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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 205/2026 del 22-01-2026

... consensuale. I procuratori delle parti hanno chiesto la rimessione al collegio per la decisione. ###.M., in data ### esprimeva parere favorevole MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in ### del ### in data ###, dalla cui unione erano nati due figli: ### in data ###, e ### in data ###. Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 25.06.2024, allorquando i coniugi avevano stipulato un sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita. A seguito del parere formale del P.M. presso la ### della Repubblica del Tribunale di ### del 28.06.2024, l'accordo suddetto veniva notificato all'### di ### del Comune di ### del ### in data ###. Nell'accordo di negoziazione lo stesso si impegnava a rilasciare definitivamente la casa coniugale sita in ### del ### alla via ### n. 10, assegnata alla ### convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; a corrispondere alla ### a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % (leggi tutto)...

testo integrale

n. 528/2025 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - così composto: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel.  riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad ### divorzio contenzioso, e vertente #### nato a Napoli il ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato al ricorso; RICORRENTE E ### nata a ### il ### - C.F.  ###, elettivamente domiciliata in ### del ### alla via ### n.10, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE NONCHE' ###.M. presso il Tribunale di ####'udienza di comparizione dei coniugi del 09.10.2025, le parti hanno concluso confermando quanto riportato nel verbale di udienza la volontà di addivenire nei predetti termini a una definizione consensuale. I procuratori delle parti hanno chiesto la rimessione al collegio per la decisione.  ###.M., in data ### esprimeva parere favorevole MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in ### del ### in data ###, dalla cui unione erano nati due figli: ### in data ###, e ### in data ###. 
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 25.06.2024, allorquando i coniugi avevano stipulato un sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita. A seguito del parere formale del P.M. presso la ### della Repubblica del Tribunale di ### del 28.06.2024, l'accordo suddetto veniva notificato all'### di ### del Comune di ### del ### in data ###.   Nell'accordo di negoziazione lo stesso si impegnava a rilasciare definitivamente la casa coniugale sita in ### del ### alla via ### n. 10, assegnata alla ### convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; a corrispondere alla ### a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per questi ultimi. Infine, le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, provvedevano a regolare i rapporti patrimoniali come di seguito riportato: “ la sig.ra ### cede al sig. ### la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito a #### alla ### n.8, ### ubicato al piano rialzato, distinto con il numero interno 2 della sala B, riportato nel ### di ### al foglio n.10, mappale 786 sub 12, in ditta conforme, ### piano T, interno 2, scala B, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 582,31; il sig. ### cede alla sig.ra ### la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito in #### alla ### n. 74, riportato nel ### di ### al foglio n.9, mappale n.551 sub 1, in ditta conforme, ### n. 74, piano T. z.c. 2. ###/4, classe 1, vani 1,5, R.C. €35,79; il sig. ### cede alla sig.ra ### la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito in #### alla ### n. 78, riportato nel ### di ### al foglio n.9, mappale n.551 sub 20, in ditta conforme, ### n. 78, piano T, z.c. 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,5, R.C. €52,68; il sig. ### cede alla sig.ra ### la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito in #### alla ### n. 76, riportato nel ### di ### al foglio n.9, mappale n.551 sub 21, in ditta conforme, ### n.76, piano T, z.c. 2, categoria A/4, classe 3, vani 2, R.C. € 65,07 “. 
Il ricorrente concludeva chiedendo: “### la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in #### in data ### e trascritto al Registro atti di matrimonio ### 1999, ### n. 286 P. ###. A, tra il sig. ### e la sig.ra ### confermando delle condizioni espresse in sede ###ordine all'### dello Stato civile del Comune di ### del ### di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge; 2. Disporre a carico del sig. ### il versamento di un assegno mensile di € 700,00 quale contributo per il mantenimento dei figli rivalutabile annualmente secondo gli indici ### da versarsi alla sig.ra ### entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e ricreative, preventivamente concordate tra le parti nell'interesse dei figli (con comunicazioni e/o richieste da effettuarsi a mezzo pec al seguente indirizzo pec: ###); 3. Con vittoria di spese e diritti da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo al Tribunale: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### tra i sig.ri carpentieri ### e ### ordinando all'### di Stato del Comune di ### del ### Comune nel quale è stato celebrato il ### di annotare l'emananda Sentenza; 2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 3) ### relativamente all'affido dei figli in quanto entrambi maggiorenni; 4) disporre un assegno di mantenimento dei figli, a carico del #### pari ad € 709,80 (€354,90 cadauno), da versarsi alla sig.ra ### entro e non oltre il giorno 5 ### di ogni mese, da rivalutarsi come per legge annualmente secondo gli indici ### 5) statuire che il sig. ### verserà alla sig. ### il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal ### sportive, ecc.), assumende nell'interesse dei figli secondo le previsioni del vigente protocollo del Tribunale di ### ed in particolare si chiede precisarsi che le tasse universitar ie necessarie per il prosieguo degli studi dei figli siano versate nella misura del 50% per ciascun genitore e che il sig. ### provveda a versare detto importo almeno 5 giorni prima della scadenza delle relative rate onde evitare more e sanzioni. Circa le spese da concordare, il sig. ### a fronte di una richiesta scritta che avverrà a mezzo PEC su indirizzo indicato da esso stesso dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso entro 10 giorni; in difetto, il silenzio sarà interpretato come assenso alla richiesta e l'importo sarà dovuto; 6) ### sin da ora, il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio “. 
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09.10.2025, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. In particolare, il ricorrente si rendeva disponibile a confermare le condizioni della negoziazione assistita anche nel procedimento di divorzio per raggiungere un accordo, impegnandosi a pagare l'importo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti come stabilito in separazione con aumento secondo gli indici ### In particolare con dichiarazione riportata nel verbale di udienza del 9.10.2025 le parti concordemente addivenivano ad un accordo e pertanto chiedevano: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### del ### in data ### atto n. 286 ###. Disporre a carico del sig. ### il versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 710, rivalutabili secondo gli indici istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti a mezzo pec all'indirizzo ### secondo il protocollo di intesa del Tribunale di ### per le spese straordinarie urgenti le parti prevedono la possibilità di anticiparle senza preventivo consenso salvo poi rimborso nella misura della metà previa esibizione della prova del pagamento”. 
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il ### delegato disponeva, in via provvisoria, che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni riportate nel verbale di udienza e riservava, infine, la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di sua competenza.  ###.M., in data ### esprimeva parere favorevole. 
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art.  1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (28.06.2024) certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. 
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. 
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. 
In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che il ### titolare insieme ai di lui fratelli di una attività di vendita al dettaglio di ricambi per auto, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.800,00/1.900,00 (cfr. RPF 2024 in atti con un reddito annuo lordo pari ad euro 22.241,00); lo stesso ha dichiarato di vivere in ### alla via ### n. 36, in una casa di sua proprietà per la quale paga un mutuo con una rata mensile di euro 640,00 in scadenza nel 2050. Di contro, la ### ha dichiarato di abitare con i figli maggiorenni in ### del ### alla via ### n. 10, nella casa familiare riscattata con una scrittura privata con il suo ex coniuge; la stessa ha aggiunto di essere titolare e di gestire un Bed and ### guadagnando la somma annuale di euro 7.000,00/8.000,00; ha aggiunto, inoltre, di essere proprietaria di due case in ### per il quale fitto percepisce la somma complessiva di euro 550,00. 
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della pacifica non autosufficienza economica dei figli maggiorenni della coppia, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati. 
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da ### nei confronti di ### così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### e ### in ### del ### in data ### (atto n. 286, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) ai seguenti accordi e condizioni; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### del ### per l'annotazione di cui all'art.  69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 286, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999); c) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 710,00 (euro 355,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### a decorrere dal 01.11.2026, da corrispondere alla ### entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario; d) dispone che entrambi i genitori concorreranno al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie necessarie per i due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, preventivamente concordate tra le parti a mezzo pec all'indirizzo ### secondo il protocollo di intesa del Tribunale di ### e) dà atto che, per le spese straordinarie urgenti, le parti prevedono la possibilità di anticiparle senza preventivo consenso salvo poi rimborso nella misura della metà previa esibizione della prova del pagamento; f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### in camera di consiglio, in data ####ssa ###ssa ### n. 528/2025

causa n. 528/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marianna Lopiano, Lanzetta Sara

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1/2026 del 01-01-2026

... seguiva il deposito di sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accertato e dichiarato che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno. ### espletata ha provveduto a descrivere e stimare i beni oggetto di comunione ereditaria tra le parti. Deve rilevarsi che alcuni di essi sono indivisibili per effetto della accertata abusività. ### ha, infatti, ritenuto, gli immobili di cui alla particella 1030 (fabbricato di tre livelli e fabbricato ad uso laboratorio/forno) risultano edificati negli anni '70 in assenza di titolo, per i quali risultano presentate istanze di ### ai sensi della L. 47/85 e che non risultano ancora rilasciate le relative concessioni edilizie in sanatoria. Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 15.07.2025, TRA ### con il patrocinio dell'Avv. ###, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### n. 15, giusta procura in atti, #### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 2, giusta procura allegata alla nuova costituzione, #### con il patrocinio dall'Avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in #### n. 10, giusta procura allegata alla nuova costituzione, CONVENUTO ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava i convenuti in epigrafe indicati al fine di sciogliere la comunione ereditaria dei genitori con gli stessi, quali fratelli germani relativamente agli immobili siti nel Comune di ### Chiedeva: “### l'###mo Tribunale adito - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote e così provvedere; - ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli parteciparti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli del caso in denaro; - porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. In subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote””. 
Si costituiva ritualmente ### il quale non si opponeva alla domanda di divisione contestandone i presupposti di fatto e diritto come dedotti dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dei seguenti beni: immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3; terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1, 2 ; p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Si costituiva anche ### il quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree aderendo alla domanda di divisione introduttiva, ma contestando ed impugnando quanto dedotto, eccepito e prodotto, anche in via riconvenzionale, da ### e ### in ordine all'intervenuta usucapione in loro favore dei beni facenti parte della massa ereditaria, in quanto infondato in fatto e diritto. 
In particolare, contestava che ### avesse esercitato il possesso uti dominus ultra ventennale sui beni descritti nell'atto introduttivo e, parimenti contestava ed impugnava che ### avesse esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul bene immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3 e sui terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1 e 2, p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Evidenziava, inoltre, che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese tutte le somme di cui ai BOT ed alle giacenze del conto corrente n. ### (agenzia ### di ###, riferite dal convenuto ### che non erano ancora state oggetto di divisione tra i fratelli, poiché ripartite solo in parte nonché tutte le giacenze di eventuali conti corrente e/o titoli intestati al de cuius per i quali chiedeva sin d'ora autorizzarsi l'accesso presso gli istituti di credito e finanziari onde acquisire notizie utili in ordine alla loro sussistenza. 
Chiedeva: “1) ordinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio per la formazione della complessiva massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle singole quote, la divisione dei cespiti con l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli, del caso, in denaro; 2) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite; in via subordinata: 3) laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; sulle domande riconvenzionali in via preliminare 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali di usucapione, giusti i motivi di cui in narrativa; in via gradata nel merito 5) nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di non accogliere la predetta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare le suindicate domande riconvenzionali spiegate da ### e ### perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa, e comunque non provate; sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione; 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico. Con riserva di controdedurre, eccepire, produrre e depositare ulteriori documenti ed articolare i mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.”. 
Istruita la causa, all'udienza, quindi, del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche, all'esito delle quali seguiva il deposito di sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. 
Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accertato e dichiarato che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno.  ### espletata ha provveduto a descrivere e stimare i beni oggetto di comunione ereditaria tra le parti. 
Deve rilevarsi che alcuni di essi sono indivisibili per effetto della accertata abusività.  ### ha, infatti, ritenuto, gli immobili di cui alla particella 1030 (fabbricato di tre livelli e fabbricato ad uso laboratorio/forno) risultano edificati negli anni '70 in assenza di titolo, per i quali risultano presentate istanze di ### ai sensi della L. 47/85 e che non risultano ancora rilasciate le relative concessioni edilizie in sanatoria. 
Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si dimostra in linea con le planimetrie catastali acquisite, non risulta legittimata da alcun titolo/pratica edilizia e che in adiacenza al fabbricato ad uso forno è presente un piccolo manufatto di circa 15 mq con funzione di locale tecnico, che non risulta oggetto di istanza di condono e/o pratiche edilizie e che, altresì, sul lato posteriore della corte di cui alla particella 1030 sub. 1, sono presenti due ulteriori piccoli manufatti (baracche ad uso magazzino) in lamiera di cui uno con base in cemento che non risultano oggetto di titoli autorizzativi o pratiche edilizie. 
Circa gli immobili di cui alla particella 320 non è stata rinvenuta dal consulente alcuna documentazione negli archivi comunali, ma che dall'analisi dell'atto di donazione del 1976 (acquisito dal sottoscritto in data ### a seguito di richiesta integrativa di verifica dei titoli di provenienza degli immobili) con cui il de cuius ### entra in possesso dell'appezzamento, è emerso che alla data dell'atto era presente soltanto un fabbricato di minor volumetria (“ante 1967” come da mappa catastale di impianto degli anni 40) rispetto agli attuali, e pertanto non risulta possibile attestare la legittimità urbanistica degli immobili ricadenti attualmente sulla particella 320, che risultano catastalmente denunciati in data ###. 
Alla luce di quanto illustrato, oggi il fabbricato di destra di due livelli, composto dalle unità di cui ai sub. 3 (panificio e deposito PT), sub. 4 (abitazione PT) e sub. 5 (abitazione ###°) è totalmente differente (e di difficoltosa sovrapposizione) da quello originario per il quale è possibile accertare una legittimità urbanistica in quanto “ante 1967”, e per il fabbricato di sinistra (ferramenta PT sub. 2 ) non vi è nessun termine di paragone con eventuali preesistenze. 
Detto ciò, non avendo rinvenuto alcuna documentazione urbanistica presso l'### del Comune di ### e non essendo possibile accertare una preesistenza volumetrica totale “ante 1967”, gli attuali fabbricati (nonché le relative singole unità) non risultano urbanisticamente legittimati da alcun titolo a parere del ### Quanto all'immobile identificato con la particella 320, sub. 2 (negozio di ferramenta), è risultato già effettivamente presente alla data dello scatto fotografico datato 03/05/1970, mentre per il fabbricato di destra composto attualmente da due livelli fuori terra, identificato catastalmente al foglio 41, particella 320, sub. 3 (ex panificio e deposito), sub. 4 (abitazione piano terra) e sub. 5 (abitazione piano primo), la sovrapposizione non trova alcuna corrispondenza e quella poca volumetria di destra visibile nel 1970 che ha poco a che vedere con quanto si rileva all'attualità. 
Ha, poi, evidenziato che nell'atto di donazione del 06/06/1976, alla facciata n. 3, “…le parti dichiarano che il fabbricato rurale unito con la particella 320 e riportato in catasto alla partita I è completamente demolito”. 
Quanto indicato dal CTU appare attendibile e immune di vizi, in quanto effettivamente dalle foto allegate non risulta l'ingombro di cui all'attuale fabbricato e le parti non hanno in alcun modo provato che i beni in oggetto preesistessero all'anno 1967.  ###, la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (### Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, ### Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e 30 marzo 2018 n. 2020). 
Ne deriva che tali beni non possono considerarsi legittimi urbanisticamente e che la domanda di scioglimento della comunione in ordine ad essi è inammissibile.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono, infatti, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. 
Deve, sul punto, osservarsi come le ### unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “### sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 
Sul punto va richiamata giurisprudenza con la quale veniva affermato il principio di diritto in ordine al fatto che l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati (Cassazione, ### II, 1 febbraio 2010, n. 2313 Cass. n. 14764/2005 e Cass. 15133/2001). 
La Suprema Corte, a sezioni unite (SS. UU n. 25021/2019) ha, poi, affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Ne discende l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale relativamente agli immobili al foglio 41 particella 320 sub. 3, 4 e 5. 
Quanto alle indennità, va osservato che alcuna domanda è stata svolta da parte attrice e neppure dai convenuti. 
All'uopo si legge un riferimento nelle sole conclusioni della parte ### in tali termini: “sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico.”. 
Né le parti hanno proposto domanda nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 1, depositata dalla sola parte ### Non può, pertanto, ritenersi formulata alcuna domanda in tal senso, cosicché l'accertamento peritale reso dal CTU in merito al valore dell'occupazione dei beni, in assenza di domanda, appare non utile ai fini del decidere. 
Quanto alle domande di usucapione, va osservato che alcuna domanda in tale senso è stata formulata da parte attrice, che si è limitata a dedurre la mera sussistenza di una situazione di fatto di occupazione. 
Quanto al convenuto ### la domanda appare, anche solo dal punto di vista dell'allegazione, piuttosto generica e non supportata da elementi e deduzioni tese a indicare un possesso esclusivo per oltre vent'anni, accompagnato dal relativo animus e dalla volontà di escludere gli altri comunisti. Le prove, poi articolate, sono state tutte rigettate dal precedente istruttore alla luce della mancata indicazione in esse della connotazione dell'esercizio uti dominus dell'asserito potere di fatto sugli immobili. 
All'uopo va detto che l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. 
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”. 
In tale direzione, si è precisato che in caso di bene in comunione, che è il caso che qui interessa, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001). Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, purché dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (### Cass. n. 12260/2002). 
Inoltre, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, comma 2 c.c.) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri (Cass. n. 10294/1990). 
Ne deriva che la domanda va rigettata.   Quanto, invece, al convenuto ### alcuna domanda è stata proposta, d'altronde dovendo, comunque, ritenersi la stessa inammissibile in considerazione della costituzione tardiva il giorno prima dell'udienza di prima comparizione e non ex art. 166 e 167 cpc nei venti giorni prima. 
Infine, quanto ai beni mobili, a seguito di acquisizione d'ufficio il CTU ha rilevato l'esistenza di giacenze sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44, il cui saldo può essere diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno. 
Quanto, poi, alle contestazioni alla ### in ordine a quanto dedotto dalla parte ### in ordine alla errata applicazione dei valori tecnici di riferimento per le valutazioni di zona e della qualificazione dello stato dei beni, va rilevato che trattasi di deduzioni nuove, che dovevano essere oggetto di controdeduzioni alla CTU nei termini concessi, per cui esse sono tardive e inammissibili. 
Quanto, poi, al valore eccessivamente alto relativamente ai beni ricadenti nella p.lla 320 sub. 3, 4 e 5, trattasi di profili irrilevanti ai fini del decidere, vista la ritenuta inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di tali beni. 
Relativamente alla pratica di condono urbanistico relativa all'attuale posizione della pratica depositata c/o l'ufficio sanatoria e agli oneri per la chiusura della concessione di tutti gli immobili oggetto di sanatoria e nello specifico quelli ubicati nel foglio 41 p.lla 1030, pari a circa euro 20.000 ###, va sul punto integrata la ### Il valore, infatti, dei beni deve essere solo decurtato degli oneri necessari al completamento della pratica edilizia. 
Infine, in ordine alla errata quantificazione delle indennità di occupazione, come detto, non risulta avanzata da alcuno degli eredi domanda sul puto, per cui tale deduzione non rileva. 
La causa va rimessa sul ruolo al fine di formulare un progetto di divisione che non tenga conto dei beni la cui domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata inammissibile e delle giacenze del conto corrente, oltre a rivalutare il valore degli immobili oggetto di sanatoria decurtando solo le spese per il completamento della pratica.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accerta e dichiara che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti in ordine agli immobili in ### al ### 41 particelle 320 sub. 3, 4, 5, - accerta e dichiara l'esistenza tra le parti in giudizio di una comunione sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44 e, per l'effetto, dispone che il cui saldo sia diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibili e infondate tutte le altre domande delle parti, - dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti con riferimento agli altri beni, disponendo la rimessione della causa sul ruolo ai fini della riformulazione del progetto di divisione.  ### 30.12.2025 Dott.ssa

