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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6423/2023 del 31-10-2023

... sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. In altri precedenti la Suprema Corte ha osservato altresì: “….in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e in presenza di contrapposte tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. ### a seguito dell'udienza del 11 ottobre 2023, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12998/2020 R.G. vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###Napoli al ### n. 162 come da procura in atti; RICORRENTE E ### , rappresentato e difeso dall'avv. #### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###virtù di procure in atti; RESISTENTE Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 28 luglio 2020, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 20.09.2018 al 08.03.2019, senza alcuna soluzione di continuità, alle dipendenze della ### di ### in assenza di formale inquadramento ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e previdenziali, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso; di aver espletato - come da direttive ricevute dal sig. ### - fin dall'istaurazione del rapporto di lavoro, le mansioni di impiegata amministrativa e grafico pubblicitario ovvero: “ compilava file excel e grafica di prodotti per la vendita online di pezzi di ricambio per moto; controllava i listini per la grafica e inseriva codici Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 di vendita e prezzi; - si occupava di gestire l'ingresso ai rappresentati; riceveva pacchi con la merce dai corrieri”, mansioni riconducibili alla qualifica di impiegato di 3 livello del ### vigente ratione temporis, percependo solo la retribuzione di € 500,00 al mese. 
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “ 1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata inter partes, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 20.09.2018 al 08.03.2019, ovvero per il diverso periodo che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuto di giustizia; 2. Dichiarare che al rapporto di lavoro de quo va applicato il ### anche in via parametrica ed ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 3°, ovvero come diversamente sarà accertato e ritenuto in corso di causa; 3. Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi ### 7.144,90.  4. Per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di ### 7.144,90, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa a mezzo di CTU contabile che espressamente si richiede ovvero con applicazione del criterio equitativo e di valutazione.  5. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.  6. Emettere ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova.  7. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento orale del 08.03.2019, in quanto privo di giusta causa e giustificato motivo, nonché violazione della normativa ex L. 604/1966, 300/1970 e 108/1990.  8. Per l'effetto, ordinare ai resistenti l'immediata riammissione in servizio della ricorrente, e, Per l'effetto, ordinare ai resistenti l'immediata riammissione in servizio della ricorrente, e, conseguentemente, con statuizione di condanna al pagamento di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 tutte le retribuzioni medio tempore dovute, dalla data di recesso fino alla effettiva riammissione in servizio, da quantificarsi sull'effettiva retribuzione mensile dovuta alla ricorrente (pari ad ### 1.263,14), come risulta dai conteggi allegati, ovvero come risulterà dovuta a seguito della richiesta CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in uno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali…; con vittoria di spese.” La parte resistente si è costituita, contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che la ricorrente ha collaborato con la ditta individuale occasionalmente e senza vincolo di orario, concludendo per il rigetto del ricorso. 
La causa è stata istruita con il tentativo di conciliazione e con l'espletamento della prova testimoniale. Si evidenzia che il Giudice ha dovuto fruire di un congedo straordinario dal 18 ottobre 2021 al 14 febbraio 2022. 
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note; accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta; - preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte ricorrente; aggiornato il programma informatico; accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente; lette le note illustrative, nonché le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito precisati. 
Quanto alle domande relative alle differenze retributive, va premesso, che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.  ### il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato; in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI - ###, 26/05/2021, n. 14530). Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (tra le tante, ### L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; 8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.” Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione; inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro; assenza di rischio imprenditoriale; obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze; continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative; retribuzione predeterminata a cadenza fissa; pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi; esclusività della prestazione; infungibilità soggettiva della prestazione; esercizio di mansioni meramente esecutive. 
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi; questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). 
In ragione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). 
Nel caso di specie, avendo allegato, il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sulla convenuta - ### debitrice la prova dell'esattezza dell'adempimento. 
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie risulta contestata la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto la parte resistente ha dedotto che la ricorrente ha solo eseguito delle prestazioni professionali occasionali, remunerate con compensi, soggetti a ritenuta d'acconto, come da fatture depositate e che la ricorrente si era rifiutata di aprire la partita ### La parte resistente, tuttavia, non ha contestato in maniera specifica il periodo di lavoro, né le mansioni svolte e l'inquadramento nel III livello del ccnl invocato in ricorso. 
In ragione della contestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto del riparto degli oneri probatori, appare preliminare esaminare le dichiarazioni dei testimoni. 
In particolare, la teste ### ha riferito quanto segue: “sono indifferente. Sono amica della parte ricorrente da circa 20 anni. Non abbiamo mai lavorato insieme. La ricorrente si occupa di grafica per siti e si occupa di sponsorizzare prodotti tramite un sito. So che la ricorrente ha seguito un corso di grafica per apprendere l'attività relativa alla sponsorizzazione di prodotti con mezzi informatici. La ricorrente nel 2018 (non ricordo le date precise) mi riferì che cercava lavoro ed ebbe anche un colloquio. So che ha fatto questo colloquio con un sig. ### La ricorrente nel novembre 2018 ha subito un incidente e l'accompagnavo al lavoro. ### vicino l'ingresso del cancello sito in via ### ove vi era un garage che so che apparteneva al sig.  ### Ciò mi è stato riferito dalla mia amica. La ricorrente aveva le chiavi del cancello ma non ho mai visto che entrava nel garage né sono mai stata sul luogo di lavoro. So che il sig. claudio si occupava di ricambi moto e la ricorrente si occupava di sponsorizzare ai fini della vendita la merce in vendita del sig. ### Talvolta io ho visto questo sito dal pc della mia amica. Tra novembre e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 dicembre 2018 ricordo di aver accompagnato la ricorrente almeno 20 volte, compatibilmente con il mio lavoro. Io sono dipendente di poste italiane in una filiale di ### Accompagnavo la ricorrente quando non avevo il turno di mattina. Talvolta mi è capitato, nel medesimo periodo, di andarla a prendere compatibilmente con il lavoro. Io smonto alle 14:10 e l'andavo a prendere attorno alle 16:30. Non ho mai conosciuto ### Per quanto riferito dalla ricorrente la stessa si recava a lavoro tutti i giorni. La ricorrente ha lavorato dall'ottobre 2018 fino al gennaio-febbraio 2019, per quanto so. Tanto so perché la ricorrente mi ha riferito del colloquio di ottobre. ### accompagnata nel periodo novembre-dicembre. La ricorrente mi ha riferito di aver lavorato fino a gennaiofebbraio. So che la ricorrente aveva necessità di fare un trasloco se ben ricordo agli inizi del 2019 ma il resistente non le diede un permesso e quindi la licenziò. 
Non ho assistito al licenziamento ma la ricorrente mi ha riferito tali circostanze. 
Per quanto riferito, la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. Che io sappia, la ricorrente non aveva la partita iva. So che la ricorrente è stata pagata per l'attività svolta ogni mese in danaro ma non posso riferire l'importo preciso. 
A domanda del difensore della parte resistente la teste dichiara “so che la ricorrente per un periodo ha lavorato al proprio domicilio ma non so quando”. Per quanto riferito dalla ricorrente, la stessa, quando era in sede, riceveva le direttive del datore di lavoro il sig. ### Non so se la ricorrente quando ha lavorato in sede ###pc ma posso dire che la sua attività aveva ad oggetto l'organizzazione sul sito della vendita dei prodotti del sig. ### Tale attività si può svolgere solo con un computer. Il sig. ### ha un'impresa che si occupa della vendita di ricambi moto. Non so se la ricorrente non ha lavorato per un certo periodo e se abbia giustificato l'assenza e se questa assenza era da ricondurre al trasloco. Non so se la ricorrente ha fruito di ferie.” Le dichiarazioni di tale teste risultano confermate dalla testimonianza della teste ### indicata da parte resistente, ha riferito quanto segue: “ sono indifferente. Sono stata dipendente del sig. ### presso la ditta ### nel periodo 2017-2022 circa. Ero addetta alle spedizioni dei ricambi moto che vendevamo online. Ero addetta alla preparazione delle lettere di lettura apposta sul pacco da spedire e preparavo il pacco per i corrieri che poi lo venivano a prendere. Ricordo che la ditta aveva un programma che consentiva di scaricare gli ordini da ebay. Preciso che i prodotti da vendere erano collocati sul Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 sito ebay. Ho conosciuto la sig.ra ### presso la sede ###via ### nel 2018 se ben ricordo dopo l'estate 2018. Non ricordo il primo giorno in cui ho incontrato la ricorrente ma ricordo che la ricorrente veniva presso la sede per scaricare il materiale che le serviva per lavorare in quanto si occupava di fare inserzioni su ebay. La ricorrente si occupava di fare le inserzioni grafiche su ebay dei prodotti della società da vendere. Le disposizioni erano impartite dal datore di lavoro. La ricorrente è venuta spesso e continuativamente fino al periodo natalizio del 2018. Ricordo che mi chiese la chiave del portone pedonale per accedere alla sede ###il motorino. Ricordo che veniva in motorino e talvolta con l'auto. Se ben ricordo, la ricorrente veniva tutti i giorni e la vedevo presente nei miei turni di lavoro. I miei turni erano dalle 9.30 alle 14 e dalle 15 alle 16:30 dal lunedì al venerdì. Non ho mai visto il sig. ### pagare la ricorrente. Il mio datore di lavoro mi disse che la ricorrente doveva fare le fatture per il lavoro occasionale e doveva aprirsi una partita iva. So che la ricorrente non ha aperto questa partita iva. Ricordo che il resistente ha insegnato alla ricorrente come doveva preparare graficamente le inserzioni per il sito ebay. La ricorrente lavorava con un computer presente in azienda per vedere le immagini e per utilizzare i programmi. Ricordo che ad un certo punto crearono uno spazio dropox in modo tale che la ricorrente potesse lavorare dal domicilio. Non ricordo da quando la ricorrente ha lavorato presso il suo domicilio. Se ben ricordo tanto è avvenuto a natale 2018. Non ricordo di averla vista nel gennaio 2019. Ricordo che ha lavorato fino alla primavera del 2019. Tanto so perché parlavo con il mio datore di lavoro. Sapevo che qualcuno si occupava della parte grafica relativa al sito ebay. Non so perché è cessata la collaborazione ma il mio datore di lavoro mi ha riferito che la ricorrente non intendeva più svolgere la sua attività. Tanto è avvenuto nella primavera del 2019. Ricordo che per circa un mese e mezzo il resistente aspettava che la ricorrente desse riscontro ai suoi impegni e la ricorrente non dava alcun segnale di voler svolgere la sua attività. Tanto so dal mio datore di lavoro e non ho assistito ad alcun dialogo tra la ricorrente ed il datore di lavoro, in quanto la ricorrente non si presentava presso la sede ###quanto lavorava da casa. Non ho cause nei confronti del datore di lavoro. Nulla altro so.” Il terzo teste, ### ha riferito: “ ### sono indifferente. ### come docente a scuola. Conosco la parte ricorrente da circa dieci in quanto era fidanzata con un mio amico e giochiamo insieme al fantacalcio. La ricorrente si occupa di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 progettare siti web; attualmente non so precisare di cosa si occupi. Preciso che io sono domiciliat ###e ricordo che nel settembre del 2018 incontrai la ricorrente nel cortile del mio palazzo e che la ricorrente mi riferì che stava iniziando a lavorare presso un ufficio sito nel cortile ovvero l'ufficio del signor ### che si occupava di vendita di ricambi. Io sono amico del proprietario di questo locale e ho visto che in questo ufficio vi più scrivanie. Incontravo la ricorrente in questo ufficio e lavorava presso questo ufficio tanto posso dire perché avevo la macchina posizionata nel cortile davanti l'ufficio; però spesso il sig. ### occupava il mio posto auto e gli chiedevo di spostarla. Per quanto ricordo ho visto lavorare la ricorrente almeno fino alla ### dell'anno dopo però non so precisare fino a che mese. Non l'ho vista tutti i giorni lavorare perché non mi sono recato in questo ufficio tutti i giorni però posso dire che spesso ci vedevamo anche per prendere un caffè; spesso la contattavo io o passavo per caso per salutarla. In tali casi io vedevo in questo locale sia la ricorrente sia un'altra donna sia il resistente. Per quanto mi ha riferito all'epoca la ricorrente costei si occupava del sito internet e della gestione del sito internet. Non so se era pagata e nulla so circa le modalità dei pagamenti. So per certo che la vedevo spesso li e tante volte l'ho chiamata per un caffè e mi ha risposto che non poteva perché doveva lavorare. Non ho visto nessuno che le impartiva direttive ma so che il titolare del locale è il resistente che spesso vedevo anche nel cortile. Ricordo che in un'occasione di un incontro su una piattaforma per il fantacalcio la ricorrente mi riferì che era stata licenziata ma null'altro so. So che la ricorrente veniva a lavorare la mattina ma non so fino a che ora; so che aveva una pausa pranzo durante la quale veniva a pranzo da me. Non so se aveva un obbligo di orario ma l'ho vista di mattina. Null'altro so.” Le citate deposizioni testimoniali confortano la tesi di parte ricorrente. In particolare, la teste ### dipendente all'epoca dei fatti della ditta resistente, ha chiaramente riferito che il sig. ### impartiva direttive e che la ricorrente ha lavorato, osservando un orario di lavoro ( cfr.: “ Se ben ricordo, la ricorrente veniva tutti i giorni e la vedevo presente nei miei turni di lavoro. I miei turni erano dalle 9.30 alle 14 e dalle 15 alle 16:30 dal lunedì al venerdì”). 
Le dichiarazioni di tale teste appaiono attendibili perché provenienti da un soggetto che ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa e risultano esenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 da contraddizioni. Gli altri testi di parte ricorrente hanno reso, inoltre, dichiarazioni tali da confermare quanto riferito dalla teste ### La quarta teste, ### invece, non appare attendibile in quanto moglie del titolare della ditta resistente, tenuto anche conto della genericità della deposizione testimoniale. 
Va accertato pertanto che la ricorrente ha lavorato per la ditta resistente, come lavoratrice subordinata dal 20 settembre 2018 al 8 marzo 2019, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso. Il periodo di lavoro, del resto, risulta confermato anche dalla parte resistente che ha dedotto, al capo di prova n. 1 di aver effettuato il colloquio il 19 settembre 2018. Le fatture depositate in atti comprovano che la ricorrente ha prestato la sua attività sino al marzo 2019. 
Tali fatture non recano alcuna quietanza né alcuna rinunzia e non costituiscono prova della natura autonoma dell'attività lavorativa prestata in favore della parte resistente. Le somme ivi indicate come compenso, piuttosto, corrispondono alla somma netta che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto. 
Per tali motivi, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione giusta ed equa ai sensi dell'art. 36 della ### Per quanto riguardala retribuzione percepita occorre riferirsi a quanto indicato nei conteggi allegati al ricorso. Come noto, in tema di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 
In merito alla prova del pagamento della retribuzione, cui è onerato il datore di lavoro, sulla base dei principi già richiamati, ( cfr.: ex plurimis Cass., Sez. Un., 13533/2001), la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha espresso il seguente principio di diritto: “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula 'per ricevuta' costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell'effettivo pagamento. Pertanto, l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, legge 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. La prova del pagamento della retribuzione è, quindi, a carico del datore di lavoro poiché non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. ### della prova spetta, invece, al lavoratore soltanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 nel caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore stesso”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/09/2018, n. 21699). 
Questo Giudice ritiene che, ai sensi dell'art. 36 della ### la retribuzione percepita dalla ricorrente sia insufficiente e sproporzionata, viste le mansioni svolte e la quantità di lavoro prestato. Occorre, quindi determinare la retribuzione equa e sufficiente alla stregua del contratto collettivo invocato dal ricorrente. 
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, è possibile far riferimento, sia al principio di equità per non gravare il processo di spese di ctu, sia ai conteggi analitici allegati al ricorso, che non sono stati contestati specificatamente e appaiono redatti secondo corretti criteri. Va precisato, che la parte resistente non ha contestato in maniera specifica le mansioni svolte e l'inquadramento rivendicato. 
Tenuto conto, quindi, della retribuzione effettivamente percepita, nonché dei conteggi allegati al ricorso, i quali vanno richiamati integralmente, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di € 7.144,90 a titolo di differenze retributive, tredicesima, 14ma mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, di cui € 515,25 a titolo di ### ( somme lorde). Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo Si richiamano integralmente i conteggi di cui in ricorso, ai quali elementi esattamente rinvia, anche in merito alle somme percepite, nonché alla data di decorrenza di ciascuna pretesa. 
In merito alla domanda di impugnativa di licenziamento, la domanda relativa all'accertamento della nullità del presunto licenziamento intimato verbalmente va rigettata, in quanto la prova sul punto è carente e generica e non nessun teste ha assistito al colloquio con cui il datore di lavoro avrebbe interrotto il rapporto di lavoro, né risulta la prova dell'asserito licenziamento. 
Si richiama, in proposito, il seguente principio di diritto: “ "Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova”. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 22/01/2019) 08-02-2019, 3822). In motivazione si afferma che “Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. 
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"…..”Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perchè in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento…..”3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. In altri precedenti la Suprema Corte ha osservato altresì: “….in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e in presenza di contrapposte tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagandone la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto, anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro. (Cass. civ.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023 lavoro, Sent., (ud. 05/05/2011) 09-09-2011, n. 18523). 
Tenuto conto delle citate argomentazioni della Suprema Corte, nonchè dell'istruttoria svolta, le domande relative al licenziamento vanno rigettate. 
La parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione di un terzo. La parte resistente va condannata al pagamento dei residui due terzi delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza; con attribuzione.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. ### così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta ### di ### dal 20.09.2018 al 8.03.2019; per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 7.144,90 a titolo di differenze retributive, tredicesima, 14ma mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, di cui € 515,25 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria secondo indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo; b) rigetta le altre domande; c) compensa per un terzo le spese di lite e condanna la parte resistente, al pagamento dei residui due terzi delle spese di lite, liquidati tali due terzi in euro 3000,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione; Si comunichi. 
Napoli, il #### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2023

