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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. ### Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7056/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTORI contro Avv. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e #### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###) ###'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale. #### Gli attori ### e ### riferivano che in data ### avevano sottoscritto preliminare di compravendita con il quale la società A.B. ### s.r.l., aveva promesso di vendere un appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto, sito in ### via ### n. 31-33, per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; riferivano che in seno al preliminare la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere acquistato gli immobili con atto rogato dal ### il ### e di averne piena proprietà e disponibilità; deducevano di aver versato caparra confirmatoria di euro 7.000,00 a mezzo di assegno postale non trasferibile intestato a ### padre della rappresentante legale ### e che il termine essenziale per la stipula del definitivo era stato fissato al febbraio 2017; ### riferiva poi che il ### aveva sottoscritto altro preliminare di compravendita con il quale la società convenuta aveva promesso di vendere un altro appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto siti nel medesimo complesso, per il prezzo complessivo di euro 90.000,00, deducendo che il contratto conteneva le medesime dichiarazioni e che era stata versata caparra confirmatoria di euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a ### con termine per la stipula del contratto definitivo al febbraio 2017. Gli attori esponevano che la sottoscrizione dei contratti preliminari era seguita a numerosi sopralluoghi e connesse trattative, intavolate con il sig. ### incaricato dalla figlia ### a coordinare le maestranze nel cantiere ed a intrattenere i rapporti commerciali con le persone interessate ad acquistare gli immobili; aggiungevano che i preliminari e le allegate planimetrie, muniti del timbro della società e della sovrastante apparente sottoscrizione di ### erano fatti firmare dal sig. ### ai promissari acquirenti nel cantiere di via ### Gli attori riferivano che, successivamente alla sottoscrizione dei preliminari, fra il 2016 e il 2017, su richiesta della A.B. ### s.r.l. avevano corrisposto ulteriori somme a titolo di acconto; in particolare, per il preliminare del 9.5.2016, avevano versato euro 16.000,00 e, per il preliminare del 16.5.2016, era stata versata la somma di euro 50.000,00, specificando che i pagamenti erano effettuati tramite assegni e vaglia postali intestati a ### o a dipendenti e fornitori della società promittente venditrice e che in definitiva, per il primo preliminare era stato corrisposto l'importo complessivo di euro 23.000,00 e per il secondo preliminare, l'importo complessivo di euro 60.000,00.
Precisando che ### era il padre sia di ### legale rappresentante della società al momento della stipula dei preliminari, sia di ### succeduto alla sorella nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società a far data del 14.6.2016, riferivano che in data ###, in compagnia delle figlie e del tecnico di fiducia, architetto ### si erano recati in cantiere per verificare lo stato dei lavori ed avevano notato che all'interno dell'appartamento oggetto del preliminare del 16.5.2016, si trovava tale ### che dichiarava di essere proprietario dell'unità immobiliare per averla acquistata; deducevano dunque di aver contattato ### che si era giustificato dicendo di essere stato costretto a intestare ad altri soggetti le unità immobiliari oggetto dei due preliminari e che, effettuate le visure catastali e immobiliari, avevano appreso che, alla data di stipula dei preliminari, la società promittente venditrice non era proprietaria esclusiva delle unità immobiliari, bensì solo per i 6/12 indivisi, i restanti appartenendo al sig. ### riferivano altresì di aver dunque appreso che dopo la sottoscrizione dei preliminari, i medesimi immobili erano stati promessi in vendita a terzi con preliminari di vendita appositamente trascritti e che l'immobile oggetto del secondo preliminare era stato già trasferito a terzi; riferivano ancora di aver appreso che nel corso dei pagamenti era stato concesso e trascritto un sequestro conservativo per euro 250.000,00 sugli immobili oggetto dei preliminari, circostanza dolosamente taciuta; riferivano di aver dunque proposto querela e ricorso per sequestro conservativo nei confronti di ##### e di A.B. ### s.r.l. , concesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di euro 120.000,00 nei soli confronti di A.B. ### s.r.l. ed esteso poi nei confronti di tutte le parti convenute con ordinanza del 17.2.2020 del Tribunale di ### deducevano che il Giudice della cautela: 1. aveva ritenuto sussistenti gli estremi del reato di truffa; 2. aveva ritenuto che il dominus effettivo di A.B. ### s.r.l. fosse ### 3.
Aveva ritenuto che ### sebbene non avesse sottoscritto i due preliminari di vendita, fosse a conoscenza del rapporto contrattuale, avendo preso parte a un incontro avvenuto in cantiere in cui erano state affrontate tematiche di carattere tecnico relative alla ristrutturazione degli immobili; 4.
Aveva ritenuto che ### succeduto alla sorella nella carica di amministratore della società, fosse consapevole della circostanza che gli immobili erano stati promessi in vendita ai ricorrenti, avendo partecipato ad almeno due o tre incontri tra l'autunno del 2017 e i primi mesi del 2017 avvenuti con l'ingegnere D'### promettendo in vendita a terzi gli stessi beni; 5. Aveva ritenuto che A.B. ### s.r.l. dovesse rispondere in via contrattuale della invalidità dei due preliminari (annullabilità in quanto frutto di dolo, ovvero nullità per mancanza di accordo con la società che li ha sottoscritti), essendo alla stessa imputabili sotto il profilo civilistico, le condotte realizzate dai suoi rappresentanti.
Gli attori riferivano che l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale adito in sede di reclamo e, pertanto, chiedevano: accertarsi la responsabilità di #### e ### per gli illeciti precontrattuali ed extracontrattuali perpetrati, nonché dichiararsi la nullità dei due preliminari stipulati con A.B. ### s.r.l. che non li aveva validamente sottoscritti e dunque per assenza di accordo, ovvero annullarsi i contratti per dolo; in subordine, chiedevano risolversi i contratti per grave inadempimento; chiedevano, pertanto, condannarsi #### e ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace. ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per gli incombenti relativi alla preparazione del matrimonio celebrato il ###; deducendo pertanto di essere rimasta all'oscuro del presunto operato del padre, contestava di essere venuta meno ai propri doveri di vigilanza, attesa l'assenza di trascrizione dei preliminari nei pubblici registri, l'assenza di qualsivoglia pagamento o titolo ad essa indirizzato e l'assenza di contatto con gli attori; rilevando altresì la breve durata del proprio incarico di amministratore (dal 14.1.2016 al 14.9.2016) ed evidenziando che l'unico preliminare da essa effettivamente sottoscritto e conosciuto, nella qualità di legale rappresentante della A.B. ### s.r.l., era stato redatto innanzi a un notaio e trascritto nei registri immobiliari, allegava il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c. che avevano sottoscritto i preliminari in presenza del solo ### senza preoccuparsi di contattare il legale rappresentante della società promittente venditrice e corrispondendo al medesimo gli importi, effettuando per la prima volta una visura degli immobili solamente nel maggio 2018, nonostante fossero assistiti da due tecnici, #### ed #### D'### Contestando le richieste risarcitorie, rilevava che le fatture allegate dagli attori non avessero valore fiscale, evidenziando la singolarità della medesima data (13.5.2018), successiva di ben due anni alla stipula dei preliminari ed eccepiva l'assenza di prova del danno non patrimoniale.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, accertarsi la propria totale estraneità ed assenza di responsabilità; in subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto e con vittoria di spese e compensi. ### si costituiva, deducendo di non essere mai venuto a conoscenza dei preliminari, precisando di essere stato nominato amministratore di A.B. ### s.r.l. il ###, quindi in epoca successiva rispetto alla stipula dei predetti contratti, peraltro mai trascritti. Precisando che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e frequentava la V classe del ### G. Verga di ### deduceva di non essere stato presente in cantiere e di non aver partecipato ai sopralluoghi effettuati dal sig. ### rilevando poi che i pagamenti erano stati effettuati o intestati in favore di ### o di soggetti terzi, estranei ad A.B. ### s.r.l., e che, non essendo a conoscenza dei preliminari, aveva legittimamente promesso in vendita la quota indivisa degli immobili di proprietà di ### con scrittura autenticata e regolarmente trascritta l'11.4.2017.
