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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5408/2024 del 29-02-2024

... di una volontà della ### di detenere l'immobile che ne era oggetto, contraria al possesso uti dominus, e non per la sua efficacia negoziale. Da ulti mo la Corte d'App ello affermava che il danno da occupazi one senza titolo di un imm obile altrui er a un danno in re ipsa, che si ricollegava al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per lo stesso di conseguire l'utilit à anche solo poten zialmente ricavabile dall'immobile, liquidabile anche figurativamente attraverso il riferimento al presumibile valore locativo dell'immobile. 7) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte la sola ### affidandosi a cinque motivi, ed ha resistito il ### preventivo della ### S.R.L. con controricorso. 8) La causa, inizialmente avviata (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5532/2020 R.G. proposto da: ### elett.te domiciliata in ##### 6 presso lo stud io dell'avvocato ### CHIEREGATO (###) per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### in persona del liquidatore giudiziale ### elettivamente domiciliato in ### F. 
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avv ocato ### (###), rappresentato e difeso dall'av vocato ### (###) per procura in calce al 2 di 18 controricorso, -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### n.3812/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20.12.2017 il ### preventivo della ### S.R.L., avendo la ### S.R.L. acquistato nel marzo 2009 da ### isa 500/1000 in piena proprietà e 250/1000 in nuda proprietà, e nel settembre 2009 250/1000 in piena proprietà da ### gli immobili con garage siti in ### via ### (nel ### del Comune di ### a foglio 19, particella 71, sub. 12 (cat. A/3), sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6), ed avendo constatato il liquidatore nel settembre 2016 che essi erano occupati senza titolo da ### e dal di lei convivente ### (rectius ###, che malgrado la missiva del novembre 2016 non li avevano rilasciati, ne chiedeva la co ndanna alla restituzione degli im mobili ed al pagament o dell'indennità di occupazione ed al risarcimento degli ulteriori danni subiti.  2) Si costituivano nel procedimento sommario ### e V enturi ### chiedendo il rigetto del le domande di parte ricorrente, e la prima sosteneva di essere proprietaria degli immobili suddetti per usucapione per averli da sempre util izzati come proprietar ia esclusiva, assistendo anche la zia ### che risiedeva nell'appartamento riportato a foglio 19, particella 71, sub. 2, chiedendo il mutamento del rito da sommario ad or dinario e l'espletamento del la prova testi moniale volta a 3 di 18 supportare la riconvenzi onale, rispetto all a quale il ### preventivo della ### S.R.L. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che comunque in occasione del sopralluogo del settembre 2016 la ### aveva dichiarato di "detenere" l'immo bile senza titolo, stipulando subito dopo un contratto di comodato con la zia che assisteva, V ezza ### usufruttuaria di 250/1000 degli immobili, per cui non poteva vantare alcun possesso ad usucapionem, e si opponeva alla conversione del rito.  3) Il Tribunale di ### con l'ordinanza del 17.4.2018 ordinava a ### e ### (il cui nominativo veniva poi corretto in ### di ril asciare immediatam ente gli immobili a foglio 19, particella 71, sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6), liberi da perso ne e cose, co ndannan doli al pagamento dell'indenni tà di occupazione senza titolo di tali im mobili dall'omologazi one del concordato preventivo della ### S.R.L. del 23.2.2016, quantificati nella misura ridotta di € 2.100,00 (€ 150,00 mensili) oltre interessi legali dall'ordinanza, rig ettava invece la domanda di rilascio dell'appartamento a foglio 19, particella 71, sub. 2 (cat. A/3) abitato dall'usufruttuaria ### e di risarcimento danni, resping eva per difetto di legittimazione passiva del ### preventiv o della ### S.R.L. la riconvenzi onale di usucapione di ### 4) La suddetta ordinanza veniva appellata da ### e ### sia per non avere disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario e per non a vere ammesso la prova testimoniale articolata a supporto dell'invocata usucapione, sia per avere ritenuto il difetto di legittimazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L. rispetto alla riconvenzi onale di usucapione della ### omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti della ### S.R.L.. La Facci oli chiedeva anche di accertare la nullità del contratto di comodato da lei concluso con la 4 di 18 zia ### per difetto di un'esatta individuazione dei beni im mobili a lei concessi in godimento, ed entrambi gli appellanti contestavano la riconosciuta indennità di occupazione sia in ordine alla sussistenza della prova del danno conseguenza, sia in ordine alla sua entità, e lamentavan o che il primo giudi ce, nel compensare solo per 1/3 le spese processuali, non avesse tenuto conto della disposta riduzione dell'indennità di occupazione rispetto alle richieste di controparte, del rigetto delle avv erse pretese risarcitorie e di restituzione dell'appartamento a foglio 19, particella 71, sub. 2.  5) In second o grado il Co ncordato preventivo della ### S .R.L.  chiedeva il rigetto dell'appello.  6) Con l a sentenza n. 3812/201 9 del 30.4/25.9.2019 la Corte d'### di ### rigettava l'appello, confermando sia il difetto di legittimazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L.  rispetto all a riconvenzional e di usucapione della ### sia la condanna della stessa e del ### ri al rilascio di immobili già disposto ed al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 2.100,00, calcolata equi tativamente in base al valore di mercato dei ces piti occupati a partire dall'omologazione del concordato preventivo, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado. 
Rilevava la Corte d'### che l' ordinanza emessa a c onclusione del procediment o sommario aveva ritenuto fondata l'eccezione di difetto di leg ittimazione passiva del concordato rispetto alla richiesta di usucapione della ### , che do veva semmai essere avanzata contro l a ### S.R.L., effettiva proprietar ia dei beni e quindi legittimata passiva per le azioni reali, non qualificabile come litisconsorte necessario pretermesso ai fin i dell'integrazione del contraddittorio invocata per l'inesistenza nella discipl ina del concordato di una norma analoga all'art. 43 L.F. e per l'esistenza di una legittimazione del liquidatore limitata all e operazioni di 5 di 18 liquidazione e ripartizione del ric avato della vendita ed alla promozione delle azioni recuperatorie ricomprese nel suo mandato; che il contratto di comodato concluso dalla ### con ### il ###, estraneo alla procedura di concordato, non era stato fatto oggetto di una domanda della ### di nullità per indeterminatezza dell'ogget to, ed era stato considerato come espressivo di una volontà della ### di detenere l'immobile che ne era oggetto, contraria al possesso uti dominus, e non per la sua efficacia negoziale. Da ulti mo la Corte d'App ello affermava che il danno da occupazi one senza titolo di un imm obile altrui er a un danno in re ipsa, che si ricollegava al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per lo stesso di conseguire l'utilit à anche solo poten zialmente ricavabile dall'immobile, liquidabile anche figurativamente attraverso il riferimento al presumibile valore locativo dell'immobile.  7) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte la sola ### affidandosi a cinque motivi, ed ha resistito il ### preventivo della ### S.R.L. con controricorso.  8) La causa, inizialmente avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza per la questione relativa alla validità del la procura co nferita dalla ricorrente, e perché si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta con la causa n. ###/2019 RG, promossa da ### useppina nei confronti del ### preventiv o della ### S .R.L. per l'usucapione in suo favore degli stessi immobili.  9) Nelle more in data ###.2022 è in tervenuto un acc ordo transattivo tra ### e ### ed il ### preventiv o della ### S.R.L., che ha segnal ato il permanere dell'interesse alla decisione sul quinto motivo di ricorso, e chiesto che per gli altri motivi le spese processuali siano regolate 6 di 18 secondo il criterio della soccombenza virtuale.  10) La Procur a ### ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l'inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso e per il rigetto del quinto motivo.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n.###/2019 e pertanto l'istanza del difensore va respinta. 
Sempre preliminarmente occorre dare atto che il ricorso introduttivo del giudizio di legit timità non é stato notificato a ### che aveva partecipato ai due gradi del giudizio di merito, ma in relazione all'esito del ricorso ed al fatto che la sua partecipazione al giudizio non recherebbe alcun beneficio, mentre determinerebbe un aumento dei costi ed un ulteriore differimento della definizione del giudizio, in cont rasto col prin cipio della ragionevole durata del processo garantita dall'art. 111 comma 2° della ### , l'integrazione del contradd ittorio nei suoi confronti si appalesa superflua. 
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una soll ecita definizi one dello stesso , tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contradditt orio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per 7 di 18 cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potend o sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 cod.  proc. civ., per l'integrazione del c ontr addittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazion e senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (in tal senso, sez. un . 23.9.2013 n. 21670; Cass. n.2723/2010 e per il riferimento ad un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, Cass. un. n.6826/2010).  2) Sempre in via preliminare, va riconosciuta la validità della procura rilasciata dalla ricorrente a margine di un foglio separato che rip roduce la prima pagina del ricorso sottoscritto da ### e per autentica dall'avvocato ### e che é stato notificato a mezzo pec il ### in copia con attestazione di conformità all'originale analogico da parte dello stesso avv.  ### ieregato, che all'originale del ricorso notificato digitalmente e depositato presso la Suprema Corte il ### ha allegato la copia cartacea del ricorso notificato a mezzo pec con gli allegati (tra i quali oltre alla relat a di notifica ed alle ricevute di consegna ed accettazione, la copia per immagine della procura con attestazione di conformità all'originale analogico).   La sentenza del le sezioni unite della Corte di Cassazione del 18.7.2023 n.20896 ha riconosciuto che la null ità della procura speciale per propor re ricorso per cassazione è deter minata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: a) riferi mento ad attività tipiche del giudizio di merito; b) mancanza della indicazione della data; c) mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedi mento impugnato; d) mancanza di una propos izione esplicita di conferiment o del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in continui tà con sez. un. n.###/2022). 8 di 18 Nel caso di specie la procur a conferita dal la ### ioli all 'avvocato ### ieregato, ancorché priva di data e d'indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato, ed apposta su un foglio cartaceo separato, la cui copia per immagine é stata fatta oggetto di notifica a mezz o pec insieme all'attestazione di conformità all'originale analogico, secondo i principi enunciati dalle richiamate pronunce delle sezioni unite, deve ritenersi valida, in quanto benché priv a di data e di riferimenti specifici al provvedimento impugnato, oltre ad attribuire le facoltà relative ai giudizi di primo gr ado e d i appello, conferisce espressamente all'avv. ### i poteri anche per il giudizio di cassazione. 
Va peraltro precisato che quella che figura a margine della prima pagina dell'origin ale del ricorso in Cassazione depositato il ###, come v erificato dal fas cicolo d'ufficio, é una semplice copia, come desumibile dal fatto che le firme della ### e del legale autentica nte, avv. ### ancorché manoscritte, sono in copia, e dal fatto che a tale originale sono allegate le copie cartacee della relata di notifica a mezzo pec, delle ricevute di consegna ed accettazione, e della copia per immagine della procura analogica con attestazione di conformità all'originale cartaceo inserita nella bu sta notificata telemati camente, e quindi equiparabile all'originale ai sensi dell'art. 16 decies del D.L.  n.179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n.2021 e dell'art. 19 ter del provvedimento della ### 16.4.2014.  3) Venendo ora all'esa me dei motivi di ricorso, deve anzitutto rilevarsi, in linea con quanto osservato dalla ### nella seconda requisi toria scritta, che per giurisprudenza consoli data della ### C orte (vedi Cass. 24.6.2005 n. 13565; 11.6.2004 n. 11 176) ove nel corso del gi udizio di legittimità intervenga una transazione, o un altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tal e fatti specie é 9 di 18 ravvisabile una causa d'inammissibi lità del ricorso , sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza, per essere venuto meno l'in teresse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione. 
Nel caso di specie con la memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022 la parte co ntrorico rrent e ha prodotto l'accordo transattivo del 17/19.10.2022, interc orso tra il ### preventivo della ### S.R.L. da un lato e F accioli ### e ### dall'altro, e la documentazione relativa alla piena esecuzione di tale accordo, col quale quei soggetti, e quindi anche le parti di questo giudizio, hanno rinunciato ad impugnare la sentenza n. 1316/2022 della Corte d'### di ### del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di ### 1997/2020 dell'1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gl i immobili di ### anca ###, via ### n. 59/A e n. 61 cont ro l a ### S.R.L. da ### formulata poi in qu el giudizio anche dall'interv enuta ### che identica domanda di usucapione avev a avanzato in via rico nvenzionale contro il ### dato preventivo della ### S.R.L. nel procedimento sommario di primo grado. 
Ne deriv a che devono ritener si inamm issibili, per il venir meno dell'interesse alla decisione di merito per cessazione della materia del contendere, i primi quattro motivi del ricorso di ### inerenti alla sua domanda riconvenzionale di usucapione ed a qu estioni preliminari e conseguenziali a quella domand a, ed in particolare: A) Il primo motivo inerente alla violazione di legge dell'art. 702 bis c.p.c., che sarebbe stata commessa dal Tribunale di V erona, omettendo di converti re il rito da sommario ad ordinario in relazione alla riconvenzionale di usucapione di ### 10 di 18 e che sarebbe stata ripetuta dalla Corte d'### di ### nella sentenza impugnata; B) Il secondo motivo inerente all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nel fatto che l'impugnata sentenza avrebbe accolto acritic amente la tesi del difetto di leg ittimazione passiv a del ### preventivo della ### S.R.L., senza considerare che i beni immobili oggetto della riconvenzionale di usucapione di ### facevano parte dei beni che la procedura concordataria doveva liquidare, per cui per essi sussisteva la legittimazione passiva suddetta, ed inerente altresì all'erronea/contr addittoria motivazione per avere l'impugnata sentenza, da un lato affermato l 'indicato difetto di legittimazione passiva, e dall'altro fatto riferim ento alle dichiarazioni rese dalla ### nel verbale di sopralluogo d el settembre 2016 ed al contr atto di comodato, per desumerne l'inesistenza in capo alla stessa di un possesso ad usucapionem; C) Il terzo motivo inerente all'erronea applicazione dell'art. 182 L.F.  e dell'art. 102 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza aderito ad un certo orientamento giurisprudenziale e ritenuto il difetto di legittimazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L., non considerando che dall'omologazione del concordato preventivo, derivava al commissario liquidatore nominato, il mandato a tutelare gli interessi dei creditori concordatar i, anche attrav erso la difesa della proprietà dei beni immobili che dovevano ess ere liquidat i nell'ambito della procedura, e per avere negato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ### S .R.L., pur ric onoscendo che il ### preventivo della ### S.R.L. fosse titolare di un interesse ad intervenire in giudizio; D) Il qu arto motivo inerente all a contraddittorietà del la motivazione dell'impugnata sentenza, che da un lato avrebbe dichiarato il difetto di legitti mazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L, e dall'altro avrebbe invece rigettato la 11 di 18 domanda della ### di usucapione, non considerando che la stessa fin dal 1995 abita va nell'immobi le di ### afranca, via ### piano second o, e che la stessa controparte aveva riconosciuto la sua occupazi one senza titolo dell'immobile, ed attribuendo invece rilievo al contratto di comodato, nullo per indeterminabilità dell'oggetto, da lei concluso con la zia ### ed inopponibile alla procedura concordataria.  4) I primi quattro motivi vanno comunque esaminati, in quanto il ### preventivo della ### S.R.L. ha chiesto nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022, alle pagine 3 e 4, di applicare il principio della socco mbenza virtuale per il governo delle relative spese processuali.  5) Il motivo sopra riportato sub A) é inammissibile in quanto la valutazione sulla necessità o meno di convertire il rito da sommario ad ordinario é rimessa al giudice di merito e non é sindacabile in sede di legittimit à, e comunque l'impugnata sentenza ha correttamente evidenziato che il ### unale di V erona non ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, in quanto ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ### prev entivo della ### S.R.L. (richiamando le sentenze della ### che nel concordato preventivo con cessione dei beni ha riconosciuto il permanere della legittimazione attiva e passiva dell' impresa in concordato a tutela del proprio patrimonio nei co nfronti dei terzi per essere attribuiti agli organi della procedura concordataria solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione ed in particolare Cass. n. 18755/20 14; n.27897/2013; Cass. n.13340/2009; Cass. n. 11701/2007; n.7661/2005; Cass. n.10738/2000) rispetto alla domand a riconvenzionale di usucapione di ### che non ha quindi richiesto alcuna attività istruttoria e non é stata esaminata nel merito. La sentenza del ### unale di ### come spiegato dalla sentenza impugnata , ha so lo esaminato e respinto 12 di 18 incidentalmente l'eccezione di usucapione sollevata dalla ### i per co ntrastare l'avversa domanda di ril ascio degli immobili, valorizzando, in senso contrario all'asserito esercizio del possesso ad usucapionem invocato dalla ### la dichiarazione dalla stessa resa nel v erbale di so pralluogo del settembre 2016 di deten ere l'immobile senza titolo e nel contratto di comodato concluso con la zia V ezza ### con la quale a veva riconosciuto di avere ricevuto da quest'ultima, alla quale prestava assistenza, la mera detenzione e non il possesso dell'immobile.  6) Il motivo sopra riportato sub B) é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non può essere fatto valere in ipotesi, quale quella in esame, di "doppia conforme", essendo sovrapponibili le decisioni di primo e secondo grado sulla questione del difetto di legittimazione passiva del ### ato preventivo del la ### S.R.L. rispetto alla riconvenzionale di usucapione della F accioli, ed é altresì inammissibile per la parte in cui si lamenta l'erroneità/contraddittorietà della motivazione, in quanto dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall'art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, non é più sindacabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, e non risulta dedotta una motivazione inesistente, meramente app arente, o talmente contraddittoria da non consentire di comprendere le ragioni della decisione, ora sindacabile ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c..  7) Il m otivo sopra riport ato sub. C) é infond ato, in quanto l'impugnata sentenza si é conformata all a giurisprudenza del la ### richiamata a pagina 9, che nega la legittimazione passiva del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni rispetto alle azioni reali dei terzi, essendo lo stesso legittimato ad agire e resistere in giudizio nelle 13 di 18 sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e spettando la legittimazione passiva ri spetto alle azioni reali solo all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura (vedi più recentemente Cass. 14.9.2022 n.26982; Cass. n. 16534/2012). 
Non essendo già parte del giudizio la ### S.R.L., e difettando la legittimazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L., correttamente il ### di ### ha riten uto di non potere ordinare l'integrazi one del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della ### S.R.L., strumento utilizzabile quando almeno uno dei li tisconsorti necessari sia già parte in causa, e non per sopperire al difetto di legittimazione passiva della controparte processuale.  8) Il mo tivo sopra riportato sub D) é in ammissibile, anzitutto perché la contraddit torietà della motivazione dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall'art. 2 del D. 
Lgs. 2.2.2006 n. 40, non é più sindacabile, e perché non si confronta con la motivazione dell' impugnata sentenza, che ha spiegato come nel l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di primo grado non vi sia stato un rigetto con efficacia di giudicato della domanda di usucapione, in ragione del rilev ato difetto di legittimazione passiva del ### preventivo della ### S.R.L., ma solo un rigetto incidentale dell'eccezione di usucapione opposta dalla ### all'avversa domanda di rilascio degli immobili, basato sulle dichiar azioni rese dalla stessa ### nel verbale di sopralluogo del settembre 2016 e nel contr atto di comodato concluso con la zia ### Tale contratto non é venuto in rilievo per la sua efficacia negoziale (di qui l' irrilevanza del la nullità per indeterminabilità dell'oggetto sollevata dalla ### in secondo grado), limitata alle parti e quindi non opponi bile al liquidatore della procedura concordataria, soggetto terzo, ma co me prova del fatto de lla co ncessione alla 14 di 18 ### da parte della zia ### usufruttuaria per 250/1000 degli immobili, della mera deten zione degli stessi, escludente il possesso ad usucapionem da lei eccepito.  9) Va infine esaminato nel merito il quinto motivo del ricorso, perché inerente alla condanna della ### al pagamento in favore del ### p reventivo della ### S.R.L. dell'indennità di occupazione senza titolo degli immobili a foglio 19, particella 71, sub. 3 (cat. A/4) e sub. 1 (cat. C/6) dal l'omologazione del concordato preventivo della ### S.R.L. del 23.2.2016, quantificata nella misura complessiva di € 2.100,00 (€ 150,00 mensili) oltre interessi legali dall'ordinanza, non coperta dall'accordo transattivo del 17/19.10.2022. 
Con tale motivo la ricorrente lamenta che l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo gr ado, confermata dal la ### d'### di ### seguendo l'orientamento giurisprudenziale indicato come minoritario, avrebbe consi derato l'indennità di oc cupazione senza titolo dei suindicati immobili da parte della ### come un danno in re ipsa, liquidabile in base al presumibile valore locativ o degli immobili usurpati, determi nabile equitativamente, anziché considerarlo come un danno-conseguenza da provare da parte del danneggiato mediante la dimostrazione di un'effettiva lesione del proprio patri monio, e non mediante la semplice all egazione della lesione del suo diritto di pr oprietà (in tal senso si é richi amata Cass. n. 18494/2015). 
Con lo stesso motivo la ricorrente lamenta, altresì, che l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, confermata dall'impugnata sentenza, abbia compensato so lo per 1/3 le spese processuali di primo grado, e non integralmente, non te nendo co nto del le domande di risarciment o danni per €31.500,00, e di rilascio dell'appartamento di #### a foglio 19, particella 71, sub.  2 (cat. A/3) abitato dall'usufruttuaria ### della controparte rigettate, e del notevole ridim ensionamento 15 di 18 dell'indennità di occupazione riconosciuta dovuta rispetto a quella richiesta dal ### preventivo della ### S.R.L. (da € 300,00 ad € 150,00 mensili), facendo riferimento al disputatum anziché al decisum. 
Premesso che é inamm issibil e la doglianza di erroneità e contraddittorietà della motivazione, in quanto tali vizi dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., apportata dall'art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, non sono più sindacabili, va rigettata la residua parte del motivo. 
Per quanto riguarda l'indennità di oc cupazione senza titolo, la sentenza n.### del 15.11.2022 delle sezioni unite della ### di Cassazione, ha stabilito, componendo il contrasto insorto sul punto tra la seconda e la terza sezione civile, che si tratta di un danno presunto, o danno normale ricavabile per presunzioni dall'id quod plerumque accidit o dalle circo stanze allegate (Cass. 22.4.2022 n.12865; Cass. 20.1.2022 n. 4936; Cass. 7.1.2021 n. 39); che nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdi ta subita é la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto ed indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che é andata perduta; che se il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso é liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, mentre richiedono una pro va specifica a cur a del danneggiato le circostanze che il proprietario, senza l'occupazione senza titolo del terzo, avrebbe locato l'immobile per un corrispettivo superiore al canone di locazione di mercato, o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Nel caso di specie, l'indennità di occupazione senza titolo degli immobili che la ### i é s tata cond annata a restituire, é stata liquidata equitativamente, fac endo riferimento al periodo 16 di 18 decorrente dall'omologazione del concordato preventivo, indicante il momento in cui il ### dato preventivo della ### S .R.L. 
Avrebbe dovuto acquisire la disponibilità per la vendita degli immobili, fino alla decisione, e ad un canone di locazione di mercato di € 150,00 mensili, per cui sono stati rispettati i principi dettati in materia dalle sezioni unite. 
Insussistenti sono poi le violazioni lamentate in ordine al governo delle spese proce ssuali del giudizio di primo grado, perché non risulta affatto che il ### unale di ### abb ia liquidato le spese processuali tenendo conto per la domanda di pagament o dell'indennità di occupazione dell' importo ben superiore che era stato richiesto dal ### preventivo della ### S.R.L. anziché di quello riconosciuto dovuto, av endo tenuto conto di tutte le domande decise, sia di quelle accolte, che di qu elle respinte, ed addivenendo perciò alla compensazione per 1/3 con condanna dei resistenti in solido ai residui 2/ 3, perché prevalentemente soccombenti, senza superare i massimi tariffari vigenti. 
Quanto all a misura di tale compensazione, questa ### ha da tempo chiarit o (Cass. 8532/2000) che "in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte intera mente vittorio sa non può ess ere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decid ere quale dell a parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione" e che "non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parzial e, delle spese" (C ass. 27.4.2023 n. 11157; 19158/2013 Cass. 8528/2004). 17 di 18 10) La domanda di risarcimento dann i ex art. 96 c.p .c. che era stata a vanzata nel controricorso , non é stata rip etuta dal ### preventivo della ### S.R.L. nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022, in cui si é dato atto della sopr avvenuta transazione, che ha determinato la cessazione di gran parte della materia del contendere, per cui deve intendersi impl icitamente rinunciata.  11) Le s pese del giudizio di legittimità, li quidate in dispositivo, vanno poste a cari co della ric orrente, in base ai principi della soccombenza virtuale quanto ai primi q uattro motivi, e del la soccombenza quanto al quinto motivo. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibili i primi quattro motivi e rigetta nel resto il ricorso e condanna ### al pagamento in favore del ### preve ntivo della ### S.R.L. delle spese processuali del giudizio di leg ittimità, liqu idate in € 200,00 per spese vive ed €2.500,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15%. 
Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore cont ributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2024 Il cons. est. ### 18 di 18  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-01-2019

... (rectius nella detenzione) dell'immobile operata da chi aveva la disponibilità giuridica del locale, valorizzando le dichiarazione di un dipendente regionale, tale ### peraltro - secondo la ricorrente - "riportate in sentenza in termini differenti da quelle reali" (avendo costui escluso l'esistenza di un comodato, salvo poi affermare che l'odierna ricorrente aveva preso possesso dell'immobile). Ma, soprattutto, il giudice di appello avrebbe ignorato le dichiarazioni della teste ### sebbene proprietaria dell'immobile e, dunque, maggiormente informata sui fatti, dalle quali emergerebbe che ### provinciale occupava l'immobile almeno dal 1996, come confermato dalla presenza di una targa. Irrilevante, infine, sarebbe la lettera inviata l'11 ottobre 2005 da ### regionale (documento nel quale si (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 2971-2016 proposto da: Obbligo - Sussistenza R.G.N. 2971/2016 ### - ### E ### SEZIONEc„,. ,./(,(à PROVINCIALE CAGLIARI in persona del Presidente carica ### elettivamente domiciliat ###ROMA, ### 18, presso lo studiocc dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### del suo Presidente Prof.  ### elettivamente domiciliata in #### 24 (###, presso lo studio dell'avvocato ### CAMBA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - nonché contro ### E ### - ### - intimati - avverso la sentenza n. 592/2015 della CORTE ### di CAGLIARI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. #### 2 FATTI DI CAUSA 1. L'### e #### di ### (d'ora in poi, "### provinciale"), ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza 592/15 del 28 settembre 2015 dalla Corte di Appello di ### che - rigettando il gravame esperito dall'odierna ricorrente contro la sentenza n. 1349/14 del 6 maggio 2014, resa dal Tribunale di ### - ha confermato la condanna di essa ### provinciale a pagare alla ### (d'ora in poi, "###) la somma in C 100.120,40, a titolo di risarcimento del danno, ponendo a carico della prima anche le spese del grado.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio, il 7 luglio 2006, dalla ### (unitamente alla ### regionale della stessa ### d'ora in poi: "### caccia regionale"). Assumeva, in particolare, parte attrice - sul (R presupposto di aver stipulato con tali ### e ### in data 6 ottobre 1997, un contratto per condurre in locazione tre immobili di loro proprietà, siti al n. 30 di via ### in ### - di aver conferito in comodato ad ### provinciale uno di essi, ed in particolare quello contrassegnato come interno 11, senza determinazione di durata. 
Nel dedurre che l'odierna ricorrente, a dispetto della richiesta - e delle successive diffide - di restituire il locale suddetto, non aveva provveduto in tal senso, la ### si doleva del fatto che tale condotta le aveva creato un danno, stante il rifiuto dei proprietari/locatori dei tre immobili ad accettare (alla data con gli stessi concordata, ovvero il 3 ottobre 2005) una restituzione solo parziale delle complessive unità immobiliari condotte in locazione dalla ### la quale, pertanto, si vedeva costretta a continuare a versare il canone pattuito fino al momento (20 marzo 2006, secondo quanto risulta dal solo controricorso della ### in cui la parte locatrice accettava che le fossero restituiti solo due dei tre appartamenti. 
Su tali basi, dunque la ### - secondo la ricostruzione dei fatti emergente dal ricorso in esame - chiedeva che fosse risolto per inadempimento il contratto di comodato intercorso con ### provinciale, condannandola a restituire l'immobile e al pagamento dei danni.  ### provinciale, la stessa affermava di non aver mai stipulato un contratto di comodato, assumendo di possede ###questione, ininterrottamente, da oltre trent'anni, eccependo, pertanto, l'avvenuta usucapione. Per parte propria, ### regionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che - a termini di statuto dell'ente - era prevista l'assoluta autonomia gestionale della sezione provinciale di ### (ovvero, l'altra convenuta in giudizio, nonché odierna ricorrente). 
Il Tribunale cagliaritano, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ### regionale, condannava ### provinciale - in accoglimento della domanda attorea - a rilasciare l'immobile suddetto, nonché al risarcimento dei danni in misura che stimava in C 100.120,40, comprensiva anche dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento dei canoni relativi ai due appartamenti dei quali era stata rifiutata la consegna dai locatori/proprietari. 
Proposto appello dall'odierna ricorrente (non senza che la stessa, considerata l'esecutività della sentenza di primo grado, consegnasse alla ### - con riserva - l'immobile "de quo", in data 15 luglio 2014), lo stesso veniva rigettato dalla Corte sarda.  3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ### provinciale, sulla base di cinque motivi.  4 3.1. Con il primo motivo si denuncia "violazione dell'art. 187 cod.  proc. civ. in relazione all'art. 111 della ###, nonché "omesso esame di circostanze e mancanza di motivazione", oltre che violazione "dell'art. 17 r.d. 18 novembre 1929, n. ###" [recte: 24401 e "dell'art. 2725 cod. civ.". 
Ci si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sull'eccezione, già sollevata innanzi al giudice di prime cure, circa l'illegittima prosecuzione - giacché si assume essere avvenuta in spregio dell'art. 187 cod. proc. civ. e del principio della durata ragionevole del processo - della fase di trattazione del processo, sebbene lo stesso fosse maturo per la decisione vista "l'acquisizione (fin dalla prima risposta difensiva) di elementi sufficienti per decidere". Questi, in particolare, sarebbero stati costituiti da una nota del 4 novembre 2005 dell'### regionale degli enti ### - Finanza ed ### a firma del ### del servizio. Tale documento, infatti, in risposta ad un'istanza di chiarimenti (inviata da ### provinciale, dopo aver ricevuto la richiesta di rilascio del bene), affermava che, "espletati gli opportuni accertamenti, non risulta agli atti di questo servizio alcuna documentazione relativa ad eventuali rapporti intercorsi o ancora in corso tra ### della ### e la ### di ###. 
Siffatta dichiarazione - evidenzia la ricorrente - non veniva contestata dalla ### neppure nella memoria ex art. 183 cod.  proc. civ., nella quale essa affermava che il documento si limiterebbe ad attestare "l'inesistenza di documenti relativi a rapporti obbligatori" tra le parti, con il che essa, implicitamente, confermava - osserva sempre ### provinciale - la tesi dell'allora convenuta circa l'assenza di qualsivoglia titolo che l'obbligasse al rilascio dell'immobile.  5 Orbene, la Corte di Appello non avrebbe dato alcuna risposta in ordine al mancato accoglimento - da parte del Tribunale - dell'istanza di fissazione immediata dell'udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a qualificare il motivo di gravame proposto sul punto come "in parte palesemente infondato avuto riguardo al potere del giudice di valutare quando la causa sia matura per la decisiongied in parte inammissibile non involgendo direttamente il contenuto delle statuizioni della sentenza.  3.2. Con il secondo motivo - privo, come il precedente, di un riferimento specifico a taluna delle ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc.  civ. - si ipotizza "violazione degli artt. 2733 e 2745 [recte: 2735] cod. civ.", e degli artt. "2725 e 1950 [recte: 1350] cod. civ.", nonché "contraddittorietà", "mancanza di motivazione" e "illogicità", oltre a "travisamento della dichiarazione testimoniale". 
Intendendo la suddetta nota del 4 novembre 2005 alla stregua di una confessione stragiudiziale, la ricorrente assume che, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., il giudice avrebbe dovuto ritenere la causa matura per la decisione, senza dare corso alla prova testimoniale richiesta dalla ### e volta a dimostrare la conclusione del contratto di comodato, prova da ritenersi inammissibile sotto vari profili. Innanzitutto, perché essa - in violazione degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. - era diretta a contrastare le risultanze di tale confessione. In secondo luogo, perché l'ammissione della prova per testi era preclusa dall'art. 2725 cod. civ., a mente del quale la testimonianza non è consentita quando la prova scritta del contratto è richiesta a pena di nullità (viene richiamato l'art. 1350 cod. civ.), tale essendo i casi - art. 17 del r. d. 18 novembre 1929, n. 2440 - di ogni contratto stipulato da pubbliche amministrazioni.  6 Invero, la Corte di Appello, pur riconoscendo che, in relazione contratti per i quali si richiede "ad substantiam" la forma scritta, l'inammissibilità della prova testimoniale (salvo il caso di perdita incolpevole del documento) può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, non ne ha tratto la dovuta conseguenza, ovvero la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza del Tribunale che aveva ammesso la prova, ritenendo invece - in contraddizione con la premessa e con "vizio di logica e di mancanza di motivazione" - che il primo giudice potesse dare corso a tale incombente istruttorio e apprezzarne le risultanze. 
Quanto, poi, al risultato di tale apprezzamento, si rileva come la Corte territoriale sia pervenuta alla conclusione che nei riguardi dell'odierna ricorrente si fosse verificata "la immissione in possesso (rectius nella detenzione) dell'immobile operata da chi aveva la disponibilità giuridica del locale, valorizzando le dichiarazione di un dipendente regionale, tale ### peraltro - secondo la ricorrente - "riportate in sentenza in termini differenti da quelle reali" (avendo costui escluso l'esistenza di un comodato, salvo poi affermare che l'odierna ricorrente aveva preso possesso dell'immobile). Ma, soprattutto, il giudice di appello avrebbe ignorato le dichiarazioni della teste ### sebbene proprietaria dell'immobile e, dunque, maggiormente informata sui fatti, dalle quali emergerebbe che ### provinciale occupava l'immobile almeno dal 1996, come confermato dalla presenza di una targa. Irrilevante, infine, sarebbe la lettera inviata l'11 ottobre 2005 da ### regionale (documento nel quale si afferma che l'odierna ricorrente deteneva "in usufrutto" l'immobile "fin dal 1971"), provenendo da un soggetto che ha sempre professato l'autonomia statutaria di ### provinciale, tanto da eccepire in giudizio - con successo - il proprio difetto di legittimazione passiva.  7 3.3. Con il terzo motivo - formulato con la medesima tecnica redazionale dei precedenti - si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ. "in ordine all'eccezione di usucapione" da essa ricorrente proposta, oltre che "contraddittorietà", "carenza di logica" e "difetto di motivazione su circostanza decisiva". 
Si contesta la sentenza impugnata laddove afferma l'assenza di prova circa il possesso "ad usucapionem" del bene suddetto, reputando non idonea la già indicata testimonianza della ### ritenuta "generica", essendo stata la stessa, per contro, "precisa e decisiva", oltre che "sostenuta e rafforzata «per tabulas»" dalla documentazione prodotta in giudizio dall'odierna ricorrente, consistente nella corrispondenza intercorsa tra di essa e la ### oltre ad altri enti.  3.4. Con il quarto motivo - nuovamente proposto senza un espresso riferimento a taluna delle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ. - si lamenta "violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" e "dell'art. 112 cod.  proc. civ.", ipotizzando una "modifica della «causa petendi»", nonché i vizi di "extrapetizione" e di "errata lettura delle risultanze processuali". 
Si lamenta che, a fronte della ### domanda proposta dalla ### ovvero quella di risoluzione per inadempimento di un contratto di comodato, la Corte di Appello non poteva - come, invece, ha fatto, in ragione della già denunciata distorta valutazione delle risultanze istruttorie - dichiarare la risoluzione di un contratto "mai sorto".  3.5. Il quinto motivo - proposto "in via di subordine" - denuncia come "ingiustificata ed illegittima" la propria condanna "al pagamento di canoni relativi ad immobili" in relazione ai quali non era insorto tra 8 di essa e la ### alcun contenzioso, dolendosi anche, al riguardo, di "mancata ed illogica motivazione". 
Assume la ricorrente di aver eccepito, sin dalle sue prime difese, che in caso di accoglimento della domanda attorea i soli danni risarcibili avrebbero dovuto identificarsi con quelli legati al rapporto di comodato di cui si chiedeva la risoluzione "e, perciò, quelli relativi al rimborso del valore locativo del bene al momento della sua consegna", proponendo, in via di subordine, istanza per il licenziamento di CTU "rivolta ad accertare il danno civilistico da risarcire". 
Siffatta eccezione è stata disattesa da ambo i giudici di merito, con decisione ritenuta dalla ricorrente "ingiusta e priva di motivazione", e ciò perché il danno avrebbe dovuto essere rapportato "al valore locativo dell'immobile nel mercato immobiliare di ###, e non certo assumere a riferimento un contratto - quello di locazione tra la ### e la ### e il Loi - che per l'odierna ricorrente rappresentava una "res inter alios acta".  4. Ha resistito con controricorso la ### chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione, in quanto infondata in ogni suo motivo, in particolare sottolineando come nessuna violazione dell'art.  112 cod. proc. civ. possa ravvisarsi nel caso di specie, atteso che la Corte di Appello ha confermato la condanna dei ### provinciale al rilascio del bene per cui è causa sul presupposto che essa non avesse alcun titolo per occupare lo stesso, sicché la sua presenza nell'immobile si può spiegare solo con la tolleranza manifestata dall'ente regionale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Il ricorso va rigettato.  9 5.1. Il primo motivo non è fondato. 
Al riguardo, è necessario muovere dalla constatazione che, così come dal combinato disposto degli artt. 184, comma 5, e 187 cod.  proc. civ. non è possibile trarre l'esistenza di un diritto delle parti allo svolgimento dell'udienza per le deduzioni istruttorie (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2002, n. 2504, Rv. 553391-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 29 luglio 2005, n. 16092, Rv. 584859-01, nonché Cass. Sez. 3, sent. 24 agosto 2007, n. 17965, Rv. 598872-01; Sez. 3, sent. 3 ottobre 2007, n. 20745, Rv. 598991-01), simmetricamente è da escludere che esse abbiano diritto all'immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Viene infatti in rilievo, nel caso di specie, un potere discrezionale del giudice, come si evince dalla scelta del legislatore - resa evidente dall'uso della congiunzione con valore ipotetico "se" - di far dipendere la rimessione della causa al collegio (o allo stesso giudice unico in funzione non più istruttoria, ma decisoria) da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia "matura per la decisione".  ### parte, una simile scelta, lungi dall'essere "ad libitum" del giudice, "si riferisce all'ipotesi in cui tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione", ovvero le loro richieste istruttorie siano ritenute "inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente decisa" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 2504 del 2002, cit.). 
Orbene, esclusa nel caso di specie la ricorrenza della prima e della terza ipotesi testé indicate (controversia tra le parti solo in punto di diritto, ovvero assenza di loro richieste istruttorie), non si può ritenere che a questa Corte spetti sindacare la ricorrenza delle altre 10 due condizioni, vale a dire l'esistenza di prova documentale del fatto controverso, nonché l'articolazione di istanze istruttorie non rilevanti o inammissibili (profilo, questo dell'inammissibilità, su cui insiste anche il secondo motivo di ricorso). 
Uno scrutinio siffatto, avendo ad oggetto l'esistenza di prova documentale del fatto o l'irrilevanza della prova richiesta, si risolve in una rivalutazione - da compiersi per giunta, verrebbe da dire, in chiave di "prognosi postuma", giacché destinata ad investire "ora per allora" un materiale probatorio ancora non definito, bensì largamente "in fieri" - delle prove offerte al giudice, incontrando, così, i consueti limiti ai quali esso è soggetto in sede di legittimità. Sul punto, invero, sembra sufficiente richiamare il principio secondo cui il "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent.  10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).  5.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  ## disparte il rilievo secondo cui la "confessione stragiudiziale" deve provenire dalla parte "o da chi la rappresenta" (tale non potendo intendersi, rispetto all'Ente regionale, il soggetto firmatario della nota 11 del 4 novembre 2005 dell'### regionale degli enti ### - Finanza ed ### ovvero il ### del servizio), dirimente è la constatazione che il motivo - anche laddove ipotizza la violazione dell'art. 2725 cod. civ., per non essere consentita l'assunzione di testimonianze allorché la prova scritta del contratto sia richiesta a pena di nullità - non sembra cogliere l'effettiva "ratio decidendi" della sentenza impugnata. 
Essa, per vero, ha riconosciuto - a dispetto di quanto reputa il ricorrente - la "nullità del contratto di comodato", giacché "stipulato da una pubblica amministrazione non in forma scritta", in ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la "volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto «ad substantiam», sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni" (cfr., da ultimo, Cass. 3, sent. 11 novembre 2015, n. 22994, Rv. 637819-01). 
Sulla base di tale presupposto - che rende superfluo, pertanto, interrogarsi sull'ammissibilità di una prova testimoniale dalla quale la Corte cagliaritana, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe tratto la conclusione (in realtà mai raggiunta) circa l'avvenuta valida stipulazione del comodato - essa ha, poi, dedotto che ### provinciale versava in una situazione di "detenzione illegittima del bene", tradottasi "di fatto in un occupazione senza titolo". Su tali basi, inoltre, il giudice di appello ha ritenuto di essere legittimato, a fronte dell'esercizio dell'azione di risoluzione da parte della ### a dichiarare la nullità del contratto. A tale esito, peraltro, esso è pervenuto facendo applicazione del principio secondo cui "qualora venga acclarata la mancanza di una «causa adquirendi» - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di 12 un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (è espressamente richiamata, nella sentenza impugnata, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2011, n. 2956, Rv. 616616- 01). 
Orbene, si tratta di stabilire se la sentenza impugnata, nel dichiarare la nullità del contratto di comodato e nel disporre la condanna della ### provinciale alla restituzione del bene abbia legittimante operato, che costituisce l'oggetto del quarto motivo di ricorso, destinato ad assumere carattere di centralità, una volta che si ricostruisca la "ratio decidendi" della sentenza impugnata nei termini suddetti.  5.3. Il quarto motivo non è fondato. 
Sul punto occorre muovere dalla constatazione che "il vizio di ultra ed extrapetizione viene limitato alle ipotesi in cui il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, mentre, laddove la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti, si esclude la sussistenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.". E ciò in quanto "il giudice è libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di qualificare le eccezioni proposte e quindi di porre a base della pronuncia adottata 13 considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all'obbligo di esatta applicazione della legge", con l'avvertenza che "l'unico limite che il decidente incontra su questa via è rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire, nel senso che la prospettazione della stessa lo vincola a trarre dai fatti esposti il risultato giuridico domandato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 2956 del 2011, cit.). 
Nel caso di specie, dunque, considerato che - come osserva efficacemente la stessa controricorrente nel proprio scritto defensionale - lo scopo avuto di mira dalla ### era quello di far cessare lo stato di materiale disponibilità dell'immobile oggetto di lite da parte dell'odierna ricorrente, previo accertamento dell'assenza di alcun titolo legittimante in capo ad essa (presupposto, questo, anche della domanda risarcitoria proposta), la Corte di Appello, sebbene sulla scorta di argomentazioni giuridiche differenti da quelle prospettate dall'attrice, non sembrerebbe aver "immutato" l'effetto giuridico al quale tendeva l'azione esercitata.  ### parte, non senza rilievo - in questa prospettiva - parrebbe anche la constatazione che l'art. 1585, comma 2, cod. civ., "il quale attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione di tale rapporto", con la conseguenza "che il conduttore può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno" (Cass. Sez. 1, sent. 22 febbraio 1996, n. 1411, Rv. 495982-01). 
Nella specie, dunque, la Corte territoriale - una volta ritenuto che non fosse mai venuto ad esistenza un contratto di comodato tra le parti (in virtù della summenzionata nullità per difetto della necessaria forma scritta, richiesta dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1929, 14 2440 per i contratti degli enti pubblici) - ha correttamente concluso che non per questo motivo potesse ritenersi la ### sfornita di strumenti per conseguire il "risultato finale" al quale mirava la sua iniziativa, ovvero far accertare il carattere abusivo della detenzione dell'immobile da parte di ### provinciale, ottenendo la cessazione di tale contegno ed il risarcimento del danno.  5.4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. 
Invero, quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1150 cod. civ., deve applicare il principio secondo cui è "inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (da ultimo, Sez. 3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758, Rv. 643690-01). 
Analogamente si è ritenuto che "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa" - che è quanto si lamenta nel caso di specie, richiedendosi un sindacato proprio sulla scelta della Corte territoriale di privilegiare una risultanza probatoria piuttosto che un'altra - "è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). 
Nella stessa prospettiva, poi, deve qui ribadirsi - quanto alla censura che investe la scelta della Corte territoriale di non attribuire 15 adeguato rilievo alla deposizione della teste ### - che la "valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili" (così, ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 23 maggio 2014, 11511, Rv. 631448-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01). 
Laddove, poi, il motivo censura - peraltro, nuovamente attraverso un'inammissibile contestazione dell'apprezzamento, operato dal giudice di appello, delle risultanze istruttorie relative all'eccepita usucapione - asseriti vizi della motivazione, appare sufficiente osservare quanto segue. 
Va, infatti, qui ribadito che ai sensi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01). 
Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 16 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (### Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, 20721, Rv. 650018-01). 
Nondimeno, l'evenienza summenzionata, ovvero quella di una motivazione "meramente apparente", non sussiste nel caso di specie neppure nella prospettazione della ricorrente, la quale si è limitata a contestare, come detto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte cagliaritana.  5.5. Infine, anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile. 
Sul punto va, innanzitutto, osservato che non si comprende alla stregua di quale dei vizi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. venga lamentata la natura "ingiustificata ed illegittima" della condanna comminata alla ricorrente al risarcimento dei danni. Del pari, non si comprende quali siano le basi giuridiche in forza delle quali il pregiudizio di cui la ### ha chiesto il ristoro - e consistente nel perdurante pagamento (almeno fino al 20 marzo 2006) del canone di tutti e tre gli immobili condotti in locazione, in ragione dell'impossibilità di restituire l'intero compendio immobiliare, stante il rifiuto del locatore ad accettare un adempimento parziale dell'obbligazione restitutoria - dovrebbe essere parametrato al valore locativo del solo immobile occupato abusivamente dalla ricorrente e non del complessivo pregiudizio subito dalla conduttrice. 
Non senza tacere, poi, del fatto che essendo stato il "quantum" del risarcimento determinato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. trova applicazione il principio secondo cui "l'esercizio, in concreto, del 17 potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito" ( Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01). 
Ciò che è quanto si è verificato nel caso di specie, visto che si è scelto - come detto - di parametrare il danno ai complessivi esborsi affrontati della ### in conseguenza della mancata accettazione di una restituzione solo parziale delle "res locatae".  6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.  7. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  PQM La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i motivi secondo, quarto e quinto, condannando l'### e #### di ### a rifondere alla ### le spese del presente giudizio, che liquida in C 5.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  18 Così deciso in ### all'esito di adunanza camerale della ### della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2018.  

Giudice/firmatari: Chiarini Maria Margherita, Guizzi Stefano Giaime

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 799/2020 del 19-02-2020

... al 22.7.2015, data di effettivo rilascio dell'immobile (vedi relativo verbale ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75 Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 8 - prodotto dagli appellati), oltre interessi legali dalle singole scadenze sui singoli importi sino all'intervenuto rilascio (Cass. 11736/2013). 3.5 ### dell'avvenuto rilascio, medio tempore, dell'immobile de quo determina, infine, la pronunzia di non luogo a provvedere su tale capo della originaria domanda attorea. 4. ### parziale della presente impugnazione giustifica, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/3, con condanna di ### alla refusione, in favore delle controparti, in solido tra loro, dei restanti 2/3. Tali spese (leggi tutto)...

Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### de ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### - ### relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5289/2015 R.G, riservata in decisione all'udienza del 23 ottobre 2019, e vertente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. ### CONTRO D'### (CF: ###) e D'### (CF: ###), rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con citazione ritualmente notificata in data #### ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6352 del 2015, pubblicata il ###, con cui, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado da D'### e D'### l'esponente è stato condannato al rilascio immediato dell'immobile sito in Napoli, alla via ### n. 22, sc. A, int. 4 e al pagamento, in favore della controparte, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, della somma di € 18.720,00 e dell'ulteriore importo commisurato alle indennità maturande sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. 
Registrato il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 2 - 1.2 Con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia qualificato come sine titulo l'occupazione dell'immobile di cui è causa, causalmente giustificata, invece, da un valido titolo di locazione intercorso con il Comune di Napoli, la cui esistenza è desumibile da un serie di atti (nota del Comune di Napoli del 15.2.1982- prot. n. 582; nota del Comune di Napoli del 29.9.1983-prot. 1842/P/5537; nota E&R del 2.11.1995-prot. TE###3; nota ### s.p.a. del 2011), implicanti necessariamente la sua sottoscrizione, così da integrare il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti stipulati con la P.A.  1.3 Con il secondo mezzo ### sostiene che il primo giudice, nel configurare come abusiva la disponibilità dell'immobile de quo, abbia trascurato di considerare che l'intervenuta stipula del contratto di locazione non è mai stata contestata dagli odierni appellati, incorrendo, dunque, nella violazione del principio dettato dall'art. 115 c.p.c, che esonera dalla necessità di prova i fatti incontroversi tra le parti.  1.4 Con la terza doglianza l'appellante censura l'iter logico-motivazione della statuizione impugnata, nella parte in cui non si è tenuto affatto conto della buona fede dell'esponente, il quale aveva riposto legittimo affidamento nella inerzia dell'ente comunale, proprio contraente, nell'assumere qualsivoglia iniziativa di disdetta e/o di risoluzione del vincolo contrattuale, con conseguente inconfigurabilità dell'elemento psicologico del dolo, quale presupposto indefettibile ai fini della integrazione della fattispecie denunziata di occupazione illecita.  1.5 Con il quarto motivo il ### critica la determinazione, nel quantum, della indennità di occupazione liquidata dal primo giudice e, segnatamente, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del tempo dell'occupazione sine titulo ascrivibile a titolo di illecito, evidenziando di aver avuto conoscenza effettiva della pendenza del giudizio e della correlata richiesta di rilascio soltanto durante le operazioni peritali disposte in primo grado, essendo risultata affetta da nullità la notifica dell'atto introduttivo.  1.6 Con il quinto mezzo l'appellante denunzia la violazione del principio di effettività del contraddittorio per la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata prima della sua costituzione in giudizio, spontaneamente avvenuta solo a seguito della conoscenza di fatto appresa della instaurazione del procedimento, in occasione dei sopralluoghi peritali; sostiene, pertanto, la assoluta inutilizzabilità delle conclusioni della indagine peritale, ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 3 - formatesi senza la sua legittima partecipazione e poste dal Tribunale, che le ha ritenute pienamente condivisibili, a fondamento della quantificazione della indennità di occupazione, al cui pagamento è stato, poi, condannato.   1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti D'### e D'### resistendo all'impugnazione ed insistendo nella conferma della sentenza appellata.  1.8 All'udienza del 23.10.2019 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.  2. Va preliminarmente respinta l'eccezione di “improcedibilità” del gravame sollevata dagli odierni appellati, secondo cui il ### avrebbe erroneamente identificato la sentenza impugnata, riportandola con il numero “6352/2015” invece che con quello asseritamente corretto “7423/2015”. 
Dal confronto dell'atto introduttivo del gravame con la copia “uso appello” della statuizione appellata, il cui deposito è previsto dall'art. 347 secondo comma c.p.c., si ricava che è, piuttosto, la difesa degli appellati ad essere incorsa in un errore interpretativo, scambiando il numero della sentenza “6352/2015”, che risponde esattamente a quello indicato dall'appellante, con quello di repertorio “7423/2015”.  3.1 Nel merito, il primo ed il secondo motivo di impugnazione, a mezzo dei quali il ### sostiene la non qualificabilità della disponibilità materiale dell'immobile de quo come occupazione sine titulo, in quanto sorretta dal valido titolo giustificativo della stipula di un contratto di locazione con la PA, presentano profili di connessione e possono essere, pertanto, trattati congiuntamente. 
Giova premettere che l'immobile di cui è causa era stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, in quanto realizzato in assenza della concessione amministrativa, con ordinanza sindacale n. 221 dell'11.3.1982 e che tale ordinanza veniva definitivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2009 del 18.11.2008, depositata il ###. 
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'annullamento dell'atto amministrativo presupposto avesse determinato la automatica caducazione anche di tutti gli atti consequenziali, che sul primo rinvenivano il loro titolo giustificativo, tra cui l'assegnazione dell'immobile de quo all'odierno appellante.  ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 4 - Impregiudicato quanto esposto, che vale, di per sé, a rendere sine titulo, per effetto della intervenuta sentenza di annullamento, l'occupazione del ### quand'anche essa fosse stata sorretta, ab origine, da un provvedimento di assegnazione, si aggiunge, altresì, che, come correttamente affermato dal primo giudice, il convenuto di primo grado non ha prodotto alcun contratto stipulato nella forma scritta postulata, a pena di nullità, per i negozi stipulati con la P.A. 
Si rammenta che, in tema di contratti nei quali è parte una pubblica amministrazione o un ente pubblico, la mera deliberazione di concludere il contratto, assunta dall'organo della P.A. all'uopo preposto, costituisce atto preparatorio e interno, inidoneo a dare luogo ad incontro di volontà contrattuale, essendo a tal fine necessaria una apposita manifestazione di volontà da parte dell'organo rappresentativo, abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto della P.A. (ex plurimis Cass. 7422/2002); inoltre, i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercionon essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Cass.16562/2018). 
La documentazione invocata dall'appellante è, allora, evidentemente inidonea a comprovare il perfezionamento di un valido titolo contrattuale dotato del requisito formale postulato ad substantiam nei termini sopra evidenziati, atteso che la nota del Sindaco Del Comune di Napoli del 15.2.1982, nella quale si richiamano le delibere di ### del 1980 di assegnazione dell'alloggio al nucleo familiare del ### integra un atto meramente preparatorio alla successiva, necessaria stipula del contratto di locazione, come, del resto, evincibile chiaramente dal tenore letterale del documento in esame (“la SV stipulerà il contratto di locazione dell'immobile dopo la consegna dello stesso, presso l'### di questo Comune”). 
Nemmeno poi risultano idonei alla instaurazione di un valido vincolo contrattuale gli ulteriori atti prodotti dall'appellante (nota del Comune di Napoli del 29.9.1983-prot.  1842/P/5537; nota E&R del 2.11.1995-prot. TE###3; nota ### s.p.a. del 2011), sia perché il loro contenuto, lungi dall'implicare l'avvenuta stipula del negozio, suffraga, piuttosto, che detta stipula dovesse ancora essere formalizzata, sia per l'assorbente ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 5 - ragione che la manifestazione della volontà della P.A. di assumere obbligazioni contrattuali deve essere consacrata, come già sopra accennato, in un documento contestuale, senza potersi tacitamente desumere dall'incontro di plurimi atti di corrispondenza intercorsi con il privato. 
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto che l'esistenza del contratto di locazione debba ritenersi comprovata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, siccome non contestata, evidenziandosi, in primo luogo, che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, gli attori di primo grado avevano esplicitamente negato la titolarità, in capo al ### di un idoneo titolo concessorio (vedi, in tal senso, deduzione riportata a pag 5 della premessa in fatto dell'atto di citazione: “..il Sig. ###.del tutto illegittimamente e senza idoneo titolo concessorio ha fissato la propria abitazione e residenza..” nell'immobile di cui è causa). Inoltre, la prova della forma scritta ad substantiam, che richiede necessariamente la produzione in giudizio della scrittura, non potrebbe mai essere surrogata dal comportamento ammissivo della controparte, a fortiori nella specie, in cui i soggetti, che, a dire dell'appellante, avrebbero tenuto un contegno incompatibile con la negazione dell'esistenza del contratto, non hanno la disponibilità della posizione giuridica controversa, perché terzi rispetto al contratto pretesamente intercorso con il Comune di Napoli.   3.2 Va, poi, respinto il terzo mezzo di gravame, relativo alla mancata ricorrenza dell'elemento psicologico del dolo, ai fini della integrazione della fattispecie dell'illecito denunziato dagli odierni appellati. 
La consapevolezza, in capo al ### della abusività dell'occupazione, intesa quale inopponibilità della stessa a coloro che, con efficacia retroattiva, erano stati dichiarati legittimi proprietari dell'immobile, in conseguenza del definitivo annullamento dell'ordinanza sindacale di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune, è correlatacome correttamente il primo giudice ha affermato in linea di principio, errando unicamente nel trarne le pratiche conseguenze, come si dirà infra nella trattazione del quarto motivo di impugnazionealla conoscenza della richiesta di rilascio indirizzata all'appellante da parte dei D'### La possibilità per il ### di avere piena contezza della illegittimità della protrazione della propria occupazione dell'immobile, nei rapporti con i proprietari, aventi diritto ad ottenerne la riconsegna, prescinde, allora, totalmente dalla pretesa acquiescenza mostrata dal ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 6 - di Napoli nel soprassedere dall'intraprendere iniziative tese al recupero del bene non regolarmente concesso in locazione, stante la piena autonomia dei rapporti con l'uno e l'altro contendente.  3.3 Va parimenti disattesa la doglianza sulla nullità delle risultanze peritali, la cui disamina si anticipa, per ragioni di priorità logico-giuridica, rispetto a quella del mezzo di gravame relativo alla individuazione del dies a quo di decorrenza della indennità di occupazione. 
E' pacifico che l'odierno appellante si costituiva tardivamente in primo grado, a causa della nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, tant'è che il primo giudice, verificato il vizio nella instaurazione del contraddittorio, rimetteva la parte in termini per l'articolazione delle proprie difese. 
E, tuttavia, la lesione del contraddittorio per la mancata partecipazione alle operazioni peritali, espletate prima della sanatoria disposta dal Tribunale, non è stata fatta valere tempestivamente dal ### nella prima difesa utile successiva alla sua costituzione in giudizio, rappresentata dalla memoria integrativa nei cui termini il convenuto veniva rimesso appunto a seguito della rilevazione della nullità della notificazione dell'atto di citazione. 
E' noto che la contestazione della nullità della consulenza tecnica d'ufficio per un vizio del suo procedimento, che è posta nell'esclusivo interesse della parte a presidio della quale è posto il requisito violato, è soggetta al termine di preclusione di cui all'art 157 comma 2 c.p.c., dovendo a pena di decadenza eccepirsi nella prima istanza o difesa successiva al deposito della medesima (v. Cass., 20829/2018; 3/8/2017, n. 19427; Cass., 25/2/2014, 4448. E già Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12008). 
Nella specie, il primo momento utile per denunziare la nullità relativa in questione era rappresentato, come già evidenziato, dalla memoria integrativa, nei cui termini il Tribunale rimetteva il convenuto, impossibilitato ad una tempestiva costituzione per una causa a sé non imputabile, e, nondimeno, nè in detta memoria nè nei successivi scritti difensivi di primo grado si rinviene alcuna traccia della necessaria eccezione di parte, sicchè la doglianza, profilata per la prima volta con il presente gravame, è inammissibile perché tardiva.  ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 7 - 3.4 Merita, invece, accoglimento la censura, di cui al quarto motivo di impugnazione, sulla quantificazione della indennità di occupazione, computata dal giudice a quo in relazione al tempo decorrente dalla notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio. 
Il Tribunale, invero, dopo aver correttamente affermato il principio, secondo cui l'integrazione dell'elemento psicologico della fattispecie di illecito denunziata da controparte presupponeva che il ### fosse venuto a conoscenza della richiesta di rilascio, avanzata da coloro che erano stati riconosciuti proprietari del bene per effetto dell'annullamento della succitata ordinanza sindacale, ha poi errato nel far retroagire detta consapevolezza alla notificazione dell'atto di citazione, nonostante l'accertamento della sua nullità. 
Se è vero, infatti, che la sanatoria del vizio di nullità della notificazione opera con efficacia ex tunc, tale retroattività costituisce una fictio iuris funzionale a saldare la continuità degli effetti processuali del giudizio all'atto introduttivo che segna la pendenza della lite, costituito, per i giudizi introdotti con citazione, appunto dalla notificazione di quest'ultima; tale fictio non può, tuttavia, essere utilizzata anche al diverso scopo di configurare, in capo al convenuto, l'elemento psicologico del dolo, inteso quale volontà di non restituire il bene nella consapevolezza che esso sia occupato senza titolo, poiché tale consapevolezza presuppone, evidentemente, l'effettiva conoscenza della iniziativa processuale intrapresa ex adverso. ### della notizia significativa agli effetti in esame va, allora, riconnessa al momento in cui, con la costituzione in giudizio, il ### apprendeva della richiesta di rilascio formulata dagli attori nell'atto di citazione, depositato agli atti del fascicolo, in applicazione dell'art. 170 c.p.c. secondo cui, dopo la costituzione, la comunicazione degli atti avviene, tra l'altro, mediante il loro deposito in cancelleria. 
Considerato che siffatta costituzione avveniva con comparsa di costituzione depositata in data ### e che, in detta data, deve individuarsi, in coerenza con quanto sopra esposto, il dies a quo di decorrenza della indennità di occupazione sine titulo spettante agli attori, siccome illecitamente privati della disponibilità di un bene naturalmente fruttifero, la somma complessiva, al cui pagamento il ### deve essere condannato in favore degli odierni appellati, va rideterminata, in accoglimento, per quanto di ragione, della doglianza un esame, in € 8.580,00, pari a € 390,00 mensili moltiplicato per nn. 22 mensilità, maturate dal 9.10.2013 al 22.7.2015, data di effettivo rilascio dell'immobile (vedi relativo verbale ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 8 - prodotto dagli appellati), oltre interessi legali dalle singole scadenze sui singoli importi sino all'intervenuto rilascio (Cass. 11736/2013).  3.5 ### dell'avvenuto rilascio, medio tempore, dell'immobile de quo determina, infine, la pronunzia di non luogo a provvedere su tale capo della originaria domanda attorea.  4. ### parziale della presente impugnazione giustifica, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/3, con condanna di ### alla refusione, in favore delle controparti, in solido tra loro, dei restanti 2/3. Tali spese si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 (causa di valore indeterminabilecomplessità bassa), concretamente ridotti in considerazione della natura delle questioni dibattute e dell'attività processuale espletata. 
Residuano, invece, definitivamente a carico di ### le spese di ### come liquidate in primo grado, essendo risultate integralmente confermate le conclusioni peritali.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6352 del 2015, pubblicata il ###, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della statuizione impugnata, dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di rilascio dell'immobile de quo e condanna ### al pagamento, in favore di D'### e D'### in solido tra loro, della somma di € 8.580,00 (in luogo di quella di € 18.720,00), a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze sui singoli importi sino all'intervenuto rilascio (22.7.2015); 2) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna ### alla refusione, in favore di D'### e D'### in solido tra loro, dei residui 2/3, che in tale ridotta misura, liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.500,00, di cui € 335,00 per esborsi ed € 2.165,00 per compensi nonché, quanto al presente grado, in € 3.000,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosene anticipatario; ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75
Corte d'Appello di Napolisezione seconda ### 5289/2015 -sentenza - 9 - 3) conferma il capo della statuizione gravata sul governo delle spese di ### Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 12 febbraio 2020 ### estensore Il Presidente dr.ssa ### dott. ### de ### il: 20/07/2021 n.21052/2021 importo 208,75

causa n. 5289/2015 R.G. - Giudice/firmatari: De Crecchio Giovanni, Ioni Gabriella, Arienzo Maria Luisa

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1449/2021 del 20-07-2021

... ### e da ### 2. Rigetta la domanda di rilascio avanzata dalla ### 2000 a r.l.; 3. Accoglie la domanda di pagamento del canone di godimento formulata dalla ### 2000 a r.l., per l'effetto condanna ### al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. della somma di € 7.389,13 oltre interessi come in motivazione; 4. Accoglie la domanda di rilascio formulata da ### per l'effetto condanna ### all'immediato rilascio dell'alloggio sito in ### viale ### n. 4, Coop. ### 2000, pal. A, int. 36, della superficie di mq 87,03 circa sito nell'edificio e del garage di pertinenza; 5. Rigetta le domande risarcitorie formulate da ### 6. ### e ### in solido, al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. delle spese di lite, che liquida in € 8.565,00 per compensi ed € 458,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011- cui è riunita la causa di primo grado iscritta al n. 6543 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 - vertente TRA SOCIETA' ### 2000 A R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - attrice/terza chiamata nel giudizio riunito - E ZANGHÌ ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti - convenuto nel giudizio principale e nel giudizio riunito - ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - interveniente - ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### via T. Cannizzaro n. 87, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - attrice nel giudizio riunito - OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato in data ### la ### 2000 a r.l. conveniva in giudizio ### dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'immediato rilascio dell'appartamento sito in ### viale ### n. 4, Coop. ### 2000, pal. A, int. 36, abusivamente occupato dallo ### A sostegno della sua domanda l'attrice allegava: che l'immobile di cui sopra era stato assegnato in godimento a ### deceduto il ###, socio della #### e padre del convenuto; che il decesso di ### peraltro moroso nei confronti della ### non era stato comunicato; che l'alloggio era di proprietà esclusiva della ### e l'occupazione dello stesso era condizionata al possesso della qualità di socio in capo all'occupante; che ### non aveva la predetta qualità; che la l.  51/06 aveva abrogato gli artt. 114, 115, 117 del T.U. n. 1165/38 e l'art. 17 l. n. 179/1992, norme che prevedevano la possibilità di subentro degli eredi del socio deceduto nella procedura di assegnazione degli alloggi di ### se la morte era avvenuta dopo l'assegnazione; che nel caso di specie la stipulazione del contratto in favore del socio non era ancora avvenuta; che in ogni caso l'assegnazione era subordinata al pagamento di quanto dovuto, mentre ### risultava moroso. 
Si costituiva in giudizio ### contestando la domanda e proponendo apposita domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.. 
Il convenuto rappresentava che il ### il padre, ### aveva stipulato apposito contratto di prenotazione dell'alloggio sociale della superficie di circa mq 87,03, sito in ### piano di zona SS. ### posto nell'edificio A piano 3°/4°, contrassegnato con il n. 36, e con successivo verbale di prenotazione del 4.7.1995 era stato scelto il garage; che il padre era stato immesso nel possesso del bene il ###; che per la realizzazione degli alloggi la ### aveva acceso un mutuo fondiario presso l'### e il padre aveva effettuato i versamenti delle rate di mutuo alle scadenze previste per un importo totale di € 30.809,23; che con verbale del 19.4.1991 l'Assemblea dei soci della ### aveva deliberato la trasformazione della stessa da proprietà indivisa a proprietà divisa, conferendo mandato al Consiglio di provvedere al compimento degli atti necessari alla cessione in proprietà degli alloggi ai soci; che l'### alla ### aveva emesso in favore di ### il decreto di autorizzazione alla vendita n. 839 del 2.5.2005, rideterminando la quota di mutuo a lui spettante in € 26.798,73 oltre ad una ulteriore somma, da versarsi al momento del trasferimento; che suo padre aveva pagato € 5.939,25 mediante effetti cambiari, € 5.811,90 per l'acquisto del terreno, £ 3.000.000 per la transazione con la ### e, comunque, aveva pagato tutte le somme a lui richieste, come da documentazione depositata; che, nonostante ciò, la ### non gli aveva trasferito il bene; che la morte del padre era stata comunicata con lettera del 14.7.2008 e, contestualmente, il figlio ### aveva dichiarato di essere convivente con il padre; che la cooperativa aveva ammesso di non avere trasferito l'immobile per l'esistenza di un debito residuo. 
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati escludeva che il padre avesse maturato alcun debito nei confronti della ### riteneva che il mancato trasferimento dell'alloggio fosse imputabile a quest'ultima; evidenziava poi che l'abrogato art. 17 l. n. 179/1992 si riferiva alle proprietà indivise e nel caso di specie da contratto era previsto il subentro del figlio convivente. Rappresentava di avere manifestato la propria disponibilità al pagamento di quanto dovuto, senza ottenere il trasferimento dell'alloggio. 
In via riconvenzionale, ritenendo di avere versato una somma maggiore rispetto a quella dovuta, vista la condotta della ### chiedeva una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli. 
Spiegava altresì intervento in giudizio ### vedova di ### svolgendo difese analoghe a quelle del figlio e chiedendo a sua volta l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. nei propri confronti oltre che nei confronti del figlio. 
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 14.5.2012 veniva assegnato termine alla parte convenuta per l'esperimento del procedimento di mediazione con riguardo alla domanda riconvenzionale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010. 
Assegnati successivamente i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 13.11.2013 veniva disposto che l'attrice specificasse la morosità del de cuius ### e con successiva ordinanza del 16.5.2014 al presente giudizio veniva riunito il giudizio n. 6543/2012. 
In tale ultimo procedimento, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ### conveniva in giudizio ### per ottenere il rilascio del medesimo alloggio e garage di cui sopra, occupati sine titulo. 
A sostegno della sua domanda allegava che con atto di assegnazione di alloggio del 6.12.2001 rep. n. 19420 aveva acquistato la proprietà dell'immobile sito in ### salita ### viale ### di mq 87,03, distinto con il n. 36, scala A al terzo e quarto piano, collegati da una scala interna, oltre al garage posto al piano terra del corpo B, di mq 20; che detti immobili erano abusivamente occupati da ### che per effetto della condotta dello ### aveva dovuto rinviare il proprio matrimonio con ### destinata a casa familiare. 
In detto procedimento si costituiva ### rappresentando i fatti sopra esposti. 
Chiedeva - e otteneva - di chiamare in causa la ### di cui affermava la responsabilità per avere assegnato l'alloggio a terzi senza avere previamente adottato alcun provvedimento di esclusione o decadenza del socio ### Contestava la domanda risarcitoria e, comunque, chiedeva di essere manlevato dalla ### per il caso di accoglimento; riproponeva infine le domande già avanzate nell'altro giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### contestando le domande dello ### Eccepiva il difetto di giurisdizione ritenendo che le controversie tra i soci assegnatari e la ### dovessero devolversi alla ### di ### Dichiarava che lo ### non aveva fornito alcuna prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 T.U, 1165/1938. 
Disposta la riunione dei due procedimenti, mutato il rito nel procedimento riunito e assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 26.6.2015 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.12.2016. 
Si susseguivano vari rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente, nonché per l'assenza del Giudice titolare e per effetto delle prime misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia da covid-19. 
All'udienza del 18.6.2020, svolta con le modalità di cui all'art. 83, c. 7, lett. h, d.l. n. 18/20 conv. in l. n. 27/20, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Ma con ordinanza del 4.11.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo ritenendo di sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c. - previa assegnazione di apposito termine - la questione della nullità derivata del contratto di compravendita concluso tra la ### e ### per effetto della nullità della delibera societaria, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il terzo estraneo” (C. Cass., n. 22565/2015), nonché l'ulteriore questione rilevabile d'ufficio dell'applicabilità dell'art. 29 l. n. 52/1985, nel testo riformato dal d.l. 78/2010, e di invitare la parte intervenuta a depositare la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Infine veniva accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c., ordinando alla ### e a ### la produzione in giudizio delle delibere assembleari in virtù delle quali la ### rispettivamente aveva disposto del bene oggetto di assegnazione a ### e ### ha acquisito la qualità di socia della ### 2000 a r.l.. 
La successiva udienza del 10.3.2021 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34/20 e, sulle conclusioni precisate in dette note, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, assegnando termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Al riguardo giova richiamare il seguente principio di diritto: in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. 
Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile (C. Cass., SS.UU., 12215/2006; n. 5593/2020). 
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. proposta dallo ### concerne l'esistenza del diritto soggettivo ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento del bene assegnato al padre. Pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. 
Orbene, in tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo (C. Cass., n. 23514/2016). 
Ed ancora: in tema di società cooperativa, il cui oggetto sociale sia la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile postula la preliminare acquisizione dello "status" di socio da parte del promittente assegnatario, consacrato nell'atto costitutivo della società, e la successiva attività attuativa, consistente nella verifica della realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, nonché nella individuazione dell'alloggio e del corrispettivo (C. Cass., n. 22565/2015). 
Nel caso in esame certamente il de cuius, ovvero ### sulla base della documentazione prodotta in giudizio, aveva la qualità di socio, era assegnatario di un alloggio appositamente individuato e aveva versato il corrispettivo richiesto. 
Invero, in data ### la ### a proprietà indivisa “### 2000” s.r.l. e ### hanno stipulato apposito contratto di prenotazione di alloggio sociale, in virtù del quale la ### si è obbligata “ad assegnargli in attuazione delle condizioni generali” […] l'alloggio ivi indicato a condizione che il socio fosse in regola con tutti i versamenti a titolo di prestito speciale e avesse i requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento. ### è stato identificato nell'alloggio della superficie di mq 87,03 circa sito nell'edificio “A”, piano 3°/4° contrassegnato con il n. 36. La quota parte del costo finale riferibile all'alloggio prenotato è stata stabilita in £ 63.000.000 mentre l'ammontare del prestito speciale è stato fissato in £ 11.600.000 di cui £ 3.600.000 già versati in contanti e la differenza mediante il rilascio di 8 effetti cambiari di £ 600.000 ciascuno. 
In data ### inoltre ### e la ### hanno stipulato ulteriore contratto di prenotazione del garage contraddistinto dal n. 18 e ubicato nella palazzina “B”. 
Sia l'alloggio sia il garage sono stati consegnati allo ### come si evince dal verbale del 20.12.1985 con le richieste della ### rivolte alla ### di consegnare le chiavi dei predetti immobili allo ### In atti vi sono ricevute di versamento delle somme richieste dalla ### sia a titolo di canone di godimento dell'alloggio sia a titolo di quota mutuo imponibile e condominio dal 1991 in poi (all. 5 e 6). 
Vi è poi il decreto dell'### e ### (all. 7, di cui non si legge la data) che richiama il D.A. n. 2310/1994 con il quale la ### è stata autorizzata a trasferire in proprietà a ### l'alloggio di cui sopra determinando in € 12.249,37 la somma da rimborsare in 46 rate semestrali di € 266,29 ciascuna, in € 26.798,73 la quota di mutuo a lui spettante, e in € 8.742,05 la somma da rimborsare alla ### per la differenza tra la rata di ammortamento per gli alloggi a proprietà indivisa e quelli a proprietà divisa. 
Tale ultima somma si sarebbe dovuta versare o in 46 rate semestrali di € 190,04 ciascuna, oppure versando il 50% (€ 4.371,03) in unica soluzione in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio. 
Vi sono altresì le copie degli effetti cambiari sopra indicati. 
Nelle condizioni generali allegate al contratto di prenotazione sono individuate le norme regolatrici del rapporto tra il socio assegnatario e la ### e al punto 6) è specificato che “gli alloggi e gli accessori facenti parte del complesso edilizio sopra descritto all'art. 3 saranno assegnati, in diritto di godimento, per tutta la durata del rapporto societario tra la cooperativa ed i singoli soci assegnatari”. 
Inoltre al punto 6.2. è stabilito che “con la sottoscrizione del contratto di prenotazione di uno degli alloggi di cui all'art. 3 il socio sottoscrive un contratto di prestito alla cooperativa per la realizzazione dell'intervento. All'esecuzione di tale prestito ed alla effettiva tenuta a disposizione del corrispondente ammontare presso le casse sociali della cooperativa sono infatti rispettivamente subordinate la prenotazione e la durata del diritto di godimento sull'alloggio. ### del prestito che ciascun socio si obbliga ad effettuare nei confronti della ### sarà determinato in via definitiva mediante il calcolo della differenza tra il costo finale di realizzazione dell'intervento e il netto ricavo dei mutui a tal fine contratti dalla cooperativa e la conseguente individuazione della quota parte di detta differenza corrispondente a ciascun alloggio prenotato […]”. 
Il paragrafo 6.10. prevede che “in caso di morte del socio prenotatario i suoi eredi, previa documentazione di tale loro qualità hanno diritto al rimborso di quanto versato a suo tempo dal loro dante causa, con la maggiorazione di cui al punto 6.3 e con le modalità ivi precisate. 
Ove tra gli eredi del socio prenotatario deceduto si trovino il coniuge non legalmente separato e/o figli minori la ### si obbliga a tenere fermi gli effetti della prenotazione in favore di tali eredi alle stesse condizioni. […]. Se tra gli eredi del socio deceduto non esistono né il coniuge né i figli che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ma uno o più figli maggiori essi possono concordemente indicare uno solo di essi, purché sia socio della ### o faccia domanda di assunzione a socio, il quale potrà subentrare in tutti i diritti ed obblighi nascenti dal contratto di prenotazione sottoscritto dal socio deceduto”. 
A questo punto occorre stabilire preliminarmente se ### abbia il diritto di subentrare al padre e di ottenere in questa sede una sentenza ex art. 2932 c.c.. ### della domanda dello ### risulta preliminare rispetto all'esame della domanda di rilascio formulata dalla ### Orbene, in data #### ha comunicato alla ### e all'### il decesso del padre ed ha chiesto di subentrargli nella qualità di socio dichiarando di avere sempre vissuto con il padre, mentre le altre eredi non avevano intenzione di avvalersi di tale possibilità e intendevano rinunziarvi in suo favore.  ### ha riservato di verificare l'ammissione a socio della ### di ### dopo il pagamento della morosità risultante a carico del padre, ha fatto presente che per effetto delle abrogazioni delle disposizioni del T.U. 1165 e della l. n. 179/1992 dopo la morte del socio l'alloggio sarebbe dovuto tornare nel possesso della ### per essere assegnato al socio già inserito in graduatoria e ha intimato a ### il rilascio dell'alloggio. 
Con successiva missiva del 16.10.2008 ### unitamente a ### e a ### hanno contestato l'esistenza del debito vantato dalla ### evidenziando l'inadempimento della ### per la mancata stipulazione dell'atto pubblico di alienazione. Hanno affermato il loro diritto a subentrare al padre ed hanno invitato la ### alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento, dichiarandosi disponibili a versare la somma di € 4.371,03 in favore della ### Pertanto in tale ultima lettera tutti gli eredi non hanno ribadito la volontà di designare uno di essi perché subentrasse al padre nella compagine sociale al fine di ottenere il trasferimento del bene alle condizioni indicate, essendosi limitati a contestare l'esistenza del debito e a richiedere la stipulazione del contratto. 
Nel caso di specie preliminare risulta l'accertamento dell'esistenza del diritto di ### di diventare socio, requisito imprescindibile per ottenere il trasferimento dell'alloggio. 
Invero, in tutti i principi di diritto sopra richiamati l'acquisizione della qualità di socio è un presupposto indefettibile.  l'art. 2534 c.c. in caso di morte del socio prevede per gli eredi il diritto alla liquidazione della quota o il rimborso delle azioni facendo salva la possibilità che l'atto costitutivo possa prevedere il subentro degli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società - e l'art.  116 del T.U. n. 1165/1938 per le ### che abbiano usufruito dei contributi pubblici (la l. 51/2006 ha abrogato solo talune delle disposizioni del predetto T.U., ovvero gli artt. 114, 115, 117) consente la successione “degli eredi al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio”. 
La circostanza che la ### fosse stata trasformata in proprietà divisa oltre a non essere stata tempestivamente contestata dall'attrice, risulta per tabulas proprio dal decreto assessoriale sopra menzionato, laddove è stato operato il calcolo della differenza del tasso di interesse per gli alloggi realizzati a proprietà divisa, che lo ### avrebbe dovuto versare, e dal contratto di compravendita stipulato tra la ### e la ### laddove si legge espressamente che “con verbale ricevuto dal ### il ### l'Assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione da ### a proprietà indivisa e inalienabile in ### a proprietà divisa ed individuale”. 
Sulla base delle disposizioni riportate e, soprattutto, di quella pattizia, è possibile affermare che ### per poter ottenere il trasferimento dell'immobile, dovesse previamente acquisire la qualità di socio. 
Non essendo egli socio della ### non può in questa sede ottenere l'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c.. 
Peraltro l'acquisizione della qualità, oltre a non essere stata oggetto di specifica domanda dello ### è comunque demandata ad un'apposita delibera assembleare, avverso la quale eventualmente lo ### può agire con i rimedi previsti dall'### È stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11311/2007 che “la società cooperativa, pur caratterizzata dallo specifico scopo mutualistico perseguito nello svolgimento dell'attività d'impresa attraverso rapporti di scambio intercorrenti con i soci, ha pur sempre una struttura a base contrattuale (art. 2518 c.c.), che vincola i soci all'osservanza dei doveri sociali e li rende titolari dei relativi diritti, ma non attribuisce di regola situazioni giuridiche soggettive a terzi estranei al sodalizio, i quali perciò non possono invocare il patto sociale per fondare su questo diritti a proprio favore. Pertanto l'aspirante socio, in quanto ancora estraneo alla società, non può vantare di regola un diritto soggettivo ad essere ammesso nella società e gli amministratori non sono obbligati ad accogliere la sua domanda (art. 2525 c.c.), quando anche egli sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo" (Cass. 1997/4259, in motivazione).  ### del superiore principio alla fattispecie in esame comporta l'inesistenza del diritto soggettivo dello ### a diventare socio della ### perché anche la disposizione pattizia sopra richiamata esprime una possibilità - il figlio maggiore d'età convivente “potrà” subentrare al padre - diversamente dalle altre categorie di successori, ovvero il coniuge non legalmente separato e i figli minori d'età, per i quali la ### si è obbligata a tenere ferme le condizioni di cui al contratto di prenotazione. 
Proprio tale considerazione impedisce al Giudice di sostituirsi alla valutazione assembleare in ordine al subentro dello ### nella posizione di socio all'interno della compagine sociale e, conseguentemente, di accogliere le ulteriori domande da egli proposte. 
Occorre ora esaminare la domanda dell'interveniente, formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c.. 
Invero, se per il figlio, come chiarito, non sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., non essendo egli socio della ### la moglie non legalmente separata risulta trovarsi in una condizione diversa, in quanto la ### era obbligata a tenere ferma l'assegnazione nei suoi confronti. 
