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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2310/2025 del 03-11-2025

... depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (###.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ####'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3560 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA ### (C.F. ###) nato a ### (###, il ### e residente a ### (### e ### nata a ### (###, il ### ed ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) del ### di ### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura alle liti ; - RICORRENTI - ### dell'### (C.F. ###), in persona del ### in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### presso i cui ### alla via G. ### 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. ###, C.F. ADS ###; - RESISTENTE - Con l'intervento necessario del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione loro statusex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Ministero dell'### chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano ### nato in ### a ####, il ### ed emigrato in ### il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. 
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ### in data ### a ### (### sposava ### dall'unione coniugale nasceva il ###, a ### (#### la quale in data ### a ### (### sposava ### ed assumeva il nome di ### dal matrimonio in data ### a ### (### nasceva ### il quale in data ### a ### in ### sposava ### la quale assumeva il nome di ### dal matrimonio nascevano il ### a ### (#### e il ### a ### (#####.M. apponeva il visto e nulla osservava. 
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. 
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.   **** 
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle ### Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate. 
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. 
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di ####, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea. 
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. 
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in ### La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di ### unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. 
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (###.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. 
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'### presso il ### di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari ### italiani in ### per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in ### per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del #### che si sta consolidando nei ### ritiene che i tempi di risposta dei ### siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).  ###, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del ### di ### territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. 
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. 
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo ### di cittadini italiani di : ### nato a ### (###, il ###; ### nata a ### (###, il ###. 
B) Ordina al Ministero dell'### e, per esso all'### di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. 
Così deciso in ### il ###. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 3560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Graziella Costantino

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 4190/2025 del 22-12-2025

... italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE ### in materia di #### e libera circolazione dei cittadini UE _______________ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. 14178/2024 tra le parti: #### 305.922.128-66, nata a ### il ###; #### 302.634.898-84, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 592.638.718-33, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore ### CPF 287.409.878-76, nato a ### il ###; #### 013.812.268-76, nato a ### il ###; #### 007.326.629-90, nato a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 141.994.079-10, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 295.985.498-52, nata a ### do ### il ###; #### 039.056.439-79, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore dei minori #### 137.520.999-09, nata a ### il ### e #### 167.771.929- 05, nata a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 036.464.869-45, nato a ### 08/02/1982; #### 058.966.199-01, nato a ### il ###; tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in ####, ### n. 6 ###'INTERNO (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ###.M. in persona del ### della ###: riconoscimento della cittadinanza italiana.  ###: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità̀̀̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano ### nato nel Comune di ### (### di ### in data ###, in seguito emigrato in ### dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita. 
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che: - in data #### - mai naturalizzato brasiliano - si è sposato con ### unione da cui è nato a ### in ### in data #### - dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati l'08.12.1956 ### e il #### - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati in data #### in data #### e in data #### odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### unione da cui è nato in data #### odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### unione da cui sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (da cui ha successivamente divorziato) sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### è nato in data #### odierno ricorrente; - sussiste interesse ad agire, in quanto i) non è stato possibile perfezionare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - in quanto discendenti in linea diretta del cittadino italiano ### mai naturalizzato brasiliano - per mancanza di posti disponibili sull'apposita piattaforma dei ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti; ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, atteso che i ### in questione impiegano oltre 10 anni per esaminare le istanze; iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Con decreto del 27.01.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni. 
Con decreto del Presidente ### del 29.10.2025 la presente causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 16.11.2025 rinviava l'udienza al 02.12.2025. 
Con provvedimento del 03.12.2025 il Giudice ha concesso termine perentorio sino al 15.12.2025 per provvedere alla regolarizzazione della procura e della costituzione dei genitori dei minori ricorrenti e ha fissato nuova udienza al 18.12.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
In data ### gli attori hanno depositato procura contenente il conferimento di autorizzazione alla proposizione del presente giudizio anche degli altri genitori dei minori, ossia di #### e ### All'esito dell'udienza da ultimo fissata viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.  * * *  1. Sulla contumacia del Ministero convenuto. 
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'### convenuto, non costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data ### presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di ### suo difensore ex lege.  2. Sulla domanda attorea. 
La domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. 
Nel ricorso gli attori hanno dedotto di aver tentato invano di inoltrare - presso i ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti - le richieste di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, stante l'assenza di posti disponibili sul portale delle suddette ### come risulta dai molteplici screenshot del portale telematico di ###mi (https://prenotami.esteri.it/Services) prodotti dagli attori da cui si evincono numerosi tentativi di inoltro della prenotazione nel corso dal 2022 al 2024. 
Ne consegue che non è stato possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza - che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario - in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, né conoscere in anticipo i tempi necessari per l'evasione delle richieste presso i ### competenti, con ogni certezza superiori ai 10 anni se si considera che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le istanze risalenti al 2012 e che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le richieste con numeri progressivi da 52.501 a 54.500 in lista d'attesa, arrivati al numero 80.776 nel settembre del 2019, come si evince dalle comunicazione e dalla tabelle estratte dai siti di dette ### prodotti in giudizio dagli attori. 
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale. 
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. 
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle ### unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022). 
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite ### nato il ### a ### in provincia di ### (doc. n. 3) si è sposato con ### in data ### (doc. n. 5), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 6); - dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 7) sono nati l'08.12.1956 ### (doc. n. 8) e il #### (doc.  9); - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 10) sono nati in data #### (doc. n. 11), in data #### (doc. n. 12) e in data #### (doc. n. 13), odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### (doc. n. 14), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 15), odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### (doc. n. 16), unione da cui sono nate in data #### (doc. n. 17) e in data #### (doc. n. 18), odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### (doc. n. 19); 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (doc. n. 20) sono nate in data #### (doc. n. 21) e in data #### (doc. n. 22), odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 25) è nato in data #### (doc. n. 26), odierno ricorrente. 
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori:
Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano ### - del quale si deduce la mancata naturalizzazione brasiliana - ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti che l'hanno a loro volta conservata e trasmessa ai sensi delle disposizioni del codice civile del 1865, dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912 (anche per linea femminile a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge e n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero) e dell'art. 1 co. 1 lett. a) della ### n. 91/1992. 
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in ### di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potessero essere interpretati come prestazione di consenso. ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”; ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, non potendosi, invece, la stessa dirsi perfezionata “da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (Cass. sez. un. n. 25317/2022). 
La Corte di cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. sez. un.  25317/2022). 
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. 
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”). 
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta - in tal senso onerata - la quale, omettendo di costituirsi ha rinunciato ad eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla ### n. 555 del 1912).  3. Sulle spese di lite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'###
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia). 
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.). 
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) DICHIARA la contumacia del Ministero dell'### 2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani; 3) ORDINA al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) CONDANNA il Ministero dell'### a rifondere agli attori le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in € 1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.  come per ### Si comunichi.  ### 22.12.2025. 
Il Giudice Dott.

causa n. 14178/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orani Silvia

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2774/2025 del 01-12-2025

... depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (###.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ####'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4430 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA ### nata a Rio de ### - RJ (### il ###, per sé e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale, unitamente a ### nato a Rio de ### - RJ (### il ###, dei minori: ### nata a Rio de ### - RJ (### il ### e ### nato a Rio de ### - RJ (### il ###; ### nata a Rio de ### - RJ (### il ###; ### nato a Rio de ### - RJ (### il ###; tutti difesi e rappresentati dall'Avv. ### presso il cui studio domiciliano, giusta procure alle liti in atti; - RICORRENTI - ### dell'### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### presso i cui ### domicilia ope legis, in ### alla ###. ### n. 34; -RESISTENTE - Con l'intervento necessario del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Ministero dell'### chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano ### nato a #### il giorno 07.08.1869 ed emigrato in ### il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. 
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione di ### con ### è nato ### il ###. 
In data ###, ### ha sposato ### e, in virtù del loro matrimonio, è nata ### de ### il ###. 
In data ###, ### de ### ha contratto matrimonio ### dalla loro unione coniugale è nata ### il ###. 
In data ###, ### ha contratto matrimonio con ### dalla loro unione coniugale sono nati: ### il ### e ### il ###. 
Da una successiva relazione intrattenuta da ### con ### da ### è nata ### il ###. 
In data ###, ### ha sposato ### e, in virtù del loro matrimonio, è nato ### il ###. 
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso i ### d'### di Rio de ### (### e ### (### seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del ### al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.  ### dell'### si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.  ###.M. in sede nulla ha opposto. 
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 01 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.  **** 
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle ###
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate. 
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. 
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di ####, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, ### specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea.  ### appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione ### 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). 
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. 
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in ### La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. ### unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. 
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (###.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. 
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'### presso il ### di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari ### italiani in ### per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. 
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in ### per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del #### che si sta consolidando nei ### ritiene che i tempi di risposta dei ### siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. 
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).  ###, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online dei ### d'### di Rio de ### (### e ### (### - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. 
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. 
La mancata opposizione da parte del Ministero dell'### e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di ### in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo ### di cittadini italiani dei ricorrenti; B) Ordina al Ministero dell'### e, per esso all'### di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; C) ### le spese di lite integralmente compensate. 
Così deciso in ### il ###.   La Giudice dott.ssa

causa n. 4430/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fiamingo Chiara

