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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 22057/2023 promossa da: ##### E ### tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ###I contro #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il quale elettivamente domicilia CONVENUTO/### parti hanno concluso come da memorie conclusionali e verbale d'udienza del 20/11/25 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ##### e ### con ricorso ex artt. 702bis c.p.c. convenivano in giudizio ### “ A. Cardarelli”; ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius ### ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente.
I ricorrenti evidenziavano che: - ### in data ### si recava presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A.Cardarelli” di Napoli per dolore addominale a sede periombelicale insorto nel pomeriggio del giorno precedente e non regredito dopo terapia farmacologica; - dalla cartella clinica relativa al ricovero dal 12/04/2016 al 18/04/2016 presso la stessa A.O.R. “A. Cardarelli” di Napoli si rilevava “alvo chiuso a feci e gas da circa 12 ore; esame obiettivo: addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione”; - durante tale degenza non sono riportate nel diario clinico complicanze post-operatorie ed il decorso appare regolare fino alla sesta giornata postoperatoria al 18/04/2016 quando la paziente veniva dimessa; - in data ###, ### si recava nuovamente presso il P.S. dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli e veniva accettata come: “Paziente agitata VAS 7 ... Addome: globoso, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Assenti segni di peritonismo”; - nei giorni successivi viene descritto nel diario clinico “miglioramento della sintomatologia e dell'obiettività addominale, rientro progressivo della leucocitosi e in data 27/04 riprendeva alimentazione orale”; - in data 28/04 sospendeva ### e veniva richiesta TAC addome di controllo; la paziente in data 01/05 evidenziava dolore alla palpazione in fossa iliaca sinistra e pertanto riprendeva digiuno e terapia con ### lgx 3; - in data 03/05 veniva riferito dolore ai quadranti inferiori dell'addome e pertanto richiesta consulenza radiologica vascolare per posizionamento drenaggio nella raccolta perisigmoidea; - in data 05/05 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico con asportazione di sieroma e rete in polipropilene da precedente intervento di ernioplastica ombelicale e si riscontrava reperto di peritonite da ascesso perisigmoideo che si faceva strada nel mesosigma; - in data 07/05 la paziente veniva riportata in sala operatoria per second look chirurgico e la cavità addominale veniva descritta come ben detersa e priva di raccolte ascessuali; per tale motivo si procede a confezionamento anastomosi collo-rettale, chiusura parete e posizionamento di multipli drenaggi ed in seconda giornata postoperatoria canalizzazione dell'alvo ai gas; - in data 10/05 comparsa d'improvvisa dispnea, veniva richiesta ### torace per sospetta TEP successivamente confermata radiologicamente; - in data 11/05 la paziente veniva ritrasferita in chirurgia d'urgenza in condizioni di miglioramento della sintomatologia ma dall'esame istologico che evidenziava diverticolosi con diverticolite acuta e cronica con intensa periviscerite consensuale; - in data ### si evidenziava “risoluzione completa dei difetti di opacizzazione di tipo tromboembolico, precedentemente descritti a carico dei rami dell'arteria polmonare. Assenza di versamento peritoneale. Esiti di resezione del sigma con anastomosi colo-rettale, senza evidenza di raccolte perianastomatiche. Presenza di due tubi di drenaggio con estremi localizzati rispettivamente in FIS e nello scavo pelvico. Presenza di tre tubi di drenaggio nel sottocute, in corrispondenza della cicatrice chirurgica ove si apprezza una riduzione volumetrica della raccolta precedentemente segnalata, che assume aspetto meno definito” e nella stessa data veniva rimosso drenaggio addominale sx; - il ### si procedeva alla rimozione del drenaggio di destra e a causa di secrezioni di ferita nonché all'inizio del trattamento con ### che proseguiva con controlli giornalieri fino al 09/06/2016; - in data 23/05, per motivi non ben precisati e senza evidenza di ulteriori complicanze emerse dal diario clinico nei giorni precedenti, si disponeva per sostituzione di medicazione avanzata in sala operatoria urgente ed indifferibile; - nella notte del 10/06, in sala operatoria la paziente veniva sottoposta a rimozione di ### necrosectomia cutanea-sottocutanea, toilette, posizionamento ### campionamento di pus per esame batteriologico. Nella diagnosi preoperatoria viene annotato: “stato settico in paziente con ### Inizia terapia con ### lgr x 3, ### 400 mg x 3. Richiesta consulenza per ciclo di ossigenoterapia iperbarica”; - dalla consulenza del 13/06 dello specialista in terapia iperbarica sul campione di pus prelevato il 10/06 si evinceva la positività della pazienta al ### - in data 19/06 si procedeva con intervento di rimozione e sostituzione dispositivo ### con parziale accostamento dei lembi cutanei prossimale e distale in diagnosi di stato settico, open abdomen; - in data 22/06 si certificava “inizio della OTI che veniva interrotta per comparsa di otalgia” e il 23/06 “sostituzione di ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo in paziente con diagnosi di deiscenza parete addominale, open abdomen. Medicazione ulcera glutei con duoderm”; - in data 27/06, 01/07 e 05/07 venivano effettuate ulteriori sostituzioni del dispositivo ### - il 10/07 in corso di nuova sostituzione dispositivo ### veniva segnalata presenza di materiale purulento e pertanto si richiedeva una consulenza infettivologica; - in data 15/07 veniva ancora operata sostituzione di device per VAC così come in data 19/07 sostituzione ### e posizionamento di punti di accostamento cutaneo; - in data 22/07 si procedeva all'esame colturale di liquido ascitico prelevato e il 19/07 che confermava la positività per P. Aeroginosa multiresistente; - il 25/07 veniva richiesta colangio RMN e l'indice di colestasi risultava in progressivo aumento; - in data 29/07 alle ore 8:30 veniva annotata nel diario clinico una P.A. 90/50 e successivamente venivano registrate le dimissioni volontarie della paziente; - ### decedeva poi il ###, dopo 3 giorni dalle dimissioni e dopo 67 giorni dalla contrazione dell'infezione, con diagnosi di peritonite generalizzata secondaria a perforazione del sigma ed ascesso pelvico; - sulla base della documentazione medica è possibile affermare che sussiste il nesso di causa tra le carenze della struttura sanitaria per l'infezione nosocomoniale e le ulteriori censurabili condotte commissive ed omissive dei sanitari operanti presso A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli; - pertanto, in data ### veniva depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per ### tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 8/3/2017 n. 24, ricorso iscritto al R.G n. 18607-21.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano nel presente giudizio di accogliere il presente ricorso e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale dell'### di rilievo ### e per l'effetto condannarlo al risarcimento di danni tutti subiti patrimoniali e non (iure hereditario, lucro cessante da inabilità temporanea, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione, danno da perdita di chance, iure proprio da perdita del rapporto parentale, nonché ogni altro danno patrimoniale e/o non patrimoniale). Inoltre, i ricorrenti chiedevano altresì di condannare, altresì, l'### di rilievo ### all'importo anticipato per i ccttuu, per il contributo unificato, per la parcella del sottoscritto difensore, comprensiva dei costi anticipati, per l'assistenza legale e l'attività professionale espletata in sede stragiudiziale e nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. ### che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. Il tutto oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo; in via gradata interessi moratori dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari alla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia.
Con comparsa del 9.04.2024 si costituiva in giudizio ### “ A.
Cardarelli”, la quale concludeva chiedendo di accogliersi la domanda di conversione del rito in ordinario e per l'effetto fissarsi l'udienza di cui all'articolo 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nel merito, la resistente chiedeva altresì di rigettare le domande proposte e in via subordinata, contenere le domande di parte ricorrente nei limiti e tenuto conto di quanto indicato nel presente atto. Con condanna dei ricorrenti alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede ###data ### la integrazione dell'istruttoria in coerenza con le più recenti indicazioni giurisprudenziali in tema di infezione nosocomiale; ciò fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.. All'udienza del 16.09.2024, lette le note di trattazione scritta, riteneva necessario disporre una integrazione del Collegio peritale con inserzione del dott. ### (### in malattie infettive).
In data ###, il GU rinviava per la precisazione delle conclusioni al 20.11.2025; in detta data la causa veniva introitata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE In mancanza di questioni preliminari da risolvere, giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (### per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge ### va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Tuttavia, in relazione all'ente, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale. Ciò posto, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, 2144, in ###, 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura sanitaria; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in ###, 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in ###, 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente - paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle ### della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). ### in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge ### che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario - paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le ### hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente ###tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘piu` probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ‘‘non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa della struttura deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte ### concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ‘‘più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: ### P. #### M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - la struttura sanitaria - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta della struttura sanitaria, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento; conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sulla struttura sanitaria la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile.
Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale; in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198) Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. ### (### in ### d'### e dalla dott.ssa ### (### in ###; la stessa veniva successivamente integrate dal dott. ### (### in malattie infettive); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: - in data #### all'epoca dei fatti 66enne, si recava presso il ### dell'### “A. Cardarelli” di Napoli a causa di “dolore addominale a sede periombelicale insorto dal pomeriggio del giorno precedente refrattario alla terapia farmacologica”(cfr. pg 20 CTU dott.ri ### e ### - dalla raccolta anamnestica la paziente era obesa e fumatrice, affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, frequenti episodi di lombalgia per pregressi multipli crolli vertebrali, osteoporosi e artrite reumatoide; all'obiettività si evidenziava un “addome globoso, dolente alla palpazione superficiale e profonda, in presenza di voluminosa ernia ombelicale non riducibile alla prima osservazione per l'elevata dolenzia alla palpazione” (tale reperto trovava conferma nell'ecografia della cute e del sottocute praticata in data ###, che mostrava la presenza di un' “ernia ombelicale a contenuto intestinale delle dimensioni di circa 8 cm di lunghezza e 5 di profondità”, per la quale sarebbe stato utile un consulto chirurgico) (cfr. pg 23 CTU dott.ri ### e ###; - i sanitari dimettevano la paziente dal ### predisponendone il ricovero in ### di ### d'### dello stesso nosocomio, con diagnosi di “ernia ombelicale intasata” e la paziente, nella stessa giornata, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riparazione di ernia ombelicale con protesi” (cfr. pg 24 CTU dei dott.ri ### e ###; - in data ###, all'esito dei controlli clinici quotidiani praticati nel post-operatorio che descrivevano un decorso regolare, i sanitari dimettevano la paziente presso il proprio domicilio ( pg 24 ctu dei dott.ri ### e ###. - in data ###, la paziente faceva ritorno all'### “A. Cardarelli” di Napoli in seguito all'insorgenza di dolore addominale a sede periombelicale insorto la notte precedente (cfr. pg 20 CTU dei dott.ri ### e ###; - la paziente veniva ricoverata presso il ### di ### d'### ove praticava un esame TC dell'addome completo senza e con mezzo di contrasto, così refertato: “assenza di versamento peritoneale… a livello del mesosigma presenza di raccolta livellata, causata da microperforazione coperta di diverticolo del terzo medio del sigma”. Tale indagine, inoltre, poneva in evidenza una “raccolta fluida, sieroma (diametro trasverso 7 cm, diametro antero -posteriore 2,5 cm) nel contesto del sottocute della parete addominale in sede ombelicale”. Una volta obiettivato un tale quadro patologico, la paziente veniva sottoposta a terapia antibiotica con ### (### 1000 mg x3 volte al giorno) per una settimana, durante la quale si presentava con condizioni cliniche in miglioramento, apiretica, con alvo canalizzato a feci e gas ed addome trattabile con dolorabilità alla palpazione profonda in fossa iliaca sinistra (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - in data #### veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “resezione del sigma, lavaggio cavo ascessuale e peritoneale”, con “posizionamento di dispositivo Abthera” (cfr. 30 ctu dei dott.ri ### e ### - inoltre, la paziente risultava affetta da una diverticolite complicata da microperforazione coperta di un diverticolo, con formazione di un ascesso intraperitoneale perisigmoideo, rilevato all'esame ### dell'addome completo del 22/04/2016, trattata inizialmente in maniera conservativa con terapia antibiotica (### e riposo intestinale, e in un secondo momento chirurgicamente, mediante intervento in due tempi, di resezione del sigma, lavaggio della cavità ascessuale e peritoneale, con posizionamento di dispositivo ### (05/05/2016) e successivo “second look” e anastomosi colo -rettale termino -laterale (07/05/2016) (cfr. pg. 36 ctu dei dott.ri ### e ### - a causa dell'obiettività di una “ferita secernente”, in data ### i sanitari predisponevano l'intervento chirurgico di “rimozione precedente ### necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette” ed apposizione di ### nel corso di tale operazione, “si presenta notevole quantità di liquido purulento e maleodorante”, che veniva prelevato per successivi esami batteriologici, risultati positivi per l'isolamento del germe ### aeruginosa (cfr. pg. 38 ctu) - detta infezione derivava della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente è considerabile di origine ospedaliera (cfr. pg. 38 ctu); - in definitiva, si ritiene che l'ernia ombelicale intasata ed il suo trattamento costituiscano eventi del tutto disconessi rispetto al quadro di diverticolite con formazione di ascesso manifestatosi successivamente (cfr. pg 37 ctu dei dott.ri ### e ### - non è addebitabile ai sanitari dell'### “A. Cardarelli” di Napoli un imprudente trattamento dell'ernia ombelicale intasata, né un ritardo nella diagnosi di diverticolite, né un inidoneo trattamento della stessa, bensì risulta di natura “assistenziale” l'infezione da ### aeruginosa , che seppur adeguatamente trattata, determinò uno stato di sepsi verosimile causa ultima dell' exitus di ### e provocando una perdita di chances di “grado medio” di conseguire l'outcome ottimale (cfr. pg. 46 a 48 ctu dei dott.ri ### e ###.
