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Tribunale di Locri, Sentenza n. 733/2025 del 19-06-2025

... giornaliere, con turni predisposti su sette giorni, con riposo settimanale stabilito ogni quattro o cinque giorni ed aggiunta di un turno flessibile; - che, a causa delle patologie insorte in conseguenza dell'attività lavorativa, ha inoltrato denuncia di malattia professionale all'### rigettata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata; - che, anche sulla base di una consulenza medica di parte effettuata, ritiene di aver riportato, a causa di tale attività lavorativa, una menomazione valutabile nella misura del 18%; - che, in data ###, ha proposto ricorso in opposizione, rimasto privo di riscontro, allegando certificazione medico-legale di parte e chiedendo un nuovo accertamento medico in sede collegiale. Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il ### Giudice adito, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento della rendita e/o malattia professionale per il tipo di attività lavorativa svolta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente a far data dal 01/09/2020 e, per l'effetto, condannare l'### in persona del Presidente e legale (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 607 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ###/A ricorrente ### I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliato in #### via ### di ### n. 54 resistente ### malattia professionale ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che lavora dal 03/04/2007 come operaio portuale, alle dipendenze della ditta “### S.p.A.”, con sede in ### svolgendo la mansione di conduttore di carrello elevatore; - che le mansioni cui è adibito sottopongono la colonna vertebrale a continue vibrazioni e a ripetuti movimenti innaturali; - che l'attività lavorativa si svolge per sei ore giornaliere, con turni predisposti su sette giorni, con riposo settimanale stabilito ogni quattro o cinque giorni ed aggiunta di un turno flessibile; - che, a causa delle patologie insorte in conseguenza dell'attività lavorativa, ha inoltrato denuncia di malattia professionale all'### rigettata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata; - che, anche sulla base di una consulenza medica di parte effettuata, ritiene di aver riportato, a causa di tale attività lavorativa, una menomazione valutabile nella misura del 18%; - che, in data ###, ha proposto ricorso in opposizione, rimasto privo di riscontro, allegando certificazione medico-legale di parte e chiedendo un nuovo accertamento medico in sede collegiale. 
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il ### Giudice adito, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento della rendita e/o malattia professionale per il tipo di attività lavorativa svolta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente a far data dal 01/09/2020 e, per l'effetto, condannare l'### in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutte le relative somme conseguenti all'invalidità permanente in misura non inferiore al 18%, per come certificato dal ###. A. Chiefari e/o delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza di legge e la condanna dell'ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo: - che non vi è in atti alcun elemento attestante l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la malattia professionale denunciata; - che non viene offerta alcuna prova delle condizioni di lavoro che possano giustificare il rischio di contrarre la patologia denunciata; - che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della natura professionale per le patologie denunciate, che non sono tabellate; - che non è stato prodotto in atti alcun referto o accertamento sanitario idoneo a giustificare la percentuale di danno rivendicata, che risulta spropositata e non coerente con i criteri valutativi previsti dalla legge ed applicabili al caso concreto. 
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.  *** 
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). 
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il ### parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. 
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). 
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. 
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle; denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). 
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell'### - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro. 
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia. 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al ### ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. 
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al ### da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della ### scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione; inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell'### un registro delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla ### stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico. 
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto una malattia professionale, qualificata come “spondilo discopatia” per la quale, in via amministrativa, non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. 
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate. 
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, alle dipendenze della ### container, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale, mentre non è stata allegata l'esposizione al rischio, anche in termini di prolungata esposizione al fattore di rischio, con riferimento alla patologia denunciata. 
Infatti, il teste ### collega del ricorrente dal 2008, ha riferito che: “Noi lavoriamo su un carrello elevatore con un'altezza di 12 13 metri e ci occupiamo di spostare containers nel piazzale tramite il carrello elevatore; noi passiamo sopra il contenitore, lo agganciamo al carrello; infatti, il contenitore va in mezzo al carrello; siamo noi che guidiamo il carrello: per provvedere all'aggancio e al trasporto noi facciamo movimenti laterali da un lato e dall'altro guardando in basso; queste operazioni durano per tutto il turno di lavoro, che è di sei ore ogni giorno, con un giorno di riposo settimanale; io e il ### abbiamo principalmente questa mansione, poi ci occupiamo anche di altre cose come il “rizzaggio”, ossia agganciamo dei tuist che pesano all'incirca 5 o 6 kg nei blocchi ad angolo del contenitore; in particolare noi ci occupiamo solo di posizionare i tuist e i blocchi ad angolo del contenitore. Per lavorare con i carrelli innanzitutto ci arrampichiamo all'altezza di 12 13 metri, poi ci sediamo e rimaniamo seduti per sei ore; nel corso dell'attività lavorativa facciamo spesso movimenti laterali sporgendoci verso il basso per tutta la durata del turno di lavoro”. 
Il teste ### collega del ricorrente da quando è stato assunto (lavorando come gruista mentre il ricorrente lavora come carrellista) ha confermato che “lavoriamo per turni di cui il primo dall'una alle 7, il secondo dalle 7 alle 13:00 il terzo dalle 13:00 alle 19:00, il quarto dalle 19:00 all'una; io e il ricorrente siamo entrambi nella squadra E; quindi facciamo gli stessi turni” e ha riferito che: “Il ricorrente fa il carrellista; il carrello è un mezzo gommato di circa 12 13 meri di altezza e di peso di circa 40 tonnellate; il ### fa il manovratore del carrello; il ricorrente è collocato in cabina manovra e sta seduto ma il carrello si guida in maniera trasversale ossia si guida a sinistra per andare avanti e a destra per andare indietro e si guarda giù per l'aggancio dei container; queste operazioni si ripetono per tutte le 6 ore di lavoro sia nella fase di imbarco che di sbarco dei container. Ho fatto una denuncia di malattia professionale all'### e ho attualmente una causa in corso contro l'### per il riconoscimento della stessa; il sig. ### è stato chiamato come testimone nella mia causa; preciso che quando si agganciano i contenitori a 40 piedi il ricorrente deve piegare il tronco verso sinistra; quando si agganciano i contenitori a 20 piedi deve piegarsi verso destra sempre guardano in basso per l'aggancio dei contenitori; quando guida inoltre deve sempre piegarsi e guardare in basso per seguire la linea dei container nelle file”. 
Invero, dall'istruttoria processuale, non è emersa in maniera univoca l'esposizione al rischio morbigeno e soprattutto l'intensità di esposizione al rischio morbigeno, anche in termini di esposizione prolungata. 
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere della patologia denunciata come malattia professionale e se il ricorrente abbia contratto tale malattie nell'esercizio della lavorazione svolta; solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica. 
Ed infatti, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta. 
Espletata la prova per testi, questo giudicante ha disposto C.T.U.  medico legale sulla persona del ricorrente, che forma piena prova, in quanto frutto di un attento esame obiettivo e di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti. 
Nella specie il ### ha rilevato che il ricorrente presenta la patologia “ernie discali lombo sacrali”, che sono il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale dovuta a molti fattori, quali l'età, l'invecchiamento, lavori professionali pesanti, sollevamento pesi, trasporto di oggetti pesanti, attività sportiva intensa. 
Inoltre il C.T.U. ha precisato che si può soffrire di ernia del disco per cause genetico-ereditarie e che, nella specie, il padre del ricorrente soffriva della medesima patologia ma che l'attività svolta dal ricorrente, in presenza di vibrazioni, comporta l'assunzione di posture forzate per il mantenimento dell'equilibrio ed un sensibile incremento delle forze di compressione sui dischi intervertebrali, soprattutto nelle operazioni di movimentazione di carichi, trasporto materiali, spostamenti, che sono frequenti in tutte le operazioni svolte dai conducenti dei carrelli elevatori che determinato patologie legate alla colonna vertebrale, alla zona lombare come lombalgie, discopatie, ernie del disco. 
Pertanto, il CTU ha concluso che il ricorrente presenta una malattia professionale consistente in ernia discale ###-### e ###-###, ma che non sono stati riscontrati disturbi trofici o sensitivi e ha concluso, previa applicazione del codice tabellare 213 (ernie discali, fino al 12%) che, a tale infermità, è imputabile un danno biologico nella misura non indennizzabile del 5%. 
Le conclusioni sono state fortunate alla luce di un attento esame obiettivo e della documentazione e in atti e sono adeguatamente motivate, laddove, a fronte di motivate e coerenti valutazioni medico legali, non sono state allegate evidenze scientifiche dirimenti da parte del difensore del ricorrente in grado di confutare le conclusioni formulate, neanche con riferimento al rapporto di stretta connessione tra “### positiva a dx” e disturbi sensitivi. 
Pertanto, le censure mosse dal difensore del ricorrente avverso la perizia integrano un mero dissenso diagnostico e non sono sorrette da valutazioni medico legali che siano in grado di confutare le conclusioni del C.T.U. che questo giudicante condivide. 
Questo giudicante, dunque, condivide le conclusioni del C.T.U., in quanto congrue e non contraddittorie e coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze processuali. 
Pertanto, il ricorso va rigettato. 
Ed infatti, considerando che, nelle conclusioni del ricorso, parte ricorrente chiede l'accertamento di una percentuale non inferiore al 18% e comunque di una percentuale indennizzabile e tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante, è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 5 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta. 
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. 
Vanno, di conseguenza, poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L. le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG. 607/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### ha contratto la malattia “ernie discali lombo sacrali” nell'esercizio dell'attività lavorativa che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato non indennizzabile del 5%; - Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.; - Pone definitivamente a carico dell'### le spese della C.T.U.  espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ### 19/06/2025 

Il giudice
Dott.ssa ### n. 607/2022


causa n. 607/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Loccisano Carmen

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2278/2025 del 11-12-2025

... risultanti dai cartellini marcatemposenza aver goduto del riposo compensativo. Rileva preliminarmente ricostruire la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni. ###. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, “### settimanale”, prevede: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. La festività nazionale e quella del ### coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3370/2025 R.G. sez. lavoro, vertente TRA ### rappresentati e difesi dagli Avv. ti ### e ##### in persona del legale rappresentante p.t.; Contumace Ragioni di fatto e di diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025
Con ricorso depositato in data ###, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l'### con i profili professionali ivi indicati regolati dal ### del ### del ### rappresentavano di svolgere la attività lavorativa su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario festivo diurno e notturno. Assumevano che, sulla scorta della ### succedutasi nel corso degli anni, vantavano per i periodi analiticamente dedotti in ricorso un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023. Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti concludendo nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del ### Integrativo del ### del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto: 2. condannare l'### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 1.765,00; ### € 2.082,00; ### € 616,00; ### € 410,00; ### € 1.921,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. 
Ritualmente citata, l'### convenuta non si costituiva in giudizio, determinando in tal modo il suo stato di contumacia. 
Indi, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 3.12.2025. 
Innanzitutto va dichiarata la contumacia dell'### ritualmente convenuta in giudizio e non costituita (v. notifica in atti). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025
Nel merito il ricorso è fondato per i motivi che saranno di seguito illustrati e che richiamano, anche si sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già espresse da questo ### in precedenti analoghi. 
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, le parti ricorrenti chiedono il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali - per come risultanti dai cartellini marcatemposenza aver goduto del riposo compensativo. 
Rileva preliminarmente ricostruire la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni.  ###. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, “### settimanale”, prevede: “1. 
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 
La festività nazionale e quella del ### coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. 
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.  ###. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 (rubricato “### straordinario”) stabilisce, invece, che: “1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione. 
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025 ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. ### delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. 
I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo. 
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento; b) indennità integrativa speciale (###, in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale. 
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art.  38, comma 1”. 
Tali principi sono stati poi ripresi dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 e ribaditi dalla ### di ### afferente al triennio 2016 - 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa. 
La Suprema Corte ha affermato che l'indennità prevista dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge 260 del 1949, poi modificata dalla legge n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5). 
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”. 
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il C.C.N.L. 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo ### (### del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025 compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.  ###.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”. 
Infine, con il C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile 1999, le parti collettive, mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 20, e dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”). 
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. 
Pertanto, alla luce della richiamata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, “non rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.”, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).  ### ha inoltre rimarcato che la clausola contrattuale invocata è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025 di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. 
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. 
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. 
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata, Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, le recenti Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. ### del 2021). 
Ne' può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'### il ###, ribadito il ### in relazione alla disciplina dettata dal ### 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025
Dunque, l'indennità prevista dall'art. 44, alla luce dei principi testè illustrati, è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L.  20 settembre 2001 - attuale art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018. 
Rileva infine aggiungere che non risulta ostativa al riconoscimento dell'emolumento de quo la circostanza che la parte ricorrente non abbia formulato, entro i trenta giorni successivi al lavoro festivo infrasettimanale prestato, un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.  ###. 9 del ### integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. Pertanto, in caso di mancata richiesta da parte del personale sanitario ### entro il predetto termine, non si verifica alcuna decadenza dal beneficio spettante per legge, ma l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice; di talché, l'interesse creditorio può essere soddisfatto unicamente mediante la monetarizzazione dell'attività lavorativa resa, con applicazione dei termini decadenziali contrattuali classici (ossia la prescrizione quinquennale). 
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla locale Corte d'Appello, la quale, con riguardo al termine fissato dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. ### ha rimarcato che la clausola contrattuale, così come formulata, lascia libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale e che la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo (si veda, in tal senso, Corte d'Appello di #### Lav., 28.12.2023, n. 634, secondo cui il termine previsto dal C.C.N.L., tutt'al più, pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla - alternativa - maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge). 
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che le parti ricorrenti possa vantare pieno diritto a fruire dello straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo per il lavoro espletato nei giorni festivi infrasettimanali indicati in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025 ricorso e corrispondenti a quelli risultanti dai marcatori temporali denominati “cartellini marcatempo”, nonché dalle buste paga versate in atti, da cui emerge che le ore di servizio prestate nelle suddette giornate negli anni dal 2019 al 2022 non sono state regolarmente retribuite. 
In ordine al quantum della pretesa azionata, può senz'altro farsi riferimento alle modalità di calcolo indicate in ricorso in quanto conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria e formulati sulla scorta dei valori retributivi emergenti dalle buste paga nonché dei dati estratti dai cartellini marcatempo. 
Il ricorso va pertanto accolto. 
In considerazione dell'ormai acclarato diritto alla cumulabilità dell'indennità prevista dal predetto art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018, le spese vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'### in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale espletato nel periodo decorrente dall'1.01.2019 al 31.12.2022, per ### € 1.765,00 per ### € 2.082,00 per ### € 616,00 per ### € 410,00 per ### € 1.921,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo; 2) condanna l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.320,00 oltre maggiorazioni spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025 ### 11.12.2025 Il Giudice del ###ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2025

causa n. 3370/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Francesca D'Antonio

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12127/2023 del 08-05-2023

... volante, non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre p ertanto assicurar e che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi. (17) Il present e reg olamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo p er giornata, per settima na e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario. (...) (22) Per incentiva re il progr esso sociale ed accrescere la sicurezza (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9517-2021 proposto da: #### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv amente domiciliata in ### VIA ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### R.G.N. 9517/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 06/04/2023 PU ##### elettivamente domiciliati in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE ### di LECCE, depositata il ### R.G. 412/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal ### e Dott. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### udito l'#### 1. Con sentenz a n. 55 4 pubblicata il 13.10. 2020, la Corte d'appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori, autisti del servizio di linea addetti ### a percorsi superiori a 50 km, proposta nei confronti della società ### del ### e ### s.r.l. per la condanna al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata fruizione (per gli anni 200 6-2012) dei riposi giornalieri e 3 settimanali così come disciplinati dai ### 3280 del 1985 e CE 561 del 2006.  2. La Corte territoriale, all'esito dell'approfondita disamina dei ### 3820/ 1985 e 561/2006, ha ritenuto l'applicabilità della normativa comun itaria all'impr esa di trasporto, nonostante svolgesse attività in regime di monopolio, in quanto l'obiettivo di tale disciplina è la conformazione delle condizioni di lavoro ad un m odello standard a livello sovranazionale, che assicuri l'osservanza d i mini me norme di sicurezza e di pr otezione d ei conducenti, con particolare riferimento al rispetto di riposo ed intervalli lavorativi, dovendosi intendere, il riferimento - nei ### enti - al regime di “concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre” q uale sottolineatura della “forza” assegnata dal ### al rispetto della normativa comunitaria; rilevato che risultava “incontestato che i lavoratori erano stati addetti in via esclusiva alla conduzione di veicoli effettuando in un turno anche corse ciascuna superiore a 50 km”, ha escluso la pertinenza degli argomenti dedotti, dalla società, dagli ### elaborati dal Ministero del ### (nn. 24 del 2008 e 27 del 2009, che prevedono il criterio della prevalenza in caso di turni “misti”), avendo, i suddetti ### esaminato fattispecie diverse (in specie, il cumulo di tratte tutte inferiori a 50 km e l'adibizione a mansioni sia amministrative sia di guida), ed ha sottolineato che l'applicazione della normativa comunitaria discendeva esclusivamente dal requ isito, accertato in corso di causa, della guida di tratte eccedenti i 50 km durante ciascun turno (indipendentem ente dalla percorrenza complessiva giornaliera e dal calcolo del numero complessivo delle corse garantite dall'azienda); ha, peraltro, rilevato che, in assenza di appello incidentale dei lavoratori, doveva ritenersi intangibile il criterio (stabilito dal giudice e) utilizzato per il calcolo effettuato, in p rimo grado, da l c.t.u., che - ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria - aveva considerato (sulla base di documentazione tempestivamente prodotta dalla società, ossia 4 Stamponi e tabulati) esclusivamente le settimane in cui vi era la prevalenza di turni ove vi fosse almeno una percorrenza superiore ai 50 km (dovendosi, invece, ritenere inammissibile la produzione effettuata in appello, docc. C, D, E, dalla società per contestare gli esiti della c.t.u. in quanto tardiva e comunque non attinente al motivo di appello svolto); infine, data la maggiore penosità del lavoro dovuta alla lunga durata della violazione datoriale (in ordine ai r iposi giornalieri e settimanali), la Corte ha ritenuto provato, per presunzione, il dann o alla salute (cagionato dal maggior dispendio di energie necessarie per sostenere i rit mi lavorativi, circostanza non inficiata da prova contraria fornita dalla società), danno che ha quantificat o sulla base della disciplina contrattuale prevista per il lavoro straordinario.  3. La cassazione della sentenza è domandata dalla società sulla base di quatt ro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione del ### 3820/1985 (artt. 4 e 8), del ### 561/2006 (artt. 3, 4 e 8), della legge n. 138 del 1958 (artt. 7 e 8), del d.lgs. n. 66 del 2003 (art. 17, comma 6), del c.c. n.l. Autoferrotranvieri 27/11/2000 (art. 6), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto applicabile la disciplina comunitaria in luogo della disciplina nazionale di cui alla legge del 1958 in materia di riposi giornalieri e settimanali dei lavorator i mobili add etti al trasporto di linea extra urbano; invero, secondo le previsioni del d.lgs. n. 66, la disciplina dei riposi applicabile al personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie è quella prevista dalla legge del 1958; i ### comunitari dettano una disciplina per il p ersonale che effettua trasporti strad ali il cui percorso supera i 50 k m; la fattispecie de qua si caratterizza per l'effettuazione di trasporti di tipo “misto” (ossia l'autista può essere adibito a corse inferiori oppure superiori a i 50 km 5 nell'ambito anche di uno stesso turno, ma le tratte inferiori sono di gran lunga prevalenti); l'### n. 27 del 2009 del Ministero del ### ha dettato, a i fini della scelta della disciplina da applicare, il criterio della prevalenza dell'attività svolta, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la presenza anche di una sola tratta supe riore ai 50 km nel turno d i servizio per l'applicazione della normativa comunitar ia (arrivando ad applicare, di fatto, detta normativa anche a percorsi inferiori ai 50 km, in violazione espressa della prev isione contenuta nei ### che esclude dette tratte dal campo di applicazione), con ciò violand o altresì il c.c.n.l. che prevede di misura re la durata settimanale dell'orario di lavoro nell'arco temporale di 17 settimane.  2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art.  132 cod.proc.civ ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato i conteggi allegati al ricorso in appello (docc. C, D, E) che dimostravano l'erroneità del conteggio elaborato in primo grado dal c.t.u. in punto di applicazione del criterio della prevalenza.  3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 41 6,437 e 195 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso le critiche, svolte in appello, alla relazione del c.t.u. recepita nella pronunzia di primo grado.  4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 20 59, 20 87, 1223, 2 727, 2729, 2697 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, fatto err onea applicazione dei principi in materia di danno e di onere probatorio a fronte del ricorso introdu ttivo del giudizio privo di specifiche a llegazioni idonee concreta mente ad individuare il pregiudiz io di cui i lavoratori chiedevano il risarcimento; inoltre, la Corte territoriale non ha m inimamente indicato le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base del metodo di accertamento analitico 6 induttivo adottato, a vendo considerato un unico, insufficiente, fatto indiziario ossia la lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale.  5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  5.1. Il ricorso della società, in relazione al periodo di causa (2006 - 2012), investe questa Corte della interpretaz ione del regolamento CE n. 561/20 06 del p arlamento ### e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (### n. 3821/85 e ### n. 2135/98 e abroga il regolamento (### n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), nel prosieguo indicato come "regolamento". In relazione al periodo di causa (2006-2012) non trovano applicazione le m odifiche introdotte dal regolamento ### n. 2020/1054.  5.2. La società sostiene che il regime di monopolio in base al quale operava la esentava dall'applicaz ione del regola mento; ulteriore motivo di ese nzione dall'app licazione della normativa comunitaria consisterebbe nella adibizione degli autisti a trasporti di tipo “mis to” (ossia a corse inferiori e superiori ai 50 km nell'ambito anche di uno stesso turno, ma con netta prevalenza delle tratte inferiori).  6. Ai sensi dei considerando 4, 16, 17, 22 e 23 del regolamento n. 561/2006: «(4) Per conseguir e gli obiettiv i prefissi ed evitare che [le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada] vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e un iformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più s emplici e chia re, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare. 7 (16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di guida giornaliera in m odo da effett uare lunghissimi period i al volante, non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre p ertanto assicurar e che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.  (17) Il present e reg olamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo p er giornata, per settima na e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.  (...) (22) Per incentiva re il progr esso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.  (23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali».  6.1. ### 1, di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare 8 le cond izioni di lavoro e la sicurezza str adale. Il pres ente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli ### membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».  6.2. ### 2 precisa , per quel che int eressa, che il regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (oltre che al trasporto di merci) e (pr escindere dal paese in cui il veicolo è imm atricolato) all'interno della ### europea (nonché nella ### e nello ### economico europeo). ###. 3, lett.a), inoltre, delimita il campo di applicazione della disciplina e, in particolare, esclude i trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli adibiti al trasporto di passe ggeri in serviz io regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”.  7. Come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia UE, la portata del regolamento deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento stesso (cfr. in tal senso sentenza ### 7.7.2 022, C-13/21 e ivi numerosi rinvii, punto 31). I n particolare, la Corte di giustizia non ha trascurato di ricordare che, conformemente al suo considerando 17 e al suo articolo 1, il regolamento ha come obiettivi l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza relative al settore stradale e il miglioramento delle condizioni di lavoro nonché della sicurezz a stradale (sent enza 21.11.2019, C-203/18 e C-374/18; sentenza 7.2.20 19, C- 231/18).  7.1. ### sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo d i applicazio ne), dimostra con e strema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le im prese del settore “trasporti su s trada” che operano all'interno della ### eur opea (e, q uindi, del territorio 9 nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il ca mpo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera a nalitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti, nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni d i merca to (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'am bito della cir colazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'i mpresa (concorrenza perfetta, concorr enza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni Stato m embro (consid erata la natura dell'atto nor mativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.  