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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 26/2026 del 04-01-2026

... pagamento dell'importo di € 1.686,67, oltre interessi e spese legali, a titolo di conguaglio quote condominiali e di riscaldamento scadute e non saldate. In sintesi (e con richiamo agli atti per una puntuale disamina), l'opponente deduceva: - l'illegittimità del procedimento ex art. 63 disp. att. c.c. azionato nei propri confronti in quanto, a far data dal 20/09/21 (antecedente al deposito del ricorso per D.I.), non rivestiva più la qualità di condomina dello stabile; - la nullità della delibera dell'assemblea dei condomini del 22/06/21, con la quale era stato istituito un fondo straordinario di accantonamento in misura pari ad € 40.000,00 a titolo di T.F.R. del portiere, per violazione della norma imperativa relativa al limite ### della responsabilità del nuovo acquirente, di cui all'art. 63, comma 4°, disp. att. c.c.; la ricorrente, invero, aveva acquistato l'immobile in condominio in data ### mentre l'accantonamento deliberato in assemblea si riferiva ad un periodo ultratrentennale di pregresso rapporto lavorativo del dipendente; - l'inefficacia nei propri confronti, in quanto non più condomina dello stabile, della delibera dell'assemblea dei condomini del 23/11/22, con la quale (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 14357 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 1^ SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 14357/2024 tra Opponente: ### (###), rapp.ta e difesa - giusta procura da intendersi in calce al ricorso in opposizione a D.I. - dall'Avv. ### contro ####. 17 - ROMA (###), rapp.to e difeso - giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di risposta - dall'Avv. ### Ragioni di ### e di ### della Decisione Con ricorso ex art. 318 c.p.c., regolarmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ###ra ### proponeva opposizione avverso il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 13485/2023, emesso dal Giudice di ### di ### depositato in data ### e notificatole, unitamente ad atto di precetto, in data ###, con il quale - su istanza del ### di ### n. 17 in Roma - le veniva ingiunto - quale proprietaria di una unità immobiliare facente parte dello stabile condominiale - il pagamento dell'importo di € 1.686,67, oltre interessi e spese legali, a titolo di conguaglio quote condominiali e di riscaldamento scadute e non saldate. 
In sintesi (e con richiamo agli atti per una puntuale disamina), l'opponente deduceva: - l'illegittimità del procedimento ex art. 63 disp. att. c.c. azionato nei propri confronti in quanto, a far data dal 20/09/21 (antecedente al deposito del ricorso per D.I.), non rivestiva più la qualità di condomina dello stabile; - la nullità della delibera dell'assemblea dei condomini del 22/06/21, con la quale era stato istituito un fondo straordinario di accantonamento in misura pari ad € 40.000,00 a titolo di T.F.R. del portiere, per violazione della norma imperativa relativa al limite ### della responsabilità del nuovo acquirente, di cui all'art. 63, comma 4°, disp. att.  c.c.; la ricorrente, invero, aveva acquistato l'immobile in condominio in data ### mentre l'accantonamento deliberato in assemblea si riferiva ad un periodo ultratrentennale di pregresso rapporto lavorativo del dipendente; - l'inefficacia nei propri confronti, in quanto non più condomina dello stabile, della delibera dell'assemblea dei condomini del 23/11/22, con la quale erano stati approvati i consuntivi riscaldamento ‘20/21 e ‘21/22, e la non comprensibilità dei relativi conteggi in funzione della determinazione della quota a conguaglio a proprio carico, con conseguente mancanza dei requisiti di certezza e di liquidità della quota medesima; Concludeva, quindi, previa sospensione della sua immediata esecutorietà e ritenute la nullità e/o l'inefficacia della delibera del 22/06/21 nonché la carenza di prova del credito per spese di riscaldamento, per la revoca dell'opposto D.I.. 
Si intendano qui espressamente richiamate le deduzioni e le conclusioni del ricorso introduttivo ai fini di una puntuale enunciazione delle ragioni della opponente. 
Con il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, il sottoscritto G.d.P. - rilevato che, alla data di deposito del ricorso in monitorio, la ricorrente non rivestiva più la qualità di condomina dell'edificio e ritenuto, conseguentemente, che non poteva essere applicato l'art. 63 disp. att. c.c. - revocava, provvisoriamente, l'esecutività ex art.  63 disp. att. c.c. dell'opposto D.I.. 
In data ### si costituiva in giudizio il condominio opposto, eccependo e deducendo: - la validità della delibera dell'assemblea dei condomini del 22/06/21, resasi necessaria poiché il precedente amministratore aveva improvvisamente ed ingiustificatamente abbandonato il proprio incarico, lasciando vuote le casse condominiali, dove si trovavano anche le quote T.F.R. fino a quel momento accantonate; - la decadenza della ricorrente dal diritto di far valere l'eventuale annullabilità della delibera medesima per il decorso del termine di cui all'art. 1137, co. 2°, c.c.; - l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni dell'amm.re del condominio del 05/06/20 e del 19/09/22; - la certezza e liquidità del proprio credito a titolo di conguaglio riscaldamento ‘21/22, come da lettura analitica per singolo radiatore del gas riferibile all'immobile della ricor rente (che produceva). 
Concludeva, quindi, per il rigetto della proposta opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1,686,67, oltre accessori. 
Si intendano qui espressamente richiamate le deduzioni e le conclusioni della comparsa di risposta ai fini di una puntuale enunciazione delle ragioni dell'opposto. 
La causa veniva istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'amm.re pro tempore del condominio opposto. 
Nel frattempo, in data ###, la ricorrente versava all'opposto l'importo di € 593,83, imputandolo a titolo di pagamento riscaldamento. 
Indi, all'udienza cartolare del 19/06/25, la causa veniva posta in decisione. 
Ciò premesso, si osserva quanto segue. 
Fondato si è rivelato il preliminare motivo di doglianza. 
Appare, invero, incontestata la circostanza secondo la quale il deposito del ricorso al fine di ottenere l'opposta ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 63 disp. att.  c.c. sia avvenuto in data successiva alla perdita della qualità di condomina in capo alla ###ra ### Ed, ai sensi della pacifica Giurisprudenza di ### (cfr., per tutte, Cass. Sent.  23345 del 09/09/08; Cass. Sent. n. 23686 del 09/11/09), in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di una unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi da lui dovuti solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato; ne consegue che non può essere chiesto ed e- messo nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio. 