causa n. 1068/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Serino

M

Tribunale di Torino, Sentenza n. 4800/2021 del 02-11-2021

... incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)… E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c”. (cfr. Cass.26051/2020). Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato un danno certamente esistente in relazione al quale possa affermarsi l'impossibilità di stimarne l'ammontare, ma si sono limitati genericamente a richiedere il risarcimento per i danni non patrimoniali. La domanda deve conseguentemente essere respinta. Con riguardo, invece, ai danni da mancata possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali assorbente risulta il rilievo che siamo dinanzi ad un danno non attuale e meramente eventuale che non può pertanto essere riconosciuto. 6.In via (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2019 promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat #### contro C.&P. S.R.L.S. (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dell'avv. ### elettivamente domiciliati in #### 46 ### e contro ### S.p.A. (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura generale alle liti conferitagli in data 27 aprile 2017 per atto del notaio Dott. #### 81957, Racc. #### e contro ###'S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###, in persona del procuratore speciale ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Andreotti, ### per l'### degli ### dei ###s, domiciliat ####### 86 (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (C.F. ###), che li rappresenta ed assiste### e contro #### I, ### E #### di precisazione delle conclusioni in data ### CONCLUSIONI ### e ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso, così giudicare: In via principale, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, dichiarare risolto il contratto medesimo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad € 85.512,49 oltre IVA oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per danni patrimoniali, nonché nella somma di euro 2.537,60 a titolo di refusione delle spese sostenute per le consulenze dei ### incaricati ### Bettera ed ### Bulgarelli, e ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 138.050,09 oltre IVA ove dovuta; In via principale nel merito: accertato il grave inadempimento dell'#### nella ritardata presentazione delle pratiche edilizie, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni provocati al #### che si quantificano nella somma pari ad euro 47.543,71 oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. 
Sempre in via principale, nel merito: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande riconvenzionali svolta in comparsa di costituzione e risposta nei confronti degli attori sia da C.&P. s.r.l.s. sia dall'#### perché infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, ridurre proporzionalmente il prezzo concordato fra le parti e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto risulterà di giustizia e, al contempo, condannare i convenuti al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. 
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale dei convenuti #### legale rappresentante della società C.&P. S.r.l.s., (..) e dell'Ing. ### (..) sulle circostanze di seguito indicate ai nn.rr. da 1 a 11, da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che”, nonché prova per testi in persona dei sigg.ri: #### (..) Sig. ### (..); Ing. ### (..) sui seguenti capitoli di prova da nn.rr. 12 a 19, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “### che”: 1) al fine di procedere ad intervento di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà, sito in #### n. 48, i sigg.ri ### e ### in data ### sottoscrivevano, in persona del #### il preventivo trasmesso dalla C&P che si rammostra al teste e prodotto come doc. 4; 2) il predetto preventivo, tra le varie opere, prevedeva, previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### la ridistribuzione degli spazi interni operata mediante demolizione e rifacimento delle pareti divisorie; installazione di un nuovo impianto 3 elettrico ed idraulico; posa di una nuova pavimentazione in piastrelle e parquet ligneo, previa formazione di adeguato massetto di sostegno; 3) le parti pattuivano per le opere il pagamento di un prezzo di euro 109.223,11 oltre ### 4) gli attori provvedevano al pagamento del 30% della somma indicata nel preventivo (i.e. euro 32.766,93 oltre ###, di cui: euro 5.000,00 oltre IVA in data ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 10.3.2018 ed euro 27.766,93 ad inizio lavori in data ###, come da docc. 5 e 6 che si rammostrano; 5) con comunicazione e-mail dell'11.4.2018 il #### fissava un appuntamento in cantiere, occasione nella quale presentava agli attori l'#### il quale avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d. CILA), come da doc. 8 che si rammostra; 6) i sigg.ri ### e ### oltre ai pagamenti indicati al precedente capitolo sub. 4), provvedevano al pagamento degli importi richiesti dal #### e quindi per complessivi euro 119.731,80 oltre ### come da documenti da n. 9 a n. 17 che si rammostrano, di cui: - fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA per “Realizzazione di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; 4 - fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA per “### materiale per impianto radiante a pavimento. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA per “### (opere straordinarie). Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA per “#### e posa davanzali. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48”; - fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione”; 7) In data ### il direttore tecnico ### Martin veniva sollevato 5 dall'incarico da parte del ##### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8) a seguito dell'allontanamento dell'### Martin, veniva incaricato della presentazione del ### (### per l'### l'#### 9) l'Ing. ### provvedeva ad eseguire rilievo definitivo di opere già realizzate, in forza del quale avrebbe potuto presentare la ### mediante mude, in data ###; 10) il ### veniva trasmesso dal'#### in data ###, con dichiarazione rilasciata al Comune di ### da parte del predetto ### di avvenuto inizio dei lavori in data ###; 11) nel mese di ottobre 2018 il #### consegnava agli attori i locali, pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate.  12) a cavallo dei mesi di novembre e dicembre 2018 i sigg.ri ### e ### commissionavano alla ### in persona dell'#### l'analisi dell'intero impianto elettrico dell'appartamento di loro proprietà; 13) l'Ing. ### riscontrava, a seguito di sopralluogo effettuato in data ###: i) l'assenza di alcun dispositivo magnetotermico a protezione della linea di alimentazione del quadro generale dell'unità immobiliare e quindi l'assenza di protezione dalle sovracorrenti; ii) la realizzazione del quadro generale con l'utilizzo di componenti usate e le protezioni magnetotermiche sottodimensionate rispetto alle esigenze di assorbimento dei dispositivi installati; iii) la contemporanea presenza nelle cassette di derivazione sia di 6 cavi di potenza che di cavi di segnale; iv) mancato rispetto dei requisiti minimi di potenza dell'impianto; 14) l'Ing. ### concludeva la propria relazione tecnica sull'impianto elettrico dell'immobile di C.so ### n. 48, datata 3.12.2018 e prodotta sub doc. 29, nel senso che lo stesso non garantisce i necessari requisiti di sicurezza e funzionalità, a causa del mancato rispetto di diverse prescrizioni delle norme CEI 64-8 e CEI 0-21, e quindi non possa essere considerato realizzato a regola dell'arte, tale per cui necessita di interventi correttivi; 15) i sigg.ri ### e ### incaricavano l'#### per la predisposizione e presentazione della ### in sanatoria per le opere precedentemente realizzate dalla ditta convenuta; 16) i sigg.ri ### e ### incaricavano la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. di eseguire lavori di parziale ripristino degli impianti elettrico e termico dell'unità immobiliare al fine di potervi ivi abitare; 17) la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. si occupava, in particolare, di eseguire lo sfiato dell'impianto termico interrato a pavimento e della verifica ed inversione dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 collegamenti tra i termostati ed i comandi di zona nonché tra le unità esterne e gli split interni; 18) nel mese di novembre 2018 gli attori sigg.ri ### e ### commissionavano all'#### di ### la verifica e la redazione di una perizia tecnica relativamente ai vizi di esecuzione riscontrati nelle note opere di ristrutturazione eseguite dalla C&P; 7 19) l'#### accertava all'esito della propria relazione la sussistenza di gravi vizi di esecuzione delle opere e degli impianti nell'appartamento dei sigg. ### e ### con un costo stimato per ripristino a regola d'arte e per l'occupazione temporanea di altro alloggio per il tempo necessario alla durata dei lavori di € 85.512,49 oltre ### Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati sui formulandi capitoli di prova avversari che dovessero eventualmente essere ammessi, nonché sui capitoli formulati nel termine di cui all'art. 183, c. VI, n. 3, c.p.c. 
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.  ###.&P. S.R.L.S.: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − In via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere alla C.&P.s.r.l.s. la somma di € 55.573,089 a titolo di saldo del compenso delle opere di ristrutturazione eseguite, in conformità al computo metrico allegato. 
Sulle domande attrici ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 - In via principale, previa dichiarazione che la ditta appaltatrice C.&P.s.r.l.s. ha adempiuto al contratto di appalto di opera sottoscritto con gli attori, eseguendo sia le opere pattuite in preventivo sia tutte quelle extra contratto richieste in corso d'opera dai committenti, rigettare le domanda attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni in punto di fatto e in diritto dedotte in atti; - In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, ridurre, nella misura che verrà accertata e o ritenuta congrua in corso di causa, il prezzo dovuto alla C.&P.s.r.l.s. senza alcun risarcimento del danno o nella misura che verrà determinata, con eventuale compensazione con le somme che verranno riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale; - In ogni caso di condanna accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili a risarcire alla C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere agli attori in restituzione, riduzione e/o risarcimento danni; - In ogni caso di condanna della C.&P.s.r.l.s., accertare e dichiarare tenuta la ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti).  - In caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici e di condanna della C.&P. s.r.l.s., accertare e dichiarare la ### di #### e ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, tenuta a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti).  - Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  - Per il geom. ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; Sulle domande attrici: − In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti.  − Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  − Per l'ing. ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere all'ing. ### la somma di € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 39.776,88 a titolo di pagamento del compenso dovuto per le attività svolte come da progetto di parcella allegato; Sulle domande attrici − -In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti; in ogni caso accertare e dichiarare tenuta i ###s in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente per la carica a ### 86, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantire e manlevare il predetto assicurato da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti) inflitte.  − condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  ### s.p.a.: “Voglia l'On.le Tribunale di #### rejectis, Nel merito: per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della C. & P. S.R.L.S., respingere in quanto infondata ogni domanda dalla predetta svolta nei confronti della società conchiudente, con vittoria delle spese del giudizio”.  ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###: “Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito: respingere la domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione le eccezioni del ### e di questa difesa; in subordine: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., applicare la franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori determinarne percentualmente l'esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente indicati in narrativa, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'### Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.### e ### (nel prosieguo anche “Committenti”) hanno introdotto il presente giudizio - per sentir pronunciare, in via principale, la risoluzione del contratto di appalto 9.3.2018 avente ad oggetto l'intervento di ristrutturazione nell'immobile sito in corso ### 48, per inadempimento dell'appaltatrice C.&P. s.r.l.s. (nel prosieguo “C&P” o “Appaltatrice”); - per sentir condannare la ### il suo legale rappresentante e ### dei ### geom. ### e l'ing. ### responsabile della sicurezza del cantiere e ### dei ### alla corresponsione della somma di € 85.512,49 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, costituito dai costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino conseguenti ai vizi delle opere, nonché di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniali.  - per sentir condannare l'ing. ### a corrispondere la somma di € 47.543,71, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla ritardata presentazione delle pratiche edilizie.  - per sentir pronunciare, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 50.000,00. 
A sostegno delle domande hanno allegato: − che, in data ###, gli attori, in persona del #### sottoscrivevano il preventivo trasmesso dalla C.&P., avente ad oggetto la ristrutturazione ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 dell'alloggio sito in ### corso ### 48 posto al sesto piano per il corrispettivo di € 109.223,11 oltre IVA e previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### per il tramite di propri professionisti all'uopo individuati; − che i lavori di ristrutturazione iniziavano in data ###; − che l'ing. ### avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d.  ###, mentre nel corso dell'appalto i ### venivano a conoscenza che la pratica era stata depositata solo nei primi giorni del mese di settembre 2018, data in cui molte delle opere erano addirittura già state ultimate e pagate, con conseguente pregiudizio per il sig. ### che si trovava nella condizione di non poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione; − che essi ### a seguito della richiesta dell'### corrispondevano euro 119.731,80 oltre ### − che i lavori, con evidente ritardo ed in assenza di regolarità formale, proseguivano sino al successivo mese di ottobre 2018 quando gli attori, non potendo rimandare oltre il trasloco presso la nuova abitazione, chiedevano al geom. ### di vedersi consegnare i locali pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate; − che, preso possesso dell'appartamento, si avvedevano che molte delle opere commissionate risultavano gravemente compromesse ed irrimediabilmente viziate e procedevano, pertanto, a inviare comunicazione a mezzo pec del 12.11.2018, tramite i propri legali, con la denuncia dei vizi e successiva denuncia 28.11.2018; − che C.&P. rispondeva contestando il ritardo e la sussistenza dei vizi e richiedendo il pagamento di € 30.000,00 oltre IVA a saldo di quanto preventivato e il pagamento del prezzo di tutti i lavori extra contrattuali, mai richiesti da essi esponenti. 
In diritto, gli attori hanno sostenuto che ricorrevano i presupposti dell'art. 1668 c.c. per pronunciare la risoluzione del contratto, atteso che le difformità o i vizi dell'opera erano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. In subordine, hanno chiesto che il prezzo fosse proporzionalmente ridotto in considerazione dei vizi riscontrati.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
In relazione ai professionisti, #### e #### hanno sostenuto che gli stessi, quali ### dei ### dovessero rispondere in via solidale all'### per i danni arrecati. Hanno, infine, aggiunto che '#### avendo lo stesso ricevuto incarico nel mese di aprile 2018, si era reso altresì responsabile del grave pregiudizio procurato al #### con riferimento alle detrazioni ### non godute a causa del ritardato inoltro della ### C.&P. s.r.l.s. si è costituita in giudizio e ha allegato: − di essersi avvalsa di collaboratori e artigiani indipendenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto; − di aver nominato, quale direttore dei lavori nel proprio esclusivo interesse, ### non avendone i committenti nominato alcuno per avere seguito personalmente ogni aspetto delle singole opere realizzate; − di essere estranea rispetto alle pratiche amministrative e ai progetti, trattandosi di rapporti intercorsi tra i ### e i ### − di aver eseguito opere extra contratto quali il riscaldamento a pavimento, il taglio del muro sito nella parte sinistra dell'ingresso, il ribassamento in cartongesso dei corridoi e degli stanzini; la realizzazione di n. 8 scrigni, l'applicazione, anche nel locale cucina, del parquet a spina di pesce, la tamponatura del mobile di cucina con cartongesso da adattare alle superfici/cornici del predetto mobile e le prese di corrente, aumentate di circa 60/70 unità rispetto a quelle inizialmente pattuite. 
L'### ha, quindi, contestato che potesse operare la garanzia per i vizi non occulti dell'appalto avendo i committenti accettato le opere, mentre per quelli occulti ha dichiarato di non volersi sottrarre alla garanzia, sempre che risultasse provata una sua responsabilità. Ha contestato i presunti ritardi nell'esecuzione delle opere e con riguardo ai danni e ha chiesto che, ove fossero stati riconosciuti, fossero individuati i soggetti responsabili nelle persone degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### Ha, inoltre, invocato l'operatività della polizza sottoscritta con ### s.p.a.. Ha contestato, altresì. l'allegazione dei ### relativa all'asserito integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto sostenendo che dalle somme corrisposte dovessero essere decurtati gli importi anticipati da essa ### per l'acquisto dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 materiali e dovessero essere aggiunti i corrispettivi per le opere extracontrattuali per un ammontare complessivo ancora dovuto di € 55.573,08. 
Ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto delle domande proposte dai ### - in subordine, la riduzione del prezzo dovuto senza riconoscere alcun risarcimento o con compensazione del dovuto con quanto richiesto in via riconvenzionale; - in via riconvenzionale, la condanna dei ### al pagamento di € 55.573,08; - in caso di condanna, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### con condanna degli stessi a risarcire C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere ai ### in restituzione, riduzione e o risarcimento danni; - in ogni caso di condanna di C.&P.s.r.l.s., che ### S.p.A. fosse dichiarata tenuta e condannata, in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare C&P da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute.  ###. ### ha contestato di essere responsabile per i vizi delle opere, non avendo rivestito il ruolo di direttore dei lavori, né essendosi occupato o avendo avuto responsabilità in merito all'esecuzione degli impianti e di opere edili o di posa in opera di materiali. In ordine alla presentazione delle pratiche C.I.L.A. e M.U.D.E. ha sostenuto che la tempistica non poteva avere alcun effetto sulla possibilità di accedere all'istituto della detrazione fiscale una volta che le pratiche fossero (come lo erano in effetti state) accettate regolarmente. In ogni caso, ha sostenuto che non vi era stato alcun provvedimento di diniego alla detrazione fiscale e che, dunque, non sussisteva il danno. Da ultimo, ha evidenziato che l'esito negativo della pratica di detrazione fiscale avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente ai ### non essendo mai stata posta come fatto/elemento giuridico di rilevanza contrattuale e non essendovi mai stato un incarico specifico.  ###. ### ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte da ### e ### nei suoi confronti; - in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 contestati ritenuti causa di inadempimento e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni riconosciuti; - in ogni caso, che I ###s, fossero dichiarati tenuti e condannati, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantirlo e manlevarlo da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo inflitte.  - In via riconvenzionale, che ### e ### fossero condannati al pagamento in suo favore della somma di € 39.776,88 a titolo di compenso per le attività svolte. 
Il geom. ### ha precisato di aver assunto il ruolo di direttore dei lavori solo ed esclusivamente nell'interesse dell'### al mero di fine di costituire un responsabile nella conduzione del cantiere per mere finalità amministrative e ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti per non aver avuto alcun rapporto professionale con i #### ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, l'accertamento della responsabilità in capo agli effettivi esecutori dei lavori contestati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni. 
Con decreto 12.4.2019 è stata autorizzata la chiamata in causa di: - ### titolare della ditta individuale ### - ### titolare della ditta individuale ### - ### - ### - ### S.p.A.; - ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###.  ##### e ### nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione della chiamata del terzo, non si sono costituiti in giudizio e deve dichiararsene la contumacia.  ###S, chiamati in causa dall'ing. ### si sono costituiti precisando i limiti e le condizioni di operatività della garanzia assicurativa invocata e aderendo, nel merito, alle difese svolte dal proprio chiamante. 
Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione, le eccezioni dell'#### e di essa ### e, in subordine, ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., l'applicazione della franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori, la determinazione della percentualmente di esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'#### S.p.A. ha aderito e fatto proprie le difese nel merito svolte da C.&P. In ordine alla garanzia, ne ha sostenuto la non operatività in relazione ai danni lamentati dagli attori, riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C. & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto, trattandosi di polizza per Responsabilità Civile delle ### che non copre i danni: ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### e ad opere e cose sulle quali si eseguono i lavori. In ogni caso, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, ha addotto che avrebbero dovuto trovare applicazione gli scoperti, le franchigie ed i limiti di risarcimento richiamati dall'art. 23 delle ### di ### Ha concluso chiedendo, in via principale il rigetto delle domande svolte nei confronti della C.&P. S.R.L.S. e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti di C.&P. S.R.L.S., il rigetto della domanda di garanzia. 
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ### e #### hanno sostenuto l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale da C&P e dall'ing. ### In ordine alla domanda proposta dall'### hanno dedotto la genericità della pretesa e hanno allegato che tutte le opere extra concordate e/o approvate tra le parti erano state saldate e che parimenti pagato era stato il prezzo per le forniture, esposte nella contabilità di C.& P. 
