testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ###/2021 del R.G., pendente tra ### S.R.L. (P.IVA:###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### SGRÓ, indirizzo telematico: #### - ### E ### S.R.L. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### indirizzo telematico: #### - ### NONCHÉ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ####: Altri contratti tipici - ### cinematografica. ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale Civile di ### adito, ogni istanza ed eccezione contraria e reietta: 1. ###: dichiarare l'inadempimento della ### S.r.l. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. e condannare la ### S.r.l. alla restituzione della somma versata dell'importo di € 688.200,00 (seicentottantomiladuecento/00) oltre interessi di legge a decorrere dalla domanda; 2. ###, condannare la ### S.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale di € 600.000,00 (seicentomila/00) o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 3. ###, condannare in solido la ### e il ### nella loro qualità di garanti della ### S.r.l., alla restituzione di € 420.000,00 oltre IVA corrisposti alla ### di ### di ### S.p.A. e, in ogni caso, al risarcimento del danno per € 600.000,00 o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 4. ### - stante l'integrazione documentale disposta dal giudice a seguito della scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla quale è emerso per la prima volta un ulteriore inadempimento da parte della convenuta ### derivante dalla commercializzazione dei diritti del ### da parte della ### - accertare la violazione degli artt. 7 e 8 del contratto e condannare la ### al pagamento in favore della ### della percentuale pari al 21% degli incassi del ### a qualunque titolo e con qualunque mezzo ottenuti, ivi compresi eventuali premi o contributi governativi. ###, con vittoria di spese ed onorari.” Per parte convenuta ### s.r.l.: “### l'###mo Tribunale di ### adìto, in via preliminare istruttoria - rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi di prova articolati (prova orale diretta e contraria) nella memoria istruttoria e nella memoria di replica istruttoria - da intendersi qui integralmente trascritti - ribadendo che non intende opporsi all'ammissione delle prove testimoniali articolate ex adverso nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 II termine cod. proc. civ. del 20.6.2022 (n. 17 capitoli di prova); ribadisce ancora la totale incapacità a testimoniare della ###ra ###ù (essendo il legale rappresentante della ### come risulta dalla procura rilasciata per il presente giudizio e dalla visura camerale in atti), nonché della ###ra ### che risulta essere socia unica; con riferimento agli ulteriori capitoli di prova articolati dalla controparte nella memoria di replica istruttoria, si rileva che trattasi di capitoli di prova articolati in modo inammissibile; in particolare, il cap. 1 risulta formulato in modo negativo; sussiste, inoltre, l'inammissibilità dell'indicazione come teste del ### pro tempore dell'### della ### di ### di ### S.p.A. - ### nonché del ### pro tempore della ### di ### di ### S.p.A. poiché, come la stessa controparte ha ben evidenziato, “un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa ed al contraddittorio”(cfr. pag. 3 della memoria avversaria ex art. 183 III termine cod. proc. civ.); reitera, infine, la propria opposizione alla richiesta avversaria di ammissione di C.T.U. perché oggettivamente esplorativa e si oppone alla richiesta di esibizione della contabilità relativa alla produzione del ### sempre un perché e alla sua distribuzione, perché tardivamente formulate; in via subordinata, nel merito - accertato e dichiarato il puntuale adempimento delle obbligazioni facenti capo alla Esponente in virtù del contratto di coproduzione intercorso tra le ### in causa; - rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione della somma di € 600.000,00 formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - conseguentemente rigettare anche la connessa richiesta di condanna al risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la ### s.r.l. ha riconosciuto il debito relativo al pagamento della penale e degli accessori con dichiarazione del 23.1.2014, e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 29.040,00 oltre interessi maturati dal 23.1.2014 ovvero dalla data della domanda.
Con condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv. ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” Per parti convenute ### e ### “### l'###mo Tribunale di ### adìto, - accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dai ###ri ### e ### nei confronti della ### s.r.l.; - respingere la domanda formulata in via subordinata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - in ogni caso, respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondata e non provata.
Con severa condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv. ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in decisione ha ad oggetto, in via principale, l'inadempimento al contratto di coproduzione cinematografica stipulato in data ### tra la ### s.r.l. (in seguito per brevità solo ### e la ### s.r.l. (in avanti anche solo ### (doc. 1 citazione).
In forza di detta associazione alla produzione, l'odierna attrice, a fronte della partecipazione ai costi di produzione del film lungometraggio, frutto della collaborazione tra operatori italocinesi, dal titolo provvisorio “C'è sempre un perché”, per la regia di ### già oggetto di un contratto di coproduzione tra la ### e la società ### & ### LTD nella misura di € 600.000,00, avrebbe maturato il riconoscimento ab origine nella percentuale del 21% a valere sulla quota produttore in titolarità della società convenuta, di tutti i diritti dominicali, di utilizzazione economica e relativi proventi derivanti dallo sfruttamento del prodotto cinematografico sul mercato, in ### e nel resto del mondo (ad esclusione della ###), come sinteticamente chiarito alle pagg. 13 e 14 del testo dell'accordo. ### ha dedotto e provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti a proprio carico dal contratto di che trattasi lamentando, invece, la mancata e/o inesatta esecuzione di diverse obbligazioni assunte dalla convenuta ### Le doglianze formulate sono relative alla consegna di un montato del film di scarsa qualità ed inutilizzabile a fini commerciali (nei confronti di potenziali investitori e distributori), alla scarsa collaborazione nel fornire la documentazione necessaria per il conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore (tax credit), alla violazione dell'obbligo di inserire il logo dell'attrice in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, alla violazione, in generale, del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'accordo ex art. 1375 c.c. e, soprattutto, alla mancata consegna della copia ultimata del film completo, nella sua versione definitiva, indispensabile per consentirne lo sfruttamento economico tramite la stipula di contratti di distribuzione.
Domanda di risoluzione per inadempimento.
Alla luce della valutazione delle allegazioni delle parti e del materiale istruttorio acquisito al processo, ritiene questo giudice che la domanda principale spiegata dall'attrice sia fondata, stante la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza in capo alla ### tale da giustificare la pronunzia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cc.
Si osserva che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sent. n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del 11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015).
Tale principio si fonda, peraltro, anche sulla considerazione per cui non può pretendersi da una parte la prova di un fatto negativo, quale, appunto, l'inadempimento della controparte, oltre che sul criterio della vicinanza della prova (tanto è vero, che la stessa sentenza delle ### sopra citata, ha chiarito che il principio stabilito trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).
In applicazione del richiamato principio sarebbe stato onere della ### dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni sì da paralizzare efficacemente le pretese in questa sede ###è stata pienamente raggiunta.
Sul punto si evidenzia che l'attrice ha offerto diversi principi di prova della bontà delle proprie contestazioni, con riferimento, in particolare, all'esecuzione delle obbligazioni principali, ovvero quelle la cui corretta esecuzione avrebbe consentito il conseguimento degli interessi e delle utilità fisiologicamente attesi dalle parti dal contratto in discorso. Di contro, parte convenuta non ha fornito prove sufficienti a superare gli elementi ex adverso allegati.
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.
È risultato provato che il montato del film pacificamente consegnato a parte attrice in data ### (doc.7 all. citazione, depositato su pen drive il ###, doc. 3 comp. cost. ###, visionato dal giudice, sia in effetti un prodotto oggettivamente incompleto.
Il giudice ha potuto riscontrare, de visu, oltreché la sussistenza di tutte le carenze evidenziate dall'attrice (pag. 4 citazione), tra cui l'inversione tra la prima e seconda parte della trama, i difetti di audio e di doppiaggio, la presenza di parti a cartone animato con scritte in cinese non tradotte ecc., anche la totale mancanza delle scene ambientate e girate in ### (presenti, invece, nella versione depositata dalla convenuta in data ###), la presenza di cartelli neri di divisione tra le parti prima e seconda del film, la mancanza della scena finale, la mancanza dei titoli di testa e di coda. Tali evidenze, oltre a confermare l'inutilizzabilità a fini commerciali del prodotto, contribuiscono ad avvalorare, unitamente ai rilievi di cui infra, il fatto che il film sia stato oggetto, nel tempo, di lavorazioni ed aggiustamenti ulteriori, all'esito dei quali si sono succedute versioni diverse fino ad arrivare a quella conclusiva, che non poteva indubitabilmente essere quella risalente al febbraio 2013.
Rilevano, del resto, anche alcune risultanze documentali, di provenienza, invero, della stessa parte convenuta. Quest'ultima, infatti, nell'aggiornare l'attrice, tramite proprio personale, sugli sviluppi della lavorazione indicava come presumibile data di completamento della versione definitiva del film la prima settimana di luglio -2013 ndr(doc.7 comp. cost. ### mail ####.
Inoltre, sempre l'incaricata della ### con mail del 07.10.2013, annunciava l'arrivo in ### del coproduttore cinese che avrebbe sottoposto “un montaggio elaborato in ### sulla base del montaggio da noi elaborato” (doc. 17 comp. cost. ### e di cui avrebbe organizzato la visione congiunta.
Tali riscontri contribuiscono a smentire con sufficiente grado di certezza l'affermazione che la versione completa e finale del film sia stata consegnata all'attrice sin dal 20.02.2013 (pag. 7 comp. cost. ###.
Non può condividersi il rilievo di parte convenuta in base al quale detta circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile, e, cioè, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2021 (prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. pag. 2 ###, in quanto la contestazione de qua è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio, costituendo, anzi, una delle allegazioni principali poste a fondamento della domanda.
Si ritiene, altresì, rilevante il fatto che l'inadempimento in scrutinio veniva immediatamente contestato. Si intende riferirsi al contenuto delle diffide a firma dell'avv. ### risalenti appunto al novembre e dicembre 2013 (docc. 23 e 24 all. seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. attrice), allorquando, all'approssimarsi della scadenza dell'assegno emesso a copertura della fattura n. 18/2012, prevista quale tranche finale di corresponsione del contributo alla produzione (rata consegna materiali), nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti (emissione anticipata fatture 17 e 18 del 2012, cessione del credito alla ### ed emissione assegni a copertura del credito ceduto - docc. 4-5-6 citazione), l'attrice si doleva, appunto, dell'inadempimento dell'obbligazione ed invitava la ### a non negoziare il relativo titolo di pagamento, in quanto il credito ad esso sotteso era contestato.
Contestualmente invocava la garanzia prestata da tutti gli odierni convenuti per il pagamento delle somme che, in caso contrario, fosse stata costretta a versare alla banca cessionaria. Pur a fronte di tali contestazioni, la convenuta trascurava di prendere precisa posizione sul punto (doc. 22 all. II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. attrice).
Sempre a conferma che il film fosse ancora in itinere dopo il febbraio 2013, va sottolineata la dichiarazione della ### datata 10.10.2014, anch'essa prodotta dalla convenuta, con cui detta società comunicava al competente comparto della ### una serie di lavorazioni eseguite in fase di post-produzione presso il proprio laboratorio sul film in questione, realizzando e stampando, tra l'altro, una “copia campione master digitale il 03 settembre 2014” (doc. 14 comp. cost. ###.
Da tale considerazione non può che discendere la conseguenza che sicuramente almeno fino a tale data il film non fosse stato completato. Consegue, inoltre, che anche la presunta consegna della copia dei dvd in portineria presso la sede ###### A.
Capponi n. 13, asseritamente lasciata a disposizione dell'attrice, a prescindere dalla prova che essa sia stata effettivamente eseguita, si paleserebbe, comunque, inidonea a dimostrare le affermazioni della ### Infatti, risalendo, per deduzione della stessa convenuta, l'episodio al giorno 11.10.2013, la copia consegnata nella circostanza non avrebbe potuto evidentemente contenere la versione definitiva dell'opera, perché all'epoca neanche realizzata (doc. 9 comp. cost. ###.
Si osserva, ancora, che, pur essendo fondato il rilievo della ### in base al quale sia stata la stessa parte attrice ad ammettere di essere in possesso di una versione del film consegnatale in data 24 luglio 2015, di cui i potenziali distributori avevano rilevato non l'incompletezza, ma, principalmente, la necessità di apportare ulteriori modifiche (“dare più ritmo al film perché troppo lento e traduzione delle parti cinesi”), come da scambio mail ### prodotto e non specificamente contestato, tuttavia non vi sono elementi per ritenere dimostrato che essa, qualificata semplicemente come “ultima versione”, coincida con quella definitiva. Anzi, è la stessa ### ad affermare, inizialmente, nella medesima corrispondenza, di non sapere “se la versione che hai tu è l'ultima”, il che lascia intendere che sicuramente ve ne siano state diverse (doc. 24 comp. cost. ###.
Non giova allo scopo neanche la circostanza, pacifica, che il film sia stato presentato fuori concorso al ### di ### nel giugno 2016, così come quella della presentazione, in anteprima mondiale, già a febbraio 2015 all'### di ### agli studenti di nazionalità cinese, anch'essa dedotta, documentata (doc. 26 comp. cost. ### e non specificamente contestata. Tali emergenze al più dimostrano che il film sia stato realizzato in una (o più) versioni presentabili al pubblico, ma non sono idonee a dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione contrattuale nei confronti della ### risultando, invero, che entrambe le iniziative siano state intraprese senza alcun coinvolgimento della stessa, che non risulta neanche citata, al pari della stessa ### attrice del film, negli articoli di stampa dedicati agli eventi de quibus (docc. da 14 a 19 citazione).
Questo contegno specifico, pur non rilevando strettamente sotto il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10 del contratto, come dedotto dalla ### in quanto non consta che sia stato diffuso materiale pubblicitario e promozionale creato dalla ### e privo del logo della ### si ritiene sia, però, significativo sotto quello della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., cui possono essere ricondotti anche gli obblighi informativi delle iniziative promozionali del prodotto, nell'ottica di preservare l'interesse del coproduttore a parteciparvi, anche in vista del ritorno di immagine legittimamente atteso.
È emerso dagli atti, inoltre, che, ancora nel maggio 2016, in epoca immediatamente precedente il ### di ### la ### avesse inviato una ulteriore diffida, pervenuta alla convenuta in data ###, con cui reiterava le contestazioni ed intimava alla ### l'esecuzione degli obblighi contrattuali, pena il risarcimento dei danni (doc. 13.2 citazione).
Anche a fronte di tale diffida non vi è prova che la ### abbia provveduto alla prestazione dovuta, né nel termine all'uopo intimato, né oltre. ### riscontro rinvenuto in atti è la comunicazione con cui il legale di parte convenuta notiziava l'attrice del fatto che il film sarebbe stato presentato, appunto, al ### di ### precisando, con successiva mail inviata al legale della stessa, che la versione presentata all'evento de quo sarebbe stata la stessa di quella in possesso della sua assistita (docc. 14 e 15 cit.). Tale copia coinciderebbe con quella conclusiva depositata anche nell'odierno giudizio.
Orbene, escluso, per i motivi sopra spiegati, che possa trattarsi di quella del 20.02.2013, che, peraltro, dura solo 42 minuti e 9 secondi, l'affermazione dell'identità della copia versata in atti dalla convenuta con quella risalente al luglio 2015, di cui la ### ha ammesso di essere in possesso, è seriamente posta in dubbio da ulteriori riscontri istruttori.
Invero la copia depositata il ### in seguito all'ordinanza del 15.10.2021 di autorizzazione alla produzione, oltre a risultare, in realtà, creata solo in data ### (come si evince sia dalla data di ultima modifica del file, sia dall'indicazione che compare in alto a sinistra durante la proiezione), reca al termine dei titoli di coda l'indicazione ### 2021, non riporta la regia di ### che risulta, invece, dal programma della serata del festival allegato alla mail del 14.06.2016, ed ha anche una durata diversa rispetto a quella ivi indicata (doc. 16 e 17 citazione).
La copia visionata dal Giudice dura 1 ora 39 minuti e 17 secondi, mentre nel programma del ### la durata è indicata in 95', e indica quale regista non ### ma il cinese ### Questo rilievo, se si considerano anche le contestazioni mosse dalla ### all'operato del regista ### ed al montaggio da questi eseguito, risalenti al settembre 2014, che avrebbe incontrato l'opposizione della coproduttrice e della censura cinesi, induce a dubitare fortemente che la versione presentata al ### di ### attribuita al detto regista, possa essere quella conclusiva.
Pertanto, considerando che la copia definitiva, nella prospettazione attorea, deve identificarsi in quella risalente al 17.09.2021, quindi a data successiva all'introduzione del presente giudizio, essa non può valere ai fini invocati dalla convenuta, sulla scorta del dirimente principio per cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, come stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, Non va sottaciuto, per completezza, che anche la versione dell'opera prodotta in dvd in data ###, distribuita dalla ### e proiettata al cinema ### di ### tra giugno e luglio 2022 -depositata su autorizzazione del giudice dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.- è risultata alla visione anche diversa da quella di cui al primo dvd prodotto. Tra le differenze principali riscontrate, significativo appare il fatto che nella versione de qua le parti del film in cui il profilo dei protagonisti è rappresentato sotto forma di cartone animato, appaiono sottotitolate con la traduzione in italiano, il che dimostra che, anche dopo il 2021, il film sia stato oggetto di ulteriori rivisitazioni, e che esse non siano state rese note e/o messe a disposizione della ### se non nel corso del giudizio.
Concludendo, in considerazione di queste discrepanze ed in difetto di elementi certi cui ricondurre la prova del corretto adempimento della ### la prestazione in esame deve ritenersi ineseguita.
Accertato, dunque, l'inadempimento della convenuta, l'importanza dello stesso va valutata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura esso abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione richiesta.
Sono noti il principio per cui il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7187 del 04/03/2022), nonché quello in forza del quale “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15052 del 11/06/2018).
Applicando entrambi i principi citati al caso sub iudice si ritiene che l'inadempimento della ### sia connotato da gravità ex art. 1455 c.c..
Le parti del contratto sono entrambe società operanti nel settore cinematografico, quindi, lo scopo cui sono orientate le attività intraprese non può che essere quello derivante dallo sfruttamento economico, con tutti i mezzi possibili, cinematografici, televisivi, audiovisivi e simili, dell'opera prodotta, sì da lucrare, coperti i costi e recuperati gli investimenti, dei proventi derivanti da contratti di distribuzione, vendite di diritti dominicali, contributi e premi. È alla stregua di tale finalità che va, dunque, valutato l'interesse all'operazione economica che le parti hanno inteso sottendere all'accordo di cui si controverte.
Alla luce di ciò, l'inadempimento della ### si è rivelato tale da privare sostanzialmente l'operazione per la ### di qualsivoglia utilità ragionevolmente attesa in caso di regolare ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte.
Ed invero, considerando che le parti avevano, anche temporalmente, collegato il versamento della quota di € 420.000,00, pari al 70% del contributo totale alla produzione a carico della ### all'adempimento delle prestazioni risultate inadempiute, si è, di fatto, procrastinato sine die per l'attrice ogni tentativo di realizzazione concreta dei risultati potenzialmente legati al progetto, pur avendo regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni sin dal 2013, circostanza provata e mai contestata. ### tra l'altro, in quanto produttore esecutivo, si era impegnata a realizzare un film idoneo alla diffusione nazionale ed internazionale, ed a consegnarlo alla ### completo e munito del visto censura (art. 3 contratto), attività di cui, si ribadisce, non vi è traccia.
Tale contegno complessivo della convenuta, in difetto di allegazione e prova dell'eventuale non imputabilità al debitore (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” Cass. Sez. 2, Ord. 27702 del 25/10/2024) ha chiaramente alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto in quanto la ### non ha ottenuto neanche astrattamente la possibilità di conseguire utilità in termini sia economici che di immagine, non potendo allo scopo supplire quanto depositato solo nel corso del giudizio.
La domanda di risoluzione, pertanto, deve essere accolta e va pronunciata la risoluzione del contratto di coproduzione del 30.04.2012 intercorso tra le parti.
Dalla dichiarata risoluzione discende l'obbligo del contraente inadempiente, di restituire all'altra parte la controprestazione eseguita e, quindi, la restituzione delle somme versate dalla ### alla ### quale contributo alla produzione del film; tale versamento, come già detto, è documentato e, comunque, non contestato, risultando che l'odierna attrice ha versato € 60.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto (doc. 1 citazione), € 120.000,00, IVA inclusa, nel luglio 2012, al termine delle riprese (circostanza non documentata, ma mai contestata e desumibile anche dal fatto che sono state pagate le successive tranches) e, infine, € 508.200,00, IVA incluso, a saldo delle due fatture nn. 17 e 18 del 2012 (rispettivamente, di € 217.800,00 e di € 290.400,00; docc. 2 e 6 citazione); per un totale di € 688.200,00.
Su tale somma, che costituisce debito di valuta (in quanto ripetizione di una somma determinata e non risarcimento del danno), decorrono gli interessi, al tasso di legge ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione), al saldo effettivo.
Domanda di risarcimento del danno.
Non può, di contro, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, che per giurisprudenza consolidata, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11348 del 12/06/2020), con propri distinti presupposti ed elementi costitutivi, che, ovviamente, vanno dimostrati da chi chiede il risarcimento, che deve provare (e, prima ancora, allegare), innanzi tutto, il concreto pregiudizio subito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra l'inadempimento della controparte e tale pregiudizio.
Nella fattispecie in esame le voci di danno asseritamente patite in termini di lucro cessante, sono state dedotte da parte attrice in maniera assolutamente generica, sotto forma di elencazione di categorie di pregiudizi ipoteticamente causati dall'inadempimento contrattuale della ### (pag. 12 citazione), trascurando di specificare e, tanto meno, provare gli elementi e le circostanze di cui detto danno si sarebbe in concreto composto, sia nell'an che nel quantum. Questo difetto di allegazione e prova impedisce, a monte, al Tribunale anche una liquidazione in termini equitativi. La giurisprudenza di legittimità sul punto, anche recente, è consolidata nell'affermare che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024 di recente confermata da Sez. 2, Ord. n. 20626 del 22/07/2025).
Nel caso di specie non è indicato specificamente, né è provato, quali siano i presunti contributi governativi e/o i premi di qualità di cui la parte avrebbe potuto fruire se la ### avesse regolarmente adempiuto le proprie prestazioni. Non è, altresì, provato che il mancato ottenimento dei finanziamenti da parte dei terzi e la fruizione del tax credit sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al detto inadempimento. Infatti, da un lato, non sono state dedotte né le circostanze di presentazione della domanda all'Ente competente, né i motivi dell'eventuale diniego con riguardo al tax credit interno, e, dall'altro, la mancanza di interesse dei potenziali investitori esterni al settore cinematografico (tax credit esterno), in quanto fattore aleatorio ed imprevedibile, non può escludersi potesse verificarsi anche a fronte della proposta del film definitivo.
Questi rilievi valgono a ritenere interrotto il nesso di causalità necessaria tra inadempimento e danno lamentato sul punto.
Analogamente indimostrati sono i mancati incassi nelle misure convenute in contratto, derivanti dallo sfruttamento economico del film, atteso che anch'essi risultano meramente possibili, ma non certi, a maggior ragione ove si consideri che all'epoca dell'introduzione del giudizio, il film non era mai uscito nelle sale cinematografiche, né era stato distribuito sul mercato, come dedotto dalla stessa attrice (pag. 9 citazione) e confermato dalla convenuta.
Pertanto, alcun provento distribuibile, cui parametrare eventuali danni da lucro cessante, vi è stato in concreto.
Con specifico riferimento, poi, alla posizione dei convenuti ### e ### in proprio, nei confronti dei quali è pure stata formulata domanda di risarcimento del danno (punto 3 conclusioni atto di citazione), va, invece, dichiarato, a monte, il difetto di legittimazione passiva (ferma restando l'infondatezza nel merito della domnanda).
Tale statuizione, relativa ad un aspetto rilevabile anche d'ufficio («La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» - Sez. 1, Sent. n. 7776 del 27/03/2017), si fonda sull'evidenza che il rapporto contrattuale di cui si controverte e da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria azionata è intercorso unicamente tra la ### e la ### che, in quanto società di capitali costituita come s.r.l., è ovviamente dotata di personalità giuridica, distinta dalle persone dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta. Rispetto al medesimo accordo, i convenuti ### e ### sono terzi e, non avendo assunto alcuna obbligazione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni insorte in capo alla società, benché amministrata dal primo, non hanno alcun titolo per essere chiamati a rispondere degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento della parte tenuta (che, lo si ribadisce, è comunque infondata nel merito), non essendo stata dedotta alcuna specifica condotta illecita posta in essere dalle due parti personalmente, idonea a far insorgere una loro responsabilità.
Pertanto, la domanda risarcitoria nei loro confronti è inammissibile.
Domande subordinate. ### della domanda formulata in via principale assorbe la domanda subordinata relativamente alla attivazione della garanzia di cui alla scrittura privata del 12.09.2012 nei confronti dei convenuti ### e ### che, pertanto non deve essere esaminata.
Così come la domanda -peraltro formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, al punto 4 delle note di trattazione scritta depositate il ###- con la quale la ### chiede che, alla luce della documentazione prodotta successivamente dalla ### ed attestante la avvenuta distribuzione del film per cui è causa, la convenuta sia condannata al versamento in proprio favore della quota pari al 21% sugli incassi del film.
Invero, anche tale domanda -a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità processualeè stata formulata soltanto in via subordinata rispetto a quella principale di risoluzione; peraltro, proprio l'accoglimento di tale domanda, con la declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale, rende impossibile pronunciarsi su questa ulteriore richiesta, con la quale, di fatto, si chiede di dare esecuzione al contratto ed adempiere ad una delle prestazioni pattuite (artt. 7 ed 8 del contratto inter partes), richiesta che, però è incompatibile con la domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 (secondo cui «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione»).
Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 29.040,00 a titolo di importo dovuto per le sanzioni da ritardato pagamento dell'assegno datato 15.11.2013 (10% dell'importo facciale dell'assegno ex art. 3 L.386/90).
Tale somma, nella prospettazione della convenuta, sarebbe oggetto di riconoscimento del debito da parte della ### sulla scorta della dichiarazione del 23.01.2014 della legale rapp.te della società, ### non disconosciuta, che, ammettendo che la dichiarazione del legale rapp.te della ### resa al ### ed attestante la ricezione delle somme de quibus, era stata resa unicamente per evitare il protesto e l'iscrizione alla ### riconoscerebbe il debito societario al dedotto titolo (doc. 31 comp. cost. ###.
La domanda è infondata e va rigettata.
Si osserva, innanzitutto, che la dichiarazione in esame riconosce unicamente il fatto che la somma che ne è oggetto non sia stata realmente corrisposta dalla ### ma non integra affatto un riconoscimento del credito, anzi contiene testuale inciso con cui esso viene esplicitamente indicato come contestato.
Orbene, attesa la suddetta contestazione e l'accertato inadempimento contrattuale della ### che fonda l'odierna pronunzia di risoluzione del contratto con effetto ex tunc, l'importo di cui all'assegno di € 290.040,00 emesso a copertura della fattura n.18/2012 per la quarta ed ultima rata “consegna materiali” risulta ab origine non dovuto, e, conseguentemente, non sono dovute neanche le somme pretese a titolo sanzionatorio dalla convenuta sul punto soccombente.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e, d'altra parte, del rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene congruo compensarle nella misura di 1/3 nei rapporti tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., ponendole a carico di quest'ultima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicabile ratione temporis in base all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 19.462,00 a favore della ### s.r.l. (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per quella introduttiva, € 9.023,00 per la fase istruttoria ed € 5.342,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dei convenuti ### e ### e l'assorbimento della domanda formulata in via subordinata personalmente nei loro confronti, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra la ### ed i medesimi convenuti nella misura di 1/2, ponendole per la restante metà a carico della ### S.r.l. e liquidate in base ai parametri sopra richiamati in complessivi € 14.596,50 di cui € 2.303,50 per la fase di studio, € 1.519,50 per quella introduttiva, € 6.767,00 per quella istruttoria ed €4.006,50 per la decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia R.G. n.###/2021, ogni avversa domanda o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1. in accoglimento parziale della domanda principale formulata dalla ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. dichiara risolto il contratto di coproduzione cinematografica stipulato tra le ### in data ### per grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. ex art. 1453 c.c.; 2. per l'effetto, condanna la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 688.200,00 versata dalla ### s.r.l. alla ### s.r.l. in esecuzione del contratto risolto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale; 3. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### e ### rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata nei loro confronti in proprio al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione; 5. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via subordinata dall'attrice al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione ed al punto n. 4 delle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il ###; 6. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 7. condanna la ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### s.r.l. dei 2/3 delle spese di lite che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 19.462,00, oltre accessori di legge; 8. condanna la ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### e ### della metà delle spese di lite, che già compensate nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 14.596,50 oltre accessori come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito Avv. ### dichiaratosi antistatario.
Così deciso in ### in data ###. Il Giudice Dr. ### ________________________ La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ###
causa n. 39091/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario