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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3905/2025 del 30-12-2025

... zanzariere ### proprietà; negatoria servitutis , risarcime nto danni tutte le finestre lucifere ### s.r.l. del ### e ### prospicienti il giardino ###2) accertare e dichiarare l'irregolarità di tutte le finestre lucifere della resistente del piano terra e primo piano prospicienti il giardino ### in quanto mancante di grata quella del primo piano identificata come ### in relazione CTU preventiva a firma dell' ing. ### nonché carenti di grate ed inferriate di sicurezza tutte le altre finestre del ### e quelle ### e, per lo effetto, condannare ### s.r.l. a regolarizzare ex art.901 n.1 tutte le finestre del piano terra e ### prospicienti il fondo ### munendole si adi inferriate di sicurezza che di grate, fermo restando per quest'ultime anche l'obbligo di adempimento contrattuale; 3) accertare e dichiarare l'aggravamento della servitù di luce realizzato dalla resistente con l'ampliamento abusivo della finestra lucifera preesistente del piano terra, identificata come Fe in relazione CTU preventiva a firma dell' ing. ### in violazione al divieto ex art 1067 c.c. e, per lo effetto, condannare ### s.r.l. a ripristinare le dimensioni originarie della finestra preesistente del ### identificata come (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIUDICE ONORARIO, Avv. ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8146/21 del ruolo civile contenzioso, promossa da ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### mandato in atti ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall' Avv. ### mandato in atti ### ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data ### la sig.ra ### conveniva in giudizio la IM. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante per accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente della scrittura privata del 15.11.2013 e, per lo effetto condannare ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore a ricondurre alle minori dimensioni concordate la nuova finestra lucifera del piano terra identificata come ### in relazione CTU preventiva a firma dell' ing. ### riportandola così da metri 1,91 x 0,82 ( misura realizzata) a mt.1,50x 1,04( misura concordata) nonché a munire di grate e zanzariere ### proprietà; negatoria servitutis , risarcime nto danni tutte le finestre lucifere ### s.r.l. del ### e ### prospicienti il giardino ###2) accertare e dichiarare l'irregolarità di tutte le finestre lucifere della resistente del piano terra e primo piano prospicienti il giardino ### in quanto mancante di grata quella del primo piano identificata come ### in relazione CTU preventiva a firma dell' ing. ### nonché carenti di grate ed inferriate di sicurezza tutte le altre finestre del ### e quelle ### e, per lo effetto, condannare ### s.r.l. a regolarizzare ex art.901 n.1 tutte le finestre del piano terra e ### prospicienti il fondo ### munendole si adi inferriate di sicurezza che di grate, fermo restando per quest'ultime anche l'obbligo di adempimento contrattuale; 3) accertare e dichiarare l'aggravamento della servitù di luce realizzato dalla resistente con l'ampliamento abusivo della finestra lucifera preesistente del piano terra, identificata come Fe in relazione CTU preventiva a firma dell' ing. ### in violazione al divieto ex art 1067 c.c. e, per lo effetto, condannare ### s.r.l. a ripristinare le dimensioni originarie della finestra preesistente del ### identificata come ### in relazione CTU preventiva, riportandola da mt 1,66 x0,79 ( misura realizzata post lavori ristrutturazione) a mt.0.88x0.88 ( misura originaria); 4) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della resistente a collocare la sua “vasca ornamentale” del ### 2 ### del fabbricato ### s.r.l. ad una distanza dal confine con la proprietà ### inferiore a quella legale ex art.889 co.1 c.c. e, per lo effetto condannare ### s.r.l. a ricondurre il manufatto a distanza legale dal confine ex art.889 co.1 c.c. riducendone la dimensione, quindi arretrandolo, affinché sia rispettata la distanza di mt 2 dal confine o in alternativa qualora impossibile o troppo oneroso rimuovendolo; 5) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della resistente a collocare il rubinetto d'acqua nel paramento interno del muro di confine -### 2 ( lato ###s.r.l.) ad una distanza dal confine con la proprietà ### inferiore a quella legale ex art 889 co.2 e, per lo effetto condannare Im. ### alla rimozione del rubinetto di acqua.6) accertate e dichiarare l'inesistenza del diritto della resistente a collocare il tubo in PVC posto in sommità al muro di confine ###s.r.l. ( lato giardino ### e contenente le tubature in rame per gas refrigerante, ad una distanza dal confine inferiore a quella legale ex art.889 co.2 c.c. e per lo effetto, condannare ### alla rimozione del tubo in ### 7) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della resistente a collocare n.5 bocchette di areazione meccanica presenti sul suo prospetto esterno ( lato giardino albanese) indicate come ### in relazione CTU a firma imng. ### ad una distanza inferiore a 3,00 mt dal piano di calpestio del fondo ### previsti dall'art.70 co. 2 del Regolamento di ### e ### del Comune di ### e per lo effetto condannare ### s.r.l. a sopraelevare le n.5 bocchette di areazione ad una quota pari o superiore a 3,00 metri dal paino di calpestio del fondo ### affinché sia rispettato l'art. 70 co 2, del regolamento ### del Comune di ### o, in alternativa, se impossibile o troppo oneroso a rimuoverle;8) ### s.r.l. a rimborsare ### stante l'esito delle operazioni peritali dell'importo di €.4.224,67( accessori inclusi) quali spese di relazione di CTU nella procedura di istruzione preventiva per come liquidate in decreto e pagate in via anticipatoria dalla ricorrente oltre alla refusione in favore di ### quale danno patrimoniale emergente ante causa, delle spese di assistenza sia legale che tecnica di parte conseguenti alle obbligazioni assunti dalla ricorrente nella procedura di istruzione preventiva ……..9) ### s.r.l. alla refusione delle spese di assistenza stragiudiziale …. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale la Im. ### s.r.l. la quale impugnando e contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo chiedeva 1) il rigetto della avversa pretesa siccome inammissibile ed infondata; 2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale dichiarare la sig.ra ### tenuta e quindi condannarla ad eliminare le infiltrazioni di umidità dalla sua proprietà all'appartamento di proprietà della deducente determinando le opere ed il costo di esse necessarie a tanto; 3) condannare la ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alla deducente a causa e per lo effetto delle dette infiltrazioni anche per il difetto di espletamento dell'attività imprenditoriale; 4) condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.5) mutare il rito in rito ordinario; …… ### il mutamento di rito la causa veniva istruita con CTU tecnica, precisate le conclusioni le conclusioni la stessa previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali e repliche veniva trattenuta per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.   Occorre premettere che nella specie in esame, la domanda di adempimento contrattuale avanza dalla parte attrice non può prescindere dal preliminare accertamento della natura del muro divisorio posto a confine delle due proprietà. 
A tal fine il CTU nella sua relazione peritale che si ritiene di condividere in ogni sua parte ha sostanzialmente affermato che “sul posto non è stato possibile rilevare dati fisici che potessero certificare la proprietà esclusiva del muro di confine ad una delle parti”, pertanto in assenza di priva certa circa la proprietà del muro lo stesso deve ritenersi comune alle parti confinanti”. 
Dalla comunione del muro di confine ne discende la piena validità delle scrittura privata datata 15.11.2013 sottoscritta delle odierne parti processuali. 
La espletata CTU versata in atti dall'attrice ed espletata nell'ambito dell'### (da considerarsi prova idonea nel presente giudizio anche perché resa nel rispetto del contraddittorio) ha effettivamente accertato la violazione degli accordi oggetto della su richiamata scrittura privata dal parte della società convenuta in relazione alla apertura di una finestra lucifera realizzata in dimensioni superiori a quelle concordate e per non aver provvisto di grate e zanzariere le finestre esistenti nonostante l'impegno assunto in tal senso.  ### dell'istruzione preventiva accertava, inoltre, il mancato rispetto delle distanza legale dal confine del rubinetto d'acqua posto sul paramento interno del muro -piano secondo ( lato ### s.r.l.); il mancato rispetto della distanza regolamentare ( R.IS.P. Comune di ### dal piano di calpestio del fondo della ricorrente per cinque ( su sette bocchette) di areazione meccanica poste sul prospetto esterno di Im. ###( lato giardino ###; il mancato rispetto delle distanze legali dal confine per le tubazioni in rame per gas refrigerante poste all'interno di un tubo in PVC sulla linea di confine. 
Quanto alla vasca ornamentale questo giudicante ritiene che alla stessa, alla luce della caratteriste riscontrate dal ### non possa trovare applicazione la presunzione legale di pericolosità con conseguente inapplicabilità delle norme sulle distanze .   Peraltro il CTU accertava che la stessa è stata realizzata con le superfici opportunamente impermeabilizzate per consentirne l'uso come vasca ornamentale e pur non potendo escludere con assoluta certezza il verificarsi di perdite, affermava che allo stato non presentava alcuna perdita, evidenziava inoltre che se si dovessero verificare delle perdite le stesse si rileverebbero immediatamente negli immobili della proprietà stessa. 
Alla luce di quanto sopra riportato la società convenuta va condannata al dare esecuzione alla scrittura privata 15.11.2013 riportando le finestre lucifere nelle dimensioni concordate e provvedendo a munirle di grate di sicurezze e zanzariere. 
Va altresì condannata alla rimozione del rubinetto di acqua e del tubo in PVC collocati in violazione delle distanze legali , nonché a sopraelevare le cinque bocchette di areazione ad una quota pari o superiore a tre metri dal piano di calpestio dal fondo ### o, comunque a rimuoverle. 
Va invece disatteso il capo di domanda relativo alla vasca ornamentale siccome infondata. 
Va parimenti disattesa la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da infiltrazioni dal finitimo giardino #### con riferimento alle infiltrazioni lamentate dalla società convenuta rilevava che” le stesse non hanno un periodo temporale di origine in quanto, se si parte dal presupposto che le condizioni del muro sono invariate nel tempo, il muro in questione, sulla parete a monte, non aveva e non ha alcuna protezione contro le infiltrazioni, pertanto, sicuramente vi erano infiltrazioni prima dell'intervento di ristrutturazione come vi sono oggi. …Sarebbe stato opportuno che l'intervento di risanamento eseguito dalla ### prevedesse anche i lavori di protezione di questa parete, in virtù del fatto che risultava e risulta di vecchia costruzione ed a contatto con il terrapieno. “ In altri termini la ### modificando la destinazione delle immobile esistente e ritenendo di realizzare una struttura ricettiva che rimaneva comunque sottoposta per circa il 40% delle sua altezza rispetto al giardino della sig.,ra ### avrebbe dovuto avere interesse eseguire delle idonee opere di impermeabilizzazione del muro di confine, rimasto interrato. 
Ogni altra questione pure sollevata dalle parti resta assorbita ### alle spese, comprensive del costo di CTU resa nell'ambito dell'A.T.P e della proceduta di mediazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, così dispone: 1)Accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la società convenuta dare esecuzione alla scrittura privata 15.11.2013 riportando le finestre lucifere nelle dimensioni concordate, provvedendo a munirle di grate di sicurezze e zanzariere; alla rimozione del rubinetto di acqua e del tubo in PVC collocati in violazione delle distanze legali, a sopraelevare le cinque bocchette di areazione ad una quota pari o superiore a tre metri dal piano di calpestio dal fondo ### o comunque a rimuoverle.  2) rigetta il capo di domanda relativo alla vasca ornamentale siccome infondata in fatto ed in diritto 3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto.  4) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi €.10.500,00 di cui 6.000,00 per spese ( comprese spese di CTU ambito A.T.P. e procedura mediazione) oltre rimb forf. ed accessori come per legge, con distrazione al suo procuratore antistatario.  ### 30.12.2025 ###.O.

causa n. 8146/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marilena Caroppo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27323/2024 del 22-10-2024

... artt. 7 e 30 del c.p.a., per cui che la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria. ### di ### la ### s.r.l. e ### non hanno proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il regolamento d'ufficio è stato tempestivamente sollevato dal g.a. entro il termine della prima udienza fissata per la trattazione nel merito ai sensi dell'art. 59, comma terzo, L. 69/2009 e 11 c.p.a.. La soluzione del confli tto deve investire tutte le do mande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla ### su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni della pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all'illegittimità della delibera di variante al PRG n. 107/2007 e di ogni atto consequenziale per violazione dell'art. 10, comma quarto, LR. 5 18/1983 e dell'art. 10, commi t erzo, e 16 LU 1150/1 942, e alla lesione dell'affidamento nella legittimità del la variante e nell a veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l'indicazione dei parametri urbanis tici e edilizi previsti dalla normativa locale (cfr. ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma secondo n. 1 c.p.c. , sollevato con ordinanza n. 131/20 24 dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R ### L'### adottata nel giudizio n. 73/ 2020, in relaz ione alla sentenza del TRIBUNALE DI L'### n. 198/2014, tra ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e dif esa da ### con domic ilio in L'### via G. ### n. 1.  e ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### con domicilio digitale in atti.  nonché ### Oggetto: #### la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal ### lette le conclusion i scritt e del ### curatore ### che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.  ### 1. ### s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di L'### il Comune d i ### nova, la ### S.r.l. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per far dichiarare la nullità, l'annullabilità ex art. 1427 c.c., o la risoluzione ex artt. 1489, 1453 , 1497, 1490 c.c. del contratto di compraven dita stipulato con ### va ### in data ###, avente ad oggetto il lotto edificab ile e il sovrastante fabbricato “ex scuola Acquaviva”, ed ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stimato in € 5.632.340,02. 
Ha spiegato l'attrice che il bene ricadeva nel vigente PRG e faceva parte dell o schema d'amb ito ###.25, per la cui t rasformazione l'interessato avrebbe dovuto presentare un progetto urbanistico di dettaglio da adottare nelle forme dello st rumento urbanistico attuativo e che la disc iplina locale consentiva l'utilizzo di una superficie a scopi edificatori con un massimo del 100 % a destinazione residenziale, con esclusione del pian terreno, ed un massimo al 100% con destinazione commerciale per tutti gli altri piani. 
Intervenuta detta variante generale con cui l'immobile era stato ricollocato nell'ambito 3.2 5, a se guito di verifiche avviat e dall'acquirente con un proprio tecnico di fiducia dopo la stipula del contratto, intervenuta all'esito del pubblico incanto indetto dalla ### era emerso che la ### e ### gi dell'### aveva espresso parere negativo all'approvazione del piano di recupero presentato dall'attrice - il cui iter di approvazione era stato precedentemente sospeso a seguito 3 di talu ne osservazioni del ### i, proprietario di altr o lotto, confinante con q uello dell'attrice - sul rilievo ch e la delibe ra del Consiglio comunale di ### n. 107 del 30.7.2007 non aveva tenuto conto né della dichiarazione di interesse culturale dell'edificio (bene di notevole interesse pubblico), adot tata nel 2008, né del relativo vincolo paesaggist ico del 1969, per cui i p arametri di edificabilità riportati nel certificato di destinazione urbanistica d el 9.3.2010 erano insussistenti e il bene risultava privo delle qualità promesse. Il danno era, quindi, effetto dell'incolpevole affidamento dell'acquirente sulla veridic ità del certificato di destinazione urbanistica, dalle previsioni del PRG e della successiva delibera in variante adottata nel 2007 riguardo agli indici di edificabilità dell'area e all'insussistenza di divi eti di edificazione, nonché dell'illegittima adozione da parte del Comune della variante al PRG senza la previa richiesta del parere della ### dei beni culturali e senza tener conto dei vincoli monumentale e paesaggistico. 
In contradd ittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la sola domande di risoluzione della comprave ndita e di resti tuzione del prezzo nei confronti della ### ; ha respin to nel merito le azioni di responsabilità contrattuale verso il Comune di ### e il Ministero dei beni culturali ed ambientali, declinando la propria giurisdizione sulla domand a di risarcimento del danno extracontrattuale. A tal fine ha affermato che il Comune, non avendo acquisito il parere della ### ndenza ed avendo adottato una variante illegittima, assimilabile ai piani particolareggiati ex art. 16 della legge urbani stica n. 115 0/1942, aveva leso posizion i di interesse legittimo del privato e diritti patrimoniali consequenziali, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 104/2010.  ### ha riassunto il giudizio dinanzi al ### che, con ordinanza n. 131/2024, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che l'impresa acquirente aveva in realtà contestato al Comune di ### di aver rilasciato un certificato di 4 destinazione urbanistica, relat ivo all'area compravenduta e al sovrastante fabbricato, attestando erroneamente indici ediliziourbanistici previsti dalle NTA del PRG per l'ambito te rritoriale, omettendo l'indicazione del vincolo mo numentale impresso sullo stabile e del vincolo paesaggistico concernente l'ambito territoriale.  ### la domanda, un tale vulnus informativo aveva impedito all'acquirente di rilevare le ridotte potenzialità edificatorie del lotto e l'aveva indotto all'acquisto per un prezzo considerevolmente superiore, avendo la ### espresso, infin e, parere negativo sul ### di ### Proprio le informazioni contenute nel certificato, rivelatesi erronee o incomplete, erano all'origine del danno lamentato che, sotto il profilo dell'illecito extracontrattuale, era derivato dall'incolpevole affidamento della società nelle attestazioni rilasciate dall'amministrazione, certificato che, peraltro, essendo atto meramente ricognitivo, non era autonomamente impugnabile, non potendo configurarsi un danno conseguenza del non cor retto esercizio di potestà amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 30 del c.p.a., per cui che la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria.  ### di ### la ### s.r.l. e ### non hanno proposto difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il regolamento d'ufficio è stato tempestivamente sollevato dal g.a. entro il termine della prima udienza fissata per la trattazione nel merito ai sensi dell'art. 59, comma terzo, L. 69/2009 e 11 c.p.a.. 
La soluzione del confli tto deve investire tutte le do mande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla ### su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni della pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all'illegittimità della delibera di variante al PRG n. 107/2007 e di ogni atto consequenziale per violazione dell'art. 10, comma quarto, LR. 5 18/1983 e dell'art. 10, commi t erzo, e 16 LU 1150/1 942, e alla lesione dell'affidamento nella legittimità del la variante e nell a veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l'indicazione dei parametri urbanis tici e edilizi previsti dalla normativa locale (cfr. ricorso dinanzi al g.a. pag. 7-8 e citazione introduttiva dinanzi al Tribunale pagg. 26 e ss.). 
Tutte le suddette domande ricadono nella giurisdizione ordinaria. 
Per orien tamento assolutamente pacifico di que sta Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base d ella dom anda, venendo in rilievo non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa peten di, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass. SU 9771/2020; Cass. SU 23600/2020). 
Riguardo al danno consequenziale all'illegittimità della delibera 107/2007, adottata dal Comune senza acqu isizione dei pareri obbligatori, deve considerarsi che detta variante non ha negato, ma ha ricono sciuto ai proprietari dell'area ex ### la possibilità di usufruire dei parametri urbanistici poi recepiti nel piano attuativo, sicché non si pone direttamente all'origine del danno da lesione di u n intere sse pretensivo, essendo il pregiud izio riconducibile non al provvedimento illegittimo, ma al fatto storico della emissione di un atto amministrativo (di per sé stesso non dannoso) che, successivamen te, è risultato viziato, neg ando all'interessato gli effetti utili attesi (cfr. in fattispecie analoga, S.U. 1567/2023 che ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria per lesione del l'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approva to il ### di ### del ### includendo i terreni di proprietà de lla parte, aven ti destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato ###) 6 ###à della variante non è - quindi - elemento costitutivo della fattispeci e risarcitoria della quale il giu dice è chiamato a conoscere "principalit er", ma rileva nell'eziologia del pregiudizio quale elemento di una fattispecie di illecito che questa Corte ha già ritenuto, in cas i analo ghi, di natu ra contrattuale o da "co ntatto sociale qualifi cato", fatto idoneo a produrre obblig azioni ai sensi dell'art. 117 3 c.c. (ossia, nella fatt ispecie, danno da diniego di approvazione del piano attuativo determinato dall'illegittimità della variante cui detto piano si era conformato: cfr. Cass. SU 8236/2020, n. 8236, Cass., SU 13595/2022, 1391/2022, 14324/2021).  ### dedotta presup pone una pluralit à di fatti concorrenti: la variante favorevole illegittima, l'incolp evole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e il successivo diniego del parere obbligatorio per l'approvazione del piano attuativo degli interventi programmati (Cass. SU 8236/2020). 
Esso, cioè, discende non da lla violazione dell e regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, ma delle regole di corret tezza e buona fede, cui deve un iformarsi il comportamento dell'amministrazione. 
Va riba dito che la lesione dell 'incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non tratt andosi di una lesio ne dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'emissione del provvedimento ch e ha orientato le scelte di investimento o prodotto esborsi altri menti e vitabili (cfr. Cass. SU 17586/2015, Cass. SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011). 
Non è inoltre configurabile un pregiudizio all'aspettativa rivolta alla conservazione del provved imento viziato, non essendo post a in discussione una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita con cesso con il provvedimento 7 stesso, ma solo che l'amminist razione abbia indotto a s ostenere spese e a compier e attivi tà che altrimenti non sarebbero state affrontate (Cass. 2175/2023; Cass. su. 17586/2015). 
Tale soluzione non muta ove vengano in considerazione le materie oggetto di giuris dizione esclusiva, quale l'uso del te rritorio in cui rientra l'adozione de lla variante urbanistica (Cass. SU 14231/2020, Cass. 14324/l 20210, ### 7515/2022). 
Non basta che la lite sia catalogabile tra quelle rientranti in una data materia, occorre ndo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legitt imità/illegi ttimità di provvedimenti amministrativi e non di fattispecie di illecito in cui il provvedimento si deli nea come uno degli elementi costitutivi (cfr. Cass. S.U. 4614/2011, ###.U. 18267/2019; cfr., in materia urbanistica ed edilizia, Cass. 25843/2021; Cass. S.U. 3496/2023); la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al g iudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diret ta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva (ex art.  103 Cost., comma 1), ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento, rispetto a quello dem olitorio (cfr. Cass. S.U.  1654/2018, Cass. S.U. 416/2020; Cass. S.U. 8236/2020). 
Il descrit to criterio di riparto dell a giurisdizio ne, ricon fermato da queste SU anche dopo l'int roduzione dell'art. 7 c. p.a. (Cass. SU 2175/2020), in continuità con i precedenti di cui alle pronunce SU 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011, opera anche in relazione al pregiudizio causato dal rilascio del certificat o di destinazione urbanistica. 
Si è da tem po afferm ato che anche il risarcime nto dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità di un'attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi e rronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisa ndosi un atto o un provvedimento 8 amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi dinanzi al giudice amministrativo, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere e non essendo richiesto l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. (Cass. SU 6595/2011; Cass. SU 12640/2019). 
In conclusione va d ichiarata la giurisdizione ordinaria, con conseguente cassazione della sentenza n. 198/2014 del Tribunale ordinario di L'### dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge. 
Nulla sulle spese, non avendo le parti svolto difese.  P.Q.M.  dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza 198/2014 del Tribunale di L'### dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge. 
Così deciso in ### nella camera di Consiglio delle ### 

causa n. 107/2007 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Fortunato Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17284/2025 del 26-06-2025

... sentenza non si sia pronunciata, sulla sua do manda di risarcime nto danni per la violazione d elle distanze legali lamentate e per l'asserita apertura di vedute illecite sul suo fondo, è invece infondato. ### olillo, infatti, ancorché la suddett a sua domanda di risarcimento danni non avesse trovato accoglimento nella sentenza del ### di ### in primo grado, non risulta aver proposto il necessario e specifico motivo di appello sul punto (vedi motivi di appello riportati dalla sente nza impugnata), lim itandosi a richiamare genericament e le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per cui la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria della ### per mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione sul punto. Il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente al governo delle spese processuali di primo e di secondo grado, che la Corte distrettuale ha ritenuto di compensare int egralment e in base all'esito complessivo della lite, deve invece ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento de l ricorso principale, che imporrà al giudice di rinvio una nuova valutazione del governo delle spese di lite, sulla base dell'esito finale della controversia. Il giud (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19105/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 57, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente principale contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### PERRELLA, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n.3423/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.6.2025 dal ### 2 di 8 ### atto di citazione del 2004, ### proprietaria di un fondo con sovrastanti fabbricati, sito nel Comune di sant'### via ### del ### n. 75, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### proprietaria di un fondo confinante con sovrastanti fabbricat i, c hiedendone, in via principale, la condanna alla demolizione dei manufatti costruiti su tale fondo, in quanto in violazione delle distanze dai confini e dai suoi fabbricat i, ovvero all'arretramento di tali manufatti fino a distanza regolamentare, olt re al risarcimento dei danni ed in subordine la condanna alla chiusura delle vedute sul suo fondo. 
Costituitasi, la ### chiedeva in via riconvenzionale acc ertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere le costruzioni a distanza non regolamentare, avendole realizzate da oltre venti anni. S empre in via riconvenzionale, preme sso che ### aveva realizzato d ue manufatti a distanza non regolamentare e recanti pregiudizio al no rmale scolo delle acque piovane, chiedeva la condanna della stessa alla demolizione di tali manufatti, ovvero all'arretramento dei medesimi fino a dist anza regolamentare. 
Previo espletamento di CTU e prova testimoniale, con la sentenza n. 109/2 017, il Tribunale di ### rigettava le pretese dell a ### ritenendo che le costruzioni della ### fossero in regola sotto il profilo amministrativo e non violassero le distanze legali dal confine non pron unciandosi quin di sulla riconvenzionale di usucapione del diritt o della ### i di mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella legale, e in parziale accoglimento delle riconvenzionali della ### conda nnava la ### o alla demolizione del manufatto in lamiera e profilati metallici, adibito a deposito, come descritto dal ### sino a ristabilire il limite legale di tre metri dal confine con la proprietà di ### stabilito dal 3 di 8 regolamento comunale del 1965 per la zona rurale, compensando le spese di lite. 
Avverso questa senten za proponeva appello la ### lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda tesa ad ottenere, in via subordinata, la chiusura delle veduta aperte da ### sul suo fondo, i l travisamento del contenuto della ### che aveva evidenziato la distanza non regolame ntare rispe tto ai confini dei fabbricati della ### e la presenza di grondaie e di una tubatura di scarico ostruita in prossimità del confin e, la m ancata considerazione della prevenzione del suo fabbricato del quale era stata ordinata la demolizione rispetto ai fabbricat i della ### la mancata compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, e chiedendo q uindi l'accogl imento delle domande avanzate in primo grado ed i l rigetto d ell'avversa doman da di demolizione accolta in primo grado. 
Nella resistenza di ### con la sentenza n. 3423/2021 del 29.4/7.5.2021 la Corte d'Appello di ### in parziale riforma della sentenza gravata, riteneva inoperante il principio di prevenzione in favore della Tom olillo in quanto il fabbricato del quale era stata ordinata la demoli zione ricadeva in zona rurale, nella quale il regolamento del 1965 prescriveva la distanza minima dal confine di tre metri, escludeva che vi fosse st ata violazione delle distanze legali dell'art . 905 cod. civ. da parte de lle vedute aperte dal la ### e condannava Lan ni ### alla demolizione e/o all'arretramento sino alla distanza regolamentare di tre metri dal confine prescritta dal regolamento comunale del 1965 per la zona rurale del manufatto in blocchetti di calcestruzzo e profilati metallici e dell a tettoia in la miera metallica su profili in accia io, compensando le spese processuali del doppio grado. 
Avverso questa sen tenza, ### ha prop osto ricorso principale a questa Corte, affidan dosi ad un unico motivo, e 4 di 8 ### ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. 
Nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio ### ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'art.  360, primo comma c.p.c. , la Lan ni lamen ta la violazione degli articoli 10 e 23 del ### edilizio comunale del Comune di ### approva to dal ### con la deliberazione n. 69 dell'11.8 .1965, pe r l'errata indivi duazione dell'ubicazione del garage oggetto del provvedimen to di demolizione e/o arretramento ad ottato dal ### ale di ### garage che ricadeva in zona urbana e non in zona rurale, per cui attraverso il rinvio dell'art . 10 d el rego lamento suddetto alla L.n.1684/1962 risultava prescritto solo l'intervallo di isolamento di sei metri tra fabbricati, e non era applicabile la distanza minima di tre metri dal confine, stabilita dall'art. 23 del regolamento suddetto per la zona rurale.  ###) Col prim o motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 4) dell'art. 360, primo comma c.p.c., la ### lamenta la violazione dell 'art. 11 2 c.p.c., per omessa pro nuncia sulla sua richiesta di condanna al risarcimento danni per violazione della normativa sulle distanze legali e sull'apertura delle vedute da parte della ####) Col second o motivo del ricorso in cidentale, articolato in riferimento al n. 4) dell'art. 360, primo comma c.p.c., la ### lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte di Appello di ### avrebbe indebitamente ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonostante l'accoglimento dell'appello proposto dalla ### con la scarna motivazione di aver tenuto in considerazione l'esito complessivo del giudizio. 5 di 8 Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata da ### in quanto con l'unico motivo fatto valere ### ha lamentato ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazion e e falsa applicazione degli articoli 10 e 23 del ### to edil izio comunale del Comune di ### F iumerapido, approvato dal ### con la deliberazione n. 69 dell'11.8.1965, per avere la Corte d'A ppello erroneam ente sussunto la fattispecie concreta esaminata, relativa al garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### di ### posto sulla particella 834 del foglio 26, in zon a urbana, nell'ambi to applicativo dell'art . 23 del suddetto regolamento, che prescriveva per la zona rurale la distanza minima di tre metri dal con fine oltre a que lla di sei met ri tra fabbricati, anziché nell'ambito appli cativo dell'art. 10 dello stesso regolamento, che al contrario per la zona urbana rinviava solo alla disciplina dell'art. 6 della L .n.1684/1962, che p revedeva un intervallo di isolamento tra i fabbricati di sei metri, senza stabilire una distanza minima dal confine. 
Nel contempo col primo motivo di ricorso, pur senza farsi menzione nella rubrica del vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., si é lamentato che la Corte d'Appello, pu r avendo rico nosciuto che il porticato della ### ubicato sulla stessa particella 834 del foglio 26, ricadeva in zona urbana, accodandosi alla svista del ### non abbia rilevato che fabbricati insistenti sulla medesim a particella necessariamente dovevano essere ricompresi nella stessa zona urbana, e che d alla concessione ed ilizia n. 593 del 27.12.197 8, dalla concessione edilizia in sanato ria n. 40 dell'1 1.6.19 99 e dal certificato di destinazione urbanistica (documenti 5, 6 e 7 allegati alla ### risultava il fatto che il garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### ricadeva in zona urbana, sottozona B 2. Ulteriormente 6 di 8 la ricorre nte lamenta che l'impugnata sen tenza non abbia esaminato il profilo della preventiva c ostruzione del suo garage, che sarebbe stato da lei invocato, ma non si indica in quale atto, limitandosi ad escludere il rilievo dell'art. 9 della L.n.122/1989, che consente di costruire in dero ga agli strumenti u rbanistici ed ai regolamenti edilizi, solo ove il garage sia realizzato nel sottosuolo, o in p reesisten ti locali al piano terreno del fabbricato, e ad affermare che non poteva ope rare il principio dell a prevenzione invocato dalla appe llante ### , per il di lei manufatto in lamiera e profilati metallici adibito a deposito, del quale era stata ordinata la demolizione dal giudice di primo grado. 
Inteso il motivo in questi termini, al di là della formale rubrica, lo stesso deve ritenersi fondato. 
La Corte d 'Appello, non potendo far ricadere due fab bricati di proprietà della ### insistenti sulla stessa particella catastale (la particella 834 del foglio 26) su zone urbane diverse solo perché così p er errore ind icato dal ### avrebb e dovuto considerare i documenti decisivi prodotti dalla ### ed allegati coi numeri 5, 6 e 7 alla ### ossia la concessione edilizia n. 593 del 27.12.1978, la concessione e dilizia in sanatoria n. 4 0 dell'1 1.6.1999 ed il certificato di destinazione urbanistica, dai quali emergeva il fatto decisivo che il di lei garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### ricadeva in zona urbana, sottozona B 2, e verificare quindi solo se tale fabbricato viol asse la distanza di sei m etri dal fabbricato ### prevista dall'art. 6 d ella L. n. 1684/1962, al la quale faceva rinvio l'art. 10 del reg olamento comu nale per la z ona urbana, come negativ amen te accertato in primo grado, e non la distanza di tre metri dal confine, stabilita invece dall'art. 23 dello stesso regolamento, ma per i fabbricati ricadenti in zona rurale.  ### esame sussiste e comporta la cassazione della sentenza per nuovo esame. 7 di 8 Il prim o motivo del ricorso in cidentale di ### col quale si lamenta che l'impugnata sentenza non si sia pronunciata, sulla sua do manda di risarcime nto danni per la violazione d elle distanze legali lamentate e per l'asserita apertura di vedute illecite sul suo fondo, è invece infondato.  ### olillo, infatti, ancorché la suddett a sua domanda di risarcimento danni non avesse trovato accoglimento nella sentenza del ### di ### in primo grado, non risulta aver proposto il necessario e specifico motivo di appello sul punto (vedi motivi di appello riportati dalla sente nza impugnata), lim itandosi a richiamare genericament e le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per cui la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria della ### per mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione sul punto. 
Il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente al governo delle spese processuali di primo e di secondo grado, che la Corte distrettuale ha ritenuto di compensare int egralment e in base all'esito complessivo della lite, deve invece ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento de l ricorso principale, che imporrà al giudice di rinvio una nuova valutazione del governo delle spese di lite, sulla base dell'esito finale della controversia. 
Il giud ice di rinvio (Corte d'### o di Ro ma in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio.  P.Q.M.  La Corte d i Cassazione accog lie il rico rso principa le, respinge il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'App ello di R oma in diversa composizione, ch e provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20.5.2025 ### 8 di 8 ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20275/2025 del 20-07-2025

... indeterminato dei rapporti, era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiteraz ione dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il Ministero dell'### e i docenti di religione meglio indicati in epigrafe per oltre un decennio; la Corte d'Appello ha quindi rigettato integralmente le domande dei docenti ritenendo, in estrema sintesi, che la legge n. 186 del 2003 che consentiva la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell'organico da riportare ad un organico “di fatto”, fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, che qui derivava non solo d al normale andament o demo grafico o di spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta o meno degli alunni, di anno in anno, di avvalersi di quell'insegnamento; 2. #### e ### han no proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. il primo m otivo d i ricorso denuncia la nullità della sent enza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ed è infondato, in quanto, per un verso, il difetto di motivazione sul piano giuridico non è in sé vizio (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 373/2021 R.G. proposto da: ##### rappresentati e difesi dagli Avv. ### e #### -ricorrente contro ###'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall'### -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di VENEZIA 114/2020 depositata il ###, NRG 459/2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal ###.  ### 1.  2 di 4 la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova con la quale, pur rigettandosi la domanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti, era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiteraz ione dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il Ministero dell'### e i docenti di religione meglio indicati in epigrafe per oltre un decennio; la Corte d'Appello ha quindi rigettato integralmente le domande dei docenti ritenendo, in estrema sintesi, che la legge n. 186 del 2003 che consentiva la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell'organico da riportare ad un organico “di fatto”, fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, che qui derivava non solo d al normale andament o demo grafico o di spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta o meno degli alunni, di anno in anno, di avvalersi di quell'insegnamento; 2.  #### e ### han no proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.  il primo m otivo d i ricorso denuncia la nullità della sent enza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ed è infondato, in quanto, per un verso, il difetto di motivazione sul piano giuridico non è in sé vizio utile alla cassazione della sentenza (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 1° marzo 2019, n. 6145) e, per altro verso, la motivazione nel caso di specie - secondo quanto di essa riepilogato in via d i sintes i nello storico di lite - c'è ed é pienamente percepibile nella sua logica; 2. 3 di 4 il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché della ### 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368 del 20 01 e dell'o bbligo di un'interpretazione adeguatrice della legge nazionale risp etto alla disciplina eurounitaria nel significato ad essa attribuito della Corte di Giustizia dell'### il mot ivo contesta l'esistenza di ragi oni obiettive ido nee a giustificare il fatto che ai docenti in esame non si applichin o le tutele eurounitarie di cui alla ### 9 9/70/CE, in presenz a di reiterazione di contratti per coprire posti stabilmente funzionanti e costituenti il 30% dell'organico; il motivo è fondato; questa S.C. ha infat ti ritenuto che nel regim e speciale di assunzione a tempo de termin ato dei docenti di religione cattolica nella scuola pub blica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costit uisce abuso nell'ut ilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità pe r un pe riodo superiore a tre annualità scolastiche, in ma ncanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinu a del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza risp etto al fab bisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rappo rti a termin e superiore alle tre ann ualit à, sorgendo, in tutte le menzionat e ipot esi di abuso, il diritto d ei docenti al risarcime nto de l danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione de lla gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di dirit to in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698); 4 di 4 a t ale precedente, al la cui motivazione più in dettag lio si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., è stata data continuità da successive pronunce sempre conformi ( cfr. fra le tante Cass. 6566/2023; Cass. n. 13638/2025; Cass. n. 13640/2025); 2.  ciò comporta la cassazione della sentenza im pugnata, previo assorbimento del terzo motivo con il quale si svo lgono considerazioni sull'appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell'organico coperto solo con con tratti a termine, dato peraltro che - oltre a non e ssere sostanz ialmente disconosciuto neanche dalla senten za impugnata e che appare addirittura pacifico in causa - è in sé irrilevant e a fronte della plurima reiterazione di contratti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari; il giudice del rinvio deciderà quindi la controversia, con riferimento alle dom ande risarcitorie per reiterazione abusiva di contratti a termine su cui le parti ancora contendono, facendo applicazione dei principi come sopra delineati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugn ata in relaz ione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19729/2025 del 16-07-2025

... principale è inammissibile. Va premesso che in tem a di risarcime nto del dann o da illecit o anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiust o, il cui accertamen to va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto (Cass, n. 1923/25) e che il "dies a quo" dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust nei confronti dell'impresa concorrente, operante nel medesimo settore di quella dominante, è suscettibile di coincidere, non con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'### ma con quella di avvio della relativa istruttoria, ben potendosi presumere che l'impresa danneggiata osservi e vigili, secondo l'ordinaria diligenza, sulle 6 condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione nello stesso mercato di riferimento (Cass. n. ###/22). Nel caso (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 24455/2023 proposto da: ### s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difesa dagli avv.ti #### e ### per procura speciale in atti; -ricorrente - -contro ### & ### s.n.c..; ### s.p.a.; ### & C. s.n.c.; ### P.G.  #### - ##### SOCIETA' #### s.r.l.; ### s.p.a.; #### a r.l .; ### PALMO; ### F.###.& M. s.n.c.; PETROLNAFTA ### & C. s.n.c.; ######. s.n.c.. ###; ##### & C. s.n.c.; #### s.r.l.; ### s.r.l.; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese dall'avv. ### per procura speciale in atti; -controricorrenti -nonché- ### & C. S.R.L; MERCEDES### (GIÀ ###; #### (###; ##### S.A.S .; #####; ### N.V.; ###### A; ### GMB; ### (GIÀ ###; ### & ### (GIÀ ### & ###; ### & ### in persona dei rispettivi legali rappres. p.t; -intimati -nonché- ### & ### s.n.c..; ### s.p.a.; ### & C. s.n.c.; ### P.G.  #### - ##### SOCIETA' #### s.r.l.; ### s.p.a.; ### E #### a r.l.; #### F.###.& M. s. n.c.; #### & C. s.n.c.; ###; #####. s. n.c.. ###; ##### & C. s.n.c.; ###; ### s.r.l .; 3 ### s.r.l.; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese dall'avv. ### per procura speciale in atti; -ricorrenti incidentali -contro ### S.P. A; ### ; ###### S.A.S .; ### T #####; ###### A; #### SE (GIÀ ###; ### & ### (GIÀ ### & ###; ### & ### in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -resistenti al ricorso incidentale avverso la senten za n. 2874/ 2023 della Corte d'Appello di Milano pubblicata, e notificata a ### in data 10 ottobre 2023; udita la relazione d ella causa sv olta nella came ra di consiglio del 19/06/2025 dal ### rel., dott. ##### & figli s.n.c., ### s.p.a., ### & c. s.n.c, ### sociale p.g. Frassati di produzione e lavoro scs - onlus, #### a' emiliana ### ed affini### s.r.l., ### s.p.a., coop ### e ### coop. a r.l., #### f. lli Mencattelli f.& m. s.n. c., Petrolnafta di ### & c. s.n.c., #### di ### e c. s. n.c.. i n liquid azione, #### trasporti ### di ### & c. s.n.c., #### s.r.l. e ditta ### di ### & c. s.r.l.- quale gruppo di acquirenti di autocarriconveniva la ### s.p.a. innanzi al Tribunale delle imprese di ### chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta 4 per l'illecita maggiorazione del prezzo d'acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 beni grazie alla formazione di un cartello, da parte delle case costruttrici, tra gennaio 107 e gennaio 2011, accertata dalla ### con decisione del 19.7.2016, per euro 6.685.000,00 circa, in violazione della normativa antitrust, e di condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti.  ### s.p.a. chiamava in causa le altre case costruttrici. 
Con sentenza non definitiva, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale (decorrente dall'adozione del p rovvedimento della ###. 
Con sentenza del 10.10.2023 la Corte territoriale rigettava l'appello della ### per mancata prova della ragionevole percezione del danno ingiusto in epoca anteriore usando l'ordinaria diligenza, in quanto erano generici sia il comunic ato stampa della ### di avvio delle indagini, che gli articoli di stampa, da cui l'impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle parti ritenute danneggianti, peraltro implicanti meri sospetti non idonei a fondare un'azione giudiziaria.  ### s.p.a. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza d'appello, con unico motivo, illustrato da memoria. Parte controricorrente resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale, illustrati da memoria.  ###'unico motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 2935 e 2947, cc, lamentando che la Corte d'appello ha omesso la valutazione riguardante la conoscibilità degli eventi dannosi cagionati da ### e le parti chiamate in causa per l'asserita illecita maggiorazione del prezzo d'acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 autocarri, grazie alla formazione di un cartello , sulla base del criterio della diligenza media esigibile dall'agente-modellocui era riferibile parte attriceavendo essa indagato solo sulla pro va dell'e ffettiva conoscenza, ritenendo che la 5 percezione degli effet ti della condotta antic ompetitiva, relativamen te all'aumento del prezzo degli autocarri acquistati, non fosse sufficiente per far decorrere la prescrizione, essendo necessaria la coscienza dell'ingiustizia del danno correlata al momento nel quale il soggetto interessato fosse stato ragionevolmente ed adeguatamente informato che tale aumento si poneva quale conseguenza dell'illecito anticoncorrenziale. 
La ricorrente assume altresì che la Corte d'appello ha omesso di considerare che il termine di prescrizione potesse decorrere dalla notizia dell'inizio delle indagini sull'illecito, attraverso i vari mezzi di comunicazione citati, dai quali era desumibile la percezione dell'ingiustizia del danno in questione.  ### motivo del ricorso incidentale ha ad ogget to la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in relazione al fatto che i ricorsi esaminati erano due (uno presentato da ### e l'altro da ###, non riuniti, sebbene la stessa ### avesse richiesto la riunione dei giudizi. 
Il motivo del ricorso principale è inammissibile. 
Va premesso che in tem a di risarcime nto del dann o da illecit o anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiust o, il cui accertamen to va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto (Cass, n. 1923/25) e che il "dies a quo" dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust nei confronti dell'impresa concorrente, operante nel medesimo settore di quella dominante, è suscettibile di coincidere, non con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'### ma con quella di avvio della relativa istruttoria, ben potendosi presumere che l'impresa danneggiata osservi e vigili, secondo l'ordinaria diligenza, sulle 6 condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione nello stesso mercato di riferimento (Cass. n. ###/22). 
Nel caso concreto, la censura non coglie la ratio decidendi, la quale non è limitata alla conoscenza e ffettiva, ma riguarda anche la conosci bilità esigibile. 
Al riguardo, la Corte d'appello, affermando che dalla genericità delle fonti informative derivavano sia l'impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle d annegg ianti, sia l'implicazione di meri sospetti, ha inteso escludere non solo la conoscenza effettiva, ma anche quella esigibile in b ase alla diligenza media. La censura re sta pertant o estranea alla ratio decidendi. 
Trattasi, peraltro, di conclusione coerente alle caratteristiche del danno da illecito anticoncorrenziale. 
In particolare, è stato ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine non rileva il momento in cui l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ont ologicamente il danno all'al trui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta e d il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass., n. 5232/2024, in particolare il punto 1.4. relativa alla medesima vicenda di cui al presente giudizio; il principio è stato ribadito di recente dalla Corte di giustizia: si è evidenziato, per la precisione, proprio con riferimento all'illecito concorrenziale accertato dalla ### il 19 luglio 2016, di cui si dibatte, che i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenz a degli ### membri e dell'### non possa no iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale 7 violazione, nonché dell'identità dell'autore della stessa - Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-267/20, cit., 61). 
Il ricorso incidentale è tardivo, in relazione al termine breve di impugnazione. 
Giova rilevare che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dun que l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instau razione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., ###/2023; n. 15220/2018).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre alla magg iorazione del 15 % quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con attribuzione all'avv. ### quale procuratore antistatario. 
Dichiara inefficace il ricorso incidentale. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.   ### 8 Dott. ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Caiazzo Rosario

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