basare le presunzi oni semplici necessarie alla liquidazione del danno … nel caso di specie la convenuta non ha indicato alcun elemento car atterizzato da una potenzi ale efficacia probatoria cosicché il danno per l'occupazione dell'immobile non pu ò essere li quidato neanche sulla base di prove 10 di 16 presuntive …” (v. p. 7); sia specificatamente rilevando che pochi mesi dopo dalla immissione in possesso, quando già erano sorte contestazioni sullo stato del l'immobile, “il Comune di ### rra a seguito di eventi atmosferici, con ordinanza del 31.10.2008 numero 66/2008, dichiarav a la totale in agibilità del fabbricato inibendone l'utili zzo” (p. 8 dell'impugnata sentenza).
Orbene, tali rationes decidendi - in forza delle quali la corte territoriale ha affermato che non è dato comprendere se all 'immobile possa attribuirsi un valore commercial e e che non è dunque possibile, neppure per presunzioni, liquidare un danno da occupazione illegittima, non sono state sp ecificatamente impugnate e su di esse la motivazione dell'impugnata sentenza si consolida.
Come ques ta ### e ha già più volte avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel sen so che ognu na di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazi one di una di essere rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebb ero produrre in nessun cas o l'annullamento della sentenza (v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione; Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641). 2. Con il sec ondo motivo la ri corrente denuncia “### falsa applicazione della norma di cui all'art. 2033 c.c. ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. circa il mancato riconoscimento della sussistenza dell' indebito legato all a dichiarazione di nullità del contratto preliminare e violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 11 di 16 c.p.c. nonché 1223 , 1226, 2056 e 2727 c.c. in tema di prova sul riconoscimento del danno da illegittima occupazione causato dai resistenti”.
Lamenta che la ### di territoriale non ha applicato il principio consacrato nel la disposizione di cui all'art. 2033 cod. civ., in tema di indebito oggettivo, sul presupp osto, errato, che l'odierna ricor rente non avrebb e dimostrato di aver subito un danno dall'occupazione illegittima del proprio immobile ad opera dei resistenti. 2.1. Il motivo è inammissibile.
La proposta di definizione accelerata, rispetto alla quale le difese svolte dalla ricorrente nella istanza di decisione e nella memoria illustrativa, non apportano alcun elemento di novità, ha molto anal iticamente rilevato che il motivo in scrutinio “investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure offerto “elementi sufficienti a di mostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo , che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si app unta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella sopra illustrata (che ha escluso, come detto, esse rvi pro va che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile oggetto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a so rreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidend i” rend e inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l e censure relative alle altre ragioni esplici tamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l' intervenuta definitività delle altre, alla cassazione 12 di 16 della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un “deficit probatorio”, anche quanto alla di mostrazione del danno da illegittima occupazione (oltre che, “i n limine” dell'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una c ensura che si esplica attravers o una “rilettura” del materiale istruttorio , evidentemente preclusa nella presen te sede di legit timità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazion e delle prove documental i offerte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art. 2727; -che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc. - norma che sanci sce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta all igata et probata partium” - può essere dedotta c ome vizio di leg ittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); -che parimenti inammis sibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, val uti secondo prudente apprezzamento una prova o risul tanza probatoria soggetta ad un diverso regim e” (Cass. Sez. 3, 13 di 16 sent. 10 giugno 2016 , n. 11892, Rv. 640193-01, nel lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi le, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di leg ittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il ri fiuto di compiere un ragionamento presuntivo è “deducibi le senza dubbi o come vizio di fal sa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “nella motiva zione della sentenza di merito” si colg a e, quindi si denunci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod. si rifiu ta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di appli care una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “ rifiuto esp resso e moti vato di individuare una presunzione «hominis»” deve essere trattato “al lo stesso modo dell'appl icazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ.”, visto che in “entra mbi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiuto espresso e” ### 14 di 16 “motivato”, presente nella sentenza im pugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ.”.
La motivazione della proposta di definizion e è dal Collegio pienamente condivisa. 2.2. Il motivo, inoltre, lo si aggiunge ad abundantiam, svolge censure in relazione alla prospettazione dell'indebito oggettivo, di cui l'im pugnata sentenza non fa alc una menzione; né la ricorr ente specifica, locali zza o trascrive, perlomeno indire ttamente, se, dove e quando avesse, nel precedente contesto processuale, anche formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno da occupazione legittima, domande fondate sulla violazione dell'art. 2033 cod. Con il motivo in scrutinio, dunque, la ricorrente parrebbe allora anche dedurr e una questione nu ova, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità; al riguardo, costante orientamento afferma che “In te ma di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del prin cipio di autos ufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devo no investire questioni già comprese nel "thema decid endum" del giudizio di appello, essendo preclusa all e parti, in sede di legit timità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio” (v., tra le tante, Cass., 01/07/2024, n. 18018). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “### 15 di 16 e falsa appli cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. nonché dell'ar t. 2727 cod. civ. circa la va lutazione delle prove documentali offerte dalle parti in causa con riferimento all'accertato disconoscimento della commerciabilità dell'immobile occupato dai resistenti a motivo della dichiarata esistenza di un vincolo di sequestro e/o ra ta di pignoramento a favore di ### ia e di un privato”.
Lamenta che la corte terri toriale avrebb e errato nel negare la commer ciabilità dell'immobile, in relazione all'iscrizione di un vincolo di sequestro con succes sivo pignoramento a favore prima di ### e poi di un privato, dal momento che l'immobile avrebb e comu nque, se non fosse stato occupato dai resistent i, essere locato a t erze persone, favorendo così l'abbattimento del debito nei confronti di ### ed a tal proposito evoca gli artt. 2912 e 820 cod. civ. secondo cui “i frutti e i fitti della cos a pignorata (compreso il corrispettivo di un'eventu ale locazione) spettan o al credit ore pignorante” (p. 18 del ricorso). 3.1. Il motivo è inammissibile.
Ferma la piena condivi sibilità di quanto argomentato dalla proposta di definizione, si rileva che viene censurato un passaggio motivazionale che la corte territoriale ha svolto meramente ad abundantiam (come si evince dal fatto che inizia con “peralt ro”: v. p. 9 dell'impugnata sentenza), mentre, nuovamente, omette di censurare le rationes decidendi illustrate in sede di scrutinio del primo motivo e sulle quali la motivazione dell'impugn ata sentenza si consolida. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichi arato inammissibile. 16 di 16 5. Non è luogo a provved ere in ordin e alle spese del giudizio di legittimità, dato che i re sistenti sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensiva. 6. Consi derato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata nel senso della in ammissibilità del ricorso, la ### avendo definito il giudizi o in conf ormità della proposta, deve applicare il quarto co mma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc. (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.M. ### dichiara inammissibile il ricorso. ### la società ricorrente al pagame nto della somma di euro 5.000,00 alla ### delle ### ai sensi dell'art. 96, comma quarto, cod. proc. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ric orrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###