REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 3 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2178/2018 promossa da: CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO - ### (c.f. ### ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in ### PIANO CAPPELLE 82100 BENEVENTO APPELLANTE contro ### contumace G.P. ### (c.f. ) contumace ###S (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. ### DEL CANE 8 BOLOGNA ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 65 47100 FORLI' Registrato il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 ### (c.f. ) contumace ### (c.f. ### ) rappresentato e difeso dall'Avv. #### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in C/O AVV. ### FABOZZO - ### 47 BOLOGNA GIÀ ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA - ### 12 BOLOGNA ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in ### 3 null 47521 CESENA APPELLATO COMUNE DI BERTINORO (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliat ###023 CESENA ### In punto a: appello avverso la sentenza n. 355/2018 del Tribunale di Forlì, pubblicata il ###.
Svolgimento del processo 1. ### - CO. PRO. LA., #### e la società G.P. ### srl convenivano innanzi al Tribunale di Forlì il COMUNE DI BERTINORO per ivi sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune al contratto di appalto del 27.09.2010. In particolare, tale grave inadempimento era consistito nel rifiuto di eliminare un vizio progettuale dell'opera oggetto di appalto.
Gli attori convenivano altresì l'#### in qualità di ### dei lavori, per aver omesso colpevolmente e negligentemente di verificare e accertare l'esistenza del grave vizio progettuale denunciato, e l'#### in qualità di progettista, per aver redatto un progetto non conforme alla normativa sulla resistenza al fuoco degli edifici scolastici.
Gli attori chiedevano la risoluzione del contratto di appalto, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese. 2. Gli attori allegavano che il Comune di ### in data ###, aveva indetto una gara per ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 l'appalto della realizzazione di un edificio scolastico in località ### - ### A tale gara aveva partecipato il ### il quale era risultato aggiudicatario in virtù della determinazione n. 282/2010. Era stato stabilito un prezzo di aggiudicazione pari a euro 1.651.120,00 oltre oneri di sicurezza, pari a euro 110.000,00 e il Comune avrebbe corrisposto l'importo di euro 800.000,00 mediante la cessione in proprietà dell'immobile ubicato in ### - ### via ### n. 3894, adibito a scuola media all'epoca della gara. 3. Il contratto di appalto veniva stipulato in data ### tra il Comune e il ### e il ruolo di progettista delle opere strutturali veniva ricoperto dall'#### mentre il ruolo di ### dei lavori dall'#### 4. I lavori venivano consegnati in data ### e gli stessi venivano fatti materialmente eseguire all'impresa consorziata G.P. ### srl. 5. Con atto del 07.06.2011 il ### cedeva la propria azienda a ### - Co.pro.la., il quale dunque succedeva nell'appalto al ### aggiudicatario. 6. Gli attori allegavano che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si erano ritrovati a dover far fronte a diverse problematiche. In primo luogo, si era dovuto procedere alla bonifica per il rinvenimento di un ordigno bellico, la quale aveva comportato la sospensione dei lavori per svariate settimane. In secondo luogo, nel corso dell'inverno 2010/2011, era emersa la necessità di una variante, presentata dalla ### il ### e approvata il ###, che aveva portato alla stipulazione di un'appendice contrattuale integrativa. Per effetto di questi eventi, l'appaltatrice aveva richiesto una proroga del termine convenuto per l'esecuzione dei lavori, ma tale richiesta era stata rifiutata dal Comune e dalla ### 7. Gli attori allegavano altresì che, in data ### veniva emesso dall'#### il primo ### per un ammontare di euro 208.628,31, e che, nell'estate 2011, era emerso un vizio del progetto strutturale. In particolare, il vizio riguardava le modalità di realizzazione del tetto, in quanto da progetto erano indicati pannelli B.B.S. di uno spessore inferiore e non conforme alle caratteristiche dettate dalla normativa antincendio prevista per la sicurezza degli edifici scolastici. G.P. ### aveva segnalato al Comune tale vizio, ma il Comune aveva ignorato il problema. Pertanto, Co.pro.la. inoltrava missiva al Comune, nella quale ribadiva la presenza del grave vizio e segnalava che, in ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 mancanza di risoluzione del problema, i lavori non sarebbero potuti proseguire. A tale comunicazione, il Comune rispondeva, sostenendo che il denunciato vizio fosse inesistente. Il Comune allegava una dichiarazione di conformità redatta dal progettista #### e chiedeva la prosecuzione dei lavori. ### corrispondenza tra le parti sfociava nella missiva datata 27.09.2011 con la quale Co.pro.la. contestava il grave inadempimento del Comune e comunicava la propria determinazione a non proseguire i lavori. 8. Gli attori deducevano anche l'impossibilità di annotare le proprie riserve, in quanto non avevano mai ottenuto la pur richiesta esibizione del registro di contabilità dei lavori. Rilevavano, inoltre, la mancata nomina da parte del Comune del collaudatore in corso d'opera, in violazione della normativa di settore che ne stabiliva l'obbligo. 9. Gli attori sostenevano, dunque, la sussistenza di un gravissimo inadempimento contrattuale imputabile al Comune e alla ### tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Chiedevano, per l'effetto, la condanna dei predetti al risarcimento dei danni subiti, equivalenti al valore delle opere realizzate dopo la chiusura del primo ### nonché per il mancato guadagno e per il danno da perdita del curriculum, oltre a tutti i danni conseguenti all'interruzione forzata del cantiere. 10. Si costituiva in giudizio l'#### progettista delle opere oggetto del contratto di appalto, il quale eccepiva che le contestazioni elevate dagli attori erano errate, strumentali e infondate, anche dal punto di vista tecnico. #### sosteneva altresì che gli attori fossero inadempienti per gravi ritardi e negligenze. Di conseguenza, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. In subordine, chiedeva di essere manlevato, in caso di condanna, dalla propria compagnia di assicurazione ### S.p.A., della quale aveva chiesto la chiamata in causa. 11. Si costituiva altresì il ### eccependo che l'appaltatore aveva mostrato un atteggiamento di scarsa collaborazione e di lentezza nell'esecuzione dei lavori, sfociato nell'abbandono del cantiere, con grave inadempimento contrattuale. In particolare, tale atteggiamento si era palesato con tre condotte: la cessione del contratto di appalto senza comunicazione della stessa al ### la denuncia di supposti vizi del progetto, senza basi tecniche a sostegno di quanto affermato; la scarsa organizzazione imprenditoriale e l'inattività, con abbandono del cantiere. In merito alla cessione ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 contrattuale, il ### sosteneva che la stessa era stata comunicata in ritardo e che, solo in data ###, e previo interessamento dell'### Co.pro.la. aveva fornito le informazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori, così cagionando gravi ritardi nell'esecuzione delle opere. In merito alla seconda condotta, il ### eccepiva che, in data ###, l'appaltatore aveva iniziato a denunciare supposti errori progettuali legati alla resistenza al fuoco dell'impalcato in legno connesso al tetto dell'edificio, dichiarando che il pannello di legno necessario per costruire il tetto non era resistente al fuoco e che, in mancanza di una variazione progettuale, egli non avrebbe proseguito i lavori. Tale affermazione era infondata e tardiva, in quanto l'appaltatore avrebbe dovuto esaminare il progetto in precedenza. La conformità del progetto era stata, inoltre, avvalorata dalla relazione di un esperto. In merito, infine, alla terza condotta, il ### era stato costretto alla risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 Codice dei ### 12. ### di ### chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, con condanna delle attrici al risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi in corso di causa. In subordine, il ### chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia di assicurazione ###s, della quale aveva domandato la chiamata in causa. 13. Si costituiva altresì l'##### dei lavori, il quale eccepiva che non vi era stato alcun ingiustificato rifiuto di proroga, essendo già il termine dei lavori stato prorogato a seguito dell'approvazione di variante in corso d'opera. ### eccepiva che i ritardi accumulati dall'appaltatrice erano imputabili unicamente alla stessa, che aveva operato con lentezza. Inoltre, la contestazione relativa alla supposta esistenza di un vizio progettuale era pretestuosa e priva di fondamento, stante anche quanto attestato dalla relazione dell'### Benedetti, che affermava la perfetta idoneità della copertura progettata. In merito, poi, ai presunti danni subiti dalle attrici, gli stessi erano non provati e comunque allegati del tutto genericamente, nonché scollegati rispetto agli asseriti inadempimenti dei convenuti. Il Direttore dei lavori chiedeva, dunque, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di essere manlevato dal proprio garante ### S.p.A., di cui chiedeva la chiamata in causa. 14. Si costituivano ###S, ### S.P.A. E ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 ### S.P.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo altresì difese attinenti al rapporto di assicurazione. 15. Il Giudice disponeva la riunione della causa con la causa n. 2803/2012, che era stata instaurata dalle medesime parti attrici nei confronti del ### di ### dell'#### dell'#### e di ### S.p.A.. Tale causa aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti agli obblighi sugli stessi incombenti in virtù del contratto di appalto sottoscritto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l'accertamento dell'invalidità della determina del ### di ### datata 16.03.2010, con declaratoria della mancanza del diritto del ### di escutere la fideiussione prestata da ### S.p.A.. 16. Il Giudice istruiva la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio: seguiva la decisione. 17. In primo luogo, il Tribunale, escludeva il conflitto di interessi del ### eccepito dalle imprese attrici, e riteneva la infondatezza della conseguente eccezione di nullità della perizia. ### il Tribunale, nel merito, il CTU aveva ritenuto la conformità del progetto strutturale del tetto alle norme di sicurezza negli edifici scolastici e la idoneità dei pannelli BBS di copertura previsti in progetto a garantire una resistenza al fuoco pari a ###, come previsto dalla normativa relativa all'edilizia scolastica. Da ciò emergeva, dunque, la totale correttezza del progetto strutturale della copertura e l'assenza di responsabilità del ### dei lavori. 18. Il Giudice riteneva che le conclusioni del CTU fossero sorrette da motivazione adeguata e rigorosa, fondate su accertamenti tecnici condotti nel rispetto del contraddittorio e coerenti rispetto al tenore del quesito. Pertanto riteneva di dover condividere le stesse, con conseguente rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del ### per la mancata eliminazione del vizio progettuale, dell'#### per la mancata segnalazione di tale errore e dell'#### per aver redatto progetto presentante grave vizio per non conformità alla normativa applicabile. 19. In merito alle ulteriori allegazioni attoree di inadempimento dei convenuti, il Tribunale rilevava quanto segue. 20. Per l'asserito ritardo dovuto all'attività di bonifica, l'art. 20 del Capitolato di appalto prevedeva già a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di bonifica bellica dell'area; pertanto, l'attività era già ricompresa all'interno delle prestazioni previste dal contratto. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 21. Lo stesso valeva per le avverse condizioni atmosferiche, che venivano già conteggiate nel termine fissato nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato. Inoltre, era stata già concessa una proroga di giorni 21 in relazione alla variante approvata nel corso dei lavori. 22. In merito alla mancata nomina del collaudatore in corso d'opera, il Tribunale riteneva che la circostanza non fosse rilevante, poiché l'intervento di tale figura era stato invocato per la verifica della rispondenza della copertura alla normativa in tema di edilizia scolastica, rispondenza confermata dalla ### 23. Con riferimento alla mancata esibizione del giornale dei lavori, il Tribunale riteneva che non fosse chiarito come tale circostanza avesse inciso sull'esito infausto dei lavori e impedito il loro completamento. 24. Il Tribunale, quindi, riteneva che le domande attoree di risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni dovessero essere integralmente rigettate, in quanto infondate. 25. In merito al giuramento decisorio deferito dagli attori ai convenuti, il Tribunale riteneva lo stesso inammissibile, poiché i relativi capitoli avevano valenza meramente presuntiva e non decisiva e perché aveva ad oggetto circostanze già vagliate dal CTU e aventi natura valutativa o documentale. 26. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dal ### il Tribunale riteneva che la risoluzione ex art. 136 D. Lgs. n. 163/2006 fosse giustificata alla luce della gravità degli addebiti formulati all'impresa appaltatrice, della mancata prova della correttezza del proprio comportamento contrattuale da parte dell'impresa appaltatrice, “dell'incontestata mancata tempestiva conclusione delle opere commissionate” e dell'infondatezza degli addebiti formulati dagli attori nei confronti dei convenuti, dovendosi escludere un comportamento concludente di tolleranza della committenza e della direzione dei lavori rispetto ai ritardi accumulati dall'appaltatore, attese le contestazioni in merito come da documenti 9, 10, 11, 15, 15bis, 17 e 18. 27. Il Tribunale rigettava, però, la domanda formulata dal ### avente ad oggetto il risarcimento dei danni, in quanto tali danni non risultavano adeguatamente e tempestivamente allegati e provati. In particolare, allo scadere delle preclusioni assertive, ossia con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i danni asseritamente patiti dal convenuto non risultavano ancora chiaramente e precisamente allegati dal ### né in relazione alla loro natura e identità, né in relazione alla loro quantificazione ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 o ai criteri per la medesima. Inoltre, la documentazione prodotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non appariva significativa della sussistenza di alcuna effettiva perdita o esborso da parte del ### né consentiva la loro quantificazione. Infine, i documenti prodotti in data ### erano tardivi e inammissibili, in quanto il ### non aveva richiesto la rimessione in termini, sulla quale il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi nel rispetto del contraddittorio tra le parti. 28. Sulle domande avanzate da ### S.P.A., il Tribunale riteneva le stesse inammissibili, in quanto tardive. 29. Il Tribunale così pronunciava: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa 424/2012 RG, cui è riunita la n. 2803/12 RG, così dispone: - rigetta le domande tutte degli attori #### società G.P. ### nei confronti di ####### di ### - accerta e dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per grave inadempimento degli attori, e conseguentemente la validità della determinazione del ### di ### assunta ex art. 136 D. Lgs. n. 163/2006; - respinge la domanda del convenuto ### di ### di condanna degli attori al risarcimento dei danni; - dichiara inammissibili le domande di ### S.p.A.; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, all'integrale refusione a #### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge, oltre euro 2.960,46 per anticipazioni; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, all'integrale refusione a #### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge, oltre euro 1.476,63 per anticipazioni; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, alla refusione a ### di ### della quota del 50% delle spese di lite, che liquida, per tale quota, in euro 6.715,00, oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ### S.p.A. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ### del ###s delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P. ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ###ni S.p.A. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna ### S.p.A. all'integrale refusione a ### di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.030,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 - pone definitivamente in capo agli attori #### società G.P. ### in solido fra di loro, le spese di ###” 30. Avverso la Sentenza n. 355/2018 resa dal Tribunale di Forlì proponeva appello #### - CO. PRO. LA.. 31. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per esistenza di un conflitto di interessi del consulente tecnico incaricato dal Giudice. In particolare, l'appellante deduceva che il consulente incaricato si era rifiutato ostinatamente di procedere alla prova di resistenza al fuoco dei pannelli BBS 65 mm e che, di conseguenza, in primo grado era stata presentata istanza di revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Deduceva l'appellante, sul punto, di non aver in buona fede proposto istanza di ricusazione del consulente incaricato, ma che, successivamente al deposito dell'elaborato peritale, aveva dubitato dell'imparzialità del tecnico. Aveva, dunque, effettuato ricerche su internet, dalle quali era risultato che il consulente era stato docente, all'epoca delle scuole superiori, dell'### del ### Il rapporto di amicizia tra i due si presentava altresì ancora attuale, come confermava una “reunion” tra ex docenti e alunni avvenuta nel 2012. Inoltre, i due ingegneri appartenevano al medesimo ordine professionale di ### al quale appartenevano altresì il ### dei #### e il progettista, ### circostanza dalla quale si poteva supporre l'esistenza di un rapporto di conoscenza, colleganza e/o amicizia, per cui il consulente nominato dal Giudice avrebbe dovuto astenersi. 32. Con il secondo motivo di appello, parte appellante deduceva la legittimità delle contestazioni mosse al progetto posto a base dell'appalto. ### sosteneva di avere diritto di sollevare critiche alla conformità del progetto posto a base dell'appalto e di poter rifiutarsi di eseguire le opere che violavano le normative in materia di sicurezza, senza, per questo, risultare inadempiente. ### progettuale rilevato, nel caso di specie, esponeva a gravissimo pericolo i fruitori dell'opera, ossia i bambini. Tale errore andava valutato ed esaminato con particolare cura, procedendo a prove di laboratorio su campione, non potendo, invece, essere escluso da calcoli teorici ed empirici, peraltro errati. 33. Con il terzo motivo di appello, parte appellante deduceva la mancata ammissione delle prove di laboratorio e la necessità della rinnovazione della C.T.U.. In particolare, l'appellante deduceva l'erroneità dell'ordinanza del 13.11.2014, resa in calce all'istanza della stessa del 06.11.2014, con la ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 quale il Giudice autorizzava il C.T.U. all'espletamento della prova di resistenza al fuoco “solo ove ritenuto necessario” ai fini dell'espletamento dell'incarico e della risposta ai quesiti. Errata era altresì la decisione resa dal Giudice con ordinanza del 16.01.2015, con la quale veniva rigettata la richiesta avanzata dalle attrici di compiere la prova a proprie spese. ### deduceva di aver eseguito comunque la prova, il cui esito era stato allegato all'istanza del 30.09.2016, e che, dalle risultanze della stessa, era emerso che i pannelli non erano conformi alla normativa di legge. Di tale prova l'appellante chiedeva anche nel presente grado di giudizio l'ammissione, in quanto prova nuova indispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c. . 34. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si doleva della mancata ammissione del giuramento decisorio. ### sosteneva che il giuramento decisorio fosse un mezzo di prova nella facoltà delle parti e che, come tale, dovesse essere ammesso, non potendo, a riguardo, il giudice esercitare alcun apprezzamento. Esso, in particolare, andava ammesso a prescindere dalle risultanze della #### affermava che, data la natura di prova legale del giuramento decisorio, ex art. 2736 n. 1 c.c., il giudice non potesse disattendere la richiesta formulata dalla parte senza una congrua motivazione. 35. Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduceva la mancata nomina del collaudatore in corso d'opera. ### affermava che, nel caso di specie, la nomina del collaudatore era obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 215, comma 4, del D.P.R. 207/10. 36. Con il sesto motivo di appello, l'appellante deduceva l'omessa tenuta del giornale dei lavori e la mancata esibizione del registro di contabilità. ### deduceva che la funzione probatoria in materia di appalto di opere pubbliche era svolta essenzialmente dai libretti delle misure, dal giornale dei lavori, dagli stati di avanzamento e dal registro di contabilità. Essi, infatti, erano tutti atti pubblici, dotati dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ### tenuta del giornale dei lavori e la mancata messa a disposizione del registro di contabilità avevano pregiudicato la possibilità di accertare l'andamento dei lavori e impedito la rituale e tempestiva formulazione delle riserve contabili. 37. ### formulava le proprie conclusioni come segue: “1. In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c.; 2. Nel merito accogliere la domanda proposta con il presente atto e, per l'effetto, riformare e/o ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 annullare e dichiarare improduttiva di effetti la sentenza impugnata; 3. ### gli appellati, per quanto di ragione e giustizia al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere antistatario.” 38. Si costituiva il ### in persona del ### il quale proponeva appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della Sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria.
In particolare, il ### deduceva di aver effettuato un esborso pari a euro 15.972,00 per la messa in sicurezza dell'area abbandonata per motivi di pubblica incolumità, che si era resa necessaria nel momento in cui l'appellante principale aveva abbandonato il cantiere. ### risultava dall'atto di liquidazione depositato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. . Oltre a tale atto di liquidazione, il ### aveva prodotto, con la stessa memoria, il totale dei costi per la progettazione del riappalto per complessivi € 42.747,85. ### affermava che i suddetti documenti non erano stati contestati perché non vi era stata contestazione in ordine alla circostanza della necessità di ripiegamento del cantiere, posto dal legislatore a carico della ditta appaltatrice, per il caso di risoluzione per inadempimento, con facoltà di richiesta di risarcimento danni da parte della stazione appaltante (art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006). ### invocava altresì l'art. 6 del contratto di appalto oggetto del giudizio, dal quale veniva prevista la penale per il ritardo a carico dell'impresa appaltatrice e che “### l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il ### potrà procedere alla risoluzione del contratto […] fatti salvi eventuali maggiori danni conseguenti all'accertata inadempienza contrattuale da parte dell'Impresa”. ### deduceva inoltre di aver proceduto a riappaltare l'esecuzione dell'opera mediante affidamento per procedura ad evidenza pubblica per complessivi euro 2.388.295,37 con una differenza per effetto del riappalto di € 303.065,37. A tali costi andavano aggiunti quelli di natura extracontrattuale anche in via equitativa, quali danni di immagine, chiesti in via equitativa nel primo grado di giudizio. ### concludeva, quindi, affermando che il Giudice di primo grado aveva erroneamente respinto la domanda riconvenzionale, posto che per talune voci di danno era stato depositato, già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, l'atto di liquidazione della spesa e non erano state oggetto di specifica contestazione. Quanto alle ulteriori voci di danno, il ### eccepiva che il ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Giudice aveva erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale dell'ente, avvenuta in data ###, perché tale deposito non era stato contestato da parte delle altre parti in causa. Inoltre, la documentazione depositata in giudizio dopo la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 riguardava voci di spesa formatesi successivamente e andava valutata dal Giudice anche in assenza di una specifica istanza di produzione tardiva. 39. ### di ### formulava le seguenti conclusioni: “A) rigettare l'appello principale proposto da ### in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 335/2018 in ordine ai capi di cui ha proposto appello confermando la sentenza n. 335/2018 del Tribunale di ### resa fra le parti in causa in ordine ai capi della sentenza indicata e per l'effetto confermare la sentenza in ogni sua parte appellata dalla ### -Nel merito ed in via principale respingersi le domande attrici, svolte sia in via principale che in via subordinata in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto; Nel merito ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di cui alla narrativa del presente atto per grave inadempimento imputabile in via principale alla società odierne attrici ciascuna per proprio titolo e competenza; B) in parziale riforma della stessa, accogliere l'appello incidentale di riforma della sentenza 335/2018 del Tribunale civile di ### riformando la sentenza in capo a:-### la domanda del ### di ### di condanna degli attori al risarcimento dei danni e per l'effetto; -Nel merito ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di cui alla narrativa del presente atto per grave inadempimento imputabile in via principale alla società odierne attrici ciascuna per proprio titolo e competenza e conseguentemente condannare le stesse in solido fra loro in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, sofferti dal ### convenuto nella misura che sarà determinata e/o comunque ritenuta di giustizia in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.
In via di ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e conseguente condanna degli odierni convenuti al pagamento di qualsivoglia importo a favore dell'odierna attrice, accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione ###s in forza di polizza n. 1773998 ovvero di qualsiasi altra polizza in essere , è tenuta a manlevare e /o tenere indenne il ### di ### e quindi condannare la compagnia di assicurazione suddetta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa e/o a corrispondere ai convenuti anche eventualmente a titolo risarcitorio gli importi relativi, oltre al interessi e maggiore danno da rivalutazione monetaria.
Con vittoria si spese compenso professionale oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio, quanto al primo grado per il 50% residuo”. 40. Si costituiva ### il quale così concludeva: “Voglia l'###ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, - in via preliminare, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, respingere l'appello per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'appellante; - in via principale, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. - In via subordinata e condizionale, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, dichiarare tenuta la ### S.p.a., con sede ###, a manlevare, garantire e comunque tenere indenne l'ing. ### da ogni domanda avanzata nei suoi confronti e comunque da tutte le somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare ovvero da ogni pregiudizio economico negativo scaturente dall'azione proposta nei suoi ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 confronti e comunque oggetto della presente vertenza.Vinte le spese di lite.” 41. Si costituiva ### il quale così concludeva: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis rejectis, In via preliminare:- ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile nonché manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, e condannare l'appellante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283 comma 2 c.p.
In via preliminare:- ### manifestamente infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante ### e, conseguentemente, dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.,p.c. inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 355/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ###, depositata/pubblicata in data ###.Nel merito ed in via principale: - ### l'appello interposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 355/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ###, depositata/pubblicata in data ###.
Nel merito ed in via subordinata:- ### e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e ritenuta responsabilità dell'#####ni ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### - ### degli ### n. 2, tenuta a garantire, manlevare e comunque tenere indenne l'#### da tutte le somme che questi, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali o non patrimoniali, refusioni di spese giudiziali e a qualunque altro titolo eventuale, fosse condannato a pagare all'appellante in accoglimento delle domande svolte.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.” 42. Si costituiva ### S.P.A. che rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'###ma Corte d'Appello di ### di dichiarare estinto il presente giudizio di gravame, nei confronti di ### per omessa notifica del ricorso in riassunzione entro il termine stabilito con decreto. Sempre in via preliminare, ### dichiarare inammissibile l'appello avversario, ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.. ### in ogni caso, rigettare il gravame avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di I° grado.
In via del tutto subordinata, nel rapporto contrattuale con l'#### l'###ma Corte dichiarare che ### è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nei confronti dell'#### nell'ambito e secondo i limiti di cui alla polizza n. 290716233 conclusa inter partes.
Con vittoria delle spese di lite del giudizio d'Appello, ex art. 91 c.p.c.”. 43. Si costituiva ###S che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ec.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e accertamenti, così giudicare: In via preliminare:1. dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; 2. rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 c.p.c.; In via principale:3. rigettare l'appello di Co.Pro.La. in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva/indennizzo svolta dal ### di ### nei confronti degli ### dei ###s; In via subordinata:4. per il denegato caso di accertamento di qualunque obbligazione in capo al ### di ### accertare l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli ### dei ###s per le ragioni illustrate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e indennizzo svolta dal ### di ### stesso nei confronti degli ### dei ###s, per tutte le ragioni in atti; In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di condanna del ### di ### nei confronti di ### (o di qualunque altra parte del giudizio) e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli ### dei ###s: 5. limitare l'eventuale obbligo di indennizzo degli ### alla specifica quota di responsabilità gravante sul ### di #### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 e in ogni caso accertare - anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione della responsabilità tra il ### di ### e ogni altro eventuale convenuto/responsabile e le relative quote di pertinenza; 6. ridurre comunque tale obbligo indennitario deducendo la franchigia di ### 5.000,00 applicabile ai sensi di ### e, in ogni caso, contenere l'obbligo indennitario medesimo entro il limite del massimale pari a ### 500.000,00 (salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri) in base alle previsioni della ### 7. subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore del ### di ### all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del ### di ### in favore dell'avente diritto.
In ogni caso: 8. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e ###” 44. Si costituiva ### che rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: respingere e rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 283 C.P.C., formulata dall'appellante, con gli effetti di cui al secondo comma del medesimo articolo, per le ragioni meglio dedotte in atto: il tutto con vittoria delle spese di lite; ### E ### respingere e rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'appellante, per le causali dedotte in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ### n. 355/2018 del 05/05/2018. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”. 45. A seguito di interruzione del processo per intervenuto fallimento di ### la causa veniva riassunta dall'appellante. 46. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### S.P.A., mai dichiarata in corso di giudizio. 47. Quanto a G.P. ### alla medesima è stato notificato l'appello principale, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
A tale parte non è stato notificato, invece, l'appello incidentale, come si evince dalla dichiarazione a verbale del 18.12.2018 resa dal procuratore di parte appellante incidentale ### di ### Trattandosi di cause scindibili, non ne discende alcuna conseguenza processuale di ordine ostativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 332 c.p.c..
In altre parole, ciò comporta una sostanziale rinuncia all'appello incidentale nei confronti di tale parte, anche avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese a verbale di udienza dal difensore della parte appellante incidentale. 48. Deve dichiararsi la contumacia di ### destinatario dell'appello incidentale del ### di #### ha notificato ritualmente tale appello incidentale in data 15 marzo 2019.
Successivamente la causa è stata interrotta per intervenuto fallimento di ### spa. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Non risulta notificato l'atto di riassunzione a ### Peraltro, deve applicarsi nella fattispecie la massima di cui alla seguente pronuncia della Suprema Corte (### 2 - , Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018): “### di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione” Stante la superfluità della notifica della riassunzione, in considerazione del difetto di mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo (sin dall'inizio del processo di appello difettava una qualche domanda proposta da o nei confronti di ### spa e successivamente del ### spa), deve, quindi, dichiararsi la contumacia di ### 49. ### principale è infondato e deve essere rigettato. 50. Infondato è il primo motivo di gravame. ### conflitto di interessi in capo al consulente incaricato dal Giudice di primo grado, per esistenza di una conoscenza e/o rapporto amicale con gli altri ingegneri coinvolti nel progetto e nell'esecuzione dell'appalto, non potrebbe, anche qualora la circostanza fosse vera, condurre alla nullità della relazione peritale. In merito alla nullità della consulenza tecnica la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 3086/2022 resa a ### ha ribadito che la stessa può discendere unicamente da irregolarità derivanti dalla violazione di norme procedurali e, in particolare, da violazioni del principio del contraddittorio.
In merito, invece, all'eventuale ricusazione, ogni doglianza in merito è tardiva. Sul punto si richiama Cass. Civ. Sent. n. 122/2020: “###. 192, comma 2, c.p.c. fissa un termine perentorio alle parti per dedurre eventuali circostanze, delle quali devono fornire anche prova, intese a evidenziare le ragioni di ricusazione dell'ausiliario nominato dal giudice, in, modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali. Il termine è fissato per risolvere, definitivamente e in via preventiva, ogni questione sulle qualità che deve rivestire il ### onde evitare successivi comportamenti dilatori delle parti, fondati su strategie determinate secundum eventum litis, evidentemente in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111, comma 2, ###. Deriva da quanto precede, ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 pertanto, che non è possibile una deroga del termine in questione che, se osservato, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo e alcun vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere in sede di impugnazione sul presupposto di situazioni riferibili al Ctu che non siano state tempestivamente denunciate con la istanza di ricusazione, finanche nel caso in cui la parte abbia avuto sopravvenuta conoscenza di eventuali circostanze che avrebbero potuto legittimare una istanza di ricusazione.” La richiamata pronuncia si pone altresì in linea di continuità con quanto ritenuto dalle ### della Suprema Corte con la decisione n. 7770/2009 che ha affermato che “l'incompatibilità del consulente non può essere fatta valere, se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17636, m. 568339).” Nemmeno la circostanza addotta dall'appellante, secondo la quale egli sarebbe venuto a conoscenza del conflitto di interessi solo dopo il deposito della relazione peritale, può rimettere in termini l'appellante nel far valere la dedotta situazione di incompatibilità (cfr. in termini Cass. Civ. Sent. 28103/2018).
In sostanza, dunque, la fattispecie dedotta non poteva valere come motivo di ricusazione, essendo ormai decorso il termine perentorio di legge (in ogni caso, poi, la circostanza in sé mai avrebbe potuto condurre a una pronuncia di ricusazione, anche qualora fosse stata vera, in quanto non prevista dall'art. 51 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 63 c.p.c.) .
Poteva astrattamente rilevare la fattispecie come motivo per la sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c. (in tal senso si veda sez. 2 - , ordinanza n. 28103 del 05/11/2018: “###. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta”).
Peraltro, deve assolutamente escludersi la sussistenza dei gravi motivi ex art. 196 c.p.c., in quanto: - l'appartenenza al medesimo ordine professionale non costituisce motivo di ricusazione né ragione di ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 astensione; - la partecipazione ad un incontro tra ex alunni e d ex docenti non comprova affatto un rilevante e significativo rapporto di amicizia tale da imporre l'astensione del consulente.
Tale ultima considerazione vale a fortiori, ove si consideri che il dedotto rapporto di amicizia riguarda un dipendente dell'ente pubblico ### di ### come tale privo della qualità di parte del processo e dunque di qualunque interesse in causa. 51. Il secondo motivo di appello è irrilevante e comunque infondato.
Parte appellante si duole della circostanza per cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione il potere-dovere dell'appaltatore di verificare la conformità del progetto posto a base dell'appalto prima di procedere all'esecuzione dell'opera appaltata.
Tuttavia, nel giudizio de quo, non erano in discussione le facoltà spettanti all'appaltatore, quanto piuttosto la fondatezza dell'eccezione mossa dall'appaltatore al committente in merito ai vizi progettuali. La circostanza è, dunque, irrilevante, in quanto, non solo non è stata oggetto di contestazione tra le parti del giudizio, ma mai si è palesata come decisiva al fine della risoluzione della controversia. Infatti, mai è stato in discussione, fin dall'inizio della causa, se l'appaltatore avesse o meno tale potere/dovere, che, anzi, si ritiene che il Giudice di primo grado abbia ritenuto pacificamente avesse, in quanto, se così non fosse stato, non sarebbe entrato nell'esame del merito della domanda. 52. Il terzo motivo di appello è infondato. 52.a Col terzo motivo parte appellante sostanzialmente censura gli esiti della c.t.u. fatti propri dal Tribunale, in forza dei risultati di una prova di laboratorio, autonomamente eseguita al di fuori del giudizio, avente ad oggetto la prova di resistenza al fuoco dei pannelli ### che dovevano essere utilizzati per la costruzione della copertura dell'edificio scolastico de quo. ### di tale prova di laboratorio comproverebbe la non conformità alle disposizioni di legge antincendio di tali pannelli.
Il c.t.u. sarebbe incorso in errore, essendo pervenuto a valutazioni di segno opposto sulla base di meri calcoli teorici e non sulla base di una prova di laboratorio. 52.b Il c.t.u. come da quesito affidatogli, ha accertato la conformità del progetto strutturale del tetto alle norme di sicurezza negli edifici scolastici. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Il c.t.u ha, infatti, rilevato che: - dal capitolato speciale di appalto - opere strutturali emerge come il progettista delle strutture della copertura abbia prescritto che “tutte le strutture della copertura (...) e cioè travi lamellari e pannelli BBS da 65 mm, dovevano essere calcolate per una resistenza al fuoco R=60 e ciò in conformità alle normative per gli edifici scolastici”; - anche dall'elenco prezzi unitari delle opere strutturali, si evinceva la prescrizione di impiego di strutture dotate di una resistenza al fuoco R=60; - pertanto, “anche da questo secondo documento contrattuale emerge che il progettista strutturale aveva previsto che tutto il legno occorrente per la realizzazione della copertura (dalle travi in legno lamellare, ai pannelli BBS con multistrato incrociato spessore 65 mm, al perlinato in legno di abete) doveva essere calcolato per una resistenza al fuoco R=60”.
Da tali premesse il c.t.u. ha tratto la corretta conclusione della conformità del progetto strutturale alle normative antincendio (si veda p. 34 della relazione): “Il sottoscritto c.t.u. ritiene che il progetto strutturale del tetto, viste le prescrizioni date e precedentemente citate, sia conforme alle norme di scurezza negli edifici scolastici, avendo il progettista strutturale indicato tutti i requisiti tecnici atti al rispetto della normativa (strutturali e antincendio)”. 52.c In tale contesto, come si evince dall'art. 167 DPR n. 207 del 2010, l'impresa appaltatrice era obbligata a scegliere materiali conformi alle prescrizioni date dal progetto strutturale, salva approvazione della direzione lavori: “i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori ...”.
In sostanza, la previsione progettuale suddetta evidenzia la conformità del progetto strutturale alle normative antincendio, incombendo poi sulla parte appaltatrice l'obbligo di rispettare tali prescrizioni mediante messa in opera dei materiali conformi al progetto.
Deve, quindi, escludersi il vizio progettuale lamentato da parte appellante. 52.d Peraltro, parte appellante ha dedotto che il pannello a tre strati da 65 mm tipo BBS prescritto in sede ###esito alla prova di laboratorio, mostrato di non essere dotato della necessaria resistenza al fuoco R=60. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Sulla base di tale allegazione parte appellante ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. e l'esecuzione di un'apposita prova di laboratorio.
Dalla relazione di c.t.u. e dai chiarimenti resi per iscritto in data 9 febbraio 2017 si evincono le condivisibili ragioni per le quali devono ritenersi infondate le allegazioni di parte appellante.
Il c.t.u. ha chiarito che le opposte conclusioni, cui pervenivano le parti in ordine alla capacità di resistenza al fuoco dei suddetti pannelli, dipendeva dalla diversa qualità del materiale ligneo di cui i pannelli si assumevano composti (secondo parte appellante in legno compensato, secondo parte appellata in legno massiccio), discendendo da tali diverse caratteristiche diverse velocità di carbonizzazione (maggiore quella del compensato, minore quella del legno massiccio) e dunque una diversa capacità di resistenza al fuoco (non conforme alla normativa quella del pannello in legno compensato, conforme quella del pannello in legno massiccio).
Peraltro, il c.t.u. ha accertato (come si evince a p. 34 e ss.), senza che l'accertamento sia stato significativamente e adeguatamente contestato, che i pannelli BBS prodotti dalla ditta ### cui faceva riferimento il ctp di parte appellante, venivano prodotti in legno massiccio e che dunque i calcoli eseguiti sulla base di tale natura del materiale ligneo di composizione del pannello, erano esatti, mentre tali non potevano essere considerati quelli che si basavano sulla natura di legno compensato del pannello medesimo.
Il c.t.u. ha dunque evidenziato l'inutilità di una prova di laboratorio, tenuto conto della concreta disponibilità di pannelli in legno massiccio, dotati della necessaria resistenza al fuoco e reperibili da parte dell'appaltatore, che aveva, pertanto, l'obbligo di metterli in opera. 52.e Inoltre, il c.t.u. ha chiarito le ragioni per cui non può considerarsi attendibile l'esito della prova di laboratorio eseguita da parte appellante.
Il c.t.u. ha evidenziato che il campione, su cui risulta essere stata eseguita la prova di laboratorio, “non rappresenta minimamente il complesso della porzione di copertura che doveva essere sottoposta alle prove di laboratorio per la definizione della resistenza al fuoco ###del pannello multistrato BBS 65”.
A p. 18 della relazione a chiarimenti il c.t.u. illustra le ragioni per cui il campione non può esser ritenuto “fedele” mediante dettagliata descrizione sia del campione effettivamente utilizzato per la prova di laboratorio sia di quello che, sulla base delle previsioni e prescrizioni progettuali, avrebbe ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 dovuto essere sottoposto a prova.
Ne trae poi le conclusioni: “la totale differenza del campione sottoposto a prova dal laboratorio C.S.I. rispetto al complesso della copertura prevista in progetto già di per sé costituisce motivo di non rappresentatività della prova stessa ai fini della determinazione della resistenza al fuoco del pannello in legno multistrato incrociato di spessore di 65 mm”. 52.f Infine, il c.t.u. evidenzia la inattendibilità della prova di laboratorio, anche sotto altro profilo.
Dall'esame del rapporto di prova il c.t.u. evince quanto segue. “il laboratorio ufficiale ### spa ha eseguito una prova di laboratorio applicando regolarmente i protocolli previsti dalle norme su un “campione infedele” fornitole dal suo committente (la parte attrice) e quindi non è stato rispettato alcunché di quanto previsto ai punti #### (###, ###, ###) dell'allegato B del decreto 16.02.20072 e pertanto la prova di laboratorio in sé non ha alcun valore né tecnico né giuridico ai fini della determinazione del requisito R (stabilità) quale resistenza al fuoco del pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno massello, unico requisito richiesto” (dal progetto, n.d.e.).
Inoltre, il c.t.u. rileva come l'esperimento sia stato interrotto dopo 58 muniti dopo che, al minuto 53- 54, si era verificata la perdita del requisito E (la tenuta), senza che si fosse determinata ancora la perdita del requisito R (capacità portante) cioè il requisito rilevante ai fini della determinazione della capacità di resistenza al fuoco (R=60, secondo normativa). ### il c.t.u., “se si fosse sottoposto a prova un corretto campione completo di tutti gli strati così come decritto al precedente punto 3, certamente la c.d. “tenuta E” dell'intero pacchetto sarebbe stata assicurata per un tempo maggiore dei 53 muniti cui era giunto il campione infedele, e quindi la prova sul campione corretto sarebbe durata per più tempo e il laboratorio avrebbe potuto indagare il reale tempo di perdita del requisito R...”.
Infine, “se il campione non fosse stato infedele e quindi se la perdita del requisito E con tutti gli strati previsti in progetto, fosse avvenuta oltre i 60 minuti si sarebbe potuto indagare effettivamente dopo quanti minuti si sarebbe perso il requisito R che è l'unico che interessa la presente causa, e pertanto non si può attribuire alla prova parziale eseguita dal laboratorio CSI riferentesi al solo requisito E la possibilità di definire il requisito R, l'unico richiesto in progetto”.
Il c.t.u. conclude le sue considerazioni come segue: “dal momento che, pur avendo provato un ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 campione infedele, il laboratorio, dopo ben 58 minuti, non aveva rilevato alcuna perdita del requisito R e ha interrotto la prova autonomamente perché era venuto a mancare il solo requisito non richiesto E, è facilmente intuibile che la resistenza al fuoco avrebbe superato i 60 muniti e si sarebbe potuto determinare che il pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno era dotato del requisito ###, come peraltro dimostrato con i calcoli previsti ed ammessi dalle norme”. 52.g In sostanza il c.t.u. ha dimostrato, senza che tali accertamenti abbiano subito efficace ed esauriente confutazione, che: - il pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno massiccio de quo ha, sulla base dei calcoli teorici, resistenza al fuoco ### e dunque appare superflua la prova di laboratorio; - la prova di laboratorio eseguita da parte appellante non è idonea ad inficiare tale teorica resistenza al fuoco, in quanto è inattendibile per le considerazioni appena esposte. 52.h Consegue a quanto appena esposto la conferma della sentenza appellata nella parte in cui ha accertato l'inesistenza del vizio progettuale. 52.i Ne consegue altresì la conferma della sentenza nella parte in cui ha accertato la risoluzione dell'appalto per inadempimento grave della parte appaltatrice, non essendo assolutamente contestati nella presente sede ###base ai quali tale risoluzione è stata pronunciata, eccezion fatta per la dedotta sussistenza del vizio progettuale de quo. 53. Il quarto motivo di appello è infondato.
