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ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma secondo n. 1 c.p.c. , sollevato con ordinanza n. 131/20 24 dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R ### L'### adottata nel giudizio n. 73/ 2020, in relaz ione alla sentenza del TRIBUNALE DI L'### n. 198/2014, tra ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e dif esa da ### con domic ilio in L'### via G. ### n. 1. e ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### con domicilio digitale in atti. nonché ### Oggetto: #### la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal ### lette le conclusion i scritt e del ### curatore ### che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. ### 1. ### s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di L'### il Comune d i ### nova, la ### S.r.l. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per far dichiarare la nullità, l'annullabilità ex art. 1427 c.c., o la risoluzione ex artt. 1489, 1453 , 1497, 1490 c.c. del contratto di compraven dita stipulato con ### va ### in data ###, avente ad oggetto il lotto edificab ile e il sovrastante fabbricato “ex scuola Acquaviva”, ed ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stimato in € 5.632.340,02.
Ha spiegato l'attrice che il bene ricadeva nel vigente PRG e faceva parte dell o schema d'amb ito ###.25, per la cui t rasformazione l'interessato avrebbe dovuto presentare un progetto urbanistico di dettaglio da adottare nelle forme dello st rumento urbanistico attuativo e che la disc iplina locale consentiva l'utilizzo di una superficie a scopi edificatori con un massimo del 100 % a destinazione residenziale, con esclusione del pian terreno, ed un massimo al 100% con destinazione commerciale per tutti gli altri piani.
Intervenuta detta variante generale con cui l'immobile era stato ricollocato nell'ambito 3.2 5, a se guito di verifiche avviat e dall'acquirente con un proprio tecnico di fiducia dopo la stipula del contratto, intervenuta all'esito del pubblico incanto indetto dalla ### era emerso che la ### e ### gi dell'### aveva espresso parere negativo all'approvazione del piano di recupero presentato dall'attrice - il cui iter di approvazione era stato precedentemente sospeso a seguito 3 di talu ne osservazioni del ### i, proprietario di altr o lotto, confinante con q uello dell'attrice - sul rilievo ch e la delibe ra del Consiglio comunale di ### n. 107 del 30.7.2007 non aveva tenuto conto né della dichiarazione di interesse culturale dell'edificio (bene di notevole interesse pubblico), adot tata nel 2008, né del relativo vincolo paesaggist ico del 1969, per cui i p arametri di edificabilità riportati nel certificato di destinazione urbanistica d el 9.3.2010 erano insussistenti e il bene risultava privo delle qualità promesse. Il danno era, quindi, effetto dell'incolpevole affidamento dell'acquirente sulla veridic ità del certificato di destinazione urbanistica, dalle previsioni del PRG e della successiva delibera in variante adottata nel 2007 riguardo agli indici di edificabilità dell'area e all'insussistenza di divi eti di edificazione, nonché dell'illegittima adozione da parte del Comune della variante al PRG senza la previa richiesta del parere della ### dei beni culturali e senza tener conto dei vincoli monumentale e paesaggistico.
In contradd ittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la sola domande di risoluzione della comprave ndita e di resti tuzione del prezzo nei confronti della ### ; ha respin to nel merito le azioni di responsabilità contrattuale verso il Comune di ### e il Ministero dei beni culturali ed ambientali, declinando la propria giurisdizione sulla domand a di risarcimento del danno extracontrattuale. A tal fine ha affermato che il Comune, non avendo acquisito il parere della ### ndenza ed avendo adottato una variante illegittima, assimilabile ai piani particolareggiati ex art. 16 della legge urbani stica n. 115 0/1942, aveva leso posizion i di interesse legittimo del privato e diritti patrimoniali consequenziali, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 104/2010. ### ha riassunto il giudizio dinanzi al ### che, con ordinanza n. 131/2024, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che l'impresa acquirente aveva in realtà contestato al Comune di ### di aver rilasciato un certificato di 4 destinazione urbanistica, relat ivo all'area compravenduta e al sovrastante fabbricato, attestando erroneamente indici ediliziourbanistici previsti dalle NTA del PRG per l'ambito te rritoriale, omettendo l'indicazione del vincolo mo numentale impresso sullo stabile e del vincolo paesaggistico concernente l'ambito territoriale. ### la domanda, un tale vulnus informativo aveva impedito all'acquirente di rilevare le ridotte potenzialità edificatorie del lotto e l'aveva indotto all'acquisto per un prezzo considerevolmente superiore, avendo la ### espresso, infin e, parere negativo sul ### di ### Proprio le informazioni contenute nel certificato, rivelatesi erronee o incomplete, erano all'origine del danno lamentato che, sotto il profilo dell'illecito extracontrattuale, era derivato dall'incolpevole affidamento della società nelle attestazioni rilasciate dall'amministrazione, certificato che, peraltro, essendo atto meramente ricognitivo, non era autonomamente impugnabile, non potendo configurarsi un danno conseguenza del non cor retto esercizio di potestà amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 30 del c.p.a., per cui che la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria. ### di ### la ### s.r.l. e ### non hanno proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il regolamento d'ufficio è stato tempestivamente sollevato dal g.a. entro il termine della prima udienza fissata per la trattazione nel merito ai sensi dell'art. 59, comma terzo, L. 69/2009 e 11 c.p.a..
La soluzione del confli tto deve investire tutte le do mande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla ### su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni della pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all'illegittimità della delibera di variante al PRG n. 107/2007 e di ogni atto consequenziale per violazione dell'art. 10, comma quarto, LR. 5 18/1983 e dell'art. 10, commi t erzo, e 16 LU 1150/1 942, e alla lesione dell'affidamento nella legittimità del la variante e nell a veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l'indicazione dei parametri urbanis tici e edilizi previsti dalla normativa locale (cfr. ricorso dinanzi al g.a. pag. 7-8 e citazione introduttiva dinanzi al Tribunale pagg. 26 e ss.).
Tutte le suddette domande ricadono nella giurisdizione ordinaria.
Per orien tamento assolutamente pacifico di que sta Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base d ella dom anda, venendo in rilievo non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa peten di, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass. SU 9771/2020; Cass. SU 23600/2020).
Riguardo al danno consequenziale all'illegittimità della delibera 107/2007, adottata dal Comune senza acqu isizione dei pareri obbligatori, deve considerarsi che detta variante non ha negato, ma ha ricono sciuto ai proprietari dell'area ex ### la possibilità di usufruire dei parametri urbanistici poi recepiti nel piano attuativo, sicché non si pone direttamente all'origine del danno da lesione di u n intere sse pretensivo, essendo il pregiud izio riconducibile non al provvedimento illegittimo, ma al fatto storico della emissione di un atto amministrativo (di per sé stesso non dannoso) che, successivamen te, è risultato viziato, neg ando all'interessato gli effetti utili attesi (cfr. in fattispecie analoga, S.U. 1567/2023 che ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria per lesione del l'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approva to il ### di ### del ### includendo i terreni di proprietà de lla parte, aven ti destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato ###) 6 ###à della variante non è - quindi - elemento costitutivo della fattispeci e risarcitoria della quale il giu dice è chiamato a conoscere "principalit er", ma rileva nell'eziologia del pregiudizio quale elemento di una fattispecie di illecito che questa Corte ha già ritenuto, in cas i analo ghi, di natu ra contrattuale o da "co ntatto sociale qualifi cato", fatto idoneo a produrre obblig azioni ai sensi dell'art. 117 3 c.c. (ossia, nella fatt ispecie, danno da diniego di approvazione del piano attuativo determinato dall'illegittimità della variante cui detto piano si era conformato: cfr. Cass. SU 8236/2020, n. 8236, Cass., SU 13595/2022, 1391/2022, 14324/2021). ### dedotta presup pone una pluralit à di fatti concorrenti: la variante favorevole illegittima, l'incolp evole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e il successivo diniego del parere obbligatorio per l'approvazione del piano attuativo degli interventi programmati (Cass. SU 8236/2020).
Esso, cioè, discende non da lla violazione dell e regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, ma delle regole di corret tezza e buona fede, cui deve un iformarsi il comportamento dell'amministrazione.
Va riba dito che la lesione dell 'incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non tratt andosi di una lesio ne dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'emissione del provvedimento ch e ha orientato le scelte di investimento o prodotto esborsi altri menti e vitabili (cfr. Cass. SU 17586/2015, Cass. SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011).
Non è inoltre configurabile un pregiudizio all'aspettativa rivolta alla conservazione del provved imento viziato, non essendo post a in discussione una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita con cesso con il provvedimento 7 stesso, ma solo che l'amminist razione abbia indotto a s ostenere spese e a compier e attivi tà che altrimenti non sarebbero state affrontate (Cass. 2175/2023; Cass. su. 17586/2015).
Tale soluzione non muta ove vengano in considerazione le materie oggetto di giuris dizione esclusiva, quale l'uso del te rritorio in cui rientra l'adozione de lla variante urbanistica (Cass. SU 14231/2020, Cass. 14324/l 20210, ### 7515/2022).
Non basta che la lite sia catalogabile tra quelle rientranti in una data materia, occorre ndo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legitt imità/illegi ttimità di provvedimenti amministrativi e non di fattispecie di illecito in cui il provvedimento si deli nea come uno degli elementi costitutivi (cfr. Cass. S.U. 4614/2011, ###.U. 18267/2019; cfr., in materia urbanistica ed edilizia, Cass. 25843/2021; Cass. S.U. 3496/2023); la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al g iudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diret ta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva (ex art. 103 Cost., comma 1), ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento, rispetto a quello dem olitorio (cfr. Cass. S.U. 1654/2018, Cass. S.U. 416/2020; Cass. S.U. 8236/2020).
Il descrit to criterio di riparto dell a giurisdizio ne, ricon fermato da queste SU anche dopo l'int roduzione dell'art. 7 c. p.a. (Cass. SU 2175/2020), in continuità con i precedenti di cui alle pronunce SU 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011, opera anche in relazione al pregiudizio causato dal rilascio del certificat o di destinazione urbanistica.
Si è da tem po afferm ato che anche il risarcime nto dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità di un'attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi e rronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisa ndosi un atto o un provvedimento 8 amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi dinanzi al giudice amministrativo, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere e non essendo richiesto l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. (Cass. SU 6595/2011; Cass. SU 12640/2019).
In conclusione va d ichiarata la giurisdizione ordinaria, con conseguente cassazione della sentenza n. 198/2014 del Tribunale ordinario di L'### dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge.
Nulla sulle spese, non avendo le parti svolto difese. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza 198/2014 del Tribunale di L'### dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge.
Così deciso in ### nella camera di Consiglio delle ###
causa n. 107/2007 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Fortunato Giuseppe