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 3686/2025 del 18-12-2025

... quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente ### brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### il quale l'ha trasmessa, a sua volta, alla figlia ### che l'ha trasmessa alla figlia ### che la trasmetteva alla figlia ### che la trasmetteva alla figlia ### la quale, infine, la trasmetteva al figlio ### La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.n.13976/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### in materia di #### e libera circolazione dei cittadini UE. 
In persona del giudice dott. ### all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente, ### causa iscritta al r.g.n.13976/2023, promossa da: ###, nata in ### il ###, (######), elettivamente domiciliata in ###, 16/1, ####, presso lo studio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###); RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEL###, in persona del ### l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di ### RESISTENTE##### in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale e nel merito, dichiarare il ricorrente cittadino italiano sin dalla nascita; 2 ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della odierna ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre a CPA come per legge.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.1) ed emigrato in ### dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.2). 
Con decreto in data 19 marzo 2025 veniva fissata prima udienza e, successivamente, udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. 
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 28 agosto 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di ### difensore ex lege del convenuto Ministero dell'### del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di ### che non ha precisato le conclusioni. 
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 12 dicembre 2025. 
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: In data #### si univa in matrimonio con ###ra ### da cui nasceva il figlio ### il ### che, a sua volta, si è unito in matrimonio, in data ###, con ### (doc. 3) dalla cui unione nasceva la figlia ### che, in data ###, si è unita in matrimonio con ### (doc.4) dalla cui unione è nata, in data ###, la figlia ### la quale, in data ### si è unita in matrimonio con ### (doc.5) dalla cui unione nasceva, il ### la figlia ### la quale, in data ### si univa in matrimonio con ### (doc.6) da cui nasceva, in data ###, il figlio ### (doc.7), odierno ricorrente. 
L'### via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., unite, 25317/2022). 
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. 
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). 
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente ### d'### di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolatiquantomeno in #### e ### le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg.  previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.  ### ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendente dell'avo italiano ### il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente ### brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### il quale l'ha trasmessa, a sua volta, alla figlia ### che l'ha trasmessa alla figlia ### che la trasmetteva alla figlia ### che la trasmetteva alla figlia ### la quale, infine, la trasmetteva al figlio ### La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). 
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). 
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano ### Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, richiamando, quindi, l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.  ### la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia del Ministero dell'### • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: ### nata in ### il ### è cittadino italiano iure sanguinis; • ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • compensa le spese di lite Si comunichi ### deciso in ### in data ###.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 13976/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Gnassi

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Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 696/2025 del 23-10-2025

... filiazione. A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025). Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti. A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che ### avo italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti. Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il dott. ### in funzione di Giudice Monocratico presso il Tribunale di Caltanissetta, ### in materia di ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2025 R.G. avente ad oggetto: <<riconoscimento della cittadinanza italiana>> promossa DA ### nata a ### (### il ### e residente ###0, Mar del ### (###, ###T: 27-14805324-9; ### nata a ### (### il ### e residente ###0, Mar del ### (###, ###T: 27-###-9; entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ### presso il cui studio a ####, via ### n.11/A, sono anche elettivamente domiciliat ###calce al ricorso introduttivo.   -RICORRENTI - ### dell'### con sede ###persona del ### p.t., C.F. ###, rappresentato e difeso dall' dello Stato di ### presso i cui uffici, in ### alla via ### n. 174, è elettivamente domiciliat ###l'intervento del ### delle parti: Per i ricorrenti: “ci si riporta integralmente al ricorso introduttivo del presente giudizio e a tutta la documentazione posta a corredo della domanda volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, insistendo affinché la causa venga trattenuta in decisione.”. 
Per il resistente: “l'### come sopra rappresentata e difesa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.  ###, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si rimetteva alle valutazioni del decidente. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da ### cittadino italiano, nato a #### il ###. 
Emigrato in ### lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino argentino. 
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai ### italiani in ### nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni, verificando la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere, con spese “quanto meno, compensate”. 
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.  ***** 
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal resistente, di tardività della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in quanto quest'ultima ha provveduto al deposito di tutti i documenti a prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in allegato al ricorso. 
Nel merito, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano ### a suo tempo emigrato in ### Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge 555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. 
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano, occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione. 
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025). 
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti. 
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che ### avo italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti. 
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi; infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'### sentenza n. 1460 del 30.9.2021). 
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del ### dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione; diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei ### che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei ### del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. 
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti delle ricorrenti siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dalle odierne ricorrenti (cf. Cass. Civ. S.U.  n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, ### alle odierne ricorrenti, essendo stato, tale criterio di trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge 91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983. 
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'### le ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'### sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'### in ### versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate. 
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta ivi presentata. 
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.  ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale; pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione. 
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alle ricorrenti della cittadinanza italiana. 
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia delle odierne ricorrenti (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita) perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status. 
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano state le ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### e ### sono cittadine italiane; - ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle su indicate persone, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - spese di lite compensate.  ### 22 ottobre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 175/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Testaquatra, Falsone Maria Elena

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