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Tribunale di Patti, Sentenza n. 1789/2025 del 15-10-2025

... cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PATTI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dr. ### Ad esito dell'udienza del 13.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art.  127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente ### procedimento iscritto al n. 3955/2024 R.G. e vertente TRA ### nata a ### il ### e residente ###, C.F.: ###, rappresentata e difesa, dall'Avv.  ####, ####, #### e dall'Avv. ###ì, ###, ####, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via ### n. 89, giusta procura; Ricorrente CONTRO MINISTERO dell'### E ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. ( come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ.  modif.) dalla Dr.ssa ### (C.F. ###), funzionario del Ministero dell'### in servizio presso ### per la ### - ### di ### legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all' art. 12 D.lgs 165/2001 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 presso la sede del predetto ### di ### sita in #### 361 ex IAI, pec: ###; Resistente OGGETTO: altre ipotesi #### con ricorso depositato in data ###, conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica, esponendo di avere prestato servizio, alle dipendenze del Ministero dell'### con la qualifica di docente, in virtù di diversi contratti di lavoro a tempo per gli anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
Contestava il mancato riconoscimento del diritto spettante agli insegnanti titolari di contratti annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche, ad ottenere la c.d.  “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. 
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, evidenziando, altresì la natura continuativa e strutturale delle mansioni svolte. 
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto sia con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 63 e 64 del C.C.N.L. sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, richiamato dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999. 
Quindi, chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, conseguentemente, la condanna del Ministero dell'### al pagamento dell'importo complessivo di € 1.500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ### dell'### e del ### si costituiva in giudizio con memoria dell'11.10.2025, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono. 
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il ### la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede. 
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio; - se quella derivante dalla ### sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura; - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il ### 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo; - se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale. 
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia. 
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Tanto premesso, risulta pacifico - e documentalmente provato dai contratti in atti - che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati nel ricorso. 
Ciò posto, in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6. 
Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità. 
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della ### elettronica del ####. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il comma 124 sancisce poi che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del ### n. ### del 23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. 
Inoltre, la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato “Destinatari”, ha ribadito che “la ### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 ###”. 
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del ### delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. 
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica; dall'altro, la “### del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa. 
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la ### del ### Ed, infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di ### ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego» è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. 
Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, ### e ### C- 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, ### C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, ### C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez ### C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C- 315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.  36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)” Dunque, la ### dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della ### del ### posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.  ### ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del ### si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i ### impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della ### del ### affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. 
Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione. 
Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. 
Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. 
Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel ### non è corretto ritenere che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza; sicché, “la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.” Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato ### essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste. 
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la ### è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni eurounitarie. 
Né vale, in tal senso, l'ulteriore argomento, secondo cui “il docente supplente non è privato della necessaria formazione; la disponibilità della ### è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal ### e indipendentemente dall'utilizzo della ### Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la discriminazione in termini di “condizioni di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati. 
Ciò posto, anche secondo la richiamata sentenza n. 29961/23 della Suprema Corte di Cassazione “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della ### del ### all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. 
Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. 
La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 
In particolare, “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. 7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal ### 23.9.2015 - art. 8, co. 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs.  297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
In considerazione dei soprarichiamati principi enunciati dalla Suprema Corte, emerge, pertanto, che la ratio del beneficio in oggetto si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, con evidente esclusione dell'ipotesi di contratti a termine saltuari e di breve durata nel corso dell'anno scolastico. 
Va rilevato, infatti, che la supplenza annuale, tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, prevede una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 giustifica l'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato. 
Mentre, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023). 
A tal proposito, va richiamato quanto ha chiarito da ultimo, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 dalla Corte di Cassazione, che decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della ### e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. 8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”. 8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".  8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.” Da tali considerazioni deriva che le uniche situazioni che possono essere equiparate all'annualità della prestazione lavorativa del docente assunto a tempo indeterminato, sono quelle dei docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche. 
Conseguentemente, avuto riguardo ai contratti in atti, da cui risulta che patre ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 sino al 30 giugno, ovvero sino al termine delle attività didattiche, deve ritenersi spettante il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 beneficio in oggetto per i predetti anni trattandosi di contratti tutti relativi ad attività assimilabile a quella svolta dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Tale diritto, peraltro, come espressamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il docente abbia presentato una domanda espressamente finalizzata ad ottenerlo, nei tempi previsti per ciascuno degli anni scolastici. 
Infatti, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del ###. 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.” Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.  ### di tale obbligazione, infine, può essere eseguito in forma specifica, tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico. 
Infatti, la previsione di un obbligo di versamento di somme tout court in favore del ricorrente genererebbe un'illegittima diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo, attese le modalità di erogazione a cui quest'ultimo è tenuto al fine del godimento del beneficio, con la conseguenza che “l'assegnazione della ### può essere eseguita soltanto in forma specifica” e non può tradursi nella mera corresponsione di una data somma di denaro. 
Infatti, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non prevede in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. 
Diversa sarebbe stata la situazione nel caso in cui il docente precario non sia più inserito nel sistema scolastico, in cui, da un lato verrebbe meno l'interesse specifico dell'amministrazione all'attuale acquisizione di strumenti di aggiornamento professionale, e, dall'altro, non sarebbe materialmente possibile eseguire l'obbligazione in forma specifica. 
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.” Dunque, nel caso di docente non più inserito nemmeno nel sistema delle graduatorie, l'unico strumento possibile per ottenere il ristoro alla discriminazione subita sarebbe l'azione risarcitoria per il danno subito. 
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 
Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica”. 
Tenuto conto del consolidato quadro giurisprudenziale, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro prossimo al minimo) come in dispositivo.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Il Giudice del #### i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### così provvede, ### il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.  ● ### il Ministero dell'### e del ### alla corresponsione al ricorrente, mediante accredito sulla ### elettronica del ### dell'importo nominale di € 1.500,00; ● ### il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in € 1.314 per onorari, oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. 
Patti, 15.10.2025 Il Giudice del ### dr. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025

causa n. 3955/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Licata Fabio

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 232/2026 del 13-01-2026

... cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio; che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di #### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### , ha pronunciato la seguente ###. 429 C.P.C.  nella causa R.G.L. 1099 /2025 promossa da: ### CON l'avv.### RICORRENTE contro ###'#### Resistente CONTUMACE ### Come in atti .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e regolarmente notificato ### ha convenuto in giudizio il ### (oggi Ministero dell'### e del ###, chiedendo in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo. In particolare ha dedotto di aver lavorato con contratto a tempo determinato dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Previe argomentazioni in diritto concludevano come sopra.  ### convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. 
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata, nei limiti e termini che seguono. 
A tale riguardo, si richiamano integralmente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c. le motivazioni già espresse in recenti pronunce adottate in alcuni procedimenti aventi ad oggetto fattispecie del tutto identiche a quella del presente giudizio, di cui si si condivide integralmente il relativo iter logico-giuridico (sentenza Tribunale Roma 4966/203, sentenza n 4965/2023). 
In tali sentenze, è stato correttamente rilevato che " ###. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
Ebbene, il ### del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
E il successivo ### del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  ### parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.  ### disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del ### di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. ### docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). 
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). 
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato ### del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 1842 del 18.3.2022). 
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).  ### canto, avverso l'attribuzione della ### elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez.lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.). 
A ciò va poi aggiunto come la Corte di Cassazione, intervenuta in materia, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” (cfr. Cassazione, ### n. 29961/2023 del 27/10/2023). 
In definitiva, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della ### elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. 
Ciò premesso occorre esaminare la richiesta di ### per il periodo dal 11.9.2023 al 30.6.2024 laddove com'è noto, per tale anno scolastico 2023/2024, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023 (in attuazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), all'art. 15 ha stabilito che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
E' pur vero che la disposizione limita il beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (e quindi fino al 31 agosto, mentre il contratto della ricorrente è stato stipulato fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche), ma è altrettanto vero che la novella (si ripete, di attuazione della decisione della Corte di
Lussemburgo) deve essere interpretata alla luce dell'orientamento della nostra Corte di legittimità, intervenuta in materia e chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale. 
Gioca ribadire come con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio; che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Detti principi sono peraltro stati ribaditi dalla successiva Cass. 19.3.2024, n. 7254, sempre a seguito di rinvio pregiudiziale. 
Con la conseguenza che la limitazione temporale espressamente prevista dal citato decreto legge del 2023 (attribuzione della carta docenti per l'anno 2023, solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) non è legittima, poiché a tali docenti devono equipararsi anche i docenti, come il ricorrente , che hanno avuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno. 
Conseguentemente l'### convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione di entrambe le ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, ### dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del Ministero convenuto alla attribuzione in favore di ### della carta docente , rispettivamente, per l' anno scolastico 2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per € 500,00 ciascuna ), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre ### Cpa e spese generali nella misura del 15% , con distrazione P.Q.M.  definitivamente pronunziando, - accerta e dichiara il diritto di ### all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2023/24 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno; - per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione di #### detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.  - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre ### Cpa e spese generali nella misura del 15% , con distrazione . 
Così deciso, ### 13 GENNAIO 2026 Il Giudice

causa n. 1099/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Antonietta La Marra

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 806/2025 del 02-12-2025

... convenuti, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati: “- alla parte civile costituita ### da liquidarsi nella competente sede civile, assegnando alla stessa una provvisionale di ### 74.757,07 (valutate all'attualità e fino al soddisfo nonché già detratte le somme dovute all'L.N.A.LL.); - alla parte civile costituita ### liquidati nella somma di € 189.437,58 (valutate all'attualità e fino al soddisfo). - alla parte civile costituita ### di ### liquidati nella somma di € 188.350,67 (valutate all'attualità e fino al soddisfo)”. La pronuncia di primo grado è stata confermata dapprima dalla sentenza del 23 ottobre 2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 3956/17 Reg. App. la Corte di Appello di ### e, infine, con sentenza n. 27607/2022 del 15 luglio 2022 la Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione Penale ha rigettato i ricorsi presentati da tutti e tre gli imputati, rendendo così definitive le condanne. A sostegno della domanda, ### ha allegato una ctp psicologica a firma della dott.ssa ### attestante la sussistenza di un danno di tipo psichico “di tipo gravissimo” e altresì di un “danno esistenziale”, dei quali l'attrice chiede (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA ### in proprio e nella qualità di moglie ed erede di ### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in ### corso ### Medici, 10 attrice E ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio i suesposti soggetti al fine di sentirne pronunciare condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito a causa del decesso del coniuge ### rappresentando che: “il sig. ### dipendente della società ### soc. coop., in data 31 agosto 2012 si trovava a prestare la propria attività lavorativa presso il cantiere edile sito in #### località c/da ### i lavori consistevano nella realizzazione di tre villette plurifamiliari ad uso residenziali, censite nel ### del Comune di ### al foglio n. 7 p.lle 267-269-266 e 888, terreno di proprietà della società G.L.B. s.r.l. il cui amministratore unico era il sig. ### ottenuto il titolo abilitativo, la società G.L.B. s.r.l. ha commissionato la realizzazione delle opere edili alla società ### soc. coop., giusto contratto di appalto del 16.03.2012, ove figurava quale “coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e esecuzione dei lavori” il geom. ### di contro le opere relative agli scavi ed allo sbancamento erano stati affidati alla società C.E.S.A. s.r.l., di cui sempre il convenuto ### era amministratore e legale rappresentante; nel primissimo pomeriggio del 31 agosto 2012, ovvero alle ore 14.30 circa, il sig. ### è stato vittima di un incidente sul lavoro, in quanto mentre si trovava nel cantiere edile ove si stavano effettuando i lavori si verificò un evento franoso dal quale derivò il seppellimento e poi la morte del ### il quale era sui luoghi unitamente ad altri operai ed al suo datore di lavoro ### Vincenzo”. 
In seguito a tali accadimenti si è celebrato procedimento penale a carico degli odierni convenuti, per il reato di cui agli artt. 113, 40 comma 2, 589 comma 3 c.p. (si rimanda alle sentenze in atti per la compiuta descrizione del capo di imputazione), conclusosi con sentenza del Tribunale di Trapani del 2.2.2017 (dep.  20.3.2017): il Tribunale ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e, dichiarate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha condannato ### e ### alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, ### alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. 
I convenuti, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati: “- alla parte civile costituita ### da liquidarsi nella competente sede civile, assegnando alla stessa una provvisionale di ### 74.757,07 (valutate all'attualità e fino al soddisfo nonché già detratte le somme dovute all'L.N.A.LL.); - alla parte civile costituita ### liquidati nella somma di € 189.437,58 (valutate all'attualità e fino al soddisfo).  - alla parte civile costituita ### di ### liquidati nella somma di € 188.350,67 (valutate all'attualità e fino al soddisfo)”. 
La pronuncia di primo grado è stata confermata dapprima dalla sentenza del 23 ottobre 2020 emessa nell'ambito del procedimento n. 3956/17 Reg. App. la Corte di Appello di ### e, infine, con sentenza n. 27607/2022 del 15 luglio 2022 la Corte Suprema di Cassazione Quarta Sezione Penale ha rigettato i ricorsi presentati da tutti e tre gli imputati, rendendo così definitive le condanne. 
A sostegno della domanda, ### ha allegato una ctp psicologica a firma della dott.ssa ### attestante la sussistenza di un danno di tipo psichico “di tipo gravissimo” e altresì di un “danno esistenziale”, dei quali l'attrice chiede ristoro economico. 
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti hanno contestato le ragioni di parte attrice. Tutti, in particolare, hanno eccepito che il giudice penale si sarebbe già pronunciato, in via definitiva, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tanto nei confronti dell'odierna attrice, ### quanto nei riguardi di ### figlia dell'attrice. 
Tenuto conto di quanto già liquidato dall'### in favore di ### il Tribunale di ### - con pronuncia confermata dalla Corte di Appello e da ultimo dalla Corte di cassazione - ha condannato gli odierni convenuti al pagamento della sola somma di € 74.757,07 (somma derivante dalla differenza tra la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata in sede penale e quanto già corrisposto dall'###. 
Inoltre, hanno chiesto che sia tenuto in debito conto il comportamento colposo tenuto dal creditore, nel momento in cui ha chiesto all'escavatorista di effettuare modifiche allo scavo non concordate con il geometra. Conseguentemente, gli stessi andrebbero sollevati dal pagamento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
Infine, i convenuti hanno chiesto che sia determinato il rispettivo grado di corresponsabilità, tenuto conto del diverso ruolo tenuto dagli stessi - ognuno con le proprie specifiche osservazioni - nella causazione dell'evento mortale. 
Preso atto della mancata accettazione, da parte dei convenuti, della proposta conciliativa avanzata dal Tribunale in data ###, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, sostituita dal deposito di note scritte in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c.  *** 
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata nei termini di cui appresso.  ### procedimento origina dalla tragica scomparsa di ### coniuge dell'attrice, ### Sono stati ritenuti responsabili della scomparsa dell'uomo i tre convenuti, nei confronti dei quali è stata pronunciata la menzionata sentenza del Tribunale di ### - ### - del 2.2.2017 (dep. 20.3.2017), confermata in toto nei seguenti gradi di giudizio. 
Ebbene, la pronuncia in esame ha così statuito in ordine ai profili risarcitori (pagg. 42 e ss.) “All'affermazione della penale responsabilità segue la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite partì civili ### e ### rispettivamente moglie e figlia del ### (cfr. sul punto Cass. sez. U, sent. del 1° luglio 2002 n. 9556; Cass. 31.05.2003, n. 8828, secondo la quale l'evento morte determina «l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affitti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare»). 
La quantificazione del danno complessivo prospettato dalla ### — patrimoniale e non patrimoniale (biologico iure proprio) - va rimessa al Giudice civile, non essendovi acquisiti in questa sede tutti gli elementi utili a pervenire a tale determinazione”.   Immediatamente dopo tale affermazione, dalla quale si evince la volontà di rinviare in sede civile la quantificazione del danno complessivamente patito dall'attrice, il Giudice penale scrive “### invece determinarsi la provvisionale con riferimento alla ### in relazione al danno non patrimoniale. Al contempo deve fin d'ora quantificarsi il danno da risarcire alla ### Mariantonella”.
Nel corso del paragrafo, il Tribunale di ### - ### - riconosce che “le parti civili ### e ### risultano legati da un forte vincolo parentale con la vittima (coniuge convivente e figlia non convivente)” e prosegue specificando che procedere alla liquidazione di quella particolare voce - dell'omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale - comunemente individuata come “danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, il Giudice penale premette che “Non pare allora revocabile in dubbio che il danno non patrimoniale subito vada inquadrato proprio nel danno da perdita del rapporto parentale, salvo poi verificare quali siano le circostanze di fatto da tenere in considerazione ai finì di un suo eventuale aumento, considerato che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato). Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Cassazione, ### U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)”. 
Successivamente, il decidente fa ampio e corretto ricorso all'elaborazione giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, traendo diretto ed esplicito insegnamento dalle statuizioni cristallizzate nelle cd. “tabelle milanesi”. 
Si legge, difatti, che “in relazione al danno da perdita del congiunto, la tabella di ### prevede una forbice (tra un valore minimo e un valore massimo) che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno tra questi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto con la persona perduta. 
Ciò posto, ai fini della liquidazione deve giungersi a una somma unica che tenga conto dei due profili — già evidenziati - delle conseguenze che la prematura scomparsa del congiunto ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella individuale di ciascuno dei componenti, nonché della sofferenza soggettiva toro cagionata dall'evento delittuoso (il ed. "danno morale"): profili che devono considerarsi in sede di "personalizzazione", coerentemente, del resto, con le indicazioni in tal senso fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla salute (cfr. Cass. S.U. 26972/2008, la quale da un lato ha affermato che costituisce una sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, dall'altro ha precisato che il giudice, nella liquidazione di detto danno, debba procedere ad adeguata "personalizzazione"). 
Quanto alla personalizzazione per la sofferenza transeunte, tenuto conto della gravita del fatto perpetrato in uno alle modalità di verificazione dello stesso, può ragionevolmente ritenersi che, a fianco alla perdita parentale, i parenti abbiano subito un turbamento d'animo transeunte”. 
Traendo le mosse dalle suesposte coordinate ermeneutiche, il Giudice ha affermato che “### criteri individuano, per il danno non patrimoniale (comprensivo del cd. danno morale soggettivo e del danno da perdita parentale) i seguenti importi: a favore del figlio per la morte di un genitore e del coniuge convivente non separato da € 163.990,00 a € 327.990,00”. 
Prosegue infine “personalizzando” gli importi di cui alle tabelle milanesi alle diverse situazioni in cui versavano le parti civili, moglie e figlia del de cuius “### quanto alla moglie ### considerato il rapporto di convivenza e l'età della vittima e del danneggiato pare equo riconoscere l'importo di € 250.000,00. 
Quanto alla figlia, considerando l'età della vittima e del danneggiato nonché l'assenza del rapporto di convivenza e l'instaurazione di un proprio nucleo familiare di riferimento, pare equo determinare la somma da risarcirsi in € 180.000,00”. 
Effettuate le operazione di rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi, la sentenza penale così conclude “### considerato che l'### costituitasi anch'essa parte civile, ha agito in regresso nei confronti dell'imputato per l'importo di ### 188,350,67 già corrisposto alla ### l'imputato deve essere condannato al pagamento di detto importo in favore dell'ente previdenziale e per la differenza in favore della moglie (€ 74.757,07 = € 263.167,74 - € 188.350,67). In definitiva, gli imputati vanno condannati al pagamento in favore: della ### dell'importo di € 74,757,07 (a titolo di provvisionale)”. 
La sentenza, mai impugnata specificamente dalla ### è divenuta irrevocabile in seguito al rigetto dei ricorsi di legittimità presentati dagli odierni convenuti.  ### è di tutta evidenza che - di là dall'iniziale affermazione riportata nella sentenza penale - il Tribunale di ### si sia già e integralmente pronunciato in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, patito da ### La sentenza esplicitamente menziona la peculiare lesione di carattere non patrimoniale connessa alla perdita di uno stretto congiunto e fa applicazione dei criteri e dei valori delle “tabelle milanesi” precipuamente individuati per il cd. “danno da perdita del rapporto parentale”.  ### la sentenza penale rimetta al giudice civile “la quantificazione del danno complessivo prospettato dalla ### - patrimoniale e non patrimoniale (biologico iure proprio)”, la stessa procede alla precisa, puntuale e meticolosa quantificazione del danno non patrimoniale nella sua “voce” di danno da perdita del rapporto parentale, tanto nei riguardi della ### quanto nei riguardi di ### Detto in altri termini, il giudice penale ha ritenuto possibile liquidare direttamente il danno connesso alla morte del congiunto prendendo a riferimento i valori contenuti nelle tabelle redatte dal Tribunale di ### e procedendo, altresì, all'ulteriore operazione di “personalizzazione” dei valori ivi indicati, tenendo in debito conto le eterogenee situazioni della ### (moglie convivente del deceduto) e della ### (figlia ormai indipendente e che ha costituito un nucleo familiare a sé). 
Con riferimento a tale voce di danno - unica oggi lamentata dall'attrice - non residua alcun margine di individuazione o rideterminazione: l'intero patimento esistenziale fisiologicamente connesso alla prematura scomparsa di un congiunto è stato analizzato e tradotto in termini monetari dal giudice penale all'esito del processo che ha portato alla condanna dei tre convenuti.
Tutti gli aspetti enucleati in punto di quantum da parte attrice sono stati apprezzati e valutati nel corso del processo penale e hanno portato alla individuazione del danno non patrimoniale risarcibile nella misura di 250.000 €. 
Al contrario, certamente non sono stati presi in considerazione in sede penale profili di danno patrimoniale (si pensi alle ipotetiche spese per supporto psicologico sostenute da ### o diverse uscite monetarie affrontate dall'attrice in conseguenza della morte del coniuge) o voci di danno non patrimoniale diverse da quello da perdita del rapporto parentale (es. il menzionato danno biologico iure proprio). Ancora, nulla ha statuito il giudice penale in ordine a profili risarcitori che ### potrebbe aver richiesto quale erede di ### tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non patrimoniale. 
Trattasi, in ogni caso, di voci di danno che non sono state in alcun modo menzionate o approfondite dall'attrice nell'atto di citazione o nelle seguenti memorie e che, pertanto, esulano dal fuoco dell'odierno processo. 
A nulla rilevano le osservazioni - indubbiamente puntuali - di parte attrice in ordine alla individuazione dell'indennizzo versato dall'### in favore della ### corrispettivo monetario che avrebbe esclusivamente liquidato il danno biologico permanente e connesso all'inabilità allo svolgimento di prestazione lavorativa: il Tribunale - ### - dopo aver quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidabile alla ### ha deciso di “scomputare” quanto già corrisposto all'attrice dall'istituto previdenziale, ponendo solo il residuo, in solido, a carico dei coimputati, oggi convenuti. 
Doglianze avverso tale scelta del giudice penale o volte a far valere l'incorrettezza del metodo di liquidazione dallo stesso seguito avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di appello, ritualmente invero presentato da ### Diversamente, la statuizione sul punto è cristallizzata dal passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti dell'odierno giudizio: in questa sede ###viene in considerazione il valore probatorio che riveste la sentenza di condanna penale nel processo civile, bensì si è dinanzi alla integrale liquidazione dell'odierno petitum nel corso del giudizio penale. 
In conclusione, il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale oggi chiesto dalla ### è stato integralmente liquidato dalla sentenza penale del Tribunale di ### del 2.2.2017, divenuta irrevocabile in ogni sua statuizione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede: - Rigetta la domanda proposta dall'attrice; - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in € 6.023,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ###

causa n. 1861/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4457/2025 del 18-12-2025

... nonché condannarsi, per l'effetto, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del mancato godimento del bene protrattosi nel tempo, quantificato in 1.200,00 euro annui (pari dunque sino al 2018, anno di instaurazione del presente giudizio, RG 7473/2018 a complessivi euro 19.200,00) o ad altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa. Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, quindi, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse: a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig. ### in favore della consorte, ### e dei loro cinque figli ###### e ### b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa; c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'### del Registro di ### d) che, pertanto, il richiamato appartamento era (leggi tutto)...

testo integrale

RG 7473/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 7473/2018 e al n. 5897/2019, aventi ad oggetto “### istituti del diritto delle successioni” e vertenti tra ### (###), elettivamente domiciliat ###### al ### S. ### n. 12, presso lo studio degli avv.ti ### GERALDINE e ### (###), dai quali è rappresentato e difeso come da procure in atti; #### (###) e ### (###), elettivamente domiciliati in Napoli al ### via G.Porzio, ###/3, presso lo studio dell'avv.  #### dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti; ###' ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###);
RG 7473/2018 #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti; ###'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante note scritta a cui si fa espresso rinvio, hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2018 e iscritto al n. 7473/2018 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. ### conveniva in giudizio la sorella ### e il di lei figlio, ### per sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o comunque, in subordine, la natura simulatoria dell'atto per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015, racc. n. 860, trascritto in data 20 luglio 2018 ai nn. 27011 e 21443, con il quale la prima, dichiaratasi proprietaria esclusiva per usucapione dell'immobile sito in ### di Napoli alla ### n. 1 (riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16) aveva trasferito al secondo la piena proprietà di tale bene, pattuendo il prezzo di vendita di euro 30.000,00. 
In particolare, l'attore chiedeva accertarsi la propria qualità di comproprietario iure hereditatis del cespite de quo, appartenuto in vita al comune genitore ### nonché condannarsi, per l'effetto, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del mancato godimento del bene protrattosi nel tempo, quantificato in 1.200,00 euro annui (pari dunque sino al 2018, anno di instaurazione del presente giudizio,
RG 7473/2018 a complessivi euro 19.200,00) o ad altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa. 
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, quindi, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art.  183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse: a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig. ### in favore della consorte, ### e dei loro cinque figli ###### e ### b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa; c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'### del Registro di ### d) che, pertanto, il richiamato appartamento era stato devoluto ex lege per 1/3 alla comune madre e per 2/3 ai germani, in quote uguali tra loro; e) che, a seguito della dipartita della comune madre ### la proprietà dell'appartamento in parola era stata devoluta integralmente in comunione ai germani, per quote pari a 1/5 ciascuno; f) che tale appartamento era stato sì sempre abitato dalla sorella ### dapprima con il consenso dei comuni genitori e in seguito con quello dei coeredi, ma che tale circostanza, configurando una mera “detenzione”, giammai avrebbe potuto integrare, in favore dell'odierna convenuta, un atto avente “natura donativa” (in assenza peraltro della forma a tal fine prescritta dalla legge), né tantomeno avrebbe potuto consentire a quest'ultima di ritenerne usucapita la proprietà esclusiva in danno dei genitori e, successivamente, degli altri coeredi, permettendole così di alienarne autonomamente la proprietà esclusiva e per l'intero in favore del figlio
RG 7473/2018 ### atteso peraltro che, in quell'appartamento, aveva anche coabitato, sino alla sua dipartita, la madre ### g) che tale ultima alienazione, inoltre, era stata simulata all'evidente scopo di consentire al sig. ### di usufruire dei più ridotti tempi di usucapione previsti per l'ipotesi dell'acquisto a non domino; h) che, infine, la propria qualità di coerede - e quindi di comproprietario del bene conteso - doveva desumersi dall'accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, concretizzatasi nell'apprensione materiale di una parte dei beni mobili appartenuti in vita a quest'ultimi, all'esito di una divisione bonariamente intervenuta tra tutti i germani (e, segnatamente, di alcune attrezzature agricole come tubature in ferro zincato per l'irrigazione, struttura atomizzatore e motozappa, nonché di gioielli, pezzi di mobilia, coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa).  2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 ottobre 2018, si costituivano quindi i sig.ri ### e ### i quali chiedevano innanzitutto il rigetto nel merito delle pretese attoree, allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie: a) che l'immobile per cui v'è causa fu acquistato dal sig. ### al solo scopo di farne dono alla figlia ### in vista delle sue nozze e che tale intento non ebbe a realizzarsi, determinando così la permanenza del bene nel relictum ereditario, in ragione soltanto della minor età di quest'ultima all'epoca dell'acquisto; b) che, per “circa mezzo secolo”, la sig.ra ### aveva abitato e gestito l'appartamento in parola, avendone ricevuto in via esclusiva le chiavi sin dal 1969, ivi stabilendo, peraltro, anche la residenza del proprio nucleo familiare, senza che alcuno dei propri fratelli avesse mai avanzato pretese sullo stesso o ne avesse rivendicato la comproprietà; c) che, essendo la sig.ra ### la sola ad essere stata nel possesso dell'unico bene ereditario alla morte dei comuni genitori, la stessa era anche l'unica, tra i
RG 7473/2018 chiamati all'eredità, rispetto alla quale poteva dirsi concretizzata l'ipotesi di accettazione dell'eredità ope legis prevista dall'art. 485 c.c., non avendo provveduto alla redazione di alcun inventario; d) che, diversamente, l'odierno attore doveva ritenersi privo della qualità di erede, non avendo questi mai esercitato in maniera espressa o tacita il diritto di accettare la delazione ereditaria rivoltagli ed essendosi per l'effetto tale diritto estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.; e) che, invero, nessuna divisione bonaria di beni mobili ereditari era mai stata realizzata tra i germani ### non essendo residuati alla morte dei comuni genitori beni diversi e ulteriori all'appartamento rivendicato in questo giudizio; f) che, ad ogni modo, in virtù dell'animus liberandi manifestato dai genitori, la sig.  ### aveva goduto e posseduto uti dominus, in modo pacifico, manifesto e continuo, l'immobile per cui v'è causa per oltre trent'anni, sin dal novembre del 1969 e, a partire dall'apertura della successione del 1985, sulla totalità delle quote devolute ai chiamati, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria, in particolare, assumendo da sola tutte le spese di gestione e manutenzione, anche straordinaria, di detto appartamento; g) che giammai la comune madre, ### aveva abitato l'appartamento destinato alla figlia ### avendo la stessa sempre vissuto nel comune di ### dapprima con il marito ### e poi, successivamente alla dipartita di quest'ultimo, con la figlia ### spostando la propria residenza nel comune di ### del ### presso il figlio ### solo nel 2000, ove vi permaneva sino alla dipartita, avutasi nel 2002. 
In via riconvenzionale, inoltre, alla luce di quanto dedotto, parte convenuta domandava accertarsi anche l'avvenuto acquisto da parte della sig.ra ### ai sensi dell'art. 485 c.c., della qualità di unico erede dei genitori ### e ### con conseguenziale accrescimento della quota ereditaria posseduta per l'intero valore dell'immobile caduto in successione.
RG 7473/2018 In subordine e per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di una comunione ereditaria tra i germani ### sull'immobile oggetto del presente giudizio, i convenuti istavano per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte della sig.ra ### della proprietà esclusiva in danno degli altri compossessori, chiedendo altresì la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  3. Con altro e successivo atto di citazione notificato in data 9 maggio 2019 e iscritto al n. 5897/2019 del ### Gen. Aff. Con., il sig. ### conveniva nuovamente in giudizio i sig.ri ### e ### per sentir accertare, quale presupposto della declaratoria di invalidità o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, la propria qualità di erede dei sig.ri ### e ### e ottenere così, oltre al già richiesto risarcimento del danno, anche la restituzione dell'immobile conteso. 
A sostegno di tali ulteriori domande, quindi, parte attrice deduceva le medesime circostanze di fatto già allegate nel giudizio pendente con R.G. n. 7473/2018, a ciò, tuttavia, aggiungendo: a) che il diritto all'accettazione dell'eredità paterna era stato tempestivamente esercitato da tutti i chiamati all'eredità con la denuncia di successione registrata e poi trascritta presso la ### dei registri immobiliari, oltre che con l'apprensione materiale e la divisione bonaria tra i coeredi dei beni mobili appartenuti al de cuius; b) che l'eredità materna era stata dallo stesso accettata nonostante l'avvenuta istituzione da parte della defunta, con atto per notaio ### in ### re. N. 251, di un legato avente ad oggetto la cappella funeraria ubicata nel cimitero del comune di ### c) che, in ragione dell'avvenuta costituzione tra tutti i germani ### di una comunione ereditaria sull'immobile sito nel comune di ### di Napoli, aveva chiesto alla convenuta di procedere alla bonaria divisione di tale cespite ereditario,
RG 7473/2018 anche tramite la liquidazione in denaro della propria quota di spettanza, registrando sul punto, tuttavia, l'adozione da parte di quest'ultima di una condotta dilatoria.  4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 settembre 2019, si costituiva quindi, anche in tale secondo giudizio, parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto nel merito delle pretese attoree e l'accoglimento delle stesse domande riconvenzionali già formulate nel giudizio contraddistinto da RG n. 7473/2018, sulla scorta delle medesime circostanze di fatto dedotte in precedenza, ma reclamando tuttavia, questa volta in maniera inequivoca, che l'accertamento della qualità di unica erede in capo alla sig.ra ### ovvero, in subordine, l'intervenuta usucapione della proprietà esclusiva sul bene immobile conteso fossero dichiarati nei confronti di tutti i chiamati all'eredità dei genitori ### e ### Di conseguenza, rappresentava la volontà di chiamare in causa i sig.ri #### e ### chiedendo a tal uopo il differimento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione. 
In aggiunta, parte convenuta istava espressamente anche per l'accertamento nei confronti di tutte le parti della validità dell'atto di compravendita per notaio ### dell'8 luglio 2015, rep. n. 1173, trascritto il 20 luglio dello stesso anno, e con il quale la sig.ra ### aveva alienato la proprietà dell'immobile per cui v'è causa al figlio ### 5. All'udienza del 29 settembre 2019, celebrata con modalità cartolare in forza delle disposizioni emergenziali previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, questo Tribunale, in persona del giudice ### disponeva riunirsi il procedimento recante R.G. n. 5897/2019 a quello contraddistinto da R.G. n. 7473/2018, di più risalente iscrizione. 
All'udienza cartolare del 29 settembre 2020, il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “titolari dell'immobile de quo” entro la data del 31 dicembre 2020, intendendo chiaramente riferirsi ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione trascritta contro il sig. ### con riguardo
RG 7473/2018 all'immobile oggetto di causa: adempimento, cui i convenuti provvedevano nei confronti di ciascuno dei predetti soggetti, da ultimo in data 23 dicembre 2020. 
Decorsi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021, alle successive udienze del 4 gennaio 2022 (definita con ordinanza del 13 luglio 2022) e del 13 giugno 2023 (con integrazione dell'ordinanza istruttoria precedentemente emessa), le parti erano ammesse alla prova orale richiesta. 
Mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza del 4-2-2025 ed esaurita l'istruttoria all'udienza del 30 settembre 2025 con l'assunzione della prova testimoniale articolata dalle parti e dell'interrogatorio formale reso dalla convenuta ### nonché con la constatazione dell'assenza ingiustificata degli interrogandi #### e ### con ordinanza del 7 ottobre 2024, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 dicembre 2025, nelle forme della trattazione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.  6. Nelle more, con comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, si costituiva infine la sig.ra ### figlia della convenuta ### chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni da quest'ultima formulate.  7. Orbene, così riassunti le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, dichiara la contumacia dei convenuti ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) nonché l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla sig.ra ### (C.F. ###). 
In ordine a tale ultima disposizione, infatti, occorre precisare che, a mente dell'art.  105 c.p.c., è data facoltà a chiunque di intervenire in un processo pendente tra altre parti per far valere, nei confronti di tutte o di una sola di esse, un diritto relativo allo stesso oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio ovvero, ancora, anche solo per sostenere le ragioni di alcuna di esse, a condizione però che, in tale seconda ipotesi, l'intervento
RG 7473/2018 medesimo sia pur sempre finalizzato al soddisfacimento di un interesse dell'interventore: interesse, che non deve essere di mero fatto ma giuridico, nel senso che tra l'interventore adiuvante e la parte costituita adiuvata deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, in cui la posizione del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che la seconda sostiene contro il suo avversario in causa (ex multis Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25145/2014). 
Orbene, dall'esame della comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, non è dato evincere il perseguimento da parte della sig.ra ### di alcun interesse diverso da quello - di mero fatto - proteso a escludere la propria partecipazione, per conto della madre, alle trattative di divisione bonaria tra gli eredi dei beni mobili relitti dei sig.ri ### e ### nonché a dar ingresso in giudizio ad allegazioni di fatto nuove, ormai precluse alle parti costituite (quali, a esempio, quelle relative alle donazioni indirette eseguite in vita dal sig. ### in favore degli altri figli, realizzate attraverso l'acquisto e l'intestazione diretta a quest'ultimi di altri immobili). 
Nessun diritto dipendente dall'oggetto o dal titolo dedotto in giudizio né rapporto giuridico intercorrente tra ella e la madre, potenzialmente pregiudicabile dalle statuizioni richieste a questo giudice, è stato dunque allegato dalla sig.ra ### a fondamento del proprio intervento volontario, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni di cui al richiamato art. 105 c.p.c.  8. Nel merito, il Tribunale ritiene innanzitutto che le domande attoree siano infondate.  8.1. Invero, l'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio non consente di ritenere in primo luogo dimostrata l'intervenuta accettazione, da parte dell'attore, delle delazioni ereditarie relative ai patrimoni relitti dei defunti genitori ### e ### Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, un'accettazione di tali eredità non può essere desunta dalle dichiarazioni di successione rese e trascritte alla morte dei
RG 7473/2018 genitori presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, trattandosi di meri adempimenti fiscali prescritti dalla legge, aventi natura di atti meramente conservativi del patrimonio ereditario, in quanto tali, esercitabili anche dal chiamato all'eredità e, quindi, inidonei a dimostrare, per conforme e costante giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta acquisizione della qualità di erede in capo a colui che ne abbia curato la redazione (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1438/2020). 
Come noto, del resto, a differenza della voltura catastale (atto idoneo, per la sua duplice natura sia fiscale che civile, a deporre per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità), la dichiarazione di successione è atto esclusivamente fiscale, la cui trascrizione - peraltro operata ex officio dall'### del registro con valenza di mera pubblicità notizia - non costituisce per espressa previsione di legge (oggi, contemplata dall'art. 5 D.Lgs. n. 347/1990) “trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”. 
Né tanto meno può dirsi raggiunta agli atti la prova dell'esistenza, alla morte dei sig.ri ### e ### di quei beni mobili la cui materiale apprensione - all'esito di una divisione bonaria asseritamente intervenuta tra i germani ### con la sola esclusione della convenuta ### - è stata invocata da parte attrice a comprova dell'accettazione tacita della chiamata ereditaria allo stesso rivolta o comunque dell'intervenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 485 I beni de quibus, infatti, oltre ad essere stati nella maggior parte dei casi descritti in maniera generica e inidonea a una loro precisa individuazione (come “gioielli, alcuni pezzi di mobilia, n. 2 coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa”), non risultano innanzitutto indicati nella dichiarazione di successione presentata in occasione della morte della dipartita del sig. ### ( a conclusioni diverse, non può pervenirsi rispetto alla dichiarazione di successione presentata in occasione invece della morte della sig.ra ### avendo parte attrice omesso di depositarne in atti la copia, pur avendo dato indicazione di tale documento al n. 6 dell'elenco contenuto nella seconda memoria istruttoria).
RG 7473/2018 ### in vita di tali beni ai de cuius e la successiva apprensione di alcuni di essi da parte dell'attore, inoltre, troverebbero conferma soltanto nella deposizione testimoniale rilasciata dalla moglie di quest'ultimo, ### D'### la cui attendibilità dev'essere tuttavia esclusa: non solo e tanto per l'esistenza in sé di un rapporto di coniugio fra i predetti (la cui ricorrenza, ancorché possa ritenersi nei fatti attenuata dal regime di separazione di fatto riferita dalla testimone e tutt'altro che dimostrato, vale comunque a sottoporre il dichiarato testimoniale a un più severo scrutinio di affidabilità); quanto piuttosto per la genericità con la quale la teste ha riferito di almeno due divisioni informali dei cespiti intervenute tra i germani nel corso del tempo, senza alcuna indicazione precisa però delle circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero verificate, continuando peraltro a far riferimento ai beni assegnati al marito in maniera tutt'altro che precisa (come “attrezzature agricole”, “sedie”, “panca”, “trapunta”, “coperta di lana”, “corredi da letto”), omettendo quindi di fornire elementi utili a una loro più puntuale individuazione. 
Sul piano della coerenza intrinseca, inoltre, è opportuno rilevare come risulti francamente inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, oltre che contraddittoria, la circostanza riferita dalla teste secondo la quale l'odierna convenuta venne dai fratelli, dapprima, tenuta in disparte dagli incontri finalizzati alla divisione di beni mobili dal modestissimo valore economico (quali coperte e mobili), proprio perché ritenuta già assegnataria del godimento esclusivo di un bene di valore pari - secondo la stessa prospettazione attorea - a euro 300.000,00, per poi divenire comunque destinataria anni dopo, anche relativamente a tale bene, delle pretese divisorie dei fratelli. 
Mentre, sotto il profilo della coerenza estrinseca, basti evidenziare che il dichiarato testimoniale - nella parte in cui ha affermato lo svolgimento soltanto tre anni fa di un incontro tra tutti i fratelli per la divisione anche dell'immobile in uso all'odierna convenuta - non trova riscontro nella condotta processuale tenuta proprio da quest'ultimi: la cui contumacia depone infatti, a contrario, per un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative all'immobile oggetto di causa, che mal si concilia quindi con la volontà - affermata dalla testimone - , di ottenerne addirittura la divisione fino a pochi anni prima.
RG 7473/2018 E ciò, peraltro, non senza rilevare come, nella diversa parte in cui hanno riferito della convivenza intercorsa - dopo la morte del sig. ### - tra la suocera ### e l'odierna convenuta ### presso l'appartamento in uso a quest'ultima, le dichiarazioni rese dalla teste D'### risultano categoricamente smentite dalla più attendibile deposizione di altro testimone, ### che ha invece escluso la veridicità di tale ultima circostanza. 
Della maggior attendibilità del teste ### del resto, non è dato dubitare, non solo perché, sebbene avvinta da rapporto di coniugio con una delle parti rimaste contumaci, ella ha serenamente dichiarato di non ricordare circostanza potenzialmente favorevoli al proprio congiunto, pur avendo al contrario la possibilità di deporre in senso favorevole a quest'ultimo; ma anche e soprattutto poiché la circostanza della assenza della ### presso l'appartamento di ### da quest'ultima riferita nel corso della propria escussione, è aliunde confermata anche da altro testimone: ### dotato anch'egli di elevato grado di attendibilità, trattandosi di soggetto terzo estraneo alle vicende ereditarie dedotte in giudizio, il quale ha sin dall'infanzia frequentato l'appartamento dei convenuti, abitando nel medesimo complesso residenziale. 
Né a conclusioni difformi può pervenirsi valorizzando l'assenza ingiustificata dei terzi chiamati contumaci all'interrogatorio loro riferito dalla stessa parte attrice in quanto i capi non sono tali da rendere una confessione giudiziale rispetto ai fatti costitutivi della pretesa attore. 
Si ritiene, quindi, che, in assenza di ulteriori argomenti di prova, l'assenza dei contumaci non può essere interpretata come un sostanziale riconoscimento della veridicità delle circostanze riportate nei capi di domanda ai medesimi rivolti, quanto piuttosto - come già anticipato sopra - nel senso di un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative ai beni relitti dei sig.ri ### e ### Deve dunque conclusivamente ritenersi che l'attore non abbia mai accettato, in via formale o per atti concludenti oggetto di prova, l'eredità dei sig.ri ### e ### e non si sia mai trovato nel possesso dei relativi beni relitti, con la conseguenza
RG 7473/2018 che, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta, il diritto di accettare le delazioni ereditarie allo stesso rivolte deve ritenersi ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c.. 
A tale ultimo riguardo, la proposizione del presente giudizio - pur costituendo atto potenzialmente idoneo a manifestare la volontà di accettare la delazione ereditaria - è intervenuta ben oltre la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto da tale disposizione normativa.  8.2.Alla luce di tali considerazioni, non può che essere quindi integralmente rigettata la domanda di accertamento della qualità di erede legittimo dei sig.ri ### e ### promossa dall'attore nel giudizio riunito contraddistinto da RG n. 5897/2019 e, con essa, anche le ulteriori domande di accertamento dell'invalidità, dell'inefficacia o comunque della natura simulatoria dell'atto per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 (con il quale la convenuta ### ha trasferito - come detto - la proprietà dell'immobile in parola al figlio ### nonché di condanna dei convenuti alla restituzione del bene rivendicato e al risarcimento del danno patito, presupponendo l'accoglimento di quest'ultime l'acquisto iure hereditatis, da parte dell'attore, di un diritto alla comproprietà del bene de quo, tuttavia da escludersi per quanto sin qui argomentato.  9. Fondata nel merito, invece, è la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede del sig. ### e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis dell'esclusiva proprieta in via di accrescimento dell'immobile sito in ### alla via ### n. 1, poi trasferita al figlio ### domanda, questa, tempestivamente proposta dalla convenuta ### in entrambi i giudizi riuniti, nei confronti di tutti i germani ### 9.1. Deve innanzitutto ritenersi acquisita agli atti del giudizio l'appartenenza in origine al relictum del solo defunto ### dell'appartamento oggetto di causa. 
Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'immobile de quo fu acquistato dal predetto in data 16 ottobre 1969 (cfr. doc. 3 della produzione di parte attrice), in un periodo storico in cui il suo regime matrimoniale, in assenza di indicazioni di segno diverso
RG 7473/2018 emergenti dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di ### (cfr.doc. 13 produzione di parte attrice), doveva necessariamente ricondursi - per il regime transitorio dettato dall'art. 228 della ### 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia - a quello proprio della separazione dei beni.  ### in parola, dunque, non venne mai a transitare, neppure pro quota, nel patrimonio della sig.ra ### moglie di quest'ultimo, che non ne acquistò mai la proprietà, né iure proprio (in ragione, come detto, del regime matrimoniale esistente alla data dell'acquisto da parte del coniuge ### dell'appartamento de quo) né iure hereditatis, dal momento che nessuna prova è stata fornita in atti circa l'accettazione da parte di quest'ultima dell'eredità alla stessa devoluta ex lege dal marito. 
Tutte le testimonianze escusse e ritenute attendibili per le ragioni sopra già illustrate, del resto, hanno anche escluso che la medesima abbia mai abitato l'appartamento conteso nel presente giudizio, con la conseguenza che neppure può ritenersi inverata nei suoi confronti l'ipotesi di acquisto ope legis della qualità di erede disciplinata dall'art. 485 9.2. Risulta inoltre incontestato tra le parti che la convenuta ### ebbe a godere in via esclusiva dell'immobile in parola sin dal suo acquisto ad opera del padre, protraendone il possesso esclusivo, pacifico e continuato anche in epoca successiva alla dipartita di quest'ultimo, dapprima con il consenso dei comuni genitori, e in prosieguo con quello degli altri fratelli. 
Orbene, tali elementi cognitivi sono di per loro stessi sufficienti a far ravvisare in capo alla convenuta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice del sig. ### ai sensi del richiamato art. 485 c.c.: e ciò a prescindere dal fatto che tale disponibilità materiale abbia inverato o meno la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione della proprietà e che la stessa si sia potuta intanto protrarre grazie al consenso degli altri chiamati all'eredità. 
Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, è sufficiente, ai fini dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice, che il chiamato all'eredità si trovi nella disponibilità materiale di un bene che egli sappia appartenere al compendio ereditario, omettendo di
RG 7473/2018 redigere l'inventario o di avvalersi della facoltà di rifiutare l'eredità nei quaranta giorni successivi il suo compimento, senza che alcuna rilevanza sia quindi attribuita alla tipologia di poteri concretamente esercitati sulla cosa, all'animus del possessore o alla volontà degli altri chiamati all'eredità. 
Come noto, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio, sui beni ereditari, di facoltà corrispondenti al diritto proprietario, esaurendosi piuttosto in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità (ex multis Cass. civ., sez. II, n. 4456 del 2019). 
Inoltre, il riferimento letterale fatto da tale disposizione normativa al momento “dell'apertura della successione" finisce con il dare rilievo soltanto alla sussistenza ma non anche alla durata del possesso, sicché l'effetto acquisitivo della qualità di erede si produce anche nel caso in cui il possesso stesso si sia protratto per un solo giorno, avendone il chiamato perso immediatamente la disponibilità (ex multis Cass. civ., sentenza n. 15530/2017).  9.3. ### della unicità della qualità di erede posseduta dalla convenuta e, quindi, dell'esclusività della proprietà di conseguenza acquisita iure hereditatis sul bene immobile per cui v'è causa, poi, è resa possibile dall'assenza in atti della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità del genitore, ### da parte anche degli altri chiamati all'eredità, oltre che dell'attore per quanto già detto sopra. 
Sul punto, infatti, al fine di fugare ogni potenziale dubbio in merito, deve precisarsi che la mancata accettazione dell'eredità in argomento da parte degli altri chiamati (ossia da parte della comune madre, ### e degli altri germani ### non costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata in questa sede dalla convenuta/attrice in via riconvenzionale, alla luce dei requisiti a quest'ultima espressamente prescritti - come visto sopra - dal richiamato art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede del sig. ###
RG 7473/2018 Semmai, il corrispondente fatto positivo dell'intervenuta accettazione dell'eredità de quo costituisce elemento impeditivo di quella “esclusività” della qualità di erede del sig.  ### invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni. 
Ne consegue che l'onere di provare siffatta circostanza - così come di sopportare le conseguenze negative derivanti dall'omesso adempimento della relativa prescrizione - non può che gravare, in via principale, sui terzi chiamati rimasti contumaci, nonché, sia pure in via limitata, sull'attore, con riguardo al solo profilo dell'intervenuta accettazione dell'eredità del sig. ### da parte della coniuge, sig.ra ### nella misura in cui tale circostanza, ove risultasse dimostrata unitamente all'accettazione da parte dell'attore dell'eredità materna, consentirebbe all'istante ### di vantare diritti di proprietà sul bene oggetto del presente giudizio.  9.4. Conclusivamente, la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis da parte della convenuta dell'esclusiva proprietaria esistente sull'immobile sito in ### alla via ### n. 1, poi trasferita al sig. ### deve essere integralmente accolta, con assorbimento della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuto acquisito per usucapione della proprietà sul medesimo bene.  10. Ciò nondimeno, deve ritenersi invece inammissibile, per carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutti i germani ### della validità del contratto di compravendita per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 stipulato col figlio ### e avente a oggetto, come detto, il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile per cui v'è causa. 
Dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la convenuta persegua alcuna utilità concreta, ulteriore e diversa dal mero rigetto della domanda attorea di declaratoria di inefficacia del contratto per asserita violazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, tale da giustificare - e sorreggere in diritto - una pronuncia di validità ed efficacia generalizzata del contratto de quo anche nei confronti
RG 7473/2018 degli altri chiamati in causa rimasti contumaci, i quali, peraltro, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, neppure in sede ###ordine all'alienazione in oggetto.  11. Le spese seguono la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto della declaratoria di inammissibilità di una delle domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta nel giudizio riunito contraddistinto da n. 5897/2019 Reg. Gen. Aff. Con., e sono pertanto compensate nella misura di 1/5 ciascuna, attesa la scarsa rilevanza assunta dalla domanda dichiarata inammissibile rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, comunque definiti con il riconoscimento della titolarità del bene conteso in capo ai convenuti. 
In considerazione, inoltre, dell'intervenuta riunione del giudizio recante n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., sono liquidate separatamente le spese legali relative a tale procedimento, con riferimento alle fasi di studio e introduzione, non avendo le parti depositato memorie integrative in quel giudizio. 
Infine, attesa la perfetta sovrapponibilità delle difese articolate dai convenuti, non si ritengono ricorrenti le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per il riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 55/2014 e 15 c.p.c., in complessivi euro 102.258,00, corrispondenti al prodotto della moltiplicazione per valore duecento della rendita catastale dell'immobile conteso, così come attestata dal notaio rogante nell'atto di compravendita dell'8 luglio 2015 (cfr. produzione di parte convenuta). 
Nulla per le spese nei rapporto con la interveniente volontaria a fronte della dichiarazione di inammissibilità dello stesso.  P.Q.M.  Il tribunale di Napoli nord, ### definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa eccezione e pretesa, così provvede: • dichiara inammissibile l'intervento volontario esperito dalla sig.ra ### • rigetta le domande di parte attrice;
RG 7473/2018 • in accoglimento della domanda riconvenzionale principale di parte convenuta, dichiara la sig.ra ### unica erede universale del sig. ### nonché l'intervenuto acquisito iure hereditatis da parte di quest'ultima della proprietà del bene immobile sito in ### di Napoli alla ### n. 1, così come riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16 e poi alienato in favore del sig. ### • dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutte le parti in causa, della validità del contratto di compravendita per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 stipulato dai sig.ri ### e ### • condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al procedimento recante n. 5897/2019 di ### Gen. Aff. Con., che si liquidano - in considerazione della disposta compensazione e tenuto conto delle sole fasi di studio e introduzione - in euro=4.180,00= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=786,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; • condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.282,40= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 786,00 a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  • Nulla per le spese nei confronti della parte interventrice volontaria. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott.

causa n. 7473/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Spezzaferri Maurizio

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 12/2026 del 08-01-2026

... cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.). 4.2. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale ### questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###.R.G. 1519/2025 Il Giudice del lavoro, dott. ### all'esito dell'udienza del 08.01.2026, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv. ### presso il cui studio in ### nella Via del ### n. 15, elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### (C.F./P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace RESISTENTE OGGETTO: ### come da note di trattazione scritta per l'udienza del 08.01.2026 RAGIONI DI FATTO E ####.  1. Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante a tempo determinato, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero resistente in forza di plurimi contratti di supplenza e, più in particolare nei seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” .  2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il Ministero non si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.  3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.  4. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art.  1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.   Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della ### in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta ### nei « I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “### e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.   La compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'### ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'### con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21. Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.”.   La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “### elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ####/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ####/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.  4.1. Anche il giudice della nomofilachia si è espresso sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche considerando, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c, “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.).  4.2. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale ### questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.  5. Pertanto, deve essere disapplicato l'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente a percepire l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. ### elettronica docente, oltre ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per metà in ragione della serialità della controversia.  P.Q.M.  1) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. ### elettronica del docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 2) condanna il ###'#### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00 da usufruire per il tramite della ### elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; 3) condanna il ###'#### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 657,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.  

Il giudice
del lavoro ### n. 1519/2025


causa n. 1519/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincelli Pierpaolo

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