blog dirittopratico

3.649.193
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-06-2024

... sentenza di appello conferma la quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, che tuttavia è stata erroneamente calcolata dal Giudice del merito. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “In relazione al capo 4 dell a sentenz a di Appello “### terza e quarta censura: dup licazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivanti dalle verand e abusive e erronea determinazione del quantum “, da pag. 4 a pag. 7 primo cpv) ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3) per violazione dell'art. 2058 co. 1 c.c.”. Deduce che il montaggio e rimontaggio della veranda, qualificato come intervento volto alla eliminazione delle cause del danno, è una prestazione impossibil e sotto il profi lo giuridico perché la verand a è abusi va. Pertanto, la sentenza im pugnata viola l'art. 2058 cod. civ., poiché il risarcimento in forma specifica può essere disp osto quando lo st esso sia in tutto o in parte possibile. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “In relazione al capo 4 del la ### enza di Appello “Se conda, terza e quarta censura: dup licazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivan ti dalle verande abusive e err (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5348/2021 R.G. proposto da: ### elettiv amente domicilia to in ### via ### n. 9, presso lo s tudio dell'avv ocato #### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###).   -ricorrente contro ### elettivam ente domiciliat ###, presso l'avvocato ### A ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###) che la rappresenta e difende.   -controricorrente 2 di 5 nonché contro ### -intimata avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI 2660/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. ### propone ricorso per cassazione, affidato a ci nque motivi, avverso la sente nza n. 2660/2020 de l 20/07/2020 con cui la Corte di Appello di Napoli rigettava il suo appello avverso la sentenz a n. 1549/2016 d el 4 mag gio 2016, con cui egli veniva condannato a risarcire i danni da infiltrazioni provocati alle controparti ### Resiste con controricorso #### resta intimata.  3. La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “In relazione al capo 3 della Sentenza di Appello (prima censura: ### di ### pag, 4) ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 1005 c.c.” Deduce di non essere legittimato passivo alla esecuzione delle opere di eliminazione delle cause delle infiltrazioni poiché mero 3 di 5 usufruttuario dell'immobile e d in quanto tale non tenuto alla realizzazione degli interve nti di manutenzione strao rdinaria ordinati con la senten za g ravata, i qu ali invece competono al proprietario.  2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “In relazione al capo 4 della senten za di Ap pello “### te rza, e quarta censura: dup licazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivan ti dalle verande abusive e err onea determinazione del quantum”, da pag. 4 a pag. 7, primo cpv): ai sensi dell'articolo 360 n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c.” Deduce che la sentenza di appello conferma la quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, che tuttavia è stata erroneamente calcolata dal Giudice del merito.  3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “In relazione al capo 4 dell a sentenz a di Appello “### terza e quarta censura: dup licazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivanti dalle verand e abusive e erronea determinazione del quantum “, da pag. 4 a pag. 7 primo cpv) ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3) per violazione dell'art. 2058 co.  1 c.c.”. 
Deduce che il montaggio e rimontaggio della veranda, qualificato come intervento volto alla eliminazione delle cause del danno, è una prestazione impossibil e sotto il profi lo giuridico perché la verand a è abusi va. Pertanto, la sentenza im pugnata viola l'art. 2058 cod. civ., poiché il risarcimento in forma specifica può essere disp osto quando lo st esso sia in tutto o in parte possibile.  4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “In relazione al capo 4 del la ### enza di Appello “Se conda, terza e quarta censura: dup licazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivan ti dalle verande abusive e err onea quantificazione del quantum” da pag. 4 a pag. 7, primo cpv) ai 4 di 5 sensi dell'art. 360. co 1 n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli 116 e 132 n. 4 c.p.c.”. 
Deduce che erroneament e il giudice d'appello ha ritenuto scevra da vi zi logico -giuridici la c.t.u. espletata in merito alla questione delle sollecitazioni e trazioni indotte dalla veranda sul sovrastante balcone del ricorrente, oggetto di specifica doglianza di que st'ultimo, laddove, al contrario lo stesso consulente d'ufficio, proprio al fine di riscontrare le osservazioni critiche del consulente di parte, aveva richiesto al giudice di primo grado, senza ricevere risposta, l'autorizz azione a svolgere ulteriori e specifiche indagini strutturali.  5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “In relazione al capo 5 della ### di ### di rinnovazione della CTU” pag. 7, ai sensi d ell'art. 360, co. 1, n . 4) c.p.c. per violazione degli articoli 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.”. 
Lamenta che la corte terr itoriale ha erroneamente rite nuto che la richiesta formulata dall'appellante fosse infondata perché avente ad oggetto le medesime critiche già sollevate in sede di operazioni peritali, sulle q uali il consulente d'ufficio aveva già risposto. Al contrario, la richiesta di rinnovazione era incentrata sul fatt o, sfuggito al giudice d'appello, che il consulent e aveva espressamente formulato al giudice di primo grado la ripetu ta richiesta di sup plemen to di indagini peritali senza ricever e risposta in merito.  6. Rileva preliminarmente il Collegio: - che il ricorre nte ### ha depositato telematicamente, prima dell'adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.; - che la rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente ### 7. In conclus ione, il gi udizio di cassazione deve ess ere dichiarato estinto per rinuncia; con integrale compensazione tra 5 di 5 le parti delle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 25387).  P.Q.M.  La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. 
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tassone Stefania

M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza del 20-06-2023

... via riconvenzionale i comodanti avevano chiesto il risarcimento dei danni da loro asseritamente rinvenuti sul mezzo concesso in comodato (danni di cui in precedenza non si erano mai lamentati); d) entrambi i giudici di merito, d a un lat o, avevano erroneamente ravvisato nell'intervenuto accordo un comodato oneroso e, conseguentemente, avevano ritenuto legittim i i pagamenti da lui effettuati come comodatario, respingendo la domanda di ripetizione, da lui proposta, dall'altro, avevano accolto la riconvenziona le dei como danti, sul presupposto che il comodatario avrebbe dovuto provare che il veicolo era into nso al momento del la restit uzione, ma che tale prova non sarebbe stata data. 1.1 Con il primo motivo il rico rrente denunci a la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 2033 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c.) nell a parte in cui la corte territo riale ha per l'appunto ravvisato nell'intervenuto accordo un contratto oneroso, ha conseguentemente ritenuto dovuti i versamenti da lu i effettuati e, quindi, infondata, la sua domanda di ripetizione. Deduce che la natura gratu ita del cont ratto di comodato intercorso tra le parti si desume: a) dalla lettera di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 28946/2020 proposto da: ### nio, elettivamente domiciliato in ### 34 presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente - contro #### elett ivamente domiciliati in ### A ndronico, 2 5 presso lo stud io dell'avvocato ### rappresent ati e difesi dagli avv ocati #### gini ### -controricorrenti avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE ### di TRENTO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal #### 1. In data 27 ot tobre 2010 i coni ugi ### ola ### e ### rva acquistarono in virtù di un finanziamento un camper usato, ma rca ### modello ### o, che successiv amente concessero in uso al proprio genero ### 2. Quest'ultimo con atto di citazione 21 giugno 2017 conveniva in giudizio i propri suoceri davanti al Tribunale di Trento chiedendo accertarsi che i convenuti gli avevano concesso l'uso del camper, ma che, ciò nono stante, aveva loro versato la complessiva somma di euro 7387,10, e che il versamento di cui sopra era indebito, ragion per cui aveva diritto alla ripetizione della somma (o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre ai frutti ed agli interessi dal giorno della domanda. Il tutto con vittoria delle spese processuali. 
Si costit uivano i coniugi convenuti sostenendo d i aver acquistato il camper in virtù di un finanziamento (al quale il ### non poteva acc edere), al fine di consen tirne l'utilizzo esclusivo del ### e della sua famiglia, a fronte dell'impegno del ### di pagare parte del prezzo. I convenuti concludevano chiedendo: -in via principale, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto , e, in via subordinat a, ritenu ta la sussistenza di un comodato tra le parti, accertare e dichiarare che il contratto era a titolo oneroso, per cui le somme a loro versate dal genero non avrebbero dovuto essere restituite; -in via riconvenzionale, accertata l'entità dei danni da cose in custodia, la condanna del conve nuto, quale custode del camper, al pagamento in favore della ### (quale formale proprietaria d el mezzo) la somma di euro 3.596,42 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del camper, e della somma di euro 713,28 quali importi da versarsi 3 da ottobre 2015 a febbraio 2016 (data in cui la ### era ritornata nel possesso d el camper); in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, condannare l'attore al pagamento della somma di euro 3596,42, da porre in compensazione con il credito vantato dall'attore. 
La causa veniv a istruit a mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti non ché mediante assunzione delle prove orali dalle s tesse indicate e med iante interr ogatorio formale di tutte le parti. 
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 519 del 2019 rigettava la dom anda del ### e, in acco glimento della riconvenzionale, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di euro 3840,88 in favore degli originari convenuti.  3. Avverso la sentenza di primo grado propon eva appello il ### Si costituivano gli originari convenuti che chiedevano il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. 
La Corte d i appello di Tren to con sent enza n. 168/2020 respingeva l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.  4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il ### Hanno resistito con controricorso i coniugi convenuti.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di ### è affidato a tre motivi. 
All'illustrazione dei motivi, in punt o di fatto, il rico rrente premette che: a) tra le parti in causa era intervenu to un accordo, sussumibile quale contratto orale di comodato gratuito, av ente ad oggetto un camper; b) contrariam ente agli accordi, i comodanti, 4 successivamente alla consegna, avevano da lui pret eso (e, per un certo tempo, ottenuto) dei pagamenti cons iderevoli a titolo di corrispettivo; c) egli aveva conseguentemente chiesto la ripetizione di quanto versato (escluse le spese sostenute per la ristrutturazione del mezzo e quelle necessarie per il suo utilizzo), mentre in via riconvenzionale i comodanti avevano chiesto il risarcimento dei danni da loro asseritamente rinvenuti sul mezzo concesso in comodato (danni di cui in precedenza non si erano mai lamentati); d) entrambi i giudici di merito, d a un lat o, avevano erroneamente ravvisato nell'intervenuto accordo un comodato oneroso e, conseguentemente, avevano ritenuto legittim i i pagamenti da lui effettuati come comodatario, respingendo la domanda di ripetizione, da lui proposta, dall'altro, avevano accolto la riconvenziona le dei como danti, sul presupposto che il comodatario avrebbe dovuto provare che il veicolo era into nso al momento del la restit uzione, ma che tale prova non sarebbe stata data.  1.1 Con il primo motivo il rico rrente denunci a la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 2033 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c.) nell a parte in cui la corte territo riale ha per l'appunto ravvisato nell'intervenuto accordo un contratto oneroso, ha conseguentemente ritenuto dovuti i versamenti da lu i effettuati e, quindi, infondata, la sua domanda di ripetizione. 
Deduce che la natura gratu ita del cont ratto di comodato intercorso tra le parti si desume: a) dalla lettera di intimazione del 14 dicembre 2015, nella quale uno studio legale chiedeva la restituzione del camper ai proprietari, <<in q uanto concesso a titolo di cortesia>>; b) dal fatto di aver effettivamente beneficiato del camper a t itolo gratuito fino al 2 2 agosto 2012, data da lla quale aveva iniziato a corrispondere le rate del mutuo contratto dalla suocera per 5 l'acquisto del camper; c) da quanto emerso ad esito dell'audizione dei testi escussi. 
Osserva che i primi pagamenti potevano anche sembrare una forma di reciproco aiuto intra familiare, scollegato con il contratto di comodato concluso, ma alla lunga era dive nuto ch iaro che lui, continuando a pagare, si sarebbe accollato l'intero costo del mezzo, senza peraltro poterne divenire proprietario. 
Sostiene che i versame nti da lui e ffet tuati, per un importo complessivo di euro 7.387,10, sono stati indebitamente trattenuti dai comodanti, donde il suo diritto di chiederne la ripetizione. Al riguardo rileva che il contratto di comodato può anche essere oneroso, sempre che la remunerazione, prevista a fronte del godimento del bene, non assuma natura di corrispettivo; e che nella specie non può ritenersi intervenuto un contratto di locazione di ben e mobile, in virtù del divieto di cui all'art. 84 settimo comma CdS e della circostanza che dalla carta di circolazione risulta che il camper per cui è processo era mezzo adibito ad uso proprio.  1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p. c.) nell a parte in cui la corte territo riale ha per l'appunto omesso di considerare le prove da lui addotte, che in via presuntiva dimostravano che il veicolo non poteva considerarsi danneggiato al momento della sua apprensione da parte dei proprietari. 
Osserva che: a) i danni recl amati non poteva no considerarsi provati sulla base delle foto e del preventivo (senza data) della ditta ### ex adverso prodotti; b) dall'audizione del t este ### non era emersa la data in cui i l preventivo era stato redatto e le lavorazioni, in esso indic ate, erano state svolte; c) la controparte non era stata in grado di produrre alcuna fattura fiscale 6 relativa al pagamento delle lavorazioni effettuate da ### d) egli aveva sempre negato di aver mai causato o anche soltanto notato i danni che gli erano stati imputati; e) elementi di prova logica avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere che detti danni, reclamati dalla controparte solt anto all'atto dell a costituzione in giudizio, pur se mai esistenti, si sarebbero concretizzati dopo che i comodanti si erano riappropriati del mezzo; f) la circostanza che il mezzo fosse stato da lui “abbandonato” sulla pubblica via non provava i dan ni n ella loro materialit à, e, d'altra parte, egli si era limitato a parcheggiare il camper fuori della propria abitazione (non disponendo di un garage); g) la ### dopo e ssersi ripresa il camper, gli aveva indirizzato la lettera 18 febbraio 2016, nella quale non faceva alcun riferimento ai danni successivamente lamentati.  1.3. Con il terz o motivo, conn esso con il pre cedente, il ricorrente denuncia la viola zione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che e ra suo on ere, quale comodatario, dimostrare l'assenza di danni al momento della restituzione, mentre, secondo la tesi del ricorrent e, era onere de i proprietari dimost rare che il campe r fosse dan neggiato e ch e il danne ggiamento si era verificato prima che il camper era tornato nella loro disponibilità. 
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, l'onere di provare il tempus del verificarsi di tali danni spettava alla controparte, che tuttavia non lo aveva assolto. In altri termini erano i proprietari che avrebbero dovuto provare che i danni contestati in giudizio erano presenti fin dal momento in cui essi erano rientrati per la prima volta nella disponibilità del bene (e che dunque detti danni si fossero verificati nel periodo in cui lui era stato custode e responsabile del camper). 7 2. Il ricorso è inammissibile. 
Come è noto, il giudizio di Cassazione, a differenza dell'appello, non ha effett o devolutivo, nel senso che n on introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della verten za, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da ogni eventuale errore nel quale il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) opp ure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando).  2.1. Inammissibile è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di violazione e fal sa applicazione di diverse disposizioni di legge. 
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale «in tema d i ricorso per cassazione, il vizio di v iolazione di legge consiste nella ded uzione di un'errone a ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezz o d elle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, conv. in legge 7 agosto 2 012, n . 134 (Cass. 24155/ 2017; 195/2016; 26110/2015). 
Occorre qui ribadire che la erro nea riconduzione del fatto materiale nella fattis pecie legale, dep utata a dettarne la disciplina, postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia 8 considerato fermo ed indiscusso. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). 
Orbene, nel motivo in esam e parte ricorren te con testa al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto provato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza di un contratto oneroso: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non u n giudizio di dirit to, ma un giud izio di fatto, insindacabile nella presente sede processuale.  2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale viene eccepito il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 
Al rigu ardo, si rileva che - poiché la sentenza d'appe llo impugnata (confermativa della sent enza di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) è stata emessa in un giudizio introdotto dopo l'11/9/2012 - si applica l'art. 348 ter comma 5 c.p. c. nella formulazione vigente, in base al quale, quan do la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni ine renti alle q uestioni di fat to, il ricorso per cassazione può e ssere proposto escl usivamente per i motivi di cui all'art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. 
Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare (cfr., tra le tante, ### 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244- 03) che: <<###ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il 9 ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sent enza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse>>. 
Orbene, nel caso di specie, da un lato, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la suddetta data ed è confermativa della sentenza di primo grado; e, dall'altro, il ricorrente non ha affatto dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito sono tra loro diverse. 
Donde l'inammissibilità anche del secondo motivo.  2.3. Inammissibile è infine il terzo motivo. 
La censura il lustrata d al ricorrente non contiene alcun a denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. 
Una viola zione del principio dell'one re della prova, inver o, è configurabile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente denunci che il giud ice di merito ha appl icato la regola di giudizio, fondata sull'onere della prova, in mo do erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata (secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni). 
Nulla di qu anto sopra n el caso di specie, nel quale la corte territoriale ha correttamente ritenuto che a carico degli originari attori erano configu rabile l'onere di allegare e provare l'e sistenza di u n contratto di comodato oneroso, nonch é l'onere di allegare il danno subito. 10 3. In definitiva, il ricorrente, attraverso le censure articolate con i m otivi in esame, si è inam missibil mente spinto a p rospett are la rinnovazione, in questa sede di legitti mità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. 
Sono invero ogget to di giudizio di merito: sia il fatto che dall'espletamento delle prove orali è risultato provato l'accordo tra le parti circa il p agamen to da p arte dell'attore delle rate del mutuo successive a quella in scadenza il 28 agosto 2012; sia il fatto che lo stesso attore aveva tenuto una ser ie di comportamenti id onei ad attestare, quali fatti concludenti, l'intervenuto accordo; sia il fatto che il modus posto a carico del comodatario non è stato di consistenza tale da snaturare la natura di comodato; sia il fatto che il mezzo era stato abbandonato sulla pubblica via e che in esso erano stati rilevati innumerevoli danni; sia, infine, il fatto che il ### no n abbia provato che il mezzo era esente da danni alla data dell'11 febbraio 2016, nella quale la ### era rientrata nel possesso del mezzo. 
Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giud ice di merito non è tenuto a valutare singolarmen te tutte le risultanze pro cessuali e a confutare tutte le argome ntazioni prospettate dall e parti, ma è sufficiente che, dopo ave re vagliato le une e le altre nel loro complesso, ind ichi gli elementi sui quali int ende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disat tesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall'altro, che non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesamin are e valutare il merito della ca usa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza 11 impugnata sotto l'esclusivo profi lo logico-formale della corret tezza giuridica.  4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle s pese sostenu te da parte resist ente, nonché la declaratoria de lla sussis tenza dei presupposti processuali per il pagam ento d ell'importo, previ sto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P.Q.M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorr ente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.760 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 29 marzo 2023, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gianniti Pasquale

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-11-2021

... da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-09-2025

... all'accertamento de lla responsabilità dell'### i per i danni asseritamente subiti a seguito della perfo razione del retto colo n durante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di un intervento di ploctocolectomia restaurati va con app licazione di stoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimento dei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente che soffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l'urgenza, almeno l'opportunità dell'in tervento poi praticatole, idone o a risolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosa cronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni o degenerazioni cancerose; per l'effetto, condannava la alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata, l'impresa di assicurazioni della conven uta, e al pagamento delle spese di C.T.U. Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il ### e notificata il 14/ 12/2023, la Corte d'appello di ### dopo avere ritenuto fondata l'eccezione della inerente la correttezza dell a C.T.U. e nom inato u n collegio peritale, composto da un med ico legale e da uno specialista in chirurgia dell'apparato digerente, cui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4578/2024 R.G. proposto da: , rappresentata e difesa dall'avvocato ### MASCI (####) unitamente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentant e pro tempo re nonché ### rale, ### , elettivamente domiciliata in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresent a e dif ende unitamente ag li avvocat i ### MAMMONE (####) e ### (###); J.B. 2 di 16 -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di ### 7870/2023, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal ##### ale di ### con sentenza n. 395 2/2017, rigettava la domanda di volt a all'accertamento de lla responsabilità dell'### i per i danni asseritamente subiti a seguito della perfo razione del retto colo n durante un accertamento endoscopico e per i successivi esiti di un intervento di ploctocolectomia restaurati va con app licazione di stoma e alla conseguente condanna della convenuta ai risarcimento dei danni subiti, ravvisando, stante la situazione della paziente che soffriva di rettocolite ulcerosa da circa 20 anni, se non l'urgenza, almeno l'opportunità dell'in tervento poi praticatole, idone o a risolvere sia la perforazione intestinale che la rettocolite ulcerosa cronica, al fine di prevenire ulteriori perforazioni, fistolizzazioni o degenerazioni cancerose; per l'effetto, condannava la alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata, l'impresa di assicurazioni della conven uta, e al pagamento delle spese di C.T.U. 
Con sentenza n. 7870/2023, pubblicata il ### e notificata il 14/ 12/2023, la Corte d'appello di ### dopo avere ritenuto fondata l'eccezione della inerente la correttezza dell a C.T.U. e nom inato u n collegio peritale, composto da un med ico legale e da uno specialista in chirurgia dell'apparato digerente, cui sottoponeva nuovi quesiti, ha disatteso gli esiti della nuova C.T.U., e ritenuti confacenti e corretti gli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera (e scludendo il verificarsi di un «m alaccorto pinzamento») e opportuno l'intervento di p roctocolecto mia, in J.B.
 J.B.3 di 16 relazione agli element i clinici esist enti, al fine di scong iurare l'ingravescenza della rettocolit e ulcerosa e l'insorg enza di altre patologie, tra cui il cancro del colon rett o e la perforazione del colon - evenienze non solo possibili, ma, data la riscontrata fragilità delle pareti intestinali, anche probabili - ; in particolare, ha rilevato che le evide nze documentali confermavano la bontà delle conclusioni alle quali era addivenuto il tribunale sulla scorta della C.T.U. svolta in primo grado; C.T.U. che ha reputato «esente dalle censure di null ità solle vate nel gravame per le gravi irregolarità procedurali commesse dall' au siliario, consistit e nel porre a fondamento dell'elaborato peritale la documentazione irritualmente inviata a mezzo mail dal ctp dell' azienda ospedaliera ### dopo il giuramento prestato e prima dell'invio della bozza di elaborato alle parti». Per l'effetto, ha confermato la sentenza del tribunale e concluso ne l senso della non ravvisabilità di erro ri diagnostici o di procedura nella scelta e nella re alizzazione dell'intervento di proctocolectomia restaurativa, alla quale la era stata sottoposta in d ata 26.4.2008 da parte d ella ### di ### nterologia del ### Ha escluso, inoltre, ch e non fosse stata fornita al la un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento, mediante l'acquisizione di un det tagliato consenso informato, diversamente da quanto riten uto dal collegio peritale che aveva ravvisato la generi cità del modulo sottoposto alla prima dell'intervento e sottoscritto dalla medesima e la non rispondenza delle informazioni in esso contenute allo specifico caso clinico. A tale conclusione è g iunta, rilevando ch e risultavan o barrate le caselle relative alla colectomia con ileo-retto anastomosi, consistente nell'asportazione del colon e nel ripristino del transito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il retto ed eventuale ileostomia di protezione, e che, in base al tenore letterale del modulo sottoscritto e del grado di sua J.B.
 J.B.4 di 16 istruzione, la era senz'altro stata in grado di comprendere la natura dell'intervento al quale doveva sottoporsi, ben essendo consapevole, del resto, della gravità della patologia che l'affliggeva dal 1985. Ha accertato che era stata l'ap pel lante a rifiutare un ulteriore intervento di ca nalizzazione che avrebbe comportato la definitiva eliminazione delle problematiche indotte dalla stomia. Ha accolto invece la censura riguardan te l'erronea condanna de lla al pagam ento delle spese di lite sostenut e dalla terza chiamata, l'impresa di assicurazione ### in ragione della manifesta infondatezza della chiamata in causa d a parte de ll'azienda osp edaliera convenu ta che ben conosceva l'inoperati vità della polizza per avvenuto sup eramento del massimale aggregato di retroattività. 
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ha compensato le spese di lite del primo grado nei rapporti tra la e la terza chiamata; ha condannato l'### ospedaliera a rifondere le spese di lite del primo grado in favore della terza chiam ata, data l'infondatezz a della chiamata; ha compensato tra tutte le parti le spese del giudizio d'appello e posto quelle della C.T.U., espleta ta nel giudizio d'ap pello, a carico dell'appellante.  ricorre per la cassaz ione di detta sen tenza, formulando cinque motivi. 
L'### resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.  in vi sta dell 'odierna camera di consig lio, deposita memoria illustrativa. 
La controricorrente deposita un atto con cui si limita a rinviare al controricorso e, che, p ertanto, non ha le caratteristiche d ella memoria. J.B.
   J.B.5 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denu nziano la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 194 cod.proc.civ., 87 e 9 0 disp. att .  cod.proc.civ. nonché degli artt. 1176 e 2236 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc. La ricorre nte ripropone la censura già mossa al tribunale e disattesa dal giudice d'appello di nullità della C.T.U. svolta in primo grado, per avere il C.T.P. dell'### inviato al C.T.U. irritualmente una vera a propria perizia di parte tre giorni dopo l'udienza di giuramento, ma prima della redazione della bozza preliminare; perizia mai precedentem ente prodotta in g iudizio, degradata dall'ausiliario del giudice a «note preliminari ex art 194 cod.proc.civ.», interamente recepite nell'elaborato finale. 
Inoltre al C.T.U. si rimp roverava, i n violazione de ll'art. 19 5 cod.proc.civ., di aver depositato la perizia a prop ria firma nel fascicolo telematico del giudizio in data ### 14, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza di esame della C.T. U. del 15/04/2014, senza aver mai preventivamente inviato alcuna bozza al perito di parte. 
Il tribunale, nonostante le puntuali eccezioni mosse in tal senso, si era limitato ad autorizzare il C.T.P. a formulare osservazioni alla bozza peritale che, peraltro, il C.T.U. omette va di riportare nella nuova stesura finale della relazione.  ### peritale, inoltre , viene censurato per essere insufficientemente motivato, avendo l'ausiliare del giudice: i) eluso o comunque non affrontato in maniera tecnicamente esaustiva la questione centrale demandat agli; ii) o messo di accertare quali fossero le sue cond izioni cliniche alla data dell'int ervento, limitandosi a indicare che risultava affetta da rettocolite ulcerosa e a d escrivere genericamente la malattia e le sue possibili infinite evoluzioni, in maniera del t utto rias suntiva ed avulsa da ogni riferimento al caso di specie; iii) trascurato di esprimersi sull'esito 6 di 16 dell'esame istologico del 17/ 04/2008, limitandosi a m enzionarlo, nonostante che detto esito, oltre a confermare l'assenza di displasie, fosse stato reso noto il giorno successivo all'espletato intervento chirurgico; iv) evitato o gni valutazione circa la giustificazione dell'intervento chirurgico del 16/04/2008, atteso che la C.T.U. conteneva l'elencazione dei casi in cui, secondo le leges artis, la chirurgia invasiva è applicabile in ipotesi di necessità ed urgenza (espressament e ritenute insussistenti), e ipotizzava, in assenza di letteratura scie ntifica a sostegno, che la sc elta dei sanitari sarebbe stata giustificata e/o giustificabi le da un non meglio precisato inten to di risolvere completamente il problema infiammatorio e permettere una guarigione. 
Del resto - osserva la ricorrente - la stessa corte d'appello aveva inizialmente condiviso dette inad empienze del C.T.U. di p rimo grado, tan t'è vero che aveva ritenut o alcuni p rofili dell'esam e demandatogli meritevoli di approfondiment o e disposto, a tale scopo, una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad un collegio peritale.  2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicaz ione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. , ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo esposto le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le puntuali ed esaustive conclusioni dei due a usiliari facenti parte de l collegio peritale nominato in grado d'app ello, con particolare riferimento alle ampiamente documentate sue condizioni cliniche che avevano indotto i detti due periti a ritene re, ciascu no per le sue specifiche compete nze, ingiustificabile l'intervento chirurgico demolitorio a cui era stata sottoposta, non ricorrendo né l'ipotesi di una mancata rispondenza della rettocolite ulcerosa alle terapie farmacologiche in atto né una ingravescenza clinica e/o una trasformazione in senso neoplastico. 7 di 16 Il giu dice a q uo, dop o avere disposto un a nuova C.T.U., si sarebbe limitato a ritenere non condivisibili gli esiti di detta nuova C.T.U. e, dopo un acritico “copia e incolla” di rilevanti parti della C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado, ha ritenuto non vi fossero valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo ausiliario, «essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnestico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti di vizi lamentati dall'appellante». Tanto, secondo quanto prospettato, integrerebbe la violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisiv o oggetto di discussione tra le parti - omessa comparazione tra le p erizie ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. - e dell a violazione dell'art. 1 11 Cost., p erché, essendo state espleta te nel corso del g iudizio di merito più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice che si sia unif ormato ad una consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad una acrit ica adesione ad una di esse, ovvero che si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificatamente seguiti (Cass. n. 13770/2018; Cass .  18598/2020; Cass. n. 13399/2018; Cass. n. 13922/2016) incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, in particolare, alla corte t erritoriale si rimprover a di avere aderito acriticamente alla perizia di primo grado e di non avere effettuato una necessaria ed imprescindibil e comparazione tra le opposte perizie.  4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e de gli artt. 2, 13 e 32 Cost. oltre che degli artt. 8 di 16 1176, 2° comma, 1218, 1236 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. Anche relativamente al consenso informato, la corte d'appello lo avrebbe ritenuto validam ente espresso con una motivazione apparente ed illogica, inidonea a superare le differenti conclusioni espresse dal collegio p eritale d'appe llo. Contraria mente alle conclusioni de giudice a q uo, nel modulo man cava la barratura relativa alle informazioni circa la diagnosi della malattia, non erano esplicitati la patologia da cui era affetta, il motivo dell'intervento, le possibili alternative all'interven to subito, né le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il collegio peritale av eva rilevato che nel modulo di consenso «viene riportata una serie di generiche complicanze della malattia, evidentemente inattuali per il caso della Paziente, tant'è che la relativa casella non è cer to barrata, esattamente come non è barrata la successiva , che si riferisce all'eventualità di una trasformazione in senso neoplast ico, ugualmente inattuale nel caso della ### da, sebbene per realizzare l'intervento n on si attenda neppure la pubb licazione dell'esame istologico» e che non erano indicate le gravissime conseguenze derivanti dall'asportazione di ben due organi quali il colon ed il retto. 
Peraltro, aggiunge la ricorrente, l'intervento subito non era quello che la corte territoriale ha ritenuto barrato - colectomia con ileoretto anastomosi, consi stente nella asportazione del colon e ripristino del tran sito intestinale mediante abboccamento dell'ultima porzione di intestino tenue con il rett o ed e ventuale ileostomia di protezioneche era indicato al punto precedente del modulo - rettocolectomia con ileo ano anastomia e pouch che consiste nell'asportazione del colon e del rettocioè quello cui si sarebbe potuta sottop orre successivamente e che av eva rifiutato 9 di 16 non per capriccio (come ha lasciato intendere il giudice a quo), ma perché, soltanto una volta dimessa dall'ospedale era venuta a conoscenza delle gravi conseguenze derivanti dalla resezione del colon e del retto, e aveva avut o modo di documentarsi presso specialisti in chirurgia che aveva no sconsigli ato la chiusura dell'ileostomia, «costantemente e ripetutamente rappresentata come foriera di numerosi rischi quoad vitam e quoad valetudinem».  5) Con il quinto mot ivo la rico rrente si duole della vi olazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. per omesso esame del motivo di appello n. 7-a) e 7-b), relativo alla ingiusta condanna alla refusione delle spese del primo grado di giudizio. 
La corte territoriale, in parzialmente accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del tribunale, ricorrendone i giusti motivi, ha compensato sia le spese del giudizio di appello, sia le spese di lite del primo grado re lativamen te ai sol i rapporti tra con la terza chiamata, confermando tuttavia «l'impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese di lite tra le parti principali in quanto non oggetto di specifica censura». 
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia valutato come erroneamente non censurata la sentenza emessa dal tribunale anche in ordine alla regolazione delle spese di l ite tra le parti principali, così di fatto disattendendo e/o omettendo di valutare i motivi di impugnazione n . 7 a-b, con cui era stata lamentata la mancata compensazione delle spese di lite, posta la peculiarità e complessità delle q uestioni trattate, e il motivo n. 7-c), con cui veniva censurat a l'arbitraria chiama ta del terzo in causa e la conseguente arbitraria condanna a lle spese anche in favo re del terzo chiamato.  6) In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate dall'### 10 di 16 Quanto alla prima, fondata sulla violazione dell'art. 369, 2° comma n. 2 cod.proc.civ., per non avere la ricorrente soddisfatto l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369, 1° comma, cod.proc.civ., la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione avvenuta in data ###/2023, occorre muovere d al rilievo che, cont rariamente a quant o eccepito, la ha soddisfatto le prescrizioni di cui all'a rt. 3 69, 2° comma n. 2, cod.proc.civ. (si vedano gli allegati al ricorso n. 24 e n. 1 che contengono la relata di notifica e la copia della sentenza d'appello qui impugnata). 
Quanto alla second a, per non avere l a ricorrente provve duto a notificare il ricorso alla ### ia di ### curazioni ### cooperativa, nonostante essa fosse stata parte dei due giudizi di merito, va osservato quanto segue: - a segu ito della proposiz ione, con l'atto di chiamat a in causa, della domanda di garanzia da parte dell'azienda ospedaliera per il caso di soccomb enza ne i riguardi dell'odierna ricorrente, si e ra determinato un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto della tecnica della chiamata in causa di cui all'art. 106 cod. proc. civ. Il chiamante in questo caso non aveva rigettato la sua legittimazione sostanziale, ma, per il caso che fosse stata riconosciuta fondat a verso di lu i la dom anda, assu meva che il terzo ne dovesse sopportare le conseguenze. 
Il giud izio sulla domanda princi pale e quello su lla domanda di garanzia erano rimasti distinti. Si era in presenza, quindi, di una situazione di cumulo ricond ucibile alla nozione di litis consorzio facoltativo anche quanto al m odo di svolgime nto, ben potendo trovare applicazione la regola del 2° comma dell'art. 103 cod.proc.civ. (Cass. 18/09/2015, n. 18318). 
Una volta p ronunciat a la sentenza di appello, il cumulo di domande in questione è rimasto connotato nel senso della scindibilità, in quanto la decision e sulla d omanda di garanzia nel J.B.11 di 16 senso del rigetto per una ragione - il superamento del massimale - esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedot to dall'azienda sanitaria contro la compagnia di assicurazioni, si è connotato come decisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principale e, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazione della sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. e soltanto all'azienda sanitaria competeva realizzare il cumulo nuovamente, proponendo impugnazione relativamente al rapporto inerente la pretesa verso la impresa di assicurazioni. 
Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che, in assenza di una situazione di inscindibilità della cause o di dipendenza fra esse (quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda di garanzia fosse st ata accolta nel merito) , questa Corte, accert ato che il ricorso non indica formalmente come parte la compagnia di assicurazione e nemmeno risulta ad essa notificato, sempre per il carattere di scindibilità del cumulo, ritiene di non dover provvedere ad ordinare la notificazione del ricorso alla medesima.  7) Passando, ora, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo è inammissibile. 
La ricorrente reitera le censure già disattese dal giudice a quo, senza confrontarsi con la statuizione di rigetto. 
La corte d'appello ha rilevato che «dagli atti allegati alla C.T.U.  che il ctp di parte conve nuta, dott . nel p ieno rispetto di quanto previsto dall'art. 194 cod.proc.civ. e 90 disp. att.  cod.proc.civ., inviava all'ausiliario note sulla situazione della perizianda nelle quali si richiam avano i documen ti sanitari ritualmente versati in atti dalle parti e la letteratura specialistica in materia (v. bozza di perizia e relazione finale della dott.ssa nella quale si richiamano le note del ct di entrambe le parti)» (p.  11). 
Deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di A.H.
R.V.12 di 16 merito e motivatam ente d isattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sent enza impugnat a che si risolve, in sostanza, nella prop osizione di un "non motivo ", come tale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod .proc.civ. ( 24/09/2018, n. 22478; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632; Cass. 25/08/2000, n. 11098).  8) Il second o ed i l terzo motivo, es aminabili congiun tament e, sono fondati p.q.r.  ### giustificativo del rige tto dell'appello si regge sui seguenti passaggi argomentativi: - a p . 8 della sentenz a, il giudice d'appell o dà atto che con ordinanza del 10.11.2017, «ritenuta la fondatezza della eccezione inerente la correttezza della C.T.U., in relazione alla responsabilità per la perfo razione int estinale, alla riferita refrattarietà de lla alle cure farmacologiche ed alla opportunità della praticata proctocolectomia, affidava incarico a collegio peritale composto da un medico legale e da specialista in chirurgia dell'app arato digerente, formulando nuovi quesiti peritali»; -dopo aver riportato i quesiti e le risposte elaborate dal collegio peritale (pp. 10-11) e aver rilevato che «###esito della relazione i Ctu stima vano pari ad un 35% il valore del da nno an atomofunzionale comprensivo delle incidenze sulle atti vità quotidiane e sugli aspetti din amico relazionali della danneggiata», il g iudice a quo si è limitato ad affermare che «le conclusioni alle quali sono addivenuti i ctu nominati in quest o g rado sulla adegu atezza e correttezza degli accertamenti e seguiti e sulla adegu tezza dell' intervento di proctocolectomia esegu ito anche in relazione agli elementi clinici esiste nti non siano condivisi bili. Per contro le evidenze documentali confermano la bontà delle conclusioni alle J.B.13 di 16 quali è addivenuto il ### sulla scorta della ctu della dott.ssa (p. 11); - riportati da p. 12 a p. 15 ampi stralci della C.T.U. espletata del giudizio di primo grado, ha concluso ch e « In base al le considerazioni del ctu dr.ssa del primo grado , dalle quali non si hanno valide ragioni per discostarsi essendo le stesse sorrette da un accurato esame anamnest ico e sulla valutazione della documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante», alla struttura ospedaliera non potessero imputarsi «errori diagnostici o di procedura nella scelta e nella realizzazione del protocollo medico dell'interve nto di proctocolectomia restaurativa», pre cisando che «l'accertamento effettuato (colonscopia con biopsia) era senz ' alt ro raccomandato al fine di scongiurare l'ingravescenza dell a patologia da cui era affet ta e l' insorgenza di altre patologie, tra cui il cancro del colon retto», che il rischio di perforazione del colon era un'evenienz a non solo possibile, ma anche probabile, che non erano emersi «elementi per ricondurre la perforazione alle biopsie praticate dagli operatori della struttura sanitaria per un “malaccorto pinzamen to”» e che comunque la complicanza era stata «monitorata accuratamente dai sanitari dell' azienda». 
Le censure mosse con i motivi qui scrutinati appaiono, dunque, effettivamente fondati, perché la motivazione della sent enza impugnata non contiene alcuna e nunciazione delle ragi oni di condivisione di quanto riportato fra vi rgolette circa l'elaborato peritale svolto nel giudizio di primo grado e della preferenza per le conclusioni di detto elaborato piuttosto che per quelle formulate dal collegio perital e, nominato in grado d'appello prop rio in ragione della ritenuta fondatezza delle censure mosse alla C.T.U. disposta dal tribunale. Né può ipotizzarsi che rappresenti una motivazione effettiva (cioè identificabil e come tale in senso logico, quale procedimento di spiegazione della ragione de l convincim ento) R.V.
R.V.14 di 16 quella di carattere meramente grafico, contenuta a p. 15, secondo cui le considerazioni espresse dall'ausiliare del giudice nel giudizio di prim o grado erano «sorrette da un accurato e same anamnestico» e basat e «sulla valutazione de lla documentazione sanitaria oltre che esenti dai vizi lamentati dall' appellante»: non solo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e, dunque, è, di per sé, una "non motivazione", ma, è da dire, non potrebbe neppure considerarsi mo tivazione per relatione m (cioè facente proprio l'elaborato peritale) perché sarebbe stato necessario indicare e spiegare perché, oltre tutto contraddicendosi (v. infra), il giudice a quo abbia ritenuto insussistenti valide ragioni per discostarsi dalle valutazioni della C.T.U. 
Deve altre sì rilevarsi l'assoluta contraddi ttorietà (de ll'ipotetica) motivazione: se anche si volesse intendere che la corte territoriale abbia voluto condi videre tutto ciò ch e dalla C.T.U. risultava, si dovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinseca contraddittorietà dell'argomentare del giu dice che, della C.T.U.  p rima ha dispo sto la rinnova zione, poi l'ha ritenuta sorretta da «accurato esame an amnestico» e da corretta « valutazione della docum entazione sanitaria» (v., rispettivam ente, pp. 8 e 15). 
La corte d'appello neppure si è fatta carico di esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le risultanze del collegio peritale d'appello. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se nel corso del giudizio vengono nominati, i n tempi successivi, due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice p uò seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da t utti, p urché dia adeguata giustificazione del suo convinciment o mediante l'en unciazione dei criteri probato ri e degli elementi di valu tazione speci ficamente seguiti. R.V.
R.V.15 di 16 In particolare , allorquando intend a uniformarsi al parere di uno dei consulenti, non può limitarsi ad un'acritica adesione ad esso, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente, salvo che queste non siano stat e già criticament e esaminate nella nu ova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazio ne degli argome nti esposti nell'altra (Cass. 17/05/2022, n.15721); men tre è tenuto a farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze, che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano idonee a palesare, da sole, le ragioni della adesione espressa dal giudicante (Cass. 26/05/2021 , n. 14599).  8) Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 
La corte d'appello ha rite nuto con un apprezzament o di fat to incensurabile in cassazione, se non per vizio di motivazione (la motivazione nel caso di specie supera il minimo costituzionale: a p.  16 la corte territo riale enuncia le ragio ni per cui ha disatteso le risultanze del collegio peritale, facendo leva su quanto ris ultante dal doc. 30 del fascicolo di parte attrice e dalle allegazioni difensive della stessa), ch e la ricorrente era stata infor mata della n atura dell'intervento e delle sue implicazioni e che il ripristino della funzionalità organica e il superamento delle problematiche indotte dalla ileostomia era mancato per scelta della ricorrente «non altrimenti giustificata che dalla paura dell'intervento».  9) Il quinto motivo resta assorbito.  10) Alla fondatez za p.q.r. de l secondo e del terzo motiv o, assorbito il quinto, inammissib ili il primo e il quarto, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione ai motivi accolti dell'impugn ata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di 16 di 16 ### in diversa composi zione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  10) Va dispost o che, in caso di utilizzazione del present e provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazio ne delle generalità e degli altri dati identificativi di P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, inammissibili il p rimo e il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Rom a, in diversa composizione, che provvede rà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 
Dispone l'oscuramento dei dati personali di nei termini di cui in motivazione. 
Così deciso n ella ### di ### io del 6 giugno 2025 d alla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### J.B.
J.B.

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

M
6

Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-04-2025

... risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio e il risarcimento dei danni. La convenuta si difendeva sostenendo di aver acquistato il veicolo qualche mese prima da ### con tutta la documentazione in regola, agendo in perfetta buona fede. Evidenzia va inoltre ch e il procedimento penale nei confronti di ### si era concluso con un'archiviazione, mentre era proseguito nei confronti della #### ale di ### rigettava la domand a attorea, ritenendo insussistente una responsabilità della venditrice per i vizi lamentati. In particolare, riteneva che la NCA avesse avuto modo di visionare il veicolo e la relativa documentazione prima dell'acquisto e che non vi fossero elementi per attribuire al venditore un illecito, tenuto conto dell'archiviazione del procedimento penale. Le spese di giudizio venivano compensate tra le parti. ### proponeva appello principale avverso la sentenza di p rimo grado, lamentand o esclusivamente la compensazione delle spese. ### proponeva appello incidentale, eccependo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda prin cipale di nullità del c ontratto, chiedendone l'accoglimento. In via subordinata, insisteva per la risoluzione del contratto e la condanna al (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 22969/2023 R.G. proposto da: C.E.D. ### & C. ###### -ricorrenti contro ### S.R.L.   -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1383/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal #### vicenda riguarda la compravendita di un'autovettura tra la CED di ### s.a.s. e la ### (### s.r.l. per un prezzo di € 42.499. Successivamente, l'auto veniva rivenduta da quest'ultima alla ### s.r.l., che, a seguito di verifiche, accertava che il veicolo era stato oggetto di furto, poiché 2 di 5 il numero di telaio non corrispondeva al numero del motore. ### conveniva in giudizio la CED e il socio ### in proprio dinanzi al Tribunale d i ### , chiedendo in via principal e l'accertamento della nullità del contratto per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto e la condanna dei convenuti al pagamento di € 51.550. 
In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio e il risarcimento dei danni. La convenuta si difendeva sostenendo di aver acquistato il veicolo qualche mese prima da ### con tutta la documentazione in regola, agendo in perfetta buona fede. Evidenzia va inoltre ch e il procedimento penale nei confronti di ### si era concluso con un'archiviazione, mentre era proseguito nei confronti della #### ale di ### rigettava la domand a attorea, ritenendo insussistente una responsabilità della venditrice per i vizi lamentati. 
In particolare, riteneva che la NCA avesse avuto modo di visionare il veicolo e la relativa documentazione prima dell'acquisto e che non vi fossero elementi per attribuire al venditore un illecito, tenuto conto dell'archiviazione del procedimento penale. Le spese di giudizio venivano compensate tra le parti. ### proponeva appello principale avverso la sentenza di p rimo grado, lamentand o esclusivamente la compensazione delle spese. ### proponeva appello incidentale, eccependo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda prin cipale di nullità del c ontratto, chiedendone l'accoglimento. In via subordinata, insisteva per la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni. La Corte di appello di Bari accoglieva l'appello incidentale e riformava la sentenza di primo grado. Riteneva fondata la domanda di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto il bene compravenduto risultava provento di furto, circostanza oggettivamen te accertata. Affermava che la buona o mala fede del venditore fosse irrilevante ai fini della nullità de l contratto, sebbene potesse incidere sulla decorrenza degli interessi 3 di 5 sulle somme da re stituire. In ap plicazione di tal e principio, condannava la CED e ### in proprio, in solido tra loro, alla restituzione alla NCA di € 42.499. Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che la nullità del contratto non presupponesse alcuna responsabilità dei contraenti. 
Ricorre in cassazione la convenuta con un unico motivo. Resiste l'attrice con controricorso e memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relaz ione alla qu alificazione della nu llità del contratt o per illiceità dell'oggetto. Si contesta la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che il contratto fosse null o in ragione dell'oggettiva illiceità del bene compravenduto, essendo stato il veicolo oggetto di furto. Si sostiene che l'oggetto del contratto non coincide con il bene materiale venduto, bensì con il rapporto giuridico instaurato tra le parti, e che la l iceità deve esser e riferita alla prestazione dedotta nel contratto, non al bene in sé. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la vendita di un bene con difetti gravi, se non config ura un'ipotesi d i nu llità, può piut tosto integrare un caso di aliud pro alio o di inesatto adempimento, con conseguente applicazione delle regole sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c., non della nullità del contratto. Si aggiunge, inoltre, che la sentenza impugnata ha ignorato il giudicato derivante dal provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del venditore, che avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza della sua condotta in termini di dolo o colpa. 
Nella parte censurata dal motivo, la sentenza afferma: «### del primo giudice è consistito nel non avere considerato che, ai fini della declaratoria di nullità del contratto di compravendita per illiceità dell'oggetto, espressamente richiesta dall'attrice, e ra del tutto irrilevante la condotta del compratore o del vendit ore ovvero la buona fede di quest'ultimo, se non - come si vedrà più oltre - per la 4 di 5 decorrenza degli interessi su lle somme da restitu ire. La nullità, infatti, sanziona, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ., la oggettiva illiceità del be ne compraven duto per essere stato oggetto di furto». 
La parte controricorrente replica che il ricorso è infondato e che la sentenza impugnata ha correttamente applicato gli artt. 1346 e 1418 c.c. nel dichiarare la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. Si osserva che la provenienza furtiva del veicolo è un accertamento in fatto compiuto sia dal tribunale che dalla Corte di appello e che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Si sottolinea che la disposizione di archiviazione del procedimento penale nei confronti del venditore non incid e sull'accertata illiceità d ell'oggetto del contratto, che rimane un dato oggettivo. Si precisa inoltre che la distinzione tra oggetto d el contratto e oggetto dell'obbligazione, posta a fondamento del ricorso, è superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che identificano l'og getto del contra tto con la prestazione dedotta in contratto. Di conseguenza, la compravendita di un bene proveniente da reato integra una violazione di norme imperative e comporta la nullità dell'accordo negoziale. In merito al motivo di ricorso, si contest a l'argomentazione secon do cui la vendita di un bene con telaio alterato configurerebbe un'ipotesi di aliud pro alio o di inesatto adempime nto. S i afferma ch e il trasferimento della proprie tà di un bene de rivante da reato costituisce un negozio contrario a norme imperative e che, pertanto, è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. Si richiamano diverse pronunce per ribadire che, in tali ipotesi, l'elemento soggettivo dei contraenti è irrilevante, poiché la nullità è d eterminata dalla sola illic eità dell'oggetto. Si aggiunge che l'interpretazione proposta dai ricorrenti implicherebbe un'inammissibile deroga al princi pio secondo cui i contratti aventi a oggetto beni illeciti non possono produrre effetti giuridici validi. 5 di 5 2. - In considerazione della valenza nomofilattica della questione sollevata nel motivo di ricorso, il collegio reputa opportuno disporre il rinvio della trattazione del ricorso alla udienza pubblica.  P.Q.M.  La Corte rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Caponi Remo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22353 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.083 secondi in data 5 dicembre 2025 (IUG:5H-B76A20) - 1358 utenti online