testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 16171 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE - ### E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di CONVENUTO ### E.N.P.A.M. - in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. ### - rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in calce alla memoria di costituzione ### - ### OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “…### PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'illiceità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, l'illegittimità di tutti i termini finali apposti, tra la dott.ssa ### e l'Asl Rm1 dal 01.04.2010 al 31.12.2019, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex 2094 e 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro co.co.co, calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per € 149.606,98 (comprensive del ### e di € 7.678,81 quale controvalore netto del buono pasto, per tutti i turni eccedenti le 6 ore espletati dalla ricorrente come da ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto; 3. condannare l'###1 al pagamento di € 110.5335,25 (quali differenze retributive e indennità maturate decurtato il valore del ### e di € 7.678,67 quale somma netta per il controvalore dei buoni pasto, in favore della dott.ssa ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per €26.307,81 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza e al ri congiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna dell'ASL resistente al pagamento dei relativi oneri economici; 5. accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per € 39.071,73 calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in favore della ricorrente. 6. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o al diverso periodo ex art. 109 ### triennio 16-18. 7. Accertare e dichiarare l'abuso del contratto a termine in violazione della normativa di settore (D.
Lvo 368/01, D. Lvo 165/01 e ### 1999/70/CE) e per l'effetto, 8. condannare l'###1, in persona del ### p.t., al pagamento del danno subito dalla ricorrente, quale indennizzo nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 L. 183/2010, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In via residuale: 9. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto; 10. Condannare l'###2 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 149.606,98 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o liquidata in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia. 11. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”. ###. S. D'### per l'### 1: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la dott.ssa ### e l'###1, e ricono sciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (dall'1.4.2010 al 24.5.2018) o in via gradata per il periodo anteriore al'1.3.2018 (dall'1.4.2010 al 28.2.2018) per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il periodo dall'1.4.2010 al 24.5.2018 ovvero in via gradata per il periodo dall'1.4.2010 al 28.2.2018 per decorrenza del termine di prescrizione ### per le ragioni indicate ai punti 1- 3.1. della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare estinto il diritto della ricorrente al risarcimento stesso per intervenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente medesima; c) in via ulteriormente subordinata accertare il danno stesso nella misura minima prevista dall'art. 31, comma 5, L. n. 183/2010 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta dall'###mo Tribunale tenendo conto delle ragioni esposte al punto 3.3. della presente memoria; 4). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### denza Avvocati e dell'IVA”. ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”. ###. A. A. ### per la ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, qualora il ricorso venisse rigettato, confermare la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale della ### zione per il periodo oggetto di causa e, quindi, a titolo di domanda riconvenzionale: - condannare il ricorrente al versamento, in favore dell'### dell'importo di euro 7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno di reddito 2016 (con contributi previdenziali da versare nel 2017); - per i restanti anni del periodo oggetto di causa, ossia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, confermata la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei relativi contributi previdenziali in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale dell'### condannare il ricorrente al versamento degli stessi in favore della suddetta gestione Enpam. A tal proposito, si precisa che la ### potrà quantificare l'importo complessivo dovuto dalla professionista, a titolo di contributi e sanzioni, solo all'esito del giudizio; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. ### ricorso depositato il 16 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in favore della ### 1, svolgendo mansioni di medico; che il 1° gennaio 2020, a seguito di partecipazione ad un concorso, è stata assunta a tempo inde terminato dalla ASL di ### che la ### 1, mediante utilizzo di graduatoria di concorso straordinario espletato dall'### l'ha assunta come dirigente medico a tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2020; che, di fatto, nel detto periodo 1.4.2010-31.12.2019 ella ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie, previa richiesta ai suoi responsabili, secondo il piano organizzato per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; che, pur prestando attività in turni sempre superiori a sei ore giornaliere, non ha mai ricevuto i buoni pasto; e che, a mezzo PEC del 1° marzo 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €110.533,25, oltre €7.678,98 quale controvalore dei buoni pasto; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €39.071,73; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, inoltre, stante l'abusivo ricorso a contratti precari, l'### è tenuta a risarcire il c.d. danno comunitario da determinarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 l. n. 183/2010, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; e che, in subordine, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. da quantificarsi nell'importo di €149.606,98, pari alle differenze retributive e contributive per il periodo aprile 2009 - dicembre 2019, o in altra somma ritenuta di giustizia.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte. ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (1.4.2010 - 24.5.2018) (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore all'1.3.2018 (1.4.2010-28.2.2018) (considerando la data della diffida dell'1.3.2023).
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quello di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali e, cioè, non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; che è infondata la domanda di risarcimento danni ex art. 36 d.lgs. 165/2001 - e comunque prescritto il vantato diritto risarcitorio per i periodi per i quali opera la prescrizione dei crediti retributivi - sia perché il contratto di collaborazione è stato perfettamente valido, sia perché nessuna norma prevede che spetti un risarcimento in caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia perché la ricorrente non ha prospettato le ragioni della domanda sotto il diverso profilo della illegittimità e/o dell'abuso del termine apposto ai contratti in violazione della normativa, sia perché non è stato osservato il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, sia ancora perché la ricorrente è stata immessa in ruolo superando un concorso straordinario per il quale è stata determinante la circostanza di aver già maturato un'anzianità di servizio di tre anni, come stabilito dal bando di concorso; che, in subordine, in considerazione del fatto che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, il risarcimento dovrebbe essere contenuto nella misura minima di 2,5 mensilità; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata.
L'### costituitosi il 29 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. ### costituitasi il 22 giugno 2023, ha dedotto che i compensi erogati ai medici chirurghi ed agli odontoiatri in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili presso la gestione “### B” del ### di previdenza generale ### ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Regolamento del ### che i relativi contributi devono quindi essere versati direttamente dal professionista e non dal committente (nella specie l'### sanitaria); che, invero, non risulta pervenuta alcuna dichiarazione da parte della dott.ssa ### relativa ai redditi professionali prodotti dal 2010 al 2019, e, di conseguenza, non è stato effettuato alcun versamento; che, a mezzo pec del 6 giugno 2023, è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 che avrebbero dovuto essere versati nel 2017, tanto anche al fine di interrompere il termine di prescrizione; che i contributi che si asserisce in ricorso siano stati versati alla ### sono soltanto quelli minimi dovuti alla gestione “### A” e non sono connessi allo svolgimento di attività professionale e dovuti, in base all'art. 8, comma 1, del ### del ### per tutta la durata di iscrizione all'albo professionale; e che, pertanto, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ### 1, quest'ultima sarà tenuta a versare all'### tutti i relativi contributi, mentre, in caso di rigetto della detta domanda, dovrà dichiararsi l'obbligo di versamento dei contributi in favore della gestione “### B” per il periodo oggetto di causa e dovrà essere condannata la ricorrente al pagamento della somma di €7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2016 nonché al pagamento dei contributi per i restanti anni oggetto di causa, che potranno essere quantificati solo all'esito del giudizio.
Con memoria depositata il 27 luglio 2023 (sulla cui ammissibilità, contestata dall'### all'udienza del 26.9.2023, v., ex multis, Cass. civ. Sez. ###., 21/10/2009, n. 22289), la ricorrente, ribadito quanto contenuto nell'atto introduttivo, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali pretesi dall'### per gli anni 2010-2017 giacché l'unico atto interruttivo del rela tivo termine è rappresentato dalla stessa memoria di costituzione, per cui potrebbero essere dovuti, in caso di rigetto della domanda principale, soltanto i contributi relativi al periodo 21.6.2018 - 2019. Ha poi osservato che ella, in assoluta buona fede, non ha versato la quota contributiva richiesta in quanto le somme da lei percepite erano assimilate fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente, né l'Ente ha mai richiesto alcun pagamento; e che, in caso di rigetto della propria domanda, anche per i soli anni 2018 e 2019 non sono dovute sanzioni, stante la sua legittima convinzione di non dovere alcuna somma all'### Con sentenza non definitiva n. 11510/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale: 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° aprile 2010 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la medesima ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di dirigente medico dal 01.04.2010 al 31.12.2019; 2) ha altresì dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 tra quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno e quanto di fatto percepito quale remunerazione mensile fissa; 3) ha dichiarato, infine, che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019; 4) ha condannato l'### al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; 5) ha condannato inoltre l'### al pagamento, a favore della lavoratrice, a titolo risarcitorio, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante ad un dirigente medico del contratto collettivo dell'### oltre interessi legali, sul dovuto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 16 maggio 2023 fino al soddisfo; 6) ha rigettato le domande di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di ferie non godute e controvalore dei buoni pasto; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati alla ### 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (ovvero quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno) e quanto di fatto percepito.
Il trattamento economico fondamentale di un dirigente medico comprende anche l'indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante (v., ad es., art. 60 del ### dell'area sanità - ### 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024).
Appare corretta l'inclusione, nella specie, di tale emolumento - invece contestato dall'### con le osservazioni critiche alla relazione di CTU depositata l'8 giugno 2025 e ribadito nelle note di trattazione scritta - poiché, a norma di legge, il rapporto di lavoro di un dirigente medico è esclusivo, salvo che non sia previsto diversamente.
Infatti, l'art. 15-quater, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502, rubricato “### vità del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, dispone, al comma 1, “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”.
Occorre invece espressa dichiarazione del sanitario per passare al regime di non esclusività (v. comma 4 stesso art. 15-quater).
In difetto, pertanto, di allegazioni dell'### circa lo svolgimento, da parte della ricorrente, di altre attività professionali, deve valere la presunzione di legge della esclusività, la quale deve ritenersi operante anche in caso di nullità del rapporto, come nella specie, dovendo riconoscersi al lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il medesimo trattamento economico di cui avrebbe fruito se fosse stato regolarmente assunto.
Appare anche corretto il riferimento all'indennità spettante ai dirigenti che abbiano un'anzianità compresa tra 5 e 15 anni, poiché, se è vero che l'anzianità che matura nel corso di un rapporto nullo non rileva ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/11/2021, n. ###, già citata nella sentenza non definitiva), non può non essere presa in considerazione laddove essa, nel corso del rapporto di fatto, rilevi per determinare la retribuzione spettante in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Pertanto, facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione depositata l'8 giugno 2025 e nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 in €41.213,29 oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €2.829,46, oltre i successivi fino al soddisfo.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999).
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione. ### maturato nell'intero periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2019 è pari, come da relazione depositata l'8 giugno 2025, ad €37.936,49.
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €12.327,37. 2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza.
Sono a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dalla ### essendo stato escluso ogni onere per la ### di far confluire i contributi ricevuti nella gestione ### Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### e tra la ### e la ricorrente. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1. P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 16 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €44.042,75#, di cui €41.213,29 a titolo di sorte ed €2.829,46 a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €37.936,49# a titolo di TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontanti ad €12.327,37#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - condanna ### al pagamento, in favore della ### ne E.N.P.A.M., delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 7. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 8. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti. ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.
causa n. 16171/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna