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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-11-2023

... esi genze correlate alla tut ela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, mentre il quarto comma ha disp osto che, in caso di utilizzo di tali disposi tivi, no n vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S. 8 di 10 Orbene, il sistema delineato dal C.d.S. del 1992 è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e ammette la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto de l mezzo per effett uare la contest azione immediata (con riferimento alla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10438/2021 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio in ### vi a ### tena n. 28 , è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro ### - ### -intimata
Avverso la senten za n. 524/2020 d el Tribunale d i ### del 30/9/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dalla cons. ### Rilevato che: 1. Con sentenza resa il ###, il Giudice di pace di ### rigettò l'opposizione promossa da ### avverso l'ordinanza prefettizia con la quale, contest atagli la violazione ### Ordinanza-ingiunzione - ### del codice della strada - ### per l'emissione dell'ordinanza.  2 di 10 dell'art. 142, comma 8, C.d. S., gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 351,92. 
Impugnata la sentenza di primo grado dal medesimo opponente, il Tribunale di ### respinse l'appello.  2. Contro quesst'ultima sentenza, ### propone ricorso per cassaz ione sulla base d i quattro motivi, illustrati anche con memoria. ### di ### è rimasta, invece, intimata.   Considerato che: 1. Con il prim o motivo si lament a la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 203 e 204 del C.d.S., con riferimento al calcolo dei te rmini per la no tifica, da parte del prefetto, dell'ordinanza ingiunzione, in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. c iv., per avere il giudice d'app ello affermato apoditticame nte che il ricorso era stato presentato direttamente al ### e che lo stesso sarebbe stato notificato soltanto per conoscenza all'organo accertatore, con conseguente estensione dei termini di adozione del provvedimento fino a 210 giorni, senza specificare i motivi di tale affermazione, posto che il ricorso ex art. 2 03 C.d.S . era stat o notificato vi a PEC sia al ### di ### si a alla ### zia municipale di ### come anche evidenziato nell'intestazione dell'atto. Ad avviso del ricorrente, non sussisteva, pertanto, l'utilità e la necessità della trasmissione degli att i dal ### all'organo acc ertatore, nel termine di trenta gior ni previst o dall'art. 203, comm a 1-bis, C.d.S., con conseguente annullabilità dell'ordinanza ingiunzione, siccome emessa tardivamente, oltre il termine di 180 giorni.  2. Con il secondo motivo, si lamenta la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte relativa alla valutazione della notifica del ricorso ex art. 203 C.d.S. al prefetto 3 di 10 e non all'organo accertato re, con consegu ent e violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. in merit o al calcolo dei termini per la notifica, da parte del prefetto, dell'ordin anza ing iunzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di spiegare i motivi per i quali aveva ritenuto che la notifica del ricorso all'ente accertatore, ex art. 203 C.d.S., fosse avvenut a per mera conoscenza, benché fosse stata effettuata contestualmente a quella nei confronti del ### limitandosi ad affermare che il ricorso, in quanto amministrativo gerarchico improprio, doveva intendersi effettuato nei soli confronti del ### 3. Con il terzo motivo, si lame nta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, e degli artt.  2, comma 2, lett. c) e 3, punto 4), C.d.S., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che le banchine delle strade extraurbane secondarie non dovessero avere determinate caratteristiche, essendo sufficiente il rispetto dell'art. 3, n. 4), C.d.S., e che la giurisprudenza citata riguardasse la sola strada urbana di scorrimento, dimenticando che la banchina, per essere conforme al det tato legislativo al fine della installazione di impianti automatici di rilevamento della velocità, senza obbligo immediato di firma, non solo deve essere al di là della linea continua destra ed essere compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino di alcu ni elementi longitudinali (marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno dell a cunetta, ciglio sup eriore della scarpata nei rilevati), ma deve avere anche una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo della funzione di transito dei pedoni come zona di sicurezza o di sosta di emergenza dei veicoli. 4 di 10 4. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in merit o alla valutazione dell'esistenza di banchine nel tratto di strada ove era avvenuto l'accertamento, con conseguente violazione degli artt. 4, d.l. 20 giugno 2002, 121 e 2, comma 3, lett. c), C.d.S., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché il giudice del gravame, dopo avere erroneame nte interpretato la normativa sulle caratteristiche delle banchine delle strade extraurbane secondarie, non aveva svolto alcun accertamento in merit o, affermando apoditticamente che la strada sulla quale era stata accertata la condotta aveva le caratteristiche richieste dall'art. 2 C.d.S., senza considerare che era stata contestata l'idoneità della banchina in quanto era larga qualche centimetro e in quanto era sormontata da man to erboso su cui era stato in stallato in entrambi i lati un guardrail, sì da non consentire né il passaggio di pedoni, né la sosta di veicoli. Peraltro, era stato erroneamente applicato l'art. 2967 cod. civ., in quant o la prova della fondatezza della pretesa, costituita, nella specie, dai re quisiti minimi della strada e xtraurbana secondaria, avrebbe dovuto essere fornita dall 'amministrazione, one re questo rimasto inadempiuto.  5. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. 
Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva proposto ricorso al ### mediante invio di PEC in data ### sia alla ### c he al ### d i ### municipal e di ### e che l'ordinanza ingiunzi one era stat a adottata il ###, oltre il termine di 120 gior ni previsto dall'art. 204 C.d.S.. 5 di 10 Orbene, ai fi ni della valu tazione della temp estività del provvedimento occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d. S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal primo comm a della mede sima disposizione, pe r l'adozione dell'ordinanz a ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli att i dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che det ti termini, ai fini della considerazione della tempe stività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto. 
Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., finalizzato a consentire all'amministrazione di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma ### del le due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest'u ltimo al comando e 60 per la t rasmissione dal comando al primo) opp ure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest'ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia (in tal senso Cass. , Sez. 2, 9/6/2009, n. 1 3303), no n può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni d egli acce rtato ri e 120 giorni per l'emissione del provvedimento irr ogativo dell a sanzione 6 di 10 amministrativa, per un totale rispettivamen te di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (Cass., Sez. 2, 11/11/2009, 25690; Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303). 
Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell'atto (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 15/12/2016, n. 25868), ma dalla presentazione del ricorso. 
Può dirsi, allor a, che, nel la specie, essendo stato il ricorso depositato il ###, il primo termine di 180 giorni ha avuto scadenza al 22/1/2019 e il secondo di 210 giorni al 21 febbraio 2019. 
È a q uest'ultimo termine che occorre far riferiment o al fine d'accertare la tempe stività d ell'ordinanza ingiunzione adottata nella specie, atteso che, una volta avvi ato il procedim ento direttamente davanti al prefetto, si applica la disciplina afferente al procedim ento suo proprio, ivi comp rese le due scansioni operative di 90 e 120 giorni, per il quale vige l'unico termine, cumulato e perentorio, di 210 giorni, senza ch e rilevi la contestuale trasmissione del ricorso anche al comando, la quale rimane assorbita da quella avviata dirett amente davanti all'autorità competente a decidere l'impugnazione. 
Ne consegue che il Giudice di merito ha ben deciso allorché ha applicato quest'ultimo termin e e individuato la scadenza per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione al 21/2/2019, ritenendo che l'### non fosse incorsa nella dedotta decadenza. 
Né può dirsi che il Giudice abbia reso una motivazione incomprensibile, aven do chiaramente spiegato le ragion i per le quali ha ritenuto di privilegiare il termine concesso al ### reputando la notifica all'ente accertatore avvenuta per finalità di mera conoscenza. 7 di 10 Alla stregua di quanto detto, i primi due motivi devono pertanto essere rigettati.  6. Il terz o e quarto motivo, da t rattare cong iuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 
Si premette, innanzitutto, come l'art. 4, primo comma, del d.l.  121 del 2002 , conv., con mo dif., dalla legge n. 168 del 2002 (secondo la versione vigente ratione temporis), abbia previsto la possibilità di utilizzo dei dispositivi di rilevazione del superamento dei limiti di velocità non solo su lle autostrade e strade extraurbane principali di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) e b), del C.d.S., ma anche sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento o singoli tratti di esse di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), del C.d.S., quand'anche ricadenti nel territorio comunale, purché individuate con apposito decreto prefettizio ai sensi d el second o comma e, du nque, tenendo conto del tasso di inci dentalità, d elle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali no n è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del t raffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. 
Il terzo comma del ridetto art. 4, ha, altresì, chiarito che, nei casi indicati dal primo comma, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispett o delle esi genze correlate alla tut ela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, mentre il quarto comma ha disp osto che, in caso di utilizzo di tali disposi tivi, no n vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S. 8 di 10 Orbene, il sistema delineato dal C.d.S. del 1992 è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e ammette la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto de l mezzo per effett uare la contest azione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i qu ali i l tasso di incident alità, le condizioni stru tturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento) - in questi termini Cass., Sez. 2, 22/4/2022, n. 12864 -. 
Pertanto, se l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente è sempre consentita per le autostrade e le strade extraurbane principali, no n così accade per quelle extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), C.d.S., per le quali il si stema “autovelox” è liberamente apponibile quando mobile, valendo in tal caso la regola della contestazio ne immediata, salve le eccezioni previste dall'art. 201, comma 1-bis, codice della strada, ma non anche quando fisso, essendo in questo caso necessario il preventivo decreto autorizz ativo del prefetto (Cass., Sez. 2, 26/7/2023, n. 22627). 
Tale provvedimento, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchia ture automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere ado ttato in pre senza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il prefetto fare riferimen to, median te un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada, sicché esso deve includere le sole strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, C.d.S. del 1992, e non altre (Cass., Sez. 9 di 10 2, 20/6/ 2019, n. 16622), essendo altrimenti illegittimo e disapplicabile nel giudizio di opposi zione, allorché autorizzi l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada priva delle caratteristiche m inime in base alla definizione recata d al comma 2 d el citato art. 2 del su ddetto codice (Cass., Se z. 2, 6/3/2017, n. 5532). 
Nella specie, il ricorrente, pur essendovi tenuto in ragione della mancanza di indicazioni sul punto nella sentenza impugnata, non ha però allegato di avere contestato, davanti al giudice di merito, il provvedimento prefettizio che aveva stabilito le caratteristiche della strada, né indicato, in o ssequio al principio di specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza, del ricorso per cassazione, in quale atto del g iudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esam inare nel me rito la censu ra stessa, limitandosi, invece, a sollecitare un riesame d elle valutazioni fattuali operate dal Tribunale, precluso alla Corte di legittimità. 
Ne consegue l'inammissibilità delle due correlate censure.  7. In conclusione, dichiarata l'infondatezza dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo e del quarto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l'intimato spiegato difesa.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 , comma 17, legge n. 2 28 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo 10 di 10 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Roma, 26/10/2023  

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Pirari Valeria

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 572/2025 del 18-11-2025

... richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale ### sulle esigenze di ostensione dei terzi; come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: "Mariachiara” anziché “Marco” sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente - in uso e ormai identificativo di parte ricorrente. - ### scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri ### dott. ### dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: ### - ### Difesa da Avv. ### RICORRENTE Nei confronti di PM, in sede ###: mutamento sesso ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione finale del 3.10.25. 
In particolare, di seguito, le conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, visti gli art. 1 L. 164/1982 e 31 D. Lgs. 150/2011 e, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, previa eventuale convocazione del ricorrente, previa eventuale consulenza medica e tecnica d'ufficio ed ogni ulteriore eventuale provvedimento istruttorio ritenuto necessario: - accertare e dichiarare che il signor ### ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile; - dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di "Mariachiara” conseguentemente, ordinare all'### di ### del Comune di ### ove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso femminile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia "Mariachiara”; - contestualmente autorizzare signor ### e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari maschili seguiti da vaginoplastica ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile nel quale si riconosce l'attore. 
Con ogni riserva di formulare ed articolare ulteriori istanze istruttorie.  ### si associa alla domanda, con rinuncia ai termini.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere, rispettivamente, autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione nome e genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (da femminili a maschili). 
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda. 
Verificato il contraddittorio e sentita parte ricorrente, acquisita la documentazione allegata, all'esito, la causa passava direttamente al Collegio per la decisione. 
La domanda è fondata.  - ### ricorrente ha chiesto, in via principale, accertare e dichiarare che ### ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al genere femminile; con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari; segnatamente, da maschili a femminili (cd. transizione male to female - ### -). 
