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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25986/2024 del 03-10-2024

... il giudice di secondo grado avrebbe dovuto porre le spese a carico della controparte. 12.- Ben poco rimane da dire in ordine al decimo motivo: tenuto conto dell'infondatezza della domanda di ### quest'ultima è stata correttamente considerata soccombente dalla Corte territoriale, con conseguente correttezza dell a sua condanna alla rifusione delle spese. Condanna che deve essere ribadita anche per il presente grado di giudizio, in ragione del totale rigetto del ricorso. 12 di 12 Per la liquidazione delle spese della presente fase - fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 50,6 m ila) - si rimanda al dispositivo che segue. Nulla sulle spese tra ricorrente e ### in ragione della mancata costituzione di quest'ultimo. Va, infine , dato atto della sussiste nza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. p.q.m. la Corte rigett a il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusi one delle spese in favore della controricorrente costituita, che liquida in euro 5.513,0 0 e in euro (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da: R.E.A. Rosignano ene rgia ambiente s. p.a., in p ersona de l Presidente del C.d.A. e legale rap presentante pro-tempore, Dott.  ### nato a F errara ### il 17 .11 .1952, c.f.  ###, con sede in ####, ### lndustriale, ### lline 2 s.n.c., p. Iva ###, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti ### (c.f. ### - p.e.c. ### - fax 057 1.537346) e ### (c.f.  ### - ### - fax 0571.537346), del ### di ### anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliat ###- c.a.p. ### - presso lo studio dell' Avv. ### del ### d i ### (c.f. ###, p.e.c. gfem ###, fax 06.92931733).  2 di 12 Ricorrente contro l.C.A. - Imposte comunali affini s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ##### G iannoni, con ### legale in #### de lla ### 9 e ### amministrativa alla #### 136, C.F.  ### e partita I.V.A. ### 7, nell a sua qualità di concessionaria per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del ### di ### degli ### ed ### (###, in nome e per conto del Comune di ####, ed ai fini del presente procedimento p er cassazione rappresentata, assistita e difesa dall' Avv. ### (C.F. ###) del ### della ### il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 366, comma 4, c. p.c., che le comunicazio ni che la ### della Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare alla esponente potranno essere eseguite al numero di fax del proprio ### (###5) o al num ero di fax dello ### dell'Avv. ### (C.F. ##### ), ovvero alle seguen ti caselle di posta e lettronica certificata ###: , oppure ###, rispettivamente intestate all'A vv.  ### ed al l'Avv. ### e ritualment e comunicate all'Ordine degli Avvocati della ### ed all'Ordine degli Avvocati di ### territ orialment e competenti, ed inf ine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, in #### 11 O, presso e nello ### dell'A vv. ### come da procura alle liti posta a margine d el cont roricorso e da atto di va riazione del domicilio del 29 novembre 2023. 
Controricorrente nonché contro Comune di ### 3 di 12 Intimato avverso la senten za della Corte d'appello di Firenz e n° 1364 depositata il 21 luglio 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere #### 1.- Nel contraddittorio con ### s.r.l., concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del ### per il Comune di ####, e nella contumacia di tale Comune, il tribunale di Livorno, adito da ### energia e ambiente spa (società partecipata dal Comune predetto) respingeva la domanda di accertamento negativo del diritto di credito azionato da Ica mediante i seguenti due avvisi: il primo, n° 1/P/08/FC, notificato il 7 agosto 2008, per "omessa denuncia ed omesso versamento della ### in relazion e all'occupazi one di suolo effettuata con cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani" riferito all'anno 2006 per l'importo di euro 826,00 e relativo all'occupazione di suolo pubblico sul quale insistevano tre contenitori di raccolta sacchetti per rifiuti solidi urbani (###, tutti ubicati in via ### nel Comune di ### il secondo, n° 3/P/ 08/FC, n otificato sempre il 7 agosto 2008, per "omessa denuncia e d omesso versamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche in relazi one all'occupazione di suolo effettuata con cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani" aff erente sempre all'anno 2006 di importo pari ad euro 49.791, 00, per l'occupazione di suolo pubblico di strade ricomprese in "1a e 2a categoria".  2.- Avverso tale sente nza proponeva ap pello ### ma la Corte respingeva il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese. 
Per que llo che qui ancora rileva, osser vava la Corte ### che contrariamente a quanto ritenuto da ### no n poteva andare esente dal canone la società privata di gestione del servizio d i 4 di 12 raccolta rifiut i, essendo irrilevant e la forma giuridica assunta pe r tale gestione (appalto o concessione); ### che la devoluzione dei cassonetti al Comune non “implica[va] la devoluzione gratuita degli impianti di raccolta all'Ente”, oltretutto non essendo essa prevista nelle ### del 1997 e del 2006 tra Comune e #### che l'esenzione prevista dall'art. 49, lettera a), D.lgs. n° 507/1993 (prevista per la ### ma applicabile anche alla ### in ragione della alternatività tra i due prelievi) non era applicabile, in quanto essa era invocabile solo quando l'occupazione era effettuata da uno degli ### previsti dalla norma (tra i quali non era collocabile ###; ### non aveva alcun rilievo deci sivo l'esclusione di tal une vie nell'elenco allegato “B” al ### mento comunale ### poiché non si verteva nella fatt ispecie di mancanza d i presupposto impositivo, dato che gli artt. 38 e 39 del D.lgs. n° 507/1993 sottoponevano al prelievo qualunque tipo di occupazione, donde il valore meramente ricognitivo del predetto elenco.  3.- ### affidando l'impugnazione a dieci mezzi.  ### che conclude per la reiezione del gravame , mentre l'Ente territoriale non si è costituito. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.  Entrambi i litiganti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 381- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la ricorre nte lamenta la violazione e/o la falsa appli cazione dell'art. 49, lette ra e), del d.lgs. 15 novembre 1993 n° 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod.  proc.  La Corte t erritoriale av rebbe male interpretato la sentenza di questa Corte (Cass. 1562 9/2004 ), posta a fond amento della motivazione, in quanto nella decisione citata il rapporto non era di concessione, ma di appalto. 5 di 12 Al contrar io, nella presente ipot esi il rapporto tra ricorrent e e Comune sarebbe di concessione. 
Col secondo motivo Rea deduce la violazione e/o la falsa applicazione della direttiva 3 1 marzo 2004/1 8/C, della direttiva 2004/17/Ce e dell'art. 3, commi 6, 10 e 12, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod.  proc.  Che si trattasse di un rapporto concessorio e n on di ap palto sarebbe desumibile, secondo la ### dalle disposizioni conte nute nelle citate direttive, le quali avrebbero previsto che la concessione ricorre “quando il corrispettivo d ella fornitu ra di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i ser vizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”: d isposizioni recepite dal d.lgs. n° 163/2006. 
Ne deriver ebbe che il rapporto tra Rea e Co mune doveva necessariamente essere qualificato come concessione di servizi e non come appalto. 
Col terzo mezzo la ricorre nte lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. ex art. 360, primo comma, n° 3), cod. proc. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.  360, primo comma, n° 5), cod. proc.  Dalla semplice lettura della ### tra Rea e Comune sarebbe desumibile che Rea non versava al cun corrispettivo al l'Ente territoriale: infatti l'originaria ### che regolava il rapporto (risalente al 1997), richiama ta dalle ### successive del 2003 e del 2006, era palesemente una concessione, dato che gli obblighi di Rea non erano limitati alla raccolta, al trasporto ed al conferimento in discarica dei rifiuti, m a comprendevano un trasferimento di poteri e di funzioni del Comune al concessionario e non era previsto alcun corrispettivo a carico dell'Ente territoriale: da qui la violazione de ll'art. 1 362 cod. civ. da parte della Corte 6 di 12 d'appello e l'omesso esame della questione di interpretazione della concessione, così come posto da ### Col quarto motivo Rea lament a la violazione e/o la falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e del d.P.R. 27 aprile 1998 n° 158, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3) cod. proc.   Ribadisce che, alla luce delle citate norme, il rapporto non poteva che essere qualificato come concessorio, mentre la Corte d'appello aveva erroneamente focalizzato la sua attenzione sulla natura del concessionario ( società di capitali), che, per contro, era un elemento del tutto irrilevante. 
Col quinto mezzo Rea si duo le della vi olazione e della fals a applicazione degli arti. 202, quarto comma, e 204, quarto comma, del d.lgs. n° 152/2006, non ché dell 'art. 113, nono comma, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3), cod.  proc.  Posto che l'obbli go di restitu zione dei cassonetti al termin e del rapporto sarebbe già previsto ex lege (artt. 202, quarto comma, e 204, quarto comma, del d.lgs. n° 152/2006, nonché art. 113, nono comma, del d. lgs. n° 267 /2000), la previsione pattizia sare bbe stata pleonastic a, donde la sussistenza dell 'obbligo ex art. 49, lettera e), a carico di ### e l'esenzione prevista da tale norma.  5.- Con questi primi cinque motivi, la ricorrente deduce in sostanza che il rapporto col ### ne doveva esser e qualificat o come concessione e non come appalto, come invece statuito dalla Corte territoriale (paragrafi 1.3.A-D), e che l'o bbligo di restituzio ne dei cassonetti, gravante su ### sia in virtù di legge che d ella originaria ### del 1997, richiamata da quella de l 2006, determinava l'esenzione da ### prevista dall'art. 49, lettera e), del ### n° 507/1993 (paragrafo 1.3.E).  6.- I mezzi sono destituiti di fondamento. 7 di 12 Le disposizioni di legge applicabili ratione temporis al caso di specie sono cont enute negli artt. 38 e ss del D.lgs. n° 507/1 993 e, in particolare, nell'art. 39. 
