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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 707/2024 del 05-07-2024

... dei rispettivi avvocati per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.”. Con tali istanze le parti dichiaravano altresì di rinunciare all'udienza di comparizione dinanzi al ### relatore e chiedevano decidersi la causa alla stregua delle loro conclusioni congiunte. Quindi con ordinanza del 28/6/24 il ### rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis. 51, comma 3, c.p.c.. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), Legge 898/70, come modificata dal D.L. 132/14 conv. in Legge 162/14. Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al ### del Tribunale di Velletri (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. ### dr. ### rel. ed est.  dr.ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/24 R.G. 
TRA Dotari Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso ATTORE
E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di risposta ### NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede. 
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.  CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 26- 27/06/2024.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### Dotari Antonino ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ### e ### A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito civile con la ### in ### ( FR ) il ###; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli; che con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1529 del 26/07/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “la casa coniugale in ### via ### n.15, di esclusiva proprietà del sig. ### resterà nella sua esclusiva disponibilità; 2) la casa in ### via ### n. 63, già assegnata alla sig.ra ### sarà dalla stessa acquistata per la quota del 50% del ricorrente cui dovrà corrispondere una somma non inferiore a € 21.000,00; 3) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e non sarà corrisposto alcun assegno divorzile”. 
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda divorzile e svolgendo analoghe allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti. 
Concludeva aderendo alla richiesta di divisione dell'immobile e offrendo in proposito la somma di euro 20.000,00, con spese di trasferimento a carico di entrambe le parti. 
Con istanze conformemente depositate il ### e il ### le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) la casa coniugale in ### via ### n. 15, di esclusiva proprietà del sig. ### resterà nella sua esclusiva disponibilità; 2) la casa in ### via ### n. 63, già assegnata alla sig.ra ### sarà dalla stessa acquistata per la quota del 50% con la corresponsione della somma di € 20.000,00 recata dall'assegno circolare n. ###-07 tratto sulla ### le spese notarili e di trasferimento saranno a carico della sig.ra ### e il sig. ### si impegna a recarsi presso il notaio che sarà individuato dall'acquirente; 3) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e non sarà corrisposto alcun assegno divorzile. 4) il tutto con compensazione tra le parti delle spese di lite e con sottoscrizione dei rispettivi avvocati per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.”. 
Con tali istanze le parti dichiaravano altresì di rinunciare all'udienza di comparizione dinanzi al ### relatore e chiedevano decidersi la causa alla stregua delle loro conclusioni congiunte. 
Quindi con ordinanza del 28/6/24 il ### rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis. 51, comma 3, c.p.c.. 
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), Legge 898/70, come modificata dal D.L.  132/14 conv. in Legge 162/14. 
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al ### del Tribunale di Velletri in sede ###data ### e vista la cit.  sentenza del Tribunale di Velletri n. 1529 del 26/07/2023 ( cfr. doc. 5, produzioni documentali dell'attore), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata. 
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non sussistono ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle conclusioni congiunte come da esse richiamate nelle citate note ex art. 127-ter c.p.c. del 26-27/06/24. 
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70. 
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza in capo ad alcuna delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.  P.Q.M.  Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ### ( FR ) il ### da ### e ### trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### dell'anno 2009, ### n. 1, Parte I; b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'### dello Stato Civile del Comune di ### per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge; c) compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### il ###.   ### ( dr. ### ) ### est.   ( dr. ### ) RG n. 123/2024

causa n. 123/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Sordi, Fanfarillo Fabrizio

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 2849/2024 del 14-06-2024

... oltre un anno dopo la pronuncia della sentenza qui gravata (depositata il ###), lo stesso deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. 3. Sulle spese di lite. Quanto ai rapporti tra ### e l'avv. ### le spese del doppio grado di giudizio, devono porti a carico della parte appellata in forza del principio di soccombenza. Quanto ai rapporti tra gli appellanti in via incidentale e l'avv. ### - fermo il giudicato di primo grado - le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei primi evidenziandosi sia che in caso di rinuncia le spese, salvo diverso accordo, rimangono a carico del rinunciante sia che nella specie la rinuncia ha avuto ad oggetto, come sopra evidenziato, solo una delle richieste avanzate in sede di appello incidentale. Tali spese si liquidano per il primo grado avendo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Terza Sezione Civile Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 19193/2016 R.G.A.C., vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello; - appellante - E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a mergine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado; - appellato - ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ####, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - appellanti in via incidentale - Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di ### di ### n. 1950/2016 emessa in materia di ‘compenso professionale' in data ### e depositata il ###. 
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.6.2024 da intendersi qui integralmente trascitte quali parti integranti della presente sentenza. 
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). 
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ### chiedeva la condanna di ##### e ### quali eredi di ### al pagamento in suo favore della somma di €4.620,00 oltre accessori (spese generali al 15%, cpa e iva), interessi e danno da svalutazione monetaria, a titolo di compenso professionale maturato in relazione all'attività difensiva svolta in favore della de cuius sig.ra ### Nel dettaglio, parte attrice rappresentava che: - nel 1989 la sig.ra ### vedova del sig. ### gli conferiva incarico professionale per convenire dinanzi al ### di ### l'Ente Ferrovie dello ### spa al fine di fare accertare che la morte del coniuge era dipesa da causa di servizio, con conseguente condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle dovute rendite; - tale procedimento si concludeva con sentenza n.7358/91 con la quale il ### accogliendo la domanda attorea, condannava la parte convenuta alla costituzione della relativa rendita in favore del coniuge; - l'Ente Ferrovie dello ### spa proponeva appello avverso detta pronuncia che si concludeva con sentenza n. 2966/94 con la quale il Tribunale di ### - ### lav. dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese di lite; - in data ### la ### conferiva mandato per adire il Tribunale di ### - ### lav. al fine ottenere la condanna dell'Ente Ferrovie dello ### a costituire ed erogare la rendita di reversibilità in favore dell'attrice, quale coniuge del ### deceduto per malattia professionale; - tale procedimento, a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### si concludeva con sentenza n. 15664/2007 con la quale il Tribunale adito rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e riteneva, per contro, fondata l'eccezione di prescrizione, con conseguente rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite; - su mandato della ### era interposto, a mezzo del suo patrocinio, appello avverso la detta pronuncia che si concludeva con sentenza n. 6080/2012 con la quale la Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado, compensando tra le parti le spese di lite; - la ### nulla aveva mai corrisposto in favore di esso istante per l'attività profusa; - a seguito del decesso della ### avvenuto il ###, gli eredi non avevano mai riscontrato i solleciti di pagamento inoltrati; tutto quanto premesso, concludeva come in epigrafe indicato. 
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale depositata l'1.12.2015, ### e ### si opponevano all'avversa richiesta assumendo, in via preliminare, che in qualità di eredi potevano essere condannati solo pro quota al pagamento di quanto eventualmente spettante al professionista; nel merito, assumevano l'omessa allegazione degli atti introduttivi di causa, circostanza che impediva loro di verificare il mandato - non essendo stati mai ragguagliati dalla genitrice in relazione alla pendenza dei detti giudizi - e l'attività in concreto svolta dall'attore. 
Eccepivano, inoltre, la prescrizione triennale in relazione alla pretesa attorea, sostenendo, inoltre, che la di loro madre si era sempre lamentata dell'assenza di informazioni sullo stato del procedimento, corrispondendo peraltro un acconto di €632,15. In via riconvenzionale, in ragione dell'esito non favorevole dei procedimenti, formulavano domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di €5.000,00 in ragione del mancato ottenimento di quanto richiesto nell'ambito dei richiamati procedimenti per colpa del professionista. 
Con memoria depositata l'1.12.2015 si costituiva in giudizio, altresì, ### eccependo, in rito e in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di ### in favore del Tribunale in composizione monocratica; nel merito, assumeva l'infondatezza, in relazione all'an e al quantum, della domanda di pagamento perché sfornita di supporto probatorio non essendo egli a conoscenza del mandato conferito dalla genitrice, dell'attività svolta dal professionista e della mancata corresponsione del compenso, richiesto a distanza di 26 anni; assumeva, inoltre, la responsabilità del professionista per non aver conseguito alcun utile risultato in favore della propria assistita, la prescrizione del dritto di credito vanato in relazione al primo mandato, conferito nel 1989, essendosi il giudizio conclusosi in sede ###la pronuncia di difetto di giurisdizione resa nel 1994 nonché l'estinzione della pretesa in ragione dell'avvenuto pagamento da parte della cliente. 
All'udienza di prima comparizione dell'1.12.2015 la difesa dell'avv. ### dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti di ### avendo questi provveduto al pagamento della quota di sua spettanza. 
Il Giudice di ### adito, con pronuncia n. 1950/2016, emessa il ### e depositata il ###: 1) rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata da ### in conseguenza della riduzione della domanda operata dall'attore in prima udienza; 2) rigettava la domanda riconvenzionale formulata da ### e ### 3) accoglieva la domanda attorea condannando #### e ### al pagamento, pro quota, della somma di €3.465,00 oltre interessi e al pagamento in solido, delle spese di lite. 
Avverso detta pronuncia proponeva appello ### con atto messo in notifica il ### assumendo l'erroneità della pronuncia resa dal GdP per avere questi disatteso l'eccezione di incompetenza per valore, accolto la domanda attorea quantunque sfornita di prova e, ad ogni modo, per non aver valutato l'inadempimento in cui era incorso il professionista come eccepito in primo grado. Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del giudice di pace e di annullare la sentenza resa e, nel merito, di rigettare la domanda attorea.  ###. ### resisteva al gravame eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e sostenendo nel merito la correttezza della sentenza gravata. 
All'esito della prima udienza, tenutasi il primo giugno 2017, il giudice assegnatario del fascicolo disponeva di notificare l'atto di appello alle altre parti del primo grado. 
Con comparsa di costituzione depositata il ###, ### e ### si costituivano in giudizio spiegando appello incidentale avverso la prefata sentenza e riproponendo, in sostanza, le doglianze espresse in primo grado; concludevano chiedendo di pronunciare la nullità dell'atto di citazione di primo grado, di dichiarare la prescrizione di tutti o di parte dei crediti vantati dall'avv. ### di rigettare la domanda azionata in primo grado o, in subordine, di detrarre l'acconto versato dalla ### con rimborso in loro favore di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata e di accogliere la domanda di risarcimento danni con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione in data ###, all'esito della trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti. 
Con ordinanza del 21.10.2023 era sottoposta alle parti la questione relativa alla tardività dell'appello incidentale proposto da ### e ### con assegnazione di un termine per deduzioni in ordine alla detta questione. 
Con nota depositata il ### la difesa di ### e di ### dichiarava di voler rinunciare alla domanda di risarcimento del danno, formulata con l'appello incidentale. 
All'esito dell'udienza del 6.6.2024, celebrata in presenza, la causa era trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc attesa la rinuncia delle parti alla loro concessione.  *****  1. Sull'appello principale proposto da ### Preliminarmente, va evidenziato che, a seguito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, è stata implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.  348-bis c.p.c.. È certo, infatti, che l'ordinanza ex art. 348-ter è consentita solamente “prima di procedere alla trattazione”, sicché, una volta avviata la trattazione della causa, come nel caso di specie, non è più possibile procedere al vaglio di manifesta infondatezza del gravame. 
Tanto premesso, fondato è il primo motivo di gravame con il quale il ### ripropone l'eccezione, già tempestivamente sollevata in primo grado e respinta con la sentenza qui gravata, di incompetenza per valore del medesimo primo giudice. 
A fondamento della detta decisione, il primo giudice ha valorizzato la rinuncia all'azione formalizzata in primo udienza dall'avv. ### nei confronti del ### richiamando un principio - superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità - secondo cui ai fini della determinazione del valore della controversia deve aversi riguardo alle modifiche e riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio (cfr. Cass. 5779/1993). 
Ed invero, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che questo Tribunale ritiene di condividere, la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (cfr.  20118/2006; cfr. altresì Cass. 12686/2021); la riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, non può, quindi, ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore (cfr. in termini Cass.9250/2006). 
Nel caso di specie, l'attore con l'atto di citazione ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €4.620,00 oltre accessori (spese generali al 15%, cpa e iva), interessi e danno da svalutazione monetaria; poiché nella determinazione del valore della domanda deve aversi riguardo a tutte le poste richieste e maturate al momento della sua proposizione e non potendo, come detto, assumere rilevanza l'eventuale riduzione della pretesa, è evidente che la stessa esulava dalla competenza per valore del giudice di pace. 
Non appare inutile precisare che nella specie trova applicazione la previsione di cui all'art.  11 cpc secondo cui ‘se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione'; nel dettaglio deve osservarsi che ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie sicché, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte"; tanto non significa, tuttavia, che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno ("pro quota") ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'art. 11 cod. proc. civ. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all'art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall'inizio nello stesso processo, l'adempimento "pro quota" dell'unica obbligazione del "de cuius", essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento (cfr. Cass. 20338/2007). 
Alla luce dei suesposti principi, nei rapporti tra il ### e l'avv. ### la sentenza deve dichiararsi nulla perché pronunciata da un giudice privo di competenza. 
Ciò posto, il gravame va esaminato nel merito in applicazione del principio secondo cui ‘### il giudice adito in sede ###merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincida con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice deve decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale, purché vi sia stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (cfr. Cass. 26462/2011). 
Nella specie, l'appellante, oltre a chiedere di dichiarare l'incompetenza del giudice adito in prima istanza, ha chiesto, nel merito, di respingere le domande attoree sicché questo Tribunale è tenuto a decidere anche il merito della controversia, essendosi, peraltro, correttamente instaurato il contraddittorio in relazione anche alle ulteriori ragioni di gravame. 
Ciò posto, con il primo motivo di doglianza, parte appellante ha censurato la pronuncia resa dal giudice di prima istanza per avere questi accolto la domanda attorea senza valutare le difese espletate in primo grado da esso appellante, il quale aveva evidenziato di nulla sapere circa gli incarichi asseritamente conferiti dalla ### al professionista, sostenendo, altresì, che la domanda di condanna era sfornita di prova in relazione sia all'an, ovvero all'effettivo conferimento dell'incarico, sia al quantum, ovvero all'attività espletata dall'avv. ### Tale censura deve ritenersi fondata. 
Va premesso che la delimitazione della domanda di condanna proposta in primo grado dall'attore è resa possibile solo dalla disamina degli inviti di negoziazione assistita inoltrati dall'avv. ### agli eredi della de cuius prima della instaurazione della controversia, i quali inviti fanno riferimento alla richiesta di compenso per il giudizio di primo grado r.g.10557/1998 (conclusosi - come evincibile dagli atti di causa - con pronuncia n.15664/2007) e per il successivo giudizio di gravame n. r.g. 123/2009 (conclusosi - come evincibile dagli atti di causa - con pronuncia n.6080/2012), non essendovi un espresso richiamo a detti giudizi neppure nelle notule in atti. 
Così individuata la richiesta di pagamento avanzata dalla parte attrice, vanno richiamati i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui ‘la prova dell'incarico - quale fatto costitutivo della domanda di pagamento è a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato' (cfr. Cass. ###/2021); in altri termini, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisca per il recupero di crediti professionali ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. 5138/2019: ‘in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione). 
Il rapporto sostanziale, da cui deriva il diritto al compenso, si fonda sul c.d. contratto di patrocinio, ovvero un negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; la procura è, invece, un atto unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare in giudizio la parte, da cui però non deriva sic et simpliciter il diritto al compenso professionale. 
In altri termini, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Né rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l'eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.  ### tali coordinate ermeneutiche, nella specie deve osservarsi che parte attrice, a sostegno della pretesa vantata in questa sede, ha prodotto le sole due sentenze conclusive degli indicati giudizi, omettendo di depositare sia la procura alle liti rilasciata dalla de cuius (dalla quale avrebbe potuto evincersi, in via presuntiva, il conferimento dell'incarico; cfr. Cass. 6905/2019), sia dell'ulteriore documentazione afferente i detti giudizi (anche al fine di valutare l'attività in concreto espletata); a fronte, poi, delle specifiche contestazioni sollevate dall'odierno appellante circa l'esistenza del contratto di patrocinio, alcuna ulteriore prova è stata fornita dall'avv. ### Da tanto consegue che la domanda di pagamento formulata dall'odierno appellato nei confronti del ### deve essere respinta perché carente della dimostrazione sia del contratto di patrocinio asseritamente intercorso con la ### sia dell'attività svolta dal professionista in conreto, anche al fine della determinazione del compenso richiesto.  2. Sull'appello incidentale. 
Va premesso che con nota del 4.6.2024, ### e ### hanno dichiarato ‘di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla domanda di risarcimento del danno lamentato, così come formulata con lo spiegato appello incidentale', e non anche all'intero appello incidentale proposto. 
Sicchè, pur avendo l'avv. ### a verbale del 6.6.2024 dichiarato di accettare la rinuncia formulata da ### e ### deve ad ogni modo procedersi alla valutazione delle restanti richieste articolate con l'appello incidentale. 
Ebbene, come già evidenziato con ordinanza del 21.10.2023, in presenza di cause scindibili (ipotesi che ricorre nella specie) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. 10263/2016); in altri termini, l'impugnazione incidentale proveniente da parti diverse dall'appellato deve essere proposta comunque nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza (o nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata) non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 334 cpc, il quale prevede la possibilità di formulare appello incidentale tardivo ### per la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione o per quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cpc (norma relativa alle cause inscindibili). 
Nella specie ricorre un'ipotesi di causa scindibile atteso che il debito del "de cuius" si è frazionato "pro quota" tra gli aventi causa (odierni convenuti), sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (cfr. Cass. 8487/2016). Conseguentemente, poiché l'appello incidentale in discussione è stato proposto con atto depositato il ###, oltre un anno dopo la pronuncia della sentenza qui gravata (depositata il ###), lo stesso deve dichiararsi inammissibile perché tardivo.  3. Sulle spese di lite. 
Quanto ai rapporti tra ### e l'avv. ### le spese del doppio grado di giudizio, devono porti a carico della parte appellata in forza del principio di soccombenza. 
Quanto ai rapporti tra gli appellanti in via incidentale e l'avv. ### - fermo il giudicato di primo grado - le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei primi evidenziandosi sia che in caso di rinuncia le spese, salvo diverso accordo, rimangono a carico del rinunciante sia che nella specie la rinuncia ha avuto ad oggetto, come sopra evidenziato, solo una delle richieste avanzate in sede di appello incidentale. 
Tali spese si liquidano per il primo grado avendo riguardo ai valori medi stabiliti per lo scaglione da €5.200,00 a €26.000,00 dal dm 55/2014 e per la presente fase avendo riguardo ai valori medi stabiliti per lo scaglione da €5.200,00 a €26.000,00 dal dm 147/2022, applicando per entrambi i gradi la riduzione del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse (nulla è dovuto per la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi). 
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti in via incidentale ### e ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1950/2016 emessa il ### e depositata il ### dal Giudice di ### di ### ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita: - accoglie l'appello principale proposto da ### e, per l'effetto, dichiara nulla - nei rapporti tra ### e l'Avv. ### - la sentenza gravata perché emessa da un giudice incompetente per valore; - nel merito, rigetta la domanda di pagamento avanzata da ### nei confronti di ### - dichiara inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto da ### e ### e per l'effetto conferma, in relazione al rapporto tra questi e l'avv. ### la sentenza gravata; - condanna l'avv. ### alla refusione in favore di ### delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in €725,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, e per il presente grado in €181,47 per esborsi documentati e in €1.698,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; - condanna ### e ### in solido tra loro, alla refusione in favore di ### delle spese del presente grado che si liquidano in €1.698,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge. 
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R.  115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte degli appellanti incidentali ### e ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.  ### 12 giugno 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 19193/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Gioia Tiziana