Il valore di prova legale del giuramento decisorio attiene alla valutazione della prova da parte del giudicante, il quale, una volta espletata, non potrà apprezzarne le risultanze secondo il suo libero apprezzamento, ma dovrà dare ad esse il valore di cui all'art. 2736 c.c. e quindi decidere la causa in base alle dichiarazioni rese. La natura di prova legale del giuramento decisorio non attiene, invece, al suo ingresso nel processo, che, pur essendo nella disponibilità delle parti, deve comunque venire valutato dal Giudice. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo nella Sentenza n. 1551/2022, “è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.” ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
In ragione della finalità del giuramento decisorio, consistente nella definizione del giudizio, il Giudice può non ammetterlo quando, per come risulta formulato dalla parte che lo richiede, non potrebbe raggiungere tale finalità.
Nel caso di specie, l'atto di deferimento di giuramento decisorio depositato in primo grado per l'udienza del 28.09.2017 deferiva il giuramento all'### e all'### I capitoli indicati dall'appellante, tuttavia, non si presentavano come idonei al raggiungimento della finalità del giuramento decisorio.
Infatti, con i capitoli nn. 1 e 3, veniva chiesto ai due ingegneri di giurare se avessero verificato o meno che gli elementi di copertura in BBS con struttura multistrato incrociato con uno spessore di 65mm avevano effettivamente una resistenza al fuoco superiore alla classe ###.
Anche qualora il Giudice avesse ammesso il giuramento, la risposta data dagli ingegneri non avrebbe risolto la causa.
In primo luogo, si tratta di un giuramento inammissibile, in quanto comunque avente a oggetto espressione di apprezzamenti o opinioni per quanto di natura scientifica (valutazione di resistenza al fuoco del pannello ###.
In tal senso si veda ### 2 - , Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018, secondo cui “Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza”.
Inoltre, in ogni caso, difetta la natura decisoria dei capitoli deferiti. ### del compimento di un'attività di verifica della resistenza al fuoco del pannello implicherebbe comunque una valutazione delle conseguenze giuridiche di tale fatto da parte del giudice.
Infatti, la causa petendi è incentrata sulla esistenza del vizio progettuale e non già sull'attività di verifica dell'esistenza del medesimo, eventualmente posta in essere dal progettista e dal direttore dei lavori.
Dunque, spetterebbe al giudice valutare l'incidenza della omessa verifica della resistenza al fuoco del ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 pannello sulla sussistenza o meno del vizio progettuale.
Considerazioni analoghe valgono per il capitolo n. 2 dell'atto di deferimento di giuramento, con il quale veniva chiesto all'#### di giurare se, nel suo ruolo di ### dei lavori, era stato da lui istituito, vidimato e regolarmente tenuto il ### dei lavori e il Registro di contabilità e che gli stessi atti erano a disposizione dell'appaltatore. Anche in questo caso, a prescindere dalla risposta che avrebbe fornito l'### non si sarebbe addivenuti a una statuizione sulla domanda proposta nei suoi confronti, visto che, nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, l'unico comportamento ascritto specificatamente all'### è quello di cui alla domanda sub n. 4 (“### e dichiarare, in particolare, che il ### dei ### ing. ### ha omesso colpevolmente e negligentemente di verificare ed accertare l'esistenza del grave vizio progettuale denunciato”). 54. Il quinto motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, parte appellante non precisa quali conseguenze giuridiche dovrebbero scaturire dalla omessa nomina del collaudatore in corso d'opera.
In altre parole, non viene dedotto espressamente in appello che da tale violazione dovrebbe discendere un inadempimento talmente grave da determinare la risoluzione del contratto di appalto.
In altre parole, non è chiaramente allegata questa violazione come elemento costitutivo della causa petendi perché sin dall'atto di citazione la causa petendi si incentra sul vizio progettuale come causa della risoluzione del contratto di appalto.
In secondo luogo, anche a voler ritenere adempiuto tale onere assertivo, deve concludersi per la assenza del dedotto inadempimento e comunque del carattere di gravità del medesimo.
Come già detto, parte appellante non indica le conseguenze giuridiche della violazione de qua.
Deve ritenersi, dunque, che tale violazione di legge, ove anche ravvisabile, non abbia, di per sé, in quanto tale, alcuna rilevanza nel rapporto di appalto. 55. Il sesto motivo di appello è infondato.
Sull'omessa tenuta del giornale dei lavori, si segnala che lo stesso appellante aveva prodotto i giornali dei lavori in primo grado, in particolare sub docc. 27 (giornale di cantiere 2/11/2010 - 22/03/2011) e 28 (giornale di cantiere 23/08/2010 - 17/12/2010). ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Inoltre, non risulta esservi alcuna allegazione riguardo a tale asserita omessa tenuta nel proprio atto di citazione di primo grado, quindi la domanda è, in ogni caso, inammissibile in sede di appello.
Infine, anche in questo caso, parte appellante non allega questa violazione come elemento costitutivo della causa petendi della domanda di risoluzione contrattuale, essendo essa incentrata sul vizio progettuale.
In merito, invece, alla mancata esibizione del registro di contabilità, a pagina 6 dell'atto di citazione si evince che dalla stessa viene fatta discendere l'impossibilità per l'appaltatore di annotare le proprie riserve. La domanda giudiziale, tuttavia, non è volta all'ottenimento delle stesse, bensì alla declaratoria di risoluzione del contratto, quindi tale circostanza non rientra né nel petitum né nella causa petendi di questo giudizio, che non è volto all'ottenimento di compensi non corrisposti. Al contrario, la stessa si pone in rapporto di antitesi con la domanda giudiziale, perché presupporrebbe l'esecuzione dello stesso contratto di cui si invoca la risoluzione. 56. ### incidentale del ### volto ad ottenere la riforma della Sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto al ### il risarcimento danni, deve essere parzialmente accolto. 57. In particolare, va evidenziato che il ### fin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, aveva proposto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dell'appaltatrice, indicandone chiaramente la causa petendi. ### dava atto, infatti, della circostanza per cui l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere e avrebbe quindi dovuto sostenere “consistenti costi al fine di affidare i lavori di completamento dell'edificio scolastico ad altra impresa” (si veda la comparsa di costituzione e risposta).
Sin dall'atto introduttivo risulta quindi dedotta in modo adeguatamente specifico la natura del danno lamentato, rappresentata dai maggiori costi connessi al riaffidamento dell'appalto per il completamento dell'opera.
I costi suddetti, al momento della introduzione della causa di primo grado, ancora non erano stati sostenuti e, infatti, il ### nelle proprie conclusioni, si riservava di determinarli in corso di causa.
Non vi è stata, dunque, alcuna carenza assertiva da parte del ### di ### 58. Quanto al profilo probatorio devono farsi le seguenti considerazioni. 58.a In merito al deposito dei documenti avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 gli unici due documenti che riguardano la quantificazione del danno, come indicato dal ### nella propria comparsa di costituzione in appello, sono i docc. 43 e 44. Dei due documenti l'unico che prova una voce di spesa è l'atto di liquidazione di cui al doc. 43, con la quale veniva liquidato l'importo di euro 15.972,00 per la realizzazione di una nuova recinzione di cantiere, a seguito dell'abbandono del medesimo.
Il documento 44, che il ### indica come “copia prospetto di aggiornamento e adeguamento nuovi incarichi”, è in realtà un foglio privo di sottoscrizione e di data non probatorio di alcunché. 58.b Con riferimento, poi, alla produzione documentale depositata in data ###, deve evidenziarsi che essa è in gran parte costituita da documenti formati successivamente alla scadenza dei termini e delle preclusioni istruttorie, maturate alla data del 15.12.2013. ### cass. 3.6.2019, n. 15879, “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c. (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede -in difetto di una maturata decadenzaalcuna preventiva istanza di rimessione in termini”.
Tali produzioni, elencate alle pp. 1, 2 e 3 della nota di deposito 30.11.2016, se ed in quanto relative a documenti formati successivamente alla scadenza dei termini perentori (15.12.2013), sono ammissibili (invero, sotto tale profilo, sono tutte ammissibili, tranne quelle di cui ai punti 3b, 3c e 3d di tale elencazione).
Si tratta di atti di liquidazione del ### di ### attestanti le spese affrontate dal ### al fine di affidare ad altra impresa il completamento dell'opera rimasta incompiuta. 58.c Deve attribuirsi il carattere di maggior costo causalmente riconducibile al riaffidamento dell'appalto alle seguenti spese, documentate in atti di liquidazione successivi allo scadere dei termini di preclusione istruttoria (memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.): - pagamento prove armature (...), di cui al punto 1 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016: euro 1434,72; - spese per recinzione di cantiere per euro 15972,00 (punto 2 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), già esaminate supra e accertate come dovute; - Spese per attività di gara (punto 4 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016): euro 9308,44; ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 - Maggior costo derivante dalla nuova aggiudicazione, rappresentato dalla differenza tra il costo di aggiudicazione del secondo appalto e l'importo del computo dello stato di consistenza definitivo dei lavori da eseguire e non eseguiti per l'abbandono del cantiere ad opera della precedente impresa appaltatrice (punto 5 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016): euro 303.065,35.
Tale ultimo importo risulta comprovato dalla documentazione in atti sub 5a, 5b e 5c in allegato alla nota del 30 novembre 2016: tali atti e documenti sono formati tutti successivamente alla scadenza istruttoria del 16.12.2013 (memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.).
In ogni caso tale somma non è stata specificamente contestata nel quantum da parte appellante principale.
Non si ravvisano altre voci di danno.
Non sussiste un danno all'immagine (punto 6 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), stante la chiara ed evidente ascrivibilità alla ditta appaltatrice e non al ### della mancata esecuzione tempestiva dell'opera pubblica.
Non spetta una penale per il ritardo (punto 7 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), tenuto conto che essa presuppone il completamento dell'opera, per quanto in ritardo, mentre, nella fattispecie, tale completamento (ad opera della ditta appaltatrice originaria) non è avvenuto.
Le spese legali di questo giudizio (comprese spese per c.t.p. e c.t.u.) trovano la loro disciplina nel regolamento delle spese di lite (punto 8 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016).
Non spettano le spese per compensi a professionisti connessi ad attività di progettazione ulteriore rispetto a quella già compiuta in occasione del primo appalto (punto 3 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016).
In parte tali spese non sono state comprovate tempestivamente, essendo state documentate soltanto successivamente alla scadenza dei termini di preclusione istruttoria, nonostante la loro risalenza a data antecedente (spese sub 3b, 3c, 3d).
Per la restante parte si tratta di spese per compensi professionali di cui non è possibile ritenere adeguatamente comprovata la effettiva necessità e dunque ne consegue la mancanza di riconducibilità alla nozione di maggior costo per il riaffidamento del completamento dell'opera.
Non spettano le spese di cui al punto 9 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016, attesa la estrema ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 genericità della loro descrizione. 59. Il danno complessivo ammonta a euro 329.780,51=.
Trattandosi di credito di valore, devono liquidarsi su di esso la rivalutazione monetaria dalla data di ciascun atto di liquidazione, come specificamente indicato nella nota 30.11.2016, relativo ognuno a ciascun importo parziale come sopra riconosciuto, alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme predette via via rivalutate anno per anno con la medesima decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. 60. Al pagamento di tale somma devono essere condannati in solido tra loro #### - CO. PRO. LA. e ### 61. Rimane esclusa dalla condanna ### srl rispetto alla quale parte appellante incidentale ha sostanzialmente rinunziato all'appello sul punto. 62. Per effetto di tutte le suesposte considerazioni, deve confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata, eccezion fatta per la predetta condanna risarcitoria in favore del ### di ### 63. Quanto alle spese del giudizio. ### complessivo della lite in relazione al rapporto processuale tra #### - CO. PRO. LA. e ### da un lato, e ### di ### dall'altro lato, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di ### - CO. PRO. LA. e ### in solido tra loro al rimborso della residua quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di particolare importanza). ### soccombenza implica la condanna di #### - CO. PRO. LA., ### in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale #### - CO. PRO. LA., i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1- dichiara la contumacia di ### S.P.A., ### e ### 2- rigetta l'appello principale, proposto da ### - ###; 3- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, proposto dal ### condanna ### - ### e #### in solido tra loro, al pagamento in favore del ### della somma di euro 329.780,51=, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun atto di liquidazione, come specificamente indicato nella nota 30.11.2016, relativo ognuno a ciascun importo parziale come in motivazione riconosciuto, alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme predette via via rivalutate anno per anno con la medesima decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; 4- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, eccezion fatta per il seguente regolamento delle spese; 5- compensa tra ### - CO. PRO. LA. e ### da un lato, e ### dall'altro lato, le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e condanna #### - CO. PRO. LA. e ### in solido tra loro, al rimborso in favore del ### della residua quota dei due terzi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado in euro 13.430,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado in euro 13.635,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge,; 6- condanna ### - ### alla rifusione in favore di ##### S.P.A., ###S e ### S.P.A. delle spese di lite, che liquida, ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 per ciascuna di tali parti, in € 13.635,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge; 7- dà atto che a carico di parte appellante principale #### - ### sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 3 Sezione Civile, il 5 luglio 2022. ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
causa n. 2178/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Lama Andrea, Simili Alessandra, Aponte Roberto