Allegava il concorso di colpa dei coniugi ### e ### e contestando la quantificazione delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale, chiedeva quindi accertarsi l'assenza di propria responsabilità e, in subordine, accertarsi il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva ### eccependo in via preliminare l'inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c., comunicato il ###, laddove il giudizio di merito era stato incardinato con atto la cui notifica si era perfezionata nei propri confronti il ###; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande, molteplici, tra loro in contraddizione e fondate su diversi presupposti; eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ### che non aveva sottoscritto il preliminare del 16.5.2016, nonché il difetto di legittimazione attiva di ### che, pur sottoscrittore del detto contratto, non aveva materialmente corrisposto le somme di denaro, che gli erano state prestate dal fratello, come da esso dichiarato in seno alla querela. Rilevando che i contratti preliminari, quand'anche validi, erano risolti di diritto ex art. 1457 cc per scadenza del termine essenziale, deduceva infatti che alla scadenza del termine del febbraio 2017, gli attori non si erano presentati per la stipula del definitivo, adducendo varie giustificazioni. Riferiva, ancora, che il sig. ### gli aveva rilasciato procura speciale a vendere la quota indivisa di proprietà degli immobili e che in forza di tale procura aveva stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2020, assumendo l'obbligazione per conto di ### srl in relazione alla restante metà indivisa, ma precisando di aver sottoscritto e di aver agito per sé e in proprio; ### infine, contestava le somme richieste dagli attori, rilevando che dalla somma di euro 83.000,00 doveva essere scomputata quella di euro 20.000,00 corrisposta in contanti, non essendovi prova di collegamento con i contratti preliminari, nonché la somma di euro 17.200,00, corrisposta a mezzo di assegni intestati a soggetti terzi estranei al giudizio e piuttosto incaricati dagli attori.
Chiedeva, pertanto, dunque dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree, la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il rigetto di ogni domanda; in subordine chiedeva ridursi il risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”.
In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 669-octies c.p.c In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attrice non ha svolto domande nei confronti del ### srl, sebbene sia stato notificato l'atto di citazione, sicchè non va adottata alcuna pronunzia di eventuale improcedibilità.
Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Diversamente d quanto affermato dal convenuto ### le domande formulate dagli attori sono sufficientemente determinate, sia con riferimento al petitum, sia con riferimento alla causa poetendi. Gli attori hanno formulato molteplici domande, ma tutte fondate sui medesimi presupposti in fatto, allegati con sufficiente precisione. Neppure può ritenersi che le domande siano tra loro contraddittorie, in quanto vengono formulate in via principale le domande volte a far valere l'invalidità dei due preliminari oggetto del giudizio e le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui venga riconosciuta la validità dei contratti, vengono formulate la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e le conseguenti domande restitutorie risarcitorie.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### egli, infatti agisce facendo valere diritti di cui afferma essere titolare per avere stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2016 e per aver corrisposto le somme di cui in domanda a titolo di caparra e di acconto prezzo in esecuzione di quei contratti. Nessun rilievo ha la circostanza che quelle somme gli siano state girate dal fratello, per conto del quale agiva; trattasi infatti di evento che può al più rilevare nei rapporti interni tra i due.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### va osservato che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ella ha precisato di non aver avanzato domande in relazione al preliminare del 16.5.2020.