In ordine alla pretesa avanzata dall'ing. ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista cui conseguiva che nulla era allo stesso dovuto da essi ### Disposta la CTU e rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata assunta a decisione all'udienza del 29.6.2021, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. ### e ### hanno proposto, in via principale, azione di risoluzione del contratto di appalto intercorso con C.&P. s.r.l. avente ad oggetto le opre di ristrutturazione dell'immobile sito al sesto piano di c.so ### 48 e, in subordine, hanno proposto domanda di riduzione del prezzo. 
La domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. può essere accolta solo laddove l'opera sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria perché affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera stessa, tali da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. Al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 1668 c.c., ossia l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. 
Occorre, dunque, in primo luogo esaminare se i vizi di cui si dolgono i ### sussistano e, in caso affermativo, verificarne tipologia, rilevanza e incidenza sulla idoneità dell'immobile a fornire la sua normale utilità. 
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU diretta ad accertare la sussistenza dei vizi di cui si dolgono ### e #### ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi: 1. Irregolarità nelle pareti interne che risultano ondulate e non eseguite a regola d'arte, esecuzione degli angoli dei tramezzi non ortogonale, presenza di ondulature negli spigoli, mancanza di tinteggiatura in una parte del salone; 2. Esecuzione non a regola d'arte del parquet con diffuse crepe e fessurazioni e presenza di un sottofondo non complanare, con conseguente eccessiva levigatura delle tavole per mimetizzare i disallineamenti di spessore generati dal sottofondo; 3. Vizi alla posa della zoccolatura che presenta distacchi e difetti di corretta messa in opera; 4. Installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla; 5. Vizi di rifinitura nella posa delle piastrelle e nel piano pavimentato irregolare; 6. Trattamenti dei parapetti dei balconi con rialzo ringhiera e tinteggiature mal eseguite; 7. Impianto elettrico da completare e privo di certificazione da parte dell'installatore; ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8. Impianto termoidraulico a pavimento non certificato e privo di alcuni coperchi delle scatole dei collettori e con alcuni cronotermostati che necessitano di essere nuovamente testati e cablati. 
I vizi sopra evidenziati non sono tali da rendere l'immobile ristrutturato inadatto alla sua destinazione abitativa, ma rendono necessaria l'esecuzione di importanti interventi per la loro eliminazione. 
Quale prima conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto potendo, al contrario, essere accolta la domanda di riduzione del prezzo nella misura corrispondente ai costi necessari per la eliminazione dei vizi. 
Tali costi sono stati quantificati dal CTU in complessivi 69.410,00 di cui € 25.092,60 relativi alla opere di posa del parquet, € 2.206,00 della posa della piastrelle, € 1.948,59 per completare e rimediare i vizi dell'impianto termoidraulico, € 5957,20 per completare e rimediare i vizi dell'impianto elettrico, € 29.315,17 per eliminare i vizi alle pareti e ai soffitti, alla zoccolatura, ai parapetti e alle ringhiere ed, infine, alle opere per l'installazione dei telai e degli scrigni delle porte scorrevoli; € 1.464,32 per la posa delle porte, attività, questa non eseguita da C&P o da suoi artigiani ed € 3.425,76 quali costi per il professionista incaricato della ### dei ### Ne discende che la somma che deve essere riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo ammonta a € 67.945,68, non potendo imputarsi a C&P l'importo di € 1.464,32 corrispondente all'eliminazione del vizio dei lavori di installazione eseguiti da soggetto incaricato dalla ### C.&P. ha contestato la CTU con riguardo: 1. all'esecuzione delle rasature a gesso e tinteggiatura pareti e soffitti. 
C&P sostiene di aver eseguito intonaci su muri di nuova formazione e su muri esistenti. Evidenzia che i difetti lamentati ed accertati dal C.T.U. riguardano per la maggior parte gli intonaci eseguiti sui muri esistenti afflitti da difetti della muratura non sempre completamente eliminabili con il solo intonaco. Osserva, pertanto, che tenendo conto che la stragrande maggioranza degli intonaci è stata eseguita sui muri esistenti l'importo riconosciuto dal CTU per eliminare i vizi debba essere ridotto al 50%.  ### ha risposto a tale osservazione rilevando che nel contrattonon viene fatto un distinguo tra la lavorazione effettuata su nuove murature o su murature preesistenti e che l'appartamento al termine della ristrutturazione avrebbe dovuto essere consegnato senza ondulature.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### del CTU appare condivisibile. Nel contratto non si distingue tra murature nuove e murature preesistenti. Inoltre, nella voce “tinteggiatura” è prevista espressamente la preparazione di tutti i fondi mediante stuccatura e cartavetratura. 
Ne consegue che la complanarità doveva essere garantita sia sulle pareti di nuova costruzione, sia sui muri preesistenti. 
Ciò posto l'osservazione alla CTU di parte C&P non può essere accolta.  2. all'installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla. 
C.&P. evidenzia che aveva assunto l'obbligo della sola posa in opera dei controtelai e che, trattandosi di opera non di finitura a vista ma propedeutica alla successiva posa dei serramenti, consentiva ampia tolleranza di lavorazione. Ritiene, pertanto, che l'addebito debba essere interamente mosso al serramentista incaricato dai #### ha replicato che parte della responsabilità è ascrivibile a C&P per aver mal eseguito l'attività nella fase di preparazione e ha, pertanto, riconosciuto un concorso di responsabilità del serramentista quantificato in € 1.464,32 che appare condivisibile, risultando la restante parte di responsabilità ascrivibile alla ### I ### a loro volta, hanno contestato la CTU con riguardo ai seguenti punti: 1. mancato riconoscimento di un danno permanente al parquet con sua svalutazione del 30%, nella misura di € 9.214,05. ### ha ritenuto che il deprezzamento risulti già considerato con la sostituzione del 25% del parquet posato e maggiormente compromesso. Tale soluzione appare condivisibile e congrua, con conseguente rigetto della richiesta di ulteriore riduzione del valore del manufatto posato.  2. mancato inserimento tra le voci di costo dell'esborso sostenuto dagli attori per invertire i cavi erroneamente posati, ripristinare il liquido refrigerante fuoriuscito e certificare l'impianto medesimo: - fattura ### 10/f del 28.2.2020 1.830,00 euro, fattura ### 81/f del 12.10.2020 500,00 euro. 
Sul punto, tenuto conto dell'accertamento del mancato completamento dell'impianto, l'esborso di € 1830,00 - di cui vi è prova essere stato sostenuto per l'impianto termico (doc. 33 di parte attrice) - deve essere riconosciuto in favore degli attori. 
Alla luce delle considerazioni svolte, a titolo di riduzione del prezzo deve essere quantificato l'importo di € 69.775,68, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021, data di deposito della ### al saldo.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Nulla, invece, deve essere riconosciuto a titolo di occupazione di suolo pubblico atteso che il contratto 9.3.2018 prevede espressamente che tali costi siano a carico della parte committente.  3.La responsabilità per i vizi delle opere nei rapporti tra i ### e l'### C.&P. ricade interamente in capo a quest'ultima e non, invece, sugli artigiani ###### e ### che hanno rispettivamente eseguito l'impianto termoidraulico, l'impianto elettrico, la posa del parquet e la posa della pavimentazione e delle piastrelle. I ### infatti, hanno commissionato l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti con il contratto di appalto 9.3.2018 (doc. 4 di parte attrice) unicamente a C.&P. che risponde, pertanto, nei loro confronti anche dell'operato degli artigiani a cui l'### ha subappaltato le opere. 
Si ritiene, ulteriormente, che C.&P. s.r.l.s. non possa essere qualificato come nudus minister. Come sostenuto dalla Suprema Corte, “###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. (Cass. civ. °23594/2017). 
Nel caso di specie, la qualità di geometra in capo al legale rappresentante di C.&P. - ### - e l'assenza di allegazione in ordine al fatto che l'### avrebbe manifestato uno specifico dissenso in ordine alle modalità esecutive richieste dai ### in relazione alle opere che sono risultate eseguite non a regola d'arte escludono che la ### abbia rivestito la qualifica di nudus minister.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 4.I ### hanno chiesto che di tale somma rispondano in via solidale il geom.  ### e l'ing. ### Si ritiene, invero che la responsabilità ricada, solidalmente, su ### Nel contratto di appalto 9.3.2018, sottoscritto da ### quale legale rappresentante di C&P è espressamente previsto che: “### comunicazioni di cantiere dovranno avvenire unicamente attraverso il geom. ### e l'### Marin e non direttamente con gli operai”. ### dunque, ha assunto sottoscrivendo il contratto la qualità di direttore ### unitamente all'architetto ### qualità che peraltro non ha contestato di avere svolto. Ne discende che in questa sua qualità professionale risponde, in solido con la ### dei gravi difetti riscontrati nella realizzazione delle opere di ristrutturazione. 
Non pare, invece, accoglibile la domanda di responsabilità solidale per vizi dell'opera in capo all'ing. ### il professionista, infatti, ha assunto la qualifica di ### per la ### del cantiere e non, invece, di ### dei ### con la conseguenza che esso non può essere chiamato a rispondere dei vizi derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere.  5.Devono, ulteriormente, essere rigettate le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente conseguenti alla ritardata presentazione della ### In ordine al primo profilo, parte attrice non ha allegato e circostanziato in modo specifico quali sarebbero stati i danni non patrimoniali subiti e, pertanto, non può procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa. 
Sul punto si osserva che l'art. 1226 c.c. (rubricato "### equitativa del danno") stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". 
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte in relazione all'art. 1226 c.c.: “E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva". La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione, in via equitativa, della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)… E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. 
E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c”. (cfr. Cass.26051/2020). 
Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato un danno certamente esistente in relazione al quale possa affermarsi l'impossibilità di stimarne l'ammontare, ma si sono limitati genericamente a richiedere il risarcimento per i danni non patrimoniali. 
La domanda deve conseguentemente essere respinta. 
Con riguardo, invece, ai danni da mancata possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali assorbente risulta il rilievo che siamo dinanzi ad un danno non attuale e meramente eventuale che non può pertanto essere riconosciuto.  6.In via riconvenzionale C&P ha chiesto la condanna dei ### a corrispondere la somma di € 55.573,08 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere contrattuali e di pagamento di quelle extracontrattuali. 
Nel corso del giudizio è stato chiesto al CTU di accertare se le opere indicate da C&P ai punti 20 e 29 della comparsa di costituzione costituiscano lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel preventivo 9.3.2018 e, in caso affermativo, di indicare se le stesse risultino eseguite e di quantificarne il valore secondo il prezziario della regione ### vigente all'epoca dell'esecuzione delle opere.  ### ha accertato che il valore delle opere contrattualizzate ed eseguite ammonta a € 110.172,59. Ha poi indicato in € 6.223,46 il valore delle opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto eseguite da C&P. 
C.&P. ha contestato le risultanze della CTU sostenendo che il consulente tecnico, non essendo stato presente al momento dell'esecuzione dei lavori, può rispondere solo parzialmente, potendo visionare solo i lavori eseguiti ancora presenti sul posto, ma non quelli non più presenti o che sono stati occultati all'interno di pavimentazioni e/o di murature. ###.T.U. ha risposto alla suddetta osservazione rilevando che pur non potendosi accertare e quantificare le lavorazioni, si era in presenza ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 prevalentemente di “attività propedeutiche alle fasi di lavorazione contrattualizzate”. 
Ha aggiunto che in sede di operazioni peritali venivano affrontate le analisi su ogni singola lavorazione e che si giungeva a definire nuovi conteggi economici i cui valori unitari venivano assunti in base al ### Dinanzi ai chiarimenti del ### era onere di C.&P. indicare per ogni lavorazione che riteneva non essere compresa nel contratto e non conteggiata dal CTU quale opere extra contrattuale, indicarla specificamente e precisare quali importi non erano stati calcolati e quantificati dal ### Tale specifica allegazione non è stata effettuata. 
Ne consegue che non vi sono elementi per discostarsi dall'analitico conteggio operato dal CTU sulla base della verifica delle singole lavorazioni riscontrate nell'immobile. 
Alla luce delle considerazioni svolte, il compenso complessivo per le opere eseguite da C&P ammonta a € 116.396,04 oltre IVA di legge e così per € 128.035,64. 
Dalla produzione documentale dei ### si evince che gli stessi hanno pagato le seguenti fatture: a. fattura n. 11/18 del 10.3.2018 di euro 5.000,00 oltre IVA al 22% e così per € 6.100,00 per “### pratiche per ristrutturazione alloggio in ### e precisamente in ### 48” (cfr. doc. 5); b. fattura n. 14/18 del 9.4.2018 di euro 27.766,93 oltre IVA al 10% e così per € 30.543,63 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (cfr. doc. 6); c. fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA al 10% e così per € 1.320,00 per “### di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 9); d. fattura n. 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e così per € 13.200,00 per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 10); e. fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA al 10% 7.763,99 per “### materiale per impianto radiante a pavimento. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 11); ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 f. fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA al 10% e così per € 11.678,28 per “### (opere straordinarie). 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 12); g. fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per 12.031,47 per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### h. fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 15.133,80 per “#### e posa davanzali. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 14); i. fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 7.425,00 per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48” (doc. 15); j. fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 24.701,80 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 16); k. fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA oltre IVA al 22% e così per € 2.669,60 per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione” (doc. 17). 
Avendo parte attrice provato di avere corrisposto la somma di € 132.567,57 che è maggiore di quanto dovuto all'### a titolo di opere contrattuali ed extra contrattuali come quantificate dal ### ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da C.&P. deve essere rigettata.  7.###. ### ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del proprio compenso quantificato in € 39.776,88. 
I ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista ed hanno, in ogni caso, contestato la quantificazione del compenso.  ### ha così quantificato il compenso richiesto: 1. per attività di ### e rilievo € 2.415,00 oltre IVA e #### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. per il piano di sicurezza e coordinamento esecutivo € 4.116,54 oltre IVA e CPA 3. per l'attività di ### dei lavori: € 1.437,50 4. oltre ad € 45,00 a titolo di anticipazioni per il ### Si ritiene, in primo luogo, che come evidenziato dalla CTU i ### pagando la fattura 11 del 10.3.2018 avente ad oggetto ### e ### hanno già corrisposto all'### il compenso per le attività della ### di cui al punto 1, attività per le quali, perlatro, non vi è prova che il professionista fosse stato direttamente incaricato dai ### Con riguardo alle prestazioni di cui ai punti 2 e 3, il CTU ha proposto una riduzione del 20% alla luce della loro effettuazione in modalità non ordinaria con avvio lavori senza progetto e senza permesso. 
Si ritiene, invero, che l'aver iniziato i lavori senza progetto e senza permesso costituisca grave inadempimento del professionista.  ###. ### era stato nominato dalla ### e avrebbe, infatti, dovuto effettuare per loro conto la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere previo deposito della ### e dei rilievi necessari.  ### omesso tali attività prima dell'inizio dei lavori integra un grave inadempimento che paralizza la pretesa economia avanzata dal professionista, pretesa in ogni caso non sostenuta dalla prova dell'esecuzione delle prestazioni atteso che, come evidenziato dal ### gli elaborati progettuali a corredo del ### di ### quali lo schema planimetrico del cantiere, il cronoprogramma, il computo metrico oneri sicurezza e il ### di manutenzione non sono stati prodotti. 
Ne consegue che la domanda proposta in via riconvenzionale dall'#### deve essere rigettata.  8.Devono, invece, essere accolte le domande di manleva proposte da C.&P. e dal geom. ### nei confronti dei terzi chiamati ##### e #### ha, infatti, accertato la loro esclusiva responsabilità con riguardo alle opere dagli stessi eseguite. 
Ne consegue che ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 3.778,59 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo e ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 2.206,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo.  9.Deve, invece, essere rigettata la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S.  nei confronti di ### s.p.a. 
Assorbente risulta il rilievo che la polizza, regolata dalle ### di ### riportate nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 2 di ####, risulta prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'### relativamente all'esercizio delle attività indicate al n. 1 fra quelle descritte nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 1, ###, ovvero precisamente: “### e riparazione di edifici anche occupati con operazioni di intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabilizzazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizione di strutture portanti”.  ###, pertanto, tiene indenne l'### solo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. 
All'art. 16 è poi precisato che “La garanzia di R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni: d) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori” (cfr. doc. 2 ### pagina 12) Ne consegue che detta garanzia, seppure estesa al fatto posto in essere dai subappaltatori, non possa operare in relazione a nessuno dei danni lamentati dagli attori, trattandosi di danni riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C.  & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Ciò posto la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S. nei confronti di ### s.p.a. deve essere rigettata.  9.Il rigetto della domanda proposta dai ### nei confronti dell'ing. ### assorbe la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di ####S che assicurano il rischio di cui al certificato ###.  10.Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. quanto ai seguenti rapporti: 1. C&P s.r.l.s. e ### devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute da ### e ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione e così per € 13.430,00.  2. ##### e ### in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e di ### le spese del presente giudizio. Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, secondo il valore medio di liquidazione, scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 quanto ad ### e ### e così per € 4.835,00 e tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 con riguardo a ### e ### e così per € 2.430,00.  3. C.&P. s.r.l.s. deve essere condannata a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate secondo il D.M.  55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi introduttiva e di studio, con riduzione del 20% quanto alla fase istruttoria e del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta e così per € 10.325,00; 4. ### e ### tenuto conto del rigetto della domanda nei confronti dell'ing. ### la cui chiamata in causa della ### deve essere ricondotta causalmente agli attori, devono essere condannati a rifondere le spese di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 260.000,00 nella misura richiesta alla luce della nota spesa prodotta pari a € 11.361,80 che appare congrua; 11.Le spese relative al rapporto processuale tra ### e #### da un lato e ### dall'altro devono, invece, essere interamente compensate alla luce della reciproca soccombenza. 
Le spese della ### nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico delle seguenti parti: - nella misura del 30% a carico di C.&P. s.r.l.s., - nella misura del 30% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 25% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### C.&P. s.r.l.s. e ### devono essere, infine, condannati a rifondere ai signori ### e ### le spese dei rispettivi CTP ammontanti a € 2.537,60.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: 1. RIDUCE di € 69.775,68 il corrispettivo del contratto di appalto 9.3.2018 intercorso tra #### e C.&P. s.r.l.s. e, per l'effetto, 2. ###.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### e ### di € 69.775,68, oltre agli interessi legali nella misura dell'art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo; 3. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno, in forza della presente sentenza, in favore di ### e ### sino alla concorrenza di € 3.778,59, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo 4. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 5. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 6. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 2.206,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021; 7. RIGETTA le ulteriori domande proposte da tutte le parti nel presente giudizio; 8. ### C.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di ### e ### le spese di lite liquidate in € 13.430,00 a titolo di compensi, € 545,00 a titolo di esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre a € 2.537,60 a titolo di spese di ### 9. ##### e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e ### le spese del presente giudizio nella misura di complessivi € 4.835,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, precisando che ### e ### sono obbligati in solido limitatamente a € 2.340,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 10. ### C.&P. s.r.l.s. a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate in € 10.325,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 11. ### e ### a rifondere in favore di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### le spese del presente giudizio liquidate in € 11.361,80 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 12. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del giudizio quanto al rapporto tra ### e ### da un lato e ### dall'altro.  13. PONE definitivamente le spese di ### nei rapporti interni tra le parti, a carico di: - C.&P. s.r.l.s. nella misura del 30% - ### nella misura del 30% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 25% - ### nella misura del 5% ### 30 ottobre 2021 Il Giudice Dr.ssa ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75

causa n. 650/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Simonetta Rosalia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1220/2026 del 20-01-2026

... reiterando la procedura o for mulando tempestiva istanza di rimessione in termini (così da ultimo Cass. n . 69/2025 , anche Cass. n. 17328/2019). 4. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 19 e 20 legge n. 300/1970, 1362, 1363 c.c., 4 e 7 accordo interconfederale 10.1.2014: sostiene che la Corte distrettuale ha ritenuto che il diritto di indire assemblee retribuite rientri tra le prerogative del singolo componente della ### anziché della RSU collegialmente considerata, in violaz ione dell'accordo interco nfederale di cui sopra. 5. Il motivo non è fondato. 6. La senten za gravata è conforme alla g iurisprudenza d i questa Corte in materia, cui il collegio intende dare continuità (Cass. n. ###/2022, n. 2862/2020, S.U. n. 13978/2017), che ha osservato che: - il combina to disposto degli artt. 4 e 5 dell'### interconfederale del 10 gennaio 20 14 (T.U. su lla rappresentanza, applicabile ratione temporis) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 /1970, rientra, q uale specifica 4 agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 18462-2020 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### - ricorrente - contro FIOM - #### METALMECCANICI, in persona del legale rappre sentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ##### - controricorrente - avverso la senten za n. 578/2019 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 417/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal ###. #### - diritto indizione - iniziativa singolo componente RSU - condizioni R.G.N.18462/2020 Cron. 
Rep. 
Ud 02/12/2025 ### di causa 1. La Corte d'Appello di Venezia, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto del ricorso ex art. 28 St.  lav. e della conseguente opposizione proposti da ### di ###, per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava la natu ra antisindacale dell a condotta posta in essere da ### e per l'effetto ordinava la cessazione della condotta consistita nel negare il diritto dei singoli componenti la RSU di indire assemblea re tribuita (diniego espresso con comunicazione del 18.5.2016).  2. Avverso la predetta sentenza h a proposto ricorso per cassazione la società con due m otivi; resist e l'O.S . con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.   Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione degli artt. 327, 153, 294 c.p.c., 2697 c.c., 73 disp. att. c.p.c., 16 b is d.l. n. 179/2 021, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui, superando l'eccezione di decadenza dall'appello, ha omesso di considerare che, a fronte della ricezione della comunicazione di errore fatale relativa al deposito del ricorso, il difensore d el sindacato ha inviato nuovamente l'atto solo a decadenza ormai maturata.  2. Il motivo non è fondato.  3. La decisione impugnata sul punto, valutando che l'appello è stato validamente depositato entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p. c. (17.5.2017 , decorrente dal d eposito della sentenza il 17.11.2 016), nonostante il cd. errore fatale informatico e mancata registrazione in tale data da parte della 3 Cancelleria, con regolarizzazione il successivo 19.5.2017, è conforme alla giuris prudenza di q uesta Corte in materia, secondo cui, in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anti cipato meramente provvisorio, essendo subordinata al g enerarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza re nde definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico d ella parte, l'onere di attivarsi tempestiva mente, reiterando la procedura o for mulando tempestiva istanza di rimessione in termini (così da ultimo Cass. n . 69/2025 , anche Cass. n. 17328/2019).  4. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 19 e 20 legge n. 300/1970, 1362, 1363 c.c., 4 e 7 accordo interconfederale 10.1.2014: sostiene che la Corte distrettuale ha ritenuto che il diritto di indire assemblee retribuite rientri tra le prerogative del singolo componente della ### anziché della RSU collegialmente considerata, in violaz ione dell'accordo interco nfederale di cui sopra.  5. Il motivo non è fondato.  6. La senten za gravata è conforme alla g iurisprudenza d i questa Corte in materia, cui il collegio intende dare continuità (Cass. n. ###/2022, n. 2862/2020, S.U. n. 13978/2017), che ha osservato che: - il combina to disposto degli artt. 4 e 5 dell'### interconfederale del 10 gennaio 20 14 (T.U. su lla rappresentanza, applicabile ratione temporis) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 /1970, rientra, q uale specifica 4 agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato con le caratteristiche sopra evidenziate; - l'### del 2014, nella stessa ottica dell'### del 1993, ha, infatti, confermato la facoltà delle associazioni sindacali, anche presenti all'in terno della ### di indire singolarmente l'assemblea, in quanto non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola RSA sono stati attratti e si sono disgregati all'interno delle ### - l'esplicito riferimento al principio maggioritario conferma la natura di organismo a funzione collegiale della ### la quale dunque assume il principio d i maggioranza quale crit erio di espressione del principio democratico nel momento decisionale, senza che tale caratteristica precluda al singolo il mero esercizio di diritt i che non impo rtano decisioni vincolanti nei confro nti degli altri.  7. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  8. Al riget to dell'impugnaz ione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. 5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten za dei presupposti pro cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 2 dicembre 2025.   ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Michelini Gualtiero

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 15/2026 del 26-01-2026

... ordinanza del 19.03.2025, tuttavia, è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria a mente dell'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c., essendosi rilevato che l'accordo delle parti - laddove prevedeva l'esclusivo mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di permanenza presso le abitazioni dei rispettivi genitori - non poteva ritenersi corrispondente al preminente interesse della prole. Successivamente, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 05.01.2026, le parti hanno rappresentato di aver modificato le condizioni concordate nel senso di prevedere ### il collocamento prevalente del minore presso la madre; ### la disciplina della frequentazione padre-figlio secondo la scansione prospettata; ### un contributo al mantenimento del figlio minore, a carico del ricorrente, pari ad E. 300,00 mensili; ### l'attribuzione alla sig.ra ### quale genitore collocatario prevalente, del diritto a percepire per intero l'### Hanno instato, quindi, affinché il ### pronunciasse la separazione personale regolamentando in conformità alle condizioni così emendate. La causa, dunque, è stata nuovamente rimessa alla cognizione del Collegio. * * * * * 2. Sulla domanda di separazione personale dei (leggi tutto)...

