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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 73/2026 del 27-01-2026

... concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa riproposizione delle istanze istruttorie, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle avverse pretese, perché infondate, ingiuste ed illegittime (o, in subordine, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al lavoratore), con il favore delle spese di lite del doppio grado. La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art.434 c.p.c., , come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. 1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, (leggi tutto)...

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Corte d'Appello di ##### N.155/2025 @-### - ### - ODI (### 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr. ### relatore Dr.ssa ###ssa ### nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Gennaio 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###, e vertente tra A.S.T. di ### - ### di #### e #####, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°88/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E #### A.S.T. di ### ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°212/2024 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con il quale era stato ingiunto alla medesima AST il pagamento della somma lorda di €.7.476,60 in favore di ### già dirigente medico di 1° livello, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2022). ### ha censurato la decisione del primo giudice, riproponendo le medesime argomentazioni già allegate in prime cure, trasfuse nei seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 36 Cost. e 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché art. 5 d.l. n. 95/2012 e L. n. 135/2012, in relazione all'art. 2697c.c.. 
Motivazione erronea, insufficiente ed illogica in ordine alla disposta monetizzazione delle ferie non godute. Erronea applicazione del vigente C.C.N.L.. Infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 5 d.l. n. 95/2012, conv. ###.  135/2012 e 2697 c.c.. Erroneità della statuizione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto del procedimento monitorio. Nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo. Violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme in ordine alla monetizzazione delle festività soppresse. Violazione degli artt. 1, l. n. 937/1977, 2697 c.c., 113 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c.; 4) nullità della decisione in ordine alla disciplina delle spese di lite. Violazione delle norme di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.. Erroneità della statuizione sul regolamento delle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.. Erroneità e/o illogicità della motivazione. 
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa riproposizione delle istanze istruttorie, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle avverse pretese, perché infondate, ingiuste ed illegittime (o, in subordine, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al lavoratore), con il favore delle spese di lite del doppio grado. 
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art.434 c.p.c., , come novellato dal D.Lgs.  10 ottobre 2022, n.149. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.  1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. 
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "###"), che prevede che: “### deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d.  progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. 
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. 
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.  ***  2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso, “sulla scorta della irrinunciabilità del “diritto alle ferie”, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e della responsabilità datoriale in ordine al mancato godimento dei giorni di riposo, dedotta da parte opposta e valorizzata dal Giudice di prime cure per effetto del rigetto delle richieste di ferie nel periodo Aprile-Giugno 2022, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dalla ex dipendente sia in ordine alle ferie non godute che alle indennità per le festività soppresse”.  ### l'appellante, in particolare, che nessun comportamento inadempiente sarebbe imputabile alla A.S.T. di ### sul presupposto che “il mancato godimento delle ferie è stato determinato, in via diretta ed esclusiva, dal comportamento libero e consapevole della stessa ricorrente”, atteso che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie della ### in data ###, al termine di un periodo di aspettativa di mesi sei, giusta determina del D.G. di ### n.4 del 12.05.2022. 
Il motivo non è fondato. 
Prima di tutto, va chiarito che i contratti collettivi del pubblico impiego sono inderogabili e dotati di efficacia erga omnes, quale conseguenza del vincolo ex lege gravante sulle amministrazioni di conformarsi agli impegni assunti con i contratti stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 45, 2° co., d.lg. 165/2001); pertanto, trattandosi di fonte normativa eteronoma, i contratti collettivi devono essere applicati nel lavoro pubblico anche in difetto di loro produzione in giudizio. 
Ciò premesso, la contrattazione collettiva nazionale di settore, pacificamente applicabile (v. art.32 C.C.N.L. ### triennio 2019/2021; art.9 C.C.N.L. ### triennio 2022/2024), pone i seguenti principi di ordine generale: a) le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) le ferie vanno fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente, nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda; c) in caso di “indifferibili esigenze di servizio o personali”, che non abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, le ferie devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo; d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite “per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”, l'### procede al pagamento sostitutivo delle medesime ferie. 
Orbene, in assenza di una diversa disciplina dettata dalle parti sociali e per effetto della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro del personale della ### deve ritenersi che, anche per i dirigenti delle ### possano applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di godimento delle ferie da parte dei dirigenti delle imprese private. 
In particolare, è stato affermato in passato che il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie, sicché, ove non abbia fruito delle stesse, non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento; ne consegue il suddetto dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi gli impedimenti di cui sopra alla suddetta fruizione o che non era abilitato all'attribuzione del periodo feriale senza ingerenza datoriale (v., ex multis, Cass., sez. lav., 24/5/2006 12226; Cass., sez. lav., 8/6/2005, n. 11936; Cass., sez. lav., 7/6/2005, n. 11786). 
La più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute ha tuttavia chiarito quanto segue: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo” (### n. 9982 del 12/04/2024). E ancora “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass. n. 18140/2022). Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'### europea ### sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C- 570/2016 ###, in causa C-619/2016, ### W. Kreuziger ed in causa C-684/16 ###, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; - di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). ### l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024) (Cass. n. 5496/2025). 
Alla luce di tale orientamento, anche se la contrattazione collettiva prevede uno specifico obbligo per il dirigente di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle ferie compatibilmente co le esigenze di servizio, la valutazione in ordine all'indennità per ferie non godute deve muovere, in ogni caso, dalla verifica della condotta tenuta dal datore di lavoro affinché le ferie siano effettivamente godute. 
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato e provato documentalmente di aver maturato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (rectius, al momento del collocamento in aspettativa), n. 30 gg. di ferie e festività non godute (n.12 giorni anno precedente, n.16 giorni anno corrente e n.2 festività soppresse - v. cartellino rilevazioni timbrature mese giugno 2022), esponendo che il mancato godimento sarebbe da attribuirsi ad esigenze di servizio e di continuità assistenziale. ### resistente, dal canto suo, non ha dimostrato di aver invitato la lavoratrice a godere delle ferie maturate, limitandosi ad eccepire genericamente che “il mancato godimento delle ferie è stato determinato, in via diretta ed esclusiva, dal comportamento libero e consapevole della stessa ricorrente”, atteso che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie della ### in data ###, al termine di un periodo di aspettativa di mesi sei, giusta determina del D.G. di ### n.4 del 12.05.2022. Il che avrebbe precluso ogni possibilità datoriale di programmare il godimento delle ferie residue. 
La tesi di parte appellante non ha fondamento, atteso che, in disparte la circostanza ### che la A.S.T. di ### non ha dimostrato di aver formalmente invitato la dirigente a godere delle ferie maturate e non ancora godute, nella fattispecie non può non rilevarsi che la Dr.ssa ### era dirigente di 1° livello, in posizione non apicale, e che quindi non era titolare del potere di articolare autonomamente la propria presenza in servizio nel modo ritenuto più opportuno in relazione all'organizzazione dell'ufficio, e, conseguentemente, di autodeterminare la fruizione delle proprie ferie (essendo, al contrario, assoggettata al potere organizzativo del dirigente di secondo livello). Nel caso di specie, quindi, la Dott.ssa ### non aveva alcun potere di autodeterminare le modalità di godimento delle ferie, trattandosi di dirigente di 1° livello, assoggettato al potere organizzativo del dirigente di 2° livello, come dimostrato dalle produzioni documentali di parte appellata, che ha dimostrato come le proprie domande di ferie in data ###, 30.04.2022, 05.05.2022, 18.05.2022, 04.06.2022 e 18.06.2022 siano stata tutte rigettate dal superiore gerarchico “per ragioni di servizio causa grave carenza di Dirigenti”. Provvedimenti che fanno seguito ai rigetti delle precedenti domande di ferie presentate tra il 2018 ed il 2019, sempre per le stesse motivazioni (v. istanze 01.10.2018, 06.11.2018, 30.11.2018, 16.03.2019 e 05.04.2019), nonché agli ordini di servizio in data ### e 29.07.2019, con cui alla ### è stato ordinato di prestare servizio, “al fine di garantire la continuità assistenziale”, in periodi destinati alla fruizione di ferie e riposi compensativi, a causa della “grave criticità” derivante dalla “carenza di personale medico della UOC di Pediatria”. 
La responsabilità della mancata fruizione delle ferie è quindi direttamente ascrivibile al datore di lavoro, il quale ha negato il godimento alle ferie residue all'appellata, senza neanche indicare un diverso periodo durante il quale la Dr.ssa ### avrebbe potuto fruire delle ferie residue. 
Sul punto, il T.A.R. ### , sez. I, con sentenza n. 683 del 2 settembre 2011, pronunciatosi proprio per la ### pubblica, ha confermato che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può considerarsi assoluto, nel senso di proibire radicalmente il pagamento del compenso sostitutivo. 
Pertanto, a fronte di evidenti impossibilità al godimento delle ferie non attribuibili in alcun modo alla volontà del lavoratore (come nella fattispecie), la mancata corresponsione del compenso sostitutivo configura “un comportamento censurabile, non essendo logico far derivare da una violazione dell' art.  36 della Costituzione imputabile alla p.a. il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata”. 
Ad ogni buon conto, ai fini della monetizzazione delle ferie alla data della cessazione del rapporto è necessario e sufficiente, da un lato, che il Dirigente abbia fatto la relativa richiesta in tempi compatibili con la loro fruizione, e, dall'altro, che tale richiesta sia stata respinta dall'amministrazione per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente. Entrambi i suddetti presupposti sono presenti nella fattispecie in esame. In quest'ordine di concetti, deve ritenersi che nel caso in esame, poiché la mancata fruizione delle ferie deve essere imputata all'organizzazione aziendale, e non a volontà dell'appellata, giustamente il primo giudice ha respinto l'opposizione proposta dall'appellante A.S.T. di ### che deve ritenersi tenuta al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura (risultante dal cartellino del mese di giugno 2022) di n.30 giorni (n.12 giorni anno precedente, n.16 giorni anno corrente e n.2 festività soppresse).  ***  3.- Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata denunciando l'erroneità della quantificazione contenuta nel ricorso monitorio e recepita nel decreto ingiuntivo, in cui non si era tenuto conto delle festività soppresse (che avrebbero dovuto esser fruite nel corso dell'anno solare) e delle assenze maturate e non giustificate per permessi goduti e non autorizzati (7 giorni non giustificabili, per la cui copertura devono intendersi utilizzati quali giorni di ferie). 
Anche tali motivi non sono fondati. 
Per quanto concerne le festività soppresse, come già evidenziato, il residuo di due giorni emerge dal cartellino del mese di giugno 2022. Trattasi di documento di provenienza datoriale, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione alcuna, né di disconoscimento, e quindi di documento che fa piena prova nei confronti dell'azienda. 
Del tutto irrilevante è la circostanza che le festività soppresse vanno fruite entro il 31 dicembre, atteso che alla data del 30 giugno 2022 erano già maturati due giorni di festività soppresse (### 26 maggio e ### 16 giugno), la cui fruizione poteva avvenire entro il ###. Il tutto pienamente in linea con quanto riportato sul cartellino del mese di giugno 2022, che assevera la sussistenza di due giorni di festività soppresse non godute. 
Nessun dubbio sussiste in ordine alla monetizzazione dei riposti non fruiti per festività soppresse, come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass.Civ., sez. lav., 04/04/2024, n.8926: “###, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”; v. anche Cass.Civ., sez. lav., 13/04/2015, n.7400). 
Per quanto concerne le assenze non giustificate, l'appellata ha documentalmente dimostrato: a) la avvenuta autorizzazione a fruire di un giorno di permesso in data ### per attività di aggiornamento professionale, avvalendosi della riserva oraria di cui all'art.24 quarto comma C.C.N.L.  (non avendo l'azienda provato che i suddetti permessi erano stati già fruiti precedentemente); b) la intervenuta regolarizzazione dell'omessa timbratura degli orari di entrata ed uscita in data ###, che essa stessa ha sottoscritto in qualità di ### f.f. dell'U.O.; c) l'autorizzazione a fruire di un giorno di ferie in data ###, che essa stessa ha sottoscritto in qualità di ### f.f.  dell'U.O.; d) di aver fruito di un giorno di riposo compensativo in data ###, per aver prestato servizio il giorno precedente ### dalle ore 12,30 alle ore 0,30 (v. cartellino presenze maggio 2022); e) di aver partecipato ad un tirocinio formativo dal 06.06.2022 al 10.06.2022 e ad un ### dal 13.06.2022 al 14.06.2022 (v. attestati), fruendo della riserva oraria di cui all'art.24 quarto comma C.C.N.L.. 
Ad ogni buon conto, si ripete, , il residuo di ferie e festività soppresse emerge per tabulas dal cartellino del mese di giugno 2022. Trattasi di documento di provenienza datoriale, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione alcuna, e quindi di documento che fa piena prova nei confronti dell'azienda. 
Entrambi i motivi in disamina vanno dunque disattesi.  ***  4.- Non ha infine fondamento l'ultimo motivo di gravame, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l.  12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” - v. Corte Cost. n.77/2018). Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.. 
