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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro CONDOMINIO “###” ### N. 199/C, #### (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. ### GIAMPIERA; ### ad oggetto: sentenza del Tribunale di Modena, ### I, n.1542/2022 del 13/12/2022, nella causa R.G.n. 3595/2019, relativa a impugnazione di delibera assembleare per spese condominiali ### a decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, a trattazione scritta, sulle seguenti ####, come da atto di appello; il Condominio appellato, come da comparsa di costituzione e risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., otteneva dal Tribunale di Modena il ### telematico, provvisoriamente esecutivo, n. 3328/2018 del 26/10/2018, nei confronti dei ###ri ### e ### per il pagamento della somma di ### 6.198,75, a titolo di rate di spese condominiali, scadute e non pagate, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in ### 800,00 per onorari, ### 145,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e cpa, che era notificato unitamente ad atto di precetto alla ###ra ### a mezzo raccomandata a/r che si perfezionava per compiuta giacenza in data ###.
La stessa ###ra ### quindi, proponeva giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il predetto decreto mediante atto di citazione con richiesta di notifica a mezzo posta in data ###, ricevuto dal procuratore e difensore del ### per il procedimento monitorio in data ###, nel quale, preliminarmente, era dedotta l'irregolarità della notifica del decreto effettuata “senza accedere effettivamente all'abitazione di ### - ### per la consegna della raccomandata e senza immettere l'avviso di mancata notifica nella cassetta postale della destinataria. Neppure la successiva raccomandata asseritamente spedita da ### a ### è mai stata ricevuta. ### ha effettivamente ricevuto copia del decreto ingiuntivo suddetto solo in data ### . . .”; nel merito, l'opponente lamentava l'illecita ripartizione delle spese condominiali sulla base di una delibera assembleare da ritenersi nulla in quanto emessa in violazione dell'art. 1123 c.c. e, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, voglia l'###mo Sig. Giudice adito, previo accertamento della irregolarità e/o inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e dell'esito della ricezione dell'atto soltanto nella data del 06/04/2019, ovvero previa remissione in termini dell'impugnazione a far luogo dalla data suddetta, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare comunque privo di effetti giuridici il D.I. 3328/2018 opposto, emesso dal Tribunale di Modena il ###, per i motivi sopraesposti; con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Si costituiva il ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva la tardività dell'opposizione, che comunque era avvenuta dieci giorni dopo l'avvio della procedura esecutiva da parte dello stesso ### con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, che si era perfezionata con il ritiro del plico postale contenente detto atto in data ###, e precisava che la ###ra ### nel giudizio della procedura esecutiva nulla aveva eccepito riguardo la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento de quo; nel merito, era dedotta l'infondatezza dell'opposizione, anche in ragione della mancata tempestiva impugnazione della delibera assembleare su cui si fondava il credito condominiale portato dal decreto opposto e, pertanto, erano rassegnate le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avanzata ex adverso per i motivi di cui ai passaggi che precedono, da intendersi quivi integralmente trascritti; Nel merito, con riferimento alla domanda avversaria di sospensione del d.i. opposto, rigettare integralmente tale domanda, in quanto non ricorrono i requisiti di legge e quindi confermare integralmente l'esecutività del d.i. opposto.
In ogni caso, con riserva di meglio dedurre nella rispettiva fase di merito, rigettare l'opposizione proposta anche nel merito e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto anche nel merito.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (oltre rimborso spese generali, iva e cpa nelle misure di legge), da liquidarsi eventualmente nella successiva fase di merito”.
Il Giudice, rigettava con ordinanza in data ### l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto opposto e ordinava al ### opposto di esperire il procedimento di mediazione con deposito della relativa domanda entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza. ### del ### depositava la domanda di mediazione in data ### e partecipava al procedimento senza preventiva delibera assembleare che lo autorizzasse al riguardo, non ritenendola necessaria, come invece eccepito dal difensore della ###ra ### e il mediatore dichiarava chiusa la mediazione con esito negativo.
Successivamente, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. alle parti, le quali depositavano le memorie di cui al predetto comma e, a seguito dell'esame delle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, rinviava all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti un termine per il deposito di note scritte; all'esito, pertanto, ritenuta tardiva l'opposizione proposta dalla ###ra ### la causa era così decisa dal Tribunale di Modena: “Visto l'art. 281 sexies c.p.c., dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 3328/2018 a favore di ### di via ### n. 199/C, #### e condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 3.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”. 2) ###.ra ### ha proposto il presente appello avverso la predetta sentenza formulando tre motivi di impugnazione: - Errata pronuncia della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva a fronte del mancato rispetto dell'Ordinanza del 18.09.2020, mai revocata, che onerava legittimamente l'amministratore del ### dell'avvio della mediazione preventiva, a pena di revoca del decreto ingiuntivo, come di regola; - Errata affermazione del Tribunale nel ritenere la tardività della opposizione attribuibile a colpa di ### e nel dichiarare la decadenza della medesima dalla facoltà di impugnare il decreto ingiuntivo essendo spirato il termine di 10 giorni dall'inizio del primo atto esecutivo; - Omessa valutazione da parte del ### del comportamento delle parti nella decisione delle spese di lite.
Con il primo motivo la difesa appellante ha dedotto che “l'avvio preventivo della mediazione e l'esperimento del tentativo di conciliazione dopo che era già stata avviata la causa erano pregiudiziali rispetto a qualsiasi altro esame del fascicolo”, come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, ha contestato che la ###ra ### avesse ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data ###, mentre era venuta in possesso solo in data ### del decreto ingiuntivo, che, quindi, era stato impugnato tardivamente nel rispetto del termine di quaranta giorni.
Nel terzo motivo ha infine lamentato la mancata valutazione nella decisione sulle spese di lite del comportamento tenuto dalle parti nel caso di specie. ###, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, previo annullamento o in riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e definitiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3328/2018 del Tribunale di Modena, per violazione dell'obbligo di valido avvio di mediazione obbligatoria imposto dal Giudice al ### per il proseguimento del giudizio di primo grado ed attività successive, con ogni conseguente obbligo di ripristino a carico dell'inadempiente; - in subordine, in via principale e nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e negati dal Tribunale, accertare e dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto errato ed ingiusto poiché pone a carico di ### anche spese di manutenzione ordinaria di strutture condominiali (scale, androne, ascensore) alla medesima interdette di diritto e di fatto, e di conseguenza revocare il decreto stesso con ogni obbligo di ripristino. - in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma parziale della sentenza di primo grado nel merito, tenere indenne ### dalle spese di lite del giudizio di primo grado in ragione del comportamento delle parti in causa revocando la condanna della medesima al rimborso in favore del ### appellato, in riforma della sentenza appellata su tale capo, e con condanna di parte appellata al pagamento delle spese nel procedimento di appello”.
Si è costituito il ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata ed esponendo, per quanto concerne il primo motivo, che il giudicante avesse correttamente considerato che il mancato esperimento del procedimento di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, pertanto, “La pronuncia sulla inammissibilità dell'opposizione preclude l'esame dell'eccezione di improcedibilità”.
Riguardo al secondo motivo, il ### ha rilevato che la documentazione in atti dimostrava che l'opposizione era stata effettuata tardivamente e che i legali di controparte erano privi di una procura speciale per potere proporre una querela di falso, mentre sul terzo motivo ha evidenziato che non vi fossero fondate ragioni che potessero giustificare la deroga al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.. ### appellato, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'###sa Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa.
Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili, comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Ci si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nell'atto di appello.
Con vittoria di spese competenze di entrambi i giudizi”.
All'udienza di prima comparizione del 31/10/2023 l'appellante chiedeva l'autorizzazione a proporre la querela di falso, depositando la copia dell'atto, e il consigliere istruttore, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza in data ### dichiarava inammissibile l'atto depositato in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c. per essere considerato una valida querela di falso.
Successivamente, le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica e all'udienza del 14/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, precisavano le conclusioni e la causa era presa in decisione. 3) ###, innanzitutto, ritiene di valutare l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'appellante con il primo motivo d'impugnazione.
Al riguardo, si osserva che il giudizio di opposizione de quo è avvenuto prima dell'entrata in vigore della “### Cartabia” e che l'avvio del procedimento di mediazione e la successiva partecipazione a detto procedimento sono avvenuti con l'amministratore del ### appellato privo della delibera assembleare, presa con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., che lo autorizzasse a prendervi parte, come richiesto dall'allora vigente testo dell'art. 71, disp. att. c.c., come risulta dal verbale dell'organismo di mediazione in atti, datato 2/12/2020.
Tale fattispecie era stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte (### VI, ordinanza in data ###, n.10486), che aveva statuito che “###. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, identicamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1. Non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, in forza dell'art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473)”.
All'epoca del giudizio di opposizione, quindi, la condizione di procedibilità delle controversie in materia di condominio non poteva evidentemente considerarsi realizzata quando l'amministratore partecipava all'incontro davanti al mediatore sprovvisto della preventiva delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la mediazione e procedere al relativo svolgimento, come stabilito dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010.
Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la valutazione sull'inammissibilità o meno del giudizio di opposizione preclude l'esame dell'eccezione di improcedibilità, in quanto l'inammissibilità riguarda vizi originari dell'impugnazione che precedono logicamente e processualmente i vizi che determinano l'improcedibilità e che si manifestano nel corso del giudizio solo dopo che questo si sia validamente instaurato, con la conseguenza che in caso di inammissibilità dell'azione non si procede nemmeno ad esaminarne l'improcedibilità.
Riguardo alla valutazione dell'inammissibilità dell'opposizione, in primo luogo, il Collegio osserva che le istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado, non ammesse e reiterate nel presente giudizio di impugnazione, siano irrilevanti alla luce della documentazione depositata in atti e, allo stato, pienamente utilizzabile.
Dal suo esame, infatti, risulta che la notifica del decreto ingiuntivo opposto unitamente ad atto di precetto effettuata mediante spedizione postale raccomandata ex lege n.53/1994 alla ###ra ### in ### n.199/c, CAP 41013, ####, si è perfezionata per “compiuta giacenza” alla data del 22/12/2018, come indicato nella copia dell'avviso di ricevimento depositato; in detto avviso, inoltre, è stato indicato e sottoscritto in data ### dall'addetto al recapito che il plico non è stato consegnato alla ###ra ### “per temporanea assenza del destinatario” e “mancanza delle persone abilitate”, e che è stato “immesso avviso casetta corisp. dello stabile in indirizzo”, nonché depositato lo stesso presso l'ufficio postale e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.###6 del 11/12/2018”.
Corre l'obbligo di precisare che anche nel caso in cui fosse fondata l'eccezione di irregolarità della suddetta notifica per i motivi esposti dalla difesa dell'appellante, la ###ra ### non ha opposto, comunque, il decreto ingiuntivo entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 650 c.p.c., precisamente di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
A questo riguardo, infatti, non rileva l'eventuale tardiva conoscenza dell'ingiunzione che l'appellante avrebbe acquisito effettivamente in data ###, con conseguente scadenza del termine di quaranta giorni per la formalizzazione dell'opposizione tardiva in data ###.
Su questo punto è intervenuta la Suprema Corte con una recentissima sentenza, con cui ha ritenuto di chiarire che il sistema dei termini per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quello di quaranta giorni previsto per l'effettiva conoscenza dell'ingiunzione, e quello di dieci giorni dal primo atto dell'esecuzione, non sono né alternativi, né sovrapponibili, ma “cooperano” tra loro mediante un meccanismo che la Cassazione ha definito “sistema a doppia barriera” (Cassazione, sentenza n.15221/2025).
Ha precisato, in particolare, che i due termini devono essere entrambi rispettati affinché si possa promuovere l'opposizione tardiva e, quindi, non è sufficiente che solo uno dei due termini sia ancora in corso, ma è necessario che lo siano entrambi, con la conseguenza che una volta scaduto uno solo dei due termini, non è più possibile proporre l'opposizione tardiva.
Nel caso di specie, pertanto, anche se era in ipotesi ancora in corso il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, la ###ra ### comunque, era tenuta a rispettare il termine di dieci giorni dal primo atto dell'esecuzione, di cui la stessa ne aveva avuto contezza con la notifica da parte di ### dell'### di ### ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto di pignoramento presso terzi, avvenuto in data ###.
La difesa dell'appellante ha decisamente sostenuto nel proprio atto che “non esiste, appunto, nessuna regolare notifica da parte di un qualsiasi pubblico ufficiale dell'avviso di pignoramento presso terzi nelle mani della Fomina”, ma queste affermazioni sono recisamente smentite dalla copia dell'avviso di ricevimento dell'atto de quo, in atti, recante data 27/4/2019 e con la sottoscrizione della ###ra ### Alla luce della sopra indicata sentenza della Cassazione, consegue che l'appellante, pur essendo eventualmente in corso il termine di quaranta giorni dalla effettiva conoscenza dell'ingiunzione, avrebbe dovuto, comunque, opporre il decreto ingiuntivo entro il termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell'art. 650 c.p.c., e precisamente non oltre il ###.
La notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo è invece avvenuta tardivamente in data ### e, quindi, è da confermarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Il presente appello va dunque respinto e restano assorbite tutte le altre domande. ### rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna del ###ra ### a rifondere il ### “###”, corrente in ####, ### n.199/C, delle spese relative al presente giudizio, calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da ### 5.201 a ### 26.000) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis. P.Q.M. La Corte di Appello di Bologna, così dispone: 1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di #### I, n.1542/2022 del 13/12/2022, nella causa R.G.n. 3595/2019; 2) dichiara tenuta e condanna la ###ra ### a rifondere al ### “###”, corrente in ####, ### n.199/C, in persona dell'### p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in ### 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge; 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, ###, S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, ###, S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il 18 novembre 2025 ### ausiliario estensore ##### n. 974/2023
causa n. 974/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Reali Achille, De Rosa Giuseppe, Anna Rita Popoli