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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2019 promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat #### contro C.&P. S.R.L.S. (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dell'avv. ### elettivamente domiciliati in #### 46 ### e contro ### S.p.A. (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura generale alle liti conferitagli in data 27 aprile 2017 per atto del notaio Dott. #### 81957, Racc. #### e contro ###'S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###, in persona del procuratore speciale ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Andreotti, ### per l'### degli ### dei ###s, domiciliat ####### 86 (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (C.F. ###), che li rappresenta ed assiste### e contro #### I, ### E #### di precisazione delle conclusioni in data ### CONCLUSIONI ### e ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso, così giudicare: In via principale, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, dichiarare risolto il contratto medesimo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad € 85.512,49 oltre IVA oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per danni patrimoniali, nonché nella somma di euro 2.537,60 a titolo di refusione delle spese sostenute per le consulenze dei ### incaricati ### Bettera ed ### Bulgarelli, e ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 138.050,09 oltre IVA ove dovuta; In via principale nel merito: accertato il grave inadempimento dell'#### nella ritardata presentazione delle pratiche edilizie, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni provocati al #### che si quantificano nella somma pari ad euro 47.543,71 oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
Sempre in via principale, nel merito: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande riconvenzionali svolta in comparsa di costituzione e risposta nei confronti degli attori sia da C.&P. s.r.l.s. sia dall'#### perché infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, ridurre proporzionalmente il prezzo concordato fra le parti e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto risulterà di giustizia e, al contempo, condannare i convenuti al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale dei convenuti #### legale rappresentante della società C.&P. S.r.l.s., (..) e dell'Ing. ### (..) sulle circostanze di seguito indicate ai nn.rr. da 1 a 11, da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che”, nonché prova per testi in persona dei sigg.ri: #### (..) Sig. ### (..); Ing. ### (..) sui seguenti capitoli di prova da nn.rr. 12 a 19, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “### che”: 1) al fine di procedere ad intervento di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà, sito in #### n. 48, i sigg.ri ### e ### in data ### sottoscrivevano, in persona del #### il preventivo trasmesso dalla C&P che si rammostra al teste e prodotto come doc. 4; 2) il predetto preventivo, tra le varie opere, prevedeva, previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### la ridistribuzione degli spazi interni operata mediante demolizione e rifacimento delle pareti divisorie; installazione di un nuovo impianto 3 elettrico ed idraulico; posa di una nuova pavimentazione in piastrelle e parquet ligneo, previa formazione di adeguato massetto di sostegno; 3) le parti pattuivano per le opere il pagamento di un prezzo di euro 109.223,11 oltre ### 4) gli attori provvedevano al pagamento del 30% della somma indicata nel preventivo (i.e. euro 32.766,93 oltre ###, di cui: euro 5.000,00 oltre IVA in data ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 10.3.2018 ed euro 27.766,93 ad inizio lavori in data ###, come da docc. 5 e 6 che si rammostrano; 5) con comunicazione e-mail dell'11.4.2018 il #### fissava un appuntamento in cantiere, occasione nella quale presentava agli attori l'#### il quale avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d. CILA), come da doc. 8 che si rammostra; 6) i sigg.ri ### e ### oltre ai pagamenti indicati al precedente capitolo sub. 4), provvedevano al pagamento degli importi richiesti dal #### e quindi per complessivi euro 119.731,80 oltre ### come da documenti da n. 9 a n. 17 che si rammostrano, di cui: - fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA per “Realizzazione di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico.
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; 4 - fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA per “### materiale per impianto radiante a pavimento. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA per “### (opere straordinarie). Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA per “#### e posa davanzali. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48”; - fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione”; 7) In data ### il direttore tecnico ### Martin veniva sollevato 5 dall'incarico da parte del ##### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8) a seguito dell'allontanamento dell'### Martin, veniva incaricato della presentazione del ### (### per l'### l'#### 9) l'Ing. ### provvedeva ad eseguire rilievo definitivo di opere già realizzate, in forza del quale avrebbe potuto presentare la ### mediante mude, in data ###; 10) il ### veniva trasmesso dal'#### in data ###, con dichiarazione rilasciata al Comune di ### da parte del predetto ### di avvenuto inizio dei lavori in data ###; 11) nel mese di ottobre 2018 il #### consegnava agli attori i locali, pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate. 12) a cavallo dei mesi di novembre e dicembre 2018 i sigg.ri ### e ### commissionavano alla ### in persona dell'#### l'analisi dell'intero impianto elettrico dell'appartamento di loro proprietà; 13) l'Ing. ### riscontrava, a seguito di sopralluogo effettuato in data ###: i) l'assenza di alcun dispositivo magnetotermico a protezione della linea di alimentazione del quadro generale dell'unità immobiliare e quindi l'assenza di protezione dalle sovracorrenti; ii) la realizzazione del quadro generale con l'utilizzo di componenti usate e le protezioni magnetotermiche sottodimensionate rispetto alle esigenze di assorbimento dei dispositivi installati; iii) la contemporanea presenza nelle cassette di derivazione sia di 6 cavi di potenza che di cavi di segnale; iv) mancato rispetto dei requisiti minimi di potenza dell'impianto; 14) l'Ing. ### concludeva la propria relazione tecnica sull'impianto elettrico dell'immobile di C.so ### n. 48, datata 3.12.2018 e prodotta sub doc. 29, nel senso che lo stesso non garantisce i necessari requisiti di sicurezza e funzionalità, a causa del mancato rispetto di diverse prescrizioni delle norme CEI 64-8 e CEI 0-21, e quindi non possa essere considerato realizzato a regola dell'arte, tale per cui necessita di interventi correttivi; 15) i sigg.ri ### e ### incaricavano l'#### per la predisposizione e presentazione della ### in sanatoria per le opere precedentemente realizzate dalla ditta convenuta; 16) i sigg.ri ### e ### incaricavano la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. di eseguire lavori di parziale ripristino degli impianti elettrico e termico dell'unità immobiliare al fine di potervi ivi abitare; 17) la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. si occupava, in particolare, di eseguire lo sfiato dell'impianto termico interrato a pavimento e della verifica ed inversione dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 collegamenti tra i termostati ed i comandi di zona nonché tra le unità esterne e gli split interni; 18) nel mese di novembre 2018 gli attori sigg.ri ### e ### commissionavano all'#### di ### la verifica e la redazione di una perizia tecnica relativamente ai vizi di esecuzione riscontrati nelle note opere di ristrutturazione eseguite dalla C&P; 7 19) l'#### accertava all'esito della propria relazione la sussistenza di gravi vizi di esecuzione delle opere e degli impianti nell'appartamento dei sigg. ### e ### con un costo stimato per ripristino a regola d'arte e per l'occupazione temporanea di altro alloggio per il tempo necessario alla durata dei lavori di € 85.512,49 oltre ### Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati sui formulandi capitoli di prova avversari che dovessero eventualmente essere ammessi, nonché sui capitoli formulati nel termine di cui all'art. 183, c. VI, n. 3, c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. ###.&P. S.R.L.S.: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate. − In via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere alla C.&P.s.r.l.s. la somma di € 55.573,089 a titolo di saldo del compenso delle opere di ristrutturazione eseguite, in conformità al computo metrico allegato.
Sulle domande attrici ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 - In via principale, previa dichiarazione che la ditta appaltatrice C.&P.s.r.l.s. ha adempiuto al contratto di appalto di opera sottoscritto con gli attori, eseguendo sia le opere pattuite in preventivo sia tutte quelle extra contratto richieste in corso d'opera dai committenti, rigettare le domanda attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni in punto di fatto e in diritto dedotte in atti; - In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, ridurre, nella misura che verrà accertata e o ritenuta congrua in corso di causa, il prezzo dovuto alla C.&P.s.r.l.s. senza alcun risarcimento del danno o nella misura che verrà determinata, con eventuale compensazione con le somme che verranno riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale; - In ogni caso di condanna accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili a risarcire alla C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere agli attori in restituzione, riduzione e/o risarcimento danni; - In ogni caso di condanna della C.&P.s.r.l.s., accertare e dichiarare tenuta la ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti). - In caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici e di condanna della C.&P. s.r.l.s., accertare e dichiarare la ### di #### e ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, tenuta a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti). - Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria. - Per il geom. ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate. − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; Sulle domande attrici: − In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti. − Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria. − Per l'ing. ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate. − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere all'ing. ### la somma di € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 39.776,88 a titolo di pagamento del compenso dovuto per le attività svolte come da progetto di parcella allegato; Sulle domande attrici − -In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti; in ogni caso accertare e dichiarare tenuta i ###s in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente per la carica a ### 86, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantire e manlevare il predetto assicurato da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti) inflitte. − condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria. ### s.p.a.: “Voglia l'On.le Tribunale di #### rejectis, Nel merito: per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della C. & P. S.R.L.S., respingere in quanto infondata ogni domanda dalla predetta svolta nei confronti della società conchiudente, con vittoria delle spese del giudizio”. ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###: “Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito: respingere la domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione le eccezioni del ### e di questa difesa; in subordine: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., applicare la franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori determinarne percentualmente l'esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente indicati in narrativa, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'### Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.### e ### (nel prosieguo anche “Committenti”) hanno introdotto il presente giudizio - per sentir pronunciare, in via principale, la risoluzione del contratto di appalto 9.3.2018 avente ad oggetto l'intervento di ristrutturazione nell'immobile sito in corso ### 48, per inadempimento dell'appaltatrice C.&P. s.r.l.s. (nel prosieguo “C&P” o “Appaltatrice”); - per sentir condannare la ### il suo legale rappresentante e ### dei ### geom. ### e l'ing. ### responsabile della sicurezza del cantiere e ### dei ### alla corresponsione della somma di € 85.512,49 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, costituito dai costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino conseguenti ai vizi delle opere, nonché di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniali. - per sentir condannare l'ing. ### a corrispondere la somma di € 47.543,71, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla ritardata presentazione delle pratiche edilizie. - per sentir pronunciare, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 50.000,00.
A sostegno delle domande hanno allegato: − che, in data ###, gli attori, in persona del #### sottoscrivevano il preventivo trasmesso dalla C.&P., avente ad oggetto la ristrutturazione ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 dell'alloggio sito in ### corso ### 48 posto al sesto piano per il corrispettivo di € 109.223,11 oltre IVA e previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### per il tramite di propri professionisti all'uopo individuati; − che i lavori di ristrutturazione iniziavano in data ###; − che l'ing. ### avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d. ###, mentre nel corso dell'appalto i ### venivano a conoscenza che la pratica era stata depositata solo nei primi giorni del mese di settembre 2018, data in cui molte delle opere erano addirittura già state ultimate e pagate, con conseguente pregiudizio per il sig. ### che si trovava nella condizione di non poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione; − che essi ### a seguito della richiesta dell'### corrispondevano euro 119.731,80 oltre ### − che i lavori, con evidente ritardo ed in assenza di regolarità formale, proseguivano sino al successivo mese di ottobre 2018 quando gli attori, non potendo rimandare oltre il trasloco presso la nuova abitazione, chiedevano al geom. ### di vedersi consegnare i locali pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate; − che, preso possesso dell'appartamento, si avvedevano che molte delle opere commissionate risultavano gravemente compromesse ed irrimediabilmente viziate e procedevano, pertanto, a inviare comunicazione a mezzo pec del 12.11.2018, tramite i propri legali, con la denuncia dei vizi e successiva denuncia 28.11.2018; − che C.&P. rispondeva contestando il ritardo e la sussistenza dei vizi e richiedendo il pagamento di € 30.000,00 oltre IVA a saldo di quanto preventivato e il pagamento del prezzo di tutti i lavori extra contrattuali, mai richiesti da essi esponenti.
In diritto, gli attori hanno sostenuto che ricorrevano i presupposti dell'art. 1668 c.c. per pronunciare la risoluzione del contratto, atteso che le difformità o i vizi dell'opera erano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. In subordine, hanno chiesto che il prezzo fosse proporzionalmente ridotto in considerazione dei vizi riscontrati. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
In relazione ai professionisti, #### e #### hanno sostenuto che gli stessi, quali ### dei ### dovessero rispondere in via solidale all'### per i danni arrecati. Hanno, infine, aggiunto che '#### avendo lo stesso ricevuto incarico nel mese di aprile 2018, si era reso altresì responsabile del grave pregiudizio procurato al #### con riferimento alle detrazioni ### non godute a causa del ritardato inoltro della ### C.&P. s.r.l.s. si è costituita in giudizio e ha allegato: − di essersi avvalsa di collaboratori e artigiani indipendenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto; − di aver nominato, quale direttore dei lavori nel proprio esclusivo interesse, ### non avendone i committenti nominato alcuno per avere seguito personalmente ogni aspetto delle singole opere realizzate; − di essere estranea rispetto alle pratiche amministrative e ai progetti, trattandosi di rapporti intercorsi tra i ### e i ### − di aver eseguito opere extra contratto quali il riscaldamento a pavimento, il taglio del muro sito nella parte sinistra dell'ingresso, il ribassamento in cartongesso dei corridoi e degli stanzini; la realizzazione di n. 8 scrigni, l'applicazione, anche nel locale cucina, del parquet a spina di pesce, la tamponatura del mobile di cucina con cartongesso da adattare alle superfici/cornici del predetto mobile e le prese di corrente, aumentate di circa 60/70 unità rispetto a quelle inizialmente pattuite.
L'### ha, quindi, contestato che potesse operare la garanzia per i vizi non occulti dell'appalto avendo i committenti accettato le opere, mentre per quelli occulti ha dichiarato di non volersi sottrarre alla garanzia, sempre che risultasse provata una sua responsabilità. Ha contestato i presunti ritardi nell'esecuzione delle opere e con riguardo ai danni e ha chiesto che, ove fossero stati riconosciuti, fossero individuati i soggetti responsabili nelle persone degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### Ha, inoltre, invocato l'operatività della polizza sottoscritta con ### s.p.a.. Ha contestato, altresì. l'allegazione dei ### relativa all'asserito integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto sostenendo che dalle somme corrisposte dovessero essere decurtati gli importi anticipati da essa ### per l'acquisto dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 materiali e dovessero essere aggiunti i corrispettivi per le opere extracontrattuali per un ammontare complessivo ancora dovuto di € 55.573,08.
Ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto delle domande proposte dai ### - in subordine, la riduzione del prezzo dovuto senza riconoscere alcun risarcimento o con compensazione del dovuto con quanto richiesto in via riconvenzionale; - in via riconvenzionale, la condanna dei ### al pagamento di € 55.573,08; - in caso di condanna, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### con condanna degli stessi a risarcire C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere ai ### in restituzione, riduzione e o risarcimento danni; - in ogni caso di condanna di C.&P.s.r.l.s., che ### S.p.A. fosse dichiarata tenuta e condannata, in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare C&P da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute. ###. ### ha contestato di essere responsabile per i vizi delle opere, non avendo rivestito il ruolo di direttore dei lavori, né essendosi occupato o avendo avuto responsabilità in merito all'esecuzione degli impianti e di opere edili o di posa in opera di materiali. In ordine alla presentazione delle pratiche C.I.L.A. e M.U.D.E. ha sostenuto che la tempistica non poteva avere alcun effetto sulla possibilità di accedere all'istituto della detrazione fiscale una volta che le pratiche fossero (come lo erano in effetti state) accettate regolarmente. In ogni caso, ha sostenuto che non vi era stato alcun provvedimento di diniego alla detrazione fiscale e che, dunque, non sussisteva il danno. Da ultimo, ha evidenziato che l'esito negativo della pratica di detrazione fiscale avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente ai ### non essendo mai stata posta come fatto/elemento giuridico di rilevanza contrattuale e non essendovi mai stato un incarico specifico. ###. ### ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte da ### e ### nei suoi confronti; - in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 contestati ritenuti causa di inadempimento e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni riconosciuti; - in ogni caso, che I ###s, fossero dichiarati tenuti e condannati, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantirlo e manlevarlo da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo inflitte. - In via riconvenzionale, che ### e ### fossero condannati al pagamento in suo favore della somma di € 39.776,88 a titolo di compenso per le attività svolte.
Il geom. ### ha precisato di aver assunto il ruolo di direttore dei lavori solo ed esclusivamente nell'interesse dell'### al mero di fine di costituire un responsabile nella conduzione del cantiere per mere finalità amministrative e ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti per non aver avuto alcun rapporto professionale con i #### ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, l'accertamento della responsabilità in capo agli effettivi esecutori dei lavori contestati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Con decreto 12.4.2019 è stata autorizzata la chiamata in causa di: - ### titolare della ditta individuale ### - ### titolare della ditta individuale ### - ### - ### - ### S.p.A.; - ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###. ##### e ### nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione della chiamata del terzo, non si sono costituiti in giudizio e deve dichiararsene la contumacia. ###S, chiamati in causa dall'ing. ### si sono costituiti precisando i limiti e le condizioni di operatività della garanzia assicurativa invocata e aderendo, nel merito, alle difese svolte dal proprio chiamante.
Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione, le eccezioni dell'#### e di essa ### e, in subordine, ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., l'applicazione della franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori, la determinazione della percentualmente di esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'#### S.p.A. ha aderito e fatto proprie le difese nel merito svolte da C.&P. In ordine alla garanzia, ne ha sostenuto la non operatività in relazione ai danni lamentati dagli attori, riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C. & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto, trattandosi di polizza per Responsabilità Civile delle ### che non copre i danni: ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### e ad opere e cose sulle quali si eseguono i lavori. In ogni caso, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, ha addotto che avrebbero dovuto trovare applicazione gli scoperti, le franchigie ed i limiti di risarcimento richiamati dall'art. 23 delle ### di ### Ha concluso chiedendo, in via principale il rigetto delle domande svolte nei confronti della C.&P. S.R.L.S. e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti di C.&P. S.R.L.S., il rigetto della domanda di garanzia.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ### e #### hanno sostenuto l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale da C&P e dall'ing. ### In ordine alla domanda proposta dall'### hanno dedotto la genericità della pretesa e hanno allegato che tutte le opere extra concordate e/o approvate tra le parti erano state saldate e che parimenti pagato era stato il prezzo per le forniture, esposte nella contabilità di C.& P.
In ordine alla pretesa avanzata dall'ing. ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista cui conseguiva che nulla era allo stesso dovuto da essi ### Disposta la CTU e rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata assunta a decisione all'udienza del 29.6.2021, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. ### e ### hanno proposto, in via principale, azione di risoluzione del contratto di appalto intercorso con C.&P. s.r.l. avente ad oggetto le opre di ristrutturazione dell'immobile sito al sesto piano di c.so ### 48 e, in subordine, hanno proposto domanda di riduzione del prezzo.
La domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. può essere accolta solo laddove l'opera sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria perché affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera stessa, tali da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. Al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 1668 c.c., ossia l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Occorre, dunque, in primo luogo esaminare se i vizi di cui si dolgono i ### sussistano e, in caso affermativo, verificarne tipologia, rilevanza e incidenza sulla idoneità dell'immobile a fornire la sua normale utilità.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU diretta ad accertare la sussistenza dei vizi di cui si dolgono ### e #### ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi: 1. Irregolarità nelle pareti interne che risultano ondulate e non eseguite a regola d'arte, esecuzione degli angoli dei tramezzi non ortogonale, presenza di ondulature negli spigoli, mancanza di tinteggiatura in una parte del salone; 2. Esecuzione non a regola d'arte del parquet con diffuse crepe e fessurazioni e presenza di un sottofondo non complanare, con conseguente eccessiva levigatura delle tavole per mimetizzare i disallineamenti di spessore generati dal sottofondo; 3. Vizi alla posa della zoccolatura che presenta distacchi e difetti di corretta messa in opera; 4. Installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla; 5. Vizi di rifinitura nella posa delle piastrelle e nel piano pavimentato irregolare; 6. Trattamenti dei parapetti dei balconi con rialzo ringhiera e tinteggiature mal eseguite; 7. Impianto elettrico da completare e privo di certificazione da parte dell'installatore; ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8. Impianto termoidraulico a pavimento non certificato e privo di alcuni coperchi delle scatole dei collettori e con alcuni cronotermostati che necessitano di essere nuovamente testati e cablati.
I vizi sopra evidenziati non sono tali da rendere l'immobile ristrutturato inadatto alla sua destinazione abitativa, ma rendono necessaria l'esecuzione di importanti interventi per la loro eliminazione.
Quale prima conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto potendo, al contrario, essere accolta la domanda di riduzione del prezzo nella misura corrispondente ai costi necessari per la eliminazione dei vizi.
Tali costi sono stati quantificati dal CTU in complessivi 69.410,00 di cui € 25.092,60 relativi alla opere di posa del parquet, € 2.206,00 della posa della piastrelle, € 1.948,59 per completare e rimediare i vizi dell'impianto termoidraulico, € 5957,20 per completare e rimediare i vizi dell'impianto elettrico, € 29.315,17 per eliminare i vizi alle pareti e ai soffitti, alla zoccolatura, ai parapetti e alle ringhiere ed, infine, alle opere per l'installazione dei telai e degli scrigni delle porte scorrevoli; € 1.464,32 per la posa delle porte, attività, questa non eseguita da C&P o da suoi artigiani ed € 3.425,76 quali costi per il professionista incaricato della ### dei ### Ne discende che la somma che deve essere riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo ammonta a € 67.945,68, non potendo imputarsi a C&P l'importo di € 1.464,32 corrispondente all'eliminazione del vizio dei lavori di installazione eseguiti da soggetto incaricato dalla ### C.&P. ha contestato la CTU con riguardo: 1. all'esecuzione delle rasature a gesso e tinteggiatura pareti e soffitti.
C&P sostiene di aver eseguito intonaci su muri di nuova formazione e su muri esistenti. Evidenzia che i difetti lamentati ed accertati dal C.T.U. riguardano per la maggior parte gli intonaci eseguiti sui muri esistenti afflitti da difetti della muratura non sempre completamente eliminabili con il solo intonaco. Osserva, pertanto, che tenendo conto che la stragrande maggioranza degli intonaci è stata eseguita sui muri esistenti l'importo riconosciuto dal CTU per eliminare i vizi debba essere ridotto al 50%. ### ha risposto a tale osservazione rilevando che nel contrattonon viene fatto un distinguo tra la lavorazione effettuata su nuove murature o su murature preesistenti e che l'appartamento al termine della ristrutturazione avrebbe dovuto essere consegnato senza ondulature. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### del CTU appare condivisibile. Nel contratto non si distingue tra murature nuove e murature preesistenti. Inoltre, nella voce “tinteggiatura” è prevista espressamente la preparazione di tutti i fondi mediante stuccatura e cartavetratura.
Ne consegue che la complanarità doveva essere garantita sia sulle pareti di nuova costruzione, sia sui muri preesistenti.
Ciò posto l'osservazione alla CTU di parte C&P non può essere accolta. 2. all'installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla.