Va altresì confermata la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., non avendo la parte opponente adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, agendo senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per avvedersi della totale carenza di fondamento dell'opposizione, tenuto conto della giurisprudenza consolidata formatasi in subiecta materia.  ***  5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la fondatezza delle pretese di parte appellata, il gravame va dunque respinto, con conferma dell'impugnata sentenza, senza necessità di alcuna integrazione istruttoria. 
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione di responsabilità aggravata ex art.96 terzo comma c.p.c.. 
Si applica l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°88/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###, contrariis reiectis, così decide: - rigetta l'appello; - condanna la A.S.T. di ### a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; - condanna la A.S.T. di ### a versare alla controparte l'importo di €.1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art.96 terzo comma c.p.c., nonché a corrispondere alla ### delle ### l'importo di €.500,00 ai sensi dell'art.96 quarto comma c.p.c.; - dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Gennaio 2026.   ### est.   ### (### sottoscritto digitalmente) RG n. 155/2025

causa n. 155/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Santini

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1050/2026 del 19-01-2026

... giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all'esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei crite ri di ermeneut ica (in ipote si) violati rispet to alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza. Emblematico appare che parte contribuente, nel rilevare l'erroneità della conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito - in ordine al fatto che il ### di Napoli non avrebbe approvato il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubbl icità - osserva che tale assunto sarebb e stato smentit o dai “documenti versati in atti”, in alcun modo individ uati nel loro specifico contenuto e, in ogni caso, implicanti valutazioni prettamente fattuali. 11 1.5. Occorre, quind i, precisare che sebbene sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza in esame merita di essere confermata quanto alla ritenuta correttezza del diniego relativo alla istanza di rimborso per le annualità 2002-2012- ### contribuente, con il suddetto motivo, ha pure dedotto la questione - da riten ere fondata per le ragioni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9133/2018 R.G. proposto da: ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e dife sa dall'avvocato ### un itamente ag li avvocati ### ed ### -ricorrente contro ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e dife so dall'avvocato ### nio ### unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonchè contro ### in persona de l legale rapp resentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente agli avvocati ### e ### -controricorrente avverso la sentenza della ### di Napoli 7471/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 27/11/2 025 dal #### 1. Con sentenza n. 7471/23/2017, depositata in data 12 settembre 2017 e non notificata, la CTR della ### accoglieva l'appello del Comune di Napoli, così pron unci ando in integrale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Napoli all'istanza di rimborso del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari corrisposto dalla contribuente ### s.r.l. per gli anni 2002- 2013.  1.1 Il giudice di app ello, nell'accogliere le censure d ell'ente impositore, rilevava che: - il Comune di Napoli con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (###, sostituendola con il ### (canone di installazione dei mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - detta ultima deliberazione del ### (n. 419/1999), che aveva approvato il ### degli ### (###, non aveva introdotto il canone di installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (###, ma il canone per la locazione dei luoghi pubb lici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel PGI di Napoli, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubb liche, canone quest o che si era aggiunto all'### avendo natura e presupposti di applicabilità diversi; - tale canone sostitutivo dell'imposta comunale (comprendente, in sé, un tributo ed un canone concessorio) aveva accorpato sia l'imposta comunale di pubblicità che il canone di locazione sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quindi, con il ### che costituiva, invece, un t ributo interamente sosti tutivo dell '### - il 3 progressivo aumento del can one di locazione non andava confu so con l'aumento tariffario (stabilito nei limiti del 25% rispetto alla tariffa dell'ICP fissata nel 1998); l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva introdotto il regime tariffario del ### ma si era limitata a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del TAR n. 943 8/2004, che aveva annu llato tale ordinanza; - la det erminazione del già menzionato canon e dell'ICP non aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del ### n.80/1998, essendosi aggiunto detto canone all'ICP con un aumento del 20%, il cui cumulo doveva considerarsi consentito dall'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - nella fattispecie, pertanto, l'istanza di rimborso risultava destituita di fondamento in quanto «per la zona ### quale quella in esame, il Comune di Napoli aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità nei limiti della tariffa legittimamente vigente e la tariffa applicata era comprensiva della tariffa base dell'imposta di pubblicità aumentata del 20% e del canone di locazione sostit utivo della ### infatti la t ariffa di euro 63,73 era costituita dalla tariffa base dell'imposta di p ubblicità di euro 19 ,83 (comprensiva dell'aumento de l 20%) e del canone di locazione di euro 43,90.  2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la ### s.r.l.  3. ### di Napoli e la ### s.r.l. in liquidazione, concessionaria della pubblicità per il Comune di Napoli, hanno resistito con controricorso.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha denunciato, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 d el d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, n onché dell'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 anch e in relazione al 4 d.P.C.m. 16/2/2001. Ha lamentato, in particolare, l'erroneità della decisione impugnata non avendo i giudici di appello considerato che il Comune di Napoli aveva escluso l'applicazione dell' ”imposta comunale sulla pubblicità” e aveva disposto l'applicazione del canone sostitutivo dell'imposta sulla base delle tariffe aumentate di oltre il 25% di cui all'ordinanza del 31 dicembre 2001, annullata definitivamente dalla sentenza del ### n. 9438 del 14 giugno 2004 e che il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità applicato dal Comune superava il limite di legge fissato dal citato art. 62, comma 2, lett. d) rappresentato dal 25% in più delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il successivo canone . Ha soggiunto, tra l'altro, che l'art. 23 d.l.  83/2012 aveva disposto l'abrogaz ione dell'art. 11 legg e n. 449/1997, a decorrere dall'anno 2013 e, pertanto, era venuta me no la facoltà delle amministrazioni comunali di aumentare l'imposta comunale sulla pubblicità sino al 50% prevista dalla norma abrogata, con la conseguenza che da detta annualità il canone per la pubblicità non poteva superare il 25% in più delle tariffe comunali fissate nel capo I del d.lgs. n. 507/1993.  1.1. Il motivo può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 
Va precisato che la ragione del contendere tra le parti riguarda il silenziorifiuto formatosi su di un'istanza di rimborso presentat a dalla società contribuente in relazione ai canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari corrisposti dalla società contribuente ### s.r.l. per gli an ni 2002-2013. 
Detta istanza è stata fondata sulle eccedenze (rispetto al limite ex lege nella determinazione del ### indebitamente riscosse dal Comune; oggetto del contenzioso è, quindi, secon do la prosp ettazione di parte ricorrente, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il ### degli ### del 1999 a sensi e per gli effetti dell'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e determinato sulla base delle tariffe di cui all'ordinanza sindaca le 5 31.12.2001, peraltro annullata con sentenza, passata in giudicato, del TAR ### A fondam ento dell'istanza di rimborso si deduce, quindi, l'indebito impositivo correlato alla disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all'art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contempla una potestà impositiva del Comune da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l'imposta comunale sulla pubblicità [lett. d), cit., con riferimento a tariffa «comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali»] ovvero da ridurre «di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» [lett. f), cit., con riferimento a tariffa «per i mezzi pubblicitari installati su beni privati»].  1.2. Orbene nell a vicenda in disamina, sulla scort a delle risultanze processuali, si evince che: - con deliberazione adottata dal ### il 26 febbraio 1998, 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa relativa all'imposta comunale sulla pubblicità (### (fissata per i ### di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le fraz ioni d i esso si arr otonda no al mezzo metro quadrato»), determinandone l'importo nella misura di £ 38 .400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazion e adottata dal ### n.5 dell'11 maggio 2001; - con deliberazione n. 296 adottata dal ### il 24 settembre 1999, , che è stata conf ermata con de liberazione n. 4 19 adot tata dal 6 ### il 15 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il piano generale degli impianti (###, con cui ha disciplinato l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul terr itorio di competenza, tenut o conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici; - sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pu bblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con d.lgs.  446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisp onibile del ### ne ovvero, per parti di strada comunque situate all'int erno del centro abitato viene dete rminato un canone espresso in met ri quadrati, non d i proiezione, m a di superficie pubblicitaria. Tale canone dall'1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I can oni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al ### e sono invariabili per tutta la durata della singola au torizzazione», e (art. 5 - Imposta di pubblicit à) che: «### rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai d.lgs.  507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, 7 sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 446/97 (...) Il canone per la locazione d ei luogh i pubbl ici è dovut o altresì, per la pu bblicità temporanea su teli disciplinata dal ### V del presente ### nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto ### hanno previsto (art. 2- Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «### si riserva di approvare entro e non oltre l'1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.lgs. 507/93 e nel ### della ### non disciplinati nel presente ### resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001»; - con disposizione resa dal Dirigente del ### di ### presso il ### imento ### l'11 maggio 2001, n . 5, il ### di Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con ### del Presidente del ### o dei ### del 16.2.200 1, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'### l'aumento fino al 50% per l'anno 2 002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicemb re 2001 le tariffe commisurate alla s uperficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal ### di Napoli al canone sostitutivo della ### - con ordinanza adottata dal ### il 31 dicembre 2001, n. 223, il ### di Napoli h a “ordinato ” l'approvaz ione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in at tuazione d elle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal ### degli ### - con sentenza depositata dal TAR della #### 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata 8 annullata sul rilievo che, «contrariam ente al le allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)».  1.3. La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore ed all'identico evolversi della vicenda in relazione ai suddetti provvedimenti amministrativi) è stata già esaminata d a questa Corte con vari arresti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), le cui conclusioni vanno in questa sede condivise e ribadite. 
Si è, in particolare, affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (###, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (###, di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposit o regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 d el citat o art. 62, la cui carenza non può essere supplit a dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (###, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolam ento, nonostante la previsione in esso contenu ta, cui va attribuito valore meramente pro grammatico della rela tiva istituzione; pertanto, in difetto del ci tato reg olamento, l'imposta comun ale sulla pubblicità (### continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pu bbliche (###, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 9 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### impedivano l'operativit à, dall'1 gennaio 2002, de lla relativa disciplina [seco ndo la previsione della deli bera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (###], consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità (###.  1.4. Una volta chiarito che il chiesto rimborso afferiva, in realtà, all'imposta comunale sulla pubblicità (###,muovendo dai contenuti decisori propri della gravata sentenza fondati sulla ritenuta (legitt ima) esclusio ne della fattispecie impositiva dedotta da parte contribuente -in quanto il ### di Napoli non aveva is tituito il canone (### di cui all' art. 62, cit., e diversamente aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel ### degli ### da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7, non coglie nel segno la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nell a fattispecie, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (###. 
E', dunque, evidente che con il motivo di ricorso in esame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto le ### determinazioni assunte dall'amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, deduzione che andrebbe, dunque, raccordata al riscontro della menzionata causa petendi del rimborso che si fonderebbe sull'illegittimità del trattamento impositivo adottato dal ### di Napoli in violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) ed f). 
Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame av rebbe fatto coesist ere il canone di locazione (pre visto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### 10 - perché il proprium della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nella fattispecie in esame, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### - va rilevato che, come questa Corte ha in più occasioni rimarcato, l'interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immu ne dalla violazione delle n orme sull'interpretaz ione dei contratti, applicabili anche agli atti amminist rativi, tenendo conto dell'esig enza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un'erronea interpretazione, in sede ###atto amministrativo, impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602). 
Nella fattispecie, in conclusione, si deduce un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all'esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei crite ri di ermeneut ica (in ipote si) violati rispet to alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza. 
Emblematico appare che parte contribuente, nel rilevare l'erroneità della conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito - in ordine al fatto che il ### di Napoli non avrebbe approvato il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubbl icità - osserva che tale assunto sarebb e stato smentit o dai “documenti versati in atti”, in alcun modo individ uati nel loro specifico contenuto e, in ogni caso, implicanti valutazioni prettamente fattuali. 11 1.5. Occorre, quind i, precisare che sebbene sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza in esame merita di essere confermata quanto alla ritenuta correttezza del diniego relativo alla istanza di rimborso per le annualità 2002-2012- ### contribuente, con il suddetto motivo, ha pure dedotto la questione - da riten ere fondata per le ragioni appre sso specificate - della sopravvenuta illegitt imità degli au menti tariffari per l'imposta in esame per eff etto d ell'art. 23 del d.l. 22/0 6/2012, n. 83, convertito in legge 07/08/2012 n. 134 (come interpretato ex art. 1, comma 739, legge 208/15), che ha disposto l'abrogazione dell'art. 11 della legge 27/12/1997 n. 449, profilo che rileva quanto alla ulteriore annualità 2013 oggetto di causa. 
In partic olare l'art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 20 12, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: «### data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo» (nell'allegato 1 è incluso il sopra citato art. 11, comma 10, del d.lg s. 27 dicem bre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: «I procedimenti avviati in data ant eriore a quella di ent rata in vig ore del presente decreto-legge sono discip lin ati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e com unque fino alla lor o definizione, dalle dispos izioni delle leggi d i cui al l'### o 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge».  ###. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»], ha, quindi, previsto che: «### 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei ### di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per 12 gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i ### che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012». 
In diritt o, la questione centrale verte sull' int erpretazione degli effetti dell'abrogazione, disposta dall'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, della facoltà per i ### di disporre aumenti tariffari sull'ICP (nella specie in concreto operati pe r le annualità in esame), o riginariamen te prevista dall'art. 11, comma 10, della l. n. 449/1997, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1, comma 739, della l. n. 208/2015, che, come detto, ha fornito una norma di interpretazione autentica, stabilendo che tale abrogazione "non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigo re del prede tto articolo 23, comma 7, de l decreto-legge n. 83 del 2012". 
Orbene l'interpretazione nel senso che tale disposizione avesse reso legittimi “per il futuro ” gli aum enti già deliberati, consentendone l'applicazione anche per gli anni successivi al 2012 tramite il meccanismo di proroga tacita risulta smentita, in primo luogo, dai principi fissati dalla Corte Cost. con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018. 
Il giu dice delle leggi, a fronte del le perplessità del giudic e remittente secondo cui: «la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in m ateria di tariffe sull'### rendendo possibi le l'esercizio della facoltà di aumento - o meglio, di continuare ad applicare l'aumento già deliberato - unicamente per quei ### che si fossero avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. (…) In tal modo, per una categoria di ### si sarebbe creata una nu ova tariffa base, consolidando gli aument i all'interno dell'imposta; il che rivelerebbe l'estensione della disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale della materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio 13 stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito delle tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo pro vvedimen to di conferma d elle statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi» ha chiarit o che l'interpretazione che vedeva nella n orma del 2015 un ripristino permanente della potestà di applicare le maggiorazioni era "non corretta" , laddove la norma int erpretativa, ha un am bito app licativo strettamente circoscritto. 
E, nell' affrontare il tema cruciale dell'ultrattività delle tariffe per gli anni successivi, ha affermato “… non è corretta l'interpret azione dell'art. 1 , comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggio razioni alle tariffe per i ### che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai ### era stata nuovam ente a ttribuita la facolt à di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra qu ell i ritenuti ragionevolmente ricond ucibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determin ato significa to normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995)” La Corte Costituzionale ha affermato, in sostanza, che la norma di interpretazione autentica non ha avuto alcuna efficacia sanante per le delibere successive al 2012 e non ha introdot to alcu n doppio regime 14 impositivo. Semplicemente, a partire dal 2013, i ### non avevano più il potere di applicare mag giorazioni n é esplicitamente né tramite proroga tacita. 
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita de lle maggiorazioni devono rit enersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente. 
In line a con tale interpret azione va richiamato quant o evidenziato dal ### di Stato con le sentenze nn. 6249 e 6250 del 2023 ove è stato osservato, in conformità alla pronuncia della ### che "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta di pubblicità, gli atti di proroga tacita di quest'ultima relativi ad anni di imposta successivi a tale data devono ritenersi illegittimi, essendo venuto meno il potere di disporre le suddette maggiorazioni tariffarie". 
E, sotto altro profilo, va evidenziato che la ### del MEF n. 2/DF del 14 maggio 2018, nel recepire le conclusioni formulate dalla Corte Cost., ha chiarito che "a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione". 
La corret tezza di una simile conclusione appare , infine , suffragata da lla tenore del sopravvenuto art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di ### 2019), il quale ha stabilito che: «In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun ### a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acq uisite d ai ### a tito lo di maggiorazione dell'imposta comu nale sulla pubblicità e del diritto su lle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque an ni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva», previsione normativa che muove dal dato acclarato dell a illegittimità g li atti di p roroga tacita all'imposta di 15 pubblicità di quest'ultima relativi ad anni di imposta successivi a partire dal 2013.  1.6. Muovendo da t ali considerazioni la sentenza va, dunque , annullata quanto al diniego dell'ist anza di r imborso per l'anno 2013, occorrendo ricalcolare le tariffe applicabili con esclusione della disposta maggiorazione.  2. Con il secondo motivo la contribuente ha lamentato, sotto ulteriore profilo e sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446 nonché dell'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 anch e in relazione al d.P.C.m. 16/2/2001, per avere i giudici territoriali acriticamente recepito il motivo d'appello con il quale il ### di Napoli aveva assunto di non aver approvato, con il “### generale degli impianti”, l'introduzione del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità (il c.d. ### in applicazione dell'art.  62 del d.lgs. 446/1997, con le relative limitazioni di aumento della tariffa del 25%. Ha osservato che, viceversa, risultava che il ### di Napoli aveva approvato il ### denominato “### generale degli impianti” con il quale era stato applicato l'art.62 del d.lgs. 446/1997 con l'esclusione dell'imposta sulla pubblicità e l'introduzione del canon e sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità.  2.1. Osserva il Collegio che tale motivo è privo di pregio.  ## disparte ogni considerazione in ordine alla infondatezza delle censura secondo cui la CTR si sarebbe limitata sul punto a recepire acriticamente la prospettazione formulata dall'ente impositore con il proposto appello (dato questo, in sé, privo di rilievo alcuno sotto il profilo della paventata violazione di legge), appare evidente che la tesi di parte ricorrente secondo cui doveva ritenersi acclarato che risultava che il ### di Napoli aveva approvato il ### denominato “### generale degli impianti” con il quale era stato applicato l'art.62 del d.lgs. 446/199 7 con l'esclusione dell'im posta sulla pubblici tà e l'introduzione del canone sostitutivo dell'impo sta sulla pubblicità, mira a sottoporre al sindaca to di questa Corte in modo 16 inammissibile una questione interpret ativa avente ad o ggetto le determinazioni assunte dall'amministraz ione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, e, quindi, un sindacato di puro merito.  2.2. In ogni caso va considerato che ai fini dell'istituzione e della disciplina del ### il regolamento previsto dall'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non può essere surro gato dal piano generale degli im pianti pubblicitari, avendo funzioni autonome e distinte. Second o la giurisprudenza amministrativa (### Stato, Sez. 5^, 29 aprile 2009, 2723; ### Stato, Sez. 6^, 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244; ### Stato, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 6175), l'attività pubblicitaria si esercita nel risp etto delle indicazioni e dei vincoli cont enuti in due importanti strumenti di pian ificazione e programmazione gene rale: il regolamento comunale ed il piano gene rale degli impianti pu bblicitari. 
Infatti, l'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha previsto in capo ai ### l'obbligo di ad ottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i ### sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse. I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i segu enti: 1) determinare la tipologia e la quantit à degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità p er ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque , prive di rilevanza economica e quell a da destinare al le affissioni di natura commercial e, non ché la superficie degli imp ianti da attribuire a sogge tti privati, per l'effettuaz ione di affissioni dirette. Con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il ### provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando 17 i siti ove è possibile collocare gli stessi. Il piano generale degli impianti pubblicitari costituisce, dunque, l' indefettibile presupposto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, dal momento che, in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede ###potrebbe orientarsi l'attività autoriz zatoria in maniera coerente con l'esigenza di un'equilibrata protezione della variegata trama dei molteplici interessi - di natura urbanistica , edilizia, economica, culturale, viaria - tra loro interferenti e che in diversa misur a vengono in rilievo nell'at tività pubblicitaria. 
La società ricorrente non considera, che in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (### continuava a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed era cumulabile anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici come correttamente affermato i giudici di appello che, condivisibilmente, hanno ritenuto fondata le tesi del ### di Napoli.  3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 38 e 42 del d.lgs. 507/1993 lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che il ### di Napoli, non tenendo conto della sentenza del TAR per la ### n. 9438/2004 e facendo applicazione dell'art. 3 del titolo quinto del PGI del 1999 - disposizione che andava disapplicata o che, comunque, doveva ritenersi abrogata per effetto della modifica con la legge 338/2000 dell'art. 9 del d.lgs. 507/1993 - aveva, a partire dal 2 002 , illegittimamente accorpato il canone della pubblici tà con il ### determinando, in conseguenza, il calcolo dell'al iquota sui m q. della superficie espositiva sia per l'imposta per la pubblicità che per il ### Ha rilevato, in sintesi, che i giudici di merito non avevano valutato la fondatezza della dedotta eccezione di illegittimità della parametrazione del canone di locazione alla superficie dell a esposizione del cartello, in lu ogo de lla occupazione dalla proiezione a terra della supe rficie di esposizione del 18 cartello pubblicitario, in guisa che l'art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o conside rato abrogato in v irtù dell'art. 4 delle Preleggi a seguito della modifica con legge n. 388/20 00 dell'art. 9 d.lgs. n. 5 07/1993, il quale stabilisce che il pagamen to dei canoni di locazione o di concessione va commisurata alla effettiv a occupazione del suolo pubblico del mezz o pubblicitario. Ha assunto, altresì, che il giudice regionale aveva affermato che il canone applicato era dato da una componente tributaria ( ### e una non tributaria ( canone di locazione degli spazi pubblicitari), con la conseguenza che avrebbe dovuto dich iarare il difetto di giuris dizione rispetto al canone di locazione dei luoghi pubblici aggiunto all'imposta sugli impianti pubblicitari, in sistendo, nel senso che, in realtà, l'unica interpretazione possibile della natura del canone in oggetto non era quella del cumulo delle due fattispecie, ma esclusivamente di un unico canone, il ### istituito ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997.  3.1. Con il quarto motivo ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 del d.lgs. 507/1993 deducendo che i giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, do vevano ritenere legi ttima l'istanza di rimborso in quanto l'imposta in questione andava calcolata in misura corrispondente allo spazio effettivame nte occupato dalla proiezione dell'impianto pubblicitario e non sulla superficie de ll'esposiz ione pubblicitaria “come intenderebbe applicare la sentenza impugnata confondendo i criteri di calcolo delle due imposte (artt. 7 e 42 del d.lgs. 507/1993)”.  3.2. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono anch' essi infondati. 
Come già affermato da questa Corte ( vedi Cass., 14 luglio 2023, n. 20218) il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (### ovvero per canone per l'installazione de i mezzi pubblicitari ( ### è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagame nto e considerato che lo stesso legislatore ha 19 espressamente stabilito per l'imposta comuna le sulla pubblicità (###, all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al ### l'applicazione dell 'imposta sulla pubblicità non esclude quella della t assa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla e ffettiva occupazione del su olo pubblico d el mezzo pubblicitario» (in senso analogo, nella precedente disciplina dell'imposta comunale sulla pubbli cità, l'art. 18 d el d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 639 , stabiliva che: «### la pubblicità sia effet tuata su beni di pro prietà comunale o dati in godimento al ### ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresp onsione della im posta no n esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 - vedasi anche: ### Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857). A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (### avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 de l d.lgs. 15 novemb re 1997, n . 446, pe r l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva del ### di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002.  ### non essendo stata app rovata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per 20 l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva del ### di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002, che costituiva la manif estazione di un'intenzione meramente “pro grammatic a” della relativa istituzione, rest ava ancora in vigore l'### dopo l'an nullamento dell'ordinanza emanata dal ### del ### di Napoli il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), ragion per cui il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembr e 1997, n . 446, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occup azione di spazi pu bblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'### Invero, come anche rilevato nella pronunzia suddetta da ultimo richiamata, la dive rsità dei presupposti re nde cumulabili a nche i tributi alternativi ### da un lato, e i prelievi ### dall'altro: del resto, la disciplina legislativa - nell'ipotesi di occupazione di ben i pubblici a fini pubblicitari - espressamente non esclude che la ### o il ### si cumulino con l'ICP (comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, 507; comma modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del ### sia «comprensiva» della ### o de l ### (comma 2 , lett. d , dell'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). 
Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal ### il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla ### di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, correlata al p resupposto oggettivo delle «occupazioni d i qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### e delle ### (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controp restazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in 21 proporzione alla superficie eff ettivament e sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato ### (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla ### al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibil e, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). ### ed il ### infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione p er occupazione (d i suoli e aree pubbl iche, sia pu re limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione le gislativa della det raibilità dall'importo dovuto per ### dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «### misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal ### e dalla ### per la mede sima occupazione, fat ti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545). 
A tal proposito, si pone l'ulteriore questione della compatibilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbl iche (### con al tri canoni concessori. 
Ora, seppure in tema di ### questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l'occupazione di spazi ed 22 aree pubbliche (### è compatibile (art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a men o che il ### non ab bia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). 
É ver o che la de benza o l'escl usione della ### non dipendo no essenzialmente dall'esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che lasciano in fac oltà dell'ente di e scludere la t assa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). 
Questo principio, di carattere generale, b en può valere anche con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499). 
Nessuna illegittima duplicazione dell'imposta sulla pub blicità è stata, dunque, operata dal ### di Napoli. 
Va, poi, rilevato che il profilo secondo cui “ l'art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o considerato abrogato in vi rtù dell'art . 4 delle Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell'art. 9 d.lgs.  507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di 23 concessione va commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” appare inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non si comprendere quando tale questione sarebbe stata dedotta e laddove attiene ad una mera questione di diritto è da ritenere infondata perché ci troviamo in ambiti diversi dalla normativa invocata. 
