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Giudice di Pace di Caltanissetta, Sentenza n. 512/2025 del 19-12-2025

... 173,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge. Così deciso in ### il giorno 19 dicembre 2025. Il Giudice di #### D.A. (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3003/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di ### avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3003/2024 R.G., promossa da ### nato ad ### il ### ed ivi residente ###, cod.  fisc. n. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro Comune di ### in persona del sig. ### pro tempore, cod. fisc. ###, con il funzionario delegato dott. ### giusta delega in atti, - resistente - avente ad oggetto: opposizione a verbale di contravvenzione ex art. 204-bis del D. Lgs. n. 285/1992 ed ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011. 
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03 novembre 2025. 
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 ### proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al ### della ### n. 9972/A/2024, registro 9972/2024, elevato dagli ### del ### di ### del Comune di ### in data ### e notificato al ricorrente in data ###, col quale veniva contestata allo stesso ricorrente la violazione dell'art. 142 comma 8 del ### della ### avvenuta in data ### alle ore 14:48, e venivano comminate la sanzione pecuniaria di euro 173,00 e la sanzione della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida. 
Il ricorrente eccepiva la nullità del verbale impugnato in quanto privo di qualsiasi indicazione in ordine ai dati relativi alla omologazione del rilevatore di velocità utilizzato per l'accertamento della violazione ed alla sua certificazione e, come tale, privo di alcuna valenza probatoria in ordine alla fondatezza dell'accertamento stesso. 
Eccepiva, inoltre, il ricorrente che il rilevatore di velocità indicato nel verbale impugnato non era adeguatamente segnalato, con la conseguente nullità del verbale stesso. 
Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di dichiarare inefficace, illegittimo e nullo il verbale impugnato e di riconoscere il favore delle spese e dei compensi di lite. 
All'udienza di comparizione del 10/02/2025 la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 11 aprile 2025, ordinando al Comune di ### di depositare in giudizio la documentazione indicata dall'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2011. 
In data 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il Comune di ### con comparsa con la quale contestava siccome infondata l'opposizione ed alla quale allegava la documentazione di rito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite nonché, in subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, la compensazione delle spese di lite. 
All'udienza del giorno 11/04/2025, stante il legittimo impedimento rappresentato dal difensore del ricorrente con istanza depositata il ###, la causa veniva rinviata all'udienza del 30 maggio 2025. 
All'udienza da ultimo indicata la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 25 luglio 2025, con termine per il deposito di note fino a cinque giorni prima dell'udienza stessa, la quale contestualmente veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. col deposito di note scritte da depositare entro lo stesso giorno 25/07/2025. 
Stante il carico del ruolo, l'udienza cartolare del 25 luglio 2025 veniva rinviata alla nuova udienza cartolare del 03 novembre 2025, alla quale - poiché le note scritte depositate da entrambe le parti in causa avevano natura e contenuto assertivi e, come tali, da ritenersi inammissibili - veniva concesso nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. fino al 19/12/2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. 
In data ### il difensore del ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva che la trattazione dell'udienza del 19/12/2025 avvenisse in presenza e con decreto del 16/12/2025 il giudice disponeva in conformità. 
Pertanto, all'udienza del 19 dicembre 2025, nell'assenza del Comune di ### il difensore del ricorrente insisteva in atti e la causa veniva decisa con separata sentenza, dando lettura del relativo dispositivo. 
Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 
Infatti, dal verbale oggi impugnato risultano indicati solamente gli estremi dei decreti ministeriali di approvazione dell'apparecchiatura utilizzata dalla ### del Comune di ### per il rilevamento della velocità e gli estremi del certificato di taratura annuale ma nulla emerge in ordine alla omologazione alla quale deve essere sottoposta l'apparecchiatura stessa al fine di poter essere legittimamente utilizzata ai sensi dell'art. 142 comma 6 del ### della ### Sul punto è ormai pacificamente ritenuto dalla più recente Giurisprudenza di legittimità che le apparecchiature utilizzate per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità previsti dal ### della ### devono essere, oltre che “approvate”, anche “omologate” in quanto “l'omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso” e che, di conseguenza, i verbali di accertamento per i quali siano state utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità prive di omologazione devono essere dichiarati nulli (Cass. Civ., Sez. II^, ordinanza n. 10505 del 18/04/2024; in senso conforme, Civ., Sez. II^, ordinanza n. 20913 del 26/07/2024). 
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che l'approvazione non è equiparabile all'omologazione ed ha sottolineato che solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Sul punto, inoltre, la Corte richiama il “complementare ed esplicativo” art. 192 del Regolamento di ### del ### della ### che, disciplinando i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, dello stesso ### della ###, contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (Cass. Civ., Sez. II^, ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). 
In applicazione dei sopra indicati princìpi giurisprudenziali, ai quali questo giudice aderisce pienamente, per quanto attiene il profilo processuale deve ritenersi che il resistente Comune di ### non abbia allegato in giudizio la prova che l'apparecchiatura “T-EXSPEED”, matricola 4410193 indicata nel verbale oggi impugnato in esame sia fornita del prescritto certificato di omologazione e che pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 146 comma 6 del ### della ### le risultanze dell'accertamento effettuato mediante l'utilizzo della detta apparecchiatura non costituiscano fonte di prova della violazione contestata all'odierno ricorrente. 
Deve anche precisarsi che anche con le recenti sentenza n. 10365 del 14/03/2025 e ordinanza 12924 del 16/05/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che le procedure di omologazione e autorizzazione non possono considerarsi equivalenti. 
Sul punto, deve ritenersi inconducente il richiamo effettuato nella propria comparsa di costituzione dall'Ente resistente alla ### del Ministero dell'### del 23/01/2025 in quanto la stessa è atto amministrativo che non ha alcun valore nell'ambito della “gerarchia delle fonti del diritto” e, di conseguenza, non può certamente contrastare una norma avente forza di legge (cioè, l'art. 142 comma 6 C.d.S.). 
Coerentemente, l'opposizione appare meritevole di accoglimento in quanto, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 150/2011, non sono emerse in giudizio prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. 
Rimane assorbito ogni altro motivo di opposizione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.  P.Q.M.  il Giudice di ### di ### avv. ### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3003/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - dichiara la nullità del verbale di accertamento di violazione al ### della ### n. 9972/A/2024, registro 9972/2024, elevato dagli ### del ### di ### del Comune di ### in data ### e notificato a ### in data ###, e per l'effetto annulla la sanzione pecuniaria di €. 173,00 e la sanzione della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, entrambe col verbale stesso comminate; - condanna il Comune di ### in persona del sig. ### pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €. 216,00, di cui €. 173,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge. 
Così deciso in ### il giorno 19 dicembre 2025.   

