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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5015/2024 del 13-11-2024

... "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215). 6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è (leggi tutto)...

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causa n. 7115/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tarantino Rocco Antonio, Caroleo Franco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23521/2026 del 19-07-2026

... Venendo, poi, ad affrontare «il problema delle censure riservate dai ricorrenti alla valutazione pure espressa dalla Corte ambrosiana circa la chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo intercorso fra le parti », ov vero la valutazione «di merito » co mpiuta dal giudice di secondo grado, la sentenza, richiamati i princip i che re golando l'ammissibilità delle censure che riguardi no il merito del giud izio, h a affermato: a) che «l'opera dell'interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto co stituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito»; b) che «nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'inter pretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneu tica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione»; c) che «in sé e per sé considerate, non possono quindi tro vare ingre sso in questa sede di legittimità le pu r articolate argomentazioni critiche profuse dai ricorrenti che si fondano su di un (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Dal Moro Alessandra

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18793/2026 del 09-06-2026

... e seguito tale pagament o (per euro 7.625,60) con riserva di gravame, la Corte d'appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado e condannato l'ente alla rifusione delle spese dei due gradi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda espressa di restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione riformata. 5. Entrambi i motivi sono manifestamente fondati. Pur avendo revocato il decreto ingiuntivo in ragione dei pagamenti intervenuti successivamente alla sua emissione, la Corte d'appello, come debitamente rappresentato dalla ricorrente, la quale ha riportato i passi essenziali degli atti processuali, provvedendo alla relativa localizzazione, al fine di permetterne l'esame da parte di questa Corte, ha omesso di statuire tanto sulla domanda svolta dall'opposta diretta a porre a carico del Comune di ### le spese della fase monitoria, quanto sulla domanda volta alla restituzione dell'importo versato all'appellato a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado, successivamente riformata dal giudice del secondo grado. 6. Conclusivamente, va nno accolti il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, assorbito il terzo. L a senten za impugnata deve essere (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Simone Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23733/2026 del 21-07-2026

... trattazione, eventualmente anche a seguito di “espressa” riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi C.C. 08/07/2026 r.g.n. ###/2026 Pres. #### possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi (cfr., al riguardo, ex professo, la citata Cass. 11/12/2025, n. ###); 2. le parti vanno rimesse, per la prosecuzione della causa, davanti al Tribunale di Venezia, con te rmine per riassumere di tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento; 3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202). Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio; assegna per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Venezia il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza. Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026. ### (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Iannello Emilio, Spaziani Paolo

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 576/2026 del 20-03-2026

... telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 27 gennaio e del 16 febbraio 2026 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c.. Svolgimento del processo I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-### 2 della predetta legge. ###pODVHQWHQ]DVHPSOLILFDWDqO¶HIIHWWRGLXQDGLVSRVL]LRQHOHJLVODWLYDWDOH premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di ### il: 30/03/2026 n.2291/2026 importo 200,00 far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata FRPH³VYROJLPHQWRGHOSURFHVVR´ (leggi tutto)...

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causa n. 812/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto

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