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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1221/2025 del 10-10-2025

... nei cui confronti la società opposta ha avanzato domanda di condanna a manlevarla “da qualunque spesa e/o onere” che dovesse derivare dall'accoglimento dell'opposizione e/o ripetizione della perdita qualora fosse stata effettivamente riconosciuta come fondata la pretesa delle parti.. ### s.p.a. ha contestato la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti chiedendone il rigetto. Si è costituita volontariamente la ### s.r.l., quale cessionaria dei crediti di cui all'opposta cartella di pagamento, in virtù di contratto di cessione del 3/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato in #### n. 52 del 5/05/2022, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di ### S.p.a.. La società ### s.r.l. ha chiesto il rigetto della proposta opposizione alla cartella di pagamento. Con ordinanza del 24 luglio 2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta. Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025. Si premette che è pacifico che la cartella di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4425 R.G. dell'anno 2022 riservata in decisone all'udienza del 28 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente TRA ### s.r.l. in persona del legale rappr. p.t. (c.f. e p. iva ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### ed ### come da procura alla lite in atti; opponenti E ### - ### del ### S.p.A., mandataria e gestore in RTI del ### pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; -opposta ### delle ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alla lite in atti; -opposta
NONCHE' ### S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; -terza chiamata
E ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### come da procura in atti; -terza intervenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso all'udienza 28 maggio 2025 come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### s.r.l. e ### hanno convenuto in giudizio la ### - ### del ### S.p.A. e l'### delle ### - ### per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento ###26613400 avente ad oggetto somme richieste e iscritte a ruolo dalla ### del ### s.p.a. a seguito di surroga per escussione di garanzia per finanziamenti concessi alla ### dalla ### s.p.a., con prestazione di fideiussione da parte di ### Gli opponenti a sostegno dell'opposizione hanno eccepito: a) l'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento senza titolo esecutivo; b) la mancata produzione in originale della garanzia fideiussoria rilasciata da parte della MCC ex L.  662/1996; c) la decadenza di MCC dall'azione contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 c.c. e la nullità di eventuali clausole derogative in peius; d) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della ### Gli opponenti hanno chiesto, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, di accertare e dichiarare la inesistenza/nullità della cartella di pagamento n. ###26613400 emessa dall'### delle ### per l'importo di € 223.817,89, dichiarando l'inesistenza del diritto di ### delle ### ad agire in via esecutiva nei confronti di tutti gli opponenti; in ogni caso, annullare la cartella di pagamento in questa sede ###ogni provvedimento conseguenziale e con riserva di ripetizione in separata sede delle somme nelle more pagate in via rateale e/o che fossero coattivamente riscosse; condannare la convenuta ### delle ### - ### e la convenuta ### del ### - ### in via alternativa o solidale al risarcimento dei danni per la somma di € 20.000,00, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese. 
Si sono costituiti in giudizio le opposte ### - ### del ### S.p.A e l'### delle ### le quali hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione di cui hanno chiesto il rigetto. 
Su istanza della ### del ### s.p.a. è stata chiamata in causa la ### s.p.a. nei cui confronti la società opposta ha avanzato domanda di condanna a manlevarla “da qualunque spesa e/o onere” che dovesse derivare dall'accoglimento dell'opposizione e/o ripetizione della perdita qualora fosse stata effettivamente riconosciuta come fondata la pretesa delle parti..  ### s.p.a. ha contestato la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti chiedendone il rigetto. 
Si è costituita volontariamente la ### s.r.l., quale cessionaria dei crediti di cui all'opposta cartella di pagamento, in virtù di contratto di cessione del 3/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato in #### n. 52 del 5/05/2022, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di ### S.p.a.. 
La società ### s.r.l. ha chiesto il rigetto della proposta opposizione alla cartella di pagamento. 
Con ordinanza del 24 luglio 2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta. 
Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025. 
Si premette che è pacifico che la cartella di pagamento dell'### delle ### oggetto della presente opposizione, è stata emessa in forza di ruolo straordinario dell'Ente creditore ### del ### a seguito dell'escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata a seguito di finanziamenti erogati dalla ### in favore della società opponente ### s.r.l., con operazioni ammesse alla garanzia del ### pubblico costituito ex L. 662/1996 art. 2 comma 100. 
Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la nullità della cartella di pagamento per mancanza di idoneo titolo esecutivo in quanto, secondo l'assunto degli opponenti, la garanzia del ### pubblico costituito ex L. 662/1996 art. 2 comma 100 ha natura privatistica per cui, a seguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore principale che abbia escusso la suddetta garanzia, la ### del ### avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del debitore inadempiente, delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche. Pertanto, avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle somme. 
Muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del ### ossia ### - ### del ### è il medesimo diritto della ### erogatrice e rappresenta, dunque, un credito di natura privatistica, perché derivante da contratti di mutuo, finanziamenti e aperture di credito, la parte opponente sostiene che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento. 
Il Tribunale ritiene che tale motivo di opposizione è infondato. 
Si osserva che, ai sensi del ### del Ministero delle ### del D.M. 20 giugno 2005, art. 2 comma 4 (in G.U. n. 152 del 2/7/2005 che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del ### di garanzia per le piccole e medie imprese), in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul ### per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il ### acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. 
Il medesimo D.M. all'art 2 comma 4 dispone che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del ### di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 17 Dlgs 46/99. 
Il Tribunale si riporta al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del ### di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. 662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del ### con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd.  agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (cfr. per tutte Cassazione civile n. ###/2024) Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 Dlgs 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. 
Il recupero del credito avviene, quindi, mediante iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo. Ciò si spiega con la necessità, nelle ipotesi di credito garantito dal ### P.M.I., di tenere distinto il rapporto tra banca finanziatrice e imprese finanziate da quello tra il ### stesso (e quindi ### e le società finanziate: mentre il primo rapporto ha natura privatistica, il secondo ha natura pubblicistica, in ragione della funzione svolta dalla garanzia del ### l'escussione della garanzia comporta la surrogazione del ### nella posizione del garantito, a cui consegue la nascita del diritto di recupero non già del credito privatistico originario, bensì delle risorse pubbliche impiegate dal ### con conseguente legittimità della riscossione esattoriale a mezzo ruolo (cfr. Cassazione civile n. 1005/2023). 
Non dovendo l'opposta precostituire un titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva delle somme, pertanto è priva di pregio l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata notifica del titolo esecutivo presupposto. 
Nella specie il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo e dalla cartella di pagamento la quale è stata ritualmente notificata alla società debitrice e al suo fideiussore. 
Riguardo al motivo di opposizione con il quale è stata contestata la mancata produzione in originale della garanzia fideiussoria rilasciata da parte della MCC ex L. 662/1996, si osserva che detta eccezione è ininfluente atteso che dalla documentazione in atti ed anche dalle proposte transattiva della società debitrice emerge che i finanziamenti intercorsi tra la ### s.r.l. e la ### s.p.a. erano garantiti dalla ### per il ### Sono altresì infondate le eccezioni inerenti la decadenza di MCC dall'azione contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 c.c. e la nullità di clausole derogative in peius dell'art. 1957 da ritenere nulle, in adesione alla pronuncia delle ### della Suprema Corte di Cassazione (sentenza ### 31.12.2021 n. 49941). 
Si osserva che con tale pronuncia è stato sancito il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2,comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della ### succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. 
In merito si rammenta che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, all'esito di una istruttoria avviata dall'### della concorrenza e del mercato, la ### d'### dichiarò la contrarietà degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (### all'art. 2, comma 2, lettera a della legge 287 del 1990, in quanto l'applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integrava gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza poiché suscettibili - in linea generale - "di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito", nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, "di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”. 
Tra tali clausole nulle rientra espressamente la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. che prescrive, al 1° comma, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate, là dove il creditore perde l'azione contro il fideiussore qualora non abbia intrapreso tali iniziative contro il garantito entro tale termine. 
Tanto premesso, gli opponenti hanno eccepito la decadenza dall'azione di MCC contro il fideiussore ### per violazione dei termini ex art. 1957 (stante la nullità della clausola derogativa prevista nelle fideiussioni omnibus sottoscritte dal garante ### in quanto, nel caso di specie, l'obbligazione del debitore principale società ### s.r.l. era scaduta ed era divenuta esigibile in data ###, allorquando il creditore “principale” ### aveva esercitato il recesso dal contratto di apertura di credito, mentre il ### del ### non aveva intrapreso alcuna azione nei confronti del garante ### entro il termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c. prima della notifica della cartella opposta (notificata in data ###). 
Ritiene il Tribunale che tale eccezione non è idonea a paralizzare la pretesa di cui alla cartella di pagamento. 
Ed invero si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401) ha precisato che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della ### d'### non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia”. 
Pertanto, posto che il provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 non è stato prodotto nel presente giudizio dagli opponenti, ne consegue che i fatti posti a sostegno dell'eccepita nullità della clausola derogative in peius dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dal garante ### sono sforniti di prova. Non può sostenersi che il Tribunale possa comunque tenere conto della portata del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005 solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce della Corte di cassazione, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia in quanto trattasi, appunto, di un provvedimento amministrativo e non normativo. 
In conclusione, l'opposizione va respinta. 
Il rigetto dell'opposizione assorbe ogni questione riguardante le domande avanzate dalla ### - ### del ### s.p.a. nei confronti di ### s.p.a. 
Per il principio della soccombenza, la parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opposte. 
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ### s.r.l. e ### avverso la cartella di pagamento ###26613400, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: -respinge l'opposizione; -condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di ### delle ### liquidate in € 8011,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 1701,00 per la fase di trattazione ed € 2130,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### -condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di ### - ### del ### s.p.a. liquidate in € 8011,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2800,00 per la fase di trattazione ed € 2150,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa le spese tra le altre parti. 
Benevento 10 ottobre 2025.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 4425/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Consolante

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1329/2025 del 15-12-2025

... opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: ###, rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'unico motivo di appello proposto dall'### di ### confermando la sentenza n. 23/2019 del Tribunale di ### pubblicata in data 8 gennaio 2019, notificata in data ###, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”. FATTO e DIRITTO § 1. Il giudizio di primo e secondo grado 1.1. L'### di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/12 emesso dal Tribunale di ### con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società ### S.p.a., della complessiva somma di euro 634.524,94 oltre interessi moratori e spese, in relazione alle fatture emesse dalla predetta società negli anni 2004-2005-2006-2008- 2009 e 2010 a seguito dell'erogazione di prestazioni termali nei confronti degli assistiti del ### A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai (leggi tutto)...

testo integrale

N. 296/2019 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI CATANZARO Prima Sezione Civile La Corte d'Appello di Catanzaro, ###, composta dai magistrati: 1) dott. ### 2) dott. ### 3) dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2019 R.G. vertente tra ### (P.I.: ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### appellante e ### S.p.a. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### appellata ### appello avverso la sentenza n. 23/2019 del Tribunale di ### pubblicata l'08.01.2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ### Per l'appellante: “### l'On.le Corte d'Appello di ### 1. Accogliere l'appello proposto dall'### di ### e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 23/2019 del
Tribunale di ### pubblicata il ###. 2. ### di ### S.p.a. al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio”. 
Per l'appellata: “### l'###ma Corte di Appello di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: ###, rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'unico motivo di appello proposto dall'### di ### confermando la sentenza n. 23/2019 del Tribunale di ### pubblicata in data 8 gennaio 2019, notificata in data ###, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”. 
FATTO e DIRITTO § 1. Il giudizio di primo e secondo grado 1.1. L'### di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/12 emesso dal Tribunale di ### con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società ### S.p.a., della complessiva somma di euro 634.524,94 oltre interessi moratori e spese, in relazione alle fatture emesse dalla predetta società negli anni 2004-2005-2006-2008- 2009 e 2010 a seguito dell'erogazione di prestazioni termali nei confronti degli assistiti del ### A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati e quindi non ricompresa nella convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale. In particolare, quanto alle fatture inerenti gli anni 2004-2006 l'opponente deduceva che il tetto dovesse intendersi omnicomprensivo delle prestazioni erogate in favore di cittadini sia residenti che non residenti nella ### a mente della deliberazione della giunta ### n. 328/2007 nonché dell'### 2008-2009 e, quanto ai crediti portati dalle fatture relative agli anni 2008-2010 che, a mente dell'art. 7 Regolamento regionale 11/09, non fossero dovute le somme trattenute per il ticket incassato dalla struttura. Pertanto, l'ASP chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Deduceva preliminarmente che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, ritualmente versato in atti, a mente del quale la ### s.p.a. si impegnava espressamente a rinunciare a qualsiasi procedimento pendente, limitatamente ai crediti oggetto di transazione. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo nel minore importo di euro 218.658,53, deducendo che il tetto massimo di spesa era riferito solo ed esclusivamente alle prestazioni erogate in favore degli assistiti residenti nella regione ### come previsto dall'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, sicché l'eccedenza richiesta si giustificava in ragione della circostanza che le prestazioni fossero state rese ad assistiti extraregione; inoltre, rappresentava come l'importo dei ticket incassati pure non potesse essere computato nel tetto massimo fatturabile, come affermato dal Ministero della ### con nota in data ###, nonché nell'accordo del 23.05.2011 concluso tra il Ministero della ### il Ministero dell'### e delle ### e la ### Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del giudizio parte opposta rappresentava come in occasione delle prestazioni di assistenza termale per il periodo maggio-giugno 2016, l'Asp con nota del 05.09.2016 aveva comunicato che avrebbe operato una decurtazione ed avrebbe trattenuto l'ulteriore somma di euro 15.513,77 “in esecuzione della deliberazione 379/16”. Per tale ragione, venendo meno l'accordo da cui scaturiva l'atto di rinuncia, all'udienza del 28.03.2016 le ### revocava espressamente quest'ultimo, precisando di agire per l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. 
Con sentenza n. 23/2019 il Tribunale così statuiva: “1) ### l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2012 emesso l'1.04.2012 dal Tribunale di ### 2) ### nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna l'### di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della residua metà, che liquida in euro 3.729,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”. 
Segnatamente, il giudice di prime cure osservava che in ordine alle somme richieste per gli anni 2004-2005-2006, alla luce dei prospetti versati in atti da parte opposta, il fatturato relativo alle prestazioni per i residenti nella ### era al di sotto del tetto massimo previsto dal contratto, mentre emergeva una eccedenza di fatturato in riferimento agli assistiti extraregione. Il Tribunale riteneva però fondata la tesi della ### secondo la quale le prestazioni rese a favore dei non residenti erano escluse dai tetti di spesa, trovando ciò esplicito riscontro nelle clausole del contratto inter partes del 26.11.2004 che faceva espresso riferimento agli utenti residenti (art. 4 rubricato ### tariffario il quale prevedeva “le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella ### pari ad euro 1.250.000,00 e si impegnano al monitoraggio ed al controllo della spesa termale in conformità ed attraverso i citati accordi nazionali di cui all'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289”) e senza che potessero venire in rilievo la deliberazione della ### n. 328/2007 e l'### per il biennio 2008-2009. Rilevava, in proposito, quanto alla prima fonte, che la ### aveva approvato i volumi di attività massima ed i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza alcuna indicazione di una eventuale (e peraltro discutibile) retroattività, di talché quanto disposto in ordine al tetto di spesa per prestazioni rese nei confronti di cittadini residenti nel territorio di altre regioni non poteva trovare applicazione. Con riferimento all'### evidenziava che esso esplicitamente, già nella intestazione e poi nel corpo del testo, faceva riferimento al biennio 2008-2009, chiarendosolo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali. 
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010, il Tribunale riteneva di individuare la fonte regolatrice dei rapporti nell'### stipulata ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 sull'accordo tra #### di ### e ### e ### per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008- 2009 e pertanto escludeva che l'importo dei ticket incassati dalla società opposta fosse computabile nel tetto massimo fatturabile.  1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l'### lamentandone la erronea, contraddittoria ed illogica motivazione e la violazione di legge. 
Deduceva l'appellante che il tetto di spesa fissato nel contratto del 26.11.2004 riguardava anche le prestazioni rese in favore dei non residenti e che, seguendo l'interpretazione del giudice di prime cure, il contratto in questione si sarebbe posto in contrasto con il sistema normativo richiamato in sentenza in quanto, pur a fronte della espressa previsione di un tetto di spesa, l'azienda avrebbe dovuto farsi carico di un numero di prestazioni termali imprecisato ed indefinito rese a favore di cittadini fuori ### che il contratto chiariva in premessa che l'assistenza termale in favore di cittadini residenti fuori dalla ### “è assicurata attraverso l'applicazione del meccanismo della compensazione interregionale”, il che significava che le cure termali di cui beneficiavano i cittadini non residenti non avrebbero mai potuto gravare sul bilancio dell'azienda sanitaria essendo soggette a compensazione interregionale con oneri a carico della ### di residenza dei beneficiari. Aggiungeva che comunque la società opposta non aveva prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare che il presunto credito di €100.611,70 derivava da prestazioni rese a favore di cittadini residenti al di fuori della ### Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010 sosteneva che le disposizioni applicabili erano quelle contenute nel ### del 04.08.2009 n. 11 adottato con ### del 5 maggio 2009 n. 247 il cui art. 3 lett. e) fissava la misura della partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sulle prestazioni di assistenza termale prevedendo una quota fissa di € 3,10 per ricetta ed una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo ed all'art. 7 espressamente stabiliva che “la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal ### agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compresa nel tetto di spesa individuato dalla regione”; che il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile l'### stipulata ai sensi dell'art.  4, co. 4 della legge 323/2000 in quanto nella stessa vi era l'esplicitazione che “le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica”, senza considerare che gli oneri in questione erano cosa ben diversa rispetto al ticket costituito da una quota fissa di € 3,10 per ricetta e da una quota aggiuntiva fino ad un massimo di € 50,00 per ciclo che il cittadino doveva versare per poter fruire non già della visita medica preventiva di ammissione alle cure ma delle vere e proprie prestazioni termali. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi. 