La società contribuente parla, poi, di accorpamento ### e ### , ma a parte che non trattasi di ### non risu lta applicata alcuna ### ma esclusivamente un canone di locazione/occupazione dell'area.  ### alle modalità di calcolo del tributo, a parte le superiori considerazioni circa la erroneità dei presupposti indicati da parte contribuente, la censura si appalesa inammissibile, poiché, pur avendo proposto la relativa censura in sede ###si dimostra né la relativa formulazione già con il ricorso introduttivo del giudizio né si trascrive e si allega al ricorso per cassazione l'atto impositivo da cui inferire il metodo di computo erroneo. 
In relazione, infine, al ### difetto di giurisdizione a parte che la questione sarebbe coperta d a giudicato, la società contribuente non considera che i giudici di merito hanno pronunciato sull'impugnazione di un silenzio rifiuto opposto dal ### di Napoli alla domanda di rimborso della quota parte, indebitamente versata, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62. E, come statuito dal Giudice delle ### (Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141), e dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. 11090; Sez. U., 3 novembre 2009, n. 23195) detto canone costituisce una mera variante dell'impost a comunale sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggetto la sua debenza spet tano all a giurisdizione delle commissioni tributarie. ### dunque, il criterio del petitum sostanziale - alla cui stregua la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale che va identificato, non 24 solo e n on tan to in funzione de lla concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. ###; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. Sez. U., 11 ottobre 2011, n. 20902) criterio che, nella giurisdizione tributaria, risulta mediato, così come nell a fattispecie, dal provvedimento impugnabile dell'amministrazione (v. Cass. Sez. U., 21 marzo 200 6, n. 622 4), no n poteva, pertanto, dubitarsi della giurisdizione adita in relaz ione al provvedimento impugnato ed alla pretesa impositiva oggetto dell'istanza di rimborso. Né, del resto, l'accertamento condotto dal giudice del gravame - con riqu alificazione della obbligazione tribu taria adempiuta in t ermini di esclusione della fattispecie im positiva addotta a cau sa petendi dell'impugnazione del silenzio rifiuto - può refluire nel denunciato difetto di giurisdizione, venendo diversamente in rilievo questione che attiene alla fondatezza della domanda e, così, al merito del giudizio (id est alla insussistenza del diritto al rimborso; v., ex plu rimis, Cass. Sez. U., 31 dicembre 2018, n. ###).  4. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, 5. c.p.c., la società contribuente ha rilevato che non era dato cogliere la ratio decidendi della sentenza d'appello, osservando che sulla questione sottoposta al giudice di appello con il primo motivo, nulla era stato statuito in sentenza, avendo il decidente omesso di esaminare un punto decisivo della controversia.  4.1. Tale motivo è inammissibile in quanto, lamentandosi una ome ssa pronunzia, la parte avrebbe dovuto proporre, semmai, un motivo ai sensi dell' art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o per violazione del 112 c.p.c. e non già una censura sotto il profilo di cui all'art.  360, primo comma, n. 5 c.p.c. riguardante, come è noto, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo 25 della sentenza o dagli atti processuali, che abbia cost ituito oggetto di discussione tra le parti e ab bia caratte re d ecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).  5. In conclusione in accoglimento del primo motivo di ricorso (per quanto di ragione), rigettati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nei termini sin qui esposti.   P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione; rigetta il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legitt imità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .   ### 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Di Pisa Fabio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17393/2022 del 30-05-2022

... più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati in-adeguati (c.d. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di egigenze di patrimonializzazione della ### ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo -e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla ###» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della ### (periodo 1.1.2012-22.4.2015): «In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 37/2018, depositata in data ###.  2, o 2 " Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19935/2017, la ### ha applicato a ### co-mponente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 04.5.2002 al 26.04.2014, la sanzione pecuniaria di euro 95.000,00, sulla base delle contestazioni per violazione delle norme di seguito indicate: a) art. 21, Comma primo, lettera d), ### art. 15 del Regolamento congiunto ### d'### artt. 39 e 40 ### n. 16190/2007, in relazione in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011- 22.4.2015):.«Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in ### Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati in-adeguati (c.d. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di egigenze di patrimonializzazione della ### ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo -e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla ###» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della ### (periodo 1.1.2012-22.4.2015): «In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla ### alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della ###» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto ### d'### nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, ### in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della ### che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd.  "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")» (v. pag. 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, ### congiunto ### d'### nonché degli artt.  19 e 21 del citato ### congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della ### (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla ### per ### l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e ### 3 la formulazione della proposta di prezzo delle azioni ###assemblea dei ### (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")» (v. pag. 4 dell'atto di accertamento). 
Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di euro 95.000, pari alla sanzione di euro 60.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3 e di euro 15.000 per la violazione n. 4.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione. 
La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 37 del 20 aprile 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 comma 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la competenza della ### ad irrogare le sanzioni di cui alla delibera opposta, trattandosi di violazioni rientranti nelle attribuzioni di tale autorità e non della ### d'### Ancora, reputava corretta l'applicazione dell'art. 190 t.u.f. nella versione anteriore alla modifica disposta dall'art. 5, comma 4, lett.  c) d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### in tal senso deponeva l'art. 6 del citato d.lgs. n. 72/2015, che non presentava i profili di incostituzionalità denunciati dal ricorrente, alla luce della sentenza n. 193 del 2016 della Corte costituzionale. 
Escludeva, altresì, l'omessa applicazione dell'art. 8-bis legge n. 689 del 1981 quanto alla indimostrata "unitarietà del progetto" dei 43 esponenti aziendali destinatari della sanzione, per essere state la gran parte delle violazioni addebitate a titolo di colpa, ovvero la 4 violazione del contraddittorio per limitazione all'accesso alle prove raccolte dalla ### in sede ###provato dal ricorrente di averne fatto inutilmente richiesta alla ### nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla ### nella fase ispettiva. 
In particolare, la sentenza ha posto in rilievo che la banca non si era dotata di una procedura di gestione degli ordini di vendita delle azioni ### predefinita, coerente e integrata nei sistemi operativi dell'intermediario. Nel periodo di raccolta delle manifestazioni di interesse ad investire in azioni ### era stato utilizzato lo strumento c.d. Urne deposit a condizioni di tasso vantaggioso (c.d.  inizitiava ###, con monitoraggio costante delle scadenze dei prestiti obbligazionari ### nonché l'utilizzo strumentale alla raccolta di adesioni all'offerta di azioni ### con prodotti bancari 'civetta'. 
In una prima fase, la rete commerciale era solita registrare gli ordini dei clienti su un supporto cartaceo senza annotare l'orario in cui erano pervenuti e senza rilasciare copia dell'ordinativo alla clientela, rendendo impossibile verificare che le disposizioni fossero evase in modo corretto e in ordine di presentazione. 
In una seconda fase, la rete commerciale provvedeva ad inviare gli ordini all'### "### (###, che annotava gli ordini in un apposito file excel (c.d. "registro ordini") ed effettuava la selezione delle richieste, predisponendo le c.d. liste di cessione di azioni ### da sottoporre al preventivo vaglio del ### per la successiva presentazione al ### 5 i v ### delle informazioni riportate nel file era manuale, giorno per giorno e con modifiche effettuate in sovrascrittura, senza prevedere alcuna forma di archiviazione periodica, in modo da rendere possibile un agevole controllo ex post del corretto caricamento dei dati e delle eventuali modifiche apportate, consentendo a qualunque addetto dell'U.O.GOS di operare sul file.  ### di procedure adeguate aveva reso possibile l'assunzione di decisioni connotate da eccessiva discrezionalità, dando prevalenza agli interessi dell'istituto di credito. 
All'evidenza si trattava di iniziative tutte incompatibili con un'autonoma decisione dell'investitore di esercitare i diritti di opzione e di prelazione, in quanto univocamente dirette a orientare la clientela verso l'adesione all'offerta di aumento di capitale, addirittura prima ancora che il prospetto informativo fosse approvato. Aggiungeva, inoltre, che analoghe iniziative la ### le aveva attuate anche con riferimento alla parte di ### 2014 destinata al pubblico indistinto. 
Analoghe condotte opportunistiche risultavano essere state poste in essere dalla ### anche nel corso della c.d. campagna ### a partire dalla fine del 2013 e nel corso del 2014. 
La pronuncia ha, poi, dato atto che, con delibera del 22.03.2011, la ### ha affidato il compito di procedere alla stima del valore delle azioni ### al prof. ### senza alcuna comparazione con altri candidati ed in totale carenza di procedure interne per la selezione dell'esperto. Era emersa la vistosa lacunosità della disciplina interna del processo di definizione del valore delle azioni e dei ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti. 
I soli documenti ufficiali relativi ai criteri di valutazione del prezzo delle azioni erano costituiti dalla relazione del perito e dalla documentazione riguardante il contenuto delle stime elaborate annualmente. 
La relazione conteneva la c.d. "architettura metodologica", ossia l'impianto tecnico generale sulla scorta del quale l'esperto eseguiva 6 le valutazioni al 31.12.2010 e un decalogo di "requisiti del processo valutativo annuale, approvati dal CDA in data ###. 
Detta delibera, recependo le indicazioni del perito, prevedeva tre indici di valutazione delle azioni (### approach, ### approach, ###cost approach) che avrebbero dovuto esprimere valori non divergenti, con la raccomandazione di non far prevalere uno solo di essi a scapito degli altri. I controlli interni erano limitati alla verifica di corrispondenza fra i dati inviati all'esperto e quelli utilizzati a fini valutativi. 
Dagli accertamenti svolti in sede ispettiva era emerso che, a partire dalla valutazione effettuata nel 2011, i valori restituiti dai tre approcci tecnici adottati avevano cominciato a differenziarsi in maniera significativa e che il CDA - nel 2014 e nel 2015- aveva determinato il prezzo da proporre all'assemblea, dando prevalenza ad uno dei tre criteri indicati dall'esperto (### approach). 
A fronte della indubbia complessità tecnica della relazione di stima, l'esiguo lasso temporale che intercorreva tra la consegna del documento e dei suoi allegati e la deliberazione del CDA aveva impedito ogni controllo o approfondimento dei risultati esposti nella perizia, sempre approvati con delibere adottate all'unanimità.  ### la Corte territoriale, l'addebito mosso al ricorrente non riguardava affatto la decisione della ### di affidare a un esperto indipendente l'incarico di predisporre perizie sul valore delle azioni e tanto meno le specifiche valutazioni del prezzo operate dal prof.  ### quanto la vera e propria deregulation che, nel periodo preso a riferimento, aveva caratterizzato ciascuna delle fasi in cui si era articolato il procedimento di pricing, fissato sulla base di una prassi di difficile ricostruzione ex post. 
Quanto all'elemento soggettivo delle violazioni, la pronuncia ha anzitutto dato atto che la Corte costituzionale, con la sentenza 109 del 2017, aveva ribadito la riconducibilità al principio di legalità formale di tutte le misure a carattere punitivo-afflittivo, pur avendo parimenti escluso che all'illecito amministrativo potessero essere 7 applicati i presidi che la ### italiana assicura alle sanzioni ### penali. 
Da punto di vista fattuale, inoltre, ha rilevato che sino al 12.02.2015 all'interno del CDA non erano state ripartite deleghe operative, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. 
Né poteva invocarsi la buona fede sottolineando la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del ### designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall'art. 13 t.u.f. 
Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l'attenzione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. 
Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. 
Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della ### sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. 
Inoltre già nel 2014 la ### aveva sollecitato la ### a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche 8 l'opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del ### La Corte di merito ha - infine - ritenuto superflue le richieste istruttorie formulate dal ricorrente quanto alla prova testimoniale, poiché vertenti su circostanze già accertate in giudizio, e ha giudicato congrua la sanzione complessiva comminata per le contestazioni mosse al ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di venti complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 3.7 e 3.8), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5.1, 5.2, 5.3 e 6).  ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memoria illustrativa. 
Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale.  9 Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. 13150/2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714/2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere 10 dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190/1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost.  251/2003; Cass. 124/2005).  11 Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del ga con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie 12 aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, e con efficacia ex tunc della giurisdizione del GO, e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. I), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in 13 debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### 14 d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo.  15 La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis 13150/2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (Corte costituzionale sentenze n. 191 del 2006, n. 204 del 2004, n. 94 del 16 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale sentenza n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale sentenza n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a ricomprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari 17 materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  47, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere depositato nella settimana antecedente alla prima udienza istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f. per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di 18 controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
In primo luogo difetta evidentemente di specificità, nella parte in cui genericamente si duole di una lesione del diritto al contraddittorio, senza però esplicare quali specifiche prerogative difensive siano state compromesse dalla mancata concessione del rinvio dell'udienza, non avendo in questa sede individuato quali argomenti o deduzioni non siano stati tempestivamente sottoposti all'attenzione del giudice di merito e che non fossero già stati sviluppati nelle note difensive di udienza, che sebbene non previste dalla legge, sono state nondimeno ritenute ammissibili dalla Corte d'Appello. 
Inoltre, non va trascurato che la costituzione della ### è avvenuta nel rispetto del termine predeterminato dal legislatore per la costituzione, che nella valutazione del legislatore è stato reputato idoneo ad assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa in capo all'opponente. 
Infatti, va ribadito che dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. - che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza - non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti (Cass. n. 2008 del 2001; Cass. n. 285 del 1986). 
Il rispetto dei termini dettati dalla legge per lo svolgimento delle attività difensive delle parti dà poi contezza dell'ininfluenza ai fini della censura in esame (che lamenta la mancata concessione di un differimento di udienza al di fuori delle ipotesi tassativamente dettate dalla legge), del richiamo in memoria alla questione rimessa alla ### circa le conseguenze scaturenti dalla decisione della controversia prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (questione poi decisa con la recente sentenza n. ### del 25 novembre 2021), che disciplina fattispecie affatto diversa, giacchè nel caso di specie la decisione è stata adottata 19 dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente — esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa puntiva - denuncia la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni. 
La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la 20 necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza 21 dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (ali. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 13 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi). 
Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21117 del 2019), competendo (cfr. Cass. 22 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254/2018). 
La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del 23 ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; - con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non ricondurre la decorrenza del termine di decadenza dal potere punitivo al previo accertamento a base del procedimento ### n. 19022/2014, definito con delibera 19295 del 30.07.2015, omettendo di considerare l'identità delle disposizioni normative di cui si era contestata la violazione, l'identità delle carenze e lacune procedurali addebitate circa la valutazione di adeguatezza e la profilatura dei clienti, l'identità spazio-temporale delle violazioni organizzative censurata, e limitandosi invece a valorizzare la diversità dei titoli oggetto del collocamento nell'ambito del quale si sarebbero verificate le carenze e lacune procedurali de quibus.  24 Ad avviso del ricorrente la determinazione richiamata concludeva un procedimento, avviato con contestazione del 07.08.2014, in cui veniva accertata la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) t.u.f.  e dell'art. 15 Reg. congiunto ### d'### e ### del 2007, oltre che dell'art. 21, comma 1 lett. a) t.u.f. e degli artt. 39-40 del ### del 29.10.2007 con riferimento al periodo ricompreso fra il ### ed il ###, senza tenere conto che le odierne contestazioni attengono al periodo 2011 - 2014 e dunque ad epoca sovrapponibile a quella già esaminata, non potendo il Collegio lagunare limitarsi a rilevare che si tratterebbe di un diverso prodotto finanziario, essendo ovvia la rilevanza delle carenze procedurali, indipendentemente dal prodotto finanziario inadeguato che i difetti individuati consentono di vendere ad un cliente. In altri termini, la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel divieto di ne bis in idem anche alla luce dell'art. 6 CEDU. 
La sentenza ha disatteso l'eccezione evidenziando che la diversa delibera invocata aveva avuto ad oggetto l'attività di collocamento del titolo obbligazionario "### & ### 28/03/2019 EUR, tenuta dal periodo dal 18/2/2013 al 29/3/2013, così che, stante la diversità degli illeciti amministrativi, non poteva mutuarsi dal primo procedimento sanzionatorio la data di decorrenza del termine per il procedimento oggetto di causa. 
Il motivo è inammissibile.  ## disparte il difetto di specificità del motivo nella parte in cui omette di richiamare i passaggi di cui alla precedente delibera che attesterebbero invece la sostanziale identità delle condotte contestate, la censura non evidenzia, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'esistenza di un fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame, ma individua un giudizio, circa la rilevanza giuridica dei fatti oggetto dei due diversi procedimenti, dolendosi della mancata condivisione da parte del giudice di merito. 
E' quindi evidente che non ricorrono gli elementi per la denuncia del vizio di cui in rubrica e ciò sia perché, come detto, non si 25 individua il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, sia perché in ogni caso, anche a voler assumere che si tratti di un fatto, lo stesso è stato in ogni caso esaminato, di modo che in tale prospettiva la censura si denota come evidentemente volta a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, esito questo precluso in sede di legittimità. 
Infatti quanto alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., l'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).  ### pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. Un., 5745 del 2015; Cass. 5 marzo 2014 n. 5133; Cass. 4 aprile 2014 n. 7983; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21152; Cass. 8 settembre 2016 n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017 n. 29883). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017 n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e 26 circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21 ottobre 2015 n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art.  112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 22 gennaio 2018 n. 1539; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257; Cass. 29 settembre 2017 n. 22799; Cass. 16 marzo 2017 n. 6835). 
Tanto premesso, il Collegio rileva che il principio del ne bis in idem non opera qualora vengano in rilievo più condotte illecite ricomprese in diverse norme sanzionatorie applicate dalla ### secondo plurime operazioni. 
Ed è quanto avvenuto nella specie, giacché il provvedimento sanzionatorio emesso dalla medesima ### n. 19295/2015 ha avuto ad oggetto - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - comportamenti posti in essere dal dott. ### sempre per l'inadempimento dell'obbligo di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra patrimoni gestiti ma relativamente ad operazioni commerciali differenti rispetto a quelle oggetto di contestazione del presente giudizio, e specificamente l'attività di collocamento del titolo obbligazionario ### & ### 28.03.2019 Eur, con la conseguenza che queste sì sono condotte, su un piano naturalistico, diverse ed autonome; - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte 27 di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la 28 contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 29 marzo 2016 - delle violazioni in questione a ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, 29 considerati nel loro complesso, con riferimento a tutte e cinque le violazioni. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, in data ###, la ### aveva acquisito i documenti dal n. 2742 al n. 2801, ossia 59 files contenenti, inter alia, l'organigramma della ### dell'esercizio 2016, pareri legali sulle modifiche delle posizioni finanziate e le relative note del Consiglio di amministrazione di ### nonché i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei comitati interni relativi all'ultimo trimestre dell'esercizio 2015, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pagg. 8 e 9 della sentenza gravata). Inoltre ha chiarito che la relazione ispettiva era stata depositata il ###, con la conseguenza di essere tempestiva la contestazione notificata il ###. 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata. 
Infine non appare utile alla tesi del ricorrente il richiamo a ### n. 151/2021 che, pur ritenendo necessario un intervento del legislatore quanto alla predeterminazione dei termini per il procedimento sanzionatorio, ha confermato che, a legislazione immutata, non sia dato affermare una decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria per la ragione addotta; - con il sesto (per mero errore materiale indicato come settimo) motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 2-3, 6 comma 2-ter e 19, comma 4 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la corte di appello ha omesso di rilevare la nullità del potere punitivo da parte 30 di ### stante la riserva di tale potere a ### d'### per quanto concerne la prima, la terza e la quarta contestazione e per corrispondente irrogazione di sanzioni. Ad avviso del ricorrente il conferimento di un potere normativo congiunto (art. 6, comma 2- bis t.u.f.) troverebbe la sua unica ragione in un'esigenza di massimo coordinamento tra autorità aventi funzioni assolutamente distinte e complementari. Con la conseguenza che - ferma la distinzione di attribuzioni - sarebbero assolutamente nulli sia i capi del provvedimento che applicano le sanzioni relative alle violazioni qui contestate, sia quello che dispone la pubblicazione sul bollettino della delibera puntiva. Aggiunge il ricorrente che quanto alla violazione n. 4 va ribadita l'incompetenza assoluta della ### stante l'assenza di una disposizione primaria che la abiliti a porre in essere precetti di natura regolamentare od atti precettivi non normativi, impositivi di un obbligo conformativo inteso quale dovere di apprestare c.d. processi di procedure tesi alla definizione del c.d. fair value dell'azione. 
Il motivo è infondato. 
Il modello di vigilanza delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede una ripartizione di competenza fra le due autorità secondo un criterio funzionale. 
Per l'art. 5 «1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.  2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la ### d'### è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.  31 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la ### è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.  4. ### d'### e la ### esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.  5. ### d'### e la ### operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.  5-bis. ### d'### e la ### al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazionì, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.  5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla ### d'### e dalla ### con le modalità da esse stabilite.» Il successivo art. 6 definisce, inoltre, le competenze a vigilare dei due organi avendo i due procedimenti sanzionatori, attivati rispettivamente da ### d'### e da ### sulla base dell'unica verifica ispettiva eseguita sulla S.I.M. dal primo organismo, ad oggetto condotte diverse afferenti a diversi illeciti: il primo procedimento, infatti, si riferisce alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni alla S.I.M. ed è evidentemente funzionale al rispetto di standard unitari di corretta gestione degli operatori finanziari attivi sul mercato; il secondo invece, affidato a r 32 ### riguarda i profili di inadempimento, da parte della S.I.M.  e dei suoi operatori, degli obblighi di adottare procedure idonee a garantire l'efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria e delle attività di investimento, in funzione di protezione tanto del cliente, ritenuto soggetto debole nell'ambito del rapporto intersoggettivo corrente tra questi e l'operatore finanziario, quanto della corretta gestione dei servizi sul mercato finanziario. 
Nel caso di specie, la ### d'appello, dopo aver ricordato la disciplina di cui agli artt. 5 e 6, che prevedono un sistema di controllo duale, ha rilevato che, nell'ambito di distribuzione delle competenze tra la ### e la ### d'### l'attività di vigilanza era da ricondurre alle carenze dei controlli di linea relative alle verifiche concernenti la correttezza delle operazioni di investimento poste in essere dagli operatori di front-office, relative alle procedure aziendali, come tale specificamente disciplinata. In altri termini, ha ritenuto che nella specie l'attività di vigilanza fosse stata in concreto esercitata per verificare la corretta prestazione del servizio di investimento, l'adeguatezza delle operazioni disposte per conto della clientela e il rispetto delle regole in tema di conflitto di interessi. 
Sulla base di ciò ha correttamente concluso nel senso che le contestazioni mosse riguardassero fatti e comportamenti incidenti sulla trasparenza e correttezza dell'operato della banca, atteso che le violazioni accertate inerivano al momento organizzativo come in concreto attualizzato nelle scelte di procedure fondate su disposizioni interne finalizzate a disciplinare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi, rientrando, perciò, pienamente nell'ambito di competenza della ### Le stesse considerazioni la ### distrettuale le ha svolte anche con riferimento alla violazione n. 4 circa la carenza del processo di pricing da ricomprendere tra i presidi di correttezza, la cui competenza compete alla ### ai sensi dell'art. 5, comma 3, 33 t.u.f., salvo quanto meglio si dirà con riferimento al mezzo che segue; - con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di imparzialità del processo di revisione delle determinazioni afflittive, con conseguente contrarietà della sentenza all'art. 6 CEDU ed all'art. 47 ### dei diritti fondamentali UE, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Ad avviso di ### la circostanza che la ### distrettuale abbia fatto riferimento alla ###9019104 del 02.03.2009, in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, della medesima ### per fondare la pretesa punitiva, farebbe escludere la sussistenza di quella condizione di parità di armi che deve essere garantita da un giudicante imparziale, il quale per essere tale non deve operare discriminazioni, ma trattare le parti con equidistanza. 
Il motivo è inammissibile prima che infondato. 
Va premesso che nell'ambito delle manifestazioni del potere normativo della ### si collocano le comunicazioni, che solitamente definiscono indirizzi interpretativi ed elaborano moniti di contenuto complessivo, c.d. "comunicazioni" di soft law, che si caratterizzano, da una parte, per una quasi-normatività, essendo generali ed astratte, dall'altra per una bassa attitudine normativa, non vincolando neanche la ### in merito alla proposizione o alla comminazione di sanzioni amministrative. Va segnalato, tuttavia, che non tutte le "comunicazioni" della ### sono atti interpretativi o di moral suasion, essendo utilizzato tale modello di deliberazione anche per atti deliberatamente vincolanti. Queste ultime costituiscono espressione di un potere che però non è preventivamente procedimentalizzato, bensì si caratterizza per un'intrinseca asistematicità. Le comunicazioni, ancora, sono deliberate generalmente dal collegio, e non dagli uffici, come d'altra parte accade per i regolamenti; gli orientamenti e le 34 massime della ### inoltre, sono pubblicati nel bollettino mensile e, nel caso in cui siano particolarmente rilevanti, anche nella newsletter e nel sito della ### dove opportunamente costituiscono, assieme alla voce "normazione", una species nel genus della "regolamentazione". 
La generalità e l'astrattezza incidono considerevolmente sugli effetti prodotti dalle comunicazioni. Tali atti, infatti, non vincolano gli operatori, per quanto di fatto riescano ad orientarne efficacemente i comportamenti, e questo ne preclude il controllo giurisprudenziale. 
Da tutto ciò il ricorrente vorrebbe trarre la conclusione della parzialità del giudice gravato per avere posto a base della contestazione n. 4 non già un atto di normazione primaria, bensì un atto di parte non vincolante, come la comunicazione ###9019104 del 02.03.2009. 
Siffatto sillogismo dialogico però non si confronta con la ratio decidendi che ha ravvisato la contestazione nella violazione degli artt. 21, comma 1, lett. d) t.u.f. e 15, comma 1 del ### congiunto, dai quali discende il dovere dell'intermediario/emittente di dotarsi di una procedura di pricing dei propri prodotti massimamente oggettiva ed esaustiva, "fermo restando il valore meramente interpretativo della ###9019104 del 02.03.2009" (cfr pag. 98 della decisione gravata). Dunque nessuna volontà di conferire ad atto non vincolante la capacità di individuare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva de qua. 
Peraltro laddove la censura si sostanzia nell'affermazione secondo cui l'adesione ad una interpretazione delle norme offerta da una delle parti in causa implicherebbe necessariamente il venir meno della posizione di terzietà ed imparzialità del giudice, trattasi di affermazione che in tal modo renderebbe invalida ogni decisione adottata dal giudice sol perché, nell'esercizio del potere assegnatogli dalla legge, ritenga fisiologicamente di condividere le tesi di una delle parti; 35 - con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU, dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore). 
Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni ### amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, Cass. n. 1621/2018 ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del 2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, j›),/ per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio c.d. del "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla ### nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015).  38 Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 CEDU. 
Più di recente questa ### ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare 39 applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 CEDU, nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di 40 retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 41 avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il nono motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 ### dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  42 ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della 43 ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass, 8046/2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. 
Cass. n. 20689 del 2018).  44 Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata 45 valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi 46 nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###il decimo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse 47 fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
La censura, infatti, si fonda sulla pretesa di qualificare le sanzioni oggetto di causa quali penali in senso sostanziale, presupposto che appunto legittimerebbe l'efficacia modificativa della sentenza ### sulla precedente interpretazione della norma. 
Ma le superiori considerazioni in merito alla natura esclusivamente amministrativa delle sanzioni irrogate rendono evidente come venga in tal modo attinta in radice la fondatezza della censura. 
Occorre quindi dare continuità all'insegnamento di questa ### secondo cui (Cass. n. 1065 del 2014) nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari. 
Infatti, la previsione di cui all'art. 195 co. 7, prevede che all'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta, senza che però la formulazione lasci intendere l'esistenza di un diritto soggettivo all'audizione, trattandosi anche in tal caso, purché vi sia la richiesta dell'interessato, di un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione di necessarietà del Giudice, occorrendo in ogni caso ancorare l'ammissione delle prove alla valutazione di rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte (così Cass. 16517 del 2020); 48 - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza.  ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il dodicesimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in 49 presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento. 
Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della 50 condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
Quindi ha proceduto ad esaminare le violazioni di carattere procedurale di cui ai nn. 1, 3 e 4, evidenziando che alcuna rilevanza poteva avere la condotta dolosa della alta dirigenza della banca, in quanto anche la dimostrazione di un disegno doloso, volto ad occultare le numerose irregolarità operative riscontrate poteva supplire alla colpevole inerzia mostrata dai componenti nel CdA per far fronte alle pur rilevabili lacune ed irregolarità. 
Lo stesso era a dirsi quanto alle violazioni comportamentali di cui ai nn. 1 e 3 che apparivano strettamente connesse con le violazioni procedurali riscontrate, dovendosi escludere ogni incolpevolezza nel convincimento circa la liceità della campagna di finanziamento finalizzata all'acquisto delle azioni, alla opportunistica gestione della profilatura della clientela ed alla irregolare gestione degli ordini di rivendita delle azioni impartiti dai clienti. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, 51 anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Quanto alla violazione n. 2 è stato rilevato che una volta incluse le azioni della banca nel perimetro della disciplina delle prestazioni di investimento, era evidente la vistosa carenza dei presidi procedurali, così come del pari macroscopica era la modalità di registrazione delle richieste dei clienti di procedere alla vendita delle azioni, non avendo mai la banca in concreto dati attuazione alle regole di policy approvate dallo stesso CdA nel 2013. 
Anche tale omissione sarebbe stata immediatamente percepibile ove il ricorrente non fosse rimasto colpevolmente inerte. 
Quanto alla violazione n. 4, la sentenza ha sottolineato come fossero del tutto assenti i flussi di informazione tra il CdA e l'esperto indipendente chiamato a fissare il pricing delle azioni della banca, essendo anche tale carenza immediatamente percepibile. 
Le violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3 sono stati poi ritenuti diretta conseguenza delle violazioni procedurali, il tutto in un contesto temporale nel quale i componenti del CdA erano perfettamente consapevoli della pressante necessità di procedere al collocamento, con modalità anche illecite, delle azioni proprie presso la clientela. 
Quanto invece alla violazione n. 2, la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti delle azioni era perfettamente percepibile dal CdA che oltre ad approvare le richieste di acquisto e cessione delle azioni, poteva deliberare direttamente le pratiche di fido, avendo quindi cognizione delle correlazioni tra le due operazioni. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  52 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (### specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 53 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 54 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 55 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; conf. Cass. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 56 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 57 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### ad escludere la colpa in capo al ricorrente con riguardo alla violazione di carattere procedurale contestata sub. 1.  ### che in realtà la stessa relazione ispettiva aveva evidenziato come il sistema dei controlli era risultato adeguato, avendo percepito le condotte scorrette da parte dei componenti della rete, ma che tale scoperta non venne messa a conoscenza del ### in quanto il dirigente della struttura ispettiva interna preferì metterne al corrente il solo ### che dolosamente tacque al CdA l'informazione ricevuta. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 58 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  59 Né deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente); - con il quattordicesimo motivo il ricorrente la violazione degli art.  2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza contravvenuto al divieto del praesumptum de praesumpto là dove - con riferimento alle violazioni comportamentali n. 1 e 3 - ha ritenuto di presumere l'elemento soggettivo della colpa del ricorrente (già in sé presunta) sulla base di un'ulteriore presunzione ("è verosimile") che la condotta dolosa dell'alta dirigenza della ### sia stata agevolata dalle violazioni procedurali, e che ciò rientrasse nella sfera di rappresentabilità dei ### di amministrazione. 
Deduce il ricorrente che dalla presunzione di colpa la sentenza trae un'ulteriore presunzione per innestarvi il riscontro dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente anche per ciò che attiene alle violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 2. 
La sentenza ha ritenuto che pur essendo il ricorrente ignaro della condotta dolosa del ### dirigenziale, la avrebbe agevolata omettendo di fare quanto dallo stesso doveva attendersi, dovendo invece raffigurarsi la ineluttablità degli accadimenti verificatisi, alla luce del complessivo quadro fattuale posto a sua disposizione. 
Si sostiene in ricorso, in senso contrario, che il materiale probatorio evidenziava come le modalità operative con le quali avveniva il finanziamento alla clientela era attuativa di indicazioni fornite dal 60 direttore generale e che ciò era emerso solo dall'esame delle caselle di posta elettronica dei soggetti coinvolti, in seguito all'attività ispettiva della ### Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata, sollecita nella sostanza anche in tal caso una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio, al fine di pervenire ad un esito più soddisfacente rispetto a quello cui è pervenuto il giudice di merito. 
Va quindi richiamato il principio affermato dalle ### (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto. 
La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della ### ha riscontrato l'oggettiva ricorrenza delle condotte illecite contestate, delle quali ha attribuito la paternità nella forma omissiva al ricorrente, in ragione della carica societaria rivestita, che lo impegnava, in presenza di significativi indici di anomalia procedurale e comportamentale, ad attivarsi, senza potersi accontentare delle rassicurazioni offerte da altri organi societari, anche avvalendosi di documenti in possesso della società, di cui avrebbe dovuto chiedere visione.  61 ### serbata dal ricorrente è stata ritenuta contraria ai doveri impostigli dalla funzione, escludendosi che l'attività dolosa della dirigenza potesse assurgere al rango di causa di inesigibilità della condotta invece doverosa.  ### d'appello ha a monte ritenuto che le violazioni procedurali fossero di tale rilevanza, ed immediatamente percepibili da parte di un componente del ### in ragione dei requisiti professionali imposti dalla legge, aggiungendo che sebbene tali violazioni avessero potuto favorire un disegno illecito di alcuni dirigenti, anche la condotta volta ad occultare le irregolarità commesse, non avrebbe potuto elidere il dovere di agire informato incombente sul ricorrente; - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha pretermesso circostanze dirimenti ai fini dell'esclusione della colpa con riferimento alle violazioni 'comportamentali' n. 2 e n. 5. 
La sentenza ha ritenuto che fosse facilmente rilevabile la prassi degli illeciti finanziamenti correlati alle operazioni di acquisto delle azioni della banca, trascurando che ciò presupponeva il possesso delle liste delle cessioni o d'acquisto e di quelle dei soggetti che richiedevano affidamenti alla banca, liste però rimaste occultate al ricorrente. 
Si soggiunge che però l'operazione di incrocio non sarebbe stata in ogni caso agevole perché molte operazioni avvenivano in liste che non passavano per il ### e che dall'incrocio emergerebbe un solo nominativo che avrebbe potuto ingenerare l'allarme. 
Andava poi considerato che la nozione di acquisto correlato a finanziamenti è frutto di una personale lettura offerta dalla funzione ### della banca mettendo in rapporto operazioni anche dissociate nel tempo, non senza considerare che l'elevato numero di vendite di titoli presenti nel fondo azioni proprie appariva coerente con 62 l'eccesso di richiesta con cui si era chiuso l'aumento di capitale del 2014. 
Anche di tali motivo deve predicarsi l'inammissibilità in quanto volto a sollecitare un complessivo riesame delle emergenze probatorie, onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, attività questa però riservata al giudice di merito.  ### d'Appello, con apprezzamento adeguatamente motivato ha in primo luogo esaminato i fatti oggetto della censura, pervenendo però all'affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base della valorizzazione di altri elementi circostanziali che invece deponevano per l'obiettiva rilevabilità delle anomalie procedurali e comportamentali. 
La censura si risolve nell'intento di svalutare gli elementi invece posti a supporto della decisione impugnata, sulla pretesa, insuscettibile di trovare seguito in sede di legittimità, di attribuire maggiore pregnanza ad altri elementi probatori, che non hanno però fatto breccia nella ricostruzione operata dalla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 comma 1 c.c. nonché dell'art. 53 comma 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Deduce il ricorrente che è stata affermata la sua responsabilità nella veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  63 La decisione avrebbe erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro non potrebbe scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi elle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 del 2018, non massimata; n. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  64 s Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 65 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 comma 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e 66 prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 67 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il diciassettesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### nonché dell'art. 21, comma 1 lett. a) del t.u.f., degli artt. 39 e 40 del ### e dell'art. 2381, comma 1 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la ### di appello confermato la sanzione irrogata per la violazione degli obblighi facenti capo ad altri soggetti della struttura aziendale e per essere stato così disatteso il principio di presunzione di innocenza per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza delle operazioni con riferimento alla prima sanzione. 
In sintesi, il ricorrente lamenta che si stata contestata l'applicabilità della prima sanzione sul presupposto che la stessa fosse ascrivibile a condotte tenute da appartenenti alla rete commerciale non impedite dal sistema organizzativo della banca. Di converso, non poteva attribuirsi ad un amministratore privo di delega la responsabilità per il fatto che la rete commerciale disattendeva le prescrizioni in ordine all'astensione alla sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni di ### Le violazioni sono da addebitare agli autori materiali delle condotte illecite e non può imputarsi al ricorrente una responsabilità per fatti che non poteva ragionevolmente conoscere.  68 La segretezza delle operazioni poste in essere dalla rete commerciale su impulso dell'alta dirigenza non consentiva quindi di inferire una responsabilità anche del ricorrente. 
Il motivo, anche in questo caso parte dal presupposto, smentito in sentenza e non adeguatamente contestato con il motivo di ricorso secondo cui, in mancanza di deleghe, tutti i componenti del CdA fossero investiti del dovere di assicurare l'adozione dei presidi procedurali imposti per legge. 
Inoltre, si risolve in una inammissibile censura di merito, in quanto, valorizzando delle circostanze di fatto, però considerate dal giudice di merito e ritenute però irrilevanti, pretende di escludere la propria responsabilità sul presupposto che la condotta dolosa altrui avrebbe escluso l'esigibilità del dovere di agire informato, la cui violazione gli è stata imputata. 
La sentenza ha però evidenziato come a monte sussistesse l'evidente carenza di presidi in merito alla corretta prestazione del servizio di investimento, e che le violazioni di cui al n. 1 sono proprio conseguenza delle regole procedurali, che ha obiettivamente agevolato la proliferazione delle condotte contra legem emerse in sede ispettiva. 
La scorretta profilazione della clientela, che ha permesso poi la collocazione di titoli con fattori di rischio non corrispondenti all'effettiva tipologia dell'acquirente o del sottoscrittore, è appunto conseguenza di una violazione che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno attribuito anche al ricorrente per non avere verificato la puntuale adozione delle regole procedurali che avrebbero impedito anche le successive violazioni comportamentali; - con il diciottesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 21, comma 1 lett. d) t.u.f. e dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### del 29.10.2007, nonché dell'art.  21, comma 1 lett. a) del t.u.f. e dell'art. 49, commi 1-3 del 69 ### n. 16190 del 29.10.2007, e dell'art. 1, comma 1 legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., là dove la ### di merito postula la violazione degli obblighi di correttezza e di trasparenza o di procedure adeguate con riferimento al riacquisto di azioni proprie, erroneamente inquadrando queste operazioni tra i 'servizi d'investimento', con riferimento alla terza sanzione. 
Precisa il ricorrente di avere dedotto in sede ###potesse esigersi che la banca fosse tenuta a rispettare l'ordine di presentazione per il riacquisto delle proprie azioni. La sentenza ha disatteso la deduzione ritenendo che la prassi seguita dalla banca fosse in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari, in quanto gli ordini non recavano l'orario al fine di stabilire una oggettiva regola di priorità, non erano sottoposti al comitato soci secondo una lista frutto di un database suscettibile di modifica da parte di ogni soggetto impiegato nell'apposita unità operativa. 
La deroga al criterio cronologico, peraltro nemmeno del tutto garantito, in ragione dell'assenza dell'indicazione dell'orario, risultava poi frequente, in ragione dello specifico bisogno del cliente o della situazione dell'ordinante, senza che però le situazioni legittimanti fossero consacrate in una specifica disciplina formale, lasciando in tal modo un'eccessiva ed ingiustificata discrezionalità all'emittente. 
Inoltre, è stata sottolineata la carenza delle scelte in merito al periodo di sospensione degli acquisti (cd. blocking period), in quanto non accompagnate da precisi criteri oggettivi e predefiniti, tali da consentire un'ordinata trattazione delle richieste e di individuare le effettive ipotesi di deroga al criterio dell'ordine di presentazione. 
Tale conclusione sarebbe però inficiata da un duplice errore di diritto, e ciò perchè l'attività di riacquisto delle azioni non può essere fatta rientrare in una forma di servizio di investimento ai 70 sensi dell'art. 1 co. 5 del t.u.f., essendo estranea alla funzione di facilitare la circolazione di prodotti finanziari. 
Inoltre, l'ordine deve essere eseguito, mentre nella specie, in forza di apposita previsione statutaria, la banca avrebbe anche potuto esimersi dal riacquistare l'azione. 
Una volta esclusa la ricorrenza di un servizio di investimento, ne deriva l'erronea applicazione della sanzione, stante l'inapplicabilità a tale attività di un sistema rigidamente predeterminato per la gestione delle richieste di riacquisto. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha accertato in fatto che la banca riteneva che l'attività di compravendita di azioni proprie (mercato secondario) in contropartita diretta con la clientela, costituisse attività di negoziazione in conto proprio, rientrante quindi nella previsione di cui all'art. 1 comma 5 lett. a) t.u.f. 
La riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell'art. 1 comma 1 bis lett. a) t.u.f. (si veda in questo senso anche Cass. n. 8590/2018), e ciò anche per le azioni delle banche popolari, consente di ricondurre la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l'art. 1 comma 5 bis lett. a) del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento (in tal senso si veda Cass. n. 11876 del 2016, secondo cui la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente; conf. Cass. 28432 del 2011). 
Deve quindi reputarsi incensurabile la riconduzione dell'attività di esecuzione degli ordini di rivendita delle azioni proprie impartiti dai clienti alla banca nel novero dei servizi di investimento, senza che ( 71 possa rilevare in senso contrario il margine di discrezionalità che la banca si sia riservata per dare esecuzione a siffatti ordini (imponendosi peraltro l'obbligo di munirsi di procedure di recepimento degli ordini improntate a criteri di trasparenza, proprio in ragione dell'esigenza di giustificare nei conforti della clientela le modalità con le quali si era data esecuzione agli ordini, nell'ipotesi in cui la banca avesse acceduto alla richiesta di riacquisto), dal che ne consegue che appare incontestabile l'applicazione delle norme primarie e regolamentari, la cui violazione ha giustificato l'adozione della delibera sanzionatoria; - con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21, comma 1 lett. d) del t.u.f. e dell'art. 15 del ### d'### del 29.10.2007, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata per il pricing dell'azione ### desumendosi tale necessità da una 'indicazione' ### riferita a prodotti d'investimento (### obbligazioni strutturate, etc..) del tutto diversi con riferimento alla quarta sanzione. 
Riferisce il ricorrente di avere dedotto con l'opposizione che era stata contestata la necessità di una preventiva regolamentazione del processo di selezione e definizione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, ma la censura è stata disattesa, assumendosi che, pur in assenza di una norma positiva che preveda la proceduralizzazione della selezione degli esperti chiamati alla stima dello strumento finanziario, erano l'art. 21 comma1 lett. d) t.u.f. e l'art. 15 del regolamento congiunto ad imporre una procedura di pricing massimamente oggettiva ed esaustiva. 
Nel motivo si contesta tale affermazione sul rilievo che la determinazione del sovrapprezzo è un'operazione interna che esula dalla prestazione di servizi di investimento. Inoltre, si è desunta l'esistenza di un'obbligazione comportamentale, la cui violazione ha 72 determinato l'applicazione della sanzione, da una mera comunicazione della ### che non può fondare la creazione di un illecito in assenza di una prescrizione normativa. 
Anche tale motivo va disatteso. 
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un'operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva.  ### degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della ### d'Appello che ha attribuito alla ### della ###9019104 del 2.3.2009, nella parte in cui ribadisce che la deteminazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente.  ### della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto ### d'### - con il ventesimo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### di appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con 73 funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Si rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674/2004; Cass. n. 12232/2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, 74 che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10825/2025 del 24-04-2025

... sollecitata dalle censure in esam e anche mediante riproposizione del materiale probatorio già vagliato” (cfr. pag. 10 de lla sentenza impug nata). Con tale passaggio della motivazione, il giudice di seconda ist anza è ven uto meno alla sua funzione precipua, che si sostanz ia, in p resenza di u n motivo di doglianza rivolto avverso la valutazione delle prove condotta dal giudice di prim e cure, nel potere-dovere di verifi care se detto precedente esame sia suscettibil e di ricev ere conferma o meno. Il giudice del gravame, quindi, avrebbe dovuto rivalutare le risultanze istruttorie, dando atto delle ragioni sulla base delle quali egli perviene alla propria decisione. Tale onere motivazionale b en può essere ass olto anche mediante il rinvio alla valutazione del ### ma non può essere, di fatto, evitato attraverso il semplice rilievo che le censure mosse dall'appellante si limitano a sollecitare un rivalutazione delle prove, 12 poiché questo -cioè la rivalutaz ione delle proveè esattamente il compito demandato al giudice dell'impugnazione, a meno che si tratti di impugnazione a critica vincolata, il che non è nel caso dell'appello. In relaz ione, poi, alla riten uta novità della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 26248-2019 proposto da: SCIABA' ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### PIZZI, che li rappresenta e difende in unione d i delega con l'avv.  ### - controricorrente - nonchè contro ### - intimata - avverso la sentenza n. 305/2019 della CORTE D'### O di ### depositata in data ### udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### udito il ### nerale, n ella persona del ### uto dott.  ### uditi gli avvocati ### per la parte ricorrente, che ha invocato l'accoglimento del ricorso, e l'avv. ### per la parte controricorrente, il quale ha concluso per il rigetto ricorso ### atto di citazione notificato il #### veniva chiamata in causa, ad istanza di ### e ### in un giudizio promosso nei confronti di questi ultimi da ### pendente innanzi il Tribunale di ### avente ad oggetto la denuncia di nuova opera e la domanda di arretramento sino al rispetto delle distanze previste dalla legge, che era stata proposta dalla ### nei confronti degli ### in relazione ad un intervento edilizio realizzato dai secondi su progetto redatto dalla #### invocavano, in particolare, la responsabilità della progettista in manleva, per il caso in cui essi fossero stati risultati soccombenti rispetto alla domanda svolta nei loro confronti dalla ### sul presupposto che la ### aveva redatto il progetto d i quanto da loro realizzato, assicurando la 3 conformità dell'intervento alle norme codicistiche ed al regolamento edilizio comunale. 
Si costituiva la ### resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli ### al pagamento del corrispettivo dovuto per la sua opera professionale. 
Con sentenza n. 745/2010 il Tribunale accoglieva la domanda della ### ritenendo che il manufatto realizzato dagli ### non rispettasse le distanze dal confine con la proprietà dell'attrice previste dall'art. 3 delle N.T. A. del Comune di ### ed escludendo l'applicazione della prevenz ione. Condannava quindi gli ### ad arretrare la loro fabbrica e, ravvisata la sussistenza della responsabilità del proget tista, condannava la ### al risarcimento de l danno, quantificato in complessivi € 66.350,00. 
Con la sentenza impugnata, n. 305/2019, la Corte di ### di ### riunite le impugnazioni separatamente proposte avverso la decisione di prime cure dalla S ciabà e dagli ### li rigett ava, confermando la statuizione de l ### e. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che il manufat to realizzato dagli ### integrava una nuova costruzione e non rispettava le distanze imposte dal regolamento locale, fissate in 5 metri dal confine, sia nel caso di pareti finestrate che di pareti cieche, a meno che, in tale secondo caso, la costruzione non sia realizz ata in aderenza. Es cludeva quindi l'operatività del criterio della pre venzione, in pre senza di una limitazione della facoltà di costruire sul confine, e confermava quindi la statuizione di arretramento della fabbrica contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo irrilevante la circostanza che l'intervento fosse stato autorizzato dalle competenti autorità. Escludev a poi che lo stradello esistente tra le d ue proprietà potesse essere considerato come strada, in quanto non inserito nella viabilità pubblica, di modeste 4 dimensioni e di natura privata, e confermava altresì la condanna del progettista a tenere indenne i committenti dai danni da essi patiti a fronte della constatata inadeguatezza del progetto. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### affidandosi Ad otto motivi, ancorché contraddistinti da numerazione in parte assente ed in parte confusa. 
Resistono con controricorso ### e #### intimat a, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo p er l'accoglimento del quinto motivo del ricorso, rigettati i restant i, ed ambo le parti costituite h anno depositato memoria. 
Sono comparsi all'u dienza pubblica il P.G ., nella persona del sostituto dott. ### il quale ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ri corso ed il rige tto de i restanti, l'avv. ### per la parte ricorrente, che ha invocato l'accoglimento del ricorso, e l'avv. F ilippo ### per la parte cont roricorrente, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 delle N.T.A. del Comune di ### perché la Corte di A ppello non avrebbe considerato che d etta disposizione prevede l'inapplicabilità delle distanze in presenza di edifici di altezza non superiore a due piani separati da strade. Ad avviso della ricorrente, la strad ella esistente tra le propriet à ### e ### avente larghezza variabile da metri 2,00 a metri 2,50, avrebbe dovuto essere considerata sub specie di strada, con conseguente esonero dell'obbligo di rispettare la normativa in tema di distanze. 5 Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che l'edificio da lei progettato, e realizzato dagli ### non aveva altezza superiore a due piani e rie ntrava, quindi, nell'am bito dell'esenzione prevista dall'art. 3 della N.T.A. del Comune di ### Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. 
La Corte d i ### o ha esp ressamente escluso che la strade lla esistente tra le proprietà ### e ### possa essere considerata come strada, in quanto non inserita nella viabilità pubblica, di modeste dimensioni e di natura privata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 
La statuizione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tem a di distanze legali fra costruzioni, ai fin i dell'esenzione prevista dall'art. 8 79 secondo comma c.c., una strada privata può ritenersi legittimam ente asservita ad uso pubblico qu alora l'uso predetto trovi titolo in u na convenzione tra i proprietari del suolo stradale e l'ente pubblico, ovvero si sia protratto per il tempo necessario all'usucap ione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 16/04/2007, Rv. 596355; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6401 del 24/03/2005, Rv. 581703; Cass. Sez. 2, Sente nza n. 8619 del 29/08/1998, Rv. 518495). Non basta, dunque, che esista una qualsiasi strada, ma occorre che questa, se di natura privata, sia asservita all'uso pubblico, e dunque destinata al passaggio di una collettività indistinta di perso ne, o per titolo -e dun que in virtù di convenzione tra proprietario del suolo sul quale insiste ed ente pubblicoovvero per maturata usucapione. Più specificamente, va ribadito che “### dal rispetto delle distanze lega li previsto dall'articolo 8 79, comma secondo, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico 6 della strada, rilevant e ai fini dell 'applicazione della norma citat a, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte d ella co llettività” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 05/03/2008, Rv. 602248; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018, Rv. 651024). ### destinazione del la strada al transito pubblico, dunque, costituisce la condizione sine qua non per l'esclusione delle distanze legali, tanto è vero che il fatto che sia intervenuta una convenzione, tra un privato e un ente pubblico, per la costruzione di un parcheggio in una determinata area non è, di per sé, elemento sufficiente a conferire natura pubblica alla costruzione, ai fini dell'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 873 e ss. c.c. ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5258 del 04/03/2011, Rv. 617023). Poiché, nella specie, la Corte distrettuale ha escluso che la stradella esistente tra le due proprietà, ### e ### fosse inserita nella viabilità pubblica, le norme in tema di d istan ze non potevano essere disapplicate. ### della natura privata della stradella e del suo mancato inserimento nella viabilità pubblica, peraltro, non viene specificamente attinto dalle censure in esame, onde le stesse risultano anche non del tutto attinenti alla complessiva ratio della decisione della sentenza impugnata. 
Con il terzo mot ivo, la rico rrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2236 c.c., perché la Corte di ### avrebbe erroneamente ravvisato la colpa grave del progettista, in presenza di una condizione di obiettiva difficoltà rappresentata dall'esistenza, in loco, di una strada, apparentemente idonea ad assicurare l'esenzione del rispetto delle norme in tema di distanze legali. 
La censura è inammissibile. 
La Corte di ### confermando la statuizione del ### ha ravvisato la colpa grave del professionista, in presenza di un errore 7 progettuale idoneo ad integrare resp onsabilità professionale. Il progettista infatti, secondo il giudice di seconde cure, risponde di una obbligazione di risultato, onde “… tra i suoi doveri rientra anche quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, con la conseguenza che gli errori di pr ogettaz ione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quind i fonte d i responsabilità del progetti sta ( 16.2.1996 n. 1208; Cass. 19.7.199 3 n. 8033 )” (cfr. pag. 7 del la sentenza impugnata). La ricorrente contesta tale statuizione, allegando anche che i precedenti richiamati dal giudice di appello non sarebbero confacenti alla fat tispecie, in quanto relativi ad errori che avevano impedito il rilascio del titolo autorizzativo dell'intervento edilizio ( pag. 12 del ricorso). 
In realtà, questa Corte ha sempre affermato il principio secondo cui “###, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazio ne di un immobi le, è debitore di un risultato, essendo il professionist a tenuto alla prestazi one di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza ch e l 'irrealizz abilità dell'opera, p er erroneità o inadeguatezza del progetto affidato gli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committe nte a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezion e di inadempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017, Rv.  642220). In senso più specifico, “Se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del 8 committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori , in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 30/01/2003, Rv. 560207; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza 14527 del 25/05/2023, Rv. 667977). 
I p recedenti richiamati dalla senten za impugnata, dunq ue, si collocano nell'alv eo di una linea interpretativa secondo la qual e il professionista che assume l'incarico di redigere il progetto di u n intervento edilizio è onerato di assicurare non soltanto il rispetto delle norme tecniche, ma anche di quelle giuridiche, tra le quali rientrano quelle in materia di distanze, tra edifici e dal confine. Poiché, nel caso specifico, i committenti sono stati cond annati ad arretrare la loro fabbrica, perché ritenuta in violazione delle norme sulle distanze, la responsabilità del progettista sussiste. 
Con il quarto motivo, la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. perché la Corte di ### non avrebbe ravvisato la presenza di un concorso di colpa dei committenti, i quali avevano comunicato al Comune l'inizio dei lavori ed incaricato della direzione dei lavori un diverso professionista (ing. Arena) il quale non aveva evidenziato immediatamente l'irregolarità del progetto redatto dalla odierna ricorrente, né aveva sospeso i lavori subito dopo aver ricevuto la prima diffida della ### Con il quinto motivo, non contraddist into da alcun numero ma sviluppato a pag. 17 del ricorso, la ### lamenta invece l'omesso 9 esame di un fatto decisivo, rappresentato dall'esistenza del concorso di colpa di cui al precedente motivo. 
Le censure sono infondate. 
Deve infatti essere escluso che i committenti possano rispondere dei danni cagionati dalla cattiva esecuzione dell'incarico professionale da loro conferito ad un tecnico specializzato, soltanto perché essi hanno sottoscritto le domande o istanze rivolte alle competenti autorità, per la realizzazione di un progetto redatto dal predetto professionista. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “In tema di contratto d'opera per la redazi one di un progett o edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committe nte. Ne consegue che sussiste l a responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrent e per il tipo di intervento edilizio progettato (avendo, nella sp ecie, il professionist a richiesto l'autorizzazione per la manutenzio ne straordi naria di un edificio, anziché quella gratuita per la ristrutturazione), non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012, Rv. 10 622411; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019, Rv.  654566). Il progettista, quindi, è comunque responsabile della propria opera, a prescindere dal fatto che le conseguenti istanze presentate per la concreta realizzazione dell'edificio siano state, materialmente, sottoscritte o inoltrate d ai committ enti alle autorità competenti al rilascio dei titoli autorizzativi prescritti dalla legge. 
Del pari irrilevante è il fatto che gli ### abbiano deciso di conferire l'incarico di d irettore dei lavori ad un professionista dive rso dalla ### o che quest'ultimo non abbia ritenuto di sospendere i lavori dopo le segnalazioni o diff ide dei vicini, poiché va data, sul p unto, continuità all'ulteriore principio secondo cui “In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrati vo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe si a sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024, Rv. 671145). Ne consegue che il direttore dei lavori, in quanto incaricato di assicurare che le opere sian o eseguite in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica ( Cass. Sez . 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04 /2024, Rv. 670708) risponde, nell'ambito del r apporto contrattuale con i committenti, dell'esatto adempimento di de tte obbligazioni, e non anche della conformità del progetto alla normativa applicabile. Inoltre, e a tutto voler concedere, anche laddove si volesse ipotizzare una responsabilità concorrente del direttore dei lavori, quest'ultima non potrebbe avere alcuna concreta rilevanza nella fattispecie, posto che il predetto non è parte del presente giudizio. 11 Con il sesto motivo, erroneamente contraddistinto con il n. 5 e sviluppato a pag. 19 del ricorso, la ### lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe erroneame nte qualificato come doman da nuova, e ritenuto quindi inammissibile, la censura che l'odierna ricorrente aveva proposto in relazione alla liquid azione del danno riconosci uta dal ### La censura è fondata. 
La Corte di ### dopo aver ravvisato, erroneamente, la novità della doglianza relativa al quantum -la quale oggettivamente avrebbe invece dovuto essere logicamente inclusa nella negazione dell'an della responsabilità professionale, costituendo una mera specificazione della difesa già svolta dalla professionist a per resistere al la domanda spiegata nei suoi riguardiha poi affermato che “… non vi è spazio per addivenire in questa sede ad una diversa delibazione dei risvolti fattuali della vicenda, inamm issibilmente sollecitata dalle censure in esam e anche mediante riproposizione del materiale probatorio già vagliato” (cfr. pag. 10 de lla sentenza impug nata). Con tale passaggio della motivazione, il giudice di seconda ist anza è ven uto meno alla sua funzione precipua, che si sostanz ia, in p resenza di u n motivo di doglianza rivolto avverso la valutazione delle prove condotta dal giudice di prim e cure, nel potere-dovere di verifi care se detto precedente esame sia suscettibil e di ricev ere conferma o meno. Il giudice del gravame, quindi, avrebbe dovuto rivalutare le risultanze istruttorie, dando atto delle ragioni sulla base delle quali egli perviene alla propria decisione. Tale onere motivazionale b en può essere ass olto anche mediante il rinvio alla valutazione del ### ma non può essere, di fatto, evitato attraverso il semplice rilievo che le censure mosse dall'appellante si limitano a sollecitare un rivalutazione delle prove, 12 poiché questo -cioè la rivalutaz ione delle proveè esattamente il compito demandato al giudice dell'impugnazione, a meno che si tratti di impugnazione a critica vincolata, il che non è nel caso dell'appello. 
In relaz ione, poi, alla riten uta novità della contestazione del quantum, operata dalla ### solo in seconde cure, deve osservarsi, in primo lu ogo, che solo in tale fas e dett a contestazion e avrebbe potuto, in concreto, essere sollevata, posto che essa presuppone una condanna, che nella specie è contenuta nella sentenza di primo grado; la professioni sta, infatti, aveva contestato in radice la prop ria responsabilità in prime cure, e soltanto una volta quantificata la somma corrispondente al danno lamentato dagli ### ha potuto, evidentemente, muovere specifiche doglianze anche al criterio in base al quale essa è stata in concreto determinata. 
In second o luogo, la m odificazione della domanda, in termini quantitativi, è ritenuta ammissibile dalla giurispruden za di questa Corte, non trattandosi di domanda nuova, bensì di mera specificazione della medesima pretesa, che si colloca “… nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio …" (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025, Rv. 673768, che ha ammesso la deducibilità, in appello, di danni ulteriori, prodottisi dopo la sentenza di prime cure). 
Negli stessi te rmini, cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024, Rv. 670022, che ha affermat o che “… il principio generale del la immodificabilit à della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto 13 introduttivo”. Non ché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251, secondo la quale non costituisce domanda nuova “… la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, inte sa non esclusivamente come mo difica della valutazione economica del danno co stituito dalla per dita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio”. 
Tale interpretazione si colloca nell'alveo del principio secondo cui è ammessa, nel rispetto del regime delle preclusioni previsto dalla scansione temporale interna d egli atti del processo civile, la modificazione della domanda che interessi i profili del petitum e/o della causa petendi, purché si rimanga nell'ambito della medesima vicenda sostanziale e si tenda al riconoscimento dello stesso bene della vita. In base a tale criterio di massima, questa Corte ha ravvisato, ad esempio, la modificabilità dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avv enuto effetto traslativo (cfr.  Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536), la possibilità di proporre la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa in aggiunt a all'origin aria domanda principale di adempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018, Rv. 650451), nonché la trasformazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024, Rv. 670491). 
Se si amme tte la modificabilità della domanda, in termini quantitativi o anche qualitativi, nei sensi suindicati, non v'è ragione di ritenere preclusa la possibilità , a fron te di una tempestiva 14 contestazione dell'an della pretesa, di contestarne anche il quantum, in un momento successivo del giudizio di merito. 
A quanto precede si deve aggiungere che, nel caso specifico, la censura formulata dalla ### non rimane confinata nell'ambito della mera contestazione di merito, come t ale inammissibile in sede di legittimità, ma ha ad oggetto il duplice errore di diritto commesso dalla Corte distrettuale, la quale, come detto, da una parte ha omesso di considerare che la contestazione del quantum della pretesa risarcitoria era già compre sa in quella dell'an e dun que era pienamente ammissibile, e dall'altra si è sott ratta alla sua nat urale fu nzione, rappresentata dal riesame, nel me rito, della vicenda dedotta in giudizio, nei rispetto e nei limiti d el devolutum. Sotto quest'ultimo profilo, la motivazione resa dalla Corte messinese, nella sua estrema stringatezza, non è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione, ond e la stessa non corrispo nde al paradigma di cui all'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04 /2014, Rv. 629830, nonché, in motivaz ione, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). 
Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., perché la Corte di ### avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda di condanna dei committenti al saldo dell'opera professionale svolta. Ad avviso della ### il giudice del gravame avrebbe errato nel confermare la decisione del ### che aveva rigettato la richiesta di sald o del compenso professionale, ritenendo che l'acconto già versato dai committenti fosse sufficiente a compensare l'impe gno lavorativo da lei pro fuso nella vicenda. 
La censura è infondata. 15 La Corte d i ### lo, nel confermare anche su questo profilo la decisione del ### ha e spressamente richiam ato il principio “inadimplenti non est adimplendum” e ravv isato il diritto dei committenti di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un progetto di un'opera non realizzabile (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). La statuizione della Corte distrettuale è corretta e coerente con l'insegn ame nto di questa Corte, posto che “### dell'inattuabilità del progetto di costruzione per errori e diff ormità imputabili al professio nista progettista e deri vanti dalla inosservanza della diligenza professionale può comportare la perdita del diritto al compenso in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4159 del 10/12/1974, Rv. ###). Di recente, in termini ancor più specifici, si è affermato che “Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritt o al compenso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9063 del 31/03/2023, Rv. 667517, che ha cassato con rinvio la sentenz a di appello che, pur avend o ravvisato l'irre alizzabilità de ll'opera, aveva comunque riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso previsto). Di conseguenza, la ravvisata sussistenza di una responsabilità professionale del progettista avrebbe potuto condurre il giudice di merito non soltanto a ritenere non dovuto il saldo, come è accaduto nel caso specifico, ma addirittura ad escludere in radice il diritto al compenso. La ricorrente, di conseguenza, non vanta alcun interesse concreto ad impugnare una statuizione che, alla luce delle premesse in fatto accertate dalla Corte distrettuale, si presenta per lei oggettivamente favorevole. 16 Con l'ottavo ed ultimo motivo, erroneamente contraddistinto con il n. 6 e sviluppato a pag. 23 del ricorso, la ### si suole infine della violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e degli artt. 1 e 16 della legge n. 247 del 2012, perché la Corte di ### avrebbe erroneamente quantificato le spese di lite dovute dagli ### alla ### delle quali la Sc iabà era stata ritenuta obblig ata a rispondere in via di garanzia, in € 15.676 in luogo di quella di € 9.215, risultante dall'applicazione della tariffa prevista dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore sino ad € 25.000. 
La censura è assorbita dall'accoglimento del sesto motivo, poiché il giudice del rinvio dovrà operare un nuovo governo delle spese, incluse quelle del presente giud izio di legittim ità, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia. 
In definitiva, va accolto il sesto motivo del ricorso, rigettati gli altri, e dich iarato assorbito l'ottavo. La sentenza im pugnata va di conseguenza cassata, in rela zione alla censura accolta , e la causa rinviata alla Corte di ### di ### in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  la Corte accoglie il sesto motivo de l ricorso, d ichia ra assorbito l'ottavo e rigetta gli alt ri motiv i. ### la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di ### di ### in diversa composi zione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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