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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 1714/2025 del 18-11-2025

... della valutazione complessiva del danno biologico. Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 7% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 5 gg. di I.T.T. e 30 gg. di I.T.P., di cui 5 giorni al tasso medio del 75%, 10 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 15 giorni al tasso medio del 25%. La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 11.020,00# per danno biologico valutabile in misura del 7% in un soggetto dell'età di 38 anni all'epoca (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA - nella causa civile n. 8872/2023 ### - avente ad oggetto: risarcimento danni vertente TRA • ### (C.F.: ###), elett.te dom.to in Casal di #### alla ### A. Diaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso.  - ricorrente - • ### (C.F.: ###), rapp.to e difeso - giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario - dall'Avv. ### e con questi elett.te dom.to in Casaluce ### alla ### n. 5.  - Interventore volontario - • ### (C.F.: ###), rapp.ta e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario - dall'Avv. ### di ### e con questi elett.te dom.ta in Aversa ### alla ### n. 51.  - Interventrice volontaria - NONCHE' • ### nato ad #### il ### e res.te in #### alla ### n. 33.  - resistente contumace - NONCHE' • ### P.I.: ###, quale ### designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede ###, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### e con questi elett.te dom.ta in Capodrise ### alla ### n. 14, come da procura alle liti allegata agli atti.  - 2 - - Resistente - NONCHE' • ### P.I.: ###, quale ### designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede ###, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### e con questi elett.te dom.ta in Caserta alla ### n. 3, come da procura alle liti allegata agli atti.  - Resistente - NONCHE' • ### P.I.: ###, quale ### designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede ###, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### e con questi elett.te dom.ta in Frattamaggiore ### al ### n. 3, come da procura alle liti allegata agli atti.  - Resistente - Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di udienza del 13 ottobre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di ### ritualmente citato e non costituitosi in giudizio. 
Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, viene omesso lo svolgimento del processo. 
Va, preliminarmente, dichiarata la proponibilità delle domande avanzate da essi istanti, risultando assolte le formalità previste dall'art. 287 D.Lgs. 209/2005. 
Ai sensi del richiamato articolo, infatti, nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1°, lettere a), b) e d) - tra cui rientra, come nella fattispecie, il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa - l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, “all'### designata ed alla ### - ### di ### per le ### della Strada”.  - 3 - Nel caso che ci occupa, l'attore e gli interventori hanno provato di aver espletato le formalità della preventiva messa in mora, sia nei confronti della ### designata, sia nei confronti della ### - ### risultando, pertanto, soddisfatta la condizione di proponibilità prevista dal ### delle ### Pacifiche risultano essere le legittimazioni delle parti in causa, trovando le stesse conforto nella documentazione prodotta e nelle risultanze della espletata istruttoria. Difatti, piena prova è stata fornita in merito alla legittimazione attiva e passiva delle parti nel presente giudizio attraverso ispezione PRA relativa al motociclo ### tg. ### di proprietà di ### referti e documentazione medico-ospedaliera relativa alle lesioni personali riportate dagli interventori, ### e ### (nell'occasione, rispettivamente, conducente e trasportata del motociclo ###, nonché ispezione PRA relativa all'autovettura convenuta (### tg. ### di proprietà di ###. 
Sussistente è altresì, la legittimazione passiva della ### quale ### designata alla liquidazione dei sinistri a carico del ### ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 lett. b) D.Lgs. 209/2005, giusta comunicazione “Consap” da cui si rileva che, in relazione al veicolo con tg. ### … le ricerche svolte … non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo …”. 
Nel merito, le domande attoree sono fondate e vanno, pertanto, accolte avendo le risultanze processuali confermato quanto esposto nei libelli introduttivi. Il teste escusso, ### ha infatti, dichiarato che: “… la ### era condotta da un ragazzo di circa 30 anni che, nell'uscire, ad alta velocità, dalla via ### non si avvedeva del transito del motociclo, andandolo ad urtare violentemente e procurandogli la caduta al suolo assieme agli occupanti; … sul motociclo vi erano due persone, entrambe munite di casco, vi era un uomo, di circa 40 anni, che era il conducente, ed una donna, di circa 50 anni, che era trasportata, … I punti di impatto furono la parte anteriore della vettura ### punto con la parte laterale destra del motociclo, che poi cadeva al suolo unitamente agli occupanti sul lato sinistro; A seguito del forte impatto con la vettura e successivamente, con il suolo, il motociclo riportava ingenti danni alla parte laterale destra nonché a tutto il - 4 - lato sinistro; riconosco dalle foto i danni riportati dal motociclo ed il motociclo stesso; … il motociclo cadeva sulla sinistra unitamente agli occupanti, che impattavano con il loro lato sinistro del corpo a terra ed infatti, si procuravano lesioni personali; sia il conducente della moto sia la trasportata lamentavano dolori alla spalla, al ginocchio ed alla caviglia sinistra, riportavano escoriazioni ed infatti, venivano soccorsi da alcuni passanti e trasportati in ospedale; …”. 
Dalla fase istruttoria è emersa, quindi, una condotta di guida del conducente l'autovettura ### tg. ### di proprietà di ### imprudente e negligente oltreché contraria alle più comuni e normali regole di condotta stradale, imposte dal ### della ### mentre, nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente il motociclo ### risultando, pertanto, pienamente superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 II° comma, che rappresenta un criterio meramente sussidiario ed opera solo nel caso in cui non sia possibile accertare, in concreto, in quale misura la condotta dei conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. 
Quanto ai danni riportati dal motociclo ### tg. ### di proprietà di ### codesto ### ritiene di poter recepire integralmente le risultanze della CTU redatta dall'### Geom. ### nella quale si rileva, tra l'altro: “### base degli accertamenti effettuati, dallo studio dei danni lamentati dalla parte attorea, dalla dinamica descritta nell'atto di citazione, dalle testimonianze dei testi rese in giudizio, dai rilievi fotografici depositati agli atti, attraverso rilievi altimetrici su veicoli similari e attraverso schede tecniche si traggono le seguenti conclusioni: esiste coerenza tecnica alla dinamica all'urto diretto subito ### modello ### 750 tg. ### alla parte laterale anteriore destra, con l'anteriore del veicolo convenuto, quale ### modello ### tg. ### e coerenza tecnica all'urto indiretto con la caduta al suolo sul lato sinistro insieme al conducente e passeggero.”. 
Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico, oltre che basate sullo studio della documentazione e su una corretta valutazione tecnica; e non ricevono, del resto, utile smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal perito di fiducia della parte convenuta (ed - 5 - allegate alla C.T.U.), cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni, idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione, l'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto ai danni riportati, ed infine, la correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno. 
Pertanto, sulla base della stessa ### si liquida l'importo determinato in complessivi € 6.508,43# (IVA esclusa, la quale non va riconosciuta non avendo l'istante provveduto a documentarne l'avvenuto esborso attraverso l'esibizione di fatture regolarmente quietanzate). 
Non va, altresì, riconosciuto il danno da fermo tecnico in quanto non provato. Ed invero: “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.”. (Cass. Civ., III, 14 ottobre 2015, n. 20620). 
Relativamente alle lesioni riportate da ### nell'occasione conducente del motociclo ### va rilevato che l'infortunato nell'occorso riportava: “### spalla, ginocchio e caviglia sx”, con una prognosi di giorni 5 s.c..  ### scorta della ulteriore documentazione sanitaria ed in particolare, della relazione medico-legale redatta dal C.T.U. nominato, dott. ### - il quale ritiene attendibile il nesso di causalità tra la riferita dinamica del sinistro ed i postumi evidenziati - si può concludere che allo stato residuano: ### di trauma della strada con limitazione funzionale dei distretti interessati (spalla, ginocchio e caviglia sx). (cfr. C.T.U., ibidem). 
Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico ed ineccepibili sotto quello scientifico, oltre che basate sull'esame clinico del danneggiato, sullo studio della documentazione sanitaria e su una corretta valutazione diagnostica; e non ricevono, del resto, utile - 6 - smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal perito di fiducia della parte convenuta (ed allegate alla C.T.U.), cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni, idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria ed in particolare degli esami strumentali in atti; l'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto alle lesioni riportate ed alle menomazioni riscontrate; ed infine, la correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico. 
Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 7% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 5 gg. di I.T.T. e 30 gg. di I.T.P., di cui 5 giorni al tasso medio del 75%, 10 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 15 giorni al tasso medio del 25%. 
La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 11.020,00# per danno biologico valutabile in misura del 7% in un soggetto dell'età di 38 anni all'epoca dell'incidente, somma calcolata sulla base delle tabelle delle cosiddette micropermanenti, di cui all'art. 139 del ### delle ### approvato con D. 
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come aggiornate dal ### in data 27 maggio 2010 del Ministero dello sviluppo economico (che ha sostituito quello delle ### cui il 5° comma del citato art. 139 aveva attribuito la competenza in materia). 
Cosicché, all'esito della descritta personalizzazione, a titolo di danno biologico può liquidarsi la somma di € 12.500,00#, cui vanno aggiunti gli importi di: - € 280,90# (€ 56,18# per 5 giorni al 100%) per I.T.T.; - € 210,68# (€ 56,18# per 5 giorni al 75%) per I.T.P. al 75%; - € 280,90# (€ 56,18# per 10 giorni al 50%) per I.T.P. al 50%; - € 210,68# (€ 56,18# per 15 giorni al 25%) per I.T.P. al 25%.  - 7 - Pertanto, considerati gli elementi indicati, va liquidata ad esso interventore, in via equitativa, la somma di € 13.483,16#, oltre spese di CTU per € 350,00#. 
Quanto alle lesioni riportate da ### nell'occasione trasportata a bordo del motociclo, va rilevato che l'infortunata nell'occorso riportava “### spalla, polso e ginocchio sx”, con una prognosi di giorni 5 s.c..  ### scorta della ulteriore documentazione sanitaria ed in particolare, della relazione medico-legale redatta dal C.T.U. nominato, dott. ### - il quale ritiene attendibile il nesso di causalità tra la riferita dinamica del sinistro ed i postumi evidenziati - si può concludere che allo stato residuano: ### di trauma della strada con limitazione funzionale dei distretti interessati (polso, ginocchio e caviglia sx). (cfr. C.T.U., ibidem). 
Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico ed ineccepibili sotto quello scientifico, oltre che basate sull'esame clinico del danneggiato, sullo studio della documentazione sanitaria e su una corretta valutazione diagnostica; e non ricevono, del resto, utile smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal perito di fiducia della parte convenuta (ed allegate alla C.T.U.), cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni, idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria ed in particolare degli esami strumentali in atti; l'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto alle lesioni riportate ed alle menomazioni riscontrate; ed infine, la correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico. 
Ciò posto, i predetti esiti, conformemente al C.T.U., sono valutabili nella misura del 7% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va determinata in 5 gg. di I.T.T. e 30 gg. di I.T.P., di cui 5 giorni al tasso medio del 75%, 10 giorni al tasso medio del 50% ed ulteriori 15 giorni al tasso medio del 25%. 
La valutazione equitativa della somma da liquidare non può prescindere dalla personalizzazione, operata in considerazione dell'età e del sesso dell'infortunato, nonché dell'intensità e della durata della sofferenza di tipo psichico innegabilmente - 8 - provata in conseguenza del trauma subito, della somma di € 10.251,00# per danno biologico valutabile in misura del 7% in un soggetto dell'età di 50 anni all'epoca dell'incidente, somma calcolata sulla base delle tabelle delle cosiddette micropermanenti, di cui all'art. 139 del ### delle ### approvato con D. 
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come aggiornate dal ### in data 27 maggio 2010 del Ministero dello sviluppo economico (che ha sostituito quello delle ### cui il 5° comma del citato art. 139 aveva attribuito la competenza in materia). 
Cosicché, all'esito della descritta personalizzazione, a titolo di danno biologico può liquidarsi la somma di € 11.500,00#, cui vanno aggiunti gli importi di: - € 280,90# (€ 56,18# per 5 giorni al 100%) per I.T.T.; - € 210,68# (€ 56,18# per 5 giorni al 75%) per I.T.P. al 75%; - € 280,90# (€ 56,18# per 10 giorni al 50%) per I.T.P. al 50%; - € 210,68# (€ 56,18# per 15 giorni al 25%) per I.T.P. al 25%. 
Pertanto, considerati gli elementi indicati, va liquidata ad essa interventrice, in via equitativa, la somma di € 12.483,16#, oltre spese di CTU per € 350,00#. 
Ciascuna somma determinata - che, vertendosi in tema di risarcimento danni e trattandosi, quindi, di debito di valore, sconta di conseguenza la necessità di un adeguamento, dalla data dell'evento all'attualità, alla svalutazione monetaria medio tempore intervenuta - è già espressa in valori attuali e va ulteriormente maggiorata degli interessi al 3% annuo a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta, interessi calcolati sulla sorta capitale, ossia inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (07 maggio 2023), della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata (cfr. Cass. civ., Un., 17 febbraio 1995, n. 1712 in Giur. it. 1996, I, 1, 827).  - 9 - Va, infine, ancora precisato che, ex art. 1282 c.c., su ciascuna somma così determinata decorreranno, ovviamente, gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente decisione. 
Le spese e competenze professionali vengono liquidate come da dispositivo.  P. Q. M.  Il Giudice di ### di ###, Dott. ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza reietta, così provvede: a) accoglie le domande attoree; b) per l'effetto, condanna, in solido, ### e ### quale ### designata alla liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### nella misura di € 6.508,43#, oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (07 maggio 2023), della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima epoca dell'evento e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata; c) condanna, in solido, i medesimi convenuti, al pagamento, in favore di ### delle competenze professionali, che si liquidano in € 2.200,00#, oltre € 280,00# per esborsi ed oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario; d) condanna, altresì, in solido, ### e ### quale ### designata alla liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### nella misura di € 13.483,16#, oltre spese di CTU per € 350,00#, ed oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (07 maggio 2023), - 10 - della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima epoca dell'evento e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata; e) condanna, in solido, i medesimi convenuti, al pagamento, in favore di ### delle competenze professionali, che si liquidano in € 3.400,00#, oltre € 280,00# per esborsi ed oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario; f) condanna, altresì, in solido, ### e ### quale ### designata alla liquidazione dei sinistri a carico del ### in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### nella misura di € 12.483,16#, oltre spese di CTU per € 350,00#, ed oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (07 maggio 2023), della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima epoca dell'evento e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata; g) condanna, infine, in solido, i medesimi convenuti, al pagamento, in favore di ### delle competenze professionali, che si liquidano in € 3.400,00#, oltre € 280,00# per esborsi ed oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario; h) pone, definitivamente, a carico di parte convenuta, le spese di CTU tecnica, liquidate come in decreto. 
Così deciso in ####, addì 11/11/2025 ### Dott.

causa n. 8872/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2516/2025 del 20-11-2025

... fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, 23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 999/2023 R.G. ### avente ad oggetto: “retribuzione ”e vertente TRA ### rapp.to e difeso dagli Avv. ti ### e ### ed elett.te dom.ta presso il loro studio legale sito in #### alla via ### 87 RICORRENTE E AORN “####” ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato dagli avvocati ### ed ### D'### ed elettivamente domiciliata in ### alla via F. ### snc RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data ###, la ricorrente, in epigrafe indicata, dipendente dell'### con la qualifica di infermiera professionale, in servizio presso l' U.O.S. di Emodialisi, inquadrata nel livello D, ### 5 del ccnl ### deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori, non rientranti in quelle di inquadramento, di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il ### di ### in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che dal 12.12.2017 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l'### resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni corrispondenti alla categoria D - inquadramento di appartenenza; chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 12.12.2017 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 55.770,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito ### dovesse ritenere equa o di giustizia; vinte le spese di lite con distrazione. 
Instauratosi il contraddittorio l'### e ### di ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. 
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 *************************** 
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. 
La ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere stata dipendente dell' azienda ### resistente a far data dal 25.03.1991, assegnata nella U.O.S. di Emodialisi con la qualifica di infermiera professionale, inquadrata nella ctg. #### 5 del ### Ha, poi, dedotto, che già da diversi anni ed, in particolare dal 12.12.2017, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario, era stata costretta a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti. 
Ha, quindi, specificato di essere stata impegnata ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti; riordino dei letti; trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie. 
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001. 
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori. 
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.  ### ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza. 
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. 
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 17774; Cass. 21.02.2013 n. 4301). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). 
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza. 
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione ### chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse. 
Preliminarmente, rileva il ### in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica ### costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice ###) . 
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che la ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico. 
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i ### susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti. 
In particolare il Dott. Bellizzi ha escluso che la ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero che le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate; la Dott.ssa Saviano ha affermato che la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 ricorrente ha svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, e che tuttavia ha espletato dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni. 
La teste ### ha, peraltro, precisato che alcune attività , come ad esempio quella di mobilitazione del paziente nel reparto indicato, può essere qualificata come attività assistenziale (trattandosi di pazienti allettati e fragili complessa che richiede una competenza infermieristica e medica, rientrando pertanto nelle mansioni di infermiere. Circostanza quest'ultimo confermata dal teste ### Ha poi evidenziato che il trasporto dei pazienti, ad esempio , è avvenuto da parte degli infermieri (ed anche dei medici) in caso di urgenza. 
Il teste #### del ### di ### e ### dal 1° gennaio 2023, sul punto, ha precisato quanto segue: “### e ### erano infermieri del mio reparto all'epoca dei fatti di causa. 
Nel periodo gennaio - febbraio (oggetto del presente procedimento) i ricorrenti hanno svolto tutte le mansioni infermieristiche prevalentemente in dialisi. Certamente hanno svolto anche dei turni notturni. 
Erano presenti nel periodo indicato, ed attualmente anche, operatori socio sanitari. Sono presenti in tutti i turni tendenzialmente. Preciso che nel turno diurno in dialisi l'operatore socio - sanitario è sempre presente. Preciso che se l'operatore socio sanitario non è presente ufficialmente in turno è prevista, se vi è necessità, la chiamata di un altro operatore socio sanitario di altro reparto. In relazione alle attività elencate in ricorso (pagine 3-4 -5-) , di cui il giudice mi ha dato lettura, molte di queste fanno parte dell'attività di assistenza infermieristica di assistenza fisica e di supporto psicologico al paziente e di assistenza all'espletamento delle operazioni sanitarie coordinate e supervisionate dal medico. In particolare la mobilizzazione del paziente, che è ad elevata fragilità, presuppone una competenza specifica dell'infermiere e rientra, pertanto, nelle sue mansioni. Il trattamento dialitico inoltre presuppone una serie di attività sanitarie di preparazione della strumentazione, di verifica e di assistenza che sono naturalmente specifici compiti sanitari del medico e dell'infermiere ( come la preparazione della macchina e la disinfezione , il prelievo di controllo ematici , conservazione e collocazione dei prelievi ematici ) ### attività vengono necessariamente svolte durante il turno ed occupano un arco temporale del turno molto elevato anche di cinque ore, in un turno di sei ore” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024) La teste ### Dirigente del ### di ### e ### dal 1° gennaio 2024, escussa su istanza della resistente ha riferito : “ ### i ricorrenti ### e ### sono infermieri ed hanno lavorato nel mio reparto nel periodo dal 2017 al 2023. I ricorrenti hanno svolto le suddette attività ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto. In particolare tali mansioni sono effettuate nei turni diurni . Di notte l'attività è diversa perché le dialisi avvengono solo in regime di urgenze ed emergenza. 
Nel periodo 2017 - 2023 vi era sempre un operatore socio sanitario sia in dialisi che in nefrologia. Di notte vi era l'operatore socio sanitario dipartimentale che copriva tutti i reparti. Dal 2023 tuttavia è cambiata la situazione perché è stato inserito anche un operatore socio sanitario nel turno notturno della nefrologia. Nella dialisi no in quanto non sono svolti di notte trattamenti ordinari. I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti, ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia, essendoci molto pazienti allettati, mi è capitato di averlo fatto anche io perché il malato allettato è estremamente fragile. Tale mobilitazione, tuttavia, rientra in una attività assistenziale complessa che richiede una competenza infermieristica e medica ### alle chiamate dei pazienti anche per aprire le bottiglie. Ma preciso che tenuto delle condizioni del paziente allettato con un braccio bloccato perché sottoposto a trattamento emodialitico, non si poteva fare diversamente. Anche io ho aperto le bottiglie dei pazienti. 
E' capitato che hanno contattato la cucina per la sostituzione del vitto ed hanno aiutato i pazienti a mangiare. Non hanno mai affiancato il personale di cucina E' capitato anche che hanno portato i prelievi in laboratorio ma solo in caso di estrema urgenza. Sempre l'operatore socio sanitario notturno girava i vari reparti per ritirare i campioni. 
Hanno anche effettuato il lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi; ma tali attività rientrano nelle mansioni ordinarie degli infermieri operanti nel reparto della dialisi. 
Il trasporto dei pazienti è svolto dagli operatori socio - sanitari. In caso di urgenza preciso che quest'ultima attività è necessariamente svolta sia dall'infermiere che dal medico. Di notte, In caso di situazione drammatica si chiamava sempre l'operatore socio sanitario, in altri casi operavamo noi. Se veniva contattato ed era libero l'operatore socio sanitario dipartimentale interveniva” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024). 
Da tali dichiarazioni emerge dunque che la ricorrente ha effettuato in prevalenza mansioni infermieristiche e che alcune attività (come quella di mobilitazione di un paziente fragile) non può essere espletata sic et simpliciter dall'operatore socio sanitario ma necessitano di specifiche competenze infermieristiche e mediche. 
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) erano espletate, dalla ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale. 
Si riportano per esteso le dette testimonianze. 
La teste ### infermiera presso l'### ha riferito: "### dipendente dell'### ed ho fatto causa contro l'azienda ### per i medesimi motivi. ### ha testimoniato nel mio giudizio. ### ha testimoniato nel mio giudizio” ed ha continuato “### infermiera alle dipendenze della resistente Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 dal 2001, presso il reparto di nefrodialisi. ### e ### sono infermieri. 
Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023. 
I ricorrenti hanno sempre svolto suddette attività; ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; ### il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto.  ### attività venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti tutti i giorni. Se vi erano urgenze le suddette attività venivano svolte lo stesso ovviamente in maniera più veloce. ### attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera abbastanza continuativa. I ricorrenti anche avevano la reperibilità notturna e festiva in qualità di infermieri. 
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti; ### dei pazienti; ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia; attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine; sostituzione dei pannolini; riassettare i carrelli della biancheria sporca; ### in maniera continuativa alle chiamate verbali per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto; far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia; farli bere; far caricare telefono; rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. 
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia; preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto; ### il personale di cucina qualora vi fosse necessità; Far mangiare i pazienti allettati; ### i pazienti ai tavoli; ### porte agli addetti alle pulizie; Trasportare pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi; ### le consegne anche per ### Consegnare i prelievi in laboratorio; ### al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnereosmosi; Compiere le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte; Supportare con attività materiali il personale medico in sala operatoria, spostare il paziente dalla barella al letto attività quest'ultima necessaria per iniziare la terapia. 
Preoccuparsi della pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze. 
In dialisi era presente un operatore socio sanitario la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore ### vi era un operatore solo la mattina . Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario. Preciso che due della nefrologia erano ausiliari ed avevano delle limitazioni fisiche. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte si opera nel reparto solo in caso di urgenza. I casi tipici sono edema polmonare e iperpotassemia. In questi casi di urgenza non è necessario l'intervento dell'operatore socio sanitario ma dell'infermiere e del medico ovviamente. 
In un mese gli infermieri fanno 5 turni notturni. Il trasporto pazienti di notte è poco frequente. E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni. Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Per il resto le indicate attività di operatore socio sanitario di notte non venivano svolte. 
Vi era un operatore socio sanitario dipartimentale in turno di notte. E' capitato di chiamarlo ma era occupato. Il 90 % delle volte non è venuto nel senso che diceva passo più tardi perché era impegnato in altre attività” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024). 
Il teste ### ha riferito “### infermiere alle dipendenze della resistente dal 2013, presso il reparto di nefrologia e dialisi. ### è infermiera. Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023 presso il suddetto reparto. La ricorrente ha sempre svolto suddette attività di infermiera; ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; ### il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto; ### attività venivano svolte dagli infermieri compresi la ricorrente tutti i giorni. ### attività venivano svolte dalla ricorrente e dagli infermieri anche in situazioni di urgenza - emergenza. ### attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera continuativa. 
La ricorrente ha svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti; ### dei pazienti; ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia; attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine; sostituzione dei pannolini; riassettare i carrelli della biancheria sporca; ### in maniera continuativa alle chiamate verbali dei pazienti per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto; far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia; farli bere; far caricare telefono; rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. 
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia; preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto; ### il personale di cucina qualora vi fosse necessità; Far mangiare i pazienti allettati; ### i pazienti ai tavoli; ### porte agli addetti alle pulizie; ### pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi; ### le consegne anche per #### i prelievi in laboratorio; ### al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi; ### le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte; ### con attività materiali il personale medico in sala operatoria,. 
Si è occupata pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze. In dialisi era presente un operatore socio sanitario, uno la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore .  ### vi erano due ausiliari di mattina, di cui uno aveva delle limitazioni fisiche. Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario, né di pomeriggio né di notte in reparto. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte viene svolta l'attività di assistenza diretta ai pazienti, si somministrano le terapie ed i prelievi dei campioni biologici, si risponde alle chiamate dei pazienti e spesso veniva somministrata anche la colazione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Esisteva un operatore socio sanitario dipartimentale notturno. Non lo chiamavamo perché i colleghi del reparto di appartenenza ci facevano pesare tale chiamata. Quindi noi ci scocciavamo di chiamarlo se non in caso di emergenza o uscite dal reparto, In un mese gli infermieri fanno 5 / 6 turni notturni. 
