testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4578/2024 R.G. proposto da: , rappresentata e difesa dall'avvocato ### MASCI (####) unitamente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentant e pro tempo re nonché ### rale, ### , elettivamente domiciliata in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresent a e dif ende unitamente ag li avvocat i ### MAMMONE (####) e ### (###); J.B. 2 di 16 -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di ### 7870/2023, depositata il ### e notificata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal ##### ale di ### con sentenza n. 395 2/2017, rigettava la domanda di volt a all'accertamento de lla responsabilità dell'### i per i danni asseritamente subiti a seguito della perfo razione del retto colo n durante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di un intervento di ploctocolectomia restaurati va con app licazione di stoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimento dei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente che soffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l'urgenza, almeno l'opportunità dell'in tervento poi praticatole, idone o a risolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosa cronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni o degenerazioni cancerose; per l'effetto, condannava la alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata, l'impresa di assicurazioni della conven uta, e al pagamento delle spese di C.T.U.
Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il ### e notificata il 14/ 12/2023, la Corte d'appello di ### dopo avere ritenuto fondata l'eccezione della inerente la correttezza dell a C.T.U. e nom inato u n collegio peritale, composto da un med ico legale e da uno specialista in chirurgia dell'apparato digerente, cui sottoponeva nuovi quesiti, ha disatteso gli esiti della nuova C.T.U., e ritenuti confacenti e corretti gli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera (e scludendo il verificarsi di un «m alaccorto pinzamento») e opportuno l'intervento di p roctocolecto mia, in J.B.
J.B.3 di 16 relazione agli element i clinici esist enti, al fine di scong iurare l'ingravescenza della rettocolit e ulcerosa e l'insorg enza di altre patologie, tra cui il cancro del colon rett o e la perforazione del colon - evenienze non solo possibili, ma, data la riscontrata fragilità delle pareti intestinali, anche probabili - ; in particolare, ha rilevato che le evide nze documentali confermavano la bontà delle conclusioni alle quali era addivenuto il tribunale sulla scorta della C.T.U. svolta in primo grado; C.T.U. che ha reputato «esente dalle censure di null ità solle vate nel gravame per le gravi irregolarità procedurali commesse dall' au siliario, consistit e nel porre a fondamento dell'elaborato peritale la documentazione irritualmente inviata a mezzo mail dal ctp dell' azienda ospedaliera ### dopo il giuramento prestato e prima dell'invio della bozza di elaborato alle parti». Per l'effetto, ha confermato la sentenza del tribunale e concluso ne l senso della non ravvisabilità di erro ri diagnostici o di procedura nella scelta e nella re alizzazione dell'intervento di proctocolectomia restaurativa, alla quale la era stata sottoposta in d ata 26.4.2008 da parte d ella ### di ### nterologia del ### Ha escluso, inoltre, ch e non fosse stata fornita al la un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, mediante l'acquisizione di un det tagliato consenso informato, diversamente da quanto riten uto dal collegio peritale che aveva ravvisato la generi cità del modulo sottoposto alla prima dell'intervento e sottoscritto dalla medesima e la non rispondenza delle informazioni in esso contenute allo specifico caso clinico. A tale conclusione è g iunta, rilevando ch e risultavan o barrate le caselle relative alla colectomia con ileo-retto anastomosi, consistente nell'asportazione del colon e nel ripristino del transito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il retto ed eventuale ileostomia di protezione, e che, in base al tenore letterale del modulo sottoscritto e del grado di sua J.B.
J.B.4 di 16 istruzione, la era senz'altro stata in grado di comprendere la natura dell'intervento al quale doveva sottoporsi, ben essendo consapevole, del resto, della gravità della patologia che l'affliggeva dal 1985. Ha accertato che era stata l'ap pel lante a rifiutare un ulteriore intervento di ca nalizzazione che avrebbe comportato la definitiva eliminazione delle problematiche indotte dalla stomia. Ha accolto invece la censura riguardan te l'erronea condanna de lla al pagam ento delle spese di lite sostenut e dalla terza chiamata, l'impresa di assicurazione ### in ragione della manifesta infondatezza della chiamata in causa d a parte de ll'azienda osp edaliera convenu ta che ben conosceva l'inoperati vità della polizza per avvenuto sup eramento del massimale aggregato di retroattività.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado nei rapporti tra la e la terza chiamata; ha condannato l'### ospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favore della terza chiam ata, data l'infondatezz a della chiamata; ha compensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e posto quelle della C.T.U., espleta ta nel giudizio d'ap pello, a carico dell'appellante. ricorre per la cassaz ione di detta sen tenza, formulando cinque motivi.
L'### resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. in vi sta dell 'odierna camera di consig lio, deposita memoria illustrativa.
La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare al controricorso e, che, p ertanto, non ha le caratteristiche d ella memoria. J.B.
J.B.5 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 9 0 disp. att . cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc. La ricorre nte ripropone la censura già mossa al tribunale e disattesa dal giudice d'appello di nullità della C.T.U. svolta in primo grado, per avere il C.T.P. dell'### inviato al C.T.U. irritualmente una vera a propria perizia di parte tre giorni dopo l'udienza di giuramento, ma prima della redazione della bozza preliminare; perizia mai precedentem ente prodotta in g iudizio, degradata dall'ausiliario del giudice a «note preliminari ex art 194 cod.proc.civ.», interamente recepite nell'elaborato finale.
Inoltre al C.T.U. si rimp roverava, i n violazione de ll'art. 19 5 cod.proc.civ., di aver depositato la perizia a prop ria firma nel fascicolo telematico del giudizio in data ### 14, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza di esame della C.T. U. del 15/04/2014, senza aver mai preventivamente inviato alcuna bozza al perito di parte.
Il tribunale, nonostante le puntuali eccezioni mosse in tal senso, si era limitato ad autorizzare il C.T.P. a formulare osservazioni alla bozza peritale che, peraltro, il C.T.U. omette va di riportare nella nuova stesura finale della relazione. ### peritale, inoltre , viene censurato per essere insufficientemente motivato, avendo l'ausiliare del giudice: i) eluso o comunque non affrontato in maniera tecnicamente esaustiva la questione centrale demandat agli; ii) o messo di accertare quali fossero le sue cond izioni cliniche alla data dell'int ervento, limitandosi a indicare che risultava affetta da rettocolite ulcerosa e a d escrivere genericamente la malattia e le sue possibili infinite evoluzioni, in maniera del t utto rias suntiva ed avulsa da ogni riferimento al caso di specie; iii) trascurato di esprimersi sull'esito 6 di 16 dell'esame istologico del 17/ 04/2008, limitandosi a m enzionarlo, nonostante che detto esito, oltre a confermare l'assenza di displasie, fosse stato reso noto il giorno successivo all'espletato intervento chirurgico; iv) evitato o gni valutazione circa la giustificazione dell'intervento chirurgico del 16/04/2008, atteso che la C.T.U. conteneva l'elencazione dei casi in cui, secondo le leges artis, la chirurgia invasiva è applicabile in ipotesi di necessità ed urgenza (espressament e ritenute insussistenti), e ipotizzava, in assenza di letteratura scie ntifica a sostegno, che la sc elta dei sanitari sarebbe stata giustificata e/o giustificabi le da un non meglio precisato inten to di risolvere completamente il problema infiammatorio e permettere una guarigione.
Del resto - osserva la ricorrente - la stessa corte d'appello aveva inizialmente condiviso dette inad empienze del C.T.U. di p rimo grado, tan t'è vero che aveva ritenut o alcuni p rofili dell'esam e demandatogli meritevoli di approfondiment o e disposto, a tale scopo, una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad un collegio peritale. 2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicaz ione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. , ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo esposto le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le puntuali ed esaustive conclusioni dei due a usiliari facenti parte de l collegio peritale nominato in grado d'app ello, con particolare riferimento alle ampiamente documentate sue condizioni cliniche che avevano indotto i detti due periti a ritene re, ciascu no per le sue specifiche compete nze, ingiustificabile l'intervento chirurgico demolitorio a cui era stata sottoposta, non ricorrendo né l'ipotesi di una mancata rispondenza della rettocolite ulcerosa alle terapie farmacologiche in atto né una ingravescenza clinica e/o una trasformazione in senso neoplastico. 7 di 16 Il giu dice a q uo, dop o avere disposto un a nuova C.T.U., si sarebbe limitato a ritenere non condivisibili gli esiti di detta nuova C.T.U. e, dopo un acritico “copia e incolla” di rilevanti parti della C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado, ha ritenuto non vi fossero valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo ausiliario, «essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnestico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti di vizi lamentati dall'appellante». Tanto, secondo quanto prospettato, integrerebbe la violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisiv o oggetto di discussione tra le parti - omessa comparazione tra le p erizie ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. - e dell a violazione dell'art. 1 11 Cost., p erché, essendo state espleta te nel corso del g iudizio di merito più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice che si sia unif ormato ad una consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad una acrit ica adesione ad una di esse, ovvero che si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificatamente seguiti (Cass. n. 13770/2018; Cass . 18598/2020; Cass. n. 13399/2018; Cass. n. 13922/2016) incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, in particolare, alla corte t erritoriale si rimprover a di avere aderito acriticamente alla perizia di primo grado e di non avere effettuato una necessaria ed imprescindibil e comparazione tra le opposte perizie. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e de gli artt. 2, 13 e 32 Cost. oltre che degli artt. 8 di 16 1176, 2° comma, 1218, 1236 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. Anche relativamente al consenso informato, la corte d'appello lo avrebbe ritenuto validam ente espresso con una motivazione apparente ed illogica, inidonea a superare le differenti conclusioni espresse dal collegio p eritale d'appe llo. Contraria mente alle conclusioni de giudice a q uo, nel modulo man cava la barratura relativa alle informazioni circa la diagnosi della malattia, non erano esplicitati la patologia da cui era affetta, il motivo dell'intervento, le possibili alternative all'interven to subito, né le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il collegio peritale av eva rilevato che nel modulo di consenso «viene riportata una serie di generiche complicanze della malattia, evidentemente inattuali per il caso della Paziente, tant'è che la relativa casella non è cer to barrata, esattamente come non è barrata la successiva , che si riferisce all'eventualità di una trasformazione in senso neoplast ico, ugualmente inattuale nel caso della ### da, sebbene per realizzare l'intervento n on si attenda neppure la pubb licazione dell'esame istologico» e che non erano indicate le gravissime conseguenze derivanti dall'asportazione di ben due organi quali il colon ed il retto.
Peraltro, aggiunge la ricorrente, l'intervento subito non era quello che la corte territoriale ha ritenuto barrato - colectomia con ileoretto anastomosi, consi stente nella asportazione del colon e ripristino del tran sito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il rett o ed e ventuale ileostomia di protezioneche era indicato al punto precedente del modulo - rettocolectomia con ileo ano anastomia e pouch che consiste nell'asportazione del colon e del rettocioè quello cui si sarebbe potuta sottop orre successivamente e che av eva rifiutato 9 di 16 non per capriccio (come ha lasciato intendere il giudice a quo), ma perché, soltanto una volta dimessa dall'ospedale era venuta a conoscenza delle gravi conseguenze derivanti dalla resezione del colon e del retto, e aveva avut o modo di documentarsi presso specialisti in chirurgia che aveva no sconsigli ato la chiusura dell'ileostomia, «costantemente e ripetutamente rappresentata come foriera di numerosi rischi quoad vitam e quoad valetudinem». 5) Con il quinto mot ivo la rico rrente si duole della vi olazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per omesso esame del motivo di appello n. 7-a) e 7-b), relativo alla ingiusta condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio.
La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, ha compensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di lite del primo grado re lativamen te ai sol i rapporti tra con la terza chiamata, confermando tuttavia «l'impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quanto non oggetto di specifica censura».
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato come erroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunale anche in ordine alla regolazione delle spese di l ite tra le parti principali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare i motivi di impugnazione n . 7 a-b, con cui era stata lamentata la mancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità e complessità delle q uestioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cui veniva censurat a l'arbitraria chiama ta del terzo in causa e la conseguente arbitraria condanna a lle spese anche in favo re del terzo chiamato. 6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate dall'### 10 di 16 Quanto alla prima, fondata sulla violazione dell'art. 369, 2° comma n. 2 cod.proc.civ., per non avere la ricorrente soddisfatto l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369, 1° comma, cod.proc.civ., la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione avvenuta in data ###/2023, occorre muovere d al rilievo che, cont rariamente a quant o eccepito, la ha soddisfatto le prescrizioni di cui all'a rt. 3 69, 2° comma n. 2, cod.proc.civ. (si vedano gli allegati al ricorso n. 24 e n. 1 che contengono la relata di notifica e la copia della sentenza d'appello qui impugnata).
Quanto alla second a, per non avere l a ricorrente provve duto a notificare il ricorso alla ### ia di ### curazioni ### cooperativa, nonostante essa fosse stata parte dei due giudizi di merito, va osservato quanto segue: - a segu ito della proposiz ione, con l'atto di chiamat a in causa, della domanda di garanzia da parte dell'azienda ospedaliera per il caso di soccomb enza ne i riguardi dell'odierna ricorrente, si e ra determinato un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto della tecnica della chiamata in causa di cui all'art. 106 cod. proc. civ. Il chiamante in questo caso non aveva rigettato la sua legittimazione sostanziale, ma, per il caso che fosse stata riconosciuta fondat a verso di lu i la dom anda, assu meva che il terzo ne dovesse sopportare le conseguenze.
Il giud izio sulla domanda princi pale e quello su lla domanda di garanzia erano rimasti distinti. Si era in presenza, quindi, di una situazione di cumulo ricond ucibile alla nozione di litis consorzio facoltativo anche quanto al m odo di svolgime nto, ben potendo trovare applicazione la regola del 2° comma dell'art. 103 cod.proc.civ. (Cass. 18/09/2015, n. 18318).
Una volta p ronunciat a la sentenza di appello, il cumulo di domande in questione è rimasto connotato nel senso della scindibilità, in quanto la decision e sulla d omanda di garanzia nel J.B.11 di 16 senso del rigetto per una ragione - il superamento del massimale - esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedot to dall'azienda sanitaria contro la compagnia di assicurazioni, si è connotato come decisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principale e, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazione della sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. e soltanto all'azienda sanitaria competeva realizzare il cumulo nuovamente, proponendo impugnazione relativamente al rapporto inerente la pretesa verso la impresa di assicurazioni.
Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che, in assenza di una situazione di inscindibilità della cause o di dipendenza fra esse (quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda di garanzia fosse st ata accolta nel merito) , questa Corte, accert ato che il ricorso non indica formalmente come parte la compagnia di assicurazione e nemmeno risulta ad essa notificato, sempre per il carattere di scindibilità del cumulo, ritiene di non dover provvedere ad ordinare la notificazione del ricorso alla medesima. 7) Passando, ora, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo è inammissibile.
La ricorrente reitera le censure già disattese dal giudice a quo, senza confrontarsi con la statuizione di rigetto.
La corte d'appello ha rilevato che «dagli atti allegati alla C.T.U. che il ctp di parte conve nuta, dott . nel p ieno rispetto di quanto previsto dall'art. 194 cod.proc.civ. e 90 disp. att. cod.proc.civ., inviava all'ausiliario note sulla situazione della perizianda nelle quali si richiam avano i documen ti sanitari ritualmente versati in atti dalle parti e la letteratura specialistica in materia (v. bozza di perizia e relazione finale della dott.ssa nella quale si richiamano le note del ct di entrambe le parti)» (p. 11).
Deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di A.H.
R.V.12 di 16 merito e motivatam ente d isattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sent enza impugnat a che si risolve, in sostanza, nella prop osizione di un "non motivo ", come tale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. ( 24/09/2018, n. 22478; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632; Cass. 25/08/2000, n. 11098). 8) Il second o ed i l terzo motivo, es aminabili congiun tament e, sono fondati p.q.r. ### giustificativo del rige tto dell'appello si regge sui seguenti passaggi argomentativi: - a p . 8 della sentenz a, il giudice d'appell o dà atto che con ordinanza del 10.11.2017, «ritenuta la fondatezza della eccezione inerente la correttezza della C.T.U., in relazione alla responsabilità per la perfo razione int estinale, alla riferita refrattarietà de lla alle cure farmacologiche ed alla opportunità della praticata proctocolectomia, affidava incarico a collegio peritale composto da un medico legale e da specialista in chirurgia dell'app arato digerente, formulando nuovi quesiti peritali»; -dopo aver riportato i quesiti e le risposte elaborate dal collegio peritale (pp. 10-11) e aver rilevato che «###esito della relazione i Ctu stima vano pari ad un 35% il valore del da nno an atomofunzionale comprensivo delle incidenze sulle atti vità quotidiane e sugli aspetti din amico relazionali della danneggiata», il g iudice a quo si è limitato ad affermare che «le conclusioni alle quali sono addivenuti i ctu nominati in quest o g rado sulla adegu atezza e correttezza degli accertamenti e seguiti e sulla adegu tezza dell' intervento di proctocolectomia esegu ito anche in relazione agli elementi clinici esiste nti non siano condivisi bili. Per contro le evidenze documentali confermano la bontà delle conclusioni alle J.B.13 di 16 quali è addivenuto il ### sulla scorta della ctu della dott.ssa (p. 11); - riportati da p. 12 a p. 15 ampi stralci della C.T.U. espletata del giudizio di primo grado, ha concluso ch e « In base al le considerazioni del ctu dr.ssa del primo grado , dalle quali non si hanno valide ragioni per discostarsi essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnest ico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante», alla struttura ospedaliera non potessero imputarsi «errori diagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazione del protocollo medico dell'interve nto di proctocolectomia restaurativa», pre cisando che «l'accertamento effettuato (colonscopia con biopsia) era senz ' alt ro raccomandato al fine di scongiurare l'ingravescenza dell a patologia da cui era affet ta e l' insorgenza di altre patologie, tra cui il cancro del colon retto», che il rischio di perforazione del colon era un'evenienz a non solo possibile, ma anche probabile, che non erano emersi «elementi per ricondurre la perforazione alle biopsie praticate dagli operatori della struttura sanitaria per un “malaccorto pinzamen to”» e che comunque la complicanza era stata «monitorata accuratamente dai sanitari dell' azienda».
Le censure mosse con i motivi qui scrutinati appaiono, dunque, effettivamente fondati, perché la motivazione della sent enza impugnata non contiene alcuna e nunciazione delle ragi oni di condivisione di quanto riportato fra vi rgolette circa l'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado e della preferenza per le conclusioni di detto elaborato piuttosto che per quelle formulate dal collegio perital e, nominato in grado d'appello prop rio in ragione della ritenuta fondatezza delle censure mosse alla C.T.U. disposta dal tribunale. Né può ipotizzarsi che rappresenti una motivazione effettiva (cioè identificabil e come tale in senso logico, quale procedimento di spiegazione della ragione de l convincim ento) R.V.
R.V.14 di 16 quella di carattere meramente grafico, contenuta a p. 15, secondo cui le considerazioni espresse dall'ausiliare del giudice nel giudizio di prim o grado erano «sorrette da un accurato e same anamnestico» e basat e «sulla valutazione de lla documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante»: non solo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e, dunque, è, di per sé, una "non motivazione", ma, è da dire, non potrebbe neppure considerarsi mo tivazione per relatione m (cioè facente proprio l'elaborato peritale) perché sarebbe stato necessario indicare e spiegare perché, oltre tutto contraddicendosi (v. infra), il giudice a quo abbia ritenuto insussistenti valide ragioni per discostarsi dalle valutazioni della C.T.U.
Deve altre sì rilevarsi l'assoluta contraddi ttorietà (de ll'ipotetica) motivazione: se anche si volesse intendere che la corte territoriale abbia voluto condi videre tutto ciò ch e dalla C.T.U. risultava, si dovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinseca contraddittorietà dell'argomentare del giu dice che, della C.T.U. p rima ha dispo sto la rinnova zione, poi l'ha ritenuta sorretta da «accurato esame an amnestico» e da corretta « valutazione della docum entazione sanitaria» (v., rispettivam ente, pp. 8 e 15).
La corte d'appello neppure si è fatta carico di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le risultanze del collegio peritale d'appello.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se nel corso del giudizio vengono nominati, i n tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice p uò seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da t utti, p urché dia adeguata giustificazione del suo convinciment o mediante l'en unciazione dei criteri probato ri e degli elementi di valu tazione speci ficamente seguiti. R.V.
R.V.15 di 16 In particolare , allorquando intend a uniformarsi al parere di uno dei consulenti, non può limitarsi ad un'acritica adesione ad esso, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente, salvo che queste non siano stat e già criticament e esaminate nella nu ova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazio ne degli argome nti esposti nell'altra (Cass. 17/05/2022, n.15721); men tre è tenuto a farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante (Cass. 26/05/2021 , n. 14599). 8) Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La corte d'appello ha rite nuto con un apprezzament o di fat to incensurabile in cassazione, se non per vizio di motivazione (la motivazione nel caso di specie supera il minimo costituzionale: a p. 16 la corte territo riale enuncia le ragio ni per cui ha disatteso le risultanze del collegio peritale, facendo leva su quanto ris ultante dal doc. 30 del fascicolo di parte attrice e dalle allegazioni difensive della stessa), ch e la ricorrente era stata infor mata della n atura dell'intervento e delle sue implicazioni e che il ripristino della funzionalità organica e il superamento delle problematiche indotte dalla ileostomia era mancato per scelta della ricorrente «non altrimenti giustificata che dalla paura dell'intervento». 9) Il quinto motivo resta assorbito. 10) Alla fondatez za p.q.r. de l secondo e del terzo motiv o, assorbito il quinto, inammissib ili il primo e il quarto, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione ai motivi accolti dell'impugn ata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di 16 di 16 ### in diversa composi zione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 10) Va dispost o che, in caso di utilizzazione del present e provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazio ne delle generalità e degli altri dati identificativi di P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, inammissibili il p rimo e il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Rom a, in diversa composizione, che provvede rà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Dispone l'oscuramento dei dati personali di nei termini di cui in motivazione.
Così deciso n ella ### di ### io del 6 giugno 2025 d alla ### sezione civile della Corte di Cassazione. ### J.B.
J.B.