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Tribunale di Bari, Sentenza n. 884/2025 del 13-03-2025

... conseguenti, provvedere anche in ordine all'eventuale risarcimento in favore della società ### srl., con vittoria di spese e compensi come per legge”. Dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.02.2019 un primo ricorso cautelare in corso di causa (n. 12481-1/2018 R.G.) proposto dagli attori e concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., nella prima memoria assertiva depositata il ### gli attori stessi hanno esteso le loro domande chiedendo anche la revoca di ### dalla carica di amministratore per le ragioni già alla base dell'azione di responsabilità e della domanda di risarcimento danni. E' stato poi instaurato con ricorso del 9.07.2019 un secondo procedimento cautelare in corso di causa (n. 12481-2/2018 R.G.) in cui con ordinanza del 25.09.2019 è stata disposta la revoca del convenuto ### dalla carica di amministratore unico. Su istanza del 23.10.2019 presentata da ### (divenuto medio tempore amministratore unico della già menzionata società) e ### intervenuti con memoria del 9.09.2019 in posizione sostanzialmente adesiva a quella del convenuto ### con decreto presidenziale del 24.01.2020 (reso nel procedimento rubricato al n. 6107/2019 R.G. V.G.) è stata disposta la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO di ### specializzata in materia di ### in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12481/2018, vertente tra: #### E ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### del ### di ### giusta procura in atti; -#### rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### giusta procura in atti; - ###' ### S.R.L., in persona legale rappresentante p.t, difesa e rappresentata dall'Avv.  ### del ### di ### giusta procura in atti; -###' ### E ### rappresentati e difesi dall'Avv.  ### del ### di ### giusta procura in atti; - ###- OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 2476 CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.   RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, #### e ### in qualità di soci della ### S.R.L. (società che gestisce la ### di ### per anziani “###” in ####, hanno convenuto in giudizio ### socio ed all'epoca amministratore unico della ### S.R.L., nonché la suddetta società, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità dell'### della ### S.R.L., e per l'effetto condannarlo a risarcire i danni in favore della società, nonché ai singoli soci ex art.  2476, terzo e sesto comma, codice civile, nella misura che verrà quantificata ad istruttoria conclusa, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre comunque e per sempre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo effettivo”.
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto plurime condotte di mala gestio poste in essere dal convenuto nel periodo di espletamento dell'incarico, ed in particolare: - la mancata convocazione degli attori alle assemblee societarie (in particolare a quella del 30.04.2018, nella quale ### si era auto-attribuito un compenso pari al 60% degli utili e la cui deliberazione è stata fatta oggetto di un autonomo giudizio di impugnazione rubricato al n. 9320/2018 R.G.); - l'omesso/incompleto riscontro alle richieste di informative da parte dei soci; - varie irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, anche alla luce dell'effettuazione di molte operazioni per cassa; - numerosi prelievi di somme effettuati dall'amministratore in suo favore; - l'esistenza di trasferimenti immobiliari in favore dell'amministratore e della coniuge da parte di ospiti della casa di riposo ### in cambio di prestazioni di assistenza a carico della società, senza alcun corrispettivo per quest'ultima. 
Con comparsa di risposta depositata il ### si è costituito in giudizio il ### chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e ritenendo per un verso il difetto di legittimazione attiva degli attori e per altro verso l'impugnativa della delibera assembleare oggetto di separato giudizio, il tutto con vittoria di spese processuali ### l'incompatibilità ed il potenziale conflitto di interessi del ### quale convenuto in proprio e legale rappresentante della ### S.R.L., con provvedimento presidenziale del 23.11.2018 è stato nominato su istanza degli attori l'Avv. ### speciale ex art. 78 c.p.c. della società, che si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ### rimettendosi alle determinazioni del Tribunale e chiedendo: “nella ipotesi di accertata responsabilità dell'amministratore convenuto e dei danni conseguenti, provvedere anche in ordine all'eventuale risarcimento in favore della società ### srl., con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.02.2019 un primo ricorso cautelare in corso di causa (n. 12481-1/2018 R.G.) proposto dagli attori e concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., nella prima memoria assertiva depositata il ### gli attori stessi hanno esteso le loro domande chiedendo anche la revoca di ### dalla carica di amministratore per le ragioni già alla base dell'azione di responsabilità e della domanda di risarcimento danni. 
E' stato poi instaurato con ricorso del 9.07.2019 un secondo procedimento cautelare in corso di causa (n. 12481-2/2018 R.G.) in cui con ordinanza del 25.09.2019 è stata disposta la revoca del convenuto ### dalla carica di amministratore unico. 
Su istanza del 23.10.2019 presentata da ### (divenuto medio tempore amministratore unico della già menzionata società) e ### intervenuti con memoria del 9.09.2019 in posizione sostanzialmente adesiva a quella del convenuto ### con decreto presidenziale del 24.01.2020 (reso nel procedimento rubricato al n. 6107/2019 R.G. V.G.) è stata disposta la revoca del curatore speciale e con comparsa di costituzione depositata il ### il nuovo procuratore della ### S.r.l. ha contestando l'operato del curatore speciale e del legale da questi nominato, rinunciando a qualsivoglia richiesta risarcitoria e così concludendo: “Non si riporta a nessuno degli scritti del difensore precedente, impugna e contesta tutto quanto chiesto, prodotto e depositato dalla difesa degli attori in quanto non provate e prive di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto”. 
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed a mezzo CTU contabile affidata al dott. ### che ha depositato in data ### il proprio elaborato peritale su cui le parti hanno avuto ampiamente modo di controdedurre; in particolare, con istanze depositate in data ### e 20.05.2021, le parti convenute hanno hanno eccepito la nullità della relazione peritale, chiedendo dunque la rinnovazione delle operazioni da affidarsi ad altro consulente. 
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. /--------------------------/ In via assolutamente preliminare e di rito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca del ### dalla carica di amministratore unico, in quanto il convenuto seppur dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare del 25.09.2019 (che andrà comunque confermata per le ragioni di seguito esposte) vi ha dato attuazione senza ulteriori contestazioni ed è stato nominato un nuovo amministratore unico della ### S.r.l., tant'è che è stata anche disposta la revoca della nomina del curatore speciale della società. 
Sempre in via preliminare, è stata prodotta in atti la sentenza n. 3883/2023 ormai in giudicato con cui questo Tribunale ha definito il giudizio n. 9320/2018 R.G. dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c. stante la successiva adozione in data ### di delibera assembleare che aveva ratificato quella impugnata del 30.04.2018, rilevando tuttavia - sebbene ai fini della soccombenza virtuale sulle spese processuali - che la ### S.r.l. non aveva comunque fornito la prova della ricezione da parte dei soci della convocazione dell'assemblea del 30.4.2018 otto giorni prima e con un mezzo che consenta il riscontro della ricezione, così come previsto dall'art. 18 punto b) dello statuto sociale. 
Inoltre, quanto alla posizione della convenuta ### S.r.l., che riveste il ruolo di litisconsorte necessario nell'azione di responsabilità esercitabile dai singoli soci contro l'amministratore a norma dell'art. 2476 comma 3 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 25317/2021, di talchè è del tutto priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto ###: - in primis, appare irrilevante la circostanza che la costituzione della stessa a mezzo del curatore speciale sia avvenuta in data ### e dunque dopo le preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., in quanto ad avviso di questo Tribunale l'adesione alla richiesta di risarcimento danni avanzata in via surrogatoria dai soci non necessitava della proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale; - in secundis, pur avendo la società dopo la intervenuta revoca del curatore speciale e con la costituzione del nuovo difensore in data ### nonché negli scritti conclusivi chiesto il rigetto di tutte le domande proposti dagli attori con rinunzia a qualsivoglia richiesta risarcitoria nei confronti del ### detta rinunzia sul piano processuale non potrà che considerarsi tanquam non esset in quanto non è stata prodotta agli atti alcuna specifica delibera assembleare (non vertendo senz'altro su tale punto quelle del 24.12.2021 e del 25.02.2022) autorizzativa di tale scelta processuale con le maggioranze e le modalità prescritte dall'art. 2476, comma 5 Questo Tribunale non ritiene poi fondate le eccezioni di nullità della C.T.U. contabile affidata al dott. ### (compendiata nell'elaborato depositato l'11.05.2021) formulate dalle difese di entrambe le parti convenute per le ragioni di seguito esposte: - con istanza del 13.05.2021 il nuovo difensore della ### S.r.l. ha eccepito che la bozza di elaborato in questione non sarebbe stata inviata al C.T.P. dott. Giraldi che pertanto non avrebbe potuto svolgere le proprie osservazioni nei termini previsti dall'art. 195 c.p.c. Tuttavia, non può non rilevarsi che la nomina del suddetto tecnico è stata irritualmente effettuata nel corpo della memoria di costituzione di nuovo difensore che risulta depositata nel p.c.t. ex art. 201 c.p.c. in data ### alle ore 18.40 (anche perché all'udienza di giuramento del 14.10.2020 la società risultava ancora assistita dall'avv. ### che a verbale rinunziò all'incarico) e pertanto pur coincidendo la stessa con il giorno di inizio delle operazioni peritali la difesa della società non ha neppure dedotto di aver avvisato il C.T.U. di detta nomina o di aver chiesto un differimento dell'inizio delle operazioni peritali a cui comunque la parte non ha partecipato; - quanto all'istanza formulata in data ### dalla difesa di ### la stessa a ben vedere appare fondata prevalentemente non già su vizi o irregolarità procedurali (che com'è noto integrano comunque una ipotesi di nullità relativa delle operazioni, arg. da Cass. civ., n. 23493/2017) ma su ragioni afferenti la non condivisione nel merito delle valutazioni dell'ausiliario (si parla infatti di confusione nella stesura dell'elaborato peritale, illogicità delle determinazioni, non adeguato riscontro alle note critiche formulate con le osservazioni) che al più potrebbero essere valutate ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini del richiamo a chiarimenti del consulente o della rinnovazione delle opera### Tuttavia, in ordine al lamentato “superamento dei limiti dei poteri istruttori imposti per legge” deve rilevarsi che con ordinanza del 15.01.2020 (di cui la parte interessata non ha chiesto la revoca o modifica all'udienza di giuramento del 14.10.2020) la CTU fu ammessa sui quesiti da 1 a 8 proposti da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. che l'Ufficio fece propri autorizzando altresì il consulente (in luogo dell'ordine ex art. 210 c.p.c.) ad estrarre copia della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e nella disponibilità della società (sui poteri del CTU contabile si richiama peraltro quanto ormai statuito da Cass., S.U., n. 3086/2022). I quesiti erano dunque i seguenti: “svolga l'ispezione contabile ed amministrativa sugli aspetti anzi indicati [relativi ad irregolarità gestionali emergenti dal bilancio di esercizio 2018 ed in particolare alla tenuta della contabilità esclusivamente per cassa e ad un rimborso di finanziamento per € 25.000,00 che il ### si sarebbe attribuito], nonché sui seguenti punti: 1) ### numeri 3, 5 e 7 emessi dal Comune di ### rispettivamente in data ### - 31/5/2015 e 31/7/2015 e contabilizzati per cassa rispettivamente in data 21-22 e 23 novembre 2017; 2) ### la documentazione relativa al #### “### c/c infruttiferi oes” relativa al 2017 e ai precedenti esercizi con copia eventuali verbali e/o documentazione a supporto; 3) ### relativa alla scrittura contabile dell'1 gennaio 2017: “### pop. Milano” a “### statutaria” per € 20.622; 4) Contabili relative alle 11 operazioni di prelevamento e versamento presso la ### di ### relativi al giorno 10 luglio 2017 e relativa documentazione contabile di supporto; 5) ### contabile e amministrativa relativa agli incassi (### cassa ###) del giorno 5 gennaio 2017 (€ 7.850), 9 febbraio 2017 (€ 12.400), 5 marzo 2017 (€ 10.381), 4 aprile 2017 (€ 11.450), 6 maggio 2017 (€ 19.570,60), 7 giugno 2017 (€ 15.650); 6) Situazione contabile aggiornata alla data più recente; 7) ### degli ospiti della casa di riposo dal 2015 ad oggi e relativi periodi di permanenza nella struttura con relativi pagamenti tempo per tempo delle rispettive rette; 8) ### della presenza, all'interno della struttura, della regolare documentazione attestante l'autorizzazione di idoneità al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività di assistenza agli anziani anche in relazione al numero assentito di presenze, nonché delle caratteristiche organizzative e gestionali previste dalle leggi in materia”. In effetti al CTU non furono posti quesiti relativi alla quantificazione di danni e tuttavia, come condivisibilmente chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice” (si veda Cass. civ., 24695/2024). Ad ogni modo, trattandosi di un danno-conseguenza (arg. da Cass. civ., n. 11332/2003 e successive pronunzie conformi) ed alla luce delle argomentazioni che seguiranno le conclusioni del CTU non appaiono sul punto dirimenti ai fini della decisione. 
Tutto ciò premesso, e tenuto conto della natura contrattuale dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali (si veda ex pluribus Cass. civ., n. 2975/2020) dalle risultanze processuali e pur non avendo la società pienamente ottemperato alle richieste di trasmissione della documentazione contabile avanzate dal CTU (la denuncia sporta dal ### per furto della documentazione stessa nel 2019 appare quantomeno sospetta) è emerso che l'amministratore ### nel periodo dal 18.12.2015 al 15.09.2018 avrebbe effettuato finanziamenti in favore della società, peraltro non annotati nel registro dei verbali delle assemblee ed in qualsivoglia altra documentazione a supporto delle operazioni contabili effettuate, per complessivi € 76.600,00 ed avrebbe effettuato (nel 2018 sempre per cassa con numerosi prelievi mensili di € 2.500,00 dal conto sociale) l'integrale rimborso dello stesso. 
Dette condotte, oltre ad essere sintomatiche di una gestione poco trasparente e non pienamente corretta e diligente sul piano contabile come pure richiesto dall'art. 2392 c.c. (il CTU ha messo in luce ulteriori anomalie su cui tuttavia non ha potuto svolgere tutti gli approfondimenti stante la suddetta mancanza di documentazione ed il ### non ha fornito alcuna prova liberatoria, arg. da Cass. civ., n. 22911/2010), costituiscono una palese violazione della regola generale della postergazione stabilita dall'art. 2467 c.c. (e che secondo la Suprema Corte integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, si veda da ultimo Cass. civ., n. 15196/2024), anche perché il convenuto principale non ha neppure eccepito la mancanza delle condizioni indicate dalla norma in questione. 
Non ha trovato invece compiuto riscontro l'ulteriore rilievo mosso dai soci attori nei confronti dell'ex amministratore unico, ovvero di avere ricevuto (in suo favore o in favore del coniuge) donazioni di immobili da parte di anziani ospiti della casa di riposo “###” in cambio di prestazioni di soggiorno, vitto e assistenza nella struttura e dunque senza che la ### S.r.l. ricevesse più dagli stessi la retta mensile; la documentazione offerta in produzione da parte attrice (cfr. all. 8, 9 e 10 all'atto di citazione) appare infatti all'uopo insufficiente, poiché se è vero che dall'ispezione ipotecaria allegata emerge che tra il 2015 ed il 2018 ### ha ricevuto 3 immobili in donazione nonché in data ### un atto di trasferimento immobiliare con obbligo di assistenza e mantenimento (c.d. vitalizio assistenziale), non sono state prodotte le relative note di trascrizione e l'unica nota allegata fa riferimento ad un atto di compravendita di immobili siti in ### del 6.10.2016 in cui gli acquirenti ### e ### si sono impegnati a corrispondere alla venditrice titolare della quota più ampia della proprietà, ### il prezzo della vendita (fissato in € 80.000,00) con l'obbligo solidale di assistenza vitalizia adeguata e continuativa ma da prestarsi presso il luogo di residenza o dimora degli stessi, e non è stata neppure fornita la prova documentale che la ### fosse in effetti una ospite della casa di riposo. 
Anche le prove orali richieste da parte attrice, peraltro generiche e correttamente non ammesse dal G.I., non vertevano in alcun modo su tali circostanze. 
In conclusione, il danno subito dalla società non potrà che essere quantificato in misura pari agli importi oggetto degli indebiti rimborsi ovvero € 76.600 anche perché di fatto non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2486 c.c.; non si rinvengono infine nelle condotte del ### profili di danno diretto nei confronti dei singoli soci attori tali da legittimare una autonoma richiesta risarcitoria in favore degli stessi. 
Le spese di CTU nella misura già liquidata in atti e le spese processuali tra gli attori ed il convenuto ### seguono la soccombenza e si liquidano come meglio indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 - ### 2 e vista la nota specifica, di contro quelle relative ai 2 sub-procedimenti cautelari in corso di causa potranno compensarsi stante la soccombenza reciproca derivante dall'opposto esito degli stessi; il tutto con il chiesto beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. 
La peculiarità della situazione processuale della società e la sostanziale inattività degli intervenienti dopo la revoca del curatore speciale legittimano nei loro confronti la integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bari, ### in materia di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12481/2018 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. conferma l'ordinanza cautelare del 25.09.2019 e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca di ### dalla carica di amministratore unico; 2. accoglie le residue domande proposte dagli attori per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore della ### S.r.l., per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 76.600,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 3. condanna ### a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano in complessivi € 11.930,00 di cui € 10.860,00 per compensi professionali ed € 1.070,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e sono da distrarsi in favore dell'avv. ### procuratore dichiaratosi antistatario; 4. compensa integralmente le spese processuali tra la ### S.r.l., gli intervenienti e le altre parti in causa; 5. pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 ### dott. ### dott.ssa

causa n. 12481/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Marseglia Giuseppe, Napoliello Assunta

M

Corte di Cassazione, Ordinanza del 28-05-2024

... giudizio di legittimità li quidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al p agamento di € 3.000,00 in fa vore de lla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. Ricorrono i presupposti processuali d ell'o bbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solid o, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M. ### re spinge il ricorso e condanna i ricorrenti i n solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9 di 9 8.200,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate e prenotande a debito, al risarci mento dei danni ex art. 96 comma 3° c .p.c. nell a misura di € 7.000 ,00, n onché al pagamento alla ### delle ### di € 3.000,00. Visto l'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussisten za dei presupposti processuali dell'obbli go di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8069/2020 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### PINTO (####), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (###) e #### (###) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti contro ###, in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difend e ex lege ; 2 di 9 -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal #### 1) Con ricorso ex artt. 702 b is c.p.c. ### e Nav arra ### proponevano opposizione (implicitamente applicando l'art .  170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del Gip del Tribunale pen ale di Napoli, dott.ssa ### del 9.4. 2019, che aveva respin to l'istanza da loro presentata il ### 19, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata atti vità di ammin istrato ri giudiziari di un complesso di b eni seque strati (quattro aziende , 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell 'ambito del la procedura 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 1 3.7.2016, ritenendola inammissibile per i ntervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi o ltre cento giorni dal compi mento delle operazioni.  2) Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con o rdinanza del 30.12.2 019, rigettava il ricorso e condanna va i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del ### ero della Giustizia, confermando l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determin ante la cessazione dell'incarico, alla quale la normativa d el D.P. R. n. 177/2015 e g li stessi ricorre nti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successi vo rend iconto, e 3 di 9 ritenendo applicabile agli amministratori giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/200 2, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall'art. 72 dello stesso decreto per i soli custodi.  3) Avverso tale ordinanza, comunicata il ###, e non notificata, hanno proposto ricor so straordinario alla ### e ### M assimo, n otificato al ### tero della Giustizia il ###, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il ### della Giustizia con controricorso notificato il ###.  4) Il 4.1 0.2023 il ### delegato, dot t. ### ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza de l ricorso, sia in relazione all'errato strumento di opposizione impiegat o dai rico rrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli i l rimedio dell'opposizione alla Co rte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lg s n. 159/ 2011, sia i n relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 d el D.P.R.  n.115/2002. 
Comunicata tale proposta il ###, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data ###, e quind i entro il p rescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. , ed è stata quindi fissa ta udienza in camera di consiglio per il ###.  5) I ricorre nti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 2230 6/2023 , con la quale la ### di Cassazione sezione penale, ne l risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la ### d'Appello di Napoli in materia di o pposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui i l giudizio di opposizione sia stato 4 di 9 introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabili tà invece del rimedio dell'art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 1 59/2011 con conseguent e competenza della ### d'Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs.  12.1.2019 n. 14 solo per le opposiz ioni propost e dopo l'en trata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022).  RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 del D. P.R. n.11 5/2002 e del D.P.R. n. 177/2015. Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, considerando gli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurispruden za della ### a tutti gli ausi liari del giudice (ne sono esclusi i l curatore fallime ntare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli amministratori giudiziari l'art. 2 comma 13° della L. n. 94/2009 abbia conferito al ### la delega per l'istit uzione dell 'albo degli am ministratori giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l'art.  8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato a d un decret o del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del ### della Giustizia, di concerto coi ### dell'### e delle ### e dello ### l'individuazione delle modalità di cal colo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a specia li termini di decaden za, l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/ 2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015, 5 di 9 applicabile per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza. 
Il primo motivo è infondato, in quanto in base all'art. 3 lettera ### base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che no n abbiano u na speciale disciplina derogatoria, l'impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decad enza dell'art. 71 comma 2° del D .P.R. n. 115/2002 agli amministratori giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti i n una determinata arte o professione o comunque idonei al compim ento di atti che il mag istrato può 6 di 9 nominare a norma di legge, che l'art. 3 lettera nella proposta di definizione anticipata, la ### (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza della L.  n. 575/1 965, e quindi prima dell'entrata in vigore del D .P.R.  177/2015 - regolante però solo la misura d elle spettanze degli amministratori giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe dell'incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L.  575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amminis trazione di beni sequestrati ed aziende sott o il diretto controllo del giudice, ai quali son o senz'altro assimilabili gli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell 'ambito di processi penali per reati di mafi a, che ugu almente no n svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi - tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002. 
Non può in vece l'amministrato re giudiziario fruire de l più lungo termine di prescrizione ordinario , che la giurisprudenza ap plica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regim e decade nziale dei diritti alle rispettive spettanz e degli ausiliari del giudice . Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all'epoca della cessaz ione dell'incarico de i ricorrenti vedevano auto nomamente regolate rispetto a l TU sulle spese di giu stizia le proprie modalità di liqu idazione del compe nso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la lor o posiz ione, così come quella d ei custodi, non può esser e invocata per prospettare irragionevoli disp arità di trattamento a scapito degli ammi nistratori giudiziari, disparità dipendenti da una 7 di 9 scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni. 
In ordine poi all'argoment o che nessuna s peciale decadenza dal diritto al pagament o delle spettanze in danno degli ammin istratori giudiziari sarebbe stat a prevista nella normati va speciale sopr a richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una discipl ina applicabile era già rinvenibile nell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna la cuna normativa da colmare , e che il mancat o inserimento nella delega conferita al Go verno di un riferime nto a termini speciali d i decadenza significa solo ch e per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica della disciplina vigente per gli ausiliari del giudice.  7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 comma 2° d el D.P. R. n. 115/2002. Si dolgono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, per la presentazione da parte degli amministratori giudiziari della richiesta di p agamento del saldo (avvenuta il ###), dal la data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data della presentazione de l rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione delle attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione d el rendiconto e l'integrazione documental e, e p oi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività della richiesta di pagamento del saldo delle spettanze degli amministratori giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. 
Il second o motivo è infondato, in quanto il " compimento delle operazioni" che l'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione della richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni 8 di 9 amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custo dia-gestione dei beni che è propria degli amm inistratori giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione conte mplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell'istanza di liquidazione veniva computata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l'attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare. ### parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli amministratori giudiziali di procrastinare a loro piacime nto il termine di presentazione della richiesta di pagamento, vanificando quelle esig enze di certezza della spesa pubblica che sono alla base della previsione del termine di decadenza. 
Il rigetto dei motivi d i ricorso in conformit à alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità li quidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al p agamento di € 3.000,00 in fa vore de lla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. 
Ricorrono i presupposti processuali d ell'o bbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solid o, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.  P.Q.M.  ### re spinge il ricorso e condanna i ricorrenti i n solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9 di 9 8.200,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate e prenotande a debito, al risarci mento dei danni ex art. 96 comma 3° c .p.c. nell a misura di € 7.000 ,00, n onché al pagamento alla ### delle ### di € 3.000,00. 
Visto l'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussisten za dei presupposti processuali dell'obbli go di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ###, 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-06-2025

... e ### a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla ### con atto di compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato. Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25510/2024 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'av vocato ### e dall'avvocato ### - Ricorrente - ### ra ppresentata e di fesa dall'avvocato ### - ### - E contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ### - Avverso la sentenza d ella Su prema Corte di Cassazione 13661/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.  ### che: 1. Con ricor so ex ar t. 702 bis c.p.c. del 1°/10/2012 Gerolam a ### ha domand ato al Tribunale di Bar i di condannar e ### e ### a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla ### con atto di compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato. 
Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011. 
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024”, come erroneamente in dicato in ricorso), in accoglimento del ricorso proposto da ### ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; 3. ### ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza dell a Corte di cassazione n. 13661/2024 del 16/05/2024, sulla base di due motivi. 3 ### e ### llotta han no resisti to con distinti controricorsi. 
In pros simità dell'udienza, ### a ### e ### hanno depositato memorie. 
Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi degli artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c., che la sentenza di cui è chiesta la revoca, per una mera sv ista, avrebbe affermato un fatto che, in realtà, è incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, ossia che la compravendita del 21/01/2011 includesse il lastrico so lare soprastante il “torri no”, il che, ad avviso della ricorrente, avrebbe indotto la Corte a supp orre erroneamente che (v. pag. 5 della sentenza) “la pro prietà del bene co mpravenduto era già stata trasferita dai paciscenti e che, quindi, nessuna incertezza residuava, sul punto, tra i medesimi”, inducendola a giudicare non coerente con il criter io letterale, qu ale canone primario d'i nterpre tazione del contratti, il testo della scrittura a latere prescelta dalla Corte di ### nel senso che essa sottintendesse anche “la risoluzione delle supposte problematiche residue circa la proprietà del torrino e del soprastante lastrico”. 
La ricorrente rimarca che, al contrario, il lastrico solare non era stato oggetto della compravendita, tant'è vero che né era menzionato nel rogito né era rappresentato nell'allegata planimetria, e conclude che la S.C. av rebbe deciso diversamente la causa se avesse esattamente individuato l'oggetto della compravendita; 2. il secondo motivo denuncia l'errore di fatto della sentenza revocanda, sempre a causa dell'erronea interpretazione degli atti, sia nella parte in cui esc lude che i contrae nti avessero pattuito, nel rogito, la riduzione del prezzo di vendita da euro 300.000 a euro 290.000, sia lì dove afferma che soltanto nella scrittura privata a 4 latere del rogito era stato p revisto un assegno di euro 10.000, da lasciare in deposito fid uciario alla notaia rogante, e da consegnar e alla venditrice o da restituire all'acquirente al verificarsi o meno della “sistemazione catastale”, per trarn e la conclusione, alt rettanto fallace, circa la non corretta interpretazion e del contra tto di compravendita da parte del giudice d'appello; 3. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; i vizi lamentati non sono configu rabili come errore di fatto revocatorio secondo la cos tante acc ezione della giurispruden za di legittimità.  ### di fatto riparabile, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile. Pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazion e di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguentemente in una erronea qu alificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tal e giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non dà luogo a denuncia per revocazi one (Cass. nn.  8241/1990, 2514/2011). 
Recentemente, le ### della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 - 01) hanno enunciato il principio che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fat ti di causa che abbia indotto la supposizi one dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che 5 il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costitui to terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e va lutativa; c) deve possedere i cara tteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. 
Nella fat tispecie all'attenzione del ### egio, le censure si appuntano contro l'esegesi del rogito e della scrittura privata a latere datati 21/01/2011 operata dalla S.C. sia in relazione all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento (e alla questione se la vendita includesse o meno il lastrico solare), sia in relazione al corrispettivo pattuito (euro 300.000 o euro 290.000) e all'incidenza che, rispetto al suo ammontare, avrebbe avuto la regolarizzazione dell'intestazione catastale, alla quale si era obbligata la venditrice, e per la quale le parti avevano consegnato alla notaia ro gante, in deposito fiduciario, un assegno di euro 10.000. 
In so stanza, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un'attività valutativa che, se fosse davvero carente, integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile come vizio revocatorio (Cass. n. 25200/2023).  4. il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico della ricorrente; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ### in euro 3.500,00, oltre alle spese generali e agli accessor i di legge, con distrazione in favore del di fensore, antistatario, e in favore di ### in euro 2.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Guida Riccardo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la (leggi tutto)...

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R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2025 del 31-10-2025

... che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1023/### vertente tra ### S.R.L. (P. Iva ###) con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### D'### nato ad #### il ### (c.f.: ###), residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat #######, C.so Matteotti n°31 ( pec: ###); -parte appellante e ### S.r.l., con sede ###- incrocio ### C. F. e P. IVA ###, in persona dell'### legale rappresentante pro-tempore, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, C.F. ### ( pec: ###, fax 075/5720151) che la rappresenta e difende; -parte appellata ### delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. 
Fatto e diritto 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.  2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinatasenza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). 
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall'appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.  3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue: • Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”; • Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.  4.La Corte condivide i richiamati principi per cui, nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate). 
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.  5.Va ulteriormente chiarito che l'eccezione d'inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. 
Quest'ultimo va delimitato all'interno del perimetro dell'uso normale del diritto, contrapposto all'abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. 
In altri termini buona fede e gravità dell'inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l'eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.  6.Nella presente fattispecie l'appellante ha sollevato l'eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall'appellata.  ### di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.  7.Occorre subito chiarire che, in forza dell'art. 8 del ### n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell'### l'importatore nel mercato dell'### Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo ### che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell'art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231 8.Dunque nella presente fattispecie unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti era l'appellata cioè colei che assicurava la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. 
Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l'etichettatura sia avvenuta ad opera dell'appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.  9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei ### di ### di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall'appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto. 10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi ### e ### riconducibili all'appellata. 
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.  11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola “ingredienti” vi è violazione dell'articolo 18 de ### cit..: “ Elenco degli ingredienti 1. ### degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende”. 
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231. 
Le altre contestazioni analiticamente indicate nel verbale appaiono tutte di maggiore gravità di quella “formale” sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili. 
Di talché, oltre al pregiudizio derivante dal sequestro della merce, sotto il profilo civilistico si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità. 
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni per rendere conforme a legge l'etichettatura dei prodotti alimentari a suo marchio da commercializzare al dettaglio. 
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.  12.In tal modo resta accertato che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante rispetta il criterio di proporzionalità valutato con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede. 
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte appellante. 
In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'acquirente.  13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato: • che l'etichettatura fosse regolare; • che l'etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice; • di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell'appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità. 
Vanno qui richiamati gli oneri probatori gravanti sulla creditrice che, davanti all'eccezione di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.  14.Inoltre: • è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei ### non abbiano riscontrato irregolarità nelle etichette dei prodotti presso lo stabilimento della ### srl trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate; • le fatture emesse dalla ### srl nei confronti dell'appellante per etichette ### appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle che, per specifico obbligo normativo, l'appellata doveva applicare sui prodotti in contestazione.  15.Quanto all'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, riproposta nel presente grado dall'appellata, essa è infondata perché: • il difetto di etichettatura non è un vizio intrinseco del prodotto ma una violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi; • in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all'esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall'appellante sulla complessiva fornitura.  16.### è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'appellante. 
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo PQM ### definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: ### per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, ### per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 21 ottobre 2025.   ###. ### Dr.

causa n. 1023/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pier Giorgio Palestini, Gianmichele Marcelli

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