Il trasporto dei pazienti di notte è frequente . E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni di notte. 
Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio. Ribadisco che l'operatore socio sanitario dipartimentale notturno era quasi sempre indisponibile perché assegnato a 4/5 reparti contemporaneamente” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024) . 
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che la ricorrente abbia svolto anche dette mansioni. 
Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti. 
Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori. 
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso. 
Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione della ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti. 
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione della ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. 
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova. 
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare la ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede ###ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, 23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”). 
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, 6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento. 
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ricorrente si è limitata ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule. 
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento. 
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle ### nella citata pronuncia, “il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. 
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi. 
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.  ### quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 nell' an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).  ### in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso. 
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata. 
In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. 
Come rilevato dalle ### nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere ### commisurato". 
Alla stregue delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato. 
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.  P. Q. M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso, 2) compensa le spese di lite. 
Si comunichi ### deciso in ### data di deposito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025

causa n. 999/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Roberta

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20). 15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2351/2025 del 18-11-2025

... definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'### nell'ambito del sistema (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il Giudice designato, dr.ssa ### nella causa iscritta al n. 769/2023 R. G. Aff. 
Cont. ### in data ### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa #### con la rappresentanza e la difesa dagli Avv.ti ### e ### ricorrente ### con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. ### resistente ### malattia professionale ### E ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale deducendo di: aver lavorato dal 1997 nel settore dei servizi di igiene e pulizia; essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio dalla società G.R.V.  srl; essersi adoperato nella pulizia tecnica di macchine industriali e della sanificazione degli ambienti di lavoro sino a giugno 2017; essersi occupato, successivamente, dello stoccaggio, dell'organizzazione e della conservazione delle pedane di legno all'interno del deposito e della preparazione delle staffe necessarie all'assemblaggio dei motori; aver effettuato tutte le predette attività lavorative tramite movimenti di rotazione e flessione del busto, allungamento delle braccia, flesso-estensione dei gomiti, roto inclinazione del tronco, sollevamento manuale di carichi di considerevoli dimensioni anche mediante lo svolgimento di attività di traino e spinta, inclinazione, torsione, estensione e flessione della testa; aver sviluppato, a seguito dell'attività lavorativa espletata, un'ernia cervicale denunciata all'### in data ### che veniva rigettata per insufficiente documentazione; aver proposto ricorso amministrativo che veniva definitivamente respinto. 
Il ricorrente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (ernia cervicale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, o in quell'altra misura, maggiore o minore, accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa CTU per la quale si indica già come consulente di parte il dott.  ### con ### in ### alla ###. Fioritto, n.°5 e per l'effetto, 2) ### l'### a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex d. lgs. n.°38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”, con vittoria di spese. 
L'### costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. 
La causa istruita in via documentale, con prova testimoniale e con espletamento della CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. 
Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal ### 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'### nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamicorelazionali. ### delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale; dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”. 
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla ### del 25 luglio 2000. 
Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti. 
I testi escussi in corso di causa - #### e ### - hanno confermato le attività svolte dal ricorrente in quanto suoi colleghi di lavoro. In particolare, hanno confermato che il ### si è inizialmente occupato della pulizia delle macchine e degli ambienti e poi dell'impilamento manuale di pedane in legno e della preparazione di staffe necessarie ai fini dell'assemblaggio di motori, andando a prendere il posto proprio del teste ### al momento del suo pensionamento. Hanno, infine, precisato che tutte le predette attività venivano espletate stando in piedi e con notevole sforzo fisico a seguito dei continui movimenti manuali.  ### medico-legale, il dott. ### previa valutazione della documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Da anamnesi riferita in sede di consulenza dal periziando e dall'anamnesi raccolta dal ### accertatore dell'### (Spec. in ###) si evince che l'odierno istante ha intrapreso l'attivita' lavorativa come operaio generico fin dal 1997 a tuttora presso quattro ditte appaltatrici operanti in grande stabilimento industriale locale. Fin al 2015, l'operaio era addetto alla pulizia tecnica dei macchinari adibiti alla produzione dei basamenti dei motori, l'asportazione di detriti di ghisa residuati dalla lavorazione nella galleria tecnica attraverso l'utilizzo della idropulitrice e/o utensili manuali p.e. la cazzuola per la rimozione meccanica della ghisa e sversamento nei secchi, la pala e perfino il piccone. I secchi dal peso di circa venticinque ### venivano sversati in appositi cassoni da raccolta. Precisa che dal 1997 al 2007 era addetto alla rimozione meccanica della ghisa per cinque o sei giorni settimanali con turni lavorativi da otto ore. Successivamente, dal 2007 al 2017 si è occupato di pulizia di macchinari e successiva raccolta differenziata con sballaggio dei cartoni da riporre in bisacche e trasporto poi al compattatore: - lo sballaggio era manuale con carichi di massimo 10 Kg di peso. Infine, dal 2017, ha ricoperto la mansione di carrellista industriale. La storia lavorativa dell'assicurato è stata anche caratterizzata - dal luglio 2018 a marzo 2021 da assenza lavorativa per ferie, malattia ### o LG.104/92: a parere del ### codesto periodo lavorativo va meglio studiato. Nel 2012, l'### ha pubblicato “I disturbi muscolo scheletrici” ove sono ampiamente documentati i rischi dei lavoratori coinvolti in lavorazioni manovali da cui puo' dipendere la genesi delle “DMS” ossia le ### da ### che spesso coinvolgono il rachide, gli arti superiori e gli arti inferiori. Ebbene, il lavoratore in esame è gia' stato riconosciuto beneficiario di rendita al 21%(ventuno per cento) per “…MP: lesione cuffia dei rotatori delle spalle, epicondilite bilaterale…” come dalle “### mediche del 03/11/2023” rilasciata dal ### di ### Ut sopra, l'assicurato è stato riconosciuto come lavoratore affetto da esiti invalidanti verosimilmente per l'esposizione lavorativa subita. Trattasi infatti di operaio che per almeno venticinque anni ha subito microtraumi ripetuti da sovraccarico biomeccanico e soprattutto posture incongrue ripetute in ogni singolo turno lavorativo di otto ore giornaliere per almeno cinque/sei giorni settimanali. Il lavoro di operaio addetto alle pulizie è certamente una mansione ad elevato impegno funzionale di tutto l'apparato osteo-artromuscolare in primis il rachide in toto perché va assunta la stazione eretta in maniera prolungata in tutto il turno lavorativo nonché gli arti superiori per la movimentazione dei carichi e lavorazioni con gli strumenti del caso. Questi ultimi possono comportare ulteriore rischio biomeccanico al lavoratore che puo' assorbire vibrazioni dal getto di acqua ad elevata pressione come dalla idropulitrice o traumi contusivi multipli come l'utilizzo del piccone per frantumare i detriti della lavorazione ###, appunto nella tipologia di lavorazione de quo. ### alle pulizie ha espletato turni in galleria tecnica e sulle superfici di macchinari industriali che sono certamente complesse, dai piu' pannelli e spigoli oltre all'attuale mansione di operaio addetto alla pulizia ai carelli industriali ossia mezzi che possono essere in movimentazione e/o vanno spinti manualmente con impegno funzionale del rachide cervicale e dorso-lombare nonché degli arti (sistema spalla-braccio-avambraccio-mano; anche-cosce-gambe-caviglie-piedi). Il rachide C e D-L è il principale asse del corpo umano dotato di flessibilita', mobilita' e resistenza alle sollecitazioni grazie all'alternanza dei corpi vertebrali di tessuto osseo e di dischi vertebrali di cartilagine fibrosa e nucleo polposo gelatinoso. Nel corso della vita subisce multiple sollecitazioni tra queste anche noxae patogene legate all'ambiente di lavoro p.e. le posture incongrue o scorrette durante particolari lavorazioni, atteggiamenti prolungati con il capo in flessione, pregresse patologie reumatologiche e/o ortopediche, fattori psico-sociali. Nel caso in esame non sono stato rilevati fattori patogenetici a carattere psico-sociale o preesistenze come patologie reumatologiche, autoimmunitarie o ortopediche altresì si evidenzia dall'anamnesi lavorativa mansioni ad alto impegno funzionale che hanno certamente esposto il lavoratore all'assunzione di posture incongrue e prolungate in turnazioni di otto ore lavorative/die con capo in flessione: - pulizia macchinari industriali,- pulizia basamenti sporchi di detriti pesanti come la polvere di ghisa anche con utilizzo di piccone, vanghe;- caricamento di bisacche pesanti con detriti o scarti di lavorazione, caricamento e trasporto di cartoni da imballaggio e svuotamento in carrelli poi da spostare. Si evince un importante impegno funzionale del rachide in toto perfino con il capo in flessione al fine di osservare i punti piu' bassi dello spazio industriale da sottoporre a pulizia ###. All'uopo, si precisa che durante lo spostamento di un carrello industriale carico di materiali, o, l'utilizzo di utensile come la vanga e il piccone, l'operaio flette il capo e quindi intervengono le contrazioni muscolari dei muscoli del collo come i muscoli strenocleidomastoidei. 
Nel tempo ossia anni (circa venticinque meno la pausa lavorativa dettata da ferie, mutua e LG.104/92), codesta contrazione muscolare puo' rettilineizzare il rachide cervicale e/o predisporre alle genesi di protrusioni discali, ernie discali e con esse la sofferenza neurogena dei nervi con ulteriore di genesi di cefalo-cervico-brachialgia e disturbi dell'equilibrio come le vertigini posizionali. Tosto', l'anamnesi e l'esame obbiettivo depongono per un evidente nesso di causa fra la lavorazione e genesi di postumi invalidanti stabilizzati, essendo soddisfatti in via altamente probabile tutti i criteri utili al riconoscimento dello stesso”.  ### ha, pertanto, così concluso: “Ut sopra, eseguiti l'anamnesi ed esame obbiettivo al fine di valutare la presenza di limitazioni funzionali permanenti, consultata la ### menomazioni ### contemplata nel D.M. 12/07/2000, si valuta un danno biologico cagionato dalla patologia denunciata “### cervicale ###-###, ###-###,###-###” del valore pari al 10%(dieci per cento), facendo riferimento secondo il criterio dell'analogia alla seguente voce tabellata: - MENOMAZIONE-195. Anchilosi del rachide cervicale in posizione favorevole 25% Sic et sempliciter, l'assicurato non presenta una franca anchilosi del rachide cervicale altresì una importante limitazione dei movimenti attivi e passivi del collo ai gradi medii tali da dimezzare il D.B.  in ### al fine di evitare la sovravalutazione”. 
Le motivazioni e conclusioni - come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato. 
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 10%. 
Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. 
Devono essere poste definitivamente a carico dell'### resistente le spese di ### liquidate come da separato decreto in atti.  P.Q.M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 769/2023, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%; - condanna l'### resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo; - condanna l'### alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in complessivi € 2.540,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti; - pone definitivamente a carico dell'### le spese di consulenza tecnica.  ### 18.11.2025 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 769/2023


causa n. 769/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Beatrice Notarnicola

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-03-2025

... indennizzo quanto di risarcimento. ###, pertanto, si è finalmente fatto carico di provvede re al risarcimento (non più indennizzo) sulla scorta dell'esatto quantum dei danni decisi, caso per caso , in sede giurisd izionale a seconda de i parame tri che fanno riferimento ai criteri di calcolo dei danni patrimoniali (danno emergente e lu cro cessante) e non patrimoniali (cd. "pretium doloris"), in uno ai criteri di computo degli interessi legali maturati e delle spese legali”. Lamentano che mentre la sentenz a di primo g rado ha riconosciuto “legittimamente e prudentemente, in favore delle ricorrenti, un risarcimento fondato sulle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno biologico per la perdita di un genitore”, invece la corte d'appe llo avrebbe liqu idato importi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da: ### A #### domiciliat e all'indirizzo Pec del difensore, rappresentate e difese dall'avvocato ###  ### -ricorrente contro ###, domiciliat ###### via dei ### n. 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ope legis.   -resistente avverso la ### della CORTE ### di LECCE n .  533/2021 depositata il ###.  2 di 11 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. le sorelle ### e ### in conseguenza della morte del loro padre M anco ### ass assinato dalla m oglie ### il 21 luglio 2 012 in ### conv enivano in giudizio , avanti al Tribunale d i ### la ### del Consiglio dei ### per sentirla condannare all'indennizzo in loro favore per la mancata attuazione da parte dello ### alla ### n. 2004/80/CE.  ### enza del Consiglio dei ### ri si costituiva, resistendo, con l'### di ### 1.1. Con ordinanza del 18 settem bre 2017, il Tribunale d i ### accoglie va il ricorso, dichiarava quindi la respon sabilità della ### del Consiglio dei ### p er la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, e per l'effetto la condannava al pagame nto de lla somma di euro 180.000,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti, per un totale di euro 360.000,00, oltre interessi legali e spese di lite.  2. Avverso tale sentenza la ### nza del Consiglio dei ### proponeva appe llo; si costituivano, resistendo al gravame, ### e ### 2.1. Con sentenza n. 533/2021 del 30 aprile 2021 la Corte di Appello di ### dopo ave r rilevato che l'appellante aveva proposto impugnazione sia sotto il profilo della responsabilità dello Stato per mancata trasposizione della direttiva comunitaria, sia in r iferimento a lla misura dell'indennizzo, prospettata come quantificata in maniera “inammissibilmente corrispondente ad un risarcimento”, accoglieva parzialmen te l'appello e riformava l'impugnata sentenza in punto di quantum debeatur, pervenendo a riconoscere l'indennizzo nel minor importo di euro 60.000,00 a 3 di 11 favore di ognuna delle due appellate.  3. Avverso tale sentenza ### e ### propon gono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 
Si è cost ituita, per la ### del ### io dei ### l'### dell o Stato, tardivamente e per la sola evenienza della partecipazione alla discussione orale del ricorso in pubblica udienza.  4. La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  ### non ha depositato conclusioni. 
Le ricorrenti hanno depositato memoria. 
Considerato che 1. Rileva preliminarmente il Collegio che la notifica alla difesa erariale è nulla, in quan to effettuata presso l'Avvocat ura ### di ### Tuttavia, l'### dello Stato si è cost ituita, tardivamente, espressamente al solo fine di chiedere di partecipare all'eventuale pubblica udienza, e dunque senza svolg ere difese e senza eccepire la n ullità, che pe rtanto risulta essere stata sanata.  2. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “### e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 e 5 c.p.c.. Divieto domande ed eccezioni nuove in appello”. 
Lamentano che la Corte di Appello di ### si è limitata ad osservare che la ### del ### dei ### non aveva svolto alcuna censura ci rca l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti per ottenere l'indennizz o richiesto, qu ali il nesso causale e la mancata prova dell'impossibilità di ottenere il ristoro da parte dell'autore del reato, ed avrebbe omesso di rilevare che nessuna censura era stata svo lta sotto il profi lo del quantum 4 di 11 debeatur, come invece accertato dal giudice di prime cure a pag.  6 dell a sua ordinanza, resa a definizion e del procedimento sommario. 
In sostanz a, nel giudizio di pri mo grado l'### nistrazione avrebbe prestato tacito riconoscimento sul quantum. 
Tanto premesso, ded ucono quindi che la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e in una ulteriore violazione di legge, nel rich iamare, ai fini della determinazione del quantum debeatur, i de creti ministeriali 31/08/2017 e 22/11/2019, essendo gli stessi abbondantemente successivi alla messa in mora, risalente all'anno 2016.  3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “### e falsa applicazione della Sentenza del 16 luglio 2020 della #### in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 e 5 c.p.c. “. 
Deducono: a) che la legge n. 122 del 7 luglio 2016, all'art.  14, ha previsto che il ### di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di ti po mafioso, d elle richieste estorsive e dell'usura, sia destinato anche all'ind ennizzo delle vittime dei reati intenz ionali violenti, come indicati all'art. 11 della stessa norma; b) che p ertanto, in for za della sudd etta legge, è stato varato il ### di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle ric hieste estorsive, dell'usu ra e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici; c) che non è previsto alcun potere discrezionale del ### in ordine alla determi nazione del quantum del risarcimento dei danni in favore delle vittime. 
Lamentano che a tale ultimo principio ha inteso uniformarsi anche la ### di Appello di ### con la sentenza impugnata, ma è incorsa “in palese violazione del successivo principio espresso sempre dalla stessa ### circa il quantum da riconoscere alle vittime” (così p. 5 del ricorso). 5 di 11 Sostengono che “Le vittime, invero, in ossequio al predetto ultimo principio espresso dalla ### con la Sentenza del 16 luglio 2020, G rande ### devono essere risarcite in misura che può variare caso per caso, specie con riferimento al danno emergente e al lucro cessante che deriva dalle accertate potenzialità economiche della vittima, n on sussistendo alcun limite risarcitorio giacché , in tal caso, non si parla di mero indennizzo quanto di risarcimento. ###, pertanto, si è finalmente fatto carico di provvede re al risarcimento (non più indennizzo) sulla scorta dell'esatto quantum dei danni decisi, caso per caso , in sede giurisd izionale a seconda de i parame tri che fanno riferimento ai criteri di calcolo dei danni patrimoniali (danno emergente e lu cro cessante) e non patrimoniali (cd.  "pretium doloris"), in uno ai criteri di computo degli interessi legali maturati e delle spese legali”. 
Lamentano che mentre la sentenz a di primo g rado ha riconosciuto “legittimamente e prudentemente, in favore delle ricorrenti, un risarcimento fondato sulle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno biologico per la perdita di un genitore”, invece la corte d'appe llo avrebbe liqu idato importi “pressochè modesti oltrechè svincolat i dai parametri che devono fare riferimento ai criteri di calcolo ai cri teri di cal colo dei dann i patrimoniali (danno emerge nte e lucro cessante) e no n patrimoniali (cd. "pretium doloris"), espressi dalla ### UE” (v.  p. 6 del ricorso).  4. Il primo motivo è inammissibile. 
Svolge argomentazioni g eneriche e non solo dedu ce una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., inerente al divieto dei cd.  nova in appello, là dove avrebbe dovuto semmai denunciare, ove effettivamente il quantum non fosse stato cont estato con l'appello, la violazione de l principio d i cd. corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (v., tra 6 di 11 le tante, Cass., 21/03/2019, n. 8048; Cass., 23 ottobre 2024, 27551), ma anche, e soprattutto , viola manifestamente l'art.  366, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non indica il contenuto degli atti su cui si fonda né direttamente né indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte dell'at to corrispondente cui l'indiretta riproduzione corrisponderebbe.  ### stesso del motivo appare, del resto, del tutto generico. 
Si aggiunga che il motivo potrebbe considerarsi, all'esito della lettura della sentenza impugnata, denunciare un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., dato che la corte leccese ha espre ssamente detto a pag. 4 che il quantum era stat o contestato.  5. Il secondo motivo è inammissibile, oltre che infondato.  5.1. ## disparte il pur non marginale rilievo per cui non critica specificatamente l'articolata motivazione resa dalla cor te d'appello, che ha ridotto l'ammontare della somma spettante alle allora attrici in ragione della nat ura inden nitaria della responsabilità dello Stato italiano p er omessa o tardiva attuazione della direttiva comunitaria non autoesecutiva (v. la - non numeratapag. 8, al parag rafo 2d. dell 'impugnat a sentenza), il che già di per sé integra profilo di inammissibilità (sull'inammissibilità del motivo non correlato alla mot ivazione, come pure del motivo che trascura di censurare la specifica ratio decidendi dell'impugnata sentenza, v. Cass., 22/04/20 22, 8036; Cass., Sez. Un., n. 7074/2017, in motivazione), il motivo è ulteriormente inammissibile, là dove riman e su un piano puramente assertorio nel sostene re che la corte di m erito avrebbe violato i principi di cui all'invocata sentenza della ### europea, che l'impugnata sent enza richiama espressamente a partire dal paragrafo 2c., ponendola a base del proprio percorso motivazionale. 7 di 11 5.2. Il motivo ris ulta anch e infondato, per le ragioni che seguono.  ### a ### (v. Cass., 24/11/202 0, n. 26757), espressamente richiamando i principi posti dalla citata sentenza ### 16 luglio 2020, ha già avuto modo di affermare: 1) che la responsabilità dello Stato per omessa incompleta o tardiva trasposizione di dire ttiva comu nitaria nell'ordinamento inte rno riveste n atura di illecito cont rattuale, e d unque genera un'obbligazione risarcitoria in conseguenza di detto inadempimento, i cui effetti pregiudizievoli (perdit a su bita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. o con valutazione equitativa d el dann o non altrimenti dimo strabile nel suo pre ciso ammontare ex art.  1226 cod. civ.; 2) che in q uesta prospettiva , che tiene conto anzitutto del principio di risto ro integrale del pregiudizio effettivamente patito dal creditore danneggiat o, va letto il principio espresso dalla giurisprudenza del ### secondo cui il danno può essere anche risarcito in forma specifica, con un adeguamento completo alle disposizioni della direttiva non auto esecutiva da parte del legislatore nazionale ad effetto retroattivo, se ciò è sufficiente a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla violazione del diritto unionale, fatt a salva comunque la prova di un'eventuale maggior danno subìto per non aver potut o fruire a suo tempo dei vant aggi garantiti dal la norma, danno che può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacché anche l'inadempimento contrattuale può dar luogo a quest'ultimo tipo di pregiudizio (art. 2059 cod. civ.), allorquando ricorrano le ipotesi espr essamente previste d alla legge e se è stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla ### (Cass., Sez. Un., 11/11/2008 numero 26.972; 3) che, ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valut azione e liquidazione del d anno p atito dal soggetto 8 di 11 danneggiato dall'inadempimento dell o Stato nella tardiva attuazione della dirett iva 2004/80/CE, al d i là quindi dell'eventuale sussistenza di un maggior e pregiudizio, è quindi costituito dall'ammontare d ell'indennizzo di cui esso in quanto vittima del reato inte nzionale violento avrebbe avuto diritto a origine come bene dell a vit a garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'### 4) che, posta dunque tale indefettibile correlazione, deve per altro verso essere chiarito che l'indennizzo, ai sensi del citato art. 12 par. 2 della direttiva, ed il risarcimento del danno ci vilistico, conseguente al reato violento, delineano due distinti diritti, tra i quali non vi è coincidenza, giacché il primo è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla dis crezionalità del legislatore, mentre il secondo at tiene all'ambito dei danni alla persona ed al principio dell'integrità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore; 5) che, per altro verso an cora, tuttavi a, il considerando (6) della direttiva 2004/80/CE afferma, per quanto qui di inte resse, che le vittime di reato ne ll'### dovrebbero avere il diritto di ottenere un inden nizzo “eq uo e adeguato” per le lesioni subi te, per cui la d iscrezionalità del legislatore nel realizzare il sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti deve comunque essere necessariamente orientata dai criteri di “eq uità” e di “ adeguatezza” impo sti dal citato articolo della direttiva; 6) che inoltre la ### con la citata sentenza del 16 luglio 2020, ha precisato che l'articolo 12 par. 2 d ella diret tiva 2004/80/ CE deve essere interpretato nel senso ch e un inden nizzo forfettario concesso alle vittime di violenza (nel caso esaminato: violenza sessuale), sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, “non può essere qualificato come equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto 9 di 11 della gravità del le conseguenze del reat o per le vittime e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale morale subit o”, altresì sottolin eando che “il sistem a indennitario non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere acco rdato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato”, e che l'in dennizzo di consegue nza “non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale morale subito dalla vittima”, ma, per contro, “non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce dell a gravità delle conseguen ze del reato” intenz ionale violento, dato che l'inden nizzo “rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime”. Ne deriva che lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata “così da evitare ch e l'indennizzo forfettario previsto p er un determinato tipo di violenza possa rivelarsi alla luce delle circostan ze di u n caso particolare manifestamente insufficiente”.  5.3. Orbene, in forza di quanto sopra illustrato, le censu re delle ricorrenti sono, oltre che inammissibili, anche infondate , giacché la sentenza imp ugnata: a) ha anzitutto colto ed affermato la differenza giuridica e concettuale tra l'indennizzo di cui all'ar t. 12 par. 2 della dirett iva e il risarcim ento d el dann o civile per le conseguenze negative derivate alla vittima del reato intenzionale violento, con la con seguenza della diversa consistenza economica delle due poste; b) ha poi espressamente rilevato come lo Stato italiano abbia emesso i decreti ministeriali del 31 agosto 2017 e, soprattutto, del 22 novembre 2019, in cui sono stati rideterminati gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenz ionali violenti, proprio in considerazione dei principi fissati dalla citata sentenza 16 luglio 2020 della ### c) ha 10 di 11 ###determinato la quantificazione dell'indennizz o “nella ste ssa somma alla quale le appe llate avrebbero diritt o a lla luce della normativa che ha dato definitiva e piena attuazione alla direttiva CE” (così penultima pagina dell'impugnata sentenza), normativa rispetto alla quale, soprattutto in riferimento a quella contenuta nel d.m. 22 novembre 2019, è già stato d a questa ### rilevato come “sì è di gran lunga ristretta la forbice tra il liquidato quantum risarcitorio e il valore dell'ind ennizzo” (v. 
Cass., 2020, n. 26757, cit.). 
Dalla lettura de ll'impugnata sentenza - e non risultando, stante la già rilevata violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che le odierne ricorrenti, in origine attrici, abbiano svolto censura in ordine al mancato riconosci mento di un maggior danno eventualmente risarcibile, del quale anzi neppure argomentano - emerge quindi che la corte leccese si è pron unciata nella scrupolosa applicazione al caso di specie dei principi d i diritto posti sia dalla ### di Giustizia europea sia da questa ### di Cassazione.  6. In conclusi one, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  7. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto l'unica attività difensiva che, in ragione de l tenore della su a costitu zione, avrebbe voluto svolgere.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi d ell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della suss istenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al compet ente uffici o di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del lo 11 di 11 stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella cam era di consiglio d ella ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Tassone Stefania

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