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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18369/2019 R.G. proposto da: #### rappresentata e difesa dagli avvocati ### GIANNICOLA e ### -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -controricorrente nonché contro ### 2 di 20 -intimato avverso SENTENZA di ### CAMPANIA n. 10542/2018 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal #### 1.La società ### impugnava il diniego relativo ad istanza di rimborso per il pagamento di canoni ritenuti non dovuti per gli anni 2009- 2013 per la somma di euro 91.95 4,78, oltre int eressi maturati, nonché per il rimborso di euro 37.209,24 per le annualità 2014 - 2015, assumendo di aver versato l'imposta di pubblicità in misura superiore a quella prevista dalla legge. In p articolare, sosteneva che la tariffa ordinaria fissata dal d.lgs. n. 507 del 1993, in forza dell'articolo 11 della legge 449 del 1997 poteva e ssere aumentata dai ### fino a un massimo de l 50%; tale norma veniva poi abrogata dall'art icolo 23 del d.l. n. 83 del 2012, rimuovendo dal nostro o rdinamento la facoltà di aumento dell'imposta annuale a partire dall'anno 2013.
Deduceva altre sì che, alla luce di t ale disciplina normativa , il Comune di Napoli tassava la p ubblicit à sugli im pianti applicando sulla tariffa ordin aria un'ulteriore aume nto del 20% ai sensi del citato articolo 11 e nel contempo con il ### nerale de gli impianti del 1999, approvato con delibera del consiglio comunale del 24 settembre 1999 n. 296, stabiliva che, in sostituzione della tassa per l'occupaz ione di spazi su aree pubb liche abolit a dal 1 gennaio 1999 con d.lgs . n. 446 del 199 7, solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio disponibile del comune ovvero per le strade comunque situ ate all'interno del centro abitato, viene determinato un canone espresso in metri quadri non di proiezione ma di superficie pubblicitaria. 3 di 20 La commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso del contribuente, mentre la commissione tributaria regionale della ### adita dalla società contribuent e, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l'impugnazione della società.
A fondamento del decisum, il giudice del gravame rilevava che: - il Comune di Napoli con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (hinc: I.C.P.), sostituendola con il C.I.M.P. (canone di installazione de i mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 d.lg s. 15 dicembre 199 7, n. 446 (per il C.I.M.P.), «essendo necessaria l'adozione di u n regolamento attuativo previsto solo in prospettiva futura»; - detta ultima deliberazione del consiglio comunale (n. 419/1999), che aveva ap provato il ### degli ### (P.G.I. ), infatti, non aveva intro dotto il canone di installazione de i mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 d.lg s. 15 d icembre 199 7, n. 446 (C.I.M.P.), ma il canone per la locaz ione dei luoghi pubbl ici necessari all'insta llazione degli impianti pubblicitari co mpresi nel P.G.I. di Napoli, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbli che, canone questo che si era aggiun to all'I.C.P., avendo natura e presupposti di applicabilità diversi; - tale canone sostitutivo dell'imposta comunale (comprendente in sé u n tributo ed un canone concessorio) aveva acc orpato sia l'imposta comunale di pubbli cità, che il canon e di locazio ne sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quind i, con il C.I. M.P., che costituiva invece un tributo interamente sostitutivo dell'I.C.P.; - il progressivo aumento del canone di locazione (stabilito, ai sensi dell'art. 3 delle norme transitorie del citato piano, nella misura del 30% nel 2000 , del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002) non andava assolutament e confuso con l'aumento tariffario (stabilito nei limiti del 25% rispetto alla tariffa dell'I.C.P. fissata nel 1998) 4 di 20 previsto dal citato art. 62 per il C.I.M.P., il che rendeva infondato il motivo di appello concernente la dedotta violazione della riserva di legge e «de l princip io di irretroattivi tà» (così nella sentenza impugnata); - l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva int rodotto il regi me tariffario del C.I.M.P., ma si era limitato a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del T.A.R. 9438/2004, che aveva annullato tale ordinanza; - la det erminazione del già menzio nato canone dell'I.C.P. no n aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del con siglio comun ale n.80/1998, essendosi aggiunto de tto canone all'I.C.P. con un au mento del 20%, il cui cumulo doveva consid erarsi consentit o dall'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - nella fattispecie, pertanto, l'istanza di rimborso risultava destituita di fondamento in qu anto «per la zona ### che qui interessa», il Comune di Napoli aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubbl icità nei limiti de lla tariffa legittimamente vigente cui si era aggiunto un canone di locazione, con la prevista riduzione di esso canone di locazione nel caso di collocazione degli impianti pubblicitari su suolo privato»; e la contribuente, nei versamenti eseguiti, si era doverosamente attenuta a detti importi; che dal materiale documentale acquisito agli atti è possibile rilevare che nell'anno 1994 il consiglio comunale di Napoli con deliberazione n. 354 ap provava il regolam ento per l'applicazione dell'im posta sulla pubblici tà in attuazione del d.lgs. n. 507 de l 1993 e successivamente con deliberazione n. 8 0 del 1998, il consiglio comunale di Napoli au mentava le tariffe base dell'impos ta comunale sulla pubblicità del 20% in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della legge n. 449 de l 1997. Nel 1999, con deliberazione n. 419, il consiglio comunale di Napoli approvava il 5 di 20 piano generale deg li ### pubblicitari. Non escludendo l'applicazione dell'imposta comu nale sulla pubblicità, ma introducendo in luogo di essa il canone di cui all'art. 62 d.lgs. 446/1997, accorpato, con regolamento, al canone per l'occupazione delle aree pubblich e… sotto il no me di canone sostitutivo dell'imposta comunale che non va confuso con il ###. In conclusione, la Corte distrettuale rigettava il gravame. Avverso la decision e n. 1 0542/2018, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La società ### in liquidazione replica con controricorso. MOTIVI DI DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 12 d el d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3 , c.p.c.. Si critica la decisione impugnata in quanto il Comune di Napoli ha escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e ha disposto l'applicazione del canone sost itutivo dell'impo sta sulla base delle tariffe aumentate di oltre il 25% di cui all'ordinanz a del 3 1 dicembre 2001, annullata definitivamente dalla sentenza del TAR ### n. 9438 del 14 g iugno 2004; che, pertanto, il cano ne sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità applicato dal Comune supera il limite di legge fissato dal cit. art. 62, comma 2, lett. d) rappresentato dal 25% in più delle tariffe dell'imposta comunal e sulla pubblicità deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il successivo canone. Si soggiunge, tra l'altro, che l'art. 23 d.l. 83/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 11 legge n. 449/1997 e pertanto è venuta meno la facoltà delle amministrazioni comunali di aum entare l'imposta comunale sulla pub blicità sino al 50 % prevista dalla norma abrogata, che, a decorrere dall'anno 2013 le tariffe sono riportate a qu elle fissate nel capo I de l d. lgs. 507/1993, quindi da det ta annualità il canone sostitutivo 6 di 20 dell'imposta (### non può sup erare il 25% in più delle tariffe comunali fissate nel capo I d.lgs. n. 507/1993; - che, pertanto, il Comune di Napoli ha escluso con atto n ormativo re golamen tare (### l'applicaz ione dell'imposta sulla pubb licità a favore di un canone sostitutivo della stessa di cui la sentenza impugnata non ha preso atto. 2.Il secondo strumento di ricorso denuncia la violazione dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché degli art. 5 e 7 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere la Corte distrettuale affermato che il canone per l'imposta sulla pubblicità e quello di locazione sono stati accorpati sotto la de nominazione canon e sostitut ivo dell'imposta comunale, avendo le due imposte la medesima base imp onibile costituita dalla superfici e pubblicitaria. S i argomenta che l'affermazione contrasta con il contenuto del piano ### degli impianti là dove l'ente locale ha escluso l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubbl icitaria di cui al ### I d.lgs. 507/1993, dal primo gennaio 2002 , abrogando il regolamento ### e pubblicità approvato con delibera consiliare n. 358 del 27 settembre 1994 e successive modifich e, nonché la delib era consiliare n. 287 del 5 giugno 1978 e quella commissariale n. 1338 del 3 dicembre 1993 relative ai canoni per gli impianti pubblicitari all'interno degli stabilimen ti comunali. Pertanto, il nuovo canone ### sarebbe stato introdotto dal Comune di Napoli nel 1994 con PGI n el quale è agevole riscontrare le caratteristich e di un regolamento, essendo riconoscibili gli elementi di cui al cit. art. 62, il quale prevede che <i ### possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52 escludere l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubbli cità di cui al ### I d.lgs. 507/1993, sottoponendo le iniziative pu bblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandolo al pagamento di un canone in base a t ariffa. Il 7 di 20 regolamento è informato ai seguenti criteri: individu azione della tipologia dei mezzi pub blicitari che i ncidono sull'arredo u rbano; previsione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ; indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini del pagamento>. 3.Il terzo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed omessa e insufficiente motivazione; la società contribuente reitera le difese svolte con i primi due motivi di ricorso richiamando n uovamente il PGI e l'ordinanza del 3 1 dicembre 2001 annullata dal T.A.R. ### Dall'altra si afferma che la senten za d'appe llo in realtà riproduce il testo di un controricorso del Comune depositato in altro giudizio, insistendo sulla circostanza che l'imposta comunale sulla pubblicità non ha la medesima base di calcolo del can one di locazione dei luogh i pubblici, la cui tariffa non è predet erminata dalla legge, mentre quella sulla pubblicità è stabilita dall'art. 12 d.lgs. n. 507/1993. In ogni caso, si sost iene che nel g iudizio d i merito si era dedotta l'illegittimità della parametrazione del canone di locazione alla superficie della esposizione del cartello in luogo della occupazione dalla proiezione a terra della superficie di esposizione del cartello pubblicitario, in guisa che l'art. 3 del PGI doveva e ssere disapplicato o considerato abrogato in virtù dell'art. 4 delle Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell'art. 9 d.lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di concessione va commisurata alla effet tiva occupazione del suolo pu bblico del m ezzo pubblicit ario. Sulla questione sottoposta al giudice di merito, nulla è stato statuito in sentenza, omettendo il decidente di esaminare < un punto decisivo della controversia e di verificare la carenza mo tivazionale d ella pronuncia di prime cure>. In altri termini, nel non prendere in considerazione l'abrogazione implic ita del ### la CTR av rebbe 8 di 20 omesso di esaminare la relat iva eccezione, in violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 4.### strumento di impugnazione prospetta ancora una volta la violazione dell'art. 62 de l d.lgs. 15 novembre 1997 , n. 446, nonché degli art. 5, 7, 38 e 42 del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il giudice regionale affermato che il canone applicato è dato da una componente tributaria ( ### e una no n tributaria(canone di locazione degli spazi pubblicitari), con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare il dif etto di giurisdizione rispetto al canone di locazione dei luoghi pubb lici aggiunto all'impost a sugli impianti pubblicitari. Insistendo che in realtà l'u nica interpretazione possibile della natura de l canone in ogge tto non sia quella del cumulo die fattispeci e, ma e sclusivamente un unico canone, il ### istituito ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997. 5. Disattesa l'eccezione di inammissibilità per la rispondenza della modalità di notifica del ricorso alle no rme codicistiche, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità le norme del processo tributario ( d.lgs. n. 546/1992) , il ricorso, pur nell'articolazione di motivi in gran parte sovrapponibili, è destituito di fondamento. 6.Le prime tre censu re, da d ivisarsi congiuntam ente, sono inammissibili, prima ancora che infondate. 6.1. La ragione del contendere , tra le parti, rinviene, come anticipato, dal silenzio rifiuto che si è formato su di un'istanza di rimborso presentata dal la contribuente. Detta is tanza è fondata (causa pet endi) «sulle eccedenze (rispetto al limite ex lege nella determinazione del ### indebitamente riscosse dal Comune>.
Oggetto del contenzioso, infatti, è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il ### degli ### del 1999 a sensi e per gli eff etti dell'art. 62 del d.lgs. n. 4 46/1997 e ss.mm. a 9 di 20 decorrere dall'anno 2002 e determinato sulla base delle tariffe di cui all'o rdinanza sindacale 31.12.2001, pe raltro annullata con sentenza passata in giudicato del ### 6.2.Il titolo dell'ist anza di rimborso si iden tificava con l'indebito impositivo correlato alla disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all'art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n . 446, conte mpla una potestà impositiva del Comune da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l'imposta comunale sulla pubblicità [lett. d), cit., con riferimento a tariffa «comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali»] ovvero da ridurre «di almeno u n terzo rispe tto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» [lett. f), cit., con riferimento a tariffa «per i mezzi pubblicitari installati su beni privati»]; ora è del tutto evidente che, secondo i contenuti decisori propri (sopra ripercorsi) della gravata sente nza, dall'esclusione di una siff atta fattispecie impositiva -in qua nto il Comune di Napoli non aveva istituito il canone (### di cui all'art. 62, cit., e diver samente aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel ### degli ### da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7,- conseguiva l'infondatezza dell'istanza di rimborso che, come detto, tro vava il proprio titolo in una fattispecie impositiva che non si era realizzata. 6.3. Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mez zi pubblicitari (### - perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nella fattispecie, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### - va rilevato che, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l'interpretazione di un atto amminis trativo, risolvendo si nell'accertamento della 10 di 20 volontà dell a P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittim ità se sorretta d a motivazione adeguata e immune da lla violaz ione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andam ento della P.A, così che <la denun cia di un'erronea interpretazione, i n sede ###atto amministrativo, impone alla parte, a pena d i inammissibilità del ricorso, di indicare qua li canoni o criteri ermene utici siano stati violati; in mancanza, l' individuazi one della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica> (Cass., 23 febbraio 2 022, n. 5 966; Cass. Se z. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602). Nella fattispecie, in conclusione, si deduce un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella ### ripropo sizione di argomenti già sottoposti all'esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, non offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei criteri di ermeneu tica (in ipotesi) violati rispetto alla qualificazione giuridica della fattispecie o perata dalla gravata sentenza (Cass. n. ###/2023). 7.Le questioni insite nella introduzione del ### in luogo dell'ICP sono state esaminate e decise da questa Corte (in termini: Cass, 14 luglio 2023, n. 20218 Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, ###; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. ###; Cass., 5^, 24 4 gennaio 2022, n. 1951) con argomentazioni in punto di diritto che il collegio ritiene di confermare e ribadire - per quanto possa rilevare - anche in questa sede. 7.1. ## disparte che non sussistono importi di tariffa predeterminati «sulla base della legge» - ché, difatti, l'art. 62, comma 2, lett. d), 11 di 20 reca ### la predeterminazione dei relat ivi criteri di determinazione che, ad ogni mo do, sono rimessi alla pot està regolamentare del Comune [v., altresì, la disposizione di cui alla lett. f), dello stesso art. 62] - è (del tutto) evidente che, in termini generali, alle previsioni de l ### generale degli impianti deve riconoscersi una valenza essenz ialmente pia nificatoria (in tali termini rilevante, pe raltro, nella stessa disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità; v. Corte Cost., 17 luglio 2002, n. 355) e che l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari avrebbe richiesto l'adozione di u na conseguente discip lina regolamentare che - seppur prevista dalla legislazione nazionale secondo un contenuto regolatorio sostanzialmente omologo a quello della imposta comu nale sulla pubbl icità, «quanto agli elementi strutturali e procedimentali che li caratterizzano» ( così Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141; v., altresì, Cass., 24 gennaio 2022, n. 1951, in motivazione) - per come assume lo st esso giudice del gravame, ne lla fattispecie no n è stata adottata; così che, in difet to del reg olamento previsto dall'art. 6 2, cit., non potrebbe che trovare applicazione la disciplina sul la imposta comunale sulla pubblicità (d.lgs. n. 507 del 1993). 7.2.Con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla raz ionale distribuzione sul territorio de gli impianti pubblicitari, in dicando i siti ove è possibile collocare gli stessi. Il piano ge nerale de gli impianti pubblici tari costituisce, dunque, l'indefettibile presupposto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, dal momento che, in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede ###potrebbe orientarsi l'attività autorizzatoria in maniera coerente con l'esigenza di un'e quilibrata protezione della variegata trama de i molteplici interessi - di natura u rbanistica, edilizia, e conomica, culturale, viaria - tra loro interferenti e che in diversa misura vengono in rilievo nell'at tività pubblicitaria. In definitiva, ricon ducendo le 12 di 20 fattispecie alle classificazioni introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si può ritenere che <il regolamento rientra nella categoria degli “atti normativi ”, mentre il pi ano generale degli impiant i pubblicitari rientra nella categoria degli “atti generali”> (### Stato, Sez. 5^, 21 giugno 2007, n. 3389). 7.3. ### gene rale, a differenza di q uello normativo, non pone alcuna disciplina ge nerale e astratta dei rapporti giurid ici e non innova l'ordinamento giuridico ed è rivolto alla cura concreta d'interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati. Al contrario, l'atto no rmativo integra una fonte secondaria rispetto all'atto legislativo, ch e integra una fonte primaria, discip lina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o inte grativa della legge, ma ugualme nte innovativa rispett o all'ordinamento giuridico esistente, e lo fa con precetti che presentano i caratteri della ge nerali tà e dell'astrattezz a, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo d ell'ap plicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (### stato, Sez. 4^, 16 febbraio 2012, n. 812; ### stato, Sez. 4^, 28 febbrai2012, n. 1120; ### Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, 9). 7.4.In linea di principio, il prelievo tributario ### è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagam ento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'### all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell 'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa pe r l'occupazione di spazi ed aree pubbl iche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupaz ione del suolo pubblico del mezzo pu bblicitario» ( in senso analogo, nella precedente disciplina dell'### l'art. 18 del d.P.R. 27 ottobre 1972, 13 di 20 n. 639, stabiliva che: «### la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresp onsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, n é l'applicabi lità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^,27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 sette mbre 2017, n. 21545; Cass. , Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 - vedasi anche: ### Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857). 