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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 584/2025 del 30-10-2025

... aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa. 6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la (leggi tutto)...

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n. 186/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G.  promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig.  ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.  -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc.  n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###.  ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00. 
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto. 
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie. 
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. 
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. 
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa. 
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …).  ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti. 
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità.  ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300. 
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00. 
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00. 
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.  2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011. 
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici. 
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente. 
Concludeva come innanzi riportato.  3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. 
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.  (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili. 
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse.  4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). 
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.  ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.  480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).  -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012. 
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ.  22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). 
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.  -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. 
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. 
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. 
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807). 
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata. 
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011). 
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria.  5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.  geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti.  -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.  -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio. 
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. 
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d.  consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada. 
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada. 
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare. 
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina. 
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione. 
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia. 
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …). 
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto. 
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili. 
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. 
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. 
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. 
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. 
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. 
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. 
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa.  6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste. 
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente. 
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria. 
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”.  7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore. 
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente. 
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01). 
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu. 
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)». 
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.  8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.  -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento.  P.Q.M.  il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc.  2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti. 
Così deciso in ### 27 ottobre 2025. 
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.  lgs. n. 196 del 2003.

causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Giudice di Pace di Sora, Sentenza n. 149/2025 del 28-11-2025

... problematiche…..Si sollecita un tempestivo intervento nel tratto stradale con indagini strumentali specifiche e dettagliate da parte della società ### 5 ### al fine di eliminare la causa di tali effetti dannosi…..” ### ha quantificato in euro 6.000,00 oltre IVA il costo dei lavori necessari per il ripristino di tutti gli elementi danneggiati compresa una maggiorazione per la complessa organizzazione del cantiere. Si procede pertanto ad una liquidazione del danno secondo gli importi determinati dal ### d'### Per giurisprudenza di legittimità risalente ma mai modificata, quando una legge processuale, successiva all'instaurazione del giudizio, aumenta la competenza per valore del giudice adito, questo diventa competente a giudicare la causa che inizialmente era fuori dalla sua giurisdizione. Questo principio, noto come ius superveniens, determina che il giudice, per effetto della nuova legge, acquisisca la competenza a conoscere della causa che al momento della domanda era estranea al suo potere cognitivo. Cass. n. 3051/1963 La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, non può ex abrupto definirsi (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 352 / 2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORA Il Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA della causa iscritta al numero 352 del ### degli ### dell'anno 2022 ###, CF### rappresentata e difesa, in virtù di delega in atti DAL###. ### ed elett.te domiciliat ###### del #### via ### n. 62, #### 5 S.P.A. (PI ###), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###Frosinone presso lo ### dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ### Oggetto: Risarcimento danni. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4.11.2025 i difensori delle parti costituite concludevano come da verbale agli atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
Devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### , ha convenuto in giudizio ### 5 per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 5.000,00 “a titolo di risarcimento dei danni sia patrimoniali, subiti dall'appartamento degli attori che non patrimoniali causati dalle suddette infiltrazioni diretti e indiretti nonché del danno alla persona ed a quello morale subiti dall'attore che si quantificano in e 5000,00 oltre IVA e spese tecniche e comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito. In via subordinata condannare la già menzionata convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia. In via subordinata condannare la predetta convenuta al risarcimento dei danni nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia” Ha dedotto di essere proprietaria di una unità immobiliare destinata ad uso abitazione e facente parte del fabbricato ubicato in ### via Maggiore 47 distinto in catasto al foglio 23, particella 414, sub 15 che ha subito e subisce continui fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti da condutture di ### 5 consistite in gocce di acqua dal soffitto del locale interrato, con interessamento della scala e del soffitto del bagno. Tutte causate da un guasto della condotta idrica. Malgrado i numerosi solleciti ### 5 ha dimostrato inerzia nella riparazione del danno che è andato via via peggiorando negli anni. 
Si è costituita in giudizio ### 5 ### la quale nel merito ha contestato la avversa domanda chiedendone il rigetto. 
Ha dedotto di essere più volte intervenuta e ha evidenziato di non essere responsabile dei danni lamentati dall'attrice asseritamente già risarciti nel 2014 con il pagamento di euro 600,00 peraltro trattenuto in acconto del maggior avere La domanda deve ritenersi fondata Al fine di chiarire la natura e l'entità delle lamentate infiltrazioni, è stata espletata la CTU ad opera dell'#### la cui consulenza appare ben argomentata, supportata da idonea ricerca e studio oltre che meritevole di essere integralmente recepita e posta a fondamento della presente decisione.  ### in risposta ai quesiti ha evidenziato che come emerge dalla documentazione in atti il fabbricato per cui è causa ha subito in passato fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti da condutture di ### 5 e per queste è stato effettato già un risarcimento dei danni.
All'attualità nel corso dei sopralluoghi l'#### ha assistito nei locali adibiti a legnaia uno stillicidio di acqua distribuito su tutta la superficie della volta “Ci troviamo in un ambiente dove letteralmente piove”. 
Ha accertato che l'allagamento è “diffuso negli ambienti attigui. Salendo dal piano terra ai livelli superiori verifichiamo che le pareti a nord del corpo scala a e degli altri ambienti ……………risultano maggiormente danneggiati dalle muffe, distacco di intonaco e al tatto risultano ancora oggi bagnate. Malgrado i lavori di ritinteggiatura effettuati dai proprietari dell'immobile sulle pareti interessate dalla umidità, ad oggi “risultano compromessi ad oggi anche gli ambienti della abitazione che subiscono per capillarità danneggiamenti con segni evidenti, macchie e denunciano un ambiente ormai compromesso da tale stato di fatto” Ha accertato, in relazione alle cause che “dai risultati di tali test a dalla visibile limpidezza dell'acqua risulta che l'acqua è potabile e derivante da tubi di conduttura. 
I test per le acque di scarico risultano negativi per cui si esclude che l'acqua provenga da scarico della rete fognaria”. 
Prosegue la Consulente “### luce della documentazione verificata in atti e dall'esame dello stato dei luoghi attuale si evince da quanto finora esposto che risultano danneggiate da fenomeni di infiltrazioni le murature e gli ambienti collocati sul fronte nord dell'edificio….maggiormente compromesse risultano le pareti del corpo scala ….infiltrazione dannose anche per gli ambienti a ridosso della scala stessa e gli spazi sotto la scala ….ovviamente anche la mancata soluzione della cause …….danneggiano anche la salubrità degli ambienti…i danni visibili e riscontrati in fase di sopralluogo non escludono danni alle strutture portanti se dovessero ancora perdurare le problematiche…..Si sollecita un tempestivo intervento nel tratto stradale con indagini strumentali specifiche e dettagliate da parte della società ### 5 ### al fine di eliminare la causa di tali effetti dannosi…..” ### ha quantificato in euro 6.000,00 oltre IVA il costo dei lavori necessari per il ripristino di tutti gli elementi danneggiati compresa una maggiorazione per la complessa organizzazione del cantiere. 
Si procede pertanto ad una liquidazione del danno secondo gli importi determinati dal ### d'### Per giurisprudenza di legittimità risalente ma mai modificata, quando una legge processuale, successiva all'instaurazione del giudizio, aumenta la competenza per valore del giudice adito, questo diventa competente a giudicare la causa che inizialmente era fuori dalla sua giurisdizione. Questo principio, noto come ius superveniens, determina che il giudice, per effetto della nuova legge, acquisisca la competenza a conoscere della causa che al momento della domanda era estranea al suo potere cognitivo. Cass. n. 3051/1963 La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta. (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455), alla luce di un esame delle conclusioni che insistono per una condanna al pagamento in favore dell'attrice ad euro 5.000,00 oltre iva e spese tecniche Non risulta fornita la prova del danno non patrimoniale non avendo parte attrice allegato neppure le circostanze da cui eventualmente dedurlo. 
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### 5 ### in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: ### 5 ### in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di ### della somma di ### 6.### oltre IVA e gli interessi legali dalla domanda. 
La condanna altresì al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, si liquidano in euro 125,00 per spese ed euro 1463,00 per compensi professionali oltre spese generali 15 %. IVA se dovuta e CAP come per legge. Pone definitivamente a carico di ### 5 ### le spese di ### Così deciso in ### il 27 novembre 2025 Il Giudice di ####

causa n. 352/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Catini

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Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 458/2025 del 28-10-2025

... a terra a causa del ghiaccio insistente sul manto stradale della piazza e non visibile a causa dei lampioni spenti, riportando un trauma contusivo dell'arto superiore destro, come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'### di ### ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente al fine di essere sottoposta a intervento chirurgico (segnatamente emergendo dalla visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici). ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra ### (c.f. ###, quale erede di ###, ### (c.f. ###, quale erede di ### a sua volta erede di ### rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### D'### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 66 ATTORI e ###' ### (c.f. ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### alla via L. Vidimari 68 CONVENUTO nonché ### “### BETTINA” ### (p. I.V.A.  ###) in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 14 ### S.p.A. (P. I.V.A. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 10 ###: per gli attori, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### “### di Bettina” di ### come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### S.p.A., come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### ha convenuto in giudizio il Comune di #### chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data ### alle ore 18:00 circa, quando, dopo essere scesa dalla propria autovettura parcheggiata in #### in ### all'altezza del civico n. 16, nel percorrere a piedi la piazza per dirigersi verso l'abitazione di ### cadeva improvvisamente a terra a causa del ghiaccio insistente sul manto stradale della piazza e non visibile a causa dei lampioni spenti, riportando un trauma contusivo dell'arto superiore destro, come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'### di ### ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente al fine di essere sottoposta a intervento chirurgico (segnatamente emergendo dalla visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici).  ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva sia in ragione dell'infondatezza della domanda stessa; in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata ed avuto riguardo all'effettiva misura del danno effettivamente dimostrato. 
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 evidenziando: i) di aver appaltato nel biennio 2017-2018 il servizio di rimozione della neve e spargimento di sale all'### “### di Bettina” di ### con conseguente trasferimento in capo alla ditta appaltatrice della custodia del demanio pubblico limitatamente all'esercizio di tale servizio; ii) la mancanza di adeguata prova circa l'effettivo svolgimento dei fatti per come riferiti dall'attrice; iii) la mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avuto in particolare riguardo al fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, sicché la danneggiata, a conoscenza dello stato dei luoghi e della presenza di neve già da qualche giorno, non avrebbe comunque tenuto un comportamento improntato alla cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.  ### ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'### “### di Bettina” di ### quale diretta ed unica responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati o, comunque, al fine di essere tenuto indenne da tale azienda agricola di quanto eventualmente chiamato a corrispondere all'attrice.  3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'### “### di Bettina” di ### (di seguito, per brevità, azienda agricola) chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per aver mantenuto l'ente comunale la custodia della res anche in pendenza del contratto di appalto e per essere sempre il Comune il soggetto responsabile della pubblica illuminazione dell'area; ha altresì dedotto, sempre a dimostrazione del proprio difetto di legittimazione passiva, che la ### non è ricompresa nell'elenco delle strade, piazzali, parcheggi e passaggi oggetto del contratto e che, comunque, alcun intervento è stato richiesto il giorno del sinistro. 
La terza chiamata ha altresì chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato. ### agricola ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società AXA ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne di quanto eventualmente chiamata a corrispondere all'attrice.  4. Autorizzata la chiamata, si è costituita la suindicata società assicuratrice, eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, l'accertamento della minor somma ritenuta dovuta a titolo risarcitorio, anche previa applicazione dell'art. 1227 5. Acquisiti i documenti prodotti (fatta eccezione per le testimonianze scritte prodotte da parte del Comune convenuto) ed escussi i testi ammessi, con comparsa depositata in data ### si sono costituiti in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. ### e ### nella qualità di eredi dell'originaria attrice deceduta in data ###. 
Con ulteriore comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.5.2023, si è quindi costituita ### quale erede di ### a sua volta deceduta in data ###. 
Disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.  6. La domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  7. In primo luogo può riconoscersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni attori in prosecuzione. 
Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, dimostrando la relazione familiare, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (cfr., Cass. ord. n. 18294/24). 
Ebbene nella specie ### e ### si sono qualificati come gli eredi di ### dando conto delle relazioni familiari esistenti nel ricorso ex art. 481 contestualmente prodotto; analoghe considerazioni possono poi svolgersi quanto a ### figlia ed erede di ###
Successivamente alla loro costituzione l'ente convenuto non ha puntualmente eccepito la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi (e non di meri chiamati) né, in ogni caso, ha fornito la relativa prova (cfr., anche sull'onere probatorio, Cass., ord. n. 19400/19). 
Può dunque ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo ai predetti ### e ### dovendo peraltro osservarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 10585/24), i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo quindi ciascuno dei coeredi agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune (ferma restando, per come si dirà, la necessità di liquidare il danno trasmissibile iure successionis secondo criteri che tengano conto della durata effettiva della vita della danneggiata).  8. Ciò posto in punto di legittimazione attiva, occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 Viene infatti pacificamente in rilievo una res - il bene strada - che si assume causa dell'evento secondo una dinamica analiticamente allegata e non può certo ritenersi che tale bene (una piazza all'interno di un centro abitato) sia insuscettibile di custodia per ragioni assolute ed oggettive. 
Risulta invece oggetto di contestazione tra l'ente convenuto e l'azienda agricola terza chiamata l'individuazione del soggetto qualificabile come custode di tale bene e, dunque, chiamato a rispondere dei danni a terzi. 
Ebbene, fermo restando quanto di seguito più analiticamente esposto con riferimento alla posizione in concreto dell'azienda agricola, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità nei casi, come quello di specie, in cui non vi è un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa su cui deve essere eseguito il lavoro appaltato ed in cui, quindi, il bene continui ad essere anche destinato all'uso precedente, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi (cfr., Cass. sent. n. 41435/21, nonché Cass. sent. n. 26780/23, secondo cui, ad esempio, l'appaltatore può essere ritenuto esclusivo custode responsabile se l'area di cantiere stradale è completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale). 
Deve dunque escludersi che, anche nel caso in cui sia ritenuta sussistente la responsabilità dell'azienda agricola, tale responsabilità risulti idonea ad elidere quella dell'ente convenuto, anche tenuto conto, per altro verso, del rilievo nella dinamica dell'evento delle condizioni del servizio di illuminazione pubblica (gravante unicamente sul Comune).
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia escludersi la possibilità di radicare anche in capo all'azienda agricola una possibile responsabilità risarcitoria. 
Sul punto, pur ritenendosi che la piazza ### rientri tra le aree oggetto del servizio appaltato (stante quanto chiarito nel foglio d'oneri in atti circa la valenza indicativa e non esaustiva dell'elenco delle strade inserito nelle planimetrie), occorre rilevare che in base al contratto in atti l'appaltatore è tenuto a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata (prioritariamente telefonica) quanto al servizio effettuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, mentre, quanto al servizio svolto dalle ore 18.00 alle ore 8.00 è cura dell'appaltatore uscire ed operare secondo i bollettini metereologici e le condizioni meteo del Comune di ### de' ### Ciò posto, entro i termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive l'ente locale non ha specificamente dedotto che l'appaltatrice non avrebbe svolto (o, in ipotesi, avrebbe svolto in modo non adeguato) il servizio nei giorni immediatamente precedenti al sinistro, nonostante le richieste di intervento in tal senso rivolte o, comunque, nonostante le concrete condizioni metereologiche. 
In particolare, in sede di costituzione l'ente ha posto a fondamento della chiamata il contratto di appalto intervenuto tra le parti, senza tuttavia allegare in modo più puntuale le circostanze - anche temporali - del prospettato inadempimento dell'appaltatore. 
Quindi, a seguito della costituzione dell'azienda agricola, con la propria prima memoria ex art.  183 sesto comma c.p.c. l'ente ha dedotto che l'evento sarebbe avvenuto allorquando la terza chiamata avrebbe dovuto eseguire l'intervento per opera autonoma del proprio dipendente e che in corso di causa sarebbe stato dimostrato l'adempimento degli oneri rimasti a suo carico. 
Ebbene, premessa la necessità di una puntuale e tempestiva allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la suesposta allegazione può interpretarsi, con la necessaria univocità, solo come la prospettazione dell'inadempimento della terza chiamata all'obbligo di intervenire nella giornata dell'evento (e, all'evidenza, prima del suo verificarsi). 
Non può di contro utilmente valorizzarsi quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che, avendo nevicato i giorni precedenti, non sarebbe stato necessario richiedere un ulteriore intervento, non essendo stato tempestivamente allegato, come detto, un inadempimento riferibile anche ai giorni precedenti. 
In tale quadro deve rilevarsi: che, per come si dirà, può ritenersi provato che l'evento si sia effettivamente verificato alle ore 18.00 circa, il che colloca necessariamente l'eventuale intervento da effettuare nella precedente fascia oraria 8.00/18.00 nell'ambito della quale l'ente avrebbe dovuto richiedere l'intervento; che non è stata dimostrata l'avvenuta richiesta di intervento, richiesta che, in base al contratto, fa sorgere l'obbligo in capo alla appaltatrice da adempiere, peraltro, entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata stessa; che, a ben vedere, l'ente ha incentrato la propria tempestiva prospettazione difensiva sull'onere in capo all'appaltatrice di un'attivazione in via autonoma (il che avrebbe però reso necessario collocare il sinistro nella fascia oraria successiva dalle 18.00 alle ore 8.00); che, anche a voler collocare per ipotesi l'evento alle ore 18.30 ed a voler ritenere esigibile che esattamente dalle ore 18.00 nell'intera area affidata l'azienda agricola si attivi autonomamente per svolgere il servizio appaltato, il bollettino meteo prodotto dall'ente non evidenzia precipitazioni nevose nella giornata del 29 dicembre ma nelle precedenti giornate (rispetto a cui un eventuale inadempimento non può ritenersi, come detto, puntualmente allegato). 
Deve quindi individuarsi nel solo ente locale il custode chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. del danno ritenuto provato.  9. Così inquadrata l'azione proposta ed individuato il soggetto custode, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui: - tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto; - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto; - il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali; - non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode; - è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale; - segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode; - laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale; - nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.  10. Tanto premesso in linea generale e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'originaria attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre si trovava a percorrere a piedi ### e che in tale tratto sul suolo, non illuminato, fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta. 
I testi Bonari e ### del tutto estranei rispetto ai fatti di causa, hanno infatti riferito di essere accorsi sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'evento allertati dalle urla dell'attrice, trovandola ancora a terra e confermando la presenza del ghiaccio nel punto della caduta. 
In particolare, la teste ### ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il volto rivolto a terra, che si lamentava per il dolore ad un braccio che era rimasto sotto il suo corpo; ha dichiarato, inoltre, che nel punto in cui l'attrice risultava caduta vi era sia neve sia ghiaccio e che i lampioni adiacenti erano spenti, sicché la piazza era buia. 
Il teste ### ha riferito di aver visto l'attrice a terra vicino al cancello della sorella dove era quasi arrivata e che in quel punto c'era del ghiaccio. Il medesimo teste ha inoltre confermato l'assenza di illuminazione riferendo: “### che un signore che abita lì vicino ha acceso i fari della macchina per fare luce in quanto non si vedeva nulla”; “era tutto spento, la piazza era completamente al buio ed anche le altre strade; non era la prima sera che eravamo al buio, siamo stati almeno una settimana senza luce”. 
Entrambi i testimoni hanno infine confermato l'assenza di segnaletica di pericolo. 
Trattasi di dichiarazioni credibili in quanto puntuali, concordanti, rese da soggetti del tutto estranei ai fatti di causa e del tutto coerenti con la stagione e con l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo e che lo stesso non sia visibile, considerato che alle ore 18:00 in pieno inverno se la strada non è adeguatamente illuminata la visibilità risulta drasticamente ridotta se non assente. 
Non risulta invece dirimente, contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, il fatto che le dichiarazioni testimoniali sarebbero state rese da soggetti intervenuti dopo la caduta, cui non avrebbero assistito direttamente. 
Deve infatti sottolinearsi: che i testi, del tutto estranei ai fatti di causa, accorrevano nell'immediatezza della caduta ed erano estremamente vicini tanto da sentire le urla dell'attrice; che i testi hanno inoltre trovato l'attrice ancora riversa a terra che si lamentava per il dolore, tanto che la teste ### ha riferito di aver avuto paura anche di toccarla (il che rende poco verosimile la tesi dell'ente, peraltro priva di riscontri, secondo cui l'attrice si sarebbe potuta spostare dal punto della caduta trascinandosi verso il punto in cui è stata rinvenuta); che sempre nell'immediatezza è intervenuta un'ambulanza e che l'attrice è stata quindi trasportata presso il pronto soccorso, dove sono state riscontrate conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata. 
Possono quindi ritenersi provate la dinamica della caduta per come riferita dall'attrice e la ricorrenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno. 
Può infatti ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sul manto stradale, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento. 
Quanto, infine, all'orario della caduta può ritenersi provato che la stessa sia intervenuta alle ore 18.00 circa e non alle ore 18.30 circa come invece prospettato dall'ente locale convenuto. 
Sul punto deve osservarsi che tale ente ha prodotto la diffida stragiudiziale inviatagli dall'attrice in cui viene indicato l'orario delle 18.30 circa; inoltre, i testi escussi non sono stati in grado di riferire dell'orario esatto della caduta. 
Risulta tuttavia dirimente evidenziare che l'attrice, immediatamente soccorsa dai testi che l'hanno trovata a terra, è stata quindi portata in ambulanza al pronto soccorso, dove risulta arrivata alle ore 18.38 stando al referto in atti. 
Ebbene tale documento consente di collocare la caduta, come riferito in citazione, alle ore 18.00 circa, tenuto conto del tempo intercorso tra la caduta e l'arrivo dei primi soccorritori, la chiamata dell'ambulanza, l'arrivo dell'ambulanza stessa ed il trasporto in ospedale.  11. Tanto premesso quanto all'assolvimento dell'onere gravante sulla danneggiata, si ritiene che il custode della res non abbia di contro assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della presenza di ghiaccio sul manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno. 
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza. 
Ebbene, nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi una piazza e, dunque, in occasione di un'utilizzazione ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione anche tenuto conto della riferita mancata presenza di segnali di pericolo per la possibile presenza di ghiaccio.
Inoltre, anche a voler ritenere che la formazione di ghiaccio possa essere prevedibile (nel mese e nell'ora in cui si è verificato l'evento) ed anche a ritenere noto il luogo all'attrice (la quale si stava recando dalla sorella), nel caso di specie assume assorbente rilievo il fatto che la strada fosse completamente al buio e priva di pubblica illuminazione in quel momento funzionante, come concordemente riferito da entrambi i testi escussi (le cui dichiarazioni non potrebbero risultare inattendibili neanche in caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'ente in ordine alla mancata segnalazione di guasti all'impianto di pubblica illuminazione, trattandosi di un indice astratto della possibile inesistenza di malfunzionamenti i quali, in questo caso, sono stati invece riferiti in concreto). 
Ebbene lo stesso Comune, a pagina 9 della comparsa di costituzione, ha sostenuto con riferimento al criterio della visibilità che il sinistro si sarebbe verificato in una zona in cui insisteva un impianto di pubblica illuminazione, sì da consentire una piena visuale e rendere quindi esigibile la dovuta attenzione dall'utente della strada. 
Ne consegue che, ritenuto provato il non funzionamento di tale impianto al momento dell'evento, l'evento non può essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice. 
Né a diverse conclusioni può pervenirsi solo in ragione del fatto che l'attrice aveva raggiunto la piazza in auto e, dunque, verosimilmente con i fari accesi: la caduta non è avvenuta, infatti, scendendo dall'auto nel punto in cui è stata parcheggiata, ma percorrendo la piazza, che si trovava sostanzialmente al buio, verso la casa della sorella.  12. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata. 
Il consulente, pur non potendo procedere a visita dell'attrice in ragione del suo decesso (e, dunque, per cause non evidentemente imputabili alla danneggiata), ha esaminato i referti medici e le cartelle cliniche in atti, verificando come le lesioni riscontrate e sopra descritte abbiano presupposto un urto violento e diretto dell'arto superiore destro e ritenendo dunque la dinamica allegata dall'attrice idonea a spiegare la natura contusiva-fratturativa della lesione riportata. 
Può dunque ritenersi dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo). 
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), il consulente ha quantificato in giorni 40 l'invalidità temporanea assoluta, in giorni 30 l'invalidità temporanea al 50%, in giorni 20 l'invalidità temporanea al 25%, stimando, in forza della documentazione sanitaria in atti, esiti permanenti già stabilizzati prima del decesso dell'attrice e valutabili in vita nella misura del 7 %. 
Ciò posto è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent.  7513/2018). 
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma nella versione del 2025, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 Come noto, il ricorso in linea generale alle tabelle risulta idoneo a garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni, in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, nonché, con riguardo all'applicabilità delle tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. ###/23, Cass., ord. n. 4509/2022). 
Sebbene le suindicate pronunzie facciano riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano occorre evidenziare che viene nella specie in rilievo l'ipotesi di morte del danneggiato nel corso del giudizio e per causa indipendente dalle lesioni (segnatamente, stando alla C.T.U., a causa di una patologia neoplastica). 
Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il c.d. danno da premorienza non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi che, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, dovendosi invece stimare il pregiudizio secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato in ipotesi rimasto in vita (avuto riguardo all'età ed alla percentuale di invalidità) ed il numero di anni effettivamente vissuti (cfr., Cass., ord. n. 29832/24, con riferimento alla possibilità di ricorrere quindi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma).
Per quanto concerne il danno biologico permanente dovrà dunque riconoscersi una prima quota, immediatamente acquisita per effetto della lesione, nella misura del 3,5%, tenuto conto dei range indicati in tali tabelle, per il caso di premorienza, in punto di danno accertato e di correlata percentuale acquisita immediatamente (in assenza di elementi da cui ricavare una maggiore o minore percentuale di trasposizione della percentuale di invalidità accertata); dovrà altresì riconoscersi una seconda quota in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita sempre secondo i range indicati in tali tabelle per il caso di premorienza. 
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (74 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 10.529,47 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, da liquidare all'attualità in € 10.550,53 stante l'applicazione delle suindicate tabelle nella versione adottata in data ### e trattandosi di debito di valore e, dunque, comprensivo della rivalutazione sino alla pubblicazione della sentenza. 
Quanto alla determinazione di tale importo giova evidenziare che, in disparte quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea, alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale. 
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione). 
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico - relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19). 
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, essendosi limitata sul punto l'originaria attrice ad indicare l'importo richiesto ed a prospettare che tale danno consegua alle lesioni colpose.
Né, per altro verso, stante il previo decesso della danneggiata per cause indipendenti dalla caduta, sono state apprezzate in sede di C.T.U. conseguenze utilmente valorizzabili al riguardo. 
Infine, detto danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord.  13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità). 
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione. 
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (cfr., Cass., ord. n. ###/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18). 
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico - relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi. 
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili. 
Simili elementi non risultano in questa sede analiticamente dedotti e non sono comunque emersi, sicché alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a tale titolo. 
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto sia in relazione alle spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario (per € 1.009,99) sia, quale ulteriore voce di danno emergente documentata dalla fattura recante sottoscrizione per quietanza, in relazione alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per € 854,00); il conseguente complessivo importo di € 1.863,99 deve essere poi rivalutato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, in € 2.244,24 per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno non patrimoniale.  ### del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€ 12.794,77) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo dapprima devalutato al momento dell'evento dannoso (29.12.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno. 
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.  13. Il rigetto delle domande svolte nei confronti della terza chiamata azienda agricola rende superflua una analitica disamina delle domande da quest'ultima svolte nei confronti della compagnia assicuratrice. 
Giova tuttavia evidenziare, in quanto rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che effettivamente dalla polizza e dalle condizioni generali in atti emerge con chiarezza: che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario di 2 macchine agricole: ### 5620 targato ### e #### targato ### attrezzate con lama sgombraneve e spargisale”; che la garanzia opera in relazione a quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione; che non consta la copertura aggiuntiva per i danni da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e di cui debba rispondere. 
Ne deriva che in alcun caso la polizza avrebbe potuto coprire un danno che, per come prospettato da parte del Comune chiamante, sarebbe in ipotesi derivato dalla mancata esecuzione dell'attività di sgombero neve e spargimento sale.  14. Tenuto conto dell'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda svolta da parte attrice nei confronti del convenuto chiamante ed avuto quindi riguardo al criterio della soccombenza, il Comune di #### deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e della azienda agricola terza chiamata. Analogamente, il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere definitivamente posto a carico dell'ente locale convenuto. 
Per quanto concerne le spese relative alla domanda in garanzia svolta nei confronti della compagnia assicuratrice, le stesse debbono essere poste a carico dell'azienda agricola chiamante, tenuto conto del fatto che, sulla base delle argomentazioni svolte al punto che precede, l'iniziativa nei confronti dell'assicurazione sarebbe risultata in ogni caso manifestamente infondata.
Le spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra il Comune, la parte attrice e l'azienda agricola terza chiamata, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia; tali spese vengono invece liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.  n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra l'azienda agricola e la compagnia assicuratrice, tenuto conto della ridotta complessità delle relative domande.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede: - ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) nei confronti del Comune di #### e per l'effetto condanna il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) della somma di € 12.794,77, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore dell'### “### Bettina” di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA l'### “### Bettina” di ### al pagamento in favore di ### S.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - PONE definitivamente a carico del Comune di #### il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto. 
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 63/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pepe Ilaria

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Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 472/2025 del 04-09-2025

... capitoli 3)-4)e 5) riferiti alle condizioni del manto stradale nella zona antistante e successiva alla passerella, che effettivamente dalle foto in atti risulta in parte sconnesso e privo di asfalto o altra copertura, ovvero riferiti al fatto che le passerelle di legno posizionate per il transito pedonale erano prive di segnalazioni luminose o di altro tipo alle estremità e che dopo il sinistro le estremità delle passerelle di legno posizionate per il transito pedonale venivano evidenziate con colore rosso fluorescente. Effettivamente, il teste ### interrogato sul capitolo n.9) ha dichiarato “è vero, tanto so in quanto io abito proprio in zona. Ricordo che le tavole posizionate per le lavorazioni non erano poste in continuità con il manto stradale, nel senso che era presente un gradinogap che le congiungeva al manto stradale“. Adr: “posso dire che la passerella era presente, al momento del sinistro, già da diverso tempo, dall'inizio dei lavori, sebbene la posizione cambiasse di frequente”. Tuttavia, contrariamente a quanto assume l'appellante e per come emerge dalle fotografie in atti, tali dichiarazioni si riferiscono al posizionamento dell'intera passerella sul manto stradale, (leggi tutto)...

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N. R. G. 624 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. #### de ### estensore ### pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. r. g. 624 / 2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n.50 ####C.F. ###,in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in ### via ### 32 ### in persona del sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in #### 10 ### P.I. ###, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in ### di #### n.6 ### (P.I. ###)- ### ad ### “### ex art. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” ###: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra ### proponeva appello avverso la sentenza n. 593/2022, resa dal Tribunale di Spoleto nel giudizio iscritto al R.G. n. 858/2018 e pubblicata in data ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “###- ### E ### la responsabilità esclusiva e/o solidale e/o concorrente delle parti convenute per i fatti di cui è causa e per l'effetto### i convenuti -in via esclusiva o in solido o in misura concorrente secondo il grado di responsabilità che sarà ritenuto di giustiziaal pagamento in favore di ### dei danni subiti per il sinistro per cui è causa, che - già detratto l'indennizzo percepito dall'### si quantificano in E 32.426,37, o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; Con integrale vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.  ###:- ### E ### la responsabilità esclusiva e/o solidale e/o concorrente delle parti convenute per i fatti di cui è causa e per l'effetto, previa riduzione del risarcimento dovuto ex art 1227, comma I, c.c. e previa detrazione dell'indennizzo già riconosciuto dall'### - ### i convenuti -in via esclusiva o in solido o in misura concorrente, secondo il grado di responsabilità che sarà ritenuto di giustiziaal pagamento in favore di ### dei danni subiti per il sinistro per cui è causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; Con integrale vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. III###:- ### l'integrale compensazione di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio .” Con comparsa di costituzione del 22.02.2023 si costituiva il ### di ### proponendo appello incidentale condizionato e, nello specifico chiedendo di:” I - respingere integralmente l'impugnazione proposta dalla ###ra ### in quanto infondata, sotto ogni profilo di prospettazione, con condanna al pagamento delle spese di lite anche del presente grado;II - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale, se del caso in accoglimento dell'appello incidentale condizionato:a) accertare e dichiarare, comunque, il prevalente concorso di colpa della ###ra ### nel prodursi dell'infortunio de quo e, accertata la reale entità dei danni subiti dalla medesima, ridurre proporzionalmente, anche ai sensi dell'art. 1227 C.C., il risarcimento che risulterà effettivamente dovuto;b) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ### S.r.l., quale capogruppo mandataria del costituito R.T.I., aggiudicatrice delle opere e/o alle imprese esecutrici dei lavori, in ordine all'evento dannoso occorso alla ###ra ### e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare essa ### S.r.l. a rifondere in via di manleva e di regresso al ### di ### tutte le somme che lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere in favore della ###ra Petrucci”. 
Con comparsa di costituzione del 24.02.2023 si costituiva la ### srl chiedendo: “in via principalerespingere integralmente l'appello proposto dalla #### e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di ### n. 593/2022 per tutto quanto esposto nel presente atto e nell'ambito del giudizio di primo grado e, per l'effetto, ### l'###ma Corte di ### di ### - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### srl e/o comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità della stessa in ordine ai danni lamentati dalla #### per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta e nell'ambito del giudizio di primo grado e, conseguentemente, respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta e nell'ambito del giudizio di primo grado; in via subordinatanella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso proposte, accertato il prevalente concorso di colpa della #### e/o del ### di ### nella produzione dell'evento dannoso e accertata la reale entità dei danni subiti dalla #### ridurre proporzionalmente, anche ai sensi dell'art. 1227 cod.civ., il risarcimento che risulterà eventualmente dovuto e, in ogni caso, condannare la ### a sollevare/garantire/manlevare/tenere indenne la ### srl da tutte le somme per le quali quest'ultima venisse inopinatamente chiamata a rispondere per tutti i titoli dedotti in giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”. 
Con comparsa di costituzione del 24.02 .2023 si costituiva la compagnia ### S.p.A. chiedendo: In via principale: ### INTEGRALMENTE tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o in ogni caso assolutamente non provate, per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti dall'odierna appellata in primo grado e qui interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 593/2022, emessa dal Tribunale Civile di ### all'esito del procedimento iscritto al 858/2018 R.G. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso atto di gravame, #### il difetto di copertura della ### n. 1/192/88/56668736 e/o comunque l'inoperatività della stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'### 9 e/o all'### 10, lett. a) delle ### di ### per tutti i motivi spiegati al punto I del presente atto e, per l'effetto,### tutte le domande avanzate dalla ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.a..In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap come per Legge”. 
Non si costituiva la ### srl, che rimaneva dunque contumace. 
La Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.01.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. . 
Con ordinanza del 28.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta consulenza medico-legale, all'esito della quale, all'udienza del 24.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  2. ### è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 
Preliminarmente occorre richiamare l'art. 177 c.p.c., a mente del quale “Le ordinanze emesse nel corso del processo hanno efficacia meramente provvisoria e non possono acquistare efficacia di cosa giudicata. Pertanto, esse non comportano alcuna preclusione all'interno del processo e la sentenza può anche non tener conto di ordinanze precedentemente emesse nella fase istruttoria”. 
Tanto premesso, l'appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'attrice non abbia dimostrato il nesso causale, in quanto “l'istruttoria non ha (avrebbe, ndr) fornito elementi sufficienti per ritenere provato che la caduta dedotta dalla parte attrice si sia verificata, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, proprio a causa della presenza di una tavola sporgente sulla passerella ove è transitata l'attrice”, anche in considerazione del fatto che “nessuno dei testi, che hanno reso la propria testimonianza in questo giudizio ha assistito alla caduta dell'attrice.  (pag. 8 sentenza impugnata). (sul punto vedasi punto III dei motivi di gravame). Deduce l'appellante che “In realtà il giorno del sinistro (4.12.2015) NON è mai stato contestato dal ### di ### a tal fine a pag 3 del proprio atto di costituzione in giudizio (doc. 6), lo stesso si limita a contestare il fatto che nell'immediatezza dei fatti, i ### “si erano recati immediatamente sul posto, trovando ancora distesa a terra la Petrucci” … “### loro relazione di servizio i suddetti ### precisavano che pur essendo l'infortunio avvenuto quando era già buio (ovvero alle ore 17,15 del 4 Dicembre 2015)” (pag. 3 comparsa di costituzione ### di ### paragrafo 3, doc. 6). ### di ### - pertantonon solo non contesta la circostanza di tempo (4 Dicembre 2015, ore 17,15) e di luogo (via ### n. 4: come risulta evidente dal fatto che il difensore riferisce espressamente che i ### la trovavano sul posto e come risulta dall'annotazione di servizio), ### ammette e riconosce espressamente il fatto storico. Parimenti, neanche la società convenuta ### srl contesta in alcun modo il fatto storico, “limitandosi” a declinare la propria responsabilità in ordine allo stesso (doc. 7). Infine anche la stessa compagnia di assicurazione -sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla propria assicurata (### srl)- non contestava la circostanza (doc. 8).Ne consegue che ai sensi dell'art 115 cpc la ### in teoria, era esentata dall'obbligo di provare il nesso causale in quanto il collegamento fattuale tra il sinistro ed i luoghi di causa era stato espressamente riconosciute dalle parti convenute. Sul punto -proprio in materia di responsabilità ex art 2051 c.c. - la Suprema Corte con ordinanza n. 18797/2021 ha riconosciuto l'applicabilità del principio di non contestazione anche all'ipotesi in esame: nel caso in esame, peraltro, il ### -più che non contestareha ammesso e dato per accaduto il fatto, articolando ogni difesa sul presupposto della sua verificazione. 
Ne consegue l'assoluta erroneità del ragionamento del ### restando quanto sopra, la circostanza ha trovato infine ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice, ### (ud. 21.9.2021) e ### (ud. 7.12.2021), che -ascoltati LIMITATAMENTE al capitolo di prova n. 9 (seconda memoria parte attrice, doc. 3)- hanno confermato quanto allegato dalla Petrucci”. 
Tanto premesso, osserva la Corte che alla luce del materiale istruttorio acquisito in atti e puntualmente richiamato dal primo ###testimonianze e fotografie) effettivamente non sono stati acquisiti elementi sufficienti per ritenere provato che la caduta si sia verificata proprio a causa della presenza di una tavola sporgente sulla passerella ove è transitata l'attrice, così come del tutto infondato è l'assunto dell'appellante secondo il quale “ai sensi dell'art 115 cpc la ### in teoria, era esentata dall'obbligo di provare il nesso causale in quanto il collegamento fattuale tra il sinistro ed i luoghi di causa era stato espressamente riconosciute dalle parti convenute”. 
Occorre sul punto in primo luogo osservare che l'attrice/appellante, nell'atto di citazione in giudizio in primo grado, con riferimento alla dinamica del sinistro allega e deduce “In particolare in data ###, alle ore 17,15 c.ca, la sig.ra ###pur camminando strettamente lungo il muro del fabbricato che costeggia la via, sopra la passerella ivi posizionata per il transito pedonale, inciampava su una tavola sporgente non segnalata né visibile, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi lesioni al ginocchio destro, consistenti nella frattura plurifocale della rotula destra”.  ### prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. l'attrice assume: ”### parimenti ritenersi provata ex art 115 c.p.c. la circostanza relativa alla presenza di una "tavola sporgente, non segnalata" (pag. 3 costituzione) : la circostanza non ha infatti costituito oggetto di contestazione da parte dell'Ente convenuto.[…] Sul punto si contesta in ogni caso la circostanza che la sporgenza fosse in alcun modo visibile o illuminata.” Ebbene, che la circostanza non fosse stata affatto oggetto di contestazione non corrisponde assolutamente al vero, posto che risulta dagli atti di causa che già in sede ###primo grado la ### srl ha affermato: ” E' evidente pertanto che la tavola sporgente della passerella di ### di cui peraltro l'attrice non indica nemmeno la sporgenza, ha assunto un ruolo di mera occasione del danno effettivamente provocato dalla condotta colposa tenuta dalla ### Petrucci”, mentre in conclusionale ha ribadito:” ### in sede d'istruttoria la dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice nell'atto di citazione non ha trovato il benchè minimo riscontro probatorio visto e considerato che nessuno dei testi sentiti ha personalmente e direttamente assistito al sinistro in questione e nessuno dei testi sentiti ha riferito il fatto al momento del sinistro, che è l'unico momento che può avere rilevanza nel presente giudizio, la passerella di via ### presentasse quella sporgenza denunciata dall'attrice (i testi di parte attrice #### e #### infatti non riferiscono quali fossero le condizioni della passerella al momento esatto del sinistro). Inoltre occorre considerare che in atti non vi è alcuna rappresentazione fotografica avente data certa e sicuramente rappresentativa dello stato dei luoghi al momento del sinistro. 
Al contrario in sede di prova testimoniale è emerso che in realtà le condizioni della passerella in questione al momento del sinistro fossero ottimali e non presentassero affatto quella sporgenza lamentata dall'attrice, visto che il teste #### all'udienza del 21.09.2021 ha chiarito espressamente che “ho preso visione dello stato dei luoghi quel giorno, ma non ho visto la tavola sporgente”…. E' evidente pertanto che la passerella di ### di cui peraltro l'attrice non indica nemmeno la sporgenza, ha assunto un ruolo di mera occasione del danno effettivamente provocato dalla condotta colposa tenuta dalla ### Petrucci”.  ### spa, in sede di costituzione, ha asserito “ ### elementi (fatto, danno, comportamento doloso o colposo, ingiustizia del danno medesimo, nesso causale tra la condotta dolosa o colposa e il fatto, e quello tra il fatto e il danno ingiusto) debbono essere tutti puntualmente allegati e specificamente dimostrati, nei modi e termini di legge, dal soggetto che voglia far valere in sede giudiziale il presunto corrispondente diritto al risarcimento del danno (art. 2697 c.c.). Allo stato degli atti di causa nessuno dei suindicati elementi è stato minimamente dimostrato, in particolar modo per quanto riguarda la sussistenza in loco della fantomatica tavola sporgente incriminata e del duplice nesso di causa così come sopra precisato”, insistendo poi in comparsa conclusionale nell'affermare “### fatte tali doverose premesse, venendo ai fatti sottesi al caso di specie, si evidenzia quanto segue:- in atti non vi è alcuna foto raffigurante il luogo del sinistro avente data certa;- nessuno dei testi escussi ha personalmente, e direttamente, assistito all'evento dannoso;- la dinamica del sinistro è rimasta del tutto lacunosa anche all'esito dell'istruttoria;- il fatto si è verificato in un tratto di strada ove è stata riscontrata - in maniera terza ed imparziale - la sussistenza di buone condizioni di illuminazione, dunque con buone condizioni di visibilità;- presso la zona teatro del presunto sinistro erano in atto, da mesi, lavori di manutenzione, di modo che un qualsiasi utente mediamente accorto avrebbe potuto (rectius dovuto) avvedersi di eventuali asperità (ammesso e non concesso che vi fossero, essendo rimasta la circostanza indimostrata) del piano viabile;- i luoghi di causa erano noti all'attrice;- il cantiere era visibile e ben segnalato”. 
Infine, la circostanza non può dirsi pacificamente ammessa neanche dal ### di ### laddove in sede di comparsa di costituzione afferma “### pure sottolineare il fatto - volutamente sottaciuto da controparte - che gli ### della ### a seguito di segnalazione, si erano recati immediatamente sul posto, trovando ancora distesa a terra la ###ra ### la quale, perfettamente cosciente, riferiva di essere caduta mentre camminava da sola sulla predetta passerella, senza peraltro affermare di essere “inciampata” sulla stessa. ### loro relazione di servizio i suddetti ### - che avevano anche eseguito i rilievi fotografici (doc. n. 1) - precisavano che pur essendo l'infortunio avvenuto quando era già buio (ovvero alle ore 17,15 del 4 Dicembre 2015),“il tratto di strada si presentava sufficientemente illuminato”. 
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quindi, non è affatto incontestata ed andava provata la circostanza che la sig.ra ### camminando sopra la passerella ivi posizionata per il transito pedonale, inciampava su una tavola sporgente non segnalata né visibile. 
Sul punto, effettivamente, come rilevato dal primo ### “### si evidenzia che nell'immediatezza dei fatti l'attrice ha dichiarato alla polizia locale, intervenuta sul posto, di essere caduta mentre camminava sulla passerella, senza indicare specificamente di essere inciampata a causa delle condizioni della passerella medesima (doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta del ### convenuto). 
Sostanzialmente, non è in discussione che l'appellante sia caduta mentre camminava sulla passerella, mentre è da provare che la stessa sia caduta inciampando a causa delle condizioni della stessa e, nello specifico, a causa di una tavola sporgente non segalata, né visibile.
Da qui l'inutilità, contrariamente a quanto assume l'appellante, quanto alla prova del nesso causale, del capitolo di prova n.8) nonché dei capitoli 3)-4)e 5) riferiti alle condizioni del manto stradale nella zona antistante e successiva alla passerella, che effettivamente dalle foto in atti risulta in parte sconnesso e privo di asfalto o altra copertura, ovvero riferiti al fatto che le passerelle di legno posizionate per il transito pedonale erano prive di segnalazioni luminose o di altro tipo alle estremità e che dopo il sinistro le estremità delle passerelle di legno posizionate per il transito pedonale venivano evidenziate con colore rosso fluorescente. Effettivamente, il teste ### interrogato sul capitolo n.9) ha dichiarato “è vero, tanto so in quanto io abito proprio in zona. Ricordo che le tavole posizionate per le lavorazioni non erano poste in continuità con il manto stradale, nel senso che era presente un gradinogap che le congiungeva al manto stradale“. Adr: “posso dire che la passerella era presente, al momento del sinistro, già da diverso tempo, dall'inizio dei lavori, sebbene la posizione cambiasse di frequente”. 
Tuttavia, contrariamente a quanto assume l'appellante e per come emerge dalle fotografie in atti, tali dichiarazioni si riferiscono al posizionamento dell'intera passerella sul manto stradale, non in continuità con lo stesso, ma costituendo una sorta di gradino, comunque ben visibile, mentre, per come allegato dalla stessa parte attrice, non è stato il dislivello in questione a costituire motivo dell'inciampo e della caduta, posto che la sig.ra ### assume di essere inciampata su una tavola sporgente e non segnalata mentre camminava “sopra la passerella”, non dunque mentre si accingeva a percorrerla. 
Nello specifico l'attrice/appellante ha affermato che “-pur camminando strettamente lungo il muro del fabbricato che costeggia la via, sopra la passerella ivi posizionata per il transito pedonale, inciampava su una tavola sporgente non segnalata né visibile”. 
Orbene, visionando le fotografie prodotte dalla parte e dalla stessa riferite allo stato dei luoghi al momento del sinistro, in disparte l'effettiva circostanza che le stesse non hanno data certa, non è dato rilevare sulla passerella in questione la “tavola sporgente” di cui parla l'appellante. 
Nello specifico, osservando l'unico rilievo fotografico prodotto dalla parte ove è possibile vedere la zona della passerella asseritamente dalla stessa percorsa ( foto n. 9) allegata atto di citazione), ossia quella adiacente il muro del fabbricato che costeggia la via e lungo il quale l'attrice afferma aver camminato ”strettamente”, non risulta ravvisabile alcuna tavola sporgente, né vi è alcuna specifica indicazione grafica in tal senso da parte dell'attrice, che mai ha indicato con precisione quale fosse la tavola in questione, nè il punto della passerella ove sarebbe inciampata e poi caduta. La parte laterale opposta della passerella risulta interessata dalla presenza di piccole tavole inchiodate in senso perpendicolare alle tavole principali, ma non è quella la zona che l'attrice, per sua espressa affermazione, stava percorrendo, dovendosi del resto rilevare che le tavole in questione erano comunque chiaramente visibili, non integravano una situazione di pericolo occulto caratterizzata dal requisito oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della imprevedibilità e che, nel caso in esame, era quindi possibile concretamente per l'utente danneggiato percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, le condizioni della pavimentazione su cui stava camminando, anche considerando la circostanza che si trattava evidentemente di un'area destinata a lavorazioni, come tale richiedente anche una maggiore cautela da parte dell'utente della strada, e sulla quale la sig.ra ### aveva già transitato anche nei giorni antecedenti il sinistro per recarsi al negozio ove svolgeva attività lavorativa. 
Pertanto, per le summenzionate ragioni, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non risulta provato il nesso di causalità materiale fra la caduta della ###ra ### e la res, degradata al rango di mera occasione dell'evento, di talché alcuna responsabilità può essere ascritta ai convenuti/appellati ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ad altro titolo, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni sulle spese di lite di primo grado, già liquidate nei minimi tariffari, assorbite tutte le ulteriori questioni e le domande svolte con l'appello incidentale condizionato dal ### di ### 8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei minimi tabellari, tenuto conto della non complessità delle questioni. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell'appellante.  P.Q.M.  Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: 1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, 593/2022, resa dal Tribunale di ### nel giudizio iscritto al R.G.  858/2018 e pubblicata in data ###; 2.### al pagamento delle spese di lite in favore di ### srl, ### di ### e di ### spa, che si liquidano in € 4.700,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge; 3.Pone a carico di ### il pagamento di una somma pari al contributo unificato.  ### così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025 ### estensore ### de

causa n. 624/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Salcerini Simone, De Lisio Paola

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