... essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.
137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (### cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###;
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di (leggi tutto)...
causa n. 2444/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti