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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23400/2022 del 27-07-2022

... riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (### II, 15926 del 13 giugno 2019). In ogni caso, il vizio della sentenza impugnata consiste nel mancato, effettivo esame delle contestazioni dell'odierno ricorrente, mediante una motivazione assiomatica, che non consente di comprendere i passaggi del procedimento logico seguito. Restano necessariamente assorbiti gli ulteriori motivi. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. ### di Cassazione, ### civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 24867/2017 proposto da: ### (CF. ###) residente ###, Costalta di san ### di #### rap presentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ### ricorso dall'Avv. ### di ### \(eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via G. Avezzana n.3 - ricorrente - contro ### (C.F. ###) residente in (###) ####, via ### n. 7, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliat ###(###) ####, ### del ### n. 8, giusta _7 _ procura speciale allegata al controricorso resistente - contro ################ - intimati - avverso la sentenza n. 2116/2016 della CORTE ### di Venezia, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal ### lette le conclusioni del P.M. in persona del ### procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria della resistente ### Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2005, ### conveniva ### de ##### e ### avanti il Tribunale di ### sez. distaccata di ### di ### per domandare lo scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato in Comune di ### di ### La convenuta ### l'unica ritualmente costituitasi, non si opponeva alla richiesta avver-i - sana (pur contestando i criteri di divisione), ma chiedeva di estendere la domanda anche ad altri beni appartenenti alle controparti, pervenuti a titolo di successione mortis causa. 
Sollecitava, pertanto, la chiamata in causa di ### tin, #### ed ### Procedutosi all'integrazione del contraddittorio e nella contumacia dei nuovi chiamati, in esito ad una consulenza tecnica d'ufficio ed alla redazione di un progetto divisionale, si costituiva ### sollecitando una revisione dell'elaborato peritale. Con sentenza non definitiva n°225 del 2014, il giudice adito (respinta l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 789 c.p.c.) dichiarava lo scioglimento della comunione fra le parti, compensava le spese di lite - gravando però ### di quelle relative alle due CTU integrative nonché delle spese legali delle due controparti costituite - e disponeva con una contestuale ordinanza per il sorteggio dei lotti. 
Con atto di citazione notificato 1'8 gennaio 2015 avverso la predetta pronunzia proponeva appello ### affidandosi ad otto motivi. Con comparsa depositata 1'8 maggio 2015 resisteva la sola ### (quale avente causa del defunto ###, sollecitando il rigetto del gravame avversario. 
Così radicatosi il contraddittorio, con sentenza n. 2116 del -4 - 23 settembre 2016 la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'impugnazione. 
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2017, ### ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, per mezzo di cinque motivi. Nel presente giudizio si è costituita la sola ### concludendo per la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza del ricorso avversario. 
In prossimità dell'udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.  ### Con il primo motivo, il ricorrente rileva la nullità della sentenza di appello, per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132 comma 2^ n. 4 c.p.c., giacché nessuna delle censure mosse dal ### sarebbe stata veramente ed effettivamente affrontata dalla Corte territoriale. 
La doglianza è fondata.  ### l'orientamento ormai consolidato di questa ### ma Corte, a seguito della modifica legislativa dell'art. 360 5 c.p.c., la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio 5 - convincimento (### U, n. 22232 del 3 novembre 2016; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020). 
In particolare, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (### 1, n. 16057 del 18 giugno 2018). 
Nel caso di specie, l'allora appellante ### aveva rivolto alla sentenza del Tribunale specifiche censure, rispetto alla mancata indicazione dei criteri metodologici e dei riferimenti concreti posti a base della valutazione ed alla mancata effettività della divisione estimativa dei compendi da dividere, rispetto alla mancata individuazione dei beni ed alla mancata verifica ed accertamento degli stessi, della loro consistenza e della loro regolarità e legittimità, rispetto alla mancata considerazione delle normative igienico sanitarie ed edilizie nella valutazione dei beni e nella formazione dei lotti, rispetto alla mancata valutazione della "non comoda divisibilità" di alcuni beni e del pregiudizio economico del frazionamento nonché della sua inattuabilità, rispetto alla mancata valutazione dello stato di fatto dei beni, alla mancata valutazione dell'esistenza di un possesso consolidato di alcuni beni da parte di terzi, con la formazione di lotti fittizi e di frazionamenti rimessi alla volontà di terzi, alla mancata valutazione della situazione della comunione ordinaria dei mappali 1105 e 1107 ed all'impossibilità di trascrivere la sentenza ed il progetto divisionale. 
A fronte di tutto ciò, la Corte d'appello ha laconicamente motivato, con un mero richiamo alle conclusioni della sentenza di primo grado, circa la condivisione della stima dei beni e della formazione delle quote, come operata dal ### affermando che "la prima è stata eseguita sulla base della concreta situazione di mercato, in relazione allo stato documentato dei beni, mentre la seconda ha tenuto conto della sostanziale divisione di fatto operata dai condividenti ed, ancor prima, dei loro danti causa, con esecuzione pure di opere manutentive da parte di ciascun assegnatario di fatto". 
La pressoché totale carenza di risposte ai mezzi di gravame mostra come la Corte d'Appello abbia altresì errato nel considerare che il thema decidendum si esaurisse con la pretesa violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. 
Invero, occorre ricordare che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti -7 - dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (### II, 15926 del 13 giugno 2019). 
In ogni caso, il vizio della sentenza impugnata consiste nel mancato, effettivo esame delle contestazioni dell'odierno ricorrente, mediante una motivazione assiomatica, che non consente di comprendere i passaggi del procedimento logico seguito. 
Restano necessariamente assorbiti gli ulteriori motivi. 
In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. 
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  ### di Cassazione, ### civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re stanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della ### di Appello di Venezia. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### da ### del 29 aprile 2022  

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Mocci Mauro

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35749/2023 del 21-12-2023

... opposto soltanto al primo motivo d'impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti prin cipali, nei confronti del Con sorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti m otivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Deve essere poi dichiarato estin to parzialmen te il giudizio in relazione al ricorso proposto da ### nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dil ato rie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, rico rso per cassazione) ma (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliate in ### 98 /E, presso lo studio de ll'avvocato ### (###) che le rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato ### (#####), -ricorrenti e ### T ####, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente e #### elettivamente domiciliate in ### 30, presso lo 2 di 25 studio dell'avvocato ### (###), rappresentate e dife se dall'avvocato ### (####) -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ####, 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocat o ### (###), -controricorrente nonchè contro ############## S ### -intimati e ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di ### D'#### 360/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal ##### d 'appello di Cagliari, ### distaccata di S assari, con sentenza n. 360/20 19, pubbli cata il ###, - in giud izio 3 di 25 promosso, nel 2001, da ### nziati e ### in qualità di p roprietarie di unità immobiliari situ ate all'interno del ### eralda, al fine di sentire dichiarare la cessazione o lo sciogli mento del ### p er il conseguimento dell'oggetto socia le o per impossibilità di conseguirlo per essere divenute le infrastrutture realizzate opere di natura pubblica, nonché la nullità di alcune clausole statutarie, con specifico riferimento alla clausola solve et repete e all'art.19, che attribuiva il voto plurimo ai soci fondatori, con conseguente nullità di svariat e delibere assembleari tra le quali anche quella con la quale era stata deliberata la proroga del consorzio al 2050, e non debenza degli oneri consortili , giudizio riassunto, a seguito di nullità della decisione di primo grado (di declaratoria del difetto di legittimazione passiva del ### con sentenza del 2007 della ### d'appello (che dichiarava la legittimazione del ### e di ricorso per cassazione (respinto, con sentenza n. 22206 del 2013, che confermava l a legittimazione passiva d el ### io), con notifica al ### ed ai consorzia ti per pubblici proclami - ha confermato la sentenza del Tribunale del 2015 che aveva respinto le domande delle attrici e di ### . 
I g iudici di appello hann o respint o i gravami proposti da ### a ### e ### ana, ### tore ### nonché da ### e ### carlo #### corini, #### e ### (tutti contumaci in primo grado) e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal ### e dal ### hanno: a) respinto la doglianza, comune a diversi appellanti, circa lo sci oglimento/la cessazione/l'estinzione del ### - di urbanizzazione - per effett o della ultimazione delle opere di urbanizzazione, acquisite al patrimonio del Comune di ### valutati i compiti e funzioni del ### quali emergenti dall'art.5 dello statuto, e ritenuta comunque non dimostrata la necessaria 4 di 25 condizione della effettiva presa in carico delle infrastrutture da parte del Comune, previa loro regolarizzazione formale, ovvero per scadenza del termine, che nello ### del 1989 era stato fissato al 205 0, ### impegnativ o e vincolante per le consorziate appellanti, che vi avevano aderito liberamente con l'acquisto dell'immobile, dovendo essere ritenute comunque inammissibili per genericità le domande di nul lità di tutte le delibere consort ili adottate con il criterio del voto plurimo dei soci fondatori ovvero tardive le stesse, perché il vizio dedotto, implicando l'annullabilità, non la nullità assoluta, delle delibere per vizi dei quorum costitutivi e deliberativi, doveva essere fatto valere entro il termine di 30 gg.; b) respinto anche, per l'inscindibilità della posizione di consorziato dallo status di propriet ario dell'immobile compreso nel comprensorio della ### eralda, le censure volte a fare accertare la legittimi tà del re cesso dal ### introdotte legittimamente solo dal ### che si era visto respinge re in primo grado una domand a riconvenzionale, m entre le altre parti appellanti avevano inammissibil mente introdotto in a ppello fatti nuovi; c) confermato la statuizione di primo grado circa la piena legittimità dell'art.28 dell o ### che prevede l'obbligo pe r i consorziati di pagare g li oneri consortili per l'anno in corso una volta app rovato il bilancio e non ammett e la po ssibilità di sospensione o ritardo dei p agamenti per eccezioni o pretese di qualsiasi genere, e dell'ar t.9, sulle particolari attribuzioni e prerogative riconosciute all'organo di amministrazione. 
Avverso la suddett a pronun cia, #### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il ###/2019, affidato a otto motivi, nei confronti di #### (che non svolgono difese), di ### (c he resiste con controricorso e ricorso incide ntale n otificati il ###), del ### (che resiste con controricorso, notificato 5 di 25 il 28/ 11/2019) e di tutti gli altri consorziati (con no tifica pe r pubblici proclami ex art.150 c.p.c.).  ### nziati e la ### hanno propost o auton omo ricors o successivo, notificato il ###, in due motivi, av verso la stessa sentenza e nei confronti del ### (che ha resist ito con controricorso notificato il 2/ 12/2019), nonché di ### di ### e ### di ##### e #### nonché di tutti gli altri consorziati (che non hanno svolto difese). 
Con decreto presidenziale n. 14073 /2022, è stato dichiarato parzialmente estinto il presente processo per rinuncia di ### al ricorso incident ale nei c onfronti di Co nsorzio ### Con atto d el 7/10/2022, ### io ### costituitasi quale avente causa, in quanto unica erede testamentaria di ### co-ricorrente, deceduta il ### 1, ha rinunciato al ricorso. 
Le ricorrent i principali ### e ### quelle incidentali (così qualificate) ### e ### e il controricorrente ### hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ricorrenti principali ### a ### e ### (essendo la ### deceduta ed avendo la sua avente causa rinunciato al ricorso) la mentano: a) con il primo motivo, in via preliminare, la violazione , ex art.36 0 n. 4 c.p.c., degli artt.24 Cost. , 163, 164, 166, 167, 292, 297 c.p.c. e la nullità dell'intero giudizio e della senten za per una serie di errores in procedendo, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdotta d al ### in corso di causa, anziché 6 di 25 respingerla nel merito, no n avere, a segu ito di sospensione del giudizio, disposto, pe r la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del ricorso anche ai consorziati convenu ti contumaci) confermati dalla ### d'appello; b) con il secondo ( rubricato primo) motivo, violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.3, 118, 119 Cost. e erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.26, 2643 c.c., 2644, 2645 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, della legge n. 1228/1954, della legge regionale n. 45 del 1989, art.28, della legge n. 4 31/1985, in punto d i mancata declaratoria di intervenuta estinzione o cessazione del ### c) con il terzo (rubricato secondo) mot ivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 23, 2697, 1137, 2909 c.c., 115 c.p.c., 12 preleggi, 111 e 3 Cost., per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittim ità della proroga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in appl icazione delle norme sul condom inio, trattandosi di mera irregolarità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel te rmine di t renta giorni, mentre, applicandosi, correttamente, le norme in materia di associazione, le deliberazioni assembleari adottate con una maggioranza di voti insufficiente dovevano essere dichiar ate inesistenti; d) con il quarto (rubricato terzo) motivo, la violazione, e x art.360 n. 3 c.p.c., degli art.21, 23, 1341, 2602, 2604 c.c., 12 preleggi, 3, 18 Cost. in punto di statuizione di rigetto della domanda di nullità delle clausole statutarie, sulla ripartizione delle spese tra i consorziati, rappresentanza nelle assemblee, voto plurimo sestuplo dei soci fondatori, composizione de ll'organo amministrativo, limitazioni al diritto di sollevare eccezioni, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### mentre se ne sarebbe do vuto rilevare la nullità ed inefficacia perché vessatorie e n on specificame nte approvate nei singoli atti di acquisto; e) con il quinto (rubricato quarto) motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 7 di 25 18 Cost., 12 preleggi, 14, 24, 1117 e ss. , 2603 e ss. c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere la ### d'appello erroneamente applicato al ### le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con conseguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere; f) con il sesto (ru bricato qu into ) motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 Cost., 36, 1322, 1326, 1372, 2643 e 1407. c.c., nonché delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c., per avere la ### d'appello valorizzato lo ### del ### zio, registrato il ###, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962 e, così facendo, erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem ; g) con il settimo (rubricato sesto) motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 23 e 41 Cost., 14, 24 c.c., 44 della ### fondamentale dei diritti dell'uomo della ### di ### tizia ### a, 1349 , 1362, 1469 bis c.c., del d.lgs. 206/2005, della ### 93/2013, della normativ a in materia di divieto di posizione dominante ex art.3 l.287/1990, 102 RFUE, della normativa in materia di divieto di concessione di aiuti di Stato, della sentenza ### n. 102/2008 (sulla illegittima doppia imposizione tributaria sugli immobili), 1111, 1117 c.c. e 112 c.p.c., per avere la ### d'ap pello ritenu to che gli impe gni derivanti dall'adesione al consorzio avessero natura di obbligazioni propter rem ed avere quindi ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di as sociazione e comunione; g) con l'ottavo (rubricato settimo) motivo, la violazione, ex art.360 3 c.p.c., degli artt. 3, 18 e 24 ### e la falsa applicazione degli artt.1341 , 1362, 1363, 1364, 1469 bis c.c. e degli artt.112, 113, 115 c.p.c., in quanto la ### di merito avrebbe dovuto rilevare, in via offic iosa, l'abnormità della pro rog a (dal 1981 al 205 0), a tempo indeterminato, della durata del ### con conseguente facoltà di recesso d egli associat i in qualsia si momento; h) con il 8 di 25 nono (rubricato ott avo) motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 24 ###, 115 e 116 c.p.c., 1362 e ss. c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo qu anto al la ritenuta insussis tenza della facoltà di recesso dal l'associazione consortile da parte dei proprietari di appartamenti, a fronte del documento rappresentato dallo ### o originario, trascritto alla ### toria nell'aprile 1962 che dimostre rebbe la suss istenza del suddetto diritto di recesso, non essendo previsto alcun obbligo in capo al venditore di appartamento di imporre l'impegno e l'obbligo di partecipazione al ### a carico dell'acquirente.  2. Le ricorrenti successive, da qualificarsi pertanto come ricorrenti incidentali, ### e ### lam entano: a) con il primo motivo, sia la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello preso in considerazione un documento, lo ### del ### modificato nel 19 89, registrato e non trascritto, depositato in giudizio solo con la «terza» mem oria ex art.13, comma 6, c.p.c., dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo registrato e non trascritto , del p rincipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possi bilità di atti traslativi della t itolarità di un immobile con efficacia meramente int er p artes», sia l'omesso esame di fatto d ecisivo, ex art.360 n. 5 c.p .c., avendo la ### territoriale ignorato che la re voca dell'assegnazione al ### della gestione dei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### dei poteri dispositivi e gest ori delle opere primarie e secondarie del ### io, con conseguente impossibilità d i proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e d el 2008; b ) con il secondo motiv o, la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello, erroneamente, ritenuto opponibile alle ricorre nti lo ### 9 di 25 registrato nel 1989, ma non trascritto , depositato tardivament e, nonché la violazione dei p rincipi g iurisprudenziali in materia di corretta interpretazione de lla domanda giudiziale, per avere la ### d'app ello ritenuto inammissibile, per indeterminatezza, l'impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### senza conside rare che la tardiva individu azione delle deli bere di proroga (del 1973 e del 1989) e ra giustificata dalla acce rtata condotta ostruzionistica del ### e comunque si era, con il deposito delle delibere, su perato la genericità origina ria della domanda, mentre sin dall'atto introduttivo sarebbe stata dedotta la causa pet endi della invalidità, e ssendosi richiamata la nullità dell'art. 19 dello ### successivamente indicato come causa di nullità delle delibe re; infine, sempre con il secondo motivo, si lamenta violazione dell 'art. 23 c.c., per avere la ### d'ap pello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il termine pre visto pe r l'impugnazione delle d elibere condominiali, respingendo la dom anda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050.  3. Il ricorso incidentale del ### è stato rinunciato, con decreto presidenziale di estinzione parziale del giudizio.  4. La prima censura del ricorso principale, con la quale si denuncia la null ità dell'intero giudizio e della sentenza per una serie di errores in proceden do, per violazione del principio del contraddittorio e/o del giusto processo, del giudizio di primo grado, cui le ricorr ent i non hanno «potuto» pren dere parte (non avere dichiarato inammissibile, in quanto asseritamente tardiva, la nuova domanda di recesso introdot ta dal ### in cor so di causa, anziché respingerla nel m erito, ritenendo la partecipazione al ### un'obbligazione propter rem, non ché per non avere, a seguito di sospensione del giudizio, disposto, per la prosecuzione del giudizio sospeso, la notifica del rico rso anche ai co nsorziati 10 di 25 convenuti contumaci), confermati dal la ### d'appello, è inammissibile. 
La censura, nella sua prima parte (relativa alla asserita tardività della domanda ri convenzionale del litisconsorte So linas) è inammissibile per difetto di specificità e perché non spiega quando e come, in sede di impugnazione, il vizio specifico della sentenza di primo grado era stato sottoposto alla ### d'appello (che non vi accenna neppure nella decisione qui impugnata). 
La second a parte della dogli anza, in pu nto di asserita n ullità del giudizio per mancata n otifica, ex art.292 c.p.c., in relazione sempre alla domanda di regresso del ### è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la nullità derivata de lla sentenza di primo grado avreb be dov uto esser e fatta va lere dal ### nei cui riguardi tale domanda era stata proposta . 
Peraltro, avendo il Sol inas definitamente rinunc iato ad ogni domanda nei confronti del ### pe r intervenuto accordo transattivo tra le suddette parti, tutte le domande avanzate dalle ricorrenti principali dirette sostanzialmente a censurare il capo della sentenza con cui è stata re spint a nel me rito la d omanda del ### sono divenute inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 
Quanto poi alla nullità del giudizio per mancata notifica ai convenuti contumaci del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, risulta dalla stessa sentenza impugnata (e dal controricorso) che, in prim o grado, il giudizio, ne lle more del pro cedimento in cassazione, veniva riassun to dinanzi al Tribunale di Tem pio ### con autorizzazione delle attrici a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. a tutti i consorziati in qualità di litisconsorti necessari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio. 
All'esito della pubblicazione in ### ufficiale, si costituiva il solo consorzia to ### Il giudizio veniva sospeso pendendo ricorso per cassazione. 11 di 25 La censura non è chiara: si afferma che a seguito di sospensione del giudizio, il Tribunale, in violazione dell'art.297 c.p.c., avrebbe disposto, con ordinanza del 2014 , che «non fosse necessaria la notifica del ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso anche ai convenuti contumaci». 
In ogni caso, la doglianza è infondata, alla luce di quanto chiarito da questa ### (Cass. 2315/1987), secondo cui «###. 297 cod.  proc. civ., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto che fissa l'udienza deve essere not ificato alle alt re parti nel termine stabilito dal giudice, non si riferisce anche alla parte contumace, non rientrando la comparsa riassuntiva tra gli atti che devono essere notificati al contumace a norma d ell'art. 292 cod. proc. c iv..» (conf.  8728/1998; Cass. 17557/2002; Cass. 8162/2003). 
Il principio è stato anche di recente ribadito: «La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli e redi de ll'attore n on richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il pro filo oggett ivo o soggettivo, posto che gl i eredi subentrano al loro dante causa nell a medesima posi zione processuale in cui quest'ul timo si t rovava, senza po ter operare alcuna sostanziale modificazione delle domand e e delle eccezioni già precede ntemente proposte in giudizio» (Cass. 26800/2022; vedasi anch e Cass.13015 /2018 : « ### di riassunzio ne senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contum ace; infat ti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo q uando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazi one 12 di 25 processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione»).  5. Il second o motiv o , con il quale si la menta, con vizio di violazione di legge, che non si sarebbe, erroneamente, dichiarata l' intervenuta estinzione o cessazione de l ### è, del pari, inammissibile. 
Anzitutto, la circostanza fattuale circa l'asserita omessa trascrizione, in vio lazione degli o bblighi di pubblic ità di cui all'art.2643 c.c., dello ### del 1989, soltanto registrato, non emerge dalla sentenza impugnata e viene q uindi eccepita per la prima volta in sede di legittimità, per quanto dedotto in ricorso, ed è fermamente contestata dal ### controricorrente. 
In ogn i caso, riguardo alla cessaz ione del ### per raggiungimento o impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio, la ### d 'appello h a rilevato che, avuto riguardo all'art.5 d ello ### del 1989, doveva e scludersi che, per effetto della sola realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ### avesse esaurito t utte le dive rse finalità da persegu ire, quali «la discip lina e regolamentazione delle costruzio ni edi lizie erette dai consorziati… lo studio e l'esecuzione di opere e impianti, servizi di interesse generale e particolare nell'ambito del comprensorio … la manutenzione e la gestione di ogni installazione di intere sse generale o comune …la partecipaz ione a tutte le iniziative aventi il medesimo scopo o suscett ibili di favorirne lo sviluppo». 
Orbene, anche il testo d ell'art.2 dello ### orig inario del ### quale ritrascritto a pagg. 18-19 del ricorso (secondo cui il ### doveva provvedere allo studio ed esecuzione di opere ed impianti di interesse generale e particolare sui terreni dei suoi partecipanti, alla manutenzione e alla gestione delle dette opere ed installazioni, alla organizzazione ed alla utilizzazione di tutti i servizi 13 di 25 di interesse comune, allo studio ed alla determinazione di un piano edilizio, relativamente alle costruzioni che nasceranno sui terreni appartenenti ai membri del Con sorzio), concern e una serie di attività (in parte coincidenti con quanto indicato nel nuovo ### di cui è indimostrato, per quanto accertato nel merito, l'effettivo completamento ed esaurimento. 
Peraltro, i compiti del ### di urbanizzazione sono stati chiariti da que sta ### (Cass. 9941/201 0): « La stip ulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazio ne pongano in essere un negozio ### di costituzione di un consorzio urbani stico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con cost ituzione degli effetti reali necessari pe r conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'### - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, secondo comma, con la conseguenza che, in difetto di espre ssa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazi one (q uali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla mede sima inerent i (quali la cessione al comune delle opere di urbanizza zione e l a destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti» ### poi alla pretesa cessazione del ### per essere i beni di proprietà dello stesso divenuti di proprietà dell'### comunale di ### (in cui rientra la frazione di ###, la ### d'app ello ha accertato che, non essend o sufficien te la sola dichiarazione di uso pubbl ico dell e opere consortili, ai fini che interessano dell'estinzione del ### non vi è alcuna evidenza di un siffatto atto di cessione/trasferimento delle aree consortili e 14 di 25 neppure della volontà dell'Ente locale di assumerne la gestione e la manutenzione. 
Le ricorrent i invocano imprecisati «indici conformativi» adot tati dall'Ente locale, da cui si dovre bbe evincere il passaggio in proprietà comunale. 
La censura si risolve in una ri chiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali di merito.  6. La terza censura, con la quale si denuncia violazione di legge, per avere la ### d'appello invertito l'ordine logico delle questioni, riconoscendo la legittimità de lla proro ga di durata del ### approvata con voto sestuplo di alcuni associati, c.d. soci fondatori, perché, in applicazione delle norme sul condominio, trattandosi di mera irregola rità formale, essa si sarebbe do vuta impugnare la delibera nel termine d i trenta giorni , in violazione anche di un giudicato inter partes sulla medesi ma questione, una pronuncia della stessa ### d'appello di Sassari de l 2005, ove si sarebbe sancita l'illegittimità del voto sestuplo adottato dai soci succedutisi ai soci fondatori, è inammissibile . 
Anzitutto, quanto alla asserita violazione del giudicato esterno, il motivo difetta di specifi cità, in quanto « Il giud icato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito d ell'esame degli elementi disp ositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizion e» (Cass. 9140/2016 ; Cass. 24162/2017), cosicché nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicat o esterno va coordinato con i crite ri redazionali desumibili dal disposto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. 15 di 25 civ.. Nella spec ie, le parti non ha nno rispettato tali criteri redazionali.  ### alla null ità della del ibera di proroga della durata d el ### la ### d'appello ha rilevato che il ### non si era estinto neppure per decorrenza del termine, in quan to, nello statuto del 1989, vigente al momento dell'acquisto da parte delle attrici ### e ### richiamato nell'atto di acquisto, è fissato un termine al 2050 e che, stante la genericità dell'atto di citazione delle att rici ### e ### ana (non rileva ndo integrazioni formulate in appell o), essendo rimasti contumaci in primo grado gli altri consorziati, ad eccezione del ### non era risultata neppure ammissibile la censura circa la nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione. 
La doglianza è inammissibile quindi perché non viene censurata la prima ratio decidendi, con la quale la ### d'appello ha confermato la statuizione di primo grado sulla inammissibilità de lla domanda introduttiva per sua genericità. 
La censura è poi in ammissibil e ex art.360 bis c.p.c., avendo la ### d'appello deciso la causa in applicazione di principi di diritto affermati da questa ### . 
Si è in fatti aff ermato (Cass.10220 /2 010) che « Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni d i persone fi siche o 16 di 25 giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro st ruttura, affidata all'autonomi a privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione» (conf.  7427/2012). 
I consor zi di urbanizzazione, aggregaz ioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitu ra di ope re e servizi, sono comunque ritenute « figure atipiche disciplinate principalmen te dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia d i consorzi» (Cass. 19792/2021). 
Successivamente si è chiarito (Cass. 1468/2 021) ch e l'obbligo dell'associato di consorzio di urban izzazione d i provvedere al pagamento degli oneri consortili n on discende dall'essere proprietario, dunque da una «obligatio propter rem» atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del qual e il consorzio è stato costituito. In sostanza, la fonte deg li obbl ighi del consorziato discende dalla «contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento cond ominiale e ne l contratto di acquisto», con relativa accettazione della convenzione da parte d el proprie tario associato, che «è ten uto al pagamento degli oneri consortili non in quan to proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito» (Cass. 17 di 25 9533/2023). Nella motivazione della pronuncia n. 1468, si è ribadito che « in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzi o predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzio ne dei corrisp ondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo ass enso degli al tri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia d allo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; 27 maggio 2019, n. 14440, cit.)». 
Si è q uindi rite nuto che il consorzio, cost ituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione, costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consort ile è discip linato, anzitutto, dalle pattuizioni contenut e nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio e che, qualora in t ali atti ma nchi una disciplina specifica, sono applicab ili le disposizioni più confacen ti alla regolam entazione degli interessi coinvolti dalla controversia «che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei serviz i comuni di una zona resi denziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione» ( 286/2005; conf. Cass. 20989/2014, Cass. 27634/20 18, 28611/2022). Il principio si trova anche affermato in 24052/2004, ove si evidenzia come, anche in mate ria di deliberazioni delle assemblee condominiali, «alla quale la materia dei consorzi di gestioni di parti comuni, poste al servizio di 18 di 25 proprietà esclusive, è ass imilabile meglio che a quel la dell e comunioni ordinarie», il legisla tore si è uniformato al medesimo indirizzo del diritto societario, assumendo la generalità dei casi di contrasto con la legge o il regolame nto nella categoria dell'annullabilità, e rimanendo la nullità confinata a casi nominati o residuali nell'elaborazione della giurisprudenza (art. 1137 c.c.) La statuizione della ### d'appello circa l'applicabilità, in difetto di revisione statutaria (non de dotta neppure dalle ricorre nti), delle norme in tema di condominio quanto al termine di impugnazione di delibere annullabili per vizio del quorum costitutivo e deliberativo, risulta pertanto adottata in conformità a giurisprudenza costante.  ### d'appello ha poi rilevato che il Tribunale, in primo grado, aveva evidenzia to il nuovo statuto, registrato nel 1989, era pienamente vigente all'atto d i acquisto, nel 1990, da p arte della ### e della ### che vi avevan o consapevolmente aderito.  7. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del rigetto del la domanda di nullità dell e clausole statutarie, di cui agli artt.9,17,19,21 e 28 dello ### perché se ne sarebbe dovuta rilevare la nullità ed inefficacia in quanto, in particolare, vessatorie e non specificamente ap provate nei singoli atti di acquisto, è parimenti inammissibile. 
Occorre rilevare che le consorziate ### e ### sono rimaste contumaci in primo grado e hanno proposto appello . ### d'appello, a pag. 19, ha dato atto che diverse questioni e vizi sono state introdotte da tali appellanti solo in grado di appello, oltre i termini previsti i n primo grado per le preclusioni assertive ed istruttorie. 
Ne consegue che le doglianze di cui alle clausole nn. 17 e 28 sono inammissibili, in quanto la relativa nullità non era stata dedotta nel giudizio di merito: invero, della clausola n. 17 la sentenza non fa cenno e le ricorrenti non spiegano dove, come e quando esse ne 19 di 25 avevano invocato l'invalidit à, mentre per la clausola n. 28 (cd.  clausola solve et repete), secondo cui i consorziati non possono sospendere o ritardare il pagamento dei contributi dovuti, la ### d'appello precisa, a pag. 21, che l'eccezione di nullità risulta essere stata sollevata dalle sole appellanti ### e ### e sul punto non v'è censura.  ### alle restant i clausole, è sufficiente rilevare che: a) l'art.1341 c.c. non opera in relazione a clausole di un'associazione, espressione di autonomia negoz iale; b) in relazione alle clausole nn. 19 e 21, la ### d'appello (come il Tribunale) ha dato atto del venir m eno dell'interesse ad agire, trattandosi di clausole del vecchio ### eliminate in sede di approvazione del nuovo nella parte contestata; c) la clausola n. 9, che disciplina la ripartizione delle spese e degli oneri consortil i tra i consor ziati, secondo caratura milionesimale, attribuendo al Consiglio di amministrazione il frazionam ento di detta caratura , tenut o conto del volume dei fabbricati e della po tenziali tà volumetrica dei terre ni, secondo il criterio del buon padre di famig lia, è stata ritenuta legittima espressione del principio di autonomia negoziale. 
La censura, d el tutt o generica, n on attinge tali speci fiche statuizioni.  8. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, con i quali si lament a che la ### d'appello abbia errone amente applicato al ### ralda le norme in materia di condominio, in luogo delle norme in materia di associazione e comunione, con con seguente tutela del diritto di libertà di associarsi e di recedere , valorizz ato lo St atuto del ### registrato il ### 89, in luogo del primo e originario ### trascritto in ### nel 1962, e così facendo erroneamente qualificato e obbligazioni dei consorziati come propter rem, nonché abbia ritenuto inammissibile il recesso, con violazione del principio di liberà di associazione e comunione, di vincoli di ordine pubblico 20 di 25 derivanti dall'appartenenz a dell'### alla ### per divieto di concession e di Aiu ti di Stato e abuso d i posizione dominante, senza rilevare in via officiosa l'abnormità della proroga (dal 1981 al 2050), a tempo in determinat o, della durata del ### sono inammissibili in qu anto reiterano doglianze già esaminate nei precedenti mo tivi e giudic ate inammissibili ovvero contengono deduzioni di fatti e argomentazioni nuove e sono del tutto generici, astratt i, privi di specificità, pr ivi di chiarezza e comprensibilità.  ### in particolare, al nono motivo, che denuncia anche vizio di omesso esame di un documento, ex art.360 n . 5 c.p.c. , rappresentato dallo statuto originario, del 1962 , lo stesso è inammissibile poiché* neppure prospetta il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. 
Peraltro, nella sentenza im pugnata, neppure si trova affermato espressamente che le obbligazioni dei consorziati debbano essere qualificate come obbligazioni proter rem; il T ribunale av eva affermato che l'acquirente dell'immobile si impegnava per ciò solo a risp ettare lo statuto del Co nsorz io e al pagamento delle qu ote consortili, con obbligazione da qualificarsi propter rem, e che quindi non era ipotizzabile un recesso dal ### se non accompagnato dalla vendita dell 'immobile. Le app ellanti ### e ### avevano, nei motivi di gravame (ritrascritti nel la sentenza impugnata), solamente invocato la libertà di ass ociarsi e di recedere in qualunque tempo dall'associazione, a maggior ragione una volta cessat o il suo scopo per e ssere divenu te pub bliche le aree consortili, e la mancata interpretazione dello ### conforme a b uona fede, attribuendo il diritto di recedere ad nut um alla mancata previsione di una clausola limitativa della relativa facoltà.  9. Venen do all'esame del ricorso incidentale de lla ### e ### con il primo motivo, si denunci a anzitu tto la violazione dell'art.183 comma 6 c.p.c., per avere la ### d'appello 21 di 25 preso in conside razione un d ocumento, lo ### o del ### io modificato nel 1989, registrato e non trascritto, che il ### avrebbe depositato in giudizio solo con la terza memoria ex art.13, comma 6, c.p.c.. 
Orbene, il ### afferma ch e, dive rsamente, il documento in oggetto è stato depositato in data ### nel giudizio riassunto, a segu ito di cassazione, con la seconda me moria ex art.183 VI comma c.p.c.. 
Verificati gli atti de l merito, qu ali riprodotti in copia dalle parti, risulta effettivam ente che, nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. datata 13/4/2010, il ### depositava «sub all.to d)» delibera dell'assemblea generale straordinaria del luglio 1989 con al legato nuovo testo dello ### peraltro, le stesse attrici avevano depositato, con la propria seconda memoria in via istruttoria, tale delibera con allegato ### Sempre con il primo motivo, le ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell'art.18 DPR n. 131/1986, per avere la ### d'appello ritenuto opponibile alle ricorrenti lo ### del ### del 1989, solo regis trato e non trascritto, e del princ ipio consensualistico dell'art.1376 c.c., per non avere la ### d'appello considerato «la possibilità di atti traslativi del la titolarit à di un immobile con efficacia meramente inter partes». 
Peraltro, tale eccezione non risulta, per quanto emerge d alla sentenza impugnata, in difetto di specificazione al riguardo nel presente ricorso per cassazione, essere stata formulata con l'atto di appello. 
Le doglianze sono poi inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi.  ### d'appello ha affermato che lo ### del 1989 è quello vigente al tempo di adesione delle attrici al ### e richiamato nell'atto di acquisto del 19 /11/19 90, successivo all'adozione del 22 di 25 nuovo ### tra i documenti che parte acquirente dichiarava di ben conoscere e di accettare. 
In relaz ione poi al vizio di omesso esame di fat to deci sivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la ### territoriale ignorato che la revoca dell 'assegnazione al ### della gestione d ei servizi idrico-fognari avrebbe attestato l'avvenuto trasferimento in capo al Comune di ### de i poteri dis positivi e gestori delle opere primarie e secondarie del ### con conseguente impossibilità di proseguire ulteriormente gli scopi consortili, del 1997 e del 2008, lo stesso è inammissibile, in quanto non denuncia un fatto storico omesso quanto la questione, anzitutto, di diritto, relativa alla estinzione / cessazione del ### sulla quale la ### d'appello si è pronunciata. 
Vanno richiamate le motivazioni di cui al punto 5.  10. Con il secondo motivo, si denuncia, in realtà, una pluralità di violazioni, artificiosamente accorpate in un'unica censura. 
Il primo p rofilo (de posito tardivo dell o ### del 1989) ha formato già oggett o di esame con il primo motivo del ricorso incidentale. 
Circa l'ass erita erronea statuizion e di inammissibilità, p er indeterminatezza, della impugnativa delle delibere consortili, per genericità ed indeterminatezza, il motivo è del tutto infondato.  ### d'appello ha confermato quanto statuito in primo grado circa la g enericità dell'atto di citazione delle attrici ### e ### (non rilevand o integrazioni formu late in sede di comparsa conclus ionale e in appello), cosicché non era risultata neppure ammissibile la censura in ordine alla nullità «di tutte le delibere consortili adottate con il voto plurimo dei soci fondatori, tra que ste a maggior ragione di que lle con le quali l'assemble a aveva prorogato il termine di durata del ### al 2050», senza indicazione degli estrem i identificativi dei ver bali assembleari impugnati. Ad ulteriore argomentazione, la ### territoriale ha poi 23 di 25 rilevato che, anche nell'ipotesi dell'illegittimità del criterio del voto plurimo, la sua concreta applicazione si sarebbe risolta non in un vizio di nullità della delibera ma in un vizio dei quorum costitutivi e deliberativi e quindi di annullabilità, vizio dedotto oltre il termine di trenta giorni fissato per l'impugnazione delle delibere condominiali, applicabile ai consorzi di urbanizzazione.  ### della domanda spetta al giudice di merito e, se è vero che « il giudice del merito, nell'i ndagine dirett a all'individuazione del contenuto e della portata delle do mande sottoposte alla sua cognizione, non è te nuto ad un iformarsi al tenore meramente lett erale degli atti nei quali e sse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prosp ettazione letterale della pretesa, trascurando la ricer ca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (Cass. 118/2016; Cass.7322/2019 ), non si vede come, avendo le attrici originarie chiesto nell'atto introduttivo del giudizio d ichiararsi la nullità dell'art.19 dello ### e della delibera assunta attraverso l'utilizzo del voto plurimo a sseritam ente illegitt imamente conferito da tale clausola ai c.d. soci fondatori, esse avessero, in tal modo, dedotto anche i motivi di invalidità di specifica delibera.  ### doglianza in punt o di violazione dell'art.23 c.c., per avere la ### d'appello applicato alla impugnativa delle delibere di proroga della durata del ### il te rmine previsto per l'impugnazione delle delibere cond ominiali, respingendo la domanda di accertamento della cessazione del ### per invalidità delle delibere che ne hanno prorogato la durata al 2050, è inamm issibile e vanno richiamate alle motivaz ioni rese in relazione ai motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. 24 di 25 11. Per tutto quant o sopra esposto, vanno respin ti il ricorso principale ### - ### e quello inciden tale #### le spese, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza nel rapporto tra det te parti e il controricorrente ### nel rapporto tra le ricorrenti ### -### e il controricorrente ### che si è opposto soltanto al primo motivo d'impugnazione, di rilievo pregiudiziale, svolgendo autonomi motivi di ricorso incidentale, in parte anche coincidenti con le censure delle ricorrenti prin cipali, nei confronti del Con sorzio, cui poi ha rinunciato, sussistono giusti m otivi, in considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Deve essere poi dichiarato estin to parzialmen te il giudizio in relazione al ricorso proposto da ### nella qualità, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non deve, al riguardo, disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dil ato rie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, rico rso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n . 13636 d el 2015; 25485/2018).  PQM ### a) resping e il ricorso principale ### - ### e quello incidentale ### b) condanna le ricorrenti principali ### - ### in solido, al rimborso de lle spese processuali del presente g iudizio di legitt imità, nei confronti del controricorrente ### l iquidate in 25 di 25 complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) condanna le ricorrenti incidentali ### nziati-### in solido, al rimborso delle spese processuali d el presente giu dizio di legittimità, n ei confronti del controricorrente ### liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, n ella misura del 15%, ed agli accessori di legge; d) dichiara interamente compensate le spese processuali nel rapporto ricorrenti principali ### e) dichiara estinto il gi udizio, ne l rapporto ### Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d elle ricorr enti principali ### - ### e delle ricorrenti incidentali ### dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a n orma del comma 1 bis dello st esso art.13; 2) della non sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente principale ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio de l 17 ottobre 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2406/2024 del 25-01-2024

... modifiche ne lla leg ge 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce rilievo solo all'omesso esam e di un fatt o decisi vo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La senten za impugnata contiene, infine , le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “o messa” o “apparente”, consentendo un «effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. ### n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023), come del resto confermano le plurime contestu ali censure strutturate sub specie di viola zione o falsa applicazione di norme di diritto, le quali presuppongono che il giudice del merito abb ia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto. 6.1. Non hanno rilievo i riferimenti che le parti fanno nelle loro difese a sentenze relative alla impugnazione di altre delibere dell'assemblea del ### ed al criterio di riparto delle spese ivi 5 di 11 adottato, non esistendo alcun vincolo di dipendenza indissolubile tra la verifica della validità di quelle delibere e gli accertamenti che sono (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23240/2020 R.G. proposto da: ### elettiva mente domiciliato in #### 107, presso lo studio de ll'avvocata #### che lo rappresenta e difende u nit amente all'avvocato ### ; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'av vocato #### -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di TORINO 1975/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal ### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.### ominio ### di ### via ### 19-21 e ### 102, ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la 2 di 11 sentenza n. 1975/2019 della Corte d'appello di ### pubblicata il 12 dicembre 2019. 
Resiste con controricorso ### 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.  3. La Corte d'appello di ### ha respinto il gravame proposto dal ### contro la sentenza n. 2 018/2018 del Tribunale di ### che ave va accolto l'impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata dal condomino ### con riguardo alle delibere approvate dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016, lim itatamente ai punti 2, 3, 4, 5 , 7, per l'erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi. 
Il Tribunale, premesso che il ### è composto dai lotti A, B e C e che i regolam enti cond ominiali conten gono differenziate tabelle di ripartizione delle spese in relazione ai tre lotti, pur non immediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà, ha non di meno ritenuto inattendibile la determin azione delle quote in rapporto di 3000/3000 di cui 1000/1000 attribuibili a ciascun lotto in parti uguali, ciò p ortando all'annu llabilità del la delibera. 
La Corte d'appello ha confermato tale ragionamento, affermando che, ove sia conf igurabile un supercondominio, devono esistere più tabelle, una concernente i m illesimi supercon dominiali e le altre “interne” ai singoli edifici. Nella specie, il ### inio ### risulta dotato di un regolamento che specifica la ripartizione de lle spese, ma non indica i millesimi di propriet à, funzionali anche ad individuare i quorum assembleari. La mancata predisposizione della tabella dei millesimi su percondomini ali, ad avvis o della Corte d'appello di ### rende ex se “il criterio di computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea e, quindi dei deliberati in data 3 di 11 11 febbraio 20 16, assolutam ente non rappresentativo de l valore proporzionale dei lotti costituenti il supercond ominio. E tant o basta per giustificare l'annullamento delle deliberazioni oggetto di causa”.  4. Va prem esso che il ricorso si sviluppa in trentuno pagine che denotano altresì una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, con brani evidenziati in grassetto o sottolineati. 
Nella redazione della presente ordinanza si farà comunque sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.  5. Il primo m otivo di ricorso den uncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1137 c.c., “per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio logico di ragionamento, error in procedendo, violazione del principio di non contestazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 
Vi si assume, tra l'altro, che “una tabella dei millesimi di proprietà esisteva ed era sempre stata applicata dal condominio per calcolare la partecipazione alle assem blee e per la votaz ione”; che l'attore avrebbe “dovuto dare la pro va che la tabella in uso è errat a” ed “impugnare le tabelle”; che i giudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari adottati non rapp resentavano i valori proporzionali dei lotti costituenti il supercondominio. 
Il second o motivo di ricorso d enuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 8, 1136 e 1138 c.c., nonché degli artt.  112, 115, 342 c.p.c., ancora l'omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Oltre a riproporsi considerazioni già svolte nel primo motivo, si sostiene ch e l'attore Gai avesse do mandato l'annullament o della delibera impugnata “per l'errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativo” con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, sicché ai 4 di 11 giudici era precluso sindacare se la tabella millesimale in uso fosse rappresentativa di tali valori. 
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p .c. avuto riguardo alla sup posta novità dell'eccezione relativa alla “interferenza del primo giudice nel potere dispositivo delle parti, pronunciand o su questioni n on oggetto d el giudizio e non rile vabili d 'ufficio (pagina 11 della sentenza impugnata”.  6. Opera la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis) per le censure ricondot te all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 
Altrettanto inammissibili sono le denunce del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sente nza, atteso che l'art. 36 0, comma 1, n. 5, c.p .c., introd otto dal d .l. 22 giugno 2012, n . 83, convertito con modifiche ne lla leg ge 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce rilievo solo all'omesso esam e di un fatt o decisi vo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. 
La senten za impugnata contiene, infine , le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “o messa” o “apparente”, consentendo un «effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. ### n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023), come del resto confermano le plurime contestu ali censure strutturate sub specie di viola zione o falsa applicazione di norme di diritto, le quali presuppongono che il giudice del merito abb ia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.  6.1. Non hanno rilievo i riferimenti che le parti fanno nelle loro difese a sentenze relative alla impugnazione di altre delibere dell'assemblea del ### ed al criterio di riparto delle spese ivi 5 di 11 adottato, non esistendo alcun vincolo di dipendenza indissolubile tra la verifica della validità di quelle delibere e gli accertamenti che sono oggetto del presente giudizio. Quelle sentenze, il cui contenuto non è stato peraltro indicato con la specificità imposta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., no n assumono, invero, alcuna valenza enun ciativa della regula iuris, prop ria del “giudicato e sterno”, alla qu ale anche questa Corte avrebbe il dovere di conformarsi nel caso concreto, potendosene, piuttosto, ravvisare la loro astratta rilevanza soltanto in relazione a valutazioni di stretto merito, non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità.  6.2. Quanto al resto , i primi due m otivi d i ricorso possono essere esaminati congiuntamente , per la loro evidente connessione, e risultano fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue; l'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, il qual e rimane privo di immediat a rilevanza decisoria.  7. Si ha riguardo alla impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., della deliberazione approvata dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016, per l'erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.  7.1. ### il consolidato orientamento di questa Corte (formatosi già con riguardo a fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la disc iplina normativa poi introdotta d alla legge n. 220 de l 2012, mediante gli articoli 1117-bis c.c. e 67, terzo e quarto comma, disp.  att. c.c.), il cosiddetto supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", o ve il tito lo non d isponga altrimen ti, in presenza di b eni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. I beni ed i servizi ch e sono comuni non soltanto ad un singolo edificio, ma all'intero complesso immobiliare composto da più condomìni, devono essere gestiti attraverso le deliberazioni e gli atti 6 di 11 assunti dai propri o rgani, quali l'as semblea di tutti i proprie tari, l'assemblea dei rappresentant i ex art. 67, comma 3, disp. att.  (per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amminist ratore) e dall'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. n. 1366 del 2023; 40857 del 2021; Cass. n. 2279 del 2019; Cass. n. 19558 del 2013; Cass. n. 5172 del 2001).  7.2. Alle assemblee del supercondominio partecipano, dunque, tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui al citato art.  67, comma 3, c.c. e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la valid ità delle deliberazioni, le qual i sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al num ero dei contitolari (da convocare personalmen te o tramite il rappresentante designato) e sot to il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si trat ti di assemblea dei rappresent anti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3, c.c.). 
In sostan za, “le disposizioni detta te dall'art . 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale de l supercondominio, rispettivamente configurati da t utte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i propriet ari” (in tal senso, Cass. n. 4340 del 2013).  7.3. Proprio al fine di semplificazione d ei rapporti gestori (per agevolare, cioè, lo svolg imento delle rispett ive assemblee, ovvero l'individuazione della composizione del collegio e delle maggioranze, 7 di 11 nonché per ripartire le spese), nei casi, appunto, in cui più edifici o condomìni abbiano parti comuni, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., la sentenza n. 19939 del 2012 di questa Corte (poi seguita da Cass. n. ### del 2019) affermò così che “lad dove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a) La prima riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso. (…) La seconda tabella è quella normale interna ad ogni edificio”. 
Tale “tabella mi llesimale del supercon dominio” va approvata dall'assemblea dei condomini con la mag gioranza quali ficata di cui all'art. 1136, comm a 2, c.c., ove abbia fu nzione merame nte ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, se si intenda derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare la "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., occorre il consenso contrattuale unanime dei condomini. Non è altrimenti configurabile un a formazione o revisione delle tabelle millesimali per "facta conclude ntia" ( Cass. n. 5258 del 2023; ### del 2022; n. 26042 del 2019).  8. Ha tuttavia errato la Corte d'appello di ### a ritenere annullabili le d elibere approvate dall'assemblea del ### nella riunione dell'11 febbraio 2016 per l'erronea individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi, desumendo tale vizio dalla ### inattendibilità delle tabelle di ripartizione delle spese che suddividono le q uote in rapporto di 300 0/3000 di cui 1000/1000 attrib uiti a ciascun lotto in parti uguali ed afferman do che la m ancata predisposizione della corretta tabella dei millesimi supercondominiali “basta per giustificare” l'invalidazione delle decisioni collegiali.  8.1. La regola in tem a di impugnazione della delibe razione dell'assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio di 8 di 11 contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (Cass. 28262 del 2023; n. 3295 del 2023). Spettava perciò a ### provare che le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'11 febbraio 2016 fossero viziate con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale dell e unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero complesso di u nità im mobiliari, edifici o cond omìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione. 
Quando, infatti, l'imp ugnazione di una delibera de ll'assemblea condominiale sia fondata, come nel caso in esame, sulla deduzione di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, la tabella millesimale assume un rilievo dirimente soltanto quando i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att.  c.c., dando vita sul punto ad una convenzione di valore negoziale, la quale si risolve in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo. 
Ove invece la tabella mi llesimale approvata dall'assemblea ab bia inteso unicamen te determinare quantitativamente la portat a dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio sulla base dei criteri legali, l'invalidità di una delibera per difetto dei quorum prescinde dalla necessaria verifica d el rispetto de lle indicazioni tabellari. 
Ciò appu nto perché, secondo consolidato orient amento di questa Corte, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore 9 di 11 puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. Un ite, n. 18 477 del 2010). Il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto t ra il valore dell'int ero edif icio e q uello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dun que, prima ed indipendentemen te dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cui rispetto non costituiscono, perciò, requisito di validità delle delibere assembleari, essendo consentito sempre d i valutare anche "a posteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo sv olgimento dell'assemblea e, in genere, la g estione del condominio (così da ultimo Cass. n. 32 95 del 2023, ma già, ad esempio, Cass. n. 17115 del 2011; n. 3264 del 2005; n. 1 e n. 298 del 1977; n. 1664 del 1974). 
Se poi il condomino voglia lamentare che le tabelle millesimali in uso sono e rronee, deve agire per la revisio ne delle stesse a norma dell'art. 69 disp. att. c.c., fermo restando che, secondo l'orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di revisione giudiziale non comporta l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore (Cass. n. n. 2635 del 2021; n. 6735 del 2020; n. 4844 del 2017; ### Unite n. 16794 del 2007).  8.2. La Corte d'appello di ### non avrebbe dovuto, quindi, limitarsi a const atare che mancava un a “attendibile ” tabella millesi male del ### non essendo la pre esistenza di una regolare tabella requisit o di validità delle deliberazioni delle 10 di 11 assemblee di supercondominio, ma avrebbe dovuto valutare, seppur “a posteriori”, se i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle relative deliberazioni fossero stati, o meno, raggiunti.  9. Si enunciano, pertanto, i seguenti principi di diritto. 
Alle assemblee del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui all'art. 67, comma 3, disp. att.  c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero d egli ave nti diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'eleme nto pe rsonale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3). 
Per agevolare lo svolgimento de lle a ssemblee dei condomini e dei rappresentanti di supercondom inio e pe r ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvare dall'assemblea dei condomini con la mag gioranza quali ficata di cui all'art. 1136, comm a 2, c.c., purché abbia fu nzione merame nte ricognitiva dei valori e dei criteri stabilit i dalla legge, o altrimen ti all'unanimità ove si intenda derogare a tali va lori e crite ri, non essendo comunque conf igurabile una formazione della t abella millesimale per "facta concludentia". 11 di 11 Il condom ino che impugni una delibe razione dell'assemb lea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvaz ione con maggioranza inferiore a q uell a prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l 'eventuale mancanza di una reg olare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur “a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte.  10. I primi due motivi del ricorso vanno perciò accolti, nei sensi di cui in mot ivazione, rimanendo assorbito il terzo motivo, e la senten za impugnata deve essere cassata, con rinvio al la Corte d'appe llo di ### in dive rsa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai su enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedend o anche sulle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza in relazione ai motivi così accolti e rinvia alla Corte di appello di ### in dive rsa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Scarpa Antonio

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19575/2025 del 15-07-2025

... reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la n atura a bituale o occasionale dell'att ività lib eroprofessionale da assoggettare a contribuzione, d al momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sotto posizione all'obbligo di contribuzione in favore della G estione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione). Per quanto innanzi, la circostanza della produzione reddituale, ancorché extrasoglia, in relazione ad un'attività occasionale non 10 esonera il professi onista is critto dall'obbligo di versamento contributivo. 10. Ed ancora, come confermato in sentenza n.4419/2021, in mate ria previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ### nell'ipotesi di percezione di redd ito derivante dall'esercizio abitual e, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 125-2020 proposto da: ### elettivamen te domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rapp resenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, pre sso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati #### D'#### CORETTI, #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1309/2019 della CORTE ### di BARI, depositata il ### R.G.N. 2229/2017; ### separata - avvocati - sussistenza, prescrizione, sanzioni R.G.N.125/2020 Cron. 
Rep. 
Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal ###. #### 1.La Corte d'appello di Bari ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inesistente l'obbligo di iscrizione alla ### de ll'### per l'avv. ### R uggiero ordinandone la cancellazione, ed annullato l'avviso di addebito opposto per l'anno 2010; ha quindi accolto l'appello di ### ritenendo che l'attività professionale svolta rientrasse fra quelle disciplinate dalla copertura previdenziale prevista dall'art. 2 co.  26 L. 33 5/1995 e art. 18 co.12 d.l. 98/2011, escluden do l'invocato esonero per colui che paga soltanto il contributo integrativo alla ### professionale di cate goria; ha an che escluso che potesse essere applicato il limite monetario di cui all'art. 44 co.2 d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003, avendo la ricorrente percepito redditi per l'anno di riferimento superando la soglia ivi prevista per la irrilevanza dell'occasionalità. 
La Corte territoriale ha poi respinto l'eccezione di prescrizione poiché il versamento contributivo coincide con i termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18 co.4 D. Lgs. n. 241/1997, la cui scadenza, inizialmente fissata al 16 giugno di ogni anno solare per il saldo contributivo dell'anno precedente, è stata differita in virtù di D.P.C.M. succedutisi nel tempo; in particolare, per l'anno 2010, il decreto del 12/5/2011 ne aveva prorogato la scadenza al 6/7 /2011 senza alcun pagamento aggiunti vo. Pertanto , la comunicazione di richiesta di pagamento notificata il ### era stata tempestiva. 
In ordine, poi, alla quantificazione delle sanzioni civili, la Corte di merito ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina di cui 3 all'art. 116 comma 8 lett. b) della L. n. 388/2000 per l'ipotesi di evasione connessa ad omissione di denunce obbligatorie e, pur ravvisandosi il presupposto dell'incertezza circa la debenza dei contributi, l'applicazione de lle sanzioni in misura ridotta è impedita dal difetto di u na prova adeg uata circa il requisito concorrente dell'integrale pagamento dei contributi.  2. Avve rso tale sentenza ricorre il professioni sta avvocato affidandosi a due motivi, a cui l'### resiste con controricorso.  3. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.  ### 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.1 n.3 c. p.c., la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 2 commi 25 e 26 L.335/1995 e dell'art. 18 L. 111/2011, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dei presupp osti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio alla gestione separata ### in relazione sia a norme nazionali che europee; in particolare, per queste ultime, la ricorrente segnala la violazione delle norme comunitarie che disciplinano il ### dei ### (SEC '9 5 -regolamento CR n.2223/96) attributive della natura di amministrazioni pubbliche alle casse previdenziali private, dotate di propria autonomia impositiva e determinativa, ed a fronte della universalizzazione delle tutele occorreva considerare che il ### della ### nell'anno di riferimento consentiva ai neo-iscritti di non pagare il contributo soggettivo fermo restando l'obbligo del contributo integrativo nel rispetto del cd. patto intergenerazionale; e le casse nel rispetto della previdenza sociale erogano un servizio pubblico pur essendo soggett i aventi perso nalità giuridica 4 privata dotata di autonomia patrimon iale perfetta. Inoltre, rimarca che sono tenuti all'is crizione al la ### coloro che svo lgono attivi tà abituale il cui esercizio non si a subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero coloro che svolgono att ività non soggette al versam ento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinament o, tali intendendosi gli iscritti ad albi professionali con riferimento alla parte di attività non riservata. 
In particolare, la ricorrente non sarebbe tenuta al versamento contributivo in riferimento all'unica attività di avvocato svolta nell'anno 2010, e l'obbligazione contributiva non trasmoderebbe in una fiscalità generale. Infine, neppure era stata scomputata l'entità reddituale sottosoglia, con conseguente imposizione totale nonostante la fascia di esenzione totale entro 5mila euro.  2. Nel secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell'art.  360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  2935 c.c.; rammentat o il potere d'uf ficio nella verifica e controllo della prescrizione contributiva, essendone il re gime applicativo sottratto alla disponibilità delle parti, in presenza di un interesse di diritto pubblico, non poteva che darsi atto della scadenza del termine per il versamento al 16/6/2011 e quindi della prescrizione quinquennale del credito preteso da ### con nota raccomandata del 2/7/2016, laddove il ### sarebbe un atto amministrativ o non avente forza di legge, quale f onte normativa secondaria.  2.2 - Inoltre, sul piano del trattamento sanzionatorio, la parte privata ne lamenta l'illegittimità poiché da un lato l'### ha a disposizione il ### previdenziale per conoscere le posizioni previdenziali attive con conseguente possibilità ricognitiva del debito, dall'altro il dolo di evasione non è presunto ma richiede 5 la prova non già della semplice violazione del l'obbligo dichiarativo, ma della consapevole preordinazione dell'omessa dichiarazione; e sul punto mancherebbero la dimostrazione del dolo e la motivazione della sua sussistenza, ferma restando la sproporzione delle sanzioni applicate, erroneamente calcolate.  3. Nel controricorso l'### eccepisce l'inammissibilità di tutte le doglianze già oggetto di nume rose pronunce d ella Suprema Corte, reiettive delle istanze di parte. Correttamente era stata applicata la proroga del termine di scadenza del versamento e legittimamente era stato applicato il regime sanzionatorio.  4. Il primo motivo di ricorso è infondato.  5. Le questioni devolute alla Corte sono già state altre volte esaminate e t utte sono infondate sulla base degli argome nti sviluppati a partire dalle sentenze d i qu esta Corte ###/2017 e ###/17 in cui è stato affermato, in relazione ad altra categoria professionale, il principio secondo il quale gli iscritti (in quel caso, ingegneri) ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla ### di categoria, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'### in quant o la ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato il cit. art. 2 co.26, induce ad attribuire rilevanza, ai fin i dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpret azione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. «Altrettanto non può dirsi, 6 invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, i n quant o versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. ###, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. 12/12/2018, n. ###, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. ###, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826). Con i richiamati arresti -in particolare con l'ultimo richiamatosi è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il ### ad emanare "norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono att ività autonoma di libera profession e, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi") , non deline a, rispett o al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla ### separata. La que stione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del "versamento contributivo" che può esonerare dal l'iscrizione alla Ge stione separata, da risolversi "volgendosi all'interpretazione della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e de lle di sposizioni che ne hanno d ato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. ### del 2017 e ### del 2018" (così, Cass. n. 5826 cit.)».  6. La que stione principale, ogget to del motivo proposto, concerne quindi l'obbligo di iscrizione alla ### separat a presso l'I.N.P.S. degli avvocati non iscritti o bbligatoriamente alla ### di p revidenz a forense al la quale hanno versato 7 esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costit uzione di alcuna po sizione previdenziale a loro beneficio; ed è stat a decisa, anche con riferimento agli avvocati, già con sentenza n. 3799/2019, con la quale si è dato seguito ai principi innanzi riportati, affermando la sussistenza dell'obbligo in discorso. Nel dare seguito ai propri specifici precedenti in ragio ne, vengono in considerazione diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari deg li ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.  7. Con particolare riguardo agli avvocati, la sentenza di questa Corte n. 24047 del 3/8/2022 ha affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per chi versa il contributo integrativo in difetto di iscrizione: «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svol gendo attività libero professionale priva del carattere del l'abitualit à, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizionel'obbligo di iscrizione alla ### alla quale versano esclusivamente un contribu to integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono t enuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'### in virtù del p rincipio di un iversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, seco ndo cui l'un ico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto 8 obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.  (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la sussi stenza dell'obb lig o di iscrizione alla ### separata presso l'### a caric o dell'avvocato che, pur esercit ando la li bera professione, non risultava iscritto alla ### di ### e ### in ragione del mancato conseguimento del limite di reddito per il sorgere del relativo obbligo)». Nello stesso senso, si veda anche sent. Cass. n. ###/2018.  8. Sulla obbligatorietà della iscrizione alla ### per i liberi professionisti che versino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 26 L.335 /1995 come aut enticament e interpretato ai sensi dell'art. 18 L. 111/2011, questa Corte ha di recente affermat o, per il caso dell'iscritto all'### professionale di avvocato (cfr. ord. n . ###/24) che l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la ### separat a da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte dell a cassa di riferimento , mentre la produz ione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo al l'iscrizione presso la medesima ### restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (così, espressamente, n. 4419 del 2021, in motivazione); in quest'ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti 9 al processoper escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del li bero pro fessionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di red dito prodotto, dal momento che ciò eq uivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla ### separata alla pro duzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell'assogg ettamento a contribuzione di attivi tà libero -professionali svolte in for ma occasionale.  9. Sotto questo profilo, l'affermazione contenuta nella già citata sentenza n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla ### separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coe rentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fatt ispecie, la produz ione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la n atura a bituale o occasionale dell'att ività lib eroprofessionale da assoggettare a contribuzione, d al momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sotto posizione all'obbligo di contribuzione in favore della G estione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione). 
Per quanto innanzi, la circostanza della produzione reddituale, ancorché extrasoglia, in relazione ad un'attività occasionale non 10 esonera il professi onista is critto dall'obbligo di versamento contributivo.  10. Ed ancora, come confermato in sentenza n.4419/2021, in mate ria previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ### nell'ipotesi di percezione di redd ito derivante dall'esercizio abitual e, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già in tegralmente oggetto di obbligo assicurat ivo gestito dalla cassa di riferim ento), «restando fermo che il requisito dell'abitualità -da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex an te" del libero profession ista e non in vece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodottodeve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili , ad es., d all'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo per esclude re in concreto la sussistenza del req uisito in questione».  11. Non è rilevante, poi, quanto argomentato dal ricorrente circa il riferimento alle norme regolamentari del ### dei ### attributive alle Casse previdenziali private della natura di amministrazioni pubbliche dal pun to di vista finanziario. La circostanza, di carattere ordinamen tale, n on determina il mutamento della disciplina legale della universalizzazione della 11 tutela previdenziale né si pone in contrasto con la finalità di equilibrio di bilancio volta a garantire, anch e nel settore in esame, la corretta g estione deg li eventi protetti a tu tti i lavoratori, in equo bilan ciament o di principi costituz ionali espressi negli artt. 38 e 97 Cost.  11.1 - Né, v'è il risch io di du plicazione cont ributiva o sovrapposizione di tutele: sul tema del principio universalistico delle tutele previdenziali e della rilevanza della costituzione di una tutela previdenziale per il lavorat ore autonomo si è espressa anche ordinanza interlocutoria n.2 2056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità delle sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale laddove il professionista iscritto all'### sia tenuto al versamento della contribuzione alla gestione separata ### ancorché non iscritto all'### a cui versa il solo contributo di solidariet à, stante la funzion e solidaristica della contribuzione integrativa dovuta alla ### di categoria in ragione della mera iscrizione all'albo, si veda n.25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura previdenziale si è così espressa «### tale orientam ento (quello della sentenz a ###/17), il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurim is cfr. Cass. n. 20288 del 20 22). A ciò de ve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d'irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema n ormativo la norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tal e disposizione il valore di no rma di 12 chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concret ezza al principio dell a universalità delle tutele assi curative obbligatorie sancit o nei confronti di tutti i lavoratori».  12. Riguardo al secondo motivo di ricorso vanno tenuti distinti i due rilievi menzionati dal ricorrente. Sul tema della decorrenza della prescrizione e p roroga del termine di versamen to dei contributi dal 16 g iugno dell'a nno successivo a quello di riferimento alla data riportata nei D.P.C.M. va preliminarmente asserita la natura di fonte normativa del potere attribuito, ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.lgs. 241/97, al ### dei ### su proposta del ### competente, di modifica dei termini riguardan ti gli adempimenti dei contrib uenti, dei sostituti e dei responsab ili di imposta e per lor o esigenze generali od organizzat ive dell'ammin istrazione, con o senza maggiorazione a seconda del perio do più o meno lu ngo (inferiore o superiore a ve nti giorn i) di differimento del pagamento. In particolare, per l'anno 20 10 il ### del 12/5/2011 aveva differito al 6/7/2011 la scadenza del termine legale; pertanto, la notifica del 2/7/2016, intervenuta entro il quinquennio dalla data di scadenza dell'obbligo di versamento, ossia dalla maturazione del diritto a richiedere l'adempimento, ha inte rrotto la prescrizione del credito contributivo; correttamente lo afferma l'impugnata sentenza. Di tanto è stato dato atto anche in sentenza n. ###/24 a cui si intende dare continuità: «### alla decorrenza del termine di prescrizione, con orientamento altrettanto consolidatosi, la Corte ha ritenuto che il dies a quo vada fissato al momento di pagamento dei contributi, come prorogato dai ### succedutisi nel tempo (v. 
Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi: ex plurimis, v. 
Cass. nr. 25791 del 2023, in motiv. p. 12 e ss). Si tratta di 13 slittamento applicabile alla categori a professionale in senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore (v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga in rilievo la specifica posizione del professionista», ed ancora, si rammenti quanto asserito in ord. n. 28817/2024 circa l'attribuzione ex lege al Pre sidente del Consiglio dei ### del po tere di modificare i termini sugli ade mpim enti contributivi, sull a decorrenza del termine quinquennale, sulla devoluzione della disciplina della prescrizione con valutazione anche d'ufficio in ordine alla individuazione del termine iniziale e rispetto anche alla sua sospensione.  13. Con riferimento al secondo profilo affrontato nel secondo motivo di ricorso, esso è fondato limitatamente allo specifico punto della applicabil ità del trattamento san zionatorio per l'omesso versame nto contributivo. Invero, come di recente osservato in ord. n. 13 171/2025, sgombrato il campo dall a questione della prescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n.104 del 2022, ha dichiarato l'il legittimit à costituzionale «dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizz azione finanziaria), convertito , con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla ### di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla ### separata costituita presso l'### uto nazionale della previdenza social e (###, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al p eriodo an teriore alla sua entrata in vi gore». Il 14 legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art.18, co.12, del decreto-legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/7 /2011, n. 111, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell'art.2, co.26, della L. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale» (punto 9.2. del Considerato in diritto).  13.1- Per effetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, in cui si controverte su una annualità (2010) antecedente alla legge d'interpre tazione autentica del 2011 (in termini, n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 10892 del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibili per effett o del formarsi del giudicato e d unque ido nei a precludere quell'efficacia retroatt iva della pronuncia di accoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustizia costituzionale e ne salvaguarda l'e ffettivi tà. La contest azione radicale del debit o contributivo im pedisce il formarsi del giudicato e dunque il consolid arsi del rapp orto controverso (Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle ### della decisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a q uelle specificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità (Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del ###. 
Pertanto, nel presente giudizio , l'inefficacia de lla norma dichiarata costituzionalmen te illegittima (art. 136, primo comma, ###) è coerente con i princìpi generali che presiedono alla funzione g iurisdizionale di legittimità e la vincolano alle censure espresse c on i motivi di rico rso e all'osservanza de l 15 divieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, 20446), così impedendo che, della pronuncia di accoglimento, possa giovarsi quella parte che non abbia messo ritualmente in discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.  13.2- Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell'obbligo contributivo, devono essere accolte le censure della ricorrente. La sentenza d'appello è cassata, dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi attinenti all'anno 2010.  14. La necessità di procedere alla correzione della motivazione e la comp lessità delle questioni dib attute, che solo in e poca recente, con la pronun cia della ### e costituzionale, hanno trovato un assetto definitivo, inducono a compensare le spese dell'intero processo.  P.Q.M.  ### acc oglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinto il resto; cassa la sentenza impugnata nella parte relat iva all'applicazione delle san zioni e decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto per sanzioni irrogate per l'anno 2010. Compensa le spese. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Orio Attilio Franco

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7534/2025 del 21-03-2025

... della domanda. Sotto questo profilo, viene, quindi, in rilievo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass ., Sez . un., 3840/2007 (e ribadito, da ultimo, tra le pronunce massimate, da Cass., n. ###/2024), secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o decl inatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è 6 di 11 ammissibile l'impugnazione che si rivolg a alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla moti vazione sul merito , svolta ad abun dantiam nella sentenza gravata”. Per q uesta ragio ne, il motivo in d iscorso è inammissibile, fermo restando che, o ve fosse stato scrutina bile, sarebbe stato parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare con riferimento (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1131/2023 R.G. proposto da: ######### R ###### A, D'### D'##### D'######### R ######### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (###), che li rappresent a e difende unitamente agli avv. #### (###) e ### (###); -ricorrenti contro #### elett ivamente 2 di 11 domiciliat ###, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difend e ex lege ; -controricorrente e ###; ###'#### E ### RICERCA; ###'###### I ### -intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 2344/2022, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal #### odierni ricorrenti - medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione universitaria in epoca anteriore al 2007 - convennero in giudizio la ### nza del Consiglio del ministri, il Ministero dell'#### e ricerca, il Ministero dell'### e delle finanze, il Ministero della ### e l'### di ### chiedendone la condanna al risarcimento del danno per tardiva att uazione della d irettiva 93/16/ ### con riconoscimento degli incrementi (annuale e triennale) di cui all'art.  6, primo comma, d.lgs. n. 257/1991. 
Il Tribunale di ### rigettò la domanda risarcitoria e quella volta al riconoscimento dell'adeguamento annuale, mentre dichiarò inammissibile - siccome tardivamente proposta - l'altra, preordinata all'ottenimento dell'adeguamento triennale. 
La Corte d'appello di ### respinse, a sua volta, l'impugnazione, riproponendo testualmente le argomentazioni già svolte in una 3 di 11 propria precedente sentenza del 16 aprile 2019 e richiamando una serie di precedenti della S.C. (Cass., n. 4449/2018; n. 6355/2018, n. 14168/2019; n. 485/2021; n. 5239/2021). Venne, in tal modo, confermata la pronuncia di primo grado, che aveva evidenziato come “le modifiche migliorative apportate dalla normativa in questione con il D.lgs. n. 368/1999 sono il risultato di una scelta discrezionale del legislatore non vincolata ad un obbligo proveniente dall'ordinamento comunitario” (pag. 10 della sentenza in questa sede impugnata), opinando che l'adeguamento annuale non fosse dovuto, in ragione di quanto affermato (tra le altre) da Cass., n. 18670/2017, alla cui stregua, “in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferim ent o alla domanda risarcitoria per no n adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 19 91, n. 257, non è sogget to ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di q uanto d isposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe n ormative successive), senza che il blocco di tale incre mento possa dirsi irragionevole, iscrivendo si in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato”. 
I medici elencati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.  ### del Consiglio dei ministri ha depositato controricorso, mentre le altre amministrazioni sono rimaste intimate.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 384/1992 (conv. dalla l.  438/1992); 3, comma 36, l. n. 537/19 93; 1, comma 33, l.  549/1995; 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996; 32, comma 12, l.  448/1997; 22, l. n. 488/1999; 36, l. n. 289/2002, per avere la Corte 4 di 11 d'appello ritenuto che il blocco dell'adeguamento economico delle borse di studio, sotto il profilo della rideterminaz ione triennale correlata al migliorament o stipen diale minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale dipendente del ### si fosse este so oltre il biennio 19 92/93. I ricorren ti rich iamano i precedenti di cui a Cass., n. 16385/ 2008; n. 18562/201 2; 12624/2015; n. 12595/2017, nonché le p ronunce della Corte costituzionale nn. 432/1997 e 242/1999, dissentendo, per converso, dal contrario indirizzo espresso da Cass., n. 4449/2018.  2. Il secondo motivo di ricorso (articolato anche sub specie di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.) deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, l.gs. n. 257/1991 e degli artt. 37, 39 e 46 d.lgs. n. 368/1999, nonché della direttiva 93/16/CE, dell'art. 11, d.lgs. n. 370/1999; dell'art. 183, comma 3, ### o ### Dall'angolo visuale d ella responsabilità civile dello Stato, si sostiene, da parte dei ricorrenti, che il manca to adeg uamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi (attraverso i decreti ministeriali richiamati dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991) avrebbe determinato la violazione del criterio dell'adeguata remunerazione di matrice comunitaria. A tale profilo viene poi g iustappo sto, all'interno de l medesimo motivo, quello più generale dell'adeguatezza dell'entità del compenso, che andrebbe parametrata alla quant ificazione fattane dallo stesso ### negli artt. 37-39 del d. lgs. 368/1999, conseguendone, pertanto, il diritto degli specializzandi di ricevere la differenza (per gli anni da l 1992 fino all'a.a. 200 6/2007, allorquando detta quantificazione entrò a regime), a titolo di risarcimento del danno per tardiva trasposizione della normativa comunitaria.  3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991; 7, comma 5, d.l.  384/1992 (conv. dalla l. n. 438/1992); 3, comma 36, l. n. 537/1993; 1, comma 33, l. n. 549/1995; 32, comma 12, l. n. 448/1997; 22, l. 5 di 11 n. 488/1999; 3, comma 36, l. n. 289/2002, nonché l'omesso esame di un fatto decisiv o per il giudizi o “in merito al mancato riconoscimento dell'adeguamento della b orsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita ex art. 6 d.lgs. 257/91” (pag. 30 del ricorso). Sostengono i ricorrenti l'illegittimità del blocco della rivalutazione annuale dopo l'anno 1993, avendone la Corte costituzionale (con la sentenz a n. 43 2/1997) sancito la legittimità per il solo triennio 1992/95, con la conseguenza che “i “blocchi” dal 1995 al 2007 (12 anni) d el meccanismo di indicizzazione annuale non possono considerarsi di natura eccezionale né limitati ad un “ristretto arco temporale”, ponendosi così in contrasto con il principio comunitario di adeguata remunerazione e di effettività del diritto comunitario” (pag. 35 del ricorso).  4. Con specific o riguardo al terzo motivo di ric orso, occor re puntualizzare che il Tribunale di ### aveva ritenuto tardivamente proposta la domanda risarcitoria afferente all'importo corrispondente all'adeguamento triennale (v. pag. 14 della sentenza d'appello, ove è test ualmente riportata la pronuncia di primo grado). La Corte d'appello affermò, peraltro, ch e tale statuizione non e ra stata censurata in sede di impugnazione (pag. 25 della sentenza in questa sede impu gnata), ciononostante svolgendo anche argomentazioni volte al rigetto nel merito della domanda. Sotto questo profilo, viene, quindi, in rilievo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass ., Sez . un., 3840/2007 (e ribadito, da ultimo, tra le pronunce massimate, da Cass., n. ###/2024), secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o decl inatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è 6 di 11 ammissibile l'impugnazione che si rivolg a alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla moti vazione sul merito , svolta ad abun dantiam nella sentenza gravata”. Per q uesta ragio ne, il motivo in d iscorso è inammissibile, fermo restando che, o ve fosse stato scrutina bile, sarebbe stato parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare con riferimento anche ai primi due motivi di ricorso.  5. Con numerose pronunce (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.  c.p.c., si può far riferimento, da ultimo, alle motivazioni di Cass., 29499/2024 e Cass., n. 29920/2024, precedu te da Cass., 6355/2018; Cass., n. 17051/2018; Cass., n. 5698/2019; Cass., 26074/2019; Cass., n. 5455/2020; Cass., n. 8503/2020; Cass., 25463/2020; Cass., n. 1114 /2021; Cass., n. ###/2021; Cass., 27287/2022; Cass., n.###/2022; Cass., n. 10023 /2024), questa Corte ha aff ermato che la pretesa dei medic i che avevano frequentato corsi di specializzazione prima del 2007 di percepire una borsa di studio di importo pari a quello entrato a regime a partire dall'anno accademico 2006/07 non trova fondamento né nella diretta applicazione dell'art. 6 de l d.lgs. n. 257/1991, né nel diri tto risarcitorio correlato alla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttiva comunitarie che avevano stabilito il diritto ad una “adeguata remu nerazione” in favore degli specializzandi medesimi. Ciò in q uanto “lo S tato italiano aveva ade mpiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'### europea, infatti, non contiene, né potrebbe e ssere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli ### membri n ell'esercizio della p ropria discrezionalità, la quale trova un inevi tabile lim ite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pub blica” (Cass., n. 7 di 11 29920/2024, in motivazione). ### “il legislatore, «nel disporre il diff erimento dell'applicazione delle dis posizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenut o del d.lgs. n. 257 de l 1991, ha eserci tato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giurid ico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema de lla formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema si a più congeniale a disciplinare la specifi ca condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato d ell'adeguata retribuzione». In al tri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nu ovo ordiname nto delle scuole univ ersitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 199 9 (a decorrere dall'anno accademic o 2006/2007, in base alla legge n. 266 d el 2005 ), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effett ivo recepim ento ed adegu amento del l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quant o riguarda la misu ra della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del leg islatore nazionale, non vincolata o condizionata d ai sudd etti obblighi»” (Cass., 29920/2024, che a sua volta cita Cass., n. 4449/2018). In definitiva, “il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs.  n. 368 del 1999 — che è una normativa più favorevole — rientrava 8 di 11 nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non h a potut o determinare alcun a situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno” ( Cass., 29920/2024, in motivazione). 
Anche per quel che più specificamente riguarda l'invocato diritto alla indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale della borsa di studio, non possono che ribadirsi le argomentazioni fatte proprie dall'orientamento progressivamente consolidatosi nel la giurisprudenza di legittimità, recentemente sugellato dalla pronuncia a ### unite n. 20006/2024, a tenore della quale “l'importo delle borse di studio d ei medic i specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002” (per la ricostruzione di tale orientamento si rimanda all'esaustiva motivazione di Cass., 29512/2024, corredata da ampi richiami giurisprudenziali).  6. Con il quarto motivo è denunziata la violazione degli artt. 112 c.p.c., 39 d.lgs. n. 368/1999, 6, commi 1, 2 e 3 d.lgs. n. 257/1991, 9 di 11 nella parte in cui i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi (o si sarebbero pro nunciati neg ativament e) sulla sussistenza della legittimazione passiva dei ministeri convenuti, da ritenersi corresponsabili in solido vuoi rispetto alla doma nda risarcitoria, vuoi rispe tto a quella d i adeguamento della borsa d i studio. 
Il motivo è inammissibile. 
Nella sentenza d'appello non si rinviene, invero, alcuna statuizione in ordine al difetto di legittimaz ione passiva dei ### e dell'### A pag. 35 del ricorso per cassazione, i ricorrenti si limitano ad enunciare - del tutto genericamente - di avere “insistito in sede d 'appello sulla sussistenza della legittim azione passiva e responsabilità solidale dei soggetti convenu ti, sia rispetto alla domanda risarcitoria sia alla domanda di adeguamento della borsa di stud io”, senza preci sare né “localizzare” detta censura (che peraltro non si evin ce dalle conclusioni riportate nella sente nza impugnata, nelle quali semplicemente la condanna viene invocata nei confronti di tutte le parti app ellate in solido ). Non appare rispettato, pertanto, il requisito di ammissibilità delineato dall'art.  366, n. 6, c.p.c., non senza rimarcare che, in ogni caso, il vizio dedotto sarebbe stato privo di decisività, avendo la corte territoriale comunque rigettato la domanda per altre ragioni (con statuizione, quindi, assorbente la q uestione di legittimazione in ossequio al principio della ragione più liquida). Ad escludere l'ammissibilità del motivo milita, infine, anche il principio di diritto espresso da Cass., n. 22341 /2017 (alla quale è conforme Cass., n. 26087 /2019), secondo cui “la censu ra concernent e la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art.  360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecant e un effettivo pregiudizio a chi la denuncia”, mentre nel caso di specie nulla è stato dedotto dai ricorrenti circa il pregiudizio concretamente conseguito 10 di 11 dal mancato riconoscimento della legittimazione passiva dei ### e dell'### evocati in giudizio.  7. Le medesime considerazioni appena sv olte con riferimento al quarto motivo inducono alla declaratoria di inammissibilità anche del quinto, con il quale viene censurata (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la “omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. in meri to al mancato riconoscimento della prescrizione decennale ai diritt i azionati ed in merit o all'erroneo comput o del termine a quo prescrizionale” (pag. 40 del ricorso per cassazione). 
Anche in questo caso, infatti, assorbente è la considerazione che la ratio decidendi della sentenza impugnata non afferisce in alcun modo alla questione della prescrizione dell'ipotetico diritto fatto valere, avendone piuttosto negato (sotto i vari profili dedotti) l'esistenza. Ne segue che non si vede in che modo la censura possa concretamente giovare all'interesse dei ricorrenti.  8. Conclusivamente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della ### del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (a mente del quale “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione pro cessuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un m assimo di trenta”).  ### prendendo come riferimento lo scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, e ind ividuand o quale parametro di riferimento l'importo minimo di € 2.152,00 (tenuto conto che l'Avvocatura dello Stato non ha depositato memoria), si dovranno applicare dieci incrementi del 30% e nove ulteriori incrementi del 10% (essendo i ricorrenti complessivamente venti), così giungendo a un totale di € 10.544,00.   11 di 11 P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.544,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, al compet ente ufficio di merito, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, La Battaglia Luigi

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