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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 725/2025 del 19-05-2025

... per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. Il motivo è infondato. Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ Sezione civile ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri ###. Gianmichele Marcelli Giudice Dott. #### Est ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2023 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in #### della ### n. 73; #### s.r.l. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in #### n. 30
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 852/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il ### in materia di appalto privato.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 - La vicenda ed il giudizio di I grado ### spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 concesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ### per € 32.010,00 oltre interessi e spese del procedimento. 
Il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso sulla scorta della dichiarazione resa dal ### in data ### ai sensi dell'art. 547 cpc quale terzo debitore della società ### per l'importo complessivo di € 29.100,00, debito derivante dal contratto di appalto concluso con quest'ultima in data ### e poi risoltosi consensualmente nel giugno 2018. 
La predetta dichiarazione si inseriva nel contesto del pignoramento presso terzi ottenuto dalla ### verso la ### e notificato al ### il giorno 16.05.2018. 
In data ### - ancora pendente la procedura esecutiva - il terzo pignorato trasmetteva ulteriore comunicazione pec con cui rettifica la precedente manifestando che l'ammontare del debito originariamente dichiarato (pari ad € 29.100,00) doveva intendersi ridotto nella misura di € 12.000,00 quale importo asseritamente dovuto a titolo di penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto; residuava pertanto un debito complessivo di € 17.100,00. 
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta ### contestando integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui: - rigettava la domanda attorea confermando il d.i. opposto; - condannava ### al pagamento delle spese di lite, che quantificava in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. 
§ 2 - ### Il sig. ### impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata ### contestando il gravame e chiedendone il rigetto.  2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il ### di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.100,00 corrisposto dal debitore ingiunto tramite assegno bancario trasmesso unitamente alla racc. a/r del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
Su tale scorta, rilevava l'appellante che il ### avrebbe dovuto avvedersi di siffatto accadimento e dunque revocare il provvedimento monitorio opposto. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Deve anzitutto premettersi che l'odierno attore provvedeva ad effettuare il pagamento in discorso dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta precisamente il ### (cfr. doc. 3 all.  comparsa in primo grado); pagamento che in ogni caso era solo parziale, atteso che il provvedimento monitorio veniva emesso per € 32.010,00 oltre oneri come liquidati nella stessa sede (a fronte dei ridetti € 17.100,00 spontaneamente versati dal ###. 
Non appare coerente o plausibile sostenere che il decreto ingiuntivo, per ciò solo, recava un debito totalmente inesistente, cioè per il solo fatto di avere il debitore parzialmente adempiuto a quanto intimatogli. 
In virtù di tale rilievo fattuale non si verificava infatti alcuna - almeno completaestinzione dell'obbligazione creditoria, poiché oltre alla restante sorte capitale di cui alla differenza tra quanto intimato e quanto corrisposto, residuavano comunque le spese e le competenze parimenti dovute. 
Di conseguenza, quanto invocato da parte attrice non può ritenersi idoneo ad incidere sulla validità del titolo esecutivo nella sua interezza, ma semmai giustifica unicamente una pronuncia di revoca del provvedimento che terrà conto della parte del debito già soddisfatta dall'odierno appellante con l'assegno del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado) e da imputarsi pacificamente alla somma di cui al richiamato decreto ingiuntivo. 
Del resto l'odierna convenuta ha dichiarato (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in appello) che in data ### provvedeva a notificare al ### un atto di pignoramento presso terzi per € 17.133,52 ottenuta sottraendo quanto precettato (€ 34.233,52) e quanto invece già versato con l'assegno bancario del 16.05.2022 indicato in premessa (€ 17.100,00); tale iniziativa si rendeva necessaria in quanto il sig.  ### ometteva di corrispondere il residuo dovuto al netto dell'importo già percepito dalla ### 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che il decreto ingiuntivo opposto si appalesava illegittimo e da ciò suscettibile di revoca per non avere il debitore opponente mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 164 ter disp. att. cpc in ordine all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva originariamente incardinata dalla ### contro la ### e confluita nel pignoramento presso terzi del 16.05.2018 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). 
Argomentava in tal senso l'appellante che dopo aver ricevuto la notifica del predetto provvedimento egli non aveva avuto più notizie del prosieguo del contenzioso in corso; solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il ### poteva apprendere che il processo esecutivo in premessa era stato dapprima sospeso e poi estinto in seguito a dei raggiunti accordi tra la debitrice esecutata (la società ### ed i creditori della stessa. 
Su tale scorta, riteneva che il mancato ricevimento della comunicazione di chiusura della procedura esecutiva ex art. 164 disp. att. cpc comportasse che il ricorso monitorio non poteva essere richiesto né tanto meno concesso addirittura con un provvedimento di immediata esecutorietà. 
Il motivo è infondato. 
Basterà osservare come l'art. 164 disp. att. cpc pone l'onere di provvedere all'avviso ivi indicato in capo al creditore procedente; pertanto, siffatto incombente doveva essere espletato eventualmente dalla ### che aveva all'epoca richiesto il pignoramento e non dalla ### quale semplice soggetto escusso. 
In ogni caso, come condivisibilmente statuito dal primo ### la richiamata normativa non si attaglia al caso in trattazione per il semplice fatto che essa fa riferimento alla dichiarazione da rendersi a cura del creditore “### il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito”.
La circostanza contemplata dalla predetta disposizione nulla ha a che vedere con quanto accaduto nell'odierno contenzioso, dato che il pignoramento presso terzi del 16.05.2018 veniva tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Macerata con il numero di r.g. 702/2018.  ### che si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta.  2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). 
Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. 
Il motivo è infondato. 
Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. 
Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all.  citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. 
Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati dall'appellante con la presenta censura, in quanto la raccomandata in esame contiene solo un generico elenco di taluni lavori che la società appaltatrice avrebbe dovuto ancora ultimare; affermazione questa del tutto irrilevante ai fini decisionali, in quanto lo scrivente si è limitato ad ascrivere un inadempimento in capo all'appaltatrice senza però fornire concreti elementi a supporto di quanto esternato.  ### mancato completamento delle richiamate opere è rimasto dunque sfornito di effettiva dimostrazione. 
Si deve poi sottolineare che, a prescindere da eventuali ritardi nella consegna dell'opera, la penale inserita nel contratto non poteva comunque trovare applicazione stante i sopravvenuti mutamenti delle condizioni in essere al momento della stipula dell'appalto. 
La Corte si riferisce in particolare alle varianti intervenute rispetto all'originario assetto dei lavori come concordati nel computo metrico del 07.07.2015 per un valore complessivo di € 668.599,79 (cfr. doc. 6 all. comparsa di risposta in primo grado). 
Nel mese di febbraio 2018 le parti tutte sottoscrivevano un nuovo computo metrico (cfr. doc. 7 all.  comparsa di risposta in primo grado) contemplante notevoli varianti al progetto iniziale ed opere aggiuntive, come desumibile ### dal diverso e più corposo importo ivi recato (€ 912.054,80). 
Il suddetto documento si considera regolarmente accettato dagli odierni litiganti in forza della sottoscrizione apposta in calce da ciascuno di essi (il committente ### l'impresa appaltatrice ### ed il ### dei lavori), oltre che pienamente operativo nei loro rapporti in quanto gli stessi non hanno mai sollevato contestazione alcuna in ordine al contenuto dello stesso. 
Se ne ricava dunque che le parti abbiano inteso concordare espressamente ogni variante portata dal secondo computo metrico; il tutto senza che il committente abbia mai invocato l'applicazione della penale contrattuale, neanche nel documento del 07.03.2018 contenente il riepilogo della contabilità degli interventi svolti (ritualmente ratificato anche dal ### - cfr. doc. 9 all. comparsa di risposta in primo grado).  ### appellante faceva riferimento per la prima volta alla clausola in oggetto solo nella pec del 20.07.2018 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) con cui modificava la precedente dichiarazione del 07.06.2018 resa ex art. 574 per € 29.100,00 (cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado) opponendo un asserito controcredito da penale per € 12.000,00 come da previsione contenuta nel contratto di appalto (€ 300,00 per ciascun giorno di ritardo). 
Tale controcredito da penale non è stato affatto provato.
A completamento del discorso sin qui intrapreso, il Collegio ritiene opportuno e pertinente citare il contributo reso sulla tematica in oggetto dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza 21515 del 20.08.2019. 
Si legge invero nella pronuncia in commento che “È ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242)”. 
Nel caso di specie non dato rinvenire alcuna nuova e successiva pattuizione con cui le parti abbiano inteso accordarsi per fissare un nuovo termine di conclusione dei lavori, circostanza che preclude di fatto l'operatività della penale ex art. 10 del contratto di appalto la cui previsione deve intendersi pienamente superata.  2.4 Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione riconvenzionale introdotta in primo grado con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con l'importo di € 13.243,80. 
Riferiva in proposito l'appellante che l'anzidetta somma originava in suo favore dalla scrittura privata datata 01.02.2018, con cui avrebbe ricevuto la cessione di taluni crediti asseritamente vantati dallo stesso nei confronti della società ### fino a concorrenza dell'importo eccepito in compensazione (cfr. doc. 1 all. I memoria art. 183 c.6 cpc di parte attrice opponente in primo grado); su tale scorta pertanto ogni pretesa potenzialmente azionabile dalla controparte doveva ritenersi estinta ed inesigibile. 
Il motivo è infondato. 
Ad avviso della Corte al documento in oggetto - rubricato “### di credito commerciale” - non può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa dell'eccezione prospettata dall'odierno attore. 
Il tutto poggia sul primario e dirimente rilievo per cui l'atto in disamina per conto della ### risulta sottoscritto dal sig. ### quale delegato di quest'ultima; non è dato tuttavia rinvenire in forza di quale legittimazione tale soggetto abbia speso il nome della società, atteso che l'eventuale collegamento tra la persona fisica firmataria e la compagine societaria è rimasto sfornito di prova, non potendosi evincere da nessun atto di causa. Circostanza questa che non consente di ricondurre la firma apposta dal ### all'effettiva volontà della convenuta ed esclude quindi nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. 
In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. 
Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). 
Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. 
Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) vanterebbe nei confronti della ### § 3 - La parziale fondatezza del gravame ## disparte la questione concernente l'estrema lacunosità e mancanza di specificazione caratterizzante i proposti motivi di gravame, nell'atto di appello risulta comunque articolata la richiesta di decurtare dal complessivo importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. 
Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. 
Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. 
Ad avviso del presente Collegio la domanda in parola non appare meritevole di accoglimento in quanto non appaiono integrati quei profili di mala fede processuale che l'odierna convenuta pone a capo dell'appellante. 
Inoltre, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità processuale aggravata postula l'indefettibile requisito della totale soccombenza. 
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione - II sezione civile dapprima con l'ordinanza n. 4212 del 09.02.2022, in cui si legge sul punto che “come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id. 24158/2017)”. Il riportato orientamento ha trovato piena conferma nella recentissima ordinanza n. 15232 del 30.05.2024 in cui la Suprema Corte (sez. I civile) ha in termini non dissimili precisato che “Per vero, dal testuale disposto dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si apprende che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede ###è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, … . 
Ora, l'art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta”. 
Le circostanze fattuali ricorrenti nel caso di specie impongono il rigetto della proposta domanda di condanna, atteso che comunque la pretesa attorea si appalesa meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui dovrà pronunciarsi la riduzione dell'importo ingiunto per le ragioni espresse nella soprastante narrativa; rilievo questo che giustifica, sotto altro profilo, la compensazione delle spese processuali per il grado d'appello .  PQM La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 825/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del Tribunale di Macerata e ne riduce l'importo alla minor somma di € 16.501,00, con conseguente condanna di ### al pagamento dell'importo di € 16.501,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello di effettivo saldo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado. 
Ancona, c.c. 5.5.2025 Il cons est. Dr. C. ### il Presidente dr. G.

causa n. 873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Cesare Marziali

M

Tribunale di Catania, Sentenza n. 21/2026 del 02-01-2026

... inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l. 83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale. “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17.   ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”.  #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. 
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. 
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. 
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.  *************** 
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. 
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). 
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). 
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. 
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. 
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame. 
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.  “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019). 
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019). 
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. 
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l.  83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale.  “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). 
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. 
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti.   Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. 
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. 
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo. 
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115/2002.  P.Q.M.   Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato.  - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.  - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso in ### il 13 novembre 2025.   ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta.  ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare.  ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)

causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4551/2025 del 27-12-2025

... del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### (c.f.: ###), presso il cui studio, sito in ####, alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato; #### s.p.a. (P.iva ###) nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliat ###atti ### E ### 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ### ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di ### di ### pubblicata il ###, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della ### s.p.a. nella qualità di impresa designata nella gestione del #### ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento. 
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. 
Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il rigetto dell'appello.  3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono. 
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta ### in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”. 
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda. 
Ed invero, il teste ### escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva ### in direzione ### di ### per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di ### vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di ### Ha precisato che dopo l'urto il ### perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure). 
Inoltre, dalla scheda di ### n. ### del ### S. ### di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il ### si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario. 
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore. 
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il ### a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.   Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore. 
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal Dott. ### deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore. 
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.  ###à temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).  ###à temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%. 
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo ### ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti. 
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.  ###à temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30. 
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità. 
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). 
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.  ### un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). 
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016). 
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. 
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.  5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. 
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a., nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 10.564,65, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva; • condanna il ### s.p.a., in persona del ### p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano: ➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario.  • pone definitivamente a carico di ### s.p.a. le spese della C.T.U. espletata in primo grado. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 13735/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 346/2026 del 22-01-2026

... termini di pagamento e provvedeva a saldare con notevole ritardo il 3 Sal, peraltro nella sola misura del 50%, e a non saldare il 4 Sal, seppur regolarmente sottoscritto dall'impresa e dalla ### dei ### Alla base di tale comportamento, secondo parte opposta, il ### poneva quale giustificazione una presunta difformità tra quanto realizzato e le indicazioni riportate sui grafici allegati al contratto di appalto. A seguito di ciò, però, il D.L. , incaricato dal ### faceva pervenire i chiarimenti, con relazione del 27.09.18, ma il ### perseverava nel proprio atteggiamento infondato, disponendo, senza alcun contraddittorio con l'impresa e direzione lavori, di saldare solo il 50% del ### di ### a distanza di oltre un mese dall'emissione dello stesso. Rimaneva non saldato anche il 4 ### di avanzamento lavori come contrattualmente stabilito, pur pretendendo, il ### la prosecuzione dei lavori. Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, il GI dott. Taraschi nominava ctu, al fine di completare il quadro istruttorio anche alla luce degli esiti della già espletata ### Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3785 del ### dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ### “### PASTENA”, ubicato in ### alla via ### n. 28, in persona del legale rapp.te l'amm.re p.t., geom. ### elettivamente domiciliato in #### via ### 28/C, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti #### con sede ###persona del legale rapp.te p.t. sig. ### D'### rappresentata e difesa dall'avv.  ### e con questi elettivamente domiciliat #### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### “### Pastena” ha proposto opposizione avverso il D.I. n° 428/19 d.i. - r.g. n° 11234/18 emesso e depositato in data ### dal ### di ### dr. ### notificato in data ###, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti della odierna opponente, della somma di € 150.883,22, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, nonché spese e competenze del monitorio liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.000,00 per onorari e diritti, a favore della opposta ### in persona del suo legale rapp.te p.t. 
Concludeva: “### al Giudice adito, contrariis rejectis, per i fatti di cui in premessa: I) #### ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto II) #### negare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto per insussistenza dei presupposti di legge, atteso, altresì che la presente opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione (v. copia doc. 1 e 2); ###: ### l'opposto D.I. per la dedotta insussistenza delle condizioni previste dagli art.633 e ss. Cpc, nonché per la dedotta incompletezza dei lavori asseriti compiuti dalla opposta, per la ### DEL 4° SAL per difetto del certificato di pagamento, e dunque in definitiva per la fondatezza della formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; DICHIARARE l'insussistenza del diritto della ### opposta a richiedere le somme così come ingiunte poiché le opere eseguite comunque sono difformi e compiute non a regola d'arte, e plurimi sono i vizi (dai quali sono derivati danni a proprietà esclusive dei condomini) peraltro oggetto di accertamento di un ricorso ante causam per ATP (iscritto al n° 100/2019 rg), ### la formulata eccezione riconvenzionale (spiegata per paralizzare l'avversa domanda fino a concorrenza del relativo importo) con la quale si è eccepita la compensazione tra il credito dell'opposta ed il controcredito del condominio a percepire la penale prevista contrattualmente dal citato art. 11. La presente non è una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione della quale il ### dovrà tener conto in sede di statuizione sul quantum debeatur. e per l'effetto ### il D.I. opposto, perché infondato in fatto ed in diritto; #### in ogni caso, che il preteso credito è inferiore a quello ingiunto, e per l'effetto ### l'opposto D.I.; CONDANNARE per lite temeraria controparte per la ingiustificata richiesta di pagamento del saldo del prezzo di un opera temerariamente assunta come ultimata e di fatto incompleta. CONDANNARE, in ogni caso, la opposta in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese, dei diritti e dell'onorario, oltre rimb. forf.  12,5%, e oneri fiscali e contributivi del presente giudizio”.  ### eccepiva, quindi, l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 cc . 
Deduceva la compensazione con il controcredito del ### a percepire la penale prevista contrattualmente dall' art. 11 del contratto di appalto. 
Assumeva che non tutti gli obblighi dell'appaltatore erano stati adempiuti e non tutti i lavori erano stati portati a termine. Non era stata consegnata la polizza assicurativa per la garanzia decennale della buona posa in opera della guaina impermeabilizzante da mettere in opera nei piazzali oggetto dei lavori(la cui consegna era prevista alla sottoscrizione del contratto 24/5/18); non erano stati realizzati i marciapiedi perimetrali attorno a ciascuna delle tre scale da cui è composto il condominio; non era stato ultimato il ripristino della recinzione del condominio la cui mancanza integra un rischio; non era stato realizzato l'impianto di illuminazione del parco ; dovevano essere ripristinati gli intonaci; dovevano essere eliminati i vizi contestati, causa di infiltrazioni e danni per taluni condomini #######. Tutti i vizi riscontrati e dovuti ad un non esatto adempimento da parte dell'impresa opposta. 
Con propria comparsa, si costituiva la ### cooperativa - in persona del legale rapp.te p.t. - contestando i motivi dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto. Faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il parziale importo di € 63.051,48, oltre accessori di legge, ricorrendone i presupposti di legge; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della minore o maggior somma da quantificarsi in corso di causa. Il tutto con piena vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. 
Asseriva che l'art. 10 del contratto di appalto del 24.05.18, prevedeva espressamente quali termini di pagamento: 1) anticipazione, pari al 5% dell'importo complessivo dell'appalto e pari quindi per € 12.044,52, entro l'inizio dei lavori; 2) pagamento per stati d'avanzamento dei lavori, mediante n.ro 4 rate d'acconto, al raggiungimento di ogni stato d'avanzamento lavori per l'ammontare di circa € 40.000,00; 3) saldo dell'ammontare dovuto in n.ro 12 rate mensili dal mese successivo alla chiusura dei lavori. Asseriva, ancora, che dopo il versamento dell'acconto ed il pagamento dei primi due stati d'avanzamento lavori, il Committente non rispettava i termini di pagamento e provvedeva a saldare con notevole ritardo il 3 Sal, peraltro nella sola misura del 50%, e a non saldare il 4 Sal, seppur regolarmente sottoscritto dall'impresa e dalla ### dei ### Alla base di tale comportamento, secondo parte opposta, il ### poneva quale giustificazione una presunta difformità tra quanto realizzato e le indicazioni riportate sui grafici allegati al contratto di appalto. A seguito di ciò, però, il D.L. , incaricato dal ### faceva pervenire i chiarimenti, con relazione del 27.09.18, ma il ### perseverava nel proprio atteggiamento infondato, disponendo, senza alcun contraddittorio con l'impresa e direzione lavori, di saldare solo il 50% del ### di ### a distanza di oltre un mese dall'emissione dello stesso. Rimaneva non saldato anche il 4 ### di avanzamento lavori come contrattualmente stabilito, pur pretendendo, il ### la prosecuzione dei lavori. 
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, il GI dott. 
Taraschi nominava ctu, al fine di completare il quadro istruttorio anche alla luce degli esiti della già espletata ### Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 27.10.25 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, dalla scrivente, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa ###.  ### è parzialmente fondata, per i motivi che seguono. 
In primo luogo occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/04), mentre in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento. 
Ciò posto, si osserva che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data ### per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio parco “Pastena” tra ### amministratore del condominio parco ### ed ### D'### rappresentante legale dell'impresa “### Cooperativa”. ### veniva concesso “a misura” per l'importo di € 240.890,44 in base alle quantità e prezzi unitari riportate nel computo preventivo dei lavori. Risulta agli atti che l'impresa abbia proseguito le lavorazioni fino alla redazione del 4° SAL per l'importo di €. 40.973,38. Importo non corrisposto dal ### motivo per il quale si procedeva al ricorso per ATP ( proc. N. 3785-1/19), ove è stato quantificato in €. 210,783,09 l'importo delle opere eseguite dall'impresa opposta. 
Con la ctu, depositata nel presente giudizio, vengono esaminati i lavori eseguiti da un punto di vista tecnico per verificare se essi siano stati ben eseguiti e se vi sia stato inadempimento. 
La scrivente, a tal proposito evidenzia che nella valutazione degli elementi da tenere in considerazione al fine di addivenire alla conclusione se vi sia stato un effettivo inadempimento contrattuale e da parte di chi vi sia stato, si riporta alle valutazioni del ctu, in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari. 
Per quanto riguarda i vizi dei lavori appaltati, il ctu evidenzia la presenza dei vizi lamentati e, in particolare, che essi sussistono nei locali di proprietà della #### e ### e sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice. Si tratta di vizi dovuti ad una carenza di accorgimenti tecnici che l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto adottare ( vizi di natura infiltrativa e ammaloramenti). Per le opere necessarie per il ripristino dei danni rilevati, il ctu quantifica in €. 3.888,85, quale importo complessivo, ed in €. 1.626,93, il costo per eliminare le cause delle infiltrazioni. La quantificazione dei danni è circoscritta a tali proprietà, poiché il ctu non ha rilevato negli altri locali indicati nella produzione del condominio, infiltrazioni attive e danni riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sul piazzale di copertura dei locali. 
Altro vizio accertato è la difformità relativa al mancato dislivello di 5 cm tra il cordolo dei marciapiedi ed il pavimento del piazzale. Anche qui si evidenziano omissioni da parte dell'impresa di aspetti e procedure esecutive di non poca importanza, sia da un punto di vista estetico che funzionale della cordolatura e sia perché non è possibile eseguire alcuna opera per la sua eliminazione. Il ctu ha determinato per la difformità rilevata una riduzione di valore di € 2.091,80 (portata in detrazione al credito residuo dell'impresa appaltatrice). 
Si aggiunge, poi, in riferimento alla messa in sicurezza del cantiere, eseguita dall'impresa appaltatrice all'atto dell'interruzione dei lavori, che l'amministratore del condominio ne ha disposto più volte l'attività di ripristino, incaricando altre ditte per il costo complessivo degli interventi pari ad € 3.965,64 oltre iva, (portato in detrazione dal credito residuo dell'impresa appaltatrice).  ### ad oggi versato dal condominio opponente all'impresa appaltatrice risulta essere di € 116.330,22 come indicato in atti. 
Pertanto, per un totale di costo dei lavori eseguiti di €. 213.141,78 ( €.  210.783,09+€.2.358,69,quest'ultimi relativi alla lavorazione sulla recinzione) vanno detratte tutte le voci relative ai lavori eseguiti in difformità del progetto, opere di ripristino e opere per la eliminazione della causa dei danni. Totale detrazione €. 11.573,22. Ne risulta un importo di lavori eseguiti pari ad €.  201.568,56. Poiché il ### risulta aver versato la somma di €. 116.330,52, ne deriva un residuo, a titolo di saldo finale, di €. 85.238,04. 
Parte opponente invoca l'applicazione dell'art. 1460 cc, che giustificherebbe la sospensione di un adempimento/prestazione a seguito dell'inadempimento della prestazione della controparte. Si osserva che l'art. 1460 c.c. è uno strumento di autotutela che bilancia gli interessi delle parti, consentendo di sospendere l'obbligo finché non si ottiene quanto dovuto, ma sempre nel rispetto del principio di buona fede e sempre che vi sia proporzionalità tra gli inadempimenti. 
Nel caso in esame e in relazione alle reciproche posizioni, entrambe le parti risultano, ognuna per le proprie motivazioni, inadempienti nel corso del rapporto contrattuale. Si ritiene non applicare la penale prevista nel contratto, poiché le sospensioni dei lavori sarebbero giustificate dal comportamento inadempiente del ### ma non si può non tenere conto dei disagi subiti da quest'ultimo che andranno quantificati in via equitativa in €. 5.238,04. Tale importo può essere detratto dalla somma complessiva dovuta alla società opposta di €. 85.238,04 ( a titolo di saldo finale). 
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta. 
Per la reciprocità dei rispettivi comportamenti (inadempienze contrattuali) e, in accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene compensare le spese di giudizio.  PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 428/19 ( r.g. n° 11234/18 ) emesso e depositato in data ### dal ### di ### 2) Condanna l'opponente al pagamento della somma di €. 80.000,00, a titolo di saldo finale, in favore dell'opposta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) Compensa interamente tra le parti le spese comprese quelle di ctu.  ### 22.01.26 Il gop Dott.ssa ### 

causa n. 3785/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Paola Corabi

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