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Tribunale di Roma, Sentenza n. 851/2017 del 19-01-2017

... da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.”( Cass. 20854/14). La accertata risoluzione del contratto preliminare importa il rigetto delle 2 ) delle conclusioni di parte attrice. Resta da esaminare la controversia relativa alla clausola di cui all'art. 4 del contratto preliminare. La clausola prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il diritto della parte adempiente di trattenere tutte le somme a qualsiasi titolo percepite fino alla data della risoluzione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1458 cod.civ.. Va premesso che le contestazioni della convenuta circa l'effettivo ammontare della somma (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO Dl ROMA SEZIONE X CIVILE in persona del giudice designato, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 10853 /2013 vertente tra , elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio degli avv. ### e ### che li rappresentano e difendono giusta procura a margine all'atto di citazione ### CONTRO elettivamente domiciliata in ### , presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, unitamente all' avv.  ### giusta procura in calce all'atto di citazione notificato ### Avente ad oggetto: contratto preliminare; conclusioni precisate all'udienza del 29 settembre 2016. 
FATTO E DIRITTO Gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni “### il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che il contratto del 18.11.2009 tra la ed il s ig. è s tato da quest'ultimo ceduto al sig. ; 2) dichiarare illegittima la risoluzione dello stesso contratto intimata dalla ; dichiarare la validità e la vigenza contratto del 18.11.2009 tra la ed il ### o il ### conseguentemente, dichiarare tenuta la sia dichiarata tenuta ad accettare, in adempimento dello stesso contratto, il ### pagamento dal ### o dal del residuo prezzo di ### 16.283,00 in rate mensili di importo pari ad ### 2.000,00 scadenti il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal primo mese successivo a quello di comunicazione dell'emananda sentenza, al fine dell'acquisto della quota di comproprietà in discorso; dichiarare tenuta la a consen tire al ### ia o al il god imento dell'ap partamento corrispondente alla quota per il periodo previsto in contratto, nonché al risarcimento del danno per tale mancato godimento nel 2012 e negli anni successivi di durata del processo; 3) in via subordinata, dichiarare nulla e/o illegittima la clausola di cui all'art. 4 del contratto e conseguentemente dichiarare la a restituire al al la somma ritenuta di ### 23.117,77, ovvero ridurre detta somma nella misura dell'80% o nella diversa misura ritenuta di giustizia, condannando la al versamento al o al della differenza tra il suddetto importo ritenuto e quello determinato in riduzione; in ogni caso con gli interessi dalla data del 18.11.2011; 5) in via ulteriormente subordinata, condannare la al la restituzione al sig.   di tutte le somme ad essa indebitamente versate da quest'ultimo, con gli interessi legali dai singoli versamenti al saldo;6) rigettare la domanda riconvenzionale della ### convenuta.” La società convenuta, nel contestare le domande degli attori, ha così concluso: ### - ### accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per essere il contratto preliminare per cui si controverte sottoscritto unicamente dal sig. e mai ceduto al sig. e, comunque, per tutti i motivi di cui in atti, con emissione di ogni conseguente provvedimento; in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda nuova ex adverso proposta sub. A. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 e al punto 5) delle conclusioni in quest'ultima riportate; #### dichiarare nulle le domande formulate in citazione,poiché non è demandabile al Giudice scegliere il soggetto destinatario delle stesse “sig o sig. ”; ### in subordine, dichiarare le dette domande infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, oltre che non provate, per le ragioni di cui in atti; per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto preliminare intimata da ### RICONVENZIONALE: ### accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per cui è causa o, in subordine, per grave inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di p er tutti i motivi in atti; dichiarare il diritto di a trattenere a titolo di penale ex art. 4 del contratto le somme concretamente ritenute; ### condannare l'attore -e/o gli attori in solido per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del sig. al risarcimento dei danni patiti da nella misura di € 4.000,00, oltre rivalutazione ed interessi,o nella diversa misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per la messa a disposizione della suite negli anni 2010 e 2011, oltre interessi e rivalutazione; #### in subordine, tenere conto di detto maggior danno con riguardo alla penale. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.”. 
In fatto, è pacifico e documentato che l'attore ha sottoscritto, il 18 novembre 2009, un contratto preliminare di acquisto di una quota di comproprietà di un immobile a destinazione alberghiera , sito in ### località ### della ### con connesso diritto di prenotazione di una suite per il soggiorno, a tariffa agevolata, in un determinato periodo dell'anno. Il prezzo pattuito , indicato nella “scheda dati” (doc1 parte convenuta) in € 39.409,00, avrebbe dovuto essere versato mediante due acconti di € 3940,00 il 30 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 e il residuo, in n.36 rate mensili , a decorrere dal 31 gennaio 2010, di € 766,11 ciascuna. 
Il contratto non è stato ceduto dal al ### e, pertanto, ogni domanda da quest'ultimo formulata deve essere respinta. 
Ed invero, il documento n.2 di parte attrice dimostra solo che il comunicò alla società convenuta la “delega” al , relativamente all'anno 2010, ad usufruire del soggiorno nella suite, nel periodo concordato, in conformità, peraltro, a quanto previsto dall'art.8.1 del “contratto di locazione e di gestione di servizi alberghieri”allegato al contratto preliminare. 
Non vi è prova, invece, di una cessione del contratto a norma degli artt. 1406 e ss. cod. I pagamenti effettuati dal alla società in relazione alla posizione del possono essere ricondotti, in assenza di altro, documentato, titolo, alla fattispecie di cui all'art. 1180 cod.civ. ( adempimento del terzo) con conseguente irrilevanza, per il creditore, dei rapporti tra debitore e terzo e delle ragioni dell'adempimento da parte di quest'ultimo. 
A riprova della permanenza del vincolo negoziale tra il e la so cietà convenuta v'è il doc.7 di parte convenuta , ovvero la comunicazione del 19 aprile 2011 con la quale il , dichiaratosi debitore della somma di € 22.304,23, formulò una proposta transattiva chiedendo la rateizzazione del debito accumulato. Proposta accettata dalla società convenuta.  ###, da parte del , di essere cessionario del contratto preliminare comporta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva. 
Tuttavia, per quanto sopra detto, nel merito, ogni domanda proposta dall'attore va rigettata, attesa la sua estraneità al contratto di cui si discute.   Va pure respinta, in quanto inammissibile, perché tardiva, la domanda 5) d elle c onclusioni c on la q uale il C accia h a c hiesto , in via subordinata, la condanna di alla resti tuzione d i tu tte le somme ad essa indebitamente versate. Orbene, ai sensi dell'art. 183 cpc, le ### domande ed eccezioni che l'attore può proporre in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto , devono essere formulate alla prima udienza di comparizione e trattazione; con le memorie ex art. 183 sesto comma cpc, invece, l'attore può solo modificare o precisare le domande già proposte. 
In merito alla domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto ( ed alla riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto) , deve osservarsi, preliminarmente, che come si evince dalla documentazione in atti ( vedi docc. 6 e 7 di parte convenuta), il non ha mai adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare. Ed invero, già il 18 novembre 2010 la società convenuta lo aveva diffidato al pagamento delle rate scadute nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2010 ( doc.6). 
Il non onorò neppure le obbligazioni assunte con la scrittura transattiva , di talchè, con lettera del 1^ agosto 2011, la società convenuta lo diffidava al pagamento delle rate che avrebbero dovuto essere versate dal 31 maggio al 30 luglio 2011 per un ammontare di € 6.252,88 ( doc.8 fascicolo convenuta). 
Orbene, la proposta transattiva del 19 aprile 2011 prevedeva che “in caso di mancato pagamento …dell'intera somma o di una parte di essa “ , l'accordo transattivo avrebbe dovuto intendersi risolto “ con conseguente risoluzione immediata del contratto”. 
E' pacifico che il n on provvide al pagamento della somma di €6.252,88 neppure dopo la formale diffida del 1 agosto 2011. Ed infatti, dalla stessa documentazione versata dall'attore per contrastare la eccezione di avvenuta risoluzione del contratto ( mail a firma corrispondenza intercorsa, peraltro, con il signor ### terzo rispetto al contratto di cui si discute e, pertanto, irrilevante ai fini di causa), emerge che nell'ottobre 2011 ancora sussisteva l'inadempimento alle obbligazioni di cui alla transazione dell'aprile 2011. 
Irrilevanti sono i pagamenti effettuati dal nell'ottobre 2011, atteso che, per effetto della clausola risolutiva espressa convenuta con la scrittura transattiva, il contratto si era già risolto. 
Ed invero, ove pure si volesse ritenere efficace - in ragione dei principi di affidamento e buona fede negoziale - il comportamento della dipendente ( in relazione alla quale la convenuta ha, comunque, contestato il potere di impegnare la società), deve osservarsi che la corrispondenza tra la e un soggetto terzo rispetto al contratto , il , non può configurarsi come rinuncia , da parte della società ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. 
In diritto, si osserva che con la clausola risolutiva espressa, le parti “prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione ### non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.”( Cass. 20854/14). 
La accertata risoluzione del contratto preliminare importa il rigetto delle 2 ) delle conclusioni di parte attrice. 
Resta da esaminare la controversia relativa alla clausola di cui all'art. 4 del contratto preliminare. 
La clausola prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il diritto della parte adempiente di trattenere tutte le somme a qualsiasi titolo percepite fino alla data della risoluzione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1458 cod.civ.. 
Va premesso che le contestazioni della convenuta circa l'effettivo ammontare della somma corrisposta dal nel periodo di vigenza del contratto sono infondate, atteso che la stessa convenuta ha chiesto di provare ( vedi memoria ex art. 183 sesto comma cpc n.2 , capitolo 6) che “su € 23.015,77 ha incassato dal sig. s oltanto € 16.449,10…”. 
Deve, dunque, ritenersi provato - anche in ragione della mancanza di riferimento certo dei titoli depositati in copia dall'attore a pagamenti effettuati alla convenuta - che il ha corrisposto la somma complessiva somma di € 23.015,77 ( somma che non comprende i due pagamenti effettuati nell'ottobre 2011 restituiti dalla società convenuta). 
In diritto, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la clausola penale, concretandosi in un'anticipata liquidazione del danno , non ha natura di clausola vessatoria (non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 1341) e non deve essere dunque specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. (Cass. Sent. 6558 del 18/03/2010:” In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.”; vedi pure Cass. Sent. 20744 del 26/10/2004; Cass. Sent. N 5626 del 09/06/1990).  ### ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto richiamando il disposto dell'art. 33 lett.f) del codice del consumo. La norma citata prevede che “ Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. ****** ### 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:… f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;”. 
Il successivo art. 36 - Nullità di protezione - dispone che “1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. 
Orbene, premesso che non v'è contestazione sull'applicabilità della normativa del codice del consumo al caso di specie, non vi è dubbio che la previsione del diritto della promissaria venditrice di ritenere - quale risarcimento del danno per l'inadempimento - l'intero importo delle somme versate a titolo di pagamento rateale del prezzo , soprattutto nella fattispecie concreta in cui l'attore ha corrisposto circa il 60% del pezzo pattuito, configuri la ipotesi prevista dalla norma dell'art. 33 lett.f). Si deve infatti ritenere manifestamente eccessiva una penale di oltre €23.000,00 a fronte di un prezzo pattuito di € 39.400,00 e della conservazione , nel patrimonio del venditore, del bene promesso in vendita. 
Sul punto, va pure rilevato che non possono condividersi le argomentazioni svolte dalla convenuta circa la deduzione dalle somme effettivamente incamerate di quelle versate per imposte o per il pagamento della provvigione. Ciò che occorre considerare, ai fini in discussione, è il quantum delle prestazioni medio tempore eseguite dalla parte che ha dato causa alla risoluzione, essendo irrilevanti gli oneri contratti con terzi dalla convenuta ovvero l'imposizione fiscale sulle somme acquisite. 
Tenuto conto della complessità del programma negoziale e del collegamento tra contratto di vendita della quota di comproprietà e contratto alberghiero, va pure rilevato che il ha corrisposto circa il 60% della somma pattuita a titolo di prezzo ed ha usufruito, solo di due soggiorni settimanali ( corrispondendo, peraltro, somme ulteriori per il servizio alberghiero). 
Va dunque dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti il 18 novembre 2009 ed accolta la domanda di restituzione della somma di €23.015,77 espressamente formulata dall'attore. 
Deve allora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dalla convenuta. 
La domanda, come prospettata e quantificata dalla convenuta, è fondata e deve essere accolta. ### La convenuta ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno la somma che avrebbe potuto incamerare per l'”allocazione della suite nei due anni” di vigenza del contratto ed ha quantificato il danno in € 4000,00. 
A fondamento della domanda, la convenuta ha depositato documentazione tratta dal web, relativa ai prezzi di vendita dei soggiorni settimanali, dalla quale si desume che, per le caratteristiche della struttura alberghiera, della suite riservata all'attore e del periodo di permanenza ( prima settimana di agosto), per usufruire di un soggiorno settimanale è necessario un esborso di circa € 4000,00. Tenuto conto dell'esborso comunque effettuato dall'attore per usufruire dei servizi alberghieri, la circostanza è pacifica, il danno della convenuta è costituito dalla differenza che avrebbe introitato nel caso di inclusione della suite nelle disponibilità dell'albergo da offrire ai terzi. 
La somma richiesta di € 4000,00 può dunque ritenersi congrua e non va rivalutata tenuto conto del fatto che le tariffe alberghiere considerate sono relative all'anno 2014. 
Ai sensi dell'art. 1243 cod.civ. i reciproci debiti vanno compensati e, all'esito, va pronunciata condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.015,77. 
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite vanno compensate per due terzi; il residuo terzo va posto a carico di parte attrice.  PQM Respinge ogni domanda formulata da nei confronti di ; In accoglimento della domanda subordinata formulata da dichiara la nullità della clausola n.4 del contratto preliminare del 18 novembre 2009; dichiara il diritto di alla restituzione della somma di €23.105,77 versata a titolo di acconto sul prezzo; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , dichiara risolto di diritto il contratto preliminare del 18 novembre 2009 sottoscritto dalla società convenuta e da dichiara il diritto della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 4000,00; visto l'art. 1243 cod.civ., compensa i reciproci debiti e, per l'effetto, condanna in p ersona d el legale rap presentante p t, al pagamento, in favore di della somma di € 19.015,77, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; ### rigetta ogni altra domanda; condanna e in solido, alla rifusione di un terzo delle spese di lite che liquida in € 1300,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge; compensa fra le parti i residui due terzi.  ### 17 gennaio 2017 #### 

causa n. 10853/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Luisa Rossi

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1876/2024 del 30-04-2024

... diritti scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi”. Di contro argomentano che il Giudice “avrebbe dovuto semplicemente rilevare che essendo stato stipulato il primo contratto tra consumatore e professionista, sussisteva la prevalenza del foro del consumatore, in quanto speciale rispetto a quello generale” (cfr. pag. 4-5 dell' atto di appello). Dal chè invocano la riforma della decisione, nel senso di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza del Tribunale di Avellino”, in favore della competenza del Tribunale di Napoli, quale foro del consumatore, con assegnazione del termine per la (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ### civile, composta dai magistrati: dr.ssa #### Presidente dr. ### dr.ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3577/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 85/2019 pubblicata in data 15 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Avellino, ### (codice fiscale ###), nato a Napoli ###, il 3 dicembre 1962, e ### (codice fiscale ###), nata a Napoli ###, il 30 marzo 1998, in qualità di eredi di ### (nata a Napoli il 15 agosto 1967 e deceduta in data 11 agosto 2014 ), elettivamente domiciliati in Napoli ###, alla ### n. 61 presso lo studio dell'avv. ### (codice fiscale ###), che, unitamente all'avv. ### (codice fiscale ####h###), li rappresenta e difende in virtù della procura in atti -appellanti
E la ### S.r.l. (partita iva ###), con sede in ####, alla Via P. Rodino n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (codice fiscale ###), che la rappresenta e difende in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta all'appello -appellata
E la ### s.n.c. di ### (partita iva ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (codice fiscale ###), che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti -appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E ### I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 10 febbraio 2014, notificato in data 5 ottobre 2013, la ### S.r.l. conveniva in giudizio la ### s.n.c. di ### esponendo che: - «In data ### la società ### ordinava alla società ### s.r.l., un'autovettura kia modello ### 14 b/gpl colore cassa white» (cfr. pag.  1, atto di citazione); - la ### s.r.l. a seguito della richiesta «con e-mail del 2 gennaio 2013 confermava l'ordine dell'autovettura per un importo pari ad € 16.780,00»; - «in data ### la ### s.n.c. comunicava alla ### s.r.l. i dati relativi al promittente acquirente, sig.ra ### con annessa documentazione di invalidità civile»; - la consegna dell'autovettura era prevista entro 90 giorni dalla data dell'ordine e che considerato il mancato ritiro la ### s.r.l. provvedeva a varie diffide (in data 5 luglio 2013, 30 agosto 2013, 3 settembre 2013) nei confronti della ### s.n.c. richiedendo «il pagamento del prezzo e il ritiro dell'autovettura»; Tanto premesso, la ### S.r.l. sostenendo «l'inadempimento degli obblighi contrattuali per il mancato ritiro dell'autovettura e il mancato pagamento del prezzo» (cfr. pag. 2 atto di citazione di primo grado), chiedeva al Tribunale di: - A) “Dichiarare e accertare l'inadempimento della società ### snc (…) e condannarla al ritiro dell'autovettura”; - B) “Condannare la ### snc a corrispondere all'attrice il pagamento della somma di € 16.780,00 a titolo di corrispettivo contrattuale ed interessi dalla data del 27 marzo 2013”; - C) “condannare la ### snc a risarcire alla ### s.r.l. tutti i danni patiti e patendi in conseguenza del ritardato inadempimento”; - D) “ Con vittoria di spese ed compensi in favore dei sottoscritti procuratori”. 
I.2. Con comparsa del 21 gennaio 2014, si costituiva in giudizio la ### s.n.c., eccependo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Napoli Nord, in quanto «la proposta di acquisto della sig.ra ### e il fax e l'email inviata dalla ### si ritengono perfezionate in ####» (cfr. pag. 4 della citata comparsa) e, in secondo luogo, che tra le parti non vi era mai stata alcuna proposta di acquisto, detenendo la qualità di acquirente la ### avendo l' ### svolto un'attività intermediaria e/o procacciatrice per conto dell'attrice. Pertanto chiedeva il differimento dell'udienza di prima comparizione per la chiamata in causa di ### essendo «unica ed esclusiva inadempiente nell'acquisto della autovettura oggetto di causa» (cfr. pag. 5 della citata comparsa). 
I.3. Con comparsa del 3 febbraio 2016, si costituiva in giudizio #### “in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla germana ### BRUNO”, entrambi eredi di ### eccependo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Giudice adito (Tribunale di ### “giudice del luogo dove ha sede ###favore del Tribunale di Napoli (“quale giudice del luogo di residente del terzo convenuto” , da qualificarsi come “consumatore”), in secondo luogo, l'infondatezza della domanda di adempimento del contratto di compravendita “poichè la parte che ne richiede l'esecuzione in forma specifica appare inadempiente dei propri obblighi contrattuali”, avendo omesso di porre la promissaria acquirente nella disponibilità materiale del bene nel termine stabilito nonché per non aver fornito la prova della comunicazione della disponibilità del bene nel termine pattuito. Pertanto avanzava domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ### s.n.c. 
I.4. Concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc., il Giudice tratteneva la causa in decisione. Con sentenza n. 85 del 15 gennaio 2019, così provvedeva: - “1. Condanna i terzi chiamati al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 15.680,00, oltre interessi dalla domanda, ed a ritirare il mezzo compravenduto”; - “2. Rigetta ogni altra domanda”; - “3. Condanna i chiamati al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore ### e della ### di ### liquidate in complessivi € 2.500,00 (di cui €200,00 per esborsi) per ciascuno, oltre spese generali, iva cpa.”. 
II.1. Avverso la predetta sentenza - con citazione per l'udienza del 19 novembre 2019, notificata in data 15 luglio 2019, nei confronti della ### S.r.l. e della ### s.nc. - ### e ### entrambi in qualità di eredi di ### proponevano appello articolando i seguenti motivi di gravame, così rubricati: I) “INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - ### 33, COMMA 2, ### U, ### 6 SETTEMBRE 2005 N. 206 (FORO DEL CONSUMATORE); ILLEGITTIMA E ### MOTIVAZIONE” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello); II) “ERRATA QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI; #### 1478 C.C.; CONTRATTO A ### ART. 1411 C.C.; #### 1378 C.C.” (cfr. pag. 5 dell' atto di appello); III) “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE### DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE IN CONSEGUENZA DEL### DI INADEMPIMENTO### 2697 C.C.” (cfr. pag.  10 dell'atto di appello); IV) “SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI DI RPOVA RICHIESTI” (cfr. pag. 14 dell' atto di appello); V) “ERRONEA ED INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE” (cfr. pag. 15, atto di appello). 
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte di volere: a) “Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza del Tribunale di ### dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli quale foro del consumatore ex. Art. 33, comma 2, lettera u, d.lg. 6 settembre 2005 n. 206; fissare il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente”; b) “In subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di ### s.n.c. di ### e/o di ### s.r.l., per aver omesso di consegnare/individuare il veicolo individuato nei termini contrattualmente pattuiti, e per l'effetto rigettare le domande proposte, previa ammissione, ove ritenuto necessario, della prova per testi non ammessa in primo grado”; c) “In ogni caso condannare la ### s.n.c. di ### alla restituzione della somma di euro 1000,00, versatale quale acconto sul prezzo, oltre interessi legali, giacchè indebitamente trattenuta”; d) “Condannare in ogni caso gli appellati in solido tra loro o di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze leali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscrittori difensori antistatari ex art. 93 c.p.c” ( pag. 17 dell' atto di appello).   II.2. Con comparsa depositata il 28 ottobre 2019, si costituiva in giudizio la ### S.r.l., la quale deduceva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza nonchè del merito della interposta impugnazione. Ne chiedeva, pertanto, il rigetto. 
II.3. Con comparsa depositata il 20 novembre 2019 si costituiva in giudizio la ### s.n.c., la quale deduceva l'inammissibilità, nonché infondatezza dell'appello proposto, chiedendone il rigetto. 
II.4. Sospesa (giusta ordinanza del 17/19 dicembre 2019), l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 25 gennaio 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 25 marzo 2024. 
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### e ### affidano la loro impugnazione ad una serie di motivi, il primo dei quali è pregiudiziale, risultando potenzialmente assorbente di ogni ulteriore lamentato vizio processuale e sostanziale della sentenza impugnata. 
Più precisamente, con il primo motivo di appello - rubricato “incompetenza territoriale del giudice adito - violazione dell'art. 33, comma 2, lettera ### D.L.G.  6 settembre 2005 n. 206 (foro del consumatore); illegittima e contraddittoria motivazione” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- gli appellanti, assumono l' “illegittimità e la contraddittorietà” della motivazione del primo Giudice in ordine all'incompetenza territoriale del Tribunale di ### siccome in violazione dell'art 33, co.2 lett. ###, D Lg. 6 settembre 2005 n.206, laddove ha dichiarato la non applicabilità del foro del consumatore vertendosi “nell'ambito di un rapporto complesso nell'ambito del quale la ### snc avrebbe ordinato l'autovettura in lite alla ### per conto di un terzo (…). Il foro del consumatore (…) può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi”. 
Di contro argomentano che il Giudice “avrebbe dovuto semplicemente rilevare che essendo stato stipulato il primo contratto tra consumatore e professionista, sussisteva la prevalenza del foro del consumatore, in quanto speciale rispetto a quello generale” (cfr. pag. 4-5 dell' atto di appello). 
Dal chè invocano la riforma della decisione, nel senso di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza del Tribunale di Avellino”, in favore della competenza del Tribunale di Napoli, quale foro del consumatore, con assegnazione del termine per la riassunzione.  2. Il motivo è fondato.  2.1.Si rammenta che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.  codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata nel ### bis del codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il “consumatore” e il “professionista” a prescindere dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante che risulti concluso un contratto tra un soggetto ### per il quale esso costituisca atto di esercizio della professione e che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto ### per il quale, pur essendo il medesimo “professionista”, il contratto sia invece finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (cfr. Cass. N. 18785/2010). 
Ai sensi dell'art. 33, co. 2, lettera ### del citato D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. Tanto perchè secondo il disposto dell'art. 66 bis del citato decreto “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. 
Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte: “Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti. (Nella specie la S.C., venendo in rilievo un contratto concluso in forma orale, ha escluso che la mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del consumatore e la sua mancata presa di posizione di fronte al rilievo officioso dell'incompetenza del foro adìto da parte del giudice potessero avere un valore equipollente al patto di deroga e alla trattativa individuale)” (cfr. Cass. n.1951/2018). 
Va soggiunto che: “ Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art.  1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale)” (cfr. Cass. n. 8268/2020).  2.2. Tanto considerato, nel caso di specie - ove non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto contenente una “clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore” (cfr. citata sentenza della Cassazione), sulla base deduzioni delle parti e della documentazione dalle medesime prodotta, è stato acclarato che: la ### s.n.c. ordinò via fax in data 31 dicembre 2012, un'autovettura ### 1.4 BENZINA/GPL (con ulteriori accessori meglio specificati nell'ordine di acquisto) per conto di ### in data 2 gennaio 2013, la ### S.r.l. in risposta, confermò l'ordine dell'autovettura al prezzo di €16.680,00; come si evince dall'ordine di acquisto, la ### s.n.c. ebbe ad effettuare l'ordine per conto di ### agendo, quindi, in qualità di “mandataria” di quest'ultima. 
Tenuto conto delle definizioni contenute nell'art. 3 del codice del consumo di “consumatore” quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” , e di “professionista” “ persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma”, non è dubitabile che la fattispecie negoziale in esame sia riconducibile ad un contratto di vendita intercorso tra un professionista (### S.r.l.) e un consumatore (###, seppur stipulato per il tramite di un mandatario (### s.n.c.) e quindi, assoggettato alla competenza territoriale “inderogabile” del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (se ubicati nel territorio dello Stato). 
Ed invero, a parere della Corte, il rapporto di mandato tra la ### s.n.c.  e la ### non è sufficiente a “neutralizzare” la posizione della ### quale contraente debole nella compravendita dell'auto intercorsa con la ### S.r.l.; nè d'altra parte, si può ritenere - come erroneamente opina il primo Giudice - che detta compravendita - finalizzata a soddisfare esigenze “della vita comune di relazione estranee all' esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria” (della ### (cfr. Cass. N. 18785/2010)- sia stata “uno tra più elementi costitutivi di una fattispecie complessa”, e dunque inidonea, di per sè, a radicare lo speciale foro del consumatore (cfr. pag. 2 sentenza di primo grado), posto che su di essa fonda la pretesa di pagamento azionata in questo giudizio. 
Per quanto detto, assorbita ogni altra censura, la sentenza di prime cure deve essere dunque riformata accertando l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Napoli, luogo di resistenza della ### 3. Ed invero, la Corte non ignora l'esistenza di diversi orientamenti che negli anni hanno risolto in maniera opposta il dubbio relativa all'obbligo di rimessione della causa al Giudice di primo grado competente nei casi in cui il giudice abbia erroneamente dichiarato la competenza del giudice inizialmente adito.   Al riguardo si sono registrate due diverse tesi. La prima secondo cui il Giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento da parte del giudice di appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa del primo giudice (artt. 353,354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e decidere nel merito (cass. Civ. sez. II, 08/08/1997, n.7346; v., anche Cass. Civ. Sez .I 07/05/2002, n. 6523). 
Altro orientamento, invece, ritiene che il Giudice di appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal Giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c. 
La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il Giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente (Cass. Civ. , sez.###, Ord., 01/07/2020, n.13439). In particolare, con la decisione è stato statuito che: “ il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che pur non essendo costituzionalizzato - è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (### Cass. Civ., sez.VI 3, Ord., 01/07/2020, n.13439). 
In linea con il principio testè espresso dalla Corte di Cassazione, questa Corte di Appello dichiara nulla la sentenza n. 85 del 15 gennaio 2019 emessa dal Tribunale di ### e, in applicazione della disciplina sul foro del consumatore, in base al luogo di residenza dello stesso al momento della conclusione del contratto di compravendita, di cui si discute in questo giudizio ( nella specie, al ### degli ### n.14, in Napoli, così come documentato in atti), individua come territorialmente competente il Tribunale di Napoli.  4. La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 5.200,01 a € 26.000,00) dei parametri del D.M.  n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - ### - definitivamente pronunciando sull' appello promosso da ### e ### in qualità di eredi di ### avverso la sentenza del Tribunale di #### n. 85/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019, così provvede: A) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### e annulla la sentenza impugnata; B) fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli; C) condanna la ### S.r.l. a pagare in favore di ### e ### (con attribuzione agli avv. ti ### e ###, da un lato, e della ### s.n.c., dall'altro, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 355,50 per le spese vive (da corrispondere unicamente a favore degli appellanti ### e ###, in € 3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in Napoli, il 28 marzo 2024.   ### estensore Il Presidente dr.ssa ### dr.ssa ### D'### n. 3577/2019

causa n. 3577/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Saggese Fiorella, Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia

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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 116/2024 del 30-05-2024

... e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e per sentirli condannare al rimborso del prezzo di euro 2000,00 pagato per l'autovettura, oltre al fermo tecnico pari ad €. 500.00 e le spese per il passaggio di proprietà ### ciò in tema di vendita di un bene di consumo - il caso di specie rientra in tale contesto - opera in primis la disciplina speciale ex artt.128 e ss. D.lgs n.206/05 mentre le norme civilistiche in materia hanno un ruolo “secondario” e si applicano solo per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica, per espressa voluntas legis (art.135 Cod. cons. - cfr. Cass.19/14775; Cass.20/13148). Il consumatore che intende far valere la garanzia legale di conformità del bene acquistato deve allegare e dimostrare lo specifico vizio asseritamente manifestato (leggi tutto)...

###I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice di ### di ### nella persona del Dott. S.re ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile n° 156/2023 R.G., promosso DA ### (C.F. ### rappresentato e difeso dall'Avv.Iolanda Assenza.   -ATTORE
CONTRO ### S.R.L., p.iva ###, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. ### -### OGGETTO: condannatorio MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il ###, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado ### attrice, premettendo di aver acquistato in data ### dalla concessionaria ### s.r.l. l'autovettura smart fortwo, tg. ### e di aver constatato agli inizi problemi meccanici che ne causavano il fermo tecnico che, nell'occorso, evidenti erano le responsabilità della convenuta per aver venduto
Pag.II un'autovettura affetta da vizi e difetti di conformità, sottaciuti al cliente, in violazione della garanzia contrattuale e delle disposizioni di legge (artt.1490 ss.  c.c. e 129 ss. Codice del ###, ha pertanto convenuto in giudizio le suddetta società per accertare il loro inadempimento e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e per sentirli condannare al rimborso del prezzo di euro 2000,00 pagato per l'autovettura, oltre al fermo tecnico pari ad €. 500.00 e le spese per il passaggio di proprietà ### ciò in tema di vendita di un bene di consumo - il caso di specie rientra in tale contesto - opera in primis la disciplina speciale ex artt.128 e ss. D.lgs n.206/05 mentre le norme civilistiche in materia hanno un ruolo “secondario” e si applicano solo per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica, per espressa voluntas legis (art.135 Cod. cons. - cfr. Cass.19/14775; Cass.20/13148). 
Il consumatore che intende far valere la garanzia legale di conformità del bene acquistato deve allegare e dimostrare lo specifico vizio asseritamente manifestato oltre i sei mesi dalla consegna (ma comunque entro i due anni) e deve denunciarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta, a mente di quanto prescritto dall'art.132 cod. cons. vigente ratione temporis. La responsabilità del venditore per inesatto adempimento postula, dunque, che il cliente provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità presente ab origine, al momento della consegna le cause dello stesso e l'imputazione all'alienante (ex multis, Cass.18/29828; Cass.20/13148; Cass.22/3695; Cass. 22/21084). Nella vicenda in esame, il #### non ha offerto elementi sufficienti per ricondurre il fermo del veicolo a vizi dell'autovettura “### Two” né peraltro ha dimostrato di aver puntualmente denunciato alla il difetto di conformità del veicolo (ex art.129/2 cod. cons.) quale causa scatenante dell'evento dannoso ### non può ritenersi sufficiente, nell'ottica di procedere ad una condanna risarcitoria nei confronti del venditore, la sussistenza di un danno al veicolo (nella specie, difetti agli ammortizzatori ed alla catena di distribuzione come risulterebbe
Pag.III dal preventivo prodotto in atti ) allorquando non sia fornita in giudizio la prova della sua riconducibilità ad un vizio del bene acquistato.  ###, invero, lungi dal dimostrare l'asserito manifestarsi subito dopo l'acquisto di preoccupanti “anomalie” del veicolo acquistato e la loro segnalazione alla società convenuta , fonda le sue ragioni solo un preventivo del 22.08.2022 della ### documentazione che, però, non ha valore dirimente.   Nel caso in esame deve concludersi che l'odierno attore non ha fornito adeguata prova della riconducibilità del danno lamentato (fermo del veicolo) ad un presunto difetto al momento della consegna, limitandosi a sostenere la presenza di un vizio in ragione soltanto del suddetto preventivo. Volendo precisare, non vi è prova alcuna prova della riconducibilità delle suddette riparazioni ad un vizio della vettura piuttosto che alla normale usura del veicolo, non potendosi infatti escludere, in astratto, che i problemi alla cinghia di distribuzione ed agli ammortizzatori possano determinarsi, anche in un veicolo in condizioni di non elevato chilometraggio, a causa della tipologia dell'uso cui lo stesso sia sottoposto o delle relative condizioni di manutenzione. 
Per altro verso, l'attore non ha provato di aver comunicato alla l'esistenza del presunto difetto di conformità entro il termine di decadenza. Non risulta una denuncia dei vizi fatta per iscritto o verbalmente entro Maggio 2022 ,sicchè risulta irrimediabilmente tardivo l'atto di significazione e diffida inviato alla convenuta con raccomandata del 15-07-2022. 
Ad abundantiam, si osserva che il deficit probatorio preclude anche l'utile esperimento dell'azione generale di garanzia per vizi ex artt.1490 e ss c.c. ( S/U 19/11748; Cass.20/21258; Cass.21/###). Nel contempo, è da escludere a priori una responsabilità della società da prodotto difettoso. La Società non è l'impresa costruttrice dell'autovettura ma mero venditore di auto usate. 
Trattandosi di un anello intermedio della catena distributiva, è evidente il difetto di titolarità passiva della convenuta in ordine ad eventuale azione di responsabilità
Pag.IV extracontrattuale, esperibile dal compratore contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (ex multis, Cass.17/18610; Cass.15/2115; Cass.05/11612). Per quanto evidenziato, l'azione da illecito aquiliano difetta anche degli ulteriori requisiti, non essendo provato il difetto di fabbricazione dell'auto ed il suo collegamento causale con il danno lamentato (art.120 cod. cons.). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  il Giudice, uditi i procuratore delle parti costituite definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Respinge la domanda di condanna della ### S.R.L., alla refusione di ### 3.000,00. ### a rifondere alla ### S.R.L., i compensi di lite nella misura di euro 1.200,00 oltre accessori di legge ### 22.04.2024 Il Giudice di ###

causa n. 156/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pintacuda Salvatore Giuseppe

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1591/2024 del 31-05-2024

... esaminata la natura giuridica del contratto se di fideiussione ### o contratto autonoma di garanzia, atteso che nel contratto in esame si prevede che il garante adempia “immediatamente e a semplice richiesta”, senza nulla prevedere circa il regime delle eccezioni. E' nota la differenza strutturale dei due contratti. Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione non è decisivo l'uso delle espressioni, quanto piuttosto la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia di guisa che la fondamentale distinzione tra l'uno e l'altro contratto sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell'accessorietà, sicchè viene di norma esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le (leggi tutto)...

1165/2021 In nome del popolo italiano Il Tribunale di ### sezione civile Il dott. ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1165/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili, cui sono stati riuniti i procedimenti 1930/2021 e 1690/2021 tra ### srl in liquidazione, in persona del proprio legale rappr. pro tempore ### rappr. e difesi dall'avv. ### rappr. e difesi dall'avv. de ### opponente e ### securitisation srl, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, a mezzo di ### spa quale mandatario, rappr. e difesa dall'avv. ### opposto ### del giudizio e motivi della decisione Nel procedimento odierno, cui stato riunito l'altro di cui al n 1930/2021 e 1690/2021, ### e ### in data 11/19 febbraio 2003, hanno prestato garanzia (fideiussione di tipo “omnibus”) per le obbligazioni contratte dalla società “### srl in liquidazione”, altro opponente, nei confronti di ### - ### di ### spa derivante dal contratto di conto - corrente 27/### con affidamento, posto in essere in data 3 gennaio 2003 e poi risolto per inadempimento (e di qui la richiesta ingiuntiva) in data 28/30 luglio 2010, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo 1526/2020 emesso da questo Tribunale in data 30 novembre 2020 per l'importo di ca € 97mila, rilevando, in rito, la inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato in ritardo ovvero oltre il termine di legge (in data 26 febbraio 2021, ma emesso in data 30 novembre 2020, almeno per ### che pretende di limitare l'efficacia della garanzia all'importo di € 65mila, per quanto vada registrata l'estensione della garanzia fino a € 150mila stante l'atto integrativo del 10 giugno 2005) nonché, nel merito, la mancanza di prova del credito, la prescrizione del diritto azionato (risalendo la diffida al 28/30 luglio 2010 ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al 21 ottobre 2020), il difetto di legittimazione attiva del rapporto (circa l'inserimento del credito tra quelli oggetto della cessione in favore di ### securitisation srl), la nullità della garanzia in quanto integrante il cd “illecito anti - trust” (e, dunque, la nullità totale della garanzia) ed in subordine la decadenza della garanzia per effetto dell'applicazione dell'art. 1956 e 1957 cc (stante la scadenza dell'obbligazione al 30 luglio 2010 cui non ha fatto seguito alcuna azione verso il debitore). Nel procedimento riunito, ### srl in liquidazione si costituisce richiamando le già rassegnate difese. Si costituisce ### securitisation srl, parte opposta, affermando di aver concluso, in data 17 novembre 2017, con ### di ### spa (già ### spa - ### di ### spa) due contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, laddove, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione stante la natura autonoma della garanzia prestata, l'interruzione della prescrizione stante l'atto interruttivo (efficace, come noto, verso i co - obbligati in solido ex art. 1310 cc) posto in essere in data 6 febbraio 2020 (“data in cui l'opposta depositava intervento per l'esposizione di cui al presente decreto ingiuntivo, in ogni caso poi notificato in data ### ad uno dei garanti in solido”), la deroga all'applicazione degli att. 1956 e 1957 cc stante la clausola specificatamente sottoscritta dal cliente nonché, infine, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla GU a riprova della titolarità attiva del rapporto. 
Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2022 veniva preso atto della transazione stipulata in data 3 maggio 2021 tra ### securitisation srl e ### nonché ### srl, limitata alla sola posizione debitoria di questa dichiaratamente pro quota (con riserva dei diritti di ### securitisation srl verso gli altri garanti/debitore principali co - obbligati), mediante il versamento dell'importo di € 140mila, a copertura di plurime esposizione debitorie. 
Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2023, ogni istanza istruttoria era rigettata. 
All'udienza del 12 dicembre 2023, il Tribunale si riservava per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.  ### è fondata. 
In rito, circa i profili di asserita incompetenza, non sussiste alcuna incompetenza (funzionale e per territorio) del Tribunale adito atteso che il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale ABI , è di competenza del Tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà al diritto antitrust dell'intesa. 
Infatti, circa i profili di rito (competenza per territorio e funzionale) del Tribunale di ### - sezione specializzata per le imprese, è noto come Cass. 10 marzo 2021 6523 abbia affermato che la competenza sull'accertamento della nullità delle fideiussioni ### sia demandata alle sole sezioni specializzate d'### avendo statuito come esse, ai sensi del decreto legislativo 168/2003, all'art. 3, sono competenti (inter alia) in materia di controversie di cui alla legge 10 ottobre 1990, 287 tra le quali rientrano, per quanto qui rileva, le domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni azionate da banche, che riproducano il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI relativamente al quale è intervenuto il provvedimento di ### d'### n. 55/2005 in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. E tale competenza non sconta alcuna differenza allorché il garante sia altresì consumatore (infatti, in caso di azione per accertamento della nullità di fideiussione conforme a schema ### anche laddove l'attore sia soggetto consumatore, prevale il criterio di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di ### rispetto a quello del foro inderogabile del consumatore cfr ### Bari 28 marzo 2022). 
Diversamente, tuttavia nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale di guisa che va ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza sollevata in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben può, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (da ultimo, ### Milano 5 luglio 2023 nonché ### Alessandria 3 ottobre 2023 unanimi nell'affermare il principio di diritto secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese riguarda le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi per ottenere i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 33 comma 2 della l. n. 287 del 1990, nonché le azioni relative alla violazione della normativa antitrust dell'### europea, ma attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione 'a valle' di intesa anticoncorrenziale, a condizione che l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.” ed analogamente ### Benevento 1° giugno 2022 nonché ### Pesaro 31 marzo 2022 secondo cui “In tema di fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie qualora il garante, che si opponga a decreto ingiuntivo, sollevi un'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust volta unicamente a paralizzare la domanda avanzata dalla creditrice in via monitoria, non è ravvisabile il difetto di competenza del ### che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto in favore del ### delle ### atteso che la formulazione di un'eccezione riconvenzionale non comporta la separazione delle cause e lo spostamento della competenza” ed infine, tra le più recenti, ### Forlì 15 marzo 2022). 
Va affermata la competenza del giudice adito. 
Sempre in rito, circa la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, reso in data 25 novembre 2020, nei confronti di ### stante la irreperibilità della medesima, accertata dall'ufficiale giudiziario in data 29 dicembre 2020 (essendosi questa trasferita altrove), la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con le modalità di cui all'art. 140 cpc (secondo cui, come noto, l'istante “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”) di cui non vi è prova agli atti laddove, al fascicolo dell'istruttoria, consta la sola notifica effettuato a mani del coniuge in data 26 febbraio 2021, ben oltre il termine di legge, conseguendone l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine per la notifica ex art.  644 cpc (secondo cui, come noto “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni”). In verità, va affermata la tardività della notifica del decreto ingiuntivo anche nei confronti di ### srl in liquidazione (notifica avvenuta, parimenti, in data 26 febbraio 2021, dopo che un precedente tentativo di notifica non era andato a buon fine per irreperibilità del destinatario e non constando agli atti del processo il ricorso alla diversa modalità di cui all'art. 140 cpc: tardività non rilevabile d'ufficio ex Cass. 2005/7764 ma ritualmente eccepita dalla società debitrice nel giudizio collegato e poi riunito. 
Va, dunque, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di ### e ### srl in liquidazione. 
Tuttavia, va preso atto di quanto correttamente rilevato da parte opposta in comparsa conclusionale (“A parte la prova già in atti di avere portato tempestivamente alla notifica il ricorso e pedissequo decreto, in ogni caso l'eccezione di inefficacia - quand'anche fosse fondata e non lo è - non esimerà il tribunale dall' accertare e condannare la società debitrice al pagamento dell'importo ingiunto ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Com'è noto, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono valutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche, il merito della pretesa creditoria”), richiamando il principio di diritto secondo cui in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria atteso che, infatti se è vero che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi della conseguenze che l'ordinamento vi correla, è anche vero che non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale (ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. 16 gennaio 2013 951, Cass. 3908/2016, Cass. 2006/21050 e Cass. 2006/8955; nel merito, nel senso che la dichiarata inefficacia non preclude l'esame del merito della pretesta creditoria, per cui occorre comunque vagliarne la fondatezza, cfr #### 6 ottobre 2023 ed analoghi precedenti espressi da ### 24 luglio 2023 nonché, più risalenti, ### Milano 24 febbraio 2016 e ### Roma 6 febbraio 2016). 
Disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, deve essere dunque valutata, nel merito, la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di opposizione, non potendosi non rilevare come ### securitisation srl abbia dato prova del credito allegando, già in sede monitoria tanto i contratti (conto - corrente e garanzia) quanto gli estratti - conto. ### srl in liquidazione afferma essere stato applicato un tasso di interesse pari al 13.725% sull'importo di ca € 42mila di cui al società è risultata debitrice alla data del 12 ottobre 2010, laddove la corretta applicazione del tasso di mora, pari a 12.25%, avrebbe condotta ad un credito inferiore di ca € 7mila senza, tuttavia, nell'allegata perizia tecnica di parte, illustrare analiticamente, con i conteggi del tasso di mora anno per anno (mediante tabelle esplicative come di solito sono allegate nel contenzioso bancario), a suffragio della propria allegazione difensiva. 
Sull'altra questione preliminare di merito (prescrizione del diritto), va osservato come è stato acquisito agli atti l'intimazione di pagamento inoltrata in data 28 luglio 2010 (e ricevuta in pari data) dal ### di ### spa tanto a ### srl in liquidazione quanto ai garanti, cui ha fatto seguito un lungo periodo di inerzia da parte del creditore al quale imputare l'atto interruttivo (l'iniziativa per il decreto ingiuntivo risale al 21 ottobre 2020) costituito dall'atto di intervento ex art. 499 cpc nella procedura esecutiva immobiliare (302/2018) a carico della società ### srl (uno dei garanti), notificato in data 17 febbraio 2020, ovvero qualche settimana prima del decorso del termine di prescrizione: intervento per l'esplicito motivo costituito dal credito azionato verso ### srl in liquidazione derivante dal rapporto di conto - corrente di cui agli atti di causa, cui va riconosciuta l'efficacia interruttiva della prescrizione (nei confronti di tutti i con - debitori solidali ex art. 1310 cc) atteso che la domanda di intervento costituisce, in astratto, una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943 cc, sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cc. 
Dunque, per le finalità del presente giudizio, il credito non si è prescritto. 
Circa l'efficacia dell'atto transattivo posto in essere in data 19 maggio 2021 con ### e ### srl, questo ha riguardato una pluralità di posizioni debitorie solo parzialmente coincidenti con l'oggetto del contendere, scaturenti dal contratto di mutuo stipulato in data 26 marzo 2003, dal saldo negativo del contratto di conto - corrente 1000/### (non oggetto di ingiunzione di pagamento) oltre che quello di cui al rapporto bancario 27/### (per cui le parti hanno prestato garanzia) dedotto in giudizio: transazione dichiaratamente pro quota riservandosi ### securitisation srl ogni diritto verso gli altri co - obbligati (di talché la dichiarazione degli altri co - obbligati, allegata agli atti. di volerne approfittare è tamquam non esset), mediante il versamento di € 140mila a saldo di ogni debito. E' noto come quando la transazione sia limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula (e non all'intero debito solidale), essa rimane al di fuori della previsione normativa di cui all'art. 1304 cc (il quale disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, riferendosi soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale), riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta e producendo automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti mercé uil versamento dell'importo di € 140mila imputato, essenzialmente, al credito derivate dal rapporto di finanziamento (dal testo della transazione si legge, infatti, che l'importo di € 120mila sarà “imputato sulle linee di credito della posizione bip 682431” ovvero al mutuo condizionato del 2003), alle spese di lite e solo in minima parta (€ 7mila) al credito derivante dai rapporti di garanzia prestati da ### e ### srl in relazione al saldo negativo del contratto di conto - corrente 27/###, oggetto dell'ingiunzione. 
In realtà, i motivi di accoglimento dell'opposizione vanno ricercati altrove. 
Vero punctum dolens è costituito dalla contestazione della titolarità attiva del rapporto in capo a ### securitisation srl. 
Cica la titolarità attiva del rapporto, infatti, ### securitisation srl ha posto in essere in data 17 novembre 2020 due contratti di cessione dei crediti con ### di ### spa ai sensi dell'art. 58 TUB, con avviso pubblicato sulla GU, con cui si dava atto della cessione (pro solvendo) di crediti in blocco da ### spa e ### di ### spa derivanti da contratto di finanziamento, segnalati tra le posizioni “in sofferenza”, assistiti da ipoteca immobiliare e per cui ### spa ha avviato azioni di recupero del credito, alla cd “### di riferimento”, cui ### securitisation srl ha allegato dichiarazione di cessione sottoscritta da ### di ### spa, contenuta nella missiva recapitata a ### securitisation srl, recante la data del 16 settembre 2021, di precisazione dell'oggetto della cessione facendo espresso riferimento anche al rapporto di conto - corrente dedotto agli atti di causa, precisando la parte interessata come “### sufficiente confrontare la dichiarazione (### C) resa da ### spa (nella quale si è fusa il ### di ### spa all. E) con l'all. D e cioè con la certificazione ex art. 50 tub rilasciata nel 2010 dal ### di ### per l'esposizione di cui al c/c oggetto della presente causa e identificato con ###/9501/###”, di talché il contratto di conto - corrente ###/9501/### di cui agli atti di causa non è altro che il contratto 27/###, aperto in data 3 gennaio 2003, azionato nel presente giudizio (tanto che al medesimo conto ###/9501/###, aperto in data 12 ottobre 2010, fa riferimento anche la dichiarazione ex art. 50 TUB posta a fondamento della richiesta ingiuntiva).  ### di difetto di titolarità attiva del rapporto (e non già di legittimazione attiva) è fondata. 
Va premesso come Cass, sez. un. 2951/2016 (vero leading case in materia), sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso e sulle implicazioni processuali con i connessi oneri probatori in caso di contestazioni, abbiano sancito taluni importanti principi sanciti dalle seguenti statuizioni ovvero che i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto) ii) le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti) nonché, infine, che iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Se ne ricava, dunque, che costituendo la titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio un elemento costitutivo della domanda, spetta all'attore (o ricorrente) allegarla e provarla in caso ### di contestazione. 
Con particolare riferimento al caso della cessione di rapporti giuridici in blocco nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999, è consolidato l'orientamento secondo cui la società - cessionaria dei crediti in blocco (o beneficiaria in blocco degli stessi ad altri titolo) che intenda costituirsi in giudizio in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e se ciò non avviene, la cessionaria è ritenuta soggetto non legittimato a stare in giudizio (in termini, Cass 4116/2016 e Cass. 10518/2016, in attuazione del precedente e noto arresto delle ### secondo cui, nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione e, dunque, la riconducibilità del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi, nel caso di specie, dell'effettività della cessione). 
Sotto il profilo più schiettamente probatorio, con particolare riferimento all'efficacia probatoria propria della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### va registrato un primo orientamento rigoroso nell'escludere l'idoneità di questo a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto atteso che dal predetto avviso non può ricavarsi che lo specifico credito è stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, considerato come vanno posti su piani distinti la funzione dell'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione, assolvendo il mero avviso di cessione alla funzione di sostituzione della notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 cc -- dalla prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr, Cass. 5617/2020 e 2780/2019 secondo cui la pubblicazione nella ### esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto nonché, analogamente, Cass. 22268/2018 secondo la quale “Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione - un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”; nel merito, ### Avezzano 5 maggio 2023 che insiste sul carattere rigoroso della prova da fornite allorché ha statuto che “Ai fini della prova della cessione in blocco di crediti è richiesta una prova molto rigorosa, posto che il creditore cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione indicando precisamente, se non l'enumerazione dei crediti oggetto di cessione, almeno gli estremi del contratto ceduto con gli altri elementi e criteri utili ad accertare l'inclusione del contratto nel novero dei contratti ceduti e non risultando all'uopo sufficiente il mero avviso di cessione che assolve ad una funzione di sostituzione della notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c..”, ### Roma 7 settembre 2020, #### 24 maggio 2019 che esclude la sufficienza della pubblicazione della cessione in apposito sito internet e che, in caso di tempestiva contestazione sull'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 TUB, nonché di omessa specificazione, nell'allegato annuncio di cessione, dei criteri in base ai quali sono stati selezionati gli stessi crediti ceduti, non è possibile stabilire se il credito sia di titolarità della cessionaria). 
Questo giudicante, tuttavia, prende atto dell'esistenza di altro orientamento più permissivo di recente affermatosi per cui, nelle operazioni bancarie, ove l'istituto di credito proceda alla cessione in blocco dei crediti in applicazione dell'art. 58 TUB, stante la prova libera circa la titolarità del credito, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze ovvero in maniera chiara ed inequivocabile i rapporti oggetto della cessione, allorché, in altri termini, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ovvero che il credito contestato sia tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, per cui sarà compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo i.e. estratto sulla ### se dettagliato, rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della ### e contratto di cessione (Cass. 13 giugno 2019 n. 15884, Cass. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. 29 dicembre 2017 n. ### secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.”; nel merito, ### Roma 10 ottobre 2010 per cui “In caso di cessione in blocco dei crediti (c.d. "cartolarizzazione"), per dimostrare la titolarità del credito in capo al creditore cessionario è sufficiente produrre l'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica elencazione di ciascuno di essi” nonché ### Milano 6 ottobre 2023 che, analogamente, ha statuito nel senso che segue ovvero che “Nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. 
Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile” ma anche ### Asti 6 ottobre 2023, ### Venezia 5 ottobre 2023, ### Roma 5 ottobre 2023, ### Velletri 2 ottobre 2023, ### Agrigento 22 agosto 2023, ### Cassino 28 luglio 2023, ### Civitavecchia 20 novembre 2019, ### Ragusa 18 gennaio 2019 per cui gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa speciale sono sufficienti per la prova della titolarità del rapporto ma “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ed analogamente, ### Benevento 10 gennaio 2019) Circa, poi il valore da attribuirsi alla dichiarazione (normalmente successiva, ed anche di molto, al trasferimento die rapporti in blocco) del cedente circa l'inclusione del credito nei rapporti ceduti in blocco, va valorizzata la circostanza che la prova dell'avvenuta cessione di un determinato credito possa essere fornita anche mediante dichiarazione del cedente, non ostandovi la circostanza che la prova della cessione (libera, come detto) sia fornita mediante documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### (cfr Cass. 16 aprile 2021 n. 10200 secondo cui “…l'adempimento della notificazione può essere validamente surrogato anche da altre modalità di comunicazioni che possono essere costituite anche dall'intimazione di pagamento al debitore ceduto. In questo contesto, la prova della cessione, ha proseguito la Suprema Corte, può avvenire anche documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### sicché anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo”; nel merito, ### Cassino 26 settembre 2023, ### Spoleto 6 luglio 2023) Alla stregua di quanto precede, l'ultimo approdo cui sembra essere pervenuto il diritto vivente sembra quello, dunque, di privilegiare la libertà di prova della titolarità del credito attribuendo valore quanto meno indiziario alla pubblicazione sulla ### avendo affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco , qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella ### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (da ultimo, Cass. 22 giugno 2023 n. 17944 per cui “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione; se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” nonché Cass. 29 febbraio 2024 n. 5478 per cui “l'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete…Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” nonché, analogamente, Cass. 2 giugno 2023 n.17944). 
Nel caso in esame, l'avviso pubblicato sulla ### è, tuttavia, privo di quel carattere univoco circa l'inclusione del credito tra quelli azionati nel giudizio monitorio (si insiste sul carattere rigoroso della prova sulla titolarità del credito): infatti, in esso si legge che ### securitisation srl ha acquistato, crediti che, inter alia, con le seguenti caratteristiche (da intendersi doversi sussistere “cumulativamente”, così si legge nell'avviso di cessione) ovvero che derivano da contratto di finanziamento, purchè segnalati tra le posizioni “in sofferenza” ed assistiti da ipoteca immobiliare e per cui ### spa ha avviato azioni di recupero del credito, e tali caratteristiche del credito non sembrano sussistere “cumulativamente” nel caso scrutinato ove non è dato sapere a) se il credito verso ### srl in liquidazione è stato segnalato tra i crediti “in sofferenza” presso la centrale dei rischi gestita dalla ### d'### essendo allegato agli atti una mera comunicazione ai garanti circa questa segnalazione asseritamente effettuata ma, tuttavia, mai documentata b) se il credito sia assistito da ipoteca su immobili (fatto non plausibile trattandosi di credito derivante da contratto di conto - corrente 27/###) né, tanto meno, che c) via sia stata azione di recupero del credito da parte di ### spa, pur avendo ### securitisation srl dichiarato (nelle premesse della comparsa di costituzione) di aver conferito incarico a tale società, con atto del 12 dicembre 2017, ma di detta prova non vi è ancora una volta traccia (l'allegazione del mero conferimento dell'incarico avrebbe agevolato la difesa di ### securitisation srl). Alla grave carenza probatoria, non può supplirsi nemmeno con la dichiarazione (qualificata “di cessione”) successivamente resa da ### spa in data 16 settembre 2021 ove si menziona un rapporto intrattenuto con ### srl in liquidazione contraddistinto dal n. ###/9501/### anziché dal numero 27/### proprio del contratto di conto - corrente azionato in via monitoria, quest'ultimo, peraltro, aperto in data 3 gennaio 2003 anziché alla diversa data (riportata dalla predetta dichiarazione) del 12 ottobre 2010, senza che parte opposta abbia in qualche modo illustrato le ragione di tale discrasia nel numero di identificazione del rapporto, oltre che temporale. Ed infine, l'affermazione del “possesso da parte della cessionaria ### srl della documentazione originale del credito, la tutela del credito in sede giudiziaria, unitamente alla lettera di cessione confermano la piena prova della cessione del credito” (così, in comparsa conclusionale) costituisce una elusione del problema circa l'inclusione del credito nel blocco dei rapporti ceduti ed il correlato onere probatorio. 
E', dunque, acquisito agli atti il difetto di titolarità attiva del rapporto oggetto del presente contenzioso in capo a ### securitisation srl. 
Circa, infine, l'efficacia delle garanzie prestate, ### ed ### in data 11 gennaio 2003, hanno prestato garanzia fideiussoria di tipo omnibus recante le seguenti disposizioni ovvero che i) il garante si impegna a rimborsare il ### di ### le somme incassate per l'adempimento di obbligazioni anche s dovessero essere restituite per effetto di inefficacia, revoca ed annullamento dei pagamenti (art.  2) ii) i diritti del ### di ### spa rimangono integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore senza che sia tenuta ad escutere il debitore nei termini di cui all'art. 1957 cc che si intende revocato (art. 6) ed, infine, iii) nell'ipotesi che le obbligazioni garantite sia dichiarate invalide, la garanzia si intende estesa alle obbligazioni di restituzione delle somme comunque erogate (art. 8). 
Prima dell'indagine sulla validità della garanzia prestata, va preliminarmente esaminata la natura giuridica del contratto se di fideiussione ### o contratto autonoma di garanzia, atteso che nel contratto in esame si prevede che il garante adempia “immediatamente e a semplice richiesta”, senza nulla prevedere circa il regime delle eccezioni. 
E' nota la differenza strutturale dei due contratti. Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione non è decisivo l'uso delle espressioni, quanto piuttosto la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia di guisa che la fondamentale distinzione tra l'uno e l'altro contratto sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell'accessorietà, sicchè viene di norma esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell'art. 1945 cc (ex plurimis, Cass. 13 maggio 2008 n. 11890, Cass. 9 novembre 2006 n. 23900, Cass. 28 febbraio 2007 n. 4661, 14 febbraio 2007 n. 3257, Cass. 19 giugno 2001 n. 8324 ed infine Cass. 21 aprile 1999 n. 3964). Ed è altrettanto noto come dall'inserimento all'interno del corpo del contratto di una clausola secondo cui il fideiussore si obbliga a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio è possibile arguirsi come si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia in quanto l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo (cfr, da ultimo, Cass. 3 dicembre 2022 n. 27619 che, in termini, ha statuito come “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale”, Cass. 31 maggio 2021 n. 15091 secondo cui ”In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”, Cass. 27619/2020 per cui “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” e Cass 28204/19 tutte conformi a Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 3497 leading case in materia; nel merito, da ultimo ### Palermo 22 febbraio 2022 e ### Rimini 8 ottobre 2021 univoche nell'affermare, al pari della recente giurisprudenza di merito, che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale). 
Ciò posto, la fattispecie in esame sconta la particolarità della previsione dell'obbligo del garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, senza prevedere alcunché in merito alle eccezioni sollevabili. Deve allora osservarsi che non attribuisce al rapporto natura autonoma la mera previsione di garanzia (oltre che “a prima richiesta) "a semplice richiesta scritta" nella quale il fideiussore, in deroga all'art. 1945 cc, si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, atteso che tale clausola, che nulla indica circa la possibilità di proporre eccezioni e la definitività di tale rinuncia, si risolve, in realtà, in una clausola “solve et repete” ex art. 1462 cc, riservandosi il garante di agire dopo l'atto solutorio mercé eccezioni proponibili in sede di esecuzione, e tale conclusione che qui deve adottarsi ove si consideri che il tenore letterale della clausola impone solo di pagare immediatamente ma non prevede che il garante perda definitivamente il diritto di agire, dopo il pagamento, per far valere le eccezioni che il debitore principale ha titolo di svolgere in relazione al rapporto contrattuale che ha contratto con l'istituto di credito (Cass. 20 marzo 2014 n. 6517 che ha statuito nei termini che seguono “La presenza - infine - di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto altro della convenzione negoziale. Nella specie il contratto oggetto di causa conteneva l'indicazione per cui il pagamento avverrà dietro semplice presentazione alla banca di richiesta scritta, ma non prevedeva una clausola senza eccezioni e, anzi, riconosceva espressamente che la banca prestava la propria garanzia con formale rinuncia al beneficio della prevendita escussione di cui all'art. 1944 c.c. Tali elementi, in applicazione del principio di cui sopra, appaiono decisivi al fine di ritenere che la garanzia, benché contenente la clausola a semplice richiesta, non era un contratto autonomo di garanzia, bensì un contratto di fideiussione, al quale andava applicato il disposto dell'art. 1956 c.c.” ma anche Cass. 12 dicembre 2005 n. 27333 secondo cui “Il contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni (salvo l'exceptio doli). Per la sua indipendenza dall'obbligazione principale si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. 
Si distingue altresì dalla garanzia "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., sicché esso si risolve in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. (laddove non valga viceversa a sottolineare l'autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia”; nel merito, ### Catania 9 febbraio 2022 e ### Venezia 2 luglio 2020 in termini analoghi avendo statuito "La clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale" contra #### 2 dicembre 2021 secondo cui “Il contratto di garanzia nel quale si impone al garante il pagamento immediato di quanto dovuto in caso di inadempimento del debitore principale, precludendo al garante ogni possibilità di formulare eccezioni inerenti il debito principale, nonché presenti clausole di rinuncia alla preventiva escussione e deroga all'art. 1957 c.c. e l'onere del garante di tenersi informato sulle condizioni economiche del debitore principale e dei suoi rapporti con la banca, ha natura di negozio autonomo di garanzia non già di fideiussione”); del resto, il giudice di legittimità, del resto, non ha mancato di rilevare che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore".  (cfr. Cass. 15108/2013 e Cass. 5044/2009). 
Pertanto, alla stregua di quanto precede, il contratto in esame è da qualificarsi propriamente come fideiussione ###. 
Ciò posto, circa la nullità della garanzia prestata in quanto integrante, a valle, l'illecito cd “anti - trust”, si osservi quanto segue, apparendo utile ripercorre il dibattito del diritto vivente sul punto. 
La fideiussione è da ritenersi nulla allorché riproduttiva del contenuto dello schema elaborato dall'### bancaria italiana (### sanzionato come intesa restrittiva della concorrenza dalla ### d'### nella qualità di autorità garante per la concorrenza ed il mercato nel settore bancario, come accordo “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 legge 10 ottobre 1990 n.287 (cd “legge antitrust”): sanzione irrogata con provvedimento 55/2005 “ABI - ### generali di contratto per la ### a garanzia delle operazioni bancarie” emesso in data 2 maggio 2005 n. 55, la cui parte dispositiva così recita “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”) - per il quale si osservi quanto segue. 
Lo schema (o modello) ABI prevede la “clausola di reviviscenza” (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) - art. 2 -, la “clausola di rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 cc” (in virtù della quale “in deroga all'art. 1957 cc, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc”) - art. 6 - nonché la “clausola di sopravvivenza” (che sancisce “l'insensibilità della garanzia prestata ai vizi che in ipotesi colpissero il titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) - art. 8 -. 
Come noto, la nullità del conforme contratto di garanzia è stata predicata dalla ordinanza emessa da Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810 (leading case in materia) che ebbe modo di statuire come la violazione dell'art. 2 legge 287/1990 (cd “legge antitrust”), consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina "a cascata" la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità allo schema giacchè questi costituiscono lo sbocco sul mercato dell'intesa illecita (come già sostenuto in precedenza da Cass., sez. un., 2207/2005 in materia di prodotti assicurativi) e ciò perchè "...allorchè l'articolo in questione (cioè 2 della ### n. 287/1990) stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza". Prima che Cass. 30 aprile 2021 n. 11486 ponesse una serie di quesiti posti alle sezioni unite (avendo questa ritenuto evidente la necessità di una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d'intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l'applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'### ed in particolare a stabilire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno; b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; d) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto”), gli strumenti di tutela disponibili al garante a tutela delle proprie ragioni spaziavano dall'azione risarcitoria al rimedio della nullità del contratto di garanzia talvolta affermata come nullità parziale (cfr Cass. 26 settembre 2019 n. 24044 secondo cui “Non è colpito da nullità nella sua interezza il contratto di fideiussione stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole generali predisposte dall'### bancaria italiana (cosiddette NBU — ### bancarie uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto. Il provvedimento di ### d'### che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'### non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale”; nel merito, #### 4 marzo 2021, ### Verona 29 gennaio 2021, ### Prato 16 gennaio 2021, ### Treviso 24 novembre 2020, ### S.M Capua Vetere 13 novembre 2020 motivando nel senso che “### deve escludersi l'applicabilita' della nullita' parziale ex art. 1419 c.c. perche' la gravita' delle violazioni in esame incide significativamente sulla posizione del garante per cui la sanzione della nullita' nella sua massiva estensione riesce a riequilibrare la violazione della buona fede pre contrattuale e contrattuale nonche' la violazione dei principi di solidarieta' sociale” ed analogamente ### Brescia 23 giugno 2020 e ### Milano 23 gennaio 2020) ed altre volte ritenuta, viceversa, nullità totale estesa all'intero contratto di garanzia laddove, in base ad una valutazione ex ante, risulti che le clausole derogatorie al regime codicistico siano volte a delineare un trattamento particolarmente gravoso per il garante, funzionale ad ampliare il raggio dei soggetti individuati dall'istituto di credito per la concessione di finanziamenti bancari (Cass. 22 maggio 2019 n. 13846 secondo cui “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990”; nel merito, #### 15 gennaio 2020, ### Lucca 24 dicembre 2020, ### Terni 20 novembre 2020 che ha statuito in termini di “nullità totale ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario, la quale - in quanto tale - realizza un ostacolo alla concorrenza e costituisce concretizzazione delle intese a monte, violative del citato art. 2 della normativa antitrust” ed analogamente ### Salerno 5 febbraio 2020). 
In realtà, appare corretto sostenersi la prima tesi della nullità parziale (utile per inutile non vitiatur) più convincente alla luce del principio generale secondo cui l'estensione all'intero contratto della nullità di singole clausole costituisce regola di carattere eccezionale, in omaggio al principio di conservazione del contratto, per cui occorre che la parte interessata dia prova - del tutto assente nel caso scrutinato - che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 5 febbraio 2016 n. 2314, Cass. 13 giugno 2008 n. 16017, Cass. 21 maggio 2007 n. 11673, Cass. 16 dicembre 2005 n. 27762, Cass. 27 gennaio 2003 n. 1189). 
Ed è questa la soluzione cui ha fatto approdo il giudice della monofiliachia (Cass., un. 30 dicembre 2021 n. 41994) allorchè, nel risolvere il contrasto, ha affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione. ### della nullità parziale comporta, come inevitabile precipitato, la sostituzione della clausola affetta dal vizio con la previsione normativa derogata di cui all'art. 1419, 2° comma, per cui, stante la nullità della clausola che prevede la rinuncia all'eccezione dell'art.  1957 cc che si riverbera unicamente sulla detta clausola, l'impegno fideiussorio deve essere ricondotto allo schema legale della fideiussione ed in particolare, espunta la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc prevista dalla clausola censurata, la regolazione della estensione temporale della fideiussione rimane governata dal disposto di cui all'art. 1957 cc secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate (### Milano 28 aprile 2020). 
Circa l'onere della prova, gravante sulla parte interessata, si osservi quanto segue. 
Dovendo essere accertato dal giudicante, chiamato a pronunciarsi in merito alla nullita' del singolo contratto, la coincidenza delle condizioni contrattuali tra il modello ABI e i contratti stipulati dai garanti in atti allegati, l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale spetta a colui che agisce per chiedere la nullità di un contratto fra l'istituto di credito ed il cliente ed in particolare quest'ultimo deve produrre o allegare il contenuto del provvedimento sanzionatorio della ### di ### che ha accertato l'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza di cui alla legge 287/1990 e dimostrare che il contenuto delle clausole della fideiussione oggetto del giudizio siano del medesimo tenore rispetto agli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie le quali, peraltro, solo se applicate in modo uniforme, risulterebbero in contrasto con detta disciplina potendo scaturirne la nullità solo dal confronto del testo dello schema ABI del 2003 con quello delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti dalle quali risulta l'inserimento di clausole esattamente corrispondenti a quelle, di cui agli articoli 2, 6 e 8 (### Venezia 13 settembre 2021 secondo cui “### agli oneri probatori, occorre allegare l'applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa; l'attore deve, altresì, produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della ### d'### nonché dimostrare la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”, ### Ferrara 20 luglio 2020 ma anche ### Roma 1° luglio 2020 secondo cui “Il garante, al fine di invocare legittimamente la nullità della fidejussione per violazione dello schema ABI ex provvedimento 2 maggio 2005 deve dare prova: 1. della conformità della fidejussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all'art. 1957 c.c. l'eventuale nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto fidejussorio; 2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, precisando che i provvedimenti dell'### sono prova presuntiva qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente; 3. del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica” ed analogamente ### Padova 29 gennaio 2019). 
Nel caso in esame, appare evidente ed agevole verificare come le clausole del contratto di garanzia impugnato coincidano con le analoghe previsioni contenute nel modello ABI ed in particolare con la “clausola di reviviscenza” (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) - art. 2 -, la “clausola di rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 cc” (in virtù della quale “in deroga all'art. 1957 cc, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc”) - art. 6 - nonché la “clausola di sopravvivenza” (che sancisce “l'insensibilità della garanzia prestata ai vizi che in ipotesi colpissero il titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) - art. 8 - di cui all'allegato provvedimento sanzionatorio emesso dalla ### d'### conseguendone la nullità, parziale, del contratto. 
In via del tutto incidentale, va rilevato come la garanzia prestata nel 2003 ricade nel periodo di indagine condotta dalla ### d'### che, come noto, si è articolato dal 2002 al 2005, per cui a questo periodo risultano (almeno dall'istruttoria condotta dall'autorità di vigilanza) gli accordi restrittivi sanzionati, a nulla rilevando (così, parte opposta in comparsa di costituzione) che lo schema ABI risalga al luglio 2003, circostanza non veritiera in quanto, come si legge nel provvedimento 55/2005, il contenuto dello schema del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in questione, figlio delle intese illecite, è stato concordato dall'ABI con le associazioni di categoria nel mese di ottobre del 2002 (così, art. 2 “Procedimento”) ed è stato quello schema ad essere vagliato dall'autorità di controllo. 
Le conseguenze della nullità, come lamentata anche da parte opponente, sono le seguenti. 
Considerata la nullità ### della garanzia, sostanzialmente finalizzata ad invocare la liberazione del garante in virtù della reviviscenza della regola di cui all'artt. 1956 cc (secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito) e 1957 cc (secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate agendo tempestivamente contro di questo per cui tale norma prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore nei predetti termini), le clausole negoziali, in parte qua prevedono la disapplicazione delle speciali cause di liberazione per il garante, stante la loro nullità, sono automaticamente sostitute con la regola legislativa ex artt. 1339 e 1419 cc con la reviviscenza della regola generale sulla liberazione del garante (come ben affermato da ### Trapani 6 aprile 2022 secondo cui “la nullità delle clausole contrattuali concernenti la deroga all'art. 1957 c.c. comporta la reviviscenza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo in parola, con la conseguenza, nel caso di specie, dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia per il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale”). 
Sotto il profilo sostanzialmente invocato da parte opponente, circa la causa di liberazione di cui all'art. 1957 cc secondo cui il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, è opportuno ricordare come la decadenza è impedita solo a condizione che il creditore, su cui ricade il relativo onere della prova, dia dimostrazione che, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore (istanze intese come ogni iniziativa di carattere giudiziario in via di cognizione o di esecuzione per recuperare il proprio credito verso il debitore cfr Cass. 20 aprile 2004 n. 7502, Cass. 18 maggio 2001 n. 6823 e Cass. 14 gennaio 1997 n. 283) e le abbia con diligenza continuate e ritenerlo, viceversa, liberato, viceversa, allorché il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma di tal che, in tale ultimo caso, deve quindi concludersi che l'obbligazione fideiussoria si é estinta (#### 23 novembre 2018 secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate; pertanto l'onere della prova della tempestività della richiesta è a carico del creditore; il fideiussore può limitarsi a denunciare che entro il termine non è stato posto in essere l'atto previsto dalla legge”). Il termine di decadenza decorre dalla scadenza del rapporto principale (cfr, tuttavia, ### Pesaro 16 marzo 2022 che identifica il dies a quo dalla risoluzione dei contratti bancari e revoca delle linee di credito) che non coincide con l'atto di costituzione in mora che presuppone sempre l'anteriore scadenza dell'obbligazione (Cass. 14 novembre 1975 n. 3835 la quale ha precisato come, nel caso in cui non sia stato pattuito alcun termine l'adempimento, l'obbligazione deve ritenersi immediatamente esigibile), e palesandosi come irrilevanti le trattative di bonario componimento della lite che non valgono di per sé, ad impedire la decadenza (Cass. 2 maggio 2006 n.10120). 
Nel caso in esame, il contratto di conto - corrente 27/### è stato stipulato in data 3 gennaio 2003, senza alcun apparente termine di scadenza (e, dunque, a tempo indeterminato), cui ha fatto seguito l'atto di intimazione di pagamento risalente al 28/30 luglio 2010 con cui ### di ### spa ha intimato la immediata esigibilità del credito per cui a questa data va fatto risalire il dies a quo per il computo del semestre rilevante ai fini dell'art. 1956 cc. Poiché l'iniziativa processuale del creditore si è materializzata sono con la richiesta ingiuntiva, ben oltre il semestre anzidetto, è da registrarsi la liberazione del debitore dalle obbligazioni di garanzia. 
Decadenza della da predicarsi solo nei confronti di ### ma non anche di ### non avendo la medesima, come opportunamente rilevato da controparte in comparsa conclusionale, sollevato il medesimo tema di indagine. 
Verò è il noto principio di diritto secondo cui la nullità, in ogni caso, puo' essere rilevata d'ufficio (ma non l'estensione della nullità a tutto il contratto) anche per la prima volta anche in sede di legittimita', purche' sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali gia' acquisiti e nel rispetto del contraddittorio (da ultimo dalla pronuncia del giudice della monofiliachia Cass., sez. un. 30 dicembre 2021 n. 41994 supra amplius, ed in precedenza Cass. 4175/20; nel merito, ### S.M Capua Vetere 13 novembre 2020 che ha statuito come “la nullità totale del contratto fideiussorio in contrasto con l'articolo 2 della ### n. 287/1990, è rilevabile anche se la domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, perché rilevabile d'ufficio e nel caso non sia stata rilevata dal Giudice del primo grado ben può esserlo anche dal Giudice di appello” nonché, analogamente, ### Milano 10 novembre 2020); tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso (come ha inteso fare ### che giammai ha rilevato - nemmeno in comparsa conclusionale - la nullità del contratto, nonostante l'abbondante e ripetuta difesa spiegata da ### sul punto), il giudice deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass., sez. un. 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243 e Cass., 18 giugno 2018 n. 16501), per quanto nei confronti di questa parte il difetto di legittimazione attiva del rapporto, sopra esaminato, assorbe quest'ultimo rilievo. 
In ogni caso, ed in conclusione, deve osservarsi che ### ha prestato garanzia in data 11 febbraio 2003 ma nei limiti dell'importo di € 65mila per poi estendere l'efficacia della garanzia alle obbligazioni contratte da ### srl in liquidazione fino all'importo di € 150mila con successivo atto integrativo del 10 giugno 2006. 
Per cui alcun pregio va riconosciuto all'eccezione della parte che, insistentemente ma vanamente, invoca il primo limite quantitativo. 
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto della soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila di cui alla tabella “### di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” DM 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, istruttoria e fase decisoria) per complessivi € 14.103,00, oltre oneri accessori, con maggiorazione pari a 1/5 nel caso di difesa di più parti ex art. 4 regolamento tariffario “secondo cui “### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”) ma fatta salva la riduzione del 50% per la parziale soccombenza dell'opposizione su plurimi motivi, come illustrati in precedenza.  P.Q.M.  pronunciando sulle domande proposte, in accoglimento della medesima, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo 1526/2020 emesso in data 30 novembre 2020, con condanna di ### securitisation srl al pagamento dele spese di lite pari a 118,50 (per CU versato da ### srl in liquidazione) e € 379,50 (per CU versato da ### nonché € 7mila, oltre oneri accessori (### ed ulteriori € 8.400,00, oltre oneri accessori, per le altri parti processuali, con attribuzione, in entrambi i casi, al procuratore per dichiarato anticipo.  ### 29 maggio 2024 

Il giudice
dott. ### n. 1165/2021


causa n. 1165/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pisapia Amleto

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9316/2024 del 31-05-2024

... di ### 47.773,80 a titolo di penale per risoluzione contratto ai sensi degli artt. 7 e 11 del contratto, ha esposto che le clausole di cui all'art. 7 e 11 del contratto - in quanto condizioni generali prestampate su modulo unilateralmente predisposto dalla ### - dovevano essere considerate inefficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c. perché ponevano a carico del ### non predisponente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e tacita rinnovazione del contratto; ha sostenuto che la clausola di cui all'art. 7 del contratto era, altresì, nulla ai sensi dell'art. 36 del Codice del ### in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettere f) e t) del medesimo ### nella parte in cui prevede a carico del ### Consumatore ed in favore della ### una penale manifestamente eccessiva (pari al 27% del corrispettivo (leggi tutto)...

N. R.G. ###/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2017 e vertente tra: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### , elettivamente domiciliato in ### 9 ### ROMA presso il difensore avv. ### ATTORE
E ### N. 71 (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### S.### 16 ### ROMA presso il difensore avv. #### CONVENUTO
NONCHE' ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 86 ### ROMA presso il difensore avv. #### OGGETTO: contratto di somministrazione ### come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28/2/24 MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice ### spa, ha premesso di avere concluso con il condominio convenuto il contratto n. 96/14 del 30 ottobre 2014 con il quale essa si era obbligata a fornire il” ### energia a metro cubo”. Ha esposto che la durata del contratto era di due anni dal 30 ottobre 2014 al 29.10.2016 e che al termine del primo biennio lo stesso perdeva efficacia salvo eventuale rinnovo comunicato da ### a mezzo racc. 
A/R quattro mesi precedenti la scadenza; alle successive scadenze il contratto invece si sarebbe rinnovato automaticamente per il medesimo periodo salvo disdetta da comunicarsi a mezzo racc. A/R quattro mesi precedenti la nuova scadenza. 
Ha esposto che in forza del contratto si era obbligato alla manutenzione dell'impianto termico oltre che all'erogazione dei beni e servizi necessari. 
Ha esposto che in data ### avvalendosi della pattuizione di cui all'art. 11 del contratto inter partes aveva comunicato a mezzo a/r l'espressa volontà di rinnovare lo stesso per ulteriori due anni e che in data ### il ### in violazione del su menzionato articolo, e senza tener conto della già comunicata volontà di ### di rinnovare il contratto, aveva inviato lettera di disdetta da considerarsi, pertanto, inefficace. 
Ha esposto di avere fornito la propria prestazione fino ad ottobre 2016 per quanto concerne il combustibile e per quanto concerne la prestazione inerente il terzo responsabile, data in cui il condominio arbitrariamente ed illegittimamente aveva provveduto alla chiusura della centrale termica impedendo l'accesso a personale ### Ha esposto che solo in conseguenza dell'illegittimo passaggio ad altro operatore, ad opera del condominio, il servizio di combustibile si era interrotto ma che in ogni caso indipendentemente dal passaggio ad altro operatore il condominio rimaneva vincolato al contratto di durata stipulato con ### Ha esposto, infatti, che la voltura e/o subentro dovevano essere precedute dal recesso di ### e che la normativa in materia, e il contratto stesso all'art. 11, vietavano al ### moroso di intestarsi il contatore in questione e passare ad altro operatore. 
Ha esposto che a causa di tale illegittimo e grave inadempimento del condominio il contratto si era risolto per colpa del condominio. 
Ha esposto che ai sensi dell'art 7 e 11 del contratto inter-partes è previsto espressamente che “nel caso di recesso del ### quest'ultimo dovrà versare a ### spa - per ogni anno o frazione di anno di residua durata del contratto - un importo pari al 27% del prezzo e del corrispettivo annuali di cui al precedente art. 3”. 
Ha sostenuto che in forza delle vicende contrattuali prima riassunte sussisteva il diritto a ricevere somme per diversi titoli. 
Segnatamente ha sostenuto di avere diritto alla somma di € 61.994,87 iva compresa a titolo di fornitura di combustibile sino alla data del 20.10.16, data in cui il condominio era passato ad altro operatore del settore. 
Ha sostenuto di avere diritto al versamento della somma di € 1.320,00 iva compresa quale importo per n. 5 visite annuali per manutenzione e conduzione come da fattura n. 796 del 31/05/16 e di € 330,00 iva compresa quale importo per n. 3 visite alla presenza del proprietario responsabile, contrattualmente previste, come da fattura 797 del 31/05/16. 
Ha esposto di avere diritto alla somma di € 47.773,80 quale penale del 27% ex art. 7 e 11 del contratto inter partes pari alle due annualità di residua durata del contratto (30.10.16 - 30.10.18) (sulla base del seguente conteggio: 27% di € 88.470,00 = 23.886,90 moltiplicato per le due annualità residue da un totale di € 47.773,80). 
Ha esposto, inoltre, che sempre in adempimento del medesimo contratto e su specifico incarico aveva realizzato le attività di cui alle seguenti fatture per le quali non era stato versato il corrispettivo: fattura ### 1576 del 31/07/15 per riempimento impianto condomino ### di € 66,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 26); fattura ### 2086 del 30/11/15 per svuotamento e riempimento impianto condomino ### di € 132,00 con allegato rapporto di attività (doc 27); fattura ### 2333 del 31/12/15 per interventi su termosifoni condomini ### e ### e ### di € 264,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 28); fattura ### 2351 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomino ### e fpo termosifone sala di € 418,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 29); fattura ### 2354 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomino ### e ### di € 308,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 30); fattura ### 2355 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomino #### e ### di € 264,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 31); fattura ### 2356 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomino ### sala di € 165,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 32); fattura ### 2357 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomini #### e ### di € 198,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 33); fattura ### 2358 del 31/12/15 per intervento su termosifoni sfiato aria terrazza di € 550,00 con allegato rapporto di attività (doc 34); fattura ### 2362 del 31/12/15 per intervento su termosifone condomini ### e ### di € 198,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 35); fattura ### 188 del 24/02/16 per intervento su termosifone condomini #### e ### di € 440,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 36); fattura ### 410 del 10/03/16 per intervento su termosifone condomino ### di € 66,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 37); fattura ### 610 del 22/04/16 per intervento su radiatori sala condominiale di € 264,00 con allegato rapporto di attività (doc n. 38) per un totale di € 3.333,00 Ha concluso chiedendo: a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 9614 del 30 ottobre 2014 dedotto in premessa, a causa del grave inadempimento del ### convenuto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare il ### convenuto al pagamento, in favore della ### della somma di ### € 111.418,67 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice conseguenti all'inadempimento del convenuto per i motivi esposti in narrativa oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; b) condannare il ### convenuto al pagamento in favore della ### della somma di € 3.333,00 a saldo delle fatture per interventi di manutenzione di cui alle fatture e rapporti attività depositati per i motivi esposti in narrativa oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al dì del saldo. 
Il condominio ha contestato la domanda. 
In primo luogo ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attrice e la responsabilità dell'ex amministratore condominiale sig. ### unico legittimato passivo perché il contratto per cui è causa era stato da costui stipulato in difetto di mandato assembleare e, comunque, eccedendo i poteri conferiti; per l'effetto, ha sostenuto, gli obblighi da esso derivanti restavano ad esclusivo carico del mandatario senza produrre effetti nei confronti del ### Nel merito ha dedotto quanto alla somma di ### 61.994,87 a titolo di saldo fornitura combustibile per il periodo dal 01.11.2015 al 20.10.2016 che le fatture allegate all'atto di citazione dimostravano che il fornitore ### nel periodo di vigenza contrattuale con il ### si era visto addebitare dal distributore Eni per l'acquisto del combustibile la complessiva somma di ### 119.013,03; che è pacifico che il sig. ### attingendo dalle casse del ### e per conto dello stesso, tra il 2015 ed il 2016 aveva già corrisposto all'attrice a titolo di acconto (all'insaputa dell'### che all'epoca riteneva di essere ancora legata al precedente fornitore ### la somma di ### 108.873,95 giusta ricevute di pagamento allegate. Ha esposto che, pertanto, il ### poteva al massimo essere chiamato a corrispondere a ### per la fornitura del combustibile, la minor somma di ### 10.139,08 pari alla differenza tra quanto il distributore Eni ha fatturato a ### per l'acquisto del combustibile e quanto il ### ha già versato a titolo di acconto a ### per la fornitura del predetto. 
Con riferimento alla somma di ### 1.320,00 a titolo di corrispettivo per n. 5 visite annuali per manutenzione e conduzione e quanto alla somma di ### 330,00 a titolo di corrispettivo per n. 3 visite alla presenza del proprietario responsabile ha esposto che fatture non costituivano prova della effettiva erogazione/fornitura delle prestazioni dedotte. 
Con riferimento alla somma di ### 47.773,80 a titolo di penale per risoluzione contratto ai sensi degli artt. 7 e 11 del contratto, ha esposto che le clausole di cui all'art. 7 e 11 del contratto - in quanto condizioni generali prestampate su modulo unilateralmente predisposto dalla ### - dovevano essere considerate inefficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c. perché ponevano a carico del ### non predisponente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e tacita rinnovazione del contratto; ha sostenuto che la clausola di cui all'art. 7 del contratto era, altresì, nulla ai sensi dell'art. 36 del Codice del ### in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettere f) e t) del medesimo ### nella parte in cui prevede a carico del ###
Consumatore ed in favore della ### una penale manifestamente eccessiva (pari al 27% del corrispettivo annuale) nonché nella parte in cui prevedevano la preventiva rinuncia del ### alla facoltà di richiedere alla ### la riduzione della penale. 
Ha sostenuto che anche la clausola di cui all'art. 11 del contratto per cui è causa era nulla ai sensi dell'art. 36 del ### del ### in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettere d) e g) del medesimo ### nella parte in cui prevedeva in favore della sola ### il diritto potestativo di decidere se rinnovare per analogo periodo il contratto, prevedendo invece la soggezione del #### alla volontà della prima. 
Infine ha esposto, con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di ### 3.333,00 a titolo di corrispettivo per una serie di interventi “in adempimento del medesimo contratto e su specifico incarico” erogati in favore di singoli condomini, che le fatture non costituivano prova della effettività della prestazione; in ogni caso ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di interventi non previsti dal contratto per cui è causa ed, in ogni caso, per esplicita ammissione dell'attrice asseritamente erogati in favore di singoli condomini. 
Ha concluso chiedendo: piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa a norma degli artt. 106 e 269 c.p.c. del sig. ### residente in ### disponendo il differimento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo; 2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### rispetto alla domanda attrice per i motivi esposti e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio; 3) nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta legittimazione passiva del ### rispetto alla domanda attrice, rigettare in tutto o in parte la domanda medesima in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti; 4) in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta legittimazione passiva del ### rispetto alla domanda attrice e di ritenuta fondatezza in tutto o in parte della domanda medesima, accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex amministratore condominiale sig. ### per aver, in violazione dei doveri derivanti dalla ### (art. 1130 c.c.) e dal Regolamento di ### stipulato e risolto il contratto per cui è causa in difetto di mandato assembleare e, comunque, eccedendo i poteri conferiti e, per l'effetto, condannare il medesimo a rispondere direttamente e personalmente nei confronti di ### S.p.A. di ogni effetto pregiudizievole derivante dalla domanda attrice (c.d. garanzia propria) ovvero, in ulteriore subordine, a garantire, manlevare e tenere indenne il ### da ogni effetto pregiudizievole derivante dalla domanda attrice (c.d. garanzia impropria). 
È stata autorizzata la chiamata in causa di ### che si è costituito ed ha contestato le richieste del condominio. 
Ha esposto di avere sempre agito nell'interesse del condominio e nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 1130 cc. 
Segnatamente ha dedotto di avere più volte contestato ritardi negli interventi manutentivi al precedente fornitore e avendo avuto anche problemi di altro genere, era stato costretto ad assumere la decisione di recedere dal precedente rapporto di fornitura e di stipularne uno con la parte attrice a condizioni certamente non peggiorative per il ### Ha sostenuto che i condomini erano sempre stati costantemente informati di ogni attività svolta nel loro interesse, finanche ratificandone l'operato con l'approvazione del bilancio relativo alla annualità 2013/2014, ove era specificamente appostato il costo sostenuto dal condominio segnatamente alla fornitura di gas. 
Ha sostenuto, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva del ### poiché il contratto di fornitura elettrica con la ### S.p.A. dall'amministratore era stato in virtù del rapporto di mandato con rappresentanza e non in proprio come erroneamente sostenuto dalla chiamante. 
Ha concluso chiedendo: A) - dichiararsi inammissibile e, contestualmente, improponibile la richiesta di estromissione del ### di ### 71 dal presente giudizio per i motivi innanzi dedotti; B) - accertarsi e dichiararsi l'estromissione dal giudizio del terzo chiamato in causa per proprio difetto di legittimazione passiva avendo l'ex amministratore agito nella qualità e in virtù di mandato con rappresentanza; C) - in via gradata, dichiararsi inammissibile e infondata la domanda rivolta dal ### verso il sig. ### per il titolo dedotto in giudizio e con alla pretesa azionata; D) - dichiararsi comunque infondata la domanda attrice per mancanza di responsabilità del convenuto, atteso il corretto operato del sig. ### al tempo del mandato con rappresentanza e quindi quale allora amministratore del ### di ### n. 71; E) - rigettarsi, conseguentemente, la domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio e condannarsi il ### convenuto o comunque chi sarà ritenuto tenuto, anche in via solidale, al pagamento, in favore del sig. ### delle spese di lite e compensi di difesa, con distrazione. 
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa in qualità di ex amministratore del condominio convenuto per avere sottoscritto il contratto con la parte attrice senza previa autorizzazione dell'assemblea. Sotto questo profilo è sufficiente osservare che l'operato dell'amministratore è stato quanto meno ratificato dall'assemblea mediante approvazione del bilancio consuntivo anche nella parte relativa alle spese del gas. Il rapporto di somministrazione si è regolarmente svolto per circa due anni condotta che assume l'evidente significato di approvazione di fatto da parte dell'assemblea. 
Ulteriore prova della ratifica si ha nei verbali di intervento effettuati dalla parte attrice sui singoli impianti di riscaldamento su richiesta dei condomini. 
In diritto si osserva che l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148). Può, pertanto, affermarsi che il contratto sottoscritto dal ### quale mandatario del condominio è a quest'ultimo opponibile perché ratificato tacitamente. 
Con riferimento alle richieste della parte attrice si osserva che non è contestata l'erogazione del servizio fino al 20/10/16; il condominio ha sostenuto di avere versato per detto servizio la somma di ### 108.873,95 giusta ricevute di pagamento allegate e di dovere pertanto, al massimo, considerato che il distributore aveva fatturato alla ### spa la somma di ### 119.013,03, la minor somma di ### 10.139,08. 
In realtà a titolo di erogazione del servizio la parte attrice ha richiesto nel presente giudizio la somma di €. 61.994,87 iva compresa, a titolo di fornitura di combustibile sino alla data del 20.10.16. 
Nella memoria ex art. 183 n. 1 la parte attrice ha riconosciuto alcuni dei pagamenti indicati dalla parte convenuta ed ha imputato gli stessi a fatture diverse da quelle per le quali ha agito in giudizio. La ricostruzione della imputazione dei pagamenti è stata circostanziata e non contestata. Peraltro, è noto che in assenza di specificazioni da parte del debitore, l'imputazione dei pagamenti in presenza di una pluralità di debiti compete al creditore. 
Altri pagamenti dedotti dal condominio in comparsa non sono stati riconosciuti dalla parte attrice posto che a sostegno della loro effettuazione la parte convenuta ha depositato solo matrici di assegni (segnatamente matrici del 18.5.2015 per € 25.552,93, del 30.6.2015 per € 26.098,65, del 6.10.2015 per € 2.000,00. del 30.10.2015 per € 6.000,00 e del 13.11.2015 per € 2.400,00). È evidente che le mere matrici di assegno non possono costituire prova del pagamento e a conclusioni non diverse conduce l'estratto conto allegato il quale indica solo l'addebito ma non l'imputazione dello stesso. Le somme di cui alle matrici di assegno, dunque, non possono essere considerate come effettivamente versate. 
Pertanto, deve concludersi che l'erogazione del servizio è stata ammessa, i pagamenti effettuati dal condominio e del quale questi ha dato adeguata prova sono stati riconosciuti e imputati ma che non è stata fornita prova del versamento di somme superiori a quelle riconosciute. Spetta, pertanto, a ### spa l'importo di € 61.994,87 iva compresa richiesto in citazione. 
Spettano alla parte attrice le somme di € 1.320,00 iva compresa quale importo per 5 visite annuali per manutenzione e conduzione come da fattura n. 796 del 31/05/16 e la somma di € 330,00 iva compresa per n. 3 visite alla presenza del proprietario responsabile come contrattualmente previsto e documentato da fattura n. 797 del 31/05/16. 
Sulla effettuazione di tali interventi vi sono le dichiarazioni del teste ### a conoscenza diretta dei fatti di causa. 
Non spetta alla parte attrice le somma di ### 3.333,00 a titolo di corrispettivo per una serie di interventi “in adempimento del medesimo contratto e su specifico incarico” erogati in favore di singoli condomini trattandosi di interventi effettuati su richieste e nell'interesse di singoli condomini e dunque non imputabili al condominio. 
La parte attrice, infine ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattuale per l'indebita interruzione del contratto intervenuta successivamente alla manifestazione di volontà della attrice di proseguire nella esecuzione. 
Il condominio sul punto, non contestando la ricostruzione in fatto ha dedotto che le clausole contrattuali invocate dalla parte attrice sarebbero nulle ai sensi dell'art. 36 del ### del ### La tesi del condominio è fondata.  ### l'art. 33 del codice del consumo sono vietate e si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: …lett g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto. 
Nel caso di specie l'art. 11 del contratto consente alla parte attrice di recedere prima del termine del biennio o di esercitare la facoltà di rinnovo per un secondo biennio. 
La controparte, invece, può recedere ma solo a costo del pagamento di una penale pari al 27% del prezzo e del corrispettivo annuali. 
Pertanto, l'art. 11 consente alla parte attrice di rinnovare liberamente il contratto o di recedere dallo stesso senza alcuna motivazione mentre la parte convenuta può recedere solo corrispondendo un importo significativo (il 27% dell'importo annuale per due anni), con evidente e non giustificato squilibrio contrattuale e trattamento di favore per il professionista. 
Deve, infatti, ritenersi vessatoria la clausola con la quale il consumatore rinuncia o subordina al pagamento di un costo eccessivo la facoltà di recesso a fronte di un recesso sostanzialmente libero della controparte.  ### la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III , 17/03/2010 , n. 6481) il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, è abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del comma 3 dell'art. 1469 bis c.c., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista. 
Nel medesimo senso si vedano Corte appello L'### 26/01/2021, n. 128; Tribunale, ### sez. I, 17/12/2009; Tribunale Arezzo, 10/07/2018, n. 726. 
La clausola di cui all'art 11 del contratto, pertanto, deve essere dichiarata nulla in quanto vessatoria ex art. 26 e 33 lett G) del codice del consumo e la parte attrice non ha diritto a percepire alcuna somma in applicazione di detta clausola. 
In ragione di quanto premesso il ### convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di ### spa della somma di €. 63.644,87 (€ 61.994,87 +€ 1.650,00) oltre interessi ex d.lvo 231/02. 
Deve, invece, essere respinta la domanda di garanzia avanzata dal condominio nei confronti di ### Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede: 1) Condanna il ### di via ### massini n. 51-73 in ### al pagamento in favore di ### spa della somma di € 63.644,87 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi ex d.lvo 231/02.  2) Respinge nel resto la domanda avanzata da ### spa 3) ### la domanda avanzata dal ### di via ### massini n. 51-73 in ### nei confronti di ### 4) Condanna il ### di via ### massini n. 51-73 in ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa e di ### spese che liquida per ciascuna parte in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari ### 28/5/24 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 39517/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Renato Castaldo

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