7.2. La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni “misti” (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di G iustizia del 9.9.20 21 (in causa C- 906/19), resa sulla domanda pregiudiz iale di interp retazione dell'art. 3, lett. a) d el regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della ###, sentenza la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via 10 esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che “adottare un'interpretazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizio ne sarebbe in contr asto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di mig liorare le condizioni di lavoro e la sicurezz a str adale, r endendo inapplicabile il regolamento n. 561/2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85” (punto 38).  7.3. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori a i 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie; l'applicazione del regolamento a questi casi è g ià sta ta chia ramente affe rmata dalla Corte di giustizia europea (cfr. sentenza 9.9.2021 citata) e non è, dunque, necessario un nuovo rinvio all'organo giudiziario comunitario, nemmeno per il profilo inerente al regime di monopolio in base al quale operava la ricorrente e che secondo il suo assunto la esentava dall'applicazione del regolamento (cfr. in questo senso, sull'art. 267 TFUE e sulla portata dell'obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa a ll'interpretazione del d iritto dell'### Corte di giustizia europea 6.10.2021, C-561/19); ciò per la chiarezza e l'evidenza - non solo per il giudice italiano, ma per tutti i giudici dell'### - dell'interpretazione del regolamento nel senso della sua inequiv ocabile a pplicabilità a tutte le imprese del settore “trasporti su strada” che operano all'interno d ella ### eur opea, oggi ### europea ; il principio è stato, altr esì, r ichiamato da questa Corte nella 11 sentenza n. 15230 del 2022 (punto 5 di pag. 7), che, peraltro, ha sottoposto alla Corte di giustizia europea due q uestioni pregiudiziali concernenti il regolamento attinenti a profili diversi da quello in esame nella presente fattispecie, ossia relativi alla possibilità di cumulo di itinerari tutti inferiori a 50 km svolti da un autista nell'ambito di uno stesso turno di lavoro.  8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.  8.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata ha fornito ben tre ratio decidendi della mancata ammissione dei documenti (C, D, E) prodotti in grado di appello, rilevando che: si trattava di nuovi conteggi che seppur valutavano dati preesistenti dovevano essere prodotti, per il pr ofilo d i novità, contestualmente a lla memoria di costituzione di primo grado; tale documentazione non atteneva alle arg omentazioni svolte con i motivi di appello (che si concentravano sui profili di applicabilità del regolamento e sulle modalità di computo di tratte “miste”); si trattava, comunque, di produzione irrilevante, in quanto era pacifico che ogni guidatore aveva svolto, nel suo turno, almeno una tratta superiore a 50 km e ciò era sufficiente per applicare la normativa comunitaria. Tale ampia motivazione non risult a censurata nella pluralità d elle decisioni esposte, con conseguente carenza d i decisività della lamentata violazione della disciplina dett ata in materia di consulenza tecnica d'ufficio.  9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché tende a rivalutare elementi di fatto (concernen ti la frequente od occasionale reiterazione di turni di lavoro che includevano tratte superiori a 50 km) a fronte del rispetto, da parte della Corte territoriale, del criterio consolidato della necessità della prova, da parte dell'interessato, del danno subito, prova che può essere fornita anche per presunzioni. 12 9.1. Questa Corte ha affermato che il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento c ontr attua le e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relati va specifica d eduzione della prova eventualmente anche attraverso pr esunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del d anno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata).  9.2. La Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di legittimità elaborata d a questa Corte e - facendo corretta applicazione del principio di diritto sec ondo il quale grava sul datore di lavoro dimostrare la fruizione dei riposi compensativi, quali fatti impeditivi (in tal senso Cass. n. 14710 del 2015) - ha ritenuto di desumere dalla specifica allegazione della “lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale” l'anormale gra vosità del lavoro e, dunque, il da nno da usu ra psico-fisica “cagiona to dal maggiore dispend io di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia “(cfr. nello stesso senso, con riguardo a imprese di trasporto, Cass. n. 25135 del 2019, Cass. nn. 25260, 25259, 25069, 25068, 25067, 18776 del 2015). La Corte territoriale non ha, dunque, ritenuto il danno in re ipsa bensì, ricorrendo al mezzo di prova presuntivo, ha ritenuto provata l'esistenza di un danno da usura psico-fisica sulla base della maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo ricavata dalla valutazione della cadenza delle 13 tratte e d ei turni, pr ova che ha ritenut o non vinta da prova contraria fornita dal da tore di lavoro. Pertant o, la censura in esame è inammissibile in quanto non individua un errore di diritto ma, piuttosto, involge apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza del danno nella fattispecie concreta, valutazioni in quanto tali sottratti al sindacato di questa Corte.  10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc. P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato dichia ratosi antistatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par te della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 233/2025 del 14-05-2025