Passando all'esame del merito delle domande, va innanzitutto esaminata la sorte dei due contratti preliminari oggetto del presente procedimento. Orbene, dall'esame dei documenti allegati dagli attori emerge con evidenza che i contratti sono stati stipulati, nella qualità di promittente venditrice, da A.B. ### s.r.l., tramite il legale rappresentante ### Entrambi i contratti, infatti, indicano esplicitamente quest'ultima, nella qualità di rappresentante legale della società quale parte contrattuale promittente acquirente; è pertanto destituita di ogni fondamento la tesi delle parti convenute secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in nome proprio da ### soggetto del quale il contratto non contiene alcun riferimento. È inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 1478 c.c., che disciplina l'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui un soggetto vende o promette in vendita a nome proprio un bene appartenente a un soggetto terzo. ### infatti non è il soggetto che ha stipulato i preliminari e non ha promesso di vendere a nome proprio beni appartenenti a un terzo soggetto (la quota indivisa di proprietà della A.B. ### s.r.l.).
I contratti in questione, vanno ritenuti nulli, essendo emersa la falsità della firma di ### apposta in calce ai due preliminari di vendita; tale circostanza è emersa nel corso del procedimento cautelare ante causam per via del disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra ### I due contratti sono dunque nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per assenza del consenso della parte promissaria venditrice, elemento essenziale del contratto.
Quanto alle conseguenze restitutorie e risarcitorie della predetta nullità, va esaminata separatamente la posizione delle parti convenute, distinguendo la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e ### La natura precontrattuale della responsabilità di ### va affermata alla luce del ruolo rivestito nel corso delle trattative che hanno preceduto la stipula dei due preliminari; che egli abbia intavolato le trattative con gli odierni attori è circostanza pacifica, neppure contestata dalle parti convenute. È altresì pacifico, perché non contestato, che egli abbia indotto gli attori a stipulare i contratti, poi rivelatisi nulli per la falsità della firma in calce a essi apposta. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione del generale principio di cui all'art. 1337 c.c. e che sancisce la responsabilità precontrattuale della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte.
Tuttavia, va precisato che presupposto per l'operatività della responsabilità è non solo la conoscenza o conoscibilità della causa di invalidità di una parte, ma anche l'assenza di colpa dell'altra parte per averla ignorata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass., Sez. III, sent. dell'8.7.2010, n. 16149). Orbene, nel caso di specie non può configurarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei promittenti acquirenti, i quali hanno ragionevolmente confidato sulla validità dei contratti conclusi con ### Tale convinzione derivava ragionevolmente da plurimi elementi: lo strettissimo legame familiare intercorrente tra ### e ### (padre e figlia), il carattere familiare della compagine sociale (nel 2016 ### era socia al 95%, mentre il restante 5 % era in possesso di ### madre di ### e moglie di ###. Inoltre, appare ragionevole l'affidamento degli odierni attori sulla veridicità della firma in considerazione del fatto che ### era e appariva all'esterno il dominus effettivo della A.B. ### s.r.l., come dimostrato nell'odierno giudizio dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi #### D'###### e ### Essi hanno riferito che il responsabile del cantiere volto alla ristrutturazione degli immobili era proprio ### sempre presente in cantiere, di cui aveva le chiavi e soggetto che impartiva gli ordini ai dipendenti, ovvero persona a cui i promittenti acquirenti, insieme ai tecnici di fiducia, materialmente si rivolgevano per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali modifiche nella ristrutturazione delle unità immobiliari.
In considerazione di tutti i suesposti elementi, i coniugi ### e ### non avevano ragione di dubitare della buona fede del sig. ### e della veridicità della firma -apparentemente di ### che era apposta in calce ai preliminari che lo stesso presentava a loro per la sottoscrizione.
In conclusione, la nullità dei contratti, ben nota a ### unitamente all'assenza di qualsivoglia profilo di colpa in capo agli attori, fondano la responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. del primo, tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale.
Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10). ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16).
I suddetti obblighi restitutori, trattandosi di debiti di valuta, non sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Le ulteriori somme chieste dall'attore non risultano documentalmente provate. Né può a tal fine farsi riferimento alla ricevuta di pagamento a firma del sig. ### (documento n. 12), atteso che in essa vengono indicate diverse somme, nessuna delle quali trova riscontro con le somme degli assegni circolari prodotti da parte attrice. Per alcune di tali somme vengono altresì indicate le date di pagamento, anch'esse prive di riscontro con le date dei pagamenti documentalmente provati. Detta ricevuta di pagamento non può dunque essere utilizzata a fini probatori, in quanto il suo contenuto è incoerente, non trovando riscontro con le allegazioni di parte attrice e con i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio.
Invece, quanto alla somma di € 17.200,00 corrisposta a mezzo di assegni in favore di soggetti diversi dal sig. ### (doc. n. 11), appare inverosimile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui si tratterebbe di soggetti che lavoravano saltuariamente nel cantiere su incarico dei sig.ri ### e ### Infatti, tra i beneficiari delle somme, tutte corrisposte lo stesso giorno (il ###), vi è anche il sig. ### il quale, sentito come testimone, ha affermato di conoscere il sig. ### per motivi di lavoro e che saltuariamente lavorava nel cantiere per dare un aiuto; è dunque verosimile che anche gli altri beneficiari dei pagamenti, fossero creditori di ### per motivi di lavoro o perché fornitori della società dallo stesso di fatto amministrata. ### va infine condannato a risarcire i danni patrimoniali ingiustamente sofferti dal sig. ### allegati e provati per una somma di € 11.652,00, corrisposta o comunque dovuta all'ingegnere D'### (fattura di pagamento, doc. n. 29, per “competenze tecniche per direzione dei lavori architettonica delle unità immobiliari site in ### via ### n. 31-33-35, con accesso delle stesse unità da via ### Redazione di eventuali planimetrie in variante, assistenza alla scelta definitiva di tutte le opere, pavimentazione, climatizzatori, tinteggiatura, etc. Con l'obbligo di eseguire visite in cantiere almeno una volta a settimana nelle lavorazioni normali, e di più volte nel caso di lavorazioni importanti (piazzamento porte, realizzazione aperture, etc.), compreso l'obbligo dello scrivente di interfacciarsi con l'impresa esecutrice per la scelta dei materiali e delle opere da realizzare, anche in mancanza del committente. Prezzo soltanto delle opere da realizzare €90.000,00”).
La fattura prodotta in giudizio costituisce idonea prova del danno patito dall'attore, in quanto, seppure non integri dimostrazione dell'effettivo pagamento, attesta l'esistenza di un debito, ovvero dell'obbligo di pagamento dell'attore nei confronti del professionista. Non rileva che la fattura sia stata emessa solo il ###, a distanza di due anni dalla stipulazione dei contratti preliminari, in quanto le prestazioni cui si è obbligato l'### D'### per loro natura erano effettuate nel tempo, durante l'esecuzione dei lavori sulle unità immobiliari; è dunque verosimile che la fattura sia stata emessa in epoca successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, peraltro pochi mesi dopo che gli attori scoprivano gli illeciti perpetrati in loro danno nel corso della vicenda contrattuale de quo.
Nessun danno patrimoniale risulta provato da ### Infine, va rigettata la domanda con cui gli attori chiedono che il sig. ### venga condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo rimasta meramente labiale l'affermazione di aver patito un pregiudizio quantificabile in € 40.000,00.
Le domande formulate nei confronti di ### e ### sono anch'esse in parte fondate nei termini che si dirà.
Vanno richiamati alcuni dati di fatto acquisiti e pacifici, quali punti di partenza per la valutazione di tutta la vicenda: A.B. ### s.r.l. è una società a compagine sociale familiare, atteso che ### è socia al 95% mentre il restante 5% è in possesso di ### (madre dei fratelli ### e moglie di ###; ### è stata altresì amministratore unico e legale rappresentante dal 14.1.2016 al 14.9.2016, mesi durante i quali vennero sottoscritti i preliminari di compravendita (maggio 2016); ### è diventato legale rappresentante della società nel mese di settembre ed è colui che, nella veste di legale rappresentante della società, ha trasferito a terzi i beni immobili già promessi in vendita agli attori, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, misura poi effettivamente concessa nella misura di € 250.000,00; ### padre degli altri due convenuti, è colui che di fatto gestiva integralmente la società, intrattenendo i rapporti con gli operai, con i terzi, incassando somme, etc..
I convenuti ### e ### non potevano non sapere che il padre, ### era colui che gestiva di fatto l'attività della società. La costante presenza nel cantiere del sig. ### che si comportava come colui che ne era responsabile, aprendolo ai terzi, impartendo ordini alle maestranze e intrattenendo le trattative con i terzi interessati all'acquisto degli immobili, è un dato che porta inequivocabilmente a ritenere che gli amministratori (### e, successivamente, ### avevano conferito al padre nei fatti una delega in bianco, ingiustificatamente ampia e contrastante con il ruolo da essi assunto.
Le risultanze istruttorie hanno altresì confermato la presenza di ### e di ### in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati dai sig.ri ### e ### dopo la stipulazione dei preliminari. Essi, dunque, non potevano non sapere che i beni immobili fossero già stati promessi in vendita.
In particolare, la presenza in cantiere di ### è confermata dalla testimonianza resa dal teste ### che nel 2016 era il tecnico di fiducia dei coniugi ### e ### in forza di un incarico professionale da essi ricevuto. Egli affermava di essersi recato in quanto tale più volte in cantiere e che in occasione di un sopralluogo ### aveva accanto una ragazza, più giovane di lui e di cui non ricordava il nome e il cognome, e che tuttavia riconosceva nella foto che ritraeva ### Il teste aggiungeva che nel corso di quell'incontro la ragazza aveva dato indicazioni su come arredare o completare l'immobile.
La presenza nel cantiere di ### è emersa altresì dalla testimonianza di ### suocera del fratello di ### la quale dichiarava che, in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel giugno 2016, il sig. ### le presentava la figlia ### la quale commentava le modifiche proposte, affermando che erano realizzabili, seppur affidandosi al giudizio del padre, precisando di non essere un tecnico.
Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante.
Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi ### e ### il loro tecnico di fiducia e in un'occasione anche il sig. ### amico dell'attore ### Il teste ### D'### tecnico di fiducia degli attori subentrato al geometra ### dopo l'estate del 2016, riferiva che nel settembre 2016, in occasione di un sopralluogo in cantiere, il sig. ### gli aveva presentato il figlio ### che aveva partecipato alle conversazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori; ha inoltre aggiunto che successivamente, fino ai primi mesi del 2017, aveva incontrato ### in altre occasioni, e che quest'ultimo assisteva sempre accanto al padre alle conversazioni aventi carattere tecnico, inerenti il capitolato lavori, ovvero l'umidità di risalita e i modi possibili per frenarla.
Il teste ### ha dichiarato di aver conosciuto ### in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel periodo di ### 2018; ha riferito che era stato ### a presentargli il figlio e che in quell'occasione, ### e ### avevano intrattenuto una conversazione di carattere tecnico e ### era rimasto all'interno dell'automobile, precisando tuttavia che la conversazione era avvenuta a pochissima distanza dall'autovettura. Anche se il testimone si è espresso in termini dubitativi in ordine alla circostanza che ### stesse ascoltando la conversazione, le dichiarazioni provano la presenza del convenuto in cantiere durante un incontro tra il padre ### e i promissari acquirenti.
In conclusione, raggiunta la prova che i due convenuti erano presenti in cantiere in occasione di alcuni incontri tra ### e gli attori, incontri durante i quali peraltro venivano affrontate tematiche di carattere tecnico riguardanti la ristrutturazione degli immobili promessi in vendita, si può ragionevolmente affermare che ### e ### fossero a conoscenza - ovvero erano nelle condizioni di conoscere e, in qualità del ruolo ricoperto avrebbero dovuto conoscere, informarsi e sapere - che gli immobili erano già stati promessi in vendita.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dagli odierni attori per effetto della nullità dei contratti preliminari di che trattasi responsabilità che va ricondotta a quella extracontrattuale, riconducibile al disposto di cui all'art. 2476, comma 6, Ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”; il comportamento doloso o colposo dell'amministratore che rileva nella detta fattispecie non può che essere quello inerente il ruolo ricoperto; può poi essere ritenuto che gli obblighi cui è tenuto l'amministratore vadano assolti con la diligenza richiesta in relazione alla natura degli affari di volta in volta considerati, ma pur sempre con un grado di diligenza minima, al di sotto della quale il ruolo di amministratore non può che considerarsi esercitato in senso contrario agli interessi della società, dei soci e dei terzi con cui la stessa si trova a contrattare per qualsivoglia titolo.
Orbene, nel caso di specie ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, venuta a conoscenza ( o dovendo conoscere) dell'avvenuta promessa in vendita degli immobili da parte del padre, senza che quest'ultimo fosse munito del potere di rappresentanza della società, non ha esercitato alcuno dei poteri che le spettavano in qualità di amministratore per rimediare agli illeciti posti in essere in nome della società e in danno dei promissari acquirenti.
Ugualmente, ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, pur essendo a conoscenza ( o dovendo essere a conoscenza del fatto) che gli immobili erano già stati promessi in vendita ai coniugi ### e ### successivamente ha trasferito a terzi i medesimi beni, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, poi effettivamente concesso.
Va peraltro aggiunto che, anche ove i convenuti non sapessero dell'attività contrattuale realizzata dal padre, essi hanno violato i più elementari doveri di controllo e vigilanza su di essi incombenti per la rivestita qualità di amministratori unici e legali rappresentanti della società. È evidente che essi, che avevano interamente delegato la gestione della società al padre ### non hanno mai svolto in concreto la vigilanza e il controllo sul suo operato. ### di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza emerge inequivocabilmente dalle circostanze emerse nel corso del giudizio; in particolare, è emerso che ### era in possesso dei documenti della società inerenti gli immobili, tanto da averne promesso in vendita due, con atti completi di planimetrie e timbri della società, ed è emerso che ### era sempre presente in cantiere e che a lui rispondevano operai e maestranze. ### anche minimo al dovere di diligenza, di controllo e vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, avrebbe infatti consentito di apprendere l'illecita stipulazione dei preliminari da parte di ### e l'assunzione dei rimedi per impedire il perpetrarsi degli illeciti in danno degli attori. ### e ### vanno dunque condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dai sig.ri ### e ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 23.000,00, di cui €7.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 16.000,00 che furono pagati a titolo acconto prezzo. ### e ### vanno altresì condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dal sig. ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 42.000,00, di cui € 10.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 32.000,00 che furono successivamente corrisposti mediante assegni circolari in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l.
Gli stessi convenuti vanno infine condannati in solido a risarcire i danni patiti dal sig. ### pari a € 11.652,00, corrispondenti al debito sorto nei confronti dell'ingegnere D'### per prestazioni professionali inerenti alla ristrutturazione degli immobili.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese di giudizio - liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014- seguono la soccombenza; pertanto, ##### in solido fra loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali in favore di ### e di ### possono essere compensate le spese del processo nei confronti di ### srl.
I convenuti #### e ### vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### quantificate tenendo conto del II scaglione della tabella inerente i procedimenti cautelari. PQM Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e ### da un lato, e A.B. ### s.r.l., dall'altro lato; - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e A.B. ### s.r.l.; - Dichiara la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e di ### - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### e di ### della somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, sino al soddisfo; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, nonché al pagamento della somma di € 11.652,00, rivalutata e maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo; - Rigetta ogni altra domanda; - ##### in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 7.052,00 ciascuno per compensi oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### liquidate in complessivi € 1751,5 ciascuno per compensi, oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - Compensa le spese del procedimento nei confronti di ### di ### srl.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.sa ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa ### magistrato ordinario in tirocinio.
causa n. 7056/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bella Gaia