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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2136/2025 del 29-01-2025

... per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8189/2022 R.G. proposto da: ### L'### in persona del legal e rappresentante, rappresentata e difesa dagl i avvocati ### PIZZONIA, ### (####), #### (###), giust a procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente contro ### , in persona del legale rapp resentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###), giusta procura in calce al controricorso.   -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di ### TOSANA n. 1034/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta all' udienza pubblica del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. c he ha concl uso per il rigetto de l ricorso ed in subordine per la rimessione della questione alla ### i difensori delle parti.  ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P. per il Comune di ####, notificava, in data ###, alla società ### rade per l'### s.p.a., l'avviso d i accertamento T.O.S.A.P. n. 642/2 012 relativamente all'anno 2012, p er effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di Cam pi ### mediante cavalcavia autostradale in gestione della società ### per l'### spa. 
La società ### per l'### s.p.a., ritenendo illegitt imo l'assoggettamento a tassazione, impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs.  15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. 
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A.  con sentenza numero 189 del 04.07.2018, che veniva impugnata dalla società contribuente. 3 di 27 ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando < … è applicabile il dispost o d ell'art . 38 comma 2 del d.gs. n. 507/1993, non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisce un imp ianto ai fini della norma di cui si controverte. Né sussiste l'esenzione ai sensi dell' art. 49 lett.a) del richiamato decreto posto che la società ### ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l' esecuzione dei lavor i pubblici conf erita dallo St ato a norma del d.lgs. 12 aprile 200 6 n. 163, art. 143, con la conseguenza che l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 de l 1993 art. 3 8, comma 2, in q uanto la socie tà concessionaria è l'esecutrice d ella progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati ( art. 143 comma 2) per la durata di regola non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6). . ..; a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che al termine della concessione anche la g estione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità e gestione in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni>. 
La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr.  1034/01/2021 della ### d ella ### insistendo sull a impossibilità di configurare l'illeceità dell'occupazione avvenuta sulla base della conv enzione stipulata con il ### in precedenza ### convenzione approvata ex art. 2, commi 82 e ss. d.l. 262/2006. 
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria. ### ne è rimasto intimato. La ricorrente ha 4 di 27 depositato memorie illustrative nelle quali richiama i principi giuridici affermati da recenti pronunce amministrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze numeri 10010- 10011-10012-10013-10014-10015-10016- 10017-10018 del 22/11/2023 e n. 10130/2023 del 27/11/23). ### generale, nel ribadire la requisitoria scritt a, ha concl uso per il rigetto del ricorso ed in via subordinata ha chiesto la rimessione al ### o Presidente per l'eventuale rinvio alle S.U.  MOTIVI DI DIRITTO 1. Con la prima censura si de duce la <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); nonché la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n.507/1993; degli artt. 2-4-6 del ### o T.O.S.A.P. del Comune di ### (approvato con ### di ### n.78 del 30/6/1994 e successive modifiche ed integrazioni), in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>.  2. La ricorre nte assu me che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà dell a ### né pe r concessione del Comune, n é per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a T.o.s.a.p.; - che la So ciet à concessionaria agisce come esecutrice della volontà stat ale, intervenuta nella gestione d ell'impianto in un momento successivo alla acquisizione de l suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizz azione del tracciat o autostradale, 5 di 27 con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, att eso che la realizzazione del tracciato avviene secondo diritto e leggi statali;- che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività de lla società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della re lativa gestione e m anutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedent e (prima ### ora ### e che la costruzione dell'aut ostrada è stata, in particolare, stab ilita con risalenti leggi dello Stato (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 luglio 1961, n . 729), mentre la real izzazione della ge stione dell'opera effettuata da ### ha finalità di interesse generale, per cui opera l'esenzione di cui al suindicato art. 49, risultando sul punto irrilevante che la ricorrente sia oggi una public company dal momento che in origine la stessa era di proprie tà pubb lica, in quanto appartenente al gruppo ### - che, di conseguen za, lo spazio soprastante la strada comunale così come lo sp azio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quanto la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello Stato alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo Stato ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autost radali sono st ati approvati dallo Stato, approvazione che equ ivale a dichiarazione di pubblica ut ilità e x art. 11 della legge 729/196 1; con la conseguenza che per effetto di dette leggi, spazi ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 6 di 27 Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la T.o.s.a.p. per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione; - che il passagg io dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisio nale sulla delimitazione degl i spazi da occupare, sulla durata del l'occupazione che sono elemen ti invece disciplinati dalla citata ### sti pulata tra la soci età e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giurid ico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare; - che le leggi cita te non possono ritenersi supe rate dalla normativa in materia T.o.s.a.p., in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/196 1 h anno sottratto agli ent i territoriali le vol umetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, ment re l'art. 38 d.lgs.  507/1998 disciplina la T.o.s.a.p. per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di terreno contigue alle autostrade, il tutto confermato d al codice della strada - d.lgs n. 285/19 92 - che, agli artt. 16 - 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradali; - che, la riferibilità allo Stato della individuazione del tracciato della rete autostradale esclude l'assimilazio ne tra la fattispecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubblici servizi in regime di concessione ammin istrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è st abilita dal concessionario al mome nto della 7 di 27 richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici.  3. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs.  n.461/1999, nonché dell'art.26 del Regola mento T.O.S.A.P. del Comune di ### io, citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ.>.   Si sostiene ch e il ### egio d'appello ha erron eamente escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo Stato, sul rilievo che l'att ività è svo lta dalla società autostradale in m odo autonomo, tanto nella fase di costru zione della rete, quant o in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, ancorchè in realtà essa sia rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prim a ### ora ###, trascurando che l'ente perseg ue finalità di interesse generale, il che legittimerebbe l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993. 
Si obiett a che è irrilevante l'at tuale natura dell'ent e ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993. 
Si aggiunge con le memorie difensive, che la giurisprudenza della Corte di ### ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del regime proprietario non deve portare 8 di 27 a for me di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privat a non produce l'effetto di sottrar re i regimi di propriet à esisten ti negli stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libe rtà di stabiliment o e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ot tobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, Staat der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al ben e oggetto in concessione no n può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello Stato.  4. In via subordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario.  5. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia C.o.s.a.p.), tanto che devono fin d'ora escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione.  6.La prima articolata censura deve essere disattesa.  6.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o 9 di 27 abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».  6.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di applicazione della normativa T.o.s.a.p., relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente.  6.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra 10 di 27 proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs.  507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d.  1175/1931.  6.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo Stato de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024).  6.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa 11 di 27 Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v. 
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale.  6.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di Stato, citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del C.O.S.A.P. le occupaz ioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio.  6.7. Non appare app rezzabile ne ppure la tesi sost enuta dalla ricorrente secondo la quale, non essendo necessaria la preventiva concessione p rovinciale o comunale per la realizzazi one de lle infrastrutture autostradali, come argomentat o dal ### di Stato, non troverebbe applicazione la disciplina T.o.s.a.p.. 12 di 27 6.8. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in presenz a della dichiarazione di pub blica utilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo Stato o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo.  6.9.La disciplina T.o.s.a.p. non fa alcun rifer imen to agli atti di concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.  6.10.Il titolo convenzionale in capo alla società ricorrente - concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto 13 di 27 di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello Stato per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (T.O.S.A.P.)» (Cass. n. 2561 4/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, un tertium genus di occupazione: o l'occupazione è assen tita dall'ente locale, per m ezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###); 14 di 27 6.11. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 1503/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass. n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996) - non risulta, dunque, esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedimento ablativo del demanio comunale.  6.12. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1 983), ma anche comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l.  2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve 15 di 27 integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4). 
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023).  6.13. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### o avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico.  7. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno.  7.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area 16 di 27 sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022).  8. Con il canone censorio, proposto in via subordinata, si rivendica il diritt o all'esenzione in quan to la società ricorrente sarebbe identificabile con lo ### 8.1. Il motivo è privo di pregio.  8.2.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019). 17 di 27 8.3. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v. 
Cass. 18385/19 ed altre).  8.4. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024). 
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti 18 di 27 e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima).  8.5. La natura privatis tica de lla società ricorre nte è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria A uto strade per l'### «è un operatore economico privato non inquadrabile come organismo di diritto pubblico e x art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/201 6; non si tratta, infatti, d i soggetto la cui attivi tà è fin anziata in modo maggioritario dallo ### dagli en ti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo ### dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  9. Quanto alla disciplina fondativa della T.o.s.a.p. di cui al d.lgs.  507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di ca usa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in controversie concernenti la T.o.s.a.p.  (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/2024; Cass., n. 15186/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201/2024; 19 di 27 Cass. 152 04/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/ 2024; Cass. n. 2255/2024 ; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2024; Cass. n. 2512/2024 e le tante altre ivi citate); analogamente, in tema di C.o.s.a.p., molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspett ative della parte contribuente (cfr., tra le tante, Cass. n. 16395/2 021; Cass. , n .  22219/2023; Cass. n. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. 13051/2023; Cass. n. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass. 25614/24).  9.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sinte tizzarsi: - il presu pposto impositivo della T.o.s.a.p. è costitu ito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lg s.  507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al pat rimonio indisponibile de i ### o delle ### che comporti un'effett iva sottrazione della superficie all'uso pubblico, con ci ò rilevando i l fatto oggettivo dell a predet ta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena 20 di 27 autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello ### 9.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del p resupposto di applicazione de lla T.o.s.a.p. da parte del ### secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di C.o.s.a.p.; Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di C.o.s.a.p.; anche Cass., sez. 5, 26 /1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante ### mentre risulta marginale e privo di d ecisività indagare la effettiva pro prietà dell'infrastruttura autostradale e dei ponto ni che occupano per proiezione la strada provi nciale sotto stante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione».  9.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la 21 di 27 natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di C.o.s.a.p., tra le tan te, Cass. 22219/2023;Cass. n. 22183 /2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024).  9.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto 22 di 27 tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di T.O.S.A.P.).  9.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.  9.6. Rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante agli effetti dell'art. 49, lett. a), il riferimento all'inte resse pubblico dell'opera potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 49, lett. e), là dove, viceversa, dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità sogge ttiva d ell'occupante; l'esenzione no n spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può compete re a norma dell'art. 49, lett. e), pu rché gli atti concessori p revedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, n. 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 2921; ### n.25300 del 25/10/2017). 23 di 27 9.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395).  10. Neppure si ravvisano i pre supposti per la rimessione della questione pregiudiziale al la ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è noto, non è ass istita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino app unt o i presuppo sti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. #### n.14042/16; n . 2614 5/17; ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ I talia). Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanz a è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'### di cui si tratta 24 di 27 è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la dovero sità di questa verifica, il giudice nazionale è tenuto a motivare le ragioni del ravvisato e sonero da rinvio pregiu diziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di Giustizia e giudici nazionali e, dall'altro, nell'esercizio di una funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione d i questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della T.o.s. a.p. all'ambito d ei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebbe teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero qualificabile ap punto come aiuto di ### ) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di svolgere attività pubblica ed a scapito di società ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'e senzione, come nella specie, venis se invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della na tura economi co-imprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. 
In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un ribaltament o logico di partenza, non ponendo si all'evidenza alcun dubbio di alt erazione delle rego le di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né 25 di 27 sarebbe fondatamente sost enibile un contrasto con il diritto unionale avendo ri guardo, non già al rapporto compet itivo tra società concessionarie e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. Dal momento che se la natura dell'attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica e d i mprendit oriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE pot rebbe originarsi da un sistema no rmativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'ambito di pot està di tipo autoritativo. E' per q uesto che si è affermato (### n. 23 96/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Sta to dich iarati incompatibili con il me rcato comune dalla deci sione della Com missione ### 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere med iante in giunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le im prese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato , possano concorrere nel mercat o delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un m ercato aperto alla concor renza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 26 di 27 A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art.  9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)".  ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione T.o.s.a.p. in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato 27 di 27 sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”.  11.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso de ve essere respinto.   12. Le spese d el presente grad o di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso e condanna ### per l'### S.p.A.  al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a fav ore della società ### s.r.l. nella mis ura di € 7.000, 00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Balsamo Milena

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 11815/2025 del 04-12-2025

... cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto. ### 17.11.2025 Il Giudice di ### (dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, promosso con ricorso distinto al n. 49974/24 RGAC, passato a decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 e vertente TRA ### residente in #### ed elettivamente domiciliato in #### 160, presso e nello ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### in persona del ### in carica, elett.te dom.ta negli uffici dell'Avvocatura capitolina in ### Via del ### di ### n.21, rapp.ta e difesa dal ### delegato ### giusta delega in atti Resistente OGGETTO. Opposizione a sanzione amministrativa ###udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso tempestivamente en-US depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venisse annullato il verbale di contravvenzione n. ###/2024/1/1/1/2024 elevato per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. 
Disposta la comunicazione del ricorso si costituiva ### capitale depositando gli atti in suo possesso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso poiché l'opponente avverso il medesimo verbale aveva presentato ricorso dinanzi al ###. All'udienza del 1 7.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura del dispositivo . 
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso, l'eccezione di ### non può trovare ingresso poiché l'ente impositore non ha depositato in atti la copia del ricorso al prefetto che il ricorrente avrebbe inoltrato prima della proposizione del giudizio dinanzi al Giudice di ### Dall'esame dei documenti si rileva che il ### aveva inoltrato un ‘istanza di autotutela a ### ma non aveva mai avuto alcun riscontro. Sta di fatto che inopinatamente ### ha ritenuto si trattasse di un ricorso da inoltrare al ### distorcendo quella che era la volontà del ### Va rilevato, però, che parte resistente nel costituirsi ha versato in atti il provvedimento di revoca del verbale impugnati riconoscendo, così, l'errore in cui era incorsa poichè il motociclo sanzionato non apparteneva al ricorrente, ma ad altra persona. 
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. 
Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale.  P.Q.M.  Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. 
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto.  ### 17.11.2025 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 49974/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Carbone

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10679/2025 del 19-11-2025

... che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e ### come per legge. Così deciso in Napoli, il ###. Il Giudice Dott. ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di ###.G. 12119/2023 In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, ###, in persona del Giudice Dott. ### in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente #### nata il ### a Craiova, residente ###/B, C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo ### - ### rappresentata e difesa dall'avv. ### attore E ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente in #### al ### 127, rappresentata e difesa, dall'avv. ### con studio in #### alla ### 84 #### nata il ### a Napoli, C.F. ###, residente in ### - ### (### a #### E ### nata il ### a Napoli, C.F. ###, residente in ### alla ### 45 ### usufrutto ###'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue: 1. il sig. ### era proprietario degli immobili di seguito elencati: a) Immobile sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U.  di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22; 2. ### nato il ### a ####, è deceduto in data ### a seguito di una grave neoplasia polmonare; 3. ### è stato sposato con la sig.ra ### sino all'anno 2011, quanto i coniugi si sono separati con provvedimento del Tribunale di Napoli, omologato in data ###; nascevano, dalla suddetta unione, le due figlie: ### nata il ### a Napoli, e ### nata il ### a Napoli; 4. ### sin dall'anno 2011, ha convissuto more uxorio con la sig.ra ### presso la sua residenza in #### alla ### n. 82/B, la quale gli è stata vicina e lo ha accudito moralmente e materialmente durante tutto il periodo della malattia che lo ha condotto alla morte; 5. ### in data ###, redigeva testamento olografo nel quale dichiarava testualmente “### inoltre che dal 2011 il sottoscritto convive con La sig.ra ### come coppia di fatto ed è stata tale compagna a prendersi cura di me sia in termini di assistenza che economici, in quanto o per motivi di studio o di lavoro le mie due figlie non hanno potuto sostenermi in quanto residenti fuori sede. Dal mese di luglio di quest'anno sono stato affetto da neoplasia polmonare e per tale motivo ho ripreso quanto iniziato con la separazione del 2011 e perfezionare il divorzio per consentirci di convogliare a nozze con la mia nuova compagna la quale per poter sostenermi nella malattia ha man mano ridotto il suo lavoro da libera professionista fisioterapista fino ad annullarlo data la gravità dello stato di salute del sottoscritto. 
Per tutto quanto detto e nel caso di mia prematura dipartita intendo lasciare, come lascio, alla sig.ra ### mia nuova ### rientrando pienamente nell'ambito della mia ### l'usufrutto su tutte le mie proprietà così come elencate in premessa”; 6. il suddetto testamento olografo, in data ###, veniva pubblicato per atto della dr.ssa #### in ### iscritto presso il ### del ### di ####, con numero di ### n. 2591 e registrato in ### in data ### al n. 13966 7. il testamento olografo pubblicato, in data ###, non è mai stato impugnato ed ha piena validità ed efficacia; 8. ### a mezzo dello scrivente avvocato, inviava raccomandata a.r. alla sig.ra ### e pec alla sig.ra ### con cui le diffidava dal disporre degli immobili elencati nel testamento olografo, atteso il suo diritto di usufrutto, e le invitava a consentire un sopralluogo ed a consegnare le chiavi degli immobili; altresì, la invitava a rilasciare, entro 15 giorni, l'immobile sito in #### al ### n. 127, occupato dalla ### 9. l'avv. ### del foro di Napoli, riscontrava la suddetta missiva, impugnandone e contestandone il contenuto; 10. che tutti gli immobili sopra elencati ed oggetti dell'usufrutto sono nel materiale possesso della sig.ra ### e delle figlie ### e ### tutte eredi del de cuius ### 11. l'istante attivava la regolare procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, e la procedura si concludeva con esito negativo.
La convenuta ### si è costituita in giudizio il ###, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. 
In data ### Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. Le note venivano depositate il ### ed il ###. 
La causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta da ritenersi sufficiente per addivenire ad una decisione, rileva quanto segue: - la domanda attorea deve essere accolta, poichè deve riconoscersi la liceità dell'operato del defunto ### e di quanto da egli disposto quale volontà testamentaria; - Il legato di usufrutto è un atto di disposizione mortis causa attraverso il quale il testatore costituisce a favore del legatario il diritto (vitalizio o a termine) di godere della cosa altrui, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981, comma 1, c.c.); - Il legatario acquista quindi l'usufrutto iure successionis, senza tuttavia subentrare a titolo universale nelle attività e passività del defunto: il diritto di usufrutto può infatti essere volontariamente costituito, oltre che per contratto, anche mediante testamento; si tratta infatti di un legato reale costitutivo, determinante, cioè, la costituzione di un diritto reale nuovo; - Nel caso di specie, dalla lettura del testamento olografo (che non risulta impugnato e quindi perfettamente valido e vincolante), emerge come il ### abbia costituito in favore della parte attrice un legato obbligatorio sui beni immobiliari posseduti in vita con efficacia di vitalizio, ovvero fino al termine della vita, della ### - Ciò risulta costituito sui seguenti beni: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22; - Tale diritto opera in favore della parte attrice dal momento della pubblicazione del testamento olografo e ciò da solo costituisce l'allegazione probatoria necessaria per far valere quanto disposto dal de cujus; circa la titolarità degli immobili de quibus, la documentazione agli atti, le certificazioni e visure catastali depositate non consentono di dubitare circa la proprietà degli immobili succitati; del resto, ciò non viene posto in discussione neppure dalla parte convenuta; - Non corrisponde al vero che la parte attrice non abbia attivata la procedura di negoziazione assistita che si svolgeva con verbale negativo; - Le doglianze della convenuta (unica costituita risulta la ex coniuge ### mentre le due figlie non risultano essere costituite) non possono essere accolte, limitandosi ad affermare (oltre la citata mancanza di prova circa la proprietà dei beni) che sussisterebbe anche un diritto di abitazione della casa adibita ad uso familiare in favore del coniuge superstite anche in caso di separazione; - Nel caso di specie, non vi è dubbio che ### e ### siano separati dal lontano 2011 e che, senza voler entrare nel merito del principio di diritto testé enunciato, questo è comunque del tutto superato dalle volontà testamentarie del ### la cui validità non può essere messa in discussione, anche considerato che questo non risulta in alcun modo impugnato; - Risulta inequivoca la volontà testamentaria di lascito dell'usufrutto sui beni immobili indicati in favore della parte attrice fino alla morte della stessa; gli eredi conservano la nuda proprietà di tali beni; la nuda proprietà si espanderà alla piena proprietà al momento del decesso della parte attrice.  - Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ###, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nata il ### a Craiova, residente ###/B , così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara il diritto di usufrutto di ### sui seguenti immobili: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22, così come da testamento olografo pubblicato in data ### e non impugnato; 2. ORDINA a #### e ### eredi del de cuius ### l'immediato rilascio dei seguenti immobili: a) ### sito in ####, in ### di ### n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) ### sito in ####, in ### di ### n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) ### sito in ####, in ### di ### n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) ### sito in ####, in ### di ### 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) ### con fabbricato sito in ####, al ### n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22.  3. ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e ### come per legge. 
Così deciso in Napoli, il ###.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 12119/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monti Mirko

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 412/2025 del 03-12-2025

... liquidazione di un compenso pari a euro 7.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite senza operare alcuna distinzione a seconda che si trattasse o meno di parti plurisoggettive (“condanna ### di ### s.p.a. al pagamento in favore di ### di ### e ### di ### di ### e ### quali eredi di #### e ### dell'avvocato ### e ### e della ### di ### s.r.l. delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuna delle anzidette parti costituite”) e, in tal modo, dunque, consentendo il riconoscimento del compenso, in quella stessa misura, in favore di ciascuno dei soggetti pur costituiti con il medesimo legale. Occorre, altresì, rimarcare che nessun appello incidentale è stato proposto avverso il riconoscimento dei compensi nella misura su indicata. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, l'aumento contemplato dalla disposizione dell'art. 4 co. 2 DM 55/2014 applicabile ratione temporis è previsto come “regola”, e, dunque, come evenienza ordinaria, o meglio “normale: “… Si è ritenuto, infatti, che, in tema di liquidazione degli onorari di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di ### di Sassari La Corte, composta dai ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 97/2022 R.G. promossa da: ### S.P.A. (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv.ta ##### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), quali eredi di ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv.to #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to ### e dall'avv. ##### S.R.L. (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to ### e dall'avv.to ### APPELLATI #### (C.F.  ###), ###: garanzia personale ###udienza del 15/11/2024 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse di parte appellante: “### l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., accogliere la presente domanda e per l'effetto così provvedere: A) Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e riformare, per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata; B) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del primo grado e del presente giudizio.”; Nell'interesse di ### e ### “### l'###ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: In via preliminare: - dichiarare inammissibili i motivi di cui ai punti I, II, IV e V dell'espositiva e per l'effetto: - Rigettare tutti motivi dell'appello in quanto infondati, - ### in toto la sentenza del ### di Sassari n°786/2021 pubblicata in data ###, - Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio Nel merito - ### l'appello proposto dal ### di ### S.p.A. per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto; - ### la sentenza del ### di Sassari n°786/2021 pubblicata in data ###, - Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio”. 
Nell'interesse di #### (quali eredi di ####, #### “voglia l'adita Corte d'Appello di ### - ### di ### dichiarare preliminarmente inammissibili i motivi d'appello e, nel merito, valutati gli stessi infondati voglia rigettare detto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
In ogni caso vittoria di spese diritti ed onorari ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.” Nell'interesse di ### (C.F. ###) e di ### (C.F. ###): “### declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; -Adversis rejectis; -la conferma della sentenza del ### di ### n. 786/2021 impugnata; - con vittoria di spese; In subordine: -dichiararsi la falsità delle fidejussioni omnibus n. 7834 datata 13 novembre 1992 e della fideiussione n. 8937 datata 30 dicembre 1993 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal ### di ### contro #### e ### + 8 contraddistinti come documenti n. 10 e n. 11 e sottoscritte da Avv. ### ed altri, "### generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato"; -con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 
In via ancora subordinata, nei confronti dei chiamati: - nella denegata e non creduta ipotesi che gli appellati vengano condannati a pagare alcuna somma, assolversi gli stessi dalle avverse domande, e condannarsi la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Avv. ### e ### dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ### di ### in forza dell'atto di cessione di azienda a rogito ### del 11 Aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese o in difetto la risoluzione del contratto con la restituzione del bene; - il tutto sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Nell'interesse di ### “In via preliminare: a) dichiarare l'inammissibilità dei motivi 1, 2, 4 e 5 di appello. 
Nel merito: b) rigettare tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e in diritto. 
In tutti i casi: c) con vittoria di onorari e competenze professionali e rimborso delle spese forfetarie.” Nell'interesse di ### di ### srl: “1)-### ogni contraria istanza ed eccezione; 2)-Rigettarsi l'appello proposto dall'appellante ### S.p.A. e per esso qual mandataria ### S.C. P.A., confermandosi la sentenza n. 786/2021 emessa dal ### di ### pubblicata il 14 luglio 2021, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa; 3)-In via meramente subordinata e nel merito: 1)-Ut supra n. 1); 2)-Rigettarsi per tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e con la presente comparsa, la domanda formulata nei confronti di ### di ### s.r.l.  da parte degli opponenti tutti - ##### nella loro qualità di eredi in morte di ############ e ##### - avverso il d.i. 854/2016 emesso dal ### di ### il 18 luglio 2016, dichiarandosi inoltre che nessun credito, per alcun titolo e/o ragione, vanta il ### di ### nei confronti della stessa appellata ### di ### s.r.l., assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa; 4)-Con vittoria di spese, competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori, come per legge.” Nell'interesse di ### “### ogni contraria istanza od eccezione; ### 2) Dichiararsi che la fideiussione per la quale agisce in giudizio il ### di ### nei confronti dello ### è relativa all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2411, all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2412 ed all'apertura di credito in conto corrente agrario n° 400/2413; ###: 3) Dichiararsi la falsità della fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo RG 2918/2016 promosso dal ### di ### contro ### + 8 contraddistinta come documento n. 10 datato ### 30.12.1993 e sottoscritta da ### ed altri, "### generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato"; 4) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 Agosto 2016; 5) Dichiarare quindi che niente è dovuto dallo ### al ### di ### per tale titolo, o comunque in virtù del contratto di fidejussione; 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###: 7) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto si è prescritto il diritto di credito azionato dal ### di ### per sorte capitale ed interessi per il decorso di 10 anni ex art. 2946 c.c. dalla data della revoca della fideiussione alla data della prima messa in mora; 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###: 9) Revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016, emesso dal ### di ### in data 18 luglio 2016, e notificato in data 6 agosto 2016 in quanto il debito si è cristallizzato alla data della revoca della fideiussione e si è prescritto il diritto di credito azionato dal ### di ### ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. per quanto attiene agli interessi in data successiva al 31 dicembre 1998; 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari; ###' ### 11) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'opponente venga condannato a pagare alcuna somma, assolversi lo stesso dalle avverse domande, e condannarsi la ### di ### in persona del legale rappresentante, a tenere indenne lo ### dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ### di ### in forza dell'atto di cessione di azienda a rogito ### del 11 aprile 2006 con rep. 7357, racc. 4569, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi e le spese; 12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo 854 del 2016 il ### di ### spa ingiungeva il pagamento di euro 535751,62 oltre interessi a ###### (gli ultimi due quali eredi di ###, ##### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### e di ### (quest'ultimo nei limiti di euro 305.256,38) nella loro qualità di fideiussori della ### di ### srl, avendo sottoscritto tutti eccetto ### la fideiussione n. 7834 del 13.11.1992 (doc. 11, fascicolo monitorio) e tutti, incluso ### la fideiussione la n. 8937 del 30.12.1993 (doc. 10, fascicolo monitorio). 
I garanti proponevano opposizione con distinti atti di citazione che davano luogo ad altrettanti giudizi successivamente riuniti, e con cui impugnavano con querela di falso, per abusivo riempimento, le fideiussioni ed eccepivano l'inidoneità della documentazione contabile versata in atti a comprovare il credito e la prescrizione del credito azionato. 
A seguito di chiamata in causa si costitutiva la ### di ### srl.  ### di ### con la pronuncia n. 786/2021, dopo aver ritenuto inammissibile la querela di falso proposta per abusivo riempimento di foglio in bianco e dopo aver qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, e non in termini di fideiussione, riteneva prescritto il diritto azionato nei confronti degli opponenti per il compimento del termine di oltre dieci anni dalla stipula dei relativi contratti di garanzia. 
Avverso tale decisione ha proposto appello il ### di ### per i seguenti motivi: i) il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, non avendo gli opponenti ######## e ### proposto alcuna eccezione di prescrizione del diritto azionato nei confronti dei garanti ma soltanto dell'obbligazione principale; ii) omessa pronuncia, giacché, con riferimento alle posizioni dei garanti ##### e ### i quali eccepivano la prescrizione dell'obbligazione di garanzia e anche con riguardo agli altri garanti, ove non dovesse ritenersi fondato il motivo che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento del debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione dell'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc; iii) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dell'obbligazione di garanzia, che non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza delle aperture di credito garantite; iv) violazione del diritto di difesa per non essere stati ### concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione delle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione; v) erroneità della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite sotto molteplici profili. 
Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto. 
La sentenza è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. 
Motivi della decisione 1. Il motivo d'appello sub i) Con la doglianza in disamina parte appellante ha eccepito che in relazione alla posizione degli opponenti ######## e ### la sentenza sarebbe incorsa nella violazione del principio dispositivo essendosi costoro limitati a eccepire la prescrizione del credito derivante dal rapporto obbligatorio principale e non già del credito derivante dal rapporto di garanzia. 
Più precisamente, secondo l'appellante, i predetti opponenti, nella convinzione che i contratti dai medesimi sottoscritti fossero delle fideiussioni, avrebbero sempre eccepito soltanto la prescrizione dell'obbligazione principale intercorrente tra il ### di ### e la società cooperativa - debitrice principale-. 
Il rilievo non è condivisibile. 
Invero, in tutti gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo proposti nell'interesse dei su menzionati soggetti, è dato leggere, tra le conclusioni, la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo a seguito dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 2946 c.c. e, in particolare: - nell'atto di opposizione proposto da ### la parte chiedeva, tra l'altro, di “revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art.  1955 e art. 1956 c.c. il B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione del credito azionato, ex art. 2946 c.c.”; - analogamente, nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### e ### le parti chiedevano, tra l'altro, di ” revocare il D.I. n. 854/2016 in quanto, ex art. 1955 e art. 1956 c.c. il B.D.S. è decaduto dalla possibilità di azionare il credito nei confronti dei fideiussori o in difetto è intervenuta la prescrizione del credito azionato, ex art. 2946 c.c.”; - così nell'opposizione a DI promossa nell'interesse di ##### e ### le parti chiedevano, tra l'altro, di “revocare il decreto ingiuntivo n. 854/2016 per intervenuta prescrizione del capitale e degli interessi …” e nella parte espositiva dell'atto il paragrafo C era rubricato appunto “prescrizione del credito azionato”. 
Ebbene, il chiaro riferimento nelle conclusioni e nel corpo degli atti suddetti al “credito azionato” consente di ritenere che l'eccezione di prescrizione si riferisse anche al diritto derivante dal contratto di garanzia azionato dalla banca col ricorso monitorio, a fondamento del quale l'istituto di credito poneva proprio il contratto di garanzia sottoscritto dagli ingiunti. 
Né vale obiettare in contrario che nella parte espositiva dei menzionati atti di opposizione le parti avrebbero fatto esclusivo riferimento alla prescrizione dell'obbligazione garantita, posto che, diversamente, dalla lettura integrale di essi si evince l'allegazione dell'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione anche dell'obbligazione di garanzia, e cioè l'inerzia del creditore nel richiedere il pagamento delle somme derivanti dai mutui e dalle aperture di credito garantiti, tanto è vero che: - nell'opposizione proposta nell'interesse di ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 11, paragrafo 9: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 11, paragrafo 10: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il ### abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori”); - nell'opposizione proposta nell'interesse di ### e ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd.  pagg 13-14, paragrafo IV: “ne consegue che, in assenza di atti interruttivi da parte del ### di ### … Non solo, ma è altresì, prescritto il diritto dell'istituto bancario opposto in ordine agli interessi richiesti sulle suddette aperture di conto, atteso che essi si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. ed il ### di ### non ha mai fatto richiesta di tali somme né alla ### debitore principale, né ai fideiussori”); - nell'opposizione proposta nell'interesse di ##### e ### veniva espressamente dedotta l'assenza di atti interruttivi (vd. pag. 9, paragrafo C: “ritiene questa difesa, in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. …”; e ancora pag. 9, paragrafo D: “inoltre si eccepisce l'intervenuta prescrizione degli interessi portati dal capitale essendo decorsi anni cinque, ex art. 2948 n. 4 c.c., senza che il ### abbia fatto richiesta di pagamento degli stessi né al debitore principale né, tantomeno, ai fideiussori).  2. I motivi d'appello sub ii) e iv) Le doglianze in disamina, per la loro stretta connessione, possono essere esaminate congiuntamente. 
Con la censura sub ii) l'appellante si è doluto dell'omessa pronuncia, giacché, con riferimento alle posizioni dei garanti #### del 1927 e ### del 1945 (i quali solamente a dire dell'appellate avrebbero eccepito la prescrizione dell'obbligazione di garanzia) e anche con riguardo agli altri garanti in caso di rigetto del motivo d'impugnazione di cui al punto che precede, il tribunale non avrebbe statuito alcunché in ordine ai rilievi con cui la banca deduceva la rinuncia alla prescrizione e l'esistenza di atti interruttivi per riconoscimento del debito e per l'invio di lettere di messa in mora non prodotte a cagione dell'ingiusta negazione dei termini 183 co. 6 cpc.   Più precisamente, la rinuncia alla prescrizione o il riconoscimento del debito da intendersi quale atto interruttivo della stessa sarebbero da rinvenirsi, a dire della difesa del ### di ### negli allegati al contratto di cessione del 11.04.2006, con cui la debitrice principale ### di ### e ### aveva ceduto alla ### di ### la proprietà dell'azienda e negli allegati al successivo atto di constatazione del 31.07.2008, con cui si dava atto del mancato avveramento della condizione cui era subordinata la cessione d'azienda.   In particolare, sempre a detta dell'appellante, nel verbale del consiglio di amministrazione della cantina ### in data ### tutti i garanti, eccetto ### e ### all'unanimità, avrebbero conferito mandato al ### della cooperativa per il proseguimento delle trattative sulla cessione dell'azienda al fine di “definire la situazione patrimoniale della società nonché l'esposizione verso il ### di Sardegna”. Lo stesso mandato sarebbe stato confermato anche nel successivo verbale del consiglio di amministrazione del 24.02.2006 cui avrebbero presenziato tutti i garanti. Non solo, nel verbale del consiglio di amministrazione del 15.07.2008 tutti i garanti, eccetto i due omonimi ### all'unanimità, avrebbero deliberato di dar corso alla stipula dell'atto unilaterale di “constatazione di avveramento di condizione risolutiva del citato contratto di cessione” in quanto la ### di ### cessionaria dell'azienda, non avrebbe provveduto alla “liberazione della “Cooperativa” e dei suoi soci garanti dal debito e dalle fideiussioni nei confronti del “### di ### SPA””. 
Con la censura sub iv) l'appellante ha lamentato la violazione del diritto di difesa per non essere stati, a suo dire ingiustamente, concessi i termini 183 co. 6 cpc, in tal modo precludendo la produzione delle diffide e messe in mora con cui la banca aveva interrotto la prescrizione.  2.a) Non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia. Invero, pur nella sinteticità espositiva che la connota, è dato leggere quanto segue nella sentenza oggetto di gravame: “(…) neppure, poi, è applicabile il regime di cui all'art. 1310 c.c. e, in particolare, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione inoltrati dalla debitrice non hanno alcuna valenza nei confronti degli autonomi garanti, per i quali le uniche richieste di pagamento sono quelle del 04/11/2010, intervenute ben oltre il termine decennale decorrente dalla conclusione dei contratti ( n. 8874 del 2012 e ###/2019). La mancata partecipazione degli opponenti alla cessione in favore della terza chiamata in causa, poi, esclude ogni rilevanza ai fini interruttivi del riferimento alle fideiussioni prestate in favore della cooperativa”. La disamina di quanto precede consente di addivenire alla conclusione che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il tribunale a ben vedere, prendeva in considerazione, sia pur non menzionandoli specificamente (eccetto che per la cessione dell'azienda), gli atti con i quali la banca avrebbe interrotto la prescrizione, per escluderne qualsivoglia rilevanza nei confronti dei garanti.   Peraltro, la corte non può che condividere detta impostazione, essendo a tal fine sufficiente evidenziare come i verbali indicati dall'appellante a sostegno della propria tesi difensiva erano stati adottati dal consiglio di amministrazione e/o dall'assemblea dei soci della società debitrice principale, con la conseguenza che, in considerazione della natura autonoma della garanzia assunta dagli appellati (la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia è divenuta cosa giudicata siccome non fatta oggetto di impugnazione) come del resto illustrato dal primo giudice, le dichiarazioni ivi contenute, anche ove si volesse accedere alla tesi della natura di atti interruttivi della prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti. Non solo: questa corte condivide quanto statuito nella sentenza impugnata allorché il tribunale evidenziava come siffatti atti fossero intervenuti ben oltre il compimento del termine decennale di prescrizione (a integrazione della motivazione della sentenza impugnata, è sufficiente osservare che i menzionati verbali risalgono al 2006 e al 2008, mentre i contratti di garanzia erano stati stipulati rispettivamente, nel 1992 il contratto numero 7834, e nel 1993 il contratto numero 8937). 
Neppure si ravvisa alcun vizio di omessa pronuncia in ordine all'esistenza di una rinuncia alla prescrizione che dovrebbe ravvisarsi, a dire dell'appellante nelle dichiarazioni su citate contenute nei menzionati verbali del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea della società. Difatti, il tribunale emetteva una decisione che, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, implicava necessariamente il rigetto dei rilievi dell'odierna appellante relativi alla rinuncia alla prescrizione. 
Inoltre, non ci si può esimere dal rimarcare come, analogamente a quanto evidenziato per gli asseriti atti interruttivi della prescrizione, le dichiarazioni contenute nei cennati verbali del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea dei soci della società debitrice principale, anche ove si accedesse alla tesi dell'istituto di credito che vorrebbe ivi ravvisare una rinuncia alla prescrizione, sarebbero imputabili esclusivamente alla debitrice principale e pertanto inidonee a estendere qualsivoglia effetto nei confronti dei garanti autonomi.  ###, poi, nella sentenza appellata, dell'eccezione di prescrizione per l'assenza di atti interruttivi antecedenti alle uniche messe in mora prodotte in giudizio, ossia quelle del 2010, induce a ritenere infondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia in ordine all'asserita ingiusta negazione dei termini 183 co.  6 cpc, trattandosi di statuizione che implica necessariamente il rigetto di siffatta richiesta.  2.b) Neppure merita accoglimento il motivo d'impugnazione sub iv). 
La difesa dell'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione con cui il primo giudice rigettava la richiesta di concessione di termini 183 co. 6 cpc, con ordinanza assunta all'udienza del 29/10/2020 in quanto, secondo l'istituto di credito, tale decisione si fonderebbe non già sulla esaustività dell'impianto probatorio bensì sull'assenza della clausola di salvezza dei diritti di prima udienza nei verbali delle due udienze precedenti, tenutesi nelle date del 25/6/2019 e del 29/10/2019, nelle quali veniva compiuta attività volta alla risoluzione dei subprocedimenti di querela di falso.  ### la parte appellante, proprio la circostanza che nelle udienze precedenti fossero state compiute attività volte alla risoluzione del sub-procedimento di querela di falso avrebbe legittimato la parte a richiedere i termini 183 co. 6 cpc soltanto all'udienza del 20.10.2020 (tenutasi in modalità cartolare) e a sostegno di quanto esposto la difesa della banca ha evidenziato che: nell'udienza del 25.06.2019 essa chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito delle note sulla querela di falso (concesse all'udienza del 23.01.2018) non avendole potute depositare in ragione del decesso del procuratore costituito, mentre all'udienza del 29.10.2019, tenuta dal G.O.T. in ragione del trasferimento del giudice togato assegnatario della causa, veniva disposto il rinvio ad altra udienza per i medesimi adempimenti, cioè a dire dell'appellante la definizione dei subprocedimenti di querela di falso (che poi venivano dichiarate inammissibili all'udienza del 21.07.2020). La mancata concessione dei termini 183 co. 6 cpc avrebbe precluso all'istituto di credito la produzione delle messe in mora, che erano state ricevute dagli appellati nel 1995 e nel 2004, che la difesa della banca aveva interesse a depositare a riprova dell'esistenza di atti interruttivi ulteriori e antecedenti alle messe in mora del 2010 allegate al monitorio. 
La doglianza non è condivisibile. 
All'udienza del 23.1.2018, nella quale i difensori davano atto di aver esperito inutilmente la mediazione e il ### di ### chiedeva termine per controdedurre sull'avversa querela di falso, il giudice rinviava all'udienza del 16 maggio 2016 (da intendersi, all'evidenza, 16 maggio 2018) con termine per note sulla querela di falso sino a cinque giorni prima e facendo salvi i diritti di prima udienza. 
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dalla difesa della banca, l'udienza del 16.5.2018 doveva intendersi non già quale sede deputata alla sola valutazione dell'ammissibilità della querela di falso ma altresì quale prosecuzione della prima udienza e, pertanto, in quell'udienza le parti avrebbero dovuto reiterare la richiesta di termini 183 co. 6 cpc. e ciò a maggior ragione ove si consideri che il giudizio di falso non era stato oggetto di separazione (con sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo) ma l'opposizione e la querela di falso erano state trattate congiuntamente previa creazione di un subprocedimento relativo alla querela. 
È, inoltre, pacifico che l'udienza del 16.5.2018 fosse stata rinviata d'ufficio al 9.1.2019 e che, riassunto il giudizio ad opera degli opponenti all'esito del decesso del precedente procuratore della banca il ###, era stata fissata per la prosecuzione della causa l'udienza del 25.6.2019. Ebbene, posto che dopo la riassunzione il processo continua e non inizia ex novo, va da sé che quell'udienza era deputata, in difetto di provvedimento di diverso tenore (che, si ribadisce, non veniva assunto, non essendo stata disposta la separazione della querela di falso né la sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo) ai medesimi incombenti dell'udienza del 16.5.2018 (poi rinviata d'ufficio al 9.1.2019) ossia agli adempimenti dell'udienza di prima comparizione e trattazione, con la conseguenza che, in quella sede il difensore della banca avrebbe dovuto richiedere i termini 183 co. 6 cpc.   A ciò non avendo provveduto, risulta del tutto corretta la negazione dei ridetti termini che erano stati oggetto di richiesta solamente nelle note di trattazione scritta depositate il ### in sostituzione della verbalizzazione dell'udienza del 21.7.2020. Nessun ulteriore documento (rispetto a quelli già regolarmente versati in causa) poteva, dunque, essere prodotto.  3. Il motivo d'appello sub iii) Con tale censura la parte appellante si è doluta dell'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dell'obbligazione di garanzia, che a suo dire non poteva essere individuato nella data di conclusione dei contratti con cui erano state prestate le garanzie personali dovendo invece il giudicante iniziare a computare la prescrizione dalla scadenza delle aperture di credito garantite. 
Il motivo non merita condivisione, solo ove si consideri che, anche ove si accedesse alla tesi dell'appellante e si iniziasse a computare la prescrizione dall'agosto 1994 o dal dicembre 1994, a ogni modo, la prescrizione maturerebbe nel 2004 in assenza di atti interruttivi diversi e anteriori rispetto alle messe in mora del 2010 (le uniche regolarmente prodotte).  4. Il motivo d'appello sub v) Con tale critica la parte ha lamentato erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite, sotto molteplici profili: a) il tribunale avrebbe disposto la condanna della banca alla rifusione delle spese di lite liquidate in ragione di euro 7.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite trascurando il fatto che alcuni degli opponenti fossero costituiti col medesimo legale e che, pertanto, a mente dell'art. 4, comma 2 D.M.  55/2014 fosse loro, invece, dovuto un compenso unico che eventualmente poteva essere maggiorato, previa adeguata motivazione, nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo; b) nella quantificazione delle spese di lite non sarebbe stato dato rilievo, ai fini di una compensazione quantomeno parziale, al fatto che le querele di falso proposte da tutti i garanti venivano dichiarate inammissibili; c) in relazione al solo ### il giudicante non avrebbe considerato il diverso e inferiore valore della domanda di ingiunzione; d) il rimborso delle spese di lite in favore della ### di ### sarebbe illegittimo poiché con sentenza del tribunale di ### in altro giudizio (passata in giudicato) era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva dell'obbligazione detta si è verificata”.  *  Il rilievo di cui al superiore punto a) è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.   È, intanto, opportuno chiarire che gli opponenti - odierni appellati ### e ### erano costituiti col medesimo difensore; analogamente ### e ### (quali eredi di ### erano costituiti insieme a ### e ### con il medesimo difensore; e così anche ### nato nel 1927 e ### nato nel 1945 erano costituiti col medesimo difensore. 
Ebbene, nonostante ciò, il tribunale procedeva alla liquidazione di un compenso pari a euro 7.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori in favore di ciascuna delle parti costituite senza operare alcuna distinzione a seconda che si trattasse o meno di parti plurisoggettive (“condanna ### di ### s.p.a. al pagamento in favore di ### di ### e ### di ### di ### e ### quali eredi di #### e ### dell'avvocato ### e ### e della ### di ### s.r.l. delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuna delle anzidette parti costituite”) e, in tal modo, dunque, consentendo il riconoscimento del compenso, in quella stessa misura, in favore di ciascuno dei soggetti pur costituiti con il medesimo legale. 
Occorre, altresì, rimarcare che nessun appello incidentale è stato proposto avverso il riconoscimento dei compensi nella misura su indicata.   Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, l'aumento contemplato dalla disposizione dell'art. 4 co. 2 DM 55/2014 applicabile ratione temporis è previsto come “regola”, e, dunque, come evenienza ordinaria, o meglio “normale: “… Si è ritenuto, infatti, che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione suddetta, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti di più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato, preveda una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, tuttavia, solo ove sia stato motivato, non è denunciabile in sede di legittimità” (Cass. 19718/2025).   Tutto ciò premesso e considerato che non si ravvisano ragioni per non riconoscere l'aumento che di regola è previsto nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (essendo, altresì, detto aumento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno), ne consegue che: -in favore di ### e ### dovrà essere riconosciuto un compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione del 30% (2.280,00) e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - in favore di ### e ### (quali eredi di ###, ### e ### dovrà essere riconosciuto un compenso pari a euro 7.600,00 oltre l'incremento di euro 6.840,00 (2.280,00x3) e quindi complessivi euro 14.440,00 oltre rimborso forfettario e accessori; -in favore dei due omonimi ### dovrà essere riconosciuto un compenso unico pari a euro 7.600,00 con la maggiorazione del 30% (2.280) e quindi complessivi euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori.   Del resto, l'adempimento spontaneo della sentenza, stante la natura provvisoriamente esecutiva della condanna alle spese, non costituisce acquiescenza tacita alla stessa, tale da escludere o limitare il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento di un ordine di giustizia finalizzato ad evitare che il predetto provvedimento venga posto in esecuzione con il conseguente maturarsi di ulteriori spese giudiziali (in questo senso depone la stessa nota a firma avv. ### del 22.7.2021, all. 2, produzioni degli appellati ### e ### con cui la professionista invitava i colleghi ad astenersi da qualsiasi azione volta al recupero delle spese legali).   I restanti rilievi sono infondati.   In relazione alla posizione di ### è sufficiente osservare che l'importo riconosciuto dal tribunale in suo favore è di gran lunga più basso di quanto al medesimo spetterebbe (e che risulterebbe pari a euro 12.678,00) anche ove si applicassero i valori minimi dei compensi relativi alle quattro fasi delle cause davanti al tribunale di valore entro 520.000,00 (infatti il decreto ingiuntivo era stato emesso nei suoi confronti per euro 305.256,38 e a tale importo occorre fare riferimento per determinare il valore della causa). 
Parimenti, è infondata la censura relativa all'omessa compensazione parziale delle spese processuali in ragione della declaratoria di inammissibilità delle querele di falso: infatti, la facoltà di compensare le spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale facoltà (mancato uso che, peraltro, nel caso di specie, risulta del tutto legittimo attesa la prevalente soccombenza dell'istituto di credito). 
Analogamente, è infondata la doglianza relativa alla condanna della banca alla rifusione delle spese legali in favore della parte chiamata ### di ### cessionaria dell'azienda della debitrice principale. Invero, non è opponibile agli odierni appellati la sentenza del tribunale di ### resa in altro giudizio (a cui costoro erano rimasti estranei) con cui era stato stabilito che “alcun accollo, neppure interno, può configurarsi rispetto all'obbligazione di garanzia (quella dedotta nel nostro giudizio) e che, per l'effetto, nessuna modifica soggettiva dell'obbligazione detta si è verificata”. Proprio l'inopponibilità di tale pronuncia impedisce di ritenere manifestamente infondata o arbitraria la chiamata in giudizio della ### di ### con la conseguenza che risulta pienamente corretta la decisione di porre a carico dell'opposta odierna appellante, in base al principio di causalità, le spese di lite.  5. Parziale riforma della sentenza e regolamentazione delle spese processuali Preliminarmente la corte dà atto che, non essendo stato proposto appello incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità delle querele di falso, sul punto nessuna ulteriore statuizione potrebbe essere resa nel presente grado di giudizio. 
Ciò posto, l'appello avverso la sentenza del ### di ### n. 786/2021 è parzialmente fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia appellata, che nel resto conferma, dev'essere rideterminata la misura delle spese di lite riconosciute in favore delle parti plurisoggettive nella misura seguente: in favore di ### e ### euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; in favore di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### euro 14.440,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori; in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori. 
Essendo stato l'appello accolto solo in parte, la banca dev'essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni) di cui al DM 147/22 per le cause davanti alla corte d'appello entro 520.000,00 quanto a ### ed entro 1.000.000,00 quanto ai restanti appellati, compensate nel resto, riconoscendo, altresì, con riferimento alla posizione di ### e di ### nonché di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### e infine di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945, l'aumento per l'assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (incremento giustificato dal maggior lavoro, che deriva al difensore il quale assista più soggetti oltre il primo per la necessità di rapportarsi a ognuno di essi, quale, solo a titolo esemplificativo, il doverli identificare e far sottoscrivere la procura a ognuno) e la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal ### di ### avverso la sentenza del ### di ### n. 786/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta pronuncia, che nel resto conferma, ridetermina nella seguente misura le spese legali del primo grado di giudizio in favore delle parti plurisoggettive: - in favore di ### e di ### euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - in favore di ### e ### (quali eredi di ###, di ### e di ### euro 14.440,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori; -in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 9.880,00 per compensi oltre spese generali e accessori; - condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, dei 2/3 delle spese del presente grado che si liquidano per l'intero nella seguente misura: in favore di ### euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### e di ### euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### euro 10.060,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### e ### (quali eredi di ### e di ### e di ### euro 17.393,74 per compensi oltre spese generali iva e cpa; in favore di ### nato nel 1927 e di ### nato nel 1945 euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; in favore di ### di ### srl euro 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; compensate nel resto. 
Così deciso in ### il ##### est.  #### 

causa n. 97/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Moi, Cinzia Caleffi

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 945/2025 del 29-10-2025

... favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1505/2023 R.G., promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro MINISTERO dell'### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### E ### Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe, ### dell'### dei ### ha adito il Tribunale di ### per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 e l'attribuzione dei conseguenti benefici economici di legge. 
Esponeva, in particolare, di aver subito un infortunio in data ###, allorquando, in servizio perlustrativo in località ### di #### nei pressi della villa ove dimorava un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed eseguito il controllo interno, scivolava in prossimità del cancello pedonale dell'abitazione a causa delle mattonelle rese viscide dalle intemperie e non visibili, riportando delle invalidità successivamente riconosciute dipendenti da causa di servizio; che con istanza del 21.12.2020 aveva chiesto al Ministero degli ### il riconoscimento dello status di vittima del dovere con la concessione dei benefici spettanti; che la predetta istanza veniva rigettata dal resistente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione ordinaria del diritto. 
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare ed accertare al ricorrente lo status di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 vittima del dovere e/o equiparato, legge 266/2005 art 1comma 563/564; - dichiarare il diritto invocato dal ricorrente quale imprescrittibile; - dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere per l'effetto al ricorrente per le infermità di cui trattasi, ogni consequenziale e previsti benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, previo accertamento del relativo grado di invalidità, tenuto conto della valutazione dell'invalidità complessiva riconosciuta in sede di ctp pari al 36% o nella misura maggiore o minore che verrà riconosciuta dall'espletanda C.T.U., - In particolare, condannare il Ministero convenuto al: a) ### dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza (cfr Cass. S.U. n. 7761/2017), nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20 (all.2); b) ### dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20(all.2); c) speciale elargizione con rivalutazione del valore per ogni punto di invalidità accertato” con vittoria delle spese processuali. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, argomentava per l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, anche in forza dell'intervenuta prescrizione del diritto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.   * * * 
Si rileva preliminarmente che la legittimazione passiva del Ministero dell'### trova il fondamento normativo nell'art. 2, dpr 510/1999, quale amministrazione normativamente competente, che ha emesso il decreto negativo con cui in sede amministrativa era rigettata l'istanza dell'odierno ricorrente, avverso il quale la parte agisce in giudizio ai fini dell'accertamento dei diritti rivendicati. 
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17440 del 2 febbraio 2022, ha esteso il concetto di “status” in senso tecnico-giuridico alle vittime del dovere, con ciò affermando che tanto l'accertamento dello “status” di vittima del dovere, quanto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale che ne conseguono sono diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, co. 2, c.c.. 
Per contro, resta ferma la conclusione secondo cui “l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”, sicché essi sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025
Venendo al merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. n. 266/2005 “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente n attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti del capoverso precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.  ### 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c). 
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato” (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). 
Tuttavia tale quid pluris non è richiesto, e non deve essere preteso, qualora il dipendente sia stato impiegato in attività rientranti in quelle elencate al comma 563. 
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il ### fosse impegnato, al momento dell'infortunio, in attività di “servizio perlustrativo” (regolarmente comandata al ricorrente) e che alle ore 21:50, allorquando si era recato presso l'abitazione dell'allora sorvegliato speciale ### per effettuare il “prescritto controllo disposto nell'ordine di servizio”, nell'uscire dall'ingresso pedonale della recinzione esterna dell'edificio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 “scivolava sui due gradini antistanti bagnati dalla forte pioggia insistente da diverse ore” a causa della mancanza di illuminazione pubblica in quella strada (cfr. “Rapporto sul fatto” redatta dal ### all. 4 del ricorso). 
Ritiene il giudicante che la fattispecie in esame sia riconducibile nell'ipotesi contraddistinta dalla lettera a) del comma 563 (“contrasto ad ogni tipo di criminalità”), o dalla lettera c) “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, tale dovendosi considerare l'attività di perlustrazione e controllo - svolta dal ricorrente al momento del sinistro - su soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. Cass. 26012/2018 che ha riconosciuto lo “status” di vittima del dovere a un dipendente della ### di Stato coinvolto in un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento); sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non rileva l'assenza delle “circostanze operative straordinarie”, in quanto solo nelle diverse ipotesi contemplate dal comma 564, e relative ad attività diverse da quelle tipizzate dal comma 563, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere correlata all'insorgenza di un rischio straordinario. 
Lo status di vittima del dovere va dunque riconosciuto. 
Riguardo alla quantificazione dell'invalidità complessiva, si condividono le conclusioni - non specificamente contestate dal Ministero resistente - della consulenza medico-legale redatta dal ### dott. ### che ha accertato il nesso di causalità tra l'infermità del ricorrente “### di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione del LCA e secondaria condropatia femoro-tibiale mediale in atto a moderata incidenza funzionale” e l'evento traumatico occorso in data ###, riconoscendo al sig. ### una ### del 36% (cfr. all. 7 del ricorso). 
Le conclusioni del ### non contestate dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
Va pertanto riconosciuto al sig. ### il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 - atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore a un quarto, misura minima prevista dalla legge per avere diritto ai benefici in questione - nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020. 
Non può riconoscersi all'istante, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 302/90, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l. n. 159/2007, conv. in l.  222/2007, (da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale) per intervenuta prescrizione decennale. Il diritto di credito, infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 essere fatto valere per l'intero già a decorrere dall'01.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), sicché tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il ###. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione.   P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 36% e che ha diritto alla concessione dei benefici di cui in parte motiva connessi al detto status nei limiti del termine prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025

causa n. 1505/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

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