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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### E, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed eletti vamente domicil iato in ### via ### D'### n. 300, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente ### -intimata per la cassazione della sentenza n. 1541/2019 resa dalla Corte di appello di L'### pubblicata il ### 9 e notificata il ###; Oggetto: Confini e distanze 2 di 23 udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto che il ricor so venisse dichiar ato inammissibile o rigettato; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti.
Fatti di causa 1. ### premesso di essere proprietario di più fondi con sovrastante fabbricato, siti in Comune di L'### identificato nel ### al foglio 101, particelle 1752 e 1406, convenne in giudizio ### e ### perché venisse accertato l'esatto confine tra il proprio immobile e il fabbricato di loro proprietà, id entificato nel ### al fogl io 101, particella 1753, perché, in esito, venisse disposto l'arre tramento a distanza di legge, con parzial e demolizione, della nuova costruzi one da essi realizzata, perché venisse pronunciata la condanna dei predetti al rilascio della grotta so tterranea di sua esclusiva proprietà e, in subordine, al ripristino dello stato ante operam del fabbricato anche al fin e di assicurarne la staticità, oltre al risarcimento dei danni materiali.
Costituitisi in giudizio, ### e ### aderirono alla domanda formulata ex art. 950 cod. civ., chiesero che venis se dichiarata la le gittimità delle opere edilizie eseguite, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di ### ila, e proposero domanda riconvenzional e onde ottenere la con danna d ell'attore all'eliminazione delle lesioni provocate al muro di loro proprietà e al risarcimento dei danni per quelle già esistenti, domanda questa che non reiterarono, però, in 3 di 23 sede di precisazione delle co nclusioni rassegn ate all'udienza del 28/2/2013.
Con sentenza n. 302/2013, depositata il ###, il Tribunale di L'### accertò il confine tra le proprietà, aderendo alle indicazioni e determi nazioni della c.t.u. Magrì, respinse tutte le ulteriori domande di parte attrice, so stenendo che fosse irrileva nte la minima variazione del tetto realizzata dai convenuti; che la grotta rivendicata dall'attore e il cosiddetto scannafo sso fossero d i proprietà dei convenuti; che ricadesse nella proprietà dei medesimi lo sporto di gronda del tetto, il muro ### e il manufatto edificato in aderenza o rmai crollato in seguito al sisma; che i ferri che fuoriuscivano dal corpo di fabbrica C ormai cr ollato fossero temporanei; che le aperture esistenti sul p rospetto, non più esistenti, fossero luci.
Il gi udizio di gravame, instaurato da ### rdi, si concluse, nella resistenza di ### e di ### sta ### con la sentenza n. 1541/2019, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di L'### rigettò l'appello, ponendo a base della decisione gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato per primo, ### piuttosto che i chiarimenti offerti, col decesso del predetto, dal secondo c.t.u. ###, stabilendo la linea di confine tra le due proprietà, alla stregua della domanda proposta, reputata estesa all'intero confine e non limitata a una sua parte, e delle risultanze catastali, e ritenendo che la grotta, lo scannafosso e il #### ricadessero nella proprietà degli appellanti; che non fosse provata l'usucapione della zona confi niaria eccepita dall'appellante; che la sopraelevazione non superasse i li miti di tolleranza dettati dagli standard urbanistici; che il piccolo fabbricato in aderenza al mu ro ### fosse crollato in seguito al sisma, con conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sul punto; e che le apertu re sullo stesso collocate costituis sero luci e fossero 4 di 23 provviste di inferriate, con conseguente irrilevanza della realizzazione di un solaio di calpestio interno. 2. Avve rso la suddetta sentenza ### propone ricorso per cassa zione affidato a dieci motivi. ### resiste con cont roricorso, mentre ### è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, co n riferimento alla domanda di accertamento dei confini e all'errata estensione del la stessa, valutata in primo grado come afferente a tutti i confini tra i fondi e non, invece, ai soli muri ### e ###, i gi udici di merito aveva no affermato che l'appellante aveva denu nciato l'usurpazione di una porzione del proprio fondo, perpetrato dai convenuti, non soltanto con riguardo all e due limi tate porzioni di muro , ma anche all'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sotterranea al fabbricato principale di loro proprietà, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato principale, sia di quello realizzato ex novo nella corte posteriore. Il ricorrente ha, sul pu nto, ribadito che l'actio finium regundorum era stata da lui chiesta solo con riferimento ai muri ### e ### (ossia la piccola porzione di muro di m t. 1,6 di contenimento a ridosso della via Pu bblica e di quello di contenimento che divideva il suo giardi no dal cortile delle controparti), e che diverse erano, invece, le domande riguardanti sia la rivendicazione della grotta sconosciuta fino al 2003, sia la rimozione della porzione del nuovo sporto di gronda realizzato dalla 5 di 23 controparte, sia l'arretramento del nu ovo fabbricato, sia la demolizione delle porzioni re alizzate ad altezza mag giore, tant'è che, se così non fosse stato, non si sarebbe compreso il senso della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte onde ottenere l'accertamento dei confini in re lazione a tutto il fondo. Inoltre, i giudici non avevano motivat o sulla tipologia di azione esercitata, essendosi limitati ad affermare che la domanda aveva fin alità recuperatoria con riferimento alla grotta e allo sporto di gronda, così da rendere una motivazione apparente. 1.2 Il primo moti vo presenta profil i di inammissibilità e di infondatezza.
La censura, infatti, già resa difettosa dalla commistione tra vizi di violazione di legge e critiche motivazi onali, in sé in compati bili, posto che i primi suppongono accertati gli elem enti del fatto in relazione ai quali si dev e decidere della violazione o fal sa applicazione della norma, e i secondi, che quegli elementi di fatto intendono precisamente rimettere in di scussione, comportano un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuri dicamente rilevante e sussistente solo qualora il percorso argomenta tivo adottato nella sentenza di merito presenti lacune e in coerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874; Cass., Sez. 3, 7/5/2007, n. 10295, Rv. 596657-01), non chiarisce quali parti della sentenza si siano poste in contrasto con i richiamati artt. 950 e 873 cod. In tal modo, la doglianza si pone in contrasto col principio secondo cui, a mente del n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, 3), co d. proc. civ., deve ind icare, a pena d'inamm issibilità, le norme di legge (o event ualmente il princip io di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto 6 di 23 precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugn ata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in co ntrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. 3, 2/4/2014, n. 7692). 1.3 La censura è infin e infondata nell a parte in cui lamenta la motivazione apparente.
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, infatti, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuti ci dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzi onale" del sindacato di legit timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purc hé il vizio ris ulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l' aspetto materiale e graf ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", 7 di 23 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, ### U, Sentenza n. 8053 de l 07/04/2014 Rv. 629830). Scendend o più nel dettaglio sul l'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurispru denza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convi ncimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ulti mo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, ### U, Sentenza 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nella specie, i giudici di merito hanno esaustivamente chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che l'actio finium regundorum esercitata dal ricorrente riguardasse tutti i confini e non solo la porzione re lativa ai muri ### e ###, sostenendo che il predetto aveva altresì denunci ato l'usurpazione della porzione d el proprio fondo interessata dall'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sott erranea al fabbricato principale degli appellati, opere delle quali aveva chiesto la riduzione in pristino e il ril ascio, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato prin cipale, sia di quello realizzato ex novo , con la conseguenza che l'eff etto recuperatorio doveva co nsiderarsi conseguente all'azione di regolamento di confini.
E' allora evidente che la doglianza intende rappresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, cos ì confliggendo con il principio, più volte a ffermato da questa Corte, secondo cui l' interpretazione della domanda è 8 di 23 operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Sez. III , 20/10/2005, n. 20 322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, 7198) o, come si è più diffusamente argomentato, «a) ove ridondi in un vizi o di nullit à processuale, n el qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma del la norma processua le violata che deve esser e dedotto co me vizio di legittimit à ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ra gionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero l'omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454).
Nessuna di tali violazioni è però ravvisabile nella specie, posto che la valutazione dell'intero confine tra le due proprietà era funzionale all'accertamento, pure richi esto, della porzione immobiliar e interessata dall'ampliamen to dello sporto di gronda e della proprietà del la grotta sotterra nea al fabbric ato principale degli 9 di 23 appellati, che richiedeva, giust'appunto, la verifi ca dell'esatta delimitazione delle due proprietà. 2.1 Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento della prova in merito a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la doglianza afferente all'erroneo ricorso agli accertamenti compiuti dal c.t.u. ### in luogo di quelli del c.t.u. ###, operato dal giudice di primo grado, sostenend o che questo avesse argoment ato sulle ragioni di tale preferenza. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato sulle ragioni della sua preferenza per gli accertamenti compiuti dal primo c.t.u., essendosi limitato a co ntestare il metodo di determi nazione del confine adoperato dal secondo c.t.u.; che quest'ultimo aveva svolto una nuova perizia, senza limitarsi a re ndere meri chiar imenti, e aveva accertato la sussistenza di una di fformità tra le misure catastali, poste a base della decisione, e la situazione reale, invece trascurata nonostante le altre evidenze documentali; che dunque la motivazione resa era s olo apparente, stante la mancata comparazione tra le due relazioni, e che la decisione era stata assunta con travisamento della prova. 2.2 Il secondo motivo, anch'esso reso difettoso dalla commistione tra vizi di violazione di legge e cr itiche motivazionali, è inammissibile con riferimento alla doglianza rapportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Al riguardo, occorre premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'adesione acritica da parte del giudice alle conclusi oni peritali di una delle consul enze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza 10 di 23 farsi carico di un'analisi comparativa, o la motivazione sostanziatasi nella uniformazione del giudice a una sola delle due perizie, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riso lvendosi l'omessa considerazione dell' altra relazione peritale nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pa rti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesa re le ragioni della scelta compiuta dal giudice (Cass., Sez. 3, 26/05/2021, 26/5/2021, n. 14599; Cass., Sez. L, 25/10/2022, n. ###) Tale principio non può trovare però applicazione nella specie.
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art. 348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860).
A tal proposito è stato anche da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto, la quale ricorre, come chiarito da Cass., Sez. 6-2, 9/3/2022, 11 di 23 n. 7724, «non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in rel azione ai fatti princip ali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice».
Nella specie, il ricorr ente non ha affatto c hiarito il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado e la sua difformità rispetto a quello della Corte d'Appello, ciò che rende la censura inammissibile.
Il moti vo è, peraltro, pu re in fondato con specifico riguardo alla dedotta doglianza di apparenza della motivazione.
Fermi restando i principi affermati da questa Corte sul tema, come riportati nel precedente punto 1.3, si osserva che i giudici di merito hanno ampiamente e diffusamente dato conto delle ragioni per le quali, previa lettura delle relative relazioni tecniche, hanno ritenuto maggiormente attendibile la c.t.u. ### rispetto a quella ### dedicando a tale aspetto diverse pagine, nelle quali hanno evidenziato la parzialit à dell' accertamento compiuto da quest'ultimo, non avendo potuto f are sopralluogh i a causa del sisma, il grave errore di metodo da questi c ommesso per avere comparato le misurazioni compiute dal tecnico dei convenuti, che aveva redatto il progetto di ristrutturazione del fabbricato, e quelle effettuate dal prim o c.t.u. ### benché le prime non richiamassero le quote dell'immobile rispetto alla sede stradale, la fallacia dei calcoli eseguiti e l'incongruenza delle misurazioni, specificando, con dovizia di particolari, le ragioni anche tecniche di tali assunti.
Alla stregua di quanto detto deve escludersi, dunque, la fondatezza della censura. 12 di 23 3.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 887, 950 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; il travisamento dei fatti di causa e l'omesso esame di fatti decisivi per i l giudizio che sono stati oggetto di di scussione tra le parti , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i gi udici di merito confermato i rilievi critici alla c.t.u. ### già evidenziati dal giudice di primo grado, e avere indicato il confine sulla base della mappa catastale, senza sottoporre a critica le risultanze della c.t.u. Macrì, valutare la stessa incertezza da questi manifestata nell'indicazione del confine e l' assenza di una riproduzione del lo stato dei luogh i in scala. ### il ricorren te, la Corte d'### o non aveva tenuto conto dello stato dei luoghi, né considerato che nessun errore di metodo era stato effettuato dal secondo c.t.u., che nessuna incertezza sul confine sussisteva, essendo questo segnato dal muro del fabbricato dei convenuti allineato con il muro ### di separazione tra la corte posteriore del fabbricato d ei convenuti e il giardi no dell'attore esistente da tempo immemorabile, e che il confine risultava anche dai documenti in atti, sicché l'iter logico seguito dalla sentenza era privo di logica e inconsistente. 3.2 La terza censura è anch'essa, co me l e precedenti, res a difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche moti vazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme. 13 di 23 Quanto al difetto di motivazione, vann o richiamati i medesimi principi enunciati nel precedente punto 1.3, per poi evidenziare l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione apparente.
I giudici di merito non si sono limitati, infatti, a chiarire i motivi per i quali avevano ritenuto inaffidabile la seconda c.t.u. (pp. 6 e 7), ma si sono alt resì dilung ati nella disamina della prima relazione dell'#### (pp. 8), evidenziando come questi avesse accertato lo stato dei lu oghi, rilevand o una distanza tra fabbricati di m t. 21,78 verso la strada pubblica e di mt. 21.83 su confine del muro ### e una di scrasia con i distacchi catastali, che ha superato analizzando le fattezze del muro ###, quale naturale prosecuzione, per fattura e materiali, del muro di proprietà degli appellati; avesse valorizzato la presenza di una preesisten te apertura, murata, avente presumibile funzione di accesso allo s cannafosso, ora accessibile dalla proprietà del ricorrente; avesse calcolato l e dimensioni di quest'ultimo, equiparando il dato catastale a quello di verifica in loco, e il confine, ivi compreso lo scannafosso.
In ragione di ciò, la motivazione non può dirsi né insussistente, né apparente, mentre la censura, p er come articola ta, esula certamente dal perimetro di intervento d i questa Corte di legittimità.
Come affermato dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenut o oggettivo della prova - che ricor re in caso di sv ista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifi ca logi ca del la rico nducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata 14 di 23 da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Essendo stato evidenziato nella censura un fatto sostanziale, è a quest'ultima fattispecie che occorre fare riferim ento, con la conseguenza che vale, anche in questo caso, la regola della c.d. doppia conforme, non rispettata nella censura.
Peraltro, la doglianza va a incidere sulla valutazione del materiale probatorio, che co stituisce espress ione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è perciò estranea ai comp iti istituzionali di questa Corte. 4.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ.; l'omesso esa me di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici affermato che fossero di proprietà dei convenuti lo scannafosso, il relativo muro di contenimento, lo sporto di gronda, la grotta interrata e i muri ### e ###, rendendo sul punto una motivazione apparente e travisando gli atti e i documenti di causa tra cui la planimetria catastale allegata al co ndono del 1986, gli elab orati dell'ing. Perfetto, gli atti di provenienza delle parti, la situazione di fatto dei lu oghi e le stesse mappe catastali. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato, quanto allo sporto di gronda, che il prolungamento dello stesso aveva violato le distanze dal confine; quanto al muro ###, che questo non era accessibile dal lato interno del giardino dei convenuti, che vi erano differenze di misure rispetto al co nfine catas tale e che nel progetto dei 15 di 23 convenuti era stato indicato come “altra proprietà”; quanto al muro ###, che questo separava palesemente il giardino del ricorrente dalla corte posteriore dei convenuti su cui era stato realizzato un cordolo sporgente verso la proprietà del ricorrente e demolito da questi ultimi, sicché esso avrebbe dovuto essere considerato o di proprietà del ricorrente o di comune proprietà; quanto alla grotta, infine, che la relativa profondità non coincideva con l'intercapedine e il muro, né con il confine catastale. 4.2 La quarta censura è anch'essa, come l e precedenti, resa difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche motivazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme, ivi compreso il profilo afferente al dedotto travisamento di un fatto sostanziale.
Essa è peraltro infond ata nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione, giacché, fermi restando i principi in materia di motivazione apparente riportati nel precedente punto 1.3, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto che il muro ###, lo scannafosso e la grotta fossero di proprietà dei convenuti, so stenendo che la questione era stata affrontata dal giudice di primo grado soltanto in via incidentale e funzionale all'accertamento dei confini, senza concorrere alla formazione del giudi cato, che, con moti vazione condivisa, detti manufatti insistevano sulla proprietà degli appellati e che, quanto alla grotta, la cavi tà, che non aveva subi to alcuna modifica in ampliamento, ricadeva all'interno di detta proprietà con uno scarto lieve di cm. 17, che trovava gi ustificazione nell'elevato grado di 16 di 23 approssimazione delle misure effettuate proprio con riferimento al suo posizionamento. 5.1 Con il qu into motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ., perché i giudici di merito av evano accolto il motivo proposto davanti ad essi, afferente al vizio di ultrapetizione commesso dal Tribunale, che aveva spostato in avanti il confine catastale di mt. 1.10 v erso il fon do del ricorrente, senza riconoscere l'accoglimento sul punto. I giudici, inoltre, non avevano motivato sulle ragioni del ricorso al confine catastale, benché il confine fosse chia ro alla stregua dei documenti e dello stato dei luoghi, né avevano c onsiderato che l'acc ertamento della li nea di confine aveva riguardato la sola parte afferente ai muri ### e ###. 5.2 La quinta censura, che presenta i medesimi profili di inammissibilità delle precedenti, sia quanto alla commistione tra vizi di violazi one di legge e difetto di motiva zione, sia quanto al principio della c.d. dopp ia conforme, sia con riferimento alla mancata indicazion e delle questioni afferenti alla violazione delle norme sopra richiamate in relazione ai contenuti della sentenza, cui si agg iunge una non del tutto perspicua spiegazioni delle ra gioni della doglianza, è parimenti infond ata con riguardo al difetto di motivazione.
I giudici hanno, infatti, chiarito le ragioni per le quali hanno fatto ricorso al criterio residual e delle mappe catastali per l'individuazione del confine, sostenendo che a tali conclusioni conducevano tutti i dati a disposizione del c.t.u., dalla verifica dello stato dei luoghi alla complessità della ste ssa rispetto ai dati catastali, stanti le diverse accertate dimensioni del fabbricato degli 17 di 23 appellati, e che il giudice poteva ricorrere ad esso non solo in caso di assenza e obiettiva di altri elementi, ma anche di loro inidoneità.
In tal modo, la Corte d'### si è conformata ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costi tuito dalle mappe catastali è co nsentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta e obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attend ibilità) risultino, seco ndo l'incensurabi le apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass., Sez. 2, 6/6/2017, 14020), con la conseguenza che la parte che event ualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di co nfine controversa (Cass., Sez. 2, 30/12/2009, n. 28103; Cass., Sez. 2, 11/07/2002 , n. 10121).
Tali elementi sono stati individuati dal ricorrente nella presenza del muro perimetrale, sul quale però i giudici di merito han no espressamente ritenuto di non fondare il proprio convincimento in ragione della equivocità del complesso degl i elementi in suo possesso. 6.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di usucapione di tutta l'area interposta tra i fabbricati di rispetti va proprie tà, ivi compresi lo scannafosso e la grotta, sostenendo che non ne fosse stata fornita la prov a, senza considerare che nei propri scritti difensivi il ricorrente av eva dedotto di essersi occupato della puli zia dello scannafosso da tempo immemorabile e che questa porzion e 18 di 23 immobiliare era stata usata per appoggiarvi vari oggetti al coperto, così come fatto col muro ad ess o perpendicolare, cir costanze queste non contestate dalla controparte. 6.2 Il sesto motivo è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio della c.d. doppia conforme di cui al precedente punto 2.2 e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 7.1 Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 55, 56, 57 delle ### di ### del ### di L'### nonché la moti vazione apparente del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto irrilevante l' accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenuti, siccome ricompresa nella percentuale di tolleranza prevista dalle norme urbanistiche, senza considerare le due sentenze penal i di condann a passate in gi udicato, che documentavano l'aumento di altezza del fabbricato nella misura di cm. 50, nonché le osservazioni compiute dal c.t.u. ### e le foto e i l prospetto, che evidenziav ano una sopraelevazion e all'imposta e al colmo non compatibile con le misure riportate dal primo c.t.u.. Il ricorrente ha poi evi denziato che non esisteva il rilevato errore di metodo del c.t.u. ### posto che anche il c.t.u. Macrì si era servito del progetto dell'ing. Perfetto; che nella zona A, dove in sistevano i fabbricati, non er a possibile il superamento del volume e della superficie utile preesistente; che l'altezza in esubero realizzata era superiore alla c.d. tolleranza del 2%; e che l' avvenuta esecuzi one dei lavori in assenza di titoli abilitativi incideva sui parametri urbanistici, peraltro non rilevanti nei rapporti privatistici. 7.2 Il settimo motivo è fondato. 19 di 23 In base al comm a 2-ter dell'abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “### eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, «ai fin i dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale diff ormit à del titolo abi litativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola un ità im mobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», norma che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 34 -bis, co mma 1, dello stesso d.P. R., riguardante le “tolleranze costruttive”, il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».
Dal lor o chiaro tenore l etterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della confor mità dell'opera alla normativa edili zia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblic a amministrazione, non anche in quelli fr a soggetti privati (in questi termin i, Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 2, 10/8/2023, n. 24469, entrambe non massimate).
Alla stregua di tali principi, deve allora affermarsi l'erroneità della sentenza im pugnata, nella parte in cui ritiene corretta l'affermazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva considerato irrilevante l'accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenu ti siccome ricompresa nella percentuale di toll eranza prevista dal le norme urbanistiche, con co nseguente fondatezza della censura. 8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 901 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo 20 di 23 comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'### rigettato la domanda conseguente alla demolizione e ricostruzione dei solai del fabbricato delle contro parti, con la realizzazione di uno nu ovo al pian o sottotetto sul quale erano poste le due vecchie luci, trasformate in luci irregolari, sostenendo che le stesse non risultassero apribili per la presenza di inferriate e protette da vetri opachi. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano violato l'art. 901 cod. civ. in quanto non avevano considerato la situazione ante e post intervento delle luci e gli ulteriori requisiti di regolarità previsti dalla norma (altezza dal pavimento/suolo delle luci, dovuta all'abbassamento della quota dei solai, e grata non rilevata). 8.2 ### motivo è fondato.
I gi udici di merito hanno respi nto la doglianza con la quale l'appellante aveva lamentato che le aperture in sistenti sul prospetto del fabb ricato degli appella ti prospiciente il suo fondo avessero perso le caratteristiche di luci, permettendo la possibilità di affacci o sul fondo confinante, sostenend o che le finestre in questione non risultassero apribili, essendo dotate di inferriate fisse e protette da vetri opachi, e che detti accorgi menti fossero sufficienti a impedire l'inspectio e la prospectio in alienum, in quanto consentivano di configurarle come luci, con la conseguenza che, in ragione delle loro caratteristiche, sarebbe stata irrilevante la realizzazione di un solaio di calpestio interno.
Tali considerazioni non si confrontano con il disposto di cui all'art. 901 cod. civ., secondo cui «le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) esser e mu nite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal 21 di 23 suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) av ere il lato inferiore a un'altezza non mi nore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello infer iore al su olo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa».
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che se è vero che ai sensi dell' art. 902 cod. civ. il vicino può chiedere solo l a regolarizzazione della luce, ma non la sua chiusura, rimanendo irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenere le luci tutte le volte in cui il loro adeguamento al di sposto dell'art. 901 co d. civ. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Cass., Sez. 2, 9/5/2023, n. 12306; Cass., Sez. 2, 5/1/2011, n. 233). ### sul fondo del vicino, quando abbia le caratteristiche della luce anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ., come nella specie, deve essere re sa confo rme, in caso di irregolarità ai sensi dell'art. 902, secondo comma, cod. civ., a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta (Cass., 2, 10/1/2013, n. 512; Cass., Sez. 2, 23/07/1983, n. 5081).
A questi principi non si sono dunque attenuti i giudici di merito, con conseguente fondatezza della censura. 9.1 Con il nono motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la moti vazione apparente, non adeguata e c ongrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici 22 di 23 di merito affe rmato di non doversi pronunciare sul manufatto insistente sulla corte della part. 1753 in quanto crollato in seguito al sisma del 2009, senza considerare che il manufatto era invece tuttora esistente, che nessuno dei c.t.u. aveva parlato di crollo, che la man cata indicazione del manufatto nella planimetria del c.t.u. ### era dovuta verosimilmente al fatto che l'area non fosse visibile post sisma a causa dell'inagibilità del fabbricato e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una pronuncia sulla violazione delle distanze legali. 9.2 Il nono moti vo è inammissi bile con riguardo al rifer imento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., in ragione del principio della c.d. doppia conforme, nei termini precisati nel precedente punto 2.2, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quanto al difetto di motivazione, richiamati i principi affermati sul punto nel precedente punto 1.3, la censura è infondata, avendo i giudici di merito affermato il difett o di interesse dell'appellante dovuto al crollo del man ufatto in seguito al sisma che aveva interessato la città.
La doglianza si risolve, in sostanza, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincim ento del giudice, tesa all'ottenimento di una nu ova pron uncia di fatto, cer tamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., U., 25/10/2013, n. 24148). 10.1 Con il deci mo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 13, comma 1-bis e quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere i giudici di merito posto a carico del ricorrente le spese del giudizio nella loro integralità e disposto il raddoppio del contributo unificato, senza consid erare che, con 23 di 23 riguardo ai confi ni, av evano dato ragione all'appellante, allorché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva calcolato la distanza dalla proprietà dei convenuti partendo dal parametro est erno dello scann afosso verso la proprietà del ricorrente, aveva effettuato il calcolo partendo dai muri del corpi C e ### della parti cella 1753, co n la conseguenza che avrebb ero dovuto compensare, almeno in parte, le spese di lite. 10.2 Il decimo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ottavo. 11. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del settim o e dell'ottavo motivo, l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono, l'in ammissibilit à del ses to e l'assorbimento del decimo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'### di L'### che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accogli e il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiara l'inammissibilità del sesto e l'assorbimento del decimo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di L'### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### il ###.