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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5144/2025 del 27-02-2025

... già esistente, la cui copertura era stata dotata di ringhiera; e) che, dunque, nella realizzazione e successivo ampliamento della veranda (insistente, secondo l'ausiliario, in parte su aggetto balcone e, in parte, su terrazzo a livello che fungeva da copertura ai locali sottostant i), i ### avevano realizzato un ampliamento della loro po rzione abitativa pos ta al primo piano che risultava sporgente anche rispetto all'allineamento del corpo di fabbrica già costituente il primo piano; f) che appariva evidente, alla luce della planimetria allegata alla domanda di concessione per ampliamento del terrazzo n. 30/1998 dell'11 maggio 1998 (nei limiti in cui era visibile), come il terrazzo di proprietà ### già trasformato in parte in veranda, fosse stato ampliato di un metro in avanzamento verso la proprietà degli attori e su tale aumentata superficie fosse stata allargata fino al limite estremo la veranda; g) che, ad eccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato dai ### a confine con la proprietà degli attori, la veranda apposta sul balcone non era a confine con le rispettive proprietà ma insisteva all'interno della proprietà degli attori - appellanti; h) che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 5159/2022 R.G.) proposto da: ### n ato a #### il 16 febb raio 1949 e residente in ### icuro ###, al la ### io ### n. 39 (###: #####), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### congiuntamente all'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura s peciale allegata al ri corso introduttivo del prese nte giudizio di legittimità ( indir izzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrente - contro ### nato a #### il 2 luglio 1959 (######), ### nata a #### il 18 agosto 1923 (######) e ### IVANA, nata a #### il 10 settembre 1954 (####), elettivamente domiciliati in ### al la ### di ### n. 35, presso lo studio degli avv. ti ### e ### che, c ongiuntamente e disgiuntamente, li rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al controricorso (indirizzi p.e.c.  n. 5159/2022 R.G. 
Cron. 
Rep. 
C.C. 7 novembre 2024 Proprietà - Distanze tra costruzioni.  dei difensori: “###” e “###”); - controricorrenti - avverso la sen tenza della Corte d'Appello di L'### n. 213/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2007, #### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distac cata di #### e ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell e opere citate nella premessa dell'atto di citazione, realizzate e poste in violazione dei diritti degli esponenti ed in violazione delle citate norme; 2. Conseguentemente condannare i signori ### e ### all'immediata rimozione delle stesse per come accertate e realizzate in violazione delle norme sulle distanze tutte e, comunque, arbitrariamente realizzate in uno con la cessazione delle vedute esercitate; 3. Condannarli inoltre, in solido tra loro, alla rifusione di ogni danno subito per l'illegittima realizzazione e mantenimento delle vedute e della costruzione, dalla illegittima realizzazione alla def initiva eliminazione, alla somma ritenuta di giustizia e dovuta, comunque, non superiore ad oggi ad 18.000,00, oltre accessori; con vittoria di spes e, competenze ed onorari del presente giudizio.». 
A sostegno della domanda gli attori deducevano che: 1) i convenuti avevano realizzato nell'immobile di loro proprietà posto a conf ine una veranda in violazio ne delle norme sulle distanze legali; 2) avev ano posizionato sul lato ovest una tenda con struttura portante in metallo il cui montante a nord era posizionato in maniera fissa ed in violazione delle distanze dal con fine di proprietà; 3) avev ano realizzato sulla vera nda un'apertura, attraverso la posa di un portoncino, che permetteva l'accesso sul lastrico solare, esercitando una veduta diretta in violazione dell'art. 905 c.c.. 3 I convenuti, costituendosi in giudizio, oltre a concludere per il rigetto delle avverse pretese, proponevano domanda riconvenzionale chiedendo: 1) l'accertamento ed il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di una servitù di veduta sul fondo degli attori da esercitare attraverso il lastrico solare e la veranda posti al piano primo del fabbricato di proprietà dei medesimi; 2) la condanna degli attori: a) a demolire la muratura in elevazione del solaio in piano di copertura realizzata nel locale ripostiglio accorpato al fabbricato principale; b) a demolire la scala esterna in muratura di accesso al piano primo del fabbricato, lungo tutto il tratto in cui essa era posta in aderenza alla proprietà dei ### c) a eliminare la cisterna per l'approvvigionamento idrico posta dagli attori al di sotto della predetta scala; d) a rimuovere la tenda da sole posta dagli attori sul balcone del piano primo lato sud; e) a risarcire ai convenuti i danni dagli stessi patiti in conseguenza delle predette violazioni, da liquidarsi in via equitativa. 
Con sentenza n. 504/2016 pubblicata il 15 aprile 2016 il Tribunale di Teramo, decidendo sulle sole domande proposte da ### audio, ### e ### nell'originario atto di citazione e volte ad ottenere la rimozione di opere edilizie realizzate da ### e ### sulla loro proprietà in violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati e dal confine, nonché la cessazione delle costituite servitù di veduta ed il risarcimento dei conseguenti danni, le rigettava, ritenendo inoltre inammissibili le ulteriori domande avanzate nella memoria ex art.  183 c.p.c.. 
A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale riteneva che non fosse qualificabile come costruzione la veranda realizzata dai convenuti che, anche nel suo successivo ampliamento occupava parte del terrazzo a livello già esistente, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, con conseguente insussistenza della violazione delle distanze di cui all'art.  873 c.c.. Inoltre, riteneva operante il principio della prevenzione in favore dei convenuti, applicabile anche in caso di mancanza di titolo abilitativo, avendo ### costruito per primo il proprio fabbricato ponendosi con esclusivo riferimento al lastrico solare esistente al primo piano lungo la linea di confine, così imponendo al dante causa degli attori di costruire a tre metri dal confine oppure in aderenza o in appoggio. 4 Quindi, i l giudice di pri me cure valorizzava, ai fini del rilevo dell a violazione delle distanze per le v edute, il risco ntro operato in sede di consulenza tecnica d'ufficio secondo cui la veranda, anche a seguito del suo ampliamento, risultava posta a mt. 1,50 dal c onfine nord con la proprietà ### Con la medesima sentenza, decidendo sulle domande riconvenzionali, il Tribunale di Teramo accoglieva quelle di cui ai capoversi 1), 2b) e 2c), dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta sul fondo degli attori da esercitare mediante il lastrico solare e la veranda posti al primo piano del fabbricato di proprietà di ### (nel frattempo costituitosi in prosecuzione anche quale erede di ### deceduto in corso di causa) e condannando gli attori alla demolizione della scala esterna in muratura di accesso al piano primo del loro fabbricato lungo tutto il tratto in cui essa era posta in aderenza alla proprietà ### nonché la rimozione della cisterna, ovvero ad arretrare dette costruzioni sino alla distanza minima legale di tre metri (e di due quanto alla cisterna) dal confine.  2.- La Corte d'Appello di L'### investita dall'impugnazione proposta da #### e ### con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, in parzia le riforma della pronuncia di primo grado, condannava ### zzi ### all'immediato arretramento di un metro della veranda insistente sul terrazzo-balcone antistante la proprietà di #### e ### e alla rimozione della ringhiera che consentiva l'affaccio dal terrazzo insist ente s ul solaio di copertura del manufatto posto a confine tra le rispettive proprietà. Inoltre, rigettava le domande riconvenzionali formulate dal ### sub 1) e sub 2 b) e condannava quest'ultimo al pagamento dei due terzi delle spese di lite sostenute dagli appellanti. 
A sos tegno dell'adottata pronunc ia la Corte di merito rilevava, pe r quanto di interesse in questa sede: a) che, nel caso di specie, con riguardo alla memor ia ex art. 183 c.p.c. degli attori - appellanti, non ricorre va un'ipotesi di “mutatio libelli”, gi acché con essa i pr edetti avevano proceduto alla mera specificaz ione di presupposti di fatto già originariamente indicati in citaz ione, c hiarendo, i n particola re, che la realizzazione della veranda, era stata effettuata, inizialmente per 5 dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito in occasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che, attraverso l'apertura di una porta sulla stessa, era stato consentito l'accesso ad un lastrico solare, precedentemente costituente copertura di un annesso al fabbricato dei convenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, lastrico originariamente non accessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti; b) che, dunque, trattavasi dei medesimi fatti sommariamente individuati nell'atto di citazione (realizzazione di una veranda e di una veduta illegittime e lesive dei diritti degli attori - appellanti); c) che era evidente, dalle fotografi e e dai grafici allegati alla consulenza tecnica d'ufficio, come alcuna parte della costruzione realizzata in sopraelevazione dell'originario fabbricato ### fosse posta in aderenza al fabbricato degli attori; d) che l'unica parte in ader enza (e sul conf ine tra le rispettive proprietà) era infatti il locale ripostiglio del piano terra, già esistente, la cui copertura era stata dotata di ringhiera; e) che, dunque, nella realizzazione e successivo ampliamento della veranda (insistente, secondo l'ausiliario, in parte su aggetto balcone e, in parte, su terrazzo a livello che fungeva da copertura ai locali sottostant i), i ### avevano realizzato un ampliamento della loro po rzione abitativa pos ta al primo piano che risultava sporgente anche rispetto all'allineamento del corpo di fabbrica già costituente il primo piano; f) che appariva evidente, alla luce della planimetria allegata alla domanda di concessione per ampliamento del terrazzo n. 30/1998 dell'11 maggio 1998 (nei limiti in cui era visibile), come il terrazzo di proprietà ### già trasformato in parte in veranda, fosse stato ampliato di un metro in avanzamento verso la proprietà degli attori e su tale aumentata superficie fosse stata allargata fino al limite estremo la veranda; g) che, ad eccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato dai ### a confine con la proprietà degli attori, la veranda apposta sul balcone non era a confine con le rispettive proprietà ma insisteva all'interno della proprietà degli attori - appellanti; h) che l'ampliamento della veranda, fino al limite attuale era avvenuto nell'anno 2001, in oc casione de ll'ampliamento del terrazzo di cui alla concessione del 1998, qu ando gli attori - appellanti avevano già soprelevato la propria costruzione antistante la proprietà dei convenuti, cosicché quantomeno con riferimento alla parte di essa che, in ragione 6 dell'allargamento del terrazzo di un metro aveva inglobato la superficie del balcone per l'intero , vi era stata evident e violazione del principio di prevenzione, cui gli stess i convenuti avrebbero dov uto attenersi avuto riguardo all'intervenuta sopraelevazione del fabbricato degli attori; i) che pertanto il ### pur potendo invocare il principio di prevenzi one in relazione all'ampliamento già effettuato prima del la sopre levazione del fabbricato degli attori, non era legittimato a fare altrettanto per l'ulteriore ampliamento della veranda lungo il fronte nord del suo fabbricato, per tutta la sua estensione, ampliamento effettuato a seguito dell'espansione in tale direzione del terrazzo; j) che era innegabile infatti come tale manufatto, diverso rispetto al preesistente, dovesse essere considerato nel computo delle distanze, det erminando l'aumento de lla superficie utile dell'appartamento e modificando la sagoma dell'edificio, senza rispettare, in applicazione del criterio di prev enzione, le dista nze imposte dall'intervenuta soprelevazione del fabbricato antistante appartenente agli attori - appellanti; k) che il manufatto violava il disposto dell'art. 873 integrato dalle N.T.A. del piano regolatore del Comune di ####, in quanto queste ultime (ric hiamate in citazi one a f ondamento della domanda giudiziale), come accertato dall'ausiliario, prevedevano per la zona in contestazione una distanza minima dei manufatti di cinque metri dal confine (pacificamente non rispettata nella realizzazione della veranda anche nella sua primitiva conformazione per tutta la sua lunghezza) e di dieci metri dai fabbr icati prospicienti; l) che doveva pertanto essere ordinato l'arretramento di un metro della veranda, sino al limite in cui era in preced enza legittimamente insistente su l terrazzo prima del suo ampliamento, senza potersi affermare che il convenuto aveva acquisito per usucapione il diritto di veduta sulla proprietà attorea né dalla veranda nella sua precedente conformazione, né dalla porzione del solaio del manufatto realizzato a confine tra le rispettive proprie tà, su cui attualmente era apposta una ring hiera; m) che, con riguardo a tale ultimo aspetto, indipendentemente dal fatto che l'acces so al lastrico solare, in epoca antecedente la soprelevazione del fabbricato sarebbe avvenuto a mezzo di scala non fissa (elemento di per sé indicativo dell'inesistenza di un comodo accesso tale da far pre sumere che esso potesse es sere comunemente utilizzato quale terrazzo), n ondimeno la stessa affermazione che tale 7 spazio fosse dotato di parapetto dell'altezza di trenta centimetri escludeva a priori che esso consentisse di esercitare in sicurezza qualsiasi affaccio in condizione necessaria per potersi ritenere sussistente il possesso di una situazione di fatto corrispondente al diritto di veduta di cui era stata reclamata l'intervenuta usucapione; n) che, p ertanto, in rifor ma della sentenza di primo grado, dove van o essere rigettate l e domande riconvenzionali di cui ai capoversi 1) e 2b), accolte invece dal giudice di prime cure; o) che, invece, doveva restare ferma la statuizi one concernente la rimozione della cisterna collocata sotto le scale di accesso al fabbricato degli attori - appellanti, in quanto non espressamente fatta oggetto di impugnazione da parte di questi ultimi.  3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.  4.- #### e ### hanno resistito con controricorso.  5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., il ricorrente, con istanza del 4 dicembre 2023, ha chiesto la decisione del ricorso.  6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., per ave re la Corte d'Appello erroneamente posto a fondamento della sua decisi one, accogliendo la domanda attrice, la circostanza, evidenziata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che la violazione delle distanze era dipesa dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., mentre in citazione la violazione delle distanze era riferita esclusivamente alla realizzazione di una veran da su di un precedente lastrico solare e al su o successivo ampliamento, senza alcun riferimento a una violazione delle distanze della parte di immobile su cui era stata realizzata ed ampliata la veranda. 
Sostiene, in particolare, che la violazione delle distanze dipendente dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a dista nza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., sarebbe stata 8 dedotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., per rappresentare che la veranda era stata apposta su tale balcone e non risulterebbe essere stata dedotta nell'atto di citazione, in cui la violazione delle distanze era riferita esclusivamente alla realizzazione di una veran da su di un precedente lastrico solare e al su o successivo ampliamento, senza alcun riferimento ad una violazione delle distanze della parte di immobile su cui era stata realizzata ed ampliata la veranda. 
Afferma, ancora, che non si sarebbe in presenza, dunque, di una mera precisazione o modificazione della domanda originaria rispe tto a circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo, ma di una vera e propria “mutatio libelli”. 
Neppure potrebbe sostenersi che la domanda nuova sarebb e ammissibile in via di eccezione al fi ne di paralizz are la domanda riconvenzionale del ricorrente, giacché, in tal caso, essa avrebbe dovuto essere avanzata entro la prima udienza di trattazione.  2.- La censura risulta manifes tamente infondata, giacché la Cor te d'Appello di L '### ha cor rettamente ritenuto la variazione della domanda rientrante nel “thema decidendum”, s ulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato presso questa Corte regolatrice, p er il quale l'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclu de la possibilità della modifica del “petitum” o del la “causa petendi” della domanda originari amente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. civ., Sez. U, sentenza 22404 del 13 s ettembre 2018, Rv. 650451-01; Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, Rv. 635536-01; Cass. civ., 6-2, ordinanza n. 20898 del 30 settembre 2020, Rv. 659230-01; civ., Sez. 3, ordinanza n. 4031 del 16 febbraio 2021, Rv. 660594-01; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. ### del 28 novembr e 2019, Rv. 655978-01). 
In particolare, la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata ha ampiamente precisato che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata in primo grado, #### e ### a si erano esclusivamente limitati a specificare i 9 presupposti di fatto già originariamente indicati, a sostegno delle domande proposte, nell'atto di citazione e avevano chiarito, in particolare, che la realizzazione della veranda, era stata effettu ata, inizialmente per dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito in occasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che, attraverso l'apertura di una porta sulla stessa, era stato consentito l'accesso ad un lastrico solare che in precedenza costituiva la copertura di un annesso al fabbricato dei convenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, originariamente non accessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti. Sulla base di tale precisazione, la Corte territoriale ha dunque escluso che, nella specie, si fosse realizzata l'introduzione, nel processo, di un “petitum” diverso e più ampio, o di una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, ovvero su un fatto costitutivo radicalmente differente da qu elli originariamente al legati a sostegno delle domande giudiziali mediante l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.  3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., pe r avere la C orte di merito affermato che l'ampliamento della veranda sarebbe stato effettuato in violazione delle distanze legali, perché coincidente con l'ampliamento di un balcone realizzato a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., senza considerare che la medesima veranda, i n consegu enza del predetto ampliamento, sarebbe rimasta allineata al profilo del fabbricato esistente. 
Sostiene, al riguardo, che, nel caso di specie, lo stesso giudice di primo grado aveva affermato, sulla scorta delle stesse deduzioni degli attori e di quanto accertato dall'ausiliario, che la veranda, compreso il suo successivo ampliamento, aveva occupato solo una parte del terrazzo a livello, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, sicché doveva escludersi che la sua realizzazione abbia comportato una violazione delle distanze rispetto alla situazione di fatto preesistente. 
Né rilev erebbe, secondo la pr ospettazione del ricorre nte, che l'ampliamento della veranda fino al limite attuale, sia avvenuto nel 2001 in occasione dell'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazione del balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., talché 10 troverebbe applicazione il principio di prevenzione a favore degli attori, poiché, una volta realizzato il balcone, ai fini del rispetto delle distanze, occorrerebbe fare riferimen to alla situazione di f atto del fabbricato esistente con tale balcone, ancorché illegale o abusivo, atteso che, la natura abusiva dell a costruzione rileva unicamente nei rappor ti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali.  4.- La censura risulta inammissibile, poiché attinge la valutazione del fatto e del le prove condotta dalla Corte di merito, con riguardo all'ampliamento della veranda.  ### te distrettuale, rifo rmando la decisione di prime cure, ha ritenuto, invece, all'esito della valutazione del fatto e delle prove (e, in particolare, della consulenz a tecnica d'ufficio e della documen tazione, grafica e fotografica, ad essa allegata) che, ad eccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato da ### a confine con la proprietà degli appellanti, la veranda di cui si tratta non era al confine tra le proprietà delle parti, ma piuttosto all'interno di quella di #### e ### In particolare - come espressamente chiarito dalla sentenza - dal rilievo fotografico contrassegnato dal n. 1 e dagli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio la Corte di merito ha desunto che il confine tra le proprietà insisteva, da un lato, in corrispondenza ai punti di aderenza del menzionato manufatto e del locale ripostiglio di proprietà degli attori (elementi intorno ai quali erano state costruite le scale di accesso alla proprietà degli appellanti ed odierni controricorrenti) e, dall'altro, al piccolo muretto che divideva i due cancelli di ingresso alle rispettive proprietà (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, alle pagg. 12-13). 
A tale ricostruzio ne, il ricorrente tenta di contrapporre una lettur a alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790- 01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv.  670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi 11 inammissibile il motivo di impug nazione con cui la parte ricor ren te sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattu ale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta zione, essendo precluso nel giudizio di legittim ità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). 
Non è poss ibile, d unque, proporre un apprezzamen to diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). 
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la 12 fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01). 
Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull'accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere che l'ampliamento della veranda si trovasse all'interno della proprietà degli attori - appellanti, nel tentativo di confutarli sostenendo che invece esso fos se allineato al profilo del fabbricato esistente, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. ### del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, c ontrapponendo ne uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli eleme nti di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e dell e prove è sottratto al sindac ato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di r iesaminare e valutare il merito della c ausa, m a solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza gi uridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.»).  5.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro respinto. 13 6.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  7.- Poiché il giudizi o è definito in conform ità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo.  8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.700,00 (euro tremilasettecento/00), di cui €.  200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), ai sensi dell'art.  96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art.  96, comma 4, c.p.c.. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Graziano Francesco

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3899/2025 del 12-10-2025

... fatto pulire accuratamente il vano scala compresa la ringhiera, sostituendo a sue spese le tende e le zanzarier e delle fines tre provvedendo altres ì alla po tatura del verde esterno, invitandolo a rimuovere dal predetto vano due elettrodomestici in disuso che lo stesso aveva allocato lì da oltre un anno; - che anche s uccessivament e, con pec del 1/10/2024, la stessa ### aveva lamentato al fratello il grave disordine in cui versava il vano scala occupato da materiali di ogni tipo com presi rifiuti di vario gener e e due elettrodomestici di grandi dimensioni. Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ### RG n. 5505/2024 Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025 Alla luc e di quanto rappr esentat o, le convenute hanno dedo tto in diritto la piena •ސ’’–’¥CŽ••’—œŠ••Š£’˜—ŽCŽ••’–™’Š—˜C’CŸ’Ž˜œ˜›ŸŽ•’Š—£ŠCŒ‘’ŽŽ—˜C’•C›’Ž˜CŽ•C ricorso. Con memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., il rico rrent e ha replicato alla comparsa di costituzione avv ers aria deducendo che anche le convenute ed il loro congiunto ### erano stati denunciati per numerosi episodi di violenza nei suoi confronti, precisando che dopo la propos (leggi tutto)...

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N. 5505/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO - ### - Il Giudice, dott.ssa Sar a ### in funzione di giudice monocratico, sulle Œ˜—Œ•žœ’˜—’C™›ŽŒ’œŠŽC—Ž••ŽC—˜ŽCœŒ›’ŽCŽ¡CŠ›ï###CŽ›CŒï™ïŒïðCœ˜œ’ž’ŸŽCŽ••ž’Ž—£ŠCŽ••WWC
œŽŽ–‹›Ž###ðC™›˜—ž—Œ’ŠCŠC—˜›–ŠCŽC—Ž••ŽC˜›–ŽCŽ••Š›ï### c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5505 del ### degli ### Ž••Š——˜CXVXZC™Ž—Ž—ŽC›Š ### ›Š™™›ŽœŽ—Š˜CŽC’Žœ˜CŠ••ŸŸïC’žœŽ™™’—ŠCŒ›žŠ˜CŽC elettivamente domiciliat ###### via ### A. Cantore n. 27 ricorrente e #### e #### REBECCAðC›Š™™› ŽœŽ—ŠŽCŽC’ŽœŽCŠ••ŸŸïCŠž›’£’˜C— Ž•˜C •Š—˜CŽCŽ•Ž’ŸŠ–Ž— ŽC domiciliat #######, via ### n. 1 convenute *** Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data ###, ### ha co nvenuto in giudizio la sorella, ### ta e le figlie di questa, ### e ### chiedendo la condanna delle stesse alla rimozione Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
Ž••ŽCŸ’Ž˜ ŒŠ–Ž›ŽC’—œŠ••ŠŽCŠ•C™›’–˜C™’Š—˜CŽ••Ž’ ’Œ’˜Cœ’žŠ˜C’—CŠ› ’—’Œ ˜CŠ••ŠCŸ’ŠC ### n. 13, nonc hé ordinarsi alle stes se di desis tere dalle condo tte pregiudizievoli poste in essere a scopo emulativo nei confronti del ricorrente e della sua famiglia. 
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: - ’CŽœœ Ž›ŽC™›˜™›’ŽŠ›’˜C’C ž—CŠ™™Š›Š–Ž—˜C™˜œ˜CŠ•CœŽŒ˜—˜C™’Š—˜C Ž••Ž’’Œ’˜ C situato in ### nella ### n. 13, nel quale abita con la moglie e con le figlie; - che lo st abile è c omposto da quattro appar tament i intestati, oltre al ricorrente, rispettivamente alla sorella, ### (il primo piano) ed alle nipoti ### (il piano terra) e ### (il terzo piano); - che le tre convenute abitano, insieme a ### (rispettivamente marito ŽC™Š›ŽCŽ••ŽCœŽœœŽüðC—Ž••Š™™Š›Š–Ž—˜CŽ•CŽ›£˜C™’Š—˜C’C™›˜™›’Ž¥C’CŠC›Š—ŒŠCŽ‹ŽŒŒŠò - Œ‘ŽCœ’œŽ–Š’Œ Š–Ž—ŽCŠ•CŽ›£˜C™’Š—˜CŸ’Ž—ŽC‹žŠŠC ŠŒšžŠCœ ž•C‹Š•Œ˜—ŽCŽ•C ricorrente, rendendo lo stesso inaccessibile per il timore di essere raggiunti da improvvisi gettiti di acqua; - Œ‘ŽC—ސ•’Cœ™Š£’CŽ••ŠCœŒŠ•ŠCŽ••Ž’’Œ’˜ðCŒ˜–ž—ŽCŠCž’C•’CŠ™™Š›Š–Ž—’ðC’•C—žŒ•Ž˜C familiare ### è solito collocare oggetti di ogni tipo e lasciare per svariati giorni spazzatura; - che inoltr e da qualche tempo è stata ins tallata, senza la richiesta di consenso Š••˜’Ž›—˜C›’Œ˜››Ž—ŽðCž—ŠCŽ•ŽŒŠ–Ž›ŠCŒ‘ŽC›’™›Ž—ŽCœ™Š£’CŒ˜–ž—’ò - che con lettera raccomandata del 31 gennaio 2024, ricevuta il successivo 10 febbraio, Ž›ŠCœŠŠC’—’–ŠŠCŠ••ŠCŒŠ•’˜—ŽCŠ›’ŠC˜—ŒŽŠC•ŠC›’–˜£’˜—ŽCŽ••Š™™Š›ŽŒŒ‘’˜CŽC•ŠCœŽœœŠC
œžŒŒŽœœ’ŸŠ–Ž—ŽCœ’CŽ›ŠC•’–’ŠŠCŠCŠ™™˜››ŽCœž•CŒŠ—ŒŽ••˜C’—›Žœœ˜Cž—CŒŠ›Ž••˜C’—˜›–Š’Ÿ˜ï Con memoria depo sitata il ### si sono costituite in g iudizio le convenute contestando la fondatezza delle pretese avversarie. 
Esse in particolare hanno dedotto: - che la convivenza tra il nucleo familiare del ricorrente e quello dei resistenti è da tempo funestata da accese liti spesso approdate nelle aule giudiziarie, sullo sfondo Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
’Cž—C —ž›’˜ CŒ˜—Ž—£’˜œ˜CŒ‘ŽCœŒŠž›’œŒŽC Š••Ž›Ž’¥J relitta da ### lo, padre di ### e di ### - che in tale contesto il ricorrente si è reso protagonista di reiterate aggressioni sia verbali che fisiche che hanno portato alla proposizione di diverse denunce da parte delle co nvenute, con riferimento alle quali s ono pendenti svar iati procedimenti penali a suo carico; - che la forte conflittualità tra gli abitanti dello stabile di via ### n. 13 ha indotto le convenute ad inst allare un a telecamera al piano primo, presso •Š™™Š›Š–Ž—˜C’C™›˜™›’Ž¥C’CŒŠ •’˜—ŽC Š›’ŠC˜—ŒŽŠðC˜™˜CŠŸŽ›ŽC appositamente indetto una riunione alla quale è stato invitato a partecipare anche •’—šž’•’—˜CŽ•C™’Š—˜CŽ››ŠðCŠ›ŠŒ’C›Š—ŒŽœŒ˜CŒ˜—C•ŠC–˜•’ŽC’•Ž¡’œCœŠC•ŽðC’CšžŠ•’C
‘Š——˜C’—CšžŽ• •ŠCœŽŽCŽœ™› Žœœ˜C’•C•˜›˜ CŒ˜—œŽ—œ˜Cœ Œ›’˜CŠ••’—œŠ••Š£’˜—ŽCŽ••ŠC telecamera; - Œ‘ŽC˜™˜C•’—œ Š••Š£’˜—ŽCŽ••ŠCŽ•ŽŒŠ– Ž›ŠðCœ˜—˜C™›Žœœ˜Œ‘·CŒŽœœ ŠŽC •ŽCŒ˜—˜ŽC intemperanti del ricorrente che erano state oggetto di molte denunce (relative a danneggiamenti, ingiurie e lesioni), - che tuttavia permane una situazione di degrado delle parti c omuni dov uta a comportamenti poco rispettosi della cosa comune da parte del ricorrente, al quale con pec del 31/07/2024 ### aveva comunicato di aver fatto pulire accuratamente il vano scala compresa la ringhiera, sostituendo a sue spese le tende e le zanzarier e delle fines tre provvedendo altres ì alla po tatura del verde esterno, invitandolo a rimuovere dal predetto vano due elettrodomestici in disuso che lo stesso aveva allocato lì da oltre un anno; - che anche s uccessivament e, con pec del 1/10/2024, la stessa ### aveva lamentato al fratello il grave disordine in cui versava il vano scala occupato da materiali di ogni tipo com presi rifiuti di vario gener e e due elettrodomestici di grandi dimensioni. 
Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
Alla luc e di quanto rappr esentat o, le convenute hanno dedo tto in diritto la piena •ސ’’–’¥CŽ••’—œŠ••Š£’˜—ŽCŽ••’–™’Š—˜C’CŸ’Ž˜œ˜›ŸŽ•’Š—£ŠCŒ‘’ŽŽ—˜C’•C›’Ž˜CŽ•C ricorso. 
Con memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., il rico rrent e ha replicato alla comparsa di costituzione avv ers aria deducendo che anche le convenute ed il loro congiunto ### erano stati denunciati per numerosi episodi di violenza nei suoi confronti, precisando che dopo la propos izione del presente giudizio le convenute avevano installato altre du e telecamere e, in fine, eccependo la nullità Ž••Šž˜›’££Š£’˜—ŽCŠ••’—œŠ••Š£’˜—ŽC™›Žœ ŠŠCŠ•’CŠ‹’Š—’CŽ••Ž’’Œ’˜C’—CšžŠ— ˜C•ŠC riunione si sarebbe tenuta senza la previa convocazione del ricorrente. 
••ž’Ž—£ŠCŽ••WWCœŽ Ž–‹› Ž###C- sostituita dal deposito di note scritt e ai s ensi Ž••Š›ï###CŽ›CŒï™ïŒïC- la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.  *** 
Giova premettere che secondo la ricostruzione dei fatti operata in ricorso B confermata dalla perizia di par te prodot ta dal ricorrente B la telec amera di videosorveglianza, ’—œŠ••ŠŠCœž••ŠCŠŒŒ’ ŠŠCŽ••Ž’’Œ’˜CŠ••Š• Ž££ŠCŽ•C™›’–˜C™’Š—˜C’—C™›˜œœ’–’ ¥C
Ž••’—›Š˜œœ˜CŽ•C‹Š•Œ˜—ŽCŽ•CœŽŒ˜—˜C™’Š—˜ðC›’™›Ž—ŽCŠ•Œž—’Cœ™Š£’CŒ˜—˜–’—’Š•’CŽC’—C
™Š›’Œ˜•Š›ŽC•Š›ŽŠC’—C™›˜œœ’–’¥CŽ•CŒŠ—ŒŽ••˜C’C’—›Žœœ˜C™›˜œ™’Œ’Ž—ŽCœž••ŠCŸ’ŠC™ž‹‹•’ŒŠCŽC quella antistante il portone di access o agli appartamenti. Con la memoria ex ar t. 281 duodecies Œ˜––ŠCZCŒï™ïŒïC’•C›’Œ˜››Ž—ŽC‘ŠC›’Ž›’˜CŒ‘ŽC’—CŽ™˜ŒŠCœžŒŒŽœœ’ŸŠCŠ••’—›˜ž£’˜—ŽC del pres ente giudizio sarebber o state installate altre due telecamere, non specificando žŠŸ’ŠC—·C•ŠC™˜œ’£’˜—ŽðC—·C•Š›ŽŠC’C›’™›ŽœŠCŽC•’–’Š—˜œ’CŠCŠ›ŽC›’—Ÿ’˜CŠCž—ŠCŽ—ž—Œ’ŠC sporta ad ottobre 2024 (versata in atti), dal cui sintetico tenore sembrerebbe tuttavia che le due telecamer e abbiano la stessa co llocazione di quella originariam ente c ensurata nel ricorso. 
Ciò premesso , la questione che ci occup a è s e un privato possa installare nella propria abitazione ed a propria sicurezza un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversa anche su aree comuni. 
Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
In sede penale, la questione è stata risolta in senso affermativo, avendo ritenuto la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2008, n. 44156) che non commette il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condominið specie se i condomini stessi siano a conoscenza dell'esistenza delle telecamere e possano visionarne in ogni momento le ripreseò motivo per cui queste ultime non siano neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservatið precisando che: la ripresa con una telecamera delle parti comuni non può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, poiché l'esposizione alla vista di terzi di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò ripreseï Per quanto riguarda la disciplina civilistica deve in primo luogo chiarirsi che non è applicabile nel caso di specie il D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della ###, in quanto, ai sensi Ž••Š›ï 5, comma 3 del D. Lgs. 196/2003 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusioneð mentre, nella specie, il trattamento è stato eseguito dalle resistenti per finalità personali relative alla tutela della propria sicurezza e incolumità, e nel contempo manca ogni elemento di prova B e in realtà persino di allegazione B che il segnale video ripreso dalle telecamere oggetto del contendere sia stato o sia attualmente comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo. 
Sotto il profilo penalistico, come si è detto, •˜›’Ž—Š–Ž—˜ della Suprema Corte è nel senso che le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di Š™™Š›Ž—Ž—£Š di Žœœ’ð nozioni che individuano una particolare relazione del Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025 soggetto con •Š–‹’Ž—Ž in cui vive la sua vita privata in modo da sottrarla da ingerenze esterne, in quanto le parti comuni sono in realtà destinate Š••žœ˜ da parte di un numero indeterminato di soggetti (cfr., Cass. 44701/08). 
Il cancello prospiciente sulla pubblica via e il cortile condominiale antistante il portone di accesso agli appartamenti non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (cfr: Cass. ### del 30/05/2017; Cass. 5253 del13/11/2019). 
Tuttavia, è stato condivisibilmente affermato che il giudice civile, nei rapporti tra condomini, tutela il diritto inviolabile alla riservatezza, di cui all'art. 2 Cost. (cfr. Trib. Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009) mentre •Š›ï 14 Cost., come ha precisato la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/08), tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza con esclusivo riferimento in ordine a quanto si svolge in quel luogo, ovvero, a quei comportamenti tenuti in luoghi di privata dimora, in condizioni tali da renderli tendenzialmente non visibili ai terzi; anche il condominio è un luogo in cui i singoli condomini non sono tenuti a tollerare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video riprende: del resto, altrimenti opinando non avrebbe senso la disposizione che prevede una determinata maggioranza assembleare per •’—œŠ••Š£’˜—Ž di videocamere sui beni comuni da parte Ž••ŠœœŽ–‹•ŽŠ condominiale. 
Pertanto, ove si discuta della legittimità di sistemi di videosorveglianza installati per fini personali, occorre procedere ad un bilanciamento tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza e la tutela Ž••’—Œ˜•ž–’¥ fisica personale: va verificato se •’—œŠ••Š£’˜—Ž delle discusse videocamere sia proporzionata a quanto necessario per la tutela Ž••’—Œ˜•ž–’¥ personale. 
Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
Sulla scorta di tali considerazioni, si condivide •˜›’Ž—Š–Ž—˜ secondo cui le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video, ove questa sia funzionale a vigilare spazi di propria esclusiva pertinenza (cfr. ordinanza del 15 gennaio 2014 del Tribunale di Roma, V ###. 
In sostanza, dunque, è da considerarsi lecito il sistema di videosorveglianza installato dal œ’—˜•˜C™›˜™›’ŽŠ›’˜CŽœŒ•žœ’Ÿ˜CœŽ—£ŠC’•C™•ŠŒŽC’Cž’C•’CŠ•›’CŠ—Œ‘ŽCœŽC•˜‹’Ž’Ÿ˜C™ž—ŠC
œž••ŽC™Š›’CŒ˜–ž—’CŽ••Ž’’Œ’˜ðC™Ž›Œ‘·C’•CŒ˜›’•ŽCŽ•CŠ‹‹›’ŒŠ˜C˜C’•C›Ž•Š’Ÿ˜CŠŒŒŽœœ˜C—˜—C rientrano nei concett i di domicilio e privata dimora in quanto so no destinati a essere utilizzati da un numero indeterminato di soggetti, laddove, come si è detto, gli articoli 23 e 24 del dec reto legislativo 196/06 subordinano la liceità al consenso espresso so ltanto šžŠ—˜C’CŠ’Cœ˜—˜CŽœ’—Š’CŠ••ŠCŒ˜–ž—’ŒŠ£’˜—ŽC–Ž—›ŽC—Ž••ŠCœ™ŽŒ’ŽC•’–™’Š—˜C¸CŽœ’—Š˜C a scopi personali. 
Nel caso di specie, dalle allegazioni del ricorrente e dalla perizia di parte depositata dallo stesso risulta che le telecamere in questione, apposte sulla facciata Ž••Ž’’Œ’˜ Š••Š•Ž££Š del balcone Ž••Š™™Š›Š–Ž—˜ del primo piano di proprietà di ### inquadrano la pubblica via nel tratto davanti al cancello di accesso al complesso abitativo e •Š›ŽŠ condominiale tra tale cancello e il portone di accesso agli appartamenti. 
Esse dunque, così collocate, da un lato, certamente non inquadrano beni esclusivi del ricorrente e, Š••Š•›˜ lato, per la loro posizione non si possono sottrarre Š••’—Ž›ŒŽŠ›Ž chi percorre il comune accesso. 
Si tratta dunque di valutare, come si è detto, se la videoripresa di spazi comuni sia nel caso di specie funzionale a sorvegliare spazi di propria esclusiva pertinenza e in generale alla propria esigenza di sicurezza, nel qual caso non si può escludere la ripresa del portone e Ž••Š—›˜—Ž comune, perché verrebbe pregiudicato lo scopo Ž••Š™™˜œ’£’˜—Ž della telecamera, che potrebbero altrimenti essere rivolta solo verso •’—Ž›—˜ Ž••Š‹’Š£’˜—Ž di parte resistente senza poter indentificare la persona che percorre •Š—›˜—Ž (cfr. Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017) e tanto riguarda a maggior ragione la ripresa Ž••Š›ŽŠ esterna al portone che consente di accedere alle abitazioni di tutte le parti del giudizio. 
Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025
Nel caso di specie, sebbene le telecamere installate dalle convenute ritraggano spazi comuni, tale circostanza non può dirsi idonea a concretare ž—ŽŽ’ŸŠ lesione del diritto alla riservatezza degli altri abitanti Ž••Ž’’Œ’˜ð dal momento che si tratta di zone liberamente visibili a terzi estranei (nella specie, sono direttamente visibili dalla strada pubblica) e ciò fa indubbiamente venir meno •Žœ’Ž—£Š di riservatezza vantata dal ricorrente, a prescindere dal bilanciamento con ulteriori esigenze, quali quelle di sicurezza delle resistenti (cfr. Cass. 14346/2012, in motivazione). 
Ad ogni modo, nel bilanciamento tra i diritti non può trascurarsi che è emersa dalla prospettazioni di entrambe le parti e dalla documentazione in atti la forte conflittualità esistente tra i due nuclei familiari spesso sfociata in violenti litigi e in reciproche condotte di rappresaglia, tale da giustificare •Žœ’Ž—£Š avvertita da parte convenuta (e a quanto pare anche dagli inquilini del piano terra estranei al giudizio) di adottare misure di sorveglianza anche in funzione deterrente a tali condotte violente. 
Ritiene il giudicante che, affinché vi sia lesione della privacy altrui, è necessario che siano violate le disposizioni ex artt. 614 e 615 bis cod. penale. A ciò è arrivata la Corte Suprema a più riprese (ex pluribus, Cass. ###/17), arrivando ad escludere la violazione della priv acy qualora le telecamere non riprendano l'abitazione privata altrui né spazi pertinenziali ad essa (es., pianerottolo nell'immediata adiacenza dell'ingresso dell'altrui abitazione, balcone o terrazzo altrui). 
Ž•CŒŠœ˜C’Cœ™ŽŒ’ŽðCŒ˜–ŽCœ’CŽŸ’—ŒŽCŠ••ŽC˜˜C’—CŠ’ðC•ŠCŽ•ŽŒŠ–Ž›ŠC’—šžŠ›ŠC•Ž—›ŠŠC principale e non è stato nean che allegat o c he vengano inquadrate parti di prop rietà esclusiva della parte ricorrente, né in assenza di qualsiasi allegazione sul punto sarebbe stato ammissibile esperire una ### Neanche le altre domande possono trovare accoglimento, ostandovi •ŽŒŒŽœœ’ŸŠ genericità, tanto Ž••Š••ސУ’˜—Ž dei fatti lamentati (il getto di acqua dal balcone e •Š‹‹Š—˜—˜ di immondizia sulle scale) dei quali non è stata indicata la frequenza della relativa condotta B in un certo senso descritta come episodica B né in verità neanche specificamente indicato •Šž˜›Ž della stessa, quanto della prova testimoniale articolata sul punto û### è che Š••’—Ž›—˜ Ž••Ž’’Œ’˜ ove Lei risiede si sono verificati negli anni episodi nei Sentenza n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025 quali gli altri abitanti della palazzina lasciavano oggetti e sacchetti di spazzatura che ingombravano le scale e •Š—›˜—Ž Ž••’––˜‹’•Žõò ### è che spesso dal balcone del terzo piano sovrastante la Sua abitazione viene buttata acqua che finisce sul Suo balcone impedendo di poterlo utilizzare liberamente?üð per di più demandata ad ž—ž—’ŒŠ testimone non propriamente attendibile, quale la moglie Ž••˜’Ž›—˜ ricorrente. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ((D.M. 147/2022, parametri medi per causa di valore indeterminabile di bassa complessità).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in ç 5.213,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. 
Così deciso in ### 11 ottobre 2025 IL GIUDICE ### n. 3899/2025 pubbl. il ###
RG n. 5505/2024
Repert. n. 6972/2025 del 13/10/2025

causa n. 5505/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monteleone Sara

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 830/2025 del 30-10-2025

... agibilità e conformità statica del parapetto del terrazzo del sig. ### con indicazione degli interventi necessari per l'eventuale completamento dei lavori e per il ripristino dei medesimi a regola d'arte, e conseguente quantificazione dei medesimi e dei danni materiali patiti e patiendi da parte di ### anche nella sua qualità di condomino dello stabile sito in #### n. 266, per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati”. All'udienza del 7.01.2025 il difensore di parte convenuta chiedeva che fosse chiamato a chiarimenti il CTU sulle circostanze verbalizzate ed il #### presente all'udienza, confermava l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale da parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte; confermava altresì gli importi di cui alla notula essendo errati solo gli importi per come descritti ma corretti nei conteggi. Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Prima di entrare nel merito della questione è opportuno descrivere i fatti che hanno determinato (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 792/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con l'avv. ### che la rappresenta giusta delega in atti ATTORE contro ### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. #### che lo rappresentano giusta delega in atti ### attrice: “### al Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la domanda di espunzione dal fascicolo telematico del doc.9 di parte attrice; - rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal sig. ### perché infondata in fatto ed in diritto e non provata; - condannare il sig.  ### al pagamento in favore della ### srl, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di € 2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019. Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge”. 
Parte convenuta: “### l'###mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa in via istruttoria, si insiste per la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del ### sui medesimi quesiti oggetto di perizia e indicati nella memoria ### ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc., o quanto meno che lo stesso venga chiamato a rendere effettivi chiarimenti e proceda con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle; - nel merito: rigettare tutte le domande di pagamento formulate da ### S.r.l. ed oggetto del presente giudizio. - sempre nel merito, in via riconvenzionale: a) accertare i danni patiti e patiendi da ### in proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in ### n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ### S.r.l. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da ### nelle sue predette qualità, quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore somma derivante dall'esito di idonea CTU che sin da ora viene richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da ### per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ### S.r.l., compensare le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di ### fino a concorrenza dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della ### S.r.l., fatto salvo il maggior avere di ### stesso Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato via pec ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 941/21 R.G. n. 1218/21 emesso in data ### con il quale il Giudice di ### di ### ingiungeva il pagamento in favore della ### srl della somma di € 2.183,04 portata dalla fattura n. 150 del 16.12.2020 quale corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data ###. Il sig. ### chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che niente era dovuto, ad alcun titolo, da ### alla ### S.r.l. ed in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dei danni patiti e patiendi da ### in proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in ### n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta e, per l'effetto, condannare la ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni materiali patiti e patiendi da ### come quantificati nella relazione dell'### Muccetti. 
In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da ### per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta, compensare le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della ### S.r.l., fatto salvo il maggior avere dell'odierno opponente. 
Si costituiva in giudizio la ### srl chiedendo - nel merito, rigettare l'opposizione promossa da ### perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 941/21 R.G. n. 1218/21 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###; - in subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione, condannare in ogni caso il sig. ### al pagamento della somma di € 2.183,03 portata dalla fattura n. 150/2020 del 16.12.2020 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'emissione della fattura al saldo; - in via riconvenzionale, in ogni caso condannare il sig. ### al pagamento della somma di € 5.117,65 di cui alle fatture n.70/2020 del 29.06.2020, n. 75/2020 del 1.07.2020 e n. 22/2021 del 1.04.2021. 
Con ordinanza resa fuori udienza in data ### il Giudice di ### ordinava la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 941/21 -R.G. n. 2496/2021, dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta-opposta; tratteneva presso di sé la causa R.G.  2496/2021 e rimetteva la causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenutaopposta, al Tribunale di ### avanti al quale la causa doveva essere riassunta entro il termine di legge, disponeva la sospensione del predetto procedimento in attesa della decisione del Tribunale di ### Con comparsa ritualmente notificata la ### srl riassumeva la causa davanti all'intestato Tribunale chiedendo la condanna del sig. ### al pagamento in favore della ### srl, della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, di cui alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di € 2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019. 
Si costituiva in giudizio il sig. ### il quale contestava la debenza delle somme azionate da controparte con le relative fatture in ragione di una serie importante di errori di esecuzione, mancata esecuzione a regola d'arte, mancata realizzazione di alcune lavorazioni e necessità di effettuare alcuni ripristini per sistemare i danni subiti dalla proprietà ### formulando apposita domanda riconvenzionale sia in proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in ### n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ### S.r.l. Chiedeva dunque condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da ### quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore somma derivante dall'esito di idonea CTU richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, in ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da ### per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ### S.r.l., compensare le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di ### fino a concorrenza dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della ### S.r.l., fatto salvo il maggior avere di ### stesso. 
Con decreto del 17.10.2023 emesso dal Dott. ### il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il #### per rispondere al seguente quesito: “1. -
Accerti il CTU sulla base della documentazione prodotta e delle ispezioni che riterrà necessarie, la corrispondenza tra le opere eseguite dalla ditta ### srl e quelle indicate nelle fatture azionate n. 22 del 1.04.2021 (doc.21), n. 75 del 1.07.2020 (doc.6) e n. 70 del 29.06.2020 (doc.5), nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 (doc.12) e nel preventivo approvato dal sig. ### di rifacimento parapetto (doc.3) e nel verbale assemblea del 19.06.2020 (doc.23) e se tali opere sono state eseguite a regola d'arte. 
Accerti altresì il ### 2. l'esattezza dei conteggi effettuati dalla ### S.r.l. e dei relativi importi dalla stessa fatturati al sig. ### nonché della correttezza della contabilità relativa ai lavori eseguiti dalla medesima in ragione dei contratti di appalti intercorsi tra le ### per il rifacimento delle parti di proprietà privata del sig. ### e per il rifacimento delle scale condominiali, oggetto del presente giudizio.  3. lo stato dei luoghi in contestazione nonché i lavori eseguiti dalla ### e le relative quantità, con specifica verifica della corrispondenza dei lavori eseguiti dalla ### S.r.l. rispetto a quelli preventivati, e valutazione della corretta esecuzione a regola d'arte, ivi compresa la verifica di agibilità e conformità statica del parapetto del terrazzo del sig. ### con indicazione degli interventi necessari per l'eventuale completamento dei lavori e per il ripristino dei medesimi a regola d'arte, e conseguente quantificazione dei medesimi e dei danni materiali patiti e patiendi da parte di ### anche nella sua qualità di condomino dello stabile sito in #### n. 266, per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati”. 
All'udienza del 7.01.2025 il difensore di parte convenuta chiedeva che fosse chiamato a chiarimenti il CTU sulle circostanze verbalizzate ed il #### presente all'udienza, confermava l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale da parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte; confermava altresì gli importi di cui alla notula essendo errati solo gli importi per come descritti ma corretti nei conteggi. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno descrivere i fatti che hanno determinato l'odierno giudizio. 
Nell'anno 2019 i proprietari del fabbricato sito in ### viale ### n.266 commissionavano alla ### srl l'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate, della copertura e della scala condominiale, con contratto di appalto del dicembre 2019 per un importo pari a complessivi € 59.198,10 oltre iva. Successivamente il sig. ### affidava sempre alla ### l'esecuzione di lavori all'appartamento di sua proprietà rifacimento del parapetto e della soletta, con trattamento dei ferri corrosi e ripristino delle malte, nonché fornitura e posa in opera di battiscopa, impermeabilizzazione del pavimento, fornitura e posa in opera nuova pavimentazione e della cimasa in peperino con gocciolatoio. Il tutto per un importo complessivo pari ad € 4.699,00 iva esclusa, poi scontato dalla ditta e indicato a corpo in complessivi € 4.500,00. Il sig. ### nel presente giudizio contestava la sussistenza di numerose problematiche relative a: - rifacimento del parapetto e del balcone privato e alle problematiche connesse (ad es. riduzione del passaggio, mancata installazione ringhiera, infiltrazioni d'acqua dai lavori sulla copertura dell'immobile, lesioni e fessurazioni sulle mura interne dell'abitazione, mancanza di agibilità e verifica strutturale del balcone, assenza parziale battiscopa, deterioramento della soglia, ristagni di acqua, rottura sifone lavello, sradicamento del motore esterno dell'AC); - rifacimento delle scale condominiali con gradini non a norma né a regola d'arte, aventi altezze diverse, cimasa difforme da quella richiesta per colore, dimensioni e materiale ed installata in modo non corretto e che si è distaccata poco dopo la messa in posa; - nuove lavorazioni eseguite da controparte fuori capitolato senza previa richiesta né autorizzazione e per le quali non sono state rispettate le regole procedimentali previste dal capitolato di appalto del 2019. 
Riepilogando l'oggetto del presente giudizio riguarda le contestazioni mosse solo dal ### e relative a lavori eseguiti presso il condominio in quanto nell'appalto asserisce essere stati inseriti numerosi lavori (in corso d'opera) extra con conseguenti aumenti di spesa, senza le necessarie formalità e principalmente direttamente dalla ### esecutrice mediante e-mail ai condomini. Le ulteriori doglianze afferiscono ai lavori eseguiti dalla ### presso l'abitazione del ### il quale contestava l'esecuzione dei lavori rilevando numerose anomalie. 
Eseguita la ### il convenuto contestava le modalità di svolgimento delle operazioni peritali (in particolare la prova di spinta sul parapetto), sosteneva che l'intera operazione peritale era stata condotta con approssimazione e superficialità evidenziando la fallacia e l'inadeguatezza dei risultati cui la medesima è pervenuta. Evidenziava che le osservazioni del proprio CTP non erano state prese in alcuna considerazione chiedeva pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del ### sui medesimi quesiti oggetto di perizia o la chiamata dello stesso a rendere effettivi chiarimenti procedendo con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle. 
In merito alla chiamata a chiarimenti del ### già respinta in corso di causa, la richiesta deve essere nuovamente rigettata in quanto all'udienza del 7.01.2025 il CTU ing. ### presente, confermava l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale dalla parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte; il consulente pertanto non riteneva necessario rispondere per iscritto alle contestazioni. 
Quanto alla eccepita nullità della consulenza va rilevato preliminarmente che le ### della Corte di Cassazione con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086, enunciano 5 principi di diritto in materia di ctu e di nullità che può colpire l'elaborato peritale affermando che ricorre, nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo. 
In sostanza solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
Nel caso di specie si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il CTU ha rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, oltre al CTU infatti erano presenti i ### e le parti personalmente. Anzi va detto che, come si evince dalla perizia a più incontri era presente la sig.ra ### sorella del sig. ### comproprietaria dell'immobile al 50%, che tuttavia non risulta essere parte nell'odierno giudizio, la stessa risulta addirittura intervenuta impedendo anche un possibile accordo transattivo della causa. Infatti, come si può evincere a pagina 23 dell'elaborato, il consulente riferisce che, in data ###, nell'incontro dallo stesso “convocato anche per una possibile conciliazione, per incompatibilità tra la signora ### ed il signor ### è stato rapidamente sospeso e riconvocato”. 
Ed ancora nella perizia, a pag. 12 e 13, emerge che la stessa abbia ostacolato la prova di carico facendola rinviare di molti giorni, nonostante gli accordi intercorsi tra tutte le parti ed il laboratorio di incaricato. 
Appare evidente che alcuna violazione del contraddittorio è stata operata dall'#### Detto ciò, deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte ### e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa, o sostituzione del CTU ritenendo pertanto che la causa possa essere decisa alla luce delle conclusioni della ### non essendo lo stesso incorso in alcuna nullità, garantendo la legittimità e la regolarità della ### Questo Giudice ritiene infatti che l'#### abbia risposto in modo esaustivo ai quesiti postigli, abbia svolto il proprio lavoro fornendo motivazioni convincenti e pienamente condivisibili, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato con più sopralluoghi, ed in contraddittorio con le parti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, il consulente tecnico ha preso in considerazione e risposto in maniera esaustiva e puntuale alle numerose osservazioni critiche dei consulenti di parte del ### rispondendo punto per punto alle contestazioni mosse alla CTU dall'### Vagnani e dell'#### (si veda da pag. 21 a pag. 40 dell'elaborato) garantendo quindi l'accertamento completo e fedele ai quesiti postigli (Tribunale di Milano, sentenza n. 254/2025). 
Riportandosi e condividendo nello specifico e nel dettaglio agli accertamenti e le risultanze della relazione peritale a cui si rimanda apparendo inutili ripetere in questa sede, questo giudice ritiene comunque di porre l'attenzione su pochi particolari aspetti, il primo riguarda le contestazioni in merito alla contabilità dei lavori. 
Riferisce il consulente che non era stata redatta una contabilità precisa delle lavorazioni svolte dall'impresa sia nelle parti private che in quella condominiale stante la mancanza di un amministratore per la gestione e ricostruzione delle opere condominiali effettuate e di un ### dei ### a cui fare riferimento per lo svolgimento delle opere. Dagli atti risulta infatti che erano stati nominati in successione, due DL i quali tuttavia avevano rassegnato le dimissioni prima della conclusione dei lavori, proprio per questo motivo gli accordi su alcuni lavori erano stati presi direttamente con scambio di mail tra la ### e i condomini. Il titolare dell'impresa signor ### poi aveva provveduto a preventivare, contabilizzare e ripartire le spese sia per le parti condominiali che per i singoli proprietari. Le fatture erano state emesse dalla ### sulla base del computo metrico consuntivo del 29.06.2020 relativo alle parti comuni (cfr. doc.12), del preventivo approvato dal sig.  ### di rifacimento del parapetto privato (cfr. doc.3) e del verbale di assemblea dei proprietari del 19.06.2020 (cfr. doc. 23). A ciascun proprietario la ### aveva fatturato i lavori sia per la propria quota condominiale che per le lavorazioni effettuate direttamente nella proprietà. Solo il sig.  ### non aveva ###incontro del 9.05.2024, alla presenza delle parti viene effettuato un primo incontro per l'esatta individuazione delle lavorazioni riferite alle fatture contestate sia per le opere private sia per quelle condominiali che vengono puntualmente controllate. ###incontro del 14 giugno 2024 il consulente, confrontando le fatture azionate ed i lavori eseguiti, ricostruiva nell'incontro con i ### sia la contabilità delle opere eseguite dalla ### nella parte condominiale a cui è riferita la fattura n. 22 del 1/4/2021 sia la contabilità delle opere eseguire nella porzione privata del balcone a cui si riferiscono le fatture n. 75 del 1/07/2020 e la fattura n. 70 del 29/06/2020. 
Va detto quindi che seppur con tutte le difficoltà dovute alla mancanza di un DL per cui i lavori non erano stati computati da un tecnico ed i SAL erano stati redatti direttamente dalla ### il ### verificate le lavorazioni ricavate dai computi redatti dall'impresa ed agli atti e fatturate dalla DEA ### e le lavorazioni effettivamente realizzate dall'impresa sia nella parte condominiale che privata, redigeva un computo finale di spesa sia per le parti condominiali che per le parti private, sottoscritto anche da tutti i CTP in data ###, per cui ogni contestazione in merito è priva di fondamento. 
Altra attenzione meritano le doglianze relative alla prova di spinta sul parapetto.  ### incaricava il ### e ### di ### per l'esecuzione della prova; la prima data per l'esecuzione della prova veniva fissata per mercoledì 17 luglio 2024 presso l'immobile di proprietà ### che per vari motivi poi veniva posticipata al successivo 4 settembre. Il giorno antecedente il CTU riceveva una pec dal ### nel quale i CTU veniva invitato a sospendere le operazioni fissate per il giorno successivo avendo contattato dalla sig.ra ### un altro ### di ### chiedendo un confronto con questo nuovo ### sul tipo di prova e sulla utilità tecnica. In data ### il consulente si vedeva costretto a cambiare ### di analisi dando incarico al ### di ### il quale solo in data 3 ottobre effettuava il primo sopralluogo ed in data 11 ottobre 2024 alla presenza di tutte le parti, veniva effettuata la prova. 
Prive di pregio sono le doglianze in merito al ritardo nel deposito della CTU formulate dalla difesa ### avendo proprio il CTP di parte convenuta e lo stesso ### (unitamente alla sorella) contribuito a dilatare inutilmente i tempi di esecuzione della consulenza, mai evidenziando peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, alcuna volontà conciliativa.  ### di parte convenuta ing. ### con le proprie osservazioni entrava nel merito delle competenze svolte specificatamente dal ### di ### contestandone la metodologia, attrezzature e modus operandi del laboratorio stesso; anche in proposito, l'ing. ### replicava puntualmente ed in modo esaustivo alle critiche mosse dal ### sottoponendo tra l'altro le osservazioni critiche formulate dal CTP al responsabile del laboratorio ### il quale confermava quanto già affermato e risposto dal consulente. 
È d'obbligo evidenziare inoltre che, il giorno 3 ottobre 2024 il sopralluogo si svolgeva anche alla presenza del #### con i responsabili del ### oltre che con i CTP di parte attrice, e in quell'occasione nulla ebbe ad obiettare lo stesso in merito alle modalità di realizzazione, potendo indicare eventualmente, a suo giudizio, una soluzione alternativa e diversa percorribile per l'esecuzione della prova, ma ciò non è avvenuto condividendo di fatto l'operato del ### Si deve aggiungere che la singola prova prevista è stata effettuata anche alla presenza e sentito il signor ### senza alcuna obiezione delle parti nel merito. 
Premesso ciò si ritiene che anche le contestazioni sulla prova di spinta sono infondate avendo il ### con il supporto del ### incaricato, ampiamente dimostrato le conclusioni a cui è giunto. 
All'esito della prova di spinta, come riferisce il CTU nelle sue conclusioni che vanno integralmente recepite, “è stata verificata la conformità statica del parapetto a sostenere i carichi provenienti dalla abitazione civile in conformità a quanto riportato nella tab.3.1. II delle N.T.C del 17/01/2018. La prova di spinta sul parapetto, concordata fino a 150 KN/m, è stata portata fino a 262 KN/m. Il parapetto in cemento armato dello spessore di cm.8 della terrazza assolve sicuramente alla funzione per cui è stato realizzato.” A questo punto analizzando le conclusioni formulate dal consulente in merito ai quesiti, sulla base delle quali, come già detto, la causa può essere decisa, si rileva che: a) la ### ha effettuato lavori che corrispondono a quelli indicati nelle fatture azionate n. 22 del 1.04.2021, n. 75 del 1.07.2020 e 70 del 29.06.2020, nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 e nel preventivo approvato dal sig.  ### di rifacimento parapetto e nel verbale assemblea del 19.06.2020; b) le opere realizzate dalla ### sono maggiori rispetto a quelle portate nelle fatture sopra dette e relativamente alla quota del ### sono pari ad € 820,57; c) la maggior parte delle opere sono state eseguite regola d'arte ad esclusione di qualche lavorazione rilevata e computata. 
Alcune delle opere contestate dal sig. ### e non eseguite a regola d'arte e ripristinabili sia nella parte condominiale che nella parte privata dalla ### ammontano ad € 607,00 + ### Il consulente individua, infine opere necessarie al completamento dei lavori sulle parti private, che non sono state tuttavia contemplate nel computo prezzato nell'allegato 3 in atti e quindi non eseguite e non fatturate dall'impresa ### apposizione di tre piccole ringhiere metalliche larghe circa cm.30, con una tinteggiatura interna di finitura del parapetto, la posa del sifone di scarico di una piletta già esistente sul balcone e con il ripristino del motore dell'aria condizionata. ### di tali lavorazioni ammonta ad € 988,75 + IVA (come riportato alla pag.20/21 della perizia). Si deve rilevare pertanto che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non trattandosi di vizi, difetti o opere incomplete bensì interventi non commissionati originariamente, se realizzati i relativi costi dovranno essere sostenuti in più dal sig. ### Ciò detto, in accoglimento della domanda di parte attrice, il sig. ### dovrà corrispondere alla ### S.r.l. l'importo di complessivi € 5.117,65 di cui alle fatture suddette; considerato che i costi necessari ad eliminare i vizi e difetti relativi ai lavori eseguiti non a regola d'arte dalla ### srl quantificati dal CTU ammontano a complessivi € 607,00 oltre IVA (€ 667,00) tale somma dovrà essere detratta dagli importi dovuti dal sig. ### alla ditta appaltatrice. 
E quindi l'importo dovuto dal convenuto alla ### sarà di € 4.449,95 Iva compresa (€ 5.117,65 - € 667,00). Nulla è dovuto per i presunti ulteriori danni e vizi lamentati dal convenuto nonché per i lavori effettuati in più dalla ### in quanto non richiesti. 
Quanto, infine, ai lamentati danni non patrimoniali, si evidenzia che non sono stati provati e quindi nulla è dovuto. 
In ordine alle spese di lite considerato l'accoglimento della domanda della convenuta per una somma notevolmente inferiore al quantum domandato in riconvenzionale sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite, mentre i residui due terzi devono essere rimborsati dal convenuto alla società attrice. Le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento della domanda, condanna il sig. ### al pagamento in favore della ### S.r.l. della somma di € 4.449,95 Iva compresa.  compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto ### a rifondere all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 2,552,00 oltre ad euro 125,00 per spese non imponibili, oltre IVA e CAP come per legge.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 29 ottobre 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 792/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4822/2025 del 09-10-2025

... disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà ### al quale si accede con una scala dal lastrico solare dell'immobile di ### Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo (che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino ### confrontando questo sito con le foto della #### e le foto eseguite dai ### del ### il ###, si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino ### proviene dalla porzione di costone al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### da un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo ### Con andamento (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 1437/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1423/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6973/2008, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025 pendente ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli (P. Iva - C.F.: ###5) in persona dell'amministratore professor ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado ### - ### NONCHÉ ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione #### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata della citazione ### A&P ### S.p.A. (P. Iva e C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: risarcimento danni ### per l'appellante: “… riforma integrale della Sentenza appellata, per tutti i motivi in diritto ed in fatto indicati nell'atto di appello a cui ci si riporta, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”; per gli appellati ############# e #### e ### “.., nel riportarsi e dunque nel reiterare le eccezioni per come già formulate nella propria comparsa di costituzione, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali ### e ### “### appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati ### e ### “… si riporta a tutte le proprie difese ed alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 ### e ### in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “### Sereno” in Napoli, convenivano quest'ultimo innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la sicurezza del costone e l'incolumità delle persone nei fabbricati in ### nonché al risarcimento dei danni patiti. 
Nello specifico, gli attori deducevano che nel corso del mese di gennaio 2008, dalla parte sommitale del costone tufaceo retrostante il fabbricato di ### n. 399, e su cui insiste il ### convenuto, si staccavano due imponenti blocchi di tufo, i quali precipitavano in basso arrestando la loro corsa sui terrazzi di essi istanti. A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi di causa i ### del fuoco, i quali verbalizzavano “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti” e provvedevano a “inibire l'utilizzo del giardino/terrazzo ed abitazione, sottostante il costone dove è presente tuttora il masso tufaceo che si è staccato dal costone, compreso il locale letto prospiciente il giardino/terrazzo, dell'abitazione principale, nonché l'uso del terrazzamenti e giardino dell'abitazione di proprietà sig.ra ### al terzo piano, con ingresso di via ### 399”, prescrivendo, tra altre cose, “lavori di bonifica e consolidamento e messa in sicurezza del costone interessato dal dissesto, inoltre necessitano interventi strutturali dei terrazzi del parco ### che poggiano sul costone stesso”. ### di Napoli successivamente interdiceva l'utilizzo degli spazi interessati e intimava il ### di eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo certificato di eliminato pericolo. Nonostante la realizzazione di alcuni interventi ad opera dell'amministrazione condominiale, lo stato di emergenza persisteva.  ### attrice, pertanto, chiedeva condannarsi il ### convenuto ovvero i terzi chiamati in causa, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, ad eseguire a proprie spese e cure i lavori di risanamento statico del costone tufaceo a strapiombo ed, in ogni caso, le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza della suddetta parete, in particolare, quelli in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà, nonché la condanna dello stesso ### ovvero dei terzi chiamati in causa in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, oltre interessi. 
Si costituiva il ### “### Sereno” chiedendo il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi ritenuti unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dagli attori. Deduceva, a sostegno, che la porzione da cui sarebbe avvenuto il distacco non era di proprietà condominiale ma di quei soggetti titolari dei terrazzamenti da cui era scaturito l'evento e che, comunque, qualora si fosse ritenuta la porzione di costone quale muro divisorio, sarebbe sussistito l'onere di custodia anche a carico degli stessi attori ex art. 887 c.c. in applicazione del principio di “comproprietà del muro divisorio” tra fondi a dislivello o, ancora, l'inesistenza della titolarità del costone in quanto esistente in natura e, per tale motivo, appartenente al patrimonio dello Stato. 
Si costituivano i terzi chiamati, la A&P ### S.p.a., ### e ############# e ### chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ### Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento consulenze tecniche e all'esito all'udienza dell'11.12.2017, la causa veniva riservata in decisione. 
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva: “A) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis all'effettuazione di tutte le opere indicate analiticamente nella relazione di consulenza tecnica di ufficio del ### (in particolare alle pagg.  da 24 a 26) nonché al pagamento in favore di ### e ### della complessiva somma di euro 77.205,00= all'attualità oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; B) Condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis alla refusione delle spese del grado in favore di parte attrice che liquida in euro 500,00=per spese ed in 21.387,00= euro per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oneri accessori e con attribuzione agli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; C) spese compensate tra le altre parti; D) condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis al pagamento delle spese delle ctu dell'arch. Scala e della dott.ssa ### come già liquidate nei rispettivi decreti”.
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il ### e notificata il ###, con citazione notificata in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis in Napoli interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado, ex art 161 I comma n. 1 cpc; 3) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado; 4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc, e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza di primo grado per l'applicazione dell'art 887 c.c., e/o per la demanialità del fronte tufaceo da cui è generato il danno, di pertinenza, pertanto, del Comune di Napoli, e/o per la illegittimità del diritto al risarcimento dei danni in dipendenza della abusività del bene immobiliare di proprietà della parte attorea; 5) In via comunque alternativa e principale riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1423/2019 del 7 febbraio 2019 per gli altri motivi esposti in parte assertiva e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;…”. 
Si costituivano ############# e ### i quali, condividendo le domande formulate dal ### appellante, richiedevano l'accoglimento delle descritte conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata per la parte in cui si decide sulla titolarità del costone; 2) nel merito, accogliere l'appello come formulato dal ### per le motivazioni come ivi meglio esplicitate; 3) in conseguenza di ciò condannare i sigg.ri ### - ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 
Si costituivano ### e ### che chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui omette di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate n in sede ###data ### assegno 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Da ultimi si costituivano ### e ### i quali, ritenendo di non essere coinvolti dal proposto appello, chiedevano “l'estromissione” dal giudizio. 
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.07.2019, veniva rinviata in prosieguo al 20.09.2019 onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado necessario per la decisione in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa veniva rinviata al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ### la causa veniva riservata per la decisione. 
Le parti depositavano memorie conclusive. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni: “… 2. ### attrice, come emerge dai titoli prodotti e dalle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, appare del tutto legittimata all'azione proposta nei confronti del ### 2.1. Ai fini della decisione del presente giudizio appaiono ovviamente fondamentali le due consulenze tecniche espletate. La prima di natura geologica, affidata alla dott.ssa ### la quale in via preliminare ricostruisce i luoghi di causa e le vicende che hanno condotto al presente giudizio. Gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al 3° piano di ### n. 399. Il fabbricato è posto a ridosso del costone tufaceo su cui è edificato il ### di ### n.74 e con accesso anche da ### tramite una cavità artificiale in tufo e un ascensore che permette di raggiungere la quota dei giardini m.40 - 41 s.l.m. ### attrice già nel 1980 segnalava al ### di ### n. 74 ### uno stato di pericolo rilevato anche dai diversi interventi dei ### del ### del 16.10.1980 e dei ### urbani del 29.3.82 che diffidavano a non praticare i luoghi interessati dai dissesti e intimavano l'esecuzione dei lavori di riparazione necessari. 
Nel dicembre 1994 il ### comunicava all'#### di aver fatto eseguire i lavori straordinari di pulizia del costone grazie all'intervento delle “### di Cortina”. A seguito della diffida ### del 24.11.95 il condominio ### incaricava l'ing. ### di verificare le condizioni dell'intero costone tufaceo compreso tra ### ed il cortile dell'edificio ### 394 per definire le opere da realizzare con urgenza per l'eliminazione dei pericoli. Il tecnico distingueva un fenomeno di erosione uniforme della matrice lapidea e proponeva opere di messa in sicurezza con una indispensabile progettazione esecutiva dell'intervento. Nel 2000 il Tribunale di Napoli nominava ing. ### come amministratore giudiziario del ### per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del costone tufaceo. Nel dicembre 2003 si procedeva ad un accertamento tecnico preventivo promosso dal ### per la valutazione delle condizioni di stabilità a seguito dell'opera realizzata dall'#### a ridosso di una porzione di costone. Dalla perizia tecnica di ufficio emergeva che la proprietà di 17,89 mq. presente a ridosso del costone tufaceo a strapiombo sotto il condominio ### lotto D, esiste da oltre un ventennio, vengono invece riscontrate dal tecnico “dissesti della parete tufacea… con distacchi e frane in fieri, nonché presenza di vegetazione all'interno delle fratture della pietra”. In data ### si verificava il distacco e la conseguente caduta di un masso roccioso, di circa 4 tonnellate, che andava a incidere nella proprietà di proprietà di parte attrice, posta al terzo piano dell'edificio condominiale sito in ### n.399, Napoli. Sul posto intervenivano i ### del ### (scheda n. 310 del 21.09.2008) che verbalizzavano: su segnalazione dell'ing. ### “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti”. 
Successivamente in data ### anche il ### e ### del Comune di Napoli provvedeva a inibire gli spazi suddetti e intimava il condominio ad eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo ### di ### Il ### l'Ing. ### e l'#### citano il condominio ### in persona dell'### dott. 
Valleriota e chiedono la nomina di un C.T.U per la valutazione dei danni provocati fenomeno di dissesto del costone tufaceo; il #### ordinava alla ### s.r.l. lavori di pulizia e disgaggio dei massi pericolanti e la messa in opera di 6 fasciature di sostegno provvisionale in fili di acciaio nonché chiodature profonde. A seguito di questi lavori è stato emesso un ### di ### dall'### Stassano. Il ### si verificava un ulteriore movimento del costone con caduta di massi nella proprietà ### confinante con la proprietà ### Il ### il ### dei ### del ### conferma ancora la non praticabilità dell'area interessata in quanto il quadro fessurativo necessitava di un ulteriore accurato monitoraggio. 
Descrizione dei luoghi (pagg. 9 e segg. relazione di ctu ###: l'immobile di proprietà ### (parte attrice) è situato al terzo piano dello stabile di ### 394 in Napoli che è posto a ### di un versante tufaceo con andamento a terrazzi che ospita i fabbricati del complesso immobiliare denominato “### Sereno” con accesso sia da ### 74 che da ### 405/b tramite un tunnel scavato nel tufo e un ascensore. Il versante tufaceo raggiunge la massima quota di m. 83 su ### e degrada verso ### fino alla quota di m. 41 dove sono situati i giardini e un terrazzo belvedere che affaccia sulle abitazioni di ### tra cui la proprietà della parte attrice. Il rilievo tridimensionale di dettaglio fatto eseguire dal ### (che si intende integralmente riportato alla presente relazione) distingue l'intero costone in 5 tratti a partire da ### verso Est con le seguenti caratteristiche principali (### A). ###. 1: Il costone tufaceo con la sovrastante porzione di muratura in conci di tufo parte da ### e si prolunga verso est fino all'isolato E del ### con andamento parallelo e sottostante prima ad un'area scoperta condominiale adibita a giardino, pavimentata e con alcune aiuole, e poi ad un tratto di strada interna del ### del ####. 2: Porzione del costone lapideo e della sovrastante muratura tufacea perpendicolare al ### n.1 e risulta suddiviso in tre zone: nella prima insistono, in parte sporgenti, alcuni box privati, nella seconda è fondato, perfettamente a filo, l'edificio D del ### del ### e nella terza insiste la parte occidentale del terrazzo di proprietà #### N. 3: Porzione di costone tufaceo con la sovrastante muratura che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 si estende verso est parallelamente all'edificio D terminando in corrispondenza di uno sperone sporgente verso sud. Questo tratto di parete è la parte maggiormente avanzata rispetto al fronte dell'edificio sovrastante, con una distanza variabile di circa 5,00 - 7,00 m., che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 del costone roccioso si estende verso est parallelamente a detto edificio. Lo sperone sporgente verso sud, nella zona alta è stata oggetto di pregressi interventi di mitigazione del rischio e nella zona bassa è caratterizzato dalla presenza di elemento roccioso di natura tufacea sagomato a “bandiera” prospiciente ad Est sulla proprietà #### tratto n° 3 del costone roccioso costituisce appoggio del terrazzo di proprietà #### N. 4: La porzione di costone tufaceo con la soprastante muratura di tufo che inizia ad ovest in corrispondenza delle sporgenze del tratto n. 3 e termina ad est in corrispondenza della muratura in conci tufo che costituisce il tratto n° 5. Su questa porzione di costone insiste sia il terrazzo appartenente all'unità immobiliare adibita a casa del portiere dell'isolato D, che quello di proprietà Rea e si sviluppa a monte delle proprietà ### - #### N. 5: Si tratta della porzione posta a 90° dal tratto n.4 verso il mare costituita in basso dalla formazione tufacea naturale ed in alto dalla muratura in tufo ed è situata al di sopra del giardino e dei manufatti di proprietà ### Su di esso si appoggia un'area scoperta del ### del ### adibita a belvedere e giardino pavimentato con aiuole. 
Nella parte retrostante dell'appartamento ### a quota m. 25.80 è posto un terrazzo / giardino (al livello del terzo piano) di accesso ad un piccolo monolocale adibito ad abitazione per il figlio maggiore dell'#### realizzato a ridosso del costone tufaceo. Questo terrazzo/giardino di quota m. 25.80 rappresenta il luogo di ultimo recapito del masso precipitato dal sovrastante costone il ### ed, ancora oggi, luogo di continue cadute di frammenti litici eterometrici, piroclastiti sabbioso - ghiaiose e altro materiale proveniente dal disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà ### al quale si accede con una scala dal lastrico solare dell'immobile di ### Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo (che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino ### confrontando questo sito con le foto della #### e le foto eseguite dai ### del ### il ###, si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino ### proviene dalla porzione di costone al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### da un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo ### Con andamento praticamente verticale il costone tufaceo sovrastante la proprietà ### - ### raggiunge quota m. 41 - 42 dove è edificato il ### “D” del ### e dove sono posti i terrazzi dello stesso fabbricato rispettivamente abitazione ### proprietà ### e abitazione portiere (### B). A confine con il fabbricato di ### 399 c'è il fabbricato ### con un cortile interno a quota 14,7 m. corrispondente quasi alla quota stradale di ### (m.14,00 s.l.m.) divisa da mura perimetrali verticali anch'esso a ridosso del costone tufaceo a strapiombo che raggiunge in cima m.37,2 s.l.m. ed è indicato come tratto 1 nel rilievo del #### Dagli stralci cartografici allegati - ### A - All. B (planimetrie scala 1:2000 - 1:1000 e il rilievo di dettaglio redatto dall'### insieme al rilievo tridimensionale fatto eseguire dal ### (che si intende parte integrante del presente lavoro), si evincono le quote e i dislivelli esistenti in questa zona molto urbanizzata innestata in un'antica area di cava di ### con un andamento a terrazzi e pareti subverticali. Si passa infatti, procedendo da ### - ### verso Sud - Est dalla quota di m.40,7 - 41 del fabbricato “### D” al giardino ### a quota m.33 fino a scendere con pareti quasi verticali alla quota di m. 25.8 corrispondente al cortiletto ### ultimo punto di recapito del masso tufaceo. Questa morfologia procede omogenea in tutto il versante ad andamento ### - ### con una pendenza generale del 70 - 80% da ### a ### con molti stacchi morfologici (pendenza del 90%) e terrazzamenti occupati da fabbricati di grandi dimensioni e multipiano. Il costone di tufo sovrastante la proprietà ### - ### è stato interessato dall'intervento di ### S.r.l. di messa in sicurezza di alcuni massi con sistemi di ancoraggio e funi di acciaio (intervento commissionato dal ### D). Nel corso delle operazioni peritali di rilievo sono stati evidenziati, insieme all'arch. ### alcuni elementi che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto. Emerge che i diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone risultano privi di drenaggi e canalizzazioni, presentano disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; nel tratto 2 del costone persistono pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti. Nel tratto di costone prospiciente la proprietà degli attori i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco. Sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche di quanto rilevato dal #### nei terrazzi che poggiano sul costone tufaceo che affaccia sulla proprietà attorea, ed è emerso che nel terrazzo di proprietà ### sono presenti alcune caditoie a raso sulla pavimentazione, che consentono alle acque pluviali di deflusso superficiale di essere raccolte in un apposito impianto di recapito costituito da tubazioni in pvc ancorate alla sottostante porzione di muratura; nel terrazzo dell'abitazione portiere le acque di deflusso superficiale sono convogliate verso un foro di scarico nell'adiacente proprietà ### le acque del terrazzo di proprietà Rea sono convogliate in un canale a sbalzo del costone collegato con un tubo di scarico, ma che non risulta incanalato al sistema fognario bensì scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D, da cui le acque sicuramente trovano recapito naturale verso zone a quote inferiori come l'immediato costone sovrastante il giardino ### La presenza di una palma sulla parte bassa del costone tufaceo prospiciente il giardino ### sarebbe l'evidenza di una abbondante presenza di acqua proveniente da monte. Si ricorda che anche nello studio redatto dall'### Martuscelli (su commissione del ### - ### vengono segnalate diverse anomalie nel funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e delle pluviali, anche con prove di allagamento… Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n. 1, n. 2 e n. 5 non sono presenti opere di sostegno al costone (tranne un reticolato in cemento armato nella prima porzione del tratto 1) e inoltre risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Inoltre, è presente un box realizzato a sbalzo sul costone. Nei tratti 3 e 4 furono eseguiti lavori straordinari di messa in sicurezza da parte della ### S.r.l. nel 2008 commissionati dall'### di ### che sono serviti a “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato”. In risposta al quesito 4 viene dettagliato il tipo di opera realizzata e l'efficacia allo stato attuale. 
Modellizzazione geologico - tecnica e geosismica del sito: … I fabbricati del ### e in particolare il fabbricato del ### D sono stati realizzati con fondazioni dirette poggiate sul tufo, adeguandosi alla morfologia dell'intero versante e sfruttando i terrazzamenti esistenti. Anche i terrazzi del fabbricato ### D prospicienti i tratti 3 e 4 del versante sono poggiati direttamente sul tufo e sorretti da mura di sostegno in tufo realizzati a ridosso del costone e fondati secondo la morfologia del basamento tufaceo, infatti presentano altezze variabili. 
Successivamente nella cartografia ufficiale del ### per l'### aggiornata al 2010 “### del rischio da frana” il sito del fabbricato ### D e del versante immediatamente prospiciente compreso la proprietà degli attori appartiene ad un'area ###: classificata con rischio elevato. all'ispezione eseguita dal geologo rocciatore in cordata lungo le pareti dei vari tratti del costone tufaceo, è emerso che i profili n°1, n°3 e n° 4, per la sfavorevole giacitura del fronte, sono caratterizzati da dissesti e dalla presenza di blocchi e speroni instabili, mentre i profili n° 2 e n° 5, per la favorevole giacitura del fronte, risultano essere più stabili. 
In particolare, dalla cartografia agli atti e del rilievo eseguito si evidenzia la presenza di blocchi instabili (###, ###, ###, ###, ### e ###) di diverso volume, e la presenza di speroni tufacei (###, ###, ### e ###), che potrebbero facilmente evolvere nel tempo verso condizioni critiche di stabilità. Anche la presenza di nicchie di distacco recenti testimoniano il verificarsi di fenomeni di crolli come quello lamentato in vertenza e quelli successivamente avvenuti sul fronte prospiciente la proprietà #### le operazioni peritali il versante è stato monitorato successivamente a piogge intense. Sono state rilevate ingenti quantità di materiale piroclastico incoerente dilavato proveniente dal disfacimento del costone tufaceo con il distacco di frammenti litici anche decimetrici sia ai piedi dei tratti 1 e 2 del costone, sia nella proprietà ### (### fotografico). I fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ...  ### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale del fronte geotecnicamente più scadente - spessore 0,30 - 0,50 m.) che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo. Risulta quindi urgente e indispensabile provvedere alla sistemazione dei luoghi con una progettazione specifica e un piano di monitoraggio costante (come previsto dalla normativa sismica).  ### risponde poi alle osservazioni dei consulenti di parte. 
Valutazioni tecnico - economiche per la messa in sicurezza del costone tufaceo (pagg. 22 e segg. relazione ###: In riferimento al rilievo dello stato dei luoghi e alle condizioni di stabilità si riporta la tipologia di intervento da porre in essere per la sistemazione del versante. Nella tabella seguente vengono quantizzati i lavori da realizzare per mettere in sicurezza l'intero versante e la proprietà ### La stima è stata redatta tenendo conto del rilievo fatto eseguire dal #### e verificata in sede di sopralluogo. La sistemazione definitiva del costone tufaceo prevede i seguenti interventi urgenti volti alla eliminazione/riduzione dei fenomeni di erosione e alla messa in sicurezza del costone: ### delle acque superficiali provenienti dal fabbricato ### D mediante realizzazione di canali e/o ripristino delle canalizzazioni esistenti; ### delle pareti rocciose eseguita da rocciatori specializzati con pulizia (decespugliamento e rimozione vegetazione arbustiva, diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di detriti e massi in precario equilibrio di piccola volumetria) e disgaggio dei massi instabili sull'intero fronte; ### di parete rocciosa successivo riempimento delle connessure e dei giunti con malta cementizia (o tufina flegrea, grassello di calce stagionato da almeno due anni e sabbia silicea selezionata passante al setaccio 2,5 in perfetta continuità di colore con il masso tufaceo con il fine di mimetizzare l'intervento e ridurre l'impatto ambientale) sino alla loro completa sigillatura, da applicare all'intera superficie della parete (ove possibile rettificata eliminando in parte i segni di alveolizzazione) da consolidare tranne nelle zone murarie; Ancoraggio dei blocchi instabili non rimovibili con chiodature con l'uso di barre dywidag, tirantature ed imbragaggi; ### di rivestimento in aderenza mediante copertura di rete metallica (### a doppia torsione avente funzione consolidante antierosiva. La rete metallica a doppia torsione maglia 80 x 100 mm. filo 2,7 mm. accoppiata meccanicamente in fase di produzione per punti con una rete metallica zincata a triplice torsione avente maglia mm.16 x 16 e filo diam.0,7 (in accordo con le “### per la redazione di ### per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” emessa dalla ### del ###.PP, il 12 maggio 2006). La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune di acciaio zincato di diametro 16 mm. e sarà ancorata alla roccia ogni 3.00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 1,20 m. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati e aggiunta di tufina per la mimetizzazione dell'intervento e riduzione dell'impatto ambientale. Nelle zone dove sono presenti mura di tufo è necessario intervenire con la sostituzione muraria ed ammorsatura nel banco di tufo retrostante mediante diatoni di tufo messi in opera con preventiva preparazione del vano, inserimento dei cunei tufacei intorno al diatone di tufo con la relativa messa in forza e solidizzazione al retrostante banco tufaceo con iniezioni di miscele a base di calle ricoperti con malta additivata con tufina. Ove si ritiene più necessario, per migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento, vista anche la difficoltà di posizionare barriere paramassi, si può ricorrere all'apposizione di un reticolo di rinforzo costituito da un reticolo di funi di acciaio zincato ad anima metallica di diametro 12 mm. disposta ad andamento romboidale sopra la rete metallica già posta in opera ed ancorata mediante barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 3,00 m. Considerando un intervento di consolidamento su tutti i cinque tratti di costone per una quadratura di circa mq. 2300 l'intervento di messa in sicurezza avrà un costo indicativo di massima desumibile nella tabella allegata calcolata con i prezzi stralciati dal ### delle ### della ### (### sui prezzi - ### edizione 2011) con i relativi prezzi e i quantitativi desumibili dal rilievo ### eseguito da #### e riportati nella relazione di CTU alle pag. da 24 a pag. 26. ### descritto e quantizzato avrà quindi un costo totale di 2 47.285,00 (al netto di ### a cui vanno aggiunti il 4 % per gli oneri di sicurezza; il 5% per lavori in economia e/o imprevisti; il 15% per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, collaudi ed altro; Il costo totale dell'intervento sarà quindi dell'ordine di 310.000= escluso Iva e oneri di discarica. #### state analizzate tutte le condizioni locali della proprietà ### / ### interessata dal crollo dei massi lapidei, le condizioni geologiche, morfologiche e geostatiche del costone tufaceo (dal tratto n. 1 al tratto n. 5) su cui poggia il condominio lotto D del ### e i terrazzi del piano terra. Dai dati si desume che le cause che hanno provocato i dissesti con il crollo dei massi tufacei e i danni alle sottostanti strutture sono attribuibili alla presenza di tutti i fattori predisponenti il dissesto esposti nei paragrafi precedenti, ma anche e soprattutto all'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla mancanza di un piano di monitoraggio dello stesso da parte del ### In risposta al quesito 1 “individuare il punto preciso del costone dal quale si sono verificati i distacchi sulla scorta dei rilievi già effettuati” si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 3: ### dello stato dei luoghi e quanto descritto e visualizzato nell'### C. Si ribadisce che non si può parlare di un “punto preciso” di distacco bensì di un'area limitata (visualizzata nell'### C) dalla quale si è staccato il masso tufaceo precipitato nella proprietà ### Con l'uso di un programma di calcolo ho eseguito diverse simulazioni di caduta massi con la geometria di quello caduto. Il programma consente di ricostruire le traiettorie di caduta massi sulla base delle dimensioni geometriche e delle caratteristiche litologiche; si desume che il distacco si è avuto dalla quota di m. 38 - 39.50 da un'area al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### (### C). Le simulazioni sono state condotte anche per i massi di più piccole dimensioni ritrovati sui luoghi e nel giardino ### che provengono dalla stessa area cartografata. 
Anche dal rilievo fotografico allegato al rapporto dei ### del fuoco intervenuti per l'evento, si evince che l'area di distacco è quella indicata, che coincide anche con le situazioni di instabilità evidenziate dall'ing. ### nel 2003 e il recente rilievo effettuato dal ### rocciatore ### che nel sito individuava una nicchia di distacco recente (### 5 geostrutturale - ###. In risposta al quesito 2: “indicare le possibili cause del danno lamentato dagli attori evidenziando se e in che misura fattori eventualmente riscontrati dal C.T.U. #### abbiano avuto rilevanza nella produzione dell'evento dannoso” si rimanda a quanto riportato nel ### n. 3 e nel Par. 5: ### dello stato dei luoghi e ### di stabilità, da cui si evince che nel rilievo sono stati evidenziati elementi antropici che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto come diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; sono presenti lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D (### fotografico ### in risposta al suo quesito n. 3). In risposta al quesito 3: “verificare se la presenza dei manufatti degli attori interferisca o abbia interferito con la formazione naturale e se concorre o abbia concorso al dissesto del costone”. Vista l'evoluzione geomorfologica del versante e nello specifico del sito dove è edificato il manufatto ### (a ridosso del costone) e visti gli atti di causa (#### si ritiene che tale opera sia per tipologia costruttiva in elevazione, sia per tipologia fondale non ha modificato la morfologia originaria del versante al quale è confinante su due lati e confinante su lato ### al costone di tufo su cui poggia il giardino ### Il manufatto è stato realizzato senza asportazione di volumi tufacei o sbancamenti che abbiano potuto provocare fenomeni di scalzamento al piede del versante. In risposta al quesito 4: “verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e indicare le opere necessarie per la messa in sicurezza del costone elaborando un progetto di massima corredato dalla quantificazione dei costi in termini economici”. Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n.1, n. 2 e n. 5 non sono stati mai eseguiti lavori straordinari di manutenzione, ma in realtà risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Come già detto nell'antefatto si ricorda che già nel 1996 l'### Martuscelli (su incarico del ### del ### provvedeva sia a verificare lo stato dei tratti n° 1, n° 2 e n° 3 del costone tufaceo in oggetto, sia a definire le opere da realizzare con urgenza al fine di eliminare il pericolo, così come stabilito dalla diffida del Comune di Napoli emessa in data 24 novembre 1995 la non sussistenza di pericoli di grave instabilità dei tratti di costone tufaceo investigati e che i dissesti effettivamente riscontrati e descritti nella relazione non rivestivano, ad eccezione della caduta di materiale roccioso di piccole dimensioni, carattere di particolare urgenza, ai quali tuttavia era opportuno far fronte in tempi brevi. 
Sulla porzione di costone prospiciente la proprietà ### (tratto 3 e 4), nel 2008 è stato realizzato un intervento da parte della ditta ### s.r.l. eseguito per la messa i sicurezza del costone, in seguito alla diffida di cui alla ### n.115 del 1 febbraio 2008 del Comune di Napoli che consentiva di far emettere all'ing. ### un ### di ### e successivamente nell'aprile 2008 l'esecuzione da parte del ### di “altri lavori edili di assicurazione”. Contestualmente il ### si verificava un ulteriore distacco di un materiale tufaceo sulla proprietà ### Successivamente, nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'####/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua, in accordo con la #### ha richiesto l'intervento della ### s.r.l. per una verifica “dello stato di salute” delle opere di messa in sicurezza e dell'#### che aveva emesso il certificato di eliminato pericolo. In data ### (verbali e par.n.2: Operazioni peritali), sono intervenuti i tecnici specializzati della ### S.r.l. che hanno eseguito la verifica in parete dell'opera esistente e hanno redatto la relazione allegata ### D da cui si legge che trattasi di un intervento che aveva lo scopo di “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato” ma “lo stato delle opere è complessivamente ancora buono e le funi di imbragaggio in acciaio zincato mantengono in ogni caso la loro funzionalità” ma vista l'azione erosiva meteo - marina necessitano “controlli sistematici, ispezioni costanti e interventi manutentivi delle opere e dei materiali di protezione… con cadenza annuale e comunque ad ogni verificarsi di importanti eventi climatici e sismici”. 
Per quanto rilevato e valutato, alla luce delle indicazioni normative di rischio (par.  3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, unitamente alla stima economica di massima delle opere di consolidamento e messa in sicurezza, nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente. La spesa necessaria per la messa in sicurezza dell'intero versante ammonta a 310.000,00 come calcolato nel paragrafo 7.  ### così conclude: “Per quanto rilevato e scritto, la scrivente ### ritiene indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e Ranchetti” (pag. 31 relazione di ###. 2.2. Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica di ufficio del #### si procedeva alla verifica dello stato dei luoghi ed alla elaborazione degli elementi necessari per la liquidazione del danno patrimoniale. 
I danni riportati alle proprietà degli attori possono essere così suddivisi: ### ing. ### (pagg. 16 - 17): rottura per schiacciamento di una panca di marca ### F 700, rottura della pavimentazione del giardino - terrazzo realizzata in cotto per esterni (area 2.00x2.00m), rottura di un piano orizzontale in vetro di un tavolo in ferro battuto (dimensioni 0,80x1,40 m circa), rottura muretti perimetrali dell'aiuola, rottura di un ombrellone con braccio sospeso e argano di apertura, schiacciamento della tubazione dell'impianto di riscaldamento e di carico di acqua caldo - freddo a servizio del piccolo manufatto, rottura di sei lampade da giardino della tipologia vetro e ferro battuto, rottura di due spot, danneggiamento di un ramo della magnolia. ### ing. ### abbattimento di un albero di mimose di circa 15/20 cm di diametro, abbattimento di un albero di mimose di circa 10/15 centimetri di diametro, crollo di una porzione di muretto pari a circa 2,90 mt lineari, crollo di una porzione di ringhiera perimetrale del giardino pari a circa 3,20 mt lineari. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (pag. 20 - 21), analiticamente individuate rispetto ai danni patiti e analizzati e ammontanti a € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e a € 8.700,00 per la proprietà ing.  ### (pag. 22-23) per un totale di € 29.150,00, a cui andranno però aggiunte le spese di direzione tecnica e gli accessori di legge; la liquidazione del danno derivante dal mancato godimento fino alla data di elaborazione della perizia (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), pari per la g. ### a € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto; e a € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00 (cfr. pagg. 22 - 24 relazione CTU arch. ###.  ### arch. ### ha altresì reso i chiarimenti richiesti.  2.3. Dalle risultanze delle espletate relazioni di consulenze tecniche di ufficio emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che la causa della caduta del masso che ha provocato i danni nelle proprietà di parte attrice è da rinvenire nella mancanza di manutenzione del costone tufaceo sul quale ricade sul ### D del ### Le prospettazioni del convenuto condominio nei confronti dei terzi chiamati in causa non trovano dunque alcun riscontro probatorio.  ### convenuto va pertanto condannato alla realizzazione delle opere meglio descritte nella relazione di consulenza tecnica del ### alle pagg. 24 - 26 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e € 8.700,00 per la proprietà ing. ### per un totale di € 29.150,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento delle proprietà (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto della proprietà dell'ing. ### e € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00, oltre al danno per mancato godimento dal Febbraio 2012 che in via equitativa si liquida in euro diecimila. Sulla complessiva somma di euro 77.205,00= liquidata all'attualità decorrono gli interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va rigettata la domanda invece di riconoscimento del danno non patrimoniale difettando ogni riscontro probatorio al riguardo.  3. Le spese tra parte attrice e ### convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari. 
Spese tra le altre parti compensate. 
Le spese delle due ### liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di cui all'art 887 c.c. di corresponsabilità dei proprietari di fondi a dislivello della manutenzione e custodia del muro divisorio; all'eccezione della demanialità della porzione su cui gli attori lamentano il subito danno; all'eccezione della inammissibilità della concessione di un diritto risarcitorio subiti a beni immobili abusivi e quindi incommerciabili. Chiede, di conseguenza, dichiarare la nullità integrale della predetta sentenza ex art 161 comma 1 cpc, o in subordine la rimessione della causa al primo giudice o in via ancora più gradata la contestuale pronuncia sul merito. 
Il motivo è infondato.  ### pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su eccezioni o deduzioni proposte non configura un error in procedendo tale da comportare la nullità della gravata sentenza e la rimessione del giudizio al primo giudice - possibile nei soli casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. applicabili ratione temporis -, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente e comunque decidendo del merito della causa. La valutazione, poi, nel merito delle dette eccezioni e deduzioni, esige la riproposizione specifica delle stesse, come del resto ha fatto l'odierno appellante con i successivi motivi di gravame. 
§ 5. 
Con il secondo motivo l'appellante deduce che sulla scorta della certezza dell'esistenza di due fondi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare integralmente la normativa prevista dall'art. 887 c.c. che in materia di fondi a dislivello statuisce che “se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”; in virtù delle risultanze peritali, che il fenomeno di corrosione del muro divisorio, fosse dipeso in misura sicuramente invasiva, dall'ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto, che esposto perennemente ai fenomeni atmosferici di ogni sorta, nel tempo, comporta la caduta di materiale; il Ctu ha individuato una serie di possibili (non certe) concause che avrebbero potuto produrre il distacco del materiale tufaceo, ma ha evidenziato, in prima battuta, che la fattura naturale della zona oggetto di indagine, non completamente impermeabile, comporta giocoforza il proliferarsi nel tempo di una corrosione che, certamente poco imputabile ad eventuali ipotesi di scorrimento delle acque pluviali del fabbricato sovrastante, appare logico dipenda esclusivamente da fenomeni naturali; l'art. 887 c.c. nello stabilire che il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per tutta la restante altezza, pone una presunzione di proprietà del muro perfettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e conservazione; l'applicazione della detta norma determina quindi, che all'onere di manutenzione del tratto sottostante il compendio condominiale dovessero provvedervi entrambi i proprietari, atteso che il fenomeno di corrosione è derivato dal costante e lento ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto il muro divisorio; secondo la Ctu che “i fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geometrici molto scadenti” concludendo, il Ctu (sempre in termini probabilistici) che dalla “morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause del dissesto siano attribuibili… sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo ed alle condizioni morfologiche con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento”; che il distacco del masso tufaceo è dipeso presumibilmente ma con una certezza logica più che comprensibile, dalla esposizione del fronte tufaceo alle aggressioni dei fenomeni atmosferici. 
Il motivo è infondato. 
In merito alla causa della caduta di massi, va evidenziato che come si evince dall'allegata sentenza - che riprende quanto rilevato dai tecnici, non oggetto di censura alcuna - <<### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico … che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo>>. Da tale considerazione si evince che la qualità e le condizioni morfologiche dell'ammasso tufaceo unitamente agli agenti atmosferici non sono sufficienti ex se a provocare caduta di massi, come quella verificatasi nel caso di specie, in mancanza di fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi, fattori rappresentati non solo dalla qualità del basamento tufaceo e dalle relative condizioni morfologiche dello stesso, ma altresì dall'assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinari. Precisamente, come chiaramente ha evidenziato il Tribunale, elementi antropici che rappresentano fattori predisponenti alla caduta di massi sono “diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; … lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D”. 
Tenuto conto delle dette considerazioni e in particolare della circostanza che in assenza dei su evidenziati fattori predisponenti alla caduta di massi, riconducibili a opere realizzate dall'uomo, è applicabile il principio secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737). 
In virtù di quanto su evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a opere realizzate dal ### sicché non di tratta di statuire sulle spese di costruzione e di conservazione del costone avente, secondo la prospettazione dell'appellante, funzione di contenimento di proprietà aliene ubicate a quote sovrastanti ovvero di confine rispetto a dette proprietà, con conseguente applicabilità dell'art. 887 c.c., quanto, piuttosto, di decidere in merito alla responsabilità di un evento dannoso riconducibile a comportamenti imputabili all'odierno appellante. 
§ 6. 
Con il terzo motivo il ### lamenta l'omessa pronunzia circa la demanialità del bene fonte del preteso danno, ovvero, del costone tufaceo, al di sotto del quale vi è la proprietà del ###; evidenzia che in passato, in altra zona del suddetto costone, giusta ordinanza ex art 700 cpc resa dalla X ### del Tribunale di Napoli del 24 maggio 2007 il Comune di Napoli venne condannato ad eseguire quei lavori di manutenzione al tratto tufaceo ammalorato per effetto del deterioramento causato dagli eventi atmosferici; deduce che il fondo su cui venne realizzato il ### si trova a monte rispetto a quello degli attori ed è diviso da un naturale degrado della collina di ### sorta e rimasta immutata nei secoli; il costone di tufo da cui si deduce essersi verificato il distacco non è stato oggetto di modifica per opera dell'uomo, ma rappresenta il punto di appoggio al di sopra del quale è stato edificato il fabbricato; è difficilmente individuabile come proprietà privata un degrado naturale che costituisce la collina che divide la zona di ### da quella sovrastante di ### atteso che, altrimenti, tutta la suddetta collina si apparterrebbe con onori ed oneri ai singoli proprietari sovrastanti e sottostanti. 
Il motivo è infondato. 
Posto che, come si evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a fattori rappresentati da interventi posti in essere dall'uomo sul detto costone non è rilevante se quest'ultimo debba qualificarsi quale bene demaniale. 
§ 7. 
Con il quarto motivo il ### lamenta omessa pronunzia sul rilievo della abusività dell'immobile cui è stato concesso il risarcimento, posto che del manufatto del ### il CTU che non ha rinvenuto alcuna concessione edilizia, né domanda in sanatoria; assume che secondo l'art.16, comma 9, della legge n. 865 del 1971, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo si consideri la presenza sul suolo d'una costruzione abusiva, non potendosi ammettere che il proprietario tragga beneficio dalla sua illecita attività, e ai sensi della legge n. 47 del 1985, è nullo ogni atto di trasferimento d'immobili abusivi; il bene abusivo è privo di valenza economica in quanto insuscettibile d'essere scambiato sul mercato. 
Il motivo è infondato. 
A prescindere dalla non inerenza delle normative su richiamate con il caso in esame, posto che si discute del diritto al risarcimento del danno da persa possibilità di godimento di un immobile abusivo e non già del diritto ad ottenere il controvalore commerciale del medesimo immobile ovvero della vendita di quest'ultimo, non vi è dubbio che nulla osta al godimento di immobile che seppur abusivo è nella disponibilità di fatto del danneggiato, finché non sia acquisito al patrimonio comunale per essere demolito siccome sprovvisto di titolo edilizio. Va precisato che né la disponibilità dell'immobile né l'omesso godimento sono oggetto di contestazione. 
§ 8. 
Con il quinto motivo il ### deduce che dalla stessa lettura dell'elaborato peritale già a partire dal mese di maggio del 2008, era stato emesso un certificato di eliminato pericolo che consentiva, pertanto, agli appellati ### e ### il pieno godimento dei loro immobili, di guisa che non si era tenuto conto dell'intervento immediato eseguito provvisoriamente dal ### subito dopo l'evento e che ha eliminato in radice, ogni possibile danno derivante dal mancato godimento degli immobili degli odierni appellati. 
Il motivo non merita accoglimento. 
Come si legge nella gravata sentenza, che riporta i contenuti delle relazioni tecniche dei ### e ### << … nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'### n. ###/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua,… alla luce delle indicazioni normative di rischio (par. 3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, … nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente…>>. 
Come si evince dalle dette statuizioni della gravata sentenza, lo stato di pericolo ancora sussiste - cfr. comunicazione dei vigili del fuoco del Novembre 2008 - e in tal senso sono chiare le anzidette conclusioni della C.T.U. ### il quale ha expressis verbis affermato che è indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e ### Ne consegue che prima dei lavori cui esecuzione è stato condannato il ### appellante non sussistono le condizioni di fatto che consentano agli appellati ### e ### di usufruire degli immobili in questione. 
Le su trascritte statuizioni, dalle quali emergono considerazioni antitetiche rispetto alle deduzioni del ### non sono state oggetto di censura, sicché il motivo in esame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
§ 9. 
Con il sesto motivo il ### critica l'irrogata condanna all'esecuzione dei lavori, siccome tutti gli interventi di monitoraggio del costone, sempre in via provvisoria, sono stati eseguiti da esso appellante che ha ottenuto la conferma della tenuta della corretta manutenzione del costone come indicato nella consulenza tecnica, di guisa che la condanna ad un facere è illogica. 
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , posto che come emerge dalle considerazioni su trascritte nell'esaminare il precedente motivo di gravame, la gravata sentenza ha evidenziato che gli interventi eseguiti nell'immediatezza non sono sufficienti per elidere il periodo di caduta di massi dal costone, avendo indicato come necessari, su indicazione dei nominati ### ulteriori interventi di consolidamento che sono poi quelli alla cui esecuzione è stato condannato il ### appellante. 
§ 10.
Con il gravame incidentale, ### e ### censurano la sentenza nella parte in cui il ### è stato condannato al pagamento delle sole spese di C.T.U. dell'arch. ### e della dott.ssa ### siccome nel corso del processo sono state disposte tre C.T.U., una prima a firma del geologo dott. ### nominato con ordinanza del 22/2/2010, una seconda a firma dell'arch. ### nominata con ordinanza del 29/11/2010 e una terza a firma del geologo dott.ssa ### nominata con ordinanza del 31/1/2011; deduce che la medesima sentenza di primo grado dà atto, in diverse occasioni, della relazione del dott. ### sulle cui risultanze si fonda la relazione del geologo dott.ssa ### e vi è stato un decreto di liquidazione (cron. 236/11 del 4/1/2011) dei compensi del C.T.U. ### concludendo che la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui omette del tutto di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate da essi appellanti in sede ###data ### con assegno n. 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, emerge dagli atti del procedimento di primo grado, nonché dalla gravata sentenza l'espletamento di CTU ad opera del geologo dott. ### Atteso che i compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza, per cui essi vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.  17/08/2018, n. 20763), è fondata la lamentata omessa pronuncia circa l'onere delle spese conseguenti alla detta CTU in sede regolamentazione delle spese di lite; pertanto, tenuto conto del criterio della soccombenza, anche le spese liquidate al CTU ### vanno poste a carico in via definitiva del ### odierno appellante. 
§ 11.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal ### deve essere rigettato, mentre va accolto il gravame incidentale proposto da ### e ### e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, vanno poste a carico del ### le spese di CTU del dr. ### liquidate con separato decreto nel procedimento di primo grado. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi prossimi a quelli tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata. 
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge i terzi chiamati, ############# e #### e #### e ### rispetto ai quali la notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis; b) accoglie l'appello proposto da ### e ### e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, pone a carico del ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli, le spese della CTU redatta dr. ### come liquidate con decreto del 4/1/2011; c) condanna il ### “### Sereno” al pagamento, in favore di ### e ### delle spese del grado di appello, che liquida in € 355,50 per esborsi ed € 12.740.00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del ### “### Sereno” a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 1437/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 1223/2020 del 14-12-2020

... di opere di protezione dalle cadute, al pari di una ringhiera, nulla rilevavano riguardo ai parametri urbanistici; venendo tale porzione di terrazzo ad essere sostituita da una nuova definizione volumetrica dotata di pareti, seppur vetrate in estensione dei parapetti preesistenti e, soprattutto di nuova copertura, essa appare senz'altro soggetta al rispetto delle distanze per gli ampliamenti non rientranti nella sagoma del fabbricato preesistente (..)”. Il tribunale h a valorizz ato la proie zio ne in avanti dell'e dificio co sti tuita da l terrazzo e il principio di chiusura del “vuoto per pieno” affermato dalla ### senza, tuttavia, argomentare in modo puntuale sulle ragioni che la Cassazione con la sentenza citata aveva indicato a sostegno del principio. Il primo giudice, infatti, si è limitato a qualificare in termini di sporto e non di sporgenza la sussistenza dei parapetti delimitanti il terrazzo verso l'esterno, quando la natura portante della struttura avrebbe dovuto rinvenirsi invece in base a elementi che consentissero la disamina della stessa in senso verticale e orizzontale in rapporto alla compenetrazione della medesima con l'assetto strutturale dell'edificio. Se il punto (leggi tutto)...

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 1 di 32 Corte Appello Torino - ### rg 1663 - 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ### Dott. ### Dott. ### pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al R.G. 1663/2019 promossa in sede di appello da: ### nato a ### il ### (c.f. ###) e #### nata a ### il ### (c.f. ###) entrambi residenti in ##### n. 5, domiciliati telematicamente ai sensi dell'art. 16- sexies del decreto legg e n. 179/2 012 conver tito con modific az ioni i n legge n. 221/2012 (introdotto dall'art. 52 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114/2 014), pres so gli i nd irizz i di posta e lettronica certificata ### e ### e, per quanto possa occorrere, in #### degli ### n. 9, presso lo studio degli avv.ti ### (c.f. ### e p.e.c. ###), ed ### (c.f. ### 51 B e p.e.c.  ###neavvocatitor ino .it), dai q uali sono as sistit i e dife si unitamente e disgiuntamente, per delega del 15/12/2014 posta a margine dell'atto di citazione a giudizio del procedimento di primo grado di pari data (gli avvocati dichiarano - ai sensi degli artt. 133, 1 34 e 170 c.p.c. - di voler ricevere avvis o d i eventua li comunica zi oni di cance lleria al seguente numero di fax: 0174/567677 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati di seguito al codice fiscale) appellanti contro ### (c.f. ####), n ato a C uneo il ### e ### (c.f. ### ), n at a a C arrù l'01.0 1.1963, coniugi Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 2 di 32 entrambi residenti in Bor go S. Da lmazzo ( CN), via Fo ntanelle n.7 , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla presente, dagli avv.ti ### (c.f. ### - pec.: ### -fax 0175/47221) e ### (c.f.  ### - pec: ### - fax 0175/47221) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n.4 bis appellati e appellanti incidentali ### di precisazione delle conclusioni: 10 giugno 2020.  ### per parte appellante: “Voglia codesta ###ma Corte di Appello di Torino, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accogliment o dell'app ello pr opo sto ed in riforma par ziale del la sentenza n. 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ###, 1) ne l meri to , in via principale: accoglier e i motiv i d'app el lo e - previa eventuale disapplicazione ex art. 5 legge n. 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato “E” di tutti i permessi edilizi rilasciati dal Comune di ### - riformare parzialmente la sentenza 669/2019 emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 5693/2014 del 05/07/2019 dal Tribunale di ### Dott.ssa ### e pubblicata il ###, notificata in data ### e per l'effetto: - a) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di veduta, anche ex art. 1062 c.c., e di mantenimento di costruzioni e/o di finestre a distanza dai confini inferiori rispetto a quelle legali (5 mt. dal confine ex art. 8 NTA e 10 mt. tra pareti finestrate), a carico del fondo di propri età dei sigg.ri ### usep p e e R oss o Ann a s ita in Bo rgo #### n. 5, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16, mappale 156: - sub. 2, ### piano ###-T-1, cat. A/2, classe 2, vani 9; - sub. 3, piano ###, cat. C/6, classe 1, 45 mq.; - sub. 1, piano T, bene comune non censibile 2 e 3 ed a favore del fondo di proprietà dei sigg.ri ### e ### in #### n. 7, così riportata nel N.C.F. del menzionato Comune al foglio 16: - particella 356, sub. 2, cat. A/2, classe 2, 9 vani, rendita catastale ### 673,98; - particella 351, sub. 3, cat. C/6, classe 1, 36 mq., rendita catastale ### 83,67 e per l'effetto ordinare agli odierni appellati la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dei sigg.ri ### e ### - b) per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i sigg.ri ### e ### a rimuovere ex art. 872 - 873 c.c., a propria cura e spese, le seguenti opere (come raffigurate in doc. 11 del fascicolo di primo grado): Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 3 di 32 - ### la finestra posta al piano primo che compare solo nel progetto del 30/07/2009 (doc. 7 del fascicolo di primo grado) e successiva variante (doc. 8 del fascicolo di primo grado); - ### le porzioni della veranda-giardino d'inverno ### e ### come identificate dal CTU geom.  ### nel suo elaborato peritale del 14/01/2017 (ex p.d.c. n. 103/2009); - oltre al pagamento in favore dei sigg.r i ### - ### di u na s om ma a t itolo di risarcimento danni nel frattempo occorso ed a nche il danno mo rale patito e patendo, da determinar si, oc corrend o, s ec ondo e quit à da p art e d el g iudi ce ex art. 2056 c.c. oltre rivalutazioni ed interesse ex lege; 2) ne l merito , i n v ia subor dina ta: nel caso di mancato acco glimen to della domanda di riduzione in pristino, accertare e comunque dichiarare illegittime le costruzioni realizzate dai sigg.ri ### e ### di cui sopra e, per l'effetto condannarli al pagamento in favore dei sigg.ri ### - ### di una somma a titolo di risarcimento danni ed anche il danno morale patito e patendo, da determinarsi, occorrendo, secondo equità da parte del giudice ex art. 2056 c.c., oltre rivalutazione ed interessi ex lege; 3) in via istruttoria: occorrendo si insta per la rinnovazione della CTU onde procedere ad un più puntuale riscontro di quello che era il quesito posto dal giudice di primo grado espunto da valutazioni di fatto e di diritto non richieste, nonché ultronee, rispetto a quanto fatto dal geom. ### 4) in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio (primo grado e secondo grado), oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”. 
Per gli appellati-appellanti incidentali: ### e ### i ### la, come sopra rappres entati, domi ci liati e difesi, chiedono che l'###ma Corte d'Appello di Torino adita voglia accogliere le seguenti conclusioni “### rejectis, -previo riget to dell'istanza istruttori a d i rinno vo de lla ###, in q uanto inammis sibile e comunque inutile e defatigatoria, stante la chiarezza, la completezza e la precisione della relazione peritale, già acquisita agli atti di causa, certamente esaustiva ed idonea a chiarire tutti gli aspetti tecnici, rilevanti ai fini della decisione, -previ a dichiaraz io ne di ammissib il ità e cons eguente acq uisi zio ne del doc.2 (relazione istruttoria del Ministero delle ### e e dei trasporti del 6.12 .2019), prodotto dagli appella ti in all ega to alla presente co mparsa di cos titu zione, in quanto documento sopravvenuto, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del doc.19 avversario (tavola grafi co esplicat iva del ### efano W illiam ### , a llegat o al ricorso principale, tardivamente prodotto e dunque inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c.; nel merito: Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 4 di 32 in via principale, respingersi l'appello proposto, in relazione a tutti e tre i motivi svolti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e conseguentemente rigettarsi le domande tutte, ripristinatorie e risarcitorie, già formulate in primo grado dai sigg. ### e ### e riproposte in appello, in quanto inammissibili o e/o infondate, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata, nei capi oggetto di impugnativa principale, sia con riguardo al dispositivo che in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della decisione del Tribunale di ### per ciascuna delle contestazioni di violazione delle distanze di legge qui riproposte (finestra al piano primo del fabbricato attoreo e porzioni ### e ### della veranda-giardino d'inverno); in via subordinata, respingersi i motivi di appello, con integrazione e/o sostituzione della motivazio ne addo tt a dal Tr ibu nale di Cu neo, nel la sentenz a im pugnata, con riguardo all'accertata legittimità della parte della veranda-giardino d'inverno, individuata dal CTU e identificata co n la sig la ###, conferma ndo l'avvenuto superame nto, riguardo anche a tale porzion e, d el pro blem a del ri spetto delle d ist anze d i legge d al c onfine, per effetto della realizzazione della tettoi a, autoriz zata dagli appe llanti ne ll a me diazione n.16/13, tra la verand a e d i l mu ro di conf ine , con co nseguent e sp ostamen to sul c onfine medesimo del perimetro esterno dell'intero fabbricato; in via di appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, riformarsi il solo capo della sentenza del Tribunale di ### n.669/2019 ove viene disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, disponendo, in sostituzione, la condanna degli attori in primo grado, attuali appellanti, alla integrale o quantomeno parziale rifusione ai convenuti, attuali appellati, delle spese di lite sostenute in primo grado, come quantificate nella nota spese depositata, non sussistendo valide ragioni per derogare al principio della soccombenza; in ogni caso: con il favore delle spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e ### Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data #### e ### residenti in ### S. ####, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di ### e ### loro vicini di casa, contestando loro la realizzazione di alcuni manufatti, asseritamente non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio e comunque posti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalla legge dal confine di proprietà. 
In particolar e, g li att ori contestava no: 1) la regola rit à di una fine stra, esis tent e sul muro dell'abitazione di proprietà ### prospiciente quello del loro fabbricato (a sua volta finestrato), essendovi tra i due muri una distanza inferiore a 10 metri; 2) la regolarità del porticato, realizzato insieme ai fabbricati a ridosso del muro divisorio tra le due proprietà e Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 5 di 32 successivamente tamponato con porte a vetri, con creazione di una volumetria, a detta degli attori non legittima; 3) la regolarità di una veranda-giardino d'inverno, realizzata nel 2009 a chiusura di un terrazzo preesistente, posto di fronte alla cucina dei convenuti, asseritamente in violazione delle distanze minime di legge dal confine di proprietà. 
Gli attori chiedevano, pertanto, che venisse ordinata l'eliminazione delle opere abusive, con ordine di rimessione in pristino, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei presunti danni, subiti a causa delle opere abusive medesime. 
Si costituivano i sigg. ### e ### con comparsa di costituzione e risposta in data ###, contestando le richieste attoree e sostenendo la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere, in forza dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune e prodotti in causa, nonché il rispetto dell e dista nz e di leg ge dal co nf ine, e c hie dendo i l ri getto sia delle domande ripristinatorie che di quelle risarcitorie, in quanto entrambe infondate. 
In particolare, sulle singole contestazioni attoree i convenuti eccepivano che: 1) la finestra del piano primo esisteva sul muro della loro abitazione (già dotato di altra finestra) fin dalla sua realizzazione , ad op era d ella ditta costr uttrice del l'intero complesso (comprensivo dell'immobile attoreo), con conseguente costituzione di servitù ex art. 1062 c.c.; 2) la chiusura del portico, regolarmente assentita con utilizzo della volumetria residua del fondo, non ha comportato alcuna modifica delle distanze rispetto alla costruzione già esistente a confine tra i due fondi; 3) la veranda-giardino d'inverno (distante meno di 5 metri dal confine), chiudendo uno spazio ricompreso nella sagoma del fabbricato, non ha modificato la preesistente distanza e comunque tale opera, essendo ormai inglobata nel fabbricato degli appellati e “coperta” dalla contigua tettoia a confine, assentita dai vicini con accordo di mediazione, non è più rilevante sotto il profilo del rispetto delle distanze di legge dal confine. 
Si precisa che la causa era stata preceduta dalla rituale convocazione degli esponenti davanti all'organismo di mediazione del ### le di Mo nd ovì e che, all 'incontr o fissato dal mediatore, i coniugi ### era presenti, mentre gli attori non comparivano, ma venivano rappresentati dal legale incaricato (sprovvisto di procura speciale), per cui la mediazione si concludeva necessariamente con verbale negativo. 
Le parti, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., producevano ulteriore documentazione e deducevano prove orali, chiedendo anche che venisse disposta ### Il Giudice di primo grado, ritenute inammissibili o irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti, le rigettava, mentre disponeva ### al fine di verificare il rispetto o meno delle norme edilizie ed urbanistic he, vi genti nella z ona o ve sorgono i fabbr icati , nonché delle autorizzazioni edificatorie concesse, in relazione ai manufatti oggetto di causa, per accertare il rispetto delle distanze di legge.  ### nominat o, nell'elabo rato per itale depo sitato, co nfe rmava la piena regolarità urbanistico-edilizi a del la finest ra e del port ico, m ent re per la veranda-giardin o d'inverno, Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 6 di 32 accertato che essa si trova a meno di 5 metri dal confine, ha distinto tre diverse parti (###, ### e ###), dichiarando la legittimità di due di esse (### e ###) e sostenendo invece che la terza (###) non rispettasse la distanza minima dal confine imposta dalla legge. 
Falliti i tentativi di conciliazione esperiti, dopo alcune riassegnazioni della causa a ### diversi, per cui si rendeva necessaria la rimessione in istruttoria dopo una prima assunzione a decision e, veni vano richi es te ed autor izzat e dall e parti in tegrazioni do cumentali di atti sopravvenuti (in particolare, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di ### o S . Dalmaz zo in relaz ione alla veranda-giardin o d'inv erno, no nché il ricorso straordinario al ### della Repubblica, con il quale è stato impugnato dagli appellanti e la memoria difensiva, depositata dagli esponenti quali controinteressati) ed infine all'udienza del 20.11.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il nuovo Giudice assegnatario, dott.ssa ### tratteneva nuovamente la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposit o d i nu ove comp arse conclus ionali e m emorie di replica, riproducenti letteralmente quell e gi à deposi ta te, con la so la aggiunta di argomentazioni difensive riguardanti i documenti sopravvenuti. 
