blog dirittopratico

3.715.832
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione; Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato. Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

M
1

Tribunale di Cassino, Sentenza n. 19/2026 del 07-01-2026

... 127 ter cpc) del 07/01/2026 valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente. Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione. Sulla base di tali argomentazioni, la ### di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO ### Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2550/2024, vertente TRA ########### DI #### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti ####'#### in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c. 
RESISTENTE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### come docente con contratto a tempo determinato (in particolare: ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2022/2023, ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2019/2020 al 2023/2024, ### negli a. s. dal 2015/2016 al 2023/2024, ### negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 e ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2022/2023), svolgendo tutte le mansioni proprie della qualifica allo stesso modo dei docenti assunti a tempo indeterminato, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “### docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratto a tempo determinato.   A fondamento della propria pretesa, richiamando l'obbligo formativo posto dalle norme del contratto collettivo a carico di tutto il personale docente senza distinzioni, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla ### 1999/70/CE, considerando che le parti ricorrenti hanno svolto la medesima attività dei docenti di ruolo. 
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, le parti ricorrenti hanno invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato. 
In virtù di tali argomenti, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello (2023/2024), spetta ai ricorrenti l'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., spese generali e contributo unificato anticipato dall'avvocato antistatario pari ad € 118,50.”.  ### dell'### si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva delle parti ricorrenti, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sulla base della normativa nazionale speciale che esclude chiaramente la concessione del beneficio al personale a tempo determinato. Ha inoltre evidenziato l'assenza di prova dei fatti a presupposto della domanda nonché l'inammissibilità della “pretesa trasformazione della carta docente in erogazione in denaro”. 
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata istruita in via documentale e a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.  *** 
La domanda è fondata e va accolta, nella misura di seguito specificata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. 
In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto). 
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato. 
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla ### di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. ( Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), già condiviso dalla giurisprudenza di merito e anche dal Tribunale di Cassino (che pure si è pronunciato in più occasioni su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsi dai principi enunciati in tale giurisprudenza. 
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e agli artt. 63 e 64 del ### di comparto. 
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma 121, la previsione per cui è istituita la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente. 
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato. 
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).  ### permanenza degli obblighi di formazione in capo a tutto il personale docente (conseguente anche all'assenza di una vera portata derogatoria della norma di cui alla l. 107/2015 rispetto alla contrattazione collettiva, dovendosi la previsione piuttosto interpretare in termini di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 complementarità, cfr. Cons. Stato 16.3.2022, n. 1842), e la contestuale limitazione dell'attribuzione della ### docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive. 
Sul punto la questione è stata sottoposta alla ### di Giustizia dell'### che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della ### docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità della ### di Cassazione (nella già citata pronuncia del 2023) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.149/1999 e dunque con supplenza annuale o “fino al termine delle attività didattiche”. 
Come più volte ricordato dalla stessa ### di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'### quadro recepito con la ### 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019, n. ###, che richiama la pronuncia della ### di Giustizia dell'### europea, 8 novembre 2011, C-177/10, ###. 
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili. 
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile"). 
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e la particolare modalità di erogazione attraverso le forme indicate nei decreti attuativi contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”. 
Ciò considerato, prosegue la ### a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della discriminazione, a tutela delle posizioni pregiudicate il giudice adito può emettere una pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”. 
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla ### di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della ### anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo la disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una “fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente. 
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione. 
Sulla base di tali argomentazioni, la ### di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.  124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che le parti ricorrenti hanno prestato servizio, come emerge dai contratti di lavoro prodotti dalle parti ricorrenti e dagli stati matricolari in atti prodotti dalla stessa resistente, rispettivamente: - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### nell'anno scolastico 2018/2019 con incarico dal 1.10.2018 al 30.06.2019 e nell'anno scolastico 2019/2020 con incarico dal 2.09.2019 al 30.06.2020 dunque con incarichi fino al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 termine delle attività didattiche, mentre negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli a. s. dal 2015/2016 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli a.s. dal 2019/2020 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### negli a.s. dal 2015/2016 al 2022/2023 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali. 
Per le ricorrenti ### e ### la parte resistente non ha allegato gli stati matricolari, tuttavia, dai contratti allegati dalle parti ricorrenti risulta rispettivamente che: - ### ha prestato servizio negli a.s. dal 2015/2016 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali; - ### ha prestato servizio negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 con incarico dal 1.09 al 31.08 di ciascun anno scolastico e dunque con incarichi annuali. 
Sono dunque provati i fatti alla base della pretesa azionata e l'effettiva sussistenza della discriminazione illegittima, e nulla è stato eccepito in merito alla prescrizione del diritto da parte della resistente. 
Per quanto attiene poi alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 documentazione in atti che allo stato le parti ricorrenti sono ancora dipendenti del Ministero, avendo le stesse allegato contratti annuali per l'anno scolastico 2025/2026, e dunque tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella “fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità. 
La domanda non può invece essere accolta per il signor ### per l'anno scolastico 2015/2016, ove risulta che il ricorrente ha prestato servizio con contratti di supplenza temporanea breve e saltuaria. I contratti di lavoro non sono dunque riconducibili alle tipologie oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale sopra citata, e non emerge nell'immediato la sussistenza di una discriminazione vietata. 
Va infatti chiarito che pur non avendo la ### direttamente affrontato la questione relativa alla sussistenza del diritto anche in relazione a docenti che hanno svolto la propria prestazione sulla base di contratti non riconducibili ex ante ad una dimensione “annuale” della didattica, deve in ogni caso aversi riguardo al giudizio di comparabilità tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sollecitato dalla giurisprudenza europea, che si pone alla base dell'operazione ermeneutica di disapplicazione parziale della norma interna. Occorre infatti considerare che il riconoscimento del bonus è legato a una dimensione annuale della didattica, e tale correlazione, come evidenziato nella pronuncia della ### sopra esaminata, è ammissibile in quanto frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore. 
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna discriminazione nel caso in cui il docente assunto a tempo determinato non abbia prestato servizio secondo un'articolazione che, almeno in via di fatto, possa rispecchiare quella annuale e che sia ad essa comparabile. 
Non si apprezza nel caso di specie alcuna discriminazione illegittima, considerando che le parti ricorrenti hanno prestato servizio in virtù di una pluralità di supplenze temporanee, pur se senza soluzione di continuità per un'ampia parte dell'anno scolastico ma non per la sua totalità, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 sostanzialmente unitario, ma con più incarichi condizionati dal prorogarsi delle assenze per cui è stata chiamata ad operare sostituzioni, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” per un servizio prestato con le modalità indicate, per cui chiaramente difetta la programmazione di un impegno formativo su base annuale, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost. La domanda va dunque respinta in relazione a tale anno. 
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto delle parti ricorrenti all'attribuzione della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico rispettivamente: - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - per ### in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per ### in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 
Per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella erogazione del bonus ### alle parti ricorrenti per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici sopra indicati. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.  55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità della controversia), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: − accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### ad accreditare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026 sulla ### elettronica dei docenti la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con le modalità previste dalla normativa vigente, in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici e per gli importi complessivi di seguito indicati: ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, per un importo complessivo pari a € 4.000,00; ### per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 4.000,00; ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 4.500,00; ### per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 3.000,00; ### per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 3.000,00; ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 4.500,00; ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 4.500,00; ### per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 2.500,00; ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 4.500,00; ### per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo pari a € 3.000,00; ### per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, per un importo complessivo pari a € 4.000,00; − condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e ### nonché al rimborso del contributo unificato versato, in favore delle parti ricorrenti, da distrarsi al procuratore antistatario. 
Così deciso in Cassino il ### 

IL GIUDICE
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/01/2026


causa n. 2550/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Salvia

M
3

Tribunale di Cassino, Sentenza n. 815/2025 del 11-09-2025

... difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali PAR e ROL non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa; si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi - e non continuative come per le ferie - le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo ### sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Cassino, ### n. 18 - ricorrente #### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n. 6 - resistente ### risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto la società ### S.c.p.a. dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. ACCERTARE e ### l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.  2. Per l'effetto, ### la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi, ### la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.  3. In via subordinata, ### la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da ### applicato o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.  4. In ogni caso, ### la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.  2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante, inquadrato nell'area professionale ### del ### applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.  3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.  4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.  5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### S.c.p.a., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.  7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.  9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.  10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area professionale ### del ### applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi FCA e ### avente ad oggetto lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del 29.12.2020, doc. 29 FCA, e busta paga gennaio 2021, doc. 34 FCA); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 FCA, e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 FCA); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 FCA); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 FCA); 3, 4, 5 e 6 luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 FCA).  11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.  12. ###. 36, comma 3, ### garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.  ###. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).  13. ###. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.  14. ### dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 FCA) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla ### aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle ### da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'### La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'### ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.  15. ###. 10 del titolo II del medesimo ### detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la ### aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle ### La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.  16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. ### del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ.  24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse (sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una “informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di ###, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.  17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore - salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno 2021 - non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.  18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta (doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno ### e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre 2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro - trattandosi di giornata isolata - senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.  19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.  ### collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il ### per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.  20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio 2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” - il prospetto dei turni della settimana successiva - pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso - nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie - ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2 e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.  21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.  22. ### in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo (Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.  23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei PAR nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali PAR e ROL non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa; si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi - e non continuative come per le ferie - le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo ### sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).  24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno 2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di ### non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.  25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.  26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di ### nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021; − per l'effetto, condanna ### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 − compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna ### S.C.P.A. a rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. ### i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025

causa n. 1742/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M
11

Tribunale di Roma, Sentenza n. 1416/2026 del 29-01-2026

... sia fondata, stante la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza in capo alla ### tale da giustificare la pronunzia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cc. Si osserva che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ###/2021 del R.G., pendente tra ### S.R.L. (P.IVA:###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### SGRÓ, indirizzo telematico: #### - ### E ### S.R.L. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. ### indirizzo telematico: #### - ### NONCHÉ ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ####: Altri contratti tipici - ### cinematografica.  ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale Civile di ### adito, ogni istanza ed eccezione contraria e reietta: 1. ###: dichiarare l'inadempimento della ### S.r.l.  e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 ss. c.c. e condannare la ### S.r.l. alla restituzione della somma versata dell'importo di € 688.200,00 (seicentottantomiladuecento/00) oltre interessi di legge a decorrere dalla domanda; 2. ###, condannare la ### S.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale di € 600.000,00 (seicentomila/00) o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 3. ###, condannare in solido la ### e il ### nella loro qualità di garanti della ### S.r.l., alla restituzione di € 420.000,00 oltre IVA corrisposti alla ### di ### di ### S.p.A. e, in ogni caso, al risarcimento del danno per € 600.000,00 o nella maggiore o minore misura che il Giudice riterrà opportuna; 4. ### - stante l'integrazione documentale disposta dal giudice a seguito della scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla quale è emerso per la prima volta un ulteriore inadempimento da parte della convenuta ### derivante dalla commercializzazione dei diritti del ### da parte della ### - accertare la violazione degli artt. 7 e 8 del contratto e condannare la ### al pagamento in favore della ### della percentuale pari al 21% degli incassi del ### a qualunque titolo e con qualunque mezzo ottenuti, ivi compresi eventuali premi o contributi governativi.  ###, con vittoria di spese ed onorari.” Per parte convenuta ### s.r.l.: “### l'###mo Tribunale di ### adìto, in via preliminare istruttoria - rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi di prova articolati (prova orale diretta e contraria) nella memoria istruttoria e nella memoria di replica istruttoria - da intendersi qui integralmente trascritti - ribadendo che non intende opporsi all'ammissione delle prove testimoniali articolate ex adverso nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 II termine cod. proc. civ. del 20.6.2022 (n. 17 capitoli di prova); ribadisce ancora la totale incapacità a testimoniare della ###ra ###ù (essendo il legale rappresentante della ### come risulta dalla procura rilasciata per il presente giudizio e dalla visura camerale in atti), nonché della ###ra ### che risulta essere socia unica; con riferimento agli ulteriori capitoli di prova articolati dalla controparte nella memoria di replica istruttoria, si rileva che trattasi di capitoli di prova articolati in modo inammissibile; in particolare, il cap. 1 risulta formulato in modo negativo; sussiste, inoltre, l'inammissibilità dell'indicazione come teste del ### pro tempore dell'### della ### di ### di ### S.p.A. - ### nonché del ### pro tempore della ### di ### di ### S.p.A. poiché, come la stessa controparte ha ben evidenziato, “un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa ed al contraddittorio”(cfr. pag. 3 della memoria avversaria ex art. 183 III termine cod. proc. civ.); reitera, infine, la propria opposizione alla richiesta avversaria di ammissione di C.T.U.  perché oggettivamente esplorativa e si oppone alla richiesta di esibizione della contabilità relativa alla produzione del ### sempre un perché e alla sua distribuzione, perché tardivamente formulate; in via subordinata, nel merito - accertato e dichiarato il puntuale adempimento delle obbligazioni facenti capo alla Esponente in virtù del contratto di coproduzione intercorso tra le ### in causa; - rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione della somma di € 600.000,00 formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - conseguentemente rigettare anche la connessa richiesta di condanna al risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la ### s.r.l. ha riconosciuto il debito relativo al pagamento della penale e degli accessori con dichiarazione del 23.1.2014, e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 29.040,00 oltre interessi maturati dal 23.1.2014 ovvero dalla data della domanda. 
Con condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv. ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” Per parti convenute ### e ### “### l'###mo Tribunale di ### adìto, - accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata dai ###ri ### e ### nei confronti della ### s.r.l.; - respingere la domanda formulata in via subordinata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto; - in ogni caso, respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli odierni convenuti perché totalmente infondata e non provata. 
Con severa condanna alla refusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Avv.  ### il quale si dichiara procuratore antistatario.” MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in decisione ha ad oggetto, in via principale, l'inadempimento al contratto di coproduzione cinematografica stipulato in data ### tra la ### s.r.l. (in seguito per brevità solo ### e la ### s.r.l. (in avanti anche solo ### (doc. 1 citazione). 
In forza di detta associazione alla produzione, l'odierna attrice, a fronte della partecipazione ai costi di produzione del film lungometraggio, frutto della collaborazione tra operatori italocinesi, dal titolo provvisorio “C'è sempre un perché”, per la regia di ### già oggetto di un contratto di coproduzione tra la ### e la società ### & ### LTD nella misura di € 600.000,00, avrebbe maturato il riconoscimento ab origine nella percentuale del 21% a valere sulla quota produttore in titolarità della società convenuta, di tutti i diritti dominicali, di utilizzazione economica e relativi proventi derivanti dallo sfruttamento del prodotto cinematografico sul mercato, in ### e nel resto del mondo (ad esclusione della ###), come sinteticamente chiarito alle pagg. 13 e 14 del testo dell'accordo.  ### ha dedotto e provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti a proprio carico dal contratto di che trattasi lamentando, invece, la mancata e/o inesatta esecuzione di diverse obbligazioni assunte dalla convenuta ### Le doglianze formulate sono relative alla consegna di un montato del film di scarsa qualità ed inutilizzabile a fini commerciali (nei confronti di potenziali investitori e distributori), alla scarsa collaborazione nel fornire la documentazione necessaria per il conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore (tax credit), alla violazione dell'obbligo di inserire il logo dell'attrice in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, alla violazione, in generale, del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'accordo ex art.  1375 c.c. e, soprattutto, alla mancata consegna della copia ultimata del film completo, nella sua versione definitiva, indispensabile per consentirne lo sfruttamento economico tramite la stipula di contratti di distribuzione. 
Domanda di risoluzione per inadempimento. 
Alla luce della valutazione delle allegazioni delle parti e del materiale istruttorio acquisito al processo, ritiene questo giudice che la domanda principale spiegata dall'attrice sia fondata, stante la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza in capo alla ### tale da giustificare la pronunzia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cc. 
Si osserva che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sent. n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del 11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015). 
Tale principio si fonda, peraltro, anche sulla considerazione per cui non può pretendersi da una parte la prova di un fatto negativo, quale, appunto, l'inadempimento della controparte, oltre che sul criterio della vicinanza della prova (tanto è vero, che la stessa sentenza delle ### sopra citata, ha chiarito che il principio stabilito trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). 
In applicazione del richiamato principio sarebbe stato onere della ### dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni sì da paralizzare efficacemente le pretese in questa sede ###è stata pienamente raggiunta. 
Sul punto si evidenzia che l'attrice ha offerto diversi principi di prova della bontà delle proprie contestazioni, con riferimento, in particolare, all'esecuzione delle obbligazioni principali, ovvero quelle la cui corretta esecuzione avrebbe consentito il conseguimento degli interessi e delle utilità fisiologicamente attesi dalle parti dal contratto in discorso. Di contro, parte convenuta non ha fornito prove sufficienti a superare gli elementi ex adverso allegati. 
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. 
È risultato provato che il montato del film pacificamente consegnato a parte attrice in data ### (doc.7 all. citazione, depositato su pen drive il ###, doc. 3 comp. cost.  ###, visionato dal giudice, sia in effetti un prodotto oggettivamente incompleto. 
Il giudice ha potuto riscontrare, de visu, oltreché la sussistenza di tutte le carenze evidenziate dall'attrice (pag. 4 citazione), tra cui l'inversione tra la prima e seconda parte della trama, i difetti di audio e di doppiaggio, la presenza di parti a cartone animato con scritte in cinese non tradotte ecc., anche la totale mancanza delle scene ambientate e girate in ### (presenti, invece, nella versione depositata dalla convenuta in data ###), la presenza di cartelli neri di divisione tra le parti prima e seconda del film, la mancanza della scena finale, la mancanza dei titoli di testa e di coda. Tali evidenze, oltre a confermare l'inutilizzabilità a fini commerciali del prodotto, contribuiscono ad avvalorare, unitamente ai rilievi di cui infra, il fatto che il film sia stato oggetto, nel tempo, di lavorazioni ed aggiustamenti ulteriori, all'esito dei quali si sono succedute versioni diverse fino ad arrivare a quella conclusiva, che non poteva indubitabilmente essere quella risalente al febbraio 2013. 
Rilevano, del resto, anche alcune risultanze documentali, di provenienza, invero, della stessa parte convenuta. Quest'ultima, infatti, nell'aggiornare l'attrice, tramite proprio personale, sugli sviluppi della lavorazione indicava come presumibile data di completamento della versione definitiva del film la prima settimana di luglio -2013 ndr(doc.7 comp. cost. ### mail ####. 
Inoltre, sempre l'incaricata della ### con mail del 07.10.2013, annunciava l'arrivo in ### del coproduttore cinese che avrebbe sottoposto “un montaggio elaborato in ### sulla base del montaggio da noi elaborato” (doc. 17 comp. cost. ### e di cui avrebbe organizzato la visione congiunta. 
Tali riscontri contribuiscono a smentire con sufficiente grado di certezza l'affermazione che la versione completa e finale del film sia stata consegnata all'attrice sin dal 20.02.2013 (pag.  7 comp. cost. ###. 
Non può condividersi il rilievo di parte convenuta in base al quale detta circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile, e, cioè, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2021 (prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. pag. 2 ###, in quanto la contestazione de qua è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio, costituendo, anzi, una delle allegazioni principali poste a fondamento della domanda. 
Si ritiene, altresì, rilevante il fatto che l'inadempimento in scrutinio veniva immediatamente contestato. Si intende riferirsi al contenuto delle diffide a firma dell'avv. ### risalenti appunto al novembre e dicembre 2013 (docc. 23 e 24 all. seconda memoria ex art.  183 comma 6 c.p.c. attrice), allorquando, all'approssimarsi della scadenza dell'assegno emesso a copertura della fattura n. 18/2012, prevista quale tranche finale di corresponsione del contributo alla produzione (rata consegna materiali), nell'ambito degli accordi raggiunti tra le parti (emissione anticipata fatture 17 e 18 del 2012, cessione del credito alla ### ed emissione assegni a copertura del credito ceduto - docc. 4-5-6 citazione), l'attrice si doleva, appunto, dell'inadempimento dell'obbligazione ed invitava la ### a non negoziare il relativo titolo di pagamento, in quanto il credito ad esso sotteso era contestato. 
Contestualmente invocava la garanzia prestata da tutti gli odierni convenuti per il pagamento delle somme che, in caso contrario, fosse stata costretta a versare alla banca cessionaria. Pur a fronte di tali contestazioni, la convenuta trascurava di prendere precisa posizione sul punto (doc. 22 all. II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. attrice). 
Sempre a conferma che il film fosse ancora in itinere dopo il febbraio 2013, va sottolineata la dichiarazione della ### datata 10.10.2014, anch'essa prodotta dalla convenuta, con cui detta società comunicava al competente comparto della ### una serie di lavorazioni eseguite in fase di post-produzione presso il proprio laboratorio sul film in questione, realizzando e stampando, tra l'altro, una “copia campione master digitale il 03 settembre 2014” (doc. 14 comp. cost. ###. 
Da tale considerazione non può che discendere la conseguenza che sicuramente almeno fino a tale data il film non fosse stato completato. Consegue, inoltre, che anche la presunta consegna della copia dei dvd in portineria presso la sede ###### A. 
Capponi n. 13, asseritamente lasciata a disposizione dell'attrice, a prescindere dalla prova che essa sia stata effettivamente eseguita, si paleserebbe, comunque, inidonea a dimostrare le affermazioni della ### Infatti, risalendo, per deduzione della stessa convenuta, l'episodio al giorno 11.10.2013, la copia consegnata nella circostanza non avrebbe potuto evidentemente contenere la versione definitiva dell'opera, perché all'epoca neanche realizzata (doc. 9 comp. cost. ###. 
Si osserva, ancora, che, pur essendo fondato il rilievo della ### in base al quale sia stata la stessa parte attrice ad ammettere di essere in possesso di una versione del film consegnatale in data 24 luglio 2015, di cui i potenziali distributori avevano rilevato non l'incompletezza, ma, principalmente, la necessità di apportare ulteriori modifiche (“dare più ritmo al film perché troppo lento e traduzione delle parti cinesi”), come da scambio mail ### prodotto e non specificamente contestato, tuttavia non vi sono elementi per ritenere dimostrato che essa, qualificata semplicemente come “ultima versione”, coincida con quella definitiva. Anzi, è la stessa ### ad affermare, inizialmente, nella medesima corrispondenza, di non sapere “se la versione che hai tu è l'ultima”, il che lascia intendere che sicuramente ve ne siano state diverse (doc. 24 comp.  cost. ###. 
Non giova allo scopo neanche la circostanza, pacifica, che il film sia stato presentato fuori concorso al ### di ### nel giugno 2016, così come quella della presentazione, in anteprima mondiale, già a febbraio 2015 all'### di ### agli studenti di nazionalità cinese, anch'essa dedotta, documentata (doc. 26 comp. cost. ### e non specificamente contestata. Tali emergenze al più dimostrano che il film sia stato realizzato in una (o più) versioni presentabili al pubblico, ma non sono idonee a dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione contrattuale nei confronti della ### risultando, invero, che entrambe le iniziative siano state intraprese senza alcun coinvolgimento della stessa, che non risulta neanche citata, al pari della stessa ### attrice del film, negli articoli di stampa dedicati agli eventi de quibus (docc. da 14 a 19 citazione). 
Questo contegno specifico, pur non rilevando strettamente sotto il profilo dell'inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10 del contratto, come dedotto dalla ### in quanto non consta che sia stato diffuso materiale pubblicitario e promozionale creato dalla ### e privo del logo della ### si ritiene sia, però, significativo sotto quello della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., cui possono essere ricondotti anche gli obblighi informativi delle iniziative promozionali del prodotto, nell'ottica di preservare l'interesse del coproduttore a parteciparvi, anche in vista del ritorno di immagine legittimamente atteso. 
È emerso dagli atti, inoltre, che, ancora nel maggio 2016, in epoca immediatamente precedente il ### di ### la ### avesse inviato una ulteriore diffida, pervenuta alla convenuta in data ###, con cui reiterava le contestazioni ed intimava alla ### l'esecuzione degli obblighi contrattuali, pena il risarcimento dei danni (doc. 13.2 citazione). 
Anche a fronte di tale diffida non vi è prova che la ### abbia provveduto alla prestazione dovuta, né nel termine all'uopo intimato, né oltre. ### riscontro rinvenuto in atti è la comunicazione con cui il legale di parte convenuta notiziava l'attrice del fatto che il film sarebbe stato presentato, appunto, al ### di ### precisando, con successiva mail inviata al legale della stessa, che la versione presentata all'evento de quo sarebbe stata la stessa di quella in possesso della sua assistita (docc. 14 e 15 cit.). Tale copia coinciderebbe con quella conclusiva depositata anche nell'odierno giudizio. 
Orbene, escluso, per i motivi sopra spiegati, che possa trattarsi di quella del 20.02.2013, che, peraltro, dura solo 42 minuti e 9 secondi, l'affermazione dell'identità della copia versata in atti dalla convenuta con quella risalente al luglio 2015, di cui la ### ha ammesso di essere in possesso, è seriamente posta in dubbio da ulteriori riscontri istruttori. 
Invero la copia depositata il ### in seguito all'ordinanza del 15.10.2021 di autorizzazione alla produzione, oltre a risultare, in realtà, creata solo in data ### (come si evince sia dalla data di ultima modifica del file, sia dall'indicazione che compare in alto a sinistra durante la proiezione), reca al termine dei titoli di coda l'indicazione ### 2021, non riporta la regia di ### che risulta, invece, dal programma della serata del festival allegato alla mail del 14.06.2016, ed ha anche una durata diversa rispetto a quella ivi indicata (doc. 16 e 17 citazione). 
La copia visionata dal Giudice dura 1 ora 39 minuti e 17 secondi, mentre nel programma del ### la durata è indicata in 95', e indica quale regista non ### ma il cinese ### Questo rilievo, se si considerano anche le contestazioni mosse dalla ### all'operato del regista ### ed al montaggio da questi eseguito, risalenti al settembre 2014, che avrebbe incontrato l'opposizione della coproduttrice e della censura cinesi, induce a dubitare fortemente che la versione presentata al ### di ### attribuita al detto regista, possa essere quella conclusiva. 
Pertanto, considerando che la copia definitiva, nella prospettazione attorea, deve identificarsi in quella risalente al 17.09.2021, quindi a data successiva all'introduzione del presente giudizio, essa non può valere ai fini invocati dalla convenuta, sulla scorta del dirimente principio per cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, come stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, Non va sottaciuto, per completezza, che anche la versione dell'opera prodotta in dvd in data ###, distribuita dalla ### e proiettata al cinema ### di ### tra giugno e luglio 2022 -depositata su autorizzazione del giudice dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.- è risultata alla visione anche diversa da quella di cui al primo dvd prodotto. Tra le differenze principali riscontrate, significativo appare il fatto che nella versione de qua le parti del film in cui il profilo dei protagonisti è rappresentato sotto forma di cartone animato, appaiono sottotitolate con la traduzione in italiano, il che dimostra che, anche dopo il 2021, il film sia stato oggetto di ulteriori rivisitazioni, e che esse non siano state rese note e/o messe a disposizione della ### se non nel corso del giudizio. 
Concludendo, in considerazione di queste discrepanze ed in difetto di elementi certi cui ricondurre la prova del corretto adempimento della ### la prestazione in esame deve ritenersi ineseguita. 
Accertato, dunque, l'inadempimento della convenuta, l'importanza dello stesso va valutata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura esso abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione richiesta. 
Sono noti il principio per cui il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7187 del 04/03/2022), nonché quello in forza del quale “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15052 del 11/06/2018). 