È vero che l'art. 51 del D.lgs. n° 446/1997 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma è anche vero che successivamente l'art. 31, comma 14, della legge n° 448/1998 ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato, che disponeva l'abolizione della ### Quest'ultima, dunque, è stata mantenuta in vigore, sebbene come prelievo alternativo al ### introdotto con l'art. 63 del D.lgs. n° 446/1997, il quale ha, nondimeno, previsto che anche tale canone (istituibile mediante apposito ### comunale) debba essere pagato “da parte del titolare della concessione”. 
In conclusi one, la norma che disciplina la pre sente fattis pecie è quella del menzionato art. 39, oggi venuto meno a seguito dell'art.  1, comma 838, della legge n° 160/2019: complesso normativo che, tuttavia, qui non ci riguarda. 
Stabilisce, dunque, il menzionato art. 39 che la tassa sia “dovuta (…) dal titolare de ll'atto di concessione o di aut orizzazione o, in mancanza, dall'occupante d i fatto, anche abusivo”: i l che st a a significare che o è identific abile un sogge tto tit olare di una concessione ( ed allora sarà quest 'ultimo il debi tore della tassa), oppure, ove tale soggetto manchi, la tassa è dovuta dall'occupante de facto. 
Questa interpretazione del testo normativo è quella che il Collegio intende seguire, dando così piena continuità al precedente di Su n° 8628/2020, col quale si è stabilito che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto d i concessione o di aut orizzazione o, q ualora questo manchi, l'occupante di fatto, che costituisce un'ipotesi residuale. 
Alla luce di tale disposizione appare manifestamente privo di rilievo il tem a posto dall'odierna rico rrente, a mente d el quale 8 di 12 occorrerebbe distinguere tra appal to e concessione, con la conseguenza che, essendo la Rea concessionaria, il canone non sarebbe dovuto. 
Premesso, infatti, che Rea non rientra tra i soggetti indicati nell'art.  49, lettera a), del d.lgs. n° 507/1993, l'unica ipotesi di esenzione dal canone astrattamente invocabile dal concessionario sarebbe quella prevista dalla successiva lettera e). 
Nondimeno, quest'ultima disposizione prevede che non siano soggetti al ### “le occupazi oni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”. 
Trattandosi di esenzione, la dispo sizione è di st retta interpretazione: essa è, dunque, dovuta ove le parti abbiano pattuito, nella concessione o in un successivo atto, la devoluzione gratuita all'Ente terr itoriale degli impianti di proprietà del ### del servizio al termine della concessione. 
Caso che qui non ricorre, dato che nella concessione originaria del 1997 - il cui testo è stat o parzialmente trascritto dalla R ea a pagina 18 del ricorso) e che, a d ire della ricorr ente, sarebb e parzialmente applicabile anche al rapporto in essere (per le ragioni illustrate alla pagina 12 del ricorso sub paragrafo 1.3.C.1) - era previsto che fosse il ### ne a trasferire in comodato alla concessionaria “i mezzi e le attrezzature di sua proprietà, costituiti da n. 2 autocompattat ori (…) e l'intero parco cassonetti” e che quest'ultima, al termine del rapporto, dovesse me ramente “riconsegnare” ( e, dunque, n on devolvere gratuitamente) al concedente tali beni, oltretutto con l'onere di sostenere i costi di “eventuali ammaloramenti”. 
In conclus ione, nessuna esenzione sembra in vocabile nella presente fattispecie. 9 di 12 Peraltro, proprio in tem a di ### dovuto per la collocazione di cassonetti di raccolta dei rifiuti, giova ricordare che questa Corte ha già stabilito, con orientamento che questo collegio non ha ragione di mod ificare, che il ### è dovuto anch e dalla società “concessionaria” del servizio di raccolta rifiuti per l'occupazione di suolo derivante dai contenitori di raccolta (ex mul tis: 2921/2015; Cass. 6799/2015).  ### questo indirizzo, la società appaltatrice di un comune per il serviz io di raccolta e smalt imento dei rifiuti non h a diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di sp azi ed aree pubbliche prevista dall'art. 49 lettera a) del d.lgs. n. 507 del 1993, trattandosi dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il su olo demaniale non costituisce l'oggetto dell'intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, con la conseguenza che l'occupazione non è direttamente riconducibile all'ente locale. 
Le presumib ili finalità pubblicistiche della ricorrente, anche ove partecipata dal ### non annullano, dunque, il perseguimento del profitt o tipico dell'attività d'impresa svo lta da una socie tà di capitali, quale è la ### come più volte già riconosciuto da questa Corte in casi del tutto analoghi al presente.  ### canto, l'occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli "impianti adibiti al servizio" rie ntra nella ipotesi e sonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell'art. 49, ch e tuttavia subordina l'esenzione dalla tass a al caso in cu i sia prevista la devoluzione gratuita di de tti impianti al comune al ter mine del rapporto concessorio: ip otesi che, qui , per quanto sopra dett o, assolutamente non sussiste. 
In definitiva, i primi cinque motivi vanno disattesi.  7.- Con i motivi sei e sett e, espo sti ai paragrafi II.2.A-B del ricorso (pagine 20-22), la ricorrente contesta l'applicabilità al caso di speci e del principio espresso da Cass. 11175 /2004 e Cass. 10 di 12 19693/2018, sottolineando che il posizionamento dei cassonetti era stato fatto non nell'interesse di essa ricorrente, ma per esigenze di decoro e di salute pubblica, agendo Rea come mero sostituto del ### Con l'ottavo mezzo, contenuto nel paragrafo ###2.B, pagine 25- 31, Rea ribadisce che il servizio era svolto in luogo del ### e che la sua sott oposizione al prelie vo avrebbe fatto ricadere un ulteriore onere sulla collettività.  8.- Anche questi mezzi sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte al precedente paragrafo, al quale , pertanto, si rimanda, ribadendosi che è del tutto priva di peso - alla luce della normativa sopra citata, come interpretata dalle ### unite - la deduzione che la ### agendo come sostituto del Co mune e versando il prelievo, graverebbe i cittadini di un ulteriore onere contributivo. 
Del t utto privo di peso è, poi, ai fini dell'esenz ione in parola , la previsione della consegna al ### di tutte le “banche dati” degli impianti. 
In conclus ione, anche i motivi da sei ad otto sono infondat i: si passa, pertanto, all'esame del nono mezzo.  9.- Col nono motivo (paragrafo IV.2, pagine 31-33), Rea deduce che, contrariament e a quanto ritenuto dalla Corte d'appell o, l'inserimento di alcune vie nell'elenc o allegato al ### implicava che le strade escluse fossero esenti dal canone.  10.- Il non o mezzo, al pari d ei primi, non merita condivisione, essendo del tutt o sprovvisto di autosufficienza, dato ch e la ricorrente non riproduce il test o dell'allegato al ### comunale. 
Anzitutto, come correttamente osserva la Corte territoriale, gli artt.  38 e l'art. 39 del d.lgs. n° 507/1993 pongono l'obbligo di pagare il ### (che riguarda “beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”), a carico d el tito lare della concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. 11 di 12 Il presu pposto legale per l'applicazione del pre lievo è, dunque , costituito da tali evenienze (concessione o occupazione di fatto di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del ###, senza che tale obbligo possa e ssere derogat o o modificato dall'inclusione in liste, elenchi o inventari contenuti in atti amministrativi. 
Secondariamente, deve anche osservarsi (come correttame nte allega la controricorrente) che dallo stesso testo del regolamento ### (trascritto in nota 127 a pagina 31 del ricorso ) pare che l'inserimento delle vie comunali nell'e lenco predetto abbia unicamente la funzione di classificazione d elle strad e e di conseguente fissazione dell 'importo dovuto a titolo di prelievo (a seconda che la via sia di prima o di second a categoria) , con la precisazione che “[n]el caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categor ie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata”. 
Dal che si può desu mere che l'elenco allegato al R egolamento ### non ha carattere tassativo e non manda affatto esenti dal canone le strade in esso non menzionate. 
In conclusione, anche questo mezzo va rigettato.  11.- Col decimo mezzo (paragrafo V, pag ina 33) assum e che, attesa la fondatez za dell'ap pello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto porre le spese a carico della controparte.  12.- Ben poco rimane da dire in ordine al decimo motivo: tenuto conto dell'infondatezza della domanda di ### quest'ultima è stata correttamente considerata soccombente dalla Corte territoriale, con conseguente correttezza dell a sua condanna alla rifusione delle spese. 
Condanna che deve essere ribadita anche per il presente grado di giudizio, in ragione del totale rigetto del ricorso. 12 di 12 Per la liquidazione delle spese della presente fase - fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 50,6 m ila) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Nulla sulle spese tra ricorrente e ### in ragione della mancata costituzione di quest'ultimo. 
Va, infine , dato atto della sussiste nza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.  p.q.m.  la Corte rigett a il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusi one delle spese in favore della controricorrente costituita, che liquida in euro 5.513,0 0 e in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà, inoltre, atto della su ssistenza dei presuppost i di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. 
Così deciso in ### il 24 settembre 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Varotti Luciano

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16850/2025 del 23-06-2025

... alla pretesa imposi tiva ogget to dell'istan za di rimborso. 11. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla società ### in liquidazione le sp ese del presen te giudizio ch e liquida in euro 5.880,0 0 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. 20 di 20 v.to l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 20 02, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18369/2019 R.G. proposto da: #### rappresentata e difesa dagli avvocati ### GIANNICOLA e ### -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -controricorrente nonché contro ### 2 di 20 -intimato avverso SENTENZA di ### CAMPANIA n. 10542/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal #### 1.La società ### impugnava il diniego relativo ad istanza di rimborso per il pagamento di canoni ritenuti non dovuti per gli anni 2009- 2013 per la somma di euro 91.95 4,78, oltre int eressi maturati, nonché per il rimborso di euro 37.209,24 per le annualità 2014 - 2015, assumendo di aver versato l'imposta di pubblicità in misura superiore a quella prevista dalla legge. In p articolare, sosteneva che la tariffa ordinaria fissata dal d.lgs. n. 507 del 1993, in forza dell'articolo 11 della legge 449 del 1997 poteva e ssere aumentata dai ### fino a un massimo de l 50%; tale norma veniva poi abrogata dall'art icolo 23 del d.l. n. 83 del 2012, rimuovendo dal nostro o rdinamento la facoltà di aumento dell'imposta annuale a partire dall'anno 2013. 
Deduceva altre sì che, alla luce di t ale disciplina normativa , il Comune di Napoli tassava la p ubblicit à sugli im pianti applicando sulla tariffa ordin aria un'ulteriore aume nto del 20% ai sensi del citato articolo 11 e nel contempo con il ### nerale de gli impianti del 1999, approvato con delibera del consiglio comunale del 24 settembre 1999 n. 296, stabiliva che, in sostituzione della tassa per l'occupaz ione di spazi su aree pubb liche abolit a dal 1 gennaio 1999 con d.lgs . n. 446 del 199 7, solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio disponibile del comune ovvero per le strade comunque situ ate all'interno del centro abitato, viene determinato un canone espresso in metri quadri non di proiezione ma di superficie pubblicitaria. 3 di 20 La commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso del contribuente, mentre la commissione tributaria regionale della ### adita dalla società contribuent e, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l'impugnazione della società. 
A fondamento del decisum, il giudice del gravame rilevava che: - il Comune di Napoli con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (hinc: I.C.P.), sostituendola con il C.I.M.P. (canone di installazione de i mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 d.lg s. 15 dicembre 199 7, n. 446 (per il C.I.M.P.), «essendo necessaria l'adozione di u n regolamento attuativo previsto solo in prospettiva futura»; - detta ultima deliberazione del consiglio comunale (n. 419/1999), che aveva ap provato il ### degli ### (P.G.I. ), infatti, non aveva intro dotto il canone di installazione de i mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 d.lg s. 15 d icembre 199 7, n. 446 (C.I.M.P.), ma il canone per la locaz ione dei luoghi pubbl ici necessari all'insta llazione degli impianti pubblicitari co mpresi nel P.G.I. di Napoli, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbli che, canone questo che si era aggiun to all'I.C.P., avendo natura e presupposti di applicabilità diversi; - tale canone sostitutivo dell'imposta comunale (comprendente in sé u n tributo ed un canone concessorio) aveva acc orpato sia l'imposta comunale di pubbli cità, che il canon e di locazio ne sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quind i, con il C.I. M.P., che costituiva invece un tributo interamente sostitutivo dell'I.C.P.; - il progressivo aumento del canone di locazione (stabilito, ai sensi dell'art. 3 delle norme transitorie del citato piano, nella misura del 30% nel 2000 , del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002) non andava assolutament e confuso con l'aumento tariffario (stabilito nei limiti del 25% rispetto alla tariffa dell'I.C.P. fissata nel 1998) 4 di 20 previsto dal citato art. 62 per il C.I.M.P., il che rendeva infondato il motivo di appello concernente la dedotta violazione della riserva di legge e «de l princip io di irretroattivi tà» (così nella sentenza impugnata); - l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva int rodotto il regi me tariffario del C.I.M.P., ma si era limitato a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del T.A.R.  9438/2004, che aveva annullato tale ordinanza; - la det erminazione del già menzio nato canone dell'I.C.P. no n aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del con siglio comun ale n.80/1998, essendosi aggiunto de tto canone all'I.C.P. con un au mento del 20%, il cui cumulo doveva consid erarsi consentit o dall'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - nella fattispecie, pertanto, l'istanza di rimborso risultava destituita di fondamento in qu anto «per la zona ### che qui interessa», il Comune di Napoli aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubbl icità nei limiti de lla tariffa legittimamente vigente cui si era aggiunto un canone di locazione, con la prevista riduzione di esso canone di locazione nel caso di collocazione degli impianti pubblicitari su suolo privato»; e la contribuente, nei versamenti eseguiti, si era doverosamente attenuta a detti importi; che dal materiale documentale acquisito agli atti è possibile rilevare che nell'anno 1994 il consiglio comunale di Napoli con deliberazione n. 354 ap provava il regolam ento per l'applicazione dell'im posta sulla pubblici tà in attuazione del d.lgs. n. 507 de l 1993 e successivamente con deliberazione n. 8 0 del 1998, il consiglio comunale di Napoli au mentava le tariffe base dell'impos ta comunale sulla pubblicità del 20% in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della legge n. 449 de l 1997. Nel 1999, con deliberazione n. 419, il consiglio comunale di Napoli approvava il 5 di 20 piano generale deg li ### pubblicitari. Non escludendo l'applicazione dell'imposta comu nale sulla pubblicità, ma introducendo in luogo di essa il canone di cui all'art. 62 d.lgs.  446/1997, accorpato, con regolamento, al canone per l'occupazione delle aree pubblich e… sotto il no me di canone sostitutivo dell'imposta comunale che non va confuso con il ###. In conclusione, la Corte distrettuale rigettava il gravame.   Avverso la decision e n. 1 0542/2018, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 
La società ### in liquidazione replica con controricorso.  MOTIVI DI DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 12 d el d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3 , c.p.c.. Si critica la decisione impugnata in quanto il Comune di Napoli ha escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e ha disposto l'applicazione del canone sost itutivo dell'impo sta sulla base delle tariffe aumentate di oltre il 25% di cui all'ordinanz a del 3 1 dicembre 2001, annullata definitivamente dalla sentenza del TAR ### n. 9438 del 14 g iugno 2004; che, pertanto, il cano ne sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità applicato dal Comune supera il limite di legge fissato dal cit. art. 62, comma 2, lett. d) rappresentato dal 25% in più delle tariffe dell'imposta comunal e sulla pubblicità deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il successivo canone. Si soggiunge, tra l'altro, che l'art. 23 d.l.  83/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 11 legge n. 449/1997 e pertanto è venuta meno la facoltà delle amministrazioni comunali di aum entare l'imposta comunale sulla pub blicità sino al 50 % prevista dalla norma abrogata, che, a decorrere dall'anno 2013 le tariffe sono riportate a qu elle fissate nel capo I de l d. lgs.  507/1993, quindi da det ta annualità il canone sostitutivo 6 di 20 dell'imposta (### non può sup erare il 25% in più delle tariffe comunali fissate nel capo I d.lgs. n. 507/1993; - che, pertanto, il Comune di Napoli ha escluso con atto n ormativo re golamen tare (### l'applicaz ione dell'imposta sulla pubb licità a favore di un canone sostitutivo della stessa di cui la sentenza impugnata non ha preso atto.  2.Il secondo strumento di ricorso denuncia la violazione dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché degli art. 5 e 7 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere la Corte distrettuale affermato che il canone per l'imposta sulla pubblicità e quello di locazione sono stati accorpati sotto la de nominazione canon e sostitut ivo dell'imposta comunale, avendo le due imposte la medesima base imp onibile costituita dalla superfici e pubblicitaria. S i argomenta che l'affermazione contrasta con il contenuto del piano ### degli impianti là dove l'ente locale ha escluso l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubbl icitaria di cui al ### I d.lgs.  507/1993, dal primo gennaio 2002 , abrogando il regolamento ### e pubblicità approvato con delibera consiliare n. 358 del 27 settembre 1994 e successive modifich e, nonché la delib era consiliare n. 287 del 5 giugno 1978 e quella commissariale n. 1338 del 3 dicembre 1993 relative ai canoni per gli impianti pubblicitari all'interno degli stabilimen ti comunali. Pertanto, il nuovo canone ### sarebbe stato introdotto dal Comune di Napoli nel 1994 con PGI n el quale è agevole riscontrare le caratteristich e di un regolamento, essendo riconoscibili gli elementi di cui al cit. art. 62, il quale prevede che <i ### possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52 escludere l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubbli cità di cui al ### I d.lgs.  507/1993, sottoponendo le iniziative pu bblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandolo al pagamento di un canone in base a t ariffa. Il 7 di 20 regolamento è informato ai seguenti criteri: individu azione della tipologia dei mezzi pub blicitari che i ncidono sull'arredo u rbano; previsione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ; indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini del pagamento>.  3.Il terzo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art.  360, primo comma, c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 62 d.lgs.  15 dicembre 1997 n. 446 ed omessa e insufficiente motivazione; la società contribuente reitera le difese svolte con i primi due motivi di ricorso richiamando n uovamente il PGI e l'ordinanza del 3 1 dicembre 2001 annullata dal T.A.R. ### Dall'altra si afferma che la senten za d'appe llo in realtà riproduce il testo di un controricorso del Comune depositato in altro giudizio, insistendo sulla circostanza che l'imposta comunale sulla pubblicità non ha la medesima base di calcolo del can one di locazione dei luogh i pubblici, la cui tariffa non è predet erminata dalla legge, mentre quella sulla pubblicità è stabilita dall'art. 12 d.lgs. n. 507/1993. In ogni caso, si sost iene che nel g iudizio d i merito si era dedotta l'illegittimità della parametrazione del canone di locazione alla superficie della esposizione del cartello in luogo della occupazione dalla proiezione a terra della superficie di esposizione del cartello pubblicitario, in guisa che l'art. 3 del PGI doveva e ssere disapplicato o considerato abrogato in virtù dell'art. 4 delle Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell'art. 9 d.lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di concessione va commisurata alla effet tiva occupazione del suolo pu bblico del m ezzo pubblicit ario. Sulla questione sottoposta al giudice di merito, nulla è stato statuito in sentenza, omettendo il decidente di esaminare < un punto decisivo della controversia e di verificare la carenza mo tivazionale d ella pronuncia di prime cure>. In altri termini, nel non prendere in considerazione l'abrogazione implic ita del ### la CTR av rebbe 8 di 20 omesso di esaminare la relat iva eccezione, in violazione dell'art.  360, primo comma, n. 5, c.p.c.  4.### strumento di impugnazione prospetta ancora una volta la violazione dell'art. 62 de l d.lgs. 15 novembre 1997 , n. 446, nonché degli art. 5, 7, 38 e 42 del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il giudice regionale affermato che il canone applicato è dato da una componente tributaria ( ### e una no n tributaria(canone di locazione degli spazi pubblicitari), con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare il dif etto di giurisdizione rispetto al canone di locazione dei luoghi pubb lici aggiunto all'impost a sugli impianti pubblicitari. Insistendo che in realtà l'u nica interpretazione possibile della natura de l canone in ogge tto non sia quella del cumulo die fattispeci e, ma e sclusivamente un unico canone, il ### istituito ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997.  5. Disattesa l'eccezione di inammissibilità per la rispondenza della modalità di notifica del ricorso alle no rme codicistiche, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità le norme del processo tributario ( d.lgs. n. 546/1992) , il ricorso, pur nell'articolazione di motivi in gran parte sovrapponibili, è destituito di fondamento.  6.Le prime tre censu re, da d ivisarsi congiuntam ente, sono inammissibili, prima ancora che infondate.   6.1. La ragione del contendere , tra le parti, rinviene, come anticipato, dal silenzio rifiuto che si è formato su di un'istanza di rimborso presentata dal la contribuente. Detta is tanza è fondata (causa pet endi) «sulle eccedenze (rispetto al limite ex lege nella determinazione del ### indebitamente riscosse dal Comune>. 
Oggetto del contenzioso, infatti, è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il ### degli ### del 1999 a sensi e per gli eff etti dell'art. 62 del d.lgs. n. 4 46/1997 e ss.mm. a 9 di 20 decorrere dall'anno 2002 e determinato sulla base delle tariffe di cui all'o rdinanza sindacale 31.12.2001, pe raltro annullata con sentenza passata in giudicato del ### 6.2.Il titolo dell'ist anza di rimborso si iden tificava con l'indebito impositivo correlato alla disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all'art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n . 446, conte mpla una potestà impositiva del Comune da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l'imposta comunale sulla pubblicità [lett. d), cit., con riferimento a tariffa «comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali»] ovvero da ridurre «di almeno u n terzo rispe tto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» [lett. f), cit., con riferimento a tariffa «per i mezzi pubblicitari installati su beni privati»]; ora è del tutto evidente che, secondo i contenuti decisori propri (sopra ripercorsi) della gravata sente nza, dall'esclusione di una siff atta fattispecie impositiva -in qua nto il Comune di Napoli non aveva istituito il canone (### di cui all'art. 62, cit., e diver samente aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel ### degli ### da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7,- conseguiva l'infondatezza dell'istanza di rimborso che, come detto, tro vava il proprio titolo in una fattispecie impositiva che non si era realizzata.  6.3. Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mez zi pubblicitari (### - perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nella fattispecie, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### - va rilevato che, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l'interpretazione di un atto amminis trativo, risolvendo si nell'accertamento della 10 di 20 volontà dell a P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittim ità se sorretta d a motivazione adeguata e immune da lla violaz ione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andam ento della P.A, così che <la denun cia di un'erronea interpretazione, i n sede ###atto amministrativo, impone alla parte, a pena d i inammissibilità del ricorso, di indicare qua li canoni o criteri ermene utici siano stati violati; in mancanza, l' individuazi one della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica> (Cass., 23 febbraio 2 022, n. 5 966; Cass. Se z. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602). Nella fattispecie, in conclusione, si deduce un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella ### ripropo sizione di argomenti già sottoposti all'esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, non offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei criteri di ermeneu tica (in ipotesi) violati rispetto alla qualificazione giuridica della fattispecie o perata dalla gravata sentenza (Cass. n. ###/2023).  7.Le questioni insite nella introduzione del ### in luogo dell'ICP sono state esaminate e decise da questa Corte (in termini: Cass, 14 luglio 2023, n. 20218 Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, ###; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. ###; Cass., 5^, 24 4 gennaio 2022, n. 1951) con argomentazioni in punto di diritto che il collegio ritiene di confermare e ribadire - per quanto possa rilevare - anche in questa sede.  7.1. ## disparte che non sussistono importi di tariffa predeterminati «sulla base della legge» - ché, difatti, l'art. 62, comma 2, lett. d), 11 di 20 reca ### la predeterminazione dei relat ivi criteri di determinazione che, ad ogni mo do, sono rimessi alla pot està regolamentare del Comune [v., altresì, la disposizione di cui alla lett. f), dello stesso art. 62] - è (del tutto) evidente che, in termini generali, alle previsioni de l ### generale degli impianti deve riconoscersi una valenza essenz ialmente pia nificatoria (in tali termini rilevante, pe raltro, nella stessa disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità; v. Corte Cost., 17 luglio 2002, n. 355) e che l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari avrebbe richiesto l'adozione di u na conseguente discip lina regolamentare che - seppur prevista dalla legislazione nazionale secondo un contenuto regolatorio sostanzialmente omologo a quello della imposta comu nale sulla pubbl icità, «quanto agli elementi strutturali e procedimentali che li caratterizzano» ( così Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141; v., altresì, Cass., 24 gennaio 2022, n. 1951, in motivazione) - per come assume lo st esso giudice del gravame, ne lla fattispecie no n è stata adottata; così che, in difet to del reg olamento previsto dall'art. 6 2, cit., non potrebbe che trovare applicazione la disciplina sul la imposta comunale sulla pubblicità (d.lgs. n. 507 del 1993).  7.2.Con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla raz ionale distribuzione sul territorio de gli impianti pubblicitari, in dicando i siti ove è possibile collocare gli stessi. Il piano ge nerale de gli impianti pubblici tari costituisce, dunque, l'indefettibile presupposto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, dal momento che, in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede ###potrebbe orientarsi l'attività autorizzatoria in maniera coerente con l'esigenza di un'e quilibrata protezione della variegata trama de i molteplici interessi - di natura u rbanistica, edilizia, e conomica, culturale, viaria - tra loro interferenti e che in diversa misura vengono in rilievo nell'at tività pubblicitaria. In definitiva, ricon ducendo le 12 di 20 fattispecie alle classificazioni introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si può ritenere che <il regolamento rientra nella categoria degli “atti normativi ”, mentre il pi ano generale degli impiant i pubblicitari rientra nella categoria degli “atti generali”> (### Stato, Sez. 5^, 21 giugno 2007, n. 3389).  7.3. ### gene rale, a differenza di q uello normativo, non pone alcuna disciplina ge nerale e astratta dei rapporti giurid ici e non innova l'ordinamento giuridico ed è rivolto alla cura concreta d'interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati. Al contrario, l'atto no rmativo integra una fonte secondaria rispetto all'atto legislativo, ch e integra una fonte primaria, discip lina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o inte grativa della legge, ma ugualme nte innovativa rispett o all'ordinamento giuridico esistente, e lo fa con precetti che presentano i caratteri della ge nerali tà e dell'astrattezz a, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo d ell'ap plicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (### stato, Sez. 4^, 16 febbraio 2012, n. 812; ### stato, Sez. 4^, 28 febbrai2012, n. 1120; ### Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, 9).  7.4.In linea di principio, il prelievo tributario ### è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagam ento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'### all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell 'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa pe r l'occupazione di spazi ed aree pubbl iche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupaz ione del suolo pubblico del mezzo pu bblicitario» ( in senso analogo, nella precedente disciplina dell'### l'art. 18 del d.P.R. 27 ottobre 1972, 13 di 20 n. 639, stabiliva che: «### la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresp onsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, n é l'applicabi lità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^,27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 sette mbre 2017, n. 21545; Cass. , Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 - vedasi anche: ### Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857).  7.5.La diversità dei pre supposti rende cumulabi li anche i t ributi alternativi ### da un lato , e i prelievi #### dall'altro: del resto, la disc iplina legislat iva - nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari - espressamente non esclude che la ### o il ### si cumulino con l'ICP (comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del ### sia «comprensiva» della ### o del ### (comma 2, lett. d, dell'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).  7.6. Ciò detto, ne lla vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince c he: - con d elibera adottata dal ### il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di ap plicare, per l'anno d'imposta oggetto dell'atto impositivo opposto, alla tariffa ICP (fissata per i ### di classe I^ n ella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione d el 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 n ovembre 1993, n. 507, e su ccessive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino 14 di 20 ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/mq., che è st ato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal ### l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal ### il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal ### il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d .lgs. 15 n ovembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha app rovato il ### deg li ### ti (###, il quale disciplin a l'individuazione dell a tipologia degli impianti pubblicitari pu bblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, n el testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 d icembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. ### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità no n esclude quella d ella tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»); - con ordinanza adottata dal ### il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di Napoli ha “ordinato” l'approvazione delle t ariffe dei canoni pubblicit ari ed affissionali «in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal ### d egli ### - indi, con sentenza depo sitat a dal T.A.R. della #### 3^, il 14 giugno 2004, n. 943 8 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amminis trazione resistente, non può ritenersi meramen te esecutivo del p iano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato 15 di 20 non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)».  7.7. Ora, è pacifico che l'annullamento del regolamento comunale (o, comunque, di una delibera comunale che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile) da parte d el giudic e amministrativ o ha efficacia erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa oltre i limiti soggettivi dell'art. 2909 cod. civ. Per cui, ove l'atto annullato costituisca lo strumento con cui l'ente comunale , av valendosi di un a facoltà riservatagli dal legislatore, eserciti la scelta discrezionale di dettare il regi me normativo o tariffario di un tributo locale di nuova istituzione (come, nel caso di speci e, del ###, si riprist ina la disciplina previgente del tributo locale destinato ad essere abrogato (come, nel caso di specie, dell'###.  7.8. Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del ### e l'an nullame nto in sede giudiziale della tariffa ### impedivano l'operatività, dal 1° gen naio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsio ne della delibera approvat iva del ###, consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'### 8.Si pone l'ul teriore questione della c ompatibilità del canone pe r l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### con altri canoni concessori. Ora, seppure in tema di ### questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli che (### è compatibile(art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997 , 127) con il pagamen to di un canone concessorio, provento di natura e fondament o del tutto diversi dal primo, ed è , quindi, dovuta dal concessionario, a meno ch e il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; 16 di 20 Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078), è vero che la debenza o l'esclu sione della ### non dipendono essenzialmente dall'esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senz a titolo o ab usiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno n atura e fi nalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si rica va indirettamente dall'art. 17, comma 63, della legg e 15 maggio 1997, n. 127, e p oi dall'art. 63 del d.lgs. 15 dice mbre 19 97, 446, che lasciano in facoltà del l'ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006 , n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). Questo principio, di carattere generale, ben può valere an che con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, istituito dall'art.  63 del d.lgs. 15 novembre1997, n. 446, nel testo novellato dall'art.  31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499).  8.1. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che il Comune di Napoli abbia disposto l'accorpamento del canone di locazione/occupazione con l'### 8.2.Ed invero, non essend o stata approvata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva de l Comune di Napoli su lla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002, che costituiva la manifestazione di un'intenzione meramente “programmatica” della relativa istituzione, resta ancora in vigo re l'### dopo l'annullam ento dell'ordinanza emanata dal ### d el Comune di Napoli il 3 1 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giu dicato), ragion p er cui il lim ite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 17 di 20 nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occup azione di spazi pu bblici, di cui la cont ribuent e era obbligata alla corresponsione in aggiun ta all'### 9.Infine, il terzo motivo di ricorso laddove si censurano le modalità di calcolo del canone di locazione si rivela inammissibile, poiché, pur avendo proposto la relativa censura in sede ###si dimostra né la relativa formulazione già con il ricorso introduttivo del giudizio né si trascrive e si allega al ricorso per cassazione l'atto impositivo da cui inferire il metodo di calcolo della locazione.  9.1. In tem a di ricorso per cassaz ione, il prin cipio di autosufficienza, che impone l'indicazione esp ressa degli at ti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di in ammissibil ità del ricorso, senza necessità di soffermarsi su ll'osservanz a del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (cfr. a riguardo Corte di Cass., sez. trib., ord. 02 maggio 2023, n. 11392). Appena è il caso di ricordare come tali pri ncipi abbiano ricevu to l'espresso avallo della giurisprudenza delle ### di questa Corte (cfr., per tutte, ### Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa del imitazione del thema decidendum, attraverso la preclusion e per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decision e risultanze diverse da quel le emergenti dagli atti e dai d ocumenti specifi camente in dicati d al ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero 18 di 20 richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (### Un ., Sentenza n. 23019 del 31/ 10/2007), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispet to della citata disposiz ione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il do cumento, pur even tualmen te individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'im procedibilità, in b ase alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza 28547 del 02/12/2008). Con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto ne lle fasi di me rito e si trovi n el fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile ( Sez. Un., Ordinan za n. 7161 de l 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, ### Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024). Il ricorrente non ha adem piuto a tale onere, violando i l rispett o del princi pio di autosufficienza dell'impugnazione, sia da un punto di vista contenutistico omettendo di trascrivere l'atto impositivo e di produrlo, sia sotto il profilo de lla localizz azione, non essendo specificato ove nel processo sono rintracciabili i documenti cui ci si riferisce nella doglianza sollevata.  10.Con l'ultima censura si evoca un inesiste nte difetto di giurisdizione atteso che, come anticipato, il giudice del gravame, così come il g iudice d el primo grado, hanno pronu nciato sull'impugnazione di un silenzio rifiuto opposto dal Com une di Napoli alla domanda di rimborso della quota parte, indebitamente versata, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62. E, come statuito dal Giudice delle ### (Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141), e dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. 11090; 19 di 20 Cass. Sez . U., 3 novembre 20 09, n. 23195 ) dett o canone costituisce una mera variant e dell'impos ta comunale sull a pubblicità e conserva, quindi, la qu alifica di tributo pro pria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggett o la sua debenza spettano alla giur isdizione delle commissioni tribut arie.  ### dunque, il cri terio del petitum sostanziale - alla cui stregua la giurisdizione si det ermina sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione, non già alla prospet tazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale che va ident ificato, no n solo e non tanto in funzione della concreta pron uncia che s i chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della po sizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fat ti allegati ( v., ex plu rimis, Cass. Sez . U., 19 novembre 2019, n. ###; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, 2360; Cass. Sez. U., 1 1 otto bre 2011, n. 209 02) - criterio che, nella giurisdizione tributaria, risulta mediato, così come nella fattispecie, dal provvedimento impugnabile dell'amministrazione (v. 
Cass. Sez . U., 21 marzo 200 6, n. 622 4), cosicché non poteva dubitarsi della giurisdizio ne adita in relazione al provvedimento impugnato ed alla pretesa imposi tiva ogget to dell'istan za di rimborso.  11. Segue il rigetto del ricorso.   Le spese seguono il criterio della soccombenza.  P.Q.M.   Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla società ### in liquidazione le sp ese del presen te giudizio ch e liquida in euro 5.880,0 0 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. 20 di 20 v.to l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 20 02, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della 

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Balsamo Milena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13012/2024 del 13-05-2024

... del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese; PQM ### dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, li quidate in €7000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà att o 6 di 6 della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso, a norma del comm a 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### 23 aprile 2024. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29039/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### P. ### 139, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) 2 di 6 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2091/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal ### Premesso che: 1.### (di seguito ### e la srl ### stipulavano, nel 2006, un contratto con cui la prima incaricava la seconda di prom uovere con tratti di leasing in una determinata zona. 