Tuttavia, la scrivente disponeva la integrazione del Collegio con inserzione di un infettivologo. ### della perizia integrativa era il seguente: - l'intervento svolto d'urgenza veniva eseguito secondo tutti i criteri della buona pratica chirurgica (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - tuttavia, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - nonostante ciò, la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezion fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento (cfr. pg 20 ctu del dott. ###; - si può quindi affermare che il caso di ### per quanto attiene alla fragilità della parete intestinale, abbia avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità, stante la relativa rarità della malattia da cui ella era affetta e non quindi la successiva rottura del diverticolo del sigma non può essere imputabile a colpa grave dei sanitari convenuti (cfr. pg 20 ctu del dott. ### - mentre risulta, più probabilmente che non, che la perforazione intestinale sia successiva all' intervento di ernia plastica ombelicale (cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - quindi, considerando la fragilità della parete intestinale, che si presenta in alcuni soggetti affetti da artrite reumatoide, è possibile che la manipolazione traumatica dell'intestino, avvenuta durante la viscerolisi e la riparazione della parete addominale nel primo intervento chirurgico di ernioplastica ombelicale, abbia causato una infiammazione dei diverticoli del sigma, che poi sia evoluta in perforazione intestinale ( cfr. pg 10 CTU del dott. ###; - la paziente veniva dimessa, dopo l'intervento di ernioplastica ombelicale, in buone condizioni cliniche, senza segni di processi infettivi in atto, eccezione fatta per una leucocitosi neutrofila in miglioramento rispetto a quella presentata il primo giorno di ricovero; quindi è più probabile che non che il diverticolo sigmoideo, infiammato, si sia poi perforato a domicilio (cfr. pg 11 CTU del dott. ###; - ma il ###, a causa dell'obiettività di una “ferita secernente, veniva praticato un ulteriore intervento chirurgico per: rimozione precedente VAC therapy, necrosectomia cutaneasottocutanea, toilette, Ab-thera ed in questo caso l'esame colturale su campione di liquido secretivo prelevato il 10/06 evidenziava come germe isolato: ### aeruginosa. Si trattava, quindi, di una infezione della ferita chirurgica sostenuta da ### aeruginosa multiresistente, dunque di origine ospedaliera (cfr . pg 11 CTU del dott. ###; - il ### aeruginosa, che è sicuramente una infezione nosocomiale (o infezione legata all'assistenza) di tipo esogeno, si riscontra tipicamente qualche giorno dopo un intervento chirurgico, come nel caso in esame, in molti pazienti affetti da ### ed il sopraggiungere della stessa è stato reso più semplice dalla fragilità della parete intestinale (cfr. 29 CTU del dott. ###; - tuttavia, dalla documentazione analizzata emerge che l'urgenza chirurgica del caso non consentì di sottoporre la paziente, prima dell'intervento, ad una consulenza ### che certamente avrebbe illustrato il quadro clinico dell'### - pertanto, l'eccezionalità del caso e la sopra citata urgenza chirurgica hanno, molto più probabilmente che non, facilitato il trauma chirurgico delle anse, determinando quella che è una complicanza rara in corso di interventi ovvero l'infezione nosocomiale di tipo esogeno, sostenuta da ### aeruginosa (cfr. 29 CTU); - ciò premesso in merito alle doglianze relative ad un eventuale difetto di consenso informato si segnala un vizio parziale di ### in quanto relativamente all'intervento del 12.04.2016 il medesimo risulta sottoscritto, sia per quanto concerne la procedura anestesiologica, sia per ciò che attiene l'intervento chirurgico, tuttavia quest'ultimo modulo risulta privo delle barre (o quantomeno non sono evidenziabili) con cui il soggetto dichiara di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari (cfr. pg. 47 prima ctu) In conclusione, in base alla perizia di ufficio si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso ### “ A. Cardarelli”, che hanno prestato assistenza tecnico - medica a ### (cfr. pg. 29 e ss CTU dott. ###; ciò con conseguenziale attribuzione di una perdita di chance di sopravvivenza di origine iatrogena del 35%. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai ### delle parti ritenute dal ### non condivisibili (cfr. CTU pag. 36 ss seconda perizia e pg. 65 ss prima perizia).