Applicando entrambi i principi citati al caso sub iudice si ritiene che l'inadempimento della ### sia connotato da gravità ex art. 1455 c.c.. 
Le parti del contratto sono entrambe società operanti nel settore cinematografico, quindi, lo scopo cui sono orientate le attività intraprese non può che essere quello derivante dallo sfruttamento economico, con tutti i mezzi possibili, cinematografici, televisivi, audiovisivi e simili, dell'opera prodotta, sì da lucrare, coperti i costi e recuperati gli investimenti, dei proventi derivanti da contratti di distribuzione, vendite di diritti dominicali, contributi e premi. È alla stregua di tale finalità che va, dunque, valutato l'interesse all'operazione economica che le parti hanno inteso sottendere all'accordo di cui si controverte. 
Alla luce di ciò, l'inadempimento della ### si è rivelato tale da privare sostanzialmente l'operazione per la ### di qualsivoglia utilità ragionevolmente attesa in caso di regolare ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte. 
Ed invero, considerando che le parti avevano, anche temporalmente, collegato il versamento della quota di € 420.000,00, pari al 70% del contributo totale alla produzione a carico della ### all'adempimento delle prestazioni risultate inadempiute, si è, di fatto, procrastinato sine die per l'attrice ogni tentativo di realizzazione concreta dei risultati potenzialmente legati al progetto, pur avendo regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni sin dal 2013, circostanza provata e mai contestata.  ### tra l'altro, in quanto produttore esecutivo, si era impegnata a realizzare un film idoneo alla diffusione nazionale ed internazionale, ed a consegnarlo alla ### completo e munito del visto censura (art. 3 contratto), attività di cui, si ribadisce, non vi è traccia. 
Tale contegno complessivo della convenuta, in difetto di allegazione e prova dell'eventuale non imputabilità al debitore (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” Cass. Sez. 2, Ord.  27702 del 25/10/2024) ha chiaramente alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto in quanto la ### non ha ottenuto neanche astrattamente la possibilità di conseguire utilità in termini sia economici che di immagine, non potendo allo scopo supplire quanto depositato solo nel corso del giudizio. 
La domanda di risoluzione, pertanto, deve essere accolta e va pronunciata la risoluzione del contratto di coproduzione del 30.04.2012 intercorso tra le parti. 
Dalla dichiarata risoluzione discende l'obbligo del contraente inadempiente, di restituire all'altra parte la controprestazione eseguita e, quindi, la restituzione delle somme versate dalla ### alla ### quale contributo alla produzione del film; tale versamento, come già detto, è documentato e, comunque, non contestato, risultando che l'odierna attrice ha versato € 60.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto (doc. 1 citazione), € 120.000,00, IVA inclusa, nel luglio 2012, al termine delle riprese (circostanza non documentata, ma mai contestata e desumibile anche dal fatto che sono state pagate le successive tranches) e, infine, € 508.200,00, IVA incluso, a saldo delle due fatture nn. 17 e 18 del 2012 (rispettivamente, di € 217.800,00 e di € 290.400,00; docc. 2 e 6 citazione); per un totale di € 688.200,00. 
Su tale somma, che costituisce debito di valuta (in quanto ripetizione di una somma determinata e non risarcimento del danno), decorrono gli interessi, al tasso di legge ex art.  1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione), al saldo effettivo. 
Domanda di risarcimento del danno. 
Non può, di contro, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, che per giurisprudenza consolidata, costituisce domanda autonoma rispetto a quella di risoluzione (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11348 del 12/06/2020), con propri distinti presupposti ed elementi costitutivi, che, ovviamente, vanno dimostrati da chi chiede il risarcimento, che deve provare (e, prima ancora, allegare), innanzi tutto, il concreto pregiudizio subito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra l'inadempimento della controparte e tale pregiudizio. 
Nella fattispecie in esame le voci di danno asseritamente patite in termini di lucro cessante, sono state dedotte da parte attrice in maniera assolutamente generica, sotto forma di elencazione di categorie di pregiudizi ipoteticamente causati dall'inadempimento contrattuale della ### (pag. 12 citazione), trascurando di specificare e, tanto meno, provare gli elementi e le circostanze di cui detto danno si sarebbe in concreto composto, sia nell'an che nel quantum. Questo difetto di allegazione e prova impedisce, a monte, al Tribunale anche una liquidazione in termini equitativi. La giurisprudenza di legittimità sul punto, anche recente, è consolidata nell'affermare che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024 di recente confermata da Sez. 2, Ord. n. 20626 del 22/07/2025). 
Nel caso di specie non è indicato specificamente, né è provato, quali siano i presunti contributi governativi e/o i premi di qualità di cui la parte avrebbe potuto fruire se la ### avesse regolarmente adempiuto le proprie prestazioni. Non è, altresì, provato che il mancato ottenimento dei finanziamenti da parte dei terzi e la fruizione del tax credit sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al detto inadempimento. Infatti, da un lato, non sono state dedotte né le circostanze di presentazione della domanda all'Ente competente, né i motivi dell'eventuale diniego con riguardo al tax credit interno, e, dall'altro, la mancanza di interesse dei potenziali investitori esterni al settore cinematografico (tax credit esterno), in quanto fattore aleatorio ed imprevedibile, non può escludersi potesse verificarsi anche a fronte della proposta del film definitivo. 
Questi rilievi valgono a ritenere interrotto il nesso di causalità necessaria tra inadempimento e danno lamentato sul punto. 
Analogamente indimostrati sono i mancati incassi nelle misure convenute in contratto, derivanti dallo sfruttamento economico del film, atteso che anch'essi risultano meramente possibili, ma non certi, a maggior ragione ove si consideri che all'epoca dell'introduzione del giudizio, il film non era mai uscito nelle sale cinematografiche, né era stato distribuito sul mercato, come dedotto dalla stessa attrice (pag. 9 citazione) e confermato dalla convenuta. 
Pertanto, alcun provento distribuibile, cui parametrare eventuali danni da lucro cessante, vi è stato in concreto. 
Con specifico riferimento, poi, alla posizione dei convenuti ### e ### in proprio, nei confronti dei quali è pure stata formulata domanda di risarcimento del danno (punto 3 conclusioni atto di citazione), va, invece, dichiarato, a monte, il difetto di legittimazione passiva (ferma restando l'infondatezza nel merito della domnanda). 
Tale statuizione, relativa ad un aspetto rilevabile anche d'ufficio («La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» - Sez. 1, Sent. n. 7776 del 27/03/2017), si fonda sull'evidenza che il rapporto contrattuale di cui si controverte e da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria azionata è intercorso unicamente tra la ### e la ### che, in quanto società di capitali costituita come s.r.l., è ovviamente dotata di personalità giuridica, distinta dalle persone dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta. Rispetto al medesimo accordo, i convenuti ### e ### sono terzi e, non avendo assunto alcuna obbligazione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni insorte in capo alla società, benché amministrata dal primo, non hanno alcun titolo per essere chiamati a rispondere degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento della parte tenuta (che, lo si ribadisce, è comunque infondata nel merito), non essendo stata dedotta alcuna specifica condotta illecita posta in essere dalle due parti personalmente, idonea a far insorgere una loro responsabilità. 
Pertanto, la domanda risarcitoria nei loro confronti è inammissibile. 
Domande subordinate.  ### della domanda formulata in via principale assorbe la domanda subordinata relativamente alla attivazione della garanzia di cui alla scrittura privata del 12.09.2012 nei confronti dei convenuti ### e ### che, pertanto non deve essere esaminata. 
Così come la domanda -peraltro formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, al punto 4 delle note di trattazione scritta depositate il ###- con la quale la ### chiede che, alla luce della documentazione prodotta successivamente dalla ### ed attestante la avvenuta distribuzione del film per cui è causa, la convenuta sia condannata al versamento in proprio favore della quota pari al 21% sugli incassi del film. 
Invero, anche tale domanda -a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità processualeè stata formulata soltanto in via subordinata rispetto a quella principale di risoluzione; peraltro, proprio l'accoglimento di tale domanda, con la declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale, rende impossibile pronunciarsi su questa ulteriore richiesta, con la quale, di fatto, si chiede di dare esecuzione al contratto ed adempiere ad una delle prestazioni pattuite (artt. 7 ed 8 del contratto inter partes), richiesta che, però è incompatibile con la domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 (secondo cui «La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione»). 
Sulla domanda riconvenzionale. 
La domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 29.040,00 a titolo di importo dovuto per le sanzioni da ritardato pagamento dell'assegno datato 15.11.2013 (10% dell'importo facciale dell'assegno ex art. 3 L.386/90). 
Tale somma, nella prospettazione della convenuta, sarebbe oggetto di riconoscimento del debito da parte della ### sulla scorta della dichiarazione del 23.01.2014 della legale rapp.te della società, ### non disconosciuta, che, ammettendo che la dichiarazione del legale rapp.te della ### resa al ### ed attestante la ricezione delle somme de quibus, era stata resa unicamente per evitare il protesto e l'iscrizione alla ### riconoscerebbe il debito societario al dedotto titolo (doc. 31 comp. cost. ###. 
La domanda è infondata e va rigettata. 
Si osserva, innanzitutto, che la dichiarazione in esame riconosce unicamente il fatto che la somma che ne è oggetto non sia stata realmente corrisposta dalla ### ma non integra affatto un riconoscimento del credito, anzi contiene testuale inciso con cui esso viene esplicitamente indicato come contestato. 
Orbene, attesa la suddetta contestazione e l'accertato inadempimento contrattuale della ### che fonda l'odierna pronunzia di risoluzione del contratto con effetto ex tunc, l'importo di cui all'assegno di € 290.040,00 emesso a copertura della fattura n.18/2012 per la quarta ed ultima rata “consegna materiali” risulta ab origine non dovuto, e, conseguentemente, non sono dovute neanche le somme pretese a titolo sanzionatorio dalla convenuta sul punto soccombente. 
Spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e, d'altra parte, del rigetto della domanda riconvenzionale, si ritiene congruo compensarle nella misura di 1/3 nei rapporti tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l., ponendole a carico di quest'ultima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicabile ratione temporis in base all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 19.462,00 a favore della ### s.r.l. (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per quella introduttiva, € 9.023,00 per la fase istruttoria ed € 5.342,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dei convenuti ### e ### e l'assorbimento della domanda formulata in via subordinata personalmente nei loro confronti, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra la ### ed i medesimi convenuti nella misura di 1/2, ponendole per la restante metà a carico della ### S.r.l. e liquidate in base ai parametri sopra richiamati in complessivi € 14.596,50 di cui € 2.303,50 per la fase di studio, € 1.519,50 per quella introduttiva, € 6.767,00 per quella istruttoria ed €4.006,50 per la decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia R.G.  n.###/2021, ogni avversa domanda o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede: 1. in accoglimento parziale della domanda principale formulata dalla ### s.r.l.  in persona del legale rapp.te p.t. dichiara risolto il contratto di coproduzione cinematografica stipulato tra le ### in data ### per grave inadempimento della convenuta ### s.r.l. ex art. 1453 c.c.; 2. per l'effetto, condanna la ### s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 688.200,00 versata dalla ### s.r.l. alla ### s.r.l. in esecuzione del contratto risolto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale; 3. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### e ### rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata nei loro confronti in proprio al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione; 5. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via subordinata dall'attrice al punto n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione ed al punto n. 4 delle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il ###; 6. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l.  nei confronti della ### s.r.l.; 7. condanna la ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### s.r.l. dei 2/3 delle spese di lite che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 19.462,00, oltre accessori di legge; 8. condanna la ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### e ### della metà delle spese di lite, che già compensate nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 14.596,50 oltre accessori come per legge con distrazione ex art.  93 c.p.c. a favore del procuratore costituito Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr. ### ________________________ La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ### 

causa n. 39091/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

M
2

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 301/2025 del 19-02-2025

... giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. ### a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1282/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore-opponente E ### S.R.L. (CF: ###) e per essa ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### convenuta-opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ### su richiesta della ### S.r.l., con cui gli era stato ingiunto il pagamento (in solido con la “### di ### Natale”) della complessiva somma di € 32.877,72, oltre interessi e spese.  ### S.r.l., per il tramite della mandataria ### S.r.l., assumeva in sede monitoria di essere creditrice del sig. ### quale fideiussore in virtù della garanzia da quest'ultimo prestata in data ### per le obbligazioni relative al rapporto di conto corrente bancario n. 6572/10550, stipulato dalla debitrice principale “### di ### Natale” con la ### S.p.A., poi ### S.p.A..  ### opponente ha eccepito: -il difetto di legittimazione attiva della ### S.r.l., per carenza di prova sull'intervenuta cessione e sullo specifico oggetto della stessa; -che il rapporto di conto corrente, anche relativamente agli affidamenti concessi, era stato garantito dalla ### e non vi è prova se tale garanzia sia stata previamente escussa; -la mancanza di prova circa la maggiorazione di € 20.000,00 subita dal saldo debitorio che alla data di chiusura del conto corrente bancario, ovvero all'1.10.2013, risultava essere pari ad € 9.268,83; -l'applicazione di interessi superiore alla soglia legale e la nullità delle operazioni effettuate per contrarietà all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
Ha concluso chiedendo: “### all'On. Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione; 2) revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 163/2021 per i motivi espressi nella presente opposizione; 3) accertare e dichiarare, anche previa CTU tecnico-contabile, la nullità del contratto di conto corrente per la natura extralegale ed illecita degli interessi applicati e non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte dell'opponente; 4) in via subordinata, sempre previa CTU tecnico-contabile, accertare e dichiarare la somma ancora effettivamente dovuta dall'opponente al medesimo titolo; 5) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.  2. Si è costituita in giudizio la ### S.r.l. in qualità di mandataria con rappresentanza della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività; in via subordinata e gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, ha chiesto che venga emessa ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia; con vittoria di spese e compenso professionale.
In particolare, per quanto attiene la maggiorazione di € 20.000,00 indicata nell'estratto conto rilasciato dalla banca ex art. 50 T.U.B., ha osservato che il richiamato addebito si riferisce all'escussione effettuata dell'obbligo di firma (rectius: fideiussione a prima richiesta), rilasciato dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.; più precisamente, a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna opponente verso la società ### S.p.A.  questa ultima avrebbe escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla già ### S.p.A. ed effettuato il bonifico dell'importo garantito per cui il netto addebitato è stato annotato nel certificato di passaggio a sofferenza ex art. 50 T.U.B..  *************************  3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). 
Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c..  ### a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). 
Con segnato riferimento ai rapporti di conto corrente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. 9695 del 3 maggio 2011). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto” (Cass. Civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21092).
Pertanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza 14640 del 06/06/2018; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). 
Ebbene, nel caso di specie la parte opposta ha prodotto: -il contratto di apertura di conto corrente bancario n. 6572/10550, intestato alla ### di ### ed acceso in data ### con la allora ### S.p.A., filiale di ### con annesse condizioni economiche (doc. n. 1 fascicolo monitorio); -la fideiussione sottoscritta dal sig. ### in data ### in favore della ditta ### di ### sino alla concorrenza della complessiva somma di € 45.000,00 (doc. n. 3 fascicolo monitorio); -la comunicazione dell'1.10.2013 con la quale ### S.p.A. aveva comunicato al garante e alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente sopra richiamato che presentava a quella data uno scoperto di € 9.268,83 (doc. n. 4 fascicolo monitorio); -la certificazione ex art. 50 T.U.B. all' ### (doc. n. 2 fascicolo monitorio); - gli estratti conto dal marzo 2006, data di accensione del rapporto di conto corrente, al settembre 2013 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta). 
Pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'opposta, attrice in senso sostanziale, in quanto sono stati offerti elementi certi che consentono di ricostruire in maniera non approssimativa le operazioni registrate dalla data di apertura del conto e che, dunque, comprovano il saldo per come espresso negli estratti conto. 
Va comunque operata una opportuna precisazione quanto all'importo di € 20.000,00 indicato nell'estratto conto ex art 50 T.U.B. in atti, registrato come “passaggio a sofferenze”, data valuta 21.2.2013.  ###, come illustrato in premessa, ha imputato tale somma all'escussione effettuata della fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.. 
A sostegno di ciò ha prodotto la comunicazione del 15.1.2013 trasmessa alla ### di ### alla ### Coop a r.l. e per conoscenza all'odierno opponente con la quale ### S.p.A. invitava i suddetti soggetti a precostituire entro una certa data i fondi necessari al pagamento, avendo ricevuto la richiesta di escussione della garanzia, e al contempo avvisava che, in difetto, avrebbe provveduto al pagamento nei confronti della ### S.p.A.. 
Orbene, in primo luogo non vi è alcuna prova del fatto che tale importo sia stato poi effettivamente corrisposto dalla ### alla società garantita dal credito di firma in disamina.
In secondo luogo si ritiene che l'opposta avrebbe dovuto fornire prova del rapporto contrattuale su cui si fonda tale specifica pretesa. 
In altri termini avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto con il quale la ### cedente aveva rilasciato la garanzia in favore della ### S.p.A.. 
Tali evidenze, tuttavia, non sono state fornite e ciò giustifica, in via assorbente, l'espunzione dal totale richiesto dell'importo in questione (€ 20.000,00).  3.1. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opposta si osserva che è stato prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 3 del 08.01.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. 
Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###-
Dicembre-2018.pdf”). 
Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. 
La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) relativo alla seconda cessione stipulata il ### tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l.. 
A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa dalla ### S.r.l. sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (doc. n. 3 fascicolo parte opposta), nella quale il consigliere delegato dalla predetta società conferma che il credito vantato nei confronti del sig. ### per € 32.877,72 è stato ceduto alla ### S.r.l., come da cessione regolarmente pubblicata in ### della ### parte seconda, n. 141 del 30 novembre 2019. 
Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). 
In conclusione, sulla scorta della sopra richiamata documentazione si ritiene che l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza delle intervenute cessioni in blocco nonché del fatto che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli ceduti.  3.2. È infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova della preventiva escussione della #### ha prodotto la comunicazione del 17.1.2013 con cui la stessa ### in persona del ### Dott. ### facendo seguito alla richiesta di pagamento della banca ha negato la liquidazione non potendo “la posizione di che trattasi…allo stato considerarsi assistita dalla garanzia consortile” (doc. n. 6 fascicolo parte opposta). 
Di conseguenza la richiesta avanzata nei confronti degli altri coobbligati, tra cui il sig. ### non può considerarsi illegittima.  3.3. La doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi illegittimi merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente già in punto di allegazione.  ### si è limitato a denunciare in termini del tutto vaghi l'applicazione di interessi ultralegali senza operare alcun riferimento alle concrete pattuizioni contenute nel contratto sotteso alla domanda monitoria, né al tasso di interesse effettivamente applicato. 
È stato condivisibilmente affermato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 17/01/2018, n.1183) Nel caso in disamina la doglianza in questione non contiene nemmeno l'indicazione degli importi che sarebbero stati indebitamente incamerati dalla banca a titolo di interessi illegittimi.  4. In definitiva, in base a quanto argomentato l'opposizione va accolta solo in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.  ### va comunque condannato al pagamento in favore dell'opposta di € 12.877,72, oltre interessi.  5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da ### e per l'effetto ### il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ###; CONDANNA ### al pagamento in favore della parte opposta (in solido con la ### di ###, della somma di € 12.877,72, oltre interessi come da domanda monitoria; COMPENSA le spese di lite. 
Castrovillari, 19/02/2025. 
Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione dell'###.ssa ###.

causa n. 1282/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Zibellini Raffaele

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23308 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.133 secondi in data 30 gennaio 2026 (IUG:ZO-DD3222) - 1112 utenti online