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Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 520/2024 del 13-06-2024

... azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto d'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2795/2021 promossa da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.-P.IVA: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale ha eletto domicilio ATTORE OPPONENTE contro ### (CF ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio CONVENUTO OPPOSTO ### (CF ###)), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 903/2021, il Tribunale di Piacenza ingiungeva alla società ### srl il pagamento della somma di € 130.000,00 oltre accessori e spese in favore della sig.ra ### A sostegno della domanda, la ricorrente, in sede monitoria, esponeva che: - nel corso degli anni 2011-2017, il sig. ### socio di ### S.r.l., aveva eseguito finanziamenti a favore della ### srl ed aveva inviato tempestivamente PEC alla predetta società informandola di ciascuna operazione e specificandone l'obbligo restitutorio; - tali finanziamenti eseguiti dal ### erano stati registrati nella contabilità interna della società e inseriti a bilancio come debiti verso soci (dovuti a finanziamento); - nel periodo 2014-2019 la società ### aveva effettuato rimborsi a favore del ### per un importo complessivo di euro 85.000,00; - la società AF aveva consegnato al ### assegno bancario di euro 10.000,00 (mai incassato) e l'amministratore ### aveva sottoscritto, in data ###, un documento attestante la posizione debitoria della società verso il socio ### - in data ###, ### aveva ceduto la propria quota di partecipazione sociale al ### senza tuttavia cedere il proprio credito verso la società; - in data #### aveva ceduto, pro soluto, alla sig.ra ### il proprio credito verso la società ### per un importo di euro 130.000,00 e le parti avevano comunicato alla società debitrice ceduta, a mezzo pec del 14/10/2021, l'intervenuto contratto di cessione di credito. 
Avverso detto provvedimento monitorio, la società ### srl proponeva opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ### l'esecuzione provvisoria del ### ingiuntivo opposto in relazione alle eccezioni che legittimano la richiesta di sospensione immediata ex art. 649 cpc, previa, eventuale, fissazione di apposita udienza; Nel merito: dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica e pertanto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Piacenza in data ### 903/2021 R.G. n. 2300/2021 - ### N. 1144/2021 del 2/11/2021, notifica avvenuta, mediante ### in data ###, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di causa”. 
Con la spiegata opposizione, la società opponente deduceva, in fatto, che: - in realtà, il credito oggetto di cessione era maturato, in via quasi esclusiva, dall'iscrizione nel bilancio di ### di versamenti personali eseguiti dal ### a favore della ### (fallita in data ### - proc. n. 27/2020 Tribunale Piacenza) il cui legale rappresentate al tempo dei versamenti era proprio la ###ra ### -erano, quindi, il #### e la ###ra ### in accordo tra loro, ad aver eseguito versamenti a favore della ### ed aver “caricato” gli stessi sulla ### il tutto per scopi completamente estranei all'attività societaria; - i versamenti del #### infatti, erano stati eseguiti in autonomia e senza alcuna autorizzazione dell'amministratore, direttamente dal conto corrente del #### senza passare per il conto della ### e non informando il legale rappresentate della ### - invero, il sostenuto credito ceduto derivava, per la maggior parte, da versamenti diretti del #### (dal proprio conto corrente) alla ### somme poi che erano state impropriamente iscritte nella contabilità di AF ### mediante e.mail inviate dal ### allo studio delegato a gestire la contabilità di AF; -appariva dunque evidente che il #### aveva gestito direttamente la ### pur non essendone né l'amministratore, né il legale rappresentante; - la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro; -per l'appunto, tali opere non erano mai state eseguite dalla ### ma erano state realizzate dalla stessa società ### di cui il professor ### era, all'epoca dei fatti, detentore del 98% delle quote ed amministratore di fatto; -appariva evidente, per questi motivi, che l'importo fatto iscrivere nel bilancio della ### dal #### come credito e ceduto alla ### di fatto non esisteva, in quanto si riferiva a somme versate a ### a titolo personale dal ### senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore della società ### e non riconducibili a nessuna lavorazione eseguita da ### a favore di ### -in ogni caso, le somme versate dal #### non potevano essere considerate come un prestito ma, semmai, come un versamento stante, da un lato, le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### e dall'altro stante il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore; -anche qualora il credito fosse stato ritenuto riconducibile alla categoria dei finanziamenti, valevano, per il suo rimborso, le condizioni previste dall'art. 2467 in tema di postergazione; - nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c., nel caso di specie, attesa la situazione economica e finanziaria della ### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite; - la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi comunque inefficace per precedente cessione ancora valida, posto che in data ###, il socio ### aveva sottoscritto una scrittura privata con il ### obbligandosi a cedere allo stesso il medesimo credito, stabilendo che detta cessione doveva perfezionarsi entro il termine di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura - entro il giorno 28/05/2021 - salvo proroga automatica di mesi 12 se “nel periodo stabilito di 24 mesi la cessione avrà raggiunto almeno il 50% del valore” (lettera d); - l'assegno di € 10.000,00, era stato consegnato dall'#### al ### in ragione di quanto espressamente previsto alla lettera f) della scrittura in parola e non, come sostenuto dalla controparte, come acconto sulla maggior somma dovuta di € 130.000,00, ovvero come anticipo sul credito vantato dal #### -il ### inoltre, aveva provveduto a consegnare un ulteriore assegno al ### sempre di € 10.000,00 in adempimento all'obbligo assunto con la scrittura in parola, prorogando così la cessione per ulteriori 12 mesi e dunque fino al 28/05/2022. 
In sintesi, secondo l'opponente: a) i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci; b) il credito in questione aveva natura di versamento -incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società- e non di finanziamento; c) anche laddove si ritenesse che le somme versate dal #### costituiscano dei prestiti, le stesse non erano rimborsabili, in quanto la situazione economica e finanziaria della ### al momento dei versamenti, era tale da determinare la postergazione del credito; d) la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida Si costituivano in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore l'opposta ### ed il sig. ### in qualità di intervenuto, quale avente causa dell'opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, in quanto ritenuto infondato. 
A tal fine la difesa ### e ### replicava che: -il sig. ### socio della ### S.r.l. fino al novembre 2018, aveva effettuato finanziamenti a favore di detta società dal momento della sua costituzione fino al momento del trasferimento delle proprie quote all'#### attuale socio ed amministratore di AF; -tutti i finanziamenti effettuati dal socio ### a favore di AF erano prestiti infruttiferi ed erano stati inseriti tra i debiti della società nei vari bilanci annuali, regolarmente approvati; -i prestiti provenienti dal ### venivano versati sul conto bancario della società ### oppure corrisposti direttamente dal ### ai fornitori/creditori della società, secondo le istruzioni fornite dall'#### con il benestare dell'amministratore ### -l'Ing. ### era direttore lavori e progettista per la società ### sin dalla sua costituzione e si era sempre occupato di tutte le attività di AF, svolgendo anche mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di direttore lavori quali, ad esempio, conclusione di contratti con i fornitori, incluso intese e tempistiche dei pagamenti, rapporti con il consulente contabile, accordi con il Comune e gestione dei rapporti della AF con i terzi in genere; -la società ### S.r.l. aveva effettuato per ### lavori edili, sia di costruzione di fabbricati che opere di urbanizzazione, dal 2011 al 2016; -tali lavori erano sottoposti al controllo e vigilanza del direttore dei lavori incaricato da ##### -in data ### il ### aveva ceduto alla ### il proprio credito di euro 200.000,00 vantato verso la ### S.r.l; -tale credito era stato utilizzato dalla ### a parziale pagamento di immobili in ### acquistati con rogito del 29/09/2011 concluso tra AF ### ed ### -in data ### la società AF aveva ottenuto dal ### restrizione ipotecaria su un proprio bene immobile a fronte del versamento di euro 230.067,64; -tale somma era stata versata a mezzo assegno circolare emesso da ### su fondi del conto personale di ### -in data ### la società AF aveva rimborsato al ### euro 15.000,00 a mezzo bonifico bancario; -in data ### la società aveva rimborsato al ### euro 70.000,00 a mezzo assegno circolare; -i pagamenti per le opere di urbanizzazione fatturate da ### erano stati eseguiti dalla stessa società ### nonostante, secondo la tesi avversaria, la ### non avesse mai effettuato tali lavori; pertanto considerato che tali pagamenti non sono riconducibili al ### nessuna eccezione poteva essere sollevata al socio creditore in riferimento a tali opere fatturate (ed eseguite) da ### per AF; -in data ### l'amministratore di AF e il socio avevano sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito da cui risultava ancora un credito di ### verso ### di euro 130.000,00; -l'amministratore di AF, ### aveva consegnato nel maggio 2019 assegno bancario al socio ### di euro 10.000,00 quale acconto sulla maggior somma dovuta da AF per i prestiti ricevuti dal socio; -in data ### il sig. ### aveva ceduto alla sig. ra ### il proprio credito di euro 130.000,00 vantato verso la società AF, alla quale veniva notificata in data ### detta cessione di credito; -con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 903/2021 il Tribunale di Piacenza, su richiesta di ### aveva intimato ad ### il pagamento di euro 130.000,00 oltre interessi e spese; -in data ###, la sig. ra ### aveva ceduto il credito al sig ### e di tale cessione era stata data tempestiva comunicazione a mezzo PEC alla società debitrice; - pertanto, considerato che, nelle more del termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, il credito vantato dalla ### era stato trasferito al sig.  ### appariva opportuna la partecipazione di entrambi al presente procedimento, in pari posizione, in virtù del medesimo interesse perseguito ex art.  100 c.p.c. 
I convenuti rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Piacenza, respinta ogni contraria istanza: in via principale: accertare il diritto di credito del socio ### e aventi causa, rigettare le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n 903/2021 del 2/11/2021; in via subordinata: accertato il diritto di credito di euro 130.000,00 derivante dai finanziamenti erogati dal socio ad ### rigettare le domande avversarie e condannare l'opponente al pagamento di tale importo oltre interessi in favore di parte convenuta; in via ulteriormente subordinata: accertare, in ogni caso, l'esistenza del diritto di credito di euro 130.000,00 a favore della parte convenuta opposta, come derivante da finanziamenti del socio. 
In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento di un indennizzo in favore di parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c., in ragione della pretestuosità dell'azione di opposizione promossa e delle accuse mosse avverso i convenuti opposti. 
Con vittoria di spese ed onorari”. 
Il GOP, in sostituzione della scrivente - assente per congedo di maternità- fissava per la discussione in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto l'udienza del 3.02.2022. 
A scioglimento della riserva assunta, il GOP accoglieva l'istanza ex art. 649 cpc. 
All'udienza del 7.04.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc. 
Questo GU, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza del 4.10.2022, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30/1/2024. 
All'esito di detta udienza, svoltasi nelle forme di cui all'art. 16 comma 1 e 2 Dl. 228 del 30/12/2021 (conv. Con L. 25 febbraio 2022, n. 15), sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, questo Giudice così decideva.  ***** 
In punto di diritto, giova rammentare che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto d'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004). 
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. 
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. 
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, è quindi, onere dell'opposta (attore in senso sostanziale) che agisce per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. 
Al debitore-opponente spetta la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 15328 Cass. Civ., Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 8615). 
La sig.ra ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo ivi impugnato, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la cessione di credito intercorsa con il sig. ### avente ad oggetto un credito sorto in forza di finanziamenti che il ### aveva effettuato a favore della società ### srl (doc. 1 fascicolo monitorio ). 
Analizzando i singoli motivi di oposizione, si osserva quanto segue. 
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che AF, pur avendo contestato il credito della controparte sotto il profilo della sua esistenza, non lo ha invece contestato sotto il profilo della sua quantificazione, con conseguente applicazione, in ordine a detto aspetto, dell'art. 115 cpc. 
Tanto premesso, l'opponente, in primo luogo, sostiene che il credito vantato dalla controparte sarebbe inesistente in quanto, i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci.  ### non ha pregio in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che in tutti i bilanci di esercizio depositati dalla società ### -lo si evidenzia, regolarmente approvati dall'assemblea dei socie e mai impugnatiè sempre stato riportato il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti. 
Invero, nella nota integrativa allegata ai bilanci risulta puntualmente specificato sia il nome del socio creditore, che l'entità del credito, che la sua natura di prestito infruttifero (v. doc. ti da n 5 a n 11 opposta). 
È noto peraltro che l'art 2709 cc preveda espressamente che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”; pertanto, dal punto di vista della loro valenza probatoria, i bilanci depositati da ### srl hanno valore confessorio e fanno prova contro la predetta società. 
La tesi secondo cui la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro risulta non solo indimostrata bensì contrastata da elementi probatori di segno opposto, non specificatamente contestati dalla difesa attorea. 
Al riguardo, infatti, parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha allegato che i pagamenti delle fatture di ### per le opere di urbanizzazione erano stati eseguiti direttamente dalla società ### dal proprio conto corrente e non già dal conto del sig. ### (v. 16, 21, 22, 23 e 24 opposta). 
Inoltre dal doc. 18 prodotto dalla convenuta (dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune di ### si evince che l'esecuzione di lavori era stata svolta dalla ### su commissione di ### e sotto la direzione e controllo, in qualità di DL dell' ### Con il secondo motivo di opposizione la difesa AF sostiene che il credito in questione aveva natura di versamento ed era incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società. 
Sul punto l'opponente deduce che le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### ed il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore, con conseguente consapevolezza in capo alle parti dell'accordo di cessione che il credito sarebbe stato onorato solo con la liquidazione della società, costituivano indici idonei ad avvallare la natura di versamento, in conto capitale ovvero non soggetto a restituzione. 
Ebbene, detta tesi appare non solo indimostrata ma contraria alle risultanze probatorie acquisite, in quanto, come sopra esposto i bilanci di esercizio depositati dalla società ### riportano sempre il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti. 
Ulteriore elemento a conferma del fatto che si tratta di prestiti da restituire è rappresentato dalle rinunce del ### alla restituzione di quota parte dei finanziamenti, nei casi in cui si era reso necessario contenere le perdite di esercizio della società. 
Tale circostanza, risulta documentata nelle delibere di approvazione dei bilanci (doc 35 opposta). 
Invero, diversamente opinando, ovvero qualificando tali finanziamenti come capitale (cioè somme a perdere per il finanziatore), non si comprenderebbe la ragione dell'avvenuta rinuncia al rimborso da parte del socio in sede ###virtù del fatto che i versamenti in conto capitale non sono per loro natura rimborsabili. 
Quanto all'applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista in tema di postergazione del credito, occorre svolgere alcune necessarie considerazioni preliminari.  ###. 2467 c.c. stabilisce espressamente che, qualora il socio di una società a responsabilità limitata conceda alla società, in qualsiasi forma, un finanziamento e la società medesima si trovi in un momento in cui, anche in relazione al tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 
La finalità della norma richiamata è infatti quella di evitare una impropria traslazione del rischio di impresa dai soci, sui quali grava in condizioni di equilibrio finanziario della società, ai creditori sociali. 
In via esemplificativa, in assenza della norma in commento, in caso di fallimento, i creditori subirebbero non solo il danno derivante da una riduzione della garanzia patrimoniale cagionato dalla continuazione dell'impresa (pregiudizio, questo, che si produrrebbe anche nel caso in cui il socio si comportasse «ragionevolmente» ed eseguisse un conferimento nella società ormai decotta), ma anche il danno derivante da una riduzione della «quota» di attivo fallimentare in ragione del concorso del credito del socio. 
La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dunque, viene individuato dalla giurisprudenza consolidata nella volontà di contrastare il fenomeno di sottocapitalizzazione, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento (cfr. Cass., 7.7.2015, n. 14056; conf. Trib. Milano, 6.2.2015, n. 1658). 
Si è così affermato che “la natura postergata di un credito deve affermarsi ex art. 2467 c.c. ### ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazione di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” (### Padova, 28.10.2015; conf. ### Bologna, 9.5.2017, n. 800) e che le espressioni utilizzate dall'art. 2467 c.c., “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano principalmente una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata (cfr. #### 10.6.2015). 
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spettava all'opponente produrre idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi del diritto del socio finanziatore, ovvero gli squilibri economici richiesti ex art 2467 c.c per la non rimborsabilità dei finanziamenti. 
Come infatti correttamente evidenziato da ### spec. ### 24/11/2017 “la parte interessata a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che, al momento dell'erogazione, la società versava in una situazione di squilibrio finanziario tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”. 
Pertanto, solo laddove fosse stata raggiunta detta prova, l'opposta, al fine di dimostrare, al contrario, l'esigibilità della propria pretesa creditoria, avrebbe dovuto fornire elementi da cui poter desumere che AF abbia superato la situazione di difficoltà economicofinanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento. 
Tuttavia, nella vicenda in esame l'opponente non ha allegato prove, nemmeno indiziarie, idonee a consentire una valutazione sul livello di indebitamento sociale di AF al momento dei finanziamenti eseguiti dal socio, posto che la stessa ha del tutto omesso di fornire elementi specifici e circostanziati da cui poter desumere la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci.  ### si è infatti limitata genericamente ad allegare che nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c. attesa la situazione economica e finanziaria della #### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite. 
Tuttavia, si ritiene che in assenza di ulteriori specificazioni, tale dato possa unicamente rappresentare una condizione del tutto fisiologica in cui versava la società AF, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, per nulla assimilabile a quanto previsto dall'art. 2467 Di conseguenza, non può affermarsi che, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, la società versasse nelle condizioni di crisi di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. e, quindi, nemmeno può operarsi la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 
Al riguardo, come ben chiarito dalla pronuncia resa dal ### 13/10/2016, n.11243 “la regola della postergazione è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2, mentre non si estende al finanziamento concesso in condizioni "fisiologiche", non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società. 
Pertanto, è onere della parte che intende far valere la postergazione la prova della sussistenza dei relativi presupposti”. 
Né può sottacersi come la società opponente, a distanza di ben 7 anni (ultimo finanziamento eseguito nel 2017), sia tuttora esistente ed operante e non versi in situazione di insolvenza, dovendosi così escludere, ancora una volta, la ricorrenza delle condizioni normativamente imposte per l'asserita inesigibilità del credito oggetto della revocata ingiunzione. 
Al contrario dall'analisi dei bilanci 2019 e 2020 prodotti in atti, così come dall'analisi del questionario e memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 (doc 179, doc 182 e 183 opposta), non pare che l'attrice si trovi in una situazione economica sfavorevole. 
Invero, nel bilancio 2019 compare un utile di esercizio di ### 106.000,00, così come anche il bilancio 2020 evidenzia un utile di 11.000 e una riduzione dei debiti complessivi da euro 973.000 a euro 934.000,00; nella memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 la società stessa afferma che “### non si trova in stato di insolvenza, non risultano posizioni di sofferenza nei confronti dei debitori ed, infine, la ### ha un patrimonio attivo di € 1.530.543,43”, così come nel questionario, l'opponente conferma di non avere debiti superiori ad euro 500.000,00. 
Facendo quindi applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enunciati, non può che giungersi all'esclusione della disciplina della postergazione invocata da parte attrice, non avendo quest'ultima dimostrato la sussistenza dei presupposti per affermare l'inesigibilità del credito derivante dai finanziamenti in questione. 
Infine, infondata è altresì la doglianza secondo cui la cessione del credito alla ###ra ### sarebbe da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida tra il socio ### ed il sig. ### Per tesi dell'opponente il ### non poteva, infatti, cedere il proprio credito alla ### in quanto ancora vigente l'impegno assunto con l'#### In primo luogo, si evidenzia che le vicende concernenti parti differenti rispetto a quelle in causa - ovvero la società ### e gli aventi causa del socio ### non assumono in questa sede alcuna rilevanza. 
Inoltre, anche qualora si volesse attribuire rilevanza o validità all'accordo tra ### e ### si rammenta che ai fini dell'opponibilità di una cessione di credito alla debitrice ceduta e pertanto il suo obbligo verso il cessionario, rileva la prima comunicazione/notificazione trasmessa ai sensi dell'art 1264 Nel caso di specie non risulta che alcuna cessione di credito tra ### e ### sia stata notificata o accettata alla/dalla debitrice ceduta ### mentre è agli atti l'avvenuta notifica in data ### (doc. 2 convenuta) della cessione intercorsa tra il ### e la ### così come quella successiva tra la ### ed il ### (doc. 3 e 4 convenuta). 
In ogni caso, coglie nel segno l'argomentazione avanzata da parte opposta secondo cui la difesa avversaria sarebbe contraddittoria nella misura in cui, da un lato, ritiene insussistente il credito, mentre, dall'altro, ritiene che questo sia stato oggetto di cessione tra i sig.ri ### e ### Da ultimo evidenzia il ### che, in ordine alla prova circa l'effettiva sussistenza del credito di cui si discute, assumano particolare rilevanza, oltre alle registrazioni di bilancio, due diverse circostanze: il fatto che la società opponente non abbia mai contestato le missive inviate dal socio ### in cui questi dava atto degli avvenuti emolumenti, sempre espressamente qualificati come “finanziamento soci” (doc. 25 convenuta); il fatto che non risulti alcuna contestazione proveniente da Af in ordine alla cessione di credito dal ### alla ### a seguito dell'avvenuta notifica della cessione. 
In definitiva, alla luce delle emergenze probatorie descritte e dei principi di diritto sopra esposti, consegue la reiezione dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. 
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc avanzata dalla difesa di parte convenuta, la stessa non merita accoglimento in quanto la scorrettezza del comportamento processuale dell'attore, nei termini allegati dall'opposta, non integra la colpa grave richiesta dall'art. 96 c.p.c., giacché si ritiene che non sussistano elementi tali da cui inferire che AF abbia distorto intenzionalmente i fatti di causa e dunque, si sia opposta all'ingiunzione di pagamento a fini unicamente pretestuosi; tale condotta, quindi, non costituisce abuso dello strumento processuale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.  P.Q.M.  il ### di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone: -rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 903/2021 emesso dal ### di Piacenza in data ### e pertanto lo dichiara definitivamente esecutivo; -condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta e al terzo intervenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Piacenza, 12 giugno 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2795/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Iaquinti Evelina, Aufieri Vincenzo

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Giudice di Pace di Brindisi, Sentenza n. 827/2024 del 09-06-2024

... n.2810/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni t r a ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### attrice c o n t r o ### in qualità di proprietario della casa-vacanze “### AngelMi”, convenuto contumace ### cenno dei fatti e delle ragioni di diritto ### per noti i fatti come esposti negli atti di causa, la cui narrazione si omette per brevità rimandandosi agli stessi, all'udienza del 3.5.2023 l'attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, sicchè la causa veniva introitata a sentenza, che è redatta in forma sintetica ex art.132 co.2 n.4 cpc.- Oggetto del contendere è la richiesta di risarcimento formulata da ### per i danni riportati dalla propria autovettura ### trg. ### in data ### in Oria alla c.da Chiancarello (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di Brindisi Avv. ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza n.2810/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni t r a ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. 
 ### attrice c o n t r o ### in qualità di proprietario della casa-vacanze “### AngelMi”, convenuto contumace ### cenno dei fatti e delle ragioni di diritto ### per noti i fatti come esposti negli atti di causa, la cui narrazione si omette per brevità rimandandosi agli stessi, all'udienza del 3.5.2023 l'attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, sicchè la causa veniva introitata a sentenza, che è redatta in forma sintetica ex art.132 co.2 n.4 cpc.- Oggetto del contendere è la richiesta di risarcimento formulata da ### per i danni riportati dalla propria autovettura ### trg. ### in data ### in Oria alla c.da Chiancarello presso la casa-vacanze “### AngelMi”. Affermava l'attrice che nell'occasione, mentre entrava nella predetta struttura ricettiva, il cancello di metallo e a scorrimento automatico si richiudeva, causando danni alla fiancata destra della sua autovettura. 
 Tanto premesso, la domanda appare fondata e provata e, pertanto, va accolta. 
 Ed invero, la ### ha provato l'evento, il danno ed il nesso di causalità, sicchè la richiesta risarcitoria è meritevole di accoglimento sia che la responsabilità del convenuto si configuri ai sensi dell'art.2051 c.c. sia che si ritenga applicabile l'art.2043 c.c.- Le prove, orali e documentali, sebbene raccolte nel precedente giudizio n.3638/2019 R.G., definitosi per cessata materia del contendere vista la rinunzia agli atti della parte attrice, devono ritenersi utilizzabili nel presente giudizio, anche in considerazione della mancata contestazione da parte del convenuto, che ha preferito rimanere contumace. 
 Le foto scattate nell'immediatezza, ed allegate al fascicolo attoreo, infatti, costituiscono valida prova della domanda, si ribadisce, non contestata dal ### Detta inconfutabile prova, peraltro, è confermata dalle deposizioni testimoniali, posto che ### ha rievocato le modalità del sinistro verificatosi il ###, precisando che il cancello di ingresso alla struttura risultava difettoso, come verificato nell'immediatezza, tant'è che vibrava e si spostava avanti e indietro senza rispondere ai comandi del telecomando e che veniva riparato il giorno successivo su incarico del titolare della struttura stessa. La teste ha anche aggiunto che non vi era affisso alcun segnale circa il funzionamento del cancello. 
 Di contenuto sostanzialmente analogo la deposizione testimoniale di ### anch'egli presente al momento dell'evento. 
 E' evidente, pertanto, la colpa esclusiva del sig. ### nella spiegata qualità, nella causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art.2051, in quanto, quale proprietario della casa vacanze “### AngelMi”, non ottemperava diligentemente all'obbligo di custodia e di manutenzione della stessa, non verificando la tenuta ed il corretto meccanismo di apertura elettrice del cancello di ingresso. Il convenuto, peraltro, non solo non ha addotto prova alcuna a discolpa, quanto meno della sussistenza del caso fortuito per andare esente da responsabilità, ma ha preferito addirittura rimanere contumace e non rispondere nemmeno all'invito alla negoziazione assistita rivolto dalla ### prima della lite. 
 In ordine al quantum, sulla scorta delle foto dell'auto e del preventivo in atti prodotti, ritiene il ### di liquidare il danno in favore dell'attore nella misura di €.1.679,40 comprensivo di ### trattandosi di accessorio fiscale dovuto ex lege, a prescindere dall'intervenuta riparazione o meno del veicolo nelle more. ### anzidetto va poi rivalutato su base ### dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali sulla sola sorte capitale con la medesima decorrenza e sino al soddisfo. 
 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex actis come da dispositivo con riferimento al decisum, tenuto conto dei criteri e della tabella di cui al D.M. n.147/2022. 
 P. Q. M.  
Il Giudice di ### di Brindisi Avv. ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione del 13.4.2021, così decide: 1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna ### in qualità di proprietario della casa-vacanze “### AngelMi”, al risarcimento danni in favore di ### della somma di €.1.679,40 oltre rivalutazione ed interessi legali come stabiliti in motivazione. 
 2) Condanna altresì il convenuto alla rifusione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi €.1.140,98 di cui €.140,98 per spese, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge. 
 Sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### lì 8 Giugno 2024 

IL GIUDICE
(Avv. ###


causa n. 2810/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Rita, Erroi Nicoletta

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 258/2024 del 09-04-2024

... Ministero convenuto, al pagamento e/o risarcimento della somma di ### 500,00 in favore del prof. Ravì per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di ### 3.500,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo; ed inoltre, accertare, ritenere e dichiarare la reiterazione illegittima dei contratti a termini e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento c.d. comunitario per un importo tra le 2,5 e le 12 mensilità riferite all'ultima retribuzione globale di fatto; con vittoria di spese e compensi di causa”; - parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; - all'udienza del 9 aprile 2024, il procuratore ricorrente, a parziale modifica della domanda formulata, ha chiesto espungersi dalle annualità rispetto alle quali è stato chiesto (leggi tutto)...

 Tribunale di Padova SEZIONE LAVORO VERBALE D'### N. R.G. 2360/2022 All'udienza del 09/04/2024, davanti al Giudice Dott. ### sono presenti l'avvocato ### su teams, l'avvocatessa ### in presenza in sostituzione della dottoressa ### Il procuratore ricorrente insiste in tutto quanto dedotto, in particolare attesi i principi della Cassazione in tema di prescrizione, rinuncia all'annualità 2016-2017, insiste però nelle restanti annualità attesi che va considerato per la prescrizione il dies a quo della stipula del contratto, e risulta una diffida perfezionatasi l'8 luglio 2022, come risulta dal proprio documento 8. 
Il giudice decide come da sentenza letta in udienza.   Il Giudice Dott. ### Tribunale di Padova SEZIONE LAVORO N.R.G. 2360/2022 Il Giudice Dott. ### all'udienza del 9.4.2024 ha pronunciato e letto contestualmente la seguente SENTENZA nella causa proposta da #### (C.F. ###), con gli Avv.ti ##### ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### (C.F.###), rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott. #### resistente ### carta elettronica. 
Premesso che: - parte ricorrente domanda: “accertare, ritenere e dichiarare il diritto del prof. Ravì ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni sopra esposte; per l'effetto condannare il Ministero convenuto, al pagamento e/o risarcimento della somma di ### 500,00 in favore del prof. Ravì per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di ### 3.500,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo; ed inoltre, accertare, ritenere e dichiarare la reiterazione illegittima dei contratti a termini e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento c.d. comunitario per un importo tra le 2,5 e le 12 mensilità riferite all'ultima retribuzione globale di fatto; con vittoria di spese e compensi di causa”; - parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; - all'udienza del 9 aprile 2024, il procuratore ricorrente, a parziale modifica della domanda formulata, ha chiesto espungersi dalle annualità rispetto alle quali è stato chiesto il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, della ### n. 107/2015, l'anno scolastico 2016/2017; atteso che: - parte ricorrente è un insegnante in servizio a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2023 (v. contratto a tempo indeterminato depositato in atti da parte ricorrente in data 11 novembre 2023), che ha in precedenza prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'### in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, come da prospetto riassuntivo che segue (doc. 1, doc. 2, doc. 3, doc. 4, doc. 5, doc. 6 e doc. 7 ricorrente): a.s. 2016/2017, dal 22/11/2016 al 30/06/2017, I.I.S. ### di ### di ####, ###, n. 18 ore; a.s. 2017/2018, dal 26/09/2017 al 31/08/2018, I.I.S. ### di ### di ####, ###, n. 18 ore; a.s. 2018/2019, dal 5/10/2018 al 31/08/2019, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2019/2020, dal 18/09/2019 al 31/08/2020, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2020/2021, dal 23/09/2020 al 31/08/2021, I.I.S. Duca degli ### di ####, n. 18 ore; a.s. 2020/2021, dal 13/01/2021 al 5/06/2021, I.I.S. Duca degli ### di ### attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, n. 1 ore; a.s. 2021/2022, dal 25/10/2021 al 30/06/2022, I.I.S. Duca degli ### di ### attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, n. 1 ore; - il ricorrente allega di non aver fruito della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di € 500,00, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, svolti a tempo determinato (è rinunciato l'anno 2015/2017). Il Ministero resistente contesta la fondatezza della domanda sull'assunto che la ### elettronica è riservata dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015 al personale assunto a tempo indeterminato; - il ricorrente lamenta altresì l'illegittimità dell'operato ministeriale consistente nel reiterato ricorso al contratto a termine, domandandone la condanna al risarcimento del danno conseguente a tale condotta abusiva; quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, ritenuto che: - nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, senza aver fruito della ### elettronica; - la domanda deve essere accolta, ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp.  att. c.p.c., sulla base delle dettagliate e condivisibili motivazioni enunciate nella sentenza del 25 maggio 2023, pronunciata da questo Tribunale in una causa in parte qua sovrapponibile (Tribunale di ### sentenza del 25 maggio 2023, N. R.G. 2429/2022, Dott.ssa ###; - l'erogazione annuale della somma di € 500,00 mediante ### elettronica è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della ### 107/2015, secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione; - il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121”. Il D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art.  2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; - con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma 1); “la ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2); “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma 6); - dalla lettura di tali disposizioni emerge come la ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento; - ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato; - occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; - le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento ( sentenza CGUE, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ### “La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”; - di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'### e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza ### C-177/10, ### punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021); - sulla questione della compatibilità con il diritto dell'### europea dell'esclusione dalla fruizione della ### elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE; - la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; - sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una ### elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (così ### sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450); - occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”; - in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la ### è riconosciuta dalla norma di legge; - va poi ricordato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali; - anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art.  1, commi 121 e segg., della ### n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della ### 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così ### Stato n. 1842 del 16 marzo 2022); - dalla lettura dell'art. 1, comma 121 e ss., della ### n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività; - la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; - ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della ### elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio; - la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla ### elettronica e la “didattica annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione; - a tal fine sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 comma 4 C.C.N.L. e dell'art. 4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. Come ritenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, la situazione del docente di ruolo parttime non è tout court sovrapponibile alla situazione del docente a tempo determinato. Tale soglia può però rappresentare un elemento di valutazione che concorre, unitamente ad ogni altro, con la dovuta approssimazione, ad orientare il giudizio di effettiva comparabilità tra la prestazione lavorativa svolta a termine da un determinato docente in un determinato anno scolastico e la prestazione lavorativa a tempo indeterminato svolta da tutte le categorie di docenti cui il diritto alla ### elettronica è riconosciuto dal sistema normativo; - del pari, altro parametro orientativo utile ai fini del giudizio di comparabilità, seppur non in sé esaustivo alla luce della già citata sentenza di legittimità n. 29961 del 27 ottobre 2023, è il termine di durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa, cui fanno riferimento l'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99 e l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94, ai fini dell'equiparazione rispetto alla supplenza annuale; - sotto altro aspetto, non può ritenersi che il bonus accreditato sulla ### elettronica sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché, in tal modo, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. 
Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della ### elettronica per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Tribunale di Torino, sentenza n. 1259 del 2022); - tanto chiarito, il ricorrente risulta attualmente in servizio in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2023 (v. contratto a tempo indeterminato depositato in atti da parte ricorrente in data 11 novembre 2023), e ha comunque svolto, in modo continuativo e in forza di un unico rapporto di lavoro, per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche; - pertanto, nel caso di specie, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente risulta senz'altro comparabile rispetto a quella propria del docente di ruolo; - la domanda è in parte qua accolta; - è rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente, atteso che diffida a adempiere è stata notificata al Ministero, a mezzo pec, in data 8 luglio 2022, ovvero entro i cinque anni dalla costituzione del diritto (id est: 26 settembre 2017) (doc. 8 ricorrente); - la domanda svolta dal ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 121, della ### 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa; - conseguentemente, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della ### n. 107/1915, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della ### elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### 107/2015 per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, il Ministero resistente va condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### elettronica della somma pari a € 500,00 per ciascun anno di servizio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, svolto a tempo determinato. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1, comma 121 e ss., della ### n. 107/2015; quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo abusivo ricorso al contratto a termine, ritenuto che: - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, l'amministrazione scolastica stipula i contratti con scadenza al 31 agosto se i posti da coprire sono vacanti nel così detto organico di diritto. Laddove il contratto preveda il termine finale del rapporto al 31 agosto, il posto ricoperto è da considerarsi vacante nell'organico di diritto; - nel caso di specie, i contratti a termine stipulati per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sono stati stipulati su posti vacanti in organico di diritto e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto. Gli allegati contratti non indicano il nominativo di alcun dipendente sostituito, sicché è confermato che tutto il servizio di insegnamento del ricorrente è stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente; - è incontestabile che con la reiterata stipulazione di tali contratti a termine il Ministero dell'### ha soddisfatto un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea; - In tal modo, l'### resistente ha abusato dello strumento del contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo; - con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE (nella causa ### + altri vs ### e Comune di Napoli) ha statuito che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»; - la Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ### della Corte di giustizia, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino»; - la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2016 22557, ha stabilito che « (…) è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi»; - il ricorrente ha stipulato contratti a termine su posti vacanti nell'organico di diritto per oltre 36 mesi. È, quindi, pacifico che nella fattispecie si è verificato un abuso nell'utilizzo dei contratti a termine, che osta alla clausola 5 della direttiva; - la Corte di Giustizia, con la sentenza ### ha sottolineato che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'### non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengono non di meno accertati abusi «spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro»; - secondo le ### del 2016 «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.». Inoltre, secondo le ### «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass. S.U. 15.3.2016, n. 5072); - il ricorrente ha perciò diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione a ### e secondo i criteri dalla stessa indicati (vale a dire da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), ritenuti adeguati alla finalità dissuasiva individuata dalla Corte di Giustizia; - anche più recentemente la Cassazione ha ribadito che «Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità» (Cass. 1.2.2021, n. 2175; cfr. altresì Cass. 4.3.21, n. 6089); - nel caso di specie, in considerazione del numero dei contratti a termine su organico di diritto stipulati dal ricorrente, e considerata l'entità del lavoro svolto da costui in assenza di stabilizzazione oltre il termine di 36 mesi (che comprende anche un cospicuo numero di mesi lavorati con contratti di lavoro a termine stipulati su organico di fatto con scadenza 30 giugno), il danno risarcibile è quantificato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - pertanto, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero resistente convenuta va condannata al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come un dispositivo.  P.Q.M.  Il giudice, ogni altra istanza rigettata: - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; - condanna il Ministero resistente a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della ### n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta ### della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; - accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - condanna il Ministero resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A..  ### 9.4.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 2360/2022


causa n. 2360/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Perrone Francesco

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Giudice di Pace di Salerno, Sentenza n. 458/2024 del 29-02-2024

... . Per quanto concerne il chiesto risarcimento, è necessario ricordare come avendo il risarcimento del danno patrimoniale la funzione di reintegrazione del patrimonio nella esatta misura della sua lesione ,e vertendosi in tema di danni ad un veicolo causati nel corso di un sinistro , può riconoscersi la risarcibilità delle sole spese sostenute o da sostenersi dal danneggiato, per le riparazioni , ovvero comunque necessarie per il ripristino della funzionalità della res , nella misura del costo obiettivo di esse in base ai prezzi corrispondenti a quelli di mercato e, comunque di quelle sole spese che non determinino in relazione al valore commerciale del veicolo, risultante dai correnti listini dell'usato, al momento del sinistro, una indebita locupletazione… il danneggiato non può mai (leggi tutto)...

N.RG 2149 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Salerno Sezione ### CANCELLERIA Il Giudice di ### di Salerno Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2149 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: COMUNE DI SALERNO IN PERSONA SINDACO P.T.  (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione regolarmente notificato , l'istante conveniva in giudizio il Comune di ### ,onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo tg ### verificatisi in data ###, ore 01,30 circa in ### allorquando mentre circolava, giunto all'altezza del civico n.22 nei pressi dell'ex palazzo delle ### , … a causa del cedimento del tombino di ghisa della rete fognaria con la conseguente fuoriuscita dello stesso dalla sua collocazione posto sul manto stradale non segnalato né transennato e tale da creare un insidia vi finiva con le ruote dentro….segnatamente con gli pneumatici anteriore e posteriore sinistro. Che intervenivano altresì agenti della ### di Stato che redigevano apposito verbale. Che la vettura subiva danni per la cui riparazione veniva preventivata la somma di € 1.745,43 . Altresì l'istante riteneva responsabile dell'evento la ### di ### , ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietario della strada e obbligata alla custodia e manutenzione e comunque in subordine e x art. 2043 c.c. in virtù del principio del neminen laedere. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese .Instaurato regolarmente il giudizio , provvedeva alla propria costituzione il Comune di ### il quale preliminarmente nel merito instava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto , nonché non provata e priva del nesso di causalità e comunque attribuibile ad esclusiva responsabilità dell'istante , ed in ogni caso deduceva in subordine la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 per non aver utilizzato la normale attenzione nel percorrere la sede stradale. Inoltre deduceva l'esimente del caso fortuito, per aver subito il tombino, un cedimento conseguente alle forti precipitazioni del giorno , tale da non poter richiedere un urgente intervento di rimozione del pericolo. Concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese . 
Ammessa ed espletata la prova testimoniale , nonché disposta la consulenza tecnica di ufficio , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 19.1.2024, ove era trattenuta in decisione . 
Nel merito , alla luce della prospettazione in fatto e diritto come operata , la domanda è provata e fondata e pertanto se ne determina l'accoglimento . 
Preliminarmente è necessario evidenziare, che risulta acclarato e provato , che la causa del danneggiamento della vettura dell'istante , è da attribuirsi al tombino, privo della grata di copertura , come constatato dagli agenti di P.S. intervenuti, nel verbale di accertamento, i quali riscontravano la presenza della vettura, i danni dalla stessa riportati ed il tombino senza grata . Al verbale risulta altresì allegato il rilievo fotografico attestante lo stato dei luoghi e quindi del tombino senza la grata di copertura .
Sempre preliminarmente va rilevato che trattandosi di un tombino esistente su di un strada appartenente al demanio comunale , lo stesso è tenuta sempre alla custodia e manutenzione della strada di propria pertinenza , poiché permane sempre in capo all'Ente proprietario il dovere di sorveglianza, espressamente posto a suo carico dell'art. 14, C.d.S.., dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dal citato art. 14, C.d.S..   Risultando pertanto incontroversa la demanialità ### della strada, tra l'altro non contestata , ne deriva che l'ente proprietario o gestore della strada si presume responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa ,indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ( Cass. 18753/2017, 11526/2017, 7805/2017, 1677/2016) . 
Nella fattispecie concreta , la parte attrice agisce per ottenere il risarcimento di un danno che assume ascrivibile alla non corretta manutenzione del demanio stradale da parte del Comune di ### e quindi derivante dalla violazione del suo obbligo custodiale. In punto di qualificazione della domanda è preliminarmente necessario fornire l'esatto inquadramento della figura della responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e quindi dedurne le relative conseguenze.  ### proprietario o gestore della strada si presume responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa ,indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile o non tempestivamente evitabile o segnalabile.( Cass.civ. 18753/2017, 11526/2017, 7805/2017 1677/2016 , 9547/2015, Cass. 1896/2015) .
E' ormai pacifica la qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. ( Cass.civ. 19/01/2010 n.713 ; Cass. Civ. 29/12/09 n. 27635 ; cass. Civ.1/10/09 21072) anche nei confronti della P.A. per omessa custodia del beni demaniali . 
Si è quindi affermato il regime di responsabilità degli enti proprietari o concessionari delle strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti , incasellabile nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 che prevede lo status di custode per l'ente proprietario o concessionario o gestore , con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada ed al correlativo obbligo di sorveglianza e di manutenzione , fatto salvo il caso fortuito, il quale risulta configurabile solo in relazione alle situazioni di pericolo provocate dagli utenti, oppure da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa , che nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata , non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere ( Cass.civ. 2094/2013 ; 19154/2012 ) .Pertanto la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada e delle relative pertinenze , regolamentandone in vario modo le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse , integra lo status di custode , il che determinando in via di principio la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., comporta che chi ne invoca l'applicazione ha soltanto l'onere di dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa sottoposta al dovere di custodia e la verificazione dell'evento. 
Resta a carico del custode offrire prova contraria della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del fatto del terzo o caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere dell'imprevedibilità ( Cass.civ. n. 8005/2010 e n.713/2010). Segnatamente qualora una strada adibita all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti , il custode incorre ai sensi dell'art. 2051 c.c. in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle dette anomalie , ed il nesso causale fra la accertata situazione di pericolo e il danno , può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, nonché dalla logica e normale consequenzialità fra la situazione della strada ed il tipo di evento che si è verificato ( cfr. Cass. Civ. 29.12.09 n. 27635). 
Ciò posto e considerata la notevole evoluzione verificatasi in subiecta materia, passando al merito , si reputa, alla luce di quanto su esposto, applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. , atteso che l'evento si è verificato sulla strada comunale e non risultando che la sua estensione fosse tale, da non consentire all'Ente la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene . 
Nella fattispecie risulta accertato e dimostrato , che il fatto dannoso si sia verificato per una anomalia del manto stradale, appartenente al Comune di ### e ricadente sotto l'obbligo della sua custodia, ed è dunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico che ne è il custode e quest'ultimo non ha dimostrato di non aver potuto fare nulla per evitare il danno . …” la P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode … Cass.civ. n. 6826/2021. 
Pertanto spetta all'attore provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento e spetta invece al custode, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che nella fattispecie non risulta . ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.( Cass.Sez. Un. N. 20943/2022 ,Cass., civ. sentenza 16034 del 7 giugno 2023).
Nella specie , dalla piattaforma probatoria, non si evince che il Comune di ### abbia provato la sussistenza del fortuito , quale prova liberatoria atta ad interrompere il nesso causale , non avendo provato alcunchè ,mentre la parte attrice ha dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato a terzi.   Tale prova emerge in tutta evidenza dal fatto che, a conferma di quanto dedotto dall'attore in atto introduttivo , il sinistro è stato cagionato dalla presenza di un dissesto sulla strada , trattandosi di un tombino con una grata di copertura mal posizionata , che si distaccava al passaggio della vettura , ed in quanto tale non visibile , né prevedibile e comunque non segnalato ( cfr teste e rilievi fotografici in atti) . Certamente la detta anomalia è conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella custodia e nella manutenzione della strada, non potendo, ovviamente, la grata del tombino , essersi distaccata in maniera improvvisa e repentina e tale da non poter determinare un intervento tempestivo di riparazione o di rimozione , riconducibile pertanto all'usura ed all'uso diuturno e segnale inequivocabile della incuria.  ### in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva del custode e quello in ordine all'intervento del caso fortuito che la esclude quale prova liberatoria , involge molteplici valutazioni, riservate all'apprezzamento del giudice, quali la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato e le modalità di causazione del danno. 
Il custode quindi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, dovrà provare l'esistenza del fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera di controllo soggettiva , imprevedibile ed eccezionale , idoneo ad interrompere il nesso causale , fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 
Ciò posto, spetta al custode la prova liberatoria, cioè la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito. 
Ancora… la P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode … Cass.civ.  6826/2021. Tale prova non è stata fornita. 
Pertanto spetta all'attore provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento e spetta invece al custode, Comune , fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Alla luce di tanto emerso , spettava alla parte convenuta, per disattendere la domanda e resistere ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l'esistenza del caso fortuito o del fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato .   Ciò non è stato assolutamente provato. 
Non si tratta di individuare quindi il carattere della prevedibilità dell'insidia , bensì di acclarare l'esatto adempimento dell'obbligo di custodia e manutenzione della strada , da parte del Comune e conseguentemente di accertare se risulta fornita la prova della sussistenza del fortuito, quale colpa dello stesso danneggiato. …”la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi…” (cfr. Cass. ordinanza 8811/2020). “..il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità…” ( Cass. 456/2021). 
Ancora, poi, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'insidia , deriva anche dalla peculiarità dell'accadimento, atteso che la grata si è spostata solo al passaggio della vettura ed in quanto tale all'apparenza appariva ovviamente integra e ben posizionata . Infatti il teste ### capace ed indifferente anche in mancanza di elementi di opposto e/o contrastante contenuto , ha acclarato in maniera puntuale e specifica , confermando quanto dichiarato in atto di citazione , che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo l'istante mentre percorreva il lungomare di ### all'improvviso sprofondava con le ruote anteriore e posteriore sinistra in un tombino che cedeva al passaggio della vettura .Altresì il teste precisa che l'evento si verificava sul lungomare all'altezza del ### delle poste e che non vi era alcuna segnaletica o transenna che evidenziasse il pericolo di transito sul tombino , nonché conferma che la vettura dell'attore riportava danni alle ruote ed ai cerchi lato sinistro e tali da impedirne la marcia e da ultimo precisa che quel giorno non pioveva. 
Ciò posto occorre ora passare alla determinazione del quantum debeatur . 
Nella specie si è ritenuto necessario ed opportuno nominare un consulente onde accertare l'effettivo danno subito dal veicolo, attesa la rilevante divergenza tra l'importo come quantificato dal tecnico del Comune per la riparazione( € 363,56) e quanto invece richiesto dall'istante ( € 1.745,00) . 
Il danno al veicolo di proprietà dell'istante è stato oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio , le cui conclusioni sono condivise in questa sentenza e perciò inducono coerentemente alla formazione del convincimento sul punto da decidere. Le emergenze dell'attività tecnica di integrazione, condotta con corretta metodologia ed adeguatamente argomentata, vengono perciò qui recepite, consentendo l'accertamento di situazioni di fatto, rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni scientifiche. Invero l'ausiliario, ha quantificato in € 1.741,13 ( escluso ### la somma necessaria per il ripristino della vettura . Inoltre l'ausiliario ha affermato la sussistenza del nesso di causalità ovvero della compatibilità dei danni lamentati in relazione alla dinamica del sinistro . 
Per quanto concerne il chiesto risarcimento, è necessario ricordare come avendo il risarcimento del danno patrimoniale la funzione di reintegrazione del patrimonio nella esatta misura della sua lesione ,e vertendosi in tema di danni ad un veicolo causati nel corso di un sinistro , può riconoscersi la risarcibilità delle sole spese sostenute o da sostenersi dal danneggiato, per le riparazioni , ovvero comunque necessarie per il ripristino della funzionalità della res , nella misura del costo obiettivo di esse in base ai prezzi corrispondenti a quelli di mercato e, comunque di quelle sole spese che non determinino in relazione al valore commerciale del veicolo, risultante dai correnti listini dell'usato, al momento del sinistro, una indebita locupletazione… il danneggiato non può mai realizzare una locupletazione per effetto del danno subito .. ( Cass.civ. 2402/1998 ) . 
Orbene ,alla luce dei principi esposti, considerato che il CTU ha accertato che la vettura, si presentava parzialmente ripristinata e che nessuna fattura di riparazione è stata allegata , andrà dunque liquidata all'istante, a titolo di risarcimento del danno,la somma complessiva di € 1.741,13 IVA esclusa , non risultando documentato il relativo esborso, pur avendo l'ausiliario accertato che il veicolo si presentava parzialmente ripristinato . 
Oltre interessi legali dal fatto soddisfo , da calcolarsi anno per anno nell'arco del ritardo, con riferimento ai singoli momenti in cui la somma originariamente stimabile con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo si è incrementata via via nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### ( Cass. Sez Un.17/2/95 n° 1712 ) . 
La regolamentazione delle spese processuali avviene secondo la regola della soccombenza, sicchè il convenuto Comune, dovrà rimborsare all'attore le spese liquidate come da dispositivo, nella misura dei parametri medi ex D.M. 147/2022 ,in relazione all'importo riconosciuto con il decisum, tenuto conto della media complessità della questione giuridica trattata , nonché dell'attività prestata .   P.Q.M il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti del Comune di ### in persona del ### p.t. ,ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa e reietta , così provvede: 1)Accoglie la domanda attrice di risarcimento del danno perché fondata e provata, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c, per la motivazione esposta, del Comune di ### 2)Per l'effetto condanna il Comune di ### in persona del ### p.t. al pagamento in favore dell'istante, della somma complessiva di € 1.741,13 IVA esclusa , già espressa all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo da calcolarsi come da motivazione, nonché al rimborso dell'acconto versato al CTU come da fattura allegata in atti, comprensiva di accessori per € 300,00 .  3)Condanna altresì il Comune di ### in persona del ### p.t al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 125,00 per spese, ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre accessori e rim.forf. nella misura di legge , con attribuzione ex art. 93 cpc ,in favore dell'avvocato antistatario.  4) Pone a definitivo carico del soccombente Comune le spese di ### già liquidate con separato decreto.   Cosi deciso in ### lì 29-2-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 2149/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sarno Maria Cinzia

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3047/2024 del 11-06-2024

... restituzione, pagamento di somme e di risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte ### R.G. n. 8426/2020 dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. ex pluribus 22.10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404). F) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - rigetta le domande di addebito proposte da (leggi tutto)...

### R.G. n. 8426/2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO Il Tribunale di Salerno - I ### civile - composto dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ### rel.  ###ssa ### riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8426/2020 R.G.  avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA ### rapp.to e difeso come in atti dagli Avv. ### e ### in virtù di mandato in atti RICORRENTE E ### rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti RESISTENTE C O N L'### P.M IN SEDE CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.3.2024.  ### R.G. n. 8426/2020 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### [nato a ### - ### il ### (C.F. ###)], premesso di aver contratto matrimonio con ### [nata a #### il ### (C.F.  ###)] in data ### in Albanella ### e che dall'unione era no nata la figlia minore ### (19.8.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito e l'emissione di provvedimenti in ordine all'affidamento della minore ed alla disciplina del suo diritto di visita.  ### si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale, chiedeva l'addebito della stessa al ricorrente e l'affidamento esclusivo della minore. 
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 22.2.2021 ed il giudizio proseguiva. 
In data ### veniva depositata sentenza n. 2716/2021 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo. 
Espletate le prove orali, alla udienza del 14.3.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
A) Il thema decidendum della presente pronuncia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 2716/2021 emessa in data ###, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti. 
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito a carico dell'altro coniuge. 
Più precisamente, il ricorrente ha dedotto che la crisi del matrimonio era stata causata dalla circostanza che “in data ### la sig.ra ### abbandonava inaspettatamente ed ingiustificatamente la casa coniugale, inviando in data ###) un messaggio in cui chiedeva al marito di farle trovare davanti porta di casa le sue valige con all'interno la sua roba” (cfr. pag. 2 ### R.G. n. 8426/2020 ricorso introduttivo). 
Di contro, la ### ha ascritto la fine dell'unione coniugale ai maltrattamenti ed alle condotte violente dell'### In particolare, la resistente ha allegato che “la sig.ra ### contraeva matrimonio e andava a vivere presso l'abitazione del marito, alla ### di ### insieme ai di lui genitori ### e ### Immediatamente l'atteggiamento del marito mutò, iniziando a maltrattare la moglie, in un continuo clima di terrore e di assoggettamento psicologico, in ciò fiancheggiato anche dai genitori, specie la madre. 
Parallelamente, metteva in atto comportamenti tendenti ad estraniarla dal contesto familiare di provenienza; le era infatti vietato uscire di casa - neppure per fare la spesa-; non era fornita delle chiavi di casa e, se necessitava di visite mediche, doveva essere accompagnata dalla suocera. Allo stesso modo le era impedito anche fare o ricevere telefonate ai parenti e alle amiche, se non alla presenza del marito o della suocera. La accusavano di essere incapace nelle faccende domestiche e in cucina: le pulizie lasciavano sempre a desiderare, tutte le pietanze che cucinava erano causa di rimproveri e accuse, ed ogni tentativo di giustificazione o difesa della ### erano causa di percosse da parte del marito, che la accusava di non sottostare alla potestà maritale, minacciandola ripetutamente di morte se avesse chiesto aiuto ai genitori o alle forze dell'ordine… ### comportamenti nemmeno cessarono quando la moglie restò incinta e quindi, stanca di sopportare i continui soprusi e per tutelare la salute sua e della nascitura, in data 27 maggio 2010 - all'ennesima aggressione la sig.ra ### aiuto alla famiglia d'origine. Era infatti accaduto che il marito prima, i genitori poi, l'avevano aggredita e afferrata per il collo, per cui fu costretta a scappare di casa; giunta a casa del padre, questi la convinse che fosse opportuno parlare con il marito per chiarire la situazione senonché, giunti alla casa coniugale, trovarono la porta chiusa (né poteva lei aprirla, non essendo mai stata in possesso delle chiavi). Quando suonarono il campanello, il marito le intimò di andare via e di non tornare, pena la morte; a questo punto non poté far altro che tornare presso l'abitazione paterna e prendere i propri effetti personali, che il marito le fece trovare davanti l'ingresso, messi alla rinfusa in sacchi della ### R.G. n. 8426/2020 spazzatura ” (cfr. pagg. 4 - 5 della memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. dep. in data ###). 
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). 
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale ( da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, 15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795). 
In particolare, va rammentato che: 1) l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr.  civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285); 2) le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro ### R.G. n. 8426/2020 estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 08/06/2023, n.16262; Cass. civ, sez. I, 24/10/2022, n. ###). 
Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la domanda di addebito del ricorrente è rimasta completamente sfornita di prova atteso il tardivo deposito (in data ###) da parte della difesa della memoria ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c. con conseguente inammissibilità di tutti i mezzi istruttori ### articolati. 
Inoltre, non risultano utilizzabili le chat di conversazioni ### depositate dal ricorrente con gli atti introduttivi in quanto sono in parte in italiano ed in parte in lingua straniera (presumibilmente arabo) e non sono state accompagnate dal deposito di una traduzione giurata (vi sono delle traduzioni a latere degli screenshot scritte a mano). 
Va, dunque, rigettata la domanda di addebito proposta dall'### Per quanto, invece, attiene alla domanda di addebito formulata dalla ### va evidenziato che, all'esito della istruttoria orale espletata, non è emersa idonea prova dei fatti allegati dalla resistente. 
Invero: 1) il teste ### (padre della resistente) ha riferito esclusivamente circostanze de relato actoris in ordine alle condotte violente e minacciose dell'### e dei suoi familiari (cfr. verb. ud. 12.9.2022) e di aver sempre visto sua figlia uscire con il marito o la suocera (circostanza ex sé neutra); la teste ### (sorella della resistente) ha riferito esclusivamente circostanze de relato actoris (cfr. verb. ud. 13.12.2022) Inoltre, i testi indicati a prova contraria dal resistente hanno fornito una ricostruzione della vita coniugale delle parti completamente diversa, in particolare: 1) la teste ### (sorella del ricorrente, convivente col medesimo e con l'intero nucleo familiare anche durante la convivenza matrimoniale) ha riferito di una vita coniugale serena ed ha escluso condizionamenti e maltrattamenti posti in essere dai familiari (cfr. verb. ud.  12.9.2022); 2) la teste ### ha riferito che era la ### “che non voleva uscire da sola perché aveva paura del padre in quanto stesso le diceva che voleva ammazzarla perché i suoi genitori non volevano che sposasse ###” ( ### R.G. n. 8426/2020 verb. ud. 22.5.2023). Pertanto, anche la domanda di addebito proposta dalla resistente deve essere rigettata. 
B) Dal matrimonio è nata la minore ### (19.8.2020). 
Va evidenziato che nel corso del giudizio, anche all'esito della attività svolta dai SS (cfr. relazioni del 2.3.2021, 28.5.2021, 30.6.2021, 2.12.2021, 3.3.2022, 27.4.2022, 23.5.2022, 19.7.2022, 10.10.2022, 25.1.2023, 26.6.2023, 8.1.2024) non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita della minore. 
Pertanto, la medesima va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. 
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore. 
In ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre non co-residente, tenuto conto degli importanti miglioramenti ottenuti in corso di causa nella frequentazione padre-figlia grazie al puntuale intervento dei locali servizi sociali ed alla collaborazione tra le parti, va previsto che - salvo diverso accordo tra i genitori -: 1) fino al compimento del quarto anno di età della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato (dalle 10:00 alle 19:30) e quella successiva la domenica (dalle 10:00 alle 19:30); durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio ### R.G. n. 8426/2020 dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive 2024 la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni consecutivi con il padre senza il pernotto (ore 10:00 - 19:30) e 7 giorni consecutivi con la madre, periodi che verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma; 2) a partire dal compimento del quarto anno della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 20:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore; la minore trascorrerà il fine settimana (dal sabato all'uscita di scuola - o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico - sino alla domenica alle ore 19:00) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre; durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. 
C) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).  ### R.G. n. 8426/2020 Nel caso di specie è emerso che : 1) il ricorrente, di anni 27, lavora come operaio, vive presso i suoi genitori; ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di 6.077,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 9.692,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un reddito lordo di circa 9.830,00 euro; 2) la resistente, di anni 26, vive unitamente alla minore presso i suoi genitori e non svolge attività lavorativa. 
Considerato che le aumentate esigenze della minore connesse all'età possono dirsi pienamente compensate dall'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre e dalle conseguenti forme di mantenimento diretto, appare corretto confermare in euro 200,00 l'assegno a carico del padre per il mantenimento della minore. 
Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Non pare, in ultimo, inopportuno ricordare che il legislatore nel 2021 ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs.  230/2021 che “### di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs.  230/2021 che “### è corrisposto dall'### ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. 
D) In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.  “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ### R.G. n. 8426/2020 ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605). 
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, 12196). 
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale, in considerazione della breve durata della convivenza matrimoniale (6 mesi), della giovanissima età della resistente (26 anni) e della sua piena capacità lavorativa, del modesto tenore di vita del ricorrente e dell'apporto ricevuto da entrambe le parti dalle famiglie di origine, ritiene che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra ### E) Va in ultimo dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente non solo perché tardivamente formulata (risulta proposta in sede di precisazione delle conclusioni), ma anche perché non cumulabile nel presente procedimento di separazione. 
Invero, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni mobili e immobili, di restituzione, pagamento di somme e di risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte ### R.G. n. 8426/2020 dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. ex pluribus 22.10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404). 
F) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti; - affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore ### (19.8.2020) con residenza privilegiata presso la madre; - i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore; - salvo diverso accordo tra i genitori: 1) fino al compimento del quarto anno di età della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato (dalle 10:00 alle 19:30) e quella successiva la domenica (dalle 10:00 alle 19:30); durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a ### R.G. n. 8426/2020 partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive 2024 la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni consecutivi con il padre senza il pernotto (ore 10:00 - 19:30) e 7 giorni consecutivi con la madre, periodi che verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma; 2) a partire dal compimento del quarto anno della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 20:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore; la minore trascorrerà il fine settimana (dal sabato all'uscita di scuola - o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico - sino alla domenica alle ore 19:00) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre; durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.  - dispone che il sig. ### versi alla signora ### entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia l'importo di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ### - dispone che il sig. ### provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50% purchè previamente concordate e documentate o urgenti; - rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente; - dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; ### R.G. n. 8426/2020 - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10.6.2024 ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ### n. 8426/2020

causa n. 8426/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bianchi Ilaria, Costabile Caterina

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