Come noto, all'epoca dell'entrata in vigore la L. 14.4.1982, n. 164, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd.  procedimento bifasico). 
Più precisamente, l'art. 1 della L. 164/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali di parte ricorrente, non detta specificamente alcun riferimento in ordine alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere. 
La questione ha costituito oggetto di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità (di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle garanzie individuali e delle libertà relazionali. 
Già con pronuncia n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. 
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Richiamato tale precedente, la Corte ha in seguito escluso (Corte Cost. 221/15) la necessità del previo trattamento chirurgico, non più qualificato quale prerequisito per accedere a detto procedimento, essendo "(…) solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali"; con la precisazione che "(…) rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo". 
Nello stesso senso i giudici di legittimità - percorso culminato in Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015 - hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale e non standardizzabile svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione - ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere, come momento determinativo assolutamente personale; sicchè l'intervento in sede chirurgica può accedervi in via meramente eventuale. 
Il ragionamento della Corte fonda sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla ### costituzionale oltrechè dalla ### (artt.  2, 3, 32 Cost., 8 ###; in base a un'interpretazione dell'art. 1, L. n. 162 del 1984, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di ### (### 11.7.2002, 28957/95, ### of ### vs. ###, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, ###; Corte Cost. Austria, 3.12.2009, ###/08) si è affermato che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque "(…) ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" da parte del ### stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali. Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso che il ### deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente; ove necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta; proprio in ragione della "tendenzialmente immutabilità, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali". 
Il definitivo superamento del cd. procedimento bifasico trova conferma, da ultimo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1.9.2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143): segnatamente, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medicochirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. 
In tal senso, ha specificato la Corte potendo il percorso di transizione di genere: “(…) compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico». 
In sede ###definitiva, deve potersi accertare che il mutamento di sesso - trattandosi di scelta tendenzialmente irreversibile, sia sotto il profilo soggettivo che delle oggettive mutazioni dei caratteri del fenotipo - sia effettivamente tale, cioè abbia assunto caratteristiche oggettive di irreversibilità attraverso il consapevole completamento di percorso individuale documentato. 
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte della ricorrente e della documentazione acquisita, si riscontra che: 1. ### (classe 2002), risulta in stato libero e senza figli; vive con la famiglia di origine e studia presso accademia di moda; riferisce non essere mai riuscita ad identificarsi nel genere maschile; 2. in particolare, a partire dal 14.4.22, la Difesa di parte ricorrente ha documentato l'avvio di presa in carico (della paziente) presso il ### di ### onde verificare presupposti per procedere al trattamento del riallineamento del fenotipo sessuale ### rispetto all'identità di genere ### espressa dal ### da allora risultano svolti colloqui psicologici anamnestici a cadenza quindicinale (dott. ### e visite endocrinologiche periodiche (dott.ri ### e ###; agli esordi del percorso era stato rilevato funzionamento cognitivo al di sotto della media: situazione emotivamente condizionata, nel senso che - come chiarito dalla psicologa clinica (dott. ### - ferma l'assenza di evidenze di aspetti psicopatologici, evidenzia: “(…) bensì una sofferenza dettata dalla disforia di genere che ha acuito aspetti di ansia sociale e inibizione già presenti”; all'esito del percorso psicologico (di esplorazione dell'identità di genere), segnatamente, dal luglio 2023, l'equipè ha confermato la diagnosi di disforia di genere della paziente, quindi ritenuto che non vi fossero controindicazioni all'inizio del trattamento ormonale femminilizzante; da allora, intrapresa la terapia ormonale (a partire dal settembre 2023) in seguito: “(…) ### ha effettuato visite endocrinologiche di controllo a cadenza programmata associati a colloqui di psicoterapia individuale. La paziente si è sempre presentata regolarmente puntualmente ai colloqui psicologici mostrando fin da subito un atteggiamento disponibile e collaborativo”; predisposizione che l'equipe qualifica come determinante e che ha consentito, complessivamente, alla ricorrente di acquisire una identità “definitivamente integrata, permettendole un'elaborazione autentica dei propri meccanismi di funzionamento psichico”; si specifica che: “(…) la paziente si è sempre riferita a sé utilizzando il genere femminile in modo spontaneo e senza forzature. ### è sempre stato curato e adeguato, connotato in senso femminile. La paziente in tutti i colloqui è apparsa lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio rispetto alla propria persona. ### è spontaneo, fluido ed il linguaggio adeguato a livello socio-culturale. La mimica vivace, l'umore è in asse. Il corso del pensiero è il risultato congruo e regolare, sia per forma, che per contenuti; (…) ### ha mostrato sufficienti competenze di critica e di giudizio oltre che buone capacità di adattamento, adeguatamente elaborati e gestiti dal soggetto”; fermi i limiti e le fragilità personali della paziente, l'equipe ha ritenuto che il progetto terapeutico volto a rinforzare le risorse individuali in chiave di autodeterminazione consapevole nella scelta di genere, sia stato raggiunto: la terapia ormonale in una con “(…) il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita che ### ha vissuto l'hanno portata al raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare gli interventi chirurgici di affermazione di genere in modo consapevole”; 3. pertanto, conclude l'equipe che: “(…) in questi mesi di lavoro la paziente ha elaborato il percorso di cambiamento e si è fermata a riflettere in modo lucido sui significati che tale decisione può avere per lei e per il suo futuro (…) fa progetti per il futuro e sembra non avere timore di affrontare le eventuali difficoltà”; ha seguito con regolarità la terapia ormonale prescritta; la disforia è risultata accertata: “(…) la paziente presenta una condizione di disforia e vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti sia privati che sociali (…) condizione manifestata in età infantile che è presumibilmente irreversibile; (…) la paziente inizia dal secondo anno delle superiori a riconoscersi come ragazza transgender e a vivere al femminile (…); al compimento dei diciotto anni ### con l'appoggio della sua famiglia, fa richiesta al ### per intraprendere il presente percorso di affermazione di genere”; all'esito del quale, in conclusione, “(…) l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del nome, del genere, dei documenti che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica”; con la precisazione che, data la giovane età e il delicato percorso evolutivo della paziente, l'equipe ha evidenziato altresì che: “(…) la paziente si impegna inoltre a proseguire il percorso psicoterapeutico fino agli interventi di affermazione chirurgica del genere, al fine di poter continuare il supporto psicologico in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica”. 
