N.R.G 2579/2016 TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE Verbale di udienza del 22/05/2024 Per la parte opponente è comparso l'avv. ### per delega dell'avv. ### Per la parte opposta è comparso l'avv. ### per delega dell'avv. ### Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate. ###. ### ribadisce che, come risulta dagli atti, i documenti di collaudo sono già stati consegnati; Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura in atti -OPPONENTE
E ### in persona del titolare ### (C.F. e P. I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura in atti - OPPOSTA - OGGETTO: Appalto. CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione, notificato il ###, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2016, emesso da questo Tribunale il ###, notificato in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.150,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore della ditta individuale ### di ### a titolo di saldo dei lavori “di realizzazione impianti incassati idrici, termici e climatizzazione con a corredo tubazioni, raccorderie e pezzi speciali”, eseguiti presso l'immobile di sua proprietà, sito in ### via #### eccepiva l'incompetenza per territorio ex artt. 18 e 20 c.p.c., avuto riguardo alla sua residenza e al luogo in cui l'obbligazione era sorta, non avendo il ### indicato, al momento in cui era sorta l'obbligazione, un diverso luogo per il suo adempimento.
Eccepiva, poi, la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, non avendo essa fornito alcuna certificazione di collaudo o di consegna lavori, né dell'avvenuto conferimento dell'incarico.
Contestava l'avvenuta fornitura dei macchinari da parte dell'opposta, dal momento che, nonostante il pagamento degli stessi, una macchina-motore del condizionatore, una griglia metallica interna e i telecomandi dei condizionatori non erano stati consegnati.
Specificava, poi, che l'opposta aveva eseguito dei lavori, che erano stati già da essa pagati con la somma di € 11.500,00, di cui € 7.500,00 in contanti, come desumibile dal contenuto della missiva del 21.9.2015; rappresentava che il rapporto con l'opposta si era interrotto prima dell'ultimazione dei lavori per le gravi negligenze della ditta, analiticamente specificate in citazione, e tempestivamente contestate, oltre che per il ritardo accumulato, che aveva procrastinato sine die il trasferimento nella nuova abitazione.
Infine, contestava l'ammontare richiesto, ritenuto eccessivo.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'eccessia somma richiesta e delle negligenze di cui sopra. In via riconvenzionale chiedeva, ex art. 186 ter c.p.c., l'immediata consegna del motore, dei telecomandi e della griglia metallica sopra indicati, oltre al telecomando per l'accesso alla sua villa e ai documenti di collaudo.
Si costituiva in giudizio ### di ### contestando le eccezioni formulate dalla controparte.
Eccepiva, a sua volta, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, in quanto non sollevata sotto tutti i profili di cui all'art. 20 c.p.c.; in ogni caso ne contestava la fondatezza, in quanto il pagamento della fattura n. 100 del 20.10.2015 doveva avvenire, ex art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore.
Nel merito evidenziava le contraddizioni in cui era incorsa l'opponente nella parte in cui, dapprima, aveva contestato la mancata prova del conferimento dell'incarico ad eseguire i lavori e, dopo, aveva riconosciuto sia di averli commissionati, sia di avere corrisposto la somma di € 11.500,00 e di avere richiesto la consegna dei telecomandi ed altro. Richiamava, sul punto, l'operatività dell'art. 115 c.p.c..
Specificava che tutti i macchinari erano stati da essa forniti ed installati presso l'abitazione dell'opponente.
Dichiarava che l'ammontare delle prestazioni eseguite era pari a € 30.220,67 oltre iva, di cui l'opponente aveva corrisposto la somma di € 22.220,67, al netto di iva - di cui € 15.220,67 oltre iva, come da fatture indicate e € 7.500,00 in contanti - quindi, un importo superiore a quello di € 11.500,00, indicato dalla ### Imputava i pagamenti eseguiti da quest'ultima alle singole forniture o all'acconto delle lavorazioni eseguite, analiticamente indicate.
Evidenziava, poi, che nessuna contestazione era mai stata sollevata in merito alla corretta esecuzione dei lavori, né dopo la trasmissione della fattura oggetto di decreto ingiuntivo, né dopo l'esecuzione del sopralluogo alla presenza del Consulente della ### Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in via gradata, la condanna dell'opponente alla somma che fosse emersa in corso di causa.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 28.6.2017 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con ordinanza del 17.4.2018, venivano ammesse le prove orali. All'esito, con ordinanza del 13.1.2020 veniva disposta CTU e successivi chiarimenti.
Con provvedimento dell'8.6.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.6.2023, differita all'udienza del 18.1.2024, e sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.5.2024, alla quale viene decisa.
RITENUTO IN DIRITTO Risulta incompleta l'eccezione di incompetenza sollevata tempestivamente dall'opponente, in quanto essa non ha contestato la competenza con riguardo a tutti i fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. C. Cass. n. 11781/2020), ma solo con riguardo al foro di insorgenza dell'obbligazione. In tal caso l'eccezione si ha per non proposta (C. Cass., n. 13268/2012), pertanto va dichiarata inammissibile.
Nel presente giudizio l'opposta - attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della ### ex art. 1655 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle ### (sentenza 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni sull'entità e sulla corretta esecuzione dei lavori formulate dalla parte opponente, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte (C. Cass., n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
È noto che il contratto di appalto non deve essere stipulato per iscritto ad substantiam.
Tuttavia, le stesse allegazioni della parte opponente e i pagamenti da essa eseguiti nei confronti dell'opposta consentono di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra le parti.
Invero, la ### ha ammesso di avere commissionato alla ### i lavori nell'immobile di sua proprietà, risulta dagli atti il pagamento della somma di € 22.220,67, di modo che il rapporto contrattuale può ritenersi provato.
Spetta al ### la prova dell'esatto adempimento del contratto, ovvero dell'esecuzione a regola d'arte delle opere di cui chiede il corrispettivo.
Dall'istruttoria espletata (prova orale e ### è emersa l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta; è, altresì, emersa l'esistenza di taluni vizi nella loro esecuzione, con riguardo al montaggio di un rubinetto, decentrato rispetto al lavabo, ed altre difformità, cui l'opponente ha ovviato rivolgendosi ad un'altra ditta.
Occorre innanzitutto rilevare come nel corso del giudizio l'opposta abbia consegnato all'opponente sia la certificazione degli impianti (cfr. verbale di udienza del 6.11.2018) sia un kit per il funzionamento del climatizzatore installato (pag. 5 CTU).
In ragione di ciò va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande di consegna dei documenti e dei telecomandi.
Il CTU nominato, ing. ### ha rilevato il mancato riscontro in atti di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi prima dell'intervento di sistemazione degli stessi.
Quanto al locale bagno sito al piano primo della villetta, ha appurato che il rubinetto munito di miscelatore monocomando acqua fredda/calda risultava essere installato in maniera centrata rispetto al lavabo.
Ciò per il fatto, che come riferito da parte attrice, sia il rubinetto che il lavabo, sono stati forniti dall'attrice ###ra ### e successivamente installati e sistemati da altra ditta (presumibilmente da tale ### […] ### cosa che si rilevava visivamente al momento del sopralluogo nell'impianto del lavabo, risultava essere soltanto il “decentramento” dello scarico sifonato rispetto al lavabo e quindi al rubinetto (cfr. foto nn. 07 e 08 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02).
Al fine risolvere il vizio lamentato (peraltro già risolto), ha stimato una spesa “a corpo” pari ad € 200,00 (oltre oneri di legge), compresa la fornitura, minuteria varia, manodopera ed ogni onere e magistero per dare l'opera a regola dell'arte.
In merito al “bagno blu” del piano terzo, per “occultare” l'errata installazione delle tubazioni di adduzione/scarico, la parte attrice ha fatto altresì montare un mobile-lavabo bianco, il tutto riportato nella foto scattata dallo scrivente (cfr. foto n. 09 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02). Il Consulente ha stimato un tale intervento nella somma “a corpo” pari ad € 370,00 (oltre oneri di legge), compresa la fornitura, minuteria varia, manodopera ed ogni onere e magistero per dare l'opera a regola dell'arte.
Ha valutato che il cd fenomeno di “allagamento” del piatto doccia presente nel locale WC del sottotetto durante il suo utilizzo era dovuto alla mancanza della chiusura del piatto doccia.
Mentre, al piano sottostrada della villetta, ove risultava ubicato un locale rifinito in ogni sua parte ed adibito a cucina-soggiorno con camino, non è stato rilevato alcun cattivo odore di fogna.
Ha riscontrato all'interno del bagno la presenza di un sistema di ricircolo dell'aria forzata installato a parete ed ubicato nella parte soprastante il water. Tale sistema al momento del sopralluogo risultava essere otturato con dello scotch di carta (cfr. foto n. 01 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02).
Ha ispezionato il pozzetto ubicato nella parte di rampa latistante il WC e la griglia ubicata nella immediata vicinanza (cfr. foto n. 04 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02), individuando, una volta tolto preliminarmente il coperchio del primo pozzetto, un impianto di smaltimento delle acque reflue con elettropompa di sollevamento. […] Proseguendo con l'ispezione del secondo pozzetto coperto da griglia, al suo interno risultava invece installata una condotta di scarico munita di una valvola monolitica cd antireflusso in ### il cui scopo della valvola è quello di evitare il ritorno di liquami all'interno della condotta e quindi dell'abitazione.
Tale valvola, risulta ancor più utile nel caso de quo, per il fatto, che il sistema di smaltimento delle acque reflue si trova a circa 3,00 mt dal piano cd “+0,00” (livello strada). A seguito di ciò, seppur il sistema sifonato per lo smaltimento delle acque reflue dell'abitazione non risultava essere munito di cd sfiato, si ribadisce, che al momento del sopralluogo non si rilevavano cattivi odori, in quanto la condotta di scarico risultava munita di sifone tipo ### che serve proprio a risolvere tale problematica.
Al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di presentarsi del fenomeno di cattivi odori, ha consigliato la sostituzione del sifone tipo “Firenze” con uno similare, sempre tipo “Firenze”, munito di tappo e di valvola di sfiato, il cui costo di fornitura ed installazione risulta essere pari ad € 70,00 (oltre oneri di legge), compreso minuteria varia, oneri e magistero al fine di dare l'opera completa a regola dell'arte.
Chiamato a chiarimenti, ha precisato che i lavori in esame risultano essere stati eseguiti senza un regolare capitolato d'appalto o computo metrico estimativo, che il c.d. “decentramento” delle tubature di adduzione e scarico sono espressamente dipendenti dalle tipologie e quindi geometria degli elementi sanitari che vengono installati. Buona regola vuole infatti, che gli elementi sanitari (WC, #### vasca, piatto doccia, ecc…) vanno preventivamente scelti e concordati con la ditta installatrice, al fine di effettuare la posa in opera degli impianti sottotraccia in maniera corretta, evitando il presentarsi degli inconvenienti come quelli riscontrati nell'abitazione dell'odierna parte opponente.
In merito agli impianti idraulici incassati, ha rilevato la presenza: 1) Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), un piccolo locale WC, un vano cucina/soggiorno ed un termocamino per la produzione di ### 2) Al piano terra, locali WC, una cucina e una lavanderia; 3) Al piano primo ### un locale WC.
In merito all'impianto termico incassato, risultavano presenti: 1. Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), due punti radianti ed un termo camino; 2. Al piano terra, sei punti radianti e una caldaia murale a metano; 3. Al piano primo ### due punti radianti.
Riguardo gli apparecchi installati nella villetta, si rilevavano: i. Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), un climatizzatore tipo ### da 18000 BTU Monosplit a cassetta inverter; ii.
Al piano terra, un climatizzatore tipo ### (una macchina fuori e 4 unità interne), di cui, due di potenza da 9000 BTU due da 12000 BTU, tutte a parete; iii. Al piano primo ###, un climatizzatore tipo ### composto da una macchina esterna e da due unità interne, di cui, una con potenza da 9000 BTU ed una con potenza da 12000 BTU.
A tali impianti, risultavano altresì installate due elettropompe sommerse, una tipo ### 7 VXMCV 0,75 (acque nere) ed una tipo #### da 1,5 HP comprensiva di presscontroll.
Tenendo conto del costo dei materiali verosimilmente utilizzati per realizzare gli impianti (idraulici e termici) e non visibili in quanto incassati ###, del costo dei macchinari installati (climatizzatori, termo camino e pompe sommerse) e del costo della manodopera di almeno due operai necessari per l'esecuzione dei lavori riconducibili al periodo di esecuzione di tutti i lavori nell'abitazione di parte opponente della ###ra ### risulta quanto di seguito specificato: per i lavori relativi all'impianto idraulico incassato ha indicato una stima di € 8.100,00 (iva compresa); per i lavori relativi all'impianto termico incassato € 4.200,00 (iva compresa), per i lavori relativi all'impianto di climatizzazione incassato € 1.281,00 (iva compresa); per il costo macchine climatizzazione € 7.977,00 (iva compresa); per le pompe sommerse + presscontrol € 832,00 (iva compresa), per gli apparecchi termici € 4.759,20 (iva compresa); per i lavori di realizzazione degli allacci impianti idrici e fognari extra sottotraccia un costo congruo pari ad € 2.000,00 (iva compresa), con un totale stimato di € 29.149,20 (iva compresa).
Ha, quindi, concluso affermando che, in considerazione delle somme riportate nelle fatture di parte opposta depositate in atti (€ 4.880,00+€ 3.325,72+€ 4.880,00+€ 4.820,00+€ 9.150,00+€ 663.50 il tutto iva compresa) per un totale di € 27.719,22 e dalla somma ricavata dal sottoscritto pari ad € 29.149,20, poiché la maggior parte delle lavorazioni eseguite dalla ditta ### è stata realizzata sottotraccia e quindi non visibile, si desume con buona approssimazione, che in riferimento all'importo riportato nella fattura n.100/2015 oggetto di contenzioso pari ad € 9.150,00 (iva compresa), in rapporto al totale complessivo delle lavorazioni, eseguiti globalmente in maniera corretta da parte opposta, lo stesso risulta essere congruo.
Le conclusioni del ### rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi, ben motivate, con la analitica risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della decisione.
Ebbene, l'art. 1657 c.c. espressamente stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice”.
La previsione normativa testé riportata impone di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo, ma, in difetto, risulta corretto l'operato del ### che ha utilizzato i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori).
A questo punto, alla luce della stima operata dal ### risulta fondata la pretesa creditoria della ditta ### con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, reso esecutivo con ordinanza del 28.6.2017. ### ha poi formulato un'apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per i vizi denunciati in citazione ed emersi in giudizio nei limiti sopra chiariti.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Per l'eliminazione dei vizi riscontrati, il ### tenuto conto degli interventi eseguiti da un'altra ditta, ha stimato un costo complessivo di € 640,00, iva inclusa, somma rivalutata all'attualità in € 749,44 e arrotondata in € 750,00. Null'altro può essere riconosciuto per l'allegato pregiudizio estetico, dal momento che l'opponente, ove avesse ritenuto inaccettabile la soluzione prospettata anche dalla ditta successivamente incaricata, ben avrebbe potuto ottenere l'integrale rifacimento delle opere.
Dunque l'opposta va condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma indicata, all'attualità, in favore dell'opponente.
Nessuna prova del termine di consegna dei lavori risulta fornita in giudizio, dunque nessun ritardo può essere imputato all'opposta. ### della controversia consente di compensare per un quinto le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione dei residui 4/5 nei confronti dell'opposta.
Le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00 parametri minimi tenuto conto della nota spese depositata dall'opposta) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.540,00, su cui operare la disposta compensazione.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per 1/5 a carico dell'opposta e per 4/5 a carico dell'opponente. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2579/2016, vertente tra #### e ### di ### in persona del titolare ###, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2016, emesso da questo Tribunale il ###, esecutivo con ordinanza del 28.6.2017; 2. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale formulata da ### e, per l'effetto, condanna ### di ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 750,00, all'attualità; 3. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di consegna dei documenti e dei telecomandi; 4. Compensa per un quinto le spese di lite e condanna ### al pagamento in favore di ### di ### dei residui quattro quinti, che liquida in € 2.032,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge; 5. Pone le spese di CTU definitivamente per 1/5 a carico dell'opposta e per 4/5 a carico dell'opponente.
Così deciso in ### il ###. ###
causa n. 2579/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena