... stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre le spese della CTU espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per l'intero a carico della banca soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3736/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ### e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
Determina nella misura di - € 54.207,00 alla data del 22.1.2015 il saldo del c/c n. 400548047
intestato alla ### di ### ed in essere presso la ### s.p.a.;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3.### la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del procuratore costituito degli appellanti, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 per il primo grado ed in euro 14.317,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario (leggi tutto)...
causa n. 3736/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Celentano Stefano