testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: Dr.ssa ### Dr. ### Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549/2023 R.G. promossa da ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti. - ### - contro ### di ### & C. s.n.c., con sede ###all'indirizzo di posta certificata ### estratto dal registro ###
PEC. - ### - e contro #### s.r.l. in liquidazione, quale socio di ### s.r.l. al momento della sua cancellazione avvenuta in data ###, con sede in ### (### località ### 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata ### estratto dal registro ### - ### - Rimessione in decisione del 5.12.2025
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, e dunque in composizione diversa rispetto a quella sottoscrittrice della sentenza 1388/2018 pubblicata in data ### riferita al rg ruolo al n. 2151/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e previo ordine alla cancelleria di codesta ill.ma Corte d'Appello di acquisizione ai sensi dell'art 126 disp. Att. c.p.c., dell'intero fascicolo di causa instaurato tra le stesse parti del presente processo, depositato presso la Corte di Cassazione rg 5342/2019; con sentenza pubblicata il ### numero sezionale 2853/2023, numero di raccolta generale 27965/2023. 1) In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ed in considerazione da un lato dell'accoglimento del primo motivo di ricorso per Cassazione con assorbimento dei motivi 2° e 3° e 4°, accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa costitutiva d'appello che di seguito si ritrascrivono: a. rigettare i motivi esposti in atto di citazione in appello della F.lli ### di ### & C. ### b. per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2017 del 28/08/2017 emessa dal Tribunale di ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### c. In subordine: - appello incidentale subordinato -nel caso in cui codesta ###ma Corte ritenesse di aderire alla tesi avversaria con riguardo al secondo motivo d'appello, si chiede col presente appello incidentale subordinato che la riforma parziale della sentenza di primo grado comporti, in punto condanna alle spese di giudizio il seguente capo in cui venga condannata la ### di ### & C. S.n.c. alla integrale rifusione delle spese legali in favore dell'attore sia con riferimento alla fase cautelare, sia con riferimento al giudizio di merito; d. in entrambi i casi, facendo applicazione delle tariffe ministeriali per il primo e secondo grado; 2) in via subordinata, ma sempre in applicazione dei principi enunciati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione - ### la responsabilità della F.lli ### s.n.c. nella causazione dei danni alla salute del #### (biologici, morali e da perdita del sonno); - dato atto che la quantificazione dei danni operata con la sentenza di primo grado non è stata riformata in sede d'appello e che la sentenza d'appello sul punto non è stata riformata dall'ordinanza della Corte di Cassazione, dichiarare che in punto quantificazione del danno si è formato il giudicato e per l'effetto condannare la soc. F.lli ### di ### e C. S.n.c. al pagamento in favore dell'odierno attore di € 33.091,00 oltre interessi moratori al saggio legale dal 3.11.2015 al saldo a titolo di risarcimento cosiccome quantificato sia in primo grado, sia in secondo; - condannare la soc. F.lli ### di ### e C. S.n.c. al rimborso in favore del sig. ### delle spese legali di primo grado, comprensive della fase cautelare, dei due reclami, di quelle d'appello, di ctu, di ctp, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio; Con interessi e rivalutazione monetaria. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato (anche in sede di rinnovazione), #### ha riassunto il giudizio nei confronti di ### di ### & C. s.n.c. e di ### s.r.l. e per essa i soci esistenti al momento della cancellazione avvenuta in data ##### s.r.l. e SA.VO. ### s.r.l. in liquidazione, a seguito dell'ordinanza 27965/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza 1388/2018 di questa Corte, concernente l'originaria domanda di condanna per intollerabili immissioni rumorose nel suo immobile in ### corso ### n.45 (acquistato dalla costruttrice ### s.r.l. in data ###) e provenienti dal sottostante esercizio di panificazione e vendita di prodotti da forno gestito da F.lli ### s.n.c. e conseguente domanda di determinazione del minor valore dell'alloggio e condanna per i rispettivi titoli al risarcimento del danno.
Si è costituito il ### s.r.l. chiedendo dichiararsi inammissibili le domande svolte nei suoi confronti ed in subordine il loro rigetto.
All'udienza del 12.6.2025, verificata la ritualità della citazione in sede di rinnovazione nei confronti di ### di ### & C. s.n.c. e SA.VO. ### s.r.l. in liquidazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
In quella stessa sede ###riassunzione, ferme le domande riformulate in sede di rinvio, ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti di #### s.r.l. a spese compensate, in forza dei poteri della procura allegata in atti ed alla successiva udienza dell'11.9.2025, è stato dato atto che, con dichiarazione depositata in data ### il ### s.r.l. ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate di cui al verbale dell'udienza del 12.06.2025, così che il ### istruttore, applicato l'art. 306 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del solo rapporto processuale tra ### e il ### s.r.l..
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 5.12.2025. 2. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri tre) con il quale il ### aveva censurato il rigetto della sua domanda nei confronti di F.lli ### s.n.c. affermando in particolare che: - l'elemento soggettivo “non ha alcuna rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità per le conseguenze delle immissioni eccessivamente moleste, una volta accertato l'oggettivo superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge”; - infatti “###. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018, Rv. 650173; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007, Rv. 597527; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 25/08/2005, Rv. 584409). Nella seconda eventualità, dunque, il giudice di merito è tenuto a riconoscere l'illiceità delle immissioni che superino la soglia di tollerabilità e può operare un contemperamento tra le esigenze del soggetto leso e quelle dell'attività produttiva solo nel senso di imporre all'esercente di quest'ultima l'adozione dei “… rimedi tecnici che consentano l'esercizio dell'attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 08/03/2010”; - “la Corte di Appello ha quindi errato nell'attribuire rilievo all'elemento della buona fede della F.lli ### S.n.c. Esso, infatti, rileva certamente nell'ambito del rapporto interno, tra la predetta società e la venditrice ### S.r.l., e dunque in relazione alla domanda di manleva che la F.lli ### S.n.c. aveva spiegato nei confronti della sua dante causa, ma non anche in riferimento al rapporto corrente tra la società esercente l'attività rumorosa e il terzo danneggiato. In quest'ultimo ambito, infatti, quel che è decisivo è l'accertamento dell'avvenuto superamento del livello soglia della normale tollerabilità, dal quale discende la responsabilità del soggetto che procura le immissioni rumorose e dunque il suo obbligo di risarcire il danno da esse derivante”.
Questo giudice del rinvio dovrà quindi operare una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto che “la responsabilità del soggetto che dà origine alle immissioni sussiste, ove sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle stesse, a prescindere da qualsiasi considerazione dell'elemento soggettivo”. 2. In applicazione di tali profili di diritto ed esaminate le risultanze probatorie in atti, questa Corte ritiene che non sia mai stato oggetto di specifica censura l'accertamento espletato in primo grado circa “l'intollerabilità e lesività delle immissioni rumorose denunciate” dal ### “quali determinate dall'attività di panificazione condotta dalla F.lli ### di ### & C s.n.c. nei locali sottostanti”, così come il fatto che tali immissioni sono cessate dal 3.11.2025, data in cui la F.lli ### s.n.c. aveva trasferito altrove la sua attività. In ordine a tale accertamento, quindi, si è formato un giudicato interno. 3. Posto ciò, non è condivisibile l'assunto di parte attrice in riassunzione ove ritiene che sia ravvisabile un giudicato interno anche in ordine alla quantificazione dei danni, che non era stata oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. 3.5.2024 n. 12065; conf. Cass. 19.6.2019 n. 16506 e 30.11.2015 n. 24336).
Da un lato, infatti, si è senz'altro formato il giudicato interno anche sulle statuizioni pronunciate nei confronti della ### s.r.l. in bonis, a fronte dell'avvenuta dichiarazione di inammissibilità del suo appello incidentale, non oggetto di ricorso in Cassazione ed in particolare: sulle pronunce di condanna di tale società ai sensi dell'art. 1669 c.c. al risarcimento del danno conseguente al minor valore dell'immobile rispetto al prezzo di acquisto sia a favore del ### che della F.lli ### s.n.c.,.
In ordine all'accoglimento della domanda di manleva proposta da F.lli ### s.n.c. nei confronti della ### s.r.l. in relazione al ristoro dei danni patiti dal ### a seguito delle immissioni rumorose, va preso atto che, come evidenziato dalla Suprema Corte l'elemento della buona fede della F.lli ### s.n.c. non ha rilievo nell'ambito della sua responsabilità oggettiva ex art. 844 c.c. (quale soggetto oggettivamente responsabile del fatto generatore del rumore oltre la soglia di tollerabilità), ma appunto “nell'ambito del rapporto interno tra tale società e la venditrice #### s.r.l. e dunque in relazione alla domanda di manleva, che la F.lli ### aveva spiegato nei confronti della sua dante causa”, a fronte dell'accertato grave vizio costruttivo di carente isolamento acustico.
Se quindi anche con riferimento a tale accertamento ed alla fondatezza nell'an della domanda di manleva si è già formato un giudicato interno, non è invece ravvisabile una simile irrevocabilità in ordine alla concreta pronuncia di condanna, posto che la quantificazione del ristoro spettante al ### a causa del pregiudizio subito dalle suddette immissioni illecite (e, di conseguenza, dell'ammontare di quanto doveva essere oggetto della manleva esercitata dalla F.lli ### s.n.c. nei confronti della ### s.r.l.) era stata oggetto di censura. Ciò in quanto sia in sede ###sede di giudizio di cassazione sono rimaste assorbite e quindi non esaminate le censure tempestivamente articolate dalla F.lli ### s.r.l. e che quindi devono essere esaminate nel presente giudizio di rinvio, pur nella contumacia della stessa.
Va peraltro preso atto che nelle more la ### s.r.l. si è estinta all'esito della procedura concorsuale svolta nei suoi confronti e che in questa sede ###c. è rimasta contumace ed ha quindi omesso di proporre la sua domanda di manleva (originariamente proposta nei confronti della ### s.r.l.) nei confronti dei soci successori della società estinta solo nei limiti della distribuzione degli utili (previa allegazione e prova di tale presupposto per la concreta operatività dell'effetto successorio di cui all'art. 2495 c.c. e la sussistenza dell'interesse ad agire), così che la loro citazione da parte dell'attore in riassunzione (che in questa sede ha proposto domande unicamente nei confronti della F.lli ### s.n.c.) è stata effettuata ai fini dell'integrità del litisconsorzio processuale e quindi quale mera litis denuntiatio (così che nulla va disposto in punto spese nei confronti di #### s.r.l. in liquidazione). 4. Con l'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### n.289/2017, la F.lli ### s.n.c. oltre al primo motivo di censura accolto con la sentenza poi cassata, aveva formulato altri tre motivi di impugnazione (collegati o assorbiti): - con il secondo motivo aveva censurato la condanna in solido delle convenute al pagamento delle spese processuali e della ### - con il terzo motivo di gravame aveva dedotto l'erronea quantificazione delle spese processuali come indicate in motivazione e come invece poi liquidate in dispositivo; - con il quarto motivo aveva infine lamentato l'erronea quantificazione dei danni in relazione non all'ammontare giornaliero stabilito (ovvero pari al 30% di € 96 pari al parametro delle ### di ### di valutazione minima dell'indennizzo per invalidità temporanea assoluta, su cui espressamente non aveva obiettato alcunché - cfr. appello pag. 15), bensì in ordine alla durata dell'attività lesiva cui tale parametro era stato applicato. Sosteneva infatti l'erroneità dell'affermazione che l'attività lesiva si sarebbe protratta dal 10.9.2012 (data del rogito di acquisto dell'immobile da parte del ### fino al 3.11.2015, data di trasferimento della sua attività di panificazione altrove. 4.1 Va esaminato in ordine logico il quarto motivo di censura. Con riferimento ad esso, la F.lli ### s.n.c. aveva in particolare sostenuto l'erroneità dell'individuazione del dies a quo, ritenendo che la prova dell'immissione di rumori intollerabili fosse stata assunta solo a partire dal 18.11.2013, data in cui l'### aveva effettuato i suoi rilievi fonometrici. Aveva poi aggiunto che a riprova di ciò il ### aveva prodotto unicamente due certificazioni mediche datate 29.8.2014 e 24.7.2015 e una perizia medico legale di parte del 31.12.2015. Contestava quindi l'assenza di prova che il ### prima di allora avesse subito disagi o disturbi del sonno o alla vita di relazione e neppure che vi fossero delle immissioni tanto fastidiose da essere intollerabili, posto che non risulta che il ### si fosse sottoposto ad una visita prima degli accertamenti dell'### In ogni caso laddove si ritenesse l'insorgere dei disturbi e delle immissioni alla data del 10.9.2012 (anziché al 18.11.2013) le domande di cessazione di esse e quella risarcitoria dovevano essere considerate tardive e improcedibili ex art. 1170 c.c., con rilievo d'ufficio, a fronte della non prevedibilità di una simile retrodatazione, che se conosciuta avrebbe consentito di sollevare l'eccezione di decadenza.
Nel costituirsi in appello, il ### aveva chiesto il rigetto dell'appello e sul quarto motivo di censura, in particolare aveva sostenuto l'infondatezza in quanto: - era stato documentato che l'attività di panificazione era iniziata nella stessa data del rogito di acquisto del suo immobile, posto che dalla visura camerale risultava il trasferimento dell'attività fin dal 10.9.2012 (cfr. doc. 6); - nell'atto di compravendita risultava che alla data del 12.9.2012 il ### aveva già preso la propria residenza nell'immobile acquistato come prima casa (doc. 4); - l'attività rumorosa della F.lli ### aveva indotto l'intero ### a richiedere indagini fonometriche già con l'assemblea del 5.12.2012 (come allegato a pag. 7 dell'atto di citazione e mai contestato).
Sosteneva quindi che, avendo sempre mantenuto l'attività di panificazione le medesime modalità e l'utilizzo degli stessi macchinari, era stata raggiunta prova sufficiente di avere subito il pregiudizio riscontrato in primo grado per l'intera durata indicata nella sentenza appellata. 4.2 La censura è manifestamente infondata.
È circostanza ormai accertata in modo irrevocabile che l'attività di panificazione esercitata dalla F.lli ### s.n.c. con i macchinari in sua dotazione nei locali posti sotto l'alloggio di proprietà del ### determinava rumori e vibrazioni in misura superiore agli standard consentiti negli orari tipici della sua attività (ed in particolare a partire dalle ore 2,30 notturne in avanti) e quindi in modo intollerabile.
Non risulta specificamente contestato (oltre che documentato) che: - allorché il ### era andato a risiedere presso il suo immobile (già prima della stipula del rogito), l'attività della F.lli ### s.n.c. già risultava trasferita ed in pieno esercizio nell'immobile de quo (cfr. doc. 6 e 7); - i macchinari utilizzati non erano stati modificati tra il momento in cui si era trasferita e quello in cui erano stati fatti i rilievi fonometrici da parte dell'### e fino al suo trasferimento altrove in data ###.
Non solo, ma non è stato oggetto di censura specifica l'accertamento operato con la sentenza appellata del Tribunale di ### ove ha affermato che: ➢ come ripetutamente rilevato dalla Suprema Corte (n. 20927/2015, n. 26899/2014, n. 1606/2017 e Cass. SU n. 2611/2017) “il danno non patrimoniale conseguente alle immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di via quotidiane” (sentenza primo grado pag. 17-18); ➢ in particolare, il ### “ha subito per un periodo di tempo assai rilevante (oltre tre anni) l'esposizione ad immissioni rumorose intollerabili anche in ore notturne, caratterizzate peraltro da forti componenti impulsive idonee a provocare continui risvegli notturni e come tali a creare pesante turbativa nel riposo notturno e comune nello svolgimento delle attività quotidiane della vita familiare e domestica. Le immissioni accertate devono peraltro ritenersi certamente protratte sin dall'inizio dell'attività di panificazione svolta dalla ### s.n.c. nei locali sottostanti l'abitazione attorea - 10.9.2012 come da visura camerale in atti -, tanto da essere oggetto di discussione anche in sede condominiale (v. documento n. 7 di parte attrice in atti), sino all'emissione del provvedimento cautelare in data ###, poiché di fatto proseguita anche a seguito di accordo intervenuto tra le parti in giudizio all'udienza del 16.7.2015, con impegno della ### s.n.c. a sospendere le lavorazioni produttive nella fascia oraria compresa da mezzanotte alle sei (v. verbale di udienza 16.7.2015 e annotazione di P.G. prodotta in atti dall'attore in data ###, da cui risulta che in sede di sopralluogo di ### di P.G. i macchinari produttivi erano di fatto in funzione il giorno 31.8.2015 alle ore 4,30)” (sentenza primo grado pag. 17).
Del tutto inammissibile risulta poi la tardiva eccezione di decadenza dell'azione ex art. 1170 c.c., mai prima dedotta in giudizio (nonostante le tempistiche delle lamentate immissioni rumorose fossero state già oggetto di specifiche allegazioni e produzioni documentali) e senz'altro non rilevabile d'ufficio in sede di impugnazione.
Deve pertanto essere confermata la correttezza della quantificazione del danno commisurata al periodo di ben 1149 giorni (dal 10.9.2012 al 3.11.2015) per un importo totale di € 33.091 e che la sentenza emessa in primo grado, con affermazione non oggetto poi di alcuna censura, ha ritenuto “determinato secondo valori monetari attuali” sul quale sono dovuti “gli interessi moratori al saggio legale dalla consumazione dell'illecito - 3.11.2015 - al saldo” (pag. 18). 4.3 In ordine ai restanti motivi di appello mai prima esaminati (il secondo e il terzo), va preso atto che, al di là dei profili di giudicato interno su cui si è detto supra (ed in particolare le pronunce di cui ai punti n. 1, 3, 4, 5 del dispositivo della sentenza 289/2017 emessa dal Tribunale di ### in data ###), a seguito dell'annullamento della sentenza da parte della Corte d'Appello e, per i profili anzidetti, della proposizione di domande intercorrenti tra il ### e F.lli ### s.n.c. rimasta contumace, in questa sede di rinvio le spese di giudizio devono essere regolate unicamente tra di loro per tutti i gradi del giudizio. 5. La definizione del giudizio a seguito di annullamento, determina altresì la necessità di individuare il soggetto cui porre definitivamente a carico le spese della CTU svolta in primo grado (oggetto anch'essa di riforma da parte della sentenza di appello cassata).
Tenuto conto dell'intervenuta estinzione della ### s.r.l. all'esito della procedura concorsuale cui è stata soggetta e dell'assenza di soci successori ex art. 2495 c.c. cui risulti sia stata operata una qualche distribuzione di utili, unico soggetto superstite in causa, che è risultato soccombente ed aveva dato causa diretta alla necessità degli accertamenti peritali è quindi la F.lli ### s.n.c.. 6. In ordine, infine, alla regolazione delle spese di lite, alla totale soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta in riassunzione al loro rimborso per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione. Come noto, infatti, “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass. 7.2.2007 2634).
Le spese si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo (€ 26.000,01 - € 52.000), in considerazione delle fasi effettivamente svolte anche in sede cautelare, applicati gli importi medi, riconosciuti solo gli esposti documentati (per i quali non è stata depositato alcun riepilogo e tra i quali non si rinviene alcun riscontro concernente il costo asseritamente sostenuto per il consulente di parte nominato dal ###. P.Q.M. La Corte d'Appello di Torino, ###, in sede di giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 27965/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data ###, fermi i profili di giudicato interno (di cui ai punti n. 1, 3, 4, 5 della sentenza n. 289/2017 emessa dal Tribunale di ### in data ###), così provvede: - condanna ### di ### & C. s.n.c. al pagamento in favore di ### della somma di € 33.091,00 oltre interessi moratori al saggio legale dal 3.11.2015 al saldo; - pone le spese di ### come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ### di ### & C. s.n.c.; - condanna ### di ### & C. s.n.c. a rimborsare a ### le spese per ciascun grado di giudizio, come segue: - per il primo grado (comprensivo delle fasi cautelari svolte) in € 817,00 per esposti ed € 18.042,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il secondo grado in € 355,50 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il grado di cassazione in € 1.063,00 per esposti ed € 5.513,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il giudizio di rinvio in € 804,00 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella ### di Consiglio del 17.12.2025 dalla ### della Corte di Appello di Torino. ### est. dr.ssa
causa n. 1549/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Zappasodi