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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine. 2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art. 1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio. 3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi. 4. In sede (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20576/2025 del 22-07-2025

... ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di questi ultimi; dichiarò che #### To marchio Gi useppe, ###### 6 di 15 ### e ### o Giu seppa avevano diritto ad essere garantiti da ### e ### quali eredi di ### e da ### in solido tra loro, degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia e confermò per il resto l'impugnata sentenza. 2. Avve rso la suddetta sentenza ### o, ### onte ### e ### propongono ricors o per cassazione affidato a due motivi. ### resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre ### etro, #### To marchio #### ura #### ncenzo, ##### Far inella ### e ### son o rimasti intimati. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal co ntroricorrent e, per non essere stato lo stesso notificato agl i eredi di ### decedut o il ###, prima della pubblicazione (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da #### E e #### rappre sentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti contro ### rappresentato e di feso dall' avv. ### presso i l cui studio in ### via ### n. 19, è elettivamente domiciliato; -controricorrente ######### O, ######## e ### -intimati
Oggetto: Distanze 2 di 15 per la cassazione della sentenza n. 818/2019 resa dalla Corte di appello di ### il ###, pubb licata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; Fatti di causa 1. Con ricorso del 10 dicembre 1986 al ### di #### e ### denunciarono che, a seguito di una nuova opera intrapresa da ### e da ### consistente nello sbancamento di un terreno li mitrofo al fabbricato di loro proprietà, er ano stati causati danni all a struttu ra di questo immobile, e chiesero che dette lavorazioni venissero sospese e che venissero poste in essere opere che garantissero la stabilità. 
Venne disposta c.t.u., all'e sito della quale il ### ordinò la sospensione dei lavori limitatamente al muro di contenimento, al terrapieno retrostante e alle opere ad esso connesse, e ordinò alle parti, ciascuno per il proprio impegno, di provvedere alle attività di consolidamento. 
Con sentenza del 19 ottobre 1988, lo stesso ### dichiarò la propria incompetenza per valore a decidere il merito della causa, rimettendo le parti avanti al Tribunale di #### e ### riassunser o il giudizio nei confronti di ### e ### e, assum endo che i danni lamentati erano conseguenti allo sbancamento effettuato dai convenuti per la realizzazione di un fabbricato sul loro terreno, e che nella realizzazione di questo erano state violate le disposizioni relative alle distanze legali imposte dal piano di fabbricazione del 3 di 15 Comune di Mi silmeri, chi esero l'abbattimento delle fabbriche fino alla distanza prevista dallo strumento urbanisti co, nonch é il risarcimento dei danni subiti. 
I co nvenuti, costituitisi in giudizio, cont estarono l'assunto degli attori, as sumendo che gli asseriti d anni er ano conseguenza della carenza struttura le del fabbricato di questi ultimi e del maggior peso di cui essi lo avevano gravato, per aver costruito abusivamente un quarto pi ano non previsto nel progetto, e chiesero il rigetto del le domande. 
Nel corso del giudizio, gli attori chi esero e ottenner o di essere autorizzati a chiamare in gi udizio ### e ### na, ### e #### e #### cenzo e #### e ### o ### a, acquirenti degli app artamenti realizzati dai convenuti, i quali si costi tuirono, eccependo la loro mancanza di legittimazione passiva in re lazione al chiesto risarcimento del danno e concludendo per il rigetto delle domande attrici. 
Con sentenza n. 4714/2002 del 21 ottobre 2002, il Tribunale ordinò ai co nvenuti ### e ### di realizzare a propria cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione, entro sei mesi dal la notifica della sentenza, e, in mancanza, diede facoltà agli attori di provvedervi a propria cura e a spese dei convenuti; condannò questi ultimi al risarcimento del danno e rigettò tutte le rimanenti domande formulate nei confronti dei convenuti e dei chiamati in giudizio, ivi compresa quella di demolizione delle parti di manufatto asser itamente realizzate in violazione delle distanze legali dal confine e tra gli edifici. 
Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### si concluse, nel la resistenza dei convenuti, che propos ero anche ap pello incidentale, con la sentenza n. 545/2009, con la 4 di 15 quale la Corte d'Appello di ### confermò la sentenza di primo grado, ril evando, quanto alla domanda di demolizione, che il ### di ### del Comune di ### prevedeva una distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate di mt. 10 e una distanza dal confine di mt. 5, che la demolizione non poteva essere disposta, non essendo il fabbricato dei convenuti frontistante, ma posto in posizione obliqua rispetto a quello degli attori, con distanza dal confine variabile da mt. 5 a mt. 3, che il D.M. n. 1444 del 1968 non era immediata mente operativo nei rapporti tra privati e che la cond anna er a inopponibile ai terzi acquirenti, stante la mancata trascrizione della domanda giudiziale prima del loro atto di acquisto. 
Il gi udizio di legittimità, in staurato da ### etro e ### si concluse con la sentenza n. 10499 del 21/5/2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi e rinviò alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le co struzioni, e di esse dal confi ne, sono volte non so lo ad evitare la fo rmazione di interc apedini nocive tra edi fici frontistanti, ma anche a tutelare l' assetto urban istico di un a data zona e la densi tà edifi catoria in relazione all'am biente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino; 2) il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto emanato su delega dell'art.  41-quinquies inserito nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha eff icacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati, cui i ### sono tenu ti a conformar si nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle 5 di 15 quali si sostitui scono per in serzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati; 3) la sentenza pronunziata sul la domanda di actio n egatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad oper a del proprietario del fondo vicino e a ottener e l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a ti tolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qu alità di parte del processo, senza che la mancata trascr izione della do manda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al med esimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.  ### etro e ### riassunser o il giudizi o nei confronti di #### e ### quali eredi di ### deceduto nelle more, e di tutti i terzi chiamati quali aventi causa a titolo particolare dei convenuti. 
Con la sentenza n. 818/2019, pu bblicata il ### 9, la Corte d'Appello di ### cond annò ### o e ### quali eredi di ##### etro, #### chio ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di questi ultimi; dichiarò che #### To marchio Gi useppe, ###### 6 di 15 ### e ### o Giu seppa avevano diritto ad essere garantiti da ### e ### quali eredi di ### e da ### in solido tra loro, degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia e confermò per il resto l'impugnata sentenza.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### o, ### onte ### e ### propongono ricors o per cassazione affidato a due motivi. ### resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre ### etro, #### To marchio #### ura #### ncenzo, ##### Far inella ### e ### son o rimasti intimati. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal co ntroricorrent e, per non essere stato lo stesso notificato agl i eredi di ### decedut o il ###, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, ma della cui morte - e dell'identità del relativo erede - i ricorrenti erano stati resi edotti in forma ufficiale attraverso la notificazione di atti giudiziari relativi a questo giudizio, ossia in seguito al ricorso per ese cuzione degli obblighi di far e derivanti dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tr ibunale di Pal ermo n. 4/9 de l 21/10/2002, proposto da ### e ### quale erede di ### e notificato agli odierni ricorrenti, i quali si erano costituiti nel processo esecutivo con comparsa del 27/9/2017 anche nei confronti della medesima ### nella sua qualità di erede, co n conseguente in esistenza della notifica e ffettuata al procuratore costituito di ### non essendo applicabile il principio della c.d. ultrattività del mandato. 7 di 15 Tale eccezione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso c orrettamente notificato ad uno dei litisconsorti, ossia ### che si è difes o con controricorso, e dovendosi semmai disporre l'in tegrazione del contra ddittorio nei confronti degli eredi di ### Purtuttavia, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizi one dello stesso, tra i qu ali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché no n giustificate dal la struttura dialettica del processo e, in parti colare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzi e di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti , disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giud izio di cassazio ne senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 6-3, 17/6/201 9, n. 16141; Cass., Sez. 2, 21/5/2018, n. 12515). 
Quanto all a seconda ecce zione di inammissibilit à del ricorso, sollevata dal controricorrente, in ra gione della man cata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso, si osserva che il ma ncato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto pro cessuale, espone 8 di 15 il ricorrente al risc hio di una declarator ia di inammi ssibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, non essendo tale violazione normativame nte sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse all a sentenza gravata, rid ondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod.  proc. civ., ass istite - queste sì - da un a sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009). 
Il ricorso per cassazione deve, infatti, ess ere mo dulato, in conformità alle indicazioni della sentenza ### del 28 ottobre 2021 (causa Su cci ed altri c/###, secondo cri teri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'atti vità del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certe zza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso del la parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117). 
Quest'ultimo principio trova, tuttavia, concreta appli cazione nell'esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse atting ere automaticamente l' intero ricorso, ancorché lungo e articolato, specie quando, come in questo caso, il ricorso dà conto dell'andamento dei diversi gradi del giudizio e delle questioni negli stessi affrontate. 
Stesso discorso vale anche con riguardo all a terza eccezione d i inammissibilità, fondata sulla natura meritale delle questioni proposte, dovendo la stessa essere verifi cata co n riguardo a ciascuna censura. 9 di 15 2.1 Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 872, 873 cod. civ., del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, e dei ### comunali in vigore, in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, cod. proc . civ., per violazione, falsa ed errata interpretazion e delle indicate norme legislative; l'erronea interpre tazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 10499/2015 alla luce delle violazioni urbanistiche effettuate dagli appellanti in riassunzione e con riferi mento alla normativa di cui all'art. 31, comm a 3, d. P.R. 6 giugno 2001, n. 3 80, nonché dell'attuale inesistenza della titolarità del titolo giustificativo da parte di ### e ### I ricorrenti hanno in particolare rilevato che i du e edifici limitrofi formavano una “chiostrina” non accessibile da terzi e che in tale fattispecie non era rilevabile alcuna violazione di distanza a car ico dei convenuti in riassunzione, né dei loro aventi causa. 