causa n. 12998/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Brizzi Martina

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1764/2023 del 07-12-2023

... condizioni generali, che prevedono la risoluzione per inadempimento (e non, appunto, il vizio genetico della nullità) nell'ipotesi di mancata realizzazione del complesso edilizio e nel mancato rispetto del relativo crono programma o che autorizzano il mutuante a non erogare le ulteriori tranche della somma totale qualora abbiano a verificarsi tali ultime circostanze. Vi è, infatti, che il mutuo in esame prevede la corresponsione di importi secondo stati di avanzamento e, ciò che più rileva, il terreno edificatorio è oggetto di ipoteca a garanzia delle somme mutuate. In tale ottica, l'interesse dell'istituto di credito, presidiato dalle clausole richiamate dalla difesa opponente, è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti ### dr. ### Presidente; dr. #### dr. #### rel.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1378/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa ### in persona del procuratore generale ### quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti ### e ### appellante ### s.p.a., contumace; appellata
CON L'#### s.r.l., in persona del procuratore speciale ### s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. ### interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto bancario; conclusioni: appellante:“### all'###ma Corte adita, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a ### s.r.l. rappresentata dalla ### s.p.a. e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della costituzione in giudizio e dello spiegato appello incidentale formulati dalla predetta società; accertare e dichiarare inammissibili ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. le richieste istruttorie e l'appello incidentale formulati da controparte e, per l'effetto, rigettare gli stessi.Nel merito, in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata, stante la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 11.2.2011, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della garanzia prestata da ### in pari data e che nulla è dovuto dal ### alla ### in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la carenza dei presupposti dell'azione di cui all'art 2033 c.c. e, per l'effetto, che nulla è dovuto dal ### alla ### in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in data ### per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata in data ### ed accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di agire della ### nei confronti del ### per intervenuta decadenza e/o in conseguenza dell'invalidità dell'obbligazione principale e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ### alla ### in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della garanzia prestata da ### in data ### per violazione dell'art. 1956 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ### alla ### in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza impugnata, stante la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 11.2.2011, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della garanzia prestata da ### in pari data per mancanza dei requisiti minimi di trasparenza del contratto di mutuo e per violazione di norma imperativa inderogabile e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ### alla ### in accoglimento dello spiegato appello, accertare e dichiarare, altresì, la condotta tenuta da ### contraria ai principi di correttezza e buona fede. In subordine, nella denegata e remota ipotesi di rigetto dello spiegato appello e di eventuale condanna del ### al pagamento verso la ### di quanto richiesto dalla stessa, decurtare dalla eventuale somma dovuta l'importo già incassato dalla ### pari ad € 546.172,00. Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali”; parte intervenuta: “accertare e dichiarare la legittimazione della ### s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, a partecipare ed intervenire, in ragione della cessione di cui in premessa, nel presente processo; b) in linea principale e nel merito: rigettare l'appello ed ogni domanda proposta dal #### perché inammissibile e, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto, oltre che temerario, dichiarando comunque pienamente efficaci e valide le obbligazioni di garanzia assunte dal predetto sig. ### nei confronti della ### c) in accoglimento dell'appello incidentale contestualmente proposto dalla ### s.r.l., e per essa, in qualità di mandataria, dalla ### S.p.A., accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, la validità e l'efficacia del contratto di mutuo per atto a rogito del Notaio
Dott. ### dell'11 dicembre 2011, rep. n. 108529, racc. n. ### e per l'effetto: c1) accertare e dichiarare la piena efficacia e validità delle obbligazioni di garanzia assunte dal richiamato sig. ### nei confronti della ### c2) accertare e dichiarare la legittimità e la ritualità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in base a documentazione valida ed efficace; c3) accertare e dichiarare la piena legittimità e validità delle condizioni economiche applicate dalla ### in conformità ai patti negoziali ed alla
Legge, nel corso del rapporto dedotto; c4) accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto dalla ### nel corso del suddetto rapporto in quanto conforme ai patti negoziali ed alla ### c5) accertare e dichiarare che, alla data del 4 luglio 2017, la ### S.p.A. era creditrice, nei confronti della ### s.r.l. in Liquidazione, nonché del suo solidale garante #### della somma di € 1.017.218,87 e, per l'effetto, condannare il medesimo opponente al pagamento della suddetta somma di € 1.014.392,71, ovvero di quella diversa che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi al tasso del 2,00% su € 1.014.392,71 dal 5 luglio 2017 e sino all'effettivo pagamento, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata dal predetto opponente perché inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto. d) in linea istruttoria: disporre ### d'Ufficio di natura contabile, volta a verificare l'entità del complessivo credito, come dedotto in sede monitoria, conseguente all'inadempimento all'obbligo di rimborso della ### mutuataria. Con vittoria del doppio grado di giudizio”; MOTIVI DELLA DECISIONE Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte intervenuta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di gravame cui è affidato il tempestivo appello e dell'unico motivo in cui si sostanzia il tempestivo appello incidentale. ******
I. Evidenti ragioni di pregiudizialità logica inducono a muovere dall'esame dell'appello incidentale.
Con un unico motivo, ### s.r.l. censura la sentenza del Tribunale di Pesaro laddove, dopo aver qualificato il contratto sotteso al decreto ingiuntivo come mutuo di scopo convenzionale, ha dichiarato la nullità strutturale di tale negozio per carenza di causa, conseguenza immediata della destinazione delle somme mutuate al conseguimento di una finalità diversa da quella perseguita dalle parti.
Il motivo, che deve essere vagliato alla luce del consolidato principio secondo cui “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 10760 del 17/04/2019)”, è fondato.
La qualità di cessionario del credito in capo a ### s.r.l., generalmente contestata da ### all'udienza di trattazione, emerge compiutamente dall'esame della documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
Il riferimento è all'avviso pubblicato sulla ### del 12.12.2020, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ove si dà atto della cartolarizzazione relativa a crediti a sofferenza vantati dalla cedente ### s.p.a., sorti dal 1.1.1950 al 30.6.2020, e appunto ceduti a ### s.r.l. e, in maniere specifica, si indicano i connotati dei crediti ceduti, connotati che, all'evidenza, predicano anche il credito oggetto della presente controversia.
Orbene, appare evidente, e comunque la difesa appellante non ha operato alcuna contestazione in merito, che il credito veicolato in via monitoria, sorto nel 2011 era già “in sofferenza” al momento dell'avvenuta cartolarizzazione.
Pertanto, occorre aderire all'orientamento secondo cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4277 del 10/02/2023).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 ).
In tale ottica, occorre osservare che ### s.r.l., unitamente alla comparsa di costituzione, ha prodotto tutti gli atti e i documenti depositati dalla cedente nel corso del primo grado, e che quest'ultima non si è costituita nel giudizio di appello e non ha agito per l'esecuzione della sentenza di condanna (il contrario non è stato tampoco allegato dalla difesa appellante), assumendo dunque un atteggiamento di totale inerzia.
Tali circostanze, in uno all'avvenuta pubblicazione del richiamato avviso in ### che pure veicola di per sé particolare peso inferenziale, non possono essere spiegate se non accogliendo l'assunto dell'avvenuta cessione del credito (e, infatti, la difesa appellante non è stata in grado di fornire una chiave di lettura alternativa), sì da elevarsi ad elementi presuntivi veicolanti massimo coefficiente di persuasività circa la sussistenza dell'intervenuta successione a titolo particolare.
In secondo luogo, va rilevato che il cessionario del credito, ossia il successore a titolo particolare nel diritto controverso, può proporre appello incidentale, così come si desume dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. 
In altri termini,“il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio (così, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 6444 del 17/03/2009; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n.18767 del 28/07/2017)”.
Quantunque il tema non sia stato sollevato dalle parti, va rilevato che ### s.r.l., sebbene sia unicamente cessionario del credito e non del contratto, nondimeno può agire affinché sia dichiarata la validità della fonte negoziale del rapporto obbligatorio, accertamento necessario e logicamente preordinato all'accoglimento dell'azione di adempimento.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla sentenza impugnata.
In essa si legge quanto segue: “il mutuo garantito dall'odierno opponente e stipulato dalla società ### S.r.l. e dall'allora ### S.p.a., deve essere ricompreso in tale ultima categoria. La sua natura di mutuo di scopo, invero, si evince sia dal ### del 11.02.2011 Rep. Nr. 108.259 del Notaio Dott. ### in cui è fatta espressamente menzione della finalità cui esso era preordinato, ovvero la realizzazione di un'iniziativa edilizia in ### (### Art. 1, doc. 7 - Fascicolo di parte opponente), sia dalle ### ad esso allegate, le quali disciplinano: modalità rateali di erogazione del finanziamento connesse allo stato di avanzamento dei lavori; termine dei lavori finanziati con l'operazione di mutuo; nonché, facoltà per la banca di eseguire controlli ed accertare lo stato di avanzamento lavori e la conformità delle opere alla il mutuo garantito dall'odierno opponente e stipulato dalla società ### S.r.l. e dall'allora ### S.p.a., deve essere ricompreso in tale ultima categoria. La sua natura di mutuo di scopo, invero, si evince sia dal ### del 11.02.2011 Rep. Nr. 108.259 del Notaio Dott. ### in cui è fatta espressamente menzione della finalità cui esso era preordinato, ovvero la realizzazione di un'iniziativa edilizia in ### (### Art. 1, doc. 7 -
Fascicolo di parte opponente), sia dalle ### ad esso allegate, le quali disciplinano: modalità rateali di erogazione del finanziamento connesse allo stato di avanzamento dei lavori; termine dei lavori finanziati con l'operazione di mutuo; nonché, facoltà per la banca di eseguire controlli ed accertare lo stato di avanzamento lavori e la conformità delle opere alla legge, agli strumenti urbanistici e al progetto e/o programma di investimento (#### - ### 7 - Fascicolo di parte opponente)”.
Ad avviso della Corte, le conclusioni cui giunge il Tribunale di Pesaro non sono corrette.
Il mutuo di scopo convenzionale si configura come contratto atipico, consensuale e non reale, da cui origina una portata obbligatoria non limitata alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi (nell'ipotesi di mutuo oneroso) ma estesa anche all'attuazione di una determinata finalità, correlata al diretto soddisfacimento anche dell'interesse del mutuante e calata in un'ulteriore obbligazione posta a carico del mutuatario.
In tale ottica, dunque, affinché vi sia mutuo di scopo non è sufficiente che le parti abbiano ad esternare, dandone contezza del contratto, la finalità cui è destinata la somma mutuata (finalità che, come è evidente, è sempre sussistente, risultando arduo ipotizzare che il mutuatario abbia fatto ricorso al credito in carenza della necessità di destinare la somma al soddisfacimento di una qualche esigenza), ma è necessario che tale finalità sia strumentale al compimento di un interesse ### del mutuante.
L' interesse, pertanto, deve preesistere alla stipulazione del mutuo di scopo e deve essere attuato ### per il tramite di tale negozio.
Diversamente, non vi è mutuo di scopo allorquando il coinvolgimento del mutuante nella destinazione della somma mutuata non sia preesistente ma abbia a sorgere con la stipulazione del mutuo e sia limitato al solo fisiologico esaurimento di tale negozio, ossia al corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante in capo al mutuatario.
In altri e più compiuti termini, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale … è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale; e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale; proprio per ciò questa Corte ha più volte affermato che il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; né - si è detto - l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; n. 4792-12); invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse ### del mutuante alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato Cass. n. 1369-16); per cui in definitiva: ### ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle 8 somme erogate; ### la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. sipuò affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; ### negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24699 del 19/10/2017)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sul contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico del 11.2.2011 e fonte dell'obbligazione principale.
Ad avviso della Corte, l'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., evidenzia che le parti ebbero a stipulare un mutuo fondiario. ###, intitolato contratto di mutuo fondiario, da un lato, non reca alcun richiamo alla figura del mutuo di scopo convenzionale, dall'altro, rinvia espressamente alle norme di cui agli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, così come emerge dalla clausola di cui all'art. 1.
Sempre all'art. 1 si legge quanto segue: “il presente mutuo è finalizzato alla realizzazione ad una iniziativa edilizia in ### - lungomare ### - ### comparto ex ### costituita da n. 24 alloggi a destinazione residenziale composti da dodici unità al piano terra con relativa superficie accessoria e scoperti esclusivi fronte mare, ed altri dodici al piano primo con balconi di proprietà”.
Ad avviso della Corte, tale previsione si rivela di per sé inidonea ad attrarre il contratto all'ambito del mutuo di scopo convenzionale laddove non lascia emergere anche il necessario e preesistente interesse del mutuante alla realizzazione di una determinata finalità.
In altri termini, la clausola evidenza unicamente il motivo per cui la società mutuataria ha inteso conseguire la somma di denaro, senza, tuttavia, elevare il proposito edificatorio a scopo strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio e preesistente della banca.
Peraltro, alcuna clausola del mutuo prevede la nullità della contratto per mancata realizzazione del complesso edilizio.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento, vi è che la banca non ha mai lamentato l'omessa realizzazione dell'iniziativa edilizia ma unicamente la mancata restituzione della somma mutuata e degli interessi, sì da porre in essere una condotta, rilevante alla luce del criterio di interpretazione di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., totalmente dissonante rispetto all'assunto della sussistenza del mutuo di scopo.
Il convincimento non è incrinato dalle clausole, inserite anche nelle correlate condizioni generali, che prevedono la risoluzione per inadempimento (e non, appunto, il vizio genetico della nullità) nell'ipotesi di mancata realizzazione del complesso edilizio e nel mancato rispetto del relativo crono programma o che autorizzano il mutuante a non erogare le ulteriori tranche della somma totale qualora abbiano a verificarsi tali ultime circostanze.
Vi è, infatti, che il mutuo in esame prevede la corresponsione di importi secondo stati di avanzamento e, ciò che più rileva, il terreno edificatorio è oggetto di ipoteca a garanzia delle somme mutuate.
In tale ottica, l'interesse dell'istituto di credito, presidiato dalle clausole richiamate dalla difesa opponente, è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla restituzione delle somme mutuate.
La banca, invero, ha interesse al compimento dell'attività edificatoria non perché un simile evento sia correlato al soddisfacimento di uno scopo ad essa comune (quale?) ma perché ciò rende effettiva la garanzia ipotecaria, avente ad oggetto il terreno edificabile e, dunque, destinata ad estendersi alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, giusta la norma di cui all'art. 2811 Ancora, occorre osservare che, diversamente da quanto erroneamente osservato dal Tribunale di
Pesaro, l'importo di euro 950.000,00, ossia la prima tranche della somma mutuata, è stata accreditata su un conto corrente di ### s.r.l. e non di un terzo soggetto.
La circostanza, oltre a emergere in maniera univoca dalla quietanza, è riconosciuta anche da ### sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge quanto segue: “in data ### la ### s.r.l. apriva presso ### s.p.a. (all'epoca ### dell'### s.p.a.) il conto corrente n. ###/1000/3310, sul quale il giorno seguente la ### concedeva alla correntista l'apertura di credito di € 800.000,00, valida sino al 31.12.2008. (Doc. 3) … In data ### la ### e la ### stipulavano un contratto di mutuo fondiario con il quale la ### concedeva alla ### la somma di € 2.500.000,00 quale credito fondiario. A garanzia del finanziamento parte mutuataria concedeva ipoteca di primo grado sul terreno sul quale si sarebbe edificato il complesso residenziale cui il mutuo era finalizzato. Venivano, inoltre, rilasciate fideiussioni specifiche solidali da parte di #### e ### In data ### la ### erogava la prima rata del mutuo pari ad € 950.000,00 con accreditamento della somma sul conto corrente ###/1000/3310”.
Tali deduzioni si risolvono anche nell'ammissione dell'avvenuta traditio della somma mutuata (che non poteva certo avvenire tramite consegna di contanti), acquisita dunque alla disponibilità di ### s.r.l., essendo irrilevante, anche ai fini della validità del contratto di mutuo, che l'accredito sia avvenuto su un conto corrente avente un saldo passivo, così ripianato (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 3975 del 24/06/1980, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 19282 del 12/09/2014 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5034 del 16/02/2022).
II. La concatenazione logica delle questioni prospettate esige l'immediata delibazione del terzo motivo dell'appello principale, ancora incentrato sulla validità del mutuo.
Con più precisione, la difesa appellante lamenta che il contratto di mutuo è affetto da nullità testuale in ragione della mancata indicazione del ### con conseguente violazione delle norme di cui all'art. 117 T.U.B. e 9 della delibera C.I.C.R. del 4.3.2003.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere la circostanza che il mancato rispetto della norma di cui al quarto comma dell'art 117 T.U.B. si risolve in un'ipotesi di ### nullità parziale (e di eterointegrazione del contratto ai sensi del settimo comma del medesimo articolo), vi è che tale disposizione si limita ad imporre l'indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ossia unicamente degli elementi da cui ricavare il ### (in tal senso, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4597 del 14/02/2023).
Invero, tale indicatore costituisce elemento indefettibile dei soli contratti di credito al consumo, anche immobiliare, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 120 quinquies e 120 sexies e ss. T.U.B.
Il contratto di mutuo fondiario sotteso al decreto ingiuntivo opposto non è riconducibile all'ambito dei contratti di credito immobiliare al consumatore sia per il referente soggettivo passivo di esso (### s.r.l. non è un consumatore) che per l'importo della somma mutuata.
Tanto premesso, vi è che gli artt. 1, 3, e 8 del contratto di mutuo fondiario, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, indicano, rispettivamente, il tasso degli interessi corrispettivi, il tasso degli interessi moratori, le spese (ragioni ed ammontare) correlate all'erogazione del credito.
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di nullità parziale e testuale contemplata dalla norma imperativa di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B.
III. ### dell'appello incidentale conduce all'assorbimento della prima doglianza dell'appello principale, volta a censurare la sentenza del Tribunale di Pesaro laddove ha qualificato la fideiussione rilasciata da ### come contratto autonomo di garanzia (circostanza, peraltro, del tutto irrilevante al fine dell'accoglimento della pretesa restitutoria del creditore ingiungente) e laddove ha condannato quest'ultimo alla restituzione dell'indebito oggettivo.
Invero, come evidente, la validità del mutuo, che dunque continua ad elevarsi a fonte dell'obbligazione di pagamento del capitale mutuato e degli interessi convenzionali, rende insussistente ogni indebito oggettivo suscettibile di ripetizione.
IV. Il secondo motivo dell'appello principale si articola in due profili.
In primo luogo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo opposto, attuativa, secondo la prospettazione in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
In secondo luogo, ### lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1956 Entrambi i profili si palesano infondati.
Con riferimento alla prima questione, va rilevato che la difesa opponente ha omesso il tempestivo deposito del richiamato provvedimento sanzionatorio della ### d'### n. 55 del 2.5.2005, atto amministrativo privo di consistenza normativa che, dunque, non può essere attratto all'interno del perimetro conoscitivo del giudice in carenza di specifica produzione delle parti.
Ad avviso della Corte di Appello, tale carenza probatoria tampoco può essere supplita dall'invocazione del fatto notorio, atteso che la questione non è limitata all'acquisizione del dato conoscitivo circa la ### sussistenza dell'intesa concorrenziale ma, diversamente, occorre verificare la necessaria sovrapposizione cronologica tra la fideiussione rilasciata dall'appellanti in data ### e le coordinate temporali dell'indagine condotta dalla ### d'### sicuramente anteriori rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il mancato tempestivo deposito di tale atto preclude di accertare l'indispensabile allineamento cronologico, con la conseguenza che il mero richiamo al provvedimento della ### d'### è di per sé inidoneo ad elevarsi a prova sufficiente della sussistenza della lamentata intensa anticoncorrenziale a monte.
Peraltro, la circostanza che la fideiussione sia stata rilasciata dopo circa sei anni dall'adozione del provvedimento dell'### indipendente evidenzia di per sé la carenza dell'allineamento cronologico, sicché tale provvedimento (non tempestivamente prodotto, lo si ripete, così come non è stato prodotto il c.d. schema ABI) si rivela inidoneo a dimostrare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale nel 2011 e, al riguardo, la difesa opponente non ha fornito alcuna prova ulteriore, ovvero incentrata sulla patologica alterazione del mercato rilevante all'atto del perfezionamento della fideiussione.
Ancora, la giurisprudenza richiamata dalla difesa opponente riguarda la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale relativa all'area negoziale delle fideiussioni omnibus mentre la fideiussione rilasciata da ### è limitata alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.
Ponendo a latere tali rilevi, dotati peraltro di portata assorbente, va comunque osservato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che le parti non avrebbero stipulato il contratto in carenza delle clausole delle fideiussioni con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.,
Di contro, appare evidente che ### avrebbe rilasciato la fideiussione anche in carenza della clausola derogativa alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte giusto il disposto di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio ### non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza; peraltro, ciò tampoco è avvenuto nel presente grado.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., accadimento del tutto ipotetico in ragione di quanto sopra osservato, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sui fideiussori.
In ordine al secondo profilo, non ricorre l'ipotesi di estinzione della fideiussione contemplata dalla norma di cui all'art. 1956 c.c. poiché nel caso di specie poiché vi è piena contestualità temporale tra il sorgere dell'obbligazione di garanzia ed il sorgere dell'obbligazione garantita, derivante dal mutuo fondiario, del pari perfezionatosi in data ###.
In altri termini, al di là del termine di adempimento delle prestazioni in cui si sostanzia l'obbligazione principale (che si proietta nel tempo in ragione della previsione della restituzione tramite rate mensili della somma mutuata), la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo opposto non ha ad oggetto un'obbligazione futura.
Altresì, come noto, “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20713 del 17/07/2023)”.
La visura camerale prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo riferisce che ### è socio di ### s.r.l. in misura del 32% del capitale sociale, circostanza che consente di ritenere che tra creditore garantito e fideiussore vi era ### una conoscenza di pari peso delle difficoltà economiche e finanziarie del debitore principale.
V. In ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale e del rigetto dell'appello principale, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata e il provvedimento monitorio deve ricevere integrale conferma.
Al riguardo, occorre osservare che la deduzione difensiva relativa all'esecuzione di un pagamento parziale di euro 546.172,00, sostanzialmente negata dalla controparte costituita (la contumacia rende irrilevante la mancata contestazione di ### s.p.a.) che infatti insiste per la conferma del decreto ingiuntivo, non ha ricevuto alcun sostegno probatorio.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla difesa appellante, il primo giudice, laddove ha condannato ### alla restituzione dell'indebito oggettivo corrispondente all'intera somma mutuata, ha sostanzialmente escluso il compimento di adempimenti parziale.
Diversamente, infatti, il Tribunale di Pesaro avrebbe condannato ### al pagamento della somma di euro 403.828,00.
Ne consegue che ### avrebbe dovuto formulare appello anche su tale questione.
VI. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza in carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa di parte intervenuta ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella reiterazione degli argomenti già prospettati nei pregressi atti difensivi. ### dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide: - rigetta tutti i motivi dell'appello principale; - in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n.1069/17 del 18.11.2017; - condanna ### al rimborso, in favore di ### s.r.l., delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA. - dà atto della sussistenza, nei confronti di ### dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 6.12.2023
Il Presidente
Dott.ssa ###
Dott. ### 

causa n. 1378/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianfelice Annalisa, Pascucci Cristiana, Savino Vito

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10246/2024 del 17-06-2024

... accordo, per il quale, a fronte della risoluzione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile oggetto di locazione, anticipato e spontaneo, l'attrice accettava un'ulteriore riduzione del proprio credito, con pagamento rateizzato, a cui ella ha dato corso; - che ha poi ricevuto inaspettatamente la notificazione del decreto ingiuntivo dell'attrice, da lei contrastato con opposizione. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata l'assenza di istanze istruttorie delle parti, si è dato corso alla precisazione delle conclusioni in data ###, e la causa è stata poi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2. La domanda di parte attrice va respinta In applicazione del (leggi tutto)...

N. R.###/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE Il tribunale nella persona del giudice unico dott.ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. ###/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO
OGGETTO: occupazione di immobile, inadempimento contrattuale ### come da verbale del 20/02/2024 con concessione dei termini 190 cpc.   FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### s.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma di accertare l'occupazione senza titolo da pare della ###a ### dell'immobile sito in ### Via di ### S. ### n. 61, e che la misura dell'indennità fosse quantificabile in € 1.700,00 mensili oltre Iva dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2019, per un totale, complessivo di € 20.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale; ### ha dedotto: - di aver sottoscritto con la convenuta un contratto preliminare con cui le parti si impegnavano a stipulare un contratto di locazione dell'immobile, con obbligo per la convenuta medesima di versare un importo a titolo di indennizzo pari ad € 1.7000,00 mensili dal mese di ottobre 2018 sino alla stesura del contratto oltre che una somma di € 18.500,00 dovuta dal de cuius ### (ex marito della convenuta); - che la convenuta non ottemperava al versamento previsto, neppure a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e rifiutava di stipulare il contratto definitivo; Parte attrice deduceva inoltre, di aver azionato il proprio credito sia con decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di ### limitatamente alla somma riconosciuta di 18.500,00 dovuta dal de cuius ### decreto ingiuntivo opposto e revocato nel procedimento di opposizione r.g n.7320/2020 sentenza n. 19349/2021 pubbl. il ###; sia con procedimento per riconoscimento dell'indennità di occupazione e rilascio dell'immobile iscritto al Rg.  n.8688/2020 che terminava con la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile dall'ottobre 2019 al rilascio avvenuto il ###. Successivamente alla sentenza della VII Sezione Civile del Tribunale di ### del 21/10/2021 n.16502/21, le parti sottoscrivevano una scrittura privata in data ### con la quale, a fronte della rinuncia all'appello da parte della convenuta, le parti convenivano la riduzione dell'importo previsto nella sentenza sopra citata. In seno a tale scrittura la parte attrice dichiarava che “non avrà più nulla a pretendere relativamente alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###”. 
Oggi la parte attrice chiede, sui medesimi presupposti oggetto del procedimento indicato, di voler condannare la convenuta al pagamento relativamente ad un periodo precedente a quello previsto dalla sentenza del Tribunale Civile di ### Frettoni, che va dall'ottobre 2018 al settembre 2019, ritenendo che lo stesso non sia stato sottoposto al vaglio di nessun giudice. 
La parte convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 7320/2020 R.G.) la ### S.r.l., avendo scelto di non riproporre la domanda non accolta in sede monitoria, ovvero la richiesta di condanna della ### a corrispondere alla ### S.r.l. la somma di € 18.700,00 (€ 1.700,00 mensili) a titolo di indennità di occupazione da Ottobre 2018 a Settembre 2019. ### la convenuta parte attrice avrebbe sostanzialmente rinunciato a proporre la domanda. Così anche nel successivo giudizio, rubricato al n. 8688/2020 R.G., teso ad ottenere dalla sig.ra ### il rilascio dei locali dalla stessa detenuti sine titulo ed il pagamento di un'indennità di occupazione, la ### S.r.l., aveva specificato che l'indennità era richiesta da Ottobre 2019 all'effettivo rilascio. 
Quindi secondo la parte convenuta la parte attrice, non avendo alcun interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del proprio diritto (percepimento di un'indennità di occupazione), ha illegittimamente avviato più azioni tese a far valere il proprio diritto. 
Eccepiva altresì la parte convenuta che con la scrittura privata dell'8/11/2021 le parti avevano inteso porre fine a tutta la questione tra loro intercorsa ed invero l'attore aveva rinunciato a far valere ogni pretesa relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di ### e la parte convenuta rinunciato ad impugnare in appello la sentenza suddetta. 
Nel merito parte convenuta deduceva che ### era suo marito, da cui si era separata sin dal 1994, il quale era deceduto improvvisamente il ###, lasciando un debito verso l'attrice, come da lei appreso soltanto dopo il decesso, per il mancato pagamento di canoni della locazione dell'immobile de quo; - che ella a settembre 2018 si è accordata con l'attrice per ripianare il debito previa riduzione del suo ammontare e contestuale impegno a prendere in locazione l'immobile per continuare la gestione dell'attività commerciale, con condizione sospensiva da verificarsi entro il ###; - che successivamente, avvedutasi di non poter far fronte agli impegni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione, ha siglato con controparte un diverso accordo, per il quale, a fronte della risoluzione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile oggetto di locazione, anticipato e spontaneo, l'attrice accettava un'ulteriore riduzione del proprio credito, con pagamento rateizzato, a cui ella ha dato corso; - che ha poi ricevuto inaspettatamente la notificazione del decreto ingiuntivo dell'attrice, da lei contrastato con opposizione. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata l'assenza di istanze istruttorie delle parti, si è dato corso alla precisazione delle conclusioni in data ###, e la causa è stata poi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. La domanda di parte attrice va respinta In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (Cass. Ordinanza 19/01/2019 363), si ritiene di valutare nel merito la questione relativa al rapporto tra scrittura privata dell'8/11/2024 e definizione dei rapporti tra le parti. 
La transazione, regolata dagli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. (…) Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva; una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. ###. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue. 
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. Civ N. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. Civ. N. 11330/1997) e deve essere comunque sempre accertata dal giudice (cfr. ex plurimis Cass. Civ. N. 7830/2003; Cass. Civ. 1946/2003; Cass. Civ. N. 10937/1996).  ### novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; (cfr. Cass. Civ. n. 7830/2003). 
Si evidenzia che nella suddetta scrittura privata dell'8/11/2021 all'art. 3 e 4 si legge:” 3) la ditta ### S.r.l. accetta detta somma di €. 18.535,00 a totale tacitazione delle pretese scaturenti dal titolo di cui in premessa, puntualizzando che, con il percepimento del detto importo, la medesima ### S.r.l., non avrà null'altro a pretendere relativamente alla sentenza 16502/21, emessa dal Tribunale di ### in data ###; 4) con l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente scrittura le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e causa in relazione alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###.” La scrittura privata dell'8/11/2021 travolge evidentemente qualsiasi ragione e titolo riferibile al rapporto oggetto della sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### Invero la suddetta sentenza affronta il problema della decorrenza del periodo oggi oggetto del presente giudizio infatti si legge” ### tale ricostruzione, l'attrice ritiene, dunque, che la scrittura sub b) non abbia affatto sostituito quella sub a) e che, pertanto, la convenuta, che non ha inteso stipulare il contrato di locazione, sia tenuta alla restituzione dell'immobile - a cui ha provveduto, come detto, in pendenza di causa - e al pagamento dell'indennizzo mensile di € 1.700,00 sino al rilascio del bene, a decorrere dal mese di ottobre 2019. Tale decorrenza, per come desumibile da quanto brevemente accennato al riguardo dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, ribadite in tutti i successivi atti, deriva dal fatto che la domanda di condanna al pagamento delle mensilità di indennizzo maturate fra ottobre 2018 e settembre 2019 è stata già oggetto (seppur non accolta) del ricorso monitorio menzionato e documentato in atti da entrambe le parti”. 
Dunque la Sentenza riferendosi al periodo ottobre 2018 - settembre 2019, sostanzialmente dichiara di escludere il periodo suddetto dal computo dell'indennità in quanto oggetto di altro giudizio. Tale affermazione non è stata oggetto di contestazione e rientra tra le deduzioni e affermazioni della sentenza, cui le parti hanno deciso di transare e di porre una definitiva chiusura. 
Pertanto nel ritenere che la scrittura privata sottoscritta dalle parti l'8//11/2021, che prevede una reciproca rinuncia a far valere le proprie ragioni in ordine a quanto previsto e statuito dalla sentenza n. 16502/2021, travolge anche le pretese relative al periodo ottobre 2018 - settembre 2019. 
Per le suddette ragioni si ritiene che le parti con la scrittura privata dell'8/11/2021 abbiano voluto definire ogni rapporto derivante dalla loro vicenda processuale e sostanziale pertanto si ritiene che la domanda relativa all'indennità di occupazione per periodo ottobre 2018 settembre 2019 debba essere respinta, per intervenuta transazione innovativa. 
Debbono porsi a carico della parte attrice, per soccombenza, le spese processuali della convenuta, che si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda 2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, che liquida in €.  1.500,00, per compensi, spese generali, Iva se dovuta e C.A.  ### 14 giugno 2024 ###ssa ### 

causa n. 37565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sasso Gemma

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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 132/2024 del 15-06-2024

... alla separazione e dunque al fine della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro il ### alla moglie ### che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 125/1000 della proprietà dell'immobile sito a Napoli in Via Napoli Achiano, n. 31 censito al ### di detto Comune alla ### Urb. CHA, foglio 2 part. 645, sub. 2, rendita € 723,04, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 03, consistenza 7,0 vani e sub. 3, rendita € 118,53, Zona censuaria 1, categoria C/2, classe 03, consistenza 27 mq. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili saranno poste a carico della ###ra ### Detto impegno deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e (leggi tutto)...

N.R.G. 519 / 2024 V.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I ### iscritto al n. r.g. 519 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: ### nato a #### il ### (C.F.### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F.### ) e ### nata a NAPOLI ### il ### (C.F. ### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ### ) Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. 
Il Tribunale Ordinario -visto il ricorso depositato il ### con il quale ### e ### hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data ###, a Napoli ###, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza; -rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Napoli ### il figlio ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, in data ###, il figlio ### - viste le note di trattazione scritta depositate in data ###, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione; -dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda; -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti; -ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte: 1. I coniugi vivranno, come già di fatto vivono, separati, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto; 2. Alla moglie viene assegnata la casa coniugale - che continuerà ad abitare con i due figli - sita a
Rimini ###, in ### n. 12 con tutti gli arredi, corredi e pertinenze di cui è dotata, provvedendo al pagamento di tutte le utenze alla medesima volturate e alla manutenzione ordinaria necessaria. Il contratto per la locazione della casa coniugale, intestato al marito, ai sensi dell'art. 6,
L. n. 392 del 1978 verrà trasferito alla moglie che ne corrisponderà il canone al locatore ed ogni altro onere previsto contrattualmente; 3. La moglie entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze dell'abitazione ad essa assegnata mentre il marito si impegna a pagare le fatture dei gestori delle utenze emesse a suo nome fino al completamento della procedura di voltura; 4. Il marito si è trasferito in ### n. 99/C ove ha spostato la propria residenza anagrafica; 5. Il figlio minore ### di anni 17 è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre; 6. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.  7. I genitori intendono - nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del principio di alternanza - crescere il figlio minore cercando di trascorrere con lui pari tempo; pertanto il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, previo congruo preavviso alla madre e tenuta in considerazione altresì la volontà del figlio in merito ai tempi, luoghi e modalità di visita; 8. Con riguardo ad ogni festività/ricorrenza i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo conto delle necessità proprie e della volontà del figlio rispettando il principio dell'alternanza e in modo che il figlio trascorra metà delle festività con l'uno e metà con l'altro genitore.  9. ### le ferie dal lavoro ciascun genitore ha diritto di trascorre una settimana consecutiva in esclusiva con i figli. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altro il luogo e l'indirizzo ove verranno trascorse le vacanze e, se possibile, anche il recapito telefonico del relativo alloggio, nonché a comunicare il periodo in cui intenderanno portare in vacanza i figli.  10. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di serena comunicazione tra loro e a garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di modo che possano ricevere educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e, altresì, si impegnano a consentire al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza frapporre intenzionali ostacoli.  11. Eventuali relazioni affettive che i genitori dovessero intrattenere con altre persone dovranno essere gestite nel rispetto della sensibilità dei figli e dei ruoli genitoriali di entrambi; 12. Il marito si impegna a versare alla moglie a decorrere dal 01/04/2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ### mensilmente e puntualmente entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: #### G ####5 13. Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative al figlio secondo lo schema e le modalità di cui al ### elaborato dall'### sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017 che entrambi i coniugi dichiarano di avere letto e compreso nella sua interezza; 14. Alla fine di ogni mese e comunque in tempo utile prima delle singole scadenze, i coniugi si presenteranno reciprocamente un rendiconto dettagliato e documentato delle spese straordinarie di cui sopra che hanno anticipato per l'intero o a cui dovranno entrambi fare fronte. Le somme risultanti dovute, dovranno essere rimborsate all'uno o all'altro coniuge entro il giorno dieci del mese successivo precisando che fatture, ricevute e/o quietanze dovranno essere intestate al figlio, per eventuali detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno; 15. Eventuali assegni e/o contributi previsti dalla legge a favore dei figli (es. assegno unico universale) verranno interamente percepiti dalla madre fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Dal mese di gennaio 2025 sarà facoltà del padre richiedere all'### l'erogazione a suo favore del 50% dell'assegno unico. I coniugi si impegnano reciprocamente a rilasciarsi a semplice richiesta dell'altro, le autorizzazioni e la documentazione eventualmente necessaria agli uffici competenti al fine dell'erogazione degli assegni e/o dei contributi; 16. Il marito a titolo di concorso al mantenimento del coniuge a decorrere dal 01/04/2024 verserà alla moglie, entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 17. Inoltre il marito a decorrere dal 01/04/2024 si impegna a versare mensilmente alla moglie l'ulteriore somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta,00) a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, da corrispondere entro il giorno 01 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 18. #### targato ### attualmente intestato a ### ma in uso alla moglie, viene concordemente assegnato in piena proprietà a quest'ultima. Le spese e le imposte per il passaggio di proprietà sono ad esclusivo carico della ###ra ### Sino alla data del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 ### giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo separativo, le spese relative al mezzo (a titolo esemplificativo tassa di proprietà, assicurazione, tagliandi, revisioni, manutenzione, eventuali sanzioni per violazioni stradali, ecc.) saranno a carico della ###ra ### la quale manleva il marito da qualsiasi pregiudizio gli dovesse discendere dall'omesso e/o tardivo pagamento di sanzioni o imposte derivanti dalla circolazione del veicolo fino al trasferimento di proprietà.  19. ### al fine di integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e dunque al fine della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro il ### alla moglie ### che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 125/1000 della proprietà dell'immobile sito a Napoli in Via Napoli Achiano, n. 31 censito al ### di detto Comune alla ### Urb. CHA, foglio 2 part. 645, sub. 2, rendita € 723,04, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 03, consistenza 7,0 vani e sub. 3, rendita € 118,53,
Zona censuaria 1, categoria C/2, classe 03, consistenza 27 mq. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili saranno poste a carico della ###ra ### Detto impegno deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte
Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015) 20. I coniugi danno atto che le previsioni di cui al presente ricorso trovano applicazione dal giorno della sottoscrizione dello stesso se non diversamente stabilito; 21. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc P.Q.M. a)omologa la separazione consensuale di ### e ### alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte; b)ordina all'### di Stato Civile del Comune di Napoli ### di procedere all'annotazione della presente sentenza (### n. 217 Parte II Serie A ### 2001); c)spese come da accordi.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13.06.2024.  ### Dott.ssa ### n. 519/2024

causa n. 519/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Miconi Francesca, Giombini Paola

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1819/2024 del 18-06-2024

... alle condizioni previste nel contratto preliminare, nonché, al risarcimento dei danni. ### ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza parziale dinanzi alla Corte d'Appello di ### Il Tribunale di ### ritenuto pregiudiziale l'esito del giudizio di appello promosso da ### ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il procedimento. La Corte d'Appello di ### con sentenza nr. 333/17 resa in data ### ha riformato la sentenza di primo grado considerando risolto l'accordo del 29.12.09 per effetto sia dell'intervenuta risoluzione consensuale dello stesso tramite comunicazione del 23.6.10, sia del successivo contratto definitivo sottoscritto in data ### avente valenza risolutoria generale riguardo ai pregressi accordi intervenuti tra le parti. ### s.p.a. ha proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione. La (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI MILANO Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2357/2022 promossa in grado d'appello DA ### S.P.A. (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### e rappresentata e difesa dall'avv.  ### (C.F.: ###), giusta procura allegata all'atto introduttivo ### E ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello ### CONTRO ### (registrata in ### con il numero 1026167) e #### (registrata in ### con il numero ### e C.F.: ###), elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC (###) dell'avv. ### (C.F.: ###) che le rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di risposta. 
APPELLATE CONCLUSIONI ### S.P.A.   in via principale e nel merito: - in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza di primo grado e conseguentemente rigettare la domanda di chiunque l'abbia avanzata, ### plc o ### plc; - condannare le banche avversarie alla restituzione di tutte le somme già pagate a titolo di spese legali a seguito della sentenza di primo grado; - condannare le banche appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ### in via principale riformare la sentenza n.5864/2022 del Tribunale di ### IV civile, dott.ssa ### emessa all'esito del procedimento portante ###88047/2012 con rigetto delle domande tutte proposte da ### plc e/o ### plc in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio ### e ### In via principale, preliminare: 1. rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dal sig.  ### per le ragioni espresse in atti; 2. dichiarare inammissibile la nuova produzione documentale effettuata nel presente giudizio di appello da ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione, con nota di deposito del 14.03.2023 poiché tardiva, non essendo avvenuta con l'atto di citazione in appello e, comunque, in totale assenza dei presupposti di cui all'art. 345, 3° comma, c.p.c. e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo; In via principale nel merito: 3. rigettare integralmente nel merito per i motivi di cui in atti le impugnazioni proposte dal sig. ### e da ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione, con gli atti di appello richiamati in atti e tutte le avversarie domande, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di ### n. 5864/2022 (procedimento R.G.  88047/2012), emessa dal G.I. dott.ssa ### in data 5 luglio 2022. 4. In via meramente subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello adita accolga, anche solo parzialmente, l'appello proposto dal sig. ### e/o l'appello proposto da ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione: In via preliminare: I. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario adesivodipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. spiegato dal #### socio di maggioranza di ### S.r.l. (già ### S.p.A.) ora denominata ### S.r.l. nel giudizio di primo grado per insussistenza dell'interesse ad intervenire ad adiuvandum, anche in ragione dell'intervenuta revoca dello stato di liquidazione di ### S.r.l. (già ### S.p.A.) ora ### S.r.l. in liquidazione; II. Dichiarare inammissibile la nuova produzione documentale effettuata nel presente giudizio di appello da ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione, con nota di deposito del 14.03.2023 poiché tardiva, non essendo avvenuta con l'atto di citazione in appello e, comunque, in totale assenza dei presupposti di cui all'art. 345, 3° comma, c.p.c. e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo; In via riconvenzionale: ### Accertato l'inadempimento di ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione all'### sottoscritto dalle parti in data 5 maggio 2011 e al ### all'Incasso allo stesso allegato per i motivi di cui in atti, nonché agli obblighi di rendicontazione periodica negli stessi previsti in favore di ### anche alla luce dell'art. 1713 c.c., condannare ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere agli obblighi contenuti nell'### del 5 maggio 2011 e nel ### all'Incasso, e, comunque, a restituire e/o corrispondere a ### attuale titolare del credito per cui è causa - (o, in subordine, a ### nella denegata ipotesi in cui ### fosse ritenuta carente di legittimazione attiva) - tutti gli importi dalla stessa indebitamente trattenuti a partire da marzo 2013, pari ad ### 4.204.287,66 o al diverso importo che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria, occorrendo: IV. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli 1) Vero che le scritture contabili di ### di cui al doc. 25 che si mostra al teste indicano un importo per crediti da ricevere verso ### S.r.l. (già ### S.p.A.) ora ### S.r.l. in liquidazione pari ad ### 4.204.287,66 che è al netto dell'importo di ### 1.276.535,47 quale somma oggetto del pegno escusso da ### 2) Vero che l'operazione di giroconto datata 31 marzo 2017, "chiusura transitorio incassi automatici" per un importo complessivo di ### 2.114.895,64 risultante dalla scritture contabili che si mostrano al teste (cfr. doc. 25, pag. 155) era al netto dell'importo di ### 1.276.535,47. Si indica come teste su entrambi i capitoli la dott.ssa ### domiciliata presso ### Via della ### 18, 20121 ### A conferma del fatto che i dati di cui alla tabella sub doc. 35 provengono dalle scritture contabili di ### si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi: 3) ### che la tabella di cui al doc. 35 che si mostra al teste è stata da me redatta e che i dati e le informazioni ivi indicati sono stati da me rinvenuti nelle scritture contabili di ### che ho esaminato. 
Si indica come teste il dott. ### domiciliato presso ### 2 20123 ### In ogni caso: V. Condannare la società ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché il terzo ### a risarcire a ### e/o a ### i danni di cui all'art. 96, 1° e/o 3° comma, c.p.c. per i motivi esposti in atti e per avere agito in giudizio con colpa grave nonostante la palese infondatezza delle rispettive pretese, da quantificarsi in un multiplo delle spese legali, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, cod. civ. e rivalutazione dal dovuto al saldo; VI. Condannare la società ### S.p.A., successivamente ### S.r.l., oggi denominata ### S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché il terzo ### in via tra loro solidale o per quanto di ragione, al pagamento in favore di ### e/o ### di spese e compensi professionali di avvocato come per legge, oltre #### rimborso spese generali nella misura del 15% e imposta di registro.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giudizio di primo grado Le fasi del giudizio possono essere come di seguito riassunte.  ### s.p.a. citava in giudizio ### per sentire dichiarare, previo accertamento dell'avvenuta stipula in data ### di un contratto preliminare qualificato come “### per la manifestazione di intenti comuni” (mediante il quale ### si era impegnata ad acquistare per il triennio 2011/13 crediti della società ### s.p.a. derivanti dalle rate di rimborso scaturenti dai contratti di mutuo rimborsabili attraverso cessione del quinto del compenso mensile o della pensione per un monte crediti sino alla concorrenza dell'importo di € 440.000.000 attraverso la sottoscrizione di un successivo contratto definitivo recante le condizioni già definite col preliminare), la condanna della convenuta all'adempimento dell'obbligo di sottoscrizione del contratto definitivo, oltre la condanna al risarcimento dei danni. 
La convenuta, costituitasi, ha contestato la pretesa attorea e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti quantificati in € 4.204.287,66. 
Il giudice di primo grado, decidendo in via parziale, ha accolto la domanda dell'attrice e, accertato l'inadempimento della convenuta, ha condannato la stessa ad acquistare, entro due anni dalla notifica della sentenza, i crediti alle condizioni previste nel contratto preliminare, nonché, al risarcimento dei danni.  ### ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza parziale dinanzi alla Corte d'Appello di ### Il Tribunale di ### ritenuto pregiudiziale l'esito del giudizio di appello promosso da ### ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il procedimento. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza nr. 333/17 resa in data ### ha riformato la sentenza di primo grado considerando risolto l'accordo del 29.12.09 per effetto sia dell'intervenuta risoluzione consensuale dello stesso tramite comunicazione del 23.6.10, sia del successivo contratto definitivo sottoscritto in data ### avente valenza risolutoria generale riguardo ai pregressi accordi intervenuti tra le parti.  ### s.p.a. ha proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione. La Corte, con ordinanza nr.  24596/19 resa in data ###, ha rigettato il ricorso confermando integralmente la sentenza resa in grado d'appello. 
Con distinti ricorsi ### s.p.a., ### e ### quest'ultima in qualità di cessionaria del credito, hanno riassunto innanzi al Tribunale di ### il giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. Nel corso del giudizio è intervenuto in via adesiva ### socio di maggioranza della ### s.p.a. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 5864/2022, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da ### e, accertato l'inadempimento, ha condannato ### S.r.l. in liquidazione a versare a ### in veste di successore a titolo particolare, gli importi trattenuti con decorrenza marzo 2013 pari a complessivi € 4.204.287,66 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Il primo giudice ha, altresì, escluso il maggior danno da svalutazione in assenza di riscontro relativo a tale voce e posto le spese di lite in via solidale a carico della ### e di ### In particolare, il Tribunale ha: - ritenuto inammissibili le domande proposte da ### s.p.a., cui ha interamente aderito l'intervenuto volontario ### in quanto riproduttive di quelle originarie già oggetto di decisione divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione; - limitato la decisione alle sole domande formulate in via riconvenzionale da ### volte a conseguire, previo accertamento dell'inadempimento di ### S.r.l. in liquidazione sia dell'### sottoscritto dalle parti in data ### sia del ### all'Incasso allo stesso allegato, nonché, degli obblighi di rendicontazione periodica negli stessi previsti, la condanna della stessa all'adempimento degli obblighi ivi contenuti e di conseguenza a restituire a ### nella veste di attuale titolare del credito, tutti gli importi indebitamente trattenuti a partire da marzo 2013, quantificati in € 4.204.287,66 o nel diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; - rigettato la contestazione mossa da ### in ordine alla legittimazione attiva di ### in quanto allegato agli atti “atto di ricognizione e ripetizione di conferimento di ramo d'azienda” nel quale risultano interamente riprodotte le condizioni del conferimento del ramo d'azienda comprensivo degli elementi patrimoniali e dei rapporti compresi nel ramo d'azienda. Inoltre, la conferente ha espressamente riconosciuto la conferitaria quale unica e legittima titolare del credito di cui alla domanda riconvenzionale svolta nel presente procedimento specificandone l'importo. Allo stesso modo, ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo di ### in veste di socio di maggioranza della società ### s.r.l.  in liquidazione; - ritenuto, con riguardo ai rapporti intercorsi tra le parti, che: “-le parti hanno stipulato in data ### sia un accordo quadro di cessione pro soluto di crediti derivanti da finanziamenti erogati da ### dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione per un monte crediti lordo massino pari ad € 125.000.000 per l'anno 2011 e di € 35.000.000 per l'anno 2012 sia un mandato a favore della ### volto, inter alia, all'incasso delle rate mensilmente versate dalle ### terze cedute con obbligo per la mandataria di riversarle alla mandante previa rendicontazione mensile delle attività espletate e trasmissione dei dati relativi per via informatica allegato al primo sub. C). Ciò in attuazione di quanto previsto alla clausola 15 dell'accordo quadro; -a garanzia dell'adempimento degli obblighi di ### le parti hanno costituito un pegno avente ad oggetto gli importi iscritti su un conto corrente intestato alla stessa quale “saldo avere” relativi alla quota parte del prezzo di acquisto di ogni singolo portafoglio di crediti ceduti; - il contratto è stato eseguito per un biennio sino alla scadenza in data ### a seguito del recesso comunicato da ### in data ###, fermo restando la perdurante vigenza delle obbligazioni a carico di ### inerenti sia l'accordo quadro aventi scadenza posteriore (ossia il termine dell'ammortamento dell'ultimo credito cfr. clausola 15.1) sia il mandato all'incasso (cfr. clausola 6.4) che il pegno; - a decorrere da gennaio 2013 la mandataria ha interrotto la trasmissione dei flussi informatici contenenti i dati dei contratti e degli incassi ricevuti e la stessa è stata ripristinata a seguito dell'ordinanza resa da questo Tribunale in data ### che, in accoglimento della richiesta cautelare formulata dalla controparte, ha condannato la mandataria al ripristino delle comunicazioni; - in data #### allegando altresì la mancata trasmissione dei flussi monetari derivanti dalla riscossione delle quote di ammortamento dei crediti oggetto di cessione, ha escusso il pegno costituto a suo favore per l'importo pari ad € 1.276.535,47”.  - precisato che l'inadempimento della mandataria riguardo all'obbligo di comunicare periodicamente i flussi informatici relativi alla gestione dei rapporti di finanziamento è stato oggetto di specifico riscontro da parte del giudice in sede cautelare; - osservato, in ordine alla censura svolta da ### riguardo ad una pretesa decadenza della convenuta dall'effettuare nuova produzione documentale, che alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie istruttorie nella fase antecedente alla riassunzione, la convenuta non era in grado di documentare la propria pretesa per fatto imputabile alla controparte (che aveva illegittimamente interrotto la trasmissione dei flussi informatici inerenti i dati delle cessioni e degli incassi). In ogni caso, la ### ha formulato rituale istanza di rimessione in termini reiterata anche dal successore ex art. 111 c.p.c. Non essendo la domanda riconvenzionale stata oggetto di alcuna attività di delibazione e di istruzione è stato ritualmente concesso alle parti il termine per il deposito delle istanze istruttorie; - ritenuto che l'inadempimento dell'obbligo di riversare gli importi derivanti dai crediti risulta provato, anche in relazione all'entità della somma, oltre che dalle numerose diffide allegate, dalle evidenze contabili desumibili dai documenti prodotti sin dalla costituzione da ### e successivamente integrati in sede ###fase di riassunzione i quali, redatti e tenuti in conformità alla normativa, risultano idonei a provare la fonte negoziale nonché il quantum della pretesa. Per contro, ### non ha assolto al proprio onere, in qualità di debitrice, di fornire riscontro dell'avvenuto adempimento della prestazione. 
Giudizio di appello In data #### S.P.A. ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda svolta in via riconvenzionale in primo grado da ### e ### Il Procedimento è stato iscritto sub RG 2357/2022. 
In data #### ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da ### Il procedimento è stato iscritto sub RG 2445/2022. 
Le appellate, costituitesi in entrambi i procedimenti, hanno chiesto: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata o, in via subordinata, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. spiegato da ### per insussistenza dell'interesse ad intervenire in ragione dell'intervenuta revoca dello stato di liquidazione di ### S.r.l.  (già ### S.p.A.) ora ### S.r.l.; in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento di ### S.p.A., di condannare la stessa a restituire e/o corrispondere a ### tutti gli importi dalla stessa indebitamente trattenuti a partire da marzo 2013, pari ad € 4.204.287,66 o al diverso importo che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, condannare la società ### S.p.A., nonché il terzo ### a risarcire a ### e/o a ### i danni di cui all'art. 96, 1° e/o 3° comma. 
In data #### si è costituito nel procedimento sub RG 2357/22 chiedendo la riunione con il procedimento istaurato sub RG 2445/2022, nonché insistendo per la riforma della sentenza in adesione alle ragioni esposte dall'appellante. 
All'udienza del 15.03.23 è stata disposta la riunione dei due procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa della medesima sentenza. 
All'udienza del 14/02/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, innanzitutto, da un lato, confermarsi l'ammissibilità dell'intervento volontario adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. spiegato da ### in primo grado, non avendo parte appellata specificamente censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilità di tale intervento e, dall'altro, conseguentemente, affermarsi l'interesse di ### a proporre appello avverso la sentenza n. 5864/2022 del Tribunale di ### in quanto pronunciata anche nei suoi confronti. 
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato per le ragioni e nei limiti che seguono. 
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata dalle parti appellanti, di carenza di legittimazione passiva di ### intervenuta in qualità di successore di ### Sul punto, gli appellanti lamentano la carenza di prova, di cui le banche sarebbero state onerate, della effettiva titolarità del credito fatto valere in giudizio poiché la ### nell'atto di riassunzione, si limitava a riferire di avere ceduto il credito alla ### e solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c. produceva un atto denominato “atto di ricognizione e ripetizione di conferimento di ramo d'azienda” (e non l'atto di cessione del ramo di azienda) che il Giudice di prime cure, errando, riteneva idoneo a provare l'oggetto del conferimento. ### l'appellante, la fonte negoziale della successione a titolo particolare era la cessione del ramo di azienda e non l'atto di ricognizione, pertanto, la ### non ha dato prova della propria legittimazione a stare in giudizio. 
Tuttavia, considerato che il dato dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda è pacificamente emergente dal contegno processualmente assunto dagli istituti di credito appellati, i quali - entrambi ritualmente costituiti nel presente giudizio - dichiarano concordemente l'avvenuta cessione dei rapporti giuridici facenti capo a ### a favore di ### e che la banca cedente ha espressamente riconosciuto la cessionaria quale legittima titolare del credito di cui alla domanda riconvenzionale oggetto del presente giudizio, ritiene la Corte che la mancata produzione del contratto di conferimento del ramo d'azienda non è ostativa al riconoscimento della legittimazione di ### nel presente giudizio. 
Altro motivo di gravame riguarda il diritto all'incasso di ### il quale, nella prospettazione delle parti appellanti, sarebbe da considerarsi estinto dal momento in cui ### tra Gennaio e Marzo 2012, ha notificato a tutti i debitori ceduti la cessione dei crediti. Dunque, secondo gli appellanti, se ### non poteva sollecitare né incassare per espressa richiesta di ### nessun obbligo poteva più sussistere in capo alla mandataria, indipendentemente dalla previsione di qualunque termine finale di vigenza del mandato. 
Sul punto, non appare condivisibile la motivazione data dal Tribunale secondo cui “ai sensi della clausola 6.2 del mandato all'incasso (che non presenta alcun carattere vessatorio tenuto conto del ruolo rivestito da entrambe le parti quali operatori qualificati nel campo dell'intermediazione finanziaria) le parti avevano convenuto che la cessazione di tale mandato - posteriormente alla notifica della cessione a ciascuno dei ceduti - avrebbe avuto efficacia dalla data di comunicazione da parte della cessionaria di aver percepito il relativo incasso dalla ATC notificata (cfr. doc. 2). Ciò equivale a dire che il mandato - ivi inclusi i relativi obblighi a carico di ### - ha mantenuto validità ed efficacia essendo stato allegato, senza alcuna smentita, da parte della mandante il mancato incasso delle rate effettuato dai mutuatari”. 
La circostanza che ### non abbia dato comunicazione alla cedente di aver percepito l'incasso dei crediti viene considerata, secondo la prospettazione del primo giudice, come ostativa alla cessazione del mandato. Tale clausola, invece, deve, al più, intendersi nel senso che una volta che la banca avesse introitato tutte le somme cedute ne avrebbe dato comunicazione alla mandataria, con conseguente risoluzione del mandato. Tuttavia, il lamentato mancato incasso da parte della ### (e la conseguente mancata comunicazione a ### non può essere addebitato alla cedente una volta che la cessione, perfezionata, sia stata comunicata ai debitori con il conseguente obbligo, gravante sugli stessi, di adempiere nei confronti della banca cessionaria.  ### risulta provato agli atti (docc. 75 bis - 75septies fasc. pr. gr. ### che la banca ha notificato ai debitori ceduti l'avvenuta cessione dei crediti (derivanti dai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o delegazione di pagamento) originariamente vantati da ### a favore di ### Con la medesima comunicazione, ### ha intimato ai debitori di effettuare “qualsivoglia pagamento inerente i ### unicamente a favore di ### quale unica titolare di ogni diritto, ragione ed azione inerente a tali crediti”, precisando che “eventuali pagamenti eseguiti in difformità alle istruzioni contenute nella presente comunicazione non avranno effetto liberatorio rispetto agli obblighi assunti da codesta spettabile Amministrazione”. 
Dunque, con la suddetta allegazione, ### ha eccepito e dimostrato la sussistenza, in via quantomeno presuntiva, di un fatto impeditivo al proprio adempimento a partire dal momento in cui questa è stata indicata come soggetto non più legittimato ad incassare i pagamenti effettuati dai debitori ceduti. 
La Corte ritiene che con la cessione e la conseguente notifica è venuto meno l'obbligo di gestione degli incassi della ### che non era più in grado di ricevere pagamenti liberatori e sulla quale permaneva, semmai, solo l'obbligo di versare le somme eventualmente ricevute dai terzi in quanto erroneamente versate ad un soggetto non più legittimato a riceverle. 
Conseguentemente, appare verosimile supporre che, in effetti, ### non abbia incassato alcun credito e, parimenti, non può apparire opportuna la pretesa che la stessa società fornisca ulteriore prova ### del mancato pagamento. ### giova precisare che, sebbene la negatività dei fatti oggetto della prova non escluda né inverta il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche - come avvenuto nel caso di specie - mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013). 
Viceversa, l'allegazione fornita dall'odierna appellante non è stata superata da ### la quale non ha neppure compiutamente contestato l'eccezione avversaria, né fornito prova contraria idonea a dimostrare l'avvenuto illegittimo incasso da parte di ### dei crediti ceduti anche a seguito della notifica della cessione degli stessi. 
Per le ragioni esposte, l'appello deve trovare accoglimento e la domanda riconvenzionale proposta da ### deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione. 
Le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato, scaglione individuato in base al valore della presente controversia (€ 4.000.001,00/8.000.000,00), con esclusione, per il presente grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, in quanto non tenutasi, e considerata la non complessità delle questioni trattate.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2357/2022 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: I. in accoglimento dell'appello proposto da ### s.p.a. e da ### ed in riforma della sentenza n. 5864/2022 emessa dal Tribunale di ### rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### e ### II. condanna ### e ### in solido a rimborsare, in favore di ### s.p.a. e di ### le spese processuali che, quanto al primo grado, liquida in € 64.138,00 ciascuno e, quanto al secondo grado, liquida in € 40.668,00 ciascuno oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CpA come per legge.  ### 9.05.2024 ### est.  ### 

causa n. 2357/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pittoni Patrizia, Rizzi Emanuela, Milone Rossella

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