La documentazione esaminata dà atto quindi della diagnosi di disforia, viene illustrato il percorso sanitario e psicologico ed il trattamento ormonale svolto; non risultano patologie cognitive, né sono emerse controindicazioni - fermo suggerimento a proseguire il percorso psicologico di supporto -; la paziente ha manifestato all'equipe una progressiva maturazione ed elaborazione consapevole della propria scelta, conforme al vissuto che sente ed ha espresso - senza soluzione di continuità - fin dall'infanzia. 
In linea con i predetti riscontri documentali risultano, altresì, le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e atteggiamenti femminili e, alle domande del GR, ha specificato: “(…) mi chiamo ### (…) ho fatto la scuola ### (istituto professionale di ###, sono sempre stata propensa a dedicarmi alla moda; preciso che fin da piccola non mi sentivo come gli altri bambini, mi sentivo che stavo meglio con le bambine mentre ero sempre un pò da parte con i maschi; poi in terza media e soprattutto dalla seconda superiore ho fatto outing; non lavoro, per me è difficile anche presentarsi ad un colloquio di lavoro, ho sempre timore di come vengo guardata, di come sono giudicata (…); ho problemi adesso a presentarmi come sono, vorrei lavorare in una boutique mi piacerebbe in particolare trattare capi vintage” (verbale ud. 3.7.25). 
In definitiva, pertanto, le risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato; identificandosi come “Mariachiara” pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche maschili, parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere ### nel quale si riconosce e per il quale ha scelto di intraprendere il percorso di transizione in atto. 
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile; inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, considerato il superamento del cd. procedimento bifasico (cit. Corte Cost. 143/24); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.  - ### modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. 
Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale; onde evitare di gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del nome "Mariachiara” da parte ricorrente, va considerato - rispetto al nome di nascita “Marco” - l'assenza di condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale ### sulle esigenze di ostensione dei terzi; come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. 
Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: "Mariachiara” anziché “Marco” sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente - in uso e ormai identificativo di parte ricorrente.  - ### scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con il nome già in uso di "Mariachiara” determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde evitare difficoltà nella vita di relazione; soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità della ricorrente e gli atti dello stato civile. 
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo. 
Le spese, considerata la natura e gli esiti del giudizio, restano irripetibili.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte ricorrente, ### nato a #### il ### (C.F. ###) da maschile a femminile; 2) dispone che l'### di stato civile territorialmente competente proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “Marco” il prenome di parte ricorrente debba sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “Mariachiara”; 3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome “Mariachiara”; 4) nulla sulle spese.  ### 5.11.25 ### dott. ### dott.

causa n. 695/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Amisano, Gian Andrea Morbelli

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1662/2025 del 23-01-2025

... elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione el ettorale. La stessa commission e controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto»). È evidente, allora, che corretta è la decisione del C.N.F. che ha ritenuto precluso alla ### elettorale l'esercizio di poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti là dove detta ### si sia già espressa in sede di ammissibilità delle candidature ed ha affermato competere al ### nei termini di legge, provvedere alla rideterminazione della compagine consiliare ottemperando alla decisione del C.N.F. intervenuta a seguito del ricorso degli interessati. 7. Sono fonda ti il secondo e (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 12357-2023 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### RICCIOTTI 9, presso lo stu dio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### - controricorrenti - nonchè contro ###'### - ###'ORDINE - ###.G.N. 12357/2023 Cron. 
Rep. 
UP 12/11/2024 RGN 12357/2023 Pag.
DELL'#### 2023-2026, ###### , ###########, ########## I, ### E ####### GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 94/202 3 del ### depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal ### udito il ###, in persona del ### il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha concluso per l'accoglimento dei motivi due e tre del ricorso, con richiesta di affermazione del principio di diritto per il motivo primo; uditi gli avv ocati #### MACRÌ e #### 1. Con sentenza n. 94 del 2023, depositata e pubblicata il ###, il ### accoglieva i r eclami elettorali presentati dagli avv.ti ### e ### con i quali si impugnavano i verbali della ### sione elettorale per l'elezione del ### dell'Ordine degli avvocati di ### che li avev a dichiara ti inelegg ibili ed avev a d isposto lo scorrimento della graduatoria degli eletti.  2. I suddetti avv .ti ### e ### av evano ricoperto la carica di consigliere dell'Ordine degli ### di L ecce per due mandati consecutivi, l'ultimo dei quali era stato per la consiliatura 20 15/2018 , con scad enza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019. RGN 12357/2023 Pag.
I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019, salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019, dopo appena 2 mesi dalla pr oclamazione (ciò a seguito della impugnazione dinanzi al ### ale ### con vari r eclami, del verbale di proclamazione degli eletti con riguardo agli avv.ti ### e ### oltre che ad altr i quattro consiglieri r isultati eletti). Con delibera del 24.7.2019, il C.O.A. di ### aveva integrato la composizione del ### con il subentro dei primi sei non eletti. 
Con atti del 12 gennaio 2023, gli avv. ### no e ### avevano presentato la propria candidatura come componenti del ### dell'Ordine degli Avvocat i di ### per il quadrienn io 2023/ 202 6 e la Com missione ### ne aveva disposto l'ammissione con riserva. 
Successivamente, la ### pur certif icando che i candidati ### e ### risultavano collocati ai posti 2° e 3° della graduatoria, ne aveva dichiarato l'ineleggibilità. 
La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che detti avvocati avevano svolto due m andati consecut ivi, l'ultimo dei quali, relativo a l quadriennio 2019-2022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consilia tura inferiore a due a nni, non escludevano che fosse integrata la previsione dell'art. 3, comma 3, terza parte della L. n. 113/2017. 
Avverso tale decisione gli avv.ti ### e ### ricorrevano innanzi al C.N.F. e l'avv. ### p resentava controricorso con ricorso incidentale.  3. Con l'indicata sentenza n. 94 del 2023, il C.N. F. annull ava l'atto di proclamazione degli eletti della ### elettorale nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli avv.ti ### aele ### e ### a per il quadriennio 2023/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica della graduatoria degli eletti.  ###.N.F., in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti e, a fortiori, nel caso in cui la ### elett orale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità delle candidature. RGN 12357/2023 Pag.
Con delibera del 16.5.2023 , il C.O. A. di ### dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto degli avv.ti ### e ### 4. La sentenza in esame è sta ta impugnata dall'avv. ### con ricorso affidato a quattro distinti motivi.  5. Gli avv . ### e ### e ### hanno resistito con controricorso.  6. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.  7. Fissata l'adunanza camerale del 12/12/2023, il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.  8. In vista di detta adunanza sono state depositato memorie.  9. Con ordinanz a interlocutoria n. 7058 del 2024, respinta l'istanza di sospensione proposta dalla ricorrente, rilevato che il primo motivo di ricorso poneva alla Corte la questione di diritto, su cui non r isultavano specif ici precedenti di legittimità, della amm issibilità d ella candidatura con r iserva e della possib ilità di delibare definitivamente sulla eleggibilit à all'esito d ello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta, si è ritenuto di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.  10. ###.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.  11. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il pr imo motivo, la ricorrente lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-septies della L. 241/1990 nonché degli artt. 3, 8, 9 e 1 5 della L. n. 113/20 17 nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.  Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenut o che, in attuazione dell 'art. 15 della L. n. 113/20 17, la ### una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull'incandidabilità o ineleggibilità degli stessi, a nulla rilev ando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto. Invero, l'avvocata argomenta la legittimità dell'agire della ### ritenendo che l'art. 9, comma 3, della L. n. 113/ 17 attribuisce espressamente alla ### elettorale la verifica delle condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e RGN 12357/2023 Pag. decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all'ammissione.  2. Con il second o motivo la ricorrent e denuncia la violaz ione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 113/2017, nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.  Assume l'erroneità della sentenza im pugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altr i precedenti decisioni del C.N.F. (in particola re la decisione n. 9 del 2022), n on computa bile il brev e mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri ### e ### ai fini della ricandidatur a e dell'applicazione del divieto previsto dall'art. 3. 
In particolare, il Collegio, in violazione delle citate norme, ha affermato che, nell'ipotesi di d imissioni volonta rie intervenute pr ima del decorso del biennio rilevante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 8 566 del 2021), la quale a vrebbe comportato l'ineleggibilità degli avv.ti ### e ### 3. Con il terz o motivo la ricorr ente deduce la violaz ione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, ultimo periodo della legge n. 113/2017, nonché dell'art. 12 delle preleggi, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc.   Assume che la sentenz a g ravata ha violato le norme in epigr afe nella parte in cui ha aff ermato che le f unzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso della consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la “ricandidatura” è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato.  4. Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss. R.D. n. 37/34, dell'art. 343 cod. proc.  nonché dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.  In particolare, la ricorrente censura la decisione del C.N.F. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli av vocati ### e ### incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio 2023-2026 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 113/2017. RGN 12357/2023 Pag. 5. Va prelimina rmen te respinta l'eccezione di intervenu ta acquiescenza formulata dai controricorrenti alla luce della mancata impugnazione della delibera del C.O.A. di ### del 6 maggio 2023 di rid eterminazione della composizione del consiglio, in attuazione della sentenza impugnata in questa sede.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, l'acquiescenza tacita (alla sentenza) ex art. 329 cod. proc. civ. può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in m aniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronu ncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (Cass., Sez. 2, 29 febbraio 2016, n. 3934). 
La pendenza del presente ricorso già esclude ogni acquiescenza.  6. Il primo motivo è infondato.  6.1. Il motivo pone la questione se sia consentito alla Co mmissione elettorale, in sede di proclamaz ione degli eletti, l'esercizio di un potere decisionale in ordine alla eleggibilità dopo lo svolgimento delle operazioni di voto e ciò anche con riguardo a candidature escluse ed ammesse con riserva. 
Ci si chiede, in particolare, s e correttamente il C.N.F. abbia ritenuto la carenza, in capo alla ### del potere di dichiarare, dopo lo scrutinio dei voti e in sede di pr oclamazione d egli elett i, l 'ineleggibilità dei candidati ammessi, da lla medesima ### alla competizione elettorale.  6.2. La questione è stata già affrontata da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 22624 del 09/08/2024 e n. 23101 del 26/08/2024). 
Si è, al rigua rdo, af fermato che deve escludersi, in mancanza di una indicazione normativa, l'istituto della ammissione con riserva al voto per la designazione dei componenti dei ### degli ordini degli avvocati. 
Sulla base delle previsioni normative, il potere attribuito alla ### elettorale dall'art. 9 della legge n. 113 del 2017 è esclusivamente quello di verificare preventivam ente la sussistenza dei requisiti di legge e, in caso negativo, escludere uno o più candidati, per poi lasciare al candidato la scelta di tutelarsi proponendo una eventuale impugnazione della decisione anche in via cautelare davanti all'organo competente, ovvero il C.N.F., ex art. 28 della RGN 12357/2023 Pag. medesima legge, organo dota to di competenza g iurisdizionale esclusiva in materia (proponendo in quella sede una eventuale richiesta di sosp ensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione, eventualmente, al fine di non precludere al candidato il diritto di partecipare alla votazione). 
A differenza dei pubblici concorsi per titoli o esami, in cui l'ammissione con r iserva non incide, o incide margina lmente sulla posizione degli a ltri candidati, consentendo al candida to di dar p rova della sua preparazione mediante l'espletamento della prova, fruendo di una possibilità che andrebbe diversamente perduta, si tratta invece di una competizione elettorale ed, in particolare, di una competizione dotata di una base di elettorato attivo molto circoscritta, in cui l'elezione è frutto, anche, della visibilità e della stima di cui gode il cand idato all'interno del suo ordine professionale nell'ambito territoriale in cui esercita la professione.  ### con riserva non è prevista e non pare che corrisponda, in caso di selezione elettorale, ad un principio generale. 
Specie in amb iti territorialmente o corporativistica mente ristretti, come quello delle elezioni ai consigli degli ord ini professionali, connotati da tratti peculiari di prossim ità, mutuando l 'espressione utilizzata d alla Corte costituzionale, inevitabilmente consentire bbe all'ammesso con riserva di condizionare l'esito delle elezioni, svolgendo campagna elettorale in proprio favore e veicolando a suo f avore voti che, in caso di sua esc lusione dalla competizione, sarebbero stati diversamente assegnati dai votanti. 
In mancanza di una chiara previsione di legge, deve escludersi che rientri nei poteri della ### elettorale istituita in occasione delle elezioni dei componenti del ### dell 'Ordine degli avvocati, in sede di verifiche preventive di ammissibilità delle candid ature, ammettere con riserva uno o più candidati.  6.3. ### alla fase successiva al voto, dalla scansione procedimentale delle procedure di voto, ed in particolare dall'art. 15 della legge n. 113 del 2017, si deduce che la ### elettorale non può effettuare alcun tipo di attività di verifica delle candidature dopo che lo scrutinio è terminato. Nella fase successiva a llo scrutinio, i compiti d ella ### el ettorale sono specificamente indicati dalla legge e sono solo quelli indicati dalla legge: essa deve procedere al conteggio dei voti, alla formazione della graduatoria e alla RGN 12357/2023 Pag. proclamazione degli eletti, dandone le comunicazioni agli organi previsti dalla legge. Una volta espletata l'elezione sulla base di un determinato elettorato, non è più dato alla ### elettorale modificarne i risultati escludendo un candidato precedentemente ammesso, perché in tal modo altererebbe gli esiti della votazione. 
Ipotizzando l'ammissibilità con riserva di un candidato in un a competizione elettorale con un elettorato molto circoscritto, e questo, come nella specie, risultasse tra g li eletti ma potesse essere successivamente escluso dalla stessa ### preposta a vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali, l'intero esito dell'elezione ne risulterebbe alterato. 
Ed infatt i, il candidato subentrante p er effett o della esclusione di altro candidato successivamente dispost a potrebbe non essere quello che nella competizione elettorale svolta si ha riportato un maggior numero di preferenze, pur non risultando ele tto. Se l'ammesso con riserva non fosse stato tra gli eleggibili, infatti, tu tti i voti avrebbero potuto essere ripa rtiti diversamente non risentendo della campagna elettorale d a questi svolta in proprio favore.   Deve r itenersi preferibile l'interpretazione secondo la quale la ### elettorale, che è organo preposto a vegliare sul regolare espletamento del voto, non abbia poteri preventivi di ammissione con riserva al voto, né poteri successivi di esclusione.  6.4. Gli aventi diritto al voto non sono peraltro privi di mezzi di reazione contro una fallace interpretazione della ### stessa (che ammetta un candidato che non ne ha diritt o, o che escluda un o che ne ha diritto) : nell'ambito della fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono riv olgersi alla stessa ### one, perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all'organo competente, ovvero il C.N.F., ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla ### elettorale.  6.5. La suddetta delim itazione dei p oteri della ### risulta evidente dal confronto tra l'art. 9, comma 5, della legge 113 del 2017 il quale RGN 12357/2023 Pag. prevede che «la commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovr ainten de a tutte le operazioni elettorali, nonché a lle ulteriori attività connesse sino alla proclam azio ne degli eletti» e l'art. 15 della medesima legge che, rispettiva mente ai com mi 4, 5, 6 e 7, dispone che: «effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti», «risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire», «in caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», «terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risult ato e nella stessa giornata proce de a lla proclamaz ione degli eletti, dandone immediata com unicazione al Ministero della giustiz ia, al ### nazionale forense, al competent e presidente ###ale e a tu tti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine». 
Si aggiunga che solo nelle ipotesi espressamente previste dal successivo art. 16 il risultato espresso dalla votazione può essere modificato («In caso di morte, rinunzia, di missioni, decadenza, impedimento permanen te per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso d i parità di voti, subentra il più a nziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abb iano uguale anzianità di iscr izione, il magg iore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento»). 
Il fatto che l'art. 9 citato preveda che la ### «sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti» non consente di ritenere che in sede di proclamazione degli eletti la stessa possa rinnovare o modificare il proprio già espresso giudizio d i candidabilità tratt andosi di m era attività di controllo e vigilanza circa la regolarità del voto come reso evidente dall'art. 11, comma 5 («La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazion i di voto mentre l'accesso al seggio elettora le è consentit o agli elettori per il tempo RGN 12357/2023 Pag. strettamente necessario all'espressione del voto»), dall'art. 12, comma 2 («Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segreta rio d ella commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio»), dall'art. 13, comma 4 («### alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione el ettorale. La stessa commission e controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto»). 
È evidente, allora, che corretta è la decisione del C.N.F. che ha ritenuto precluso alla ### elettorale l'esercizio di poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti là dove detta ### si sia già espressa in sede di ammissibilità delle candidature ed ha affermato competere al ### nei termini di legge, provvedere alla rideterminazione della compagine consiliare ottemperando alla decisione del C.N.F. intervenuta a seguito del ricorso degli interessati.  7. Sono fonda ti il secondo e il terzo motivo di ricorso, da tra ttare congiuntamente stante l'intrinseca connessione.  7.1. Gli avv.ti ### e ### avevano ricoperto la carica di ### dell'ordine per due mandati consecutivi, l'ultimo dei quali per il quadriennio 2015 - 2018, prorogato, per effetto del D.L. 2/2019 e poi della L. 12/2019. Si erano ricandidati alle elezioni per il quadriennio 2019-2022, tenutesi nei giorni 8 e 9 maggio 2019 ed erano risultati eletti. Il nuovo ### si insediava il 18 maggio 2019. La proclamazione veniva impugnata avanti al C.N.F., inducendo l'avv. ### e l'avv. ### a rasse gnare le dimissioni dalla carica, formalizzate con atto del 18.7.2019. Con delibera del 24.7.2019 il COA di ### pertanto, provvedeva ad integrare la composizione del ### con il subentro di altri consiglieri. 
In d ata 12.1.2023 entrambi i ricorrenti presentavano la propria candidatura quali componenti del ### dell'Ordine degli ### di ### per il qua drienn io 2023-2026, rappresentando in modo esplicito la loro posizione personale, riferita ai mandati precedentemente svolti. RGN 12357/2023 Pag. ### ssione elettorale disponeva l 'ammissione alla competizione elettorale di tutte le candidatur e presentate, r iservando al momento della proclamazione ogni provvedimento in ord ine ad event uali ineleggibilità. 
All'esito d elle votazioni l'avv. ### e l'avv. ### risultavano eletti, collocandosi rispettivamente in terza posizione e in seconda posizione nella graduatoria, per numero di voti ricevuti. ### elettorale, riunitasi dopo lo scrutin io, pur dando atto dei voti r icevuti dagli avv .ti ### e ### ne dichiarava l'ineleggibilità “per avere svolto due mandati consecutivi, l'ultimo dei quali 2019/20 22 considerato per int ero, poiché le rassegnate dimissioni dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni non rientrano nella previsione del q uarto comm a dell'art. 3 della legg e 113/2017 («Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispett o del diviet o di cui al secondo peri odo del comm a 3» - c.d.  divieto del terzo mandato consec utivo -). Proclamav a quindi eletti ventuno consiglieri, con esclusione dell'avv. ### e dell'avv. ####. N.F. riteneva non corretta tale impostazione assumendo che le dimissioni rassegnate dai reclamanti dopo soli due mesi dalla proclamazione alla carica di consiglieri per il quadrienn io 20 19/022 rendessero non computabile il mandato ai fini della ricandidatura e non potessero integrare la previsione dell'art. 3, comma 3, terza pa rte della L. n. 11 3/2017; di conseguenza, annullava l'atto di proclamazione degli eletti della ### istituita p resso il ### dell'Ordine di ### nella pa rte in cui aveva dichiarato ineleggibili gli avvocati ### e ### per il quadriennio 2023/2026.  7.2. Questa Corte si è già pronunciata sulle intervenute dim issioni successive alla proclamazione. 
Con sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, le ### di questa Corte, richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale e ribadito che - per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità - la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di “assicurare la p iù ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli ### favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice”, hann o affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 113/2017, che prevede che i RGN 12357/2023 Pag. consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il seco ndo mand ato si sia dimesso anticipatamente r ispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rileva re in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è sv olto il precedent e ma ndato, atteso che la norm a mira a rafforzare il divieto di cui a l precedent e periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avut o una f ine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura”. 
La pronuncia delle ### ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla “dur ata oggettiva della consiliatur a”, negando rilevanza alla minor durata “soggettiva” che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere ed evid enziando che, in tale ottica “oggettiva”, la previsione del terzo perio do del com ma 3 dell'art. 3 L.  113/2017 («La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agl i anni nei quali si è svolto il pr ecedente manda to») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l'espletamento di due mandati consecutivi, l'ex consigliere non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una du rata inferiore a quella legale ### , per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo se sia trasco rso un numero di anni uguale a quello nei q uali si è svolto il precedente mandato (“garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l'esigenza di un decorso temporale tale da favorire il ricambio all'interno dell'organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente svolgimento delle funzioni elettive non sia eluso approfittando dell'anomala cessazione anticipata della consiliatura”).  7.3. ### delle dimissioni volontarie al fine dell'integrazione di un mandato inferiore a due anni per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della L. RGN 12357/2023 Pag. n. 113/2017 è stata affermata anche da Cass., Sez. Un., n. 9755 dell'11 aprile 2024 evidenziandosi che tali dimissioni non sono idonee a elidere il fatto che il mandato sia stato ricevuto per l'intera consiliatura. In tal caso, dunque, il mandato, per come conferito, va param etrato alla dur ata ### della consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà dell'interessato (senza che rilevino le ragioni sottese alla scelta delle dimissioni). 
La suddetta sentenza ha, altresì, marcato la differenza tra l'ipotesi, come quella qui in esame, del mandato soggettivamente infrabiennale (tale solo per effetto della volontà dell 'eletto) e quella del m anda to oggettivament e infrabiennale (subentro di un consigliere non eletto per un limitato periodo di consiliatura), in riferimento alla già citata disposizione del comma 4 dell'art. 3 l. n. 113/2017 («Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del d ivieto di cui al secondo periodo del comma 3»), inidoneo a determin are un q ualche condizionamento del corpo elettorale e quindi a costituire una cesura della possibilità di condizionamento derivante dall'espletamento di precedenti mandati (cfr., Cass., Sez. Un., n. 25040 del 16 settembre 2021, al punto 7.5).  7.4. Va, quindi, ribadito che le dimissioni volontarie del consigliere eletto per l'intero mandato non consentono di fare applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017.  8. Il quarto motivo è infondato. 
Esso si sostanzia nella censura rivolta alla decisione del C.N.F. nella parte in cui ha r itenuto inam missibile il ricorso incidentale proposto d all'avv.  ### inteso a far accertare e dichiarare l'ineleggibilità degli avv.ti ### e ### Va fatta applicazione di quanto già affermato da queste ### nella già citata Cass. n. 22624/2024 (punto 8 del ### in diritto).  ###. N.F. è l'organo avente competenz a giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativ i alle elezioni dei ### d ell'Ordine, ex art. 36 d ella legge professionale forense, e q uindi preposto alla verifica della leg ittimità della procedura elettorale seguita dai ### degli ### territoriali. 
Esso eff ettua, su ricorso degli interessati, un contr ollo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provv ede ad annullar e il RGN 12357/2023 Pag. provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge. 
Nel far ciò, è chiamato a decidere nell'ambito della materia del contendere che gli viene sottoposta dagli interessati. 
Nello specifico, adito dagli avv .ti ### e Lu igi ### con reclamo avverso il pr ovvedimento di proclamazione degli ele tti che si era concluso con la d eclaratoria d ella loro ineleggibilità, rientrava nelle competenze del C.N.F. verificare la regolarità del procedimento elettorale in relazione a quanto lamentato e, ove avesse accertato - come nella specie - il compimento di attività in violaz ione di legge, era suo compito annullare la proclamazione. 
Non avr ebbe potuto invece in quella sede, co me ipotizzato da lla ricorrente, andare a verificare se i reclamanti avessero o meno i requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo della legge n. 113 /2017 degli avv.ti ### e ### (a prescindere dalla dedott a carenza di potere della ### elettorale e dalla richiesta formulata dai reclamati principali di essere dichiarati eletti). Non era dunque possibile un reclamo incidentale avverso un provvedimento già precedentemente impugnato da altro soggetto legittimato al fine di devolvere alla cognizione del giudice profili d iversi da quelli già d evoluti in ragione d ell'impugnazione principale. 
Non poteva , del resto, l'avv. ### dolersi in via principale di una pronuncia della ### elettorale a lei favorevole. 
Né è preclusa agli interessati la possibilità della verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità in capo a chi a bbia già espletato due mandati consecutivi che potrà essere effettua ta nella sede opportuna, a nche impugnando per questo motivo la nu ova delibera del C.O.A. che proclami eletti avvocati ineleggibili.  9. Da tanto consegue che vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri. 
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, per un nuovo esame, al ### in diversa composizione.  10. La novità e c omplessità delle questioni tra ttate giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. RGN 12357/2023 Pag. P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al ### in diversa composizione; compensa le spese di legittimità.  ### così deciso nella camera di consiglio delle ### unite civili della 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Marotta Caterina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5702/2025 del 13-11-2025

... il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955). **** Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2215/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). ****  1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti. 
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale. 
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente.  ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). 
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”. 
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino.  ****  2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi). 
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte. 
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino. 
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino.  **** 
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente. 
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f.  ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.  **** 
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame. 
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza. 
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi. 
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio).  ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735).  **** 
Non è fondato neanche il secondo motivo. 
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”. 
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598).  **** 
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. 
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza.  ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107). 
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955).  **** 
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###.  2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 11.11.2025 ### est.

causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9244/2025 del 08-04-2025

... nze, rispettivament e, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincid enti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del codice della privacy ( n. 9314/2023). 7. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al la rifusion e delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 p (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 16241-2023 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCEL LERIA DELLA COR TE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro F.### S. ### S.P.A., in persona del legale rappre sentante pro t empore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2023 della CORTE ### di L'### depositata il ### R.G.N. 272/2022; ### privato - ###.G.N. 16241/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 19/02/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02 /2025 dal ###. ### MICHELINI; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato ### R ### per delega verbale dell'avvocato ### Fatti di causa 1. La Corte d '### o di L'### ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di rigetto delle domande di ### contro la società F.lli ### di cui era stato dirigente fino al licenziamento comunicato con lettera 12.12.2019, domande dirette all'accertamento dell'illegittima acquisizione da parte della società di dati personali del dipende nte, posti a fond amento del procedimento disciplinare esitato con il licenziamento, e di condanna della società a risarcire voci di danno patrimoniale e biologico.  2. In sint esi, la Corte di merito ha rit enuto legittimi l'acquisizione e l'utilizzo per il procedimento disciplinare, da parte dell a società, degli att i di procedimento p enale (a carico di altro ex-dirigente), in cui la società risultava parte offesa, e il diritto alla riserv atezza d el dipendente non maggiormente degno di tutela dei d iritti all'iniziativa economica e alla difesa della società; quindi ha giudicato non violate le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di copia degli atti di un procedimento penale non coperti da segreto e di controllo a distanza ai sensi dell'art. 4 legge 300/1970, e non ha ravvisato comportamenti antigiuridici della datrice di lavoro. 3 3. Per la cassazione della predetta sentenza ### propone ricorso con 2 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.  5. La causa è stata d iscussa or almente all'odierna pubblica udienza e trattenuta in decisione.   Ragioni della decisione 1. Con il primo m otivo, parte ricorren te deduce violazione dell'articolo 5.2 lettera b) delle ### del ### della ### dell'1.3.2007, dell'articolo 15 Cost. e degli art. 6 e 13 del ### per la ### dei ### (### - ### 2016/679), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; sostiene che erroneamente la Corte d'### ha affermato che le regole, menzionate dall'art. 5 punto 2 lettera b) delle ### l'art. 15 Cost . e l'articolo 1 3 del ### nto, p ossono valere soltanto nelle ipotesi in cui sia il datore di lavoro ad effettuare il controllo della posta aziendale, del computer e del telefono del lavoratore.  2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 300/1970, dell'art. 15 Cost. e degli artt.  4 n. 11, 20 e 21 del ### in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che erroneamente la Corte d'### ha ritenuto che l'art. 4 Legge n.300/1970 e le norme ad esso connesse riguardino soltanto i controlli posti in essere d al datore di lavoro median te l'impiego diretto di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza dell'attività del lavoratore.  3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.  4. Come osservato dal P.G. con argomentazioni che il Collegio condivide, per rispondere al requisito p rescritto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., occorre che il ricorso 4 per cassazione con tenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproch e pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto ch e le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine , del tenore della sentenza impugnata (così Cass. n. 1352/2024).  5. Nella specie risulta carente la descrizione delle pretese avanzate in giudizio e la complessiva il lustrazione della controversia, limitandosi il ricorrente ad enunciare errori di diritto delle motiv azioni, introducendo p eraltro motivi di violazione di legge come avulsi dalle circostanze di fatto, incorrendo in tal modo in difetto di autosufficienza anche dei singoli motivi, perché la Corte sarebbe costretta alla lettura degli atti del processo, al fine di comprendere in che misura venga in r ilievo la q uestione dell'autorizzazione al trattamento dei dati, di quali dati esattamente si parli, da chi trattati, quali dati sensibili siano stati violati, senza che siano chiarite, risultando soltanto la sussistenza d i un licenziamento, le contestazioni e le posizioni delle parti sul punto, al fine di verificare la deci sività delle circostanze connesse agli errores in iudicando denunciati.  6. Del resto, questa Corte, nella pronuncia tra le stesse parti n. 20 882/2023 relativa al licenziamento, ha già osservato che andava escluso trattarsi di ipotesi di controllo difensivo illegittimo ex art. 4, legge n. 300/1970 perché, nella fattispecie in esame, si trattava di acquisizione di elementi da un procedim ento penal e riguardante alt ra persona e ottenut i da mez zi di comunicazione nella disponibilità di questa, rimanendo estranea ogni 5 problematica concernente il controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche, audio-visive o di a ltri strumenti; e che, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce vi olazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgim ento di attività processuale, giacché detta discip lina non trova applic azione in via generale, quando i dati st essi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo, poiché in tal sede vanno composte le diverse e sige nze, rispettivament e, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincid enti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del codice della privacy ( n. 9314/2023).  7. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.  8. Al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna parte ricorrente al la rifusion e delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 p er compensi professionali, € 200 per esborsi, s pese generali al 15 %, accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament o da parte del ricorrente dell'ul teriore 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in Rom a, nella camera di consiglio del 19  

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Michelini Gualtiero

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