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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 682/2023 del 02-02-2023

... sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 81/2015, oltre al risarcimento nella misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria; - per l'effetto condannare la #### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### al ### n. 5 e sede ###Napoli alla via ### n. 349, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di ### 49.489,24 di cui ### 5.385,55 a titolo di TFR per le causali descritte nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso in quanto generico; nel merito chiedeva il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto, dato che il ### aveva lavorato alle sue dipendenze soltanto nei periodi in cui era stato regolarmente inquadrato, ossia dal 21.11.2016 al 28.02.2017, svolgendo mansioni di manovale inquadrato nella categoria I del ### di riferimento, e dal 03.04.2018 al 31.05.2018 con mansioni di carpentiere di II livello. All'udienza del (leggi tutto)...

testo integrale

### dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 2.02.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16393/2020 #### nato il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### E ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### l'istante esponeva: - di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2016 al 30.04.2019, svolgendo mansioni di operaio edile e carpentiere, sottoposto al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; - di avere lavorato sempre in squadre composte da 3/6 persone , occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di ### , dei locali dell'### e del ### , e della ristrutturazione di abitazioni private; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 con un'ora di pausa, percependo una paga mensile di euro 800,00; che il rapporto di lavoro era cessato in data ### a seguito di licenziamento orale. 
Tanto premesso, il ricorrente lamentava di essere stato regolarmente inquadrato soltanto per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, peraltro con riconoscimento del livello I ### del ### inadeguato alle mansioni svolte, riconducibili al superiore livello II; di non aver mai ricevuto nulla a titolo di compenso per lavoro straordinario, permessi, ferie, di non avere percepito la 13 e 14 mensilità, oltre che le competenze di fine rapporto .   Dedotto di avere vanamente, con pec del 11.10.2019. tentato di ottenere in via stragiudiziale dalla convenuta il pagamento delle pretese retributive, chiedeva con le conclusioni del ricorso al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della #### srl dal 01/01/2016 al 30/04/2019, con le modalità descritte in premessa; - accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi descritti in premessa; - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del licenziamento orale, e condannare la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 81/2015, oltre al risarcimento nella misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria; - per l'effetto condannare la #### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### al ### n. 5 e sede ###Napoli alla via ### n. 349, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di ### 49.489,24 di cui ### 5.385,55 a titolo di TFR per le causali descritte nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso in quanto generico; nel merito chiedeva il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto, dato che il ### aveva lavorato alle sue dipendenze soltanto nei periodi in cui era stato regolarmente inquadrato, ossia dal 21.11.2016 al 28.02.2017, svolgendo mansioni di manovale inquadrato nella categoria I del ### di riferimento, e dal 03.04.2018 al 31.05.2018 con mansioni di carpentiere di II livello. 
All'udienza del 13.05.2021, fallito il tentativo di conciliazione il giudice ha emesso ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc, ponendo provvisoriamente a carico della convenuta il pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga egli atti, tenendo conto del fatto che la convenuta - che nel costituirsi aveva prodotto le predette buste paganon aveva in alcun modo contestato la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00.  ### ammessa ed espletata la prova per testi; all'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. 
La domanda è solo parzialmente fondata e dunque andrà accolta nella misura di cui appresso.   Giova richiamare che, a fronte del formale inquadramento del ricorrente alle e dipendenze della convenuta per due limitati e separati periodi, in particolare per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, è invero controversa tra le parti la esistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro tra le parti, che seguendo la tesi del ricorrente sarebbe cominciato già in data ### per poi svilupparsi senza soluzione di continuità sino al 31.05.2018, oltre che la qualità delle mansioni svolte dallo stesso ed il nastro orario secondo il quale si era effettivamente svolta la prestazione del ricorrente. 
La prova per testi svolta tuttavia non ha dimostrato gli assunti attorei non avendo alcuno dei testi ascoltati, neppure i due di lista di parte ricorrente, confermato quanto dedotto in ricorso circa la costituzione del rapporto di lavoro già dal 1.1.2016 e per l'effetto circa la fittizietà dei due ridotti inquadramenti, per essere invece il rapporto intercorso per l'intero periodo dal 1.1.2016 al 31/05/2018; nessuno dei testi invero ha saputo collocare la prestazione lavorativa del ### nel tempo, né quantificarne la consistenza per durata, se non vagamente. 
Certamente risulta una certa opacità delle dichiarazioni dei testi ascoltati, essendo inverosimile che in una piccola realtà produttiva qual'è stata negli anni di causa - secondo la narrazione dei testi stessi - la convenuta (cfr. dichiarazioni del teste dì ###, i testi - tutti, secondo le loro stesse dichiarazioni, a parte il teste ### colleghi di lavoro del ricorrente - non abbiano saputo render dichiarazioni sugli appena disaminati punti ( durata della prestazione del collega e collocazione nel tempo della stessa), potendosi solo ipotizzare che le dichiarazioni raccolte in istruttoria abbiano risentito della circostanza che i testi ascoltati erano, alla data della loro deposizione, dipendenti di ### Inoltre, a parte il già sopra indicato teste ### che ha dichiarato di avere cominciato a lavorare per ### nel febbraio del 2019 e di non avere sentito solo parlare dai colleghi del ### quale soggetto che aveva lavorato per ### prima di lui, tutti gli altri testi ascoltati non hanno supportato con le loro dichiarazioni la allegazione di cui al ricorso in merito all'orario di lavoro ed alle mansioni difformi da quelle di inquadramento.   Dunque parte ricorrente, eccezion fatta per quanto infra, non ha fornito in giudizio - com'era suo onere - la prova dei fatti costitutivi delle sue pretese retributive. 
Visto che nessuno dei testi ascoltati ha reso dichiarazioni utili alla tesi del ricorrente, dunque considerato che non ricorre la ipotesi in cui dalla esclusione della attendibilità delle dichiarazioni di alcuni testi può scaturire la genuinità degli altri, alcun valore probatorio può assumere, di per sé sola, in assenza di altri riscontri, la circostanza che la convenuta, seppure onerata dal giudice con ordinanza del 20.10.2022 per la produzione in giudizio, oltre che dei modelli ### , anche dei LUL aziendali per gli anni di causa all'espresso scopo di verificare la attendibilità dei testi ( come da verbale della udienza del 20.10.2022), abbia inteso produrre solo i modelli ###. 
Ciò posto dagli atti di causa emerge comunque il diritto del ### ad ottenere in via definitiva le somme di cui alla ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc già resa all'udienza del 13.05.2021, dovendo pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga agli atti. La convenuta nel costituirsi in giudizio ha infatti prodotto in giudizio le predette buste paga, senza contestare la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00; né parte convenuta ha documentato in atti di avere erogato a conclusione di ciascuno dei due rapporti di lavoro il tfr e le competenze di fine rapporto, a fronte della precisa allegazione in ricorso del mancato riconoscimento di tali voci. Vista dunque la assenza della eccezione di pagamento, ricorre il diritto del ### ad ottenere dette voci retributive. 
Con ordinanza del 09/12/2022, il Giudice adito ha invitato la difesa di parte ricorrente “a voler riformulare i conteggi indicando negli stessi esclusivamente quanto spettante al ricorrente a titolo di tfr, ratei tredicesima e ratei di quattordicesima in relazione a ciascuno dei due rapporti di lavoro a termine intercorsi formalmente con la convenuta nei periodi indicati in ricorso”; con note depositate in vista dell'udienza del 2.02.2023 la difesa di parte ricorrente ha rilevato che sulla scorta dei dati orari e retributivi indicati nei cedolini paga, le uniche differenze retributive erano costituite dalle somme di cui all'ordinanza ex art. 423, c.p.c., pari a ### 4.152,71. 
Infine, in merito alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento orale di cui alle conclusioni del ricorso, richiamando quanto già sopra detto in merito alle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che nessun teste ha reso dichiarazioni da cui trarsi che il rapporto di lavoro si era concluso in data ###, data di scadenza del secondo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, per licenziamento verbale. 
Per completezza, si rileva che solo tardivamente nelle note di discussione e dunque inammissibilmente la difesa di parte ricorrente ha inteso proporre la questione della illegittimità dei contratti a termine per mancata sottoscrizione degli stessi e dunque della clausola appositiva del termine; da tanto consegue la impossibilità di considerare tale questione. 
Attesi gli esiti della lite, che ha portato al riconoscimento del diritto del ### ad ottenere alcune differenze di retribuzione, seppure in misura ridotta rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. 
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. 
Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. 
Così deciso in Napoli, il ### 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 16393/2020


causa n. 16393/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lazzara Anna Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 628/2026 del 15-01-2026

... ltd; che in data ### aveva ricevuto una richiesta di risarcimento danni da ### che il ### aveva inoltrato alla ### di Napoli la denunzia del sinistro ed aveva richiesto la copertura assicurativa in virtù della polizza contratta dall'Ente ospedaliero nell'interesse dei suoi dipendenti; che nella denuncia aveva specificato di essere beneficiario di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per colpa grave con la ### ltd; che ### lo aveva convenuto in giudizio unitamente all'### di ### “### Cardarelli” di Napoli per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'intervento di asportazione di polipi al naso; che nel processo aveva chiamato in causa ed in garanzia la ### per essere manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda risarcitoria; che il Tribunale aveva respinta la domanda del ### che il ### aveva impugnato la sentenza; che nel costituirsi in giudizio nel procedimento di secondo grado non aveva riproposto esplicitamente la domanda di manleva nei confronti della ### per il caso dell'accoglimento del gravame; che la ### si era costituita nel giudizio di appello senza contestare l'operatività delle polizze assicurative; che la ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.r.g. 20658/2024 avente ad oggetto: riconoscimento copertura assicurativa e vertente tra ### (C.F. ###), nato a Napoli il ### ed ivi residente al corso ### 14, rapp.to e difeso dall'avv. ### e ### s.p.a.(P.IVA ###), con sede ###, in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### Per il ricorrente: 1)Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra il dott. ### e la ### con ogni conseguenza di legge; 2)Accertare e dichiarare l'operatività delle polizze.  ### e n. ###-###-###, sottoscritte dallo stesso con la ### rispettivamente quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, con ogni conseguenza di legge; 3)Accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e garantito dalla ### in caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal sig. ### con ogni conseguenza di legge; 4)vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore di parte ricorrente quale antistatario. 
Per la ### 1)In via pregiudiziale, dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc con le domande proposte dal Dott. ### nei confronti di ### nell'ambito del giudizio pendete presso la Corte d'Appello di Napoli per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto cancellare la causa dal ruolo; 2)Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda per carenza di un presupposto processuale di decidibilità; 3)Ancora in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto respingerla in quanto infondata in fatto e in diritto; 4)In ogni caso e nel merito dichiarare la domanda proposta nei confronti di ### infondata in fatto e in diritto; 5)Con vittoria di spese di lite, competenze di giudizio e accessori di legge; MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha citato in giudizio la ### per ottenere la dichiarazione dell'operatività delle polizze ### e ###-###-### stipulate, rispettivamente quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, in relazione all'istanza risarcitoria proposta nei suoi confronti da ### A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di una polizza assicurativa quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e di una seconda polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, stipulate con la ### ltd; che in data ### aveva ricevuto una richiesta di risarcimento danni da ### che il ### aveva inoltrato alla ### di Napoli la denunzia del sinistro ed aveva richiesto la copertura assicurativa in virtù della polizza contratta dall'Ente ospedaliero nell'interesse dei suoi dipendenti; che nella denuncia aveva specificato di essere beneficiario di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per colpa grave con la ### ltd; che ### lo aveva convenuto in giudizio unitamente all'### di ### “### Cardarelli” di Napoli per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'intervento di asportazione di polipi al naso; che nel processo aveva chiamato in causa ed in garanzia la ### per essere manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda risarcitoria; che il Tribunale aveva respinta la domanda del ### che il ### aveva impugnato la sentenza; che nel costituirsi in giudizio nel procedimento di secondo grado non aveva riproposto esplicitamente la domanda di manleva nei confronti della ### per il caso dell'accoglimento del gravame; che la ### si era costituita nel giudizio di appello senza contestare l'operatività delle polizze assicurative; che la ### solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo l'espletamento della ctu medico-legale, aveva eccepito la decadenza dalla domanda di manleva dovendosi ritenere la stessa rinunciata ex art. 346 c.p.c.; che aveva interesse a vedersi garantito e manlevato dalla ### in caso di accoglimento dell'appello e di conseguente condanna al risarcimento dei danni nei confronti di #### S.p.A., legittimata a stare in giudizio in virtù della cessione con decorrenza 31.07.2020 dei rapporti attivi e passivi originariamente sorti nei confronti di ### ltd, ha eccepito la litispendenza tra la presente domanda e quella proposta nel giudizio di appello avente ad oggetto l'istanza risarcitoria di ### e l'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente. 
Quanto al rapporto assicurativo ha rilevato che il ### aveva fatto riferimento a due polizze senza specificare in base a quale delle due intendeva essere tenuto indenne e per quale diritto passivo. 
Tutto ciò premesso, va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla compagnia assicurativa. 
Nelle more del giudizio la Corte di Appello si è pronunciata sul gravame proposto da ### avverso la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte le istanze risarcitorie proposte nei confronti di ### e dell'### La Corte di Appello ha accolto l'appello del ### ha riconosciuto la responsabilità del ### e dell'### ha condannato gli appellati al risarcimento del danno. 
La Corte di Appello ha inoltre dichiarato l'inammissibilità della domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti della ### in quanto la stessa non era stata riproposta nella comparsa di costituzione dal ### ed era stata avanzata solo nelle note di trattazione scritta del 16.9.2024. 
Alla luce della sentenza della Corte di Appello, che ha dichiarato inammissibile la domanda di garanzia del ### deve ritenersi operante il principio secondo il quale “le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.( cfr. Corte di Cassazione, ### 6 - 1, Ordinanza n. 18252 del 17/09/2015). 
Quanto all'interesse ad agire del ricorrente lo stesso sussiste tenuto conto dell'intervenuta condanna del ### in solido con l'### Quanto al merito, va affermato il diritto di ### ad essere tenuto indenne e manlevato rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da ### ed in relazione alla quale è intervenuta la sentenza n. 1878/2025 della Corte di Appello di Napoli. 
Il diritto del ### va affermato con riferimento ad entrambe le polizze indicate in ricorso. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.  147/2022, per le controversie di valore indeterminabile - complessità media - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### s.p.a., ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Accerta e dichiara la sussistenza del rapporto contrattuale tra ### e la ### nella cui posizione è subentrata la ### s.p.a.; 2)Accerta e dichiara l'operatività delle polizze. n. ### e n. ###-###-### in favore di ### con la AM ### rispettivamente, quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per la responsabilità civile professionale per “colpa grave”; 3)Accerta e dichiara il diritto di ### ad essere manlevato e garantito dalla ### s.p.a. in relazione all'istanza risarcitoria formulata da ### ed in relazione alla quale è intervenuta la sentenza n. 1878/2025 della Corte di Appello di Napoli; 4)### s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7202,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.  con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Napoli, 14.1.2026.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 20658/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Impresa Mauro

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 47/2026 del 13-01-2026

... cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, (leggi tutto)...

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R.G. ### N. 307/2024 Udienza del 13/01/2026 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 307/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###'#### (C.F.  ###), in persona del ### pro tempore e, per esso, l'### per la #### - ### di ### (C.F. ###), in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa #### dell'### - RESISTENTE - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 avente ad oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. 
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.  2. Si è costituito il Ministero dell'### e del ### che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.  3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.  4. La c.d. “### elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». 
La disposizione precisa che «### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.  5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / Ministero dell'###, ha ritenuto che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».  6. Recependo la decisione europea, la ### della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal ### del ### del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.  n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Lav., Sent. n. 29961/2023).  7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro allegati al ricorso) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare, nell'anno scolastico oggetto della domanda, della ### elettronica del docente, atteso che la predetta ha svolto attività di docenza, in sostituzione di docente assente (per 24 ore settimanali nella scuola primaria), nei seguenti periodi: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 - dal 06/10/2022 al 08/10/2022 (doc. n. 1); - dal 10/10/2022 al 12/10/2022 (doc. n. 2); - dal 20/10/2022 al 24/10/2022 (doc. n. 3); - dal 25/10/2022 al 27/10/2022 (doc. n. 4); - dal 28/10/2022 al 28/10/2022 (doc. n. 5); - dal 02/11/2022 al 04/11/2022 (doc. n. 6); - dal 09/11/2022 al 14/11/2022 (doc. n. 7); - dal 15/11/2022 al 18/11/2022 (doc. n. 8); - dal 24/11/2022 al 01/12/2022 (doc. n. 9); - dal 02/12/2022 al 22/12/2022 (doc. n. 10); - dal 09/01/2023 al 07/02/2023 (doc. n. 11); - dal 08/02/2023 al 09/03/2023 (doc. n. 12); - dal 10/03/2023 al 05/04/2023 (doc. n. 13); - dal 12/04/2023 all'11/05/2023 (doc. n. 14); - dal 12/05/2023 al 10/06/2023 (doc. n. 15); - dall'11/06/2023 al 14/06/2023 (doc. n. 16); per un periodo, quindi, ampiamente superiore a 180 giorni ovvero 6 mesi (che è il periodo minimo di durata delle supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche - ovvero fino al 30 giugno - atteso che tali supplenze possono essere conferite per posti non vacanti che si rendano disponibili, di fatto, fino al 31 dicembre).  7.1. Si deve quindi osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità. La ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art.  4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa. 
Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per gli anni scolastici in esame.  7.1.1. ###, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».  7.1.2. ### non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, diversa dalla natura breve e saltuaria delle supplenze, che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.  8. Dallo stato matricolare prodotto dal M.I.M. emerge, poi, che la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo destinataria di una supplenza, con orario settimanale completo, fino al 30/06/2026 (ovvero fino al termine delle attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 didattiche), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).  9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente la c.d. “### elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 13 gennaio 2026 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026

causa n. 307/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3596/2025 del 15-07-2025

... ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi. Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace. ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. ### Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7056/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTORI contro Avv. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e #### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###) ###'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.  #### Gli attori ### e ### riferivano che in data ### avevano sottoscritto preliminare di compravendita con il quale la società A.B. ### s.r.l., aveva promesso di vendere un appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto, sito in ### via ### n. 31-33, per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; riferivano che in seno al preliminare la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere acquistato gli immobili con atto rogato dal ### il ### e di averne piena proprietà e disponibilità; deducevano di aver versato caparra confirmatoria di euro 7.000,00 a mezzo di assegno postale non trasferibile intestato a ### padre della rappresentante legale ### e che il termine essenziale per la stipula del definitivo era stato fissato al febbraio 2017; ### riferiva poi che il ### aveva sottoscritto altro preliminare di compravendita con il quale la società convenuta aveva promesso di vendere un altro appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto siti nel medesimo complesso, per il prezzo complessivo di euro 90.000,00, deducendo che il contratto conteneva le medesime dichiarazioni e che era stata versata caparra confirmatoria di euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a ### con termine per la stipula del contratto definitivo al febbraio 2017. Gli attori esponevano che la sottoscrizione dei contratti preliminari era seguita a numerosi sopralluoghi e connesse trattative, intavolate con il sig. ### incaricato dalla figlia ### a coordinare le maestranze nel cantiere ed a intrattenere i rapporti commerciali con le persone interessate ad acquistare gli immobili; aggiungevano che i preliminari e le allegate planimetrie, muniti del timbro della società e della sovrastante apparente sottoscrizione di ### erano fatti firmare dal sig. ### ai promissari acquirenti nel cantiere di via ### Gli attori riferivano che, successivamente alla sottoscrizione dei preliminari, fra il 2016 e il 2017, su richiesta della A.B. ### s.r.l. avevano corrisposto ulteriori somme a titolo di acconto; in particolare, per il preliminare del 9.5.2016, avevano versato euro 16.000,00 e, per il preliminare del 16.5.2016, era stata versata la somma di euro 50.000,00, specificando che i pagamenti erano effettuati tramite assegni e vaglia postali intestati a ### o a dipendenti e fornitori della società promittente venditrice e che in definitiva, per il primo preliminare era stato corrisposto l'importo complessivo di euro 23.000,00 e per il secondo preliminare, l'importo complessivo di euro 60.000,00. 
Precisando che ### era il padre sia di ### legale rappresentante della società al momento della stipula dei preliminari, sia di ### succeduto alla sorella nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società a far data del 14.6.2016, riferivano che in data ###, in compagnia delle figlie e del tecnico di fiducia, architetto ### si erano recati in cantiere per verificare lo stato dei lavori ed avevano notato che all'interno dell'appartamento oggetto del preliminare del 16.5.2016, si trovava tale ### che dichiarava di essere proprietario dell'unità immobiliare per averla acquistata; deducevano dunque di aver contattato ### che si era giustificato dicendo di essere stato costretto a intestare ad altri soggetti le unità immobiliari oggetto dei due preliminari e che, effettuate le visure catastali e immobiliari, avevano appreso che, alla data di stipula dei preliminari, la società promittente venditrice non era proprietaria esclusiva delle unità immobiliari, bensì solo per i 6/12 indivisi, i restanti appartenendo al sig. ### riferivano altresì di aver dunque appreso che dopo la sottoscrizione dei preliminari, i medesimi immobili erano stati promessi in vendita a terzi con preliminari di vendita appositamente trascritti e che l'immobile oggetto del secondo preliminare era stato già trasferito a terzi; riferivano ancora di aver appreso che nel corso dei pagamenti era stato concesso e trascritto un sequestro conservativo per euro 250.000,00 sugli immobili oggetto dei preliminari, circostanza dolosamente taciuta; riferivano di aver dunque proposto querela e ricorso per sequestro conservativo nei confronti di ##### e di A.B. ### s.r.l. , concesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di euro 120.000,00 nei soli confronti di A.B. ### s.r.l. ed esteso poi nei confronti di tutte le parti convenute con ordinanza del 17.2.2020 del Tribunale di ### deducevano che il Giudice della cautela: 1. aveva ritenuto sussistenti gli estremi del reato di truffa; 2. aveva ritenuto che il dominus effettivo di A.B. ### s.r.l. fosse ### 3. 
Aveva ritenuto che ### sebbene non avesse sottoscritto i due preliminari di vendita, fosse a conoscenza del rapporto contrattuale, avendo preso parte a un incontro avvenuto in cantiere in cui erano state affrontate tematiche di carattere tecnico relative alla ristrutturazione degli immobili; 4. 
Aveva ritenuto che ### succeduto alla sorella nella carica di amministratore della società, fosse consapevole della circostanza che gli immobili erano stati promessi in vendita ai ricorrenti, avendo partecipato ad almeno due o tre incontri tra l'autunno del 2017 e i primi mesi del 2017 avvenuti con l'ingegnere D'### promettendo in vendita a terzi gli stessi beni; 5. Aveva ritenuto che A.B.  ### s.r.l. dovesse rispondere in via contrattuale della invalidità dei due preliminari (annullabilità in quanto frutto di dolo, ovvero nullità per mancanza di accordo con la società che li ha sottoscritti), essendo alla stessa imputabili sotto il profilo civilistico, le condotte realizzate dai suoi rappresentanti. 
Gli attori riferivano che l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale adito in sede di reclamo e, pertanto, chiedevano: accertarsi la responsabilità di #### e ### per gli illeciti precontrattuali ed extracontrattuali perpetrati, nonché dichiararsi la nullità dei due preliminari stipulati con A.B. ### s.r.l. che non li aveva validamente sottoscritti e dunque per assenza di accordo, ovvero annullarsi i contratti per dolo; in subordine, chiedevano risolversi i contratti per grave inadempimento; chiedevano, pertanto, condannarsi #### e ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi. 
Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace.  ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per gli incombenti relativi alla preparazione del matrimonio celebrato il ###; deducendo pertanto di essere rimasta all'oscuro del presunto operato del padre, contestava di essere venuta meno ai propri doveri di vigilanza, attesa l'assenza di trascrizione dei preliminari nei pubblici registri, l'assenza di qualsivoglia pagamento o titolo ad essa indirizzato e l'assenza di contatto con gli attori; rilevando altresì la breve durata del proprio incarico di amministratore (dal 14.1.2016 al 14.9.2016) ed evidenziando che l'unico preliminare da essa effettivamente sottoscritto e conosciuto, nella qualità di legale rappresentante della A.B. ### s.r.l., era stato redatto innanzi a un notaio e trascritto nei registri immobiliari, allegava il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c. che avevano sottoscritto i preliminari in presenza del solo ### senza preoccuparsi di contattare il legale rappresentante della società promittente venditrice e corrispondendo al medesimo gli importi, effettuando per la prima volta una visura degli immobili solamente nel maggio 2018, nonostante fossero assistiti da due tecnici, #### ed #### D'### Contestando le richieste risarcitorie, rilevava che le fatture allegate dagli attori non avessero valore fiscale, evidenziando la singolarità della medesima data (13.5.2018), successiva di ben due anni alla stipula dei preliminari ed eccepiva l'assenza di prova del danno non patrimoniale. 
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, accertarsi la propria totale estraneità ed assenza di responsabilità; in subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto e con vittoria di spese e compensi.  ### si costituiva, deducendo di non essere mai venuto a conoscenza dei preliminari, precisando di essere stato nominato amministratore di A.B. ### s.r.l. il ###, quindi in epoca successiva rispetto alla stipula dei predetti contratti, peraltro mai trascritti. Precisando che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e frequentava la V classe del ### G. Verga di ### deduceva di non essere stato presente in cantiere e di non aver partecipato ai sopralluoghi effettuati dal sig. ### rilevando poi che i pagamenti erano stati effettuati o intestati in favore di ### o di soggetti terzi, estranei ad A.B. ### s.r.l., e che, non essendo a conoscenza dei preliminari, aveva legittimamente promesso in vendita la quota indivisa degli immobili di proprietà di ### con scrittura autenticata e regolarmente trascritta l'11.4.2017. 
Allegava il concorso di colpa dei coniugi ### e ### e contestando la quantificazione delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale, chiedeva quindi accertarsi l'assenza di propria responsabilità e, in subordine, accertarsi il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva ### eccependo in via preliminare l'inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c., comunicato il ###, laddove il giudizio di merito era stato incardinato con atto la cui notifica si era perfezionata nei propri confronti il ###; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande, molteplici, tra loro in contraddizione e fondate su diversi presupposti; eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ### che non aveva sottoscritto il preliminare del 16.5.2016, nonché il difetto di legittimazione attiva di ### che, pur sottoscrittore del detto contratto, non aveva materialmente corrisposto le somme di denaro, che gli erano state prestate dal fratello, come da esso dichiarato in seno alla querela. Rilevando che i contratti preliminari, quand'anche validi, erano risolti di diritto ex art. 1457 cc per scadenza del termine essenziale, deduceva infatti che alla scadenza del termine del febbraio 2017, gli attori non si erano presentati per la stipula del definitivo, adducendo varie giustificazioni. Riferiva, ancora, che il sig. ### gli aveva rilasciato procura speciale a vendere la quota indivisa di proprietà degli immobili e che in forza di tale procura aveva stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2020, assumendo l'obbligazione per conto di ### srl in relazione alla restante metà indivisa, ma precisando di aver sottoscritto e di aver agito per sé e in proprio; ### infine, contestava le somme richieste dagli attori, rilevando che dalla somma di euro 83.000,00 doveva essere scomputata quella di euro 20.000,00 corrisposta in contanti, non essendovi prova di collegamento con i contratti preliminari, nonché la somma di euro 17.200,00, corrisposta a mezzo di assegni intestati a soggetti terzi estranei al giudizio e piuttosto incaricati dagli attori. 
Chiedeva, pertanto, dunque dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree, la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il rigetto di ogni domanda; in subordine chiedeva ridursi il risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. 
Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. 
In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 669-octies c.p.c In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attrice non ha svolto domande nei confronti del ### srl, sebbene sia stato notificato l'atto di citazione, sicchè non va adottata alcuna pronunzia di eventuale improcedibilità. 
Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. 
Diversamente d quanto affermato dal convenuto ### le domande formulate dagli attori sono sufficientemente determinate, sia con riferimento al petitum, sia con riferimento alla causa poetendi. Gli attori hanno formulato molteplici domande, ma tutte fondate sui medesimi presupposti in fatto, allegati con sufficiente precisione. Neppure può ritenersi che le domande siano tra loro contraddittorie, in quanto vengono formulate in via principale le domande volte a far valere l'invalidità dei due preliminari oggetto del giudizio e le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui venga riconosciuta la validità dei contratti, vengono formulate la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e le conseguenti domande restitutorie risarcitorie. 
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### egli, infatti agisce facendo valere diritti di cui afferma essere titolare per avere stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2016 e per aver corrisposto le somme di cui in domanda a titolo di caparra e di acconto prezzo in esecuzione di quei contratti. Nessun rilievo ha la circostanza che quelle somme gli siano state girate dal fratello, per conto del quale agiva; trattasi infatti di evento che può al più rilevare nei rapporti interni tra i due. 
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### va osservato che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ella ha precisato di non aver avanzato domande in relazione al preliminare del 16.5.2020. 
Passando all'esame del merito delle domande, va innanzitutto esaminata la sorte dei due contratti preliminari oggetto del presente procedimento. Orbene, dall'esame dei documenti allegati dagli attori emerge con evidenza che i contratti sono stati stipulati, nella qualità di promittente venditrice, da A.B.  ### s.r.l., tramite il legale rappresentante ### Entrambi i contratti, infatti, indicano esplicitamente quest'ultima, nella qualità di rappresentante legale della società quale parte contrattuale promittente acquirente; è pertanto destituita di ogni fondamento la tesi delle parti convenute secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in nome proprio da ### soggetto del quale il contratto non contiene alcun riferimento. È inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 1478 c.c., che disciplina l'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui un soggetto vende o promette in vendita a nome proprio un bene appartenente a un soggetto terzo. ### infatti non è il soggetto che ha stipulato i preliminari e non ha promesso di vendere a nome proprio beni appartenenti a un terzo soggetto (la quota indivisa di proprietà della A.B. ### s.r.l.). 
I contratti in questione, vanno ritenuti nulli, essendo emersa la falsità della firma di ### apposta in calce ai due preliminari di vendita; tale circostanza è emersa nel corso del procedimento cautelare ante causam per via del disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra ### I due contratti sono dunque nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per assenza del consenso della parte promissaria venditrice, elemento essenziale del contratto. 
Quanto alle conseguenze restitutorie e risarcitorie della predetta nullità, va esaminata separatamente la posizione delle parti convenute, distinguendo la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e ### La natura precontrattuale della responsabilità di ### va affermata alla luce del ruolo rivestito nel corso delle trattative che hanno preceduto la stipula dei due preliminari; che egli abbia intavolato le trattative con gli odierni attori è circostanza pacifica, neppure contestata dalle parti convenute. È altresì pacifico, perché non contestato, che egli abbia indotto gli attori a stipulare i contratti, poi rivelatisi nulli per la falsità della firma in calce a essi apposta. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione del generale principio di cui all'art.  1337 c.c. e che sancisce la responsabilità precontrattuale della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. 
Tuttavia, va precisato che presupposto per l'operatività della responsabilità è non solo la conoscenza o conoscibilità della causa di invalidità di una parte, ma anche l'assenza di colpa dell'altra parte per averla ignorata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass., Sez. III, sent.  dell'8.7.2010, n. 16149). Orbene, nel caso di specie non può configurarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei promittenti acquirenti, i quali hanno ragionevolmente confidato sulla validità dei contratti conclusi con ### Tale convinzione derivava ragionevolmente da plurimi elementi: lo strettissimo legame familiare intercorrente tra ### e ### (padre e figlia), il carattere familiare della compagine sociale (nel 2016 ### era socia al 95%, mentre il restante 5 % era in possesso di ### madre di ### e moglie di ###. Inoltre, appare ragionevole l'affidamento degli odierni attori sulla veridicità della firma in considerazione del fatto che ### era e appariva all'esterno il dominus effettivo della A.B.  ### s.r.l., come dimostrato nell'odierno giudizio dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi #### D'###### e ### Essi hanno riferito che il responsabile del cantiere volto alla ristrutturazione degli immobili era proprio ### sempre presente in cantiere, di cui aveva le chiavi e soggetto che impartiva gli ordini ai dipendenti, ovvero persona a cui i promittenti acquirenti, insieme ai tecnici di fiducia, materialmente si rivolgevano per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali modifiche nella ristrutturazione delle unità immobiliari. 
In considerazione di tutti i suesposti elementi, i coniugi ### e ### non avevano ragione di dubitare della buona fede del sig. ### e della veridicità della firma -apparentemente di ### che era apposta in calce ai preliminari che lo stesso presentava a loro per la sottoscrizione. 
In conclusione, la nullità dei contratti, ben nota a ### unitamente all'assenza di qualsivoglia profilo di colpa in capo agli attori, fondano la responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. del primo, tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale. 
Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10).  ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16). 
I suddetti obblighi restitutori, trattandosi di debiti di valuta, non sono soggetti a rivalutazione monetaria. 
Le ulteriori somme chieste dall'attore non risultano documentalmente provate. Né può a tal fine farsi riferimento alla ricevuta di pagamento a firma del sig. ### (documento n. 12), atteso che in essa vengono indicate diverse somme, nessuna delle quali trova riscontro con le somme degli assegni circolari prodotti da parte attrice. Per alcune di tali somme vengono altresì indicate le date di pagamento, anch'esse prive di riscontro con le date dei pagamenti documentalmente provati. Detta ricevuta di pagamento non può dunque essere utilizzata a fini probatori, in quanto il suo contenuto è incoerente, non trovando riscontro con le allegazioni di parte attrice e con i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio. 
Invece, quanto alla somma di € 17.200,00 corrisposta a mezzo di assegni in favore di soggetti diversi dal sig. ### (doc. n. 11), appare inverosimile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui si tratterebbe di soggetti che lavoravano saltuariamente nel cantiere su incarico dei sig.ri ### e ### Infatti, tra i beneficiari delle somme, tutte corrisposte lo stesso giorno (il ###), vi è anche il sig. ### il quale, sentito come testimone, ha affermato di conoscere il sig. ### per motivi di lavoro e che saltuariamente lavorava nel cantiere per dare un aiuto; è dunque verosimile che anche gli altri beneficiari dei pagamenti, fossero creditori di ### per motivi di lavoro o perché fornitori della società dallo stesso di fatto amministrata.  ### va infine condannato a risarcire i danni patrimoniali ingiustamente sofferti dal sig.  ### allegati e provati per una somma di € 11.652,00, corrisposta o comunque dovuta all'ingegnere D'### (fattura di pagamento, doc. n. 29, per “competenze tecniche per direzione dei lavori architettonica delle unità immobiliari site in ### via ### n. 31-33-35, con accesso delle stesse unità da via ### Redazione di eventuali planimetrie in variante, assistenza alla scelta definitiva di tutte le opere, pavimentazione, climatizzatori, tinteggiatura, etc. Con l'obbligo di eseguire visite in cantiere almeno una volta a settimana nelle lavorazioni normali, e di più volte nel caso di lavorazioni importanti (piazzamento porte, realizzazione aperture, etc.), compreso l'obbligo dello scrivente di interfacciarsi con l'impresa esecutrice per la scelta dei materiali e delle opere da realizzare, anche in mancanza del committente. Prezzo soltanto delle opere da realizzare €90.000,00”). 
La fattura prodotta in giudizio costituisce idonea prova del danno patito dall'attore, in quanto, seppure non integri dimostrazione dell'effettivo pagamento, attesta l'esistenza di un debito, ovvero dell'obbligo di pagamento dell'attore nei confronti del professionista. Non rileva che la fattura sia stata emessa solo il ###, a distanza di due anni dalla stipulazione dei contratti preliminari, in quanto le prestazioni cui si è obbligato l'### D'### per loro natura erano effettuate nel tempo, durante l'esecuzione dei lavori sulle unità immobiliari; è dunque verosimile che la fattura sia stata emessa in epoca successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, peraltro pochi mesi dopo che gli attori scoprivano gli illeciti perpetrati in loro danno nel corso della vicenda contrattuale de quo. 
Nessun danno patrimoniale risulta provato da ### Infine, va rigettata la domanda con cui gli attori chiedono che il sig. ### venga condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo rimasta meramente labiale l'affermazione di aver patito un pregiudizio quantificabile in € 40.000,00. 
Le domande formulate nei confronti di ### e ### sono anch'esse in parte fondate nei termini che si dirà. 
Vanno richiamati alcuni dati di fatto acquisiti e pacifici, quali punti di partenza per la valutazione di tutta la vicenda: A.B. ### s.r.l. è una società a compagine sociale familiare, atteso che ### è socia al 95% mentre il restante 5% è in possesso di ### (madre dei fratelli ### e moglie di ###; ### è stata altresì amministratore unico e legale rappresentante dal 14.1.2016 al 14.9.2016, mesi durante i quali vennero sottoscritti i preliminari di compravendita (maggio 2016); ### è diventato legale rappresentante della società nel mese di settembre ed è colui che, nella veste di legale rappresentante della società, ha trasferito a terzi i beni immobili già promessi in vendita agli attori, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, misura poi effettivamente concessa nella misura di € 250.000,00; ### padre degli altri due convenuti, è colui che di fatto gestiva integralmente la società, intrattenendo i rapporti con gli operai, con i terzi, incassando somme, etc.. 
I convenuti ### e ### non potevano non sapere che il padre, ### era colui che gestiva di fatto l'attività della società. La costante presenza nel cantiere del sig. ### che si comportava come colui che ne era responsabile, aprendolo ai terzi, impartendo ordini alle maestranze e intrattenendo le trattative con i terzi interessati all'acquisto degli immobili, è un dato che porta inequivocabilmente a ritenere che gli amministratori (### e, successivamente, ### avevano conferito al padre nei fatti una delega in bianco, ingiustificatamente ampia e contrastante con il ruolo da essi assunto. 
Le risultanze istruttorie hanno altresì confermato la presenza di ### e di ### in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati dai sig.ri ### e ### dopo la stipulazione dei preliminari. Essi, dunque, non potevano non sapere che i beni immobili fossero già stati promessi in vendita. 
In particolare, la presenza in cantiere di ### è confermata dalla testimonianza resa dal teste ### che nel 2016 era il tecnico di fiducia dei coniugi ### e ### in forza di un incarico professionale da essi ricevuto. Egli affermava di essersi recato in quanto tale più volte in cantiere e che in occasione di un sopralluogo ### aveva accanto una ragazza, più giovane di lui e di cui non ricordava il nome e il cognome, e che tuttavia riconosceva nella foto che ritraeva ### Il teste aggiungeva che nel corso di quell'incontro la ragazza aveva dato indicazioni su come arredare o completare l'immobile. 
La presenza nel cantiere di ### è emersa altresì dalla testimonianza di ### suocera del fratello di ### la quale dichiarava che, in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel giugno 2016, il sig. ### le presentava la figlia ### la quale commentava le modifiche proposte, affermando che erano realizzabili, seppur affidandosi al giudizio del padre, precisando di non essere un tecnico. 
Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante. 
Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi ### e ### il loro tecnico di fiducia e in un'occasione anche il sig. ### amico dell'attore ### Il teste ### D'### tecnico di fiducia degli attori subentrato al geometra ### dopo l'estate del 2016, riferiva che nel settembre 2016, in occasione di un sopralluogo in cantiere, il sig. ### gli aveva presentato il figlio ### che aveva partecipato alle conversazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori; ha inoltre aggiunto che successivamente, fino ai primi mesi del 2017, aveva incontrato ### in altre occasioni, e che quest'ultimo assisteva sempre accanto al padre alle conversazioni aventi carattere tecnico, inerenti il capitolato lavori, ovvero l'umidità di risalita e i modi possibili per frenarla. 
Il teste ### ha dichiarato di aver conosciuto ### in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel periodo di ### 2018; ha riferito che era stato ### a presentargli il figlio e che in quell'occasione, ### e ### avevano intrattenuto una conversazione di carattere tecnico e ### era rimasto all'interno dell'automobile, precisando tuttavia che la conversazione era avvenuta a pochissima distanza dall'autovettura. Anche se il testimone si è espresso in termini dubitativi in ordine alla circostanza che ### stesse ascoltando la conversazione, le dichiarazioni provano la presenza del convenuto in cantiere durante un incontro tra il padre ### e i promissari acquirenti. 
In conclusione, raggiunta la prova che i due convenuti erano presenti in cantiere in occasione di alcuni incontri tra ### e gli attori, incontri durante i quali peraltro venivano affrontate tematiche di carattere tecnico riguardanti la ristrutturazione degli immobili promessi in vendita, si può ragionevolmente affermare che ### e ### fossero a conoscenza - ovvero erano nelle condizioni di conoscere e, in qualità del ruolo ricoperto avrebbero dovuto conoscere, informarsi e sapere - che gli immobili erano già stati promessi in vendita. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dagli odierni attori per effetto della nullità dei contratti preliminari di che trattasi responsabilità che va ricondotta a quella extracontrattuale, riconducibile al disposto di cui all'art. 2476, comma 6, Ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”; il comportamento doloso o colposo dell'amministratore che rileva nella detta fattispecie non può che essere quello inerente il ruolo ricoperto; può poi essere ritenuto che gli obblighi cui è tenuto l'amministratore vadano assolti con la diligenza richiesta in relazione alla natura degli affari di volta in volta considerati, ma pur sempre con un grado di diligenza minima, al di sotto della quale il ruolo di amministratore non può che considerarsi esercitato in senso contrario agli interessi della società, dei soci e dei terzi con cui la stessa si trova a contrattare per qualsivoglia titolo. 
Orbene, nel caso di specie ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, venuta a conoscenza ( o dovendo conoscere) dell'avvenuta promessa in vendita degli immobili da parte del padre, senza che quest'ultimo fosse munito del potere di rappresentanza della società, non ha esercitato alcuno dei poteri che le spettavano in qualità di amministratore per rimediare agli illeciti posti in essere in nome della società e in danno dei promissari acquirenti. 
Ugualmente, ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, pur essendo a conoscenza ( o dovendo essere a conoscenza del fatto) che gli immobili erano già stati promessi in vendita ai coniugi ### e ### successivamente ha trasferito a terzi i medesimi beni, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, poi effettivamente concesso. 
Va peraltro aggiunto che, anche ove i convenuti non sapessero dell'attività contrattuale realizzata dal padre, essi hanno violato i più elementari doveri di controllo e vigilanza su di essi incombenti per la rivestita qualità di amministratori unici e legali rappresentanti della società. È evidente che essi, che avevano interamente delegato la gestione della società al padre ### non hanno mai svolto in concreto la vigilanza e il controllo sul suo operato. ### di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza emerge inequivocabilmente dalle circostanze emerse nel corso del giudizio; in particolare, è emerso che ### era in possesso dei documenti della società inerenti gli immobili, tanto da averne promesso in vendita due, con atti completi di planimetrie e timbri della società, ed è emerso che ### era sempre presente in cantiere e che a lui rispondevano operai e maestranze.  ### anche minimo al dovere di diligenza, di controllo e vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, avrebbe infatti consentito di apprendere l'illecita stipulazione dei preliminari da parte di ### e l'assunzione dei rimedi per impedire il perpetrarsi degli illeciti in danno degli attori.  ### e ### vanno dunque condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dai sig.ri ### e ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 23.000,00, di cui €7.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 16.000,00 che furono pagati a titolo acconto prezzo.  ### e ### vanno altresì condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dal sig. ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 42.000,00, di cui € 10.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 32.000,00 che furono successivamente corrisposti mediante assegni circolari in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. 
Gli stessi convenuti vanno infine condannati in solido a risarcire i danni patiti dal sig. ### pari a € 11.652,00, corrispondenti al debito sorto nei confronti dell'ingegnere D'### per prestazioni professionali inerenti alla ristrutturazione degli immobili. 
Ogni altra domanda va respinta. 
Le spese di giudizio - liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014- seguono la soccombenza; pertanto, ##### in solido fra loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali in favore di ### e di ### possono essere compensate le spese del processo nei confronti di ### srl. 
I convenuti #### e ### vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### quantificate tenendo conto del II scaglione della tabella inerente i procedimenti cautelari.  PQM Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e ### da un lato, e A.B. ### s.r.l., dall'altro lato; - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e A.B. ### s.r.l.; - Dichiara la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e di ### - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### e di ### della somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, sino al soddisfo; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, nonché al pagamento della somma di € 11.652,00, rivalutata e maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo; - Rigetta ogni altra domanda; - ##### in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 7.052,00 ciascuno per compensi oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### liquidate in complessivi € 1751,5 ciascuno per compensi, oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - Compensa le spese del procedimento nei confronti di ### di ### srl. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.sa ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa ### magistrato ordinario in tirocinio.  

causa n. 7056/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bella Gaia

M
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Giudice di Pace di Prato, Sentenza n. 2/2026 del 08-01-2026

... giudizio presso la propria mandataria ### : A) al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali di cui in premessa, nella misura di ### 2.168,5 9, di cui: - ### 1.004,29 , comprensivi di quanto residua per spese di riparazione dei danni subiti dal veicolo per cui è causa; - ### 366,00, comprensivi delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ; - ### 414,00, comp rensivi dei compensi legali della procedura di negoziaz ione assistita ; - ### 384,30, comprensivi delle spese di CTP ; o, comunque, in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo ; B) al pagamento delle spese di CTU nella misura liquidata dall'On. Giudicante ; C) in ogni caso , vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art. 2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge”. - Per la convenuta assicurazione: -1) dichiarare la improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea ai (leggi tutto)...

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N.RG 1746 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO @@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@ ### dal Giudice di ### di ### avv. ### nella causa civile R.G. n. 1746 / 2024 vertente tra ### & C. S.N.C. (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### '##### S.R.L.  (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ###; ### contumace.  -RESISTENTI ### di danni materiali ad automobile, cagionati da sinistro stradale. 
Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 CONCLUSIONI - Per la ricorrente: ““Voglia l'###mo Sig. Giudice di ### adito, ogni contraria ista nza, eccezione e deduzione respinta: - ### - rigettare le eccezioni processuali e di merito ex adverso tardivamente sollevate, siccome inammissibili, oltrechè infondate in fatto e diritto; - ### - accertata la responsabilità in via esclusiva di ### nella causazione del sinistro de quo, condannare ### “#### and Health”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, domiciliata ex lege ai fini del presente giudizio presso la propria mandataria ### : A) al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali di cui in premessa, nella misura di ### 2.168,5 9, di cui: - ### 1.004,29 , comprensivi di quanto residua per spese di riparazione dei danni subiti dal veicolo per cui è causa; - ### 366,00, comprensivi delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ; - ### 414,00, comp rensivi dei compensi legali della procedura di negoziaz ione assistita ; - ### 384,30, comprensivi delle spese di CTP ; o, comunque, in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo ; B) al pagamento delle spese di CTU nella misura liquidata dall'On. Giudicante ; C) in ogni caso , vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art.  2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge”.  - Per la convenuta assicurazione: -1) dichiarare la improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo 209/2005; 2) Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, IV comma, c.p.c.; Nel merito: 3) nel merito, rigettare la domanda siccome generica, infondata in fatto ed in diritto, in quanto la pretesa risarcitoria dell'attore è stata già pienamente soddisfatta dalla #### e soprattutto non provata nel maggiore importo richiesto; 4) gradatamente, applicare alla fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui all'art.  2054, comma 2, c.c., e ridurre, con seguentem ente, la co ndanna risarcitoria nella misura del 50%; 5) con vittoria di spese e competenze di lite.  .   #### Con ricorso, ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l' ### di ### & C. s.n.c. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di ### di ### la compagnia assicuratrice ### and ### presso ### s.r.l. e ### per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti materialmente dal cedente il credito per responsabilità aquiliana , in occasione di un sinistro stradale accaduto in ### il 28 giugno 2023, all'altezza del numero civico 1 della via ### il veicolo del cedente il credito extracontrattuale alla carrozzeria attrice, assicurato con la menzionata convenuta ### and ### in tal giorno e luogo, secondo la narrativa contenuta in ricorso , era stato tamponato da quello a ppartenente a L i ### assicurato presso la compagnia assicuratrice ### s.pa. . 
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale contestava integralmente la domanda attrice chiedendone il rigetto, dopo aver sollevato le eccezioni di cui alle conclusioni trascritte in epigrafe. 
Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024
Il responsabile civile, invece, ometteva ogni difesa: essendo a lui stati regolarmente notificati gli atti introduttivi del giudizio, ne era dichiarata la contumacia. 
Il giudizio con prova testimoniale, consulenza tecnica e documentalmente. 
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione .   * 
Vanno rigettate l' eccezioni sollevate dalla convenuta costituita. 
La ricorrente spedì una missiva moratoria che fu recapitata, tramite pec, il 3 luglio 2023 all'eccepie nte ed ampiamente dopo il decorso del term ine di “spa tium deliberandi” concesso dalla legge, le notificò gli atti introduttivi del giudizio, il 26 settembre 2024. 
Si deve , poi, osservare com e emerge - esa minato l' atto di citazione, nel suo complesso e nella parte espositiva (essendone stata eccepita la nullità), che tutte le pretese attoree sono state articolate e dunque, la costituita convenuta ( la quale fu posta in grado, in ogni modo, di formulare l'offerta a tenore di legge), ha potuto trarre ampi argomenti difensivi (c.f.r. Cass. 1681/2015, ex pluribus), tramite una comparsa di risposta che consta di otto pagine. 
La domanda attrice viene accolta. 
In argomento di an debeatur, la formazione dal modello di constatazione del sinistro, con duplicità di firme nel modulo in esame, con indicazione tracciata dei punti dell'urto inflitti contro il veicolo attoreo, e con crocesegno relativo alla condotta da ascriversi al conducente del veicolo B , ( casella numero 8: “ tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”), appare essere assorbente del mancato tracciato del grafico nell'apposito spazio cartaceo, essendo già in sé stata evidenziata la dinamica del fatto ( viste la doppia sottoscrizione, la crocettatura dei punti d'impatto, ed il segno apposto nella casella predisposta al numero 8 del modello de quo ), e opera, di conseguenza la presunzione normativa, ex art. 143 c.d.a., secondo cui l'incidente stradale, si sarebbe verificato in conformità del contenuto de quo, non avendo vinto, non fornita nessuna prova contraria, la compagnia assicuratrice convenuta. 
La ricorrente ( iuxta ut supra, ossia: come da lettera a mezzo pec, ricevuta il 3 luglio 2023 dall'ufficio dell'avversaria costituita, documento versato in allegazione, rispetto ad un atto introduttivo del giudizio notificato alla compagnia convenuta in data 26 Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 settembre 2024), ebbe ad inoltrare, in via stragiudiziale alla anzi detta convenuta, il modulo in parola e, di qui, vi è la valenza ai fini processuali, con la presunzione legale ai sensi d ell'art. 143 c.d.a. , salvo prova contrari a (Cass. 25468/ 12.11.2020, Cass.22415/2017), nella fattispecie non offerta. 
Sull'istanza di riconoscimento di un concorso colposo, formulata dalla compagnia convenuta, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 novembre 2024 n. 29009, ha proseguito nel suo orientamento costante : “la presunzione di colpa posta, ex art.  2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione mer amente sussid iaria, costituisce un criteri o residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. 
Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evita ndo collisioni con il veicolo che preced e, per cui l'avvenuto tamponamento pone a cari co del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 - 3, ord.  01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“ : stante questo insegnamento costante della stessa Corte di Cassazione ,si rileva che, in questo processo, nessuna prova contraria è stata offerta in istruttoria ###esito dell'espletata consulenza tecnica, condivisibile perché correttamente eseguita secondo criteri analitici e logici, l'ausiliario del giudice , in risposta al quesito a lui proposto, ha scritto: “la stima del danno è stat a redatta con sultando le banche dati di proprietà di ### ed utilizzando parametri economici medi tra quelli vigenti sulla piazza di ### all'epoca del fatto (tariffa oraria di manodopera, costo materiali di consumo, oneri smaltimento rifiuti ed ###, potrebbe, la carrozzeria esecutrice dei Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 lavori, aver applicato tariffe diverse che, se regolarmente fatturate, potranno essere eventualmente giustificate e sostenute dalla stessa. 
I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro vei colo coinvolto. ### in co nformità ed a regola d 'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito”. 
Ha poi, l'ausiliario, concluso: “ In risposta al quesito postomi dall'###mo Giudice il sottoscritto, considerato quanto sopra esposto e dopo aver risposto a tutte le richieste di chiarimento espresse dai ###, è potuto giungere alle seguenti conclusioni: • ### BMW ### targata ### di proprietà di ### e riparata presso la ### odierna ### nel l'evento per cui è cau sa subì danni da tamponamento che interessarono il paraurti posteriore e il portello. Tali danni richiesero una spesa di circa € 3.543 iva compresa .   I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro veicolo coinvolto.   ### in conformità ed a regola d'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6 ### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito. 
Congrua, se confermata, la richiesta di € 366 iva compresa”.   In punto di quantum debeatur, dunque, il consulente tecnico ha relazionato, ed ha risposto affermativamen te sulla compatibilità dei danni de quibus, sti mandoli in un'entità pari ad euro 3.543,00 =, con comprensione di i.v.a. (voce d'imposta sempre di spettan za, dovendo il danneggiato esse re anche risarcito di accesso ri e consequenziali: Cass. 1688/2010 e successiva giurisprudenza conforme). 
Dimostrata peritalmente, altresì, la sosta forzata necessaria del mezzo: essa è stata espressa nella durat a di sei giorni. Eq uitativamente, secondo criteri di comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 Co. 2 c.p.c., per ogni giorno di sosta può essere correttamente quantificato, come riconosciuto dal ###, un importo di circa euro 50,00 giornalieri, e, dunque, in complessivo, di euro 366,00, comprensivo di i.v.a ( cfr. Cass. 1688/2010 cit.). Al riguardo, la teste escussa ha così dichiarato : Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 “confermo, visto il documento mostratomi”, in ordine alla consegna del veicolo sostitutivo il 30 ottobre 2023 ed alla restituzione di esso il successivo 8 novembre. In ogni caso, in argomento di “ auto sostitutiva”, si è sempre pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2016 sent. n. 21789), decidendo che il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un‘au tomobile sostitutiva sono di spettanza , anche in assenza di prova. E' chiaro che la privazione, per motivi riparatori, del mezzo, rende insita in sé la necessità di noleggiarne ### essere riconosciute come di spettanza le spese di negoziazione assistita, come richieste e nell'entità di € 414,00 ossia: € 284,00 , oltre al rimborso forfattario di legge ( 15% ), c.a.p. ed i.v.a. di legge. 
E' dovuta una definitiva risultanza risarcitoria, aritmeticamente ottenutasi nella somma di euro 2.168,59, detratto l'importo in acconto di € 2.538,71 con addizione delle spese di noleg gio dell'automobile sostitu tiva, dei compensi relativi alla procedura negoziazione assistita, e delle spese di c.t.p. , documentate in € 384,30. 
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima in tema di debito di valore ) sono dovuti dal giorno del fatto a quello del saldo effettivo, tenutosi conto della mancanza di godimento immediato del provato. 
La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza , con liquidazione in disposi tivo, vista la nota professional e del procurato re attoreo e redatta conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, concesso il richiesto aumento in ragione del 30% ( in scaglione di cui al menzionato D.M. 55/2014 poco sopra ai minimi dello scaglione stesso , cioè da € 1.000,01 ad € 26.000,00 come noto), tenutosi conto delle difficoltà i nformatico-telematiche , d'indubb ia complicazione anche nella collazione, rispetto ad un precedente metodo cartaceo. 
Ugualmente si dispone delle spese di c.tu., pur non apparsa depositata la nota da parte del p.i. ### ma che possono essere liquidate sulla scorta di quelle di ctp, e in via definitiva a carico della parte soccombente in euro 300, 00=, oltre oneri di legge, se dovuti.. 
La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.   P.Q .M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 1) conda nna la convenuta assicurazion e, in pe rsona del legale rappresenta nte, a rifondere all'attore euro 2.168,59 oltre interessi regali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo; 2) pone a carico della convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante) le spese di c.t.u., liquidate in euro 300,00=, oltre oneri di legge, se dovuti in favore del p.i. ### 3) condanna la convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.892,00 , di cui: euro 236,00 per fase di studio, euro 252,00 per fase introduttiva, euro 352,00 per fase istruttoria ed euro 425,00 per fase decisoria, € 380,00 per l' aumento concesso in misura del 30% per ” utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/14” (liquidato in € 380,00 , somma calcolata sulla base tabellare di € 1.265,00), € 247,00 per il rimborso forfettario (15%), oltre ad euro 137,80 per spese non imponibili e, inoltre al rimborso del c.a.p. (4%) e di i.v.a. (22%), come di legge.   Se nte nza provvisoriamente esecutiva.  ### 8.1.26 

Il Giudice
di #### n. 2/2026 pubbl. il ### RG n. 1746/2024


causa n. 1746/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Vittorio Troili

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