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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 10/2026 del 23-01-2026

... la qualifica di commis di sala (aiuto cameriere di ristorante); - per il 2017 dall' 8 di aprile sino al 12 ottobre, con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, 40 ore settimanali, ed inquadrata nel 5° livello con la qualifica cameriere di bar; - per il 2018 dal 10 luglio sino al 30 di settembre, con contratto di lavoro nuovamente di tipo part-time a 24 ore settimanali, ed inquadramento al 6° livello con la qualifica di ### cuoco; - per il 2019 dal 16 aprile al 30 giugno e di poi dal 2 luglio al 15 ottobre, dapprima con contratto di tipo part-time a 24 ore settimanali e successivamente a tempo pieno, con inquadramento sempre al 6° livello con la qualifica di ### cuoco; - per il 2020 dall'11 giugno al 30 settembre, con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, 40 ore settimanali, ed inquadramento al 5° livello come cassiere bar-ristorante; - Di aver sempre svolto, sin dall'inizio, le stesse mansioni, ovvero, durante le ore diurne quelle di cuoca e di barman e responsabile della cassa, mentre la sera quelle di cuoca e cassiera e ciò per sette giorni consecutivi, ovvero dal lunedì alla domenica; - Di aver sempre osservato, tutti i giorni, il seguente orario di lavoro: dalle ore (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE - ### In persona del dott. ### in funzione di giudice del ### a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 20.01.2026), ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 524/2023 vertente TRA ### (C.F. ###) elett.te domiciliata in #### 6, presso lo studio della sottoscritta ### (C.F.  ###), che la rappresenta e difende, RICORRENTE E ### in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “### di ### Antonino”, cod. fisc. ###, partita iva n. ###, RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: accertamento svolgimento lavoro straordinario.  CONCLUSIONI: come in atti. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ### ha convenuto in giudizio ### in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “### di ### Antonino”, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 “condannare, per le causali di cui in premessa, il sig. ### nato a ### il ###, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “### di ### Antonino” con sede ###, cod., fisc. ###, partita iva n. ### al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 38.765,05, per come sopra meglio specificato, o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto all'effettivo soddisfo.”.   A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: - Di aver lavorato, con contratti di lavoro stagionale, alle dipendenze del resistente ininterrottamente per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; - Di aver prestato la propria attività: per l'anno 2016, dal 27 marzo sino al 20 ottobre; per i successivi anni 2017, 2018 e 2019 dal 1° aprile sino al 20 ottobre; per l'anno 2020 dall'11 giugno sino al 30 settembre; - Che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato in tal modo: - per il 2016, solo dal 18 maggio al 30 maggio, con contratto di lavoro stagionale di tipo part-time di tipo orizzontale a 18 ore settimanali, ed inquadrata nel 6° livello con la qualifica di commis di sala (aiuto cameriere di ristorante); - per il 2017 dall' 8 di aprile sino al 12 ottobre, con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, 40 ore settimanali, ed inquadrata nel 5° livello con la qualifica cameriere di bar; - per il 2018 dal 10 luglio sino al 30 di settembre, con contratto di lavoro nuovamente di tipo part-time a 24 ore settimanali, ed inquadramento al 6° livello con la qualifica di ### cuoco; - per il 2019 dal 16 aprile al 30 giugno e di poi dal 2 luglio al 15 ottobre, dapprima con contratto di tipo part-time a 24 ore settimanali e successivamente a tempo pieno, con inquadramento sempre al 6° livello con la qualifica di ### cuoco; - per il 2020 dall'11 giugno al 30 settembre, con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, 40 ore settimanali, ed inquadramento al 5° livello come cassiere bar-ristorante; - Di aver sempre svolto, sin dall'inizio, le stesse mansioni, ovvero, durante le ore diurne quelle di cuoca e di barman e responsabile della cassa, mentre la sera quelle di cuoca e cassiera e ciò per sette giorni consecutivi, ovvero dal lunedì alla domenica; - Di aver sempre osservato, tutti i giorni, il seguente orario di lavoro: dalle ore 07,30 alle ore 19,30 e dalle 21,00 alle ore 02,00; - Di aver lavorato tutti i giorni festivi infrasettimanali; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 - che, pertanto, in riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta e all'orario lavorativo osservato, ha diritto, ai sensi del ### per il settore ### e ### del 2014 e successivi rinnovi, ad un trattamento economico e normativo pari almeno a quello di un lavoratore inquadrato nella qualifica professionale di lavoratore a tempo pieno al 4° livello; - che, pertanto, è stato sollecitato l'intervento dell'### del ### - ### di ### il quale ha concluso la propria attività accertando la mancata corresponsione di quanto dovuto per la mensilità di settembre 2018, per l'importo pari ad €. 1.157,44. 
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si è costituita in giudizio. 
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi. 
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.   Quanto alla domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, deve rammentarsi che il lavoratore, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve provare: che il datore di lavoro, col conferimento delle mansioni superiori di cui si chiede il consolidamento, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente contingente, utilizzando in modo stabile e duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr.  4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che, in caso di mansioni promiscue, vi sia prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, che abbia, cioè, comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della qualifica rivendicata.   Alla luce dei principi sopra richiamati, il lavoratore ha un onere di allegazione e di prova degli elementi posti a base della domanda che non si esaurisce nella individuazione del livello e del profilo professionale rivendicato, costituendo esso solo un passaggio del procedimento logico-giuridico tracciato dalla giurisprudenza. Si consideri, infatti, che la Suprema Corte ha chiarito l'ampiezza e il contenuto del suddetto onere di allegazione, affermando che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (### specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV ###, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 8025 del 21.5.2003, Ord. 5546/2021).   Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo e, infine, raffrontando i risultati della prima indagine con i testi normativi individuati nella seconda.   Nel caso di specie tale onere non è stato assolto. Parte ricorrente si è limitata ad indicare in ricorso le mansioni realizzate e il livello preteso, omettendo del tutto di allegare i passaggi richiesti dalla giurisprudenza in ordine alla corretta individuazione delle mansioni espletate, all'esame delle declaratorie contrattuali previste dal ### di settore e infine al raffronto tra le mansioni assegnate e le declaratorie, al fine di individuare la coincidenza tra le prime e le seconde. Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.   Per ciò che concerne la domanda di pagamento delle differenze retributive da svolgimento di lavoro straordinario e festivo, si osserva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.09). 
In virtù del suddetto principio, si ritiene che non sia stata fornita la prova in ordine al lavoro straordinario e festivo, non avendo i testi confermato la presenza giornaliera per tutto il periodo di causa e neppure l'effettiva osservanza di un orario di lavoro superiore a quello pattuito. La teste ### ha riferito di vedere la ricorrente uscire di casa alle ore 7:00 e rientrare alle ore 01:00/02:00; di recarsi al bar presso cui lavorava la ricorrente quattro/cinque volte a settimana in orari differenti e di non sapere nulla sullo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi. 
Il teste ### ha dichiarato: “posso dire che io andavo in piazza alle ore 8,00 e rimanevo per circa 20 minuti e vedevo la ricorrente al lavoro; non posso sapere gli orari specifici; poi andavo al bar a fianco alle ore 12,00 e vedevo la ricorrente al lavoro; la sera quando uscivo con la famiglia in piazza la vedevo al lavoro; io mi ritiravo verso le ore 22,00- 22,30 circa e vedevo la ricorrente al lavoro; andavo in piazza circa 3-4 volte alla settimana e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 i fine settimana sempre.” Ed ha aggiunto: “posso dire che i giorni festivi in cui io frequentavo la piazza la ricorrente era al lavoro.”. 
Le suddette dichiarazioni, anche valutate in combinato, non si ritengono sufficienti a provare lo svolgimento di lavoro straordinario e festivo della ricorrente. I testi, infatti, frequentavano il luogo dove si trova il locale in cui era impiegata la ricorrente, solo per poche ore al giorno e nemmeno tutti i giorni della settimana. Ciò esclude che abbiano avuto una conoscenza diretta delle ore lavorative effettivamente prestate dalla lavoratrice tutti i giorni in cui è stata dipendente. A ciò si aggiunga che il teste ### ha affermato di non essere a conoscenza degli orari specifici effettuati dalla ### Non mutano il convincimento ora espresso le dichiarazioni dei testi ### e ### rispettivamente figlia della ricorrente e compagno della ### residenti nella provincia di #### e il ### oltre a non potersi considerare pienamente attendibili in virtù del rapporto parentale che li lega alla ricorrente, sono residenti nella provincia di ### Essi hanno riferito di essersi recati in ### tutti gli anni e per tutti i mesi lavorati dalla ### “per fare un po' di vacanza”. Anche a voler credere che i due testi per anni si sono trasferiti per circa sei mesi l'anno in ### per fare un po' di vacanza, considerata la loro non piena attendibilità per quanto sopra detto, si crede che le loro affermazioni non siano sufficienti a ritenere raggiunta la prova rigorosa richiesta per l'accoglimento della domanda di pagamento degli straordinari e delle giornate festive lavorate. 
Infine, per ciò che concerne la domanda di pagamento della mensilità di settembre 2018 pari a euro 1.157,44, considerato che l'onere di provare il pagamento incombeva sul debitore datore di lavoro e che la sua mancata costituzione in giudizio esclude l'assolvimento del suddetto onere, si ritiene che la domanda debba trovare accoglimento. 
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda accolta pari a euro 1.157,44 e dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.157,44, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo; 2) rigetta le altre domande; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 3) condanna parte resistente al pagamento in favore dell'### delle spese di lite, che liquida in euro 657,00 per compensi ed esborsi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.  ###, 23/01/2026 

Il giudice
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026


causa n. 524/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ugo Iannini

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1098/2025 del 15-07-2025

... srl, un centro odontoiatrico , oltre al prestigioso ristorante ### in ### Versa un assegno per il mantenimento del primo figlio ### (€ 600,00 mensile).Egli è dunque un imprenditore attivo su più settori anche differenti (dalla medicina alla ristorazione) , ha una ### è proprietario esclusivo di un immobile a ### . Le dimissioni volontarie dalla ### di ### (da cui traeva uno stipendio mensile di € 3500,00) non possono che giustificarsi proprio alla luce delle più lucrose attività imprenditoriali poi seguite. La resistente ha rilevato, senza essere contestata, che egli si permette costosi viaggi, vacanze natalizie ad #### fine settimana a ### nonché trasferte, per seguire la squadra del cuore, nelle varie capitali ### La resistente ### è dipendente presso la ### filiale di ### piazza ### gode di uno stipendio di € 2.800,00 netti mese per 13 mensilità; è intestataria formale del 100% della quota della ### srl, di cui è ### ed ha venduto in tale veste l'appartamento, patrimonio della società in ### piazzale ### 3 incassando l'intero prezzo di € 585.000,00 (doc. 44 fascicolo ricorrente) di cui ha mantenuto piena ed esclusiva disponibilità. Sembrerebbe pagare il mutuo della (leggi tutto)...

testo integrale

5538 / 2022 R.G. N. Sent. N. Cron.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa ### rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 55553388 //22002222 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. #### del foro di ### RICORRENTE contro: ### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti ### e ### del foro di Milano RESISTENTE CURATORE DEI FIGLI MINORI nella persona dell'avv. ### del foro di ### E con l'intervento necessario del
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati all'udienza del 25.2.25, che qui si intendono richiamati.  ### per l'accoglimento della domanda ### E ### Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente. ### conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi. Permetteva il fatto di essersi sposato, dopo alcuni anni di convivenza more uxorio, con rito civile a ### il 18 ottobre 2011, con matrimonio debitamente trascritto in ### che dall'### erano nati tre figli ### e ### gemelli, in data 23 ottobre 2009, e ### in data 3 dicembre 2013. Asseriva di essere direttore generale presso la fondazione ### di ### sebbene poi nella primavera 2022 aveva lasciato il detto posto di direttore amminitrativo, mentre la moglie era ### presso la ### nella sede di ### a ### Affermava che la coppia era in crisi da tempo , soprattutto dopo che la scoperta, nel dicembre 2018, del tradimento della moglie che aveva avuto reazioni scomposte alla richiesta di chiarimento da parte di lui con comportamenti scomposti ed aggressivi fino a giudngere ad intenti di tipo suicida, riferiva che la crisi si era aggravata dopo la pandemia da ### e la correlata condizione di restrizione domestica e come ciò aveva coinvolto in modo deciso anche i minori. Affermava che i coniugi avevano anche stabilito di gestire i tre figli minori in modo alternato presso la casa coniugale con il padre che si occupava dei figli durante la settimana portandoli a scuola e alle attività sportive e sociali, alternandosi con la madre per i fine settimana, ma andando a dormire nel piccolo appartamento in ### vicino alla casa familiare, in via ### 50; mentre la moglie, che aveva acquistato un appartamento in ### tornava a ### di solito la sera infrasettimanale. Si soffermava a evidenziare le condizioni della figlia ### che, seguita dai professionisti della A.B.A. ### e ### di ### in collaborazione con l'### era anche stata ricoverata presso detta struttura in gravi condizioni tanto da aver avuto il trattamento con sondino nasogastrico, flebo e integrazione. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con declaratoria di addebito a carico della moglie, chiedeva l'affido esclusivo dei minori con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, lasciava al Tribunale la determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario, instando per il 50% delle spese straordinarie, in via subordinata in caso di affido condiviso chiedeva che le decisioni prevalenti con riguardo alla salute di ### fossero riconosciute in via esclusiva a lui. Chiedeva l'audizione dei minori e una CTU sulla idoneità della resistente, anche in considerazione del diritto di visita della medesima. 
Si costituiva la resistente che contestava in modo deciso sia la richiesta di affido esclusivo che la declaratoria di addebito richiesta dal ricorrente, pur concordando con lo stesso circa la crisi irreversibile della coppia e l'esito vano dei tentativi di raggiungere un accordo consensuale. Riportava spregevoli comportamenti del marito sia in termini di prevaricazione , anche sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà, che nei rapporti con la prole che da questi veniva aizzata contro di lei. Si soffermava a riportare la storia di coppia ed anche delle stesse volontà della famiglia di spostarsi a vivere a ### soffermandosi sull'atteggiamento ipercontrollante e geloso del marito (meccanismo posto all'interno dell'auto piuttosto che un'aggressione fisica patita) oltre che evidenziando , a suo dire, anche una incapacità del ricorrente a svolgere il ruolo paterno per il particolare narcisismo che gli riconsoceva. Assumeva di essere in aspettativa dal lavoro non retribuita e riportava analiticamente la situazione grave di figli rilevando le frasi ingiuriose che gli stessi utilizzavano tra loro e nei confronti di lei. Concludeva chiedendo la declaratoria di addebito della separazione a carico del marito, l'affido in via esclusiva a sé dei figli minori con assegnazione della casa coniugale, chiedeva un assegno di € 700,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo che la metà del mutuo esistente sulla casa fosse posto a carico del ricorrente, si rimetteva sulla disciplina del diritto di visita del padre, chiedendo CTU su di lui.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.11.2022 il giudice emetteva i provvedimenti provvisori - autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto; affidava i figli minori provvisoriamente a entrambi i genitori con collocamento di ### e ### presso il padre e di ### presso la madre, nelle rispettive abitazioni ove già risultavano risiedere, disciplinava il diritto di visita del padre per il minore ### lasciando all'accordo libero fra la madre e ### e fra la madre e ### la visita materna, poneva a carico del ricorrente, per il mantenimento ordinario dei due figli ### e ### un assegno di € 500,00 (euro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ### oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnando la casa coniugale alla resistente. Ritenuto tuttavia necessario approfondire la situazione dell'intero nucleo familiare si disponeva CTU nominando il dott. ### A seguito del deposito ### f.f., a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30 maggio 2023, a parziale modifica della precedente ordinanza 25 novembre 2022, così statuiva:” a) dispone l'affidamento dei minori #### e ### al ### territorialmente competente per il Comune di ### con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre; b) ### curatore speciale dei minori l'avv. ### del foro di ### c) ### che l'ente ### mantenga il collocamento dei figli minori ### e ### presso il padre e del minore ### presso la madre; d) ### che l'Ente affidatario attivi prontamente in favore dei due minori ### e ### un percorso di sostegno psicologico … omissis e) ### che il servizio sociale affidatario ponga in essere ogni adeguato intervento di sostegno e supporto psicologico e/o terapeutico o esame medico specialistico ritenuto necessario per i minori; f) ### che i genitori collocatari possano assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, ovvero relative alla vita quotidiana degli stessi e così che il genitore che li abbia tutti e tre durante i periodi di visita pur sempre nel rispetto delle loro inclinazioni, aspirazioni e della loro volontà; g) ### che il SS affidatario predisponga una fase iniziale di interventi educativi domiciliari presso entrambe le residenze dei genitori, durante alcuni momenti di copresenza dei tre minori, con finalità osservativa e di supporto; h) ### che il SS ponga in essere un'attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare; i) Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora ### al ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori ### e ### assegnando alla resistente termine di otto mesi per il rilascio della stessa; j) ### che il diritto di visita dei genitori si svolga nel seguente modo: a - week end alterni dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 20.00 (in modo che ogni week i tre fratelli stiano assieme dalla madre o dal papà) b - due sere infrasettimanali i tre minori staranno con ciascun genitore (una sera madre e una sera padre) dalle 18.00 fino alle 21.00 c - nelle settimane in cui i tre figli staranno nel week end dalla madre, una seconda sera infra settimanale ### starà dal papà dalle 18.00 alle 21.00; d - nel periodo estivo i tre figli staranno due settimane consecutive con ciascun genitore (nell'estate 2023 le settimane saranno non consecutive) e - nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore f - nel periodo pasquale tre giorni con ciascun genitore g - metà delle festività annuali (25/04, 1/05, 2/06, 1/11, 8/12) per ciascun genitore alternandole negli anni m) conferma per il resto le condizioni di tipo economico previste con l'ordinanza precedente”. Il provvedimento, reclamato dalla resistente, veniva modificato per l'assegno riconosciuto alla stessa per il minore. 
La causa, dopo svariate udienze di comparizione anche per seguire la situazione dei minori con l'ausilio del nominato ### e con i depositi delle varie relazioni che si sono susseguite, si istruiva con l'interrogatorio formale della resistente. Le parti rinunciavano alle rispettive domande di addebito e la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.25, ove si davano i termini per il deposito degli atti conclusionali ai sensi dell'art. 190 cpc Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione. 
Le parti hanno rinunciato alla reciproca richiesta di addebito e pertanto essa non si esamina da parte di questo Collegio. 
Sono questioni oggetto di esame : - l'affido dei figli, con il conseguente collocamento - l'assegno di mantenimento per la prole.  - Sull'affido ### le parti hanno chiesto in via principale l'affido esclusivo dei tre figli minori, con il collocamento presso la casa coniugale. ### di contro, ha evidenziato la necessità di prorogare l'affido ai SS alla luce della grave situazione coinvolgente i genitori . 
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore; sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative. 
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. ### condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica. 
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare; soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia. 
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi. 
Ma, nella odierna fattispecie non si rinvengono elementi atti a fondare né l'affido condiviso , né, ancor meno quello esclusivo pure richiesto dalle parti ciò per come l'approfondita istruttoria svolta nel corso del giudizio ha appurato. 
Vale ricordare che già con la CTU espletata fin dalla fase presidenziale venivano evidenziati gravi fragilità genitoriali e forte disagio dei minori afferente il clima disfunzionale che vi era all'interno della famiglia.
Il nominato ### dr. ### infatti ha affermato quanto segue: “ La situazione familiare esaminata appare particolarmente grave nell'intenso malessere evidenziato dai tre minori (di cui il grave disturbo alimentare di ### è solo l'apice) e nella dinamica di alleanze polarizzate presente in essa. ### peritale evidenzia l'inconfutabile invischiamento dei tre figli nel conflitto coniugale. Questo invischiamento (il quale si aggiunge alla loro esposizione alla cruenta e persistente litigiosità di coppia) è stato agito da entrambi i genitori, in particolare il padre nei confronti dei gemelli e la madre nei confronti dell'ultimogenito. Ciascun genitore ha proposto ai figli alleati a lui o a lei, una visione pesantemente negativa dell'altro genitore. Il risultato di tutto ciò è visibile negli schieramenti familiari: i gemelli con il padre; ### con la madre. Un'ulteriore aggravante sta nel fatto che anche per l'età adolescenziale di ### e ### gli stessi mettono in dubbio la futura continuazione della loro relazione con la genitrice.  ### riesce ancora ad esprimere pur nel timore, il suo desiderio di riavvicinarsi al padre, anche presso l'abitazione paterna. E' intenso il desiderio dei tre figli di riprendere una frequentazione tra loro, oggi molto limitata dalla scelta materna di non ottemperare al provvedimento in vigore, non lasciando andare ### presso l'abitazione paterna”. 
E' lo stesso CTU che ipotizza, per il benessere dei minori l'affido all'Ente, poi fatto proprio dal giudicante.  ### ancora in fase presidenziale allora così disponeva: “ A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.5.23; letta l'espletata CTU che, per completezza e specifico approfondimento tecnico, nonché per la stessa concorde conclusioni da parte dei periti di parte per quanto concerne il proposto affido all'ente, non può che essere fatta propria dalla scrivente; rilevato che il malessere, ampiamente manifestato dai tre figli pesantemente invischiati nel conflitto coniugale dai genitori che hanno volutamente portato i minori a schierarsi dalla propria parte, impone l'immediata limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, che non risultano al momento in grado di gestire al meglio i minori ed il malessere che gli stessi, in modo differente, presentano; che alla luce del collocamento che deve essere mantenuto appare necessario procedere all'assegnazione della casa coniugale al padre con cui restano i due gemelli e che pertanto necessitano di riappropriarsi di maggiori spazi; ### parziale modifica ed integrazione della precedente ordinanza del 25.11.22: a) dispone l'affidamento dei minori ### (n. ### il ###), #### (n. ### il ###) e ### (n. ### il ###) al ### territorialmente competente per il Comune di ### con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre in ordine alle decisioni più importanti da assumersi nell'interesse della prole, in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, decisioni che, pertanto, verranno assunte direttamente dall'### dopo aver sentito entrambi i genitori. Attribuisce al ### affidatario anche il potere di tenere i rapporti con le istituzioni scolastiche frequentate dai minori e con le ### (in particolare per quanto concerne ###. Resta inteso che, nell'esercizio delle loro prerogative genitoriali, i genitori non affidatari della prole hanno il diritto ad essere informati sulle questioni di massima importanza che riguardano la vita dei figli (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). 
Resta, altresì, inteso che se le decisioni dell'### in tema di educazione, istruzione e salute dei figli, dovessero comportare delle spese di natura straordinaria, queste ultime dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; b) ### speciale dei minori l'avv. ### del foro di ### che rappresenterà i minori nel corso del presente processo e che dovrà esprimere, di concerto ed in collaborazione con il ### affidatario, il proprio parere in ordine a tutte le scelte inerenti le decisioni scolastiche, educative, sanitarie, di residenza e di cura nell'esclusivo interesse dei minori; c) dispone che l'### salva diversa determinazione di questa ### mantenga il collocamento dei figli minori ### e ### presso il padre e del minore ### presso la madre; d) dispone che l'### attivi prontamente, in favore dei due minori ### e ### un percorso di sostegno psicologico, reputato funzionale anche ad una rielaborazione delle vicende familiari; e) dispone che il ### affidatario, in collaborazione con il ### familiare ### - ### eventualmente anche con l'ausilio laddove necessario di professionisti privati, ponga in essere ogni adeguato intervento di sostegno e supporto psicologico e/o terapeutico o esame medico specialistico ritenuto necessario per i minori; f) prevede che i genitori collocatari possano assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, ovvero relative alla vita quotidiana degli stessi (es. uscite e frequentazioni amicali dei figli; regime alimentare; abitudini domestiche etc.) e così il genitore che li abbia tutte e tre durante i periodi di visita pur sempre nel rispetto delle loro inclinazioni, aspirazioni e della loro volontà; g) ### che il SS affidatario predisponga una fase iniziale di interventi educativi domiciliari (### presso entrambe le residenze dei genitori, durante alcuni momenti di copresenza dei tre minori, con finalità osservativa e di supporto; h) ### che il SS ponga in essere un'attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, predisponendo altresì i percorsi di supporto alla genitorialità per le parti, al fine di ricostruire una comunicazione e una collaborazione più efficace tra i due genitori; autorizzando gli operatori a denunziare prontamente presso la ### eventuali situazioni di pregiudizio non emendabili con il solo intervento dei medesimi; i) ### la casa coniugale al ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori ### e ### assegnando alla resistente termine di otto mesi per il rilascio della stessa; j) ### che il diritto di visita dei genitori si svolga nel seguente modo: a. - Weekend alterni dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 20.00 ### starà presso il padre e, ### e ### staranno presso la madre (in modo tale che ogni weekend i tre fratelli stiano insieme dalla madre o dal papà); b. - Due sere infrasettimanali i tre minori staranno con ciascun genitore (una sera dalla madre e una sera dal padre) dalle 18.00 fino alle 21.00; c. - Nelle settimane in cui i tre figli staranno nel weekend dalla madre, una seconda sera infrasettimanale ### starà dal papà dalle 18.00 fino alle 21.00; nelle settimane in cui i tre figli staranno nel weekend dal padre, una seconda sera infrasettimanale ### e ### staranno dalla mamma dalle 18.00 fino alle 21.00; d. - Nel periodo estivo i tre figli staranno due settimane consecutive con ciascun genitore (nell'estate 2023 le settimane saranno non consecutive); e. - Nel periodo natalizio i tre figli staranno una settimana con ciascun genitore alternando i periodi dal 24 sera al 31 dicembre e, dal 31 dicembre al 6 gennaio; f. - Nel periodo pasquale i tre figli staranno tre giorni con ciascun genitore alternando negli anni ### e Lunedì dell'### g. - Metà delle festività annuali (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) per ciascun genitore alternandole negli anni. k) invita entrambi i genitori a collaborare con i ### affidatari e a sottoporsi alle valutazioni psicodiagnostiche sulle loro capacità genitoriali, con l'avvertimento che in caso di mancata leale collaborazione o violazione degli impegni assunti, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori, ammonitivi e ulteriormente limitativi delle prerogative di ciascun genitore (ovvero di natura risarcitoria su istanza della parte); l) incarica i ### di svolgere una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, attuare in favore di madre, padre e figli minori, ogni percorso di sostegno psicologico/psichiatrico e/o educativo, ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse della prole, vigilando attentamente sullo stato di benessere/malessere psico-fisico e psico-emotivo dei minori; m) ### per il resto le condizioni di tipo economico previste con l'ordinanza precedente…” E che l'affido ai SS sia stata la forma migliore lo si coglie leggendo le relazioni degli stessi operatori affidatari e gli atti della ### che minuziosamente hanno operato per provare a ristabilire serenità nei rapporti dei singoli membri della famiglia in esame, a fronte di una drammatica situazioni di schieramenti e assenza totale di comunicazione se non attraverso offese ed ingiurie. 
Si rimanda in tal senso alle ricostruzioni degli operatori e ai molteplici interventi multifunzionali, di ADM ed anche di intervento singolo psicologico su tutti i soggetti coinvolti che sono stati effettuati , che hanno coinvolto numerose figure di specialisti , e che hanno consentito, oggi, la ripresa dei rapporti tra i gemelli e la madre, mentre persiste ancora un atteggiamento di rifiuto del minore ### verso il padre. 
E' importante a tal fine riportare quanto lo stesso ### dei minori ha affermato in seno alla memoria di replica (sottolineato della scrivente): “Il dialogo tra la coppia genitoriale è inesistente, limitandosi ad uno scambio di mail che altro non sono che atti d'accusa reciproci spesso strumentali a far apparire l'altro genitore come soggetto incapace. Si informa il ### che l'elemento che maggiormente desta preoccupazione che, anche in questi ultimi periodi è stato palesato da ### è la sua ostile e pervicace chiusura non solo nei confronti del padre ma anche degli operatori del CBF atteso che alle sedute di terapia multifamiliare il minore si rifiuta categoricamente di entrare nella stanza e di salutare le psicologhe. Nelle sue poche espressioni verbale il minore utilizza parole scurrili e talvolta anche volgari.” Tale rappresentazione aggiornata impone allora le seguenti considerazioni: - le richieste speculari dei genitori di affido dei tre minori in via esclusiva sono del tutto disallineate rispetto alla realtà; - non vi sono i presupposti per riconoscere l'affido esclusivo a favore di una piuttosto che dell'altra parte alla luce del fatto che non si sono riscontrati comportamenti maltrattanti piuttosto che pregiudizievoli o contrari all'interesse dei figli; - i genitori sono ancora con una conflittualità estremamente alta, tanto da dover discutere su ogni questione, anche banale, in termini economici piuttosto che di preferenza, senza riuscire a raggiungere un risultato condiviso, con inevitabile ripercussione in termini di ritardo nelle scelte correlate ai minori stessi. 
Appare allora ancora persistente quanto già era stata individuato nella relazione peritale e quindi viene confermato l'affido ai servizi sociali, con la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, con tutte le indicazioni già data con l'ordinanza presidenziale. 
Il collocamento dei minori permane per come esistente e cioè dei gemelli presso il padre e di ### con la madre, al padre viene assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita tra ### ed il padre viene lasciato - stante ancora il profondo rifiuto del figlio - alla calendarizzazione degli operatori sociali che dovranno altresì, in tal senso, continuare a proporre percorsi al minore per superare tale sua attuale situazione. 
Le visite tra ### e ### con la madre sono lasciate, vista l'età dei minori, al libero accordo tra loro. 
Si invitano le parti a seguire le indicazioni degli operatori stessi anche al fine di evitare di peggiorare atteggiamenti e comportamenti dei figli.   Sull'assegno di mantenimento della prole E' noto che i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia.  ### di mantenimento trova un proprio referente nella ### (art. 30) e nel ### civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.). Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale”. Il principio proporzionale contributivo si avvale dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla separazione dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario; infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia). 
Il ricorrente ### ha affermato che nelle more del procedimento presente ha perduto il lavoro di direttore amministrativo presso la ### di ### perduto il compenso di A.U. di ### srl, ridimensionato il compenso come consulente di ### ridotto, da 5.000,00 euro lordi a 2.500,00 euro lordi mese, fino a febbraio 2025, momento in cui la società ha pure cessato il rapporto con la ### di ### perdendo il suo obiettivo sociale di fornitore di servizi odontoiatrici alla ### di riposo stessa; ha avviato una nuova attività di ristorazione dall'esito molto incerto, con indebitamento per gli iniziali investimenti. Si ha tuttavia contezza, dalla relazione del ### giudiziario nominato per la ### che il ricorrente ha attinto da tale società ingenti somme - dal bilancio approvato sembra esservi la restituzione da parte di lui di ben € 70.000,00 erogato a favore di altra società del #### srl.- ; egli ha aperto , attraverso la ### srl, un centro odontoiatrico , oltre al prestigioso ristorante ### in ### Versa un assegno per il mantenimento del primo figlio ### (€ 600,00 mensile).Egli è dunque un imprenditore attivo su più settori anche differenti (dalla medicina alla ristorazione) , ha una ### è proprietario esclusivo di un immobile a ### . Le dimissioni volontarie dalla ### di ### (da cui traeva uno stipendio mensile di € 3500,00) non possono che giustificarsi proprio alla luce delle più lucrose attività imprenditoriali poi seguite. La resistente ha rilevato, senza essere contestata, che egli si permette costosi viaggi, vacanze natalizie ad #### fine settimana a ### nonché trasferte, per seguire la squadra del cuore, nelle varie capitali ###
La resistente ### è dipendente presso la ### filiale di ### piazza ### gode di uno stipendio di € 2.800,00 netti mese per 13 mensilità; è intestataria formale del 100% della quota della ### srl, di cui è ### ed ha venduto in tale veste l'appartamento, patrimonio della società in ### piazzale ### 3 incassando l'intero prezzo di € 585.000,00 (doc. 44 fascicolo ricorrente) di cui ha mantenuto piena ed esclusiva disponibilità. Sembrerebbe pagare il mutuo della casa coniugale. Ha, oggi un tenore di vita molto alto presumibilmente anche grazie alla convivenza con il nuovo compagno (vacanze frequenti all'estero piuttosto che cene presso ristoranti rinomati).Ha venduto da ultimo l'appartamento di ### con altissimo ricavato. 
Comparando quindi le diverse situazioni reddituali delle parti, mentre da un lato appare chiara l'infondatezza della domanda pure svolta di ottenere un assegno di mantenimento per il marito, dall'altro appare equo riconfermare gli assegni per come riconosciuti già in seno alle ordinanze, aumentando ad € 600,00 l'assegno per ### . 
Il ricorrente dovrà versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ### l'importo totale di € 600,00 oltre rivalutazione annuale ### E la resistente versare al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli ### e ### l'importo totale di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ### Si pongono nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per ciascun figlio, come da ### che viene riportato in seno al dispositivo.  - Le spese di lite In via solidale su entrambe le parti devono porsi le spese per il ### dei minori, che si liquidano come da dispositivo in conformità alla nota spese presentata in linea con i parametri di cui alle tabelle forensi. 
Le spese di lite del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca delle domande svolte, si compensano tra le parti. PQM Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede: - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi ### nato a #### il ### e ### nata a MANTOVA ### il ### (atto n. 234, parte ### serie C, registro del Comune di ### , ### di ### dell'anno 2011) - Dà atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente alle domande di addebito proposte - ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (### dello ###) - a) dispone l'affidamento dei minori ### (n. ### il ###), ### (n. ### il ###) e #### (n. ### il ###) per un periodo di due anni dalla data della presente pronuncia al ### territorialmente competente per il Comune di ### con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre e del padre in ordine alle decisioni più importanti da assumersi nell'interesse della prole, in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, decisioni che, pertanto, verranno assunte direttamente dall'### dopo aver sentito entrambi i genitori. Attribuisce al ### affidatario anche il potere di tenere i rapporti con le istituzioni scolastiche frequentate dai minori e con le ### (in particolare per quanto concerne ###. Resta inteso che, nell'esercizio delle loro prerogative genitoriali, i genitori non affidatari della prole hanno il diritto ad essere informati sulle questioni di massima importanza che riguardano la vita dei figli (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). Resta, altresì, inteso che se le decisioni dell'### in tema di educazione, istruzione e salute dei figli, dovessero comportare delle spese di natura straordinaria, queste ultime dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; - b) dispone che l'### salva diversa determinazione di questa ### mantenga il collocamento dei figli minori ### e ### presso il padre e del minore ### presso la madre; - c) dispone che l'### attivi prontamente, in favore dei due minori ### e ### un percorso di sostegno psicologico, reputato funzionale anche ad una rielaborazione delle vicende familiari; - d) dispone che il ### affidatario, in collaborazione con il ### familiare ### - ### eventualmente anche con l'ausilio laddove necessario di professionisti privati, ponga in essere ogni adeguato intervento di sostegno e supporto psicologico e/o terapeutico o esame medico specialistico ritenuto necessario per i minori; - e) prevede che i genitori collocatari possano assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, ovvero relative alla vita quotidiana degli stessi (es. uscite e frequentazioni amicali dei figli; regime alimentare; abitudini domestiche etc.) e così il genitore che li abbia tutte e tre durante i periodi di visita pur sempre nel rispetto delle loro inclinazioni, aspirazioni e della loro volontà; - f) Dispone che il SS affidatario predisponga una fase iniziale di interventi educativi domiciliari (### presso entrambe le residenze dei genitori, durante alcuni momenti di copresenza dei tre minori, con finalità osservativa e di supporto; - g) Dispone che il SS ponga in essere un'attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, predisponendo altresì i percorsi di supporto alla genitorialità per le parti, al fine di ricostruire una comunicazione e una collaborazione più efficace tra i due genitori; autorizzando gli operatori a denunziare prontamente presso la ### eventuali situazioni di pregiudizio non emendabili con il solo intervento dei medesimi; - h) ### la casa coniugale al ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori ### e ### - i) ### che l'### monitori la prosecuzione in favore dei minori #### e ### il percorso di terapia familiare attualmente in essere presso il CBF di ### - l) ### l'incarico al ### l'incarico di predisporre un calendario di visite, attivando sin d'ora incontri protetti tra ### ed il padre, con graduale ampliamento delle modalità di incontro e frequentazione paterna con il predetto.  m) Dispone che i minori ### e ### considerata l'età, possono concordare direttamente con la madre le modalità di visita e di permanenza presso di lei in conformità ai loro impegni scolastici e non ed alle loro volontà.  - n) pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli ### e ### l'importo totale di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ### - o) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ### l'importo totale di € 600,00 oltre rivalutazione annuale ### - p) pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al ### di questo Tribunale che si riporta per esteso: - “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; - si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.  - Modalità di concertazione ex ante delle spese - ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.  - Modalità di documentazione e rimborso spese - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.  - Deducibilità fiscale e varie - La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.  - Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.” - Rigetta ogni altra domanda - ### a carico solidale di ricorrente e resistente l'onere di versare a favore del ### dei minori , avv. ### l'importo di € 5.431,00 ( di cui € 1.064,00 per la fase di studio, € 708,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase istruttoria ed € 1790,00 per la fase decisoria) oltre ### CPA e rimborso spese generali 15% - spese di lite compensate fra le parti.
Manda alla ### per la trasmissione ai SS affidatari ### deciso in #### di Consiglio del 26.6.2025 ### est.  (dott.ssa ###

causa n. 5538/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caprino Maria Concetta Elda

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 50/2026 del 23-01-2026

... dell'immobile a uso esclusivo di attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, sito in #### al ### n. 28 e censito al ### del medesimo Comune al ### n. 4, ### n. 203, Subalterno n. 8, concesso in locazione a controparte in forza di scrittura privata del 1/7/2015, affermava che alla fine della stagione estiva del 2022 aveva deciso di condurre in proprio l'immobile in questione per ivi esercitarvi attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, ed aveva comunicato in data ### alla conduttrice F.lli ### di ### e ### & C. S.n.c. idoneo atto di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, prevista per il giorno 01.07.2024. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile libero da cose e persone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, della ### n. 392/1978 in tema di indennità per la perdita dell'avviamento. Si costituiva la resistente società, eccependo in rito l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Confermando di condurre in locazione l'immobile sito in ####, corso ### n. 28 dal (leggi tutto)...

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RG. n. 696/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### nelle persone dei magistrati: dott. ### Presidente dott.ssa #### relatore dott. #### riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di Savona in data ### promossa da: SOCIETÀ F.### di ### e ### s.n.c., p.i. ###, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. ### in forza di procura in calce al ricorso RICORRENTE IN APPELLO CONTRO ### c.f. ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### in virtù della procura speciale alle liti posta in calce al ricorso ex art.  447-bis c.p.c., datato 04.03.2024 RESISTENTE IN APPELLO #### “Piaccia all'###ma Corte di Appello di Genova, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di ### n. 70/2025 emessa nel procedimento n. 523/2024 R.G., accogliere le conclusioni assunte in primo grado ovvero: 1) in via principale e di merito rigettare le conclusioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, previo accertamento e declaratoria di rinnovo della scadenza del contratto di locazione e/o del termine di rilascio fino al 1°luglio 2033; 2) in via principale e di merito, in via riconvenzionale, previa fissazione con decreto di nuova udienza da emettersi entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso ex art 418 c.p.c., - accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un contratto di appalto di costruzione e/o ricostruzione dell'immobile concesso in locazione conseguente al distacco dell'originario ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026
Palme; - accertarne l'inadempienza del ricorrente e di tutta conseguenza il diritto della convenuta a percepire: a) ex art. 1453 c.c. il prezzo delle opere eseguite per la trasformazione/ricostruzione dei locali concessi in locazione nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; b) ex art. 1460 c.c. il relativo risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'inadempienza di parte ricorrente oltre interessi e rivalutazione; c) o in alternativa l'indennità ex art. 2041 c.c. nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; d) conseguentemente condannare il ricorrente a risarcire alla convenuta i predetti importi, operandone la compensazione con i canoni di locazione che andranno a maturare fino al giorno del rilascio, fissandone così la data di scadenza contrattuale e/o del rilascio al 30/9/2033 (data così determinata prendendo a riferimento il capitale di € 345.830) o a quella che verrà così determinata in corso e all'esito di causa, considerando anche la maturazione degli interessi, dichiarando altresì il diritto della convenuta a non corrispondere i relativi canoni di locazione; 3) in via subordinata e di merito, nel caso in cui venga rigettata la domanda svolta sub d), in via riconvenzionale, previa fissazione con decreto di nuova udienza da emettersi entro cinque giorni dal deposito della presente memoria ex art. 418 c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della convenuta a percepire conseguentemente condannando il ricorrente a corrisponderle: a) ex art. 1453 c.c. il prezzo delle opere eseguite per la trasformazione/ricostruzione dei locali concessi in locazione nella misura di €. 345.830 oltre interessi e così per €. 389.171,50 o in quella inferiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; b) ex art. 1460 c.c. il relativo risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'inadempienza di parte ricorrente oltre interessi; c) o in alternativa l'indennità ex art. 2041 c.c. nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa; 4) in ogni caso: si richiede che venga accertato il diritto della convenuta a percepire ex art. 34 c. 1, 2 e 3 L. 392/78 l'indennità di avviamento nella misura di 42 mensilità dell'attuale canone di locazione (€ 3.131,00) ovvero pari ad €. 131.502 conseguentemente nell'ipotesi di inadempimento alla data del 1° luglio 2024 che venga condannato il ricorrente a corrispondere alla convenuta detta cifra previo riconoscimento del suo diritto a non rilasciare l'immobile fino al momento del saldo di detta indennità. 
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e ### Salvis iuribus” ### “Piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, - in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla società F.lli ### di ### e ### & C. S.n.c. e confermare integralmente la sentenza n. 70/2025 del Tribunale di #### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 - in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. 
Salvis juribus.” ### ricorso ex art. 447bis c.p.c. ### premesso di aver ereditato dalla defunta madre la proprietà dell'immobile a uso esclusivo di attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, sito in #### al ### n. 28 e censito al ### del medesimo Comune al ### n. 4, ### n. 203, Subalterno n. 8, concesso in locazione a controparte in forza di scrittura privata del 1/7/2015, affermava che alla fine della stagione estiva del 2022 aveva deciso di condurre in proprio l'immobile in questione per ivi esercitarvi attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, ed aveva comunicato in data ### alla conduttrice F.lli ### di ### e ### & C. S.n.c. idoneo atto di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, prevista per il giorno 01.07.2024. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile libero da cose e persone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, della ### n. 392/1978 in tema di indennità per la perdita dell'avviamento. 
Si costituiva la resistente società, eccependo in rito l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Confermando di condurre in locazione l'immobile sito in ####, corso ### n. 28 dal 28.12.1990, ivi conducendovi un'attività alberghiera e di bar/ristorazione che ricomprendeva in origine anche l'attiguo ### “###”, affermava che, a seguito della disdetta occorsa nel 2010 da parte della proprietà del contratto inerente il predetto attiguo hotel, aveva deciso di proseguire l'attività nel solo immobile per cui è causa, provvedendo a investire - previo assenso della proprietaria - la somma di € 345.000,00 in importanti opere di ristrutturazione edilizia al fine di renderlo, sia pur con un ridotto numero di camere, un immobile autonomamente idoneo all'attività alberghiera mediante realizzazione di un ascensore, di uno spazio adibito alla reception e di impianti ex novo, cambiando la destinazione dei locali posti al pian terreno da magazzino a ristorante/pizzeria. Aggiungeva che in passato la proprietaria aveva ripetutamente manifestato solo l'intenzione di creare dei box auto nelle aree pertinenziali, motivo per cui le parti in data ### avevano sottoscritto un nuovo contratto di locazione sostitutivo del precedente. Il nuovo proprietario aveva in data ### comunicato disdetta asserendo di voler utilizzare l'immobile per una propria attività alberghiera. 
Opponeva la non veridicità della motivazione a supporto della comunicata disdetta, non avendo il ricorrente nemmeno iniziato le pratiche per ottenere la licenza di esercizio di una attività alberghiera, con conseguente rinnovo automatico del contratto fino al 2033. 
In via gradata, la resistente affermava che fra la defunta ###ra Cattaneo e la conduttrice era intercorso un altro accordo convenzionale, a fondamento e supporto del contratto di locazione ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 avente autonoma e diversa causa in concreto: dopo la disdetta del contratto inerente l'immobile ### la società, oltre a pagare i canoni di locazione, aveva investito euro 345.000,00 nella convinzione che lo stesso sarebbe rimasto nella loro disponibilità quanto meno per 18 anni ( non invece 9 come richiesto dal ricorrente ), come era nelle promesse fatte in allora all'attuale resistente dalla de cuius dell'odierno ricorrente, il quale, invece, si è trovato ad ereditare un immobile completamente nuovo a spese della società convenuta. Il ricorrente nel comunicare la disdetta dal predetto contratto, sottraendosi così al relativo adempimento della sua controprestazione in denaro o nel rinnovo tacito del contratto di locazione ha fatto venire meno la “causa contrattuale”, per cui la società convenuta si è di fatto sobbarcata gli oneri delle predette opere di ricostruzione dell'edificio condotto in locazione. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale il pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione, risarcimento danni ex art. 1453 c.c., e l'accertamento del proprio diritto di ritenzione dell'immobile ex art. 1460 c.c. o, alternativamente, l'indennizzo del valore locupletato riferibile a tali spese ex art. 2041 c.c., formulando, in ogni caso, domanda di riconoscimento della indennità di avviamento pari a 42 mensilità, quantificata in € 131.502,00. 
Nella memoria difensiva rispetto alla domanda riconvenzionale il ricorrente contestava le domande, così come l'esistenza di qualsivoglia forma di “secondo accordo” intervenuto fra le parti, evidenziando come tutte le opere realizzate dalla F.lli ### S.n.c. sull'immobile locato fossero state rese necessarie per ottenere l'assenso da parte del Comune di ### alla riduzione della capacità ricettiva richiesta da parte resistente, avendo l'Ente suddetto imposto il mantenimento della tipologia alberghiera e la classificazione tre stelle nel rispetto delle condizioni imposte dal ### n. 2 del 30.01.2009. Richiamava l'art. 8 del contratto con cui si era stabilito che ogni costo per la ricostruzione dell'immobile sarebbe rimasto a carico del conduttore. Negava l'esistenza di un patto collaterale, neppure provabile per testi ex art. 2722 c.c.. 
Ritenute irrilevanti le circostanze dedotte nei capitoli di prova e superflua l'ammissione di una CTU avente a oggetto i costi sopportati per gli interventi edilizi, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di ### così provvedeva: • ACCOGLIE il ricorso di ### • CONDANNA per l'effetto, la SOCIETÀ F.### E #### & C. S.N.C. al rilascio dell'immobile sito in #### al ### n. 28 e censito al C.F. del medesimo Comune al ### n. 4, ### n. 203, Subalterno n. 8, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine del 30.04.2025, condizionatamente alla corresponsione della indennità di avviamento; • RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente, così come quella di ingiustificato arricchimento formulata in via gradata; ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 • ACCOGLIE viceversa la domanda di accertamento del diritto della resistente alla indennità di avviamento e, per l'effetto, ### il ricorrente alla corresponsione dell'importo di € 131.502,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'integrale soddisfo; • COMPENSA le spese di lite fra le parti. 
Affermava il Tribunale che: - l'onere della prova della serietà della propria intenzione, posto in capo al locatore che fa valere il diniego di rinnovazione del bene locato, si sostanzia nella dimostrazione della concreta possibilità dell'immobile di essere adibito alla destinazione programmata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 4646/1983; 11734/1992, richiamate da ### III, 12/11/1998, n.11445), senza che il sindacato possa estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza; -nel caso di specie, l'attuale vocazione alberghiera raggiunta dal fabbricato sia pacifica e dimostri siffatta idoneità allo scopo annunciato, fatto salvo il risarcimento del danno in caso di deviazione della dichiarata finalità programmata; -doveva essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile formulata dal ricorrente, mentre non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione per inadempimento del locatore, formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c.; -non era fondata la domanda di risarcimento del danno, posto che nessun “secondo accordo” integrativo risultava provato dal resistente, né in via testimoniale (non essendo le circostanze capitolate idonee a tal fine), né in via presuntiva. Per di più, la deroga pattizia di cui all'art. 8, che accollava al conduttore l'esclusiva sopportazione delle specifiche migliorie e addizioni apportate all'immobile, denotava che, al momento della stipula, l'originaria proprietaria si era determinata a rinnovare il rapporto locativo proprio a condizione che i costi per gli interventi edilizi fossero a esclusivo carico della conduttrice. Per il medesimo motivo, anche il preteso “diritto di ritenzione” appariva insussistente, e comunque impropriamente invocato e sussunto nell'art. 1460 c.c.; -era infondata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale volta al recupero dell'intera somma asseritamente erogata per i lavori di ristrutturazione e parziale rifacimento del fabbricato a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il carattere sussidiario della medesima impediva di consentire al conduttore di recuperare quello che le parti, nella loro autonomia contrattuale, avevano espressamente escluso pattuendo l'accollo integrale e specifico dei costi in questione; -era fondata la domanda di riconoscimento della indennità di avviamento, inizialmente pacifica, poi contestata con la produzione del 19.09.2024, con la quale il ricorrente chiedeva al Giudice di prendere atto della cessazione dell'attività alberghiera “con ogni conseguenza di legge sul rapporto di locazione e sugli oneri del proprietario ex art. 31 della L. 392/1978 a seguito dell'intimata disdetta”, dovendosi ritenere che l'indennizzo per la perdita della capacità produttiva dell'azienda fosse dovuto a prescindere da ogni eventuale e successiva cessione della attività commerciale diversa dai casi ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 tassativamente previsti dall'art. 34 della L. 392/1978. Legittimo appariva, inoltre, il condizionamento del rilascio alla corresponsione di siffatta indennità; -quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite fra le parti. 
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società F.### di ### e ### s.n.c. al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva e articolando i motivi di seguito indicati.  1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di rilascio, contestando la veridicità della motivazione della comunicazione della disdetta, ossia quella della volontà dell'appellato di utilizzare l'immobile oggetto di causa per svolgere l'attività di ristorazione/ alberghiera. Deduce che il vero motivo della disdetta è dato dalla volontà di riassicurarsi la disponibilità dell'immobile per realizzare box auto, come si evince dal testo dello stesso contratto di locazione agli artt. 4, 14, 15, 16, 17, 18. 
Afferma che, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 392/78, l'onere della prova per il diniego di rinnovo di un contratto di locazione grava interamente sul locatore, il quale deve essere in grado di dimostrare, con evidenze chiare e convincenti, le motivazioni per cui desidera riottenere l'immobile fornendo idonea documentazione e prove che sostengano la sua richiesta. In caso di contestazione, il giudice esamina la serietà, la concretezza e l'attualità dell'intenzione del locatore. Il Tribunale - prosegue parte appellante - ha omesso di analizzare questi aspetti fondamentali senza considerare che, qualora il conduttore dovesse portare via tutta l'attrezzatura e i macchinari lo stabile rimarrebbe vuoto, quindi, inservibile allo scopo prestabilito dal locatore. Aggiunge che il resistente dovrebbe munirsi di nuova licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera non potendo utilizzare quella a suo tempo concessa alla società ricorrente nel 1986, grazie alla quale le è stato permesso l'esercizio dell'attività nei locali in esame fin dal 28.12.1990. ### “### commerciale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” del Comune di ### è stato approvato con deliberazione del ### n. 3 del 18.02.2014, la quale prevede, in caso di concessione di nuove licenze, criteri qualitativi e quantitativi, basati su zone di localizzazione geografica, diversi rispetto al 1986. Nel corso del giudizio di primo grado: a) l'appellato ha omesso di dimostrare che i locali in questione possano soddisfare queste diverse esigenze e, quindi, assicurare la concessione di una nuova autorizzazione; b) il Giudice, di fronte alle eccezioni dell'appellante, ha omesso di verificare la sussistenza di tali circostanze impeditive dell'attività commerciale progettata dal locatore. ### non ha dimostrato che sia lui e/o i suoi familiari fossero titolari di attività alberghiera/ristorazione e/o avessero intrapreso le relative pratiche per ottenerne la licenza e tutte le pedisseque e relative autorizzazioni e/o permessi di cui alla bisogna; né si sia adoperato per reperire i fondi necessari a pagare l'indennità di avviamento alla società appellante (conditio sine qua non per il rilascio dei locali da parte di quest'ultima).  ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato alcun accordo integrativo a quello di locazione. Afferma di aver dedotto, a supporto delle proprie domande, i capitoli di prova nn. 2, 3 e 4, riportati integralmente nell'atto di appello. Detta capitolazione è stata erroneamente ritenuta “inammissibile… in quanto vertente su capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze non contestate, oltre che irrilevanti ai fini del decidere” con ordinanza di cui lamenta la contraddittorietà rispetto alla motivazione della sentenza. Chiede quindi l'ammissione della prova e l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza Si è costituito in giudizio ### contestando l'atto di appello, e opponendosi alla concessione della sospensiva della sentenza. 
A seguito del deposito di ricorso ex art. 351 c.p.c. con provvedimento del 18.09.2025 la Corte sospendeva provvisoriamente l'esecutività della sentenza impugnata. 
A seguito della prima udienza di trattazione fissata per il giorno 21.10.2025, con ordinanza del 22.10.2025, la Corte rinviava la causa per l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 13.01.2026, assegnando alle parti termine fino al 23.12.2025 per il deposito di note conclusive finali.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il motivo è infondato. 
Come è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, deve essere specificato quale particolare attività il locatore (o chi per lui) intenda svolgere. Tale specificazione è funzionale non soltanto a soddisfare le esigenze di informazione e di controllo spettanti al conduttore, ma anche a consentire al giudice di verificare la conformità della pretesa alla fattispecie legale delineata dagli artt. 28 e 29 della citata legge, implicante una disdetta caratterizzata da un ben preciso contenuto, e ciò in considerazione dell'esigenza di tutela della stabilità delle locazioni non abitative, essendo consentita la cessazione alla prima scadenza del periodo legale di durata solo nelle tassative ipotesi previste per il diniego di rinnovazione, dovendo aggiungersi che la esatta e precisa individuazione e descrizione della esigenza, tra quelle indicate dalla legge, su cui è fondata la disdetta, costituisce al tempo stesso parametro - in caso di controversia ex art. 30 legge equo canone - per la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, per il controllo dell'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 legge citata (cfr. Cass. n. 5150/1993; n. 9646 del 06/11/1996; n. 19223 del 14/09/2007; n. 936 del 16/01/2013).  ### della parte appellante per cui ### non ha dimostrato di aver intrapreso la relativa pratica per ottenere la licenza di esercizio dell'attività alberghiera e quella per cui ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 dovrebbe munirsi di nuova licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera non potendo utilizzare quella a suo tempo concessa alla società ricorrente nel 1986, grazie alla quale le è stato permesso l'esercizio dell'attività nei locali in esame fin dal 28.12.1990, non è condivisa dalla Corte. Premesso che l'affermazione contenuta nell'atto di appello per cui “### “### commerciale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” del Comune di ### è stato approvato con deliberazione del ### n. 3 del 18.02.2014, la quale prevede, in caso di concessione di nuove licenze, criteri qualitativi e quantitativi, basati su zone di localizzazione geografica, diversi rispetto al 1986.” è stata formulata per la prima volta in appello, e, quindi, oltre ad essere genericamente indicata, è nuova e non ha consentito alcuna possibilità di difesa e il contraddittorio sul punto, si osserva comunque che in questa fase non rileva se siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative, e l'assenza della licenzia alberghiera in capo all'appellato o ai suoi familiari non costituisce ostacolo al riconoscimento della serietà e realizzabilità dell'intento del locatore intimante, in quanto la legge prevede "solo la prospettazione della intenzione di adibire l'immobile ad uno degli usi elencati", mentre la verifica della concreta attuazione viene in rilievo soltanto in un momento successivo al rilascio dell'immobile, ai fini della eventuale applicazione delle misure ripristinatorie o risarcitorie previste dalla L. n. 392 del 1978, art. 31. In tal senso, ad esempio, la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto che la mancanza del possesso di titoli amministrativi legittimanti l'esercizio della attività di lavoro autonomo (iscrizione nel ruolo degli agenti in intermediazione tenuto dalla ### non costituisse ostacolo al riconoscimento della serietà e realizzabilità dell'intento del locatore intimante (cfr. Cass. 6550/2016). Ed ancora, la Corte Suprema (cfr. sentenza n. 12891/2016) ha confermato la sentenza della Corte di merito che ha ritenuto dimostrata in concreto la realizzabilità sia tecnica che giuridica dello svolgimento dell'attività indicata di distribuzione carburanti in capo al conduttore, trattandosi di attività identica a quella già svolta dalla conduttrice proprio nell'immobile di cui si discute in causa. 
Trattasi di motivazione analoga a quella rilevante nella fattispecie in esame in cui il Tribunale ha condivisibilmente affermato che l'attuale vocazione alberghiera raggiunta dal fabbricato sia pacifica e dimostri siffatta idoneità allo scopo annunciato, come rilevabile dalla lettera di diniego della rinnovazione del 19/9/2022 (doc. 5 del ricorso) fatto salvo il risarcimento del danno in caso di deviazione della dichiarata finalità programmata. 
Non è in discussione fra le parti la facoltà del locatore di esercitare il diniego della rinnovazione alla prima scadenza nel caso di esercizio diretto dell'attività alberghiera (cfr. in tal senso Cass. 9286/2015 “### il Collegio di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte e secondo cui, in tema di recesso dal contratto di locazione, l'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, in materia alberghiera, ha natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma rispetto alla generalità degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione; ne consegue che solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e cioè, in caso di ristrutturazione dell'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apporto allo stesso di ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 notevoli migliorie t21i da aumentarne la capacità ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell'azienda ad una categoria superiore, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti, o, infine, in caso di esercizio diretto della attività alberghiera è possibile per il proprietario ottenere la disponibilità dell'immobile, restando esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di far cessare tale locazione per necessità abitativa contemplata, per gli altri immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, dalla lettera a) del primo comma (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11954). È stato pure affermato da questa Corte che la necessità di destinare l'immobile locato ad uso non abitativo all'esercizio di una delle attività indicate nell'art.  27 della legge n. 392del 1978 diverse da quella alberghiera - come previsto dal combinato disposto degli artt 29, primo comma, lett. B) e 73 di detta legge quale motivo di recesso del locatore dal contratto - non è invocabile con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, alle quali restano applicabili solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate al secondo comma del richiamato art. 29, le quali non sono circoscritte agli immobili soggetti al vincolo di destinazione alberghiera. Detta disciplina manifestamente non appare in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, giustificandosi la difformità di trattamento rispetto alle locazioni degli altri immobili adibiti ad uso non abitativo con la discrezionalità della scelta di politica legislativa di assicurare una più ampia durata dei rapporti locatizi degli immobili destinati ad attività alberghiera (Cass. 13 maggio 1989, n. 2206).”.  2) Il motivo è infondato. ### insiste per l'ammissione dei suddetti capitoli di prova (pag.  6 non numerata dell'appello): “2) “### che successivamente al 2010 fino al 2015 la ditta convenuta ha effettuato diversi lavori ( compresi quelli del capo 1) nell'edificio concesso in locazione sito in ### 28, come meglio descritti nelle pratiche edilizie e nelle fotografie che vengono rammostrate al teste”; 3) “### che la ###ra Cattaneo dapprima e successivamente l'odierno ricorrente ha manifestato l'interesse di riacquisire il possesso della proprietà concessa in locazione alla società convenuta al fine di realizzare diversi boxes auto”;4) “### che la ###ra Cattaneo in sede di sottoscrizione del contratto di locazione del 1° luglio 2015 rassicurava i #### della sua intenzione di non comunicare disdetta alla prima scadenza contrattuale fissata al 1° luglio 2024, al fine di permettere loro di recuperare le spese sostenute per la ricostruzione dell'immobile” indicando altresì a testimoni i signori:1) ### residente in ### via ### 34b; 2) ### residente in ####, via ### 1. 
Orbene, come affermato dal primo giudice i primi due capitoli sono non contestati, posto che è pacifico che la società appellante ha eseguito dei lavori di ristrutturazione, mentre quanto all'intenzione della ### Cattaneo di realizzare diversi box auto detta intenzione risulta dagli stessi articoli 14 e seguenti del contratto di locazione, ove era esplicitata la volontà della parte locatrice di eseguire dei box nel sottosuolo dei beni locati, circostanza irrilevante ai fini di cui è ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 causa. Quanto al capitolo 4 esso non è ammissibile, in quanto la circostanza non risulta dal contratto inter partes né può essere provata per via testimoniale stante il divieto di cui all'art.  2722 c.c.. In ordine poi al costo dei lavori, il Tribunale ha richiamato il disposto dell'art. 8 del contratto per cui ogni miglioria o addizione resterà a favore della parte locatrice al termine della locazione senza che la parte conduttrice abbia a vantare alcun compenso. Inconferente e superflua quindi è anche l'istanza di ### Ogni altra domanda, reiterata nelle conclusioni, non può essere esaminata in quanto non sorretta da alcuno specifico motivo di censura avverso la sentenza impugnata. 
Ne consegue che l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata. 
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al D.M.  55/2014 e secondo lo scaglione del petitum (da euro 260.001 ad euro 520.000,00) in misura minima tenuto conto della semplicità della causa e della difesa minimale di parte appellata. Esse sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di ### in data ###, non notificata, la Corte così provvede: -respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -condanna l'appellante ### F.### di ### e ### s.n.c. al pagamento in favore di ### delle spese di lite della presente fase di gravame, che liquida in euro 10.000,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, se in quanto dovuti distrazione in favore con distrazione in favore dei difensori Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002. 
Genova, 16/1/2026 ### Dott.ssa #### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026

causa n. 696/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bruno Marcello, Valeria Albino, Tassistro Luciano Giorgio

M

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 60/2026 del 14-01-2026

... circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 4765/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765/2021 del R.G.A.C.C, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 27.6.2025, TRA ### “### ROAD”, C.F.: ###, con sede #######, località ### n.1, in persona del leg. rapp. p.t., ### C.F.: ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n.2, giusta procura in atti; E ### C.F.: ###, nata a Napoli il ### ed #### C.F.: ###, nato a ### il ###, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, ### C.F.: ###, nata a ### il ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ####, alla via D. Chiesa n.2, giusta procura in atti; Oggetto: appello - risarcimento danni. 
Svolgimento del primo e secondo grado del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ed ### nella qualità di genitori della minore, ### come innanzi identificata, adivano, davanti al Giudice di ### di #### la ### “on the Road”, in persona del legale rappresentate p.t., per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dalla minore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'incidente occorso in data ### presso la predetta struttura. 
In dettaglio, parte attrice deduceva che: - in data ###, alle ore 16:00 circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. 
Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori e, precisamente: - eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di pace adito, atteso che nell'atto introduttivo veniva richiesto il risarcimento dei danni quantificati in euro € 6.640,99, dunque, in una somma maggiore al valore di competenza del giudice di pace adito; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; - nel merito, la genericità della domanda, per come prospettata, e l'infondatezza dei fatti rappresentati. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento della consulenza medico legale. 
All'esito della decisione, il GDP adito, nel respingere tanto l'eccezione di incompetenza per valore che quella di improcedibilità della domanda, emetteva la sentenza n. 99/2021 depositata il ###, con la quale così statuiva: “- dichiara la responsabilità dell'### - Conseguentemente lo ### in persona del lrpt, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma che di € 4.504,75, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo; - lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui agli artt. 38 sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio e 167 c.p.c., e genericità della domanda per non avere compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; con adozione degli opportuni provvedimenti; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dai ###ri ### ed ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; - condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed oneri come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. 
In particolare, l'istante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 e 320 c.p.c., per incompetenza del giudice di pace adito; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l.  132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per non essere stato rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita; la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per genericità della domanda; in ogni caso, la infondatezza della domanda e l'erronea valutazione delle prove. 
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, per contrastare il proposto gravame e chiedere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art. 342 c,p.c.; - l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi; - condannarsi esso appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e cpa come per legge”. 
Sicché, instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 15.2.2022, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. 
Assegnato il fascicolo alla scrivente il ###, in data ### veniva celebrata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del 18/9/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, deve essere vagliata l'eccepita incompetenza per valore del giudice adito nel primo grado di giudizio. 
Come è noto, la competenza del giudice di pace è disciplinata all'art. 7 del codice di rito che, sotto la vigenza della disposizione illo tempore applicabile, prevede, per le cause relative a beni mobili, una competenza limitata al valore di euro 5.000,00, quando dalla legge non sia attribuita alla competenza di altro giudice. 
Per giunta, ai sensi di quanto dispone l'art. 10 del codice di rito, il valore della causa è liberamente stabilito dall'attore allorché individua l'oggetto e il quantum della domanda, ed è lo stesso attore, quindi, a poter anche limitare il valore della domanda, chiedendo al giudice, attraverso la clausola di contenimento, che non si oltrepassi il limite della competenza del giudice adito, come innanzi precisata. 
Invero, con un orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare l'importo accertabile dalla sentenza (cfr. Cass. S.U. 26/11/2021, n. ###; Cass. n. 18065/2022). 
Pertanto, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata, che deriva dall'operatività della clausola di contenimento, va intesa come una forma di emendatio libelli, che, come tale, non muta gli elementi costitutivi della domanda e si limita ad una diversa quantificazione del danno. 
E' nota, infatti, la distinzione tra emendatio e mutatio libelli, laddove la prima consiste in una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione; la seconda, consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, si incida sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, davanti al Giudice di pace la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa di cui all'art. 320 c.p.c., che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (cfr. Cass., n. 23774/2025). 
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del verbale di prima comparizione delle parti dell'11.01.2018 (fascicolo 369/c/2018), emerge che, all'esito, il GDP rinviava ad un'ulteriore udienza per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione dell'incompetenza per valore; alla successiva udienza del 29/03/2019, parte attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, riduceva espressamente il quantum della domanda risarcitoria ad euro 5.000,00 e, conseguentemente, l'impugnata sentenza condannava la convenuta struttura al risarcimento dei danni liquidati in complessivi euro 4.504,75, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo, così rispettando il vincolo della domanda e non incorrendo, peraltro, in vizi di ultrapetizione. 
Ragion per cui si ritiene che, correttamente, la sentenza di primo grado abbia ritenuto superata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa dell'odierna appellante, per effetto della clausola di contenimento quantitativo della domanda, di cui parte attrice si è avvalsa prima della maturazione delle preclusioni processuali. 
Il motivo di appello, quindi, va rigettato. 
Va ulteriormente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita.  ### ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui stabilisce che “non sussiste improcedibilità della domanda, non essendo prevista dalla normativa vigente (per le ipotesi di risarcimento danni è prevista, di contro, la negoziazione assistita)”, sul presupposto di aver sollevato l'ulteriore eccezione del mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio relativo alla negoziazione assistita. 
Risulta che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ( pag. 5 e 9), parte attrice eccepiva l'omesso espletamento della mediazione, eccezione poi ribadita alle udienze dell'11/1/2018 e del 29/3/2019. 
Tale eccezione, come già chiarito dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata, in quanto la controversia in esame non rientra nelle materie per le quali la normativa vigente stabilisce l'obbligo della mediazione ai fini di procedibilità della domanda. 
In effetti, la materia in esame rientra tra le materie per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “### urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligo della negoziazione assistita per proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro. 
Cionondimeno, l'improcedibilità per omesso espletamento della negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, nel caso di specie, tale circostanza non appare trovare riscontro dall'esame degli atti di causa e dei verbali di udienza. 
In mancanza del rispetto del termine di cui innanzi, l'eccezione di improcedibilità appare quindi infondata. 
Deve a questo punto esaminarsi il gravame nel merito. 
Con il proposto appello, la ditta “On the Road” ha impugnato la sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito della caduta avvenuta presso l'area giochi esterna, deducendo, in particolare, la genericità dei fatti dedotti da parte attrice in primo grado e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del ### Orbene, l'appello non è fondato e deve essere respinto. 
Anzitutto, quanto alla dedotta genericità della domanda di risarcimento, la stessa non è meritevole di pregio. 
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., debba essere valutata non in astratto, ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). 
Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). 
Nella fattispecie, si osserva che l'eccepita nullità della domanda non trova riscontro negli atti di causa, considerato che parte attorea ha sufficientemente contestualizzato i fatti denunciati sotto il profilo spazio-temporale e che, dall'esame della comparsa di costituzione della convenuta, risulta che quest' ultima ha regolarmente esercitato il diritto di difesa, contestando quanto denunciato dai genitori della minore e proponendo, in parte, una differente ricostruzione delle circostanze di fatto. 
In tal modo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha raggiunto lo scopo e la dedotta nullità non sussiste. 
Ciò chiarito, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che la dinamica dell'evento dannoso, come esposta in citazione, ha trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria. 
Per l'esattezza, secondo l'appellante, la dinamica dei fatti emersa dalla escussione dei testi risulterebbe diversa da quella raccontata in atti, non emergendo la circostanza che "...la bambina cadeva dal tronco dell'area giochi, che aveva la maniglia per la presa da un solo lato...", come invece statuito in sentenza. 
Al riguardo, si rileva che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, la responsabilità per i danni arrecati alla minore nell'episodio occorso il ###, vada certamente ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. che individua una forma di responsabilità extra-contrattuale oggettiva che attenua l'onere probatorio per il danneggiato a fronte di una presunzione di responsabilità del custode della res dalla quale il fatto illecito scaturisce.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere, gravante sul custode, in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa, di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; 23.1.1985, n. 288). 
Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode, essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. , ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito ( Cass. n. 2332/2018). 
Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent.  20943/2022), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. 
Quanto all'individuazione del custode poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì in base alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa. 
Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975). 
Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art.  2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori. 
Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei clienti ed in buono stato manutentivo. 
Pertanto, quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali. 
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. 
Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). 
Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015). 
Anzitutto, i testi di parte attrice hanno fornito una versione chiara, coerente e concordante circa la dinamica dell'incidente, attestando entrambi che, al momento del sinistro, la minore stava utilizzando le giostre e che le stesse non si presentavano sicure stante l'assenza di una maniglia nella giostrina su cui giocava la minore (cfr. dichiarazione del teste ### e la presenza di pietrisco sul suolo sottostante (cfr. dichiarazione del teste ### e ###. 
Tali dichiarazioni risultano attendibili, coerenti e logicamente motivate, né emergono elementi idonei a inficiarne la credibilità anche se rese da persone legate da rapporti parentali le quali assistevano direttamente al fatto, ivi trovandosi per partecipare ai festeggiamenti della prima comunione della minore (cfr. sul punto l'orientamento pacifico della Suprema Corte per cui “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”, Cass. Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) Diversamente, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla parte convenuta in primo grado e oggi appellante non risultano idonee a smentire efficacemente la suddetta ricostruzione: deve considerarsi che questi testi non hanno assistito personalmente all'evento perché non si trovavano nell'area esterna alla struttura e, quindi, nulla hanno saputo riferire circa le modalità con cui si verificava il sinistro, ma hanno entrambi confermato la presenza in sala di una bambina che piangeva perché si era fatta male e che presentava sul volto delle macchie di sangue. 
Nel dettaglio, il teste ### riferiva che, recatosi presso altra sala rispetto a quella dove stava pranzando, notava una bambina in braccio ai suoi genitori che piangeva (“A questo punto mi sono avvicinato per chieder ai predetti genitori cosa fosse successo e gli stessi rispondevano che la loro figlia era caduta e si era fatta male”). 
Anche il teste ### riferiva di aver visto una bambina in presenza dei propri genitori “che piangeva ed aveva una escoriazione con una lieve macchia di sangue”. 
Quanto poi riferito dai summenzionati testi, circa il fatto che ai clienti dell'### era inibito l'accesso alle giostre (### in particolare, riferiva che non era presente alcun tronco di legno o ferro all'interno del parco giochi e che c'era un castello con una rete), va evidenziato che ciò non trova alcun riscontro probatorio in atti. 
Invero, l'intera difesa dell'appellante si è limitata ad affermazioni generiche sulla inaccessibilità delle giostre ai terzi e sulla loro regolarità manutentiva, senza offrire concreti riscontri documentali, né elementi specifici idonei ad escludere il nesso causale tra l'utilizzo della giostra e l'evento dannoso. 
Parimenti ininfluente è la deduzione relativa alla responsabilità dei genitori della minore. 
Non è emerso alcun comportamento negligente degli stessi idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
La vigilanza genitoriale, infatti, non esclude né attenua automaticamente la responsabilità del custode di strutture ludiche destinate all'uso dei minori, gravando sul gestore un obbligo particolarmente rigoroso di manutenzione e sicurezza. 
Sulla gravità dell'incidente e sulle reali ferite riportate dalla minore si ritiene di non poter prendere in considerazione le valutazioni dei testimoni dell'appellante, i quali, essenzialmente, riferiscono di mere escoriazioni sul volto della bambina: sul punto, infatti, determinante quanto riportato nel verbale di ### della struttura ospedaliera, presso la quale la minore veniva visitata, in cui è dato leggere testualmente che “la paziente presenta ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera. Si procede a sutura con 4 punti cute previa completa toilette locale e recentazione dei margini con buon risultato estetico”. 
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente accertato la responsabilità della struttura appellante e il conseguente obbligo risarcitorio, avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme di diritto. 
Da ultimo, la censura in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla minore è inammissibile poiché, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio dispositivo, parte appellante si è limitata a dolersi di una quantificazione “eccessiva” del danno, senza indicare alcun errore tabellare o matematico in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, né proporre una liquidazione alternativa. 
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del disputatum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), della natura delle questioni trattate, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta, oltre l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.  4, comma 2 D.M. 55/14).  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, ###, in persona del G.U. dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### quale legale rapp.te p.t.  dell'### “On the road”, contro ### e ### quali genitori di ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite liquidate in complessivi € 2.211,30, oltre accessori come legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

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