Ciò posto, si osserva come secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11.11.2019, n. 28993, secondo cui: “### paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). ###à del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018). Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai ### alla possibilità di sopravvivenza di ### in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è, quindi, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. 28993/2019). Atteso l'accertamento del nesso causale tra condotta e la perdita di chance, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza di ### Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, presenta una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai ### una maggiore attenzione che poteva essere effettuata con appositi iter diagnostici avrebbe evitato l'insorgere dell'infezione nosocomiale di tipo esogeno (cfr. seconda CTU pag. 32). È evidente ovunque la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, la paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza sanitaria prestata dai sanitari ### “ A. Cardarelli”, ### ha subito una perdita di chance di sopravvivenza del 35% e considerato che parte ricorrente spiegava domanda di risarcimento da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 46 del ricorso) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Ed allora, i ricorrenti domandavano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale quale azionato iure proprio nella loro qualità di eredi di ### In base alle coordinate ermeneutiche di legittimità tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. amplus Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n. 25541, Cass. civ. sez. III 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. ### di legittimità ha infatti specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratellosorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e i ricorrenti in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato storico di stato di famiglia all. n. 25 e dich. di eredi all. 10 al ricorso).
Ed allora per quanto concerne la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale quale spiegata da ##### e ### in qualità di eredi di ### essa deve ritenersi fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle ### del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano.
In relazione al parametro della convivenza: per i soli figli ### e ### sussiste il requisito della convivenza (cfr. cert residenza all. 19, 20 e 21 prod. ricorrente e ); per l'effetto di attribuiscono 16 punti a ### ed ### mentre 0 punti per ### e ### In relazione al parametro della residualità affettiva: dalla documentazione prodotte residuano più di tre membri superstiti nel nucleo familiare originario; per l'effetto si attribuiscono 0 punti a ciascun ricorrente a tale titolo (cfr. certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente).
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”, non ignora la scrivente che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità per tale voce di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Ciò atteso, se certamente assumono rilievo le inferenze presuntive ricavabili dal grado di parentela, dall'età dei congiunti e della vittima, dall'eventuale convivenza ed appartenenza alla medesima famiglia nucleare, tuttavia, tali profili, già considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai capi A a C non sono stati corroborati da allegazione e prove idonee a fondare il riconoscimento di punteggio aggiuntivo.
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri tabellari, si attribuiscono: - per #### sono configurabili 54 punti di cui: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (40 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert. resid. all. 19 e 21 prod. dal ricorrente), 0 punti per la residualità affettiva per la presenza di oltre 3 superstiti del nucleo familiare ( certificato stato di famiglia all n. 25 prod. ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 211.194,00 (3.911,00x54), tale somma è ridotta del 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 73.917,9. - per #### sono configurabili 36 punti: di cui 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (47 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. n. 36 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 25 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 140.796,00 (3.911,00x36), tale importo è diminuito al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 49.278,6; - per #### sono attribuiti 52 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (43 anni), 16 per la convivenza (cfr. cert residenza all. 20 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di € 203.372,00 (3.911,00x52), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 71.180,2. - per #### sono attribuiti 38 punti: 16 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (66 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (35 anni), 0 per la convivenza, (cfr. cert residenza all. 37 e 21 prod. ricorrente) 0 punti per la residualità affettiva di oltre tre membri (cfr. certificato stato di famiglia all. n. 21 prod ricorrente), 0 punti, per l'intensità della relazione affettiva; ciò per un totale di €148.618,00 (3.911,00x38), tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 52.016,3.
Per quanto concerne la domanda iure successionis afferente al riconoscimento del danno biologico terminale quale subito da ### giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ).
Ebbene, nel caso in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che: - ### entrava in ospedale il ### e vi restava fino al 29/07/2016; - in data ### contraeva l'infezione ### aeruginosa e le sue condizioni peggioravano drasticamente (cfr. pg 10 seconda ### - decedeva presso la propria abitazione il ###; ### questo periodo la paziente appariva cosciente e consapevole della gravità delle proprie condizioni (cfr. pg 9 e ss ###. Ciò posto, si ritiene, di riconoscere il danno biologico terminale, nella doppia componente biologica e morale per un periodo di 49 giorni dal 10/06/2016 (data di accertamento del contagio da infezione ### aeruginosa cfr. pg 10 seconda ### al 29.07.2026 (giorno delle dimissioni volontarie della paziente cfr. pg. 15 ctu per il periodo successivo non sono presenti dati clinici che possano suffragare la presenza di uno stato di coscienza); atteso che la serie causale che ha condotto in modo diretto ed immediato al decesso è cominciata solo in data ###: per detto periodo vengono riconosciuti € 5.000,00 per i primi tre giorni, attesa l'assenza di operazioni invasive (cfr. pg 13 CTU dott. ### ed ulteriori €. 42.614,00 per i 49 giorni successivi, per un totale risarcitorio per tale voce di danno di €47.614,00, tale somma è diminuita al 35 % per l'attribuzione della sola chance, quindi si riconoscono € 16.664,9 in favore degli eredi nella misura di 1/4 ciascuno (cfr. cert stato di famiglia all. n. 25 al ricorso degli eredi ###.
In ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). ### la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass. ###/2023 e Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. 5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato.
Tutto quanto innanzi posto, gli eredi eccepivano la mancanza di informazione circa l'intervento a cui doveva essere sottoposto la paziente poiché i moduli apparivano generici e nonostante fossero firmati erano privi delle barre in cui il soggetto firmatario avrebbe dovuto dichiarare di acconsentire ed autorizzare i trattamenti sanitari.
Orbene, il Collegio riteneva che detto vizio può essere definito quale “vizio parziale” in quanto i moduli di consenso all'atto chirurgico erano presenti nella cartella clinica se pur incompleti atteso che quello del 12/04/2016 risultava privo delle barre per esprimere l'autorizzazione ai trattamenti sanitari e che anche i restanti erano incompleti e spesso riguardanti soltanto le procedure anestesiologiche.
Per l'effetto alcun risarcimento potrà essere corrisposto, atteso che agli atti risulta essere presente il consenso informato firmato dal paziente se pur incompleto (cfr. pg. 53 e 54 prima ### e che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova sufficiente per dimostrare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe senza dubbio rifiutato di sottoporsi agli interventi.
Per quanto concerne, invece, la richiesta attorea di riconoscimento delle spese sostenute per la CTP deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate; ciò a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).
Ebbene, in questa sede si riconosce la somma di € 500,00 caduno per spese di ### somma ritenuta congrua rispetto all'attività in concreto prestata dagli stessi.
Alla richiesta di compensi per l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, si richiama l'art. 20 del d.m. n. 55 del 2014: sono riconoscibili ai fini del compenso le sole attività che rivestano una “autonoma rilevanza” rispetto all'attività svolta in giudizio e tale autonomia non è riscontrabile nel caso in esame.
Infine, non risultano liquidabili ulteriori somme a titolo di danno patrimoniale, difettando adeguato supporto probatorio alla pretesa.
Esaurita la disamina delle domande risarcitorie, in relazione a quelle accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del verificarsi del sinistro (10.6.2016) e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Le spese di lite a carico del resistente vanno liquidate in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; ciò in applicazione della IX tabella, IV fascia, comprensiva di tutte le fasi, ed in applicazione della II tabella, V fascia, comprensiva della fase istruttoria ridotta del 70% per carattere meramente integrativo, ed aumentata complessivamente del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale senza che vi siano argomentazioni defensionali autonome (art. 4, comma 2) (cfr. Cass. 100367/2024) e del 10% ex art 4 comma 1 bis del D. M. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
Tuttavia, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto della domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per l'operare di parziale compensazione si applica una riduzione del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. ###; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929). PQM Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure proprio e per l'effetto condanna ### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore ### della somma di € 52.016,3; in favore di ### della somma di € 49.278,6; in favore di ### della somma di € 73.917,9; in favore di ### della somma di € 71.180,2.; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti iure successionis e per l'effetto condanna l'### “ A. Cardarelli” al pagamento in favore di ##### e ### della somma complessiva di € 16.664,9; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (10.06.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Rigetta le residue domande dei ricorrenti; - ### “A. Cardarelli” al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario; spese che liquida complessivamente in € 15.375,1 per compensi professionali, € 1786,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed ### se dovute, come per legge; - Spese di CTU definitivamente a carico del resistente.
Napoli, 07/01/2026 Il Giudice
dott.ssa ### n. 22057/2023
causa n. 22057/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca