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Corte di Cassazione, Sentenza n. 35061/2024 del 30-12-2024

... dell'Asl segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 15.688,00) - si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. Così deciso in ### il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione. Il presidente ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ##### D'####.17/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2075 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da ### 1 Centro (c.f. ###), in persona del ### ing. ### legale rappresentante pro tempore, con sede ###/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico n. 50 dell'11 gennaio 2024, dall'avv. ### (c.f. ###), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax ### e alla pec ###, con cui è elettivamente domiciliata in ####. S. Nitti, 11, presso lo studio dell'avv. ### Ricorrente contro ### laboratorio analisi cliniche ### sas, sede ###### al C.so ### n. 61, in persona del suo legale rappresentate p.t. Dott.sa ### P.IVA ###, rapp.to e difeso giusta procura speciale alla lite rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscritta allegata al controricorso dall'avv. ### (CF ####) elett.te domiciliata presso il di lui studio in ### alla via G.A. Diaz n. 26 (84122) e domicilio digitale ###, ove dichiara, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio. 
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n° 2740 depositata il 14 giugno 2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere #### 1.- Con sentenza n° 10646/2019 il tribunale di ### accoglieva la domanda dell'attore ### laboratorio analisi cliniche ### s.a.s. diretta ad ottenere la condanna della convenuta ### 1 Centro al pagamento delle prestazioni sanitarie attinenti alla branca di patologia clinica effettuate nel marzo e nell'aprile 2017, per le quali erano state emesse le fatture n° 3 del 5 aprile e n° 4 del 5 maggio 2017.  2.- ### dell'Asl veniva respinto con la sentenza indicata in epigrafe. 
Osservava la Corte (dopo aver respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario) che il tribunale aveva correttamente deciso la lite: l'### pur avendone l'onere, non aveva provato il superamento del tetto di spesa (circostanza impeditiva del diritto azionato) e le sue due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017) erano inidonee a tale dimostrazione, trattandosi di documenti di provenienza dalla stessa ### pubblica.  ### parte, l'Asl non aveva prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia la delibera del direttore generale dell'### che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, avrebbe dovuto attestare lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe verificato, oltre ad indicare la parte di fatturato di ciascun centro che non poteva essere remunerata perché resa senza rispetto del tetto di spesa. 
Ne derivava l'irrilevanza della successiva critica alla sentenza, secondo la quale - anche a voler ritenere che in atti vi fosse la prova del superamento del tetto di spesa alla data del 28 febbraio 2017, indicata nella nota prot. 53853/2017 - la domanda avrebbe dovuto comunque essere accolta, in quanto non sempre il verificarsi del superamento è circostanza da sola sufficiente per giustificare il rifiuto del pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese oltre il budget. 
Nel caso di specie, il meccanismo contrattuale indicato dall'appellante (art. 5 del contratto) non era, infatti, invocabile, in quanto la mancata dimostrazione del superamento del tetto era assorbente. 
In ogni caso, come correttamente rilevava l'appellata, la comunicazione previsionale ed effettiva dello sforamento del limite di spesa era stata tardivamente inviata alla struttura privata nel maggio 2017, quando il primo trimestre di quell'anno era ampiamente decorso: ne derivava che la struttura, non avendo l'Asl adottato alcun tempestivo provvedimento di regressione tariffaria, come previsto dall'art. 5 lettera a) del contratto, aveva continuato legittimamente a rendere prestazioni pienamente remunerabili. 
Da ultimo, la Corte, conformemente alla decisione del primo giudice, escludeva che con la pattuizione dell'art. 11 del contratto il ### avesse espresso una preventiva rinuncia a tutelarsi in sede ###relazione ai provvedimenti di determinazione di tetti di spesa ed alle tariffe prestazionali, rendendo quindi improcedibile l'azione giudiziale introdotta. 
La rinunzia espressa nel citato articolo, infatti, concerneva i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuivano all'individuazione del contenuto dello stesso. 
Essa non incideva, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. 
Inoltre, la clausola richiamava atti aventi natura autoritativa, sicché non era estensibile a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'### 3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ### 1, affidando il gravame a due motivi. 
Resiste il ### che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.  Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo l'Asl ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.  civ., nonché violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3 e 4, cod. proc.  La Corte di Appello e, prima, il Tribunale avrebbero omesso di rilevare d'ufficio l'inesistenza del contratto con riferimento alle mensilità (marzo e aprile 2017) in cui sarebbero state eseguite le prestazioni per il cui saldo il laboratorio aveva agito in giudizio, tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti il 7 dicembre 2017 era privo di efficacia retroattiva.  5.- Il mezzo è infondato. 
Va premesso che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n° 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n° 19161). 
La Corte d'appello, dunque, ben può - in tesi - rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657). 
Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della decisione di primo grado riportata nella sentenza d'appello, il tribunale aveva condannato l'### 1 a pagare al laboratorio attore euro 15.688,00 oltre accessori. 
Tale condanna - che presuppone dal punto di vista logico e giuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata anche per il periodo marzo-aprile 2017 - non è stata impugnata da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi di appello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle eccezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo), il malgoverno dell'onere probatorio sul tetto di spesa (secondo motivo), il mancato rispetto del procedimento di determinazione della regressione tariffaria (terzo mezzo), l'esistenza di una esplicita e preventiva rinuncia del ### (ex art. 11 del contratto) a tutelarsi in via giurisdizionale e la conseguente improcedibilità della domanda (quarta doglianza). 
Come è dato notare, anche la Asl era partita dal presupposto dell'esistenza e validità del contratto (anche per le prestazioni di marzo ed aprile 2017), tanto da invocare la clausola contenuta nell'art. 11 dell'accordo: sicché la questione della sussistenza del contratto, positivamente affermata dal primo giudice, doveva ritenersi coperta dal giudicato, in ragione dell'art. 346 cod. proc.  civ., e, come tale non più contestabile dalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale. 
Questa preclusione opera, ovviamente, anche nel presente grado di giudizio, dove la Corte di cassazione non può che partire dal presupposto della validità di un contratto almeno per il periodo marzo-aprile 2017, coperto, come già detto, dal giudicato.  6.- Col secondo motivo l'Asl deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.. 
Lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe applicato al caso l'art.  5, lettera a), del contratto, senza considerare che le prestazioni erano state erogate nei mesi di marzo e aprile 2017 e fatturate nei mesi di aprile e maggio 2017, quindi, dopo la data (24 febbraio 2017 quella prevista e 28 febbraio 2017 quella accertata) di esaurimento del limite di spesa, con la conseguenza che l'Asl non doveva applicare la regressione tariffaria, ma doveva solo comunicare al ### lo sforamento. 
Inoltre, nonostante la Corte avesse ritenuto provato il superamento del budget, non vi era alcuna norma prevedente l'obbligatorietà di una deliberazione di accertamento e applicazione della regressione tariffaria, mentre il rispetto del tetto doveva essere dimostrato dalla struttura privata. 
Mancando, inoltre, anche la delibera del tavolo tecnico, il credito non era né certo, né liquido, né esigibile. 
Con un ultimo profilo (pagina 27 sub lettera m), l'Asl censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 11 del contratto non contenesse una rinuncia del ### alla propria tutela in sede giurisdizionale.  7.- Il mezzo è, anzitutto, inammissibile in quanto - pur sotto l'egida del n° 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. - tratta in modo promiscuo mezzi di ricorso eterogenei. 
Non è infatti consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso, in quanto il motivo, con tale tecnica espositiva, finisce per riversare impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche alla decisione impugnata (ex plurimis, ### III, 23 giugno 2017 n° 15651; ### VI, 4 dicembre 2014 n° 25722; ### II, 31 gennaio 2013 n° 2299; ### III, 29 maggio 2012 n° 8551; ### I, 23 settembre 2011 n° 19443; ### V, 29 febbraio 2008 n° 5471). 
In altre parole, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa sposta sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc.  civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendogli, inammissibilmente, il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., sez. I, 23 settembre 2011, n° 19443). 
Nel motivo, infatti, la ricorrente si lamenta della “motivazione illogica, contraddittoria ed erronea” e della “violazione o falsa applicazione” di norme di legge. 
Ebbene, sol che si legga il motivo in esame, si può agevolmente notare che esso contiene censure diverse, riconducibili all'art. 360, n° 3 e n° 5 (peraltro con riferimento al testo pregresso del n° 5), benché l'intestazione della censura faccia riferimento all'art. 360 n° 4. 
Ne discende, pertanto, come già anticipato, l'inammissibilità della censura in esame. 
In secondo luogo, il motivo non coglie nemmeno le plurime rationes decidendi della decisione.  ### la prima ratio (esposta alle pagine 13-14) non vi era prova del superamento del tetto di spesa, diversamente da quanto addotto dalla ASL appellante (secondo cui il Tribunale lo aveva accertato). 
Stando alla seconda ratio (pagine 13-19), la Asl aveva impugnato la sentenza di primo grado fraintendendone la motivazione. 
Il primo giudice, infatti, non aveva predicato il mancato superamento del tetto di spesa, ma aveva affermato che l'Asl era onerata di dimostrare tale travalicamento e non lo aveva fatto; e che, comunque, anche a ritenere la prova di esso, la domanda era ugualmente da respingere, poiché non sempre il superamento del tetto era circostanza da sola sufficiente a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese ultra budget: tanto che, nella fattispecie, la data previsionale di sforamento del primo trimestre era stata comunicata alle strutture private solo il 3 maggio 2017, ossia a trimestre ampiamente scaduto. 
E dato che il provvedimento di regressione tariffaria non era stato adottato (come ammesso dalla stessa Asl nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.), non sussistevano cause modificative o estintive del credito del ### Anche l'applicazione - invocata dall'Asl - dell'art. 5, lettera b), del contratto ### era irrilevante, poiché, una volta chiarito che non vi era prova del superamento del tetto di spesa per inidoneità delle note prodotte dall'### non avevano senso le ulteriori osservazioni fondate sulla diversa ipotesi in cui, invece, tale nota fosse risultata idonea allo scopo. 
Terza ratio: la tesi dell'Asl (avvenuto superamento del tetto) era comunque indimostrata, poiché l'appellante non aveva provveduto al deposito in sede di gravame dei documenti versati in atti in primo grado. 
A fronte di tali percorsi motivazionali, la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che le prestazioni erogate nel marzo-aprile 2017 erano state fatturate ad aprile e maggio 2017, quindi dopo la data di esaurimento del limite (pagina 16, lettera b); che non vi era obbligo per l'Asl di adottare un provvedimento di regressione tariffaria (pagina 16-17, lettera c); che era la controparte onerata di dimostrare il mancato superamento del limite (pagina 17, lettera d); che la ricostruzione storica del dato normativo evidenziava che il superamento del limite di spesa non consente alla struttura di pretendere il pagamento dei servizi (pagine 17-19, lettera e); che la dimostrazione dell'insussistenza del travalicamento deve essere data dalla struttura privata (pagina 19, lettera f); che, in mancanza della delibera del tavolo tecnico, il credito della struttura privata non è esigibile (pagina 19, lettera g); che anche la giurisprudenza di merito condivide tale tesi (pagine 19-26, lettera h); che l'onere di provare il mancato sforamento spetta alle singole strutture (pagina 26-27, lettera i); che nessuna norma impone all'Asl di deliberare la regressione tariffaria (pagina 27, lettera l); che l'art.  11 del contratto inter partes prevedeva la rinuncia della struttura a qualsivoglia contestazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto (pagine 17-28, lettera m); che spettava alla controparte provare l'eventuale erroneità dei tagli subiti al fatturato liquidato (pagina 28, lettera n); che controparte era comunque consapevole degli sforamenti dei tetti fissati di anno in anno, avendo sempre ricevuto i monitoraggi, le date di esaurimento dei tetti di spesa e i consuntivi (pagina 28, lettera o); che anche la giurisprudenza del Consiglio di stato recepiva tali tesi (pagina 28- 29, lettera p). 
Ora, la ricorrente - pur partendo dal presupposto corretto che il limite di spesa è invalicabile e che la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della ### amministrazione (ex multis: Cass., sez. 1, 19 settembre 2024, n° 25184) - non aggredisce adeguatamente, con le plurime ed eterogenee critiche, i passaggi motivazionali con i quali è stata ribadita la carenza di prova del tetto e del suo superamento e l'inidoneità a tal fine delle due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017), limitandosi a censurare la decisione con le critiche fuori fuoco sopra riassunte e che, quanto all'onere della prova del superamento del tetto, contrastano apertamente con l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte (per tutte, Cass., sez. I, 13 febbraio 2023, n° 4375). 
La Corte, dunque - lungi dal dare per riconosciuto o provato il superamento del tetto di spesa (come invece vorrebbe la ricorrente) - ha ritenuto che l'onere probatorio a carico dell'Asl di dare prova dell'intervenuto sforamento del budget fosse rimasto inadempiuto, come correttamente aveva già sostenuto il primo giudice, e che anche la questione della applicabilità del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 5 non era dirimente. 
La terza ratio sopra riassunta è stata, poi, del tutto pretermessa dall'Asl ricorrente. 
Ad abundantiam va aggiunto che nemmeno sembrano condivisibili i due precedenti della Corte d'appello di ### del 2016 e del 2018 (trascritti in ricorso alle pagine 20-26), posto che l'orientamento in essi espresso è stato superato proprio da quello contrario e più recente di questa Corte, sopra indicato. 
Quanto, infine, alla questione interpretativa dell'art. 11, il mezzo si appalesa stravagante anche per la ragione che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di queste regole non può dirsi sussistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti): profili totalmente mancanti nel motivo in esame.  8.- In conclusione, il ricorso va respinto e alla soccombenza dell'Asl segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 15.688,00) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.  p.q.m.  la Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. 
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione. 
Il presidente ### 

causa n. 2075/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 37/2026 del 11-01-2026

... nel corso del giudizio; 4) ### al pagamento delle spese di lite in favore di ##### e ### in solido, che liquida in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.905,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 5.810,00, oltre € 545,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### 5) ### al pagamento, in favore di #### e ### in solido, di tutte le spese sostenute per il procedimento di mediazione e per il procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132-14 come dimostrate nel corso del presente giudizio ed ai relativi, ovvero € 536,00 per la fase di attivazione della mediazione ed € 536,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex D.L. 132-14, per un complessivo di € 1.072,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria. Benevento, lì 07 gennaio 2026 IL GIUDICE ONORARIO DI PACE Avv. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO II sezione civile - in persona del Giudice Onorario di ###. ### - in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2717 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 03.09.24, e vertente TRA #### e ### elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo #### elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ###: Contratto di comodato ### All'udienza del 29.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti ### presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. 
Gli attori citavano in giudizio, con atto di citazione regolarmente notificato, #### per far dichiarare e statuire che tra l'#### ed il convenuto era stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00 e che, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo alla restituzione della somma anche a fronte di diffida ad adempiere, doveva essere condannato alla restituzione dell'importo oltre interessi dalla domanda, oltre spese diritti ed onorari della procedura e di quelle stragiudiziali, sia mediazione che negoziazione assistita, entrambe esperite. ### traeva origine da un comodato effettuato dal de cuius degli attori, #### sulla base di scrittura privata del 23.10.17 di cui veniva accertata l'autenticità nel giudizio r.g. 571-22 di questo Tribunale ed in ragione del versamento degli importi mediante due separati bonifici. 
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava tutto l'avverso dedotto asserendo l'insufficienza delle prove a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. alla prima udienza del 19.02.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 29.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 35.300,00 corrisposto dal genitore degli attori al convenuto dapprima con bonifico di € 15.300,00 intestato all'### srl per pagamento di auto acquistata dal sig. ### in data ### ed, in un secondo momento, con bonifico di € 20.000,00 intestato direttamente al mutuatario in data ###; entrambe le pattuizioni venivano sostanziate nella scrittura privata del 23.10.17, disconosciuta nel giudizio r.g. 571/2022 conclusosi con sentenza n. 1374-24, in data ###, in cui la dott.ssa ### ne accertava la veridicità in qualità di ### Gli attori richiedevano il pagamento con diffida e messa in mora del 15.01.22, senza esito. 
Gli attori, dunque, agiscono in giudizio per ottenere la restituzione di detti importi, indebitamente trattenuti dall'### Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta compariva semplicemente deducendo l'infondatezza del giudizio per carenza di prova. 
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. 
Va premesso che l'art. 1803 c.c. stabilisce che: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.”. In caso di comodato senza termine, l'art. 1810 c.c. afferma il seguente principio: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Infatti, secondo l'orientamento delle ### n. 3168/2011, “nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario”. 
Sulla base di tali presupposti e della documentazione agli atti, la scrittura privata del 23.10.17 comporta un'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. in ragione dell'evidente ricognizione di debito ivi contenuta: pur non essendo stata dimostrata la traditio con l'esibizione dei bonifici, doveva essere il convenuto a dimostrare l'inesistenza del debito o la sua estinzione. Tale principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente confermato dalla Suprema Corte: “la ricognizione di debito ‘non costituisce un' autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (Cass. ord. 15764-25) Gli attori, per quanto detto, hanno dimostrato il pagamento della somma di € 35.300,00 e la successiva richiesta di restituzione entro il ###, per cui il convenuto dovrà restituire tale importo, non avendo egli addotto alcun elemento impeditivo o limitativo del diritto, neppure in relazione al quantum dovuto; la genericità delle deduzioni del convenuto ritengono astrattamente applicabile pure il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. attuabile, come da codice di rito, unicamente tra le parti costituite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi, oltre le fasi stragiudiziali richieste e comprovate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### nei confronti di ### ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara che tra ### ed il convenuto ### è stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00; 2) Accerta e dichiara, per quanto in motivazione, che ### è debitore di tale importo nei confronti degli attori, eredi del defunto ### e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di questi ultimi dell'importo di € 35.300,00 oltre interessi dalla domanda; 3) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio; 4) ### al pagamento delle spese di lite in favore di ##### e ### in solido, che liquida in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.905,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 5.810,00, oltre € 545,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### 5) ### al pagamento, in favore di #### e ### in solido, di tutte le spese sostenute per il procedimento di mediazione e per il procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132-14 come dimostrate nel corso del presente giudizio ed ai relativi, ovvero € 536,00 per la fase di attivazione della mediazione ed € 536,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex D.L. 132-14, per un complessivo di € 1.072,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria. 
Benevento, lì 07 gennaio 2026 

IL GIUDICE
ONORARIO DI PACE Avv.


causa n. 2717/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Molino Rosario

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Giudice di Pace di Prato, Sentenza n. 2/2026 del 08-01-2026

... (Cass. Civ. 2016 sent. n. 21789), decidendo che il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un‘au tomobile sostitutiva sono di spettanza , anche in assenza di prova. E' chiaro che la privazione, per motivi riparatori, del mezzo, rende insita in sé la necessità di noleggiarne ### essere riconosciute come di spettanza le spese di negoziazione assistita, come richieste e nell'entità di € 414,00 ossia: € 284,00 , oltre al rimborso forfattario di legge ( 15% ), c.a.p. ed i.v.a. di legge. E' dovuta una definitiva risultanza risarcitoria, aritmeticamente ottenutasi nella somma di euro 2.168,59, detratto l'importo in acconto di € 2.538,71 con addizione delle spese di noleg gio dell'automobile sostitu tiva, dei compensi relativi alla procedura negoziazione assistita, e delle spese di c.t.p. , documentate in € 384,30. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima in tema di debito di valore ) sono dovuti dal giorno del fatto a quello del saldo effettivo, tenutosi conto della mancanza di godimento immediato del provato. La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza , con liquidazione in disposi tivo, vista la nota professional e del (leggi tutto)...

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N.RG 1746 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO @@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@ ### dal Giudice di ### di ### avv. ### nella causa civile R.G. n. 1746 / 2024 vertente tra ### & C. S.N.C. (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### '##### S.R.L.  (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ###; ### contumace.  -RESISTENTI ### di danni materiali ad automobile, cagionati da sinistro stradale. 
Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 CONCLUSIONI - Per la ricorrente: ““Voglia l'###mo Sig. Giudice di ### adito, ogni contraria ista nza, eccezione e deduzione respinta: - ### - rigettare le eccezioni processuali e di merito ex adverso tardivamente sollevate, siccome inammissibili, oltrechè infondate in fatto e diritto; - ### - accertata la responsabilità in via esclusiva di ### nella causazione del sinistro de quo, condannare ### “#### and Health”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, domiciliata ex lege ai fini del presente giudizio presso la propria mandataria ### : A) al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali di cui in premessa, nella misura di ### 2.168,5 9, di cui: - ### 1.004,29 , comprensivi di quanto residua per spese di riparazione dei danni subiti dal veicolo per cui è causa; - ### 366,00, comprensivi delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ; - ### 414,00, comp rensivi dei compensi legali della procedura di negoziaz ione assistita ; - ### 384,30, comprensivi delle spese di CTP ; o, comunque, in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo ; B) al pagamento delle spese di CTU nella misura liquidata dall'On. Giudicante ; C) in ogni caso , vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art.  2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge”.  - Per la convenuta assicurazione: -1) dichiarare la improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo 209/2005; 2) Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, IV comma, c.p.c.; Nel merito: 3) nel merito, rigettare la domanda siccome generica, infondata in fatto ed in diritto, in quanto la pretesa risarcitoria dell'attore è stata già pienamente soddisfatta dalla #### e soprattutto non provata nel maggiore importo richiesto; 4) gradatamente, applicare alla fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui all'art.  2054, comma 2, c.c., e ridurre, con seguentem ente, la co ndanna risarcitoria nella misura del 50%; 5) con vittoria di spese e competenze di lite.  .   #### Con ricorso, ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l' ### di ### & C. s.n.c. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di ### di ### la compagnia assicuratrice ### and ### presso ### s.r.l. e ### per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti materialmente dal cedente il credito per responsabilità aquiliana , in occasione di un sinistro stradale accaduto in ### il 28 giugno 2023, all'altezza del numero civico 1 della via ### il veicolo del cedente il credito extracontrattuale alla carrozzeria attrice, assicurato con la menzionata convenuta ### and ### in tal giorno e luogo, secondo la narrativa contenuta in ricorso , era stato tamponato da quello a ppartenente a L i ### assicurato presso la compagnia assicuratrice ### s.pa. . 
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale contestava integralmente la domanda attrice chiedendone il rigetto, dopo aver sollevato le eccezioni di cui alle conclusioni trascritte in epigrafe. 
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RG n. 1746/2024
Il responsabile civile, invece, ometteva ogni difesa: essendo a lui stati regolarmente notificati gli atti introduttivi del giudizio, ne era dichiarata la contumacia. 
Il giudizio con prova testimoniale, consulenza tecnica e documentalmente. 
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione .   * 
Vanno rigettate l' eccezioni sollevate dalla convenuta costituita. 
La ricorrente spedì una missiva moratoria che fu recapitata, tramite pec, il 3 luglio 2023 all'eccepie nte ed ampiamente dopo il decorso del term ine di “spa tium deliberandi” concesso dalla legge, le notificò gli atti introduttivi del giudizio, il 26 settembre 2024. 
Si deve , poi, osservare com e emerge - esa minato l' atto di citazione, nel suo complesso e nella parte espositiva (essendone stata eccepita la nullità), che tutte le pretese attoree sono state articolate e dunque, la costituita convenuta ( la quale fu posta in grado, in ogni modo, di formulare l'offerta a tenore di legge), ha potuto trarre ampi argomenti difensivi (c.f.r. Cass. 1681/2015, ex pluribus), tramite una comparsa di risposta che consta di otto pagine. 
La domanda attrice viene accolta. 
In argomento di an debeatur, la formazione dal modello di constatazione del sinistro, con duplicità di firme nel modulo in esame, con indicazione tracciata dei punti dell'urto inflitti contro il veicolo attoreo, e con crocesegno relativo alla condotta da ascriversi al conducente del veicolo B , ( casella numero 8: “ tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”), appare essere assorbente del mancato tracciato del grafico nell'apposito spazio cartaceo, essendo già in sé stata evidenziata la dinamica del fatto ( viste la doppia sottoscrizione, la crocettatura dei punti d'impatto, ed il segno apposto nella casella predisposta al numero 8 del modello de quo ), e opera, di conseguenza la presunzione normativa, ex art. 143 c.d.a., secondo cui l'incidente stradale, si sarebbe verificato in conformità del contenuto de quo, non avendo vinto, non fornita nessuna prova contraria, la compagnia assicuratrice convenuta. 
La ricorrente ( iuxta ut supra, ossia: come da lettera a mezzo pec, ricevuta il 3 luglio 2023 dall'ufficio dell'avversaria costituita, documento versato in allegazione, rispetto ad un atto introduttivo del giudizio notificato alla compagnia convenuta in data 26 Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 settembre 2024), ebbe ad inoltrare, in via stragiudiziale alla anzi detta convenuta, il modulo in parola e, di qui, vi è la valenza ai fini processuali, con la presunzione legale ai sensi d ell'art. 143 c.d.a. , salvo prova contrari a (Cass. 25468/ 12.11.2020, Cass.22415/2017), nella fattispecie non offerta. 
Sull'istanza di riconoscimento di un concorso colposo, formulata dalla compagnia convenuta, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 novembre 2024 n. 29009, ha proseguito nel suo orientamento costante : “la presunzione di colpa posta, ex art.  2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione mer amente sussid iaria, costituisce un criteri o residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. 
Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evita ndo collisioni con il veicolo che preced e, per cui l'avvenuto tamponamento pone a cari co del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 - 3, ord.  01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“ : stante questo insegnamento costante della stessa Corte di Cassazione ,si rileva che, in questo processo, nessuna prova contraria è stata offerta in istruttoria ###esito dell'espletata consulenza tecnica, condivisibile perché correttamente eseguita secondo criteri analitici e logici, l'ausiliario del giudice , in risposta al quesito a lui proposto, ha scritto: “la stima del danno è stat a redatta con sultando le banche dati di proprietà di ### ed utilizzando parametri economici medi tra quelli vigenti sulla piazza di ### all'epoca del fatto (tariffa oraria di manodopera, costo materiali di consumo, oneri smaltimento rifiuti ed ###, potrebbe, la carrozzeria esecutrice dei Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 lavori, aver applicato tariffe diverse che, se regolarmente fatturate, potranno essere eventualmente giustificate e sostenute dalla stessa. 
I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro vei colo coinvolto. ### in co nformità ed a regola d 'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito”. 
Ha poi, l'ausiliario, concluso: “ In risposta al quesito postomi dall'###mo Giudice il sottoscritto, considerato quanto sopra esposto e dopo aver risposto a tutte le richieste di chiarimento espresse dai ###, è potuto giungere alle seguenti conclusioni: • ### BMW ### targata ### di proprietà di ### e riparata presso la ### odierna ### nel l'evento per cui è cau sa subì danni da tamponamento che interessarono il paraurti posteriore e il portello. Tali danni richiesero una spesa di circa € 3.543 iva compresa .   I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro veicolo coinvolto.   ### in conformità ed a regola d'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6 ### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito. 
Congrua, se confermata, la richiesta di € 366 iva compresa”.   In punto di quantum debeatur, dunque, il consulente tecnico ha relazionato, ed ha risposto affermativamen te sulla compatibilità dei danni de quibus, sti mandoli in un'entità pari ad euro 3.543,00 =, con comprensione di i.v.a. (voce d'imposta sempre di spettan za, dovendo il danneggiato esse re anche risarcito di accesso ri e consequenziali: Cass. 1688/2010 e successiva giurisprudenza conforme). 
Dimostrata peritalmente, altresì, la sosta forzata necessaria del mezzo: essa è stata espressa nella durat a di sei giorni. Eq uitativamente, secondo criteri di comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 Co. 2 c.p.c., per ogni giorno di sosta può essere correttamente quantificato, come riconosciuto dal ###, un importo di circa euro 50,00 giornalieri, e, dunque, in complessivo, di euro 366,00, comprensivo di i.v.a ( cfr. Cass. 1688/2010 cit.). Al riguardo, la teste escussa ha così dichiarato : Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 “confermo, visto il documento mostratomi”, in ordine alla consegna del veicolo sostitutivo il 30 ottobre 2023 ed alla restituzione di esso il successivo 8 novembre. In ogni caso, in argomento di “ auto sostitutiva”, si è sempre pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2016 sent. n. 21789), decidendo che il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un‘au tomobile sostitutiva sono di spettanza , anche in assenza di prova. E' chiaro che la privazione, per motivi riparatori, del mezzo, rende insita in sé la necessità di noleggiarne ### essere riconosciute come di spettanza le spese di negoziazione assistita, come richieste e nell'entità di € 414,00 ossia: € 284,00 , oltre al rimborso forfattario di legge ( 15% ), c.a.p. ed i.v.a. di legge. 
E' dovuta una definitiva risultanza risarcitoria, aritmeticamente ottenutasi nella somma di euro 2.168,59, detratto l'importo in acconto di € 2.538,71 con addizione delle spese di noleg gio dell'automobile sostitu tiva, dei compensi relativi alla procedura negoziazione assistita, e delle spese di c.t.p. , documentate in € 384,30. 
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima in tema di debito di valore ) sono dovuti dal giorno del fatto a quello del saldo effettivo, tenutosi conto della mancanza di godimento immediato del provato. 
La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza , con liquidazione in disposi tivo, vista la nota professional e del procurato re attoreo e redatta conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, concesso il richiesto aumento in ragione del 30% ( in scaglione di cui al menzionato D.M. 55/2014 poco sopra ai minimi dello scaglione stesso , cioè da € 1.000,01 ad € 26.000,00 come noto), tenutosi conto delle difficoltà i nformatico-telematiche , d'indubb ia complicazione anche nella collazione, rispetto ad un precedente metodo cartaceo. 
Ugualmente si dispone delle spese di c.tu., pur non apparsa depositata la nota da parte del p.i. ### ma che possono essere liquidate sulla scorta di quelle di ctp, e in via definitiva a carico della parte soccombente in euro 300, 00=, oltre oneri di legge, se dovuti.. 
La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.   P.Q .M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 1) conda nna la convenuta assicurazion e, in pe rsona del legale rappresenta nte, a rifondere all'attore euro 2.168,59 oltre interessi regali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo; 2) pone a carico della convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante) le spese di c.t.u., liquidate in euro 300,00=, oltre oneri di legge, se dovuti in favore del p.i. ### 3) condanna la convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.892,00 , di cui: euro 236,00 per fase di studio, euro 252,00 per fase introduttiva, euro 352,00 per fase istruttoria ed euro 425,00 per fase decisoria, € 380,00 per l' aumento concesso in misura del 30% per ” utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/14” (liquidato in € 380,00 , somma calcolata sulla base tabellare di € 1.265,00), € 247,00 per il rimborso forfettario (15%), oltre ad euro 137,80 per spese non imponibili e, inoltre al rimborso del c.a.p. (4%) e di i.v.a. (22%), come di legge.   Se nte nza provvisoriamente esecutiva.  ### 8.1.26 

Il Giudice
di #### n. 2/2026 pubbl. il ### RG n. 1746/2024


causa n. 1746/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Vittorio Troili

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 415/2026 del 08-01-2026

... ricorrente dev'essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. 5.- In conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in ### 2.500,00 per compensi, in ### 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile del 10 ottobre 2025. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1450-2019 proposto da ### rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato ### con domicilio eletto in #### 36, presso lo studio dell'avvocato ### - ricorrente - contro ### A ### (###, in persona del legale rappresent ante pro tempo re, rappre sentato e difeso, in forza d i procura conferita in calce al contro ricorso, d agli avvocati #### L #### ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'### in #### 29 - controricorrente - per la cassazione della sent enza n. 228 del 2018 della CORTE D'###, depositata il 2 luglio 2018 (R.G.N. 276/2017). 
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal ####.G.N. 1450/2019 Cron. 
Rep. 
C.C. 10/10/2025 giurisdizione ### della pensione. 
Efficacia di un pregresso giudicato sugli obblighi contributivi.   - 2 - 1.- Per quel che riguarda i profili rilevanti nell'odierno giudizio, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ri tenuto che il giudic ato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell'### dal banco di ### e della ### ligure, ex datore di lavoro del ### - giudizio nel quale è intervenuto lo stesso ### a sostegno delle tesi dell'### - coprisse anche l'ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d'appello). 
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall'### nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione. 
Dev'essere respinta la domanda di ricalcolo del la pensi one di anzianità, volta a includere il premio annuo aziendale di rendimento e l'importo una tantum spettante al compimento del venti cinques imo anno di servizio, in quanto non è più consentito all'appellante «mettere ora in d iscussione l'operato dell'### che di quelle voci non av eva tenuto conto nella determinazione dei contributi dovuti dal ###o] di ### (la già menzionata pagina 7 della pronuncia d'appello).  2.- Il signor ### impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza d'appello.  3.- L'### si difende con controricorso.  4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.  5.- ### non ha depositato conclusioni scritte.  6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., - 3 - in relazione all'art. 105 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell'attribuire forza vincolante a un giudicato concernente il diverso rapporto giuridico che sorge tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale. Su tale rapporto il lavoratore non potrebbe incidere in alcun modo, in virtù della natura pubblicistica degl'interessi coinvolti (art. 2115 cod. civ.), e l'intervento volontario (art. 105 cod. proc. civ.), finalizzato a sostenere le ragioni d ell'Ist ituto, confermerebbe l'autonomia dei due rapporti e la conseguente inopponibilità d el giudicato formatosi nel giudizio sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.  2.- Le censure non sono fondate.  2.1.- Nell'esame della domanda d i ricalcolo della pen sione corrisposta al ricorrente, la Corte di merito ha correttamente affermato l'efficacia preclusiva del giudicato (la sentenza n. 26946 del 2007, resa da questa Corte e depositata il 20 dicembre 2007), senza travalicarne i limiti oggettivi e soggettivi, addotti a supporto dell'odierno ricorso.  2.2.- Invero, della controversia oramai definita con la res iudicata, il ricorrente è stato parte e, in quella sede, ha potuto articolare ogni più appropriata difesa a tutela della propria posizione, come anche la Corte d'appello ricorda: al giudizio hanno partecipato il datore di lavoro, l'### e lo stesso lavoratore, in virtù dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 cod. proc.  2.3.- Occorre, inoltre, avere riguardo allo specifico tem a controverso nel giudizio oramai approdat o a una sentenza inoppugnabile: la r etribuzione im ponibile e, dunqu e, anche quella pensionabile, tra loro legate da un nesso di necessaria implicazione, come rimarca l'### nel controricorso (pagina 5), con argomenti che il ricorso non confuta.  2.4.- Alla luce di tali pecu liarità, il giu dicato, form atosi nel contraddittorio con l'odierno ricorrente, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel pre sente giudizio, in q uanto investe un punto - 4 - fondamentale comune (la retribuzione imponibile, corrispondente a quella pensionabile oggi dibattuta e comput ata senza le voci oggi rivendicate dal ricorrente).  2.5.- Né si possono trarre contrari argomenti dall'indisponibilità degli obblighi contributivi che il ricorso pone in risalto: nella specie, non viene in rilievo un assetto negoziale di obb lighi cogenti, m a l'accertamento definitivo intervenut o in sede ###pienezza di garanzie, e idoneo a conformare in maniera armonica, in tutte le sue interrelazioni, l'unitario rapporto controverso.  3.- Dai rilievi illustrati deriva il complessivo rigetto del ricorso.  4.- Il ricorrente dev'essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.  5.- In conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in ### 2.500,00 per compensi, in ### 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile del 10 ottobre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Marchese Gabriella, Cerulo Angelo

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 311/2026 del 09-01-2026

... legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione al procuratore antistatario l'Avv. ### D'####.O.V. S.R.L.: a) dichiarare cessata la materia del contendere; b) in ogni caso, compensare le spese di lite nei confronti della ### s.r.l.; c) via subordinata, condannare il solo ### di #### 04-11-24, N.O.V. S.R.L. notificava alla sig.ra ### il sollecito di pagamento n. ###0 del 26-06-24 relativo all'ingiunzione ###1 del 22-05-24 (per il verbale n. B### del 07-10- 21. ### sosteneva che il verbale a fondamento dell'atto era stato oggetto di opposizione innanzi al ### di ### che non emetteva alcuna ordinanza di ingiunzione; pertanto, il diritto alla riscossione era illegittimo. Contestava, inoltre, la legittimazione attiva di ### S.r.l. perché non iscritta nell'albo dei soggetti abilitati a svolgere la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali. ### della proponibilità e ammissibilità. La domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. La sentenza della Cassazione n. 9617/14 statuisce che la contestazione di decadenza, ovvero di fatti estintivi sopravvenuti (leggi tutto)...

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N.RG 51258 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di #### Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 51258 r.g. Affari contenzioso civile del 2024, avente per oggetto:” opposizione ex art. 615 c.p.c.”, assegnata a sentenza il 7 gennaio 2026, vertente TRA ### c.f. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### D'### c.f.  ###, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti RICORRENTE CONTRO ### s.r.l. P.I. ### in persona del L.r.p.t. elettivamente domiciliato in ### alla ###. Caravita n. 29, presso lo studio dell'Avv. ### c.f. ### che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE E ### in persona del ### p.t. c.f. ###, con sede in ### alla via P.zza Municipio, ### RESISTENTE CONTUMACE ### della causa: € 268,01 ### il ricorrente: a) preliminarmente, dichiarare nulla e/o inesistente la comunicazione preventiva dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive impugnata ###0, poiché la ### s.r.l. non è iscritta all'albo e non ha un capitale sociale sufficiente; b) nel merito, dichiarare estinto e/o inesistente il credito, illegittimo e non dovuto, annullare le iscrizioni a ruolo e, per l'effetto, la comunicazione preventiva di procedure cautelari ed esecutive n. ###0 e l'ingiunzione di pagamento in essa sottesa n. ###1 poiché entrambe basate su dei titoli inesistenti, prescritti, estinti e/o annullati; c) condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione al procuratore antistatario l'Avv. ### D'####.O.V. S.R.L.: a) dichiarare cessata la materia del contendere; b) in ogni caso, compensare le spese di lite nei confronti della ### s.r.l.; c) via subordinata, condannare il solo ### di #### 04-11-24, N.O.V. S.R.L. notificava alla sig.ra ### il sollecito di pagamento n. ###0 del 26-06-24 relativo all'ingiunzione ###1 del 22-05-24 (per il verbale n. B### del 07-10- 21. ### sosteneva che il verbale a fondamento dell'atto era stato oggetto di opposizione innanzi al ### di ### che non emetteva alcuna ordinanza di ingiunzione; pertanto, il diritto alla riscossione era illegittimo. Contestava, inoltre, la legittimazione attiva di ### S.r.l. perché non iscritta nell'albo dei soggetti abilitati a svolgere la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.   ### della proponibilità e ammissibilità. La domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. La sentenza della Cassazione n. 9617/14 statuisce che la contestazione di decadenza, ovvero di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo come la prescrizione, possono essere proposti con opposizione introdotta con rito ordinario. Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 3751/16 statuisce che l'opposizione all'ingiunzione per inesistenza del titolo esecutivo (o per prescrizione), va proposta con opposizione introdotta con le predette forme e pertanto non soggiace ad alcun termine di decadenza. 
Esame della procedibilità. La domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.  ### dell'atto introduttivo del giudizio non evidenzia nessun vizio rilevabile di ufficio. Il ricorso è stato ritualmente notificato a N.O.V. S.R.L. (che si è costituita) ed al ### di ### (rimasto contumace).
Esame delle legittimazioni. Le legittimazioni attiva e passiva fra le parti tutte sono evincibili dalla documentazione prodotta (intimazione di pagamento). ### di ### è l'Ente creditore che ha disposto ed è responsabile della formazione e trasmissione dei ruoli, ### s.r.l. è responsabile della gestione del ruolo e della sua esazione. 
Esame della giurisdizione. La giurisdizione è del giudice ordinario perché il ricorrente contesta l'inefficacia del credito avente come titolo esclusivamente sanzioni amministrative derivanti da verbali contravvenzionali al #### è un precetto e l'esecuzione non è ancora iniziata. 
Esame della competenza territoriale. La competenza territoriale è del giudice adito. 
I verbali sono stati emessi dal ### di ### La ricorrente risiede in ### alla ### luogo dell'eventuale esecuzione. 
Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto: ingiunzione di pagamento ###1 del 22-05-24, comunicazione preventiva cautelare/esecutiva n. ###0, procura ad litem della sig.ra ### ricorso al ### di ### del 19-11-21, ordinanza n. 3737/2024 emessa dalla Corte di ### di ### N.O.V. S.R.L. ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura, il ricorso, il provvedimento di sgravio.   MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve essere accolta. 
Esame del merito. Sul sollecito di pagamento n. ###0 del 26- 06-24 di € 268,01, grava l'ingiunzione n. ###1 del 22-05-24 per il verbale n. B### del 07-10-21. ### s.r.l. ha prodotto il decreto di sgravio del documento n. ###0, per la somma di € 268,01 nel quale si legge “è stato riconosciuto il/i discarichi come di seguito specificato per la seguente motivazione ### 07/02/2025 - ### di riferimento: ### 24”. Tuttavia, in tale documento, non è indicato né il numero di protocollo né è riportata nel prospetto la data del provvedimento; pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere. 
La domanda deve essere accolta, a maggior garanzia della parte ricorrente, in quanto null'altro produce N.O.V. s.r.l., se non l'atto sopramenzionato che, comunque, costituisce il fumus bonis iuris circa le ragioni della ricorrente. 
Governo delle spese. Le spese seguono la soccombenza, anche perché il provvedimento di sgravio è avvenuto solo in seguito alla notifica del ricorso. Il giudice tiene conto: a) che la causa non è di particolare pregio (trattasi di un vasto contenzioso di ripetitivo contenuto) ed è volta, essenzialmente, al riconoscimento della decadenza del diritto di credito; b) dell'evoluzione giurisprudenziale (per tutte cfr. Cass. 6034/17 e Cass. 19704) in conflitto con quella che ha determinato l'accoglimento, che giustifica una compensazione anche parziale delle competenze. Pertanto, le spese e le competenze di patrocinio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, alle percentuali dei minimi tabellari diminuiti del 50% (con la fase istruttoria abbattuta del 70%), considerando lo scaglione per valore fino a 1.100,00 €, l'attività effettivamente svolta, della difficoltà del processo, della circostanza che la causa (di contenuto documentale) ha avuto una sola udienza e si è svolta in parziale contumacia della parte convenuta.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sul processo, così provvede: 1) dichiara la contumacia del ### di ### in pers. del L.r.p.t.; 2) accoglie la domanda; 3) annulla il sollecito di pagamento n. ###0 del 26-06-24 di € 268,01 relativo all'ingiunzione n. ###1 del 22-05-24, con tutte le conseguenze di legge; 4) dichiara che la sig.ra ### nulla deve per sollecito di pagamento ###0 del 26-06-24 di € 268,01; 5) condanna ### s.r.l. e il ### di ### in pers. dei rispettivi L.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 243,00 (duecentoquarantatre/00) di cui € 43,00 per spese, € 200,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### D'### anticipatario. 
La sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 51258/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Spinelli

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