Il Giudice
di #### D.A.


causa n. 3003/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Diego Attilio Vagliasindi

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 19832/2025 del 15-12-2025

... di lite, che liquida in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, nonché alle spese di ### con attribuzione al difensore dichiaratasi anticipataria ### . Sentenza esecutiva per legge Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice di (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 44395 / 2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Repubblica ItalianaIN ### ITALIANOIl Giudice di ### di Napoli - VII sezione civile -
In persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.di R.G. 44395/2020 tra ### (CF ###) nato a ### il 10-8- 1968,rappresentato e difeso dall' Avv. ### e dall'AVV. ### presso cui elettivamente domicilia in ### dei ### n. 25, 80133 Napoli, come da procura in atti ### società ### S.r.l., (CF ###) in persona del legale rapp.te p.t. sig. ### nato a Napoli il ### (C. F. ###), dom.to per la carica in
Napoli alla ### 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ### . ### e
Avv. ### domiciliata in ### G. Bovio 14 - 80133 Napoli come da procura in atti - CONVENUTA -
Premesso che
Con atto di citazione ritualmente notificato, il #### conveniva in giudizio la ### S.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00, oltre oneri fiscali, interessi legali e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di assistenza informatica stipulato tra le parti per il periodo 1.10.2017 - 1.10.2018. ### deduceva di avere regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte, mentre la convenuta aveva omesso integralmente il pagamento del compenso pattuito.
Si costituiva la convenuta che si opponeva all'accoglimento della domanda chiedendone il rigetto, eccepiva l'inesistenza del rapporto contrattuale e disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al contratto dal proprio legale rappresentante, ####
A seguito di tempestiva istanza di verificazione, veniva disposta CTU grafologica, all'esito della quale l'ausiliario nominato dal Giudice dichiarava l'autenticità della firma del legale rappresentante della convenuta.
Venivano, inoltre, ammessi ed espletati i mezzi istruttori orali con l'escussione di un testimone per parte.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19-9-2025 la causa veniva trattenuta in decisione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice ha redatto in forma concisa lo svolgimento del processo e l'esposizione delle ragioni di fatto e in diritto della decisione in ossequio alla norma di cui all'art 132 cpc novellato dalla legge n.69 del 18-6-2009.
Questo giudicante ritiene infatti che la controversia possa essere decisa valutando i chiari motivi di carattere processuale e solamente i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione ,non essendo obbligato a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte i motivi prospettati dalle parti,essendo all'uopo sufficiente che indichi le ragioni sulle quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. civ.n. 8767/2011 e 24542 del ###elativamente alla procedibilità della domanda
La domanda è procedibile, avendo parte attrice dato la prova di avere ritualmente invitato la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014, rimasta tuttavia priva di riscontro.Relativamente all'esistenza del rapporto contrattuale
La domanda si profila fondata. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza del contratto di assistenza informatica intercorso tra le parti per l'annualità 2017/2018.
In particolare, la CTU grafologica, disposta a seguito del disconoscimento della firma, ha accertato in modo certo che la sottoscrizione apposta in calce al contratto è autografa ed attribuibile al #### legale rappresentante della ### S.r.l.
Tale accertamento tecnico, esente da vizi logici e metodologici, deve essere integralmente condiviso. ### del rapporto può ulteriormente desumersi : dalla produzione dei contratti di assistenza relativi alle annualità precedenti; dal contenuto della PEC del 15.6.2020 prodotta in atti, nella quale il ragioniere della convenuta fa espresso riferimento alla “sottoscrizione del contratto”; dalle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la presenza del #### presso la sede della ### e lo svolgimento di interventi tecnici anche da remoto.Pertanto parte attrice ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni maturando il diritto al compenso contrattualmente stabilito.Relativamente all'inadempimento
E' dedotto e provato in giudizio che la convenuta non ha corrisposto il compenso pattuito per l'annualità oggetto di causa.
Trattandosi di contratto di assistenza, l'attività dell'attore era subordinata alla richiesta del cliente, mentre l'obbligo di pagamento del corrispettivo gravava comunque sulla convenuta. ### risulta, pertanto, imputabile esclusivamente alla ### S.r.l.Relativamente alla richiesta di sospensione per concordato preventivo
Deve essere rigettata l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalla convenuta, atteso che il decreto di omologa del concordato preventivo del Tribunale di Napoli è successivo all'introduzione del presente giudizio e non incide sul credito azionato, già sorto e scaduto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, ivi comprese quelle di ### P.Q.M. Il Giudice di ### di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, ### S.r.l. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.200,00, oltre IVA se dovuta, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione del contratto al soddisfo; ### la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, nonché alle spese di ### con attribuzione al difensore dichiaratasi anticipataria ### .
Sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice di

causa n. 44395/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Manganelli

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 5/2026 del 02-01-2026

... 817,00 per esposti ed € 18.042,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il secondo grado in € 355,50 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il grado di cassazione in € 1.063,00 per esposti ed € 5.513,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il giudizio di rinvio in € 804,00 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella ### di Consiglio del 17.12.2025 dalla ### della Corte di Appello di Torino. ### est. dr.ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: Dr.ssa ### Dr. ### Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549/2023 R.G. promossa da ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende per procura in atti.  - ### - contro ### di ### & C. s.n.c., con sede ###all'indirizzo di posta certificata ### estratto dal registro ###
PEC.  - ### - e contro #### s.r.l. in liquidazione, quale socio di ### s.r.l. al momento della sua cancellazione avvenuta in data ###, con sede in ### (### località ### 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata ### estratto dal registro ### - ### - Rimessione in decisione del 5.12.2025
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello, e dunque in composizione diversa rispetto a quella sottoscrittrice della sentenza 1388/2018 pubblicata in data ### riferita al rg ruolo al n. 2151/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e previo ordine alla cancelleria di codesta ill.ma Corte d'Appello di acquisizione ai sensi dell'art 126 disp. Att. c.p.c., dell'intero fascicolo di causa instaurato tra le stesse parti del presente processo, depositato presso la Corte di Cassazione rg 5342/2019; con sentenza pubblicata il ### numero sezionale 2853/2023, numero di raccolta generale 27965/2023.  1) In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ed in considerazione da un lato dell'accoglimento del primo motivo di ricorso per Cassazione con assorbimento dei motivi 2° e 3° e 4°, accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa costitutiva d'appello che di seguito si ritrascrivono: a. rigettare i motivi esposti in atto di citazione in appello della F.lli ### di ### & C. ### b. per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2017 del 28/08/2017 emessa dal Tribunale di ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### c. In subordine: - appello incidentale subordinato -nel caso in cui codesta ###ma Corte ritenesse di aderire alla tesi avversaria con riguardo al secondo motivo d'appello, si chiede col presente appello incidentale subordinato che la riforma parziale della sentenza di primo grado comporti, in punto condanna alle spese di giudizio il seguente capo in cui venga condannata la ### di ### & C. S.n.c. alla integrale rifusione delle spese legali in favore dell'attore sia con riferimento alla fase cautelare, sia con riferimento al giudizio di merito; d. in entrambi i casi, facendo applicazione delle tariffe ministeriali per il primo e secondo grado; 2) in via subordinata, ma sempre in applicazione dei principi enunciati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione - ### la responsabilità della F.lli ### s.n.c.  nella causazione dei danni alla salute del #### (biologici, morali e da perdita del sonno); - dato atto che la quantificazione dei danni operata con la sentenza di primo grado non è stata riformata in sede d'appello e che la sentenza d'appello sul punto non è stata riformata dall'ordinanza della Corte di Cassazione, dichiarare che in punto quantificazione del danno si è formato il giudicato e per l'effetto condannare la soc. F.lli ### di ### e C. S.n.c. al pagamento in favore dell'odierno attore di € 33.091,00 oltre interessi moratori al saggio legale dal 3.11.2015 al saldo a titolo di risarcimento cosiccome quantificato sia in primo grado, sia in secondo; - condannare la soc. F.lli ### di ### e C. S.n.c. al rimborso in favore del sig. ### delle spese legali di primo grado, comprensive della fase cautelare, dei due reclami, di quelle d'appello, di ctu, di ctp, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio; Con interessi e rivalutazione monetaria.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato (anche in sede di rinnovazione), #### ha riassunto il giudizio nei confronti di ### di ### & C. s.n.c. e di ### s.r.l. e per essa i soci esistenti al momento della cancellazione avvenuta in data ##### s.r.l. e SA.VO. ### s.r.l. in liquidazione, a seguito dell'ordinanza 27965/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza 1388/2018 di questa Corte, concernente l'originaria domanda di condanna per intollerabili immissioni rumorose nel suo immobile in ### corso ### n.45 (acquistato dalla costruttrice ### s.r.l. in data ###) e provenienti dal sottostante esercizio di panificazione e vendita di prodotti da forno gestito da F.lli ### s.n.c. e conseguente domanda di determinazione del minor valore dell'alloggio e condanna per i rispettivi titoli al risarcimento del danno. 
Si è costituito il ### s.r.l. chiedendo dichiararsi inammissibili le domande svolte nei suoi confronti ed in subordine il loro rigetto. 
All'udienza del 12.6.2025, verificata la ritualità della citazione in sede di rinnovazione nei confronti di ### di ### & C. s.n.c. e SA.VO. ### s.r.l.  in liquidazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
In quella stessa sede ###riassunzione, ferme le domande riformulate in sede di rinvio, ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti di #### s.r.l. a spese compensate, in forza dei poteri della procura allegata in atti ed alla successiva udienza dell'11.9.2025, è stato dato atto che, con dichiarazione depositata in data ### il ### s.r.l. ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate di cui al verbale dell'udienza del 12.06.2025, così che il ### istruttore, applicato l'art. 306 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del solo rapporto processuale tra ### e il ### s.r.l.. 
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 5.12.2025.  2. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli altri tre) con il quale il ### aveva censurato il rigetto della sua domanda nei confronti di F.lli ### s.n.c. affermando in particolare che: - l'elemento soggettivo “non ha alcuna rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità per le conseguenze delle immissioni eccessivamente moleste, una volta accertato l'oggettivo superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge”; - infatti “###. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018, Rv. 650173; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007, Rv. 597527; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 25/08/2005, Rv. 584409). Nella seconda eventualità, dunque, il giudice di merito è tenuto a riconoscere l'illiceità delle immissioni che superino la soglia di tollerabilità e può operare un contemperamento tra le esigenze del soggetto leso e quelle dell'attività produttiva solo nel senso di imporre all'esercente di quest'ultima l'adozione dei “… rimedi tecnici che consentano l'esercizio dell'attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 08/03/2010”; - “la Corte di Appello ha quindi errato nell'attribuire rilievo all'elemento della buona fede della F.lli ### S.n.c. Esso, infatti, rileva certamente nell'ambito del rapporto interno, tra la predetta società e la venditrice ### S.r.l., e dunque in relazione alla domanda di manleva che la F.lli ### S.n.c. aveva spiegato nei confronti della sua dante causa, ma non anche in riferimento al rapporto corrente tra la società esercente l'attività rumorosa e il terzo danneggiato. In quest'ultimo ambito, infatti, quel che è decisivo è l'accertamento dell'avvenuto superamento del livello soglia della normale tollerabilità, dal quale discende la responsabilità del soggetto che procura le immissioni rumorose e dunque il suo obbligo di risarcire il danno da esse derivante”. 
Questo giudice del rinvio dovrà quindi operare una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto che “la responsabilità del soggetto che dà origine alle immissioni sussiste, ove sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle stesse, a prescindere da qualsiasi considerazione dell'elemento soggettivo”.  2. In applicazione di tali profili di diritto ed esaminate le risultanze probatorie in atti, questa Corte ritiene che non sia mai stato oggetto di specifica censura l'accertamento espletato in primo grado circa “l'intollerabilità e lesività delle immissioni rumorose denunciate” dal ### “quali determinate dall'attività di panificazione condotta dalla F.lli ### di ### & C s.n.c. nei locali sottostanti”, così come il fatto che tali immissioni sono cessate dal 3.11.2025, data in cui la F.lli ### s.n.c. aveva trasferito altrove la sua attività. In ordine a tale accertamento, quindi, si è formato un giudicato interno.  3. Posto ciò, non è condivisibile l'assunto di parte attrice in riassunzione ove ritiene che sia ravvisabile un giudicato interno anche in ordine alla quantificazione dei danni, che non era stata oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. 
Come infatti affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. 3.5.2024 n. 12065; conf. Cass. 19.6.2019 n. 16506 e 30.11.2015 n. 24336). 
Da un lato, infatti, si è senz'altro formato il giudicato interno anche sulle statuizioni pronunciate nei confronti della ### s.r.l. in bonis, a fronte dell'avvenuta dichiarazione di inammissibilità del suo appello incidentale, non oggetto di ricorso in Cassazione ed in particolare: sulle pronunce di condanna di tale società ai sensi dell'art.  1669 c.c. al risarcimento del danno conseguente al minor valore dell'immobile rispetto al prezzo di acquisto sia a favore del ### che della F.lli ### s.n.c.,. 
In ordine all'accoglimento della domanda di manleva proposta da F.lli ### s.n.c. nei confronti della ### s.r.l. in relazione al ristoro dei danni patiti dal ### a seguito delle immissioni rumorose, va preso atto che, come evidenziato dalla Suprema Corte l'elemento della buona fede della F.lli ### s.n.c. non ha rilievo nell'ambito della sua responsabilità oggettiva ex art. 844 c.c. (quale soggetto oggettivamente responsabile del fatto generatore del rumore oltre la soglia di tollerabilità), ma appunto “nell'ambito del rapporto interno tra tale società e la venditrice #### s.r.l. e dunque in relazione alla domanda di manleva, che la F.lli ### aveva spiegato nei confronti della sua dante causa”, a fronte dell'accertato grave vizio costruttivo di carente isolamento acustico. 
Se quindi anche con riferimento a tale accertamento ed alla fondatezza nell'an della domanda di manleva si è già formato un giudicato interno, non è invece ravvisabile una simile irrevocabilità in ordine alla concreta pronuncia di condanna, posto che la quantificazione del ristoro spettante al ### a causa del pregiudizio subito dalle suddette immissioni illecite (e, di conseguenza, dell'ammontare di quanto doveva essere oggetto della manleva esercitata dalla F.lli ### s.n.c. nei confronti della ### s.r.l.) era stata oggetto di censura. Ciò in quanto sia in sede ###sede di giudizio di cassazione sono rimaste assorbite e quindi non esaminate le censure tempestivamente articolate dalla F.lli ### s.r.l. e che quindi devono essere esaminate nel presente giudizio di rinvio, pur nella contumacia della stessa. 
Va peraltro preso atto che nelle more la ### s.r.l. si è estinta all'esito della procedura concorsuale svolta nei suoi confronti e che in questa sede ###c. è rimasta contumace ed ha quindi omesso di proporre la sua domanda di manleva (originariamente proposta nei confronti della ### s.r.l.) nei confronti dei soci successori della società estinta solo nei limiti della distribuzione degli utili (previa allegazione e prova di tale presupposto per la concreta operatività dell'effetto successorio di cui all'art. 2495 c.c. e la sussistenza dell'interesse ad agire), così che la loro citazione da parte dell'attore in riassunzione (che in questa sede ha proposto domande unicamente nei confronti della F.lli ### s.n.c.) è stata effettuata ai fini dell'integrità del litisconsorzio processuale e quindi quale mera litis denuntiatio (così che nulla va disposto in punto spese nei confronti di #### s.r.l. in liquidazione).  4. Con l'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### n.289/2017, la F.lli ### s.n.c. oltre al primo motivo di censura accolto con la sentenza poi cassata, aveva formulato altri tre motivi di impugnazione (collegati o assorbiti): - con il secondo motivo aveva censurato la condanna in solido delle convenute al pagamento delle spese processuali e della ### - con il terzo motivo di gravame aveva dedotto l'erronea quantificazione delle spese processuali come indicate in motivazione e come invece poi liquidate in dispositivo; - con il quarto motivo aveva infine lamentato l'erronea quantificazione dei danni in relazione non all'ammontare giornaliero stabilito (ovvero pari al 30% di € 96 pari al parametro delle ### di ### di valutazione minima dell'indennizzo per invalidità temporanea assoluta, su cui espressamente non aveva obiettato alcunché - cfr. appello pag. 15), bensì in ordine alla durata dell'attività lesiva cui tale parametro era stato applicato. Sosteneva infatti l'erroneità dell'affermazione che l'attività lesiva si sarebbe protratta dal 10.9.2012 (data del rogito di acquisto dell'immobile da parte del ### fino al 3.11.2015, data di trasferimento della sua attività di panificazione altrove.  4.1 Va esaminato in ordine logico il quarto motivo di censura. Con riferimento ad esso, la F.lli ### s.n.c. aveva in particolare sostenuto l'erroneità dell'individuazione del dies a quo, ritenendo che la prova dell'immissione di rumori intollerabili fosse stata assunta solo a partire dal 18.11.2013, data in cui l'### aveva effettuato i suoi rilievi fonometrici. Aveva poi aggiunto che a riprova di ciò il ### aveva prodotto unicamente due certificazioni mediche datate 29.8.2014 e 24.7.2015 e una perizia medico legale di parte del 31.12.2015. Contestava quindi l'assenza di prova che il ### prima di allora avesse subito disagi o disturbi del sonno o alla vita di relazione e neppure che vi fossero delle immissioni tanto fastidiose da essere intollerabili, posto che non risulta che il ### si fosse sottoposto ad una visita prima degli accertamenti dell'### In ogni caso laddove si ritenesse l'insorgere dei disturbi e delle immissioni alla data del 10.9.2012 (anziché al 18.11.2013) le domande di cessazione di esse e quella risarcitoria dovevano essere considerate tardive e improcedibili ex art. 1170 c.c., con rilievo d'ufficio, a fronte della non prevedibilità di una simile retrodatazione, che se conosciuta avrebbe consentito di sollevare l'eccezione di decadenza. 
Nel costituirsi in appello, il ### aveva chiesto il rigetto dell'appello e sul quarto motivo di censura, in particolare aveva sostenuto l'infondatezza in quanto: - era stato documentato che l'attività di panificazione era iniziata nella stessa data del rogito di acquisto del suo immobile, posto che dalla visura camerale risultava il trasferimento dell'attività fin dal 10.9.2012 (cfr. doc. 6); - nell'atto di compravendita risultava che alla data del 12.9.2012 il ### aveva già preso la propria residenza nell'immobile acquistato come prima casa (doc. 4); - l'attività rumorosa della F.lli ### aveva indotto l'intero ### a richiedere indagini fonometriche già con l'assemblea del 5.12.2012 (come allegato a pag. 7 dell'atto di citazione e mai contestato). 
Sosteneva quindi che, avendo sempre mantenuto l'attività di panificazione le medesime modalità e l'utilizzo degli stessi macchinari, era stata raggiunta prova sufficiente di avere subito il pregiudizio riscontrato in primo grado per l'intera durata indicata nella sentenza appellata.  4.2 La censura è manifestamente infondata. 
È circostanza ormai accertata in modo irrevocabile che l'attività di panificazione esercitata dalla F.lli ### s.n.c. con i macchinari in sua dotazione nei locali posti sotto l'alloggio di proprietà del ### determinava rumori e vibrazioni in misura superiore agli standard consentiti negli orari tipici della sua attività (ed in particolare a partire dalle ore 2,30 notturne in avanti) e quindi in modo intollerabile. 
Non risulta specificamente contestato (oltre che documentato) che: - allorché il ### era andato a risiedere presso il suo immobile (già prima della stipula del rogito), l'attività della F.lli ### s.n.c. già risultava trasferita ed in pieno esercizio nell'immobile de quo (cfr. doc. 6 e 7); - i macchinari utilizzati non erano stati modificati tra il momento in cui si era trasferita e quello in cui erano stati fatti i rilievi fonometrici da parte dell'### e fino al suo trasferimento altrove in data ###. 
Non solo, ma non è stato oggetto di censura specifica l'accertamento operato con la sentenza appellata del Tribunale di ### ove ha affermato che: ➢ come ripetutamente rilevato dalla Suprema Corte (n. 20927/2015, n. 26899/2014, n. 1606/2017 e Cass. SU n. 2611/2017) “il danno non patrimoniale conseguente alle immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di via quotidiane” (sentenza primo grado pag. 17-18); ➢ in particolare, il ### “ha subito per un periodo di tempo assai rilevante (oltre tre anni) l'esposizione ad immissioni rumorose intollerabili anche in ore notturne, caratterizzate peraltro da forti componenti impulsive idonee a provocare continui risvegli notturni e come tali a creare pesante turbativa nel riposo notturno e comune nello svolgimento delle attività quotidiane della vita familiare e domestica. Le immissioni accertate devono peraltro ritenersi certamente protratte sin dall'inizio dell'attività di panificazione svolta dalla ### s.n.c. nei locali sottostanti l'abitazione attorea - 10.9.2012 come da visura camerale in atti -, tanto da essere oggetto di discussione anche in sede condominiale (v.  documento n. 7 di parte attrice in atti), sino all'emissione del provvedimento cautelare in data ###, poiché di fatto proseguita anche a seguito di accordo intervenuto tra le parti in giudizio all'udienza del 16.7.2015, con impegno della ### s.n.c. a sospendere le lavorazioni produttive nella fascia oraria compresa da mezzanotte alle sei (v. verbale di udienza 16.7.2015 e annotazione di P.G.  prodotta in atti dall'attore in data ###, da cui risulta che in sede di sopralluogo di ### di P.G. i macchinari produttivi erano di fatto in funzione il giorno 31.8.2015 alle ore 4,30)” (sentenza primo grado pag. 17). 
Del tutto inammissibile risulta poi la tardiva eccezione di decadenza dell'azione ex art.  1170 c.c., mai prima dedotta in giudizio (nonostante le tempistiche delle lamentate immissioni rumorose fossero state già oggetto di specifiche allegazioni e produzioni documentali) e senz'altro non rilevabile d'ufficio in sede di impugnazione. 
Deve pertanto essere confermata la correttezza della quantificazione del danno commisurata al periodo di ben 1149 giorni (dal 10.9.2012 al 3.11.2015) per un importo totale di € 33.091 e che la sentenza emessa in primo grado, con affermazione non oggetto poi di alcuna censura, ha ritenuto “determinato secondo valori monetari attuali” sul quale sono dovuti “gli interessi moratori al saggio legale dalla consumazione dell'illecito - 3.11.2015 - al saldo” (pag. 18).  4.3 In ordine ai restanti motivi di appello mai prima esaminati (il secondo e il terzo), va preso atto che, al di là dei profili di giudicato interno su cui si è detto supra (ed in particolare le pronunce di cui ai punti n. 1, 3, 4, 5 del dispositivo della sentenza 289/2017 emessa dal Tribunale di ### in data ###), a seguito dell'annullamento della sentenza da parte della Corte d'Appello e, per i profili anzidetti, della proposizione di domande intercorrenti tra il ### e F.lli ### s.n.c. rimasta contumace, in questa sede di rinvio le spese di giudizio devono essere regolate unicamente tra di loro per tutti i gradi del giudizio.  5. La definizione del giudizio a seguito di annullamento, determina altresì la necessità di individuare il soggetto cui porre definitivamente a carico le spese della CTU svolta in primo grado (oggetto anch'essa di riforma da parte della sentenza di appello cassata). 
Tenuto conto dell'intervenuta estinzione della ### s.r.l. all'esito della procedura concorsuale cui è stata soggetta e dell'assenza di soci successori ex art.  2495 c.c. cui risulti sia stata operata una qualche distribuzione di utili, unico soggetto superstite in causa, che è risultato soccombente ed aveva dato causa diretta alla necessità degli accertamenti peritali è quindi la F.lli ### s.n.c.. 6. In ordine, infine, alla regolazione delle spese di lite, alla totale soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta in riassunzione al loro rimborso per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione. Come noto, infatti, “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass. 7.2.2007 2634). 
Le spese si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo (€ 26.000,01 - € 52.000), in considerazione delle fasi effettivamente svolte anche in sede cautelare, applicati gli importi medi, riconosciuti solo gli esposti documentati (per i quali non è stata depositato alcun riepilogo e tra i quali non si rinviene alcun riscontro concernente il costo asseritamente sostenuto per il consulente di parte nominato dal ###.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Torino, ###, in sede di giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 27965/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data ###, fermi i profili di giudicato interno (di cui ai punti n. 1, 3, 4, 5 della sentenza n. 289/2017 emessa dal Tribunale di ### in data ###), così provvede: - condanna ### di ### & C. s.n.c. al pagamento in favore di ### della somma di € 33.091,00 oltre interessi moratori al saggio legale dal 3.11.2015 al saldo; - pone le spese di ### come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ### di ### & C. s.n.c.; - condanna ### di ### & C. s.n.c. a rimborsare a ### le spese per ciascun grado di giudizio, come segue: - per il primo grado (comprensivo delle fasi cautelari svolte) in € 817,00 per esposti ed € 18.042,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il secondo grado in € 355,50 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il grado di cassazione in € 1.063,00 per esposti ed € 5.513,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - per il giudizio di rinvio in € 804,00 per esposti ed € 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 17.12.2025 dalla ### della Corte di Appello di Torino.  ### est.  dr.ssa

causa n. 1549/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Zappasodi

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Giudice di Pace di Olbia, Sentenza n. 239/2024 del 28-08-2024

... rappresentante p.t. in complessivi € € 519,00 oltre rimborso forfettario 15%, ###se dovuta) e CPA come per legge. Così deciso in ### il ### Il Giudice di #### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 92 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OLBIA - SENTENZA Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n° 92/2021 R.A.C. promossa da: ####) - rappresentato e difeso, giusta procura, dall' Avv. ### elettivamnete domiciata nel suo studio legale sito a ### alla via ### n. 9o -RICORRENTE
CONTRO ### in persona del legale rappresentante p.t.  (CF ###)rappresentato e difeso, giusta procura, dall'### e dall' Avv. ###, eleggendo domicilio nel loro studio legale sito a ### alla ### 28, -RESISTENTE-, La causa , iscritta a ruolo il ###, istruita con l'interpello del ### prove testimoniali e produzioni documentali, è stata tenuta a decisione alla udienza del 7 maggio 2024 sulle seguenti ### Per la parte ricorrente e resistente come nei rispettivi atti : RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (Artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. cpc, come novellati dalla L. n. 69/2009) La presente sentenza viene redatta in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.287/2020( 1073/2020 R.A.C), emesso dal Giudice di ### di ### in data ### ( dep. 04.12.2020) , con cui veniva ingiunto alla ### il pagamento in favore della ### della complessiva somma di € 500,00 oltre interessi legali e le spese della procedura di ingiunzione pari a € 100,00 oltre accessori di legge a fronte del mancato pagamento della fattura n. 182 del 16.12.2019 quale corrispettivo della riparazione dell'auto modello BMW tg. ### di proprietà della ### ( sostituzione della turbina e cambio dell'olio motore) , la ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente assumendo la insussistenza del credito azionato per non aver mai incaricato la ### di ### di effettuare la sostituzione della turbina dell'autovettura, azionando, di converso , domanda riconvenzionale per aver subito un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della chiave della vettura di proprietà sopra indicata e un danno patrimoniale per i patemi subiti in dieci mesi per la mancata esecuzione dei lavori. Si costituiva ritualmente la resistente la quale ritenendo infondata l'opposizione la contestava in toto fatto e diritto chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo. Eccepiva ,inoltre, la decadenza e prescrizione dei vizi, dal diritto e dall'azione dell'opponente e quindi la sua inammissibilità. 
La domanda non deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Preliminarmente si rileva che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione e così pure la riconvenzionale deve dipendere dal titolo dedotto in monitorio. 
In merito Cass. civ. n. 5415/2019 nel confermare l'assunto che precede ha previsto: “ ###ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione ### di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.”. 
Ne deriva conseguentemente che nella specie oggetto della causa verte sulla fattura n. 182 del 16 dicembre 2019 inerente la sostituzione della turbina e il cambio dell'olio nel veicolo di proprietà del ricorrente e non certamente ai fatti antecedenti riferibili alla fattura n. 76 del 15 marzo 2019 emessa dalla resistente per lavori effettuati sulla auto del ricorrente ( ( tagliando, installazione motorino differenziale e revisione). 
Dagli atti versati in causa è emerso che in data 27 febbraio 2019 la ### ha acquistato dalla ### , tramite il ### l'autovettura BMW già raffigurata per l'importo di € 5.590,00 con l'accordo che l'autovettura avrebbe dovuto essere essere sottoposta a revisione e alla correzione di errori e problemi rilevati al momento della trattativa( ovvero due spie accese, di cui una del motore e l'altra quella del differenziale, così il teste ### figlio della ricorrente) e che tali lavori sarebbero stati eseguiti dalla resistente (come da a fattura n. 76 del 15 marzo 2019, sopra descritta). Tali lavori effettuati dalla ### di ### sul veicolo BMW sono stati pagati, come da accordo, dal ### coniuge della precedente intestataria del veicolo. ### specie tale oggetto esula dal titolo dedotto con il monitorio. Di converso, per quanto ci occupa, è emerso che la resistente ha provveduto a sostituire la turbina del veicolo a causa di fuoriuscita di fumo e la riparazione veniva effettuata nel mese di settembre, ottobre 2019 e la fattura rilasciata in data 16 dicembre 2019. Le precedenti concordate riparazioni era state eseguite entro il mese di marzo 2019. Non è emerso che l'autoveicolo avesse in precedenza e successivamente tali riparazioni delle perdite di fumo causate dal malfunzionamento della turbina, tanto è vero che il ### sentito alla udienza del 24 gennaio 2023 ha precisato che talea vettura emetteva un poco di fumo e che comunque la ### si era lamentata del fatto con la ### società nel mese di settembre 2019. Il teste precisava “ che i lavori pagati dalla venditrice nel mese di marzo 2019 non comprendevano la turbina”. Il tutto, come sopra evidenziato, trova la sua spiegazione perché il difetto non sussisteva all'esito delle prime concordate riparazioni e si era presentato successivamente. 
Altrettanto, appare inveritiero che donna abbia depositato l'auto nella officina ### per il difetto rilevato e poi abbia ritenuto di non pagare adducendo di non aver commissionato l'opera. Il tutto a maggior ragione, se consideriamo che la ### già a conoscenza del problema, nel mese di agosto 2019 aveva contattato l' ### meccanica ### ove le veniva richiesto, come da preventivo agli atti, l'importo di €1.476,00 per la sostituzione della turbina e dell'olio motore; ( teste ### sentito alla udienza del15.11.2022) il tutto a fronte di € 500,00 richiesti come da preventivo e fattura opposta dalla parte resistente, esecutrice dei lavori. Peraltro, pure i messaggi wap prodotti agli atti dalla attrice ricorrente intervenuti con il ### fanno riferimento alla presenza del fumo nell'auto nel mese di settembre 2019 e non prima di tale periodo. Per il resto, quanto al danno lamentato in riconvenzionale dalla ricorrente in merito al danneggiamento della chiave dell'autovettura ### fermo il fatto che l'eccezione parrebbe non dipendere dal titolo dedotto in causa, comunque si rileva che alcuna prova e stata raggiunta in merito. Infatti, il teste ### ,sentito in merito ha ricordato che le chiavi dell'autovettura BMW fin dal momento della consegna all'autofficina hanno consentito solo l'apertura meccanica e l'accensione della stessa non funzionando il telecomando; riferendo chiaramente che il difetto era sussistente già alla consegna dell'autovettura all'autofficina ### Null'altro è emerso in merito se non testimonianze indirette che hanno affermato essergli stato riferito dal Pes l'apertura da parte sua della chiave dell'autovettura. Ma pur ammettendo tale circostanza, tale condotta non per questo pare abbia danneggiato tale chiave in quanto il figlio della ricorrente ### in data ###, richiesto del pagamento della fattura, apriva la portiera dell'auto, accendeva il motore e si dileguava. Altrettanto, deve essere rigettata l'istanza in riconvenzionale della ### di ottenere un danno patrimoniale per i patemi subiti in dieci mesi per la mancata esecuzione dei lavori, infatti, il periodo di esecuzione dei lavori inerenti oscilla e si contiene tra il mese di settembre, ottobre 2019 e la data del 16 dicembre 2019; data quest'ultima in cui è stata emessa la fattura n. 182 di riferimento. Appare evidente che la ricorrente si riferisce a fatti diversi e antecedenti a quelli descritti nel monitorio . 
Infine quanto alle eccezioni sollevate dalla parte resistente quanto alla decadenza e prescrizione dei vizi, dal diritto e dall'azione dell'opponente, nulla ha provato in merito rivelandosi le eccezioni delle mere dichiarazioni prive di riscontro.   La resistente ha quindi provato il credito vantato nei confronti della istante ricorrente la quale, dal canto suo, non ha provato alcun fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.   In conclusione, per aver la società opposta fornito idonea prova sulla fondatezza della sua pretesa, valutata la prova documentale e testimoniale , il decreto ingiuntivo opposto deve essere in toto confermato essendo emersa la sua legittima emissione nei confronti dell'ingiunto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM 55/14 e succ.mod. nel valore massimo, valutata l'attività svolta dalla parte resistente e la durata del processo, come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente decidendo, sull'opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo, ### l'opposizione e per l'effetto: A) Conferma in toto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.287/2020( 1073/2020 R.A.C), emesso dal Giudice di ### di ### in data ### ( dep. 04.12.2020). 
B) Condanna la ### , alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in favore della ### in persona del legale rappresentante p.t. in complessivi € € 519,00 oltre rimborso forfettario 15%, ###se dovuta) e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 92/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Floris Emilio

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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 35/2026 del 14-01-2026

... delle spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende. Ivrea, 14/01/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 5 N. R.G. 2235/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2235/2025 R.G.  promossa da ###. 25 - 25/BIS, ####, cod.  fisc. ###, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### contro ### cod. fisc. #### cod. fisc. #### conclusioni delle parti per parte attrice ###. 25 - 25/BIS, ##### - Accertare e dichiarare la qualità di uniche eredi pure e semplici del de cuius sig. ### in capo alla sig.ra ### (c.f. ###) residente ###bis e alla sig.ra ### (c.f. ###) residente ###; - Accertare e dichiarare che l'unità immobiliare sita in ####, ### n. 25/bis, al piano 3 del ### di ### n. 25-25 bis in ####, come censita al ### del Comune di #### al Foglio 32, ### 675, Sub 29, ### A/2, ### 1, ### 3 vani,
Pag. 2 a 5 Euro 247,90, rientra nel patrimonio ereditario del sig. ### e quindi, per effetto della natura di eredi pure e semplici delle signore ### e ### risulti oggi in piena proprietà in parti uguali della sig.ra ### (c.f.  ###) residente ###bis e della sig.ra ### (c.f. ###) residente ###; - Ordinare al competente conservatore di trascrivere il presente atto pubblico ai sensi dell'art. 2648 c.c. nell'Ufficio provinciale di ### - #### di ### di ### 2 contro le signore ### (c.f.  ###) residente ###bis e DE ### (c.f. ###) residente ###con riferimento all'immobile sito in ####, ### n. 25/bis, al piano 3 del ### di ### n. 25-25 bis, come censito al ### del Comune di #### al ### 32, ### 675, Sub 29, ### A/2, ### 1, ### 3 vani, ### 247,90. 
Il tutto con il favore dei compensi professionali e delle spese relative al presente procedimento da porre a carico delle odierne convenute signore ### (c.f.  ###) residente ###bis e DE ### (c.f. ###) residente ###, ivi compreso il rimborso spese generali, oltre Iva e c.p.a. di legge.  *  oggetto: accertamento qualità di erede * ### E ### 1. ### attoreo adiva il Tribunale di Ivrea allegando quanto segue: a) ### era proprietario di un'unità immobiliare sita nel ### ed era moroso con riferimento alle spese condominiali; b) ### decedeva in data ### (doc. 1); c) dal certificato di successione del 27.7.2020 risulta che ### ha rinunciato all'eredità del padre (doc. 2); d) il ### proponeva avanti al Tribunale di Ivrea ricorso ex art. 481 c.c. (iscritto al ### 2963/2021) e il procedimento si concludeva con la rinuncia all'eredità da parte di ### (figlia del de cuius) e l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di ### (figlia del de cuius) e di ### (moglie del de cuius) (docc. 4 e 5 - trascrizione accettazione eredità beneficiata; doc. 6 - certificato di successione del 17.6.2022);
Pag. 3 a 5 e) ### e ### non provvedevano alla predisposizione dell'inventario nel termine di legge; f) ottenuto nei confronti di ### e ### il decreto ingiuntivo n. 1304/2023 dal Tribunale di Ivrea, il ### avviava contro le debitrici procedura di espropriazione immobiliare (RGE 199/2024 Trib. Ivrea). Il bene staggito - sito in ### via ### n. 25/bis piano 3 - è così identificato al #### 32, ### 675, Sub 29, ### A/2, ### 1, ### 3 vani, ### 247,90; g) la procedura esecutiva veniva sospesa onde consentire al ### procedente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c. (docc. 9-10); h) il Conservatore competente rifiutava di procedere alla trascrizione ex art. 2648 dell'accettazione dell'eredità da parte di ### e ### in difetto di atto giuridico idoneo e ritenendo idoneo l'atto da cui risultino congiuntamente la qualità di eredi pure e semplici di ### e ### nonché l'individuazione specifica del bene immobile facente parte dell'asse ereditario con specifica dei dati catastali. 
In tale contesto di fatto, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.  2. All'udienza del 14.1.2026, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia di entrambe le convenute; alla medesima udienza, parte attrice precisava le conclusioni, discuteva oralmente la causa e il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.  *  3. La domanda del ### attoreo volta ad accertare che le convenute ### e ### sono eredi pure e semplici di ### è fondata. 
Dell'avvenuto decesso di ### in data ### è stata fornita prova mediante la produzione del certificato di morte, da cui risulta altresì che il de cuius era coniugato con la convenuta ### (doc. 1). 
Risulta documentalmente che le convenute abbiano accettato l'eredità di ### con beneficio di inventario: con riferimento alla convenuta ### cfr. doc. 5 (nota di trascrizione accettazione di eredità beneficiata a favore di ### e contro ### nonché doc. 6 (certificato successorio 17.6.2022); con riferimento alla convenuta ### cfr. doc. 4 (nota di trascrizione accettazione di eredità beneficiata a favore di ### e contro ### e doc. 6 (certificato successorio 17.6.2022). 
In tale contesto, è irrilevante indagare se le convenute fossero o meno nel possesso dei beni ereditari considerato che i tre mesi per la redazione dell'inventario sono ampiamente decorsi sia dall'apertura della successione (art. 485 c.c.) sia dall'espressa accettazione con beneficio di inventario avvenuta nel 2022, come risulta dai docc. 4 e 5 (artt. 487 e 488 c.c.).
Pag. 4 a 5 Ebbene, non essendosi costituite in giudizio le convenute non hanno fornito la prova, di cui erano gravate, di aver compiuto l'inventario nel termine di legge; conseguentemente, tenuto conto del disposto degli artt. 485, 487 e 488 c.c., le convenute devono essere dichiarate eredi pure e semplici di ### Sul fatto che fosse onere delle convenute fornire la prova dell'avvenuto compimento dell'inventario nel termine di legge si richiamano integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili argomentazioni di Cass. II, 15 luglio 2003, n. 11030, massimata (Rv. 565061 - 01) come segue: «il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità "ultra vires" per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza "de qua", rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio» (in senso conforme, cfr. altresì Cass. lav., 6 agosto 2015, n. 16514, Rv. 636734 - 01).  3.1. Parte attrice ha chiesto al giudice di accertare anche le quote di eredità spettanti in capo alle eredi sul bene aggredito nel procedimento per espropriazione immobiliare RGE 199/2024 (bene sito in ### via ### n. 25/bis piano 3 - così identificato al #### 32, ### 675, Sub 29, ### A/2, ### 1, ### 3 vani, ### 247,90). 
Tuttavia, tale accertamento esula dall'oggetto del presente giudizio: l'azione proposta è funzionale soltanto a far ottenere al creditore pignorante un titolo di acquisto trascritto dei beni subastati a favore delle debitrici esecutate mentre la determinazione del valore delle singole quote di eredità può essere compiuta dal giudice soltanto nell'ambito di un giudizio di divisione (anche endo-esecutivo), previa individuazione di quali tra i soggetti chiamati all'eredità abbiano effettivamente assunto la qualità di eredi.  3.2. In conclusione, deve essere dichiarato che le convenute sono eredi pure e semplici di ### nei limiti della quota devoluta e salvo il concorso con eventuali ulteriori chiamati.  4. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono poste, in solido, a carico delle convenute. 
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 - scaglione € 5.200,01-26.000,00 [valore indeterminabile minimo; cfr. art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 secondo cui “le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00” (e dunque almeno pari a € 26.000,00) e la tabella n. 2 d.m. 55/2014 che prevede scaglioni così delimitati: “da € 5.200,01 a € 26.000,00” e da “€ 26.000,01 a € 52.000,00”] - in dispositivo sulla base dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della non complessità in fatto e in diritto della controversia).  P.Q.M.  il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. 5 a 5 1) accerta e dichiara che ### (nata in ### il ###, cod. fisc.  ###) è erede puro e semplice di ### (nato ### il ### e deceduto a ### il ###, cod. fisc. ###), nei limiti della quota devoluta e salvo il concorso con eventuali ulteriori chiamati, ordinando al ### dei ### competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità; 2) accerta e dichiara che ### (nata il ### in ### cod.  fisc. ###) è erede puro e semplice di ### (nato ### il ### e deceduto a ### il ###, cod. fisc. ###), nei limiti della quota devoluta e salvo il concorso con eventuali ulteriori chiamati, ordinando al ### dei ### competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità; 3) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### N. 25 - 25/BIS, ##### delle spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende. 
Ivrea, 14/01/2026

causa n. 2235/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Ghio

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