Il 20 ottobre 2020 la ### recedeva dal contratto lamentando che la ### in vi olazione dell 'art. 1748 c.c., non aveva pagato, senza alcuna ragione, provvigio ni per oltre 39.000 su al cuni contratti, “non aveva portato a stipula” contratti per cui sarebbero spettate all'agente prov visioni complessivamente pari a var ie centinaia di migliaia di euro, già “accettati” o per cui vi era stato un parere favorevole d el proprio ufficio crediti, senza i nformare l'agente di ragioni per c ui i contr atti “per cui dopo una prim a valutazione di convenienza” non erano stati conclusi, così violando l'obbligo informativo di cui all 'art. 1749 c.c. ### pretendeva il pagamento delle provvigioni maturate, il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. e il pagamento d el fondo indennità risoluzione rapporto.  ###, a sua volta, con racc omandata del 10 febbraio 201 1, dichiarava risolto il contratto in danno della controparte alla quale addebitava violazioni inere nti la clausola di zona, violazione del “carattere fiduciario” dell'incarico per essersi la ### “avvalsa, nell'affare <<### dei ###>”, s enza autorizzazion e, della 3 di 6 collaborazione della società ### violaz ioni della normat iva antiriciclaggio. 
La questione veniva portata in giudizio e l'adito tribunale di Treviso accertava le inadempie nze contest ate alla Ebc dalla ### accertava l'inesistenza di inadempienze oggetto della contestazione reciproca, riteneva le inadempienze accertate integrative di giusta causa di recesso, condan nava la preponen te al pagamento delle indennità richieste dalla agente, rigettava le richieste di risarcimento della ### La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe; contro questa sentenza la Ebc ricorre con due motivi avversati dalla ### con controricorso. Le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentato “omesso esame degli atti da cui emergevano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie della risoluzione del contratto per inadempimento della ### srl”, in relazione all'art. 360, primo comma, n 5. c.p.c.”; 2.con il secondo m otivo di ricorso viene lam entata “violazione o errata applicazione degli artt. 11, 15, 19, 21 e 30 del dlgs.231/07 in relazione all'art. 360 primo comma, n.3, c.p.c.”. ### deduce che la ### e di A ppello ha errato nell'esclud ere la violazione da parte della ### della normativa antiriciclaggio; 3. va pre liminar mente rigettata l'eccezione della controricorrente secondo cui la ricorrente, avendo contestato la sentenza impugnata solo per quan to riguarda le affermazioni dei giudici territoriali relative all'inadempimento della controricorrente ma non per quanto riguarda le affermazioni dei giudici te rritoriali relative al proprio inadempimento, n on potrebbe trarre vantaggio dall'accoglimento del ricorso. ### di carenza d i interesse 4 di 6 (art. 100 c.p.c.) è infondata atteso che dall'eventuale accoglimento dei ricorso d eriverebbe la nece ssità di riconsiderare le iniziali domande risarcitorie e, potenzialmente, il loro accoglimento; 4. il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione.  4.1. In riferimento alle dedotte “violazione del carattere fiduciario dell'incarico”, “violazione del patto c.d. di zona” e alla “violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, trasparenza e adeguata verifica”, la ricorrente deduce che la ### di Appello non avrebbe tenuto conto degli articoli del contratto stipulato inter partes in cui erano stabiliti i l carattere fiduciario del rap porto e i l divieto per l'agente di servirsi di sub-agenti senza autoriz zazione della preponente, il patto di zona, gli obblighi in materia di antiriciclaggio né dell'articolo dello stesso contratto in cui era prevista la facoltà della preponente di risolvere il contratto per l'inade mpimento del divieto, del limite di zona e degli obblighi sopradetti.  4.2. ### di Appello non ha trascurato il contenuto degli articoli contrattuali. 
Ha invece affermato che: quanto alla dedotta violazione del “carattere fiduciario” dell'incarico per essersi la F inleasing “avvalsa, nell' affare <<### dei ###>”, senza autorizzazione, della collaborazione della società ### dagli atti prodot ti dalla ### risultava che la Ebc venuta a conoscenza della collaborazione prestata dalla ### non aveva sollevat o alcuna contestazione alla ### ng, aveva concluso il contratto e incassato i l corrispettivo e proseguito il contratto con ciò ratificando l'operato della agente; quanto alla dedotta v iolazione della clausola di zona, dag li atti prodotti dalla ### era emerso che la stessa aveva procurato alla Ebc varie proposte di contratto fuori della zona di operatività prevista, che tali proposte erano sempre state accettate, che tale condotta “in deroga alla clausola” era stata idonea “ad ingenerare 5 di 6 un legit timo affidamento dell'agente sull a approvazione da parte del prepone nte di tale condotta” escludendo che la deroga importasse “inadempimento”; quanto alla dedotta violazione de gli obblighi della nor mativa antiriciclaggio, che la deduzione era generi ca e che la vio lazione non era stata dimostrata; 5.il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata.  5.1. Si legge nella motivazione della sentenza della ### di Appello che la vi olazione d ella normativa antiriciclaggio da par te della agente, dedotta dalla ### “non risulta[va] provata neppure dagli atti dell'ispezione della ### d'Italia”.  5.2. Il motivo si ridu ce alla trascrizione dell e norm e evocate in rubrica (artt. 11, 15, 19, 21 e 30 del dlgs.231/07) e alla apodittica affermazione per cui il passaggio mot ivazionale appe na riportato sarebbe errato.  5.3. Siamo al di sotto anche della struttura argomentativa sottesa a molte ipotesi di ricorso -pur essa inammissibile perché scambia il ruolo della ### di cassazione per quello di una terza istanza di meritosecondo la quale, poiché il giudice di merito ha ritenuto i fatti X mentre i fatti sono in realtà Y, allora sono state violate le norme giuridiche Z.  6. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese; PQM ### dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, li quidate in €7000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. 
Ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà att o 6 di 6 della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso, a norma del comm a 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### 23 aprile 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Mondini Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14155/2025 del 27-05-2025

... nazionale, caso 8 insussistente nella specie. 6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, oltre euro 200, 00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23508/2023 r.g., proposto da ### elett. dom.to presso la ### di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro ###-branch italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la ### di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. ### controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 535/2023 pubblicata in data ###, n.r.g. 197/2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 dal ### dott. #### 1.- ### in data ### era stato assunto da ### spa come dirigente, con applicazione del ### per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Il contratto di lavoro era stato poi ceduto a ### filiale italiana. 
OGGETTO: dirigente - licenziamento per giusta causa - conflitto di interessi - carattere anche solo potenziale - sufficienza Con m issiva datata 08/01/2021 il ### era stato cautelarm ente sospeso dal ser vizio; in da ta 25/01/2021 aveva ricevuto lettera di contestazione disciplinare, con cui gli era stato addebitato di avere operato in conflitto di interessi mentre trattava per ragioni aziendali un'operazione di finanziamento per dieci milioni di euro, nella sua veste di consigliere di amministrazione e poi di presidente di ### spa, nel periodo tra la fine del 2016 ed il 2020, con il sig. ### e con la ###., società al medesimo ### riferibile, in particolare trattenendo con costui un coevo rapporto commerciale per la vendita di un quadro di ### di rilevante valore. 
In data ### era stato infine licenziato per giusta causa.  ### rbuglia adìva il ### le di ### eccependo vari profili di illegittimità del licenziamento, sia formali/ procedurali che sostanziali, e chiedeva la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, la condanna della società datrice di lavoro al p agamento sia dell'indennità sostitut iva de l preavviso pari a n. 10,5 mesi ai sensi dell'art. 26 ### pari alla somma di euro 196.652,40 (18.728,80 x 10,5), sia della conseguente differenza sul t.f.r. per euro 14.5 66,84, sia dell'indennità supplementare nella misura massima di 28 mensilità, ovvero di quelle somme anche minori ritenute di giustizia.  2.- Costituitosi il contraddittorio, i l ### rig ettava le domande, ritenendo la contestazione disciplinare tempestiva, specifica e fondata.  3.- Con la sen tenza indicata i n epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dal ### quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la contestazione disciplinare è specifica, essendo stato addebitato al dirigente non solo di aver taciuto un conflitto di interesse, anche solo potenziale, ma altresì di avere ag ito, anche nella veste di amministratore di ### o spa, in una condi zione di conflitto di interessi; b) durante il pr ocedimento disc iplinare non è stato violato il diritto di difesa, poiché l'appellante è stato sentito oralmente come da lui richiesto, con l'assistenza del suo legale (avv. ### e le dichiarazioni 3 raccolte i n sede di istruttor ia interna, di cui l'appellan te lamenta l'omessa comunicazione a lui prima di essere sentito, in realtà sono confluite nella stessa contestazione disciplinare e quindi erano a lui già note; c) sul piano della giusta causa di recesso le valutazioni del ### sono da condividere; d) in primo luogo la giusta causa è stata ravvisata nel potenziale conflitto di interessi venutosi a creare in capo all'appellante circa l'affare ### vista la sua veste di consigliere del CdA di ### spa, controllante di ### spa e di ### spa, che in quel periodo era impegnata a reperire potenziali finanziatori al fine di completare un'importante operazione di acquisizione da parte di ### spa, fra i quali vi era il ### e la società a lui riferibile (### poi divenuta ###, a prescindere da qualsiasi sospetto di connivenza fra il ### ed il ### e) il Tr ibunale ha correttamente ricostruito la vicen da, il ruolo svolto dall'appellante e l'incidentale di detta condotta sul vincolo fiduciario; f) la materialità dei fatti è in gran parte pacifica; g) dalle dichiarazion i raccolte nel corso dell'in dagine interna, con le modalità previste dall'art. 391 bis c.p.p. - su cui l'appellante non ha mosso alcun rilievo, anzi egli ha prodotto nel giudizio a sua discolpa una deposizione assunta con le medesime modalità, ritenuta irrilevante dal ### senza censura sul punto - si riceva che il ### non si è limitato ad avere una posizione formale e passiva, mero intestatario del conto corrente svizzero su cui il ### versò la so mma di euro 100.000,00, ma ha partecipato attivamente, pres entando al ### interessato ad investire nel mondo dell'arte, la propria moglie, dott.ssa ### ch e operava nel sett ore; la dott.ssa ### ha dichiarato che nel corso della riunione tenutasi diverso tempo dopo il ### illustrò le diverse fasi dell'operazione di compravendita del quadro, consegnando pure alcuni documenti relativi a detto affare; h) il coinvolgimento del ### si desume altresì anche solo dal fatto che la s omma di d enaro relativa a quella co mpravendita sia s tata 4 bonificata su un conto svi zzero d i titolarità e sclusiva dello stesso ### e non cointestato con la moglie; i) dunque risulta provato che l'appellante, per tutto il periodo destinato alla ricerca di potenziali finanziatori per una delle società del gruppo ### fra cui il ### ha intrattenuto con quest'ultimo relazioni di natura commerciale senza nulla riferire agli organi societari, se non in modo parziale e soltanto a novembre 2020; j) egli, in quanto dirigente apicale oltre che titolare di incarichi organici e funzioni di as soluta rilevanza, avrebbe invece dovuto comunicare tempestivamente - in razione degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 2104, 2105 e 1375 c.c. - la sua implicazione nella vicenda, pur nel caso in cui avesse ritenuto solo potenziale il conflitto di interessi, come dallo stesso riconosciuto nel corso della riunione del 13/11/2020 di cui ha riferito il dott. ### nell'istruttoria interna.  4.- Avverso tale sentenza ### ha proposto r icorso per cassazione, affidato a cinque motivi.  5.- ### ha resistito con controricorso.  6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.  7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.  ### 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell'art. 7 L.  300/1970 e dei principi in tema di dir itto di difesa, p er avere la Corte territoriale omesso di attribui re rilevanza al fatto che il proce dimento disciplinare fu preceduto da atti rivelato ri della decisione, già a ssunta in prevenzione, di comminare il licenziamento, nonché omesso l'esame di quei medesimi fatti, in quanto decisivi. 
Il motivo è inammissibile in relazione al vizio prospettato ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 5), c.p.c. in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art.  360, pen.co., c.p.c.). 
Il motivo è infondato in relazione al vizio di violazione di norma di diritto. 
Contrariamente all'assunto d el ricorrente, la Corte territori ale non ha omesso di considerare l'istruttoria interna condotta dalla società datrice di lavoro prima di procedere con la contestazione d isciplinare, bensì vi ha 5 attribuito il rilievo suo proprio, ossia di natura prettamente istruttoria a fini probatori, in quanto tenuta ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., ossia secondo un modulo procedimentale di cui anche il ### si era avvalso (tanto che la Corte territoriale ha evidenziato che su tale modus procedendi, già ritenuto legittimo dal ### il dirigente non aveva sollevato censura alcuna in appello). 
In senso contrario non rileva l'avvenuta revoca - prima del licenziamento - del ricorrente dal comitato investimenti e dalla sua presidenza, nonché dai poteri di gestione del fondo “### of Attorney”, poiché - come accertato dalla Corte territoriale - si trattava solo di misure precauzionali adottate dalla società in relazione a quei delicati ruoli societari - non di dirigente - fino a quel momento ricoperti dal ### misure volte ad evitare possibili danni di dimensioni non prevedibili e quindi non calcolabili. La riferibilità della revoca di quegli incarichi a rapporti giuridici diversi da quello di lavoro subordinato dirigenziale esclude che quella revoca possa in qualche modo incidere sulla legittimità del procedimento disciplinare, che attiene al rapporto di lavoro subordinato ed ha avuto il suo naturale e regolare corso.  2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  il ri corrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell'art. 7 L.  300/1970 e dei principi in tema di diritto di difesa sotto due profili: a) per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la decisione della società di non consentirgli di prendere visione, prima di essere sentito personalmente, delle dich iarazioni raccolte e poste a fondamento della contestazione disciplinare; b) p er avere la Corte terri toriale ritenuto specifica la contestazione disciplinare, nonostante che quest'ultima non contenesse alcun cenno al fatto di aver egli creato il contatto fra sua moglie ed il ### per l'affare relativo alla compravendita di quadro di ### Il motivo è infondato in relazione ad entrambe le censure. 
Con riguardo a quella sub a), questa Corte ha già affermato che in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, sopr attutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di 6 lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest'ultimo indichi la fonte della sua conoscenza (Cass. ord. n. 3820/2022; Cass. n. 22236/207), senza che il lavoratore possa vantare un diritto ad una previa visione del le fonti documentali sulle quali è fondata la contestazione disciplinare. 
Inoltre, ed in ogni caso, il ricorrente non ha specificato - né in primo grado, né in appello - di quali documenti avrebbe avuto necessità di prendere visione prima dell'audizione orale, né in quali termini il suo diritto di difesa sarebbe stato concu lcato dalla mancata previa visione di quei docu menti. Anzi, è rimasto senza censura il rilievo in fatto della Corte territoriale, secondo cui i risultati di quell'istruttoria interna erano stati esplicitamente richiamati nella contestazione disciplinare, sicché il ### ia ne era stato messo tempestivamente a conoscenza, quindi prima della sua audizione orale. 
Con riguardo alla censura sub b), quella circostanza non ha alcun disvalore disciplinare e, quindi, non potev a né doveva rientrare nell'oggetto dell a contestazione disciplinare. Essa è stata solo utilizzata dalla Corte territoriale per desu mere sul piano probatorio il pieno c oinvolgimento - personale e diretto - del dirigente nell'affare con il ### per il quale era effettivamente configurabile il conflitto d'interessi oggetto di addebito disciplinare.  3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2119, 2104, 2105 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento sebbene in presenza di una situazione di conflitto di interessi meramente astratto e comprovatamente non influente, nonc hé per avere omesso l'esame dei fatti relativi allo “affare Augusto” e allo “affare Haring” in parallelo fra loro, decisivi perché dimostravano l'assoluta inesistenza di danni. 
Il motivo è inammissibile in relazione al vizio prospettato ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 5), c.p.c. in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art.  360, pen.co., c.p.c.). 
Il motivo è altresì inammissibile in relazione al vizio di violazione di norma di diritto, atteso che esso tende surrettiziamente a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento ed una diversa valutazione di quella situazione di conflitto di interessi, riservato al giudice di merito e quindi interdetto in sede di legittimità. 
Il moti vo è infine infondato, poiché la valutazione di suf ficienza di un 7 conflitto d'interessi anche solo potenziale a giustificare il licenziamento di un dirigente è conforme a diritto, in considerazione dell'elevatissimo grado di fiducia - e quindi di affidamento nell'esattezza e correttezza dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa - richiesto per la permanenza di un rapporto di lavoro di livello dirigenziale.  4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell'art. 2106 c.c. sulla necessaria proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione. 
Il motivo è inammissibile, perché la valutazione di proporzionalità sulla base della clausola generale contenuta nella norma invocata è riservata al giudice di merito. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di l egittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia, sempre che tale ultimo vizio non sia precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell'art. 360, pen.co., c.p.c. (ex multis Cass. n. 107/2024).  5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 26 e 28 ### per avere la Corte territoriale ritenuto il licenziamento sorretto da giusta causa e non invece soltanto giustificato e quindi escluso anche il diritto al preavviso. 
Il motivo è infondato. 
Oltre a ri chiamare il principio di diritto sopra ricordato con riguardo al quarto motivo, va ribadito che l'apprezzamento della gravità delle condotte contestate in via disciplinare è riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo qualora sia manifestamente contrario a specifi che previsioni tipizzate dalla contrattazione collettiva nazionale, caso 8 insussistente nella specie.  6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, oltre euro 200, 00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. 
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 

causa n. 197/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Panariello Francescopaolo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1528/2024 del 16-10-2024

... soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti. Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. P.Q.M. La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €. 4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad (leggi tutto)...

testo integrale

### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 R.G., #### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nata a ### il ### (C.F. ###); entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ####À ### - ### S.R.L. (C.F.  ###), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### APPELLATO ***** 
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024. 
La Corte ha osservato: ### innanzitutto premettersi che verranno omesse nello svolgimento del processo, per maggiore comodità, le attività svolte nel giudizio di primo grado, ormai superate perché afferenti posizioni, ovvero domande, rigettate e non oggetto del presente gravame, così limitando l'esame alle questioni ancora oggetto di controversia. 
Ciò detto, con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2018 il fallimento ### - ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ### e ### Nei confronti del primo, proponeva domanda ai sensi dell'art. 146 l.fall., chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni cagionati alla ### s.r.l. in qualità di amministratore - dal 24 gennaio 1989 al 22 aprile 2013 - nonché di liquidatore - a seguito della delibera di scioglimento volontario per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dal 23 aprile 2013 al 26 luglio 2016, data della dichiarazione di fallimento - imputando al predetto (fra l'altro) la violazione del dovere di non compiere atti di gestione dopo la perdita del capitale sociale; la distrazione di somme; la violazione del dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio; la violazione del dovere di preservare il patrimonio sociale nell'amministrare i ben immobili della società e di esigere i relativi crediti. 
Nei confronti della ### veniva svolta domanda di risarcimento del danno ex art.  2043 c.c., per avere costei ricevuto, con la consapevolezza dello stato di dissesto in cui la società versava, un pagamento preferenziale dell'importo di €. 1.800,000,00. 
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le domande spiegate e ne eccepivano la prescrizione. 
Con sentenza n. 1510/2023 del 5 aprile 2023 il Tribunale di Catania riconosceva, in capo al ### l'esistenza dei seguenti addebiti: a) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita totale del patrimonio sociale alla data del 26/9/2000 (con un patrimonio netto negativo pari ad €. 9.110.077,21) per effetto del debito discendente dalla sentenza 600/2000 emessa dal Tribunale di ### non correttamente iscritto nel bilancio, tanto che alla data in cui era stata posta in liquidazione (29/3/2013) la società aveva un patrimonio netto negativo di €. 10.066.263,57, ed alla data del fallimento di €.  10.310.159,72; b) la mancata contabilizzazione dell'incasso pari ad €. 8.000,00 - a fronte della quietanza rilasciata dalla società fallita a ### s.p.a. - da ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI.; c) l'avere eseguito pagamenti preferenziali in favore di ### (per €. 1.800.000,00) e di ### (per €. 900.000,00) con il ricavato della vendita del complesso alberghiero ### a ### s.p.a. in data ###; d) la sottrazione di disponibilità liquide, utilizzando artifici contabili, per totali €.  630.407,16, nonché omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi €. 579.997,45; e) l'omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi €. 37.275,00, avente ad oggetto l'appartamento sito nel comune di ### via ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### fra la società fallita e ### e dichiarato risolto giudizialmente. 
Riteneva, infine, il Tribunale, che ### avesse ricevuto il pagamento preferenziale versando in uno stato soggettivo, quanto meno di colpa. 
In definitiva, il Tribunale così statuiva: “- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido”. 
Avverso la sentenza ### e ### hanno interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura. 
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.   La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ### denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata sul presupposto della mancata allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale. 
A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”. 
Il motivo è infondato. 
Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicata la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell'ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole voci di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto della accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (v. Cass. N. 7411/2017). 
Nel caso di specie, l'atto di citazione, a mezzo del quale l'attrice assumeva il concorso della ### nella condotta dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv.  #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI. 
Elementi, questi, tutti idonei a rappresentare astrattamente il concorso del terzo che il pagamento abbia ricevuto nella condotta illecita dell'amministratore, tanto che la convenuta, costituendosi in giudizio, si è difesa anche su tale questione. 
Con il secondo motivo viene ribadita l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita nei confronti di ### assumendo l'appellante che il dies a quo va individuato nell'epoca di compimento dell'atto. 
Il motivo è infondato. 
Osserva la Corte che per principio che non vi è ragione di contraddire, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente, e, quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. In particolare, con riferimento all'azione dei creditori sociali si è precisato che la prescrizione decorre, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì dal successivo momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali - anche se lo stesso sia stato in concreto ignorato - come si ricava dall'art. 2935 Ne consegue che, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass. nn. 3552/2023, 5795/2021). 
Tale prospettiva non muta nel caso di concorso del terzo nel compimento dell'atto illecito - qual è il caso di specie - atteso che la prescrizione decorre comunque, in base al richiamato disposto dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e dunque, nel caso di specie, quando è diventata oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, non essendo dall'appellante censurato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del fatto che siffatta oggettiva percezione si è potuta avere solo con la dichiarazione di fallimento, per le ragioni compiutamente espresse dal Tribunale, quivi non criticate. 
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere illeciti i pagamenti eseguiti in favore di ### e di ### Assumono l'assoluta carenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; che esso ### aveva diligentemente eseguito i pagamenti in favore di coloro che erano intervenuti nella procedura esecutiva dichiarata estinta per rinunzia; che l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”. 
Il motivo è infondato. 
Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###. 
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 Tribunale di ### dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti). 
Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale. 
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri creditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021)”. 
A fronte di tale compiuta motivazione, del tutto generica si appalesa la difesa degli appellanti, i quali fanno le mostre di ignorare che, una volta estinta la procedura esecutiva, pacifico essendo lo stato di dissesto della società, l'amministratore non poteva procedere al pagamento dei crediti in danno degli altri creditori, di rango pari o anteriore, essendo del tutto ipotetica la previsione che, in caso di mancata estinzione della procedura esecutiva, non sarebbe residuato alcunché per il soddisfacimento dei predetti. 
Non è, del resto, efficacemente contestata neppure la partecipazione della ### alla condotta illecita dell'amministratore, a fronte del ragionamento del Tribunale, il quale ha peraltro ritenuto sufficiente (vertendosi in ipotesi di illecito civile) l'elemento soggettivo della colpa. 
Con il quarto motivo il ### si duole della ritenuta esistenza di condotte distrattive, cui è conseguita l'attribuzione, in favore della curatela, di una posta risarcitoria di €.  1.210.404,61 (€. 630.407,16 + €. 579.997,45). 
Assume, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare siffatti ammanchi, avendo egli stesso evidenziato di non disporre del libro giornale di contabilità per il periodo 2000-2005, con la conseguenza che era rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ed economici della società; che “appare opportuno precisare che tutte le somme predette non sono state incassate nel periodo 2006 - 2015, bensì nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2005, anche se gli immobili rispetto al quale erano state versate caparre ed acconti sono stati venduti agli acquirenti terzi a partire dall'anno 2006”; che la asserita condotta distrattiva doveva essere materialmente provata dalla curatela. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Premesso che è solo labialmente affermato che l'incasso delle dette somme sarebbe avvenuto fra il 1990 ed il 2005, deve evidenziarsi che il Tribunale ha così ragionato: “il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnico-contabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”. 
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16. 
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali. 
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45”. 
Ora, se per un verso è evidente che a tali conclusioni il consulente sia giunto esaminando la contabilità in suo possesso, per altro verso rileva la Corte che in mancanza di giustificazioni sull'ammanco di cassa deve ritenersi sussistente una condotta distrattiva. 
Infatti, la curatela ha esercitato tanto l'azione spettante ai creditori sociali quanto l'azione sociale di responsabilità, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 146 l.fall., con la conseguenza - tipica della responsabilità di natura contrattuale - che sulla curatela grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. 
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, dunque, incombe sulla curatela, che agisca ai sensi dell'art. 146 l.fall., l'onere di allegare l'esistenza di una condotta astrattamente causativa di danno patrimoniale (quale è quella sussistente nel caso di specie), e non di dimostrare le motivazioni degli ammanchi; è, invece, onere degli amministratori convenuti provare di avere rettamente operato. E tale prova, nel caso di specie, non è stata affatto fornita. 
Con l'ultimo motivo il ### assume che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente il danno per il mancato esperimento delle azioni a tutela del patrimonio. 
Il motivo è fondato. 
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta). 
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem”. 
Il primo giudice ha ritenuto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di ####. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita con condanna - mai eseguita - alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### “può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela”. 
Tuttavia, ritiene la Corte che, trattandosi di un diritto di credito (discendente dalla occupazione sine titulo, quale risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile), al fine di ritenere esistente il danno dedotto, deve sussistere il requisito della irrecuperabilità del credito nei confronti del detentore senza titolo, sicchè erroneamente la curatela sostiene che “non può affermarsi che il relativo ristoro sia subordinato dalla legge alla sua reversibilità, data la natura dell'azione incoata, ripristinatoria del patrimonio sociale leso”. 
Conclusivamente, l'importo oggetto di condanna a carico di ### (€.  4.110.728,61) va ridotto di €. 37.275,00, e dunque saranno dal predetto dovuti complessivamente €. 4.073.453,61, ferma restando ogni ulteriore statuizione, anche in punto di interessi e rivalutazione. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede largamente soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti. 
Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €.  4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 ottobre 2024.  ### (### (### RG n. 1470/2023

causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Murana Marcella, Ferreri Giuseppe

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