Costituisce, tuttavia, diritto vivente il principio secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo non dà avvio ad un mero giudizio sulla validità o meno dell'ingiunzione ma ad un ordinario giudizio di cognizione in ordine alla fondatezza del credito fatto valere dalla parte opposta, nel quale questa assume la veste sostanziale di attore mentre la parte opponente assume quella di convenuto. Le parti, quindi, dovranno provare non tanto la sussistenza o meno delle condizioni per l'emanazione del decreto ingiuntivo quanto piuttosto i fatti relativi all'esistenza ovvero l'inesistenza del diritto fatto valere in via monitoria, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.. 
Orbene, nel merito, a parere di questo Giudice di ### la domanda giudiziale promossa dall'opposto condominio si è rilevata fondata. 
In ordine alla quota di € 593,83 richiesta a titolo di residuo saldo conguaglio riscaldamento 2021/22 (periodo in cui la ###ra ### era ancora proprietaria dell'immobile in condominio), si osserva come la stessa ricorrente, pendente il giudizio di opposizione, abbia provveduto al suo versamento in favore dell'opposto. Quest'ultimo, peraltro, attraverso la produzione di copia informatica della lettura analitica per singolo radiatore del gas riferibile all'immobile de quo (doc. n. 11 della relativa produzione), aveva dato prova dell'esistenza e della liquidità del credito in questione. 
Più complessa e decisamente controversa tra le parti si è rivelata, invece, la questione relativa alla debenza dell'ulteriore importo di € 1.092,84 richiesto a titolo di rate (da 1 a 12) dell'esercizio fondo TFR portiere, deliberato dall'assemblea dei condomini tenutasi in data ### per l'accantonamento del TFR per il portiere da ripartire in 12 rate mensili per un totale di € 40,000,00 (cfr. punto n. 5 del relativo O.D.G.). 
Tuttavia, a parere di questo Giudice di ### tale delibera non appare rivestire i profili di nullità e/o annullabilità denunciati dalla ricorrente. 
Si osserva anzitutto come la Giurisprudenza di ### (cfr., da ultimo, Tribunale Palermo Sent. n. 4658/25 e le conformi decisioni da essa richiamate) abbia ammesso la possibilità che l'assemblea condominiale provveda alla costituzione di un fondo … di emergenza, che è uno speciale accantonamento volto a far fronte, tra l'altro, alla mancanza di fondi per sopperire alle spese ordinarie. Esso è destinato a far fronte, tra l'altro, al pagamento dei debiti del condominio verso terzi, al fine di evitare … pignoramenti anche a carico del conto corrente condominiale o dei condomini non morosi. 
Orbene, avuto riguardo al caso in esame, l'istituzione di tale fondo di emergenza appariva necessaria al fine di costituire ovvero ricostituire (tale circostanza non è stata provata in giudizio) la provvista derivante dagli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto del citato dipendente del condominio; provvista che, al momento della a- dozione della delibera assembleare in questione, non era esistente, con conseguente rischio di inadempimento, a carico del condominio datore di lavoro, all'obbligo di versamento del dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di richiesta di anticipo formulata (nel casi previsti dalla legge) dal lavoratore e di conseguenti azioni giudiziarie e, poi, esecutive del lavoratore anche nei confronti dei singoli condomini (in caso di incapienza del conto condominiale).
Sussistevano, quindi, i presupposti per dare luogo, con deliberazione della assemblea dei condomini adottata nel rispetto dei quorum di legge, al fondo di emergenza per cui è causa. 
Ed irrilevante, a parere di questo Decidente, è apparsa la circostanza secondo la quale l'obbligo di accantonamento annuale fosse maturato, per più di trenta anni, in data antecedente a quella in cui la ###ra ### aveva acquistato la proprietà dell'immobile in condominio. E ciò anche nell'ipotesi in cui il condominio, come lamentato dalla ricorrente (e come non efficacemente smentito dal resistente), non avesse mai provveduto ai dovuti accantonamenti negli anni precedenti alla adozione della delibera in esame.  ### di pagamento di un contributo condominiale finalizzata all'adempimento di un debito dell'ente di gestone nei confronti dei terzi, infatti, è autonoma ed ontologicamente diversa da quella che il condominio assume nei confronti dei terzi. E l'obbligazione di pagamento dei contributi condominiali non necessariamente sorge nello stesso momento in cui viene in esistenza la seconda ma sorge solo quando la prima viene approvata (anche in via di ratifica) e ripartita dall'assemblea dei condomini. E tale obbligazione, infine, quale obbligatio propter rem, incombe su chi riveste la qualità di condomino al momento dell'adozione della delibera di approvazione e ripartizione. 
In definitiva, la delibera del 22/06/21 non appare avere violato il disposto di cui all'art.  63, comma 4°, disp. att. c.c. poiché ciò che era maturato in data precedente al biennio dal trasferimento della proprietà immobiliare era solo l'obbligo del condominio nei confronti del portiere ma non già l'obbligo di pagamento del contributo condominiale per cui è causa. 
Né, sempre a parere di questo Giudice, può essere attribuita rilevanza probatoria - ai fini della decisione della presente questione - alla prodotta dichiarazione del 20/09/22 sottoscritta dall'amm.re p.t. del condominio (cfr. doc. n. 4 della produzione della ricorrente). 
Dall'esame complessivo della dichiarazione, infatti, appare evidente che la stessa contenga un mero riferimento alle ragioni della ricorrente in ordine alla non debenza della somma in questione ma non già un riconoscimento espresso delle ragioni medesime. 
Dovrà, in definitiva, procedersi alla revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed alla condanna della opponente al pagamento, in favore dell'opposto, del residuo importo di € € 1.092,84, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. (non ritenendo applicabile il 4° comma della medesima disposizione alle obbligazioni propter rem). 
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono il principio della soccombenza ed, applicati i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando. 
Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa. 
Revoca il ### provvisoriamente esecutivo n. 13485/2023, emesso dal Giudice di ### di ### depositato in data ### e notificato in data ###. 
Dichiara l'inefficacia del pedissequo atto di precetto. 
Dà atto che, in data ###, la ###ra ### ha corrisposto all'opposto l'importo di € 593,83. 
Condanna, per le ragioni di cui sopra in motivazione, la ###ra ### a corrispondere, in favore del ### di ### n. 17 - ### l'importo di € 1.092,84, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, co. 1°, c.c. dalla messa in mora sino al soddisfo. 
Condanna la opponente a rifondere l'opposto delle spese di lite del giudizio di opposizione che si liquidano in € 519,00 per compenso professionale, oltre rimb. spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 14357/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Alioto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1098/2026 del 19-01-2026

... aveva approvato a maggioranza il consunt ivo p er le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto di riscaldamento, addebitando a loro carico la quota spese, nonost ante la precedente assemblea condominiale del 17.6.2012 avesse deliberato la dismissione dell'impiant o centralizzato, autorizzando i condomini a dotarsi di autonomi impianti di riscaldamento. Nel costitu irsi in giudizio, il co ndominio proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna delle attrici al pagamento degli oneri condominiali, sulla base del consuntivo approvato il ###. 2. Il Tribunale di Cremona rigettava la domanda delle attrici, condannando le stesse al pagamento dei rispettivi oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato. Evidenziava che, con delibera del 9.7.2012, non impugnata, i condomini avevano deciso di non eliminare l'impianto comune, ma di sottoporlo ad un intervento manutentivo e di metterlo “a norma”, approvando altresì il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, nonché quelle della sua successiva gestione. Ragion per cui le attrici non avrebbero potuto impugnare la successiva delibera del 10.2.2014 afferente la mera ripartizione delle spese sulla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21443/2020 proposto da: ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### rappresentate e difese dagli Avv .ti Gu ido ### e ### come da procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro ### 2/4, in persona dell'amministratore p.t. Ing. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### bella ### e ### come da procura in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 1723/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. #### 1. ##### e ### di riscaldamento - ### straordinarie di riparazione citavano in giudizio il ### 2/4, al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell'assemblea del 10.2.2014 nella parte in cui aveva approvato a maggioranza il consunt ivo p er le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto di riscaldamento, addebitando a loro carico la quota spese, nonost ante la precedente assemblea condominiale del 17.6.2012 avesse deliberato la dismissione dell'impiant o centralizzato, autorizzando i condomini a dotarsi di autonomi impianti di riscaldamento. 
Nel costitu irsi in giudizio, il co ndominio proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna delle attrici al pagamento degli oneri condominiali, sulla base del consuntivo approvato il ###.  2. Il Tribunale di Cremona rigettava la domanda delle attrici, condannando le stesse al pagamento dei rispettivi oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato. Evidenziava che, con delibera del 9.7.2012, non impugnata, i condomini avevano deciso di non eliminare l'impianto comune, ma di sottoporlo ad un intervento manutentivo e di metterlo “a norma”, approvando altresì il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, nonché quelle della sua successiva gestione. Ragion per cui le attrici non avrebbero potuto impugnare la successiva delibera del 10.2.2014 afferente la mera ripartizione delle spese sulla base, appunto, del criterio precedentemente approvato.  3. Sull'impugnazione delle originarie attrici, la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame, eviden ziando che la delibera d i dismissione dell'impianto centralizzato del 17.6.2012 aveva carattere meramente programmatico, mentre quella del 9.7.2012 aveva determinato le modalità di ripartizione dei costi per la “messa a norma” dell'impianto centralizzato, che l'assemblea condominiale aveva adottato il criterio di ripartizione delle spese consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 1118 c.c. e che, non avendo le attriciappellanti impugnato la delibera del 9.7.2012 di determinazione del criterio di riparto delle spese straordinarie di messa a norma dell'impianto comune, era inammissibile l'impugnativa della successiva delibera del 10.2.2014, che aveva dato attuazione al detto criterio. 3 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### sulla base di tre motivi. ### 2/4 ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1139 e 1105 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea del 9.7.2012 non era previsto il ripristino del vecchio impianto centralizzato di riscaldamento (che era stato dismesso dalla precedent e delibera del 1 7.6.2012) con ripartizione del relativo costo tra tutti i condomini (compre si coloro ch e si erano nel frattempo muniti di impianti individuali) in base ai millesimi di proprietà, con la conseguenza che la delibera adottata all'esito della stessa era affetta da nullità (al pari della successiva delibera del 10.2.2014, nella parte in cui aveva approvato il consuntivo di ripartizione delle spese di ripristino), come tale eccepibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.  2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 1139 e 1105 c.c. e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il ### non era stato inserito l'argomento della “revoca” della precedente statuizione assunta nell'ambito dell'assemblea tenutasi in data ###, con la conseguente nullità della relativa delibera finale e, per l'effetto, di quella impugnata del 10.2.2014.  3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. 
In primo luogo, le doglianze si concentrano sulla deliberazione del 9.7.2002 (assumendosi che nell'ordine del giorno che aveva preceduto la relativa assemblea non fosse stato inserito l'argomento del la “revoca d ella 4 precedente statuizione assunta con delibera del 17.6.2012), nonostante quella originariamente impugnata sia quella adottata il ###, sicché l'oggetto del giudizio si rivela nuovo. 
Avuto riguardo all'asserita nullità della deliberazione del 9.7.2002 (da cui le ricorrenti vorrebbero trarre la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del relativo vizio), va ricordato che le ### di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005; conf. Cass., 2, Sentenza n. 27292 del 09/12/2005, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 21/02/2007, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010; cfr. altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021) hanno chiarito che, in tema di condomini o negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o s ulla proprietà escl usiva di ognuno dei condomin i, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottat e con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente aff ette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che la mancat a comunic azione, a taluno d ei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea cond ominiale (e, a maggior ragione, la deliberazione su u n ogge tto non cont emplato nell'ordine del giorno) comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art.  1137, terzo comma, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è 5 valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. 
Ne consegue ancora che, non avendo le ricorrenti mai impugnato la delibera condominiale del 9.7.2012 (ma solo quella del 10.2.2014 con la quale erano state ripartite le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto centralizzato di riscaldament o), non n e possono ora invocare l'annullamento ai sensi dell'art. 1137 In defi nitiva, le odierne ricorrente cercano di recup erare la mancata impugnativa della delibera del 9.7.2012, vale a dire quella inerente alla dismissione del vecchio impianto di riscaldamento. 
Da u ltimo, va rilevato che, e ssendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo le ricorrenti neppure dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti, il motivo è ancor prima inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., ora rifluito nel terzo comma dell'art. 360 c.p.c.  4. Con il terzo mo tivo le rico rrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 1121 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte bresciana considerato che la scelta di alcuni condomini, assunta durante l'assemblea del 9.7.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusi vo di quei condomini che nel frattempo non si erano munit i di impianti auto nomi no n pote va essere intesa come una revoca dell a precedente delib era del 1 7.6.2012, integrando gli estremi di una innovazione gravosa, con la conseguenza che, ai sensi d ell'art. 1 121 c.c., i condomini che non intendevano t rarne vantaggio erano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Per l'effetto, essendo stati modificati, senza il consenso di tutti i condomini, i criteri legali di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., la prima delibera era affetta da nullità ( al pari d ella successiva delibera con cui era stato approvato il consuntivo sulla base dei criteri derogatori predetti) e la sua impugnazione era sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.  1137 c.c..  4.1. Il motivo è infondato. 
In primo luogo, va evidenziato che, non essendovene cenno nella sentenza 6 impugnata, le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato le questioni concernenti la nat ura di innovazione gravosa della decision e, adottata all'esito dell'assemblea del 17.6.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusivo di quei condomini che nel frattempo non si erano muniti di impianti autonomi e la conseguente applicazione del primo comma dell'art. 1121 c.c.. 
In ogni caso, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente, nei casi in cui sia guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere comunque ricondotta alle modifiche miglior ative, e non alle innovazioni, se ha lo scopo di consentire l'ut iliz zazione di una font e d i energia più redditizia, più economica o meno inquinante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 18/05/1994; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 238 del 12/01/2000). 
Peraltro, l'art. 1120 c.c., nel consentire all'ass emblea condominiale, sia pure con una particolare maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette "al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", salvo a vietare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio, nel qual caso essa è consentita soltanto o ve consista in op ere, impianti o manu fatti suscettibili di utilizzazione separata e sia possibile, quindi, esonerare da ogni contribuzione al la spesa i condomini che no n intendan o trarne vantaggio, oppure, in assenza di tale condizione, se la maggioranza dei 7 condomini che l'ha del iberata o accet tata intend a sopportarne integralmente la spesa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 30/05/1996). 
Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti, da un lato, non deducono alcunché in ordine alla natura voluttuaria dell'ipotetica innovazione e, dall'altro lato, fondano il connotato di particolare gravosità della spesa sul solo importo finale del consuntivo approvato con la delibera del 10.2.2014 (ammontante ad euro 59.980,82), senza parametrarlo alle condizioni e all'importanza dell'edificio. 
Del resto, l'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla real izzazione degli i nteressi comuni ed all a buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condom ini, ovve ro ai terzi, soltanto per effetto ed in sede d i esecuzione della precedente delibera (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 2636 del 04/02/2021). 
Ebbene, sì come si evince dal verbale del 9.7.2012 trascritto in allegato a pagina 3 del ricorso, l'assemblea, dopo aver preso atto che, tranne tre appartamenti, tutti gli altri, a seguito dello smantellamento dei montanti, sarebbero risultati totalme nte scollegati dallo scambiatore, privi di riscaldamento e quindi passibili d i declarat oria di inagibilità, ha (con delibera adottata dall'unanimità dei presenti che, dopo aver ##### e ### abbandonat o l'assemblea, rappresentavano i 496,20 millesimi d el valore totale) escluso (evidentemente revocando sul punto la precedente delibera del 17.6.2012) la possi bilità di eliminare l'impianto centralizzato , “essendo invece conveniente la sua semplice dismissione con ripristino delle sole parti utili all'eventuale collegamento con lo scambiatore di calore”, stabilendo che, trattandosi di opera manutentiva dell'impianto centralizzato comune, i costi 8 sarebbero stati ripartiti secondo i millesimi di proprietà (ponendo a carico degli utilizzatori le spese di manutenzione ordinaria e di consumo e a carico di tut ti i condomini - utilizzatori e non - quelle di manutenzione straordinaria e di dispersione termica). 
E' opportuno evidenziare che i criteri generali di cui all'art. 1123 c.c. trovano applicazione con riferimento al le spese rela tive alla manutenzione e ricostruzione di un imp ianto g ià esistente e che solo nell'ipotesi d'installazione ex novo di un impianto tro va, invece, applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spe se per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 16/05 /1991; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 165 del 10/01/1996, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 25/03/1999, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004). 
E' n oto che la semplice dismissione dell'impia nto di riscaldamento centralizzato si riferisce al distacco fisico di una o più unità immobiliari dalla rete di riscaldamen to comune , permettendo, quindi, al ### singolo ### condomino ### di avere un sistema autonomo. Questo processo implica la rimozione dell e tubazioni che collegano l'appartamento alla colonna condominiale, ma, come stabilito dall'art. 1119 c.c. , non esonera completamente il condomino dagli obblighi verso l'impianto centralizzato, in particola re per le spese di m anutenzione strao rdinaria e per q uelle relative ai “consumi involontari” (dovuti a dispersione). ###à della rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. 
Cass. n. 24209 del 2014). 
Il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a dis taccare le diramazioni della sua unit à imm obiliare dall'impianto comune rimane, quindi, obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impiant o centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria 9 unità immobiliare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020).  4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previst o per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.  ###  

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Penta Andrea

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 153/2026 del 23-01-2026

... ordine dal condominio di scaricare le colonne montanti condominiali afferenti ai locali dell'appellante per permettere il distacco dalle stesse, come confermato dalla documentazione in atti (le lettere inviate al condominio a firma del manutentore, il ### e il ###) - deve ritenersi, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il ### che neppure gli immobili della ### B siano stati effettivamente distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Può concludersi che non risulta in alcun modo provato che nel periodo cui si riferisce la delibera condominiale impugnata, sia intervenuto un distacco degli immobili di proprietà di ### S.r.l. dagli impianti centralizzati condominiali di riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda, tale da esonerare la stessa dal pagamento degli oneri inerenti ai relativi consumi. Parimenti infondata, e da rigettare, è la domanda volta ad ottenere una nuova ripartizione delle dette spese sulla scorta delle tabelle ### ed R - C, elaborate per la divisione dei costi dei consumi relativi ai servizi idrici e di riscaldamento condominiale, che preveda l'esclusione dell'appellante, in quanto, come già detto, alcun distacco, nel rispetto di quanto stabilito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### rel.  ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.IVA ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende per mandato in atti appellante #### N.10 - ### in persona dell'### pro-tempore, (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato MOTIVI DELLA DECISIONE ❖ FATTI DI CAUSA Il Tribunale di ### con sentenza n.4661/2022 pubblicata in data ### all'esito del giudizio n.r.g. 19440/2017 vertente tra ### S.r.l. in persona del legale rapp.te pro-tempore ### e il condominio di via ### n.10-####, in persona del suo amministratore pro-tempore ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e 15,00 % spese generali; e ponendo definitivamente a carico della soccombente le spese di CTU liquidate con decreto del 05/10/2020. 
Avverso la detta sentenza ha interposto appello ### S.r.l., eccependone l'erroneità sotto vari profili. 
Si è costituito in giudizio il ### di via ### n.10-### il quale ha contestato le difese dell'appellante e chiesto il rigetto dell'impugnazione. 
Scaduto il termine perentorio dell'11/07/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ ### 1.Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la perizia del consulente di parte, #### consegnata al condominio convenuto nel mese di Ottobre 2015, la quale avrebbe accertato l'intervenuto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento in data antecedente rispetto ai consumi registrati e contabilizzati nel rendiconto consuntivo 2016 e nel bilancio preventivo 2017, approvati dall'assemblea dei condomini in seconda convocazione in data ###.  2.Con il secondo motivo di appello, ### S.r.l. sostiene di aver effettuato il distacco in modo legittimo, in conformità ai principi dettati dall'art. 1118 c.c., come attestato da ben tre perizie tecniche di parte (a firma del ### R. Nuccio e dell'### P. ###, confortate, a suo dire, dalla consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio tra le stesse parti innanzi il Tribunale di ### (n.r.g. 7934/2017). 
Insiste nella domanda di annullamento e/o revoca dell'impugnata delibera del 17/10/2017, nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del 2016 e di quello preventivo 2017 (corrispondente ai primi due punti dell'o.d.g.).  3.Con il terzo motivo di appello, la società deducente, alla luce della documentazione allegata a riprova della legittimità del distacco, ritiene che debba essere accolta anche la domanda di rielaborazione dei due rendiconti approvati mediante una nuova ripartizione delle spese di consumo gas sulla scorta delle #### ed R-C. con esclusione di ### S.r.l. dai detti conteggi.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ### è infondato. 
Le doglianze rappresentate da ### S.r.l. non sono meritevoli di accoglimento. 
Occorre premettere che: - l'appellante è proprietaria di dodici unità immobiliari ubicate al piano ammezzato dello stabile sito in ### via C. A. ### n.10, di cui sei nella scala A e sei nella scala B; - relativamente ai detti cespiti, la deducente sostiene di essersi gradualmente distaccata tra il 2011 e il 2015 dall'impianto condominiale di riscaldamento, motivo per il quale, previa declaratoria di annullamento e/ revoca della delibera assembleare per cui è causa, chiede, tra le altre, di essere esclusa dalla ripartizione dei costi per consumo gas. 
Da un'attenta lettura dei documenti, e in particolare della CTU espletata in primo grado, codesto Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1137 c.c. ai fini dell'annullamento della delibera impugnata. 
Nello specifico, la società appellante non ha fornito prova di essersi distaccata dall'impianto condominiale di riscaldamento. 
Sul punto, non possono ritenersi conducenti le perizie di parte tese a dimostrare l'asserito distacco in data antecedente rispetto ai consumi registrati e contabilizzati nei bilanci contestati (2016 e 2017). 
In particolare, nella perizia tecnica di parte del 06/10/2015, inviata con lettera raccomandata a/r del 20/10/2015, l'ing. ### ha rappresentato inequivocabilmente una situazione in cui la società manifestava l'intenzione di operare il distacco che, tuttavia, alla data del sopralluogo, ancora non era avvenuto: “### S.p.A. vorrebbe distaccare tutti i propri locali…dagli impianti oggetto di perizia per realizzarne dei propri autonomi…attualmente tutti gli appartamenti dello stabile risultano connessi agli impianti…la quota energia utile diminuirà a seguito del distacco in modo proporzionale alle superfici…l'eventuale aggravio sulle spese dei consumi di corrente elettrica e gas metano, relativi al riscaldamento, sarà irrilevante…il distacco dovrà avvenire ad ogni piano sulla condotta verticale principale…in conclusione si può dichiarare che il distacco della ### S.p.a. non avrà ripercussioni sul corretto funzionamento dell'impianto e che, sulla scorta di quanto detto, vi sarà un irrilevante aggravio di spesa…” (pagg. 2, 3 e 4). 
Le consulenze di parte non sono neppure idonee a suffragare la tesi circa la legittimità del diritto all'asserito distacco in quanto le valutazioni circa l'assenza di “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini” - come stabilito dall'art. 1118, quarto comma, c.c. - sono generiche sul piano tecnico. 
Conducenti e rilevanti, invece, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. Ing. ### In occasione del sopralluogo effettuato il ###, l'esperto d'ufficio ha accertato che gli immobili ubicati nella ### A, sebbene privi delle piastre di riscaldamento, risultano ancora collegati all'impianto centralizzato; a tale ultimo proposito, egli ha precisato che il distacco dall'impianto centralizzato condominiale non è esclusivamente determinato dall'assenza degli elementi radianti o da elementi mal funzionanti regolarmente collegati all'impianto. Nei locali dove gli stessi sono stati rimossi tappando le derivazioni a muro, è prevedibile un “uso potenziale” dell'impianto di riscaldamento centralizzato, in quanto è sempre possibile ricollocare i radiatori. Solamente il distacco delle derivazioni (mandata e ritorno) dalle montanti condominiali è garanzia di avvenuta interruzione del servizio. 
Per le unità ubicate al piano ammezzato - scala B, il CTU ha riferito l'impossibilità, nonostante l'assenza dei radiatori, di accertare l'effettivo distacco dall'impianto condominiale a causa della mancanza di punti d'ispezione in prossimità dei cavedi - sedi delle colonne montanti condominiali afferenti ai locali per cui è causa -; nello specifico, l'esperto ha dichiarato che lo stato dei luoghi, dal punto di vista degli impianti, è mutato; la documentazione fornita dalla società non è dirimente, non potendo ricavare dalla stessa alcuna informazione sulla distribuzione originaria dell'impianto interno, sui collegamenti verso le montanti, ed eventuali dettagli (anche fotografici) circa il dichiarato distacco, che avviene tecnicamente mediante il preventivo svuotamento delle colonne di scarico. 
In mancanza di elementi di prova - considerato che lo stesso manutentore ha dichiarato di non avere mai ricevuto ordine dal condominio di scaricare le colonne montanti condominiali afferenti ai locali dell'appellante per permettere il distacco dalle stesse, come confermato dalla documentazione in atti (le lettere inviate al condominio a firma del manutentore, il ### e il ###) - deve ritenersi, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il ### che neppure gli immobili della ### B siano stati effettivamente distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento. 
Può concludersi che non risulta in alcun modo provato che nel periodo cui si riferisce la delibera condominiale impugnata, sia intervenuto un distacco degli immobili di proprietà di ### S.r.l. dagli impianti centralizzati condominiali di riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda, tale da esonerare la stessa dal pagamento degli oneri inerenti ai relativi consumi. 
Parimenti infondata, e da rigettare, è la domanda volta ad ottenere una nuova ripartizione delle dette spese sulla scorta delle tabelle ### ed R - C, elaborate per la divisione dei costi dei consumi relativi ai servizi idrici e di riscaldamento condominiale, che preveda l'esclusione dell'appellante, in quanto, come già detto, alcun distacco, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.  1118, quarto comma, c.c., si è verificato nel caso di specie. 
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. 
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, - rigetta l'appello promosso da ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.-t. avverso la sentenza n.4661/2022 resa tra le parti dal Tribunale di ### (r.g.n. 19440/2017); - condanna ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.-t. a pagare al ### di via ### n.10 - ### in persona del suo ### p.-t., le spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di ### - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di ### in data ###.  ### 23/01/2026.   ### rel. ### 

causa n. 2114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gerardo Lupo, Mary Carmisciano

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 209/2026 del 21-01-2026

... pagamento della somma di ### 6.198,75, a titolo di rate di spese condominiali, scadute e non pagate, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in ### 800,00 per onorari, ### 145,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e cpa, che era notificato unitamente ad atto di precetto alla ###ra ### a mezzo raccomandata a/r che si perfezionava per compiuta giacenza in data ###. La stessa ###ra ### quindi, proponeva giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il predetto decreto mediante atto di citazione con richiesta di notifica a mezzo posta in data ###, ricevuto dal procuratore e difensore del ### per il procedimento monitorio in data ###, nel quale, preliminarmente, era dedotta l'irregolarità della notifica del decreto effettuata “senza accedere effettivamente all'abitazione di ### - ### per la consegna della raccomandata e senza immettere l'avviso di mancata notifica nella cassetta postale della destinataria. Neppure la successiva raccomandata asseritamente spedita da ### a ### è mai stata ricevuta. ### ha effettivamente ricevuto copia del decreto ingiuntivo suddetto solo in data ### . . .”; nel merito, l'opponente lamentava l'illecita ripartizione delle spese (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro CONDOMINIO “###” ### N. 199/C, #### (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. ### GIAMPIERA; ### ad oggetto: sentenza del Tribunale di Modena, ### I, n.1542/2022 del 13/12/2022, nella causa R.G.n. 3595/2019, relativa a impugnazione di delibera assembleare per spese condominiali ### a decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, a trattazione scritta, sulle seguenti ####, come da atto di appello; il Condominio appellato, come da comparsa di costituzione e risposta.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., otteneva dal Tribunale di Modena il ### telematico, provvisoriamente esecutivo, n. 3328/2018 del 26/10/2018, nei confronti dei ###ri ### e ### per il pagamento della somma di ### 6.198,75, a titolo di rate di spese condominiali, scadute e non pagate, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in ### 800,00 per onorari, ### 145,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e cpa, che era notificato unitamente ad atto di precetto alla ###ra ### a mezzo raccomandata a/r che si perfezionava per compiuta giacenza in data ###. 
La stessa ###ra ### quindi, proponeva giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il predetto decreto mediante atto di citazione con richiesta di notifica a mezzo posta in data ###, ricevuto dal procuratore e difensore del ### per il procedimento monitorio in data ###, nel quale, preliminarmente, era dedotta l'irregolarità della notifica del decreto effettuata “senza accedere effettivamente all'abitazione di ### - ### per la consegna della raccomandata e senza immettere l'avviso di mancata notifica nella cassetta postale della destinataria. Neppure la successiva raccomandata asseritamente spedita da ### a ### è mai stata ricevuta. ### ha effettivamente ricevuto copia del decreto ingiuntivo suddetto solo in data ### . . .”; nel merito, l'opponente lamentava l'illecita ripartizione delle spese condominiali sulla base di una delibera assembleare da ritenersi nulla in quanto emessa in violazione dell'art. 1123 c.c. e, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, voglia l'###mo Sig. Giudice adito, previo accertamento della irregolarità e/o inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e dell'esito della ricezione dell'atto soltanto nella data del 06/04/2019, ovvero previa remissione in termini dell'impugnazione a far luogo dalla data suddetta, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare comunque privo di effetti giuridici il D.I. 3328/2018 opposto, emesso dal Tribunale di Modena il ###, per i motivi sopraesposti; con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, come per legge”. 
Si costituiva il ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva la tardività dell'opposizione, che comunque era avvenuta dieci giorni dopo l'avvio della procedura esecutiva da parte dello stesso ### con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, che si era perfezionata con il ritiro del plico postale contenente detto atto in data ###, e precisava che la ###ra ### nel giudizio della procedura esecutiva nulla aveva eccepito riguardo la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento de quo; nel merito, era dedotta l'infondatezza dell'opposizione, anche in ragione della mancata tempestiva impugnazione della delibera assembleare su cui si fondava il credito condominiale portato dal decreto opposto e, pertanto, erano rassegnate le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avanzata ex adverso per i motivi di cui ai passaggi che precedono, da intendersi quivi integralmente trascritti; Nel merito, con riferimento alla domanda avversaria di sospensione del d.i. opposto, rigettare integralmente tale domanda, in quanto non ricorrono i requisiti di legge e quindi confermare integralmente l'esecutività del d.i. opposto. 
In ogni caso, con riserva di meglio dedurre nella rispettiva fase di merito, rigettare l'opposizione proposta anche nel merito e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto anche nel merito. 
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (oltre rimborso spese generali, iva e cpa nelle misure di legge), da liquidarsi eventualmente nella successiva fase di merito”. 
Il Giudice, rigettava con ordinanza in data ### l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto opposto e ordinava al ### opposto di esperire il procedimento di mediazione con deposito della relativa domanda entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza.  ### del ### depositava la domanda di mediazione in data ### e partecipava al procedimento senza preventiva delibera assembleare che lo autorizzasse al riguardo, non ritenendola necessaria, come invece eccepito dal difensore della ###ra ### e il mediatore dichiarava chiusa la mediazione con esito negativo. 
Successivamente, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. alle parti, le quali depositavano le memorie di cui al predetto comma e, a seguito dell'esame delle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, rinviava all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti un termine per il deposito di note scritte; all'esito, pertanto, ritenuta tardiva l'opposizione proposta dalla ###ra ### la causa era così decisa dal Tribunale di Modena: “Visto l'art. 281 sexies c.p.c., dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 3328/2018 a favore di ### di via ### n. 199/C, #### e condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 3.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”.  2) ###.ra ### ha proposto il presente appello avverso la predetta sentenza formulando tre motivi di impugnazione: - Errata pronuncia della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva a fronte del mancato rispetto dell'Ordinanza del 18.09.2020, mai revocata, che onerava legittimamente l'amministratore del ### dell'avvio della mediazione preventiva, a pena di revoca del decreto ingiuntivo, come di regola; - Errata affermazione del Tribunale nel ritenere la tardività della opposizione attribuibile a colpa di ### e nel dichiarare la decadenza della medesima dalla facoltà di impugnare il decreto ingiuntivo essendo spirato il termine di 10 giorni dall'inizio del primo atto esecutivo; - Omessa valutazione da parte del ### del comportamento delle parti nella decisione delle spese di lite. 
Con il primo motivo la difesa appellante ha dedotto che “l'avvio preventivo della mediazione e l'esperimento del tentativo di conciliazione dopo che era già stata avviata la causa erano pregiudiziali rispetto a qualsiasi altro esame del fascicolo”, come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
Per quanto riguarda il secondo motivo, ha contestato che la ###ra ### avesse ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data ###, mentre era venuta in possesso solo in data ### del decreto ingiuntivo, che, quindi, era stato impugnato tardivamente nel rispetto del termine di quaranta giorni. 
Nel terzo motivo ha infine lamentato la mancata valutazione nella decisione sulle spese di lite del comportamento tenuto dalle parti nel caso di specie.  ###, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, previo annullamento o in riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e definitiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3328/2018 del Tribunale di Modena, per violazione dell'obbligo di valido avvio di mediazione obbligatoria imposto dal Giudice al ### per il proseguimento del giudizio di primo grado ed attività successive, con ogni conseguente obbligo di ripristino a carico dell'inadempiente; - in subordine, in via principale e nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e negati dal Tribunale, accertare e dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto errato ed ingiusto poiché pone a carico di ### anche spese di manutenzione ordinaria di strutture condominiali (scale, androne, ascensore) alla medesima interdette di diritto e di fatto, e di conseguenza revocare il decreto stesso con ogni obbligo di ripristino.  - in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma parziale della sentenza di primo grado nel merito, tenere indenne ### dalle spese di lite del giudizio di primo grado in ragione del comportamento delle parti in causa revocando la condanna della medesima al rimborso in favore del ### appellato, in riforma della sentenza appellata su tale capo, e con condanna di parte appellata al pagamento delle spese nel procedimento di appello”. 
Si è costituito il ### “###”, in persona dell'amministratore p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata ed esponendo, per quanto concerne il primo motivo, che il giudicante avesse correttamente considerato che il mancato esperimento del procedimento di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, pertanto, “La pronuncia sulla inammissibilità dell'opposizione preclude l'esame dell'eccezione di improcedibilità”. 
Riguardo al secondo motivo, il ### ha rilevato che la documentazione in atti dimostrava che l'opposizione era stata effettuata tardivamente e che i legali di controparte erano privi di una procura speciale per potere proporre una querela di falso, mentre sul terzo motivo ha evidenziato che non vi fossero fondate ragioni che potessero giustificare la deroga al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..  ### appellato, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'###sa Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa. 
Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili, comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. 
Ci si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nell'atto di appello. 
Con vittoria di spese competenze di entrambi i giudizi”. 
All'udienza di prima comparizione del 31/10/2023 l'appellante chiedeva l'autorizzazione a proporre la querela di falso, depositando la copia dell'atto, e il consigliere istruttore, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza in data ### dichiarava inammissibile l'atto depositato in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 221 c.p.c. per essere considerato una valida querela di falso. 
Successivamente, le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica e all'udienza del 14/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, precisavano le conclusioni e la causa era presa in decisione.  3) ###, innanzitutto, ritiene di valutare l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'appellante con il primo motivo d'impugnazione. 
Al riguardo, si osserva che il giudizio di opposizione de quo è avvenuto prima dell'entrata in vigore della “### Cartabia” e che l'avvio del procedimento di mediazione e la successiva partecipazione a detto procedimento sono avvenuti con l'amministratore del ### appellato privo della delibera assembleare, presa con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., che lo autorizzasse a prendervi parte, come richiesto dall'allora vigente testo dell'art. 71, disp. att. c.c., come risulta dal verbale dell'organismo di mediazione in atti, datato 2/12/2020. 
Tale fattispecie era stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte (### VI, ordinanza in data ###, n.10486), che aveva statuito che “###. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, identicamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1. Non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, in forza dell'art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473)”. 
All'epoca del giudizio di opposizione, quindi, la condizione di procedibilità delle controversie in materia di condominio non poteva evidentemente considerarsi realizzata quando l'amministratore partecipava all'incontro davanti al mediatore sprovvisto della preventiva delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la mediazione e procedere al relativo svolgimento, come stabilito dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010. 
Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la valutazione sull'inammissibilità o meno del giudizio di opposizione preclude l'esame dell'eccezione di improcedibilità, in quanto l'inammissibilità riguarda vizi originari dell'impugnazione che precedono logicamente e processualmente i vizi che determinano l'improcedibilità e che si manifestano nel corso del giudizio solo dopo che questo si sia validamente instaurato, con la conseguenza che in caso di inammissibilità dell'azione non si procede nemmeno ad esaminarne l'improcedibilità. 
Riguardo alla valutazione dell'inammissibilità dell'opposizione, in primo luogo, il Collegio osserva che le istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado, non ammesse e reiterate nel presente giudizio di impugnazione, siano irrilevanti alla luce della documentazione depositata in atti e, allo stato, pienamente utilizzabile. 
Dal suo esame, infatti, risulta che la notifica del decreto ingiuntivo opposto unitamente ad atto di precetto effettuata mediante spedizione postale raccomandata ex lege n.53/1994 alla ###ra ### in ### n.199/c, CAP 41013, ####, si è perfezionata per “compiuta giacenza” alla data del 22/12/2018, come indicato nella copia dell'avviso di ricevimento depositato; in detto avviso, inoltre, è stato indicato e sottoscritto in data ### dall'addetto al recapito che il plico non è stato consegnato alla ###ra ### “per temporanea assenza del destinatario” e “mancanza delle persone abilitate”, e che è stato “immesso avviso casetta corisp. dello stabile in indirizzo”, nonché depositato lo stesso presso l'ufficio postale e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.###6 del 11/12/2018”. 
Corre l'obbligo di precisare che anche nel caso in cui fosse fondata l'eccezione di irregolarità della suddetta notifica per i motivi esposti dalla difesa dell'appellante, la ###ra ### non ha opposto, comunque, il decreto ingiuntivo entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 650 c.p.c., precisamente di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. 
A questo riguardo, infatti, non rileva l'eventuale tardiva conoscenza dell'ingiunzione che l'appellante avrebbe acquisito effettivamente in data ###, con conseguente scadenza del termine di quaranta giorni per la formalizzazione dell'opposizione tardiva in data ###. 
Su questo punto è intervenuta la Suprema Corte con una recentissima sentenza, con cui ha ritenuto di chiarire che il sistema dei termini per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., quello di quaranta giorni previsto per l'effettiva conoscenza dell'ingiunzione, e quello di dieci giorni dal primo atto dell'esecuzione, non sono né alternativi, né sovrapponibili, ma “cooperano” tra loro mediante un meccanismo che la Cassazione ha definito “sistema a doppia barriera” (Cassazione, sentenza n.15221/2025). 
Ha precisato, in particolare, che i due termini devono essere entrambi rispettati affinché si possa promuovere l'opposizione tardiva e, quindi, non è sufficiente che solo uno dei due termini sia ancora in corso, ma è necessario che lo siano entrambi, con la conseguenza che una volta scaduto uno solo dei due termini, non è più possibile proporre l'opposizione tardiva. 
Nel caso di specie, pertanto, anche se era in ipotesi ancora in corso il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, la ###ra ### comunque, era tenuta a rispettare il termine di dieci giorni dal primo atto dell'esecuzione, di cui la stessa ne aveva avuto contezza con la notifica da parte di ### dell'### di ### ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto di pignoramento presso terzi, avvenuto in data ###. 
La difesa dell'appellante ha decisamente sostenuto nel proprio atto che “non esiste, appunto, nessuna regolare notifica da parte di un qualsiasi pubblico ufficiale dell'avviso di pignoramento presso terzi nelle mani della Fomina”, ma queste affermazioni sono recisamente smentite dalla copia dell'avviso di ricevimento dell'atto de quo, in atti, recante data 27/4/2019 e con la sottoscrizione della ###ra ### Alla luce della sopra indicata sentenza della Cassazione, consegue che l'appellante, pur essendo eventualmente in corso il termine di quaranta giorni dalla effettiva conoscenza dell'ingiunzione, avrebbe dovuto, comunque, opporre il decreto ingiuntivo entro il termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell'art. 650 c.p.c., e precisamente non oltre il ###. 
La notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo è invece avvenuta tardivamente in data ### e, quindi, è da confermarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta. 
Il presente appello va dunque respinto e restano assorbite tutte le altre domande.  ### rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna del ###ra ### a rifondere il ### “###”, corrente in ####, ### n.199/C, delle spese relative al presente giudizio, calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da ### 5.201 a ### 26.000) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bologna, così dispone: 1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di #### I, n.1542/2022 del 13/12/2022, nella causa R.G.n. 3595/2019; 2) dichiara tenuta e condanna la ###ra ### a rifondere al ### “###”, corrente in ####, ### n.199/C, in persona dell'### p.t., le spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in ### 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge; 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R.  suddetto (vedi Cassazione, ###, S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, ###, S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il 18 novembre 2025 ### ausiliario estensore ##### n. 974/2023

causa n. 974/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Reali Achille, De Rosa Giuseppe, Anna Rita Popoli

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5177/2025 del 22-12-2025

... pagamento dell'importo di € 15284,60 per gli oneri condominiali maturati nelle annualità 2016- 2017-2018- 2019- 2020- 2021 e fino a novembre 2022, contestava la quantificazione degli oneri condominiali, essendo state addebitate spese non dovute, perché relative a servizi di cui non usufruiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva il condominio dell'edificio sito in ### via ### di ### 50, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando i motivi dell'opposizione e rappresentava che le unità immobiliari di proprietà dell'opponente, anche se dotate di accesso indipendente, erano parte integrante sia dal punto di vista strutturale che amministrativo dell'edificio del condominio di via ### 50, che tali spese erano state ripartite secondo le tabelle millesimali redatte nel 1981 e in vigore fino all'8.09.2024, data della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali, che i rendiconti approvati non erano stati impugnati, così come non erano state impugnate le tabelle millesimali. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio. Esperito il procedimento di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO #### n. r.g. 8112/2024 tra ### ATTORE/I e ###. 50 CONVENUTO/### 22 dicembre 2025 ad ore 9,10 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. ### e l'avv. ### (###) ### 200 90141 PALERMO; , oggi sostituito dall'avv.  ### N. 50 l'avv. ### , oggi sostituito dall'avv. ### Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive.  ###. ### eccepisce la tardività e l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati soltanto con note conclusive.  ###. ### contesta e rileva che trattasi di documentazione sopravvenuta.  ###.I.  alle ore 18,30, all'esito della ### di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 8112/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 200 90141 PALERMO; elettivamente domiciliato in ### 200 90141 PALERMO presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### N. 50 (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ### 124 90138 Palermo presso il difensore avv.  ### CONVENUTO/I ### parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data #### citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio dell'edificio sito in ### via ### in persona dell'amministratore pro-tempore, e, premesso di aver ricevuto in data ### la notifica del decreto ingiuntivo n. 1078/2024, nell'ambito del procedimento ###15117/2023 del Tribunale di ### emesso in data ### in forma provvisoriamente esecutiva, con cui il condominio istante gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 15284,60 per gli oneri condominiali maturati nelle annualità 2016- 2017-2018- 2019- 2020- 2021 e fino a novembre 2022, contestava la quantificazione degli oneri condominiali, essendo state addebitate spese non dovute, perché relative a servizi di cui non usufruiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio. 
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in ### via ### di ### 50, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando i motivi dell'opposizione e rappresentava che le unità immobiliari di proprietà dell'opponente, anche se dotate di accesso indipendente, erano parte integrante sia dal punto di vista strutturale che amministrativo dell'edificio del condominio di via ### 50, che tali spese erano state ripartite secondo le tabelle millesimali redatte nel 1981 e in vigore fino all'8.09.2024, data della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali, che i rendiconti approvati non erano stati impugnati, così come non erano state impugnate le tabelle millesimali. 
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. 
La domanda di parte attrice è volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo 1078/24 emesso dal Tribunale di ### in data ### in forma provvisoriamente esecutiva. 
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha allegato che gli oneri ingiunti relativi agli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021 fino a novembre 2022 non siano dovuti, in quanto relativi a servizi di cui parte attrice non ha mai usufruito. 
Giova in proposito ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. 
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della ### esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20003). 
Ciò detto, nel caso di specie parte opposta ha provato il fondamento della sua pretesa, essendo tali oneri indicati nei rendiconti per gli anni 2016-2022 approvati con le delibere adottate nei giorni: 13.03.2016, 13.06.2021, 16.12.2018, 16.07.2022, 21.07.2022, prodotti a sostegno del monitorio, attualmente esecutive. 
Di contro, le doglianze formulate dall'opponente relative alla non debenza delle spese indicate nei rendiconti oggetto di approvazione delle suddette delibere, non possono essere vagliate in questo giudizio in assenza di una specifica domanda di annullamento delle delibere di approvazione dei rendiconti. ### va, dunque, disattesa ed il decreto ingiuntivo definitivamente confermato. 
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al D.M.  55/2014 vanno liquidati in €2540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €15284,60, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in capo all'opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto opposto; condanna altresì la parte opponente a rimborsare al condominio opposto le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.  ### 22 dicembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 8112/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dora Sciortino

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