Peraltro, er a venuta meno la titolarità dell'a zione in capo agli originari attori e la stessa possibilità di dare esecuzione al giudicato per quanto riguarda la riduzione in pristino e le relative demolizioni, in quanto la loro unità immobiliare, eseguita in difformità dal titolo edilizio, era stata investit a dall'ordin anza di demolizione n. 4 del 21/8/2018 emessa dal Comune di Mi silmeri (non sos pesa, né riformata dall'adito T.A.R. Sicilia), la quale, rimasta in esegui ta come da accer tamento del 2/4/2019, prot. 11716, era stata seguita dall'ordinanza n. 3 del 2/4/2019, con la quale il medesimo Comune aveva in giunto ai predetti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, sicché il bene, a norma dell'art.  31 d.P.R. n. 380 del 2001, era divenuto ope legis di proprietà del Comune allo sca dere del t ermine fissato per la sua demolizione. 
Infine, ad avviso dei ricorrenti, l'accertamento della Corte d'Appello 10 di 15 era risultato lacunoso, erroneo e contraddittorio su punti fondamentali della controversia.  2.2 Il primo motivo è infondato. 
Quanto alla questione della chiostrina, il motivo non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla violazi one della distanza tra pareti finestrate, la quale è stata accertata con efficacia di giudicato interno, senza che però sia stata formulata alcuna specifica censura sulla violazione del giudicato. 
Va, peraltro, ricordato che, in tema di distanze tra costruzioni, l'art.  9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 (cd.  legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 del la legge n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti ind erogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostitui scono per inserzione automatica (Cass., Sez. 2, 15/1/2021, n. 624), così come si estendono anche ai comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzi oni, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, l'obbligo di rispettare la norma sul distacc o minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal d.m. n.1444 del 1968, potend o detti regolam enti solo preveder e un distacco maggiore (Cass., Sez. 2, 07/06/2006, n. 13 338; Cass., Sez. 2, 10/09/2013, n. 2 0713). Ne consegue che sarebbe illegittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di fin estre, con esoner o di quelli ciechi (C ass., Sez. 2, 02/03/2018, n. 5017).  2.3 Con riguardo alla seconda questione proposta, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti han no depositato, unitamente al ricorso, 11 di 15 l'ordinanza di demolizione n. 4 del 21/8/201 8 del Comune di ### l'ordinanza di rigetto della chiesta sospensiva sul ricorso 2012/2018 depositata dal T.A.R. Sicilia-Sez. ### pubblicata il ###; l'ord inanza di rigetto del Consiglio di ### zia ### della ### della chiesta riforma della superiore ordinanza cautelare del T.A.R. n. ###/2018, pubblicata il ###; la memoria di costituzione del Comune di ### nel giudizio 2012/2018 davanti al T.A.R., Sez. 2, di ### i motivi aggiunti al ricorso T.A.R. Rg. 2012/2018, depositati nell'interesse di ### tonino e consorti in d ata 30/5/2019, attestanti la mancata ottemperanza all'or dine di demolizione n. 4 del 21/8/2018, in virtù di accertamento de 2/4/2019, prot. 11716, documenti che non risultano prodotti nel giudizio di rinvio. 
In relazione a ciò, assume, dunque, rilievo l'ammissibilità (o meno) delle nuove produzioni documentali attinenti alla permanenza della proprietà, in capo ai controricorrenti, dell'immobile interessato dalla violazione delle distanze a opera della costruz ione realizzata nel fondo confinante dai ricorrenti. 
Al riguardo, si osserva che, come già affermato da questa Corte, nel giudi zio di legittimità, secondo quanto di sposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516), ove concernano la fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc.  (Cass., Sez. L, 12/07/2018, n. 18464), mentre è ammesso quando i documenti riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernan o nullità inficianti direttam ente la decisione impugnata (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2899 9; Cass., 12 di 15 Sez. 1, 31/03/2011; 7516), ov vero attengano, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibi lità del ricorso, alla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli di retti a evidenziare la cessazione del la materia del contendere per fatti so pravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso, pu rché riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti (Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3934; conf.  25/5/1987, n. 4693; Cass., Sez. 1, 10/03/1980, n. 1579), nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod.  proc. civ., rim anendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difen siva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass ., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516). 
Nella specie, il sopravven uto difetto di interesse, alla cui valutazione tende la censura, non è riconosciuto e ammesso dai contendenti, come richiesto dai principi sopra ricordati, avendo essi contestato l'inammissibilità della questione dedotta, peraltro ancora soggetta, a loro dire, al vaglio del giudice amministrativo. 
Ne co nsegue l'inammissibili tà del motivo, potendo la questione essere sollevata in sede ###il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione, falsa ed errata interpretazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, n onché dei ### comunali richi amati, con conseguente mancato accertamento istruttorio, per avere i giudici di merito ritenu to di non dover procedere ad alcun accertamento ulteriore, richiamando la preclusione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e ritenendo irrilevante la dedotta inaccessibilità dell'in tercapedi ne esistente tra i fabbricati da parte di terzi e l'inferiorità del le distanze calcolate rispetto a quelle mini me previste dal 13 di 15 Regolamento edilizio del Comune di ### e dal D.M. n. 1444 del 1968, senza considerare che le risultanze dell'accertamento del c.t.u. ### dove vano essere integrate o considerate nella loro interezza, oltreché rivalutate, dopo trent'anni, alla luce di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i giudici non avevano considerato che i due edifici formavano una chiostrina non accessibile da terzi, secondo le dimensioni descritte nel ### di ### del Comune, che non imponeva il rispetto di distanze e che avrebbe imposto un supplement o di perizia.  2.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 
Il giudizio di rinvio costituisce, infatti, un processo chiuso tendente ad un a nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, nel quale oggetto e limiti sono delimitati dalla sentenza di ann ullamento (ad es. da ultimo Cass. Sez. 5, 09/06/2020, n. 10953). 
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o fal sa appli cazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a pu nti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod.  proc. civ., al principio di diritt o enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificar e l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statui zione da rendere in sostituzi one di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iu dicandi, oltre ad estrin secarsi nell'applicazione del principio di diritto, p uò comportare la 14 di 15 valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto del le preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Sez. L., 6/4/2004, n. 6707; Cass. Sez. 1, 7/8/2014, n. 17790; conf. Cass. n. 13719 del 2006; Cass. Sez. L., 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez. 2, 14/1/2010, 448). 
Nella specie, rileva la prima situazione, avendo ques ta Corte espresso alcuni principi di diritto, ai quali i giudici del rinvio erano tenuti a uniformarsi alla stregua della situazione di fatto già rimasta accertata. 
La censura investe, peraltro, un tema non devoluto al giudice di rinvio ed è di tipo esplorativo, oltre che priva di specificità.  3. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, li quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. 
Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la 15 di 15 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20727/2025 del 22-07-2025

... o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono litisconsorti necessari il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio, ossia soggetti che vantano per l'appunto un di ritto dominicale o una situazione di fatto ad esso riconduci bile, e non certo il creditore ipotecario, il quale non può vantare alcun potere immediato sulla cosa, contrariamen te a quanto sancito dall'art. 1140 cod. civ., non essendo ipotizz abile un possesso del bene corrispondente al diritto reale di garanzia (i n questi termini d i recente anche Corte Cost. 3/10/2024, n. 160). 8 di 20 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 Norme tecni che di attuazione del ### stico del Comune di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito erroneamente affermato che l'intervento realizzato aveva superato, in volume e altezza, i limiti assentiti col titolo abilitativo, posto ch e, in luogo di un ampli amento in linea orizzontal e, era stata real izzata una palazzin a di tre pia ni, senza, (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da G.M. ### S.R.L., rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### anni ### e ### i ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ### piazza ### n. 27; -controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 1563/2019 resa dalla Corte di appello di Genova il ###, pub blicata il 20/ 11/2019 e notificata il ###; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### Oggetto: Distanze 2 di 20 lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### quale comproprietario, unitamente alla moglie ### di una villetta con circostante giardino, sita in ### di ### via ### n. 40, convenne in giudizio la società G.M. ### s.r.l., deducendo che originariamente insisteva sul terreno confinante una piccola costruzione unifamiliare costituita da un solo piano fuori terr a distante mt. 1,55 dal confine e mt. 2,80 dalla villetta, che il Comune di ### a, in data ###, aveva rilasciato alla dante causa della società un permesso di costruire per l'esecuzi one di un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva l'ampliamento e la sopraelevazione di un piano della costruzione e approvato, in data 11/7/ 2007, una variante sostanziale per un ulteriore ampliamento e l'ottenimento di cinque unità immobiliari e che la società, negli anni 2006-2008, aveva eseguito l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione del preesist ente fabbricato i n contrasto, fin dal progetto, con l'art. 873 cod. civ. e con l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e chiedendo che la convenuta venisse condannata all'arretramento fino alla distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. 
Costituitasi in giudizio, la G.M. ### s.r.l. contestò le pretese attoree e, deducendo che anche i ### avevano realizzato, oltre trent'anni prima, alcune opere illecite sul proprio fabbricato, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti 3 di 20 alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni anche per lite temeraria. 
Si costituì in giudizio anche ### , chiamata in causa dalla convenuta in qualità di comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale, chi edendo il rigetto della stessa, proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale e associandosi alle domande di riduzion e in pristino e di condanna per i danni, avanzate dal coniuge. 
Con sentenza n. 30/16 del 13/1/2016, il Tribunale dichiarò che il fabbricato realizzato dalla società violava le norme sulle distanze legali e, essendosi in presenza di una nuova costruzione e non di una fattispecie di ristrutturazione edili zia, condannò la società all'arretramento della costruzione a distanza di mt. 5 dal confine con il fondo di proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni. 
Il giudizio di gravame, instaurato dalla G.M. ### s.r.l. con atto d'appello notificato il ###, si concluse, nella resistenza di ### ancarlo e ### con la sentenza 1563/2019, pubblicata il ### 19, con la qual e la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello, cond annando le parti all e spese di lite. 
Per quanto qui interessa, i giudici di merito, dopo avere richiamato gli arres ti di questa Corte in merito alla di stinzione tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, ritennero che lo strumento urbanistico vigente consentisse il manteniment o delle preesistenti distanze dai confini in misura inferiore ai mt. 5,00 in ipotesi diverse dalla totale demolizione dell'edificio preesistente e dalla sua so stituzione con un nuovo organismo edilizio; che nel nuovo edificio non fosse residuato, per sag oma, dimensi oni e superficie, alcun elemento di quello precedente; che la distanza di 4 di 20 mt. 5 dai confini prevista per le nu ove costruzioni dovesse considerarsi cogente in tutte le ipotesi in cui fosse stata accertata la re alizzazione di una nuova cost ruzione, os sia in caso di ampliamento, e che questa disposizione va lesse anche per il manufatto in esame, autorizzato ai sensi dell'art. 9, lett. d), delle N.T.A. quale Ru3 ampliamento, siccome eccedente i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti nelle lett. a), b) e c) del medesimo art. 9. 
I giudici di merito osservarono, inoltre, che la costruzione si poneva in contrasto con le disposizioni civilistiche e con l'art. 9 del d.m.  1444 del 1968, posto che le costruzioni si fronteggiavano tra loro per almeno un metro (oltre al portico per mt. 3,85) e che non era possibile sostituire la riduzione in pristino con il risarcimento per equivalente, come richiesto, non potendo applicarsi l'art. 2058 cod.   2. Avverso la suddetta sentenza la G.M. ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### e ### hanno resistito con controricorso. 
Motivi della decisione 1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dai controricorrenti in ragione della genericità del ricorso e del la conformità del la sentenza ai principi affermati da questa Corte. 
Quanto al primo punto, si osserva che il req uisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpre tato in maniera elastica (Cass., Sez. 1, 2/5/2023, n. 1 1325), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che 5 di 20 lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., a condizione che, in os sequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, n. 1248 1); tra l'altro , esso non pu ò tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###; vedi Cass. Sez. U, 18/3/2022, n. 8950). 
Nella specie, il ricorso è articolato in modo tale da far comprendere adeguatamente in che modo si siano svolte le fasi di merito e quali questioni siano state prospettate in quelle sedi, sicché l'eccezione non può che essere rigettata. 
I rilievi sollevati con la seconda eccezione saranno, invece, chiariti in sede di esame del la seconda censura, dovend o i principi d i questa Corte, cui fanno riferimento i cont roricorrenti , esser e riesaminati alla luce delle modifiche legislativ e medio tempore intervenute.  2.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge (art. 102 cod. proc. civ.) e la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.  proc. civ., per essere stata la sentenza inutiliter data, al pari di quella di primo grado, in quanto entrambe emesse a contraddittorio non integro, non essendo stato evocato in giudizio l'istituto bancario #### e ### il quale, in quanto creditore ipotecario in seguito a iscrizione del 2008 per la somma di un milione di euro, and ava considerato litisconsorte necessario.  2.2 Il primo motivo è inammissibile. 6 di 20 Nella sentenza impu gnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questione riguardante il prospettato difetto di integrità del contraddittorio, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte rig uardante la decisione, con la conseguenza che, implican do ess a un accertamento di fatto, la rico rrente, nel propor la in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non so lo all egare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, 15430), non essendo consentit a la prospettazione di nuove questioni di di ritto o co ntestazioni che modifichino il thema decidendum e impl ichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ov e si tratti di qu estioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass., 2, 06/06/2018, n. 14477). 
Né la questione deve essere soll evata d'uff icio in questa sede, posto ch e ### questa Corte ha già avuto modo di affermar e, l'azione diretta al rispetto delle distanze legali, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, ess endo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore , bensì a respingere l'imposizione di limitazion i a carico della proprietà, suscettibili di dar lu ogo a servitù, sicché è esperibil e esclusivamente nei confronti del proprietario con finante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (Cass., Sez. 6 -2, 16/2/2022, n. 5 078; Cass., Sez. 2, 12/12/ 2016, n. 7 di 20 25342; Cass., Sez. 2, 24.3.2015 , n. 5899; Cass., Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998) oppure di chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto fin alizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, o di chi vant i un preteso diritto configurabi le come ius in re aliena, (Cass., Sez. 2, 23/01/2009 , n. 1778). 
Nell'actio negatoria servitutis, in fatti, volta a senti r dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore (Cass., 2, 29/3/1999, n. 2982), la legittimazione attiva e passiva compete a co loro che sono titolari delle p osizioni giuridiche domi nicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (Cass., Sez. 2, 17/03/2016, n. 5321; Cass., Sez. 2, 18/12/2014, 26769), senza che possa ad ess e equiparar si la posizione del creditore ipotecario, la cui tutela, in caso di diritti reali limi tati altrui, è apprestata dall'art. 2812 cod. civ., che gli consente di “far subastare il bene come libero”. 
Non ril evano neppure i principi affermati dalle ### e di questa Corte con la sentenza n. 1238 del 23/1/2015, come invece suggerito nella censura, in quanto attinenti alla diversa situazione in cui la reintegrazione o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono litisconsorti necessari il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio, ossia soggetti che vantano per l'appunto un di ritto dominicale o una situazione di fatto ad esso riconduci bile, e non certo il creditore ipotecario, il quale non può vantare alcun potere immediato sulla cosa, contrariamen te a quanto sancito dall'art.  1140 cod. civ., non essendo ipotizz abile un possesso del bene corrispondente al diritto reale di garanzia (i n questi termini d i recente anche Corte Cost. 3/10/2024, n. 160). 8 di 20 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 Norme tecni che di attuazione del ### stico del Comune di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito erroneamente affermato che l'intervento realizzato aveva superato, in volume e altezza, i limiti assentiti col titolo abilitativo, posto ch e, in luogo di un ampli amento in linea orizzontal e, era stata real izzata una palazzin a di tre pia ni, senza, invece, considerare che l'ultimo piano era costituito da un sottotetto non abitabile, che lo strumento edilizio consentiva per gli edifici ###, come quello di specie, una sopraelevazione fino all'altezza massima di mt. 7,5, come quella realizzata nel caso in esame, che l'edificio costruito era conforme ai titoli edili zi acquisiti e costituiva una ristrutturazione urbanistica, come affermato dal dirigente del settore urbanistico del Comune, e non una nuova c ostruzione e che, in ragione di ciò, la società aveva diritto a mantenerlo all a distanza preesistente, come di fatto avvenuto.  4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l'errata interpretazione delle norme regolamentari (art. 9 N.T.A. del ### edilizio) del Comune di ### in materia di distanze, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che fosse stata integrata la violazione delle distanze sancita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, senza co nsiderare che l' edificio realizzato non poteva considerarsi come nuova c ostruzione, ma come ristrutturazione edilizia, per la quale erano consent ite mo difiche di sagome e incrementi di volume, che l'art. 9 del le N.T.A. del ### edilizio comunale prevedeva il rispetto della distanza di mt. 5 dal confine per le sol e nuov e costruzioni e per gli interventi av enti dimensioni eccedenti i limiti previsti per quelli di manutenzione e di ristrutturazione ordinaria descritti nelle lett. a), b), c), che per gli 9 di 20 interventi in ampliamento del tipo Ru3, come quello in esame, era possibile il man tenimento della distanza preesistente, la cui violazione soltanto avrebbe imposto il rispetto della distanza di mt.  5 dal confine, e che la nuova struttura er a stata real izzata per adeguarla alla normativa antisismica.  5.1 Il secondo e terzo motivo, da esami nare congiuntamente in quanto afferenti alla nozione di nuova costruzi one e di ristrutturazione ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di distanze, sono fondati.  5.2 Occorre innanzitutto respingere i rilievi di inammissibilità delle censure, so llevati dai controricorrenti e fondati sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del la qu alificazione del fabbricato in termini di nuo va co struzione operata dal giudice di primo grado, con conseguente giudicato formatosi sul punto, e sulla natura meritale delle censure. 
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, 10 di 20 non ess endo suscettibili di passar e in giudicato qu ei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da ra pporto pregiudiziale o conseguenziale (C ass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252), atteso che il giudicato interno si forma solo su di un capo a utonomo di sentenza che, restando del tu tto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi gi uridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l' impugnazione della pronunzia di merito coi nvolge necessariament e anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazi one di confer mare la decisione anche sul la base di una diversa motivazione in di ritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le 11 di 20 tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che la società ebbe a contestare, con l'atto di appello, la re putata illegittimi tà dell'intervento edilizio realizzato anche con riguardo alla violazione delle distanze e l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'applicabilità del limite di distanza di mt. 5 dai confini a tutte le “nuove costruzioni”, benché ne dovessero restare esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica con parziale o totale demolizione e ampliamento. 
Dal tenore delle censure appare allora evidente come la ricorrente abbia inteso rimettere in discussione anche la quali ficazione dell'intervento edilizio operata dai giudici di merito, dal la quale sarebbe derivata una diversa disciplina in tema di distanze, senza che possa dirsi di carattere meritale la dedotta falsa applicazione della norma in tema.  5.3 Venendo al merito, si osserva innanzitutto che, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intervento edilizio realizzato dalla società fo sse stato autorizzato ai sensi del l'art. 9, lett. d), delle N.T.A. del Comune di ### quale (ru3) am pliamento, sostenendo che anche in tale cas o fosse cog ente il rispetto del limite di distanza di mt. 5 dal confine, atteso che la disposizione di chiusura imponeva il rispetto della di stanza minima per ogni intervento che realizzasse un manufatto dalle dimensioni eccedenti i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti alle lett. a), b) e c) della medesima norma.  5.4 Or bene, partendo dal principio iura novit curia, o perante in materia di distanze, in virtù del quale spetta al giudice e quin di anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con rig uardo ai 12 di 20 confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e valenza, pertanto, di no rme giuridiche (anche se di natu ra secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 2 5501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), occorre evidenziare che la nozione di ristrutturazione urbanistica ha subito importanti cambiamenti in seguito alla modifica della lett. d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett.  b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 , n. 120, dettato "al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a caric o dei cittadini e delle imp rese, nonch é di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edil izio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarboni zzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo", oltreché con il d.l. 1 marzo 2022, n. 17, conv., con modif., dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - che ha posto come eccezione gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice - e con il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - che ha sostituito il richiamo all'art. 142 con l'indicazione degli artt.  136, comma 1, lett. c) e d), e 142 -, in quanto, in virtù di essa, la ricostruzione non riguarda più i soli interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le so le innovazioni necess arie per l'adeguamento alla normativa anti sismica”, ma contempla anche i casi in cui l'intervento sia avvenuto con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento all a normativa antisismi ca, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla leg islazione vigente o dagli 13 di 20 strumenti urbanistici comunali, con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.  ### os servato dalla ### 3, penale, di questa Corte, con la sentenza n. 1669 del 18/1/2023 , il riportato ampli amento dell'ambito di operatività della nozione attuale di ristrutturazione, quand'anche riguardante manufatti crollati o demoliti e soggetti poi a "rip ristino", non ha fatto venir meno la ratio qualificante del suddetto intervento edilizio, ossia quella del recupero del fabbricato preesistente, con la conseguenza che esso non può fare a meno di una certa continuità con l'edificato pregresso, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (T.A.R. ###. H n. 660 del 2 maggio 2022; T.A.R. #### II, 16 febbraio 2022, n. 183; Consiglio di Stato, ### II, 6 marzo 2020 n. 1641), nonché, analogamente, da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 3 - n. 23010 del 10/01/2020 Rv. 28033 8-01), lad dove ha precisato, ancorché rispetto a un quadro normativo non inclusivo ancora del citato d. l. del luglio 2020 n. 76, che l' art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 , che gli "i nterventi di ristrutturazione edilizia" non prescindono, né potrebbero, dalla necessità che venga conservato l'immobile preesisten te, del quale deve essere comunque garantito il recuper o, e che l'interpre tazione della definizione di intervento di ristrutturazione edili zia deve essere aderente (e non tradire) la finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, che lo contraddistingue rispetto all'intervento di "nuova costruzione" di cui alla successiva lettera e), senza prestarsi all'elusione degli standard urbanistici vigenti al momento della riedificazione e appli cabili in caso di nuova costruzione, come confermato dallo stesso ar t. 10, integrati vo dell'art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove premette che le novelle introdotte rispondono "al fine di semplifica re e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle 14 di 20 imprese, nonché d i assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di p rocessi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficie ntamento energetico, messa in sicurezza sismica e cont enimento del consumo di suolo". 
Proprio c on specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, la suddetta disposizione va correlata, per quanto qui interessa, al comma 1-ter dell'art. 2-bis, del medesimo d.P.R.  380 del 2001, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce che “In ogni caso di intervento che preveda la demoli zione e ricostruzione di edifici, anche qu alora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini , la rico struzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente prees istenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il sup eramento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”. 
Con circolare, a firma congiunta del Ministero delle ### e ### e della ### del 2 dicembre 2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi sulle modi fiche al T.U.  edilizia in materia di distanze in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, precisandosi, innanzitutto, che «###ambito degli interventi di ristruttu razione edil izia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e sistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipolog iche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 15 di 20 l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energet ico», che «l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dall a legislazione vigente o dagli strumenti urban istici comunali, incrementi di volumetria anche per promuover e interventi di rigenerazione urban a» e che «costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibil e accertarne la preesistente consistenza». 
Si è poi chiarito che «la modifica di cui sub a) amplia l'area degli interventi ricadenti nella nozione di ristruttu razione edilizia, individuando i parametri la cui modifica - a differ enza di quanto previsto dall a previgente disciplin a - non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristruttura zione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione», e che sono possibili ora «incrementi di volumetria non solo per l'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di im pianti tecnologici e per l'efficientamento energeti co», salv o che si tratti di edifici vinco lati ovvero ricadent i in zona A o assimilate, o per previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che co ntemplino siffatti incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”. 
Si è infine chiarito che «le previsioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i cas i in cui siano og getto di demolizione e rico struzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi co mprese quelle co ntenute nel d.m. n. 16 di 20 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo», sicché la ricostruzione è possibile col mantenimento delle distanze preesistenti «se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e pur ché l'edificio ori ginario fosse stato “legittimamente” realizzato» (i ntendendosi con ciò realizzato alla stregua di un ti tolo edilizio), che «la previsi one è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dall'ascrivibilità degli in terventi alla categoria della ristruttura zione edilizia o a quella della nu ova costruzione» e che «in questi casi son o consentiti gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciut i per l'intervento, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell 'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente», intendendosi con tale previsione «non ogni incremento volumetrico, ma solo quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per in terventi di riqualificazione». 
In so stanza, in virtù del la ratio della lett. d) dell'art. 3, T.U.  dell'Edilizia, così come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 7 6, conv., con modif., dalla leg ge 11 settembre 2020 , n. 120, data d all'esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, ossia quelle rig uardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuor i sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché questi avvengano nell'ambito di incrementi volumetrici aventi carattere di 17 di 20 incentivo (ad es. piano casa) o natura premiale (come in caso di adeguamento alla normativa antisismi ca, applicazione del la normativa sul l'accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico) o il fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate. 
Ebbene, posto che sia le norme tecni che di attuazione dei pi ani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali e che sono, pertanto, subordinati solamente alle norme di rango prim ario in esecuzi one delle quali sono stati emanati (Cass., Sez. 2, 2/2/2002, n. 3241; Cass., Sez. 2, 23/7/2009, n. 1733 8), deve ritenersi che qu este debbano adeguarsi anche alle novità normative sopra ri portate, alle quali deve essere volta anche l'ermeneusi delle stesse. 
Ciò comporta che i giudici di merito, partendo dal dato pacifico che le di stanze dal confine e dal le costruzioni so no rimaste invariate (rispettivamente mt. 1,55 e mt. 2,80) e che il manufatto in siste sullo stesso sedime e tenendo conto del tipo di intervento edilizio realizzato, sono tenuti ad accertare non solo se l'edificio sia stato posto in essere alla distanza stabilita dal N.T.A. del ### edilizio del Comune di ### sia se l' aumento di volume del nuovo manufatto rientri nell'ambito di quegl i incentivi che consentono comunque la sua ubicazione nel luogo in cui preesisteva l'immobi le demolito alla stregua delle nuove disposizioni di cui si è dato conto, onde calcolare il rispetto delle distanze nei termini sopra precisati. 
Deriva da quanto detto la fondatezza delle censure.  6. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 18 di 20 per av ere i giudici di merito trascurato il fatto che l'edificio dei ### fosse affetto da numerosi abusi edilizi e violazioni delle distanze e che, pur avendo i predetti maturato il periodo utile per usucapi re, come accertato in prim o grado, sarebbe stato aberrante e contra legem condannare all'arretramento co lui che avesse effettuato un intervento edilizio nel rispetto della normativa, a favore di chi quelle regole aveva invece violato. Ad avviso della ricorrente, l' arretramento era stato ordinato perché il proprio edificio fronteggiav a per un metro lineare la veranda -cucina dei convenuti, abusiva e non sanabile, che non avrebbe nepp ure dovuto esistere e che avrebbe dovuto essere demolita.  7. Con il qu into motivo di ricorso, si lamenta, in fine, «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sostituzione della condanna al ripristino con il risarcimento del danno, abuso del diritto e mancato esercizio del diritt o secondo buona fed e», in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la domand a formulata dall'app ellante circa l a sostituzione della riduzione in pristino con il risarcimento del danno per equivalente, senza tener conto della situazione di grave irregolarità urbanistica e di grave violazione della normativa in materia di distanze in cui versava l'immobile dei convenuti, come accertata dal c.t.u. 
Ad av viso della ricorrente, coloro che av evano invocato la tutela ripristinatoria avevano costruito in spregi o al vincolo di inedificabilità sussistente nel proprio terreno, i n assenza di ti tolo abilitativo e in violazione delle distanze che ora pretendevano violate dalla controparte, situazione questa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, onde acc ertare il sacrificio imposto alla società e la sproporzione di esso con l'interesse delle controparti a ottenere l'arre tramento, costituente in sé abuso del diritto e comportamento contrario a buona fede e correttezza. 19 di 20 8. Il quarto e quinto motivo sono entrambi inammissibili. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 2686 0), onere che non vie ne meno in caso di successione nel diritto cont roverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenu to mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implic a necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934, cit.). 
Pertanto, non avendo la ricorrente ottemperato a tale incombente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure.  9. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del secondo e terzo motivo, l'inammissibilità del primo, quarto e quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 20 di 20 P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo e terzo motivo di ricor so, cassa la sentenza im pugnata e rinvia alla Corte d'Ap pello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20807/2025 del 23-07-2025

... tterranea di sua esclusiva proprietà e, in subordine, al ripristino dello stato ante operam del fabbricato anche al fin e di assicurarne la staticità, oltre al risarcimento dei danni materiali. Costituitisi in giudizio, ### e ### aderirono alla domanda formulata ex art. 950 cod. civ., chiesero che venis se dichiarata la le gittimità delle opere edilizie eseguite, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di ### ila, e proposero domanda riconvenzional e onde ottenere la con danna d ell'attore all'eliminazione delle lesioni provocate al muro di loro proprietà e al risarcimento dei danni per quelle già esistenti, domanda questa che non reiterarono, però, in 3 di 23 sede di precisazione delle co nclusioni rassegn ate all'udienza del 28/2/2013. Con sentenza n. 302/2013, depositata il ###, il Tribunale di L'### accertò il confine tra le proprietà, aderendo alle indicazioni e determi nazioni della c.t.u. Magrì, respinse tutte le ulteriori domande di parte attrice, so stenendo che fosse irrileva nte la minima variazione del tetto realizzata dai convenuti; che la grotta rivendicata dall'attore e il cosiddetto scannafo sso fossero d i proprietà dei convenuti; (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### E, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed eletti vamente domicil iato in ### via ### D'### n. 300, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente ### -intimata per la cassazione della sentenza n. 1541/2019 resa dalla Corte di appello di L'### pubblicata il ### 9 e notificata il ###; Oggetto: Confini e distanze 2 di 23 udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto che il ricor so venisse dichiar ato inammissibile o rigettato; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. ### premesso di essere proprietario di più fondi con sovrastante fabbricato, siti in Comune di L'### identificato nel ### al foglio 101, particelle 1752 e 1406, convenne in giudizio ### e ### perché venisse accertato l'esatto confine tra il proprio immobile e il fabbricato di loro proprietà, id entificato nel ### al fogl io 101, particella 1753, perché, in esito, venisse disposto l'arre tramento a distanza di legge, con parzial e demolizione, della nuova costruzi one da essi realizzata, perché venisse pronunciata la condanna dei predetti al rilascio della grotta so tterranea di sua esclusiva proprietà e, in subordine, al ripristino dello stato ante operam del fabbricato anche al fin e di assicurarne la staticità, oltre al risarcimento dei danni materiali. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### aderirono alla domanda formulata ex art. 950 cod. civ., chiesero che venis se dichiarata la le gittimità delle opere edilizie eseguite, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di ### ila, e proposero domanda riconvenzional e onde ottenere la con danna d ell'attore all'eliminazione delle lesioni provocate al muro di loro proprietà e al risarcimento dei danni per quelle già esistenti, domanda questa che non reiterarono, però, in 3 di 23 sede di precisazione delle co nclusioni rassegn ate all'udienza del 28/2/2013. 
Con sentenza n. 302/2013, depositata il ###, il Tribunale di L'### accertò il confine tra le proprietà, aderendo alle indicazioni e determi nazioni della c.t.u. Magrì, respinse tutte le ulteriori domande di parte attrice, so stenendo che fosse irrileva nte la minima variazione del tetto realizzata dai convenuti; che la grotta rivendicata dall'attore e il cosiddetto scannafo sso fossero d i proprietà dei convenuti; che ricadesse nella proprietà dei medesimi lo sporto di gronda del tetto, il muro ### e il manufatto edificato in aderenza o rmai crollato in seguito al sisma; che i ferri che fuoriuscivano dal corpo di fabbrica C ormai cr ollato fossero temporanei; che le aperture esistenti sul p rospetto, non più esistenti, fossero luci. 
Il gi udizio di gravame, instaurato da ### rdi, si concluse, nella resistenza di ### e di ### sta ### con la sentenza n. 1541/2019, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di L'### rigettò l'appello, ponendo a base della decisione gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato per primo, ### piuttosto che i chiarimenti offerti, col decesso del predetto, dal secondo c.t.u. ###, stabilendo la linea di confine tra le due proprietà, alla stregua della domanda proposta, reputata estesa all'intero confine e non limitata a una sua parte, e delle risultanze catastali, e ritenendo che la grotta, lo scannafosso e il #### ricadessero nella proprietà degli appellanti; che non fosse provata l'usucapione della zona confi niaria eccepita dall'appellante; che la sopraelevazione non superasse i li miti di tolleranza dettati dagli standard urbanistici; che il piccolo fabbricato in aderenza al mu ro ### fosse crollato in seguito al sisma, con conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sul punto; e che le apertu re sullo stesso collocate costituis sero luci e fossero 4 di 23 provviste di inferriate, con conseguente irrilevanza della realizzazione di un solaio di calpestio interno.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### propone ricorso per cassa zione affidato a dieci motivi. ### resiste con cont roricorso, mentre ### è rimasta intimata. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, co n riferimento alla domanda di accertamento dei confini e all'errata estensione del la stessa, valutata in primo grado come afferente a tutti i confini tra i fondi e non, invece, ai soli muri ### e ###, i gi udici di merito aveva no affermato che l'appellante aveva denu nciato l'usurpazione di una porzione del proprio fondo, perpetrato dai convenuti, non soltanto con riguardo all e due limi tate porzioni di muro , ma anche all'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sotterranea al fabbricato principale di loro proprietà, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato principale, sia di quello realizzato ex novo nella corte posteriore. Il ricorrente ha, sul pu nto, ribadito che l'actio finium regundorum era stata da lui chiesta solo con riferimento ai muri ### e ### (ossia la piccola porzione di muro di m t. 1,6 di contenimento a ridosso della via Pu bblica e di quello di contenimento che divideva il suo giardi no dal cortile delle controparti), e che diverse erano, invece, le domande riguardanti sia la rivendicazione della grotta sconosciuta fino al 2003, sia la rimozione della porzione del nuovo sporto di gronda realizzato dalla 5 di 23 controparte, sia l'arretramento del nu ovo fabbricato, sia la demolizione delle porzioni re alizzate ad altezza mag giore, tant'è che, se così non fosse stato, non si sarebbe compreso il senso della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte onde ottenere l'accertamento dei confini in re lazione a tutto il fondo. Inoltre, i giudici non avevano motivat o sulla tipologia di azione esercitata, essendosi limitati ad affermare che la domanda aveva fin alità recuperatoria con riferimento alla grotta e allo sporto di gronda, così da rendere una motivazione apparente.  1.2 Il primo moti vo presenta profil i di inammissibilità e di infondatezza. 
La censura, infatti, già resa difettosa dalla commistione tra vizi di violazione di legge e critiche motivazi onali, in sé in compati bili, posto che i primi suppongono accertati gli elem enti del fatto in relazione ai quali si dev e decidere della violazione o fal sa applicazione della norma, e i secondi, che quegli elementi di fatto intendono precisamente rimettere in di scussione, comportano un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuri dicamente rilevante e sussistente solo qualora il percorso argomenta tivo adottato nella sentenza di merito presenti lacune e in coerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874; Cass., Sez. 3, 7/5/2007, n. 10295, Rv. 596657-01), non chiarisce quali parti della sentenza si siano poste in contrasto con i richiamati artt. 950 e 873 cod.  In tal modo, la doglianza si pone in contrasto col principio secondo cui, a mente del n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, 3), co d. proc. civ., deve ind icare, a pena d'inamm issibilità, le norme di legge (o event ualmente il princip io di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto 6 di 23 precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugn ata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in co ntrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. 3, 2/4/2014, n. 7692).  1.3 La censura è infin e infondata nell a parte in cui lamenta la motivazione apparente. 
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, infatti, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuti ci dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzi onale" del sindacato di legit timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purc hé il vizio ris ulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l' aspetto materiale e graf ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", 7 di 23 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, ### U, Sentenza n. 8053 de l 07/04/2014 Rv. 629830). Scendend o più nel dettaglio sul l'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurispru denza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convi ncimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ulti mo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, ### U, Sentenza 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nella specie, i giudici di merito hanno esaustivamente chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che l'actio finium regundorum esercitata dal ricorrente riguardasse tutti i confini e non solo la porzione re lativa ai muri ### e ###, sostenendo che il predetto aveva altresì denunci ato l'usurpazione della porzione d el proprio fondo interessata dall'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sott erranea al fabbricato principale degli appellati, opere delle quali aveva chiesto la riduzione in pristino e il ril ascio, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato prin cipale, sia di quello realizzato ex novo , con la conseguenza che l'eff etto recuperatorio doveva co nsiderarsi conseguente all'azione di regolamento di confini. 
E' allora evidente che la doglianza intende rappresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, cos ì confliggendo con il principio, più volte a ffermato da questa Corte, secondo cui l' interpretazione della domanda è 8 di 23 operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Sez. III , 20/10/2005, n. 20 322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, 7198) o, come si è più diffusamente argomentato, «a) ove ridondi in un vizi o di nullit à processuale, n el qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma del la norma processua le violata che deve esser e dedotto co me vizio di legittimit à ex art.  360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ra gionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero l'omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.  proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454). 
Nessuna di tali violazioni è però ravvisabile nella specie, posto che la valutazione dell'intero confine tra le due proprietà era funzionale all'accertamento, pure richi esto, della porzione immobiliar e interessata dall'ampliamen to dello sporto di gronda e della proprietà del la grotta sotterra nea al fabbric ato principale degli 9 di 23 appellati, che richiedeva, giust'appunto, la verifi ca dell'esatta delimitazione delle due proprietà.  2.1 Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento della prova in merito a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la doglianza afferente all'erroneo ricorso agli accertamenti compiuti dal c.t.u.  ### in luogo di quelli del c.t.u. ###, operato dal giudice di primo grado, sostenend o che questo avesse argoment ato sulle ragioni di tale preferenza. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato sulle ragioni della sua preferenza per gli accertamenti compiuti dal primo c.t.u., essendosi limitato a co ntestare il metodo di determi nazione del confine adoperato dal secondo c.t.u.; che quest'ultimo aveva svolto una nuova perizia, senza limitarsi a re ndere meri chiar imenti, e aveva accertato la sussistenza di una di fformità tra le misure catastali, poste a base della decisione, e la situazione reale, invece trascurata nonostante le altre evidenze documentali; che dunque la motivazione resa era s olo apparente, stante la mancata comparazione tra le due relazioni, e che la decisione era stata assunta con travisamento della prova.  2.2 Il secondo motivo, anch'esso reso difettoso dalla commistione tra vizi di violazione di legge e cr itiche motivazionali, è inammissibile con riferimento alla doglianza rapportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 
Al riguardo, occorre premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'adesione acritica da parte del giudice alle conclusi oni peritali di una delle consul enze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza 10 di 23 farsi carico di un'analisi comparativa, o la motivazione sostanziatasi nella uniformazione del giudice a una sola delle due perizie, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.  civ., riso lvendosi l'omessa considerazione dell' altra relazione peritale nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pa rti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesa re le ragioni della scelta compiuta dal giudice (Cass., Sez. 3, 26/05/2021, 26/5/2021, n. 14599; Cass., Sez. L, 25/10/2022, n. ###) Tale principio non può trovare però applicazione nella specie. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860). 
A tal proposito è stato anche da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto, la quale ricorre, come chiarito da Cass., Sez. 6-2, 9/3/2022, 11 di 23 n. 7724, «non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in rel azione ai fatti princip ali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice». 
Nella specie, il ricorr ente non ha affatto c hiarito il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado e la sua difformità rispetto a quello della Corte d'Appello, ciò che rende la censura inammissibile. 
Il moti vo è, peraltro, pu re in fondato con specifico riguardo alla dedotta doglianza di apparenza della motivazione. 
Fermi restando i principi affermati da questa Corte sul tema, come riportati nel precedente punto 1.3, si osserva che i giudici di merito hanno ampiamente e diffusamente dato conto delle ragioni per le quali, previa lettura delle relative relazioni tecniche, hanno ritenuto maggiormente attendibile la c.t.u. ### rispetto a quella ### dedicando a tale aspetto diverse pagine, nelle quali hanno evidenziato la parzialit à dell' accertamento compiuto da quest'ultimo, non avendo potuto f are sopralluogh i a causa del sisma, il grave errore di metodo da questi c ommesso per avere comparato le misurazioni compiute dal tecnico dei convenuti, che aveva redatto il progetto di ristrutturazione del fabbricato, e quelle effettuate dal prim o c.t.u. ### benché le prime non richiamassero le quote dell'immobile rispetto alla sede stradale, la fallacia dei calcoli eseguiti e l'incongruenza delle misurazioni, specificando, con dovizia di particolari, le ragioni anche tecniche di tali assunti. 
Alla stregua di quanto detto deve escludersi, dunque, la fondatezza della censura. 12 di 23 3.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 887, 950 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; il travisamento dei fatti di causa e l'omesso esame di fatti decisivi per i l giudizio che sono stati oggetto di di scussione tra le parti , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i gi udici di merito confermato i rilievi critici alla c.t.u. ### già evidenziati dal giudice di primo grado, e avere indicato il confine sulla base della mappa catastale, senza sottoporre a critica le risultanze della c.t.u. Macrì, valutare la stessa incertezza da questi manifestata nell'indicazione del confine e l' assenza di una riproduzione del lo stato dei luogh i in scala.  ### il ricorren te, la Corte d'### o non aveva tenuto conto dello stato dei luoghi, né considerato che nessun errore di metodo era stato effettuato dal secondo c.t.u., che nessuna incertezza sul confine sussisteva, essendo questo segnato dal muro del fabbricato dei convenuti allineato con il muro ### di separazione tra la corte posteriore del fabbricato d ei convenuti e il giardi no dell'attore esistente da tempo immemorabile, e che il confine risultava anche dai documenti in atti, sicché l'iter logico seguito dalla sentenza era privo di logica e inconsistente.  3.2 La terza censura è anch'essa, co me l e precedenti, res a difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche moti vazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme. 13 di 23 Quanto al difetto di motivazione, vann o richiamati i medesimi principi enunciati nel precedente punto 1.3, per poi evidenziare l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione apparente. 
I giudici di merito non si sono limitati, infatti, a chiarire i motivi per i quali avevano ritenuto inaffidabile la seconda c.t.u. (pp. 6 e 7), ma si sono alt resì dilung ati nella disamina della prima relazione dell'#### (pp. 8), evidenziando come questi avesse accertato lo stato dei lu oghi, rilevand o una distanza tra fabbricati di m t.  21,78 verso la strada pubblica e di mt. 21.83 su confine del muro ### e una di scrasia con i distacchi catastali, che ha superato analizzando le fattezze del muro ###, quale naturale prosecuzione, per fattura e materiali, del muro di proprietà degli appellati; avesse valorizzato la presenza di una preesisten te apertura, murata, avente presumibile funzione di accesso allo s cannafosso, ora accessibile dalla proprietà del ricorrente; avesse calcolato l e dimensioni di quest'ultimo, equiparando il dato catastale a quello di verifica in loco, e il confine, ivi compreso lo scannafosso. 
In ragione di ciò, la motivazione non può dirsi né insussistente, né apparente, mentre la censura, p er come articola ta, esula certamente dal perimetro di intervento d i questa Corte di legittimità. 
Come affermato dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenut o oggettivo della prova - che ricor re in caso di sv ista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifi ca logi ca del la rico nducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata 14 di 23 da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 
Essendo stato evidenziato nella censura un fatto sostanziale, è a quest'ultima fattispecie che occorre fare riferim ento, con la conseguenza che vale, anche in questo caso, la regola della c.d.  doppia conforme, non rispettata nella censura. 
Peraltro, la doglianza va a incidere sulla valutazione del materiale probatorio, che co stituisce espress ione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è perciò estranea ai comp iti istituzionali di questa Corte.  4.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ.; l'omesso esa me di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici affermato che fossero di proprietà dei convenuti lo scannafosso, il relativo muro di contenimento, lo sporto di gronda, la grotta interrata e i muri ### e ###, rendendo sul punto una motivazione apparente e travisando gli atti e i documenti di causa tra cui la planimetria catastale allegata al co ndono del 1986, gli elab orati dell'ing. Perfetto, gli atti di provenienza delle parti, la situazione di fatto dei lu oghi e le stesse mappe catastali. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato, quanto allo sporto di gronda, che il prolungamento dello stesso aveva violato le distanze dal confine; quanto al muro ###, che questo non era accessibile dal lato interno del giardino dei convenuti, che vi erano differenze di misure rispetto al co nfine catas tale e che nel progetto dei 15 di 23 convenuti era stato indicato come “altra proprietà”; quanto al muro ###, che questo separava palesemente il giardino del ricorrente dalla corte posteriore dei convenuti su cui era stato realizzato un cordolo sporgente verso la proprietà del ricorrente e demolito da questi ultimi, sicché esso avrebbe dovuto essere considerato o di proprietà del ricorrente o di comune proprietà; quanto alla grotta, infine, che la relativa profondità non coincideva con l'intercapedine e il muro, né con il confine catastale.  4.2 La quarta censura è anch'essa, come l e precedenti, resa difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche motivazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme, ivi compreso il profilo afferente al dedotto travisamento di un fatto sostanziale. 
Essa è peraltro infond ata nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione, giacché, fermi restando i principi in materia di motivazione apparente riportati nel precedente punto 1.3, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto che il muro ###, lo scannafosso e la grotta fossero di proprietà dei convenuti, so stenendo che la questione era stata affrontata dal giudice di primo grado soltanto in via incidentale e funzionale all'accertamento dei confini, senza concorrere alla formazione del giudi cato, che, con moti vazione condivisa, detti manufatti insistevano sulla proprietà degli appellati e che, quanto alla grotta, la cavi tà, che non aveva subi to alcuna modifica in ampliamento, ricadeva all'interno di detta proprietà con uno scarto lieve di cm. 17, che trovava gi ustificazione nell'elevato grado di 16 di 23 approssimazione delle misure effettuate proprio con riferimento al suo posizionamento.  5.1 Con il qu into motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ., perché i giudici di merito av evano accolto il motivo proposto davanti ad essi, afferente al vizio di ultrapetizione commesso dal Tribunale, che aveva spostato in avanti il confine catastale di mt. 1.10 v erso il fon do del ricorrente, senza riconoscere l'accoglimento sul punto. I giudici, inoltre, non avevano motivato sulle ragioni del ricorso al confine catastale, benché il confine fosse chia ro alla stregua dei documenti e dello stato dei luoghi, né avevano c onsiderato che l'acc ertamento della li nea di confine aveva riguardato la sola parte afferente ai muri ### e ###.  5.2 La quinta censura, che presenta i medesimi profili di inammissibilità delle precedenti, sia quanto alla commistione tra vizi di violazi one di legge e difetto di motiva zione, sia quanto al principio della c.d. dopp ia conforme, sia con riferimento alla mancata indicazion e delle questioni afferenti alla violazione delle norme sopra richiamate in relazione ai contenuti della sentenza, cui si agg iunge una non del tutto perspicua spiegazioni delle ra gioni della doglianza, è parimenti infond ata con riguardo al difetto di motivazione. 
I giudici hanno, infatti, chiarito le ragioni per le quali hanno fatto ricorso al criterio residual e delle mappe catastali per l'individuazione del confine, sostenendo che a tali conclusioni conducevano tutti i dati a disposizione del c.t.u., dalla verifica dello stato dei luoghi alla complessità della ste ssa rispetto ai dati catastali, stanti le diverse accertate dimensioni del fabbricato degli 17 di 23 appellati, e che il giudice poteva ricorrere ad esso non solo in caso di assenza e obiettiva di altri elementi, ma anche di loro inidoneità. 
In tal modo, la Corte d'### si è conformata ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costi tuito dalle mappe catastali è co nsentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta e obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attend ibilità) risultino, seco ndo l'incensurabi le apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass., Sez. 2, 6/6/2017, 14020), con la conseguenza che la parte che event ualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di co nfine controversa (Cass., Sez. 2, 30/12/2009, n. 28103; Cass., Sez. 2, 11/07/2002 , n. 10121). 
Tali elementi sono stati individuati dal ricorrente nella presenza del muro perimetrale, sul quale però i giudici di merito han no espressamente ritenuto di non fondare il proprio convincimento in ragione della equivocità del complesso degl i elementi in suo possesso.  6.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di usucapione di tutta l'area interposta tra i fabbricati di rispetti va proprie tà, ivi compresi lo scannafosso e la grotta, sostenendo che non ne fosse stata fornita la prov a, senza considerare che nei propri scritti difensivi il ricorrente av eva dedotto di essersi occupato della puli zia dello scannafosso da tempo immemorabile e che questa porzion e 18 di 23 immobiliare era stata usata per appoggiarvi vari oggetti al coperto, così come fatto col muro ad ess o perpendicolare, cir costanze queste non contestate dalla controparte.  6.2 Il sesto motivo è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio della c.d. doppia conforme di cui al precedente punto 2.2 e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.  7.1 Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 55, 56, 57 delle ### di ### del ### di L'### nonché la moti vazione apparente del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto irrilevante l' accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenuti, siccome ricompresa nella percentuale di tolleranza prevista dalle norme urbanistiche, senza considerare le due sentenze penal i di condann a passate in gi udicato, che documentavano l'aumento di altezza del fabbricato nella misura di cm. 50, nonché le osservazioni compiute dal c.t.u. ### e le foto e i l prospetto, che evidenziav ano una sopraelevazion e all'imposta e al colmo non compatibile con le misure riportate dal primo c.t.u.. Il ricorrente ha poi evi denziato che non esisteva il rilevato errore di metodo del c.t.u. ### posto che anche il c.t.u. Macrì si era servito del progetto dell'ing. Perfetto; che nella zona A, dove in sistevano i fabbricati, non er a possibile il superamento del volume e della superficie utile preesistente; che l'altezza in esubero realizzata era superiore alla c.d. tolleranza del 2%; e che l' avvenuta esecuzi one dei lavori in assenza di titoli abilitativi incideva sui parametri urbanistici, peraltro non rilevanti nei rapporti privatistici.  7.2 Il settimo motivo è fondato. 19 di 23 In base al comm a 2-ter dell'abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “### eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, «ai fin i dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale diff ormit à del titolo abi litativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola un ità im mobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», norma che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 34 -bis, co mma 1, dello stesso d.P. R., riguardante le “tolleranze costruttive”, il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». 
Dal lor o chiaro tenore l etterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della confor mità dell'opera alla normativa edili zia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblic a amministrazione, non anche in quelli fr a soggetti privati (in questi termin i, Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 2, 10/8/2023, n. 24469, entrambe non massimate). 
Alla stregua di tali principi, deve allora affermarsi l'erroneità della sentenza im pugnata, nella parte in cui ritiene corretta l'affermazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva considerato irrilevante l'accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenu ti siccome ricompresa nella percentuale di toll eranza prevista dal le norme urbanistiche, con co nseguente fondatezza della censura.  8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 901 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo 20 di 23 comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'### rigettato la domanda conseguente alla demolizione e ricostruzione dei solai del fabbricato delle contro parti, con la realizzazione di uno nu ovo al pian o sottotetto sul quale erano poste le due vecchie luci, trasformate in luci irregolari, sostenendo che le stesse non risultassero apribili per la presenza di inferriate e protette da vetri opachi. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano violato l'art. 901 cod. civ. in quanto non avevano considerato la situazione ante e post intervento delle luci e gli ulteriori requisiti di regolarità previsti dalla norma (altezza dal pavimento/suolo delle luci, dovuta all'abbassamento della quota dei solai, e grata non rilevata).  8.2 ### motivo è fondato. 
I gi udici di merito hanno respi nto la doglianza con la quale l'appellante aveva lamentato che le aperture in sistenti sul prospetto del fabb ricato degli appella ti prospiciente il suo fondo avessero perso le caratteristiche di luci, permettendo la possibilità di affacci o sul fondo confinante, sostenend o che le finestre in questione non risultassero apribili, essendo dotate di inferriate fisse e protette da vetri opachi, e che detti accorgi menti fossero sufficienti a impedire l'inspectio e la prospectio in alienum, in quanto consentivano di configurarle come luci, con la conseguenza che, in ragione delle loro caratteristiche, sarebbe stata irrilevante la realizzazione di un solaio di calpestio interno. 
Tali considerazioni non si confrontano con il disposto di cui all'art.  901 cod. civ., secondo cui «le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) esser e mu nite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal 21 di 23 suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) av ere il lato inferiore a un'altezza non mi nore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello infer iore al su olo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa». 
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che se è vero che ai sensi dell' art. 902 cod. civ. il vicino può chiedere solo l a regolarizzazione della luce, ma non la sua chiusura, rimanendo irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenere le luci tutte le volte in cui il loro adeguamento al di sposto dell'art. 901 co d. civ. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Cass., Sez. 2, 9/5/2023, n. 12306; Cass., Sez. 2, 5/1/2011, n. 233).  ### sul fondo del vicino, quando abbia le caratteristiche della luce anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ., come nella specie, deve essere re sa confo rme, in caso di irregolarità ai sensi dell'art. 902, secondo comma, cod. civ., a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta (Cass., 2, 10/1/2013, n. 512; Cass., Sez. 2, 23/07/1983, n. 5081). 
A questi principi non si sono dunque attenuti i giudici di merito, con conseguente fondatezza della censura.  9.1 Con il nono motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la moti vazione apparente, non adeguata e c ongrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici 22 di 23 di merito affe rmato di non doversi pronunciare sul manufatto insistente sulla corte della part. 1753 in quanto crollato in seguito al sisma del 2009, senza considerare che il manufatto era invece tuttora esistente, che nessuno dei c.t.u. aveva parlato di crollo, che la man cata indicazione del manufatto nella planimetria del c.t.u.  ### era dovuta verosimilmente al fatto che l'area non fosse visibile post sisma a causa dell'inagibilità del fabbricato e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una pronuncia sulla violazione delle distanze legali.  9.2 Il nono moti vo è inammissi bile con riguardo al rifer imento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., in ragione del principio della c.d. doppia conforme, nei termini precisati nel precedente punto 2.2, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 
Quanto al difetto di motivazione, richiamati i principi affermati sul punto nel precedente punto 1.3, la censura è infondata, avendo i giudici di merito affermato il difett o di interesse dell'appellante dovuto al crollo del man ufatto in seguito al sisma che aveva interessato la città. 
La doglianza si risolve, in sostanza, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincim ento del giudice, tesa all'ottenimento di una nu ova pron uncia di fatto, cer tamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., U., 25/10/2013, n. 24148).  10.1 Con il deci mo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 13, comma 1-bis e quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere i giudici di merito posto a carico del ricorrente le spese del giudizio nella loro integralità e disposto il raddoppio del contributo unificato, senza consid erare che, con 23 di 23 riguardo ai confi ni, av evano dato ragione all'appellante, allorché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva calcolato la distanza dalla proprietà dei convenuti partendo dal parametro est erno dello scann afosso verso la proprietà del ricorrente, aveva effettuato il calcolo partendo dai muri del corpi C e ### della parti cella 1753, co n la conseguenza che avrebb ero dovuto compensare, almeno in parte, le spese di lite.  10.2 Il decimo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ottavo.  11. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del settim o e dell'ottavo motivo, l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono, l'in ammissibilit à del ses to e l'assorbimento del decimo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'### di L'### che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiara l'inammissibilità del sesto e l'assorbimento del decimo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di L'### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31848/2025 del 05-12-2025

... condanna di ### ad adottare misure più idonee per il ripristino del decoro dell'area di accesso all'attivit à commerciale della convenuta e d i stabilire il confine tra i fondi delle parti. ### ale di L'### decideva la lite sulla base di u na CTU (depositata 10 anni prima in un giudizio instaurato dagli stessi attori per gli stessi fatti e tra le stesse parti, poi dichiarato estinto per mancata riassunzio ne a seguito delle diffic oltà causate dalla pandemia) e, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordinava la demolizione del muro di confine tra le rispettive proprietà dei contende nti, in quanto posto all'interno della p roprietà degli attori, sul rilievo ch e la linea d i confin e del costruito non p oteva intendersi convenuta anche per l'area non edificata. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti riteneva che le altre occupazioni accertate dal CTU potessero rimanere in sede sussistendo i presupposti normativi dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo e della mancata opposizione degli attori nel termine decadenziale dei tre mesi dalla costruzione ai sensi dell'art. 938 cod. La senten za di prime cure veniva impugnata da And reina #### e (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25952/2021 R.G. proposto da: #### A #### rappresentati e difesi dag li avvocat i ##### - ricorrenti - contro #### E #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'###'### 1004/2021, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal #### 2 di 12 #### e ### na ### convenivano innanzi al Tribunale di l'#### e ### per sentirli condannare, tra l'altro: a) all'arretramento dei fabbricati posti a distanza inferiore a quella legale ed alla demolizione dei corpi di fabbrica, realizzati sulla proprietà di essi attori; b) alla eliminazione delle servitù di passaggio abusivamente costituite, sempre in danno degli immobili di proprietà degli esponenti, come d i tutte le altre opere abusive menzionate in narrativa e delle conseguenti servitù. 
Esponevano gli attori che i due frate lli, ### e ### divenuti proprietari di due terreni confinanti siti in ### per atto d i donazione e permuta d el 22.01.1972, con un unico progetto e un'unica concessione edificatoria avevano realizzato un fabbricato (identificato nel grafico del CTU come ###) insistente sulle p.lle 399 (di proprietà di ### ina), 377 e 374 (di proprietà di ###, che ospitava al primo piano le rispettive famiglie e al pianterreno un'attività commerciale di ristorazione esercitata dai due fratelli. Gli attori avevano, poi, constat ato che ### a ### aveva realizzato su lla part. 398 di sua proprie tà un fabbricat o in aderenza, invadendo una porzione della p.lla 374, e che i figli di questa, ### e ### - che avevano ricevuto in donazione dalla madre la p.lla 398 con atto d i donazione del 03.06.1986 - avevano realizzato sul terreno in questione due corpi di fabbrica a distanza illegale dal confine con la p.lla 374 (la cui nuda proprietà era stata donata da ### ai figli ### e ### con atto del 05.05.1989) e costruito un muro di cinta insistente interamente su quest'ultima particella, sulla quale i convenuti esercitavano un abusivo passaggio pedonale per accedere all'esercizio commerciale. 
Si costit uivano #### e Pa olo ### chiedendo in via riconvenzionale l'attribuzione della proprietà dei beni 3 di 12 e del suolo ex art. 938 cod. civ.; la condanna di ### ad adottare misure più idonee per il ripristino del decoro dell'area di accesso all'attivit à commerciale della convenuta e d i stabilire il confine tra i fondi delle parti.  ### ale di L'### decideva la lite sulla base di u na CTU (depositata 10 anni prima in un giudizio instaurato dagli stessi attori per gli stessi fatti e tra le stesse parti, poi dichiarato estinto per mancata riassunzio ne a seguito delle diffic oltà causate dalla pandemia) e, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordinava la demolizione del muro di confine tra le rispettive proprietà dei contende nti, in quanto posto all'interno della p roprietà degli attori, sul rilievo ch e la linea d i confin e del costruito non p oteva intendersi convenuta anche per l'area non edificata. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti riteneva che le altre occupazioni accertate dal CTU potessero rimanere in sede sussistendo i presupposti normativi dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo e della mancata opposizione degli attori nel termine decadenziale dei tre mesi dalla costruzione ai sensi dell'art. 938 cod.   La senten za di prime cure veniva impugnata da And reina #### e ### nella parte in cui il giudice di prime cure aveva determinato il confine tra le due p roprietà fac endo riferimento alla CTU che lo individuava come coincidente con quello delineato dalle mappe catastali, an ziché valorizzare il criterio residuale rispetto a quan to emergeva dal comportamen to tenuto dalle parti, che avevano concordemente convenuto una diversa linea ideale di confine tra le rispettive proprietà. 4 di 12 I ### proponevano appello incidentale per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 938 cod.  La Corte d'appello di L'### con sentenza n. 10 21/ 2021, rigettava l'appello principale, accoglieva in parte l'appello incidentale. 
Condannava, quindi, #### e ### alla rimozione a loro cura e spese di tutte le opere murarie e i manufatti da loro realizzati, collocati all'interno della proprietà dei confinanti, con la sola esclus ione de lla parte ricadente nel fabb ricato ###; condannava, altresì, gli appe llanti all'eliminazione di ogni abusiva servitù di passaggio in danno degli immobili di proprietà di #### e ### A sosteg no della decisione, pe r quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: - per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base p rimaria dell 'indagine del gi udice del merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei tito li d'acquisto dell e rispettive proprietà, e dai frazionamenti eventualmente allegati ai singoli atti di acquisto, i cui dati catastali per espressa volontà delle parti perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale ai fini dell'interpretazione del difettivo intento negoziale delle parti. Nel caso di specie, la linea di confine individuat a dal CTU alla luce dei principi di dirit to sopra espressi risulta correttamente identificata e il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del perito, non ha quindi violato l'art. 950 cod. civ. valorizzando il residuale criterio del confine delineato dalle mappe catastali; - non risulta, i nvece, provato il presunt o accordo teso a regolamentare la linea dei confini tra proprietari: la circostanza che i 5 di 12 fratelli ### e ### abbiano edificato il fabbricato nel 1974 a cavallo delle rispettive pr oprietà, in for za di un unico progetto ed un'unica concessione, non compo rta l'automatico riconoscimento di una comune volontà di regolamentare la linea di confine fra tutti i rispettivi fondi limitrofi, secondo una linea ideale passante per detto edificio; - individuata la linea di confine alla lu ce delle misurazioni riportate nell'elaborato peritale, le costruzioni insistenti sui terreni di proprietà degli appellanti principali fino alla linea di confine con le proprietà degli appellanti incidentali sono poste a distanza regolare dalle costruzioni su i fondi finitimi, t rovando applicazione la disposizione fondamentale di cui all'art. 873 cod. civ., atteso che all'epoca in cui le costruzioni sono state realizzate il PRG era stato adottato dal comune ma mai approvato dalla ### - merita emenda la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di accessione invertita formulata dai convenuti, non sussistendo nel caso di specie il requisito della buona fede previsto dall'art. 9 38 cod. civ., che consiste nella ragionevole opinione del costrut tore di essere proprietario d ella porzione di fondo occupata con l'edificio o di aver acquistato il diritto di costruirvi, e che deve essere esclusa allorquando il costruttore sia consapevole di non poter vantare alcun diritto reale su detta porzione di fondo occupata con l'edificio; - va dichiarata l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio in favore di parte appe llante su gli immo bili degli odierni appellati incidentali, atteso che non risultano addotti e provati i presupposti necessari per l'accogl imento del la richiesta di acquisto per usucapione, in particola re il req uisito dell'apparenza di cui al l'art.  1061 cod. civ. nonché quello dell'idoneità degli atti asseritamente 6 di 12 compiuti ad integ rare l'eserciz io del possesso ultraventennale uti dominus. 
Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione #### a e ### affidandolo a ci nque motivi. 
Resistono con controricorso illustrato da me moria #### e ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 2697 cod. civ. (art. 360, comm a 1, n. 3) cod. proc. civ.). I rico rrenti impugnano la sentenza nella parte in cui si afferma che ad assurgere a rifer imento per la determinazione del confine deve essere il frazionamento richiamato in atto e non già l' accordo amichevole. Di contro, sostengono i ricorrenti che l'accordo amichevole deve essere rinvenuto nella presentazione congiun ta tra le parti di un un ico progetto di edificazione (negozio di accertamento), che prevale sul frazionamento allegato agli atti. 
Il motivo è infondato. 
Nell'azione di regolam ento d i confini, mentre incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, il giudice - del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur - deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le tante, ### 2, Ordinanza 11557 del 30/04/2024, Rv. 671122 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810 - 01). 7 di 12 Tra gli elementi atte ndibili rientra senz'altro anch e un regolamento amichevole della linea di confi ne tra due fondi, che realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta ad substantiam e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione (### 2, Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019, Rv. 652757 - 01; ### 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv.  607884 - 01; ### 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6189 del 03/05/2001, Rv. 546407 - 01). 
E' st ato anche precisat o che nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riv este importan za fondamentale il tipo di frazionamen to allegat o ai singoli at ti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezz i di prova soltanto ne l caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficie nti (S ez. 6 - 2, Ordinanz a n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 - 01; ### 2, Sentenza n. 153 04 del 05/07/2006, Rv. 590174 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 10478 del 17.04.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27959 del 04.10.2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 04.08.2023; Sez. 2, Sentenza n. ### del 07.11.2022). 
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso concreto. Il frazionamento (approvato dall'### di L'### il ###) relativo all'originaria unica particella, con i relativi dati catastali, è espressament e menzionato nell'originario atto di donazione del 22 .11.1972 con il quale i due fratelli acquistavano la proprietà delle rispe ttive p articelle, ed è anche menzionato nel successivo atto notarile del 03.06.1986 con il quale ### assegnav a la part.lla 398 ai d ue figli, ### e 8 di 12 ### (v. sentenza p. 6, punto 16). Inoltre, il giudice di seconde cure ha valorizzato la conformità della linea di confine con quella catastale risultante d ai progetti presentati al Comune da ### e ### (v. sentenza p. 8, punto 22, righi 7-12). 
Tanto basta ad escludere il ricorso ad altri mezzi di prova (un asserito accordo amichevole su un tracciato ideale), atteso che i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di prop rietà non a fini meramente indicativi, ma ide ntif icativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. 
La doglianza presenta anche un aspetto di inamm issibilità, traducendosi in una richiesta di revisione n el merito de l convincimento del giudice (ex multi s: Cass. sez. 2, n. 197 17 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019).  2. Con il secondo motiv o si de duce nullità della sente nza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod.  proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso del tutto di indicare gli elementi da cui ha tratt o il pro prio convincimen to in o rdine al mancato raggiungiment o dell'accordo tra le parti ai fini dell'individuazione del confine, mancando di esaminare gli elementi di fatto addotti dagli allora appellanti. 
Questo motivo è anch'esso infondato. 
La Corte d'Appello non ha mancato di esaminare le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti sulla questione dell'accordo inerente il confine (l'aver edificato congiuntamente il fabbricato ### a cavallo delle rispettive pro prietà, in forza di un unico progetto ed unica concessione, dal quale si dipanerebbe quella linea di confine ideale non coincidente con i dati catastali; il posizionamento di un palo ### 9 di 12 e di u n cartello «proprietà privata» in corrispo ndenza della linea ideale già tracciata; il piccolo amp liamento del fabbricato ### realizzato da ### tra il 1980 e il 1984 d'accordo con il fratello, ancora socio nell'attività di ristorazione: v. sentenza p. 7, punto 19; p. 8, primi 7 righi). 
Tuttavia, da esse il giudice di seconde cure n on ha t ratto le conclusioni che vorrebbero i ricorrenti, atteso che i titoli di acquisto delle rispettive particelle e il frazionamento contenente i dati catastali ivi richiamato a dimostrazione della volontà d elle parti sull'identificazione dei confini non lasciano spazio ad ulteriori mezzi di prova (come argomentato al punto 1.1.). 
Deve, dunqu e, escludersi il vizio di «motivazione apparente» lamentato in ricorso, vizio che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non re nda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpret e il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. Sez.. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 ed altre ivi richiamate).  3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). Lamentano i ricorrenti che la Corte ha palesemente ignorato il fatto, pur dedotto compiutamente in primo e secondo grado, per cui le parti nel sottoscrivere il progetto per la realizz azione de l fabbricato a cavallo del confine h anno graficamente individuato anche una linea di confine ideale, peraltro coincidente con quella rispettata d ai ricorrenti n ella loro attività edificatoria. 10 di 12 4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolata in primo grado e reiterata in appello, assolutame nte decisiva in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo risalente al 1974, ritenendola invece «irrilevante in quanto generica nella formulazione e seppure ammessa non avrebbe provato l'accordo tra le parti sulla linea di confine tra tutti i fondi interessati». 
Il terzo e quarto mot ivo sono e ntrambi infondati perché censurano valu tazioni di elementi istruttori e l'attività relativa all'ammissione delle prove, che rientrano nelle prerogativ e del giudice di merito.  5. Con il quinto motivo, infine, si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). Nell'esclu dere che ricorra la buona fede nell'edificazione sul suolo altrui la Corte sarebbe incorsa in asserzioni contraddittorie che non consentono l'individuazione di un filo logico nella decisione d'appello. Da un lato, infatti, fa riferimento ad una convenzione verbale radicalmente nulla per difetto del requisito della forma scritta imposto ad substantiam, al fine di escludere la buona fede degli appellanti ai fini della sussistenza dell'accessione invertita; dall'altro rileva la sussistenz a di un docu mento sottoscritto da entrambi con cui ### e ### avrebbero realizzato il fabbricato a cavallo delle rispettive proprietà, che però sarebbe inidoneo a costituire un accordo teso a determinare il confine tra fondi. 
Il motivo è infondato. 11 di 12 Premesso il richiamo alla giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente (cfr. sopra), il riferime nto in sentenza ad una «convenzione verbale» attiene all'amplia mento della porzione del fabbricato ### (realizzato congiuntamente dai fratelli), voluto «per concorde volontà e profi tto da ### e ### realizzato tra il 1980 e 1984 dai due fratelli ancora soci nell'attività di ristorazione». Nel riferirsi ad essa, il giudice di seconde cure ha voluto dimostrare la consapevolezza, da parte di ### di non poter vantare alcun diritto reale sull a porzione di terreno utilizzata per l'ampliamento del fabbricato, t rattandosi appunto di convenzione orale nulla ex art. 1350 cod. civ. (v. sentenza p. 7, punto 22). 
Come si vede la motivazione esiste, rende percepibile l'iter logico seguito e quindi il vizio denunziato non ricorre. 
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a q uell o previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R.  n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €.  200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 12 di 12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto ### deciso in ### il 17 giugno 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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