Tuttavia, nonostante ciò, la sua domanda non può trovare accoglimento in ragione del seguente, condiviso, principio di diritto: in tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'art.2932 cod. civ. consente l'emanazione di una sentenza che abbia gli effetti del contratto non concluso soltanto "qualora sia possibile", situazione che non si verifica se, prima che la pronuncia abbia acquistato piena efficacia esecutiva, il promittente venditore perde la proprietà del bene (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di trasferimento di primo grado priva di efficacia esecutiva nonostante che, in pendenza del giudizio di secondo grado, fosse intervenuto un decreto di esproprio del bene) (C. Cass., n. 5162/2006). 
Nel caso di specie la ### non risulta più proprietaria del bene, quindi non è possibile procedere ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei suoi confronti. 
La questione sottoposta alle parti con l'ordinanza del 4.11.2020 risulta quindi superata, con conseguente assorbimento delle domande spiegate dalla #### trasferimento del bene dalla ### alla ### esclude che la ### possa agire per recuperare il detto bene, per cui la sua domanda di rilascio va rigettata. 
Va invece accolta la domanda della ### volta ad ottenere il pagamento del canone di godimento deliberato dall'assemblea nella seduta del 19.2.2010, fino al 2011, posto che il ### la ### ha trasferito la proprietà dei beni alla ### dunque non ha più alcun titolo per richiedere il detto canone. 
Sulla base del prospetto depositato dalla ### in seguito all'ordinanza del 13.11.2013, la somma dovuta dallo ### è pari a € 7.389,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.  ### va, quindi, condannato al pagamento della somma di cui sopra in favore della #### trasferimento della proprietà dei beni oggetto di causa in capo alla ### consente di qualificare la domanda di quest'ultima ai sensi dell'art. 948 c.c. (C. 
Cass., SS.UU. n. 7305/2014), considerato che essa ha agito sulla base del titolo di proprietà, non potendosi parlare nel caso di specie di domanda di restituzione (l'attrice è subentrata dopo l'esclusione dello ### dalla società e la revoca dell'assegnazione dell'alloggio). 
Ebbene, nel caso di specie la produzione documentale in atti, ovvero innanzitutto il titolo di proprietà, atto di assegnazione di alloggio da ### contratto del 6.12.2011, rep.  19420, racc. n. 9181, rogito del ### registrato a ### il ###, permette di affermare che la ### ha fornito la prova richiesta dall'art. 948 c.c.. 
Invero, l'immobile in questione è stato costruito dalla ### quindi non è pervenuto alla ### in virtù di un atto dispositivo e, dopo avere escluso lo ### e avere revocato l'assegnazione dell'alloggio, ottenuta l'autorizzazione regionale (decreto ###/2011, decreto n. 1120/56 del 26.05.2011), la ### lo ha trasferito alla #### costituendosi, ha ammesso l'occupazione del bene, né, alla luce di quanto chiarito, esso risulta provvisto di un titolo che ne legittimi l'occupazione, non essendo socio della ### Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che “fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa, proprietaria dell'edificio; venuta meno la qualità di socio, a seguito della delibera di esclusione, viene meno anche la prenotazione dell'immobile, con la conseguenza che il detentore ex socio non può più vantare alcun diritto di permanenza nell'occupazione, né con riferimento alla cooperativa, né con riguardo al successivo assegnatario dell'immobile medesimo”, C. Cass. n. 2749 del 05/02/2008). 
Pertanto l'occupazione del predetto alloggio da parte dello ### risulta senza titolo, conseguentemente, in accoglimento della domanda della #### va condannato all'immediato rilascio dell'alloggio della superficie di circa mq 87,03, sito in ### piano di zona SS. ### posto nell'edificio A piano 3°/4°, contrassegnato con il n. 36, e del garage di pertinenza, di mq 20. 
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, avanzata dalla ### Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il danno "in re ipsa" non prescinde dall'accertamento in merito all'esistenza e alla quantificazione del danno, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova -fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod pierumque acciditche "quel tipo di bene immobile" sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero (C. 
Cass., n. 13224/2016). 
La domanda in questione ha ad oggetto un danno patrimoniale. 
Ebbene, l'immobile in esame risulta essere una casa destinata alla utilizzazione personale della ### e della sua famiglia, dunque non è emerso che quest'ultima ne avrebbe ricavato un reddito; risulta inoltre che la ### è ospite presso un parente, dunque non ha condotto in locazione un'altra casa per sopperire alla carenza di quella oggetto del giudizio. 
La mancata prova di avere subito un danno patrimoniale non consente di addivenire ad una pronuncia di accoglimento. 
Né può trovare accoglimento la domanda, genericamente formulata, di risarcimento del danno per la mancata celebrazione del matrimonio della ### per il difetto del nesso di causalità tra la mancanza dell'alloggio oggetto di causa e l'omessa celebrazione del matrimonio. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente lo ### e la ### vanno condannati, in solido, alla rifusione in favore della ### delle spese di lite.  ### va condannato altresì al pagamento di dette spese in favore della ### Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione dello scaglione di riferimento (indeterminato valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria, per la quale è applicato il parametro minimo, non essendo stati ammessi mezzi di prova), le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 1.780,00 per la fase istruttoria ed € 3.410,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 8.565,00 oltre alla somma di € 458,00 per ciascuno dei due giudizi riuniti a titolo di contributo unificato e bollo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5835/2011 - cui è riunito il giudizio n. r. g. 6543/2012 - vertente tra ### 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice/terza chiamata nel giudizio riunito), ####, #### e ### (attrice nel giudizio riunito), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Rigetta le domande riconvenzionali avanzate da ### e da ### 2. Rigetta la domanda di rilascio avanzata dalla ### 2000 a r.l.; 3. Accoglie la domanda di pagamento del canone di godimento formulata dalla ### 2000 a r.l., per l'effetto condanna ### al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. della somma di € 7.389,13 oltre interessi come in motivazione; 4. Accoglie la domanda di rilascio formulata da ### per l'effetto condanna ### all'immediato rilascio dell'alloggio sito in ### viale ### n. 4, Coop. ### 2000, pal. A, int. 36, della superficie di mq 87,03 circa sito nell'edificio e del garage di pertinenza; 5. Rigetta le domande risarcitorie formulate da ### 6. ### e ### in solido, al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. delle spese di lite, che liquida in € 8.565,00 per compensi ed € 458,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 7. ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 8.565,00 per compensi ed € 458,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 5835/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena, Raciti Giuseppa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5245/2024 del 20-05-2024

... subordinato a una verifica tecnica sull'immobile. I venditori, i ###ri ### e ### dichiaravano che per l'immobile in vendita erano state presentate tre istanze di condono edilizio al Comune di Napoli, tutte regolari con i pagamenti. Dette pratiche (nn. 3848/6/86, 95398/6/87, 4088/1/88) riguardavano la regolarizzazione di opere realizzate senza i necessari permessi edilizi relativi a un locale deposito, ad un balcone in cemento armato ed ad una tettoia. ### esponeva che al momento della sottoscrizione del preliminare le pratiche di condono non erano state concluse con il rilascio della concessione in sanatoria. Parte attrice assume che, l'### su incaricato del ### aveva effettuato la perizia tecnica sull'immobile e che, avendo rilevato le richiamate difformità, la banca a non aveva concesso il mutuo (leggi tutto)...

Tribunale di Napoli, XI sezione civile N. R.G. n. 29470/2021 Verbale del 20 maggio 2024 E' presente per ### l'avv. ### di parte attrice il quale si riporta alle note conclusionali depositate e agli atti di causa e dopo la discussione orale chiede l'accoglimento della domanda. 
Il giudice, all'esito della discussione alle ore 13,00 si ritira in camera di consiglio per deliberare e all'esito deposita la sentenza di seguito allegata.   Il G.O.P.  dott.ssa ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 29740/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: risoluzione preliminare compravendita, e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via E. 
Scaglione n.217, giusta procura in atti.  ATTORE
E ### e ### entrambi residenti in Napoli alla ### 16/H ### CONCLUSIONI ###, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexiesc.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale sottoscritto dal giudice stesso. 
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). 
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002) .  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ### conveniva in giudizio i coniugi ### e ### in regime di comunione legale dei beni e comproprietari di un immobile sito in Napoli alla ### 16/H, per accertare la risoluzione del preliminare di compravendita per l'acquisto del summenzionato compendio immobiliare e la condanna degli stessi al pagamento somma € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi legali già maturati e successivi alla presentazione della domanda, rivalutazione, nonché spese diritti ed onorari del presente giudizio. 
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che con contratto preliminare di compravendita si era impegnato ad acquistare, dai convenuti, un appartamento di 92 mq al primo piano e una cantina di 42 mq al piano terra e che il prezzo concordato era di € 240.000,00 che veniva così corrisposto: acconto di € 5.000,00 pagato tramite assegno all'atto del preliminare ed € 235.000,00, a saldo del prezzo da corrispondere alla data del rogito definitivo previa concessione del mutuo che l'acquirente doveva contrarre con istituto bancario di sua fiducia. Il contratto prevedeva che se l'acquirente non avesse ottenuto il finanziamento per cause a essa non imputabili, il contratto si sarebbe considerato risolto e i venditori avrebbe dovuto restituire la caparra di € 5.000,00 ricevuta. Parte attrice asseriva di aver ottenuto un esito positivo dall'istruttoria reddituale per un mutuo da parte del ### e che questo era subordinato a una verifica tecnica sull'immobile. I venditori, i ###ri ### e ### dichiaravano che per l'immobile in vendita erano state presentate tre istanze di condono edilizio al Comune di Napoli, tutte regolari con i pagamenti. Dette pratiche (nn. 3848/6/86, 95398/6/87, 4088/1/88) riguardavano la regolarizzazione di opere realizzate senza i necessari permessi edilizi relativi a un locale deposito, ad un balcone in cemento armato ed ad una tettoia. ### esponeva che al momento della sottoscrizione del preliminare le pratiche di condono non erano state concluse con il rilascio della concessione in sanatoria. Parte attrice assume che, l'### su incaricato del ### aveva effettuato la perizia tecnica sull'immobile e che, avendo rilevato le richiamate difformità, la banca a non aveva concesso il mutuo richiesto (cfr. doc. n. 4 allegato in atti). Affermava, ancora, che dopo aver comunicato ai venditori l'impossibilità di ottenere il finanziamento a causa delle irregolarità urbanistiche dell'immobile, i coniugi ### - ### dichiarava la risoluzione del contratto preliminare e richiedeva la restituzione della caparra confirmatoria che non fu però restituita (cfr. allegato 7 e 8). 
Alla prima udienza dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ### ritualmente citati e non costituitisi, la dott.ssa ### rinviava la causa per l'articolazione dei mezzi istruttori, poi stante la prova per tabulas della domanda veniva rinviata per la discussione orale. 
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e va accolta avendo provato per tabulas parte attrice la fondatezza della stessa. Le parti, infatti, nel preliminare in atti, consapevoli della possibilità del diniego del mutuo stante la presenza di un abuso edilizio avevano pattuito che in caso di mancato ottenimento del mutuo il contratto doveva ritenersi risolto con contestuale restituzione della caparra confirmatoria versata dal promitttente acquirente (art. 3 preliminare). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del D.M.  147/2022 nei minimi tariffari stante la contumacia dei convenuti e in assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto in euro 1.700,00, oltre esborsi, il 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a..  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, condanna i convenuti alla restituzione della caparra confirmatoria ricevuta dall'attore, il tutto oltre interessi e rivalutazione come richiesti. 
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giustizia come liquidate in motivazione. 
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2024 ### (dott.ssa ### Rg. 29470-1/2021 TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE ORDINANZA CORREZIONE ERRORE Il G.O.T. dott.ssa ### letta l'istanza depositata dall'attore in data ### di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 5245/2024 del cognome della convenuta ### già erroneamente indicata in ### P.Q.M.  La dott.ssa ### letto l'art. 288 c.p.c. 
Accoglie l'istanza e dispone la correzione della sentenza n. 5245/2024 nel seguente modo: “li dove è scritto ### si legga ### Vittoria” Napoli 12.06.2024 Si comunichi IL G.O.P.   Dott.ssa ### n. 29470/2021 -1

causa n. 29470/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Menale, Ferraro Ignazio Antonino

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