... domenica, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile (v., più in dettaglio, quanto dichiarato dal teste ### “Il riposo settimanale era variabile. Confermo l'orario e anzi, spesso il lavoro si protraeva anche dopo le 23.00”). Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 Tuttavia, con particolare riferimento alle differenze retributive richieste a titolo di festività non godute la domanda va rigettata, difettando, sul punto, uno specifico e rigoroso fondamento probatorio. Ciò posto, quanto alla retribuzione percepita dalla ricorrente, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine al pagamento di una retribuzione sufficiente e proporzionata all'effettivo lavoro svolto, spettava alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o, in mancanza, la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2697 Sul punto, infatti, le ### della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1090 del ### dell'anno 2022, vertente #### nato nelle ### il 7 marzo 1993, domiciliat ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che lo rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, giusta procura in atti, unitamente all'Avv. ### RICORRENTE E #### cod. fisc. ### - con sede #######; CONVENUTA - ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, ### ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della ### in due distinti periodi: dal 1° al 30 aprile 2021 presso l'unità locale di ### sita in ### in ### n. 3/b, con rapporto di lavoro non regolamentato, svolgendosi sostanzialmente in nero e, successivamente, dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022, presso l'attività gestita dalla società resistente in ### alla ### 14-16, secondo la seguente, specifica regolamentazione: “dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, sostanzialmente in nero; dal 1° gennaio 2022 al 3 maggio 2022, con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di barista - cuoco ascrivibili al V livello del ### Esercizi” (v. allegato 2 al ricorso). 
Premesso di aver svolto, per entrambi i suddetti periodi, mansioni di barista e cuoco, sussumibili nel ### del ### di settore e di aver “sempre osservato un orario di lavoro di 54 ore settimanali, articolate su 6 giorni: 9 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile”, il ricorrente ha allegato che, in relazione al primo periodo lavorato, non ha percepito alcun compenso, mentre, con riguardo al secondo arco temporale, ha ricevuto a titolo di retribuzioni “esclusivamente i seguenti importi: € 1.400,00 mensili dal mese di settembre 2021 al mese di novembre 2021; € 1.600,00 nel mese di dicembre 2021; nessuna retribuzione nell'anno 2022”, senza mai ricevere, peraltro, le buste paga. 
Ancora, il ricorrente, precisato di non aver mai percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità né i relativi ratei, al pari di tutte le spettanze di fine rapporto e del ### sino al momento delle dimissioni per giusta causa, intervenute il 3 maggio 2022, ha convenuto in giudizio la suddetta società, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del ### del Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, - accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2021, con inquadramento nel V ### del ### secondo gli orari indicati in parte motiva; - accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022, con inquadramento nel V ### del ### secondo gli orari indicati in parte motiva; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 - per l'effetto, condannare la ### a corrispondere in favore della #### la complessiva somma di € 15.568,13 - € 2.439,23 per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2021; € 13.128,29, per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022 - per i titoli indicati nei conteggi allegati quale parte integrante del presente atto, o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost. 
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”. 
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. 
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. 
Il ricorso è fondato. 
Innanzitutto, risulta documentalmente dimostrato che il ricorrente ha formalmente lavorato alle dipendenze della convenuta dal giorno 1 gennaio 2022 con qualifica di “cuoco pasticciere” ed inquadramento nel V livello ### (v. allegato 2 al ricorso). 
Inoltre, dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per un periodo temporale effettivo più lungo, dal giorno 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021 nonché dal giorno 1 settembre 2021 sino al 3 maggio 2022, svolgendo mansioni di barista e cuoco (formalmente sussumibili nel ### del ### di riferimento), consistite nella somministrazione delle bevande e degli alimenti ai clienti presso i bar - pasticcerie gestite dalla società resistente presso le unità locali di ### e nella preparazione degli alimenti da somministrare ai clienti con gli aperitivi (v., in particolare, le deposizioni rese dai testi ### e ### ex colleghi del ###. 
Quanto all'orario di lavoro, si osserva che, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che il ricorrente, sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro, ha osservato un effettivo orario di lavoro di 54 ore settimanali articolate su 6 giorni: 9 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile (v., più in dettaglio, quanto dichiarato dal teste ### “Il riposo settimanale era variabile. Confermo l'orario e anzi, spesso il lavoro si protraeva anche dopo le 23.00”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025
Tuttavia, con particolare riferimento alle differenze retributive richieste a titolo di festività non godute la domanda va rigettata, difettando, sul punto, uno specifico e rigoroso fondamento probatorio. 
Ciò posto, quanto alla retribuzione percepita dalla ricorrente, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine al pagamento di una retribuzione sufficiente e proporzionata all'effettivo lavoro svolto, spettava alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o, in mancanza, la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2697 Sul punto, infatti, le ### della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile ( Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533). 
Tale onere non è stato assolto in quanto la società resistente non si è costituita in giudizio. 
In merito al quantum relativo alle differenze retributive, si osserva che dai conteggi depositati dalla parte ricorrente, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 15.409,24 (di cui complessivi euro 1.043,84 a titolo di ###. 
Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal giorno 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021 nonché dal giorno 1 settembre 2021 al 3 maggio 2022 con inquadramento nel V livello ### e, per l'effetto, condanna la parte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.409,24 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo; - condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.695,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 14 maggio 2025 Il Giudice Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025

causa n. 1090/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alessio Marinelli, Gianluca Toscani

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1298/2025 del 03-07-2025

... Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 n. 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". E l'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice della ### del Tribunale di Salerno dott. ### ha pronunziato all'udienza del 3.7.2025 la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente TRA ##### tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###; - RICORRENTI - E ### O.O.R.R. ####'### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliata in ### alla via ### presso la sede del proprio ufficio legale; - RESISTENTE - OGGETTO: retribuzione spettante durante le ferie.  ### ricorso depositato in data ##### e ### rispettivamente, infermiere e operatori socio sanitari dipendenti dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### in servizio presso il plesso ospedaliero di ### sul presupposto di aver sempre percepito durante il periodo di assenza dal lavoro per ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il restante periodo dell'anno lavorato sostenevano che la contrattazione collettiva che escludeva dette indennità dalla retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali fosse in contrasto con la normativa europea per come interpretata dalla Corte di Giustizia e, di seguito, dalla Corte di Cassazione e chiedevano, pertanto, che, accertato tale contrasto e il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, il proprio datore di lavoro fosse condannato al loro pagamento. 
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio l'### e ### D'### eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto. 
La causa veniva istruita in via documentale. 
Dopo un rinvio ex art. 181 c.p.c., all'odierna udienza questo ### all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui a indicare. 
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. 
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ...  ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs.  66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". 
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 n. 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". 
E l'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". 
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di ### sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. ### 20.1.2009, n. 350). 
Successivamente, la ### di ### è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza ### 15.09.2011, C-155/10, ### c. BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali. 
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. 
In tale contesto, la ### ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., punto 50; #### e a., cit., punto 58). 
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la ### ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, ###. 
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. 
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. 
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'### osta a che gli ### membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'### e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza ### cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. 
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è ### 22.05.2014, C- 539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). 
Ebbene, la ### richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni. 
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. 
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.  20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “###”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla ### di Appello di Palermo”. 
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, 12683). 
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di ### 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. 
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti: 1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la ### nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da ### 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore); 3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in ### 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore). 
Orbene, nel caso di specie, sussistono tutti e tre i requisiti. 
Infatti, le voci retributive richieste dai ricorrenti sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni, sono percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore e, infine, - mutando orientamento rispetto a precedenti di questo stesso ### e adeguandosi alle indicazioni in precisi termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione giornaliera nei giorni di ferie provenienti dal giudice di nomofilachia (Cass. n. 17495/2025 della scorsa settimana, 29.6.2025, intervenuta nel corso del giudizio) - sono di importo consistente. 
Segnatamente su quest'ultimo punto deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. 
Come ribadito più volte dalla ### di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei ### (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. 
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. 
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. 
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della ### 13.1.2022, causa C- 514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, V. kasatsionen sad na ### e I.B. ### C- 762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). 
Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). 
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C- 619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".  "Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C- 385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la ### ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C- 539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 
La stessa ### di ### ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H.  , del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi contemplati rispettivamente della nostra ### e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata. 
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della ### di ### e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. 
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). 
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale. 
È opportuno, poi, a giudizio di questo ### calare il confronto nel brevissimo periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva e anche perché il periodo di ferie annuali è dato da giorni. 
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria giornaliera, considerando soltanto gli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie risulta per l'### una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari al 14% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera pari approssimativamente a € 76,00 e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (sempre approssimativamente 76,00 € meno - secondo l'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso - 9,5 €) - e per la ### e la ### una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari al 18% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera pari approssimativamente a € 63,00 e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (sempre approssimativamente 63,00 € meno - secondo l'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso - 9,5 €) -. 
Orbene, alla luce della recentissima sentenza della ### (sentenza n. 17495/2025 intervenuta, lo si ripete, il ### in corso di causa) secondo cui già col solo 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie si realizza il vietato effetto dissuasivo per il lavoratore, ne deriva che a fortiori, nel caso di specie, a fronte, lo si ripete, di percentuali, rispettivamente, del 14% e 18%, può ritenersi presente un effetto dissuasivo per i ricorrenti a non usufruire dei giorni di ferie (sempre, lo si ripete, a livello anche soltanto potenziale e a prescindere dall'effettivo godimento delle stesse). 
Il contrasto della giurisprudenza di merito sul punto e l'intervento soltanto nel corso del giudizio di indicazioni precise da parte del giudice di nomofilachia in termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione ricevuta nei giorni di ferie per valutare in concreto se ci sia o meno un potenziale effetto dissuasivo (la sentenza risolutiva della ### come sopra più volte sottolineato, è soltanto della scorsa settimana) giustificano la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da #### e ### nei confronti dell'### e ### D'### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'### e ### D'### al pagamento in favore dell'### della somma di € 902,88, della ### della somma di € 858,85 e della ### della somma di € 1.390,91, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.  ### 3.7.2025.   

Il Giudice
della #### n. 1060/2025


causa n. 1060/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Magro Giovanni, Crudele Lidia

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