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N. 3815/2024 V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI Sezione I ### di Sassari, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ###/Est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa scritta al R.G. n. 3815/2024 V.G., promossa da: ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo, e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende per procura speciale telematicamente congiunta al ricorso introduttivo con la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. 
Oggetto: separazione consensuale ### delle parti Per i ricorrenti (come da note congiunte del 05.01.2026): “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.  2. Il minore figlio ### verrà affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ### e residenza anagrafica in ### in vicolo B. Mannu n. 1.  3. I genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.  4. La casa familiare in #### sita in vicolo B. Mannu n. 1 è assegnata alla sig.ra ### con tutto quanto l'arreda, facoltizzando il resistente ### ad asportare i propri beni ed effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza di prima comparizione.  5. Il sig. ### non collocatario, potrà vedere e tenere con sé, il minore figlio ### ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - con cadenza infrasettimanale nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale) e secondo il principio del fine settimana alternato, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale); - durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni il minore, sempre tenendo conto del principio dell'alternanza, trascorrerà con i rispettivi genitori sei giorni a ### e tre a ### comprensivi delle giornate di festa; - durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il minore potrà trascorrere consecutivamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi e nell'interesse del minore figlio.  . ### a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio ### verserà alla sig.ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), sino al raggiungimento dell'autonomia economica. Tale importo da rivalutarsi annualmente, solo in aumento, ex indici ### costo vita, come per legge e da corrispondersi in forma anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c sul c/c intestato a ### al seguente #######.  7. Le spese straordinarie afferenti al minore figlio ### come da linee guida del ### sostenute da ciascun genitore, saranno rimborsate all'altro, per il caso di anticipazione, nella misura del 50% entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.  8. ### unico verrà percepito totalmente dalla sig.ra ### quale genitore collocatario del minore figlio ### 9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.  10. I coniugi, a totale definizione di ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale dichiarano che sussiste un prestito cointestato acceso presso il ### di ### S.p.A. ### nell'anno 2018 (con scadenza dell'ultima rata prevista per il mese di agosto 2028) per l'acquisto dell'arredamento della casa, pari a € 10.000,00 (diecimila/00), da rimborsare in 10 anni con rate di € 120,00 mensili. Tale finanziamento continuerà a essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%.  11. I coniugi dichiarano che non sussistono tra loro ragioni personali di debito/credito.  12. Nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.  13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto nel punto di cui al n. 10 non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.  14. I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.  15. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.  16. I coniugi chiedono altresì di ### disporre la trasmissione della Sentenza all'ufficio dello stato civile di ### affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.P.R. 396/2000”.  * * * * *  ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1. I signori ### e ### contrassero matrimonio con rito concordatario in #### il ### (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2003: cfr. certificato sub doc. 2). 
Dall'unione sono nati i figli ### (07.12.2005, maggiore d'età) e ### (05.11.2009, ad oggi sedicenne).  1.2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 depositato il depositato il ###, i coniugi hanno chiesto ### pronunciarsi la separazione personale; ### disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ### con dimora abituale presso entrambi i genitori a settimane alterne e con l'attribuzione del potere di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del minore al genitore col quale, di volta in volta, quest'ultimo si trova (al pari delle decisioni in materia sanitaria laddove improcrastinabili); ### disporsi il mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, in ragione della collocazione paritetica, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% secondo il ### C.N.F.; ### darsi atto delle ulteriori pattuizioni intercorse fra le parti. Nulla hanno domandato i ricorrenti quanto al figlio maggiorenne ### che hanno riferito aver raggiunto l'indipendenza economica. 
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti sono state sentite personalmente dal ### con l'assistenza dei rispettivi difensori; a mente dell'art. 337-octies c.c., inoltre, si è proceduto all'audizione del figlio minore ####. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 
Con ordinanza del 19.03.2025, tuttavia, è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria a mente dell'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c., essendosi rilevato che l'accordo delle parti - laddove prevedeva l'esclusivo mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di permanenza presso le abitazioni dei rispettivi genitori - non poteva ritenersi corrispondente al preminente interesse della prole. 
Successivamente, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 05.01.2026, le parti hanno rappresentato di aver modificato le condizioni concordate nel senso di prevedere ### il collocamento prevalente del minore presso la madre; ### la disciplina della frequentazione padre-figlio secondo la scansione prospettata; ### un contributo al mantenimento del figlio minore, a carico del ricorrente, pari ad E.  300,00 mensili; ### l'attribuzione alla sig.ra ### quale genitore collocatario prevalente, del diritto a percepire per intero l'### Hanno instato, quindi, affinché il ### pronunciasse la separazione personale regolamentando in conformità alle condizioni così emendate. La causa, dunque, è stata nuovamente rimessa alla cognizione del Collegio.  * * * * *  2. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi La domanda di separazione personale appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, La stessa narrativa contenuta nel ricorso evidenzia come l'affectio coniugalis sia irrimediabilmente venuta meno, tanto che i coniugi ormai da tempo vivono separati (viene riferito, in particolare, che il sig. ### ha lasciato la casa coniugale nel mese di aprile 2024, trasferendo la propria residenza ad ### cfr. p. 2 del ricorso e cert. anagrafico sub doc. 4). Che successivamente sia intervenuta riconciliazione deve escludersi, alla luce del comportamento processuale tenuto dalle parti.  3. Sulle condizioni concordate dalle parti ### il ### di poter provvedere in conformità alle condizioni concordate col ricorso introduttivo, dal momento che, per come modificate con le note scritte del 05.01.2026, esse appaiono conformi all'interesse sia delle parti medesime sia della prole minorenne, e ciò anche sotto il profilo economico. Segnatamente, la previsione che il figlio minore ### sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con dimora abituale presso la madre, risulta rispondente al principio di bigenitorialità e coerente con la situazione di fatto quale rappresentata dalle parti, avendo queste riferito che il ragazzo “si è definitivamente stabilito presso il domicilio della madre… dove oramai è prevalentemente collocato da diversi mesi” (cfr. note 05.01.2026, p. 4). Parimenti deve ritenersi quanto alla disciplina della frequentazione col genitore non collocatario, che pare idonea a garantire adeguati tempi di permanenza del figlio con ciascun componente della coppia genitoriale. 
Analogo giudizio di rispondenza al preminente interesse del minore deve poi esprimersi con riguardo ai profili economici dell'accordo. Congrua, in particolare, può dirsi l'entità (E. 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie) del contributo al mantenimento di ### posto a carico del sig.  ### poiché di importo adeguato alle necessità del figlio minore, anche in relazione all'età (trattandosi di soggetto quattordicenne, ormai, dunque, in età adolescenziale), coerente con la situazione reddituale delle parti per come documentata e, peraltro, già oggetto di spontanea corresponsione ad opera del sig. ### (cfr. note scritte 05.01.2026). Sotto altro profilo, l'attribuzione alla sig.ra Bua del diritto a percepire per intero l'### oltre ad essere anch'essa conforme all'assetto già consolidatosi, dà rilievo alla circostanza che la madre, quale genitore presso il quale cui è collocato in via prevalente, sopporta in maggior grado il relativo carico gestionale.  3. Sulle spese di lite ### di profili di contrasto tra le parti e la natura del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.  * * * * *  P.Q.M.  ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo delle parti, così dispone: A. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), uniti in matrimonio con rito concordatario in #### il ### (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2003: cfr. certificato sub doc. 2); B. ORDINA all'### dello ### del Comune di ### di provvedere alle incombenze di legge; C. DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: 1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.  2. Il minore figlio ### verrà affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ### e residenza anagrafica in ### in vicolo B. Mannu n. 1.  3. I genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. 
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.  4. La casa familiare in #### sita in vicolo B. Mannu n. 1 è assegnata alla sig.ra ### con tutto quanto l'arreda, facoltizzando il resistente ### ad asportare i propri beni ed effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza di prima comparizione.  5. Il sig. ### non collocatario, potrà vedere e tenere con sé, il minore figlio ### ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - con cadenza infrasettimanale nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale) e secondo il principio del fine settimana alternato, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale); - durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni il minore, sempre tenendo conto del principio dell'alternanza, trascorrerà con i rispettivi genitori sei giorni a ### e tre a ### comprensivi delle giornate di festa; - durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il minore potrà trascorrere consecutivamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi e nell'interesse del minore figlio.  6. ### a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio ### verserà alla sig.ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), sino al raggiungimento dell'autonomia economica. Tale importo da rivalutarsi annualmente, solo in aumento, ex indici ### costo vita, come per legge e da corrispondersi in forma anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c sul c/c intestato a ### al seguente #######.  7. Le spese straordinarie afferenti al minore figlio ### come da linee guida del C.N.F., sostenute da ciascun genitore, saranno rimborsate all'altro, per il caso di anticipazione, nella misura del 50% entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.  8. ### unico verrà percepito totalmente dalla sig.ra ### quale genitore collocatario del minore figlio ### D. DÀ ATTO delle ulteriori pattuizioni concluse dalle parti: 9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.  10. I coniugi, a totale definizione di ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale dichiarano che sussiste un prestito cointestato acceso presso il ### di ### S.p.A. ### nell'anno 2018 (con scadenza dell'ultima rata prevista per il mese di agosto 2028) per l'acquisto dell'arredamento della casa, pari a € 10.000,00 (diecimila/00), da rimborsare in 10 anni con rate di € 120,00 mensili. Tale finanziamento continuerà a essere pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%.  11. I coniugi dichiarano che non sussistono tra loro ragioni personali di debito/credito.  12. Nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.  13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto nel punto di cui al n. 10, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.  14. I coniugi prestano il reciproco consenso all'espatrio.  15. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. 
E. DICHIARA l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 23 gennaio 2026.   ### est.   ### n. 3815/2024

causa n. 3815/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Deiana Stefania, Davide Melano Bosco

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