Con la sentenza n.669/2019 del 21.08.2019 il Giudice respingeva tutte le domande attoree, condividendo le tesi difensive dei convenuti e ritenendo legittimi i tre manufatti, compresa la veranda-giardin o d'inve rno, discos tan dosi in c iò dalle con clusio n i del perito, o meglio interpretandole alla luce di un orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli esponenti; sul punt o, il ### ice accogli eva, pe rta nto, la pri ma d elle due tesi difensiv e esposte dai convenuti (quella relativa alla legittima chiusura di uno spazio compreso nella sagoma del fabbricato ), sen za pronun ciarsi sulla seco nda (ch e s ostiene lo sp ostamento sul confine dell'intero fronte del fabbricato di proprietà ### a seguito della realizzazione della contigua tettoia, assentita dagli attori), ritenuta assorbita. 
La sentenza veniva notificata agli appellanti a mezzo pec in data 17 settembre 2019. 
Avverso la sentenza, i coniugi ### proponevano appello. 
Resisteva al gravame la coppia ### proponendo appello incidentale limitato all'impugnativa della statuizione sulle spese di lite. 
All'udienza del 10 giugno 2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, la Corte assegnava la causa a sentenz a conceden do i termi ni di le gge pe r il d eposito di conclusionali e memorie di replica. 
Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata.  ### ha preliminarmente osservato come gli attori, signori ### premesso di essere proprietari di unità immobiliare abitativa sita in ### al civico 5 di ### meglio individuato nell'atto di citazione, avessero convenuto in giudizio la coppia ### nella qualità di proprietari confinanti l'unità immobiliare al fine di far Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 7 di 32 accertare l'irregolarit à d i alcun i manufa tt i di tale prop rietà, ris ultan ti dal le opere di ristrutturazio ne eseg ui t e e ott enere qui ndi la cond anna alla rimoz ione de ll e stesse e al risarcimento dei danni. 
Ha considerato che gli attori avessero contestato il mancato rispetto delle distanze legali: di una finestra aperta sul muro prospiciente alla loro abitazione, in quanto collocata a distanza inferiore a 10 metr i; di un porti ca to a s eguito della c hi us ura e di una veranda-giardino d'inverno. 
Ha rilevato come i convenuti, costituendosi in giudizio, avessero chiesto la reiezione delle domande avversarie, rivendicando la regolarità e legittimità del loro operato. 
Ha quindi preso in esame l'elaborato del ### evidenziando come lo stesso fosse frutto di sopralluoghi accurati, di approfondito esame documentale, di argomentazioni logiche e prive di vizi e coerenti con le risultanze in atti. 
Ha rilevato come, dalla descrizione delle unità immobiliari eseguita dal CTU (e in sé non contestata dalle parti), fosse emerso che entrambe le unità immobiliari di cui si tratta sono ricomprese all'interno di un insediamento a schiera formato da tre edifici “dei quali quello attoreo costituisce la porzione centrale e quello dei convenuti la testata nord-ovest (v. allegato 3 .2. foto 1-2)”; sia inoltr e emers o ch e “Pur con differenze local i, la documentazione progettuale raccolta evidenzia come la costruzione in capo agli attori e quella in capo ai convenut i derivi no sostanzial mente dalla medesima impostazion e p rogett uale, sia sotto il profil o distributi vo, sia per quant o riguarda i caratteri geometrici principali” e che “la geometria di entrambi gli edifici è movimentata da balconi, rientranze, porticati e gradinate”; e sia infine risultato chiaro che “(..) pur rimanendo direttamente percepibili i volumi facenti capo ai corpi principali, l'insediamento mantiene continuità edilizia attraverso uno spazio porticato che, collocandosi a cavallo del confine tra i due lotti, raccorda i volumi abitativi [ v.  foto nn. 3, 9, 10]”. 
Il primo giudice ha quindi riportato per esteso alcune parti salienti della ### in ordine agli accertamenti e alle risultanz e apprezzate d al medes imo per come ripro dotte nell'elaborato peritale, di cui h a espo st o i ril ievi più signific ativ i con rigu ardo alla veranda-giardino d'inverno, alla finestra al primo piano e al portico nei termini che sono di seguito illustrati ai fini della migliore delucidazione della vicenda. 
Quanto alla “veranda-giardino d'inverno: “l'opera in questione è collocata nell'angolo sud dell'edifici o ### tti , al piano r ialzato, e consist e nell'a vvenuta chiusura di preesistenti spazi esterni originariamente destinati a porticato e terrazzo, ottenendo un vano annesso all'abitazione [v. All. 3.3., foto nn. 13, 14, 15, 20, 21, 22]”. ### ha rilevato inoltre, al riguardo, che: “nella conformazione anteriore l'edificio fosse dotato di un piccolo portico a copertura del portoncino di ingresso verso il soggiorno, di un latistante porticato angolare annesso alla cucina e di un terrazzo che ne raccordava i due piani calpestabili. ###. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 8 di 32 l'apposizione d i struttu re in allu mi nio e vet ro in parte ap ribi li, g li spa zi fa centi capo ai porticati ed al terrazzo anzidetti sono stati uniti e delimitati sui lati liberi, ottenendo un vano chiuso destinato a bussola di ingresso nella parte adiacente il soggiorno e a zona pranzo (già veranda-giardino d'inverno) nella parte restante. Quest'ultima è direttamente connessa alla cucina, venendo di fatto a costituirne estensione a tutti gli effetti, come si evince dall'avvenuta rimozione della preesistente porta esterna del locale e dalla conformazione dell'arredo [v.  foto nn. 14-15]. Il volume così ottenuto è coperto in parte dal solaio già sovrastante il portico adiacente la cucina e in parte da una nuova copertura ad unica falda che si inserisce anche al riparo del portico antistante l'ingresso [v. foto nn. 21-22]”. 
Quanto alla finestra al primo piano, il CTU ha osservato: “### è posta al servizio di un locale al piano primo/sottotetto del fabbricato ### collocata pressappoco al centro della parete perimetrale che si affaccia verso il corpo di fabbrica attoreo [v. All. 3.4 e foto nn. 2, 10, 23]. Ha dimensioni in luce di m. 0,65 x 0.94 h ed è dotata di serramento in alluminio ad unica anta con vetrocamera trasparente, privo di gelosie o persiane avvolgibili. 
La parete nell a qua le si a pre costitu i sce un a m uratura di t amp onamento[..]. La parete frontegg ia l'an aloga m ura tura di tamp onam ento ch e r acc hiude il piano primo/sottotetto dell'edificio attoreo, rifinita ad intonaco tinteggiato. Quest'ultima è a sua volta dotata di una finestra di forma rettangolare collocata in prossimità al colmo del tetto e dotata di gelosia [ v.  foto nn. 26-27 ]. La dista nza interco rre nte t ra le d ue pa re ti è di m. 5,85, misurata perpendicolarmente alle linee di facciata”. 
Quanto al portico, “(..) si tratta della porzione in capo ai convenuti del porticato che, inserito tra le due unità abitative, fornisce continuità edilizia al complesso a schiera e più sopra già descritto. Delimitato sui fronti longitudinali da strutture murarie e coperto da tetto a due falde, era in origine aperto sui lati minori. Per intervento della parte convenuta, questi ultimi sono ora delimitati da vetrate che racchiudono lo spazio inizialmente semi-aperto, ottenendo un locale classificato come “sgombero” [v. All. 3.3. e foto nn. 16-17]”. 
Un tanto esposto, il primo giudice ha rammentato come le distanze tra le costruzioni siano regolate dalla legge non solo affinché ogni proprietario possa godere del suo immobile con il minor sacrificio pe r i l vici no o, se necessar io, con pari sacrif ici o, ma an che in funzione preventiva, di evitare il crearsi di situazioni insalubri o discordie tra le parti.. 
Ha inoltre evidenziato che la legge prevede che chi edifica debba rispettare i piani regolatori e i regolamenti comunali (artt. 869-871 c.c.) e che essa impone il rispetto delle norme sulle distanze (artt. 873-899 c.c.) e delle norme regolamentari richiamate. Ha poi fatto riferimento alle disposizioni sui rimedi in caso di violazione delle norme suddette (art. 872 c.c.) ovvero alle norme amministrative. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 9 di 32 Ha quindi ricordato sia le previsioni di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968, sia quelle relative alle norme tecniche di attuazione (### del PRG del Comune di ### riportando per esteso gli artt. 7, co. 14 e 8, co. 7 e 8. 
Ha quindi considerato le singole contestazioni mosse dagli attori. 
In ordine alla finestra, ha rilevato come la coppia ### avesse lamentato la violazione della distanza di 10 metri dalla propria parete finestrata ed avanzato richiesta di accertamento dell'inesistenza di servitù di veduta a carico del proprio fondo e a favore di quello della controparte. 
Ha osservato come il CTU avesse accertato la risalenza della costruzione delle finestre fin dall'epoc a dell'insediamen to dei fabbri cati, insed iame nto che era a vven ut o in base a un progetto unitario che aveva riguardato l'intero insediamento a schiera dei lotti C, D, E e che era stato intrapreso da un unico soggetto costruttore, il quale l'aveva poi ceduto alle parti con atti di alienazion e distin ti. ### aveva tratto arg ome nti in ta l sens o dalla tipologia dei serramenti utilizzati (recant i l a dicitu ra “Sai nt Gob ain ### lit 2-98 ” [fot o 25 ] e dalla presenza della finestra di cui si tratta già prima del completamento dei lavori di costruzione (cfr. doc. 10). 
Ha quind i giustifica to le valut azio ni del ### c irca la “sostanziale contestua lità delle costruzioni” e circa la verifica delle già esistenti “caratteristiche essenziali di finestratura attuali” ed escluso che la concessione in variante del 1998 avesse una qualche incidenza su detta finestra, posto che nemmeno gli attori avevano allegato l'avvenuta realizzazione della stessa in epoca successiva. 
Se è pacifico che le pareti finestrate antagoniste fossero state realizzate a distanza inferiore a quella legale, difetta in ogni caso il requisito della prevenzione della costruzione dell'unità immobiliare della parte attrice , tal e da imp orre all'a ltra l'o bb ligo di ar ret rare la propria costruzione nei limite dei 5 metri dal confine, ovvero da imporre l'obbligo di eliminare le rispettive finestre di tutte le parti in lite. Sotto altro profilo, il primo giudice ha rilevato come si verta nell'ipotesi di costituzione, a favore di ambedue i fondi, di servitù di veduta ### per destinazio ne di p ad re di fa migli a (art . 106 2 c.c., dov endo ascriversi all'istituto l'appartenen za dell'int ero compl es so a un unico propri etario, l'imp uta bilità al medesimo dell'assetto delle varie porzioni del fabbricato, anche in vista della vendita di esse, e ciò anche in deroga ovvero in contrasto rispetto al regime legale delle distanze. 
Quanto alla veranda, il ### ha osservato come il CTU avesse concluso nel senso della conformità della stessa alla normativa edilizia e urbanistica (pp. 24 e ss. rel. CTU), vagliata in modo articolato e scrupoloso e ne avesse ritenuta la legittimità quanto “a superficie coperta e 1### con l'epoca di produzione, risalente al 1998, anno coerente con l'epoca di realizzazione della costruzione.
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RG n. 1663/2019 10 di 32 volumetria” - aderente ai parametri normativ i e regolament ari, nonché ri spettosa delle autorizzazioni ottenute anche in ordine all'aumento di volumetria. 
Ha considerato come nessun pregiudizio fosse riscontrabile in capo alla proprietà attorea e come, nello specifico, il CTU avesse riconosciuto nell'opera tre porzioni “unite tra loro in un insieme omogeneo”. 
Ha messo in luce come “due di queste abbiano occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angol o sud del p iano te rreno [V 2]” e c onc luso n el s en so che “a mente dei disposti normativ i, la l oro realizza zi one è qu indi in o gni caso am mi ssibile con riferimento alle distanze, proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente”. 
In ordi ne al la ter za posiz ione, quella ind icat a come [###], co rrispondente al precedente terrazzo, ha rilevato il CTU la diversa conformazione: ha evidenziato in particolare come la porzion e originari a corrispon den te al te rrazzo cons istesse “di una semp lice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati, unendolo senza soluzi one di cont inu ità. Il t errazzo sovr ast ante i l solaio a copertura del piano seminterrato, er a dota to di parap ett i in mura tur a su i du e lati verso l'e sterno, con una dimensione lorda di m. 3,30 x 2,00”. 
Ha quindi constatato come la modifica attuata su detta porzione fosse venuta a “occupare un terrazzo che, nella condizione originaria, era privo di copertura”.  ### di prime cure ha dato conto della posizione assunta dall'ausiliario, geom. ### il quale aveva osservato che “i parapetti murari per la loro semplice connotazione di opere di protezi one dalle cadute, al p ari di u na ringh i era, i parap etti non possono essere ritenuti elementi rilevanti “riguar do ai param etri urbanist ici” , non c o ntribuen do a definire la “sagoma” a cui fare riferimento” e aveva sostenuto che, essendo state poste delle pareti, pur con vetrate, “in estensione dei parapetti preesistenti”, la costruzione quale ampliamento e quindi soggetta alle disposizioni in tema di distanze legali. 
Il decident e h a considera to c he, pacificame nte , la costruzione - per quanto attien e alla porzione indicata - era stata posta a distanza inferiore a quella legale, in esito alle effettuate misurazioni , incontestat e tr a l e parti ; ha osserva to c ome una conc lusione s iffatta fosse dibattuta tra le parti; ha rilevato come le n.a.t. del Prgc, in tema di ampliamenti, avessero specificato ch e “(..) valgo no in o gni c as o i dist acchi esis ten ti quando l' ampliamento si configuri come chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma esistente” e come siano richiamate le disposizioni di cui al comma 8 - rubricato “nuove costruzioni” - per le 2### come emerso dagl ielaborat i edall emisurazion ieffettuat el eporzion idenominat eV 2 eV 3son ostate realizzate a distanza di m. 4,15 dal confine con la proprietà ###
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RG n. 1663/2019 11 di 32 ipotesi esuberanti rispetto alla prev isione -cioè a dire di costruzione che superi i limiti di “chiusura di spazi”, pur “aperti”, ma già ricompresi nella “sagoma esistente”. 
Ha quin di osserv ato che la por zion e p er cui è c ausa è cos tit uit a da una copertura e delimitazione media nte vetr at a, di una p arte di te rrazzo, paci ficamente già s opraelevato e delimitato con parapetti in muratura e già riparato, forse in modo incompleto, da una tettoia; - che i limiti esterni erano posti rispetto alla proprietà confinante a una distanza inferiore ai cinque metri e che la copertura del terrazzo aveva formato oggetto di accordo tra le parti. 
Ha richiamato un arresto di legittimità per il quale “deve ritenersi che, nel caso in cui uno spazi o ap erto venga chiuso m ediant e veranda , non debordante dal suo perimetro, ma perfettamente allineata al profilo del fabbricato esistente, pur determinandosi un aumento di volume delle superfici chiuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile” (Cass. 6.5.2014, n. 9679). 
Ha quin di afferma to c ome la terra zza delimi tata attra ve rso i par ap etti in muratura debba considerarsi sporto e non mera sporgenza, già rilevante ai fini della distanza; ha concluso affermando che la chiusura dei volumi, pure aperti, ma già definiti attraverso pareti allineate ai confini quali pun ti di mass ima sporg enza, m antiene i mmu tata la dis tanz a tra gli edifici, secondo la regola del “vuoto per pieno”. 
In ordine al portico, ha rilevato trattarsi del tamponamento, con serramenti vetrati, a confine, già esistente lungo la parete ovest dell'edificio di proprietà dei convenuti, e ha ritenuto trattarsi di opera implicant e ampliame nto volume tri co, il quale, t uttav ia, si è mantenuto nei limiti volumetrici previsti e senza implicare un incremento della superficie coperta.  ### il ### anche il portico, pur essendo stato costruito a distanza inferiore ai 5 metri dal confine, si è configurato quale mera chiusura delle pareti esistenti e pertanto non ha determinato alcuna lesione dei limiti delle distanze legali. 
In base a tali argomenti il ### ha rigettato le domande attoree e ha ritenuto travolta dalle stesse ogni ulteriore questione, in particolar modo, di quelle relative alle pretese risarcitorie, di cui ha ritenuto venuto meno il presupposto fondante. 
In base allo spiccato tecnicismo e all'indubbia ambiguità del progredire nell'esecuzione dei lavori in parallel o all e autorizzazi oni conc ess e, il T rib unale ha ri tenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.  2. I motivi di doglianza. 
La coppia ### so ha pro posto appello av verso la sente nza sud detta affidando le proprie doglianze a cinque motivi. 
Con il primo gli appellanti censurano la sentenza assumendo l'erroneità della ricostruzione in fatto e /o l'errata applicazione delle norme di diritto all'### di ### 20.10.2016 (in GU 16.11.2016, n. 268) che definisce il concetto di “sagoma” di edificio, delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 NTA del Comune di ### (all. 6.1. CTU) e infine degli artt. 
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Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 12 di ###, 873, 905, 907 cod. civ. con riguardo alla veranda-giardino d'inverno, individuata dal ### indicata con la lettera “###”. 
Gli appellanti lamentano come il ### diversamente da quanto evidenziato dal CTU in merito a detta opera - ritenuta soggetta al rispetto delle distanze e realizzata in violazione dei dettami della disciplina urbanistica, a differenza delle due porzioni realizzate sotto i portici già costituenti sagoma [rif. a quelle indicate con le lettere ### e ###], ha qualificato il manufatto in esame [ ###] quale semplice sporto ascrivendolo alla preesistente sagoma del fabbricato. 
Lamenta la difesa appellan te c ome la statui zio ne di cui si tra tta si app ales i del tutto in contrasto con le norme di cui all'### di ### 20.10.2016 e alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, co. 7, delle NTA del Comune di ### e alle disposizioni del codice civile succitate. ### in cui sarebbe caduto il ### è quello di aver giudicato l'esistenza di una “preesistente sagoma”, quando, per contro, non si verta in tale ipotesi perché la sagoma è definita come “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale. ### del ### comunale, all'art. 7 (all. 6.1. 
CTU) , vi fanno riferimento assumen do co me nel calc olo del vo lume debbano “essere compresi gli sporti costituiti o comunque abitabili ed esclusi i porticati, i pilotis, le logge aperte (quale a dire di parte appellante sarebbe quella di causa), le sovrastruttura tecniche”. 
Un terrazzo privo di copertura, come quello di cui si tratta, in quanto mancante di qualsiasi sviluppo verticale e pri vo an ch e di t etto, come ri levat o dall o s t esso ### non potrebbe assolutamente costituire la chiusura di una sagoma preesistente, idonea a configurare, come tale, la deroga alla disposizione di cui all'art. 8, comma 7, lett. e) delle stesse ### che fa riferimento alla sagoma esistente. 
La parte appellante allega sul punto anche l'elaborato di cui al ### dott. ### (docc. 1 e 2) ai fini di meglio illustrare come la chiusura verticale del suddetto terrazzo con costruzione della relativa copertura fosse fuori della sagoma preesistente; evidenzia come l'arresto di legittimità richiamato dal primo giudice (Cass. 9679/2014), ove viene applicato il principi o “vuoto per pieno” si riferisca a fattispecie diversa d a quel la in esa me e non paragonabile alla stessa, dal momento che in quella vi era la chiusura di uno spazio aperto a filo con la sagoma esistente; la seconda (quella oggetto di causa) afferisce invece a un terrazzo privo di integrale copertura. 
Evidenzia ancora che, qualora il terrazzo di cui si tratta potesse essere chiuso anche in deroga alle distanze dalle costruzioni, sarebbe difficile comprendere come il Comune di ### avesse potuto intimarne la demolizione in data ###, per effetto del mancato rispetto delle distanz e previste d al Pr gc, per poi rilasciare po i il permes so di cos truire in sanatoria n. 14/2018 (doc. 17 prod. ###. 
Anche l'argomento relativo alla presunt a dero ga patti zia (d i cui parte appe llante sostiene l'inesistenza - derog a interven ut a c on la medi a zion e n . 16/1 3, doc. 18 prod. ###
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 13 di 32 ###, non sarebbe idonea a suffragare l'ammissibilità dell'opera, posto che la stessa è stata utilizzata solo in via residuale dal ### Inoltre anch e i l riferimen to all'esiste nz a di par ap etti in muratura - così come fatto dal ### nell'impugnata sentenza - non sarebbe idoneo a rendere la terrazza una sagoma, o u n volu me preesiste nte, p erchè , come ril eva to dal ### i p ar apetti non sono idonei a delimitare una costruzione. 
Non vale infi ne, se condo l'ap pe llante, a giu sti ficare la de cisione il riferimento all'autorizzazione alla copertur a de l terrazz o da gli ste ssi data - in epoca successiv a al permesso di costruire n. 19/2014, v. par. 4.2.1., punto e) e all. 5.5. - in ragione del fatto che l'autorizzazione predetta non interessò la veranda costruita in precedenza (cfr. p. 40 CTU). 
Riguardo al secondo motivo, con argomentazioni del tutto analoghe, gli appellanti censurano la sentenza con riguardo alla ritenuta legittimità, da parte del giudice, della sezione “###” della veranda-giardi no d'in ver no. Si assu me come , in tal caso, il Tri bunale abbia erroneamente aderito alle conclusioni del ### il quale aveva affermato che tale spazio, avente dimensioni in planimetria di m. 3,30 x 1.40, fosse definito in altezza dalla superficie piano del solaio di sottotetto; i l giudic e, facendo pro prie tali consid erazi oni, aveva r ite nuto come la porzione [###], derivante dalla chiusura del portico adiacente la cucina, occupasse anch'essa uno spazio già compreso nella preesistente sagoma dell'edificio e come, pertanto, non potessero rilevarsi lesioni in tema di distanze (con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 8, co. 7 F) delle n.t.a.). 
Per il ### la realizzazione delle porzioni [###] e [###] sarebbe in ogni caso ammissibile con riguardo alle distanze proprio in virtù della loro inclusione nella sagoma preesistente. 
Ad avviso degli appellanti la statuizione di cui si tratta non si conforma alle norme specifiche del ### e, segnatamente, dell'art. 7, co. 14 delle n.t.a. (all. 6.1. CTU), per il quale la distanza di un edificio dal confine .. è misurata nei riguardi del perimetro esterno delle murature e di ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi logge e balconi se aggettanti più di ml.  1,6 0. Nel la spec ie la porzi on e di vera nda “###” era de fi nita d a un bal cone emergente di profond ità inferi or e a ml. 1 ,60 e come tale insuscet ti bile di ri entr are nel ca lcolo per la definizione dell'originaria sagoma. Come può evincersi dall'allegato 3.3 della perizia del ### riportata nell'atto di appello (cfr. p. 29), nonché dal rilievo eseguito dallo stesso ### geom.  ### e inviato al ### (all. 7).  ### gli appellanti la norma del ### esclude dalla sagoma di un edificio le murature ogni altro elemento appoggiato al suolo, compresi cornicioni, logge e balconi, che aggettino meno di 1,60 ml.  ### sarebbe quindi incorso in errore (e di conseguenza anche il ### nel ritenere che tale sezione [###] della veranda-giardino d'inverno costituisse la chiusura di una preesistente sagoma, a fronte del fatto che i balconi e le logge che non aggettano per più di 1,60 ml. Non possono essere considerati sagoma. In sintesi, per gli appellanti, essendo la chiusura della Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 14 di 32 sezione [###] il risultato della chiusura di un tratto posto al di fuori della sagoma preesistente, anch'essa sarebbe stata tenuta al rispetto delle distanze di legge e quindi di essa se ne sarebbe dovuto disporre l'arretramento fino a 5 metri dal confine. 
