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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1416/2026 del 29-01-2026

... squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione richiesta. Sono noti il principio per cui il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7187 del 04/03/2022), nonché quello in forza del quale “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15052 del 11/06/2018). Applicando entrambi i principi citati al caso sub iudice si ritiene che l'inadempimento della ### sia connotato da gravità ex art. 1455 c.c.. Le parti del contratto sono entrambe società operanti nel settore cinematografico, quindi, lo scopo cui sono orientate le attività intraprese non può che essere quello derivante (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ###/2021 del R.G., pendente tra ### S.R.L. (P.IVA:###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### SGRÓ, indirizzo telematico: #### - ### E ### S.R.L. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### indirizzo telematico: #### - ### NONCHÉ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ####: Altri contratti tipici - ### cinematografica.  ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale Civile di ### adito, ogni istanza ed eccezione contraria e reietta: 1. ###: dichiarare l'inadempimento della ### S.r.l.  e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. e condannare la ### S.r.l. alla restituzione della somma versata dell'importo di € 688.200,00 (seicentottantomiladuecento/00) oltre interessi di legge a decorrere dalla domanda; 2. ###, condannare la ### S.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale di € 600.000,00 (seicentomila/00) o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 3. ###, condannare in solido la ### e il ### nella loro qualità di garanti della ### S.r.l., alla restituzione di € 420.000,00 oltre IVA corrisposti alla ### di ### di ### S.p.A. e, in ogni caso, al risarcimento del danno per € 600.000,00 o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 4. ### - stante l'integrazione documentale disposta dal giudice a seguito della scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla quale è emerso per la prima volta un ulteriore inadempimento da parte della convenuta ### derivante dalla commercializzazione dei diritti del ### da parte della ### - accertare la violazione degli artt. 7 e 8 del contratto e condannare la ### al pagamento in favore della ### della percentuale pari al 21% degli incassi del ### a qualunque titolo e con qualunque mezzo ottenuti, ivi compresi eventuali premi o contributi governativi.  ###, con vittoria di spese ed onorari.” Per parte convenuta ### s.r.l.: “### l'###mo Tribunale di ### adìto, in via preliminare istruttoria - rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi di prova articolati (prova orale diretta e contraria) nella memoria istruttoria e nella memoria di replica istruttoria - da intendersi qui integralmente trascritti - ribadendo che non intende opporsi all'ammissione delle prove testimoniali articolate ex adverso nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 II termine cod. proc. civ. del 20.6.2022 (n. 17 capitoli di prova); ribadisce ancora la totale incapacità a testimoniare della ###ra ###ù (essendo il legale rappresentante della ### come risulta dalla procura rilasciata per il presente giudizio e dalla visura camerale in atti), nonché della ###ra ### che risulta essere socia unica; con riferimento agli ulteriori capitoli di prova articolati dalla controparte nella memoria di replica istruttoria, si rileva che trattasi di capitoli di prova articolati in modo inammissibile; in particolare, il cap. 1 risulta formulato in modo negativo; sussiste, inoltre, l'inammissibilità dell'indicazione come teste del ### pro tempore dell'### della ### di ### di ### S.p.A. - ### nonché del ### pro tempore della ### di ### di ### S.p.A. poiché, come la stessa controparte ha ben evidenziato, “un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa ed al contraddittorio”(cfr. pag. 3 della memoria avversaria ex art. 183 III termine cod. proc. civ.); reitera, infine, la propria opposizione alla richiesta avversaria di ammissione di C.T.U.  perché oggettivamente esplorativa e si oppone alla richiesta di esibizione della contabilità relativa alla produzione del ### sempre un perché e alla sua distribuzione, perché tardivamente formulate; in via subordinata, nel merito - accertato e dichiarato il puntuale adempimento delle obbligazioni facenti capo alla Esponente in virtù del contratto di coproduzione intercorso tra le ### in causa; - rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione della somma di € 600.000,00 formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - conseguentemente rigettare anche la connessa richiesta di condanna al risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la ### s.r.l. ha riconosciuto il debito relativo al pagamento della penale e degli accessori con dichiarazione del 23.1.2014, e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 29.040,00 oltre interessi maturati dal 23.1.2014 ovvero dalla data della domanda. 
Con condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv. ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” Per parti convenute ### e ### “### l'###mo Tribunale di ### adìto, - accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dai ###ri ### e ### nei confronti della ### s.r.l.; - respingere la domanda formulata in via subordinata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - in ogni caso, respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondata e non provata. 
Con severa condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv.  ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in decisione ha ad oggetto, in via principale, l'inadempimento al contratto di coproduzione cinematografica stipulato in data ### tra la ### s.r.l. (in seguito per brevità solo ### e la ### s.r.l. (in avanti anche solo ### (doc. 1 citazione). 
In forza di detta associazione alla produzione, l'odierna attrice, a fronte della partecipazione ai costi di produzione del film lungometraggio, frutto della collaborazione tra operatori italocinesi, dal titolo provvisorio “C'è sempre un perché”, per la regia di ### già oggetto di un contratto di coproduzione tra la ### e la società ### & ### LTD nella misura di € 600.000,00, avrebbe maturato il riconoscimento ab origine nella percentuale del 21% a valere sulla quota produttore in titolarità della società convenuta, di tutti i diritti dominicali, di utilizzazione economica e relativi proventi derivanti dallo sfruttamento del prodotto cinematografico sul mercato, in ### e nel resto del mondo (ad esclusione della ###), come sinteticamente chiarito alle pagg. 13 e 14 del testo dell'accordo.  ### ha dedotto e provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti a proprio carico dal contratto di che trattasi lamentando, invece, la mancata e/o inesatta esecuzione di diverse obbligazioni assunte dalla convenuta ### Le doglianze formulate sono relative alla consegna di un montato del film di scarsa qualità ed inutilizzabile a fini commerciali (nei confronti di potenziali investitori e distributori), alla scarsa collaborazione nel fornire la documentazione necessaria per il conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore (tax credit), alla violazione dell'obbligo di inserire il logo dell'attrice in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, alla violazione, in generale, del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'accordo ex art.  1375 c.c. e, soprattutto, alla mancata consegna della copia ultimata del film completo, nella sua versione definitiva, indispensabile per consentirne lo sfruttamento economico tramite la stipula di contratti di distribuzione. 
Domanda di risoluzione per inadempimento. 
Alla luce della valutazione delle allegazioni delle parti e del materiale istruttorio acquisito al processo, ritiene questo giudice che la domanda principale spiegata dall'attrice sia fondata, stante la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza in capo alla ### tale da giustificare la pronunzia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cc. 
Si osserva che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sent. n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del 11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015). 
Tale principio si fonda, peraltro, anche sulla considerazione per cui non può pretendersi da una parte la prova di un fatto negativo, quale, appunto, l'inadempimento della controparte, oltre che sul criterio della vicinanza della prova (tanto è vero, che la stessa sentenza delle ### sopra citata, ha chiarito che il principio stabilito trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). 
In applicazione del richiamato principio sarebbe stato onere della ### dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni sì da paralizzare efficacemente le pretese in questa sede ###è stata pienamente raggiunta. 
Sul punto si evidenzia che l'attrice ha offerto diversi principi di prova della bontà delle proprie contestazioni, con riferimento, in particolare, all'esecuzione delle obbligazioni principali, ovvero quelle la cui corretta esecuzione avrebbe consentito il conseguimento degli interessi e delle utilità fisiologicamente attesi dalle parti dal contratto in discorso. Di contro, parte convenuta non ha fornito prove sufficienti a superare gli elementi ex adverso allegati. 
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. 
È risultato provato che il montato del film pacificamente consegnato a parte attrice in data ### (doc.7 all. citazione, depositato su pen drive il ###, doc. 3 comp. cost.  ###, visionato dal giudice, sia in effetti un prodotto oggettivamente incompleto. 
Il giudice ha potuto riscontrare, de visu, oltreché la sussistenza di tutte le carenze evidenziate dall'attrice (pag. 4 citazione), tra cui l'inversione tra la prima e seconda parte della trama, i difetti di audio e di doppiaggio, la presenza di parti a cartone animato con scritte in cinese non tradotte ecc., anche la totale mancanza delle scene ambientate e girate in ### (presenti, invece, nella versione depositata dalla convenuta in data ###), la presenza di cartelli neri di divisione tra le parti prima e seconda del film, la mancanza della scena finale, la mancanza dei titoli di testa e di coda. Tali evidenze, oltre a confermare l'inutilizzabilità a fini commerciali del prodotto, contribuiscono ad avvalorare, unitamente ai rilievi di cui infra, il fatto che il film sia stato oggetto, nel tempo, di lavorazioni ed aggiustamenti ulteriori, all'esito dei quali si sono succedute versioni diverse fino ad arrivare a quella conclusiva, che non poteva indubitabilmente essere quella risalente al febbraio 2013. 
Rilevano, del resto, anche alcune risultanze documentali, di provenienza, invero, della stessa parte convenuta. Quest'ultima, infatti, nell'aggiornare l'attrice, tramite proprio personale, sugli sviluppi della lavorazione indicava come presumibile data di completamento della versione definitiva del film la prima settimana di luglio -2013 ndr(doc.7 comp. cost. ### mail ####. 
Inoltre, sempre l'incaricata della ### con mail del 07.10.2013, annunciava l'arrivo in ### del coproduttore cinese che avrebbe sottoposto “un montaggio elaborato in ### sulla base del montaggio da noi elaborato” (doc. 17 comp. cost. ### e di cui avrebbe organizzato la visione congiunta. 
Tali riscontri contribuiscono a smentire con sufficiente grado di certezza l'affermazione che la versione completa e finale del film sia stata consegnata all'attrice sin dal 20.02.2013 (pag.  7 comp. cost. ###. 
Non può condividersi il rilievo di parte convenuta in base al quale detta circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile, e, cioè, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2021 (prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. pag. 2 ###, in quanto la contestazione de qua è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio, costituendo, anzi, una delle allegazioni principali poste a fondamento della domanda. 
Si ritiene, altresì, rilevante il fatto che l'inadempimento in scrutinio veniva immediatamente contestato. Si intende riferirsi al contenuto delle diffide a firma dell'avv. ### risalenti appunto al novembre e dicembre 2013 (docc. 23 e 24 all. seconda memoria ex art.  183 comma 6 c.p.c. attrice), allorquando, all'approssimarsi della scadenza dell'assegno emesso a copertura della fattura n. 18/2012, prevista quale tranche finale di corresponsione del contributo alla produzione (rata consegna materiali), nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti (emissione anticipata fatture 17 e 18 del 2012, cessione del credito alla ### ed emissione assegni a copertura del credito ceduto - docc. 4-5-6 citazione), l'attrice si doleva, appunto, dell'inadempimento dell'obbligazione ed invitava la ### a non negoziare il relativo titolo di pagamento, in quanto il credito ad esso sotteso era contestato. 
Contestualmente invocava la garanzia prestata da tutti gli odierni convenuti per il pagamento delle somme che, in caso contrario, fosse stata costretta a versare alla banca cessionaria. Pur a fronte di tali contestazioni, la convenuta trascurava di prendere precisa posizione sul punto (doc. 22 all. II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. attrice). 
Sempre a conferma che il film fosse ancora in itinere dopo il febbraio 2013, va sottolineata la dichiarazione della ### datata 10.10.2014, anch'essa prodotta dalla convenuta, con cui detta società comunicava al competente comparto della ### una serie di lavorazioni eseguite in fase di post-produzione presso il proprio laboratorio sul film in questione, realizzando e stampando, tra l'altro, una “copia campione master digitale il 03 settembre 2014” (doc. 14 comp. cost. ###. 
Da tale considerazione non può che discendere la conseguenza che sicuramente almeno fino a tale data il film non fosse stato completato. Consegue, inoltre, che anche la presunta consegna della copia dei dvd in portineria presso la sede ###### A. 
Capponi n. 13, asseritamente lasciata a disposizione dell'attrice, a prescindere dalla prova che essa sia stata effettivamente eseguita, si paleserebbe, comunque, inidonea a dimostrare le affermazioni della ### Infatti, risalendo, per deduzione della stessa convenuta, l'episodio al giorno 11.10.2013, la copia consegnata nella circostanza non avrebbe potuto evidentemente contenere la versione definitiva dell'opera, perché all'epoca neanche realizzata (doc. 9 comp. cost. ###. 
Si osserva, ancora, che, pur essendo fondato il rilievo della ### in base al quale sia stata la stessa parte attrice ad ammettere di essere in possesso di una versione del film consegnatale in data 24 luglio 2015, di cui i potenziali distributori avevano rilevato non l'incompletezza, ma, principalmente, la necessità di apportare ulteriori modifiche (“dare più ritmo al film perché troppo lento e traduzione delle parti cinesi”), come da scambio mail ### prodotto e non specificamente contestato, tuttavia non vi sono elementi per ritenere dimostrato che essa, qualificata semplicemente come “ultima versione”, coincida con quella definitiva. Anzi, è la stessa ### ad affermare, inizialmente, nella medesima corrispondenza, di non sapere “se la versione che hai tu è l'ultima”, il che lascia intendere che sicuramente ve ne siano state diverse (doc. 24 comp.  cost. ###. 
Non giova allo scopo neanche la circostanza, pacifica, che il film sia stato presentato fuori concorso al ### di ### nel giugno 2016, così come quella della presentazione, in anteprima mondiale, già a febbraio 2015 all'### di ### agli studenti di nazionalità cinese, anch'essa dedotta, documentata (doc. 26 comp. cost. ### e non specificamente contestata. Tali emergenze al più dimostrano che il film sia stato realizzato in una (o più) versioni presentabili al pubblico, ma non sono idonee a dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione contrattuale nei confronti della ### risultando, invero, che entrambe le iniziative siano state intraprese senza alcun coinvolgimento della stessa, che non risulta neanche citata, al pari della stessa ### attrice del film, negli articoli di stampa dedicati agli eventi de quibus (docc. da 14 a 19 citazione). 
Questo contegno specifico, pur non rilevando strettamente sotto il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10 del contratto, come dedotto dalla ### in quanto non consta che sia stato diffuso materiale pubblicitario e promozionale creato dalla ### e privo del logo della ### si ritiene sia, però, significativo sotto quello della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., cui possono essere ricondotti anche gli obblighi informativi delle iniziative promozionali del prodotto, nell'ottica di preservare l'interesse del coproduttore a parteciparvi, anche in vista del ritorno di immagine legittimamente atteso. 
È emerso dagli atti, inoltre, che, ancora nel maggio 2016, in epoca immediatamente precedente il ### di ### la ### avesse inviato una ulteriore diffida, pervenuta alla convenuta in data ###, con cui reiterava le contestazioni ed intimava alla ### l'esecuzione degli obblighi contrattuali, pena il risarcimento dei danni (doc. 13.2 citazione). 
Anche a fronte di tale diffida non vi è prova che la ### abbia provveduto alla prestazione dovuta, né nel termine all'uopo intimato, né oltre. ### riscontro rinvenuto in atti è la comunicazione con cui il legale di parte convenuta notiziava l'attrice del fatto che il film sarebbe stato presentato, appunto, al ### di ### precisando, con successiva mail inviata al legale della stessa, che la versione presentata all'evento de quo sarebbe stata la stessa di quella in possesso della sua assistita (docc. 14 e 15 cit.). Tale copia coinciderebbe con quella conclusiva depositata anche nell'odierno giudizio. 
Orbene, escluso, per i motivi sopra spiegati, che possa trattarsi di quella del 20.02.2013, che, peraltro, dura solo 42 minuti e 9 secondi, l'affermazione dell'identità della copia versata in atti dalla convenuta con quella risalente al luglio 2015, di cui la ### ha ammesso di essere in possesso, è seriamente posta in dubbio da ulteriori riscontri istruttori. 
Invero la copia depositata il ### in seguito all'ordinanza del 15.10.2021 di autorizzazione alla produzione, oltre a risultare, in realtà, creata solo in data ### (come si evince sia dalla data di ultima modifica del file, sia dall'indicazione che compare in alto a sinistra durante la proiezione), reca al termine dei titoli di coda l'indicazione ### 2021, non riporta la regia di ### che risulta, invece, dal programma della serata del festival allegato alla mail del 14.06.2016, ed ha anche una durata diversa rispetto a quella ivi indicata (doc. 16 e 17 citazione). 
La copia visionata dal Giudice dura 1 ora 39 minuti e 17 secondi, mentre nel programma del ### la durata è indicata in 95', e indica quale regista non ### ma il cinese ### Questo rilievo, se si considerano anche le contestazioni mosse dalla ### all'operato del regista ### ed al montaggio da questi eseguito, risalenti al settembre 2014, che avrebbe incontrato l'opposizione della coproduttrice e della censura cinesi, induce a dubitare fortemente che la versione presentata al ### di ### attribuita al detto regista, possa essere quella conclusiva. 
Pertanto, considerando che la copia definitiva, nella prospettazione attorea, deve identificarsi in quella risalente al 17.09.2021, quindi a data successiva all'introduzione del presente giudizio, essa non può valere ai fini invocati dalla convenuta, sulla scorta del dirimente principio per cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, come stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, Non va sottaciuto, per completezza, che anche la versione dell'opera prodotta in dvd in data ###, distribuita dalla ### e proiettata al cinema ### di ### tra giugno e luglio 2022 -depositata su autorizzazione del giudice dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.- è risultata alla visione anche diversa da quella di cui al primo dvd prodotto. Tra le differenze principali riscontrate, significativo appare il fatto che nella versione de qua le parti del film in cui il profilo dei protagonisti è rappresentato sotto forma di cartone animato, appaiono sottotitolate con la traduzione in italiano, il che dimostra che, anche dopo il 2021, il film sia stato oggetto di ulteriori rivisitazioni, e che esse non siano state rese note e/o messe a disposizione della ### se non nel corso del giudizio. 
Concludendo, in considerazione di queste discrepanze ed in difetto di elementi certi cui ricondurre la prova del corretto adempimento della ### la prestazione in esame deve ritenersi ineseguita. 
Accertato, dunque, l'inadempimento della convenuta, l'importanza dello stesso va valutata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura esso abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione richiesta. 
Sono noti il principio per cui il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7187 del 04/03/2022), nonché quello in forza del quale “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15052 del 11/06/2018). 
Applicando entrambi i principi citati al caso sub iudice si ritiene che l'inadempimento della ### sia connotato da gravità ex art. 1455 c.c.. 
Le parti del contratto sono entrambe società operanti nel settore cinematografico, quindi, lo scopo cui sono orientate le attività intraprese non può che essere quello derivante dallo sfruttamento economico, con tutti i mezzi possibili, cinematografici, televisivi, audiovisivi e simili, dell'opera prodotta, sì da lucrare, coperti i costi e recuperati gli investimenti, dei proventi derivanti da contratti di distribuzione, vendite di diritti dominicali, contributi e premi. È alla stregua di tale finalità che va, dunque, valutato l'interesse all'operazione economica che le parti hanno inteso sottendere all'accordo di cui si controverte. 
Alla luce di ciò, l'inadempimento della ### si è rivelato tale da privare sostanzialmente l'operazione per la ### di qualsivoglia utilità ragionevolmente attesa in caso di regolare ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte. 
Ed invero, considerando che le parti avevano, anche temporalmente, collegato il versamento della quota di € 420.000,00, pari al 70% del contributo totale alla produzione a carico della ### all'adempimento delle prestazioni risultate inadempiute, si è, di fatto, procrastinato sine die per l'attrice ogni tentativo di realizzazione concreta dei risultati potenzialmente legati al progetto, pur avendo regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni sin dal 2013, circostanza provata e mai contestata.  ### tra l'altro, in quanto produttore esecutivo, si era impegnata a realizzare un film idoneo alla diffusione nazionale ed internazionale, ed a consegnarlo alla ### completo e munito del visto censura (art. 3 contratto), attività di cui, si ribadisce, non vi è traccia. 
Tale contegno complessivo della convenuta, in difetto di allegazione e prova dell'eventuale non imputabilità al debitore (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” Cass. Sez. 2, Ord.  27702 del 25/10/2024) ha chiaramente alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto in quanto la ### non ha ottenuto neanche astrattamente la possibilità di conseguire utilità in termini sia economici che di immagine, non potendo allo scopo supplire quanto depositato solo nel corso del giudizio. 
La domanda di risoluzione, pertanto, deve essere accolta e va pronunciata la risoluzione del contratto di coproduzione del 30.04.2012 intercorso tra le parti. 
Dalla dichiarata risoluzione discende l'obbligo del contraente inadempiente, di restituire all'altra parte la controprestazione eseguita e, quindi, la restituzione delle somme versate dalla ### alla ### quale contributo alla produzione del film; tale versamento, come già detto, è documentato e, comunque, non contestato, risultando che l'odierna attrice ha versato € 60.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto (doc. 1 citazione), € 120.000,00, IVA inclusa, nel luglio 2012, al termine delle riprese (circostanza non documentata, ma mai contestata e desumibile anche dal fatto che sono state pagate le successive tranches) e, infine, € 508.200,00, IVA incluso, a saldo delle due fatture nn. 17 e 18 del 2012 (rispettivamente, di € 217.800,00 e di € 290.400,00; docc. 2 e 6 citazione); per un totale di € 688.200,00. 
Su tale somma, che costituisce debito di valuta (in quanto ripetizione di una somma determinata e non risarcimento del danno), decorrono gli interessi, al tasso di legge ex art.  1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione), al saldo effettivo. 
Domanda di risarcimento del danno. 
Non può, di contro, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, che per giurisprudenza consolidata, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11348 del 12/06/2020), con propri distinti presupposti ed elementi costitutivi, che, ovviamente, vanno dimostrati da chi chiede il risarcimento, che deve provare (e, prima ancora, allegare), innanzi tutto, il concreto pregiudizio subito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra l'inadempimento della controparte e tale pregiudizio. 
Nella fattispecie in esame le voci di danno asseritamente patite in termini di lucro cessante, sono state dedotte da parte attrice in maniera assolutamente generica, sotto forma di elencazione di categorie di pregiudizi ipoteticamente causati dall'inadempimento contrattuale della ### (pag. 12 citazione), trascurando di specificare e, tanto meno, provare gli elementi e le circostanze di cui detto danno si sarebbe in concreto composto, sia nell'an che nel quantum. Questo difetto di allegazione e prova impedisce, a monte, al Tribunale anche una liquidazione in termini equitativi. La giurisprudenza di legittimità sul punto, anche recente, è consolidata nell'affermare che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024 di recente confermata da Sez. 2, Ord. n. 20626 del 22/07/2025). 
Nel caso di specie non è indicato specificamente, né è provato, quali siano i presunti contributi governativi e/o i premi di qualità di cui la parte avrebbe potuto fruire se la ### avesse regolarmente adempiuto le proprie prestazioni. Non è, altresì, provato che il mancato ottenimento dei finanziamenti da parte dei terzi e la fruizione del tax credit sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al detto inadempimento. Infatti, da un lato, non sono state dedotte né le circostanze di presentazione della domanda all'Ente competente, né i motivi dell'eventuale diniego con riguardo al tax credit interno, e, dall'altro, la mancanza di interesse dei potenziali investitori esterni al settore cinematografico (tax credit esterno), in quanto fattore aleatorio ed imprevedibile, non può escludersi potesse verificarsi anche a fronte della proposta del film definitivo. 
Questi rilievi valgono a ritenere interrotto il nesso di causalità necessaria tra inadempimento e danno lamentato sul punto. 
Analogamente indimostrati sono i mancati incassi nelle misure convenute in contratto, derivanti dallo sfruttamento economico del film, atteso che anch'essi risultano meramente possibili, ma non certi, a maggior ragione ove si consideri che all'epoca dell'introduzione del giudizio, il film non era mai uscito nelle sale cinematografiche, né era stato distribuito sul mercato, come dedotto dalla stessa attrice (pag. 9 citazione) e confermato dalla convenuta. 
Pertanto, alcun provento distribuibile, cui parametrare eventuali danni da lucro cessante, vi è stato in concreto. 
Con specifico riferimento, poi, alla posizione dei convenuti ### e ### in proprio, nei confronti dei quali è pure stata formulata domanda di risarcimento del danno (punto 3 conclusioni atto di citazione), va, invece, dichiarato, a monte, il difetto di legittimazione passiva (ferma restando l'infondatezza nel merito della domnanda). 
Tale statuizione, relativa ad un aspetto rilevabile anche d'ufficio («La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» - Sez. 1, Sent. n. 7776 del 27/03/2017), si fonda sull'evidenza che il rapporto contrattuale di cui si controverte e da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria azionata è intercorso unicamente tra la ### e la ### che, in quanto società di capitali costituita come s.r.l., è ovviamente dotata di personalità giuridica, distinta dalle persone dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta. Rispetto al medesimo accordo, i convenuti ### e ### sono terzi e, non avendo assunto alcuna obbligazione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni insorte in capo alla società, benché amministrata dal primo, non hanno alcun titolo per essere chiamati a rispondere degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento della parte tenuta (che, lo si ribadisce, è comunque infondata nel merito), non essendo stata dedotta alcuna specifica condotta illecita posta in essere dalle due parti personalmente, idonea a far insorgere una loro responsabilità. 
Pertanto, la domanda risarcitoria nei loro confronti è inammissibile. 
Domande subordinate.  ### della domanda formulata in via principale assorbe la domanda subordinata relativamente alla attivazione della garanzia di cui alla scrittura privata del 12.09.2012 nei confronti dei convenuti ### e ### che, pertanto non deve essere esaminata. 
Così come la domanda -peraltro formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, al punto 4 delle note di trattazione scritta depositate il ###- con la quale la ### chiede che, alla luce della documentazione prodotta successivamente dalla ### ed attestante la avvenuta distribuzione del film per cui è causa, la convenuta sia condannata al versamento in proprio favore della quota pari al 21% sugli incassi del film. 
Invero, anche tale domanda -a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità processualeè stata formulata soltanto in via subordinata rispetto a quella principale di risoluzione; peraltro, proprio l'accoglimento di tale domanda, con la declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale, rende impossibile pronunciarsi su questa ulteriore richiesta, con la quale, di fatto, si chiede di dare esecuzione al contratto ed adempiere ad una delle prestazioni pattuite (artt. 7 ed 8 del contratto inter partes), richiesta che, però è incompatibile con la domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 (secondo cui «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione»). 
Sulla domanda riconvenzionale. 
La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 29.040,00 a titolo di importo dovuto per le sanzioni da ritardato pagamento dell'assegno datato 15.11.2013 (10% dell'importo facciale dell'assegno ex art. 3 L.386/90). 
Tale somma, nella prospettazione della convenuta, sarebbe oggetto di riconoscimento del debito da parte della ### sulla scorta della dichiarazione del 23.01.2014 della legale rapp.te della società, ### non disconosciuta, che, ammettendo che la dichiarazione del legale rapp.te della ### resa al ### ed attestante la ricezione delle somme de quibus, era stata resa unicamente per evitare il protesto e l'iscrizione alla ### riconoscerebbe il debito societario al dedotto titolo (doc. 31 comp. cost. ###. 
La domanda è infondata e va rigettata. 
Si osserva, innanzitutto, che la dichiarazione in esame riconosce unicamente il fatto che la somma che ne è oggetto non sia stata realmente corrisposta dalla ### ma non integra affatto un riconoscimento del credito, anzi contiene testuale inciso con cui esso viene esplicitamente indicato come contestato. 
Orbene, attesa la suddetta contestazione e l'accertato inadempimento contrattuale della ### che fonda l'odierna pronunzia di risoluzione del contratto con effetto ex tunc, l'importo di cui all'assegno di € 290.040,00 emesso a copertura della fattura n.18/2012 per la quarta ed ultima rata “consegna materiali” risulta ab origine non dovuto, e, conseguentemente, non sono dovute neanche le somme pretese a titolo sanzionatorio dalla convenuta sul punto soccombente. 
Spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e, d'altra parte, del rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene congruo compensarle nella misura di 1/3 nei rapporti tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., ponendole a carico di quest'ultima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicabile ratione temporis in base all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 19.462,00 a favore della ### s.r.l. (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per quella introduttiva, € 9.023,00 per la fase istruttoria ed € 5.342,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dei convenuti ### e ### e l'assorbimento della domanda formulata in via subordinata personalmente nei loro confronti, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra la ### ed i medesimi convenuti nella misura di 1/2, ponendole per la restante metà a carico della ### S.r.l. e liquidate in base ai parametri sopra richiamati in complessivi € 14.596,50 di cui € 2.303,50 per la fase di studio, € 1.519,50 per quella introduttiva, € 6.767,00 per quella istruttoria ed €4.006,50 per la decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia R.G.  n.###/2021, ogni avversa domanda o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1. in accoglimento parziale della domanda principale formulata dalla ### s.r.l.  in persona del legale rapp.te p.t. dichiara risolto il contratto di coproduzione cinematografica stipulato tra le ### in data ### per grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. ex art. 1453 c.c.; 2. per l'effetto, condanna la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 688.200,00 versata dalla ### s.r.l. alla ### s.r.l. in esecuzione del contratto risolto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale; 3. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### e ### rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata nei loro confronti in proprio al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione; 5. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via subordinata dall'attrice al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione ed al punto n. 4 delle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il ###; 6. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l.  nei confronti della ### s.r.l.; 7. condanna la ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### s.r.l. dei 2/3 delle spese di lite che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 19.462,00, oltre accessori di legge; 8. condanna la ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### e ### della metà delle spese di lite, che già compensate nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 14.596,50 oltre accessori come per legge con distrazione ex art.  93 c.p.c. a favore del procuratore costituito Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr. ### ________________________ La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ### 

causa n. 39091/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 194/2026 del 07-01-2026

... inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 22057/2023 promossa da: ##### E ### tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ###I contro #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il quale elettivamente domicilia CONVENUTO/### parti hanno concluso come da memorie conclusionali e verbale d'udienza del 20/11/25 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ##### e ### con ricorso ex artt. 702bis c.p.c. convenivano in giudizio ### “ A. Cardarelli”; ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius ### ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente. 
I ricorrenti evidenziavano che: - ### in data ### si recava presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A.Cardarelli” di Napoli per dolore addominale a sede periombelicale insorto nel pomeriggio del giorno precedente e non regredito dopo terapia farmacologica; - dalla cartella clinica relativa al ricovero dal 12/04/2016 al 18/04/2016 presso la stessa A.O.R. “A. Cardarelli” di Napoli si rilevava “alvo chiuso a feci e gas da circa 12 ore; esame obiettivo: addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione”; - durante tale degenza non sono riportate nel diario clinico complicanze post-operatorie ed il decorso appare regolare fino alla sesta giornata postoperatoria al 18/04/2016 quando la paziente veniva dimessa; - in data ###, ### si recava nuovamente presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli e veniva accettata come: “Paziente agitata VAS 7 ... Addome: globoso, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Assenti segni di peritonismo”; - nei giorni successivi viene descritto nel diario clinico “miglioramento della sintomatologia e dell'obiettività addominale, rientro progressivo della leucocitosi e in data 27/04 riprendeva alimentazione orale”; - in data 28/04 sospendeva ### e veniva richiesta TAC addome di controllo; la paziente in data 01/05 evidenziava dolore alla palpazione in fossa iliaca sinistra e pertanto riprendeva digiuno e terapia con ### lgx 3; - in data 03/05 veniva riferito dolore ai quadranti inferiori dell'addome e pertanto richiesta consulenza radiologica vascolare per posizionamento drenaggio nella raccolta perisigmoidea; - in data 05/05 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico con asportazione di sieroma e rete in polipropilene da precedente intervento di ernioplastica ombelicale e si riscontrava reperto di peritonite da ascesso perisigmoideo che si faceva strada nel mesosigma; - in data 07/05 la paziente veniva riportata in sala operatoria per second look chirurgico e la cavità addominale veniva descritta come ben detersa e priva di raccolte ascessuali; per tale motivo si procede a confezionamento anastomosi collo-rettale, chiusura parete e posizionamento di multipli drenaggi ed in seconda giornata postoperatoria canalizzazione dell'alvo ai gas; - in data 10/05 comparsa d'improvvisa dispnea, veniva richiesta ### torace per sospetta TEP successivamente confermata radiologicamente; - in data 11/05 la paziente veniva ritrasferita in chirurgia d'urgenza in condizioni di miglioramento della sintomatologia ma dall'esame istologico che evidenziava diverticolosi con diverticolite acuta e cronica con intensa periviscerite consensuale; - in data ### si evidenziava “risoluzione completa dei difetti di opacizzazione di tipo tromboembolico, precedentemente descritti a carico dei rami dell'arteria polmonare. Assenza di versamento peritoneale. Esiti di resezione del sigma con anastomosi colo-rettale, senza evidenza di raccolte perianastomatiche. Presenza di due tubi di drenaggio con estremi localizzati rispettivamente in FIS e nello scavo pelvico. Presenza di tre tubi di drenaggio nel sottocute, in corrispondenza della cicatrice chirurgica ove si apprezza una riduzione volumetrica della raccolta precedentemente segnalata, che assume aspetto meno definito” e nella stessa data veniva rimosso drenaggio addominale sx; - il ### si procedeva alla rimozione del drenaggio di destra e a causa di secrezioni di ferita nonché all'inizio del trattamento con ### che proseguiva con controlli giornalieri fino al 09/06/2016; - in data 23/05, per motivi non ben precisati e senza evidenza di ulteriori complicanze emerse dal diario clinico nei giorni precedenti, si disponeva per sostituzione di medicazione avanzata in sala operatoria urgente ed indifferibile; - nella notte del 10/06, in sala operatoria la paziente veniva sottoposta a rimozione di ### necrosectomia cutanea-sottocutanea, toilette, posizionamento ### campionamento di pus per esame batteriologico. Nella diagnosi preoperatoria viene annotato: “stato settico in paziente con ### Inizia terapia con ### lgr x 3, ### 400 mg x 3. Richiesta consulenza per ciclo di ossigenoterapia iperbarica”; - dalla consulenza del 13/06 dello specialista in terapia iperbarica sul campione di pus prelevato il 10/06 si evinceva la positività della pazienta al ### - in data 19/06 si procedeva con intervento di rimozione e sostituzione dispositivo ### con parziale accostamento dei lembi cutanei prossimale e distale in diagnosi di stato settico, open abdomen; - in data 22/06 si certificava “inizio della OTI che veniva interrotta per comparsa di otalgia” e il 23/06 “sostituzione di ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo in paziente con diagnosi di deiscenza parete addominale, open abdomen. Medicazione ulcera glutei con duoderm”; - in data 27/06, 01/07 e 05/07 venivano effettuate ulteriori sostituzioni del dispositivo ### - il 10/07 in corso di nuova sostituzione dispositivo ### veniva segnalata presenza di materiale purulento e pertanto si richiedeva una consulenza infettivologica; - in data 15/07 veniva ancora operata sostituzione di device per VAC così come in data 19/07 sostituzione ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo; - in data 22/07 si procedeva all'esame colturale di liquido ascitico prelevato e il 19/07 che confermava la positività per P. Aeroginosa multiresistente; - il 25/07 veniva richiesta colangio RMN e l'indice di colestasi risultava in progressivo aumento; - in data 29/07 alle ore 8:30 veniva annotata nel diario clinico una P.A. 90/50 e successivamente venivano registrate le dimissioni volontarie della paziente; - ### decedeva poi il ###, dopo 3 giorni dalle dimissioni e dopo 67 giorni dalla contrazione dell'infezione, con diagnosi di peritonite generalizzata secondaria a perforazione del sigma ed ascesso pelvico; - sulla base della documentazione medica è possibile affermare che sussiste il nesso di causa tra le carenze della struttura sanitaria per l'infezione nosocomoniale e le ulteriori censurabili condotte commissive ed omissive dei sanitari operanti presso A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli; - pertanto, in data ### veniva depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per ### tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L.  8/3/2017 n. 24, ricorso iscritto al R.G n. 18607-21. 
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano nel presente giudizio di accogliere il presente ricorso e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale dell'### di rilievo ### e per l'effetto condannarlo al risarcimento di danni tutti subiti patrimoniali e non (iure hereditario, lucro cessante da inabilità temporanea, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione, danno da perdita di chance, iure proprio da perdita del rapporto parentale, nonché ogni altro danno patrimoniale e/o non patrimoniale). Inoltre, i ricorrenti chiedevano altresì di condannare, altresì, l'### di rilievo ### all'importo anticipato per i ccttuu, per il contributo unificato, per la parcella del sottoscritto difensore, comprensiva dei costi anticipati, per l'assistenza legale e l'attività professionale espletata in sede stragiudiziale e nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. ### che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. Il tutto oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo; in via gradata interessi moratori dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari alla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. 
Con comparsa del 9.04.2024 si costituiva in giudizio ### “ A. 
Cardarelli”, la quale concludeva chiedendo di accogliersi la domanda di conversione del rito in ordinario e per l'effetto fissarsi l'udienza di cui all'articolo 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, la resistente chiedeva altresì di rigettare le domande proposte e in via subordinata, contenere le domande di parte ricorrente nei limiti e tenuto conto di quanto indicato nel presente atto. Con condanna dei ricorrenti alle spese della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede ###data ### la integrazione dell'istruttoria in coerenza con le più recenti indicazioni giurisprudenziali in tema di infezione nosocomiale; ciò fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..   All'udienza del 16.09.2024, lette le note di trattazione scritta, riteneva necessario disporre una integrazione del Collegio peritale con inserzione del dott. ### (### in malattie infettive). 
In data ###, il GU rinviava per la precisazione delle conclusioni al 20.11.2025; in detta data la causa veniva introitata a sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (### per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge ### va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. 
Tuttavia, in relazione all'ente, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale. Ciò posto, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, 2144, in ###, 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura sanitaria; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in ###, 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in ###, 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente - paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle ### della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).  ### in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge ### che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. 
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario - paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. 
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le ### hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). 
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. 
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). 
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente ###tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘piu` probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali. 
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. 
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. 
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ‘‘non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa della struttura deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte ### concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). 
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ‘‘più probabile che non''. 
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: ### P. #### M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - la struttura sanitaria - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". 
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. 
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. 
Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. 
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. 
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. 
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808). 
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta della struttura sanitaria, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento; conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sulla struttura sanitaria la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. 
Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale; in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198) Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice. 
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. ### (### in ### d'### e dalla dott.ssa ### (### in ###; la stessa veniva successivamente integrate dal dott. ### (### in malattie infettive); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. 
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: - in data #### all'epoca dei fatti 66enne, si recava presso il ### dell'### “A. Cardarelli” di Napoli a causa di “dolore addominale a sede periombelicale insorto dal pomeriggio del giorno precedente refrattario alla terapia farmacologica”(cfr. pg 20 CTU dott.ri ### e ### - dalla raccolta anamnestica la paziente era obesa e fumatrice, affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, frequenti episodi di lombalgia per pregressi multipli crolli vertebrali, osteoporosi e artrite reumatoide; all'obiettività si evidenziava un “addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda, in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione” (tale reperto trovava conferma nell'ecografia della cute e del sottocute praticata in data ###, che mostrava la presenza di un' “ernia ombelicale a contenuto intestinale delle dimensioni di circa 8 cm di lunghezza e 5 di profondità”, per la quale sarebbe stato utile un consulto chirurgico) (cfr. pg 23 CTU dott.ri ### e ###; - i sanitari dimettevano la paziente dal ### predisponendone il ricovero in ### di ### d'### dello stesso nosocomio, con diagnosi di “ernia ombelicale intasata” e la paziente, nella stessa giornata, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riparazione di ernia ombelicale con protesi” (cfr. pg 24 CTU dei dott.ri ### e ###; - in data ###, all'esito dei controlli clinici quotidiani praticati nel post-operatorio che descrivevano un decorso regolare, i sanitari dimettevano la paziente presso il proprio domicilio ( pg 24 ctu dei dott.ri ### e ###.  - in data ###, la paziente faceva ritorno all'### “A. Cardarelli” di Napoli in seguito all'insorgenza di dolore addominale a sede periombelicale insorto la notte precedente (cfr. pg 20 CTU dei dott.ri ### e ###; - la paziente veniva ricoverata presso il ### di ### d'### ove praticava un esame TC dell'addome completo senza e con mezzo di contrasto, così refertato: “assenza di versamento peritoneale… a livello del mesosigma presenza di raccolta livellata, causata da microperforazione coperta di diverticolo del terzo medio del sigma”. Tale indagine, inoltre, poneva in evidenza una “raccolta fluida, sieroma (diametro trasverso 7 cm, diametro antero -posteriore 2,5 cm) nel contesto del sottocute della parete addominale in sede ombelicale”. Una volta obiettivato un tale quadro patologico, la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica con ### (### 1000 mg x3 volte al giorno) per una settimana, durante la quale si presentava con condizioni cliniche in miglioramento, apiretica, con alvo canalizzato a feci e gas ed addome trattabile con dolorabilità alla palpazione profonda in fossa iliaca sinistra (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - in data #### veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “resezione del sigma, lavaggio cavo ascessuale e peritoneale”, con “posizionamento di dispositivo Abthera” (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - inoltre, la paziente risultava affetta da una diverticolite complicata da microperforazione coperta di un diverticolo, con formazione di un ascesso intraperitoneale perisigmoideo, rilevato all'esame ### dell'addome completo del 22/04/2016, trattata inizialmente in maniera conservativa con terapia antibiotica (### e riposo intestinale, e in un secondo momento chirurgicamente, mediante intervento in due tempi, di resezione del sigma, lavaggio della cavità ascessuale e peritoneale, con posizionamento di dispositivo ### (05/05/2016) e successivo “second look” e anastomosi colo -rettale termino -laterale (07/05/2016) (cfr. pg. 36 ctu dei dott.ri ### e ### - a causa dell'obiettività di una “ferita secernente”, in data ### i sanitari predisponevano l'intervento chirurgico di “rimozione precedente ### necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette” ed apposizione di ### nel corso di tale operazione, “si presenta notevole quantità di liquido purulento e maleodorante”, che veniva prelevato per successivi esami batteriologici, risultati positivi per l'isolamento del germe ### aeruginosa (cfr. pg. 38 ctu) - detta infezione derivava della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente è considerabile di origine ospedaliera (cfr. pg. 38 ctu); - in definitiva, si ritiene che l'ernia ombelicale intasata ed il suo trattamento costituiscano eventi del tutto disconessi rispetto al quadro di diverticolite con formazione di ascesso manifestatosi successivamente (cfr. pg 37 ctu dei dott.ri ### e ### - non è addebitabile ai sanitari dell'### “A. Cardarelli” di Napoli un imprudente trattamento dell'ernia ombelicale intasata, né un ritardo nella diagnosi di diverticolite, né un inidoneo trattamento della stessa, bensì risulta di natura “assistenziale” l'infezione da ### aeruginosa , che seppur adeguatamente trattata, determinò uno stato di sepsi verosimile causa ultima dell' exitus di ### e provocando una perdita di chances di “grado medio” di conseguire l'outcome ottimale (cfr. pg. 46 a 48 ctu dei dott.ri ### e ###. 
Tuttavia, la scrivente disponeva la integrazione del Collegio con inserzione di un infettivologo. ### della perizia integrativa era il seguente: - l'intervento svolto d'urgenza veniva eseguito secondo tutti i criteri della buona pratica chirurgica (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - tuttavia, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - nonostante ciò, la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezion fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - si può quindi affermare che il caso di ### per quanto attiene alla fragilità della parete intestinale, abbia avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità, stante la relativa rarità della malattia da cui ella era affetta e non quindi la successiva rottura del diverticolo del sigma non può essere imputabile a colpa grave dei sanitari convenuti (cfr. pg 20 ctu del dott. ### - mentre risulta, più probabilmente che non, che la perforazione intestinale sia successiva all' intervento di ernia plastica ombelicale (cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - quindi, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale ( cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezione fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento rispetto a quella presentata il primo giorno di ricovero; quindi è più probabile che non che il diverticolo sigmoideo, infiammato, si sia poi perforato a domicilio (cfr. pg 11 CTU del dott. ###; - ma il ###, a causa dell'obiettività di una “ferita secernente, veniva praticato un ulteriore intervento chirurgico per: rimozione precedente VAC therapy, necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette, Ab-thera ed in questo caso l'esame colturale su campione di liquido secretivo prelevato il 10/06 evidenziava come germe isolato: ### aeruginosa. Si trattava, quindi, di una infezione della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente, dunque di origine ospedaliera (cfr . pg 11 CTU del dott. ###; - il ### aeruginosa, che è sicuramente una infezione nosocomiale (o infezione legata all'assistenza) di tipo esogeno, si riscontra tipicamente qualche giorno dopo un intervento chirurgico, come nel caso in esame, in molti pazienti affetti da ### ed il sopraggiungere della stessa è stato reso più semplice dalla fragilità della parete intestinale (cfr. 29 CTU del dott. ###; - tuttavia, dalla documentazione analizzata emerge che l'urgenza chirurgica del caso non consentì di sottoporre la paziente, prima dell'intervento, ad una consulenza ### che certamente avrebbe illustrato il quadro clinico dell'### - pertanto, l'eccezionalità del caso e la sopra citata urgenza chirurgica hanno, molto più probabilmente che non, facilitato il trauma chirurgico delle anse, determinando quella che è una complicanza rara in corso di interventi ovvero l'infezione nosocomiale di tipo esogeno, sostenuta da ### aeruginosa (cfr. 29 CTU); - ciò premesso in merito alle doglianze relative ad un eventuale difetto di consenso informato si segnala un vizio parziale di ### in quanto relativamente all'intervento del 12.04.2016 il medesimo risulta sottoscritto, sia per quanto concerne la procedura anestesiologica, sia per ciò che attiene l'intervento chirurgico, tuttavia quest'ultimo modulo risulta privo delle barre (o quantomeno non sono evidenziabili) con cui il soggetto dichiara di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari (cfr. pg. 47 prima ctu) In conclusione, in base alla perizia di ufficio si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso ### “ A. Cardarelli”, che hanno prestato assistenza tecnico - medica a ### (cfr. pg. 29 e ss CTU dott. ###; ciò con conseguenziale attribuzione di una perdita di chance di sopravvivenza di origine iatrogena del 35%. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai ### delle parti ritenute dal ### non condivisibili (cfr. CTU pag. 36 ss seconda perizia e pg. 65 ss prima perizia). 
Ciò posto, si osserva come secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11.11.2019, n. 28993, secondo cui: “### paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). ###à del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018). Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai ### alla possibilità di sopravvivenza di ### in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr.  28993/2019). Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza di ### Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, presenta una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai ### una maggiore attenzione che poteva essere effettuata con appositi iter diagnostici avrebbe evitato l'insorgere dell'infezione nosocomiale di tipo esogeno (cfr. seconda CTU pag. 32). È evidente ovunque la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, la paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere. 
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari ### “ A. Cardarelli”, ### ha subito una perdita di chance di sopravvivenza del 35% e considerato che parte ricorrente spiegava domanda di risarcimento da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 46 del ricorso) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti. 
Ed allora, i ricorrenti domandavano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale quale azionato iure proprio nella loro qualità di eredi di ### In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. amplus Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541, Cass. civ. sez. III 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.  ### di legittimità ha infatti specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratellosorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno. 
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e i ricorrenti in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato storico di stato di famiglia all. n. 25 e dich. di eredi all. 10 al ricorso). 
Ed allora per quanto concerne la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale quale spiegata da ##### e ### in qualità di eredi di ### essa deve ritenersi fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle ### del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano. 
In relazione al parametro della convivenza: per i soli figli ### e ### sussiste il requisito della convivenza (cfr. cert residenza all. 19, 20 e 21 prod. ricorrente e ); per l'effetto di attribuiscono 16 punti a ### ed ### mentre 0 punti per ### e ### In relazione al parametro della residualità affettiva: dalla documentazione prodotte residuano più di tre membri superstiti nel nucleo familiare originario; per l'effetto si attribuiscono 0 punti a ciascun ricorrente a tale titolo (cfr. certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente). 
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”, non ignora la scrivente che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità per tale voce di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Ciò atteso, se certamente assumono rilievo le inferenze presuntive ricavabili dal grado di parentela, dall'età dei congiunti e della vittima, dall'eventuale convivenza ed appartenenza alla medesima famiglia nucleare, tuttavia, tali profili, già considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai capi A a C non sono stati corroborati da allegazione e prove idonee a fondare il riconoscimento di punteggio aggiuntivo. 
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri tabellari, si attribuiscono: - per #### sono configurabili 54 punti di cui: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (40 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert. resid. all. 19 e 21 prod. dal ricorrente), 0 punti per la residualità affettiva per la presenza di oltre 3 superstiti del nucleo familiare ( certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 211.194,00 (3.911,00x54), tale somma è ridotta del 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 73.917,9.  - per #### sono configurabili 36 punti: di cui 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (47 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. n. 36 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 25 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 140.796,00 (3.911,00x36), tale importo è diminuito al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 49.278,6; - per #### sono attribuiti 52 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (43 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert residenza all. 20 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 203.372,00 (3.911,00x52), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 71.180,2.  - per #### sono attribuiti 38 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (35 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. 37 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di €148.618,00 (3.911,00x38), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 52.016,3. 
Per quanto concerne la domanda iure successionis afferente al riconoscimento del danno biologico terminale quale subito da ### giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ). 
Ebbene, nel caso in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che: - ### entrava in ospedale il ### e vi restava fino al 29/07/2016; - in data ### contraeva l'infezione ### aeruginosa e le sue condizioni peggioravano drasticamente (cfr. pg 10 seconda ### - decedeva presso la propria abitazione il ###; ### questo periodo la paziente appariva cosciente e consapevole della gravità delle proprie condizioni (cfr. pg 9 e ss ###. Ciò posto, si ritiene, di riconoscere il danno biologico terminale, nella doppia componente biologica e morale per un periodo di 49 giorni dal 10/06/2016 (data di accertamento del contagio da infezione ### aeruginosa cfr. pg 10 seconda ### al 29.07.2026 (giorno delle dimissioni volontarie della paziente cfr. pg. 15 ctu per il periodo successivo non sono presenti dati clinici che possano suffragare la presenza di uno stato di coscienza); atteso che la serie causale che ha condotto in modo diretto ed immediato al decesso è cominciata solo in data ###: per detto periodo vengono riconosciuti € 5.000,00 per i primi tre giorni, attesa l'assenza di operazioni invasive (cfr. pg 13 CTU dott.  ### ed ulteriori €. 42.614,00 per i 49 giorni successivi, per un totale risarcitorio per tale voce di danno di €47.614,00, tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 16.664,9 in favore degli eredi nella misura di 1/4 ciascuno (cfr. cert stato di famiglia all. n. 25 al ricorso degli eredi ###. 
In ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). ### la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass. ###/2023 e Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. 5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. 
Tutto quanto innanzi posto, gli eredi eccepivano la mancanza di informazione circa l'intervento a cui doveva essere sottoposto la paziente poiché i moduli apparivano generici e nonostante fossero firmati erano privi delle barre in cui il soggetto firmatario avrebbe dovuto dichiarare di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari. 
Orbene, il Collegio riteneva che detto vizio può essere definito quale “vizio parziale” in quanto i moduli di consenso all'atto chirurgico erano presenti nella cartella clinica se pur incompleti atteso che quello del 12/04/2016 risultava privo delle barre per esprimere l'autorizzazione ai trattamenti sanitari e che anche i restanti erano incompleti e spesso riguardanti soltanto le procedure anestesiologiche. 
Per l'effetto alcun risarcimento potrà essere corrisposto, atteso che agli atti risulta essere presente il consenso informato firmato dal paziente se pur incompleto (cfr. pg. 53 e 54 prima ### e che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova sufficiente per dimostrare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe senza dubbio rifiutato di sottoporsi agli interventi. 
Per quanto concerne, invece, la richiesta attorea di riconoscimento delle spese sostenute per la CTP deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate; ciò a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). 
Ebbene, in questa sede si riconosce la somma di € 500,00 caduno per spese di ### somma ritenuta congrua rispetto all'attività in concreto prestata dagli stessi. 
Alla richiesta di compensi per l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, si richiama l'art. 20 del d.m. n. 55 del 2014: sono riconoscibili ai fini del compenso le sole attività che rivestano una “autonoma rilevanza” rispetto all'attività svolta in giudizio e tale autonomia non è riscontrabile nel caso in esame. 
Infine, non risultano liquidabili ulteriori somme a titolo di danno patrimoniale, difettando adeguato supporto probatorio alla pretesa. 
Esaurita la disamina delle domande risarcitorie, in relazione a quelle accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del verificarsi del sinistro (10.6.2016) e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione. 
Le spese di lite a carico del resistente vanno liquidate in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; ciò in applicazione della IX tabella, IV fascia, comprensiva di tutte le fasi, ed in applicazione della II tabella, V fascia, comprensiva della fase istruttoria ridotta del 70% per carattere meramente integrativo, ed aumentata complessivamente del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale senza che vi siano argomentazioni defensionali autonome (art. 4, comma 2) (cfr. Cass. 100367/2024) e del 10% ex art 4 comma 1 bis del D. M. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022. 
Tuttavia, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto della domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per l'operare di parziale compensazione si applica una riduzione del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. ###; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).  PQM Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure proprio e per l'effetto condanna ### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore ### della somma di € 52.016,3; in favore di ### della somma di € 49.278,6; in favore di ### della somma di € 73.917,9; in favore di ### della somma di € 71.180,2.; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure successionis e per l'effetto condanna l'### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore di ##### e ### della somma complessiva di € 16.664,9; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Rigetta le residue domande dei ricorrenti; - ### “A. Cardarelli” al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario; spese che liquida complessivamente in € 15.375,1 per compensi professionali, € 1786,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed ### se dovute, come per legge; - Spese di CTU definitivamente a carico del resistente. 
Napoli, 07/01/2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 22057/2023


causa n. 22057/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca

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Giudice di Pace di Savona, Sentenza n. 599/2025 del 10-11-2025

... ### della convenuta assume carattere di particolare gravità, configurandosi come totale mancanza di esecuzione della prestazione dovuta. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Nel caso di specie, l'inadempimento della convenuta è stato totale e definitivo, come dimostrato dalla messa in mora rimasta senza risposta e dalla successiva irreperibilità del soggetto. Tale comportamento integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto. La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di adempimento né ha addotto giustificazioni per il proprio comportamento inadempiente. Accertato l'inadempimento e pronunciata la risoluzione del contratto, deve conseguentemente essere accolta la domanda di restituzione dell'acconto versato. Come stabilito dall'art. 1458 del codice civile, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero r.g. 2191/2024 promossa da ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### contro ### (C.F. ###) ###: pagamento somme ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto giudizio è stato introdotto, con ricorso ex artt. 316 ss. - 281 decies c.p.c., depositato il 2 settembre 2024, dalla sig.ra ### che conveniva in giudizio la ditta ### di ### per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione dell'acconto versato pari a euro 2.502,00, oltre interessi e accessori. La ricorrente deduceva che nel marzo 2024 aveva preso contatti con la ditta convenuta per l'installazione di una recinzione nella propria proprietà sita in #### - ### accettando il preventivo di euro 5.200,00 e versando l'acconto richiesto di euro 2.500,00 mediante bonifico del 2 maggio 2024. Nonostante l'invio delle chiavi della proprietà per consentire l'accesso ai lavori, la ditta convenuta non aveva mai iniziato le lavorazioni, divenendo successivamente irreperibile e non rispondendo alla messa in mora inviata il 13 agosto 2024. La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Con ordinanza del 25 maggio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva la prova testimoniale sui capitoli dedotti dalla ricorrente, fissando udienza per l'assunzione il 10 novembre 2025. All'udienza del 10 novembre 2025, il testimone ### regolarmente escusso, confermava integralmente le circostanze capitolate dalla ricorrente, attestando l'affidamento dell'incarico alla ditta ### la consegna delle chiavi, la mancata esecuzione dei lavori nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, e la successiva irreperibilità del titolare della ditta. Nella stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione, dopo che la parte ricorrente aveva confermato le conclusioni di cui al proprio ricorso. 
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. La questione sottoposta all'esame del Giudice attiene alla risoluzione di un contratto d'opera per totale inadempimento dell'appaltatore e alla conseguente restituzione dell'acconto versato. E' pacifico che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito piena prova documentale del contratto stipulato con la convenuta, come risulta dal preventivo accettato e dal bonifico dell'acconto effettuato il 2 maggio 2024. Ha inoltre dimostrato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, consegnando le chiavi della proprietà per consentire l'accesso ai lavori, come attestato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata del 17 maggio 2024. La prova testimoniale ha confermato integralmente l'inadempimento totale della convenuta, che non ha mai iniziato i lavori di installazione della recinzione nonostante il decorso di diversi mesi dalla stipula del contratto e il versamento dell'acconto. I testimoni hanno attestato che nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 non è stata eseguita alcuna lavorazione e che il titolare della ditta è divenuto successivamente irreperibile. ### della convenuta assume carattere di particolare gravità, configurandosi come totale mancanza di esecuzione della prestazione dovuta. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Nel caso di specie, l'inadempimento della convenuta è stato totale e definitivo, come dimostrato dalla messa in mora rimasta senza risposta e dalla successiva irreperibilità del soggetto. 
Tale comportamento integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto. La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di adempimento né ha addotto giustificazioni per il proprio comportamento inadempiente. Accertato l'inadempimento e pronunciata la risoluzione del contratto, deve conseguentemente essere accolta la domanda di restituzione dell'acconto versato. Come stabilito dall'art. 1458 del codice civile, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite. La ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto di euro 2.502,00 (come precisato nelle conclusioni), venuto meno il titolo giustificativo della sua detenzione da parte della convenuta a seguito della risoluzione del contratto. 
Quanto agli interessi, deve essere riconosciuto il diritto agli interessi legali dal 2 maggio 2024 (data del versamento dell'acconto) al 19 agosto 2024, e agli interessi moratori dal 20 agosto 2024 (termine assegnato nella messa in mora del 13 agosto 2024) fino al saldo, ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. Deve inoltre essere accolta la domanda di restituzione delle chiavi della proprietà, consegnate alla convenuta per l'esecuzione dei lavori e non più giustificate dalla risoluzione del contratto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e, tenuto conto della semplicità della fattispecie oltre che dell'attività processuale svolta, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei criteri di cui al corrente D.M.  P.Q.M Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna la ### di ### alla restituzione - in favore della parte ricorrente - della somma di euro 2.502,00 oltre interessi legali dal 2 maggio 2024 al 19 agosto 2024 e interessi moratori dal 20 agosto 2024 sino al saldo. Condanna altresì la convenuta alla restituzione delle chiavi dell'immobile sito in #### - ### n. 74 a ### Condanna, infine, la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.265,00 per competenze, oltre agli accessori ex lege ed agli esborsi documentati.  ### lì 10 novembre 2025. 
Il Giudice di ###

causa n. 2191/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Boero

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1797/2025 del 20-10-2025

... della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé inidonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 20/1/2017, n. 1428; così anche Cass. n. 13248/2010, Cass. 272/1999). 3.1.2. - Parimenti non applicabile, alle locazioni non abitative, è l'art. 5 della l. n.392/1978 che, tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento ai fini della valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 Sul tema si è così pronunciata la Suprema Corte: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### APPELLANTE/I nei confronti di ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ### (CF ###) APPELLATO/I avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il #### data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: “###ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da apposita istanza formulata, rigettata ogni contraria e diversa istanza: -In via preliminare, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti, la nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra quanto chiesto e quanto pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. atteso che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha ingiustamente accertato la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, ritenendo legittimamente esercitata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3) del citato contratto, seppur mai invocata da parte locatrice, sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena. -Nel merito ed in ogni caso, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. in virtù della citata clausola risolutiva espressa nonché e comunque l'inefficacia, sempre per i motivi esposti, della clausola stessa; conseguentemente ed in ogni caso, accertata nella fattispecie concreta la mancanza di un colpevole inadempimento della conduttrice e, comunque, la scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale contestato e dedotto in causa, respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata dall'intimante appellata poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata: “### l'###ma Corte adita di Appello adita, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, per tutti motivi di cui in premessa, respingere i motivi di appello promossi dalla società ### S.r.l. con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca 773/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della fase cautelare conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, ### S.R.L. (di seguito anche solo “Garage”) adiva questa Corte d'Appello nei confronti di ### proponendo gravame avverso la sentenza 773/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il ###, che, in accoglimento della domanda proposta dal ### aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione inter partes stipulato (avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in ### fraz. Mugnano, via ### 421, censita in catasto al fg. 166, map. 560, sub 03), disponendone il rilascio, con condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite.  1 - Il giudizio di primo grado.  1.1. - Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ### aveva convenuto in giudizio ### esponendo: -) di essere comproprietario di un compendio immobiliare, ubicato in ### via ### 421, fraz. Mignano, costituito da quattro unità artigianali; -) che, con contratto di locazione ad uso commerciale, registrato all'### delle ### in data ###, il ricorrente, insieme all'altro comproprietario, aveva concesso in godimento la porzione dell'immobile, rappresentata al ### del Comune di ### al ### 166 mappale 560 sub. 3 di mq 160, alla società ### S.r.l.; -) che la durata del contratto veniva stabilita in 6 anni a partire dall'1.1.2022 e fino al 31.1.2028, con facoltà di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta; -) che il canone di locazione veniva pattuito in € 9.600,00 annui, che la società conduttrice si impegnava a corrispondere in rate mensili anticipate di € 800,00, oltre imposte come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese; -) che ### tuttavia, si era resa morosa nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio e giugno 2023, per un importo di € 1.600,00; -) che ogni richiesta di pagamento era risultata infruttuosa, con conseguente necessità di adire le vie legali.  1.2. - Si costituiva in giudizio ### opponendosi all'intimato sfratto. 
In particolare, contestava l'esistenza della morosità, rilevando: i) che il canone di maggio 2023 era stato pagato il 9 giugno 2023, con un ritardo dovuto ad un errore tecnico causato dal cambio della piattaforma di home banking; ii) che il canone di giugno 2023 era stato regolarmente pagato nei termini contrattuali. 
In ogni caso, non era mai stata inviata diffida ad adempiere da parte del locatore. 
Eccepiva, altresì, la mancata previsione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione, evidenziando che il locatore, in passato, aveva tollerato ritardi nei pagamenti, rendendo di fatto inoperante la predetta clausola, qualora effettivamente pattuita. 
Comunque, la morosità era modesta (€ 1.600,00 a fronte di un canone annuo di circa € 10.000) e, quindi, inidonea a turbare l'equilibrio contrattuale.  1.3. - Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali.  1.4. - All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento del canone relativo alla mensilità di maggio 2023, essendosi il locatore avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del regolamento negoziale, con cui era stato convenuto che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, costituiva motivo di risoluzione del contratto ex art. “146 c.c.” (rectius 1456 c.c.); -) difatti, se da un lato si doveva constatare la tolleranza del locatore rispetto ai ritardi nel pagamento del canone verificatisi in passato, dall'altro, tale tolleranza non comportava né la eliminazione della clausola né la rinuncia ad avvalersene; -) invero, a fronte del ritardato pagamento della mensilità di maggio 2023, il locatore, con ciò manifestando la volontà di non tollerare oltre il comportamento della conduttrice, aveva intimato lo sfratto per morosità, pur omettendo di dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa; -) inoltre, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il ### nell'ambito di una consentita mutatio libelli svolta a seguito delle difese della controparte, aveva posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto proprio la volontà di avvalersi della suddetta clausola; -) ne conseguiva la totale irrilevanza dell'adempimento tardivo della società, in quanto intervenuto a contratto ormai risolto; -) l'inadempimento della ### era, poi, da considerarsi senz'altro colpevole, essendo irrilevante il dedotto disguido della piattaforma home banking, giacché costituiva onere del debitore monitorare il buon esito della disposizione di pagamento; -) le spese seguivano la soccombenza.  2 - Il giudizio di secondo grado.  2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) con il primo, lamentava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1456 Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione nella misura in cui aveva accertato la risoluzione di diritto del contratto, a fronte della domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. proposta dal locatore nell'atto di intimazione. Nella memoria integrativa ex art.  426 c.p.c., il ### contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non aveva mai invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per integrazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4. 
In ogni caso, tale domanda si sarebbe dovuta considerare inammissibile, stante l'impossibilità della conversione della richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. in quella ex art. 1456 c.c., in quanto costituente una non consentita mutatio libelli.  2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva comunque errato nel ritenere operante la clausola di cui al punto 4 del regolamento contrattuale, in quanto essa ### era “sempre stata solita” corrispondere il canone oltre le scadenze contrattuali, tanto che i ritardi erano stati “vari e ripetuti” (cfr. atto di appello, pag. 9), senza che il ### eccepisse alcunché al riguardo. 
Per effetto di tale comportamento, il locatore non poteva pretendere di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto divenuta ormai inefficace, non avendo egli mai manifestato la volontà di avvalersene.  3) Con il terzo, rilevava che l'inadempimento non poteva, in ogni caso, considerarsi grave, proprio in forza della tolleranza manifestata dal ### a fronte di reiterati tardivi pagamenti del canone che, in alcuni casi, erano avvenuti anche oltre venti giorni dalla scadenza contrattuale. 
Inoltre, l'atto di intimazione non era stato neppure preceduto da una diffida ad adempiere e, comunque, essa ### aveva immediatamente provveduto a saldare i canoni a seguito della notifica della citazione.
Difatti, la mensilità di maggio 2023 era stata saldata in data ###, mentre quella di giugno in data ###. 
Ad ogni modo, il pagamento dei canoni era avvenuto in ritardo solo per problemi informatici e, in seguito, essi erano sempre stati eseguiti entro il termine contrattuale. 
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.  2.3. - Con ordinanza del 26.11.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  2.4. - All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza. 
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.  ***  3 - ### del gravame. 
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti la medesima ratio decidendi.  3.1. - È pacifico, in quanto ammesso dalla medesima società appellante, che i ritardi, nel pagamento dei canoni di locazione, siano stati “vari e ripetuti” oltre che “considerevoli” (cfr. atto di appello, pag. 9,11). 
Ne deriverebbe, secondo quanto sostenuto da ### un atteggiamento di tolleranza, da parte del locatore, che, per un verso, impedirebbe di considerare “grave” l'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, per un altro, impedirebbe di considerare integrata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto (in mancanza, peraltro, di qualsiasi dichiarazione giudiziale e/o stragiudiziale, da parte del ### di volersene avvalere). 
Si deve dissentire.  3.1.1. - Per quanto concerne il primo profilo, occorre, innanzi tutto, osservare che correttamente il tribunale (con statuizione, peraltro, non oggetto di impugnazione) ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 55 della l. 392/1978, in quanto tale disposizione è riferita alle sole locazioni di immobili ad uso abitativo.
Ne consegue che l'avvenuto pagamento dei canoni scaduti entro la prima udienza è circostanza irrilevante ai fini dell'esclusione della risoluzione contrattuale (cfr. art. 55, comma 4, l. 392/1978). 
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392/1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Il legislatore, difatti, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé inidonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 20/1/2017, n. 1428; così anche Cass. n. 13248/2010, Cass. 272/1999).  3.1.2. - Parimenti non applicabile, alle locazioni non abitative, è l'art. 5 della l. n.392/1978 che, tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento ai fini della valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 Sul tema si è così pronunciata la Suprema Corte: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 26/11/2019, n. ###; in senso conforme civ. n. 1428/2017). 
In particolare, tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, in cui il giudice del merito aveva ritenuto che il pagamento del canone, eseguito dopo la notifica dell'atto di intimazione, fosse irrilevante, data la insanabilità della morosità nelle locazioni ad uso non abitativo; parimenti irrilevanti erano le seguenti ulteriori circostanze: i) che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto ad un errore nell'impostazione del sistema automatico di home banking; ii) che il conduttore non avesse, in precedenza, ricevuto alcuna contestazione della morosità né alcuna richiesta di pagamento; iii) che i locatori avessero sempre tollerato il ritardo nella corresponsione dei canoni. 
Al riguardo, la Suprema Corte, dopo aver evidenziato che la costituzione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all'art.1219 c.c., dell'adempimento, non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione - con conseguente irrilevanza della mancanza di richieste o di solleciti di pagamento prima della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto - ha ribadito il principio secondo cui l'inerzia del creditore “non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in precedenza l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, 6635)”, soggiungendo che “per quanto non azionata, la società locatrice riconosce che era stata pattuita una clausola espressa, con cui evidentemente era stato dato rilievo alla particolare importanza nell'economia dell'affare al pagamento puntuale dei canoni mensili”. 
Da ciò la conclusione che “la conduttrice, insomma, aveva tutta la possibilità di rappresentarsi la gravità del proprio inadempimento, sì che non poteva dirsi sorpresa della richiesta altrui, né poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale, sì da considerare con esso incompatibile, e quindi contraria a buona fede, la richiesta di risoluzione del contratto (cfr., di recente, Cass. 13/07/2018, n.18535, riguardo all'eccezione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.). E' vero che i locatori non si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa; tuttavia, proprio la sua apposizione nel contratto assume rilievo nel caso di specie per dimostrare come il ripetuto ritardo della conduttrice, considerata invece l'importanza attribuita alla tempestività dell'adempimento implicata dalla clausola risolutiva, avesse prodotto un'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto tale da alterare, in maniera determinante, il regolamento di interessi oggetto della fattispecie negoziale e da escludere che l'inadempimento potesse essere qualificato di scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.”. (cfr. Cass. civ., n. ###/2019 in motivazione, pag. 8-9).  3.1.3. - Pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla volontà del locatore di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa (su cui si tornerà in seguito), la sua pattuizione era sufficiente a mettere sull'avviso il conduttore in ordine all'importanza che, nell'economia dell'affare, aveva il puntuale pagamento dei canoni mensili.
Ne deriva che, a fronte di ritardi nel pagamento del canone reiterati nel tempo e, per ammissione della medesima ### anche considerevoli (in quanto eccedenti il termine di venti giorni di cui all'art. 5 della l.n. 392/1978, suscettibile di costituire parametro di riferimento per valutare la gravità dell'inadempimento anche per le locazioni non abitative), la mera inerzia del creditore non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla puntualità dell'adempimento. 
Difatti, proprio la pattuizione della clausola risolutiva consente di affermare che il ripetuto ritardo della conduttrice avesse determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale legittimante la risoluzione del contratto.  3.1.4. - Tanto più se si considera che è provato che ### abbia continuato a pagare in ritardo anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, procedendo alla corresponsione dei canoni di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 (per l'importo complessivo di € 4.000) solo in data ### (cfr. contabile di bonifico allegato alle note di trattazione scritta depositate, in data ###, nel sub procedimento di inibitoria). 
Il che rafforza ulteriormente il convincimento in ordine alla ricorrenza del requisito della gravità dell'inadempimento. 
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.12.2023, n. ###). 
Pertanto, essendo pacifica l'esistenza di un ritardo precedente, contestuale (con specifico riferimento al canone di maggio 2023 che risulta corrisposto solo il ###) e successivo alla proposizione della domanda giudiziale, non possono sussistere dubbi sulla gravità dell'inadempimento imputabile a ### in quanto incidente sulla sua prestazione principale (pagamento del canone di locazione).  3.1.5. - Per completezza, si rileva che l'appellante non ha articolato alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato anche il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, sottolineando che non assumeva importanza il fatto che quest'ultimo si fosse manifestato per un presunto “disguido nei sistemi informatici della piattaforma home banking dell'istituto di credito del debitore, in quanto ciò non esclude l'imputabilità dell'inadempimento a colpa di quest'ultimo, colpa consistita nel non aver monitorato il buon fine della disposizione di pagamento” (pag. 4). 
Quindi, anche a voler ipotizzare che il ### abbia inteso proporre una domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., senza avvalersi della clausola risolutiva espressa, nondimeno tale domanda risulterebbe fondata.  3.2. - In ogni caso, ad avviso del Collegio, correttamente il tribunale ha ritenuto che il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto di locazione (che così recita: “Il prezzo annuo della locazione è convenuto in ### 9.600,00 ### pari a ### 800,00 ### mensili oltre imposte come per legge. Il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in dodici rate mensili anticipate di uguale importo, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il locatore entro il giorno cinque di ogni mese […] Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni dalla ### qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento del canone, decorso venti giorni dalla scadenza pattuita, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c.”.  3.2.1. - In proposito, si presenta significativo il contenuto della memoria ex art. 426 c.p.c., depositata dal ### in cui si legge (pag. 2-3): “a parte la morosità dei canoni di maggio e giugno 2023 dalla copia contabile dei bonifici effettuati dalla società ### S.r.l. a partire dal febbraio 2022 si può evincere che, quest'ultima, non ha mai corrisposto nei termini contrattualmente pattuiti il prezzo del canone: addirittura i canoni di aprile 2022 (corrisposto in data ###), quello di marzo 2023 (27.03.2023) ed aprile 2023 (25.04.2023) sono stati corrisposti “decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita”, detta clausola risolutiva espressa costituisce da sola motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c. (rectius 1456 c.c. ndr)”. 
Nelle conclusioni della suddetta memoria, poi, si chiedeva “per tutti i motivi evidenziati” di “convalidare l'intimato sfratto per morosità”, con ciò rinviando espressamente a tutte le argomentazioni esposte nell'atto. 
Quindi, anche a voler ritenere che il locatore abbia operato una mutatio libelli, la stessa sarebbe certamente consentita, in quanto “nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione)” ( Cassazione civile, n. 17955/2021). 
Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.  3.2.2. - Inoltre, deve ribadirsi che l'inerzia del creditore in ordine ai reiterati pagamenti tardivi non può essere interpretata come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva, in quanto “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” ( Cass. civ., n. 14195/2022). 
Nella specie, proprio la reazione del locatore, con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, a seguito dell'ennesimo ritardo nel pagamento del canone, esclude qualsiasi volontà di rinuncia alla suddetta clausola.  3.2.3 - Né rileva la mancanza di atti stragiudiziali con cui il ### avesse manifestato la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto: “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. Cass. civ., n. 9275/2005).  4 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.  4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000). 
Fase di studio della controversia: € 1.029,00 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00 Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00 Compenso tabellare: € 3.261,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre non si riconosce la fase decisionale in considerazione della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione. 
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. 4.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ### S.R.L. avverso la sentenza 773/2024 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. 
Firenze, 15.10.2025 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1756/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Picardi Antonio

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 35/2026 del 08-01-2026

... periodo di assenza. Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza. 
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. 
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito.  ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”. 
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 .  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . 
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute.  ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. 
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.  385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria. 
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. 
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa. 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima.  ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art.  645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010. 
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.  civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi . 
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica. 
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo.  ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito. 
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94. 
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia. 
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. 
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".  "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". 
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###). 
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. 
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale. 
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc. 
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate.  ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

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