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1687/2022 del 29-07-2022

... rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 335/2018 in ordine ai capi di cui ha proposto appello confermando la sentenza n. 335/2018 del Tribunale di ### resa fra le parti in causa in ordine ai capi della sentenza indicata e per l'effetto confermare la sentenza in ogni sua parte appellata dalla ### -Nel merito ed in via principale respingersi le domande attrici, svolte sia in via principale che in via subordinata in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto; Nel merito ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di cui alla narrativa del presente atto per grave inadempimento imputabile in via principale alla società odierne attrici ciascuna per proprio titolo e competenza; B) in parziale riforma della stessa, accogliere (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 3 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2178/2018 promossa da: CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO - ### (c.f. ### ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in ### PIANO CAPPELLE 82100 BENEVENTO APPELLANTE contro ### contumace G.P. ### (c.f. ) contumace ###S (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV.  ### DEL CANE 8 BOLOGNA ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 65 47100 FORLI' Registrato il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 ### (c.f. ) contumace ### (c.f. ### ) rappresentato e difeso dall'Avv.  #### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in C/O AVV. ### FABOZZO - ### 47 BOLOGNA GIÀ ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA - ### 12 BOLOGNA ### (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ### ) elettivamente domiciliato in ### 3 null 47521 CESENA APPELLATO COMUNE DI BERTINORO (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ### ) elettivamente domiciliat ###023 CESENA ### In punto a: appello avverso la sentenza n. 355/2018 del Tribunale di Forlì, pubblicata il ###. 
Svolgimento del processo 1. ### - CO. PRO. LA., #### e la società G.P. ### srl convenivano innanzi al Tribunale di Forlì il COMUNE DI BERTINORO per ivi sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune al contratto di appalto del 27.09.2010. In particolare, tale grave inadempimento era consistito nel rifiuto di eliminare un vizio progettuale dell'opera oggetto di appalto. 
Gli attori convenivano altresì l'#### in qualità di ### dei lavori, per aver omesso colpevolmente e negligentemente di verificare e accertare l'esistenza del grave vizio progettuale denunciato, e l'#### in qualità di progettista, per aver redatto un progetto non conforme alla normativa sulla resistenza al fuoco degli edifici scolastici. 
Gli attori chiedevano la risoluzione del contratto di appalto, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese.  2. Gli attori allegavano che il Comune di ### in data ###, aveva indetto una gara per ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 l'appalto della realizzazione di un edificio scolastico in località ### - ### A tale gara aveva partecipato il ### il quale era risultato aggiudicatario in virtù della determinazione n. 282/2010. Era stato stabilito un prezzo di aggiudicazione pari a euro 1.651.120,00 oltre oneri di sicurezza, pari a euro 110.000,00 e il Comune avrebbe corrisposto l'importo di euro 800.000,00 mediante la cessione in proprietà dell'immobile ubicato in ### - ### via ### n. 3894, adibito a scuola media all'epoca della gara.  3. Il contratto di appalto veniva stipulato in data ### tra il Comune e il ### e il ruolo di progettista delle opere strutturali veniva ricoperto dall'#### mentre il ruolo di ### dei lavori dall'#### 4. I lavori venivano consegnati in data ### e gli stessi venivano fatti materialmente eseguire all'impresa consorziata G.P. ### srl.  5. Con atto del 07.06.2011 il ### cedeva la propria azienda a ### - Co.pro.la., il quale dunque succedeva nell'appalto al ### aggiudicatario.  6. Gli attori allegavano che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si erano ritrovati a dover far fronte a diverse problematiche. In primo luogo, si era dovuto procedere alla bonifica per il rinvenimento di un ordigno bellico, la quale aveva comportato la sospensione dei lavori per svariate settimane. In secondo luogo, nel corso dell'inverno 2010/2011, era emersa la necessità di una variante, presentata dalla ### il ### e approvata il ###, che aveva portato alla stipulazione di un'appendice contrattuale integrativa. Per effetto di questi eventi, l'appaltatrice aveva richiesto una proroga del termine convenuto per l'esecuzione dei lavori, ma tale richiesta era stata rifiutata dal Comune e dalla ### 7. Gli attori allegavano altresì che, in data ### veniva emesso dall'#### il primo ### per un ammontare di euro 208.628,31, e che, nell'estate 2011, era emerso un vizio del progetto strutturale. In particolare, il vizio riguardava le modalità di realizzazione del tetto, in quanto da progetto erano indicati pannelli B.B.S. di uno spessore inferiore e non conforme alle caratteristiche dettate dalla normativa antincendio prevista per la sicurezza degli edifici scolastici. G.P. ### aveva segnalato al Comune tale vizio, ma il Comune aveva ignorato il problema. Pertanto, Co.pro.la.  inoltrava missiva al Comune, nella quale ribadiva la presenza del grave vizio e segnalava che, in ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 mancanza di risoluzione del problema, i lavori non sarebbero potuti proseguire. A tale comunicazione, il Comune rispondeva, sostenendo che il denunciato vizio fosse inesistente. Il Comune allegava una dichiarazione di conformità redatta dal progettista #### e chiedeva la prosecuzione dei lavori.  ### corrispondenza tra le parti sfociava nella missiva datata 27.09.2011 con la quale Co.pro.la.  contestava il grave inadempimento del Comune e comunicava la propria determinazione a non proseguire i lavori.  8. Gli attori deducevano anche l'impossibilità di annotare le proprie riserve, in quanto non avevano mai ottenuto la pur richiesta esibizione del registro di contabilità dei lavori. Rilevavano, inoltre, la mancata nomina da parte del Comune del collaudatore in corso d'opera, in violazione della normativa di settore che ne stabiliva l'obbligo.  9. Gli attori sostenevano, dunque, la sussistenza di un gravissimo inadempimento contrattuale imputabile al Comune e alla ### tale da giustificare la risoluzione del contratto. 
Chiedevano, per l'effetto, la condanna dei predetti al risarcimento dei danni subiti, equivalenti al valore delle opere realizzate dopo la chiusura del primo ### nonché per il mancato guadagno e per il danno da perdita del curriculum, oltre a tutti i danni conseguenti all'interruzione forzata del cantiere.  10. Si costituiva in giudizio l'#### progettista delle opere oggetto del contratto di appalto, il quale eccepiva che le contestazioni elevate dagli attori erano errate, strumentali e infondate, anche dal punto di vista tecnico. #### sosteneva altresì che gli attori fossero inadempienti per gravi ritardi e negligenze. Di conseguenza, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. In subordine, chiedeva di essere manlevato, in caso di condanna, dalla propria compagnia di assicurazione ### S.p.A., della quale aveva chiesto la chiamata in causa.  11. Si costituiva altresì il ### eccependo che l'appaltatore aveva mostrato un atteggiamento di scarsa collaborazione e di lentezza nell'esecuzione dei lavori, sfociato nell'abbandono del cantiere, con grave inadempimento contrattuale. In particolare, tale atteggiamento si era palesato con tre condotte: la cessione del contratto di appalto senza comunicazione della stessa al ### la denuncia di supposti vizi del progetto, senza basi tecniche a sostegno di quanto affermato; la scarsa organizzazione imprenditoriale e l'inattività, con abbandono del cantiere. In merito alla cessione ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 contrattuale, il ### sosteneva che la stessa era stata comunicata in ritardo e che, solo in data ###, e previo interessamento dell'### Co.pro.la. aveva fornito le informazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori, così cagionando gravi ritardi nell'esecuzione delle opere. In merito alla seconda condotta, il ### eccepiva che, in data ###, l'appaltatore aveva iniziato a denunciare supposti errori progettuali legati alla resistenza al fuoco dell'impalcato in legno connesso al tetto dell'edificio, dichiarando che il pannello di legno necessario per costruire il tetto non era resistente al fuoco e che, in mancanza di una variazione progettuale, egli non avrebbe proseguito i lavori. Tale affermazione era infondata e tardiva, in quanto l'appaltatore avrebbe dovuto esaminare il progetto in precedenza. La conformità del progetto era stata, inoltre, avvalorata dalla relazione di un esperto. In merito, infine, alla terza condotta, il ### era stato costretto alla risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 Codice dei ### 12. ### di ### chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, con condanna delle attrici al risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi in corso di causa. In subordine, il ### chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia di assicurazione ###s, della quale aveva domandato la chiamata in causa.  13. Si costituiva altresì l'##### dei lavori, il quale eccepiva che non vi era stato alcun ingiustificato rifiuto di proroga, essendo già il termine dei lavori stato prorogato a seguito dell'approvazione di variante in corso d'opera. ### eccepiva che i ritardi accumulati dall'appaltatrice erano imputabili unicamente alla stessa, che aveva operato con lentezza. Inoltre, la contestazione relativa alla supposta esistenza di un vizio progettuale era pretestuosa e priva di fondamento, stante anche quanto attestato dalla relazione dell'### Benedetti, che affermava la perfetta idoneità della copertura progettata. In merito, poi, ai presunti danni subiti dalle attrici, gli stessi erano non provati e comunque allegati del tutto genericamente, nonché scollegati rispetto agli asseriti inadempimenti dei convenuti. Il Direttore dei lavori chiedeva, dunque, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di essere manlevato dal proprio garante ### S.p.A., di cui chiedeva la chiamata in causa.  14. Si costituivano ###S, ### S.P.A. E ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 ### S.P.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo altresì difese attinenti al rapporto di assicurazione.  15. Il Giudice disponeva la riunione della causa con la causa n. 2803/2012, che era stata instaurata dalle medesime parti attrici nei confronti del ### di ### dell'#### dell'#### e di ### S.p.A.. Tale causa aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti agli obblighi sugli stessi incombenti in virtù del contratto di appalto sottoscritto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l'accertamento dell'invalidità della determina del ### di ### datata 16.03.2010, con declaratoria della mancanza del diritto del ### di escutere la fideiussione prestata da ### S.p.A..  16. Il Giudice istruiva la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio: seguiva la decisione.  17. In primo luogo, il Tribunale, escludeva il conflitto di interessi del ### eccepito dalle imprese attrici, e riteneva la infondatezza della conseguente eccezione di nullità della perizia. ### il Tribunale, nel merito, il CTU aveva ritenuto la conformità del progetto strutturale del tetto alle norme di sicurezza negli edifici scolastici e la idoneità dei pannelli BBS di copertura previsti in progetto a garantire una resistenza al fuoco pari a ###, come previsto dalla normativa relativa all'edilizia scolastica. Da ciò emergeva, dunque, la totale correttezza del progetto strutturale della copertura e l'assenza di responsabilità del ### dei lavori.  18. Il Giudice riteneva che le conclusioni del CTU fossero sorrette da motivazione adeguata e rigorosa, fondate su accertamenti tecnici condotti nel rispetto del contraddittorio e coerenti rispetto al tenore del quesito. Pertanto riteneva di dover condividere le stesse, con conseguente rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del ### per la mancata eliminazione del vizio progettuale, dell'#### per la mancata segnalazione di tale errore e dell'#### per aver redatto progetto presentante grave vizio per non conformità alla normativa applicabile.  19. In merito alle ulteriori allegazioni attoree di inadempimento dei convenuti, il Tribunale rilevava quanto segue.  20. Per l'asserito ritardo dovuto all'attività di bonifica, l'art. 20 del Capitolato di appalto prevedeva già a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di bonifica bellica dell'area; pertanto, l'attività era già ricompresa all'interno delle prestazioni previste dal contratto.  ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 21. Lo stesso valeva per le avverse condizioni atmosferiche, che venivano già conteggiate nel termine fissato nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato. Inoltre, era stata già concessa una proroga di giorni 21 in relazione alla variante approvata nel corso dei lavori.  22. In merito alla mancata nomina del collaudatore in corso d'opera, il Tribunale riteneva che la circostanza non fosse rilevante, poiché l'intervento di tale figura era stato invocato per la verifica della rispondenza della copertura alla normativa in tema di edilizia scolastica, rispondenza confermata dalla ### 23. Con riferimento alla mancata esibizione del giornale dei lavori, il Tribunale riteneva che non fosse chiarito come tale circostanza avesse inciso sull'esito infausto dei lavori e impedito il loro completamento.  24. Il Tribunale, quindi, riteneva che le domande attoree di risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni dovessero essere integralmente rigettate, in quanto infondate.  25. In merito al giuramento decisorio deferito dagli attori ai convenuti, il Tribunale riteneva lo stesso inammissibile, poiché i relativi capitoli avevano valenza meramente presuntiva e non decisiva e perché aveva ad oggetto circostanze già vagliate dal CTU e aventi natura valutativa o documentale.  26. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dal ### il Tribunale riteneva che la risoluzione ex art.  136 D. Lgs. n. 163/2006 fosse giustificata alla luce della gravità degli addebiti formulati all'impresa appaltatrice, della mancata prova della correttezza del proprio comportamento contrattuale da parte dell'impresa appaltatrice, “dell'incontestata mancata tempestiva conclusione delle opere commissionate” e dell'infondatezza degli addebiti formulati dagli attori nei confronti dei convenuti, dovendosi escludere un comportamento concludente di tolleranza della committenza e della direzione dei lavori rispetto ai ritardi accumulati dall'appaltatore, attese le contestazioni in merito come da documenti 9, 10, 11, 15, 15bis, 17 e 18.  27. Il Tribunale rigettava, però, la domanda formulata dal ### avente ad oggetto il risarcimento dei danni, in quanto tali danni non risultavano adeguatamente e tempestivamente allegati e provati. In particolare, allo scadere delle preclusioni assertive, ossia con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i danni asseritamente patiti dal convenuto non risultavano ancora chiaramente e precisamente allegati dal ### né in relazione alla loro natura e identità, né in relazione alla loro quantificazione ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 o ai criteri per la medesima. Inoltre, la documentazione prodotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non appariva significativa della sussistenza di alcuna effettiva perdita o esborso da parte del ### né consentiva la loro quantificazione. Infine, i documenti prodotti in data ### erano tardivi e inammissibili, in quanto il ### non aveva richiesto la rimessione in termini, sulla quale il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi nel rispetto del contraddittorio tra le parti.  28. Sulle domande avanzate da ### S.P.A., il Tribunale riteneva le stesse inammissibili, in quanto tardive.  29. Il Tribunale così pronunciava: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa 424/2012 RG, cui è riunita la n. 2803/12 RG, così dispone: - rigetta le domande tutte degli attori #### società G.P. ### nei confronti di ####### di ### - accerta e dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per grave inadempimento degli attori, e conseguentemente la validità della determinazione del ### di ### assunta ex art. 136 D. Lgs. n. 163/2006; - respinge la domanda del convenuto ### di ### di condanna degli attori al risarcimento dei danni; - dichiara inammissibili le domande di ### S.p.A.; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, all'integrale refusione a #### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge, oltre euro 2.960,46 per anticipazioni; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, all'integrale refusione a #### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge, oltre euro 1.476,63 per anticipazioni; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, alla refusione a ### di ### della quota del 50% delle spese di lite, che liquida, per tale quota, in euro 6.715,00, oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ### S.p.A. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ### del ###s delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna gli attori #### società G.P.  ### in solido fra loro, all'integrale refusione a ###ni S.p.A. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; - condanna ### S.p.A. all'integrale refusione a ### di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.030,00 oltre 15% per spese generali, CP e IVA se e come dovuti per legge; ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 - pone definitivamente in capo agli attori #### società G.P. ### in solido fra di loro, le spese di ###” 30. Avverso la Sentenza n. 355/2018 resa dal Tribunale di Forlì proponeva appello #### - CO. PRO. LA..  31. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per esistenza di un conflitto di interessi del consulente tecnico incaricato dal Giudice. In particolare, l'appellante deduceva che il consulente incaricato si era rifiutato ostinatamente di procedere alla prova di resistenza al fuoco dei pannelli BBS 65 mm e che, di conseguenza, in primo grado era stata presentata istanza di revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Deduceva l'appellante, sul punto, di non aver in buona fede proposto istanza di ricusazione del consulente incaricato, ma che, successivamente al deposito dell'elaborato peritale, aveva dubitato dell'imparzialità del tecnico. Aveva, dunque, effettuato ricerche su internet, dalle quali era risultato che il consulente era stato docente, all'epoca delle scuole superiori, dell'### del ### Il rapporto di amicizia tra i due si presentava altresì ancora attuale, come confermava una “reunion” tra ex docenti e alunni avvenuta nel 2012. Inoltre, i due ingegneri appartenevano al medesimo ordine professionale di ### al quale appartenevano altresì il ### dei #### e il progettista, ### circostanza dalla quale si poteva supporre l'esistenza di un rapporto di conoscenza, colleganza e/o amicizia, per cui il consulente nominato dal Giudice avrebbe dovuto astenersi.  32. Con il secondo motivo di appello, parte appellante deduceva la legittimità delle contestazioni mosse al progetto posto a base dell'appalto. ### sosteneva di avere diritto di sollevare critiche alla conformità del progetto posto a base dell'appalto e di poter rifiutarsi di eseguire le opere che violavano le normative in materia di sicurezza, senza, per questo, risultare inadempiente. ### progettuale rilevato, nel caso di specie, esponeva a gravissimo pericolo i fruitori dell'opera, ossia i bambini. Tale errore andava valutato ed esaminato con particolare cura, procedendo a prove di laboratorio su campione, non potendo, invece, essere escluso da calcoli teorici ed empirici, peraltro errati.  33. Con il terzo motivo di appello, parte appellante deduceva la mancata ammissione delle prove di laboratorio e la necessità della rinnovazione della C.T.U.. In particolare, l'appellante deduceva l'erroneità dell'ordinanza del 13.11.2014, resa in calce all'istanza della stessa del 06.11.2014, con la ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 quale il Giudice autorizzava il C.T.U. all'espletamento della prova di resistenza al fuoco “solo ove ritenuto necessario” ai fini dell'espletamento dell'incarico e della risposta ai quesiti. Errata era altresì la decisione resa dal Giudice con ordinanza del 16.01.2015, con la quale veniva rigettata la richiesta avanzata dalle attrici di compiere la prova a proprie spese. ### deduceva di aver eseguito comunque la prova, il cui esito era stato allegato all'istanza del 30.09.2016, e che, dalle risultanze della stessa, era emerso che i pannelli non erano conformi alla normativa di legge. Di tale prova l'appellante chiedeva anche nel presente grado di giudizio l'ammissione, in quanto prova nuova indispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c. .  34. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si doleva della mancata ammissione del giuramento decisorio. ### sosteneva che il giuramento decisorio fosse un mezzo di prova nella facoltà delle parti e che, come tale, dovesse essere ammesso, non potendo, a riguardo, il giudice esercitare alcun apprezzamento. Esso, in particolare, andava ammesso a prescindere dalle risultanze della #### affermava che, data la natura di prova legale del giuramento decisorio, ex art. 2736 n. 1 c.c., il giudice non potesse disattendere la richiesta formulata dalla parte senza una congrua motivazione.  35. Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduceva la mancata nomina del collaudatore in corso d'opera. ### affermava che, nel caso di specie, la nomina del collaudatore era obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 215, comma 4, del D.P.R. 207/10.  36. Con il sesto motivo di appello, l'appellante deduceva l'omessa tenuta del giornale dei lavori e la mancata esibizione del registro di contabilità. ### deduceva che la funzione probatoria in materia di appalto di opere pubbliche era svolta essenzialmente dai libretti delle misure, dal giornale dei lavori, dagli stati di avanzamento e dal registro di contabilità. Essi, infatti, erano tutti atti pubblici, dotati dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ### tenuta del giornale dei lavori e la mancata messa a disposizione del registro di contabilità avevano pregiudicato la possibilità di accertare l'andamento dei lavori e impedito la rituale e tempestiva formulazione delle riserve contabili.  37. ### formulava le proprie conclusioni come segue: “1. In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c.; 2. Nel merito accogliere la domanda proposta con il presente atto e, per l'effetto, riformare e/o ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 annullare e dichiarare improduttiva di effetti la sentenza impugnata; 3. ### gli appellati, per quanto di ragione e giustizia al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere antistatario.” 38. Si costituiva il ### in persona del ### il quale proponeva appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della Sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria. 
In particolare, il ### deduceva di aver effettuato un esborso pari a euro 15.972,00 per la messa in sicurezza dell'area abbandonata per motivi di pubblica incolumità, che si era resa necessaria nel momento in cui l'appellante principale aveva abbandonato il cantiere. ### risultava dall'atto di liquidazione depositato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. . Oltre a tale atto di liquidazione, il ### aveva prodotto, con la stessa memoria, il totale dei costi per la progettazione del riappalto per complessivi € 42.747,85. ### affermava che i suddetti documenti non erano stati contestati perché non vi era stata contestazione in ordine alla circostanza della necessità di ripiegamento del cantiere, posto dal legislatore a carico della ditta appaltatrice, per il caso di risoluzione per inadempimento, con facoltà di richiesta di risarcimento danni da parte della stazione appaltante (art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006).  ### invocava altresì l'art. 6 del contratto di appalto oggetto del giudizio, dal quale veniva prevista la penale per il ritardo a carico dell'impresa appaltatrice e che “### l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il ### potrà procedere alla risoluzione del contratto […] fatti salvi eventuali maggiori danni conseguenti all'accertata inadempienza contrattuale da parte dell'Impresa”.  ### deduceva inoltre di aver proceduto a riappaltare l'esecuzione dell'opera mediante affidamento per procedura ad evidenza pubblica per complessivi euro 2.388.295,37 con una differenza per effetto del riappalto di € 303.065,37. A tali costi andavano aggiunti quelli di natura extracontrattuale anche in via equitativa, quali danni di immagine, chiesti in via equitativa nel primo grado di giudizio. ### concludeva, quindi, affermando che il Giudice di primo grado aveva erroneamente respinto la domanda riconvenzionale, posto che per talune voci di danno era stato depositato, già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, l'atto di liquidazione della spesa e non erano state oggetto di specifica contestazione. Quanto alle ulteriori voci di danno, il ### eccepiva che il ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Giudice aveva erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale dell'ente, avvenuta in data ###, perché tale deposito non era stato contestato da parte delle altre parti in causa. Inoltre, la documentazione depositata in giudizio dopo la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 riguardava voci di spesa formatesi successivamente e andava valutata dal Giudice anche in assenza di una specifica istanza di produzione tardiva.  39. ### di ### formulava le seguenti conclusioni: “A) rigettare l'appello principale proposto da ### in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 335/2018 in ordine ai capi di cui ha proposto appello confermando la sentenza n. 335/2018 del Tribunale di ### resa fra le parti in causa in ordine ai capi della sentenza indicata e per l'effetto confermare la sentenza in ogni sua parte appellata dalla ### -Nel merito ed in via principale respingersi le domande attrici, svolte sia in via principale che in via subordinata in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto; Nel merito ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di cui alla narrativa del presente atto per grave inadempimento imputabile in via principale alla società odierne attrici ciascuna per proprio titolo e competenza; B) in parziale riforma della stessa, accogliere l'appello incidentale di riforma della sentenza 335/2018 del Tribunale civile di ### riformando la sentenza in capo a:-### la domanda del ### di ### di condanna degli attori al risarcimento dei danni e per l'effetto; -Nel merito ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di cui alla narrativa del presente atto per grave inadempimento imputabile in via principale alla società odierne attrici ciascuna per proprio titolo e competenza e conseguentemente condannare le stesse in solido fra loro in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, sofferti dal ### convenuto nella misura che sarà determinata e/o comunque ritenuta di giustizia in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa. 
In via di ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e conseguente condanna degli odierni convenuti al pagamento di qualsivoglia importo a favore dell'odierna attrice, accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione ###s in forza di polizza n. 1773998 ovvero di qualsiasi altra polizza in essere , è tenuta a manlevare e /o tenere indenne il ### di ### e quindi condannare la compagnia di assicurazione suddetta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa e/o a corrispondere ai convenuti anche eventualmente a titolo risarcitorio gli importi relativi, oltre al interessi e maggiore danno da rivalutazione monetaria. 
Con vittoria si spese compenso professionale oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio, quanto al primo grado per il 50% residuo”.  40. Si costituiva ### il quale così concludeva: “Voglia l'###ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, - in via preliminare, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, respingere l'appello per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva dell'appellante; - in via principale, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.  - In via subordinata e condizionale, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, dichiarare tenuta la ### S.p.a., con sede ###, a manlevare, garantire e comunque tenere indenne l'ing. ### da ogni domanda avanzata nei suoi confronti e comunque da tutte le somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare ovvero da ogni pregiudizio economico negativo scaturente dall'azione proposta nei suoi ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 confronti e comunque oggetto della presente vertenza.Vinte le spese di lite.” 41. Si costituiva ### il quale così concludeva: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis rejectis, In via preliminare:- ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile nonché manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, e condannare l'appellante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283 comma 2 c.p. 
In via preliminare:- ### manifestamente infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante ### e, conseguentemente, dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.,p.c. inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 355/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ###, depositata/pubblicata in data ###.Nel merito ed in via principale: - ### l'appello interposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza n. 355/2018 emessa dal Tribunale di ### in data ###, depositata/pubblicata in data ###. 
Nel merito ed in via subordinata:- ### e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e ritenuta responsabilità dell'#####ni ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### - ### degli ### n. 2, tenuta a garantire, manlevare e comunque tenere indenne l'#### da tutte le somme che questi, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali o non patrimoniali, refusioni di spese giudiziali e a qualunque altro titolo eventuale, fosse condannato a pagare all'appellante in accoglimento delle domande svolte. 
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.” 42. Si costituiva ### S.P.A. che rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'###ma Corte d'Appello di ### di dichiarare estinto il presente giudizio di gravame, nei confronti di ### per omessa notifica del ricorso in riassunzione entro il termine stabilito con decreto. Sempre in via preliminare, ### dichiarare inammissibile l'appello avversario, ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..  ### in ogni caso, rigettare il gravame avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di I° grado. 
In via del tutto subordinata, nel rapporto contrattuale con l'#### l'###ma Corte dichiarare che ### è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nei confronti dell'#### nell'ambito e secondo i limiti di cui alla polizza n. 290716233 conclusa inter partes. 
Con vittoria delle spese di lite del giudizio d'Appello, ex art. 91 c.p.c.”.  43. Si costituiva ###S che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ec.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e accertamenti, così giudicare: In via preliminare:1. dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; 2. rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 c.p.c.; In via principale:3. rigettare l'appello di Co.Pro.La. in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva/indennizzo svolta dal ### di ### nei confronti degli ### dei ###s; In via subordinata:4. per il denegato caso di accertamento di qualunque obbligazione in capo al ### di ### accertare l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli ### dei ###s per le ragioni illustrate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e indennizzo svolta dal ### di ### stesso nei confronti degli ### dei ###s, per tutte le ragioni in atti; In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di condanna del ### di ### nei confronti di ### (o di qualunque altra parte del giudizio) e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli ### dei ###s: 5. limitare l'eventuale obbligo di indennizzo degli ### alla specifica quota di responsabilità gravante sul ### di #### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 e in ogni caso accertare - anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione della responsabilità tra il ### di ### e ogni altro eventuale convenuto/responsabile e le relative quote di pertinenza; 6. ridurre comunque tale obbligo indennitario deducendo la franchigia di ### 5.000,00 applicabile ai sensi di ### e, in ogni caso, contenere l'obbligo indennitario medesimo entro il limite del massimale pari a ### 500.000,00 (salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri) in base alle previsioni della ### 7. subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore del ### di ### all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del ### di ### in favore dell'avente diritto. 
In ogni caso: 8. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e ###” 44. Si costituiva ### che rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: respingere e rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 283 C.P.C., formulata dall'appellante, con gli effetti di cui al secondo comma del medesimo articolo, per le ragioni meglio dedotte in atto: il tutto con vittoria delle spese di lite; ### E ### respingere e rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'appellante, per le causali dedotte in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ### n. 355/2018 del 05/05/2018. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.  45. A seguito di interruzione del processo per intervenuto fallimento di ### la causa veniva riassunta dall'appellante.  46. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### S.P.A., mai dichiarata in corso di giudizio.  47. Quanto a G.P. ### alla medesima è stato notificato l'appello principale, per cui se ne deve dichiarare la contumacia. 
A tale parte non è stato notificato, invece, l'appello incidentale, come si evince dalla dichiarazione a verbale del 18.12.2018 resa dal procuratore di parte appellante incidentale ### di ### Trattandosi di cause scindibili, non ne discende alcuna conseguenza processuale di ordine ostativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 332 c.p.c.. 
In altre parole, ciò comporta una sostanziale rinuncia all'appello incidentale nei confronti di tale parte, anche avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese a verbale di udienza dal difensore della parte appellante incidentale.  48. Deve dichiararsi la contumacia di ### destinatario dell'appello incidentale del ### di #### ha notificato ritualmente tale appello incidentale in data 15 marzo 2019. 
Successivamente la causa è stata interrotta per intervenuto fallimento di ### spa.  ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Non risulta notificato l'atto di riassunzione a ### Peraltro, deve applicarsi nella fattispecie la massima di cui alla seguente pronuncia della Suprema Corte (### 2 - , Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018): “### di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione” Stante la superfluità della notifica della riassunzione, in considerazione del difetto di mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo (sin dall'inizio del processo di appello difettava una qualche domanda proposta da o nei confronti di ### spa e successivamente del ### spa), deve, quindi, dichiararsi la contumacia di ### 49. ### principale è infondato e deve essere rigettato.  50. Infondato è il primo motivo di gravame.  ### conflitto di interessi in capo al consulente incaricato dal Giudice di primo grado, per esistenza di una conoscenza e/o rapporto amicale con gli altri ingegneri coinvolti nel progetto e nell'esecuzione dell'appalto, non potrebbe, anche qualora la circostanza fosse vera, condurre alla nullità della relazione peritale. In merito alla nullità della consulenza tecnica la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 3086/2022 resa a ### ha ribadito che la stessa può discendere unicamente da irregolarità derivanti dalla violazione di norme procedurali e, in particolare, da violazioni del principio del contraddittorio. 
In merito, invece, all'eventuale ricusazione, ogni doglianza in merito è tardiva. Sul punto si richiama Cass. Civ. Sent. n. 122/2020: “###. 192, comma 2, c.p.c. fissa un termine perentorio alle parti per dedurre eventuali circostanze, delle quali devono fornire anche prova, intese a evidenziare le ragioni di ricusazione dell'ausiliario nominato dal giudice, in, modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali. Il termine è fissato per risolvere, definitivamente e in via preventiva, ogni questione sulle qualità che deve rivestire il ### onde evitare successivi comportamenti dilatori delle parti, fondati su strategie determinate secundum eventum litis, evidentemente in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111, comma 2, ###. Deriva da quanto precede, ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 pertanto, che non è possibile una deroga del termine in questione che, se osservato, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo e alcun vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere in sede di impugnazione sul presupposto di situazioni riferibili al Ctu che non siano state tempestivamente denunciate con la istanza di ricusazione, finanche nel caso in cui la parte abbia avuto sopravvenuta conoscenza di eventuali circostanze che avrebbero potuto legittimare una istanza di ricusazione.” La richiamata pronuncia si pone altresì in linea di continuità con quanto ritenuto dalle ### della Suprema Corte con la decisione n. 7770/2009 che ha affermato che “l'incompatibilità del consulente non può essere fatta valere, se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17636, m. 568339).” Nemmeno la circostanza addotta dall'appellante, secondo la quale egli sarebbe venuto a conoscenza del conflitto di interessi solo dopo il deposito della relazione peritale, può rimettere in termini l'appellante nel far valere la dedotta situazione di incompatibilità (cfr. in termini Cass. Civ. Sent.  28103/2018). 
In sostanza, dunque, la fattispecie dedotta non poteva valere come motivo di ricusazione, essendo ormai decorso il termine perentorio di legge (in ogni caso, poi, la circostanza in sé mai avrebbe potuto condurre a una pronuncia di ricusazione, anche qualora fosse stata vera, in quanto non prevista dall'art.  51 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 63 c.p.c.) . 
Poteva astrattamente rilevare la fattispecie come motivo per la sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c.  (in tal senso si veda sez. 2 - , ordinanza n. 28103 del 05/11/2018: “###. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta”). 
Peraltro, deve assolutamente escludersi la sussistenza dei gravi motivi ex art. 196 c.p.c., in quanto: - l'appartenenza al medesimo ordine professionale non costituisce motivo di ricusazione né ragione di ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 astensione; - la partecipazione ad un incontro tra ex alunni e d ex docenti non comprova affatto un rilevante e significativo rapporto di amicizia tale da imporre l'astensione del consulente. 
Tale ultima considerazione vale a fortiori, ove si consideri che il dedotto rapporto di amicizia riguarda un dipendente dell'ente pubblico ### di ### come tale privo della qualità di parte del processo e dunque di qualunque interesse in causa.  51. Il secondo motivo di appello è irrilevante e comunque infondato. 
Parte appellante si duole della circostanza per cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione il potere-dovere dell'appaltatore di verificare la conformità del progetto posto a base dell'appalto prima di procedere all'esecuzione dell'opera appaltata. 
Tuttavia, nel giudizio de quo, non erano in discussione le facoltà spettanti all'appaltatore, quanto piuttosto la fondatezza dell'eccezione mossa dall'appaltatore al committente in merito ai vizi progettuali. La circostanza è, dunque, irrilevante, in quanto, non solo non è stata oggetto di contestazione tra le parti del giudizio, ma mai si è palesata come decisiva al fine della risoluzione della controversia. Infatti, mai è stato in discussione, fin dall'inizio della causa, se l'appaltatore avesse o meno tale potere/dovere, che, anzi, si ritiene che il Giudice di primo grado abbia ritenuto pacificamente avesse, in quanto, se così non fosse stato, non sarebbe entrato nell'esame del merito della domanda.  52. Il terzo motivo di appello è infondato.  52.a Col terzo motivo parte appellante sostanzialmente censura gli esiti della c.t.u. fatti propri dal Tribunale, in forza dei risultati di una prova di laboratorio, autonomamente eseguita al di fuori del giudizio, avente ad oggetto la prova di resistenza al fuoco dei pannelli ### che dovevano essere utilizzati per la costruzione della copertura dell'edificio scolastico de quo.  ### di tale prova di laboratorio comproverebbe la non conformità alle disposizioni di legge antincendio di tali pannelli. 
Il c.t.u. sarebbe incorso in errore, essendo pervenuto a valutazioni di segno opposto sulla base di meri calcoli teorici e non sulla base di una prova di laboratorio.  52.b Il c.t.u. come da quesito affidatogli, ha accertato la conformità del progetto strutturale del tetto alle norme di sicurezza negli edifici scolastici.  ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Il c.t.u ha, infatti, rilevato che: - dal capitolato speciale di appalto - opere strutturali emerge come il progettista delle strutture della copertura abbia prescritto che “tutte le strutture della copertura (...) e cioè travi lamellari e pannelli BBS da 65 mm, dovevano essere calcolate per una resistenza al fuoco R=60 e ciò in conformità alle normative per gli edifici scolastici”; - anche dall'elenco prezzi unitari delle opere strutturali, si evinceva la prescrizione di impiego di strutture dotate di una resistenza al fuoco R=60; - pertanto, “anche da questo secondo documento contrattuale emerge che il progettista strutturale aveva previsto che tutto il legno occorrente per la realizzazione della copertura (dalle travi in legno lamellare, ai pannelli BBS con multistrato incrociato spessore 65 mm, al perlinato in legno di abete) doveva essere calcolato per una resistenza al fuoco R=60”. 
Da tali premesse il c.t.u. ha tratto la corretta conclusione della conformità del progetto strutturale alle normative antincendio (si veda p. 34 della relazione): “Il sottoscritto c.t.u. ritiene che il progetto strutturale del tetto, viste le prescrizioni date e precedentemente citate, sia conforme alle norme di scurezza negli edifici scolastici, avendo il progettista strutturale indicato tutti i requisiti tecnici atti al rispetto della normativa (strutturali e antincendio)”.  52.c In tale contesto, come si evince dall'art. 167 DPR n. 207 del 2010, l'impresa appaltatrice era obbligata a scegliere materiali conformi alle prescrizioni date dal progetto strutturale, salva approvazione della direzione lavori: “i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori ...”. 
In sostanza, la previsione progettuale suddetta evidenzia la conformità del progetto strutturale alle normative antincendio, incombendo poi sulla parte appaltatrice l'obbligo di rispettare tali prescrizioni mediante messa in opera dei materiali conformi al progetto. 
Deve, quindi, escludersi il vizio progettuale lamentato da parte appellante.  52.d Peraltro, parte appellante ha dedotto che il pannello a tre strati da 65 mm tipo BBS prescritto in sede ###esito alla prova di laboratorio, mostrato di non essere dotato della necessaria resistenza al fuoco R=60.  ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Sulla base di tale allegazione parte appellante ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. e l'esecuzione di un'apposita prova di laboratorio. 
Dalla relazione di c.t.u. e dai chiarimenti resi per iscritto in data 9 febbraio 2017 si evincono le condivisibili ragioni per le quali devono ritenersi infondate le allegazioni di parte appellante. 
Il c.t.u. ha chiarito che le opposte conclusioni, cui pervenivano le parti in ordine alla capacità di resistenza al fuoco dei suddetti pannelli, dipendeva dalla diversa qualità del materiale ligneo di cui i pannelli si assumevano composti (secondo parte appellante in legno compensato, secondo parte appellata in legno massiccio), discendendo da tali diverse caratteristiche diverse velocità di carbonizzazione (maggiore quella del compensato, minore quella del legno massiccio) e dunque una diversa capacità di resistenza al fuoco (non conforme alla normativa quella del pannello in legno compensato, conforme quella del pannello in legno massiccio). 
Peraltro, il c.t.u. ha accertato (come si evince a p. 34 e ss.), senza che l'accertamento sia stato significativamente e adeguatamente contestato, che i pannelli BBS prodotti dalla ditta ### cui faceva riferimento il ctp di parte appellante, venivano prodotti in legno massiccio e che dunque i calcoli eseguiti sulla base di tale natura del materiale ligneo di composizione del pannello, erano esatti, mentre tali non potevano essere considerati quelli che si basavano sulla natura di legno compensato del pannello medesimo. 
Il c.t.u. ha dunque evidenziato l'inutilità di una prova di laboratorio, tenuto conto della concreta disponibilità di pannelli in legno massiccio, dotati della necessaria resistenza al fuoco e reperibili da parte dell'appaltatore, che aveva, pertanto, l'obbligo di metterli in opera.  52.e Inoltre, il c.t.u. ha chiarito le ragioni per cui non può considerarsi attendibile l'esito della prova di laboratorio eseguita da parte appellante. 
Il c.t.u. ha evidenziato che il campione, su cui risulta essere stata eseguita la prova di laboratorio, “non rappresenta minimamente il complesso della porzione di copertura che doveva essere sottoposta alle prove di laboratorio per la definizione della resistenza al fuoco ###del pannello multistrato BBS 65”. 
A p. 18 della relazione a chiarimenti il c.t.u. illustra le ragioni per cui il campione non può esser ritenuto “fedele” mediante dettagliata descrizione sia del campione effettivamente utilizzato per la prova di laboratorio sia di quello che, sulla base delle previsioni e prescrizioni progettuali, avrebbe ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 dovuto essere sottoposto a prova. 
Ne trae poi le conclusioni: “la totale differenza del campione sottoposto a prova dal laboratorio C.S.I.  rispetto al complesso della copertura prevista in progetto già di per sé costituisce motivo di non rappresentatività della prova stessa ai fini della determinazione della resistenza al fuoco del pannello in legno multistrato incrociato di spessore di 65 mm”.  52.f Infine, il c.t.u. evidenzia la inattendibilità della prova di laboratorio, anche sotto altro profilo. 
Dall'esame del rapporto di prova il c.t.u. evince quanto segue.  “il laboratorio ufficiale ### spa ha eseguito una prova di laboratorio applicando regolarmente i protocolli previsti dalle norme su un “campione infedele” fornitole dal suo committente (la parte attrice) e quindi non è stato rispettato alcunché di quanto previsto ai punti #### (###, ###, ###) dell'allegato B del decreto 16.02.20072 e pertanto la prova di laboratorio in sé non ha alcun valore né tecnico né giuridico ai fini della determinazione del requisito R (stabilità) quale resistenza al fuoco del pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno massello, unico requisito richiesto” (dal progetto, n.d.e.). 
Inoltre, il c.t.u. rileva come l'esperimento sia stato interrotto dopo 58 muniti dopo che, al minuto 53- 54, si era verificata la perdita del requisito E (la tenuta), senza che si fosse determinata ancora la perdita del requisito R (capacità portante) cioè il requisito rilevante ai fini della determinazione della capacità di resistenza al fuoco (R=60, secondo normativa).  ### il c.t.u., “se si fosse sottoposto a prova un corretto campione completo di tutti gli strati così come decritto al precedente punto 3, certamente la c.d. “tenuta E” dell'intero pacchetto sarebbe stata assicurata per un tempo maggiore dei 53 muniti cui era giunto il campione infedele, e quindi la prova sul campione corretto sarebbe durata per più tempo e il laboratorio avrebbe potuto indagare il reale tempo di perdita del requisito R...”. 
Infine, “se il campione non fosse stato infedele e quindi se la perdita del requisito E con tutti gli strati previsti in progetto, fosse avvenuta oltre i 60 minuti si sarebbe potuto indagare effettivamente dopo quanti minuti si sarebbe perso il requisito R che è l'unico che interessa la presente causa, e pertanto non si può attribuire alla prova parziale eseguita dal laboratorio CSI riferentesi al solo requisito E la possibilità di definire il requisito R, l'unico richiesto in progetto”. 