7.5.La diversità dei pre supposti rende cumulabi li anche i t ributi alternativi ### da un lato , e i prelievi #### dall'altro: del resto, la disc iplina legislat iva - nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari - espressamente non esclude che la ### o il ### si cumulino con l'ICP (comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del ### sia «comprensiva» della ### o del ### (comma 2, lett. d, dell'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). 7.6. Ciò detto, ne lla vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince c he: - con d elibera adottata dal ### il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di ap plicare, per l'anno d'imposta oggetto dell'atto impositivo opposto, alla tariffa ICP (fissata per i ### di classe I^ n ella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione d el 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 n ovembre 1993, n. 507, e su ccessive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino 14 di 20 ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/mq., che è st ato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal ### l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal ### il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal ### il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d .lgs. 15 n ovembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha app rovato il ### deg li ### ti (###, il quale disciplin a l'individuazione dell a tipologia degli impianti pubblicitari pu bblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, n el testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 d icembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. ### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità no n esclude quella d ella tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»); - con ordinanza adottata dal ### il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di Napoli ha “ordinato” l'approvazione delle t ariffe dei canoni pubblicit ari ed affissionali «in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal ### d egli ### - indi, con sentenza depo sitat a dal T.A.R. della #### 3^, il 14 giugno 2004, n. 943 8 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amminis trazione resistente, non può ritenersi meramen te esecutivo del p iano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato 15 di 20 non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)». 7.7. Ora, è pacifico che l'annullamento del regolamento comunale (o, comunque, di una delibera comunale che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile) da parte d el giudic e amministrativ o ha efficacia erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa oltre i limiti soggettivi dell'art. 2909 cod. civ. Per cui, ove l'atto annullato costituisca lo strumento con cui l'ente comunale , av valendosi di un a facoltà riservatagli dal legislatore, eserciti la scelta discrezionale di dettare il regi me normativo o tariffario di un tributo locale di nuova istituzione (come, nel caso di speci e, del ###, si riprist ina la disciplina previgente del tributo locale destinato ad essere abrogato (come, nel caso di specie, dell'###. 7.8. Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del ### e l'an nullame nto in sede giudiziale della tariffa ### impedivano l'operatività, dal 1° gen naio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsio ne della delibera approvat iva del ###, consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'### 8.Si pone l'ul teriore questione della c ompatibilità del canone pe r l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### con altri canoni concessori. Ora, seppure in tema di ### questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli che (### è compatibile(art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997 , 127) con il pagamen to di un canone concessorio, provento di natura e fondament o del tutto diversi dal primo, ed è , quindi, dovuta dal concessionario, a meno ch e il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; 16 di 20 Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078), è vero che la debenza o l'esclu sione della ### non dipendono essenzialmente dall'esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senz a titolo o ab usiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno n atura e fi nalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si rica va indirettamente dall'art. 17, comma 63, della legg e 15 maggio 1997, n. 127, e p oi dall'art. 63 del d.lgs. 15 dice mbre 19 97, 446, che lasciano in facoltà del l'ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006 , n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). Questo principio, di carattere generale, ben può valere an che con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499). 8.1. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che il Comune di Napoli abbia disposto l'accorpamento del canone di locazione/occupazione con l'### 8.2.Ed invero, non essend o stata approvata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva de l Comune di Napoli su lla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002, che costituiva la manifestazione di un'intenzione meramente “programmatica” della relativa istituzione, resta ancora in vigo re l'### dopo l'annullam ento dell'ordinanza emanata dal ### d el Comune di Napoli il 3 1 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giu dicato), ragion p er cui il lim ite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 17 di 20 nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occup azione di spazi pu bblici, di cui la cont ribuent e era obbligata alla corresponsione in aggiun ta all'### 9.Infine, il terzo motivo di ricorso laddove si censurano le modalità di calcolo del canone di locazione si rivela inammissibile, poiché, pur avendo proposto la relativa censura in sede ###si dimostra né la relativa formulazione già con il ricorso introduttivo del giudizio né si trascrive e si allega al ricorso per cassazione l'atto impositivo da cui inferire il metodo di calcolo della locazione. 9.1. In tem a di ricorso per cassaz ione, il prin cipio di autosufficienza, che impone l'indicazione esp ressa degli at ti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di in ammissibil ità del ricorso, senza necessità di soffermarsi su ll'osservanz a del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (cfr. a riguardo Corte di Cass., sez. trib., ord. 02 maggio 2023, n. 11392). Appena è il caso di ricordare come tali pri ncipi abbiano ricevu to l'espresso avallo della giurisprudenza delle ### di questa Corte (cfr., per tutte, ### Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa del imitazione del thema decidendum, attraverso la preclusion e per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decision e risultanze diverse da quel le emergenti dagli atti e dai d ocumenti specifi camente in dicati d al ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero 18 di 20 richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (### Un ., Sentenza n. 23019 del 31/ 10/2007), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispet to della citata disposiz ione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il do cumento, pur even tualmen te individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'im procedibilità, in b ase alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza 28547 del 02/12/2008). Con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto ne lle fasi di me rito e si trovi n el fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile ( Sez. Un., Ordinan za n. 7161 de l 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, ### Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024). Il ricorrente non ha adem piuto a tale onere, violando i l rispett o del princi pio di autosufficienza dell'impugnazione, sia da un punto di vista contenutistico omettendo di trascrivere l'atto impositivo e di produrlo, sia sotto il profilo de lla localizz azione, non essendo specificato ove nel processo sono rintracciabili i documenti cui ci si riferisce nella doglianza sollevata. 10.Con l'ultima censura si evoca un inesiste nte difetto di giurisdizione atteso che, come anticipato, il giudice del gravame, così come il g iudice d el primo grado, hanno pronu nciato sull'impugnazione di un silenzio rifiuto opposto dal Com une di Napoli alla domanda di rimborso della quota parte, indebitamente versata, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62. E, come statuito dal Giudice delle ### (Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141), e dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. 11090; 19 di 20 Cass. Sez . U., 3 novembre 20 09, n. 23195 ) dett o canone costituisce una mera variant e dell'impos ta comunale sull a pubblicità e conserva, quindi, la qu alifica di tributo pro pria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggett o la sua debenza spettano alla giur isdizione delle commissioni tribut arie. ### dunque, il cri terio del petitum sostanziale - alla cui stregua la giurisdizione si det ermina sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione, non già alla prospet tazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale che va ident ificato, no n solo e non tanto in funzione della concreta pron uncia che s i chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della po sizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fat ti allegati ( v., ex plu rimis, Cass. Sez . U., 19 novembre 2019, n. ###; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, 2360; Cass. Sez. U., 1 1 otto bre 2011, n. 209 02) - criterio che, nella giurisdizione tributaria, risulta mediato, così come nella fattispecie, dal provvedimento impugnabile dell'amministrazione (v.
Cass. Sez . U., 21 marzo 200 6, n. 622 4), cosicché non poteva dubitarsi della giurisdizio ne adita in relazione al provvedimento impugnato ed alla pretesa imposi tiva ogget to dell'istan za di rimborso. 11. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla società ### in liquidazione le sp ese del presen te giudizio ch e liquida in euro 5.880,0 0 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. 20 di 20 v.to l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 20 02, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della