TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO Sezione Specializzata Agraria CAUSA R.G. N.° 219/2023 Il Tribunale di Avellino, ### specializzata agraria, composto dai magistrati Dott. Sossio Pellecchia Presidente Dott.ssa ###ssa ### rel. nonché ### l'art. 127 ter c.p.c., dato atto che l'udienza del 28 maggio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte; dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza mediante il deposito di note scritte a cura di tutte le parti costituite; P.Q.M. alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, il Collegio decide la controversia mediante pronuncia della sentenza rispetto alla quale, alla luce della modalità scritta utilizzata, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
Il Presidente dott. ### giudice rel. dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### agraria Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. ### dott. ### dott. ### rel. ed est.
Sig. #### al termine dell'udienza di discussione del giorno 28 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 219 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “### di condanna al rilascio del fondo per altri motivi ” e vertente TRA ### nata ad ### il ### ed ivi residente ###(c.f. ###) e ### nata a #### il ### ed ivi residente ###(c.f. ###), rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ### dall'avv. ### (c.f. ###), ed elettivamente domiciliat ###atti; - Ricorrenti
E ### nata ad #### il ###, quale titolare della impresa agricola sotto forma di ditta individuale - C.F. ### -ivi residente ad #### alla via Ferriera civico 32, rappresentata e difesa dall'#### C.F. ### - giusta procura ad litem in calce alla ### di costituzione e con lo stesso elettivamente domiciliat ###atti; - Resistente - conclusioni: nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente concludeva “Nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, ed in ultimo alle note conclusive depositate telematicamente nei termini assegnati, ed alle eccezioni, difese ed argomentazioni ivi rassegnate, si conclude affinchè l'on.le Tribunale voglia accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo con vittoria di spese e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Si impugna quanto dedotto ed argomentato ex adverso nelle note autorizzate, in quanto infondato alla luce di quanto illustrato nelle note conclusive, a cui per relationem si rinvia ed alla luce delle risultanze processuali in atti, e si reitera l'eccezione di irritualità della documentazione depositata da controparte in sede ###quanto intempestiva ed inammissibile, e si chiede che codesta A.G non tenga conto e la espunga dal giudizio. ### infine le avverse conclusioni e si chiede il rigetto in quanto prive di pregio.”.
Nelle proprie note scritte per l'odierna udienza parte resistente concludeva “chiede che la causa venga decisa come da conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.”. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data ###, ### e ### adivano questo Tribunale - ### specializzata agraria, esponendo, in estrema sintesi: di essere proprietarie di vari appezzamenti di terreno in ### contrada ### in particolare, ### era proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno, riportati in catasto al foglio 7 del Comune di ### part. 219,207,419 e al foglio 16 part. 291, ad essa pervenuti in virtù di successione legittima dei genitori, la ### degli appezzamenti di terreno riportati nel NCT al foglio 7 del Comune di ### part 34,35, 349 ( in contrada ### e 261, 543,365,366 ( in contrada ###, ed al foglio 16 plle 152 e 153 (esattamente in ###, pervenuti in virtù di atto pubblico per notaio ### di compravendita del 06.07.2018 Rep n 40.178 Racc n 14.933; con scrittura privata del 27.10.2016 ### aveva concesso in affitto agrario all'intimata l'appezzamento di terreno sito in ### alla contrada ### riportato in ### al foglio 16 p.lla 291 per il canone annuo di € 60,00 e per la durata quindicennale a decorrere dal 27.10.2016 e con successiva scrittura privata del 03.11.2016 aveva concesso in affitto agrario all'intimata i terreni siti in ### contrada ### riportati nel NCT al fl di mappa 7 p.lle 207,219,419 per il canone annuo di € 60,00 e per la durata quindicennale a decorrere dal 03.11.2016; nello stesso periodo di tempo anche la sorella, ### ( dante-causa di ###, in virtù di due distinti contratti per scrittura privata, rispettivamente del 24.10.2016 e del 01.11.2016, aveva concesso in affitto agrario all'intimata i terreni di sua proprietà, con il primo contratto i terreni riportati nel NCT al foglio 16 p.lle n°152 e 153 per il canone annuo di € 60,00 e per la durata di anni quindici a decorrere dal 24.10.2016 e con il secondo contratto i terreni riportati nel NCT al foglio 7 p.lle 34,35,261,349,365,366,543 per il canone annuo di € 200,00 e per la durata quindicennale a partire dal 01.11.2016; tutti i terreni erano accessibili liberamente dalla strada pubblica contrada ### come meglio indicato; dopo alcuni mesi del rapporto di affitto agrario erano insorti contrasti tra le parti circa la ###competenza sulle tecniche di coltivazione dei terreni da parte dell'affittuaria; il difensore, con nota in data ###, contestava alla ### le ulteriori gravi inadempienze commesse invitandola a sanarle nel termine di tre mesi, pena l'azione di risoluzione dei contratti di affitto a norma dell'art 5 della legge n.203/82; decorsi abbondantemente svariati mesi dalle diffide , il difensore aveva presentato in data ### istanza all'### dell'### -### di ### per il tentativo di conciliazione a norma dell'art 11 L 150/2011, previo inoltro della racc.a/R anche all'intimata; l'incontro per il tentativo di conciliazione, svolto in data 2 luglio 2021, aveva avuto un esito solo parzialmente positivo, cioè limitatamente al rilascio da parte della ### delle p.lle 1327,1167,1168 del foglio 7, facenti parte della corte giardino antistante l'abitazione della ### perché non oggetto dei contratti di affitto agrario conclusi tra le parti; in data ### previa comunicazione, alla presenza delle parti, assistite dai rispettivi tecnici, era avvenuto il rilascio della corte giardino da parte della ### con delimitazione dell'area di comune accordo; con la perimetrazione della corte rilasciata alla proprietà non si erano verificate variazioni di percorso per l'accesso ai fondi concessi in fitto; a febbraio 2019 la ### aveva realizzato, senza richiedere il consenso alla proprietaria ### ma anche senza depositare presso il Comune di ### domanda di rilascio del relativo titolo edilizio, un muro in cca lungo via comunale ### nei terreni di proprietà attrice.
Le ricorrenti contestavano, quindi, che, a seguito delle inadempienze dell'affittuaria, la situazione dei fondi fosse la seguente: per quanto riguardava il noccioleto, esso risentiva della non regolari cure eseguite negli anni precedenti, ovvero carico eccessivo di aste produttive comportante un eccessivo svettamento in alto, mancanza di polloni aventi una funzione sostitutiva; omesse lavorazioni al terreno con conseguente creazione di uno strato di suolo compatto ricoperto da una coltre disordinata di vegetazione erbacea, omessa raccolta di nucole negli anni, scalzamento delle ceppaie per omessa esecuzione di lavori al terreno, sofferenza delle piante, con conseguente rottura di branche produttive dovuto all'azione di insetti, per la non puntuale azione di difesa sanitaria con conseguente compromissione delle funzioni vegetative della coltivazione; per quanto riguardava la superficie di terreno destinata a ceduo, concessa in fitto, pari ad ettari 2,04,54, si rilevavano manchevolezze e scarsa attenzione per la presenza di vegetazione arbustiva invasiva che soffocava lo sviluppo delle essenze di ceduo, un accumulo all'interno di frascame vario, nessuna cura alle ceppaie e anche per la regimentazione delle acque.
Le parti ricorrenti contestavano il grave inadempimento dell'intimata alle obbligazioni contrattualmente assunte, di cui ai quattro contratti di affitto agrario sottoscritti, che giustificava la domanda di risoluzione dei contratti per sua grave colpa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Le parti ricorrenti concludevano chiedendo al Tribunale: “I)-### la risoluzione dei contratti di affitto suindicati per grave inadempimento dell'intimata. II)-Condannare l'intimata al rilascio dei terreni oggetto di affitto in favore delle ricorrenti entro la fine della presente annata agraria. III)-Condannare l'intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle concedenti per il grave inadempimento, da liquidarsi occorrendo mediante ctu che sin d'ora si chiede, nominando all'uopo un esperto ed apprezzato dottore agronomo. IV)-
Condannare l'intimata al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione.”.
Si costituiva la parte intimata ### opponendosi alla domanda attorea ed eccependo: “1. Difetto di legittimazione attiva.”, poiché l'acquirente del fondo rustico oggetto di affittanza agraria ### subentrando dal giorno dell'acquisto nella posizione di locatore, non aveva titolo per opporre all'affittuario inadempienze precedenti all'acquisto; “2.
Infondatezza ed improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5, comma 3, l. 203/82.”; “3.
Inesistenza degli inadempimenti contestati alla ###”, essendo la ricostruzione delle ricorrenti infondata ed avendo le proprietarie ostacolato il proprio operato, episodio dirimente era rappresentato dalla compravendita dei terreni (dati in affitto) tra ### e ### senza rispettare il diritto di prelazione spettante a sè quale affittuaria.
La parte resistente, quindi, contestava che, dal momento della compravendita, si fossero susseguiti episodi in cui le proprietarie dei fondi ostacolavano la coltivazione: il ###, le sig.re ### e ### provvedevano alla sostituzione delle chiavi dei cancelli d'accesso ai fondi agricoli, senza fornire comunicazione, copia delle chiavi, né indicazioni in merito alla presenza di eventuali altri accessi carrabili, né concessione di eventuale servitù di passaggio, in pari data, esse abbattevano alcuni alberi da frutto, senza alcuna autorizzazione; le proprietarie, inoltre, non avevano consentito di assumere dipendenti, utili per l'implementazione della coltivazioni e della produzione, rifiutandosi di apporre il necessario consenso verso l'### le proprietarie riducevano la viabilità aziendale; l'attività ostativa delle proprietarie si manifestava anche attraverso l'invio di copiose comunicazioni a mezzo ### il ### si celebrava il tentativo di conciliazione presso l'assessorato all'agricoltura della regione ### sede ###pari data con un ulteriore pec, le proprietarie comunicavano che il giorno 10 luglio avrebbero proceduto alla delimitazione delle particelle 11 68, 13 27 (definite nel verbale di conciliazione “corte giardino”); il 22 settembre del 2021, con ulteriore comunicazione, le proprietarie chiedevano di ottenere entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021 il quaderno di campagna di tutte le particelle in affitto ed i piani colturali dei fondi; in data 8 ottobre 2021, ella trovava il cancello di accesso ai fondi chiuso con catena; il 14 ottobre 2021, alle ore 11.40 circa, ella si recava nei fondi suddetti con la presenza del tecnico ### e dei ### bussava al campanello affisso sul citofono accanto al cancello, senza ottenere alcuna risposta; il 15 ottobre, ella si recava di nuovo presso i fondi suddetti, constatando che essi restavano ancora inaccessibili perché transennati da filo bicolore (bianco e rosso) e constatando che il raccolto giaceva a terra in balia delle intemperie; in data 15 ottobre 2021 le proprietarie facevano pervenire un atto di disdetta con comunicazione di risoluzione dei contratti di affitto.
La resistente, quindi, eccepiva le inadempienze contrattuali dei locatori, che, inoltre, avrebbero dovuto effettuare necessarie opere di miglioramento dei terreni, indispensabili per favorire l'aumento della produttività. Al cospetto dei gravi inadempimenti delle proprietarie e dei loro comportamenti ostativi al buon andamento della coltivazione dei fondi, ella era riuscita a coltivare i fondi tenendoli in ottimo stato sino al 14/10/2021, data in cui le era stato impedito in modo definitivo l'accesso.
La resistente altresì eccepiva: “4. Infondatezza della domanda per il principio “inadimplenti non est adimplendum”; “5. Infondatezza della domanda per mancanza di prove circa le presunte gravi inadempienze a carico della conduttrice.”, nei contratti in esame mancava la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 La resistente concludeva “perché l'###mo Tribunale adito ### - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### nonché dichiarare l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 l. n. 203/1982; - Nel merito, rigettare in ogni caso le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e perché prive di dimostrazione probatoria; - ### le ricorrenti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La causa veniva istruita a mezzo di C.t.u. e quindi rinviata per la discussione. All'esito della udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti e gli atti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che la domanda è proponibile, essendo stata preceduta dal previo esperimento del procedimento di cui all'art. 46 L. 203\82 ed art. 11 d.lgs. 150/2011.
Risulta, in particolare, documentato che in data ### veniva presentata nell'interesse delle ricorrenti istanza all'### dell'### -### di ### per il tentativo di conciliazione, a norma dell'art 11 L. 150/2011, previo inoltro della racc.A/R all'intimata. Il tentativo di conciliazione si svolgeva in data 2 luglio 2021 ed aveva un esito solo parzialmente positivo, limitatamente al rilascio da parte della ### delle p.lle 1327,1167,1168 del foglio 7 (v. doc. 19, 20 e 21 alleg. al ###.
Le ulteriori eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa resistente, sono infondate.
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente ### atteso che ella è subentrata nei contratti stipulati dalla propria dante-causa ### e che i principali inadempimenti contestati alla ### sono riconducibili ad epoca successiva all'acquisto dei terreni. ### di improcedibilità dell'azione ex art 5 L 203/1982 è parimenti infondata, posto che le ricorrenti prima di dar corso all'azione giudiziaria hanno provveduto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste a mezzo racc.a R/ pec, inviate dal difensore delle ricorrenti alla ### (v. alleg. al ### doc. 14, 17, 18, 19, 20 e 21).
Occorre ora passare al merito.
La disamina del caso deve prendere le mosse dal noto principio per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (v. Cass. SS.UU. 30/10/2001, n. 13533). Inoltre, giova rammentare che, in materia agraria, la risoluzione per inadempimento dei contratti d'affitto di fondo rustico è disciplinata dall'art. 5 l. n. 203 del 1982, che stabilisce che la risoluzione possa pronunciarsi solo in presenza di un grave inadempimento contrattuale di cui si sia reso colpevole l'affittuario.
Le ricorrenti hanno avanzato domanda di risoluzione di tutti i contratti di fitto agrario in essere con la resistente e dunque, nel dettaglio: 1) contratto/scrittura privata del 27.10.2016, intercorsa tra ### e ### con cui la prima ha concesso in affitto agrario l'appezzamento di terreno sito in ### alla contrada ### riportato in ### al foglio 16 p.lla 291 per il canone annuo di €60,00 e per la durata quindicennale a decorrere dal 27.10.2016; 2) contratto/scrittura privata del 03.11.2016, con cui ### ha concesso in affitto agrario a ### i terreni siti in ### contrada ### riportati nel NCT al fl di mappa 7 p.lle 207,219,419, per il canone annuo di € 60,00 e per la durata quindicennale a decorrere dal 03.11.2016; 3) contratto/scrittura privata del 24.10.2016, con cui ### (dante-causa di ###, ha concesso in affitto agrario a ### i terreni riportati nel NCT al foglio 16 particelle n°152 e 153 per il canone annuo di €60,00 e per la durata di anni quindici a decorrere dal 24.10.2016; 4) contratto/scrittura privata del 01.11.2016, con cui ### (dante-causa di ###, ha concesso in affitto agrario a ### i terreni riportati nel NCT al foglio 7 p.lle 34,35,261,349,365,366,543 per il canone annuo di €200,00 e per la durata quindicennale a partire dal 01.11.2016.
Va osservato come, in forza dei contratti (v. art. 9), fosse stabilito in capo all'affittuario l'obbligo di “manutenzione del fondo”, ovvero di coltivare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando deperimenti e procedendo altresì alle necessarie potature delle piante. Del resto, trattasi di obbligo ricavabile dalla legge, ovvero dall'articolo 5 L. 203/82, per il quale gli obblighi dell'affittuario sono inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, nonché riconosciuto dalla giurisprudenza “è primario obbligo dell'affittuario, oltre che di pagare il canone anche di procedere alla normale e razionale coltivazione del fondo e alla sua conservazione e manutenzione.” (v. Cass. civile sez. III, 30/01/2012, n.1303).
Nel caso di specie, come sopra detto, le contestazioni delle proprietarie-ricorrenti investono inadempienze riguardanti esattamente la cattiva manutenzione dei fondi, la mancata potatura degli alberi, la carenza della cura colturale e lo stato di abbandono dei luoghi.
In forza dei criteri di ripartizione degli oneri probatori già ricordati, può dirsi, pertanto, che la parte ricorrente abbia dimostrato la fonte delle proprie pretese e sarebbe stato, quindi, onere del conduttore provare il puntuale adempimento, ovvero altro fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Le contestazioni e reciproche difese, involgendo profili di particolare tecnicità, richiedono, a questo punto, il richiamo agli esiti della espletata C.t.u.
Per comprendere gli accertamenti svolti è necessario anzitutto rilevare come i fondi siano suddivisi in quattro corpi aziendali “più precisamente così composti: 1° corpo composto dalle particelle n. 219 e 419 del foglio 7; 2° corpo composto dalle particelle n. 207, 543, 261, 365 e 366 del foglio 7; 3° corpo composto dalle particelle n. 152, 153 e 291 del foglio 16; 4° corpo composto dalle particelle n. 34, 35 e 349 del foglio 7. I primi tre corpi localizzati alla contrada ### il quarto corpo è localizzato alla ### I primi tre confinano con la strada comunale ### ed il quarto confina con una strada vicinale che si imbocca da ###”.
Gli esiti della C.t.u. sono i seguenti: “Il corpo costituito dalle particelle 219 e 419 del foglio 7 non presenta irregolarità nella conduzione e/o nella gestione di tecniche agronomiche.”, “Alla luce di quanto sopra evidenziato e quanto riscontrato durante i sopralluoghi il CTU ritiene che sulle particelle n. 219 e 419 del foglio 7 non siano avvenute modifiche rispetto allo stato preesistente e la coltura si è accresciuta normalmente attraversando con regolarità le fasi vegetative.” (…) “il corpo 2 costituito dalle particelle 207, 543, 261, 365 e 366 del foglio 7 si presenta incolto; il noccioleto non è coltivato da circa 2 anni; non sono state effettuate operazioni di raccolta, di potatura ordinaria, di lavorazioni agronomiche al suolo e non è stata effettuata la manutenzione della strada che conduce alle particelle 365 e 366; la mancata eliminazione di branche e rami secchi ha comportato la loro rottura e di conseguenza tali branche giacciono al suolo con il rischio di diventare meta ambita di insetti lignifughi ed ambiente idoneo allo sviluppo di funghi e marciumi; la mancata esecuzione di trattamenti fitosanitari nelle ultime annate agrarie, di mancata conduzione, ha contribuito al proliferare di attacchi patogeni ad opera di batteriosi e crittogame; le ceppaie sono infestate da polloni che sarebbero dovuti essere eliminati con la potatura ordinaria o di produzione; il fondo si presenta coperto da erbe infestanti di varia natura ed in alcune aree, a causa della mancata esecuzione di lavori agronomici al suolo con attrezzi meccanici, si è verificata la nascita di specie arboree (di natura infestante), derivanti dal germogliamento di semi trasportati da roditori che ne hanno attraversato il fondo nel periodo di mancata gestione agronomica, avendo potuto godere di prolungati periodi indisturbati; la mancata conduzione del fondo ha comportato la mancata raccolta dei frutti che sono andati persi; in alcuni tratti sono state deformate le andane esistenti;” (…) “ relativamente al corpo n. 3 composto dalle particelle n. 152, 153 e 291 del foglio 16 le modifiche riscontrate dal ### rispetto allo stato preesistente, sono situate sulla particella 152 nel tratto a confine con la particella 644 e 642 dove è stata effettuata una rampa di collegamento tra i due fondi (foto 81 e 82 dell'allegato fotografico) che prima della conduzione in affitto non c'era; le particelle 291 e 152 del foglio 16 coltivate a noccioleto non presentano irregolarità nella conduzione e/o nella gestione di tecniche agronomiche; il bosco ceduo castanile si presenta nelle normali condizioni che assume la classica vegetazione boschiva;” (…) “Il corpo n. 4 composto dalle particelle n. 34, 35 e 349 del foglio 7 presenta un consistente numero di branche marcescenti e secche da eliminare con la potatura ordinaria; le ceppaie presentano un elevato numero di polloni e succhioni, di diversa età da sfoltire con potatura ordinaria e di produzione. Il noccioleto non è incolto, all'atto del sopralluogo erano in corso lavorazioni di trinciatura, ma necessita di un intervento migliorativo orientato al ringiovanimento delle parti fruttifere.” (v. ### di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data ###).
A tali conclusioni questo Collegio ritiene di potersi uniformare, essendo le stesse supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare ed avendo il C.t.u. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte.
E' necessario ora ricollegare i dati acquisti ai singoli contratti intercorsi tra le parti ed oggetto di causa.
Il contratto del 27.10.2016 ha ad oggetto il fitto del terreno riportato in ### al foglio 16 particella 291, essa rientra nel corpo n. 3, rispetto al quale non sono state rilevate irregolarità nella coltivazione, gestione e manutenzione da parte dell'affittuaria.
Il contratto del 03.11.2016 ha ad oggetto il fitto agrario dei terreni riportati nel NCT al fl di mappa 7 particelle 207,219,419, di queste le particelle 219 e 419 fanno parte del corpo 1, rispetto al quale il C.t.u. non ha rilevato irregolarità, mentre la particella 207 fa parte del ### n. 2, che si presenta “incolto.”. Va precisato che la particella 207 rappresenta di gran lunga la superficie più estesa dei fondi in fitto, in quanto la superficie catastale e occupata da ### è pari ###9.814.
Il contratto del 24.10.2016 ha ad oggetto il fitto agrario dei terreni riportati nel NCT al foglio 16 particelle n 152 e 153, facenti parte del corpo n. 3, rispetto al quale il C.t.u. non ha rilevato, irregolarità, evidenziando però che sulla particella 152 fosse stata effettuata una modifica con creazione di una rampa di collegamento.
Il contratto dell'1.11.2016 ha ad oggetto il fitto dei terreni riportati nel NCT al foglio 7 particelle 34,35,261,349,365,366,543, di queste le particelle 34, 35 e 349 fanno parte del corpo n. 4, ove il C.t.u. non ha riscontrato irregolarità, ma comunque la necessità di interventi di miglioramento, mentre le particelle 261, 365, 366, 543 fanno parte del corpo n. 2, valutato come “incolto”, come già sopra esposto.
Ciò posto, la resistente ### ha contestato in toto l'esistenza di un proprio inadempimento, eccependo l'impedimento alla coltivazione a causa di una serie di episodi in cui le proprietarie dei fondi ostacolavano la coltivazione e, quindi la produzione della propria impresa agricola, allo scopo qualificarla come inadempiente.
In punto di diritto, ed in forza dei criteri di riparto degli oneri probatori in materia contrattuale ed in base all'articolo 1218 c.c., è noto che il debitore debba fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, tenendo conto altresì che “In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002).
Sul punto, va allora considerato quanto segue.
Anzitutto, costituisce circostanza pacifica e documentata che la delimitazione di una parte dei fondi con nastro bianco e rosso rispetto agli altri terreni concessi in affitto fosse avvenuta di comune accordo tra le parti, in occasione del rilascio bonario da parte della ### delle plle 1167 e 1349, in esecuzione del verbale di tentata conciliazione del 02.07.2021 (v. doc. alleg. 21, prod. parte ricorrente) e come da verbale di rilascio del 10.07.2021, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi tecnici (v. doc. alleg. 22, prod. parte ricorrente).
In ordine alla doglianza relativa alla chiusura dell'accesso ai fondi a mezzo di cancello con catena, è da notarsi come trattasi di circostanza contestata dalla parte ricorrente e rispetto alla quale la prova orale non è stata ammessa, né la difesa resistente ha insistito per il suo espletamento in sede di precisazione delle conclusioni, così dovendosi intendere essa definitivamente rinunciata (v. in tema Cass. civile sez. II, 10/11/2021, n.###), né può dirsi che completa e chiara dimostrazione di quanto lamentato emerga dalla documentazione allegata. ### non appare, quindi, supportato da prove del cui onere era gravato il soggetto, dovendosi, per di più ed in via assorbente, notare come sia stato acquisito dalla relazione tecnica d'ufficio il contrario dato della possibilità di accesso ai fondi, costituenti il “corpo n. 2”, per altra via. Difatti, dalle risultanze della espletata C.t.u. è emerso che “Relativamente all'accesso al corpo n. 2, costituito dalle particelle n. 207, 543, 261, 365 e 366 del foglio 7, del quale il CTU ha riscontrato la mancata coltivazione allo stato attuale, considerato che l'accesso alla particella 543 avviene varcando il cancello posto a confine con la via comunale, percorrendo parte della particella 1327 urbanizzata, fino ad immettersi nella particella 543 e considerato che sulla particella 543 il salto di quota si azzera prima della particella 367 (di altra proprietà) diventando un unico livello per l'intera superficie della particella 543, il CTU ritiene che l'accesso alla rimanente parte delle particelle che costituiscono il corpo 2 potrebbe avvenire percorrendo la stessa particella 543, nel tratto in cui si azzera il salto di quota, attraversando poi trasversalmente le andane presenti sul fondo, previo accordo tra le parti per il successivo ripristino.” (v. pag. 31 ### del C.t.u. cit.).
Quanto alla necessità di effettuare opere di miglioramento dei terreni, si evince dalla lettura dei contratti di fitto come, ai sensi dell'articolo 16 L. 203/82, l'affittuario fosse autorizzato espressamente dai proprietari ad eseguire qualsiasi lavoro/opera e fosse data facoltà di apportare qualsiasi miglioramento sui terreni e sui fabbricati, opere di ristrutturazione e quant'altro necessario anche per ottenere fondi e finanziamenti, ovvero piccoli miglioramenti.
Infine, i lamentati fenomeni di ruscellamento delle acque sono stati solo parzialmente riscontrati dal C.t.u. sui luoghi, avendo questi rilevato nel corpo n. 2 “un percorso di lisciviazione di acque che ha origine da un tubo in pvc interrato e che immette sul noccioleto”, rispetto al quale tuttavia successivamente precisava “il CTU non ha verificato la sua funzionalità e la provenienza in quanto non ha ritenuto che abbia comportato danni al fondo. Infatti, il CTU si è limitato solo a descriverne la presenza in seguito al riscontro di un percorso di lisciviazione.”.
Le ulteriori doglianze spiegate (invio di comunicazioni e richieste a mezzo ### richieste di informazioni, esercizio del potere di vigilanza) non si appalesano di particolare e significativo rilievo, mentre le questioni relative all'impedimento all'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto dei fondi non costituiscono oggetto del presente giudizio.
Discende allora che debba escludersi che siano emerse risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
In conclusione, va allora rilevato che, con riguardo ai contratti del 3/11/2016 e del 1/11/2016, la parte creditrice ha dimostrato la fonte della propria pretesa e deve altresì ritenersi accertato l'inadempimento della parte affittuaria rispetto all'obbligo contrattuale di normale e razionale coltivazione del fondo e di conservazione e manutenzione, non giustificato da un corrispondente inadempimento di parte locatrice. ### in parola è da ritenersi certamente connotato da gravità, con riferimento ai contratti sopra richiamati, poiché tale da ledere in modo rilevante la capacità produttiva del fondo o trasformare la destinazione economica dello stesso (v. in tema anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6669 del 19/03/2009), tenuto altresì conto dell'estensione delle particelle interessate e dell'entità dei danni procurati, come stimati dal C.t.u. e di cui meglio appresso si dirà.
La domanda di risoluzione del contratto del 03.11.2016 va allora accolta, perché la maggior superficie affittata (p.lla 207) fa parte del corpo n. 2, che si presenta nello stato “incolto”; parimenti circa il contratto dell'1.11.2016, la maggior superficie affittata di mq 13401 fa parte del corpo n. 2 “incolto” (P.lle 543, 261, 365 e 366) e la restante minor superficie di mq 2220 (p.lle 349, 34 e 35) fa parte del corpo n. 4, che richiede comunque interventi migliorativi e di manutenzione.
La resistente ### va, pertanto, condannata al rilascio, in favore delle rispettive parti proprietarie, dei fondi oggetto di tali contratti, ovvero al rilascio, in favore di ### dei terreni siti in ### riportati nel NCT al fl di mappa 7 particelle 207,219,419 (di cui al contratto del 3.11.2016) ed al rilascio in favore di ### dei terreni riportati nel NCT al foglio 7 particelle 34,35,261,349,365,366,543 (di cui al contratto del 1.11.2016), il tutto al termine dell'annata agraria in corso, ex art. 47 L. 203/82.
Inoltre, ancora in accoglimento della specifica domanda di cui al ricorso ed in applicazione dei medesimi criteri probatori già citati (v. per tutti Cass. SS.UU. n. 13533/01), la resistente ### va condannata al risarcimento, in favore delle parti ricorrentiproprietarie, dei danni causati dal grave inadempimento, potendo farsi riferimento per la quantificazione ancora all'espletata C.t.u., in cui l'ausiliario d'ufficio stimava in €7.762,00 l'importo delle opere necessarie per ripristinare lo status quo ante.
Le domande di risoluzione dei contratti del 27/10/2016 e del 24/10/2016 vanno, di contro, rigettate, non essendo emersi inadempimenti connotati da gravità sufficiente da giustificare la risoluzione, né tale potendo essere la sola realizzazione di una rampa di collegamento, con riguardo alla p.lla 152.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, stima il Collegio che ricorrano i presupposti per una integrale compensazione, essendo risultate le parti reciprocamente soccombenti.
Le spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, si pongono, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari misura, in virtù dei principi di causalità e soccombenza e trattandosi comunque di spese sostenute nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023). P.Q.M. Il Tribunale di ### - ### specializzata agraria - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In parziale accoglimento della domanda proposta, dichiara la risoluzione per grave inadempimento della parte affittuaria, del ### del 03/11/2016, con cui ### ha concesso in affitto agrario a ### i terreni siti in ### contrada ### riportati nel NCT al foglio di mappa 7 p.lle 207,219,419 e del ### del 1/11/2016 con cui ### concedeva in affitto agrario a ### i terreni riportati nel NCT al foglio 7 particelle 34,35,261,349,365,366,543; B. per l'effetto, condanna la resistente ### al rilascio, in favore delle rispettive proprietarie, dei fondi oggetto di tali contratti e quindi al rilascio, in favore di ### dei terreni siti in ### riportati nel NCT al fl di mappa 7 particelle 207,219,419 (di cui al contratto del 3.11.2016) ed al rilascio, in favore di ### dei terreni riportati nel NCT al foglio 7 particelle 34,35,261,349,365,366,543 (di cui al contratto del 1.11.2016), al termine dell'annata agraria e quindi a decorrere dall'11.11.2024.
C. Condanna, altresì, la resistente ### al pagamento, in favore delle ricorrenti, della somma di €7.762,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data di deposito della C.t.u. (16/11/2023) all'integrale soddisfo.
D. Rigetta, per la restante parte, le domande proposte dalle parti ricorrenti.
E. Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
F. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari misura le spese della ### tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con ### del 26/02/2024.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 maggio 2024. ### dott. ### estensore dott. ###
causa n. 219/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pellecchia Sossio, Rossi Federica, Barbieri Angela