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano la violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto e processuali di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968, nonché agli artt. 872, 873, 905, 907, 1 06 2 co d. civ. e ag li ar tt. 112 e 155 c.p.c., olt re al l'art. 269 7 c.c., assumendo come contraddittoria la motivazione circa la questione della legittimità della finestra posta al primo piano della proprietà di parte appellata. Censuran o la pronuncia per il fatto che la finestra posta al primo piano - inizialmente non prevista nella variante del 26.5.1998 (doc. 6 fasc. I grado) - era poi comparsa nel progett o de l 30.7 .2009 ( cf r. do c. 7 fas c. I grado) e nella successiva variante (cfr. doc. 8 I grado); tale finestra era stata costruita a una distanza di 5,85 metri, inferiore rispetto a quella di 10,00 metri imposta dal ### (cfr. doc. 5, fasc. I grado) e dall'art. 9 del d.m. 2.4.1968 n. 1444. 
Rilevano come il ### abbia respinto le domande attoree sotto un duplice profilo: a) l'esclusione del principio di prevenzione della costruzione di un manufatto rispetto all'altro; b) la costituzione a favore di entrambi i fondi di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia. 
Assumono come ambedue le statuizioni siano errate: la prima per il fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che gli attori medesimi non avessero mai allegato la realizzazione della medesima apertura in epoca successiva a quella iniziale, quando, invece, giusta memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. gli stessi avevano affermato che “non corrispondeva al vero che la finestra fosse già stata costruita al tempo della divisione dei fondi”; in sede di comparsa conclusionale , inoltr e, av evano affe rma to che il m anuf atto e ra stato realizzato abusivamente dop o l a separaz ione del le due p rop rietà. N on essen do ogge tto di causa la proprietà attorea, ma limitata ai soli diritti vantati sulla cosa dal convenuto, secondo la coppia ### o gravereb be sulla contropar te l'o ner e di p rov are il diritt o real e dalla stessa vantato (cfr. Cass. 28.3.2019, n. 8694). I convenuti, odierni appellati, non avevano assolto tale onere, limitandosi a eccepire la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., quando, invece, la separazione dei fondi era antecedente alla realizzazione del manufatto, come osservato dalle prime difese dai conchiudenti. 
La tesi della contestualità delle costruzi oni, così come ril evat a dal ###, i n base alle caratteristiche delle finestrature - riportanti la stampigliatura del marchio ### 2-98 (v. fot o 25) - non sarebb e sosteni bile p erc hé il m archio ra ffigu rato nella fotografia in questi one “par rebbe p rivo di alcuni pa rametri identi ficat iv i atti a perme tterne la “perenne identificazione” (doc. 18). 
Alla statuizione in paro la g li appell anti, i noltre, m uovono i seguenti decisi vi rilievi, già evidenziati dal geom. ### nella propria ctp: a) nella concessione edilizia 73/95, la parete di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 15 di 32 proprietà convenuta era “totalmente cieca”; nella concessione 81/98 la finestra non oggetto di doglianz a, p osta sulla p ar ete di parte conve nut a, compare i n p lan imetria, ma non risulta dichiarata oggetto di pratica, né segnata in rosso quale nuova apertura su parete concessionata come cieca (all. 17 ctp).  ### - a fronte dell'indimostrata funzione dirimente del doc. 10 prod. convenuti - non avrebbe tenuto conto di come, a seguito di accesso agli atti amministrativi dell'11.1.2016 con ritiro copie, non fosse presente alcuna documentazione fotografica in ordine alle pratiche CE 81/98, PDC 103/2009 e ### n. 117/2012 (docc. all.ti 5.2, 5.3, 5.4 alla CTU); come all'atto dell'acquisto gli immobili non fossero dotati di aperture - così come si evince dalla CE 73/95 (all. 5.1. alla CTU), e come la parete di proprietà appellata fosse totalmente cieca; come nella ### 105/2014 (all. 5.6. CTU) non fossero riportate le quote progettuali relative alla distanza tra le due pareti finestrate e come, in base alle norme delle n.t.a. e del d.m. 1444/68 più volte citate, dovesse rispettarsi l'obbligo della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate. 
La sentenz a è oggett o d i censu ra anc he so tto il pro filo dell'applicazione delle norme di procedura: il tribunale non avrebbe considerato, ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 1062 c.c., che: 1) la finestra di proprietà degli appellati era stata urbanisticamente sanata con la ### 25.9.2015 - tre giorni dop o l a mediazi one prelim ina re al proced im en to di I g rado; 2) la documentazione fotografica prodotta dai convenuti (sub doc. 10) è relativa al febbraio 1998; 3) la separazione dei fondi era avvenuta il ### (doc. 4 prod. convenuti). 
In base a tali elementi, incontestati dai convenuti, il primo giudice avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. p . 40 appe llo). Nella sp ecie, pe raltr o, all o stesso ri sultat o il giudice avrebbe dovuto pervenire (secondo gli appellanti) avuto riguardo all'ammissione da parte degli appellati - i quali avevano pacificamente depositato documentazione risalente al febbraio 1998 e, quindi, successiva alla separazione dei fondi, così facendo venir meno i presupposti di legge per poter dire costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia. 
È censurata anch e l a conseg uenza pal esa ta dal T ribuna le circa l'acc ertamento della preesistenza della finestra: gli appellanti, sul punto, rilevano come l'ipotesi di disporre un obbl igo di arretrame nto per am bed ue le prop rietà front ist anti n on abb ia pregio giuridico alcuno, non avendo i convenuti avanzato alcuna domanda riconvenzionale sul punto. A fronte dell'inderogabilità della disciplina sulle distanze tra pareti finestrate, gli appellanti affermano come, seguendo l'indirizz o d el ### emo Col legio (cfr. Ca ss.3.10.2007, n. 20679), debba ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da norme inderogabili degli strumenti urbanistici , n on potendo l'or dinamento accorda re tut ela a una si tuazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico, cui sono dirette le norme violate. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 16 di 32 Con il quarto motivo, gli appellanti rimarcano che: a) le porzioni della veranda-giardino d'inverno oggetto di appello (### e ###) non rispettano la distanza dal confine; b) gli appellanti medesimi non hanno concesso alcuna deroga alle distanze dal confine rispetto ai manufatti oggetto del giudizio e a quelli oggetto dell'appello (veranda-giardino d'inverno, ### e ###) ed escludono l'ammissibili tà di una ser vitù pattizia nella med iazione n. 16/13, conclusa con il verbale di conciliazione 11.12.2013 (doc. 8), come sostenuto dal Comune di ### con il permesso di soggiorno rilasciato in sanatoria e impugnato avanti il ### dello Stato (doc. 18); c) la mediazione ha riguardato la tettoia e non gli altri manufatti oggetto di causa, rispetto al quale le parti precisarono che “l'autorizzazione di cui sopra non costituisce deroga in alcun modo alle distanze di legge”; d) il permesso a costruire in sanatoria n. 14/18 rilasciato dal Comune di ### il 1 3. 3.2018 è ill egitti mo pe rc hé fonda to s u una pre su nta der oga pattizia e perché fa applicazione della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”, esclusa dalla giurisprudenza; e) la presenza di tale elemento non può incidere sul procedimento in corso, ove si disquisisce di diritti reali che non recedono di fronte a permessi edilizi, ancorché legittimi. 
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza sotto il profilo della statuizione circa la compensazione delle spese, assumendo come, per effetto dell'accoglimento dei motivi di doglianza sopra, esposti e della riforma dell'impugnata sentenza, le spese debbano essere liquidate secondo soccombenza e gravare quindi sulla controparte. 
Con il solo motivo di appello incidentale - speculare all'ultimo sopra indicato - gli appellati censuran o l'avve nuta compensazione integrale delle spese d a par te del p rimo giudice, assumendo come le ragion i addot te in sent enza (“spiccato tecnicism o ch e h a connotato l'esame delle questioni” e “indubbia ambiguità che ha governato l'esecuzione dei lavori”) non costituiscan o ragion i sufficient i a giustifica re la dero ga al prin cip io di soccombenza, trattandosi di questioni non eccezionali, ma rinvenibili in ogni giudizio.  3. Disamina dei motivi. 
Appare opportuno, ai fini di meglio inquadrare l'articolata vicenda oggetto di causa, illustrare sia la natura e il tipo dell e ope re realizzat e, s ia la port ata d egli interv enuti che si sono succeduti nel tempo. 
A tali fini conviene prendere le mosse dalla descrizione in fatto delle proprietà, così come elaborata da parte dell'ausiliario nominato dal ### Nel proprio elaborato peritale il CTU ha descritto i cespiti e la vicenda edificatoria come segue: “Gli immobili oggetto dell'accertamento, mutuamente posti a co nfine, insistono nel centro abitato del Comune di ### collocati in margine alla ### [v. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 17 di 32 Allegato 3.1 - part. A ]. La proprietà dei sigg.ri ### consiste in un appezzamento di terreno individuato al foglio di mappa n. 16 con la particella n. 356, sulla quale insiste un fabbricat o abitat ivo unifamil iare c o mpost o da piano s emin terrato , piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad una contigua porzione di terreno mappata al n. 374 [v. Allegato 3.1 - part. B ]. La costruzione è compresa tra la proprietà di terzi a sud-ovest e la proprietà dei sigg.ri ### tt i a nord-est. Quest'ultim a è a sua volta f or mata da un appezzamento di terreno censito al medesimo foglio n. 16 con la particella n. 351, sulla quale sorge un edificio unifamiliare anch'esso composto da piano seminterrato, piano rialzato e piano primo/sottotetto, oltre ad ulteriori porzioni di terreno mappate ai nn. 392-375-360 [v. 
Allegato 3.1 - part. B ]. 
Entrambi gli appezzamenti, rispettivamente in unico corpo per l'avvenuto intubamento di una preesistent e rog gia, compre n dono un a porzione a superficie maggiore - facente capo all'edificio - sistemata a cortile/verde e interamente recintata, cui si affianca una più piccola zona adiacente la via pubblica adibita a distacco e parcheggio [v. Allegato 3.1 - part. C e Allegato 3.2 ]. 
Le costruzioni fanno parte di un maggior complesso edilizio con tipologia a schiera formato da tre abitazioni, realizzato nella seconda metà degli anni ‘90 dall'impresa F.lli ### & C. s.n.c. Allo stesso periodo risalgono gli acquisti da parte dei ###ri ### (29/12/1997 - v. doc. 4 del relativo fascicolo) e dei sigg.ri ### (31/03/1999 - v.  doc. 1 del relativo fascicolo). 
In epoca successiva all'acquisto - segnatamente nel periodo 2009-2012 - i convenuti ebbero a realizzare alcun e oper e di modif ic a - ampli amen to d el loro e difi cio, c ome risulta dalle pratiche edilizie che in dettaglio saranno prese in esame al paragrafo 4.2.1), costituenti il compendi o reper ito p resso l'U fficio Te cnico di ### o unitamente alla normativ a d i P. R.G. C. Nel ra di care la contr ove rs ia cui la presente s i riferisce, i ###ri ### o e spong ono come l 'edi ficio dei sigg.ri ### i presenti irregolarità in relazione ad alcune porzioni, segnatamente identificate in una finestra al piano primo, in un locale accessorio ad uso veranda e ad un portico chiuso a mezzo di vetrate posto a confine con la proprietà attorea. 
Si precis a infi ne c he alt re op ere realiz zate sulla pro prie tà dei convenuti - costituenti sommariamente strutture leggere di copertura - per le quali è già stato esperito con esito favorevole un procedimento avanti l'### di ### del ### di ### (proc.  16/2013 innanzi al ###. ### non vengono prese in esame nella risposta al quesito , pu r elenca ndo le corrisp ondenti p ratic he ai fini de lla cont inuità storica dei provvedimenti autorizzativi”. Tali ulteriori opere esulano peraltro da quanto lamentato con la citazione. 
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RG n. 1663/2019 18 di 32 Ai fini di causa giova richiamare la varia documentazione acquisita già in primo grado, in ordine ai provvedimenti autorizzativi, ai fini di chiarire come le opere che hanno interessato la realizzazione delle costruzioni acquistate dalle parti in causa, abbiano avuto corso a far tempo dal 21.1.1996 sia per i lotti C proprietà ### e D (proprietà ### ed E (proprietà di soggetti terzi estranei alla causa) e termine alla data del 15.12.1998 per il lotto C e in data ### per il fabbricato D. 
Tali circostanze assumono rilievo ai fini del tema della prevenzione sollevato con riguardo alle costruzioni di cui si tratta in relazione all'apertura della finestra contestata (v. infra). 
Tutto questo trova chiaro risconto nelle pratiche edilizie (v. all. 5 alla CTU) da cui si rileva la presenza di: a) ### n. 73/95 del 10/08/1995 [v. Allegato 5.1], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c., a seguito di domanda del 20/12/1994, prot. 18474/94, per ”costruzione di fabbricato di civile abitazione ad un piano fuori t erra (### C - D ed E)”; il progetto prevedeva la realizzazione di tre nuovi edifici a schiera, ciascuno composto da due piani fuori terra ed un livello interrat o, rispettivame nte contrasse gn ati con le le tter e C (ora proprietà ###, D (ora proprietà ### ed E (in capo a terzi); i lavori vennero iniziati il ###; b) ### n. 81/98 del 29/06/1998 [v. Allegato 5.2], rilasciata alla ### F.lli & C. s.n.c. ed ai sigg.ri #### e ### per “### in corso d'opera alla ### Ed. n. 73 del 10/08/95 relativa alla costruzione di fabbricato di civile abitazione a schiera (lotti C - D - E)”, a seguito di istanza presentata il ###, prot. 6676/98. 
La variante riguardava modifiche murarie e volumetriche, oltre ad una diversa ripartizione del portic o or a in c apo a lle p arti, assegn an dolo i n larga mi sura al fa bbricato C (#### e per la rimanenza al fabbricato D (###; la p ratica viene di fatto a costituire il punto di partenza per l'analisi della situazione prima delle più recenti modifiche poste in essere dalla parte convenuta, facenti capo alle pratiche di cui ai successivi punti del presente elenco; l'ultimazione dei lavori venne dichiarata al 15/12/1998 per il fabbricato C ed al 26/01/1999 per il fabbricato D. 
Dalla documentaz ion e in que sti one si evin ce a nche che l' ulteriore provvedimento autorizzatorio investì solo una porzione limitata, ma significativa delle questioni agitate nel presente giudizio. 
Si tratta (punto c) del permesso di costruire n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.3], rilasciato alla copp ia ### i, a seg ui to d i do manda d el 30/07/2009, prot.  11772/2009, per “modesto ampliamento di abitazione unifamiliare esistente con formazione di locale accessorio ad uso veranda-giardino d'inverno”. Nella relazione tecnica di progetto si legge che scopo dell'oper a è l a parzial e chiusur a d i terrazz o semi-scoperto esistent e, per Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 19 di 32 ricavare un piccolo locale accessorio formante spazio verandato atto a proteggere dagli agenti atmosferici gli attigui ingresso e cucina, oltre a consentire la fruibilità del terrazzo anche nelle stagioni avverse, apportando infine beneficio alla prestazione termica degli spazi abitativi. ### lavori è avvenuto il ###. 
Vi è poi anche (punt o d ) l a S.C.I.A . n. 11 7/20 12 de l 18/10/2 012, presentata dai sigg.ri Pellegrin o e ### ti per “variante i n cor so d'o pe ra con integrazioni” all'intervento approvato con P.C. n. 103/2009 del 13/10/2009 [v. Allegato 5.4].  ### ha rilevato al riguardo come “(..) dai disegni progettuali e dalla relazione che li correda emerge come la variante abbia previsto: • il superament o dell a destina zione acces sori a della veranda-giardino d'inverno, considerand ola un vano principale de stinato a zona pranzo attiguo alla cucina, alla luce dell'altezza e dell'avvenuto ampliamento volumetrico per il quale vennero pagati gli oneri concessori, eliminando i serramenti divisori tra i due spazi, senza perdere i benefici legati al concetto di “serra solare”; • il tamponam ento con serra menti ve trati dell'esi stente po rti cato lun go la testata ovest dell'edifici o, ott enend o c osì un locale ac cessor io chiuso trat tato come ampliamento volumetrico, destinato a sgombero ed indicato senza incremento della superficie coperta; • modeste modifiche dimensionali e di forma ininfluenti sui parametri urbanistici, oltre al rifacimento di impermeabilizzazioni/ pavimentazioni dei terrazzi-porticati contigui al nuovo locale. 
Dai contegg i volumetri ci a co rredo della prati ca r i sulta che a seguito della variante gli incrementi di cubatura sian o ammonta ti a compless ivi m³ 17 5, 94, di cui m³ 43,41 per ampliame nto abit ati vo (zo na pranzo, ex veranda-giardino d'invern o) e m³ 1 32,53 per ampliame nto acces sorio (sg ombero der ivante dalla chiusu ra dell'origi nario porticato), giungendo ad un totale di m³ 350,29 + 175,94 = m³ 526,23, inferiore al massimo assentibile di m³ 538,40”. 
Risultano inoltre allegati i seguenti documenti: e) Permesso di ### n. 19/2014 del 08/05/2014 [v. Allegato 5.5], rilasciato ai signori ### o e ### tt i, a s egu ito di do manda del 07/04/20 14, prot. 4931/2014, per “realizzazione di strutture leggere per la copertura di terrazzo a confine, balcone angolo sudovest piano primo, portico-terrazzo sud-est; costruzione struttura leggera su rampa pedonale; soprelevazione recinzione”. 
Il progetto prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: • copertura terrazz o su d de l pia no rialzat o, autorizz ato d alla pr oprietà co nfinante, signori ### in seguito a procedimento di mediazione giudiziale; • copertura in vetro strutturale del balcone all'angolo sud del piano primo; Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 20 di 32 • al piano terreno , copertu ra con vetro stru ttur ale del porticoterra zzo sito nell'angolo est dell'edificio, con incremento della superficie coperta di m² 12,28; • copertura a protezione dell'ingresso pedonale su recinzione, con aumento della superficie coperta di m² 8,68; • rialzo della recinzione posta lungo il confine ovest, contenendo l'altezza entro 3,00 m da terra. 
Nel complesso i vari interventi hanno portato ad un incremento della superficie coperta di m² 20,96, i quali, sommati ad un preesistente di m² 180,10, conducono ad un totale di m² 201,06, inferiore al limite consentito di m² 325,20.  ### dei lavori avvenne il ###, come risulta da dichiarazione depositata in pari data. 
Da ultimo risulta prodotta anche: f) Segnalazion e ### a di iniz io attivi tà (S.C.I. A .) n. 1 05/2 014 del 25/09/2014, prot.  13060/2014 [v. Alleg ato 5.6], presentata dall a cop pia ### ri no e Bos che tti ai fini dello “accertament o confor mit à per ope re di re cupero d 'ut ilizzo di locale sottotetto accessorio pertinenzia l e a fabbr icato a bitativo uni fa miliare e modific a aperture e particolari di facciata”. 
Come esposto nella relazione tecnica illustrativa a corredo degli elaborati grafici, la pratica riguarda la sanatoria delle difformità tra la situazione in essere e quanto autorizzato con le C.E. 73/1995 e 81/1998, riguardante sia opere di recupero di utilizzo del sottotetto attuate nel 1999, sia modifiche formali e di facciata “ascrivibili più a refusi e tolleranze di esecuzione del progetto che a vere e proprie iniziative costruttive fini a se stesse”. 
Ciò premesso, l'oggetto del presente gravame si restringe alla disamina delle questioni che ved ono co inv olte le opere re aliz zate d ai signori ### no -Bos chetti e che riguardano la legittimità della sezione ### della veranda-giardino d'inverno e quella della sezione ### e, infine, la legittimità della finestra esistente al primo piano sul muro di proprietà dei signori suddet ti, muro che front egg ia il fabb ricato attor eo, avendo gli appellan ti rinunciato a impugnar e l a statuizio ne cir ca la chiu sur a del po rticat o attiguo all' abita zione della coppia ### e quella concernente la porzione di veranda-giardino d'inverno indicata nella relazione del CTU con la sigla ###. 
In ordine alla sezione ###, il ### - per riassumere in estrema sintesi la decisione - ha sancito la legittimità della costruzione assumendo come la stessa debba essere fatta rientrare nella sagoma del fabbricato secondo la regola del “vuoto per pieno” sancita dalla ### (Cass . 2014/ 9679), assum end o come la terrazza delimit ata median te parapetti in muratura debba ritenersi sporto e non mera sporgenza. 
Ai fini della migliore illustrazione dei fatti di causa, si ritiene utile riprodurre la planimetria dei beni implicati così come rilevata nella ### Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 21 di 32 Come si può agevolmente notare dal documento di cui sopra, le porzioni indicate con le lettere ### e ### sono chiaramente sostenute da pilastri (la prima da due pilastri a sezione rettangolare e la seconda da un pilastro a sezione circolare), mentre la porzione V ne è priva. 
È proprio dalla lettura della sentenza del ### che si trova la chiave di volta di tutta la vicenda concernente le verande e, quindi, per l'evidente riflesso, dei primi due motivi di doglianza. 
Infatti , nel la sente nz a n. 9679/14, la Cassazion e h a affermat o ch e, “in base ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod.  civ., costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppur privo di pareti, realizzi una determinata volumetria; sicché al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (### Cass. 21.12.1999, n. 14379; Id. 14.3.2011, n. 5934)”. E' quindi in base a tale argomento che si può meglio comprendere il corollario che da esso ha tratto il ### e che è stato enucleato come segue: “In particolare, è stato precisato che, al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro della facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno” in quanto anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 22 di 32 costruzion e sogget ta a lla disc iplina sulle di stanz e ( Cass. 16. 7.2013, n. 18119); con la conseguen za ch e la di sta nza, al p ari d el vol ume e della sup erficie de l fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata (Cass. 13.12.2005, n. 27418). E invero, come è stato evidenziato nella pronuncia da ultimo citata , ne lla ip otesi consid era ta la dis tanza, prim a della tam ponatura del portico, doveva essere misurata dalla faccia esterna dei pilastri, ovvero assumendo come punto di riferimento la proiezione ideale al suolo delle pareti; proiezione che viene a coincidere con le paret i successivame nte edifi ca te e po ste a ch iusu ra de llo spaz io racchiuso nel porticato. 
Siffatta opera, dunque, non colloca la linea esterna della facciata ricavata dalla chiusura a una distanza minore rispetto al portico preesistente su di essa, ma realizza un aumento di volume non reprimibile a favore dei terzi interessati con la riduzione in pristino, esigibile nei soli casi in cui ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 873 cod. civ. e segg.”. ### ha quindi concluso affermando che “Per analoghe ragioni, deve ritenersi che, nella ipotesi in cui uno spazio aperto venga chiuso mediante una veranda, non debordante dal suo perimetro , m a perfettame nte alli ne ata al p rof ilo del fabbricato p reesistente, pur determinand o si un ampl iame nto del volum e delle su perfic i ch iuse, non si verifichi una proiezione in avanti dell'edificio, e una conseguente riduzione della precedente distanza di tale immobile”. La sola lettura del periodo posto a chiusura dell'articolata argomentazione di cui sopra, così come operata dal tribunale e criticata nel primo motivo di appello, appare insufficiente a chiarire la ratio sottesa ai princip i enunciati. Ratio che si rinvie ne nel considerar e applicab ile il prin cipi o del “vuoto per pieno” nel caso di corp o di fabbrica delineato dalla presenza di un porticato, ovvero di una struttura portante più avanzata del manufatto medesimo , struttur a ch e de ve esse re ricerca ta con rig uardo al terrazzo dell'immobile di parte convenuta, nella sezione ###. 
Si tratta quindi di considerare se il terrazzo di cui si tratta costituisca o meno struttura portante e qui ndi t ale da rappresentare una porzione più avanzata dell'edif icio nei te rmini indicati dall'arresto di legittimità in questione.  ###, dal quale il primo giudice si è discostato, ha qualificato il terrazzo [ rif. ###], in termini di “semplice superficie scoperta, il cui piano calpestabile era complanare al pavimento dei due porticati [ rif. ### e ###] e unito agli stessi senza soluzione di continuità”. Lo stesso CTU ha considerato ammissibile che solo le prime due porzioni [ ### e ###], siccome costruite al riparo dei portica ti esiste nti sul fronte strada [###] a protezio ne dell'ingres so principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###] dovessero essere incluse nella sagoma preesistente e, quindi, legittime in ragione dell'ammessa sopraelevazione (punto ### dell'art. 8, co. 7 delle n.a.t.) riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, vòlti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, al fine di recuperare funzionalmente spaz i g ià parzialm ente esist enti funzion al mente e architettoni camente nel Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 23 di 32 contest o urba no circostante” (art. 8, nuov e costruzio ni, al l. 6 n .t .a.) . ed esso aveva una superficie lorda di m. 3,30 x 2,00.  ### ha apprezzato la sussistenza di una situazione diversa con riguardo alla porzione [###], assumend o com e l a stessa fosse venu ta a occupa r e un terr azzo che, “nella condizione originaria, era privo di copertura ed i cui parapetti murari, per la loro semplice connotazione di opere di protezione dalle cadute, al pari di una ringhiera, nulla rilevavano riguardo ai parametri urbanistici; venendo tale porzione di terrazzo ad essere sostituita da una nuova definizione volumetrica dotata di pareti, seppur vetrate in estensione dei parapetti preesistenti e, soprattutto di nuova copertura, essa appare senz'altro soggetta al rispetto delle distanze per gli ampliamenti non rientranti nella sagoma del fabbricato preesistente (..)”. 
Il tribunale h a valorizz ato la proie zio ne in avanti dell'e dificio co sti tuita da l terrazzo e il principio di chiusura del “vuoto per pieno” affermato dalla ### senza, tuttavia, argomentare in modo puntuale sulle ragioni che la Cassazione con la sentenza citata aveva indicato a sostegno del principio. Il primo giudice, infatti, si è limitato a qualificare in termini di sporto e non di sporgenza la sussistenza dei parapetti delimitanti il terrazzo verso l'esterno, quando la natura portante della struttura avrebbe dovuto rinvenirsi invece in base a elementi che consentissero la disamina della stessa in senso verticale e orizzontale in rapporto alla compenetrazione della medesima con l'assetto strutturale dell'edificio. 
Se il punto di riferimento deve essere quello della “linea esterna della parete ideale posta a chiusura tra lo spazio esistente e le strutture portanti più avanzate”, si tratta di considerare se il terrazzo di cui si parla [porzione ###] sia struttura portante anche se privo di pilastro e porticato come lo sono le altre due porzioni [### e ###]. 
Che si tratti di struttura portante è chiarito dallo stesso ### laddove nella relazione, descrive il terrazzo affermando che esso, “sovrastante il solaio di copertura del piano seminterrato, era dotato di parapetti in muratura sui due lati verso l'esterno, con una dimensione lorda di mt.  3,30 x 2,00”. 
Che il terrazzo di cui si tratta sia parte e struttura portante dell'edificio della proprietà dei convenuti, trova pieno riscontro nell'elaborato grafico prodotto dallo stesso #### che si riproduce di seguito (v. infra). 
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RG n. 1663/2019 24 di 32 Le evidenze come sopra illustrate e gli argomenti svolti consentono pienamente compatibile e di inquadrare la struttura di cui si tratta all'interno della definizione di sagoma, così come contenuta nell'### A, n. 18 di cui all'### di ### 20.10.2016 (in G.U. 16.11.2016) per la qual e, essa d eve intendersi quale “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 mt.”. 
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante il requisito planivolumetrico risulta pienamente integrato, essendo esso strutturato in senso orizzontale e anche verticale, avuto riguardo all'apprezzabile misura dello zoccolo che si innalza dal piano di campagna al terrazzo e che si vede ben delineato nell'elaborato grafico riprodotto nella parte superiore della pagina e che risulta in altezza nello spiccato corrispondente alla quota che è rappresentata dai gradini di accesso all'edificio (cfr. ut supra, p. 18). 
Deve rilevarsi inoltre che, non avendo le parti avanzato domanda alcuna in ordine alla esatta individuazione della linea di conf ine, la discus sione dalle stesse sollevata, implicante una differenza peraltro modesta , non assume alcun rilievo ai fini della causa.  3### la prospettazione attorea, il punto più avanzato (dato dal pilastrino) della chiusura con veranda operata dalla coppia ### si situerebbe a m. 4.075 dal confine; secondo questi ultimi si situerebbe invece a m. 4,125 e, con riguard oall evetrat e am .4,2 5(cfr .All .3.6).
La porzione ### sormonta, come si vede, uno zoccolo costruito, parte integrante della soletta su cui appoggia il terrazzo e che fa da solaio al seminterrato, che lo stesso CTP ha escluso dal computo della volumetria ai fini della disciplina sulle distanze tra costruzioni e che si innalza fuori terra segnando il perimetro della costruzione medesima. Lo zoccolo, come scrive il ### non fa volume, così non lo fa la veranda allineata sul perimetro esterno dello stesso. 
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 25 di 32 Sebbene il provvedimento autorizzativo della veranda (P.d.C. 103/2009) contenesse un refuso grafico circa la rappresentazio ne de lla li ne a di con fine, tale c ondizio ne r isulta del tutto ininfluente sulla legittimità dell'opera. Infatti, una volta che si ritenga risolta la questione circa la natura di opera portante del terrazzo, in quanto edificata come parte dello zoccolo che si sviluppa verticalmente da terra, integrando la soletta su cui insiste il terrazzo che funge da solaio al seminterrato (cfr. elaborato dott. ###, la questione dell'osservanza alle n.a.t. del ### e delle disposizioni sulle distanze deve ritenersi superata, non essendo le porzioni ### e ### soggette alle norme codicistiche (artt. 873 e ss. cod. civ.). 
Dalle misurazioni svolte dall'ausiliario del giudice e dai dati acquisiti in base alla corposa documentazione allegata alla ### si rileva, infatti, che: • il preesistente terrazzo è rialzato di oltre 120 cm rispetto al cortile attoreo, copre un locale seminterrato sorto contestualmente all'edificio ed è ulteriormente sovrastato da un terrazzo di piano mansardato poggiante su un pilastro; -che l'ampliamento ha dunque sostanzialmente chiuso uno spazio libero interno alla conformazione plano-volumetrica dell'immobile, senza variare la sagoma edilizia; -che la veranda non può considerarsi costruzione rilevante ai fini del rispetto dei distacchi minimi di legge, in quanto gli stessi vengono confermati nel rispetto della sagoma attuale e non variati; • l'ampliamento è conforme all'### 8-Punto ###) delle n.t.a.; • la cubatura realizzata rientra in quella residua del fondo; • a lato dell'ampliamento e davanti al portico è presente un terrazzo angolare conforme alla C.E. n. 81/1998, poi coperto come definito con mediazione giudiziale n. 16/13 dell'11-12- 2013 ed abilitato con P.d.C. n. 19/2014; tale struttura - non oggetto di causa - rappresenta un corpo interposto fra confine e veranda, la quale ne risulta planimetricamente “coperta”.  ### ha rilevato inoltre che “il porticato a copertura dell'ingresso [rif. “###” sull'### 3.5], avente impronta di m 2,75x2,00, consisteva essenzialmente in uno spazio aperto su tre lati addossat o al la faccia ta princi pale dell'edi ficio, de lim ita to da du e pila stri angolari e sormontato dal prolungamento verso la strada della falda del tetto. 
Il latistante portico annesso alla cucina [rif. “###”] individuava una superficie rettangolare chiusa su due lati contigui dalla muratura perimetrale dell'edificio e delimitato sull'angolo apposto da un pilastro a sezione circolare che rendeva aperti i due lati restanti.  ### spazio, avente dimensioni in planimetria di m 3,30x1,40, era definito in altezza dalla superficie piana del solaio di sottotetto”. 
La soprelevazione invece, definita al punto ### del medesimo art. 8 co. 7, viene riservata agli “interventi appositamente individuati in cartografia, volti ad aumentare il volume esistente, in senso verticale, a l fi ne di recu perare funz iona lme nte spazi g ià parzia lmente esistenti ad altezze minime interne prescritte dal R.E.”. ### caso della sopraelevazione di un piano (###), descritto al punto ###) del medesimo comma, viene definito come volto “ad aumentare in Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 26 di 32 senso verticale gli edifici esistenti d i un pia no a l fine di i nserirli f unzionalmente ed architettonicamente nel contesto urbano circostante”, sempre richiamando le prescrizioni di cui al comma 8 relativo alle nuove costruzioni [v. ### 6 - N.T.A.]. 
Come si è visto, per la veranda sono riconoscibili tre porzioni unite tra loro in un insieme omogeneo. Due di queste hanno occupato spazi fisicamente già compresi nella sagoma del fabbricato preesistente: si tratta di quelle costruite al riparo dei porticati esistenti sul fronte strada [###] a protezione dell'ingresso principale all'unità abitativa dei convenuti e nell'angolo sud del piano terreno [###]. 
Deve rilevarsi quindi che, mentre la legittimità della porzione [###] deriva dall'essere la stessa chiusa da veranda-giardino allineata al perimetro esterno del terrazzo-struttura portante del seminterrat o dell'edific io, q uella rel ativa all' altra p orz ione in quest ione [###] dipende dall'essere la stessa prevalentemente inserita all'interno della sagoma del preesistente porticato. 
In tal caso, da un lato, l'aggetto del terrazzo di copertura svolge certamente la funzione di qualificare il portico quale struttura idonea ad essere oggetto di chiusura mediante verandagiardino senza che la relativa installazione debba soggiacere alla disciplina delle distanze e, dall'altro, essa fruisce - per la modestissima parte non coperta - della complanarità della terrazza che, per tutta la sua estensione, costituisce il solaio dell'interrato, di cui è parte quale estension e della relati va sag oma, in base alla r egola del “vuoto per pieno”, correttamente applicata nel caso di specie. 
Nella specie il porticato antistante la cucina degli appellati, già facente parte della costruzione originaria, ne costituisce la sagoma e il suo limite esterno vale a indicarne il profilo dal quale considerare la sussistenza dell'allineamento o meno della veranda-giardino. La circostanza che la stessa veranda-giardino sia stata vagliata quale opera delimitata sui lati dei muri perimetrali e sull'angolo esterno del pilastro ### rispettandone appieno il profilo (cfr. CTU cit.), vale indubbiam en te a deter min are un aument o della vol ume tria, ma essa, per come conformata, si inserisce nella sagoma plano-volumetrica preesistente e, di conseguenza, deve ritenersi realizzata in conformità alle n.t.a. e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. 
Di qu i, l'infondat ezz a dei prim i due mot ivi di do glia nza per come s ollevati dalla difesa appellante. 
Il terzo motivo concerne la doglianza circa la pretesa erroneità della sentenza che ha sancito la legittimità della finestra realizzata al primo piano dalla coppia ### In base alla documentazione già indicata (cfr. ut supra, p. 14), è chiaramente emerso come le opere relative alla realizzazione del compendio immobiliare costituito dai lotti C, D, E, fossero state realizzate da un unico proprietario-costruttore; -che le stesse siano null'altro che il frutto di un unico progetto unitario riguardante l'intero complesso a schiera; -che il progetto di cui si tratta prevedeva aperture di finestre su pareti frontistanti, dotate di finestre autorizzate sin dall'origine. 
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Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 27 di 32 Il fatto che, a causa di un refuso grafico la finestra non apparisse nei disegni fin dall'origine, risulta del tutto irrilevante in relazione ad una serie di aspetti che non sono stati messi in discussione dalle pur copiose doglianze esposte dalla difesa appellante. 
La finestra di cui si tratta è stata realizzata dal proprietario-costruttore, proprio nell'epoca coeva alla realizzazione del compendio immobiliare. Ciò trova riscontro in molteplici elementi che saranno di seguito evidenziati (v. infra). 
Preme rilevare sin d'or a co me il Pr g c non ponga l imiti all'apertura/m od ifica di finestre nell'ambi to du un unico f ab bric ato e come tale circos tanza implichi, necessariamente l'esclusion e dell'applica zione dell e norme in materia urb anisti ca, sa lvo quelle stabilite dal codice civile per luci e vedute, che, nella specie, risultano comunque soddisfatte. 
I du e ordin i d i censu re sollev ate d agli appell anti, con cer nenti la pretesa erroneità della sentenza nella parte i n c ui il tribu na le ha san cito la p revenz ione della co struzione di un manufatto rispetto all'altro e la conseguente costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, cedono di fronte alle obiettive risultanze processuali valorizzate dal primo giudice. 
Come già rilevato i titoli abilitativi riguardanti l'immobile di proprietà ### (cfr. pp. 40 e ss . elabora to CTU ci t.) contemp lavano l' ass enza di rappres entazione della finestra in quello della variante n. 81/98 e la presenza della stessa nel successivo permesso di costruire 103/09 (relativo alla veranda). 
Dalle caratteristiche della finestra e del muro il CTU ha tratto la conclusione che la tipologia e la dicitura apposta sul serramento risalissero all'anno 1998. 
Detta conclusione è stata associata a due elementi obiettivi non seriamente contestati dalla difesa appellante : d a un lat o, la rapprese ntazione fo togr afica d el compendio immobiliare, privo di finiture e sistemazioni esterne, da cui si constata la presenza della finestra e lo stato di lavori ### in corso nella proprietà del c.d. lotto D (oggi di proprietà della coppia ####: da tali fotograf ie (d oc . 10) r isul ta ben vi sib ile la fi nestra cont estata aperta sulla “muratura a vista al pari di quanto conserva lo stato di fatto odierno” (cfr. p. 42 elaborato ###. 
Le foto in questione risalgono alla data della costruzione indicata al 15.12.1997. 
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Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 28 di 32 Come si può notare dalle fotografie sopra riprodotte evidenziano la presenza della finestra in contestazione già all'epoca della costruzione di tutto il complesso immobiliare per cui è causa.  ### come rilevato dal ### -che ha correttamente ripreso l'indicazione del ### le foto riprodott e con il n . 10 pale sano l'esis te nza non solo dell 'edi ficio dei signori #### prima del suo completamento definitivo nel tratto di parete prospettante quella della controparte in cui si nota la presenza dell'apertura relativa alla finestra già in essere, ma anche la porzione del fabbricato di proprietà ### nel cui fondo i lavori erano ancora in corso. Come già ricordato, la costruzione del lotto D, poi acquistato dagli appellanti, è stata terminata in epoca successiva a quella del lotto C, acquistato dagli appellati (cfr. p. 14, quanto all'epoca di ultimazione dei lavori). Infatti, i lavori sono iniziati per tutti i lotti del complesso immobiliare di cui si tratta in data ### e sono terminati, per il lotto C degli appellati in data ###, e per il lotto D degli appellanti in data ###.  ### ha ritenuto, a fronte della contestualità delle costruzioni e della verifica circa la preesistenza delle caratteristiche essenziali della finestratu ra che nessuna rilev anza potesse avere la rappresentazio ne di un tr at to di mu ratur a pien a nella co nce ssio ne del 1998, non avendo gli attori allegato la realizzazione dell'apertura in epoca successiva a quella iniziale.  ### sviluppato dal primo giudice nei termini testé esposti non può ritenersi intaccato dalle doglianz e degl i appellan ti, relat ive all'allega zio ne, d a par te degl i s tessi (in sede di memoria istruttoria e di conclusionale) dell'insussistenza della prevenzione. 
In realtà gli indici presi in esame dal giudice - costituiti dagli elementi di fatto delle fotografie e dei riliev i s ui serrame nti vagl iati dal CTU - hanno una portata oggettiva convergente ### dell'immobile ### appellati Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
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RG n. 1663/2019 29 di 32 univocame nte nel s en so di p rope nde re per la real izzaz ione del la finestra in contestazione all'epoca della prima costruzione dell'edificio degli appellati, terminata prima di quella degli odierni appellanti.  ### ha considerato i rilievi svolti dal CTU che, da un lato, mettono in luce come la finestra sia “inserita i n un a muratu ra il cui es te rno in m atton i a vista renderebbe immediatamente percepibili manomissioni a posteriori, condizione che qui non è rilevabile” e, dall'altr o, che “il serramento, di tipolo gia a na loga a quelli or iginali dell 'edificio anteampliament i, rip orta stampi gli ata la d icitur a “### 2-98 [foto n . 25]”, poten do in tale notazio ne nume rica esse re rico no sciuta l' epo ca di produzione al 1998, perfettamente compatibile con quella di realizzazione dell'edificio”. 
La censura che la difesa appellan te muo ve cir ca la non decis ività della ris ultanza dalla fotografia e circa la incerta carenza di elementi identificativi atti a permetterne la perenne identificazione, non ha pregio. Infatti, da un lato, la rappresentazione della presenza della finestra in questione nella fotografia di cui si tratta nella fase di esecuzione dei lavori non è stata contestata, né è stata contestata la circostanza che -così come comprovato per tabulasi lavori relativi all'immobile degli appellati fossero terminati prima di quelli dell'edificio degli appellanti; la finestra in esame, quindi, compariva già nel muro del fabbricato del lotto C realizzato da l costrutto re all'epo ca del la costru zio ne di tut to il com pendio immobiliare (comprensivo anche dei lotti D ed E) e quindi ancor prima che i lavori fossero terminati e, ovviamente, prima che i lotti fossero separati e venduti.  ### circa il mancato reperimento della fotografia in questione da parte appellante non ha pregio: la fotografia era stata prodotta già nel primo grado e nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla stessa.  ### canto, la contestazione in ordine alla pretesa incertezza di elementi identificativi idonei a permettere l'identificazione dell'originalità del serramento sul quale è apposto il marchio “### 2-98 [foto n. 25]”, risulta articolata in forma dubitativa e incerta e, come tale, è già in sé inidonea a mettere in discussione la portata di un elemento oggettivo, quale quello in esame: e, segnatamente, della congruenza tra l'installazione del serramento di cui si tratta e l'epoca di apertura della finestra sul muro (in ragione della tipologia costruttiva del manufatto: parete in mattoni faccia a vista, tipo paramano), già presente nei lavori iniziali. 
Anche a prendere in considerazione l'allegaz ione di parte at trice in sede di memoria e di comparsa conclusionale, non può ritenersi inficiata dalla doglianza di parte appellante. 
A ragione il primo giudice - avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in atti e sopra illustrate - ha ritenuto difettare il requisito della prevenzione della costruzione dell'immobile degl i appellant i rispet to a qu ello degli appe l lat i. E, di c on seguenz a, ha escluso che gli appellant i potess ero im porr e agli app ellati l 'obb ligo de l ris petto de lla distanza. Ha correttamente ritenuto vertersi nell'ipotesi di costituzione, a favore di entra mbi i fondi, di Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 30 di 32 servit ù d i ved uta per desti naz ione del padre d i f amigli a ai sensi dell 'a rt. 1062 cod. civ., facen do applicazione del princi pio per il quale l 'appartenen za dell'intero complesso ad un unic o proprieta ri o e l'imputabi lità allo s tesso dell'a ssett o del le vari e p orzioni di esso - trattandosi di beni aventi ad oggetto un unico diritto dominicale - anche in vista di future vendite di singole porzioni a soggetti diversi, determina la non applicabilità della disciplina sulle distanze legali alle vedute. ### di legittimità citato dal primo giudice (e condiviso da questa ###, evidenzia che “ai fini della costituzione della servitù per destinazione del pad re di famig li a è neces sa ria la suss istenza del l' opera di ass ervimento , visibile e permanent e, n el mome nto dell'alien azio ne d e i fond i da parte dell'unico originario proprieta rio. Evident emen te d el tutto ir ri lev ante è la sit uazione dei luog hi prevista dalla progettazione, in assenza di una specifica previsione nel singolo atto di acquisto, vòlto a escludere la servitù di veduta”. 
Orbene, nel caso di specie, a fronte della pregressa esecuzione del lavoro di apertura della finestra di cui si tratta, già in sede di esecuzione dei primari lavori del compendio dei tre lotti (C, D, E) edificati dall'unico proprietario era stata disposta la collocazione della stessa in sede di rustico (cfr. foto 10) e quindi era stata predisposta una situazione configurante la previsione di una servit ù di veduta recipro ca t ra pare ti parzialm ente fronti stanti co ll ocate a distanza inferiore a 10 ml. (m. 5,85); non era stata prevista negli atti di acquisto l'esclusione di tale servitù. Di conseguenza, in base agli elementi di prova acquisiti, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda svolta dalla coppia ### Il motivo di doglianza sopra esaminato, per gli argomenti svolti, si appalesa immeritevole di accoglimento e deve essere disatteso. 
Il quarto motivo di doglianza, relativo alle questioni rimaste assorbite, deve ritenersi parimenti nuovamente assorbito dalle argomentazioni svolte circa la reiezione degli altri tre motivi di appello sopra esaminati. 
Il quinto motivo - articolato dagli appellanti sulla pronuncia in punto spese - presuppone l'accoglimento di almeno uno degli altri motivi di appello. In mancanza, lo stesso deve essere rigettato. 
Deve essere quindi esaminata la doglianza -speculare rispetto all'appello in punto spesesvolta con il motivo di appello incidentale, a mezzo del quale la coppia ### -### ha criticato la disposta compensazione integrale delle spese in base a motivi esulanti dal disposto di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.. Le tre ragioni indicate dal primo giudice, concernenti lo spiccato tecnicismo , l'ind ubbia amb igu it à che h a governat o l' esecuzi on e d ei lavori e il giustificato ricorso a ctu, non valgono infatti a integrare le gravi ed eccezionali ragioni che l'art. 92, co. 2, c.p.c. richiede ai fini della compensazione, parziale o totale delle spese di lite.  ###fr. Cass. Civ., Sez. II, 10.5.2018, n. 11287.
Repert. n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 31 di 32 ### ha escluso che ragioni dello stesso tenore di quelle sopra esposte (quali “peculiarità del caso concreto”, “oggetti va diffic olt à di valut azi one in f at to e in diritto”) possa no esprim ere alcun profilo di eccezi onalità o gravi tà delle ragioni per giustificare la compensazione5. 
Di conseguenza, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza. Gli attori in primo grado so no rimas ti del t utto soccomb en ti e devo no qu indi fa re carico sui medesimi le spese del giudizio. 
Le spese di CTU rimangono invece compensate integr alme nte tra le parti, avuto riguardo all'utilità della stessa per ambedue. 
Su tale punto e con la precisazione testè indicata, la sentenza deve essere riformata. 
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda deve intendersi come disattesa e respinta.  3. Spese. 
Le spese seguono la soccombenza. 
Indubbiamente la parte appellante risulta soccombente e le spese del giudizio devono quindi gravare sulla medesima. 
Per la quantificazione, la ### ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, aggiornato in base al D.M. 8.3.2018, n. 37. 
Riguardo alla loro liquidazione , poic hé il credi to per le sp es e di lite s org e al m omento della liquidazion e dell e stess e a d op era del g iudice (nella spe cie , con la de libera zione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quell o del la sua pubbli cazio ne sulla G. U. 2.4 .20 14, n. 77, le cui dis posizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore, le spese del gravame si liquidano, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decision e; de lla comples sità d ella controve rsia , del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del giudizio, in applicazione dei parametri medi ridotti a fronte della bassa complessità del caso, come segue6: a) per il prim o grado : a . fase di studio: € 1.620,00 =; b. f ase introdutti v a: € 1.147 ,00 =; c. fase istruttoria: € 1.720,00=; fase decisoria: € 2.767,00=; e così per € 7.254,00; b) per il grado di appello: a. fase di studio: € 1.960,00=; b. fase introduttiva: € 1.350,00=; c. fase decisoria: € 3.305,00=; e così per € 6.615,00 nell'intero. 
Sull'importo sopra liquidato devono essere corrisposti inoltre C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti Cass. Civ., SL, 22.10.2019, n. 26956.
Causa di valore compreso nella fascia tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
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Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019 32 di 32 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.  P.Q.M.  ### d'Appello di ### l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, rigetta l'appello propo sto da gli appella nti, Gir audo Gi us eppe e ### con tro gli appellati, ### e ### in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### e ### contro ### e ### in riforma dell'appellata sentenza n. 669/2019 emessa dal ### di ### in data ###, provvede come segue: Visto l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuti e condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di ### e ### spese che per il primo grado liquida in € 7.254,00 e per il gravame liquida in € 6.615,00 oltre, su ciascuna delle somme liquidate, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15% ed anche le spese aggiuntive occorrende; Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.  ### deciso in ### nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020.   #### estensore #### n. 1316/2020 del 14/12/2020
Sentenza n. 1223/2020 pubbl. il ###
RG n. 1663/2019

causa n. 1663/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Alfredo Pietro Paolo Andrea, Maurizio Alzetta, Terrone Francesca

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