Alla prima udienza di trattazione del 28.05.2019 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva la ### S.p.a.  chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 10.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni. 
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa ### magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del ### giusta delibera del CSM del 26.07.2024. 
Con provvedimento del 15.07.2025 il ### assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione. 
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 
§2. Le valutazioni della Corte 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che l'appellante con la comparsa conclusionale depositata in data ### ha prospettato per la prima volta la questione relativa all'efficacia del contratto del 26.11.2004, assumendo che “E' evidente che il contratto stipulato per le prestazioni erogate nell'anno 2004 poteva avere efficacia solo per l'anno 2004 e anche per il solo anno 2005 solo a condizione che fosse stato stipulato il contratto per lo stesso anno 2005 e che, in ogni caso, non prevedeva alcuna estensione di efficacia, seppur condizionata, per l'anno 2006. La società appellata non ha, quindi, allegato né il contratto per l'anno 2005 né quello per l'anno 2006 e, di conseguenza, in alcun modo potrebbero essere riconosciute somme per gli stessi anni in carenza di un apposito titolo contrattuale” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).  ### è inammissibile in quanto essa non solo non ha formato oggetto dei motivi di gravame, ma neppure è stata sollevata con l'opposizione a D.I.. Ed infatti nell'atto di opposizione si legge testualmente: “Il contratto sulla base del quale sono state emesse le fatture oggetto del decreto ingiuntivo è quello stipulato in data 26 novembre 2004 tra l'ex A.S. n. 6 di ### e la S.p.a. ### di ### (### 1). Lo stesso contratto ha trovato applicazione anche negli anni successivi, fino all'anno 2010, ai sensi dell'art. 9 nel quale era espressamente stabilito “tra l'1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. 9.2) Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto andrà a svolgere la sua efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2005, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione). Nella stessa sentenza impugnata si indica come incontestata la circostanza per cui il contratto del 26.11.2004 “trovava applicazione temporale ai sensi dell'art. 9, che provvisoriamente confermava le condizioni contrattuali sino alla stipula di un eventuale successivo contratto” (cfr. pag. 4). 
Ciò posto, la doglianza involgente la ritenuta inapplicabilità del tetto massimo di spesa alle prestazioni rese in favore dei non residenti è infondata. 
La disciplina relativa alle modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni termali a carico del SSR è stata regolata dall'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti in data ###. Tale accordo, dopo aver premesso che “l'assistenza termale è parte integrante dell'assistenza sanitaria assicurata dal ### della ### ai propri cittadini ed a quelli provenienti dall'intero territorio nazionale, per questi ultimi attraverso l'applicazione del meccanismo della “compensazione interregionale”, prevedeva all'art. 3 rubricato -### tipologie, volumi, tariffe e spesache “###.S. si obbliga ad acquistare dalle ### quindi a remunerare alla stessa per l'anno 2004, le prestazioni termali rese a favore di cittadini utenti, sulla base delle tabelle tariffarie approvate con l'accordo ### della ### del 4 dicembre 2003 recepito dalla ### per lo Stato e le ### il 29 aprile 2004, ai sensi dell'art.  4 comma 4, della L. 24 ottobre 2000 n. 323”; al successivo art. 4 rubricato -### che “Le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella ### pari ad euro 1.250.000,00…”.   Ora, risulta dal chiaro tenore delle predette clausole, che l'accordo introduceva un limite invalicabile di spesa solo per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali (art. 4), mentre le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali venivano remunerate in seguito alla disposta compensazione interregionale (vedi premessa) e, quindi, extra budget di spesa. 
Ed invero, non può condividersi l'interpretazione propugnata dall'ASP di ### secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 3 ai “cittadini utenti” comporterebbe l'applicazione del limite recato dal budget di spesa fissato dal successivo art. 4 anche per le prestazioni termali fornite in favore dei pazienti extraregionali. Tale tesi si scontra, infatti, con la formulazione letterale del predetto art. 4 che fa espresso riferimento alle “cure termali erogabili a favore dei residenti nella ### Calabria”. Né d'altra parte è ipotizzabile un contrasto tra le due previsioni in quanto l'art. 3 sancisce più in generale l'obbligo dell'### di acquistare dalle ### e di remunerare alla stessa per l'anno 2004 le prestazioni termali rese in favore degli utenti sulla base delle tariffe approvate con l'accordo del 04.12.2003. 
Inoltre, la necessità di sottoporre a budget invalicabile anche le prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni non può giustificarsi per ragioni di contenimento della spesa, atteso che il costo di tali prestazioni ricade sulle regioni di provenienza, e non sul bilancio della ### secondo un meccanismo di compensazione finanziaria previsto dal legislatore per la mobilità sanitaria interregionale in base al quale la ### di provenienza dell'utente deve pagare la prestazione sanitaria erogata da un'ASL afferente a una diversa ### Infine non può utilmente invocarsi né la deliberazione di ### 328/2007, nè l'### per il biennio 2008-2009. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la prima aveva approvato i volumi massimi di attività e i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza nulla dire in ordine ad una sua applicazione agli anni pregressi; il secondo, tanto nella intestazione quanto nel corpo del testo, faceva espresso riferimento al biennio 2008-2009, chiarendosolo per tale biennio -come il tetto di spesa fosse comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali. 
Quanto alla prova che le prestazioni siano state erogate ai residenti fuori ### basta richiamare i “### dati conoscitivi stagione termale” (all.7 del fascicolo di parte appellata di primo grado), nei quali è elencato con precisione il fatturato relativo agli “#### Calabria” e “agli assistiti ####”, quali tipi di cure siano state erogate e da quali regioni gli assistiti provengano, prospetti inviati mensilmente sia alla ### che all'ASP di CZ a corredo delle fatture e mai contestati.  ### lamenta poi che il giudice di primo grado ha inopinatamente ritenuto che per gli anni 2008-2010 il tetto massimo non sarebbe comprensivo del ticket incassato dalla struttura, sicchè l'A.S.P. dovrebbe ancora versare l'importo corrispondente al ticket incamerato dall'appellata e trattenuto dall'### Ad avviso dell'ASP la fonte regolatrice dei rapporti va rinvenuta nel ### del 4 agosto 2009, n.11 che all'art. 7 stabiliva: “la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal ### agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compreso nel tetto di spesa individuato dalla regione”. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Al predetto ### ha infatti fatto seguito l'### per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 del 29.07.2009 stipulato ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge 323/2000 tra la ### delle ### e delle ### e la ### recepito dalla ### per i rapporti tra Stato, ### e ### in data ###, cui ha aderito anche la ### nel quale viene espressamente stabilito che “Le parti convengono di definire un tetto di spesa netta, a carico del ### (.....)”(vedi pag. 3 - B. Parte economica punto ### dovendo intendersi per “tetto di spesa netta” un tetto di spesa al netto dei ticket corrisposti dai pazienti. Tale conclusione è avvalorata dal parere reso in data ### dal ### della ### e dell'### e ### su richiesta della ### in ordine alle problematiche riguardanti il ticket sulle prestazioni termali (all. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellata). In detto parere si evidenzia che la fissazione del budget “netto” comporta che il budget assegnato alla singola struttura non può essere considerato come comprensivo della quota proveniente dalla compartecipazione alla spesa del cittadino, precisandosi che tale conclusione è “coerente con quanto previsto dall'### per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sottoscritto da ### con le ### ed il ### della ### ove sono esplicitamente previsti i tetti di spesa netti”. 
L'### sia per il criterio gerarchico che per quello cronologico, prevale sul ### La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata. 
§ 3. Le spese processuali 3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.  P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, nei confronti di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 23/2019, pubblicata l'08.01.2019, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 6.079,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12.12.2025 ### estensore ### dott.ssa ### dott.

causa n. 296/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Filardo Alberto Nicola, Drago Tiziana

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2606/2025 del 12-12-2025

... 01.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ### e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025. Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. ********* Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11252/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv.  ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1743/2024 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 29.07.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art.  445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del del 24.7.2024 (R.G.  1743/2024) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/1980 e n. 508/1988 a far data dal 1.11.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.903,68 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ### e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.  127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di marzo 2025, doc. 3).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.  ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 11252/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 11252/2024


causa n. 11252/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2603/2025 del 12-12-2025

... 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da febbraio 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 12.06.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 10.06.2024 (R.G. 6450/2023) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88 a far data dal 1.03.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.812,05 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8814/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### assegno invalidità civile (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6450/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L.  118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da febbraio 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 12.06.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 10.06.2024 (R.G. 6450/2023) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2 e 13 L.118/71 e art.  9 D.L. 509/88 a far data dal 1.03.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.812,05 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### a liquidare l'assegno di invalidità civile con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 9.859,40, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, che: la prestazione è stata trasformata in assegno sociale dal 01.08.2023; dagli arretrati calcolati sull'assegno di invalidità civile era stata trattenuta la somma di € 9.418,84 per recupero dell'indebito n. ###, relativo ai ratei di assegno sociale nel frattempo percepiti a far data dal 01.08.2023, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni; che tali arretrati, al netto del recupero delle somme indebitamente percepite, erano stati corrisposti in uno alla rata di novembre 2024 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ###; che di tale liquidazione era stata data comunicazione all'odierno difensore del ricorrente a mezzo PEC del 31.10.2024. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###.   Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto dopo aver trattenuto le somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale in quanto incompatibili è che tanto sia avvenuto in data ### dopo il deposito del ricorso (15.10.2024) e della sua notifica (29.10.2024).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione con il cedolino di novembre 2024 in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata, secondo il decisum, al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore fino a 1.100 euro tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 8814/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 365,20, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 8814/2024


causa n. 8814/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

M
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1184/2025 del 04-12-2025

... 2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. ### ha apposto il visto MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il ### i ricorrenti in atti generalizzati premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in ### il ###, dalla cui unione nascevano due figli: ### ( il ###, maggiorenne ed autosufficiente economicamente) e ### (il ###) e, che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano alla separazione, definita con sentenza n.3144/2024 pubbl. il ### (RG n. 11783/2022) del Tribunale di ###; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso. Con note scritte depositate il 3 dicembre 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso. Ciò posto la domanda è fondata e va accolta. Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui (leggi tutto)...

