Tribunale di Padova SEZIONE LAVORO VERBALE D'### N. R.G. 2360/2022 All'udienza del 09/04/2024, davanti al Giudice Dott. ### sono presenti l'avvocato ### su teams, l'avvocatessa ### in presenza in sostituzione della dottoressa ### Il procuratore ricorrente insiste in tutto quanto dedotto, in particolare attesi i principi della Cassazione in tema di prescrizione, rinuncia all'annualità 2016-2017, insiste però nelle restanti annualità attesi che va considerato per la prescrizione il dies a quo della stipula del contratto, e risulta una diffida perfezionatasi l'8 luglio 2022, come risulta dal proprio documento 8.
Il giudice decide come da sentenza letta in udienza. Il Giudice Dott. ### Tribunale di Padova SEZIONE LAVORO N.R.G. 2360/2022 Il Giudice Dott. ### all'udienza del 9.4.2024 ha pronunciato e letto contestualmente la seguente SENTENZA nella causa proposta da #### (C.F. ###), con gli Avv.ti ##### ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### (C.F.###), rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott. #### resistente ### carta elettronica.
Premesso che: - parte ricorrente domanda: “accertare, ritenere e dichiarare il diritto del prof. Ravì ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni sopra esposte; per l'effetto condannare il Ministero convenuto, al pagamento e/o risarcimento della somma di ### 500,00 in favore del prof. Ravì per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di ### 3.500,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo; ed inoltre, accertare, ritenere e dichiarare la reiterazione illegittima dei contratti a termini e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento c.d. comunitario per un importo tra le 2,5 e le 12 mensilità riferite all'ultima retribuzione globale di fatto; con vittoria di spese e compensi di causa”; - parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; - all'udienza del 9 aprile 2024, il procuratore ricorrente, a parziale modifica della domanda formulata, ha chiesto espungersi dalle annualità rispetto alle quali è stato chiesto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, l'anno scolastico 2016/2017; atteso che: - parte ricorrente è un insegnante in servizio a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2023 (v. contratto a tempo indeterminato depositato in atti da parte ricorrente in data 11 novembre 2023), che ha in precedenza prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'### in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, come da prospetto riassuntivo che segue (doc. 1, doc. 2, doc. 3, doc. 4, doc. 5, doc. 6 e doc. 7 ricorrente): a.s. 2016/2017, dal 22/11/2016 al 30/06/2017, I.I.S. ### di ### di ####, ###, n. 18 ore; a.s. 2017/2018, dal 26/09/2017 al 31/08/2018, I.I.S. ### di ### di ####, ###, n. 18 ore; a.s. 2018/2019, dal 5/10/2018 al 31/08/2019, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2019/2020, dal 18/09/2019 al 31/08/2020, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2020/2021, dal 23/09/2020 al 31/08/2021, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2020/2021, dal 13/01/2021 al 5/06/2021, I.I.S. Duca degli ### di ### attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, n. 1 ore; a.s. 2021/2022, dal 25/10/2021 al 30/06/2022, I.I.S. Duca degli ### di ### attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, n. 1 ore; - il ricorrente allega di non aver fruito della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di € 500,00, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, svolti a tempo determinato (è rinunciato l'anno 2015/2017). Il Ministero resistente contesta la fondatezza della domanda sull'assunto che la ### elettronica è riservata dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015 al personale assunto a tempo indeterminato; - il ricorrente lamenta altresì l'illegittimità dell'operato ministeriale consistente nel reiterato ricorso al contratto a termine, domandandone la condanna al risarcimento del danno conseguente a tale condotta abusiva; quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, ritenuto che: - nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, senza aver fruito della ### elettronica; - la domanda deve essere accolta, ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c., sulla base delle dettagliate e condivisibili motivazioni enunciate nella sentenza del 25 maggio 2023, pronunciata da questo Tribunale in una causa in parte qua sovrapponibile (Tribunale di ### sentenza del 25 maggio 2023, N. R.G. 2429/2022, Dott.ssa ###; - l'erogazione annuale della somma di € 500,00 mediante ### elettronica è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della ### 107/2015, secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione; - il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121”. Il D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; - con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma 1); “la ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2); “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma 6); - dalla lettura di tali disposizioni emerge come la ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento; - ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato; - occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; - le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento ( sentenza CGUE, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ### “La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”; - di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'### e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza ### C-177/10, ### punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021); - sulla questione della compatibilità con il diritto dell'### europea dell'esclusione dalla fruizione della ### elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE; - la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; - sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una ### elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (così ### sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450); - occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”; - in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la ### è riconosciuta dalla norma di legge; - va poi ricordato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali; - anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della ### n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della ### 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così ### Stato n. 1842 del 16 marzo 2022); - dalla lettura dell'art. 1, comma 121 e ss., della ### n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività; - la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; - ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della ### elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio; - la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla ### elettronica e la “didattica annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione; - a tal fine sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 comma 4 C.C.N.L. e dell'art. 4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. Come ritenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, la situazione del docente di ruolo parttime non è tout court sovrapponibile alla situazione del docente a tempo determinato. Tale soglia può però rappresentare un elemento di valutazione che concorre, unitamente ad ogni altro, con la dovuta approssimazione, ad orientare il giudizio di effettiva comparabilità tra la prestazione lavorativa svolta a termine da un determinato docente in un determinato anno scolastico e la prestazione lavorativa a tempo indeterminato svolta da tutte le categorie di docenti cui il diritto alla ### elettronica è riconosciuto dal sistema normativo; - del pari, altro parametro orientativo utile ai fini del giudizio di comparabilità, seppur non in sé esaustivo alla luce della già citata sentenza di legittimità n. 29961 del 27 ottobre 2023, è il termine di durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa, cui fanno riferimento l'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99 e l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94, ai fini dell'equiparazione rispetto alla supplenza annuale; - sotto altro aspetto, non può ritenersi che il bonus accreditato sulla ### elettronica sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché, in tal modo, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della ### elettronica per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Tribunale di Torino, sentenza n. 1259 del 2022); - tanto chiarito, il ricorrente risulta attualmente in servizio in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2023 (v. contratto a tempo indeterminato depositato in atti da parte ricorrente in data 11 novembre 2023), e ha comunque svolto, in modo continuativo e in forza di un unico rapporto di lavoro, per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche; - pertanto, nel caso di specie, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente risulta senz'altro comparabile rispetto a quella propria del docente di ruolo; - la domanda è in parte qua accolta; - è rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente, atteso che diffida a adempiere è stata notificata al Ministero, a mezzo pec, in data 8 luglio 2022, ovvero entro i cinque anni dalla costituzione del diritto (id est: 26 settembre 2017) (doc. 8 ricorrente); - la domanda svolta dal ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 121, della ### 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa; - conseguentemente, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della ### n. 107/1915, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della ### elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### 107/2015 per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, il Ministero resistente va condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### elettronica della somma pari a € 500,00 per ciascun anno di servizio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, svolto a tempo determinato. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1, comma 121 e ss., della ### n. 107/2015; quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo abusivo ricorso al contratto a termine, ritenuto che: - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, l'amministrazione scolastica stipula i contratti con scadenza al 31 agosto se i posti da coprire sono vacanti nel così detto organico di diritto. Laddove il contratto preveda il termine finale del rapporto al 31 agosto, il posto ricoperto è da considerarsi vacante nell'organico di diritto; - nel caso di specie, i contratti a termine stipulati per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sono stati stipulati su posti vacanti in organico di diritto e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto. Gli allegati contratti non indicano il nominativo di alcun dipendente sostituito, sicché è confermato che tutto il servizio di insegnamento del ricorrente è stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente; - è incontestabile che con la reiterata stipulazione di tali contratti a termine il Ministero dell'### ha soddisfatto un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea; - In tal modo, l'### resistente ha abusato dello strumento del contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo; - con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE (nella causa ### + altri vs ### e Comune di Napoli) ha statuito che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»; - la Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ### della Corte di giustizia, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino»; - la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2016 22557, ha stabilito che « (…) è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi»; - il ricorrente ha stipulato contratti a termine su posti vacanti nell'organico di diritto per oltre 36 mesi. È, quindi, pacifico che nella fattispecie si è verificato un abuso nell'utilizzo dei contratti a termine, che osta alla clausola 5 della direttiva; - la Corte di Giustizia, con la sentenza ### ha sottolineato che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'### non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengono non di meno accertati abusi «spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro»; - secondo le ### del 2016 «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.». Inoltre, secondo le ### «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass. S.U. 15.3.2016, n. 5072); - il ricorrente ha perciò diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione a ### e secondo i criteri dalla stessa indicati (vale a dire da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), ritenuti adeguati alla finalità dissuasiva individuata dalla Corte di Giustizia; - anche più recentemente la Cassazione ha ribadito che «Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità» (Cass. 1.2.2021, n. 2175; cfr. altresì Cass. 4.3.21, n. 6089); - nel caso di specie, in considerazione del numero dei contratti a termine su organico di diritto stipulati dal ricorrente, e considerata l'entità del lavoro svolto da costui in assenza di stabilizzazione oltre il termine di 36 mesi (che comprende anche un cospicuo numero di mesi lavorati con contratti di lavoro a termine stipulati su organico di fatto con scadenza 30 giugno), il danno risarcibile è quantificato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - pertanto, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero resistente convenuta va condannata al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come un dispositivo. P.Q.M. Il giudice, ogni altra istanza rigettata: - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; - condanna il Ministero resistente a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; - accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - condanna il Ministero resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.. ### 9.4.2024 Il Giudice
Dott. ### n. 2360/2022
causa n. 2360/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Perrone Francesco