Il c.t.u. conclude le sue considerazioni come segue: “dal momento che, pur avendo provato un ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 campione infedele, il laboratorio, dopo ben 58 minuti, non aveva rilevato alcuna perdita del requisito R e ha interrotto la prova autonomamente perché era venuto a mancare il solo requisito non richiesto E, è facilmente intuibile che la resistenza al fuoco avrebbe superato i 60 muniti e si sarebbe potuto determinare che il pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno era dotato del requisito ###, come peraltro dimostrato con i calcoli previsti ed ammessi dalle norme”.  52.g In sostanza il c.t.u. ha dimostrato, senza che tali accertamenti abbiano subito efficace ed esauriente confutazione, che: - il pannello BBS da 65 mm in tre strati di legno massiccio de quo ha, sulla base dei calcoli teorici, resistenza al fuoco ### e dunque appare superflua la prova di laboratorio; - la prova di laboratorio eseguita da parte appellante non è idonea ad inficiare tale teorica resistenza al fuoco, in quanto è inattendibile per le considerazioni appena esposte.  52.h Consegue a quanto appena esposto la conferma della sentenza appellata nella parte in cui ha accertato l'inesistenza del vizio progettuale.  52.i Ne consegue altresì la conferma della sentenza nella parte in cui ha accertato la risoluzione dell'appalto per inadempimento grave della parte appaltatrice, non essendo assolutamente contestati nella presente sede ###base ai quali tale risoluzione è stata pronunciata, eccezion fatta per la dedotta sussistenza del vizio progettuale de quo.  53. Il quarto motivo di appello è infondato. 
Il valore di prova legale del giuramento decisorio attiene alla valutazione della prova da parte del giudicante, il quale, una volta espletata, non potrà apprezzarne le risultanze secondo il suo libero apprezzamento, ma dovrà dare ad esse il valore di cui all'art. 2736 c.c. e quindi decidere la causa in base alle dichiarazioni rese. La natura di prova legale del giuramento decisorio non attiene, invece, al suo ingresso nel processo, che, pur essendo nella disponibilità delle parti, deve comunque venire valutato dal Giudice. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo nella Sentenza n. 1551/2022, “è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.” ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
In ragione della finalità del giuramento decisorio, consistente nella definizione del giudizio, il Giudice può non ammetterlo quando, per come risulta formulato dalla parte che lo richiede, non potrebbe raggiungere tale finalità. 
Nel caso di specie, l'atto di deferimento di giuramento decisorio depositato in primo grado per l'udienza del 28.09.2017 deferiva il giuramento all'### e all'### I capitoli indicati dall'appellante, tuttavia, non si presentavano come idonei al raggiungimento della finalità del giuramento decisorio. 
Infatti, con i capitoli nn. 1 e 3, veniva chiesto ai due ingegneri di giurare se avessero verificato o meno che gli elementi di copertura in BBS con struttura multistrato incrociato con uno spessore di 65mm avevano effettivamente una resistenza al fuoco superiore alla classe ###. 
Anche qualora il Giudice avesse ammesso il giuramento, la risposta data dagli ingegneri non avrebbe risolto la causa. 
In primo luogo, si tratta di un giuramento inammissibile, in quanto comunque avente a oggetto espressione di apprezzamenti o opinioni per quanto di natura scientifica (valutazione di resistenza al fuoco del pannello ###. 
In tal senso si veda ### 2 - , Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018, secondo cui “Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza”. 
Inoltre, in ogni caso, difetta la natura decisoria dei capitoli deferiti.  ### del compimento di un'attività di verifica della resistenza al fuoco del pannello implicherebbe comunque una valutazione delle conseguenze giuridiche di tale fatto da parte del giudice. 
Infatti, la causa petendi è incentrata sulla esistenza del vizio progettuale e non già sull'attività di verifica dell'esistenza del medesimo, eventualmente posta in essere dal progettista e dal direttore dei lavori. 
Dunque, spetterebbe al giudice valutare l'incidenza della omessa verifica della resistenza al fuoco del ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 pannello sulla sussistenza o meno del vizio progettuale. 
Considerazioni analoghe valgono per il capitolo n. 2 dell'atto di deferimento di giuramento, con il quale veniva chiesto all'#### di giurare se, nel suo ruolo di ### dei lavori, era stato da lui istituito, vidimato e regolarmente tenuto il ### dei lavori e il Registro di contabilità e che gli stessi atti erano a disposizione dell'appaltatore. Anche in questo caso, a prescindere dalla risposta che avrebbe fornito l'### non si sarebbe addivenuti a una statuizione sulla domanda proposta nei suoi confronti, visto che, nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, l'unico comportamento ascritto specificatamente all'### è quello di cui alla domanda sub n. 4 (“### e dichiarare, in particolare, che il ### dei ### ing. ### ha omesso colpevolmente e negligentemente di verificare ed accertare l'esistenza del grave vizio progettuale denunciato”).  54. Il quinto motivo di gravame è infondato. 
In primo luogo, parte appellante non precisa quali conseguenze giuridiche dovrebbero scaturire dalla omessa nomina del collaudatore in corso d'opera. 
In altre parole, non viene dedotto espressamente in appello che da tale violazione dovrebbe discendere un inadempimento talmente grave da determinare la risoluzione del contratto di appalto. 
In altre parole, non è chiaramente allegata questa violazione come elemento costitutivo della causa petendi perché sin dall'atto di citazione la causa petendi si incentra sul vizio progettuale come causa della risoluzione del contratto di appalto. 
In secondo luogo, anche a voler ritenere adempiuto tale onere assertivo, deve concludersi per la assenza del dedotto inadempimento e comunque del carattere di gravità del medesimo. 
Come già detto, parte appellante non indica le conseguenze giuridiche della violazione de qua. 
Deve ritenersi, dunque, che tale violazione di legge, ove anche ravvisabile, non abbia, di per sé, in quanto tale, alcuna rilevanza nel rapporto di appalto.  55. Il sesto motivo di appello è infondato. 
Sull'omessa tenuta del giornale dei lavori, si segnala che lo stesso appellante aveva prodotto i giornali dei lavori in primo grado, in particolare sub docc. 27 (giornale di cantiere 2/11/2010 - 22/03/2011) e 28 (giornale di cantiere 23/08/2010 - 17/12/2010).  ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75
Inoltre, non risulta esservi alcuna allegazione riguardo a tale asserita omessa tenuta nel proprio atto di citazione di primo grado, quindi la domanda è, in ogni caso, inammissibile in sede di appello. 
Infine, anche in questo caso, parte appellante non allega questa violazione come elemento costitutivo della causa petendi della domanda di risoluzione contrattuale, essendo essa incentrata sul vizio progettuale. 
In merito, invece, alla mancata esibizione del registro di contabilità, a pagina 6 dell'atto di citazione si evince che dalla stessa viene fatta discendere l'impossibilità per l'appaltatore di annotare le proprie riserve. La domanda giudiziale, tuttavia, non è volta all'ottenimento delle stesse, bensì alla declaratoria di risoluzione del contratto, quindi tale circostanza non rientra né nel petitum né nella causa petendi di questo giudizio, che non è volto all'ottenimento di compensi non corrisposti. Al contrario, la stessa si pone in rapporto di antitesi con la domanda giudiziale, perché presupporrebbe l'esecuzione dello stesso contratto di cui si invoca la risoluzione.  56. ### incidentale del ### volto ad ottenere la riforma della Sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto al ### il risarcimento danni, deve essere parzialmente accolto.  57. In particolare, va evidenziato che il ### fin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, aveva proposto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dell'appaltatrice, indicandone chiaramente la causa petendi.  ### dava atto, infatti, della circostanza per cui l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere e avrebbe quindi dovuto sostenere “consistenti costi al fine di affidare i lavori di completamento dell'edificio scolastico ad altra impresa” (si veda la comparsa di costituzione e risposta). 
Sin dall'atto introduttivo risulta quindi dedotta in modo adeguatamente specifico la natura del danno lamentato, rappresentata dai maggiori costi connessi al riaffidamento dell'appalto per il completamento dell'opera. 
I costi suddetti, al momento della introduzione della causa di primo grado, ancora non erano stati sostenuti e, infatti, il ### nelle proprie conclusioni, si riservava di determinarli in corso di causa. 
Non vi è stata, dunque, alcuna carenza assertiva da parte del ### di ### 58. Quanto al profilo probatorio devono farsi le seguenti considerazioni.  58.a In merito al deposito dei documenti avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 gli unici due documenti che riguardano la quantificazione del danno, come indicato dal ### nella propria comparsa di costituzione in appello, sono i docc. 43 e 44. Dei due documenti l'unico che prova una voce di spesa è l'atto di liquidazione di cui al doc. 43, con la quale veniva liquidato l'importo di euro 15.972,00 per la realizzazione di una nuova recinzione di cantiere, a seguito dell'abbandono del medesimo. 
Il documento 44, che il ### indica come “copia prospetto di aggiornamento e adeguamento nuovi incarichi”, è in realtà un foglio privo di sottoscrizione e di data non probatorio di alcunché.  58.b Con riferimento, poi, alla produzione documentale depositata in data ###, deve evidenziarsi che essa è in gran parte costituita da documenti formati successivamente alla scadenza dei termini e delle preclusioni istruttorie, maturate alla data del 15.12.2013.  ### cass. 3.6.2019, n. 15879, “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183, co. 6° c.p.c. (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede -in difetto di una maturata decadenzaalcuna preventiva istanza di rimessione in termini”. 
Tali produzioni, elencate alle pp. 1, 2 e 3 della nota di deposito 30.11.2016, se ed in quanto relative a documenti formati successivamente alla scadenza dei termini perentori (15.12.2013), sono ammissibili (invero, sotto tale profilo, sono tutte ammissibili, tranne quelle di cui ai punti 3b, 3c e 3d di tale elencazione). 
Si tratta di atti di liquidazione del ### di ### attestanti le spese affrontate dal ### al fine di affidare ad altra impresa il completamento dell'opera rimasta incompiuta.  58.c Deve attribuirsi il carattere di maggior costo causalmente riconducibile al riaffidamento dell'appalto alle seguenti spese, documentate in atti di liquidazione successivi allo scadere dei termini di preclusione istruttoria (memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.): - pagamento prove armature (...), di cui al punto 1 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016: euro 1434,72; - spese per recinzione di cantiere per euro 15972,00 (punto 2 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), già esaminate supra e accertate come dovute; - Spese per attività di gara (punto 4 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016): euro 9308,44; ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 - Maggior costo derivante dalla nuova aggiudicazione, rappresentato dalla differenza tra il costo di aggiudicazione del secondo appalto e l'importo del computo dello stato di consistenza definitivo dei lavori da eseguire e non eseguiti per l'abbandono del cantiere ad opera della precedente impresa appaltatrice (punto 5 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016): euro 303.065,35. 
Tale ultimo importo risulta comprovato dalla documentazione in atti sub 5a, 5b e 5c in allegato alla nota del 30 novembre 2016: tali atti e documenti sono formati tutti successivamente alla scadenza istruttoria del 16.12.2013 (memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). 
In ogni caso tale somma non è stata specificamente contestata nel quantum da parte appellante principale. 
Non si ravvisano altre voci di danno. 
Non sussiste un danno all'immagine (punto 6 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), stante la chiara ed evidente ascrivibilità alla ditta appaltatrice e non al ### della mancata esecuzione tempestiva dell'opera pubblica. 
Non spetta una penale per il ritardo (punto 7 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016), tenuto conto che essa presuppone il completamento dell'opera, per quanto in ritardo, mentre, nella fattispecie, tale completamento (ad opera della ditta appaltatrice originaria) non è avvenuto. 
Le spese legali di questo giudizio (comprese spese per c.t.p. e c.t.u.) trovano la loro disciplina nel regolamento delle spese di lite (punto 8 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016). 
Non spettano le spese per compensi a professionisti connessi ad attività di progettazione ulteriore rispetto a quella già compiuta in occasione del primo appalto (punto 3 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016). 
In parte tali spese non sono state comprovate tempestivamente, essendo state documentate soltanto successivamente alla scadenza dei termini di preclusione istruttoria, nonostante la loro risalenza a data antecedente (spese sub 3b, 3c, 3d). 
Per la restante parte si tratta di spese per compensi professionali di cui non è possibile ritenere adeguatamente comprovata la effettiva necessità e dunque ne consegue la mancanza di riconducibilità alla nozione di maggior costo per il riaffidamento del completamento dell'opera. 
Non spettano le spese di cui al punto 9 dell'elenco di cui alla nota 30.11.2016, attesa la estrema ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 genericità della loro descrizione.  59. Il danno complessivo ammonta a euro 329.780,51=. 
Trattandosi di credito di valore, devono liquidarsi su di esso la rivalutazione monetaria dalla data di ciascun atto di liquidazione, come specificamente indicato nella nota 30.11.2016, relativo ognuno a ciascun importo parziale come sopra riconosciuto, alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme predette via via rivalutate anno per anno con la medesima decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.  60. Al pagamento di tale somma devono essere condannati in solido tra loro #### - CO. PRO. LA. e ### 61. Rimane esclusa dalla condanna ### srl rispetto alla quale parte appellante incidentale ha sostanzialmente rinunziato all'appello sul punto.  62. Per effetto di tutte le suesposte considerazioni, deve confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata, eccezion fatta per la predetta condanna risarcitoria in favore del ### di ### 63. Quanto alle spese del giudizio.  ### complessivo della lite in relazione al rapporto processuale tra #### - CO. PRO. LA. e ### da un lato, e ### di ### dall'altro lato, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di ### - CO. PRO. LA. e ### in solido tra loro al rimborso della residua quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di particolare importanza).  ### soccombenza implica la condanna di #### - CO. PRO. LA., ### in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese del grado, liquidate come da dispositivo. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art.  1, comma 17), ricorrono, a carico di parte appellante principale #### - CO. PRO. LA., i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1- dichiara la contumacia di ### S.P.A., ### e ### 2- rigetta l'appello principale, proposto da ### - ###; 3- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, proposto dal ### condanna ### - ### e #### in solido tra loro, al pagamento in favore del ### della somma di euro 329.780,51=, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun atto di liquidazione, come specificamente indicato nella nota 30.11.2016, relativo ognuno a ciascun importo parziale come in motivazione riconosciuto, alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme predette via via rivalutate anno per anno con la medesima decorrenza fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; 4- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, eccezion fatta per il seguente regolamento delle spese; 5- compensa tra ### - CO. PRO. LA. e ### da un lato, e ### dall'altro lato, le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e condanna #### - CO. PRO. LA. e ### in solido tra loro, al rimborso in favore del ### della residua quota dei due terzi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado in euro 13.430,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e quanto al presente grado in euro 13.635,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge,; 6- condanna ### - ### alla rifusione in favore di ##### S.P.A., ###S e ### S.P.A. delle spese di lite, che liquida, ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75 per ciascuna di tali parti, in € 13.635,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge; 7- dà atto che a carico di parte appellante principale #### - ### sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 3 Sezione Civile, il 5 luglio 2022.  ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 14/03/2023 n.3452/2023 importo 11427,75

causa n. 2178/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Lama Andrea, Simili Alessandra, Aponte Roberto

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 799/2024 del 27-03-2024

... doc. pt. ricorrente) che distingue tra rinuncia all'assegnazione e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto ex art. 4 co. 8 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante di partecipare ai successivi turni e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di (leggi tutto)...

RGL n. 7473/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO ### in persona del Giudice dott. ### all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.  nella causa RGL n. 7473/2023 promossa da ### c.f. ###, elettivamente domiciliata in ### della ### via A. De Hippolytis, n. 15 presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti PARTE RICORRENTE contro: MINISTERO DEL### E ### (c.f. ###)-USR Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse ### e ### legalmente domiciliate presso l'### di ### via ### n. 18 PARTE RESISTENTE e contro ### n. 7473/2023 ### D'### OGGETTO: Risarcimento danni da mancata nomina supplenze annuali ### delle parti Per parte ricorrente: ### di rinunciare alla domanda di condanna del MIM all'attribuzione dell'incarico annuale presso l'### o comunque presso una delle sedi indicate nella domanda inviata on line il ###, nonché alla domanda di condanna del MIM al riconoscimento del punteggio correlato all'attività di insegnamento e al riconoscimento giuridico del servizio di insegnamento per l'intera annualità 2023/2024. Richiama, nel resto, le conclusioni di cui al ricorso. 
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il ### la sig.ra #### docente precaria della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di ### ha domandato: “A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della ### di ### come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 12, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ###, presso l'### (###), o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 29.07.2023, in relazione alla stessa classe di concorso coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella RGL n. 7473/2023 tabella allegato 12 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini pubblicati o pubblicandi e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.: - condannare, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rappresentante p. t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ###, presso l'### (###), o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 29.07.2023, in relazione alle classi di concorso ###, coincidenti, o meno, con gli incarichi/istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 12 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini pubblicati o in corso di pubblicazione, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., e/o l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative, - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 30.08.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024, - al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di RGL n. 7473/2023 svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe ci concorso ### o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa di cu all'allegato n. 12 del ricorso. 
B) IN SUBORDINE, per l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, ### eventuale declaratoria di illegittimità dell'operato del Ministero resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e ### del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ###, presso l'### (###), o comunque, gradatamente, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 29.07.2023, in relazione alla stessa classe di concorso coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 12 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini pubblicati o pubblicandi e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, ### il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal RGL n. 7473/2023 30.08.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 31.08.2024 (per l'intera annualità), detratta la retribuzione netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra il ###, o comunque dalle diverse decorrenze di cui sopra e sino al 31.08.2024, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe ci concorso ### a far data dal 30.08.2023 al 31.08.2024 o per le differenti decorrenze che risulteranno in corso di causa. 
D) ### il Ministero resistente, in persona del ### p. t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rappresentante p.  t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.  2. Si è costituito in giudizio il ### rivendicando la correttezza del proprio operato nell'individuazione degli aventi diritto all'incarico di supplenza, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio con i terzi controinteressati.  3. All'odierna udienza, verificata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai controinteressati con le modalità indicate da questo giudice, la difesa del MIM rinunciava all'eccezione di difetto di contraddittorio ed il giudice dichiarava la contumacia dei controinteressati come individuati dalla difesa della ricorrente.  4. Inoltre, tenuto conto dell'attuale incarico di docenza fino al 30.6.2024 per RGL n. 7473/2023 16 ore settimanali attribuito alla ricorrente, con conseguente integrale riconoscimento giuridico e del punteggio dell'attività di insegnamento per il corrente anno scolastico, la difesa della prof.ssa ### rinunciava alla domanda di condanna del MIM all'attribuzione dell'incarico annuale presso l'### o comunque presso una delle sedi indicate nella domanda inviata on line il ###, nonché alla domanda di condanna del MIM al riconoscimento del punteggio correlato all'attività di insegnamento e al riconoscimento giuridico del servizio di insegnamento per l'intera annualità 2023/2024.  5. I procuratori delle parti hanno, quindi, discusso la causa che viene ora decisa con la presente sentenza.  6. In punto di fatto, va osservato che la ricorrente in data ### ha inoltrato telematicamente la domanda di inserimento nelle GPS di II fascia, biennio 2022/2024 per la provincia di ### ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, in relazione, tra le altre, alla classe di concorso ### (cfr. doc. 3 della ricorrente); ha indicato, altresì, le preferenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. In data ### ella ha poi presentato istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o per spezzoni orari, con riferimento alla classe di concorso ### (cfr. doc. 5 della ricorrente).  7. La prof.ssa ### è stata inserita nelle GPS di II fascia per la classe di concorso ### in posizione 99 con il punteggio di 93 (cfr. doc. 6 della ricorrente).  8. La suddetta ha partecipato al 1° turno di nomina per le classi di concorso ###, non ottenendo alcuna supplenza.  9. Nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto turno di nomina sono sopraggiunte disponibilità per la classe di concorso ### e sono state attribuite supplenze, annuali e su spezzoni, in scuole per le quali la prof.ssa ### aveva espresso la preferenza, a candidati con punteggio inferiore rispetto a quello conseguito dalla ricorrente.  10. La prof.ssa ### ha poi ottenuto un incarico per 5 ore settimanali dal RGL n. 7473/2023 21/09/2023 al 30/06/2024 a seguito dell'inserimento nelle graduatorie di istituto su sostegno psico-fisico presso l'I.S. Grassi.  11. A decorrere dal 19/10/2023 e fino al 30/06/2024 l'incarico è stato poi incrementato fino a 16 ore settimanali, così come risulta dallo stato matricolare prodotto dalla difesa del ### 12. E' poi circostanza affermata dalla difesa del Ministero all'odierna udienza e sulla quale non vi è contestazione di parte convenuta, che la ricorrente ha ottenuto l'intero riconoscimento giuridico e del punteggio per l'annualità 2023/2024, in virtù dell'incarico di supplenza ottenuto.  13. Le attribuzioni degli incarichi a tempo determinato sopra indicati sono avvenute sulla base dell'algoritmo elaborato dal MIM basato sulle preferenze di assegnazione agli istituti scolastici scelti dal docente e sul punteggio di ciascun candidato calcolato in base a criteri vari.  14. Ciò premesso, la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'operato del Ministero convenuto che, dopo il primo bollettino, ha escluso il nominativo della medesima dalle successive chiamate, assegnando supplenze in scuole per le quali la ### aveva espresso la preferenza a docenti che avevano un punteggio inferiore al proprio.  15. Tenuto conto dell'attuale incarico a tempo determinato ricoperto presso l'### ha, quindi, rinunciato alla domanda di condanna del MIM all'attribuzione dell'incarico annuale presso l'### o comunque presso una delle sedi indicate nella domanda inviata on line il ###, nonché alla domanda di condanna del MIM al riconoscimento del punteggio correlato all'attività di insegnamento e al riconoscimento giuridico del servizio di insegnamento per l'intera annualità 2023/2024; ha, pertanto, insistito unicamente sulla domanda di accertamento del proprio diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### con conseguente condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione della supplenza annuale e pari alle mancate retribuzioni dall'inizio dell'anno scolastico 2023/24 al 30.8.2024 (dedotte le somme percepite per le supplenze ottenute a seguito dell'inserimento nelle graduatorie di istituto). 
RGL n. 7473/2023 16. In particolare, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12, c. 4, O.M.  112/22, ai sensi del quale “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. 
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. 
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.” 17. La ricorrente eccepisce pertanto la violazione della disposizione citata in quanto, contrariamente al contenuto della stessa, dopo la prima assegnazione di posti per la quale la ricorrente non aveva espresso preferenza, è stata considerata rinunciataria anche per le sedi per le quali aveva espresso la preferenza.  18. Replica il Ministero convenuto che la procedura di assegnazione delle supplenze si è articolata nel pieno rispetto delle previsioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 12 c. 10 (“le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”).  19. ### il Ministero, infatti, la prof.ssa ### non è risultata destinataria di alcuna proposta di assunzione a tempo determinato poiché in occasione del primo turno di nomina non vi era alcuna sede disponibile fra quelle da lei indicate nella domanda; soltanto in un momento successivo si RGL n. 7473/2023 sono rese vacanti sedi indicate dalla ricorrente e proposte ai candidati chiamati nei successivi turni di nomina.  20. Osserva, ancora, il Ministero convenuto che il candidato ha facoltà di indicare soltanto alcune sedi (come accaduto alla ricorrente), con ciò assumendosi il rischio di non ricevere la proposta di assunzione quando, arrivato il suo turno di chiamata, non vi siano scoperture di organico nelle sedi richieste; parimenti, però, ad ogni candidato è consentito indicare nella domanda di partecipazione tutte le sedi presenti nei diversi distretti della provincia (art. 12 c. 3, O.M. 112/2022), avendo così la certezza di ricevere una proposta di assunzione, se chiamato nel turno di nomina.  21. Ciò posto, ritiene questo giudice che la domanda debba trovare accoglimento, ritenendosi il meccanismo informatizzato di assegnazione delle supplenze contrario sia al testo dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 sia all'art. 97 Cost.  22. Quanto al primo profilo, il comma quattro dell'art. 12 considera il docente che non abbia espresso preferenza per tutte le sedi disponibili rinunciatario, ma limitatamente alle sedi per le quali non abbia espresso specifica preferenza.  23. Conseguentemente, può condividersi la tesi espressa dalla numerosa giurisprudenza di merito in fattispecie del tutto analoghe, secondo la quale: “Dagli atti di causa emerge piuttosto una violazione dell'art 12 co. 8 OM 60/2020 il quale prevede che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”. 
Tale prescrizione è stata violata nella misura in cui, nei turni successivi, essendosi rese nuovamente disponibili, presumibilmente per intervenuta rinuncia da parte di precedenti assegnatari, sedi non risultate vacanti nei turni precedenti ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria. 
In applicazione dell'art. 12 co. 8 cit. tali sedi, successivamente rese RGL n. 7473/2023 disponibili, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non sono stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui la ricorrente. Diversamente si violerebbe sia il principio meritocratico, sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la manifestazione di preferenza indicata in domanda. 
La ricorrente, nei turni precedenti non si è mai resa assegnataria di sedi in quanto non vi erano sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate in domanda, senza che ciò possa equipararsi ad un rifiuto alla assegnazione con conseguente preclusione alla partecipazione alle procedure di nomina successive ex art. 4 co. 8 DM 242/2021. 
Infatti, sul punto si condivide la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (### Latina 27.12.2021 doc. pt. ricorrente) che distingue tra rinuncia all'assegnazione e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto ex art. 4 co. 8 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. 
Tanto non può, però, impedire all'aspirante di partecipare ai successivi turni e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili. Ciò proprio in forza dell'art. 12 co. 8 OM 60/2020” (cfr. ### sez. lav., 17/10/2022, n. 2745; nello stesso senso, Ordinanza ex art. 700 c.p.c. ### di ### sez. lav.  09/12/2022; ### Cosenza, sez. lav., 02/11/2022 n. 1729; ### sez. III, 15/09/2022, n. 681; ### sez. lav., 15/06/2022, n. 586; ### di ### sentenze n. 743/2023; 1393/2023).  24. Le stesse dichiarazioni rese dalla funzionaria ### sentita nel giudizio n. 6657/2022 del ### di ### e prodotte sub doc. 8 del RGL n. 7473/2023 MIM confermano che l'esame storico del sistema di reclutamento del personale docente a termine conduce a confermare l'irragionevolezza dell'ordinanza ministeriale e la contrarietà ai criteri meritocratici di assunzione del personale docente (Corte Costituzionale, 06/12/2017, 251).  25. Invero, come si legge nelle dichiarazioni rese dalla funzionaria indicata e prodotte in giudizio e non contestate da parte ricorrente, quest'ultima ha evidenziato che nel sistema precedente: “si presentava la domanda di inserimento in graduatoria, si forma[va] la graduatoria sulla base dei titoli; in quella domanda non venivano indicate le preferenze per le sedi; a giorni fissi venivano chiamate le persone inserite in graduatoria a scaglioni; la graduatorie è unica per le classi di concorso; venivano effettuate graduatorie incrociate perché un candidato poteva fare domanda per diverse classi di concorso; e la chiamata avveniva sulla base della graduatoria incrociata; in quella domanda non venivano inserite preferenze; il giorno della chiamata venivano indicati i posti disponibili al netto delle scelte effettuate nelle chiamate precedenti; una volta chiamato, il candidato sceglieva sulla base di tutti i posti disponibili; se non ne sceglieva nessuno, veniva considerato rinunciante e per le chiamate successive non veniva più convocato da GPS”.  26. In merito, il ### di ### nella sentenza n. 1393/2023, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ha condivisibilmente affermato che: “Nel sistema antecedente all'informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine, il candidato presentava domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato dalle #### sistema informatizzato, invece, equipara l'omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di RGL n. 7473/2023 inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo. Non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato, per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l'effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l'eccessiva aleatorietà della procedura già rilevata nel precedente di questo ### citato e la distorsione in concreto della regola meritocratica”.  27. In definitiva, dunque, deve ritenersi che il significato dell'art. 12 comma 4 dell'O.M. n. 112/2022 sia chiaro ed univoco: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.  28. Nel caso di specie, la ricorrente non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lei selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuta rinunciataria.  29. Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lei indicate nelle proprie preferenze.  30. Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. 
RGL n. 7473/2023 31. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.  32. ### periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.  33. Per quanto riguarda il comma 10, può osservarsi come le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: la ricorrente, invero, non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite a seguito del primo turno, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compresa nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto della ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse, ella non può essere ritenuta rinunciataria dell'incarico.  34. Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.  35. In merito, appare necessario definire che cosa si intenda con tale dizione. 36. ### “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione, oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.  36. Ebbene, ritiene chi scrive che detta norma debba essere interpretata nel senso di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, essendo essa più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti RGL n. 7473/2023 collocati in posizione migliore in graduatoria.  37. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente “trattati dalla procedura” mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto.  38. Al contrario, gli aspiranti - come la ricorrente - che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari, se non per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.  39. Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come la ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna precedente “chiamata” nei suoi confronti.  40. Neppure può concordarsi con l'affermazione del MIM secondo la quale le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute.  41. Invero, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.  42. Se il Ministero avesse considerato la prof.ssa ### rinunciataria solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarla con il secondo turno di assegnazioni, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso ### presso la scuola ### I.I.S. ### sede indicata fra le preferenze della ricorrente, ad una docente con punteggio inferiore; invece l'ha esclusa dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa ### collocata in posizione deteriore in graduatoria.  43. ### di sedi per le quali la ricorrente ha espresso preferenza a candidati con punteggio inferiore si ritiene violi altresì l'art. 97 Costituzione. 
RGL n. 7473/2023 44. Invero, va rilevato che la Suprema Corte ha precisato che: “La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e 81 del 2006). In particolare, con le sentenze n. 110/2017 e n. 73/2013 il giudice delle leggi ha chiarito essere in contrasto con l'art. 97 Cost.  l'utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all'esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato ma anche quando l'intendimento è quello di instaurare (o prorogare) contratti a tempo determinato.  21.Giova puntualizzare in questa sede che l'utilizzazione per la assunzione a tempo determinato di graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso, secondo il canone di cui all'art. 97 Cost., comma 4, non può che comportare il rispetto dell'ordine della graduatoria.  22.La interpretazione accolta nella sentenza impugnata contrasta, altresì, con il canone del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., comma 2 applicabile anche allorquando l'amministrazione agisca con i poteri datoriali di tipo privatistico. 
Come già statuito da questa Corte (ex aliis: Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n. 11537; 06/06/2016, n. 11595), il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (nel medesimo senso Corte costituzionale sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008): i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare RGL n. 7473/2023 la condotta della ### amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” (in tal senso, Cass. Civ. sez. lav., 16.11.2020, n.25986).  45. Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima e la ricorrente avrebbe dovuto essere destinataria del posto rivendicato.  46. In conclusione, accertato che la ricorrente aveva diritto all'incarico di supplenza fino al 30/08/2024 per il posto per la classe di concorso ### resosi disponibile per la fascia GPS presso l'istituto scolastico I.I.S. ### sito in ### con effetto dal 30/08/2023, tenuto conto delle domande sulle quali la difesa della ricorrente ha insistito all'odierna udienza, deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle retribuzioni perdute dalla data di assunzione a tempo determinato della professoressa ### per 18 ore settimanali (30/08/2023) e sino al 31/08/2024, data di cessazione del contratto stipulato con la ### detratto quanto percepito dalla ricorrente per effetto degli incarichi di supplenza presso l'### dal 21/09/2023 e fino al 30/06/2024 (per 5 ore settimanali dal 21/09/2023 al 18/10/2023 e per complessive 16 ore dal 19/10/2023 al 30/06/2024).  47. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore ### e della concreta complessità della vertenza, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che si sono dichiarati antistatari.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accerta e dichiara che la prof.ssa ### aveva diritto ad essere assegnata presso il posto ### I.I.S. ### con decorrenza dal 30/08/2023, con il riconoscimento dei relativi punteggio e annualità per la classe di concorso ### e, per l'effetto, RGL n. 7473/2023 - ### il Ministero dell'### e del ### a risarcire il danno subito dal ricorrente, pari alle retribuzioni perse dalla data di assunzione a tempo determinato della professoressa ### per 18 ore settimanali (30/08/2023) e sino al 31/08/2024, data di cessazione del contratto stipulato con la ### detratto quanto percepito dalla ricorrente per effetto degli incarichi di supplenza presso l'### C. ### di ### (###) dal 21/09/2023 e fino al 30/06/2024 (per 5 ore settimanali dal 21/09/2023 al 18/10/2023 e per complessive 16 ore dal 19/10/2023 al 30/06/2024).  - ### il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, ### CPA come per legge, oltre al contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### lì 27/03/2024 

IL GIUDICE
dott. ### RG n. 7473/2023


causa n. 7473/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Audisio Lorenzo

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1758/2020 del 07-07-2020

... riforma del capo 5) dell'impugnata sentenza: sia ordinato agli appellanti di arretrare il garage di cui al punto 4) a mt. 10 lineari dal condominio ### di cui il signor è comproprietario; II. in riforma del capo 6) dell'impugnata sentenza: condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno a favore di che si quantifica nell'importo di € 10.000 o quello maggiore o minore che l'adita A.G vorrà liquidare in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ordinarsi alla competente ### dei ### la trascrizione della sentenza. FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di ### conveniva in giudizio e chiedendo la condanna alla riduzione in pristino dei manufatti realizzati in violazione della (leggi tutto)...

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Composta dai Signori Magistrati Dott. ##### Ausiliario rel.  ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado d'appello iscritta al n. 647 del Ruolo Generale dell'anno 2018.   rappresentati e difesi dalO¶avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in #### .   PARTE APPELLANTE rappresentato e difeso dalO¶avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in #### .   PARTE APPELLATA Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1642/2017 R.G. Tribunale di ### depositata il ###. 
Causa decisa nella camera di consiglio del 4/2/2020. 
Per la parte appellante ### 1) accertare e dichiarare, per le ragioni e/o motivazioni tutte in narrativa del ### H ### ³FDVHWWD LQ OHJQR´ LQVLVWHQWH DO 1&(8 ### foglio PDSSDOH O¶LQVXVVLVWHQ]DGHOOHYLROD]LRQHGHOOHGLVWDQ]H
OHJDOLWUDFRVWUX]LRQLDQFKHLQEDVHDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRHGLOL]LRGHO&RPXQH di ### del 2009 diversamente applicabile ratione temporis alla fattispecie giudiziale de qua; ###### [...] ##### 2 2) accertare e dichiarare, per le ragioni e/o motivazioni tutte in narrativa del presente atto e riguardatamente al manufatto (garage/magazzino) insistente al ### di ### foglio , mappale l'insussistenza della violazione delle distanze legali tra costruzioni e, concorrentemente od alternativamente in ogni altra denegata ipotesi ed in via mera eccezione riconvenzionale, comunque acquisito o diversamente usucapito in accoglimento della corrispondente eccezione di usucapione formulata dagli appellanti anche nel corso primo grado e qui rinnovata, il buon diritto di servitù degli appellanti di mantenerla anche ad una distanza inferiore, giusta il pubblico, pacifico e continuato e decorso dei termini di legge trattandosi, in tutti i casi, di mera ricostruzione di opera precedente e non di nuova opera, con conseguente disapplicazione del D.M. 1444/68 (art.9) e, in via parimenti o diversamente concorrente, anche ex L.R. Veneto 14/2009, di ogni altro regolamento locale in contrasto con questa.  3) Denegarsi ogni e qualsivoglia opposta domanda di risarcimento danni poiché illegittima ed in ogni infondata sia in fatto che in dritto. 
Con eventuale ordine trascrizione della presente sentenza a cura ed onere di controparte. 
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze secondo parametri ed accessori di legge, anche quanto al primo grado. 
Per la parte appellata in via preliminare: sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.  nel merito: in via principale: sia rigettato l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, anche alla luce di tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado da intendersi in questa sede integralmente riproposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. e per l'effetto siano confermati i capi n. 1), 2), 3), 4), 7), 8) della sentenza 1642/2017 del 19/07/2017 Tribunale di ### in via subordinata incidentale: condizionatamente al parziale accoglimento del primo motivo d'appello e quindi ritenuto applicabile al caso di specie il PRG del 2009 (o il ### citato dagli appellati), in riforma dei capi 2) e 3) della sentenza n. 1642/2017, accogliersi le domande relative alla casetta di legno (mappale ) già dimesse da parte attrice (qui appellata) in primo grado e in questa sede riproposte, anche agli effetti dell'art. 346 c.p.c.: "in via principale: accertato che la casetta di legno realizzata sul terreno sito in , identificato al ### di ### - sez ### zona censuaria 9, al foglio dal mappale viola la distanza minima assoluta tra costruzioni prescritta dalla vigente normativa con riferimento all'edificio “condominio Primavera” ubicato sul confinante mappale condannarsi i convenuti e in solido tra loro alla riduzione in pristino dei luoghi mediante demolizione del manufatto; in via subordinata, accertato che la casetta di legno non rispetta la distanza minima dal confine con il mappale ****** **** [...] ### 3 prescritta dalle vigenti norme, condannarsi i convenuti e in solido tra loro alla riduzione in pristino dei luoghi mediante, se possibile, l'arretramento del manufatto fino al rispetto delle prescritte distanze e/o demolizione dello stesso"; In via incidentale: I. in parziale riforma del capo 5) dell'impugnata sentenza: sia ordinato agli appellanti di arretrare il garage di cui al punto 4) a mt. 10 lineari dal condominio ### di cui il signor è comproprietario; II. in riforma del capo 6) dell'impugnata sentenza: condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno a favore di che si quantifica nell'importo di € 10.000 o quello maggiore o minore che l'adita A.G vorrà liquidare in via equitativa. 
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. 
Ordinarsi alla competente ### dei ### la trascrizione della sentenza. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di ### conveniva in giudizio e chiedendo la condanna alla riduzione in pristino dei manufatti realizzati in violazione della normativa in materia di distanze e la condanna al risarcimento dei danni.  1.1. Esponeva l'attore, quale condomino e comproprietario delle parti comuni del fabbricato denominato ### in #### 4, , , e ), che i convenuti, proprietari degli immobili confinanti, mappali e , avessero realizzato una casetta di legno e un manufatto in muratura in violazione delle distanze dal confine e dai fabbricati.  2. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e chiedendo, in via di eccezione e con domanda riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere a distanza inferiore a quella legale la costruzione adibita ad uso garage esistente da oltre trent'anni sul mappale ed oggetto di intervento di manutenzione straordinaria.  3. Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini del ### in seguito alla rinuncia alla predetta domanda di accertamento del diritto di usucapione, fermo restando l'eccezione al fine di paralizzare la domanda di demolizione, veniva dichiarata l'estromissione degli altri indicati condomini.  4. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva 1) dichiara l'estromissione dal giudizio dei sig.ri , pe rché a nch'essi proprietari risultati non facenti parte del ### seppur ugualmente censiti sez. ME, fg. mapp. . ### 4 2) dichiara che la casetta di legno realizzata sul terreno sito in , identificato al ### di ### - sez. ### zona censuaria 9, al foglio dal mappale , con dimensioni m x m con una altezza minima di cm e con una altezza massima di m. non rispetta la distanza di cui all'art. 36 lettera b del regolamento edilizio della città di ### e, per l'effetto,: 3) ordina ai convenuti di arretrare la casetta di legno per ricovero attrezzi di cui al punto 3 a mt. 1,5 lineari dal confine; 4) dichiara che il manufatto in muratura, realizzato sul terreno sito in 9, al foglio dal mappale non rispetta la distanza minima di cui all'art. 9 del d.min.  1444/68 e per l'effetto, 5) ordina ai convenuti di arretrare il garage di cui al punto 4 a mt. 5 lineari dalla costruzione dell'attore; 6) condanna i convenuti al pagamento della somma di € 50,00 in favore dell'attore a titolo di risarcimento di danni; 7) condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 5.000,00 di cui € 4.700,00 per competenze ed € 300,00 per spese oltre spese generali 15% iva e cassa avvocati come per legge 8) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico di parte convenuta.  4.1. Rilevava il Tribunale: - sulla casetta in legno (mappale ), il regolamento edilizio di ### art. 36, 3 tra edifici e di m. dal confine (salvo diverso accordo scritto fra le parti) e poiché la casetta in legno è installata a meno di ml. 1,5 dal confine di proprietà deve essere disposto l'arretramento, come accertato dal c.t.u. “in quanto: il manufatto in questione..è un manufatto pertinenziale ed ha una superficie inferiore a mq ( mq)…non va applicato il regime delle distanze urbanistiche dal confine e tra fabbricati…ma semplicemente della distanza di ml dal confine”; - sul manufatto in muratura (mappale ), l'eccezione di usucapione del diritto a mantenerla a distanza inferiore a quella prevista, è infondata in assenza del possesso continuato ventennale della medesima costruzione risultandosi avvicendate sul mappale tre differenti costruzioni; - trovandosi l'attuale manufatto in muratura (un garage) a distanza inferiore a 5 tra fabbricati, ne deve essere ordinato l'arretramento.  5. Avverso detta sentenza proponevano appello e . 
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta e proponendo appello incidentale.  6. La Corte, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, all'udienza del 17/9/2019, precisate le conclusioni dalle parti, tratteneva in decisione la causa con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.  * * * ### 5 7. Con il primo motivo di appello si deduce l'erronea applicazione della normativa locale non in vigore al momento della costruzione della casetta di legno sul mappale . 
Con il secondo motivo si deduce l'erronea condanna all'arretramento del garage sul mappale non trattandosi di nuova costruzione, ma di ristrutturazione senza alterazione di volume e di superficie e comunque l'erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione del diritto a mantenere il manufatto ove è posizionato. 
Con il terzo motivo si deduce l'ingiustificata condanna al risarcimento dei danni in assenza di pregiudizi anche se limitata alla “risibile” somma di € 50,00.  8. Con la comparsa di costituzione e risposta si eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e con appello incidentale si chiede: - in parziale riforma del capo 5) dell'impugnata sentenza, la condanna ad arretrare il garage a mt. 10 lineari dal condominio ### di cui l'appellato è comproprietario; - in riforma del capo 6) dell'impugnata sentenza: la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad € 10.000,00; - condizionatamente al parziale accoglimento della prima doglianza dell'appellante, “e quindi ritenuto applicabile al caso di specie il PRG del 2009 (o il ### citato dagli appellati)”, per quanto riguarda la casetta di legno, in riforma dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di demolizione per violazione della distanza minima fra costruzioni o, in subordine, per la violazione della distanza minima dal confine.  9. Preliminarmente, si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato. Eccezione che si deve rigettare atteso che l'esposizione dei motivi consente di individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.  10. Passando all'esame del primo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale condizionato, entrambi riguardanti la casetta in legno, sostengono e : - erroneamente sarebbe stata applicato l'art. 36 del regolamento edilizio del 2015 (normativa locale depositata dall'appellante, doc. 3), per il manufatto realizzato nel 2010, norma non citata nella c.t.u. depositata il 2013; - la norma vigente, l'art. 41 del regolamento edilizio del 2009, escluderebbe dalla disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze i manufatti in legno adibiti a ripostiglio deposito attrezzi non superiori ad una certa dimensione; - in ogni caso, per il principio di prevenzione, aggiungono gli appellanti, solo chi costruisce per primo deve rispettare la distanza dal confine pari alla metà della distanza legale, m. , mentre chi costruisce successivamente deve solo rispettare 3 dal fabbricato del preveniente, distanza ampiamente rispettata come rilevato dal c.t.u. (m. ); sostiene l'appellante incidentale: **** **** ### 6 - in applicazione del principio generale, nel caso di nuove norme dopo la concessione edilizia, il costruttore deve uniformarsi allo jus superveniens; - comunque, “considerato che nelle more del giudizio di primo grado il ha approvato il PRG del 2015, il giudice di primo grado ha applicato al caso concreto la norma vigente, il cit. art. 36”, pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta; - quale costruzione, anche questo manufatto risulterebbe ad una distanza inferiore a quella minima tra fabbricati.  10.1. Il primo motivo dell'appello principale appare fondato, nei limiti che verranno precisati, per le assorbenti considerazioni che seguono. 
In materia, appare utile ricordare: - in tema di distanze dal confine, i regolamenti locali possono stabilire distanze differenziate in relazione a diverse tipologie di manufatti (cfr. Cass. 20529/2017 e 19554/09); - in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se più restrittiva, non è applicabile anche alle costruzioni già realizzate al momento della sua entrata in vigore, non potendo spiegare efficacia retroattiva in relazione a situazioni pregresse e già consolidate (cfr. Cass. 11633/2003 e 1047/1998).  10.2. Sulle norme locali, con l'atto di appello è stato depositato: ### (adottato con deliberazione di ### comunale n. 30 in data ###.2003 e approvato con deliberazione di ### regionale n. 2311 in data ###), doc. 3, che prevede: Art. 41 Disciplina delle distanze La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze…non si applica: …h) ai manufatti in legno adibiti a ripostiglio e deposito attrezzi con una 6 e altezza ### non superiore a m.  , collocati su scoperti pertinenziali di edifici residenziali, per un massimo di un manufatto per ogni scoperto pertinenziale.  10.3. In relazione allo stato dei luoghi, con la c.t.u. depositata il ### è emerso: - i mappali e confinano a sud con lo scoperto del di cui fa parte abitazione di proprietà di parte convenuta, a nord con lo scoperto del ### di cui fa parte la proprietà di parte attrice ; - sul mappale “Nel 2010 veniva installata casetta di legno con pianta m.  x m e con superficie complessiva di mq a nord a m (distanza minima) dal confine con il mappale scoperto esclusivo del 4,78 da l f abbricato de nominato C ondominio ### pag. 8-9 della rel. c.t.u..; - la casetta di legno di tipo prefabbricato comunemente reperibile sul mercato, risulta adibita ad uso ricovero attrezzi ed articoli da giardino a servizio dello scoperto esclusivo insistente sullo stesso mappale , interamente realizzata in materiale ligneo, con pannelli pre-assemblati di legno di abete essiccato e, aggiunge a pag. 12, “non pare aver necessità di alcuna opera di fondazione essendo semplicemente “appoggiato” alla pavimentazione al suolo”; ### 7 - precisa il c.t.u. a pag. 13 “tale tipologia di manufatto sotto l'aspetto urbanisticoedilizio non deve essere considerato Sp (### di pavimento) e come tale non concorre a creare volume urbanistico”; - conclude il consulente: “### lettura delle NTA della V. PRG per la terraferma, il manufatto in questione non costituisce ### di pavimento in quanto è un manufatto pertinenziale ed ha una superficie inferiore a mq ( mq) e una altezza inferiore a ml ( ml quale altezza media come disciplinato dalle stesse NTA per la terraferma in quanto copertura non piana ma a due falde), per cui a giudizio dello scrivente CTU non va applicato il regime delle distanze urbanistiche dal confine”, pag. 17 della relazione.  10.4. E' ben vero che il c.t.u. abbia aggiunto una ulteriore ipotesi circa la necessità di mantenere la distanza di m. dal confine e tuttavia quest'ultima appare ingiustificata in assenza di una coerente motivazione con quanto rilevato dallo stesso consulente, e non concretamente contestato, sulle dimensioni e le caratteristiche del manufatto che escludono l'applicazione delle norme locali sulla distanza dal confine. 
In accoglimento del motivo di appello proposto da e , pe rtanto, si de ve ri gettare la domanda de ll'attore di a rretramento de lla casetta in legno realizzata sul mappale di cui ai capi 2) e 3) della decisione appellata.  10.5. Per le stesse ragioni vengono respinte le censure proposte con l'appello incidentale condizionato sulla violazione della distanza minima dal confine con la precisazione che il regolamento locale, come detto, prevede un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie-pertinenziali e l'appartenenza del manufatto a quest'ultima tipologia, trova riscontro nella verifica effettuata al riguardo dall'ufficio tecnico comunale conclusa con la comunicazione del 3/6/2010 con cui si autorizza la prosecuzione dell'installazione (pag. 6 e 7, relazione del c.t.u.). 
Circostanza confermata dal c.t.u. come sopra riportato (manufatto pertinenziale, superficie inferiore a mq ( mq) e altezza inferiore a ml ).  10.6. Inoltre, si osserva ulteriormente: - ai fini delle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce "costruzione" qualunque manufatto che “abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo” (cfr. da ultimo Cass 5145/2019 e 16676/2012); - non sono emersi i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo ed anzi, la casetta di legno non necessità di opere di fondazione, come evidenziato dal c.t.u. (si tratta di pannelli pre-assemblati di legno di abete essiccato), né risulta incorporata o collegata ad altro corpo di fabbrica. 
Non essendo stabilmente infissa nel suolo o di consistenti dimensioni, così integrata la motivazione, legittimamente il giudice di primo grado ha escluso per la casetta di legno l'applicabilità delle norme sulle distanze tra fabbricati. 
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'appello incidentale deve essere rigettato.  11. Il secondo motivo dell'appello principale, sulla costruzione in muratura sul mappale , capi 4) e 5) della decisione appellata, si esamina congiuntamente alle censure formulate con l'appello incidentale sul capo 5). ******** ********* ** ### 8 11.1. Sostiene l'appellante principale: - erroneamente sarebbe stato disposto l'arretramento del garage sul mappale non trattandosi di nuova costruzione, ma di ristrutturazione senza alterazione di volume e di superficie del manufatto preesistente; - erroneamente sarebbe stata rigettata l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere la costruzione sul mappale ove esisteva una struttura di pari dimensioni come rilevata dalla polizia municipale con verbale del 24/2/1983. 
Sostiene l'appellante incidentale: - in violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, erroneamente sarebbe stato disposto l'arretramento del garage sul mappale di soli 5 metri invece della distanza minima inderogabile di mt. 10 dal fabbricato condominiale di cui l'appellato è comproprietario.  11.2. Innanzitutto, contrariamene a quanto sostenuto dalla parte appellante principale, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, la ristrutturazione edilizia si attua attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell'opera) e alla relativa tutela ripristinatoria (cfr. Cass. 17043/15); - costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte, e, in ambo i casi, la normativa da rispettare, ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta (cfr. Cass. 8954/2000); - la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie ed un possibile modesto aumento del volume, Cass. 15041/2018).  11.3. Su questo manufatto ha rilevato il primo giudice, pag. 4 della sentenza: nel corso degli anni sul mappale si sono avvicendate tre differenti costruzioni: a) nel 1983 una pompeiana il cui tetto era rappresentato dal una struttura metallica delle dimensioni di mt. 10,10 x 5,30 x 2,10 h come si rileva dalla **** **** **** **** violazione contestata dalla polizia ### di ### del 24/02/1983 (all. 5 fascicolo di parte convenuta).  b) nel 1993 una struttura, diversa dalla prima, con una realizzazione di copertura in pvc (oggetto di procedimento sanzionatorio e di successiva sanatoria nell'anno 1999 doc. 18 parte attrice doc. 6 parte convenuta); c) nel 2010 una struttura completamente chiusa a seguito della demolizione della tettoia e realizzazione dell'attuale manufatto in muratura (DIA protocollata in data ### doc. 6 parte attrice)." 11.4. Lo stesso manufatto, nella c.t.u. depositata il ### è così descritto: - All'attualità presenta una superficie di circa mq con pianta trapezoidale (base maggiore sud ml , base minore nord ml e larghezza ml ) e una copertura ad unica falda verso sud con altezza media di ml (H max lungo confine nord e H min lato sud) all'intradosso del solaio, pag. 9 della relazione; - Il garage risulta posto ad una distanza di ml dal fabbricato denominato 6 (r ilievo fotografico), pag. 10 relazione del c.t.u.; - Il garage presenta superfici finestrate lungo il fronte nord…tale fabbricato risulta stabilmente infisso al suolo; - nello specifico la costruzione del solaio di copertura ha comportato evidentemente un innalzamento del corpo di fabbrica e ciò per uno spessore pari a quello del solaio, restando invariata tuttavia l'altezza interna del fabbricato…risultando l'involucro del garage circa 30 cm più alto rispetto alla situazione riportata nella sanatoria del 1999, pag. 14-15 della relazione del c.t.u.; - nel 1983 il manufatto, aggiunge il c.t.u., (unitamente al garage posto sul mappale e non ogge tto de lla pre sente c ontroversia), “ era o ggetto di procedimento sanzionatorio…Nel 1999 i due fabbricati sanzionati nel 1983, tra cui il garage sul mappale , erano oggetto di ### in Sanatoria”, pag. 18, rel. del c.t.u.. 
Tuttavia, il c.t.u. conclude formulando ipotesi non condivisibili, in quanto non raffrontate con il manufatto esistente nel 1983, sulla irrilevanza della variazione dell'involucro del garage rispetto al manufatto oggetto della sanatoria del 1999, e sulla irrilevanza dell'esistenza della parete finestrata sul prospetto nord in quanto rispetto alla sanatoria del 1999 “con la DIA del 2010 si è avuta una riduzione della superficie aperta verso lo scoperto di parte attrice , per cui parrebbe non applicabile il vincolo di 10,00 tra pareti fronti stanti finestrate”, pag. 19, rel. c.t.u..  11.5. Sul punto, sul manufatto oggetto del verbale del 1983, si osserva: - sulle dimensioni, con l'atto di appello si precisa che nel predetto verbale sarebbero indicate con: 5,30 x 2,10 x h 2,50 (e non 2,10 h come riportato nella sentenza), per significare che successivamente non ci sarebbe stata “alcuna veramente sensibile variazione di volumetria”, pag. 20-21 dell'atto di appello; - nel documento n. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dai convenuti in primo grado (### descrittiva opere abusive, datata 29/5/92) si dichiara che sul mappale sono st ate eseguite “le seguenti opere: ***** ************ ******** **** **** ****** **** **** ### 10 - costruzione di due pompeiane in struttura metallica, come da verbale …del 24.2.1983”; - in quest'ultimo verbale, le dimensioni delle “due pompeiane in paletti in cemento infissi sul terreno e il “tetto” in struttura metallica” sono rispettivamente indicate: in 5,30 x 2,10 x h 2,50 e in 5,30 x 2,10 x h 2 circa. 
In altre parole, le dimensione del manufatto sul mappale nel 1983 sono quelle indicate nella sentenza di primo grado, salvo l'altezza pari a m. come dedotto dall'appellante.  11.6. Dal raffronto fra le dimensioni della costruzione esistente nel 1983 e quelle rilevate dal c.t.u., sopra riportate e non concretamente contestate, il manufatto preesistente risulta demolito e sostituito con una costruzione in muratura chiusa con una superficie maggiore ed una altezza maggiore. 
Legittimamente, pertanto, il giudice di prime cure ha accertato la violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/68.  11.7. Contrariamente a quando dedotto dai convenuti ora appellanti, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (cfr. Cass. 15041/2018). 
Per il suo acquisto è necessaria, infatti, la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente all'esercizio sulla cosa di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena”, il possesso continuato è interrotto quando la vecchia costruzione sia sostituita da una costruzione nuova per dimensioni e volumetrie (cfr.  362/2017). 
Onere che nella specie non appare assolto dai convenuti.  11.8. Parte convenuta ha eccepito di aver usucapito il diritto a mantenere a distanza inferiore a quella legale la costruzione adibita ad uso garage esistente da oltre trent'anni sul mappale . 
Anche ove provata la sostanziale corrispondenza dell'attuale manufatto con quello risalente al 1993, l'eccezione comunque non potrebbe essere accolta in difetto dell'elemento temporale previsto dall'art. 1158 c.c. (l'atto di citazione è del 2011). 
Rispetto all'organismo preesistente e risalente al 1983, il manufatto (costituito da una tettoia in paletti in cemento infissi sul terreno e “tetto” in struttura metallica) risulta sostituito da altro avente connotati del tutto diversi (per superficie, altezza, caratteristiche costruttive e destinazione) che determina l'impossibilità di configurare il necessario presupposto della continuità del possesso richiesta dalla legge per il compimento dell'usucapione. 
Il motivo deve essere, quindi, respinto. **** **** **** 11.9. E' appena il caso di aggiungere - sulla legge regionale n. 14/2009 evocata da ultimo dagli appellanti principali, circa la possibilità di realizzare interventi mediante demolizione in deroga agli strumenti urbanistici locali e da considerarsi come ristrutturazione e non come nuova costruzione - quanto previsto dall'art. 9, comma 8: “sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”, limite richiamato nello stesso atto di appello, pag. 18. 
Anche ove tempestivamente allegati e provati i presupposti fattuali, pertanto, la predetta normativa appare inapplicabile in tema di distanze tra costruzioni e di disposizioni inderogabili come si dirà meglio appresso.  12. Tornando all'appello incidentale, lamenta l'attore l'erronea misura dell'arretramento (5 metri), disposto con il capo 5) della sentenza appellata. 
Il motivo appare fondato e deve essere accolto. 
E' stato, infatti, affermato: - il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, detta disposizioni inderogabili da parte dei regolamenti locali in tema di limiti di densità, altezza, e distanza fra i fabbricati, destinate a disciplinare le distanze tra costruzioni in tutte le zone territoriali diverse dai centri storici e per consolidato orientamento giurisprudenziale, trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva, ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel predetto d.m., “le sue disposizioni prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.” (cfr. Cass. S.U. 14953/2011); - inoltre, la norma dell'art. 9 d.m. n. 1444/68 va interpretata nel senso che la distanza minima di metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che l'affaccio esista in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta (cfr. tra le tante, Cass. 13547/11 e 20574/07 e, sullo stato dei luoghi e la presenza di pareti finestrate, si rinvia a quanto rilevato dal c.t.u. come sopra riportato, par. 11.4); - qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l'igiene e la salubrità dello ambiente, che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza e di igiene (cfr. Cass. 8935/2015).  ### in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della sentenza di primo grado, capo 5), i convenuti devono essere condannati ad arretrare il garage di metri dal fabbricato ** ### 12 13. Appare fondata, anche, l'ultima censura formulata con l'appello incidentale sul risarcimento del danno liquidato con la somma di € 50,00 (euro cinquanta/00) in favore dell'attore. 
A tale proposito, si rammenta l'effetto, certo e indiscutibile, della abusiva imposizione di una servitù sul fondo altrui e, quindi, della limitazione del relativo godimento, derivante dalla violazione delle citate norme sulle distanze. 
Nel caso di specie, ritenuta la possibilità di accedere ad una valutazione equitativa (artt. 2056-1226 c.c.) in ragione della difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, considerata l'entità del manufatto in violazione delle distanze, il contesto degli immobili (come da rilievo fotografico allegato alla c.t.u.) e il tempo della violazione (sino alla decisione), appare equa la rideterminazione già aggiornata della somma dovuta, a titolo di risarcimento dei danni di cui al capo 6 del dispositivo, in € 2.000,00 oltre interessi legali fino al saldo.  14. In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale vengono accolti nei limiti indicati. Visto l'esito finale della lite e la parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo nella misura già ridotta in favore dell'attore. 
Spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti nella misura del 50%.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) in accoglimento dell'appello principale proposto da e e in parziale riforma della sentenza n. 1642/2017 del Tribunale di ### rigetta la domanda dell'attore di arretramento della casetta in legno realizzata sul mappale di cui ai capi 2) e 3) della decisione appellata; 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della sentenza di primo grado, capo 5), condanna i convenuti ad arretrare il garage di metri dal fabbricato condominiale; 3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della sentenza di primo grado, capo 6), ridetermina la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno all'attore in € 2.000,00 oltre interessi legali fino al saldo; 4) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite di primo grado che si liquidano nella misura già ridotta in € 3.330,00 di cui € 200,00 per spese esenti, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge e per il secondo grado in € 4.400,00 di cui € 258,00 per spese esenti, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di , compensa la parte residua; 5) pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti nella misura del 50%. 
Cosi deliberato in ### il ###.  ### Ausiliario est. #### 

causa n. 647/2018 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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