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n. 2977/2025 r.g.v.g.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa ### rel/est.  dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2977 del ### degli ### giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto vertente tra ### (c.f. ###) nato il ### a Villa di ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ###) presso il cui studio sito in S. ### C.V. alla ####, elettivamente domicilia come da procura in atti; E ### (c.f. ###), nata il ### a Lusciano rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###) presso il cui studio sito in ### alla ### D'### 66 elettivamente domicilia come da procura in atti; ### l'intervento del P.M. presso il Tribunale di ###.  #### note di trattazione scritta depositate il 3 dicembre 2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.  ### ha apposto il visto MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il ### i ricorrenti in atti generalizzati premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in ### il ###, dalla cui unione nascevano due figli: ### ( il ###, maggiorenne ed autosufficiente economicamente) e ### (il ###) e, che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano alla separazione, definita con sentenza n.3144/2024 pubbl. il ### (RG n. 11783/2022) del Tribunale di ###; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso. 
Con note scritte depositate il 3 dicembre 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso. 
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta. 
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi alla Dott.ssa Zampogna del Tribunale di ### in data ###, nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n.3144/2024 pubbl. il ### e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio: “1) ###, già adibito a casa coniugale e il box di pertinenza, cespiti condotti in locazione, siti in #### alla ###. D'### n. 186 Cond. Codelga (appartamento alla scala B, piano 3, int. 3 e il box n. 13 al piano seminterrato), in uno a tutto quanto negli stessi contenuti, continuerà a restare nella disponibilità esclusiva di ### 2) la figlia minore ### resta affidata in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. I genitori continueranno a occuparsi congiuntamente dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione della figlia tenendo conto delle sue naturali inclinazioni e aspirazioni. La responsabilità genitoriale congiunta verrà esercitata anche relativamente alle questioni attinenti all'ordinaria amministrazione. ### potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo e congruo preavviso con la moglie e con la figlia adolescente che già si autodetermina negli incontri e nella permanenza con il padre durante la settimana, nel week-end, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo; 3) ### per il concorso al mantenimento della figlia ### provvederà a corrispondere, entro il giorno 6 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, alla signora ### l'importo mensile di ### 2.000,00 (duemila/00) (importo non oggetto di rivalutazione ### in considerazione delle altre spese di cui il ### si fa carico), continuerà a sostenere personalmente tutti gli oneri necessari per la conduzione della già abitazione familiare (canone di locazione, spese condominiali, utenze e imposta sui rifiuti) e continuerà a far fronte in via esclusiva a tutte le spese straordinarie della figlia. La contribuzione a carico di ### perdurerà fino al raggiungimento della piena autonomia, economica e abitativa della figlia ### ovverosia, fino a quando ### pur avendo conseguito l'autosufficienza economica, non terminerà la coabitazione con la madre; 4) ferme tutte le condizioni sopra convenute e quanto convenuto in sede di separazione personale relativamente ai reciproci rapporti di dare-avere, ### e ### riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causale, si dichiarano autosufficienti, con espressa rinuncia della ###ra ### all'assegno divorzile; 5) Le parti convengono la compensazione delle spese della procedura”. 
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente. 
Attesa la natura della pronuncia vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio PQM Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### il 20 luglio 2000, da ### nato a ### di ### l'8-2-1970 e, #### nata a ### il ###, alle condizioni concordate e riportate in motivazione; b)ordina all'### dello ### del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 24 parte II serie A, ### 2000) per le incombenze di cui al DPR 396/2000; c) dichiara compensate le spese del presente giudizio ### deciso in ### in camera di consiglio il 4 dicembre 2025 ### est. 
Dr.ssa ### n. 2977/2025

causa n. 2977/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna

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