C.&P. evidenzia che aveva assunto l'obbligo della sola posa in opera dei controtelai e che, trattandosi di opera non di finitura a vista ma propedeutica alla successiva posa dei serramenti, consentiva ampia tolleranza di lavorazione. Ritiene, pertanto, che l'addebito debba essere interamente mosso al serramentista incaricato dai #### ha replicato che parte della responsabilità è ascrivibile a C&P per aver mal eseguito l'attività nella fase di preparazione e ha, pertanto, riconosciuto un concorso di responsabilità del serramentista quantificato in € 1.464,32 che appare condivisibile, risultando la restante parte di responsabilità ascrivibile alla ### I ### a loro volta, hanno contestato la CTU con riguardo ai seguenti punti: 1. mancato riconoscimento di un danno permanente al parquet con sua svalutazione del 30%, nella misura di € 9.214,05. ### ha ritenuto che il deprezzamento risulti già considerato con la sostituzione del 25% del parquet posato e maggiormente compromesso. Tale soluzione appare condivisibile e congrua, con conseguente rigetto della richiesta di ulteriore riduzione del valore del manufatto posato. 2. mancato inserimento tra le voci di costo dell'esborso sostenuto dagli attori per invertire i cavi erroneamente posati, ripristinare il liquido refrigerante fuoriuscito e certificare l'impianto medesimo: - fattura ### 10/f del 28.2.2020 1.830,00 euro, fattura ### 81/f del 12.10.2020 500,00 euro.
Sul punto, tenuto conto dell'accertamento del mancato completamento dell'impianto, l'esborso di € 1830,00 - di cui vi è prova essere stato sostenuto per l'impianto termico (doc. 33 di parte attrice) - deve essere riconosciuto in favore degli attori.
Alla luce delle considerazioni svolte, a titolo di riduzione del prezzo deve essere quantificato l'importo di € 69.775,68, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021, data di deposito della ### al saldo. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Nulla, invece, deve essere riconosciuto a titolo di occupazione di suolo pubblico atteso che il contratto 9.3.2018 prevede espressamente che tali costi siano a carico della parte committente. 3.La responsabilità per i vizi delle opere nei rapporti tra i ### e l'### C.&P. ricade interamente in capo a quest'ultima e non, invece, sugli artigiani ###### e ### che hanno rispettivamente eseguito l'impianto termoidraulico, l'impianto elettrico, la posa del parquet e la posa della pavimentazione e delle piastrelle. I ### infatti, hanno commissionato l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti con il contratto di appalto 9.3.2018 (doc. 4 di parte attrice) unicamente a C.&P. che risponde, pertanto, nei loro confronti anche dell'operato degli artigiani a cui l'### ha subappaltato le opere.
Si ritiene, ulteriormente, che C.&P. s.r.l.s. non possa essere qualificato come nudus minister. Come sostenuto dalla Suprema Corte, “###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. (Cass. civ. °23594/2017).
Nel caso di specie, la qualità di geometra in capo al legale rappresentante di C.&P. - ### - e l'assenza di allegazione in ordine al fatto che l'### avrebbe manifestato uno specifico dissenso in ordine alle modalità esecutive richieste dai ### in relazione alle opere che sono risultate eseguite non a regola d'arte escludono che la ### abbia rivestito la qualifica di nudus minister. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 4.I ### hanno chiesto che di tale somma rispondano in via solidale il geom. ### e l'ing. ### Si ritiene, invero che la responsabilità ricada, solidalmente, su ### Nel contratto di appalto 9.3.2018, sottoscritto da ### quale legale rappresentante di C&P è espressamente previsto che: “### comunicazioni di cantiere dovranno avvenire unicamente attraverso il geom. ### e l'### Marin e non direttamente con gli operai”. ### dunque, ha assunto sottoscrivendo il contratto la qualità di direttore ### unitamente all'architetto ### qualità che peraltro non ha contestato di avere svolto. Ne discende che in questa sua qualità professionale risponde, in solido con la ### dei gravi difetti riscontrati nella realizzazione delle opere di ristrutturazione.
Non pare, invece, accoglibile la domanda di responsabilità solidale per vizi dell'opera in capo all'ing. ### il professionista, infatti, ha assunto la qualifica di ### per la ### del cantiere e non, invece, di ### dei ### con la conseguenza che esso non può essere chiamato a rispondere dei vizi derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere. 5.Devono, ulteriormente, essere rigettate le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente conseguenti alla ritardata presentazione della ### In ordine al primo profilo, parte attrice non ha allegato e circostanziato in modo specifico quali sarebbero stati i danni non patrimoniali subiti e, pertanto, non può procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa.
Sul punto si osserva che l'art. 1226 c.c. (rubricato "### equitativa del danno") stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte in relazione all'art. 1226 c.c.: “E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva". La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione, in via equitativa, della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)… E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.
E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c”. (cfr. Cass.26051/2020).
Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato un danno certamente esistente in relazione al quale possa affermarsi l'impossibilità di stimarne l'ammontare, ma si sono limitati genericamente a richiedere il risarcimento per i danni non patrimoniali.
La domanda deve conseguentemente essere respinta.
Con riguardo, invece, ai danni da mancata possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali assorbente risulta il rilievo che siamo dinanzi ad un danno non attuale e meramente eventuale che non può pertanto essere riconosciuto. 6.In via riconvenzionale C&P ha chiesto la condanna dei ### a corrispondere la somma di € 55.573,08 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere contrattuali e di pagamento di quelle extracontrattuali.
Nel corso del giudizio è stato chiesto al CTU di accertare se le opere indicate da C&P ai punti 20 e 29 della comparsa di costituzione costituiscano lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel preventivo 9.3.2018 e, in caso affermativo, di indicare se le stesse risultino eseguite e di quantificarne il valore secondo il prezziario della regione ### vigente all'epoca dell'esecuzione delle opere. ### ha accertato che il valore delle opere contrattualizzate ed eseguite ammonta a € 110.172,59. Ha poi indicato in € 6.223,46 il valore delle opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto eseguite da C&P.
C.&P. ha contestato le risultanze della CTU sostenendo che il consulente tecnico, non essendo stato presente al momento dell'esecuzione dei lavori, può rispondere solo parzialmente, potendo visionare solo i lavori eseguiti ancora presenti sul posto, ma non quelli non più presenti o che sono stati occultati all'interno di pavimentazioni e/o di murature. ###.T.U. ha risposto alla suddetta osservazione rilevando che pur non potendosi accertare e quantificare le lavorazioni, si era in presenza ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 prevalentemente di “attività propedeutiche alle fasi di lavorazione contrattualizzate”.
Ha aggiunto che in sede di operazioni peritali venivano affrontate le analisi su ogni singola lavorazione e che si giungeva a definire nuovi conteggi economici i cui valori unitari venivano assunti in base al ### Dinanzi ai chiarimenti del ### era onere di C.&P. indicare per ogni lavorazione che riteneva non essere compresa nel contratto e non conteggiata dal CTU quale opere extra contrattuale, indicarla specificamente e precisare quali importi non erano stati calcolati e quantificati dal ### Tale specifica allegazione non è stata effettuata.
Ne consegue che non vi sono elementi per discostarsi dall'analitico conteggio operato dal CTU sulla base della verifica delle singole lavorazioni riscontrate nell'immobile.
Alla luce delle considerazioni svolte, il compenso complessivo per le opere eseguite da C&P ammonta a € 116.396,04 oltre IVA di legge e così per € 128.035,64.
Dalla produzione documentale dei ### si evince che gli stessi hanno pagato le seguenti fatture: a. fattura n. 11/18 del 10.3.2018 di euro 5.000,00 oltre IVA al 22% e così per € 6.100,00 per “### pratiche per ristrutturazione alloggio in ### e precisamente in ### 48” (cfr. doc. 5); b. fattura n. 14/18 del 9.4.2018 di euro 27.766,93 oltre IVA al 10% e così per € 30.543,63 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (cfr. doc. 6); c. fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA al 10% e così per € 1.320,00 per “### di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 9); d. fattura n. 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e così per € 13.200,00 per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 10); e. fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA al 10% 7.763,99 per “### materiale per impianto radiante a pavimento.
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 11); ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 f. fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA al 10% e così per € 11.678,28 per “### (opere straordinarie).
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 12); g. fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per 12.031,47 per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### h. fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 15.133,80 per “#### e posa davanzali.
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 14); i. fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 7.425,00 per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48” (doc. 15); j. fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 24.701,80 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 16); k. fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA oltre IVA al 22% e così per € 2.669,60 per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione” (doc. 17).
Avendo parte attrice provato di avere corrisposto la somma di € 132.567,57 che è maggiore di quanto dovuto all'### a titolo di opere contrattuali ed extra contrattuali come quantificate dal ### ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da C.&P. deve essere rigettata. 7.###. ### ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del proprio compenso quantificato in € 39.776,88.
I ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista ed hanno, in ogni caso, contestato la quantificazione del compenso. ### ha così quantificato il compenso richiesto: 1. per attività di ### e rilievo € 2.415,00 oltre IVA e #### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. per il piano di sicurezza e coordinamento esecutivo € 4.116,54 oltre IVA e CPA 3. per l'attività di ### dei lavori: € 1.437,50 4. oltre ad € 45,00 a titolo di anticipazioni per il ### Si ritiene, in primo luogo, che come evidenziato dalla CTU i ### pagando la fattura 11 del 10.3.2018 avente ad oggetto ### e ### hanno già corrisposto all'### il compenso per le attività della ### di cui al punto 1, attività per le quali, perlatro, non vi è prova che il professionista fosse stato direttamente incaricato dai ### Con riguardo alle prestazioni di cui ai punti 2 e 3, il CTU ha proposto una riduzione del 20% alla luce della loro effettuazione in modalità non ordinaria con avvio lavori senza progetto e senza permesso.
Si ritiene, invero, che l'aver iniziato i lavori senza progetto e senza permesso costituisca grave inadempimento del professionista. ###. ### era stato nominato dalla ### e avrebbe, infatti, dovuto effettuare per loro conto la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere previo deposito della ### e dei rilievi necessari. ### omesso tali attività prima dell'inizio dei lavori integra un grave inadempimento che paralizza la pretesa economia avanzata dal professionista, pretesa in ogni caso non sostenuta dalla prova dell'esecuzione delle prestazioni atteso che, come evidenziato dal ### gli elaborati progettuali a corredo del ### di ### quali lo schema planimetrico del cantiere, il cronoprogramma, il computo metrico oneri sicurezza e il ### di manutenzione non sono stati prodotti.
Ne consegue che la domanda proposta in via riconvenzionale dall'#### deve essere rigettata. 8.Devono, invece, essere accolte le domande di manleva proposte da C.&P. e dal geom. ### nei confronti dei terzi chiamati ##### e #### ha, infatti, accertato la loro esclusiva responsabilità con riguardo alle opere dagli stessi eseguite.
Ne consegue che ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 3.778,59 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo e ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 2.206,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo. 9.Deve, invece, essere rigettata la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S. nei confronti di ### s.p.a.
Assorbente risulta il rilievo che la polizza, regolata dalle ### di ### riportate nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 2 di ####, risulta prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'### relativamente all'esercizio delle attività indicate al n. 1 fra quelle descritte nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 1, ###, ovvero precisamente: “### e riparazione di edifici anche occupati con operazioni di intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabilizzazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizione di strutture portanti”. ###, pertanto, tiene indenne l'### solo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
All'art. 16 è poi precisato che “La garanzia di R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni: d) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori” (cfr. doc. 2 ### pagina 12) Ne consegue che detta garanzia, seppure estesa al fatto posto in essere dai subappaltatori, non possa operare in relazione a nessuno dei danni lamentati dagli attori, trattandosi di danni riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C. & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Ciò posto la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S. nei confronti di ### s.p.a. deve essere rigettata. 9.Il rigetto della domanda proposta dai ### nei confronti dell'ing. ### assorbe la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di ####S che assicurano il rischio di cui al certificato ###. 10.Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. quanto ai seguenti rapporti: 1. C&P s.r.l.s. e ### devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute da ### e ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione e così per € 13.430,00. 2. ##### e ### in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e di ### le spese del presente giudizio. Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, secondo il valore medio di liquidazione, scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 quanto ad ### e ### e così per € 4.835,00 e tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 con riguardo a ### e ### e così per € 2.430,00. 3. C.&P. s.r.l.s. deve essere condannata a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi introduttiva e di studio, con riduzione del 20% quanto alla fase istruttoria e del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta e così per € 10.325,00; 4. ### e ### tenuto conto del rigetto della domanda nei confronti dell'ing. ### la cui chiamata in causa della ### deve essere ricondotta causalmente agli attori, devono essere condannati a rifondere le spese di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 260.000,00 nella misura richiesta alla luce della nota spesa prodotta pari a € 11.361,80 che appare congrua; 11.Le spese relative al rapporto processuale tra ### e #### da un lato e ### dall'altro devono, invece, essere interamente compensate alla luce della reciproca soccombenza.
Le spese della ### nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico delle seguenti parti: - nella misura del 30% a carico di C.&P. s.r.l.s., - nella misura del 30% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 25% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### C.&P. s.r.l.s. e ### devono essere, infine, condannati a rifondere ai signori ### e ### le spese dei rispettivi CTP ammontanti a € 2.537,60. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: 1. RIDUCE di € 69.775,68 il corrispettivo del contratto di appalto 9.3.2018 intercorso tra #### e C.&P. s.r.l.s. e, per l'effetto, 2. ###.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### e ### di € 69.775,68, oltre agli interessi legali nella misura dell'art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo; 3. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno, in forza della presente sentenza, in favore di ### e ### sino alla concorrenza di € 3.778,59, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo 4. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 5. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 6. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 2.206,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021; 7. RIGETTA le ulteriori domande proposte da tutte le parti nel presente giudizio; 8. ### C.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di ### e ### le spese di lite liquidate in € 13.430,00 a titolo di compensi, € 545,00 a titolo di esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre a € 2.537,60 a titolo di spese di ### 9. ##### e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e ### le spese del presente giudizio nella misura di complessivi € 4.835,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, precisando che ### e ### sono obbligati in solido limitatamente a € 2.340,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 10. ### C.&P. s.r.l.s. a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate in € 10.325,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 11. ### e ### a rifondere in favore di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### le spese del presente giudizio liquidate in € 11.361,80 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 12. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del giudizio quanto al rapporto tra ### e ### da un lato e ### dall'altro. 13. PONE definitivamente le spese di ### nei rapporti interni tra le parti, a carico di: - C.&P. s.r.l.s. nella misura del 30% - ### nella misura del 30% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 25% - ### nella misura del 5% ### 30 ottobre 2021 Il Giudice Dr.ssa ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
causa n. 650/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Simonetta Rosalia