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R.G.N. 4765/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765/2021 del R.G.A.C.C, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 27.6.2025, TRA ### “### ROAD”, C.F.: ###, con sede #######, località ### n.1, in persona del leg. rapp. p.t., ### C.F.: ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n.2, giusta procura in atti; E ### C.F.: ###, nata a Napoli il ### ed #### C.F.: ###, nato a ### il ###, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, ### C.F.: ###, nata a ### il ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ####, alla via D. Chiesa n.2, giusta procura in atti; Oggetto: appello - risarcimento danni.
Svolgimento del primo e secondo grado del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ed ### nella qualità di genitori della minore, ### come innanzi identificata, adivano, davanti al Giudice di ### di #### la ### “on the Road”, in persona del legale rappresentate p.t., per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dalla minore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'incidente occorso in data ### presso la predetta struttura.
In dettaglio, parte attrice deduceva che: - in data ###, alle ore 16:00 circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura.
Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori e, precisamente: - eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di pace adito, atteso che nell'atto introduttivo veniva richiesto il risarcimento dei danni quantificati in euro € 6.640,99, dunque, in una somma maggiore al valore di competenza del giudice di pace adito; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; - nel merito, la genericità della domanda, per come prospettata, e l'infondatezza dei fatti rappresentati.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento della consulenza medico legale.
All'esito della decisione, il GDP adito, nel respingere tanto l'eccezione di incompetenza per valore che quella di improcedibilità della domanda, emetteva la sentenza n. 99/2021 depositata il ###, con la quale così statuiva: “- dichiara la responsabilità dell'### - Conseguentemente lo ### in persona del lrpt, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma che di € 4.504,75, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo; - lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”.
Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui agli artt. 38 sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio e 167 c.p.c., e genericità della domanda per non avere compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; con adozione degli opportuni provvedimenti; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dai ###ri ### ed ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; - condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed oneri come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
In particolare, l'istante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 e 320 c.p.c., per incompetenza del giudice di pace adito; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per non essere stato rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita; la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per genericità della domanda; in ogni caso, la infondatezza della domanda e l'erronea valutazione delle prove.
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, per contrastare il proposto gravame e chiedere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art. 342 c,p.c.; - l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi; - condannarsi esso appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e cpa come per legge”.
Sicché, instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 15.2.2022, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Assegnato il fascicolo alla scrivente il ###, in data ### veniva celebrata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del 18/9/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, deve essere vagliata l'eccepita incompetenza per valore del giudice adito nel primo grado di giudizio.
Come è noto, la competenza del giudice di pace è disciplinata all'art. 7 del codice di rito che, sotto la vigenza della disposizione illo tempore applicabile, prevede, per le cause relative a beni mobili, una competenza limitata al valore di euro 5.000,00, quando dalla legge non sia attribuita alla competenza di altro giudice.
Per giunta, ai sensi di quanto dispone l'art. 10 del codice di rito, il valore della causa è liberamente stabilito dall'attore allorché individua l'oggetto e il quantum della domanda, ed è lo stesso attore, quindi, a poter anche limitare il valore della domanda, chiedendo al giudice, attraverso la clausola di contenimento, che non si oltrepassi il limite della competenza del giudice adito, come innanzi precisata.
Invero, con un orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare l'importo accertabile dalla sentenza (cfr. Cass. S.U. 26/11/2021, n. ###; Cass. n. 18065/2022).
Pertanto, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata, che deriva dall'operatività della clausola di contenimento, va intesa come una forma di emendatio libelli, che, come tale, non muta gli elementi costitutivi della domanda e si limita ad una diversa quantificazione del danno.
E' nota, infatti, la distinzione tra emendatio e mutatio libelli, laddove la prima consiste in una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione; la seconda, consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, si incida sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, davanti al Giudice di pace la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa di cui all'art. 320 c.p.c., che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (cfr. Cass., n. 23774/2025).
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del verbale di prima comparizione delle parti dell'11.01.2018 (fascicolo 369/c/2018), emerge che, all'esito, il GDP rinviava ad un'ulteriore udienza per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione dell'incompetenza per valore; alla successiva udienza del 29/03/2019, parte attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, riduceva espressamente il quantum della domanda risarcitoria ad euro 5.000,00 e, conseguentemente, l'impugnata sentenza condannava la convenuta struttura al risarcimento dei danni liquidati in complessivi euro 4.504,75, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo, così rispettando il vincolo della domanda e non incorrendo, peraltro, in vizi di ultrapetizione.
Ragion per cui si ritiene che, correttamente, la sentenza di primo grado abbia ritenuto superata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa dell'odierna appellante, per effetto della clausola di contenimento quantitativo della domanda, di cui parte attrice si è avvalsa prima della maturazione delle preclusioni processuali.
Il motivo di appello, quindi, va rigettato.
Va ulteriormente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita. ### ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui stabilisce che “non sussiste improcedibilità della domanda, non essendo prevista dalla normativa vigente (per le ipotesi di risarcimento danni è prevista, di contro, la negoziazione assistita)”, sul presupposto di aver sollevato l'ulteriore eccezione del mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio relativo alla negoziazione assistita.
Risulta che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ( pag. 5 e 9), parte attrice eccepiva l'omesso espletamento della mediazione, eccezione poi ribadita alle udienze dell'11/1/2018 e del 29/3/2019.
Tale eccezione, come già chiarito dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata, in quanto la controversia in esame non rientra nelle materie per le quali la normativa vigente stabilisce l'obbligo della mediazione ai fini di procedibilità della domanda.
In effetti, la materia in esame rientra tra le materie per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “### urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligo della negoziazione assistita per proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro.
Cionondimeno, l'improcedibilità per omesso espletamento della negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, nel caso di specie, tale circostanza non appare trovare riscontro dall'esame degli atti di causa e dei verbali di udienza.
In mancanza del rispetto del termine di cui innanzi, l'eccezione di improcedibilità appare quindi infondata.
Deve a questo punto esaminarsi il gravame nel merito.
Con il proposto appello, la ditta “On the Road” ha impugnato la sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito della caduta avvenuta presso l'area giochi esterna, deducendo, in particolare, la genericità dei fatti dedotti da parte attrice in primo grado e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del ### Orbene, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
Anzitutto, quanto alla dedotta genericità della domanda di risarcimento, la stessa non è meritevole di pregio.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., debba essere valutata non in astratto, ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013).
Nella fattispecie, si osserva che l'eccepita nullità della domanda non trova riscontro negli atti di causa, considerato che parte attorea ha sufficientemente contestualizzato i fatti denunciati sotto il profilo spazio-temporale e che, dall'esame della comparsa di costituzione della convenuta, risulta che quest' ultima ha regolarmente esercitato il diritto di difesa, contestando quanto denunciato dai genitori della minore e proponendo, in parte, una differente ricostruzione delle circostanze di fatto.
In tal modo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha raggiunto lo scopo e la dedotta nullità non sussiste.
Ciò chiarito, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che la dinamica dell'evento dannoso, come esposta in citazione, ha trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria.
Per l'esattezza, secondo l'appellante, la dinamica dei fatti emersa dalla escussione dei testi risulterebbe diversa da quella raccontata in atti, non emergendo la circostanza che "...la bambina cadeva dal tronco dell'area giochi, che aveva la maniglia per la presa da un solo lato...", come invece statuito in sentenza.
Al riguardo, si rileva che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, la responsabilità per i danni arrecati alla minore nell'episodio occorso il ###, vada certamente ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. che individua una forma di responsabilità extra-contrattuale oggettiva che attenua l'onere probatorio per il danneggiato a fronte di una presunzione di responsabilità del custode della res dalla quale il fatto illecito scaturisce. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere, gravante sul custode, in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa, di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; 23.1.1985, n. 288).
Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode, essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. , ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito ( Cass. n. 2332/2018).
Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent. 20943/2022), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Quanto all'individuazione del custode poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì in base alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa.
Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975).
Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art. 2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori.
Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei clienti ed in buono stato manutentivo.
Pertanto, quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali.
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017).
Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Anzitutto, i testi di parte attrice hanno fornito una versione chiara, coerente e concordante circa la dinamica dell'incidente, attestando entrambi che, al momento del sinistro, la minore stava utilizzando le giostre e che le stesse non si presentavano sicure stante l'assenza di una maniglia nella giostrina su cui giocava la minore (cfr. dichiarazione del teste ### e la presenza di pietrisco sul suolo sottostante (cfr. dichiarazione del teste ### e ###.
Tali dichiarazioni risultano attendibili, coerenti e logicamente motivate, né emergono elementi idonei a inficiarne la credibilità anche se rese da persone legate da rapporti parentali le quali assistevano direttamente al fatto, ivi trovandosi per partecipare ai festeggiamenti della prima comunione della minore (cfr. sul punto l'orientamento pacifico della Suprema Corte per cui “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”, Cass. Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) Diversamente, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla parte convenuta in primo grado e oggi appellante non risultano idonee a smentire efficacemente la suddetta ricostruzione: deve considerarsi che questi testi non hanno assistito personalmente all'evento perché non si trovavano nell'area esterna alla struttura e, quindi, nulla hanno saputo riferire circa le modalità con cui si verificava il sinistro, ma hanno entrambi confermato la presenza in sala di una bambina che piangeva perché si era fatta male e che presentava sul volto delle macchie di sangue.
Nel dettaglio, il teste ### riferiva che, recatosi presso altra sala rispetto a quella dove stava pranzando, notava una bambina in braccio ai suoi genitori che piangeva (“A questo punto mi sono avvicinato per chieder ai predetti genitori cosa fosse successo e gli stessi rispondevano che la loro figlia era caduta e si era fatta male”).
Anche il teste ### riferiva di aver visto una bambina in presenza dei propri genitori “che piangeva ed aveva una escoriazione con una lieve macchia di sangue”.
Quanto poi riferito dai summenzionati testi, circa il fatto che ai clienti dell'### era inibito l'accesso alle giostre (### in particolare, riferiva che non era presente alcun tronco di legno o ferro all'interno del parco giochi e che c'era un castello con una rete), va evidenziato che ciò non trova alcun riscontro probatorio in atti.
Invero, l'intera difesa dell'appellante si è limitata ad affermazioni generiche sulla inaccessibilità delle giostre ai terzi e sulla loro regolarità manutentiva, senza offrire concreti riscontri documentali, né elementi specifici idonei ad escludere il nesso causale tra l'utilizzo della giostra e l'evento dannoso.
Parimenti ininfluente è la deduzione relativa alla responsabilità dei genitori della minore.
Non è emerso alcun comportamento negligente degli stessi idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La vigilanza genitoriale, infatti, non esclude né attenua automaticamente la responsabilità del custode di strutture ludiche destinate all'uso dei minori, gravando sul gestore un obbligo particolarmente rigoroso di manutenzione e sicurezza.
Sulla gravità dell'incidente e sulle reali ferite riportate dalla minore si ritiene di non poter prendere in considerazione le valutazioni dei testimoni dell'appellante, i quali, essenzialmente, riferiscono di mere escoriazioni sul volto della bambina: sul punto, infatti, determinante quanto riportato nel verbale di ### della struttura ospedaliera, presso la quale la minore veniva visitata, in cui è dato leggere testualmente che “la paziente presenta ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera. Si procede a sutura con 4 punti cute previa completa toilette locale e recentazione dei margini con buon risultato estetico”.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente accertato la responsabilità della struttura appellante e il conseguente obbligo risarcitorio, avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme di diritto.
Da ultimo, la censura in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla minore è inammissibile poiché, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio dispositivo, parte appellante si è limitata a dolersi di una quantificazione “eccessiva” del danno, senza indicare alcun errore tabellare o matematico in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, né proporre una liquidazione alternativa.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del disputatum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), della natura delle questioni trattate, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta, oltre l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 D.M. 55/14). P.Q.M. Il Tribunale di Benevento, ###, in persona del G.U. dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### quale legale rapp.te p.t. dell'### “On the road”, contro ### e ### quali genitori di ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite liquidate in complessivi € 2.211,30, oltre accessori come legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
Manda alla ### per gli adempimenti di rito.
Così deciso in ### il ### Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 4765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria