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Tribunale di Matera, Sentenza n. 634/2025 del 16-12-2025

... in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### antistataria; 4. condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento, in favore della terza chiamata ### delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### antistatario; 5. pone definitivamente e solidalmente le spese di ### come liquidate con decreto in atti, a carico dei convenuti ### e ### Così deciso in ### il 16 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al N° 842 del ### dell'anno 2019 promossa da ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ### contro ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### - contumace #### procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio ### e ### chiedendo di accertare incider tantum l'inadempimento della società PEA alle obbligazioni di fornitura assunte nei confronti dell'attore e condannare i convenuti germani ### e ### al pagamento della complessiva somma di € 13.513,42 nonché della ulteriore somma di € 2.500,00 (al netto di cassa ed iva) per spettanze del consulente di parte ing. Patierno, da imputare entrambe ai convenuti in via solidale, oltre agli accessori di cui innanzi. Con salvezza del maggior danno nel caso in cui la regolarizzazione dell'impianto non fosse concessa da GSE per motivi non imputabili all'attore. 
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: nel novembre 2011 commissionava alla ditta P.E.A. ### srl (in breve: ###, tacitandola a saldo, la progettazione, fornitura ed installazione presso la propria abitazione alla località ### di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti; PEA aveva sempre avuto due amministratori, nelle persone di ### e ### all'un tempo anche soci al 50%; a seguito della installazione dell'impianto il ### con atto 8.6.12 stipulava con ### spa una convenzione in materia di tariffe incentivanti, per ottenere corrispettivi per la energia prodotta ed immessa in rete; a seguito di una verifica sull'impianto effettuata da ### spa, presente l'ing. ### (nella dichiarata qualità di referente tecnico dell'impianto), emergevano varie criticità dei moduli fotovoltaici delle quali la ditta appaltatrice veniva regolarmente ma inutilmente informata; data la persistenza di tali criticità che rendevano inadeguato l'impianto rispetto alle specifiche tecniche richieste, con nota 23.05.2018 ### spa comunicava la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti e preannunciava il recupero degli incentivi erogati e già percepiti; infatti percepiva gli incentivi per l'ultima volta nel luglio 2018. Precisava l'attore che gli errori e le mancanze nella progettazione e nell'installazione erano imputabili in via esclusiva alla ditta appaltatrice rimasta inadempiente; errori ben noti agli amministratori di ### in quanto anche responsabili tecnici della fornitura e partecipi delle varie verifiche effettuate da ### Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 57 quater L. 96/2017, sussisteva la possibilità di evitare la decadenza dai predetti incentivi, in caso di adeguatezza dei pannelli installati, con una riduzione del 30% dalle tariffe incentivanti, ma fermo il recupero da parte di GSE di quanto già indebitamente erogato (e dunque del 30% indebitamente erogato in precedenza), previo inoltro di specifica istanza con (con idonea documentazione sulla adeguatezza tecnica dell'impianto) e con l'obbligo da parte del titolare dell'impianto di intraprendere le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. 
Pertanto, il danno complessivamente ammontava ad € 13.513,42, pari cioè alle somme percepite e che GSE dovrà recuperare (secondo le stime indicate nella relazione tecnica di parte a firma del Dott. Patierno) e salvo il maggior danno in caso di irrecuperabilità dell'impianto, oltre interessi come per legge, oltre il rimborso delle spettanze dell'ing. Patierno per la redazione della consulenza di parte, pari a € 2.500,00 oltre cassa ed iva ma non ancora liquidate. Precisava che conveniva in giudizio i sigg. ### in quanto la società di cui erano amministratori e soci al 50% si era sciolta anticipatamente con atto del 9.10.2016. 
I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la società ### srl, di cui erano soci, unico soggetto che avrebbe avuto rapporti contrattuali con l'attore, era stata liquidata nel 2016, e pertanto essi non potevano essere evocati in giudizio in proprio, e comunque nel caso di accertamento della loro responsabilità, questa rimarrebbe limitata nei limiti della norma. Sostenevano quindi i convenuti non esservi alcun inadempimento della ### non avendo peraltro essa assunto alcuna obbligazione circa l'ordinamento dell'incentivo di che trattasi; ed essendo comunque infondata la domanda anche con riferimento all'entità delle somme richieste, avendo beneficiato e beneficiando comunque l'attore del risparmio sull'energia prodotta e consumata. In subordine, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società fornitrice dei pannelli fotovoltaici, ### e i soggetti ritenuti responsabili della loro commercializzazione, ### e ### (erroneamente indicato come ###; gradatamente nel merito, chiedevano il rigetto della domanda; in subordine, dichiarare la responsabilità dei chiamati in causa relativamente ai danni subiti dall'attore e condannarli in solido al risarcimento; in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna dei convenuti nei limiti di legge e comunque a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione e condannare i chiamati in causa in solido a mantenere indenni i convenuti e manlevarli da ogni responsabilità. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio, con separate comparse depositate in data ###, ### e ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la domanda anche nel merito. Successivamente, avendo dato atto i convenuti di aver erroneamente citato ### veniva autorizzata la rinnovazione della chiamata nei confronti di ### che rimaneva contumace. I convenuti rinunciavano invece alla chiamata in causa della società ### Con ordinanza del 07.10.2021 il G.I., rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ### apparisse fondata, invitava le parti a precisare le conclusioni, rinviando all'udienza del 09.02.2022 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 113/2002, l'intestato Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ### con conseguente sua estromissione dal giudizio, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio. 
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU diretta alla quantificazione del danno (affidata all'ing. ###, all'udienza del 19.06.2025 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 (con decorrenza dal 01.07.2025).  1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'estinzione di una società non comporta l'estinzione automatica degli obblighi ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Tali debiti si trasferiscono ai soci della società estinta, i quali sono chiamati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. I soci possono essere chiamati in giudizio per adempiere agli obblighi della società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dalla legge” (Cass. civ. sez. I, 01/02/2025, n.2411).
Dunque, a seguito della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la società PEA ### è stata messa in liquidazione nel 2016 e cancellata dal registro delle imprese in data ### (v. doc. 13 fasc. attoreo) e che ### e ### unici soci ed amministratori, abbiano percepito la somma di € 19.302,00 ciascuno (v. doc. 14 fasc. att.). 
La presente azione, dunque, è stata correttamente incardinata nei loro confronti quali successori della società estinta, ma la loro responsabilità va contenuta entro i limiti di quanto percepito.  2. Passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono. 
In punto di diritto, giova ricordare come, secondo l'insegnamento definitivamente avallato da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che agisca per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno, ha l'onere di fornire la prova della sola esistenza dell'obbligazione, e cioè della fonte negoziale o legale da cui essa sorge, potendosi limitare ad allegare puramente l'inadempimento della controparte senza doverlo dimostrare nei suoi elementi costitutivi, anche di tipo soggettivo, e tanto in considerazione del fatto che operano in suo favore la presunzione di persistenza dell'obbligazione e il principio di vicinanza della prova, in virtù dei quali l'obbligazione si considera ancora sussistente finché non vengano dimostrati fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la cui prova non può incombere sul creditore in quanto trattasi di fatti normalmente estranei alla sua sfera e afferenti, invece, a quella del debitore. Spetterà quindi al debitore che intenda sottrarsi alla condanna dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l'adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile. 
Ciò posto, osserva questo Giudice come la parte convenuta abbia del tutto omesso di fornire - come richiesto alla stessa, in applicazione dei principi sopra richiamati - la prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il negozio oggi sottoposto al vaglio di questo Giudice e della cui inosservanza si duole l'attore. 
Ed infatti, posto che quest'ultimo ha allegato e fornito la prova del titolo negoziale, allegando l'inadempimento della controparte rispetto agli obblighi assunti nel contratto (e consistenti nella fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti ex D.M. 05.05.2011) e dunque, in ultima analisi, ha pienamente ottemperato all'onere della prova che su di esso gravava, rileva il Tribunale come, al contrario, parte convenuta, al di là di una generica difesa articolata nella comparsa di costituzione, nulla abbia concretamente dedotto, argomentato, provato né, tantomeno, chiesto di provare per superare i rilievi, la documentazione e le contestazioni avversarie.  ###, in particolare, ha allegato l'inadempimento della ### consistente nell'avere installato un impianto fotovoltaico privo di alcune caratteristiche (e segnatamente: <pannelli di produzione europea>) che avrebbero poi dato luogo, a seguito delle verifiche di ### s.p.a., alla revoca degli incentivi statali. 
I convenuti hanno sostenuto che alcun contratto scritto fosse mai intervenuto fra il ### e la ### mentre il documento offerto in comunicazione dall'attore, identificato come “### fornitura ###” (doc. 1 fasc. attoreo) non sarebbe un'offerta contrattuale, ma una semplice brochure commerciale illustrativa delle possibili installazioni e informativa, in via meramente esemplificativa, delle possibili utilità economiche dell'investimento; ha aggiunto che mai PEA avrebbe assunto obbligazioni in ordine al raggiungimento degli incentivi per cui è causa nel senso che mai PEA avrebbe assunto l'obbligo contrattuale di installare pannelli europei che avrebbero dato diritto alla maggiorazione del 10% degli incentivi, ai sensi dell'art. 14 lett. d) del D.M. 05.05.20111.  1 Art. 14 D.M. 05.05.2011: “Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici 1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) omissis… b) omissis… c) omissis… ###, a sua volta, ha contestato le argomentazioni difensive di parte convenuta, deducendo che il contratto fosse stato concluso mediante esecuzione, ai sensi dell'art. 1327 c.c., con l'installazione dell'impianto e il pagamento del corrispettivo.  3. Va osservato, sul punto, che la proposta disciplinata dall'art. 1326 consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, e deve essere rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto; in mancanza di tali elementi, l'atto integra un mero invito a trattare. Essa deve essere completa, ossia adeguata nel suo contenuto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto. È invece incompleta la proposta che rinvii ad un ulteriore accordo delle parti in ordine ad elementi secondari e la proposta incompleta varrà come invito a trattare. 
Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che il documento prodotto dall'attore, avente ad oggetto <Proposta di installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti del “### Energia”(D.M. 05/05/2011) e contratto di “### sul posto. Potenza impianto 5,98 kwp, installato su edificio> (doc. n. 1 fasc.  attoreo) integri una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., essendo indirizzato al soggetto con cui la PEA ha inteso concludere il contratto (### odierno attore), ed indica tutte le caratteristiche affinchè si possa costituire per suo mezzo il contratto di appalto oggetto di causa, ovvero il prezzo dell'impianto fotovoltaico, l'esatta localizzazione e le caratteristiche dell'impianto stesso, anche con una foto aerea del sito di localizzazione con calcolazioni tarate sulla redditività dell'investimento stante l'accesso alle tariffe incentivanti. Il predetto documento non contiene alcun rinvio ad altro accordo tra le parti e risulta trasmesso a mezzo mail in data ### dalla ### in persona del dott. ### al sig. ### (all. 1bis fasc. attoreo). 
Tale proposta, a quanto consta anche per non essere contestato tra le parti, è stata eseguita, mediante l'installazione dell'impianto (salvi i profili inerenti il d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della ### europea”. lamentato inadempimento dell'appaltatore per il mancato accesso agli incentivi) e il pagamento del corrispettivo. 
Ebbene, è noto che l'accettazione della proposta di un contratto a forma libera può essere manifestata tacitamente, per fatti concludenti, anche mediante la stessa esecuzione del contratto che consente, quindi, al proponente di ritenere accettata la proposta. 
Il contratto di appalto tra privati - come quello oggetto di causa - non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", per cui il negozio può validamente essere concluso per "facta concludentia". 
Dunque, benché non vi sia stata conclusione per iscritto dell'accordo, il rapporto si è instaurato per il comportamento concludente delle parti alle condizioni previste nella proposta sopra indicata, atteso che le parti hanno tenuto un comportamento che manifesta in modo inequivocabile la loro volontà di accettare le condizioni ivi richiamate (cfr. Cass., Ordinanza n. ###/2022). 
Sul punto, va osservato che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c., essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura)” - (Cass. civ. sez. II, 22.05.2024, n. 14253).
Deve ritenersi, dunque, provata la conclusione di un contratto tra l'odierno attore ### e la società ### avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico “per la produzione di energia elettrica con accesso alle tariffe incentivanti” (v. doc. 1-2 attore).  4. Pure documentato è che l'impianto fosse e sia funzionante (circostanza non contestata), ma non abbia potuto godere degli incentivi di legge di decreto ministeriale in quanto la GSE ha accertato e comunicato che esso non era in regola non solo con la documentazione da fornire, ma anche con le caratteristiche all'uopo necessarie. In particolare, la causa della decadenza veniva individuata nella non conformità dei moduli fotovoltaici installati e, in particolare, nella presentazione di un certificato di conformità risultato “manipolato”. 
Nella nota del 23.5.18 (doc. 20 fasc. attoreo), infatti, si legge testualmente che, nel corso del procedimento di verifica, GSE ha accertato “le seguenti violazioni rilevanti di cui all'### 1 del D.M. 31 gennaio ###: lettera a): presentazione a/ GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica delta ammissibilità agli incentivi; lettera y): insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi” . 
La tesi difensiva dei convenuti, secondo cui, in assenza di contratto scritto, mancherebbe la prova della specifica obbligazione di installare pannelli europei che avrebbero dato diritto agli incentivi, è infondata e smentita dal comportamento processuale degli stessi convenuti.  ### e ### infatti, da un lato hanno negato di essersi impegnati a fornire pannelli di produzione europea al sig. ### dall'altro hanno chiamato in causa i sig.ri ### e ### al fine di essere da questi manlevati, accusandoli di aver loro fornito pannelli non conformi e di averli rassicurati sulla loro provenienza europea. 
Va inoltre rilevato che, come evidenziato dalla difesa attorea, nel verbale di sopralluogo del 12.06.2015 presso il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa, sottoscritto anche dall'ing. ### quale responsabile dell'impianto, è riportato espressamente l'impegno dalla parte di reperire presso il produttore nuova documentazione volta a dimostrare la provenienza europea dei moduli e a chiarire l'incongruenza seganalata (v. doc.  7 fasc. attoreo). 
Orbene, da tutto quanto sopra emerge la responsabilità per inadempimento della PEA nei confronti dell'attore, essendo emerso senza incertezze che la società ### si era obbligata all'istallazione di un prodotto idoneo alla percezione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011, inclusa la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di componenti di produzione europea, come previsto dall'art. 14 lett. d) del medesimo decreto. 
Resta irrilevante la circostanza dedotta dai convenuti, secondo cui il ### avrebbe dovuto impugnare dinanzi al TAR il provvedimento del GSE di revoca degli incentivi per mitigare il danno ex art. 1227 c.c., a tacer d'altro perché la documentazione a corredo dell'istanza è ed era, come attestato dalla ### falsa. 
Dunque, acclarato l'inadempimento contrattuale della PEA ed essendo pacifica l'avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese, ne consegue che i convenuti devono essere condannati a risarcire il danno all'attore, nei limiti previsti dall'art. 2495 5. I convenuti hanno chiamato in causa ### e ### quali soggetti ritenuti responsabili della commercializzazione dei pannelli fotovoltaici, chiedendo nella ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda proposta dal sig. ### di dichiarare la responsabilità dei chiamati in causa relativamente ai danni presuntamente subiti dall'attore e condannarli tutti, in via solidale tra loro, al risarcimento; in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di condanna dei convenuti, limitare la stessa nei limiti di legge e comunque a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione di ### srl e condannare i chiamati in causa, in via solidale tra loro, a mantenere indenni gli odierni deducenti da eventuali esborsi e a manlevarli da ogni responsabilità.  ### ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: difetto di titolarità passiva), in quanto l'unico soggetto che aveva intrattenuto rapporti contrattuali con la ### s.r.l. era la società tedesca ### che aveva fornito i pannelli fotovoltaici, eventualmente tramite l'intermediaria ### s.r.l., società quest'ultima con sede in ### nella quale ### all'epoca era socia. 
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che l'azienda fornitrice dei pannelli fotovoltaici è la società tedesca ### tramite l'intermediazione della ### s.r.l., mentre alcun rapporto contrattuale è mai intercorso tra la PEA e la ### Del resto, che la ### avesse agito non a titolo personale, ma per conto della società ### emerge dalla corrispondenza tramite posta elettronica prodotta dagli stessi convenuti, proveniente dall'indirizzo mail ### (v. doc. 2 fasc. convenuti). Inoltre, il beneficiario del bonifico bancario estero di € 32.338,00 allegato all'ordine dei moduli fotovoltaici, è la società ### con sede in ### (###. 
La produzione documentale prodotta dimostra, quindi, inequivocabilmente che la sig.ra ### non è titolare di alcun rapporto giuridico nei confronti del sig. ### o della ### Parimenti, non vi è prova in atti dell'esistenza di alcun rapporto contrattuale tra il sig. ### o la PEA e l'altro chiamato in causa, ### Ne consegue il rigetto della domanda avanzata nei confronti dei terzi chiamati.  7. In ordine al quantum debeatur, ritiene il ### che possano essere condivise le conclusioni espresse dal ctu, in quanto basate su riscontri obiettivi e su argomentazioni logiche e ben motivate, anche in risposta ai rilievi del ctp di parte convenuta (cfr. relazione scritta del ctu alla quale si rinvia in ogni sua parte). 
Il ctu ha quantificato il danno complessivo, in ordine alla parziale perdita della tariffa incentivante, in € 8.673,21. Tale importo rappresenta la perdita economica netta (danno emergente e lucro cessante) subita dall'attore a causa dell'inadempimento di ### Il perito d'ufficio ha dato atto di non aver potuto procedere all'acquisizione della documentazione richiesta (certificati relativi ai pannelli solari per cui è causa), da considerarsi comunque superflua. 
Deve ritenersi non necessaria la convocazione del ctu, sollecitata dalla difesa dei convenuti ai fini dell'acquisizione della sopra richiamata documentazione (poteri com'è noto rientranti nella piena discrezionalità dell'organo giudicante, arg. da Cass. civ., n. 15666/2011 e successive pronunzie conformi), in quanto, anche alla luce delle osservazioni, delle deduzioni difensive e delle altre risultanze in atti, il Tribunale dispone già di tutti gli elementi utili per la definizione del giudizio con riferimento alle domande ed eccezioni proposte, anche eventualmente effettuando, in qualità di peritus peritorum, valutazioni difformi o integrative a quelle dell'ausiliario tecnico.  8. Quanto alla richiesta di refusione delle spettanze dell'ing. Patierno per la redazione della consulenza di parte (pari a € 2.500 al netto di cassa ed iva ma non ancora liquidate), si osserva che trattasi di un danno emergente, che deve essere liquidato all'esito del giudizio, purchè provato e documentato. 
Nel caso di specie, non vi è prova dell'effettivo pagamento effettuato dall'attore, non essendo sufficiente la mera notula del professionista a provarne il successivo pagamento. 
La domanda, pertanto, va disattesa.  9. In conclusione, i convenuti vanno dichiarati tenuti e condannati al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 8.673,21 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui i convenuti, siccome soccombenti, vanno condannato in solido, in favore dell'attore e della terza chiamata ### al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, in relazione al valore liquidato all'esito del giudizio. 
Le spese di ### come liquidate con decreto in atti. vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.  P.Q.M.  il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. condanna i convenuti ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.673,21 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 2. rigetta la domanda formulata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati ### e ### 3. condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### antistataria; 4. condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento, in favore della terza chiamata ### delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### antistatario; 5. pone definitivamente e solidalmente le spese di ### come liquidate con decreto in atti, a carico dei convenuti ### e ### Così deciso in ### il 16 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 842/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Zaccaria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11933/2025 del 20-11-2025

... la ### e la ricorrente. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1. P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 16 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €44.042,75#, di cui €41.213,29 a titolo di sorte ed €2.829,46 a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €37.936,49# a titolo di TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontanti ad €12.327,37#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 16171 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE - ### E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di CONVENUTO ### E.N.P.A.M. - in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. ### - rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce alla memoria di costituzione ### - ### OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “…### PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'illiceità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, l'illegittimità di tutti i termini finali apposti, tra la dott.ssa ### e l'Asl Rm1 dal 01.04.2010 al 31.12.2019, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex 2094 e 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro co.co.co, calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per € 149.606,98 (comprensive del ### e di € 7.678,81 quale controvalore netto del buono pasto, per tutti i turni eccedenti le 6 ore espletati dalla ricorrente come da ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto; 3.  condannare l'###1 al pagamento di € 110.5335,25 (quali differenze retributive e indennità maturate decurtato il valore del ### e di € 7.678,67 quale somma netta per il controvalore dei buoni pasto, in favore della dott.ssa ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per €26.307,81 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza e al ri congiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna dell'ASL resistente al pagamento dei relativi oneri economici; 5. accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per € 39.071,73 calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in favore della ricorrente. 6. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o al diverso periodo ex art. 109 ### triennio 16-18. 7. Accertare e dichiarare l'abuso del contratto a termine in violazione della normativa di settore (D. 
Lvo 368/01, D. Lvo 165/01 e ### 1999/70/CE) e per l'effetto, 8. condannare l'###1, in persona del ### p.t., al pagamento del danno subito dalla ricorrente, quale indennizzo nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 L. 183/2010, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In via residuale: 9. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto; 10. Condannare l'###2 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 149.606,98 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o liquidata in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia.  11. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la dott.ssa ### e l'###1, e ricono sciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (dall'1.4.2010 al 24.5.2018) o in via gradata per il periodo anteriore al'1.3.2018 (dall'1.4.2010 al 28.2.2018) per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, D. Lgs.  165/2001, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il periodo dall'1.4.2010 al 24.5.2018 ovvero in via gradata per il periodo dall'1.4.2010 al 28.2.2018 per decorrenza del termine di prescrizione ### per le ragioni indicate ai punti 1- 3.1. della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare estinto il diritto della ricorrente al risarcimento stesso per intervenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente medesima; c) in via ulteriormente subordinata accertare il danno stesso nella misura minima prevista dall'art. 31, comma 5, L. n. 183/2010 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta dall'###mo Tribunale tenendo conto delle ragioni esposte al punto 3.3. della presente memoria; 4). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### denza Avvocati e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ###. A. A. ### per la ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, qualora il ricorso venisse rigettato, confermare la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale della ### zione per il periodo oggetto di causa e, quindi, a titolo di domanda riconvenzionale: - condannare il ricorrente al versamento, in favore dell'### dell'importo di euro 7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno di reddito 2016 (con contributi previdenziali da versare nel 2017); - per i restanti anni del periodo oggetto di causa, ossia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, confermata la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei relativi contributi previdenziali in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale dell'### condannare il ricorrente al versamento degli stessi in favore della suddetta gestione Enpam. A tal proposito, si precisa che la ### potrà quantificare l'importo complessivo dovuto dalla professionista, a titolo di contributi e sanzioni, solo all'esito del giudizio; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.  ### ricorso depositato il 16 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in favore della ### 1, svolgendo mansioni di medico; che il 1° gennaio 2020, a seguito di partecipazione ad un concorso, è stata assunta a tempo inde terminato dalla ASL di ### che la ### 1, mediante utilizzo di graduatoria di concorso straordinario espletato dall'### l'ha assunta come dirigente medico a tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2020; che, di fatto, nel detto periodo 1.4.2010-31.12.2019 ella ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie, previa richiesta ai suoi responsabili, secondo il piano organizzato per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; che, pur prestando attività in turni sempre superiori a sei ore giornaliere, non ha mai ricevuto i buoni pasto; e che, a mezzo PEC del 1° marzo 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €110.533,25, oltre €7.678,98 quale controvalore dei buoni pasto; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €39.071,73; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, inoltre, stante l'abusivo ricorso a contratti precari, l'### è tenuta a risarcire il c.d. danno comunitario da determinarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 l. n. 183/2010, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; e che, in subordine, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. da quantificarsi nell'importo di €149.606,98, pari alle differenze retributive e contributive per il periodo aprile 2009 - dicembre 2019, o in altra somma ritenuta di giustizia. 
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (1.4.2010 - 24.5.2018) (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore all'1.3.2018 (1.4.2010-28.2.2018) (considerando la data della diffida dell'1.3.2023). 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quello di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali e, cioè, non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; che è infondata la domanda di risarcimento danni ex art. 36 d.lgs.  165/2001 - e comunque prescritto il vantato diritto risarcitorio per i periodi per i quali opera la prescrizione dei crediti retributivi - sia perché il contratto di collaborazione è stato perfettamente valido, sia perché nessuna norma prevede che spetti un risarcimento in caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia perché la ricorrente non ha prospettato le ragioni della domanda sotto il diverso profilo della illegittimità e/o dell'abuso del termine apposto ai contratti in violazione della normativa, sia perché non è stato osservato il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 32, comma 4, lett.  a), della l. n. 183 del 2010, sia ancora perché la ricorrente è stata immessa in ruolo superando un concorso straordinario per il quale è stata determinante la circostanza di aver già maturato un'anzianità di servizio di tre anni, come stabilito dal bando di concorso; che, in subordine, in considerazione del fatto che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, il risarcimento dovrebbe essere contenuto nella misura minima di 2,5 mensilità; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 29 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. ### costituitasi il 22 giugno 2023, ha dedotto che i compensi erogati ai medici chirurghi ed agli odontoiatri in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili presso la gestione “### B” del ### di previdenza generale ### ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Regolamento del ### che i relativi contributi devono quindi essere versati direttamente dal professionista e non dal committente (nella specie l'### sanitaria); che, invero, non risulta pervenuta alcuna dichiarazione da parte della dott.ssa ### relativa ai redditi professionali prodotti dal 2010 al 2019, e, di conseguenza, non è stato effettuato alcun versamento; che, a mezzo pec del 6 giugno 2023, è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 che avrebbero dovuto essere versati nel 2017, tanto anche al fine di interrompere il termine di prescrizione; che i contributi che si asserisce in ricorso siano stati versati alla ### sono soltanto quelli minimi dovuti alla gestione “### A” e non sono connessi allo svolgimento di attività professionale e dovuti, in base all'art. 8, comma 1, del ### del ### per tutta la durata di iscrizione all'albo professionale; e che, pertanto, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ### 1, quest'ultima sarà tenuta a versare all'### tutti i relativi contributi, mentre, in caso di rigetto della detta domanda, dovrà dichiararsi l'obbligo di versamento dei contributi in favore della gestione “### B” per il periodo oggetto di causa e dovrà essere condannata la ricorrente al pagamento della somma di €7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2016 nonché al pagamento dei contributi per i restanti anni oggetto di causa, che potranno essere quantificati solo all'esito del giudizio. 
Con memoria depositata il 27 luglio 2023 (sulla cui ammissibilità, contestata dall'### all'udienza del 26.9.2023, v., ex multis, Cass. civ. Sez. ###., 21/10/2009, n. 22289), la ricorrente, ribadito quanto contenuto nell'atto introduttivo, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali pretesi dall'### per gli anni 2010-2017 giacché l'unico atto interruttivo del rela tivo termine è rappresentato dalla stessa memoria di costituzione, per cui potrebbero essere dovuti, in caso di rigetto della domanda principale, soltanto i contributi relativi al periodo 21.6.2018 - 2019. Ha poi osservato che ella, in assoluta buona fede, non ha versato la quota contributiva richiesta in quanto le somme da lei percepite erano assimilate fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente, né l'Ente ha mai richiesto alcun pagamento; e che, in caso di rigetto della propria domanda, anche per i soli anni 2018 e 2019 non sono dovute sanzioni, stante la sua legittima convinzione di non dovere alcuna somma all'### Con sentenza non definitiva n. 11510/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale: 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° aprile 2010 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la medesima ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di dirigente medico dal 01.04.2010 al 31.12.2019; 2) ha altresì dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 tra quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno e quanto di fatto percepito quale remunerazione mensile fissa; 3) ha dichiarato, infine, che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019; 4) ha condannato l'### al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; 5) ha condannato inoltre l'### al pagamento, a favore della lavoratrice, a titolo risarcitorio, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante ad un dirigente medico del contratto collettivo dell'### oltre interessi legali, sul dovuto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 16 maggio 2023 fino al soddisfo; 6) ha rigettato le domande di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di ferie non godute e controvalore dei buoni pasto; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati alla ### 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (ovvero quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno) e quanto di fatto percepito. 
Il trattamento economico fondamentale di un dirigente medico comprende anche l'indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante (v., ad es., art. 60 del ### dell'area sanità - ### 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024). 
Appare corretta l'inclusione, nella specie, di tale emolumento - invece contestato dall'### con le osservazioni critiche alla relazione di CTU depositata l'8 giugno 2025 e ribadito nelle note di trattazione scritta - poiché, a norma di legge, il rapporto di lavoro di un dirigente medico è esclusivo, salvo che non sia previsto diversamente. 
Infatti, l'art. 15-quater, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502, rubricato “### vità del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, dispone, al comma 1, “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. 
Occorre invece espressa dichiarazione del sanitario per passare al regime di non esclusività (v. comma 4 stesso art. 15-quater). 
In difetto, pertanto, di allegazioni dell'### circa lo svolgimento, da parte della ricorrente, di altre attività professionali, deve valere la presunzione di legge della esclusività, la quale deve ritenersi operante anche in caso di nullità del rapporto, come nella specie, dovendo riconoscersi al lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il medesimo trattamento economico di cui avrebbe fruito se fosse stato regolarmente assunto. 
Appare anche corretto il riferimento all'indennità spettante ai dirigenti che abbiano un'anzianità compresa tra 5 e 15 anni, poiché, se è vero che l'anzianità che matura nel corso di un rapporto nullo non rileva ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/11/2021, n. ###, già citata nella sentenza non definitiva), non può non essere presa in considerazione laddove essa, nel corso del rapporto di fatto, rilevi per determinare la retribuzione spettante in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. 
Pertanto, facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione depositata l'8 giugno 2025 e nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 in €41.213,29 oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €2.829,46, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2019 è pari, come da relazione depositata l'8 giugno 2025, ad €37.936,49. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €12.327,37.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Sono a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dalla ### essendo stato escluso ogni onere per la ### di far confluire i contributi ricevuti nella gestione ### Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### e tra la ### e la ricorrente. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 16 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €44.042,75#, di cui €41.213,29 a titolo di sorte ed €2.829,46 a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €37.936,49# a titolo di TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontanti ad €12.327,37#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - condanna ### al pagamento, in favore della ### ne E.N.P.A.M., delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 7. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 8. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 16171/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11931/2025 del 20-11-2025

... rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1. P . Q . M . Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 30 marzo 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €15.631,20# di cui €14.648,61 per sorte capitale ed €1.982,59 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €22.224,45# a titolo di TFR maturato alla data del 15 marzo 2021; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontanti ad €3.486,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### - all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 11117 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### alla via Po 25/b, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, l'illiceità dell'oggetto dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, nonché la nullità dei termini ivi apposti, con tutte le proroghe tra la sig.ra ### - e l'###1, dal 01.09.2009 al 15.03.2021, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex artt. 2094, 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D.Lgs.  165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. Accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €101.951,07 (comprensive del ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto, 3. condannare l'ASL ### al pagamento di €76.188,53 quali differenze retributive e indennità (decurtato il valore del ### in favore della sig.ra ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza; 5. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'### 1 al ricongiungimento/cumolo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici; 6. Accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per €25.762,54 calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in fa vore della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 7. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o al diverso periodo ex art. 57 ###à, con esatto inquadramento nella dovuta categoria economica di riferimento. 8. Accertare e dichiarare dovuti gli aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 01.09.2019 al 15.03.2020, in applicazione del ### 2019-2021 con condanna dell'azienda resistente al versamento di dette somme in favore della ricorrente. ###: 9. Accertare e dichiarare dovuto il risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 in €120.083,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 10. condannare l'###1 al risarcimento danno patrimoniale in favore della ricorrente pari alle differenze retributive dovute per €101.951,07 come da conteggi in atti o per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo; 11.  condannare l'###1 al versamento presso i competenti enti di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma ritenuta di giustizia; ### 12. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della Ricorrente e per l'effetto 13. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di 120.083,95 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il dal 01.09.2009 al 15.03.2021 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia; 14. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. L. ### per l'### 1: “In via preliminare: - dichiarare nulla la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici, alla luce della mancata chiamata in causa di quest'ultimo Ente da parte della ricorrente; - in via subordinata, rispetto alla domanda di ricongiungimento/cumulo, ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la chiamata in causa dell'### da parte della ricorrente. Nel merito: - in via principale, rigettare tutte le domande formulate da controparte nel ricorso, in quanto integralmente infondate in fatto e diritto; - in via di subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale accertasse la natura subordinata del rapporto e quali dovute le somme richieste, ridurre le stesse in quanto parzialmente prescritte e comunque errate nel quantum, alla luce delle eccezioni formulate nel presente atto. […] Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 30 marzo 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021 in favore della ASL ### 1, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 16 marzo 2021 è stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D del ### per il comparto sanità; che, di fatto, nel detto periodo ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo ### ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €76.188,53 a titolo di differenze retributive; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €25.762,54; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo settembre 2009 - marzo 2021, la somma di €18.132,88; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che il ### 2019-2021 ha previsto nuove voci retributive, tra cui l'indennità di specificità infermieristica, la quale le deve essere versata per il periodo 1.1.2019- 15.3.2021; che, in subordine, l'### è tenuta a risarcire il danno per l'inesatta qualificazione del contratto in misura pari alle dette differenze retributive; e che, in via ulteriormente subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 16 maggio 2023, ha affermato che tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato tra 1° gennaio 2009 ed il 15 marzo 2021; che tale rapporto ha trovato giustificazione nella necessità di far fronte alla carenza di personale causata dal blocco del turn over, formalizzato con legge regionale n. 14/2008; che il contratto ha previsto espressamente che l'attività sarebbe stata svolta senza alcun vincolo di subordinazione; che, in conformità con quanto pattuito, la ricorrente ha reso le proprie prestazioni nel rispetto della sua autonomia professionale, a fronte di un semplice e funzionale potere di coordinamento da parte dell'### che l'attività è sempre stata concordata con il coordinatore senza che venisse mai imposto alcunché; che la lavoratrice poteva assentarsi liberamente ogni volta che lo riteneva opportuno; che la registrazione delle presenze era necessaria per verificare l'ottemperanza al dettato contrattuale (che fissava il numero di ore settimanali) ed anche per poter utilizzare le ore lavorate in eccesso rispetto al numero di 36 settimanali; che, in caso di malattia, la lavoratrice recapitava eventuali certificati all'### ente di previdenza cui era iscritta; che era inserita in un modello organizzativo, secondo le disponibilità da lei stessa manifestate ai responsabili che organizzavano i turni di servizio nell'arco delle 24 ore; che la ricorrente non ha mai avuto, come il personale dipendente, l'obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro 15 minuti prima dell'inizio del turno, per effettuare il cambio di consegna; e che non è mai stata assoggettata al potere disciplinare. 
In diritto, la convenuta, in primo luogo, ha eccepito la nullità della domanda di condanna della ASL al versamento della contribuzione omessa per mancata chiamata in causa dell'### o, in subordine, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto ente. 
Ha poi sostenuto che il rapporto, come convenuto in sede di stipula del contratto, non ha avuto natura subordinata e si è svolto di fatto in regime di autonomia, in conformità con quanto consentito dalla legge (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001). In subordine, ha dedotto che, ove le modalità di svolgimento siano state diverse da quelle pattuite, ciò non sarebbe conseguito ad accordi intercorsi con l'### della ASL la quale, quindi, non ha mai espresso, attraverso i suoi organi, la volontà di far svolgere alla ricorrente atti vità lavorativa diversa o ulteriore rispetto a quella stabilità ovvero con modalità diverse da quanto pattuito. 
Ha osservato che, anche nel caso in cui fosse accertata la natura subordinata del rapporto nel periodo precedente l'assunzione, non sarebbe possibile riconoscere l'anzianità di servizio dalla data di inizio dell'attività lavorativa poiché il rapporto intercorso prima della formale stabilizzazione non potrebbe essere convertito in rapporto di impiego pubblico, in forza del limite costituzionale dell'accesso all'impiego solo previo concorso pubblico; che i crediti vantati sono prescritti ai sensi dell'art. 2956, 1° comma, c.c. quali crediti sorti per l'opera prestata da professionista; che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, opera la prescrizione quinquennale ex art.  2948, n. 4, c.c. la cui decorrenza non rimane sospesa durante il rapporto, trattandosi di impiego pubblico, per cui sono estinti tutti i crediti maturati nel periodo antecedente al quinquennio che precede la lettera di messa in mora dell'11 luglio 2022; che, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'inesatta qualificazione del rapporto, l'avvenuta stabilizzazione deve considerarsi satisfattiva di ogni conseguenza pregiudizievole dell'illegittimo ricorso alla forma contrattuale flessibile; e che è infondata anche la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento sia per infondatezza della domanda principale sia per la mancata dimostrazione dei presupposti della residuale azione ex art. 2041 Infine, ha contestato i conteggi allegati al ricorso sotto più profili. 
L'### costituitosi il 23 maggio 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve computarsi la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 aprile 2023, è rimasto contumace.
Con sentenza non definitiva n. 11498/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° settembre 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 2) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021; 4) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021; 5) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore della ricorrente, degli incrementi del trattamento tabellare per lavoratori inquadrati nella categoria D, nel periodo 01.01.2019-15.03.2021, nella misura di €15,00 e di €31,20 mensili, per tredici mensilità all'anno, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, nonché al pagamento della indennità infermieristica spettante nel periodo 01.01.2021- 15.03.2021; 6) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ASL ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta, la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale, eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 in €14.648,61, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €982,59, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 30 maggio 2023), appunto consta l'indennità turnista non solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2020. ### inizialmente indicato in €13.520,38 è stato aumentato, a seguito delle osservazioni della ricorrente, ad €14.648,61, effetto del computo, per ciascun anno della detta indennità (v. all.  n. 8 alla relazione integrativa). 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 15 marzo 2021, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'###
Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° settembre 2009 - 15 marzo 2021 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €22.224,45. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €3.486,35.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 30 marzo 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €15.631,20# di cui €14.648,61 per sorte capitale ed €1.982,59 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €22.224,45# a titolo di TFR maturato alla data del 15 marzo 2021; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontanti ad €3.486,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 11117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11932/2025 del 20-11-2025

... rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1. P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 5 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €1.809,08# di cui €1.675,47 per sorte capitale ed €133,61 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €16.408,07# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €894,77#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 14981 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati con proroghe, l'illegittimità dei termini apposti, l'illiceità dell'oggetto, attinenti al rapporto di lavoro tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018, ex art. 36, co.5, D. Lgs. 165/2001 e ex art. 32 L. 183/2010, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018 ex art. 2094 c.c. e 2126 c.c., o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 3. Accertare e dichiarare dovute le differenze retributive e tutte le indennità maturate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 76.193,37 (comprensive di TFR) o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, e per l'effetto; 4. condannare l'###1 al pagamento di € 57.154,98 (decurtato il valore del ### oltre che gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo, a favore della sig.ra ### o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia e all'accantonamento del differente TFR per euro 19.038,37 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 5. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 13.742,60 o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna per l'###1 al versamento di detta somma presso gli appositi istituti previdenziali di competenza. 6. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Asl Rm1 al ricongiungimento /cumulo dei contributi previdenziali versati all'### dalla ricorrente presso gli istituti previdenziali competenti con condanna all'accollo dei conseguenti oneri economici. 7. Condannare, infine, l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente ex art. 57 ###à, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. ### 8. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###/1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto, 9. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 89.935,97 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 08.07.2009 al 03.06.2018 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia; 10. con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la sig.ra ### battini e la ###1, e riconosciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2018 (dall'8.7.2009 al 15.5.2018) ovvero in via gradata per il periodo anteriore al 28.2018 (dall'8.7.2009 al 27.2.2018) per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale, rigettando le relative domande. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 5 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore della ### 1, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 4 giugno 2018 è stata assunta a tempo determinato dalla ### 1 e, a decorrere dal 1° agosto 2019, a tempo indeterminato in forza di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere (###, inquadrato nella categoria D del CCNL per il comparto sanità; che, di fatto, nel periodo 8 luglio 2009-3 giugno 2018, ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo PEC del 28 febbraio 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €57.154,98; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €19.038,37; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo 8 luglio 2009 - 3 giugno 2018, la somma di €13.742,60; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che deve inoltre ricostruire l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 57 del c.c.n.l. del Comparto sanità; e che, in via subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli art. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per i periodi anteriori al 16.5.2018 (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore al 28.2.2018 considerando la data della diffida del 28.2.2023 la quale comunque contiene solo generiche pretese. 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quelle del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie con trattuali e cioè non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 26 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato, come da atti depositati il 16 maggio 2023, è rimasto contumace. 
Con sentenza non definitiva n. 11504/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 l'8 luglio 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 2) ha dichiarato che la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità lavoro notturno e festivo, indennità operatore professionale e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato altresì che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018; 4) ha condannato l'### sanitaria al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018; 5) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 6) ha rigettato la domanda di condanna dell'### alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta - la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale - eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 in €1.675,47, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €133,61, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 4 luglio 2023), appunto consta l'indennità turnista.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €16.408,07. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €894,77.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione dei due terzi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della consistente riduzione delle somme spettanti rispetto a quelle richieste. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 5 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €1.809,08# di cui €1.675,47 per sorte capitale ed €133,61 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €16.408,07# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €894,77#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, di un terzo delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 14981/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11934/2025 del 20-11-2025

... rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1. P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 26 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €350,05# di cui €324,24 per sorte capitale ed €25,81 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €14.299,77# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 12 novembre 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €588,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 17503 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità e l'illiceità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati con proroghe e l'illegittimità dei termini apposti, tra la sig.ra ### - ### infermiere, categoria D, ex ### sanità - e l'###1, dal 26.07.2010 al 03.06.2018, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex art. 2094 e 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. Accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro, calcolate dal 26.07.2010 al 03.06.2018 per €55.913,99 (comprensive del ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto; 3. condannare l'ASL ### al pagamento di €39.952,47 (decurtato il valore del ### in favore della ###ra ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia, oltre che gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per €15.961,52 calcolate dal 26.07.2010 al 03.06.2018, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con condanna dell'ASL ### all'accantonamento dello stesso in favore della ricorrente, 5. accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 26.07.2010 al 03.06.2018 per €9.508,10 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza e al ricongiungimento e/o cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati presso l'### con condanna dell'ASL resistente al pagamento dei relativi oneri economici; 6. Con dannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 26.07.2010 al 03.06.2018, o al diverso periodo ex art. 57 ### con attribuzione della conseguente fascia economica. ###: 7. Accertare e dichiarare dovuto il risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto per il periodo di lavoro dal 26.07.2010 al 03.06.2018 in €65.422,09 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 8. condannare l'###1 al risarcimento danno patrimoniale in favore della ricorrente pari alle differenze retributive dovute per €65.422,09 come da conteggi in atti o per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo; In via residuale: 9. accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della Ricorrente e per l'effetto, 10. condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di €65.422,09 quantificata nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 26.07.2010 al 03.06.2018 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia.  11. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1). in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2). in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la sig.ra ### e la ###1, e riconosciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste e accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) in via gradata, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 17.4.2018 (dal 26.7.2010 al 16.4.2018) per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; c) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di risarcimento del danno per inesatta qualificazione del contratto a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste e accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente per decorrenza del termine di prescrizione ### per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi degli artt. 2948, nn. 4 e 5, e 2043 c.c. per le ragioni indicate al punto 1) e al punto 3) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) in via gradata, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 17.4.2018 (dal 26.7.2010 al 16.4.2018) per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi degli artt. 2948, nn. 4 e 5, e 2043 c.c. per le ragioni indicate al punto 1) e al punto 3) della presente memoria, rigettando le relative domande; c) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 4). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 9.6.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale, rigettando le relative domande. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 26 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 26 luglio 2010 al 3 giugno 2018, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in favore della ### 1, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 4 giugno 2018 è stata assunta a tempo determinato dalla ### 1, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere (###, inquadrato nella categoria D del ### per il comparto sanità; che, dal 1° agosto 2019, è stata poi assunta a tempo indeterminato, venendo stabilizzata la sua posizione ex art. 20 d.lgs. n. 75/2017; che, di fatto, nel periodo 26 luglio 2010 - 3 giugno 2018 ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il relativo piano organizzato per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo PEC del 12 luglio 2022, (recte: 17 aprile 2023) ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €55.913,99; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €15.961,52; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo 26 luglio 2009 - 3 giugno 2018, la somma di €9.508,10; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che deve inoltre ricostruire l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 57 del c.c.n.l. del ### sanità; che, in via subordinata, è dovuto il risarcimento dei danni per inesatta qualificazione del contratto di lavoro nel periodo luglio 2010-giugno 2018, ammontanti ad €65.422,09; e che, in via residuale, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli art. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 15 settembre 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste applicandosi il termine quinquennale (decorrente anche per i crediti che sorgono nel corso del rapporto), avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso (9.6.2023), o, in subordine, la prescrizione dei crediti sorti nel periodo anteriore al 17.4.2018, se si ha riguardo alla data della diffida del 17.4.2023, la quale comunque contiene solo generiche pretese.
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quello di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali e cioè non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; che è infondata la domanda di risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto, mancando l'indicazione della causa petendi e sussistendo le ragioni di infondatezza sopra indicate, ivi compresa l'intervenuta prescrizione; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 19 settembre 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.
L'### benché ritualmente citato, come da atti depositati il 9 giugno 2023, è rimasto contumace. 
Con sentenza non definitiva n. 11516/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 26 luglio 2010 e delle successive proroghe, ha dichiarato che ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 26.07.2010 al 03.06.2018; 2) ha poi dichiarato che la ### ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° aprile 2018 - 3 giugno 2018 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità lavoro notturno e festivo, indennità operatore professionale e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha altresì dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 26 luglio 2010 al 3 giugno 2018; 4) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 12 novembre 2017 al 3 giugno 2018; 5) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ### di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 6) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 26 luglio 2010 al 3 giugno 2018; 7) ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di ferie non godute. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo eccepito la convenuta - la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale - la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione depositata l'8 giugno 2025 e nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, poiché, contrariamente a quanto si legge nella relazione integrativa, non consta documento che attesti, sia pure per il solo mese di maggio 2018, prestazione resa secondo turni, occorre determinare le differenze retributive in base al conteggio sviluppato nell'elaborato depositato l'8 giugno 2025. 
Devono, perciò, quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° aprile 2018 - 3 giugno 2018 in €324,24, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €25,81, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dal 26 luglio 2010 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva questo Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 26 luglio 2010 al 3 giugno 2018 è pari, come da relazione depositata l'8 giugno 2025 - nella quale non è stata computata l'indennità turnisti - ad €14.299,77. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 12 novembre 2017 al 3 giugno 2018 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €588,35.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione dei due terzi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della consistente riduzione delle somme spettanti rispetto a quelle richieste. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 26 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €350,05# di cui €324,24 per sorte capitale ed €25,81 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €14.299,77# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 12 novembre 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €588,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, di un terzo delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 17503/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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